INADEMPIMENTO
• Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato.
• Il debitore – non esegue la prestazione – la esegue in modo inesa,o o in ritardo.
Responsabilità
• Il debitore che è inadempiente deve risarcire il danno che ha provocato al creditore.
Impossibilità sopravvenuta
• Il debitore risponde dell’inadempimento, a meno che non provi – l’impossibilità della prestazione – e che tale impossibilità derivi da causa a lui non imputabile.
• L’onere della prova speDa al debitore • L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili es:ngue l’obbligazione e nulla è dovuto dal debitore.
Conseguenze
• L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili es:ngue l’obbligazione e nulla è dovuto dal debitore
• Se l’obbligazione nasce in un contraDo a prestazioni corrispeIve l’altra parte non dovrà eseguire la sua prestazione e se l’ha già eseguita ha diriDo alla resJtuzione.
Il debitore DEVE PROVARE:
1. L’impossibilità della prestazione. -‐ deve essere oggeEva: deve
riguardare la prestazione e non vicende soggeIve del debitore.
Il debitore DEVE PROVARE:
L’impossibilità della prestazione. -‐ deve essere sopravvenuta cioè verificarsi in un momento successivo al sorgere dell’obbligazione: se l’impossibilità fosse originaria l’obbligazione non potrebbe sorgere.
Il debitore DEVE PROVARE:
L’impossibilità della prestazione. -‐ deve essere rela:va non si deve dimostrare l’assoluta impossibilità (potrei adempiere se prendessi un elicoDero per la consegna del pacco) ma l’impossibilità rela:va a quel par:colare obbligo tenendo conto della diligenza media o professionale richiesta a quel parJcolare debitore.
Il debitore DEVE PROVARE:
2. Che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile • Deve provare qual è stata la causa che
ha reso impossibilile la prestazione: restano a suo carico le cause ignote.
Il debitore DEVE PROVARE:
• che la causa dell’impossibilità non gli è imputabile.
La causa deve essere quindi: – CASO FORTUITO: evento imprevedibile e
inevitabile (es. terremoto, un incidente stradale che blocca ogni passaggio)
– FORZA MAGGIORE: forza naturale o umana alla quale è impossibile resistere (il vento, le onde del mare, ordine improvviso del sindaco che vieta la circolazione delle auto)
APPLICAZIONI
• NON sono susceEbili di impossibilità sopravvenuta le obbligazioni: – PECUNIARIE perchè il denaro è sempre reperibile;
– DI GENERE perchè una data quanJtà di un bene di genere è sempre reperibile;
– DI NON FARE perchè ogni comportamento compiuto in violazione è un faDo volontario del debitore.
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
• La responsabilità che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione è RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE.
• Le parJ possono decidere di esonerare da responsabilità il debitore nel caso di colpa lieve (lievi mancanze).
• “E’ nullo qualsiasi pa-o che esclude o limita preven6vamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”
Il debitore è responsabile
• Per dolo: quando il debitore è volontariamente inadempiente.
• Per colpa quando l’inadempimento dipende da cause imputabili al debitore che non ha usato la diligenza richiesta (diligenza media/diligenza professionale)
• Senza colpa nel caso di cause ignote (resp. oggeEva)
INADEMPIMENTO
Il debitore è inadempiente nei casi di: • Adempimento INESATTO: prestazione eseguita in modo diverso da quanto dovuto -‐> risarcimento del danno
• Inadempimento ASSOLUTO: la prestazione non potrà più eseguirsi -‐> risarcimento del danno
• Inadempiento RELATIVO: l’adempimento si può ancora verificare con ritardo -‐> prestazione + risarcimento
MORA DEL DEBITORE
• Il ritardo nell’adempimento si chiama MORA DEL DEBITORE.
• Se il termine per l’adempimento è scaduto ma il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione, il creditore può cos:tuire in mora il debitore al fine di pretendere l’adempimento anche se in ritardo.
• Il debitore non è responsabile se il ritardo è dovuto ad una causa a lui non imputabile.
MORA automa:ca
• La mora può verificarsi AUTOMATICAMENTE per effeDo della scadenza del termine: – quando il debito deriva da faDo illecito – quando il debitore ha dichiarato per iscriDo di non voler adempiere alla prestazione
– quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore
Mora per in:mazione
• In tuI gli altri casi (es. deve eseguirsi al domicilio del debitore) debitore è cosJtuito in mora mediante in:mazione o richiesta fa,a per iscri,o dal creditore che esprima il proposito di oDenere l’adempimento.
• Fino a quel momento si presume che il creditore tolleri il ritardo.
EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE
1. Obbligo di risarcire il danno dovuto al ritardo 2. Se si traDa di obbligazione pecuniaria deve
pagare gli interessi moratori. 3. Passaggio del rischio: il debitore risponde
ugualmente anche se, dopo la cosJtuzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa a lui non imputabile. Il debitore è liberato solo se riesce a provare che l’oggeDo della prestazione sarebbe ugualmente andato distruDo presso il creditore.
RISARCIMENTO DEL DANNO
• Il risarcimento del danno deve assumere valore di una totale riparazione delle conseguenza dell’inadempimento.
• Il risarcimento può essere corrisposto: -‐ in forma specifica fornendo al creditore lo stesso risultato praJco dell’adempimento volontario. -‐ per equivalente, con il versamento di una somma di denaro.
Onere probatorio nel caso di inadempimento contra,uale
• Il creditore, al fine del riconoscimento del risarcimento, deve dimostrare: – l’esistenza di un rapporto obbligatorio – l’inadempimento o l’inesaDo o parziale adempimento
– il danno causato dall’inadempimento • Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitaJva
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE
Devono essere risarciJ:
-‐ DANNO EMERGENTE: la perdita subìta a causa dell’inadempimento. EffeIva diminuzione del patrimonio del creditore
-‐ LUCRO CESSANTE: il mancato guadagno; ciò che il creditore avrebbe guadagnato con l’esaDo adempimento
Limi: ai DANNI RISARCIBILI
• Non tutte i danni sono risarcibili, ma solo quelli che siano conseguenze immediate e dire,e dell’inadempimento.
• Deve esistere un rapporto causa (inadempimento) effeDo (danno).
• Sono risarcibili solo i danni prevedibili • Se il debitore è in dolo risarcisce anche i danni imprevedibili.
Il concorso del fa,o colposo del creditore
• Se il fa,o colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della colpa e l’enJtà delle conseguenze che ne sono derivate.
• Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
• Si traDa di cause che esJnguono l’obbligazione senza che si verifichi l’adempimento.
• Modi SATISFATORI: il creditore soddisfa il suo credito – COMPENSAZIONE – CONFUSIONE
• Modi NON SATISFATORI: : il creditore non soddisfa il suo credito – NOVAZIONE – REMISSIONE – IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
COMPENSAZIONE (art.1241 c.c)
• Si verifica quando due soggeI sono contemporaneamente creditore e debitore uno dell’altro;
• I debi: reciproci si es:nguono per le quan:tà corrisponden:, rimanendo in vita per il residuo.
Tipi
• Compensazione legale: opera automaJcamente quando i debi: reciproci sono omogenei (hanno per oggeDo beni generici della stessa specie) liquidi (determinaJ nell’ammontare) ed esigibili (scaduJ i termini).
• Compensazione Giudiziale: è disposta dal giudice quando si traDa di debiJ omogenei ed esigibili, non liquidi ma di pronta e facile liquidazione
• Compensazione volontaria si basa sulla volontà delle parJ
CONFUSIONE
• Si verifica quando la qualità di debitore e creditore vengono a riunirsi nella medesima persona.
• L’obbligazione originaria si esJngue perché viene meno la pluralità delle parJ.
NOVAZIONE
• E’ un contra,o con il quale le parJ sos:tuiscono all’obbligazione originaria (che si es:ngue) una nuova obbligazione.
• Deve esserci la volontà di innovare. • La NOVAZIONE può essere: -‐ OGGETTIVA: quando la nuova obbligazione si caraDerizza per un nuovo ogge,o o per un :tolo diverso -‐ SOGGETTIVA: quando si sosJtuisce un nuovo debitore a quello precedente.
REMISSIONE DEL DEBITO
• E’ un a,o unilaterale di rinuncia del creditore, in tuDo o in parte, al suo diriDo.
• L’obbligazione si esJngue e il debitore viene liberato pur non avendo ancora adempiuto all’obbligazione.
• E’ efficace dal momento della comunicazione al debitore, salvo che quesJ dichiari in un congruo termine di non volerne approfiDare.
Impossibilita sopravvenuta della prestazione
• L’obbligazione si esJngue se l’obbligazione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore
• Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore grava sul creditore che non riceverà l’adempimento.