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Ente pubblico non economico
Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011
a cura di
Dott.ssa Cristina Chiantia (Relatrice)
Dott.ssa Anna Upinot
Dott.ssa Maria Luisa D’Addio
Dott.ssa Antonella Roletti
Dott.ssa Emanuela Congedo
per il Comitato Pari Opportunità
dell’ODCEC di Torino
Dimissioni e revoca
degli amministratori
Ente pubblico non economico
Cessazione amministratori Scadenza del termine:
- rinnovo ogni tre anni, art. 2383 2 co. C.C.;
- Scadenza efficace solo dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito
(prorogatio) art. 2385 C.C.
Dimissioni:
- atto unilaterale ricettizio;
- vanno comunicate per iscritto al consiglio di amministrazione se (ancora esistente), ed al presidente del collegio sindacale.
- Cessazione iscritta entro 30 giorni al registro imprese.
-Sanzioni euro 412,00 per ogni soggetto non iscritto
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Cessazione amministratori Decadenza
- cause previste dalla legge (art 2382, interdizione, inabilitazione,fallimento)
le cause previste dalla legge causano immediata decadenza dell’amministratore
se sopravvengono in corso di carica;
- cause previste dall’atto costitutivo (clausola simul stabunt simul cadent, decadenza
dell’intero CDA, nessun risarcimento);
Incompatibilità:
non è prevista l’immediata decadenza dell’amministratore, ma l’obbligo in capo allo
stesso di scegliere tra le due alternative
(es. ufficiali pubblici, parlamentari, notai, avvocati, agenti di cambio…)
Ente pubblico non economico Accordi sull’Indennità nello scioglimento anticipato del rapporto
Indicazioni Consob
La CONSOB in una sua comunicazione del 24/2/2011 ha invitato le società ad indicare nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”:
a)l’esistenza di accordi indicati nell’art. 123-bis, comma 1, lett. i), del TUF. L’informazione dovrà essere fornita anche in negativo qualora tali accordi non fossero esistenti; b)i criteri di determinazione dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere di gestione o di sorveglianza. Nel caso l’indennità sia espressa in funzione dell’annualità dell’amministratore, indicare in modo dettagliato le componenti di tale
annualità; c)gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell’ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa; d)i casi in cui matura il diritto all’indennità;
e)l’eventuale esistenza di accordi che prevedono l’assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (cd. “postretirement perks”) ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
f)l’eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
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Piani successione (raccomandazioni)
Si raccomanda alle società italiane di indicare nella “Relazione sul governo societario
e gli assetti proprietari”:
a) l’esistenza di un piano per la successione degli amministratori o dei consiglieri di
gestione esecutivi, specificando se sono previsti appositi meccanismi in caso di
sostituzione anticipata rispetto alla ordinaria scadenza dalla carica. Si raccomanda di
fornire l’informazione anche in negativo qualora tale piano non fosse presente;
b) gli organi sociali, i comitati o i soggetti coinvolti nella predisposizione del piano di
successione e i relativi ruoli;
c) le modalità e i tempi con cui il piano di successione è eventualmente soggetto a
revisione.
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Indicazioni della Borsa Italiana
SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) – informativa nella relazione al governo societario
obiettivo: fornire informazioni riguardanti le norme applicabili alla sostituzione degli amministratori, nonché alla
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva.
Piani di successione
Indicare:
1) se il Consiglio ha valutato se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi (Criterio
applicativo 5.C.2.).
• In caso di adesione al Codice, qualora il Consiglio non abbia valutato se adottare un piano per la successione,
indicare le ragioni di tale scelta.
2) Se il Consiglio ha adottato tale piano, darne informativa specificando:
- se il piano prevede appositi meccanismi in caso di sostituzione anticipata rispetto all’ordinaria scadenza dalla
carica;
- gli organi sociali e i soggetti coinvolti nella predisposizione del piano;
- le modalità e i tempi con cui il piano è eventualmente soggetto a revisione (Commento all’art. 5 del Codice)"
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LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2383, 3° CO., CC.
L’ordinamento riconosce delle eccezioni al generale principio della competenza assembleare nella
revoca degli amministratori delle società quotate legate alla nomina:
a) Controllo giudiziario nei casi più gravi ai sensi art. 2409 4° co, c.c.
b) revoca degli amministratori ope legis, per effetto di una deliberazione assembleare dell’azione sociale di responsabilità secondo il disposto dell’art. 2393, 5° co. C.c.
c) Art. 104-bis Tuf regola della neutralizzazione in caso di OPA. “Quando a seguito di un OPA di cui al comma 1 art. 104 Tuf , l’offerente venga a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto (…), nella prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta , convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto : a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali ; b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
d) Nel caso in cui la nomina di taluno degli amministratori sia dall’atto costitutivo riservata allo Stato o ad altri enti pubblici, il potere di revoca di questo amministratore è sottratto all’assemblea e compete all’ente che l’ha nominato, salvo il caso di revoca per giusta causa che resta sempre di competenza anche del’assemblea ordinaria qualora l’ente che ha provveduto alla nomina non vi provveda.
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Focus sulla revoca Revoca per delibera assembleare.
Procedimento ex art. 2409 C.C sussistenza del “fondato sospetto” per atti compiuti dagli
amministratori anche senza dolo o colpa grave, il tribunale dispone l’ispezione alla ricerca della
prova.
Il giudice nomina Amministratore giudiziario.
Revoca assemblea giusta causa :
Comportamento contrario alla Legge, allo Statuto, pactum fiduciaie Cassaz. 24/05/2012 n. 8221.
Revoca assemblea senza giusta causa, risarcimento danni . Art. 2383 C.C.
Azione per la responsabilità dell’amministratore giudiziario v.so amministratori e sindaci, qualora
dal compimento delle azioni la società abbia ricevuto pregiudizi, danni d’immagine o patrimoniali
L’amministratore giudiziario ha potere esclusivo e discrezionale.
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Gravi irregolarità:
- Dovere di regolare tenuta delle scritture contabili.
- Dovere della tempestiva redazione del bilancio d’esercizio.
- Errate poste in bilancio, frode fiscale, doppia contabilità.
- Dovere di convocare l’assemblea nei termini.
- Dovere di convocazione tempestiva dell’assemblea nel caso in cui la società abbia
subito perdite per un ammontare superiore al terzo del capitale sociale.
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La Cooptazione
Se non è possibile applicare la Prorogatio, occorre garantire comunque la gestione
dell’attività societaria senza soluzione di discontinuità.
L’art. 2386 c.c. dispone che la nomina degli amministratori sostitutivi, in deroga al
principio della competenza esclusiva dell’assemblea dei soci, spetta al CdA stesso con
delibera approvata dal Collegio sindacale COOPTAZIONE
Cooptazione: un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale,
consistente nella loro elezione da parte dell’organo stesso.
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Soluzione praticabile solo se il rapporto di fiducia fra amministratori e soci non
risulti compromesso.
LIMITI ALLA COOPTAZIONE
Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, i
rimanenti non possono procedere con la cooptazione ma devono convocare
l’assemblea dei soci.
Gli amministratori nominati per cooptazione dal CdA restano in carica solo
temporaneamente: fino alla prima assemblea dei soci che dovrà avallare comunque la
loro carica.
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Responsabilità dell’amministratore uscente
IL CASO
Suprema Corte di cassazione. Sentenza numero 33385 del 29 agosto 2012.
L’amministratore non operativo che non presenta le dichiarazioni fiscali.
L'amministratore di fatto risponderà per evasione fiscale e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della
società. Estendendo un principio già stabilito per i reati fallimentari, la Suprema Corte di cassazione, sentenza numero
33385 del 29 agosto 2012, ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di fatto di un'impresa che non
aveva presentato la dichiarazione Ires e Iva per il 2007, 2008 e 2009.
Insomma, il gestore dell'azienda e il rappresentante legale sono uguali, d'ora in poi, anche sul fronte delle
responsabilità verso il fisco. Ciò perché, e questo era stato detto prima d'ora solo a proposito di bancarotta, «il
soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore ''di fatto'' di
una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore ''di diritto'', per cui, ove
concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a
quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte dì tali comportamenti, in
applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.». Questa decisione, in poche parole, trova
fondamento nella sostanziale equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto, oltreché nella
giurisprudenza, anche nelle norme contemplate dal dlgs 61 del 2002.
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«tale equiparazione assume portata generale in relazione a tutti i comportamenti commissivi o omissivi
dell'amministratore di diritto, essendo tenuto l'amministratore di fatto ad impedire le condotte vietate riguardanti
l'amministrazione della società ovvero pretendere l'esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge, con la
conseguente responsabilità dello stesso in sede penale ex art. 40, comma secondo, c.p.».
Il caso RIFERISCE di un sequestro preventivo per equivalente spiccato dalle autorità sul patrimonio
dell'amministratore di fatto di una srl che non aveva pagato Ires e Iva per un ammontare pari a un milione di euro.
Ora la Suprema corte l'ha resa definitiva sancendo che anche se lui si era dimesso dalla carica anni prima, era rimasto
di fatto l'unico gestore dell'azienda e quindi l'unico responsabile per la mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi e per l'evasione fiscale.
Questo era dimostrato anche dalla circostanza che il modello 770 era stato trasmesso in via telematica
proprio dall'imputato.
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Il caso Cassaz. Pen. 30 gennaio 2012 n. 3714 la Cassazione ha così respinto il ricorso
presentato dall’amministratore di una società fallita già condannato per bancarotta
impropria, patrimoniale e documentale.
Responsabilità dell’amministratore dimissionario, non si interrompe il nesso di
causalità con l’evento pregiudizievole per la società .
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Relazione sulla Remunerazione
Il D.lgs. n. 259 del 30 dicembre 2010 ha introdotto nel
D.lgs. n. 58 (TUF) l’art. 123-ter, che stabilisce per le
società quotate l’obbligo di mettere a disposizione del
pubblico una “Relazione sulla Remunerazione” almeno
21 giorni prima dell’Assemblea Ordinaria annuale.
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Contenuto della Relazione
La Relazione deve fornire una adeguata rappresentazione
di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione,
compresi i trattamenti previsti in caso cessazione della
carica o di risoluzione del rapporto di lavoro,
evidenziandone la coerenza con la politica in materia di
remunerazione di riferimento; in particolare si pone
l’attenzione sugli accordi che prevedono le indennità in
caso di scioglimento anticipato del rapporto
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Disciplina fiscale Le disposizioni fiscali in materia sono contenute nell'articolo 105 del Tuir che, al
primo comma, disciplina gli accantonamenti al fondo Tfr e, al quarto comma, gli
accantonamenti al fondo Tfm.
L'articolo 105, al comma 4 prevede che "le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono
anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17
comma 1, lett. c, d ed f", fra i quali rientrano gli accantonamenti per il trattamento di
fine mandato degli amministratori di società (la lettera c si riferisce, più in generale,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali rientrano quelli in
esame).
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Disciplina previdenziale
Oltre all’aspetto fiscale vi è anche un aspetto previdenziale in quanto le indennità di fine carica sono soggetto al contributo previdenziale dovuto alla gestione separata Inps, entro il massimale contributivo (tenuto conto anche dei compensi correnti dell'anno) che per il 2012 è pari ad € 96.149,00. Secondo l'Inps (prot. 27/7265 del 15/3/02) il contributo previdenziale si calcola sull'importo dell'indennità al lordo della ritenuta fiscale 20%.