TRIBUNALE DI MILANORITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE
DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA PresidenteDOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 52
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08
A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
UDIENZA DEL 28/10/2011
MI0005 Aula 1^ Penale
Esito: RINVIO AL 31.10.2011___________________________________________________________________________
Caratteri: 65467
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
2
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
Repliche................................................................................................................................... 6Difesa, Avv. Sirotti..................................................................................................... 6
Dichiarazioni spontanee Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA.................................. 35
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
3
TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALEMI0005 Aula 1^ Penale
Procedimento penale n. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 Udienza del28/10/2011
DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA PresidenteDOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere
SIG.RA BEGLIUTTI SILVIA Ass. d'UdienzaSig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO+ 20 -
Alle ore 10.00 si apre il verbale.
Si dà atto che sono altresì presenti in aula:
Il Pubblico Ministero, Dott. Gaetano RUTA;
I Difensori di fiducia dell’Imputato BERBNESCHI GIOVANNI
Alberto, Avv.ssa Nicoletta GARAVENTA e Avv. Paolo
SOMMELLA;
Il Difensore dell’Imputato BONSIGNORE VITO, Avv.ssa Paola
SEVERINO in sostituzione dell’Avv. Cesare GIORDANENGO e
dall’Avv. Marco FENO;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO, Avv.ssa Paola SEVERINO;
Il Difensore dell’Imputato CIMBRI CARLO, Avv. Ermenegildo
COSTABILE, anche in sostituzione dell’Avv. Filippo
ZACCONE;
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
4
Il Difensore di fiducia dell’Imputato CONSORTE GIOVANNI,
Avv. Giovanni Maria DEDOLA;
I Difensori di fiducia dell’Imputato COPPOLA DANILO, Avv.
Fabio DE MATTEIS e dall’Avv. David SANTODONATO;
Il Difensore dell’Imputato DE NICOLAIS FILIPPO, Avv.
BECHERONI, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe IANNACCONE;
Il Difensore dell’Imputato GIL-ALBERDI RAFAEL, Avv. DE
SANNA in sostituzione dell’Avv. Francesco ISOLABELLA;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato FAZIO ANTONIO e
dell’Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA (presente), Avv.
Roberto BORGOGNO;
Il Difensore dell’Imputato GNUTTI EMILIO, Avv.ssa GHETTI
in sostituzione dell’Avv. Marco DE LUCA e dell’Avv.
Massimo BONVICINI;
Il Difensore dell’Imputato GRAZIOLI GIULIO, Avv.ssa Paola
SEVERINO in sostituzione dell’Avv.ssa Emanuela GISMONDI;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato GRONCHI DIVO, Avv.
Nerio DIODÀ;
Il Difensore dell’Imputato LEONI GUIDO, Avv.ssa GHETTI in
sostituzione dell’Avv. Giampiero BIANCOLELLA;
Il Difensore dell’Imputato LONATI ETTORE e dell’Imputato
LONATI TIBERIO, Avv.ssa CRESPI in sostituzione dell’Avv.
Sergio RAVAGLIA;
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
5
Il Difensore dell’Imputato RICUCCI STEFANO, Avv.ssa
FURLAN in sostituzione dell’Avv. Grazia VOLO e dell’Avv.
Riccardo OLIVO;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato SACCHETTI IVANO,
Avv. Giovanni Maria DEDOLA;
Il Difensore dell’Imputato STATUTO GIUSEPPE, Avv.ssa
GHETTI in sostituzione dell’Avv. Gian Piero BIANCOLELLA e
dell’Avv. Paolo TROFINO;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato STEFANINI
PIERLUIGI, Avv. Carlo BACCAREDDA BOY;
Il Difensore di fiducia dell’Imputato ZONIN GIOVANNI
ALBERTO, Avv. Nerio DIODÀ.
Si dà atto che per quanto riguarda gli Enti:
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., rappresentata dal Vice
Presidente del Consiglio d’Amministrazione, è
rappresentata dall’Avv. Luca SIROTTI;
COOP. ADRIATICA è rappresentata dall’Avv. Luca SIROTTI;
BANCA CARIGE S.p.A. è rappresentata dall’Avv.ssa
Nicoletta GARAVENTA in sostituzione dell’Avv. Andrea
GARAVENTA;
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata dall’Avv.
DE SANNA in sostituzione dell’Avv. Enrico PALIERO;
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
6
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA è rappresentata
dall’Avv.ssa GHETTI in sostituzione dell’Avv. Guido Carlo
ALLEVA;
HOPA S.p.A. è rappresentata dall’Avv. COSTABILE in
sostituzione dell’Avv. Cesare ZACCONE;
DEUTSCHE BANK è rappresentata dall’Avv.ssa Paola SEVERINO
e Avv.ssa GHETTI in sostituzione dell’Avv. ALLEVA.
Si dà atto che le Parti Civili:
CONSOB è rappresentata dall’Avv.ssa Deborah SPEDICATI;
BBVA è rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Paolo
ACCINNI;
BAVA GEREMIA MARCO è rappresentato e difeso dall’Avv.
Tommaso CUNIETTI;
ZOLA PIERLUIGI è rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso
CUNIETTI.
Responsabili Civili:
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata e difesa
dall’Avv. DE SANNA in sostituzione dell’Avv. Carlo Enrico
PALIERO.
Repliche
Difesa, Avv. Sirotti
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
7
AVV. SIROTTI – Dopo questo lungo processo, questa lunga
istruttoria e questa ricca discussione sarò piuttosto
sintetico cercando proprio di riportarmi a quelle che
sono state le obiezioni delle repliche del Pubblico
Ministero e della Parte Civile; più puntali quelle del
Pubblico Ministero, più ad ampio raggio quelle della
Parte Civile che un po’ ha ripreso, così un po’ qua e là,
ma di fatto tutti i temi centrali fondamentali del
processo.
Una prima osservazione proprio molto puntale rispetto
alle repliche del Pubblico Ministero. Il Pubblico
Ministero ha citato un commento, quando ha ragionato
dell’articolo 7 della legge 231 e quindi del principio di
autonomia della responsabilità della persona giuridica,
ha citato un commento Cadoppi, Veneziani ed altri, sul
problema della responsabilità della persona giuridica
anche in difetto di imputabilità, di questo ha già detto
magistralmente la collega che ha parlato ieri, mi
interessa così richiamare l’attenzione del Tribunale su
un passaggio, in questo commento si dice: “Autonomia
della responsabilità della persona giuridica in assenza
di imputabilità della apicale che ha commesso il reato ma
anche di colpevolezza”, questo naturalmente ha richiamato
la mia attenzione proprio perché, sia nella discussione
che anche nella nota scritta, abbiamo dedicato ampio
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
8
spazio nella dimostrazione dell’assenza dell’elemento
soggettivo in base agli apicali in via subordinata
ovviamente rispetto all’insussistenza oggettiva del
fatto.
Ebbene, si tratta di una voce assolutamente isolata, per
altro di una voce – io adesso qui avevo il materiale,
spero di trovarlo perché vorrei lasciarlo al Tribunale –
in cui l’autore cita due autorevolissimi riferimenti,
infatti questi mi avevano per la verità preoccupato, io
non conoscevo questo commentario, perché rinvia Paliero e
anche a un altro autore, Musco. In realtà, poi andando a
prendere i lavori diretti di Paliero e di Musco, dicono
esattamente il contrario nel senso che entrambi gli
autori si dolgono della previsione dell’autonomia della
responsabilità della persona giuridica in presenza di
imputabilità e nessuno dei due prende posizione rispetto
all’autonomia della persona giuridica in assenza degli
altri elementi della colpevolezza che pure la legge
richiede per l’affermazione della responsabilità ovvero
il dolo e la colpa, nel caso che ci interessa è il dolo.
Quindi non c’è nessuna posizione, se non questa - che mi
consentano di dire - superficiale ed errata, che prendano
posizione rispetto a un’autonomia della responsabilità
della persona giuridica in assenza dell’elemento
soggettivo richiesto dalla legge per la responsabilità
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
9
della apicale, io qui ho riportato l’articolo e anche i
riferimenti dottrinali citati in modo inesatto da questo
commentatore, una precisazione che volevo fare subito;
sugli aspetti del dolo che sono stati toccati in sede di
repliche ritornerò.
Nel frattempo – nel frattempo rispetto alla mia
discussione e rispetto ad oggi - è stata depositata
veramente questa bella sentenza, mi riferisco alla
sentenza di Cassazione sul caso Parmalat, dove si toccano
alcuni punti, esaminati da questa Difesa come da altre
Difese, e in modo assolutamente sovrapponibile rispetto a
quanto avevamo originariamente sostenuto. Mi riferisco in
particolare al problema che in questa vicenda
dell’interpretazione della fattispecie concreta
sottoposta all’attenzione e di qui a poco alla decisione
del Tribunale, mi pare assolutamente centrale ovvero
l’individuazione dello specifico e concreto bene
giuridico di questa fattispecie dell’articolo 185. Questa
sentenza, in modo assolutamente preciso, anche rispetto
alle sentenze che l’hanno proceduta, prende posizione in
termini assolutamente netti. Voglio citare proprio alcuni
passaggi, sono tanti, per esempio quello a pagina 46, si
occupa di aggiotaggio informativo ovviamente ma il bene
giuridico è naturalmente comune, in altri punti lo dice
esplicitamente: “L’aggiotaggio informativo protegge la
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
10
regolarità del mercato mobiliare, più specificatamente la
corretta formazione dei valori dei titoli quotati e la
fisiologica genesi della volontà negoziale in capo ai
risparmiatori”. Ebbene, Presidente e Signori Giudici,
questa ricostruzione è assolutamente sovrapponibile a
quanto questa Difesa aveva sostenuto nella memoria.
La Parte Civile obietta, citando una frase nella parte in
diritto della mia memoria a pagina 23, per cui noi
avremmo individuato una protezione relativa a un livello
di prezzo e ci muove un addebito che parafrasa la frase
di Petraffi: l’articolo, la legge, la norma non tutela un
livello di prezzo; ma non ho mai voluto sostenere che la
norma tutela un livello di prezzo, è chiarissimo il punto
di pagina 23, un po’ sintetico ma perché riprendeva la
disposizione dell’articolo 185. La memoria è chiara sotto
questo profilo, non so su altri ma sotto questo profilo
in modo mi pare assoluto, per esempio a pagina 28: “Nel
caso di delitto di abuso di informazioni privilegiate,
pur nella comune prospettiva finale di beni strumentali
da riconoscersi nella trasparenza del mercato e nella
efficienza informazionale – eccetera, eccetera – il bene
specifico è da individuarsi in ossequio della
formulazione della fattispecie nella corretta formazione
del prezzo dei titoli quotati”, è esattamente quello che
ci dice oggi la sentenza Parmalat e sotto questo profilo,
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
11
badate, si allinea anche la Parte Civile e questo ve lo
voglio rimarcare perché in sede di replica, a mio avviso,
io ho sempre pensato così, gli aggiustamenti di tiro
rispetto a quanto sostenuto sulla più ampia discussione
principale del processo sono significativi. Ebbene la
Parte Civile si era battuta con forza nella sua memoria
ma anche nel suo intervento orale, per esempio a pagina
5, per estendere il bene giuridico tant’è che io ero
intervento sotto questo profilo, a pagina 5 per esempio
dice: “L’aggiotaggio è delitto contro l’economia
pubblica, il disvalore penalmente sanzionato, che è
l’essenza della manipolazione, si radica nella
distorsione della realtà”, poi dice: “L’oggetto di tutela
dell’aggiotaggio è il regolare funzionamento del mercato
ravvisabile nella trasparenza e nella correttezza del
mercato stesso nella sua dimensione pubblica”.
Questa estensione del bene giuridico aveva un senso
perché in questo ampio bene giuridico si collocava la
pretesa integrazione dell’articolo 185 attraverso la
violazione delle norme sulla concorrenza, attraverso il
ricorso a sistemi illeciti di competizione economica che
integravano quell’artificio che violava quel bene
giuridico asseritamente così esteso. Ebbene oggi la Parte
Civile sotto questo profilo fa un passo indietro, nel
senso di stringersi nella contenzione del cerchio
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
12
dell’individuazione del bene giuridico, assolutamente
significativo perché va a ricadere nel bene giuridico
identificato da questa Difesa e oggi avallato dalla
sentenza Parmalat, così bene scritta, così autorevole.
Ecco però una prima aporia, su cui ritornerò, perché a
questo punto questo cambiamento di prospettiva forte,
basta leggere la memoria originaria della Parte Civile,
ci pone un interrogativo: ma cosa c’entra con la corretta
formazione del prezzo il ricorso a sistemi inammissibili
di competizione economica la normativa, la pretesa
violazione della normativa sull’OPA eccetera, eccetera,
oltre tutto in una vicenda dove mai si è superata la
soglia del 30% fino al 18 luglio ed è una soglia
estremamente significativa da questo punto di vista
perché è quello che porta alla immediata comunicazione,
eccetera, eccetera, del superamento con conseguente
obbligo di OPA obbligatoria; mai si è superata questa
soglia fino al 18 luglio. Ebbene tutto questo cosa
c’entra con questo oggi correttamente individuato bene
giuridico? Siamo di fronte a un cambio di prospettiva
obbligato dalla giurisprudenza, obbligato da questi
recenti pronunciamenti ma che avvita su sé stessa la
costruzione accusatoria fino a farla crollare.
Quindi il bene giuridico è la corretta formazione del
prezzo, ma attenzione - e questo rileva anche sotto il
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
13
profilo del dolo - anche nelle repliche si è ritornati
sul dolo dicendo: ma il dolo è un dolo di manipolazione,
è un dolo di alterazione della realtà. Anche in questo
caso il tentativo è scoperto, si vuole dilatare la
fattispecie, rendere più generica la fattispecie, che per
altro non avrebbe bisogno di questi interventi, vista la
formulazione attuale, con lo scopo quasi di trasformare
il dolo, il reato di cui all’articolo 185 in un reato di
falso; ma non è così. È chiaro che l’alterazione della
realtà è uno dei profili perché l’informazione deve
essere falsa, l’operatività dove veicolare anch’essa
un’informazione falsa - su questo sinteticamente dopo
ritornerò discorrendo della citazione di Mucciarelli – ma
è un primo passo, su che cosa si incentra l’offensività,
il senso punitivo? nella frode, il 185 non è un reato di
falso e quindi non ha un dolo di falso della colpevolezza
dell’immutatio veri, perché ciò che ci interessa è la
capacità, la concreta possibilità di condizionare il
comportamento degli investitori, di coloro che leggono i
comunicati e che valutano la mia operatività, questo è il
senso dell’offensività.
Allora, sotto questo profilo, pensiamo al dolo, il dolo è
particolarmente ricco ma non perché sia specifico, cosa
che questa Difesa non ha mai inteso sostenere, ma perché
è ricco per la semplice riflessione di questi profili
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
14
della condotta che sono ineludibili perché l’artificio
sottende la volontà di ingannare, l’intenzione di
ingannare che deve essere riflessa dal dolo,
un’intenzione di ingannare capace di alterare
sensibilmente il prezzo del titolo e quindi capace di
condizionare il comportamento degli investitori.
Tutti questi passaggi devono essere riflessi
dall’elemento soggettivo del reato e questi passaggi non
ci sono né in fatto dal punto di vista oggettivo né sotto
il profilo soggettivo dell’elemento psicologico che si
può indurre dalle condotte dei protagonisti di questa
vicenda.
Quindi falsa comunicazione, falsa informazione, altro
artificio. Falsa comunicazione, ancora la sentenza
Parmalat e sotto questo profilo veramente ho letto con
soddisfazione questo pronunciamento perché prende
esplicitamente posizione sul punto della rilevanza
dell’omissione nella falsità e la esclude – badate - a
pagina 40, con un passaggio particolare pregnante nella
motivazione: “È condotta commissiva non essendo
ipotizzabile la responsabilità per omissione come
rettamente ritenuto dalle decisioni del merito realizzata
mediante notizie e informazioni caratterizzate da un
connotato oggettivo e contrassegnate dalla loro concreta
idoneità di influire nel corso delle quotazioni”,
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
15
eccetera, ancora l’incidenza sul processo di formazione
dei prezzi. Anche questo è una statuizione della
Cassazione, che per altro lo si ricavava anche in sede
sistematica, io avevo ricordato la vecchia formulazione
del 181, l’attuale formulazione dell’articolo 187 ter,
che è particolarmente significativa in questo processo,
dove le asserite censure ai comunicati UNIPOL sono di
natura omissiva: non hai comunicato la stipulazione del
patto? non hai completamente comunicato le PUT? eccetera,
sono tutte di natura omissiva; non hai comunicato
l’intenzione di promuovere l’OPA? io avevo capito fino,
almeno nei comunicati, al 20 di giugno, in replica il
Pubblico Ministero è ritornato anche sul comunicato del
20 giugno, che mi pare però che ricomprenda in modo
assolutamente indiscutibile l’opzione OPA tra quelle
indicate come uno degli aspetti, uno dei progetti, delle
valutazioni che erano in quel momento sul tavolo di
UNIPOL. Sono tutti profili, tutte contestazioni omissive
che non possono rilevare ai sensi del 185 nell’aspetto
informativo.
La Cassazione, sempre discutendo di questa struttura del
reato, dice: informazione, manipolazione informativa,
manipolazione operativa, distinte condotte. Dice in via
alternativa, siamo sempre a pagina 40: “Si tratta della
cosiddetta manipolazione informativa distinta da quella
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
16
operativa” e su questo voglio richiamare un aspetto su
cui sono già intervento, la manipolazione operativa è
riferita all’operatività borsistica, questo è il concetto
a cui fa riferimento il legislatore, ce lo dice la
lettera della legge, informazione falsa, così si dà
tipicità alla condotta consistente nell’informare in modo
diretto. Simulazione e artifici quanto all’aspetto
operativo, cioè alla condotta consistente in
comportamenti rilevanti, direttamente rilevanti sul
mercato borsistico. Badate, ce lo dice la lettera della
norma, ma ce lo dice tutta l’esperienza e l’analisi
processuale e fenomenologia di questo particolare settore
dell’economia, basti pensare, per esempio, al 187 ter, il
187 ter, che è norma che nasce in un momento dove la
cultura in questo settore è di gran lunga superiore
rispetto all’originale formulazione delle manipolazioni,
descrive la manipolazione informativa e la manipolazione
operativa, quanto alla manipolazione operativa riporta
tutta una serie di esempi che sono ricavati dalla
disciplina comunitaria, la quale disciplina comunitaria è
anche assimilata ed omogenea a tutta la casistica e la
disciplina statunitense e quindi siamo di fronte ad una
casistica che tenta di sintetizzare l’esperienza ad oggi
maturata con grande prudenza perché si dice - su questo
interverrà anche il professor Mucciarelli – badate che,
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
17
anche se si individua una di queste condotte
manipolative, non è detto che sia integrato un illecito,
occorrerà valutare, eccetera, eccetera; con tutte queste
cautele però si indicano alcune tra le più frequenti
prassi manipolative. Ebbene, sono tutte casistiche
riferite all’operatività borsistica, tutte: il make in
the point, l’operatività che va a fissare il prezzo alla
chiusura della Borsa; l’improper matched orders,
l’operatività consistente in due che si mettono d’accordo
di comprare e di vendere in modo da determinare il
prezzo; lo pseudo cross order, colui che passa il
pacchetto di azioni da una società sua a un’altra società
sua passando non per i blocchi ma attraverso il mercato.
Sono tutte esemplificazioni riferite all’operatività
borsistica.
Tra l’altro la Consob - su questo ritornerò - di queste
esemplificazioni del CESR ne esamina una riferita al caso
specifico, quella della Conseli ownership, del
nascondimento della proprietà del titolo escludendo che
ricorra nel caso di specie ma non perché, come dice il
Pubblico Ministero, la Consob nella relazione del 22
ottobre del 2008 ha usato un’ottica riduttiva
focalizzando soltanto l’analisi sugli aspetti informativi
di questa vicenda, non è così, la Consob li esamina
tutti, informativi ed operativi, e poi dice: l’unica
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
18
ipotesi che possiamo considerare è quella del
nascondimento, della prassi manipolativa di natura
informativa consistente nel nascondimento, ma perché?
perché dal punto di vista operativo non ha ravvisato
nulla, pur avendo seguito, nel corso della ricostruzione
di tutti gli interventi che Consob ha fatto, questa
operatività giorno per giorno dal 2005 e avendola
valutata e rivalutava per anni successivamente.
Quindi dicevo informazione, manipolazione operativa. Di
nuovo il problema dell’artificio, che cos’è questo
artificio? io avevo sostenuto che l’artificio è un fatto
che parla ingannando, questa era la sintesi della
descrizione che avevo fatto. La Parte Civile oggi ci
intrattiene, e devo dire che questo è un merito sia della
Parte Civile che del Pubblico Ministero perché è
piuttosto raro che in un procedimento così ci sia una
discussione così approfondita e così interessante su temi
giuridici anche proprio di natura teorica ma che hanno
una ricaduta pratica significativa, in questo articolo
del professor Mucciarelli, che dà un contributo
scientifico alla definizione del concetto di artificio,
ebbene in alcune pagine di questo scritto, laddove si va
a definire il concetto di artificio, vi è una assoluta
sovrapposizione rispetto al concetto che avevo tentato di
descrivere; Mucciarelli lo fa molto meglio di me, ma il
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
19
concetto, Presidente e Signori Giudici, è questo: da un
lato abbiamo un’operatività che è informazione di sé
stessa, dall’altro lato abbiamo un motivo illecito
dell’agire diverso da quello che operatività veicola il
mercato perché l’operatività trasmette al mercato nella
supposizione di un comportamento lecito e razionale una
determinata informazione sull’esistenza di una domanda,
di un’offerta e di un prezzo su un determinato strumento
finanziario, questa operatività può essere decettiva
nella misura in cui si discosta dalla reale ragione
economica che muove l’agente, ragione economica illecita,
perché questo è il caso, l’illiceità della ragione
economica celata considerata da Mucciarelli come unico
parametro di determinazione della natura artificiosa
dell’operazione borsistica. Per altro illiceità della
ragione economica che, anche assumendo le ragioni
economiche e ritenute dal Pubblico Ministero - le assumo
proprio in via meramente ipotetica, le contesto
radicalmente - non sussiste nel nostro caso, dove di
illiceità dello scopo nessuno ha mai parlato. Dicevo, è
esattamente il concetto che io avevo cercato di esporre a
questo Tribunale. Sotto questo profilo la Parte Civile
dice conviene su questo concetto, ma ritorna però
nell’intervento orale del 4 ottobre su quel concetto
diverso di artifici su cui tanto aveva insistito perché,
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
20
per esempio, a pagina 41 delle trascrizioni noi troveremo
l’originario concetto in cui si dice: “L’artificio sta
nel ricorso a sistemi illegittimi di competizione
economica”, che è un concetto che non c’entra nulla col
bene giuridico così come l’abbiamo oggi correttamente
determinato alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione, che non c’entra nulla con quello che dice il
professor Mucciarelli in quell’articolo.
Ma facciamoci una domanda, alterazione della realtà,
informazione falsa. Ma domandiamoci: quale informazione
falsa? quale sarebbe la falsità che deriva dalla
operatività che è sottoposta oggi al vostro giudizio,
perché nell’intervento, anche in sede di repliche, anche
del Pubblico Ministero, si è interventi su questo, la
distorsione della realtà. Si dice di nuovo sempre a
pagina 41 delle trascrizioni: “Il combinarsi delle
singole di per sé lecite operazioni compiute questo era
il significato, le condotte non diventano fraudolente per
il fatto di approfittare di condizioni anormali in cui
versa il mercato, ma di determinare quelle condizioni
anormali, cioè a dire appunto distorsive del regolare
funzionamento del mercato sotto il profilo della corretta
formazione del prezzo cagionando o determinando quelle
condizioni anormali - poi prosegue in questo concetto -
amplificando gli effetti”.
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
21
Ma allora, Presidente e Signori Giudici, domandiamoci: ma
quale alterazione della realtà, di quale alterazione
della realtà si parla? Badate, Mucciarelli nel suo
articolo interviene sul problema della finalità e del
rapporto tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo
del reato e prende posizione esplicitamente sul punto
della finalità di tenere celata l’OPA dicendo a pagina
2042: “Una operatività si può dunque non avventatamente
concludere che in assenza di note decettive non è fatto
tipico ex articolo 185 T.U.F. qualunque sia lo scopo
perseguito dall’agente” esemplifica alcuni scopi e dice:
“Per esempio nel non manifestare il proposito di lasciare
un’OPA ostile non è tipico ai sensi del 185 T.U.F.”. Ma
domandiamoci quindi, escludendo che l’asserita volontà,
che contesto, di tenere celata l’OPA ostile possa
considerarsi come l’elemento decettivo dell’operatività
perché ricadremmo, contro l’insegnamento Crovetto, in uno
spostamento del connotato di artificio dall’oggettività
alla soggettività dell’agente, allora domandiamoci: ma
qual è l’artificio che deriva da questa operatività? E,
badate, non si può liquidare, come è stato fatto in
termini anche un po’ eccessivamente polemici –
consentitemi – la presa di posizione della Consob in
questa vicenda come è stato fatto, tenendo conto che
l’interrogativo che vi pongo è l’interrogativo che sta
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
22
alla base della presa di posizione della Consob; ce lo
scrivono delle relazioni, ce l’hanno detto i testi della
Consob, sentiti: abbiamo esaminato il titolo BNL via,
via, giorno per giorno. E questo non significa leggere
giorno per giorno i report degli analisi come pretende il
Pubblico Ministero, perché la Consob deve monitorare il
mercato, non è che debba investire nel mercato e quindi
debba leggersi giorno per giorno i report degli analisi
per poi investire, è chiaro che chi deve investire si
legge giorno per giorno i report, la Consob li prende, li
archivia perché poi, se è necessario, li va a prendere e
intanto però ha una biblioteca su un determinato
passaggio. La Consob però esamina questa, sì,
direttamente giorno per giorno l’operatività, la Consob
ha un sistema automatico costante a cui è preposta una
serie di funzionari di altissimo livello che tante volte
sentiamo in queste aule come testi centrali dell’accusa,
testi tecnici che vengono a fare da testi e consulenti,
eccetera, che sostengono a 360 gradi l’accusa, che ci
vengono a dire: abbiamo un sistema di detection di
verifica costante, giornaliera delle sospette
manipolazioni sul titolo, mai è scattato questo sistema,
tranne che dopo il comunicato del BBVA del 18 marzo.
La Consob ha esaminato questa ora giorno per giorno e ha
preso posizione in modo netto, è un’operatività che non
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
23
ha nulla di artificioso ex 187 ter a maggior ragione ai
sensi del 185 perché rispondiamo a questo interrogativo,
così eluso: distorsione della realtà, artificio,
manipolazione, condizioni anormali del prezzo; ma di
quale artificio stiamo parlando? quando l’operatività è
stata un’operatività assolutamente regolare, comunicata,
trasparente, effettiva, in un contesto in cui proprio
quel contesto chiariva il senso dell’operatività e sotto
questo profilo tecnicamente la Consob interviene perché,
partendo dal presupposto tecnicamente noto a tutti, che
il prezzo veicola informazioni fondamentali su quel
determinato strumento finanziario, a maggior ragione
veicola il prezzo di queste informazioni in un contesto
di OPS, di OPS già lanciata e di OPS in cui fin dal 18
marzo si è indicato il valore di concambio ed allora dice
la Consob più volte nelle sue relazioni: quando
importanti operatori finanziari intervengono sul mercato
comprando a valori superiori a quel concambio virtuale di
OPS, questa operatività parla al mercato e dice che
questi operatori, operatori primari che comprano quantità
importanti, parla al mercato e dice che questi operatori
o fanno una cordata per conto loro autonoma insieme,
stanno comprando più di un operatore in questo periodo,
antagonista a quella dell’OPS già lanciata o scommettono
sul rilancio dell’OPS ma il mercato percepisce la contesa
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
24
e la contesa viene inglobata in termini economici nei
valori che il prezzo del titolo BNL raggiunge in questo
periodo, questo è l’elemento centrale della Consob su cui
nessuno, neanche le consulenze tecniche delle accuse
private e pubbliche in questo processo, è intervenuto, ci
si è limitati a dire: l’andamento del titolo è
incomprensibile alla luce del quadro informativo. Sotto
questo profilo la Consob interviene al punto da dire che
questa operatività è così lampante e chiara al mercato
che è in grado di correggere delle deficienze che pure la
Consob censura dei comunicati di UNIPOL, così ravvisando
le linee di idoneità e sotto questo profilo il consulente
del Pubblico Ministero concorda pienamente quando dice
che l’andamento del titolo è incompatibile con le
comunicazioni fornite.
Questo aspetto è stato bypassato completamente nonostante
le Difese vi siano ritornate nei loro interventi che sono
stati fatti in sede di discussione, nonostante ciò questo
non ha provocato una replica specifica sul punto, ma il
trincerarsi dietro artifici o falsità ma poi individuati
in che cosa in questa operatività. Allora non c’è nessun
elemento decettivo nell’operatività, nessuno l’ha
individuato, lo ha saputo indicare.
Un’altra lacuna vistosissima, Signori del Tribunale,
prendete, per esempio, la sentenza di Cassazione
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
25
Parmalat, un caso limite, un caso dove le stesse Difese,
ce lo dice la Cassazione, non hanno contestato la falsità
dei comunicati, ebbene in un caso così eclatante le
consulenze tecniche hanno fatto quello che si fa sempre
in questi processi, cioè hanno detto: comunicato del
giorno x, andamento del prezzo del giorno successivo, e
si è così riscontrato che usciva il comunicato sulle
splendide sorti della Parmalat e il giorno dopo il prezzo
saliva del 5%, del 3%, del 2%. Ma questa analisi sul
rapporto condotte manipolative contestate e concreto
specifico andamento del prezzo perché proprio in questo
processo, così rilevante, così approfondito, non è stato
fatto, è stato totalmente bypassato; ma perché se
scendiamo, come ha fatto Consob e come hanno fatto i
consulenti delle Difese, nell’analisi dell’operatività
dell’andamento concreto del mercato si vede come
l’andamento concreto del mercato è assolutamente consono,
prevedibile data questa situazione, data una situazione
in cui l’operatività svelava una contesa sul mercato in
presenza di una OPS e così il valore di concambio è stato
dapprima superato, sì è portato a livelli
significativamente superiori, livelli che un eventuale
contro rilancio di OPA da parte del BBVA avrebbe portato
a livelli ulteriormente diversi, ma questa è un’altra
storia per scelta del BBVA che ha consapevolmente scelto
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
26
di non rilanciare.
Perché non si è raffrontato l’andamento del mercato
rispetto al comunicato? è un contrasto, anche ragionando
in astratto, vistosissimo del ragionamento dei miei
contradditori perché la tesi è: i comunicati celavano la
volontà dell’OPA, la volontà dell’OPA svelata è un
elemento che porta al rialzo, ma se questo è un elemento
che porta al rialzo come si fa poi a contestare, per
esempio come continua fare la Parte Civile, l’effetto
distorsivo, manipolativo nel rialzo stesso, nel
superamento si dice del valore di equilibrio, si ritorna
su questo discorso dell’equilibrio perché, a pagina 41:
“Approfittamento, cagionamento, determinazione di quelle
condizioni anormali” perché si sostiene che la normalità,
l’equilibrio sarebbe il mercato fermo al valore di
concambio. Ma allora la censura di chi in realtà vuole
sostenere che il 185 tutela un certo livello di prezzo a
chi va rivolta? mi pare certamente non a chi sta parlando
ma allora sono io che dico che il 185 non tutela un
livello di prezzo ma tutela il corretto meccanismo di
formazione di un prezzo e allora non c’è un valore di
equilibrio dato dal concambio indicato nell’OPS dal Banco
di Bilbao nel mercato.
Questa è una ipotesi astratta che si cerca di introdurre
in questo processo destituita di qualsiasi fondamento,
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
27
l’equilibro lo fa il mercato giorno per giorno e in quel
momento il mercato avvertiva, sapeva la contesa e il
prezzo inglobava quella contesa e proprio perché
inglobava la contesa in atto, nell’operatività in atto,
quel prezzo non è manipolato perché riflette la realtà,
anche quella realtà che sostiene il Pubblico Ministero
perché anche se fosse vero che già da maggio UNIPOL
pensava all’OPA, quel prezzo ingloba quel valore e quindi
non è manipolato, né manipolabile ragionando ex ante.
Apro una parentesi: mai abbiamo sostenuto che il 185 è un
reato di... quindi quella contraddittorietà che diceva il
Pubblico Ministero non è un addebito che ci si possa
muovere, anzi sotto questo profilo abbiamo avuto dei
simpatici ragionamenti col collega Zaccone, che invece ha
sempre sostenuto una tesi diversa pur essendo noi sulle
stesse linee difensive fin dall’udienza preliminare, poi
successivamente io ho sempre sostenuto che siamo in
presenza di un reato di mera condotta. Volevo ritornare
sul problema del pericolo, hanno detto bene gli Avvocati
Coppi e Borgogno, mi riporto integralmente a quanto
magistralmente hanno indicato circa la necessità di una
valutazione a base ontologica totale del pericolo il
prima e il poi della condotta, solo questo dà concretezza
e rispetta quindi il criterio di selezione punitivo che
il 185 impone al Tribunale e ai Giudici.
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
28
Ecco che quindi ritorniamo al profilo originario, a
quello che è il cuore del processo: che effetto hanno
dato le condotte asseritamente contestate su questo
prezzo, decettivo, di natura decettiva, di natura
distortiva - per usare un termine così caro altra Parte
Civile – nessuno.
Ma io, nello spingere a fondo il ragionamento, ho fatto
riferimento anche alle lacune informative che il Pubblico
Ministero censura, con questo, sia chiaro, non voglio
concedere nulla, nulla diciamo a quanto ha sostenuto
l’accusa, e mi riporto a quanto ho già scritto e
rivedendo così gli atti, nella memoria avevo citato
Gualtieri, avevo citato in nota anche Lamandini, il
professor Lamandini ha fatto una consulenza velocissima,
di poche pagine, dove tocca gli aspetti e i problemi
informativi, perché mi pare assolutamente sicuro in
questa vicenda come il parametro informativo, gli
obblighi informativi vadano raffrontati con quelli che
sono i disposti in particolare dell’articolo 102 nel
T.U.F., ovvero la comunicazione della volontà dell’OPA è
una comunicazione così delicata, così importante da fare
al mercato che deve essere rapportata alla certezza
perché una incertezza su questo punto, su questo profilo,
un’anticipazione, una fuga in avanti rispetto a fatti che
poi non si verificheranno potrebbe costare all’autore
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
29
dell’informazione e al mercato in generale costi
altissimi, gravissimi ed è ecco che quindi la legge, i
regolamenti attuativi in questa materia ci riportano alla
certezza del fatto, all’OPA deliberata e questa certezza
in questa vicenda la si ha il 18 di luglio del 2005,
tenendo conto oltre tutto che siamo in presenza non del
lancio di un’OPA volontaria ma siamo in presenza di fatti
negoziali che hanno portato al determinarsi delle
condizioni per il lancio dell’OPA obbligatoria che non è
un fatto che si può annunciare o che si può programmare o
prevedere, è un fatto che si comunica nel momento in cui
avviene con le conseguenze che da esso dipendono tra cui
il lancio dell’OPA obbligatoria e queste condizioni ci
sono solo il 18 di luglio.
Ecco che quindi – ripeto - non concedo nulla sul piano
informativo, mi riporto poi ai patti, alle decisioni
delle Corti d’Appello, eccetera, ritengo che
l’informazione di UNIPOL sia stata assolutamente corretta
in tutti i suoi passaggi; ma tuttavia, anche assumendone
la lacunosità, non abbiamo un’idoneità concreta
all’alterazione del prezzo perché quel prezzo aveva quei
contenuti informativi che la Consob ricostruisce.
Un’ultimissima considerazione, sull’ultima pagina
dell’articolo del professor Mucciarelli, che è stato
citata dalla Parte Civile e che la Parte Civile vi ha
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
30
invitato a leggere, è un passo che resta un po’ sospeso
per la verità, io ho avuto il privilegio di uno scambio
diretto con il caro amico che ha scritto questo
bell’articolo, allora alcune precisazioni che ci ricavano
dalle note, l’articolo 59, dice nel testo la nota 59: “Da
ultimo si può forse dire che un’operazione a natura
artificiosa se quella stessa operazione perderebbe la sua
ragion d’essere qualora dovesse esserne compiutamente
comunicato l’illecito effettivo razionale economico”, che
cosa pensa il professor Mucciarelli quando fa questa
descrizione? nota 59: “Per esemplificare si pensa a un
ingente quantitativo di titoli fatto al solo scopo di
sostenere ricorso fra controparti previamente accordatesi
per tenersi indenni dagli effetti negativi per poi
procedere su una serie di vendite sull’onda della
tendenza... così innescata”, questo esempio che cosa
c’entra con la nostra vicenda? si è mai sostenuto che in
questa vicenda ci sia stato un accordo di comprare, di
vendere simulato al fine di spostare il prezzo? perché,
quest’ultima parte della riflessione si colloca nel
capitolo... io chiedo scusa al Tribunale perché non
voglio con questa indicazione offendere pensando che i
Giudici non posso arrivarci da soli, non è assolutamente
questo il mio pensiero, il mio intento è soltanto di
evidenziare come si stia ragionando in questi casi in
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
31
un’ipotesi in cui la condotta negoziale posta in essere
sul mercato è già illecita di per sé su un piano
amministrativo perché rientra in una di quelle prassi
manipolative indicate dal CESR e fatte proprie dal
legislatore nazionale e richiamate oggi dall’articolo 187
ter. Questo è il contesto in cui ci si muove, il contesto
in cui l’operatività posta in essere è decettiva di per
sé, perché dà le informazioni su una operatività
borsistica in realtà inesistente, si compravendono
milioni di titoli quando in realtà non c’è nessuno che li
vuole realmente comprare ma ci sono due che d’accordo si
scambiano i titoli per n volte, le stesse quantità di
titoli magari... per cui non le hanno neanche comprate.
Siamo completamente al di fuori della nostra vicenda,
dove gli scambi sono reali, i prezzi sono reali e le
compravendite sono effettivamente sostenute da
un’effettiva volontà di comprare perché questo è ciò che
si voleva, comprare le azioni al pezzo che in quel
momento il mercato imponeva; le negoziazioni seguono il
prezzo del mercato e certamente poi successivamente
concorrono a determinarlo nell’aspetto informativo
dell’operatività, i blocchi nelle ricadute che si hanno
dal punto di vista degli investitori che prendono le loro
decisioni rispetto al prezzo, ma il prezzo è assunto come
dato che proviene dal mercato ed è il riferimento delle
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
32
negoziazioni e anche sotto questo profilo non si è detto
nulla di un’osservazione fondamentale che la Consob fa
anche nella sua ultima relazione.
Nell’operatività non si rinviene un obiettivo prezzo,
questo è un profilo importantissimo perché la Consob sta
facendo una battaglia su questo e tra l’altro abbiamo fra
poco un’udienza in Cassazione il cui problema di diritto
è proprio questo, ma se io compio negoziazioni
assolutamente lecite e legittime con l’obiettivo prezzo,
manipolo il prezzo? c’è chi dice: ma l’obiettivo prezzo è
comunque una finalità che non rientra dell’artificio,
Consob invece dice: no, l’obiettivo prezzo manipola
perché io posso intervenire sul mercato con un obiettivo
quantità, non con un obiettivo prezzo perché
strumentalizzo l’operatività a far sì che il prezzo
raggiunga un determinato livello. Ebbene in questa
vicenda si intravede nell’operatività un obiettivo
prezzo? la Consob risponde: assolutamente no. Quindi
anche l’ultima spiaggia dell’artificiosità a livello
amministrativo individuata da Consob, per altro
assolutamente discutibile, anche quest’ultima spiaggia
non è lambita dalle onde di questo fiume che ci sta
scorrendo davanti di questa vicenda ormai annosa. Non vi
è un obiettivo prezzo, è un’operatività regolare normale.
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
33
Un’ultimissima osservazione che viene sempre anche da
Consob: dal 28 aprile l’OPS è bocciata, il 28 di aprile è
una data che precede qualsiasi operatività di qualsiasi
dei soggetti di questo processo perché viene superato il
valore di con cambio; ma analisi del nostro consulente
tecnico, non tenendo conto dell’effetto diluizione perché
se si considera l’effetto diluizione, ovvero la ricaduta
negativa sul prezzo dell’azione BBVA a seguito
dell’aumento di capitale che si determinava col concambio
e nessun operatore economico trascura l’effetto
diluizione, l’OPS è bocciata già da marzo, è bocciata sul
nascere perché vi è una banca, evidentemente contesa, e
che quindi ha un suo PIL economico rispetto alla quale si
apre un OPS che nessun operatore del mercato ritiene sia
valida, sia percorribile, è una carta, contro carta,
eccetera, eccetera; glielo dicono tutti, anche gli...
glielo dicono, il fondo Tisbury, eccetera, dovete
rilanciare, ma non rilanciano perché non voglio
rilanciare, non perché sorpresi dal mercato, e su questo
siamo già intervenuti molte volte. Anche questa è
un’osservazione fondamentale di Consob su cui non mi pare
di avere visto delle repliche, degli interventi
significativi o che vadano a smentire.
Sempre la relazione Consob quella del 22 ottobre, non so
come si possa definire, lacunosa o mancante, pagina 20
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
34
della relazione: “Gli elementi informativi comprendono
l’andamento del prezzo e gli scambi ai blocchi”, “Il
valore segnaletico del prezzo” pagina 21, dove proprio la
Consob indica il valore segnaletico del prezzo
riferendosi a quello specifico e concreto prezzo
raggiunto dal titolo, pagina 23 ancora, pagina 25, 26 e
27 “Non c’è l’obiettivo prezzo nell’operatività”.
Un’ultimissima osservazione sull’elemento soggettivo
perché ci si dice “Consob ubriacante”, anche questa
osservazione della Parte Civile è in linea con quanto
abbiamo sostenuto nel senso che UNIPOL ha avuto uno
scambio costante con la Consob, pensate che il comunicato
del 20 giugno viene dato alla Consob in due versioni
lasciando scegliere alla Consob quale versione
comunicare, quella Consob che il 30 maggio ha ricevuto
l’ingegner Consorte il quale gli ha descritto, gli ha
messo sul tavolo quello che effettivamente era, ed allora
questo continuo costante contatto con Consob e con Banca
d’Italia avrà – ubriacante, secondo quella che è
l’espressione della Parte Civile - un suo riflesso
sull’elemento soggettivo del reato così articolato e
complesso, insisto, ancorché di natura generica,
richiesto dal 185 T.U.F., ed ecco che allora ritorno,
sempre in via subordinata, ad evidenziale al Tribunale
come mi pare conclamata l’assenza di elemento soggettivo
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
35
in capo a coloro che hanno agito e hanno agito anche per
conto di UNIPOL.
Vi ringrazio e insisto nell’accoglimento delle
conclusioni che ho già rassegnato.
AVV. SEVERINO – Volevo soltanto depositare delle note di
udienza che sono la sostanziale trascrizione della mia
arringa di ieri.
AVV. BORGOGNO – C’è il dottor Frasca che vorrebbe fare delle
brevissime dichiarazioni spontanee.
Dichiarazioni spontanee Imputato FRASCA FRANCESCO MARIA
IMPUTATO FRASCA – Ho chiesto di poter rendere queste
dichiarazioni spontanee perché ho assistito a quasi tutto
il processo, tranne qualche udienza che ho saltato, e
ultimamente mi sono rivisto l’intera documentazione e ho
ricavato che per alcuni punti, su alcuni elementi forse
non è stato fissato bene il fuoco e si ha una visione,
almeno da quello che emerge dall’insieme della
documentazione, qualcosa che non corrisponde alla realtà,
in alcuni casi sembra casi una parodia della realtà e
allora io mi sono permesso di voler precisare brevemente
questi aspetti che mi sembrano degni di attenzione.
Dico subito quali sono gli aspetti in modo tale da
rendere chiaro dove che cosa voglia trattare: il primo
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
36
riguarda il modo di svolgere l’azione di vigilanza; il
secondo riguarda l’informazione nel mercato finanziario,
in larga parte già trattato, ho sentito, dall’Avvocato
Sirotti sul valore dei prezzi del mercato finanziario; il
terzo aspetto riguarda l’organizzazione della Banca
d’Italia nel prendere le decisioni. Questi sono i tre
argomenti che voglio trattare brevissimamente.
Per quanto riguarda il primo argomento, l’azione della
vigilanza, non sto qui a ripercorrere quali sono le
ragion d’essere della vigilanza, le finalità della
vigilanza, queste sono credo chiare, non c’è bisogno di
tornare su questo punto; brevemente, gli aspetti
principali che si ritrovano in tutte le normative sono la
stabilità e l’efficienza del sistema bancario nel suo
complesso, dei singoli componenti del sistema bancario,
perché è difficile avere un sistema bancario efficiente,
stabile se poi i singoli componenti non sono stabili e
non sono efficienti e la stabilità e l’efficienza del
sistema finanziario è importante del sistema bancario
perché strumentale allo sviluppo dell’economia reale.
Quindi questa è la rilevanza, è per questo fine l’azione
di vigilanza è articolata, non è un protocollo unico,
come si può trovare, per esempio, in una procedura di
tipo medico di fronte a certi mali, ma è una procedura,
una modalità di azione molto articolata che prevede
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
37
alcuni aspetti ben precisi e, se n’è parlato anche in
questa sede, che sono gli aspetti che riguardano, per
esempio, tutte le informazioni di tipo statistico, di
tipo contabile, i ratios, i requisiti patrimoniali di cui
in quest’ultimo periodo in tutto il mondo si sta
parlando. Però c’è una parte accanto a questa, che è
estremamente importante ed è una parte informale, quella
che si chiama la moral suasion, questi due pilastri
dell’azione di vigilanza sono complementari e devono
essere svolti entrambi perché ci sono una serie di
attività che solamente di fronte a un evento bisogna
prendere delle decisioni e bisogna operare.
Ma forse voi pensate che nel 2008 di fronte al problema
di Mary Lynch ci sia stato una lettera a tutto il sistema
bancario americano da parte del signor Bernanke per dire:
abbiamo un problema sulla Mary Lynch? che cosa vogliamo
fare? O non è intervento non si ha traccia del tipo di
intervento con i modi che riteneva più opportuno per
risolvere quel problema. Questa è la moral suasion,
questo è un intervento discrezionale, un intervento,
verrei precisare, che non è al di fuori delle regole, è
previsto ma non è neanche un arbitrio da parte del
vigilante perché è sotto il controllo, un controllo
pubblico, un controllo del Governo, ne risponde la
vigilanza dell’azione che viene svolta. Nella memoria che
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
38
è stata presentata proprio abbiamo parlato di quello che
in termini tecnici si definisce l’accountability
dell’azione di vigilanza nei confronti dei soggetti
esterni.
Quindi non è assolutamente un arbitrio come viene svolto
e questa parte che viene definita moral suasion prevede
tutta una serie di azioni, di attività che possono essere
non come le definisce il Pubblico Ministero, gli
incontri, quasi che fosse un fatto negativo, gli incontri
sono un fatto positivo perché è in quella sede che si
vengono ad apprendere nozioni di tipo importante per le
successive decisioni. Vorrei semplicemente portare, sulla
base di quello che è emerso in questo processo, quando il
dottor Abete mi incontra più volte nell’autunno del 2004
per l’aumento di capitale, forse qui è stata poi data
rilevanza semplicemente al fatto che quando gli ho
anticipato che molto probabilmente la soluzione sarebbe
stata di tipo negativo, si è messo a piangere, ma non era
quello che rilevava, quello se vogliamo dire è un po’
gossip, quello che rilevava è che forse quella decisione
avrebbe creato una crisi nella gestione della BNL, di cui
la vigilanza doveva prendersi tutta la responsabilità; in
fin dei conti si sarebbe chiesto di spostare l’aumento di
capitale di 2 mesi, a gennaio, quando era finita
l’ispezione. È stato sulla base di quegli incontri
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
39
informali che poi si è presa una decisione di tipo
diverso, proprio quegli incontri che vengono in un certo
senso sbeffeggiati - scusate l’espressione – dal Pubblico
Ministero nella primavera del 2005 con alcuni esponenti
dei maggiori istituti, è sulla base di quegli incontri
che abbiamo percepito l’interesse o il non interesse del
sistema bancario per risolvere un problema di una banca.
Questo è quello che è emerso, nessuno ha fatto una
pressione, ma era una consultazione per capire quale era
la posizione che avrebbe aperto prospettive di tipo
diverso, quando poi è uscita una nuova iniziativa è
terminato. Quando vengo accusato di avere svolto attività
consulenziale perché il 27 aprile, così l’ha definita il
Pubblico Ministero “da quel momento svolge un’attività
consulenziale per l’ingegner Consorte”, mi presenta un
progetto e in via informale gli dico quali sono i
problemi. Poi ho scoperto, leggendo le carte che
l’Avvocato Giai all’interno di UNIPOL aveva fatto le
stesse osservazioni e non ne aveva tenuto conto
l’ingegner Consorte, gliele faccio io e ne tiene conto?
quindi forse ha avuto un rilievo. Ma cosa sarebbe
accaduto se tutto questo non fosse avvenuto in maniera
informale ma formalizzato e ci fosse arrivata in quel
momento una richiesta, bisognava prenderla in
considerazione e si poteva bocciare una richiesta
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
40
semplicemente dicendo: c’è un’altra proposta già sul
tappeto e quindi non prendiamo in considerazione questa?
dove avrebbe retto, quale Tribunale amministrativo
avrebbe retto una considerazione di questo genere. Questo
è stato il modo, questi sono i modi informali, poi i
soggetti sono liberi di decidere se seguire quel
consiglio o non seguire. Questo volevo sottolineare.
Volevo aggiungere che sono rimasto molto sorpreso, ecco
perché dico che forse è stata rappresentata una realtà
che non corrisponde al vero, insomma quando vedo che c’è
stato, specialmente dal consulente del Pubblico Ministero
un’interpretazione della vigilanza di tipo amministrativo
burocratico, lascio stare il problema del conteggio dei
giorni per il rilascio dell’autorizzazione a questo o a
quell’operatore, non è un problema che ha riguardato né
il Governatore, né il capo della vigilanza, quei tempi
sono stati determinati dagli uffici sulla base di
quell’attività che stavano svolgendo e dell’articolazione
delle richieste che venivano fatte, quindi c’era una
problema effettivo. Ma quando io leggo a proposito
dell’informativa preventiva di BBVA, cosa dice il
Pubblico Ministero citando espressamente il professor
Resti: “Ora relativamente a questo carteggio tra banca
d’Italia e Bilbao, il consulente tecnico del Pubblico
Ministero, il professor Resti, nella sua relazione a
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
41
pagina 35 era voluto osservare che, secondo le istruzioni
di vigilanza vigente all’epoca dei fatti e istruzioni
emanate dalla stessa Banca d’Italia, l’informativa
preventiva doveva contenere indicazioni sugli elementi
essenziali dell’offerta, cioè tempi, modalità – eccetera
– quindi riflessi sul patrimonio il livello dei costi”,
fa un elenco. Però non è corretto questo tipo di
citazione perché manca la prima parte che spiega tutto
questo, è la prima parte – mi permetto di citarla – dice
che: “L’informativa preventiva, doveva consentire alla
banca d’Italia di prospettare - quindi non decidere -
l’eventuale esistenza di ostacoli a cui l’operazione può
andare incontro”, questa era la fine e poi dice che cosa
doveva contenere. Ma quello che è importante sono
prospettare gli eventuali ostacoli e se quegli ostacoli
non emergevano attraverso i tempi, le modalità le fonti
di finanziamento, la banca d’Italia, la vigilanza non li
poteva prospettare? Quello è un elenco che può essere
integrato con altre informazioni, questa è
un’interpretazione della vigilanza di tipo
amministrativo, la vigilanza va alla sostanza dei
problemi perché deve risolvere dei problemi, li deve
risolvere nell’interesse del sistema, nell’interesse del
singolo operatore.
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
42
Mi permetto un’ultima citazione su questo argomento, è
una citazione del Presidente emerito Ciampi, che è stato
per 14 anni Governatore della Banca d’Italia, fu lui che
li chiamò nel ’91 e mi disse di andare in vigilanza
perché era una sua politica, ebbene nel libro - sono
andato a vederlo – che è uscito lo scorso anno “Da
Livorno al Quirinale” egli afferma: “La vigilanza viene
esercitata e deve esserlo in maniera molto severa, ma
anche partecipe delle esigenze delle banche, quindi
vigilanza intesa non come sorveglianza poliziesca ma
sorveglianza in collaborazione con le banche”, questo è
il spirito della vigilanza, che non è emersa
assolutamente da quanto è stato esposto. Con questo ho
terminato questo punto sulla vigilanza.
Il secondo punto riguarda le informazioni nel mercato
finanziario. Perché ho voluto trattare questo argomento?
anche perché brevemente e quindi scusatemi, perché
ovviamente quando si parla in maniera breve il
ragionamento di fatto non esiste ed è un susseguirsi di
affermazioni, ma non voglio assolutamente prendere tempo.
Che cosa ha detto nelle sue conclusioni il Pubblico
Ministero? “I rumors non sono notizie e possono
ingannare, informazioni che ovviamente sono cose diverse
dalle voci, dai rumors, dalle soffiate, insomma ci
sta...”, io non sono un esperto di semiologia, quindi non
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
43
riesco a fare le differenze, a descrivere le differenze
tra voci, rumors, notizie, ma nel mercato finanziario
tutto conta, anche i rumors, tutte le sere se accendiamo
la televisione e vediamo il telegiornale, ci danno una
spiegazione dell’andamento della Borsa proprio sulla base
di che cosa? di ipotesi, di notizie che circolano:
l’Italia sarà in grado di fare la manovra, non sarà in
grado? le Borse scendono; la lettera è stata approvata,
le Borse salgono. Queste sono le notizie che influenzano
il mercato finanziario e queste notizie danno poi un
esito nel prezzo e quindi nell’andamento dei prezzi,
questo è il valore segnaletico dei prezzi. Certo, aspetta
all’operatore andare ad individuare, e non come dice il
Pubblico Ministero è la fonte che è rilevante, la fonte è
uno degli elementi da prendere in considerazione, ma poi
bisogna andare a guardare i comportamenti dei soggetti,
bisogna andare a guardare le dichiarazioni, bisogna
andare a guadare anche i rumors che in quel momento
girano sul mercato, bisogna andare a guardare la
variazione dei prezzi. Io l’avevo già anticipato nel
corso di una delle udienze dell’interrogatorio, qual è
stato il contributo fondamentale su questo punto
dell’economista austriaco Von Hayek a proposito del
valore lei prezzi e del valore dell’informazione del
mercato finanziario, non ve lo leggo anche perché è in
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
44
inglese, ma insomma lo dice in maniera chiara, ha vinto
un premio Nobel su questo, proprio sulle informazioni,
sul valore delle informazioni e che cosa dice? le
informazioni sono segmentate, frammentate sul sistema,
non esiste qualcuno che ha la totalità delle
informazioni. Il mercato finanziario raccoglie tutte
quante queste informazioni, le elabora, ad alcune gli dà
una maggiore valenza, ad altre gliene dà una bassissima
valenza, quella con la maggiore valenza influirà il
mercato, quella che ha una valenza bassa non influirà sul
valore del mercato. Questo è il prezzo, il prezzo le
raccoglie. E sulla base di quell’andamento dei prezzi,
sulla base di quelle voci che giravano il problema non è
la fonte, il problema era: si poteva comprendere se c’era
un’operazione o non si poteva comprendere, questo è il
quesito a cui bisognava dare una risposta. Se si poteva
comprendere dalla variazione dei prezzi, quell’andamento
che c’è fino a una certa data e poi dopo una certa data,
allora poi ci sono le reazioni che uno si aspetta da
parte dell’operatore, in questo caso BBVA fino ad una
certa data non voleva impegnarsi, poteva chiedere il
prolungamento dei termini in modo da avere più tempo per
fare le analisi oppure poteva, come ha fatto ABN del caso
Antonveneta, rilanciare subito in modo da scremare i
possibili soggetti che si opponevano. Questo è quello che
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
45
avrebbe potuto fare. Se lo avesse fatto la telefonata di
Ricucci con Torani avrebbe avuto tutto un altro senso, si
sarebbero congratulati a vicenda, uno avrebbe acquisito
più soldi, una maggiore plusvalenza, l’altro avrebbe
acquisito il controllo di BNL. Ma questo è quello che
avviene nel mercato, non avviene altro. Quindi celarsi
dietro l’ufficialità della fonte è eludere il problema,
evitare il problema perché non è quello il vero problema
nel sistema.
A proposito delle informazioni vorrei sempre aggiungere
un altro argomento che credo sia rilevante, in questo
caso sono le informazioni che venivano date alla Banca
d’Italia, le informazioni che la Banca d’Italia poteva
dare, informazioni che sono state date alla Banca
d’Italia, partendo da maggio in poi, sono tutte
informazioni o note o già comunicate a qualcun altro
tranne quelle specifiche che per prima dovevano essere
date alla banca d’Italia, quindi parto da maggio, doveva
essere data l’informazione che BBVA avrebbe voluto
acquisire il 10%, fu data ma poi fu comunicata
pubblicamente nei modi come doveva essere pubblicata.
Quando il 7 giugno, se ricordo bene, comunica in Banca
d’Italia l’ingegner Consorte le tre ipotesi, dice che il
30 maggio le ha già comunicate alla Consob, non c’è
nessun rapporto privilegiato. Quando il 16 di maggio
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
46
informa che sono iniziati i colloqui o stanno per
iniziare i colloqui con BBVA e che nella richiesta ci
sarà Artigiancassa, ci informa che quel problema noi
l’avremmo dovuto poi esaminare, c’era un altro problema
che era quello del valore dell’OPS e quindi la parità...
ma quello non interessava noi, quello interessava la
Consob; però che Artigiancassa, che era un soggetto
bancario, doveva essere comunicato alla Banca d’Italia,
in quel momento lo apprendiamo. È alla fine di giugno che
apprendiamo come Banca d’Italia, come vigilanza che sono
fallite le trattative, altri soggetti due giorni prima
avevano già anticipato che si sarebbero concluse
malamente.
In tutto il periodo successivo non c’è nessuna
informazione specifica, non partecipiamo, non veniamo
informati di quali banche avrebbero partecipato, tant’è
vero che il 12 luglio io chiamo, su incarico del
Governatore, l’ingegner Consorte per sapere: ma quali
banche? Dice il 13 poi informerà direttamente il
Governatore quali sono le tre banche estere che
partecipano.
Il Pubblico Ministero, sempre nella sua rappresentazione
ha definito le banche italiane, le Popolari, la Carige
come i pretoriani, mi sembra, del Governatore, usa questa
espressione; la Banca d’Italia sapeva il problema delle
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
47
CALL? I propri pretoriani avevano dei problemi con il
Consorte, se fossero stati pretoriani non avrebbe agito
sul pretoriano dicendo: ma dategli questa CALL; non lo
sapevamo nemmeno, l’abbiamo appreso successivamente.
Queste sono le informazioni che venivano date alla Banca
d’Italia nel modo come è sempre avvenuto, alcune
informazioni gli operatori ce le danno, altre
informazioni gli operatori non ce le danno, nei colloqui
le acquisiamo, le acquisiamo in maniera formale, le
acquisiamo in maniera informale, ma non vedo nessun altro
elemento rilevante.
L’ultimo punto, quello che riguarda l’organizzazione
all’interno della Banca d’Italia, sempre dalla
descrizione, dalla ricostruzione fatta dal Pubblico
Ministero nelle sue conclusioni, io sono rimasto
veramente sorpreso, non solo per le definizioni:
Governatore l’autocrate, ma Frasca razionalizza,
proceduralizza, lasciano un po’ il tempo che trovano, la
sinergia tra i due è letale, queste sono le espressioni
che vengono usate; si dà dell’attività
dell’organizzazione della banca e dell’organizzazione
della vigilanza un quadro che veramente lascia perplessi,
significa che non si conosce qual è l’organizzazione
all’interno di una struttura, di una struttura complessa,
articolata, come se esistesse semplicemente nel settore
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
48
della vigilanza... il Governatore è il capo della
vigilanza.
Dice il Pubblico Ministero: Frasca, nella sua attività di
razionalizzatore poi prende una squadretta, forma una
squadretta per realizzare i progetti al Governatore;
forma una squadretta? ma qui stiamo veramente
all’insulto, ci sono delle regole ben precise, io voglio
ricordare l’articolo 32 del regolamento, dice che: “Il
responsabile dell’area - in questo caso il capo della
vigilanza - promuove o concorre a promuovere le decisioni
di indirizzo del direttorio, vigilando sulla loro
corretta applicazione”, poi aggiunge: “Resta attribuita
la responsabilità esclusiva per la gestione dei medesimi
ai capi dei servizi, nonché per i singoli atti che
tendono a realizzare le decisioni del direttorio”,
aspetta ai capi dei servizi l’organizzazione del lavoro
all’interno della loro struttura e ne rispondono di tutti
gli atti che vengono compiuti. Non c’è nessuna
squadretta, la squadretta è un’invenzione del Pubblico
Ministero, è un modo forse per denigrare. Ma non sarei
mai potuto intervenire e dire al dottor Clemente o al
dottor Castaldi: senti, per questa cosa dillo a caio o
dillo a sempronio che mi sembrano persone più adatte sul
piano della malleabilità; perché, se io lo avessi fatto
sul piano delle conoscenze, forse poteva avere un senso.
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
49
Questa rappresentazione è totalmente falsa, fuori da ogni
regola, ma da ogni regola di tutte le organizzazioni, non
dico della Banca d’Italia, qui vi ho voluto leggere
l’articolo 32 e il responsabile dell’area quando sigla un
appunto al Governatore o al direttore, a seconda del
circostanze, sta dicendo che tutta la pratica viene
portata alla firma, all’attenzione di quel Governatore o
del direttorio, è completa, risponde alla normativa,
risponde agli indirizzi del direttorio; poi la
responsabilità di questo, di aderire o meno spetta
ovviamente al Governatore, aspettava al Governatore. Ma
più di questo non può fare, non poteva fare e non potrà
mai fare il capo della vigilanza, il capo di un’area
perché se no stiamo in una confusione totale del lavoro,
cosa che non è mai avvenuta. Io ho lavorato in
quell’istituto per 37 anni, è un istituto che ha dato
uomini di grande qualità, l’organizzazione è stata presa
ad esempio anche per altre istituzioni. Quindi leggere
queste cose mi hanno veramente sorpreso, ma anche ferito
come persona che ha lavorato in quell’istituzione.
Devo aggiungere che è chiaro che c’è un rapporto, è
inevitabile, col Governatore o col direttorio da parte
del capo di un’area, in questo caso il capo della
vigilanza, ci mancherebbe altro, ma questo rapporto è
suffragato, è alimentato da un altrettanto intenso
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
50
rapporto tra il capo dell’area e tutti i suoi
collaboratori che lavorano nel settore, dove c’è uno
scambio continuo di informazioni, uno scambio continuo di
impostazioni, decisioni sulle impostazioni da dare
all’attività, questo è un modo normale.
In questa fattispecie ad un certo punto anche il resto
del direttorio è stato informato, lo avete agli atti del
processo, credo alla fine di aprile o di maggio, ad
un’ulteriore lettera del Presidente della BNL dottor
Abete, scriviamo al direttorio su queste cose e vi
ridiciamo quali sono le cose: il problema della
proprietà, il problema dei patti, eccetera, non
intendiamo rispondere ancora una volta. Il direttorio,
tutti i membri del direttorio informati dicono:
d’accordo; quindi c’è una conoscenza verso l’alto e verso
il basso secondo forme ben precise.
Quindi io veramente nel leggere, questo è stato il motivo
perché ho voluto prendere la parola e dire che certe
ricostruzioni non rispondevano a realtà, mi sembravano
una parodia della realtà, mi sembravano essenzialmente
offensive per la mia persona, che ha lavorato in
quell’istituto per un periodo così lungo che ha avuto
responsabilità perché non è mai accaduto qualcosa di
quello che è stato detto dal Pubblico Ministero. Questo
veramente è stato uno degli altri fattori che hanno
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
51
inciso profondamente perché non solo per questa vicenda
io ho rinunciato al mio lavoro, alla mia carriera, ma
essere esposto anche al sarcasmo fino al dileggio come...
non ho voluto citare la frase usata dal Pubblico
Ministero quando parla dei conglomerati finanziari, mi
attribuisce che dico a Consorte: sì, sì, vai avanti,
fregatene; questo non è mai un linguaggio che io ho
utilizzato, signor Pubblico Ministero. Queste sono
veramente offese e quando ho sentito queste cose mi sono
ricordato degli insegnamenti forse di qualche altro
maestro, ma è sufficiente dire che anche un imputato è
una persona che ha una sua dignità e che deve essere
rispettata e non può essere utilizzata in questo modo.
Con questo io ho concluso.
Esaurite le spontanee dichiarazioni, l’Imputato viene
congedato.
PRESIDENTE – A questo punto, se non ci sono altre
dichiarazioni il Tribunale si ritira in Camera di
Consiglio effettivamente e non solo formalmente e, come
vi abbiamo detto, presumiamo di non pronunciare sentenza
prima di mezzogiorno di lunedì anche perché dovremo avere
il tempo di tornare qui in ufficio con le carte, comunque
comunicheremo in cancelleria la mattina esattamente
l’orario, quindi se voi vi tenete in contatto con la
Società Cooperativa ATHENA
N. R.G. TRIB. 14037/09 R.G. N.R.19928/08 - 28/10/2011 c/BERNESCHI GIOVANNIALBERTO + 20
52
cancelleria dalle 9/9 e mezza in poi, ma certamente in
modo che chi venisse da fuori Milano non abbia problemi.
Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per emettere la
sentenza e rinvia l’udienza del 31.10.2011 per la lettura
della stessa.
* * * * * *
Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia perla documentazione e certificazione finale del computodei caratteri, risulta composto da un numero parziale dicaratteri incluso gli spazi pari a: 65467
Il presente verbale è stato redatto a cura di SocietàCooperativa ATHENA
L'ausiliario tecnico: Sig.ra Quadraccia Ornella
Il redattore: Sig.ra Moreschini Lucia - Trascrittrice
Sig.ra Moreschini Lucia - Trascrittrice ____________________