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N.15/CONTR/CL/O2a
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
111 COLLEGIO
Nell'adunanza del 19 febbraio 2002 composta dai seguenti magistrati:
PRESIDENTIE dotto Rosario Elio BALDANz.~
CONSIGLIERI: dotto Giovanni BENCIVENGA, dotto Maurizio
MELONI, dotto Antonio FERRARA, dotto Giuseppe
COGLIANRO, dotto Ennio COLASANTI, dotto Gaetano
D' AURIA, dott.ssa Simonena ROSA, dotto Giovanni
COPPOLA, dotto Vincenzo PERGOLA, dotto Marco
PIERONI, dotto Giovanni MARROCCO
PRIMI REFERENDARI: dotto Vincenzo P ALOMBA relatore, dotto Franco MASSI
relatore
REFERENDARIO: dott.ssa Luisa D'EVOLI
~
" ,.~,.
~2
3
~ VISTI gli artt. 47 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
~~ VISTA l'ipotesi di accordo relativa al contratto colleni,'o nazionale di lavoro del
~
~ personale non dirigente dell'ENEA per il quadriennio nonnativo 1998-2001 ed ilu
~ biennio economico 1998-1999, sottoscritta in data 20 novembre 200 l e pervenuta alla
~u
, Corte in data 29 gennaio 2002;
,..
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h~:,. _.~~'" ~';. :
..c~i ~.?~;.:~j~.:;,..f~"\ \'\!:, /f",,,' I.,.. .VISTA l'ipotesi di accordo per il personale del medesimo comparto ~~~~;. :~t:::;:;
biennio economico 2000-2001, sottoscritta in data 20 novembre 2001 e pervenuta ~" " """'"
Corte in data 7 febbraio 2001 ;
VISTA la deliberazione n. 14/CONTR/CL/02 del 27 marzo 2002 con la quale le
Sezioni Riunite ha deciso, per ragioni di connessione, di esaminare, ai fini della
certificazione di cui all'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'ipotesi di accordo
relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
dell 'ENEA per il quadriennio normativo 1998-200 l ed il biennio economico 1998-1999
unitamente all'ipotesi di accordo per il personale del medesimo com parto per il biennio
economico 2000-200 l ;
VISTA la comunicazione, in data 14 febbraio 2002" con la quale sono state
convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 19 febbraio
2002;
UDITI, in data 18 febbraio 2002, gli esperti designati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai
sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 200 l;
VISTO il rapporto del Nucleo tecnico "Costo del lavoro pubblico";
UDITO i relatori Primo ref. Vincenzo Palomba e Primo ref. Franco Massi;
DELIBERA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.lgs.. n. 165 del 2001, di rendere
certificazione positiva della quantificazione dei costi contrattuali derivanti dalle ipotesi
di accordo in epigrafe con le osservazioni e le raccomandazioni di cui all'allegato
rapporto.
ORDINA
la trasmissione della presente deliberazione alI" ARAN, settore, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione
2
,.." -.,- ...
~),,..
!.pubblica e al Commissario straordinario dell 'ENEA.
I Relatori: Il Presidente r
Primo Rei: Vi cenzo Palomba Pres. Sez. Rosario Elio Baldanzat ~W~~~
Primo assi
Depositato in Segreteria: 2 8 Mt:tR. 2002
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZION. Il DirigenteRIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO ;
ROMA,- 2 8 MAR, 2002 \ yiovanni Sforza"-
3
._~":.'
.RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE
Ipotesi di accordo per il personale non dirigente dell 'ENEA per il quadriennio
normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 e ipotesi di accordo per il
personale del medesimo com parto per il biennio economico 2000-2001, sottoscritte in
data 20 novembre 2001 e per1'enute alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 47, comma 3, del dlgs. n. 165 del 2001, rispettivamente in data 29 gennaio
2002 e 7 febbraio 2001.
1. Vengono all'esame di queste Sezioni riunite, per la certificazione prevista dall'art.
47 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ipotesi di accordo per il personale non dirigente
dell'ENEA per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-
1999 e l'ipotesi di accordo per il personale del medesimo comparto per il biennio
economico 2000-2001., sottoscritte in data 20 novembre 2001 e pervenute alla Corte,
rispettivamente, in data 29 gennaio 2002 e 7 febbraio 2002.
Le Sezioni Riunite, nell'adunanza del 13 febbraio 2002, hanno deliberato, per
ragioni di connessione, di esaminare, ai fini della certificazione, l'ipotesi di accordo
per il personale non dirigente dell'ENEA per il quadriennio normativo 1998-2001
ed il biennio economico 1998-1999 unitamente all'ipotesi relativa al biennio
economico 2000-2001 (deliberazione n. 14/CONTR/CL/02 del 27 marzo 2002).
Sulla predette ipotesi di accordo è stata sancita l'intesa del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tramite il :t\tinistro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del d.lgs. n. 165 del
2001.
2. Le ipotesi di accordo in esame sono state stipulate in prossimità della scadenza
dell'intero periodo di durata della tornata contrattuale, e quindi a conclusione del
quadriennio normativo e del secondo biennio economico, sulla base dell' atto di
indirizzo predisposto dall'ENEA in data 20 gennaio 2000 (ed integrato in data 31
ottobre 2000 alla luce delle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 23 ottobre 2000) e del successivo atto di indirizzo predisposto
dall'ENEA in data 23 aprile 2001.
4
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'0\ ',.'.'-;=,-' ""h<', L'obiettivo di fondo perseguito dal Comitato di settore consisteva nell'inseri:t:~ =~'~':""':.~:-:2':)~
o; "'\dell'ENEA, alla luce della riforma disposta con il d.lgs. n. 36/1999, nel comparto '
degli Enti pubblici di ricerca con la conseguenza che, in attesa della
riorganizzazione dell'Ente, il rinnovo contrattuale era destinato a coprire un periodo
di transizione, assicurando il recepimento dei principi base del nuovo contratto del
comparto, pur tenendo conto delle peculiarità dell'ENEA.
In coerenza con tali presupposti, le linee guida per il rinnovo del contratto
delineavano un nuovo sistema di inquadramento del personale teso
all'accorpamento degli attuali livelli in un numero limitato di aree di professionalità,
cui corrispondono idonei percorsi retributivi, adeguato tuttavia a ricomprendere,
valorizzandone la professionalità, le diverse professionalità dell'ente (in particolare
delle figure dei ricercatori -tecnologi, dei professionisti, degli esperti di
amministrazione e gestione e degli esperti di operazione).
Veniva inoltre definita una nuova struttura della retribuzione che, semplificata
rispetto all'attuale, do,-eva essere articolata in modo da prevedere istituti e modalità
destinati ad accrescere significativamente il peso della parte variabile. Per il solo
personale inquadrato nell'area a più elevato contenuto professionale si prevedeva
una retribuzione di posizione e di risultato connessa all'attribuzione di incarichi a
tempo determinato e alle responsabilità affidate.
In linea con le disposizioni del d.lgs. n. 36/1999 e la normativa sul pubblico
impiego, in sede di rinnovo contrattuale doveva essere incentivata la flessibilità
nelle forme di assunzione e impiego del personale.
Particolare attenzione veniva rivolta alla formazione professionale, al sistema
stragiudiziale e volontario di risoluzione delle controversie nelle forme della
conciliazione e dell'arbitrato, e alle forme di previdenza complementare.
Si demandava infine alla contrattazione integrativa, finanziata con risorse proprie
derivanti da risparmi di gestione, la definizione delle procedure per la realizzazione
di una operazione di riequilibrio delle situazioni retributive e/o di inquadramento del
personale.
Le risorse finanziarie necessarie per perseguire gli obiettivi indicati e più in generale
per l'insieme del rinnovo contrattuale, venivano contenute nei limiti di costo già
5
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.previsti dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore nel docu~}~~~ -:' :..;~:;~~I
relativo ai rinnovi contrattuali 1998/2001 approvato il IO giugno 1998.
Sulla base di tale documento la quantificazione delle risorse è stata effettuata
tenendo conto, come riferimento specifico, dei tassi programmati di inflazione
previsti nel DPEF per gli anni interessati dalla contrattazione collettiva nazionale
sulla base dei principi fissati nell'accordo Governo-Sindacati del 23 luglio 1993 e
prevedendo inoltre un ulteriore incremento dello 0,8% della massa salariale 1997 da
attribuire alla contrattazione integrativa, e quindi al finanziamento della retribuzione
accessoria, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
Il successivo atto di indirizzo relativo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il biennio economico 2000-2001, nel richiamare gli indirizzi deliberati
dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore del 25 febbraio 2000,
definiva gli incrementi retributi,'i sulla base del tasso di inflazione programmata nel
biennio considerato (1,2% nel 2000 e 1,7% nel 2001) e del riconoscimento di un
anticipo sul differenziale tra l'inflazione reale e quella programmata per l'anno 2000
pari allo 0,32%. Tra le fonti di finanziamento della contrattazione integrativa, oltre
alla quota di risorse derivanti dalla rivalutazione del salario accessorio, venivano
individuate: risorse aggiuntive -correlate ai processi di potenziamento dei servizi e
di razionalizzazione organizzati va -nel limite massimo dell' 1,9% della massa
salariale per l'anno 1999; risorse storiche già considerate nei contratti collettivi
nazionali scaduti e risparmi derivanti: da economie di gestione ex art. 20 ter della
legge n. 488/1999, da differenziali tra le posizioni economiche rivestite e il valore
iniziale dei livelli professionali del personale che cessa definitivamente dal servizio
e da trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
3. Pur tenendo conto della necessità di assicurare la coerenza del rinnovo del CCNL
con le linee strategiche della riforma prevista dal d.lgs. n. 36/1999, queste Sezioni
riunite, non possono preliminarmente non rilevare, in questa sede, la patologia di un
procedimento di contrattazione, che, svolgendosi per successive approssimazioni,
..giunge a conclusione del secondo biennio economico ed in prossimità dell'inizio
della decorrenza della successiva e nuova tornata contrattuale.
6
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(;:",:ri'~?i ~~.Come più volte affermato da queste Sezioni riunite (v., di recente, deliberai~~~:~'"-~~~~:~~'1'
agosto 2001, n. 44; 13 luglio 2001, n. 35; 16 maggio 2001, n. 27), il ritardo n~..s::""'"
contrattazione rappresenta una situazione che non può ritenersi fisiologica e che
dovrebbe essere evitata, oltre che per la necessità di dare una rapida e definitiva
disciplina giuridica al rapporto di lavoro, soprattutto per motivazioni di rispetto dei
principi di contabilità e di ordine economico-finanziario. Difatti vengono, solo in
anni successivi e a distanza di tempo, utilizzate risorse di competenza di esercizi
precedenti, con negati\-j riflessi in relazione alla ordinata gestione del bilancio;
inoltre la corresponsione tardi\'a degli incrementi provoca i ben noti effetti derivanti
dal cumulo degli aumenti con quelli di competenza dell'esercizio corrente,
determinando ulteriori spinte inflazionistiche.
4. Passando, all'esame delle ipotesi di accordo, ai sensi della normativa citata in
epigrafe e secondo la giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Riunite, la Corte
dei conti è chiamata ad effettuare:
a) il riscontro dell'attendibilità della quantificazione dei costi, in ipotesi anche
non finanziari, derivanti dall' applicazione del contratto sotto il profilo della
razionalità e congruità delle stime risultanti dalla relazione tecnica allegata
dall' ARAN',
b) la valutazione di compatibilità finanziaria di tali oneri sotto il profilo della loro
copertura con le risorse apprestate nei relativi stanziamenti di bilancio;
c) la valutazione di compatibilità economica degli incrementi retributivi con le
grandezze macro -economiche desunte dagli strumenti di programmazione
economico-finanziaria ed, in particolare, sotto il profilo della coerenza di tali
incrementi con il tasso di inflazione programmato.
5. Con riferimento alle valutazioni dell' attendibilità della quantificazione dei costi
contrattuali, si rileva che le relazioni tecniche elaborate dall' ARAN, in coerenza con
la necessità di utilizzare dati il più possibile aggiornati al momento della
contrattazione, utilizzano, in relazione al primo biennio economico, i dati relativi al
numero del personale interessato forniti dallo stesso ente aggiornati al 31 dicembre
7
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.1999 e i livelli minimi degli stipendi tabellari individuati dal CCNL 19~\~ 1~ ;'li;t~~r{ ~-~;~:j-",' ~ -'/,..f
,,';I ",:t .J-":#'\'aggiornati al biennio economico 1996-1997, mentre con riferimento al sec~l2L3;"';/'
biennio economico utilizzano i dati relativi agli assetti retributivi (aggiornati al !
biennio economico 1998-1999) e alle unità di personale tratti dal conto annuale ~!
2000. [
Nelle riunioni con gli esperti nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 12 e del 18 febbraio 2002, veniva tuttavia rilevato che i dati relativi al personale
in servizio tratti dal conto annuale 2000 (resi disponibili nel novembre 2001)
evidenziavano una consistenza nettamente superiore alle unità indicate nella
relazione dell' ARAN, ascrivibile in particolare allo spiccato trend di crescita, nel
periodo 1999-2001, del personale assunto con contratto ajempo detenninato.
A seguito di tale ossen'azione, l'ARAN ha fatto pervenire, in data 18 febbraio 2002,
una integrazione della relazione tecnica che, aggiungendo al personale già indicato
111 unità equivalenti, provvedeva a correggere in aumento (circa 500 milioni) la
quantificazione degli oneri contrattuali derivanti dell 'ipotesi di accordo all' esame.
5.1 Per quanto riguarda la disciplina degli istituti previsti nel titolo 111 dell'ipotesi di
accordo relativa al quadriennio normativo 1998-2001, queste Sezioni riunite
ribadiscono quanto in altre occasioni già evidenziato in ordine alla necessità che
istituti aventi riflessi economici siano adeguatamente quantificati (telelavoro, lavoro
temporaneo, lavoro a tempo parziale, contratti di fonDazione e lavoro), rinviando in
proposito alle osservazioni formulate con le relative deliberazioni (cfr. per tutte
SSRR n. 35/2001 sanità).
La Corte ritiene infatti che, a fronte di una disciplina nonnativa e contrattuale che
rinvia l'attuazione di tali istituti alle ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente, già
in tensione per la copenura delle $pese correnti, una attendibile quantificazione del
complesso dei relativi oneri risponde all'esigenza di valutare, nella consapevole
espressione dell'autonomia della sede decisionale, la ragionevolezza delle stime
proposte e di evidenziare le criticità da risolvere; e ciò proprio al fine di garantire
che l'attuazione degli strumenti diretti ad introdurre una maggiore flessibilità nel
rapporto di lavoro pubblico si sviluppi attraverso modalità economicamente e
finanziariamente sostenibili.
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5.2 Per quanto concerne gli istituti previsti nel titolo VI (svolgimento del rappo~..gi~::'/'
lavoro), oltre all'esigenza di quantificare gli oneri derivanti dalle assenze per
malattia (art. 35 dell'ipotesi di accordo), si segnalano le previsioni negoziali
contenute nell'art. 37 (Congedi per la formazione) e 42 (formazione professionale), i
cui oneri vengono posti a carico del bilancio dell'ente. Anche in tal caso queste
Sezioni riunite ritengono necessario che l'ARAN provveda, in sede di
quantificazione, ad indicare l'onere complessivo (che nel caso della formazione
professionale le parti hanno previsto in misura non inferiore all' 1 % del m.onte
retributivo) ed a valutarne l'impatto economico-finanziario.
5.3 Per quanto concerne il nuovo sistema di classificazione, previsto nel titolo V
dell'ipotesi di accordo non risulta effettuata la quantificazione degli oneri relativi
alla progressione economica orizzontale all'interno di ciascun livello (art. 49
dell'ipotesi di accordo), rideterminata nella tabella 1 e finanziata con le risorse
indicate nell'art. 64 (risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la
produttività), né risulta stimato l'importo della indennità attribuita a titolo accessorio
al personale cui sia Stato conferito uno degli incarichi di elevata responsabilità di cui
all'art. 57 dell'ipotesi di accordo, finanziata con risorse prelevate dal fondo di cui
all'art. 64 per un importo su base annua complessivamente non superiore allo 0,45%
del monte salari 1997.
5.4 Con riferimento alla disciplina relativa al trattamento economico I biennio 1998-
1999 (Titolo VI), nella quantificazione dei costi contrattuali, risultano interamente
presi in considerazione solamente gli oneri provenienti dall' aumento delle
componenti fisse della retribuzione e dall'incremento a carico dell'ente destinato
alla contrattazione integrativa.
Con riferimento alla componente fissa gli artt. 62 e 63 dell'ipotesi di accordo
relativa al I biennio economico prevedono incrementi mensili lordi per tutti i
dipendenti già inquadrati nei livelli retributivi, da corrispondere in due tranches (1
novembre 1998 e 1 giugno 1999), che, attribuiti in misura differenziata per ciascun
livello, corrispondono ad un incremento pari al 3,3% della massa salariale, mentre,
9
.
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-1 1 :;:c;')-,~"":,,.,.i(' ~:j;.. I-':; ;'..ho- J1- \ .I \ ,~ ~ -c'O --'...
%\ \~'1.~;;:.~f:'.~f':. _!~~"..con riferimento alla componente variabile, il Comitato di settore prevede '~.:~~~o -1;' :
*" o""incremento dello 0,8% della massa salariale 1997 destinato a confluire nel fondo per
le politiche di sviluppo previsto dall'art. 64 dell'ipotesi di contratto.
La relazione tecnica dell' ARAN quantifica, a regime, gli oneri conseguenti a tali
miglioramenti economici in 7,99 miliardi (4,13 milioni di Euro), al netto degli oneri
riflessi, e in Il,26 miliardi (5,82 milioni di Euro), al lordo degli oneri riflessi
calcolati su una aliquota media di contribuzione del 41 %.
Non risultano invece quantificati gli oneri derivanti dalla sostituzione, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, delle indennità riconosciute dai precedenti contratti, con la
indennità di ente di cui all'art. 67 corrisposta al personale dei livelli 3-8 negli
importi indicati nella tabella 5 utilizzando le risorse di cui all'art. 64.
Gli artt. 1 e 2 dell'ipotesi di accordo relativa al II biennio economico prevedono
incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari stabiliti nei citati artt. 62 e 63
dell'ipotesi di accordo relativo al I biennio, da c~rrispondere in due tranches (1
luglio 2000 e 1 gennaio 2001). che, attribuiti in misura differenziata per ciascun
livello, corrispondono ad un incremento pari al 3,22% della massa salariale 1999,
mentre, con riferimento alla componente variabile, l'art.3 dell'ipotesi di accordo
relativa al II biennio economico prevede un incremento dello 1,9% della massa
salariale 1999 destinato a confluire nel fondo per le politiche di sviluppo previsto
dall'art. 64 dell'ipotesi di contratto.
La relazione tecnica dell' ARAN, comprensiva della integrazione inviata alla Corte il
18 febbraio 2002, quantifica a regime gli oneri conseguenti a tali miglioramenti
economici in 10,428 miliardi (5,39 milioni di Euro) al netto degli oneri riflessi e in
14,703 miliardi (7,59 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi.
6. Ai fini della compatibilità finanziaria della presente ipotesi di accordo, la Corte è
consapevole che il sistema di contrattazione, previsto dall'art. 70, comma 4, del
d.lgs. n. 165 del 2001 per gli enti inclusi nella medesima disposizione, evidenzia
un'anomalia di fondo, riguardando la contrattazione di com parto e quella integrativa
a livello di ente, il medesimo soggetto. La contrattazione integrativa -che in astratto
dovrebbe costituire la sede in cui, nel quadro delle compatibilità economico-
finanziarie delineate dalla contrattazione nazionale, vengono prese in_considerazione
lO .-
~:"t ~~~ :':' :-,.;;">.'" , ~/..:.~- i;.'~.c1d~~';::~;'~7 ';'~'~ ;
§((~1:\:.~~i;Ji';:/~;;~ .
.le particolarità organizzative e di politica del personale proprie di ciasc ~'~ ~="-:~~~A"'I'~;~/"f .. ~. ..., .~-
amministrazione ricompresa nel comparto di contrattazione -viene, infatti, a ~?>/.
configurarsi, nella fattispecie, come una ulteriore fase di negoziazione tra le f
medesime parti; il sistema che ne deriva è, pertanto, quello di una contrattazione che :
si svolge per successive approssimazioni attraverso distinti atti negoziali, peraltro
sottoposti ad un diverso sistema di controlli e verifiche, con negativi riflessi anche in
termini di efficienza ed economicità.
Tuttavia, la Corte, pur tenendo conto di tali anomalie e dei profili di atipicità propri
degli enti "monocomparto", deve procedere all'esame di competenza e pertanto non
può non prendere atto, in questa sede, del principio posto dall'art. 48, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001., secondo cui., per le amministrazioni pubbliche non
ricomprese nel settore statale., gli oneri derivanti dalla contrattazione sono posti a
carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e bilancio di cui all'art. l-bis della legge n. 468 del 1978.
Ciò comporta da un lato che gli oneri derivanti dalla contrattazione trovino
copertura in risorse economiche predeterminate, e necessariamente quantificate,
come ora esplicitato dall'art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 200 l (legge
finanziaria 2002) e dall" altro che la parte pubblica (e cioè, il Comitato di settore, il
Governo e l'ARAN., ciascuno per la propria competenza) fornisca attendibili e
documentate assicurazioni circa la sostenibilità dei costi contrattuali, mediante
l'individuazione delle fonti di copertura all'interno dei bilanci degli enti, sia pure
facendo ricorso ad analisi, dati statistici, elaborazioni e proiezioni dei dati
desumibili dai documenti contabili.
6.1. Sotto tale profilo, a fronte di oneri contrattuali quantificati in 17,5 miliardi (9,04
milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi per il primo biennio economico (0,83
miliardi per. il 1998, 5,41 miliardi per il 1999 e Il,26 miliardi a regime per il 2000)
e 16,357 miliardi (8,45 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi per il secondo
biennio economico (1,654 miliardi per il 2000 e 14,703 a regime per il 2001),
l'ENEA ha allegato una relazione tecnica nella quale vengono forniti gli elementi
atti a documentate la copertura in bilancio degli oneri finanziari diretti e indiretti
conseguenti al rinnovo contrattuale e la loro compatibilità con la capacità di bilancio
dell'ente.
Il -
".-:::(;;3;~~3~'-:.~;":\.,",'/..X. u"'-<',.~
[(~~~~~~~,.Nel bilancio di Previsione 2001, approvato dal Consiglio di Arnministrazioh~~'~i2~~'/'.~/;"f "...' * /.~
-<-'"dicembre 200 l, risultano destinati alla copertura delle spese di personale c ',miliardi (153,39 milioni di Euro) dei quali 209 (107,94 milioni di Euro).per le '
retribuzioni del personale a tempo indeterminato e 88 miliardi (45,45 milioni di
Euro) per oneri previdenziali e accantonamenti per il TFR.
Dell'importo di 209 miliardi (107,94 milioni di Euro) venivano destinati circa 198
miliardi (102,26 milioni di Euro) alle retribuzioni del personale in organico nel 2001
e i rimanenti Il miliardi (5,68 milioni di Euro) alla copertura della quota riferita al
2001 del rinnovo contrattuale.
Con la prima variazione al bilancio di previsione 2001 è stato iscritto l'importo di
30 miliardi (15,49 milioni di Euro), quale quota dell'avanzo di gestione 2000
destinato alla copertura del contratto di lavoro, portando le disponibilità di bilancio
per il personale a 327 miliardi di lire (168,88 milioni di Euro) dei quali 69 miliardi
(35,64 milioni di Euro) destinati alla copertura del rinnovo contrattuale per il quale
veniva effettuata una pre\'isione, in coerenza con le indicazioni governative, di 46,7
miliardi (24,12 milioni di Euro) al lordo degli oneri riflessi.
Con riferimento agli equilibri complessivi del bilancio dell' ente risulta dai
documenti allegati che le risultanze del conto consuntivo 2000 hanno determinato
maggiori disponibilità per 72,5 miliardi (38,99 milioni di Euro) in termini di
competenza e 21,8 miliardi (11,26 milioni di Euro) in termini di cassa. Ulteriori
disponibilità, sia in termini di competenza che di cassa, si riconducono alla legge
finanziaria per il 2001 (40 miliardi a titolo di contributo ordinario), all'ordinanza n.
3130/2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile (40 miliardi), alla delibera 144/01 dell' Autorità per l'Energia per la gestione
dei rifiuti radioattivi (19 miliardi), all'annullamento di precedenti impegni di spesa
(7,2 miliardi), al programma nazionale di ricerche in Antartide. Conseguentemente
le disponibilità complessive risultano rideterminate per il 2001 in 965,8 miliardi
(498,70 milioni di Euro) in termini di competenza e 834,8 miliardi (431,14 milioni
di Euro) in termini di cassa.
Alla luce di tali considerazioni, gli oneri finanziari connessi all'ipotesi di accordo
all'esame -compresi anche gli oneri contrattuali non esaustivamente quantificati
nella scheda tecnica -sembrano trovare copertura nelle risorse destinate ai rinnovi
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\~\\ \::,:~~:~.;c-//"";,'11..contrattuali previst~ nel bil~~io preve~tiv"o del~'e~!e per l'~s~rcizio 2~~1, ~~~~.,,;y
quale gravano per Intero glI IncrementI stIpendIalI, maturatI In modalIta frazlon~~:3~Y
sugli esercizi 1998-2000. Il bilancio previsionale dell'esercizio su cui vengono a
gravare gli oneri per la contrattazione consente infatti spazi per un saldo finanziario :
positivo o comunque tale da permetteme la sostenibilità sulla base di precise
politiche di contenimento della spesa e di miglioramento delle voci di entrata.
Pur in presenza di un quadro finanziario che non presenta al momento problemi di
liquidità, la Corte ribadisce tuttavia l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nel
procedimento di contrattazione in ordine all'esigenza sia di una rigorosa valutazione
delle effettive disponibilità e dell'attendibilità delle previsioni riguardanti, de futuro,
il bilancio dell'ente, sia dell'attivazione di azioni di monitoraggio della dinamiche
salariali soprattutto se eccedenti la quota correlata alla inflazione programmata.
Al riguardo va evidenziato che l'ENEA fruisce di un contributo ordinario dello
Stato sostanzialmente volto alla copertura delle sole spese di funzionamento e di
gestione, mentre lo svolgimento delle attività programmati che è legato alla capacità
di acquisizione dei mezzi finanziari derivanti da accordi di programma,
partecipazione a programmi nazionali, collaborazioni con l'Unione Europea e più in
generale a commesse per prestazioni di ricerca e servizi tecnico-scientifici.
Risulta dalla relazione al bilancio preventivo 2001 che l'insufficienza
dell'ammontare del contributo ordinario dello Stato (450 miliardi per il 2001 pari a
232,41 milioni di Euro) alle esigenze di funzionamento e gestione dell'ente, pur
valutate in termini di esigenze minimali, ha reso necessario assicurare il pareggio di
bilancio mediante il trasferimento all'esercizio 2001 di una quota pari 50 miliardi
(25,82 milioni di Euro) per reintegro delle quote già anticipate dall'Ente come quota
nazionale per il cofrnanziamento relativo a contratti stipulati con la Unione Europea
nel biennio 1996-1997.
Ne consegue pertanto che, pur in presenza dell'incremento del contributo ordinario
dello Stato per il 2002 pari a 243,235 milioni di euro (470,9 miliardi di lire), la
sostenibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale all'esame, coerente con
l'impostazione del bilancio 2001, deve ricondursi anche alle già previste misure di
razionalizzazione delle risorse e di contenimento delle spese in sede di
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7. La valutazione della compatibilità econ~mica f gli oneri connessi all'ipotesi di
accordo relativo al primo biennio econofnico n n pone particolari questioni dal
momento che gli incrementi retributivi de~la retri uzione fondamentale si allineano
all'andamento dei tassi prograIJ:Imati di ~nf1azio e nel ~ riOdO 1998-1999 (3,3%
c.ompl~ssivO). La quantificazione operata I ~a~ N cleo t nico sulla base dei dati
nsultatl dal conto annuale 2000, compre~slvi d l person e a tempo determinato,I
non si discosta significativamente dalle ~time ffettuate dall' ARAN. La diversa
incidenza percentuale degli incrementi sulfa retri uzione media complessiva (2,6%I
per la componente fissa e 0,7% per quell~ acce oria a fronte rispettivamente deli
2,39% e dello 0,91% quantificate dall'A RAN) determinano uno sviluppo della
retribuzione fondamentale pari allo 0,401d per l prima franche, al 2,6% per laI
seconda tI'anche e al 3,,31 % a regime.
Maggiori perplessità suscitano invece gli. crem ti retributivi previsti nell'ipotesi
di accordo relativa al secondo biennio e onom.co che vengono corrisposti solo
formalmente sulla base dei tassi di infl .one p ogrammati pari al 3,22% (1,2%:
tasso di inflazione programmata 2000, 1,7 o: tass di inflazione programmata 2001
e 0,32%: riconoscimento di un anticipo ~ul di erenziale tra l'inflazione reale e!
quella programmata per l"anno 2000). !
Come riconosciuto dalla stessa ARAN~ gli rementi retributivi sono stati
corrisposti infatti in misura differenziata ~er ci~cun livello e con un incremento
del~a sola co~~onente fis~a pari al 4,1%, Falog! ente a quanto effettuato per gli
altn compaTtI dI contrattazIone. I
Come più volte evidenziato da queste Se~ioni unite in occasione dell'esame di
altri contratti relativi al secondo biennio lecono~ico 2000-2001, l'effetto che ne
deriva è quello di un incremento econpmico j della retribuzione fondamentale superiore al tasso di inflazione programmat~ che, i fatto, include il recupero totale,
anziché parziale, del differenziale tra l'i~azione reale e quella programmata nel
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I J
predisposizione e attuazione del bilancio 2002 e di conservare l'equilibrio
reali risorse disponibili e le spese di personale tificate nel precedel1te eserc
/,.~~i~'l~~~-:';./" '" .'. .:~
.~~,7'f:i,~~;,)~ ')Queste Sezioni riunite ribadiscono pertanto il proprio orientamento secondO~~;h~;f
rispetto delle linee guida fissate nell'accordo Governo -Sindacati del 23t ~ 0...\-",0
1993, il tasso di inflazione programmato dovrebbe rappresentare un vincolo per gli
aumenti della componente fondamentale e, più in generale, per gli aumenti delle
componenti fisse della retribuzione.
Se infatti è vero che, in coerenza con l'obiettivo della "salvaguardia del potere di
acquisto delle retribuzioni" contenuto nell'accordo sulla politica dei redditi del
luglio 1993, l'individuazione delle risorse destinate agli incrementi contrattuali
viene di norma riferito alla massa salariale, tuttavia ciò che principalmente rileva, ai
fini della compatibilità economica delle dinamiche salariali, è la retribuzione
fondamentale che, com'è noto, presenta i caratteri dell' emolumento fisso,
continuativo e incomprimibile.
Una crescita incontrollata della retribuzione fissa, al di fuori delle compatibilità
economiche prefissate negli strumenti di programmazione economico finanziaria e
coerenti con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione Europea,
rischierebbe, infatti, di innescare una dinamica salariale inflativa, con riflessi
negativi sulla stessa stabilità dell'euro, dati i prevedibili effetti di rincorse salariali,
non solo sul personale pubblico contrattualizzato, ma anche su quello del settore
privato.
Tali effetti indesiderati dovrebbero essere evitati non solo escludendo operazioni di
finanziamento della retribuzione fissa attraverso quote del trattamento accessorio,
ma anche in sede di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive che dovrebbero
essere destinate a corrispondere emolumenti connessi a recuperi di produttività e
comunque legati all'andamento economico dell' amministrazione.
7.1 In questa direzione un'attenta riflessione merita anche l'art. 64 dell'ipotesi di
accordo (risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività) sia
sotto il profilo delle fonti di alimentazione del fondo (quantificate dall' ARAN in un
importo annuo pro-capite pari a 9.791.542 lire), sia sotto il profilo dell'utilizzo, in
sede di contrattazione collettiva integrativa, delle relative risorse (art. 65 dell'ipotesi
di accordo).
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.
.
Con riferimento alle fonti di finanziamento del fondo, queste Sezioni \~~~~~~ :~~;;:;: i'
ribadiscono le proprie osservazioni critiche (v., in particolare, deliberazioniàef~ ~--'"\
Sezioni riunite 15 febbraio 2001, n. 6; 26 maggio 2001, n. 19) concernenti il
fenomeno, che va consolidandosi ed estendendosi, di integrare le risorse destinate al
fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività con emolumenti
correlati a diritti soggettivi che solo impropriamente sono da ritenere risparmi in
quanto, più correttamente, do'Tebbero qualificarsi riduzioni di spesa connesse al
venir meno di benefici non più spettanti a seguito della cessazione del personale
avente titolo (si fa riferimento al disposto dell'art. 49, comma 5 dell'ipotesi di
accordo relativo al quadriennio normativo 1998-2001 -in base al quale le risorse
storiche relative agli abrogati superminimi "sono riutilizzate mano a mano che si
rendono disponibili a seguito della progressiva cessazione dal servizio dei lavoratori
interessati a decorrere dal 1 gennaio 2000 -e al disposto dell'art. 3, comma 3,
dell'ipotesi di accordo relativa al II biennio economico in base al quale le risorse per
le politiche di sviluppo del personale sono incrementate con "i risparmi della
retribuzione di anzianità di cui all'art. 60, comma l, letto A.b del contratto relativo al
I biennio economico e dei superminimi in godimento del personale comunque
cessato dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 2000").
Sotto il profilo dell'utilizzo, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle
relative risorse, l'articolo 65 dell'ipotesi di accordo relativa al I biennio economico,
confermato dall'art.4 dell'ipotesi di accordo relativa al il biennio economico, nel
fissare le [malità da perseguire, evidenzia sostanzialmente tre tipologie di impieghi
dei quali tuttavia, non ,iene fornita la quantificazione. Un primo gruppo comprende
le risorse finalizzate a compensare prestazioni di lavoro straordinario (lett. D), a
corrispondere l'emolumento sostitutivo del compenso per lo straordinario (lett. G), a
corrispondere indennità predefinite correlate a specificità professionali (lett. B), a
corrispondere l'indennità di ente (lett. J), ad indennizzare specifiche situazioni di
lavoro (lett. H, F, E). Un secondo gruppo comprende le risorse destinate a
compensare i miglioramenti qualitativi della prestazione di lavoro e gli aumenti di
produttività (lett. C, I). Un terzo gruppo comprende infine risorse utilizzate per
finanziare progressioni economiche del personale all'interno di ciascun livello
professionale mediante procedure selettive (lett. A).
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r:::i:~c~~f;'~:~:~{Q"':" ,". ~,.', '\
.f":-f:'~';;:";::.. {. \.' 2\{:. I ,," --
; ti {~\.,. \ :::\:~-:;~::~.:;:, j~.!;.~, Ciò premesso, la Corte ribadisce le preoccupazioni, già più volte manifes~~c~~~
occasione dell'esame degli altri contratti della presente tornata contrattual~'")'--"'"
relazione all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 64 dell'ipotesi di accordo,
per la corresponsione di emolurnenti fissi e continuativi corre lati a diritti soggettivi
quali, in particolare, l"indennità di ente, prevista dall'ari. 67 dell'ipotesi di accordo,
e la progressione economica del personale disciplinata nel titolo V dell'ipotesi di
accordo.
Tale meccanismo conn-attUale, oltre ad irrigidire le disponibilità del fondo
distogliendole in via pennanente dagli obiettivi di incremento dell'efficienza e della
produttività, potrebbe determinare una ulteriore dinamica retributiva potenzialmente
inflattiva. Come già osservato da queste Sezioni Riunite, mentre la corresponsione
della retribuzione accessoria, se premia la produttività, non innesca, per sua natura,
processi inflattivi, gli incrementi della retribuzione fissa, corrisposti per il tramite
del fondo per le politiche di s\-iluppo del personale e per la produttività, seguono le
medesime dinamiche cui sono \-incolati gli aumenti tabellari (Sezioni Riunite n. 19
del 2001).
Ciò trova confenna nella disciplina contrattuale dettata dall'art. 65, comma 2, lett.a,
e comma 3 per la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla
progressione economica all'interno dei livelli professionali che, oltretutto, nel
comparto in esame, opera con un meccanismo automatico e periodico. In coerenza
con le raccomandazioni più volte formulate da queste Sezioni Riunite, è stato infatti
previsto: da un lato, che gli emolumenti collegati alla progressione economica
vengano correlati alle risorse del fondo aventi carattere di certezza e continuità e,
dall'altro, che al tennine dell'esercizio finanziario tali somme, rapportate su base
annua, vengano trasferite permanentemente dal fondo di cui all'art. 64 dell'ipotesi di
accordo, al competente capitolo di bilancio per il trattamento economico
fondamentale. Dovrebbe in tal modo essere data immediata contezza ed
evidenziazione, da un lato, della effettiva quota del fondo destinata a premiare
recuperi di produttività e, dall'altro, del reale incremento della componente fissa
della retribuzione al fine di valutare gli incrementi contrattuali alla stregua dei
consueti parametri economico finanziari.
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La medesima disciplina contrattuale non viene tuttavia estesa alla
degli incrementi della indennità di ente prevista ~aIl'art. 67 dell'ipotesi di
che viene corrisposta nel mese di giugno di ciasc n anno al personale dal livello 3 a
livello 8 negli importi lordi indicati nella tabella a legata al contratto.
Una più puntuale quantificazione di tali emolum nti, che dalle stime effettuate dal
Nucleo tecnico assorbono una parte significativ delle risorse nuove assegnate al
fondo previsto dall'an. 64 dell'ipotesi' contrftluale all'esame, consentirebbe,
comunque, una più attuale ricomposizione 4ella base retributiva media di
riferimento, al fine di e\idenziare riflessi econom~ci derivanti dalle disposizioni che
pongono a carico del fondo di cui all'art. 61 componenti retributive fisse e
continuative. Tali riflessi, da sommare! a qu~lli indotti dagli aumenti dellaretribuzione fissa certificati nella presente I delibe~ione, dovrebbero essere oggetto
di particolare attenzione in sede di valutazionF della compatibilità economico
finanziaria degli oneri derivanti dalla stipulazione ~ei prossimi contratti integrativi.
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