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Le organizzazioni di successo si connotanosempre più come organizzazioni in grado disoddisfare contemporaneamente i propriobiettivi, gli obiettivi dei clienti e quelli dei dipen-
denti. Nella progettazione organizzativa e dell’or-
ganizzazione del lavoro intervengono sempre più
spesso principi quali la flessibilità nell’uso del
tempo e degli spazi di lavoro, la valorizzazione dei
talenti, la collaborazione, l’autonomia e l’innova-
zione diffusa. Principi legati essenzialmente al-
l’importanza crescente del “knowledge work” e
della cosiddetta economia della conoscenza.
In questo contesto la creazione di valore (per i
clienti, per l’azienda e per i dipendenti) non è più
legata alla presenza fisica dei lavoratori in un luo-
go e in un dato momento, bensì alla capacità di
generare innovazione e di risoluzione di proble-
mi a prescindere dal luogo e dal momento.
La tecnologia digitale (cloud pubblico e privato,
mobile device, social network) ormai rende pos-
sibile ed economico svolgere molte attività ope-
rative e di relazione ovunque ci sia una connes-
sione alla rete. L’uso di questi strumenti, che va
oltre il telelavoro, da eccezione sta diventando
norma e la scrivania e l’ufficio ormai non sono
più il centro delle attività lavorative quotidiane
anche e soprattutto per quadri e dirigenti.
Obiettivo del workshop è presentare il ruolo di
questi strumenti, la conseguente ridefinizione del
concetto di posto di lavoro e i modelli organizza-
tivi emergenti (smart working), valutando i modi
e le conseguenze della loro adozione.
I TEMI TRATTATI:� smart working vs telelavoro: le differenze;
� flessibilità dello spazio (e del tempo) di lavoro;
� comunicazione e condivisione di contenuti
come fattori abilitanti i processi aziendali;
� distanza, processi e comunicazione in azien-
da (curva di Allen);
� oltre l’email, il posto di lavoro digitale: collabo-
ration, unified communication, enterprise 2.0;
� nuove modalità di comunicazione tra dipen-
denti e verso clienti, fornitori e partner:
l’azienda estesa;
� i vantaggi del nuovo modo di lavorare.
SMARTWORKINGStrumenti e visioni per un nuovo modo di lavorare
22 OTTOBRE, ORE 9-13 / CFMT, via Palestro 32, Roma
12 DICEMBRE, ORE 9-13 / CFMT, via Decembrio 28, Milano
L’offerta è dedicata ai dirigenti iscritti a Manageritalia dipen-denti di aziende associate a Confcommercio o alle altre Fe-derazioni datoriali che hanno successivamente aderito alleattività di Cfmt e in regola con il versamento dei contributi.
Per informazioni e programma: www.cfmt.it/convegni/convegno/smartworking
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agenzie marittime consente al dato-re di lavoro di omettere la motivazio-ne che, comunque, dovrà essere for-nita per iscritto entro 30 giorni se ri-chiesta dall’interessato.Il periodo di preavviso2 varia da unminimo di 6 mesi a un massimo di12, a seconda dell’anzianità di ser-vizio prestato nell’azienda (e nondella sola anzianità nella qualificadirigenziale, se la dirigenza è stataconseguita nel corso del rapporto dilavoro).Tale periodo decorre dal primo gior-no del mese successivo alla data diricevimento della comunicazionescritta di recesso. Pertanto, se il diri-gente riceve, per esempio, la comu-nicazione datoriale il 1° dicembre, ilmese di dicembre dovrà essere con-
OTTOBRE 201464
I l rapporto di lavoro dirigenzia-le di solito è un contratto atempo indeterminato che inqualsiasi momento può essere ri-solto da una delle due parti, dato-re di lavoro o dirigente, nel rispet-to di regole disposte dal contrattocollettivo nazionale di lavoro e chetrovano il loro fondamento giuridi-co negli artt. 2118 e seguenti delcodice civile.La risoluzione del rapporto da par-te del datore di lavoro è il licenzia-mento, liberamente consentitodalla legge nei confronti del per-sonale dirigente, purché sia rispet-tato l’obbligo del preavviso e pur-ché non sia arbitrario, discrimina-torio o ritorsivo.La legge non pone limiti alla liber-tà datoriale di risolvere il rapportodi lavoro di un dirigente per il pe-culiare rapporto fiduciario che lolega all’imprenditore, assai più in-tenso e personale di quello del-l’operaio o dell’impiegato.A questa libertà di recesso impren-ditoriale pone un freno la contratta-zione collettiva dei dirigenti, data lagravità di tale provvedimento, chepriva l’interessato del principalemezzo di sostentamento suo e dellasua famiglia, causando una situa-zione di obiettiva difficoltà.
I contratti collettivi dei dirigenti sti-pulati da Manageritalia, in caso dilicenziamento non sorretto da giu-sta causa – e quindi non determi-nato da dolo o colpa grave del di-rigente nei confronti dell’imprendi-tore – prevedono due istituti a tute-la del dirigente licenziato: il primoè un congruo preavviso, rigorosa-mente disciplinato, che ora esami-neremo, l’altro è un risarcimentoeconomico, supplementare al pre-avviso e a tutte le altre spettanzedi fine rapporto, disposto da un col-legio arbitrale nel caso in cui il li-cenziamento, anche se lecito, siaprivo di giustificatezza.
Il preavvisoInnanzitutto il licenziamento deveessere comunicato per iscritto1 e nonproduce alcun effetto fino a che l’in-teressato non lo abbia ricevuto. Perquesto di solito il datore di lavorospedisce la lettera di licenziamentoper raccomandata postale oppureconsegnandola personalmente aldirigente e facendosene firmare unacopia per ricevuta.Tutti i contratti collettivi Managerita-lia dispongono che la lettera di licen-ziamento deve indicare la motiva-zione del recesso.Solo il contratto dei dirigenti delle
CONTRATTO
IL PREAVVISO DI LICENZIAMENTO
Tutto quel che c’è da sapere sul periodo di preavviso effettuato in servizio o no
Mariella Colavito
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siderato di normale servizio e il pre-avviso avrà decorrenza dal succes-sivo 1° gennaio.
Indennità sostitutiva Se il datore di lavoro rinuncia allaprestazione in servizio del periododi preavviso, in tutto o in parte, de-ve corrispondere al dirigente la re-lativa indennità sostitutiva, in uni-ca soluzione, unitamente al tfr, dicui per legge segue la stessa impo-sizione fiscale (tassazione separa-ta), meno onerosa della tassazioneordinaria.I nostri contratti equiparano il pre-avviso indennizzato a quello pre-stato in servizio. Pertanto, il dirigen-te ha diritto a ricevere i ratei dellemensilità supplementari, l’indenni-
tà per le fe-rie matu-
rande nelperiodo di pre-
avviso, la quotadi tfr del periodo di
preavviso e gli even-tuali aumenti retributi-
vi che dovessero interve-nire nel periodo, per leggeo per contratto (ad esem-
pio un aumento retributivodisposto da un rinnovo con-trattuale). Se il dirigente è
retribuito anche con elementi varia-bili, per questi ultimi si dovrà utilizza-re la media dei 36 mesi precedentila decorrenza del preavviso inden-nizzato (o dell’eventuale minore pe-riodo di servizio in azienda).L’indennità sostitutiva del preavvi-so è retribuzione a tutti gli effetti e,pertanto, per il periodo di tempo cuisi riferisce, deve essere coperta, acura del datore di lavoro, dal ver-samento di tutti i contributi sociali ele coperture assicurative previstedalla legge e dal contratto colletti-vo applicabile.
In servizioSe il datore di lavoro, invece, chiedela prestazione del periodo di preav-viso in servizio, il rapporto di lavoro
prosegue alle stesse condizioni pre-cedenti il licenziamento sino allascadenza del termine di preavviso.Il dirigente, durante il periodo di pre-avviso lavorato, non può essere de-qualificato e può godere delle feriesolo se è lui stesso a farne richiestascritta. In caso di malattia o infortu-nio, il periodo di preavviso rimarràsospeso per la durata delle assenzee sarà disciplinato dalla norma con-trattuale, che tratta della malattia edell’infortunio.In caso di rinuncia del dirigente a ef-fettuare, in tutto o in parte, il preav-viso di licenziamento, il rapporto dilavoro si risolverà alla data anterio-re scelta dal dirigente e non ci saràindennizzo alcuno per il periodo dipreavviso non lavorato né in favoredel dirigente né in favore del datoredi lavoro.
1 Vedi art. 33 ccnl 23 gennaio 2008 dirigenti terziario e successivi rinno-vi; art. 31 ccnl 6 aprile 2005 dirigenti trasporti e successivi rinnovi; art.29 ccnl 18 ottobre 1995 dirigenti alberghi Aica e successivi rinnovi; art.33 ccnl 24 giugno 2004 dirigenti alberghi Federalberghi e successivi rin-novi; art. 29 ccnl 15 ottobre 1999 dirigenti agenzie marittime e succes-sivi rinnovi; art. 25 ccnl 21 luglio 1995 dirigenti magazzini generali esuccessivi rinnovi.
2 Vedi art. 36 ccnl 23 gennaio 1995 dirigenti terziario e successivi rinno-vi; art. 32 ccnl 6 aprile 2005 dirigenti trasporti e successivi rinnovi; art.30 ccnl 18 ottobre 1995 dirigenti alberghi Aica e successivi rinnovi; art.34 ccnl 24 giugno 2004 dirigenti alberghi Federalberghi e successivi rin-novi; art. 30 ccnl 15 ottobre 1999 dirigenti agenzie marittime e succes-sivi rinnovi; art. 27 ccnl 21 luglio 1995 dirigenti magazzini generali esuccessivi rinnovi.
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