efficace sul piano ambientale - european court of auditors · 2019. 9. 23. · significativi per...
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Relazione speciale L’inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale
(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE)
IT 2017 n. 21
1977 - 2017
Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell’UE o su temi di gestione relativi a specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti di audit in modo da massimizzarne l’impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico.
Équipe di audit
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione di audit I – presieduta da Phil Wynn Owen, Membro della Corte – la quale è specializzata nell’uso sostenibile delle risorse naturali. L’audit è stato diretto da Samo Jereb, Membro della Corte, coadiuvato da Jerneja Vrabic, attaché; Robert Markus, primo manager; Michal Machowski, capo incarico. L’équipe di audit era composta da Aris Konstantinidis, Paivi Piki, Carlos Sanchez Rivero, Dainora Venckeviciene e Krzysztof Zalega.
Da sinistra a destra: Aris Konstantinidis, Paivi Piki, Robert Markus, Michal Machowski, Samo Jereb, Dainora Venckeviciene, Jerneja Vrabic.
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INDICE
Paragrafi
Glossario e abbreviazioni
Sintesi I-VIII
Introduzione 1-9
Estensione e approccio dell’audit 10-12
Osservazioni 13-71
L’inverdimento manca di una logica di intervento pienamente sviluppata con valori-obiettivo ambiziosi e chiaramente definiti e la sua dotazione finanziaria non è direttamente collegata al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali della politica 13-25
Il pagamento verde persegue due obiettivi distinti: migliorare la performance della PAC sul piano ambientale e climatico e sostenere il reddito degli agricoltori 13-14
Il contributo specifico dell’inverdimento al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di suolo, clima e biodiversità non è chiaramente definito 15-16
La proposta iniziale della Commissione era più ambiziosa in termini ambientali… 17-18
… ma non dimostrava chiaramente che cosa si sarebbe ottenuto con le pratiche di inverdimento proposte 19-21
La dotazione di bilancio per l’inverdimento non è però cambiata, in quanto basata su una decisione politica e non sul conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali della politica 22-25
È improbabile che l’inverdimento, quale attualmente applicato, apporti benefici significativi sul piano ambientale e climatico 26-57
L’inverdimento ha condotto a cambiamenti di scarsa rilevanza nelle pratiche agricole… 26-33
… segno che, nella sua concezione attuale, presenta un importante effetto inerziale 34-39
La diversificazione delle colture è meno benefica per il suolo della rotazione 40-42
3
L’effetto della protezione dei prati permanenti sulle emissioni nette provenienti dai terreni agricoli potrebbe essere potenziato attraverso azioni più mirate 43-46
La predominanza di aree di interesse ecologico produttive e gli insufficienti obblighi di gestione riducono i potenziali benefici dell’inverdimento per la biodiversità 47-50
Gli Stati membri usano la flessibilità prevista dalle norme sull’inverdimento per limitare gli oneri che il regime comporta per gli agricoltori e la propria amministrazione, anziché per massimizzare i benefici ambientali e climatici attesi 51-54
L’inverdimento ha avuto un impatto limitato sulle misure ambientali del secondo pilastro 55-57
L’inverdimento aggiunge complessità alla PAC 58-71
L’inverdimento si sovrappone ad altri strumenti ambientali della PAC, ma la Commissione e gli Stati membri mitigano il conseguente rischio di effetto inerziale e di doppi finanziamenti 58-64
La complessità delle norme di inverdimento comporta problemi di attuazione che la Commissione ha in parte risolto 65-69
Le pratiche previste dall’inverdimento somigliano alle BCAA, ma la loro violazione può dar luogo a sanzioni più elevate 70-71
Conclusioni e raccomandazioni 72-83
Allegato I - Evoluzione della quota di prato permanente
Allegato II - Dati principali sull’attuazione nel 2016 dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale
Allegato III - Dati principali sull’attuazione nel 2016 delle AIE
Risposta della Commissione
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GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI
AIE: aree di interesse ecologico. Superfici presso aziende agricole riservate a specifiche
pratiche agricole o a elementi del paesaggio benefici per l’ambiente. Nell’ambito
dell’inverdimento, le aziende agricole devono in genere fare in modo che almeno il 5 % della
propria superficie a seminativo sia costituita da AIE.
Azienda agricola: impresa che esercita attività agricole, comprendente tutti i terreni e gli
animali che ne costituiscono l’attività, situata nel territorio di uno Stato membro e gestita da
un unico agricoltore (che può essere una persona fisica o giuridica, o un raggruppamento di
tali persone).
BCAA: buone condizioni agronomiche e ambientali. Termine collettivo che designa una serie
di norme di base, applicabili nel quadro della condizionalità, che definiscono le buone
condizioni agronomiche e ambientali del terreno.
CGO: criteri di gestione obbligatori. Termine collettivo che designa una serie di obblighi
definiti nella pertinente normativa UE riguardante l’ambiente, i cambiamenti climatici, la
sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali e il benessere degli animali e applicabili
nel quadro della condizionalità.
Condizionalità: sistema che subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al rispetto di una
serie di norme di base volte ad assicurare il mantenimento delle buone condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) e di taluni obblighi, i cosiddetti criteri di
gestione obbligatori (CGO). I CGO sono definiti nella rispettiva normativa UE concernente
l’ambiente, i cambiamenti climatici, la sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante e
il benessere degli animali.
DG AGRI: direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.
DG CLIMA: direzione generale Azione per il clima della Commissione europea.
DG ENV: direzione generale Ambiente della Commissione europea.
Effetto inerziale: situazione nella quale un’attività o un progetto sovvenzionato sarebbero
stati intrapresi in tutto o in parte anche senza l’aiuto pubblico.
5
ESPG: acronimo inglese che designa i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale
(Environmentally sensitive permanent grassland). Parcelle di prati permanenti,
principalmente situate all’interno delle zone Natura 2000, designate dagli Stati membri a
causa della loro importanza per la biodiversità, in particolare per le specie e gli habitat
pratensi protetti. Nell’ambito dell’inverdimento, queste parcelle sono protette
dall’eventuale conversione ad altro uso o dall’aratura.
JRC: acronimo inglese del Centro comune di ricerca (Joint Research Center), una delle
direzioni generali della Commissione europea.
Natura 2000: la rete ecologica coerente di zone di conservazione più grande al mondo,
comprendente il 18 % del territorio in tutta l’UE e ampie zone marine.
PAC: politica agricola comune, ovvero l’insieme di norme giuridiche e pratiche adottate
dall’Unione europea per istituire una politica comune unificata in materia di agricoltura. Le
misure iniziali sono state introdotte nel 1962. Da allora, la politica è stata adattata e
sviluppata e ha subìto una serie di riforme.
Pagamenti diretti: aiuti concessi direttamente agli agricoltori per fornire loro una rete di
sicurezza. Vengono concessi principalmente sotto forma di sostegno al reddito di base, non
legato alla produzione e contribuiscono a stabilizzare il reddito degli agricoltori proveniente
dalle vendite sui mercati, soggetti a volatilità. I pagamenti diretti sono erogati dal Fondo
europeo agricolo di garanzia, definito comunemente il “primo pilastro” della PAC.
Primo pilastro della PAC: parte della politica agricola comune che comprende i pagamenti
diretti agli agricoltori e le misure di mercato.
Secondo pilastro della PAC: parte della politica agricola comune che comprende le misure di
sviluppo rurale.
Sviluppo rurale: politica dell’UE, comunemente nota come secondo pilastro della PAC, che si
occupa dei bisogni economici, ambientali e sociali delle aree rurali dell’UE. I pagamenti in
materia di sviluppo rurale sono eseguiti tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e cofinanziati dallo Stato membro.
UE: Unione europea.
6
SINTESI
I. L’inverdimento (o “pagamento verde”) è un nuovo tipo di pagamento diretto agli
agricoltori introdotto dalla riforma della politica agricola comune (PAC) del 2013. Tale
pagamento è stato concepito per dare attuazione al principio secondo cui gli agricoltori
dovrebbero essere compensati per i beni che forniscono alla collettività. L’inverdimento era
inteso migliorare la performance ambientale della PAC.
II. Nella presente relazione sono esposte le constatazioni scaturite dall’audit della Corte
sull’inverdimento. Il principale quesito di audit era se l’inverdimento fosse in grado di
migliorare la performance della PAC sul piano ambientale e climatico, conformemente
all’obiettivo stabilito nella normativa dell’UE.
III. Per rispondere a questo quesito principale, sono stati esaminati:
• la logica di intervento, l’esistenza di valori-obiettivo di inverdimento chiari e
sufficientemente ambiziosi e le motivazioni alla base della dotazione finanziaria
destinata a tale politica;
• i benefici che si ritiene possano derivare dall’inverdimento sul piano ambientale e
climatico;
• la complessità che l’inverdimento aggiunge alla PAC.
IV. Nel complesso, la Corte è giunta alla conclusione che è improbabile che l’inverdimento,
quale attualmente applicato, possa migliorare in maniera significativa la performance della
PAC in materia di ambiente e di clima.
V. È emerso che la Commissione non ha sviluppato una logica di intervento completa per
il pagamento verde, né ha stabilito valori-obiettivo ambientali chiari e sufficientemente
ambiziosi che possano essere da questo conseguiti. Inoltre, la dotazione di bilancio
assegnata all’inverdimento non è giustificata dal contenuto ambientale della politica in
questione. Il pagamento verde rimane, sostanzialmente, un regime di sostegno al reddito.
VI. La Corte ha anche riscontrato che è improbabile che l’inverdimento apporti benefici
significativi per l’ambiente e per il clima, principalmente a causa dell’effetto inerziale che
7
inficia la politica perseguita. Essa stima, in particolare, che i cambiamenti apportati
dall’inverdimento alle pratiche agricole interessino soltanto il 5 % circa di tutte le superfici
agricole dell’UE.
VII. La Corte rileva infine che i probabili risultati della politica non giustificano la notevole
complessità che l’inverdimento aggiunge alla PAC. Tale complessità deriva in parte da
sovrapposizioni fra l’inverdimento e altri strumenti ambientali della PAC, fra cui le norme
relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (BCAA). Le BCAA e
l’inverdimento si assomigliano, in quanto anche quest’ultimo costituisce, essenzialmente, un
insieme di condizioni ambientali di base applicabili al sostegno al reddito.
VIII. Alla luce di queste constatazioni, la Corte formula le seguenti raccomandazioni:
• Per la prossima riforma della PAC, la Commissione dovrebbe definire una logica di
intervento completa per il contributo della PAC agli obiettivi climatico-ambientali
dell’UE, compresi valori-obiettivo specifici basati su una comprensione scientifica
aggiornata dei fenomeni in causa.
• Per preparare la messa a punto di una proposta per la prossima riforma della PAC, la
Commissione dovrebbe analizzare e tracciare un bilancio dell’attuazione della PAC
attuale. Nel definire la propria proposta, dovrebbe attenersi ai seguenti princìpi:
o al fine di percepire i pagamenti PAC, gli agricoltori dovrebbero rispettare una serie
di norme ambientali di base che includano i settori coperti dalle attuali BCAA e gli
obblighi di inverdimenti generalizzati (entrambi i quali dovrebbero andare oltre gli
obblighi stabiliti dalla normativa ambientale). Le sanzioni applicate in caso di
inosservanza delle due categorie di norme suddette dovrebbero costituire un
deterrente sufficiente. Tutte queste norme di base dovrebbero poi essere
pienamente integrate negli standard ambientali di base in vista di eventuali azioni
programmate nel campo dell’agricoltura.
o esigenze locali specifiche in materia di ambiente e clima possono essere
affrontate in maniera appropriata attraverso un’azione programmata più incisiva
in agricoltura, basata sul raggiungimento di valori-obiettivo di performance,
nonché tramite finanziamenti che rispecchino la valutazione dei costi medi
8
sostenuti e la perdita di reddito connessa ad azioni e pratiche che vanno oltre gli
standard ambientali di base.
o Qualora vengano loro offerte più opzioni per l’attuazione della PAC, gli Stati
membri dovrebbero essere tenuti a dimostrare, prima dell’attuazione, che le
opzioni scelte sono efficaci ed efficienti in termini di conseguimento degli obiettivi
strategici.
9
INTRODUZIONE
1. L’Unione europea versa sovvenzioni dirette agli agricoltori nell’ambito del primo
pilastro1 della politica agricola comune (PAC). Una delle principali finalità di questi
pagamenti diretti è di sostenere il reddito degli agricoltori. Attualmente, però, la PAC viene
sempre più criticata perché non farebbe abbastanza per limitare l’effetto negativo di talune
pratiche agricole sull’ambiente e sul clima2
2. Il “pagamento verde” o “inverdimento”
.
3 – un nuovo tipo di pagamento diretto
introdotto dalla riforma della PAC del 2013 – è il tentativo più recente di rimediare a tale
situazione. Si tratta dell’unico pagamento il cui principale obiettivo dichiarato sia di natura
ecologica (“verde”), vale a dire migliorare le prestazioni ambientali della PAC4
3. Nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa
.
5
1 La PAC poggia su due pilastri: il primo pilastro, che comprende i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure di intervento sul mercato, è finanziato interamente dal bilancio dell’UE. Il secondo pilastro comprende le misure inerenti allo sviluppo rurale, cofinanziate dagli Stati membri.
, la Commissione sostiene
che “sarà necessario concedere loro [ossia agli agricoltori] un sostegno per incitarli ad
adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per
conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di
cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto”. L’enfasi posta sull’erogazione di fondi
pubblici per fornire un servizio pubblico e compensare gli agricoltori per le esternalità
positive (ossia per l’impatto positivo determinato che non sarebbe stato altrimenti
compensato dal mercato) accresce inoltre la legittimità della spesa PAC nel suo complesso.
2 L’impatto negativo dell’agricoltura sull’ambiente comprende l’impoverimento del suolo e l’erosione, l’inquinamento dell’acqua, le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità.
3 La denominazione ufficiale completa di questo nuovo regime di aiuto è “pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
4 Considerando 37 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
5 COM(2011) 625 final del 12.10.2011.
10
4. L’inverdimento non è un regime facoltativo. Tutti gli agricoltori che aderiscono ai regimi
di pagamenti diretti della PAC (come il regime di pagamento di base o il regime di
pagamento unico per superficie) devono inoltrare domanda anche per la componente
“inverdimento”. Le aziende di minori dimensioni possono tuttavia fruire del sostegno nel
quadro dell’inverdimento senza dover adempiere a tutti, o persino ad alcuno, degli obblighi
previsti da quest’ultimo. Sono esentate dagli obblighi di inverdimento anche le aziende
considerate “verdi per definizione”: ad esempio, le aziende che praticano l’agricoltura
biologica beneficiano del pagamento verde senza dover dimostrare la conformità alle tre
pratiche di inverdimento.
5. Gli obblighi di inverdimento riguardano tre pratiche agricole, le quali devono essere
tutte attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali ed essere benefiche per
l’ambiente e per il clima:
a) la diversificazione delle colture prevede che gli agricoltori che possiedono più di 10
ettari di seminativo vi pratichino almeno due colture. Almeno un’altra (ossia una terza)
coltura deve essere introdotta dalle aziende con oltre 30 ettari di seminativo. La
percentuale di seminativo che gli agricoltori possono destinare alla coltura principale è
limitata al 75 %. Nelle aziende in cui sono richieste almeno tre colture, le due colture
principali non devono occupare, nel loro insieme, più del 95 % del seminativo. La
principale finalità dichiarata della diversificazione delle colture è il miglioramento della
qualità dei suoli6
b) il mantenimento di prati permanenti associa due meccanismi distinti. Gli Stati membri
sono tenuti a:
;
• monitorare (a livello nazionale e regionale) la percentuale di prati permanenti
rispetto alla superficie agricola totale oggetto dei pagamenti diretti PAC. Se tale
rapporto scende di oltre il 5 % al di sotto di un livello di riferimento, gli Stati
membri devono chiedere agli agricoltori di ripristinare i prati permanenti
precedentemente convertiti ad altri usi agricoli;
6 Considerando 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
11
• designare le superfici di prato permanente più sensibili sotto il profilo ambientale.
La conversione e l’aratura di questi prati permanenti sensibili sotto il profilo
ambientale è vietata.
Ai sensi della normativa, i prati permanenti sono mantenuti, nel quadro
dell’inverdimento, principalmente ai fini del sequestro del carbonio7
c) gli agricoltori che possiedono più di 15 ettari di seminativo devono destinare
l’equivalente del 5 % di tale superficie ad aree di interesse ecologico (AIE). La normativa
UE prevede 19 tipologie distinte di AIE con le quali gli agricoltori possono adempiere a
tale obbligo, fra cui i terreni lasciati a riposo, le colture intercalari, le colture
azotofissatrici, e diversi tipi di elementi caratteristici del paesaggio. I singoli Stati
membri possono tuttavia decidere di offrire ai propri agricoltori un numero di opzioni
AIE più limitato. L’obiettivo principale delle AIE è di salvaguardare e migliorare la
biodiversità
. La protezione dei
prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale ha lo scopo primario di proteggere
le aree importanti per la biodiversità (in aggiunta all’obiettivo generale del sequestro
del carbonio);
8
6. Oltre all’inverdimento, la PAC dispone di altri due importanti strumenti per perseguire
obiettivi ambientali e climatici:
.
a) la condizionalità è un meccanismo che subordina la maggior parte dei pagamenti PAC al
rispetto di una serie di norme di base volte ad assicurare il mantenimento delle buone
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) e di taluni obblighi, i cosiddetti
criteri di gestione obbligatori (CGO). I CGO sono definiti nella rispettiva normativa UE
concernente l’ambiente, i cambiamenti climatici, la sanità pubblica, la salute degli
animali e delle piante e il benessere degli animali. Gli agricoltori che non rispettano tali
norme e obblighi rischiano di incorrere in una sanzione che ne riduce tutti i pagamenti
diretti, in genere in misura dell’1 %-5 %;
7 Considerando 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
8 Considerando 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
12
b) le misure ambientali nell’ambito dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC) –
come la misura agro-climatico-ambientale – sono assimilabili al pagamento verde in
quanto compensano gli agricoltori per determinate pratiche benefiche per l’ambiente e
per il clima. Diversamente dall’inverdimento, si tratta però di misure contrattuali,
basate su impegni assunti volontariamente dagli agricoltori. I premi corrisposti agli
agricoltori rispecchiano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni
assunti9
7. Per la Commissione, l’inverdimento costituisce il livello intermedio di una piramide di
strumenti PAC “verdi” a tre livelli (cfr.
.
figura 1
9 Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
). Le norme e gli obblighi di base della
condizionalità, riguardanti il gruppo di agricoltori più ampio e la superficie più estesa,
formano il primo livello della piramide, gli impegni di carattere ambientale a titolo dello
sviluppo rurale più ambiziosi (applicabili a un gruppo di volontari più ridotto e a una
superficie più limitata) costituiscono il vertice. L’insieme di questi strumenti dovrebbe avere
effetti combinati e complementari.
13
Figura 1 – Piramide degli strumenti ambientali della PAC
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento di lavoro della Commissione europea SWD(2016) 218 final.
8. La spesa dell’UE relativa al nuovo pagamento verde è considerevole: 12 miliardi di euro
l’anno, pari al 30 % di tutti i pagamenti diretti della PAC e a quasi l’8 % dell’intero bilancio
dell’UE. Per gli agricoltori (che hanno percepito i primi pagamenti verdi nel corso
dell’esercizio 2016, a fronte delle domande presentate nel 2015) ciò si traduce in un importo
medio di circa 80 euro per ettaro all’anno, variabile, in una certa misura, da uno Stato
membro all’altro e, talvolta, all’interno dei singoli Stati. Con l’introduzione dell’inverdimento,
il Parlamento europeo e il Consiglio (ovvero le autorità di bilancio) hanno spostato questi
fondi dagli altri pagamenti diretti. Pertanto, come illustrato nella figura 2
CONDIZIONALITÀ(CGO ambientali e BCAA)
INVERDIMENTO
MISURE AMBIENTALI NELL’AMBITO
DELLO SVILUPPO RURALE
BENE
FICI
AM
BIEN
TALI
AGG
IUNT
I
SUPERFICIE INTERESSATA
FACOLTATIVECON
SOSTEGNO FINANZIARIO
OBBLIGATORIECON
SOSTEGNO FINANZIARIO
OBBLIGATORIESENZA
SOSTEGNO FINANZIARIO
, la dotazione di
bilancio complessiva per i pagamenti diretti della PAC è rimasta, fra il 2013 e il 2017,
relativamente invariata.
14
Figura 2 – L’introduzione dell’inverdimento non cambia la dotazione complessiva per i
pagamenti diretti della PAC
Fonte: dati della Commissione europea (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).
9. L’inverdimento rientra nell’ambito della gestione concorrente, in cui la Commissione
detiene la responsabilità complessiva per l’esecuzione del bilancio dell’UE, ma delega i
compiti di attuazione agli Stati membri. Fra questi compiti delegati figurano la messa a punto
e la gestione di sistemi per ricevere le domande inoltrate dagli agricoltori, espletare verifiche
amministrative e in loco nonché calcolare ed erogare gli importi di aiuto corretti. Riguardo
all’inverdimento, gli Stati membri devono inoltre stabilire determinati parametri
fondamentali, ad esempio designare i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale e
selezionare le tipologie di AIE.
40,9 41,4 40,927,2 28,0
12,2 11,7
05
1015202530354045
esercizio 2013 esercizio 2014 esercizio 2015 esercizio 2016 esercizio 2017
miliardi di euro
inverdimento
altri pagamentidiretti agliagricoltori
15
ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT
10. L’audit della Corte ha riguardato l’impostazione della componente “inverdimento” e i
primi due anni della sua attuazione (anni di domanda 2015 e 2016), nonché la coerenza fra
questo regime e gli altri strumenti della PAC a carattere ambientale, vale a dire la
condizionalità e le misure ambientali a titolo dello sviluppo rurale.
11. Il principale obiettivo dell’audit era di valutare se l’inverdimento fosse in grado di
migliorare la performance della PAC sul piano ambientale e climatico, conformemente
all’obiettivo stabilito nella pertinente normativa dell’UE. Per rispondere a questo principale
quesito di audit, sono stati esaminati:
a) la logica di intervento, l’esistenza di valori-obiettivo di inverdimento chiari e
sufficientemente ambiziosi e le motivazioni alla base della dotazione finanziaria
destinata a tale politica;
b) i benefici che si ritiene possano derivare dall’inverdimento sul piano ambientale e
climatico;
c) la complessità che l’inverdimento aggiunge alla PAC.
12. Il lavoro di audit ha compreso:
a) l’analisi delle informazioni provenienti da svariate fonti, normativa compresa, delle linee
guida della Commissione e di documenti di lavoro, dello scambio di corrispondenza e
informazioni fra la Commissione e gli Stati membri, dei dati sull’attuazione
dell’inverdimento nonché un esame critico della letteratura;
b) visite presso le direzioni generali competenti della Commissione (DG AGRI, DG CLIMA,
DG ENV e JRC) e gli interlocutori a livello dell’UE (COPA-COGECA e BirdLife);
c) consultazioni/colloqui (mediante questionari e visite o videoconferenze) con le autorità
di cinque Stati membri: Grecia, Spagna (Castiglia e León), Francia (Aquitania e Nord-Pas-
de-Calais), Paesi Bassi e Polonia;
16
d) un esame documentale incentrato sul rischio di doppi finanziamenti riguardante altri
dieci Stati membri: Belgio (Vallonia), Repubblica ceca, Germania (Brandeburgo), Irlanda,
Italia (Campania), Lituania, Austria, Slovenia, Finlandia e Regno Unito (Galles);
e) analisi dei risultati degli audit della Corte tratti dalla dichiarazione di affidabilità 2016,
per quanto concerne in particolare i cambiamenti delle pratiche agricole attribuibili
all’inverdimento.
17
OSSERVAZIONI
L’inverdimento manca di una logica di intervento pienamente sviluppata con valori-
obiettivo ambiziosi e chiaramente definiti e la sua dotazione finanziaria non è
direttamente collegata al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali della politica
Il pagamento verde persegue due obiettivi distinti: migliorare la performance della PAC sul
piano ambientale e climatico e sostenere il reddito degli agricoltori
13. L’introduzione dell’inverdimento costituiva un tentativo di applicare il principio secondo
il quale gli agricoltori dovrebbero essere compensati per i beni pubblici che producono in
termini ambientali. Questo nuovo approccio si riflette nell’obiettivo dell’inverdimento quale
definito nella normativa applicabile e menzionato al paragrafo 2
14. L’inverdimento persegue anche un altro scopo: sostenere il reddito degli agricoltori.
Sebbene questa funzione dell’inverdimento non sia esplicitamente menzionata nella
normativa, implicitamente discende dalla classificazione dell’inverdimento come pagamento
diretto.
: migliorare la performance
della PAC in materia di ambiente e di clima.
Il contributo specifico dell’inverdimento al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia
di suolo, clima e biodiversità non è chiaramente definito
15. Le principali tematiche ambientali e climatiche oggetto dell’inverdimento, vale a dire la
qualità del suolo, il sequestro del carbonio e la biodiversità, sono coperte da strategie UE più
ampie (cfr. riquadro 1).
Riquadro 1
La strategia tematica dell’UE per la protezione del suolo è stata adottata nel 2006
– Documenti strategici dell’UE concernenti il suolo, il clima e la biodiversità
10
10 COM(2006) 231 definitivo del 22.9.2006.
. La strategia ha
individuato nel degrado del suolo un grave problema cui l’Europa è confrontata e ha illustrato, a
titolo esemplificativo, le varie forme in cui potrebbe manifestarsi: esposizione del terreno
all’erosione idrica ed eolica e basso contenuto di materia organica nel suolo. L’obiettivo della
18
strategia era di prevenire l’ulteriore degrado del suolo e di preservarne le funzioni, nonché di
ripristinare i suoli degradati.
Fra i valori-obiettivo del pacchetto UE 2020 in materia di clima e di energia11, vi è la riduzione del
20 %, rispetto ai valori del 1990, delle emissioni di gas a effetto serra (GES). Ciò implica l’impegno a
ridurre del 10 %, rispetto ai livelli del 2005, le emissioni causate da settori non coperti dal sistema di
scambio delle quote di emissione (fra cui l’agricoltura). Il quadro 2030 per il clima e l’energia12 si
prefigge di ridurre del 40 % le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Entro il
205013
L’attuale strategia dell’UE sulla biodiversità
, l’UE intende ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’UE dell’80 %-95 % rispetto ai livelli
del 1990.
14, adottata nel 2011, sarà in vigore fino al 2020. Tale
strategia intende principalmente “[p]orre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi
ecosistemici nell’UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso
il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale”. In base a quanto
rilevato nella revisione intermedia del 201515, non vi sono stati ancora progressi significativi nel
raggiungimento di tale obiettivo. Ciò deriva dal tentativo fallito di conseguire l’obiettivo previsto dal
precedente Piano d’azione dell’UE sulla biodiversità, vale a dire arrestare, entro il 2010, la perdita di
biodiversità 16
16. Non è chiaro come l’inverdimento debba contribuire ai più ampi obiettivi dell’UE definiti
in questi documenti strategici:
.
11 COM(2008) 30 definitivo del 23.1.2008 “Due volte 20 per il 2020. L’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa”.
12 COM(2014) 15 final del 22 gennaio 2014, “Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” (quadro 2030 per il clima e l’energia).
13 COM(2011) 112 definitivo dell’8.3.2011 “Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”. Il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno approvato questo approccio proposto dalla Commissione, rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2013.
14 COM(2011) 244 definitivo del 3.5.2011.
15 COM(2015) 478 final e SWD(2015) 187 final, del 2.10.2015.
16 COM(2006) 216 definitivo del 22.5.2006.
19
a) la Commissione non ha definito una logica di intervento completa per l’inverdimento,
né ha stabilito valori-obiettivo specifici e misurabili per la politica17
b) per poter fissare tali valori-obiettivo, occorre disporre di un metodo per misurare i
fenomeni in questione e conoscere la loro situazione attuale. La conoscenza della
situazione di partenza – ossia della qualità del suolo agricolo, dello stock di carbonio nei
prati permanenti e della biodiversità presso le aziende agricole al momento
dell’introduzione dell’inverdimento - è però solo frammentaria. Il
. In altri termini, non
vi sono piani che specifichino quali miglioramenti l’UE intenda conseguire con
l’inverdimento in termini di biodiversità, qualità del suolo ed emissioni nette di carbonio
provenienti dai terreni agricoli. Stabilire valori-obiettivo specifici è di per sé difficile,
data la molteplicità dei fattori in gioco, alcuni dei quali sono esterni (in quanto sfuggono
al controllo dei responsabili delle politiche) e altri sono scarsamente compresi;
riquadro 2 illustra
queste problematiche.
Riquadro 2 – La biodiversità e il suolo: non è chiaro quale sia la situazione attuale né quali
traguardi si intendano raggiungere
Cresce la consapevolezza della minaccia che incombe sulla biodiversità nelle aziende agricole, ma i
dati disponibili per monitorare la situazione sono scarsi. La maggior parte delle informazioni
disponibili sulla fauna presente sui terreni agricoli riguarda gli uccelli, che – collocandosi in prossimità
del vertice della catena alimentare, risentono rapidamente dei cambiamenti degli ecosistemi e
possono così fungere da barometro dello stato di salute dell’ambiente
Biodiversità
18. L’Indice degli uccelli
presenti sui terreni agricoli (FBI), basato su dati forniti dal pubblico, traccia l’evoluzione demografica
di alcune specie di uccelli che si riproducono e nidificano in habitat agricoli. Dal 1990 al 2014, l’FBI è
sceso del 31,5 % (da 100 a 68,5)19
17 Contrariamente alla spesa per lo sviluppo rurale, per la quale tali valori-obiettivo esistono.
. L’indice figura fra gli indicatori di impatto adottati per la PAC. La
Commissione, tuttavia, non ha fissato un valore-obiettivo per tale indice (o un qualsiasi altro valore-
18 OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, OECD Publishing, 2013.
19 Dati Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr100&plugin=.
20
obiettivo concernente lo status della biodiversità in relazione alla fauna presente sui terreni agricoli)
da raggiungere attraverso la politica pertinente.
Nel 2014 è stato varato un progetto pilota (LISA20) per determinare la situazione di partenza in
termini di biodiversità per la flora presente sui terreni agricoli, basato sui dati raccolti sul campo in 39
regioni sparse in tutta l’UE, comprendenti ciascuna 25 posti di campionamento. I risultati dello studio
hanno mostrato che la maggior parte dei seminativi aveva un basso valore naturalistico. Lo studio
avrebbe dovuto essere ripetuto nel 2016 (il che avrebbe potuto fornire una prima indicazione
dell’impatto dell’inverdimento), ma è stato ritardato. La Commissione non ha stabilito valori-
obiettivo per l’inverdimento (o per la PAC nel suo insieme) riguardo allo status della biodiversità della
flora nei terreni agricoli.
Le conoscenze nel campo del tenore di carbonio organico del suolo e di altri aspetti della qualità del
suolo sono frammentarie, basate in parte su dati campione (ad esempio LUCAS
Suolo
21) e in parte sulla
modellizzazione (ad esempio CAPRESE22). Nella sua relazione del 2012 sullo stato del suolo in
Europa23
La proposta iniziale della Commissione era più ambiziosa in termini ambientali…
, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione osservava che la mappatura del suolo
negli Stati membri non è sufficiente per le necessità attuali e che le differenze fra varie serie di dati
nazionali ostacolano l’analisi transfrontaliera. La Commissione non ha stabilito valori-obiettivo per
l’inverdimento (o per la PAC nel suo insieme) riguardo alla qualità del suolo.
17. Nella forma inizialmente proposta dalla Commissione, l’inverdimento era una misura
incentrata sull’ambiente più ambiziosa, con requisiti più stringenti e meno esenzioni rispetto
alle pratiche di inverdimento attuali. La figura 3
20 “Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture (LISA), Report on the investigation in 2014”, luglio 2015. Progetto gestito da Rainer Oppermann, Richard Bleil, Anja Eirich e Julian Lüdemann dell’Istituto per l’agroecologia e la biodiversità (IFAB) di Mannheim.
fornisce una panoramica dei cambiamenti
21 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey
22 Arwyn Jones et al (JRC); CAPRESE-SOIL: “CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production”, Relazione finale, 2013.
23 “The State of Soil in Europe, A contribution of the JRC to the EEA’s Environmental State and Outlook Report” – SOER 2010; 2012.
21
significativi occorsi fra il concetto discusso inizialmente nella valutazione d’impatto del
201124
Figura 3 – Durante il processo legislativo, l’ambizione ambientale dell’inverdimento è stata
ridimensionata
(un esame approfondito delle opzioni strategiche alternative per la riforma della PAC
2014-2020), la proposta legislativa della Commissione e la normativa infine adottata.
24 SEC(2011) 1153 final/2 del 20.10.2011.
coltura principale < 70 %
(due colture principali < 95 %)di seminativo e orticoltura in pieno campo
divieto di conversione
applicabile a livello di azienda agricola
a tutti i prati permanenti
eccetto per un margine del 5 %
solo AIE senza produzione
sul 5 % di seminativo e
colture permanenti
sul 70 %di seminativo, orticoltura in
pieno campo e colture
permanenti
Orticoltura in pieno campoSoglia di 3 ha
nessun grande cambiamento
5 % → 7 %+ terrazze
pratica abbandonata
coltura principale < 70 %
(due colture principali < 95 %)
di seminativo sopra i 3 ha
divieto di conversione
applicabile a livello di azienda agricola
a tutti i prati permanenti
eccetto per un margine del 5 %
solo AIE senza produzione (+
terrazze) sul 7 % di
seminativo e colture
permanenti
3 ha →10 ha
70 % → 75 %
divieto solo per ESPG
produzione OK
7 % → 5 %colture
permanenti escluse
coltura principale < 75 %
di seminativo sopra i 10 ha due colture
principali < 95%di seminativo sopra i 30 ha
divieto di conversione
applicabile a livello di azienda agricola
solo a ESPG
AIE con e senza produzione
sul 5 % di seminativo
Valutazione d’impatto Proposta legislativa Normativa adottata
Mantenimento dei prati permanenti
Aree di interesse ecologico
Manto vegetale
Diversificazione delle colture
Pratiche Cambiamenti
PraticaContenuto
della pratica
Cambiamento neutro o assente
Indebolimento dell’ambizione
ambientale
Rafforzamento dell’ambizione
ambientale
22
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della normativa, della valutazione d’impatto 2011 e della proposta legislativa della Commissione europea.
18. L’esito finale del processo legislativo contrasta con l’approccio iniziale della
Commissione, illustrato dalla seguente affermazione tratta dalla valutazione d’impatto 2011:
“Affinché l’inverdimento sia efficace, è fondamentale non optare per un approccio tipo
“menu”, vale a dire offrendo agli Stati membri e/o agli agricoltori la possibilità di scegliere
fra un elenco di misure. Un simile approccio finirebbe con l’indebolire l’effetto di
inverdimento, specie se il pagamento non corrisponde agli sforzi richiesti agli agricoltori,
inducendoli a scegliere le misure che già attuano o quelle che comportano un costo
inferiore, riducendo così i benefici ambientali apportati. Inoltre, più la scelta nell’ambito
dell’inverdimento del primo pilastro è ampia, più diventa complicato assicurare la coerenza
con la condizionalità, in particolare con le BCAA (con il rischio di un’eccessiva varietà di
standard minimi nei diversi Stati membri) e successivamente con il secondo pilastro (rischio
di doppi pagamenti). È preferibile pertanto un approccio all’inverdimento che preveda solo
poche misure ma con benefici ambientali significativi.” (traduzione della Corte) Di fatto, i
rischi evocati dalla Commissione nel 2011 si sono ampiamente materializzati (cfr. paragrafi
24, 36-37, 47-49 e 59-68
… ma non dimostrava chiaramente che cosa si sarebbe ottenuto con le pratiche di
inverdimento proposte
).
19. Come indicato al paragrafo 16
a) per quanto riguarda il mantenimento dei prati permanenti, la Commissione sottolineava
che, una volta convertito il seminativo in prato permanente, il sequestro di carbonio nel
suolo avviene ben più lentamente della perdita di carbonio derivante dalla conversione
di prati permanenti in seminativi. Su questa base, la Commissione si è detta favorevole
alla protezione dello stock di carbonio mediante il mantenimento obbligatorio dei prati
permanenti già esistenti a livello di azienda agricola, anziché propugnare un sistema
, la Commissione non ha definito valori-obiettivi specifici
per le pratiche di inverdimento proposte. In aggiunta, la valutazione d’impatto del 2011
dimostrava solo parzialmente l’efficacia delle pratiche di inverdimento proposte,
focalizzandosi principalmente su alcuni aspetti dell’attenuazione dei cambiamenti climatici:
23
basato sul monitoraggio, a livello regionale e nazionale, del rapporto fra prati
permanenti e superficie agricola totale;
b) quanto al ritiro dalla produzione ecologico e/o alla misura relativa alle AIE, oltre a
discuterne l’impatto atteso in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, che
presenta aspetti sia postivi che negativi, la valutazione d’impatto non ha dimostrato
chiaramente l’efficacia ambientale della misura, specie per la biodiversità;
c) infine, la valutazione conteneva prove scientifiche degli effetti positivi della rotazione
delle colture, quali, in particolare, l’aumento della materia organica nel suolo, compreso
il carbonio. Tuttavia, alla luce di considerazioni pratiche, la Commissione ha proposto di
sostituire alla rotazione la diversificazione delle colture (cfr. paragrafo 41
20. In breve, ai due co-legislatori dell’UE (il Parlamento europeo e il Consiglio) è stata
presentata una proposta per un’importante riforma dei pagamenti diretti della PAC,
accompagnata però da scarse informazioni in merito a ciò che le nuove misure avrebbero
potuto conseguire. La Corte condivide l’opinione, espressa in un documento che analizza il
processo legislativo dell’inverdimento
).
25
21. Le successive modifiche, volute perlopiù dai due co-legislatori, non erano corroborate
da alcuna giustificazione scientifica che ne dimostrasse l’efficacia ambientale – essendo
principalmente incentrate sulla riduzione dello sforzo richiesto agli agricoltori.
, secondo la quale, data l’assenza di una chiara
descrizione, all’inizio del processo, da parte della Commissione, dei benefici ambientali che
l’inverdimento avrebbe dovuto apportare, è stato difficile per la Commissione e altri soggetti
interessati stabilire con chiarezza fino a che punto successive diluizioni del testo potessero
incidere sul conseguimento di risultati.
25 Kaley Hart, “The Fate of Green Direct Payments in the CAP Reform Negotiations, in The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy: An Imperfect Storm.
24
La dotazione di bilancio per l’inverdimento non è però cambiata, in quanto basata su una
decisione politica e non sul conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali della
politica
22. L’assegnazione del 30 % della dotazione totale dei pagamenti diretti PAC
all’inverdimento costituiva un elemento fondamentale, non solo della riforma PAC più
recente, ma anche del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. È stato in quest’ultimo, più
ampio contesto che la suddetta assegnazione di risorse è stata proposta, per la prima volta,
dalla Commissione nel 201126 e successivamente avvallata dal Consiglio europeo nel 201327
23. La dotazione di bilancio è rimasta invariata (circa 12 miliardi di euro l’anno) per tutto il
processo legislativo, nonostante i cambiamenti significativi apportati al contenuto
ambientale e climatico della politica, per quanto concerne gli obblighi previsti (divenuti nel
tempo sempre meno impegnativi) e alla portata delle varie esenzioni (che invece è
aumentata). Ciò dimostra che la decisione di riservare il 30 % dei pagamenti diretti della PAC
all’inverdimento non rispecchia il grado di ambizione del nuovo strumento in materia di
ambiente e clima. L’inverdimento rimane, sostanzialmente, una misura di sostegno al
reddito.
.
24. La Corte ha rilevato, in particolare, che il tasso del pagamento verde (pari, in media, a
circa 80 euro per ettaro) non era basato sul costo dell’attuazione dell’inverdimento per gli
agricoltori28
a) La valutazione di impatto 2011 ha stimato tale costo pari, in media, a circa 30 euro per
ettaro, in ragione degli obblighi di inverdimento divenuti più impegnativi di quelli
inizialmente previsti (cfr.
.
paragrafo 17
26 COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011, “Un bilancio per la strategia Europa 2020”.
).
27 Conclusioni del Consiglio europeo del 7/8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale (EUCO 37/13).
28 In generale, i pagamenti diretti agli agricoltori, compresi l’inverdimento, non sono soggetti alla logica della compensazione dei costi sostenuti e della perdita di reddito, applicata ai pagamenti nell’ambito dello sviluppo rurale.
25
b) Stando a uno studio del JRC29
c) L’impatto stimato dell’inverdimento sul reddito degli agricoltori (calcolato come la
differenza fra le entrate – comprese le vendite dei prodotti e le sovvenzioni – e i costi di
produzione variabili, fra cui il costo di fertilizzanti, pesticidi, sementi e mangime) è
molto limitato. In uno studio recente
che traccia il modello dell’impatto economico degli attuali
obblighi di inverdimento, il 71 % di tutti gli agricoltori non subisce alcun impatto da
quest’ultimo né non sostiene costi legati alla sua attuazione. Fra il 29 % di agricoltori
che lo applicano, più di due terzi sostengono costi di attuazione inferiori a 25 euro per
ettaro. Per oltre il 40 %, tali costi non raggiungono i 10 euro per ettaro. Tuttavia, circa il
2 % degli agricoltori sostiene costi che superano i 100 euro per ettaro (spesso, in questi
casi, si tratta di aziende agricole con superfici limitate, specializzate in attività a elevato
impiego di capitale e manodopera, come l’orticoltura).
30, il JRC ha stimato che l’introduzione
dell’inverdimento ha in realtà aumentato dell’1 % circa il reddito degli agricoltori
(principalmente a causa del lieve incremento dei prezzi dovuto al limitato calo di
produzione ). In base ai risultati preliminari del progetto di relazione menzionato
al paragrafo 24, lettera b), l’impatto dell’inverdimento sul reddito degli agricoltori è
stimato a - 1 %31
25. La dotazione di bilancio per l’inverdimento non è basata su una stima del valore
economico dei benefici ambientali e climatici attesi. I fatti sotto descritti consentono di
avere un’idea del contesto:
.
a) delineare una politica in base alla valutazione dei beni pubblici che ci si attende saranno
forniti costituisce una buona pratica. Il tentativo più significativo di sviluppare delle
29 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., “Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)”, European Review of Agricultural Economics, (prossima pubblicazione), 2017.
30 Gocht, A., Ciaian, P., Bielza, M., Terres, J. M., Röder, N., Himics, M., Salputra, G., “Economic and environmental impacts of CAP greening: CAPRI simulation results”, EUR 28037 EN, Centro comune di ricerca, Commissione europea, 2016, doi:10.2788/452051.
31 La differenza fra i due studi per quanto concerne l’effetto dell’inverdimento sul reddito è dovuta ai diversi modelli applicati. Il primo studio usa un modello di mercato (CAPRI) che tiene conto del feedback relativo ai prezzi dell’inverdimento, mentre il secondo usa un modello di azienda agricola (IFM-CAP) che non tiene contro dell’effetto della politica sui prezzi.
26
metodologie per la valutazione degli ecosistemi e della biodiversità è stato compiuto
nell’ambito del progetto TEEB32
b) in precedenza l’UE ha attribuito un valore ad alcune problematiche ambientali: ad
esempio, nella valutazione d’impatto
;
33
c) basandosi sulla meta-analisi della letteratura scientifica, il JRC ha stimato fra i 134 e i
201 euro per ettaro il valore del paesaggio agrario dell’UE e fra 24,5 e 36,6 miliardi
di euro l’anno il valore totale del paesaggio agrario dell’UE
della Strategia tematica dell’UE per la protezione
del suolo del 2006, il costo della diminuzione della materia organica nel suolo è stato
stimato fra i 3,4 e i 5,6 miliardi di euro l’anno (dato che include i costi sostenuti dai
diretti interessati e quelli sostenuti dalla collettività);
34
d) tradurre i benefici ambientali in termini monetari è molto difficile. Il compito risulta in
un certo qual modo più facile laddove i benefici ambientali sono direttamente
collegabili a costi o entrate reali (ad esempio, il valore della riduzione dell’inquinamento
idrico da nitrati può essere stimato in base al costo del trattamento dell’acqua
inquinata). Laddove questo collegamento diretto non è possibile, la valutazione risulta
più difficile, ad esempio nel caso della conservazione o dell’aumento della biodiversità;
;
e) nel caso dell’inverdimento, tuttavia, era impossibile effettuare una valutazione
economica dei benefici ambientali dal momento che, come indicato al paragrafo 16
32 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – progetto facente capo al programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, sostenuto dalla Commissione europea nonché da diversi governi europei.
, gli
stessi benefici ambientali attesi non erano stati espressi in termini di obiettivi
quantificati.
33 SEC(2006) 620.
34 Ciaian, P. e S. Gomez y Paloma, “The Value of EU Agricultural Landscape”, JRC Working Papers EUR 24868 EN, Centro comune di ricerca, Commissione europea, 2011, doi:10.2791/60382.
27
È improbabile che l’inverdimento, quale attualmente applicato, apporti benefici
significativi sul piano ambientale e climatico
L’inverdimento ha condotto a cambiamenti di scarsa rilevanza nelle pratiche agricole…
26. Dopo il primo anno di attuazione dell’inverdimento, la Commissione ha presentato35 i
primi risultati della politica in termini di terreni agricoli e aziende coperti. La figura 4 mostra
che, nel 2015, il 24 % delle aziende agricole dell’UE era soggetto ad almeno un obbligo di
inverdimento. Queste aziende rappresentano tuttavia ben il 73 % della superficie agricola
dell’UE36
35 SWD(2016) 218 final, quale aggiornato dal SWD(2017) 121 final.
. Nel 2016 la percentuale di superficie agricola appartenente ad aziende soggette ad
almeno un obbligo di inverdimento è salita al 77 %. La Commissione considera tale cifra un
indicatore chiave di risultato per l’inverdimento.
36 Questa differenza fra la percentuale di aziende agricole e la percentuale di superficie agricola è dovuta al fatto che la maggior parte delle esenzioni riguarda le aziende di dimensioni minori che, per quanto numerose, rappresentano collettivamente una superficie limitata. In aggiunta, molte delle aziende più piccole non rientrano affatto nel sistema della PAC e non richiedono alcuna forma di aiuto diretto.
28
Figura 4 – Gli obblighi di inverdimento si applicano a una minoranza di aziende agricole
dell’UE, le quali coprono però la maggior parte dei terreni agricoli dell’Unione
Fonte: Corte dei conti europea, in base ai dati della Commissione europea (esclusa la Francia, i cui dati non sono stati trasmessi).
27. Nel capitolo 7 della relazione annuale sull’esercizio 201637, la Corte ha presentato i
risultati dell’analisi svolta riguardo agli effetti prodotti dall’inverdimento, dopo il primo anno
di attuazione, sulla destinazione dei terreni (in termini di diversificazione delle colture e di
AIE). L’analisi è stata basata sul raffronto delle pratiche agricole in uso nel 2014 e nel 2015
(ossia l’anno precedente l’introduzione dell’inverdimento e il primo anno di attuazione del
regime)38
28. La
.
figura 5
37 Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 (GU C 322 del 28.9.2017).
presenta i risultati di questa analisi. Sia per la diversificazione delle colture
che per le AIE, è emerso che, per la maggior parte delle aziende incluse nel campione (e per
38 Questi risultati sono basati su un campione di 145 aziende agricole visitate nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità della Corte. La valutazione poggia sulle informazioni tratte dalle domande di aiuto, dai registri aziendali e dai colloqui con gli agricoltori.
totale UE Soggetta a PAC con uno o più obblighi di inverdimento
100 %
86 %
73 %
100 %
67 %
24 %
Superficie agricola dell’UE
150 Mha
Superficie agricola dell’UE soggetta a PAC
129 Mha
Superficie agricola dell’UE appartenente ad aziende soggette ad almeno un obbligo di inverdimento110 Mha
Aziende agricole UE
10,2 milioni
Aziende soggette a PAC
6,8 milioni
aziende soggette ad almeno un obbligo di inverdimento2,4 milioni
superficie agricola
aziende agricole
0 %
100 %
29
la maggior parte dei terreni agricoli39
Figura 5 – Gli obblighi di inverdimento relativi alla diversificazione delle colture e alle AIE
hanno comportato cambiamenti nelle pratiche agricole nel 2 % della superficie agricola
dell’UE (stima elaborata dalla Corte sulla base del campione)
), l’introduzione dell’inverdimento non ha richiesto
alcun cambiamento delle pratiche agricole. Questo perché le aziende interessate
assolvevano già nel 2014 gli obblighi di inverdimento nel 2014, o perché ne erano esentate.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei risultati di audit.
29. Come rilevato dalla Corte nella relazione annuale40
39 I risultati ottenuti dalla Corte, espressi in percentuali di aziende del campione, non sono un indicatore delle percentuali di aziende rispetto all’intera popolazione di beneficiari dell’inverdimento. Il campione è stato infatti estratto mediante campionamento per unità monetarie, un metodo volto ad produrre risultati che siano statisticamente rappresentativi in termini di percentuali di spesa e non di beneficiari. Questi risultati consentono però una ragionevole approssimazione della situazione in termini di percentuali di terreni, perché i pagamenti diretti sono in genere proporzionali alla superficie dell’azienda. Fra i fattori che possono distorcere questa approssimazione figurano le variazioni del tasso di aiuto per ettaro e la percentuale variabile di seminativi presso le aziende.
, il lavoro espletato dagli auditor ha
evidenziato “alcuni cambiamenti positivi apportati nelle pratiche agricole grazie
quota media di seminativo con
cambiamento di pratiche agricole
in tutte le aziende
STIMA della superficie
agricola totale dell’UE
interessata da cambiamenti
legati all’inverdimento
quota di seminativo in
tutta la superficie
agricola dell’UE
quota media di seminativo con
cambiamento di pratiche agricole
nelle aziende interessate
nessun cambiamento -conforme nel
2014
nessun cambiamento -
esenzioni
Diversificazione delle colture (% di aziende)
AIE (% di aziende)
Cambiamenti di pratiche agricole
conseguenti all’inverdimento
Dato della relazione annuale
Dato della relazione annuale
61 % 26 % 13 %
31 % 32 % 37 %
15 % 2 % 60 % 1 %x ≈ x ≈
4 % 1,5 % 60 % 1 %x ≈ x ≈
30
all’introduzione del regime, specie per quanto concerne le AIE”. Per le aziende in cui
l’introduzione dell’inverdimento ha effettivamente comportato un cambiamento positivo
nelle pratiche agricole, la Corte ha stimato la percentuale di seminativo in cui sono stati
apportati tali cambiamenti. La percentuale è risultata essere del 15 % circa41 per la
diversificazione delle colture e di circa il 4 %42 per le AIE. Tenendo conto delle aziende a cui
non è stato richiesto alcun cambiamento delle pratiche agricole e del fatto che i seminativi
costituiscono circa il 60 %43
30. Le stime della Corte si avvicinano molto a quelle del JRC. Basandosi su una
modellizzazione agro-economica avanzata, i ricercatori della Commissione stimano
di tutti i terreni agricoli dell’UE, ciò significa che, a seguito
dell’introduzione dell’inverdimento, per l’1 % circa di questi ultimi si è reso necessario
aumentare la diversificazione delle colture e per l’1 % circa designare nuove AIE.
44
40 Paragrafo 7.56 della relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2016 (GU C 322 del 28.9.2017).
che, in
totale, il 4,5 % dei terreni agricoli dell’UE richiedesse una nuova destinazione (ossia il
cambiamento della pratica agricola) a fronte dei nuovi obblighi previsti dall’inverdimento,
41 Riguardo alla diversificazione delle colture, la percentuale massima di seminativo su cui può essere stato necessario modificare le pratiche agricole era limitata al 25 % (un agricoltore che coltivava un’unica coltura ha diversificato nel 2015 per rispettare il massimale di inverdimento del 75 % nella coltura principale). Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto del 25 % perché molte aziende che hanno dovuto diversificare maggiormente le colture in seguito all’introduzione dell’inverdimento praticavano già nel 2014 più di una coltura.
42 Per le AIE, la percentuale massima di seminativo su cui può essere stato necessario modificare le pratiche agricole era limitata al 5 % (un agricoltore nella cui azienda non vi erano AIE nel 2014 ha designato nuove AIE per ottemperare all’obbligo del 5 % previsto dall’inverdimento nel 2015). Il risultato rilevato dalla Corte è al di sotto del 5 % perché molte aziende che hanno dovuto designare un numero maggiore di AIE in seguito all’introduzione dell’inverdimento avevano già nel 2014 alcune aree che rientravano in questa tipologia.
43 Nell’analisi presentata nella relazione annuale sull’esercizio 2016 quest’ultima tappa è stata omessa (vale a dire la traduzione delle percentuali di seminativo in percentuali dell’intera superficie agricola). Il paragrafo 7.56 concludeva che “la superficie agricola su cui sono stati rilevati cambiamenti positivi ha rappresentato circa il 3,5 % dei seminativi”. Ciò corrisponde ai risultati intermedi presentati nella figura 5 (2 % del seminativo per la diversificazione delle colture + 1,5 % del seminativo per le AIE = 3,5 %).
44 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., “Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)”, European Review of Agricultural Economics, (prossima pubblicazione), 2017.
31
compreso l’1,8 % per la diversificazione delle colture, il 2,4 % per le AIE e l’1,5 % per i prati
permanenti45 (cfr. figura 6
Figura 6 – Gli obblighi di inverdimento hanno comportato cambiamenti nelle pratiche
agricole nel 5 % circa della superficie agricola dell’UE (stima elaborata dal JRC sulla base di
un modello)
).
Fonte: Corte dei conti europea, in base ai risultati dello studio del JRC e a dati Eurostat (Indagine sulla struttura delle aziende agricole 2013).
45 La somma delle stime per le singole pratiche non corrisponde al totale della superficie la cui destinazione è mutata a seguito dell’inverdimento. Questo perché alcune pratiche agricole possono rientrare in più di un obbligo di inverdimento. Ad esempio, la superficie investita a colture azotofissatrici può rientrare nell’obbligo relativo alle AIE, ma anche in quello della diversificazione delle colture.
Superficie agricola dell’UE
prato permanente≈ 34 % di superficie
agricola dell’UE
seminativo≈ 60 % di superficie agricola
dell’UE
colture permanenti (esenti da inverdimento)≈ 6 % di superficie agricola dell’UE
Cambiamenti di pratiche agricole attribuibili all’inverdimento: prati permanenti (ESPG)
≈ 1,5 % della superficie agricola dell’UE
seminativo (AIE)≈ 2,4 % della superficie agricola dell’UE
seminativo (diversificazione delle colture)≈ 1,8 % della superficie agricola dell’UE
Sovrapposizione fra AIE e diversificazione delle colture (≈ 1,2 % della superficie agricola dell’UE)
(le colture azotofissatrici possono essere contemplate per entrambe le pratiche di inverdimento)
32
31. È importante osservare che sia le stime della Corte che quelle del JRC riguardano l’area
in cui, a seguito dell’introduzione dell’inverdimento, vi è stato un cambiamento nelle
pratiche agricole. Tali stime non riguardano l’area che ha beneficiato dell’impatto positivo di
questi cambiamenti. Le AIE, in particolare, possono produrre benefici che vanno ben oltre i
propri confini (ad esempio, una fascia tampone con fiori selvatici può fornire un habitat agli
impollinatori, che poi si diffondono nelle parcelle limitrofe).
32. La stima secondo la quale l’inverdimento ha portato a cambiamenti nelle pratiche
agricole su appena il 5 % circa dei terreni agricoli dell’UE è in netto contrasto con
l’importante indicatore di risultato della Commissione menzionato al paragrafo 26
(cfr. anche figura 4
33. Per comprendere tale differenza, si consideri che l’indicatore di risultato della
Commissione misura la percentuale di superficie agricola dell’UE appartenente ad aziende
soggette ad almeno un obbligo di inverdimento. Pertanto, anche se l’obbligo di
inverdimento fosse applicabile ad un’unica parcella, indipendentemente dalle sue
dimensioni, l’intera superficie dell’azienda agricola sarebbe comunque inclusa nell’indicatore
della Commissione. In altre parole, questo indicatore misura tutta la superficie appartenente
ad aziende agricole che non sono interamente esentate dall’applicazione dell’inverdimento
(o semplicemente che non rientrano nel regime di pagamento diretto della PAC). Considerati
i dati disponibili sulla struttura delle aziende agricole nell’UE e le varie soglie di esenzione
applicabili nell’ambito dell’inverdimento, la Commissione avrebbe potuto stimare il valore
dell’indicatore prima di attuare la politica. Così com’è, questa cifra è di scarsa utilità ai fini
del monitoraggio dei risultati conseguiti grazie all’inverdimento. Ad esempio, non rispecchia
il reale grado di diffusione delle pratiche di inverdimento; infatti, non cambierebbe se la
percentuale richiesta per le AIE fosse aumentata dal 5 al 7 %.
), in base al quale, nel 2015, il 73 % della superficie agricola dell’UE è
soggetta ad obblighi di inverdimento (contro il 77 % nel 2016).
33
… segno che, nella sua concezione attuale, presenta un importante effetto inerziale
34. La portata limitata dei cambiamenti introdotti nelle pratiche agricole in virtù
dell’inverdimento è riconducibile all’importante effetto inerziale46
35. L’effetto inerziale derivante da sovrapposizioni fra inverdimento e condizionalità è
analizzato ai
insito nel pagamento
verde.
paragrafi 59-61
36. Nel quadro dell’inverdimento, l’effetto inerziale è dovuto perlopiù all’esiguità degli
obblighi previsti, che coincidono, in generale, con la normale pratica agricola. Ciò vale, in
particolare, per la diversificazione delle colture. Come menzionato al
. Considerate la portata limitata dell’inverdimento (solo alcuni
tipi di AIE ne sono potenzialmente interessati) e alcuni fattori attenuanti (gli obblighi previsti
dalla condizionalità non sono, di norma, identici a quelli contemplati dall’inverdimento),
queste sovrapposizioni spiegano solo in piccola parte l’effetto inerziale osservato.
paragrafo 30
37. Riguardo alle AIE, gli auditor della Corte hanno rilevato che in Polonia, per adempiere
all’obbligo di inverdimento, sarebbero bastate varie pratiche agricole ed elementi del
paesaggio che esistevano già nel 2014, con un risparmio del 30 %. Nell’insieme dell’UE, gli
agricoltori soggetti all’obbligo di destinare il 5 % dei loro terreni ad AIE hanno dichiarato un
numero di AIE doppio rispetto a quello richiesto
, il JRC ha
stimato che, prima dell’introduzione dell’inverdimento, solo l’1,8 % circa di tutti i terreni
agricoli dell’UE non rispettava gli obblighi in materia di diversificazione delle colture.
47
38. Inoltre, come indicato ai
.
paragrafi 4 e 26
46 L’“effetto inerziale” descrive situazioni in cui fondi pubblici (in questo caso il pagamento verde) vengono erogati a un beneficiario (nella fattispecie, un agricoltore) affinché fornisca beni pubblici (vale a dire, in questo contesto, pratiche agricole benefiche per l’ambiente) che avrebbe comunque fornito, anche in assenza di un sostegno pubblico, perché parte della sua normale attività o perché prescritti dalla normativa (in questo caso, le norme in materia di condizionalità).
, molte aziende agricole sono esentate dagli
obblighi di inverdimento ma continuano a percepire il pagamento verde. In base ai dati
comunicati dagli Stati membri alla Commissione, nel 2015 il 76 % delle aziende agricole
dell’UE, che coprono il 27 % di tutti i terreni agricoli dell’Unione, non era soggetto ad alcun
47 Oltre il 9 % sia nel 2015 che nel 2016, cfr. anche allegato III.
34
obbligo di inverdimento (cfr. figura 4). Questi dati comprendono gli agricoltori che non
dichiarano i propri terreni ai fini dei pagamenti diretti della PAC48
39. Alcune esenzioni riguardano la totalità degli obblighi di inverdimento, altre si applicano
invece a singole pratiche. Aspetto ancor più rilevante, evidenziato nella
. Il 65 % dei destinatari del
pagamento verde, che pratica attività agricole su circa il 16 % dei terreni agricoli dell’UE
dichiarati ai fini dei pagamenti diretti, era del tutto esentato dagli obblighi di inverdimento.
tabella 1
48 Dei 10,6 milioni di aziende agricole dell’UE registrate nell’Indagine Eurostat del 2013 sulla struttura delle aziende agricole, circa 3,4 milioni (il 32 %) non beneficano di aiuti diretti nel quadro della PAC. Queste aziende coprono circa 19,3 milioni di ettari, cioè l’11 % della superficie agricola totale dell’UE.
, è che
alcune esenzioni sono riservate alle aziende che sono “verdi per definizione”, ossia ritenute
fornire beni pubblici ambientali equivalenti all’inverdimento. La Commissione giustifica le
restanti esenzioni invocando la necessità di semplificazione e considerazioni inerenti al
rapporto costi-benefici. Gli agricoltori in questione ricevono fondi pubblici per
l’inverdimento senza che venga loro richiesto di fornire, in cambio, beni pubblici
corrispondenti.
35
Tabella 1 – Motivazioni alla base delle esenzioni dagli obblighi di inverdimento
Pratica di
inverdimento
MOTIVAZIONE DELL’ESENZIONE
azienda “verde per definizione” semplificazione / rapporto costi-
benefici / altro
tutte □ azienda agricola biologica □ aziende aderenti al regime per i
piccoli agricoltori
□ aziende dedite unicamente a
colture permanenti
diversificazione
delle colture
□ aziende con un’alta percentuale
di prato permanente
□ aziende con meno di 10 ha di
seminativo
AIE □ aziende con un’alta percentuale
di prato permanente
□ aziende situate in zone soggette
a vincoli naturali in paesi con
un’alta percentuale di foreste
□ aziende con meno di 15 ha di
seminativo
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di documenti della Commissione europea.
La diversificazione delle colture è meno benefica per il suolo della rotazione
40. La pratica della diversificazione delle colture, prevista dall’inverdimento, ha sostituito
una BCAA facoltativa concernente la rotazione delle colture in vigore fino al 2014. Vi sono
importanti differenze fra le due pratiche. Mediante la rotazione, gli agricoltori cambiano le
colture praticate su ciascuna parcella da un anno all’altro. Tale pratica limita
l’impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni. Sebbene
le aziende siano tenute a praticare almeno due colture in un dato anno, la diversificazione
delle colture non garantisce un analogo cambiamento nel tempo delle colture in campo.
36
41. Nella valutazione d’impatto del 2011, la Commissione ha riconosciuto che forse la
diversificazione delle colture non apporta tutti i benefici ambientali della rotazione, ma si
adatta meglio alla cadenza annuale dei pagamenti diretti. La maggior difficoltà della verifica
deI rispetto degli obblighi di rotazione delle colture era inoltre fonte di preoccupazione,
specie quando muta la forma delle parcelle e/o la loro gestione.
42. La Commissione ha inoltre riconosciuto che l’obbligo di coltivare leguminose nel quadro
della diversificazione delle colture potrebbe potenziare i benefici ambientali e climatici della
misura. L’idea non è stata però accolta nella proposta della Commissione a causa dei timori
riguardo alla compatibilità di tale requisito con le norme dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC)49
L’effetto della protezione dei prati permanenti sulle emissioni nette provenienti dai terreni
agricoli potrebbe essere potenziato attraverso azioni più mirate
. Le colture di leguminose sono state infine incorporate
nell’inverdimento come una tipologia di AIE (colture azotofissatrici).
43. La figura 7
49 L’Organizzazione mondiale del commercio, di cui l’UE è membro, si occupa delle norme che disciplinano gli scambi commerciali fra le nazioni. Queste norme vietano, o limitano, le sovvenzioni pubbliche che falsano gli scambi. In agricoltura, le sovvenzioni che si ritiene non falsino gli scambi tendono ad essere “disaccoppiate” dalla produzione, ossia non correlate ad una determinata coltura.
mostra che il rapporto fra prati permanenti e superficie agricola totale
nell’UE, pari attualmente al 30 %, non è cambiato molto nell’ultimo decennio. Tuttavia,
l’aumento, di 1,5 punti percentuali, fra l’indice di riferimento applicabile nel 2007-2014
(basato principalmente su dati del 2005) e l’indice annuo per il 2016 nasconde una perdita di
oltre 3 milioni di ettari di prati permanenti dichiarati, equivalente a una diminuzione del
7,2 %.
37
Figura 7 – Malgrado l’aumento, nell’ultimo decennio, del rapporto fra prati permanenti e
superficie agricola totale, la superficie effettivamente occupata da prati permanenti è più
ridotta
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea.
44. Il rapporto tra ai prati permanenti e superficie agricola totale è aumentato,
principalmente perché la diminuzione della superficie occupata da prati permanenti
dichiarata (ossia il numeratore in detto rapporto) è stata più lenta della diminuzione della
superficie agricola totale dichiarata (cioè il denominatore del rapporto). Quest’ultima è scesa
dell’11,7 % (il che equivale a una perdita di oltre 19 milioni di ettari). Per giunta, l’attuale
definizione di prato permanente è più ampia che non in passato, in quanto comprende i
pascoli nei quali non siano predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio. I dati per
l’insieme dell’UE rappresentano una media fra le variazioni significative a livello di Stati
membri (cfr. allegato I
45. La designazione di taluni prati permanenti come ESPG (prati permanenti sensibili sotto il
profilo ambientale) offre ai prati permanenti una nuova protezione, a livello di parcella, dalla
conversione. Questa nuova forma di protezione ha però una portata limitata: i prati
).
164
145
47 44
0
50
100
150
Riferimento 2007-2014 Quota annuale 2016
Superficie agricolatotale dichiarata(Mha)
Superficie pratopermanentedichiarata(Mha)
Mha
28,6 % 30,1 %
38
permanenti sensibili sotto il profilo ambientale coprono circa il 16 % di tutti i prati
permanenti dell’UE (con notevoli variazioni fra uno Stato membro e l’altro).
46. Inoltre, come riportato nell’allegato II, il 96 % circa dei prati permanenti sensibili sotto il
profilo ambientale è situato in zone Natura 2000, che coprono appena il 18 % dei prati
permanenti dell’UE. Dato che le zone Natura 2000 sono state designate in base a criteri
relativi alla biodiversità, il fatto che i prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale
siano concentrati in queste zone è positivo per la biodiversità. Tuttavia, dal punto di vista
della preservazione dello stock di carbonio, che costituisce il principale obiettivo dichiarato
della pratica di inverdimento volta a mantenere i prati permanenti, la protezione di questi
ultimi dalla conversione o dall’aratura dovrebbe riguardare fondamentalmente le parcelle
con un alto tenore di carbonio già accumulato nel suolo, molte delle quali sono
probabilmente situate al di fuori delle zone Natura 2000. Finora solo sei Stati membri hanno
deciso di designare prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale al di fuori delle zone
Natura 200050
La predominanza di aree di interesse ecologico produttive e gli insufficienti obblighi di
gestione riducono i potenziali benefici dell’inverdimento per la biodiversità
.
47. Come indicato al paragrafo 9, una delle decisioni che gli Stati membri devono adottare
in merito all’attuazione dell’inverdimento riguarda la scelta delle tipologie di AIE. Possono
scegliere fra 19 tipologie diverse, cinque delle quali sono compatibili con la produzione
agricola (cfr. figura 8
50 Belgio (Fiandre), Repubblica ceca, Italia, Lettonia, Lussemburgo e Regno Unito (Galles).
). Tutti i 28 Stati membri hanno incluso AIE produttive nella propria
selezione.
39
Figura 8 – AIE produttive e non produttive
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento di lavoro della Commissione europea SWD(2017) 121 final.
48. Gli indicatori di realizzazione dell’inverdimento comunicati dagli Stati membri (di cui
l’allegato III
49. Due studi del 2016
contiene una sintesi) mostrano una predominanza, nelle aziende agricole, di AIE
“produttive” (principalmente con colture azotofissatrici e intercalari). Nel 2015, la
percentuale di queste ultime fra tutte le AIE dichiarate dagli agricoltori era del 54 %, salita
poi al 58 % l’anno successivo. Le colture azotofissatrici costituiscono la tipologia di AIE
produttiva più comune, seguita dalle colture intercalari.
51
51 Evelyn Underwood e Graham Tucker, “Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity”, Institute for European Environmental Policy, novembre 2016. e “Adding Some Green to the Greening: Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers”, Conservation letters, a Journal of the Society for Conservation Biology, dicembre 2016.
indicano che le due principali AIE produttive (caratterizzate da
colture azotofissatrici e colture intercalari) non apportano benefici significativi sul piano
AIE senza produzione agricola
TERRENI LASCIATI A RIPOSO FASCE TAMPONE
ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO
FASCE LUNGO I BORDI FORESTALI NON USATE PER LA PRODUZIONE
SUPERFICI OGGETTO DI IMBOSCHIMENTO TERRAZZE
siepi e fasce alberate alberi isolati fossati
gruppi di alberi/boschetti nel campoalberi in filaristagni
muretti di pietra tradizionali
margini dei campi altro
AIE con produzione agricola
COLTURE INTERCALARI / MANTO VEGETALE
AGROFORESTAZIONE
BOSCO CEDUO A ROTAZIONE RAPIDA
COLTURE AZOTOFISSATRICI
FASCE LUNGO I BORDI FORESTALI USATE PER LA PRODUZIONE
40
della biodiversità, ma possono contribuire a migliorare la qualità dell’acqua e del suolo, ad
esempio aumentando i livelli di carbonio organico nei seminativi52
50. Gli obblighi supplementari concernenti pratiche di gestione specifiche, come restrizioni
all’utilizzo di fertilizzanti e di pesticidi, o periodi minimi di presenza in campo della copertura
vegetale, svolgono un ruolo importante nel determinare l’impatto delle varie AIE sulla
biodiversità. Dei cinque Stati membri esaminati dagli auditor della Corte, solo i Paesi Bassi
avevano introdotto obblighi inerenti alle pratiche di gestione (limitando l’uso di presidi
fitosanitari per le colture intercalari) che andavano al di là del minimo prescritto dalla
normativa UE. Anche la recente relazione della Commissione sulle AIE
.
53 conclude che pochi
Stati membri hanno selezionato opzioni volte a rendere l’obbligo relativo alle AIE più efficace
sul piano ambientale. La Commissione ha affrontato il problema nella recente modifica54 del
diritto derivato, che introduce il divieto di utilizzare pesticidi nelle AIE produttive. La stessa
modifica ha introdotto anche una serie di misure di semplificazione (cfr. paragrafo 66
Gli Stati membri usano la flessibilità prevista dalle norme sull’inverdimento per limitare gli
oneri che il regime comporta per gli agricoltori e la propria amministrazione, anziché per
massimizzare i benefici ambientali e climatici attesi
).
51. Gli Stati membri godono di un livello di discrezionalità significativo nell’attuare
l’inverdimento, specie riguardo alla scelta delle tipologie di AIE e alla designazione dei prati
permanenti sensibili sotto il profilo ambientale55
52 Arwyn Jones et al (JRC), “CAPRESE-SOIL: “CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production”, Relazione finale, 2013.
.
53 COM(2017) 152 definitivo del 29.3.2017.
54 Regolamento delegato (UE) 2017/ 1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all’aiuto e a taluni obblighi di notifica relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 1).
55 Nel decidere la designazione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, gli Stati membri godono di piena discrezionalità riguardo ai prati permanenti situati al di fuori delle zone
41
52. Per i cinque Stati membri esaminati, la motivazione principale alla base delle decisioni
adottate consisteva nel limitare l’onere ricadente sugli agricoltori e sulle autorità. In
generale, gli Stati membri hanno dato la priorità a tipologie di AIE che costituivano già un
elemento comune delle proprie normali pratiche agricole. Hanno influito anche le difficoltà
tecniche legate alla verifica di determinate AIE e all’instaurazione di sistemi informatici per
talune AIE (cfr. paragrafo 67 e riquadro 5
53. Dei cinque Stati membri, solo due (Paesi Bassi e Polonia) hanno commissionato studi o
richiesto il parere di esperti per analizzare l’impatto ambientale e climatico di varie opzioni di
attuazione dell’inverdimento. In entrambi gli Stati membri le autorità hanno deciso di non
seguire alcune raccomandazioni fondamentali, preferendo opzioni che richiedono uno sforzo
minore da parte degli agricoltori (cfr.
). Massimizzare i benefici ambientali e climatici
dell’inverdimento rivestiva un’importanza secondaria.
tabella 2
Natura 2000. Quanto ai prati permanenti situati in zone natura 2000, devono tener conto degli obiettivi dell’UE in materia di protezione delle specie e degli habitat.
).
42
Tabella 2 – Uso selettivo, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni scientifiche
sull’attuazione dell’inverdimento
Tipologia di AIE raccomandata dagli esperti ai fini dei benefici per la biodiversità?
scelta dalle autorità dello Stato membro
Le autorità dello Stato membro hanno seguito il consiglio degli esperti?
Paesi Bassi margini dei campi terreni a riposo bosco ceduo a rotazione rapida colture azotofissatrici colture intercalari
Polonia fasce tampone fossati bosco ceduo a rotazione
rapida
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei risultati di audit.
54. La Commissione supervisiona le modalità di attuazione dell’inverdimento da parte degli
Stati membri. L’esercizio di tale compito è descritto al paragrafo 69. Tuttavia, come
illustrato nel riquadro 3, i poteri di cui dispone la Commissione per incentivare gli Stati
membri a tenere maggiormente conto dell’ambiente nell’attuazione dell’inverdimento sono
molto limitati.
43
Riquadro 3
Le scelte operate dagli Stati membri riguardo al tipo di AIE non richiedono l’approvazione della
Commissione. Ciononostante, gli Stati membri che scelgono le colture azotofissatrici sono tenuti ad
elencare tutte le specie che intendono consentire e a spiegare in che termini tali colture siano
benefiche per la biodiversità. Tale requisito risponde, in una certa misura, al timore che il contributo
alla biodiversità fornito dalle colture azotofissatrici possa essere trascurabile (cfr.
– I benefici delle colture azotofissatrici per la biodiversità non sono stati dimostrati in
maniera convincente
paragrafo 49
Tutti i cinque gli Stati membri esaminati dalla Corte consentono agli agricoltori di ottemperare
all’obbligo relativo alle AIE tramite le colture azotofissatrici. Di questi, solo la Francia ha fornito alla
Commissione una giustificazione specifica per ciascuna specie selezionata. I restanti Stati membri
hanno limitato l’analisi ad argomenti generici a favore delle colture azotofissatrici in generale.
).
La Corte ha rilevato che, in questi casi, la Commissione può chiedere (cosa che fa spesso) una
giustificazione supplementare, più specifica, specialmente per le piante il cui contributo alla
biodiversità è particolarmente dubbio (come la soia). La Commissione non può però impedire agli
Stati membri di scegliere specie il cui valore ai fini della biodiversità non sia stato dimostrato.
L’inverdimento ha avuto un impatto limitato sulle misure ambientali del secondo pilastro
55. Uno degli effetti positivi che ci si sarebbe potuti attendere dall’introduzione
dell’inverdimento consisteva nel riorientamento della spesa per lo sviluppo rurale su azioni
più ambiziose in materia di clima e ambiente. Gli auditor della Corte non hanno avuto alcun
riscontro di una evidente modifica dell’orientamento in tal senso.
56. Nei cinque Stati membri esaminati, gli auditor della Corte hanno confrontato gli attuali
tipi di operazioni (ossia i diversi pacchetti di impegni cui gli agricoltori possono aderire)
nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale con i tipi di operazioni corrispondenti del
periodo di programmazione precedente (2007-2013). Su tale base, hanno valutato se gli Stati
membri avessero elevato gli standard di base per la misura agro-climatico-ambientale e se
tale cambiamento fosse attribuibile all’introduzione dell’inverdimento.
57. Nel complesso, l’analisi della Corte ha mostrato una forte continuità nelle operazioni a
titolo della misura agro-climatico-ambientale. Gli impegni attualmente proposti agli
agricoltori sono spesso identici a quelli applicabili nel periodo 2007-2013. La Corte ha
44
rilevato che gli standard di base di quasi tutti i tipi di operazioni analizzati non erano stati
elevati durante il periodo 2014-2020 (o perlomeno, non negli aspetti relativi
all’inverdimento). Nella maggior parte dei casi, inoltre, non ve ne era stata nemmeno la
necessità, perché durante il periodo precedente gli standard di base avevano già superato i
requisiti dell’inverdimento. In altri casi, gli impegni in questione non avevano nulla in
comune con le pratiche di inverdimento.
L’inverdimento aggiunge complessità alla PAC
L’inverdimento si sovrappone ad altri strumenti ambientali della PAC, ma la Commissione
e gli Stati membri mitigano il conseguente rischio di effetto inerziale e di doppi
finanziamenti
58. Il modello piramidale dei tre strumenti verdi della PAC citati al paragrafo 7 e illustrati
nella figura 1 è una rappresentazione idealizzata del principio secondo cui l’inverdimento
dovrebbe andare oltre la condizionalità e costituire standard di base56 per le misure di
sviluppo rurale. In realtà, non è sempre così e vi sono sovrapposizioni significative fra
l’inverdimento e gli altri due livelli della piramide, come illustrato dalla figura 9
56 Il termine “standard di base” denota, in questo contesto, il livello di servizio pubblico (in questo caso: una pratica agricola benefica per l’ambiente) richiesto a un beneficiario (nella fattispecie: un agricoltore che aderisce a una misura ambientale nell’ambito dello sviluppo rurale) senza alcuna retribuzione. La compensazione può essere corrisposta solo per servizi (impegni) che vanno oltre questo standard di base.
.
45
Figura 9 – Sovrapposizioni fra l’inverdimento e gli altri strumenti ambientali della PAC
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento di lavoro della Commissione europea SWD(2016) 218 final.
Le sovrapposizioni fra l’inverdimento e la condizionalità sono comuni, ma il rischio di effetto
inerziale è mitigato dalle differenze fra gli obblighi dettagliati
59. Le sovrapposizioni fra l’inverdimento e la condizionalità riguardano determinati
elementi o pratiche che sono protetti o imposti nel quadro delle BCAA o dei CGO e, al
contempo, possono essere dichiarati per ottemperare all’obbligo in materia di AIE. I
principali tipi di AIE interessati comprendono colture intercalari, fasce tampone e vari tipi di
elementi caratteristici del paesaggio. Come indicato nella figura 10
INVERDIMENTO
CONDIZIONALITÀ(CGO ambientali e BCAA)
MISURE AMBIENTALI NELL’AMBITO
DELLO SVILUPPO RURALE
BENE
FICI
AM
BIEN
TALI
AGG
IUNT
I
SUPERFICIE INTERESSATA
SOVRAPPOSIZIONI FRA IMPEGNI A TITOLO DELLO
SVILUPPO RURALE E PRATICHE DI
INVERDIMENTO
SOVRAPPOSIZIONI FRA PRATICHE DI
INVERDIMENTO E OBBLIGHI E NORME DI
CONDIZIONALITÀ
, tali sovrapposizioni sono
state rilevate in quattro dei cinque Stati membri selezionati.
46
Figura 10 – Sovrapposizioni fra inverdimento e condizionalità riscontrate in quattro dei
cinque Stati membri esaminati
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle risultanze di audit per Grecia, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia.
60. Queste sovrapposizioni danno luogo a un effetto inerziale, che nella maggior parte dei
casi è mitigato dalle differenze esistenti fra gli obblighi previsti dall’inverdimento e quelli
della condizionalità (ad esempio per le colture intercalari, l’inverdimento impone
l’associazione di almeno due colture, mentre in virtù della BCAA 4 o del CGO 1, è sufficiente,
di norma, un’unica specie).
61. In generale, gli Stati membri esaminati non hanno introdotto restrizioni, procedure o
controlli supplementari per evitare o limitare l’effetto inerziale nel pagamento verde causato
da sovrapposizioni con gli obblighi di condizionalità. Unica eccezione riscontrata: nei Paesi
Bassi, le colture intercalari richieste dal CGO 1 non possono essere dichiarate come AIE.
Paesi BassiAIE Sovrapposizione- Siepi BCAA 7
FranciaAIE Sovrapposizione- alberi / boschetti BCAA 7- Siepi BCAA 7- colture intercalari BCAA 4 / CGO 1
Polonia AIE Sovrapposizione- fasce tampone BCAA 1- Stagni BCAA 7- Fossati BCAA 7- alberi / boschetti BCAA 7- colture intercalari BCAA 4
SpagnaNessuna sovrapposizione(Nella selezione AIE la Spagna non ha incluso le colture intercalari, le fasce tampone, o alcun elemento caratteristico del paesaggio)
GreciaAIE Sovrapposizione- fasce tampone BCAA 1- Fossati BCAA 7- alberi / boschetti BCAA 7
47
Le sovrapposizioni fra inverdimento e sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC) sono in
genere ben gestite dagli Stati membri
62. Sovrapposizioni fra inverdimento e misure ambientali a titolo dello sviluppo rurale,
come la misura agro-climatico-ambientale57, possono verificarsi quando gli agricoltori
assumono, nel quadro del secondo pilastro, impegni di natura simile agli obblighi standard di
inverdimento. La possibilità che si verifichino queste sovrapposizioni è dovuta al fatto che la
normativa UE non dispone che gli obblighi di inverdimento siano inclusi nei relativi standard
di base dello sviluppo rurale58. La normativa UE59 esige tuttavia che gli Stati membri
impediscano eventuali doppi finanziamenti delle pratiche di inverdimento, riducendo, se
necessario, gli importi versati agli agricoltori nel quadro dello sviluppo rurale. La
Commissione ha emanato orientamenti dettagliati per gli Stati membri su come prevenire
questi doppi finanziamenti (cfr. anche paragrafo 68
63. Nei 15 Stati membri esaminati nel quadro dell’audit (cinque dei quali mediante visite di
audit o videoconferenze e dieci tramite un esame documentale mirato – cfr.
).
paragrafo 12
64. Il
),
sono stati analizzati vari tipi di operazioni (ossia diversi pacchetti di impegni) a titolo della
misura agro-climatico-ambientale. È emerso che circa un terzo delle tipologie di operazioni
campionate comprendevano impegni che si sovrapponevano a obblighi di inverdimento. Si è
inoltre riscontrato che gli Stati membri, essendo in genere consapevoli di queste
sovrapposizioni, hanno definito procedure specifiche, talvolta alquanto complesse, per
escludere la possibilità di doppi finanziamenti.
riquadro 4
57 La misura agro-climatico-ambientale non è l’unica misura di sviluppo rurale che può sovrapporsi a obblighi di inverdimento. Il rischio riguarda anche altre tre misure, meno significative in termini finanziari: l’agricoltura biologica, l’imboschimento e Natura 2000 e la direttiva quadro in materia di acque.
fornisce esempi di sovrapposizioni comuni fra impegni a titolo della misura
agro-climatico-ambientale e pratiche di inverdimento e vari metodi impiegati dagli Stati
membri per evitare doppi finanziamenti.
58 L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dispone che i requisiti minimi obbligatori per la misura agro-climatico-ambientale devono coprire i requisiti relativi alla condizionalità, all’attività agricola e all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.
59 Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
48
Riquadro 4
In Spagna (Castiglia e León), gli agricoltori che aderiscono a una delle tipologie di operazioni a titolo
della misura agro-climatico-ambientale si impegnano ad adibire il 15 % della superficie oggetto del
contratto alla coltivazione di erba medica. In Spagna, le superfici investite ad erba medica (una
coltura azotofissatrice) possono anche essere dichiarate come AIE. Per evitare i doppi finanziamenti è
stata introdotta una restrizione nel sistema informatico, consistente in un controllo incrociato
automatico, che impedisce ad una stessa superficie di formare oggetto contemporaneamente di un
impegno a titolo del secondo pilastro e di un obbligo in materia di AIE.
– Sovrapposizioni fra impegni a titolo della misura agro-climatico-ambientale e pratiche
di inverdimento e possibili soluzioni per far fronte al rischio di doppi finanziamenti
In Francia (Aquitania), alcuni tipi di operazioni a titolo della misura agro-climatico-ambientale
comprendono un impegno relativo alla diversificazione delle colture. I doppi finanziamenti relativi al
corrispondente obbligo di inverdimento sono scongiurati dal fatto che il pagamento nel quadro dello
sviluppo rurale copre solo il costo aggiuntivo dell’introduzione di una quarta coltura nell’insieme
delle colture praticate. Ciò significa che, in questo caso particolare, l’obbligo di praticare tre colture
previsto dall’inverdimento è incluso, di fatto, nello standard di base del secondo pilastro.
La complessità delle norme di inverdimento comporta problemi di attuazione che la
Commissione ha in parte risolto
65. Gli agricoltori criticano l’inverdimento per la complessità delle sue norme. Secondo il
giudizio espresso da COPA-COGECA, organizzazione che rappresenta gli agricoltori a livello
dell’UE, in occasione della consultazione pubblica sull’esperienza legata al primo anno di
attuazione dell’inverdimento, le norme di attuazione delle varie pratiche di inverdimento
non sono solo difficili da rispettare, ma anche da comprendere.
66. Nel Riesame dell’attuazione delle disposizioni sull’ecosostenibilità dopo il primo anno60
60 SWD(2016) 218 definitivo del 22.6.2016.
,
la Commissione ha proposto, ogniqualvolta sia fattibile senza ridurre i benefici ambientali, di
semplificare e armonizzare alcuni obblighi di inverdimento. Il documento elenca i potenziali
miglioramenti, quali la fusione di alcuni tipi di AIE simili (ad esempio le fasce tampone e i
margini dei campi), o l’allentamento di talune restrizioni concernenti pratiche di gestione e
limiti temporali e l’aumento delle tolleranze riguardo alle dimensioni e all’ubicazione di
49
elementi caratteristici del paesaggio. La Commissione include queste misure di
semplificazione nella sua recente modifica61 del diritto derivato. La stessa modifica ha
introdotto anche il divieto di utilizzare pesticidi nelle AIE produttive (cfr. paragrafo 50
67. L’attuazione della componente inverdimento non era un compito semplice per gli Stati
membri. In primo luogo, comportava uno sforzo finanziario e organizzativo considerevole. I
sistemi informativi esistenti dovevano essere adattati, in particolare il Sistema di
identificazione delle parcelle agricole (SIPA)
).
62 negli Stati membri che optano per tipologie di
AIE a carattere permanente (ossia, tutti gli elementi caratteristici del paesaggio, ad
eccezione dei margini dei campi, ma anche terrazze, ettari agroforestali, superfici con bosco
ceduo a rotazione rapida e superfici oggetto di imboschimento). Il riquadro 5 illustra come
l’onere associato alla determinazione dello strato per le AIE possa influire sulle scelte degli
Stati membri in materia di AIE.
Riquadro 5
In un primo tempo, le autorità spagnole intendevano includere gli elementi caratteristici del
paesaggio nelle tipologie di AIE selezionate, considerati gli importanti benefici ambientali che
apportano. Alla fine hanno però scartato questa opzione a causa delle difficoltà e dei ritardi che
avrebbe comportato la registrazione nel SIPA di tutti gli elementi caratteristici del paesaggio.
– Il pesante onere associato alla determinazione dello strato AIE
68. Gli Stati membri, inoltre, ritengono che alcune delle norme relative all’inverdimento
generino confusione e hanno consultato la Commissione su vari aspetti dell’attuazione del
pagamento verde. La Commissione ha pubblicato gli interrogativi posti e le relative risposte
su un’apposita piattaforma web, accessibile a tutti gli Stati membri. Il riquadro 6
61 Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione.
fornisce un
esempio delle questioni sollevate. La medesima piattaforma è servita a divulgare altre forme
di orientamenti sull’inverdimento: conclusioni tratte nelle riunioni del gruppo di esperti e
documenti guida che riepilogano gli aspetti più importanti dell’attuazione. I cinque Stati
membri esaminati erano in genere soddisfatti della qualità e della tempestività degli
orientamenti ricevuti dalla Commissione.
62 Cfr. anche relazione speciale n. 25/2016 della Corte intitolata “Il sistema di identificazione delle parcelle agricole: uno strumento utile per determinare l’ammissibilità dei terreni agricoli – ma la gestione può essere ulteriormente migliorata” (http://eca.europa.eu).
50
Riquadro 6
Alcuni Stati membri hanno chiesto come valutare il rispetto degli obblighi di diversificazione delle
colture nei casi in cui solo una parte dell’azienda pratichi l’agricoltura biologica. La Commissione ha
chiarito che, in generale, l’inverdimento riguarda solo la parte dell’azienda non dedita all’agricoltura
biologica. Ciò significa che i seminativi coltivati con pratiche biologiche non vengono conteggiati ai
fini delle soglie basate sulla superficie per la diversificazione delle colture. Tuttavia, se il seminativo
non soggetto a pratiche agricole biologiche supera i 10 ettari, allora devono esservi praticate le
colture prescritte; le colture biologiche non sono considerate ai fini della diversificazione delle
colture. Le aziende agricole che praticano solo in parte l’agricoltura biologica possono anche
scegliere di applicare le tre pratiche di inverdimento in tutta la superficie dell’azienda.
– Esempi della complessità delle norme relative all’inverdimento
69. La Commissione ha il compito di supervisionare l’attuazione dell’inverdimento da parte
degli Stati membri. Un aspetto importante di questo compito prevede la verifica regolare
delle varie notifiche che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere sulle scelte operate per
l’attuazione dell’inverdimento e su quanto è stato realizzato nelle aziende agricole a tale
titolo. La Corte ha constatato che la Commissione ha svolto bene tali compiti. In particolare,
la Commissione individua sistematicamente varie problematiche relative alla comunicazione
tardiva di informazioni63 o all’applicazione non corretta delle norme UE e vi dà seguito negli
Stati membri interessati. Tuttavia, come indicato al paragrafo 54 e nel riquadro 3
Le pratiche previste dall’inverdimento somigliano alle BCAA, ma la loro violazione può dar
luogo a sanzioni più elevate
, la
Commissione non può imporre agli Stati membri di privilegiare le opzioni di attuazione
dell’inverdimento più benefiche per l’ambiente e il clima.
70. Prima che fosse introdotto l’inverdimento, l’unico legame fra i pagamenti diretti della
PAC e gli obiettivi ambientali e climatici dell’UE era costituito dalla condizionalità. Con
l’introduzione dell’inverdimento, la condizionalità è obbligatoria per gli agricoltori che
beneficiano di pagamenti diretti nell’ambito della PAC. La differenza è che non vi è alcuna
compensazione per il rispetto degli obblighi di condizionalità. Le violazioni della
condizionalità possono dar luogo a sanzioni che riducono tutti i pagamenti diretti al
63 Circa il 25 % delle notifiche relative all’inverdimento sono effettuate in ritardo.
51
beneficiario (solitamente dell’1 - 5 %). Nel quadro dell’inverdimento, l’agricoltore percepisce
un pagamento specifico per aver aderito a pratiche obbligatorie. Le riduzioni per
inadempienza rispecchiano sostanzialmente la superficie interessata da tale inadempienza,
quale quota parte dell’intera superficie agricola dell’azienda soggetta a obblighi di
inverdimento, e possono ammontare alla totalità del pagamento64
71. Di fatto, l’inverdimento funziona in un modo molto simile alla condizionalità
. A partire dall’anno di
domanda 2017, oltre a queste riduzioni saranno applicate anche sanzioni amministrative,
laddove la riduzione iniziale superi il 3 %. Queste sanzioni saranno limitate, per l’anno di
domanda 2017, al 20 % del pagamento verde erogato all’agricoltore e, a partire dall’anno di
domanda 2018, al 25 %.
65
64 Le norme dettagliate figurano nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
. Il
pagamento verde è presentato come una forma di retribuzione per i beni pubblici relativi
all’ambiente e al clima forniti dagli agricoltori. Il regime, però, può anche essere considerato
un meccanismo che penalizza il mancato rispetto di una serie di condizioni di base
concernenti il clima e l’ambiente (simili alle BCAA) associate a un regime di sostegno al
reddito. L’unica differenza significativa rispetto alla condizionalità è che nell’ambito
dell’inverdimento le sanzioni comminate a fronte di gravi violazioni sarebbero di norma più
elevate.
65 Cfr. anche relazione speciale della Corte n. 26/2016 intitolata “Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la semplificazione: la sfida continua” (http://eca.europa.eu).
52
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
72. Nell’ambito della presente relazione, il principale quesito di audit era se l’inverdimento
fosse in grado di migliorare la performance della PAC sul piano ambientale e climatico,
conformemente all’obiettivo stabilito nella normativa dell’UE.
73. Nel complesso, la Corte è giunta alla conclusione che è improbabile che l’inverdimento,
quale attualmente applicato, possa migliorare in maniera significativa la performance della
PAC in materia di ambiente e di clima.
74. Per rispondere a questo quesito principale, sono stati esaminati:
a) la logica di intervento, l’esistenza di valori-obiettivo per l’inverdimento chiari e
sufficientemente ambiziosi e le motivazioni alla base della dotazione finanziaria
destinata a tale politica (cfr. paragrafi 13-25
b) i benefici che si ritiene possano derivare dall’inverdimento sul piano ambientale e
climatico (cfr.
);
paragrafi 26-57
c) la complessità che l’inverdimento aggiunge alla PAC (cfr.
);
paragrafi 58-71
75. L’inverdimento persegue due obiettivi distinti. Da un lato, mira a potenziare la
performance della PAC sul piano ambientale e climatico. Dall’altro, trattandosi di un
pagamento diretto nell’ambito della PAC, rimane uno strumento per sostenere il reddito
degli agricoltori. Solo il primo di questi obiettivi è esplicitamente enunciato nella normativa
(cfr.
).
paragrafi 13-14
76. Alla base del pagamento verde non vi è una logica di intervento ben definita. La
Commissione non ha stabilito valori-obiettivo specifici né ha precisato quali benefici ci si
possa attendere dall’inverdimento per l’ambiente e il clima. Qualsiasi valutazione
dell’efficacia della politica risentirà, per giunta, della conoscenza frammentaria della
situazione di partenza, in particolare in termini di biodiversità e qualità del suolo, compreso
il tenore di carbonio organico (cfr.
).
paragrafi 15-16
77. La proposta iniziale della Commissione relativa all’inverdimento era più ambiziosa in
termini ambientali. La successiva diluizione del contenuto ambientale della politica non ha
).
53
cambiato il livello di finanziamento proposto, stabilito, sin dall’inizio, al 30 % dei pagamenti
diretti della PAC. In media, le sovvenzioni verdi superano in misura significativa il costo che
l’adempimento agli obblighi di inverdimento comporta per gli agricoltori (inclusa la perdita di
guadagno). Questo perché la dotazione finanziaria per l’inverdimento è stata stabilita senza
tener conto del livello di ambizione ambientale della politica. L’inverdimento rimane,
fondamentalmente, un regime di sostegno al reddito (cfr. paragrafi 17-25
78. È improbabile che l’inverdimento apporti benefici significativi per l’ambiente e per il
clima, principalmente a causa dell’importante effetto inerziale che inficia la politica
perseguita. Tale effetto deriva principalmente dal fatto che gli obblighi di inverdimento non
sono in genere impegnativi e rispecchiano in gran parte normali pratiche agricole. Per
giunta, date le numerose esenzioni, la maggior parte degli agricoltori (il 65 %) può
beneficiare del pagamento verde senza essere veramente soggetta a obblighi di
inverdimento. L’inverdimento comporta quindi un reale cambiamento delle pratiche agricole
solo in una parte molto limitata della superficie agricola dell’UE. La Corte stima che gli
agricoltori hanno creato nuove AIE e aumentato la diversificazione delle colture solo su circa
il 3,5 % dei seminativi, cioè sul 2 % circa dell’intera superficie agricola dell’UE. Inoltre, in base
a uno studio del JRC, i nuovi obblighi di inverdimento relativi ai prati permanenti hanno
condotto a un cambiamento nelle pratiche agricole in appena l’1,5 % delle superfici agricole
dell’UE. Nel complesso, il 5 % circa della superficie coltivata nell’UE è stato destinato ad altro
uso a seguito dell’inverdimento (cfr.
).
paragrafi 26-39
79. La Corte ha inoltre rilevato che talune limitazioni di natura concettuale hanno ridotto
l’efficacia delle tre pratiche di inverdimento. La diversificazione delle colture non ha potuto
produrre tutti i benefici ambientali ottenuti con la rotazione delle colture. La designazione
dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale è stata basata principalmente su
criteri relativi alla biodiversità e non si è sufficientemente focalizzata sui prati permanenti
ricchi di carbonio al di fuori delle zone Natura 2000. Infine, la predominanza di tipi di AIE
produttive, cui si aggiunge la mancanza di obblighi importanti afferenti alla gestione, ha
limitato l’impatto positivo delle AIE sulla biodiversità (cfr.
).
paragrafi 40-50
80. Gli Stati membri godono di un livello di flessibilità significativo nell’attuare
l’inverdimento, specie riguardo alla scelta delle tipologie di AIE e alla designazione dei prati
permanenti sensibili sotto il profilo ambientale. La Corte ha riscontrato che, in generale, non
).
54
sfruttano questa flessibilità per massimizzare i benefici ambientali e climatici della politica.
Non cercano di individuare esigenze specifiche sul piano ambientale e climatico e di darvi
priorità mediante le pratiche di inverdimento, bensì attuano l’inverdimento in un modo che
minimizzi l’onere che ne deriva per le amministrazioni e gli agricoltori. Il potere di cui
dispone la Commissione per incentivare gli Stati membri ad adottare opzioni di attuazione
dell’inverdimento che offrano maggiori benefici ambientali è limitato (cfr. paragrafi 51-54
81. L’inverdimento ha avuto un impatto ridotto per quanto riguarda gli standard di base
stabiliti dalle misure ambientali nell’ambito del secondo pilastro, principalmente perché gli
impegni proposti agli agricoltori nel quadro di queste misure andavano oltre gli obblighi di
inverdimento ancor prima che venisse introdotto il pagamento verde (cfr.
).
paragrafi 55-57
82. L’inverdimento introduce nella PAC una notevole complessità, non giustificata dai
risultati che la sua attuazione potrebbe verosimilmente produrre (cfr.
).
paragrafi 78-81). Tra
le cause, non meno importanti, di questa complessità vi è il modo in cui l’inverdimento si
sovrappone agli altri strumenti ambientali della PAC (condizionalità e misure ambientali del
secondo pilastro), generando un rischio di effetto inerziale e di doppi finanziamenti. Talune
decisioni e azioni della Commissione e degli Stati membri attenuano questi rischi. La recente
modifica del diritto derivato ha inteso rispondere ai timori degli agricoltori e degli Stati
membri per la complessità della politica. La Corte ha rilevato, inoltre, che la supervisione
esercitata dalla Commissione sull’attuazione dell’inverdimento da parte degli Stati membri è
stata positiva (cfr. paragrafi 58-69
83. Le BCAA e l’inverdimento si assomigliano, in quanto anche quest’ultimo costituisce,
essenzialmente, un insieme di condizioni ambientali di base applicabili al sostegno al reddito.
Ciò che lo distingue dalle BCAA è la possibilità di comminare sanzioni più elevate in caso di
inadempienza (cfr.
).
paragrafi 70-71
Raccomandazione 1
).
Per la prossima riforma della PAC, la Commissione dovrebbe definire una logica di intervento
completa per gli interventi dell’UE in agricoltura legati al clima e all’ambiente, compresi valori-
obiettivo specifici basati su una comprensione scientifica aggiornata dei fenomeni in causa.
a) Nel contesto della logica di intervento, la Commissione dovrebbe definire i bisogni, le risorse e i
mezzi necessari, i processi, gli effetti, i risultati, gli impatti e i fattori esterni pertinenti.
55
b) La Commissione dovrebbe definire valori-obiettivo specifici per il contributo della PAC agli
obiettivi climatico-ambientali dell’UE.
c) Affinché sia possibile definire una politica efficace e, successivamente, monitorarne e valutarne
l’attuazione, la Commissione dovrebbe sviluppare modelli e insiemi di dati concernenti la
biodiversità, le condizioni del suolo (compreso il tenore di carbonio) e definire altre questioni
pertinenti relative all’ambiente e al clima.
Data-obiettivo di attuazione: fine 2019.
Raccomandazione 2
Per preparare la messa a punto di una proposta per la prossima riforma della PAC, la Commissione
dovrebbe analizzare e tracciare un bilancio dell’attuazione della PAC attuale. Nel definire la propria
proposta, la Commissione dovrebbe attenersi ai seguenti princìpi:
a) al fine di percepire i pagamenti PAC, gli agricoltori dovrebbero rispettare una serie di norme
ambientali di base:
• tali norme dovrebbero riguardare i settori coperti dalle attuali BCAA e gli obblighi di
inverdimenti generalizzati (entrambi i quali dovrebbero andare oltre gli obblighi stabiliti dalla
normativa ambientale). Ciò semplificherebbe il sistema dei pagamenti diretti della PAC evitando
distinzioni artificiali, fonte di confusione, fra strumenti sostanzialmente simili;
• le sanzioni applicate in caso di inosservanza delle due categorie di norme suddette dovrebbero
costituire un deterrente sufficiente;
• onde evitare doppi finanziamenti, tutte queste norme di base dovrebbero essere pienamente
integrate negli standard ambientali di base (baseline) in vista di eventuali azioni programmate
nel campo dell’agricoltura.
b) Le esigenze specifiche e locali connesse all’ambiente e al clima possono essere affrontate in
modo appropriato mediante un’azione programmata più incisiva concernente l’agricoltura che sia
basata su:
• il raggiungimento di valori-obiettivo di performance;
56
• e finanziamenti che rispecchiano una valutazione dei costi medi sostenuti e del mancato
guadagno riguardo ad azioni e pratiche che vanno oltre gli standard ambientali di base.
c) Qualora vengano loro offerte più opzioni per l’attuazione della PAC, gli Stati membri dovrebbero
essere tenuti a dimostrare, prima dell’attuazione, che le opzioni scelte sono efficaci ed efficienti in
termini di conseguimento degli obiettivi strategici.
Data-obiettivo di attuazione: fine 2019.
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Phil WYNN OWEN,
Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 15 novembre 2017.
Per la Corte dei conti europea
Klaus-Heiner LEHNE
Presidente
1
ALLEGATO I
Evoluzione della quota di prato permanente
1 Dati più recenti: 2015. 2 Dati più recenti per l’Inghilterra: 2015.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea.
superficie agricola totale dichiarata
superficie prato permanente
dichiarataquota annuale
superficie agricola totale dichiarata
superficie prato permanente
dichiarataquota di riferimento
superficie agricola totale dichiarata
superficie prato permanente
dichiarataquota di riferimento
(ha) (ha) % (ha) (ha) % (ha) (ha) %BE 1 314 400 448 987 34,2% 1 315 486 443 224 33,7% 1 353 009 454 292 33,6%BG 3 715 306 430 730 11,6% 3 679 813 429 132 11,7% 3 384 244 441 710 13,1%CZ 3 052 450 568 829 18,6% 3 060 035 562 796 18,4% 3 499 205 771 052 22,0%DK 2 406 971 187 406 7,8% 2 432 797 188 410 7,7% 2 794 151 218 588 7,8%DE 15 837 869 4 225 999 26,7% 15 910 715 4 275 141 26,9% 17 079 413 5 024 490 29,4%EE 780 945 191 413 24,5% 808 521 226 379 28,0% 862 508 229 640 26,6%IE 4 492 546 4 146 476 92,3% 4 529 921 4 126 327 91,1% 4 739 370 4 306 615 90,9%EL 3 474 055 1 113 762 32,1% 3 351 290 1 148 530 34,3% 4 309 659 1 348 970 31,3%ES 19 282 905 5 188 284 26,9% 17 924 941 4 738 728 26,4% 22 810 689 4 977 008 21,8%FR 26 443 752 8 308 807 31,4% 26 084 955 8 138 942 31,2% 27 191 897 8 065 062 29,7%HR 943 389 128 516 13,6% 877 953 112 044 12,8% 1 021 088 126 663 12,4%IT1 8 388 012 1 352 638 16,1% 8 388 012 1 318 111 15,7% 10 268 869 1 949 256 19,0%CY 133 987 2 622 2,0% 132 259 2 994 2,3% 141 133 154 0,1%LV 1 402 663 320 117 22,8% 1 396 574 310 985 22,3% 1 534 046 371 539 24,2%LT 2 683 626 695 077 25,9% 2 680 109 577 221 21,5% 2 568 706 417 962 16,3%LU 116 009 61 497 53,0% 118 283 60 716 51,3% 122 858 58 929 48,0%HU 4 657 441 576 847 12,4% 4 649 119 583 495 12,6% 5 091 878 134 447 2,6%NL 1 703 370 690 270 40,5% 1 733 770 704 152 40,6% 1 951 645 470 383 24,1%AT 2 060 208 904 038 43,9% 1 963 729 852 273 43,4% 2 887 353 1 458 766 50,5%PL 11 893 373 1 849 142 15,5% 11 813 509 1 694 509 14,3% 14 112 797 2 352 294 16,7%PT 2 370 452 893 592 37,7% 2 314 906 884 013 38,2% 3 357 552 815 454 24,3%RO 7 513 858 1 675 808 22,3% 7 277 405 1 741 649 23,9% 9 411 557 2 029 630 21,6%SL1 412 748 234 513 56,8% 412 748 231 666 56,1% 459 554 273 804 59,6%SK 1 697 140 390 167 23,0% 1 717 269 400 310 23,3% 1 854 458 504 402 27,2%FI 2 042 392 134 006 6,6% 2 076 488 132 482 6,4% 2 287 868 16 935 0,7%SE 2 522 147 424 332 16,8% 2 613 443 374 188 14,3% 3 186 163 564 182 17,7%UK2 13 807 482 8 547 962 61,9% 13 939 630 9 037 730 64,8% 16 099 487 9 694 376 60,2%Totale UE 145 149 497 43 691 838 30,1% 143 203 679 43 296 146 30,2% 164 381 157 47 076 603 28,6%
quota di riferimento per esercizi 2007-2014quota annuale 2016 quota di riferimento per esercizi 2015-2020
SM
1
ALLEGATO II
Dati principali sull’attuazione nel 2016 dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea.
totale prati permanenti
(ha)
(in % sul totale di prati
permanenti) (ha)(in % sul totale
di ESPG)
(in % su prati permanenti in aree
Natura 2000) (ha)(in % sul totale
di ESPG)
(in % su prati permanenti non in aree Natura 2000) (ha) (ha)
(in % sul totale di prati
permanenti) (ha)
(in % sul totale di prati
permanenti)BE 14 640 3% 11 152 76% 21% 3 488 24% 1% 486 600 54 212 11% 432 388 89%BG 425 491 33% 425 491 100% 100% 0 0% 0% 1 271 320 426 348 34% 844 972 66%CZ 416 962 43% 138 737 33% 101% 278 225 67% 33% 960 080 137 384 14% 822 696 86%DK 9 547 5% 9 547 100% 18% 0 0% 0% 195 480 53 544 27% 141 936 73%DE 543 674 12% 543 674 100% 57% 0 0% 0% 4 620 980 958 000 21% 3 662 980 79%ET 687 0% 687 100% 2% 0 0% 0% 324 560 36 725 11% 287 835 89%IE 30 175 1% 30 175 100% 92% 0 0% 0% 3 915 770 32 933 1% 3 882 837 99%EL 458 258 22% 458 258 100% 103% 0 0% 0% 2 102 380 443 996 21% 1 658 384 79%ES 2 492 436 31% 2 492 436 100% 121% 0 0% 0% 7 962 040 2 053 279 26% 5 908 761 74%HR 76 487 12% 76 487 100% 105% 0 0% 0% 618 070 73 126 12% 544 944 88%IT 1 267 973 38% 1 050 647 83% 121% 217 326 17% 0% 3 316 430 869 545 26% 2 446 885 74%CY 740 40% 740 100% 95% 0 0% 0% 1 850 777 42% 1 073 58%LV 9 703 1% 3 762 39% 6% 5 941 61% 1% 654 260 62 634 10% 591 626 90%LT 66 313 12% 66 313 100% 100% 0 0% 0% 560 100 66 557 12% 493 543 88%LU 6 526 10% 3 025 46% 35% 3 501 54% 6% 66 900 8 573 13% 58 327 87%HU 460 145 65% 460 145 100% 92% 0 0% 0% 702 720 499 692 71% 203 028 29%NL 48 984 6% 48 984 100% 95% 0 0% 0% 773 090 51 451 7% 721 639 93%AT 24 795 2% 24 795 100% 9% 0 0% 0% 1 296 270 269 414 21% 1 026 856 79%PL 256 825 8% 256 825 100% 41% 0 0% 0% 3 206 310 622 927 19% 2 583 383 81%RO 679 522 15% 679 522 100% 88% 0 0% 0% 4 398 350 769 100 17% 3 629 250 83%SL 20 850 7% 20 850 100% 28% 0 0% 0% 284 780 73 909 26% 210 871 74%SK 142 239 27% 142 239 100% 95% 0 0% 0% 518 340 149 651 29% 368 689 71%FI 3 143 10% 3 143 100% 111% 0 0% 0% 30 670 2 834 9% 27 836 91%SE 49 058 11% 49 058 100% 104% 0 0% 0% 448 650 47 325 11% 401 325 89%UK 580 112 5% 561 491 97% 47% 18 621 3% 0% 10 791 520 1 198 646 11% 9 592 874 89%Totale UE* 8 085 285 16% 7 558 183 93% 84% 527 102 7% 1% 49 507 520 8 962 582 18% 40 544 938 82%
* Questa tabella non comprende la Francia e il Portogallo, a causa della mancanza di dati completi, e Malta, che non possiede prati permanenti.
totale ESPG
SM
ESPG designati in aree Natura 2000 ESPG designati non in aree Natura 2000 PP in aree Natura 2000 PP non in aree Natura 2000
1
ALLEGATO III
Dati principali sull’attuazione nel 2016 delle AIE
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione europea.
(ha) (ha) (ha) (%) (ha) (In % del totale di
AIE dichiarate) (ha) (In % del totale di
AIE dichiarate) (ha) (In % del totale di
AIE dichiarate) (ha) (In % del totale di
AIE dichiarate)BE 706 984 35 349 53 315 51% 49 223 92% 1 746 4% 47 438 89% 4 205 8% 1 629 3% 1 791 3%BG 2 992 629 149 631 210 043 40% 109 760 52% 91 013 32% 18 227 9% 108 047 51% 105 239 50% 1 740 1%CZ 2 396 918 119 846 178 209 49% 164 840 92% 132 623 72% 32 196 18% 13 370 8% 10 638 6% 2 361 1%DK 2 106 321 105 316 108 850 3% 77 348 71% 76 298 70% 32 564 30% 25 693 24% 969 1%DE 10 738 721 536 936 681 520 27% 392 623 58% 120 662 16% 271 360 40% 263 565 39% 181 275 27% 74 855 11%ET 399 630 19 981 39 807 99% 29 852 75% 29 852 65% 9 954 25% 8 987 23% 968 2%IE 317 777 15 889 39 117 146% 5 210 13% 4 401 12% 784 2% 34 177 87% 555 1% 30 896 79%EL 672 977 33 649 111 797 232% 53 492 48% 53 492 51% 58 305 52% 58 152 52% 55 0%ES 9 337 789 466 889 1 497 885 221% 496 942 33% 496 942 33% 1 009 038 67% 969 662 65%HR 523 344 26 167 73 255 180% 55 714 76% 51 466 72% 4 239 6% 17 550 24% 11 241 15% 677 1%IT 3 352 576 167 629 307 295 83% 228 102 74% 227 851 72% 84 716 28% 79 758 26% 2 117 1%CY 61 862 3 093 9 123 195% 2 983 33% 2 983 24% 6 140 67% 5 806 64% 224 2%LV 826 932 41 347 81 369 97% 33 743 41% 31 726 30% 2 017 2% 47 626 59% 46 101 57% 1 525 2%LT 2 103 701 105 185 251 038 139% 188 796 75% 182 463 56% 5 349 2% 69 617 28% 68 575 27% 58 0%LU 47 818 2 391 3 668 53% 2 738 75% 957 29% 1 782 49% 930 25% 165 5% 528 14%HU 3 348 571 167 429 298 598 78% 204 897 69% 148 305 45% 56 366 19% 93 927 31% 83 008 28% 7 011 2%MT 91 5 17 264% 14 84% 14 60% 3 16% 3 16% 0 0%NL 582 736 29 137 60 378 107% 59 503 99% 3 821 7% 55 675 92% 881 1% 875 1%AT 305 859 15 293 20 837 36% 13 647 65% 10 174 54% 3 394 16% 7 269 35% 7 182 34% 8 0%PL 5 791 052 289 553 408 652 41% 356 890 87% 197 531 49% 158 858 39% 52 262 13% 32 134 8% 8 723 2%PT 405 779 20 289 38 882 92% 7 521 19% 7 521 15% 31 361 81% 29 578 76% 233 1%RO 5 103 229 255 161 383 267 50% 380 281 99% 272 468 68% 107 788 28% 3 011 1% 2 524 1%SL 70 803 3 540 5 705 61% 5 391 94% 4 357 43% 1 034 18% 328 6% 328 6%SK 1 220 965 61 048 89 208 46% 56 227 63% 46 945 55% 9 113 10% 33 150 37% 30 787 35% 2 070 2%FI 413 588 20 679 27 312 32% 7 297 27% 7 296 25% 20 012 73% 20 011 73% 0 0%SE 1 379 908 68 995 118 308 71% 51 091 43% 36 014 29% 13 897 12% 68 397 58% 62 111 52% 5 107 4%UK 4 795 556 239 778 497 274 107% 190 481 38% 178 624 34% 11 839 2% 306 822 62% 194 966 39% 71 744 14%Totale UE* 60 004 114 3 000 206 5 594 727 86% 3 224 604 58% 2 341 247 39% 877 653 16% 2 377 228 46% 2 033 582 39% 217 060 5%
AIE richiesta:5% del seminativo
soggetto all’obbligo AIE
seminativo soggetto
all’obbligo AIE
AIE dichiarate oltre il minimo
richiesto
totale AIE dichiarate
Questa tabella non comprende la Francia a causa della mancanza di dati completi.
AIE produttive
di cui
colture azotofissatrici colture intercalari
Non selez.
Non selez.Non selez.
Non selez.Non selez.
SMtotale AIE non produttive
Non selez.
AIE non produttive
terreni lasciati a riposoelementi caratteristici del
paesaggio
di cui
(In % del totale di AIE dichiarate)(ha)
Non selez.
Non selez.
Non selez.
Non selez.
Non selez.
totale AIE produttive
(ha) (In % del totale di
AIE dichiarate)
Non selez.
Non selez.
1
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE
DEI CONTI EUROPEA
"L'INVERDIMENTO: UN REGIME DI SOSTEGNO AL REDDITO PIÙ COMPLESSO,
NON ANCORA EFFICACE SUL PIANO AMBIENTALE"
SINTESI
IV. Secondo la Commissione l'inverdimento ha il potenziale per migliorare la performance della
PAC sul piano ambientale e climatico rispetto al periodo precedente alla sua introduzione. Ad
esempio, è nuovo l'obbligo di creare un'area di interesse ecologico (AIE) su una percentuale della
superficie a seminativo. La protezione dei prati permanenti è stata rafforzata a livello nazionale o
regionale limitando il margine per la conversione di tali terreni a pascolo.
Nel complesso, l'inverdimento si applica ad aziende agricole che rappresentano una quota elevata
della superficie agricola (77% nel 2016). Inoltre, nelle proprie relazioni sull'inverdimento la
Commissione ha riconosciuto che vi era margine per migliorarne l'attuazione, e sono state adottate
una serie di modifiche normative sia per semplificare il funzionamento del regime che per
migliorarne la performance ambientale. Ad esempio, a partire dal 2018 vigerà un divieto di
utilizzare pesticidi nelle AIE, il che rappresenterà un miglioramento significativo della performance
ambientale dell'inverdimento.
V. L'inverdimento è un sostegno al reddito disaccoppiato che ricompensa gli agricoltori per la
fornitura di beni pubblici di base. A tale riguardo l'inverdimento, che è un pagamento
standardizzato, differisce da misure agroambientali e climatiche più mirate e ambiziose che
compensano i costi sostenuti e le perdite di reddito rispetto ai requisiti minimi. Il pagamento di
inverdimento, che è standardizzato per favorire una maggiore semplicità amministrativa, non
intende riflettere i costi per gli agricoltori o il valore dei benefici ambientali e climatici
fondamentali attesi. La quota di pagamenti diretti in questione (30% più possibili sanzioni fino al
7,5% dei pagamenti diretti) funge da efficace deterrente. Grazie alla quota significativa di
pagamenti diretti e alla natura obbligatoria di tali pagamenti, le pratiche di inverdimento vengono
attuate da quasi tutti gli agricoltori soggetti a obblighi di inverdimento, assicurando così la loro
ampia diffusione.
VI. La visione della Commissione sull'effetto inerziale non considera solo i cambiamenti imposti
dall'inverdimento alle pratiche degli agricoltori, ma anche la preservazione delle superfici e delle
pratiche esistenti (ad esempio terreni a riposo, protezione delle siepi, fasce tampone ecc.) utili per
l'ambiente e il clima. Ciò è valido tanto più che i fattori esterni incrementano la tendenza attuale
verso la specializzazione e l'intensificazione della produzione. La Commissione ritiene che, se si
considera anche tale effetto dell'inverdimento, l'effetto inerziale indicato dalla Corte dei conti
europea sia più limitato. Il potenziale dell'inverdimento rispetto al miglioramento della performance
ambientale della PAC risiede anche nella superficie soggetta a obblighi di inverdimento, dove tali
cambiamenti o la preservazione delle pratiche benefiche esistenti devono essere osservati dagli
agricoltori.
VIII.
Primo punto: Benché la Commissione accetti in sostanza la raccomandazione 1, in questa fase non è
in grado di assumere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo post-2020
e per la data-obiettivo di attuazione. Tuttavia, sono già iniziati i lavori per sviluppare ulteriormente
le logiche di intervento degli strumenti ambientali e climatici della PAC, compreso l'inverdimento.
Secondo punto: La Commissione accetta la prima frase della raccomandazione 2 e sta già
analizzando e tracciando un bilancio dell'attuazione della PAC attuale, in vista delle proposte
2
legislative della Commissione per la PAC dopo il 2020. A tale riguardo, la Commissione ha già
pubblicato due relazioni sull'attuazione dell'inverdimento nel 2016 e nel 2017.
Sebbene la Commissione accetti in sostanza il resto della raccomandazione 2, in questa fase non è
in grado di assumere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo post-2020
e per la data-obiettivo di attuazione.
OSSERVAZIONI
Risposta comune della Commissione al paragrafo 16, lettere a) e b), e al riquadro 2:
L'obiettivo dell'inverdimento è quello di migliorare la performance ambientale della PAC. Ciò
dovrebbe essere raggiunto mediante i tre obblighi riguardanti gli obiettivi ambientali e climatici in
materia di biodiversità (principalmente con l'AIE), sequestro del carbonio (principalmente con la
protezione dei prati permanenti) e suolo (principalmente con la diversificazione delle colture).
Ovviamente, l'inverdimento mira solo a contribuire al miglioramento della situazione riguardante
tali sfide ambientali e climatiche. Per quanto riguarda la misurazione dei risultati dell'inverdimento
rispetto agli obiettivi prefissati, un indicatore pertinente è la superficie soggetta ad almeno un
obbligo di inverdimento e lo scopo è quello di massimizzare tale superficie. Come sottolineato dalla
Corte dei conti europea, è obiettivamente difficile fissare obiettivi e valutare il contributo specifico
dell'inverdimento a ciascuna sfida ambientale e climatica, data la molteplicità di fattori esterni e
interni in gioco.
Riquadro 2 – La biodiversità e il suolo: non è chiaro quale sia la situazione attuale né quali
traguardi si intendano raggiungere
Suolo
La comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia tematica per la protezione del suolo"
rimane il più completo quadro dell'UE che affronta varie forme di degrado del suolo. Dal 2006 sono
stati raggiunti numerosi risultati attraverso i pilastri non legislativi, compresa l'integrazione della
protezione del suolo nelle politiche dell'UE e nella PAC in particolare. In assenza di una
legislazione dell'UE sul suolo [la proposta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)231) è stata
ritirata dopo 8 anni a causa di una minoranza di blocco al Consiglio] non esistono ancora obiettivi
specifici relativi al suolo a livello dell'UE. A livello dell'Unione sono state intraprese diverse azioni,
come l'istituzione di un gruppo di esperti dell'UE sulla protezione del suolo, al fine di affrontare gli
impegni del settimo programma d'azione dell'Unione in materia di ambiente e riflettere su una
nuova potenziale iniziativa sul suolo a livello dell'UE. Secondo un inventario delle politiche per il
suolo pubblicato di recente, a livello dell'UE e degli Stati membri1 la protezione del suolo è ancora
troppo frammentata in numerosi strumenti politici.
19. Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 16, lettere a) e b), e al riquadro 2 e la
risposta della Commissione al paragrafo 20.
b) Gli impatti devono venire osservati per diversi anni e derivano dall'effetto combinato di diversi
fattori, compreso, tra gli altri, l'impatto previsto delle AIE.
20. Mentre l'esatta quantificazione dei benefici ambientali attesi non è stata stabilita nella
valutazione d'impatto, gli obiettivi di ciascun obbligo di inverdimento sono stati fissati al momento
dell'adozione da parte della Commissione. Le aree di interesse ecologico erano destinate
principalmente ad accrescere la biodiversità, la protezione dei prati permanenti mirava innanzitutto
1 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf.
3
ad assicurare il sequestro del carbonio, mentre la diversificazione delle colture (analogamente alla
rotazione delle colture prevista inizialmente) era tesa alla preservazione della qualità del suolo. Per
alcune pratiche gli obiettivi erano supportati dalla letteratura scientifica esistente, in particolare per
quanto riguarda la diversificazione delle colture e la protezione dei prati permanenti. Le discussioni
successive si sono sviluppate su ciò che l'inverdimento avrebbe dovuto ottenere, anche se non in
termini quantitativi.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi 23 e 24:
L'inverdimento è un sostegno al reddito disaccoppiato che ricompensa gli agricoltori per la fornitura
di beni pubblici ambientali e climatici. A tale riguardo l'inverdimento, che è un pagamento
standardizzato, differisce da misure agroambientali e climatiche più mirate e ambiziose che
compensano i costi sostenuti e le perdite di reddito rispetto ai requisiti minimi. Il pagamento di
inverdimento, che è standardizzato per favorire una maggiore semplicità amministrativa, non
intende riflettere i costi per gli agricoltori o il valore dei benefici ambientali e climatici
fondamentali attesi. La quota di pagamenti diretti in questione (30% più possibili sanzioni fino al
7,5% dei pagamenti diretti) funge da efficace deterrente. Grazie alla quota significativa di
pagamenti diretti e alla natura obbligatoria di tali pagamenti, le pratiche di inverdimento vengono
attuate da quasi tutti gli agricoltori soggetti a obblighi di inverdimento, assicurando così la loro
ampia diffusione.
25. Dato che l'inverdimento contribuisce, assieme ad altri strumenti politici, al raggiungimento di
taluni obiettivi ambientali generali, come il miglioramento della materia organica del suolo, la
protezione dei paesaggi o la qualità dell'acqua, sarebbe molto difficile isolare il valore economico
specifico dei benefici ambientali e climatici attesi apportati dall'inverdimento a tali obiettivi
generali.
e) Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 16.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi 29, 30 e 31:
Per quanto riguarda i cambiamenti delle pratiche, la Commissione ritiene che il numero di aziende
agricole interessate sia l'indicatore migliore dell'impatto dell'introduzione dell'inverdimento. A tale
proposito la Commissione osserva che l'inverdimento ha comportato cambiamenti in relazione alla
diversificazione delle colture nel 13% delle aziende agricole e riguardo alle AIE nel 37% delle
aziende agricole2. Gli impatti ambientali di tali cambiamenti in termini di superfici sono difficili da
valutare poiché si attendono risultati positivi non solo sulla specifica quota di terreno in cui sono
avvenuti i cambiamenti, ma su un'area più vasta. Tali impatti dipendono dalle pratiche benefiche
attuate.
Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 34.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi 32 e 33:
La Commissione ritiene che la quota della superficie soggetta ad almeno un obbligo di
inverdimento sia un'indicazione rilevante del potenziale dell'inverdimento in termini di
miglioramento della performance ambientale della PAC. Riflette infatti la superficie cui si
applicano tutti gli obblighi di inverdimento in complementarità e sinergia, tra l'altro, con altre
misure, come quelle volte al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei
terreni (BCAA) e le misure agro-climatico-ambientali. L'impatto ambientale e climatico finale
2 Si veda la figura 5.
4
dell'inverdimento dipende naturalmente anche dal grado di ambizione degli obblighi che si
applicano a tali superfici (come l'aumento dell'area di interesse ecologico dal 5% al 7%), tuttavia
l'aspetto quantitativo, ossia la superficie interessata, è fondamentale per il risultato finale. Nel 2016
le aziende agricole soggette a uno o più obblighi di inverdimento coprivano il 77% della superficie
agricola totale. Per monitorare l'inverdimento vengono inoltre utilizzati altri indicatori relativi a
obblighi di inverdimento più specifici, ad esempio la percentuale di aree di interesse ecologico nei
seminativi (in base alle aree di interesse ecologico dichiarate dagli agricoltori). Tali indicatori
vengono analizzati nel dettaglio in tutte le relazioni sull'inverdimento disponibili, in particolare nel
documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2016 e nella relazione del 2017 al
Parlamento europeo e al Consiglio sulle AIE.
In aggiunta, gli obblighi di inverdimento non hanno necessariamente l'obiettivo di modificare le
pratiche agricole (si veda la risposta della Commissione al paragrafo 34).
34. La visione della Commissione sull'effetto inerziale non considera solo i cambiamenti imposti
dall'inverdimento alle pratiche degli agricoltori, ma anche la preservazione delle superfici e delle
pratiche benefiche esistenti, in particolare nei casi in cui fattori esterni incrementano la tendenza ad
intensificare la produzione (ad esempio la diminuzione di prati permanenti e terreni a riposo). Ad
esempio, per ragioni di semplificazione l'obbligo riguardante l'AIE non comporta necessariamente
la creazione di nuovi elementi o aree ecologiche in ogni azienda agricola in cui questi esistono già
al livello richiesto. L'inverdimento tuttavia protegge e promuove tali elementi e aree, evitando di
conseguenza la loro distruzione a causa dell'intensificazione. Se si prendesse in considerazione tale
aspetto, l'effetto inerziale indicato dalla Corte dei conti europea sarebbe più limitato.
39. Gli agricoltori biologici considerati "verdi per definizione" forniscono beni pubblici che vanno
oltre i beni pubblici forniti dall'inverdimento. I piccoli agricoltori sono esentati dagli obblighi di
inverdimento sulla base della necessità di semplificazione e delle considerazioni inerenti al rapporto
costi-benefici. La superficie interessata dal regime per i piccoli agricoltori è comunque limitata
(7% della superficie con pagamenti diretti).
45. La protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale (ESPG) è imperniata
essenzialmente su Natura 2000, che comprende le zone più preziose in relazione alla biodiversità.
46. Mentre l'obiettivo generale della protezione dei prati permanenti è la preservazione dello stock
di carbonio, l'obiettivo della protezione della categoria specifica dei prati permanenti sensibili sotto
il profilo ambientale (ESPG) è quello di preservare la biodiversità e contribuire a conseguire un
buono stato di conservazione degli habitat erbosi di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, delle
specie che dipendono dalla gestione dei prati di cui all'allegato II della suddetta direttiva, e delle
specie di uccelli protette dalla direttiva 2009/147/CE, nelle zone di protezione speciale che
contengono prati. Esiste infatti un forte legame con alcune norme delle direttive Uccelli e Habitat.
Pertanto, in base alla legislazione in vigore, azioni più mirate dovrebbero interessare in primo luogo
la biodiversità.
48. Le colture azotofissatrici e le colture intercalari sono in effetti AIE importanti, ma i terreni
lasciati a riposo, che costituiscono superfici improduttive, sono il secondo tipo più importante di
AIE, dato che nel 2015 erano pari al 38% della loro superficie. Dato che i terreni lasciati a riposo
sono utili per l'ambiente e il clima quando vengono fissati opportuni criteri di gestione, è probabile
che l'importanza di questo tipo di AIE aumenti il valore aggiunto delle AIE.
5
50. La Commissione ritiene che l'ultima modifica dell'atto delegato3 che apporta chiarimenti alle
pratiche di gestione, come il divieto di utilizzare pesticidi nelle AIE produttive o una definizione
migliore del periodo minimo relativo alla copertura vegetale, sia un passo significativo verso il
miglioramento dello status della biodiversità di tali superfici. Sulle superfici interessate tali
cambiamenti dovrebbero quindi migliorare in modo significativo i criteri di gestione per le AIE.
54. La Commissione monitora attivamente l'attuazione dell'inverdimento da parte degli Stati
membri e interviene in caso di attuazione non corretta delle norme dell'UE. Vi sono tuttavia dei
limiti alle capacità di valutazione della Commissione, che non è nella posizione di stabilire nel
dettaglio se tali scelte sono pertinenti sotto il profilo ambientale in specifiche situazioni nazionali o
locali.
57. La continuità è uno degli elementi importanti del sostegno agro-climatico-ambientale.
L'applicazione di regimi efficienti e corretti per più di un periodo di programmazione consente di
migliorare il conseguimento dei risultati.
Sebbene sia probabile che l'introduzione dell'inverdimento possa accrescere l'ambizione ambientale
delle misure agro-climatico-ambientali, ciò non deve necessariamente concretizzarsi in ogni caso.
Innanzitutto, l'inverdimento non fa parte degli standard di base delle misure agro-climatico-
ambientali. Tali misure devono evitare di pagare per azioni che si sovrappongono all'inverdimento
(che de facto richiede l'aumento del livello di ambizione per proporre un premio più alto), ma tali
azioni non retribuite possono ancora far parte della misura. In secondo luogo, in particolare nel caso
degli impegni riguardanti la diversificazione delle colture, l'impatto dell'inverdimento può essere
riscontrato più facilmente dal momento che, al fine di mantenere il sostegno, tale diversificazione
deve essere più ambiziosa di quanto richiesto dall'inverdimento.
58. La Commissione ritiene che il rischio di sovrapposizione tra l'inverdimento e la condizionalità e
tra l'inverdimento e le misure ambientali nell'ambito dello sviluppo rurale viene affrontato
adeguatamente dalle disposizioni normative. In quest'ultimo caso, le sovrapposizioni tra
l'inverdimento e gli impegni agro-climatico-ambientali non vengono escluse dal quadro giuridico
purché il sostegno alla medesima pratica venga fornito solo una volta, ossia a condizione che si
evitino doppi finanziamenti.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi 59 e 60:
Il rischio di sovrapposizione tra l'inverdimento e la condizionalità indicato dalla Corte dei conti
europea viene affrontato dalle disposizioni normative. Gli elementi o le pratiche necessarie nel
quadro della condizionalità in diversi Stati membri formano invece gli standard di base delle
pratiche di inverdimento stabilite a livello dell'UE. Ad esempio, le colture intercalari con una specie
possono essere richieste nel quadro della condizionalità ma possono valere come AIE solo se ad
esse viene associata una seconda specie. Entrambi gli strumenti lavorano quindi in sinergia, la
condizionalità nella formazione della disposizione normativa e l'AIE nella promozione di un
migliore impatto ambientale.
66. Il riesame dell'inverdimento faceva parte della semplificazione della PAC nel contesto
dell'esercizio REFIT della Commissione per il 2016. Ciò ha risposto all'impegno assunto dalla
Commissione nella sua dichiarazione del 2 aprile 2014 di valutare, dopo un'esperienza di un anno,
gli oneri amministrativi, l'impatto sulla parità di condizioni e quello sul potenziale produttivo a
3 Regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato
(UE) n. 639/2014 (GU L 167 del 30.6.2017, pagg. 1-15).
6
livello dell'UE. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione è stato pubblicato nel
giugno 20164.
Sulla base del riesame i servizi della DG AGRI hanno elaborato un insieme di proposte concrete di
semplificazione. Queste formano un pacchetto equilibrato che ottimizza le norme vigenti, in special
modo per quanto riguarda le AIE, per renderle più semplici da comprendere e da attuare per gli
agricoltori e per le amministrazioni.
A tal fine, la Commissione ha presentato un atto delegato che modifica il regolamento delegato
(UE) n. 639/2014. Questo testo è stato adottato da entrambi i colegislatori ed è stato pubblicato il 30
giugno 20175.
Tredici misure adegueranno le condizioni di gestione e incentiveranno gli agricoltori a dichiarare gli
elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone. Ad esempio:
Alcune categorie sono state accorpate e i relativi obblighi sono stati snelliti nei casi in cui le AIE
presentano determinate fasce ed elementi caratteristici del paesaggio simili tra loro. Ciò eviterà che
si faccia confusione e si commettano errori.
È stato introdotto un certo grado di flessibilità riguardo alla dimensione massima stabilita e
all'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio, il che consentirà in particolare una
maggiore copertura dei tipi di AIE come le siepi e i margini dei campi.
Alcune condizioni sono state eliminate quando si sono rivelate difficili da giustificare in termini
di benefici ambientali, come l'obbligo di utilizzare le colture azotofissatrici come colture pure.
Occorre sottolineare che lo scopo di alcune modifiche è quello di migliorare la performance
ambientale della politica e di accrescere la credibilità complessiva dell'ecologizzazione dei
pagamenti diretti del 2013.
In tale contesto rientrano la durata minima per alcuni elementi come le colture intercalari e i terreni
lasciati a riposo e il divieto generale di utilizzare prodotti fitosanitari su superfici coltivate
qualificate come AIE. Il divieto riflette l'obiettivo del pagamento: l'utilizzo di pesticidi non può
essere considerato compatibile con la preservazione e lo sviluppo della diversità su una superficie
pari solo al 5% dei terreni a seminativo.
67. Per sostenere gli Stati membri nell'attuazione dell'inverdimento, a partire dal 2015 sono state
adottate diverse misure di semplificazione nelle normative o nelle linee guida. Per quanto riguarda
le AIE i principali cambiamenti hanno riguardato:
la semplificazione dei criteri dimensionali per alcuni elementi e della possibilità di utilizzare la
superficie (ad esempio fasce tampone, margini dei campi);
il fatto che il tipo e l'ubicazione possano venire modificati dall'agricoltore in una certa misura
dopo la domanda di finanziamento;
la possibilità che non tutte le potenziali AIE permanenti debbano essere mappate nello strato
AIE;
la flessibilità fornita per distinguere tra fasce con siepi o boschi e alberi in filari oltre
all'accorpamento di tipi di AIE;
4 SWD(2016) 218 final del 22.06.2016.
5 Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione.
7
il chiarimento delle definizioni (lacune nelle fasce con siepi o boschi);
l'accettazione degli elementi caratteristici del paesaggio adiacenti situati attorno alla parcella
agricola.
Riquadro 5 – Il pesante onere associato alla determinazione dello strato AIE
Nel 2015, il primo anno di attuazione dell'inverdimento, la Commissione ha modificato le linee
guida sullo strato AIE per chiarire che tutte le AIE dichiarate dagli agricoltori e costanti nel tempo,
e non necessariamente tutte le EFA potenziali, devono venire mappate nello strato AIE.
69. Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 54.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
73. Secondo la Commissione l'inverdimento ha il potenziale per migliorare la performance della
PAC sul piano ambientale e climatico rispetto al periodo precedente alla sua introduzione. Ad
esempio, è nuovo l'obbligo di avere un'area di interesse ecologico (AIE) su una percentuale della
superficie a seminativo. La protezione dei prati permanenti è stata rafforzata a livello nazionale o
regionale limitando il margine per la conversione di tali terreni a pascolo. Nel complesso,
l'inverdimento si applica ad aziende agricole che rappresentano una quota elevata della superficie
agricola (77% nel 2016). Inoltre, nelle proprie relazioni sull'inverdimento la Commissione ha
riconosciuto che vi era margine per migliorarne l'attuazione, e sono state adottate una serie di
modifiche normative sia per semplificare il funzionamento del regime che per migliorarne la
performance ambientale. Ad esempio, a partire dal 2018 vigerà un divieto di utilizzare pesticidi
nelle AIE, il che rappresenterà un miglioramento significativo della performance ambientale
dell'inverdimento.
77. L'inverdimento è un sostegno al reddito disaccoppiato che ricompensa gli agricoltori per la
fornitura di beni pubblici ambientali e climatici. A tale riguardo l'inverdimento, che è un pagamento
standardizzato, differisce da misure agroambientali e climatiche più mirate e ambiziose che
compensano i costi sostenuti e le perdite di reddito rispetto ai requisiti minimi. Il pagamento di
inverdimento, che è standardizzato per favorire una maggiore semplicità amministrativa, non
intende riflettere i costi per gli agricoltori o il valore dei benefici ambientali e climatici
fondamentali attesi. La quota di pagamenti diretti in questione (30% più possibili sanzioni fino al
7,5% dei pagamenti diretti) funge da efficace deterrente. Grazie alla quota significativa di
pagamenti diretti e alla natura obbligatoria di tali pagamenti, le pratiche di inverdimento vengono
attuate da quasi tutti gli agricoltori soggetti a obblighi di inverdimento, assicurando così la loro
ampia diffusione.
78. La visione della Commissione sull'effetto inerziale non considera solo i cambiamenti imposti
dall'inverdimento sulle pratiche agricole ma anche la preservazione delle pratiche e delle superfici
esistenti (ad esempio terreni a riposo, protezione delle siepi, fasce tampone ecc.) utili per l'ambiente
e il clima. Ciò è valido tanto più che i fattori esterni incrementano la tendenza attuale verso la
specializzazione e l'intensificazione della produzione. La Commissione ritiene che, se si considera
anche tale effetto dell'inverdimento, l'effetto inerziale indicato dalla Corte dei conti europea sia più
limitato. Il potenziale dell'inverdimento rispetto al miglioramento della performance ambientale
della PAC risiede anche nella superficie soggetta a obblighi di inverdimento, dove tali cambiamenti
o la preservazione delle pratiche benefiche esistenti devono essere osservati dagli agricoltori.
79. La progettazione di misure di inverdimento nella legislazione dell'UE è un compromesso tra i
risultati ambientali attesi e i vincoli da imporre agli agricoltori e alle amministrazioni nazionali.
A tal riguardo la diversificazione delle colture è stata preferita alla loro rotazione a causa dei limiti
di gestione, la designazione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale stabilisce un
legame con alcuni requisiti di Natura 2000 con un obiettivo relativo alla biodiversità e le tipologie
8
di AIE comprendono elementi produttivi in modo da evitare di avere un impatto troppo rigido sul
potenziale produttivo. Dopo il primo anno di attuazione dell'inverdimento la Commissione, sulla
base delle esperienze acquisite, ha introdotto le modifiche necessarie a semplificare e migliorare le
prestazioni ambientali dell'inverdimento. Queste comprendono in particolare un divieto di utilizzare
pesticidi nei tipi di AIE produttivi.
80. Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 54.
Raccomandazione 1
Benché la Commissione accetti in sostanza la raccomandazione 1, in questa fase non è in grado di
assumere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo post-2020 e per la
data-obiettivo di attuazione. Tuttavia, sono già iniziati i lavori per sviluppare ulteriormente le
logiche di intervento degli strumenti ambientali e climatici della PAC, compreso l'inverdimento.
Raccomandazione 2
La Commissione accetta la prima frase della raccomandazione 2 e sta già analizzando e tracciando
un bilancio dell'attuazione della PAC attuale, in vista delle proposte legislative della Commissione
per la PAC dopo il 2020. A tale riguardo, la Commissione ha già pubblicato due relazioni
sull'attuazione dell'inverdimento nel 20166 e nel 2017
7.
Sebbene la Commissione accetti in sostanza il resto della raccomandazione 2, in questa fase non è
in grado di assumere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo post-2020
e per la data-obiettivo di attuazione.
6 Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul riesame dell'attuazione delle disposizioni sull'ecosostenibilità dopo il
primo anno (SWD 218 final del 22.6.2016).
7 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree d'interesse
ecologico nell'ambito del regime dei pagamenti diretti d'inverdimento (SWD(2017) 121 final del 29.3.2017).
Evento Data
Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 5.10.2016
Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità sottoposta ad audit)
28.9.2017
Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio
15.11.2017
Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità sottoposta ad audit)
29.11.2017
L’agricoltura, in particolare quella intensiva, esercita un impatto negativo sull’ambiente e sul clima. L’“inverdimento” (Greening), un pagamento diretto inteso a premiare gli agricoltori per l’adozione di pratiche agricole benefiche per la qualità del suolo, il sequestro del carbonio e la biodiversità, è stato introdotto nel 2015 per migliorare la performance della politica agricola comune dell’UE in materia di ambiente e di clima. A giudizio della Corte, è improbabile che l’inverdimento, quale attualmente applicato, possa raggiungere tale obiettivo, principalmente a causa dell’esiguità degli obblighi previsti, che coincidono, in generale, con le normali pratiche agricole. Essa stima, in particolare, che i cambiamenti apportati dall’inverdimento alle pratiche agricole interessino soltanto il 5 % circa di tutta la superficie agricola dell’UE. La Corte formula una serie di raccomandazioni su come definire strumenti ambientali più efficaci per la politica agricola comune dopo il 2020.
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