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I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL REDDITO
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IL NUOVO REDDITOMETRO
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L’ACCERTAMENTO ORDINARIO
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CON LA RIFORMA DEGLI ANNI ’70, ERA L’UNICA FORMA DI ACCERTAMENTO:
L’ufficio procede con un unico atto sia nei confronti dei soggetti tenuti alle scritture contabili sia dei privati.
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L’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
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(ART. 43/600): Quando l’ufficio viene a conoscenza di nuovi
elementi, può effettuare, per l’anno già sottoposto a rettifica, un accertamento integrativo.
Una tipica ipotesi è quella derivante da un controllo effettuato presso un terzo.
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ACCERTAMENTO PARZIALE4
(ART. 41BIS DPR 600): Tale tipologia di accertamento nasce nel
1982 in conseguenza dell’esigenza dell’Amministrazione Finanziaria di procedere alla RETTIFICA di un reddito non dichiarato o maggiore quando risulta da elementi certi.
Originariamente previsto da segnalazioni esterne, è stato esteso ad accesso, ispezioni, risposte a questionari.
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LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
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ART. 36BIS DEL DPR 600:
Corregge errori materiali, di calcolo, di riporto eccedenze ed è utilizzato per ridurre detrazioni, deduzioni e i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti.
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CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI
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ART. 36TER DEL DPR 600:
Con tale strumento l’A.F. può escludere, in tutto o in parte, scomputo ritenute, detrazioni e deduzioni, determinare crediti d’imposta liquidando la maggiore imposta eventualmente dovuta.
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FONTI NORMATIVE7
ART. 38, commi 4-8 del DPR. 600/73;D. M. 10/9/1992 e successivi provvedimenti di
aggiornamento della tabella degli indici e coefficienti presuntivi;
Circolare Ministeriale 13/E del 9/4/2009, 20/E del 16/4/2010 e 21/E del 18/5/2011;
Circolari G.D.F. del 29/12/2008 e 18/3/2011.
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IL NUOVO REDDITOMETRO8
Con il nuovo metodo, la determinazione del reddito complessivo avviene intrecciando i dati soggettivi, territoriali e indici personali di capacità contributiva e confrontando questi dati con un campione significativo di riferimento.
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IL NUOVO PROGRAMMA9
E’ stato creato un nuovo programma (ad oggi ancora non disponibile), omologo a quello per gli studi di settore, con implicazioni anche ai partecipanti al nucleo familiare, quando il reddito risulti fuori allineamento rispetto alle spese sostenute dal contribuente oggetto di accertamento.
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IL CONTRADDITTORIO (I)10
Di fronte all’accertamento il contribuente sarà comunque garantito dall’obbligo del contraddittorio, ove potranno essere fornite al fisco le più ampie prove per confutare il maggior reddito calcolato.
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LE PRESUNZIONI11
Alla base dello strumento c’è un “uscita” dal concetto di elemento noto, tipico della presunzione legale, verso un concetto di presunzione semplice: quindi sarà l’ufficio che dovrà dimostrare di aver provveduto a “personalizzare” il dato di partenza, cioè la spesa o il risultato del redditometro.
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IL CONTRADDITTORIO (II)12
La Cassazione, con la sentenza n° 26316 del 2010, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente, ha previsto come l’Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti necessari,entro 30 giorni, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivanti da liquidazione di tributi, a pena di nullità di tali atti.
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IL DATO STANDARD DI PARTENZA13
L’Ufficio ha l’obbligo di1. Attivare il contraddittorio da accertamento
con adesione;2. Invitare il contribuente a fornire ulteriori
elementi utili ai fini dell’accertamento.
Sono i due passaggi necessari per l’adeguamento del DATO STANDARD di partenza.
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IL CONTRADDITTORIO (III)14
Con il nuovo strumento, solo il contraddittorio potrà determinare l’effettiva capacità di spesa del contribuente: il principio di fondo è che quanto si è speso nel periodo di imposta è alimentato dal reddito dichiarato dal contribuente (nello stesso periodo) !
E’ un concetto IRRAGIONEVOLMENTE PRESUNTIVO: tale principio può dirsi ragionevole quando si tratta di spese correnti, ma quando si tratta di incrementi patrimoniali, tale principio salta.
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LO SCOSTAMENTO15
Altra novità rispetto al passato, è che la differenza tra il reddito rideterminato e quello dichiarato non deve superare il 20%: l’accertamento scatta quando tale scostamento avviene anche per un solo periodo d’imposta.
In passato la percentuale era del 25% e lo scostamento doveva essere relativo ad un biennio, anche non consecutivo.
Inoltre adesso il reddito, eventualmente rettificato, è quello lordo e non più quello netto.
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RIEPILOGO16
Le differenze tra vecchio e nuovo redditometro:1.Il paniere allargato alle spese di qualsiasi genere
e che siano sostenute nel corso del periodo d’imposta;
2.Il programma per verificare on-line la propria situazione;
3.Intreccio dei dati soggettivi territoriali e indici personali differenziati anche in funzione del nucleo familiare;
4.Reddito accertato superiore al 20%;5.Doppio contradditorio 6.Il reddito rideterminato è quello lordo.