Download - [PCT facile] Il PEC-cato originario del PCT
Il P.E.C.ato originario del PCT
QUANDO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA FA(DE)CADERE IL DEPOSITO TELEMATICO
Powered by Estratto da “#PCTfacile - il Deposito telematico” di Francesco Posati, rilasciata sotto 4.0Per ulteriori permessi: http://twitter.com/fposati o [email protected]
EVOLUZIONE TECNOLOGICAI “processi automatici” sostituiscono il lavoro manuale per trasformare materiali rozzi in “prodotti” sempre più complessi e duttili
OGGI: DEPOSITO TELEMATICOArt. 13 DM 44/2011 e art. 14 Specifiche Tecniche:
L’Avvocato:
1. CREA con software dedicato (Imbustatore) la busta crittografata (Atto.enc), contenente l’atto principale (PDF nativo) e gli allegati (PDF Immagine)
2. INVIA la busta crittografata dalla propria P.E.C. (censita nel ReGIndE dal COA) alla P.E.C. dell’Ufficio giudiziario di destinazione.
DL 90/2014DEPOSITO TELEMATICO TEMPESTIVO
Art. 55 co. 2 DL 90/2014: «All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (RAC) è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. […]”»
Il Gestore di Posta Certificata del Ministero della Giustizia rilascia la RAC
Art. 13, D.M. 2 novembre 2005• Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del
destinatario, nelle dodici ore successive all’inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.
• Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all’invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005.
QUALI SOLUZIONI?
1. OBBLIGATA: Evitare l’ULTIMO GIORNO per il Deposito Telematico [cfr. art. 13, DM 2/11/2005]
Art. 16 bis, co. 9 D.Lgs 179/2012: «Il Giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche»
IL DEPOSITANTE È IN TERMINE
ANCHE…
2. POSSIBILE: Istanza di Remissione in termini [art. 153 co. 2 cpc]. Se ritiene verosimili fatti allegati, il giudice ammette la prova dell’impedimento e con ordinanza provvede all’accoglimento o al rigetto dell’istanza della parte decaduta
PIENA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE
OPPURE…
3. AUSPICABILE: RIFORMARE l’art. 55, co. 2 DL 90/2014. il Deposito Telematico è tempestivo quando è generata la Ricevuta di Accettazione dal Gestore del Mittente.
La RAC è fuori dalla disponibilità del depositante. Di competenza esclusiva del Gestore PEC
del Ministero della Giustizia[Cfr. Corte Cost. Sent. 477/2002]