Formazione lavoratori
Ai sensi dell’art 37 del d.lgs 81/08
In base all’accordo Stato regioni
del 23 dicembre 2011
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Carlo Soldano RSPP
Direttore dei corsi: Manuela CampeggiRespons. progetto formativo: Carlo SoldanoRespons. amministrativo: Domenico Brancaccio
Formazione generale
Equivalente a 4 ore di formazione in presenza
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4 ore di formazione generale
Contenuti:
concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della
prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i
vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e
assistenza.
Articolazione del percorso ISS A.
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Il risarcimento del danno allapersona dovuto a infortuniosul lavoro era presente già nell’antichità.
ad esempio leggi sumerichee leggi ebraiche
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fine XIX secolo
- industrializzazione- presa di coscienza di:
- infortuni - malattie professionali
-Alcune normative inizialmente rivolte alla tutela dei fanciulli
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Da Rosso Malpelo di Giovanni Verga 1878
Invece nemmen suo
padre ci morì, nel
suo letto, tuttoché
fosse una buona
bestia. Zio Mommu
lo sciancato, aveva
detto che quel
pilastro lì ei non
l'avrebbe tolto per
venti onze, tanto era
pericoloso;
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ma d'altra parte tutto
è pericolo nelle
cave, e se si sta a
badare a tutte le
sciocchezze che si
dicono, è meglio
andare a fare
l'avvocato.
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• 1898• Assicurazione obbligatoria • per infortuni
• 1899 • prima norma in materia• antinfortunistica• Solo per l’industria avente • un numero elevato di addetti
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• 1930
• Nuovo Codice Penale Rocco
• Inizia l’aspetto penale
• 1942
• Codice Civile
• 1948
• Costituzione della Repubblica Italiana
• ………..
• 1994
• Decreto Legislativo 626
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CODICE PENALE
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CODICE PENALEITS VIGANO’ MERATE
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CODICE
PENALE
(1930)
COSTITUZIONE
(1948)
CODICE
CIVILE
(1942)
STATUTO
DEI
LAVORATORI
(1970)
D.LGS.626
(1994) D.LGS.81
(2008)
DIRETTIVE
UE
ISS A GREPPI
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CODICE CIVILE art. 2087
… gli imprenditori hanno l’obbligo di adottare
nell’esercizio dell’impresa, le misure che , secondo
Sono necessarie a tutelare
dei prestatori di lavoro
La
particolarità
del lavoro
L’esperienza
La
tecnica
L’integrità
fisica
La personalità
morale
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art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro …
art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …
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art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività …
art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni …
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art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi … in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività … possa essere
Indirizzata e coordinata a fini sociali.
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Art 117 (variato nel 2001)
… sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a … tutela e sicurezza
del lavoro …
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……….
DPR 547/55
DPR 164/56
DPR 303/56
DPR 175/88
L 46/90
DLG 277/91
……….
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legge 300/70
L’art. 9 riconosce ai lavoratori il controllo per
quanto riguarda l’applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali
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legge 833/78
Igiene e sicurezza del lavoro sono
inserite all’interno della tutela
della salute e incolumità di tutti
i cittadini
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legge 833/78
Sono riorganizzate e rafforzate
delle funzioni di controllo.
Sono istituiti i servizi di prevenzione
presso le USL
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89/391/CEE
89/654/CEE
89/655/CEE
89/656/CEE
90/269/CEE
90/270/CEE
90/394/CEE
90/679/CEE
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SISTEMA PARTECIPATIVO PER LA RICERCA,
ELIMINAZIONE O CONTENIMENTO DEI RISCHI
LAVORATIVI
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Il dlgs 626 non abolisce le norme precedenti ma le integraQuindi si crea un sistema filosofico misto
risarcitorio prevenzionale
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Integrare ilsistema sicurezzacon gli altri
sistemi organizzativi
Definire ilmodello operativoper la gestione
della sicurezza
Organizzare ilsistema diprocedure di prevenzione eprotezione rischi
Formazione ed informazioneper una culturaomogenea epartecipata
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Il dlgs 626 si applica per la tutela dei lavoratori subordinati per tutti i settori di attività privati e pubblici, con alcune equiparazioniAd esempio sono equiparati gli allievi degli istituti di Istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, pur con delle limitazioni
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Attività di prevenzione
partecipazione
Servizio di prevenzione
Altre norme
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Integrare ilsistema sicurezzacon gli altri
sistemi organizzativi
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Definire ilmodello operativoper la gestione
della sicurezza
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Organizzare ilsistema diprocedure di prevenzione eprotezione rischi
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Formazione ed informazioneper una culturaomogenea epartecipata
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Attività di prevenzione
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Servizio di prevenzione
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partecipazione
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Detta anche norme relative a
GESTIONE EMERGENZE
INFORMAZIONE
FORMAZIONE
USO DPI
MOVIMENTAZIONE CARICHI
VIDEOTERMINALI
AGENTI CANCEROGENI
AGENTI BIOLOGICI
SORVEGLIANZA SANITARIA
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DECRETO LEGISLATIVO9 aprile 2008 , n. 81
riassetto e riforma dellenorme vigenti in materia di salutee sicurezza delle lavoratrici e deilavoratori nei luoghi di lavoro,mediante il riordino e il coordinamento delle medesime In un unico testo normativo.
Dlgs 242/96Dm 16/01/97Dlgs 359/99Dlgs 66/00L 422/00L 1/02Dlgs 25/02L 39/02Dlgs 233/03Dlgs 195/03Dlgs 235/03DI 388/03L 62/05Dlgs 195/06Dlgs 257/06L 123/07ed altre
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DECRETO LEGISLATIVO9 aprile 2008 , n. 81
Garantendo l'uniformita' della tuteladelle lavoratrici e dei lavoratori sulterritorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anchecon riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
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DECRETO LEGISLATIVO9 aprile 2008 , n. 81
le disposizioni del presente decretolegislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano e perdono efficacia dalla data di entrata invigore della normativa regionale, fermi restando i principi fondamentali aisensi dell'articolo 117 della
Costituzione..
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principali ed essenziali compiti
Che il datore di lavoro (in concreta collaborazione con i
soggetti della prevenzione aziendale: Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente
e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve
svolgere
•Processo di Valutazione dei Rischi
•Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Punti cardine
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art.28, c.1 “Oggetto della valutazione dei rischi”
elenco di alcuni rischi specifici -affiancati aquelli tradizionali e all'obbligo della valutazione
di tutti i rischi per la salute e sicurezza-riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischiparticolari, tra cui quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.
Punti cardine
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art.28, c.2
Oltre a quanto previsto nel dlgs 626/94 obbligo di indicare-le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere
Punti cardine
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Specifiche sanzioni penali
Obbligo della presenza del RLS o in sua sostituzionedel RLST
Verifica del rumore
Punti cardine
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Art. 2. Definizionia) «lavoratore»: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione … Al lavoratore così definito è equiparato: … il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento … al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; …
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Art. 2. Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
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DECRETO
LEGISLATIVO
81/2008
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In allegato c’è una copia aggiornata del d.lgs 81/08,
non occorre leggerla ai fini del corso
ma può essere utile per rispondere a proprie curiosità, quesiti, richieste di indicazioni o comunque voglia di conoscenza
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probabilità di raggiungimento
del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro
combinazione
CONCETTI DI RISCHIO:
RISCHIO
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• Rischio di incendio
Probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e
che si verifichino conseguenze dell’incendio
sulle persone presenti.
• Rischio tollerabile
Rischio che è stato ridotto ad un livello che
può essere tollerato da un’impresa avente
rispetto dei suoi obblighi legali e la sua
politica di Sicurezza del Lavoro.
CONCETTI DI RISCHIO:
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effetto possibile causato
dall'esposizione a fattori di
rischio connessi all'attività
lavorativa, ad esempio l’uso
continuo dei computer che può
provocare danni alla vista.
DANNO
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il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno
PREVENZIONE
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L’azione del proteggere, del riparare cose e persone allo scopo di difenderle da ciò che potrebbe recare loro danno
PROTEZIONE
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PROTEZIONE: UN ESEMPIO
sicurezza antincendioMisure di protezione passiva
non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto:
•adeguate compartimentazioni e porte antincendio;
•uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a
prova di fumo;
•adeguata segnaletica di sicurezza
Misure di protezione attiva
richiedono l'intervento umano o l'azionamento di un impianto:
•estintori, idranti, naspo, reti sprinkler
•impianti di rilevamento incendi e di allarme;
•luci di emergenza;
•presidi e attrezzature antincendio;
•adeguata squadra di emergenza e di pronto soccorso
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misure di
protezione
servono a
1)ridurre le conseguenze di un
incidente (incendio, allagamento,
crollo, ecc.) nel momento in cui si
verifica
2)Limitare i danni (a persone e
cose).
misure di
prevenzioneriducono la probabilità di
accadimento di un evento
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valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
VALUTAZIONE DEI RISCHI
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La valutazione dei rischi si articola attraverso le
seguenti fasi:
Fase 1: identificazione delle possibili sorgenti di
rischio
Fase 2: individuazione dei rischi, sia per quanto
attiene la salute che per la sicurezza
Fase 3: Stima dell'entità del rischio.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
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STIMA DELL’ENTITA’
DEL RISCHIO
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STIMA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO
La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:
VALORE
DI
PROB.
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1 Improbabile
Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di
più eventi poco probabili
Non si sono mai verificati fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2 Poco probabile
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non
comuni e di poca probabilità
Si sono verificati pochi fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3 ProbabileSi sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4 Molto probabileSi sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato
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STIMA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO
L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:
VALORE DI
DANNODEFINIZIONE
INTERPRETAZIONE DELLA
DEFINIZIONE
1 Lieve danno lieve
2 Medio
incidente che non provoca ferite e/o
malattie
ferite/malattie di modesta entità
(abrasioni, piccoli tagli)
3 Grave
ferite/malattie gravi (fratture,
amputazioni, debilitazioni gravi,
ipoacusie);
4 Molto graveincidente/malattia mortale
incidente mortale multiplo
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STIMA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO
Nella tabella seguente sono indicate le diverse
combinazioni (PxD)
tra il danno e le probabilità che lo stesso possa
verificarsi (stima del rischio).P
probabilità
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4D
danno
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
R > 8Rischio
elevato
Adozione di misure preventive e/o
protettive con predisposizione di procedure
operative, addestramento, formazione e
monitoraggio con frequenza elevata.
4 R 8Rischio
medio
Adozione di misure preventive e/o
protettive con predisposizione di procedure
operative, formazione, informazione e
monitoraggio con frequenza media
2 R 3Rischio
basso
Adozione di misure preventive e/o
protettive, formazione, informazione e
monitoraggio ordinario
R = 1Rischio
minimo
Non sono individuate misure preventive e/o
protettive. Solo attività di informazione.
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Infortunio
=
solo danno
economico
Aspetto
sociale
della
sicurezza
Aspetto
sanzionatorio
prevenzione
Buone
pratiche
Partecipazione
dei
lavoratori
Cultura
punizione
vigilanza
Risarcimento
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servizio di prevenzione e protezione dai rischi
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
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Organizzazione della prevenzione aziendale
Costituzione del servizio di prevenzione e protezione,
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, Individuazone dei membri del servizio di
prevenzione e protezione, Formazione, Informazione,
Addestramento, nomina medico competente, sorveglianza
sanitaria, valutazione dei rischi, buone prassi, linee guida,
modello di organizzazione e gestione, responsabilità sociale
delle imprese
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sorveglianza sanitaria
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
salute
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
sistema di promozione della salute e sicurezza
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALEITS VIGANO’ MERATE
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Art. 16. Delega di funzioni1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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Art. 16. Delega di funzioni
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro
non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto
dall'articolo28;
b) la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
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1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e deiresponsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte deisoggetti di cui al comma 1, è necessario essere inpossesso di un titolo di studio non inferiore aldiploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verificadell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni edesterni
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Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizioprevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni edesterni
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3. Possono altresì svolgere le funzioni diresponsabile o addetto coloro che, pur non essendoin possesso del titolo di studio di cui al comma 2,dimostrino di aver svolto una delle funzionirichiamate, professionalmente o alle dipendenze diun datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsisecondo quanto previsto dall'accordo di cui alcomma 2.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e deiresponsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonomedi Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL,dall'INAIL,
o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni,dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonchè dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatoripossono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e deiresponsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cuial presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e deiresponsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono
avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art. 32. Capacità e requisiti Professionali degli addetti e deiresponsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchèdelle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenzae dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
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s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e deldirigente
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
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Art. 2. Definizionid) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
La definizione vale solo ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo (art 2)Potrebbe essere il DSGA o il responsabile di plesso?La discussione è aperta (le posizioni contrastanti)
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Art. 2. Definizioni e) «preposto»: persona che, in ragione dellecompetenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Potrebbe ro essere tutti i docentiMa occorrerebbe formare tutti i docenti ed un supplente non essendo ancora formato non potrebbe utilizzare e far utilizzare i computer!La discussione è aperta (le posizioni sono contrastanti)
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a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche'delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezzasul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e deidispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Art. 19
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b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno Ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioniaffinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Art. 19
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d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti alrischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dalrichiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in unasituazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
Art. 19
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I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli
obblighi generali di cui all'articolo 19:a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazionedell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Art. 56sanzioni
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Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
Art. 20 . Obblighi
del
lavoratore
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a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i
dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
Art. 20. Obblighi
del
lavoratore
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e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
diurgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita'
e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Art. 20. Obblighi
del
lavoratore
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g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti
dal medico competente
Art. 20. Obblighi
del
lavoratore
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I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto
Art. 20. Obblighi
del
lavoratore
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I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammendada 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43,comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3
Art. 59sanzioni
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ASL
Vigili
del
fuoco
Ispettorato
del lavoroINAILISPESL
...
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DA D.LGS 81/08
Relativi uso dispositivi
DA CODICE
PENALE
DA D.LGS 81/08
Relativi uso attrezzature
DA D.LGS 81/08
ART RELATIVO
ALLA FIGURA
DA D.LGS 81/08
ART RELATIVi
Ai rischi specifici
ALLA FIGURA
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Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti
a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Cioè la responsabilità penale è anche di colui che lascia credere
di avere una responsabilità maggiore di quella
giuridicamente rivestita
Art. 299 esercizio
di fatto di
poteri direttivi
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Buon lavoro, ... in sicurezza
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