La Manovra 2009
per gli enti locali
L 133 e Collegati alla Finanziaria
Il personale e gli incarichiA cura di Roberto Mastrofini
(Aggiornato febbraio 2009)
La gestione delle risorse umane passa attraverso una serie di adempimenti
che riguardano aspetti giuridici, amministrativi e fiscali.
A inizio anno, insieme all'approvazione del bilancio di previsione, si gioca la
partita della programmazione, con l'approvazione del fabbisogno triennale
e il piano annuale delle assunzioni.
Operazione quanto mai attuale, da reimpostare alla luce delle disposizioni
contenute nella manovra d'estate confluita nella legge 133/2008.
La programmazione non deve riguardare solo le nuove potenziali
assunzioni, ma coinvolgere tutte le dinamiche gestionali dell'ente,
compresa una prima eventuale quantificazione di risorse variabili del fondo
delle risorse decentrate, cioè quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo
15, comma 5 del contratto nazionale del 1° aprile 1999.
La programmazione della risorse umane
La Manovra 2009. Programmazione
Il principio contabile n.1 definisce la programmazione nel sistema di
bilancio come “il processo di analisi e valutazione nel rispetto delle
compatibilità economico - finanziarie, della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, che si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto ai piani o programmi futuri”.
In particolare l’atto di programmazione del fabbisogno di personale (art. 91
del TUEL) deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi , compatibilmente con
le disponibilità finanziarie.
Esso costituisce un allegato alla Relazione previsionale e programmatica.
La programmazione della risorse umane: i principi
La Manovra 2009. Programmazione
La rigorosa programmazione in materia di risorse umane, riferita sia ai
contratti di lavoro autonomo sia ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, rappresenta elemento fondamentale e presupposto di
legittimità della Relazione previsionale programmatica e dei suoi allegati.
Il quadro normativo, delineato con la manovra di finanza pubblica per il
triennio 2009/2011, richiede agli enti locali la redazione di strumenti di
programmazione e di indirizzo veritieri, comprensibili e correttamente
analizzati nelle conseguenze delle scelte d’indirizzo annuali e triennali sui
saldi di finanza locale e di finanza pubblica (vedi vincoli del patto di
stabilità interno).
La programmazione della risorse umane: i principi
La Manovra 2009. Programmazione
L’art. 19, comma 8, della legge 448/2001 ha stabilito che a decorrere
dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile devono accertare che i
documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di
personale di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni, concedendo la possibilità di derogare a tale
principio, ma solo se tali deroghe sono analiticamente motivate (art. 1,
commi 557 e 562 legge finanziaria 2007 e successive modifiche ed
integrazioni).
La programmazione della risorse umane: i principi
La Manovra 2009. Programmazione
Quest'anno inoltre, sulla base dell'ultima versione dell'articolo 36 del Dlgs
165/2001, gli enti sono chiamati a identificare chiaramente quali sono le
attività ordinarie per le quali vige il principio dell'assunzione a tempo
indeterminato e quali sono invece le esigenze che possono essere ricoperte
tramite il ricorso al lavoro flessibile.
La deliberazione così approvata va allegata al preventivo per legittimarne
gli stanziamenti e le successive azioni specificate nel Peg.
Passo immediatamente successivo è la costituzione formale del fondo delle
risorse decentrate: delimitare già ad inizio anno le regole e i paletti del
gioco è certamente segno di virtuosità che può portare a contrattazioni più
efficaci e accelerate per la nuova gestione.
La programmazione della risorse umane
La Manovra 2009. Programmazione
1. Novità riguardanti l’assetto ordinamentale e normativo:
a) il legislatore ha rivisto la normativa dettata dalla Finanziaria 2008 in
materia di ricorso agli incarichi esterni, introducendo importanti
correttivi.
b) è stata eliminata la nuova formulazione dell’ art. 36 del D. Lgs n.
165/2001 dettata dalla Finanziaria 2008, ed è stata, quindi,
ripristinata la possibilità di utilizzare il lavoro flessibile secondo un
ragionevole quadro di regole;
2. Novità riguardanti le regole per il contenimento della spesa per
il personale:
a) il legislatore ha introdotto un regime più restrittivo rispetto al quadro
delineato dalla Finanziaria 2008.
La Manovra 2009.
Legge 133/08 (DL 112): Novità
a) il legislatore in materia di ricorso agli incarichi esterni introduce
ulteriori correttivi.
b) Correttivi alle nuove norme in tema di part time e assenze per
malattia;
c) Trasparenza sulle retribuzioni;
d) Gestione associata dei servizi per i comuni al di sotto di 20.000 ab
e) Procedure concorsuali
f) Abrogazione stabilizzazioni
g) Mobilità
h) Segretario Comunale
La Manovra 2009.
Collegati alla Finanziaria (1441 bis e quater): Novità
Il nuovo quadro normativo ha reso più stringenti i presupposti giuridici
legittimanti l’affidamento degli incarichi , pertanto vi è un obbligo ulteriore
di conformazione a tali nuove disposizioni di legge da parte di tutte gli enti
locali , a prescindere dalla data di adozione delle norme regolamentari di
che trattasi .
L’obbligo esiste sia nell’ipotesi in cui non siano stati ancora deliberati detti
regolamenti, sia nell’ipotesi in cui occorra modificare i regolamenti già
adottati .
Le Amministrazioni pertanto dovranno procedere a deliberare ex novo le
disposizioni regolamentari concernenti “ i limiti , i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni ”.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
La Manovra 2009. Incarichi
Per quanto concerne gli enti locali , la disciplina propria degli incarichi è
contenuta negli artt. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e 110,
ultimo comma, del d. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
L’iter procedurale per l’ affidamento degli incarichi , prevede due distinti
obblighi :
1. la previa definizione nell’ambito di un programma, approvato dal
Consiglio dell’ente ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L.,
della possibilità di attivazione di “incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione”;
2. l’inserimento, all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi , di una specifica previsione determinativa dei limiti , criteri e
modalità per l’affidamento di incarichi “di collaborazione, di studi o o di
ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione”,
nonché, infine, del tetto annuo della spesa complessiva.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
La Manovra 2009. Incarichi
INDAGINEINTERNA
CONSIGLIO
APPROVAPROGRAMMAINCARICHI -DETERMINACRITERI X REG.-FISSA TETTOSPESA
DIR
IGE
NT
E/R
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PO
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GIUNTA
REGOLAMENTOORDINAMENTO
UFFICI E SERVIZI
SELEZIONE
CONTRATTO
PUBBLICAZIONE
GESTIONE DEL RAPPORTO
PROGETTO
L'incarico deve corrispondere a obiettivi e progetti specif ici e determinati (art. 7 c.6 lett. a)
Finalità:disciplinare le procedure comparative ossia la procedura di selezione (art. 7 comma 6 bis e 6 ter e art. 3 c. 56 L. 244/2007)
Finalità: accertare, preliminarmente, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (art. 7, comma 6 lettera b)
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7 . c. 6 bis e ter e art. 3 c. 56 L. 244/2007)Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (art. 7. c. 6 lett. d)
Pubblicazione sito w eb rende ef f icace il contratto (art. 3 c. 18 L. 244/2007). La mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e responsabilità erariale (art. 3 c. 54 L. 244/2007)Pubblicazione sito w eb dipartimento funzione pubblica (art. 53 c. 14 D.Lgs.165/ 2001)
La Manovra 2009. Incarichi
I casi di esclusione per gli incarichi disciplinati da specifiche leggi
INCARICO LEGGE
Incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessoriefinalizzate alla realizzazione di opere pubbliche
Art. 90 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contrattipubblici)
Incarichi per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
D.Lgs. 626/1994
Incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio Legge 818/1984
Incarichi di attuazione delle normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo
Dpr 293/2002
Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti
Legge 203/2003
Incarichi per gli addetti stampa Art. 9 Legge 150/2000
Prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca Art. 51 c. 6 Legge 449/1997
Obblighi pubblicitari
Il d.l. 112/2008 (art. 61 c. 4) aggiunge, all’art. 53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001, un ulteriore periodo stabilendo che entro il 31 dicembre diogni anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa ai nominativi dei collaboratori esterni e dei soggetti affidatari di incarichi di consulenza
La Manovra 2009. Incarichi
61 c. 1,2,5, 6 e 15
Spese per studi, consulenze, pubblicità mostre e sponsorizzazioni: introdotte delle restrizioni di spesa non applicabili agli enti locali
Il sistema sanzionatorio
LA SANZIONERIFERIMENTONORMATIVOIL FATTO
SANZIONABILE
Affidamento di incarichi in violazione delledisposizioni regolamentari
Omessa pubblicazione sul sito web dei provvedimenti con indicazione del soggetto, ragione incarico e ammontare erogato
Affidamento incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per funzioniordinarie
Illecito disciplinare +responsabilità erariale deldirigente preposto
Illecito disciplinare +responsabilità erariale deldirigente preposto
Responsabilità erariale per ildirigente che ha stipulato ilContratto
Art. 3 comma 56finanziaria 2008
Art. 1 c. 127 L. 662/96 comemodif icato dall'art. 3 comma 54 f inanziaria 2008
Art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001
La Manovra 2009. Incarichi
La nuova normativa, specifica ulteriormente i due elementi sopra detti
estendendoli a:
tutti gli “ incarichi di collaborazione autonoma” cioè
“indipendentemente dall’oggetto” o dalla “tipologia della prestazione”,
nonché aggravando il relativo procedimento di ulteriori condizioni e
requisiti di legittimità che qualificano sia sotto il profilo oggettivo che
soggettivo l'affidamento di incarichi esterni .
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
La Manovra 2009. Incarichi
Il decreto legge n.112 con l’art. 46, sostituisce il comma 6 dell’articolo 7
dlgs 165/01 e introduce significativi correttivi alla disciplina dettata dalla
legge Finanziaria 2008.
Innanzitutto la norma prevede che per l’affidamento degli incarichi esterni
è necessario il possesso, da parte dell’affidatario, di una “particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria”.
Gli Enti valuteranno caso per caso in relazione alla tipologia di incarico da
affidare il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando
l’assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della
specializzazione medesima.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
Le amministrazioni pubbliche POSSONO procedere al conferimento di
incarichi per pervenire alla stipulazione di contratti d’opera (art. 2222 del
codice civile; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 263 del 29
gennaio 2008):
a) con esperti dotati di rilevante background formativo-professionale,
sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria;
b) con professionisti (anche privi di laurea specialistica), iscritti in ordini o albi
(le c.d. professioni regolamentate, geometri, periti industriali, consulenti del
lavoro, ecc.);
c) con soggetti operanti nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali (anch’essi non necessariamente in possesso di laurea specialistica).
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
La valutazione delle capacità potenziali dei professionisti non laureati dovrà pertanto essere riferita sia all’abilitazione sia al percorso professionale, mentre quest’ultimo dato costituirà l’unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani, al fine di poter accertare per gli stessi l’esperienza maturata nel settore.
Pertanto, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste, per le quali la
particolare e comprovata specializzazione può non essere supportata da un titolo
universitario, ma può essere valutata facendo riferimento alla maturata
esperienza nel settore, a parere della CdC Sezione Piemonte (Parere 27/08), ai
fini del conferimento di incarichi esterni, un percorso formativo e professionale
universitario resta un presupposto necessario.
La specializzazione universitaria, da sola, ove di per sé espressione di una
competenza specialistica e specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, o per lo più
unitamente ad altri fattori, deve dunque costituire un imprescindibile elemento
di valutazione del livello di professionalità e della particolare specializzazione
dell’incaricato.
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46(Il requisito della specializzazione)
Quando si tratta di conferire incarichi individuali nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri il possesso del titolo di studio non è requisito
necessario ma occorre accertarsi che il soggetto abbia maturato un’esperienza
nel settore che possa garantire l’adempimento della prestazione richiesta. Non
sono possibili interpretazioni estensive.
Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi
professionali. L’iscrizione all’albo attesta, ai fini del conferimento dell’incarico,
una specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell’incarico medesimo
consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di
quella triennale, laddove è accertata la maturata esperienza nel settore.
Al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della
specializzazione universitaria secondo cui, la sola laurea triennale non è
sufficiente ad integrare il requisito. (Parere 51/08 Funzione Pubblica)
La Manovra 2009. Incarichi
Articolo 46(Il requisito della specializzazione)
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
La Manovra 2009. Incarichi
La Finanziaria 2008 subito modifiche ed integrazioni ad opera del decreto
legge n. 112 del 2008 :
l’art. 3, comma 55: oggetto della disciplina legislativa diventano i
contratti di collaborazione autonoma (non più solo <<l’affidamento da
parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze>>) indipendentemente dall’oggetto della prestazione
(configurabile, quindi, anche come incarichi e consulenze) che possono
essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla
legge o previste nel programma dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2,
Tuel;
l’art. 3, comma 56: prevede nella nuova versione che i limiti, i criteri e le
modalità da fissare con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardino –genericamente-
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
La Manovra 2009. Incarichi
Dal punto di vista oggettivo, è essenziale che si tratti di esigenze
istituzionali specifiche, definite e temporanee, cui le pubbliche
amministrazioni non possano far fronte “con personale in servizio”
.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi)
Obbligo dell’accertamento da parte dell’ente dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
Prevalenza del principio dell'efficiente e razionale organizzazione delle risorse umane disponibili nell’ambito dell'ufficio su quello dell'affidamento all'esterno di compiti e mansioni eseguibili dal personale già in forza al singolo ente
La Manovra 2009. Incarichi
È illegittimo l’affidamento di un incarico esterno che risulti privo di
motivazione, senza riferimento alle ragioni per le quali l’Amministrazione
ha ritenuto "necessario" avvalersi della consulenza esterna
Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Veneto con la Sentenza n. 1046/2008, non è sufficiente che la PA abbia
"ritenuto opportuno" (e non necessario!) avvalersi di un apporto esterno
senza nemmeno effettuare una previa disamina delle figure professionali
interne all’ente e potenzialmente idonee a far fronte alle esigenze del caso
specifico.
L’affidamento avrebbe dovuto essere adeguatamente esplicitato con
riferimento alle circostanze di fatto che rendevano impossibile (e non
meramente "inopportuno") avvalersi dell’apparato interno.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
La Manovra 2009. Incarichi
CdC Sezione Veneto Del 72/2008
Non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni
d’impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all’ente sotto il
profilo quantitativo, ossia per sopperire all’ingente mole di lavoro svolta dai
dipendenti in servizio.
Diversamente opinando, infatti, s’introdurrebbe attraverso gli incarichi
esterni una surrettizia duplicazione del lavoro ordinariamente svolto dalle
strutture amministrative - di cui costituirebbero un surrogato -, con
conseguente rischio di degenerazione in patologiche forme di precariato.
Articolo 46(Contenimento degli incarichi: presupposti legittimanti)
La Manovra 2009. Incarichi
A titolo esemplificativo si riportano i principali criteri generali di
valutazione della legittimità dei suddetti incarichi desumibili dalla
giurisprudenza contabile :
i conferimenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni possono
essere attribuiti ove i problemi di pertinenza dell’amministrazione
richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze
del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze
specifiche che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare
nell’apparato amministrativo;
l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività
continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già
individuate al momento del conferimento dell’incarico del quale debbono
costituire l’oggetto espresso;
Articolo 46(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei
conti)
La Manovra 2009. Incarichi
l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità,
dovendosi, altresì, dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento
dell’incarico da parte delle strutture dell’ente per mancanza di
personale idoneo;
l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare
surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente al di fuori
di quanto consentito dalla legge;
il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività
svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di
consentire l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
Articolo 46(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei
conti)
La Manovra 2009. Incarichi
l’organizzazione dell’amministrazione deve essere comunque
caratterizzata dal rispetto dei principi di razionalizzazione (senza
duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione dell’incarico all’attività
ed alla gestione amministrativa), dalla migliore possibile utilizzazione e
flessibilità delle risorse umane, nonché per l’economicità, trasparenza
ed efficacia dell’azione amministrativa e per il prioritario impiego delle
risorse umane già esistenti all’interno dell’apparato;
Articolo 46(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei
conti)
La Manovra 2009. Incarichi
l’incarico non deve essere generico o indeterminato, al fine di evitare
un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell’ente, il
che presuppone la previa ricognizione e certificazione dell’assenza
effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;
i criteri di conferimento non devono essere generici, perché la
genericità non consente un controllo sulla legittimità dell’esercizio
dell’attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.
Articolo 3, comma 76(Conferimento incarichi: le linee guida della Corte dei
conti)
La Manovra 2009. Incarichi
Il comma 54 reca una novella all’art. 1, co. 127 della L. 662/1996, in
materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo
oneroso.
Nel testo vigente il comma 127 stabilisce che le pubbliche amministrazioni che si
avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è
previsto un compenso debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti
percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato e debbano trasmettere
semestralmente copia di detti elenchi al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
In base alla modifica testuale apportata dal comma in esame, le
amministrazioni non devono limitarsi alla pubblicazione (in forma libera)
degli elenchi, ma devono pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con
cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei
pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento
dell’incarico.
Articolo 3, comma 54 - 56(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
La Manovra 2009. Incarichi
In caso di omessa pubblicazione, si prevede che la liquidazione del
corrispettivo per la collaborazione o l’incarico costituisca illecito
disciplinare e determini l’insorgere della responsabilità amministrativa del
dirigente preposto per il danno cagionato.
Articolo 3, comma 53 - 56(Incarichi di co.co.co e di consulenza)
La Manovra 2009. Incarichi
Nel novellato comma 55 è precisato che l’affidamento degli incarichi di
collaborazione autonoma è comunque subordinato, sempre
indipendentemente dall’oggetto della prestazione,
all’esercizio di “attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art.42,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Articolo 3, comma 55(Incarichi esterni: il programma )
La Manovra 2009. Incarichi
L’art. 42 comprende un’ampia tipologia di documenti programmatici di
competenza del Consiglio; di conseguenza, gli incarichi, anche se non
necessariamente predeterminati dal Consiglio nel loro specifico oggetto,
devono trovare riferimento nei documenti programmatici, al fine di
giustificare la necessità/opportunità di ricorrere all’incarico in relazione
agli obiettivi ed ai programmi definiti dal Consiglio e quindi da attuare ad
opera della Giunta (cfr. Sezione Autonomie, n. 6/2008, cit.).
L'approvazione dei programmi, infatti, costituisce attività generale che
rientra nella competenza del Consiglio; spetta, invece, alla Giunta attuare
la presupposta volontà consiliare, verificando e controllando la sua
concreta realizzazione come attività di governo dell'Ente locale.
Infine, l’organo competente a conferire l’incarico (a stipulare il contratto) è
ovviamente il dirigente preposto al settore.
Articolo 3, comma 55(Incarichi esterni: il programma )
La Manovra 2009. Incarichi
La deliberazione consiliare costituisce atto di indirizzo e coordinamento
1. estrinsecazione tipica del potere-dovere di direttiva spettante al
Consiglio, consistente nella determinazione preventiva delle superiori
linee generali ed astratte
2. cui deve ispirarsi la compiuta disciplina organizzativa e di dettaglio in
punto di regolamentazione degli uffici e dei servizi spettante
propriamente alla Giunta dell’ente locale.
Articolo 3, comma 55(Incarichi esterni: il programma )
La Manovra 2009. Incarichi
Poiché la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi è demandata alla competenza esclusiva del Consiglio, la
Giunta non vi si può mai sostituire nemmeno in via d'urgenza.
Il regolamento è subordinato, in ogni caso, all’intervento del presupposto
imprescindibile costituito dalla deliberazione consiliare di determinazione
dei criteri generali (sul punto v. pure delibera di Sezione Calabria n.
150/2008).
Salvo esplicita contraria disposizione statutaria, l’organo esecutivo può
predisporre proposte di provvedimenti contenenti linee di indirizzo da
sottoporre alle determinazioni proprie del Consiglio, poiché tale attività di
elaborazione propositiva resterebbe meramente strumentale
Articolo 3, comma 55(Incarichi esterni: il programma )
La Manovra 2009. Incarichi
I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati “solo con
riferimento alle attività istituzionali” stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio.
Articolo 3, comma 55(Incarichi esterni: il programma )
Deve trattarsi sempre di attività comunque rientranti nei compiti istituzionali propri dell’amministrazione conferente, sia nel caso in cui dette attività risultino già specificamente individuate, cioè articolate in materie e/od oggetti specifici, direttamente dalla legge, sia nel caso in cui di siffatta articolazione delle attività istituzionali si faccia carico il programma consiliare
La Manovra 2009. Incarichi
L’obbligo di darsi un regolamento in cui dettare le regole per il
conferimento degli incarichi di collaborazione, sulla base di procedure di
tipo comparativo, è stato già introdotto nel luglio del 2006 dal Decreto
Legge n. 223, cd Bersani Visco.
Tale regolamento, altro elemento di novità, deve essere inviato alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione (c.
57).
La violazione di queste disposizioni determina il maturare di responsabilità
sia disciplinare che amministrativa, può cioè determinare un danno
erariale.
Articolo 46(Incarichi esterni: il regolamento)
La Manovra 2009. Incarichi
Gli enti devono regolamentare gli incarichi indipendentemente dall’oggetto
della prestazione, a prescindere da quale che sia la tipologia
contrattuale.
La disciplina regolamentare deve rispettare le innovazioni di cui all’art. 46
del d.l. n. 112/2008, nonché dell’art. 110, u.c., del 267/2000, fermo
restando l’obbligo dell’osservanza di principi più generali anch’essi
disciplinanti la materia, tra i quali:
1. la trasparenza in sede di definizione dei criteri di affidamento
degli incarichi;
2. la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa
3. l’adozione di idonee forme di pubblicità,
4. il ricorso a procedure selettive comparative,
5. la congrua motivazione dei provvedimenti
6. il rispetto dei limiti di spesa discendenti dai vincoli imposti dal
Patto di stabilità
Articolo 46(Incarichi esterni: il regolamento)
La Manovra 2009. Incarichi
Per quanto riguarda, infine, le materie escluse dalla disciplina de qua, la
Sezione calabrese della Corte conti concorda con quella giurisprudenza
(cfr. per tutte Sez. Autonomie, n.6/2008 cit. e rinvii ivi contenuti) secondo
cui le disposizioni regolamentari non trovano applicazione nelle materie,
come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al d.lgs n. 163/2006
(cosiddetto codice dei contratti pubblici).
Articolo 46(Incarichi esterni: il regolamento)
In linea più generale, non dovrebbero rientrare nella previsione normativa
gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge,
mancando qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione.
La Manovra 2009. Incarichi
Il budget di spesa annua per gli incarichi, a seguito delle modifiche
intervenute, non dovrà più essere indicato in sede regolamentare, bensì in
sede di approvazione del bilancio di previsione, o di sua variazione (si
ritiene sufficiente l’indicazione in delibera).
Tale limite generale di spesa sarà poi articolato tra i vari centri di
responsabilità tramite il PEG (o lo strumento a esso equipollente per i
comuni di popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
Questo, infatti, grazie alla sua struttura che prevede l’ulteriore
suddivisione degli interventi in capitoli, a differenza del bilancio di
previsione è idoneo a distinguere tale spesa (ove di parte corrente) da
quella per altre prestazioni di servizi, e soprattutto costituisce la sede
istituzionalmente più appropriata per l’affidamento dei budget finanziari - e
dei correlati obiettivi -, ai responsabili dei servizi.
Articolo 46(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La Manovra 2009. Incarichi
“La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Articolo 46(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La Manovra 2009. Incarichi
Nella ipotesi in cui l’incarico di collaborazione dovesse in effetti sottendere
un sostanziale rapporto di lavoro subordinato, si potrebbe dare ingresso
all’ulteriore e distinto profilo di responsabilità civile nei confronti del
prestatore d’opera di cui all’art. 2126 cod. civ. .
L'affidamento di incarichi in contrasto con i criteri di che trattasi potrebbe
altresì configurare a carico del dirigente un’ipotesi di revoca dall’incarico
anche per inosservanza di direttive, attesa la natura di obbligazione di
risultato della responsabilità dirigenziale e considerata, comunque, la
violazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Articolo 46(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La Manovra 2009. Incarichi
La sanzione gestionale disposta alla fine del comma 6 dell’articolo 36 del
decreto legislativo n.165/2001, riguardante il divieto di assumere in caso di
violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche
nell’evenienza di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando
questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato con l’intento di eludere i limiti imposti (cfr.
Presidenza Cons. ministri - Dipartimento funzione pubblica, circolare 11
marzo 2008, n.2).
Articolo 46(Incarichi esterni: il limite di spesa e la responsabilità)
La Manovra 2009. Incarichi
1. approvare un programma,annuale o pluriennale, da parte del Consiglio
comunale tramite la RPP o atto di indirizzo
2. aggiornare da parte della Giunta il Regolamento di organizzazione degli
uffici e servizi, fissando i limiti, i criteri, le modalità,
•affidare l’incarico ad un soggetto di particolare e comprovata specializzazione
universitaria,
•l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici
e determinati,
•deve essere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili all’interno,
• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata,
•devono essere preventivamente determinati durata,luogo,oggetto e compenso
della collaborazione;
Articolo 3, comma 53 - 56(Incarichi : nuovi adempimenti)
La Manovra 2009. Incarichi
3. inviare l’estratto del Regolamento sugli uffici e servizi, così aggiornato,
entro trenta giorni dall’adozione, alla Sezione regionale della Corte dei
Conti;
4. pubblicare i contratti di consulenza stipulati sul sito web dell’Ente,
indicando:
- nominativo del consulente,
- oggetto dell'incarico e relativo compenso (efficacia dei
contratti si produce a seguito della pubblicazione di tali indicazioni);
5. pubblicare sul sito web dell’Ente l’atto di affidamento dell’incarico di
consulenza,con indicate tutte le caratteristiche e l’ammontare erogato.
Articolo 3, comma 53 - 56(Incarichi: nuovi adempimenti)
La Manovra 2009. Incarichi
Il comma 57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 obbliga gli enti locali a
trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti , in un
breve termine prefissato (30 giorni dall’ adozione), le disposizioni
regolamentari di cui si tratta.
L'intento della legge è quello di assicurare, tramite verifiche interne
all’apparato (i revisori dei conti ) ed esterne (la Sezione regionale di
controllo), la completezza e la conformità al dettato legislativo delle
disposizioni regolamentari interne che vanno a integrare i l quadro
organico della disciplina dell'attività dell'ente in un settore di spesa, come
quello degli incarichi esterni , di notevole rilevanza ed impatto sugli
equilibri di bilancio e sul rispetto del patto di stabilità .
Articolo 3, comma 54- 57(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
La Manovra 2009. Incarichi
Alla Corte dei conti è demandato un controllo di regolarità e la
trasmissione dei regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro
esame e ad una eventuale pronuncia della Sezione regionale di controllo.
La Sezione regionale di controllo ha il potere di sindacare i l regolamento,
trattandosi di un atto che, pur di carattere normativo, assume, siccome
valenza ed incidenza finanziari a strutturale e funzionale per l'ente, tale da
poterne condizionare l'intera operatività .
L’obbligo di trasmissione vige anche per i Comuni con pop. inferiore ai
5000 abitanti .
Articolo 3, comma 54- 57(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
Il controllo della Corte dei conti, secondo l’orientamento costante della Corte
Costituzionale (per tutte, sentenza n. 179/2007), è ascrivibile alla categoria del riesame
di legalità e regolarità, in una prospettiva non più statica (come era il tradizionale
controllo di legalità e regolarità), ma dinamica, volta a finalizzare il confronto tra
fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive.
La Manovra 2009. Incarichi
Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno continuare, ai sensi del
comma 173 dell’art.1 della legge n.266/2005, a trasmettere
tempestivamente alla Sezione regionale di controllo gli atti di spesa di cui
ai commi 9, 10, 56 e 57 (spese per studi ed incarichi di consulenza a
soggetti esterni nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza) esclusivamente nel caso di superamento
dell’importo di 5.000 euro.
La lettera di trasmissione di atti di conferimento di incarichi di
collaborazione esterna o di consulenza successivi al 1.1.2008 dovrà, però,
riportare anche l’indicazione del sito Web (e della data) ove si è provveduto
alla pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 3, comma 54, della legge n.
244/2007. (CdC Marche)
Articolo 3, comma 54- 57(Incarichi : la comunicazione alla CdC)
La Manovra 2009. Incarichi
Pertanto, NON è possibile conferire legittimamente (pur nel
rispetto - che deve sempre essere assicurato – delle disposizioni e
dei principali criteri generali di valutazione della legittimità
dell’affidamento) alcuno dei predetti incarichi prima dei prescritti
adempimenti (approvazione del programma, o verifica della
rispondenza ai compiti istituzionali e emanazione della modifica del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).
Articolo 3, comma 54 - 56(Incarichi di co.co.co e di consulenza: la comunicazione
alla CdC)
La Manovra 2009. Incarichi
L’articolo 49 del DL riscrive nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n.
165/2001, cancellando le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in
merito al regime del ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche
variazione, il previgente regime.
La ratio seguita da quest’ultima novella persegue l’obiettivo di conciliare le
esigenze di flessibilità delle amministrazioni, con:
- i principi inderogabili posti a fondamento di una corretta e razionale
organizzazione, riconducibili a quelli indicati dall’art. 1, comma 1, del d.lgs
165/2001,
- le regole preordinate al reclutamento del personale di cui all’art. 97
della Costituzione declinate dall’art. 35 dello stesso decreto legislativo,
- la necessità di prevenire il costituirsi di altre forme di precariato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
In particolare il nuovo articolo 36 dispone che le pubbliche amministrazioni
effettuano assunzioni di personale utilizzando di regola il contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme
contrattuali di lavoro flessibile subordinato per esigenze temporanee ed
eccezionali (comma 1) e demandando ai CCNL l’individuazione dei
contingenti di personale utilizzabile mediante il rapporto a tempo
determinato, il contratto di formazione lavoro e la somministrazione di
lavoro.
Le esigenze di copertura della dotazione organica, intese come esigenze di
carattere continuativo e duraturo e quindi permanente, devono trovare
soddisfazione esclusivamente con le assunzioni a tempo indeterminato.
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
DL 112. Lavoro flessibile
Pertanto, negli Enti Locali trova applicazione la disciplina prevista dal
CCNL del 14.09.00, conformemente alle disposizioni dettate:
- dal d.lgs n. 2001, n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni per
quanto riguarda il lavoro a termine;
- dall'articolo 3 del del d.l. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n.
863/1984 e art. 16 del d.l. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.
451/1994, per quanto riguarda il contratto di formazione lavoro;
- dal d.lgs n. 276/2003 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro,
nonché ogni
successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento
alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
DL 112. Lavoro flessibile
E’ senz’altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art. 1
del D.lgs 368/2001, anche riferibili all’ordinaria attività e quindi al
fabbisogno ordinario, purché caratterizzate dalla temporaneità.
È invece escluso che le predette esigenze possano riferirsi ad un
fabbisogno ordinario e permanente, anche in presenza di un regime
restrittivo delle assunzioni a tempo indeterminato.
Riguardo l’eccezionalità occorre precisare che va intesa in termini di
straordinarietà e non imprevedibilità.
Occorre dare specifica indicazione delle esigenze nel contratto individuale
di lavoro a tempo determinato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
I contratti di formazione e lavoro si intende che per gli stessi, data la loro
vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
prescindono dall’esigenza temporanea ed eccezionale purché ciò emerga
inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno che
dovrà tenere conto della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
per procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
1. contratti di lavoro a tempo determinato,
2. contratti di formazione e lavoro
3. somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Riguardo ai rapporti formativi che non costituiscono rapporti di lavoro la
previsione si riferisce ai tirocini formativi e di orientamento disciplinati
dall’art. 18, della legge 24 giungo1997, n. 196. E’ fatto salvo il disposto
di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs 276/2003, per quanto riguarda i
contratti di inserimento. Salvo quanto sopra, rimane vigente anche l’art.
1, comma 2, dello stesso D.Lgs 276/2003.
È esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo che
trova una separata collocazione nell’art. 7, comma 6 e seguenti, dello
stesso D.Lgs 165/2001.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile: contratti inclusi)
Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione deve avvenire nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti che sono quelle, ove
compatibili, indicate dall’art. 35 dello stesso decreto legislativo.
Gli enti non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più
tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco
dell'ultimo quinquennio.
Il quinquennio va calcolato a ritroso rispetto alla data di stipula del nuovo contratto (per ciascun lavoratore - da assumere o assunto dopo il 25 giugno u.s. - occorre computare i periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro flessibile nel precedente quinquennio presso l’Ente che intende assumere).
Per il calcolo del triennio si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. Il raggiungimento di 12 mesi va a realizzare un anno.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
I vincoli vecchi e nuovi dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001
NATURA DEI VINCOLI Prima del d.l. 112/2008
Dopo il D.L. 112/2008
TEMPORALI
3 mesi 36 mesi nell’ultimo quinquennio
Esigenza stagionale Esigenza temporanea ed eccezionale
6 mesi per il comando odistacco presso altri enti
Non previsto
INERENTIL’ATTIVITA’
Non previsto Divieto di ricorrere alla somministrazione di lavoro perl’esercizio di funzioni direttive eDirigenziali
VINCOLIPROCEDURALI
Divieto rinnovo
Divieto utilizzo medesimolavoratore con altra tipologia contrattuale
Divieto utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arcodell’ultimo quinquennio
DL 112. Lavoro flessibile
In caso di più tipologie contrattuali
la sommatoria dei tempi non può superare il triennio nel quinquennio.
Se detto periodo non sia stato completato la durata dell’ultimo contratto
del quinquennio medesimo non potrà essere superiore al tempo residuo
rispetto al triennio stesso, salvo che il soggetto non sia vincitore di un
concorso pubblico.
Quest’ultima eccezione non si applica ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i soggetti che
usufruiscono di riserva
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi
dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la
costituzione degli uffici di staff (ex art. 90 del TUEL).
Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma
dettata nel testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può
essere implicitamente “compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del
medesimo d.lgs. n. 267/2000 espressamente sancisce che: “Ai sensi
dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono
introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.”.
In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e
caratterizzati da temporaneità.
DL 112. Lavoro flessibile
Articolo 49(Contenimento del lavoro flessibile)
Il sistema sanzionatorio per la violazione dell’art. 36
TIPO DIRESPONSABILITÁ
Prima del D.L.112/2008
Dopo il D.L.112/2008
RESPONSABILITÁAMMINISTRATIVA IN CAPOAI DIRIGENTI
Danno erariale corrispondente altotale dei pagamenti degliemolumenti corrisposti ailavoratori indebitamente assunti
Danno erariale corrispondenteal totale dei pagamenti degliemolumenti corrisposti ailavoratori indebitamenteassunti
RESPONSABILITÁGESTIONALE IN CAPO AIDIRIGENTI
Non prevista - Responsabilità disciplinare;- Impossibilità del rinnovo dellostesso incarico;- Recesso dal rapporto di lavoronei casi di particolare gravità- Incidenza in sede divalutazione dell’operato deldirigente
RESPONSABILITÁ IN CAPOALL’ENTE
Divieto di procedere adassunzioni nel trienniosuccessivo
Non prevista
DL 112. Lavoro flessibile. Le sanzioni
Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di
contenimento delle spese di personale negli Enti Locali, mantenendo
tuttavia inalterata la distinzione tra gli Enti sottoposti e gli Enti non
sottoposti al patto di stabilità.
Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti,
ossia gli Enti tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in
vigore quanto disposto dal comma 557, così come integrato dal comma 120
dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù del quale è
possibile derogare all’obbligo di riduzione della spesa del personale nel
rispetto dei parametri ivi definiti.
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Articolo 76(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Ribadendo l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale da perseguire
anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, il comma 557 si
limita ad indicare ai medesimi enti, come principi meramente orientativi, una serie di
regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui possono far leva, nella loro
autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi
finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.
Lo stesso comma prevede quindi che le disposizioni volte a stabilire limiti alla
possibilità di effettuare assunzioni e specifici obiettivi di riduzione della spesa per il
personale di cui all’articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e all’articolo 1,
commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005 non si applicano più a decorrere dal
1° gennaio 2007 alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità, ferma
restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006.
Articolo 76(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La spesa per il personale prevista nel 2008 deve rientrare nei limiti di cui
all’art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296,
come integrato dall’art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre
2007, n.244. (linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di
previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4
del 28 marzo 2008).
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557 della L.F. 2007)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34748/2008, ha chiarito
quali sono i criteri da considerare per il calcolo corretto dell'aggregato
"spese di personale".
Ai fini della esatta applicazione dell'art.1, comma 557, della
Legge finanziaria 2007 , così come modificato dall'art. 3, comma 120, della
Legge finanziaria 2008 , la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato
che la definizione di spese di personale da tener presente è quella di cui
alla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché
in questo modo si può avere una lettura omogenea dei dati del triennio
2006 - 2008 con riguardo ad un aggregato, "costruito con le medesime voci
di inclusione ed esclusione".
La spesa per il personale 2008/2009 deve, quindi, essere ridotta rispetto a
quella sostenuta nell’anno 2004 abbattuta dell’1%, che costituiva già il
tetto di spesa per l’anno 2006.
Criteri per il calcolo delle spese del personale (comma 557 della L.F. 2007)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il comma condiziona le possibilità di assunzione di personale degli enti
locali sottoposti al patto di stabilità interno, con una disposizione ulteriore
rispetto al patto di stabilità, e fatto anzi salvo quanto previsto dal
medesimo patto.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1,
comma 557, della legge finanziaria 2007, precisando le condizioni a cui è
subordinata l’eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della
spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Si ricorda che tale disposizione prevede che, a decorrere dal 2002, gli organi di
revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. 449 del 1997 (che reca
disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche
tenute alla programmazione triennale) e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
Articolo 3, comma 120 Finanziaria 2008(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il comma in esame dispone quindi che eventuali deroghe ai sensi
dell’articolo 19, comma 8, della L. 448 del 2001, fermi restando i vincoli
fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque
assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non
sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario;
Articolo 3, 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Si ricorda che con D.M. 10 giugno 2003, n. 217, è stato approvato il Regolamento
concernente la definizione dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2001-2003, ai
fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi
dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, il cui comma 1
prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti
locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente
parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto
Articolo 3, comma 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La questione delle assunzioni va considerata in primo luogo sotto il profilo della
legittimità costituzionale: trattandosi di dipendenti già inserite nei ruoli del comune,
la loro assunzione, ove conseguente a forme pubbliche di selezione, deve presumersi
conforme alla normativa, e pertanto il reintegro potrà avvenire in ossequio al
principio costituzionale contenuto nell’art. 97 della Costituzione, che prevede il
superamento di una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego nelle pubbliche
amministrazioni.
Per quanto attiene al rapporto privatistico con le dipendenti, non vi è dubbio che il
Comune possa e debba reintegrarle ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, avendo
altresì assunto precisi impegni nei loro confronti, con la sottoscrizione di un patto
con le loro rappresentanze sindacali.
Articolo 3, comma 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un
caso di deroga) Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Inoltre il protocollo d’intesa aveva correttamente precisato che i posti lasciati liberi
dalle dipendenti avrebbero dovuto essere lasciati vacanti per consentire il loro
eventuale rientro nel ruolo e quindi, ove tale intento fosse stato rispettato dal
Comune, non si porrebbe alcuna necessità di ampliare le piante organiche dell’ente
per procedere alla riassunzione del personale interessato.
Peraltro, l’art. 89 del TUEL al comma 5 riconosce l’autonomia degli EE.LL. nella
determinazione delle piante organiche: “Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi fissati
dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'àmbito della
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti”.
Pertanto, ove l’ente abbia correttamente lasciato vacanti i posti del personale
trasferito (rectius: abbia ridotto il proprio organico e lo riespanda in conseguenza
della gestione diretta del servizio), il ritorno del personale stesso nel proprio organico
è conseguenza dell’art. 2112 c.c.
Articolo 3, comma 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un
caso) Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Premessa la necessità di una motivazione a supporto della deroga e
l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente.
E che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché,
eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi all’utenza
anch’essi opportunamente rappresentati. (Parere UPPA 6/08 del 28/1/2008,
Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, parere n.3/2008)
Detta normativa va rapportata alla specifica evenienza di una
riassunzione da parte del comune di un servizio esternalizzato, fatto
cui consegue una nuova e diversa struttura amministrativa e una diversa
dislocazione degli oneri di bilancio (CdC Lomb. Del 68/08).
Articolo 3, comma 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali: un
caso) Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il legislatore puntualizza e chiarisce i criteri di computo delle spese di
personale ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2007.
In particolare, al comma 1 dell’art. 76, il legislatore prevede che debbono
essere considerate, tra le spese di personale, quelle sostenute per:
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all’ente.
Articolo 76, comma 1(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Si ritiene che in tutti i casi in cui non vi sia un definitivo trasferimento di
personale (in mobilità) presso altre strutture ed organismi, connesso,
evidentemente, al trasferimento di funzioni, l’Ente è tenuto a contabilizzare
le spese sostenute per il personale assegnato ai suddetti organismi.
Al fine di garantire l’omogeneità e quindi la confrontabilità dei dati di
riferimento, occorre calcolare nuovamente la spesa per il personale, con
riferimento ai criteri di cui al comma 1, non solo per il 2008/2009 ma anche
relativamente alle precedenti annualità.
Articolo 76, comma 1(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale, sono
confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero
dell’economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17
febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006),
sull’ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con
riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio
2005,in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo
glossario, è la risultante del calcolo, su base 2004 (impegni):
Articolo 76, comma 1(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è
fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”
La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia
circoscritta alla violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007
(anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della legge), ma si
estenda sine die (fino, ovviamente, a sua abrogazione), in ragione sia
dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a differenza dell’art. 1
comma 561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza
pluriennale della manovra economica varata col Dl 112.
Articolo 76, comma 4(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
L’altra ipotesi di blocco totale delle assunzioni è prevista dall’art. 76
comma 7 per i comuni che, in attesa del DPCM che definisca nuovi
parametri di virtuosità, registrino un’incidenza delle spese di personale
pari o superiore al 50% delle spese correnti.
Si evidenzia invece che il mancato rispetto degli obiettivi previsti dal patto
di stabilità per l’anno 2006 non comporta il blocco delle assunzioni per
l’anno 2008.
Articolo 76, comma 7(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
In aggiunta all’obbligo di contenimento delle spese di personale, è
introdotto l’obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale di tali
spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria
attenzione per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione
integrativa.
I termini di tale riduzione saranno specificati dal già citato DPCM, che
stabilirà anche parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche
degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale
attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale
tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
Articolo 76, comma 5(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La Finanziaria 2009. Programmazione Economico-Finanziaria 2009-2013
I parametri su cui sarà determinato l’obiettivo di riduzione della spesa del personale
ELEMENTI PARAMETRI
Parametri e criteri di virtuosità con correlati obiettivi differenziati di risparmio
- Dimensioni demografiche enti- % di incidenza delle spese dipersonale attualmente esistenti rispetto allaspesa corrente- Andamento di tale tipologia di spesanel quinquennio precedente
Criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità
Criteri e parametri con riferimento agli incarichi art. 90 e 110 tuel al fine di ridurre l’affidamento di incarichi a soggetti esterni e porre dei tetti retributivi ai singoli incarichi e tetti di spesa complessivi
- Rapporto popolazione/n. dipendenti inservizio
Criteri e parametri volti alla riduzion dell’incidenza % delle posizioni dirigenziali in organico
- Rapporto tra n. dei dirigenti/dipendenti in servizio negli Enti
Per quanto riguarda gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità, il comma 2
interviene apportando notevoli modifiche al quadro delineato dalla
Finanziaria 2008.
La disciplina attualmente vigente ed in commento sarà modificata dal
DPCM previsto dal comma 6, articolo 76 della legge n. 133/2008.
Il DPCM, infatti, da emanarsi previo accordo tra governo, regioni e
autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, secondo
quanto previsto dal comma 6, avrà ad oggetto “parametri e criteri di
virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio” e in tale sede
saranno altresì definiti i “criteri e modalità per estendere la norma anche
agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno”.
Gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, dunque, applicheranno le
disposizioni dettate dalla legge n. 133/2008 fino all’emanazione del DPCM.
Articolo 76, comma 2(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Si rammenta che il comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007) così recita: “Per gli enti non sottoposti alle regole del
patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare
dell’anno 2004.
Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi
compreso il personale di cui al comma 558.”(stabilizzazioni)
Articolo 3, comma 120 e 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il comma in esame condiziona le possibilità di assunzione di personale degli
enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.
In particolare il comma in esame introduce un periodo all’articolo 1,
comma 562, della legge finanziaria 2007, precisando che eventuali deroghe
al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19,
comma 8, della L. 448 del 2001 (cfr. supra), devono comunque assicurare il
rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non
sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento.
Il comma 2 dell’art. 76, prevede che solo per gli Enti con un numero di
dipendenti a tempo pieno pari o inferiore a 10 continui ad applicarsi il
disposto di cui al comma 121 e dunque la relativa possibilità di derogare al
comma 562.
L’Anci ritiene che il numero dei dipendenti vada calcolato con riferimento
ai posti coperti in dotazione organica, comprensivi, dunque, anche dei
dipendenti a vario titolo assenti (es. in aspettativa, malattia, ecc.).
Articolo 3, comma 119 e 120(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
A fronte delle modifiche apportate, è bene evidenziare che il commi 121
introduce disposizioni speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto
tali, non risultano suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto
il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente.
Tuttavia è fondamentale il richiamo che il legislatore fa all’articolo 19,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il rinvio a tale disposizione, in armonia con la ratio del comma 562,
ribadisce l’esigenza di improntare le scelte di politica del personale e
quelle occupazionali, espresse nei documenti di programmazione triennale
dei fabbisogni, ai principi di riduzione complessiva della spesa per il
personale.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Due sono gli aspetti certamente qualificanti: la necessità di una
motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa
analiticamente per dare contezza all’esterno delle motivazioni sottese e
consentire così ai competenti organi di controllo di esprimere le loro
valutazioni al riguardo.
Non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di
non aver avuto cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate,
nonché, eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi
all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati. (Parere UPPA 6/08 del
28/1/2008, Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, parere n.3/2008)
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Per tutti gli altri Enti, aventi più di 10 dipendenti a tempo pieno, è
disapplicato il comma 121 e dunque gli stessi sono assoggettati alla
disciplina di cui al comma 562.
Non possono essere portate a compimento le procedure di assunzione
mediante concorso esterno o mobilità - non terminate alla data di entrata
in vigore del DL 112/2008 - avviate in applicazione del comma 121.
Modalità di calcolo delle spese di personale; occorre fare riferimento alle
voci individuate nei questionari allegati alla Delibera della Corte dei Conti -
Sezione delle Autonomie n. 3/AUT/2008, avente ad oggetto le “Linee guida
cui devono attenersi, ai sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2008”.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
In merito alle modalità di calcolo delle cessazioni, invece, si ritiene che
l’Ente possa considerare complessivamente il numero delle cessazioni
intervenute dal 2006 in poi (primo anno di riferimento ai sensi del comma
562) non ancora ricoperte. Ciò in considerazione del fatto che le relative
assunzioni, anche se non ancora effettuate, sono comunque autorizzate ai
sensi del comma 562 della Finanziaria 2007.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La CdC Sezione Veneto considera che l’interpretazione delle norme
conducono ad affermare che, per l’anno 2008, le spese di personale degli
enti non sottoposti alle regole del patto non dovranno superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2004, tenendo comunque conto
dell’obbligo per gli enti locali di programmazione triennale del fabbisogno
di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese (art. 91,
comma 1, del TUEL e art. 39, commi 19 e 20-bis, della legge 449/1997) e
dell’obbligo, per gli organi di revisione contabile, ex art. 19, comma 8, della
legge 448/2001, di accertare che i documenti di programmazione del
fabbisogno siano improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa,
Entro detti limiti di spesa, secondo la Src Veneto, il comune istante
potrebbe procedere a nuove assunzioni.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il comma 562 della finanziaria 2007, nel testo vigente, composto da due
parti: la prima, fa riferimento al precedente anno, è contenuta nella legge
finanziaria per il 2007 ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2007; la seconda,
aggiunta dall’art. 3, co. 121, della legge finanziaria 2008, stabilisce due
nuove condizioni per eventuali deroghe ai limiti fissati per le nuove
assunzioni ed ha decorrenza del 1° gennaio 2008.
La Sezione delle Autonomie ritiene che la disposizione che fa riferimento
all’anno precedente, essendo contenuta nella legge finanziaria per il 2007,
ha decorrenza dal 1° gennaio 2007, rispetto al quale è “precedente” l’anno
2006 (Del. 8/2008).
Assunzioni 2008 = cessazioni 2006 + 2007Assunzioni 2008 = cessazioni 2006 + 2007
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Nel computo delle cessazioni utili ai fini delle assunzioni dall’esterno,
quindi, sono da computare anche le mobilità in uscita.
La Corte dei Conti, in due distinti pareri (cfr. Corte dei Conti, sez. Reg.
Piemonte, Parere n. 8/2008 e Corte dei Conti, Sez. Sardegna, parere n.
15/2007) ha espressamente affermato, in linea con quanto sostenuto
dall’ANCI, come “… il citato comma 562 faccia riferimento alle cessazioni
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato “complessivamente”
intervenute. Un’espressione che appare volutamente diretta a sostenere
un’interpretazione estensiva della locuzione e dunque un superamento
della rigidità del regime precedente. Sembra pertanto che, per lo meno per
le finalità in esame, si possa ritenere sussistere una cessazione del
rapporto del lavoro con un Ente non solo a seguito di estinzione del
rapporto, ma anche nei casi di passaggio di personale ad altra
amministrazione attraverso le procedure di mobilità (articolo 30 del D. L.vo
30 marzo 2001, n. 165)”.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Per quanto riguarda la mobilità in entrata, questa, ai sensi del tuttora
vigente articolo 1, c. 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria
2005), è da considerarsi “neutra” e dunque può essere effettuata anche in
assenza di preventiva cessazione, nel rispetto ovviamente del limite di
spesa 2004, se il dipendente proviene da un Ente assoggettato a limitazioni
alle assunzioni.
Secondo l’orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso
nella Circolare n. 4/2008, gli Enti locali tenuti al rispetto del patto di
stabilità non sono sottoposti a limitazioni in materia di assunzioni, in
quanto per gli stessi opera solo un vincolo di contenimento della spesa.
Pertanto, il reclutamento mediante mobilità di un dipendente proveniente
da Ente assoggettato al patto, potrà essere effettuato solo a copertura del
turn over.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
È ancora vigente il disposto di cui al comma 101 dell’articolo 3 della
Finanziaria 2008, pertanto, dunque, in caso di assunzione di personale a
tempo pieno l’Ente è tenuto a dare precedenza alla trasformazione del
rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano
fatto richiesta.
Inoltre, sempre ai sensi del comma 101, per il personale assunto con
contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo
pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Articolo 3, comma 121(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti non sottoposti al patto
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Le voci da considerare nella base di calcolo
Voce Annotazioni Note
+ Retribuzioni lorde fisse del personale a tempoindeterminato e determinato
S
+ SEGRETARIO COMUNALE PER LA QUOTA A CARICO DI OGNI ENTE (SE IN CONVENZIONE)
Secondo il Ministero le spese per il segretario comunale sono da includere mentre A nci sostiene che debbano essere escluse. Le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti non si sono mai espresse. I diritti di segreteria, invece, vanno esclusi in quantotrovano copertura con i diritti di segreteria versati dai privati
N
+ Retribuzioni lorde accessorie del personale a tempo indeterminato e determinato
Sono da conteggiare tutte le componenti il salario accessorio (straordinario, indennità, fondo produttività, fondi incentivanti derivanti ad esempio dal recupero evasione tributi, progettazione interna ecc.). Per l’incentivo derivante dalla progettazioni internel’eventuale esclusione dal computo delle spese di personale può giustificarsi soltanto nel caso gli stessi siano a carico di finanziamenti comunitari e privati perchè non comportano in questa ipotesi alcun aggravio per l’Ente (parere n. 6 del 28.06.2007 Sezione regionale di controllo Piemonte e n. 9 del 18.05.2007 sezione regionale di controllo Puglia). Tali pareri, inoltre, hanno chiarito che resta comunque ferma l’allocazione contabile nel titolo II relativo alla spesa in conto capitale in quanto trattasi di somme che devono seguire gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche
S
+ CO.CO.CO. S
+ LAVORO INTERINALE S
+ CONVENZIONI Per la quota di costo effettivamente sostenuto S
DL 112. Assunzioni e spese di personale
+ LSU Per la quota di costo effettivamente sostenuto S
+ ONERI RIFLESSI (CPDEL, INADEL,INPS)
S
+ IRAP S
+ ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI S
+ BUONI PASTO S
+ EQUO INDENNIZZO S
+ RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO S
+ ASSUNZIONI ART. 110 C. 1 e 2 TUEL S
+ ASSUNZIONI ART. 90 TUEL S
- RINNOVI CONTRATTUALE NINTERVENUTO DOPO 2004
Parere n. 11 del 28.06.2007 Sezione Regionale dicontrollo Veneto: per gli enti soggetti al patto sono daincludere gli aumenti contrattuali in quanto non sonostati oggetto di specifica esclusione come invece èespressamente previsto per i comuni con meno di 5.000abitanti. Per l’anno 2004, si detrae la spesa per gli arretrati ante2004 relativi all’anno 2002-2003
N
Con riferimento al 2008, per gli enti soggetti al patto, le spese che derivano dai maggiori oneri contrattuali, nei limiti di cui all’art. 3, comma 137, della legge 244/2007 come specificati nella circolare n. 8/32008 punto A.6 del Ministero dell’Economia e delle finanze- ragioneria generale dello Stato
S
DL 112. Assunzioni e spese di personale
- CATEGORIE PROTETTE S
- CFL PROROGATI S
- RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO S
-PERSONALE TOTALMENTE A CARICO DIFINANZIAMENTI COMUNITARI O DI PRIVATI
S
-STRAORDINARIO ELETTORALE E ALTRI ONERI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ ELETTORALE
S
-PERSONALE TRASFERITO DALLE REGIONI PERL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
S
- ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI Parere n. 18 del 14.9.2007 Corte dei Conti Veneto: sono da escludere, per tutti gli enti locali, le spese per l’assunzione di vigili stagionali effettuate ai sensi dell’art. 1 c. 564 della L. 296/2006 e finanziati con i proventi del codice della strada.
Per il Ministero dell’Interno (circolare n. FL 5/2007) e la Sezione Regionale di controllo della Lombardia (parere 32/2007) l’esclusione riguarderebbe invece solo gli enti non soggetti al patto
N
DL 112. Assunzioni e spese di personale
-SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO. CON CONTRATTO DECORRENTE DAL 2005 E A PATTO CHE NELL’ULTIMO TRIENNIO L’ENTE ABBIA AVUTO AVANZO DI BILANCIO POSITIVO
Ai sensi del comma 204 ter della L. 266/2005, per i soli enti non
soggetti al patto (in quanto per gli enti soggetti al patto il comma
557 della L. 296/2006 disapplica i commi da 198 a 206 della L.
266/2005), che negli ultimi tre esercizi abbiano chiuso con un
avanzo di bilancio positivo, le spese di personale riferite a contratti
di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005 sono
da escludere dal computo delle spese del personale. I problemi
interpretativi sono di due tipi: a) definizione di avanzo di bilancio in quanto esistono
pareri diversi. In particolare, per la Sezione Ligure (parere n. 7
del 13/10/2006), e la sezione toscana (parere n. 28 del
16/01/2007) intendono per avanzo di bilancio l’avanzo di
amministrazione mentre per la sezione lombarda (parere 17/2007) l’avanzo
dibilancio deve farsi riferimento all’avanzo di gestione
(accertamenti – impegni di competenza);b) se, per gli enti non soggetti al patto, i commi da 198 a
206 della legge 266/2005 sono effettivamente disapplicati. Infatti vi
è unadivergenza di opinioni laddove, ai fini delle sanzioni, il
parere 12/2007 del Dipartimento Funzione pubblica sostiene che
il comma 562 della legge 296/2006 ha di fatto disapplicato tali
commi,mentre ai fini delle voci utili per il calcolo del tetto di
spesa, i diversi pareri espressi dalle varie sezioni regionali di controllo
della corte dei conti e lo stesso ministero dell’interno sostengono che
valgonoancora le voci della circolare n. 9/2006 emessa ai finidell’applicazione di tali commi.
S/N
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la RGS, gli enti locali devono
trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dall’organo di revisione. (art.67, c.8).
Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal MEF, sarà integrato da
scheda con le ulteriori informazione di interesse della Corte dei conti.
(art.67, c.9).
La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere
pubblicata sul sito web dell’ente, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. (art.67, c.11).
Il mancato adempimento delle prescrizioni comporta la sospensione dei
versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a
qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa. (art.67, c.12).
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
E' stata diffusa la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del
20 gennaio 2009 "Monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo
67, commi 8, 9, 10, 11 e 12 DL 112/2008). Novità delle rilevazioni previste
dal titolo V del DLgs n. 165/2001. Anticipo del periodo di rilevazione della
Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2008)".
Essa contiene, in modo anticipato rispetto al passato, le principali novità
che sono dettate nel conto annuale del personale, sia alla luce delle novità
previste dal citato DL 112 che della convenzione firmata con il Ministero
dell'Interno.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
In primo luogo, le Pubbliche Amministrazioni possono apportare variazioni
ai dati sui fondi per le risorse decentrate degli anni compresi tra il 2004 ed
il 2007; nel conto annuale 2008 saranno comprese, per la prima volta,
informazioni sulla situazione degli enti locali prima contenute nel
censimento del personale disposto dal Ministero dell'Interno.
Nell'anno 2009 la relazione allegata al conto annuale del personale dovrà
essere trasmessa entro termini più brevi, che vengono dalla norma stabiliti
per il periodo compreso tra i giorni 9 marzo e 30 aprile.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Il Conto annuale
Sulla base delle regole dettate dal DL 112/2008 è stata disposta
l'acquisizione dei dati dei contratti decentrati integrativi per ciò che
riguarda la costituzione del fondo, l'andamento dello stesso fondo nel corso
degli anni e le disposizioni dettate per dare applicazione agli istituti
contrattuali tesi alla valorizzazione del merito e della professionalità con
criteri selettivi, in particolare alla produttività ed alle progressioni
orizzontali.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Con il nuovo conto annuale saranno apportate modifiche alle informazioni
richieste in tema di contrattazione decentrata, sia per la scheda
informativa che deve essere redatta da parte del collegio sindacale, sia per
le informazioni quantitative, attualmente contenute nella tabella 15.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, vedi la
deliberazione n. 43 del 15 dicembre 2008, hanno chiarito che a livello
nazionale saranno svolte esclusivamente le attività di segnalazione al
Parlamento, al Governo ed alla contrattazione nazionale. Mentre le sezioni
regionali di controllo potranno, nell'ambito delle proprie iniziative di
controllo collaborativo e delle iniziative programmate di verifica, utilizzare
queste informazioni. La deliberazione ci ricorda anche che gli organi di
controllo interno delle amministrazioni e, implicitamente, la Ragioneria
Generale dello Stato sono responsabilizzati ad effettuare verifiche su
questa materia.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Le modifiche ai precedenti conti
Tutte le Pubbliche Amministrazioni possono modificare i dati relativi alla
costituzione del fondo per la contrattazione decentrata degli anni 2004,
2005, 2006 e 2007.
Questa opportunità è messa a disposizione delle amministrazioni che hanno
proceduto, successivamente alle precedenti trasmissioni, alla loro modifica,
il che si è necessariamente registrato per gli enti che hanno subito
accorpamenti o scorpori.
Il periodo entro cui è consentito effettuare telematicamente tali modifiche è
fissato dallo scorso 19 gennaio al 15 febbraio.
Viene ricordato che gli importi devono essere calcolati al netto degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni, quindi dei contributi previdenziali ed
assistenziali, nonché dell'Irap. E che, essendo rimasta inalterata la struttura, si
devono utilizzare le voci residuali, cioè "altre risorse" ed "altre destinazioni" solo
nel caso in cui non vi siano voci idonee.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Le nuove informazioni
Il conto annuale 2009 chiederà agli enti locali una serie di informazioni
inedite.
Tale scelta è la conseguenza determinata dalla semplificazione introdotta
attraverso il superamento del censimento del personale realizzato dal
Ministero dell'Interno.
Una specifica convenzione intercorsa tra Viminale e Ragioneria Generale
dello Stato ha infatti determinato la unificazione dei 2 strumenti e la
riduzione di un obbligo in capo agli enti locali.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Vi sono novità sulle informazioni richieste in tema di formazione del
personale,
sui vincitori di concorso non ancora assunti, sui procedimenti disciplinari
aperti e
sulle relative sanzioni inflitte.
E saranno previste due nuove schede.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
Una prima conterrà informazioni di carattere generale, quali la popolazione
residente e la superficie del territorio.
Ed ancora modalità di utilizzazione delle esternalizzazioni, in particolare
per la adozione di un programma di razionalizzazione dei costi; uso della
programmazione del fabbisogno di personale; uso delle convenzioni per la
gestione associata, uso del sistema automatizzato di rilevazione delle
presenze, incidenza di cassa della spesa per il personale sulle spese
correnti, stabilizzazione di LSU, dipendenti appartenenti alle categorie
protette etc.
La seconda conterrà informazioni sulla attivazione della contrattazione
decentrata integrativa a livello territoriale, sulla valutazione dei dipendenti
e dei dirigenti (anche alla luce di esperienze realizzate in forma associata).
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
La pubblicità della contrattazione
Il DL 112 impone l'obbligo della pubblicazione sul sito internet dell'ente
delle informazioni sulla contrattazione fornite alla Ragioneria Generale
dello Stato.
La mancata soddisfazione di questo vincolo determina la illegittimità di
tutte le forme di impinguamento del fondo per le risorse decentrate.
Questo obbligo è soddisfatto attraverso la pubblicazione dei contratti
decentrati integrativi, della scheda informativa e della tabella 15 del conto
annuale. Tali ultime informazioni vanno fornite una volta che sia avvenuto il
"rilascio da parte del sistema SICO della avvenuta certificazione dell'invio
del Conto annuale", cioè esse potranno essere messe in linea,
orientativamente, solo intorno alla fine del mese di maggio, prima parte del
mese di giugno.
Articolo 67(Contrattazione integrativa)
DL 112. Assunzioni e spese di personale
I principali errori rilevati sul fondo produttività nei controlli effettuati
Anomalie sulle procedure di stipula dei CCDI
1. Mancato invio al Collegio dei revisori dell’ipotesi contrattuale, corredato della relazione illustrativa tecnico-finanziaria per la verifica sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio
2. Sottoscrizione del CCDI senza la preventiva effettuazione di un’approfondita analisi sulla spesa e sulla attendibilità degli stanziamenti di bilancio
3. Partecipazione di organi politici nell’ambito della delegazione di parte pubblica
4. Omesso invio all’ARAN dei CCDI
5. Omessa sottoscrizione del CCDI dopo la deliberazione di autorizzazione alla stipula adottata dalla giunta
Anomalie sulla quantificazione delle risorse decentrata
1. Irregolare imputazione al bilancio dell’ente delle risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali senza riduzione del fondo
2. Inclusione nel monte salari, ai fini della determinazione delle percentuali di incremento, di emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (es. ANF, indennità di trasferimento, equo indennizzo ecc..)
3. Integrazione delle risorse del fondo ex art. 15 c. 2 CCNL 1 aprile 1999 (1,2% Monte salari) in assenza di costituzione del nucleo di valutazione
4. Omessa decurtazione del fondo a seguito del trasferimento del personale ATA allo Stato
5. Irregolare utilizzazione di risorse proprie dell’Ente ulteriori rispetto a quelle previste dal fondo ex art. 15 per remunerare particolari progetti (esempio nel settore vigilanza)
6. Errata inclusione tra le risorse destinate alla contrattazione decentrata dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992
Anomalie sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate
1. Erogazione degli incentivi in base a progetti riguardanti l’intera struttura o in base al solo numero delle presenze anziché in relazione al merito ed all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo
2. Illegittimo ricorso a forme generalizzate di progressioni economiche orizzontali
3. Attribuzione di plurime progressioni economiche orizzontali allo stesso dipendente in un arco temporale limitato da escludere ogni efficace processo di valutazione
4. Illegittimo incremento anticipato di progressione economica del personale collocato a riposo
5. Illegittima erogazione dell’indennità di rischio anche nei periodi di assenza dal servizio
6. Illegittima erogazione dell’indennità di turno in misura superiore a quella prevista dal CCNL
7. Illegittimo cumulo dell’indennità di turno con l’indennità di disagio
8. Illegittima erogazione dell’indennità di vigilanza al personale della polizia municipale che non assolve le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
9. Illegittimo cumulo dell’indennità di rischio con quella di disagio e di queste con l’indennità di vigilanza
10. Illegittimo utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 208 del codice della strada per corrispondere compensi accessori ai vigili urbani
11. Illegittima corresponsione di ulteriori compensi accessori a titolari di posizione organizzativa
12. Illegittima previsione nei CCDI di compensi accessori non previsto dal CCNL (es. Comune di Roma per indennità di vestiario)
L'art. 73 modifica la disciplina del part time eliminando l'automatismo nella
concessione del part time rimesso ora alla valutazione dell'Amministrazione
sulla base del "pregiudizio" alla funzionalità dell'Amministrazione stessa.
L'art. 1, comma 58, della Legge 662/1996 risulta infatti così modificato: " La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso
in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di
interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta
dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione
non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a
comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa".
Part time Articolo 73(Part time)
L'art. 61, comma 8, che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla
medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".
Il comma 17 precisa che gli Enti Locali non sono tenuti al versamento al
bilancio dello Stato e, quindi, mantengono dette risorse acquisite al proprio
bilancio.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
“La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio
2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque
erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo
l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività
progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di
contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina.” (Circolare
RGS 36/2008)
Quest’ultima interpretazione, tutt’altro che pacifica, darà senza dubbio
luogo ad innumerevoli controversie sulle quali spetterà al competente
giudice del lavoro pronunciarsi.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
Nel mese di dicembre il Parlamento ha deciso di tornare indietro,
stabilendo che tale misura massima debba ritornare ad essere quella
prevista tradizionalmente, e cioè il 2% dell'importo posto a base di gara,
ponendo dei tetti massimi di compenso di fatto solo teorici (legge di
conversione del DL 162/2008).
Nel mese di gennaio il Parlamento ritorna sulla scelta e stabilisce che il
tetto massimo di tale compenso debba essere non superiore allo 0,5%
dell'importo posto a base di gara (disegno di legge di conversione del DL
185/2008 nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati).
In altri termini, sembra che l'esecutivo abbia voluto porre rimedio ad una
scelta legislativa probabilmente sfuggita dal suo controllo, quella di
ripristinare il tetto massimo del 2%. Ed infine con la legge finanziaria 2009
consente di destinare questi risparmi alla contrattazione decentrata.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
L’istituto
L'erogazione di un compenso per il personale degli uffici tecnici dei comuni
e di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni in caso di realizzazione di
opere pubbliche è previsto dall'articolo 92, comma 5, del DLgs n. 163/2006,
cioè dal cd codice sugli appalti. Esso stabilisce che una quota, non
superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, possa essere ripartito tra
una serie di figure individuate esattamente nella norma, cioè tra il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, il
collaudatore, il responsabile del procedimento ed i collaboratori di tali
figure.
La misura di tale compenso deve essere fissata in rapporto al rilievo che
l'opera assume e la ripartizione dello stesso deve essere decisa in relazione
alle "responsabilità professionali".
Incentivi alla progettazione Articolo 61
(Riduzione incentivi alla progettazione )
La sede in cui operare tali scelte è la contrattazione decentrata integrativa
e le sue indicazioni devono essere "assunte" in uno specifico regolamento
che l'ente si deve dare.
Viene inoltre stabilito con molta chiarezza che la misura massima del 2%
deve essere calcolata comprendendo anche gli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico dell'ente.
La norma stabilisce infine che le quote non utilizzate perché tali compiti
vengono svolti da soggetti esterni all'ente costituiscono economie.
Ricordiamo che tali somme devono entrare a far parte del fondo per la
contrattazione decentrata integrativa, esattamente nell'ambito della parte
variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
E che, pertanto, esse entrano nel calcolo della spesa per il personale,
Anche se le amministrazioni le acquisiscono nel quadro economico, e cioè
come risorse per finanziare gli investimenti.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
La conversione del Dl 162
Il Parlamento, in sede di conversione del DL 162/2008, ha stabilito di
ripristinare il tetto massimo del 2% dell'importo posto a base di gara per i
compensi spettanti ai dipendenti degli uffici tecnici direttamente coinvolti
nella realizzazione di opere pubbliche. Ha confermato che in caso di
risparmi che si realizzano nel caso in cui qualche attività è svolta da
collaboratori esterni, cioè da personale non dipendente, si realizza una
economia. Ed infine ha stabilito che ai dipendenti non possa essere
corrisposto per le attività di progettazione un compenso annuo superiore al
trattamento economico complessivo in loro godimento. Da sottolineare che
il limite è posto solo ai compensi per le attività di progettazione, quindi
escludendo tutte le altre voci, e la cifra di riferimento è il trattamento
economico complessivo, quindi sia lo stipendio che le varie forme di
compensi accessori.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
La legge di conversione del Dl 185
Con la legge di conversione del DL 185/2008, cd anti crisi, il governo ha
deciso di ripristinare le scelte compiute nel DL 112. Quindi, il tetto
massimo dei compensi che possono essere erogati al personale degli uffici
tecnici per la realizzazione di opere pubbliche viene di nuovo portato allo
0,5% dell'importo posto a base di gara. Ovviamente tale misura è
comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico delle
amministrazioni.
La quota residua, cioè fino allo 1,5%, sarà acquisita dagli enti e versata al
bilancio dello Stato, tranne che per gli enti locali e le regioni. Infatti tali
livelli istituzionali potranno trattenere queste somme nelle proprie
disponibilità.
Tale disposizione opera a partire dallo 1 gennaio 2009, quindi
retroattivamente rispetto alla entrata in vigore della norma di legge.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
La Finanziaria 2009
L'articolo 2, comma 32 della legge finanziaria 2009 dispone che le risorse
finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del DL n. 112/2008 siano
utilizzate nell'ambito dei fondi per le risorse decentrate.
Si deve considerare che le risorse provenienti dai risparmi sulla
incentivazione per la realizzazione di opere pubbliche sono da considerare
comprese in tale ambito, al pari di quelle che provengono dai tagli ai
compensi per i componenti le commissioni ed i segretari dei collegi
arbitrali e, per le amministrazioni statali, dai risparmi connessi ai limiti
posti alle collaborazioni, alle spese per le relazioni pubbliche e per le
sponsorizzazioni.
Incentivi alla progettazione
Articolo 61(Riduzione incentivi alla progettazione )
E' stata emanata nei giorni scorsi, nel suo testo definitivo, la circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2008, "DL 112/2008, articolo
72, personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a
riposo".
La circolare raccomanda soprattutto le seguenti due scelte:
1) si suggerisce l'approvazione preventiva di norme per disciplinare le
autorizzazioni al trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno
raggiunto i 65 anni di età e per disporre l'eventuale collocamento in
pensione del personale che ha versato 40 anni di contributi;
2) le amministrazioni devono evitare di assumere scelte contraddittorie.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
Ricordiamo che sono tre le disposizioni per lo svecchiamento contenute
nell'articolo:
1. possibilità di esonerare dal servizio il personale negli ultimi 5 anni
prima della pensione,
2. trasformazione in possibilità dell'obbligo a trattenere per un biennio in
servizio i dipendenti che hanno raggiunto i 65 anni di età,
3. possibilità per tutte le PA di collocare in pensione d'autorità i dipendenti
che hanno raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.
Ricordiamo ancora che la possibilità di esonero dal servizio si applica
solamente ai dipendenti dello Stato, mentre le altre due novità si
applicano a tutti i dipendenti pubblici.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
Il biennio di trattenimento in servizio
I commi da 7 al 10 dell'articolo 72 del DL 112 dispongono che il rimanere
in servizio fino a 2 anni dopo il raggiungimento dei limiti di età per essere
collocati in quiescenza è subordinato alla autorizzazione da parte dell'ente.
Le nuove disposizioni prevedono che la scelta discrezionale da parte degli
enti non abbia carattere arbitrario, ma sia collegata ad una valutazione
delle "proprie esigenze organizzative e funzionali .. in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi".
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
Sulla base di queste disposizioni la Funzione Pubblica ci ricorda che la
scelta dell'ente pubblico deve fare riferimento a condizioni oggettive.
La circolare suggerisce perciò la preventiva adozione da parte dell'ente di
criteri di carattere generale, che vanno approvati dall'organo politico, nei
comuni da parte della giunta, e che possono anche essere contenute nel
programma delle assunzioni.
La norma prevede la durata massima biennale: da qui la conseguenza che
l'autorizzazione può essere concessa anche per un periodo più breve.
La norma, deve essere ricordato, ha inoltre regolamentato il periodo
transitorio: gli enti riesaminano alla luce delle nuove disposizioni le
autorizzazioni al trattenimento in servizio già concesse che decorrono dal
2009, mentre decadono quelle già concesse con decorrenza iniziale dal
2010 ed i soggetti interessati devono ripresentare tali istanze.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
La concessione di questa autorizzazione deve essere raccordata con le
disposizioni sul collocamento in pensione del personale che ha raggiunto
40 anni di anzianità contributiva: non si può, quindi, prima concedere
questo beneficio e poi, al compimento di tale tetto, collocare in quiescenza
il dipendente che non ha finito il periodo di autorizzazione alla permanenza
in servizio.
Il secondo vincolo è quello di concedere comunque la autorizzazione ai
dipendenti che al compimento dei 65 anni di età non hanno ancora
raggiunto il diritto alla pensione. Esso deriva dalla sentenza n. 282/1991
della Corte Costituzionale.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
IL COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per la prima volta viene concessa alle PA la possibilità di collocare in
pensione i dipendenti pubblici che hanno raggiunto 40 anni di anzianità
contributiva nel rispetto dei 6 mesi di preavviso.
La norma non distingue tra anzianità raggiunta con contributi versati a
seguito dello svolgimento di prestazioni lavorative ed i cd contributi
volontari.
Viene infine ricordato che il dipendente deve potere in ogni caso passare,
senza interruzione, dallo stipendio alla erogazione della pensione; quindi
l'effettivo collocamento in pensione deve essere raccordato con le regole
previdenziali.
Queste disposizioni sono contenute nell'articolo, comma 11. Questa norma
si applica negli enti locali a dipendenti, dirigenti e segretari.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
Anche per questa possibilità viene suggerito che gli enti si diano in via
preventiva criteri generali.
Ne vengono espressamente suggeriti tre:
1) la scelta di attuare progetti innovativi,
2) la necessità di fronteggiare situazioni di esubero di personale;
3) la razionalizzazione della struttura organizzativa.
Oltre alla necessità di raccordo con le disposizioni sul trattenimento in
servizio viene suggerito di evitare l'utilizzazione di questo strumento nel
periodo di durata degli incarichi dirigenziali. Ed infine si suggerisce di
evitare, più in generale, scelte contraddittorie. Ciò determina infatti una
violazione dei principi della correttezza e della buona fede, il che può
provocare l'eventuale censura in sede di contenzioso.
Manovra 2009. Pensionamento
Articolo 72(Personale prossimo al pensionamento)
Scatta per gli enti locali una serie di obblighi sull'invio di certificazioni
sull'attività del 2008 in riferimento alla gestione di tutte le risorse umane.
Una prima novità è la trasmissione della denuncia dei disabili che deve
avvenire in via telematica alla Provincia.
Con lo stesso sistema usato per le comunicazioni di assunzione e
cessazione, andranno comunicati il numero dei lavoratori su cui si calcola
la quota di riserva e di quelli computabili nella quota di riserva suddivisi
per le tipologie del lavoro.
Le scadenze sono due: 31 gennaio per i datori con più di 15 dipendenti i cui
dati occupazionali sono variati o che presentano il prospetto per la prima
volta; 28 febbraio per gli altri.
La Manovra 2009. ScadenzarioI principali adempimenti
Sono già state diffuse sul sito dell'Aran le schede per la rilevazione delle
deleghe sindacali.
Suddivise per comparto vanno inviate all'Agenzia in forma cartacea entro il
28 febbraio, e devono raccogliere l'elenco e l'importo medio delle deleghe
sindacali trattenuto ai dipendenti e risultanti a dicembre 2008.
L'adempimento non va confuso con la trasmissione dell'elenco dei permessi
e delle aspettative sindacali, che dovrebbe invece seguire la solita scadenza
del 31 maggio attraverso l'applicativo Gedap.
Sugli incarichi esterni rimangono vigenti gli obblighi di monitoraggio con il
sistema dell'anagrafe delle prestazioni presso la Funzione pubblica.
La Manovra 2009. Scadenzario
I principali adempimenti
Scade il il 31 marzo il modello 770 ovvero la denuncia di tutti i compensi
erogati nel corso dell'anno precedente a dipendenti, collaboratori e
professionisti.
Il 28 febbraio, è la data ultima per l'invio ai professionisti delle
certificazioni delle ritenute d'acconto avvenute sui compensi erogati
nell'anno 2008.
La Manovra 2009. Scadenzario
I principali adempimenti
A decorrere dal 1 luglio 2009
sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e
644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’art. 3, commi 90, 92, 94, 95,
96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativi ai processi di
stabilizzazione del personale precario.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Alla data di scadenza dei relativi contratti le PA non possono in alcun caso
proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di
lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui
agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai
sensi dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dell’art. 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali
contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine
finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis (Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Il Ministro Brunetta ha presentato una riformulazione dell'emendamento
sui precari.
Tale emendamento sposta al 1° luglio 2009 l'abrogazione delle
norme sulla stabilizzazione. Ciò al fine di avviare un monitoraggio
capillare su tutte le tipologie dei contratti a tempo determinato vigenti e le
relative modalità di assunzione adottate dalle singole amministrazioni,
nonché il numero di vincitori di concorso in attesa di assunzione.
Le amministrazioni comunicheranno alla Funzione Pubblica tali dati ed
entro il mese di maggio il Governo emanerà un decreto che stabilirà le
regole per una eventuale prosecuzione dei contratti fino all'espletamento
delle procedure concorsuali riservate previste dallo stesso emendamento.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis (Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi
dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono
bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva
di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il
personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di
lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per
il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con
contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di
anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28 settembre 2007.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all’ art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal
comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite
graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto
dell’assunzione.
Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre
2011.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis
Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi di
queste disposizioni e delle norme in materia di organici contenute nel
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
le amministrazioni prevedono:
- le procedure di mobilità,
- i concorsi da bandire
- le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari
scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento
della spesa del personale.
La Manovra 2009. Stabilizzazioni
Articolo 37 bis(Stabilizzazioni)
Emendamento all’art. 37 del DDL 1441-quater – art 37 bis