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Una crociata… sospetta
(della gestione delle zone “F” e dell’attore protagonista)
Da qualche tempo, con un’accelerazione apparentemente incomprensibile, forse perché
coincidente con l’apertura delle procedure di annullamento, da parte del Servizio Urbanistica della
Provincia, di alcuni PdC (Permessi di Costruire) rilasciati dal Comune di Gioia del Colle circa quindici
mesi or sono, il Sindaco di Gioia del Colle si è posto a capo di una crociata in difesa dei proprietari
(due) di suoli in zona omogenea F1 e delle imprese (due) a suo dire “perseguitate”solo perché
hanno avuto il torto di voler costruire edifici con destinazioni diverse da quelle previste dalle
N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente PRG. Anche se non condivisa, nel merito e nel
metodo, la “crociata” è da rispettare per l’”altruismo” che ha caratterizzato chi l’ha indetta.
Ma sarà “ l’altruismo” la vera motivazione? Cercheremo di capirlo raccontando una storia.
Antefatto
11 febbraio 1992 per atto notaio Michele Villanova, n.42824 di repertorio, viene costituita la
Società Immobiliare denominata IM.CA. s.r.l. A far parte del primo Consiglio di Amministrazione
vengono chiamati la Signora Paola Capurso, presidente, la Signora Maria Pia Capurso, vice, ed il
Signor Sergio Povia, coniuge della Signora Paola, Amministratore Delegato. Ricoprirà la carica di
A.D. fino all’8 luglio del 2003.
13 maggio 1995 l’A.D. della IM.CA. s.r.l decide che invece di rivolgersi ai politici per tutelare i
propri interessi è più conveniente curarli…in proprio, facendo direttamente il politico. Infatti,
diventa sindaco di Gioia del Colle fino al 21 luglio 2004. Rieletto nel 2012 è attualmente in carica.
La storia
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7 luglio 1992, l’allora consigliere comunale Vito Antonio Vinci chiede l’annullamento della
Concessione Edilizia n.72/1991, rilasciata in zona omogenea F1 di PRG al Sig. D. Scarabaggio
(incrocio SS n.100 e provinciale per Noci), lamentandone la illegittimità, anche alla luce del parere
negativo ad operare nelle zone F espresso dall’avvocatura comunale, parere richiesto in data 30
marzo 1988 dall’allora Sindaco Angelo Longo su sollecitazione del sottoscritto. A seguito del
richiesto annullamento il Sindaco dell’epoca ing. Antonio Ludovico prima ( 14 dicembre 1992) ed il
suo successore dott. Pasquale De Leonardis dopo ( 1° luglio 1993) richiedono un circostanziato
parere all’Assessorato Regionale all’Urbanistica, quindi ad un livello istituzionale sovraordinato a
quello comunale e, ovviamente, a “titolo gratuito”, e non ad uno studio privato, pagato con soldi
pubblici, che solitamente scrive quello che gli viene richiesto.
Quali i quesiti posti all’Assessorato Regionale all’Urbanistica?
1- Se i vincoli imposti dal vigente PRG sulle zone omogenee di tipo “F” fossero decaduti,
essendo decorsi 5 anni dall’approvazione dello strumento urbanistico;
2- Se su dette zone potesse intervenire il soggetto privato proprietario del suolo.
11 aprile 1994, la Regione invia il richiesto parere, dal quale non si discosterà il successivo del 22
settembre 2011 (relativo al PdC n.96/2010 rilasciato ai germani Castellano sul suolo ex arena in
zona F1) né l’ultimo del 16 maggio 2013. Detto parere, dopo un lungo ed articolato excursus
tecnico-giuridico sulla evoluzione legislativa e giurisprudenziale relativa alla fattispecie, si conclude
come segue: “…in ordine alla più generale problematica dei “vincoli” di PRG, nel caso di specie si è in
presenza di una specifica disposizione delle NTA del PRG che per le zone “F” prospetta una adeguata
regolamentazione in caso di decadenza dei vincoli a servizi ( zone F), cui occorre attenersi, stante la
COGENZA dell’art. 39 delle NTA…” “…Nel contempo, attesa la conseguente inoperosità del PRG, emerge la
necessità di effettuare le adeguate integrazioni dello strumento urbanistico generale, come d’altronde è
evidenziato nelle citate adunanze plenarie del CdS nn. 7 e 12 del 1984. La suddetta operazione può
effettuarsi contestualmente alla predisposizione del Programma Pluriennale di Attuazione, laddove è
obbligatoria la verifica degli standards urbanistici ex DM 2 aprile 1968 n.1444, giusta disposizione di cui alle
leggi regionali n.6 e n.66 del 1979, valutandosi in tale sede, nell’ambito di un più generale processo di
pianificazione tematica ( verifica degli standards) la riproposizione dei vincoli di PRG; il tutto da sottoporre
alle procedure di cui alla legge urbanistica regionale n.56 del 31 maggio 1980”.
La risposta al primo quesito, dunque, non abbisogna di ulteriori commenti, analogamente la risposta al
secondo che di seguito si trascrive :”…Resta evidente che in tal sede potrà l’amministrazione comunale
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valutare la opportunità o meno di consentire anche l’intervento del privato, nell’ottica dei criteri regionali
per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e dei PPA…”
Nel parere, infine,si esprimono argomentate riserve sulle tipologie edilizie che il Comune ritiene di
poter localizzare nell’ambito delle zone omogenee di tipo “F”, e si afferma che;
“…Ciò stante , ad avviso di questo Servizio (Servizio Urbanistica-Regione Puglia- parere del 22 settembre
2011,prot.A00079/10999), la realizzazione di uffici e locali commerciali non risulta coerente con i “servizi di
quartiere”, ai sensi del DM 2-4-1968 n.1444 ( segnatamente: asili nido e scuole materne, scuole elementari
e medie inferiori, scuola dell’obbligo; attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali,
assistenziali, amministrative, per pubblici esercizi, etc.), come espressamente elencati dall’art.22 delle NTA
del PRG. In particolare, si puntualizza che i predetti “uffici e locali commerciali”, proposti in progetto, si
qualificano come attività direzionali e commerciali e si configurano propriamente come insediamenti
produttivi (zona omogenea di tipo D ai sensi del DM n.1444/1968)…”
Nei pareri regionali dell’11 aprile 1994 e del 22 settembre 2011, dunque, si afferma che:
a- i vincoli quinquennali imposti dal vigente PRG sono decaduti e le zone F, quindi, sono assimilate
alle zone agricole E2: superficie minima di intervento mq 6000; indice di fabbricabilità fondiaria
0.03 mc/mq; altezza massima ml 8,00;
b- il privato non può intervenire sostituendosi alla P.A.; ciò, perché non è previsto dalle N.T.A. del
vigente PRG;
c- uffici e locali commerciali si configurano come insediamenti produttivi, quindi vanno localizzati in
zona omogenea “D” di PRG.
Ciò detto, è ragionevole affermare che il Dirigente e i funzionari dell’UTC nonché il nuovo sindaco
(Sig.Sergio Povia) che si insediava il 13 maggio 1995 non potevano non sapere dell’esistenza del
parere VINCOLANTE dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, vincolante perchè “…la legge sulla
tutela ed uso del territorio della Regione Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo
del territorio, gli strumenti della Pianificazione urbanistica, le forme del controllo sostitutivo, nonché
l’esercizio delle relative funzioni amministrative ( L.R. n.56/1980)…” “…La Regione regola e conrolla gli
assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio ( L.R. n.20/2001)…”?
E’ certo, per quanto avvenne in seguito, che il detto parere fu deliberatamente ignorato.
4 febbraio 2000 , per atto del notaio Michele Somma si costituisce la società immobiliare
“Sogetur Enterteinement S.p.A.. A far parte del primo Consiglio di Amministrazione la Signora
Lippolis Sandrina, presidente, Capurso Paola e Capurso Maria Pia consiglieri. Le signore sono,
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rispettivamente, la nonna, la mamma e la zia dell’attuale amministratore unico della IM.CA.
s.r.l., Signor Luigi Povia, figlio dell’attuale sindaco.
20 marzo 2000, “in Gioia del Colle alla via Ricciotto Canudo 13, studio degli ingegneri
Mastrovito/Lippolis” per atto del notaio Miche Somma ( Repertorio n.48375 – Raccolta n.
15863), si dà luogo a due compravendite di terreni, in catasto foglio 32 del comune di Gioia del
Colle, siti in via vicinale Impiso ( oggi via F.Fellini), dell’estensione complessiva di mq 27.662,
per un corrispettivo pari a £ 843.691.000. Parte venditrice eredi Eramo, parte acquirente
signora Lippolis Sandrina, nella sua qualità di presidente della Sogetur.
E’ ragionevole affermare che il più sprovveduto degli imprenditori non avrebbe mai investito
circa 850 milioni di lire per acquistare un suolo tipizzato “F1” se non fosse stato certo della
garanzia che l’investimento avrebbe dato i suoi frutti? Infatti…
18 luglio 2000, il presidente della Sogetur, ex suocera del Sindaco in carica, inoltra “ istanza
per concessione edilizia” per la costruzione di un “Centro Servizi”, progetto redatto dall’ing.
Giambattista Latilla. Il progetto prevede la realizzazione di:
“Corpo A” - cinema-complesso multisale;
“Corpo B” e Corpo B1” – La Piazza ( negozi, uffici, biblioteca, sala mostre, circolo, bowling,
sala giochi, punto internet, etc.);
“Corpo C”- Centro estetica.
Chiede, altresì, che la concessione venga rilasciata in maniera frazionata secondo lotti
funzionali.
14 novembre 2000, a cura del geometra comunale Leonardo Morgese, tecnico istruttore, viene
redatta la scheda tecnica del progetto presentato. Si dà atto che l’intervento edilizio di che
trattasi è localizzato in zona F1 di PRG e si compone di quattro corpi di fabbrica,
dettagliatamente descritti (fra gli interventi il circolo del bridge e del burraco, le saune ed altre
amenità…) per un volume complessivo di mq 73.000!!! ( per i non addetti ai lavori va detto
che occorrono circa 400 mc per realizzare un alloggio di circa 120 mq…basta fare quattro conti
per comprendere l’enormità dell’intervento edilizio).
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28 dicembre 2000, l’arch. Franco Notarantonio, responsabile del procedimento, comunica al
dirigente dell’UTC del Comune di Gioia del Colle, ing. Pietro Milella, la proposta favorevole
motivata ( ex art.2, comma 60, legge n.662/1996), dichiarando l’intervento richiesto dalla
Sogetur conforme alle previsioni di PRG ( esattamente il contrario rispetto al parere
vincolante dell’Assessorato Regionale già citato). Il Dirigente, a sua volta, esprime parere
favorevole al rilascio della concessione.
Come definire la dichiarazione di conformità del progetto approvato rispetto alla vigente
normativa, soprattutto dopo la sentenza del CdS che annullò, perché illegittimo, il PdC
rilasciato al centro commerciale Coop-Le Torri e dopo gli annullamenti dei PdC nn.96/2010 e
35/2011 operati dalla Provincia, anch’essi illegittimi, perché non conformi alle previsioni di PRG
riguardanti le zone F1?
Le eventuali risposte spettano ai livelli istituzionali competenti per legge : la “dichiarazione di
conformità” , che si presume “non veritiera”, fu legittima, fu colposa o fu dolosa?
22 agosto 2001, il presidente della Sogetur, il progettista ing. Raffaello Gianninoto ed il
direttore dei lavori consigliere comunale ing. Vito Ludovico, presentarono una variante al
progetto originario “Centro Servizi” relativa al 1° lotto funzionale: “Corpo A” Cinema-
complesso multisale.
4 dicembre 2001, l’arch. Franco Notarantonio e l’ing.Pietro Milella esprimono parere
favorevole al progetto di variante citato.
20 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione della Sogetur delibera di cedere in permuta
un suolo esteso circa are 75 e centiare 14, foglio 32, alla società Multicinema s.r.l. per un
valore non inferiore ad € 516.456,90.
21 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione della società Multicinema s.r.l. autorizza il
Presidente all’acquisto ( mediante permuta) di un suolo in Gioia del Colle da adibire alla
realizzazione di un cinema- multisale ed all’assunzione dell’obbligazione di costruire, su un
suolo attiguo di proprietà della società alienante, dei locali commerciali al rustico per un valore
di £ 1.000.000.000= con idonea fideiussione.
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25 febbraio 2002, per atto del notaio Nicola Guida ( n.repertorio 84238-n.raccolta 19549) i
rappresentanti di Sogetur e Multicinema sottoscrivono l’atto di permuta alle condizioni
deliberate dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
12 agosto 2002, il Presidente della società Multicinema s.r.l. ritira il PdC n.86 per la
realizzazione del cinema multisale. E’ l’anno dei grandi progetti e del conseguente “massacro”
delle aree destinate a servizi. Vengono rilasciati diversi PdC:
1- n.115/2002 per la realizzazione del “Centro Polifunzionale” Le Torri ( come già detto
annullato dal CdS perché illegittimo);
2- n.66/2002 per la realizzazione del supermercato LIDL;
3- n.68/2002 per la realizzazione dei soliti uffici e negozi adiacenti l’edificio sede dell’Agenzia
delle Entrate , che fu il primo edificio realizzato in zona F1;
4- i citati PdC furono preceduti da quello rilasciato il 28 agosto 2001,n.116, al farmacista dott.
Michele Favale, in via L.Ariosto;
5- successivamente il PdC n.141/2004 per realizzare la sala giochi Six Strike, oggetto della
citata permuta;
6- n.86/2006 per realizzare il supermercato Penny Market;
7- n.96/2010 uffici, negozi e appartamenti sul suolo “ex arena” (annullato dalla Provincia) di
proprietà dei germani Castellano, gli stessi del Multisala;
8- n.21/2011 in zona F4 (zona ospedaliera), opposto dal sottoscritto e archiviato
inspiegabilmente dalla Provincia che motivò la decisione sostenendo che il progetto era in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, così come previsto dalla L.R. n.14/2009;
9- n.35/2011 rilasciato in via F.Fellini, permesso richiesto dalla IM.CA. s.r.l. e annullato dalla
Provincia.
8 novembre 2005 , missione compiuta! Il Presidente della IM.CA. s.r.l. comunica al Sindaco di
aver inglobato, con atto di fusione per incorporazione del 14 settembre 2005, la Sogetur S.p.A.
e chiede che i progetti di cui è titolare vengano volturati a nome della società IM.CA. s.r.l.
Appare superfluo commentare la costituzione e il successivo scioglimento per incorporazione
della Sogetur: la proprietà era e rimane sempre della stessa famiglia, era però funzionale a
fungere da foglia di fico per coprire il macroscopico conflitto di interessi in capo al Signor
Sergio Povia.
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Che in via F.Fellini, sul suolo di proprietà della IM.CA., vi sia stato un frazionamento che ha
dato luogo ai tre interventi edilizi già descritti non vi è dubbio. E’ da accertare se quanto
accaduto possa definirsi o meno “lottizzazione abusiva” (ex art. 18 della legge n.47/1985; artt.
30 e 44 del DPR n.380/2001 – cfr Cassazione, sez.unite n.4708/1992; Cass., sez.III, n.292/1998;
Cass., sez.III, n.1966/2002 ). Anche in questo caso le valutazioni spettano ai livelli istituzionali
competenti.
3 giugno 2010, il CdA della IM.CA s.r.l. delibera di cedere parte del suolo ricadente in zona F1,
in catasto al foglio 32, esteso mq 2.350, per un importo pari ad € 235.000.
5 luglio 2010, compravendita per atto notaio Nicola Guida ( n.repertorio 101344, n.di raccolta
24383). La società IM.CA vende alla società LOI.CA. costruzioni s.r.l. suoli siti alla periferia
dell’abitato ( foglio 32, p.lle 906; 1061; 1326; 1330; 1335; 1337) per un importo pari ad €
235.000.
24 novembre 2011, il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia, preso atto del ricorso
presentato avverso il PdC n.35/2011, “rilevata la completezza della richiesta e della
documentazione allegata comunica il formale avvio del procedimento di annullamento.”
21 maggio 2012, il Sig. Povia è “costretto” a farsi rieleggere Sindaco per la terza volta. Non solo
è a rischio il futuro dell’investimento iniziale ( vi sono ancora circa 20.000mq di suolo da
edificare) ma c’è il rischio, abbastanza concreto, che vengano vanificati gli interventi già
realizzati (Multisale Seven e Six Strike) ed il terzo in corso di realizzazione e sotto procedura di
annullamento.
4 giugno 2012, il geometra Giuseppe Lenin Masi comunica il subentro di altre imprese con nota
indirizzata alla ASL Bari/5 Putignano; all’Ispettorato del Lavoro Bari; al Comune di Gioia del
Colle. Indirizzo cantiere: via F.Fellini zona F1 di PRG; committente: Loiotila Matteo Antonio;
progettista e direttore dei lavori: geometra Giuseppe Lenin Masi; coordinatore in fase di
progettazione e in fase di esecuzione geometra Giuseppe Lenin Masi. Le imprese subentranti
sono la SAVA Impianti s.r.l. (termoidraulica) e la Duelle Impianti s.r.l. (impianti elettrici). Il detto
geometra, dunque, aggiunge all’incarico di “responsabile sicurezza del cantiere” LOI.CA.
costruzioni s.r.l. anche quello di progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici e
termoidraulici.
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7 settembre 2012, la Provincia concede l’audizione richiesta dal Sindaco e dai consiglieri
comunali ing. Vito Ludovico e ing.Donato Antonio Mancino. Oggetto dell’audizione: chiedere la
sospensione delle procedure di annullamento dei PdC relativi a due interventi edilizi in corso,
uno in via Fellini, PdC n.35/2011, al quale è interessato il figlio del Sindaco Sig.Luigi Povia e
l’altro su suolo ex arena Castellano (PdC n.96/2010) di cui l’ing.Mancino è uno dei progettisti.
Dei tre componenti la delegazione il portatore del conflitto di interessi più eclatante era
certamente il Sindaco. Infatti, con atto del 20 maggio 2011, il figlio Luigi era diventato
amministratore unico della IM.CA. s.r.l., durata della carica a tempo indeterminato, acquisendo
€ 702.000 di quote sociali su un totale di € 780.000.
18 ottobre 2012 (prot. 21444/2517/27526), in modo del tutto irrituale, ( in violazione del D.lgs
n.267/2000 -ex art.107-) e mosso da un chiaro ed in equivoco interesse, controfirma insieme
al Dirigente dell’UTC di Gioia del Colle le controdeduzioni richieste dal Dirigente del Servizio
Urbanistica della Provincia relativamente alle violazioni di legge contestate in seguito al rilascio
del PdC n.35/2011 alla IM.CA. s.r.l.
Nelle citate controdeduzioni il Dirigente dell’UTC ed il Sindaco chiedono alla Provincia “…di
sospendere qualunque determinazione in merito alla pratica in oggetto riportata, in
considerazione, anche, che un eventuale provvedimento contrario esporrebbe questa
Amministrazione (il Comune di Gioia del Colle – n.d.r.) oltre che alla richiesta di risarcimento
danni (!) anche alla ripercussione negativa sulla collettività per la perdita di numerosi posti di
lavoro…”
Potrebbe essere penalmente perseguibile colui che, avvalendosi di una carica elettiva,
eserciti indebite pressioni su un pubblico ufficiale perché violi una legge e/o un regolamento
al fine di ottenerne un vantaggio?
18 dicembre 2012, il Consiglio Comunale approva la deliberazione n.54 recante all’oggetto:
“Inquadramento giuridico delle zone “F”, disciplinate dalle N.T.A. di PRG, con particolare
riferimento alla natura del vincolo, alle attrezzature di interesse comune ed agli accordi tra P.A.
e privato. Valutazione schema di convenzione tipo.” E’ un altro tentativo “disperato” per
salvare tutti gli interventi assentiti in zona “F” e, soprattutto, garantirsi la realizzazione di quelli
futuri, stante l’investimento già fatto di cui si è detto. La deliberazione risulta illegittima per
due motivi:
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1- si trattava di una vera e propria variante al vigente PRG, non consentita dalla legge (ex
art. 55 LR n.56/1980), perché il Comune di Gioia del Colle non ha mai adeguato lo
strumento urbanistico alla L.R. n.56/1980 (nonostante l’adeguamento fosse
obbligatorio);
2- alla seduta parteciparono e quindi presero parte al voto il Sindaco ed i consiglieri
comunali Ludovico e Mancino, che versavano in palese situazione di incompatibilità ( ex
art. 72, 2° comma, D.lgs n.267/2000).
3 gennaio 2013, istruttoria tecnica redatta dal geometra comunale Leonardo Morgese,
relativa alla richiesta di variante mediante DIA, presentata dalla società LOI.CA. costruzioni
s.r.l. in data 6 agosto 2012 (!), al PdC n.35/2011 rilasciato in zona F1 di PRG alla via F.Fellini. Il
dirigente dell’UTC ne propone il diniego, perché l’autorizzazione ad effettuare i lavori richiesti
presuppone il rilascio di un nuovo PdC. Pertanto, ordina alla società richiedente di non
effettuare i richiesti lavori in variante. Sembrerebbe, tuttavia, che i lavori di che trattasi
sarebbero stati eseguiti ugualmente. Per quanto detto, appare doveroso rammentare ai Sigg.
dirigenti dell’UTC e della Polizia Municipale, ai quali compete il controllo del territorio
relativamente all’abusivismo edilizio, che, in presenza di una”notitia criminis”, quale quella
riferita in precedenza, ci si troverebbe di fronte a comportamenti omissivi laddove non si
procedesse ad effettuare il dovuto sopralluogo, onde verificare la fondatezza o meno di
presunti lavori, non previsti nel progetto di cui al PdC n.35/2011, eseguiti in assenza di titolo
abilitativo. Si precisa, altresì, che l’eventuale inerzia dei citati Uffici non può giustificarsi con il
ricorso al TAR presentato dalla società LOI.CA. s.r.l. avverso l’annullamento del PdC n.35/2011
decretato dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Bari. Trattasi, infatti, di due
fattispecie diverse:
la prima ha valenza amministrativa, trattandosi di un atto ritenuto illegittimo;
la seconda, invece, ha valenza penale, trattandosi di lavori che si presumono eseguiti senza il
prescritto titolo abilitativo.
18 gennaio 2013, i consiglieri comunali Enzo Cuscito e Donato Lucilla notificano all’Assessorato
Regionale all’Urbanistica “atto di significazione”, sollevando dubbi sulla legittimità della
deliberazione del Consiglio Comunale n.54/2012, anche in considerazione della presenza
all’adunanza del Sindaco, interessato a tutelare l’interesse del figlio, del consigliere Ludovico
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che, con il collega di studio R.Gianninoto furono direttore dei lavori e progettista degli
interventi edilizi “Cinema multisale”, “Sala giochi Six Strike” e del “supermercato Penny
Market” ( PdC nn. 86/2002; 141/2004; 86/2006) e del consigliere Donato Antonio Mancino,
uno dei progettisti dell’edificio in zona F1 ex arena Castellano (PdC n. 96/2010, annullato dalla
Provincia).
16 maggio 2013 , la Regione Puglia, Servizio Urbanistica, prot. 0005943, riscontra il citato atto
di significazione, affermando, tra l’altro: “…In sostanza, il suddetto dispositivo della
Deliberazione del CC n.54/2012 è finalizzato, per le zone denominate “F” del vigente PRG:
al riconoscimento della”natura conformativa” della disciplina riveniente dagli articoli delle
NTA del PRG espressamente richiamati, afferenti alle zone “F”;
al rinvio, segnatamente con riferimento alle zone “Servizi di quartiere F1”, di cui all’art.22
delle NTA, a deliberazione di Consiglio Comunale per la dichiarazione di compatibilità di
“altre iniziative” ( non individuate nel dispositivo), rispetto alle “attrezzature di interesse
comune = religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici esercizi, etc.”
previste al punto b) del medesimo art.22;
a consentire , per “tali altre iniziative”, la realizzazione e gestione da parte di soggetti
privati, previo preliminare convenzionamento e accordo ex art. 11 legge n.241/1990.
In ordine a quanto innanzi, si rileva che nelle premesse della DCC n.54/2012 vengono in
particolare richiamati, a supporto delle determinazioni comunali da assumersi con l’atto
medesimo, i contenuti della sentenza del CdS n.3797/2011, di cui si è inteso estrapolare - viene
affermato - “ i principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alle destinazioni a zona F di
PRG nonché alla distinzione logico giuridica tra opere pubbliche ed opere di interesse
generale.”
Segnatamente, viene asserito che l’ambito delle opere di interesse pubblico, realizzabili nelle
zone “F” del DM n.1444/1968, si riferisce a quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non
destinate a scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonei a soddisfare
bisogni della collettività, ancorchè vengano realizzati da soggetti privati; in tale ambito sono
indicati: “supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche, discoteche, etc.”
Circa la citata sentenza CdS n.3797/2011, è opportuno puntualizzare che la stessa,
pronunciandosi sul ricorso n.4592/2010 proposto da un soggetto privato contro il Comune di
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Frattamaggiore, per la riforma della sentenza TAR Napoli n.1409/2010, concernente il diniego
di permesso di realizzare un centro polifunzionale per attività sanitaria e direzionale ( proposta
di realizzazione di tre edifici polifunzionali, di cui uno da adibire a struttura sanitaria e gli altri
due ad uffici e commercio), in zona destinata ad attrezzature di interesse pubblico ex DM n.
1444/1968 ( sub specie ad attrezzature scolastiche , di interesse comune e parcheggi
pubblici),ha in definitiva respinto il ricorso stesso e, per l’effetto, ha confermato la sentenza
impugnata; pertanto, il Giudice Amministrativo, nei due gradi di giudizio, ha omogeneamente
statuito la legittimità del diniego opposto dal Comune all’intervento come proposto dal
soggetto privato.
Ciò chiarito al riguardo delle conclusioni delle sentenze del TAR Napoli n.1409/2010 e del CdS
n.3797/2011, richiamate da Codesta Amministarzione a supporto delle determinazioni assunte
con la DCC n.54/2012, nel merito delle stesse determinazioni comunali si ravvisa di dover
rappresentare quanto appresso: “…sotto l’aspetto amministrativo-procedurale si evidenzia che
l’attribuzione della “natura conformativa” alla disciplina complessiva del PRG alle zone “F”, e la
consequenziale introduzione della possibilità di realizzazione e gestione degli interventi da
parte di soggetti privati (previo convenzionamento dell’uso pubblico), comportano
modificazione sostanziale delle innanzi citate disposizioni normative del vigente PRG,
regolamentanti l’attuazione delle zone “F” in questione, e richiedono pertanto una preventiva
specifica adozione ed approvazione di variante al PRG, ai sensi dell’art. 16 della LR n.56/1980,
in particolare non potendosi applicare la disciplina proposta con la DCC n.54/2012 in carenza
del necessario procedimento di variante urbanistica al PRG…”
“…Si ritiene dover precisare quanto di seguito:
va stabilita la prevalenza dell’intervento pubblico, nel caso di realizzazione di opere
pubbliche e/o servizi i cui progetti siano stati inseriti nel piano triennale delle opere
pubbliche,con relativo finanziamento;
per quanto attiene alle tipologie di “attrezzature di interesse comune” ammissibili nelle
zone “F1-Servizi di quartiere” “…si puntualizza che risulterebbe inappropriato ed incongruo
ricomprendere, tra le “attrezzature di interesse comune” ex art. 3/punto b del DM n.
1444/1968, strutture commerciali, strutture ricettive, uffici e simili; ciò in quanto il DM
n.1444/1968 classifica nell’ambito delle zone omogenee produttive di tipo “D” gli
insediamenti di carattere commerciale e direzionale, quali quelli richiamati, a loro volta
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abbisognevoli di specifiche dotazioni di standard pubblici ai sensi dell’art.5 del DM
n.1444/1968 medesimo…”
Da quanto fin qui descritto emergono, dunque: a) reiterate violazioni del D.lgs n.267/2000, ex
art 78, 2° comma; b) le pressioni esercitate su un pubblico ufficiale per indurlo ad
interrompere le procedure di annullamento di PdC ( n.35/2011; n. 96/2010) ai quali si è
interessati a vario titolo; c) l’approvazione ad hoc di una deliberazione consiliare,
palesemente illegittima, strumentalizzando l’Assemblea elettiva per tutelare non
certamente l’interesse pubblico; d) la partecipazione e votazione di consiglieri comunali
incompatibili rispetto agli argomenti in trattazione; e) l’inqualificabile, perchè non
pertinente, richiamo, nella parte motiva della deliberazione consiliare n.54/2012, ad una
sentenza ( CdS, 3797/2011) che sostiene l’esatto contrario di ciò che si voleva dimostrare e,
via via, tutta una serie di forzature e di illegittimità, ampiamente dimostrate nel corso della
presente narrazione.
30 luglio 2013 , con delibera della Giunta Municipale n.139 si conferisce incarico all’avv. Paolo
Urbani di formulare un parere in ordine alle problematiche di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n.54/2012. Con pervicacia, ed usando il pubblico denaro, si continua a
cercare in tutti i modi una via di uscita che salvi l’investimento a suo tempo effettuato. Anche
in questa occasione c’è da lamentare l’ennesima violazione dell’art.78, 2° comma, del D.lgs
n.267/2000: alla delibera di che trattasi partecipa non solo il Sindaco, la cui incompatibilità è
stata già dimostrata, ma anche l’assessore Giuseppe Lenin Masi, incaricato dalla Loi.Ca. s.r.l.
della “sicurezza del cantiere” (ovviamente di via F.Fellini).
27 agosto 2013 , viene notificata al Comune, da parte del Dirigente del Servizio Urbanistica
della Provincia di Bari, la Determina Dirigenziale n.5939 del 1° agosto 2013 di annullamento,
ex art. 39 DPR n.380/2001, del PdC n.35/2011 Loi.ca costruzioni s.r.l.
25 settembre 2013 è la data in calce al parere formulato dall’avv.Urbani. Lunga ed articolata
dissertazione sulla differenza che intercorre fra i vincoli conformativi e i vincoli preordinati
all’espropriazione. Non confuta, però, le altre argomentazioni prodotte dall’Assessorato
all’Urbanistica della Regione Puglia in data 16 maggio 2013-prot. 0005943- di cui ho prodotto
un’ampia sintesi.
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15 ottobre 2013 la Giunta Municipale, con deliberazione n. 178, decide di costituirsi in giudizio:
“TAR Puglia Bari- Ricorso ex art.40 cpa-Società Loi.Ca. costruzioni s.r.l./ Comune di Gioia del
Colle. Costituzione in giudizio.”
Anche questa deliberazione risulta essere illegittima: non vi partecipa il Sindaco, forse
qualcuno gli avrà suggerito che non si può partecipare alla formazione di un atto
amministrativo se ad esso si è interessati, in compenso, però, è presente l’assessore Giuseppe
Lenin Masi.
CONCLUSIONI
1- La storia narrata dimostra che la “crociata sospetta” altro non era se non il tentativo di
tutelare e portare a compimento la più grande speculazione edilizia mai tentata a Gioia
del Colle;
2- l’impegno profuso dall’Associazione nel denunciarla tendeva e tende a difendere gli
interessi di migliaia di cittadini che, come si dirà, hanno subito un danno che è diventato
grave ed irreparabile. In occasione dell’acquisto degli alloggi realizzati a nord dell’abitato
nel prezzo pagato era ricompresa una quota che il costruttore versò al Comune perché
realizzasse le urbanizzazioni secondarie. Il Comune non ha realizzato alcunché, anzi, ha
continuato a sottrarre suoli destinati alla realizzazione dei servizi di quartiere
destinandoli ad altre finalità. Chi ha subito un danno, dunque, ed ha diritto ad essere
risarcito, sono tutti coloro che da oltre un decennio aspettano ciò che avevano pagato in
anticipo. Ciò detto , si studieranno la percorribilità, i tempi e i modi per proporre una
“class action” che tenda ad ottenere ciò che è dovuto e che è stato fin qui negato.
3- Infine, lascio che siano i cittadini a giudicare i comportamenti tenuti dal Sindaco in carica,
relativamente agli atti amministrativi prodotti in concorso con altri amministratori, di cui ho
dato conto nel corso della narrazione. Detti atti possono essere esibiti a richiesta di
chiunque.
Gioia del Colle, 5 dicembre 2013
vito a.vinci