S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
La pianificazione del post voluntary, imposte dirette ed indirette, gli
strumenti di tutela del patrimonio
Dott. Massimo Caldara – Tavecchio & Associati
Post Voluntary disclosure:
la gestione delle criticità
21 aprile 2016 - Milano, Auditorium San Fedele
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Indice
Scelta del regime fiscale
Successione / Donazione
Polizze assicurative
Trust
Strutture estere
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Scelta del regime fiscale
Tre sistemi alternativi di tassazione
Regime della dichiarazione
Regime del risparmio amministrato
Regime del risparmio gestito
Utilizzo delle minusvalenze / Trasferimento titoli
Rimozione strutture interposte: l’euroritenuta
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Regime della dichiarazione TAVECCHIO & ASSOCIATI
VANTAGGI
• Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti intrattenuti con diversi intermediari
• Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso dello stesso periodo di imposta
• Riporto delle minusvalenze negli anni successivi, ma non oltre il quarto
• Tassazione al momento del realizzo
• No acconti su imposta sostitutiva (ma solo su IRPEF e IVAFE)
SVANTAGGI
• Adempimenti fiscali a carico del contribuente (IRPEF, Imposta sostitutiva, IVAFE) con conseguente perdita dell’ «anonimato fiscale»
• No compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi (problema sui Fondi)
• Obblighi di monitoraggio fiscale (RW)
• Complessità (metodo LIFO)
• Dubbi su tassazione dividendi “netto frontiera”
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Regime del risparmio amministrato TAVECCHIO & ASSOCIATI
VANTAGGI
• Esonero da obblighi dichiarativi che gravano sull’intermediario (c.d. «sostituto di imposta») con conseguente «anonimato fiscale»
• Esonero da obblighi di monitoraggio fiscale (no IVAFE ma imposta di bollo)
• Riporto delle minusvalenze negli anni successivi, ma non oltre il quarto.
• Tassazione al momento del realizzo
• Semplicità (Metodo CMP)
• Dividendi tassati “netto frontiera”
SVANTAGGI
• No compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi (problema sui Fondi)
• No compensazione di plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti intrattenuti con diversi intermediari (salvo utilizzo di fiduciaria)
• Utilizzo delle minusvalenze solo per compensare plusvalenze realizzate in un momento successivo (no piena compensazione nel corso del medesimo periodo di imposta a differenza del regime della dichiarazione)
• Alcuni investimenti potrebbero dover essere comunque indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente (es. partecipazioni qualificate)
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Regime del risparmio gestito TAVECCHIO & ASSOCIATI
VANTAGGI
• Esonero da obblighi dichiarativi che gravano da su intermediari (c.d. «sostituto di imposta») con conseguente «anonimato fiscale»
• Esonero da obblighi di monitoraggio fiscale (no IVAFE ma imposta di bollo)
• Riporto delle minusvalenze negli anni successivi, ma non oltre il quarto.
• Compensazione tra redditi di capitale e redditi diversi
• Deducibilità dell’imposta di bollo dal risultato su cui si applica l’imposta sostitutiva
SVANTAGGI
• No compensazione tra plusvalenze e minusvalenze relative a rapporti intrattenuti con diversi intermediari
• Tassazione sul risultato maturato ancorché non realizzato
• Alcuni investimenti potrebbero dover essere comunque indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente (es. partecipazioni qualificate)
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Utilizzo minusvalenze TAVECCHIO & ASSOCIATI
Perdite realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014
deducibili da redditi realizzati dal 1° luglio 2014 per una quota pari al 76,92% del loro ammontare
Perdite realizzate entro il 31 dicembre 2011
deducibili da redditi realizzati dal 1° luglio 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare;
Perdite realizzate entro il 31 dicembre 2011
deducibili da redditi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una quota pari al 62,50% del loro ammontare
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Utilizzo minusvalenze TAVECCHIO & ASSOCIATI
gestito
amministrato
dichiarativo
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Trasferimento titoli TAVECCHIO & ASSOCIATI
DICHIARATIVO
DICHIARATIVO
GESTITO
REALIZZO
NO REALIZZO
AMMINISTRATO NO REALIZZO
POLIZZA
REALIZZO
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Trasferimento titoli TAVECCHIO & ASSOCIATI
DICHIARATIVO / AMMINISTRATO (STESSA INTESTAZIONE)
AMMINISTRATO
GESTITO
REALIZZO
DIPENDE
NO REALIZZO
AMMINISTRATO (DIVERSA INTESTAZIONE)
POLIZZA
REALIZZO
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Successione: Imposte Dirette
Tassazione del de cuius: no capital gain (salvo per i fondi che si considerano ceduti ai fini del reddito di capitale)
Tassazione eredi: Step-up (o step-down) dei titoli al valore di mercato (media ultimi 3 mesi)
Imposta di successione: onere accessorio che riduce il capital gain
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Successione: Imposte indirette TAVECCHIO & ASSOCIATI
SOGGETTI IMPOSTA DI SUCCESSIONE
IMPOSTA IPOTECARIA
IMPOSTA CATASTALE
Coniuge
Parenti in linea retta
4% con franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario sul valore dell’asse ereditario (massa dei rapporti attivi e passivi)
2% sul valore catastale o 200 euro se trattasi di prima casa per uno dei beneficiari (basta un beneficiario)
1% sul valore catastale o 200 euro se trattasi di prima casa per uno dei beneficiari (basta un beneficiario)
Fratelli e sorelle 6% (con franchigia di 100mila euro)
Altri parenti fino al 4° grado
Affini in linea retta
Affini in linea collaterale fino al 3°
6% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario
Altri soggetti (es. 2 conviventi-terze persone)
8% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario
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Successione: un confronto con altri Paesi TAVECCHIO & ASSOCIATI
Le aliquote vanno dal 5 al 45%, per i parenti in linea retta, in base al valore del bene. Il coniuge è esente, ma il figlio gode di una franchigia di 100mila Euro. Per gli altri familiari le aliquote vanno dal 35% al 55%. Fino al 60% per i terzi.
La franchigia è di 325mila Sterline, indipendentemente dalla parentela. Quanto eccede è soggetto ad aliquota del 40% ed il trasferimento in favore del coniuge è esente da imposta.
In virtù del valore del bene, le aliquote variano dal 7 al 30% per parenti in linea retta, dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti, e dal 30 al 50% per altri soggetti. E’ prevista una franchigia individuale da 100mila a 500mila Euro per i trasferimenti in linea retta o fra coniugi.
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Donazione
Imposte Dirette
Tassazione del donante: no capital gain (salvo per i fondi che si considerano ceduti ai fini del reddito di capitale)
Trasferimento del costo fiscale del donante al donatario (eccezione fondi per reddito capitale, cfr CM 19/E del 04.06.2013)
Imposta di donazione: onere accessorio che riduce il capital gain
Donazione usufrutto con riserva della nuda proprietà: imputazione dei redditi di capitale in capo all’usufruttario
Donazioni, atti di donazione formati all’estero (art. 55 TUS) e liberalità indirette (art. 56-bis TUS)
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Polizze assicurative estere
Imposte Dirette
Conferimento = evento realizzativo ai fini del capital gain
Semplificazione obblighi dichiarativi
Differimento imposizione (ma acconto 0,45% per compagnie “optate”)
Esenzione per reddito da copertura rischio demografico in caso morte
Compensazione redditi diversi e redditi di capitale
Deduzione costi di gestione
NB: rischio riqualificazione
Strumento di tutela patrimoniale? Impignorabilità e insequestrabilità (art. 1923 codice civile)
Esclusione da imposta di successione (ma liberalità indiretta)
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Trust
Riconoscimento fiscale post vd:
Trust discrezionali e irrevocabili vs trust interposti
Trust residenti vs trust non residenti
Trust trasparenti vs trust opachi
Interventi di “manutenzione” post vd
La legge regolatrice: common law vs civil law
La scelta del trustee: le implicazioni dei CRS e della IV Direttiva antiriciclaggio
Trattamento ai fini delle imposte indirette: l’orientamento della Cassazione (Ordinanze 3735 / 3737 / 3886 del 2015)
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Strutture estere
Alcune valutazioni di convenienza post vd:
rimpatrio con beneficio della entry tax (art 166-bis TUIR) per società residenti in un Paese collaborativo
amministrazione fiduciaria per società residenti in Paesi non collaborativi per le quali il titolare effettivo è obbligato a compilare il quadro RW con il metodo look-through
rimozione strutture “fittiziamente interposte”
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Massimo Caldara
Tavecchio & Associati
Via Cosimo del Fante 4
20121 Milano
www.tavecchioeassociati.net
tel. 02 89074839