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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
in co-tutela con Università di Strasburgo
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO EUROPEO
Ciclo XXIX
Settore Concorsuale di afferenza: 12/E4 – Diritto dell’Unione europea Settore Scientifico disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione europea
GIUSTIZIA PENALE E PROTEZIONE DEI MINORI NELL’UNIONE
EUROPEA
Presentata da: Mia Magli
Coordinatore Dottorato Relatore Chiar.ma Prof.ssa Chiar.mo Prof. Claudia Golino Federico Casolari Relatore
Chiar.ma Prof.sa
Aude Bouveresse
Esame finale anno 2017
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Sommario INTRODUZIONE...........................................................................................................................................41.Versoun’Unioneeuropeasemprepiùchild-friendly.......................................................................................42.Quadroproblematicodell’approccioUEaidirittideiminori...........................................................................63.Pianodellatesi...............................................................................................................................................10
PARTEI:LAGLOBALIZZAZIONEDEIDIRITTIFONDAMENTALIDEIMINORI..............................................12
CAP.1:ILQUADRONORMATIVOINTERNAZIONALEUNIVERSALEATUTELADEIFANCIULLI.................12Primasezione:Glistrumentiinternazionaligeneralidiprotezione.................................................................121.1L’evoluzionestoricadelconcettodi“fanciullo”nellefontiinternazionaligenerali.....................................121.2LaDichiarazioneUniversaledeidirittidell’uomoeiPattiinternazionalirelativiaidirittieconomici,socialieculturalieaidiritticiviliepolitici.......................................................................................................................141.3IlruolodellaCortepenaleinternazionalenellaprotezionedeidirittideiminori........................................17Secondasezione:Glistrumentiinternazionalispecificidiprotezione.............................................................292.1IlsistemaOnuelaConvenzionesuidirittideifanciulli................................................................................31
2.1.2MettereinpraticalaConvenzionedel1989:ilComitatoONUperidirittidell’infanzia.......................492.2LeprincipaliConvenzionidell’Ajaatuteladeifanciulli................................................................................572.3LeConvenzionidell’OIL................................................................................................................................64
CAP.2:LANORMATIVAREGIONALEATUTELADEIMINORI...................................................................71Primasezione:ilruolodelConsigliod’Europanellaprotezionedeidirittideiminori.....................................711.1IlConsigliod’EuropaelaCEDU....................................................................................................................711.2GlialtristrumentidelConsigliod’Europaaprotezionedeiminori..............................................................771.3LeLineeguidasullagiustiziaChild-friendlydelConsigliod’Europa.............................................................82Secondasezione:LaprassidellaCEDUinmateriadidirittideiminori............................................................852.1Gliarticoli5e6dellaCEDU:lagiurisprudenzadellaCorteeuropeadeidirittidell’uomoinmateriadiequoprocessopenaleminorile,detenzioneminorileedetenzioneamministrativadiminoristranieriaccompagnationondaiproprifamiliari....................................................................................................................................862.2L’applicazionedell’art.8dellaCEDUintemadiricongiungimentifamiliari,rapportigenitori/figliematernitàsurrogata...........................................................................................................................................922.3LaprassidellaCorteeuropeadeidirittidell’uomoaconfrontoconledisposizionidelleConvenzionidell’Ajaeconildirittodell’Unioneeuropea....................................................................................................1042.4Riflessioniconclusive.................................................................................................................................109
PARTEII:LATUTELADEIMINORINELL’UNIONEEUROPEA...................................................................112
CAP.1:IDIRITTIFONDAMENTALIDEIMINORI......................................................................................112Premessa..........................................................................................................................................................112Primasezione:ilquadronormativoprimarioaprotezionedeiminori..........................................................1141.1LaCartadeidirittifondamentalidell’Unioneeuropea...............................................................................1151.2Latuteladeidirittideiminoricomeobiettivodell’Unioneeuropea:gliarticoli24dellaCartadeidirittifondamentaliel’art.3delTUE.........................................................................................................................1171.3Lebasigiuridicheatuteladeidirittideifanciulli........................................................................................121Secondasezione:IlruolodellagiurisprudenzadellaCortediGiustizianellatuteladeidirittideiminori....1252.1.IricorsidavantiallaCortediGiustizia:qualeprotezioneperidirittideifanciulli?...................................1282.2L’interessesuperioredelminorenell’applicazionedelreg.2201/2203sullacompetenza,ilriconoscimentoel’esecuzionedelledecisioniinmateriamatrimonialeediresponsabilitàgenitoriale...................................1302.3L’interessesuperioredelminorecittadinoeuropeoconfamiliaricittadinidiStatiterzi...........................1422.4Interessesuperioredelminoreedirittoalleprestazionisociali................................................................1582.5L’interessesuperioredeiminoristranieririchiedentiasilo........................................................................1612.6Riflessioniconclusive.................................................................................................................................168
CAP.2:LAGIUSTIZIAPENALEUEAPROTEZIONEDEIFANCIULLI..........................................................178Premessa..........................................................................................................................................................178
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Primasezione:Latuteladeiminorivittimedireato......................................................................................1801.1L’apprododeldirittopenaleeuropeoedelconcettodi“vittima”.............................................................1801.2Glistrumentinormatividell’Unioneeuropeaatuteladellevittime:.........................................................186
1.2.1LaDecisionequadrodel2001sullaposizionedellavittimanelprocedimentopenale.......................1861.2.2Ladirettiva2012/29/UEinmateriadidiritti,assistenzaeprotezionedellevittimedireato..............1921.2.3Ladirettiva2011/36/UEsullaprevenzioneelarepressionedellatrattadiesseriumanielaprotezionedellevittime.................................................................................................................................................2021.2.4L’ordinediprotezioneeuropeo(direttiva2011/99/UE)......................................................................216
1.3Lanormativaatuteladellavittimaminoredietà......................................................................................2241.3.1Ladirettiva2011/93/UEcontrol’abusoelosfruttamentosessualedeiminorielapornografiaminorile.....................................................................................................................................................................224
1.4Ilconfrontotragiurisprudenze:.................................................................................................................2341.4.1LagiurisprudenzadellaCortedigiustizia............................................................................................2341.4.2LagiurisprudenzadellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo...............................................................240
1.5Osservazioniconclusive.............................................................................................................................255Secondasezione:Latuteladeiminoriautoridireato....................................................................................268Premessa..........................................................................................................................................................2682.1Daundirittopenaleeuropeorepressivoagarantista:gliobiettividellaRoadmapdel2009....................2702.2L’apprododelgiustoprocessopenaleminorileeuropeo:ladirettivasullegaranzieproceduraliperiminoriindagatioimputatatiinprocedimentipenali...................................................................................................276
a)Introduzione.............................................................................................................................................276b)basegiuridicaeambitodiapplicazione...................................................................................................279c)Ildirittodeiminoriinconflittoconlaleggeall’ascoltoeall’informazione..............................................292d)Ilrispettodelprincipiodinondiscriminazioneneiconfrontideiminoriindagatieimputatiinprocedimentipenali...........................................................................................................................................................300e)Ildirittoallavita,allasopravvivenzaeallosviluppodeiminoriindagati/imputati.................................302f)ilprincipiodelsuperioreinteressedelminorecoinvoltoinprocedimentipenali......................................309
2.3IlcoordinamentodelladirettivaUE2016/800conglialtristrumentinormativigeneraliatuteladiindagatieimputatineiprocedimentipenali..................................................................................................................323
2.3.1Ilcoordinamentoconladirettiva2010/64/EUsuldirittoall’interpretazioneeallatraduzioneneiprocedimentipenali.....................................................................................................................................3242.3.2Ilcoordinamentoconladirettiva2013/48/EUrelativaaldirittodiavvalersidiundifensorenelprocedimentopenale...................................................................................................................................3272.3.3Ilcoordinamentoconladirettiva2016/1919sull'ammissionealpatrocinioaspesedelloStato.......3282.3.4Ilcoordinamentoconladirettiva2016/343sullapresunzionediinnocenza......................................3312.3.5IlcoordinamentoconlaDecisionequadro2002/584/GAIchehaistituitoilMAE..............................336
2.4Osservazionifinali......................................................................................................................................347
CONCLUSIONI.........................................................................................................................................356
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................................378
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Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. Dante Alighieri
INTRODUZIONE1
1. Verso un’Unione europea sempre più child-friendly
L’ambito di indagine di questa ricerca richiede alcune osservazioni preliminari per chiarire
quale sia stata sinora l’evoluzione del diritto minorile UE.
È noto a chiunque abbia una minima dimestichezza con la normativa di origine comunitaria
che per lungo tempo e, più precisamente, dalle origini della Comunità europea fino agli anni ’90, la
“persona” (e, di conseguenza, il minore) non è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore
europeo, a causa dell'originario disinteresse della Comunità per le questioni di matrice non economica.
Nel momento in cui la Comunità europea iniziò ad occuparsi delle questioni minorili, l’intento
principale era comunque sempre legato allo scopo di salvaguardare “il buon funzionamento del mercato
comune”, obiettivo sovrano dei primi cinquant’anni di vita degli atti comunitari.
In seguito, la normativa europea si è sviluppata, con ben poca originalità, traendo spunto da
quello che potrebbe definirsi come l’“acquis internazionale” in materia minorile, formatosi secondo le
linee d'azione individuate da importanti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite ed il Consiglio
d'Europa.
Recentemente, tuttavia, ovvero dopo il Trattato di Lisbona, il diritto minorile UE ha conosciuto
un'evoluzione senza precedenti in quanto l'Unione europea ha fatto rientrare i diritti dell'uomo e, tra
questi, anche quelli dei minori tra gli obiettivi primari della propria azione.
L'art. 3 del Trattato sull'Unione europea assegna, difatti, esplicitamente all'Unione la funzione
di “promuovere i diritti del minore”; inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora
legalmente vincolante in quanto facente parte del diritto primario, nel suo articolo 24 definisce la
protezione dei minori un diritto fondamentale.
1 NB: la presente versione della tesi è provvisoria e fa fede soltanto nei confronti dell’ufficio verso cui è prodotta. L’autrice si riserva il diritto di modificarne i contenuti sino alla data della discussione, prevista per il 13 giugno 2017.
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La Carta, poi, stabilendo che in tutti gli atti relativi ai fanciulli l'interesse superiore del minore
deve essere considerato preminente, introduce per la prima volta una specifica tutela dei diritti dei
minori a livello UE.
Nonostante, quindi, in passato l’Unione europea potesse sembrare un insolito contesto per
tutelare i diritti delle persone minori di età, attualmente la centralità dei loro diritti ha trovato un
fondamento giuridico vincolante nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
Il crescente interesse dell’Unione europea per la tutela dei minori, sebbene tardivo, merita,
pertanto, di essere approfondito, considerato che, al giorno d’oggi, i fanciulli rappresentano un terzo
della popolazione europea e che potenzialmente ogni azione intrapresa dall’Unione può finire per
influire sulla protezione dei loro diritti.
L’idea che il diritto UE potesse e dovesse fare di più per tutelare i diritti dei fanciulli era già
emersa nel 2007 quando venne istituito il primo “Forum europeo per i diritti dei minori”, ovvero una
conferenza organizzata dalla Commissione europea a cadenza annuale, alla quale partecipano
interlocutori provenienti dalle istituzioni europee, dagli Stati membri e dalle organizzazioni
internazionali che promuovono i diritti dei minori sul piano nazionale e internazionale. L’obiettivo di
questi incontri, arrivati alla decima edizione, è quello di scambiarsi informazioni sulle buone pratiche
in materia di tutela e protezione dei minori e, soprattutto, dar vita a nuove iniziative a loro favore
nell’azione interna ed esterna dell’Unione.
Un'ulteriore conferma dell'attenzione dell'Unione europea verso il diritto minorile è data dalla
pubblicazione, il 15 febbraio 2011, del “Programma UE per i diritti dei minori”, un documento
programmatico elaborato dalla Commissione europea al dichiarato scopo di “creare, nell'ambito dello
spazio giudiziario europeo, una giustizia a misura del minore”2.
Un anno prima, ovvero nel novembre 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
aveva elaborato le “Linee guida sulla giustizia minorile” e nel Programma UE per i diritti dei minori la
Commissione afferma espressamente che “nel contesto delle sue politiche di giustizia civile e penale e
conformemente alla sua strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, la Commissione contribuirà a rendere i sistemi giuridici dell'UE più a misura di
minore, segnatamente favorendo l'uso delle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia adattata ai
bambini del 17 novembre 2010, e integrandole nei futuri strumenti giuridici del settore della giustizia
civile e penale”.
Lo stesso Programma preannunciava lo specifico impegno dell'Unione affinché, in futuro, le
politiche con ripercussioni, anche soltanto indirette, sui minori vengano “elaborate, attuate e
monitorate nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore sancito dalla Carta dei diritti
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Programma UE per i diritti dei minori, COM/2011/0060 def. *.
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fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo”.
La Commissione europea ha, infine, affermato che la creazione di “una giustizia a misura del
minore” deve diventare un obiettivo fondamentale a cui rivolgere l'azione dell'Unione europea e questo
al fine di “adeguare ai minori i sistemi giudiziari d'Europa”.
In quest'ottica, ad esempio, è in fase di discussione la proposta di modifica del Regolamento
europeo n. 2201 del 2003, prevista affinché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale di minori avvenga
maggiormente nell'interesse superiore dei minori coinvolti e, soprattutto, con priorità e celerità rispetto
ad altri tipi di procedimenti3.
Nell’ambito della giustizia penale, invece, è stata recentemente adottata la direttiva
2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali grazie
alla quale sono state poste le basi per la nascita del giusto processo penale minorile UE. Alla normativa
UE precedente, infatti, adottata a tutela dei minori vittime di reato, si affianca ora anche questo nuovo
strumento specificatamente dedicato ai minori in conflitto con la legge penale.
2. Quadro problematico dell’approccio UE ai diritti dei minori
L’approccio del diritto UE ai diritti dei fanciulli riguarda, in particolare, due settori ovvero
quello della protezione dei minori e quello della giustizia minorile.
La tematica della “protezione dei minori” copre una moltitudine di questioni, ma più
comunemente è riferita alla protezione dei fanciulli dalle peggiori forme di sfruttamento, abuso e
violenza.
La libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone ha portato con sé risvolti infelici per
i minori in quanto ha alimentato e facilitato i fenomeni del traffico di persone (soprattutto minori di
età), della sottrazione di minori e del turismo sessuale. Questi gravi crimini sono aumentati a partire dal
2004 quando l’Unione europea ha incluso i Paesi dell’Europa centrale e dell’Est.
L’azione dell’Unione per combattere questi fenomeni è nata quindi dalla volontà di ridurre le
conseguenze involontarie della sua espansione economica e geografica e riflette anche l’incapacità degli
3 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori, Bruxelles, 30.6.2016 COM (2016) 411 final, 2016/0190 (CNS).
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Stati membri nell’affrontare da soli queste odiose forme di sfruttamento e abuso minorile.
Sotto tale punto di vista si nota, pertanto, come il tema della protezione dei minori abbia attirato
l’attenzione dell’Unione europea più di altri aspetti legati sempre ai diritti dei fanciulli e riguardo ai
quali, tuttavia, l’Unione si è sempre mostrata riluttante ad intervenire, non solo per via delle sue limitate
competenze, ma più che altro per la ferma opposizione degli Stati membri all’impegno dell’Unione in
questioni che sono da sempre viste come più adatte ad essere trattate a livello nazionale e locale.
Per quanto riguarda la seconda tematica, ovvero quella della giustizia minorile, è evidente che
le occasioni nelle quali i minori possono entrare in contatto con il sistema giudiziario sono molteplici;
basti pensare, ad esempio, alle separazioni coniugali (spesso accompagnate da accesi disaccordi
sull'affidamento dei figli), ai casi in cui i minori sono chiamati in tribunale in qualità di autori, testimoni
e/o vittime di reati o ancora ai minori stranieri che devono affrontare le procedure per richiedere
protezione e asilo.
Come si può ben immaginare, è necessario che la giustizia sia “a misura di minore” per evitare
di correre il rischio che i diritti dei minori subiscano restrizioni o, ancora peggio, violazioni e che gli
stessi fanciulli subiscano un disagio o addirittura un trauma nell’entrare a contatto con il sistema
giudiziario.
Occorre ricordare a tal proposito che in tale ambito i minori possono riscontrare numerose
difficoltà, ad esempio, a farsi rappresentare in giudizio, o, in generale, a ricevere le informazioni
necessarie per l'esercizio e la difesa dei loro diritti e soprattutto non sempre hanno la garanzia di avere
a che fare con operatori che sappiano tenere in dovuta considerazione le loro esigenze e la loro
vulnerabilità, senza trattarli alla stregua degli adulti.
Un accesso effettivo alla giustizia e una reale partecipazione dei minori ai procedimenti civili,
amministrativi e penali nei quali sono coinvolti sono condizioni necessarie per assicurare un adeguato
livello di protezione dei loro diritti ed interessi.
È prevedibile che la creazione di “una giustizia a misura di minore” nell’UE, che sia in linea
con gli elevati standard elaborati a livello internazionale, incontrerà non poche difficoltà.
Analizzando le sopra citate “Linee guida sulla giustizia minorile”, adottate dal Consiglio
d’Europa e sponsorizzate dall’Unione europea, si nota, infatti, la sponsorizzazione di alcune iniziative
la cui concreta attuazione, almeno nella realtà della maggior parte degli uffici giudiziari degli Stati
membri, può sembrare a dir poco surrealistica: ad esempio, l’invito di trattare i procedimenti che
riguardano i minori “in ambienti non intimidatori e a misura del minore” o quello di consentire ai
fanciulli coinvolti, prima dell'inizio del procedimento, “di acquisire familiarità” con le strutture degli
uffici giudiziari, consentendogli anche di conoscere “l'identità e i ruoli dei soggetti coinvolti”; ancora,
le sedute dei tribunali che coinvolgono dei minori non dovrebbero durare troppo a lungo e dovrebbero
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svolgersi con ritmi adatti agli stessi, programmando opportune pause “per evitare di incidere sulla loro
capacità d'attenzione”.
Ravvicinare le normative di 28 Stati membri con l’intento di garantire su tutto il territorio
dell’Unione europea gli stessi diritti a tutti i minori appare già una sfida molto ambiziosa che si complica
ulteriormente in virtù del normale approccio tenuto sinora dall’Unione per tutelare i loro diritti, non
solo in ambito giudiziario.
Da un lato, infatti, il legislatore europeo tende ad incoraggiare l’intervento di una normativa
UE ad hoc a tutela dei fanciulli, ma, dall’altro, salvaguarda quasi sempre la competenza degli Stati
membri nel determinare sia la sostanza dei diritti dei minori che le modalità con cui gli stessi diritti
devono essere concretamente garantiti a livello nazionale.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore della giustizia penale, il rispetto delle diversità
nazionali deriva dalla scelta operata dal Trattato di Lisbona di considerare il mutuo riconoscimento lo
strumento principale per ottenere un’integrazione europea in materia penale.
In questo modo non si impone agli Stati membri l’adozione di standard UE armonizzati e i
legislatori nazionali non sono tenuti a dover modificare drasticamente le proprie normative. Nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale, tra l’altro, agli Stati membri è richiesta solo una
minima armonizzazione, come sancito dagli artt. 82 e 83 TFUE.
La volontà di rispettare le diversità nazionali si riflette, inoltre, anche nella scelta dello
strumento legislativo attraverso il quale si punta a ravvicinare il diritto penale sostanziale e procedurale
all’interno dell’Unione europea, ovvero la direttiva che, come è noto, può imporre agli Stati membri
solamente degli obblighi di risultato.
Se a questo si aggiunge che l’Unione possiede oggettivamente ridotte competenze per
legiferare a tutela dei diritti dei minori, in particolar modo nel settore penale, sorge spontaneo
domandarsi se un’azione UE a tutela dei fanciulli potrà apportare un concreto valore aggiunto, in termini
di contenuti ed effettività, rispetto alla tutela offerta a livello nazionale ed internazionale.
Se così non dovesse essere, infatti, da un lato, si offrirebbe ai minori unicamente una tutela al
ribasso o una mera duplicazione delle tutele già garantite dagli Stati membri o dagli strumenti emanati
dal Consiglio d’Europa e dalle Nazioni Unite e al cui rispetto gli Stati membri sono normalmente quasi
tutti vincolati; dall’altro, si finirebbe per violare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 TUE)
e lo stesso livello di protezione dei diritti fondamentali che dovrebbe essere garantito a livello UE (ex
artt. 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, come è già stato sopra anticipato,
la tendenza in materia minorile è sempre stata quella di ritenere che i bisogni dei fanciulli sono dettati
dal luogo e dall’ambiente in cui risiedono e, pertanto, maggiormente tutelabili a livello locale/nazionale;
ecco perché l’Unione europea possiede competenze esplicite per tutelare i diritti dei minori unicamente
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in situazioni con una connotazione transnazionale.
Per rispettare il principio di sussidiarietà, l’Unione deve dimostrare di poter raggiungere degli
obiettivi necessari per la tutela dei diritti dei fanciulli che gli Stati membri non sono in grado di ottenere
con le loro risorse, apportando, dunque, un valore aggiunto a quello che sarebbe stato possibile ottenere
a livello nazionale.
In termini teorici, sembrerebbe abbastanza agevole soddisfare il test di sussidiarietà in
riferimento ad alcune tematiche che coinvolgono i minori e che sono di crescente dimensione
transnazionale, come i divorzi di coppie miste, la protezione di nuclei familiari particolarmente
vulnerabili che giungono in Europa a seguito di migrazione per conflitti, persecuzioni e così via e ancora
le tante fattispecie penali che vedono coinvolti i minori, dalla tratta, alla sottrazione internazionale agli
abusi sessuali per vari fini.
Per questi e per altri casi di reati transnazionali in cui le vittime sono prevalentemente
minorenni, infatti, vi è una condivisa consapevolezza della necessarietà dell’adozione di norme e di
misure UE di prevenzione, persecuzione e sanzione degli autori di tali reati e numerosi progressi sono
stati raggiunti dall’Unione europea. Il riferimento è, ad esempio, all’adozione della direttiva 2011/92
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che si
pone in termini di complementarietà rispetto alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Tuttavia, anche in merito a queste tematiche, si vedrà che non appare sufficiente il ruolo del
legislatore europeo ove non accompagnato da una vera e propria strategia UE a livello istituzionale.
Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio di proporzionalità, l’Unione deve garantire
che il contenuto e la forma della sua azione a tutela dei diritti dei minori siano in rapporto con la finalità
perseguita ed un grande problema sorge quando tale finalità, posta dal legislatore UE a fondamento
dell’adozione di certi atti normativi, concerne il superamento degli standard di tutela garantiti a livello
non solo nazionale, ma anche internazionale.
Infine, preme sottolineare che nemmeno le esigenze di protezione dei diritti dei minori
all’interno dell’Unione europea sembrano avere la priorità sugli obiettivi UE. Anche i diritti dei
fanciulli, infatti, sembrano ancora operare nell’ambito e nei limiti, se non in funzione, dei principi
fondamentali di funzionamento del mercato comune.
È, pertanto, alta la preoccupazione che l’integrazione dei diritti dei fanciulli all’interno del
mandato dell’Unione possa finire per danneggiare, “corrompere” e strumentalizzare gli interessi dei
minori al fine di tutelare quelli prettamente politici ed economici dell’Unione europea e che i primi non
vengano tenuti in considerazione come valori in sé, ma sulla base della loro capacità di non ostacolare
il raggiungimento delle finalità perseguite dall’Unione.
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3. Piano della tesi
Dopo il Trattato di Lisbona, la promozione dei diritti dei fanciulli costituisce uno degli obiettivi
primari dell’Unione europea.
Questa nuova prospettiva ha sollevato numerose ed interessanti questioni che nella presente
ricerca verranno circoscritte a due principali aree tematiche ovvero quella della protezione dei minori e
quella della giustizia penale.
Il tema della “protezione dei minori” verterà principalmente sulle questioni legate alla
protezione dei fanciulli dalle peggiori forme di sfruttamento, abuso e violenza, ma verranno affrontate
anche tematiche legate alla loro tutela in ambito familiare, nel contesto della disciplina in materia di
asilo e nel settore giudiziario in materia civile. Il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile,
infatti, è quello nel quale in questi anni l’Unione si è maggiormente cimentata a tutela dei fanciulli e,
dunque, nel quale si riscontrano, ad oggi, i maggiori sviluppi anche a livello giurisprudenziale.
La tematica della “giustizia penale”, invece, affronterà le problematiche connesse alla
protezione dei minori all'interno del procedimento penale, settore nel quale solo recentemente l’Unione
europea è diventata pienamente operativa.
Nello specifico, la prima parte della tesi è dedicata al percorso storico che ha condotto ad una
vera e propria globalizzazione dei diritti dei fanciulli a livello internazionale, creando le basi dell’attuale
disciplina UE a tutela dei minori.
Vengono, pertanto, analizzate le fonti internazionali più significative, a livello internazionale
generale (primo capitolo - seconda parte) e a livello regionale (secondo capitolo - prima parte), cercando
di metterne in luce i contenuti comuni, i tratti distintivi, le lacune e i limiti legati all'operatività pratica
di questi strumenti internazionali.
La seconda parte della tesi, invece, è consacrata all'analisi dell’incorporazione dei principi e
dei diritti di derivazione internazionale nelle fonti UE.
L’approccio dell’UE nei confronti della protezione dei diritti dei minori è evoluto in questi
anni, influenzato dal ritmo dell’integrazione europea, dallo sviluppo del concetto di cittadinanza
europea, dal cambiamento demografico e dall’allargamento dell’Unione. In particolare, la progressiva
evoluzione dell'Unione verso una sempre maggiore tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ha avuto
come conseguenza quella di arricchire l’agenda UE anche di maggiori obiettivi di tutela dei diritti dei
minori.
Dapprima, nel primo capitolo di questa seconda parte, viene analizzato il quadro normativo
primario UE a protezione dei diritti dei minori e a seguire è approfondito il ruolo della Corte di Giustizia
nel tutelarli.
Recentemente l'Unione europea si è dotata di una normativa penale attenta ai diritti dei minori
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coinvolti in procedimenti penali che rappresenta un'assoluta novità nel panorama normativo UE e che
rientra nell’obiettivo generale di creare una giustizia UE “child-friendly”.
Per tale ragione, da ultimo, ovvero nel secondo capitolo di questa seconda parte della tesi,
l'analisi si sofferma sui principali atti normativi UE a tutela dei diritti dei fanciulli, in qualità di vittime
o (presunti) autori di reato.
Nella presente ricerca viene analizzata la normativa UE e la giurisprudenza della Corte di
Giustizia con uno sguardo child-centered, garantendo sempre un confronto critico con la corrispondente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e con la normativa internazionale in materia.
In particolare, si cercherà di rispondere ai seguenti quesiti e di chiarire le seguenti questioni:
a) c’è bisogno di un’azione UE a protezione dei diritti dei minori e, se si, in che termini? qual è il suo
valore aggiunto?
b) quali sono i principi internazionali a tutela dei minori che sono effettivamente operativi a livello UE?
c) nel settore della neonata giustizia penale minorile UE, i minori autori di reato e i fanciulli vittime di
reato godono delle medesime garanzie dell’equo processo?
d) il sistema delle “norme minime”, cristallizzato negli articoli 82 e 83 TFUE, consente di rispettare gli
strumenti internazionali ai quali hanno aderito gli Stati Membri e che vincolano anche l’Unione europea
in qualità di principi generali? Poter stabilire solo delle norme minime, cioè, rende possibile non violare
i principi internazionali, la CEDU e la stessa Carta dei diritti fondamentali?
In conclusione, l’obiettivo finale del presente lavoro è quello di cercare di proporre nuove
soluzioni per rendere più concreto l’impatto del diritto UE sui diritti dei fanciulli.
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PARTE I: LA GLOBALIZZAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI
MINORI
CAP. 1: IL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE UNIVERSALE A
TUTELA DEI FANCIULLI
Prima sezione: Gli strumenti internazionali generali di protezione
1.1 L’evoluzione storica del concetto di “fanciullo” nelle fonti internazionali generali
Il termine “fanciullo” deriva dal latino “Infans”, cioè “colui che ancora non parla”; si tratta,
pertanto, di un’espressione che mette in luce l’incapacità del soggetto minore di età di esprimersi e di
farsi capire.
Anche il termine “minore” deriva dal latino, ma questa espressione è invece connotata
positivamente: “minor” era nella civiltà romana “colui che viene temporalmente dopo”,4
successivamente, cioè, ai “Majores”, ovvero ai depositari del sapere della società che lo tramandavano
alle nuove generazioni, le quali dovevano assumersi il compito di proseguire il sentiero dei loro padri.
Sui “minori”, dunque, i romani investivano molto affinché il presente non andasse perduto, ma
si arricchisse nel futuro. La parola stessa, infatti, mette in luce l’importanza attribuita ai fanciulli nella
società, i minori sono considerati come un bene prezioso e come “il futuro che è già qui”5.
Nei testi giuridici moderni viene spesso attribuito lo stesso significato ai due termini, pur
notandosi una preferenza nei testi di diritto UE per l’utilizzo del termine “fanciullo”. In particolare,
quest’ultimo termine viene utilizzato quando la norma UE ha come obiettivo la protezione di un
individuo che reputa particolarmente vulnerabile in sé o in quanto vittima di un reato, mentre viene
utilizzato più spesso il termine “minore” per far riferimento all’autore di un’infrazione.
4 Per le definizioni, cfr.: DEVOTO, G., Dizionario Etimologico, Le Monnier, Firenze 1968. 5 Tratto da AMNESTY INTERNATIONAL, Tutti i bambini del mondo,1998, Ed. Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Fi), p. 21.
13
Per lungo tempo, in ogni caso, la preferenza per il termine “fanciullo” è stata il riflesso della
prassi di negare o limitare diritti ai minori semplicemente a causa del loro status.
L’organizzazione patriarcale della famiglia della maggior parte delle società ha condotto,
infatti, per anni a classificare non solo le donne, ma anche i bambini come individui senza uno statuto
legale e sociale indipendente6.
Di conseguenza, gli strumenti internazionali a tutela dei diritti della persona sono stati ritenuti
applicabili anche ai minori, rivelandosi, tuttavia, in larga parte inadeguati a tutelare i loro bisogni
specifici, derivanti soprattutto dal fatto che sono persone in fase di sviluppo.
I minori, infatti, possono facilmente essere oggetto di una doppia discriminazione: da un lato,
a causa della loro minore età, e, dall’altro, in qualità di membri di un altro gruppo di persone
particolarmente vulnerabili (ad esempio i minori vittime di reato o i minori disabili).
Per molto tempo, la peculiarità della condizione minorile, meramente definita “vulnerabilità”,
è stata il fondamento della teoria che sposava l’incapacità giuridica del minore al quale, pertanto, non
erano riconosciuti dei veri e propri diritti, essendo il minore considerato più che altro come un oggetto
di protezione da parte degli adulti.
In seguito, grazie allo sviluppo dell’opposta scuola di pensiero, basata sulla teorizzazione dei
diritti del minore, grazie all’entrata in gioco di nuovi parametri come la capacità progressiva dei minori,
la loro l’autonomia, il diritto di ascolto e di partecipazione dei fanciulli.
Questa evoluzione ha condotto l’attenzione dei vari legislatori nazionali ad occuparsi,
dapprima, delle problematiche riguardanti i minori autori di reato e, successivamente, verso una
generale posizione di favor verso tutti i fanciulli, considerati ormai pacificamente soggetti di diritto7.
Al giorno d’oggi, quindi, il minore non è più un soggetto caratterizzato unicamente da
debolezza ed incapacità, ma una persona con dei diritti specifici, una sorta di “adulto in divenire che,
soprattutto inizialmente, nei suoi primi anni di vita, esercita i propri diritti prevalentemente attraverso
e con l’aiuto degli adulti che lo circondano”8.
6 G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, Harmattan, 2002, p. 15. In realtà, come fa notare E. GARZÒN VALDÉS (Dalla rivoluzione industriale alla modernizzazione selvaggia-Considerazioni sui Diritti dei bambini, in Violazioni dei diritti dei bambini- un metodo di approccio, Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli, Ed. Gruppo Abele, 1995, p.63), non regge l’analogia tra la situazione dei bambini e quella delle donne o dei popoli oppressi in quanto in questi due ultimi casi “si tratta di garantire le opportunità di autodeterminazione, quindi l'esercizio autonomo dei diritti per soggetti idonei”. La situazione dei bambini è, invece, caratterizzata proprio dalla loro impossibilità ad esercitare i diritti che gli competono. 7 M. DOGLIOTTI, I diritti del minore e la convenzione dell’ONU, in Dir. fam. pers., 1992, p. 301. Come si vedrà nel prosieguo, l’Unione europea ha invece seguito un percorso diametralmente opposto, occupandosi, dapprima, dei minori vittime di reato o bisognosi di particolari tipi di protezione e solo recentemente dei diritti dei minori autori di reato. 8 F. DEFOSSEZ-DEKEUWER, Les Droits de l’Enfant, collection «Que sais-je?», Presses Universitaires de France VIème Edition, Paris, Janvier 2001, p. 4 e G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 15.
14
La problematica principale legata alla tutela dei diritti dei minori è la dualità del minore, il
quale, finalmente riconosciuto soggetto di diritto, continua ad essere e, anzi, ha il diritto di essere, anche
oggetto di protezione specifica.
Garantire il rispetto dei diritti dei fanciulli è fondamentale perché tali diritti rappresentano un
corollario preliminare e preparatorio, necessario all’acquisizione di altri diritti, ovvero i diritti
dell’uomo9. “Può, infatti, immaginarsi che un essere umano, privato della possibilità di godere dei suoi
diritti di bambino, possa, una volta diventato adulto, beneficiare in modo pieno e completo dei suoi
diritti in quanto uomo? Un bambino cui è stata negata la possibilità di accedere all’educazione diventerà
mai un uomo realizzato? Un bambino privato persino delle cure sanitarie elementari, potrà anche solo
sperare di diventare grande?”10.
Attualmente non è troppo azzardato affermare che sia in atto una vera e propria
“globalizzazione dei diritti dei minori”. Negli ultimi anni, infatti, si sono moltiplicate le interazioni tra
i vari soggetti a livello internazionale, regionale e nazionale che si occupano dei fanciulli e che ne
tutelano i diritti.
La tematica della protezione dei diritti dei minori comprende diverse tematiche (e connesse
problematiche) di indubbio interesse e che proprio a causa della loro ampiezza non potranno essere tutte
affrontate nel corso del presente lavoro.
Nel prosieguo, pertanto, verranno analizzate le fonti di diritto internazionale, maggiormente
ratificate dagli Stati membri dell’Unione europea, che si occupano di offrire protezione e diritti ai minori
contro le peggiori forme di sfruttamento, abuso e violenza e all’interno di un procedimento penale, al
fine di estrapolarne i principi e i diritti chiave.
1.2 La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e i Patti internazionali relativi ai diritti
economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici
Come sopra anticipato, in passato i minori (e i loro diritti) sono stati tenuti in considerazione
in quanto membri di un nucleo familiare o, ancora più genericamente, in qualità di “persone” da parte
di testi internazionali di portata generale11.
9 M. MARCHEGIANI, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: nascita, sviluppo e consacrazione dei diritti dell’infanzia, online sul sito http:// garanteminori.regione.marche.it, p. 7. 10 Questo si domandava MEOTTI P., A.T.E.R. à l’Université de Besançon, La lutte contre l’exploitation des enfants, tesi presentata e sostenuta nel mese di ottobre 1999, p. 24 ss. 11 Come affermato da E. DECAUX la questione dei diritti dei fanciulli era “perçue sous l’angle de la famille” (“Universalité des droits de l’homme et pluralité interprétative: l’exemple des droits de l’enfant”, in A. BERTHOZ, C. OSSOLA et B. STOCK (dir.), La pluralité interprétative, Paris, Collège de France, 2010, p. 6.
15
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata il 10 dicembre 1948
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato il primo strumento generale di protezione dei
diritti umani.
Essa non presta una specifica attenzione alla condizione dei fanciulli, destinatari dei principi
in essa consacrati sono, infatti, tutti gli esseri umani in generale.
Ciò nonostante, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, la necessità di garantire
ai minori una protezione “speciale” è comunque evidente nella parte in cui si afferma che: “la
maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza”12.
Il primo principio che se ne ricava, pertanto, è l’impossibilità di far convergere i diritti dei
minori nel più ampio settore dei diritti umani, richiedendo i fanciulli, oltre ad un rafforzamento dei
diritti umani “tradizionali”, anche diritti e tutele specifiche atte a soddisfare i loro bisogni13.
Inoltre, in maniera implicita emerge anche che tutti i minori hanno diritto alla protezione
sociale, senza, pertanto, discriminazioni.
Il secondo principio che emerge con forza in questo strumento internazionale, d’altronde, è
proprio quello di uguaglianza in quanto la Dichiarazione veicola l’idea secondo la quale esiste una
concezione universale dell’umanità di cui il primo valore comune è la non discriminazione.
Il principio d’uguaglianza, infatti, è enunciato espressamente nei primissimi articoli della
Dichiarazione, ovvero negli articoli 1 e 2.
Com’è noto, la principale debolezza della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
risiede nel fatto che essa non è uno strumento vincolante per gli Stati, tuttavia, la grande autorità morale
che la contraddistingue ha fatto sì che essa venisse richiamata da diversi strumenti internazionali di
protezione dei diritti dell’uomo, come, ad esempio, nel preambolo della CEDU o della Convenzione
sui diritti del fanciullo.
Altro aspetto che ha reso la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo un documento di
valore del tutto simbolico si rinviene nel suo carattere fortemente individualista, in quanto la
Dichiarazione si rivolge agli individui destinatari dei diritti in essa contenuti e non agli Stati.
Bisognerà attendere l’entrata in vigore del Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, rispettivamente in data
3 gennaio 1976 e 23 marzo 1976, per ottenere due strumenti internazionali che si rivolgono agli Stati,
vincolandoli, quindi, al rispetto dei diritti sanciti.
12 Art. 25, 2° comma, della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. 13 M. MARCHEGIANI, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: nascita, sviluppo e consacrazione dei diritti dell’infanzia, ibidem, p. 6.
16
Per quanto riguarda nello specifico l’apporto del Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici alla tutela dei diritti dei minori, è pacifico, innanzitutto, che tutti i diritti riconosciuti siano
applicabili anche ai fanciulli, ma sono previsti anche dei diritti specifici a loro dedicati.
In primo luogo, il diritto alla vita che prevede per i minori una garanzia aggiuntiva essendo
vietato condannare un minore alla pena di morte, mentre comminare tale pena ad un adulto non è
vietato dal Patto14. L’abolizione della pena di morte, infatti, è oggetto del secondo protocollo
facoltativo annesso al Patto che è entrato in vigore nel 1991.
Grande attenzione, poi, viene posta ai diritti dei minori detenuti per i quali è enunciato il
principio di separazione dagli adulti in carcere e il principio della rapidità delle cause (art. 10, par. 2b).
Inoltre, viene richiesto agli Stati che in ambito processual penale si tenga conto dell’età dei minori e
dell’importanza di una loro rieducazione (art. 14, par. 4).
L’art. 14, inoltre, sancisce il principio delle udienze a porte chiuse quando vi sono dei minori
coinvolti salvo nei casi in cui il contrario sia nel loro interesse.
Inoltre, il Patto relativo ai diritti civili e politici contiene una disposizione generale di
protezione dedicata ai minori, ovvero l’art. 24, che enuncia il diritto di tutti i minori, senza alcuna
discriminazione, a ricevere la protezione della quale necessitano da parte della famiglia, della società
e dello Stato. Oltre al principio di uguaglianza, l’art. 24 garantisce anche a tutti i minori il diritto al
nome e ad acquisire una nazionalità, garanzie fondamentali a tutela dell’identità personale di ogni
fanciullo.
L’art. 24 è la traduzione in forma obbligatoria e vincolante dell’art. 25 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo che, come abbiamo visto, prevedeva già la necessità di offrire una
protezione speciale all’infanzia ed è importante perché fissa tale obbligazione non solo nei riguardi
degli Stati, ma anche delle famiglie dei minori e della società in generale.
Per quanto riguarda il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
bisogna premettere che i diritti in esso riconosciuti si differenziano da quelli civili e politici in quanto
stabiliscono un onere di agire in capo agli Stati e non un semplice dovere di astensione da decisioni o
azioni che potrebbero pregiudicare i diritti fondamentali dei loro cittadini; si tratta, pertanto di diritti
più onerosi da rispettare anche se la differenza tra le due categorie di diritti non è sempre così agevole15.
Inoltre, al riguardo è stato giustamente notato che tale differenza di tutela si rivela, di frequente, priva
di fondamento in quanto i costi per assicurare un’adeguata tutela ai minori in sede processuale possono
14 Articolo 6, par. 5. 15 Ad esempio, il diritto al lavoro è sicuramente un diritto culturale ed economico, ma considerato sotto la dimensione dell’associazionismo sindacale rientra tra i diritti civili.
17
risultare onerosi quanto quelli occorrenti per il rispetto di un loro diritto economico, sociale e
culturale16.
In ogni caso, a causa di tale differenza, il Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali
vincola gli Stati al rispetto dei diritti in esso contenuti solamente nei limiti delle risorse nazionali
disponibili, a differenza di quanto avviene per il Patto relativo ai diritti civili e politici.
Molti diritti riconosciuti nel Patto hanno una forte incidenza sullo sviluppo e il rispetto dei
diritti dei minori e anche per questo strumento vale la considerazione per cui tutte le disposizioni si
ritengono pacificamente a loro applicabili, visto che i destinatari dei diritti sono generalmente “tutti
gli uomini e tutte le donne”. Vi sono comunque anche dei diritti specifici dedicati ai fanciulli.
In particolare, per quanto riguarda il tema della presente ricerca, è importante far notare che
il Patto sancisce il principio di non discriminazione nei confronti dei fanciulli, i quali devono tutti poter
godere di specifiche misure di protezione, soprattutto in ambito lavorativo. I minori, infatti, devono
essere protetti da ogni forma di sfruttamento economico e sociale che metta in pericolo la loro salute
e il loro sviluppo e gli Stati devono assicurare sanzioni per i trasgressori e fissare dei limiti d’età per
l’impiego lavorativo dei fanciulli.
Non si ritiene opportuno approfondire ulteriormente questi due strumenti in quanto a livello
internazionale sono indubbiamente tra quelli che hanno avuto un impatto minore sullo sviluppo dei
diritti dei fanciulli nel lungo periodo.
1.3 Il ruolo della Corte penale internazionale nella protezione dei diritti dei minori
In questo paragrafo, si cercherà di inquadrare il ruolo della Corte penale internazionale
nell’ambito della tutela dei minori, autori e vittime di reato, nel campo della giustizia penale
internazionale.
Preliminarmente, bisogna esaminare l’aspetto della punibilità dei minori che abbiano
commesso i crimini elencati nello Statuto di Roma, firmato nel 1998, entrato in vigore nel 2002 (poi
modificato nel 2010) e istitutivo della Corte penale internazionale. La tematica, infatti, fu molto
dibattuta all’epoca dell’adozione dello Statuto.
Da un lato, infatti, si trattava di punire individui che si erano macchiati di crimini gravissimi
e, dall’altro, di assicurare il rispetto dei diritti a loro garantiti, in particolare dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo.
16 G. VAN BUEREN, The International law on the Rights of the Child, coll. “International Studies in Human Rights”, vol. 35, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p. 20.
18
Ad esempio, alcune delegazioni fecero presente che per considerare punibili i minori nel
sistema della Corte penale internazionale, sarebbe stato necessario prevedere nel suo Statuto anche un
sistema di giustizia penale minorile separato da quello degli adulti, nel rispetto della Convenzione di
New York e di altri strumenti internazionali che ciò prevedono, come il Patto internazionale sui diritti
civili e politici. Inoltre, aspetto ancora più problematico, si poneva il problema di trovare un’età limite
per escludere la responsabilità penale dei minori che fosse condivisa da tutta la Comunità
internazionale17..
Alla fine del dibattito, com’era forse prevedibile, venne adottato l’art. 26 dello Statuto di Roma
che esclude espressamente la giurisdizione della Corte penale internazionale su persone che, al
momento della commissione di uno o più reati di competenza della Corte, avevano un’età inferiore ai
18 anni.
Esclusi, pertanto, i minori autori di reato, occorre verificare come la Corte penale
internazionale e lo Statuto di Roma tutelano, invece, i minori vittime di reato.
Innanzitutto, bisogna premettere che lo Statuto di Roma elenca espressamente i crimini sui
quali la Corte penale internazionale è competente, includendo tra questi crimini contro l’umanità,
crimini di guerra, genocidio ed aggressione.
La Corte Penale Internazionale ha inoltre introdotto, per la prima volta, il crimine di guerra
relativo al reclutamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nei conflitti armati18.
Nonostante, infatti, tale pratica fosse stata condannata sia da parte del diritto internazionale
umanitario19 che dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’OIL, la Corte Penale Internazionale
rappresenta la prima Corte internazionale con competenza sul crimine.
È, inoltre, stata la prima istituzione a definire, nel proprio Statuto20, come “crimini di guerra”
sia gli atti di reclutamento o arruolamento di fanciulli di età inferiore a 15 anni che l’atto di farli
partecipare attivamente alle ostilità, attribuendo, così, un carattere di massima gravità anche a tale
ultima pratica.
Già l’art. 38 della Convenzione sui diritti del fanciullo vietava l’arruolamento dei minori che
non avessero compiuto 15 anni d’età. Successivamente, la Convenzione OIL n. 182 sull’eliminazione
delle più gravi forme di lavoro minorile incluse tra queste ultime “il reclutamento forzato o obbligatorio
dei fanciulli per il loro impiego nei conflitti armati”. Ai sensi di detta Convenzione per “fanciullo” si
17 P. IORIO, Processabilità e punibilità dei minori nel diritto internazionale: giurisdizione della Corte penale internazionale, intervento durante l'incontro "Bambini soldato in Africa: un dramma nel dramma", in occasione della presentazione del Rapporto di Amnesty International “21.000 bambini soldato in Liberia”, Roma – 8 novembre 2004. 18 Statuto di Roma, articolo 8(2)(b)(vi) rilevante per i conflitti armati a carattere internazionale ed articolo 8(2)(e)(vii) rilevante per i conflitti armati non internazionali. 19 Protocollo Aggiuntivo I, articolo 77(2) e Protocollo Aggiuntivo II, articolo 4(3)(c) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, adottati l’8 giugno del 1977. 20 Art. 8, 2° comma, dello Statuto di Roma.
19
intende ogni minore di 18 anni, dunque, l’OIL offre protezione anche ai minori dai 15 ai 17 anni.
La tutela prevista per i minori coinvolti nei conflitti armati è dunque piuttosto limitata, poiché
sia la Convenzione sui diritti del fanciullo che lo Statuto della Corte penale internazionale offrono
protezione solo ai bambini fino ai 14 anni. Questo limite è stato superato, per quanto riguarda la
Convenzione di New York, nel 2000 con l’adozione del Protocollo opzionale relativo alla
partecipazione dei bambini nei conflitti armati. Quest'ultimo strumento, ratificato da tutti gli Stati
membri dell’Unione europea, impone, infatti, agli Stati il divieto di arruolare o utilizzare minori di 18
anni nei conflitti armati21.
Il limite dei 15 anni d’età non è previsto solo dallo Statuto di Roma, ma anche dallo Statuto
del Tribunale Speciale per la Sierra Leone e dai Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra sul
diritto internazionale umanitario del 197722. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Speciale per la
Sierra Leone, il limite dei 15 anni di età trarrebbe, addirittura, origine da una norma del diritto
internazionale consuetudinario23.
È evidente che la fissazione della soglia dei 15 anni di età abbia generato una chiara aporia nel
campo del diritto penale internazionale, considerato che, da un lato, i minori di 18 anni, autori dei gravi
crimini previsti dallo Statuto di Roma, non risultano perseguibili (ex art. 26 dello Statuto di Roma);
dall’altro, l’utilizzo di bambini di età superiore ai 14 anni rende non perseguibile penalmente, sul piano
internazionale, chi li recluta, arruola ed utilizza in operazioni belliche24. I minori autori di reati sono
quindi “favoriti” in tale contesto rispetto ai minori vittime che abbiano dai 15 ai 18 anni.
Ciò premesso, dopo i primi 12 anni di attività della Corte gli unici due casi arrivati a sentenza
di primo grado riguardavano proprio i reati di reclutamento, arruolamento e coinvolgimento dei minori
in conflitti armati e quindi questo li rende indubbiamente interessanti casi di studio della “neonata”
giurisprudenza della Corte.
Si ritiene, pertanto, opportuno soffermarsi sull’analisi di tali fattispecie in quanto benché il
territorio dell’Unione europea non sia, al momento, teatro di conflitti armati, la Corte penale
internazionale è comunque competente nel caso in cui l’autore sia un cittadino di uno Stato membro
dell’Unione, avendo tutti gli Stati membri ratificato lo Statuto di Roma.
Va sottolineato che la condanna, ad opera della Corte penale internazionale, di Lubanga Dyilo,
ritenuto colpevole di aver reclutato, arruolato ed utilizzato minori di 15 anni in un conflitto armato di
21 Tale Protocollo opzionale ha introdotto importanti novità: oltre all’età minima per l’arruolamento obbligatorio nelle forze armate nazionali che è stata innalzata a 18 anni, esso introduce anche il divieto di arruolare soggetti minori per i gruppi armati non statali, con il correlato compito degli Stati di vegliare sul rispetto del divieto da parte di questi ultimi. 22 Rispettivamente: art. 4 del Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati non internazionali e art. 77 del Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali. 23 P. FORGIONE, Bambini e conflitti armati, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, p. 192. 24 D. M. ROSEN, "Who is a Child? The Legal Conundrum of Child Soldiers," in the Connecticut Journal of International Law, 2009, p.p. 84-5.
20
natura non internazionale,25 non rappresenta la prima a livello internazionale per tale crimine, in quanto
il primato in merito va al Tribunale Speciale per la Sierra Leone26 che aveva già emesso diversi verdetti
di condanna contro l’arruolamento di bambini soldato27.
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del crimine di guerra consistente nell’utilizzo di
bambini nei conflitti armati, occorre chiarire che l’arruolamento, il reclutamento e la partecipazione dei
minori in guerra sono tre atti ben distinti, non cumulativi tra loro.
Per “reclutamento" s’intende, infatti, l’atto di forzare un fanciullo ad entrare nelle forze armate
o in un gruppo armato; “arruolamento” è l’atto di iscrivere o lasciar entrare nelle forze armate (o in un
gruppo armato) un minore (c.d. “reclutamento volontario”); per “partecipazione” s’intende, infine, il
fatto di usare un fanciullo come combattente o in un altro ruolo che rientra nella nozione di
“partecipazione attiva”.
Tale ultima nozione ha creato problemi interpretativi, per quanto riguarda l’uso del termine
“attivamente”.
Innanzitutto, questa espressione si distingue dalla terminologia usata precedentemente nel
diritto internazionale umanitario e nella Convenzione di New York che utilizzano l’espressione
“partecipazione diretta”. Sia la parola “attiva” che la parola “diretta” danno luogo ad uno spazio
discrezionale riguardo al loro contenuto e né lo Statuto di Roma, né gli “Elements of Crimes”28
contengono dei chiarimenti in merito. Tuttavia, durante l’ultima sessione della Commissione
preparatoria che precedette la Conferenza di Roma, fu inserita una nota riguardo ai concetti di
“partecipazione” ed “uso”29. Tale nota chiarì che la nozione di “partecipazione attiva” include sia la
25 Il 10 luglio 2012, la Camera di primo grado della Corte penale internazionale ha condannato Thomas Lubanga Dyilo, ex presidente dell’Unione dei patrioti congolesi (UPC), nonché capo della relativa milizia, a 14 anni di reclusione. Lubanga è stato ritenuto colpevole di aver commesso dei crimini di guerra, consistenti nell’aver reclutato, arruolato ed utilizzato minori di 15 anni in un conflitto armato di natura non internazionale, nella regione dell’Ituri (in Congo), dal settembre 2002 all’agosto 2003. Si tratta del primo procedimento portato a termine dalla Corte penale internazionale. L’inizio del caso risaliva al 2006, quando fu emesso un mandato di arresto nei confronti del Sig. Lubanga dopo che, nel 2004, lo stesso Presidente della Repubblica democratica del Congo, Joseph Kabila, portò all’attenzione della Corte penale internazionale le gravi violazioni del diritto umanitario avvenute nel corso della guerra civile congolese. Il processo nei confronti di Lubanga è iniziato il 26 gennaio 2009 e si è concluso con verdetto di colpevolezza di primo grado nel 2012. L’eccessiva durata di tale processo pone in dubbio la sua conformità al diritto dell’imputato ad essere giudicato entro un termine ragionevole (sul punto si veda G. DELLA MORTE, Il caso Lubanga ed il diritto ad un equo processo: i primi passi (falsi) della Corte penale internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 216 e ss ). 26 Il Tribunale speciale per la Sierra Leone costituisce un organo giurisdizionale prevalentemente interno, benché rientrante tra gli organi speciali delle Nazioni Unite, in virtù di uno specifico accordo con il Governo della Sierra Leone. Fu creato per giudicare i responsabili di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Sierra Leone dal novembre 1996 sino al termine della guerra civile, avvenuta nel 2002. 27 http://www.sc-sl.org/.Per lo stesso crimine, tra l’altro, il Tribunale speciale per la Sierra Leone ha condannato, nel 2012, a 50 anni di carcere (sentenza confermata anche in appello nel 2013), l’ex presidente liberiano Charles Taylor. Con quella sentenza, Taylor è diventato il primo ex Capo di Stato ad essere condannato da un tribunale internazionale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ovvero dopo Karl Donitz, l’ammiraglio che prese il potere dopo il suicidio di Hitler e che venne processato a Norimberga. 28 Documento adottato per assistere la Corte penale internazionale nella sua interpretazione. 29 Draft Statute for the International Criminal Court, Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Addendum, Part One, UN Doc. A/CONF.183/2/Add.1, 14 April 1998, p. 21.
21
partecipazione diretta (cioè l’attività di combattimento) che altre attività sempre legate al
combattimento, come lo spionaggio, l’uso dal fanciullo come corriere o come esca o l’uso dei minori
ai posti di guardia, mentre esclude gli atti che non riguardano chiaramente le ostilità.
Peraltro, la stessa Corte penale internazionale ha avuto l’occasione di formulare
un’interpretazione di tale concetto nel caso contro Lubanga Dyilo dove ha confermato che nella nozione
di “partecipazione attiva” non rientrano solamente le attività strettamente legate al combattimento30.
In tale procedimento, la Corte penale internazionale, per l’interpretazione del concetto di
“partecipazione attiva” dovette ricorrere a fonti diverse da quelle indicate nell’art. 21 dello Statuto di
Roma31. Infatti, nonostante tra queste non figurasse la giurisprudenza di altri tribunali, la Corte si basò,
oltre che sui lavori preparatori dello Statuto di Roma, anche sulla giurisprudenza del Tribunale speciale
della Sierra Leone per supportare un concetto molto ampio di “partecipazione attiva”, in grado di
includere ogni comportamento idoneo a far assumere al minore la condizione di potenziale target
militare32.
Sollevò diverse critiche la decisione della Corte di affermare, sempre nella sentenza Lubanga,
che la qualificazione della fattispecie in esame dovesse essere operata “on a case by case basis”, da ciò
derivandone la potenziale impossibilità di prevedere tutti gli elementi distintivi di tale condotta, a danno
del principio di legalità.
La scelta della Corte penale internazionale di adottare un concetto molto ampio di
“partecipazione attiva” pose, inoltre, problemi anche nei confronti delle Convenzioni di Ginevra del
1949 e dei loro Protocolli addizionali del 1977, ovvero con il cuore del diritto internazionale umanitario.
Questi strumenti prescrivono, da un lato, che i minori godono di una speciale tutela quando
partecipano direttamente ai conflitti e, dall’altro, accordano una protezione molto più ampia alle persone
che non prendono parte attiva nelle ostilità.
Tale ultima tutela sarebbe privata ai minori nel caso in cui si accogliesse una nozione molto
ampia di “partecipazione attiva” ai conflitti, tale da includervi anche la semplice assistenza alle attività
militari che potrebbero esporre un minore al rischio di diventare un target per l’esercito nemico.
Secondo alcuni in dottrina33, questo creerebbe un contrasto con le norme di diritto internazionale
umanitario.
Una possibile soluzione sarebbe quella di utilizzare le diverse interpretazioni a fini diversi,
30 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Chambre Préliminaire I, Décision sur la confirmation des charges, 29 Gennaio 2007, ICC-01/04-01/06-803. 31 A. PELLET, Applicable law, in The Rome Statute of the International Criminal Court, A. CASSESE, P. GAETA, J. JONES (ed.), Oxford, 2002, p. 1051 e s.s. 32 C. RAGNI, La condanna di Lubanga Dyilo: la questione della caratterizzazione dei crimini, in Diritti umani e diritto internazionale, ibidem, p. 576. 33 N. URBAN, Direct and active participation in hostilities: the unintended consequences of the ICC’s decision in Lubanga, in EJIL Talk, 11 aprile 2012.
22
ovvero: quella restrittiva delle Convenzioni di Ginevra per valutare gli obblighi in capo agli Stati in
materia di diritti umani; quella della Corte penale internazionale per valutare la responsabilità penale
individuale34.
In questo modo, nel primo caso, l’adozione di una nozione restrittiva del concetto di
“partecipazione attiva” nelle ostilità, impegnerebbe gli Stati parte delle Convenzioni di Ginevra ad una
tutela maggiore verso i minori, i quali verrebbero considerati soggetti non partecipanti al conflitto anche
nel caso in cui fossero stati utilizzati a supporto delle attività dell’esercito; ad essi si applicherebbero,
di conseguenza, le norme più favorevoli a favore dei civili (e non la protezione speciale, più ristretta,
garantita ai c.d. “bambini soldato” dai Protocolli addizionali).
Nel campo, invece, del diritto penale internazionale, l’accoglimento di una nozione più ampia
del concetto di “partecipazione attiva” nelle ostilità consentirebbe un’applicazione più estesa dell’art.
8, par. 2, dello Statuto di Roma, con la conseguenza che i minori, a qualunque titolo sfruttati nel corso
delle ostilità, potrebbero godere di una maggiore protezione, potendo far valere, in quanto vittime, il
loro diritto a partecipare al processo, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto di Roma, e il diritto ad ottenere
una riparazione in base all’art. 75 dello stesso Statuto.
La Corte penale internazionale, per verificare il fondamento delle accuse formulate nei
confronti di Lubanga, affrontò un’altra questione fondamentale ovvero stabilire se l’arruolamento
volontario dei minori costituisce anch’esso un crimine di guerra.
Per farlo, la Corte si basò ancora una volta sulla giurisprudenza del Tribunale speciale della
Sierra Leone e, in particolare, sul caso Prosecutor v. Samuel Hinga Norman35, finendo per aderire a
tale giurisprudenza nonostante la stessa fosse successiva rispetto ai fatti contestati all’imputato.
La Corte affermò, pertanto, che l’arruolamento volontario e quello coatto dei minori di 15 anni
sono equiparati ai fini del diritto penale internazionale e che, quindi, il consenso prestato dal minore
non rileva ai fini della determinazione dell’esistenza del crimine, ma può essere preso in considerazione
solo in sede di quantificazione della pena e per l’ammontare della riparazione a danno delle vittime36.
Illustrati i principali accorgimenti elaborati sinora dalla Corte penale internazionale per
allargare la tutela dei minori vittime di questi gravi crimini in vista del processo penale contro i
responsabili, è opportuno ora vedere quali diritti e garanzie sono previsti per detti fanciulli all’interno
34 C. RAGNI, La condanna di Lubanga Dyilo: la questione della caratterizzazione dei crimini, in Diritti umani e diritto internazionale, ibidem, p. 578-9. 35 Prosecutor v. Sam Hinga Norman - Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), Case No.SCSL-2004-14-AR72(E), Special Court for Sierra Leone, 31 May 2004, available at: http://www.refworld.org/docid/49abc0a22.html. 36 C. RAGNI, La condanna di Lubanga Dyilo: la questione della caratterizzazione dei crimini, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, fasc. 3, p. 575-6.
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del processo penale stesso davanti alla Corte penale internazionale e, al riguardo, non si esagera se si
afferma che “victim participation is the real novelty of the Rome Statute”37.
Il sistema giudiziario creato attraverso lo Statuto di Roma riconosce, infatti, alle vittime dei
crimini di competenza della Corte un insieme di diritti sostanziali e di poteri processuali senza
precedenti nella storia del diritto penale internazionale.
Negli Statuti e nelle regole di procedura dei Tribunali internazionali penali ad hoc38, infatti, la
vittima era considerata solo in qualità di testimone e le era, pertanto, attribuito un ruolo del tutto passivo.
Il fulcro di tale cambio di prospettiva, per quanto riguarda la Corte penale internazionale. è l’art. 68
dello Statuto di Roma che riconosce alle vittime il diritto di essere sentite e di esprimere il loro punto
di vista.
Tali diritti sono, tuttavia, mitigati dal potere della Corte di scegliere quale sia il momento
migliore per consentire la partecipazione delle vittime, bilanciando questo loro diritto con quelli
dell’accusato in modo tale da non aggravarne eccessivamente la posizione processuale.
La vera rivoluzione risiede nel fatto che il ruolo delle vittime sembra avvicinarsi a quello di
vere e proprie parti processuali come dimostra il caso Lubanga nel quale il Collegio ha accolto la
richiesta delle vittime, che non erano state citate come testimoni dal pubblico ministero, di partecipare
al dibattimento per deporre su alcuni fatti che non erano stati narrati dai testimoni regolarmente citati.
La Corte, in sostanza, ha ammesso una testimonianza delle vittime richiesta dalle vittime
stesse, concedendo loro, in pratica, il diritto alla prova39.
La vittima non è valorizzata solo dal lato “attivo”, ma anche “passivo” essendole riconosciuto
un ampio diritto di protezione.
La Corte, infatti, è tenuta ad adottare provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere
fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni, soprattutto quando sono
coinvolti minori che abbiano subito violenze, senza pregiudicare, tuttavia, i diritti di difesa e le esigenze
di un processo equo e imparziale.
Innanzitutto, il già citato art. 68 dello Statuto di Roma richiede di adottare misure che siano
appropriate all’età, al sesso, alla salute della vittima nonché alla natura del crimine. Una volta adottate
tali misure è poi prevista esplicitamente la possibilità di derogare al principio della pubblicità delle
udienze o, in alternativa, di ricorrere all’utilizzo di sistemi elettronici o di altre misure per ascoltare la
vittima in sicurezza. La regola, nel caso in cui ci siano minori da sentire o vittime di violenza sessuale,
è l’ascolto protetto, salvo che la Corte decida diversamente.
37 C. SAFFERLING, International Criminal Procedure, Oxford, 2012, p. 173. 38 Il riferimento è ai Tribunali ad hoc per l’Ex-Jugoslavia e il Ruanda e ai Tribunali militari di Norimberga e Tokyo. 39 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, Cedam, 2014, p. 20.
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Anche le Rules of Procedure and Evidence della Corte penale internazionale si occupano della
protezione delle vittime, alle quali è dedicata un’intera sezione.
La regola 86, innanzitutto, consacra a principio generale il dovere di tenere in considerazione
le esigenze delle vittime, in particolare se bambini, anziani, disabili o vittime di reati sessuali o di
violenza di genere.
La regola 87, più nello specifico, elenca varie misure di protezione, in maniera non esaustiva,
come, ad esempio, limiti alla divulgazione al pubblico e alla stampa dell’identità della vittima
imponendo l’uso di uno pseudonimo40.
La regola 88 ammette la possibilità di prevedere misure speciali non tassative per rendere meno
traumatica la testimonianza dei soggetti vulnerabili.
Di notevole rilevanza per la tutela dei minori vittime di reato, inoltre, risultano essere le regole
di procedura n. 70 e 71 in quanto la Corte ha il divieto di ritenere prestato il consenso qualora, in
presenza di una serie di circostanze (quali l’uso della forza, la minaccia e la presenza di un ambiente
coercitivo), sia plausibile che lo stesso non fosse stato espresso in maniera volontaria e spontanea dalla
vittima. Inoltre, il silenzio della vittima e la sua mancata resistenza alla violenza (soprattutto se di tipo
sessuale) non sono prove che la Corte può ritenere ammissibili per dimostrare il suo consenso, nemmeno
se quest’ultima ha tenuto una condotta sessuale “discutibile” in momenti diversi da quello della
violenza.
Infine, a testimonianza dell’affidamento che viene riposto sulle vittime in qualità di testimoni
attendibili per la ricostruzione dei reati subiti, la regola 63 esclude la necessità di un riscontro esterno
per l’accertamento dei reati di competenza della Corte e, in particolare, di quelli di violenza sessuale41.
Da tale analisi emerge che le misure di protezione previste a tutela delle vittime nello Statuto
di Roma e nelle Regole di procedura e prova sono molto avanzate e come vedremo nel prosieguo, non
lo sono unicamente nel panorama della giustizia penale internazionale, ma anche rispetto a quanto
previsto dalla legislazione UE in materia nella quale, infatti, non si può affermare che sia stato ancora
sancito il diritto di tutte le vittime a partecipare al processo penale.
La certezza che le regole procedurali a tutela delle vittime, soprattutto se minori, vengano
rispettate o, quantomeno, tenute in dovuta considerazione è fornita dal fatto che l’art. 36 dello Statuto
di Roma richiede agli Stati parte, nel proporre i propri candidati alla carica di giudice della Corte penale
internazionale, di tenere conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in questioni
relative ad abusi e violenze sui minori. Ad esempio questo aspetto della formazione dei giudici anche
su questioni di diritto minorile manca tra i requisiti per la nomina dei giudici della Corte di Giustizia e
40 La vittima in questo caso non rimane anonima, in quanto la sua identità viene rivelata all’imputato per non comprometterne i diritti e le garanzie. 41 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 23.
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a livello UE si fa fatica anche ad imporre un obbligo di formazione ai giudici nazionali che si occupano
di tali tematiche come vedremo sempre nel prosieguo.
In ogni caso, bisogna sempre considerare che la Corte penale internazionale non dimentica la
necessità del bilanciamento con i diritti dell’imputato ed anzi è vincolata, come sopra anticipato, ad
adottare misure di protezione che non siano “prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused
and a fair and impartial trial”42.
Inoltre, nonostante siano stati previsti molti accorgimenti a tutela delle vittime, i minori vittime
dei gravissimi crimini internazionali di competenza della Corte penale internazionale rimangono
comunque in balìa dei limiti funzionali della Corte.
Quest’ultima, infatti, necessita di agire mediante la collaborazione degli Stati nazionali
coinvolti nella scelta delle indagini da avviare, nella successiva fase istruttoria e, infine, nella fase di
attuazione delle decisioni assunte. In pratica, l’operato della Corte penale internazionale può essere
efficace solo nei casi in cui gli imputati non godono più della protezione e dell’appoggio del proprio
Stato di origine o di altri Stati nei quali avevano trovato rifugio43.
Ciò evidenzia i limiti di una giustizia internazionale pressoché impotente di fronte alla non
collaborazione e all’ostruzionismo degli Stati nazionali, non potendo la Corte contare su proprie forze
per eseguire i propri mandati d’arresto e condurre, quindi, dinanzi alla giustizia gli individui
incriminati44.
Ciò non toglie che, in linea generale, alle vittime dei crimini di competenza della Corte penale
internazionale sono riconosciuti tre tipologie di diritti: il diritto alla partecipazione, il diritto alla
protezione e il diritto alla riparazione.
Riguardo quest’ultimo aspetto, è evidente che per i minori vittime di reato il diritto alla
riparazione, inteso come la possibilità per le vittime di conseguire il ristoro del pregiudizio subito, sia
alquanto significativo. I minori, infatti, al fine di non subire ulteriori pregiudizi, ovvero una “seconda
vittimizzazione”, necessitano di una giustizia penale che sia celere, così come di risarcimenti ed
indennizzi che consentano loro di essere sostenuti a livello psicologico soprattutto dopo essere stati
vittime di crimini ritenuti gravissimi da tutta la Comunità internazionale.
42 Art. 68 dello Statuto di Roma. 43 Per fare degli esempi, nel famoso caso Lubanga la Corte ha potuto rendere giustizia proprio perché né il governo di Kinshasa, né i governi degli Stati vicini avevano alcun interesse a proteggere l’imputato. Mentre il Presidente del Sudan, Omar Hassan Al-Bashir, contro cui la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di cattura, viaggia ancora indisturbato in varie capitali arabe e africane e l’Unione africana ha dichiarato che non collaborerà con la Corte per la sua cattura. Anche Bosco Ntaganda, già vice comandante militare di Lubanga, accusato, tra i diversi crimini di guerra, di aver arruolato con la forza diversi minori tra il giugno 2002 e il dicembre 2003, nonostante i due mandati d’arresto emessi dalla Procura della Corte, nel 2006 e nel 2012, per lungo tempo non è stato consegnato alla giustizia internazionale, continuando ad occupare un ruolo di rilievo in seno all’esercito regolare congolese fino a quando si è consegnato spontaneamente, nel marzo 2013, alla Corte, dichiarandosi innocente. 44 Da ciò deriva l’indispensabile attività delle numerose ONG che, mediante la mobilitazione dell’opinione pubblica mondiale, devono premere sui governi degli Stati interessati, affinché gli accusati di gravi crimini siano, in primo luogo, perseguiti dalla giustizia nazionale e, in subordine, consegnati alla Giustizia internazionale.
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Sotto questo profilo, lo Statuto di Roma prevede, all’art. 75, comma 1, che la Corte possa, su
richiesta o di sua spontanea volontà in circostanze eccezionali, determinare nella sua decisione l'entità
e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime.
La presenza dell’art. 75 dello Statuto di Roma rappresenta un’altra novità per il diritto penale
internazionale in quanto, per la prima volta, un meccanismo di riparazione per le vittime è stato
incorporato all’interno del sistema normativo e istituzionale di un tribunale penale internazionale.
Le vittime non sono dunque rinviate ad altri meccanismi, internazionali o domestici, per
ottenere una riparazione del pregiudizio subito, ma possono ottenerla all’interno del medesimo processo
svoltosi davanti alla Corte penale internazionale.
Nonostante, come vedremo, il meccanismo di riparazione non sia esente da criticità, ciò che
risulta di notevole interesse è il fatto che tale diritto sia stato inserito grazie, da un lato, all’intensa
attività di pressione di alcuni gruppi umanitari e ONG impegnati nella promozione dei diritti delle
vittime e, dall’altro, al propositivo atteggiamento assunto da alcuni Stati, tra i quali spiccano Francia e
Regno Unito45. Questo a dimostrazione dell’importanza del coinvolgimento delle organizzazioni della
società civile nonché della necessaria collaborazione e concreta volontà degli Stati per raggiungere
obiettivi che un tempo potevano apparire irraggiungibili.
Come sopra anticipato, al sistema rimediale della Corte penale internazionale è possibile
operare alcune critiche innanzitutto poiché non è di immediato utilizzo; affinché si apra la fase
riparatoria è necessaria, infatti, almeno una pronuncia di primo grado sulla responsabilità penale e
l’attuazione concreta delle riparazioni presuppone sempre l’avvenuta emanazione di una decisione
giudiziale qualificabile come ordine di riparazione. Inoltre, nessuna esecuzione dell’ordine di
riparazione può aversi finché non si disponga, in caso di impugnazione della sentenza di condanna, di
una pronuncia definitiva sulla responsabilità penale dell’imputato.
Per attivare l’art. 75 è, dunque, necessario che il responsabile del crimine sia stato processato
e condannato in giudizio in via definitiva e le vittime potranno ottenere riparazione solo per i fatti che
gli sono stati contestati.
Questo è un dato di non poco conto considerato che il Prosecutor, anche a causa della natura
sussidiaria dell’intervento della Corte rispetto ai tribunali nazionali, è dotato di una grande
discrezionalità rispetto all’esercizio dell’azione penale in grado di condizionare sia il diritto alla
partecipazione che alla riparazione delle vittime46.
45 Tra i gruppi di maggiore influenza sul tema dei diritti delle vittime si ricordano il Victims’ Rights Working Group e il Women’s Caucus for Gender Justice (WCGJ). Per quanto riguarda Francia e Regno Unito, la delegazione francese e inglese avevano formulato le loro proposte nel 1997 (il Regno Unito in termini più restrittivi e limitativi rispetto alla proposta francese). I due Paesi hanno poi deciso di unire i propri sforzi diplomatici presentando una proposta congiunta il 10 febbraio 1998. 46 Si veda sul punto APTEL C., Prosecutorial Discretion at the ICC and Victims’ Right to Remedy: Narrowing the Impunity Gap, in Journal of International Criminal Justice, 2012, pp. 1357-1375.
27
Un’ulteriore debolezza del sistema rimediale della Corte penale internazionale deriva dal fatto
che la concreta erogazione delle misure riparatorie è significativamente differita nel tempo, cioè
cronologicamente molto lontana rispetto al momento del fatto criminoso e dal verificarsi del pregiudizio
subito dalla vittima, la quale, soprattutto se minore, dovrebbe invece poter ricevere un trattamento
riparativo e assistenziale nell’imminenza del fatto lesivo. Ad oggi, nessuna misura giudiziale di
riparazione è stata ancora erogata dalla Corte e a questo sopperisce l’esistenza di un Fondo apposito di
cui si parlerà a breve.
È da valutare positivamente il fatto che i giudici della Corte, per poter valutare adeguatamente
le conseguenze dei reati prodotte sulle vittime, possono ricorrere all’assistenza di esperti in sede di
riparazione, così come prevede la regola di procedura n. 97.
I magistrati della Corte penale internazionale, nella decisione del 7 agosto 2012, hanno ritenuto
essenziale la creazione di un team multidisciplinare di esperti per chiarire alcuni aspetti rilevanti per la
riparazione47. Il compito di nominare tali esperti è stato delegato al Fondo Fiduciario per le Vittime,
organismo creato per fornire supporto alle vittime indipendentemente dagli esiti del processo e da un
apposito ordine di riparazione emesso dalla Corte e dotato di risorse proprie derivanti da contribuzioni
volontarie.
Il Fondo interviene, pertanto, per soccorrere alle carenze del sistema rimediale della Corte e
può adottare misure di tipo riabilitativo (sotto il profilo medico, psicologico, sociale) e di sostegno al
reinserimento scolastico e lavorativo.
La Corte penale internazionale, oltre a delegare al Fondo il compito di individuare gli esperti
del team multidisciplinare, può anche affidargli il compito di ideare e implementare le misure di
riparazione.
Il Fondo, inoltre, è l’unico organismo che può offrire un sostegno alle vittime quando l’autore
del crimine, una volta condannato, non abbia la capacità economica sufficiente per riparare il danno.
Il sistema riparatorio della Corte, infatti, è totalmente sprovvisto di forme di responsabilità
sussidiaria di tipo statale ed ogni tentativo di introdurle è sinora fallito nonostante il diritto alla
riparazione sia uno dei diritti fondamentali garantiti alle vittime dallo Statuto di Roma, le quali, al
riguardo, possono concretamente contare solo sui contributi volontari che alimentano il Fondo
Fiduciario.
In ogni caso, è evidente che i tempi estremamente lunghi della Corte penale internazionale,
non solo per condannare i colpevoli, ma anche per risarcire le vittime, diminuiscono drasticamente
l’efficacia delle importanti misure previste dallo Statuto di Roma e dalle Regole di procedura a loro
favore.
47 ICC-01/04-01/06-2904, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, TC I, 7 agosto 2012, par. 265-266.
28
In tal senso l’utilizzo di tale istanza universale di giustizia deve continuare ad essere
considerata in maniera del tutto residuale, a fronte di un sempre maggior recepimento, nelle legislazioni
nazionali e in quella dell’UE, dei principi fondamentali delle vittime di reato dei quali la Corte penale
internazionale si è fatta promotrice ovvero il diritto alla partecipazione, alla protezione e alla
riparazione48.
La più grande debolezza degli strumenti generali di protezione che sono stati sin qui
brevemente analizzati è legata al fatto che essi non sono ispirati alla filosofia che ha garantito i migliori
sviluppi nella protezione dei loro diritti ovvero il c.d. “child centered approach”49.
Tale approccio si è sviluppato proprio grazie all’apparizione dei primi strumenti
internazionali specifici a protezione dei diritti dei fanciulli di cui ci occuperemo nella prossima sezione.
48 O. TRIFFTERER, The preventive and the repressive function of the International Criminal Court, in The Rome Statute of the International Criminal Court: a challenge to impunity (a cura di Politi, M; Nesi, G.), Ashgate, 2001, p. 145. 49 Sul punto si veda UNICEF, Child-Centred development:the basis of sustainable human development, disponibile su www.unicef.org.
29
Seconda sezione: Gli strumenti internazionali specifici di protezione
La considerazione che un minore sia, a tutti gli effetti, un soggetto indipendente, possessore
di propri diritti, non è recente nel diritto internazionale.
La problematica relativa alla tutela dei minori, infatti, è stata affrontata dal diritto
internazionale a partire dal periodo dell’industrializzazione, in quanto strettamente connessa al tema
dello sfruttamento dei bambini nel mondo del lavoro, essendo in precedenza prerogativa esclusivamente
statale50.
In primis, come vedremo nello specifico più avanti, è stata l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) ad “internazionalizzare” nel 1919, all’atto della sua costituzione, la tematica del
lavoro minorile, aprendo alla ratifica della Convenzione n. 5 sull’età minima per l’accesso al lavoro
nell’industria51.
Tuttavia, per una tutela generalizzata del fanciullo, occorreva, invece, attendere la Società delle
Nazioni che, per prima, ha espressamente rivolto l’attenzione ai diritti del minore in quanto tale e non
solo come lavoratore.
I minori sono, infatti, diventati un obiettivo degli Stati membri della Comunità internazionale
a partire dal 1924 quando l’Assemblea della Società delle Nazioni adottò la “Dichiarazione dei diritti
dei minori”, comunemente conosciuta come “Dichiarazione di Ginevra”, che rappresenta il primo
strumento internazionale nel quale i fanciulli sono stati solennemente riconosciuti come titolari di
diritti52.
50 M. R. SAULLE, I diritti del minore nel diritto internazionale, in La Convenzione dei Diritti del Minore e l’Ordinamento Italiano (a cura di M.R Saulle), Ed. scientifiche italiane, 1994, p.12. 51 La Convenzione n. 5 dell’O.I.L. inerisce all’età minima di ammissione dei minori al lavoro nelle industrie, età che veniva fissata a 14 anni e che venne innalzata a 15 con la Convenzione n. 59 del 1937. La tematica del lavoro minorile verrà approfondita nel prosieguo. 52 M. PERUCCI, Bambini ed Adolescenti di fronte alla legge, Casa Editrice Nuove Ricerche, 1994, Ancona, p.10. Il merito dell’adozione di tale dichiarazione è stato di Save the Children che, nel 1923, qualche anno dopo la sua costituzione, propose l’adozione di una dichiarazione in cinque punti sui diritti dei minori; un anno più tardi, l’Assemblea della Società delle Nazioni fece propria tale dichiarazione che divenne la celebre Dichiarazione di Ginevra.
30
In realtà, però, osservando le disposizioni della Dichiarazione si nota che le stesse non sono
formulate in termini di veri e propri diritti riconosciuti ai minori, ma come misure di protezione che
gli adulti (“uomini e donne” e dunque non gli Stati) sono tenuti a rendere operative53.
I fanciulli, in sostanza, erano protetti in quanto titolari di diritti, ma in un’ottica di totale
dipendenza dagli adulti per poterli far valere54. Non vi era, infatti, nessuna consacrazione dell’idea che
i minori devono godere dei medesimi diritti degli adulti ed avere il diritto di esercitare i loro diritti in
base al loro grado di sviluppo e discernimento.
La Dichiarazione del 1924 non era nemmeno uno strumento vincolante e pochi Stati, infatti,
la incorporarono nelle proprie leggi nazionali; di conseguenza, essa non ebbe un forte impatto negli
ordinamenti degli Stati e nelle organizzazioni internazionali che si occupavano della tutela dei minori
ed il suo significato, ad oggi, rimane di tipo puramente simbolico.
Ad essa seguì l’adozione, nel 1959, da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU, di una
nuova Dichiarazione dei diritti dei fanciulli. Finalmente, e per la prima volta, molte disposizioni in
essa contenute erano formulate in termini di veri e propri diritti dei minori accanto ad altrettanti doveri
a carico degli adulti responsabili55.
In particolare, la Dichiarazione del 1959, riconoscendo che i minori devono godere di una
protezione speciale, ha messo in luce non solo i bisogni materiali dei fanciulli (come il diritto
all’istruzione, all’alimentazione e alle cure mediche), ma anche quelli immateriali (come il bisogno di
amore e comprensione, il diritto di crescere in un’atmosfera di affetto e di sicurezza morale, oltre che
materiale e il diritto di svagarsi e di giocare).
Di fondamentale importanza anche la consacrazione, per la prima volta a livello
internazionale, del principio del superiore interesse del fanciullo come guida ineludibile di coloro che
hanno la responsabilità dei minori e, quindi, in primis, delle figure genitoriali.
La Dichiarazione del 1959, assieme al suo innovativo approccio ai diritti dei minori, pur non
essendo vincolante, è servita come base di partenza per l’adozione della Convenzione di New York
sui diritti dei fanciulli.
53 G. MEUNIER, L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 19. 54 G. MEUNIER, L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 22. 55 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. 14.
31
2.1 Il sistema ONU e la Convenzione sui diritti del fanciullo
La Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo è stata definita “the milestone on
children’s rights”56 (anche se “a beginning, only a beginning”57).
Detta Convenzione, infatti, essendo vincolante, ha dato il via ad un cambiamento epocale che
ha permesso ai minori di essere considerati non più come meri beneficiari di misure di protezione, ma
come soggetti di diritto in grado di partecipare alle decisioni che li riguardano e soprattutto da rispettare
nella loro individualità. Essa rappresenta ancora oggi il più grande successo del diritto internazionale a
tutela dei minori grazie anche all’alto numero di ratifiche e alla rapidità con la quale la Comunità
internazionale ha deciso di aderire ai suoi principi.
Il percorso che ha portato all’adozione della Convenzione di New York nel 1989, ovvero
esattamente 30 anni dopo l’adozione della Dichiarazione dei diritti dei minori, è stato lungo e tortuoso
in quanto per anni la maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite è stata contraria all’adozione
di un trattato vincolante in materia.
Molti Paesi obiettavano, infatti, che i minori erano già protetti da diversi strumenti che
tutelavano, in via generale, i diritti dell’uomo; altri ritenevano rischioso dedicare un trattato specifico
ai diritti dei minori in quanto un trattamento particolare poteva condurre a delle discriminazioni58 e,
infine, vi erano quelli che affermavano che, anche se non aveva forza vincolante, esisteva già una
Dichiarazione dedicata ai fanciulli59.
La Convenzione sui diritti dei fanciulli è entrata in vigore il 2 settembre 1990, tutti gli Stati,
eccetto gli Stati Uniti60, l’hanno ratificata ed infatti essa rappresenta, ad oggi, il trattato internazionale
sui diritti umani più ratificato al mondo61.
56 D. MCGOLDRICK, “The United Nations Convention on the rights of the child”, in International Journal of law and the family, 1991, p. 132. 57 M. FREEMAN, “Taking children’s rights more seriously”, in International Journal of law and the family, 1992, p. 71. 58 G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 23. 59 Tale ultima considerazione, in particolare, fu largamente appoggiata, come se tutti i suoi sostenitori si fossero dimenticati che la Dichiarazione del 1959 restava comunque uno strumento valido (M. MARCHEGIANI, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: nascita, sviluppo e consacrazione dei diritti dell’infanzia, ibidem, p. 15). 60 Sui motivi della mancata ratifica degli Stati Uniti si veda G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 27-30. Gli Stati Uniti hanno solo firmato la Convenzione, mentre la Somalia è stato l’ultimo Stato a ratificarla nel 2015 diventando, pertanto, il 194esimo Paese contraente. 61 Attualmente, quindi, quasi il 98% degli Stati del mondo sono legalmente obbligati a tutelare i diritti dei minori.
32
Ad essa si affiancano attualmente tre Protocolli facoltativi, ovvero il Protocollo opzionale
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Protocollo sulla vendita, la
prostituzione e la pornografia minorile e quello più recente sulla procedura di reclamo62.
Come sopra anticipato, la Convenzione sui diritti del fanciullo racchiude in sé un significato
di portata storica: per la prima volta, infatti, i diritti dei minori entrano a pieno titolo nel mondo giuridico
internazionale tramite un trattato con forza vincolante e i fanciulli sono riconosciuti come individui e
non come una proprietà dei loro genitori o come un prodotto dello Stato.
Da sottolineare anche il fatto che i Paesi in via di sviluppo hanno assunto un ruolo diverso
rispetto al passato nell’elaborazione del testo finale di tale Convenzione. Mentre, infatti, i trattati
precedenti e la stessa Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959 erano espressione soprattutto della
cultura giuridica dell'occidente industrializzato, la Convenzione di New York presta un’attenzione
particolare anche ai diritti dei minori appartenenti a gruppi minoritari, grazie proprio alla grande
partecipazione dei Paesi in via di sviluppo.
Una volta analizzato il percorso storico che ha portato all’adozione della Convenzione sui
diritti dei fanciulli, risulta opportuno analizzarne il contenuto, soffermandosi sui suoi principi chiave e,
in particolare, sui diritti sostanziali e procedurali inerenti al tema della giustizia penale minorile in modo
tale da poterli poi confrontare con quelli riconosciuti a livello UE.
Prima di procedere in tal senso è necessario soffermarsi brevemente sulla definizione di
“fanciullo” contenuta nell’art. 1 della Convenzione.
Per “fanciullo” s’intende “ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che
secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne”.
Tale tipo di definizione si astiene quindi deliberatamente non solo dal fare ogni tipo di
riferimento al momento della nascita e del concepimento, lasciando così ogni connessa questione alla
discrezionalità degli Stati membri63, ma anche dal fissare fermamente una definizione comune di
“maggiore età” che, pertanto, può variare da Stato a Stato.
62 Tali protocolli opzionali sono stati approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rispettivamente nel 2000 (i primi due) e nel 2011 (il terzo); i primi due protocolli opzionali sono entrati in vigore nel 2002, mentre quello sulla procedura di reclamo il 14 aprile 2014. Il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, mentre il Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia infantile che, tra l’altro, approfondisce quanto enunciato negli artt. 34-36 della Convenzione di New York, è stato ratificato da tutti gli stati membri dell’Unione europea, salvo l’Irlanda che l’ha solo firmato62. È’ interessante anche notare che gli Stati Uniti, che non hanno ratificato la Convenzione di New York, hanno, tuttavia, ratificato i due Protocolli opzionali. L’ultimo protocollo sulla procedura di reclamo, ad oggi, è stato ratificato solo da 10 Stati membri dell’Unione europea, ovvero Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Spagna e Slovacchia. 63 L’intenzione dei redattori era, ovviamente, quella di non compromettere l’accettazione universale della Convenzione, evitando di prendere una posizione in merito al tema dell’aborto, all’utilizzo della pianificazione familiare e alla questione della portata del diritto alla vita nei confronti dei feti gravemente malformati, visti anche gli enormi progressi compiuti in campo medico e scientifico. Tutto ciò è emerso dai lavori preparatori, dove il Gruppo ad hoc, incaricato di redigere il testo della futura Convenzione, aveva proprio espresso l’intenzione di “non voler pregiudicare l’interpretazione dell’art. 1, né di alcuna altra disposizione della Convenzione, da parte degli Stati membri” (E/CN.4/1989/48,9).
33
In merito, il Comitato per i diritti dei minori, ovvero l’organismo di monitoraggio della
Convenzione, incoraggia da sempre gli Stati parte ad innalzare il limite della maggiore età64 (in
particolare in relazione al consenso alle relazioni sessuali, all’accesso all’impiego e all’imputabilità
penale), rilevando, altresì, di non ritenere adeguato il criterio dello sviluppo fisico (ovvero la c.d.
pubertà) per determinare il passaggio dall’infanzia all’età adulta, in quanto fondato su un concetto
soggettivo e puramente fisico65.
Per quanto concerne, in particolare, l’età minima per la responsabilità penale, quest’ultima
varia moltissimo da un Paese all’altro, spaziando dai 7 ai 16 anni. L’art. 40, 3° comma, della
Convenzione sui diritti del fanciullo prevede espressamente che gli Stati devono “fissare un'età minima
al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale”.
Il Comitato per i diritti dei minori si è raccomandato più volte con gli Stati di non prevedere eccezioni
alla regola dell’età minima per la responsabilità penale, neanche se un minore dovesse commettere
un’infrazione molto grave o presentare un grado di maturità sufficiente per essere considerato
penalmente responsabile66. Inoltre, il Comitato ha osservato che nei casi in cui non sia possibile stabilire
in alcun modo l’età esatta di un minore deve valere il principio del beneficio del dubbio e quindi il
fanciullo interessato non deve essere ritenuto penalmente responsabile.
Su certi aspetti, comunque, la Convenzione sui diritti dei fanciulli ha fissato chiaramente l’età
in cui i minori acquistano certi diritti: l’art. 37, ad esempio, vieta la pena di morte o l’ergastolo a vita
per tutti i minori di 18 anni e l’art. 38, come abbiamo visto, vieta agli Stati di far partecipare i minori di
15 anni ai conflitti armati o di arruolarli.
Nonostante la definizione di “fanciullo”, il Preambolo della Convenzione di New York, richiamando quello della Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959, sottolinea che “il fanciullo, in ragione della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una protezione e di cure speciali, in particolare di una protezione giuridica appropriata, prima come dopo la nascita” (Preambolo, nono considerando). Numerosi Stati hanno avanzato dichiarazioni o riserve in merito: ad esempio, il Regno Unito ha dichiarato che nel proprio ordinamento giuridico la Convenzione sui diritti del fanciullo è applicabile solo in casi di nascita vivente, mentre la Santa Sede ha auspicato che il 9° Considerando del Preambolo guidi l’interpretazione della Convenzione nel suo complesso, garantendo diritti ai fanciulli sia prima che dopo la nascita. Sul punto si veda G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 50-53 e M. MARCHEGIANI, Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, in M. Sesta (a cura di), Codice della Famiglia, Le fonti del Diritto italiano, Casa Editrice Giuffrè, 2009, II edizione, Tomo I, p. 162. 64 L’art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici lascia ancora più discrezionalità agli Stati in quanto riconosce il diritto di ogni fanciullo di ricevere dalla propria famiglia, dalla società e dallo Stato la protezione richiesta dal lo status di “minore”, senza, tuttavia, fornire una definizione di “fanciullo”, né indicare quando si raggiunge la maggiore età. Il Comitato per i diritti dell’uomo ha riferito, al riguardo, che la maggiore età deve essere determinata da ogni Stato parte alla luce delle relative condizioni sociali e culturali, ma che essa non deve essere troppo bassa e che, soprattutto, uno Stato non deve considerarsi libero dagli obblighi previsti dal Patto relativamente alle persone minori degli anni 18, sebbene le stesse siano divenute maggiorenni ai sensi del diritto interno (Comitato per i diritti dell’Uomo, Osservazione Generale 17, HRI/GEN/1Rev. 2, par. 4.). Purtroppo, quest’ultima e importante specificazione non la ritroviamo nella Convenzione di New York. 65 Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe I b) de l’article 44 de la Convention, 343e séance, 13e session, 11 octobre 1996, par. 24. 66 Il Comitato ha anche riferito di ritenere inaccettabile la previsione di un’età minima inferiore ai 12 anni e congrua, invece, un’età pari ai 14-16 anni. Lo stesso Comitato ha osservato con soddisfazione che diversi Stati contraenti applicano, o in via generale o a titolo eccezionale, le regole della giustizia penale minorile anche a dei soggetti maggiorenni, spesso fino all’età di 21 anni.
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Riguardo, invece, altre questioni, la Convenzione chiede direttamente agli Stati parte di fissare
dei limiti d’età: ad esempio, l’art. 28 richiede di fissare una fascia d’età minima entro la quale garantire
l’insegnamento primario obbligatorio, l’articolo 32 obbliga gli Stati a prevederne una per l’impiego
lavorativo dei minori e l’art. 40 lo richiede appunto in materia di responsabilità penale.
È interessante anche notare che la Convenzione sui diritti del fanciullo incorpora nel medesimo
testo diritti civili, economici, sociali e culturali, distinguendosi così da precedenti trattati internazionali
sui diritti umani che operano invece, come è stato brevemente illustrato sopra, una netta distinzione tra
diritti civili e politici, da un lato, e diritti economici e sociali, dall’altro67. La Convenzione di New York,
contenendo insieme questo vasto range di diritti, sembra caldeggiarne, pertanto, l’indivisibilità, la
complementarietà e l’interdipendenza degli stessi68.
In pratica, però, l’assenza di una distinzione tra i vari diritti garantiti nella Convenzione rende
più difficile verificare se si tratti di diritti self-executing o meno.
Una possibile soluzione al problema consiste nel comparare tale Convenzione ad altri
strumenti internazionali simili; è stato notato, infatti, che essa contiene un certo numero di disposizioni
che ripetono i medesimi diritti fondamentali previsti, ad esempio, nel Patto internazionale sui diritti
civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Visto che l’applicabilità diretta delle
norme di tali strumenti è generalmente riconosciuta, in dottrina è stata avanzata l’idea che anche le
disposizioni corrispondenti della Convenzione di New York siano ugualmente di applicabilità diretta
per analogia69.
Altra possibile modalità per individuare le obbligazioni che vincolano gli Stati ad una loro
applicazione immediata è quella di verificare se gli articoli pongono dei limiti o attenuano certi obblighi;
ad esempio, ciò avviene quando vi sono disposizioni che affermano l’opportunità di tenere in dovuta
considerazione le condizioni nazionali e le risorse disponibili.
Nonostante il suo approccio olistico, la Convenzione si basa essenzialmente su quattro
principi-chiave, guida e ispirazione dell’interpretazione di tutto il suo testo, nonché esprit nouvel della
stessa.
67 G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 38. 68 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, cit., p. 22. 69 I diritti della Convenzione che ritroviamo anche negli altri due strumenti internazionali sono l’art. 6 (diritto alla vita), l’art. 37 (divieto di tortura, trattamenti crudeli, disumani o degradanti), l’art. 40 (diritto ad un equo processo), gli articoli 7, 8 e 16 (diritto al rispetto della vita privata), l’art. 14 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione), gli articoli 13 e 17 (diritto alla libertà d’espressione), l’art. 15 (diritto alla libertà d’associazione e di riunione pacifica) e l’art. 30 (protezione speciale per le persone appartenenti ad una minoranza). Vi sono anche altri articoli della Convenzione che sono stati ripresi dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ad esempio: gli articoli 24 (diritto alla salute), l’art. 26 ( diritto alla sicurezza sociale), l’art. 27 (diritto ad un livello di vita sufficiente) e gli articoli 28 e 29 (diritto all’educazione), ma queste disposizioni sono state considerate sprovviste di applicabilità diretta in ragione della natura progressiva e non immediata di tali diritti (al riguardo si veda G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 121-123).
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Secondo il Comitato per i diritti dei minori questi quattro principi godono della medesima
importanza e rappresentano i valori fondamentali per una corretta messa in opera di tutti i diritti
riconosciuti ai fanciulli; di conseguenza si tratta di principi inderogabili anche in casi di urgenza come
in presenza di conflitti armati o disastri ambientali70.
Innanzitutto, l’art. 3 enuncia il principio generale del superiore interesse del minore, definito
dal Comitato per i diritti dei fanciulli come “un criterio, un obiettivo, una linea di condotta, una
nozione-guida, che deve ispirare, improntare e permeare tutte le norme, le politiche e le decisioni
interne, nonché gli stanziamenti di bilancio relativi ai minori”71.
L’interesse superiore del minore deve guidare, quindi, tutte le azioni e le decisioni che
coinvolgono dei minori, adottate da istituzioni pubbliche o private, come tribunali, autorità
amministrative, organi legislativi e ovviamente deve guidare l’operato dei genitori72.
Tale principio è stato introdotto, per la prima volta con valore vincolante a livello
internazionale, dalla Convenzione sulla tutela dei minori del 1902, adottata dalla Conferenza dell’Aja,
e successivamente gli è stata attribuita una posizione di maggior rilievo proprio grazie all’art. 3 della
Convenzione di New York73.
Il suo scopo è quello di garantire il rispetto della dignità del minore e il soddisfacimento dei
suoi bisogni primari ed essenziali; il fanciullo, infatti, deve diventare la misura dell’ambiente che lo
circonda e non deve, quindi, essere il minore ad adeguarsi ad esso74.
Ciò nonostante, definire che cosa sia “l’interesse superiore” di un minore, in mancanza di una
definizione75, può portare ad un ampio ventaglio di possibili interpretazioni e, pertanto, questo concetto
70 R. HODGKIN, P. NEWELL, Implementation Handbook for the Convention on the rights of the child, UNICEF, United Nation Publication, 2007, p. 35. 71ALSTON GILMOUR-WALSH, The best interest of the child: towards a synthesis of children’s rights and cultural values, UNICEF-ICDC, Firenze, 1996, p. 1 e S. DETRICK, The United Nations Convention on the rights on the child: a guide to the “travaux préparatoires”, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 92. Numerosi altri articoli della Convenzione fanno esplicito riferimento al concetto di “interesse preminente del fanciullo”; quest’ultimo è, infatti, menzionato con riferimento ai legami familiari del fanciullo, alla continuità della sua educazione e alla sua origine etnica, religiosa, culturale o linguistica. In particolare, l’obbligo di agire nel rispetto e nel perseguimento di tale principio lo troviamo esplicitato nei seguenti articoli: art. 9 (separazione dei genitori), art. 18 (responsabilità genitoriale), art. 20 (privazione dell’ambiente familiare), art. 21 (adozione), art. 37 (privazione della libertà) e art. 40 (comparizione dei minori di fronte agli organi giudiziari). 72 Lo Stato ha, quindi, una responsabilità sussidiaria nel caso in cui i genitori si rivelassero non idonei. 73 D. FOTTRELL, Revisiting Children's Rights: 10 Years of the UN Convention on the Rights of the Child, Kluwer Law International, 2000, p. 5. Tale principio era già stato previsto nei seguenti testi internazionali: nel principio n. 2 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 che, tuttavia, non aveva alcun valore vincolante; nell’art. 5 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979); in alcune osservazioni generali del Comitato per i diritti dell’uomo. 74 M. DOGLIOTTI, I diritti del minore e la convenzione dell’ONU, cit., p. 307. 75 Nessun tipo di chiarimento, circa l’esatta portata di tale nozione, è stato fornito dal Comitato per i diritti del fanciullo.
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è stato spesso criticato da una parte della dottrina76; secondo altri, invece, esso rappresenta, insieme alla
propria flessibilità, un indubbio progresso nella tutela dei diritti dei fanciulli77.
Ai sensi dell’art. 3, l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione
primordiale in tutte le decisioni che lo riguardano e non la considerazione primordiale, abbandonando
così l’espressione contenuta nella previgente Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 che
sanciva, invece, che i “best interests of the child” dovevano essere “the paramount consideration”78.
All’epoca della redazione della Convenzione era stato proposto un emendamento al testo per
far prevalere in ogni caso l’interesse superiore del minore, ma è stato poi rigettato dalla maggioranza79.
Gli interpreti quindi concordano nell’affermare che questo principio non debba tradursi in una
prevalenza de facto dei diritti del minore sulle situazioni di titolarità proprie di altri soggetti adulti, ma
bisogna comunque sempre tenerne conto e deve potersi dimostrare in che modo, ovvero attraverso il
bilanciamento di quali differenti interessi, sono state compiute tutte le scelte che hanno coinvolto dei
minori.
Altro principio generale è contenuto nell’art. 12 della Convenzione sui diritti dei fanciulli, il
quale richiede agli Stati parte di assicurare il giusto peso alle opinioni e ai desideri dei minori e di
ascoltarli in ogni questione che li riguarda direttamente80.
76 Come nota Y. BENHAMOU (in La Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, le droit international et le droit français, note sous l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1993, JCP, Ed. G, n. 9, 1994, p. 321). Ci si è domandati, altresì, in dottrina se l’interesse superiore del fanciullo non risieda semplicemente nel fatto di rispettare la Convenzione attribuendole il carattere di applicabilità diretta quando ciò sia ritenuto possibile. 77 Come sottolinea E. QUADRI (in L’interesse del minore nel sistema della legge civile, FD, 1999, p. 94) “…non deve scoraggiare la spesso lamentata evanescenza della stessa nozione di “interesse del minore”, dato che la sua vera forza è proprio la flessibilità, legata a quel carattere di relatività e di conformabilità in funzione delle esigenze di volta in volta concretamente da soddisfare, che pure la rende refrattaria ad ogni tentativo di astratta definizione.[…] Rappresentando il “favor minoris” un valore fondamentale per la nostra società, è necessario renderlo operante regola d’azione. E se l’“interesse del minore” è stato maliziosamente paragonato ad una “formula magica”, il più straordinario prodigio che con essa potrebbe compiersi è forse quello di assicurare ad ogni minore la normalità di una vita serena e protesa verso quel futuro che gli appartiene…”. Nello stesso senso anche ALSTON GILMOUR WALSH, cit., p. 9. 78 La versione inglese della Convenzione sui diritti del fanciullo, a differenza di quella italiana e francese, parla di “best interests” al plurale, volendo probabilmente indicare che tra i vari possibili interessi/esigenze/bisogni che ogni bambino nutre solamente “i migliori”, ovvero i più significativi, devono essere tenuti in considerazione da chi deve decidere (ipotizza così E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 77-78 che nota anche che solo in relazione all’istituto dell’adozione la Convenzione di New York ritorna a parlare di assoluta prevalenza degli interessi del minore, affermando, all’art. 21, che: “States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount Consideration”). 79 Per un approfondimento si veda C. BREEN, The standard of the best interest of the child. A western tradition in international and comparative law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 2002, pp. 29-42 e S. DETRICK, J. E. DOEK, N. CANTWELL, The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Guide to the “Travaux Préparatoires”, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 137-8. Secondo J. Eekelaar, studioso inglese, ritenere che il principio del superiore interesse del minore sia sempre prevalente, oltre che ingiustificabile, è fuorviante e dannoso perché incoraggia la pigrizia del giudice, scusa la sua riluttanza a esaminare con serietà tutti gli elementi che vengono in gioco ai fini di una determinata decisione e, in definitiva, gli consente di abdicare alle proprie responsabilità (J. EEKELAAR, Beyond the Welfare Principle, in Child and Family Law Quarterly, vol. 14, issue 3, 2002, p. 248). 80 Il diritto del fanciullo di partecipare attivamente alle decisioni/questioni che lo riguardano è previsto anche in altri articoli della Convenzione, ad esempio negli articoli 5, 9 (2° comma), 14 (diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza
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L’art. 12 è indubbiamente una disposizione centrale della Convenzione in quanto essa inquadra
il nuovo modo di vedere i fanciulli come soggetti attivi, in grado di esercitare propri diritti e di
relazionarsi con il mondo degli adulti. Questi ultimi non sono più considerati come dei meri
“protettori/difensori” dei minori, ma come dei “negoziatori/facilitatori” in grado di mettere i fanciulli
nelle condizioni idonee per esprimersi liberamente senza subire pressioni.
Rispettare l’opinione di un minore significa non trascurarla a priori, riconoscendo sempre al
fanciullo la possibilità di influenzare una decisione che lo riguarda direttamente.
In ogni caso, la possibilità di esprimere la propria opinione rimane un diritto riconosciuto ai
minori, i quali sono ovviamente anche liberi di non esercitarlo.
La Convenzione sui diritti dei fanciulli non fissa un’età minima a partire dalla quale i bambini
possono cominciare ad esprimere liberamente le proprie opinioni, ovvero la c.d. “età del discernimento”
che dovrà, quindi, essere determinata da norme nazionali. La Convenzione, inoltre, non prevede regole
predeterminate o parametri precisi che gli Stati parte devono rispettare per attuare tale principio e non
specifica neanche altri aspetti procedurali legati all’ascolto dei minori in termini, ad esempio, di
valutazione delle testimonianze fornite da un minore e di utilizzo delle stesse, che sono lasciati anche
questi alla discrezionalità dei tribunali incaricati di valutare la maturità del fanciullo e la sua
attendibilità.
In ogni caso, una volta raggiunta l’età del discernimento, l’art. 12 impone che il diritto
all’ascolto sia rispettato, se vi è la volontà del fanciullo, anche nei casi in cui quest’ultimo, benché in
grado di farsi una sua opinione, risulti incapace di esprimerla correttamente non avendo ancora
raggiunto un adeguato grado di maturità, poiché è espressamente previsto che le opinioni dei fanciulli
devono essere sempre prese in considerazione seppur “tenendo conto del loro grado di maturità”.
L’applicazione dell’art. 12 è fortemente collegata al rispetto del diritto all’informazione senza
il quale non si può parlare di una vera e consapevole partecipazione dei minori alle questioni che li
riguardano; questi ultimi, infatti, ancora prima di poter esprimere la loro opinione, devono essere messi
nella condizione di poter conoscere le diverse possibilità che gli si offrono e le relative conseguenze.
In generale, inoltre, i fanciulli devono essere informati riguardo ai soggetti cui poter riferire le
eventuali violazioni dei loro diritti81.
Altro principio generale della Convenzione sui diritti del fanciullo è contenuto nell’art. 2 che
enuncia il principio di non discriminazione82.
e di religione), art. 21 (consenso implicito del minore alla sua adozione), art. 37 (minore privato della libertà), art. 40 (minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale). 81 Comitato sui diritti del fanciullo, General Comment n. 12 – Article 12: The right of the child to be heard, UN Doc. CRC/C/GC/12 del 20 luglio 2009. 82 Gli articoli 24, 25 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici hanno ispirato largamente la redazione dell’art. 2 della Convenzione. Il Comitato per i diritti dei fanciulli ha affermato l’importanza dell’art. 2 della Convenzione di New York nella sua Osservazione Generale del 2001 sul diritto all’istruzione, stabilendo che “la discriminazione fondata
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Tale principio si applica a tutti i minori che vivono sul territorio degli Stati parte, compresi i
visitatori, i rifugiati e i minori stranieri irregolari, con particolare riferimento al diritto a ricevere
assistenza sanitaria e un’educazione.
Il Comitato per i diritti dei fanciulli ha chiarito che il principio di non discriminazione non
esclude, ma anzi richiede “differenziazioni legittime” tra i minori a seconda delle circostanze specifiche
che li riguardano, nonché interventi mirati per le loro esigenze particolari purché i criteri siano
ragionevoli, obiettivi e il fine perseguito sia legittimo e conforme alla Convenzione83.
Il principio di non discriminazione è una costante negli strumenti internazionali di protezione
dei diritti dell’uomo. Come abbiamo visto, infatti, è elencato nell’art. 2 della Dichiarazione Universale
dei diritti dell’uomo, nell’art 2 dei due Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti
economici, sociali e culturali e anche nell’art. 14 della CEDU84.
Nonostante sia uno dei principi più richiamati a livello internazionale, i minori continuano ad
essere discriminati in virtù della loro età o in qualità di membri di un altro gruppo vulnerabile (ad
esempio nei casi di minori disabili o di etnia Rom) o ancora come vittime indirette di una
discriminazione rivolta ai loro genitori o rappresentanti legali e ancora rispetto al trattamento riservato
ad altri minori nelle medesime situazioni.
Rispetto ad altre convenzioni internazionali a carattere generale, la Convenzione di New York
tutela espressamente sia i minori direttamente vittime di discriminazioni che i fanciulli discriminati
indirettamente attraverso la discriminazione subita dalle figure genitoriali o da chi ne ha la
responsabilità.
L’art. 6 racchiude infine il quarto ed ultimo principio generale che informa il contenuto di tutta
la Convenzione sui diritti del fanciullo ovvero il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo85.
Gli Stati parte devono porre in essere tutte le misure idonee a salvaguardare la vita dei fanciulli presenti
sul loro territorio, proibendo ed evitando qualsiasi azione suscettibile di metterla a repentaglio e
sui motivi previsti dall’art. 2 della Convenzione, palese o dissimulata, offende la dignità umana del fanciullo” (Osservazione Generale 1, 2001, HRI/GEN/1/Rev. 5, par. 257). 83 Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, General Comment n. 6 del 2005, par. 18. La Convenzione sui diritti del fanciullo pone l’attenzione su diverse categorie di minori particolarmente delicate e che necessitano di attenzioni particolari come i minori privati del loro ambiente familiare (art. 20), i rifugiati (art. 22), i minori disabili (art. 23), i bambini autoctoni o che appartengono a delle minoranze (art. 30), le vittime di sfruttamento economico o di altro tipo (artt. 32, 34, 36), i minori sospettati, accusati o giudicati di aver infranto la legge penale o detenuti (artt. 37 e 40) ed i fanciulli vittime di conflitti armati (art. 38). Si veda anche l’Osservazione Generale n. 18 sul principio di non discriminazione, HRI/GEN/1/Rev. 2, par. da 7 a 13. 84 Il principio di non discriminazione è contenuto anche nell’art. 2 della Dichiarazione americana dei diritti dell’uomo e nell’art. 2 della Carta africana dei diritti dell’uomo. 85 Molti altri articoli della Convenzione si ispirano all’art. 6, ad esempio gli articoli 19, 24, 37 e 38. Il diritto alla vita è espresso anche nell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e nell’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.
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offrendo condizioni ottimali affinché ogni minore, considerato nella sua specificità e peculiarità, possa
vivere serenamente la propria infanzia86.
Al di là dei quattro principi-chiave sopra richiamati, la Convenzione sui diritti del fanciullo é
stata innovativa anche per aver introdotto, da un lato, dei nuovi diritti dei minori nel panorama
internazionale e, dall’altro, per aver adattato diritti già esistenti ai bisogni specifici dei fanciulli al fine
di promuoverne “a child-centered perspective”87.
Ad esempio, la materia dell’adozione (art. 21) e il diritto all’identità (art. 8) non erano
precedentemente protetti dal diritto internazionale88 e il diritto alla vita (art. 6), sebbene tutelato in tutti
i trattati internazionali sui diritti umani, assume in questo contesto una formulazione più ampia che vi
comprende anche l’aspetto della qualità della vita, visto che sugli Stati parte incombono obblighi
inerenti alla sopravvivenza e allo sviluppo del fanciullo.
Anche altre disposizioni della Convenzione, inoltre, pur essendo riprodotte in maniera
sostanzialmente identica in altri trattati internazionali sui diritti umani, assumono contorni innovativi
nella loro applicazione ai minori; in particolare, ci si riferisce agli artt. 12-17, ovvero ai c.d. “diritti
partecipativi”89.
L’inclusione di tali diritti ha provocato malumori in alcuni Stati, preoccupati dal fatto che i
diritti dei fanciulli potessero essere tutelati a spese dei diritti dei genitori e della famiglia in generale90.
Tale preoccupazione, tuttavia, pare infondata visto che la stessa Convenzione riconosce espressamente,
nel suo Preambolo, la “famiglia” come “unità fondamentale della società e ambiente naturale per la
crescita e il benessere di tutti i suoi membri e, in particolare, dei fanciulli”91.
Ciò premesso, una parte specifica della Convenzione di New York si occupa della tutela dei
c.d. “minori a rischio”92 ovvero dei fanciulli, vittime di sfruttamento e abusi, ai quali deve essere
86 Comitato per i diritti dei fanciulli, CRC/C/58, 1996, par. 40. 87 D. FOTTRELL, op. cit., p. 5. 88 Riguardo ai nuovi diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo si veda, J. S. CERDA, The draft Convention on the rights of the child: new rights, H. RTS. Q., 1990, p. 115-119 e G. A. STEWARD, Implementing the child’s right to identity in the United Nations Convention on the rights of the child, FAM L. Q., 1992, p. 221. 89 Tali diritti sono il diritto alla libertà di espressione, di opinione, di coscienza, di religione, di associazione e quello alla privacy. Al riguardo si veda G. VAN BUEREN, The struggle for empowerment: the emerging civil and political rights of children, in Selected essays on International children’s rights, 1993, p.p. 45-68 e R. HART, Children’s participation from tokenism to citizenship, 1992, p.p. 3-38. 90 D. FOTTRELL, op. cit., p. 6. Questa è una delle ragioni che ha portato gli Stati Uniti a non ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo. 91 Inoltre, l’importanza dell’ambiente familiare per lo sviluppo del bambino e per la realizzazione dei diritti che gli sono riconosciuti è affermata non solo nel Preambolo, ma anche in numerose altre disposizioni della Convenzione. L’art. 9 della Convenzione, ad esempio, prescrive che i minori non devono essere separati dai loro genitori contro il loro volere; l’art. 16 proibisce interferenze arbitrarie nella vita della famiglia del minore e l’art. 18 riconosce lo stesso ruolo ad entrambi i genitori nella crescita del figlio. 92 Si parla, così, nello specifico, di protezione di ogni fanciullo da: a) ogni forma di violenza, oltraggio o brutalità fisiche e/o mentali, abbandono, negligenza, maltrattamenti, sfruttamento e violenza sessuale (art. 19); b) sfruttamento economico e qualsiasi lavoro rischioso, nocivo per la salute e per lo sviluppo (art. 32); c) forme di sfruttamento o abuso sessuale (art. 34); d) l’uso illecito di droghe e narcotici (art. 33); e) vendita e traffico di bambini (art. 35); f) qualsiasi forma di sfruttamento in generale (art. 36) e, infine, si tutelano i minori di 15 anni contro la partecipazione e il reclutamento nei conflitti armati (art. 38). Nel primo progetto di redazione della Convenzione, gli artt. 34, 35 e 36 formavano un’unica disposizione;
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assicurato il recupero fisico e psicologico, nonché il reinserimento in un contesto familiare e sociale
(art. 39)93.
Sempre nell’ambito dei “minori a rischio”, la Convenzione sui diritti dei fanciulli si sofferma,
negli art. 37 e 40, sui diritti garantiti ai c.d. “minori in conflitto con la legge”, ovvero soggetti sospettati
o accusati di aver infranto la legge penale.
Il Comitato per i diritti dei minori, osservando che non esisteva (e non esiste tuttora) una
politica globale uniforme nel campo della giustizia minorile, ha dedicato a tale tematica una specifica
Osservazione Generale nel 200794 allo scopo di guidare gli Stati verso l’istituzione di un sistema di
amministrazione della giustizia minorile conforme ai principi della Convenzione.
A tale scopo, il Comitato ha esortato gli Stati parte ad incorporare nelle proprie normative
nazionali in materia di giustizia minorile, non solo i principi riconosciuti nella Convenzione sui diritti
del fanciullo, ma anche quelli contenuti in altre norme internazionali, alcune delle quali adottate prima
dell’adozione della Convenzione di New York, come le Regole di Beijing95 ed altre, come le regole di
Riyadh e dell’Avana96, adottate successivamente ad essa.
successivamente, il Gruppo di lavoro ad hoc ha ritenuto preferibile distinguere le varie forme di sfruttamento: l’art. 35 ha, dunque, acquisito una portata più ampia rispetto all’art. 34 che riguarda, nello specifico, lo sfruttamento per fini sessuali e pedopornografici dei minori ed, inoltre, il tipo di sfruttamento disciplinato dall’art. 35 ha delle finalità prettamente economiche. L’articolo 36, invece, è stato interpretato come contenente un divieto di sfruttamento c.d. “sociale”, indicandosi, con tale termine, forme di sfruttamento perpetuabili nei confronti dei c.d. “bambini prodigio”, particolarmente dotati nello sport, nelle arti e nello spettacolo (si veda al riguardo M. MARCHEGIANI, Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, in M. Sesta (a cura di), Codice della famiglia, ibidem, p. 253, E/CN.4/1987/25, p. 16-25 e HODGKIN-NEWELL, cit., p. 535). 93Al fine di tutelare in maniera più specifica i minori vittime di sfruttamento, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 25 maggio 2000, ha adottato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile. Tale Protocollo impone agli Stati parte di considerare reati, indipendentemente dalla circostanza che siano stati commessi sul piano interno o internazionale, da individui o su base organizzata, una serie di comportamenti espressamente menzionati (ma comunque non tassativi) rientranti nell’ambito delle categorie della vendita, prostituzione e pornografia minorile. La vendita di minori rileva, ai sensi del Protocollo, non solo per finalità di sfruttamento sessuale, ma anche in quanto traffico di organi e vendita a scopo di adozione. In tal senso secondo MAFFEI, (in La tutela internazionale dei diritti del bambino, in PINESCHI (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi, Milano, 2006, p. 264), il Protocollo ha portata più ampia rispetto alla Convenzione dell’OIL n. 182, limitata ai fenomeni finalizzati al lavoro minorile, con esclusione degli scopi di adozione e vendita di organi. 94 Observation générale n. 10, 25 avril 2007, CRC/C/GC/10. 95 Le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile”, meglio note come “Le regole di Pechino (o Beijing)”, adottate con la Risoluzione Onu n. 40/33 nel 1985, hanno rappresentato il primo manifesto programmatico dell’interesse internazionale al trattamento dei minori entrati nel circuito penale. Tali regole, che constano di soli 30 articoli, pongono l’accento sul fatto che il minore debba essere messo in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società e sulla conseguente esigenza di assicurargli un trattamento specializzato volto al suo reinserimento sociale. Considerare per prima cosa il minore nella sua specificità è, infatti, il punto di partenza per la creazione di una giustizia minorile. Inoltre, secondo le Regole di Pechino, nel diritto penale minorile la mera pena detentiva, priva di contenuti rieducativi, deve lasciare spazio a nuove forme sanzionatorie, che siano sostitutive ed alternative alla detenzione. 96 Le “Linee guida di Riyadh per la prevenzione della delinquenza minorile” contengono poche norme concernenti la materia penale poiché si occupano soprattutto della fase che precede l’ingresso nel circuito penale dei minori in conflitto con la legge. L’orientamento di tale corpo normativo è, infatti, centrato sulla reazione dei minori a quelle condizioni che influiscono in modo negativo sul loro sviluppo. Le “Regole dell’Avana” (adottate con Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU 45/113 del 14 dicembre 1990), invece, sono interamente dedicate ai minori privati della libertà. I principi stabiliti in questa carta internazionale sono validi per tutti i minori che si trovino in questa situazione, qualunque sia la forma di detenzione. Tra le disposizioni degne di nota vi sono quelle che stabiliscono una classificazione dei minori secondo il sesso, l’età, la personalità e il tipo di reato (al fine di proteggerli da influenze nocive o situazioni rischiose) ed altre norme disciplinanti
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Nel prosieguo verranno analizzati i diritti e le garanzie speciali spettanti ai minori in conflitto
con la legge, alla luce delle disposizioni-chiave della Convenzione sui diritti del fanciullo e della loro
interpretazione ad opera del Comitato. Questa analisi verrà ripetuta nella seconda parte del presente
lavoro utilizzando come base la normativa UE in materia.
Innanzitutto, in base all’art. 2 della Convenzione, che disciplina il principio di non
discriminazione, è fondamentale che i minori ex-delinquenti non vengano discriminati in particolare
per quanto riguarda l’accesso all’educazione e al mercato del lavoro, in vista di un loro reinserimento
nella società.
Sempre in tema di discriminazione, il Comitato per i diritti dei minori ha criticato e chiesto di
eliminare una pratica diffusa in molti Stati contraenti, ovvero quella di inserire nei codici penali delle
disposizioni incriminanti alcuni comportamenti tipicamente adolescenziali, come il vagabondaggio, la
fuga e l’assenteismo scolastico. Si parla, in questi casi, di “delitti di stato” in quanto gli stessi fatti non
costituiscono un’infrazione quando sono commessi dagli adulti97.
Anche il principio della presunzione d’innocenza, disciplinato nell’art. 40, 2° comma della
Convenzione, va applicato alla luce del principio di non discriminazione in quanto i minori, a causa
dell’ignoranza delle procedure, della loro immaturità, per timore o per altri motivi, possono finire per
comportarsi in maniera sospetta davanti alle autorità competenti; nonostante ciò, queste ultime sono
tenute, come avviene per gli adulti, a presumere sempre la loro innocenza fino a quando la colpevolezza
non verrà eventualmente provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Stesse considerazioni vanno fatte in merito al diritto dei minori di non essere obbligati a
testimoniare o a confessarsi colpevoli, previsto sempre dall’art. 40, 2° comma, della Convenzione.
È evidente, infatti, che vi sarebbero numerosi mezzi, anche non violenti, in grado di costringere o di
condurre un minore a fare una confessione o a dichiararsi colpevole (anche falsamente) e, pertanto,
anche se una dichiarazione di un minore non è stata estorta con la forza dovrebbe poter essere dichiarata
inutilizzabile come prova se le modalità dell’interrogatorio erano state inadeguate. Da ciò deriva anche
che gli agenti di polizia e le altre persone incaricate di interrogare i minori devono necessariamente
essere altamente preparati ed evitare tecniche e pratiche di interrogatorio utilizzate per gli adulti in
quanto rischio di dar vita a delle testimonianze deboli e poco veritiere è molto alto98.
vari aspetti della vita istituzionale, quali l’ambiente fisico, l’istruzione, la ricreazione, la religione, l’assistenza medica e i contatti con il mondo esterno, nonché il ritorno in società. 97 Al riguardo, il Comitato ha citato anche l’art. 56 delle Regole di Riyad il quale prevede che: “Per prevenire ogni forma di stigmatizzazione, vittimizzazione e criminalizzazione ulteriore dei minori, bisognerà adottare dei testi che dispongano che gli atti non considerati come delittuosi o non penalizzati se sono commessi dagli adulti non dovranno essere sanzionati se sono commessi da un minore”. 98 Ad esempio, bisogna evitare di fare promesse al minore sul fatto che rientrerà presto a casa sua se confesserà le sue azioni o che, ammettendole, otterrà pene più leggere. Per tali ragioni, ogni fanciullo che si trovi in una situazione simile deve avere un proprio rappresentante legale alla presenza del quale poter effettuare l’interrogatorio e sarebbe, inoltre, auspicabile, secondo il Comitato, che vi fosse sempre la possibilità di un controllo indipendente sulle modalità di esecuzione dell’interrogatorio stesso.
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L’art. 3 della Convenzione sui diritti dei fanciulli, che tutela il superiore interesse del minore,
va interpretato, in tale specifico contesto, in collegamento col concetto di “responsabilità attenuata e
differenziata” che emerge anche dalla lettura dell’art. 40 della Convenzione99. In tal senso, protezione
dell’interesse superiore del minore significa che gli obiettivi tradizionali della giustizia penale, come la
retribuzione e la repressione, qui devono cedere il posto alla giustizia riparativa e a degli obiettivi di
reinserimento dei fanciulli in conflitto con la legge nella società.
Proprio a tal fine, è di vitale importanza che, come prevede l’art 40 della Convenzione, tutti i
minori godano del diritto al pieno rispetto della loro vita privata durante tutti gli stadi del processo.
Con tale previsione, infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo ha voluto tutelare i minori
implicati in vicende giudiziarie dai pregiudizi che potrebbero derivare da una pubblicizzazione della
loro identità come, ad esempio, rovinargli l’accesso all’educazione e al mondo del lavoro oppure
comprometterne, in gravi casi, l’incolumità.
Secondo il Comitato per i diritti dei minori, i giornalisti che violano il diritto alla vita privata
dei fanciulli in conflitto con la legge devono essere sottoposti a sanzioni disciplinari e, in certi casi,
anche penali (ad esempio, in caso di recidiva). Molti Stati, per proteggere la vita privata dei minori,
impongono il processo o l’audizione degli stessi a porte chiuse, salvo la presenza di esperti o di altre
persone autorizzate dal tribunale. Secondo il Comitato, questa modalità dovrebbe essere la regola nei
processi minorili e le eccezioni alla stessa dovrebbero essere molto limitate e definite chiaramente dalla
legge nazionale.
Inoltre, sempre il Comitato ha raccomandato agli Stati parte di istituire dei casellari giudiziari
che cancellino automaticamente le notizie di reato riguardanti soggetti minorenni al raggiungimento
della maggiore età, salvo per le infrazioni più gravi in cui è più appropriato che la soppressione di tali
dati sensibili venga richiesta dallo stesso interessato maggiorenne, sottoponendo l’accoglimento
dell’istanza ad alcune condizioni precise (come il non aver commesso delle infrazioni nei due anni
successivi all’ultima o unica condanna).
Al fine di tutelare il superiore interesse dei minori privati della libertà, l’art. 37 della
Convenzione prescrive che i fanciulli devono essere detenuti in strutture separate dagli adulti e
governate da politiche e pratiche differenti da quelle delle carceri per i maggiorenni.
Numerose ricerche e statistiche hanno, infatti, dimostrato che la detenzione dei minori in una
prigione per maggiorenni compromette la loro sicurezza psico-fisica e l’attitudine a non commettere
più reati; ciò nonostante, il “superiore interesse del fanciullo” può dar vita a delle eccezioni a tale
99 La risposta statale ad un’infrazione commessa da un minore deve essere sempre proporzionata, non solo alle circostanze e alla gravità del fatto, ma anche all’età, alla maturità, alla storia personale e ai bisogni del fanciullo: un approccio esclusivamente repressivo non è conforme ai principi della giustizia minorile.
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previsione, le quali, nell’opinione del Comitato, devono essere interpretate in maniera molto restrittiva
e non possono essere applicate “per mera comodità” da parte degli Stati.
La regola enunciata nell’art. 37 non significa, comunque, che un minore detenuto debba essere
immediatamente trasferito in un carcere per adulti al compimento della maggiore età; bisognerà, infatti,
sempre guardare alla situazione particolare del caso concreto e al benessere non solo dell’interessato,
ma anche degli altri minori detenuti nel medesimo carcere.
L’art. 6 della Convenzione sui diritti dei fanciulli, che prescrive il diritto dei minori alla vita,
alla sopravvivenza e allo sviluppo, va letto, innanzitutto, alla luce dell’art. 37.
Dalla lettura combinata di tali disposizioni deriva il divieto assoluto di condannare un minore
alla pena capitale (divieto esteso a chi era minorenne al momento della commissione del fatto
delittuoso100), ma anche alla prigione a vita senza concessione della libertà condizionale e, in generale,
vige il principio per cui un minore può essere privato della libertà solamente come misura di extrema
ratio della durata più breve possibile101, in modo tale che il diritto allo sviluppo, garantito a tutti i
fanciulli, venga rispettato.
La lettura combinata degli artt. 6 e 40, 1° comma, della Convenzione porta anche a considerare
che il diritto allo sviluppo e alla sopravvivenza non possono essere scissi dal rispetto della dignità dei
minori entrati nel circuito penale.
L’art. 40, 1° comma, infatti, richiede che il trattamento ad essi riservato promuova “il senso di
dignità e il valore personale del minore”. Il rispetto della dignità vieta, ad esempio, ogni forma di
violenza nel trattamento dei minori in conflitto con la legge.
Sempre secondo l’art. 40, 1° comma, poi, il trattamento riservato ai minori entrati nel circuito
penale deve essere tale da rafforzare in loro “il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
altrui”. A tal fine, i protagonisti della giustizia minorile (ovvero poliziotti, procuratori e giudici)
dovrebbero essere i primi a “dare il buon esempio” ai fanciulli e per questo dovrebbero essere persone
100 Si tratta di una previsione ormai accettata universalmente sul piano internazionale e, difatti, è ripresa anche dall’art. 6, 5° paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e una parte della giurisprudenza internazionale sostiene che tale divieto abbia acquisito, nel diritto internazionale, il rango di norma consuetudinaria di natura cogente. Tuttavia, nonostante l’interpretazione letterale della norma e l’interpretazione della stessa fornita dal Comitato (CRC/C/GC/10, par. 75), alcuni Stati propendono per una diversa lettura di questa parte dell’art. 37, secondo la quale quest’ultimo vieterebbe esclusivamente l’esecuzione della pena capitale in costanza di minore età. Questo è l’orientamento assunto, ad esempio, dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che, si ricorda, rimangono l’unico Paese a non aver proceduto alla ratifica della Convenzione. 101 Il Comitato per i diritti dei minori ha notato che in diversi Paesi contraenti è ancora molto frequente mantenere i minori in carcere prima del giudizio, in funzione cautelare, per mesi, ma anche per anni; tale prassi costituisce indubbiamente una grave violazione dell’art. 37, nonché del principio della presunzione d’innocenza e di quello che considera la detenzione dei minori come una misura di extrema ratio. Agli Stati in questione è stato, quindi, raccomandato più volte dallo stesso Comitato di cercare delle soluzioni alternative al collocamento dei minori in carcere prima del giudizio e di indicare chiaramente nelle leggi nazionali le condizioni che giustificano il mantenimento di un minore in detenzione in via cautelare (come, ad esempio, il fatto che il soggetto rappresenti un pericolo per lui stesso e per gli altri) e la durata massima di tale tipo di incarcerazione preventiva che deve essere comunque oggetto di un riesame periodico (idealmente, secondo il Comitato, ogni due settimane).
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con una certa sensibilità e formazione sullo sviluppo dei minori, sulle problematiche adolescenziali più
frequenti, nonché sulla psicologia minorile.
Sempre al fine di garantire il diritto allo sviluppo dei minori in conflitto con la legge, non vi è
dubbio che il lasso di tempo tra la commissione dell’infrazione e la sanzione finale debba essere il più
corto possibile, come stabilisce chiaramente l’art. 37 della Convenzione.
Più il tempo passa, infatti, più la sanzione perde il suo valore pedagogico e il minore rischia di
essere stigmatizzato dalla società102. Al riguardo, il Comitato per i diritti dei minori ha richiesto
numerose volte agli Stati contraenti di fissare un termine massimo (suggerito di sei mesi) tra l’infrazione
commessa da un minore e la decisione finale, termine che dovrebbe essere in ogni caso sensibilmente
più corto di quello previsto per gli adulti.
Ai minori, inoltre, ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, deve essere garantito, in via di
principio, il diritto di mantenere i contatti con la famiglia, attraverso la corrispondenza e le visite, al
fine sempre di garantire il diritto al loro sviluppo.
Per facilitare tutto ciò, il minore privato della libertà dovrebbe essere collocato, ove possibile,
in strutture il più vicino possibile alla residenza familiare. Secondo il Comitato, le eccezioni a tale regola
devono essere chiaramente indicate dalle leggi nazionali e non lasciate alla discrezionalità delle autorità
competenti (ad esempio, ci sono possono essere dei casi in cui il minore deve essere allontanato dal
luogo in cui viveva per evitare di farsi coinvolgere nuovamente nell’ambiente delinquenziale che
frequentava).
Sempre secondo il Comitato, nel contesto carcerario bisogna garantire ai minori tutta una serie
di diritti e garanzie (di tipo ludico, formativo nonché legate alla loro salute), necessarie per assicurargli
il più rapido reinserimento nella società civile103.
Tra le garanzie di cui devono poter beneficiare i minori detenuti vi é anche quella di poter
rivolgere una richiesta o di fare una denuncia all’amministrazione centrale del carcere minorile, al
giudice o ad altre autorità competenti, nonché quello di essere informati immediatamente della loro
risposta. In aggiunta a questo, il Comitato per i diritti dei minori ha sottolineato che gli Stati parte
devono abilitare degli ispettori indipendenti e qualificati ad effettuare delle ispezioni regolari nelle
carceri minorili (ovviamente non concordate con l’amministrazione carceraria) per poter verificare
102 È interessante notare che il termine “rapido”, utilizzato nell’art. 37 della Convenzione, è più forte dell’espressione “senza ritardo” contenuta nell’art. 40 e di quella “senza ritardo eccessivo” presente nell’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Tale differenza è dovuta al fatto che l’art. 37 si riferisce espressamente ai minori privati della libertà, ovvero sottoposti a misure che, nella giustizia penale minorile, devono costituire sempre l’extrema ratio. 103 Innanzitutto, secondo il Comitato, bisogna garantire ai minori detenuti la possibilità di godere di momenti di associazione con i compagni e di effettuare attività sportive e di svago; inoltre, ogni minore in età scolare ha il diritto di ricevere un’educazione adatta alle sue esigenze, nonché una formazione professionale mentre si trova in carcere. Ogni fanciullo ha anche il diritto di essere visitato da un medico a sua richiesta e di ricevere le cure mediche necessarie per tutto il tempo del soggiorno in detenzione; i contatti con l’esterno devono essere incoraggiati e facilitati, non solo con la famiglia e gli amici, ma anche con dei rappresentanti di organizzazioni che si occupano delle problematiche minorili, o di altro tipo, purché formative.
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l’effettivo rispetto dei diritti dei minori detenuti e tali ispettori devono poter parlare liberamente e in
tono confidenziale con i minori ospitati.
L’art. 12 della Convenzione, dedicato all’ascolto del minore, assume un’importanza basilare
per un minore sospettato o accusato di aver infranto la legge penale e deve costituire un diritto
imprescindibile nel quadro di un giusto processo minorile104. Sempre perché di minori, seppur
delinquenti, si sta parlando, l’art. 40 della Convenzione prevede che i fanciulli abbiano il diritto di
essere sentiti in presenza dei loro genitori in quanto questi ultimi possono fornire un’assistenza generale,
psicologica e affettiva, importante, nonché contribuire a trovare una motivazione all’infrazione penale
commessa dal proprio figlio e, di conseguenza, condurre ad una risposta giudiziaria più appropriata105.
Il diritto di essere ascoltato é connesso al diritto di essere informato, nel più breve lasso di
tempo e in un linguaggio comprensibile, delle accuse formulate, come prescrive l’art. 40, 2° comma.
Inoltre, secondo il Comitato, le autorità competenti (polizia, p.m. e giudici) non devono delegare a
nessun altro (come parenti, tutori etc.) il compito di informare direttamente il minore e devono
assicurarsi che lo stesso abbia compreso bene ogni accusa.
Per concludere questa parte sull’analisi della Convenzione sui diritti del fanciullo é opportuno
operare alcune considerazioni finali.
Innanzitutto, secondo alcuni in dottrina, nonostante la Convenzione garantisca dei diritti nuovi
ai minori, non sempre lo fa in una maniera adatta alle loro specifiche esigenze106. In particolare, tale
critica é rivolta ai diritti e alle libertà civili, come il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla
privacy, che vengono per la prima volta riconosciuti ai soggetti minorenni, ma con gli stessi termini
generali utilizzati per gli adulti107.
Queste ultime osservazioni, tuttavia, non tengono in considerazione il fatto che tutti i diritti
della Convenzione sono correlati e dipendenti l’uno dall’altro. In poche parole, quindi, anche le
previsioni della Convenzione che possono sembrare vaghe o poco centrate sui bisogni specifici dei
104 Il Comitato per i diritti dei minori ha notato che in diversi Stati è previsto che i minori partecipino ai processi in qualità di testimoni, ma agli stessi viene raramente riconosciuta la possibilità di instaurare autonomamente un ricorso in qualità di vittime. Le leggi nazionali danno spesso ai genitori o ad altri rappresentanti legali la possibilità di instaurare un ricorso nell’interesse dei minori, ciò che naturalmente non li tutela da abusi subiti nel contesto familiare o nelle Comunità di recupero (G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 67-68). 105 Rimanendo in tema di rapporti genitori-figli minorenni delinquenti, il Comitato ha espresso più volte il suo parere negativo riguardo la tendenza di alcuni Stati parte di sanzionare i genitori per le infrazioni commesse dai loro figli. Infatti, secondo il Comitato, anche se in certi casi limite la responsabilità civile dei genitori può essere riconosciuta in ragione dei danni causati dagli stessi ai loro bambini, in particolare se infrasedicenni, non è affatto dimostrato che la criminalizzazione dei genitori, al posto dei minori, contribuisca a reinserire i loro figli nella società. 106 U. KILKELLY, L. LUNDY, “Children’s rights in action: using the Convention on the rights of the child as an auditing tool”, in “The UN Children's Rights Convention: Theory meets practice”, a cura di A. Alen, H. Bosly, M. De Bie, J. Vande Lanotte, F. Ang, I. Delens-Ravier, M. Delplace, C. Herman, D. Reynaert, V. Staelens, R. Steel, M. Verheyde, Interesentia, 2007, p. 64; M. FREEMAN, “The future of children’s rights”, cit., p. 282. 107 Ad esempio, l’art. 15 della Convenzione, che garantisce il diritto alla libertà di associazione, è praticamente identico, nella sua formulazione, all’art. 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, mentre si sarebbe potuto formulare, secondo alcuni, in termini più focalizzati sui bisogni specifici dei minori.
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minori possono assumere un significato diverso se il testo convenzionale viene analizzato nel suo
complesso, avendo riguardo anche agli scopi perseguiti dalla stessa Convenzione108.
Un altro elemento che è stato criticato riguarda la mancanza di una specifica protezione dei
diritti delle bambine109. Alcuni in dottrina hanno addirittura accusato la Convenzione sui diritti del
fanciullo di essere focalizzata unicamente sul “bambino bianco, maschio e relativamente
privilegiato”110.
Nella Convenzione, in realtà, la protezione offerta alle bambine si può trovare nell’art. 2 che, come
abbiamo visto, promuove l’uguaglianza e la non-discriminazione. Nel 1995, inoltre, il Comitato per i
diritti dei minori ha dedicato una giornata di discussione ai diritti delle bambine, nel corso della quale
è stato ancora una volta dimostrato che un’interpretazione dinamica e globale della Convenzione
consente di individuare non solo l’art. 2, ma anche altre sue disposizioni come promotrici dei diritti
specifici delle bambine111.
Un’altra questione rilevante riguarda l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.
Sono stati, infatti, compiuti grandi sforzi per armonizzare i diritti dei minori, ma pur
sussistendo al giorno d’oggi una sorta di base comune, l’approccio a tale tematica risente ancora molto
delle concezioni politiche, sociali e delle tradizioni giuridiche, peculiari di ogni Stato.
Un’applicazione omogenea ed uniforme della Convenzione sui diritti del fanciullo è
compromessa, poi, anche dal fatto che gli Stati sono lasciati al loro totale arbitrio nel decidere il posto
accordato alla Convenzione nelle loro legislazioni e, di conseguenza, l’applicabilità diretta o meno della
stessa112.
Nonostante il Comitato per i diritti dei minori, nel suo Commento Generale n. 5113, abbia
espressamente sostenuto l’azionabilità diretta sia dei diritti civili e politici che di quelli economici,
sociali e culturali, la prassi degli Stati non è per niente uniforme in merito. Certi tribunali nazionali
108 Ad esempio, combinando la lettura dell’art. 15 con l’art. 31 della Convenzione, si potrebbe arrivare tranquillamente ad una interpretazione child-centered dell’art. 15. 109 D. FOTTRELL, op. cit., p. 10. 110 Si veda sull’argomento F. OLSEN, Children’s rights: some feminist approaches to the United Nations Convention on the rights of the child, in International Journal of Law and the Family, Vol.6, 1992. 111 La discussione generale del Comitato per i diritti del fanciullo in merito ai diritti delle bambine si tenne il 23 Gennaio 1995 (si veda UN Doc. CRC/C/38 1995); per un commento al riguardo si veda R. HODGKIN, P. NEWELL, Implementation Handbook for the Convention on the rights of the child, UNICEF, 1998. 112 L’art. 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo impone, infatti, agli Stati parte l’obbligo generale di provvedere all’attuazione di tutti i diritti proclamati dalla Convenzione, ma non determina precisi parametri cui i provvedimenti nazionali devono conformarsi per darne attuazione. Lo stesso Comitato per i diritti dei fanciulli ha chiarito che non esiste nessun modello legislativo o amministrativo univoco a cui fare riferimento, in quanto, tenuto conto dell’ampia gamma di sistemi amministrativi e legislativi in vigore negli ordinamenti giuridici degli Stati parte, non è possibile preconizzare soluzioni standardizzate (sul punto si veda BOKOR-SZEGO, La protection internationale des droits de l’enfant, La protezione internazionale dei diritti del fanciullo, Trieste 1993, p. 84 e s.s.). La Convenzione, quindi, lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati per quanto riguarda la sua concreta attuazione. 113 Commento Generale n. 5 – Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (artt. 4, 42 e 44, par. 6).
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riconoscono, infatti, l’utilità della Convenzione unicamente per interpretare il diritto nazionale114, altri
ammettono l’applicabilità diretta di solo alcune delle sue disposizioni115, altri ancora di tutta la
Convenzione116.
Secondo alcuni Paesi, infatti, la Convenzione non può essere applicata direttamente perché
crea delle obbligazioni solo per gli Stati, ma non dei diritti invocabili da parte dei minori davanti alle
giurisdizioni nazionali; secondo altri Stati, invece, la Convenzione contiene delle disposizioni self-
executing, ovvero direttamente invocabili, secondo la tradizionale distinzione tra diritti civili e politici
e diritti economici, sociali e culturali; secondo altri Stati ancora, tale considerazione andrebbe fatta
articolo per articolo e vi sarebbero sia disposizioni redatte in uno stile “incitativo e programmatico” che
si rivolgono unicamente agli Stati, sia altre che conferiscono direttamente posizioni giuridiche attive in
capo ai fanciulli117.
Anche se il Comitato per i diritti dei minori si è espresso chiaramente al riguardo, il fatto che
la Convenzione non faccia una distinzione in base alla natura dei diritti in essa enunciati continua a
generare disarmonia nella sua applicazione, tant’è che da tutte queste teorie è nata una giurisprudenza
altamente variabile e contraddittoria da uno Stato all’altro e anche all’interno di uno stesso Stato.
Altro aspetto da considerare è che l’incredibile e rapidissimo numero di ratifiche della
Convenzione sui diritti del fanciullo è dovuto al fatto che essa rappresenta il frutto di molti
compromessi, un testo ove si incontrano culture giuridiche e tradizioni socio-culturali molto diverse
che sono state smussate solo in parte, o, in certi casi, solo in apparenza, visto l’elevato numero di riserve
presentate.
Molti Stati si sono affrettati nel ratificare la Convenzione solamente perché non volevano
apparire agli occhi del mondo come dei “trasgressori dei diritti dei minori”; tuttavia, alcuni di essi si
godono i benefici morali derivanti dalla ratifica, ma non garantiscono, poi, il pieno effetto delle
disposizioni ivi contenute118.
La nota giurista Isabella Barrière Brousse119 ha affermato, al riguardo, che, pur infondendo la
Convenzione sui diritti dei fanciulli un nuovo spirito all’“internazionalizzazione” del diritto
dell’infanzia, non bisogna farsi illusioni sul successo reale di tale evento, nel senso che “il gioco di
114 Ad esempio, l’Irlanda. 115 I criteri per determinare la diretta applicazione di una disposizione sono generalmente la natura, lo scopo e la formulazione dell’articolo che deve essere sufficientemente chiaro per i giudici che lo andranno ad applicare. Seguendo tali criteri, le disposizioni della Convenzione che possono definirsi self-executing, secondo parte della dottrina, sono gli artt. 7 (paragrafo 1), 8 (paragrafo 1), 9 (paragrafi 2, 3 e 4), 10 (paragrafo 2), 12, 13, 14, 15, 16, 30, 37 (a) e 40 (paragrafo 2); su tale tema si veda A. ALEN & W. PAS, L’effet direct de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, in Journal du droit des jeunes, 1995, pp. 3-10 116 Ad esempio, il Cile, il Senegal, la Repubblica della Corea e l’Algeria. 117 OLINGA, L’applicabilité directe de la Convention international de l’enfant devant le juge français, RTDH, 1995, p. 702. 118 D. FOTTRELL, op. cit., p. 14. 119 I. BARRIERE BROUSSE, L’Enfant et les Conventions Internationales, ibidem, p.p. 844 e ss.
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riserve, i limiti giuridici, politici, economici o sociologici relativi al recepimento delle regole
internazionali poste dalla Convenzione, escludono la possibilità di considerare come realizzati o in via
di realizzazione, gli obiettivi proposti”. La Barrière Brousse critica il tentativo della Convenzione di
conciliare, in modo arbitrario e ambiguo, tradizioni, culture e sistemi giuridici troppo diversi tra loro.
Palese è, ad esempio, sempre secondo la giurista francese, il conflitto che oppone la filosofia della
Convenzione di New York alla tradizione islamica, vincolata ai precetti contenuti nella Charia e che
propone un modello di famiglia poligama, patriarcale e fondamentalmente ineguale, visione
completamente opposta al principio di non discriminazione proclamato solennemente dall’art. 2 della
Convenzione. Ciò porta alla fine, come sostengono anche altri in dottrina120, a far prevalere il
“giudiziario” sul “giuridico” ovvero a lasciare troppo spazio all’interpretazione dei giudici nazionali.
In conclusione, secondo la Barrière Brousse, la Comunità internazionale dovrebbe ormai aver
acquisito la consapevolezza che la Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenta un “conflitto di
culture” che, in quanto tale, non potrà mai aspirare all’universalità121 e che il diritto convenzionale
dell’infanzia deve affrontare tematiche più circoncise, rendendosi più pragmatico e guadagnando,
quindi, in efficacia e ciò potrà realizzarsi solamente lavorando in ambiti territoriali più ristretti e,
dunque, più omogenei.
Come sottolineano poi i critici più scettici, alla fine la Convenzione resta un prodotto proposto,
preparato, elaborato e ratificato dagli adulti122.
Nonostante il suo grande successo, pertanto, la Convenzione sui diritti del fanciullo continua
ad alimentare il pensiero di J. J. Rousseau, il quale si domandava: “C’è qualcosa di più debole e misero
di un bambino, qualcosa di così dipendente dalla pietà, dalle cure e dall’affetto di chi lo circonda?”123.
Infine, una delle critiche più frequenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo riguarda la
debolezza del suo sistema di controllo e di ciò si parlerà più approfonditamente nel prossimo paragrafo.
120 Tra i quali Y. LEQUETTE (Le droit International privé de la famille à l’épreuve des conventions internationales, in RCADI, 1994, vol. 2, pp. 246 e ss.) e P. CENDON (in “Introduzione” a Il bambino e le cose. Diritti e doveri dei minori nella società dei consumi, Franco Angeli, Milano, 1993), affermano che la Convenzione sui diritti del fanciullo è un documento troppo generico e poco incisivo, che getta in un unico contenitore troppe questioni diverse e non si occupa del problema principale, ovvero quello di impostare le linee fondamentali di un efficace sistema di rimedi contro gli illeciti commessi a danno dei bambini. 121 Sul punto I. BARRIÈRE BROUSSE, L’Enfant et les Conventions Internationales, ibidem, p.p. 844 e ss. e M. MARCHEGIANI, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: nascita, sviluppo e consacrazione dei diritti dell’infanzia, ibidem, p. 17. 122 O. O’NEILL (in Children’s Rights and Children’s Lives, in “Ethics”, XCII aprile 1988, p.128), ad esempio, sostiene che: “I bambini sono completamente e inevitabilmente dipendenti da coloro che detengono il potere sulle loro vite. La loro, non è una dipendenza che può essere creata artificialmente; né può essere risolta semplicemente attraverso cambiamenti politici o sociali…”. 123 R. E. GOODING, Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsabilities, The University of Chicago Press, Chicago/London, 1985.
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2.1.2 Mettere in pratica la Convenzione del 1989: il Comitato ONU per i diritti dell’infanzia
Una volta analizzati i principi chiave della Convenzione sui diritti del fanciullo e quelli
relativi al modello ideale di giustizia penale minorile, occorre verificare che tipo di controllo sulla loro
applicazione prevede il testo convenzionale.
La Convenzione, come sopra anticipato, prevede un sistema di controllo piuttosto debole sulla
sua applicazione e sui progressi compiuti dagli Stati parte nell’adempiere alle sue obbligazioni (oltre a
quelle dei due Protocolli opzionali sui conflitti armati e sulla vendita, la prostituzione e la pornografia
minorile).
Gli Stati parte, infatti, sono chiamati ad “auto-valutarsi” tramite la presentazione di rapporti
periodici124 al Comitato per i diritti dei minori125. Il Comitato, dopo un’approfondita analisi dei rapporti
nazionali, invia allo Stato interessato osservazioni conclusive, consigli e raccomandazioni sui punti che
possono essere migliorati (sottolineando, ad esempio, anche delle prassi positive diffuse in altri Stati) e
ai quali lo Stato dovrà dare seguito e contezza in occasione della preparazione del successivo rapporto
nazionale126.
Il Comitato, oltre alla documentazione presentata dai governi, analizza anche quella fornita
dalle Organizzazioni Non Governative e intergovernative, le quali possono presentare rapporti
supplementari o alternativi a quelli dei governi nelle materie di propria competenza e il cui apporto
lavorativo è necessario affinché il Comitato possa desumere informazioni sulla veridicità di quanto
scritto nei rapporti governativi.
La Convenzione sui diritti del fanciullo si è mostrata molto innovatrice proprio nel
concretizzare la tendenza, all’epoca ancora poco diffusa, di associare l’opera delle Organizzazioni Non
124 I rapporti nazionali devono indicare, in maniera dettagliata, le misure che il singolo Stato ha adottato per dare attuazione, nel concreto, ai diritti dei minori tutelati nella Convenzione e nei due Protocolli opzionali e vanno presentati entro i primi due anni dalla ratifica della Convenzione, mentre i successivi ogni cinque anni (ex art. 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ex art. 12 dell’OPSC e ex art. 8 dell’OPAC). Ogni due anni, il Comitato trasmette all’Assemblea Generale un rapporto relativo alla propria attività che tiene conto anche dei rapporti ricevuti dagli Stati. 125 Ex artt. 43 e 44 Convenzione di New York 1989. Il Comitato è composto da 18 esperti indipendenti “di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione”, nominati dagli Stati parte (in osservanza sia del principio dell’equa distribuzione geografica che del bilanciamento di genere) per un mandato di quattro anni. Il Comitato si riunisce a Ginevra tre volte l’anno e i suoi membri partecipano a titolo personale. Il ruolo del Comitato per i diritti dei minori è importante anche perché esso adotta i c.d. “Commenti generali” che servono per guidare gli Stati parte nel corretto adempimento della Convenzione e dei suoi articoli. I progetti dei “Commenti generali” sono fatti esaminare ad un numero selezionato di esperti in quanto sono atti aventi una portata quasi giurisdizionale e sono, infatti, considerati un po’ come la “giurisprudenza” del Comitato per i diritti dei minori. 126 In sostanza, attraverso i rapporti periodici, gli Stati riaffermano periodicamente il loro impegno internazionale nei confronti della tutela dei diritti dei minori.
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Governative all’applicazione delle convenzioni internazionali e si è del tutto superata, definendo, per
la prima volta nel testo di una convenzione, quale debba essere in concreto il ruolo delle ONG ovvero
controllare il rispetto delle disposizioni della Convenzione, ma anche impegnarsi a far conoscere ai
minori di tutto il mondo quali sono i loro diritti127. Fin dall’inizio quindi la Convenzione sui diritti del
fanciullo ha attirato e favorito il coinvolgimento di una fitta rete internazionale di ONG ed
organizzazioni intergovernative.
Affinché i rapporti periodici possano svolgere un ruolo importante nel processo di attuazione,
a livello nazionale, della Convenzione, gli stessi dovrebbero essere resi noti in ogni Stato parte, nonché
dibattuti in maniera costruttiva insieme alle osservazioni conclusive del Comitato128.
Purtroppo, dall’adozione della Convenzione ad oggi, si è potuto notare che non sempre gli
Stati “fanno tesoro” delle osservazioni finali del Comitato per suscitare dibattiti nazionali in grado di
portare a dei seri cambiamenti nella tutela dei diritti dei minori nei propri Paesi. Lo strumento dei
rapporti nazionali, infatti, continua ad essere gestito solamente dai governi senza alcun coinvolgimento
della società civile129. Pur avendo gli Stati parte la possibilità di essere controllati da diversi organismi
(non solo, infatti, dal Comitato per i diritti dei minori, ma anche dalle ONG del settore, dal Relatore
Speciale sulla vendita, la pedofilia, la prostituzione e la pornografia infantile, dal Rappresentante
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui minori coinvolti nei conflitti armati e dal
Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i minori), tale sistema di
monitoraggio ha dimostrato, in questi anni, di essere insufficiente130.
La principale criticità strutturale di questo sistema di controllo deriva, ovviamente, dal fatto
che è lo stesso Stato che deve essere controllato ad autovalutarsi e a fare le vesti del giudice nella sua
stessa causa. La Convenzione sui diritti del fanciullo, d’altronde, è nata caratterizzata proprio da un
approccio “non polemico” e anche il Comitato per i diritti dei minori ha sempre messo l’accento sulla
127 M. MARCHEGIANI, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: nascita, sviluppo e consacrazione dei diritti dell’infanzia, ibidem, p. 19-20. Fin dall’inizio, la Convenzione sui diritti del fanciullo ha, quindi, attirato e favorito il coinvolgimento di una fitta rete internazionale di ONG ed Organizzazioni intergovernative e il loro coinvolgimento è risultato necessario affinché il Comitato potesse desumere informazioni sulla veridicità di quanto scritto nei rapporti nazionali. Il Comitato per i diritti dei minori si adopera per ricevere informazioni dalle ONG che operano in un determinato Paese tramite i c.d. “shadow report”. Le ONG riporteranno le informazioni raccolte sul territorio in un’ottica sicuramente più oggettiva di quella dello Stato “sotto esame” chiamato ad autovalutarsi. 128 La Convenzione richiede, infatti, esplicitamente agli Stati, nel suo art. 44, par. 5, di rendere i loro rapporti nazionali ampiamente accessibili al pubblico. I rapporti dovrebbero essere resi accessibili a tutti, ad esempio attraverso la loro traduzione in tutte le lingue, sotto forme appropriate anche per i bambini (come hanno fatto l’UNICEF ed altre ONG, sviluppando versioni della Convenzione a misura d’ infanzia). Inoltre, anche la stessa Convenzione e i suoi principi devono essere fatti conoscere, in maniera adeguata, sia agli adulti che ai minori di ogni Stato parte, come prevede l’art. 42. Sebbene tale ultima previsione possa sembrare una delle obbligazioni meno rivoluzionarie a carico degli Stati parte, essa rappresenta, in realtà, una delle più rilevanti in quanto é fondamentale conoscere i propri diritti/doveri per poterli esercitare. 129 I media, in particolare, sono molto poco coinvolti nel diffondere i principi ispiratori della Convenzione e anche le ONG spesso non approfittano del ruolo e dell’ascolto che il Comitato gli garantisce. 130 Tale sistema di monitoraggio funziona in maniera discreta (ma comunque sempre non sufficiente) solamente nei confronti dei Paesi che hanno sempre presentato un alto livello di condiscendenza con i trattati internazionali sui diritti umani.
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necessità di un dialogo con gli Stati improntato al confronto, anche nei casi più gravi di palese
violazione della Convenzione131.
Questo approccio del Comitato, basato del tutto sulla diplomazia, ha ridotto la Convenzione
sui diritti del fanciullo ad essere uno strumento fondato su obiettivi di lungo, anzi, lunghissimo termine,
a detrimento dell’immediata protezione dei diritti dei fanciulli.
La mancata previsione di un sistema di monitoraggio più efficace era anche contraria ai trends
internazionali del periodo in cui la Convenzione di New York è stata adottata.
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e la
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, ad esempio,
prescrivevano già all’epoca un sistema di controllo attraverso non solo i rapporti periodici, ma anche
tramite la possibilità di presentare ricorsi individuali. Inoltre, al di fuori del sistema delle Nazioni Unite,
vi erano già illustri precedenti di trattati internazionali il cui mancato rispetto permetteva ai singoli di
adire il corrispondente organo giurisdizionale di controllo: il caso esemplare è ovviamente quello della
CEDU sulla quale vigila la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Per anni, quindi, il Comitato per i diritti dei minori ha presentato un evidente limite funzionale,
derivante dall’impossibilità di poter ricevere ricorsi individuali contro la violazione dei diritti sanciti
nella Convenzione sui diritti del fanciullo.
Per sopperire a tale mancanza di competenza, il Comitato ha sempre raccomandato ai minori
e ai loro rappresentanti di presentare ricorsi al Comitato per i diritti umani o al Comitato contro la
Tortura o a quello per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale o ancora al Comitato
per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne; in alternativa, i minori e i loro rappresentanti
sono stati invitati ad avvalersi dei c.d. “appelli urgenti” alle procedure speciali create dal Consiglio per
i Diritti Umani delle Nazioni Unite132.
In passato, quindi, altre convenzioni internazionali hanno sopperito, in parte133, alla mancanza
di uno strumento normativo ad hoc che consentisse la presentazione di ricorsi individuali davanti al
Comitato per i diritti dei minori finché, nel 2014, è entrato in vigore il tanto atteso Protocollo opzionale
sulla procedura di reclamo.
131 Vista l’intangibilità di alcuni diritti fondamentali, il Comitato per i diritti dell’uomo ha affermato la sua competenza nel pronunciarsi sulla validità di una riserva al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in quanto organo convenzionale incaricato del rispetto di tale strumento internazionale. Così facendo, il Comitato ha confermato l’opinione, largamente diffusa in dottrina, secondo la quale agli strumenti relativi ai diritti dell’uomo non si applicherebbero le regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati in materia di riserve e loro obiezioni (in tal senso si veda G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 151). Il Comitato per i diritti dei minori, invece, non ha mai adottato una tale posizione, preferendo un dialogo aperto e “pacifista” con gli Stati parte e di conseguenza le rimostranze del Comitato nei confronti degli Stati parte sono sempre state presentate con molta prudenza. 132 C. CARLETTI, A. FURIA, E. MARIA LE FEVRE CERVINI, V. ZAMBRANO, Promozione, protezione ed attuzione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, Giappichelli, 2014. 133 Non tutti i diritti esistenti nella Convenzione di New York venivano, infatti, coperti dagli altri trattati.
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Col passare del tempo, infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo era diventata l’unico
trattato delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, oltretutto quello più ratificato, a non avere un
meccanismo internazionale di garanzia quasi-giurisdizionale. Ciò andava ovviamente a discapito dei
diritti dei minori, in maniera discriminatoria, considerato anche che ben pochi diritti sanciti dalla
Convenzione di New York trovano riscontro in altre convenzioni sui diritti umani e che le stesse,
comunque, non sono child-oriented134.
A partire dagli anni ’90, infatti, come sopra anticipato, tutte le maggiori convenzioni sui diritti
umani delle Nazioni Unite hanno affiancato allo strumento del reporting (ovvero all’analisi dei rapporti
periodici prodotti dagli Stati), quello della trattazione di reclami (presentati dagli individui o dagli Stati)
ad opera dei rispettivi Comitati135 e la possibilità di questi ultimi di svolgere inchieste in caso di notizie
attendibili di “gravi o sistemiche” violazioni dei diritti tutelati dalle stesse convenzioni136.
Grazie al nuovo Protocollo sulla procedura di reclamo, individui o gruppi di individui137 (o i
loro rappresentanti), vittime di violazioni dei diritti sanciti sia dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli
che dagli altri due Protocolli opzionali, potranno quindi denunciare la violazione dei loro diritti
direttamente al Comitato per i diritti dei minori; quest’ultimo analizzerà i loro ricorsi e potrà, alla fine,
decidere di chiedere ai governi nazionali di prendere provvedimenti in merito138.
Purtroppo, nonostante le aspettative, il testo finale del Protocollo ha deluso chi sperava in un
meccanismo di ricorso per i minori realmente child-friendly.
134 Sul punto si veda il contributo portato alla prima sessione del Gruppo di lavoro da Jean Zermatten (doc A/HRC/WG.7/1/CRP.8) dove si evince che nella quasi-giurisprudenza degli altri Comitati, i casi che hanno riguardato situazioni in cui erano coinvolti dei minori costituiscono una percentuale molto bassa, compresa tra il 2% e il 2,5%, il che fa pensare ad una scarsa percezione di tali strumenti convenzionali come adatti a trattare casi che toccano i diritti dei minori. 135 Ad esempio è così per il Comitato sui diritti umani, il Comitato contro la tortura, il Comitato contro la discriminazione razziale sui diritti delle donne, il Comitato sulle sparizioni forzate e il Comitato sui diritti dei lavoratori migranti. 136 Lo strumento dell’inchiesta è utilizzabile dal Comitato contro la tortura, da quello contro la discriminazione nei confronti delle donne, dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità, da quello sulle sparizioni forzate e infine dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali. Per quanto riguarda quest’ultimo, la sua creazione è stata prevista nel Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali adottato nel 2008 da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrato in vigore, sul piano internazionale, nel 2013. Questo nuovo strumento permette ora anche agli individui o a gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione degli Stati che l’hanno ratificato, di presentare una comunicazione contro lo Stato per violazione dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti nel Patto. Questa novità ha permesso di completare uno dei pilastri fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti umani ovvero il diritto a un rimedio efficace per le vittime delle violazioni di tutti i diritti fondamentali e anche di superare le obiezioni fondate sulla presunta ingiustiziabilità di molti diritti dei minori e in particolare di quelli sociali ed economici. 137 Il riferimento al termine “individuo” nell’indicare il ricorrente piuttosto che a quello di “minore” è stato scelto deliberatamente per includere anche le vittime che erano minorenni al momento della violazione della Convenzione o degli altri due Protocolli e che nelle more dell’esaurimento dei ricorsi nazionali interni hanno raggiunto la maggiore età. 138 Riguardo al nuovo Protocollo, Navi Pillay (UN High Commissioner for Human Rights) ha affermato che: “Children will now be able to join the ranks of other rights-holders who are empowered to bring their complaints about human rights violations before an international body”.
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Molti degli elementi più innovativi contenuti nella bozza preparatoria alla fine sono stati,
infatti, eliminati in favore di un testo che fa ben poche concessioni ai bisogni specifici dei minori,
limitandosi a richiamare le procedure previste negli altri trattati sui diritti umani139.
Tra gli aspetti più criticabili del Protocollo vi è, ad esempio, il mancato adattamento del criterio
del previo esaurimento dei ricorsi interni, quale requisito di ammissibilità dei reclami140, alle peculiarità
proprie dei ricorrenti minorenni. Non si ritiene del tutto soddisfacente, infatti, rispetto all’iniziale
proposta, che l’art. 7 del Protocollo ammetta anche i reclami presentati senza aver esaurito i rimedi
presenti a livello nazionale ove questi ultimi eccedano una durata ragionevole e non siano realmente
efficaci per il ricorrente in termini di benefici effettivi.
Altra scelta discutibile è stata quella di mantenere il termine di un anno dall’esaurimento dei
ricorsi interni per proporre il reclamo al Comitato (art. 7), salvo nei casi in cui si dimostri di essere stati
nell’impossibilità di poterlo fare. Tale norma non ha paralleli negli altri Comitati, salvo quanto previsto
nell’art. 3, comma 2, del Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali e nell’art.
35 della Corte europea dei diritti dell’uomo (dove però il termine è di sei mesi). Il termine annuale è
stato introdotto nel Protocollo sulla procedura di reclamo per contenere il possibile afflusso di reclami
da parte di individui adulti relativi a fatti in cui erano stati coinvolti in giovane età e per tale ragione
appare contrario allo spirito della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Da sottolineare sempre in senso negativo è il fatto che i reclami individuali saranno trattati
attraverso una procedura scritta che non prevede l’ascolto del minore proprio come avviene per i reclami
per la violazione degli altri trattati intenazionali. Come questo possa conciliarsi con una procedura
child-sensitive e con il principio stesso dell’ascolto del minore resta difficile da comprendere e da
immaginare141. Al riguardo, il Comitato per i diritti dei minori, in una sua nota142, aveva sottolineato
l’importanza di prevedere, come possibilità, l’ascolto diretto del minore che lamentasse una violazione
dei suoi diritti, anche per accertare che la procedura intrapresa fosse nel suo superiore interesse, ma ciò
non è servito.
Mentre il reclamo individuale deve essere trasmesso dal minore (o da chi per lui) “il prima
possibile” allo Stato interessato, quest’ultimo ha a disposizione sei mesi per trasmettere le proprie
considerazioni su ammissibilità e merito. Nemmeno il tentativo di ridurre questo termine (presente
anche nella procedura degli altri Comitati), in ragione della particolare urgenza che va attribuita a tutti
i casi che riguardano dei minori, è andato a buon fine. Ciò nonostante, l’art. 6 del Protocollo ha
139 S. EGAN, The new complaints mechanism for the Convention on the rights of the child: a mini step forward for children?, in International Journal of children’s rights, 2014, p. 206, 208 e 223. 140 Tale criterio è previsto in tutte le procedure internazionali, giurisdizionali o quasi-giurisdizionali, per la garanzia dei diritti umani. 141 P. DE STEFANI, Il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino, in Rivista Pace diritti umani, 2012, p. 23. 142A/HRC/WG.7/2/3, par. 20.
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introdotto un meccanismo per permettere al Comitato di richiedere allo Stato interessato, in casi
eccezionali, di prendere delle misure provvisorie per impedire danni irreparabili alla presunta vittima.
Nonostante la formulazione restrittiva della norma (“casi eccezionali”, “danni irreparabili”) è
comunque un tentativo di ridimensionare le tempistiche143.
Il Protocollo ha anche inserito una norma che con il pretesto di adattare l’esame dei reclami
alla realtà socio-economica dei diversi Stati membri ha, in realtà, introdotto una discriminazione tra le
varie categorie di diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo che almeno nell’ambito dei
diritti dei fanciulli sembrava ormai abbandonata144.
L’art. 10, comma 4, del Protocollo prevede, infatti, che, quando si tratta di violazioni di diritti
economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà considerare che gli Stati possono adottare una serie di
misure politiche per dargli attuazione. Tale disposizione suggerisce, pertanto, un regime speciale
(attenuato) per questa categoria di diritti e risponde chiaramente al desiderio degli Stati di non
consentire al Comitato un’interferenza, ritenuta eccessiva a priori (anche quando si tratta di tutelare i
diritti dei minori), nelle loro politiche economiche e sociali.
Per quanto riguarda, inoltre, il monitoraggio del follow-up delle decisioni del Comitato, ovvero
un punto critico di tutti i trattati internazionali a tutela dei diritti umani, l’art. 11 del nuovo Protocollo,
dopo aver stabilito che gli Stati devono “prestare debita considerazione alle opinioni e alle
raccomandazioni del Comitato” (ribadendo, così, il carattere meramente raccomandatorio di queste
ultime), precisa che devono anche fornire una risposta scritta ai rilievi del Comitato “il prima possibile”
o comunque “entro sei mesi”. Anche in questo caso, l’utilizzo della formula child-sensitive “as soon as
possible” è stata alla fine temperata dal richiamo al consueto termine di sei mesi.
Da segnalare, ancora in senso negativo, è che nel Protocollo non compare, nonostante le
raccomandazioni fatte in tal senso da varie ONG ed esperti, il divieto esplicito di apporre riserve.
Trattandosi di uno strumento che non crea nuovi diritti sostanziali, ma istituisce solo una nuova
procedura di monitoraggio, le riserve avrebbero dovuto essere escluse145.
Indubbiamente, però, la sconfitta più grande del nuovo Protocollo è stata quella di non
ammettere la proposizione di reclami collettivi da parte di soggetti diversi dalle vittime dirette di una
143 Sul carattere vincolante delle misure cautelari richieste bisognerà rifarsi al diritto internazionale generale. Negli ultimi anni è cresciuto indubbiamente il consenso riguardo alla loro natura vincolante, alla luce dei principi di buona fede e pacta sunt servanda, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali (si veda al riguardo: Corte internazionale di giustizia, LeGrand, ICJ Rep. 2011, 466 (99) e il General Comment n. 33 del Comitato sui diritti umani del 5 novembre 2008). 144 P. DE STEFANI, Il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino, cit., p. 24. 145 Un’esplicita proibizione in tal senso àcontenuta, d’altronde, in strumenti analoghi come il Protocollo alla Convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne e quello alla Convenzione contro la tortura e sarebbe, pertanto, stato opportuno inserirla anche in questo Protocollo visto che nella conclusione delle sessioni del Gruppo di lavoro, i delegati di alcuni Paesi (Federazione Russa, Nigeria, Cina, Iran) hanno avanzato delle dichiarazioni in cui si prefigurava proprio la possibile presentazione di riserve. Ad esempio, per escludere uno o l’altro dei Protocolli opzionali dalla competenza per materia del Comitato, per introdurre limiti alla possibilità che un minore possa sottoporre direttamente reclami al Comitato senza l’intervento di un rappresentante legale o per escludere che al Comitato possano essere presentate reclami da parte di soggetti che agiscono senza il consenso della vittima (A/HRC/17/36, par. 101-106).
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violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei suoi Protocolli, come, ad esempio, ONG,
garanti dei diritti dei fanciulli o istituzioni nazionali per i diritti umani.
Consentirlo, come auspicava lo stesso Comitato per i diritti dei fanciulli, avrebbe garantito una
voce ai minori più emarginati, la cui capacità di agire è limitata da caratteristiche personali, dalla legge
o da tradizioni culturali che non ne riconoscono l’autonomia e avrebbe valorizzato ancora di più, su
scala internazionale, le figure della società civile che si occupano della tutela dei diritti dei minori,
continuando l’opera intrapresa in tal senso dalla Convenzione di New York146.
Secondo coloro che erano contrari all’introduzione dei reclami collettivi ammetterli avrebbe
duplicato sia la procedura di inchiesta prevista nel nuovo Protocollo che quella dell’esame dei rapporti
periodici in quanto le ONG possono, in entrambi i casi, inserirsi per segnalare al Comitato situazioni di
violazioni estese dei diritti dei minori. Inoltre, i reclami collettivi avrebbero potuto creare problemi circa
l’accertamento del requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni, avrebbero esposto il Comitato al
rischio di trattare casi soltanto teorici e soprattutto, motivo realmente determinante, avrebbero
scoraggiato gli Stati a ratificare il Protocollo147.
Appare, pertanto, molto deludente dover ammettere che ragioni puramente processuali e
politiche abbiano prevalso sul considerare i reclami collettivi come nient’altro che uno strumento in più
a tutela dei diritti dei minori più deboli, vittime di violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti positivi del nuovo Protocollo si sottolinea l’articolo 3
che richiede espressamente al Comitato per i diritti dei minori di adottare delle norme procedurali per i
suoi nuovi compiti che siano improntate al principio del superiore interesse del minore.
Inoltre, al fine di evitare che vengano tutelati solo gli interessi degli adulti che presentano i
ricorsi per conto dei fanciulli, è stato inserito il par. 2 dell’art. 3. Quest’ultima previsione prevede che
il Comitato possa adottare delle procedure per evitare la manipolazione del minore da parte di chi agisce
in suo conto e possa, altresì, rifiutarsi di esaminare i ricorsi che non ritiene essere utili per tutelare il
superiore interesse del minore interessato (in presenza, cioè, di un preciso “fumus di manipolazione”).
Queste devono essere le regole generali quando il minore non agisce direttamente oltre al fatto
che per rappresentare un minore è sempre necessario il suo consenso in quanto vittima, salva la
possibilità di giustificarne l’assenza148.
146 Un meccanismo di reclamo collettivo è previsto dalla Carta sociale europea (Protocollo opzionale alla Carta sociale europea del 1995 sui reclami collettivi) e dalla Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini e procedure assimilabili sono previste dall’Unesco e dall’Organizzazione internazionale del lavoro. 147 A/HRC/17/36, par. 47-50. 148 Significativo a questo proposito è stato un caso discusso dal Comitato sui diritti umani nel 2007. Lo Humanitarian Law Centre di Belgrado aveva portato davanti al Comitato, nel 2004, il caso di un bambino rom che aveva subito pesanti abusi da parte di alcuni adulti in Serbia. Le autorità giudiziarie avevano adottato misure di indagine e sanzionatorie del tutto inadeguate nei confronti degli autori di tali abusi e il Centro, dopo aver patrocinato per alcuni mesi il minore e la sua famiglia in Tribunale, aveva perso i contatti con la vittima a causa delle forti pressioni esercitate sul minore e sulla famiglia affinché ritirassero la denuncia. Visto che il Centro non possedeva un mandato o comunque la prova del consenso all’iniziativa giudiziaria intrapresa presso il Comitato e nonostante lo stesso Comitato riconoscesse come molto plausibile che la carenza
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Da segnalare sempre in positivo vi è il mancato inserimento, tra i criteri di ammissibilità dei
ricorsi individuali (art. 7), del limite del “danno evidente” (clear disadvantage) subito dal minore come
conseguenza della violazione di un diritto riconosciuto nella Convenzione di New York.
L’introduzione di tale limite era stato proposto per evitare che il Comitato venisse sommerso
da reclami futili e anche perché una norma simile é presente sia nell’art. 4 del Protocollo opzionale al
Patto sui diritti economici, sociali e culturali che nel Protocollo n. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo149. Alla fine tale proposta venne fortunatamente rigettata in nome del principio del
superiore interesse del minore in quanto appare “difficult to think of a situation where a child’s right
has been violated but the child had suffered no clear disadvantage”150.
È evidente che il testo finale del terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo contenga vistosi punti deboli, adattandosi solo parzialmente ai caratteri di uno strumento
effettivamente “a misura di minore”, visto che sono molto poche le innovazioni child-sensitive rispetto
alle procedure individuali di reclamo previste negli altri trattati sui diritti umani.
Quest’ultimo punto fu sottolineato dalla Dott.ssa Maud de Boer Buquicchio (Deputata presso
l’ufficio del Segretario generale del Consiglio d’Europa) che affermò “I am afraid that we have affirmed
that children are mini-humans with mini-rights and the current draft fits this idea of children”151.
Nonostante le critiche, l’entrata in vigore di questo strumento segna indubbiamente l’inizio di
una nuova era per la tutela dei diritti dei minori a livello internazionale e ci si aspetta che il Comitato
per i diritti dei minori farà il possibile, attraverso le proprie regole di procedura, per assicurare il
funzionamento del Protocollo in linea con il principio del superiore interesse del minore.
In conclusione, non si può negare che la Convenzione sui diritti del fanciullo abbia esteso, in
modo considerevole, la diffusione dei diritti dei minori a livello internazionale grazie soprattutto alla
sua forza morale. Il fatto stesso che la Convenzione sia stata quasi universalmente ratificata in tempi
record è infatti un significativo indice della circostanza che vi fosse, già all’epoca, un forte consenso
per quanto riguarda almeno lo spirito della Convenzione, se non proprio in merito al rispetto letterale
delle sue disposizioni.
Positivo anche il fatto che i diritti dei minori non hanno finito per “ghettizzarsi” o
“marginalizzarsi”, come è successo invece ai diritti riconosciuti alle donne; la filosofia che guida tutta
del consenso del minore fosse imputabile proprio alle pressioni esercitate dagli autori degli abusi, la comunicazione é stata ritenuta inammissibile (doc. CCPR/C/89/D/1355/2005). Essendo inammissibile che ciò si verifichi anche davanti al Comitato per i diritti dei minori, l’art. 5 del Protocollo, che consente di giustificare l’assenza del consenso della vittima, serve proprio per scongiurare tale eventualità, ma la sua reale efficacia dovrà essere verificata nella prassi. 149 Art. 12 del Protocollo n. 14 che modifica l’art. 35 della CEDU. 150A/HRC/17/36, par. 61. 151 Parte del discorso di Maud de Boer Buquicchio, Deputy Secretary General of the Council of Europe (http://www.coe.int/t/dc/press/news/20061216_disc_sga_EN.asp).
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la Convenzione, infatti, è quella di mettere i fanciulli al centro di ogni azione che li riguardi direttamente
o indirettamente attraverso quindi un approccio child-centered152.
La Convenzione è stata anche d’ispirazione per moltissime iniziative nazionali a tutela dei
minori, come la creazione di una vasta gamma di organi, strutture e attività incentrate sui bisogni
dell’infanzia153 ed ha costituito anche la base per l’adozione di altri strumenti internazionali ed europei
che, come vedremo, ne hanno aumentato la portata applicativa e sicuramente innalzato lo standard di
protezione esistente all’epoca della sua adozione.
Inoltre, la Convenzione ha introdotto una nuova metodologia d’azione, ovvero ha messo in
luce l’importanza di un approccio multidisciplinare e intersettoriale nella definizione di politiche e
programmi d’azione in favore dei minori che devono quindi essere caratterizzati da una sinergia di
interventi, più che da una frammentazione degli stessi, in modo tale da garantire l’indivisibilità e
l’interdipendenza dei diritti che garantisce154.
Il Comitato per i diritti dei minori ha giocato anch’esso un ruolo importante nel far proliferare
l’adozione di politiche child-friendly negli Stati contraenti, nonostante gli evidenti limiti del suo stesso
mandato.
È di fondamentale importanza che gli Stati parte continuino ad agire, negli anni a venire, con
la stessa “mentalità” del Comitato per i diritti dei minori, vedendo sempre la ratifica della Convenzione
dei diritti del fanciullo come un mero punto di partenza verso una giustizia a misura di minore.
2.2 Le principali Convenzioni dell’Aja a tutela dei fanciulli
Al fine di presentare un quadro dei diritti garantiti ai minori a livello internazionale che sia il
più completo possibile, si ritiene opportuno soffermarsi ora sulle due Convenzioni dell’Aja più
significative per le tematiche della presente ricerca e che sono anche tra quelle che sono state oggetto
di più larga ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione europea.
152 D. FOTTRELL, op. cit., p. 13. 153 Ad esempio: unità per i diritti dell’infanzia in sede di Governo, ministri per l’infanzia, coalizioni di ONG per i diritti dei minori, ombudspersons, referendum aperti solo ai minori e così via. Indubbiamente, il fatto che si siano verificati questi progressi indica un cambiamento nella percezione del ruolo dei minori all’interno della società, la volontà di dare una maggiore priorità politica all’infanzia e una sensibilità in aumento per l’impatto dell’azione dei Governi nazionali sui fanciulli e sui loro diritti, così come ha rilevato lo stesso Comitato per i diritti dei minori (si veda al riguardo: Commento Generale n. 5 – Misure di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (artt. 4, 42 e 44, par. 6), CRC/GC/2003/5). 154 G. MEUNIER, L'application de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, ibidem, p. 40.
58
Innanzitutto, però, bisogna premettere che della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale
privato fa parte, dal 2007, anche l’Unione europea155. La protezione dei minori è stata al centro
dell’attenzione della Conferenza fin dall’inizio della sua esistenza.
La Convenzione sulla tutela dei minori del 1902, adottata dalla Conferenza dell’Aja,
rappresenta, infatti, uno dei primi strumenti multilaterali riguardante la posizione giuridica dei minori
in un contesto internazionale e il primo ad aver affermato che l’interesse del minore è uno dei criteri
fondamentali da tenere in considerazione.
Nel 1980, anche per far fronte alle crescenti problematiche delle “famiglie internazionali”, la
Conferenza dell’Aja adottò la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
ovvero uno strumento di natura cautelare che mira, salvo casi eccezionali, ad assicurare l’immediato
ritorno del fanciullo fino agli anni 15156 nello Stato in cui risiedeva abitualmente prima del trasferimento
illecito in un altro Stato membro.
L’art. 11 della Convenzione sui diritti del fanciullo, dedicato agli spostamenti e ai non-ritorni
illeciti di minori all’estero, prescrive, a tal fine, agli Stati parte di favorire la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali oppure di aderire ad accordi esistenti. Il “sistema” della Convenzione di New
York, infatti, non richiede agli Stati contraenti di onorare immediatamente i loro oneri sostanziali, ma
piuttosto gradualmente e i loro progressi, come abbiamo visto, sono monitorati dal Comitato per i diritti
dei minori.
Questa prassi si differenzia molto dal “sistema” delle Convenzioni dell’Aja, le quali, anche se
contengono dichiarazioni di principio (in particolare nei loro Preamboli), non sono dei meri documenti
politici157. Esse, infatti, stabiliscono regole di diritto internazionale privato e richiedono, pertanto, azioni
concrete. In sostanza, le Convenzioni dell’Aja trasformano “soft law rights into pragmatic mechanism
(hard law)”158; esse hanno da tempo l’importante ruolo di eseguire le disposizioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo, senza riprodurle in maniera meccanica, ma prendendole in considerazione come
punti di partenza per la migliore regolamentazione della tutela dei diritti dei minori.
155 La Conferenza dell’Aja, un tempo composta unicamente da Stati membri, ha, infatti, emendato il proprio Statuto al fine di consentire l’adesione anche ad organizzazioni regionali di integrazione economica, specificando che tale modifica era una conseguenza dell’espressa intenzione dell’allora Comunità europea di diventarne membro (Atto finale della XX sessione della Conferenza, adottato all’Aja il 30 giugno 2005, RDIPP, 2006, 282). Tale proposito divenne realtà il 3 aprile 2007 quando la Comunità europea aderì effettivamente alla Conferenza dell’Aja. L’Unione, attualmente, ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 2007 sul recupero internazionale degli alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia e il Protocollo dell’Aja del 23 novembre 2007 sulla legge regolatrice delle obbligazioni alimentari, nonché ha firmato la Convenzione dell’Aja del 20 giugno 2005 sugli accordi sulla scelta del foro. 156 Ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, infatti, l’applicazione della stessa cessa quando il minore compie 16 anni. A sostegno di ciò, bisogna rilevare come nella prassi della Conferenza dell’Aja le riserve siano state raramente ammesse e sempre, comunque, con molta riluttanza157, a differenza del sistema delle Nazioni Unite che le ammette ampiamente. Al riguardo si veda D. McCLEAN “Perspectives on universal ratification” in S. Detrick & P. Vlaardingerbroek (eds.), Globalization of Child Law - the role of the Hague Conventions, 1999, p. 84. 158 A. MARAVEL, “The U.N. Convention on the rights of the child and the Hague Conference on Private International Law: The dynamics of children’s rights through legal strata”, in Transnational law & contemporary problems, 1996, p. 320.
59
In materia di sottrazione internazionale dei minori, la Convenzione dell’Aja del 1980 è
indubbiamente il migliore veicolo internazionale per realizzare quanto prescritto dall’art. 11 della
Convenzione sui diritti del fanciullo e, non a caso, tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno
provveduto a ratificarla159.
Ai sensi di detta Convenzione, il minore sottratto ha diritto a che il suo caso venga deciso nel
merito dal Tribunale del luogo di residenza abituale, l’unico in grado di prendere misure a lungo termine
per la sua protezione, avendo accesso diretto alle informazioni più rilevanti sulla sua storia familiare
precedente alla sottrazione. Nonostante questa Convenzione non faccia esplicito riferimento al principio
del superiore interesse del minore, come criterio guida per assicurare il ritorno del fanciullo
illegittimamente portato all’estero, gli Stati firmatari ne hanno riconosciuto comunque l’importanza nel
Preambolo della stessa160.
A livello di Unione europea esiste una grande disomogeneità nella tutela dei minori anche in
settori oggetto di armonizzazione e l’ambito della sottrazione internazionale di minori, rientrante nella
competenza del Reg. (CE) 2201/2003 (Bruxelles II bis), ha mostrato bene le difficoltà di conciliare
prassi tanto diverse negli Stati membri.
Innanzitutto, non esisteva, infatti, fino a poco tempo fa, una nozione chiara e specifica di
“residenza abituale del minore” benché dalla determinazione della stessa dipendesse l’applicazione,
non solo delle norme introdotte dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dal Reg. (CE) 2201/2003, ma
anche della stessa nozione di trasferimento illecito. Individuare, infatti, correttamente il luogo dal quale
il minore è stato sottratto significa tutelare il superiore interesse dello stesso a non essere sradicato dal
proprio ambiente di vita e di relazione, tutelando, così, il diritto del fanciullo al rispetto della vita privata
e familiare, così come sancito dall’art. 8 della CEDU, nonché dall’art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
La mancanza di una nozione condivisa, a livello internazionale e UE, del concetto di “residenza
abituale del minore” ha fatto sì che, talvolta, i giudici nazionali per definirlo attribuissero troppa
importanza, ad esempio, alle intenzioni dei genitori espresse in sede di separazione o alla durata del
periodo trascorso illegittimamente all’estero, considerato, in alcuni casi, sufficiente a radicare una
nuova residenza c.d. “affettiva del minore”; tale ultimo criterio di valutazione ha portato, e porta ancora,
a conseguenze molto diverse, addirittura all’interno di uno stesso Stato161. Altre volte si è dato ascolto
159 C.S. BRUCH, “The Hague child abduction convention: past accomplishments, future challenges” in S. Detrick & P. Vlaardingerbroek (eds.), Globalization of Child Law - the role of the Hague Conventions, 1999, p. 37. 160 Il Preambolo della Convenzione testualmente afferma che “Gli Stati firmatari della presente Convenzione, profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia…”. 161 Si veda, ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza del 16 giugno 2009, n. 13936 in cui il termine di dieci mesi trascorso da un minore italiano nel Paese in cui era stato portato illegittimamente non è stato ritenuto idoneo a fondare un cambiamento della residenza abituale del bambino e Corte di Cassazione, sentenza n. 3798 del 2008 in cui, invece, un periodo addirittura inferiore è stato ritenuto sufficiente a radicare una nuova residenza affettiva del minore illegittimamente sottratto.
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al volere del minore troppo piccolo o è stato dato peso ad elementi formali, come la sussistenza di
provvedimenti giudiziari o del certificato di nascita162, sacrificando spesso, in tutti questi casi, la ricerca
del superiore interesse del minore.
Inoltre, mancando una nozione di “residenza abituale”, l’istituto della sottrazione
internazionale si è piegato anche a facili strumentalizzazioni volte a consentire a certi giudici nazionali
di addivenire a decisioni favorevoli alla tutela del genitore connazionale anche se sottraente (c.d.
“patriottismo delle decisioni di non ritorno del minore”).
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia nel 2009163 con un intervento chiarificatore che
ha portato alla creazione di una nozione UE autonoma di “residenza abituale” quale “quel luogo che
denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve tener
conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno
Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle
condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e
sociali del minore in detto Stato”164.
Rimangono, tuttavia, una serie di situazioni particolarmente complesse in cui l’individuazione
della residenza abituale dei minori risulta particolarmente ardua: ad esempio, casi in cui la vita familiare
è caratterizzata da un’elevata mobilità dei genitori da uno Stato all’altro, ovvero quelli in cui è
individuabile una doppia residenza del minore che si verifica quando la prole viene affidata
congiuntamente ai genitori ed è possibile individuare una residenza principale e una secondaria165;
oppure vi sono casi di doppia residenza del minore del tutto sovrapponibili in presenza di un
affidamento congiunto alternato con collocamento del minore a settimane alterne presso entrambi i
genitori166.
Altro caso problematico riguarda la sottrazione di un minore neonato in quanto, vista la tenera
età, esso appare difficilmente legato ad un Paese piuttosto che ad un altro. In questi ultimi casi, il luogo
di residenza abituale del minore è stato individuato dalla Corte di Giustizia, la quale ha ritenuto che
debba essere quello del genitore che principalmente provvede al neonato, ovvero, generalmente, la
162 Si veda, ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n. 6779 del 2000 in cui la residenza abituale del minore è stata individuata in un luogo formale, sulla scorta del certificato anagrafico, senza che venisse svolta un’analisi in fatto che tenesse conto dell’effettivo radicamento del minore in un particolare ambiente di vita, caratterizzato da relazioni, abitudini, interessi e una certa quotidianità. 163 CGUE, 2 aprile 2009 ,Causa C- 523/07. 164 Secondo la Corte di Giustizia, quindi, i giudici nazionali devono verificare se sussiste quel carattere di stabilità che distingue la residenza abituale dalla mera presenza sul territorio del minore e per farlo devono verificare se sussistono i requisiti indicati dalla Corte che non sono né tassativi né gerarchici e che sono da valutare secondo un criterio di prevalenza e non solo su quello della durata temporale della permanenza del fanciullo in un dato Stato. La giurisprudenza di legittimità italiana, al contrario, dà normalmente rilievo solo all’elemento della stabilità e della durata dei rapporti affettivi e parentali del minore creati in un determinato Paese. 165 Ovvero il luogo in cui il minore trascorre i periodi con il genitore che vanta un diritto di visita. 166 Tale forma di affidamento è ancora poco praticata in Italia, mentre trova spazio in diverse legislazioni europee come Francia, Germania e Olanda.
61
madre, superando, così, inevitabilmente i criteri, normalmente prevalenti, della stabilità e della durata
della presenza del minore in un dato territorio167.
Come vedremo nel prosieguo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, al riguardo, ha tutelato
diversamente il superiore interesse del minore.
A causa dell’insoddisfazione di alcuni Stati membri168 rispetto al funzionamento della
Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, l’Unione europea
ha adottato, come abbiamo visto, il Reg. CE 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) sulla competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale.
In particolare, era stato fortemente criticato l’articolo 13, lett. b, della Convenzione dell’Aja
che consente di bloccare il meccanismo di rimpatrio del minore allorché vi sia il timore che quest’ultimo
rischi di venir esposto a seri pericoli fisici o psichici o, comunque, ad una situazione intollerabile nello
Stato ove in precedenza risiedeva169.
Il frequente ricorso a tale norma, infatti, ha impedito in molti casi il rimpatrio dei minori
illecitamente trasferiti, determinando, altresì, l’acquisizione della competenza a decidere, in ordine alla
responsabilità genitoriale, alle autorità dello Stato di destinazione dei minori, a tutto vantaggio del
genitore sottraente170.
Al fine di diminuire tale fenomeno, il regolamento europeo ha, in un certo senso,
“comunitarizzato” il consolidato meccanismo della Convenzione dell’Aja, integrandone la disciplina
con norme specificatamente applicabili nello spazio giuridico europeo, volte ad ovviare agli
inconvenienti verificatisi nell’applicazione della disciplina convenzionale171.
Le sottrazioni di minori da uno Stato membro all’altro sono, pertanto, ormai regolamentate da
“un insieme di regole costituito dalle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 come completate
167 In questi casi, infatti, la Corte di Giustizia ritiene fondamentali altri tipi di criteri quali le ragioni del trasferimento in un altro Stato membro della madre, le sue conoscenze linguistiche, le sue origini familiari e geografiche e i rapporti familiari o sociali che la madre e il minore intrattengono con lo Stato membro in cui si sono trasferiti contro il volere paterno. 168 Il riferimento è soprattutto alla Francia. Sul punto si veda “Documento di lavoro della Commissione. Riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori, 27 marzo 2001, COM (2001) 166, p. 8 e in dottrina M. TENREIRO, L’espace judiciaire européen en matière de droit de la famille, le nouveau règlement Bruxelles II, in Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale ( sous la dir. de Hugues Fulchiron, Cyril Nourissat), Dalloz, 2005, p. 19. 169 Sul punto si veda L. CARPANETO, Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori nello spazio giudiziario europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, n. 2, 2011, p. 361 e s.s. 170 M. TENREIRO, L’espace judiciaire européen en matière de droit de la famille, le nouveau règlement Bruxelles II, in Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale (sous la dir. de Hugues Fulchiron, Cyril Nourissat), Dalloz, 2005, p. 27. 171 S. TONOLO, La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II-bis e la convenzione dell’Aja del 1980 a confronto, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2011, p. 81 e ss. e P. McELEAVY, Brussels II bis: Matrimonial Matters, Parental Responsibility, Child Abduction & Mutual Recognition, in International and Comparative Law Quarterly, p.p. 503-512.
62
da quelle del regolamento n. 2201/2003, fermo restando che, nell’ambito di applicazione di
quest’ultimo, il primato spetta ad esso”172.
Sulla base della disciplina dell’Aja, il rientro del minore può essere negato nel caso in cui lo
stesso si sia già integrato nel nuovo ambiente dopo un anno dall’illecito trasferimento173 quando la
persona o l’ente cui era affidato non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del
trasferimento o del mancato rientro o nel caso in cui l’affidatario aveva consentito, anche
successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno174; infine, come sopra anticipato, il ritorno del
minore può essere impedito nel caso di fondato rischio che lo stesso, ritornando nel Paese d’origine, si
trovi esposto a pericoli fisici o psichici o in una situazione intollerabile175.
Proprio riguardo a quest’ultima ipotesi, il Regolamento Bruxelles II bis ha affermato
l’importante principio secondo cui il minore, pur potenzialmente esposto a rischi per il fatto del suo
ritorno, debba comunque essere rimpatriato se sussiste la prova dell’esistenza, nello Stato d’origine, di
misure adeguate a sua protezione (art. 11, par. 4)176.
La disposizione più significativa introdotta dal Regolamento Bruxelles II bis é contenuta
nell’art. 11, par. 8, in virtù del quale il giudice dello Stato di residenza abituale del minore può emettere
un ordine di rientro malgrado un precedente rifiuto dello Stato richiesto e così quest'ultimo verrà
superato177. In conseguenza di ciò il genitore sottraente non potrà più opporsi al riconoscimento del
provvedimento che prescrive il ritorno del minore sottratto.
La ratio sottesa all’introduzione di tali accorgimenti deriva dalla necessità di rendere
concretamente operativo il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri nel delicato terreno della
sottrazione internazionale di minori178. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, infatti,
dimostra, come vedremo meglio nel prosieguo, che, mentre il principio della reciproca fiducia tra gli
Stati membri in situazioni che coinvolgono dei minori sottratti fatica ancora ad essere applicato
completamente, dall’altro, la Corte, una volta investita di tali questioni, tende a prevedere deroghe molto
172 Punto 36 della sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-400/01 PPU, J.McB. c. L.E., reperibile sul sito http://curia.europa.eu/. Esula dall’ambito di applicazione di entrambi il regime di affidamento che deve essere definito dal giudice nazionale sulla base del diritto interno. D’altronde, proprio dalla violazione di tale regime di affidamento scaturisce l’applicazione della disciplina sulla sottrazione internazionale. 173 Art. 12, par. 2, Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. 174 Art. 13, lett. a Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. 175 Art. 13. lett. b Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. 176 La verifica circa la sussistenza delle misure di protezione nello Stato d’origine deve essere effettuata in concreto e sulla base delle circostanze di fatto, non rilevando l’esistenza in sé di procedure idonee a tutelare il minore. 177 Tutto ciò in quanto il giudice dello Stato d’origine del minore si trova nella posizione migliore per poter statuire nell’interesse del fanciullo. In tal senso cfr. i punti 96-97 della posizione dell’Avv. Gen. Yves Bot del 7 dicembre 2010, causa C-491/10, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz. 178 Sul punto si veda P. McELEAVY (Brussels II bis: Matrimonial Matters, Parental Responsibility, Child Abduction & Mutual Recognition in International and Comparative Law Quarterly, p. 510) e W. DUNCAN (Commonwealth Judicial Journal, 2001, p. 6) secondo i quali la reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie degli Stati parte della Convenzione è il presupposto necessario per il buon funzionamento della stessa Convenzione e “is not something that can be assumed or legislated into existence. It is a fragile plant that need to be nurtured”.
63
limitate al principio della reciproca fiducia tra gli Stati membri, tra le quali non viene nemmeno in
rilievo il superiore interesse del minore nel caso concreto, dando, così, origine a decisioni ben poco
tutelanti per i minori coinvolti179.
Dopo l’adozione della Convenzione dell’Aja del 1980, i principi sanciti nella Convenzione sui
diritti del fanciullo ebbero un forte impatto sulle successive Convenzioni dell’Aja in materia
minorile180.
La prima dimostrazione di ciò fu l’adozione della Convenzione dell’Aja del 1996, riguardante
la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di
potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, che nel suo Preambolo consacra, innanzitutto,
il principio del superiore interesse del minore181.
Questa Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea182e non
solo mette in pratica molte previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, ma è anche un
importante supplemento per le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione
internazionale dei minori.
La Convenzione dell’Aja del 1996 si distingue, infatti, da quest’ultima in quanto ha l’obiettivo
di prevenire i problemi e i conflitti riguardanti i fanciulli e non quello di intervenire, in via cautelare e
urgente, a seguito di una sottrazione illecita già verificatasi per ristabilire la situazione precedente al
trasferimento illecito. Inoltre, la Convenzione del 1996 ha un ambito di applicazione più vasto della
Convenzione del 1980 in quanto si applica anche in situazioni di sottrazione di fanciulli, da uno Stato
contraente all’altro, in cui la Convenzione sulla sottrazione internazionale non si applicherebbe (ad
esempio, perché il minore non ha ancora acquisito una residenza abituale, oppure quando il fanciullo
ha più di 16 anni o lo spostamento non si è tecnicamente verificato contro la legge).
179 Al riguardo si rimanda alla seconda parte della tesi per l’analisi delle seguenti sentenze della Corte di Giustizia: C-403/09 Detiček, C-211/10 Povse, C-491/10 Aguirre Zarraga. 180 La Convenzione sui diritti del fanciullo contiene un catalogo di principi e diritti generalissimi che necessitano di essere resi operativi tramite strumenti più concreti, tecnici e procedurali, così come prevede espressamente l’art. 4 della stessa Convenzione. Quest’ultimo, infatti, statuisce che “Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione”. Specifici riferimenti ai trattati internazionali, come modalità complementare per rendere operativa la Convenzione di New York, si trovano nelle disposizioni di quest’ultima in merito all’adozione (art. 21, lett. e), alla sottrazione internazionale dei minori (art. 11, 2° comma), all’obbligo di mantenimento dei minori (art. 27, 4° comma) e ai bambini rifugiati (art. 22). 181 Tale Convenzione prende in considerazione la posizione del minore in tutti gli ambiti del diritto privato, sia come membro della famiglia che come individuo oggetto dell’intervento delle pubbliche autorità. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione dell’Aja del 1996 i provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori e figli e quelli che dispongono sulla protezione dei minori. 182 Al riguardo si sottolinea che la ratifica della Convenzione in esame era diventata obbligatoria per gli Stati europei in seguito alla decisione 2008/431/CE del Consiglio, del 5 giugno 2008, con la quale gli Stati membri sono stati “autorizzati” alla ratifica della stessa entro il 5 giugno 2010. L'Unione europea aveva interesse a che gli Stati membri ratificassero tale Convenzione in quanto si tratta di uno strumento di natura “mista” che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (per quanto riguarda, ad esempio, la legge applicabile alla custodia dei minori e alle altre misure di protezione dell'infanzia), mentre per altri ricade nella competenza esclusiva dell'Unione europea, volta alla creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (per quanto concerne la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati membri dell'Unione europea).
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Nel prosieguo si ritornerà, in particolare, sul tema della sottrazione internazionale dei fanciulli
per valutare quali sono i diversi approcci tenuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte
di Giustizia nel rendere operative le pertinenti disposizioni delle Convenzioni dell’Aja.
2.3 Le Convenzioni dell’OIL
Il Comitato per i diritti dei minori, alla luce dei principi di indivisibilità e interdipendenza dei
diritti contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, ha sollecitato costantemente183 gli Stati parte
a ratificare, non solo i due Protocolli Opzionali alla Convenzione di New York, ma anche altri strumenti
internazionali elencati in una lista tenuta periodicamente aggiornata dallo stesso Comitato.
In tale elenco vengono richiamati, in particolare, oltre allo Statuto della Corte penale
internazionale e ad alcune Convenzioni dell’Aja dei quali si è già parlato, anche le principali
Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL). Nel prosieguo, pertanto, ci si
concentrerà su tali ultimi strumenti.
Ancora prima, però, si deve ricordare che la Convenzione sui diritti dei fanciulli, all’art. 32,
protegge i minori dallo sfruttamento economico e dai lavori pericolosi che impediscono loro di
svilupparsi fisicamente e mentalmente nel delicato periodo della crescita.
Lo stesso articolo garantisce ai fanciulli il diritto a che gli orari e le condizioni di lavoro siano
adeguatamente regolamentate e richiede agli Stati di fissare un’età minima (o delle età minime) di
ammissione all’impiego, nonché di prevedere delle pene/sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva di tale articolo.
Se infatti, ad un minore, in quanto individuo, andrebbe, in astratto, riconosciuto il diritto al
lavoro che, come si legge nell’art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, è un diritto
fondamentale, bisogna tenere in considerazione che la tutela internazionale dei diritti dei fanciulli viene
a configurarsi come una sorta di ius speciale e, dunque, prevalente, rispetto alle norme che disciplinano
la protezione internazionale dei diritti umani184.
183 Come viene indicato, ad esempio, nel paragrafo 17 del Commento Generale n. 5 – Misure di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (artt. 4, 42 e 44, par. 6), CRC/GC/2003/5. 184 R. NUNIN, Lavoro minorile, in Sesta M. (a cura di), Codice della famiglia, Tomo II, Giuffré, Milano, 2007, p. 4285.
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La particolare tutela accordata ai minori sul piano internazionale si fonda, infatti, sul principio
di uguaglianza sostanziale, il quale esige che la particolare vulnerabilità dei fanciulli necessiti di un
trattamento differenziato rispetto a quello degli adulti, anche quando ciò dovesse comportare una
limitazione nell’esercizio dei diritti a loro garantiti, come nel caso del diritto al lavoro185.
Tali accorgimenti sono dettati dall’esigenza di salvaguardare la salute psicofisica dei minori e
di assicurare agli stessi tanto l’istruzione scolastica quanto la formazione professionale186.
Questa premessa non vuole, ovviamente, portare alla conclusione che tutte le forme di lavoro
minorile sono pregiudizievoli per i fanciulli, ma solo alla considerazione che sia opportuno fissare degli
standard internazionali per regolamentare il fenomeno del lavoro minorile.
Di tutto ciò se ne occupa da anni l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO)187 che
è stata la prima organizzazione internazionale a tutelare i minori nel contesto lavorativo e le cui
convenzioni consentono di specificare e rendere più efficaci i principi espressi in materia dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo.
Generalmente, le principali forme di sfruttamento dei minori in tale settore si manifestano negli
Stati in via di sviluppo; tuttavia, anche negli Stati membri dell’UE ci sono molti casi di sfruttamento
del lavoro minorile nell’ambito della c.d. “economia sommersa”188. Proprio per tale ragione, si ritiene
importante delineare un quadro giuridico dei diritti garantiti ai minori a livello internazionale anche in
tale ambito.
La prima forte mossa dell’OIL verso l’eliminazione del lavoro minorile, fu quella di decidere
di fissare espressamente l’età minima per l’accesso al lavoro dei minorenni, introducendo un quid pluris
rispetto a quanto previsto nella Convenzione sui diritti del fanciullo che si limita, come abbiamo visto,
a lasciare che siano gli Stati parte a fissare un’età minima (o delle età minime) per l’ammissione al
lavoro.
Già nel 1919 vennero approvate le Convenzioni OIL n. 5 e 6 concernenti, rispettivamente, l’età
minima per l’ammissione al lavoro industriale (fissata a quattordici anni) e al lavoro notturno dei minori
nell’industria189.
185 BLENGINO, Il lavoro infantile e la disciplina del commercio internazionale, Milano, 2003, p. 14. 186 SPAGNUOLO VIGORITA L., La tutela giuridica del lavoro minorile, in Riv. infort., 1971, p. 648. 187 L’OIL è stata istituita in seno alla Società delle Nazioni dal Trattato di Versailles nel 1919 ed associata alle Nazioni Unite dal 1946. Essa costituisce uno dei primi modelli di Organizzazione Internazionale a vocazione universale e competenza settoriale. Fin dalla sua nascita, nel 1919, l’OIL ha svolto un ruolo importantissimo nell’elaborazione di strumenti normativi per la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile, quali Convenzioni e Raccomandazioni. Nel 1944, nella Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (detta “Convenzione di Philadelphia”), i membri dell’OIL hanno affermato solennemente l’impegno a proteggere l’infanzia, riconoscendo tale obiettivo come essenziale al perseguimento della giustizia sociale e della pace universale. Una caratteristica che rende unica l’OIL rispetto alle altre organizzazioni internazionali è la sua struttura tripartita: all’interno dei suoi organismi siedono, infatti, oltre ai membri dei governi degli Stati aderenti, anche i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. 188 Gli Stati membri dell’Unione europea sono tutti anche membri dell’OIL. 189 Tale ultima Convenzione faceva divieto di impiegare coloro che non avessero compiuto 18 anni, per un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l’intervallo dalle 22 alle 5.
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Nel 1973 venne adottata la Convenzione n. 138 del 1973 sull’età minima di ammissione al
lavoro che si applica, in generale, a tutti i settori dell’attività economica, retribuita o meno190. Tale
Convenzione, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, rivide, aggiornandole,
le disposizioni di ben 10 convenzioni dell’OIL precedenti, sostituendo la maggior parte di esse.
La Convenzione n. 138, insieme alla connessa Raccomandazione n. 146, costituisce ancora
oggi il riferimento fondamentale, a livello internazionale, in tema di età minima per l’ammissione al
lavoro191.
Detta Convenzione stabilisce, innanzitutto, due regole generali: prima di tutto, stabilisce il
principio per cui l’età minima per l’ammissione all’impiego non può essere inferiore all’età prevista
per il completamento della scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni. Con
tale regola l’OIL ha, quindi, operato una distinzione tra “bambini” (minori che sono ancora soggetti
all’obbligo scolastico e/o che non hanno ancora compiuto i 15 anni di età) e “adolescenti” (minori di
età compresa tra i 15 e i 18 anni, non più soggetti all’obbligo scolastico); in secondo luogo, la
Convenzione stabilisce, come altra regola generale, che il limite di età dei 15 anni deve essere elevato
a 18 anni per i lavori che, per loro natura o per le circostanze in cui sono svolti, possono danneggiare la
salute, l’incolumità e la moralità dei bambini (c.d. “lavori a rischio”).
Queste sono le due norme generali e fondamentali fissate dalla Convenzione n. 138, ma non
sono affatto inderogabili.
È consentito, infatti, espressamente ai Paesi in cui le economie e le istituzioni non sono
sufficientemente sviluppate di fissare l’età minima a 14 anni (invece che a 15), previa consultazione
con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori. Il limite d’età previsto per i “lavori a rischio”
è, invece, derogabile da tutti gli Stati, indipendentemente dalla situazione economica nazionale, fino ad
arrivare a 16 anni (invece che 18), a condizione che i minori siano protetti da ogni pregiudizio.
Inoltre, agli Stati è consentito di non attuare la Convenzione n. 138 a determinate categorie di
impiego o di lavoro alle quali la sua applicazione solleverebbe particolari e importanti difficoltà
d’esecuzione, purché non si tratti dei c.d. “lavori a rischio”.
I limiti d’età si possono poi ridurre ulteriormente in caso di “lavori leggeri” dove la soglia si
può abbassare fino a 13 anni (invece che a 15), a condizione che tali occupazioni non arrechino alcun
pregiudizio ai bambini, neanche in termini di frequenza scolastica o di partecipazione a corsi
professionali192.
Il quadro che emerge, dunque, mette in evidenza una grande flessibilità, rispondente
all’evidente obiettivo di attrarre nella sfera di applicazione della Convenzione n. 138 anche i Paesi dove
190 ILO, Child labour: Targeting the intolerable, 1996, p. 26. 191 R. NUNIN, Lavoro minorile, in Sesta M. (a cura di), Codice della famiglia, Tomo II, Giuffré, Milano, 2007, p. 4208. 192 Per tali tipi di impieghi, gli Stati in cui le economie e le istituzioni non sono sufficientemente sviluppate e che hanno fissato l’età minima generale a 14 anni, potranno fissare quella per i “lavori leggeri” anche a 12 anni.
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il lavoro minorile è altamente diffuso e ai quali è stato, infatti, concesso maggiormente di derogare ai
principi generali sull’età minima; le c.d. “clausole di souplesse” contenute nella Convenzione
consentono, infatti, soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, di assumere obblighi differenziati e di adattare
l’applicazione della Convenzione alle proprie esigenze interne193.
A tali Paesi è anche consentita un’applicazione selettiva della Convenzione, limitata, cioè, solo
ad alcuni ambiti economici o a certe tipologie di industrie in cui sono impiegati lavoratori minorenni,
salvo alcuni specifici settori, indicati espressamente, ai quali la Convenzione deve essere, in maniera
assoluta, applicata nella sua interezza194.
Nonostante questi tentativi di rendere la Convenzione n. 138 più “appetibile” per tutti,
quest’ultima, per lungo tempo, ha raccolto pochissime ratifiche195. All’inizio, infatti, vi era un grande
divario tra le ratifiche registrate da tale Convenzione e quelle della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Tutto ciò evidenzia anche la differenza tra questi due strumenti internazionali a tutela dei minori: la
Convenzione di New York è caratterizzata da un’elencazione di principi etici poco connotati, come
abbiamo visto, da una reale prospettiva di effettività (almeno sino a poco tempo fa quando non era
nemmeno in vigore il Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo), mentre le Convenzioni dell’OIL
richiedono agli Stati parte un’azione concreta e incisiva per realizzare l’obiettivo dell’eliminazione del
lavoro minorile che non rispetta determinati standard196.
Un esempio di come gli strumenti dell’OIL riescano ad essere più efficaci rispetto alla
Convenzione sui diritti del fanciullo è dato dalla “Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali sul
lavoro”197, in cui si afferma che gli Stati membri dell’OIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro hanno l’obbligo di promuovere e attuare alcuni diritti considerati come fondamentali, tra i
quali figura anche l’eliminazione del lavoro minorile, per il solo fatto di aver aderito all’OIL e, quindi,
anche in assenza di ratifica delle Convenzioni che sanciscono tali diritti fondamentali.
Indubbiamente, però, lo strumento più incisivo, in grado, cioè, di garantire l’applicazione
concreta dei principi e dei diritti fondamentali dell’OIL, è la cooperazione tecnica ovvero la
predisposizione di progetti specifici atti a mettere in pratica quanto prescritto nelle Convenzioni OIL.
Nonostante la “blanda” coercibilità degli strumenti normativi dell’OIL, infatti, i principi sanciti
dall’Organizzazione Internazionale del lavoro vengono quasi sempre implementati negli Stati membri
193 Sul punto si vedano PERULLI, Diritto del lavoro e globalizzazione. Clausole sociali, codici di comportamento e commercio internazionale, Padova, 1999, p. 10 e ADAM, Attività normativa e di controllo dell’OIL ed evoluzione della Comunità internazionale, Milano, 1993, p. 63. 194 I settori sono: industrie estrattive e manifatturiere, edilizia e lavori pubblici, trasporti, elettricità, gas ed acqua, servizi sanitari, magazzini e comunicazioni, piantagioni ed altre aziende agricole sfruttate per scopi commerciali. Da tale elenco sono escluse le aziende familiari di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati. 195 R. NUNIN, Lavoro minorile, cit., p. 4209 - 4210. Le difficoltà iniziali nel decollo di tale Convenzione sono dovute, principalmente, al suo approccio abolizionista del lavoro minorile, contestato dai Paesi in cui tale pratica è più diffusa. 196 LANSKY, Le travail des enfants: un défi a relever, RIT, 1997, p. 260. 197 La Conferenza internazionale del Lavoro adottò tale Dichiarazione durante la sua 86esima sessione, svoltasi nel 1998.
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grazie alla composizione tripartita delle istituzioni che adottano tali Convenzioni internazionali.
Potendo contare, infatti, sull’appoggio dei governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli strumenti
normativi dell’OIL hanno maggiori possibilità di ricevere corretta attuazione nei vari Stati in quanto
tali atti nascono già da un consenso anticipato che riduce, di per sé, le ipotesi di violazione.
Le maggiori conquiste dell’Organizzazione Internazionale del lavoro in merito
all’eliminazione del lavoro minorile rimangono, principalmente, due: oltre alla Convenzione n. 138 del
1973 sull’età minima, di cui si è già parlato, vi è anche la Convenzione n. 182 contro le peggiori forme
di lavoro minorile, entrata in vigore nel 2000.
Queste due Convenzioni, definite come le “linee guida” da seguire a livello internazionale
(core labour standards) nella lotta contro il lavoro minorile, sono state ratificate da tutti gli Stati membri
dell’Unione europea. Entrambe, tuttavia, e, in particolare, la Convenzione n. 182, più che porre
l’accento sui diritti garantiti ai minori sul lavoro, impongono soprattutto degli obblighi agli Stati parte.
Una mancanza della Convenzione n. 182 è stata quella di non aver inserito espressamente tra
le forme peggiori di sfruttamento dei minori anche il loro sfruttamento domestico, nonostante in dottrina
si ritenga che lo stesso possa essere indirettamente inserito nell’articolo 3, lettera a, tra le forme
assimilabili alla schiavitù198.
L’attività lavorativa domestica, infatti, prestata anche all’interno del proprio contesto
familiare, non viene sempre percepita come rischiosa e pregiudizievole da un minore.
A seguito dell’aumento del fenomeno, l’OIL ha adottato nel 2011 la Convenzione n. 189 sulle
lavoratrici e i lavoratori domestici, la quale focalizza l’attenzione anche sui bambini che lavorano in
ambito domestico, lasciando, tuttavia, troppa discrezionalità agli Stati nel definire che tipo di lavoro
domestico sia da definire “rischioso”. Tra gli Stati membri dell’Unione europea, attualmente, hanno
ratificata la Convenzione n. 189 solo Italia e Germania, mentre Finlandia e Irlanda l’hanno solo firmata.
Il tema della tutela dei diritti dei minori sul lavoro è di fondamentale importanza anche in
strumenti che non sono specificatamente dedicati alla materia, come la Carta sociale europea, adottata
dal Consiglio d’Europa nel 1961 e riveduta nel 1996, che è giuridicamente vincolante per gli Stati parte
e vincola tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
La principale specificità della Carta sociale europea è che gli Stati si impegnano a considerarsi
vincolati a tutte le disposizioni della parte I (c.d “dichiarazione di obiettivi”) e ad almeno 6 tra i 9 articoli
198 A livello internazionale è, infatti, recentemente emersa la consapevolezza dei tanti rischi connessi a tale tipologia di impiego in all’integrità psico-fisica dei bambini: in un recente rapporto, l’OIL ha sottolineato come il lavoro domestico veda in molti Paesi un ampio impiego di bambine di età inferiore ai 16 anni, costrette a svolgere lavori faticosi e pregiudizievoli per la loro salute, in uno stato di isolamento spesso assimilabile ad una vera e propria condizione di schiavitù, che espone le piccole lavoratrici anche a un rischio di abusi sessuali e di violenze fisiche e morali (OIL, IPEC Highlights 2000, in www.ilo.org, p. 21).
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selezionati nella parte II199, tra i quali vi è l’art. 7 che prevede norme specifiche sull’età minima
lavorativa (fissata a 15 anni), salvo per i lavori pericolosi o insalubri e per i lavori notturni per i quali
l’età minima è stabilita a 18 anni.
Per quest’ultima categoria di lavori, tuttavia, sono ammesse deroghe dell’età minima per
“alcuni lavori” previsti dalla legislazione nazionale, affermazione che indubbiamente lascia spazio ad
una eccessiva discrezionalità degli Stati parte.
Sono previste deroghe anche per i lavori leggeri che non mettono a repentaglio la salute, la
moralità e l’istruzione dei bambini, ma la Carta Sociale europea, a differenza della Convenzione
dell’OIL sull’età minima, non indica fino a quanto si possa abbassare l’età dei minori in questi casi.
Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori minorenni nel contesto dell’Unione europea, la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione vieta espressamente il lavoro minorile, prescrivendo che l’età
minima per l’ammissione al lavoro non possa essere inferiore all’età in cui termina la scuola
dell’obbligo.
La Carta garantisce ai minori il diritto di poter usufruire di condizioni di lavoro “appropriate
alla loro età”, nonché la protezione “dallo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che ne possa
minare la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale , morale o sociale o che possa intralciare la
loro istruzione”200.
È evidente che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia più incisiva della
Convenzione sui diritti del fanciullo per quanto riguarda la fissazione dell’età minima, in quanto non si
limita a chiedere generalmente agli Stati di fissarne una (o più di una), ma prescrive che la stessa non
possa essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo.
A differenza della Convenzione sui diritti del fanciullo, inoltre, la Carta prevede la possibilità
che possano essere ammesse deroghe “limitate” per quanto riguarda l’età di ammissione al lavoro, ma
non specifica in che casi e a quali limiti, lasciando quindi grande discrezionalità agli Stati membri su
tale punto.
È anche evidente che i diritti dei minori in ambito lavorativo siano più precisi e, di
conseguenza, maggiormente tutelanti, nelle Convenzioni dell’OIL che, d’altronde, sono dedicate
espressamente a tale tematica; ad ogni modo, come si è anticipato, le convenzioni OIL c.d. “guida”,
fondamentali nella lotta al lavoro minorile, ovvero la n. 138 e la n. 182, sono state ratificate da tutti gli
Stati membri.
La reale situazione del lavoro minorile in Europa, purtroppo, non è in miglioramento, anzi, il
fenomeno sta aumentando progressivamente negli ultimi tempi a causa della crisi economica. A
199 Oltre ad un numero supplementare di articoli o paragrafi della parte II a condizione che il numero totale delle disposizioni che li obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatré paragrafi numerati. 200 Art. 32 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.
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sottolinearlo è stato il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, nel suo
“Human Rights Comment” del 20 agosto 2013.
Ciò che ha rilevato, in particolare, il Commissario è anche la mancanza di dati sul fenomeno a
livello europeo, quasi come se si trattasse di un argomento taboo e, a livello UE, l’apparente scarso
interesse delle istituzioni europee relativamente al fenomeno del lavoro minorile201.
È probabile che quest’ultimo stia venendo messo da parte rispetto al passato in quanto l’Unione
europea è, al momento, maggiormente concentrata sulla diversa e opposta problematica
dell’occupazione giovanile.
Ciò nonostante, sarebbe opportuno richiamare l’attenzione dell’Unione non solo sull’aumento
dei casi di sfruttamento dei minori sul lavoro in Europa, ma anche sul fatto che il fenomeno stesso del
lavoro minorile nei Paesi più industrializzati stia cambiando fisionomia: da un lato, non bisogna, infatti,
più collegare a tale pratica unicamente l’immagine del bambino che lavora in miniera o nelle piantagioni
di cacao e, dall’altro, non si deve neanche pensare che i minori che oggi lavorano illegalmente lo
facciano per difficoltà economiche della famiglia, derivanti dal periodo di crisi economica.
Non sono, infatti, pochi i minori che si inseriscono precocemente nel mondo del lavoro,
prescindendo da concrete situazioni di bisogno inerenti al loro contesto familiare, intravedendo
semplicemente nell’attività lavorativa l’occasione per ottenere futili vantaggi immediati e un’autonomia
economica preferibile alla frequenza scolastica202.
Occorre che l’Unione europea si rapporti anche a questo nuovo e preoccupante scenario,
combattendo le due forme di povertà, quella materiale e quella culturale, che contribuiscono ad
alimentare il fenomeno del lavoro minorile in Europa.
201 Stando ai dati riportati dal Commissario, molti dei bambini che lavorano in Europa svolgono mansioni estremamente pericolose nel settore agricolo, edile, in piccole fabbriche o sulla strada, correndo rischi incalcolabili per la propria salute ed integrità. Tra i minori maggiormente a rischio in questo senso figurano i bambini Rom ed i minori stranieri non accompagnati. 202 R. NUNIN, Lavoro minorile, p. 4283. “Da un lato è la mancanza di risorse, il bisogno che porta le famiglie a mandare i bambini al lavoro; dall’altro, è la povertà culturale che spinge i genitori a considerare come naturale il lavoro dei figli. Si tratta di modelli culturali: l’autonomia economica della famiglia estesa anche ai bambini, l’idea che il lavoro sia meglio della scuola”: così G. PAONE, A. TESELLI (a cura di), cit., p. 437.
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CAP. 2: LA NORMATIVA REGIONALE A TUTELA DEI MINORI
Prima sezione: il ruolo del Consiglio d’Europa nella protezione dei diritti dei minori
1.1 Il Consiglio d’Europa e la CEDU
Il Consiglio d’Europa, di cui fanno parte i 28 Stati membri dell’Unione europea, nella sua
azione decennale a tutela dei diritti dell’uomo ha rivolto un’attenzione specifica anche alla protezione
dei diritti dei minori203, sia in quanto componenti del nucleo familiare che in quanto singoli individui
caratterizzati da una particolare fragilità204.
Gli strumenti dei quali il Consiglio d’Europa ha usufruito per poter contribuire attivamente
alla tutela dei diritti dei fanciulli sono, in particolare, il suo più rinomato strumento convenzionale
ovvero la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la giurisprudenza evolutiva delle sue
disposizioni elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo205.
La CEDU, di per sé, non ha certo l’aspetto di un trattato child-friendly, visto che si riferisce
espressamente ai minori solamente negli articoli 5 e 6, e, pertanto, le sue grandi potenzialità nella tutela
dei diritti dei fanciulli non sono a prima vista evidenti.
L’art. 5, tra l’altro, non sancisce nemmeno un diritto, ma un’eccezione al diritto alla libertà
personale dei minori in quanto tale articolo stabilisce proprio i casi nei quali un minore può essere
legittimamente privato della libertà ovvero quando è stata presa una decisione regolare allo scopo di
sorvegliare la sua educazione oppure al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente206.
203 Nei casi trattati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la nozione di “minore” si rivolge normalmente a soggetti che non abbiano ancora compiuto 18 anni (Corte europea dei diritti dell’uomo, 12.10.2000, Koniarska v UK, No. 33670/96). Ugualmente alla Convenzione di New York, la CEDU non affronta la questione dell’inizio della vita e, pertanto, la domanda posta alla Corte europea dei diritti dell’uomo se un feto/embrione possa godere della protezione del diritto alla vita, enunciata nell’art. 2 della CEDU, non ha ricevuto risposta (La Corte ha lasciato esplicitamente la questione senza risposta in tale caso: ECtHR, 8/7/2004 (GC), Vo v FRA, No. 53924/00, p. 79 e s.s.). 204 V. ZAMBRANO, “Consiglio d’europa” in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, Giappichelli, 2009 p. 91. 205 Sul punto si veda U. KILKELLY, “Best of both worlds for children’s rights? Interpreting the European Convention on human rights in light of the Convention on the rights of the child”, in Human rights quarterly, 2001, p.p. 308-326). 206 Sebbene il diritto alla libertà, previsto dall’art. 5 della CEDU, a differenza di molte altre disposizioni dello stesso tenore contenute in altri strumenti internazionali (come, ad esempio, l’Art. 10 (2) (b), Art 14 (4) del Patto Internazionale sui diritti
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L’art. 6, dedicato al diritto ad un equo processo, stabilisce invece che l’accesso alla sala
d’udienza possa essere vietato alla stampa e al pubblico, durante tutto o parte del procedimento, quando
lo esigono “gli interessi dei minori”, dunque anche in questa disposizione non si parla espressamente
di diritti dei fanciulli.
Inoltre, i minori sono citati anche nel Primo Protocollo allegato alla CEDU nel quale viene
attribuito ai genitori il diritto di educare i loro figli secondo le proprie convinzioni e, pertanto, non può
dirsi nemmeno sancito un vero e proprio diritto all’educazione in capo ai minori.
Nonostante i pochi riferimenti espliciti ai fanciulli e ancora meno ai loro diritti, è sempre stato
pacifico che tutte le disposizioni della CEDU sono applicabili anche ai minori in quanto, innanzitutto,
l’art. 1 afferma che gli Stati parte devono riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione
i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione.
In secondo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la discriminazione
basata sull’età ricade nell’ambito dell’art. 14 della CEDU, che sancisce il principio di non
discriminazione, nonostante in tale articolo non risulti espressamente menzionata.
In terzo luogo, l’art. 34 della CEDU conferisce ad ogni persona fisica la possibilità di investire
la Corte dei diritti dell’uomo di un ricorso in quanto vittima della violazione da parte di uno Stato parte
dei diritti riconosciuti nella CEDU o nei suoi protocolli.
Infine, prima la Commissione e a seguire la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno
costantemente esaminato ricorsi promossi in difesa dei diritti dei fanciulli, a partire dal noto caso
Marckx del 1979207, nei quali, di frequente, figurava come ricorrente anche il fanciullo interessato
assieme all’adulto (o agli adulti) di riferimento208. Proprio la possibilità di poter chiedere ed ottenere
una tutela giurisdizionale davanti alla Corte europea evidenzia che le disposizioni della CEDU sono dei
veri e propri diritti garantiti anche ai fanciulli e non dei semplici doveri morali a carico dei pubblici
civili e politici e gli Artt. 37 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo), non faccia alcun riferimento al trattamento dei minori in caso di privazione della loro libertà, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, comunque, sottolineato il bisogno di protezione dei minori specialmente per quanto riguarda le loro condizioni di imprigionamento (si vedano, ad esempio, le seguenti pronunce: ECtHR 28/10/1998, Assenov v BUL, No. 24760/94, §137; ECtHR, 29/2/1988, Bouamar v BEL, No. 9106/80; ECtHR, 21/2/1996, Hussain v UK, No. 21928/93, §52 – 54; ECtHR, 2/3/1987, Weeks v. UK, No. 9787/82; ECtHR, 21/2/1996, Singh v UK, No. 23389/94). G. VAN BUEREN, Children’s Rights in Europe: Convergence and Divergence in Judicial Protection (Strasbourg: Council of Europe, 2007, p. 17. 207 In questo primo caso storico la Corte europea ha affermato innanzitutto che il combinato disposto degli artt. 8 (diritto alla vita privata e familiare del figlio, anche minore) e 14 CEDU (principio di non discriminazione) impone di eliminare ogni residua differenza tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio nei loro rapporti personali, patrimoniali e successori con i genitori e con i parenti dei genitori. Il ricorso era stato presentato da una madre e da sua figlia. 208 Come sottolinea E. LAMARQUE (in Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, op. cit.), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre cercato di allargare il numero dei ricorrenti che potevano legittimamente presentare un ricorso a nome del minore. La Corte europea, ad esempio, ha consentito al genitore naturale che nel diritto nazionale era stato privato dei diritti parentali, e quindi della rappresentanza legale del minore, di presentare ricorso anche in nome del figlio (così ad esempio nella nota sentenza del 2000, Scozzari e Giunta c. Italia, n. 39221/98 e n. 41963/98, par. 138) e anche alla zia materna di tre nipoti orfani di madre e in conflitto con il padre di ricorrere in rappresentanza dei tre nipoti (Corte eur. dir. uomo, 2016, N. Ts. c. Georgia, n. 71776/12, parr. 52-59).
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poteri statali209.
Nel corso di questi anni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha tutelato i diritti dei minori
interpretando in maniera estensiva alcuni articoli della CEDU210, tra i quali, in particolare, figurano gli
articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura ), 4 (divieto di schiavitù e lavoro forzato) ed 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare)211.
Ad esempio, visto che a differenza della Convenzione sui diritti del fanciullo212, la CEDU non
prescrive espressamente che gli Stati parte sono tenuti a proteggere i minori da ogni forma di violenza
in ogni tipo di ambiente, compresa la famiglia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha utilizzato la sua
interpretazione estensiva per ipotizzare una violazione, in queste circostanze, degli articoli 3 o 8 della
CEDU, a seconda dei casi213. L’art. 3 della CEDU (che proibisce la tortura e i trattamenti o le punizioni
inumani o degradanti) non contiene eccezioni o deroghe e, pertanto, si poteva essere spinti ad
interpretarlo nel senso di considerare tutti i tipi di ingerenza come una sua violazione; ciò nonostante,
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto necessario, per aversi una violazione di tale articolo,
che le violenze fisiche o psichiche su un minore raggiungano un minimo livello di severità ed irriverenza
della dignità umana, altrimenti la questione potrà, semmai, rientrare in una violazione dell’art. 8 della
CEDU214.
Quest’ultimo articolo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, è
indubbiamente il più utilizzato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per tutelare
i diritti dei minori in quanto viene richiamato per risolvere svariate questioni familiari in generale, casi
di adozione215, sottrazioni internazionali di minori, controversie sul diritto di visita dei genitori o sul
diritto all’identità dei fanciulli.
La Corte europea ha utilizzato diversi approcci per tutelare i diritti dei minori: innanzitutto, è
stato di frequente utilizzato un approccio c.d “procedurale” consistente nell’imporre agli Stati una serie
209 U. KILKELLY, The Child and the European Convention on Human Rights, Ashgate, 1999. 210 U. KILKELLY, The Child and the ECHR (Dartmouth: Ashgate, 1999) e G. VAN BUEREN, Children’s Rights in Europe: Convergence and Divergence in Judicial Protection, cit.. 211 I diritti dei minori sono entrati all’interno della CEDU grazie al fatto che le sue disposizioni sono formulate in modo tale da consentire una loro interpretazione estensiva e dinamica (U. KILKELLY, The impact of the Convention on the case-law of the European Court of Human Rights, op. cit. , p. 90). Questo approccio interpretativo è compatibile con il carattere evolutivo della Convenzione che fu riconosciuto dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Tyrer, del 1978, nel quale la Corte stabilì, per la prima volta, che la CEDU è uno strumento vivente che tiene conto delle influenze della società nell’applicazione dei propri standard (EHRR, Tyrer vs. UK, 1978). 212 Art. 19 della Convenzione Onu sui diritti dei fanciulli. 213 Si veda sul punto, ad esempio, ECtHR, 28/1/2014, O’Keeffe v IRL. 214 Sul punto: ECtHR, 13/5/2000, Juhnke v TUR, No. 52515/99, §69 et seq.. 215 In merito alla tematica dell’adozione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito che l’obiettivo principale di questo istituto è “ to provide a child with a family and not a family with a child” (ECtHR, 26/2/2002, Fretté v FRA, No. 36515/97, §42); pertanto, il focus deve sempre essere il minore, la cui opinione, anche riguardo alla sua adozione, deve essere tenuta in considerazione nel caso in cui lo stesso abbia la maturità necessaria per esprimersi in merito (nello specifico su tale argomento si veda: ECtHR, 22/6/2004, Pini a. o. v ROM, No. 78028/01, §164 et seq; ECtHR, 25/11/2008, Jucius a. Juciucienė v LTU, No. 14414/03, §31. Sul punto si veda anche BERRO-LEFÈVRE, Adoption et filiation. Droit à l’enfant ou droits de l’enfant?, Mélanges en l'honneur de Jean-Paul Costa, 2011, p.p 25 et ss.).
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di doveri procedurali appunto, necessari per garantire la concreta protezione dei diritti sostanziali
contenuti nella CEDU.
Ad esempio, le decisioni amministrative o giudiziarie nazionali che possono interferire con il
diritto al rispetto della vita privata e familiare del minore e dei suoi genitori (come, ad esempio, quella
di affidare il minore ad una comunità), devono essere eque e rispettose degli interessi protetti dall’art.
8 della CEDU e, quindi, ad esempio, dal punto di vista processuale va garantito il diritto dei genitori di
partecipare alle varie fasi precedenti alla decisione finale che coinvolge il figlio oltre al diritto di
quest’ultimo di essere ascoltato216.
Il secondo approccio utilizzato per tutelare i diritti dei fanciulli è stato quello di creare nuove
obbligazioni positive in capo agli Stati parte. Questa tecnica è stata molto utile in materia di sottrazione
internazionale di minori, diritti di custodia e abusi sui minori, dunque fattispecie rientranti tutte sotto la
copertura degli articoli 8 e 3 della CEDU. La creazione di obbligazioni positive rappresenta la vera
peculiarità del contributo della Corte europea dei diritti dell’uomo all’avanzamento dei diritti dei
minori.
Un primo esempio di come la Corte europea abbia iniziato a dar vita a delle obbligazioni
positive a carico degli Stati parte a protezione dei diritti dei fanciulli lo offre una sentenza del 2001, Z
e altri c. Regno Unito217. In tale pronuncia, la Corte, combinando gli articoli 3 e 1 della CEDU, ha
imposto agli Stati di prendere misure adeguate per impedire che le persone, soprattutto se minori,
vengano sottoposte a torture o a trattamenti inumani o degradanti, anche in contesti amministrati da
privati.
Entrambi i meccanismi utilizzati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo possono condurre a
risultati difficilmente prevedibili così come l’utilizzo del principio del superiore interesse del minore,
non affermato nella CEDU, che comincia ad affermarsi sempre più nella sua giurisprudenza a seguito
dell’entrata in vigore, nel 2000, della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori che
enuncia espressamente tale principio.
Sempre al fine di tutelare i minori, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle proprie
decisioni, tiene spesso in considerazione anche le disposizioni contenute in altri strumenti internazionali
ed europei per rinforzare i propri ragionamenti o per riempire delle lacune della CEDU (ad esempio
sono numerosissimi i riferimenti che la Corte europea fa alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).
L’integrazione della CEDU tramite il riferimento a norme internazionali (vincolanti o non e ratificate o
meno dallo Stato convenuto) è infatti un’operazione necessaria per garantire l’aderenza della CEDU,
216 Ad esempio si vedano W v. UK, no. 9749/82 e McMichael v. UK, no. 16424/90, para. 87. 217 Corte europea dei diritti dell’uomo, Z e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, 10 maggio 2001.
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in qualità di testo “vivente”, al grado di consenso raggiunto dagli Stati parte nella protezione di
determinati diritti218.
Per quanto riguarda i rapporti con l’Unione europea, fino alla fine degli anni ’90, la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha mostrato un’apparente indifferenza nei confronti del diritto comunitario
come parametro da utilizzare nella costruzione dei propri percorsi argomentativi, finché quest’ultimo
non ha cominciato ad avere rilevanza anche dal punto di vista della protezione dei diritti fondamentali.
Se infatti il riferimento alla CEDU da parte della Corte di Giustizia ha rappresentato il
principale strumento di costruzione del sistema comunitario di protezione dei diritti, costituendo la
CEDU lo standard minimo di protezione dei diritti umani nell’UE (essendo tutti gli Stati membri
vincolati dalla CEDU), solo quando l’Unione ha emanato la Carta di Nizza la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha superato la propria tradizionale indifferenza nei confronti dell’ordinamento comunitario,
diventato finalmente un interlocutore adeguato.
Al giorno d’oggi è assai frequente che la Corte europea dei diritti dell’uomo consideri la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea come una fonte di integrazione del proprio parametro di
giudizio nell’interpretazione della CEDU, essendo la Carta uno strumento più evoluto di
quest’ultima219.
Il rapporto tra le due organizzazioni ha cominciato a consolidarsi a partire dalla celebre
sentenza Bosphorus220 nella quale la Corte europea ha chiarito di voler attribuire il massimo rilievo
all’adempimento dell’obbligo internazionale “concorrente”, riservandosi sempre, tuttavia, l’onere di
verificare che l’ordinamento da cui tale obbligo promana, nel caso di specie, quello dell’Unione
europea, assicuri un’equivalente protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, per ciò che riguarda
tanto gli strumenti di tutela quanto il livello di protezione in concreto assicurato alla posizione giuridica
invocata.
Nonostante la Corte europea dei diritti dell’uomo sia stata sinora piuttosto prudente nel
giudicare il diritto UE, la presunzione di equivalenza del sistema UE di protezione dei diritti
fondamentali rispetto alle garanzie apprestate dalla CEDU risulta assai precaria in quanto può essere
sempre superata in considerazione di ogni eventuale mutamento delle circostanze, così come delle
concrete caratteristiche del caso.
D’altronde, non è sempre agevole trovare un punto di equilibrio non conflittuale quando si
tratta di proteggere dei diritti fondamentali e per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori, come si
vedrà nel prosieguo, con l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si
218 Come chiarito dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Demir and Baykara c. Turchia del 12 novembre 2008. 219 A. SCHILLACI, La cooperazione nelle relazioni tra Corte di Giustizia dell’Unione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo, in AIC, 2012, n. 4, p. 12. 220 Corte EDU, Bosphorus v. Ireland, 30 giugno 2005.
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sta assistendo, paradossalmente, ad un impoverimento delle decisioni della Corte di Giustizia che
tengono in dovuta considerazione i diritti dei fanciulli coinvolti.
Si fanno sempre più rari, inoltre, gli esempi di motivazioni della Corte di Giustizia sostenute
dal riferimento alle diverse fonti, CEDU in primis, ricavabili dal catalogo contemplato dall’art. 6 TUE
e si assiste normalmente alla tendenza verso un richiamo esclusivo alle disposizioni della Carta dei
diritti fondamentali in modalità autoreferenziale. Tutto ciò sta complicando, come vedremo in più di
un’occasione, il rapporto tra le due corti.
Per quanto riguarda la Convenzione sui diritti del fanciullo, tale strumento, come è stato sopra
anticipato, ha influenzato (ed influenza tuttora) enormemente il ragionamento della Corte europea dei
diritti dell’uomo221 e ciò ha permesso di massimizzare il potenziale di entrambe le Convenzioni a
vantaggio della promozione dei diritti dei fanciulli222.
Una delle aree in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata maggiormente influenzata
dalla Convenzione di New York riguarda i casi di abusi e punizioni corporali nei confronti dei minori.
Uno dei primi richiami alla Convenzione sui diritti del fanciullo venne fatto nel caso Costello-
Roberts che riguardava proprio le punizioni corporali subite da un minore in una scuola privata nel
Regno Unito223. Sebbene la lamentata violazione, nel caso di specie, degli artt. 3 e 8 della CEDU non
trovò conferma da parte della Corte europea, il caso rappresentò la prima occasione utile per chiarire
che gli Stati parte sono responsabili anche per le violazioni della CEDU che avvengono nella sfera
privata dei propri cittadini quando non dispongono di un’adeguata legislazione a tutela dei soggetti più
deboli. Visto il contesto scolastico della vicenda, la Corte affermò, più nello specifico, che gli Stati
devono assicurarsi che la disciplina scolastica sia conforme alla CEDU e soprattutto con la dignità degli
alunni minori di età.
Nel prosieguo, dopo aver chiarito quali sono gli altri strumenti a disposizione del Consiglio
d’Europa a tutela dei diritti dei minori, ci si concentrerà più approfonditamente sulla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare nelle principali aree tematiche nelle quali la
Corte ha apportato sinora il suo maggior contributo al rafforzamento dei diritti dei fanciulli, adottando
decisioni sempre più child-friendly.
221 Già in una sentenza molto risalente, del 22 febbraio 1994 (caso Burghartz c. Suisse), la Corte europea dei diritti dell’uomo, per rimediare all’assenza, nell’art. 8 della CEDU, di una prescrizione esplicita relativa alla protezione del diritto al nome, ha fatto appello all’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo che assicura una tale garanzia ai minori di 18 anni (al riguardo si veda: G. MEUNIER, L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des états parties, L'Harmattan, 2002, p. 171). Anche di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha richiamato la Convenzione sui diritti del fanciullo, si segnala, ad esempio, la causa Söderman v. Sweden, Grand Chamber, ECtHR, Judgment of 12.11.2013. 222 U. KILKELLY, The impact of the Convention on the case-law of the European Court of Human Rights in D. FOTTRELL (edited by), Revisiting children’s rights, 10 years of the UN Convention on the rights of the child, Kluwer Law International, 2000, p. 88. 223 Eur. Ct. H.R., Costello-Roberts v. UK, 1993.
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1.2 Gli altri strumenti del Consiglio d’Europa a protezione dei minori
Altro importante documento adottato dal Consiglio d’Europa è la Carta Sociale europea,
trattato generale sui diritti umani che, a differenza della CEDU che è focalizzata soprattutto sui diritti
civili e politici, tutela in particolare i diritti di stampo economico, sociale e culturale224.
La Carta sociale europea contiene unicamente due riferimenti ai fanciulli negli articoli 7 e 17
e si tratta di disposizioni protettive. L’art. 7 enuncia, infatti, il diritto dei minori di essere protetti dallo
sfruttamento economico (disposizione della quale si è già avuto modo di parlare nel paragrafo dedicato
alle Convenzioni dell’OIL) e l’art. 17 afferma il diritto dei minori a ricevere cure, assistenza e
protezione in caso di violenza e trascuratezza.
È già stato sopra chiarito in che modo gli Stati parte sono vincolati al rispetto delle disposizioni
della Carta sociale europea, aspetto che rappresenta la sua prima peculiarità, la seconda, invece, riguarda
la possibilità di presentare al Comitato europeo dei diritti sociali, ovvero l’organo di controllo del
rispetto della Carta, dei reclami collettivi ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta225.
Gli Stati parte devono poi inviare dei rapporti periodici al Comitato per mostrare il modo in
cui hanno implementato le disposizioni della Carta sociale europea, tuttavia, nel caso in cui le azioni
intraprese non risultino adeguate, il Comitato dispone unicamente di strumenti esortativi per cercare di
convincere lo Stato interessato a modificare la propria normativa226.
224 La Carta sociale europea è stata adottata nel 1961 e rivista nel 1996. 225 Protocollo addizionale alla Carta sociale europea su un sistema di reclamo collettivo, adottato il 9 novembre 1995 ed entrato in vigore l'1 luglio 1998. I reclami possono provenire, nel caso degli Stati che hanno adottato la procedura, da parte delle seguenti organizzazioni: la Confederazione dei sindacati europei (ETUC), Business Europe (e UNICE) e l'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (IOE); di organizzazioni non governative con status consultivo presso il Consiglio d'Europa che fanno parte di una lista preparata a questo fine da un comitato intergovernativo ad hoc; da organizzazioni di datori di lavoro e da sindacati nel Paese interessato e, da organizzazioni non governative nazionali, nel caso gli Stati abbiano esplicitamente accettato la relativa disposizione. Il Comitato esamina il reclamo e, se i requisiti fondamentali sono stati raggiunti, lo dichiara ammissibile. In seguito, mette in moto una procedura di dialogo con il Paese interessato basata su uno scambio di documentazione scritta tra le parti e può decidere di tenere un'udienza pubblica. Il Comitato prende quindi una decisione sul merito del reclamo, che invia alle parti interessate e al Comitato dei Ministri in un rapporto, reso successivamente pubblico entro quattro mesi dall'invio. Il Comitato dei Ministri adotta quindi una risoluzione, in cui, se lo ritiene appropriato, può raccomandare allo stato di prendere specifiche misure per portare la situazione in linea con la Carta sociale europea. 226 Tali strumenti sono le conclusioni e le risoluzioni del Comitato. Inoltre, a seguito di una decisione del CM (decisione 821/4.1c/ del 13 dicembre 2002) gli Stati che hanno ratificato la Carta sociale europea (riveduta) sono invitati a redigere un rapporto ogni cinque anni sulle disposizioni della Carta non accettate.
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Sebbene il Comitato abbia emesso diverse decisioni riguardanti la violazione degli art. 7 e 17
a tutela dei minori, come ad esempio in merito alla protezione dei fanciulli con disabilità227, di non
discriminazione in materia di educazione228 e anche in casi di punizioni corporali229, il sistema dei
ricorsi individuali della Corte europea dei diritti dell’uomo rimane quello che ha offerto il maggiore
contributo sostanziale all’avanzamento dei diritti dei minori nell’ambito del Consiglio d’Europa.
Quest’ultimo ha anche adottato alcune convenzioni per tutelare in maniera più specifica alcuni
diritti dei minori. Tra le più recenti e le più ratificate dagli Stati membri dell’Unione europea vi è la
Convenzione di Varsavia del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore nel
2008 e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, tranne la Repubblica Ceca.
Tale Convenzione è ispirata a tutelare uno dei principi basilari dell’azione del Consiglio
d’Europa, ovvero il rispetto della dignità e dell’integrità dell’uomo quale diritto umano fondamentale
e, inoltre, è in linea sia con gli artt. 20, 27 e 35 della Convenzione sui diritti del fanciullo230 che con
l’art. 7, comma 2, lett. c), dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che prevede la tratta
di esseri umani, in particolare di donne e minori, tra le forme di riduzione in schiavitù, riconoscendola
come un vero e proprio crimine contro l’umanità231.
Il Consiglio d’Europa ha deciso di adottare questa Convenzione, nonostante esistessero già
altri strumenti internazionali in materia (come il Protocollo di Palermo232 e il Protocollo facoltativo alla
Convenzione di New York sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia
22713/2002—Autism-Europe v. France, 41/2007–Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v. Bulgaria. 228 45/2007—INTERIGHTS v. Croatia. 229 17/2003—World Organisation against Torture (OMCT) v. Greece, 18/2003—World Organisation against Torture (OMCT) v. Ireland, 19/2003–World Organisation against Torture (OMCT) v. Italy, 20/2003–World Organisation against Torture (OMCT) v. Portugal, 21/2003 - World Organisation Against Torture (OMCT) v. Belgium. A further challenge in this area is currently pending before the Committee. 230 L’art. 20, dispone che: “1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dallo Stato. 2. Gli Stati prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale”; l’art. 27 riconosce il diritto del bambino ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; l’art. 35, infine, richiede espressamente aGli Stati parti di adottare ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. 231 L’obbligo di reprimere penalmente la tratta sembra aver ormai assunto valore consuetudinario. Al suo rispetto sono dunque tenuti anche gli Stati che non hanno ratificato alcun accordo internazionale specifico (su tale punto si veda F. SALERNO, Evoluzione e determinatezza del divieto di tratta nel diritto penale internazionale ed italiano, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz, Edizioni scientifiche, Napoli 2004, p. 2131). Inoltre, valorizzando il criterio ermeneutico previsto dall’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la mancata adozione delle misure previste dal Protocollo di Palermo del 2000 e dagli altri strumenti internazionali sulla tratta può essere considerata un indice della negligenza degli Stati nell’adempiere agli obblighi “positivi” previsti dalle convenzioni sulla tutela dei diritti umani come afferma A. ANNONI, La tratta di donne e bambine nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in DEP n. 16/2011, p. 97. 232 Protocollo addizionale delle Nazioni Unite sulla prevenzione, la soppressione e la persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (noto anche come il protocollo sulla tratta degli esseri umani o Protocollo di Palermo), allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Palermo il 12 dicembre 2000. Per approfondire si veda M. GAMBINI, I diritti del minore vittima di tratta e gli strumenti di tutela della persona, fascicolo 1, 2014, su costituzionalismo.it. e A. ANNONI, La tratta di donne e bambine nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in DEP n. 16/2011, pp. 87 e ss.
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infantile233) poiché, agendo in un contesto regionale e, di conseguenza, più ristretto, era possibile
adottare norme più precise che andassero al di là degli standard minimi sanciti a livello internazionale.
Al riguardo è importante sottolineare che sul piano internazionale, l’aspetto repressivo e quello
della protezione dei diritti umani delle vittime, soprattutto delle più vulnerabili, sono sempre apparsi
come momenti inscindibili di un’unica strategia repressiva della tratta. Lo stesso Protocollo di Palermo,
al quale si ispira la Convenzione di Varsavia anche per la stessa definizione del reato di tratta234,
possedeva già, infatti, una triplice finalità: 1) prevenire e combattere la tratta; 2) proteggere e assistere
le vittime; 3) promuovere la cooperazione tra gli Stati contraenti che ritroviamo non solo nella
Convenzione del Consiglio d’Europa, ma anche nella normativa UE in materia come vedremo nel
prosieguo.
Per quanto riguarda l’aspetto della protezione delle vittime, particolare attenzione è stata data
proprio ai minori vittime di tratta per i quali la Convenzione di Varsavia prevede una serie di misure
protettive ad hoc.
Al fine di garantire il loro superiore interesse, la Convenzione impegna, infatti, gli Stati
contraenti ad assicurare ai minori la concessione di permessi di soggiorno235, in quanto trattasi di
individui spesso privati del passaporto da parte di chi li ha sfruttati.
In caso di dubbio sull’età della vittima, la Convenzione obbliga gli Stati a presumere, in
presenza di ragioni che non lo escludano del tutto, la minore età. In questi casi dubbi, in attesa di stabilire
l’età, l’identità e la nazionalità della vittima, devono essere accordati al presunto minorenne diversi
diritti (come l’assistenza psicologica e materiale, un luogo di residenza dignitoso rispondente ai suoi
bisogni specifici, l’accesso alle cure mediche e all’istruzione, il versamento di un indennizzo, un
interprete, informazioni sui diritti e sui servizi messi a sua disposizione), dispiegando, altresì, ogni
sforzo per ritrovare la famiglia, nel caso in cui il minore risulti non accompagnato; inoltre, in tale ultimo
caso, è necessario fornire al minore un tutore che lo rappresenti legalmente, agendo nel suo superiore
interesse.
233 Tale Protocollo vieta la vendita di minori a scopo di sfruttamento sessuale anche senza definirla come “tratta”. 234 Il Protocollo di Palermo definisce la tratta come “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglimento di persone a fini di sfruttamento, tramite la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento”. In base a tale definizione, ora accolta anche dall’UE, la tratta è dunque composta da tre elementi: gli atti, i mezzi e gli scopi. Gli atti comprendono il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglimento di persone vittime di tratta. Tra i mezzi atti a estorcere il consenso della vittima è previsto anche l’abuso di “una posizione di vulnerabilità”, intendendosi con tale espressione ogni situazione nella quale la persona non ha “nessun’altra scelta reale o accettabile che non quella di sottomettersi”, indipendentemente dall’uso della violenza e/o del sequestro. In merito agli scopi, il Protocollo di Palermo elenca, a titolo esemplificativo, varie tipologie di sfruttamento, comprendenti “come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”, stabilendo, in tal modo, il “livello minimo” al quale gli Stati devono conformare le proprie legislazioni interne, rimanendo liberi di individuare altre forme di sfruttamento. 235 La Convenzione richiede che il permesso di soggiorno per i minori vittime, quando giuridicamente necessario, venga rilasciato in funzione dell’interesse superiore del minore e, se opportuno, rinnovato alle stesse condizioni (art. 14).
80
Ai minori vittime va, inoltre, garantito il diritto ad un rimpatrio assistito nel Paese d’origine
che assicuri loro sia un’adeguata reintegrazione nel sistema scolastico che una presa in carico idonea.
Ai sensi della Convenzione, la tratta costituisce un reato e pertanto i trafficanti e i loro
complici sono perseguibili penalmente. La Convenzione obbliga poi, in particolare, gli Stati a
prevedere tra le aggravanti del reato di tratta di essere umani quella di aver commesso un reato a danno
di un minore e prescrive, altresì, di ritenere irrilevante l’eventuale consenso della vittima al suo
sfruttamento. Quest’ultima previsione è molto importante vista la facilità con cui i minori, in condizioni
di particolare sofferenza psicofisica, riescono ad essere manipolati.
Per concludere, rimandando ad un successivo approfondimento del fenomeno della tratta a
livello UE, è interessante notare che l’art. 36 della Convenzione del Consiglio d’Europa ha previsto
l’istituzione di un Gruppo di esperti sull’azione contro la tratta di esseri umani (c.d. GRETA), chiamato
a monitorare periodicamente lo stato di attuazione degli obblighi convenzionali da parte di ciascuno
Stato parte.
Il gruppo di esperti, avvalendosi della collaborazione dello stesso Stato parte e di membri della
società civile ed eventualmente organizzando apposite visite sul campo, acquisisce le informazioni
necessarie ad effettuare la propria valutazione. Successivamente, il GRETA redige un rapporto
pubblico, nel quale dà conto degli sforzi compiuti dallo Stato per contrastare il fenomeno della tratta,
evidenziando eventuali criticità e suggerendo le misure più idonee per risolverle. Sulla base di tale
rapporto, poi, il Comitato degli Stati contraenti potrà adottare raccomandazioni nei confronti dello Stato
che risulti inadempiente. In ogni caso, né il Comitato né il GRETA, hanno il potere di adottare
sanzioni236.
Nonostante, infatti, le convenzioni internazionali in materia di tratta degli esseri umani siano
ormai piuttosto numerose, tanto sul piano regionale che su quello universale, il loro principale problema
rimane la mancanza di adeguati meccanismi di controllo che permettano, non solo di monitorare la
condotta degli Stati parti nell’attuazione dei loro obblighi convenzionali, ma anche di sanzionarli in
caso di una loro inottemperanza. Ecco la ragione per cui si confida tanto nella normativa UE in materia
che verrà analizzata nella seconda parte del presente lavoro.
Altro importante e più recente strumento adottato dal Consiglio d’Europa è la Convenzione di
Lanzarote sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, entrata in vigore nel
2010 e ratificata da 20 Stati membri dell’Unione europea237, che ha ispirato l’adozione della direttiva
2011/92/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile.
236 Come illustra A. ANNONI, La tratta di donne e bambine nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, op. cit. p. 90. 237 Germania, Estonia, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovacchia l’hanno solamente firmata.
81
Tale Convenzione si rivolge a tutti i fanciulli che non abbiano l’età legale, in base al diritto
nazionale, per avere rapporti sessuali e enuncia, innanzitutto, un concetto molto ampio di “sfruttamento
e abusi sessuali sui minori” per offrire la massima protezione ai fanciulli, nonché per cercare di arginare
i reati sessuali contro i minori, incluso il turismo sessuale.
In materia di giurisdizione, per favorire la vittima minorenne, la Convenzione di Lanzarote
obbliga gli Stati parte a tenere un “atteggiamento protettivo” nei confronti di queste vittime
particolarmente vulnerabili a partire dal momento delle indagini preliminari e prevede anche tutta una
serie di accortezze procedurali tese a garantire una tutela giuridico-processuale mirata per tutti i fanciulli
che siano stati vittime di abusi.
Ad esempio, la Convenzione richiede che le indagini penali non aggravino il trauma subito dai
minori, che queste ultime vengano svolte in maniera prioritaria e senza ritardi ingiustificati, che la
risposta penale sia seguita da un’assistenza psicologica ai fanciulli coinvolti e che quest’ultimi vengano
ascoltati da un professionista immediatamente dopo la denuncia dei fatti alle autorità con le modalità
più opportune (ad esempio, udienza a porte chiuse, ascolto del minore a distanza e, possibilmente,
sempre da parte delle stesse persone, locali adeguati ad un minore).
Inoltre, l’inizio delle indagini e delle azioni penali per i reati enunciati nella Convenzione non
deve essere subordinato alla denuncia della vittima e il procedimento deve proseguire anche se il minore
ritira la sua denuncia.
Ancora, la Convenzione richiede agli Stati parte che il termine di prescrizione dei reati elencati
si protragga per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’avvio delle azioni penali dopo che la
vittima sia divenuta maggiorenne e lo stesso periodo deve essere anche proporzionato alla gravità del
reato contestato.
Inoltre, la Convenzione di Lanzarote rappresenta una novità importante perché prevede il reato
di “grooming”, vale a dire l’adescamento di un minore per fini sessuali attraverso l’utilizzo di strumenti
e tecnologie informatiche.
Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri numerosi strumenti internazionali, la
Convenzione di Lanzarote ha cura di garantire la prevalenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo e del suo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e
la pedopornografia.
Inoltre, è fatta salva la prevalenza delle convenzioni che contengono norme più protettive per
la vittima minore di età.
Per quanto concerne i rapporti con la normativa UE, l’articolo 43, par. 3, della Convenzione
garantisce, tra gli Stati membri dell’Unione europea, il primato del diritto UE, ma “senza pregiudizio
per l’oggetto e lo scopo della Convenzione”. Come sopra anticipato, è stata adottata nel 2011 una
direttiva che si occupa nello specifico di tali tematiche e che sostituisce la precedente Decisione quadro
82
sempre in materia, pertanto, anche in riferimento a tali fenomeni criminosi, si rimanda ad una loro
analisi più approfondita nella seconda parte del presente lavoro.
Oltre a delle Convenzioni vincolanti, il Consiglio d’Europa ha emanato anche diversi strumenti
raccomandatori a tutela dei minori, come le Risoluzioni approvate dall’Assemblea parlamentare e dal
Comitato dei Ministri o l’importante Programma “Building a Europe for and with Children”238.
Tra questi, quello maggiormente rilevante per il tema della presente ricerca sono le c.d. “Linee
guida sulla giustizia minorile”, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.
1.3 Le Linee guida sulla giustizia Child-friendly del Consiglio d’Europa
L’obiettivo delle Linee guida, adottate nel 2010 dal Comitato dei Ministri239, è quello di offrire
uno strumento pratico per adattare gli ordinamenti degli Stati membri agli interessi e alle necessità dei
minori che entrano in contatto con il sistema giudiziario penale, civile e amministrativo.
Esse sono prive di valore precettivo, ma hanno un importante valore interpretativo-orientativo
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e hanno assunto una grande importanza
anche per l’Unione europea visto che la stessa Commissione ha auspicato un loro recepimento da parte
degli Stati membri240.
238 Le risoluzioni approvate dall’Assemblea del Consiglio d’Europa hanno una particolare importanza perché orientano le scelte politiche del Comitato dei Ministri, dei governi e dei parlamenti nazionali, tanto che i principi in esse affermati sono, in genere, sempre ripresi all’interno degli strumenti convenzionali che vengono adottati. Tra le risoluzioni più significative vi è stata indubbiamente la Raccomandazione n. 874/1979 per l’adozione di una Carta europea sui diritti dei fanciulli nella quale viene espresso il concetto che il minore non è una proprietà dei propri genitori e il termine “autorità genitoriale” è sostituito con quello di “responsabilità genitoriale”. Tale documento condannava, altresì, gli abusi sui minori, la prostituzione e la pornografia minorile, richiamando l’attenzione sulla necessità di educare fin da piccoli gli individui al rispetto dei diritti dei minori. Vi sono poi Risoluzioni dell’Assemblea dedicate, nello specifico, alla lotta contro la tratta e lo sfruttamento dei bambini, all’eliminazione di ogni forma di punizione corporale, alla lotta all’HIV, ai matrimoni forzati, al problema dei minori migranti e richiedenti asilo. Altrettanto numerose sono le Risoluzioni in materia adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che affrontano temi come la delinquenza giovanile e il collocamento dei minori al di fuori della famiglia naturale nei casi di extrema ratio. Si veda qui http://www.coe.int/children per il programma per i minori “Building a Europe for and with Children”. 239 Council of Europe (2010), Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Child Friendly Justice, 17 November 2010, 1098th meeting. Le Linee Guida sono state redatte in stretta collaborazione con il programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”, che ha fatto della giustizia a misura di minore uno dei pilastri più importanti della strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori per il periodo 2009-2011; inoltre, il Consiglio d’Europa ha organizzato una consultazione diretta di bambini e ragazzi sul tema della giustizia al fine di stendere il contenuto delle Linee Guida. Tale consultazione ha rappresentato il primo tentativo del Consiglio d’Europa di coinvolgere direttamente i minori nella predisposizione di uno strumento legale. 240 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions. An EU agenda for the Rights of the Child, Brussels, 15 febbraio 2011. La Commissione ha qui ricordato, nella sua introduzione, che la promozione e la tutela dei diritti delle persone minori di età è uno degli obiettivi dell’UE e i diritti dei minori sono parte integrante della politica dei diritti fondamentali dell’Unione. Tra le azioni concrete da intraprendere la Commissione indica proprio la promozione delle Linee guida del Consiglio d’Europa sulla Child-friendly justice e la loro considerazione nelle riforme penali e civili.
83
Oltre a far espresso riferimento, come fonte ispiratrice, alla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'Uomo241, le Linee guida si basano anche su altre norme UE e internazionali, in particolare
sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sulle “Guidelines for action on children
in the criminal justice system” del Consiglio economico e sociale dell’ONU242; pertanto, il contenuto
delle Linee guida sviluppa molti temi già riscontrati in altri documenti internazionali.
In particolare, le Linee guida si basano su cinque principi fondamentali, espressamente
richiamati e regolamentati al Capo III delle stesse, ovvero: a) partecipazione; b) interesse superiore del
bambino; c) dignità; d) tutela contro la discriminazione; e) tutela giurisdizionale. Al riguardo, verranno
di seguito messi in evidenza unicamente gli spunti innovativi offerti dalle Linee guida nella tutela dei
suddetti cinque diritti fondamentali dei minori243.
Interessante, ad esempio, è l'approccio delle Linee guida in merito al diritto di partecipazione
dei minori capaci di discernimento.
Queste ultime, infatti, ritengono che il rinvio all’espressione “capace di discernimento” non
dovrebbe essere considerato alla stregua di una restrizione, ma piuttosto come un dovere in capo alle
autorità di non pervenire troppo rapidamente alla conclusione che un minore sia incapace di discernere.
Gli Stati dovrebbero, infatti, sempre presumere che un minore disponga di tale capacità e, in
ogni caso, non deve mai spettare al fanciullo dimostrare di essere capace di discernimento.
Il concetto di “discernimento”, facendo parte del diritto di partecipazione, non può essere,
dunque, utilizzato come un “pretesto” per minimizzare o negare ai minori di usufruire di istituti
processuali di garanzia come il diritto all'equo processo o lo stesso diritto di accesso alla giustizia.
Le Linee Guida mettono così in guardia da un uso distorsivo di tale nozione, in una dimensione
protezionistica, ma, in definitiva, negatoria della dignità della persona minore di età come parte e dei
suoi diritti processuali244.
In aggiunta, secondo le Linee Guida, per garantire il pieno rispetto del diritto di partecipazione,
tutte le misure volte a garantire che i minori siano coinvolti nei procedimenti giudiziari dovrebbero
rientrare nella responsabilità del giudice, il quale dovrebbe essere tenuto a verificare che i minori siano
effettivamente coinvolti nel processo e che siano assenti solo quando hanno rifiutato di prendervi parte
o possiedono un livello di maturità e di comprensione tale da renderne impossibile la partecipazione.
241 Linee guida, cit., Preambolo, I e II Considerando. 242 Tali Guidelines sono state deliberate con risoluzione 1997/30 il 21 luglio 1997 e sono disponibili sul sito www.un.org. 243 Ad esempio, per quanto riguarda il diritto alla dignità e la tutela contro ogni discriminazione, le Linee guida riprendono quanto già affermato in altri documenti internazionali. In tema di dignità, il bambino deve essere trattato con rispetto, cura e sensibilità nel corso di qualsiasi procedura e con particolare attenzione circa la sua situazione personale e le sue esigenze specifiche, nel pieno rispetto della sua integrità fisica e psicologica. Tutto ciò, inoltre, a prescindere dallo status giuridico dei minori e quindi tale principio è valevole anche e soprattutto per i minori che si sono macchiati di un reato. Per quanto riguarda la tutela contro le discriminazioni, tale principio non esclude una protezione particolare nei confronti dei minori più vulnerabili come i bambini migranti, richiedenti asilo, non accompagnati, disabili o bambini di strada. 244 Linee guida, cit., III. Principi fondamentali, E. La tutela giurisdizionale.
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A detta delle Linee guida, poi, il diritto di partecipazione si articola in due diversi aspetti, ossia
il diritto all'informazione e il diritto all’ascolto245.
In merito a quest’ultimo aspetto, le Linee guida ritengono che le persone minori di età debbano
essere rassicurate sul fatto che le loro opinioni non determineranno necessariamente la decisione finale
in modo tale da non caricarle di eccessive responsabilità. Inoltre, al di sotto dell'età nella quale si
presume che un minore sia capace di discernimento, quest’ultimo non dovrebbe essere sentito poiché
non potrebbe effettivamente esercitare tale suo diritto completamente, non potendo comprendere
appieno le informazioni preliminari e non potendo nemmeno scegliere le modalità del suo ascolto, come
invece è suo diritto246.
Per quanto riguarda l’altro aspetto del diritto di partecipazione, ovvero il diritto del minore ad
essere informato, le Linee guida ritengono fondamentale che il fanciullo venga messo direttamente a
conoscenza dei meccanismi giudiziari alternativi al processo (in particolare mediazione e diversion)247,
i quali, tuttavia, devono garantire un livello di tutela equivalente a quello dei procedimenti giudiziari.
Questi ultimi, infatti, non sono necessariamente peggiori di un’alternativa stragiudiziale, fintanto che
sono in linea con i principi di una giustizia a misura di minore; le alternative stragiudiziali potrebbero
implicare dei pericoli con riferimento ai diritti dei minori (come, ad esempio, il rischio di un calo di
rispetto dei principi fondamentali, quali la presunzione d’innocenza e il diritto all’assistenza legale) e
potrebbero rappresentare un ulteriore ostacolo all’accesso alla giustizia per i fanciulli.
Inoltre, i minori vanno, in generale, informati direttamente, in quanto le comunicazioni
indirizzate ai genitori non dovrebbero rappresentare un’alternativa.
Le Linee guida si occupano anche del sistema probatorio per quanto concerne l’audizione e la
testimonianza del minore in una prospettiva più penalistica che civilistica.
In merito alle modalità di audizione dei minori viene consigliato, oltre all’ascolto protetto, che
i colloqui vengano svolti sempre dalle stesse persone specializzate e che la loro durata sia congrua
all’età del minore.
In merito al diritto alla protezione della vita privata e familiare, nonostante l’anonimato e la
protezione dei dati personali con riferimento ai mass media siano fondamentali per il minore coinvolto
in un procedimento giudiziario (così come riconosciuto e sancito da svariati strumenti internazionali248),
245 Linee guida, cit., III. Principi fondamentali, A. Partecipazione. 246 M. C. RUO, Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo: indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia childfriendly, in Il Diritto di famiglia e delle persone, fasc.1, 2013, pag. 338. 247 Linea Guida n. 25. 248 A titolo esemplificativo, l’articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (serie dei trattati europei n. 197) si occupa della vita privata e protegge i dati personali invitando gli Stati a istituire misure di regolazione per i mass media. Inoltre, le Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato (risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e sociale del 22 luglio 2005, paragrafo X, punto 27) affermano espressamente che: “Le informazioni relative alla partecipazione di un minore a un procedimento giudiziario dovrebbero essere protette. Ciò può essere conseguito mantenendo riservate le informazioni che possono
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le Linee guida osservano che potrebbe anche accadere che, in via del tutto eccezionale, il minore tragga
vantaggio proprio dalla divulgazione o persino dall’ampia pubblicizzazione del suo caso (ad esempio,
in caso di sottrazione di minore).
Per quanto riguarda l’aspetto dell’accesso alla giustizia, la Linea guida 35 raccomanda che gli
Stati membri rimuovano tutti gli ostacoli esistenti e rilevanti per i minori come, ad esempio, le spese
processuali, la mancanza di assistenza legale, il requisito del consenso genitoriale in casi di conflitto di
interesse tra genitori e figli o di rifiuto ingiustificato del consenso, l’accesso al gratuito patrocinio alle
stesse condizioni previste per gli adulti o a condizioni meno restrittive (ad esempio, indipendenti dal
reddito di chi detiene la responsabilità genitoriale)249. I requisiti processuali dovrebbero, quindi, essere
limitati il più possibile250.
Le Linee Guida rappresentano un altro passo significativo verso una giustizia a misura di
fanciullo in cui l’aspetto più rimarcato è quello riguardante la necessità di coinvolgere i minori nei
procedimenti che li riguardano attraverso strumenti di partecipazione sempre più ampi a seconda del
loro grado di maturazione.
Seconda sezione: La prassi della CEDU in materia di diritti dei minori
Per il Consiglio d’Europa, dunque, la tutela dei diritti dei minori e la promozione di una
giustizia “child-friendly” costituiscono, da tempo, una priorità e purtroppo anche una necessità.
Proprio la necessità di un intervento maggiore a tutela dei fanciulli era emersa già nel piano
d’azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa, tenutosi a Varsavia nel
2005, nel quale, fin d’allora, era stato rilevato che, nonostante l’esistenza di diversi strumenti giuridici
portare a identificare un minore vittima o testimone in un procedimento giudiziario e limitando la divulgazione delle stesse”. Ciò è descritto anche nelle Regole Pechino (articolo 8), in base alle quali il diritto del minore alla vita privata deve essere rispettato in ogni fase al fine di evitare che gli venga arrecato pregiudizio mediante un eccesso di pubblicità o un processo di etichettamento. In linea di principio, non deve essere pubblicata alcuna informazione che possa comportare l’identificazione di un reo minore. Sul punto si era espresso anche il Comitato per i diritti dei minori nel suo commento generale n. 10 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile, nel quale si raccomandava, tra le varie cose, che i procedimenti riguardanti i minori avvenissero a porte chiuse, di mantenere la riservatezza delle informazioni e che la sentenza non rivelasse l’identità del minore. 249 Ad esempio, in Georgia, il diritto al gratuito patrocinio per i minori di 18 anni nei procedimenti penali è garantito ex officio, in quanto essi sono considerati “socialmente vulnerabili”. Nessun’altra condizione è imposta ai minori per fruire di questo servizio. 250 Si dovrebbe evitare un approccio alla rappresentanza troppo restrittivo o meramente tecnico. Al riguardo si veda I. Berro-Lefèvre, “Improving children’s access to the European Court of Human Rights”, Giustizia minorile internazionale, monografia n. 3, Strasburgo, Edizioni del Consiglio d’Europa, 2008, pag. 69-78.
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(a livello internazionale, europeo e nazionale) che si occupano di tutelare i diritti dei minori, continuano
a permanere, nelle decisioni nazionali, grandi vuoti di tutela tra il diritto e la prassi giudiziaria.
Nel prosieguo, pertanto, verranno analizzate alcune delle pronunce più significative della Corte
europea dei diritti dell’uomo che aiuteranno a comprendere ancora di più come sinora la Corte abbia
cercato, in concreto, di tutelare i diritti dei fanciulli alla luce dei principi contenuti nella CEDU.
2.1 Gli articoli 5 e 6 della CEDU: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in
materia di equo processo penale minorile, detenzione minorile e detenzione amministrativa di
minori stranieri accompagnati o non dai propri familiari
La giustizia minorile è un settore di cui la Corte europea dei diritti dell’uomo si è occupata
grazie alla presenza dell’art. 6 della CEDU che, come sopra anticipato, è una delle due uniche
disposizioni della Convenzione che menziona espressamente i minori, statuendo che l’accesso alla sala
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico, durante tutto o parte del processo, quando lo
esigono i loro interessi. Nella Convenzione sui diritti del fanciullo troviamo, come abbiamo visto, una
disposizione corrispondente, ovvero l’art. 40, che ha, comunque, un contenuto diverso e più ampio
dell’art. 6 della CEDU, pur non menzionando la necessità che le udienze con i minori si tengano a porte
chiuse.
Nonostante l’esistenza dell’art. 6 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è
pronunciata raramente sull’applicazione di questo articolo ai fanciulli e molto spesso ha preferito
prendere spunto dagli standard di tutela derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo o da altri
strumenti internazionali.
Il primo e il più noto caso trattato dalla Corte europea in materia di giustizia penale minorile
risale al 1999 ed è il caso V. e T. c. Regno Unito251.
La vicenda ha visto coinvolti come protagonisti due ragazzini di dieci anni che si erano resi
colpevoli di aver rapito e percosso a morte un bambino di due anni ed erano stati poi sottoposti ad un
processo alla stregua degli adulti e con un massiccio intervento dei mass media.
La Corte, pertanto, ritenne che il procedimento fosse stato incomprensibile per gli imputati e
tale da incutere timore negli stessi al punto che i minori non erano stati in grado di partecipare
effettivamente al processo determinando, così, una grave violazione dell’articolo 6 della CEDU.
251 Corte europea dei diritti dell’uomo (grande sezione), sentenza del 16 dicembre 1999, T. c. Regno Unito, n. 24724/94, punto 88 e sentenza del 16 dicembre 1999, V. c. Regno Unito , n. 24888/94, punto 90.
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle cause V. e T. c. Regno Unito, ha fatto
espressamente riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo e ad altri importanti strumenti
internazionali a tutela dei diritti dei minori per motivare la propria decisione252.
Tuttavia, in queste due sentenze, la Corte europea ha perso purtroppo l’occasione per criticare
il fatto che due minori di undici anni erano stati ritenuti penalmente responsabili per i reati commessi,
non chiedendosi, ad esempio, se ciò non fosse contrario alle regole di Beijin (le quali invitano gli Stati
a non fissare un’età minima per la responsabilità penale troppo bassa), più che contro la Convenzione
sui diritti del fanciullo (visto che l’art 40, par. 4, si limita a chiedere che gli Stati parte fissino un’età
minima per la responsabilità penale).
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in merito al rispetto del diritto di
effettiva partecipazione dei minori al processo penale nei quali sono coinvolti anche nel caso SC c. UK
che vedeva coinvolto sempre un minore di 11 anni253.
In tale vicenda la Corte europea ebbe modo di chiarire che l’art. 6 della CEDU non richiede
che un minore accusato di un reato debba capire o essere capace di comprendere ogni singola questione
di diritto o probatoria, ma è almeno obbligatorio garantirgli la presenza di un legale rappresentante254.
Nel caso di specie erano stati fatti degli sforzi per facilitare l’effettiva partecipazione del minore, ma
non erano stati sufficienti, a parere della Corte, per far comprendere al minore la situazione in cui si
trovava e i rischi che correva per il reato commesso, non essendo stata prestata la dovuta attenzione alla
alla sua personale capacità di discernimento.
Il principio che emerge da questa rilevante pronuncia è quindi che incombe sugli Stati l’onere di
accertarsi che i processi in cui vengono coinvolti dei minori siano a loro sufficientemente comprensibili
e corollario ineludibile è la necessità della presenza di un avvocato.
Nei procedimenti penali che coinvolgono dei minori, più che nelle cause civili, è di
fondamentale importanza anche evitare ritardi ingiustificati nei tempi del processo, in particolare
quando è in essere la detenzione di un minore.
I dispendi ingiustificati di tempo non sono, infatti, compatibili con la velocità imposta
dall’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU che tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza255. L’art. 5 della
CEDU stabilisce espressamente i casi in cui un soggetto può essere privato della sua libertà e per quanto
riguarda nello specifico i minori, come sopra anticipato, questi ultimi possono essere detenuti allo scopo
di sorvegliare la loro educazione oppure quando è necessario per condurli innanzi all’autorità
competente.
252 T c. UK, para 74 -75 e para 43-47 per i riferimenti ad altri documenti internazionali rilevanti per i fanciulli. 253 Corte europea dei diritti dell’uomo, SC c. UK, no. 60958/00, 15 giugno 2004. 254 Corte europea dei diritti dell’uomo, SC c. UK, cit., para. 29. 255 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 29 febbraio 1988, Bouamar c. Belgio, n. 9106/80, punto 63.
88
Nel recente caso Ichin e altri c. Ucraina256 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto
violato l’art. 5 della CEDU in quanto la detenzione di due minorenni, rei confessi, non poteva essere
considerata funzionale alla loro traduzione dinanzi all’autorità giudiziaria dal momento che il
procedimento penale nei loro confronti si era aperto ben venti giorni dopo il loro rilascio; né poteva
essere finalizzata a sorvegliare la loro educazione, dal momento che non risultava che presso quella
determinata struttura venisse svolta qualche tipo di attività educativa, dovendo la stessa piuttosto
considerarsi come un mero luogo di contenimento.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la detenzione finalizzata all’“educazione
sorvegliata” deve limitarsi al tempo strettamente necessario all’applicazione di un regime adatto al
minore257 e un centro di detenzione per minori non può essere considerato come un centro di
“educazione sorvegliata” ove lo stesso preveda servizi ricreativi solo su base volontaria258 o non preveda
proprio alcuna attività pedagogica (come, appunto, nel caso Ichin e altri c. Ucraina).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato anche la tematica della detenzione
amministrativa di minori accompagnati o non dai propri genitori.
Al riguardo è possibile operare un confronto tra due casi di detenzione che hanno riguardato
entrambi il Belgio.
Il primo caso, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio259, riguardava la detenzione di
un minore non accompagnato, mentre il secondo, Muskhadzhiyeva e al. c. Belgio260 riguardava la
detenzione di quattro minori accompagnati dalla madre.
Nel primo si trattava della detenzione di una bambina congolese di cinque anni che aveva
tentato assieme allo zio di raggiungere la madre in Canada dove quest’ultima aveva richiesto asilo. Data
l’assenza di documenti comprovanti l’identità e la relazione di parentela della bambina con lo zio, la
minore era stata fermata all’aeroporto di Bruxelles e, in seguito, trattenuta per più di due mesi in una
struttura detentiva per adulti, ove manteneva quotidiani contatti telefonici con la madre. Le autorità
belghe avevano successivamente fatto un tentativo di refoulement della minore verso il Congo che era
fallito in quanto la bambina, non avendo trovato nessun familiare ad accoglierla a Kinshasa, era stata,
pertanto, fatta tornare in Belgio.
256 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 dicembre 2010, Ichin e altri c. Ucraina. Due ragazzi ucraini, di dodici e tredici anni, si erano introdotti nella mensa scolastica, dove avevano rubato cibo e stoviglie. Interrogati dalla polizia, avevano confessato e restituito parte della refurtiva. Subito dopo erano stati rinchiusi per trenta giorni in un centro correzionale per minori, in quanto ritenuti socialmente pericolosi, anche alla luce dei loro notori contatti col mondo della piccola criminalità. Solo venti giorni dopo il loro rilascio si era aperto un procedimento penale a loro carico, che era stato però archiviato in ragione della minore età degli accusati. 257 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 29 febbraio 1988, Bouamar c. Belgio, n. 9106/80, punto 50. 258 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 16 maggio 2001, D.G. c. Iralnda. 259 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 ottobre 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio. 260 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 gennaio 2010, Muskhadzhiyeva e al. c. Belgio.
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Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, nonostante gli operatori del centro belga
avessero dedicato delle attenzioni particolari alla bambina, la struttura era comunque inadatta a ospitare
dei minori, in particolare se non accompagnati, in quanto il centro di detenzione era per adulti.
Inoltre, la condotta delle autorità, anche in relazione al tentato refoulement, costituiva un
trattamento inumano e degradante sia per la bambina, sia per la madre, vittima indiretta della violazione
dei diritti umani subita dalla figlia. Oltretutto, la detenzione della minore e la sua separazione dalla
madre avevano costituito un’illegittima interferenza nel diritto alla vita familiare della bambina, dando
origine alla violazione dell’art. 8 della CEDU anche perché la detenzione della minore non rispondeva
ad alcuna necessità apprezzabile in una società democratica ai sensi dell’art. 8, par. 2, della CEDU.
In questa pronuncia desta, tuttavia, qualche perplessità, la scelta della Corte di qualificare la
violazione dell’art. 3 (proibizione della tortura) come una violazione di un obbligo positivo di fare e
non come un inadempimento di un obbligo di astensione. Secondo la Corte, infatti, dal momento in cui
l’avvocato della bambina aveva denunciato all’ufficio per gli stranieri la situazione di detenzione della
sua assistita, le autorità belghe sarebbero state messe “en position d’éviter ou de redresser le
manquements allégués”261. È quindi necessaria una segnalazione perché sorga in capo alle autorità
competenti la responsabilità per una situazione di detenzione di un minore non accompagnato che si
trovi sotto la loro piena responsabilità? Le autorità statali dovrebbero essere sempre direttamente
responsabili delle persone detenute.
Nel secondo caso, i ricorrenti erano la Sig.ra Muskhadzhiyeva e i suoi quattro figli minori,
cittadini russi di origine cecena, richiedenti asilo in Belgio. Dopo la notifica del diniego della richiesta
di permesso di soggiorno, la famiglia era stata ristretta in una struttura detentiva simile a quella del caso
Mubilanzila dove le famiglie con i bambini erano ospitate nel settore femminile. Il centro era dotato di
operatori sociali, strutture ricreative ed educative, ma c’erano però anche delle sbarre alle finestre, delle
recinzioni con il filo spinato, del personale in uniforme, condizioni igieniche precarie e una generale
mancanza d’intimità. La permanenza in questa struttura detentiva aveva generato nei minori, soprattutto
in una di loro, uno stato di stress post-traumatico. La madre era caduta, invece, in una forma di stress
emotivo generata dal dover assistere, impotente, alle sofferenze dei figli. La sofferenza dei minori e
della madre era stata attestata da due rapporti medici che, avendo rilevato che lo stato d’ansia della
madre si stava riversando sui figli, consigliavano di interrompere la detenzione della famiglia per
limitare i danni psicologici. Nonostante il ricorso contro la detenzione, proposto in prima istanza, in
appello e presso la Corte di Cassazione, la permanenza forzata nel centro si era protratta per più di un
mese fino all'esecuzione dell’espulsione.
261 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 ottobre 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, par. 57.
90
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha qualificato come trattamenti inumani e degradanti le
condizioni detentive nel caso di specie per quanto riguardava i figli minori (anche se accompagnati
dalla madre), mentre non ritenne che la sofferenza della madre avesse raggiunto la soglia del trattamento
inumano e degradante262.
Secondo la Corte, infatti, mentre nel primo caso analizzato la madre era assente e distante dalla
figlia, qui la donna era in costante contatto con i figli trovandosi nella stessa struttura detentiva. Questa
circostanza, sostiene la Corte, ha attenuato la sua sofferenza non raggiungendosi, così, la soglia minima
per integrare un trattamento inumano e degradante263.
L’argomento sostenuto dalla Corte appare abbastanza debole proprio perché confronta due
situazioni diverse e difficilmente paragonabili. Non è, infatti, ben chiaro il motivo per cui sia giunta a
ritenere che la sofferenza di una madre che si trova lontana dalla figlia detenuta debba essere superiore,
per intensità, rispetto alla sofferenza di una madre, ristretta assieme ai figli, che li vede costantemente
in uno stato di prostrazione psicologica senza avere la possibilità di alleviarne le sofferenze.
Ad ogni modo, in questo secondo caso, le condizioni detentive della famiglia hanno integrato,
altresì, una violazione dell’art. 5, mentre la doglianza concernente la violazione del diritto alla vita
privata e familiare è stata ritenuta manifestamente infondata264. Anche quest’ultimo punto sembra
discutile e frutto di un’applicazione inappropriata del precedente caso Mubilanzila.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la differenza tra i due casi era giustificata ancora una
volta dal fatto che in questo non c’era stata separazione fisica tra i componenti del nucleo familiare. La
Corte, in altre parole, esclude la possibilità che la vita privata, intesa come personale ed intimo
equilibrio dell’individuo, e la vita familiare, ovvero l’insieme delle relazioni intercorrenti tra i membri
familiari, possano essere messe a dura prova dalla detenzione di una famiglia (con minori) in una
struttura inadatta. La Corte ha perso, quindi, l’opportunità di compiere un’analisi degli effetti delle
sofferenze psicologiche sull’equilibrio delle relazioni familiari vissute all’interno di una struttura
detentiva. Più che affrontare in questo caso la questione della tutela dell’integrità familiare sarebbe,
infatti, stato opportuno riflettere sulla qualità della vita familiare nelle strutture detentive, soprattutto
quando vi sono dei minori coinvolti.
Sempre a proposito delle condizioni di detenzione, è criticabile l’approccio della Corte che,
nuovamente, ha fatto riferimento alla violazione di un obbligo positivo compreso nell’art. 3 della
CEDU, trascurando il fatto che le autorità statali sono tenute ad un ruolo attivo di grande responsabilità
nelle strutture detentive che gestiscono265.
262 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 gennaio 2010, Muskhadzhiyeva e al. c. Belgio, par. 66. 263 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 gennaio 2010, Muskhadzhiyeva e al. c. Belgio, par. 65-66. 264 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 gennaio 2010, Muskhadzhiyeva e al. c. Belgio, par. 97-99. 265 A conclusioni analoghe giunse la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Kanagaratnam e altri c. Belgio (sentenza del 13 dicembre 2011) ove, sempre in tema di detenzione di minori insieme alla madre in un centro di accoglienza
91
In ogni caso, sia che si tratti di custodia cautelare, che di detenzione provvisoria o delle
condizioni di detenzione, la Corte europea tiene in debito conto l’età del ricorrente al momento
dell’arresto o della detenzione, riunendo in sé un approccio protezionista e garantista266.
Approccio protezionista che ha come sua maggiore caratteristica l’ambizione alla
reintegrazione del minore nella società che si nota bene in una pronuncia del 2008 che ha portato la
Corte ad affermare la violazione dell’art. 8 della CEDU in quanto a un minore di 11, arrestato e rilasciato
poco dopo, erano state raccolte e conservate le impronte digitali267.
Al riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la conservazione dei dati
relativi alle persone non condannate può essere particolarmente pregiudizievole nel caso in cui si tratti
di minori, in ragione della loro situazione speciale e dell’importanza che riveste il loro sviluppo e la
loro reintegrazione nella società.
Come è già stato in parte osservato, non è sempre tutto chiaro e limpido nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo e lo dimostra bene la giurisprudenza sull’imparzialità dei
giudici minorili. In merito ci si era chiesti se, alla luce del principio del superiore interesse del minore,
si potesse derogare alla garanzia dell’imparzialità del giudice e due celebri sentenze della Corte europea
dei diritti dell’uomo sono intervenute proprio su questo punto.
Innanzitutto, la sentenza Nortier c. Paesi Bassi nel quale la Corte ha operato, dapprima, una
distinzione tra parzialità oggettiva e soggettiva per poi affermare che non vi è nessuna violazione del
principio della separazione delle funzioni del giudice se la parzialità soggettiva del giudice minorile,
che prima di pronunciare la sentenza aveva svolto anche qualche atto d’istruzione, non è dimostrata268.
In questo modo la Corte ha voluto far prevalere il beneficio della continuità della presa in carico di un
minore da parte dello stesso giudice su un’interpretazione troppo dogmatica del concetto di imparzialità.
Tale sentenza è stata seguita dalla pronuncia nel caso Adamkievicsk c. Polonia nel 2010 dove
la Corte europea dei diritti dell’uomo si è, invece, mostrata molto più prudente269.
Questo modo di procedere della Corte europea dei diritti dell’uomo, a volte ambiguo e poco
chiaro, che lascia spesso spazio a delle interpretazioni totalmente divergenti, ha portato il Consiglio
costituzionale francese ad approfittarne, nonostante il decimo principio fondamentale riconosciuto dalle
leggi della Repubblica relativo alla giustizia minorile, per imporre una concezione del tutto teorica del
temporanea per clandestini, la Corte ritenne necessario tenere in considerazione la specifica situazione personale ed emotiva dei bambini, la quale determinò la condanna del Belgio per aver violato sia l'articolo 3 della CEDU (unicamente nei confronti dei minori e non della loro madre), sia l’art. 5 della CEDU. L’art. 8 della CEDU, invece, non venne in rilievo. 266 C. LAZERGES, Typologie des modèles: la mosaïque du droit, en La minorité à contresens, cit., p. 82. 267 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, n. 30562/04 e 30566/04, S e Marper c. Regno unito. 268 Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 agosto 1993, Nortier c. Paesi Bassi. 269 Corte europea dei diritti dell’uomo, 2 marzo 2010, Adamkievicsk c. Polonia.
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principio dell’imparzialità, mettendo, così, fine alla possibilità che un giudice minorile che ha già
proceduto a degli atti d’istruzione possa poi presiedere il tribunale per i minori o il tribunale correzionale
per i minori, nonostante sia colui che maggiormente conosce il minore e l’interesse superiore dello
stesso. Alla decisione del Consiglio Costituzionale francese è poi seguita una modifica legislativa che
ha modificato l’articolo L.251-7 del codice dell’organizzazione giudiziaria270.
Il rischio che si annida dietro alle ambiguità della Corte può dunque essere quello di condurre
gli Stati membri ad approfittarne per togliere specialità alla giustizia minorile271.
2.2 L’applicazione dell’art. 8 della CEDU in tema di ricongiungimenti familiari, rapporti
genitori/figli e maternità surrogata
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 8 della CEDU in tema di ricongiungimento
familiare è interessante paragonare tre casi, ovvero Sen c. Paesi Bassi del 2001272, Tubaquo-Teckle c.
Paesi Bassi273 del 2005 e Berisha c. Svizzera del 2013274 al fine di comprendere come la Corte europea
dei diritti dell’uomo affronti tale tematica275.
Prima di addentrarci nell’analisi delle sopracitate pronunce, bisogna sottolineare che la CEDU
non prevede alcun diritto d’ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato parte a favore degli
stranieri e, pertanto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, per tutelare la famiglia migrante, ha fatto
leva sul principio del superiore interesse del minore e sulla necessità di tutelare il diritto al rispetto della
vita privata e familiare. Quest’ultimo, in particolare, ha costituito, in maniera preponderante, la base
giuridica utilizzata dalla Corte per valutare la legittimità o meno dei provvedimenti nazionali di diniego
di soggiorno o di espulsione.
Il primo caso sopra menzionato riguardava la famiglia del Sig. Sen che abitava in Olanda sin
dal 1977. La moglie, pur essendo sposata con il Sig. Sen sin dal 1982, aveva continuato a vivere in
Turchia, dove, nel 1983, aveva dato alla luce la figlia Sinem. Nel 1986, la Sig.ra Sen si ricongiungeva
al marito in Olanda, mentre la figlia veniva affidata alle cure di una zia in Turchia. Nel frattempo la
donna partoriva altri due figli in Olanda, nel 1990 e nel 1994. Solamente nel 1992 i Sig.ri Sen
270 Il riferimento è alla Decisione del Consiglio Costituzionale n. 2011-147 QPC dll’8 luglio 2011 e alla legge del 26 dicembre 2011. 271 C. LAZERGES, Typologie des modèles: la mosaïque du droit, en La minorité à contresens, cit., p. 84. 272 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 dicembre 2001, Sen c. Paesi Bassi. 273 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 1° dicembre 2005, Tuquabo-Tekle c. Paesi bassi. 274 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 30 luglio 2013, Berisha c. Svizzera 275 Al riguardo gli spunti principali derivano dal contributo di A. VETTOREL, L’incidenza del Judicial activism della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia sugli ordinamenti statali: i nuovi diritti delle famiglie migranti, in Forum di quaderni costituzionali, n. 5, 2013, p. 1-13.
93
presentavano richiesta di autorizzazione di soggiorno per la minore Sinem, in quanto la zia aveva riferito
di non potersene più occupare. Detta richiesta venne rigettata dalle autorità olandesi per motivi di
pubblico interesse legati alla politica nazionale in materia di immigrazione che prevedeva la
concessione del permesso di soggiorno nei soli casi di un interesse dello Stato o per giustificati motivi
di carattere umanitario. I Paesi Bassi sostenevano, inoltre, che Sinem non facesse parte della famiglia
dei Sig.ri Sen, giacché cresciuta, curata ed educata dalla zia in Turchia e, pertanto, che non vi fosse
stata alcuna interferenza del potere pubblico nella vita familiare della minore, in quanto questa non si
era mai svolta in Olanda.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, adita dai Sig.ri Sen, ha verificato, innanzitutto
l’esistenza, nel caso in esame, di una situazione qualificabile come “vita familiare”. Al riguardo, la
Corte ha chiarito che un bambino nato da un’unione matrimoniale è ipso iure parte di quella relazione,
sicché il solo fatto della nascita crea un legame di “vita familiare” che solo circostanze eccezionali
possono far venire meno276.
Chiarito ciò, la Corte ha evidenziato che la corretta applicazione dell’art. 8 della CEDU
richiede che sia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi del singolo individuo e quelli della società
nel suo complesso e che il rispetto di tale equilibrio deve essere valutato sulla base degli elementi che
emergono dalla fattispecie che di volta in volta viene sottoposta all’attenzione della Corte. Nel caso di
specie, la Corte europea dei diritti dell’uomo rilevò che, nonostante i genitori di Sinem avessero
deliberatamente scelto di lasciare in Turchia la figlia, affidandola alle cure della zia, il ricongiungimento
in Olanda con la propria famiglia costituiva la soluzione migliore sia per la minore sia per il resto della
famiglia che lì si era stabilita. Imporre ai genitori la scelta di rinunciare a ricostituire il nucleo familiare
o di rientrare in Turchia, sradicando i due figli più piccoli dall’ambiente nel quale erano nati, cresciuti
e regolarmente scolarizzati, costituiva, infatti, secondo la Corte, un’ingerenza nella vita privata e
familiare dei soggetti coinvolti del tutto sproporzionata allo scopo di tutela del benessere economico
perseguito dall'Olanda. Secondo la Corte, pertanto, vi era stata una violazione dell’articolo 8 della
CEDU anche se Sinem aveva vissuto tutta la sua vita in Turchia e non aveva alcun legame con l’Olanda,
né poteva dirsi ivi integrata o radicata.
Nella successiva sentenza Tubaquo-Teckle, che vedeva coinvolta una bambina di quindici
anni, cresciuta in Eritrea con la nonna e la zia, per la quale era stata presentata una richiesta di
ricongiungimento con la madre e la sua nuova famiglia nei Paesi Bassi, la Corte europea ha ritenuto
sempre contrario all’art. 8 della CEDU il divieto opposto al ricongiungimento familiare da parte delle
autorità olandesi. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato, infatti, che non era stato fatto alcun
276 In merito la Corte riprese un proprio precedente ovvero il caso Gul c. Svizzera, deciso il 19 febbraio 1996,
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equo bilanciamento tra gli interessi dei singoli coinvolti e quelli dello Stato e non ritenne rilevante
l’assenza dei requisiti d’integrazione della minore nello Stato ospitante.
In tali sentenze, dunque, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha mostrato una grande
attenzione per le particolarità del caso concreto e, soprattutto, una grande sensibilità verso i minori
coinvolti. Tali decisioni, definitive “quasi umanitarie”, sono state criticate da una parte della dottrina
utilizzando l’espressione “judicial lottery”, per evidenziare, cioè, la mancanza in esse di chiari criteri
interpretativi277.
Tale osservazione sembra del tutto pertinente soprattutto dopo la decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo nel più recente caso Berisha c. Svizzera, in cui la Corte é arrivata, inspiegabilmente,
ad una conclusione diametralmente opposta ai due casi precedenti, nonostante la situazione fosse molto
simile.
Il caso riguardava, infatti, il rifiuto delle autorità svizzere di concedere un permesso di
soggiorno ai tre figli minorenni dei ricorrenti (di rispettivamente 15, 13 e 6 anni), nati in Kosovo e fatti
entrare illegalmente dai genitori (i quali, invece, erano regolari) in Svizzera.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, in tale situazione, diede molto peso alla decisione dei
genitori che avevano deliberatamente scelto di vivere in Svizzera anziché in Kosovo, mentendo in varie
circostanze alle autorità svizzere, e al fatto che i loro tre figli non avevano vissuto in Svizzera un tempo
sufficiente a perdere qualsiasi contatto con il loro Paese d’origine nel quale erano cresciuti e, pertanto,
un loro ritorno in Kosovo non sarebbe stato traumatico.
La Corte ha pure considerato che i genitori sarebbero stati in grado di sopperire a distanza ai
bisogni dei due figli maggiori (seppur sempre minorenni) e che nulla impediva loro di recarsi in Kosovo
o di rimanervi con la figlia più giovane.
In considerazione di tutto ciò, la Corte è giunta alla conclusione che le autorità svizzere non
avevano oltrepassato il loro margine di apprezzamento e, pertanto, non era ravvisabile alcuna violazione
dell’articolo 8 della CEDU.
Tale conclusione appare davvero molto discutibile, soprattutto se paragonata ai casi Sen e
Tubaquo-Teckle. La Corte europea ha, infatti, sostanzialmente ratificato la decisione svizzera di
espellere i figli minorenni della coppia, emigrati clandestini, facendo pendere l’angolo della bilancia
del suo ragionamento/bilanciamento degli interessi coinvolti dalla parte del peso rappresentato dallo
comportamento scorretto dei genitori.
La valutazione di situazioni anche molto simili, pertanto, può condurre la Corte europea dei
diritti dell’uomo a conclusioni anche diametralmente opposte, contraddittorie e anche poco attente alle
277 D. THYM, Respect for Private and Family Life under article 8 ECHR in immigration cases: a human right to regularize illegal stay?, in International and Comparative Law Quarterly, 2008, nota 8, p. 15, nota 25 e A. VETTOREL, L’incidenza del Judicial activism della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia sugli ordinamenti statali: i nuovi diritti delle famiglie migranti, in www.forumcostituzionale.it.
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esigenze dei minori coinvolti, dando vita ad una giurisprudenza spesso imprevedibile e, di conseguenza,
contraria al principio della certezza del diritto.
Nella seconda parte del presente lavoro si avrà modo di osservare anche la giurisprudenza della
Corte di Giustizia su tematiche simili, ma riguardanti, tuttavia, solo dei casi di minori di età cittadini
UE con genitori di cittadinanza extra UE.
Per quanto riguarda la tematica dei rapporti genitori-figli, secondo la Corte europea dei diritti
dell’uomo, pur godendo gli Stati parte di un certo margine di discrezionalità nella valutazione degli
interessi in gioco, nel loro bilanciamento il principio del superiore interesse del minore deve prevalere
sempre sui diritti dei genitori quando le figure genitoriali pregiudicano lo sviluppo e la salute dei loro
figli. A imporlo è proprio l’art. 8, par. 2, della CEDU, ai sensi del quale non può esservi ingerenza di
un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare di un individuo “a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria”, tra le altre cose, “alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui”.
Interessante al riguardo è il caso Eski c. Austria278 che riguardava l’adozione di una minore da
parte del nuovo marito della madre senza il consenso del padre naturale. Quest’ultimo fece poi ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo ritenendo la decisione contraria al rispetto del suo diritto alla
vita privata e familiare sancito. La Corte europea, basandosi sul fatto che le visite padre-figlia avevano
avuto esiti negativi sul benessere psico-fisico della bambina, non ritenne che vi fosse stata alcuna
violazione dell’art. 8 della CEDU in quanto nei procedimenti di adottabilità, l’interesse del minore
prevale su quello dei genitori biologici279. Al riguardo si sottolinea che anche la Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo, pur definendo nell’art. 3 il superiore interesse del minore come una delle priorità
da tenere in considerazione, nell’art. 21, in materia di adozioni lo definisce, invece, come sempre
prioritario.
Un altro caso interessante é P.V. c. Spagna280 ove gli incontri tra il figlio minorenne e il padre
erano stati modificati in incontri protetti in quanto l’uomo si stava sottoponendo ad un mutamento di
sesso. Secondo la Corte, per via della disforia di genere e della sua derivata instabilità emotiva, era
adeguata e non contraria agli art. 8 e 14 della CEDU la decisione delle autorità spagnole in quanto
diretta a tutelare nell’immediato il minore dal rischio di un danno allo sviluppo della sua personalità e
nel lungo periodo questa scelta avrebbe consentito al bambino di abituarsi gradualmente al mutamento
di sesso del padre.
278 CEDU, sent. 25 gennaio 2007, def. 25 aprile 2007, ric. n. 21949/03, Eski c. Austria. 279 Altro esempio è il caso Aune c. Norvegia (CEDU, sentenza del 28 ottobre 2010) in cui, sempre in un procedimento di adottabilità, si fece prevalere l’interesse del minore su quello della madre biologica. 280 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 30 novembre 2010, P.V. c. Spagna.
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In generale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene legittimo l’allontanamento di un
minore dalla propria famiglia quando i genitori si rivelano incapaci di prendersene cura, per motivi
psichici o fisici o perché mettono in atto condotte abusanti e violente, mentre non ritiene legittimo un
provvedimento di allontanamento basato unicamente sulla possibilità di ottenere una migliore
educazione presso un’altra famiglia281 o sulla mancanza di una situazione abitativa appropriata
derivante da problematiche economiche o di residenza dei genitori.
Quest’ultima condizione, tuttavia, è stata ritenuta fondamentale dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo per non autorizzare il ritorno di un bambino illegittimamente sottratto. Il riferimento è al
caso Neulinger282, che verrà approfondito nel prosieguo, il quale è degno di nota anche perché la Corte
europea richiama l’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali per supportare il proprio
percorso argomentativo, sottolineando, così, che, nonostante in Europa sia ancora forte il tasso di
conflittualità attorno a certe questioni, è comunque possibile individuare un certo grado di consenso
sulla considerazione del principio del superiore interesse del minore come un fattore ineludibile di
giudizio nelle decisioni relative ai diritti dei fanciulli.
Nei provvedimenti in tema di rapporto genitori-figli minori, le autorità competenti dei vari
Stati membri non solo non devono porre in essere arbitrari comportamenti intrusivi nella sfera di libertà
dei nuclei familiari che non siano necessari per salvaguardare lo sviluppo psicofisico dei minori, ma
devono anche attivarsi per sviluppare e recuperare il legame genitori-figli quando quest’ultimo sia stato
temporaneamente interrotto a causa di un provvedimento pubblico (ad esempio, dopo un affidamento
temporaneo del minore ad una famiglia affidataria o ad una comunità), oppure per via della separazione
dei genitori. Anche questo aspetto, infatti, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, fa parte del
principio del superiore interesse del minore in quanto un fanciullo ha sempre il diritto di preservare i
rapporti con i propri genitori in assenza di condizioni per lo stesso pregiudizievoli.
281 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. del 16 luglio 2015, Akinnibosun c. Italia: “Va poi ricordato – osserva la Corte – che la possibilità per un bambino di ottenere, presso un’altra famiglia, una migliore educazione, certo non può giustificare l’allontanamento”. Nel caso di specie, secondo la Corte, era mancata, prima della decisione sulla dichiarazione di adottabilità della minore, una valutazione seria e attenta anche perché non era stato sentito uno psicologo e non si era fatto alcun tentativo di salvaguardare il legame padre e figlia. Le autorità italiane avevano disposto una sostanziale soppressione del legame tra genitore e figlia basandosi, quasi esclusivamente, sui rapporti dei servizi sociali e sulle dichiarazioni della famiglia di accoglienza. Eppure, scrive la Corte, l’uomo non era mai stato accusato di violenza, maltrattamento o abusi sessuali, né aveva manifestato disturbi psichici. Il distacco dalla figlia era stato imposto dalla misura detentiva che aveva subito e per la quale aveva ottenuto un indennizzo per ingiusta detenzione. Pertanto, all’uomo non poteva certo essere addossata alcuna forma di disinteresse ed era normale che, dopo tre anni di separazione, l’incontro padre-figlia fosse stato difficile. Di qui la violazione dell’articolo 8 della CEDU e l’attribuzione al padre di 32mila euro a titolo di danno morale. La Corte, però, considerando che la minore era stata già adottata, proprio per tutelarla, non ha disposto il ricongiungimento con il padre. 282 Nel caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera la madre aveva sottratto il minore al padre in Israele. I due genitori erano separati, la madre aveva la custodia del figlio, l’affidamento era congiunto ed era stato imposto un divieto di espatrio per il minore fino alla maggiore età. La madre, nonostante il divieto, portò il figlio in Svizzera. La Corte ritenne rilevante sia il fatto che la madre non potesse rientrare in Israele dato che sarebbe potuta finire in carcere in ragione della sottrazione di minore sia che il minore, già integrato in Svizzera, una volta tornato in Israele non poteva contare sulle risorse limitate del padre.
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Un esempio di quanto appena affermato è il caso Scozzari e Giunta c. Italia283 nel quale la
Corte europea ha criticato l’eccessiva discrezionalità, senza alcun controllo, lasciata ai Servizi Sociali
nel fissare il calendario degli incontri madre-figli. Gli incontri stabiliti, da un lato, non erano idonei a
consentire la ripresa dei loro rapporti e, dall’altro, non rispettavano nemmeno la portata della decisione
del giudice.
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata anche in tema di Sindrome da
Alienazione parentale o mobbing familiare, ad esempio nei casi Bove c. Italia e Piazzi c. Italia dove è
stata ribadita l’importanza che i Servizi Sociali agiscano tempestivamente per ripristinare gli incontri
genitori-figli quando ciò è stato stabilito da un giudice nell’interesse dei bambini coinvolti, soprattutto
quando erano stati messi in atto dal genitore affidatario dei comportamenti ostili al genitore non
affidatario, idonei a consolidare nel tempo situazioni distanti dalla decisione assunta con provvedimento
giudiziario in merito all’idoneità anche del secondo genitore, quello non affidatario, ad occuparsi del
minore284. La Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di non incorrere nella violazione dell’art. 8
della CEDU, aveva inizialmente ammesso, in questi casi particolari, anche l’utilizzo di rimedi coercitivi
nei confronti del minore che si rifiutava di rapportarsi con il genitore non affidatario, ove la ripresa dei
rapporti con la figura genitoriale alienata fosse stata considerata nel suo interesse285. Più recentemente,
in casi analoghi, la Corte ha ritenuto più che sufficiente, come modalità di convincimento, l’adozione
di misure pedagogiche o terapeutiche rispetto a quelle coercitive286.
L’interesse superiore del minore nei rapporti genitori/figli è un criterio che deve guidare il
giudice anche nelle scelte processuali e, ad esempio, è di fondamentale importanza la celerità dei tempi
del processo. Bisogna, infatti, sempre partire dalla considerazione che il fanciullo è una persona in età
evolutiva e, pertanto, la prognosi sul suo sviluppo psico-fisico (e quindi del suo superiore interesse)
deve essere operata in una prospettiva di maturazione complessiva nel lungo periodo287.
283 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 13 luglio 2000, n. 41963/98, Scozzari e Giunta c. Italia. 284 L’esistenza della Sindrome da Alienazione Parentale è esposta a varie critiche a livello scientifico. Dal punto di vista giuridico si tende a definirla piuttosto come “mobbing familiare” e comprende le manovre pressorie e manipolatorie sul figlio minore da parte di uno dei genitori dirette ad escludere l’altro genitore dalla vita del bambino che fa proprio il rifiuto del genitore alienato (Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 30 giugno 2005, n. 30595/02, Bove c. Italia e sent. del 2 novembre 2010, n. 36168/09, Piazzi c. Italia). 285 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. del 27 giugno 2000, Nuutinen c. Finlandia. Oltre ai rimedi coercitivi nei confronti dei minori che rifiutano il genitore che non ne ha la custodia, la Corte ha affermato anche che non possa essere escluso l’uso di sanzioni nei confronti del genitore convivente che, con il suo illegittimo comportamento, ostacoli il rapporto con l’altro genitore; tali misure sanzionatorie devono essere adeguate e tali da stimolare effettivamente la ripresa degli incontri e, pertanto, le sole sanzioni pecuniarie non sono state ritenute sufficienti (Corte europea dei diritti dell’uomo, caso V.A.M. c. Serbia, cit., e sent . 11 gennaio 2011, Bordeianu c. Moldavia). 286 Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Bordeianu c. Moldavia, cit. e caso V.A.M. c. Serbia, sent. del 13 marzo 2007. 287 M. C. RUO, “The best interest of the child" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Minori giustizia, fasc. 3, 2011, p. 50.
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Utilizzando la considerazione che un illustre giurista ha svolto per il diritto finanziario, si può
affermare, infatti, che il tempo del diritto civile è l'anno, quello del diritto di famiglia il mese, quello
del diritto minorile la settimana, se non il giorno288.
In due cause contro la Germania del 2000 e 2003, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è
pronunciata proprio in merito all’elemento temporale dei processi, rilevando che nei casi vertenti sui
rapporti genitore-figli vige l’obbligo, sui giudici nazionali, di dimostrare una diligenza eccezionale nella
loro trattazione in vista del fatto che il rischio del passaggio del tempo potrebbe comportare una
determinazione de facto della questione, compromettendo irrimediabilmente il rapporto familiare e
violando, così, l’art. 6 della CEDU289.
Persino quando i magistrati avevano adottato provvedimenti astrattamente corretti, ma che non
erano poi stati fatti eseguire nei tempi necessari, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto
sussistente una violazione dei diritti tutelati dagli articoli 6 e 8 della CEDU poiché l'inutile decorso del
tempo è, di per sé, strutturalmente contrario al superiore interesse dei fanciulli290. Le procedure relative
alla relazione genitori-figli esigono, quindi, un trattamento di urgenza (“must be fair” dice la Corte291).
Vi sono casi, tuttavia, nei quali i tempi processuali lunghi sono da considerare legittimi ai sensi
dell'art. 8 della CEDU. Tempi lunghi sono giustificati, ad esempio, se le scelte in ordine alle modalità
di affidamento sono particolarmente complesse292 o se deve essere ricostruita la relazione tra i genitori
e il minore293 o ancora se, in situazioni di rilevante conflittualità, vi sono comportamenti non
collaborativi del genitore non convivente294.
L’importante è che tutta l'attività giudiziaria sia stata diretta alla costruzione o alla
ricostruzione della relazione genitori-figli senza inerzie processuali ed extraprocessuali. In caso
contrario, la Corte europea dei diritti dell’uomo avverte gli Stati che l’inutile trascorrere del tempo non
288 Così M. C. RUO, Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo: indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia Child Friendly, cit., p. 320 fa riferimento a P. FERRO-LUZZI, Il tempo nel diritto degli affari, in Banca, borsa e titoli di credito, 2003, 407 ss. 289 Corte europea dei diritti dell’uomo (grande sezione) sentenza del 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania, n. 25735/94, punto 49 e sentenza dell’8 luglio 2003, Sommerfeld c. Germania, n. 31871/96, punto 63. 290 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Mincheva c. Bulgaria, del 2 settembre 2010. 291 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 31 maggio 2011, R. e H. c. Regno Unito: “Anche se l’art. 8 non esplicita particolari requisiti procedimentali, il processo nel quale vengono assunte misure intrusive in relazione agli interessi coinvolti nel medesimo art. 8, “must be fair”. Questo principio deve essere applicato con maggiore rigore nei procedimenti che coinvolgono i minori”. 292 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 30 novembre 2010, Z. c. Slovenia. Il processo, durato tre anni e cinque mesi per due gradi di giudizio, riguardava una madre affetta da disturbi d personalità e un padre con a carico una denuncia per sospetti abusi sessuali. Fu necessaria la nomina di tre esperti per l’accertamento dell’idoneità genitoriale, nonché 8 audizioni. 293 Così, ad esempio, nella sentenza Serghides c. Polonia (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 2 novembre 2010, Serghides c. Polonia), la considerevole durata di un procedimento contenzioso (che seguiva un procedimento attivato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980) non è stata considerata rilevante ai fini della violazione dell'art. 8 della CEDU in quanto l'autorità giudiziaria non era rimasta inattiva, ma aveva disposto le attività processuali da svolgersi entro termini congrui all'uopo fissati per ricostituire la relazione tra il figlio e il genitore non collocatario che si era degradata a causa dell’accesa conflittualità tra i due ex coniugi. 294 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 17 aprile 2012, Pascal c. Romania.
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può essere successivamente considerato dalle autorità nazionali come un motivo ostativo per non attuare
il ricongiungimento familiare.
Ad esempio il caso Görgülü c. Germany295 è interessante al riguardo anche se non proprio
recente.
Il ricorrente aveva avuto un figlio naturale da una relazione con una donna che gli aveva fatto
perdere le tracce di sé prima del parto. Alla nascita del bambino, la madre aveva dato l'assenso per la
sua adozione e il piccolo era stato affidato dal curatore ad una coppia. Quando il padre apprese della
nascita del figlio riuscì ad ottenere il riconoscimento ufficiale della propria paternità e sposatosi, nel
frattempo, con una cittadina tedesca, iniziò il procedimento per ottenere l'affidamento del minore
essendo stato ritenuto idoneo a svolgere il proprio ruolo genitoriale. A causa del comportamento
ostativo della coppia affidataria, che impediva al padre di incontrare il figlio, si formò un contrasto tra
i giudici nazionali di I e II istanza in merito a quale fosse la soluzione migliore per il minore interessato.
Secondo il giudice di I istanza, infatti, tale interesse veniva tutelato e garantito tramite la
relazione con il padre, in funzione del successivo e già programmato affidamento del minore allo stesso.
Secondo il giudice di II grado, invece, pur ritenendo il padre idoneo, era da ritenersi contrario
all'interesse del minore separarlo dagli affidatari, dopo che il minore aveva vissuto con loro un anno e
dieci mesi (ovvero, secondo tale giudice, un “tempo infinito” per un bambino di quell’età), mentre il
padre era comunque una sorta di estraneo e, dunque, la separazione dal genitore avrebbe procurato un
danno inferiore alla salute psicofisica del bambino.
Ribadito che la realizzazione del superiore interesse del minore coincide, in primo luogo, con
la tutela della sua salute psicofisica, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che ogni
considerazione in merito non dove mai essere fatta sul breve periodo, in relazione, cioè, all’immediata
traumaticità derivante dal distacco dalla famiglia affidataria; la realizzazione del miglior interesse del
minore deve, infatti, essere valutata “a lungo termine”, avuto riguardo ai possibili successivi sviluppi.
In ragione di quanto sopra, la Corte ha stabilito che il giudice nazionale di II grado, non essendosi
soffermato sugli effetti a lungo termine, ben più devastanti, che la separazione dal padre naturale
avrebbe potuto comportare per il minore, non aveva applicato correttamente l’art. 8 della CEDU296.
295 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 maggio 2004, Görgülü c. Germany. 296 In linea con quest’ultima affermazione della Corte europea, ma molto più discutibile in termini di rispetto del diritto alla vita privata e familiare e del principio del superiore interesse del minore è il recentissimo caso Mandet c. Francia (Corte europea dei diritti dell’uomo, 2016, n. 30955/12). In tale vicenda la Corte europea dei eiritti dell'uomo si è espressa su un caso riguardante un presunto padre biologico che voleva vedere riconosciuta in giudizio la propria paternità, nonostante l’opposizione del figlio, della madre e del padre naturale. Il bambino era nato in un momento di separazione tra la madre e il marito ed era stato da questo riconosciuto dopo che i due si erano risposati. Nonostante il figlio avesse implorato il tribunale di non modificare i suoi rapporti familiari, i giudici francesi, dopo aver accertato la paternità biologica in capo al ricorrente, avevano deciso che fosse nel miglior interesse del bambino conoscere le proprie origini, riconosciuto diritti di visita al padre naturale, senza togliere la potestà genitoriale al marito della madre e imposto che il bambino tornasse ad usare il cognome della madre con il quale era stato registrato alla nascita. La Corte europea riconosce che sia intervenuta una violazione del diritto alla vita familiare del
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Mentre queste ultime sentenze che sono state analizzate mostrano indubbiamente una buona
coerenza tra di loro, per quanto riguarda il diritto dei minori di essere ascoltati e di vedere le loro
opinioni prese in considerazione, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rende
difficile prevedere con certezza quando i giudici nazionali verranno censurati per aver dato troppo peso
alle opinioni dei minori e quando per non avergliene dato a sufficienza297.
Ad esempio, nel caso C. c. Finlandia (sentenza del 9 maggio 2006) la Corte europea ha ritenuto
sussistente la violazione dell'art. 8 della CEDU perché la decisione si era basata essenzialmente sulla
volontà dei due figli minori di non voler vedere il padre senza tenere in considerazione altri fattori che
facevano propendere, invece, per una scelta opposta, maggiormente rispondente al loro superiore
interesse. Nel precedente caso Elsholz c. Germania, invece, la Corte ha ritenuto mancante un requisito
procedurale fondamentale ovvero il fatto che il minore, che non voleva più incontrare il padre e aveva
già espresso questo suo desiderio, non era stato sentito da degli esperti per verificare se era stato
influenzato dall’altro genitore (sentenza del 13 luglio 2000). Nella causa Pini e altri c. Romania,
(sentenza del 22 giugno 2004), invece, la Corte ha tenuto in considerazione il rifiuto di due bambine di
lasciare il proprio istituto per andare a vivere con le famiglie che avevano ottenuto un provvedimento
per la loro adozione in quanto le minori desideravano ricongiungersi un giorno con la loro madre
naturale.
La sentenza Elsholz c. Germania, in particolare, ha sollevato dubbi circa la libertà dei minori
di esprimersi liberamente. Non era chiaro, infatti, se la Corte europea volesse, in tale pronuncia, cercare
di affermare generalmente il principio per cui il punto di vista dei fanciulli dovrebbe sempre essere
accertato da degli adulti esperti in psicologia minorile oppure solamente in situazioni peculiari, come
in presenza della presunta Sindrome di alienazione parentale.
Per rispondere a tale domanda si può osservare che, a parere del Comitato per i diritti dei
fanciulli, per “liberamente” deve intendersi solo che i minori devono potersi esprimere senza pressioni
di alcun tipo298. Sempre il Comitato afferma anche l’importanza di tenere sempre in considerazione
l’età e la maturità dei minori che devono essere sentiti, non potendosi fissare regole generali che valgono
a priori per tutti i fanciulli. A parere del Comitato, pertanto, l’approccio più adatto in materia di ascolto
dei fanciulli sembrerebbe essere quello case-by-case, molto flessibile299.
bambino, ma ritiene che questa sia giustificata dall’esigenza di vedere tutelati anche i diritti del padre biologico. Secondo la Corte, poi, l’interesse del minore non sarebbe da ricostruirsi nei termini proposti dai ricorrenti (mantenimento della stabilità familiare acquisita), ma dovrebbe essere identificabile nel conoscere la verità circa le sue origini biologiche. In senso critico si veda E. MERCKX, Mandet v. France: child’s “duty” to know its origins prevails over its wish to remain in the dark, in www.strasbourgobservers.com, 4 febbraio 2016. 297 Sul punto si veda M. C. RUO, Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo: indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia Child Friendly, cit., p.p. 334-5. 298 UN Committee on the Rights of the Child (2009) General Comment No. 12, The Right of the Child to be Heard. UN Doc. CRC/C/GC/12 para. 22. 299 UN Committee on the Rights of the Child (2009) General Comment No. 12, The Right of the Child to be Heard. UN Doc. CRC/C/GC/12 para. 29.
101
Al di là di questo, l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non impone di certo agli
Stati parte di considerare sempre come decisivo il punto di vista dei minori anche perché è evidente che
ciò potrebbe non essere nel loro superiore interesse. Il vero obiettivo rimane quello di individuare quale
sia il superiore interesse del minore coinvolto e ascoltare il suo punto di vista rappresenta solo una parte
di questo processo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sua giurisprudenza, mostra pertanto di essere in
linea con il senso dell’art. 12 della Convenzione di New York, pur non avendone fatto espresso
riferimento, e l’unico problema al riguardo rimane la difficoltà di riuscire a prevedere quando e perché
la Corte europea riterrà certe decisioni nell’interesse superiore o meno dei fanciulli interessati.
Per quanto riguarda la tematica della maternità surrogata, sempre rilevante per l’applicazione
dell’art. 8 della CEDU300, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Paradiso e
Campanelli c. Italia rappresenta un caso di specie interessante a causa del recente revirement della
Corte europea.
Dopo una prima sentenza, infatti, nella quale la Corte aveva ritenuto che violava l’art. 8 della
CEDU una misura di allontanamento e affidamento ai Servizi Sociali di un minore nato da una coppia
che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero ed era poi tornata in Italia (Paese d’origine),
in cui tale pratica era vietata301, la Grande Camera ha ora escluso la presenza di detta violazione302.
Nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia, le autorità italiane si erano rifiutate di trascrivere
l'atto di nascita del bambino nato in Russia da madre surrogata (e che non aveva nessun legame
biologico con i genitori italiani) e avevano anche disposto il suo collocamento presso i Servizi Sociali
dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con la coppia. Il bimbo, per un certo periodo,
era stato privato dell’identità e della cittadinanza, ovvero di due suoi diritti fondamentali e, di
conseguenza, in assenza di documenti, non aveva potuto frequentare una scuola. Alla fine il minore è
stato adottato da un’altra famiglia.
Nel 2015, la II sezione della Corte europea aveva ritenuto le autorità italiane colpevoli di non
aver effettuato un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco e alla fine aveva dato maggior
peso al concetto esteso di “vita familiare” in quanto, pur in assenza di legami biologici con i coniugi
300 La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già affrontato il delicato argomento della maternità surrogata in due sentenze precedenti al caso Paradiso e Campanelli, ovvero nei casi Mennesson c. Francia (sentenza del 26 giugno 2014) e Labassee c. Francia (sentenza del 26 giugno 2014), che hanno costituito il primo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di procreazione assistita mediante surrogazione di maternità. A rivolgersi alla Corte erano state due coppie francesi che avevano fatto ricorso negli Stati Uniti ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita che non poteva essere praticata in Francia. In tali casi, la Corte europea ritenne che, sebbene non vi fosse stata una violazione del diritto alla vita familiare dei genitori (in entrambi i casi il padre era l’unico ad avere legami biologici con i minori nati dalla surrogazione di maternità), la Francia aveva oltrepassato il margine di apprezzamento consentito per quanto riguardava il diritto alla vita privata dei figli delle due coppie. Gli Stati, infatti, anche quando stabiliscono legittimamente norme interne che vietano forme di maternità surrogata, non possono mai trascurare, come nei due casi di specie, l’interesse superiore dei minori coinvolti. 301 Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, 27.01.2015. 302 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande sezione, sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, 24.01.2017.
102
Campanelli, il minore avevano trascorso con questi ultimi un periodo di tempo significativo nelle sue
prime fondamentali tappe di vita.
La preoccupazione quindi del Governo italiano di salvaguardare l’ordine pubblico, minacciato
da una condotta contraria alla normativa in materia di adozione internazionale e dal divieto, sussistente
all’epoca, di fecondazione eterologa, venne ritenuta secondaria rispetto alla tutela della vita privata e
familiare.
La Grande Camera, invece, parte dall’assunto per cui in questioni ancora così dibattute negli
Stati parte303, come proprio in materia di maternità surrogata nella quale il nato finisce per non avere
nessun legame biologico con i genitori304, gli Stati membri mantengono un ampio margine di
discrezionalità che impedisce alla Corte di prendere una decisione definitiva a favore o meno di questo
istituto.
Successivamente la Corte europea ha ricordato che l’art. 8 della CEDU, pur potendo arrivare
a tutelare un concetto di vita familiare molto esteso, non garantisce comunque il diritto di adottare, né
tantomeno tutela il desiderio di creare una famiglia soprattutto quando sono gli stessi genitori ad agire
contra legem e quindi a compromettere le prospettive di instaurare un rapporto dotato di stabilità, attuale
o quanto meno potenziale, con il minore.
Anche dal punto di vista del principio del superiore interesse del minore, a parere della Grande
Camera, è proprio nell’interesse del minore consolidare un rapporto familiare con i propri genitori
basato sulla legalità.
In ogni caso, poi, secondo la Corte, ed è questo il punto più discutibile, il lasso di tempo
trascorso insieme ai coniugi Campanelli (sei mesi di permanenza del minore con la coppia in Italia,
preceduti da un periodo di circa due mesi in cui la Sig.ra Paradiso era stata con il bambino in Russia)
era troppo breve per consolidare qualsiasi tipo di relazione familiare305.
Per tutte queste ragioni, la Grande camera, ribaltando la precedente pronuncia della II sezione
della Corte, ha ritenuto giustificate le ragioni del Governo italiano e le misure adottate nel caso di specie,
303 Si veda ad esempio il caso Harroudj contro Francia (sentenza del 4 ottobre 2012), nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo, basandosi sulla considerazione che non esiste, in base alla CEDU, un obbligo per gli Stati di equiparare l’istituto della kafala all’adozione, ritenne che lo Stato francese potesse rifiutare l’adozione di un minore da parte di una donna che, in Algeria, aveva ottenuto un provvedimento di affido del fanciullo tramite kafala. La Corte prese la decisione nel rispetto della legge francese che stabilisce che un minore, il cui Paese di origine vieta l’adozione, non possa essere adottato (come accade in numerosi Paesi islamici, inclusa l’Algeria). In quel caso, quindi, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur riconoscendo che il fanciullo, non potendo ottenere l’adozione, non potesse poi rivendicare diritti successori e non potesse ottenere la cittadinanza francese, concluse che la Francia aveva rispettato la CEDU in virtù dell’ampio margine di discrezionalità nell’applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare quando entra in gioco l’istituto della kafala. 304 In tutte le altre sentenze decise sinora dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di maternità surrogata vi era almeno un legame biologico del minore con uno dei due genitori. 305 Si condividono al riguardo le perplessità espresse da L. POLI, La Grande Camera e l’ultima parola sul caso Paradiso e Campanelli, 21 febbraio 2017, su www.sidiblog.org.
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in particolare perché consentono di tutelare non solo il minore coinvolto, ma più in generale tutti i
bambini rispetto a pratiche illecite, come la tratta di minori.
Precedente al caso Campanelli, ma sempre in materia di maternità surrogata, è la sentenza D.
e altri c. Belgio306 nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che non sussiste
alcuna violazione della CEDU nei casi in cui le autorità nazionali di uno Stato parte impediscono
l’accesso sul loro territorio a un bambino, nato da una maternità surrogata in un altro Stato, separandolo
dai genitori il tempo necessario ad accertarne la filiazione, purché le verifiche vengano fatte in un tempo
ragionevole.
L’importanza di ottenere prove adeguate in questi casi deriva sempre dalla necessità di
combattere la tratta degli esseri umani e nel bilanciamento degli interessi coinvolti questo fine deve
prevalere sulla temporanea ingerenza statale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dei
genitori e del minore. Alla luce del revirement della Corte nel caso Campanelli queste due sentenze ora
appaiono assolutamente in armonia.
Questa sentenza è stata importante anche perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
ritenuto di poter valutare in questi casi il rispetto dell’art. 8 della CEDU nonostante i genitori avessero
avuto solo sporadici contatti con il minore nato dalla maternità surrogata. Secondo la Corte, infatti, l’art.
8 viene in rilievo tutte le volte in cui ci sia il potenziale, per una vita familiare, di svilupparsi in un
momento futuro. Potenziale che, invece, non c’era nella sentenza Campanelli per le ragioni che sono
state sopra evidenziate.
L’analisi di queste sentenze dimostra che nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo il principio del superiore interesse del minore rappresenta sicuramente un criterio in grado
di sacrificare sia i diritti dei genitori che le pretese degli Stati nazionali quando si tratta di tutelare lo
sviluppo psico-fisico del minore interessato. In questi casi d’altronde, tutti gli altri diritti dei minori
devono essere tutelati solo se e in quanto coincidenti con il miglior sviluppo del fanciullo interessato307.
Tuttavia, mentre nei casi in cui si tratta di proteggere un minore particolarmente vulnerabile è
possibile individuare un filone logico e coerente nel ragionamento della Corte, nei casi in cui i minori
sono più soggetti di diritti che oggetto di protezione non mancano gli esempi in cui la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, pur sempre attenta alle peculiarità del caso concreto e abituata
306 Corte europea dei diritti dell’uomo, 8 luglio 2014, D. e altri c. Belgio, ric. n. 29176/13. Questo il caso: una coppia belga aveva stipulato un accordo di maternità surrogata con una donna in Ucraina. Alla nascita del neonato, la coppia aveva ottenuto il certificato di nascita a Kiev nel quale i due coniugi risultavano i genitori. Avevano chiesto all’ambasciata belga in Ucraina il passaporto per il neonato per rientrare in patria, ma la richiesta era stata respinta. Anche il Tribunale di Bruxelles aveva rigettato l’istanza e aveva negato il riconoscimento del provvedimento ucraino perché non risultava provato il rapporto di filiazione con i due ricorrenti e, in base alla legge di diritto internazionale privato belga (art. 27), la filiazione non poteva essere stabilita sulla base dell’atto di nascita ucraino. La coppia era così rientrata in Belgio senza il neonato. Una volta ottenute le prove del rapporto di filiazione, il Belgio ha dato il via libera all’emissione del documento d’identità e all’ingresso in Belgio del bambino. 307 M. C. RUO, “The best interest of the child" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 54.
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a rifuggire da ogni tipo di generalizzazione e banalizzazione, finisce per disattendere le aspettative,
adottando decisioni del tutto contraddittorie rispetto al suo precedente modus operandi 308.
Ed è proprio l’utilizzo del principio del superiore interesse del minore come ausilio per
rafforzare altri diritti garantiti ai fanciulli dalla CEDU che, di frequente, da vita a questa ambivalenza,
funzionando come una “formula magica” che può condurre ad ogni possibile soluzione del caso 309.
Per concludere sembra che il principio del superiore interesse del minore abbia un ruolo
autonomo solo in veste di principio a protezione dei minori, mentre non sempre a protezione dei diritti
dei minori.
2.3 La prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo a confronto con le disposizioni delle
Convenzioni dell’Aja e con il diritto dell’Unione europea
A questo punto, rimanendo sempre nell’ottica di analizzare la prassi della Corte europea dei
diritti dell’uomo, occorre tornare al tema della sottrazione internazionale di minori, analizzando le
pronunce della Corte europea che mettono in luce il rapporto tra la Convenzione dell’Aja del 1980 e la
normativa UE sulla sottrazione internazionale di fanciulli.
Il tema della sottrazione internazionale dei minori è rilevante anche perché è proprio in questa
materia che vi è stata un’importante evoluzione del principio del superiore interesse del minore nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
In via preliminare bisogna chiarire che la Corte europea dei diritti dell’uomo adotta un concetto
di “sottrazione di minore” molto ampio.
Ad esempio, nella sentenza Rouiller c. Svizzera, del 22 luglio 2014310, la Corte ha stabilito che
un trasferimento di un minore, seppure di pochi chilometri, ma comunque oltre confine (in Svizzera)
rispetto alla residenza abituale (in Francia), costituisse un caso di sottrazione internazionale con gravi
conseguenze sui bambini, oltre che su uno dei genitori.
308 M. C. RUO, “The best interest of the child" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 54. 309 Come nota E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, op. cit., p. 100. La definizione del superiore interesse del minore come “formula magica” si deve invece a J. Carbonnier, Droit Civil, I.2, La famille, les incapacité, Presses Universitaires de France, 1969. 310 Rouiller c. Svizzera ricorso n. 3592/08, sentenza del 22 luglio 2014. Il ricorso contro la Svizzera era stato presentato da una cittadina elvetica che, accusata di sottrazione internazionale di minori, contestava la decisione dei tribunali nazionali che, in appello e in ultimo grado, avevano ordinato alla donna di far rientrare i minori in Francia. La donna era stata sposata con un cittadino francese dal quale aveva avuto due figli. La coppia viveva in Francia, a sette chilometri dal confine svizzero. Con la decisione che sanciva il divorzio, i giudici avevano deciso l’affido condiviso, affidando i minori alla madre e consentendo il diritto di visita al padre. La donna si era poi trasferita in Svizzera con i figli. Di qui la denuncia dell’ex marito ai quali, in ultimo, i giudici nazionali avevano dato ragione. La donna si è così rivolta a Strasburgo sostenendo che vi era stata una violazione dell’articolo 8 della CEDU. La Corte europea non ha ritenuto fondato il suo ricorso.
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Ciò premesso, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in questo ambito
particolare emerge ancora una volta il fatto che è sempre stato il benessere psico-fisico del minore,
inteso come tutela delle migliori condizioni del suo sviluppo psico-fisico, il motivo conduttore delle
sue pronunce.
Il superiore interesse del minore, tuttavia, da mero criterio interpretativo è diventato nel tempo
principio generale autonomo e questa evoluzione è avvenuta proprio nel settore della sottrazione
internazionale di minori a partire dalla seguente osservazione: se normalmente si deve ritenere che il
rimpatrio del fanciullo nel Paese dal quale è stato sottratto coincida con l'attuazione del suo superiore
interesse, così non è nei casi in cui ciò pone a rischio le sue migliori condizioni di sviluppo psico-fisico.
In linea di massima, quindi, le decisioni aderenti ai principi della Convenzione dell’Aja del
1980 e al Regolamento europeo n. 2201/2003, che dispongono il rientro del minore illegittimamente
sottratto, non determinano una violazione dell’art. 8 della CEDU che tutela il diritto del minore sottratto
al rispetto della sua vita privata e familiare, ma sono in linea con la sua corretta applicazione.
In una prima serie di pronunce la Corte europea ha, infatti, statuito, in maniera presuntiva, che
il ritorno immediato e automatico del minore illegittimamente sottratto fosse in linea con il principio
del superiore interesse del minore e con l’art. 8 della CEDU e quindi le cause ostative al suo rientro,
sancite dagli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aja, venivano interpretate in maniera restrittiva311.
Il principio del superiore interesse del minore è stato, pertanto, utilizzato in queste pronunce come
criterio interpretativo della Convenzione dell’Aja al fine di limitare la discrezionalità degli Stati nel
limitare l’applicare della normativa di derivazione internazionale.
Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo, come sopra anticipato, ha mutato il suo
orientamento nel 2010, nella celebre causa Neulinger e Shuruk c. Svizzera, quando ha affermato che la
Convenzione dell’Aja rappresenta uno strumento essenzialmente procedurale che si occupa di
cooperazione tra gli Stati parte e non un trattato che protegge i diritti dei minori e, pertanto, le sue
disposizioni vanno interpretate alla luce dei principi e dei diritti garantiti ai fanciulli312.
311 Tra le altre si vedano: Corte eur. dir. uomo, 13 settembre 2005, n. 77710/01, H.N. c. Polonia; Corte eur. dir. uomo, 15 dicembre 2005, Karadzic c. Croazia; Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2006, n. 35030/04, Bianchi c. Svizzera. Per un commento di queste sentenze si vedano G. WILL, Chronique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit des persone et des familles (2005-2008), in Rev. trim. dr. fam., 2010, 799 ss. In tema: D. DELVAX, L’intérêt supérieur de l’enfant et son déplacement illicite, in Jour. dr. jeun., 2006, 18 ss.; N. DEFFAINS, Enlèvement International d’enfants et obligations positives des autorités nationales, in Europe, 2003, 33 ss. 312 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. del 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera. Il caso riguardava la sottrazione internazionale del piccolo Noam Shuruk perpetrata dalla madre, la signora Neulinger di nazionalità svizzera, ai danni del padre, il signor Shuruk, cittadino israeliano. La signora Neulinger, prima che la sentenza venisse eseguita, si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell’uomo, a nome proprio e come tutore del piccolo Noam, ritenendo violato il loro diritto al rispetto della vita privata e famigliare, stante l’eccessiva ingerenza delle autorità elvetiche nel disporre il ritorno del bambino in Israele senza tenere in dovuta considerazione le circostanze del caso di specie che imponevano di ritenere integrata la causa ostativa di cui all’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980. Secondo la madre, infatti, il ritorno del bambino in Israele appariva controproducente per il suo benessere psicofisico stante i trascorsi violenti del padre, considerate l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento nei confronti della prole e considerato come, nelle more del giudizio, il signor Shuruk aveva contratto un nuovo matrimonio, salvo poi separarsi avuta notizia della gravidanza della
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Ribaltando la prima pronuncia sul caso che era in linea con l’orientamento interpretativo
tradizionale313, la Grande Camera della Corte europea ha quindi riconosciuto una violazione dell’art. 8
della CEDU, tenendo inconsiderazione una serie di fattori che nel caso di specie rendevano
complessivamente pregiudizievole il ritorno del minore e violavano anche il diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare che si era ormai consolidata in Svizzera, luogo in cui era stato condotto dalla
madre, e quindi il ritorno in sé era contrario al suo superiore interesse314.
Questa sentenza è molto importante perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costruito
il suo ragionamento basandosi sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo con effetti dirompenti:
grazie al suo richiamo, infatti, la Corte europea ha potuto affermare la prevalenza della CEDU, letta
alla luce della Convenzione sui diritti del fanciullo, sulla Convenzione dell’Aja e porre fine alla prassi
di applicare quest’ultima in maniera automatica senza effettuare una completa analisi del caso concreto
e del superiore interesse dei minori coinvolti315.
Anche la giurisprudenza successiva della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di
sottrazione internazionale di minori è in linea con il caso Neulinger, consacrando, così, la portata
autonoma del principio del superiore interesse del minore in questo delicato settore, nonché la necessità
di operare un approccio case by case.
Sebbene ciò possa apparire poco deterrente per le condotte di sottrazione illecita, questa
evoluzione del principio non impedisce comunque alla Corte europea dei diritti dell’uomo di operare
sempre un bilanciamento tra gli interessi in gioco e di valutare quale sia la soluzione migliore per il
fanciullo a lungo termine.
Ad esempio, riguardo al peso conferito alla volontà espressa dai minori sottratti, si nota come
la Corte europea dei diritti dell’uomo, ultimamente, e a differenza del passato, sia più portata a
condannare le decisioni delle autorità nazionali che abbiano dato esclusivo rilievo alla loro volontà.
Dando importanza unicamente alle dichiarazioni dei minori, infatti, secondo la Corte europea
si compie un’indiscussa violazione dell’art. 8 della CEDU in quanto simili decisioni sono indice di un
mancato bilanciamento tra i diversi diritti ed interessi in gioco.
nuova moglie e il successivo inadempimento dell’onere di mantenere il neonato. Inoltre, il piccolo Noam rischiava la separazione dalla madre una volta rientrati in Israele considerato come la stessa poteva essere sottoposta all’esercizio dell’azione penale, in ragione della sottrazione del figlio in violazione del divieto di espatrio, fattispecie per la quale in Israele è prevista anche una pena detentiva. 313 Corte eur. dir. uomo, 8 gennaio 2009, n. 41615/07, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (Neulinger I). 314 Bisogna sottolineare che il bambino era stato sottratto dalla madre e portato in Svizzera all’età di 2 anni e alla fine dei vari procedimenti giudiziari aveva già 7 anni e quindi era perfettamente inserito in Svizzera. 315 N. DI LORENZO, Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni familiari, disponibile al seguente indirizzo http://www.cde.unict.it.
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Per tale ragione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, ad esempio, condannato la Romania,
nel caso Blaga c. Romania316, per violazione dell’art. 8 della CEDU317. I giudici rumeni, infatti, pur
riconoscendo la giovane età dei minori coinvolti, avevano dato ascolto solo al loro volere, seguendo
alla lettera l’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980318.
Come sopra anticipato, la successiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
in materia di sottrazione internazionale di minori è conforme alle conclusioni sviluppate nella causa
Neulinger. Risulta ora interessante verificare come si comporta la Corte europea dei diritti dell’uomo
quando, oltre alla Convenzione dell’Aja del 1980, entra in gioco anche la normativa UE e, in particolare,
le disposizioni del Regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
Nel caso Sneersone e Kampanella c. Italia319, la Corte europea, dopo aver chiarito che
nell’applicazione sia della Convenzione dell’Aja che del Regolamento UE le autorità nazionali sono
obbligate a tenere conto anche delle norme della CEDU, ha affermato che, prima di decidere in merito
al ritorno di un minore illegittimamente sottratto da un genitore, le autorità statali devono accertare, in
dettaglio, tutti i motivi di rischio per il minore, anche quando è stato applicato l’articolo 11 del
Regolamento n. 2201/2003; in base a tale ultimo articolo, il ritorno del minore può essere disposto
anche in caso di rischio grave per lo stesso nello Stato d’origine purché quest’ultimo sia in grado di
adottare misure protettive per tutelare il minore interessato.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, tuttavia, nel caso di specie i giudici italiani non
avevano valutato attentamente i danni psicologici che il bambino, portato dalla madre in Lettonia,
poteva subire a causa del rientro in Italia, tenendo conto che non parlava la lingua italiana e che aveva
scarsi legami con il padre. Inoltre, sempre secondo la Corte, le autorità italiane non avevano in alcun
modo preso in considerazione delle alternative al rientro del minore in Italia che avrebbero potuto
comunque assicurargli dei contatti con il padre.
316 Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Blaga v. Romania, decisione del 1° luglio 2014. Il padre di tre bambini, con cittadinanza rumena e statunitense, si era rivolto a Strasburgo perché la moglie (di identica doppia cittadinanza), dopo aver ottenuto l’autorizzazione del marito a una breve vacanza in Romania, aveva lasciato gli Stati Uniti, luogo dove la ex coppia risiedeva, senza fare più rientro in patria. L’uomo aveva così avviato le azioni giurisdizionali chiedendo l’applicazione della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale di minori. I giudici rumeni avevano deciso il mantenimento in patria dei minori, fondandosi esclusivamente sulla volontà e sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dai bambini. 317 La Romania è stata condannata non solo per la violazione dell’art. 8 della CEDU, ma anche per la violazione dell’articolo 6 della Convenzione a causa dei tempi lunghi dei procedimenti interni. 318 In base a tale articolo “L'Autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”. 319 Sneersone e Kampanella c. Italia ricorso n. 14737/09, sentenza del 12 luglio 2011. Dopo la separazione di una coppia costituita da un italiano e da una lettone, residenti in Italia, il bambino, affidato alla madre, era stato condotto dalla donna in Lettonia perché il padre del bimbo non contribuiva al sostegno economico del minore, situazione che le impediva di vivere in Italia. Di qui il ricorso del padre al Tribunale per i minorenni di Roma con la richiesta di affidamento esclusivo, accolta dai giudici italiani. Le autorità interne, poi, avevano anche disposto il ritorno del minore in Italia: il provvedimento, però, non era stato riconosciuto ed eseguito dal tribunale lettone in quanto ritenuto contrario all’interesse superiore del minore.
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Per tali ragioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato una violazione da parte
dell’Italia dell’articolo 8 della CEDU e dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980320 in quanto,
nel caso di specie, il ritorno del minore era idoneo a produrgli un pregiudizio psico-fisico.
La decisione sul ritorno, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, era stata presa in modo
troppo automatico, senza tenere conto della situazione del bambino nel momento in cui era stato
adottato il provvedimento.
Con questa sentenza, dunque, nel nome dell’interesse superiore del minore, la Corte europea
dei diritti dell’uomo sembra vanificare gli sforzi del Regolamento n. 2201/2003 nel cercare di arginare,
per il tramite dell’art. 11, le problematiche, di cui si è già parlato, in merito all’applicazione fin troppo
discrezionale dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980.
Un altro orientamento in materia di sottrazione internazionale di minori sostenuto dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo si scontra con le pronunce della Corte di Giustizia riguardanti casi
analoghi.
Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, il giudice nazionale non può adottare una soluzione
tenendo conto unicamente dell’età del minore, ma deve procedere ad un esame approfondito della
situazione familiare per assicurare che i rapporti con il genitore non convivente siano garantiti.
Questa è la conclusione raggiunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Uyanik c.
Turchia321, nel quale la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 della CEDU da parte della
Turchia in quanto i giudici turchi avevano deciso di lasciare la bambina con la madre in ragione
unicamente dell’età della piccola, nonostante la donna avesse sottratto la minore al padre.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che i giudici nazionali avevano errato nel
dare per scontata la circostanza che la minore, essendo molto piccola, dovesse essere lasciata a priori
alla madre senza approfondire la situazione familiare e valutarla nel suo complesso.
Come sopra anticipato, invece, la Corte di Giustizia, nel decidere casi simili, era arrivata ad
una soluzione opposta, dando grande rilievo all’età del minore, se neonato, per derogare alle
disposizioni dell’Aja che avrebbero imposto un suo ritorno nello Stato d’origine, individuato, invece,
dalla Corte di Giustizia in quello del genitore che principalmente provvede al neonato, ovvero,
generalmente, la madre.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quindi, ammette che il principio del superiore interesse
del minore possa avere un suo ruolo autonomo decisivo quando si tratta di proteggere un minore in una
320 Tale articolo consente di non far rientrare un minore, illegittimamente sottratto da un genitore, nel caso in cui sussista un fondato rischio per lo stesso di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile nel Paese d’origine. 321 Caso Uyanik c. Turchia, ricorso n. 60328/09, sentenza del 3 maggio 2012. Una coppia turca residente negli Stati Uniti era tornata in patria, per una vacanza, con la figlia di 2 anni. Il padre era poi rientrato negli Stati Uniti, mentre la madre era rimasta con la bimba in Turchia, non volendo tornare negli Usa. Di qui l’azione del padre dinanzi ai tribunali turchi in forza della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale.
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situazione particolarmente vulnerabile, ma non ammette automatismi di nessun genere, richiedendo
sempre agli Stati, come condizione imprescindibile di ogni loro valutazione, di compiere un adeguato
bilanciamento degli interessi coinvolti.
2.4 Riflessioni conclusive
Arrivati al termine di questa prima parte, dedicata all’analisi del quadro delle principali fonti
internazionali a protezione dei fanciulli, mi accingo a compiere alcune osservazioni.
Innanzitutto, è emerso che, nonostante siano stati compiuti grandi sforzi per armonizzare i
diritti dei minori e pur sussistendo, al giorno d’oggi, una sorta di “base comune generalmente
condivisa”, consistente nel ritenere che i fanciulli abbiano diritto ad una protezione “speciale”,
l’approccio ai diritti dei fanciulli risente ancora enormemente delle concezioni politiche e sociali
nazionali, nonché delle tradizioni giuridiche, peculiari e proprie di ogni Stato.
La dimostrazione più evidente è data dall’incredibile e rapidissimo numero di ratifiche della
Convenzione sui diritti del fanciullo, il cui testo finale, tuttavia, rappresenta il frutto di molteplici
compromessi ovvero degli ultimi tentativi degli Stati parte, assieme alle innumerevoli riserve, di
continuare a salvaguardare le proprie tradizioni socio-culturali.
Se, pertanto, è molto apprezzabile lo spirito all’“internazionalizzazione” dei diritti
dell’infanzia che ha diffuso la Convenzione di New York, non bisogna farsi illusioni che ciò sia
sufficiente per tutelare in concreto i diritti dei fanciulli.
Le tante riserve, la troppa discrezionalità lasciata agli Stati, la presenza di un sistema di
monitoraggio “non polemico” e l’inesistenza, fino a poco tempo fa, di un meccanismo di reclamo quasi-
giurisdizionale, hanno reso la Convenzione sui diritti del fanciullo uno strumento adeguato a proteggere
i minori solo a parole e “sulla carta”.
La reale importanza della Convenzione sui diritti dei fanciulli è stata quella di essere stata
d’ispirazione per altri strumenti adottati a livello internazionale, regionale ed europeo che ne hanno
aumentato la portata applicativa e sicuramente innalzato lo standard di protezione.
In particolare, il richiamo piuttosto frequente della Convenzione di New York da parte della
Corte europea dei diritti dell’uomo, sia in maniera esplicita che implicita, ha consentito alla CEDU di
evolvere insieme al crescente riconoscimento dei diritti dei minori e di diventare un importante punto
110
di riferimento per una loro concreta tutela; dall’altro, ha permesso alla stessa Convenzione sui diritti
del fanciullo di non essere unicamente uno strumento ideologico e programmatico.
Rimanendo sul piano internazionale e spostandoci sul tema del lavoro minorile, si è osservato
che anche nell’ambito delle Convenzioni dell’OIL la costante presenza di c.d. “clausole di souplesse”
consente agli Stati di assumere obblighi differenziati e di adattare l’applicazione delle Convenzioni alle
proprie esigenze interne o, ancora, di applicare in maniera selettiva le disposizioni.
Si è anche potuta constatare la difficoltà della Corte penale internazionale a tutelare, in tempi
congrui, i minori vittime dei gravissimi crimini internazionali di sua competenza, a causa dei limiti
funzionali della stessa Corte che mettono in secondo piano le innovative tutele che lo Statuto di Roma
prevede a tutela del ruolo delle vittime nel procedimento giudiziario davanti alla Corte penale
internazionale.
Il “sistema” delle Convenzioni dell’Aja, invece, che prevede poche dichiarazioni di principio
e tante regole pratiche di diritto internazionale privato, si scontra, di frequente, con la prevalenza delle
disposizioni della CEDU e della normativa UE, nonché con la difficoltà degli Stati parte nel non far
prevalere i loro interessi nazionali nel terreno delicato della sottrazione internazionale di minori, così
come in altre situazioni che coinvolgono i fanciulli e le loro famiglie.
La consapevolezza che il diritto minorile in generale debba affrontare tematiche più
circoscritte, rendendosi più pragmatico e guadagnando, quindi, in efficacia ha portato, da un lato, ad
adottare atti vincolanti a protezione dei minori in ambiti territoriali più ristretti e, dunque, più omogenei
e, dall’altro, allo sviluppo di un’importante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
basata sull’analisi del caso concreto, che ha avuto un grande impatto sull’evoluzione dei diritti dei
minori all’interno dell’Unione europea.
Dal punto di vista degli strumenti attualmente mobilizzati a tutela dei diritti dei minori, la
protezione che si prefigge di assicurare ai fanciulli il Consiglio d’Europa con la CEDU, le altre
Convenzioni e l’operato della Corte europea dei diritti dell’uomo è indubbiamente la più ricca.
La CEDU rimane il vero “gioiello” del sistema del Consiglio d’Europa a protezione dei minori,
le altre Convenzioni, infatti, scontano i limiti tipici di questi strumenti internazionali che le rendono ben
poco efficaci. Molte, ad esempio, hanno ricevuto poche ratifiche (come, ad esempio, la Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo che sinora ne ha 20) oppure sono state sottoposte a molte
riserve e dichiarazioni interpretative. In ogni caso, la loro formulazione in termini spesso vaghi
impedisce di considerarle strumenti direttamente applicabili, necessitando di essere incorporate nel
diritto nazionale o in quello UE per poter essere ritenute giustiziabili (così come è avvenuto, ad esempio,
per la Convenzione di Varsavia e per quella di Lanzarote che hanno ispirato le due direttive UE in
materia).
111
Ai minori è garantito il beneficio di una doppia protezione: una di tipo generale, che è
accordata anche agli adulti, e una più specifica, che porta normalmente a vedere i minori solo come
degli individui vulnerabili. L’approccio “classico” ai diritti dei minori ovvero l’anima protezionistica
nella quale l’obiettivo prioritario è la protezione dei fanciulli e non la valorizzazione dei loro diritti in
quanto individui si può notare nella maggior parte degli strumenti che sono stati qui sopra analizzati e
anche nell’utilizzo del principio del superiore interesse del minore nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Un elemento importante e costante della giurisprudenza di quest’ultima è stato, indubbiamente,
quello di aver esteso il concetto di “vita privata e familiare” e, di conseguenza, anche la nozione di
“famiglia”.
Attraverso ciò, rappresentando la famiglia il fondamento della società e il primo posto in cui i
minori devono sentirsi ed essere protetti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sua numerosa
giurisprudenza sull’art. 8 della CEDU, è riuscita a circondare di precise garanzie il diritto dei fanciulli
di vivere in un ambiente familiare idoneo al loro sviluppo.
Alla CEDU e alla sua giurisprudenza interpretativa è attribuito un rilievo giuridico che non
spetta alle altre convenzioni internazionali, in quanto questa convenzione rappresenta da anni ormai un
punto di riferimento importante per l’Unione europea quando si tratta di determinare il contenuto e il
livello di tutela dei diritti fondamentali.
Si è già avuto modo di notare, tuttavia, che in alcuni casi le pronunce della Corte europea per
i diritti dell’uomo si pongono in contrasto con le decisioni, adottate in casi simili, della Corte di
Giustizia.
Come vedremo meglio nella seconda parte del presente lavoro, queste (apparenti o forse
volute) incompatibilità stanno riducendo e rendendo difficile il dialogo fra le due Corti, aprendo la
strada anche ad una tutela differenziata dei diritti dei minori.
112
PARTE II: LA TUTELA DEI MINORI NELL’UNIONE EUROPEA
CAP. 1: I DIRITTI FONDAMENTALI DEI MINORI
Premessa
Le iniziative nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza promosse dall’Unione europea
rappresentano un continuum di quelle adottate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa.
Il quadro normativo UE presenta, dunque, maggiori complessità e occasionali sovrapposizioni
operative, giacché in esso agiscono gli Stati in quanto membri delle tre organizzazioni.
L’approccio dell’Unione europea nei confronti della protezione dei diritti dei minori è evoluto
in questi anni, influenzato dal ritmo dell’integrazione europea, dallo sviluppo del concetto di
cittadinanza europea, dal cambiamento demografico e dall’allargamento dell’Unione322.
Fino agli anni ’90, le questioni riguardanti i diritti dei minori sono state poco rilevanti per
l’agenda UE in quanto la stessa Unione aveva limitate competenze nel campo dei diritti fondamentali.
Col tempo, l’Unione ha acquisito nuove competenze in questo campo e si è impegnata a promuovere la
tutela dei diritti degli individui.
E’ stato il Trattato di Maastricht, nel 1992, ad introdurre l’obbligo dell’Unione di rispettare i
diritti fondamentali in tutte le sue azioni e politiche323. Questo impegno è stato da molti interpretato
come il segno più evidente di un mutamento nel senso e nella direzione dell’integrazione europea, verso
cioè un’Unione sempre più emancipata dall’originaria dimensione economica e in grado di porsi sempre
più come una “global or postnational human rights organisation”324.
Il silenzio dei Trattati istitutivi in materia di garanzie dei diritti fondamentali è stato colmato,
inizialmente, dall’attività giurisprudenziale della Corte di Giustizia che si è basata sul richiamo alle
tradizioni costituzionali degli Stati membri, ai trattati internazionali a cui gli stessi Stati membri
avevano aderito, alla CEDU e alla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
322 “Eu Framework of law for children’s rights” European Parliament, Directorate General For Internal Policies – Policy Department C: citizens’ rights and constitutional affairs, PE462.445. 323 Article F.2 of the TEU (Maastricht numeration). 324 S. BESSON, The European Union and Human Rights: Towards a post-national human rights institution? in Human Rights Law Review, 2006, n. 6, p. 325.
113
Successivamente, nel 2000, è avvenuta la codificazione dei diritti fondamentali nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea alla quale il Trattato di Lisbona ha poi riconosciuto “lo stesso
valore giuridico dei Trattati”325.
Inoltre, il Trattato di Lisbona ha reso obbligatoria l’adesione dell’Unione europea alla CEDU
(art. 6, par. 2 del TUE) e ha attribuito ai diritti fondamentali, garantiti dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, il valore di principi generali
dell’Unione326.
Questa progressiva evoluzione verso una sempre maggiore tutela dei diritti fondamentali ha
avuto come conseguenza quella di arricchire l’agenda UE anche di crescenti obiettivi di tutela dei diritti
dei minori.
Ad oggi, infatti, l’Unione conta numerose misure legislative, politiche e iniziative di ricerca di
vario tipo dirette a rafforzare i diritti dei fanciulli e a trovare delle soluzioni al potenziale impatto delle
politiche UE sui loro diritti.
La proliferazione di questi strumenti è dovuta anche all’adozione, nel 2011, da parte della
Commissione europea, dell’“Agenda UE per i diritti dei minori” che ha fissato una serie di priorità per
le future azioni dell’Unione in questioni di interesse per i fanciulli327.
In tale importante documento, la Commissione ha indicato, per la prima volta, la Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo come il punto di riferimento fondamentale per formulare e mettere in
pratica la strategia UE sui diritti dei minori:
“The EU Agenda for the Rights of the Child presents general principles that should ensure
that EU action is exemplary in ensuring the respect of the provisions of the … UNCRC with regard
to the rights of children”328.
Il richiamo alla Convenzione di New York è ormai una costante anche di tutte le misure
legislative UE che riguardano i fanciulli, specialmente in materia di libera circolazione delle persone
325 Art. 6, par. 1, TUE. Pertanto, dal 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali è diventata vincolante per tutte le istituzioni europee e per gli Stati membri. 326 Art. 6, par. 3, TUE. 327 Alcuni in dottrina hanno criticano l’Agenda UE per i diritti dei minori perché considererebbe questi ultimi più come vittime bisognose di protezione che come attori economici, politici e sociali da rafforzare nei loro diritti (H. STALFORD, N. THOMAS, E. DRYWOOD, The European Union and Children’s Rights: Editorial, in International Journal of Children’s Rights, 2011, p. 379. 328 Commission, ‘An EU Agenda for the Rights of the Child’ (Communication) COM (2011) 60 final, at p. 3.
114
nell’Unione329, immigrazione e asilo330, famiglia331, povertà ed esclusione sociale332 e giustizia
penale333.
Prima sezione: il quadro normativo primario a protezione dei minori
La gerarchia delle norme impone di cominciare l’analisi del diritto dell’Unione europea in
materia di diritti dei minori a partire dal diritto primario in modo tale da individuare chiaramente quali
sono i diritti e i principi fondamentali riconosciuti ai fanciulli, il campo di competenza dell’Unione in
merito e gli strumenti di cui l’Unione può disporre per agire a loro tutela.
Il primo capitolo di questa seconda parte è rivolto ad analizzare quale sia stata, sinora,
l’evoluzione del diritto minorile UE, ovvero i traguardi raggiunti e le difficoltà riscontrate nei primi
settori che sono stati oggetto di interventi legislativi del legislatore europeo e, di conseguenza, anche di
pronunce della Corte di Giustizia.
Nel secondo capitolo di questa seconda parte, invece, ci si addentrerà nello specifico campo
della giustizia penale. Essendo, infatti, la normativa UE dedicata all’individuo minore di età, vittima e
autore di reato, estremamente nuova nel panorama normativo UE, si ritiene opportuno analizzarla dopo
avere chiarito quali sono stati gli sviluppi nella tutela dei fanciulli in altri settori ormai consolidati per
capire poi quali sono le reali possibilità e potenzialità dell’Unione di avanzare nella tutela dei diritti dei
minori anche in ambito penale.
329 Si veda, ad esempio, l’Art. 28(3) della Direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare libera- mente nel territorio degli Stati membri. 330 Si veda, ad esempio, l’Art 25(6) della Direttiva 2013/32/EU recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, gli articoli 13 e 16 della Direttiva 2011/36/EU sulla prevenzione e la lotta contro il traffico degli esseri umani. 331 Si vedano, ad esempio, gli articoli 11(2), 23(b) e 41(2)(c) del Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 332 Si veda la Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale” (2013/112/UE). 333 Si vedano, in particolare i riferimenti alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo nella Direttiva 2011/36/EU sulla prevenzione e la lotta contro il traffico degli esseri umani, nella Direttiva 2011/93/EU per combattere gli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia e nella recente Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nella quale, oltre a vari richiami della Convenzione di New York nel Preambolo, vi è anche l’art. 23 che afferma testualmente: “Nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato”. Altri riferimenti si trovano nella Direttiva 2012/29/EU che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
115
1.1 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è parte del diritto primario fondamentale
dell’Unione e, pertanto, prevale sulle leggi nazionali degli Stati membri334.
Insieme ai principi generali e alla tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, essa è
diventata il principale parametro di validità per le istituzioni335 e rappresenta la premessa necessaria per
tutti gli sviluppi futuri dell’Unione anche in materia di protezione dei minori336.
Per quanto la Carta non abbia volutamente un contenuto che si possa definire rivoluzionario337,
attingendo ampiamente a strumenti nazionali (le costituzioni nazionali), comunitari (i trattati e la
giurisprudenza della Corte di Giustizia) ed internazionali (la CEDU e gli altri strumenti elaborati
nell’ambito del Consiglio d’Europa), essa contiene, comunque, alcuni rilevanti elementi di novità.
In primo luogo, l’aver scelto una classificazione “per valori”, generali e indivisibili, ai quali si
intitolano i primi sei dei sette capi che la compongono ovvero dignità umana, libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza e giustizia.
In secondo luogo, l’impronta fortemente individualistica che la caratterizza, in virtù della
quale, ad esempio, i diritti della famiglia e delle varie associazioni (culturali, religiose, sindacali,
politiche, ambientaliste, civiche) sono “tradotte” in diritti dell’individuo.
In terzo luogo, il riconoscimento di diritti che non erano mai stati codificati in testi
costituzionali, ovvero i c.d. “nuovi diritti” (o diritti sociali di quarta generazione), tra i quali vi è, per
quel che qui ci interessa maggiormente, l’art. 24 dedicato ai diritti dei fanciulli338.
Al giorno d’oggi, i minori rappresentano un terzo della popolazione europea e la centralità dei
loro diritti ha quindi finalmente trovato un fondamento giuridico vincolante nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Oltre all’art. 24, specificatamente dedicato ai fanciulli, la Carta stabilisce anche altri diritti
rilevanti per i minori, come l’art. 7 (rispetto della vita privata e familiare), l’14 (diritto di accesso
334 Nell’ottica della Corte di Giustizia, la Carta prevarrebbe anche sulle costituzioni nazionali degli Stati membri, ma su tale punto, alcuni Stati hanno la tendenza a rigettare l’applicazione del diritto europeo quando potrebbe violare la loro “identità costituzionale”. 335 Si v. in generale, Di Federico, G., a cura di, The EU Charter of Fundamental Rights. From Declaration to Binding Instrument, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2011. 336 Al riguardo si vedano ROSSI L.S., Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Giuffré, Milano, 2002 e CARTABIA M., I diritti in azione: universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Il Mulino, Bologna, 2007. 337 Secondo il mandato del Consiglio di Colonia non si trattava di creare nuovi diritti, ma semplicemente di positivizzare quelli già esistenti illustrando le rilevanti fonti normative e giurisprudenziali (v. Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona). 338 A. FURIA, “L’Unione europea”, in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, Giappichelli, 2009 p. 113-114.
116
gratuito all’istruzione obbligatoria), l’art. 21 (divieto di ogni discriminazione sulla base dell’età), l’art.
32 (divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro) e l’art. 33 (protezione della
famiglia sul piano giuridico, economico e sociale).
Tutti gli altri diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sono
comunque da intendersi come riconosciuti anche ai fanciulli, per quanto le relative disposizioni non
siano sempre adeguate a tutelarli in maniera efficace, non essendo rivolte a valorizzare i loro specifici
bisogni.
Nella prospettiva della futura adesione dell’Unione alla CEDU, poi, gli articoli 52 e 53 della
Carta dei diritti fondamentali garantiscono omogeneità interpretativa tra le disposizioni di quest’ultima
e quelle corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, chiarendo che, in caso di
contrasto, prevalgono le norme della Carta solo se volte a riconoscere una tutela più estesa.
Da quanto precede discende che un innalzamento del livello di protezione offerto dalla CEDU,
a seguito di un intervento chiarificatore della Corte europea dei diritti dell’uomo, dovrebbe determinare
un obbligo di adeguamento nell’interpretazione e nell’applicazione delle corrispondenti disposizioni
della Carta. Di contro, un eventuale abbassamento dello standard in ambito convenzionale non
solleverebbe le istituzioni e gli Stati membri, quando si tratta di dare attuazione al diritto dell’Unione,
dall’obbligo di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni Carta.
Gli articoli 52 e 53 della Carta, pertanto, sono da tenere in grande considerazione nella tutela
dei diritti dei minori a livello UE perché, come è stato osservato nella prima parte del presente lavoro,
l’interpretazione evolutiva della CEDU ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha consentito
alla CEDU di diventare un importante strumento a disposizione dei diritti dei fanciulli.
Come si vedrà meglio nel prosieguo, in alcuni casi è stata proprio la Corte di Giustizia ad
affermare o rimarcare l’esistenza di una piena coincidenza tra le disposizioni della Carta e quelle della
CEDU (come è avvenuto, ad esempio, in merito all’art. 7 della Carta e all’art. 8 della CEDU339);
tuttavia, nella maggior parte dei casi, la Corte di Giustizia sembra piuttosto reticente ad ammettere che
ci sia una reale e piena coincidenza di tutela tra i due strumenti a protezione dei diritti umani.
339 C. giust., 5.10.2010, C-400/10, caso McB.
117
1.2 La tutela dei diritti dei minori come obiettivo dell’Unione europea: gli articoli 24 della Carta
dei diritti fondamentali e l’art. 3 del TUE
L’inserimento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dell’art. 24, ovvero di
un’esplicita disposizione dedicata alla tutela dei diritti dei minori costituisce un’importante innovazione
rispetto all’acquis comunitario340 in quanto, prima del Trattato di Lisbona, la tutela dei fanciulli
ricadeva generalmente nell’ambito del principio del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’individuo.
Vista la portata rivoluzionaria di tale articolo per l’Unione europea, è importante approfondirne
il contenuto che, tra l’altro, trae ispirazione, in particolare, dalla Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo. Di conseguenza, l’art. 24 dovrebbe rappresentare la sintesi dei principi e dei diritti
fondamentali dei minori affermati e riconosciuti a livello internazionale e di cui l’Unione europea vuole
farsi promotrice341.
Innanzitutto, bisogna chiarire che non esiste una definizione “ufficiale” e comune a livello UE
della parola “minore” nei Trattati, nella Carta e in nessuna pronuncia della Corte di Giustizia.
In difetto di indicazioni sulla definizione di “minore” e tenuto conto del richiamo effettuato
nel preambolo della Carta ai “diritti derivanti (…) dagli obblighi internazionali comuni agli Stati
membri”, sarebbe pacifico ritenersi che, avendo tutti gli Stati membri ratificato la Convenzione di New
York, per “bambino o fanciullo” debba intendersi “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto
anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”, così come
sancito dall’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite; in realtà, nel diritto UE derivato, il concetto
di “minore” può variare considerevolmente a seconda del contesto di riferimento342.
340 A. FURIA, “L’Unione europea”, in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, Giappichelli, 2009 p. 114. 341 Come esplicitato anche nelle spiegazioni relative alla Carta che affermano espressamente che “questo articolo si basa” sulla Convenzione Onu del 1989 “e, in particolare, sugli articoli 3, 9, 12, e 13 di detta Convenzione” (2007/C 303/02 del 14 febbraio 2007). Alcuni in dottrina criticano il fatto che l’articolo 24 della Carta racchiuda in sé sia la visione del fanciullo bisognoso di protezione che quella di minore soggetto autonomo di diritti propri e si chiedono che cosa avrebbero in comune questi due elementi da potere essere messi uno di seguito all’altro all’interno di uno stesso paragrafo e il motivo di tale accostamento visto che la stessa Convenzione Onu dedica a ciascuno di loro articoli ben distinti. Così C. McGlynn, Rights for Children? the potential impact of the European Union Charter of Fundamental Rights, in European Public Law, 2002, pp 387-400. Sono molto critici riguardo la struttura dell’art. 24 della Carta anche H. CULLEN, Children’s Rights, in The European Union Charter of Fundamental Rights, (a cura di) S. Peers e A. Ward, Hart Publishing, 2004, p. 330, e R. LAMONT, Article 24, in The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, a cura di S. Peers, T. Hervey, J. Kenner e A. Ward, Hart Publishing, 2014, pp. 678-679. 342 Si veda, ad esempio, quanto prevedono la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Nella prima Direttiva si attribuiscono diritti, in qualità di “familiari”, ai discendenti di età inferiore a 21 anni; nella seconda, invece, si parla di a) “giovane”, ogni persona di età inferiore a 18 anni come definita all'articolo 2, paragrafo 1; b) “bambino”, ogni giovane che non ha ancora compiuto 15 anni o che ha ancora obblighi
118
Tutto ciò risulta sorprendente visto che la Commissione europea si era promessa l’obiettivo di
sviluppare “a coherent approach to the rights of the child across all relevant EU actions” e una
definizione univoca di “minore” a livello di Unione europea sembrerebbe proprio il primo passo per
raggiungere tale scopo.
Ciò premesso, stante la formulazione generale dell’art. 24, tale disposizione risulta applicabile
nei confronti di tutti i minori, qualunque sia la loro nazionalità, una volta entrati in contatto col diritto
UE.
In secondo luogo, è importante la collocazione dell’art. 24 nel capo III della Carta dedicato al
principio dell’Uguaglianza.
La scelta di collocare la norma relativa ai diritti dei minori in tale capo è meritevole e va letta
a completamento del principio generale di non discriminazione sancito nell’art. 21 della stessa Carta.
Viene espresso, così, esplicitamente, un concetto già ampiamente diffuso in ambito
internazionale, ovvero che tutti i minori hanno una legittimazione soggettiva propria, sono individui
con specifici diritti e non devono essere discriminati soprattutto in virtù della loro età.
Il “fanciullo”343 è, quindi, un individuo che gode sia dei diritti tradizionalmente riconosciuti
agli adulti sia, in virtù della sua particolare condizione, di ulteriori e specifici diritti, riconosciutigli in
via esclusiva.
La Carta e, in particolare, l’art. 24 indica chiaramente quali sono questi “diritti speciali”,
riconosciuti in via esclusiva ai minori.
In primis, i minori hanno il diritto “al benessere”. Tale diritto, che richiama l’art. 3, par. 2,
della Convenzione di New York, si rapporta ad un concetto di “benessere psicofisico del minore” molto
ampio, ovvero ad una condizione positiva complessiva riguardante la sfera sociale, economica e morale
del minore, nonché il rispetto della dignità e dell’integrità psicofisica del fanciullo344.
In definitiva, i minori hanno il diritto di vivere in una condizione che garantisca loro il
benessere e la serenità che l’infanzia e l’adolescenza meriterebbero. In sede processuale ciò si traduce
nel dovere delle autorità giudiziarie di rispettare la dignità e l’integrità psicofisica del fanciullo nel corso
del processo in cui si dovesse trovare coinvolto345.
scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale; c) “adolescente”, ogni giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale. 343 Nell’art. 24 della Carta non viene specificato fino a quale momento un soggetto possa essere considerato un bambino e manca anche qualsiasi riferimento alla fase anteriore alla nascita che è invece presente, come abbiamo visto, nel Preambolo alla Convenzione sui diritti del fanciullo. In difetto di indicazioni e tenuto conto del richiamo effettuato nel Preambolo della Carta ai “diritti derivanti (…) dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri”, è da ritenersi che, come enunciato all’art. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, per “minore” debba intendersi “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. 344 A. FURIA, “L’Unione europea”, in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, Giappichelli, 2009, p. 115. 345 Nonostante alcuni in dottrina ammirino la potenziale ampiezza di tale disposizione, si ritiene che essa non sia sufficiente per garantire la tutela di specifici diritti dei minori che avrebbero richiesto una menzione a parte. Per quanto attiene, ad esempio, il diritto all’educazione e all’istruzione, ovvero diritti esclusivamente applicabili alla categoria dei minori in quanto
119
Il secondo diritto che viene garantito ai minori dall’art. 24 è la libertà di esprimere le proprie
opinioni, le quali devono essere prese in considerazione nelle questioni che li riguardano direttamente
in funzione della loro età e maturità; tale disposizione evidenzia la specialità di un diritto che pone
obblighi in capo, specialmente, alle autorità competenti nei procedimenti giudiziari.
L’ascolto dei minori viene qualificato come un diritto dei fanciulli nell’art. 12 della
Convenzione di New York che afferma che “States Parties shall assure to the child who is capable of
forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child”;
invece, stando alla lettera dell’articolo 24 (“They may express their views freely”), l’ascolto del minore
viene qui sancito in termini meno vincolanti, come una mera “possibilità” per i fanciulli, condizionata
dall’esistenza di procedure e condizioni nazionali adeguate e dalla stessa volontà o meno dei minori di
esprimere il loro pensiero346.
Ancora, nel secondo paragrafo dell’art. 24, viene sancito il principio del superiore interesse
del minore che “must be a primary consideration”.
Questo principio afferma, dunque, un obbligo di metodo e di risultato, consistente nel dover
sempre tenere in particolare considerazione il superiore interesse del minore coinvolto nel
bilanciamento degli altri diritti e interessi in gioco. Questo dovere è da osservare in ogni decisione che
coinvolge un fanciullo, presa da un’autorità pubblica o da un’istituzione privata347.
Questa formulazione del principio del superiore interesse del minore è in linea con l’art. 3 della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il quale, come si è avuto modo di vedere nella prima parte
del presente lavoro, ha abbandonato l’espressione contenuta nella previgente Dichiarazione dei diritti
del fanciullo del 1959 che sanciva, invece, che i “best interests of the child” dovevano essere “the
paramount consideration”.
Infine, l’art. 24 della Carta fa riferimento al “diritto ai genitori”. Anche in questo caso, la
formulazione riprende quasi alla lettera l’art. 9, par. 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo che,
tuttavia, si riferisce più nello specifico alla situazione di un “fanciullo separato da entrambi i genitori
o da uno di essi”. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea generalizza, quindi, un diritto
che nella formulazione della Convenzione di New York era stato circoscritto a due ipotesi ben precise.
fondamentali per il raggiungimento del loro benessere, si ritiene che un esplicito riferimento ad essi nell’art. 24 della Carta sarebbe stato più incisivo, piuttosto che ritenerli estensibili anche ai fanciulli dalla lettura dell’art. 14 della Carta che si riferisce al diritto all’istruzione di ogni individuo in via generale. Sul punto si veda A. FURIA, “L’Unione europea”, in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, op. cit., p. 116. 346 A. GOUTTENOIRE, Article II-84:Droit de l’enfant”, Traité établissant une Constitution pour l’Europe: pt. II: La Charte des droits fondamentaux de l'Union/sous la dir. de Laurence Burgorgue-Larsen, Anne Levade, Fabrice Picod, Bruylant, 2005, p. 335. 347 LOTITO P.F., Art. 24 – Diritti del bambino, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Mulino, 2001, p. 185.
120
Il “diritto ai genitori” costituisce, dunque, un diritto speciale dei minori, non riconosciuto in
forma equivalente a nessun altro soggetto di diritto, che va interpretato in maniera estensiva, pur
trovando, in genere, applicazione soprattutto in ipotesi particolarmente delicate (come nei casi di
sottrazione internazionale di minori e di ricongiungimento familiare in materia di immigrazione).
Tale diritto può essere limitato solo qualora sia contrario all’interesse del minore intrattenere
rapporti con entrambi o con uno solo dei suoi genitori. Questa previsione si traduce sia nel dovere di
privilegiare l’affidamento congiunto del minore a scapito di quello esclusivo in caso di separazione
della coppia genitoriale348, sia nel diritto di consentire al minore di essere accompagnato dai propri
genitori nelle fasi più importanti della sua vita, come ad esempio durante un processo, in funzione di
sostegno morale.
È interessante, poi, notare che nell’art. 24 non viene fatto nessun riferimento diretto alla
famiglia, ambito nel quale, di solito, viene ricondotta la tutela dei minori. La motivazione di tale scelta
deriva dall’idea della Carta dei diritti fondamentali di tutelare prima di tutto l’individuo minorenne e
solo in via indiretta e secondaria la famiglia, mettendo, così, ulteriormente in risalto l’impronta
individualistica che caratterizza tutte le disposizioni della Carta349.
Il contenuto dell’art. 24 si rivolge, prima di tutto, alle istituzioni europee, ma anche agli Stati
membri quando danno attuazione al diritto UE.
Ci si è chiesti spesso, invece, se le disposizioni dell’art. 24 vincolano anche i privati, creando
direttamente degli obblighi a loro carico350. Tale questione ha avuto origine dalle espressioni utilizzate
proprio nell’art. 24 che menziona sia le istituzioni private che i genitori dei minori.
Nella Carta, infatti, sussistono delle norme idonee ad essere applicate direttamente ed
orizzontalmente nei rapporti tra privati, come insegna la sentenza della Corte di Giustizia nel caso
Kücükdeveci, riguardante l’applicazione del principio di non discriminazione in base all’età sancito
dall’art. 21 della Carta351.
L’opinione ancora dominante in dottrina, tuttavia, è quella che l’art. 24 non crea direttamente
degli obblighi in capo ai privati, ma che lo stesso possa comunque avere un effetto indiretto nei loro
348 Secondo alcuni in dottrina, il diritto del bambino al mantenimento delle relazioni personali con entrambi i genitori, contenuto nell’art. 24 della Carta, farebbe parte di quella categoria di diritti che, spettando al contempo anche ai genitori del minore, sono stati definiti “diritti relazionali”. Quando non ci sono problemi in famiglia, infatti, tale diritto tutela tutti i componenti del nucleo, ma in circostanze critiche esso rischia di essere agito contro i minori stessi che pure ne sono contitolari e, pertanto, secondo tali autori, bisognerebbe essere prudenti nel definire il “diritto ai genitori” come un diritto generalmente a tutela dei minori. Sul punto si veda G. TURRI, I grandi principi europei di tutela dei minori, in Minori e giustizia, n. 2, 2008, p. 8. 349 A. FURIA, “L’Unione europea”, in C. CARLETTI (a cura di), Promozione, protezione ed attuazione dei diritti dei minori. Strumenti normativi, politiche e strategie a livello internazionale ed europeo, op. cit., p. 116. 350 Questa è, ad esempio, l’opinione di A. GOUTTENOIRE, Article II-84: Droit de l’enfant”, Traité établissant une Constitution pour l’Europe: pt. II: La Charte des droits fondamentaux de l'Union, cit., p. 335 351 Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, C-555/07.
121
confronti in quanto impegna le istituzioni pubbliche ad adottare leggi e misure che, in definitiva, portano
gli stessi soggetti privati ad attenersi ai loro parametri352. Il Trattato di Lisbona ha incorporato i diritti dei minori anche nel Trattato sull’Unione europea
(TUE) e, nello specifico, nell’art. 3, dove è stabilito espressamente, in maniera addirittura un po’
ridondante, che tra gli obiettivi generali dell’Unione vi è la promozione della “tutela dei diritti dei
fanciulli” e che l’Unione si impegna nella tutela dei diritti umani e, in particolare, nella tutela dei diritti
dei minori353. Questo impegno è rafforzato dal paragrafo 5 dell’art. 3 TUE che identifica la protezione
dei diritti dei minori come un importante aspetto della politica estera europea.
Al giorno d’oggi, dunque, tutte le politiche UE che, direttamente o indirettamente, riguardano
i minori dovrebbero essere adottate in linea con il principio del superiore interesse del minore.
Il Trattato di Lisbona, pertanto, includendo la tutela dei diritti dei minori tra gli obiettivi
dell’Unione, ha sicuramente contribuito a convogliare l’attenzione del legislatore europeo su queste
tematiche.
1.3 Le basi giuridiche a tutela dei diritti dei fanciulli
Sebbene l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali stabilisca degli importanti diritti a tutela
dei minori, esso non costituisce una base giuridica.
Né la Carta con l’art. 24, né il TUE con l’art. 3 hanno, infatti, conferito all’Unione europea una
competenza generale per legiferare in materia di diritti dei minori, ma hanno unicamente fissato degli
obiettivi e dei principi “guida” per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni di diritto
primario e derivato, nonché per l’adozione di politiche che non siano di per sé pregiudizievoli per i
minori.
Ciò vale, ovviamente, anche per l’applicazione e l’interpretazione degli atti di diritto derivato
preesistenti all’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i quali
assume particolare importanza, come si vedrà meglio nel prosieguo, il Reg. 2201/2003relativo alla
352 European Commission for democracy through law (Venice Commission), Report on the protection of children’s rights: International standards and domestic constitutions, adopted by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice, 21-22 March 2014), CDL-AD(2014)005 p. 10. 353 Art. 3, par. 3, TUE: L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Art. 3, par. 5, TUE: Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
122
competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale.
Non essendoci una base giuridica generale, quindi, i provvedimenti a tutela dei minori
continuano ad essere fondati sul titolo V del TFUE, dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
e a riguardare i settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
Oltre a dover rispettare i generali principi di sussidiarietà e proporzionalità, nel complesso
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia l’Unione europea è tenuta a tutelare anche i diversi
ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri e questo rappresenta, pertanto, il
primo ostacolo nella costruzione di politiche unitarie UE in un settore caratterizzato, per sua natura, da
una “geometria variabile”354.
Tale dovere, infatti, è espressamente imposto all’Unione dall'art. 67 TFUE, disposizione
inaugurale del titolo V.
Gli artt. 82, par. 2, e 83 TFUE, par. 1, sono le due disposizioni che sono state utilizzate
maggiormente come basi giuridiche per emanare direttive a tutela dei diritti dei fanciulli nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale (come vedremo più approfonditamente nel prosieguo),
anche se le uniche due norme che richiamano espressamente i minori sono l’art. 83 TFUE e l’art. 79
TFUE, dedicato alla politica comune in materia di immigrazione, nel quale viene fatto un riferimento
al contrasto della tratta di esseri umani, soprattutto di minori355.
Gli articoli 82 ed 83 TFUE disciplinano, rispettivamente, l’adozione di direttive volte a fissare
norme comuni minime di diritto processuale penale e di diritto penale sostanziale.
Da una prima lettura congiunta di questi due articoli emerge che l’Unione europea possa agire
solamente in materie con una connotazione transnazionale e senza imporre agli Stati membri delle
modifiche drastiche delle loro normative nazionali, essendo richiesta solo una minima armonizzazione.
D’altronde, lo scopo dell’armonizzazione è quello di eliminare le differenze tra gli Stati, mentre queste
ultime, come sopra anticipato, sono soprattutto da salvaguardare nel settore dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, non essendo un ostacolo per il rispetto del principio del mutuo riconoscimento356.
Nello specifico, l'art. 82, par. 2, consente al Parlamento europeo e al Consiglio, laddove
necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la
cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, di stabilire
norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, tenendo conto
delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
354 S. MONTALDO, I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea, Editoriale scientifica, 2015, p. 535. 355 Direttiva 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. 356 M. FICHERA, “The European Arrest Warrant and the Sovereign State: A Marriage of Convenience?”, 2009, in European Law Journal, p. 74.
123
Tra le materie in cui l’art. 82, par. 2, può operare come base giuridica vi sono, ad esempio, i
diritti della persona nella procedura penale e i diritti delle vittime della criminalità, ma altri elementi
specifici della procedura penale possono essere individuati dal Consiglio mediante una decisione
deliberata all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
L’art. 82, par. 2, chiarisce, inoltre, un importante principio ovvero che l'adozione delle norme
minime non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle
persone. Come vedremo nella parte del presente lavoro dedicata alla “giustizia penale” quest’ultima
previsione può rivelarsi difficile da mettere in pratica per gli Stati membri.
L'art. 83, par. 1, TFUE, invece, investe il Consiglio e il Parlamento europeo del potere di
stabilire, mediante la procedura legislativa ordinaria, norme minime sulla definizione dei reati e delle
sanzioni rispetto a fenomeni criminali che rispondano a due criteri: un’accentuata gravità e una portata
transfrontaliera dei reati derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
necessità di combatterli su basi comuni.
I reati da combattere sono anche elencati in maniera tassativa e, ad esempio, è citata la tratta
di esseri umani (fenomeno che vede coinvolte soprattutto delle vittime minori di età) e il reato di
sfruttamento sessuale di donne e minori, crimini dei quali, come vedremo nel prosieguo, il legislatore
europeo si è già occupato. Questo elenco di fattispecie criminose è poi estensibile a seguito di una
decisione del Consiglio deliberata all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, invece, la base giuridica
fondamentale è l’articolo 81 del TFUE, il cui paragrafo 3 richiede, per gli strumenti di cooperazione
giudiziaria in materia di famiglia (ovvero quelli che normalmente vedono coinvolti anche dei minori),
l’adozione all’unanimità da parte del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo357.
Unanimità che, visti i delicati interessi in gioco, non sempre viene raggiunta, potendo finire per attivare
il meccanismo della cooperazione rafforzata, come è avvenuto, ad esempio, per il Regolamento Roma
III, in materia di divorzio e separazione personale, e per i due Regolamenti, in vigore dal 29 gennaio
2019, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
Se si osserva l'art. 81 TFUE si nota che quest'ultimo, nel primo paragrafo, fa riferimento alle
“materie civili con implicazioni transnazionali”, mentre l'art. 82, par. 2, TFUE utilizza l’espressione
“materie penali aventi dimensione transnazionale”, come a voler suggerire una portata più ampia di
quest'ultima norma che sarebbe in grado di conferire all’Unione il potere di ravvicinare gli ordinamenti
interni su certi aspetti della procedura penale non solo quando si è in presenza di procedimenti che
coinvolgono più Stati membri, dovendosi intendere la dimensione transfrontaliera meramente come una
357 È ammessa la possibilità che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio deve comunque deliberare all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo (art. 81, par. 3, TFUE).
124
caratteristica che potrebbe o meno riguardare un processo penale. Questa interpretazione sembra essere
stata accolta anche dal legislatore europeo se si osservano le direttive che sono state adottate sinora in
relazione ai diritti processuali delle vittime di reato e degli indagati/imputati in un procedimento penale.
Tali strumenti, infatti, adottati ai sensi dell'art. 82, par. 2, TFUE, non operano alcuna distinzione tra
procedimenti nazionali o transnazionali, garantendo la loro applicazione anche a dei procedimenti
nazionali puramente interni358.
Al di là di tale ultima considerazione, appare evidente che l’Unione europea possiede limitati
poteri legislativi per adottare atti normativi a tutela dei diritti dei minori e quindi, nonostante le
ambizioni racchiuse in alcuni strumenti programmatici importanti, come l’Agenda UE per i diritti dei
minori, non sembra possibile sviluppare un approccio ai diritti dei fanciulli più strategico e
omnicomprensivo basandosi unicamente sulla presenza di tali basi giuridiche.
A questo si aggiunge la considerazione che una delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona
è stata quella di riconoscere il Consiglio europeo come una delle istituzioni europee e lo stesso Consiglio
europeo ha il compito di definire “gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e
operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”359. In pratica, quindi, sono gli Stati membri che
continuano a stabilire, anche dopo Lisbona, le linee generali degli sviluppi in questo settore e ciò
potrebbe creare problemi soprattutto nella creazione di un diritto penale UE in generale, vista la
particolare delicatezza degli interessi coinvolti, con risvolti negativi anche per il diritto penale minorile
UE che è in fase di costruzione come si vedrà nel prosieguo360.
Fortunatamente, in linea generale il Trattato di Lisbona ha esteso alle materie rientranti nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia la regola della procedura legislativa ordinaria, eliminando la
precedente distinzione tra materie “comunitarizzate”, tra le quali vi era la cooperazione giudiziaria in
materia civile, e materie “intergovernative”, nelle quali, invece, vi era la cooperazione giudiziaria in
materia penale e di polizia, ambito caratterizzato pertanto da decisioni prese all’unanimità dal
Consiglio.
Pur rimanendo lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia un settore peculiare, caratterizzato
ancora da aspetti nei quali è stata mantenuta la regola dell’unanimità o ai quali si adotta una procedura
legislativa speciale361, questo cambiamento generale, che ha portato allo smantellamento dei tre pilastri,
358 C. AMALFITANO, Le prime direttive europee sul ravvicinamento "processulae": il diritto all'interpretazione, alla traduzione e all'informazione nei procedimenti penali, in R. DEL COCO, E. PISTOIA (a cura di), Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea, Cacucci Editore, Bari, 2014, p. 1. 359 Art. 68 TFUE. 360 Sul punto si veda V. MITSILEGAS, European criminal law and resistance to communautarisation after Lisbon, in New Journal of European Criminal law, vol. 1, issue 4, 2010, p. 458 e ss. 361 In materia di cooperazione giudiziaria civile, l’unica eccezione alla “procedura legislativa” ordinaria riguarda, come abbiamo visto, il diritto di famiglia, per il quale rimane in vigore l'unanimità in Consiglio, peraltro superabile con apposita disposizione “passerella”. Gli Stati membri possono poi sempre attivare il c.d. “freno di emergenza” per portare all’attenzione del Consiglio europeo le proposte di direttive che influenzano aspetti fondamentali del loro ordinamento
125
ha avvantaggiato i fanciulli, soprattutto in ambito penale, poiché il Parlamento europeo è sempre stato
un grande sostenitore dell’Agenda UE sui diritti dei minori, in prima linea nelle iniziative child-friendly
e un fermo sostenitore di una maggiore partecipazione dei minori al processo decisionale europeo e
quindi rappresenta un degno “avversario” del Consiglio che, invece, punta a far valere gli interessi
personali dei vari Stati membri.
In tal senso si può comunque già comprendere il motivo dell’elaborazione di strumenti
normativi UE spesso criticati poiché poco incisivi, in quanto frutto, da un lato, di una miriade di interessi
in gioco nei 28 Stati membri difficili da sradicare e, dall’altro, di successive prassi di adattamento degli
ordinamenti nazionali che in virtù del maggiore o minore grado di ottemperanza alle norme UE hanno
dato vita ad un’attuazione di queste ultime “a macchia di leopardo”.
Risultano, pertanto, indispensabili l’opera di vigilanza della Commissione europea assieme al
ruolo della Corte di Giustizia nel guidare gli Stati membri verso la corretta interpretazione e
applicazione del diritto UE al fine di ottenere quella (anche minima) armonizzazione che da soli gli
strumenti normativi UE spesso non riescono nemmeno a stabilire con chiarezza e a richiedere, di
conseguenza, agli Stati membri.
L’importante ruolo della Corte di Giustizia nella protezione dei diritti dei minori sarà oggetto
di analisi e approfondimento nella prossima sezione.
Seconda sezione: Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Giustizia nella tutela dei diritti
dei minori
La Corte di Giustizia, da quando la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è
diventata giuridicamente vincolante, si è rapportata a quest’ultima in maniera diversa nelle proprie
pronunce e, in particolare, si possono individuare tre tipi di atteggiamenti.
In alcuni di essi, la Carta ha rappresentato la principale fonte di interpretazione dei diritti
fondamentali fino a portare la Corte di Giustizia ad invalidare disposizioni considerate ad essa contrarie
(ad esempio, ciò è avvenuto nei casi Test-Achats e Volker362).
giuridico penale, come prevedono gli articoli 82, par. 3, TFUE e l’art. 83, par. 3, TFUE, aprendo la strada alla possibilità di attivare una cooperazione rafforzata tra gli altri Stati membri interessati ad adottare l’atto in questione. 362 Sentenza CG del 1° marzo 2011 caso Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL e altri c. Conseil des ministres (C-236/09) e sentenza CG del 9 novembre 2010 caso Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) e Hartmut Eifert (C-93/09) c. Land Hessen.
126
In altri, la Carta dei diritti fondamentali è stata tenuta in considerazione come fonte
complementare per confermare l’esistenza di un principio generale nel diritto UE, ad esempio contenuto
in una direttiva, e, quindi, il suo richiamo viene limitato alla fase finale del ragionamento della Corte
per supportare quanto detto prima (ad esempio, nel caso Danosa363).
Infine, ci sono casi in cui la Corte di Giustizia non si è riferita in alcun modo alla Carta dei
diritti fondamentali, anche quando il giudice nazionale remittente le aveva chiesto esplicitamente di
interpretare il diritto nazionale alla luce di essa (come nel caso Ruiz Zambrano), ignorando la
potenzialità dei diritti in essa riconosciuti per risolvere i casi che le venivano sottoposti (come
dimostrano le sentenze Bavarian lager e Brustle364).
Stringendo l’ottica di tale analisi alla tutela dei diritti dei minori, si può notare come la Corte
di Giustizia, negli ultimi 10-15 anni, si sia occupata di pochi casi direttamente o indirettamente rilevanti
per i diritti dei fanciulli (per l’esattezza meno di una dozzina), dei quali la maggioranza riguardava
aspetti legati ai diritti connessi alla cittadinanza europea e al diritto al rispetto della vita privata e
familiare. Per fare un paragone, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel medesimo arco temporale, si
è occupata invece di più di mille casi riguardanti i diritti dei fanciulli365.
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,
sebbene l’Unione europea non ne sia parte, possiede comunque una certa forza vincolante a livello UE.
In base all’art. 6, par. 3, del TUE, infatti, “i diritti fondamentali (…) risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.
Essendo tutti gli Stati membri vincolati al rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, si
ritiene, pertanto, che anche l’Unione debba aderire ai suoi principi e rispettare e garantire i suoi diritti
nelle materie che ricadono nella sua competenza e che possono riguardare direttamente o indirettamente
i fanciulli.
La Corte di Giustizia nel 2006 ha dichiarato espressamente che la Convenzione sui diritti del
fanciullo rappresenta il principale punto di riferimento per verificare la compatibilità del diritto UE con
i diritti fondamentali dei minori366 ed è sempre del 2006 l’unico caso in cui la Corte ha deciso una causa
attribuendo un peso decisivo alla Convenzione di New York nel suo percorso decisionale.
363 Sentenza CG dell’11 novembre 2010, causa C-232/09, Danosa. 364 Sentenza del 29 giugno 2010 caso Commissione europea c. The Bavarian Lager Co. Ltd. e sentenza del 18 ottobre 2011 caso Oliver Brüstle c. Greenpeace e V. 365 Basti pensare che il primo caso in cui era coinvolto un minore di cui si è occupata la Corte europea dei diritti dell’uomo risale al 1978 (caso Tyrer c. Regno Unito (ricorso n. 5856/72) sentenza del 25 aprile 1978. 366 Caso C-540/03 European Parliament v. Council [2006]. In questa pronuncia, tra l’altro, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato simbolicamente la Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, nella sua decisione finale non ha accolto la visione del Parlamento europeo che riteneva (giustamente) illegittime alcune disposizioni contenute nella direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, per violazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto alla vita privatae familiare. Come sottolineato da E. DRYWOOD, Giving with one hand, taking with the other: Fundamental rights, children and the family reunification decision, in European Law Review, 2007, p. 396 “…practical application of relevant international legal standards to the Directive raises doubts as to the Court’s capacity and expertise in pursuing a
127
Il riferimento è al caso Dynamic Medien367 che verteva sull’importazione dal Regno Unito di
cartoni animati giapponesi da parte della società tedesca Avides Media.
Questi cartoni venivano sottoposti, prima di essere importati, a dei controlli inglesi. In
applicazione delle disposizioni sulla tutela dei minori in vigore nel Regno Unito, essi era stati classificati
nella categoria “vietato ai minori di anni quindici” e provvisti di uno specifico adesivo che indicava
l’età minima per la loro visualizzazione.
A parere di un’altra società tedesca, la Dynamic Medien, concorrente dell’Avides Media, la
legge tedesca sulla tutela dei minori vietava la vendita per corrispondenza dei supporti video che non
erano stati oggetto di controllo in Germania e che erano sprovvisti dell’indicazione relativa all’età a
partire dalla quale ne era consentita la visione.
Il tribunale tedesco aveva dato ragione alla Dynamic Medien, ritenendo che la vendita di quei
cartoni provvisti solo dell’indicazione dell’età minima fosse contraria alla legge tedesca. La questione
arrivò davanti alla Corte di Giustizia che dovette chiarire se le restrizioni della normativa tedesca erano
conformi con quella UE in materia di libera circolazione delle merci.
La Corte di Giustizia ritenne del tutto legittima la normativa tedesca proprio perché diretta a
proteggere il benessere dei minori e quindi conforme con l’art. 17 della Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo che afferma che gli Stati devono promuovere l’elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere i minori dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al loro benessere.
A parte l’isolato caso Dynamic Medien, la Corte di Giustizia si è mostrata sinora riluttante nel
vincolarsi al rispetto della Convenzione di New York quando sono in gioco i diritti fondamentali dei
minori. Questo atteggiamento contrasta con la prassi del legislatore europeo di richiamare la
Convenzione sui diritti del fanciullo in tutti gli strumenti legislativi UE rilevanti per i minori, a
dimostrazione del fatto che a tale Convenzione è attribuito un ruolo-guida importante nella politica UE
a tutela dei fanciulli.
Inglobare nel diritto UE i diritti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo offre a
quest’ultima un nuovo canale per la sua concreta operatività, possedendo l’Unione europea dei buoni
meccanismi giudiziari e sanzionatori per far rispettare correttamente la normativa UE.
Nel processo di avanzamento dell’Unione europea nella tutela dei diritti dei fanciulli è dunque
essenziale il ruolo della Corte di Giustizia.
children’s rights agenda….The Court never asks itself the question whether the disputed provisions ensure that the child’s best interests are a primary consideration, as a faithful interpretation of the provision would require. This approach is indicative of a frequently cited problem with the best interests principle: that although the question is posed from the child’s perspective it is often answered from that of the adult”. Prima di questa pronuncia l’unico riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo era stato fatto nelle opinioni dell’Avvocato Generale Jacob in merito alla causa C-148/02, Garcia Avello v. Belgium [2003], ma la Corte di Giustizia non aveva poi richiamato la Convenzione nella sua decisione. 367 Case C-244/06 Dynamic Medien Vertriebs GmbH v. Avides Media AG [2008] ECR I-505.
128
Nei prossimi paragrafi verrà chiarito, in primo luogo, quali sono le reali possibilità di lamentare
una violazione dei diritti dei fanciulli davanti alla Corte di Giustizia.
In secondo luogo, verranno analizzate le sentenze più rilevanti della Corte per comprendere
quale sia stato, sinora, il suo ruolo nella protezione dei loro diritti.
Le pronunce verranno esaminate seguendo un ordine di trattazione tematico, prestando
particolare attenzione a quando la Corte di Giustizia abbia fatto o meno riferimento all’art. 24 della
Carta dei diritti fondamentali e ad altri strumenti rilevanti per i diritti dei minori.
Alla fine di questa analisi giurisprudenziale, le domande alle quali si vorrebbe riuscire a
rispondere sono le seguenti: ha giovato l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali alla
protezione dei diritti dei minori? La Carta ha introdotto qualche tipo di tutela maggiore rispetto a quella
offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il tramite della CEDU? Vi è interazione ed influenza
reciproca tra la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo o sono ravvisabili consistenti
differenze di tutela in casi simili coinvolgenti minori?
2.1. I ricorsi davanti alla Corte di Giustizia: quale protezione per i diritti dei fanciulli?
Per gli individui in generale ricorrere davanti alla Corte di Giustizia non è semplice e quindi
ancora più complicato risulta esserlo per i minori.
I ricorsi per annullamento, ad esempio, prevedono limiti molto ristretti per l’accesso dei privati
alla Corte, definiti, non a caso, “ricorrenti non privilegiati”.
A differenza dei “ricorrenti privilegiati” (ovvero Stati membri, Commissione, Parlamento
europeo e Consiglio), infatti, essi devono dimostrare l’interesse ad agire per chiedere l’annullamento di
un atto UE che ritengono violare i loro diritti. Ciò significa che l’atto contestato deve essere rivolto
direttamente al ricorrente oppure riguardarlo direttamente ed individualmente a causa delle sue
specifiche caratteristiche personali368.
Sino ad oggi non vi sono norme UE riguardanti i minori inserite all’interno di decisioni ovvero
atti normativi vincolanti che, oltre a poter avere un’applicazione generale, possono rivolgersi anche ad
un destinatario specifico; la maggior parte delle disposizioni che si rivolgono ai fanciulli, infatti, sono
contenute in direttive e, in casi più rari, in alcuni regolamenti.
Per quanto riguarda le direttive, si tratta di strumenti che contengono raramente norme chiare,
precise e non condizionate a causa del fatto che vincolano gli Stati membri unicamente in merito agli
obiettivi da raggiungere e non ai mezzi da adoperare allo scopo; per quando riguarda i regolamenti,
368 Artt. 263-266 del TFUE.
129
invece, di solito le disposizioni che si rivolgono ai fanciulli sono abbastanza astratte, non impongono
obblighi precisi e specifici e comunque sono secondarie rispetto all’obiettivo principale perseguito dallo
strumento normativo, lasciando quindi liberi gli Stati membri di renderle operative in linea con i propri
sistemi normativi nazionali369.
Ciò rende praticamente impossibile, per le ragioni sopra elencate, l’utilizzo del ricorso per
annullamento da parte dei fanciulli o dei loro rappresentanti legali.
Si considera altrettanto improbabile la possibilità di ricorrere alla Corte di Giustizia per un
ricorso in carenza a tutela dei diritti dei minori.
I casi che sono arrivati davanti alla Corte e nei quali erano coinvolti dei minori derivavano tutti
da un ricorso pregiudiziale instaurato da uno Stato membro.
Perché ciò possa accadere è necessario, non solo l’instaurazione di un procedimento
giurisdizionale a livello nazionale, ma anche che le disposizioni rilevanti di diritto UE a tutela dei
fanciulli (normalmente contenute in direttive), siano state recepite a livello nazionale oppure, una volta
scaduto il termine per farlo, è necessario che le disposizioni UE (non recepite o recepite in maniera
scorretta o incompleta dagli Stati membri) contengano norme chiare, precise e non condizionate a tutela
dei minori370.
I tribunali nazionali non di ultima istanza non sono poi obbligati a rimettere una questione alla
Corte di Giustizia circa la corretta interpretazione e applicazione del diritto UE e ciò li rende i principali
guardiani del diritto di accesso degli individui, minori compresi, alla Corte di Giustizia.
Ciò premesso, considerato che le decisioni della Corte in materia di corretta interpretazione e
applicazione del diritto UE finiscono per vincolare tutti gli Stati membri, è evidente che il rinvio
pregiudiziale rappresenti l’unico strumento in grado di imporre degli standard child-friendly uniformi
nei 28 Stati membri.
La Corte di Giustizia è stata spesso accusata di oltrepassare i propri limiti funzionali attraverso
la creazione di nuovi diritti e principi che ne hanno esteso le competenze e questo è successo in
particolare nel campo della tutela dei diritti fondamentali.
Vi era dunque la speranza che la Corte potesse utilizzare questo suo attivismo anche per
potenziare e diffondere nell’Unione europea i diritti fondamentali dei minori, ma come si vedrà nel
prosieguo, sinora la Corte ha deluso le aspettative.
369 Un esempio di ciò sono gli articoli 23 e 41 del Regolamento 2201/2003 interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso Zarraga (Joseba Andoni Aguirre Zarraga v. Simone Pelz, C-491/10 PPU) che verrà analizzato nel prosieguo. Si può comunque anticipare che sebbene il Regolamento Bruxelles II bis abbia rafforzato il diritto dei minori di esseri ascoltati, soprattutto nei casi transnazionali, nessuna specifica obbligazione riguardo alle modalità dell’ascolto è stata imposta agli Stati e, in generale, la Corte di Giustizia ha chiarito che l’importante è solo che gli Stati membri prevedano nei propri ordinamenti delle procedure che consentano un’effttiva opportunità ai minori di esseri sentiti. 370 T. LIEFAARD, J. E. DOEK, Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, Springer-Verlag, 2015, pp. 216 e ss.
130
2.2 L’interesse superiore del minore nell’applicazione del reg. 2201/2203 sulla competenza, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale
Il principio del “superiore interesse del minore” è stato utilizzato, in particolare, in riferimento
all’interpretazione del Regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) sulla competenza, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Questo regolamento, infatti, per le tematiche che affronta, rappresenta indubbiamente lo strumento che
sinora ha inciso maggiormente sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di diritti dei minori nel
campo della cooperazione giudiziaria in materia civile ed è anche attualmente oggetto di un importante
progetto di revisione che renderà le sue disposizioni ancora più child-friendly.
Inoltre, si deve proprio al Regolamento Bruxelles II bis il passaggio dal concetto di “potestà
familiare” (ancorato ad una ormai remota concezione di famiglia) a quello di “potestà genitoriale” che
ha consentito di rafforzare negli Stati membri la consapevolezza che i minori sono e devono essere
trattati come soggetti di diritto (e non più come meri oggetti di diritti e protezione).
Il Consiglio d’Europa era stato il primo ad affermare la necessità di operare una sostituzione
del termine “potestà genitoriale” in una Raccomandazione del 1979, seguita da una Risoluzione del
Parlamento europeo del 1992, nessuna delle due aveva però valore vincolante371.
Nel prosieguo verranno analizzate alcune importanti pronunce della Corte di Giustizia,
adottate successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che hanno affrontato aspetti legati
all’applicazione del Regolamento Bruxelles II bis e si verificherà se il valore vincolante della Carta dei
diritti fondamentali abbia inciso nel processo decisionale della Corte.
La prima sentenza rilevante riguarda il caso A372 nel quale era stato chiesto alla Corte di
Giustizia di chiarire a quali condizioni è subordinata l’adozione di un provvedimento cautelare, come
la presa in carico di minori, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento 2201/2003.
La Corte statuì, innanzitutto, che i provvedimenti provvisori e cautelari sono applicabili ai
minori che hanno la residenza abituale in uno Stato membro, ma soggiornano temporaneamente o
occasionalmente in un altro Stato membro nel quale si trovano in una situazione atta a nuocere
gravemente al loro benessere al punto tale da giustificare l’adozione immediata di provvedimenti di
tutela373.
371 Consiglio d’Europa, Raccomandazione 874 del 1979 relativa a una Charte européenne des droits de l’enfant, adottata il 4 ottobre 1979; Parlamento europeo, Risoluzione A3- 0172/1992 relativa alla Charte européenne des droits de l’enfant adottata l’8 luglio 1992. 372 Corte di Giustizia, caso A, C-523/07, sentenza del 2 aprile 2009. 373 Nel caso di specie, i minori erano stati affidati ad una famiglia affidataria in quanto considerati in stato d’abbandono. La madre dei bambini aveva poi chiesto l’annullamento di tale decisione e il riaffido dei figli a sé.
131
A detta della Corte, il Regolamento 2201/2003, di per sé, non impone ai giudici nazionali che
adottano provvedimenti provvisori o cautelari di deferire il caso al giudice competente a conoscerne il
merito e appartenente ad un altro Stato membro374. Tuttavia, visto che i provvedimenti provvisori o
cautelari hanno carattere temporaneo, la Corte ha sottolineato l’importanza di considerare che le
circostanze legate all’evoluzione fisica, psicologica e intellettuale dei minori coinvolti rendono
necessario l’intervento precoce del giudice competente affinché siano adottate misure definitive.
Ciò considerato, la Corte di Giustizia ha affermato che, se lo rende necessario la tutela
dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o
cautelari a tutela del minore deve informarne (direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai
sensi dell’art. 53 del Regolamento), il giudice competente di un altro Stato membro.
La necessità di affrontare e definire con rapidità i procedimenti che coinvolgono i minori è
stata affermata dalla Corte di Giustizia anche in una recente sentenza in cui l’interesse superiore del
minore è stato considerato sempre nell’ambito di applicazione del Regolamento 2201/2003.
Nel caso Bradbrooke, infatti, deciso il 9 gennaio 2015, la Corte ha fatto proprio riferimento
all’importanza che i procedimenti riguardanti i minori si concludano con rapidità al fine di rispettare
l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali375.
Nei casi vertenti sull’applicazione del Reg. 2201/2003 si è anche formata una prassi molto
positiva, ovvero quella di accogliere, nei procedimenti pregiudiziali, le richieste dei giudici nazionali
di utilizzare il procedimento d’urgenza previsto dal Regolamento di procedura della Corte di
Giustizia376, al fine di evitare ai minori coinvolti i pregiudizi derivanti da un eccessivo prolungamento
delle procedure giudiziarie377.
Le esigenze di celerità nei procedimenti volti all’adozione e all’esecuzione di provvedimenti
che concernono i fanciulli sono state più volte sottolineate anche dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, soprattutto nei casi di sottrazione internazionale di minore, come si è avuto modo di vedere
nella prima parte della tesi. In questi ultimi casi l’urgenza è stata sempre motivata dall’intento di evitare
che i rapporti tra il minore e il genitore che subisce la sottrazione si deteriorino in maniera irreparabile.
374 Ai sensi del Regolamento, i provvedimenti provvisori o cautelari cessano di essere applicabili quando il giudice dello Stato membro competente a conoscere del merito ha adottato i provvedimenti che ritiene appropriati (art. 20, 2° comma). 375 Punti 51 e 52 della Sentenza della Corte nel caso Bradbrooke (C-498/14): “il fatto che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista all’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore, non può, di per sé, pregiudicare l’effetto utile del regolamento. Tuttavia, occorre garantire che, in un’ipotesi come quella di cui al procedimento principale, una siffatta attribuzione di competenza sia rispettosa dei diritti fondamentali del minore quali enunciati all’articolo 24 della Carta e, in particolare, dell’obiettivo relativo alla rapidità di tali procedimenti” 376 Artt. 107 ss. del regolamento di procedura della Corte di Giustizia. 377 Ad esempio, ciò è successo nelle seguenti sentenze: Corte di Giustizia, sentenza del 23-12-09, C-403/09, Detiček; Corte di Giustizia, sentenza del 1°-7-10, C-211/10, Povse; Corte di Giustizia, sentenza del 5-10-10, C-400/10, McB.; Corte di Giustizia, sentenza del 22-12-10, C-491/10, Aguirre Zarraga e Corte di Giustizia, sentenza del C-497/10, Mercredi.
132
Vediamo ora come la Corte di Giustizia ha affrontato la tematica della sottrazione
internazionale di minore anche al fine di confrontare la sua linea di pensiero con quella della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Una prima sentenza rilevante in materia riguarda il caso Detiček, deciso dalla Corte di Giustizia
il 23 dicembre del 2009378.
La vicenda riguardava il procedimento di separazione tra la Sig.ra Detiček ed il Sig. Sgueglia,
genitori di una minore di nome Antonella. Il 25 luglio 2007, il giudice competente italiano, adito dai
coniugi con una domanda di separazione, aveva provvisoriamente concesso l’affido esclusivo della
figlia al padre, disponendo il provvisorio collocamento della minore nell’istituto di accoglienza delle
suore Calasanziane di Roma.
Sempre in quella data, la Sig.ra Detiček aveva deciso di lasciare l’Italia con la figlia per recarsi
in Slovenia, suo Paese d’origine.
Il 28 novembre 2008, la Sig.ra Detiček aveva adito il Tribunale sloveno al fine di ottenere,
mediante una misura provvisoria cautelare, l’affidamento della figlia (nel frattempo, l’ordinanza del
Tribunale italiano era stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia).
La domanda della donna era stata accolta in via provvisoria e il Tribunale sloveno aveva
fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 20 del Regolamento n. 2201/2003 e
dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980, adducendo come motivazione il mutamento delle
circostanze e l’interesse superiore della minore.
Secondo il Tribunale, infatti, la piccola Antonella si era già integrata in Slovenia e un suo
ritorno in Italia, con collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al suo
benessere, provocandole traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento
giudiziario svoltosi in Slovenia, la minore aveva espresso il desiderio di restare con la madre.
Secondo la Corte di Giustizia, adita con rinvio pregiudiziale, ammettere l’esistenza di una
situazione d’urgenza in questo caso era in contrasto con il principio del riconoscimento reciproco delle
decisioni, stabilito dal Regolamento n. 2201/2003 e fondato sul più generale principio della fiducia
reciproca tra gli Stati membri379.
A parere della Corte, se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale
l’integrazione della minore in un nuovo ambiente, dovesse essere sufficiente a conferire ad un giudice,
non competente a conoscere del merito, il potere di adottare un provvedimento provvisorio per la
modifica della misura in materia di responsabilità genitoriale, adottata dal giudice competente nel
378 Corte di Giustizia, sentenza del 23-12-09, C-403/09, Detiček. 379 La Corte richiamò, in particolare, l’art. 28, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, ai sensi del quale le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive nello Stato membro di origine, devono, in linea di principio, essere eseguite nello Stato membro richiesto e l’art. 31, n. 3, del medesimo regolamento, che vieta qualsiasi riesame del merito di una decisione della quale venga chiesta l’esecuzione.
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merito, si pregiudicherebbe lo scopo del regolamento n. 2201/2003 che è proprio quello di ostacolare
gli illeciti trasferimenti o i mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro; riconoscendo la
possibilità di consolidare una situazione di fatto derivante da una condotta illecita, si rafforzerebbe,
secondo la Corte, la posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.
Nel caso di specie la madre sottraente aveva già pregiudicato il diritto fondamentale della figlia
di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con il padre e, dunque, tale
comportamento non poteva essere avvallato.
Infine, la Corte stabilì che il compito di valutare se, ai sensi dell’art. 24, 3° comma, della Carta
dei diritti fondamentali, era nell’interesse superiore della minore non avere contatti diretti con il padre,
spettava unicamente al giudice competente a conoscerne del merito, in forza delle disposizioni del
Regolamento n. 2201/2003, a seguito di una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi
in gioco, sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa della minore e il suo
ambiente sociale.
Questa pronuncia dimostra chiaramente che la reale priorità della Corte di Giustizia era quella
di tutelare il rispetto del principio del mutuo riconoscimento a prescindere dalla valutazione del
superiore interesse della minore nel caso concreto. Nessuna rilevanza, infatti, è stata data alla volontà
della bambina di restare con la madre o al suo nuovo radicamento in Slovenia e soprattutto al trauma
che la minore avrebbe subito nel tornare in Italia dove sarebbe stata collocata presso un istituto religioso.
Quando avviene un trasferimento illecito di un minore, invece, occorre sempre bilanciare due
diversi interessi contrapposti: da un lato, la preferenza per il giudice che si trovi attualmente in maggiore
prossimità con il minore, valorizzando, così, il criterio generale che ispira lo stesso Regolamento
Bruxelles II bis, ai sensi del suo Considerando n. 12380; dall’altro, la preferenza per il giudice dello Stato
membro in cui risiedeva il minore immediatamente prima del trasferimento illecito, in modo tale da
evitare che il genitore sottraente si avvantaggi della situazione illegittima dallo stesso creata per ottenere
un trasferimento di competenza.
Il regolamento Bruxelles II bis, come si è già avuto modo di osservare, nel suo art. 10 dà la
precedenza a quest’ultimo criterio, almeno fino a quando il minore non abbia acquisito una nuova
residenza in un altro Stato membro, aspetto quest’ultimo che la Corte interpreta in maniera molto
restrittiva, non ammettendo, in pratica, trasferimenti di competenza a seguito di acquisto della nuova
residenza da parte del minore coinvolto in una sottrazione internazionale.
Trovare un limite al ritorno del minore illegittimamente sottratto nel perseguimento
dell’interesse superiore dello stesso fanciullo ad una certa stabilità e continuità nelle relazioni non è,
tuttavia, pura fantascienza. Infatti, limiti ad ogni automatismo nel disporre il rientro di un minore in
380 A i sensi del quale: “È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza”.
134
questi casi, sono emersi nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di
sottrazione internazionale, a partire dalle sentenze del 6 luglio 2010, Neulinger and Shuruk c.
Svizzera381 e del 12 luglio 2010 nel caso Sneersone and Campanella c. Italia382, nelle quali il superiore
interesse del minore coinvolto è stato analizzato, come abbiamo visto, nel caso concreto.
La Corte di Giustizia, purtroppo, ha mantenuto fermo il suo modus operandi, confermando i
principi espressi nel caso Detiček in una successiva sentenza del 2010, ovvero nel caso Doris Povse c.
Mauro Alpago, riguardante sempre una sottrazione di minore383.
La Corte, infatti, in tale occasione precisò che l’esecuzione di una decisione certificata,
emanata dallo Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del
trasferimento illecito, non può essere negata nello Stato membro di esecuzione in cui il minore è stato
condotto adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo l’emanazione della stessa
decisione certificata, tale per cui l’esecuzione di quest’ultima potrebbe ledere gravemente il superiore
interesse del minore; a detta della Corte ciò non può avvenire nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito
del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale nello Stato membro in cui è stato
illecitamente condotto.
Il mutamento delle circostanze, infatti, secondo la Corte, deve essere dedotto dinanzi al giudice
competente dello Stato membro di origine, al quale deve essere presentata anche l’eventuale domanda
di sospensione dell’esecuzione della sua precedente decisione che si ritiene in contrasto con l’interesse
superiore del minore.
Nessun trasferimento di competenza, dunque, è ammissibile per la Corte di Giustizia, neanche
quando il minore potrebbe essere inutilmente esposto a pregiudizievoli spostamenti da uno Stato
membro all’altro poiché si può già ragionevolmente prevedere che il giudice dello Stato membro
d’origine deciderà di attribuire l’affidamento del minore al genitore residente nello Stato membro del
trasferimento illecito.
Secondo la Corte, infatti, l’interesse a che sull’affidamento definitivo del minore sia resa una
decisione giudiziaria giusta e fondata assieme alla necessità di scoraggiare le sottrazioni di minori,
nonché al diritto del minore di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi
i genitori, sono tutti elementi che devono prevalere sugli eventuali inconvenienti causati dallo
spostamento del minore.
Anche in questo caso, dunque, la Corte di Giustizia ha utilizzato il superiore interesse del
minore come un principio astratto e in maniera strumentale alla tutela del principio del mutuo
riconoscimento delle decisioni.
381 Si vedano, in particolare, i paragrafi 135 e ss. della sentenza. 382 Si vedano, in particolare, i paragrafi 85 e ss. della pronuncia. 383 Corte di Giustizia, sentenza del 1° luglio 2010, C-211/10, Doris Povse c. Mauro Alpago.
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Altra celebre sentenza riguarda il caso Aguirre Zarraga, deciso dalla Corte di Giustizia sempre
nel 2010384.
In tale vicenda, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se il giudice dello Stato membro
competente per l’esecuzione, ai sensi del Regolamento 2201/2003, può, in via eccezionale, opporsi
all’esecuzione di una decisione che prescrive il ritorno di un minore e che è stata oggetto di un certificato
rilasciato dal giudice dello Stato membro d’origine, in base all’art. 42 del Regolamento Bruxelles II bis.
Nello specifico, secondo il giudice del rinvio, il giudice dello Stato membro d’origine aveva attestato,
nel suddetto certificato, di aver ottemperato all’obbligo di sentire la minore interessata prima di emettere
la propria decisione quando, invece, tale audizione non sembrava aver avuto luogo.
A detta del giudice del rinvio, tale mancanza dava origine ad una violazione dell’art. 42 del
Regolamento Bruxelles II bis, interpretato conformemente all’art. 24 della Carta dei diritti
fondamentali.
A giudizio della Corte di Giustizia, il Regolamento n. 2201/2003 si basa già sull’assunto che
il trasferimento (o il trattenimento) illecito di un minore, in violazione di una decisione giurisdizionale
emanata in un altro Stato membro, lede, di per sé, gravemente gli interessi del minore.
Proprio per tale ragione, il Regolamento in parola contiene provvedimenti per permettere
quanto prima il ritorno del minore nel luogo di residenza abituale. Detto regolamento ha, infatti, istituito
un sistema in forza del quale, in caso di valutazioni divergenti tra il giudice della residenza abituale del
minore e quello del luogo in cui lo stesso minore si trova illegalmente, la competenza esclusiva a
decidere sul ritorno del minore rimane in capo al primo.
Da ciò deriva, secondo la Corte, che una decisione che prescrive il ritorno di un minore,
emanata dal giudice competente ai sensi del predetto Regolamento, qualora sia esecutiva e abbia dato
luogo al rilascio di un certificato ex art. 42, deve essere riconosciuta e automaticamente dotata di
efficacia esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento385.
Di conseguenza, il giudice dello Stato membro di esecuzione non può che constatare l’efficacia
esecutiva di una decisione così certificata386.
Secondo la Corte, inoltre, l’art. 42, non autorizza affatto il giudice dello Stato membro di
esecuzione ad esercitare un controllo sulle condizioni di rilascio del predetto certificato che vi sono
indicate387.
384 Corte di Giustizia, sentenza del 22 dicembre 2010, C-491/10, Aguirre Zarraga. 385 Si vedano, in tal senso, la sentenza Rinau (C-195/08) dell’11 luglio 2008, punto 84, e la sentenza Povse (C-211/10) del 1° luglio 2010, punto 70. 386 Inoltre, può essere presentata una domanda di rettifica del certificato rilasciato dal giudice di origine, o possono essere sollevati dubbi in ordine alla sua autenticità, soltanto conformemente alle norme giuridiche dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza Povse, cit., punto 73). 387 Tale interpretazione è confortata dal fatto che le cause di non riconoscimento o di non dichiarazione di esecutività, da parte del giudice dello Stato membro dell’esecuzione, di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, previste dagli artt. 23 e 31 del regolamento n. 2201/2003, tra cui la manifesta contrarietà all’ordine pubblico di tale Stato membro e la
136
Inoltre, a detta sempre della Corte, interpretando le disposizioni dell’art. 42 che stabiliscono il
diritto del minore di essere sentito alla luce dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, si evince
che entrambe fanno riferimento alla possibilità per il minore di essere sentito se ciò non risulta
inopportuno alla luce della sua età o del suo grado di maturità. Pertanto, pur rimanendo un diritto del
minore, l’audizione non rappresenta un obbligo assoluto in capo alle autorità giudiziarie nazionali.
Ne consegue, secondo la Corte di Giustizia, che il giudice dello Stato membro d’origine può
emettere un certificato conforme ai requisiti di cui all’art. 42 del Regolamento n. 2201/2003 soltanto
dopo aver verificato che, in funzione dell’interesse superiore del minore e tenuto conto di tutte le
circostanze del caso di specie, la decisione sulla quale verte tale certificato è stata adottata nel rispetto
del diritto del minore di esprimersi liberamente. Ciò significa che al minore deve essere stata offerta
una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi, tenuto conto dei mezzi procedurali nazionali e degli
strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale.
Ad ogni modo, secondo la Corte, spetta ai soli giudici nazionali dello Stato membro d’origine
esaminare la legittimità di detta decisione alla luce dei requisiti imposti, segnatamente, dall’art. 24 della
Carta dei diritti fondamentali e dall’art. 42 del Regolamento n. 2201/2003.
A parere della Corte di Giustizia, infatti, i sistemi di riconoscimento e di esecuzione delle
decisioni emanate in uno Stato membro ed istituiti da detto Regolamento si basano sul principio della
fiducia reciproca tra gli Stati membri in virtù del quale tutti gli ordinamenti giuridici nazionali sono
ritenuti in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a
livello UE e, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali.
Premesso che la Corte di Giustizia ha poi finito per ammettere che la presunzione di uguale
protezione dei diritti fondamentali negli Stati membri non è assoluta, nella parte dedicata alla giustizia
penale si vedrà che il legislatore europeo ha ormai fissato dei chiari standard in materia di modalità di
ascolto dei minori vittime di reato, a differenza di quanto risulta nella sentenza Zarraga dove l’ascolto
del minore, oltre ad essere una mera possibilità, non è nemmeno assistito da specifiche garanzie.
Al riguardo, si ritiene che ammettere la possibilità di un controllo diffuso del rispetto del
principio del superiore interesse del minore, in capo a qualsiasi giudice che sia investito del potere di
prendere decisioni riguardanti la medesima vicenda, sarebbe maggiormente tutelante per i diritti dei
minori, benché di difficile coordinamento.
Proprio quest’ultima difficoltà potrebbe, in realtà, essere d’impulso per la creazione di un
quadro di norme minime in materia in quanto gli Stati membri, spinti dal non doversi più rapportare
con svariate normative nazionali differenti, potrebbero diventare più disponibili ad accettare delle
violazione dei principi fondamentali di procedura di quest’ultimo (che impongono di dare al minore la possibilità di essere ascoltato), non sono state riprese come motivi che possono giustificare l’opposizione del giudice di detto Stato membro nell’ambito dei procedimenti previsti dal capo III, sezione 4, del regolamento in esame (si veda, in tal senso, sentenza Rinau, cit., punti 91, 97 e 99).
137
regole comuni.
Una vicenda interessante, sempre in materia di sottrazione internazionale di minori, nella quale
sono entrati in gioco non solo il Reg. 2201/2003 e la Carta dei diritti fondamentali, ma anche la CEDU,
è il caso J. McB c. L. E 388, deciso dalla Corte di Giustizia sempre nel 2010.
La questione riguardava una coppia non sposata, McB, cittadino irlandese e Ms. E., cittadina
inglese, che viveva in Irlanda con i tre figli.
Nel luglio del 2009, la madre dei minori si recò in Inghilterra con i bambini e il padre lamentò
che i figli erano stati portati via illegittimamente.
Il caso arrivò alla Suprema Corte irlandese che sospese il procedimento per porre una questione
preliminare alla Corte di Giustizia, ovvero se il Regolamento europeo n. 2201/2003 vieta alle leggi
nazionali di prevedere che l’acquisizione dei diritti di custodia sui figli, da parte di un padre non sposato
con la madre dei minori, possa dipendere dal fatto che la figura paterna abbia ottenuto tali diritti in
seguito ad una sentenza nazionale.
Secondo la legge irlandese, infatti, il padre naturale non ha diritti di custodia verso i figli, a
meno che non vi sia stato un accordo in tal senso tra i genitori o una sentenza che lo preveda; in assenza
di tali condizioni, i diritti di custodia dei minori appartengono, pertanto, automaticamente ed
esclusivamente alla madre.
La Corte di Giustizia ha chiarito, innanzitutto, che il Regolamento Bruxelles II bis non
determina chi detiene i diritti di custodia, ma lascia tale competenza alla legge dello Stato membro in
cui il minore era abitualmente residente immediatamente prima della sottrazione.
La vera questione da affrontare era verificare se la legge irlandese fosse contraria all’art. 7
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che tutela il diritto al rispetto della vita privata
e familiare), interpretato in accordo con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali (che tutela il diritto
del minore a mantenere regolari relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori).
La Corte di Giustizia stabilì al riguardo che, siccome l’art. 7 della Carta contiene diritti
corrispondenti a quelli garantiti dall’art. 8 della CEDU, all’art. 7 deve essere attribuito il medesimo
significato e la stessa portata dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, così come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte di Giustizia si riportò, quindi, ad un precedente caso della Corte europea dei diritti
dell’uomo nel quale quest’ultima aveva ritenuto che una legge nazionale che garantisce la responsabilità
genitoriale di un minore unicamente alla madre non è contraria all’art. 8 della CEDU, interpretato alla
luce della Convenzione dell’Aja del 1980, se permette, comunque, al padre del minore di chiedere ad
un tribunale nazionale di modificare tale regime di responsabilità.
388 Corte di Giustizia, sentenza del 5-10-2010, C-400/10, McB c. L.E.
138
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, anche il combinato disposto degli articoli 7 e 24 della
Carta dei diritti fondamentali non vieta che una legge nazionale garantisca diritti di custodia, come
regola generale, esclusivamente alle madri e che i padri naturali possano ottenerli solo in seguito alla
decisione di una corte nazionale.
A parere di chi scrive la conclusione raggiunta dalla Corte è alquanto discutibile, in quanto se
è vero che l’Unione europea non ha competenza in materia di diritti di custodia dei minori, tuttavia,
attraverso le disposizioni della Carta e, in particolare, tramite gli articoli 24 e 21 (che contiene il
principio di non discriminazione), si sarebbe potuto richiamare l’attenzione sul diritto dei minori a
mantenere regolari relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, anche se non sposati.
In tal modo, la Corte di Giustizia ha, di fatto, autorizzato una sottrazione internazionale di
minore a tutti gli effetti, a scapito dei diritti dei minori che sono stati privati del loro padre naturale e
che lo saranno finché lo stesso non otterrà, eventualmente, una sentenza che gli attribuisca il diritto di
vederli e tenerli con sé; nel frattempo, inutile dire che il fattore tempo non potrà non incidere
negativamente sulla solidità del rapporto padre-figli.
È evidente che la decisione della Corte in questo caso sia stata dettata, a differenza delle
precedenti, dalla mancanza di un diretto pregiudizio al rispetto del principio del mutuo riconoscimento
che, ove presente, avrebbe probabilmente condotto la Corte a sostenere una soluzione diversa.
Il principio del superiore interesse del minore è stato utilizzato recentemente anche come
criterio guida per la ripartizione della giurisdizione in una controversia transfrontaliera in materia di
obbligazioni alimentari a favore dei figli minori. Stiamo parlando del caso A c. B389 che vedeva
contrapposti due coniugi, intenzionati a separarsi.
La controversia in oggetto finiva davanti alla Corte di Giustizia, tramite rinvio pregiudiziale,
in quanto il marito, A, aveva intrapreso, da un lato, un procedimento volto a definire le modalità di
esercizio della responsabilità genitoriale sui tre figli minori in Inghilterra (Paese nel quale la famiglia
aveva sempre risieduto) e, dall’altro, aveva chiesto in Italia (Paese di cui entrambi i genitori erano
cittadini) la separazione dalla moglie, l’addebito nei suoi confronti e l’affido condiviso dei figli con
collocamento presso la madre, offrendosi di versare una certa cifra per il loro mantenimento.
Su quest’ultimo punto, in particolare, la moglie, B, si era opposta affermando l’incompetenza
dei giudici italiani a decidere sul mantenimento dei minori, in quanto i bambini avevano sempre
389 Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, C-184/14. Il rinvio pregiudiziale era stato formulato dalla Cassazione italiana alle prese con una controversia tra due coniugi, cittadini italiani residenti a Londra. Il marito si era rivolto al Tribunale di Milano per la separazione con addebito alla moglie, proponendo la somma mensile di 4mila euro per il mantenimento dei figli. La moglie si era opposta e aveva eccepito l’incompetenza, ritenendo che sulle questioni sull’affidamento e sul mantenimento dei figli dovesse pronunciarsi il giudice inglese competente in quanto i bambini erano residenti, con l’intera famiglia, a Londra. Il Tribunale di Milano si era dichiarato competente sulla separazione e sulla domanda di assegno alla moglie (accessoria rispetto al procedimento di separazione), ma non sulle questioni del mantenimento dei minori.
139
risieduto in Inghilterra. Anche i giudici italiani le avevano dato ragione, ritenendo la domanda sul
mantenimento dei minori accessoria non all’azione relativa allo stato delle persone, bensì a quella
attinente alla responsabilità genitoriale, per la quale erano competenti i giudici inglesi.
Il problema posto dalla Corte di Cassazione italiana alla Corte di Giustizia sorgeva in quanto,
in materia di domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli, il Reg. europeo 4/2009
(relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni sulle
obbligazioni alimentari) non era sufficientemente chiaro nello stabilire se tale domanda può essere
accessoria sia ad un’azione relativa al divorzio e alla separazione che ad un’azione relativa alla
responsabilità genitoriale, oppure solamente a quest’ultima390.
Tale controversia ha offerto alla Corte di Giustizia l’occasione per chiarire il rapporto
sussistente tra il Regolamento n. 2201/2003 e il Regolamento n. 4/2009.
Secondo la Corte, infatti, era necessario, per definire la nozione di “domanda accessoria”,
impiegata dal Regolamento n. 4/2009, rifarsi alle disposizioni del Reg. n. 2201/2003; queste ultime,
difatti, separano nettamente tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale da quelle
riguardanti il contenzioso relativo al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del
matrimonio e ciò si riverbera anche sui rispettivi e differenziati criteri di competenza giurisdizionale: i
primi, difatti, basati sul principio dell’interesse superiore del minore, utilizzano, in particolare, il criterio
di vicinanza391; i secondi, invece, tengono principalmente conto della residenza attuale o precedente dei
coniugi o di uno dei due.392
Da questa netta suddivisione, la Corte di Giustizia ha dedotto tre tipi di osservazioni.
In primo luogo, la Corte ha stabilito che gli obblighi alimentari nei confronti dei figli rientrano
tra i doveri dei genitori verso i figli e non riguardano, pertanto, i rapporti tra i coniugi in procinto di
separarsi.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che tra gli obiettivi principali perseguiti dal Regolamento
n. 4/2009, ai sensi del suo considerando n. 15, vi è quello di preservare gli interessi dei creditori di
alimenti ovvero, nel caso di specie, i figli minorenni.
Da ciò la Corte di Giustizia ne ha dedotto, in terzo ed ultimo luogo, la necessità di scegliere,
tra i due giudici (ovvero tra quello competente per la separazione dei coniugi e quello competente sulla
responsabilità genitoriale) quello che si trova “nella posizione migliore” per tutelare il superiore
390 I criteri di attribuzione della competenza previsti dall’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 sono legati dalla congiunzione “o” e ciò rendeva la loro interpretazione equivocabile. Tale disposizione prevede, infatti, che è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone, qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, oppure l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione. 391 Art. 8 del reg. 2201/2003. 392 Art. 3 del reg. 2201/2003.
140
interesse dei minori nella valutazione di una domanda relativa ad un’obbligazione alimentare a loro
favore.
Detto giudice, a parere della Corte, non può che essere quello competente in materia di
responsabilità genitoriale in quanto è l’unico ad aver presente la situazione familiare in causa e, ad
esempio, i motivi che hanno condotto ad un certo tipo di affidamento (condiviso o esclusivo dei figli)
o a un certo regime di visita. Tale soluzione, quindi, appare la migliore per i minori interessati in quanto
il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale viene designato dal Reg. 2201/2003, come
si è detto, in base a regole incentrate sul rispetto del principio di vicinanza. È, quindi, maggiormente
probabile, secondo la Corte, che tale giudice deciderà mettendo in primo piano l’interesse superiore dei
minori, in linea con la Carta dei diritti fondamentali.
A parere della Corte di Giustizia, in conclusione, possono sussistere in due Stati membri diversi
due tipi di procedimenti differenti, ovvero uno relativo alla separazione o allo scioglimento del vincolo
coniugale e l’altro in materia di responsabilità genitoriale, ma la domanda relativa ad un’obbligazione
alimentare nei confronti dei figli può essere unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità
genitoriale.
Ciò che rende il caso A. c. B. ancora più interessante è il modo differente in cui la Corte di
Giustizia e l’Avvocato Generale Yves Bot, che ha espresso la propria opinione sulla causa, mirano a
tutelare il principio del superiore interesse del minore.
Entrambi, infatti, sono giunti alla conclusione che la competenza a decidere sulle obbligazioni
alimentari a favore dei figli minori apparteneva ai giudici inglesi, ma per ragioni molto diverse.
Secondo l’Avvocato Generale Bot, infatti, il giudice competente per la separazione dei coniugi
davanti al quale è stata presentata anche una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti
dei figli minori, è, in linea di principio, competente a conoscere di tale ultima domanda. Tuttavia, al
fine di tutelare il principio del superiore interesse del minore, se la competenza territoriale di tale giudice
non è determinata sulla base del criterio di vicinanza (come nel caso di specie), non spetterà ad esso
decidere sulle obbligazioni alimentari, ma a quello dello Stato di residenza abituale dei minori.
Bot arriva a tale conclusione osservando che l’interpretazione dei due regolamenti UE rilevanti
nel caso in oggetto (ovvero il Regolamento n. 2201/2003 e il Regolamento n. 4/2009), alla luce del
principio del superiore interesse del minore, porta a ritenere che la domanda sul mantenimento dei figli
va considerata come naturalmente accessoria al giudizio di separazione, a differenza di quanto
affermato dalla Corte di Giustizia.
Secondo Bot, infatti, non si può accogliere una soluzione che porta ad attribuire la competenza
sulla separazione dei coniugi al giudice di uno Stato membro e la giurisdizione sull’assegno mensile
dei figli in capo a un altro giudice. Tale suddivisione, difatti, creerebbe sicuramente dei ritardi e dei
tempi di latenza pregiudizievoli per i minori visto che la loro sorte, in merito al mantenimento,
141
rimarrebbe indefinita a lungo, nell’attesa che si concluda il giudizio sulla separazione393. Secondo Bot,
inoltre, tale situazione pregiudizievole si verificherebbe unicamente per i minori i cui genitori divorziati
non risiedono nello Stato membro di cui sono cittadini, dando origine, quindi, ad una discriminazione
tra fanciulli dovuta all’esercizio, o meno, delle libertà di circolazione e stabilimento ad opera dei loro
genitori.
L’esigenza di accentrare in un unico giudice, ovvero quello della separazione, la competenza
a conoscere di quest’ultima e anche dell’azione accessoria riguardante il mantenimento dei minori, ha
condotto l’Avvocato Generale ad utilizzare il principio dell’interesse superiore del minore come un
criterio per limitare la libertà di scelta del giudice competente per la separazione, lasciata, invece, ai
genitori dal Reg. 2201/2003.
Quest’ultimo, infatti, consente alle figure genitoriali di adire non solo il giudice della residenza
attuale o precedente dei coniugi o di uno di loro, ma anche quello competente in base alla cittadinanza
comune dei coniugi394, come si è poi verificato nel caso di specie. Tale criterio non si trova, invece, nel
Regolamento n. 4/2009395.
A parere dell’Avvocato Generale, quindi, la soluzione per rendere compatibili i due
regolamenti non va trovata nel separare le azioni di separazione e di responsabilità genitoriale, bensì
nell’utilizzare il principio del superiore interesse del minore, criterio-guida di entrambi, per imporre ai
genitori di scegliere unicamente, quale giudice competente per la loro separazione, quello del luogo di
residenza abituale dei genitori e dunque dell’intera famiglia, minori compresi. Solo in questo modo,
secondo Bot, si possono tutelare i minori coinvolti grazie all’accelerazione dei tempi processuali,
garantita dal giudice unico, e ai benefici connessi all’applicazione del criterio di vicinanza, in virtù del
quale, al contempo, si rendono compatibili i due regolamenti.
Limitare la libertà di scelta del giudice competente ad opera dei genitori, non dovrebbe apparire
sorprendente né in contrasto con i principi fondamentali che regolano la materia, in quanto tale
limitazione è loro imposta unicamente in nome dell’interesse superiore dei loro figli.
L’avvocato Generale e la Corte di Giustizia concordano unicamente sull’importanza da
attribuire al principio della vicinanza in materia giurisdizionale per garantire il superiore interesse del
minore coinvolto, ma del resto Bot è andato oltre nel suggerire alla Corte anche come proteggere i
fanciulli dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalle lungaggini processuali legate alla separazione delle
due azioni.
393 Secondo Bot, infatti, il giudice competente per la questione dell’assegno mensile dovrebbe attendere, prima di decidere, l’esito definitivo del giudizio di separazione o divorzio. Inoltre, quand’anche il giudice investito della questione relativa al vincolo matrimoniale adottasse al riguardo misure provvisorie, la soluzione di continuità tra le diverse fasi del procedimento produrrebbe comunque ritardi inaccettabili in violazione del principio dell’interesse superiore del minore. 394 Art 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2201/2003. 395 Ovvero nell’articolo 3, lettere c) e d) di suddetto regolamento.
142
La Corte di Giustizia, tuttavia, ha deciso di continuare a mostrarsi restia, come nelle precedenti
pronunce (Deticek, Povse, Aguirre Zarraga) nel derogare a regole di competenza o semplicemente a
limitare, come nel caso di specie, la libertà di scelta del giudice competente, anche quando la sua
decisione avrebbe fatto la differenza per i coinvolti.
2.3 L’interesse superiore del minore cittadino europeo con familiari cittadini di Stati terzi
In materia di diritti d’ingresso e di soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di Stati terzi,
familiari di cittadini europei minori di età, una sentenza che ha fatto molto discutere è stata emessa dalla
Corte di Giustizia nel celebre caso Zambrano396.
Questi erano i fatti: il Sig. Ruiz Zambrano e sua moglie, entrambi cittadini colombiani in attesa
di regolarizzazione in Belgio, dopo la nascita di due figli (di nazionalità belga per nascita) si erano visti
respingere l’istanza di soggiorno.
Nelle sue conclusioni la Corte ha sancito il principio per cui “la cittadinanza dell’Unione
impone che uno Stato membro autorizzi i cittadini di uno Stato terzo, genitori di un bambino in possesso
della cittadinanza di detto Stato, a soggiornare e lavorare nella misura in cui un diniego priverebbe il
figlio del godimento dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione”.
La Corte di Giustizia, quindi, ha deciso di concedere ai due genitori la possibilità di ottenere
un permesso di soggiorno poiché la loro presenza sul territorio belga era essenziale per consentire ai
due figli di rimanere nell’Unione europea. Al riguardo, la Corte ha anche statuito espressamente che:
“questa regola opera anche quando il figlio non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione
nel territorio degli Stati membri”.
La portata rivoluzionaria di queste affermazioni è evidente poiché la Corte di Giustizia ha
dettato dei principi UE in situazioni puramente nazionali addentrandosi in un campo riservato alla
competenza degli Stati Membri, in quanto la disciplina d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
è al di fuori dal campo applicativo delle direttive 2003/86/CE e 2004/38/CE397.
396 Corte di Giustizia, 8 marzo 2011, caso Zambrano, C-34/09. 397 Lo scopo della direttiva 2003/86 è, infatti, quello di stabilire i requisiti in presenza dei quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare a favore dei cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva 2003/86, quest'ultima non si applica ai familiari di un cittadino dell'Unione". Per quanto riguarda, invece, la direttiva 2004/38/CE, "ai sensi dell'art. 3, n. 1, della medesima, si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari, secondo la definizione datane dall'art. 2, punto 2, della medesima direttiva, che lo accompagnino o lo raggiungano, purché questi ultimi rispettino le prescritte formalità amministrative e a meno che non sussistano giustificati e proporzionati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. La Corte ha già avuto occasione di constatare che, conformemente a un'interpretazione letterale, teologica e sistematica di questa disposizione, un cittadino dell'Unione, che non abbia mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione e che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro di cui possiede la cittadinanza, non rientra nella nozione di 'avente diritto', ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, per cui quest'ultima
143
Quello che ha permesso alla Corte di spingersi così tanto oltre è stato l’aver esteso la portata
dell’art. 20 TFUE, in quanto lo status di cittadino europeo è stato elevato da “complementare” alla
cittadinanza nazionale (come prevede testualmente l’art. 20 TFUE) a “fondamentale” e questo le ha poi
permesso di sviluppare i principi sopra citati398.
La motivazione che ha spinto la Corte di Giustizia a concedere il permesso di soggiorno al Sig.
Zambrano e a sua moglie (nonostante gli stessi avessero risieduto e lavorato illegalmente nello Stato
membro ospitante), ovvero il fatto che i loro bambini, cittadini europei, sarebbero stati privati del
“nucleo essenziale” dei diritti connessi alla cittadinanza europea, ha aperto il varco, com’era prevedibile
ad una cascata di rinvii pregiudiziali volti ad ottenere una pronuncia della portata analoga a quella del
caso Zambrano.
A tal ultimo riguardo, bisogna sottolineare che nonostante, ad un primo sguardo, le
conseguenze di una pronuncia come questa possano sembrare solo di tipo positivo per i minori coinvolti,
in realtà, se gli Stati membri non valutano con uno sguardo realmente child-centerd le richieste di
permesso di soggiorno in vicende simili a quella dei coniugi Zambrano potrebbero verificarsi gravi
violazioni dei diritti dei figli minori. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere utilizzati dai genitori come
dei meri strumenti per regolarizzare la loro posizione nell’Unione europea attraverso una vera e propria
manipolazione della legge399.
La Corte di Giustizia, nelle sue successive pronunce, ha comunque precisato i contorni dei
principi espressi nella sentenza Zambrano, chiarendo che questi ultimi hanno una natura del tutto
eccezionale e andando, così, sostanzialmente a circoscriverne la portata applicativa.
Un primo esempio di ciò si è avuto nel successivo caso McCarthy.
Tale pronuncia ha anche offerto un'occasione di riflessione in merito ad uno degli aspetti più
problematici che derivano dalla scelta della Corte di Giustizia di incentrare le proprie valutazioni in
non gli è applicabile. È stato parimenti constatato che, qualora un cittadino dell'Unione non ricada sotto la nozione di 'avente diritto' ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, neppure il suo familiare può ritenersi incluso in tale nozione, dato che i diritti conferiti dalla citata direttiva ai familiari di un avente diritto non sono diritti originari spettanti a tali familiari, bensì diritti derivati, da essi acquisiti nella loro qualità di familiari dell'avente diritto. 398 L. MONTANARI, Una nuova tappa nella definizione della portata della cittadinanza europea: alcune riflessioni sulle sentenze Ruiz Zambrano e McCarthy, in La Comunità internazionale, 3, 2001, p. 440 e si vedano anche le Conclusioni dell’Avvocato generale Sharpston, par. 80. 399 T. LIEFAARD, J. E. DOEK, Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, cit., p. 225 e ss. Come dimostra, ad esempio, il caso Bent arrivato davanti all’Alta Corte inglese nel quale una minore era stata sradicata dalle proprie abitudini e dai propri affetti che aveva a Londra per andare a vivere da sola con il padre nel Nord dell’Inghilterra in modo tale che l’uomo, di origini jamaicane, risultando l’unica figura genitoriale che se ne occupava, potesse ottenere un permesso di soggiorno nel Regno Unito. Fortunatamente la Suprema Corte inglese ha rigettato il suo ricorso proprio perchè come afferma il giudice Robert Owen: “the obvious concern is that this change in Moesha’s living, education and care arrangements may have been influenced by the issues affecting the claimant’s long term desire to remain in residence in this country… My concern is that the welfare of Moesha does not appear at least to have been made known to, let alone considered…” (The Queen on the Application of Bent v. Secretary of State for Home Department CO/2703/2012 ([2012] EWHC 4036 Admin, per Robert Owen HHJ, paragraph 123).
144
merito ai casi concernenti l'unità familiare solo sui diritti connessi alla cittadinanza europea, ovvero il
problema delle c.d. “discriminazioni a rovescio”.
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha statuito che “i cittadini dell’UE che non abbiano
mai esercitato il loro diritto di libera circolazione, non possono invocare la Cittadinanza dell’Unione
per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo”.
La vicenda riguardava la Sig.ra Shirley McCarthy, cittadina del Regno Unito che possedeva
anche la cittadinanza irlandese. La donna, nata nel Regno Unito, aveva sempre soggiornato in tale
ultimo Paese, senza aver mai esercitato il suo diritto di circolare nel territorio di altri Stati membri.
A seguito del matrimonio con un cittadino giamaicano, la Sig.ra McCarthy aveva chiesto, per
la prima volta, un passaporto irlandese e lo aveva ottenuto. Successivamente, in qualità di cittadina
irlandese intenzionata a soggiornare nel Regno Unito ai sensi del diritto UE, aveva chiesto alle autorità
britanniche un titolo di soggiorno. Suo marito, invece, aveva chiesto un’autorizzazione di soggiorno in
qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione. Entrambe le domande erano state respinte a motivo del
fatto che la Sig.ra McCarthy non poteva fondare il suo soggiorno sul diritto UE, né invocare
quest’ultimo per regolarizzare il soggiorno del coniuge, in quanto la stessa non aveva mai esercitato il
suo diritto di circolare e soggiornare in Stati membri diversi dal Regno Unito.
Come nella sentenza Zambrano, la Corte di Giustizia ha rilevato che la signora McCarthy non
aveva mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, avendo sempre risieduto nello Stato membro
di cui aveva la cittadinanza e, quindi, la Direttiva 2004/38 non era applicabile; a differenza, invece, che
nel caso Zambrano, la Corte ha chiarito che le misure nazionali prese non avevano l’effetto di obbligare
la Sig.ra McCarthy a lasciare il territorio europeo, privandola dei diritti derivanti dal suo status di
cittadina dell’Unione e, quindi, la sua situazione ricadeva esclusivamente nella sfera di competenza
nazionale.
In altre parole, anche se il marito fosse stato espulso, la signora McCarthy avrebbe potuto
rimanere in Inghilterra e, pertanto, non sarebbero stati pregiudicati i diritti connessi al suo status di
cittadina europea.
Un cittadino adulto dell’Unione europea, pertanto, che non abbia mai esercitato il suo diritto
alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri, non può, a differenza di un cittadino europeo
minorenne, invocare il diritto al ricongiungimento familiare e questo deriva dal fatto che, ad avviso
della Corte, le persone adulte sono in grado di esercitare il loro diritto alla libera circolazione dentro
l'Unione europea in maniera indipendente.
Se dal punto di vista formale è evidente che nessun cittadino adulto di uno Stato membro possa
essere costretto a lasciare il proprio Paese di origine e, di conseguenza, il territorio dell’Unione, dal
punto di vista sostanziale, tuttavia, l’impossibilità di garantire il diritto di soggiorno al coniuge, cittadino
di un Paese terzo, avrà condizionato sicuramente la libertà di scelta della signora McCarthy di godere
145
del proprio diritto di soggiornare nell’Unione, essendo stato pregiudicato il suo diritto fondamentale
alla vita privata e familiare.
La soluzione accolta dalla Corte di Giustizia nel caso McCarthy sembra, dunque, riproporre
una lettura dei contenuti della cittadinanza europea incentrata unicamente sui diritti originariamente
previsti dai Trattati, in primis la libertà di circolazione e soggiorno, senza che vengano valorizzate le
potenzialità insite nella Carta dei diritti fondamentali nella quale trovano riconoscimento diversi
principi fondamentali, tra i quali anche il diritto alla tutela della vita privata e familiare (art. 7).
La Corte di Giustizia, infatti, non ha accordato alcun rilievo alla tutela del diritto fondamentale
alla vita privata e familiare della Sig.ra McCarthy, ma ha fondato la sua decisione, come nel caso
Zambrano d’altronde, unicamente sulla valorizzazione della cittadinanza europea, quale “status
fondamentale” dei cittadini dell’Unione, e sul “nucleo essenziale dei diritti” ad essa ricollegabili,
portando a conclusioni diametralmente opposte nei due casi.
Da ciò se ne deduce che, evidentemente, il diritto fondamentale di cui all'articolo 7 della Carta
dei diritti fondamentali non rientra nel “nucleo essenziale dei diritti connessi alla cittadina europea” a
meno che il mantenimento della vita privata e familiare non sia assolutamente necessario per far
rimanere il cittadino europeo a vivere nello Stato membro in cui è nato e di cui ha la cittadinanza. E ciò
avviene, secondo la Corte di Giustizia, unicamente quando i cittadini europei coinvolti sono minori in
tenera età.
Dalla decisione della Corte nel caso Zambrano, letta in combinato disposto con quella presa
successivamente nel caso McCarthy, si evidenzia, quindi, una tutela differenziata, e a tratti
discriminatoria, dei diritti connessi allo status di cittadino europeo, variabile a seconda che il
protagonista della vicenda sia un cittadino minore di età o un adulto.
Bisogna sottolineare, infine, che, né nel caso Zambrano né nel caso McCarthy, la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea è stata menzionata e anzi, in Zambrano, il giudice nazionale
che rimise la questione alla Corte di Giustizia aveva espressamente chiesto l’interpretazione della
vicenda anche alla luce dell’articolo 24 della Carta (che tutela i diritti dei minori), ma la Corte non lo
fece e non citò mai il principio del superiore interesse del minore.
Altra sentenza molto famosa della Corte di Giustizia, sempre connessa alle tematiche
affrontate nei casi Zambrano e McCarthy, è quella relativa al caso Dereci e altri 400.
Tutti i ricorrenti dinanzi al giudice nazionale erano cittadini di Stati terzi che presentavano
legami familiari con cittadini austriaci e che non avevano diritto, sulla base della legislazione nazionale,
a rimanere in Austria. Tra questi vi era il Sig. Murat Dereci, cittadino turco, entrato in Austria
400 Causa C-256/11, sentenza del 15 novembre 2011.
146
illegalmente nel novembre 2001, che nel luglio 2003 aveva sposato una cittadina austriaca con la quale
aveva avuto tre figli, cittadini austriaci, tutti ancora minorenni.
Riguardo alla situazione della famiglia Dereci non esisteva alcun rischio che il diniego del
permesso di soggiorno opposto al padre dalle autorità austriache potesse privare la moglie e i tre figli
in tenera età del godimento di uno dei diritti enumerati all’art. 20, n. 2, del TFUE401. Inoltre, e
contrariamente alla situazione all’origine della causa Ruiz Zambrano, dalla domanda di pronuncia
pregiudiziale emergeva che né la moglie, né i figli erano a carico del Sig. Dereci.
Pertanto, se quest’ultimo non avesse ottenuto un permesso di soggiorno e fosse stato espulso
verso la Turchia, né sua moglie né i suoi figli, contrariamente ai figli del Sig. Zambrano, avrebbero, in
teoria, rischiato di vedersi costretti a lasciare il territorio dell’Unione.
Come nel caso Zambrano, invece, nessuno dei cittadini dell’Unione in questione aveva
(ancora) esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e, di conseguenza, non potevano avvalersi
dei diritti alla stessa connessi, come quello al ricongiungimento familiare.
Veniva chiesto, pertanto, alla Corte di Giustizia di chiarire se il diniego di concedere un diritto
di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo alle predette condizioni poteva dar vita ad una privazione
del godimento effettivo e sostanziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ai cittadini
europei coinvolti.
La Corte di Giustizia ha ribadito, al riguardo, quanto affermato nella sentenza Zambrano
ovvero che, “l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini
dell’Unione del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status
suddetto”. Ciò nonostante, la Corte ha precisato che il criterio relativo alla privazione del contenuto
sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione ha “un carattere molto particolare”
e trova applicazione solo “in via eccezionale”, ovvero in quelle ipotesi in cui “malgrado la circostanza
che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi non sia applicabile, un
diritto di soggiorno non può essere negato”, poiché, se così non fosse, il cittadino dell’Unione si
troverebbe “obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio non solo dello Stato membro di cui è
cittadino, ma anche dell’Unione considerata nel suo complesso”.
La Corte di Giustizia, in tale pronuncia, ha, quindi, circoscritto ancora di più i principi
enunciati nella sentenza Zambrano, dimostrando anche di non considerare i legami familiari come un
fattore determinante nella scelta di lasciare il territorio dell’Unione.
401 Segnatamente, quanto al diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, menzionato all’art. 20, n. 2, lett. a), TFUE, la Sig.ra Dereci, in quanto cittadina austriaca, poteva continuare a godere del diritto di soggiorno in Austria e poteva validamente avvalersi del suo diritto di libera circolazione tra gli Stati membri. La stessa cosa valeva per i figli che, tuttavia, a causa della loro giovane età, non potevano esercitare detto diritto indipendentemente dalla madre.
147
La Corte, infatti, ha affermato espressamente che “la mera circostanza che possa apparire
auspicabile al cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l’unità familiare
del territorio dell’Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro,
possano soggiornare con lui nel territorio dell’Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino
dell’Unione sia costretto ad abbandonare il territorio dell’Unione qualora un tale diritto non gli venga
concesso”. Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, non costituendo il diritto al rispetto della via privata
e familiare parte integrante del nucleo essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione,
non vi era stata, nel caso Dereci, alcuna violazione delle rispettive norme del Trattato in quanto i
principi enunciati in Zambrano non vanno utilizzati in funzione strumentale alla tutela dell'unità
familiare.
Questa posizione della Corte di Giustizia non si spiega tanto con il dichiarato desiderio della
Corte di voler rispettare il disposto dell’art. 20, n. 2, TFUE, nel quale l’enumerazione dei diritti di cui
dispongono i cittadini dell’Unione non è di certo tassativa402, quanto con la preoccupazione che le
competenze dell’Unione non sconfinino in quelle degli Stati membri in materia di immigrazione.
Proprio per non sconfinare in competenze di appartenenza degli Stati membri, la Corte, dopo
aver suggerito al giudice del rinvio di non ritenere i motivi di tipo economico e familiare idonei a
costringere un cittadino europeo a lasciare il territorio dell’Unione, lascia allo stesso giudice nazionale
l’onere di valutare in quali altri casi il diniego del permesso di soggiorno ad un cittadino di un Paese
terzo possa comportare, per il cittadino dell’Unione europea interessato, la privazione del godimento
effettivo e sostanziale dei diritti che gli sono attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione.
Successivamente, la Corte di Giustizia ha valutato se nel caso Dereci poteva esserci stata,
invece, una violazione di ciò che è alla base dell’istituto del ricongiungimento familiare, ovvero il diritto
alla protezione della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali.
La Corte ha operato, quindi, una distinzione, lasciando separate le due prospettive di analisi
fondate l’una, sulle norme del Trattato in materia di cittadinanza dell’Unione, l’altra, sul diritto al
rispetto della vita privata e familiare, tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali403.
Innanzitutto, secondo la Corte di Giustizia, la tutela della vita privata e familiare, offerta,
dall’ordinamento giuridico nazionale, da quello dell’Unione europea e dalla CEDU è da ritenersi
complementare: infatti, nell’ipotesi di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato una delle libertà di
cui al TFUE, il diritto al rispetto della vita familiare è tutelato a livello nazionale e a livello UE; mentre
402La seconda frase dell’art. 20, n. 2, TFUE ricorda, infatti, che i cittadini dell’Unione godono “tra l’altro” dei diritti elencati alle lett. a)‑d) di questa stessa disposizione. Si osserva, tuttavia, che, in virtù dell’art. 25, secondo comma, TFUE, solo il Consiglio, all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, può disporre della facoltà di emanare disposizioni “volte a completare i diritti elencati” all’art. 20, n. 2, TFUE. 403 Trattasi di un tipo di valutazione innovativa in quanto non affrontata in Zambrano e mancante, come abbiamo visto, anche nella sentenza McCarthy.
148
riguardo ad un cittadino dell’Unione che non si sia avvalso di una di dette libertà, tale tutela è garantita
a livello nazionale ed internazionale (grazie alla CEDU), ma non a livello UE.
Non si può non notare, tuttavia, che le conseguenze dell’applicazione pura e semplice della
giurisprudenza Ruiz Zambrano e McCarthy al caso Dereci sollevi taluni paradossi, come sottolineato
anche dall’Avvocato Generale Paolo Mengozzi nelle sue Conclusioni404.
Una di queste riguarda il fatto che per poter effettivamente godere di una vita familiare sul
territorio dell’Unione i cittadini europei si vedono in pratica “costretti” ad esercitare una delle libertà di
circolazione previste dal TFUE. Infatti, se la Sig.ra Dereci e i suoi figli si trasferissero, ad esempio, in
Germania o fornissero alcuni servizi verso un altro Stato membro, la loro situazione rientrerebbe
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, pertanto, essi potrebbero verosimilmente avvalersi
del ricongiungimento familiare con il Sig. Dereci.
Il caso della famiglia Dereci, come la situazione all’origine della causa Ruiz Zambrano,
riguarda bambini in tenera età, cittadini dell’Unione, ma la cittadinanza europea della madre,
paradossalmente, rappresenta una circostanza che impedisce o comunque rinvia il ricongiungimento
familiare con il padre, dando vita ad una discriminazione a rovescio.
Infatti, da un lato, a seguito della sentenza Ruiz Zambrano, i figli, cittadini europei, dei coniugi
Zambrano, entrambi cittadini di Paesi terzi, possono subito continuare ad avere relazioni con i loro
genitori nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza e nel quale risiedono; dall’altro, il rispetto
della vita familiare dei tre figli, cittadini europei in tenera età, dei coniugi Dereci è, invece, subordinata
all’esercizio, da parte della madre, cittadina europea anch’essa, di una delle libertà di circolazione
previste dal TFUE e, dunque, verosimilmente, al trasferimento della medesima con i figli in uno Stato
membro diverso dall’Austria, Paese in cui la donna risiede assieme ai bambini e di cui hanno tutti la
cittadinanza.
La Corte di Giustizia, in merito all’applicazione dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali
al caso della famiglia Dereci, ha, comunque, deciso di lasciare “carta bianca” al giudice nazionale
competente nello stabilire se la predetta situazione potesse essere soggetta al diritto dell’Unione (e
conseguentemente giudicabile alla luce dell’art. 7 della Carta) e, in caso negativo, delegando allo stesso
giudice del rinvio il compito di controllare il rispetto delle norme della CEDU nel caso di specie.
L’alto coinvolgimento dei giudici nazionali ai quali, di fatto, è stata lasciata l’ultima parola nel
definire una materia di interesse centrale nel processo di integrazione europea, qual è, appunto, la tutela
giurisdizionale dei diritti connessi alla cittadinanza europea, potrebbero essere letto come un modo per
favorire l’accettazione da parte degli Stati membri della progressiva costruzione di un nucleo forte di
404 Presa di posizione dell’Avvocato Generale Mengozzi, presentata il 29 settembre 2011, causa C-256/11, Dereci, Raccolta, punti 37-43.
149
diritti connessi allo status di cittadino europeo; una sorta, cioè, di richiesta di legittimazione a livello
nazionale che passa attraverso l’operato dei giudici nazionali.
Tuttavia, in questo modo, la Corte di giustizia sembra piuttosto ridimensionare il proprio ruolo
nell’evoluzione del processo di integrazione europea, confidando su di una presa di responsabilità e su
di una “apertura europea” dei giudici nazionali che non è affatto scontata.
Inoltre, si può cogliere in questo atteggiamento una riduzione, se non una rinuncia, da parte
della Corte di giustizia ad esercitare il ruolo di “Corte dei diritti” che la Carta dei diritti fondamentali
avrebbe, invece, dovuto rafforzare.
La Corte di Giustizia, infatti, lascia alla discrezionalità dei giudici nazionali anche la decisione
di ritenere applicabile o meno la Carta dei diritti fondamentali a situazioni molto delicate coinvolgenti
famiglie con dei minori. A supporto di ciò, non si può non notare che la Corte di Giustizia abbia del
tutto “dimenticato” di affrontare la questione della famiglia Dereci alla luce dell’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali, nonostante il caso vedesse coinvolte le vite di ben tre minori. Stessa mancanza vi
era stata nel caso Zambrano dove, tuttavia, come abbiamo visto, si è comunque arrivati ad una
pronuncia tutelante per i minori coinvolti.
Stupisce, pertanto, la “leggerezza” della Corte di Giustizia nell’affrontare il caso Dereci senza
operare alcuna verifica in merito a quale tipo di decisione potesse essere maggiormente tutelante per il
superiore interesse dei bambini coinvolti e senza nemmeno fare un bilanciamento con gli interessi statali
rilevanti in tali tipi di situazioni.
È interessante anche notare che la Corte di Giustizia, nel caso Dereci, ha rammentato, ancora
una volta, che il diritto contenuto nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, ove quest’ultima risulti
applicabile (a discrezione del giudice del rinvio), corrisponde al diritto garantito dall’art. 8 della CEDU.
Affermando ciò, si ritiene che la Corte fosse ben consapevole dell’ampiezza della tutela offerta
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il tramite dell’articolo 8 della CEDU e forse, proprio per
tale ragione, non volendo apparire troppo “invadente” in questioni ancora così gelosamente di interesse
nazionale, ha preferito lasciare agli Stati membri la decisione di applicare correttamente non solo la
CEDU, ma anche la stessa Carta dei diritti fondamentali.
L’art. 8 della CEDU si applica, infatti, come abbiamo visto, anche “whenever there was the
potential for family life to develop at a future stage”405 ovvero anche quando la vita familiare è stata
semplicemente “progettata” e al momento esiste solamente un legame familiare di fatto.
Inoltre, sempre in tema di violazione dell’art. 8 della CEDU, la Corte europea dei diritti
dell’uomo, nella sentenza Jeunesse v. the Netherlands, del 3 Ottobre 2014, ha richiamato la propria
405 Principio enunciato nella recente sentenza D. and Others v. Belgium dell’8 luglio 2014 e anche nelle più risalenti sentenze Pini and Others v. Romania del 22 giugno 2004 e Nylund v. Finland del 29 giugno 1999.
150
giurisprudenza406 in virtù della quale, qualora una situazione familiare è stata creata in un momento in
cui i soggetti coinvolti conoscevano la precarietà del loro status in conseguenza dell’immigrazione, la
rimozione del soggetto illegalmente presente sul territorio di uno Stato membro costituisce una
violazione dell’art. 8 della CEDU solo in casi eccezionali.
Nel caso Jeunesse v. the Netherlands, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto
integrate tali situazioni eccezionali in ragione del fatto che: 1) tutti i membri della famiglia, marito e i
3 figli minori, erano olandesi, salvo la moglie, madre dei tre minori, che era originaria del Suriname407;
2) la situazione era stata tollerata per anni (ben 16) dalle autorità olandesi nel corso dei quali la ricorrente
aveva costruito propri legami familiari, affettivi e culturali in Olanda; 3) la ricorrente non aveva
precedenti penali; 4) non si era tenuto conto del superiore interesse dei minori coinvolti.
Riguardo quest’ultimo punto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha precisato, infatti, che
“national decision- making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in respect of the
practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non-national parent in order to give
effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly affected by it”.
La Corte europea ha ritenuto, quindi, che nel caso Jeunesse v. the Netherlands non vi fosse
stato un adeguato bilanciamento tra gli interessi della ricorrente (tutelati dall’art. 8 della CEDU), quelli
dei minori coinvolti e quelli di ordine pubblico dell’Olanda nel controllare l’immigrazione irregolare,
con conseguente violazione dell’art. 8 della CEDU.
Si ritiene che i quattro criteri presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
potrebbero essere utilizzati anche dalla Corte di Giustizia per analizzare casi simili.
Ad esempio, la pronuncia della Corte di Giustizia nel caso del Sig. Dereci, che presentava
molte somiglianze con la storia familiare della Sig.ra Jeunesse, avrebbe potuto avere un esito diverso
se la Corte avesse tenuto conto, sin dall’inizio, del principio del superiore interesse del minore e se si
fosse operato quantomeno un equo bilanciamento degli interessi in gioco.
La pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Jeunesse v. the Netherlands è,
quindi, molto importante poiché chiarisce, da un lato, quali sono gli obblighi positivi degli Stati membri
in merito all’applicazione dell’art. 8 della CEDU quando si tratta di tutelare il rispetto della vita privata
e familiare in casi di immigrazione irregolare; dall’altro, qual è il margine di apprezzamento che hanno
406 Ad esempio il caso Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, deciso il 31 gennaio 2006, nel quale la Corte ritenne sussistente una violazione dell’art. 8 della CEDU nel rifiuto delle autorità olandesi di concedere un permesso di soggiorno ad una donna brasiliana, madre di una bambina nata in Olanda da padre olandese e legalmente affidata a quest’ultimo, con il quale, tuttavia, non aveva lo stesso rapporto stretto sussistente con la madre che, di fatto, se ne occupava in maniera prevalente. Alla luce delle gravi conseguenze che l’espulsione e la conseguente separazione avrebbero comportato tanto per la madre quanto per la figlia, la Corte europea dei diritti dell’uomo considerò che il benessere economico del Paese non potesse prevalere sui diritti derivanti per i ricorrenti dall’art. 8 della CEDU e ciò nonostante il fatto che la ricorrente risiedesse illegalmente nei Paesi Bassi sin dall’epoca della nascita della figlia senza aver mai cercato di regolarizzare la sua posizione, pur potendolo fare. 407 La donna, ricorrente nel caso di specie, era stata anch’essa, tra l’altro, cittadina olandese sino al 1975, anno in cui il Suriname aveva ottenuto l’indipendenza, causandole la perdita involontaria della cittadinanza olandese.
151
gli Stati quando si tratta di incidere su una vita familiare che si è già stabilita durante un soggiorno
illegale e, infine, quali sono i criteri ai quali gli Stati devono far riferimento per assicurare l’effettiva
protezione del principio del superiore interesse del minore.
La Corte di Giustizia ha recentemente emanato un’importante pronuncia che richiama proprio
la sentenza Jeunesse v. the Netherlands della Corte europea dei diritti dell’uomo e che verrà analizzata
nel prosieguo ritenendosi più opportuno procedere con ordine e quindi soffermarsi ora sulle interessanti
questioni che sono emerse nelle cause O. e S. c. Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L.,
decise entrambe dalla Corte di Giustizia in una sentenza del 2012408.
I casi riguardavano la situazione di due donne, entrambe cittadine di Stati terzi, residenti
legalmente in Finlandia e madri di due minori in tenera età: il primo bambino di tutte e due era nato da
un precedente matrimonio con un cittadino finlandese ed era, pertanto, in possesso della cittadinanza
europea come il padre; il secondo bambino di entrambe, invece, era nato dall’unione con il secondo
marito, cittadino di un Paese terzo, ed era, quindi, in possesso della medesima cittadinanza extraeuropea
del padre. Ambedue le donne avevano l’affidamento esclusivo del figlio, cittadino europeo, nato dal
primo matrimonio e desideravano ottenere un permesso di soggiorno per il nuovo marito, convivente
nel nuovo nucleo familiare ricostituito, nonché padre del secondo minore. Entrambe le domande di
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare erano state, però, respinte.
Il giudice finlandese competente ha, pertanto, deciso di sottoporre una questione pregiudiziale
alla Corte di giustizia poiché l’aver rigettato la domanda di permesso di soggiorno ai nuovi mariti delle
due signore poteva comportare che le due donne e i figli a loro affidati, compresi quelli aventi lo status
di cittadini dell’Unione, fossero costretti a lasciare il territorio dell’Unione europea per poter tenere
unita la famiglia.
A tal riguardo, il giudice del rinvio si interrogava sull’applicabilità dei principi enunciati dalla
Corte di Giustizia nella sentenza Ruiz Zambrano nei casi di specie in cui i richiedenti il permesso di
soggiorno non erano i padri biologici dei minori cittadini europei, sui quali non esercitavano nemmeno
alcun diritto di affidamento.
La Corte di giustizia ha affermato in merito che, avendo le madri dei minori un permesso di
soggiorno permanente, non esisteva alcun obbligo giuridico, per esse e per i figli cittadini europei, di
lasciare il territorio dell’Unione, ma sussisteva effettivamente la possibilità che le due donne, al fine di
mantenere l’unità familiare, decidessero di lasciare il territorio dello Stato membro del quale i bambini
più grandi possedevano la cittadinanza, privandoli, così, di qualsivoglia contatto con i loro padri
biologici (nell’ipotesi in cui un tale contatto fosse stato mantenuto sino ad allora). In alternativa,
decidere di restare nel territorio dell’Unione avrebbe prodotto l’effetto di pregiudicare la relazione degli
408 Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, O. e S. c. Maahanmuuttovirasto (causa C-356/11) e Maahanmuuttovirasto c. L. (C-357/11).
152
altri figli, cittadini di Paesi terzi, con i loro padri biologici.
La Corte, al riguardo, ha ribadito, come già nel caso Dereci, che, non costituendo il diritto al
rispetto della via privata e familiare parte integrante del nucleo essenziale dei diritti connessi allo status
di cittadino dell’Unione, non vi era stata alcuna violazione delle rispettive norme del Trattato, ma che
era comunque compito dei giudici nazionali esaminare tutte le circostanze dei due casi al fine di stabilire
se le decisioni di diniego dei permessi di soggiorno potevano minare concretamente i diritti dei figli
cittadini europei.
La Corte in questo caso ha anche sancito un principio molto importante ovvero che i principi
enunciati nella sentenza Ruiz Zambrano non sono riservati a situazioni in cui esiste un legame biologico
tra il cittadino di un Paese terzo per il quale si richiede un diritto di soggiorno e il cittadino dell’Unione,
minore in tenera età, dal quale deriverebbe, eventualmente, il diritto di soggiorno del richiedente 409.
Secondo la Corte, infatti, “è la relazione di dipendenza tra il cittadino dell’Unione in tenera
età e il cittadino di un Paese terzo al quale è negato un diritto di soggiorno che può mettere in
discussione l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione”.
In pratica, quindi, l’esistenza di una relazione di dipendenza è necessaria e sufficiente per
pregiudicare l’efficacia pratica della cittadinanza dell’Unione per un minore in tenera età, mentre invece
non lo è il rischio di non poter preservare l’unità familiare che si traduce, poi, nel diritto di ogni bambino
di intrattenere regolari relazioni personali con i propri genitori (salvo che ciò sia contrario al suo
interesse), come prevede l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ma che cosa si intende per “relazione di dipendenza”? Secondo la Corte di Giustizia, il giudice
del rinvio deve verificare se il cittadino del Paese terzo è responsabile dal punto di vista legale,
finanziario o affettivo del minore cittadino europeo, lasciando intendere che sia sufficiente l’esistenza
di una di queste tre condizioni.
Per la prima volta la Corte di Giustizia ha utilizzato l’espressione “responsabilità affettiva del
minore” che lascia intravedere uno spiraglio nel valutare tali generi di questioni alla luce di criteri non
meramente astratti, privi di affettività, legati unicamente a concezioni mercantilistiche e a precisi intenti
politici.
Nonostante l’introduzione di questa nuova espressione sia da segnalare positivamente, la Corte
di Giustizia si è comunque astenuta anche in questa sentenza dal prescrivere (o meglio dal ricordare) ai
giudici nazionali che l’art. 24 della Carta impone loro di prendere ogni decisione che coinvolga un
minore considerando sempre preminente il suo superiore interesse. Così facendo la Corte tralascia
sempre dietro le righe il suo stesso dovere di prendere decisioni nell’ottica di tutelare in primis il
benessere dei minori. Tra l’altro, oltre all’art. 24 della Carta, rilevante in questo caso soprattutto per
409 La Corte risponde così alle osservazioni del governo tedesco ed italiano che sottolineavano la necessità della sussistenza di legami di sangue al fine di poter conseguire il diritto di soggiorno derivato di specie.
153
garantire a tutti i minori interessati, senza discriminazioni, di mantenere rapporti regolari con i rispettivi
padri, in questa vicenda la Corte di Giustizia si sarebbe potuta anche appellare al diritto di ogni persona
di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria, sancito dall’art. 14 della Carta, in quanto se le due
madri avessero deciso di lasciare l’Unione europea vi sarebbe stata una chiara violazione di tale diritto
a danno dei minori coinvolti. Al fine di supportare il proprio ragionamento la Corte avrebbe potuto
richiamare anche le corrispondenti disposizioni della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo visto
che tutti gli Stati membri ne sono vincolati410.
Un altro aspetto di questa sentenza che merita attenzione è che la Corte di Giustizia sembra
collegare la famosa “relazione di dipendenza” tra il cittadino europeo minorenne e il cittadino di uno
Stato terzo (necessaria al riconoscimento dei principi enunciati nella sentenza Zambrano), al fatto che
il minore sia in “tenera età”.
Viene, quindi, lecito chiedersi se i principi enunciati in Zambrano siano da considerarsi limitati
ai neonati o, comunque ai bambini che si trovano nella c.d. prima infanzia411.
Un’idea potrebbe essere che proprio perché la Corte di Giustizia si è sempre riferita
(indirettamente) a bambini molto piccoli spiega il fatto che non abbia mai previsto la necessità che i
minori coinvolti in queste situazioni venissero ascoltati. Si ritiene, infatti, che sarebbe utile sentirli
anche per verificare la loro “dipendenza affettiva” dal soggetto richiedente il permesso di soggiorno in
quanto la Corte non ha specificato in base a quali criteri o procedure il giudice del rinvio dovrebbe
valutare l’esistenza di tale rapporto.
Anzi, nei casi O. e S. c. Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L, la Corte di
Giustizia ha addirittura fatto intendere al giudice del rinvio di non ravvisare alcuna dipendenza tra i
cittadini europei minori di età coinvolti e i cittadini degli Stati terzi, pur non dando spiegazioni
particolari su come sia giunta a tale valutazione.
La Corte, alla fine, ha concluso queste due vicende come nel caso Dereci, rimettendo, cioè, al
giudice del rinvio ogni valutazione circa la sussistenza, da un lato, di una concreta privazione del
godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione e,
dall’altro, della violazione di altri diritti fondamentali che potevano non consentire il diniego di un
permesso di soggiorno ai nuovi mariti delle signore coinvolte.
Sotto questo profilo, pertanto, anche questa pronuncia si colloca nel solco della solita reticenza
della Corte di Giustizia ad assumere il ruolo di garante dei diritti dei minori, lasciato agli Stati membri
tramite una sorta di “rinvio guidato” al giudice nazionale.
La Corte di giustizia, tuttavia, sempre nell’analisi delle vicende familiari dei casi O. e S. c.
410 In particolare gli articoli 5, 9, 10, 18 e 28 della Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli. 411 Ai sensi della definizione contenuta nel Commento Generale n. 7 del Comitato ONU per i diritti dei minori, intitolato “Implementing child rights in early childhood”, “early childhood” è considerato il periodo di età che va dagli 8 anni in giù (“is the period below the age of 8 years”, par. 4, Definition of early childhood).
154
Maahanmuuttovirasto e Maahanmuuttovirasto c. L, ha riconquistato, sotto un altro aspetto, un po' di
credibilità nella tutela dei diritti dei minori, quando ha sottolineato che le domande di permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare, oggetto dei due procedimenti, rientravano nell’ambito di
applicazione della direttiva 2003/86 che stabilisce le condizioni alle quali può essere esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare per i cittadini dei Paesi terzi legittimamente residenti nell'Unione412.
Secondo la Corte, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima direttiva deve essere
interpretato nel senso che, se è pur vero che gli Stati membri possono chiedere che il soggiornante
dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale
facoltà deve comunque essere esercitata alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali,
letto in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa Carta.
La Corte obbliga, quindi, gli Stati membri ad esaminare le domande di ricongiungimento
familiare nell’ottica di tutelare il superiore interesse dei minori interessati, oltre che in quella di favorire
la vita familiare413.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha chiarito che, mentre la tutela dell’articolo 7 della Carta
dei diritti fondamentali, letto in combinato disposto con l’art. 24 della Carta, non rientra nel nucleo forte
dei diritti connessi allo status di cittadino europeo, la tutela della vita privata e familiare rientrerebbe,
invece, nell’essenza del concetto stesso di “ricongiungimento familiare”.
E’ opportuno utilizzare il condizionale per tale ultima affermazione in quanto la Corte di
Giustizia, subito dopo aver affermato che gli Stati “devono” interpretare le domande di
ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori interessati, ha immediatamente precisato che,
nonostante la vita familiare sia un aspetto importante per i minori, gli articoli 7 e 24 della Carta dei
diritti fondamentali non possono essere interpretati nel senso che gli stessi privano gli Stati membri del
potere discrezionale di cui dispongono nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare414.
Dunque ancora una volta, non sembra che al principio del superiore interesse del minore sia stato
affidato un ruolo di correttivo delle normative nazionali e neanche in questa pronuncia viene prescritto
al giudice del rinvio l’obbligo di effettuare, quantomeno, un bilanciamento tra gli interessi in gioco.
Il fatto che i principi espressi nel caso Zambrano vadano applicati solo in situazioni eccezionali
è stato confermato anche nel caso Alokpa e Moudoulou415, deciso dalla Corte di Giustizia nel 2013.
La vicenda riguardava i due figli in tenera età della Sig.ra Alokpa, cittadina di uno Stato terzo,
412 Tale direttiva, che non si applica all’Irlanda, alla Danimarca e al Regno Unito, ha l’obiettivo di tutelare l'unità familiare e di facilitare l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi. Tra i soggetti che possono beneficiare del ricongiungimento familiare vi sono i figli minorenni della coppia (ovvero i figli non sposati che abbiano un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato), o di uno dei componenti della coppia qualora abbia il diritto di tutela e siano a suo carico, compresi i figli adottivi. 413 Considerazione già espressa nella sentenza Parlamento/Consiglio, C- 540/03 del 27 giugno 2006, punto 58, e nella sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09, punto 54. 414 Punto 79 della sentenza in commento. Si veda, in tal senso, anche sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 59. 415 Corte di Giustizia, 10 ottobre 2013, caso Alokpa e Moudoulou, C-86/12.
155
che si era sempre occupata da sola e in maniera esclusiva dei due minori, i quali erano cittadini francesi
come il padre con il quale non avevano più alcun rapporto. La Sig.ra Alokpa risiedeva sin dalla nascita
dei bambini in Lussemburgo, Stato del quale nessuno in famiglia aveva la cittadinanza.
La questione posta dal giudice del rinvio alla Corte di Giustizia era intesa a determinare se gli
articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono (o meno) essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato
membro neghi, a un cittadino di un Paese terzo, un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale
cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera età, cittadini dell’Unione, che sin dalla nascita
soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione.
Nel caso di specie, erano i titolari del diritto di soggiorno, ossia i due figli della Sig.ra Alokpa,
ad essere effettivamente a carico di quest’ultima, sicché l’interessata non poteva invocare lo status di
ascendente a loro carico ai sensi della direttiva 2004/38.
Secondo la Corte, spetta, innanzitutto, al giudice del rinvio verificare se i figli della ricorrente
soddisfano le condizioni fissate dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 e godono, di
conseguenza, di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante (ovvero il Lussemburgo), in base
all’articolo 21 TFUE. In particolare, il giudice del rinvio doveva verificare se i minori disponevano, da
soli o grazie alla madre, di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa.
Qualora non fossero state soddisfatte le condizioni fissate dall’articolo 7, paragrafo 1, della
citata direttiva, l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato, secondo la Corte di Giustizia, nel senso che
esso non osta a che alla Sig.ra Alokpa venga negato un diritto di soggiorno sul territorio
lussemburghese.
In caso di diniego del permesso, tuttavia, la Corte ha tenuto a precisare che il giudice del rinvio
è comunque tenuto a verificare se un siffatto diritto di soggiorno non possa essere concesso alla
ricorrente in via eccezionale, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione di cui
godono i figli.
Subito dopo aver affermato ciò, la Corte di Giustizia ha chiarito che, sebbene non fosse un suo
compito verificare tale circostanza, la Sig.ra Alokpa, nella sua qualità di madre dei due minori e di
persona che, sin dalla loro nascita, ne aveva da sola la custodia effettiva, poteva godere di un diritto
derivato ad accompagnare e a soggiornare con i figli sul territorio francese di cui i minori avevano la
cittadinanza; pertanto, secondo la Corte, in linea di principio, il diniego, da parte delle autorità
lussemburghesi, di concedere un diritto di soggiorno alla Sig.ra Alokpa non poteva avere come
conseguenza quella di obbligare i suoi figli a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme.416.
In conclusione, anche questa pronuncia, come la precedente, dimostra che quando si tratta di
416 Punti 34 e 35 della sentenza in commento.
156
guidare il giudice del rinvio verso una decisione potenzialmente pregiudizievole per i minori coinvolti
(in quanto diretta a costringerli sostanzialmente a lasciare il Paese nel quale hanno sempre vissuto) la
Corte di Giustizia è sempre in prima linea, mentre il suo apporto diventa totalmente inesistente quando
si tratterebbe di imporre al giudice del rinvio l’adozione di una decisione che sia il frutto di un equo
bilanciamento dei diversi interessi in gioco e che tenga in considerazione, in via prioritaria, il superiore
interesse dei minori coinvolti.
D’altronde, la Corte di Giustizia, anche in quest’ultimo caso, ha omesso di pronunciarsi sulle
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali richiamate dal giudice del rinvio, tra le quali figurava
proprio l’art. 24 della Carta.
Infine, due nuove pronunce della Corte di Giustizia si sottolineano positivamente non solo per
aver richiamato molti passaggi della sentenza Zambrano, ma anche la sopra citata sentenza Jeunesse v.
the Netherlands della Corte europea dei diritti dell’uomo (sebbene in uno solo dei due casi).
La Grande Camera della Corte di Giustizia ha, infatti, emanato, nel medesimo giorno, due
sentenze molto simili in quanto riguardanti entrambe casi che vedevano coinvolti due cittadini extra
UE, che avevano l’affidamento esclusivo di un figlio minore di età cittadino europeo, e ai quali era stato
negato il permesso di soggiorno a causa dei loro precedenti penali417.
In queste pronunce la Corte ha chiarito che il diritto UE non consente né di rifiutare in modo
automatico un permesso di soggiorno a un cittadino di un Paese terzo che abbia l’affidamento esclusivo
di un cittadino minorenne dell’UE, né di espellerlo dal territorio dell’Unione per il solo motivo che lo
stesso ha dei precedenti penali.
A parere della Corte, per poter essere valida ai sensi del diritto UE, una misura di espulsione
o di diniego del permesso di soggiorno, in questi casi specifici, deve essere sempre proporzionata e
basata su una valutazione specifica e concreta del livello di pericolosità sociale del soggetto interessato
che deve rappresentare una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse
fondamentale della società dello Stato membro ospitante, non essendo ammissibili motivi di mera
prevenzione generale.
Queste pronunce sono realmente innovative poiché la Corte di Giustizia, finalmente, ha
imposto agli Stati membri di ponderare equamente gli interessi coinvolti e soprattutto di tenere sempre
conto del principio del superiore interesse del minore, dovendo a tal fine gli stessi prestare una
particolare attenzione all’età del minore coinvolto, alla sua situazione personale/economica e di salute
e al suo grado di dipendenza rispetto al genitore.
È altrettanto rilevante il fatto che la Corte, per la prima volta in casi simili, abbia invocato il
rispetto non solo del principio di proporzionalità, ma anche del diritto alla tutela della vita privata e
417 Corte giustizia UE, Grande Sez., 13/09/2016, Secretary of State for the Home Department c. CS. (C-304/14) e Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado (C-165/14).
157
familiare, sancito dall’art. 7 della Carta. A differenza, ad esempio, del caso Dereci, infatti, in queste
due pronunce la Corte richiama la Carta dei diritti fondamentali (in particolare gli art. 7 e 24), ritenendo
che entrambi i casi rientrino nel campo di applicazione del diritto UE, mentre nel caso Dereci, come
era stato sopra evidenziato, tale ultima valutazione era stata lasciata incredibilmente agli Stati membri.
La Corte ha motivato i limiti imposti agli Stati richiamando la sentenza Zambrano e quindi
l’alta protezione che va garantita ai diritti essenziali che discendono dallo status di cittadino UE che
possono essere derogati solo in situazioni eccezionali.
In entrambi i casi di specie la tutela dello status di cittadini UE dei minori coinvolti è stata
ritenuta così prioritaria al punto da spingere la Corte di Giustizia a richiedere agli Stati membri di
ponderare attentamente sull’espulsione dei genitori, cittadini extra UE, anche se questi ultimi avevano
dei precedenti penali. A differenza del caso Zambrano, tuttavia, qui viene anche sottolineata
l’importanza, ugualmente prioritaria, di tutelare il principio del superiore interesse del minore.
Dunque queste due pronunce sembrano destinate a limitare fortemente gli automatismi nelle
espulsioni dei cittadini dei Paesi terzi e nei dinieghi dei permessi di soggiorno in casi simili anche
perché la Corte, dopo aver precisato che i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono
essere invocati solo in casi eccezionali per bloccare il soggiorno, ha chiarito che, in ogni caso, “quanto
più forte è l’integrazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante,
tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l’allontanamento”.
Queste sentenze segnano forse una nuova era nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,
basata sull’imporre agli Stati membri un’analisi dell’interesse superiore dei minori coinvolti nel caso
concreto e non più in astratto, sull’obbligare gli stessi Stati ad operare un equo bilanciamento degli
interessi coinvolti e sul richiamo della Carta dei diritti fondamentali a fondamento del proprio
ragionamento.
Si sottolinea comunque che anche queste due pronunce limitano ancora i principi emanati nel
caso Zambrano poiché è chiaro, leggendole, che solo i minori, cittadini UE, che si trovano in situazioni
simili a quelle di questi due casi, ovvero che sono accuditi unicamente da un genitore originario di un
Paese terzo, possono godere di queste importanti garanzie a favore della figura genitoriale di
riferimento.
158
2.4 Interesse superiore del minore e diritto alle prestazioni sociali
Come dimostrano le sentenze sopra analizzate (ad eccezione delle ultime due più recenti), dopo
la sentenza Zambrano, che aveva apparentemente aperto la strada ad una giurisprudenza attenta alla
tutela del principio del superiore interesse del minore, si sono susseguite una serie di pronunce nelle
quali l’attenzione verso i minori è stata messa in secondo piano oppure neanche presa in considerazione
dalla Corte di Giustizia.
Non ha stupito, di conseguenza, l’atteggiamento tenuto dalla Corte nel caso Dano in materia
di diritto di accesso alle prestazioni sociali in uno Stato membro ospitante418.
La questione riguardava due cittadini europei non economicamente attivi, la Sig.ra Dano e il
figlio minore Florin, entrambi cittadini rumeni, che avvalendosi del loro diritto alla libera circolazione
erano soliti spostarsi negli Stati membri con il solo obiettivo di beneficiare dell’aiuto sociale da questi
offerto ai propri cittadini in condizioni simili.
In questo caso la Corte di Giustizia ha stabilito che, in queste situazioni, uno Stato membro
non è tenuto ad erogare una prestazione sociale ad un cittadino di un altro Paese dell’Unione europea
qualora quest’ultimo, residente sul suo territorio da più di tre mesi, ma da meno di cinque anni, è
economicamente inattivo e non dispone di risorse sufficienti al proprio mantenimento.
Questa pronuncia si sottolinea, per quel che qui ci interessa, poiché la Corte di Giustizia non
ha speso due parole per accennare che la vicenda coinvolgeva un minore, tra l’altro cittadino europeo,
che oggettivamente stava vivendo in una situazione pregiudizievole, anche a causa del comportamento
della madre che, non solo non aveva mai lavorato nello Stato membro ospitante, ma dichiaratamente
non voleva nemmeno cercare un’occupazione.
Ancora una volta, pertanto, la Corte di Giustizia ha rinunciato a dare qualsiasi tipo di impulso
al giudice del rinvio per cercare di tutelare il minore coinvolto; ad esempio, si poteva imporre al giudice
nazionale di tenere in dovuta considerazione la delicata situazione familiare del minore ai sensi dell’art.
418 Caso C-333/13, sentenza dell’11 novembre 2014, Elisabetta Dano, Florin Dano c. Jobcenter Leipzig. La protagonista della vicenda, la Sig.ra Dano, era una cittadina rumena, come il figlio Florin, che non aveva mai esercitato alcuna attività lavorativa né in Germania, né in Romania, né aveva mai cercato un impiego. Stabilitasi a Lipsia con il figlio Florin, la Sig.ra Dano si era vista riconoscere prestazioni per il figlio a carico e, sempre per il figlio, un anticipo sulla pensione alimentare versato dal servizio di assistenza sociale alla gioventù e all’infanzia della città di Lipsia. La donna aveva deciso di richiedere per sé anche delle prestazioni assicurative di base previste dalla legislazione tedesca al fine di assicurare una vita dignitosa a persone indigenti aventi la residenza abituale in Germania. La richiesta, presentata prima nel 2011 e poi nel 2012, era stata respinta in entrambe le occasioni dal Jobcenter Leipzig, non avendo la Sig.ra Dano un diritto di soggiorno in Germania. La donna, insieme con il figlio, aveva proposto, quindi, ricorso contro la decisione del 2012 e il giudice adito aveva ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale. Uno dei motivi di rinvio riguardava la questione se il diritto dell’Unione in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini europei consentisse agli Stati membri di escludere un cittadino di un altro Paese membro dal godimento di talune prestazioni sociali (aventi carattere non contributivo) che sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante. Tale esclusione, infatti, poteva essere potenzialmente in contrasto con il principio di non discriminazione sancito, in termini generali, negli articoli 18 e 20 TFUE e disciplinato in termini più specifici nell’articolo 24 della Direttiva 2004/38/CE.
159
24 e 32 della Carta. Quest’ultimo articolo tutela, infatti, i fanciulli contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o
sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Era, infatti, altamente probabile che la Sig.ra
Dano avesse sempre sfruttato la minore età del figlio per mantenersi.
Successiva al caso Dano e sempre in materia di diritto alle prestazioni sociali in uno Stato
membro ospitante è il caso Alimanovic del 15 settembre 2015419 nel quale la Corte di Giustizia ha perso
nuovamente una buona occasione per tutelare i diritti dei fanciulli coinvolti.
La vicenda presentava una situazione familiare migliore rispetto al caso Dano in quanto la
Sig.ra Alimanovic, madre di tre figli, tutti di cittadinanza svedese come lei, aveva lavorato nello Stato
membro ospitante (ovvero la Germania) insieme alla figlia più grande per un periodo inferiore ad un
anno ed entrambe stavano cercando lavoro.
Nonostante ciò, la Corte di Giustizia ha ritenuto giusta la decisione tedesca di non fornire più
alla famiglia Alimanovic né i contributi di sussistenza per i disoccupati, concessi in precedenza alla
madre e alla figlia maggiore, né le prestazioni sociali per beneficiari inabili al lavoro, rilasciate
precedentemente ai due figli più piccoli.
La Corte, infatti, e a differenza di quanto affermato nel precedente caso Brey420, ha dichiarato
espressamente che, in una situazione come quella del caso di specie, non era necessario tenere in
considerazione la situazione personale (e, dunque, familiare) dei richiedenti assistenza sociale, come
aveva fatto, del resto, seppur implicitamente anche nel caso Dano.
Secondo la Corte, infatti, lo Stato membro ospitante è tenuto a garantire il diritto di
soggiorno421 e, di conseguenza, l’assistenza sociale ad un cittadino di un altro Stato membro solo nei
sei mesi successivi alla perdita involontaria del lavoro avvenuta al termine di un contratto di durata
inferiore ad un anno.
Successivamente a tale periodo, lo Stato membro ospitante può rifiutarsi di fornire prestazioni
di assistenza sociale ai cittadini di un altro Stato membro, in particolare ove ciò diventi un onere
eccessivo per il proprio sistema di assistenza.
Per verificare se un cittadino di un altro Stato membro in cerca di lavoro rappresenta o meno
un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, la Corte ha chiarito,
419 C-67/14. 420 C-140/12, Brey. In tale caso la Corte di Giustizia aveva ritenuto illegittima la decisione di uno Stato membro di rifiutare in maniera automatica l’assistenza sociale ai cittadini di un altro Stato membro senza tenere in considerazione la situazione personale dei richiedenti. 421 La Corte di Giustizia ribadisce (come già aveva affermato nella sentenza Dano) che l’accesso a prestazioni di assistenza sociale da parte di un cittadino europeo in cerca di lavoro nello Stato membro ospitante, in condizione di parità con i cittadini di detto Stato ospitante che si trovino nella medesima situazione, é consentito solo se il suo soggiorno rispetti i requisiti di cui alla direttiva 2004/38. Questo perché, in caso contrario, questi cittadini di altri Stati membri potrebbero diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
160
nonostante non fosse stata investita di tale questione, che occorre verificare la sommatoria delle
domande di assistenza presentate.
Nessun riferimento e nessuna attenzione, dunque, viene fatta alla situazione familiare del
richiedente. Nella famiglia Alimanovic, ad esempio, erano presenti tre minori, di cui due abbastanza
piccoli, ma la Corte non ha tenuto in alcun modo in considerazione le loro necessità che potevano
quantomeno indurla a richiedere alla Germania di mantenere, alla luce dell’art. 24 della Carta, almeno
i sussidi per il loro mantenimento se dopo un equo bilanciamento degli interessi in gioco ciò risultava
opportuno. Si ricorda, infatti, che la Carta dei diritti fondamentali, nell’art. 34, afferma che “al fine di
lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza
sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti”.
Inoltre, anche in questa pronuncia la Corte non ha tenuto in considerazione che la Sig.ra
Alimanovic era la principale figura di accudimento dei minori.
Tale aspetto è stato, invece, affrontato dall’Avvocato Generale Melchior Wathelet, il quale,
facendo riferimento a pronunce più risalenti della Corte di Giustizia422, ha sottolineato che i figli del
cittadino di uno Stato membro che lavora o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore
che abbia l’effettivo affidamento dei minori possono avvalersi, in quest’ultimo Stato, di un diritto di
soggiorno sul solo fondamento dell’articolo 10 del Reg. 492/2011.
Secondo Wathelet, infatti, il diritto di soggiorno deriverebbe dal diritto dei minori di accedere
all’educazione, senza che il godimento di quest’ultimo diritto sia soggetto alla condizione che i minori
dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato
ospitante.
Nonostante il suggerimento dell’Avvocato Generale, la Corte di Giustizia ha deciso di
affrontare questo aspetto, nonostante anche la Carta dei diritti fondamentali sancisca, all’art. 14, il diritto
di ogni persona di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
Così facendo, la Corte ha probabilmente condannato i minori, insieme alla loro madre, a dover
lasciare la Germania, non soddisfacendo più la famiglia i requisiti per il soggiorno nello Stato membro
ospitante.
Tale sentenza, in contrasto con precedenti della stessa Corte, è stata emessa indubbiamente in
un periodo storico in cui la tematica dell’immigrazione è all’ordine del giorno, ma non per questo si
ritiene giustificabile tale marcia di arresto, di disinteresse e di involuzione nella tutela dei diritti
fondamentali e, in particolare, di quelli dei minori.
422 Il riferimento è ai casi C-310/08 Ibrahim e C-480/08 Teixeira.
161
2.5 L’interesse superiore dei minori stranieri richiedenti asilo
A questo punto, si ritiene opportuno analizzare alcune recenti sentenze in materia di minori
stranieri richiedenti asilo423, ovvero una categoria particolarmente vulnerabile e meritevole di
protezione, soprattutto quando i minori non sono accompagnati da adulti o familiari di riferimento.
L’aumento esponenziale del numero dei minori richiedenti asilo, soprattutto non
accompagnati, ha portato in questi ultimi anni ad importanti modifiche nella normativa UE, tese a
considerare maggiormente i loro diritti.
Nel prosieguo, si valuterà, pertanto, se tali modifiche, unitamente alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, siano sufficientemente tutelanti, facendo un paragone anche con la corrispondente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nella celebre sentenza del 2013, MA and Others c. Secretary of State for the Home
Department, la Corte di Giustizia ha ritenuto necessario, per tutelare al meglio i minori non
accompagnati, non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame della domanda di asilo dagli stessi presentata, in modo tale da assicurare loro
un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato424.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, 2° comma, del Regolamento (CE)
n. 343/2003 (c.d. Regolamento Dublino II425) doveva essere interpretato nel senso che, ove un minore
non accompagnato, sprovvisto di familiari, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro,
lo “Stato membro competente” deve essere lo Stato nel quale si trova tale minore dopo aver presentato
l’ultima domanda di asilo426.
La problematica era sorta in quanto il Regolamento 343/2003 stabiliva dei criteri specifici
relativamente all’esame della domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato che avevano
sollevato dei dubbi interpretativi.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, infatti, lo Stato membro competente era quello nel quale risiedeva
legalmente un familiare del minore, purché ciò fosse nel suo superiore interesse427 e qualora l’ipotesi
di cui al primo paragrafo non fosse concretizzabile, per l’assenza di familiari legalmente residenti,
423 Il diritto di asilo è riconosciuto dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. 424 Corte di Giustizia, 6 giugno 2013, caso MA and Others c. Secretary of State for the Home Department, C‑648/11. 425 Il regolamento Dublino II stabilisce un meccanismo di determinazione dello Stato membro competente all’esame della domanda di asilo basato su alcuni criteri oggettivi e gerarchici, il primo dei quali è rappresentato dalla tutela dell’unità familiare. Nondimeno, nella prassi ha trovato principalmente attuazione un altro criterio, quello del primo ingresso nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento prevede, tra le altre cose, il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale si trova a quello individuato come competente alla valutazione della domanda. 426 E ciò, pertanto, anche qualora il minore abbia fatto precedentemente ingresso in altri Stati membri. 427 I familiari che venivano in rilievo erano il padre, la madre o il tutore (ai sensi del nuovo regolamento Dublino III ora anche il fratello, gli zii e i nonni del minore).
162
diventava competente lo Stato membro “in cui il minore aveva presentato la domanda di asilo” (par.
2).
Quest’ultima affermazione era alquanto equivoca visto che non consentiva di trarre delle
indicazioni certe sullo Stato competente qualora il minore non accompagnato avesse presentato
domanda di asilo in più Stati membri. La poca chiarezza della norma aveva, pertanto, prodotto prassi
divergenti, causando molto spesso il trasferimento dei minori non accompagnati dallo Stato membro
nel cui territorio si trovavano a quello nel quale avevano presentato per la prima volta domanda di
asilo428.
La Corte di Giustizia ha argomentato la sua decisione nel caso MA and Others c. Secretary of
State for the Home Department basandosi sul considerando n. 15 del Regolamento n. 343/2003, ai sensi
del quale quest’ultimo strumento si impegnava a rispettare i diritti fondamentali e ad osservare i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, secondo la Corte,
l’art. 6, secondo comma, del Regolamento non poteva essere interpretato in modo tale da violare
l’articolo 24 della Carta.
La sentenza in questione riveste una fondamentale importanza in quanto ha ridefinito i criteri
di competenza, di cui al Regolamento Dublino II, alla luce del principio del superiore interesse del
fanciullo.
In primo luogo, infatti, la priorità deve essere sempre data alla tutela dell’unità familiare.
Quando, però, non sono presenti dei familiari in un altro Stato membro e il minore ha
presentato diverse domande d’asilo, ad essere competente sarà lo Stato nel quale il minore si trova dopo
aver presentato l’ultima di esse.
Pertanto, tale pronuncia rappresenta un importante freno alla diffusa prassi di “sballottolare” i
minori non accompagnati da uno Stato membro all’altro e l’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia è
tanto più rilevante se si considera che la norma tanto criticata per la sua ambiguità ha mantenuto la
stessa formulazione429 anche nel nuovo regolamento Dublino III430.
428 Come evidenziato dalla Commissione europea nella Relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM (2007) 299 def. del 6 giugno 2007), alcuni Stati membri attuavano il trasferimento, incuranti dell’età e della condizione di non accompagnato del minore; altri, in assenza di espresse indicazioni da parte del diritto dell’UE, si astenevano dal farlo. 429 La proposta di modifica del regolamento Dublino II (COM (2008) 820 definitivo del 3 dicembre 2008), nella sua versione originaria, riscriveva la disposizione in questione in modo da chiarire che, in assenza di familiari, ad essere competente all’esame della domanda fosse lo Stato membro nel quale il minore aveva presentato la domanda d’asilo più recente. Tuttavia, tale formulazione non è stata ripresa nella versione del regolamento Dublino III. 430 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (entrato in vigore il 1° gennaio 2014). Si sottolinea positivamente il fatto che le garanzie per i minori richiedenti asilo meritino ora un articolo a parte nel nuovo regolamento Dublino III essendo previste dall’art. 6 in cui viene ricordato, innanzitutto, che “L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento”. È stato introdotto, inoltre, l'obbligo di nominare un rappresentante del minore non accompagnato che avrà accesso a tutti i documenti riguardanti la pratica del minore ed è sottolineata l’importanza di effettuare, quanto prima, un tentativo di rintraccio dei familiari del minore, di tenere in considerazione l’unità familiare, il benessere del
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In questo caso, pertanto, laddove il legislatore europeo ha preferito (ancora) non intervenire, è
stata la Corte di Giustizia a bloccare la troppa discrezionalità lasciata agli Stati membri e a rendere più
efficaci le procedure in materia di asilo quando ad essere coinvolti sono dei minori non accompagnati431.
La Commissione europea ha annunciato l’intenzione di chiarire definitivamente, nel corpo
normativo di un nuovo regolamento in materia di asilo, l’ambiguità della discussa disposizione sui
minori non accompagnati, ora confluita nell’art. 8, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, tenendo
conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Questa volontà si è poi tradotta in una
proposta di modifica dell’art. 8 del regolamento Dublino III, attualmente in negoziazione432.
Altra sentenza importante in materia di asilo è il caso Saciri e altri del 2014433.
In questa pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che anche qualora le condizioni materiali
di accoglienza ai rifugiati sono fornite esclusivamente in forma di sussidi economici434, gli Stati
membri, come prevede l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/09/CE435, hanno
l’obbligo di adattare tali condizioni di accoglienza alla situazione delle persone portatrici di particolari
esigenze, elencate all’articolo 17 della medesima direttiva, tra le quali figurano i minori in generale e i
minori non accompagnati.
In particolare, secondo la Corte, i sussidi economici devono essere sufficienti a preservare
l’unità familiare e l’interesse superiore dei figli minori dei richiedenti asilo, il cui interesse, ai sensi
dell’articolo 18, paragrafo 1, costituisce un criterio fondamentale.
Infatti, nonostante le condizioni materiali di accoglienza (previste all’14, paragrafi 1, 3, 5 e 8,
della citata direttiva) non sono imposte agli Stati membri qualora i sussidi sono forniti esclusivamente
in forma economica (riguardando solo i sussidi in natura), resta il fatto che i sussidi economici devono
garantire ai figli minori di convivere con i propri genitori in modo tale da poter mantenere l’unità
familiare.
Pertanto, nel determinare l’importo del contributo da fornire ai richiedenti asilo, che sia in
natura o tramite sussidi economici, bisogna sempre tenere conto del superiore interesse dei minori
coinvolti e, in particolare, del loro diritto a restare uniti alla propria famiglia.
minore, il suo sviluppo sociale, la sua sicurezza e il suo parere, nell’ottica di considerare sempre preminente il suo superiore interesse. Sono state anche ampliate le figure alle quali il minore può, se vuole, essere ricongiunto, che non saranno più solo i genitori, ma anche un fratello o un parente (zio, zia, nonno o nonna) o un altro adulto responsabile per lo stesso in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto. 431 A. DEL GUERCIO, Superiore interesse del minore e determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di asilo nel diritto dell’Unione europea, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2014, p. 247. 432 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 604/2013 as regards determining the Member State responsible for examining the application for international protection of unaccompanied minors with no family member, sibling or relative legally present in a Member State of 26.6.2014, (COM (2014) 382 final). 433 Corte di Giustizia, 27 febbraio 2014, caso Saciri e altri, C-79/13. 434 Da fornirsi, precisa la Corte, sin dal momento della presentazione della domanda di asilo. 435 C.d “Direttiva Accoglienza” che sarà abrogata dalla nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE), a partire dal 21 luglio 2015.
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La sentenza Saciri, pertanto, si sottolinea positivamente per come la Corte ha tenuto in
considerazione il principio del superiore interesse del minore.
Sempre in tema di asilo è interessante citare qui una sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo del 2014, ovvero il caso Tarakhel v. Switzerland436 nel quale la Corte europea ha dichiarato
che il rinvio verso l'Italia di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, come un nucleo familiare con
minori, è suscettibile, in mancanza di adeguate garanzie, di violare il divieto di trattamenti inumani o
degradanti, sancito dall'art. 3 della CEDU.
In questa pronuncia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che la decisione di
trasferire uno o più richiedenti asilo verso lo Stato membro competente in base ai criteri del
Regolamento Dublino deve sempre essere assunta nel rispetto dei diritti umani e che per derogare alle
norme UE non è necessaria una défaillance sistemica, ma è sufficiente l’esistenza di “serious doubts as
to the current capacities of the system”.
Nello specifico, la Corte europea ha affermato che la Svizzera437, Paese nel quale il nucleo
familiare afgano con i sei figli minori si era rifugiato dopo essere stato accolto in Italia, sarebbe incorsa
in una violazione dell'art. 3 della CEDU se i ricorrenti fossero stati rinviati in Italia (ai sensi del
Regolamento di Dublino) senza che le autorità svizzere competenti avessero ottenuto preliminarmente,
da parte di quelle italiane, garanzie certe sull'adeguatezza delle condizioni di accoglienza rispetto all'età
dei minori e sul mantenimento dell'unità familiare nel centro d’accoglienza italiano438.
436 Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 novembre 2014, caso Tarakhel v. Switzerland. Il 16 luglio 2011, i ricorrenti, una famiglia afgana formata da padre, madre e sei figli minori, erano arrivati in Italia ed erano stati ospitati per dieci giorni in una struttura di accoglienza temporanea, per essere in seguito trasferiti nel CARA di Bari. Il 28 luglio 2011, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione in tal senso, il nucleo familiare aveva abbandonato l’Italia per trasferirsi in Austria, dove aveva presentato immediatamente domanda di asilo. Accertata la provenienza dall'Italia, le autorità austriache avevano rigettato la domanda e presentato una richiesta di presa in carico del nucleo familiare da parte dell'Italia, che l’aveva accettata. I ricorrenti si erano poi nuovamente trasferiti dall'Austria alla Svizzera, dove il 3 novembre 2011 aveva presentato un’ulteriore domanda di asilo. Tuttavia, anche la Svizzera aveva rigettato la domanda e inoltrato una richiesta di presa in carico all'Italia, che (tacitamente) l’aveva accettata. Conseguentemente, il 24 gennaio 2012, l'ufficio federale per la migrazione svizzero aveva emesso un ordine di espulsione verso l'Italia dei ricorrenti che questi avevano impugnato davanti alla Corte amministrativa federale. Entrambi i ricorsi erano stati respinti. Esaurite le vie di ricorso interne, i ricorrenti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo, invocando a carico della Confederazione svizzera la violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 8 (diritto al rispetto della vita familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo). 437 La Corte, preliminarmente, precisò che la responsabilità della Svizzera riguardo l’applicazione dell’art. 3 della CEDU non era in discussione. Sebbene, infatti, la Confederazione svizzera non sia uno Stato membro dell’UE, la Svizzera si è impegnata a rispettare le disposizioni del Regolamento Dublino, inclusa la cosiddetta “clausola di sovranità”, contemplata dall'art. 3, par. 2, del Regolamento Dublino 2 (oggi art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III). Ed è proprio in virtù di questa possibilità offerta agli Stati, vale a dire la facoltà di esaminare una domanda di asilo introdotta sul loro territorio anche quando lo Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino sarebbe un altro, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenne che la decisione della Svizzera di rinviare i ricorrenti in Italia si configurasse come l’esercizio di un potere discrezionale, suscettibile, quindi, di essere sottoposto al controllo di compatibilità con la CEDU. 438 La Corte europea dei diritti dell’uomo ricordò che i richiedenti asilo costituiscono una categoria di soggetti particolarmente vulnerabile, avente diritto ad una tutela speciale, a maggior ragione quando si tratta di minori, accompagnati o non. Se da una parte la situazione generale del sistema di accoglienza italiano non è tale da impedire qualsiasi rinvio di richiedenti asilo verso l'Italia, d'altra parte, i dati e le informazioni disponibili insinuano dubbi sulle capacità del sistema e non consentono di considerare manifestamente infondato il rischio che soprattutto i minori possano trovarsi in una situazione di accoglienza pregiudizievole per il loro benessere psicofisico.
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Tale sentenza è estremamente innovativa in quanto la Corte europea dei diritti dell’uomo era
arrivata tempo prima ad una conclusione diversa nel caso Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia,
del 2 aprile 2013. La vicenda riguardava sempre un nucleo familiare con due minori e proprio questa
condizione aveva fatto ritenere alla Corte europea che la madre avrebbe trovato sicuramente
accoglienza con priorità in Italia e, di conseguenza, ogni considerazione circa la necessità di ottenere
garanzie in proposito da parte delle autorità italiane era stata tralasciata.
Nel caso Tarakhel v. Switzerland, invece, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha attribuito
un'importanza fondamentale alla presenza dei minori, valutando negativamente la mancanza di
dettagliate e affidabili informazioni da parte del governo italiano sul centro di accoglienza dove gli
stessi sarebbero stati ospitati.
Oltre al caso Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia, in passato, la Corte europea dei diritti
dell’uomo si era già espressa in merito ad una situazione simile, che non coinvolgeva minori, nel caso
M.S.S. c. Belgio e Grecia439 nel quale la Grecia e il Belgio erano stati condannati per il rinvio in Grecia
di un richiedente asilo afghano, in applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Dublino II, eseguito
nonostante gli inviti pubblici di UNHCR e di altri organismi internazionali a non effettuare trasferimenti
in Grecia, viste le gravi carenze sistemiche di quel Paese e il rischio per i rifugiati di subire trattamenti
inumani e degradanti.
La Corte europea aveva già smantellato, quindi, nel 2011 il presupposto inaccettabile secondo
il quale un Paese europeo è, per definizione, sicuro e rispettoso dei diritti umani440.
Nel nuovo art. 3 del Regolamento Dublino III è stata esplicitamente prevista l’impossibilità di
trasferire un richiedente asilo verso uno Stato membro nel quale vi sia il serio rischio di subire un
trattamento inumano o degradante (ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione
europea), dovuto alle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza.
Il nuovo regolamento UE, quindi, ha fatto proprio il principio espresso dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo che è stato poi enunciato anche dalla stessa Corte di Giustizia
nella sentenza N.S. e altri441, pur se con delle sfumature diverse442.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, non tutte le violazioni di un diritto fondamentale da parte
dello Stato membro competente si riverberano sugli obblighi degli altri Stati membri di rispettare le
disposizioni del Regolamento Dublino e, pertanto, le violazioni inferiori al limite dell'art. 4 della Carta
439 Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2011, caso M.S.S. c. Belgio e Grecia. 440 Tale credenza si reggeva sul principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri in base al quale questi ultimi si considerano ugualmente rispettosi dei diritti umani. 441 Corte di Giustizia, 21 dicembre 2011, caso N.S. e altri, procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10. 442 Secondo la Corte di Giustizia, infatti, è contraria al diritto dell’Unione europea la presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente a seguito dell'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino II rispetti i diritti fondamentali dell'Unione. Tale presunzione deve essere relativa, cioè ammettere prova contraria (par. 103 e ss.).
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dei diritti fondamentali dell'Unione europea non possono avere la conseguenza di bloccare i
trasferimenti443.
La Corte ha rilevato, in particolare, che gli interessi in gioco, che si scontravano con i diritti
dei richiedenti asilo, fossero “la ragion d'essere dell'Unione e la stessa realizzazione dello Spazio di
Libertà, Sicurezza e Giustizia, e più in particolare, del sistema europeo comune di asilo”444.
La preoccupazione della Corte era, dunque, quella di tamponare gli effetti negativi di un
rispetto generalizzato dei diritti fondamentali (valore sul quale l'Unione europea dovrebbe essere
fondata!) in grado di riverberarsi negativamente sull’efficienza del sistema europeo comune di asilo445.
La sentenza N.S. e altri rappresenta, pertanto, una ratifica molto circoscritta da parte della
Corte di Giustizia della censura al sistema di Dublino operata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, è evidente che la disapplicazione delle norme sulla competenza
del Regolamento Dublino possa avvenire solo in casi estremi, di nota carenza sistemico-strutturale della
procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dello Stato membro che sarebbe competente.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, ritiene che anche in assenza di gravi carenze
sistemiche non si possa scongiurare la violazione dei diritti fondamentali dei rifugiati, soprattutto di
quelli più vulnerabili che necessitano di maggiori assistenze446.
Nel caso Tarakhel v. Switzerland, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha fatto
tanto riferimento alla necessità dell’esistenza di fondate e gravi carenze sistemiche per giustificare il
divieto di rinvio dei richiedenti asilo e dei loro sei figli minori in Italia, ma piuttosto alla situazione
generale dell’Italia (Paese di rinvio) e alla condizione particolarmente vulnerabile dei ricorrenti, tra i
quali vi erano appunto sei minori.
Secondo la Corte europea, la presenza di minori richiede obbligatoriamente di ottenere
informazioni certe sull’assenza di rischi per gli stessi nel Paese di rinvio.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, quindi, aggiunto un quid pluris nella protezione dei
richiedenti asilo rispetto a quanto prevede attualmente la normativa UE perché non solo ha esteso
443 Sentenza CG N.S., cit. par. 82. 444 Sentenza CG N.S., cit. par. 83. 445 Se ogni minima violazione dei diritti dei richiedenti asilo (in particolare in conformità a quanto disposto nelle direttive Procedure, Accoglienza e Qualifiche) conducesse al necessario esito della disapplicazione del regolamento Dublino, il risultato sarebbe quello di introdurre, secondo la Corte, “un criterio supplementare di esclusione [della competenza] in base al quale violazioni minime dei diritti, commesse in un determinato Stato membro, potrebbero avere l'effetto di esonerare quest'ultimo dagli obblighi che derivano da detto regolamento”. Risulta evidente per la Corte di Giustizia che “una tale conseguenza svuoterebbe detti obblighi del loro contenuto e comprometterebbe la realizzazione dell'obiettivo di designare rapidamente lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo presentata nell’Unione” (Sentenza CG N.S., cit. par. 85). 446 Secondo parte della dottrina, invece, non è chiaro “whether Tarakhel abandons the CJEU’s assumption that only ‘systemic deficiencies’ in the asylum system of a responsible State can justify a challenge to a Dublin transfer, or whether the judgment merely modifies the notion of ‘systemic deficiencies’ considerably, lowering the threshold for its application” (si veda al riguardo S. PEERS, Tarakhel v. Switzerland: Another Nail in the Coffin of the Dublin System?, 5 novembre 2014, consultabile online al sito www.eulawanalysis.blogspot.de).
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l’ambito di derogabilità della presunzione di adeguatezza (in termini di sicurezza) degli Stati membri
nell’accogliere i richiedenti asilo, ma ha anche previsto l’obbligo degli Stati di procedere con particolare
cautela quando sono coinvolte categorie di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, come i minori
di età447.
Un ulteriore elemento di diversità nel ragionamento delle due Corti, rispettivamente nei casi
Tarakhel v. Switzerland e N.S. e altri, è riscontrabile in merito alla difforme valorizzazione della c.d.
“clausola di sovranità”, prevista nel Regolamento Dublino, in virtù della quale ogni Stato membro può
decidere di assumersi la responsabilità di esaminare una domanda di protezione internazionale anche
se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Dublino448.
La Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta questa clausola come una possibilità lasciata
totalmente alla discrezionalità degli Stati membri e quindi, non trattandosi di una disposizione che
contiene specifici oneri imposti dall’Unione e ai quali gli Stati non possono in alcun modo discostarsi,
legittima la Corte europea a sindacare l'atteggiamento degli stessi Stati membri nella scelta di utilizzare
o meno la clausola in questione.
Nella sentenza N.S. della Corte di Giustizia dell'Unione europea, invece, gli Stati membri non
sono invitati ad utilizzare questa clausola nemmeno nei casi più delicati che coinvolgono richiedenti
asilo particolarmente vulnerabili.
Anzi, quest’ultima, nella successiva sentenza Puid449, ha affermato che non esiste alcun
obbligo per gli Stati membri di esercitare la propria sovranità avocando a sé l'esame di una domanda di
asilo che, in applicazione dei criteri di competenza ordinari, spetterebbe ad un diverso Stato membro,
anche quando quest’ultimo versa in una situazione di violazione dell'articolo 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea450.
Specularmente, secondo la Corte di Giustizia, non esiste alcun diritto soggettivo del
richiedente asilo ad esigere che uno Stato membro eserciti la clausola di sovranità, esaminando la sua
domanda di protezione internazionale451.
447 Per approfondire si vedano C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in Riv. dir. int., pp. 701-747; R. PALLADINO, La ‘derogabilità’ del ‘sistema Dublino’ dell’UE nella sentenza Tarakhel della Corte europea: dalle ‘deficienze sistemiche’ ai ‘seri dubbi sulle attuali capacità del sistema’ italiano di accoglienza, in Dir. um. dir. int., 2015, pp. 226-232; M. MARCHEGIANI, Il sistema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa: carenze sistemiche, problemi connessi alle «capacità attuali del sistema di accoglienza» e rilievo delle garanzie individuali nella sentenza Tarakhel c. Svizzera, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, 1107 ss. 448 In particolare, si trattava dell'art. 3, par. 2, del Regolamento Dublino II (attuale art. 17, par. 1, del Regolamento Dublino III). 449 Sentenza Corte di Giustizia Bundesrepublik Deutschland contro Kaveh Puid (C-4/11), del 14 novembre 2013. 450 Punti 29 e 37 della citata sentenza Puid. 451 Secondo la Corte, in questi casi, l’impossibilità di trasferire il richiedente verso lo Stato membro individuato come competente impone allo Stato membro che doveva effettuare il trasferimento di proseguire l'esame dei criteri per verificare se uno di essi consente di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo, fino all'ultimo criterio residuale alla cui stregua lo Stato competente è quello in cui per primo il richiedente ha presentato la domanda (punto 33 Sentenza Puid, cit.).
168
Ancora una volta, pertanto, si nota come la tutela offerta dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo ai rifugiati sia maggiore rispetto a quella garantita dalla Corte di Giustizia.
2.6 Riflessioni conclusive
Dopo aver analizzato il quadro normativo primario UE a tutela dei fanciulli e le più
significative pronunce della Corte di Giustizia in materia, è ora possibile compiere alcune osservazioni
finali.
Si ritiene opportuno trarre le prime riflessioni dal confronto del diverso approccio tenuto dalla
Corte di Giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di protezione dei minori
richiedenti asilo, ovvero una categoria che, a causa della sua maggiore vulnerabilità, necessiterebbe di
un occhio di riguardo particolare.
Nel sistema della CEDU il diritto di asilo non è garantito in sé poiché né la CEDU né i suoi
Protocolli contengono previsioni in merito ai rifugiati e ai richiedenti asilo; nonostante ciò e malgrado
la “vetustà” e l'esiguità del catalogo dei diritti contenuti nella CEDU, la Corte europea dei diritti
dell’uomo, al fine di rendere “vivente” la CEDU, ha ricavato, in via giurisprudenziale, dei limiti al
potere degli Stati parte di allontanare gli stranieri verso Paesi “a rischio”, richiedendo particolari cautele
aggiuntive quando sono presenti dei minori.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per contro, prevede sia il diritto di asilo
(art. 18), sia un dovere generale di protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione (art.
19)452, sia un diritto dedicato alla tutela dei diritti dei minori (art. 24) che dovrebbe essere letto in
combinato disposto con i precedenti.
Eppure, nonostante l'abbondanza di fonti UE anche di diritto derivato, secondo la Corte di
Giustizia, nel bilanciamento tra i diritti dei richiedenti asilo (oltre i quali entra in gioco anche il valore
della dignità umana) e la “ragion d'essere dell’Unione” (comprendente le garanzie offerte dallo spazio
di Libertà, Sicurezza e Giustizia), la tutela dei diritti fondamentali può prevalere, come si è visto, solo
eccezionalmente e cioè quando sussiste un serio timore di carenze sistemiche nella procedura di asilo e
nelle condizioni di accoglienza nello Stato Membro di destinazione del richiedente.
Per la Corte di Giustizia la priorità rimane quella di conservare il “sistema europeo” (in questo
caso in merito all’asilo, ma ciò vale in generale), che si fonda sulle quattro libertà fondamentali e sulla
reciproca fiducia tra gli Stati Membri.
452 L’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali rappresenta una politicizzazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come illustrato nella stessa spiegazione della disposizione.
169
Analizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pertanto, il suo ruolo di “garante dei
diritti” non esce particolarmente enfatizzato, anzi sembra proprio latitare la volontà della Corte di
tutelare diritti e libertà che non sonno direttamente collegati agli obiettivi primari dell’Unione.
Dall’esame, in particolare, della giurisprudenza successiva al caso Zambrano emerge che i
diritti del cittadino UE minore di età che non devono essere pregiudicati, per nessuna ragione, dalle
misure nazionali sono essenzialmente le quattro libertà fondamentali che storicamente hanno concorso
alla creazione della Comunità europea.
Appare evidente, pertanto, come la preoccupazione principale del giudice europeo non sia
tanto quella di garantire i diritti dei minori, ma di tutelare l’essenza stessa dell’Unione.
Difatti, anche nei casi in cui era emersa la consapevolezza della Corte di Giustizia in merito
alla necessità di garantire il rispetto anche di altri diritti fondamentali per i minori, come il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, alla fine è sempre predominato un atteggiamento incentrato sul
self-restraint.
La Corte, infatti, anche in questi casi si è limitata a rilevare la necessità che il diritto all'unità
familiare venisse preso in considerazione dal giudice nazionale, affidando addirittura a quest’ultimo il
compito di provvedere ad una “interpretazione adeguatrice” del diritto derivato, alla luce delle
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.
In tal modo, la Corte di Giustizia pregiudica la possibilità di raggiungere un’armonizzazione,
sia pur minima, dei diritti a tutela dei minori e riduce il ruolo dello stesso legislatore europeo
nell'assicurare il rispetto dei diritti dei fanciulli giacché, in definitiva, la Corte interpreta la normativa
UE come se non precludesse (quasi mai) agli Stati membri la possibilità di una sua interpretazione non
conforme ai diritti dei minori, non condannando praticamente mai tale atteggiamento come
illegittimo453.
Sembra, paradossalmente, che quanto più solennemente i diritti dei minori sono riconosciuti e
proclamati dalle fonti primarie e secondarie UE, tanto più gli stessi possono essere messi in discussione
nei fatti o essere oggetto di processi che ne riducono o ignorano di frequente la portata e la Corte di
Giustizia, quale garante supremo del rispetto dei diritti fondamentali, appare impotente a tutelarli
adeguatamente pur avendone gli strumenti.
Dall’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, è emerso, infatti, che, nella maggior
parte dei casi, la Corte non ha fatto alcun riferimento all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali per
supportare il proprio ragionamento.
453 A. ADINOLFI, Il ricongiungimento familiare nel diritto dell’UE, in R. Pisillo Mazzeschi, P. Pustorino, A. Viviani, Diritti umani e degli immigrati. Tutela della famiglia e dei minori, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, p. 132.
170
Di frequente, la Corte parla del superiore interesse del minore senza citare la Carta oppure
evita del tutto di considerare che il caso vede coinvolti dei minori, adottando decisioni che non tengono,
quindi, in considerazione le loro specifiche esigenze.
Addirittura, in altri casi, la Corte ha deciso in maniera ancora più evidente di non prendere in
considerazione l’art. 24 in quanto il giudice remittente gliel’aveva espressamente richiesto (ad esempio
nel caso Alokpa).
Nei rari casi in cui la Corte di Giustizia ha citato l’art. 24, l’interesse superiore del minore è
stato valutato sempre in astratto (ad eccezione di 3 pronunce), portando, di conseguenza, a decisioni
deludenti oppure è stato utilizzato come una sorta di “clausola di stile”, cioè al solo fine di confermare
quanto la Corte aveva già deciso prima di farvi riferimento.
L’art. 24 è stato, poi, utilizzato sia in maniera strumentale all’esigenza di non scardinare il
principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri che regola il funzionamento di molti istituti relativi
alla circolazione delle decisioni nell’Unione europea, sia in maniera subordinata alla tutela delle quattro
libertà fondamentali e alla conservazione del “sistema UE” in generale454. In pratica, cioè, nelle
pronunce nelle quali erano in gioco interessi primari dell’Unione, la Corte ha sponsorizzato proprio la
preminenza del superiore interesse del minore “per nascondere sotto il velo di un nobile e unico
obiettivo valutazioni o operazioni di bilanciamento delle quali preferiva non rendere conto”455.
Inoltre, la Corte quando nomina l’art. 24 lo fa spesso per limitarne la portata. Ad esempio,
come abbiamo visto, la Corte ha affermato che la sua applicazione non può portare a deroghe di
competenza o di altre norme contenute nei regolamenti UE (Casi Detiček e Povse), né aumentare il
controllo sul rispetto dell’art. 24 ad opera del giudice di esecuzione (caso Zarraga) o limitare la libertà
di scelta del giudice ad opera dei genitori (caso A c. B) o ancora la discrezionalità degli Stati membri
nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare (caso O. e S).
La Corte di Giustizia ha utilizzato soprattutto l’art. 24 della Carta per condannare la
pregiudizievole lunghezza processuale dei processi in cui erano coinvolti dei minori (aspetto nel quale
si nota una perfetta consonanza con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo), ma del
resto non ha mai mostrato grandi picchi di flessibilità nella tutela dei loro diritti. Anzi, nelle sue
decisioni la Corte è apparsa poco ancorata alla realtà sociale e/o giudiziaria nella quale si incardinavano
i casi dei quali si è occupata e, di conseguenza, molto distante ai minori coinvolti rispetto alla
corrispondente tutela offerta loro, in concreto, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
454 C. HONORATI, Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, pp. 33 ss. sottolinea come la giurisprudenza della Corte di Giustizia sia “granitica” nella difesa del principio di mutuo riconoscimento “anche a costo di apparire poco sensibile ai diritti fondamentali”. 455 E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, op. cit., p. 86.
171
L’unico caso in cui la Corte di Giustizia ha valutato in concreto l’interesse superiore dei minori
coinvolti è il caso MA and Others v Secretary of State for the Home Department, in materia di minori
non accompagnati richiedenti asilo e poi ci sono i due casi più recenti, Secretary of State for the Home
Department c. CS. e Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado,in materia di permessi di
soggiorno per cittadini extra UE con figli minori di età cittadini UE, nei quali la Corte ha guidato il
giudice del rinvio a valutare in concreto il superiore interesse dei minori interessati, a seguito di um
equo bilanciamento degli interessi coinvolti.
Al di là di questi casi isolati, che riguardano comunque situazioni di estrema vulnerabilità dei
fanciulli o comunque situazioni eccezionali, l’analisi giurisprudenziale condotta ha fatto emergere la
necessità che il perseguimento del superiore interesse del minore rappresenti sempre un elemento in
grado anche di introdurre flessibilità al normale funzionamento degli istituti europei, in funzione del
raggiungimento del risultato materiale che possa essere il migliore per i minori coinvolti, dopo aver
effettuato ogni opportuno bilanciamento degli ulteriori interessi in gioco.
Nella sua funzione di “correttivo eccezionale”456 che introduce flessibilità nel sistema, il
principio del superiore interesse del minore potrebbe consentire, così, di derogare ai criteri di
competenza giurisdizionale previsti, finendo per costituire anche un possibile limite alla rilevanza della
volontà delle parti nella determinazione del giudice competente. Esso poi dovrebbe rappresentare un
parametro, ma anche un controlimite rispetto al limite dell’ordine pubblico.
Anche a discapito dell’uniformità delle soluzioni e, dunque, della certezza del diritto, la ricerca
della giustizia materiale del caso concreto dovrebbe, infatti, sempre potersi esprimere quando si tratta
di tutelare il benessere dei minori e, in ogni caso, sussiste ormai, soprattutto a livello internazionale, un
tale substrato di buone prassi, dottrina e giurisprudenza che delinea le linee guida della tutela dei diritti
dei fanciulli, che appare sempre più difficile poter sconfinare nella totale incertezza giuridica.
La Corte di Giustizia, invece, non pone mai il principio del superiore interesse del minore in
una posizione di superiorità su altri beni e diritti, né gli assegna un valore assoluto e incomprimibile e
quindi non si può ancora parlare di un suo ruolo autonomo nel diritto UE457.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, sembra doversi concludere che l’inserimento dell’art.
24 nella Carta dei diritti fondamentali non ha apportato alcun particolare valore aggiunto alla tutela dei
diritti dei minori nell’Unione. Come giustamente afferma Helen Stalford: “As things stand, children’s
rights measures enshrined in EU legislation are worth little more than the paper they are written on
456 P. HAMMJE, L'intérêt de l'enfant face aux sources internationales du droit international privé, in Le droit International privé: esprit et mèthodes. Mèlanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 376. 457 F. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, op. cit., p. 126.
172
until the Court offers fuller, more informed guidance on how they might be interpreted and applied in
practice”458.
Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza prodotta dalla Corte di Strasburgo alcune
decisioni sono state segnalate per la tutela accordata alla vita familiare e al superiore interesse del
minore anche a fronte di rilevanti interessi statali, quali il controllo dei flussi migratori e la repressione
dell'immigrazione irregolare.
Ad esempio, nel caso Nunez c. Norvegia, deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 28
giugno 2011, la ricorrente, cittadina della Repubblica dominicana, era rientrata in Norvegia sotto falso
nome in violazione di un divieto di reingresso che le era stato comminato in quanto la donna aveva
precedentemente commesso un reato sul territorio norvegese.
La ricorrente, successivamente, aveva sposato un cittadino norvegese, ottenuto un permesso
di soggiorno per lavoro che le era stato rinnovato diverse volte ed infine un permesso definitivo. La
donna, inoltre, aveva avviato le pratiche per ottenere la cittadinanza norvegese che erano state interrotte
poiché il marito aveva iniziato le procedure per la separazione personale.
Successivamente la donna aveva intrecciato una relazione con un connazionale dalla quale
erano nate due figlie. Le autorità norvegesi, resesi nel frattempo conto della violazione del divieto di
reingresso posta in essere dalla ricorrente, le hanno revocato il permesso di soggiorno notificandole
l’ordine di espulsione con divieto di reingresso per almeno due anni.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto, nel caso di specie, la sussistenza della
“family life” ai sensi dell’articolo 8 della CEDU nel rapporto tra la ricorrente e le due figlie.
La Corte europea ha affermato, infatti, che nel valutare la violazione dell’articolo 8 della
CEDU si deve avere riguardo non solo della vita della madre, ma anche della prospettiva delle minori
coinvolte. Le figlie della ricorrente erano state affidate alla madre ed erano nate e cresciute in Norvegia
(dove risiedeva anche il padre immigrato regolare), per cui un eventuale distacco forzato dalla madre
avrebbe costituito una violazione dell’articolo 8 avuto riguardo all’interesse delle bambine459.
Se si pensa anche alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che è stata
analizzata anche nella prima parte del presente lavoro non si fa fatica a notare che quest’ultima, in
generale e a differenza della Corte di Giustizia, attinge al principio del superiore interesse del minore
con grande libertà.
Tutto ciò appare paradossale, se si pensa che la Corte di Giustizia ha sancito il principio
dell’interesse superiore del minore nel diritto primario, al contrario della CEDU che non lo prevede
espressamente, eppure fatica ad utilizzarlo sia come strumento interpretativo, sia come vero e proprio
458 T. LIEFAARD, J. E. DOEK, Litigating the Rights of the Child. The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence, cit., p. 228. 459 Si vedano i paragrafi 81-84 della citata sentenza.
173
limite agli atti normativi dell’Unione e degli Stati membri quando agiscono in esecuzione del diritto
dell’Unione460.
La Corte di Giustizia sembra forse non voler capire che l’aumento vertiginoso del numero di
ricorsi fondati contro degli Stati membri davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui molti
riguardano dei minori, rappresenta la spia del funzionamento insoddisfacente dei meccanismi di tutela
dei diritti fondamentali a livello non solo nazionale, ma anche UE.
Sembra proprio che le visioni della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti
dell’uomo siano sempre più distanti (se non addirittura incompatibili) e alcune delle sentenze analizzate,
a parere di scrive, l’hanno messo in luce.
Questa “incompatibilità” può essere letta anche in un passaggio del parere 2/13 della Corte di
Giustizia, con cui la stessa Corte ha bloccato il processo di adesione dell’Unione alla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo. Infatti, tra i numerosi motivi che hanno reso incompatibile l'accordo di
adesione con il TUE, alcuni passaggi sono la perfetta sintesi del contrasto sopra rilevato.
Afferma, ad esempio, la Corte di Giustizia che “occorre ricordare che il principio della fiducia
reciproca tra gli Stati membri riveste, nel diritto dell'Unione, un'importanza fondamentale, dato che
consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Orbene, tale principio
impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e
di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il
diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo".
La Corte di Giustizia insiste poi sul fatto che gli Stati Membri sono "tenuti a presumere il
rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi precluso, salvo
casi eccezionali, verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso
concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione".
L'approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi M.S.S. e Tarakhel, teso a far
sempre prevalere sul principio della fiducia reciproca il rispetto dei diritti fondamentali, non è, quindi,
per niente ammissibile per la Corte di Giustizia in quanto, a suo dire, esso finirebbe per compromettere
non solo l'autonomia del diritto dell'Unione, ma anche le fondamenta stessa dell'Unione, ovvero il suo
equilibrio, non potendo l’Unione essere considerata come uno Stato parte qualsiasi della CEDU461.
Leggendo il parere della Corte di Giustizia sembra proprio che il timore del controllo esterno
della Corte europea dei diritti dell’uomo (che discenderebbe dall’adesione alla CEDU) sia tale da far
perdere all’Unione europea, per i prossimi anni a venire, la sua credibilità nell’ambito della promozione
dei diritti umani.
460 Come nota E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, op. cit., p. 127. 461 Parere della Corte di Giustizia n. 2/13 del 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo presentato a Strasburgo il 10 giugno 2013, par. 191 e ss, disponibile sul sito internet www.curia.europa.eu.
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Dal parere 2/13, infatti, non emerge un atteggiamento della Corte di Giustizia volto a
collaborare nella predisposizione di un progetto di accordo che possa essere condiviso da entrambe le
parti (ovvero Unione europea e Consiglio d’Europa), ma unicamente l’intenzione di sottolineare, in
maniera ridondante, le specifiche caratteristiche dell’Unione e del diritto UE da preservare (a tutti i
costi!), finendo per sminuire il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e della CEDU.
Seguendo il ragionamento della Corte di Giustizia, infatti, i due sistemi giudiziari, allo stato,
sono incompatibili, nonostante sia stato lo stesso Trattato di Lisbona a prevedere l’adesione dell’Unione
alla CEDU462 e, dunque, a sottolineare una sorta di compatibilità, quantomeno di intenti, nella
promozione dei diritti umani.
Evidentemente, secondo la Corte di Giustizia, il tanto proclamato principio della fiducia
reciproca non può operare tra due organizzazioni internazionali.
Il percorso verso l’adesione dell’Unione alla CEDU appare, pertanto, ancora molto tortuoso e,
apparentemente, non più così desiderato dall’Unione europea463. Inutile dire che tale adesione
aggiungerebbe maggiore forza giuridica alle politiche e alle iniziative UE in materia di diritti umani e
il controllo giurisdizionale esterno della Corte europea dei diritti dell’uomo servirebbe da sprone
affinché l’Unione europea porti avanti una politica davvero ambiziosa in materia di diritti umani,
evitando, così, l’intervento e la censura della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale quadro,
indubbiamente, ne trarrebbero vantaggio anche i diritti dei minori.
Per quanto riguarda, pertanto, gli impegni internazionali dell’Unione in materia di protezione
dei diritti umani in generale, abbiamo visto come e perché siano attualmente in stallo i negoziati per
l’adesione dell’Unione alla CEDU.
Per quanto riguarda, invece, più nello specifico, quello che potrebbe fare l’Unione, sempre a
livello internazionale, per tutelare maggiormente i diritti dei fanciulli e dare una svolta alle proprie
politiche in materia, bisogna partire, innanzitutto, dalla considerazione che tutti gli Stati membri
dell’Unione europea hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e due dei tre
462 Il Trattato di Lisbona, infatti, è stato di grande importanza anche perché ha previsto per la prima volta, all’art. 6, par. 2 del Trattato sull’Unione europea, l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, creando la base giuridica che tanto mancava in passato. Inizialmente, tra l’altro, non era nemmeno consentito alle Organizzazioni regionali di diventare parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, poi nel 2004 tale modifica venne introdotta tramite l’inserimento dell’art. 59 della CEDU che offre ora all’Unione europea proprio tale possibilità (modification introduced by the Protocol n. 14 to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, amending the control system of the Convention, 13 May 2004). L’accordo di adesione dell’Europa alla CEDU, i cui negoziati sono iniziati nel 2010, entrerà in vigore solo con la ratifica di esso da parte di tutti gli Stati parte del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 218, par. 6 del TFUE. 463 Tra l’altro, vi è chi ha sempre avuto l’impressione “that creators of the Treaty of Lisbon took into consideration the possibility of the EU non-accession to the ECHR and gave such wording to the ‘new’ Article 6(3) TEU which makes sense only when the ECHR does not become a part of the Union legal order” (così A. Wròbel, Part II. The Consequences of the EU Accession to the ECHR for Strengthening of Individual’s Protection in the EU and for Strengthening of the European Human Rights Protection System, Introduction, in Fundamental Rights Protection in the European Union, J. Barcz (editor), Warszawa, 2009, p. 197).
175
Protocolli opzionali (quello sulla vendita dei minori, la prostituzione minorile e la pornografia minorile
e quello sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati), mentre l’Unione non ne è parte.
È vero che la Convenzione sui diritti del fanciullo è aperta alla firma e all’adesione solo degli
Stati, ma l’Unione potrebbe vincolarsi al rispetto delle sue previsioni tramite una dichiarazione
unilaterale di adesione, come fece, tra l’altro, con la Convenzione ONU sui diritti dei disabili464; in
alternativa, siccome l’Unione europea ha il potere di concludere accordi internazionali, potrebbe
negoziare e concludere un Protocollo di adesione, nel quale dichiarare il suo impegno al rispetto della
Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi principi, ai sensi dell’art. 216 TFUE.
Quest’ultima disposizione offre, infatti, all’Unione la possibilità di concludere un accordo
internazionale con un’organizzazione internazionale qualora la sua conclusione sia necessaria per
realizzare, nell'ambito delle politiche UE, uno degli obiettivi fissati dai trattati, come, ad esempio,
proprio quello di tutelare i diritti dei minori, ai sensi dell’art. 3 TUE.
È chiaro, infatti, che solamente l’Unione europea può auto-vincolarsi alle disposizioni della
Convenzione sui diritti dei fanciulli che rientrano nelle sue competenze465.
L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione sui diritti del fanciullo consentirebbe di
riempire in concreto, e non solo tramite dichiarazioni di intenti466, i vuoti di tutela tra la normativa UE
e gli standard esistenti a livello internazionale per la promozione dei diritti dei minori.
Nonostante, infatti, alcune disposizioni specifiche del TUE e della Carta dei diritti
fondamentali evidenzino la necessità di proteggere i diritti dei minori, è stato chiarito che la loro portata
non crea specifici e concreti obblighi giuridici in capo all’Unione europea, ma unicamente un
dovere/impegno/obiettivo politico per l’Unione di promuovere i diritti dei minori nelle sue politiche.
L’obbligo di rispettare i diritti dei minori non conferisce, infatti, all’Unione una corrispondente
competenza generale a legiferare in merito.
464 La firma fu resa possibile dal fatto che gli Stati membri diedero mandato alla Commissione europea di negoziare e firmare, nell’interesse della Comunità, tale Convenzione che rientrava nelle competenze comunitarie. Uno dei problemi connessi all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione sui diritti del fanciullo è che molti articoli della Convenzione trattano tematiche che non rientrano nelle competenze esclusive dell’Unione. L’adesione dovrebbe, quindi, essere limitata alle disposizioni che non trattano materie di competenza esclusiva degli Stati membri e ai Protocolli ratificati da tutti gli Stati membri dell’Unione (si veda al riguardo: Save the children (2011), Governance fit for children, to what extent have the general measures of implementation of the UNCRC been realized in the EU Institutions?, p.p. 14-19, available at http://www.savethechildren.net/eu-office). 465 Save the children (2011), Governance fit for children, to what extent have the general measures of implementation of the UNCRC been realized in the EU Institutions?, cit., p. 14. 466 La Commissione europea, infatti, ha espresso in più occasioni la necessità che gli standards e i principi della Convenzione dell’ONU guidino le politiche e le azioni europee che hanno un impatto sui diritti dei minori (European Commission (2011), Communication from the Commission to European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: an EU agenda for the rights of the child, COM (2011) 60, 3). Inoltre, la stessa Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto la necessità del rispetto dei diritti dei minori e ha richiesto di prendere in dovuta considerazione la Convenzione sui diritti del fanciullo (si veda, ad esempio, la sentenza C-540/03, European Parliament Vs Council of the European Union, p. 37).
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Il TFUE, da parte sua, prevede uno stretto margine di manovra per l’adozione di misure
legislative a protezione dei diritti dei minori.
Il risultato è che l’Unione europea presenta attualmente un approccio molto frammentato alla
tutela dei diritti dei minori che spesso manca anche di coerenza. Le disposizioni contenute nei Trattati,
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel diritto derivato finiscono, pertanto, per
non essere all’altezza dei corrispondenti standard internazionali racchiusi nella Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo e in altri strumenti internazionali e regionali.
L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione sui diritti del fanciullo contribuirebbe a dar
vita ad un approccio quantomeno più coerente dell’Unione ai diritti dei fanciulli e sarebbe un importante
segnale politico in grado di rafforzare il ruolo e la credibilità dell’Unione come vera promotrice dei
diritti dei fanciulli.
Il valore aggiunto che ne deriverebbe sarebbe che l’Unione europea verrebbe sottoposta al
monitoraggio del Comitato per i diritti dei minori e, di conseguenza, dovrebbe sottostare all’obbligo di
sottoporre allo stesso Comitato dei rapporti periodici sull’andamento dei progressi in merito alla
protezione dei diritti dei minori (dati che attualmente scarseggiano); inoltre, l’Unione sarebbe tenuta a
considerare i minori come una reale priorità e la Corte di Giustizia sarebbe costretta ad iniziare a
utilizzare i principi sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo nelle proprie pronunce, guidando
gli Stati membri nella loro corretta osservanza.
Allo stato attuale, infatti, che esistano grandi principi e diritti UE a tutela dei minori non appare
per niente pacifico, sicuramente esistono grandi principi universali grazie, in particolare, all’esistenza
della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’interpretazione evolutiva della Corte europea dei diritti
dell’uomo467.
Finora non vi è stato nessuno specifico contributo prettamente europeo nell’evoluzione della
tutela dei diritti dei fanciulli. Lo stesso articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali non contiene
nessuna previsione innovativa.
Continua, inoltre, come abbiamo visto, il dualismo tra l’Unione europea e il Consiglio
d’Europa ad onta delle proclamazioni di unità d’intenti468.
Le esigenze di protezione e tutela dei diritti dei minori operano ancora nell’ambito e nei limiti,
se non addirittura in funzione, dei principi fondamentali di funzionamento del mercato unico europeo469.
L’Unione europea dovrebbe, pertanto, valutare l’opportunità di smettere di auto-proclamarsi
paladina dei diritti dei minori e dei diritti fondamentali connessi, continuando coerentemente a
467 G. TURRI, I gradi principi europei di tutela dei minori, in Minori e giustizia, n. 2, 2008, p. 7. 468 G. TURRI, I gradi principi europei di tutela dei minori, cit., p. 8. 469 G. TURRI, I gradi principi europei di tutela dei minori, cit., p. 9.
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disinteressarsi delle questioni di matrice non economica o mercantilistica, oppure di iniziare ad avere il
coraggio di dare una netta svolta al proprio approccio alla tutela dei diritti dei fanciulli.
Ciò che sembra muoversi nella giusta direzione al giorno d’oggi nell’Unione europea, infatti,
non è tanto l’apparato normativo o la giurisprudenza della Corte di Giustizia a tutela dei diritti dei
minori, ma l’azione di reti di confronto quali la Rete europea degli Osservatori nazionali sull’infanzia
(ChilONEurope), la Rete europea degli Ombudsman per l’infanzia (ENOC), i vari coordinamenti tra le
ONG del settore ed il Forum europeo sui diritti dei minori.
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CAP. 2: LA GIUSTIZIA PENALE UE A PROTEZIONE DEI
FANCIULLI
Premessa
In questi ultimi anni, la creazione di una giustizia europea “child-friendly” è diventato un
aspetto fondamentale dell’agenda sociale Europea. Tre eventi hanno rinforzato tale obiettivo: la
pubblicazione nel luglio 2006 della Comunicazione della Commissione “Verso una strategia sui diritti
del minore”470, l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre del 2009 e il lancio dell’“Agenda
europea per i diritti dei minori” nel febbraio 2011.
Indubbiamente, la “comunitarizzazione” del settore della cooperazione giudiziaria in materia
penale, retaggio della precedente disciplina intergovernativa, rappresenta uno dei risultati più
significativi raggiunti dal Trattato di Lisbona, capace di dar vita a prospettive interessanti e un tempo
impensabili, nonostante tale ambito resti caratterizzato tuttora da profili istituzionali peculiari motivati
dall’estrema sensibilità delle questioni sottese471.
È proprio grazie al nuovo quadro giuridico, creato dal Trattato di Lisbona, che la Commissione
europea ha presentato, nel 2011, il “Programma dell’Unione europea per i diritti del minori”472 che
esprime la volontà e l’impegno dell’Unione nel rafforzamento dei diritti dei fanciulli in tutte le sue
politiche e, quindi, non solo nell’ambito civile e amministrativo, ma anche in quello penale.
Il documento, a carattere prettamente programmatico e politico, desidera puntare l’attenzione
del legislatore europeo verso l’importanza di costruire una giustizia a misura di minore, in grado di
proteggere i fanciulli particolarmente vulnerabili.
Nell’ambito della giustizia penale, come vedremo nel prosieguo, sono state recentemente
adottate diverse direttive che, pur non essendo dedicate espressamente ai minori, hanno un impatto
anche sui loro diritti.
470 Tale Comunicazione riconosce che i diritti dei minori sono parte integrante dei diritti dell’uomo (che l’Unione europea è tenuta a rispettare in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore), riconosciuti anche dalla stessa Unione nella Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, nell’art. 24. La predetta Comunicazione individuava quattro problemi da affrontare: l’esclusione sociale dei bambini Rom, il traffico di minori, la pedopornografia su internet e la somministrazione ai minori di farmaci non sperimentali ad uso pediatrico. La sua importanza deriva anche dall'aver inaugurato, il 4 giugno 2007, il primo Forum europeo per i diritti dei minori, che ha visto la partecipazione diretta di bambini e di interlocutori esperti di tematiche minorili per uno scambio di informazioni e buone pratiche allo scopo di stimolare l’emanazione di iniziative efficaci in favore dei minori. 471 R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, 2014, p. 558-9. 472 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 febbraio 2011, dal titolo “Programma dell’Unione europea per i diritti dei minori” [COM(2011) 60 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
179
Specificatamente rivolta ai minori vittime di reato è, invece, la direttiva 2011/93/UE contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Inoltre, dopo che la Commissione europea ha affermato di volere “more safeguards for citizens
in criminal proceedings”473, è stata recentemente adotatta la direttiva 2016/800/UE in materia di diritti
procedurali dei minori indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali.
Questi strumenti rappresentano indubbiamente, almeno “sulla carta”, un passo fondamentale
verso una giustizia UE a misura di minore.
La Commissione europea si è anche ufficialmente impegnata, come è stato anticipato nella
prima parte del presente lavoro, a favorire l’uso delle direttive del Consiglio d’Europa sulla giustizia
Child-friendly, tramite la loro integrazione nei futuri strumenti giuridici del settore della giustizia civile
e penale.
È quindi la stessa Unione europea a riconoscere l’importanza del lavoro svolto in questi anni
dal Consiglio d’Europa a tutela dei minori e culminato nell’adozione delle Linee Guida nel 2010.
Nella prima sezione di questo secondo capitolo si analizzerà, innanzitutto, la definizione del
concetto di “vittima di reato” e le sue connesse potenzialità di tutela nell'ambito dei procedimenti penali.
Verranno poi evidenziati i principali atti vincolanti dell'UE a protezione delle vittime di reato,
concentrandosi su quelli maggiormente significativi per le vittime minori di età. Successivamente verrà
operato un confronto tra i diversi approcci seguiti dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa in
materia di tutela della vittima di reato.
Nella seconda sezione si proseguirà l’analisi con lo studio delle norme UE a garanzia del
minore autore di reato nei procedimenti penali.
Si è ritenuto di analizzare sia le disposizioni UE a tutela dei minori autori che quelle a tutela
dei minori vittime di reato poiché si crede fortemente che “tout mineur délinquant est un enfant en
danger; tout enfant en dangeur est un potenziale mineur délinquant” e si desidera, pertanto, porre
l’attenzione sul fatto che questa comune vulnerabilità dovrebbe garantire il diritto, per entrambi i ruoli
rivestiti dai fanciulli nel processo penale, ad un trattamento specifico e differenziato rispetto a quello
riservato agli adulti474.
473 Si veda Criminal Justice Newsroom, 27/11/2013 su http://ec.europa.eu. 474 Introduzione di Geneviève Giudicelli-Delage al libro la "Minorité à contresens. Enfants en danger, enfants délinquants" di G. GIUDICELLI-DELAGE e C. LAZERGES, Dalloz, 2014, p. 28.
180
Prima sezione: La tutela dei minori vittime di reato
1.1 L’approdo del diritto penale europeo e del concetto di “vittima”
Non essendosi occupata direttamente, fino agli anni ’90, della materia penale, che era di
competenza esclusiva degli Stati membri, l’Unione europea sino allora non si era nemmeno interessata
della sorte delle vittime di reato. Nonostante ciò, era chiaro che ignorare il fatto che sempre più
frequentemente i cittadini europei possono diventare vittime cross-border e, di conseguenza, andare
incontro a molteplici difficoltà per far valere i propri diritti all'interno di un processo sorto in uno Stato
membro diverso da quello di cittadinanza o di residenza, contrastasse con l’idea di creare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui tutti i cittadini europei possono muoversi liberamente e in sicurezza.
Come affermato dal Commissario europeo Anita Gradin, il destino di chi subisce un reato in
uno Stato membro diverso da quello di residenza è molto diverso da quello di chi diventa vittima nel
proprio Paese in quanto, nel primo caso, non sempre si conosce perfettamente la lingua dello Stato in
cui ci si trova, nè le regole che governano il processo penale di quel dato Paese475.
Al riguardo la Corte di Giustizia, nel caso Cowan476, fece un primo passo avanti, nonostante il
diritto processuale penale fosse ancora di competenza esclusiva degli Stati membri, sottolineando che
le disposizioni nazionali che prevedono un indennizzo per le vittime di un reato subito nel loro territorio
non devono subordinare la sua concessione alla nazionalità dell’offeso e questo poichè quando “the
Community law guarantees a natural person the freedom to go to another Member State, the protection
of that person from harm in the Member State in question, on the same basis as that of nationals and
persona residing there, is a corollary of that freedom of movement”477.
Con tale pronuncia, tuttavia, non si è affermato nessun principio in base al quale tutti gli Stati
membri debbano risarcire le vittime di reato per le conseguenze subite nei loro territori.
Successivamente, il Consiglio europeo di Tampere, del 16 ottobre 1999, sollecitò
esplicitamente l’adozione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare
riguardo l’accesso alla giustizia e al risarcimento dei danni subiti478.
475 P. ROCK, Constructing victim’s rights; the Home Office, New Labour and victims, Oxford, 2004, p. 513. 476 CdGUE, 2 febbraio 1989, Cowan c. Trèsor public, C- 186/87. In tale caso, la Corte di Giustizia venne adita in via pregiudiziale per fornire un’interpretazione di una normativa penale francese che concedeva un indennizzo statale alle vittime solo nel caso in cui fossero cittadini francesi o di uno Stato con il quale la Francia aveva concluso un accordo in tal senso oppure persone residenti in Francia. 477 CdGUE, 2 febbraio 1989, Cowan c. Trèsor public, C- 186/87, punto 17. 478 Il Consiglio europeo di Tampere è stata la prima riunione dei capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell’Unione dedicata specificatamente alle tematiche degli affari interni della giustizia.
181
A quest'ultima sollecitazione ha risposto la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 relativa
all’indennizzo delle vittime di reato che è stata emanata nell’ambito del primo pilastro e, di
conseguenza, non si è addentrata nel campo penale. Tale atto è, comunque, rilevante in quanto esprime
espressamente, nel considerando n. 6, che “le vittime di reato nell’Unione europea dovrebbero avere
il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo
della Comunità europea in cui il reato è stato commesso”.
Inoltre, nel considerando n. 12, la direttiva richiede a ciascuno Stato membro di istituire dei
meccanismi di indennizzo per le vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei propri territori e
di cooperare tra loro in modo da “consentire alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad un’autorità
del proprio Stato membro di residenza” per ottenere l’indennizzo nello Stato membro in cui sono state
vittime di un reato, ovviando, così, “alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche connesse alle
situazioni transfrontaliere”.
Un mero risarcimento economico, tuttavia, non è di certo in grado di assicurare una completa
tutela alle vittime di reato, le quali necessitano soprattutto di protezione nel processo, dal processo e
post processo penale.
A tal ultimo riguardo, bisogna sottolineare che il primo atto di diritto derivato dell’Unione
europea ad avere inciso sui sistemi penali nazionali è stata la Decisione quadro del 2001/220/GAI sulla
posizione della vittima nel procedimento penale479 che dunque precede anche la sopra citata direttiva
2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
La “vittima”, pertanto, è stato il primo soggetto processuale degno di tutela penale in sede
europea, trasformandosi nella “nouvelle étoile de la scène pénale”480.
Come si vedrà nel prosieguo, le tappe fondamentali di questo percorso sono passate tramite il
riconoscimento graduale alla vittima tanto dei service rights, quanto dei procedural rights481.
Ciò premesso, bisogna ammettere che l’adozione della Decisione quadro sopra citata è stata
alquanto contestata.
479 Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 20001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, pubblicata in GUCE L 82 del 22 marzo 2001. 480 Per un inquadramento generale si veda S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Tori- no, 2012, p. 1; F. TULKENS - F. VAN DE KERCHÓVE, Introduction au droit pènal. Aspects juridiques et criminologiques, Bruxelles, 1999, p. 62. 481 La nota distinzione si deve a A. SANDERS, Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System, in C. HOYLE - R. YOUNG (a cura di), New visions of crime victims, Oxford, 2001, p. 204.
182
Dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29482 e 31, lettera e) dell'allora Trattato UE,
non era chiaro, infatti, se vi fosse una base giuridica che assegnava all’Unione la competenza ad
armonizzare le norme processuali penali483.
Non essendoci nei Trattati alcun riferimento alla procedura penale, né ai diritti delle vittime484,
la Decisione quadro è stata quindi emanata in un contesto giuridico incerto che ha influenzato
negativamente la sua stessa attuazione.
Come è già stato anticipato, il Trattato di Lisbona ha finalmente attribuito all’Unione europea
una base giuridica esplicita tanto in materia processuale penale (art. 82, par. 2, TFUE), quanto in quella
penale sostanziale (art. 83 TFUE) e, pertanto, attualmente, su entrambi i fronti, il legislatore europeo
può adottare “norme minime”.
Per quanto riguarda, in particolare, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia
processuale penale, l’art. 82 TFUE include ora la “tutela dei diritti delle vittime della criminalità” tra
gli ambiti in cui è esplicitamente ammessa l’emanazione di norme minime UE485.
Nessun riferimento ai diritti delle vittime è presente, invece, nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
La protezione dei diritti delle vittime di reato rappresenta una tematica nella quale è possibile
osservare l’espansione del diritto dell’Unione europea nel settore penale in quanto, rispetto alle garanzie
da riservare all’imputato, come vedremo nel prosieguo, è stato più facile raggiungere un consenso tra
gli Stati membri.
Come sopra anticipato, infatti, le vittime di reato hanno rappresentato i primi individui oggetto
di attenzione da parte del legislatore europeo in campo penale e ciò anche prima dell’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona quando la materia penale veniva disciplinata attraverso lo strumento delle
Decisioni quadro, oggi in gran parte sostituite, come vedremo, da direttive adottate nel periodo post-
Lisbona486.
482 Tale articolo, modificato dal Trattato di Amsterdam, assegnava all’Unione l’obiettivo di “fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” (..) e tale obiettivo doveva essere raggiunto mediante “il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell’art. 31, lett. e)”. 483 In particolare non era chiaro se l’Unione europea aveva la competenza ad emanare atti normativi aventi un impatto su aspetti diversi da quelli di diritto penale sostanziale esplicitamente elencati. 484 Lo stesso nesso tra cooperazione giudiziaria e regole comuni sulla posizione della vittima non risultava subito evidente. Sul punto si veda V. MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford and Portland, 2009, p. 90 ss. e R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione europea, Milano, 2005, p. 94 ss. 485 Art. 82, par. 2, del TFUE: “Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione”. 486 Il riferimento è alla Decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima (oggi sostituita dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), alla Decisione
183
L'idea di rafforzare il ruolo e la partecipazione della vittima nei procedimenti penali ha sempre
creato malumori in una parte della dottrina, convinta che una visione estremamente soggettiva dei fatti,
nonché una sorta di duplicazione dell’accusa487 potrebbe finire per violare il principio di non
colpevolezza488, mettendo così a rischio la posizione dell’imputato e tutte le garanzie ad esso riservate
all’interno del processo penale489.
Per tali ragioni, per lungo tempo, la vittima è stata lasciata in seconda fila nei processi penali
degli Stati membri, addirittura quasi trascurata, finché l’attenzione nei suoi riguardi è stata consacrata,
sul piano internazionale, dalla Risoluzione 40/34, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU, il 29
novembre 1985490 che ne ha fornito una prima definizione491 assieme all’attribuzione esplicita dei diritti
di informazione, risarcimento e assistenza.
Trovare un bilanciamento tra la tutela delle vittime e le garanzie per l’imputato rappresenta
ancora oggi il cuore delle riflessioni in materia, fermo restando che neppure attualmente può affermarsi
l'esistenza di un vero e proprio diritto della vittima ad un processo penale giusto a carico dell’asserito
colpevole492.
La definizione del termine “vittima di reato” merita ora qualche osservazione in quanto,
analizzando la normativa europea essa sembra, innanzitutto, ricomprendere sia il significato di “persona
offesa”493 che quello di “danneggiato del reato”494, concetti che, ad esempio come nell’ordinamento
italiano, possono anche non coincidere.
quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani (oggi sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011) e alla Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (oggi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011). L'abolizione dell'ex “terzo pilastro” ha portato anche alla comunitarizzazione degli strumenti legislativi. 487 G. TRANCHINA, La vittima del reato nel processo penale, in Cass. pen., 2010, 11, p. 4060 non condivide questo argomento, non ritenendo che “il principio di parità delle parti nel processo si riferisca al numero delle parti costituite in giudizio”. La parità consiste nella garanzia che il processo si svolga in modo tale da assicurare alle parti l’uguale possibilità di incidere sul convincimento del giudice, attribuendo a ciascuna di esse parità di poteri”. 488 D. KRAUSS, La vittima del reato nel processo penale, in Dei delitti e delle pene, 1983, 2, p. 295: in via di principio, si può parlare di un rapporto tra il reo e la vittima solo quando sia stata accertata la colpevolezza dell’imputato perché prima della condanna non esiste nessuna “vittima innocente”. 489 Come affermato da N. PARISI, Una prospettiva nazionale, europea e internazionale per la tutela della vittima, in Processo penale e vittima di reato, Università di Catania, 2010, n. 26, p. 12, il processo penale è essenzialmente una contesa tra l’accusato e lo Stato, il quale si prende cura della vittima ed agisce anche in sua vece, metabolizzando, per così dire, le aspirazioni vendicative del soggetto passivo del reato. 490 General Assembly, UN Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, 29 November, 1985, A/RES/40/34. 491 Secondo tale Risoluzione le vittime sono “persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power”. 492 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, Milano, Wolters Kluwer - CEDAM, 2014, p. 3 e 17. 493 Colui che subisce la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata e che può esercitare alcuni diritti anche a prescindere dalla costituzione come parte civile. 494 Colui che ha subito le conseguenze patrimoniali o non di un reato e che assume la veste di parte processuale solo quando si costituisce parte civile all’interno del processo penale. Spesso, ma non sempre, coincide con la persona offesa.
184
In passato tale conclusione derivava dai combinati disposti del considerando n. 6 e dell’art. 9
della Decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale mentre
attualmente discende dalla lettura del considerando n. 37 e dell’art. 16 della direttiva 2012/29/UE in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che ha sostituito la Decisione quadro
sulla posizione della vittima495. Tutte queste disposizioni, infatti, prevedono la presenza della vittima
già dall’inizio del procedimento penale (posizione della c.d. "persona offesa"), ma contemplano anche
il diritto delle vittime ad ottenere una decisione del giudice in materia di risarcimento del danno (figura
del c.d. "danneggiato parte civile").
Dal 2001, poi, il concetto di “vulnerabilità” della vittima ha fatto ingresso nel dibattito
dottrinale grazie alla già più volte richiamata Decisione quadro 2001/220/GAI che nel suo art. 2, par.
2, prevedeva l’obbligo di ciascuno Stato membro di assicurare che le “vittime particolarmente
vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione”.
Il concetto di “vulnerabilità” non è stato definito dalla Decisione quadro in parola e quindi in
dottrina si è cercato di individuare chi potesse rivestire tale status496.
Una vittima vulnerabile è sicuramente un soggetto che, oltre ad aver patito le conseguenze
negative di un reato, rimane particolarmente esposto anche ad ulteriori cause di sofferenza ed è quindi
un individuo con una particolare predisposizione ad essere ferito497.
Spesso si è parlato anche di “supervittima”498 ovvero di una categoria per la quale non viene
attribuito uno specifico e diverso ruolo all’interno del processo penale, bensì un’attenzione particolare
in materia di diritti di assistenza e protezione sia all’interno del processo che al di fuori di esso499.
Nel contesto giuridico europeo vi sono diverse fonti che si riferiscono al concetto di
“vulnerabilità”, ma esse, come vedremo, non aiutano a far chiarezza.
Basti pensare che, addirittura, in uno stesso strumento normativo si parla sia di vittima
vulnerabile che di vittima particolarmente vulnerabile senza chiarire la differenza tra le due situazioni500
495 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di un reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicata in GUUE L 315 del 14 novembre 2012 di cui si parlerà nel prosieguo. 496 S. BUZZELLI, Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: il contesto europeo, in Aa. V.v., Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di C. Cesari, Milano, 2008, p. 10: “La vulnerabilità è di gran lunga la parola più familiare al linguaggio europeo che ne fa amplissimo uso (…), senza però circoscriverne in maniera esatta il significato”. 497 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 82 e 83. 498 M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Aa. Vv., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, a cura di S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz, L. Luparia, Torino, 2010, p. 59 ss. 499 Tra le misure di sostegno extra-processuali vi sono, ad esempio, i percorsi di sostegno psicologico. 500 Il riferimento è alla direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime che ha sostituito la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI e di cui si parlerà nel prosieguo. Si veda M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 83.
185
oppure vi sono altri strumenti che rinviano alla Decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della
vittima, stabilendo che le vittime debbano essere considerate vulnerabili ai sensi di quest’ultima che,
come abbiamo visto, non contiene nessuna definizione del concetto di “vulnerabilità”.
La Decisione quadro, infatti, lasciava gli Stati membri liberi di accogliere una nozione di
vulnerabilità oggettiva (correlata, cioè, al tipo di reato commesso) o soggettiva (relazionata alle
peculiari caratteristiche personali della vittima) oppure una combinazione di entrambe501.
In passato, quindi, per cercare di chiarire il concetto di vulnerabilità si faceva riferimento ad
una Raccomandazione del 2006 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, relativa
all’assistenza delle vittime di reato, nella quale, ai sensi del punto 3.4, la “vulnerabilità” poteva risultare
“either through their personal characteristics or through the circumstances of the crime”.
Recentemente, la direttiva 2012/29/UE ha compiuto una scelta esplicita a favore della
combinazione delle due nozioni502.
Normalmente, dunque, possono essere prese in considerazione, per definire una vittima
“vulnerabile”, sia le sue condizioni soggettive che le specifiche circostanze del caso, in maniera
alternativa. Da ciò deriva che la “vittima particolarmente vulnerabile” sarà, invece, quella che possiede
entrambi i requisiti503.
Il Programma di Stoccolma, che ha delineato le priorità dell'Unione europea per lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014 e che è stato adottato dal Consiglio europeo504,
ha chiarito che per l’Unione europea, tra le vittime vulnerabili, ci sono senza dubbio i minori, specie se
non accompagnati.
I minori, infatti, sono sicuramente soggettivamente vulnerabili e, quindi, tutelabili in maniera
rafforzata e specifica, a prescindere dal reato subito505; ove quest’ultimo sia poi particolarmente
deplorevole (ad esempio in caso di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale o di tratta) essi
501 P. GAETA, La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica, in Cassazione penale, 2012, p. 2704-2705, illustra le differenti conseguenze pratiche che implicano i due concetti: la vulnerabilità soggettiva richiede l’utilizzo di strumenti processuali quali la registrazione sonora o audiovisiva dell’audizione del minore in un contesto protetto, mentre quella oggettiva può limitarsi ad aiuti finanziari per la vittima. 502 L’art. 22 della direttiva, nel richiedere che le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per determinare “le specifiche esigenze di protezione”, dispone che la predetta valutazione debba tener conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura del reato e delle circostanze del reato. Sono prese in debita considerazione anche le vittime di specifici gravi reati, indicati al par. 3 del medesimo articolo, rafforzando in tal modo la nozione oggettiva di “vulnerabilità”. Il concetto soggettivo, invece, viene evidenziato nel successivo par. 4 in cui si dispone che, ferma restando la necessità di una valutazione individuale per determinare l’an, il quantum e il quomodo della fruizione delle misure speciali previste dagli articoli seguenti, “ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni”. La valorizzazione di ambedue i significati di “vulnerabilità” è affermata anche nei considerando n. 55, 56 e 57 della direttiva. 503 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 84. 504 Programma di Stoccolma - Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, Doc. 17024/09, 2 dicembre 2009, in particolare i punti 2.3.3 e 2.3.4. 505 La considerazione che i minori dovessero ricevere un’adeguata e specifica tutela, a prescindere dal reato subito, era emerso anche nel caso Pupino (CdGUE, 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03).
186
dovrebbero essere automaticamente considerati “vittime particolarmente vulnerabili” in virtù di una
sorta di presunzione assoluta506.
Ciò premesso, bisogna aggiungere che l’Unione europea ha deciso di non occuparsi solamente
delle vittime c.d. “transnazionali”, ma di tutte le vittime, a prescindere dalla loro nazionalità e dal
territorio in cui assumono tale qualifica soggettiva. La motivazione di questa scelta deriva dalla
necessità di evitare che si creino situazioni di discriminazioni a rovescio.
Di conseguenza, tutte le policies dell’Unione che riguardano la vittima di reato hanno come
obiettivo l’“armonizzazione”, ovvero dar vita a degli standard minimi di tutela all’interno di tutti gli
Stati membri.
1.2 Gli strumenti normativi dell’Unione europea a tutela delle vittime:
1.2.1 La Decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale
Come sopra anticipato, la Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima
nel procedimento penale, ha rappresentato il primo strumento normativo vincolante in materia di vittime
di reato e, pertanto, nonostante sia ormai superata, appare opportuno chiarirne i pro e i contro.
Tuttavia, prima di analizzare il contenuto della Decisione quadro in parola, si ritiene opportuno
soffermarsi sulla celebre sentenza Pupino507 che ha visto proprio tale strumento al centro di una
pronuncia in cui la Corte di Giustizia, per la prima volta, ha preso posizione sulla portata delle Decisioni
quadro e sugli effetti che tali tipi di atti sono idonei a produrre nell’ordinamento giuridico degli Stati
membri.
È risaputo, infatti, che le Decisioni quadro sono atti del Consiglio, introdotti con il Trattato di
Amsterdam per il conseguimento degli obiettivi del Titolo VI dell’allora Trattato dell’Unione europea,
relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. A norma dell’ormai abrogato art.
34, par. 2, lett. b) del Trattato, tali strumenti normativi sono vincolanti per gli Stati membri quanto al
risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai
mezzi.
506 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 85. 507 CdGUE, 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03.
187
L’efficacia diretta delle Decisioni quadro era esclusa espressamente dall’art. 34 TUE508 in
quanto sarebbe stata incompatibile con il carattere intergovernativo del terzo pilastro al quale, infatti,
mal si addicevano provvedimenti dal contenuto precettivo specifico.
La sentenza Pupino ha segnato una vera e propria svolta in tema di efficacia delle fonti
comunitarie e di armonizzazione dei sistemi processuali penali degli Stati membri e merita, pertanto,
alcune osservazioni anche perché la vicenda vedeva coinvolte vittime minorenni.
Il caso derivava da un procedimento penale pendente davanti a un giudice italiano nei confronti
di una maestra elementare accusata di maltrattamenti e percosse nei confronti dei suoi alunni, tutti
minori di cinque anni.
La disciplina codicistica italiana elencava tassativamente i casi in cui l’indagato o il pubblico
ministero potevano chiedere l’incidente probatorio nella fase pre-dibattimentale e, in particolare, l’art.
398, comma 5 bis, c.p.p. prevedeva la possibilità di assunzione anticipata della testimonianza dei
minori, secondo particolari modalità a tutela degli stessi, nei soli casi in cui fossero stati vittime di delitti
sessuali o a sfondo sessuale.
Il dato normativo aveva, quindi, posto il giudice delle indagini preliminari nell’impossibilità
di disporre che, come richiesto dal pubblico ministero, i bambini coinvolti dai sopracitati fatti venissero
ascoltati tempestivamente tramite incidente probatorio, nonostante da ciò derivasse il rischio di un
danno significativo ai fini dell’accertamento della verità. Rimandare l’ascolto dei piccoli alunni
testimoni al dibattimento, considerata la loro tenera età e la connessa condizione psicologica, avrebbe,
infatti, significato sentirli dopo l inizio del processo di rimozione psicologica del trauma, col rischio,
peraltro, di produrre l’unico risultato di turbare nuovamente la serenità dei minori coinvolti509.
Il giudice italiano aveva, quindi, chiesto alla Corte di Giustizia se, nel caso di specie, la
mancata previsione, nel codice di procedura penale, della possibilità di acquisire la testimonianza di tali
minori tramite incidente probatorio potesse essere in contrasto con alcune disposizioni della Decisione
quadro sulla posizione della vittima nel processo penale.
La Corte di Giustizia, sulla scorta di un parallelismo tra le Decisioni quadro e le direttive, è
finita per affermare l’esistenza, a carico dei giudici nazionali, di un pregnante obbligo di esegesi del
diritto interno in chiave di fedeltà alla lettera e allo scopo della Decisione quadro in questione510.
L’obbligo di interpretazione conforme delle Decisioni quadro, sancito a partire da questa sentenza,
508 A differenza dell’art. 249 TCE relativo alle direttive comunitarie che non si esprimeva al riguardo. 509 R. CALVANO: Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 4027. 510 L. LUPARIA, Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio, in Cassazione penale, 2005, p. 3543.
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discenderebbe, secondo la Corte, dall’estensione del principio della leale cooperazione anche al terzo
pilastro511.
Una volta chiarito ciò, la Corte di Giustizia, esaminando l’inidoneità delle disposizioni italiane
a salvaguardare adeguatamente le esigenze di tutela del minore vittima di reato, così come prescritto
dalla Decisione quadro del 2001, e derivandone un giudizio sostanzialmente negativo512, ha affermato
che la “Decisione quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime
particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura speciale, come l’incidente probatorio (…), se
tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime”513.
Secondo la Corte, quindi, spetta ai giudici nazionali, interpretare le norme italiane in modo tale
da conformarle alla Decisione quadro, sempre che questa operazione sia praticamente possibile, ovvero
che sia secundum legem e sempre che non ne derivi una violazione dei diritti inviolabili dell’imputato
o una lesione delle fondamentali garanzie dell’equo processo.
Il caso di specie si caratterizzava, indubbiamente, per l’impossibilità di fatto514 per il giudice
italiano a quo di dare attuazione alle prescrizioni della Corte di Giustizia dal momento che l’unica
operazione effettuabile da parte del magistrato nazionale sarebbe potuta essere quella di escludere la
normativa italiana in contrasto con il diritto europeo. Quest’ultima possibilità, tuttavia, non era
oggettivamente praticabile nel caso Pupino in quanto non si discuteva sull’interpretazione di una norma
incompatibile con la Decisione quadro, ma sull’assenza di una disposizione e, quindi, su una lacuna del
diritto italiano che non poteva di certo essere colmata dal giudice comune515.
Proprio l’impossibilità di applicare il principio dell’interpretazione conforme nel caso di specie
ha spinto alcuni in dottrina516 a ritenere che l’intenzione della Corte di Giustizia fosse in realtà quella
di estendere l’effetto della Decisione quadro ben oltre un mero effetto interpretativo, finendo per
511 Riguardo alle critiche su questo punto della sentenza Pupino si veda R. CALVANO: Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 4027-4034. 512 Secondo alcuni in dottrina, alla base della sentenza in questione vi sarebbe stato un esame della Corte eccessivamente superficiale dell’apparato garantistico posto dalle norme nazionali processuali a protezione dei minori vittime di reati che avrebbe poi condotto ad una sottovalutazione del sistema italiano. Sul punto si veda L. LUPARIA, Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio, in Cassazione penale, 2005, p. 3544. 513 Punto 56 della sentenza Pupino. 514 Data l’evidente incompatibilità delle norme interne ed europee raffrontate, la Corte di Giustizia è stata costretta ad ammettere che l’obbligo di interpretazione conforme che ricade sul giudice nazionale non può essere inteso al punto di trasformarsi in un obbligo di interpretazione contra legem. 515 Proprio per tale ragione, il governo francese aveva sollevato un’eccezione tesa a sostenere la non pertinenza del rinvio pregiudiziale per l’assoluta impossibilità di procedere successivamente ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla Decisione quadro (punto 24 della sentenza Pupino). La Corte di Giustizia, tuttavia, applicò il principio della c.d. “presunzione di pertinenza” delle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudizi nazionali per superare le argomentazioni francesi (punto 30 della sentenza). 516 Le conclusioni della Corte nel caso Pupino, nelle quali è stato usato per ben due volte il verbo “dovere” nei confronti dei giudici degli Stati membri, sembrano dimostrare che la Corte sia voluta andare contro la mera interpretazione conforme nel caso di specie, sottolineando, così, l’obbligatorietà del contenuto degli articoli della Decisione quadro presi in esame (sul punto si veda B. SARDELLA, Gli effetti "quasi diretti" delle Decisioni quadro, in Giustizia civile, 2006, p.749).
189
imporre al giudice nazionale di interpretare in maniera sin troppo creativa il diritto interno per “colorare
di luce europea il diritto nazionale”517.
In pratica, secondo quest’ultima tesi, la sentenza in commento, tramite l’affermazione
dell’obbligo di interpretazione conforme delle Decisioni quadro, giungeva, in realtà, all’attribuzione di
una non dichiarata efficacia diretta delle stesse. Infatti, considerato che la differenza tra efficacia diretta
ed interpretazione conforme consiste nel fatto che, in base alla prima, il giudice applica direttamente la
norma comunitaria, disapplicando quella nazionale con essa configgente, mentre con la seconda applica
la norma interna interpretandola in modo aderente a quella comunitaria, nel caso Pupino, l’impossibilità
di interpretare le norme nazionali in modo conforme alla Decisione quadro spinge sostanzialmente la
Corte di Giustizia a suggerire al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni del codice di procedura
penale518, attribuendo così un’eccessiva importanza all’opera “ermeneutica” del giudice nazionale519.
La portata dirompente della sentenza Pupino, letta in quest’ottica, appare ancora più evidente
se si considera che con essa si è aperta la porta alla possibilità di aggravare la posizione dell’imputata.
Nel caso di specie, infatti, le norme in questione, erano quelle che regolano la formazione e
l’ammissibilità della prova nell’ambito del processo penale e non si condivide quanto espresso dalla
Corte di Giustizia, secondo la quale tali tipi di norme non sarebbero suscettibili di incidere sulla
responsabilità penale dell’imputata520 in quanto la disciplina processuale può indubbiamente incidere,
a volte ben più del diritto penale sostanziale, sulla responsabilità penale dell’imputato521.
Sicuramente, una grave mancanza della sentenza in esame è rappresentata dal mancato
bilanciamento delle esigenze dei minori coinvolti con le garanzie dell’accusato. La Corte di giustizia,
infatti, pur avendo richiamato più volte la CEDU, non sembra aver dato il giusto peso alle possibili
lesioni dei diritti fondamentali dell’imputata che potevano discendere da un allargamento delle ipotesi
di incidente probatorio. Il riferimento è, in particolare, ai principi di pubblicità, oralità e immediatezza,
così come al diritto a confrontarsi con il proprio accusatore.
La salvaguardia del testimone minorenne è certamente un’importante priorità che, ad avviso
di chi scrive, è giusto che prevalga su alcune delle garanzie previste per l’imputato in casi come quello
di specie dove gli accusatori sono minori in tenerissima età; si ritiene, comunque, imprescindibile, in
517 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 75. 518 R. CALVANO: Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, cit., p. 4033. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia, il giudice del rinvio di Firenze ha effettivamente disposto l’incidente probatorio (si veda l’ordinanza del Gip Mori del 18 novembre 2005). 519 M. CAIANIELLO, Il caso “Pupino”: riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto al giudice alla luce del metodo adottato dalla Corte di giustizia, in Aa. Vv., L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, a cura di F. Sgubbi e V. Manes, Bologna, 2007, p. 89 ss. 520 “Le disposizioni che formano oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale non vertono sulla portata della responsabilità penale dell’interessata, ma sullo svolgimento del procedimento e sulle modalità di assunzione della prova”(Punto 46 della sentenza Pupino). 521 R. CALVANO: Il Caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto UE e diritto comunitario, cit., p. 4029.
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ambito penale, effettuare sempre un bilanciamento tra gli interessi coinvolti o quantomeno chiarire nella
sentenza il motivo per cui un certo interesse, come appunto il superiore interesse dei minori coinvolti,
si debba ritenere prevalente in certe situazioni.
La decisione della Corte di Giustizia, infatti, potrebbe anche essere stata determinata
dall’importanza dell’interesse sottostante, ovvero la tutela del benessere delle vittime minori di età,
gravante su tutti gli Stati membri a seguito della loro adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
tuttavia la Corte non fa nessun riferimento a ciò e, quindi, pur essendo ammirevole l’intento di
valorizzare la personalità dei minori in quanto soggetti particolarmente vulnerabili, il vero intento della
Corte sembra piuttosto quello di imporre il rispetto del diritto europeo tramite l’estensione anche alle
Decisioni quadro del principio di interpretazione conforme. In sostanza, la protezione dei diritti delle
vittime minori di età, appare in questa pronuncia più come il mezzo per valorizzare le potenzialità del
diritto europeo che come un valore in sé.
Ritornando ora all’analisi della Decisione quadro sulla posizione della vittima nel processo
penale, in termini di contenuto essa non rappresentava di certo uno strumento da segnalare per la sua
innovatività in quanto, per molti aspetti, ricalcava concetti e principi di consolidata derivazione
internazionale522. Per di più, la formulazione dei vari diritti delle vittime e degli obblighi di tutela per
gli Stati era molto generica, simile allo stile di una raccomandazione e, quindi, appariva più che altro
come un atto di soft law che lasciava agli Stati un ampio margine di discrezionalità523. Poche le
disposizioni, invece, che indicavano agli Stati, in maniera precisa, le misure da intraprendere, tra l’altro
in tempi brevi524.
Un esempio della grande discrezionalità lasciata agli Stati membri si notava, ad esempio, in
materia probatoria ove la Decisione quadro obbligava gli Stati ad adottare “le misure necessarie affinché
le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale”
(art. 3, par. 2). Tale disposizione poteva essere letta in due modi ovvero poteva significare che
nell’esame della vittima bisogna sempre evitare domande non necessarie, estranee all’oggetto della
prova, al fine di non ferirne inutilmente la sensibilità oppure che bisogna evitare di ascoltare
ripetutamente la vittima quando non è strettamente necessario ai fini processuali525.
Un altro esempio riguardava la protezione delle vittime e, in particolare di quelle più
vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in un’udienza pubblica. Al riguardo la Decisione
quadro richiedeva agli Stati di garantire alla vittima la facoltà di essere protetta “in condizioni che siano
522 Ad esempio, il diritto di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova (art. 3). 523 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 75. 524 Ai sensi dell’art. 17, il termine per molte disposizioni è stato fissato a distanza di un anno dall’entrata in vigore della Decisione quadro. 525 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 78.
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compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento” (art. 8, par. 4). Tale ultima
formulazione lasciava, pertanto, il compito di effettuare il bilanciamento tra le varie esigenze
contrapposte alla sensibilità del giudice nazionale e, in primis, alla prassi di ogni Stato membro.
Alla vittima di reato, secondo la Decisione quadro, andava poi riconosciuto un ruolo “effettivo
ed appropriato” (art. 2), pur senza la necessità che esso si traducesse per gli Stati membri in un “obbligo
di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento”
(considerando n. 9).
Anche l’aspetto della sicurezza e della tutela dell’intimità della vita privata della vittima e dei
familiari veniva affrontato in maniera particolare dalla Decisione quadro. Quest’ultima, infatti,
subordinava il dovere degli Stati membri di garantire un livello adeguato della privacy della vittima
(inclusa la possibilità di proteggere la sua immagine fotografica e quella dei suoi familiari) al fatto che
le autorità competenti ritenessero esistente una seria minaccia di atti di ritorsione o un serio intento di
intromissione nella sua sfera di vita privata (art. 8, par. 1 e 2).
La Decisione quadro, quindi, più che offrire alla vittima una generale protezione dal processo,
intesa come tutela dai pregiudizi che il procedimento penale può causare, in particolare, alle vittime più
vulnerabili, sembrava tutelarla da atti altrui che potevano verificarsi soprattutto al di fuori del processo
penale. Come giustamente osservato dal giurista Wieczorek “one gets the impressions that the Council
was much keener on what the victims could do for the system, than on what the system could do for the
victims”526 e questo concetto è forse insito nello stesso titolo della Decisione quadro, la quale è relativa
alla “posizione” e non alla “protezione” della vittima nel processo penale.
Un aspetto importante messo in luce dalla Decisione quadro e che lascia meno discrezionalità
agli Stati membri concerne il dovere di munire i tribunali nazionali di luoghi d’attesa riservati alle
vittime, in modo tale da evitare i contatti tra queste ultime e i presunti autori dei reati, “a meno che lo
imponga il procedimento penale” (art. 8, par. 3).
In generale, si può affermare che la Decisione quadro sulla posizione della vittima non
imponeva agli Stati alcun limite al diritto alla prova né deviazioni procedurali del loro diritto
processuale penale allo scopo di garantire una maggiore e più effettiva tutela della vittima527. Tuttavia,
grazie all’art. 2, par. 2 che, come abbiamo visto, ha introdotto il concetto di “vulnerabilità” della vittima
nel diritto penale europeo, ciascuno Stato membro era, in teoria, già all’epoca obbligato ad assicurare
che le “vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo
ottimale alla loro situazione”.
526 I. WIECZOREK, The new proposal on victims’ rights: law enforcement or safeguard for the rights of the individual?, in new Journal of european criminal law, 2011, vol. 2, n. 3, p. 344. 527 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 80.
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La direttiva 2012/29/UE, che verrà analizzata nel prossimo paragrafo, ha definitivamente
sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI migliorandone diversi aspetti.
1.2.2 La direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
La direttiva 2012/29/UE ha sostituito la Decisione quadro 2001/220 GAI i cui risultati concreti
sono stati deludenti sia per il cronico ritardo degli Stati membri nel recepire l’atto, sia per alcuni limiti
contenutistici dello stesso che in parte sono già stati individuati528.
La nuova direttiva è stata adottata sulla base dell’art. 82 TFUE che, come come sopra precisato,
prevede la possibilità di stabilire, nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, norme minime
mediante direttive che, tenendo conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e degli ordinamenti
degli Stati membri, riguardino i diritti delle vittime della criminalità529.
Per quanto riguarda la protezione offerta da tale strumento alle vittime minori d’età bisogna
premettere che la direttiva in esame, come prevede il considerando n. 69, si applica in generale a tutte
le vittime della criminalità, salvo nel caso in cui vi siano disposizioni più specifiche come avviene, ad
esempio, per le vittime della tratta e i minori vittime di abuso, sfruttamento sessuale e pedopornografia
per le quali, come vedremo meglio nel prosieguo, sono stati previsti degli strumenti di tutela specifici.
Pertanto, tale direttiva rappresenta uno strumento soprattutto per altre categorie di vittime
minori di età, come i minori vittime di terrorismo, di violenza domestica e così via.
Il primo importante riferimento ai minori530 è contenuto nel considerando n. 14 che richiama
il principio del superiore interesse del minore, poi ribadito a seguire anche nell’art.1, par. 2, il quale
sottolinea altresì la necessità che la direttiva venga letta con un approccio child-sensitive531.
528 L’obiettivo della nuova direttiva è proprio quello di rivedere, integrandoli, i principi enunciati dalla precedente Decisione quadro (considerando n. 4 del Preambolo). 529 Sul punto si veda R. LETSCHERT, C. RIJKEN, Rights of victims of crime: tensions between and integrated approach and a limited legal basis for harmonisation, in New journal of european criminal law,2013, vol. 4, n. 3, p. 234 ss. 530 Ai sensi dell’art. 2 della direttiva per “minore” s’intende un fanciullo minore degli anni diciotto. Tale precisazione è tutt’altro che superflua considerando la varietà delle soluzioni adottate a livello nazionale (sul punto si veda M. PANZAVOLTA, Humanitarian concerns within the EAW, in N. KEIJSER - E. VAN SLIEDREGT, The European Arrest Warrant in Practice, L’Aia, 2009, p. 179). 531 Art. 1, par. 2, della direttiva: “Gli Stati membri assicurano che nell’applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificatamente vertenti sui minori”.
193
Sempre il considerando n. 14 statuisce, inoltre, che “le vittime minorenni dovrebbero essere
considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla direttiva532 e dovrebbero
poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni
proprie”. Nel considerando n. 42, inoltre, è previsto che i fanciulli dovrebbero poter essere sentiti in un
procedimento penale e al riguardo l’art. 10 si raccomanda di tenere in considerazione l’età e la maturità
dei minori.
L’utilizzo del tempo condizionale deriva dal fatto che il ruolo della vittima all’interno del
processo penale varia molto da uno Stato membro all’altro e ciò, di conseguenza, si riverbera anche
sulla posizione attribuita ai minori in tale sede. Ci sono Stati, infatti, in cui la vittima gioca un ruolo
importante nel processo, finendo per possedere uno status quasi uguale a quello del presunto autore del
reato. Ci sono, invece, altri Stati in cui la funzione della vittima è limitata solo a quella di testimone o
dove le è consentito di partecipare al processo senza poter assumere una vera e propria posizione di
parte processuale. Al fine di inquadrare i diritti garantiti ai minori vittime di reato è opportuno, dunque,
analizzare come tale strumento abbia fronteggiato le innumerevoli divergenze esistenti al riguardo a
livello nazionale.
Innanzitutto, nell’ambito della direttiva in esame è stato possibile raggiungere un
compromesso sulla definizione del ruolo della vittima unicamente riguardo ad alcuni diritti
imprescindibili che vanno garantiti a tutte le vittime all’interno dell’Unione europea.
Tra questi diritti vi è quello di comprendere e di essere comprese (art. 3)533, il diritto di ottenere
informazioni (artt. 4 e 6), il diritto di ricevere assistenza (artt. 8 e 9) e il diritto alla protezione (artt. 18,
19 e 21), anche durante le indagini penali (art. 20)534.
532 Concetto ribadito anche nel considerando n. 19. 533 Ai sensi dell’art. 3 della direttiva, il diritto delle vittime, in generale, di comprendere e di essere comprese viene enunciato come essenziale in quanto nessuna specifica garanzia può in concreto operare se la vittima non è messa in condizione di conoscerne l’esistenza e di capirne il contenuto. La direttiva precisa che il contenuto minimo dell’informazione che gli Stati membri devono offrire alla vittima, fin dal primo contatto con un’autorità competente nell’ambito di un procedimento penale, include “il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, ad un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa”, oltre ad una serie di altre informazioni circa le modalità di accesso alla giustizia, la possibilità di avere un legale, di ottenere un risarcimento e così via. Come chiarito nel Preambolo, nulla ovviamente vieta agli Stati membri di arricchire ulteriormente il catalogo delle informazioni da fornire alla vittima. L’importante è che l’esigenza di personalizzazione sia costantemente rispettata, valorizzando le circostanze personali della vittima nonché il tipo o la natura del reato (Articolo 6 e considerando n. 26). 534 L’articolo 18 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure che assicurino la protezione della vittima e dei suoi familiari. In particolare tali misure sono dirette ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, eventuali intimidazioni o ritorsioni, il rischio di danni emotivi o psicologici e a salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Tali misure non devono però incidere negativamente sui diritti della difesa dell’imputato e il delicato bilanciamento è lasciato alle valutazioni degli organi nazionali. La protezione fisica della vittima è, poi, assicurata da diverse misure, tutte obbligatorie per gli Stati membri. In primo luogo, si afferma il diritto all’assenza di contatti fra questa e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che la compresenza non sia imposta dal procedimento penale stesso. In ogni caso è richiesta la creazione di zone di attesa riservate alle vittime nei palazzi di giustizia (art. 19). In secondo luogo, la direttiva si preoccupa di proteggere la vittima durante la sua deposizione nella fase delle indagini preliminari (art. 20). A tal fine, si prevede che l’audizione della vittima si svolga “senza indebito ritardo” dopo la presentazione della denuncia e che il numero delle audizioni della vittima “sia limitato al minimo” e le audizioni abbiano
194
In particolare, per quanto riguarda i minori, l’art. 21 vieta la diffusione pubblica di qualsiasi
informazione che permetta l’identificazione della vittima minorenne e richiede agli Stati membri di
adottare misure legali per impedirne la diffusione; l’art. 20, invece, estende a tutte le vittime molte
previsioni già contenute nell’art. 35 della Convenzione di Lanzarote, ove erano riservate solamente ai
minori vittime di abusi535.
L’accesso, invece, agli altri diritti della direttiva dipende, in primo luogo, dal ruolo dedicato
alla vittima nel processo penale dello Stato membro interessato. Di conseguenza, ciò vale soprattutto
per il diritto alla partecipazione della vittima al processo che racchiude in sé tutta una serie di altri diritti
come quello ad essere sentiti, di opporsi alla decisione di non esercitare l’azione penale, di esercitare
alcune prerogative di carattere economico tra le quali la richiesta di risarcimento del danno, la
restituzione dei beni, il gratuito patrocinio ed il rimborso delle spese sostenute in occasione del
processo. L’esercizio di tutti questi diritti è, dunque, legato alle peculiarità delle norme nazionali536.
In secondo luogo, l’attribuzione di certi diritti previsti nella direttiva è legata alle specifiche
caratteristiche delle vittime. Così, ad esempio, l’accesso gratuito ai servizi di interpretazione e
traduzione è ovviamente garantito solamente per le persone offese che non comprendono o non parlano
la lingua del processo e che non potrebbero esercitare il loro diritto di comprendere e di essere
comprese537.
È evidente che riconoscere espressamente tale diritto sia fondamentale all’interno di uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale circa 12 milioni di cittadini europei vivono in uno Stato
diverso da quello di origine, senza contare quelli che viaggiano quotidianamente all’interno
dell’Unione. In questi casi, pertanto, la vittima avrà diritto all’interpretazione gratuita durante le
luogo “solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale”. Vi è poi il diritto della vittima ad essere accompagnata, “se del caso”, da un rappresentante legale o da una persona a scelta, “salvo motivata decisione contraria”. Inoltre, anche le visite mediche, spesso necessarie nella fase delle indagini relative a reati di natura sessuale, devono essere “limitate al minimo” e svolte “solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale”. Come si può osservare, tuttavia, tali disposizioni non presentano parametri univocamente interpretabili. Sul punto si veda S. ALLEGREZZA, Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE, in Lo statuto europeo delle vittime di reato: modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali (a cura di L. Lupària), Cedam, 2015, p. 3 e ss.). 535 Ci si riferisce alle disposizioni che prevedono che la vittima minorenne sia sentita il prima possibile dopo la denuncia e il minor numero di volte possibile, nonché al diritto di essere accompagnata dal proprio legale rappresentante e da una persona di fiducia. L’art. 20, a differenza della Convenzione di Lanzarote, richiede anche che le visite mediche alle vittime vengano ridotte al minimo ed effettuate solo se strettamente necessarie. 536 Ad esempio, il diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato è circoscritto alle vittime che hanno lo status di parte in un processo penale secondo la legge nazionale (art. 13) e anche la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute è limitato alle vittime che abbiano avuto un ruolo attivo nel processo, escluso il rimborso delle spese legali, non ritenute necessarie per poter partecipare attivamente ad un processo penale (Art. 14 e considerando n. 47). Affermazione quest’ultima piuttosto discutibile. Inoltre, sempre per quanto riguarda le spese, gli Stati membri possono dar vita ad ulteriori differenziazioni imponendo particolari condizioni per il rimborso delle stesse, dei termini limitati per richiederlo, tariffe standard di rimborso e costi massimi giornalieri e, in generale, secondo la direttiva, gli obblighi di rimborso incombono sugli Stati solamente quando la vittima è obbligata o invitata ad essere presente e a partecipare e non quindi nei casi in cui decida spontaneamente di rendere dichiarazioni (considerando n. 47). 537 L’art. 7 della direttiva prevede che tali persone debbano fare richiesta per ricevere tali servizi.
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audizioni, gli interrogatori e, in generale, quando necessario per consentirle una partecipazione attiva
alle udienze, negli Stati membri in cui ciò è consentito.
Per quanto riguarda la traduzione, essa è gratuita solo per i documenti ritenuti fondamentali
per consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale e, quindi, anche
l’ampiezza di tale diritto varierà da uno Stato membro all’altro.
Inoltre, alcuni diritti espressi nella direttiva sono garantiti solo alle vittime che risiedono in
uno Stato membro diverso da quello in cui hanno subito un reato. Queste persone, infatti, hanno il diritto
di adire le autorità dello Stato di residenza per sporgere denuncia nel caso in cui non l’abbiano fatto
nello Stato in cui si è verificato il danno538.
Infine, vi sono le “vittime con specifici bisogni di protezione” che potranno godere di speciali
misure come previsto dagli articoli 22, 23 e 24 della direttiva. Tale definizione ha sostituito quella di
“vittime vulnerabili”, richiamata solamente una volta nel considerando n. 38, e anche se la differenza
giuridica tra le due nozioni non è chiarita nel testo della direttiva, in dottrina alcuni considerano che il
concetto di “vittime con specifici bisogni di protezione” sia più adatto ad essere utilizzato a fini
processuali, mentre quello di “vittime vulnerabili” più per fini sostanziali.
In ogni caso, dopo un lungo dibattito circa l’opportunità o meno di stabilire una lista delle
persone rientranti, in via presuntiva, in tale categoria539, è prevalsa la scelta di effettuare una valutazione
caso per caso, basandosi sulle caratteristiche personali della vittima, il tipo, la natura e le circostanze
del reato540.
Interessante, al riguardo, è che subito dopo aver richiesto agli Stati di compiere una valutazione
individuale delle vittime caso per caso per stabilire se le stesse necessitino di misure di protezione
speciali, la direttiva, per quanto riguarda i minori, presume che gli stessi abbiano specifiche esigenze di
protezione, essendo maggiormente esposti al rischio di subire una vittimizzazione secondaria o delle
intimidazioni durante il corso del processo. Nonostante questo inciso, da sottolineare positivamente, la
direttiva richiede successivamente di compiere comunque una valutazione individuale dei minori, non
solo per stabilire il tipo di misure speciali di cui necessitino (il che è più che ragionevole), ma anche
per accertare se abbiano la necessità di usufruire delle misure elencate negli articoli 23 e 24541.
538 Art. 17 della direttiva. 539 La maggior parte degli Stati membri preferiva tale ultima soluzione sulla base della considerazione che ogni vittima potrebbe diventare, otre che essere, vulnerabile, mentre la Commissione europea era favorevole all’inserimento di una lista specifica di vittime vulnerabili. 540 Art. 22 della direttiva. 541 Art. 22, par. 4, della direttiva: “Ai fini della presente direttiva SI PRESUME che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. PER DETERMINARE SE e in quale misura DEBBANO AVVALERSI DELLE MISURE SPECIALI di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo”.
196
Affermazione, dunque, che sembra stridere con quanto sopra affermato, circa la presunzione di
protezione di cui ogni minore, vittima di reato, dovrebbe godere.
La direttiva si basa sull’idea di non voler stigmatizzare le vittime, la cui vulnerabilità deve
essere valutata ex post al fatto di reato, proprio per non tutelare una persona offesa qualsiasi,
standardizzata, bensì un individuo specifico, con le sue precise esigenze. La ratio, pertanto, è quella di
fornire una tutela più concreta ed efficace, rendendo più flessibile il processo penale, anche se
indubbiamente ciò comporta un rischio di frammentazione della normativa UE in una materia che non
necessitava di ulteriori discrepanze tra gli Stati membri, soprattutto se le vittime sono dei minori. Alla
fine, infatti, sia la scelta delle “misure speciali” da adottare che l’eventuale estensione del concetto di
“vittime con specifici bisogni di protezione” sono rimessi ad una valutazione da effettuarsi
conformemente alle procedure nazionali.
Ciò premesso, le “speciali protezioni” a cui i minori e le altre vittime possono accedere,
unicamente in seguito all’esito positivo della valutazione individuale, sono elencate negli articoli 23 e
24.
L’art. 23 consente alle vittime con specifiche esigenze la possibilità di essere ascoltate in locali
appositi, sempre dagli stessi soggetti qualificati, i quali dovrebbero essere, per i reati di stampo sessuale,
dello stesso sesso della vittima, se richiesto da quest’ultima. Fin qui tali misure appaiono “neutre”, nel
senso che non vanno a sbilanciare o a scalfire le garanzie di difesa dell’imputato542 o le modalità di
accertamento della verità processuale543.
Proseguendo nell’analisi delle misure speciali, l’art. 23, par. 3, prevede la possibilità di
utilizzare dei mezzi tecnologici per evitare il contatto visivo tra la vittima e l’accusato (anche durante
le deposizioni), nonché la possibilità di avvalersi di misure per consentire alla vittima di partecipare a
distanza al processo e per condurre le udienze a porte chiuse544. Infine, è richiesto di evitare domande
non necessarie sulla vita privata di queste particolari persone offese.
Per quanto riguarda, nello specifico, i minori con specifiche esigenze di protezione, l’art. 24
prevede per essi misure di protezione speciali, aggiuntive a quelle sopra citate e dirette ad evitare loro
542 Se non nell’effetto di riconoscere esplicitamente ex ante la condizione di vittima di un reato ancora non accertato. 543 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, CEDAM, 2014, p. 111. 544 Il meccanismo delle porte chiuse si ritrova, ad esempio, in Francia e in Italia anche se con sfumature diverse. In Francia, le porte chiuse (huis clos) sono la regola di principio quando l’imputato è minorenne. Invece, quando è la vittima ad essere minorenne, le porte chiuse non sono previste di per sè, ma viene solo disposto che, qualsiasi sia l’età della vittima, quando il processo è relativo ad uno stupro o a torture e atti di barbarie accompagnati da aggressioni sessuali, le porte chiuse debbano essere garantite di diritto se la vittima parte civile lo chiede. Negli altri casi, possono essere ordinate soltanto se la vittima parte civile non è contraria (art. 306 c.p.p. francese). In Italia, «il giudice può disporre che l’esame dei minorenni avvenga a porte chiuse» e si procede comunque sempre a porte chiuse quando la vittima di reati sessuali o relativi a atti di schiavitù è un minorenne (art. 472, commi 4 e 3 bis c.p.p.) (al riguardo si veda S. DELATTRE, Il trattamento delle vittime con esigenze specifiche (in particolare i minori) nel sistema francese, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, Cedam, Padova, 2015, pp. 245 e ss.).
197
contatti troppo diretti con il contesto giudiziario, assicurandogli, così, una sorta di
“deprocessualizzazione”545.
Viene, pertanto, prevista la possibilità di registrare tutte le audizioni dei minori durante le
indagini, utilizzandole poi come prove ai sensi del diritto nazionale e viene sancito il diritto di
presumere la minore età di una vittima la cui età sia incerta (misure entrambe già previste dall’art. 35
della Convenzione di Lanzarote)546, nonché il diritto di nominare un avvocato e un rappresentante
speciale ai fanciulli in caso di conflitto di interesse con i genitori (disposizione prevista, oltre che
nell’art. 35 della Convenzione di Lanzarote, anche nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti
dei minori del 1996).
Nonostante tali previsioni non aggiungano nulla di nuovo ai diritti garantiti ai fanciulli a livello
internazionale, la loro chiara e precisa formulazione sembra sottolineare che, almeno per quanto
disposto dall’art. 23, par. 3, e dall’art. 24 della direttiva, il legislatore europeo avesse l’intenzione di
obbligare espressamente gli Stati membri ad introdurle nelle proprie legislazioni nazionali.
Tuttavia, vista l’ampia discrezionalità lasciata agli Stati nella scelta delle misure speciali e dei
diretti beneficiari (anche tra le persone minori di età), è difficile comprendere fino a che punto tali
provvedimenti protettivi potranno spingersi senza derogare ai tradizionali principi del giusto processo
e come potranno essere eventualmente valutate dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia
le scelte operate in concreto dai legislatori nazionali in primis e dalle autorità giudiziarie nazionali in
secondo luogo547. La direttiva, infatti, lascia aperti molti dei consueti dilemmi che l’intervento
dell’Unione europea in materia penale porta normalmente con sé e ai quali si aggiungono le
incongruenze legate al trattamento dei minori in tale settore.
Innanzitutto, infatti, per identificare il trattamento giuridico da riservare, in sede processuale,
a un minore vittima di reato bisogna far riferimento a più disposizioni a seconda dei casi; alcune, infatti,
si riferiscono esplicitamente ai minori (è il caso dell’art. 24), altre riguardano la più ampia categoria
delle vittime con bisogni specifici (ovvero l’art. 23 della direttiva). Non si comprende la ratio dietro
tale stratificazione normativa risultando ben più ragionevole l’inserimento di un unico comprensivo
articolo dedicato ai minori vittime di reato. Allo stato attuale, infatti, le norme UE mancano di chiarezza
e ciò ne indebolisce irrimediabilmente l’efficacia.
545 Sul punto si veda H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, Cedam, Padova, 2015, pp. 260. 546 Tale meccanismo è, ad esempio, previsto in Francia, mentre non esiste ancora in Italia, dove però vi è la procedura specifica (inesistente in Francia) dell’incidente probatorio, che consente di raccogliere anticipatamente, ovvero durante la fase preliminare, la testimonianza del minorenne (al riguardo si veda S. DELATTRE, Il trattamento delle vittime con esigenze specifiche (in particolare i minori) nel sistema francese, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, Cedam, Padova, 2015, pp. 245 e ss.). 547 Indubbiamente, il fatto che, ad oggi, la Commissione europea abbia attivato la procedura pre-contenziosa, ex art. 258 TFUE, nei confronti di ben 16 Stati membri, dunque più della metà, in relazione all’attuazione proprio di questa direttiva è indice delle difficoltà che stanno riscontrando gli Stati membri nella sua trasposizione.
198
In secondo luogo, un ulteriore problema concerne le peculiarità del principio del mutuo
riconoscimento.
Già nelle conclusioni del Consiglio di Tampere del 1999 si auspicava, infatti, che quest'ultimo
principio diventasse “il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile
quanto in materia penale”548 ed effettivamente esso possiede il potenziale per diventarlo a seguito
dell’introduzione dell’art. 82 TFUE ai sensi del quale “la cooperazione giudiziaria in materia penale
nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie”.
In ambito penale, il principio del mutuo riconoscimento rappresenta un escamotage per
sormontare le enormi differenze che distinguono le legislazioni dei vari Stati membri, i quali sono
tuttora restii ad individuare parametri comuni o a pensare ad una vera e propria armonizzazione di
norme penali e processuali penali549. Ciò nonostante, come si osserverà meglio nel prosieguo quando
verrà analizzata la giurisprudenza della Corte di giustizia, il mutuo riconoscimento appare sempre più
irrealizzabile senza una minima armonizzazione550.
A questa considerazione si aggiunge il rilievo che parlare di mutuo riconoscimento, con
riferimento alla tutela delle vittime, appare di per sé già una forzatura in quanto in tale ambito la
cooperazione richiesta agli Stati membri non riguarda la circolazione di un provvedimento, ma di
persone (vittime di reato) alle quali deve (dovrebbe) essere riconosciuto il diritto di ricevere la
medesima protezione in tutto il territorio dell’Unione europea551.
Per concludere, in merito ai diritti specificatamente garantiti ai minori vittime di reato nella
direttiva in commento si può osservare che solo uno non è sottoposto alla discrezionalità degli Stati
membri ovvero il diritto alla privacy (art. 21). Un diritto è, invece, subordinato a quanto previsto dalle
legislazioni nazionali in merito al ruolo della vittima nel processo penale e ci si riferisce al diritto del
minore di essere sentito avendo riguardo alla sua età e alla sua maturità (art. 10). Inoltre, vi sono i diritti
garantiti alle vittime con specifiche esigenze di protezione che sono subordinati al rispetto dei diritti
548 Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, p. 33. 549 Il mutuo riconoscimento rappresenta, insomma, “a journey into the unknown, where national authorities are in principle obliged to recognize standards emanating from the national system of any EU Member States on the basis of mutual trust” (V. MITSILEGAS, Eu Criminal Law, Oxford and Portland, 2009, p. 116 e M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 97). 550 Come correttamente osserva O. MAZZA, Investigazione prove e cooperazione giudiziaria, in Aa. Vv., Processo penale e giustizia europea. omaggio a Giovanni Conso, Atti del convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale, Torino, 26-27 settembre 2008, Milano, 2010, p. 155 “la libera circolazione delle merci è stata preceduta e accompagnata nel tempo dall’imposizione agli Stati membri di rigidi standard di qualità produttiva a tutela dei consumatori europei. Non altrettanto è avvenuto per le prove. Non solo non si è pensato di introdurre elevati requisiti di qualità, ma non sono stati nemmeno previsti livelli minimi di garanzia rispetto ai quali omologare la merce probatoria, con la conseguenza che oggi si profila la libera circolazione di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori, siano essi le autorità giudiziarie, gli imputati o le vittime di reato”. 551 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 99.
199
della difesa e alla discrezionalità dei giudici (art. 23, par. 1). Inoltre tali diritti si aggiungono a quelli
specificatamente dedicati ai minori con bisogni speciali (art. 24) e, come è stato sopra sottolineato, sia
le misure elencate nell’art. 23 che nell’art. 24 non sono attribuite in maniera presuntiva a tutti i minori,
ma solo a quelli che, a seguito di una valutazione individuale, vengono ritenuti bisognosi di una
protezione aggiuntiva (art. 22, par. 4).
In ogni caso è positivo il fatto che sugli Stati membri viga il dovere generale di rispettare il
principio del superiore interesse del minore e di avere un approccio child-sensitive nel recepimento e
nell’applicazione di tale direttiva, ma ciò non toglie che nei Paesi in cui il ruolo delle vittime nei processi
penali è quasi inesistente o in quelli in cui non vengono correttamente compiute le valutazioni
individuali delle vittime minori di età, queste ultime continueranno a godere di ben poche tutele
specifiche.
Inoltre bisogna considerare che la direttiva, di frequente, afferma che i "diritti dell'imputato"
non possono essere pregiudicati da specifiche misure adottate per tutelare gli interessi della vittima.
In particolare, l’art. 6, par. 6, della direttiva stabilisce che la vittima, dopo aver fatto richiesta
e quindi non in automatico, possa ricevere informazioni senza indebito ritardo sulla scarcerazione o
sull’evasione della persona connessa al reato dalla stessa subito. La vittima ha il diritto di ricevere
queste informazioni nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti,
ma la direttiva poi precisa che la notifica di tali informazioni possa venire meno nel caso in cui dovesse
comportare un rischio concreto di danno per l'autore del reato.
Ancora, il diritto all’interprete per una vittima che non comprende o non parla la lingua del
procedimento penale è sempre subordinata alla richiesta della vittima stessa e, inoltre, la possibilità di
usufruire di un interprete a distanza, utilizzando ad esempio una videoconferenza, è rimessa al rispetto
dei diritti della difesa oltre che alla discrezionalità del giudice552.
Inoltre, le stesse misure protettive per le vittime e i loro familiari, che gli Stati membri sono
tenuti ad assicurare per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, le intimidazioni e le ritorsioni,
i danni emotivi o psicologici e per tutelare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le
testimonianze, sono subordinate al rispetto dei diritti della difesa553. Lo stesso vale per le misure di
protezione per le vittime durante le indagini penali elencate nell’art. 20, par. 1, della direttiva.
Tutte queste disposizioni sottolineano, dunque, una netta prevalenza dei diritti dell'imputato
su quelli della vittima, anche minore di età, senza nemmeno specificare quali siano i diritti della difesa
da tutelare in ogni caso e sopra ogni cosa.
552 Art. 7, par. 2, della direttiva. 553 Art. 18, par. 1, della direttiva.
200
I diritti delle vittime di reato, inoltre, non sono nemmeno praticamente mai citati nelle direttive
che contengono diritti per gli indagati/accusati di aver commesso un reato554.
Questa sorta di “preferenza” per i diritti dell’indagato/imputato appare in contraddizione con
la definizione di “vittima”. L’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva, definisce, infatti, la “vittima” come
“una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che
sono stati causati direttamente da un reato” (corsivo aggiunto). È, pertanto, evidente che la nozione sia
direttamente connessa all'esistenza di un reato, fatto che non sembra essere messo in discussione, e ciò
pone dubbi sul rispetto del diritto alla presunzione di innocenza anche perché la direttiva non utilizza
mai, ad esempio, il termine "vittima presunta"555. Per quanto riguarda, invece, il termine “autore del
reato” esso viene utilizzato nella direttiva sia in riferimento ad una persona che è stata condannata per
un reato, che per una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità
o della condanna556.
Sebbene quindi molti dei diritti della vittima siano ancora dipendenti dal rispetto di quelli dei
presunti autori del reato, la direttiva mostra comunque una certa propensione per la prima categoria di
persone, la cui protezione, come è stato sopra sottolineato, è stata oggetto d’interesse del legislatore
europeo ben prima dell’altra557.
Inoltre, nonostante il testo della direttiva non possa dirsi esente da critiche, il suo contenuto
complessivo, per quanto riguarda la tutela delle vittime in generale (minori compresi), appare positivo
se si paragona a quello della precedente Decisione quadro 2001/220/GAI che è andato a sostituire.
Ad esempio, degno di nota è il diritto, attribuito a tutte le vittime, di ricevere assistenza gratuita,
specifica e qualificata dalle organizzazioni all’uopo dirette. Tale questione era stata affrontata anche
nella Decisione quadro, la quale, tuttavia, prevedeva unicamente il dovere di promuovere ed incentivare
l’intervento di tali servizi di assistenza nell’ambito del procedimento penale.
Attualmente la direttiva contiene, invece, un vero e proprio diritto generale a ricevere da queste
organizzazioni un supporto sia prima, che durante, che dopo la fine del procedimento penale e ciò
assume importanza soprattutto per i minori che sono più esposti al rischio di subire ritorsioni e
intimidazioni, nonché una vittimizzazione secondaria dovuta alle modalità stesse del processo558.
Altro aspetto da rilevare e che è di interesse, in particolare, per la tutela dei fanciulli è
l’importanza attribuita alla formazione dei professionisti che vengono in contatto con le vittime e che
554 Non si trova, infatti, alcun riferimento alle vittime nella direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e in quella sul diritto all'informazione. Nella direttiva sul diritto di accesso a un avvocato si trova un unico riferimento alla necessità di proteggere le vittime di reato nel considerando n. 36 e nella direttiva sulla presunzione di innocenza nel considerando n. 20. 555 Questo perché, secondo certa dottrina, ciò comporterebbe delle ripercussioni negative per le vittime di reato. Si veda M.E.I BRIENEN AND E.H. HOEGEN, Victims of crime, 22 European Criminal Justice Systems, Nijmegen, 2000, p. 1169. 556 Considerando n. 12 della direttiva in commento. 557 A. KLIP, On victim's rights and its impact on the rights of the accused, in European Journal of crime, criminal law and criminal justice, 2015, p. 187. 558 L’art. 9 della direttiva elenca, poi, i servizi connessi a tale tipo di supporto.
201
si occupano dei servizi di supporto. L’aspetto della formazione era solo menzionato nella Decisione
quadro del 2001, mentre qui diventa uno strumento per rafforzare i diritti delle vittime559.
Grazie alla preparazione del personale, infatti, sarà possibile identificare con facilità i bisogni
specifichi delle vittime e trattarle in una maniera rispettosa, sensibile, professionale e non
discriminatoria560.
Di certo, la direttiva 2012/29/UE arricchisce il quadro normativo europeo, offrendo al giudice
nazionale una forza maggiore per applicare e rendere operativo tale atto grazie anche al passaggio dallo
strumento della “Decisione quadro” a quello della “direttiva”.
Ciò nonostante, oltre al diritto all’informazione, alla protezione e all’assistenza che ricevono
un pieno riconoscimento, tanto da non far pensare che agli Stati membri rimanga alcuna discrezionalità
in merito, la direttiva non giunge ancora a riconoscere alla vittima un vero e proprio "diritto al processo
penale" e neanche il diritto a partecipare semplicemente ad esso. Le numerose clausole di
salvaguardia561 presenti, infatti, creano un sistema di tutela in larga parte a geografia variabile562.
Inoltre, la direttiva non offre nemmeno una chiara ed esaustiva definizione di “vittima
vulnerabile” che aiuti a tutelare almeno i minori come categoria in sé e per sé bisognosa di specifiche
attenzioni.
La direttiva 2012/29/UE è, dunque, uno strumento rilevante, ma non certo sufficiente.
Bisognerà, in ogni caso, attendere indicazioni chiarificatrici da parte della Corte di Giustizia
in merito, innanzitutto, alla corretta applicazione dei diritti in essa contenuti in rapporto con le garanzie
previste per gli imputati, sperando che non prevalga la logica della tutela minima al ribasso di cui
talvolta, come si vedrà nel prosieguo, sembra accontentarsi la Corte europea dei diritti dell'uomo563.
Inoltre, di fondamentale importanza sarà il coordinamento di tale direttiva con gli altri strumenti
normativi UE che verranno analizzati nel prosieguo e che formano ormai un vero e proprio sistema di
protezione della vittima nel territorio dell’Unione europea.
559 S. R. BUCZMA, An overview of the law concerning protection of victims of crime in the view of the adottino of the direttive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime in the European Union, in ERA Forum, 2013, 14, p. 248. 560 Considerando n. 61 e articolo 25 della direttiva. 561 Come, ad esempio, gli incisi “se tale diritto esiste nell’ordinamento nazionale”, o “a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario” (considerando n. 33 e 34) o ancora la parte finale del considerando n. 20 in cui si prevede che “gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi siano riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale”. 562 S. ALLEGREZZA, Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE, in Lo statuto europeo delle vittime di reato: modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali (a cura di L. Lupària), Cedam, 2015, p. 6. 563 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 113.
202
1.2.3 La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime
Il Trattato di Lisbona ha offerto nuovi impulsi per la repressione della tratta di esseri umani.
L’attuale art. 79, par. 1, TFUE ridisegna, infatti, l’azione dell’Unione europea nell’ambito della politica
comune in materia di immigrazione, assegnando alla lotta alla tratta degli esseri umani (in particolare
di donne e minori) un ruolo autonomo tra gli obiettivi di tale politica e all’Unione europea la
competenza ad adottare misure per lottare contro tale grave crimine. Come sopra anticipato, poi, oltre
all’art. 82 del TUE che consente di adottare norme minime per la tutela dei diritti delle vittime di reato,
l'art. 83, par. 1, del TFUE ha attribuito al legislatore europeo la competenza ad adottare norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per sfere di criminalità particolarmente gravi, aventi
una dimensione transnazionale, tra le quali figura proprio la tratta di esseri umani.
Infine, sempre a livello di diritto primario, rileva anche la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea che, all’art. 5, proibisce esplicitamente la tratta degli esseri umani.
Già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea era dotata di uno
strumento normativo dedicato alla repressione della tratta ovvero la Decisione quadro 2002/629/ del
Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani che nel 2011 è stata sostituita dalla direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime. Emerge già dal diverso titolo di questi due strumenti il fatto che la tematica della protezione
delle vittime di tratta sia stata affrontata soprattutto nella nuova direttiva. La Decisione quadro del 2002,
difatti, conteneva unicamente un articolo, ovvero l’art. 7, dedicato alla protezione e all’assistenza delle
vittime ed è interessante notare che due dei tre paragrafi dell’art. 7 erano dedicati alla tutela dei minori
vittime di reato e dei loro familiari, ma più che altro durante le indagini e all’interno del processo564.
Mancava una disposizione che offrisse ai minori il diritto di ricevere protezione e assistenza anche
all’esterno del processo in quanto i fanciulli erano ancora visti come di meri strumenti per arrivare alla
564 Art. 7 della Decisione quadro: “1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). 2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all’articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 14, paragrafo 1, della Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un’appropriata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l’articolo 4 della Decisione quadro 2001/220/GAI”.
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condanna dei trafficanti di esseri umani565. Nel prosieguo verranno sottolineate ulteriori differenze tra
la Decisione quadro e la nuova direttiva sulla tratta.
La direttiva 2004/81/CE del Consiglio è stata il secondo strumento normativo dell’Unione
europea connesso al reato della tratta. Tale direttiva, rivolta ai cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea, subordina la facoltà degli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno
temporaneo alla volontà delle vittime di voler cooperare attivamente con le autorità nazionali per
assicurare alla giustizia i loro sfruttatori.
Ai sensi di tale direttiva, le vittime di tratta hanno anche il diritto a un periodo di riflessione
che consenta loro di riprendersi e di sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possano poi
decidere consapevolmente se vogliono cooperare o meno con le autorità competenti566.
Durante il periodo di riflessione, la cui durata è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri
a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa567, le vittime di
tratta non possono essere allontanate e godono delle garanzie elencate nell’art. 7, come il diritto alla
sussistenza, all’accesso alle cure mediche urgenti, ad un’assistenza psicologica, legale e linguistica e a
misure di protezione per tutelare la loro sicurezza ove necessario. Quando si tratta di adottare delle
misure per le vittime nel corso del periodo di riflessione, la direttiva richiede agli Stati membri di tenere
in considerazione le esigenze particolari delle persone più vulnerabili.
Per quanto concerne le persone vulnerabili, bisogna premettere che tale strumento si applica,
di regola, solo alle persone maggiori di età, ma viene consentito agli Stati membri di applicare la
direttiva anche ai minori568.
Nel caso in cui gli Stati membri decidano di estendere in tal senso l’ambito di applicazione
della direttiva sono tenuti a garantire ai fanciulli il diritto a ricevere le cure mediche necessarie o ogni
altro tipo di assistenza legata alla loro specifica condizione una volta ottenuto il permesso di soggiorno
temporaneo. Inoltre, l’art. 10 è dedicato espressamente alle vittime minori di età e prevede l’obbligo
degli Stati membri di tenere in debita considerazione l'interesse superiore del minore, adeguando il
procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne coinvolto (ad esempio
attraverso il prolungamento della durata del periodo di riflessione) e accordando ai minori l'accesso al
sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini (limitandolo, eventualmente, al sistema
scolastico pubblico). Inoltre, se il cittadino di un Paese terzo, vittima di tratta, è un minore non
accompagnato, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per stabilirne l'identità e la
565 T. OBOKATA and B. PAYNE, Implementing action against trafficking of human beings under the TFUE: a preliminary analysis, in New Journal of European Criminal Law, Vol. 3, Issue 3-4, 2012, p. 307. 566 Art. 6 della direttiva. 567 Tale strumento impone una durata del periodo di riflessione di almeno 30 giorni. Nell’Unione europea, invece, essendo la durata del periodo di riflessione rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, vi sono notevoli differenze da uno Stato membro all’altro (nel Regno Unito, ad esempio, la durata del periodo di riflessione è 45 giorni, in Italia 3 mesi). 568 Art. 3 della direttiva.
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nazionalità e fare tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia, garantendogli nel
frattempo, con la massima sollecitudine, la rappresentanza legale.
Nonostante in tale direttiva siano stati stabiliti alcuni diritti per le vittime della tratta, essi
rimangono comunque circoscritti ai cittadini di Paesi terzi e sono subordinati alla cooperazione con le
autorità nazionali poiché l’obiettivo primario di questa direttiva, così come quello della Decisione
quadro del 2002, è combattere l’immigrazione irregolare e la tratta e non proteggere le vittime569. I
diritti elencati nella direttiva 2004/81/CE, infatti, sono destinati ad estinguersi una volta terminato il
periodo di riflessione quando le autorità competenti decidono di negare la concessione del permesso di
soggiorno oppure alla scadenza di quest’ultimo (che deve durare almeno sei mesi) se non ci sono le
condizioni per il suo rinnovo570.
La recente direttiva 20011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
(che ha sostituito la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI571) rappresenta uno dei primi
strumenti adottati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, di conseguenza, la sua corretta
implementazione a livello nazionale è importante non solo per un effettivo contrasto al fenomeno della
tratta, ma anche per valutare se la sua impostazione potrà essere riutilizzata per adottare altre misure
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Questa direttiva rappresenta, infatti, il primo strumento con cui l'Unione europea cerca di
contrastare un fenomeno criminale occupandosi non solo della repressione penale, ma anche della
prevenzione e della tutela delle vittime, in linea con gli strumenti internazionali che sono stati citati
nella prima parte del presente lavoro572.
Questo approccio olistico è dunque il primo elemento di novità di tale direttiva ed è da
segnalare positivamente poiché la tratta di esseri umani, oltre ad essere un fenomeno in costante
evoluzione e in aumento (specialmente per quanto riguarda il traffico di minori)573 è anche
enormemente complesso.
Lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia non sono, infatti, le uniche ragioni che
alimentano la tratta: quest'ultima viene praticata anche in vista dell’assoggettamento delle vittime a
lavoro forzato, matrimonio forzato, servitù domestica e traffico di organi e, inoltre, sono sempre più
569 Inoltre non vi sono disposizioni dedicate alle modalità per individuare le vittime e quindi la direttiva si applica unicamente a delle vittime di tratta già identificate come, ad esempio, dimostra l’art. 5 dedicato al diritto di informazione. 570 Per le condizioni di rinnovo e per i motivi di non rinnovo si vedano gli articoli 8, 13 e 14 della direttiva. Per un approfondimento si veda S. CHAUDARY, Trafficking in Europe: An Analysis of the E ectiveness of European Law, 33 Mich. J. Int'l L. 77, 2011. 571 È opportuno precisare che la direttiva 2011/36/UE non riguarda le condizioni di soggiorno delle vittime della tratta che rimangono oggetto della precedente direttiva 2004/81/CE. 572 Il riferimento è, in primo luogo, al Protocollo di Palermo che ha introdotto il sistema delle c.d "3Ps obligations" ovvero “Prosecution, Protection and Prevention” e alla successiva Convenzione di Varsavia del 2005 del Consiglio d'Europa. 573 Per uno studio sul fenomeno si vedano: Europol, Knowledge Product. Trafficking in Human Beings in the European Union, The Hague, 2011 e International Labour Office (ILO), A Global Alliance against Forced Labour (Geneva, 2005).
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rare le forme tradizionali di tratta, in cui esiste un’unica catena, che va dal reclutamento allo
sfruttamento finale, gestita dalla stessa organizzazione criminale. Sempre più frequentemente, infatti,
le diverse fasi sono gestite da gruppi criminali diversi appartenenti anche a Stati membri diversi.
L'Unione europea, infatti, non è più solo un territorio di destinazione del traffico di esseri
umani come poteva essere in passato, ma è diventato anche territorio di origine di tale fenomeno da
quando gli Stati membri sono aumentati, arrivando ad includere, in particolare, i Paesi dell'Europa
dell'Est come Romania e Bulgaria574.
Il secondo elemento di novità riguarda i criteri per l’ammissione all’assistenza delle vittime di
tratta. La direttiva del 2011 afferma, infatti, il principio, già contenuto nella Convenzione del Consiglio
d'Europa, che l’assistenza e il sostegno alla vittima non devono essere subordinati alla volontà di
quest’ultima di collaborare nel procedimento penale.
Di frequente, infatti, le vittime, soprattutto se minori di età, sono riluttanti a denunciare i loro
sfruttatori alla polizia perché possono aver assistito a casi di corruzione di agenti nella rete dei trafficanti
o semplicemente perché sono traumatizzate o affette da disabilità mentali. Il tradizionale “approccio
premiale”, fondato sullo scambio cooperazione-assistenza è comunque in contraddizione col fatto che
nella tratta non si ha a che fare con dei “pentiti”, ma con delle persone sottoposte a violenza e/o abuso
e/o sfruttamento che devono aver diritto quindi ad un'assistenza incondizionata575.
La consacrazione di tale principio nella direttiva pone un problema di coordinamento con la
precedente direttiva 2004/81/CE che, come sopra anticipato, subordina la concessione del permesso di
soggiorno alla necessaria cooperazione della vittima nelle indagini.
In ragione di ciò, le vittime, cittadine dei Paesi terzi, cui si applica la direttiva 2004/81/CE,
hanno il diritto di essere assistiti incondizionatamente in conformità con la nuova direttiva, ma non
possono ottenere il permesso di soggiorno se non cooperano nelle indagini576.
574 EUROSTAT, Trafficking in human beings, 11 april 2013, p. 13. Anche per questa ragione le norme sulla giurisdizione contenute nella direttiva prevedono un seppur parziale ampliamento della giurisdizione extraterritoriale rispetto a quanto previsto nella previgente Decisione quadro. L’art. 10 obbliga ogni Stato membro a perseguire non solo il reato commesso interamente o parzialmente nel territorio dello Stato, ma anche il reato commesso interamente all’estero quando l’autore è un suo cittadino. In questo caso gli autori del reato saranno perseguibili non solo nel Paese di destinazione della tratta, dove lo sfruttamento si verifica, ma anche nel Paese di origine. Purtroppo la norma lascia ancora ampia discrezionalità agli Stati membri con riferimento agli autori di reato non cittadini, ma abitualmente residenti, per i quali l’adozione del criterio di giurisdizione extraterritoriale è solo facoltativo. Parimenti facoltativa è la possibilità di stabilire la giurisdizione extraterritoriale quando la vittima sia cittadina dello Stato e quando il reato sia stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che risiede nel territorio dello Stato. In conclusione, si tratta di aperture importanti, ma ancora insufficienti rispetto all’obiettivo di perseguire le cosiddette “nuove mafi”, caratterizzate non da radicamento nel territorio, ma al contrario da estrema mobilità territoriale e di procedere contro i componenti di tali gruppi criminali dovunque essi si trovino e dovunque abbiano commesso il reato. 575 M. G. GIAMMARINARO, La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, XIV, 1-2012, p. 16. 576 La possibilità di revisionare la Direttiva 2004/81/CE è stata annunciata dalla Commissione europea nel 2010 e nel 2016 la stessa Commissione avrebbe dovuto lanciare una consultazione e una valutazione d’impatto su un’eventuale modifica della direttiva che a tutt’oggi non risulta essere stata fatta. Inoltre, leggendo la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE (Bruxelles, 15.10.2010 COM (2010) 493 definitivo) è
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Per quanto riguarda i minori vittime di tratta cittadini di uno Stato terzo, la Convenzione di
Varsavia del Consiglio d’Europa specifica che la decisione di rilasciargli o meno un permesso di
soggiorno debba essere presa nell'interesse superiore del minore. La possibilità di rilasciare un permesso
di soggiorno senza che vi sia la cooperazione della vittima non è ovviamente esclusa dall'Unione
europea e gli Stati membri sono (normalmente577) liberi di garantire un livello di protezione maggiore
di quello stabilito nelle direttive UE e quindi anche di assicurare ai minori un permesso di soggiorno
automatico. Tuttavia, questa automaticità può anche non essere sempre nel superiore interesse del
minore interessato, ad esempio nel caso in cui il minore era stato sottratto dal suo Paese di origine senza
il consenso dei genitori578.
Ai minori vittime di tratta poi, oltre alla protezione offerta dalla Direttiva 2004/81/CE, nulla
nega che gli venga riconosciuto anche lo status di rifugiati ove ci fossero le condizioni e, infatti, l'art.
11, par. 6 della nuova direttiva sulla tratta obbliga gli Stati membri ad informare le vittime dell'esistenza
anche di tale tipo di tutela579.
Proseguendo nell’analisi della direttiva 2011/36/UE si nota che tale strumento ha deciso di
adottare sostanzialmente la medesima definizione di “traffico di persone” contenuta nel Protocollo
ONU annesso alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (c.d. Protocollo di
Palermo) e poi trasfusa anche nella Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa di cui si è parlato
nella prima parte del presente lavoro.
Per traffico di persone, pertanto, ai sensi dell'art. 2, par. 1, della direttiva s’intende: “il
reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o
il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza
o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posi-
emerso che: “Sebbene i dati disponibili non consentano di per sé di realizzare una valutazione completa dell'efficacia della direttiva, l'impatto di quest'ultima risulta insufficiente alla luce dei dati generali relativi alle vittime della tratta nell'UE. Mentre le vittime individuate in alcuni Stati membri ammontano a numerose centinaia o addirittura a duemila il numero dei titoli di soggiorno rilasciati ai sensi della direttiva raramente supera i venti l'anno. (…) In questo contesto la Commissione potrebbe valutare la necessità di apportare modifiche alla direttiva, prevedendo tra l'altro la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno temporaneo sulla base della situazione di vulnerabilità della vittima, e non necessariamente in cambio della cooperazione con le autorità competenti. Altre modifiche potrebbero comprendere la determinazione di una specifica durata del periodo di riflessione per le vittime, il rafforzamento del quadro giuridico relativo al trattamento, in particolare per i minori, e il potenziamento dell'obbligo di informare le vittime in ordine ai loro diritti”. 577 Salvo nei casi in cui ciò possa determinare il sacrificio degli interessi primari dell'Unione, come si vedrà nel prosieguo. 578 M. SIMONATO, Minors as victims of cross-border trafficking of human beings in the European Union, in T. R. BIRCKHEAD AND S. MOUTHAAN (eds.), The Future of Juvenile Justice, in corso di pubblicazione, NYU Press, p. 176-177. 579 Ai sensi dell’art. 11, par. 6, della direttiva sulla tratta le informazioni da dare alle vittime riguardano anche quelle sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe. Su tale argomento si veda T.M. CHRISTENSEN, Trafficking for sexual exploitation: victim protection in international and domestic asylum law, UNHCR publications, Research paper n. 206, 2011, disponibile sul sito www.unhcr.org.
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zione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il
consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento”.
Con la nuova direttiva, dunque, l’Unione europea ha deciso di rafforzare uno standard
internazionale consolidato, distaccandosi dalla definizione contenuta nella previgente Decisione quadro
2002/629/GAI che distingueva unicamente tra la tratta per scopo di sfruttamento sessuale e quella per
scopo di sfruttamento lavorativo, escludendo così altre forme di sfruttamento particolarmente diffuse
nell’ambito del traffico di minori.
Inoltre, come previsto anche dal Protocollo di Palermo, la direttiva stabilisce che se le vittime
delle azioni elencate nell'art. 2, par. 1, sono dei minori non è necessaria la presenza di uno dei mezzi
sopra elencati (ovvero l'uso o la minaccia della forza, il rapimento, la frode, l'inganno580 etc.) per
configurare il reato di tratta e per tutte le vittime si considera irrilevante il consenso prestato allo
sfruttamento, programmato o effettivo, se è stata utilizzata la forza, il rapimento, l’inganno etc.
All’obbligo di criminalizzazione delle condotte elencate nell’art. 2 della direttiva fa riscontro
quello di tenere indenne le vittime dalle sanzioni penali derivanti dall’essere state costrette a compiere
attività criminali come conseguenza diretta dello sfruttamento subito ai sensi dell’art. 2581. La lettera
della norma parla di vittime “costrette” a compiere un reato, tuttavia il criterio sistematico induce a
includere nell’ambito di operatività della norma tutte le situazioni in cui siano stati utilizzati i mezzi
illeciti previsti dall’art. 2, dunque non solo la violenza e la costrizione fisica, ma anche l’inganno e
l’abuso di una posizione di vulnerabilità. In ogni caso, considerata la formulazione dell’art. 8, l’obbligo
di non perseguire le vittime in questi casi rimane sostanzialmente rimesso alla discrezionalità degli Stati
membri e in ciò si nota una forte somiglianza con la previsione contenuta nell’art. 26 della Convenzione
del Consiglio d’Europa che cita unicamente la possibilità di non punire le vittime.
L’ampia discrezionalità ammessa dalla Convenzione di Varsavia ha consentito in passato agli
Stati membri di condannare anche dei minori nonostante fossero stati riconosciuti come vittime della
tratta e i reati derivassero da tale particolare condizione di vulnerabilità582. È, pertanto, probabile che la
direttiva non cambierà nulla al riguardo583.
Per quanto riguarda le pene per il reato di tratta, l’art. 4 stabilisce cinque anni nel massimo per
580 Diversi studi del fenomeno della tratta di esseri umani dimostrano che è sempre più frequente che i minori prestino il proprio consenso a partire, a volte anche con il consenso degli stessi genitori, perché ingannati da false promesse di un futuro migliore in un altro Paese. L'inganno rappresenta, infatti, il mezzo più comune per reclutare i fanciulli. Si veda al riguardo, I. STAIGER, Trafficking in children for the purpose of sessuale exploitation in the EU, in European journal of crime, criminali law and criminale justice, 2005. 581 Art. 8 della direttiva. 582 Il riferimento è, in particolare, a un caso deciso dalla England and Wales Court of Appeal (Criminal Division) il 20 febbraio 2012 (R v N; R v LE (2012) EWCA Crim 189) che riguardava due minori vietnamiti che, nonostante quanto sopra, erano stati condannati per aver coltivato della cannabis. 583 T. OBOKATA and B. PAYNE, Implementing action against trafficking of human beings under the TFUE: a preliminary analysis, cit., p. 311.
208
il reato base e dieci anni nel massimo per le forme aggravate584. Sebbene queste sanzioni possano
apparire lievi in relazione alla gravità della fattispecie criminosa, bisogna sempre tenere presente che il
legislatore europeo ha fissato un minimo comune denominatore rispetto ad un panorama punitivo
altamente differenziato negli Stati membri e le pene sono anche aumentate rispetto a quanto previsto
dalla precedente Decisione quadro585.
Un’altra sanzione applicabile a chi commette il reato di tratta di essere umani è prevista
dall’art. 7 della direttiva che obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad assicurare che
le autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti
dalla tratta. La norma è di cruciale importanza, sia per il suo scopo di deterrenza che per assicurare un
risarcimento effettivo alle vittime del reato che normalmente non è garantito in tutti gli Stati membri.
Per quanto riguarda più nello specifico la tutela delle vittime di tratta minori di età, bisogna
premettere che la direttiva richiama espressamente la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nei
considerando n. 8 e 22, affermando che ad essa, oltre che alla Carta dei diritti fondamentali, si debba
far riferimento per applicare le sue disposizioni alla luce del principio del superiore interesse del minore.
Nel considerando n. 12 i minori vengono definiti “vittime vulnerabili”, nel considerando n. 22 “vittime
particolarmente vulnerabili” e nel considerando n. 23, dedicato ai minori non accompagnati vittime di
tratta si parla ancora della loro “particolare vulnerabilità”. Si conferma, pertanto, ancora una volta la
mancanza di una nozione condivisa a livello UE in merito al concetto di “vulnerabilità”, come
sottolineato anche nella direttiva sui diritti delle vittime di reato.
Il contenuto della direttiva appare rilevante per la protezione dei fanciulli per una serie di
motivi, alcuni dei quali sono già stati sottolineati.
Innanzitutto è stato importante aver aumentato le disposizioni a tutela dei minori vittime di
tratta rispetto a quelle contenute nella Decisione quadro poiché i minori rappresentano uno dei gruppi
più vulnerabili presi di mira dai trafficanti di esseri umani, rappresentando ben il 15% delle vittime
identificate in Europa586. I gruppi della criminalità organizzata scelgono come vittime della tratta i
minori per la facilità nel reclutarli e per la rapidità nel sostituirli587. Negli ultimi anni il fenomeno è stato
aggravato dalla crisi migratoria in corso, durante la quale il numero di minori, soprattutto non
accompagnati, giunti nell'UE è cresciuto in modo esponenziale588.
584 Si tratta di pene stabilite solo nel massimo perché alcuni ordinamenti nazionali non conoscono la nozione di pena minima edittale. 585 L’art. 3 della Decisione quadro fissava unicamente la pena per le fattispecie aggravate e la sanzione prevista era la reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni. 586 Le statistiche dimostrano che le più colpite sono le bambine tra i 15 e i 18 anni. I neonati, trafficati a scopo di adozioni illecite, rappresentano la minoranza, ma le prove sui dati del fenomeno sono spesso difficili da trovare. Ad esempio ci sono prove, ma molto scarse, circa il traffico dei minori in Europa per la rimozione degli organi. M. DOTTRIDGE, Reference Guide on protecting the rights of child victims of trafficking in Europe, Geneva, United Nations Children's Fund, UNICEF, 2006. 587 Europol, Intelligence Notification, Child trafficking for exploitation in forced criminal activities, 2014. 588 Per dei dati aggiornati si veda il sito dell’UNHCR, http://data.UNHCR.org.
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La direttiva dedica quindi particolare attenzione a certi aspetti della tutela delle vittime
minorenni che non erano stati affrontati nella Convenzione del Consiglio d’Europa, nel Protocollo di
Palermo o nella Decisione quadro del 2002.
In primo luogo, essa apporta una significativa novità inserendo nella lista dell’art. 2, par. 3,
che descrive il contenuto minimo dello sfruttamento, anche due attività illecite che non erano
menzionate nella Decisione quadro ovvero lo sfruttamento dell’accattonaggio589 e lo sfruttamento di
attività criminali590. Nella definizione consolidatasi a livello internazionale la lista dei fini illeciti dello
sfruttamento era aperta, pertanto, la novità della direttiva risiede nel voler porre semplicemente una
maggiore attenzione su queste due forme di tratta che coinvolgono soprattutto i minori.
In secondo luogo, grazie a questa direttiva, le norme sulle indagini e l’azione penale sono state
inserite per la prima volta in uno strumento penalistico UE. Al riguardo l’art. 9 sancisce la natura
officiosa del procedimento, la sua prosecuzione anche in caso di ritrattazione della vittima e la
possibilità di perseguire il reato di tratta per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia
raggiunto la maggiore età. In tal modo si vuole dunque garantire la prosecuzione del processo anche
quando la persona offesa è soggetta ad intimidazione o, in caso di vittima minore di età, rimandarlo al
momento in cui la vittima sarà in grado di dare un contributo concreto alle indagini.
È rilevante anche il comma 3 dell’art. 9 che prevede che le unità incaricate delle indagini siano
composte di personale adeguatamente formato allo scopo e il comma 4 che obbliga gli Stati membri ad
adottare le misure necessarie affinché le unità competenti per le indagini dispongano di strumenti
investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata. Questi due ultimi commi
affermano importanti principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2010 nel famoso
caso Rantsev c. Cipro e Russia di cui si parlerà nel prosieguo.
È di estrema importanza aver imposto agli Stati membri la formazione del personale addetto
alle indagini per individuare, soprattutto in via preventiva, potenziali vittime di tratta. Visto l’aumento
dei casi di minori coinvolti in tale reato tale espressa previsione, mancante nella precedente Decisione
quadro, non può che giovare alla loro protezione così come l’obbligo imposto agli Stati di non
considerare la tratta come un reato di “serie b”. Diversi studi, infatti, dimostrano che i risultati della
repressione della tratta sono di gran lunga inferiori a quelli ottenuti, ad esempio, nei procedimenti per
589 Per quanto riguarda specificatamente lo sfruttamento dell'accattonaggio, il considerando n. 11 della direttiva chiarisce che in tale contesto l’accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella Convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato, con esclusione dunque delle situazioni nelle quali l’accattonaggio è un mero mezzo di sopravvivenza del nucleo familiare. Nel caso di vittime minorenni, il considerando n. 11 prevede espressamente che nessun eventuale consenso a prestare tale tipo di "lavoro" dovrebbe essere considerato valido. 590 Lo sfruttamento di attività criminali si verifica quando la vittima è costretta o indotta a commettere reati quali il borseggio o reati più gravi come il traffico o la coltivazione di stupefacenti. In certi casi una persona viene trafficata proprio allo scopo di essere utilizzata come corriere, ovvero allo scopo di procurare proventi illeciti attraverso borseggi o furti in appartamento.
210
il traffico di stupefacenti, proprio a causa di come sono condotte le indagini.
Questa situazione si è riverberata anche sulle concrete possibilità delle vittime di ottenere un
ristoro del danno subito. L’inadeguata qualità delle indagini, che non si avvalgono quasi mai di
investigazioni finanziarie e di conseguenza raramente riescono ad individuare e confiscare i proventi
del reato ha infatti reso necessaria l’introduzione nella direttiva del sopra citato art. 7 dedicato al
sequestro e alla confisca, ma questo può non essere sufficiente per garantire un risarcimento alle vittime.
Consapevole di ciò, il legislatore europeo ha introdotto anche l’art. 17 della direttiva che
dispone che le vittime abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime dei reati dolosi
violenti, cioè ai fondi pubblici istituiti al fine assicurare un ristoro alla vittima anche quando i proventi
dei reati non siano stati sequestrati e l’autore risulti privo di mezzi patrimoniali. Tale previsione non
era presente nella Decisione quadro del 2002, mentre era consacrata nella Convenzione di Varsavia del
Consiglio d’Europa ed è in armonia con quanto previsto dall’art. 12 della Direttiva 2004/80/CE relativa
all’indennizzo delle vittime di reato.
In terzo luogo, l’art. 15 della direttiva è dedicato proprio alla tutela dei minori vittime della
tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali. Tale norma, oltre ad imporre agli Stati
membri di consentire l’accesso dei minori alla consulenza e all’assistenza legale gratuita (a meno che
gli stessi fanciulli non siano dotati di risorse sufficienti591), impone l’adozione anche di una serie di
misure, basate sul principio del superiore interesse del minore per evitare che i minori subiscano un
secondo trauma in sede processuale. Queste misure sono identiche a quelle previste nella direttiva in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e anche se ciò potrebbe suggerire
l’esistenza di ormai consolidati standard UE, in materia soprattutto di ascolto del minore vittima di
reato e di misure per evitare ai fanciulli la vittimizzazione secondaria592, tuttavia, se si osserva bene
tutte le misure indicate nell’art. 15 sono subordinate al rispetto di tre fattori: il ruolo delle vittime nel
pertinente sistema giudiziario, il rispetto dei diritti della difesa e la conformità al diritto nazionale593.
Dunque vige ancora troppa discrezionalità per affermare che esistano effettivamente degli standard
591 Come giustamente previsto dal considerando n. 19 della direttiva: “Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l’assistenza legale sarebbero in pratica gratuite per costoro”. 592 Questa direttiva è stata la prima ad introdurre in un atto vincolante dell’Unione europea delle specifiche misure per combattere la c.d. “vittimizzazione secondaria”. 593 Viene, infatti, stabilito il dovere degli Stati membri di sentire il minore senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione del fatto di reato alle autorità, di svolgere le audizioni delle vittime minorenni in locali “appositi e adatti allo scopo” e quello di far condurre tali operazioni da persone dotate di una formazione specifica, avendo cura di garantire che sia sempre il medesimo operatore a sentire il minore. Inoltre, viene posta l'attenzione sulla necessità di ridurre al minimo il numero delle deposizioni (durante le quali il minore dovrà, di regola, essere accompagnato da un rappresentante o da un adulto a sua scelta) e sull'utilizzo, durante le indagini, di videoregistrazioni per tutte le audizioni del minore vittima di reato (o testimone) al fine di utilizzarle come prova nel procedimento penale, seppur “conformemente al diritto interno”. Inoltre, nella fase dibattimentale, dovrà essere garantita la possibilità di svolgere l’udienza a porte chiuse e di esaminare il minore senza che lo stesso sia presente, attraverso l’utilizzo di appropriate tecnologie di comunicazione. Bisogna anche sottolineare che in caso di dubbio sull'età della vittima, la minore età va presunta e va nominato un tutore in caso di conflitto di interessi tra il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
211
consolidati a livello UE.
Per quanto riguarda altre misure non legate alla fase processuale, l’art. 14 della direttiva,
dedicato all’assistenza e al sostegno alle vittime minorenni, sancisce il diritto di queste ultime
all'accesso all'istruzione così come ai figli minori delle vittime adulte. I minori devono essere sostenuti
anche a lungo termine nel loro recupero fisico e psico-sociale e ogni misura va intrapresa a seguito di
una valutazione individuale nella prospettiva di trovare una soluzione duratura specifica per ogni
minore a seconda delle rispettive esigenze. L'assistenza va estesa, ove opportuno e possibile, anche alla
famiglia della vittima minore di età che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri.
Le norme sull’assistenza dei minori lasciano meno discrezionalità agli Stati membri rispetto a
quelle dedicate alla tutela processuale, ma comunque non mancano gli incisi tesi a ricondurre i doveri
degli Stati ad una mera facoltà di intervento.
L’art. 16 è invece dedicato specificatamente ai minori non accompagnati. In base a quanto
disposto nel considerando n. 23 la tutela sembra rivolgersi unicamente ai minori non accompagnati
vittime di tratta. Se effettivamente fosse questa l'interpretazione corretta della norma verrebbe meno un
obiettivo ben più innovativo, ovvero quello di proteggere tutti i minori non accompagnati come mezzo
di prevenzione della tratta594.
La disposizione non aggiunge nessuna particolare tutela per questa speciale categoria di
fanciulli, limitandosi a richiedere agli Stati di tenere in debita considerazione la loro particolare
situazione e richiamando, per il resto, quanto già espresso per i minori in generale.
La Convenzione di Varsavia, al riguardo, conferisce una tutela maggiore ai minori non
accompagnati in quanto prevede espressamente l’onere per gli Stati membri di compiere ogni sforzo
per ritrovare i loro familiari ove ciò sia nel loro superiore interesse.
Oltre alle disposizioni dedicate espressamente ai minori, questi ultimi godono anche di altri
diritti garantiti a tutte le vittime in generale. In particolare, l’art. 12 della direttiva sancisce il diritto
delle vittime alla protezione. Il diritto alla protezione è riconosciuto anche da altri strumenti
internazionali e la novità sta nel fatto che gli Stati membri sono obbligati a garantire a tutte le vittime
della tratta un trattamento specifico sulla base di una “valutazione individuale” della loro “situazione
personale”595.
594 Come osserva M. G. GIAMMARINARO, La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in Diritto immigrazione e cittadinanza, 2012, p. 29. 595 Di particolare importanza al riguardo è il considerando n. 20, laddove chiarisce che la valutazione individuale deve tenere conto di elementi quali l’età, la gravidanza, lo stato di salute, la disabilità (ovvero delle specifiche condizioni personali del soggetto che potrebbero anche preesistere al reato), ma anche delle conseguenze fisiche o psicologiche dell’attività criminale. Con ciò si riconosce che l’impatto del reato di traffico è in molti casi devastante per le vittime e più in generale che le esigenze della persona offesa vanno valutate tenendo conto delle modalità del reato e della sua incidenza in concreto su tutti gli aspetti della vita della persona offesa.
212
Tra le misure aggiuntive di cui possono beneficiare i minori in qualità di vittime, “per quanto
possibile e conformemente al diritto nazionale e alle norme sulla discrezionalità, la prassi e gli
orientamenti giudiziari”, vi è quella di evitare il contatto visivo con gli imputati (anche durante le
deposizioni o gli esami incrociati, ricorrendo, a tal fine, ad adeguate tecnologie) e quella di non essere
sottoposti a domande non necessarie sulla loro vita privata.
Indubbiamente, rispetto alla Decisione quadro del 2001 sulla posizione della vittima, tale
direttiva offre, in generale, una maggiore protezione della vittima dal processo in quanto molte sue
disposizioni sono una specificazione delle previsioni astratte che erano contenute nel precedente
strumento. Inoltre, rispetto alla Decisione quadro, l’art. 11 della direttiva sancisce l’importante principio
per cui tutte le vittime devono ricevere assistenza non soltanto durante il procedimento penale, ma anche
prima e per un congruo periodo di tempo anche dopo la sua conclusione. Come era stato sopra
sottolineato, la Decisione quadro forniva unicamente una minima tutela alle vittime all’interno del
processo.
Il comma 5 dell’art. 11 sancisce poi la regola che l’assistenza deve essere prestata su base
consensuale e informata. Non viene prevista una lista rigida di forme di assistenza, ma se ne citano
alcune a titolo esemplificativo come l’alloggio, le cure mediche, l’assistenza psicologica,
l’informazione, la consulenza, la traduzione e l’interpretariato se necessari.
Elemento innovativo di questa direttiva, e che infatti non era presente nella Decisione quadro
del 2002 e si ritrova qui per la prima volta nel contesto di uno strumento penalistico UE, è la parte
dedicata alla prevenzione. Dopo la “Prosecution” e la “Protection”, l’aspetto della “Prevention”
completa le c.d “3Ps obligations” introdotte dal Protocollo di Palermo e confluite anche nella
Convenzione di Varsavia.
Le “armi” scelte per cercare di ridurre la domanda di tratta sono, in particolare, quelle
dell’istruzione e della formazione.
La formazione del personale, infatti, come è già stato sopra ribadito, è necessaria, in primo
luogo, per identificare le vittime e in tal senso rappresenta un prerequisito fondamentale di ogni politica
effettiva in questo campo; in secondo luogo, la formazione è importante per i magistrati che devono
applicare le norme penali in modo tale da garantire un’effettiva deterrenza del fenomeno e, in terzo
luogo, è fondamentale per l’assistenza specializzata da offrire alle vittime.
Per quanto riguarda la formazione, si dispone che gli Stati membri svolgano campagne di
informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione per sensibilizzare la popolazione
e per ridurre il rischio che soprattutto i minori diventino vittime della tratta di esseri umani.
Infine, senza vincolarli, si invitano gli Stati membri a valutare la possibilità di criminalizzare
la condotta di chi ricorre consapevolmente a servizi prestati da una persona che è vittima di traffico,
disposizione che ricalca un’analoga previsione della Convenzione del Consiglio d’Europa.
213
Di frequente l'aspetto perseguibile del ricorso ai servizi prestati da vittime della tratta è
connesso alla prostituzione il cui trattamento penale varia da uno Stato membro all’altro. Tuttavia,
almeno nel caso della prostituzione minorile, la direttiva relativa agli abusi sessuali sui minori, che verrà
analizzata nel prosieguo, contribuirà indirettamente anche alla lotta contro la tratta di minori visto che
obbliga gli Stati membri a garantire che il compimento di un atto sessuale con un minore, con il ricorso
alla prostituzione minorile, sia considerato reato e sia soggetto ad una pena detentiva minima.
Altra disposizione innovativa è, infine, l'art. 19 che obbliga gli Stati membri ad adottare le
misure necessarie alla creazione di relatori nazionali o meccanismi equivalenti per ridurre il problema
della mancanza di dati e stime affidabili sul fenomeno della tratta e allo stesso tempo per monitorare le
politiche nazionali.
Tale norma racchiude in sé l’emersa difficoltà di raggiungere un compromesso tra le posizioni
della Commissione e di alcuni Stati membri, da un lato, che vedono il relatore nazionale come un
meccanismo indipendente dal Governo e dal Parlamento, e le posizioni di quegli Stati membri, dall’altro
lato, per i quali il relatore deve essere incardinato nelle strutture di governo. La scelta della direttiva è
stata quella di non imporre nessuno di tali modelli anche se ovviamente il primo era preferibile per
garantire il libero apprezzamento degli aspetti positivi o negativi delle politiche del governo in materia.
Per concludere l’analisi della direttiva sulla tratta si può certamente affermare che tale
strumento sottende una nuova consapevolezza della complessità del traffico e della necessità di adottare
politiche più efficaci che non siano solo centrate sulla repressione penale. È un primo passo importante
verso la lotta contro il reato di tratta degli esseri umani che, tuttavia, non può essere affidata solo ad un
singolo strumento legislativo.
Nessuno strumento normativo anti-tratta può, infatti, essere efficace se non è accompagnato
da politiche migratorie, di asilo e del mercato del lavoro coerenti e in grado di rafforzarsi a vicenda.
Al di là di tale considerazione, l’esame dei più recenti interventi normativi internazionali ed
europei in materia di tratta degli esseri umani rileva come essi pongano la lotta alla tratta dei minori
come la principale priorità.
Le strategie di protezione dei minori vittime di tratta sono espressione del cambiamento di
prospettiva in atto, sia a livello internazionale che dell’UE, in virtù del quale il superiore interesse del
fanciullo assurge a principio generale da tutelare e perseguire e il minore viene visto non più come
semplice ricettore passivo di interventi protettivi, ma quale persona titolare di diritti, chiamata a
svolgere un ruolo attivo nei percorsi di tutela che la riguardano.
Nonostante la direttiva sia uno strumento qualitativamente superiore rispetto alla precedente
Decisione quadro, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle vittime, che non sono più trattate solo
come dei meri testimoni utili all’accusa, l’enfasi è ancora posta prevalentemente sull’assistenza delle
vittime nel contesto del procedimento penale e ciò è dimostrato dalla previsione contenuta nell’art. 11
214
in base alla quale “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano
assistenza e sostegno (…) per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla Decisione quadro sulla
posizione della vittima” (ora sostituita dalla direttiva 2012/29/UE).
A tal ultimo riguardo la direttiva mostra di essere ancora ad un livello inferiore rispetto agli
standard fissati nella Convenzione di Varsavia che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione
europea ad eccezione della Repubblica Ceca. Ciò deriva dal fatto che quando è stata adottata tale
direttiva vi erano diversi Stati membri che non avevano ancora ratificato la Convenzione del Consiglio
d’Europa (come Germania, Grecia, Ungheria, Estonia, Finlandia e Lituania) e il principio della
sovranità statale ha giocato un ruolo dominante nella predisposizione del contenuto di molte
disposizioni della direttiva che contengono diverse “clausole di salvaguardia" per gli Stati membri che
sono così liberi di conformarsi ad essa unicamente “per quanto possibile e conformemente al diritto
nazionale”.
Di conseguenza questo ha avuto delle conseguenze negative sulla sua corretta esecuzione da
parte degli Stati membri. La conferma è infatti arrivata il 19 maggio 2016, data della pubblicazione
della prima relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri
umani a partire dall'adozione della direttiva in commento.
La tratta ai fini di sfruttamento sessuale si conferma essere le forma traffico più diffusa (67%
delle vittime registrate) e anche la più difficile da contrastare, infatti, la Commissione afferma
esplicitamente che: “la tratta ai fini di sfruttamento sessuale non è stata contrastata come sarebbe stato
opportuno e non se ne registra alcuna diminuzione”596.
Per quanto riguarda i minori questo dato è alquanto preoccupante poiché significa che non vi
è un buon coordinamento con la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile (di cui si parlerà a breve), in quanto, se si prosegue ad
analizzare la relazione della Commissione viene sottolineato con preoccupazione che i minori vittime
di tratta costituiscono almeno il 15% del totale e il numero è anche in crescente aumento597.
Uno dei motivi di questo mancato contrasto del fenomeno della tratta è dovuto, secondo la
relazione della Commissione, al basso numero di azioni penali e condanne per i reati in oggetto a fronte
dell'elevato numero di vittime identificate (senza contare quelle che rimangono nella zona nera del
traffico), dovuto, verosimilmente, all'assenza di strumenti investigativi sufficientemente efficaci.
Non ha quindi realizzato i risultati sperati l’introduzione dell’art. 9 della direttiva sulla tratta
596 La seconda fattispecie più diffusa di tratta è quella ai fini di sfruttamento del lavoro (21% del totale delle vittime). Il restante 12% è composto dalle vittime di altre forme di sfruttamento: accattonaggio forzato, attività criminali, matrimonio forzato, matrimonio fittizio, espianto di organi, tratta di lattanti e bambini piccoli a fini adottivi, tratta di donne incinte per la vendita di neonati, tratta finalizzata alla coltivazione della cannabis e allo spaccio di sostanza stupefacenti. 597 Si tratta per la maggior parte di minori sottratti a famiglie particolarmente svantaggiate in situazioni non riconducibili alla migrazione, osserva la Commissione, sebbene l'attuale crisi migratoria sia verosimilmente destinata a giocare un ruolo nell'incremento del fenomeno.
215
che impone agli Stati membri di trattare tale reato come gli altri crimini commessi dalla criminalità
organizzata e quindi di usufruire di strumenti investigativi efficaci anche per tale reato.
Colpisce il basso numero di azioni penali se si osserva che la metà degli Stati membri considera
reato anche il ricorrere consapevolmente ai servizi prestati da un soggetto vittima della tratta.
Come sopra anticipato, l’art. 18, par. 4, della direttiva sulla tratta invitava unicamente gli Stati
membri a considerare la possibilità di incriminare tali comportamenti e, infatti, si pensava che tale
disposizione non avrebbe ricevuto largo seguito da parte degli Stati membri.
A questo punto il problema appare, pertanto, essere la mancata coerenza con gli altri strumenti
normativi che prevedono disposizioni simili ovvero con la direttiva 2009/52/CE, contenente norme
minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che già prevede un obbligo di incriminazione del datore di
lavoro in questi casi e con la più volte richiamata direttiva 2011/93/UE, in relazione alla prostituzione
minorile. Evidentemente negli ordinamenti degli Stati membri esistono delle lacune giuridiche che
portano all'impunità, soprattutto nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione.
Preoccupanti sono anche i dati relativi al trattamento riservato alle vittime del reato, cui spesso
non è fornita adeguata assistenza presso le stazioni di polizia o che vengono ritenute erroneamente
responsabili del reato, perseguite e poi condannate.
Per quanto riguarda nello specifico i fanciulli, si osserva che il tasso di minori assistiti resta
basso, molti minori scappano dagli alloggi e non vengono più trovati e, in generale, le procedure per
trovare soluzioni durature sono inappropriate perché il coinvolgimento dei servizi per la protezione dei
minori in riferimento al contrasto della tratta resta limitato.
Essenziale per rintracciare i minori scomparsi dopo essere stati identificati come vittime di
tratta è il sistema d'informazione Schengen che svolge un ruolo cruciale nello scambio transfrontaliero
di informazioni sulle vittime della tratta e su chi le sfrutta. Creare un sistema d'allerta per i minori
scomparsi nell'ambito del sistema d'informazione Schengen sarebbe dunque un passo fondamentale per
garantire la rapida identificazione dei minori vittime della tratta visto che secondo i dati di Europol ogni
due minuti in Europa scompare un minore. Attualmente, per cercare di attivare prontamente le indagini
esiste un numero unico europeo, ovvero il 116.000, attivo 24 ore su 24, in 27 dei 28 Stati membri, che
consente di segnalare la scomparsa di un minore. Purtroppo nel 2015 i finanziamenti dell’Unione
europea, sui quali molte di queste linee nazionali fanno affidamento, sono stati interrotti, portando a
una diminuzione delle risorse impiegate nella gestione del servizio a fronte di un aumento delle richieste
d’aiuto.
Ciò che colpisce di più, tuttavia, è che al termine della sua relazione, tutt’altro che rassicurante,
la Commissione europea concluda affermando semplicemente che: “with the correct and full
implementation of the EU Directive, Member States will ensure the prevention of the crime, the
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prosecution of the perpetrators and most importantly, the protection of victims”.
La Commissione si impegna poi a proseguire il suo ruolo nella lotta contro il traffico di esseri
umani pensando ad una strategia per il periodo post 2016, dimenticandosi che il suo ruolo consiste non
solo nel vigilare sulla corretta applicazione del diritto UE da parte degli Stati membri, ma anche
nell’attivare ricorsi per infrazione.
Visti i risultati della relazione, ci si aspettava una conclusione dai toni diversi da parte della
Commissione visto che la tratta di esseri umani, oltre che a colpire vittime particolarmente vulnerabili
come donne e bambini, è un affronto al diritto alla dignità umana, uno dei valori su cui si fonda l’Unione
europea e il primo diritto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.
Come giustamente affermato da Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la
Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza: "È inammissibile e imperdonabile, dal punto di vista
morale e giuridico, che nell'Unione europea del ventunesimo secolo degli esseri umani siano comprati,
venduti e sfruttati come merci. È nostro dovere personale, collettivo e legale fermare questa tratta”.
1.2.4 L’ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE)
La direttiva 2011/99/UE598 ha introdotto l’ordine di protezione europeo in materia penale (c.d.
EPO “European protection order”)599. Quest’ultimo viene descritto come una “decisione adottata
dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione, sulla cui base
l’autorità giudiziaria di altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione
interna al fine di continuare a proteggere la persona protetta”600.
Nel prosieguo vedremo come (e se) l’istituzione dell’EPO in campo penale abbia rafforzato la
tutela offerta alle vittime di reato in generale, compresi dunque i minori, e se siano state previste
specifiche misure a tutela dei fanciulli.
Innanzitutto, l’obiettivo di tale strumento, elaborato sulla base dell’art. 82, par. 1, TFUE, è
quello di garantire che le misure di protezione, previamente adottate in uno Stato membro (c.d. “Stato
di emissione”), a tutela di un dato soggetto, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in
un altro Paese (c.d. “Stato di esecuzione”). In questo modo, la direttiva in esame vuole consentire alla
598 Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo, in Gazz. uff. UE, 21 dicembre 2011, L 338/2. 599 L’ordine di protezione europeo nasce dall’iniziativa di alcuni Stati membri pubblicata in G.U.U.E., 18 marzo 2010, C 69/5. Con l’adozione della direttiva 2011/99/UE l’Unione ha dato ulteriore esecuzione al percorso tracciato dalla road map contenuta nella Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (in G.U.U.E., 28 giugno 2011, C. 187/1). 600 Art. 2, n. 1, della direttiva.
217
persona destinataria di comportamenti criminali (come stalking, molestie e violenze di genere601), di
esercitare il proprio diritto di circolare o soggiornare liberamente all’interno dell’Unione europea602,
accompagnata da un “sistema di traslazione”603 delle misure adottate a sua protezione nello Stato
membro di origine.
L’EPO, quindi, non amplia i diritti delle vittime all’interno del procedimento penale, ma è
diretto ad evitarne la perdita604.
Presupposto necessario dell’EPO, pertanto, è la previa adozione, da parte dell’autorità
giurisdizionale di uno Stato membro605, di una decisione in materia penale che imponga alla persona
che determina il pericolo specifici veti o restrizioni “finalizzati a tutelare la vita, l’integrità fisica o
psichica, la libertà personale o sessuale” della vittima (anche potenziale)606.
Non rientrano, quindi, nel campo di applicazione di tale direttiva i provvedimenti emessi in
materia civile che sono, peraltro, disciplinati da uno strumento ad hoc ovvero il regolamento
2013/606/UE607.
Per quanto riguarda le restrizioni poste alla persona che determina il pericolo, la direttiva
stabilisce espressamente il contenuto sostanziale che una misura di protezione deve possedere ossia il
divieto di frequentare luoghi in cui la persona protetta risiede o frequenta o/e il divieto o la
regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la vittima e/o il divieto o la regolamentazione
dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito608. L’autorità giudiziaria dello
Stato di emissione può emettere un EPO solo su richiesta della persona protetta609, la quale deve essere
601 La direttiva, al considerando n. 9, fornisce un’elencazione meramente indicativa dei reati ai quali sono applicabili le misure di protezione. L’ordine europeo si fonda, infatti, sulla necessità di tutelare la vittima da un pericolo e non da uno specifico illecito da cui è scaturito il procedimento nello Stato di emissione. Da ciò ne deriva che affinché una misura di protezione sia eseguibile non è necessario che il reato sia stato accertato da una decisine passata in giudicato. Si sofferma ampiamente sul tale concetto A. DAMATO, Vittime di reato, al via l’ordine di protezione europeo, in Guida al diritto: il sole 24 ore, 2013, p. 79. 602 Si veda il considerando n. 6 della direttiva. 603 L. CAMALDO, Novità sovranazionali, in Proc. pen. e giust., 2012, p. 16. 604 Sul punto si veda M. TROGLIA, The order of european protection from the direttive to recent italian legislativo of transposition: some reflections, in Cassazione penale, n. 6, 2015, p. 2456 e A. BALSAMO, Il contenuto dei diritti fondamentali, in R. E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Milano, 2014, 137. 605 È irrilevante la natura penale, amministrativa o civile dell’autorità che ha adottato una misura di protezione in materia penale (considerando n. 10). 606 Art. 1 della direttiva in esame e considerando n. 11. L’OPE si può applicare anche ai familiari della vittima (considerando n. 12), ma non si applica a protezione dei testimoni (considerando n. 11). 607 Regolamento (Ue) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile, in Gazz. uff. UE, 29 giugno 2013, L 181/4. 608 Art. 5 della direttiva. 609 Prima di emettere un EPO, l’autorità competente dello Stato di emissione deve consentire alla persona che determina il pericolo il diritto di essere ascoltata e di contestare il provvedimento, se non ha potuto farlo nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della misura di protezione. Inoltre, l’autorità competente controlla che la misura di protezione soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva (art. 6).
218
stata informata di tale possibilità al momento dell’adozione della misura di protezione che deve essere
conforme ai requisiti sostanziali sopra citati610.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo
adotterà poi le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in un caso analogo per
garantire protezione alla vittima; tali misure potranno essere penali, civili e amministrative, ma
dovranno corrispondere “quanto più possibile” alla misura di protezione adottata dallo Stato di
emissione611. Lo Stato di esecuzione deve riconoscere “senza indugio” un EPO, salvo il caso in cui
decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’art. 10612.
I motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo possono essere suddivisi a
seconda che concernano profili formali (incompletezza dell’EPO o omessa individuazione di una delle
misure di protezione indicate nell’art. 5 della direttiva) o sostanziali (riguardanti pressoché tutti il
reciproco rispetto della sovranità statale in campo penale)613.
Riguardo questi ultimi, in riferimento alle qualità della “persona che determina il pericolo”,
l’EPO può non essere riconosciuto con riguardo alla sua età (persona non imputabile penalmente nello
Stato di esecuzione) o alla circostanza che la persona ivi goda di una particolare immunità.
Se si fa riferimento, invece, al fatto che ha comportato l’adozione della misura di protezione
nello Stato di emissione, il riconoscimento può essere negato dallo Stato di esecuzione qualora quella
data condotta non costituisca reato secondo la sua legislazione ovvero, trattandosi di un fatto soggetto
anche alla sua giurisdizione, ove sia già intervenuta amnistia o sia decorsa la prescrizione.
Infine, l’EPO può non essere riconosciuto nel rispetto del principio del ne bis in idem e se il
reato è stato commesso in toto o per una parte essenziale all’interno del territorio dello Stato di
esecuzione614.
610 Art. 6 della direttiva. Tale articolo consente anche alla vittima che si trovi già in un altro Stato membro di presentare la richiesta direttamente all’autorità di tale Stato (Stato di esecuzione), il quale provvederà a trasmetterla quanto prima all’autorità competente dello Stato di emissione in quanto è solo quest’ultimo che potrà emettere un EPO che andrà poi riconosciuto dallo Stato di esecuzione. Come verrà meglio specificato nel prosieguo, tale procedura non sembra molto tutelante per la vittima che si trovi già nello Stato di esecuzione. 611 Ai sensi dell’art. 9, dell’adozione di tali misure vanno informati lo Stato di emissione, la vittima e la persona che determina il pericolo (a quest’ultima non vanno riferiti contatti né indicazioni circa l’ubicazione della persona protetta, se non è necessario per eseguire la misura di protezione predisposta e le vanno indicate anche le sanzioni nazionali previste per la violazione della misura). 612 Art. 9 della direttiva. 613 F. RUGGIERI, The European protection order and the italian law complying with the directive 2011/99/EU: an analysis and some questions, in Processo penale e giustizia, n. 5, 2015, p. 102. In ogni caso, se l’autorità competente dello Stato di esecuzione rifiuta di riconoscere un ordine di protezione deve informare, senza indugio, lo Stato di emissione e la persona protetta circa la possibilità di chiedere l’adozione di una misura di protezione secondo il proprio diritto nazionale o di ricorrere contro il diniego (art. 10, par. 2 della direttiva). 614 Nel caso in cui la misura di protezione venga, poi, violata nello Stato di esecuzione, spetta allo Stato di emissione provvedere eventualmente a modificare il provvedimento, a prorogarlo o a riesaminarlo, salvi gli autonomi ed eventuali poteri sanzionatori dello Stato di esecuzione (considerando n. 26, artt. 11, 12 e 13 della direttiva). L’unico Stato che può revocare o annullare la misura di protezione, e di conseguenza l’EPO, è solo quello di emissione, ma lo Stato di esecuzione può, comunque, interromperla nei casi tassativamente indicati dalla direttiva (art. 14).
219
Merita poi di essere citato l’art. 18 della direttiva in esame, dedicato alle “spese” risultanti
dall’applicazione della direttiva, ove è previsto che queste ultime siano a carico dello Stato di
esecuzione, conformemente alla sua legislazione, salvo quelle sorte esclusivamente nel territorio dello
Stato di emissione.
Ciò premesso, in via generale, si può ora verificare se vi siano in tale direttiva norme specifiche
attente alle esigenze dei minori (in quanto anch’essi potrebbero essere destinatari di una misura di
protezione), per poi passare ad un’analisi critica di tale nuovo strumento.
I primi riferimenti espliciti ai fanciulli si trovano nel considerando n. 15, che sottolinea
l’importanza di tenere in considerazione le esigenze delle vittime, soprattutto se particolarmente
vulnerabili, come appunto i minori, nei procedimenti di emissione e riconoscimento di un ordine di
protezione europeo senza tuttavia nient’altro specificare. Il considerando n. 34 e l’art. 20 richiedono
poi che, nei casi in cui una misura di protezione rientri nell’ambito di applicazione dei Regolamenti
europei n. 44/2001615 e n. 2201/2003616 o delle Convenzioni dell’Aja del 1980617 e del 1996618, la sua
esecuzione avvenga in maniera conforme alle disposizioni dello strumento giuridico pertinente, senza
pregiudicare le tutele ivi previste per i fanciulli. L’art. 6, par. 6, della direttiva, inoltre, prevede che se
la persona protetta ha un tutore o un rappresentante, questi ultimi possano presentare a suo nome la
richiesta di emissione di un EPO; è chiaro che tale articolo trovi applicazione soprattutto nei confronti
dei minori bisognosi di protezione così come è evidente che esso non aggiunga nulla di nuovo a quanto
si dava già per pacificamente acquisito.
Infine, l’art. 15 della direttiva è interessante in quanto è dedicato alla “priorità nel
riconoscimento di un ordine di protezione europeo”. Tale disposizione ribadisce che il riconoscimento
di un EPO deve avvenire con la “stessa priorità applicabile a livello nazionale” in una situazione
analoga, tenendo conto di eventuali circostanze specifiche del caso, come l’urgenza, la data prevista di
arrivo della persona protetta e il livello di rischio per la persona protetta. Alcun riferimento, dunque, è
stato fatto, nemmeno in generale, alla particolare vulnerabilità delle persone nel cui interesse è stato
emesso un EPO.
Nonostante il contenuto poco child-friendly di questa direttiva è opportuno, comunque,
verificare se lo strumento dell’EPO sia potenzialmente adatto a rafforzare la protezione delle vittime in
generale nel territorio dell’Unione europea.
615 Regolamento europeo sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 616 Regolamento europeo relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 617 Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. 618 Convenzione sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori.
220
Innanzitutto, vista l’esistenza di uno strumento parallelo in materia civile, ovvero il
regolamento n. 606/2013, occorre valutare le differenze tra i due modelli di cooperazione giudiziaria.
In primo luogo, si nota che la direttiva in esame prevede che il riconoscimento della misura di
protezione sia indiretto e “mediato” dall’EPO. Il legislatore europeo, infatti, ha articolato un
meccanismo complesso nel quale “circolano”, non già le misure di protezione adottate nello Stato di
emissione, quanto l’ordine di protezione stesso619.
In materia civile, invece, vige la regola per cui vengono automaticamente riconosciute le stesse
misure di protezione620 e tale principio vale anche in materia penale in quanto è vigente in altri strumenti
di cooperazione in tale settore, ma non per l’EPO621.
Altra differenza tra la direttiva in esame e il regolamento n. 606/2013 riguarda i motivi ostativi
al riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione della misura di protezione in quanto il regolamento
ne prevede un numero inferiore622.
Il livello di integrazione tra Stati membri che caratterizza il settore civile è, dunque, ancora
imparagonabile a quello esistente in ambito penale e, comunque, quest’ultimo si mostra tendente a
compiere passi indietro623.
Un esempio di ciò, è, ad esempio, l’operatività del principio della doppia incriminazione nella
direttiva 2011/99/UE, che non si ritrova, invece, in Decisioni quadro precedenti624 e che può limitarne
la concreta applicazione, considerando che certi comportamenti sono perseguibili penalmente solo in
certi Stati membri (si pensi, ad esempio, allo stalking, che è represso penalmente solo in dodici Stati
membri)625.
619 Come notano correttamente P. PERINI, Entrato in vigore l'ordine di protezione europeo: per le vittime una tutela senza confini, in Famiglia e diritto, 2015, fasc. 5, p. 522 e ss. e C. MOIOLI, Le nuove misure “europee” di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, in Eurojus.it, 27 febbraio 2015. 620 Art. 4 del regolamento 606/2013/UE secondo il quale “la misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”. Il mezzo per ottenere il rapido riconoscimento della misura di protezione è un certificato standard e multilingue, previsto dall’art. 5, che viene rilasciato dall’autorità dello Stato di origine e presentato dalla vittima nello Stato membro richiesto qualora essa desideri ottenere protezione in tale ultimo Stato. 621 Il riferimento è alla decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri del principio di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. 622 Gli unici motivi di rifiuto del riconoscimento previsti in ambito civile riguardano la manifesta contrarietà del riconoscimento all’ordine pubblico dello Stato richiesto e la inconciliabilità del riconoscimento con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato richiesto (art. 13). 623 Proprio per tale ragione, si ritiene che l’aver attribuito i costi dell’esecuzione di un EPO allo Stato di esecuzione potrà sollevare altri problemi. Indubbiamente, avrebbe aiutato il mutuo riconoscimento di un EPO l’aver consentito allo Stato di esecuzione di essere rimborsato per le spese più costose dallo Stato di emissione (in tal senso si veda S. VAN DER Aa, Protection orders in the European Member States: Where do we stand and where do we go from here?, in European Journal on Criminal Policy and Research, 2012, p. 199.). 624 Il riferimento è sempre alla decisione quadro 2009/829/GAI (per la lista di reati di cui all’art. 14, par. 1.) e alla decisione quadro 2008/947/GAI (per i reati di cui all’art. 10, par. 1.). 625 Sul punto si veda C. MOIOLI, Le nuove misure “europee” di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, cit.. Inoltre sollevano il problema anche S. VAN DER Aa - J. W. OUWERKERK, The European protection order: no time to waste or a waste of time?, in European Journal of crime, criminal law and criminale justice, 2011, p. 278. Gli Autori
221
Appare evidente, inoltre, che l’ambito stesso di applicazione dell’EPO in materia penale sia
piuttosto limitato visto che sussistono già degli altri strumenti di cooperazione europei in grado di
raggiungere lo stesso risultato che si pone la direttiva in esame, ovvero la protezione della vittima al di
fuori dei confini nazionali.
In particolare, ci si riferisce alla Decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati
membri del principio di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione
cautelare e alla Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza
delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Queste ultime, infatti, benché non siano ancora state recepite da alcuni Stati membri, una volta
pienamente operative potranno offrire protezione alla vittima del reato nel caso in cui la stessa si
trasferisca, assieme all’autore dell’illecito, nello stesso Stato membro e le misure di protezione
consistano in un divieto di frequentare località in cui la persona protetta si rechi abitualmente e/o nel
divieto di avere contatti con la stessa.
Pertanto, solamente quando la vittima e il suo aggressore si trasferiscono in Stati membri
differenti o quando unicamente la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, la direttiva
2011/99/UE possiede un proprio valore aggiunto. Tali situazioni, tuttavia, sembrano avere un impatto
quantitativo più limitato e soprattutto una persona che abbia ottenuto protezione in uno Stato membro
e che continui ad essere in pericolo nello Stato membro in cui si trasferisce difficilmente non riuscirà
ad ottenere anche lì una misura di protezione626.
In aggiunta, l’iniziale proposta della Commissione che prevedeva che l’EPO dovesse essere
riconosciuto “senza ritardo” è stata abbandonata nel testo definitivo della direttiva 2011/99/UE e ora,
come si è visto, l’art. 15 stabilisce che l’EPO venga riconosciuto con la “stessa priorità con la quale
verrebbe applicata una misura di protezione in un caso nazionale simile”.
Inoltre, la versione finale della direttiva non richiede nemmeno più che lo Stato di esecuzione
riconosca l’EPO garantendo alla vittima un “similar level of protection”, ma è previsto, invece, che lo
Stato di esecuzione adotti le misure che sarebbero previste dalla propria legislazione nazionale in casi
analoghi e che corrispondano “il più possibile” alla misura di protezione adottata dallo Stato di
emissione.
evidenziano come lo stalking sia uno di quei reati per il quale l’ordine di protezione europeo è stato specificatamente introdotto e ciò nonostante la situazione che si viene a creare è quantomeno “ironica”. Il presente gap potrà essere riempito a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014 e attualmente ratificata da 12 Stati membri dell’Unione europea ovvero Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia. 626 Sul punto si veda C. MOIOLI, Le nuove misure “europee” di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, cit..
222
Non si comprende, pertanto, quale possa essere il valore aggiunto nel richiedere un EPO allo
Stato di origine potendo semplicemente chiedere allo Stato membro in cui ci si trasferisce di ottenere
una misura di protezione che verrebbe concessa con gli stessi tempi necessari per il riconoscimento di
un EPO (e forse anche prima), nonché con gli stessi contenuti627. Dar vita ad una procedura UE che
consentisse di riconoscere un EPO con priorità in tutti gli Stati membri avrebbe fatto realmente la
differenza.
Ulteriori criticità nell’applicazione di tale strumento derivano dalla sua adozione in forma di
direttiva. Gli Stati membri, infatti, seppur nel lecito esercizio della discrezionalità loro concessa,
potrebbero facilmente finire per limitare la sfera di applicazione dell’EPO, prevedendo, ad esempio,
che esso operi rispetto ad una serie di divieti/restrizioni più ridotte rispetto a quelle fissate dalla direttiva.
In questo modo si avrà una frustrazione dell’effetto utile perseguito dalla stessa, come è avvenuto nel
caso dell’Italia628.
Per concludere, non sembra che l’EPO abbia rafforzato la tutela delle vittime in generale e, di
conseguenza, neanche dei minori, non avendo apportato miglioramenti nelle grandi differenze esistenti
nel livello di protezione ad esse offerto nei vari Stati membri.
L’EPO, inoltre, potrebbe addirittura rivelarsi contropruducente nel caso in cui conducesse gli
Stati membri a ritenere l’adozione di tale direttiva sufficiente per dimostrare il loro impegno nella tutela
627 S. VAN DER Aa, Protection orders in the European Member States: Where do we stand and where do we go from here?, cit., p. 199. 628 Al riguardo si veda M. TROGLIA, The order of european protection from the directive to recent italian legislation of transposition: some reflections, in Cassazione penale, n. 6, 2015, p 2455 e ss e C. MOIOLI, Le nuove misure “europee” di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, cit.. Ad esempio l’Italia ha dato attuazione alla direttiva in commento con il d.lgs n. 9 del 2015 e diverse disposizioni nella legge di attuazione italiana destano perplessità per quanto riguarda la tutela delle vittime. In primo luogo, l’inserimento, tra i casi di rifiuto del riconoscimento dell’ordine di protezione, di un’ipotesi non prevista dalla direttiva ovvero l’art. 9 del d.lgs n. 9 del 2015 che prevede che la Corte d’appello italiana non riconosca l’ordine di protezione europeo quando “la misura di protezione comporti obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari regolate dagli articoli 282-bis e 282-te c.p.p.” ovvero l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale circostanza è anche motivo di cessazione degli effetti del riconoscimento dell’EPO ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del decreto. In questo modo è stato drasticamente limitato l’ambito di protezione della direttiva, la cui ratio è quella di offrire una tutela a tutto campo, non limitata dalle forme di protezione previste a livello nazionale dai singoli Stati membri. Altro motivo di perplessità è la scelta dell’Italia di non prescindere dall’intervento governativo incarnato nel ruolo del Ministro della Giustizia, individuato come autorità centrale. Così facendo si impedisce un dialogo diretto tra autorità giudiziarie, nonostante le sollecitazioni in tal senso della stessa Unione europea, volte ad abbandonare il filtro governativo che potrebbe rallentare la procedura del mutuo riconoscimento. Infine, il d.lgs n. 9/2015 richiede che, a pena di inammissibilità, la richiesta fatta dalla persona offesa per ottenere un EPO contenga le “ragioni del soggiorno”, requisito non richiesto dalla direttiva 2011/99/UE. Al riguardo, la relazione di accompagnamento del decreto precisa che tale indicazione “appare strettamente strumentale alla successiva valutazione del “grado di necessità della protezione” imposta dall’art. 6, comma 1, della direttiva”, ma non appare comunque apprezzabile il ragionamento di modulare il grado di protezione a seconda che la vittima vada all’estero per un motivo o per un altro (ad esempio in ferie o per lavoro) (Relazione schema di precetto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2011/99/UE del parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo”, reperibile sul sito del Parlamento italiano (http://documenti.camera.it). Il legislatore italiano, nel caso in cui avesse voluto valutare concretamente il “grado di necessità della protezione”, avrebbe dovuto, semmai, far riferimento alle “modalità del soggiorno”, quale requisito aggiuntivo.
223
delle vittime, senza che ciò conduca a nessun reale cambiamento nei loro sistemi nazionali629 . Come è
stato sopra chiarito, infatti, gli Stati membri possono conformarsi alla presente direttiva senza alcun
obbligo di modificare i propri sistemi nazionali, ad esempio per introdurre nuove misure di protezione
o per eseguire al meglio un ordine di protezione europeo proveniente da un altro Stato membro più
tutelante630.
Visto il limitato sforzo dell’Unione europea nel cercare di armonizzare minimamente le
legislazioni penali dei diversi Stati membri, spetta, dunque, a questi ultimi il dovere di impegnarsi nel
riconoscere le misure di protezione disposte dagli altri Stati membri, facendo in modo di applicare, in
tempi brevi, una misura interna equivalente alla misura disposta dallo Stato di emissione.
A quest’ultimo riguardo, poi, bisogna fare una considerazione circa il rispetto del principio di
uguaglianza. Se un minore, o comunque una vittima in generale, porta con sé il grado di protezione che
gli viene garantito nello Stato membro d’origine ogni volta che si sposta in un altro Stato membro, è
evidente che possa verificarsi il rischio che lo stesso soggetto venga protetto diversamente rispetto ad
un’altra persona, vittima nel Paese ospite631.
L’obiettivo di questa direttiva non era evidentemente quello di puntare ad un’effettiva
armonizzazione delle normative nazionali. Ciò nonostante, come è già stato più volte sottolineato,
finché continueranno ad esserci così tante differenze nei vari sistemi penali degli Stati membri sarà
difficile che anche questa direttiva potrà raggiungere dei risultati soddisfacenti632 in quanto, senza una
minima armonizzazione, il principio del mutuo riconoscimento diventa impossibile da realizzare633.
Lo studio delle norme vigenti a protezione delle vittime, in generale, ha dimostrato che
l’Unione europea deve compiere necessariamente maggiori sforzi per cercare di armonizzare i sistemi
nazionali degli Stati membri634. Continuare a lasciare tale funzione al Consiglio d’Europa e alla
629 Come criticamente affermato da S. VAN DER Aa, Protection orders in the European Member States: Where do we stand and where do we go from here?, cit., p. 199: “In its current form and in this current state of play, the EPO seems a waste of time”. 630 Considerando n. 8 della direttiva. 631 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 101. 632 Anche se l’EPO è basato sul mutuo riconoscimento, infatti, e non sull’armonizzazione delle norme, in pratica il mutuo riconoscimento diventa molto problematico se non vi è un certo livello di uniformità tra le misure di protezione. Lo strumento del mutuo riconoscimento è nato come un’alternativa all’armonizzazione delle norme procedurali nazionali in materia penale, ma questa posizione è cambiata negli anni. Il Programma dell’Aja ha espressamente sancito, infatti, che “the development of equivalent standards for procedural rights in criminal proceedings would be necessary for a workable mutual recognition system” (Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2005 - Il programma dell’Aja: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia- Gazzetta ufficiale del 24.09.2005). In altre parole, un minimo livello di armonizzazione o di approssimazione delle leggi è, comunque, essenziale. 633 Come affermato M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 102: “anche un’armonizzazione minima, verso il basso, delle garanzie sarebbe in realtà poco auspicabile, ma rispetto all’attuale panorama diversificato e spesso inconciliabile, quantomeno faciliterebbe, come sancito apoditticamente nel nuovo art. 82 TFUE, il funzionamento degli strumenti di mutuo riconoscimento”. 634 Come osservato da G. ILLUMINATI, L'armonizzazione della prova penale nell'Unione europea, in G. Illuminati (a cura di) Prova penale e Unione europea, Bologna, 2009, , p. 11, in merito all’armonizzazione, ma il discorso vale anche per il mutuo riconoscimento, bisogna “intendersi sul significato, o meglio sul valore, dell’armonizzazione: se ciò dev’essere
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giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta un’enorme occasione persa per
l’Unione europea, la quale, possedendo degli strumenti che le consentono di incidere maggiormente sui
sistemi giuridici nazionali, potrebbe realmente diventare la maggiore promotrice dei diritti delle vittime.
Rimane comunque positivo il fatto che l’EPO, così come altri strumenti penali di recente
adozione, punti al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie non solo in chiave repressiva,
bensì, e soprattutto, a fini di tutela.
Sull’Unione europea, quindi, sta cominciando, pian piano, a soffiare il vento dei diritti anche
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale635.
1.3 La normativa a tutela della vittima minore di età
1.3.1 La direttiva 2011/93/UE contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile
L’Unione europea, il 13 dicembre 2011, ha adottato la direttiva 2011/93/UE con l’obiettivo di
prevedere nuove e più incisive misure di contrasto alle principali forme di sfruttamento sessuale dei
minori in linea con la Decisione quadro 2004/68/GAI636, che è andata a sostituire, e in forza di quanto
stabilito dall’art. 34 della Convenzione sui diritti del fanciulli637. Si tratta del secondo strumento
adottato ai sensi dell’art. 83 del TFUE e l’unico dedicato specificatamente ai fanciulli vittime di reato.
Tale direttiva si è resa necessaria in quanto il fenomeno dello sfruttamento sessuale minorile è in
continuo aumento nell'Unione europea638.
Proprio per tale ragione, è sin da subito emerso un forte consenso attorno all’adozione di tale
strumento normativo, confermato dal fatto che la direttiva è stata adottata alla quasi unanimità639. Tra
semplicemente uno strumento destinato, se così si può dire, ad oliare la macchina del processo per farla funzionare meglio, più in fretta e in maniera più efficiente, oppure se è un valore in sè che deve dare luogo ad una scelta culturale, una scelta soprattutto identitaria rispetto a quello che vogliamo che sia l’Unione europea e a quello che significa essere cittadini dell’Unione europea”. 635 M. BARGIS, La Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione Europea tra mutuo riconoscimento e armonizzazione: analisi e prospettive, in Rivista di diritto processuale, 2012, fasc. 4, p. 928. 636 Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La Decisione quadro presentava una serie di carenze in quanto ravvicinava le normative nazionali soltanto con riferimento ad un numero limitato di reati, non prevedeva le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale commesse attraverso le tecnologie dell'informazione, non rimuoveva gli ostacoli al perseguimento dei reati di fuori del territorio nazionale e, infine, non soddisfaceva tutte le esigenze specifiche delle vittime, fra cui la previsione di misure adeguate per prevenire i reati. 637 Articolo che tutela ogni fanciullo da ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. 638 Considerando n. 6 della direttiva in commento. 639 Il testo, infatti, è stato adottato alla prima lettura il 27 ottobre 2011, con 541 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astensioni. Il Regno Unito e l’Irlanda hanno utilizzato la loro possibilità di opt-in per questo strumento.
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l’altro, l’incriminazione di questo grave illecito è stata sostenuta dalla stessa Corte di Giustizia, secondo
la quale gli “abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono delle violazioni gravi dei
diritti fondamentali..” e “ un attacco particolarmente grave a un interesse fondamentale della società,
suscettibile di rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza della
popolazione..”640.
Se l’attaccamento dell’Unione europea alla protezione di certi valori è di regola enfatizzato,
tuttavia l’approccio del legislatore europeo nei confronti di tematiche particolarmente delicate per la
tutela dei diritti fondamentali è risultato in passato solamente simbolico, dando vita ad una sorta di
armonizzazione dei diritti a livello UE solamente “di facciata” e, quindi, ingannatrice641.
Bisogna, pertanto, verificare se l’adozione tanto sperata di strumenti “plus francs, moins
embarrassès de prècautions, d’alternatives, de dèrogation”642, grazie all’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, sia diventata realtà nella direttiva contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Per rispondere a queste domande, innanzitutto, bisogna premettere che la direttiva in esame si
pone in termini di complementarietà rispetto a quella concernente la repressione della tratta di esseri
umani, attesi gli evidenti profili di possibile collegamento tra le due forme di criminalità poste a danno
di soggetti minori di età643.
La direttiva in commento, come quella sulla tratta, si occupa principalmente di tre questioni:
l'azione penale contro gli autori dei reati, la protezione delle vittime e la prevenzione.
Per quanto riguarda la prima tematica, se si opera un paragone tra la nuova direttiva e la
precedente Decisione quadro che è andata a sostituire si nota, innanzitutto, che l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona ha inciso sul ravvicinamento delle incriminazioni e delle sanzioni penali e inoltre,
per la prima volta, il legislatore europeo ha fornito una definizione di "pornografia minorile"644 e di
"spettacolo pornografico"645.
640 Corte di Giustizia, sentenza del 22 maggio 2012, causa C- 348/09. 641 “Harmonisation de façade” et “en trompe-l’oeil”, espressioni utilizzate da D. FLORE (D. FLORE, Une justice pènale europèenne après Amsterdam, JTDE, Juin 1999, p. 122-123 e D. FLORE, Droit pènal europèen: les enjeux d’une justice pènale europèenne, Lancier, 2009, p. 264-265) secondo il quale: “L’expression vise la situation où l’instrument donne l’impression qu’une harmonisation effective est opèrèe, alors que le texte permet aux Etats, ou à certains d’entre eux de se soustraire, par une porte dèrobèe, à l’obligation qu’il prèvoit” e ancora “C’est le cas quand, èpuisès par de longues nègociations et tenus par la nècessitè d’obtenir l’unanimitè, les nègociateurs se mettent d’accord autour d’un minimum qui convient à toute le monde..”. 642 D. FLORE, Droit pènal europèen: les enjeux d’une justice pènale europèenne, cit., p. 257-8. 643 B. GIORS, L'impegno dell'Unione europea contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in Minorigiustizia, n. 2, 2012, p. 218. 644 Definita come "l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o altri vanataggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi" (art. 2, lett. d). 645 Definito come "l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di: a) un minore in ateggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure di b) organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali" (art. 2 lett. e).
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Si osserva subito, infatti, che, mentre la precedente Decisione quadro del 2003 stabiliva
unicamente due categorie d’illeciti, ovvero le infrazioni legate allo sfruttamento sessuale dei minori e
le infrazioni legate alla pedopornografia, la nuova direttiva è più precisa e prevede ben quattro categorie
distinte di illeciti.
La prima riguarda “i reati di abuso sessuale" (art. 3), comprensivi di ipotesi criminose
eterogenee quali la corruzione di minorenne, atti sessuali con minore e violenza sessuale.
In questa categoria possono distinguersi, da un lato, le nuove incriminazioni aggiunte dalla
direttiva e riguardanti gli “atti sessuali con i minori”646, senza abuso, né costrizione, compiuti con una
persona che non abbia raggiunto la maturità sessuale647; dall’altra parte, le incriminazioni riprese dalla
precedente Decisione quadro che riguardano i casi di atti sessuali compiuti con un minore di diciotto
anni, abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore o di una
particolare vulnerabilità di quest’ultimo o, ancora, facendo uso di coercizione, forza o minaccia648. In
quest’ultimo caso ci sono pene più gravi se il minore non aveva ancora raggiunto l’età del consenso
sessuale.
In ogni caso la direttiva addotta un approccio oggettivo, punendo tutte le attività sessuali
compiute con dei minori senza fare alcun riferimento al consenso della vittima.
Più nello specifico, è interessante notare che l’art. 3, par. 4, della direttiva richiede di
incriminare il fatto di aver commesso atti sessuali con un minore che non abbia ancora raggiunto l’età
del consenso sessuale con una pena massima di almeno 5 anni di prigione. Successivamente, l’art. 3,
par. 5, ii), impone di punire i reati commessi abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del
minore, in ragione di un handicap fisico o mentale o di una situazione di dipendenza; in quest’ultimo
caso stabilisce pene superiori, ovvero una pena massima di almeno 8 anni di reclusione, se la vittima è
un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso sessuale, se invece il minore l'aveva già
raggiunta la pena massima prevista è di 3 anni di reclusione.
Pertanto, rispetto alla vittima minore di età “semplice”, ovvero non particolarmente
vulnerabile, che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, il fatto di compiere il medesimo atto
sessuale nei confronti di un minore particolarmente vulnerabile a causa del suo handicap e che non
abbia raggiunto l’età del consenso sessuale aggrava la pena massima per l’autore del reato,
rappresentando qui la “particolare vulnerabilità” la circostanza aggravante; nel caso, invece, in cui detto
646 La nozione di “atti sessuali” non è definita dalla direttiva e, pertanto, può includere qualsiasi forma di aggressione sessuale a danni di un minore. 647 I paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 della direttiva puniscono infatti chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali e chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale. Ai sensi dell’art 2, lett. b) della direttiva si definisce “età del consenso sessuale” l’età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale. 648 Art. 3, par. 5, della direttiva in esame.
227
minore particolarmente vulnerabile, abbia raggiunto la maturità sessuale, la pena massima prevista per
l’autore del reato è inferiore a quella da comminare se il fatto è stato commesso a danno di un minore
non particolarmente vulnerabile e che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale. L’età del
consenso sessuale, pertanto, in tale ultimo caso, rappresenta la vera aggravante, mentre la particolare
vulnerabilità è un elemento costitutivo del reato.
Come è già stato sottolineato più volte, il concetto di "particolare vulnerabilità" non è definito
chiaramente a livello UE e il testo della direttiva, come vedremo, sembra confermare questo trend.
Nella seconda categoria di illeciti vi sono i “reati da sfruttamento sessuale” (art. 4) che si
configurano attraverso il coinvolgimento dei minori in attività di prostituzione o in spettacoli
pornografici dal vivo. Anche qui si nota un’evoluzione rispetto alla Decisione quadro che prima
incriminava unicamente il fatto di costringere o di reclutare un minore per queste mansioni; attualmente,
invece, la direttiva punisce anche l’atto di indurre, di trarre profitto e di sfruttare a tali fini un minore.
Inoltre, la direttiva impone la punizione anche degli spettatori e dei clienti che assistono
consapevolmente a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori e chi compie atti sessuali con un
minore, ricorrendo alla prostituzione minorile. Questa disposizione, come sopra anticipato, è di
particolare importanza per la sinergia con la direttiva contro la tratta di esseri umani.
A seguire troviamo la categoria dei “reati di pornografia minorile” che vanno dalla produzione
all’acquisto e al possesso di materiale pedopornografico, passando per le attività di intermediazione,
quali l’offerta, la fornitura, la distribuzione, la diffusione e la trasmissione. Al riguardo, la direttiva
rimette agli Stati membri la scelta di ritenere punibili anche la produzione ed il possesso ad uso
strettamente privato di materiale virtuale, quando questo sia stato realizzato senza alcuna forma di
sfruttamento sessuale di soggetti reali e non vi sia alcun rischio di una sua diffusione.
La direttiva, infatti, conferma la scelta di punire anche la c.d. “pedopornografia virtuale”649,
definendo come “materiale pornografico”650 non solo l’effettiva raffigurazione di un minore in
“atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati” o dei suoi “organi sessuali”, ma anche il materiale che
ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o le immagini
realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali
di un minore, per scopi prevalentemente sessuali (art. 2).
L’Unione europea prende, quindi, posizione in favore di un approccio oggettivo della
pedopornografia, punendo “un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come
649 La direttiva riconferma, cioè, la scelta già espressa in seno alla Decisione quadro 2004/68/GAI (ai sensi dell’Art. 1, lett. b) n. iii della stessa). 650 È di particolare interesse la nozione di “materiale pedopornografico” anche perchè non tutti gli Stati membri, come ad esempio l’Italia, ne prevedono una definizione chiara e dettagliata.
228
l’espressione di un’opinione”651. L’obiettivo è, dunque, quello di lottare contro ogni forma di
rappresentazione di minori, anche non reali, che risulti lesiva della loro dignità, impedendo, così, di
considerare normale o di banalizzare la rappresentazione sessuale di un minore.
Sempre nell’ambito dei reati di pornografia minorile, l’art. 8, par. 3, della direttiva consente di
considerare lecite le condotte di produzione, acquisto o possesso di materiale pedopornografico
coinvolgente un minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, purché vi sia il consenso di
quest’ultimo, l’uso del materiale sia esclusivamente privato e non vi sia stato alcun abuso.
L’art. 8 pertanto, introduce, una discutibile causa di non punibilità legata al raggiungimento
dell’età della maturità sessuale da parte del minore coinvolto.
La direttiva, infine, consente agli Stati di adottare sanzioni penali nel caso di “accesso
consapevole” a materiale pedopornografico attraverso “tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”, tale dovendosi considerare la connessione frequente e dunque intenzionale ad un sito
del quale sia conosciuto il contenuto illecito652.
Il quarto ed ultimo tipo di illecito previsto dalla direttiva è l’“adescamento di minori per scopi
sessuali” (art. 6) che consiste negli approcci via internet posti in essere da un adulto intenzionato a
coinvolgere in atti sessuali o nella realizzazione di materiale pornografico un minore che non abbia
ancora raggiunto l’età del consenso.
La direttiva prevede espressamente una pena per tale illecito purché i contatti telematici
dell’autore siano seguiti da “atti materiali” finalizzati all’effettivo incontro con il minore, mentre non
impone nessuna specifica incriminazione, ma incoraggia solamente gli Stati membri ad adottare le
misure necessarie per punire la pratica del c.d. “grooming” che si verifica quando un adulto tenta di
adescare un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso per ottenere da quest’ultimo materiale
pedopornografico che lo ritragga.
L’art. 9 della direttiva, dedicato alle circostanza aggravanti, indica tra queste ultime, ove non
costituisca già un elemento costitutivo di un reato, il fatto che l’infrazione sia stata commessa a danno
di minori particolarmente vulnerabili in virtù di una loro disabilità fisica/mentale o a causa della
situazione di dipendenza o fiducia nei confronti dell’autore del reato; infine, l’art. 19 della direttiva,
che disciplina il diritto all’assistenza e al sostegno delle vittime, afferma che le vittime minorenni dei
reati elencati nella presente direttiva (esclusi solamente gli atti sessuali consensuali disciplinati dall’art.
8) sono da considerare vittime “particolarmente vulnerabili” e, pertanto, sembra volersi qui affermare
che tutte le vittime minori di età rientrano in questa categoria.
651 Considerando n. 46 della direttiva che esclude espressamente la possibilità che la pornografia minorile raffigurante immagini di abusi sessuali su minori possa costituire espressione di un'opinione e, quindi, essere sottratta all'incriminazione per l'operare di un'esimente. 652 Come chiarito dal considerando n. 18.
229
In realtà, è ormai noto che l’utilizzo del concetto di “particolare vulnerabilità” all’interno degli
atti normativi UE è utilizzato in maniera confusa e a tratti contradditoria. In alcuni strumenti giuridici,
infatti, sembra che l'UE voglia affermare che tutti i minori sono particolarmente vulnerabili, mentre in
altri sembra che solo alcuni minori rientrino in tale categoria.
La "particolare vulnerabilità" rappresenta in questa direttiva sia un elemento costitutivo
dell’infrazione che dà luogo a una pena aggravata (se commessa nei confronti di un minore con una
disabilità psichica o fisica, in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica,
rispetto al medesimo reato commesso a danni di un minore “semplicemente vulnerabile”), che una
circostanza aggravante in sé.
Se si aggiungono tali osservazioni con quelle compiute nei riguardi della direttiva sulla tratta
si comprende quanto questi strumenti siano intrisi di lacune concettuali. Le definizioni, infatti,
cambiano da un paragrafo all’altro della stessa direttiva o da uno strumento giuridico all’altro e non
hanno mai lo stesso significato, finendo per indebolire la qualità delle disposizioni in sé.
Come è stato chiarito in precedenza, il diritto dell’Unione europea non riconosce uno statuto
giuridico chiaro e specifico ai minori che, pertanto, sono spesso inseriti nella categoria generale delle
vittime “particolarmente vulnerabili”653 o “più vulnerabili”654. Apparentemente tale scelta può apparire
razionale in quanto protettiva per i minori, ma, in realtà, può anche creare confusione, dubbi
interpretativi e condurre al medesimo trattamento giuridico riservato agli adulti vulnerabili (donne
incinta, adulti portatori di handicap) quando, invece, la ragione e le forme della loro protezione devono
essere tenute radicalmente distinte.
Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, nella direttiva in commento sono previste delle
“pene minime” e non più delle “soglie” in quanto il precedente sistema della “soglia minima della pena
massima”, utilizzato dalla Decisione quadro, è stato abbandonato in analogia alla scelta già effettuata
per la direttiva sulla tratta degli esseri umani. Questa scelta testimonia la volontà del legislatore europeo
di andare più lontano nel processo di armonizzazione delle pene, risultando queste ultime più severe
grazie anche all'assenza di clausole di salvaguardia della coerenza del regime nazionale punitivo degli
Stati membri.
Come sanzione accessoria, la direttiva prevede che alla condanna per i delitti di abuso e
sfruttamento sessuale, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali consegua
l’interdizione, temporanea o permanente, dall'esercizio di attività professionali che comportino contatti
diretti e regolari con dei minori. Divieto che sostanzialmente riguarda qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine grado, nonché in ogni ufficio o servizio, in istituzioni o strutture pubbliche o private,
653 Come abbiamo visto, l’espressione “vittime particolarmente vulnerabili” la ritroviamo anche nella direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo (al considerando n. 15) 654 Concetto che ritroviamo nel considerando n. 8 della direttiva sulla tratta.
230
frequentate prevalentemente da minori655. Inoltre, un altro obbligo che la direttiva impone chiaramente
agli Stati membri e che non era presente nella precedente Decisione quadro è quello di consentire ai
datori di lavoro, che necessitino di assumere una persona per attività professionali o volontarie che
comportino contatti diretti e regolari con minori, il diritto di chiedere informazioni sull'esistenza di
condanne penali per i reati sopra citati e/o di misure interdittive dall'esercizio di attività a contatto con
i minori.
Nonostante la direttiva in esame sia da segnalare positivamente per aver previsto sanzioni più
precise e numerose per gli autori di reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori, la c.d.
"armonizzazione di facciata” purtroppo persiste anche in questo strumento.
Una delle ragioni che vanifica i traguardi raggiunti nelle incriminazioni penali è quella di aver
mantenuto il rinvio al diritto nazionale per quanto concerne la definizione chiave del concetto di “età
del consenso sessuale” o “di età della maturità sessuale”.
La mancanza di una nozione comune a livello UE comporta che tutte le incriminazioni in cui
il fatto che la vittima non abbia ancora raggiunto la maturità sessuale costituisce un elemento costitutivo
del reato finiscono per variare considerevolmente da uno Stato membro all’altro.
Altra ragione che limita il raggiungimento di un’effettiva armonizzazione è la presenza nella
direttiva in esame di molte deroghe consentite agli Stati membri che possono così decidere di escludere
l’incriminazione di certi tipi di comportamenti656. Non solo le vecchie deroghe previste dalla Decisione
quadro sono state mantenute657, ma anche le nuove incriminazioni, introdotte dalla direttiva, hanno dato
vita a nuove possibilità per gli Stati membri di applicare in maniera discrezionale certe disposizioni658.
Sembra, pertanto, che il Trattato di Lisbona non abbia impedito la proliferazione di clausole
di salvaguardia per gli Stati membri, le quali sono ancora preferite ai meccanismi messi in pratica dal
TFUE proprio al fine di tranquillizzare gli Stati quando si tratta di adottare strumenti normativi in
materia penale. Ci si riferisce, in particolare, al controllo dei parlamenti nazionali sul rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità e alla procedura del c.d. “freno di emergenza”.
Per quanto riguarda il secondo filone della direttiva, ovvero quello della protezione delle
vittime, l'art. 19 ricalca sostanzialmente l’art. 11 della direttiva contro la tratta, imponendo agli Stati
membri di garantire assistenza, sostegno e protezione ai minori coinvolti in episodi di sfruttamento
sessuale sia prima che durante e anche dopo (per un congruo periodo) la fine del procedimento penale;
lo stesso inizio del processo e il suo proseguimento deve essere sorretto da particolari garanzie a tutela
655 Art. 10 della direttiva in commento. 656 Come osserva D. FLORES (in Droit pènal europèen: les enjeux d’une justice pènale europèenne, cit., p. 264) “Les instruments ont pour objet de fixer des règles minimales. Le dèrogations permettent de descendre en dessous de ce minimum”. 657 Il riferimento alle vecchie deroghe riguarda le disposizioni contenute negli articoli 5 (par. 7 e 8) e 8 (par. 3). 658 Il riferimento alle nuove deroghe riguarda le previsioni contenute negli articoli 8, par. 1 e 2 (ma nessuna deroga è prevista per il cliente che compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile).
231
della particolare condizione delle vittime minori di età, come richiesto anche dalla direttiva contro la
tratta659.
Come in quest’ultimo strumento, inoltre, anche in questa direttiva l’assistenza ai minori viene
fornita allo scopo che gli stessi possano esercitare i diritti sanciti dalla Decisione quadro 2001/220/GAI
(ora sostituita dalla direttiva 2012/29/UE) prima ancora di quelli stabiliti dalla presente direttiva,
confermando una prevalenza per la protezione delle vittime in sede processuale660.
Anche questa direttiva, inoltre, richiede, ove opportuno, di tenere in considerazione la famiglia
del minore che potrà beneficiare di sostegno e protezione se risiede in uno Stato membro. Nonostante
la famiglia del minore sia di regola da tutelare, gli Stati membri sono tenuti a garantire particolare
protezione ai minori che segnalano casi di abusi familiari.
Centrale anche in questo strumento è la valutazione individuale della vittima minore di età,
obbligatoria prima di adottare ogni tipo di misura di protezione, e la necessità di poter contare su degli
operatori adeguatamente formati per cercare di evitare ai fanciulli che abbiano subito abusi una seconda
vittimizzazione661; tale ultimo fenomeno si cerca di arginare anche grazie alla previsione di specifiche
tutele da adottare in sede processuale che sono identiche a quelle previste nella direttiva contro la tratta
e in quella sui diritti delle vittime nel procedimento penale, a conferma che si tratti ormai di standard
minimi UE consolidati (anche se spesso difficilmente realizzabili negli Stati membri)662.
659 I minori di frequente incontrano enormi difficoltà nel denunciare gli abusi subiti durante l'infanzia o l'adolescenza, di qui la raccomandazione agli Stati membri di adottare le misure necessarie per configurare i reati in esame come procedibili d’ufficio, consentendo, altresì, che gli stessi possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. La direttiva indica chiaramente agli Stati che la congruità del termine di prescrizione va parametrata alla gravità del reato. Un'altra misura protettiva predisposta dal legislatore UE a tutela dei minori vittime di tali reati riguarda l'aver imposto agli Stati il dovere di far continuare il processo penale anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni. 660 Come la direttiva contro la tratta, anche questo strumento prevede che ogni forma di protezione debba essere garantita indipendentemente dalla volontà dei minori di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo e l’assistenza va fornita non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che un minore sia stato vittima di uno dei reati sopra elencati. Se l'età della vittima risulta incerta, ma vi è motivo di ritenere che si tratti di un minore, bisogna garantire l'accesso all'assistenza, al sostegno e alla protezione. 661 Tra i funzionari che per lavoro hanno maggiormente la possibilità di entrare in contatto con minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale vi è la polizia che deve essere in grado di individuare le vittime, anche potenziali, e di occuparsi di loro. A tal fine la direttiva impone agli Stati membri di assicurarsi che le persone e le unità incaricate di fare le indagini per tali tipi di reati dispongano di efficaci strumenti investigativi come quelli usati per combattere la criminalità organizzata, riprendendo anche in questo caso una disposizione della direttiva contro la tratta. 662 L'art. 20, infatti, stabilisce il diritto delle vittime minori di età di avere un legale rappresentante, qualora i titolari della responsabilità genitoriale non possano ricoprire tale ruolo, e quello di ricevere consulenza e assistenza legale gratuite (anche al fine di chiedere un risarcimento) se il minore non dispone di risorse economiche sufficienti. Sempre l'art. 20 fornisce poi precise indicazioni in ordine alle modalità di audizione dei minori vittime di reato e anche per la celebrazione delle udienze, allo scopo di rendere meno traumatico possibile l'impatto dei fanciulli con il processo penale. Innanzitutto, la vittima minorenne deve essere sentita senza ritardo dopo la segnalazione dei fatti di reato all'autorità giudiziaria, possibilmente sempre dagli stessi operatori appositamente formati a relazionarsi con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale. L'audizione deve svolgersi, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo e va ripetuta solo se necessario ai fini delle indagini o del procedimento penale. Il minore deve essere accompagnato dal suo rappresentante legale o da un adulto a sua scelta se non vi sono motivazioni contrarie alla presenza di quest'ultima persona. La direttiva chiede anche agli Stati di adottare le misure necessarie per videoregistrare le audizioni del minore vittima di reato, utilizzandole poi come prove conformemente al diritto nazionale. Per quanto riguarda la celebrazione delle udienze anche qui vengono fissati degli standard ovvero le normative nazionali devono consentire che l'udienza si possa svolgere a porte chiuse e che la vittima
232
Si notano, invece, due differenze rispetto alla direttiva sulla tratta.
La prima riguarda l’art. 14 della direttiva che richiede agli Stati membri di adottare le misure
necessarie per non perseguire, né sanzionare penalmente i minori vittime di abusi e sfruttamento
sessuale che sono stati costretti a compiere attività criminali come conseguenza diretta degli abusi
subiti. A differenza della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 8 della direttiva contro la tratta,
tuttavia, qui gli Stati membri sono invitati a non esercitare l’azione penale e a non sanzionare i minori
solo se sono stati indotti o costretti a diventare vittime di alcuni specifici reati, come la produzione di
materiale pedopornografico, la partecipazione a spettacoli pornografici e la prostituzione minorile.
L’art. 8 della direttiva contro la tratta, invece, sotto questo aspetto cerca di tutelare tutte le persone che
sono state vittime di qualsiasi forma di tratta ai sensi dell’art. 2. Non si capisce, pertanto, la ratio della
direttiva contro gli abusi sessuali sui minori e lo sfruttamento minorile di specificare che la protezione
offerta ai fanciulli dall’art. 14 dipende dal tipo di reato di cui sono stati vittime.
La seconda differenza riguarda l’art. 16 della direttiva in commento che aggiunge una novità
positiva rispetto a quanto previsto nella direttiva sulla tratta visto che prevede che gli Stati membri
dovranno adattare le proprie normative sulla privacy per evitare che le regole di riservatezza
rappresentino un ostacolo per le segnalazioni di sospetti abusi/sfruttamenti sessuali di minori che
devono invece essere incoraggiate.
In relazione al terzo e ultimo filone affrontato dalla direttiva in commento ovvero quello della
prevenzione, sono molteplici i profili di intervento evidenziati in quanto si spazia dall’attivazione di
campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al finanziamento di programmi di ricerca,
dall’adozione di misure contro la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere
reati sessuali a danno dei minori a misure che consentano la tempestiva rimozione o il blocco
dell'accesso a siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico; si prevede, altresì,
l'attivazione di efficaci programmi e misure di intervento a cui sottoporre, su base volontaria, non
soltanto i condannati sex offenders o chi sia soggetto ad un procedimento penale per reati di natura
sessuale in danno di minori (fatti salvi i diritti della difesa e la presunzione di innocenza), ma addirittura
"chiunque abbia il timore di poter commettere" tali illeciti. In tal modo la direttiva punta a prevenire o
a ridurre al minimo il rischio di recidiva ed è interessante notare che agli Stati è richiesto di adattare i
programmi e le misure di intervento predisposte per gli adulti alle specifiche esigenze di sviluppo dei
minori che si siano resi autori di reati sessuali663.
minore di età possa partecipare a distanza attraverso l'utilizzo di appropriate tecnologie di comunicazione. Viene anche imposto agli Stati l'onere di proteggere "la vita privata, l’identità e l’immagine" dei minori offesi da tali reati, impedendo la diffusione pubblica della loro identità. 663 È importante sottolineare che per quanto riguarda gli atti sessuali, gli spettacoli pornografici e il possesso o l'acquisto di materiale pornografico che avvengono consensualmente tra minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale, l'Unione europea lascia gli Stati membri liberi di considerarli o meno reati.
233
Non poteva mancare poi un riferimento al c.d. “turismo sessuale” e al riguardo il considerando
n. 33 propone l’elaborazione ed il rafforzamento di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del
turismo, nonché l’istituzione "di un codice etico" o di “marchi di qualità” per le organizzazioni turistiche
che combattono tali forme di criminalità e l'art. 21 richiede agli Stati membri di adottare le misure
appropriate per prevenire o vietare l'organizzazione di viaggi finalizzati a commettere tali reati.
Rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati, in virtù della delicatezza degli interessi in gioco,
è infine la proposta di istituire registri con i nomi degli autori di reati sessuali, l’accesso ai quali
dovrebbe essere in ogni caso rigorosamente assoggettato ai principi costituzionali nazionali ed alle
vigenti normative in materia di privacy.
Recentemente, ovvero il 16 dicembre 2016, la Commissione europea ha fatto il punto sullo
stato di attuazione della direttiva664.
Com'era prevedibile già prima dell'adozione della direttiva, dal rapporto risulta, innanzitutto,
un alto tasso di variabilità negli Stati membri circa l’età del consenso sessuale che condiziona
l'operatività di diverse disposizioni.
Inoltre, appare non adeguato il recepimento dell’articolo 19 e quindi è emerso che le vittime
non ricevono quasi mai assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo
la conclusione del procedimento penale.
Non positiva risulta anche l'attuazione dell’articolo 10 sulle misure interdittive e quindi chi è
stato condannato per uno dei reati elencati nella direttiva rimane sostanzialmente libero, nella maggior
parte degli Stati membri, di continuare a svolgere attività professionali a contatto diretto con dei minori.
Infine, aspetto ancora più allarmante, viene segnalato negativamente anche il recepimento
dell’articolo 23 sulla formazione del personale che rappresenta la condizione primaria ed essenziale
affinché la direttiva venga effettivamente resa operativa a livello nazionale.
Nonostante il quadro descritto, che assomiglia molto alla relazione sullo stato di attuazione
della direttiva contro la tratta, la Commissione ha ritenuto di non dover proporre alcuna modifica della
direttiva, ma ha solamente affermato che manterrà il monitoraggio sulla sua attuazione, supportando gli
Stati membri nel raggiungere l’obiettivo di assicurare un soddisfacente livello di recepimento di tale
strumento e solo ove necessario procederà attraverso dei ricorsi per infrazione665.
Considerato che gli Stati membri hanno avuto due anni di tempo per recepire la direttiva
(scaduti il 18 dicembre 2013) e che al 19 dicembre 2016, ovvero tre anni dopo, le misure predisposte
664 Brussels, 19 December 2016, REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the extent to which the Member States have taken the necessary measures in order to comply with Directive 2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, COM (2016)871. 665 Va evidenziato che l’attuazione dell’articolo 25 sulle misure contro i siti web che hanno materiale pedopornografico è oggetto di un rapporto ad hoc (COM-2016-872).
234
per realizzare lo scopo principale della direttiva, ovvero la protezione delle vittime minori di età che
hanno subito abusi e/o sono state sfruttate sessualmente, risultano tra quelle in cui l'adeguamento degli
ordinamenti nazionali appare più carente, viene lecito domandarsi quand'è che la Commissione riterrà
necessario intervenire con una procedura di infrazione.
1.4 Il confronto tra giurisprudenze:
1.4.1 La giurisprudenza della Corte di giustizia
La Corte di Giustizia, in materia di tutela della vittima minorenne in ambito penale, ha emesso
sinora due uniche sentenze, oltre alla già analizzata sentenza Pupino del 2005, che verranno ora
analizzate.
La prima pronuncia, del 2012, riguarda il caso P. I. c. Oberbürgermeisterin der Stadt
Remscheid666 ed è rilevante in quanto la Corte ha stabilito che la violenza sessuale a danni di un minore
può giustificare l’allontanamento dell’autore del reato anche se cittadino dell’Unione e residente da più
di dieci anni nello Stato membro ospitante.
Il Sig. P. I., cittadino italiano, viveva in Germania dal 1987 senza essersi particolarmente
integrato667 e nel maggio del 2006 venne condannato a sette anni e sei mesi di carcere per abuso
sessuale, atti di violenza sessuale e stupro a danni della figlia della compagna che all’epoca aveva 8
anni. L’uomo, tra il 1992 e il 2001, aveva costretto la minore, con cadenza all’incirca settimanale, ad
intrattenere rapporti sessuali con lui ricorrendo alla forza e alla minaccia di uccidere la madre o il
fratello. Nel 2008, l’Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, decretò la perdita del diritto d’ingresso
e di soggiorno del Sig. P. I. nel territorio tedesco e l’esecuzione immediata di tale provvedimento.
Secondo il tribunale tedesco, infatti, l’uomo, oltre a non essere particolarmente integrato nella società
tedesca, aveva inflitto alla sua vittima una “sofferenza infinita”, sottoponendola ad abusi per lunghi
anni; inoltre, non si poteva escludere che il Sig. P. I. avrebbe reiterato tale reato a causa del periodo
prolungato durante il quale aveva abusato della bambina, nonché del fatto che l’uomo non aveva mai
mostrato alcun senso di colpa. Il Sig. P. I. propose allora ricorso contro la decisione di allontanamento,
il quale fu respinto perché i fatti che avevano giustificato la condanna denotavano una condotta
666 Corte di Giustizia, sentenza del 22 maggio 2012, causa C‑348/09. 667 L’uomo, infatti, era celibe e senza figli, non aveva mai portato a termine alcun corso di studi né una formazione professionale in Germania e aveva lavorato nel Paese ospitante solo in modo saltuario.
235
personale che faceva temere una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse
fondamentale della società, vale a dire la tutela delle bambine e delle donne in generale da violenze
sessuali e stupri. Il Sig. P. I. propose nuovamente appello e il giudice decise di sospendere il
procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia se nella nozione di “motivi imperativi di pubblica
sicurezza”, di cui all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, potessero rientrare anche le
motivazioni di cui sopra.
La Corte, dopo aver premesso che i motivi di pubblica sicurezza sono definiti dagli Stati
membri, i quali sono liberi di determinarli conformemente alle loro necessità nazionali, ha ricordato
che, tuttavia, le regole di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, qualora autorizzino una deroga al
principio fondamentale della libera circolazione delle persone, devono essere intese in senso restrittivo.
La Corte di Giustizia ha poi puntato l’attenzione sul fatto che il reato di sfruttamento e abuso
sessuale su minori appartiene alle sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una
dimensione transnazionale e che è già stato oggetto dell’intervento del legislatore dell’Unione tramite
l’adozione della direttiva 2011/93.
Successivamente la Corte ha affermato che gli Stati membri hanno la facoltà di considerare i
reati come quelli indicati dall’articolo 83, secondo comma, TFUE, come delle minacce particolarmente
gravi agli interessi fondamentali della loro società, nonché alla tranquillità e alla sicurezza fisica della
popolazione; pertanto, secondo la Corte di Giustizia tali illeciti possono rientrare nella nozione di
“motivi imperativi di pubblica sicurezza” e quindi giustificare un provvedimento di allontanamento in
forza dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38668.
Tale pronuncia è, quindi, da segnalare positivamente in quanto la Corte ha tutelato in maniera
molto ampia il diritto alla protezione dei minori e, pur non citando direttamente l’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali, ha richiamato in generale i diritti sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo
e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Peraltro, l’unico altro episodio in cui la Corte di Giustizia ha deciso di limitare una delle quattro
libertà fondamentali dell’Unione per tutelare la sicurezza dei minori risale al 2008 ovvero al citato caso
Dynamic Medien, nel quale la Corte ha limitato la libera circolazione delle merci.
Inoltre, la pronuncia nel caso P. I. c. Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid è interessante
anche perché il reato commesso a danno di un unico minore ha comportato una misura di protezione
preventiva a favore di tutti i fanciulli residenti sul territorio tedesco.
668 L’importante, secondo la Corte, è che il giudice nazionale valuti le modalità con le quali tali reati sono stati commessi, la loro gravità, che l’autore presenti una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento e, infine, il giudice competente deve valutare l’integrazione sociale e culturale dell’autore nello Stato membro ospitante e l’importanza dei suoi legami con il Paese d’origine.
236
La seconda e ultima sentenza della Corte di Giustizia da analizzare in materia di tutela delle
vittime minori di età riguarda il caso X c. Y, deciso nel 2011669.
La vicenda partiva dalla denuncia della Sig.ra Z che aveva accusato il Sig. X di aver commesso
reiteratamente, nel corso del 2007, atti sessuali nei confronti della loro figlia Y che all’epoca aveva
cinque anni.
Tale denuncia aveva determinato l’avvio di indagini preliminari in Italia, nel corso delle quali
la minore era stata sentita più volte da diversi esperti in psicologia e pediatria. Al termine delle indagini
il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione della causa, ritenendo la denuncia infondata.
Poiché la minore si era opposta a tale richiesta, il giudice per le indagini preliminari,
conformemente alle norme processuali applicabili in Italia, aveva fissato un’udienza in camera di
consiglio per consentire alle parti di esprimersi sul fondamento di tale richiesta e per sollecitare ulteriori
indagini o il rinvio a giudizio dell’imputato.
Nel corso di tale udienza la minore aveva chiesto al pubblico ministero che si procedesse alla
sua audizione come testimone tramite l’istituto dell’incidente probatorio670. Il giudice per le indagini
preliminari, con il consenso del pubblico ministero, aveva quindi ordinato l’audizione della minorenne
secondo tale modalità protetta.
Durante l’incidente probatorio la minore aveva confermato di essere stata oggetto di atti a
connotazione sessuale compiuti dal padre.
Nel luglio del 2010, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la decisione del
G.I.P. di ricorrere all’incidente probatorio e il pubblico ministero ha chiesto nuovamente l’archiviazione
della causa alla quale la vittima si è opposta, rinnovando la richiesta di essere sentita tramite incidente
probatorio.
A questo punto il G.I.P., mancando il parere favorevole del P.M. in merito al ricorso
all’incidente probatorio, si è interrogato sulla compatibilità del regime processuale applicabile alle
vittime minorenni in Italia con le disposizioni della Decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale.
In particolare, il G.I.P. ha chiesto alla Corte di Giustizia se gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della Decisione
quadro in parola andavano interpretati nel senso che proibivano disposizioni nazionali come quelle
italiane che non obbligano il pubblico ministero a dar seguito alla domanda della vittima di procedere
all’incidente probatorio e non consentono a quest’ultima di ricorrere dinanzi a un giudice in caso di
rifiuto del pubblico ministero di accogliere detta domanda.
669 Corte di Giustizia, sentenza del 21 dicembre 2011, causa C-507/10. 670 Ai sensi dell’art. 392, comma 1 bis, 394 e 398, comma 5 bis, c.p.p. A differenza di quanto avveniva nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Pupino, il reato oggetto di tale causa rientrava tra quelli per i quali il ricorso a detta procedura era, in linea di principio, possibile nell’ordinamento italiano. Per un confronto con la sentenza Pupino si veda N. PASCUCCI, Some remarks on child victims at european level, in Cassazione penale, 2013, n. 11, p. 428-432.
237
La Corte di Giustizia, investita della questione, si è focalizzata, innanzitutto, sulla nozione di
“vulnerabilità” che, come sopra anticipato, non è definita chiaramente nella Decisione quadro sulla
posizione della vittima. A parere della Corte, un minore che, come nel caso di specie, sostenga di essere
stato vittima, ripetutamente, di atti di natura sessuale commessi dal padre, può manifestamente essere
qualificato come “vulnerabile”, tenuto conto, in particolare, della sua età, nonché della natura, della
gravità e delle conseguenze delle infrazioni di cui afferma di essere stato vittima e, pertanto, ha diritto
di beneficiare della tutela specifica prevista dalle disposizioni della Decisione quadro671.
In secondo luogo, la Corte di Giustizia, rilevando che nessuna delle tre disposizioni della
Decisione quadro menzionate dal giudice del rinvio prevedeva modalità specifiche di attuazione degli
obiettivi dalla stessa perseguiti672 e che l’art. 34 UE conferiva agli organi nazionali la competenza in
merito alla forma e ai mezzi necessari per conseguire il risultato voluto dalle Decisioni quadro, ha
ammesso che le autorità nazionali godevano di un ampio potere discrezionale al riguardo.
Secondo la Corte, infatti, benché gli Stati membri, in virtù della Decisione quadro, fossero
tenuti ad adottare provvedimenti specifici a favore delle vittime particolarmente vulnerabili, da ciò non
derivava necessariamente il diritto di queste ultime di beneficiare di un regime come quello
dell’incidente probatorio nel corso della fase istruttoria.
Se pertanto l’ordinamento italiano prevede che il pubblico ministero possa decidere di non
accogliere la domanda in tal senso rivoltagli direttamente da una vittima particolarmente vulnerabile
questo non travalicava, secondo la Corte, il margine di discrezionalità di cui disponevano gli Stati
membri nell’attuazione della Decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale.
La Corte di Giustizia, inoltre, ci tenne a precisare che tale ultimo strumento non imponeva agli
Stati membri l’obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle altre parti del
procedimento, ma tutelava i principi fondamentali del sistema giuridico penale degli Stati membri e nel
caso di quello italiano, inoltre, la tutela della vittima minorenne era sufficientemente garantita in sede
dibattimentale673.
671 Si veda, in tal senso, anche la sentenza Pupino, pag. I‑5285, punto 53. 672 Tali obiettivi consistono, in particolare, nel garantire a tutte le vittime un trattamento “debitamente rispettoso della loro dignità personale”, la possibilità di “essere sentit[e]” nel corso del procedimento, di “fornire elementi di prova”, di essere interrogate “soltanto per quanto è necessario al procedimento penale”, nonché nel garantire alle “vittime particolarmente vulnerabili” un “trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione” e, se del caso, una tutela “dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica”, potendo in tali casi beneficiare, “in base a una decisione del giudice”, della facoltà “di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento”. 673 Nel sistema giuridico italiano il Giudice per le indagini preliminari può obbligare il Pubblico Ministero a formulare i capi d’accusa, nonostante la volontà di quest’ultimo di archiviare il procedimento e, in tal caso, il pubblico ministero può sempre sottoporre, eventualmente, anche al giudice che deve decidere sulla prosecuzione del procedimento, la domanda di ricorso ad una procedura come quella dell’incidente probatorio. Nell’ambito della fase del dibattimento dinanzi al giudice competente, poi, in caso di rinvio a giudizio della persona indagata, la tutela della vittima è garantita da diverse disposizioni del Codice di procedura italiano che prevedono, in particolare, la possibilità di procedere a porte chiuse.
238
Il fatto, poi, che il rigetto del pubblico ministero, circa l’utilizzo dell’incidente probatorio, non
potesse essere impugnato davanti a un giudice faceva sempre parte, secondo la Corte di Giustizia, delle
caratteristiche del sistema penale italiano in cui la formulazione dell’accusa è, in linea di principio,
riservata al P.M.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che né le disposizioni della Decisione quadro, né l’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e neanche l’art. 6 della CEDU674, garantiscono alla
vittima di un reato il diritto di provocare l’esercizio di azioni penali contro un terzo al fine di ottenerne
la condanna.
La valorizzazione della vittima sotto il profilo della partecipazione non arriva dunque sino al
punto di attribuire alla stessa un vero e proprio potere di impulso o a farne una parte assimilata
all’imputato e all’accusa pubblica e nemmeno le è consentito il diritto di impugnare decisioni che
incideranno sulle modalità della sua stessa escussione come testimone.
In conclusione, la Corte ha ritenuto le norme processuali italiane perfettamente conformi agli
obiettivi e ai principi contenuti nella Decisione quadro sulla posizione della vittima in quanto rispettose
dei principi fondamentali e dell’equità del procedimento.
Questa deludente pronuncia lascia anche piuttosto perplessi, in quanto la Corte di Giustizia,
senza scavalcare i principi del sistema penale italiano, avrebbe potuto, quantomeno, imporre al pubblico
ministero di valutare le richieste delle vittime minorenni alla luce del principio del superiore interesse
del minore, dovere che discende direttamente dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea che non è stato nemmeno citato.
In questo caso la minore era particolarmente vulnerabile (avendo subito abusi da parte di un
familiare), era già stata sentita più volte da degli esperti e chiedeva unicamente di essere ascoltata per
l’ultima volta tramite modalità protette al di fuori del dibattimento.
Sembra, quindi, che la Corte di Giustizia si sia dimenticata del ruolo di promotrice dei diritti
dei minori che essa stessa si è attribuita, ignorando, altresì, che le argomentazioni di una sua sentenza,
pur esulando dalla sua competenza, possono finire per cambiare le regole processuali penali vigenti in
uno Stato membro, come era successo in seguito al contestato caso Pupino in cui il legislatore italiano
aveva poi apportato delle modifiche nel codice di procedura penale maggiormente tutelanti per i
minori675.
674 La Corte di Giustizia rinviò, in particolare, alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 marzo 2001, Asociación de Víctimas del Terrorismo c. Spagna. 675 L’art. 5 comma 1, lett. g) della legge n. 172 del 2012 ha, infatti, riscritto l’art. 392 comma 1- bis c.p.p., aggiungendo ulteriori fattispecie all’elenco dei delitti nei cui procedimenti si può inoltrare richiesta di incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di un minorenne, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di non rinviabilità della prova. Il d.l. del 23 febbraio 2009 n. 11 aveva già esteso a tutti i minori la facoltà di rendere dichiarazioni in sede incidentale, prima riservata al solo minore infrasedicenne, nell’intento di accentuare la tutela del dichiarante, vittima o comunque testimone di reati di natura sessuale. Inoltre, da un punto di vista oggettivo, la riforma del 2009, oltre a mantenere tutte le condotte riconducibili alla sfera sessuale, aveva inserito nel novero dei reati di cui all’art. 392 comma 1-bis c.p.p. i
239
In questa pronuncia si sarebbe, quindi, trattato solamente di indirizzare le scelte del pubblico
ministero verso una maggiore sensibilità ed attenzione nei confronti delle richieste della vittima,
obbligando il P.M. a motivare il suo diniego alla luce dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
Ritenere sufficiente che uno Stato membro preveda dei meccanismi specifici a protezione delle
vittime di reato minori di età che non possono, tuttavia, essere utilizzati da un giudice in caso di diniego
del P.M. (che non è nemmeno contestabile), non appare in linea con i principi posti a tutela dei minori
vittime di reato a livello internazionale e poi confluiti nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali.
Su tale punto si era soffermato, invero, l’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón, il quale, pur
con una motivazione non condivisibile, aveva ritenuto non violato l’art. 24 della Carta nel caso di
specie.
Secondo Villalón, infatti, la Corte di Giustizia, già nel caso Pupino, aveva affermato che la
realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Decisione quadro sulla posizione della vittima richiedeva
che un giudice nazionale avesse “la possibilità”, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare
una procedura speciale, come l’incidente probatorio, diretta all’assunzione anticipata della prova al fine
di impedire la perdita degli elementi probatori, ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e le
conseguenze pregiudizievoli derivanti da una loro deposizione in pubblica udienza.
Tuttavia, “l’imposizione” menzionata dalla Corte di Giustizia, secondo l’Avvocato Generale,
si riferiva unicamente alla “possibilità” di utilizzare un simile strumento.
Sempre secondo Villalón, dallo stesso art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, interpretato
alla luce della Convenzione di New York, si deduce solamente che gli Stati membri hanno l’obbligo di
tenere in considerazione le necessità delle vittime minorenni quando sono chiamate a comparire dinanzi
a un giudice, ma né l’art. 24 né la Convenzione sui diritti del fanciullo impongono agli Stati membri
modalità precise di intervento, le quali, pertanto, sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Tutto ciò è condivisibile in linea di principio in quanto il principio del superiore interesse del
minore è un principio generale che deve ispirare l’azione quotidiana degli Stati membri quando si
trovano ad affrontare casi e a prendere decisioni che coinvolgono dei minori.
Un principio, insomma, che per essere pienamente operativo deve calarsi sulla realtà delle aule
giudiziarie degli Stati membri e non sembra che ciò sia avvenuto nella vicenda in commento.
delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ora modificato dalla legge del 2012 in maltrattamenti contro familiari e conviventi) e di atti persecutori: un intervento legislativo che era stato auspicato da più parti e che aveva colmato una lacuna normativa che non poteva essere riempita dal giudice italiano, neppure dopo la sentenza Pupino del 16 giugno 2005 della Corte di Giustizia (sul punto si v. A. M. CAPITTA, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: le modifiche al Codice di Procedura penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario, in Diritto penale contemporaneo, 5 novembre 2012).
240
Un conto, infatti, è avere la possibilità di poter utilizzare l’incidente probatorio in quanto la
legge lo consente per un certo tipo di reati e di vittime, un altro è poterlo concretamente utilizzare in
quanto in Italia se il P.M. si oppone alla richiesta della vittima il GIP non può scavalcare in alcun modo
la sua decisione.
Quest’ultima pronuncia solleva diversi dubbi di compatibilità con l’art. 6 della CEDU,
soprattutto se si paragona a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella decisione
di irricevibilità (per mancato esaurimento delle vie di ricorso) del caso Sottani c. Italia del 24 febbraio
2005.
Secondo la Corte europea, infatti, gli articoli 392 e 394 del codice di procedura penale italiano,
che non consentono alla persona offesa di rivolgersi direttamente al GIP al fine di promuovere la
procedura dell’incidente probatorio (essendo necessaria la mediazione del PM), possono suscitare seri
dubbi sul piano del rispetto del diritto delle vittime all’“uguaglianza delle armi” e del diritto dell’accesso
alla giustizia, garantiti dall’art. 6 della CEDU. Secondo la Corte europea, il mero potere di sollecitazione
attribuito alla vittima dall’art. 394 c.p.p. finisce per relegare comunque la vittima in una posizione di
marginalità operativa.
Se a questo inciso si aggiunge la particolare vulnerabilità della vittima nel caso X c. Y, i dubbi
in merito all’adeguatezza della normativa italiana rispetto alla CEDU non possono che aumentare.
1.4.2 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
Appare utile ora, dopo aver analizzato la normativa vigente a livello UE nonché l’esigua
giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di tutela delle vittime minorenni in ambito penale,
volgere lo sguardo alla ben più copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su
questi temi.
Com’è noto, le due Corti perseguono missioni diverse: la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha l’obiettivo di garantire uno standard minimo di protezione dei diritti fondamentali in tutti i Paesi
europei che sia conforme al dettato convenzionale, mentre la Corte di Giustizia ha l’obiettivo di far sì
che l’Unione europea diventi un “sistema integrato” in cui lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia
pienamente operativo676.
676 L’obiettivo della Corte di Giustizia, dunque, è più di ampio raggio, in quanto il raggiungimento dell’integrazione europea non necessita solo di diritti, ma anche, ad esempio, dell’abbattimento di barriere linguistiche e di inefficienze organizzative. Sul punto si veda M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 42.
241
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda la tutela delle
vittime minori di età in ambito penale, si muove principalmente su due filoni: il primo riguarda i casi
in cui gli Stati non hanno adottato adeguate misure per proteggere i minori vittime di abusi al di fuori
di un processo penale e nella fase delle indagini; il secondo concerne la tutela delle vittime minori di
età nel/dal processo penale.
Seguendo tale suddivisione verranno, pertanto, analizzate nel prosieguo le sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo che si ritengono più rilevanti.
1.4.2.1 CEDU: la tutela dei minori vittime di reato al di fuori del processo penale e nella fase delle
indagini
Per quanto riguarda il primo filone, ovvero la responsabilità degli Stati nel proteggere i minori
vittime di abusi sessuali, la Corte europea dei diritti dell’uomo richiede di porre in essere, innanzitutto,
delle misure di protezione ex ante (ovvero preventive) per ogni tipo di reato che possa coinvolgere dei
fanciulli.
Ad esempio, nel caso X e Y c. Paesi Bassi677, la Corte europea ha riconosciuto la violazione
dell’art. 8 della CEDU in un caso di violenza sessuale subita da una minorenne mentalmente disabile
che viveva ospite di una struttura specializzata in Olanda. La denuncia era partita dal padre che aveva
raccontato che la figlia a 16 anni era stata forzata ad avere rapporti sessuali dal cognato della direttrice
della struttura.
L’episodio aveva causato alla minore gravi disturbi mentali, anche se la bambina non aveva
una sufficiente maturità intellettuale per denunciare da sola l’accaduto.
Il P. M. si era rifiutato di aprire un procedimento penale e anche i giudici cui era stato fatto
successivamente appello.
Il problema era che la normativa penale olandese richiedeva la querela di parte per perseguire
il reato configurabile nel caso di specie, ovvero atti sessuali con un minore abusando di una posizione
dominante, e, inoltre, la querela poteva essere avanzata solo dalla vittima, nemmeno dal suo legale
rappresentante. Ciò era aggravato dal fatto che non vi era nessuna norma specifica per le vittime
incapaci di avanzare querela a causa del loro ritardo mentale e secondo i giudici olandesi la lacuna non
poteva essere colmata a svantaggio della persona accusata dell’illecito.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la legge olandese violava l’art. 8 della
CEDU in quanto i genitori dei minori devono essere messi in condizione di promuovere tutte le
677 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 marzo 1985, X e Y c. Paesi Bassi, n. 8778/80.
242
necessarie procedure giudiziarie per tutelare i loro figli, specie quando sono stati vittime di abusi e le
figure genitoriali sono i loro legali rappresentanti.
Inoltre, secondo la Corte, la mancata attivazione del processo penale, nonostante fosse stata
sollecitata dal padre della minore, aveva violato il diritto ad una protezione concreta ed effettiva della
vita privata della bambina, a dimostrazione del fatto che solo un’efficace legislazione penale può
garantire una tutela idonea anche sul piano civilistico.
Molto più recente è il caso Söderman c. Svezia678 nel quale il patrigno della ricorrente,
minorenne all'epoca dei fatti, aveva filmato di nascosto quest’ultima con una videocamera mentre era
nuda in bagno.
A seguito della denuncia della minorenne, una volta scoperta la videocamera, era stato aperto
un procedimento penale contro il patrigno che si era concluso con l'assoluzione perché il fatto, secondo
le leggi svedesi, non costituiva reato visto che le immagini abusivamente captate non erano state diffuse,
ma erano servite solo per soddisfare i bisogni intimi dell’imputato e, inoltre, mancava la consapevolezza
della minore di essere stata abusata durante le riprese. Di conseguenza i giudici svedesi avevano anche
negato il diritto al risarcimento del danno civilistico in favore della minorenne.
Secondo la Corte europea, l’ordinamento svedese, sul duplice versante penalistico e civilistico,
non era riuscita ad assicurare un'adeguata tutela in favore della minore, imposta dall'art. 8 della CEDU,
finendo per violare gli obblighi positivi di protezione che incombono sugli Stati membri.
Basandosi, poi, sull’art. 3 della CEDU, che proibisce la tortura e i trattamenti inumani o
degradanti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha verificato spesso se gli Stati avevano condotto delle
indagini effettive a seguito di denunce di abusi sessuali subiti da minori679.
Uno di questi casi riguarda la vicenda M.C. c. Bulgarie680 nella quale la ricorrente era una
minore di 14 anni che aveva riferito di essere stata violentata da due persone dopo una serata. La sua
denuncia era rimasta inascoltata per l’assenza di tracce di violenza fisica.
Al riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le denunce di stupro
rientrano nell’art. 3 della CEDU e quindi gli Stati sono sempre tenuti a condurre indagini efficaci, non
potendo limitarsi ai casi in cui è evidente che la vittima abbia opposto una ferma resistenza fisica alla
violenza in quanto tale prova non è sufficiente per chiarire la realtà dei fatti. La giurisprudenza della
Corte su questo punto è ormai consolidata681.
678 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, sentenza del 14 novembre 2013, Söderman c. Svezia. 679 Analizzando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo appare difficile operare una chiara distinzione tra le obbligazioni a carico degli Stati membri nei riguardi dell’art. 3 e 8 della CEDU in casi di abusi sessuali sui minori. La Corte, infatti, spesso applica lo stesso ragionamento per condannare gli Stati per la violazione di entrambi gli articoli. 680 Corte europea dei diritti dell’uomo, M. C. c. Bulgarie, 4 dicembre 2003. 681 Tra le tante si vedano le seguenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di violazione dell’art. 3 della CEDU in casi riguardanti violenze sessuali su minori ove le autorità statali sono state ritenute colpevoli di non aver compiuto indagini effettive per tutelare le vittime: P.M. c. Bulgarie, 24 gennaio 2012, R.I.P. et D.L.P. c. Roumanie, 10
243
Con riferimento, invece, alla tratta di esseri umani, la Corte europea dei diritti dell’uomo
annovera due importanti decisioni: la prima (caso Siliadin c. Francia del 2005) vedeva coinvolta una
minore ed era rivolta al profilo dell’inadeguatezza della normativa penale nazionale in materia di tratta;
la seconda, invece, (caso Rantsev c. Cipro e Russia) riguardava una ragazza ed era più focalizzata sugli
aspetti dell’inadeguatezza delle indagini (soprattutto per quanto riguardava la pronta identificazione
delle vittime di tratta) e sulla mancata assistenza delle vittime.
Premesso che la CEDU non contiene nessuna norma specificatamente dedicata alla lotta contro
la tratta di esseri umani, il caso Siliadin c. Francia682 rappresenta il primo in cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha emesso una decisione in merito ad una vicenda che traeva origine proprio dalla
tratta di un minore per scopi di sfruttamento domestico perpetrata attraverso l’inganno.
Il caso riguardava, infatti, una minore tongolese che era andata in Francia assieme ad un conoscente dei
genitori (cittadino francese, ma suo connazionale di origini), con la promessa che l’uomo l’avrebbe
aiutata a regolarizzarsi in Francia e ad andare a scuola e in cambio la minore avrebbe restituito il denaro
che l’uomo aveva anticipato per l’acquisto del suo biglietto aereo lavorando per un periodo a casa sua
come domestica. La minore, in realtà, una volta in Francia, era stata costretta a lavorare gratuitamente
come domestica in condizioni ben poco dignitose e per più di quattordici ore al giorno, sette giorni a
settimana, per oltre quattro anni e le era stato anche confiscato il passaporto.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la vicenda rappresentasse una violazione
dell’articolo 4 della CEDU che proibisce la schiavitù e il lavoro forzato. Secondo la Corte europea,
infatti, i termini “schiavitù” e “servitù”, contenuti nell'art. 4 della CEDU, devono essere interpretati in
maniera estensiva e quindi anche se la situazione della minore non rientrava nel senso tradizionale di
“schiavitù”, cadeva comunque nell'ambito dell'art. 4 della CEDU in virtù del suo stato di servitù e del
lavoro forzato al quale la vittima era stata sottoposta.
La legge in Francia non aveva garantito un’adeguata copertura penale alle azioni commesse ai
danni della minore, visto che la coppia che sfruttava la bambina era stata assolta con conseguente
omessa protezione e violazione dei diritti fondamentali della vittima. Pertanto, la Francia aveva violato
le obbligazioni positive che discendono dall’art. 4 della CEDU e che impongono agli Stati di adottare
appropriate norme penali incriminatrici in quanto ciò rappresenta già una prima forma di risarcimento
per le vittime.
Tale pronuncia, quindi, non si è focalizzata tanto sulle ragioni che avevano spinto la minore
ad andare in Francia, ma piuttosto sullo sfruttamento che la bambina aveva subito una volta arrivata nel
territorio francese.
maggio 2012, I.G. c. Moldova, 15 maggio 2012, M. et autres c. Italie et Bulgarie, 31 luglio 2012, M.N. c. Bulgarie, 27 novembre 2012 e N.A. c. République de Moldova, 24 settembre 2013. 682 Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Siliadin c. Francia, del 26 luglio 2005, n. 73316/01.
244
Il caso Rantsev c. Cipro e Russia683, invece, rappresenta il primo in cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha affermato che proprio la tratta di esseri umani rientra nell’art. 4 della CEDU e,
pertanto, sebbene la vittima coinvolta non fosse minorenne, questa pronuncia merita di essere citata in
quanto è noto come questo reato rappresenti una minaccia soprattutto per i minori.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo era stato presentato dal padre di una ragazza
russa deceduta in circostanze poco chiare a Cipro. Nello specifico, il padre della giovane vittima
riteneva che la figlia fosse stata indotta con l’inganno a trasferirsi a Cipro, per poi essere introdotta in
un circuito di prostituzione.
Come confermato anche da fonti ufficiali cipriote684, infatti, il visto di lavoro temporaneo
rilasciato alle artiste, sulla base della legge cipriota allora in vigore, veniva di frequente utilizzato dai
trafficanti per attirare giovani straniere da impiegare come prostitute nei club. Una volta giunte a Cipro
le donne venivano sfruttate dai propri datori di lavoro con turni di lavoro estenuanti e sorveglianza
continua per poter ripagare il debito contratto con i trafficanti.
Oxana Rantseva, figlia del ricorrente, dopo pochi giorni di lavoro in un locale notturno cipriota
aveva deciso di abbandonare il locale ed il luogo in cui alloggiava. Veniva poi individuata in un altro
locale dal suo datore di lavoro il quale, evidentemente per ritorsione, la denunciava alla polizia per
soggiorno illegale a Cipro. La polizia effettuava quindi i primi accertamenti sullo status di immigrata
della Rantseva e chiedeva al datore di lavoro di tornare il giorno successivo assieme alla ragazza per
approfondimenti. Durante la notte la Rantseva precipitava dal sesto piano di un edificio.
Cipro aveva concluso le indagini affermando che la vittima era morta per un incidente e anche
se la Russia aveva chiesto di riaprire le indagini, quando le autorità cipriote si erano rifiutate di farlo
almeno che la Russia non avesse prove che dimostravano l’esistenza di un'attività criminale, il caso era
poi stato abbandonato nonostante né la Russia né Cipro avessero intervistato due donne che vivevano
in Russia e che avevano lavorato con la vittima a Cipro e avrebbero, quindi, potuto testimoniare sullo
sfruttamento sessuale che avveniva nei cabaret ciprioti.
Nel caso di specie, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato l’avvenuta violazione
degli artt. 2, 4 e 5 della CEDU.
In particolare, la Corte ha ritenuto che i due Stati coinvolti non avessero fatto tutto quanto era
in loro potere per prevenire, investigare e reprimere la tratta degli esseri umani, violando, così, l’art. 4
della CEDU.
Come previsto anche dalle vigenti convenzioni internazionali in materia, infatti, la lotta contro
tale fenomeno richiede agli Stati parte di rispettare obblighi “positivi” che vanno oltre la semplice
683 Corte europea dei diritti dell’uomo, Rantsev c. Chypre et Russie, del 7 gennaio 2010, n. 25965/04. 684 L’Ombudsman cipriota condusse delle indagini d’ufficio su tale fenomeno, finendo per affermare che “the word “artiste” in Cyprus has become synonymous with “prostitute”.
245
previsione di sanzioni penali adeguate, richiedendo anche l’adozione di misure efficaci per prevenire il
reclutamento e per proteggere le vittime.
Per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione, secondo la Corte europea la Russia non aveva
indagato in maniera adeguata sulle fasi dell’avvenuto reclutamento in patria della vittima e sull’identità
dei responsabili685 e Cipro non aveva rispettato l’obbligo positivo di addestrare le proprie forze di
polizia sui contorni del reato di tratta, non riuscendo, così, queste ultime ad identificare previamente la
giovane ragazza come una probabile vittima di tale crimine (oltre a non fare chiarezza sulle dinamiche
e le cause della sua morte per le quali Cipro è stato condannato anche per violazione dell’art. 2 della
CEDU)686.
L’aspetto più rilevante di questa pronuncia è che la Russia inizialmente aveva contestato la
rilevanza dell’art. 4 della CEDU nel caso di specie sul presupposto che la condizione della vittima non
potesse essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi espressamente contemplate da tale disposizione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, ha ritenuto di poter applicare l’art. 4 della
CEDU, sottolineando la necessità di interpretare la CEDU, per quanto possibile, “in harmony with other
rules of international law of which it forms part”687 e, in particolare, con le vigenti convenzioni
internazionali in materia di tratta degli esseri umani688.
Secondo la Corte, infatti, la tratta costituisce una moderna forma di schiavitù689 e, pertanto,
può rientrare nell’applicazione dell’art. 4 in modo tale da salvaguardare l’effetto utile di quest’ultima
disposizione, interpretata alla luce del diritto vivente690.
In merito alla previsione di sanzioni penali adeguate, secondo la Corte europea Cipro aveva
violato l’4 della CEDU anche perché non aveva una normativa penale di contrasto alla tratta e il
fenomeno era anche stato agevolato dalla disciplina in materia di immigrazione e visti di ingresso per
motivi artistici.
685 Al riguardo la Corte europea sottolineò il carattere transfrontaliero del crimine in questione ovvero il fatto che l'attività criminosa diretta al traffico di esseri umani viene realizzata sia nel Paese di provenienza che in quello di destinazione da cui deriva l'esigenza di una stretta ed efficace cooperazione giudiziaria e di polizia tra tutti i Paesi coinvolti. 686 Tale obbligo è previsto esplicitamente dal Protocollo di Palermo. Nel caso di specie una disattenta politica di visti concessi relativamente al lavoro di “artista” aveva finito per alimentare lo sfruttamento di tante giovani donne straniere e per rendere lo Stato cipriota “complice” di tale fenomeno criminoso. 687 In linea con il criterio ermeneutico della c.d. “integrazione sistemica”, previsto dall’art. 31, par. 3, lett. c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che prevede che nell’interpretare un trattato occorra tener conto di “any relevant rules of international law applicable in the relations between the partes”. 688 La Corte fece espressamente riferimento al Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani del 2000, c.d. Protocollo di Palermo (di cui sia la Russia che Cipro sono parti) e alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2005 (ratificata da Cipro, ma non dalla Russia). Questi strumenti, secondo la Corte, “demonstrate the increasing recognition at international level of the prevalence of trafficking and the need for measures to combat it”. 689 A questo proposito, la tratta di persone, il cui obiettivo ultimo è lo sfruttamento della persona, si sostanzia nell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. 690 La lettura estensiva di tale articolo ha creato numerosi dibattiti in dottrina. Per uno spunto critico in merito si veda, ad esempio, J. ALLAIN, Rantsev v Cyprus and Russia: the European Court of human rights and trafficking as slavery, in Human Rights Law Review, 2010, p.p. 546-557.
246
Inoltre Cipro aveva violato anche l’art. 5 della CEDU poiché la vittima, non identificata come
tale, ma unicamente come una migrante irregolare, era stata trattenuta indebitamente presso gli uffici
ciprioti di polizia senza alcun motivo e senza assistenza legale.
Infine, per quanto riguarda la protezione delle vittime, la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha sottolineato la necessità di assicurare un’efficace tutela delle vittime della tratta (anche solo
potenziali), prevedendo nelle normative nazionali l’obbligo di fornire misure di assistenza specifiche,
aggiuntive rispetto a quelle di stretta repressione penale. Al riguardo la Corte europea ha richiamato sia
il Protocollo di Palermo che la Convenzione di Varsavia che, come più volte sottolineato, impongono
un approccio olistico all’azione di contrasto alla tratta che è stato poi seguito anche nella recente
direttiva UE in materia.
Questa pronuncia, così come le precedenti, dimostrano, pertanto, come la Corte europea dei
diritti dell’uomo sappia utilizzare i principi contenuti negli strumenti internazionali vigenti per
mantenere sempre attuale la CEDU e allo stesso tempo per offrire un’ampia protezione alle vittime al
di fuori del processo e sino al momento delle indagini, attraverso la creazione di nuovi obblighi positivi
in capo agli Stati parte.
Recentemente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato il suo innovativo modus
operandi pronunciandosi nel caso Talpis c. Italia691, il primo deciso in materia di violenza domestica.
La vicenda riguardava una donna sposata con un marito alcolizzato e violento che da anni
subiva violenze domestiche. Una volta la donna venne minacciata ed aggredita dal marito con un
coltello e alla fine l’uomo ricevette solo una multa per porto abusivo d’arma.
Il P.M., dopo la querela della donna, ordinò che la stessa venisse protetta assieme ai due figli
(di cui uno minore di età). Dopo qualche mese, tuttavia, i servizi sociali che ospitavano semplicemente
la signora in una struttura di accoglienza affermarono di non poterla più aiutare per mancanza di fondi.
Dopo l’ennesima lite con la moglie, il marito, che nel frattempo non aveva mai smesso di tormentare la
famiglia pur essendo indagato per lesioni personali, veniva ricoverato in ospedale in stato d’ebbrezza.
Dopo l’identificazione veniva rilasciato, tornava a casa ed aggrediva nuovamente la moglie con un
coltello uccidendo il figlio quindicenne che si era interposto per difendere la madre.
Nel 2015 l’uomo è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del figlio e per quello tentato
della moglie che ha poi fatto ricorso alla Corte di Strasburgo.
Nella sua decisione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che le autorità italiane
erano state negligenti ed erano venute meno ai loro doveri di proteggere la ricorrente ed il figlio non
tenendo conto della particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovavano e non fornendo loro alcuna
assistenza né supporto adeguati. Questa situazione aveva creato un clima favorevole alla reiterazione
691 Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza Talpis c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14.
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di illeciti da parte del marito che costituiva una minaccia reale e, pertanto, le autorità italiane avrebbero
dovuto adottare misure di protezione immediate. Invece il pericolo era stato sottovalutato, come
dimostra il fatto che la notte dell’omicidio del figlio, la polizia era intervenuta due volte, senza prendere
alcun provvedimento.
La violenza domestica sulle donne e sui minori è stata ritenuta dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo una forma di tortura ai sensi dell’art. 3 della CEDU anche a causa della passività dello Stato
italiano nel proteggere le vittime.
Inoltre, il fatto che numerosi dati statistici dimostrino che i femminicidi siano in aumento in
Italia, assieme ad una prassi socio-culturale-giudiziaria incredibilmente tollerante, ha fatto propendere
la Corte europea per l’accertamento della violazione dell’art. 14 della CEDU, ovvero del principio di
non discriminazione (in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU) poiché le donne in Italia
non sembrano essere nelle stesse condizioni degli uomini nel godimento delle tutele previste dalla legge.
Afferma la Corte europea, infatti, che “un tel traitement discriminatoire avait lieu lorsqu’il
était possible d’établir que les actes des autorités s’analysaient non pas en un simple manquement ou
retard à traiter les faits de violence en question, mais en une tolérance répétée à l’égard de ces faits et
qu’ils reflétaient une attitude discriminatoire envers l’intéressée en tant que femme”692.
In conclusione, per la Corte europea dei diritti dell’uomo le violenze subite dalla ricorrente
derivano da una discriminazione fondata sul sesso e sono sottostimate dallo Stato italiano oltre che
causate proprio dalla colpevole inerzia delle autorità italiane competenti.
Una pronuncia, pertanto, che sottolinea ancora una volta che dagli articoli della CEDU
discendono specifici obblighi positivi in capo agli Stati parte e che le vittime meritano di essere ascoltate
e protette in maniera effettiva.
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono quindi un importante monito per gli
Stati che, in una prospettiva futura, dovrebbero interrogarsi sull’adeguatezza delle proprie normative e
delle proprie prassi a tutela, ad esempio, dei minori non accompagnati e dei minori vittime di bullismo,
in quanto il discorso della violazione del principio di non discriminazione aggiunge una novità
interessante nel ragionamento della Corte europea dei diritti dell’uomo che potrebbe essere foriera di
interessanti sviluppi.
Sul fronte, quindi, della tutela delle vittime di reato “a monte”, cioè fuori dal processo penale
o nella fase delle indagini penali, la Corte europea dei diritti dell’uomo offre indubbiamente grandi
garanzie.
692 Punto 141 della sentenza.
248
1.4.2.2 CEDU: la tutela dei minori vittime di reato nel/dal procedimento penale
Occorre ora analizzare la giurisprudenza della Corte europea in relazione al secondo filone
dedicato alla tutela dei minori vittime di reato nel/dal processo penale.
La norma principale che viene qui in rilievo è l’art. 6 della CEDU che tutela il diritto ad un
equo processo.
Già dalla lettura di tale articolo emerge che la CEDU sia più rivolta ad apportare una tutela al
presunto autore del reato, mentre non appare alcun riconoscimento della vittima come soggetto titolare
del diritto ad un equo processo.
La vittima, infatti, sembra poter semplicemente adire un tribunale, civile o penale, per far
valere una richiesta risarcitoria una volta che si sia costituita come parte civile e per la medesima ragione
le è pacificamente consentito ricorrere anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, invocando una
violazione dell’art. 6 della CEDU693. Al riguardo la Corte europea ha mostrato di applicare tale articolo
in maniera estensiva694, consapevole del fatto che l’esito del processo penale può influire enormemente
sul diritto al risarcimento di natura civile della vittima695. Poco importa, secondo la Corte, se
quest’ultimo abbia solo natura simbolica o che serva solo per tutelare il diritto all’onore della persona
offesa, sulle questioni che possono pregiudicare o indebolire il diritto al risarcimento di natura civile la
vittima deve poter interloquire in un processo equo696.
L’orientamento della Corte si comprende bene analizzando il caso Mihova c. Italia697 che
riguarda, tra l’altro, un caso di abuso sessuale su un minore.
Nel corso delle indagini preliminari, e quindi prima dell’udienza preliminare in cui l’offeso
può costituirsi parte civile, il pubblico ministro e l’indagato avevano raggiunto un accordo
sull’applicazione della pena (ai sensi dell’articolo 447 c.p.p.). La vittima, o meglio chi la rappresentava,
non aveva quindi potuto interloquire sulla misura della pena individuata dalle parti.
693 Ad esempio si vedano le sentenze Moreira de Azevedo c. Portogallo, 23 ottobre 1990, n. 11296/84, Torri c. Italia, 1 luglio 1997, n. 26433/95, Calvelli and Giglio c. Italia, 17 gennaio 2002, n. 32967/96. 694 Sul punto si veda M. CHIAVARIO, Private parties: the rights of the defendant and the victim, in Aa. Vv., European Criminal Procedures, Cambridge, 2002, p. 541 e ss. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo l’art. 6 è applicabile indipendentemente dall’avvenuta formale costituzione di parte civile, basta che l’esito del processo penale si riveli decisivo per il diritto di natura civile (Corte europea, Sottani c. Italia, 24 febbraio 2005, n. 26775/02). 695 Sul punto si veda M.L. LANTHIEZ, La clarification des fondements europèens des droits des victims, in La victime sur la scène pènale en Europe, a cura di G. Giudicelli/delage e C. Lazerges, Parigi, 2008, p. 145 ss e la sentenza della Corte europea nel caso Perez c. Francia, 12 febbraio 2004, n. 47287/99. 696 Ad esempio, nel caso Gorou era stato chiesto un risarcimento di soli tre euro e la Corte “reiterates that the Convention does not confer any rights, as such, to have third parties prosecuted or sentenced for a criminal offence. To fall within the scope of the Convention such right must be indissociable from the victim’s exercise of a right to bring civil proceedings in domestic law, even if only to secure symbolic reparation or to protect a civil right such as the right to a “good reputation” (Corte europea, Gorou c. Grecia, 20 marzo 2009, n. 12686/03, punto 24). Si veda anche il caso Helmers c. Sweden, 29 ottobre 1991, n. 11826/85. 697 Corte europea, Mihova c. Italia, 30 marzo 2010, n. 25000/07.
249
Secondo la Corte europea, però, non c’era stata una violazione dell’art. 6 della CEDU in quanto
“the applicant’s chief aim in the criminal proceedings had been to take punitive action or exercise a
right to “private revenge” which was not, as such, guaranteed by the Convention”.
In sostanza, il fatto che la vittima avesse potuto agire in sede civile per ottenere il risarcimento
dei danni698 era più che sufficiente per la Corte anche se ciò non aveva portato alla completa
soddisfazione della persona offesa.
La Corte europea dei diritti dell’uomo non intende, infatti, imporre agli Stati alcuna rivoluzione
del loro assetto processual-penale al fine di aumentare le possibilità di partecipazione delle vittime al
processo penale699.
Ciò premesso circa l’accesso della vittima ad un processo fair, si può analizzare l’altro
orizzonte su cui si muove la Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di persone offese in ambito
penale ovvero il bilanciamento tra la protezione di queste ultime e il diritto al contraddittorio
dell’imputato.
Non vi è dubbio, infatti, che i dispositivi di protezione processuale della vittima vulnerabile
possano entrare in conflitto con i diritti dell’imputato e, in particolare, con il c.d. right to confrontation,
riconosciuto dall’art. 6, par. 3, lett. d, CEDU700. Al riguardo, come si vedrà nel prosieguo, la Corte
europea dei diritti dell’uomo è particolarmente sbilanciata in favore delle prerogative dell’imputato.
Innanzitutto, l’art. 6 della CEDU non riconosce alcun diritto della vittima ad essere protetta
dalla c.d. “vittimizzazione secondaria” nell’ambito del processo penale.
Nonostante ciò, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che nel concetto di “equità”
processuale debba considerarsi inclusa anche la tutela delle persone deboli che vengono coinvolte nel
processo.
La Corte europea, infatti, già nel caso Doorson c. Paesi Bassi701, risalente al 1996, affermava
che “It is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those
of victims called upon to testify in particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty
or security of person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8
of the Convention. Such interests of witnesses and victims are in principle protected by other,
698 Durante tale procedimento la persona offesa aveva ottenuto il sequestro conservativo dei beni dell’aggressore. 699 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 53. 700 Nonostante in dottrina si siano avanzate delle perplessità sulla legittimità di un bilanciamento tra le garanzie della vittima e i diritti dell’accusato in quanto la presunzione di innocenza farebbe da “scudo” a quest’ultimo impedendo di configurare un conflitto in senso tecnico tra i suoi diritti e quelli della vittima. D’altronde, se l’imputato deve presumersi innocente, va considerato come un soggetto al quale non si può ascrivere la vittimizzazione primaria, nè, tantomeno, quella secondaria della persona offesa; in nessun modo, quindi, la necessità di tutelare quest’ultima potrebbe tradursi in un ridimensionamento dei diritti dell’imputato. Sul punto si veda G. ORMAZABAL SÁNCHEZ, El derecho de confrontación del acusado con los testigos-víctima en el proceso penal español. Especial referenzia al menor testigo, in T. ARMENTA DEU - S. OROMÍ VALL-LLOVERA (a cura di), La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa-Amèrica, Madrid, 2010, p. 136. 701 Corte europea, Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, n. 20524/92, punto 70.
250
substantive provisions of the Convention, which imply that contracting States should organise their
criminal proceedings in such a way that those interests are not unjustifiably imperilled. Against this
background, principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the defence
are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify”.
Nonostante tale affermazione, come sopra anticipato, finora la Corte europea dei diritti
dell’uomo è sempre stata più attenta alle prerogative degli indagati soprattutto quando gli stessi
lamentavano una violazione del diritto ad un equo processo a causa di pregiudizievoli modalità di
protezione delle vittime.
L’unico caso, infatti, in cui la Corte non ritenne sussistente una violazione dell’art. 6 della
CEDU nei confronti dell’imputato, tutelando maggiormente le prerogative della vittima minore di età,
è il procedimento S.N. c. Svezia702.
In tale pronuncia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenne, infatti, compatibili con l’art.
6 della CEDU le dichiarazioni rese ad un ispettore di polizia da un minore che aveva dichiarato di aver
subito abusi sessuali. Il difensore dell’accusato, pur non avendo partecipato all’esame della persona
offesa, aveva indicato previamente delle domande da rivolgergli per conto della difesa.
Una volta ascoltate le registrazioni lo stesso difensore si era dichiarato soddisfatto del modo
in cui il minore era stato sentito anche perché l’ispettore aveva una grande esperienza nei casi di abuso
minorile.
Inoltre, sul mancato esame dibattimentale della vittima, la Corte europea sottolineò che in
udienza era stata sentita la registrazione della prima audizione del minore ed era stato diffuso il video
del secondo interrogatorio condotto dalla polizia durante le indagini. L'ascolto durante il dibattimento
delle domande e delle risposte fornite dalla vittima, in qualità di testimone, aveva rappresentato,
secondo la Corte, un'occasione sufficiente per contestare gli elementi di prova a carico dell’imputato e
per verificare la credibilità del minore.
Pertanto, anche se quest’ultimo non era stato interrogato di persona e l’imputato era stato
condannato quasi unicamente sulla base delle sue testimonianze, a parere della Corte il processo era
stato equo sia per la vittima che per l’autore del reato.
Sinora, la conclusione del caso S.N. c. Svezia non ha eguali nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Seppur, infatti, non sia sempre semplice individuare indicazioni uniformi nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, essendo basata sulle specificità del caso concreto, è comunque
possibile trarne alcune considerazioni generali.
702 Corte europea, S.N. c. Svezia, 2 luglio 2002, n. 34209/96.
251
Innanzitutto, la Corte si occupa di valutare l’equità di un procedimento nel suo complesso703.
Il concetto di “equità” può ammettere, secondo la Corte, delle deviazioni rispetto al classico
svolgimento del processo in contraddittorio se si tratta di tutelare soggetti deboli come i minori vittime
di reato. Tuttavia, il sacrificio del contraddittorio deve essere sempre controbilanciato dalla concessione
di adeguate ed effettive garanzie difensive per l’imputato.
Al riguardo la Corte ritiene sufficiente che quest’ultimo e la sua difesa possano, durante le
indagini, porre domande alla vittima e contestarne le affermazioni anche indirettamente, com’è
avvenuto ad esempio nel caso S.N. c. Svezia, oppure a posteriori durante il dibattimento.
La Corte ha poi chiarito che, in ogni caso, la cross examination della vittima vulnerabile non
rappresenta un principio fondamentale ed incondizionato ricompreso nell’art. 6 della CEDU704.
Quando, tuttavia, il contraddittorio viene sacrificato, la Corte europea dei diritti dell’uomo
richiede che le dichiarazioni così ottenute non siano le uniche prove o comunque quelle decisive su cui
basare una condanna.
Il criterio della non decisività delle dichiarazioni non assunte nel pieno contraddittorio è,
infatti, caratteristico della Corte europea dei diritti dell’uomo ed è evidente come esso finisca per
sottostimare il ruolo delle vittime705. E’ come dire, infatti, che la testimonianza di queste ultime può
essere assunta anche senza il contraddittorio purché non sia così rilevante da essere decisiva per la
condanna dell’aggressore706. Inoltre, tale criterio non considera il fatto che i reati che coinvolgono
persone vulnerabili molto spesso hanno come unica prova proprio la testimonianza delle vittime che, a
priori, vengono designate come poco credibili.
Al riguardo è illuminante il caso Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi707 sul quale si ritiene opportuno
soffermarsi.
In tale caso la Corte europea ha condannato l’Olanda per violazione dell’art. 6 della CEDU in
quanto il processo a carico del ricorrente, accusato di violenze sessuali su quattro bambini di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni, si era concluso senza che gli fosse stato consentito di controesaminare le
piccole vittime.
703 Corte europea, A.M. c. Italia, 14 dicembre 1999, n. 37019/97, punto 24: “The Court’s task under the Convention is not to give a ruling as to whether statements of witnesses were properly admitted as evidence, but rather to ascertain whether the proceedings as a whole, including the way in which evidence was taken, were fair”. 704 Affermare che sia sufficiente un’occasione adeguata per interrogare il dichiarante appare rischioso in termini di mutuo riconoscimento delle sentenze e del relativo materiale probatorio raccolto in quanto, com’è noto, vi sono Stati membri in cui “il contraddittorio" rappresenta un diritto fondamentale dell’imputato che può essere limitato e bilanciato con altri diritti entro certi limiti che la Corte europea dei diritti dell’uomo non chiarisce. 705 Tale criterio contrasta, ad esempio, con la giurisprudenza italiana in materia, la quale ammette l’utilizzo di testimonianze indirette, per esempio dei genitori della vittima, se vi è il rischio che l’unico testimone minore di età possa subire un trauma psicofisico nel venire escusso (Fra le tante si veda C. Cass n. 11537/2000 e C. Cass n. 18058/2004). 706 Sul punto si veda M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p.p. 59 e ss. 707 Corte europea dei diritti dell’uomo, 10 febbraio 2006, Bocos-Cuesta c. Olanda.
252
I minori, che non si conoscevano tra di loro, avevano riferito, separatamente ed in tempi
diversi, di essere stati avvicinati da un uomo abbastanza giovane con tratti somatici non comuni (da
tutti concordemente ricostruiti), con uno zaino bianco e nero e che parlava una lingua straniera.
Una donna aveva parlato in spagnolo con l’uomo descritto dalle vittime poco prima che
aggredisse uno dei bambini e, inoltre, la zia di uno dei minori, recatasi in strada per cercare l’aggressore,
l’aveva colto nell’atto di abusare un altro bambino.
Le ricerche avevano portato ad individuare con facilità un uomo che era poi stato riconosciuto
dai quattro minori e anche dalle due donne attraverso uno specchio708.
La difesa aveva chiesto un confronto con i minori che il P.M. non aveva consentito, sia per la
delicatezza della vicenda, sia perché la richiesta non si fondava su alcuna specifica motivazione,
essendosi l’imputato limitato a negare le proprie responsabilità e, dunque, non potendo il confronto
richiesto inficiare le risultanze probatorie.
Da una verifica, inoltre, era emerso che l’uomo fermato era già stato condannato in Spagna per
reati sessuali a danno di minori e, pertanto, dopo l’escussione delle due testimoni, era stato condannato.
Anche in appello la richiesta dell’imputato di sentire i minori era stata rigettata per via dei traumi
psichici riportati da alcune delle piccole vittime, ma erano stati escussi i poliziotti che avevano svolto
le indagini per accertare le modalità con le quali avevano ascoltato i minori ed individuato l’imputato.
All’udienza all’uopo fissata l’uomo non era comparso, perché detenuto in Spagna, ma aveva
consentito, attraverso il difensore, che si procedesse in sua assenza.
Nel corso dell’esame dei tre ufficiali di polizia la difesa non era mai intervenuta e l’imputato
era stato condannato anche in appello.
Secondo i giudici del gravame, infatti, oltre alle testimonianze dei minori vi erano anche
riscontri esterni schiaccianti ed univoci, anche se indiretti e, pertanto, in presenza di un simile quadro
probatorio, si era ritenuto opportuno preservare l’equilibrio psichico dei minori, evitando di sottoporli
ad un esame diretto che non sembrava essenziale ai fini dell’accertamento della verità.
La condanna del soggetto era stata poi confermata anche in sede di legittimità.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso di specie vi era stata, invece, una
violazione dell’art. 6 della CEDU in quanto nessuno tra i testimoni con i quali l’imputato aveva avuto
occasione di confrontarsi (ovvero le due donne e i poliziotti) aveva avuto diretta percezione degli abusi
e, pertanto, ciò rendeva le dichiarazioni dei minori decisive ai fini della decisione.
Per tale ragione, a parere della Corte, doveva essere consentito all’imputato di confrontarsi in
qualche modo con le vittime.
708 Nelle conclusioni della sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo ha criticato il fatto che l’imputato era stato mostrato ai minori da solo e non, come oggettivamente preferibile, in mezzo a più persone, ma in ogni caso l’uomo era stato riconosciuto con assoluta certezza dai 4 bambini (uno dei quali non aveva saputo trattenere un moto di paura) e dalla zia di uno di essi e all’80% dall’altra testimone.
253
Inoltre, secondo la Corte, le ragioni addotte a fondamento del diniego di controesaminare i
minori non erano motivate a sufficienza visto che mancava ogni riferimento a dati scientifici e concreti
o a pareri di esperti che avrebbero potuto indicare le modalità adatte per sentire i minori.
Criticato dalla Corte, inoltre, anche il fatto che l’imputato e la sua difesa non erano stati posti
in condizione di seguire l’assunzione delle prove, al fine di verificarne le modalità, mancando, ad
esempio, una videoregistrazione.
A seguito di tale pronuncia appare doveroso fare alcune riflessioni.
Innanzitutto, come ha ricordato la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in
esame709, non è compito di quest’ultima entrare nel merito delle norme interne e delle ragioni per le
quali una testimonianza sia stata ritenuta o meno ammissibile e/o rilevante.
Inoltre, sempre la Corte europea ha sottolineato il fatto che l’art. 6 della CEDU non garantisce
incondizionatamente il diritto all’esame dei testimoni che è subordinato alle normative interne quanto
alle forme della richiesta, all’ammissibilità e alla rilevanza.
Infine, la stessa Corte aveva anche specificato che è onere dell’imputato dettagliare le ragioni
della necessità e della rilevanza dell’esame dei propri accusatori ai fini della decisione.
Ciò nonostante, in questa pronuncia sembra che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia
oltrepassato l’ambito del suo sindacato in quanto l’operato dei giudici olandesi è stato censurato pur
avendo gli stessi motivato che il rigetto della richiesta della difesa, in merito ad una nuova, formale,
ricognizione personale dell’imputato, era dovuto al fatto che quest’ultima sarebbe stata inutile.
Tutti i minori, infatti, avevano già individuato in maniera informale l’aggressore e quindi la
seconda ricognizione sarebbe stata influenzata dalla circostanza che le vittime sapevano già chi era
l’imputato. In ogni caso, quest’ultime sono considerazioni attinenti all’ammissibilità e alla rilevanza
della prova e, pertanto, esulano dal sindacato della Corte710.
Per quanto riguarda, poi, la seconda richiesta avanzata dalla difesa volta ad esaminare i minori,
i giudici olandesi avevano motivato il rifiuto ritenendo l’esame non necessario, considerate le plurime
risultanza probatorie già acquisite, il trauma che avrebbero rivissuto i minori e tenuto conto del fatto
che la difesa non aveva indicato specifiche circostanze da verificare e/o approfondire.
709 Punto 67 della sentenza in commento: “….the Court reiterates at the outset that the admissibility of evidence is primarily a matter for regulation by national law. The Court's task under the Convention is not to give a ruling as to whether statements of witnesses were properly admitted as evidence, but rather to ascertain whether the proceedings as a whole, including the way in which evidence was taken, were fair. In particular, as a general rule, it is for the national courts to assess the evidence before them as well as the relevance of the evidence which defendants seek to adduce. Article 6 § 3 (d) leaves it to them, again as a general rule, to assess whether it is appropriate to call witnesses. It is accordingly not sufficient for a defendant to complain that he has not been allowed to question certain witnesses; he must, in addition, support his request by explaining why it is important for the witnesses concerned to be heard and their evidence must be necessary for the establishment of the truth”. 710 S. BELTRANI, Violenza sessuale sui minori: nel giusto processo l’imputato deve interrogare le vittime. Ma è proprio sempre così?, in Diritto e Giustizia, 20 gennaio 2006.
254
Anche in questo caso, tuttavia, si trattava di una valutazione delle prove, sottratta, in teoria, al
sindacato della Corte.
In pratica, in questa pronuncia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ridimensionato
enormemente il ruolo delle vittime, limitando, di conseguenza, anche il libero apprezzamento dei
giudici nella fase valutativa delle prove.
Bisogna considerare che i giudici olandesi hanno ritenuto opportuno evitare un ulteriore esame
dei minori sulla base degli elementi acquisiti e non è compito della Corte europea imporre che una tale
scelta debba essere necessariamente corroborata dall’opinione di un esperto in materia, anche perché la
decisione di non esaminare i minori nel caso di specie sembra conforme a quanto imposto dall’art. 8
della CEDU. Tale articolo, com’è noto, afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare……Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per ……la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Quest’ultimo inciso
dovrebbe valere soprattutto quando sono in gioco i diritti dei minori vittime di abusi sessuali, il rispetto
della loro vita privata, infatti, dovrebbe essere tutelato con maggiore riguardo, senza ingerenze non
necessarie, proprio come hanno ritenuto correttamente i giudici olandesi.
Infine, per quanto riguarda la ritenuta “iniquità” del procedimento, bisogna sottolineare che
nel corso del processo è emersa chiaramente un’enorme carenza di interesse dell’imputato che non ha
mai sollevato doglianze sulle modalità di assunzione delle prove e il cui difensore non è mai intervenuto
nel corso degli esami testimoniali.
Tale atteggiamento processuale non è in linea proprio con quanto affermato dalla stessa Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in commento circa l’inesistenza del diritto all’esame dei
testimoni nell’art. 6 della CEDU e la necessità, in ogni caso, che sia l’imputato a dettagliare le ragioni
della rilevanza dell’esame dei propri accusatori ai fini della decisione.
Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, in conclusione, l’impossibilità di condannare una
persona basandosi esclusivamente o primariamente su dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio
con l’accusato costituisce un principio di carattere generale che non può essere derogato nemmeno per
tutelare il superiore interesse delle vittime minori di età che siano state oggetto di abusi.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, conforme al caso Bocos-Cuesta c.
Paesi Bassi, è ormai molto copiosa e consolidata711 nonostante la stessa Corte abbia mostrato di essere
711 Ad esempio si vedano, sempre in materia di minori vittime di reato, le sentenze C. edu., 18 luglio 2013, Vronchenko c. Estonia, C. edu., 28 settembre 2010, A.S. c. Finlandia e C. edu, 27 aprile 2009, A.L. c. Finlandia. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte dichiarato che la videoregistrazione delle dichiarazioni dei minori testimoni durante le indagini non possa essere ritenuta di per sè sufficiente a garantire il rispetto delle garanzie del fair trial. Occorre, infatti, che la difesa dell’accusato sia posta nelle condizioni di verificare la credibilità del testimone ponendogli delle domande, anche in via indiretta o con l’utilizzo di tecnologie che impediscano il contatto diretto tra la vittima e l’accusato.
255
consapevole che processi penali di questo tipo “are often conceived of as an ordeal by the victim, in
particular when the latter is unwillingly confronted with the defendant”712.
1.5 Osservazioni conclusive
Dopo esserci soffermati sull’analisi delle fonti vincolanti dell’Unione europea a tutela dei
diritti dei minori vittime di reato e dopo aver mostrato quali sono gli indirizzi giurisprudenziali della
Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia, è opportuno ora compiere
alcune osservazioni conclusive.
Innanzitutto, osservando nel complesso le direttive analizzate, si ritiene difficilmente
raggiungibile l’obiettivo di riuscire a ravvicinare le normative nazionali in materia penale e processuale
penale. La possibilità di poter usufruire di numerose deroghe ai diritti e alle garanzie in esse contenute,
di escludere l’incriminazione di certi tipi di comportamenti e la presenza, anch’essa numerosa, di
clausole di salvaguardia che richiedono agli Stati membri di rispettare certe disposizioni “per quanto
possibile, conformemente al diritto nazionale” rende, di fatto, liberi gli Stati membri di non attivarsi
per tradurre in norme interne il diritto UE713.
Senza nessuna pretesa che si arrivasse all’adozione di direttive “dettagliate”714, per ora ancora
inimmaginabili nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale, visto che gli articoli 82 e
83 TFUE consentono unicamente la possibilità di stabilire delle “norme minime” che tengano conto,
tra l’altro, delle tradizioni giuridiche degli Stati membri715, si sperava comunque che dall’analisi di
712 Corte europea dei diritti dell’uomo, S. N. c. Suède, 2 luglio 2002, paragrafo 47. 713 Fermo restando che la Corte di Giustizia ha chiarito che se gli Stati membri ritengono che il proprio ordinamento nazionale sia già conforme ad una determinata direttiva devono comunque comunicare alla Commissione, prima della scadenza del termine per la trasposizione, le loro ragioni, in modo da consentire alla Commissione di esprimersi in merito (Corte di Giustizia, 13 dicembre 1991, C-69/90, Commissione c. Italia e Corte di Giustizia, 5 luglio 2007, C-321/05, Kofoed). Le norme interne, inoltre, secondo la Corte, devono essere in grado di garantire che “qualora la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli, la situazione giuridica scaturente da detti principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali” (sentenza 23 maggio 1985, 29/84, Commissione c. Germania, punto 23 e sentenza 20 novembre 2003, C-296/01, Commissione c. Francia). La Corte precisa anche che l’ultima condizione “è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri, poiché detti cittadini non sono normalmente al corrente di detti principi” (sentenza, 24 gennaio 2002, C-372/99, Commissione c. Italia, punto 47). Ciò premesso, come si è detto, le direttive analizzate lasciano talmente tanta discrezionalità agli Stati membri che risulta difficile individuare in esse diritti chiari precisi e incondizionati. 714 La Corte di Giustizia, peraltro, non ha mai considerato questa prassi in contrasto con le caratteristiche essenziali delle direttive, ai sensi dell’art. 288 TFUE, nei casi in cui la direttiva dettagliata fosse intervenuta in un settore in cui la realizzazione di una rigorosa identità tra le disposizioni nazionali si fosse rivelata indispensabile al risultato da raggiungere (Sentenza 23 novembre 1977, 38/77, Enka, 2212, punto 12). D’altronde, come afferma la stessa Corte “la competenza lasciata agli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi nazionali è funzione del risultato che il Consiglio o la Commissione intendono sia raggiunto” (sempre Sentenza 23 novembre 1977, 38/77, Enka, 2212, punto 11). 715 Gli standard nazionali sono indissolubilmente legati alle esperienze storiche e al background sociale, politico, culturale ed economico di ogni Stato, che ne riflette la maggiore o minore propensione a potenziare le garanzie processuali.
256
questi strumenti traspirasse, perlomeno, la volontà comune di raggiungere certi risultati, seppur minimi.
Invece, ciò che emerge è che non ci sia chiarezza nemmeno sugli obiettivi che si vorrebbe raggiungere
o, ancora peggio, che manchi proprio la volontà di progredire seriamente in tale settore.
Oltre alle deroghe e alle clausole di salvaguardia, infatti, queste direttive sono formulate più
che altro come un’elencazione di “principi”716 senza condurre ad un vero e proprio sistema di “regole”.
Gli Stati membri, dunque, abituati a configurare le garanzie processuali come fattispecie rigide,
dovranno abituarsi ad un costante dialogo tra la propria giurisprudenza nazionale e quella della Corte
di Giustizia in modo da tradurre in prescrizioni più precise le norme contenute nelle direttive che,
diversamente, sarebbero inapplicabili717.
Un esame da compiere caso per caso, dunque, ove la giurisprudenza UE assume il compito
non solo di interpretare, ma anche di creare il diritto718. Sebbene, infatti, nessuna norma imponga un
obbligo di stare decisis, al di là dell’osservanza dei dispositivi enunciati dalla Corte di Giustizia in
rapporto ai singoli casi, è innegabile che le pronunce interpretative della Corte posseggano un
innegabile valore orientativo per gli Stati membri.
Da sottolineare, inoltre, che in queste direttive mancano, in generale, le definizioni di certi
concetti chiave, senza i quali, lungi dall’arrivare ad una identità delle legislazioni nazionali, non si può
pensare di raggiungere una minima armonizzazione delle normative penali degli Stati membri.
Il riferimento è, ad esempio, alla mancanza di un consenso comune sull’età della maturità o
del c.d. consenso sessuale che è fondamentale per l’applicazione di molte disposizioni della direttiva in
materia di abusi sessuali e sfruttamento dei minori o ancora la poca chiarezza nel definire i minori prima
come “vittime vulnerabili”, poi come “vittime particolarmente vulnerabili” e ancora dopo come
“vittime con specifici bisogni di protezione”, attribuendo ogni volta un significato differente a tale
categorizzazione.
Degno di nota è anche il mancato rispetto del principio di sussidiarietà nell’adozione della
deludente direttiva sull’ordine di protezione europeo, la quale, come è stato osservato, oltre ad avere un
ambito di applicazione molto limitato, considerata l’esistenza di preesistenti strumenti con la medesima
finalità, non presenta alcun valore aggiunto a giustificazione di un intervento normativo dell’Unione
europea. Si tratta, sostanzialmente, di uno strumento che rafforza la tutela delle vittime solo in maniera
apparente e simbolica.
716 Vale a dire, adottando la nota distinzione di R. DWORKIN, I diritti presi sul serio (1977), Bologna, 2010, p. 48 s., “norme a struttura aperta, che si limitano a fissare obiettivi da perseguire e valori da preservare”. 717 M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea, Cedu e sistemi nazionali, in Diritto penale contemporaneo, 6 aprile 2016. 718 Sul punto si vedano R.E. KOSTORIS, Processo penale, diritto UE e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1182 e ss., V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Diritto Penale e Contemporaneo, 2012 e V. M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte, Milano, 2011, p. 53 s..
257
Tutto ciò rende, di fatto, impossibile un’applicazione diretta della maggior parte delle
disposizioni contenute in questi strumenti davanti ai giudici nazionali nel caso di una loro mancata o
incompleta trasposizione negli ordinamenti degli Stati membri o di un’applicazione delle misure
nazionali di attuazione in maniera non conforme agli obiettivi delle direttive; inoltre, la formulazione
di tali norme rende anche complicato per il giudice nazionale compiere un’interpretazione della
normativa nazionale in modo conforme a tali direttive e di conseguenza disapplicare, se necessario, le
disposizioni nazionali con esse incompatibili719.
Altro aspetto peculiare delle tematiche che sono state affrontate in questo capitolo è la
preoccupazione del legislatore europeo di rispettare le diversità dei sistemi nazionali. Questo obiettivo
è centrale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ciò si nota proprio a livello di principi, essendo
chiaramente espresso nell’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, oltre ad essere richiamato dall’art. 82, par.
2, TFUE.
Gli Stati membri, inoltre, hanno sempre la possibilità di poter operare un controllo (ex ante e
ex post720) sul rispetto del principio di sussidiarietà e possono usufruire della procedura del c.d. “freno
di emergenza” che opera in merito all’adozione di direttive in materia penale sostanziale e procedurale,
ai sensi degli articoli 82 e 83 TFUE721.
Il rispetto delle diversità nazionali si nota chiaramente anche nella scelta operata dal Trattato
di Lisbona di ritenere il principio del mutuo riconoscimento lo strumento principale per ottenere
un’integrazione europea in campo penale. Il rispetto del principio del mutuo riconoscimento, d’altronde,
non richiede, in linea di principio, l’adozione di standard europei armonizzati e quindi è sicuramente
meno invasivo per gli Stati membri che non sono tenuti a modificare le proprie normative nazionali722.
719 N. FENNELLY, The National Judge as Judge of the European Union, in The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law, Asser, 2013, p. 61. Vi è comunque la possibilità che la Corte di Giustizia, come già espresso nella sentenza Becker (19 gennaio 1982, 8/81, punto 30), arrivi ad affermare che “non si può far valere il carattere generale della direttiva di cui trattasi o l’ampiezza del potere discrezionale ch’essa lascia d’altra parte agli Stati membri, per negare qualsiasi efficacia a quelle disposizioni che, tenuto conto del loro oggetto, sono atte ad essere utilmente fatte valere in giudizio, nonostante il fatiche la direttiva non sia stata attuata nel suo complesso”. 720 Per quanto riguarda il controllo ex post, la Corte di Giustizia, com’è noto, è competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento di atti dell’Unione per violazione del principio di sussidiarietà (art. 8 Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità), ma va da sé che, essendo la sussistenza delle condizioni poste dal principio di sussidiarietà o di eventuali dubbi su di esse già state oggetto di apprezzamento da parte di tutte le istituzioni responsabili dell’adozione dell’atto, lo spazio per una valutazione della Corte, diversa da quella su cui hanno convenuto gli organi politici (e dunque un’ampia maggioranza degli Stati), appare ridotto (così R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, 2014, p. 447). 721 Coinvolgendo il Consiglio europeo, lo strumento del “freno di emergenza” rappresenta, innanzitutto, un meccanismo politico di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri che pone i governi nazionali al centro del processo legislativo europeo (per una discussione sul c.d. “emergency brake’, si veda House of Lords European Union Committee, The Treaty
of Lisbon: An Impact Assessment, 10th report, session 2007–08). 722 V. MITSILEGAS, European criminal law and resistance to communautarisation after Lisbon, in New Journal of European Criminal law, vol. 1, issue 4, 2010, p. 459 e per ulteriori approfondimenti si veda sempre V. MITSILEGAS, The Constitutional Implications of mutual recognition in Criminal matters in the Eu, in Common Market Law Review, vol. 43, 2006, pp. 1277–1311.
258
Infine, la volontà di rispettare le diversità nazionali si riflette anche nella scelta dello strumento
legislativo attraverso il quale si punta a ravvicinare il diritto penale sostanziale e procedurale all’interno
dell’Unione europea, ovvero la direttiva, della quale sono note le caratteristiche.
Nonostante questo panorama normativo largamente protettivo nei confronti degli interessi e
dei valori nazionali, gli Stati membri dimostrano di non sentirsi ancora sufficientemente tranquillizzati
e ciò è evidenziato chiaramente dal contenuto delle direttive che sono state esaminate.
Per quanto riguarda la tutela processuale delle vittime di reato, infatti, l’applicazione della
maggior parte dei diritti contenuti nella direttiva 2012/29/UE è subordinata al ruolo che hanno le vittime
all’interno di un procedimento penale ed esso varia enormemente da uno Stato membro all’altro.
Di conseguenza, parlare di mutuo riconoscimento, con riferimento alla tutela di questa
categoria, appare una forzatura in quanto in tale ambito la cooperazione richiesta agli Stati membri
dovrebbe sostanziarsi proprio nel riconoscere a tutte le vittime il diritto di ricevere la medesima (seppur
minima) protezione in tutto il territorio dell’Unione europea. Obiettivo di certo non raggiunto con la
direttiva 2012/29/UE.
Come è stato osservato in dottrina723, il principio del mutuo riconoscimento, traslato dalla
disciplina relativa al mercato interno, è riuscito ad imporsi positivamente in tale ultimo settore poiché
la libera circolazione delle merci è stata preceduta ed accompagnata nel tempo dall’imposizione agli
Stati membri di rigidi standard di qualità produttiva a tutela dei consumatori europei.
Non altrettanto sta avvenendo in materia di protezione delle vittime in ambito penale dove si
fa anche fatica a pensare che siano stati introdotti dei livelli minimi di garanzia724.
La questione che si pone è, quindi, come faranno le misure UE che reiterano obblighi
convenzionali derivanti dalla CEDU e da altre Convenzioni internazionali a fare la differenza ovvero a
far sì che gli Stati membri rispettino le obbligazioni derivanti dal diritto UE, aumentando, di
conseguenza, anche la fiducia reciproca tra loro725.
723 Come correttamente osserva O. MAZZA, Investigazione prove e cooperazione giudiziaria, in Aa. Vv., Processo penale e giustizia europea. omaggio a Giovanni Conso, Atti del convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale, Torino, 26-27 settembre 2008, Milano, 2010, p. 155. 724 A parere di R. ADAM e A. TIZZANO (Manuale di diritto dell’Unione europea, 2014, p. 560) “sebbene sul piano logico la creazione di un ambiente giuridico più omogeneo si presti ovviamente a facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni degli Stati membri, ed anzi ne sia teoricamente addirittura un presupposto, in realtà il Trattato non crea un simile collegamento temporale tra i due obiettivi, così come del resto fa per il riconoscimento delle decisioni in materia civile. E questo per ovvie ragioni, dato che il ravvicinamento delle decisioni in materia penale, molto più che per quelle in materia civile, è impresa assai ardua e di lunga lena e averne gli esiti avrebbe inevitabilmente ritardato la realizzazione dell’altro obiettivo”. Peccato che facilitare il mutuo riconoscimento in questo modo si stia rivelando impresa altrettanto ardua, essendo necessario un certo grado di compatibilità delle fattispecie nazionali per potersi efficacemente dispiegare (Giudicelli-Delage, G.-Manacorda, S. (a cura di), L’intégration pénale indirecte. Interactions entre droit pénal et coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, Paris, 2005). 725 Proprio il fatto che gli strumenti internazionali, dai quali traggono spunto le varie direttive analizzate, siano stati ampiamente ratificati dagli Stati membri, ma non ancora pienamente ed effettivamente incorporati nei loro sistemi nazionali rende molto probabile che le parallele misure europee incontreranno delle simili resistenze da parte degli Stati membri.
259
Per verificare se effettivamente le norme UE aggiungeranno valore all’intervento dell’Unione
europea nella protezione dei fanciulli vittime di reato, bisognerà osservare quanto saranno ricettivi e
disponibili gli Stati membri, in qualità di legislatori e giudizi nazionali, nel rendere attuative le direttive,
le risorse specifiche che l’Unione europea metterà a disposizione per supportare tale attuazione, quanto
gli stessi fenomeni criminali che si cerca di contrastare siano reattivi ad un intervento normativo e,
infine, bisognerà contare sul buon operato della Commissione e della Corte di Giustizia.
Per quanto riguarda la Commissione, che sarà tenuta a monitorare l’attuazione di tali direttive,
ci si aspetta che prenderà seriamente in considerazione la possibilità di utilizzare i suoi poteri coercitivi
vista la centralità di tali strumenti per rafforzare il sistema del mutuo riconoscimento nell’ambito della
cooperazione giudiziaria in materia penale726.
Per quanto riguarda, invece, il ruolo della Corte di Giustizia727, bisogna premettere che il
passaggio dalle Decisioni quadro alle direttive nel settore della cooperazione giudiziaria in materia
penale, pur rappresentando un miglioramento, lascia comunque una grande discrezionalità agli Stati
membri.
Inoltre, come già ribadito, le direttive adottate in tale settore operano sulla base della
presunzione che un adeguato sistema di protezione dei diritti fondamentali esista già a livello nazionale
negli Stati membri e sia in grado di dare effetto alle previsioni contenute nella normativa secondaria
UE. L’Unione europea e di conseguenza la Corte di Giustizia, pertanto, continuano, in teoria, a non
avere il potere di imporre agli Stati membri come gestire, in concreto, i propri sistemi nazionali di
protezione.
La Corte di Giustizia, tuttavia, ha già mostrato in passato di ritenere fondamentale
l’accuratezza del recepimento del diritto secondario da parte degli Stati membri in merito a certe materie
considerate più sensibili e, dunque, vi è la possibilità che prenda a cuore anche il corretto recepimento
delle disposizioni contenute nelle direttive sopra analizzate728.
Se così fosse, la tutela dei diritti delle vittime all’interno dell’Unione europea potrebbe
concretamente uniformarsi e dar vita ad uno standard minimo di protezione in tutti gli Stati membri.
Tale sistema UE di protezione consentirebbe agli individui coinvolti di poter usufruire delle sue
garanzie durante la vigenza stessa del processo penale, senza dover attendere la fine di tutti i ricorsi
726 A. TINSLEY, Protecting criminal defence rights through EU law: opportunities and challenges, in New Journal of European Criminal law, vol. 4, issue 4, 2013, p. 469. 727 A differenza che in passato, infatti, ora gli Stati membri possono usufruire del rinvio pregiudiziale per chiedere chiarimenti sull’interpretazione delle disposizioni di tali direttive alla Corte di Giustizia. All’epoca del terzo pilastro, com’è noto, i tribunali nazionali potevano rivolgersi alla Corte di Giustizia tramite rinvio pregiudiziale per avere chiarimenti in merito all’interpretazione delle Decisioni quadro solamente se gli Stati membri avevano accettato la giurisdizione della Corte e solo 18 di essi l’avevano fatto (si veda l’art. 35 del TUE nella versione precedente al Trattato di Lisbona). 728 Così, ad esempio, si è comportata la Corte di Giustizia in relazione alle direttive in materia di ambiente (sentenza 20 ottobre 2005, C-/6/04, Commissione c. Regno Unito.
260
interni e un’eventuale pronuncia favorevole della Corte europea dei diritti dell’uomo per ottenere il
rispetto dei loro diritti729.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, compie un controllo ex post sull’equità
processuale dei singoli casi nel loro complesso e non esiste un meccanismo che assicuri l’ottemperanza
dei singoli Stati alle sue pronunce, nemmeno ove la stessa Corte segnali difetti sistemici e strutturali
dei loro ordinamenti730.
Il diritto dell’Unione europea, invece, potrebbe giovarsi di diversi meccanismi ben più incisivi
come l’attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, il rinvio
pregiudiziale e la possibilità, da un lato, per i giudici nazionali di poter usufruire dello strumento
dell’interpretazione conforme e per gli individui, dall’altro, di richiedere l’applicazione delle misure
contenute nelle direttive direttamente davanti ai tribunali nazionali (anche se, come sopra anticipato,
queste ultime possibilità sono rese difficili dalla formulazione delle norme contenute in tali strumenti).
In via di principio, fissare in una direttiva regole minime comuni, modellate sulla falsariga delle
disposizioni della CEDU o delle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ne rafforza
la portata e la cogenza rispetto a qualsiasi pronuncia di quest’ultima Corte, ma occorre in ogni caso che
la Corte di Giustizia intervenga a chiarire quale livello di protezione l’Unione europea vuole offrire
concretamente alle vittime di reato731.
Osservando la giurisprudenza elaborata sinora dalla Corte di Giustizia in materia di protezione
dei minori vittime di reato non si può di certo dirsi soddisfatti.
Si parte dalla celebre sentenza Pupino in cui la Corte, per la prima volta, ha affermato l’obbligo
di interpretazione conforme delle Decisioni quadro in un caso in cui, come è stato sopra argomentato,
non era possibile procedervi. Il risultato ottenuto è stato una sorta di applicazione diretta della Decisione
quadro sulla posizione della vittima e una decisione che, seppur apparentemente a vantaggio dei minori
coinvolti, non si è mai soffermata sull’importanza di tutelare il loro superiore interesse in quanto
fanciulli vittime di abusi, ma solamente sulla necessità di rafforzare l’efficacia dello strumento delle
Decisioni quadro.
Come nel caso Pupino, anche nella successiva sentenza X c. V. del 2011, lo strumento
dell’incidente probatorio, previsto nella normativa processual penale italiana, non era utilizzabile nel
729 A. TINSLEY, Protecting criminal defence rights through EU law: opportunities and challenges, in New Journal of European Criminal law, vol. 4, issue 4, 2013, p. 473. Per arrivare ad adire la Corte europea dei diritti dell’uomo bisogna, infatti, esaurire tutti i ricorsi interni, fare ricorso alla Corte entro i termini, attendere una prima decisione sull’ammissibilità del ricorso, la decisione finale e infine, in caso di condanna dello Stato, l’esecuzione della sentenza. 730 Un’ampia parte dei ricorsi di fronte alla CEDU riguarda, infatti,“violazioni ripetitive” ovvero situazioni già affrontate e decise dalla Corte europea in precedenti casi e che rimangono problematiche poiché gli Stati membri non hanno provveduto a cambiare le proprie legislazioni in materia. Un esempio di ciò sono i casi riguardanti la Francia e l’Italia per non aver garantito un’equa durata dei processi. 731 R.E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, in ID. (a cura di), Manuale di procedura penale europea, Milano, 2015, p. 77 e s..
261
caso di specie. A differenza che nel caso Pupino, però, la Corte di Giustizia ha qui ritenuto più
importante salvaguardare la specificità della normativa italiana e non imporre nemmeno una sua lettura
più child-friendly, nonostante la vittima minorenne coinvolta fosse molto vulnerabile.
La Corte di Giustizia ha, così, perso un’occasione fondamentale per interpretare e rendere
vivente l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali attraverso una sua rilettura alla luce di altre
disposizioni internazionali che avrebbero potuto rendere finalmente operativi i principi astratti in esso
contenuti. Il principio che si desume da questa decisione, invece, è che la Corte di Giustizia ritiene
sufficiente che un ordinamento nazionale preveda dei sistemi di protezione per le vittime vulnerabili,
ma “il come”, “il quando” e, addirittura, “il se” utilizzarli rimane nella totale discrezionalità degli Stati
membri.
In Pupino la Corte aveva letteralmente affermato che “la Decisione quadro impone che un
giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una
procedura speciale, come l’incidente probatorio (…), se tale procedura risponde in modo ottimale alla
situazione di tali vittime”. Nel caso X c. V, nonostante l’incidente probatorio rispondesse in maniera
ottimale alla situazione personale della vittima minorenne, il giudice italiano non aveva concretamente
alcuna possibilità di utilizzarlo, essendo bloccato dal parere contrario del P.M., ma per la Corte di
Giustizia la normativa italiana era sufficientemente tutelante per tutte le vittime.
È stata, poi, analizzata la più recente sentenza P. I. c. Oberbürgermeisterin der Stadt
Remscheid, dove la Corte di Giustizia ha ritenuto che i gravi reati elencati nell’art. 83 TFUE, violando
diritti fondamentali degli individui, potessero costituire motivi imperativi di pubblica sicurezza idonei
a prevalere sulla libera circolazione delle persone.
Grazie a questa sentenza, il reato commesso a danno di un unico minore ha comportato una
misura di protezione preventiva a favore di tutti i fanciulli residenti sul territorio tedesco.
Viene, tuttavia, da chiedersi se il vero intento della Corte di Giustizia fosse davvero tutelare i
minori residenti in Germania, in qualità di potenziali vittime future del cittadino italiano coinvolto nel
caso di specie, oppure piuttosto affermare velatamente che anche l’Unione europea potrà sentirsi libera
di ridurre le garanzie dei cittadini europei, in via preventiva, se dovesse presentarsi l’occasione di
combattere reati gravi come, ad esempio, il terrorismo internazionale.
Quel che emerge da queste sentenze e, in particolare, dal confronto tra le prime due, è che i
diritti dei minori vittime di reati vengono in primo luogo strumentalizzati dalla Corte di Giustizia per
raggiungere obiettivi cari all’Unione. Quando, infatti, non vengono in gioco interessi primari
dell’Unione, l’intervento della Corte di Giustizia risulta sempre poco attento ai bisogni concreti dei
fanciulli coinvolti.
Per quanto riguarda il confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, nonostante anche quest’ultima non fornisca sempre alle vittime minori di età una tutela
262
adeguata e significativa, si possono, comunque, immaginare futuri scenari di contrasto tra la visione
delle due Corti soprattutto perché la Corte europea non ama particolarmente gli “automatismi”732.
È stato osservato, infatti, che la Corte europea dei diritti dell’uomo mostra una grande
attenzione all’analisi delle normative nazionali penali a protezione delle vittime di reato al fine di
verificare se contengono misure sufficientemente adeguate e tutelanti e, inoltre, la stessa Corte insiste
molto sugli obblighi positivi di protezione che incombono sugli Stati parte in virtù del rispetto della
CEDU.
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, quindi, non basta accontentarsi, come sembra
fare la Corte di Giustizia, dell’esistenza di mezzi di protezione delle vittime vulnerabili nelle
legislazioni penali nazionali, occorre anche valutarne l’impatto concreto e stabilire se “il se”, “il come”
e “il quando” gli stessi sono utilizzati (e utilizzabili) sia sufficiente per garantire una protezione effettiva
alle vittime.
La Corte europea dei diritti dell’uomo compie tale verifica rendendo “vivente” le disposizioni
della CEDU tramite una loro interpretazione in armonia con altre disposizioni internazionali.
Come affermato dalla stessa Corte europea nel famoso caso Bosphorus733 la presunzione che,
fatte salve insufficienze manifeste che emergano in un caso specifico, uno Stato membro dell’Unione
europea non possa violare i diritti fondamentali poiché il sistema giuridico dell’Unione offre una
garanzia di protezione dei diritti dell’uomo equivalente a quella offerta dal sistema convenzionale, vale
solo in assenza di discrezionalità. Se agli Stati membri è lasciato un certo margine discrezionale e, a
maggior ragione, ove quest’ultimo sia molto ampio (proprio come avviene nelle direttive sopra
analizzate), la Corte europea si sente assolutamente libera di giudicarli.
Come sopra anticipato, da un altro punto di vista, ovvero in sede processuale, la Corte europea
dei diritti dell’uomo si mostra poco incline a tutelare le vittime minori di età quando entrano in gioco i
diritti degli imputati. Il bilanciamento operato dalla Corte europea, infatti, pende costantemente a favore
di questi ultimi, salvo (finora) un unico caso isolato che si è avuto modo di analizzare734.
L’orientamento della Corte europea, basato sull’assunto della non decisività delle decisioni
rese al di fuori del contraddittorio con l’imputato, sottostima il ruolo delle vittime all’interno del
processo penale e penalizza soprattutto quelle più vulnerabili come i minori.
La Corte europea dei diritti dell’uomo continua a seguire questo approccio nonostante esso
sembri andare ben oltre le sue competenze e violare anche l’art. 8 della CEDU visto che consente
ingerenze non sempre necessarie nella vita privata dei minori interessati.
732 Sul punto si veda V. MITSILEGAS, The symbiotic relationship between mutual trust and fundamental rights in Europe’s area of criminal justice, in New Journal of European Criminal law, vol. 6, issue 4, 2015, p. 472 e ss. 733 Corte eur., Bosphorus c. Irlanda, 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98. 734 Corte europea, S.N. c. Svezia, 2 luglio 2002, n. 34209/96.
263
In via generale, inoltre, è opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo tende
sempre ad adottare nelle sue pronunce le modalità di protezione dei diritti fondamentali che risultano
maggiormente condivise fra gli Stati parte, modulando gli spazi per il margine di apprezzamento da
lasciare agli Stati membri a seconda del consenso raggiunto dallo standard di volta in volta rilevato735.
Di conseguenza, l’esito delle sue pronunce può portare di frequente ad appiattire la protezione dei diritti
verso il basso senza assicurare un adeguato contemperamento dei valori in gioco736.
La Corte di Giustizia ha un approccio generale diverso in quanto, nell’intento di rafforzare
l’azione dell’Unione europea e di uniformarne la politica criminale, preserva i diritti fondamentali delle
vittime non come valori in sé considerati, ma sulla base della loro capacità di non ostacolare il
raggiungimento delle finalità perseguite dall’Unione, adottando, cioè, le soluzioni normative che
appaiono più funzionali agli obiettivi di integrazione economica o di efficienza perseguiti
dall’Unione737.
In conclusione, quello che emerge dal confronto degli orientamenti delle due corti è che la
giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra, sinora, più interessata a tutelare i diritti dei minori
vittime di reato per finalità strumentali, mentre la Corte europea dei diritti dell’uomo, per quanto
riguarda le garanzie operanti all’interno di un procedimento penale, opera un bilanciamento tra i diritti
delle vittime minori di età e i diritti degli imputati eccessivamente garantista nei confronti delle esigenze
di questi ultimi, dando indicazioni sul versante della tutela delle vittime abbastanza deludenti738.
Nonostante le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo possano aver influenzato gli
Stati membri739 per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di prevenire i reati e di compiere indagini
effettive una volta ricevute denunce che riguardano casi di minori abusati, l’approccio della Corte
europea, legato alle numerose variabili del caso concreto, non può comunque garantire alle vittime un
immediato aiuto o un sufficiente affidamento.
735 Sul punto si veda G. UBERTIS, Diritti fondamentali e dialogo tra le Corti: fantascienza giuridica?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1726 s.s. 736 Sul punto si veda D. AUGENSTEIN, Engaging the Fundamentals: On the Autonomous Substance of EU Fundamental Rights Law, in German Law Journ., 2013, p. 1928 e ss. 737 Sul punto si vedano R.E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, in ID. (a cura di), Manuale di procedura penale europea, cit., p. 80 e S. ALLEGREZZA, The Interaction between the ECJ and the ECtHR with Respect to the Protection of Procedural Safeguards after Lisbon: the Accession of the EU to the ECHR, in K. LIGETI (a cura di), Toward a Prosecutor for the European Union. A Comparative Analysis, vol. I, Oxford-Portland, 2013, p. 908 e ss. 738 M. SIMONATO, Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo, cit., p. 54. 739 Come afferma J.R. SPENCER (Why is the harmonisation of penal law necessary?, in Aa. Vv., Harmonisation and harmonising measures in criminal law, a cura di A. Klip e H. van der Wilt, Amsterdam, 2002, p. 44), la Corte europea dei diritti dell’uomo “was not intended, obviously, as an instrument of harmonisation. But some degree of harmonisation has resulted from it. If the criminal procedure of one State permits something to happen which in most other countries is not permitted to happen and that State suffers a condemnation, it will probably amend its criminal procedure code, which will the resemble more closely that of other countries. More subtly, some reforms in penal law (…) are motivated by a positive desire to embrace the values of the Convention”.
264
Come sopra anticipato, infatti, una normativa UE in questo ambito potrebbe avere, se rispetta
certe condizioni, un potenziale valore aggiunto rispetto a quella convenzionale dovuto al fatto che le
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, pur essendo definitive e vincolanti, hanno solamente
un carattere dichiarativo, ovvero si limitano ad affermare se c’è stata o meno una violazione della
CEDU, ma non possiedono effetti esecutivi.
Gli Stati membri, pertanto, godono di un’ampia discrezionalità circa le modalità attraverso le
quali rispettare una sentenza della Corte europea e raramente arrivano a modificare le proprie
legislazioni740. Questo dipende anche dal fatto che le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo,
essendo molto legate alle variabili specifiche dei casi di volta in volta trattati, rendono spesso complesso
farne derivare delle conclusioni generali. Succede raramente, infatti, che una parte della normativa
nazionale venga dichiarata in astratto incompatibile con la CEDU in quanto la Corte europea verifica
l’adeguatezza della procedura nel suo complesso741.
Tutto ciò, unito al fatto che le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo arrivano
quando ormai le violazioni dei diritti delle vittime di reato si sono concluse da anni, fa perdere alla
Corte europea parte della sua autorità come meccanismo in grado di garantirne un’effettiva
protezione742.
Nonostante, dunque, sia una regola generale della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo che la CEDU sia rivolta a garantire diritti che non sono meramente “theoretical and
illusionary”, bensì “practical and effective”, il sistema di protezione offerto da Strasburgo non sembra
in grado di rendere operativa tale previsione negli ordinamenti degli Stati membri743.
In questi anni la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono,
purtroppo, riuscite a dar vita ad un vero e proprio standard minimo di protezione dei diritti fondamentali
delle vittime di reato all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.
Quest’ultima sta attualmente accelerando il proprio ruolo propulsore per una sempre maggiore
tutela endo-processuale delle vittime di reato, possedendo ora gli strumenti per riuscire ove la CEDU e
la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno fallito.
740 Sul punto si veda P. VAN DIJK e G.J.H VAN HOOF, Theory and practice of the European Convention of Human Rights, The Hague: Kluwer Law International, 1998, p. 21, R. BLACKBURN e J. POLAKIEWICZ, Fundamental rights in Europe. The ECHR and its Member States, 1950-2000, Oxford University Press 2001, pp 57-58 e L. VAN PUYENBROECK e G. VERMEULEN, Towards minimum procedural guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU, in International and Comparative Law Quarterly, 2011, p. 1018. Nonostante il Consiglio d’Europa, attraverso il Comitato dei Ministri, sia tenuto a supervisionare l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, sono solo gli Stati parte a decidere se e come rendere i propri ordinamenti conformi alla giurisprudenza della Corte. 741 Si veda, ad esempio, la sentenza del 10 marzo 2009 nel caso Bykov c. Russia, n. 4378/02. 742 T. SPRONKEN e D. DE VOCHT, Eu policy to guarantee procedural rights in criminal proceedings: “step by step”, Paper presented at the Conference “The future of the adversarial system”, The University of North Carolina, April 2011. 743 Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 maggio 1980, Artico c. Italia, n. 6694/74, punto 33 “..particularly so of the rights of the defence in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial, from which they derive..”.
265
Al momento, però, la normativa UE sinora emanata non sembra adatta a raggiungere
l’obiettivo di creare un “sistema integrato” in cui lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia
pienamente operativo, soprattutto se le nuove direttive non saranno accompagnate da pronunce
chiarificatrici e tutelanti della Corte di Giustizia.
Per rafforzare concretamente la tutela delle vittime all’interno dell’Unione europea è,
comunque, importante ricordare che gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali dovrebbero rappresentare
solo una parte della protezione offerta dall’Unione.
Questo specifico corpo normativo necessita, infatti, di essere supportato anche dai c.d.
“alternative governance mechanisms”, basati sulla cooperazione, sullo scambio e la diffusione delle
“best practices”, la formulazione di linee guida e raccomandazioni, consultazioni con la società civile,
promozione di networks di accademici e professionisti esperti, importanti, soprattutto nell’ambito della
giustizia penale minorile744; mentre per quanto riguarda la tutela dei minori vittime di gravi crimini,
come la tratta e lo sfruttamento sessuale, è necessaria una robusta infrastruttura in grado di consentire
l’abbattimento delle inefficienze organizzative e delle barriere che impediscono una buona
cooperazione tra gli Stati membri.
Ad esempio, fondamentale è la raccolta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri
riguardanti i dati delle vittime minorenni e degli autori dei crimini745. A questo sopperiscono organi
come Eurojust, la cui attività di coordinamento delle indagini si focalizza su crimini transnazionali e
soprattutto sulla tratta degli esseri umani ed Europol, specializzato nel prevenire e combattere gravi
crimini organizzati, inclusi quelli che coinvolgono i minori.
Entrambi questi organi sono assistiti dal SIS (Sistema d’informazione Schengen), un sistema
di archiviazione che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di ottenere informazioni
riguardanti certe categorie di persone che si muovono da uno Stato membro all’altro, molto utilizzato
per individuare i minori scomparsi o bisognosi di protezione.
Altro aspetto fondamentale è riuscire ad assicurare che chiunque sia stato condannato in uno
Stato membro per violenze e abusi a danno di minori non possa essere assunto in un altro Stato membro
per lavorare a contatto con dei fanciulli.
Dopo anni di campagne per attivare uno strumento di allerta all’interno dell’Unione europea,
la questione è tornata prepotentemente all’attenzione del legislatore europeo dopo il caso di Michel
744 N. FERREIRA, The harmonisation of private law in Europe and children’s tort liability: a case of fundamental and children’s rights mainstreaming, in International Journal of Children’s Rights, 2011, p. 590-1. Come affermano, infatti, K. Zweigert e H. Kötz (Introduction to Comparative Law,Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 28): “legislation is not necessarily the ideal way to unify the law (..). What we need is to “Europeanize” the way lawyers think, write and learn” e non solo gli avvocati, ma tutti coloro che lavorano con i minori. 745 H. STALFORD, Children and the European Union: rights, welfare and accountability, Hart Publishing, 2012, p. 175.
266
Fourniret, meglio conosciuto come l’“orco delle Ardenne”, il serial killer francese che uccise almeno
nove ragazze, alcune minorenni, tra il Belgio e la Francia.
L’uomo, di professione guardaboschi, lavorava e viveva in Belgio da molti anni e al momento
dell’arresto in Belgio risultava completamente incensurato vista la mancanza di comunicazione tra le
autorità belghe e francesi. Queste ultime, infatti, lo avevano già condannato ben due volte per abusi
sessuali su minori quando viveva in Francia, ma visto che queste condanne non erano note in Belgio,
all’uomo era stata offerta, per un certo periodo, addirittura la custodia di una scuola comunale belga.
L’Unione europea rispose a tale problematica adottando, nel 2009, la Decisione quadro n.
2009/315 relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
estratte dal casellario giudiziario. Questa Decisione quadro è stata richiamata espressamente dall’art.
10 della Direttiva contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che
impone agli Stati membri di assicurare che le persone condannate per i reati in essa elencati siano
interdette, in via temporanea o permanente, dall’esercizio di attività professionali che comportino
contatti diretti e regolari con minori e che i datori di lavoro che vogliano assumere del personale per un
impiego a contatto con dei fanciulli abbiano il diritto di verificare se i potenziali candidati abbiano
riportato condanne di questo tipo. Purtroppo, come è stato sopra sottolineato, la Commissione europea,
nella sua relazione sullo stato di attuazione della direttiva, ha sottolineato che questo articolo è uno di
quelli meno osservati dagli Stati membri.
Il caso dell’“orco delle Ardenne” rappresenta comunque un esempio di come in questi anni
l’Unione europea abbia cercato di compiere passi avanti nella protezione delle vittime di reati
particolarmente gravi. Si auspica a questo punto che non bisognerà attendere la cattura di un altro serial
killer per spingere gli Stati ad eseguire correttamente gli obblighi imposti dalle direttive UE e per
velocizzare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in questo delicato settore.
Al di là di queste osservazioni, nonostante la proliferazione di misure di protezione, non solo
normative, per i minori vittime di reato, vi sono diversi fattori che inducono a ritenere che le stesse
avranno scarse possibilità di avere un impatto significativo sui sistemi giuridici nazionali degli Stati
membri.
In particolare, ci si riferisce agli interessi mercantilistici e politici che sorreggono l’Unione
europea e che sovrastano anche i valori comuni su cui l’Unione dovrebbe basarsi e che, purtroppo,
sembra che prevarranno sempre sugli interessi dei fanciulli746.
È già stata fatta questa osservazione nella parte dedicata alla tutela dei minori nel contesto
dell’asilo e dell’immigrazione dove l’Unione europea sembra distaccarsi sempre di più dai suoi
primordiali intenti di appoggiare vigenti standard internazionali a protezione dei diritti dei migranti747.
746 H. STALFORD, Children and the European Union: rights, welfare and accountability, cit., p. 177. 747 Il riferimento è, ad esempio, agli standard contenuti nella Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato.
267
L’esigenza di proteggere le frontiere esterne in nome della sicurezza dei popoli e, soprattutto, delle
economie degli Stati membri sembra, infatti, la preminente preoccupazione dell’Unione.
I minori migranti sono le prime e le più evidenti vittime innocenti di questo repentino ritorno
ad un’Europa che mette il rispetto dei diritti fondamentali in secondo piano748, ma, come è stato
osservato in questo capitolo, altri diritti fondamentali dei fanciulli, sempre vulnerabili, sono stati
strumentalizzati per raggiungere obiettivi che non avevano nulla a che vedere con la tutela del loro
superiore interesse.
748 FRA, Child Trafficking in the European Union: Challenges, Perspectives and Good Practices (Luxembourg, office for Official Publications of the European Communities, 2009): “States have an important interest in processing child traffickers and in regulating immigration. However these policy goals should not be allowed to overshadow the best interests of child victims of trafficking”.
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Seconda sezione: La tutela dei minori autori di reato
Premessa
“Quand un enfant vole un vélo, ce n’est pas au vélo qu’il faut s’intéresser mais à l’enfant”,
così si esprimeva Jean Chazal, giudice francese minorile, ai tempi della seconda guerra mondiale,
pioniere di una giustizia specializzata, specifica e protettiva nei confronti dei c.d. “adulti in divenire”.
Da un recente studio della Commissione europea è emerso che i sistemi giudiziari nazionali
dei 28 Stati membri non sono ancora in grado di adattarsi in maniera sufficiente alle vulnerabilità e agli
specifici bisogni dei minori in conflitto con la legge749 e i dati indicano che, ogni anno, sono circa
1.086.000 i minori che affrontano un processo penale all’interno dell’Unione europea, ovvero il 12%
del totale della popolazione europea che entra nel circuito penale.
La tematica della tutela dei minori autori di reato è stata presa seriamente in considerazione da
parte dell’Unione europea solamente di recente grazie all’adozione della direttiva UE 2016/800 l’11
maggio 2016.
Mentre, infatti, il trattamento giuridico dei minori delinquenti è stato disciplinato nei vari Stati
membri molto prima di quello dei minori vittime di reato, il percorso dell’Unione europea è stato
esattamente l’opposto. I diritti della vittima, infatti, come sopra anticipato, sono stati i primi a ricevere
attenzione da parte del legislatore europeo.
Il motivo per cui l’Unione europea ha tardato ad occuparsi dei diritti degli indagati/imputati
deriva dal fatto che il diritto penale e, in particolare il diritto penale minorile, sono ambiti molto cari
alla sovranità statale e nei quali l’Unione ha avuto per lungo tempo delle competenze d’intervento molto
limitate; inoltre, per quanto riguarda specificatamente i minori, spesso non sono state introdotte
disposizioni specifiche negli strumenti normativi poiché era difficile immaginarsi che un minore
potesse essere coinvolto nella maggior parte delle gravi infrazioni disciplinate dalle Decisioni quadro e
dalle direttive emanate in materia penale750.
Ciò premesso non significa che, seppur sporadicamente, non fosse possibile rinvenire nei testi
749 Si vedano European Commission, Directorate-General for justice and consumers, Summary of contextual overviews on children's involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European Union, 2014 e Children in criminal proceedings: European Commission proposal to increase protection makes a decisive step forward, Press release, Brussels, 6 June 2014. Normalmente si individuano tre tipi di delinquenza minorile: quella detta “identitaria”, legata alla tradizionale trasgressione tipica del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la delinquenza patologica, legata a turbe della personalità e la delinquenza da esclusione, legata a gravi fattori sociali come disoccupazione, mancata integrazione, utilizzo di sostanze stupefacenti, abuso di alcolici e così via. 750 Il riferimento è, ad esempio, alle Decisioni quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (2008/841/JAI), contro il terrorismo (2008/919/JAI) e contro il razzismo e la xenofobia (2008/913/JAI) e poi alle direttive sui reati ambientali (2008/99/CE), sull’impiego di lavoratori in situazioni irregolari (2009/52/CE), sulla tratta di esseri umani (2011/36/UE) e sugli attacchi ai sistemi d’informazione (2013/40/UE).
269
normativi europei, adottati in materia penale, alcuni timidi riferimenti ai minori autori di reato.
Ad esempio, nella Decisione quadro sul MAE l’art. 3, para. 3, prevede, tra i motivi di rifiuto
dell’esecuzione di un Mandato d’arresto europeo, proprio l’età della persona a cui è indirizzato il MAE.
Un minore presunto autore di reato, cioè, non può essere consegnato in esecuzione di un MAE se non
è ritenuto penalmente responsabile secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione.
Una disposizione simile si trova, altresì, nell’art. 10, comma 1, lett. h, della direttiva
2011/997/UE sull’ordine di protezione europeo, dedicato ai motivi di non riconoscimento, dove si
afferma che l’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di
protezione europeo se “la persona che determina il pericolo, in base alla legislazione dello Stato di
esecuzione, non può considerarsi, per motivi di età, penalmente responsabile dell’atto o della condotta
in relazione alla quale è stata adottata la misura di protezione”.
Un altro riferimento ai fanciulli autori di reato l’abbiamo trovato poi nell’art. 14 della direttiva
2011/93/UE sugli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei minori che invita gli Stati membri a non
perseguire le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale che sono state coinvolte, perché
costrette, in attività criminali come conseguenza diretta del fatto di essere vittime di alcuni dei reati
elencati nella direttiva. Inoltre, nel considerando n. 25 della stessa direttiva si afferma che i livelli di
pene previsti dovrebbero applicarsi negli Stati membri fatte salve le specifiche politiche penali nazionali
in materia di reati minorili, sottolineando in pratica che le sanzioni previste nella direttiva sono calibrate
sugli adulti e i minori autori di tali reati dovrebbero essere trattati diversamente a livello sanzionatorio.
Ancora, il considerando n. 26 della direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali prevede che “allorché forniscono alle persone indagate o imputate le informazioni di cui alla
presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che
non sono in grado di capire il contenuto o il significato delle informazioni stesse in ragione, ad esempio,
della loro giovane età…”.
Infine, vi è l’art. 5 della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale
che prescrive agli Stati membri di informare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale o
un altro adulto idoneo, qualora l’indagato o imputato, privato della libertà personale, sia un minore.
Diritto, tuttavia, derogabile temporaneamente qualora sia necessario per proteggere la vita, la libertà e
l’integrità fisica di altre persone o per tutelare le indagini. In caso di deroga, gli Stati membri devono
almeno garantire che un’autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata
senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore.
In passato, pertanto, gli unici due principi che trasparivano dalla normativa penale europea
erano il principio della responsabilità penale del minore e il principio del trattamento differenziato del
minore nel procedimento penale.
Nei prossimi paragrafi, dedicati ai minori in conflitto con la legge, verrà, quindi, approfondito
270
come l’Unione europea stia completando, a livello normativo, grazie anche al rinnovato interesse per i
diritti dei minori autori di reato, la creazione del giusto processo penale UE.
In particolare, dopo un breve excursus sul percorso che ha condotto l’Unione ad interessarsi ai
diritti e alle garanzie degli imputati in generale, ci si soffermerà, nello specifico, sulla nuova direttiva
sui diritti dei minori indagati o condannati in procedimenti penali, verificando quanto essa sia in linea
con gli strumenti internazionali analizzati nella prima parte del presente lavoro e, infine, si cercherà di
comprendere come questo nuovo strumento si relazionerà con le precedenti direttive a tutela delle
garanzie degli imputati/condannati e sotto quali aspetti la nuova direttiva dedicata ai fanciulli offrirà
loro una protezione maggiore rispetto a quanto previsto per gli adulti.
2.1 Da un diritto penale europeo repressivo a garantista: gli obiettivi della Roadmap del 2009
Come è noto, fino al Trattato di Lisbona, la materia processuale penale, compresa la protezione
dei diritti dell’imputato e del condannato, non rientrava tra le specifiche competenze dell’Unione
europea. Tuttavia, già nell’epoca pre-Lisbona, la Corte di Giustizia ebbe il modo di sottolineare
l’importanza di rispettare i diritti e le garanzie dei presunti autori di reato751.
In assenza di norme del Trattato in materia, dunque, la Corte è stata, in passato, la fonte
principale di ogni politica comunitaria in materia di diritto ad un equo processo.
Attualmente, oltre al già citato articolo 82 TFUE, che consente all’Unione europea di adottare
direttive contenenti norme procedurali minime sui diritti della persona, vi sono anche numerosi diritti
contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sono rilevanti per la tutela dei
diritti degli indagati e che si ispirano a quelli contenuti nella CEDU752.
Nella Carta dei diritti fondamentali, inoltre, vi è anche una sezione specifica, ovvero il Titolo
VI, dedicata alla “Giustizia” (articoli 47-50) e che, pertanto, contiene le disposizioni più rilevanti in
materia di protezione dei diritti dei sospettati/accusati di un reato in sede processuale753.
751 Ad esempio, nella causa C-49/88 Al-Jubail Fertilizer Co. and Saudi Arabian Fertilizer Co. v. Consiglio Racc. [ 1991], pag. I-3187, la Corte di Giustizia ha sottolineato l'importanza del diritto ad essere sentiti e nelle cause 46/87 e 227/88 Hoechst AG v. Commissione Racc. [1989], pag. 2859, essa dichiarava “...bisogna avere riguardo in particolare per i diritti della difesa, principio la cui natura fondamentale è stata sottolineata in diverse occasioni…”. 752 Ad esempio, l’art. 4 della Carta, che proibisce la tortura, è l’esatta copia dell’art. 3 della CEDU, mentre l’art. 6, che sancisce il diritto alla sicurezza e alla libertà, appare molto meno dettagliato del corrispondente art. 5 della CEDU, ma le Spiegazioni relative alla Carta hanno chiarito che i diritti corrispondono e hanno pari significato e portata di quelli della CEDU. Sempre rilevanti sono, poi, l’articolo 8 della CEDU, che disciplina il diritto alla privacy e corrisponde all’art. 7 della Carta, e l’art. 10 della CEDU che tutela la libertà di espressione e d’informazione e che corrisponde all’art. 11 della Carta. 753 Il primo paragrafo dell’art. 47 della Carta sancisce, innanzitutto, il diritto ad un ricorso effettivo ed è basato sull’articolo 13 della CEDU, offrendo, tuttavia, una protezione maggiore in quanto garantisce tale diritto non semplicemente di fronte ad un’ “autorità nazionale”, ma di fronte ad ogni giudice753. Il secondo paragrafo dell’art. 47 afferma il diritto ad un equo processo e corrisponde all’art. 6, par. 1, della CEDU. La principale differenza tra le due disposizioni consiste nel fatto che l’art. 47 non confina il diritto ad un equo processo alle controversie sui diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza
271
Gli standard del giusto processo contenuti nella CEDU sono quindi attualmente riflessi anche
nella Carta dei diritti fondamentali e, pertanto, ai sensi dell’art. 52, par. 3, della Carta, se un’azione
delle istituzioni europee o di uno Stato membro che applica il diritto UE viola la CEDU violerà
contemporaneamente anche la Carta754.
Il fatto che tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettare la CEDU e la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, tuttavia, “has not proved to be an effective means of ensuring that
signatories comply with the Convention’s standard”755.
Tra il 2007 e il 2011, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che gli Stati
membri dell’Unione europea avevano violato l’art. 6 della CEDU in 1,996 casi756. Il numero di
violazioni combinato con l’ampia cifra di casi pendenti davanti alla Corte europea dimostra, da un lato,
che quest’ultima non possa rappresentare un effettivo ed autonomo strumento per rafforzare i diritti del
giusto processo all’interno dell’Unione europea e, dall’altro, conferma ancora una volta che “the mutual
recognition is predicated on a fiction”757. Infatti, le regole che governano la procedura penale nei 28
Stati membri variano enormemente da uno Stato membro all’altro e, di conseguenza, varia la protezione
offerta ai diritti dei sospettati/condannati nei procedimenti penali.
Tutto ciò, oltre che dalle statistiche della Corte europea dei diritti dell’uomo, è stato dimostrato
da anni di operatività della Decisione quadro che ha istituito il Mandato d’arresto europeo (MAE)758 e
che ha messo in luce la grande disparità tra gli Stati membri nella protezione dei diritti degli
indagati/condannati nei procedimenti penali.
delle accuse penali come espressamente previsto nell’art. 6 della CEDU753. Infine, il terzo paragrafo dell’art. 47 della Carta afferma il diritto al patrocinio a spese dello Stato ispirandosi all’art. 6, paragrafo 3, lettera c, della CEDU. L’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali, poi, sancisce sia il principio della presunzione di innocenza, basato sull’articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU, che il rispetto dei diritti della difesa. Riguardo a questi ultimi, nonostante la diversa formulazione, le Spiegazioni della Carta hanno chiarito che i diritti della difesa hanno la stessa portata e lo stesso significato dei corrispondenti diritti enunciati dalla CEDU. Vi è poi il principio di legalità, sancito dall’art. 49 della Carta in maniera identica all’art. 7 della CEDU, salvo l’aggiunta del principio di retroattività della legge penale più favorevole, ispirato dall’art. 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici. L’art. 49 contiene, inoltre, anche il principio di proporzionalità dei reati e delle pene, derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Infine, l’art. 50 della Carta è dedicato al principio del ne bis in idem e riprende l’art. 4 del Settimo Protocollo annesso alla CEDU; tuttavia, l’ambito di applicazione dell’art. 50 è più ampio in quanto, mentre l’art. 4 del Protocollo afferma che tale principio si applichi unicamente all’interno della giurisdizione di uno Stato parte, l’art. 50 ne estende l’applicazione all’intero territorio dell’Unione europea. 754 Sul punto si veda D. SAYERS, Protecting fair trial rights in criminal cases in the European Union: where does the Roadmap take us?, in Human Rights Law Review, 2014, p. 734. 755 Report from the Commission to the European Parliament and the Council On the implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2022 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Brussels 11 April 2011, COM(2011) 175 final, p. 6 e inoltre si vedano il considerando n. 7 della Direttiva sul diritto all’informazione, il considerando n. 6 della Direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione e il considerando n. 5 della Direttiva relativa al diritto ad avvalersi di un legale i quali affermano che “although all the Member States are party to the ECHR, experience has shown that that alone does not always provide a sufficient degree of trust in the criminal justice systems of other Member States”. 756 European Court of Human Rights: statistical information. 757 N. MOLE, Editorial, in European Human Rights Law Review, 2012, p. 363. 758 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
272
Nonostante la protezione dei diritti degli indagati/condannati, attraverso l’imposizione di
garanzie procedurali standard in tutti gli Stati membri, fosse vista come una parte integrante dello
schema dello stesso mutuo riconoscimento759 (e ciò sin dalla prima concezione di tale principio a partire
dalle Conclusioni del Consiglio di Tampere760 e dal Programma di misure per implementarlo)761, la
maggioranza degli strumenti di mutuo riconoscimento adottati nell’epoca pre-Lisbona ha mostrato poca
considerazione per i diritti fondamentali dei presunti autori di reato762.
I principali strumenti normativi adottati in ambito penale prima dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, infatti, presentavano una netta valorizzazione del lato repressivo nell’uso dello
strumento penale (e in particolare processuale penale) che prevaleva sulle esigenze incentrate sul
rispetto della posizione e delle prerogative dell’accusato763. Nel periodo pre-Lisbona, infatti, soltanto
una Decisione quadro verteva in materia di diritti, ma riguardava la tutela delle prerogative delle vittime
di reato764.
D’altronde, ottenere un largo consenso nello sviluppo delle garanzie procedurali dei presunti
autori di reato coinvolge complesse questioni politiche e l’essenza stessa della sovranità statale degli
Stati membri.
Nel 2004 era stata proposta dalla Commissione una Decisione quadro diretta a garantire
all’interno dell’Unione europea il rispetto di cinque garanzie procedurali ritenute fondamentali per le
persone che si trovassero ad essere imputate o condannate in uno Stato membro diverso da quello di
759 C. MORGAN, Le Rapprochement des procédures pénales - Procedural Safeguards, in Revue internationale de droit
penal (RIDP), 2007, p. 307. 760 Conclusioni punto 30: “Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l’Unione". Conclusioni punto 31: “Dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o documenti multilingue da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell'Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell’Unione". Conclusioni punto 33: “Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli”. Conclusioni punto 35: “Occorre inoltre prendere in considerazione procedure di estradizione accelerate, fatto salvo il principio di un equo processo”. Conclusioni punto 40: “Si dovrebbe raggiungere l'obiettivo dell'elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone”. 761Consiglio dell’Unione europea, Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, (2001/C 12/02). Tale Programma indica un certo numero di parametri per determinare l’efficacia del mutuo riconoscimento tra i quali il parametro 3 include dei meccanismi per salvaguardare i diritti degli indagati e il parametro 4 menziona la definizione di standard comuni minimi necessari per facilitare l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento. 762 Nel 2000 così S. PEERS criticava “the negative legal integration in the [former] third pillar has been unaccompanied by any measure to ensure minimum standard for defence rights” (in EU Justice and Home Affairs Law, Harlow: Pearson Education, 2000, p. 187). 763 Sul punto si veda M. CAIANIELLO, Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l’impatto delle nuove direttive, in Diritto penale contemporaneo, 4 febbraio 2015. 764 Il riferimento è alla già citata Decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale. Secondo M. CAIANIELLO (Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l’impatto delle nuove direttive, cit.) “volendo riprendere la classica ripartizione tra sicurezza sociale e garanzie (dell’imputato), si sarebbe tentati di includere anche questa ultima fonte nell’alveo del primo insieme, posto che, di fatto, una più efficace e penetrante tutela della persona offesa non può che riverberare effetti tendenzialmente negativi per la difesa, cagionati in concreto dall’allargamento del fronte di accusa”.
273
origine. Tali garanzie erano: il diritto all’informazione, all’assistenza legale, all’interpretazione e alla
traduzione, il diritto a comunicare con le autorità consolari al momento dell’arresto e, infine, il diritto
ad una specifica attenzione per i sospettati/condannati vulnerabili765.
A conferma della carente sensibilità nell’epoca pre-Lisbona per i temi della difesa, questa
proposta fu abbandonata nel 2007 a causa della contrarietà di molti Stati Membri766, preoccupati dalla
possibilità che una fonte del genere potesse pregiudicare l’ efficienza delle politiche di difesa e sicurezza
nazionali. Tale preoccupazione era poi stata opportunatamente mascherata dietro ragioni legate, da un
lato, alla mancata competenza dell’Unione europea e, dall’altro, al rischio di ottenere una mera
duplicazione degli esistenti standard di protezione garantiti dalla CEDU e dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo che rendevano superfluo un intervento dell’Unione in materia767.
Nonostante il fallimento della proposta della Commissione, non si poteva non prendere atto
del fatto che i problemi affrontati nell’esecuzione del MAE all’interno dell’Unione europea
dimostrassero continuamente la fragilità del principio del mutuo riconoscimento e l’importanza di poter
contare su uno standard minimo di protezione di almeno alcuni diritti procedurali in materia penale in
quanto il mutuo riconoscimento non può essere uno strumento per far circolare la giustizia all’interno
dell’Unione europea se esso stesso erode i diritti fondamentali768.
Nacque, così, l’idea di abbandonare il progetto di un unico strumento vincolante
onnicomprensivo delle principali garanzie procedurali per imputati e condannati, a favore dell’adozione
di una serie di direttive separate, ognuna delle quali dedicata ad una specifica garanzia processuale.
Lo scopo finale era sempre quello di rafforzare il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri
in modo tale da evitare situazioni nelle quali le autorità giudiziarie di uno Stato membro potessero
rifiutarsi di riconoscere le decisioni emesse da un altro Stato membro ritenuto meno virtuoso nella
protezione dei diritti fondamentali degli imputati.
Un approccio step-by-step è, dunque, alla base della “Roadmap”, adottata dal Consiglio nel
2009, per rafforzare i diritti procedurali di imputati e sospettati nei procedimenti penali, unitamente
all’obiettivo ambizioso di voler apportare un valore aggiunto rispetto al livello di protezione ottenuto
sinora dalla CEDU e dalla correlata giurisprudenza769.
765 Proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea {SEC (2004) 491} COM/2004/0328 def. 766 J.S. HODGSON, Safeguarding suspects’ rights in Europe: a comparative perspective, in New Criminal law review, 2011, p. 650. 767 Al riguardo si vedano G. VERMEULEN E L. VAN PUYENBROECK, Towards minimum procedural guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU, in International and Comparative Law Quarterly, 2011, p.p. 1017-1038 e C. MORGAN, Where Are We Now With EU Procedural Rights?, in European Human Rights Law Review, 2012, p. 428. 768 E. SMITH, Running before we can walk? Mutual recognition at the expense of fair trials in Europe’s Area of freedom, justice and security, in New Journal of European Criminal law, vol. 4, issue 1-2, 2013, p. 98. 769 Council of the European Union, Roadmap with a view to fostering protection of suspected and accused persons in criminal proceedings (‘Roadmap’, Council Document 11457/09, 1 July 2009, para. 11: “Bearing in mind the importance and complexity of these issues, it seems appropriate to address them in a step-by-step approach ….focused attention can be paid to each individual measure….in a way that will give added value to each measure”). La Roadmap è stata adottata dal
274
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la normativa UE è diventata più sensibile (o,
perlomeno, meno insensibile) alle garanzie di difesa dell’imputato, essendosi la stessa Unione europea
presentata sotto la veste di “Unione di diritti e valori” anche in tale ambito770.
La Roadmap ha, così, guidato la Commissione nell’adozione di sei tipi di misure (numerate
dalla A alla E) che sono già tutte una realtà nell’attuale quadro normativo UE. Questi nuovi strumenti
normativi coprono gli stessi diritti che dovevano essere tutti contenuti nella fallita proposta di Decisione
quadro del 2004, l’unica novità è rappresentata dall’inserimento della Misura F.
Vediamo ora meglio a che punto gli obiettivi della Roadmap sono stati raggiunti a livello
normativo.
In merito alla “Misura A: interpretazione e traduzione” è stata adottata la Direttiva
2010/64/EU sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Riguardo la “Misura B: diritto all’informazione” è già stata adottata la Direttiva 2012/13/EU
sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
Ancora, per quanto riguarda la “Misura C: diritto all’assistenza legale e al gratuito
patrocinio” è stata adottata prima la Direttiva 2013/48/EU relativa al diritto di avvalersi di un difensore
nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari e recentemente è stata adottata
anche la Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016,
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti
penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto
europeo.
Per quanto riguarda la “Misura D: diritto a comunicare con parenti, datori di lavoro e autorità
consolari” alcune disposizioni sono contenute nella direttiva sul diritto di avvalersi di un avvocato.
In merito alla “Misura E: Speciali salvaguardie per persone sospettate o accusate che sono
vulnerabili” è stata adottata recentemente la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali.
Infine, per quanto riguarda la “Misura F”, la Roadmap chiedeva alla Commissione di
presentare un Green Paper che aprisse un dibattito sull’uso eccessivo della custodia cautelare in carcere
negli Stati membri. Il Libro Verde è stato pubblicato nel 2011, aprendo una consultazione pubblica sulla
questione dell’opportunità o meno che l’Unione europea stabilisca i periodi massimi di detenzione in
Consiglio come un’esplicita parte del Programma di Stoccolma (Council of the EU, The Stockholm Programme - An open and secure justice serving and protecting the citizens, Official Journal 2010/C 115/01). 770 Sul punto si veda M. CAIANIELLO, Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “Roadmap” e l’impatto delle nuove direttive, in Diritto penale contemporaneo, 4 febbraio 2015.
275
custodia cautelare e imponga agli Stati membri un regolare riesame dei motivi che giustificano la
permanenza della stessa custodia cautelare. La Commissione, inoltre, ha aperto un dibattito anche in
merito al ruolo che l’Unione europea avrebbe dovuto/potuto giocare nell’assicurare alcuni standard
nelle condizioni di detenzione al fine di ottenere un miglior funzionamento degli strumenti di mutuo
riconoscimento771.
La consultazione è stata chiusa nel novembre del 2011 senza che si sia arrivati ad una reale
convergenza di vedute tra gli Stati membri e la società civile sul ruolo dell’Unione europea rispetto a
tali tematiche e la Commissione, al momento, non ha annunciato prossime iniziative in merito.
Infine, è importante sottolineare che recentemente è stata adottata anche la Direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Ad oggi, pertanto, a partire dall’epoca post-Lisbona sono state adottate ben sei direttive
rilevanti in materia di salvaguardie difensive degli imputati/condannati nei procedimenti penali772 e
com’era prevedibile, vista la delicatezza degli interessi in gioco, il legislatore UE è partito dall’adozione
degli strumenti contenenti le misure meno controverse773.
Gli strumenti normativi adottati sinora, tuttavia, seppur potenzialmente idonei a velocizzare il
funzionamento degli strumenti di mutuo riconoscimento, non sembrano strutturalmente e
concettualmente adeguati ad assicurare un uguale livello di protezione dei diritti degli indagati e dei
condannati nei procedimenti penali all’interno dell’Unione europea.
La scelta di questo approccio frammentato, infatti, diretto ad affrontare i diritti della difesa
come parti distinte del diritto ad un equo processo ha condotto, come vedremo meglio nel prosieguo, a
molte incoerenze e gravi compromessi proprio perché, nella realtà quotidiana giudiziaria, i vari diritti
procedurali non possono essere considerati singolarmente essendo in costante relazione e dipendenza
gli uni con gli altri.
Inoltre, la decisione di separare in autonome direttive le diverse prerogative che si sarebbero
volute tutelare in passato con una sola omnicomprensiva Decisione quadro, seppur positiva per aver
rilanciato lo sviluppo di una politica penale UE, ha dato vita a molte sovrapposizioni e ripetizioni che
771 European Commission, Strengthening mutual trust in the European judicial area - A Green Paper on the application of EU criminal justice legislation in the field of detention, COM (2011) 327 final, 14 June 2011. Circa più di 50 ONG e 21 Stati membri risposero al Libro Verde, insieme alle Nazioni Unite e al Consiglio d’Europa. 772 Ovvero la direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione, la direttiva sul diritto all’informazione, la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore, la direttiva sul gratuito patrocinio, la direttiva sui diritti dei minori indagati/imputati nei procedimenti penali e la direttiva sulla presunzione di innocenza. 773 Proposta di Decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (COM (2009) 338 definitivo), paragrafo 1: “….la Commissione ha deciso di limitarsi a disciplinare il diritto all'interpretazione e alla traduzione, sia perché questo diritto è risultato il meno controverso nelle discussioni sulla proposta del 2004, sia perché su questo tema già si dispone di studi e di materiale informativo”.
276
saranno frutto di incertezze e difficoltà in sede applicativa, finendo per sommarsi ad alcuni aspetti critici
(come la tecnica di redazione di tali strumenti) che erano già emersi nell’era delle Decisioni quadro774.
Inoltre, considerando il periodo di attuazione di ogni direttiva, ci vorrà diverso tempo per avere
tutte le garanzie operative nei 28 Stati membri775 e a ciò si aggiunge il fatto che l’accordo tra gli Stati è
stato raggiunto solamente in merito ai diritti e alle questioni meno problematiche776.
Già prima di addentrarci nello specifico nell’analisi di tali direttive, quanto sinora esposto
mostra già che l’Unione europea sta adottando una politica basata più sulla semplificazione e
sull’accelerazione della cooperazione giudiziaria in materia penale piuttosto che sull’imposizione di
accettabili standard di protezione dei diritti fondamentali degli indagati/accusati nei procedimenti
penali777.
Ciò premesso in via generale, nel prossimo paragrafo si verificherà se l’Unione europea
possiede attualmente gli strumenti adatti a rafforzare i diritti del giusto processo minorile all’interno
dell’Unione senza scendere sotto il livello di garanzie attualmente offerto dalla CEDU e dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
In seguito si cercherà di comprendere come la nuova direttiva sulle garanzie procedurali dei
minori in conflitto con la legge si relazionerà con le altre direttive sopracitate che non sono dedicate
espressamente ai fanciulli.
2.2 L’approdo del giusto processo penale minorile europeo: la direttiva sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputatati in procedimenti penali
a) Introduzione
L’11 giugno 2016, ad attuazione dalla misura E della Roadmap del 2009778, è entrata in vigore
774 Come afferma M. CAIANIELLO, Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l’impatto delle nuove direttive, in Diritto penale contemporaneo, 4 febbraio 2015. 775 T. SPRONKEN, EU policy to guarantee procedural rights in criminal proceedings: an analysis of the first steps and a plea for a holistic approach, in European Criminal Law Review, 2011, p. 228. 776 D. SAYERS, Protecting fair trial rights in criminal cases in the European Union: where does the Roadmap take us?, cit., p. 738. 777 Si vedano sul punto, tra gli altri: M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?, in European Criminal law review, 2014, pp. 179 e ss.; K. AMBOS, Mutual recognition versus procedural guarantees?, in M. de Hoyos Sancho (Ed.), Criminal proceedings in the European Union: essential safeguards, 2008, pp. 25-38; M. ANDERSON, Law enforcement cooperation in the EU and fundamental rights protection, in M. Martin (Ed.), Crime, rights and the EU: the future of police and judicial cooperation, 2008, pp. 105-120; E. CAPE, J. HODGSON, T. PRAKKEN& T. SPRONKEN (Eds), Suspects in Europe, procedural rights at the investigative stage of the criminal process in the European Union, Intersentia Antwerp-Oxford, 2007 e G. VERMEULEN E L. VAN PUYENBROECK, Towards minimum procedural guarantees for the defence in criminal proceedings in the EU, in International and Comparative Law Quarterly, 2011, pp. 1017-1038. 778 Council of the European Union, Roadmap with a view to fostering protection of suspected and accused persons in criminal proceedings (‘Roadmap’, Council Document 11457/09, 1 July 2009.
277
la Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti
penali, alla quale saranno vincolati tutti gli Stati membri ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno
Unito779.
Come sopra anticipato, finora le direttive adottate a tutela delle prerogative degli
indagati/imputati si rivolgono a questi ultimi in maniera generalizzata, indipendentemente, cioè, dalla
loro età o dalle loro specifiche vulnerabilità e ognuno di tali strumenti normativi è focalizzato su uno
specifico tipo di diritto procedurale780; questa direttiva, invece, stabilisce una serie di garanzie e di
diritti procedurali specificatamente rivolti alla tutela dei fanciulli.
Un simile intervento normativo a livello di Unione europea si è reso necessario dopo che
uno studio della Commissione europea del 2014 ha reso evidenti le enormi differenze negli Stati
membri nel trattamento dei minori entrati nel circuito penale. Nonostante gli identici impegni assunti
sul piano internazionale, infatti, permangono molte prassi nazionali non conformi ai diritti
riconosciuti ai fanciulli dalle principali fonti internazionali, come dimostrato più volte anche dalle
pronunce di condanna degli Stati membri ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo781.
La Commissione europea ha motivato questa allarmante situazione sottolineando che, da un
lato, la Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli contiene disposizioni troppo generiche, raramente
direttamente applicabili e rivolte solo in parte a questioni direttamente connesse con la tutela dei
minori in sede processuale; dall’altro, tutte le condanne ricevute dagli Stati membri da parte degli
organi di monitoraggio internazionali non hanno sortito alcun effetto sulle pratiche nazionali
censurate782.
Per quanto riguarda, poi, in particolare, l’applicazione della CEDU, la Commissione ha
rimarcato che le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo si sono susseguite in maniera
frammentata e ad hoc e quindi gli standard di protezione dei diritti dei fanciulli non si sono
consolidati chiaramente, ma sono rimasti incerti, soprattutto per quanto riguarda i minori in conflitto
con la legge di cui la Corte europea si è occupata solo in riferimento ad alcuni marginali aspetti.
Secondo la Commissione, in definitiva, non ci si può più affidare solamente alla Corte
779 In virtù dei rispettivi Opt-out (Danimarca) e Opt-in (Regno Unito e Irlanda), a norma dei protocolli 21 e 22 allegati al Trattato di Lisbona: cfr. considerando n. 69 e 70 della direttiva. La direttiva, a detta dell’eurodeputata Caterina Chinnici, relatrice per conto del PE, è ispirata al sistema giudiziario minorile vigente nell’ordinamento italiano. 780 Il riferimento è alla Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, alla Direttiva 2010/64/UEsul diritto all’interpretazione a alla traduzione nei procedimenti, alla Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e alla Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 781 European Commission, Summary of contextual overviews on children’s involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European Union, Publications office of the European Union, 2014. 782 European Commission, Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings of 27 November 2013, SWD (2013) 480 final, p. 13.
278
europea dei diritti dell’uomo per assicurare una sufficiente protezione alle persone vulnerabili
nell’area della giustizia criminale, anche perché le sentenze della Corte europea vengono di rado
correttamente eseguite dagli Stati membri783.
Una ricerca condotta dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) ha fatto inoltre
emergere le preoccupazioni degli operatori che lavorano nell’ambito della giustizia penale minorile
in dieci Stati membri e che hanno sottolineato, in particolare, la mancanza di protocolli che rendano
lo svolgimento del processo penale realmente child- friendly784.
Infine, la valutazione di impatto che accompagnava la proposta legislativa della
Commissione europea ha stimato che in Europa vi sono oltre un milione di minori coinvolti in
procedimenti penali ogni anno che soffrono la mancanza di una tutela adeguata e questo sempre
nonostante vi sia ormai un consolidato quadro comune di principi e diritti fondamentali fissati a livello
internazionale e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea785.
È proprio quest’ultimo il punto su cui si incardina l’interesse dell’Unione europea nel
legiferare a tutela dei minori coinvolti nei procedimenti penali. Le tante differenze esistenti negli Stati
membri nel garantire il diritto a un equo processo a questi individui vulnerabili mina, infatti, la fiducia
reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali, il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari e
la libera circolazione delle persone all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Nell’affrontare questa tematica, come si è avuto modo di vedere nella prima parte del
presente lavoro, non si può prescindere dal tenere in considerazione, in particolare, la Convenzione
dell’ONU sui diritti del fanciullo, i Commenti Generali del Comitato per i diritti dei fanciulli, le Linee
Guida sulla giustizia minorile del Consiglio d’Europa, nonché la CEDU e la relativa giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel prosieguo si verificherà, pertanto, come e se tale acquis internazionale, comune agli Stati
membri e richiamato di frequente dalla stessa Unione europea (in alcuni casi come modello da
promuovere e in altri come parametro di base da superare tramite una tutela rafforzata), abbia
influenzato il testo della nuova direttiva.
Prima di analizzare quest’ultima alla luce dei principi chiave della Convenzione ONU sui
diritti dei fanciulli, che hanno rappresentato la base per l’elaborazione della normativa internazionale
in materia di giustizia penale minorile, occorre chiarirne la base giuridica e l’ambito di applicazione
in quanto entrambi sollevano non pochi interrogativi.
783 European Commission, Impact Assessment…, cit., p. 14. 784 European Union Agency for Fundamental Rights, Child-friendly justice. Perspecties and experiences of professionals on children’s participation in civil and riminal judicial proceedings in 10 EU Member States, Publications office of the European Union, 2015. 785 European Commission, Impact Assessment…, cit.
279
b) base giuridica e ambito di applicazione
Per quanto riguarda la base giuridica, bisogna innanzitutto ribadire che questa direttiva è stata
proposta dalla Commissione europea con l’intento di rafforzare il mutuo riconoscimento e la
cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie penali aventi dimensione transnazionale,
come imposto dall’art. 82, par. 2, TFUE che costituisce la base giuridica di tale strumento.
Diverse perplessità sono sorte, però, circa la “dimensione transnazionale” dell’oggetto della
nuova direttiva.
Come più volte sottolineato, l’Unione europea possiede limitate competenze per adottare atti
normativi che incidono sui diritti dei minori e non può andare oltre a quello che prevedono i Trattati,
dovendo rispettare, altresì, i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, l’Unione europea deve garantire che il
contenuto e la forma degli atti adottati siano adeguati in rapporto con le finalità perseguite.
In merito alla forma, occorre nuovamente sottolineare che l’Unione, ai sensi dell’art. 82 TFUE,
è vincolata ad adottare direttive e dunque strumenti che per essere applicati correttamente negli Stati
membri necessitano di fissare obiettivi chiari.
Per quanto riguarda il contenuto, invece, l’Unione è tenuta ad adottare norme minime. Risulta
difficile chiarire che cosa s’intenda per “norme minime”, ma per evitare che tale concetto sia
unicamente in balia delle volontà politiche degli Stati membri, occorre che lo stesso sia parametrato
agli obiettivi che hanno spinto l’Unione europea ad adottare atti normativi in un determinato settore.
Ricapitolando brevemente quanto detto sopra, gli obiettivi che l’Unione ha posto a fondamento
dell’adozione di questa direttiva non sono solo (e genericamente) il rafforzamento del mutuo
riconoscimento e della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie penali aventi
dimensione transnazionale. L’UE si è posta, infatti, anche l’obiettivo più specifico di ottenere un
miglioramento della tutela dei diritti dei minori autori di reato nel processo penale rispetto a quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, dalla CEDU e dalle pronunce della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Nonostante, infatti, questi ultimi strumenti non rappresentino dei parametri di legittimità per
l’Unione europea, tuttavia, non si può non attribuire valore al fatto che la stessa Commissione europea
abbia proposto il testo di tale direttiva criticando, da un lato, le disposizioni della Convenzione ONU
perché troppo generiche e raramente direttamente applicabili e, dall’altro, la CEDU e le pronunce della
Corte europea dei diritti dell’uomo perché incapaci, finora, di delineare chiari standard di protezione
dei diritti dei fanciulli.
280
Si ritiene, pertanto, che l’obiettivo peculiare di tale direttiva fosse quello di adottare
disposizioni che definissero standard di tutela chiari e precisi e che il livello minimo, ovvero di base,
delle norme UE dovesse essere proprio quello garantito dagli strumenti internazionali presi in
considerazione dalla Commissione europea.
Tutto ciò sarebbe ulteriormente confermato dalla presenza dell’art. 23 della direttiva in base
al quale nessuna sua disposizione “deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai
diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni
di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo o dal diritto
degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato”.
Ciò premesso, vedremo nel prosieguo se la direttiva rispetta effettivamente il principio di
proporzionalità e quindi se il suo contenuto, unitamente alle caratteristiche intrinseche dello
strumento direttiva in sé, è adeguato per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Commissione
europea.
Per quanto riguarda, invece, il principio di sussidiarietà, è noto che il settore dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia rientra nelle materie di competenza concorrente nelle quali l’Unione
europea può agire solo per apportare un valore aggiunto ai risultati che sarebbe possibile ottenere
a livello nazionale.
In merito alle tematiche minorili, vige la tendenza comune e consolidata a ritenere che i
bisogni dei fanciulli siano largamente dettati dall’ambiente in cui vivono e, pertanto, più
correttamente tutelabili a livello locale/nazionale. Proprio per tali ragioni, l’Unione europea non ha
una competenza generalizzata ad adottare atti a protezione dei minori, ma possiede competenze
esplicite solamente per contrastare crimini transnazionali commessi nei confronti dei fanciulli.
Per quanto riguarda i minori che commettono reati, invece, bisogna fare nuovamente
riferimento all’art. 82 TFUE che attribuisce all’Unione la competenza ad adottare norme minime
sui diritti della persona nella procedura penale in materie penali aventi dimensione transnazionale
perché è in tali situazioni che bisogna valutare se l’azione dell’Unione europea può apportare o
meno un valore aggiunto.
Ciò premesso, bisogna considerare che i minori, in qualità di specifica categoria di imputati
particolarmente vulnerabili, sono meno esposti degli adulti ad essere coinvolti in un processo penale
come autori di reati transnazionali.
Si è, pertanto, aperto un dibattito786 circa le reali competenze della Commissione europea
786 Sul punto si veda, tra gli altri: D. SAYERS, Protecting fair trial rights in criminal cases in the European Union: where does the Roadmap take us?, in Human Rights Law Review, 2014, pp. 733-760; W. DE BONDT E G. VERMEULEN, The procedural rights debate. A bridge too far or still not far enough?, in Eucrim, 2010, pp. 163-167; G. VERMEULEN EL. VAN PUYENBROECK, Approximation and mutual recognition of procedural safeguards of suspects and defendants in
281
nell’adottare tale direttiva che, di fatto, contiene standard procedurali che vanno oltre una dimensione
strettamente transnazionale, risultando applicabili soprattutto in situazioni puramente nazionali787.
Lo stesso ambito di applicazione della direttiva, d’altronde, si rivolge, ai sensi degli articoli
1 e 2, genericamente ai minori coinvolti in un procedimento penale senza operare ulteriori
specificazioni che risulterebbero chiaramente discriminatorie.
La direttiva poi si applica anche ai minori oggetto di una richiesta di arresto e consegna a
seguito dell’emissione di un MAE nei loro confronti788; in quest’ultimo caso, dunque, sono state
prospettate a monte numerose situazioni nelle quali un minore, dopo aver commesso un reato in uno
Stato membro diverso da quello di residenza, riesca a scappare in un altro Stato membro per evitare
l’esercizio di un’azione penale nei suoi confronti o l’esecuzione di una pena o ancora di una misura
di sicurezza privativa della libertà nel Paese di commissione dell’illecito789.
É evidente che l’ambito pratico di applicazione della direttiva in situazioni in cui entra in
gioco un MAE risulti ancora più limitato, non essendo numerosi i fanciulli in grado di trovarsi in
situazioni simili790.
Questo emerge, tra l’altro, da uno stesso studio della Commissione europea in cui si
sottolinea che il numero di casi transnazionali coinvolgenti imputati/sospettati minorenni è stato
sovrastimato poiché i minori delinquenti incontrano oggettivamente maggiori difficoltà nello
spostarsi al di fuori del proprio Paese di residenza rispetto al resto della popolazione e anche rispetto
agli adulti vulnerabili (mentalmente o fisicamente)791.
Sempre la Commissione, nella sua valutazione finale sull’impatto della proposta di questa
criminal proceedings throughout the European Union, in M. Cools, B. De Ruyver, M. Easton, L. Pauwels, P. Ponsaers, G. VandeWalle, T. Vander Beken, F. Vander Laenen, G. Vermeulen & G. Vynckier (Eds.), EU and International Crime Control, 2010, pp. 41-62; G. VERMEULEN, Flaws and contradictions in the mutual trust and recognition discourse: casting a shadow on the legitimacy of EU criminal policy making and judicial cooperation in criminal matters?, in N. Persak (Ed.), Legitimacy and trust in criminal law policy and justice, Ashgate, 2014. 787 Come affermano W. De BONDT e G. VERMEULEN, The procedural rights debate. A bridge too far or still not far enough?, in Eucrim, 2010, p. 164: “the current procedural rights debate has lost the link with cross-border situations”. Sul punto si veda anche M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?, in European Criminal law review, 2014, p. 183. 788 Ai sensi degli artt. 2 e 17, la direttiva e le sue garanzie si applicano ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione. 789 Art. 1 della Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al Mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. 790 M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU, cit., p. 183-4. Per i minori risulta, infatti, di per sé, già difficile viaggiare inosservati da uno Stato membro all’altro e ancora di più avere accesso a denaro, mezzi di trasporto e altre facilitazioni necessarie per fuggire dopo aver commesso un reato in uno Stato diverso da quello di residenza.
791 Si veda G|H|K., Impact assessment of a measure covering special safeguards for children and other vulnerable suspected or accused persons in criminal proceedings (Interim Report for the study just/2011/EVAL- JPEN/FW/1017/A4), DG Justice, 2012, p. 59 dove si afferma chiaramente che “little evidence has been found of vulnerable persons being arrested or prosecuted outside of their own member states”. Gli adulti vulnerabili, infatti, per i quali non è stato previsto uno strumento vincolante, ma una semplice raccomandazione, possono, a volte, viaggiare più facilmente senza essere ostacolati o notati rispetto a un minore.
282
direttiva, ha ammesso che, in termini di casi transnazionali, non esistono precise informazioni
riguardo al numero di persone vulnerabili arrestate o condannate al di fuori del proprio Stato
membro d’origine, potendosi stimare una cifra pari all’1% come rappresentativa dei casi
transnazionali coinvolgenti tutti i condannati ritenuti affetti da una particolare vulnerabilità e,
dunque, non solo i minori792.
Alla luce di ciò, era difficile parlare della necessità di un intervento dell’Unione europea
a tutela dei minori autori di reato in merito a tali tipi di situazioni transfrontaliere e, infatti, la stessa
Commissione ha chiarito che la dimensione transnazionale non era la prima preoccupazione alla
base dell’adozione della direttiva793.
A parere di quest’ultima, infatti, la presenza di elementi transnazionali non è necessaria
per rafforzare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in quanto, una volta fissati a
livello nazionale degli standard procedurali minimi, la fiducia tra le autorità giudiziarie dei vari
Stati membri aumenterà di conseguenza in quanto gli Stati saranno preparati a garantire standard
di protezione accettabili ove i loro procedimenti dovessero assumere contorni transfrontalieri o nel
caso in cui si dovesse presentare la necessità di cooperare in merito a reati transnazionali.
Con questa affermazione la Commissione ha fatto crollare ancora una volta l’idea che per
anni la stessa Unione europea ha cercato di diffondere ovvero che tutti gli Stati membri, nonostante
le tante differenze, sono in grado di assicurare una protezione minima equivalente dei diritti
fondamentali.
Ormai consapevole del fatto che tale standard minimo di protezione non esiste in tutti gli
Stati membri, la Commissione (giustamente) ha deciso di spingersi oltre, cercando di ottenere una
minima armonizzazione che vada al di là del contesto transnazionale e giustificando la scelta
dell’art. 82, par. 2, TFUE come base giuridica di questa direttiva sulla base del fatto che, da un lato,
sarebbe impossibile imporre una categorizzazione ex ante dei procedimenti penali come
transnazionali o nazionali e, dall’altro, si creerebbe una discriminazione nel trattamento dei minori
792 European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assesment accompanying the document Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Proposal for a on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, SWD/2013/0480 final, p. 30, punto 4.3. La Commissione implicitamente ammette la difficoltà nel raccogliere informazioni concrete in merito ai condannati vulnerabili nei processi penali come è evidenziato dall’uso dell’espressione “data suggest”. 793 M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?, cit., p. 184. Sempre nella valutazione finale sull’impatto della presente direttiva la Commissione ha affermato, infatti, che “This initiative will apply to all criminal proceedings irrespective of whether they present a cross-border element or not. The reason for this is that both the policy objectives as described below may only be met if minimum rules apply to all criminal proceedings. In order to improve mutual trust and thus judicial cooperation, judicial authorities need to be aware that sufficiently high standards apply across the board in the jurisdictions of other Member States. If Member States were at liberty to apply lower standards to purely domestic proceedings, the requisite of mutual trust between judicial authorities could not be boosted”.
283
a seconda che il procedimento penale che li vede coinvolti sia transfrontaliero o meno794.
A detta sempre della Commissione, il divieto di creare discriminazioni in tal senso deriva
dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce i diritti in essa
contenuti a tutti gli indagati/imputati in procedimenti penali, indipendentemente dal contesto
nazionale o transnazionale della loro situazione795 e, pertanto, la competenza per adottare una
simile direttiva discenderebbe dalla Carta più che dal contenuto dell’art. 82, par. 2, TFUE796.
Il ragionamento della Commissione su tale punto, tuttavia, appare controverso.
Nonostante, infatti, dopo la pronuncia nel caso Fransson, la Corte di Giustizia abbia chiarito che la
Carta dei diritti fondamentali si applica in tutte le situazioni che ricadono nell’ambito di
applicazione del diritto UE797, e, pertanto, indifferentemente in contesti puramente nazionali o
meno, la Carta rimane in ogni caso applicabile solamente se l’Unione europea possiede un’esplicita
competenza per agire fissata nel Trattato e alla sola lettura dell’art. 82 TFUE non sembra che
l’Unione abbia la competenza per agire in contesti puramente nazionali.
A parere di chi scrive, sarebbe stato più opportuno supportare l’utilizzo della base giuridica
scelta operando una valutazione sistematica ovvero facendo notare che il Trattato ricorre
all’utilizzo della formula “materie penali aventi dimensione transnazionale” nell’art. 82 TFUE,
mentre nell’art. 81 TFUE, in materia di cooperazione giudiziaria civile, utilizza la diversa
formulazione “con implicazioni transnazionali”.
Come sottolineato nel primo capitolo della seconda parte del presente lavoro, infatti,
questa differenza sembra suggerire la più ampia portata operativa del disposto dell’art. 82, par. 2,
TFUE che sarebbe in grado di conferire all’Unione il potere di ravvicinare gli ordinamenti interni
su certi aspetti della procedura penale non solo quando si è in presenza di procedimenti che
coinvolgono più Stati membri, dovendosi intendere la dimensione transfrontaliera meramente come
una caratteristica che potrebbe o meno riguardare un processo penale.
Dopo aver chiarito ciò, la Commissione avrebbe poi potuto concludere affermando che la
dimensione transfrontaliera non rappresenta un prerequisito per un intervento legislativo UE in
campo processual penale798.
Con tali osservazioni non si vuole di certo sottostimare l’azione intrapresa dall’Unione
europea a tutela dei diritti dei minori in conflitto con la legge (sebbene attraverso delle forzature
del Trattato), ma si ritiene che l’idea che la nuova direttiva sia basata su una discutibile base
794 European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assesment, cit., p. 31, punto 4.5.1. 795 European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assesment, cit., p. 31, punto 4.5.1. 796 M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU, cit., p. 187. 797 Corte di Giustizia, sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åkerberg Fransson, paragrafo 19. 798 M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?, cit., p. 185.
284
giuridica e, conseguentemente, su una discutibile competenza dell’Unione europea, abbia potuto
influire sulle “resistenze” del Consiglio nel non voler armonizzare certi aspetti, caldeggiati, invece,
sia dalla Commissione che dal Parlamento, a scapito, come vedremo, dell’effettiva tutela offerta da
questo nuovo strumento.
Riassumendo quanto detto sinora, da un lato, l’ambito di applicazione della direttiva sui
diritti dei minori indagati/imputati nei procedimenti penali può apparire ampio, essendo scollegato
dal contesto transnazionale e rivolto soprattutto a situazioni puramente interne; dall’altro, in merito
all’esecuzione di un MAE nei confronti di un minore appare, invece, piuttosto limitato a livello
pratico. Infine, se paragonata alle altre direttive adottate finora in esecuzione delle varie misure
della Roadmap del 2009, questa direttiva presenta una portata più ampia, contenendo una serie di
garanzie che trovano applicazione in tutte le fasi del procedimento penale.
Ciò premesso, è ora opportuno definire ancora più chiaramente il suo ambito di
applicazione e il primo criterio da tenere in considerazione è quello dell’età dei minori
coinvolti.
Per “minore”, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, s’intende una persona di età inferiore a 18
anni e se non risulta possibile stabilire l’età precisa vige il principio del beneficio del dubbio e la
minore età va presunta.
La direttiva non incide sulle disposizioni nazionali in materia di fissazione dell’età minima
per la responsabilità penale e ciò rappresenta un’enorme occasione persa per l’Unione europea,
considerato che la maggioranza degli Stati membri ha fissato l’età minima attorno ai 14/15 anni,
solo 5 Stati hanno un’età minima più bassa799 e giusto tre più alta (ovvero fissata a 18 anni800).
Sembra, pertanto, potersi affermare che uno standard minimo sussiste già al riguardo
all’interno dell’Unione europea. Inoltre, la competenza dell’Unione a stabilire un’età minima per
la responsabilità penale a livello UE sarebbe potuta rientrare nel quadro dei “diritti della persona
nella procedura penale” di cui all’art. 82, par. 2, TFUE e questa introduzione avrebbe inciso
sull’operatività del più importante strumento UE attualmente esistente per facilitare la cooperazione
giudiziaria in materia penale. Non aver fissato un’età minima comune per la responsabilità penale
a livello di Unione europea, infatti, continuerà ad influenzare, limitandola, l’operatività del
Mandato d’arresto europeo, in quanto, come è già stato anticipato, l’art. 3 della Decisione quadro
2002/584/GAI prevede espressamente che l’“età” possa essere un motivo di non esecuzione
799 In Irlanda, Olanda e Scozia è fissata a 12 anni, in Inghilterra, Galles e Nord Irlanda è 10 anni. La soglia dei 10 anni rappresenta una delle età minime per la responsabilità penale più bassa del mondo ed è stata fissato dopo il grande caso mediatico che è arrivato anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo e di cui si è già avuto modo di parlare ovvero T and V v. United Kingdom (16 dicembre 1999). 800 Ovvero Belgio, Francia e Lussemburgo.
285
obbligatoria del MAE ove, in base alla legge dello Stato di esecuzione, un minore risulti non
imputabile penalmente.
Inoltre, fissando l’età minima per la responsabilità penale a 14 o 15 anni (e salvaguardando
ovviamente le tre normative nazionali che ne prevedono una più elevata), sarebbe venuta meno una
delle più gravi discriminazioni tra minori all’interno dell’Unione europea e si sarebbe potuto
incidere anche su alcuni aspetti connessi e molto criticati dal Comitato ONU per i diritti dei
minori801.
In 6 Stati membri, infatti, i minori al di sotto dell’età minima per la responsabilità penale
possono essere giudicati penalmente se commettono gravi crimini, portando, così, ad una deroga
dell’età minima802. In altri Stati membri, poi, sempre al di sotto dell’età minima per la responsabilità
penale, ai minori possono essere applicate delle misure punitive e restrittive della libertà personale,
penali a tutti gli effetti, nonostante siano fatte rientrare formalmente nell’ambito
civile/amministrativo, senza a volte nemmeno imporre l’assistenza di un legale, e, dunque, anche
in questo modo si finisce per aggirare il limite dell’età minima803.
Un intervento dell’Unione europea al riguardo avrebbe, pertanto, potuto porre un termine
alle pratiche di aggiramento dell’età minima, fortemente condannate dal Comitato per i diritti dei
fanciulli e che sono state il vero motivo per cui non si è raggiunto un accordo in merito, non
ritenendosi esclusa, dal punto di vista giuridico, la competenza dell’Unione europea ad incidere su
tale aspetto in virtù dell’art. 82, par. 2, del TFUE.
Ritornando all’ambito di applicazione, la direttiva si applica alle persone che erano minori
al momento di essere sottoposte al procedimento penale, escludendo, pertanto, chi è diventato
maggiorenne prima del processo.
Inoltre, nel caso in cui gli imputati minori di età diventassero maggiorenni nelle more del
processo, la direttiva continuerà ad applicarsi solo se ciò risulterà appropriato alla luce di tutte le
circostanze del caso, avendo riguardo alla maturità e alla vulnerabilità della persona interessata804.
In questi casi, agli Stati membri è poi espressamente concesso di poter non applicare le garanzie
801 Inutile ricordare, inoltre, che più l’età minima è elevata più si incoraggia un sistema basato su risposte non giudiziarie in merito alla delinquenza minorile come prescrive l’art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo. 802 Questa pratica è stata molto criticata dal Comitato per i diritti dei minori dell’ONU e avviene in Belgio, dove i minori a partire dai 16 anni che commettono reati gravi vengono giudicati davanti al tribunale per gli adulti e subiscono le stesse loro sanzioni, e anche in Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo e Polonia. 803 Questa prassi è contraria all’art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo e avviene, ad esempio, nel Regno Unito nei Paesi Bassi e nella Repubblica Ceca. Riguardo quest’ultimo Stato, in particolare, si vedano le critiche del Comitato per i diritti umani e del Comitato per i diritti dei fanciulli: Concluding Observations of the UN Human Rights Committee on the Third Periodic Report of the Czech Republic, adopted on 22 August 2013, section 20, CCPR/C/CZE/CO/3; Concluding observations of the UN Committee on the Rights of the Child on the Czech Republic, adopted on 17 June 2011, CRC/C/CZE/CO/3-4. 804 Art. 2, par. 3, della direttiva. Tale previsione è stata inserita a seguito di un emendamento proposto dal Parlamento
europeo con la risoluzione legislativa del 12 febbraio 2015.
286
contenute nella direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell’indagato.
Queste precisazioni non si comprendono se lette in combinato disposto con il primo
paragrafo dell’art. 2 che prevede che la direttiva si applica fino alla decisione definitiva sulla
colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia di condanna e la decisione sull’impugnazione.
Negli Stati membri con una soglia dell’età minima per la responsabilità penale medio-alta, nelle
more del processo e dei vari gradi di impugnazione, un minore imputato può diventare facilmente
maggiorenne e potrebbe arrivare anche a compiere 21 anni; non consentire ai minori di poter godere
delle garanzie contenute nella presente direttiva rappresenta, pertanto, una grave violazione del
principio “tempus regit actum”.
Allo stesso modo, non ritenere applicabile la direttiva a chi ha commesso un reato da
minore, raggiungendo la maggiore età prima dell’inizio del procedimento penale, è sempre
contrario al medesimo principio.
Per l’applicazione della direttiva, in pratica, rileva unicamente la minore età di un soggetto
al momento in cui inizia il procedimento penale a suo carico805. Basti pensare che, al riguardo, il
Comitato per i diritti dei minori era stato molto chiaro nell’affermare che “ogni persona minore di
18 anni al tempo della presunta commissione di un illecito deve essere trattata secondo le regole
della giustizia minorile” e, pertanto, è deludente che la direttiva non abbia deciso di adottare un
simile orientamento, restringendo, così, enormemente (e ingiustamente) il suo ambito di
applicazione806.
Il secondo criterio utilizzato per definire l’ampiezza della portata applicativa della direttiva
si basa sul tipo di procedimento interessato.
La direttiva, infatti, si applica solamente ai processi dinanzi a un giudice o a un tribunale
avente giurisdizione in materia penale, oltre che quando sia stato emesso un MAE.
Ai sensi del considerando n. 17, infatti, la direttiva non dovrebbe applicarsi ai
procedimenti diversi da quelli penali, in particolare a quelli specificatamente destinati ai minori e
che comportino misure di protezione, correttive o educative.
Questo inevitabilmente solleva il problema di comprendere se la natura penale del
procedimento debba essere considerata in maniera formale o sostanziale, questione che desiderava
chiarire il Parlamento europeo, tramite l’introduzione di successivo considerando chiarificatore,
805 In merito, il considerando n. 12, incoraggia gli Stati membri ad applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva ad ogni un individuo che abbia raggiunto la maggiore età dopo il fatto di reato e fino al compimento dei 21 anni, ma tale disposizione, non essendo nel corpo operativo della direttiva, non è di certo sufficientemente tutelante. 806 Comitato per i diritti dei minori, Commento Generale n. 10.
287
ma che purtroppo è rimasta ambigua807.
Attualmente, pertanto, in base a quanto si desume dal sopra citato considerando n. 17, si
ritiene che la natura penale del procedimento debba essere considerata in maniera formale e si teme
che tale approccio possa ridurre significativamente l’ambito di applicazione della direttiva e
portare a delle forti discriminazioni nel trattamento dei minori in conflitto con la legge all’interno
dell’Unione europea, considerato che nella giustizia penale minorile il discrimine tra un
procedimento penale e uno amministrativo/educativo è molto lieve808.
Al riguardo, in futuro, potrebbero presentarsi delle criticità nel rapporto con la Corte
europea dei diritti dell’uomo, in quanto quest’ultima non si ferma alla definizione di un
procedimento come “penale o non penale” attribuita dalla legge nazionale, ma valuta la sostanza
delle sanzioni inflitte per verificare se rientrino nell’applicazione dell’art. 6 della CEDU.
In diversi casi, infatti, la Corte europea ha statuito che le garanzie del giusto processo
previste nell’art. 6 della CEDU si applicano anche a procedimenti di famiglia o amministrativi in
quanto sostanzialmente di natura penale809.
In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, pertanto, sarebbe
stato auspicabile chiarire che la nozione di “procedimento penale” verrà interpretata nel diritto UE in
maniera autonoma, ovvero indipendentemente dal modo in cui i procedimenti sono stati classificati
negli Stati membri810.
Secondo alcuni, la scelta di non chiarire tale questione deriverebbe dalla volontà di rispettare
il principio di sussidiarietà in quanto i procedimenti di natura non criminale non potrebbero dar
807 Il Parlamento europeo aveva proposto di inserire un considerando che specificasse che “la natura penale di un procedimento non può essere sempre determinata attribuendo esclusivo rilievo alla qualificazione di tale procedimento e delle relative possibili sanzioni secondo il diritto nazionale”. Attraverso due emendamenti, poi bocciati anch’essi, il Parlamento auspicava che non si tenesse in considerazione solamente la qualificazione formale del procedimento nell’ordinamento nazionale, ma anche le ricadute dello stesso nella vita e nello sviluppo del minore, soprattutto ove potesse risultare un’annotazione nel casellario giudiziale (emendamento n. 4) o una decisione affermante, anche solo implicitamente, la responsabilità del minore in ordine al reato ascrittogli, pur non importando l’applicazione di una sanzione (emendamento n. 6). Si soffermano su tale problematica D. DE VOCHT, M. PANZAVOLTA, M. VANDERHALLEN e M. VAN OOSTERHOUT, Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission’s Proposal in light of an EU comparative study, in New Journal of European Criminal law, vol. 5, issue 4, 2014, p. 485. 808 Alcuni Stati membri, come Polonia e Belgio, non definiscono, ad esempio, come formalmente penali alcune azioni intraprese nei confronti dei minori autori di reati, definendo la maggior parte degli interventi punitivi/preventivi di tipo “educativo”. Le ragioni di tale scelta possono essere due: un’alta soglia dell’età minima per la responsabilità penale (in Belgio effettivamente è fissata a 18 anni) oppure l’intento di evitare una stigmatizzazione negativa per i minori in conflitto con la legge derivante dall’essere definiti “criminali”. 809 Al riguardo si vedano le sentenze Adamkiewicz v. Poland, 2 marzo 2010, proc. n. 54729/00 e Blokhin v. Russia, 14 novembre 2013, n. 47152/06. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la protezione offerta dall’art. 6 della CEDU vale per qualsiasi accusa di natura penale rivolta ad un individuo e il carattere penale di un procedimento viene determinato sulla base di tre parametri detti “criteri Engel” dal nome della pronuncia in cui sono stati elaborati (Engel and Others v The Netherlands No. 5100/71, 8 June 1976) ovvero: 1. Qualificazione data dal diritto interno; 2. Natura dell’illecito; 3. Potenziale natura e gravità della sanzione. 810 Come auspicato anche dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere in merito alla Proposta di direttiva in commento.
288
origine ad una cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale, andando al di là delle
competenze attribuite all’Unione811. In realtà, ci sono già stati dei casi in cui, ad esempio, un MAE
nei confronti di un minore è stato eseguito dallo Stato membro di esecuzione anche se non era basato
su un procedimento di natura penale812.
Si auspica, pertanto, che quando la Corte di Giustizia verrà chiamata ad interpretare il
termine “procedimento penale” lo farà in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e soprattutto alla luce della propria giurisprudenza, anche recente, in materia di nozioni
autonome, arrivando ad un risultato positivo e maggiormente tutelante per i minori813.
Sempre per quanto riguarda il tipo di procedimenti, la direttiva non specifica se la fase di
esecuzione della sentenza sia coperta dal suo ambito di applicazione. La direttiva, infatti, come si
è già anticipato, precisa solamente che la sua applicazione è garantita fino alla decisione definitiva
sulla colpevolezza e, se previste, fino alla pronuncia di condanna e alla relativa decisione
sull’impugnazione quindi anche questa rimane una questione aperta al momento814.
Il terzo criterio per stabilire l’ambito di applicazione della direttiva si basa sul “tipo di
reato”.
Si afferma, infatti, che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la direttiva per i reati
minori accertati da un’autorità diversa da quella avente giurisdizione in materia penale davanti alla
quale è possibile presentare impugnazione, salvo il caso in cui un minore possa essere privato della
libertà personale come sanzione815.
Per i reati minori si è deciso persino di superare la qualificazione formale stabilita dagli
811 D. DE VOCHT, M. PANZAVOLTA, M. VANDERHALLEN e M. VAN OOSTERHOUT, Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission’s Proposal in light of an EU comparative study, in New Journal of European Criminal law, vol. 5, issue 4, 2014, p. 486. 812 Il riferimento è, ad esempio, ad un MAE richiesto dal Belgio alla Polonia e riguardante la consegna di un minore di 17 anni a seguito di un ordine di un giudice del tribunale della famiglia. Il giudice polacco ritenne che la consegna del minore non dovesse essere preclusa dalla natura formalmente non penale del procedimento belga (si veda Council of the European Union, Evaluation report on the fourth round of mutual evaluations, “The practical application of the European arrest warrant and corresponding surrender procedures between member states”. Report on Poland, 14 December 2007 (ST 14240/1/07), p. 22–24). 813 Nella causa C-60/12, Baláž, del 14 novembre 2013, la Corte di Giustizia ha, infatti, dichiarato che “la nozione di “autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale” costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale” (punto 42 della pronuncia). 814 La fase dell’impugnazione è stata inserita nella versione finale della direttiva in quanto non era prevista nell’iniziale proposta della Commissione. La previsione, contenuta nell’art. 2 è, tuttavia, diversa rispetto a quella utilizzata nelle direttive sul diritto all’informazione (2012/13) e sull’accesso a un avvocato (2013/48) che chiariscono entrambe meglio il concetto di “conclusione del procedimento” riferendosi a “the final determination of the question whetherthesuspector accused person has committed the criminal offence, including, where applicable, sentencing and the resolution of any appeal”, ammettendo, dunque, che ci sia più di un grado di giudizio e dunque più di una impugnazione. 815 Art. 2, par. 6, e considerandi n. 14 (“È opportuno che la presente direttiva non si applichi in relazione ad alcun reato minore. Tuttavia, essa dovrebbe applicarsi se il minore indagato o imputato è privato della libertà personale”), 15 e 16 della direttiva.
289
ordinamenti nazionali in quanto, come chiarisce il considerando n. 16, alcuni Stati membri
considerano “reati” anche infrazioni di minore gravità per le quali si ritiene sproporzionata
l’applicazione integrale delle garanzie della direttiva.
Tale scelta, introdotta tramite un emendamento del Consiglio, non sembra giustificabile
per una serie di motivi.
Innanzitutto, una simile distinzione tra tipi di reati non esiste in nessuna normativa
internazionale in materia di protezione dei diritti dei fanciulli in conflitto con la legge, né si hanno
precedenti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; inoltre, in questo modo
si ignora ancora una volta che tutti i procedimenti giudiziari possono avere un impatto traumatico
sui minori e, pertanto, negare a questi ultimi le garanzie minime dell’equo processo solo perché
commettono “reati minori” è contrario al principio del superiore interesse del minore.
Tale violazione risulta ancora più evidente se si considera che i reati minori indicati come
esempio, ovvero le infrazioni minori al codice della strada, dei regolamenti comunali e dell'ordine
pubblico, sono proprio quelli comunemente commessi dai fanciulli e quindi viene ridotto
ulteriormente l’ambito di applicazione della direttiva.
Bisogna sottolineare che le limitazioni in merito ai reati minori rispecchiano quanto
previsto anche in altre direttive UE dedicate ai diritti degli indagati/imputati in procedimenti penali
(come la direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione, quella sul diritto all’informazione,
la direttiva sul diritto all’accesso a un avvocato e quella sul gratuito patrocinio), ma ciò non toglie
che una clausola che già di per sé appare ingiustificata sia stata inserita anche in uno strumento
redatto a tutela di una particolare categoria vulnerabile di imputati.
Altro elemento fondamentale che una direttiva rivolta a dei soggetti vulnerabili dovrebbe
possedere è una lista delle definizioni chiave, ovvero fondamentali per poterla eseguire al meglio
nei 25 Stati membri che ne saranno vincolati.
L’articolo 3 della direttiva, dedicato proprio alle definizioni, chiarisce unicamente la già
citata definizione di “minore” e quelle di “titolare della responsabilità genitoriale” e di “responsabilità
genitoriale” sulle quali non sono mai sorti particolari contrasti tra gli Stati membri. Del tutto
mancante, invece, anche in questo strumento una definizione del termine “vulnerabilità”.
In via di principio, pertanto, sembrerebbe potersi affermare che qualsiasi minore di età che
si trovi a dover affrontare un’indagine o un processo penale debba essere considerato vulnerabile in
maniera automatica in ragione unicamente dell’età.
La minore età anagrafica, infatti, rappresenta il parametro più oggettivo della vulnerabilità
a differenza di altri fattori come la presenza di problemi mentali, fisici o dipendenze varie da
sostanze stupefacenti o alcoliche.
290
In considerazione del fatto che la vulnerabilità derivante dalla minore età possa aumentare
in presenza di altre problematiche individuali, la direttiva, come vedremo, richiede agli Stati
membri di effettuare una valutazione individuale dei minori autori di reato816.
Sulla natura delle “altre vulnerabilità”, tuttavia, la direttiva non si sofferma nello specifico.
Di ciò se ne occupa, infatti, la Raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per
le persone vulnerabili sospettate o accusate in procedimenti penali che si rivolge indifferentemente
a minori e adulti, rappresentando per questi ultimi l’unico strumento che tiene in considerazione le
loro vulnerabilità817.
La scelta della Commissione di dedicare ai problemi fisici e mentali degli imputati una
mera Raccomandazione potrebbe avere ripercussioni anche per i minori in quanto è ormai
dimostrato che la delinquenza giovanile è spesso legata a questioni di disturbi mentali in grado di
incidere enormemente sull’effettivo godimento delle loro garanzie processuali818.
Inoltre, come si vedrà nel prosieguo, la preoccupazione che certe vulnerabilità dei
minori non vengano tenute in dovuta considerazione è alta se si considera che la direttiva prescrive
il diritto all’esame medico, per valutare lo stato fisico e mentale dei minori, solamente ove questi
ultimi siano privati della libertà e, quindi, indirettamente non esclude la possibilità che dei minori
816 Art. 7 della Direttiva. 817 European Commission, Commission Recommendation on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused of criminal proceedings, OJ 2013 C 378/8. Una volta che una persona diventa adulta occorre identificare lo specifico problema mentale o fisico che rende un individuo vulnerabile e riguardo ai disturbi mentali può risultare molto complesso individuare oggettivamente e in un breve lasso di tempo una specifica patologia, a differenza di come si può individuare facilmente un problema fisico o la vulnerabilità causata dall’età. Pertanto, un individuo adulto con problemi mentali coinvolto in un procedimento penale si troverà indubbiamente in una situazione più svantaggiosa rispetto a un minore. Per un adulto vulnerabile risulta poi più facile, rispetto a un minore, rimanere coinvolto in procedimenti penali transnazionali e dunque la Commissione non avrebbe nemmeno dovuto forzare la lettura dell’art. 82, par. 2, TFUE per giustificare una propria azione a tutela di tali soggetti che, invece, possono contare unicamente su uno strumento non vincolante (come sottolinea M. MEYSMAN, Quo vadis with vulnerable defendants in the EU?, cit., pp. 189-191). La Commissione ha spiegato la sua decisione di dedicare agli adulti vulnerabili unicamente una Raccomandazione a causa della mancanza di una definizione di “adulto vulnerabile” condivisa a livello internazionale o di standard precisi a livello di Unione europea (European Commission, Commission Staff Working Document Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on special safeguards for children and vulnerable adults suspected or accused in criminal proceedings, SWD (2013) 481 final, 2013, p. 7, para. 1). Nonostante ciò, la Commissione non ha incontrato difficoltà nel fissare ben due definizioni sulla vulnerabibilità nella Raccomandazione: una generale sul concetto di “persona vulnerabile” (Una persona vulnerabile è una “suspected or accused person who is not able to understand and to effectively participate in criminal proceedings due to their age, their mental or physical condition or disabilities”) e una sulla presunta vulnerabilità che dovrebbe presumersi in certe situazioni (“[in particular] persons with serious psychological, intellectual, physical or sensory impairments, or mental illness or cognitive disorders, hindering them to understand and effectively participate in the proceedings”). Pertanto, come si è chiesto il Parlamento europeo: “why this difficulty [the lack of a definition] has not stopped other pieces of legislation already being adopted in the same field with specific provisions referring to vulnerable persons”. Sul punto si veda veda A. Davies, Initial appraisal of a European Commission Impact Assessment European Commission proposal on procedural safeguards for children in criminal proceedings, Ex Ante Impact Assessment Unit, Directorate C for Impact Assessment and European Added Value, Directorate-General for Parliamentary Research Services (DG EPRS), European Parliament, 2014, p. 5. 818 Per un’analisi comparata a livello europeo si veda: International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Mental Health Resources for Young Offenders - European Comparative Analysis and Transfer of Knowledge, 2008.
291
con disabilità fisiche, sensoriali o con difficoltà di apprendimento possano essere detenuti in
carcere819.
Suddividere le tutele per gli imputati più vulnerabili in strumenti vincolanti e non potrebbe
creare dei vuoti di tutela per i fanciulli che presentano delle vulnerabilità aggiuntive rispetto a
quella della minore età.
Inoltre, è anche errato credere che non ci sia più bisogno di riflettere sulla vulnerabilità
dei minori autori di reato in ragione della loro minore età, pur sfociando il discorso più nell’ambito
della psicologia.
Ci sono, infatti, varie ragioni che rendono un minore più vulnerabile di altri e tra queste
c’è proprio la differenza di età. Normalmente si segnala una tendenza negli Stati membri a non
operare alcun tipo di differenza tra le fasce di età dei minori che possono essere coinvolti in un
procedimento penale, preferendo pensare che “one size fits all approach”820. Tuttavia è risaputo in
psicologia che ad ogni fascia d’età corrisponde un diverso livello di sviluppo mentale ed emotivo.
Al riguardo la direttiva ripete costantemente di adottare ogni provvedimento tenendo in
considerazione l’età del minore, dimostrando di essere ben consapevole di tale aspetto nonostante
esso non emerga con chiarezza nemmeno nei considerando.
Infine, un’altra definizione chiave mancante si ritiene essere quella del termine
“interrogatorio”, visto che diverse garanzie sono connesse proprio a tale strumento processuale e
nei vari Stati membri un minore può essere sentito più volte, da persone diverse e per scopi
differenti e dunque sarebbe stato opportuno chiarirne il significato anche perché, come si vedrà nel
prosieguo, i minori autori di reato godono di minori garanzie nell’ascolto rispetto ai fanciulli vittime
di reato.
Una volta individuato l’ambito di applicazione della direttiva si può passare all’analisi del
suo contenuto.
L’analisi verrà condotta, come è già stato sopra anticipato, verificando se le previsioni
della direttiva sono in linea con quelle più rappresentative, a livello internazionale, dei principi
819 Artt. 8, par. 1, e 12, par. 5, della direttiva. La Corte europea dei diritti dell’uomo, pur non dando una definizione di persona con problemi mentali, ha fissato, ad esempio, delle garanzie minime. Al riguardo si veda l’art. 5 della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a partire dal caso Winterwerp del 1979 (Winterwerp v. the Netherlands, Application no. 6301/73, Judgement 24 October 1979) che è rimasta sostanzialmente invariata in merito alle problematiche connesse alle “persons of unsound mind”. Tra le garanzie di cui devono disporre questi soggetti vulnerabili c’è la necessità che la competente autorità giudiziaria usufruisca dell’esame oggettivo di un medico espertoche stabilisca esattamente il disturbo mentale di cui soffrono, il grado del disordine che rende necessaria una restrizione obbligatoria della libertà e la necessità che tale disturbo persista per giustificarla nel tempo. 820 D. DE VOCHT, M. PANZAVOLTA, M. VANDERHALLEN e M. VAN OOSTERHOUT, Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission’s Proposal in light of an EU comparative study, cit., p. 489- 490.
292
della giustizia penale minorile e di cui si è parlato ampiamente nella prima parte del presente lavoro
821.
La direttiva verrà analizzata, in particolare, alla luce dei quattro principi chiave su cui si
basa la Convenzione sui diritti del fanciullo ovvero il diritto all’ascolto e all’informazione, il
principio di non discriminazione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il principio
del superiore interesse del minore.
Al termine dell’analisi, si verificherà se possono dirsi rispettati i principi chiave della
giustizia penale minorile emersi a livello internazionale e che rappresentano un’applicazione più
specifica dei quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo, ovvero il
principio della personalità del diritto penale minorile, il principio di minima offensività del
processo penale (in cui vi rientrano il diritto ad un trattamento dignitoso dei minori che non ammette
violenze nei loro confronti), il principio della residualità della detenzione (attraverso la
valorizzazione delle misure alternative al carcere e della reintegrazione nella società dei fanciulli)
e il principio di de-stigmatizzazione.
c) Il diritto dei minori in conflitto con la legge all’ascolto e all’informazione
Per quanto riguarda il diritto all’informazione, la direttiva, in linea con i principali
strumenti internazionali, sancisce, all’art. 4, che al minore, una volta informato di essere stato
indagato o imputato in un procedimento penale, debba essere garantito il diritto di essere informato
dei suoi diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali.
Il rispetto del diritto all’informazione è indispensabile per garantire ai fanciulli una
partecipazione attiva al loro processo, in modo tale da alleviare l’ansia connessa al dover affrontare
delle procedure a loro del tutto sconosciute, estranee e potenzialmente intimidatorie.
Rispetto agli adulti, ovvero in aggiunta a quanto previsto dalla citata direttiva
2012/13/UE822, i minori devono essere tempestivamente edotti, in questa fase iniziale, sia degli
821 Il riferimento è, in particolare, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alle disposizioni dedicate espressamente ai minori in conflitto con la legge, ovvero gli articoli 37 e 40, al Commento Generale n. 10 del Comitato per i diritti dei minori dedicato alla giustizia minorile e alle Linee Guida sulla giustizia minorile del Consiglio d’Europa. 822 La direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali prevede che gli imputati, in generale, debbano essere informati “tempestivamente” del diritto di essere assistiti da un difensore, del diritto al patrocinio a spese dello Stato, del diritto di essere informati dell’accusa, del diritto all’interpretazione e alla traduzione e del diritto al silenzio (art. 3 direttiva 2012/13/UE). Inoltre, sempre ai sensi della direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, gli imputati o indagati che siano arrestati o detenuti devono ricevere “prontamente” informazioni circa il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona, il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza e il numero massimo di ore o giorni
293
aspetti generali dello svolgimento del procedimento e, in particolare, delle varie fasi della procedura
e del ruolo delle diverse autorità coinvolte823, che di alcuni contenuti specifici della direttiva a loro
dedicata.
Alcuni di questi diritti sono particolarmente “child focused” e non li ritroviamo nella
direttiva 2012/13/UE come il diritto del minore a informare il titolare della responsabilità
genitoriale824, il diritto di essere accompagnato dai genitori (se la loro presenza è nell’interesse del
minore e non pregiudica il procedimento penale) o, in alternativa, da un altro adulto idoneo durante
le fasi del procedimento diverse dalle udienze 825 e il diritto alla protezione della vita privata.
Ugualmente agli adulti, invece, i minori devono essere informati in questa fase anche del
diritto di essere assistiti da un difensore e del diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Tra i diritti di cui i minori imputati dovrebbero essere informati, ma che non sono stati
espressamente citati vi è il diritto dei fanciulli al silenzio e alla non-autoincriminazione che sono
garantiti ad ogni imputato, in generale, dalla direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di
innocenza che non viene qui richiamata. Non citato è pure il diritto dei fanciulli di essere informati
dell’accusa (si parla, infatti, solo del diritto dei minori di essere informati del fatto che si è stati
indagati o che si è imputati) e, infine, manca un richiamo anche al diritto all’interpretazione e alla
traduzione che, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, appartengono a quella categoria di informazioni
da fornire “tempestivamente” agli imputati e che sono oggetto specifico della direttiva 2010/64/UE,
rivolta in generale a tutti gli imputati/indagati, ma qui mai richiamata.
Sarebbe, pertanto, stato opportuno specificare meglio nel testo della direttiva che i minori
devono essere informati anche di avere questi ulteriori diritti poiché, per quanto riguarda il diritto
al silenzio, è evidente che esso assuma un valore fondamentale per i minori accusati di un reato,
essendo questi ultimi per natura più inclini degli adulti ad autoincriminarsi soprattutto se dopo
avergli comunicato di essere stati indagati non si specificano bene le accuse a loro carico.
Per quanto riguarda, invece, il diritto all’interpretazione e alla traduzione, indispensabili
per il minore che non comprende o non parla la lingua utilizzata nel processo, si ritiene molto grave
in cui l’indagato/imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria oltre a informazioni su qualsiasi possibilità, prevista dal diritto nazionale, di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria (art. 4 della direttiva 2012/13/UE). 823 Considerando n. 19 della direttiva. 824 Diritto specificato meglio nell’art. 5 della direttiva dove viene anche prevista la possibilità di informare, in certe situazioni, un altro adulto idoneo nominato dal minore o dall’autorità giudiziaria. Il minore ha infatti il diritto di nominare un altro adulto che deve essere approvato dall’autorità competente nel caso in cui la presenza dei genitori o del titolare della responsabilità genitoriale sia contraria all’interesse superiore del minore, non sia possibile al momento (per momentanea irreparabilità o sconosciuta identità) o possa compromettere il procedimento a causa di circostanze oggettive e concrete. Il titolare della responsabilità genitoriale riacquisterà i suoi diritti una volta cessate le citate circostanze ostative. 825 Art. 15 della direttiva.
294
non aver sottolineato che i fanciulli devono essere informati di possedere anche tali diritti visto che
poi nel testo della direttiva non viene più trattato l’argomento. Inoltre, tale mancanza sembra ancora
più grave considerato che la Direttiva 2010/64/EU sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
non contiene alcuna specifica garanzia per i sospettati vulnerabili e quindi la direttiva avrebbe
potuto ridefinire tali diritti in chiave child-friendly.
Gli interpreti che si interfacciano con un minore, infatti, dovrebbero avere una specifica
formazione perché l’uso e la comprensione di una lingua varia molto da adulti a minori, come
sottolineato anche dal Comitato per i diritti dei fanciulli826 e, pertanto, a maggior ragione, sarebbe
stato importante informare chiaramente i minori di questi diritti, imponendo agli Stati membri di
adottare specifiche accortezze nella scelta degli interpreti e dei traduttori in un procedimento penale
minorile.
Successivamente, dopo, cioè, essere stati informati “tempestivamente” dei sopra citati
diritti, in un secondo momento definito “la prima fase appropriata del procedimento”, i minori
vanno informati di possedere anche un’altra serie di diritti e garanzie ovvero: il diritto di essere
sottoposti ad una valutazione individuale, ad un esame medico e all’assistenza medica, il diritto a
che la limitazione della propria libertà personale venga presa come misura di extrema ratio
privilegiando l’applicazione di misure alternative, il diritto ad essere accompagnati dal titolare della
responsabilità genitoriale durante le udienze (sempre se sussistono certe condizioni)827, il diritto di
presenziare al processo e il diritto a mezzi di ricorso effettivi.
Infine, in un terzo eventuale momento, ovvero quello in cui i minori imputati/indagati
vengono privati della libertà, bisogna informarli del loro diritto di godere di un trattamento
specifico in carcere, ai sensi dell’art. 12 della direttiva sul quale ci si soffermerà nel prosieguo.
La direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali operava solo una
distinzione tra informazioni da fornire tempestivamente e informazioni da fornire in caso di
privazione di libertà. In quest’ultimo caso, gli indagati dovevano essere informati anche del loro
diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine e del diritto di informare le autorità
consolari, che si ritiene siano diritti applicabili anche ai minori nella medesima situazione, visto il
richiamo alla direttiva 2012/13/UE contenuto nell’art. 4 della direttiva in commento.
Non si comprende, pertanto, la necessità, né la ratio dell’aver suddiviso il diritto
all’informazione dei minori in tre distinti momenti e, in particolare, la distinzione tra informazioni
826 Commento Generale n. 10, para 62-63. 827 Vi è sempre la possibilità che il titolare della responsabilità genitoriale venga sostituito da un altro adulto appropriato negli stessi casi che consentono di informare quest’ultimo al posto dei genitori ai sensi dell’art. 5 della direttiva.
295
da fornire “tempestivamente” e “nella prima fase appropriata del procedimento”828.
Inoltre, si può notare come la concreta operatività di tale diritto sia stata lasciata alla totale
discrezionalità degli Stati membri, non essendo stato chiarito a chi spetti l’obbligo di informare il
minore indagato nelle varie fasi sopra richiamate.
Altrettanto importante sarebbe stato prescrivere alle autorità competenti (polizia, p.m. e
giudici, in particolare) di non delegare ad altri (come genitori, tutori etc.) il compito di informare il
minore in quanto quest’ultimo deve avere il diritto di essere informato direttamente e
personalmente. In realtà, anche se non è specificato espressamente, quest’ultimo aspetto si potrebbe
dedurre dalla lettura combinata degli articoli 4 e 5 della direttiva in quanto quest’ultimo articolo
richiede che le informazioni che il minore ha il diritto di ricevere debbano essere comunicate al più
presto anche al titolare della responsabilità genitoriale e, dunque, sembrerebbe che i due momenti
debbano essere separati e indipendenti.
Infine, sarebbe stato altrettanto rilevante chiarire che sulle autorità competenti ricade la
responsabilità di assicurarsi che il minore interessato abbia effettivamente compreso i suoi diritti e,
in particolare, ogni accusa formulatagli.
La direttiva prescrive, altresì, che le informazioni debbano essere fornite ai minori per
iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, in ciò non rispecchiando quanto
richiesto, in particolare, dal Comitato per i diritti dei fanciulli in materia.
In primo luogo, infatti, sarebbe stato maggiormente tutelante imporre l’obbligo di fornire
le informazioni a tutti i minori indagati/imputati sia per iscritto che oralmente. La direttiva
2012/13/UE sul diritto all’informazione prevede unicamente il diritto degli imputati privati della
libertà di ricevere una comunicazione per iscritto dei loro diritti e quindi solo ai minori che si
trovano nella medesima situazione si ritiene applicabile tale garanzia, in virtù del richiamo iniziale
a tale direttiva829.
In secondo luogo, per quanto riguarda il tipo di linguaggio da utilizzare per informare i
minori dei loro diritti, è stata utilizzata la medesima formulazione contenuta nella direttiva
2012/13/UE830, quando, invece, oltre a dover essere “semplice ed accessibile”, il linguaggio
dovrebbe essere soprattutto child-friendly, adatto, cioè, all’età, alla maturità e alla cultura di
appartenenza del minore interessato, come richiesto anche dalle Linee Guida del Consiglio
d’Europa831.
828 Come sottolinea anche D. SAYERS, Standing up for children? The Directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, in http://eulawanalysis.blogspot.it. 829 Art. 4 della Direttiva 2012/13/UE. 830 Art. 3, par. 2, della direttiva 2012/13/UE. 831 È stato riscontrato che nei vari Stati membri mancano regole chiare e precise sulle giuste modalità con le quali informare un minore sospettato dei propri diritti (si veda, al riguardo, il Progetto di ricerca “Protecting Young
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Per quanto riguarda il diritto all’ascolto, la direttiva prescrive, innanzitutto, che il minore
indagato deve essere assistito e, dunque, ascoltato dal proprio avvocato e che ogni comunicazione
tra i due deve essere riservata832.
Ancora, il minore ha il diritto di essere ascoltato da personale qualificato e
multidisciplinare nel corso della valutazione individuale833.
Inoltre, i minori, ma solo se privati della libertà personale, hanno il diritto di chiedere ed
ottenere, senza indebito ritardo, un esame medico, il meno invasivo possibile834, per valutare il loro
stato fisico e mentale e, di conseguenza, la possibilità di sottoporli ad interrogatori, atti di indagine,
raccolta di prove o ad altre eventuali misure previste nei loro confronti. È da notare l’espressione
“senza indebito ritardo” che appare più debole del termine “prontamente” utilizzato dal Comitato
per i diritti dei fanciulli e un’altra differenza è che non è stata prevista espressamente la possibilità
che a richiedere uno specifico trattamento medico per un minore sia un dottore835. Inoltre non è
esplicitamente previsto che il minore possa opporsi all’esame medico e che il suo volere venga
tenuto in considerazione.
Infine, il fatto che i minori che non sono privati della libertà non abbiano espressamente il
diritto a richiedere un esame medico è alquanto discutibile considerato l’impatto che un processo
penale può avere su ogni minore coinvolto. Non è nemmeno chiaro se la direttiva garantisca tale
diritto anche ai fanciulli che si trovano privati della libertà al di fuori di un carcere e al riguardo si
auspica che verrà seguito l’orientamento favorevole della Corte europea dei diritti dell’uomo836.
Proseguendo l’analisi del diritto all’ascolto del minore nel processo penale, la direttiva in
commento garantisce che nel corso degli interrogatori condotti dalla polizia o dalle altre autorità di
contrasto (tra le quali non si comprende se deve essere incluso il p.m.837), il minore ha diritto ad un
ascolto videoregistrato, ma solo se ricorrono alcune condizioni838.
Suspects in Interrogations: astudyonsafeguards and best practice”, www.youngsuspects.eu.), ma ciò non significa che non esistano buone prassi sulle quali potersi basare. Non imporre un linguaggio child-friendly lascia gli Stati membri liberi di continuare ad ignorarle. 832 Art. 6, par. 4 e 5, della direttiva in commento. 833 Art. 7, par. 7, della direttiva in commento. 834 Precisazione inserita nell’art. 8 della direttiva a seguito di un emendamento proposto dal Parlamento europeo il 12 febbraio 2015. 835 Al riguardo si veda: Comitato per i diritti dei minori, Commento Generale n. 10 sui “Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile”, 15 gennaio - 2 febbraio 2007. L’art. 8 della direttiva, dedicato all’esame medico, prevede che oltre che dal minore e dal suo difensore, l’esame medico possa essere richiesto dalle autorità competenti e dal titolare della responsabilità genitoriale o da un altro adulto idoneo. 836 Secondo la Corte europea, infatti, “difference between deprivation of and restriction upon liberty is … merely one of degree or intensity, and not one of nature or substance” (caso Guzzardi v Italy, n. 7367/76, 6 November 1980). 837 Il Considerando n. 42 chiarisce solamente che la direttiva non impone agli Stati membri di effettuare registrazioni
audiovisive degli interrogatori di minori da parte di un giudice o di un tribunale. 838 Art. 9 della direttiva in analisi.
297
La videoregistrazione, infatti, deve essere proporzionata alle circostanze del caso (ovvero
bisogna tenere in considerazione la presenza o meno del difensore, il fatto che il minore sia privato
o meno della libertà e la non necessarietà di utilizzare tale strumento ai soli fini della sua
identificazione) e deve essere nel superiore interesse del minore.
Considerato che in molti Stati membri non è obbligatorio video-registrare gli interrogatori
dei minori o è possibile farlo solo in un limitato numero di casi839 vi è il rischio concreto che gli Stati
possano usare la scappatoia contenuta nel testo, ovvero il test di proporzionalità (“quando ciò risulti
proporzionato nelle circostanze del caso”), per non apportare modifiche alle proprie normative840.
Un simile risultato sarebbe poco incline al consolidamento di un giusto processo penale minorile
UE in quanto la video-registrazione rappresenta uno strumento fondamentale per evitare abusi,
distorsioni e inammissibili forme di pressione sui minori indagati che potrebbero condurli facilmente
ad un’autoincriminazione e che potrebbero essere commessi non solo dalla polizia e dai p.m., ma
anche dallo stesso legale di fiducia841; inoltre, la videoregistrazione limita il rischio di false
dichiarazioni e consente a chi interroga di concentrarsi sul minore e sulle sue risposte più che sulla
verbalizzazione in sé e, dunque, risulta difficile immaginare quando possa essere contraria
all’interesse superiore del minore842.
Le deroghe basate sulla proporzionalità non sono state ritenute opportune in relazione ad
altri diritti, come il diritto all’interpretazione, all’informazione e all’accesso ad un avvocato e
quindi non si comprende la ragione di dover limitare in tal modo una garanzia fondamentale per il
processo minorile.
Inoltre, l’art. 9 della direttiva non scongiura nemmeno il rischio che il minore debba
ripetere più volte l’esperienza dell’interrogatorio, non essendo stato indicato espressamente di
limitare il più possibile il ricorso a tale strumento.
Da notare, infine, che la direttiva sui diritti dei minori indagati non prescrive l’obbligo
839 Ad esempio, nei Paesi Bassi, solo quando il minore ha meno di 16 anni ed è sospettato di un grave crimine, in Italia, invece, è obbligatorio solo se il minore è privato della libertà. 840 L’utilizzo del test di proporzionalità quando sono in gioco diritti fondamentali è stato molto criticato in dottrina in quanto si è obbiettato che lo stesso finisce per far perdere lo status di superiorità ai diritti fondamentali che finiscono per essere posti sullo stesso piano di interessi di natura collettiva quali, nel caso del processo penale, il risparmio delle risorse o l’efficiente repressione dei reati; inoltre, il test di proporzionalità è imperniato su valutazioni ad alto tasso di discrezionalità, misurando beni in realtà non suscettibili di un’esatta quantificazione. Sulle critiche in questione si vedano fra i tanti A. LEGG, The margin of appreciation in International Human Rights Law. Deference and proportionality, Oxford, 2012, p. 183 s. e S. TSAKYRAKIS, Proportionality: an assault on human rights, in Int. Journ. Const. Law, 2009, p. 468 ss. 841 Come sottolineato dal Comitato per i diritti dei fanciulli “independent scrutiny of the methods of interrogation is essential to ensure that evidence is voluntary and not coerced, given the totality of the circumstances, and is reliable” (CRC, General Comment 10, par. 58). 842 Il considerando n. 43 consente agli Stati di non procedere alla videoregistrazione in presenza di un problema tecnico insormontabile e irrisolvibile, nonostante gli sforzi ragionevoli compiuti, e quando non sia opportuno per il minore rimandare l’interrogatorio. In questo modo, ad esempio, si può valutare la possibilità di evitare al fanciullo che abita molto distante dal Tribunale lo stress di doverci tornare una volta sistemato il problema tecninco.
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della video-registrazione neanche quando non è presente l’avvocato o quando il minore è privato
della libertà, ma richiede solamente agli Stati membri di tenere in considerazione tali fattori.
L’art. 9 sembra, dunque, voler operare implicitamente una distinzione tra i minori privati
della libertà e quelli che non lo sono, sottolineando il maggiore diritto dei primi alla
videoregistrazione, pur senza imporre alcun obbligo specifico. La Direttiva non considera, quindi,
che l’interrogatorio rappresenta un’esperienza traumatica in sé per ogni minore, indipendentemente
dallo stato di privazione della libertà o meno.
Si ritiene, pertanto, che avrebbe fatto la differenza non considerare lo strumento
dell’interrogatorio come una forma di protezione che ne esclude delle altre, quasi come se fosse
ridondante predisporre la videoregistrazione assieme ad altre garanzie minime come la presenza
dell’avvocato843 o da utilizzare solo in situazioni estreme, ovvero quando il minore è incarcerato.
In ogni caso, se gli Stati membri ritengono di non dover procedere con la videoregistrazione
in un caso specifico, la direttiva impone almeno di registrare l’interrogatorio, ad esempio tramite
verbale scritto e verificato.
Nessun riferimento, poi, alla necessità che gli interrogatori dei minori avvengano in aule
apposite, con tecniche “a misura di minore” e che l’interrogatorio venga condotto tenendo in
considerazione l’età, il livello di maturità dei fanciulli e altri loro bisogni specifichi844.
Il considerando n. 44 sottolinea unicamente tale ultima necessità. Sarebbe stato importante
incorporare almeno questa previsione nel corpo operativo della direttiva e stabilire regole minime su
come condurre un interrogatorio di un minore imputato/indagato, prevedendo, magari, anche un
richiamo all’art. 7, ovvero all’esito della valutazione individuale. Si nota qui una notevole differenza
con le maggiori tutele garantite ai minori vittime di reato in sede di interrogatorio845.
Sempre in merito al diritto all’ascolto, un minore privato della libertà, ai sensi dell’art. 10,
par. 2, della direttiva, ha il diritto di ottenere, ove lo richieda anche personalmente, un controllo
periodico della decisione che ne ha disposto la detenzione. La direttiva non si sofferma né sull’arco
temporale entro cui sorge l’obbligo di effettuare un controllo sulla detenzione del minore, né sul
contenuto di tali controlli, nonostante a livello internazionale vi fossero diverse indicazioni al
843 D. DE VOCHT, M. PANZAVOLTA, M. VANDERHALLEN and M. VAN OOSTERHOUT, Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission’s Proposal in light of an EU comparative study, cit., p. 502. 844 Un chiaro riferimento a ciò lo ritroviamo nelle Linee Guida del Consiglio d’Europa. 845 Un esempio di buona prassi si registra nel Regno Unito, che, si ricorda, non è vincolato dalla presente direttiva, dove esiste la figura degli intermediari. Essi forniscono assistenza nella pianificazione e conduzione dei colloqui da parte della polizia, forniscono al giudice un resoconto scritto sulle capacità comunicative del minore e formulano raccomandazioni durante l’interrogatorio del minore qualora l’audizione non venga svolta in maniera appropriata. Trattasi di una misura di assistenza aggiuntiva che a causa dei costi non è standardizzata nel Regno Unito e opera soprattutto nei casi in cui bisogna assistere minori affetti da disabilità e con difficoltà comunicative e vulnerabilità aggiuntive.
299
riguardo846.
Proseguendo l’analisi sull’ascolto del minore, si giunge all’art. 16 della direttiva che è
dedicato al diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo e a tal fine gli Stati
membri devono rendere effettiva la partecipazione del minore dandogli necessariamente la
possibilità di essere ascoltato e di esprimersi nei confronti delle accuse che gli sono state rivolte.
Sarebbe stato importante indicare che la presenza dei minori al processo debba essere
facilitata e sostenuta, ma comunque non forzata, dovendo avere i fanciulli anche il diritto di non
presenziare al processo. La direttiva, infatti, prevede delle garanzie solo per il minore che non abbia
“potuto” partecipare al processo, garantendogli il diritto a un nuovo processo o a un altro ricorso
giurisdizionale, ai sensi della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza. Quest’ultimo
strumento, quindi, viene richiamato unicamente per la parte dedicata al processo contumaciale che
non prevede, tuttavia, norme specifiche o più tutelanti per i minori, nonostante quanto previsto dal
considerando n. 43 della medesima direttiva847.
In linea con quanto previsto dall’art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo, l’art.
15 della direttiva prevede che il minore abbia il diritto di essere sentito in udienza in presenza dei
genitori (o di un altro adulto idoneo) in quanto si ritiene correttamente che questi ultimi potrebbero
fornirgli un’assistenza generale, psicologica ed affettiva, nonché contribuire a trovare una
motivazione all’infrazione penale commessa, conducendo, di conseguenza, ad una risposta
giudiziaria più appropriata.
In generale, a conclusione dell’analisi sul rispetto del diritto all’ascolto del minore in
conflitto con la legge nel processo penale, si notano, da un lato, delle carenze rispetto a quanto
previsto a livello internazionale e, dall’altro, una maggiore attenzione del legislatore UE per le
modalità d’ascolto delle vittime di reato minori di età che in sede processuale presentano maggiori
garanzie come il numero limitato delle audizioni e l’adattamento dell’ambiente in cui avviene
l’interrogatorio che non deve essere intimidatorio ed ostile848.
Nonostante, quindi, si potrebbe ritenere che l’Unione europea non avesse la competenza
ad adottare norme più specifiche e dettagliate in tema di ascolto dei minori autori di reato, queste
846 Il Comitato per i diritti dei fanciulli, ad esempio, era stato più preciso, stabilendo la necessità che il primo controllo giudiziario sulla necessità e la regolarità della detenzione avvenisse, d’ufficio, entro 24 ore dalla privazione della libertà e che in caso di custodia cautelare fosse necessario operare un controllo ogni due settimane. A detta della Corte europea dei diritti dell’uomo, poi, nel corso di questi controlli, le autorità sono tenute a provare che la detenzione è ancora necessaria e proporzionata e che stanno conducendo indagini con diligenza (Corte europea dei diritti dell’uomo, casi Prencipe v. Monaco, n. 43376/06, para. 74 e Labita v. Italy, n. 26772/95, para. 135). 847 Considerando n. 43 della direttiva (UE) 2016/343: “I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche”. 848 A differenza di quanto previsto nelle Linee Guida del Consiglio d’Europa, nella direttiva non si trova nulla circa la predisposizione di idonee stanze di attesa e di ascolto dei minori imputati di reato (Linea Guida 5, par. 62).
300
differenze dimostrano che il concetto di “norme minime”, di cui all’art. 82, par. 2, TFUE, che
vincola e limita la competenza dell’Unione, ha assunto in realtà una connotazione diversa a seconda
che si dovessero tutelare i minori autori o vittime di reato.
d) Il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei minori indagati e imputati in
procedimenti penali
Per tutelare il principio di non discriminazione, come prescrive l’art. 2 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, è, innanzitutto, di fondamentale importanza che i minori in conflitto con la legge
non vengano discriminati in merito all’accesso all’educazione e al mercato del lavoro, in modo tale
che possano reinserirsi nella società.
Al riguardo, la direttiva, nell’art. 7, richiede proprio agli Stati membri di tenere in
considerazione le specifiche esigenze del minore coinvolto in merito a istruzione, formazione e
reinserimento sociale, aspetti che dovranno essere approfonditi normalmente prima di un’eventuale
imputazione, attraverso una valutazione individuale che sarà messa a disposizione dell’autorità
procedente. Il diritto alla valutazione individuale verrà approfondito nel prosieguo, ma si preme
anticipare già qui che sono ammesse deroghe alla sua operatività.
In merito al reinserimento sociale dei minori detenuti, l’art. 12 della direttiva, impone agli
Stati membri di adottare delle misure opportune per garantire loro il diritto all’istruzione, alla
formazione e all’accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento
sociale. Tuttavia, successivamente, la norma precisa precisa che tali tipi di misure si applicano
unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione e solamente ove
ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette situazioni.
Pertanto, la formazione, l’istruzione e l’accesso a percorsi che possano favorire il
reinserimento sociale sembrano non essere dei diritti per i minori detenuti in carcere, nemmeno se
questi ultimi presentano disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento.
Ai minori detenuti in carcere, infatti, sono assicurati solamente il diritto a che venga preservata
la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale (ci si chiede in quale modo se la formazione e
l’istruzione non sono ritenute obbligatorie) e il diritto alla libertà religiosa849. Dunque,
849 Invece, ai minori privati della libertà che non si trovano in carcere sono assicurati, oltre al diritto allo sviluppo fisico e mentale, alla libertà religiosa, alla formazione/istruzione e all’accesso a programmi che favoriscano il loro futuro reinserimento sociale, anche il diritto all’esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare. Per quanto riguarda la libertà religiosa, il considerando n. 52 chiarisce che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’interferire nella religione o nel credo del minore, senza, tuttavia, essere tenuti ad adottare misure attive per assisterlo nel culto.
301
inspiegabilmente, nel testo della direttiva vi è una palese discriminazione tra minori detenuti in
contesti non carcerari e minori in prigione in quanto a questi ultimi vengono garantiti minori diritti e
garanzie e ciò è contrario a quanto affermato dal Comitato per i diritti dei fanciulli che ha confermato
che il trattamento speciale dei minori detenuti deve essere osservato in tutti i casi di privazione della
libertà850.
In ogni caso, poi, le misure previste come trattamento specifico per i minori privati della
libertà personale non sono sufficienti se paragonate agli standard stabiliti dal Comitato per i diritti
dei fanciulli e sono anche subordinate ad una valutazione di proporzionalità ed adeguatezza in base
alla durata della detenzione. Questa precisazione ridimensiona l’efficacia e il valore di uno dei
principi cardine della giustizia penale minorile ovvero il principio della tutela differenziata dei minori
nel contesto carcerario.
Sempre a tutela del principio di non discriminazione, in questo caso tra minori e adulti
coinvolti in procedimenti penali, sarebbe stato importante prevedere misure child-friendly specifiche
per tutelare il principio della presunzione d’innocenza, espresso nell’art. 40 della Convenzione sui
diritti del fanciullo e oggetto della direttiva (UE) 2016/343. I minori, infatti, a causa della loro
immaturità, per ignoranza delle procedure o per semplice timore, a differenza degli adulti, potrebbero
finire per comportarsi spesso in maniera sospetta davanti alle autorità competenti o per confessarsi
colpevoli a seguito di un interrogatorio condotto in maniera inadeguata. Estorcere una confessione ad
un minore, infatti, non richiede necessariamente l’utilizzo della forza, ma è sufficiente servirsi delle
normali tecniche di interrogatorio impiegate per gli adulti.
Proprio per tali ragioni, la direttiva avrebbe dovuto stabilire delle minime garanzie
procedurali, specifiche per i minori, o quantomeno richiamare la direttiva che si occupa di tale
garanzia. Come è già stato sopra sottolineato, invece, la direttiva (UE) 2016/343, che comunque nulla
prevede in merito ai fanciulli, non è stata richiamata in merito alla questione della presunzione di
innocenza851.
Questa mancanza, che crea una grave lacuna nella direttiva, si sarebbe potuta colmare
tutelando a monte il principio della presunzione di innocenza, attraverso l’imposizione di un forte
obbligo di formazione degli agenti di polizia, dei p.m. e dei giudici, incaricati di interrogare i minori,
sulle tecniche appropriate di interrogatorio, su nozioni di psicologia minorile e sulle pratiche di
850 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 10: Children’s rights in Juvenile Justice, 2007, para 89. 851 L’unico riferimento ai fanciulli, si ribadisce, lo si trova nel considerando n. 43 della direttiva (UE) 2016/343) ai sensi del quale “I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche”.
302
comunicazione in un linguaggio adatto al minore852.
Come si vedrà nel prosieguo, tuttavia, l’obbligo di ricevere una tale formazione è limitato solo
ad alcune figure professionali.
La direttiva dedicata ai minori imputati, in conclusione, non si sofferma sull’importanza del
principio della presunzione di innocenza, non indicando, infatti, precise modalità di svolgimento degli
interrogatori, né quali tipi di pratiche evitare e nemmeno rinviando alla direttiva sulla presunzione di
innocenza. Questo crea una discriminazione tra minori e adulti nel godimento effettivo di tale
garanzia che si aggiunge alle altre discriminazioni che sono state citate, rispettivamente tra minori in
carcere e minori privati della libertà al di fuori del contesto carcerario e tra minori autori di reato e
vittime di reato.
e) Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo dei minori indagati/imputati
Per quanto riguarda il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo dei minori
coinvolti in procedimenti penali, bisogna soffermarsi, in primo luogo, sulla lettura combinata degli
articoli 6 e 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo dai quali deriva il divieto assoluto di
condannare un minore alla pena di morte e all’ergastolo senza libertà condizionale.
Tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare tali previsioni sostanziali derivanti dal diritto
internazionale e la direttiva, dal canto suo, occupandosi solamente di aspetti procedurali, si limita
ad imporre agli Stati membri di privare i minori della libertà personale come misura di extrema
ratio, della durata più breve possibile853 e che la relativa decisione sia motivata e soggetta a
controllo giurisdizionale e a controlli di revisione periodici (d’ufficio o ad istanza di parte)854;
inoltre, tali tipi di provvedimenti devono tenere sempre in considerazione la situazione personale
dei fanciulli interessati, le circostanze particolari del caso e la loro età.
Quest’ultima precisazione è importante, da un lato, poiché l’età minima per la
responsabilità penale non coincide sempre con quella a partire dalla quale un minore può essere
privato della libertà. Al riguardo, le Regole dell’Havana richiedono espressamente che gli Stati
prevedano per legge l’età a partire dalla quale un minore possa essere privato della libertà e in
852 Art. 20 della direttiva. 853 Art. 10 della direttiva che richiede anche che la detenzione dei minori sia basata su una decisione motivata, soggetta a controllo giurisdizionale e a controlli periodici in intervalli di tempo ragionevoli. 854 Art. 10 della direttiva.
303
dottrina si auspica da tempo che quest’ultima venga elevata all’età per la responsabilità penale855.
La direttiva non affronta, tuttavia, tali questioni.
Dall’altro lato, diversi studi hanno dimostrano il carcere è contro produttivo in termini di
prevenzione e recidiva in quanto i fanciulli che ci sono stati hanno maggiori probabilità di ritornarci
una volta adulti, essendo la prigione un eccellente “centre de formation à la criminalité”856.
Per salvaguardare il diritto dei minori allo sviluppo, l’art. 11 della direttiva, non incidendo
sull’età minima per la responsabilità penale e sugli aspetti sostanziali delle pene, si limita a chiedere
agli Stati membri di ricorrere a delle misure alternative alla detenzione “ogniqualvolta sia
possibile”, lasciando gli Stati membri totalmente liberi di decidere quando non lo sia e senza fornire
ulteriori indicazioni circa i principi che dovrebbero regolamentare l’utilizzo di queste misure857.
Ad esempio, oltre a sponsorizzare maggiormente l’utilizzo di tali strumenti, sarebbe stato
importante sottolineare, come chiarito a livello internazionale, che le misure alternative devono
garantire un livello di tutela equivalente a quello dei procedimenti giudiziari per quanto riguarda il
rispetto dei principi fondamentali e, in particolare, la tutela della presunzione d’innocenza e il diritto
all’assistenza legale858.
Per quanto riguarda, poi, la definizione di “privazione della libertà” e dei presupposti che
la giustificano, non si può non notare che le regole fissate nella direttiva siano più minimali che
minime, soprattutto se confrontate con l’art. 5 della CEDU e con la correlata giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso articolo 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Nel caso in cui un minore debba alla fine essere incarcerato, al fine di preservarlo da un
855 M. S. SCHENNACH, Une justice pénale des mineurs adaptée aux enfants: de la rhétorique à la réalité, 19 mai 2014, doc. 13511, p. 8, Assemblée parlamentaire, Conseil de l’Europe, disponibile su htpp://assembly.coe.int. 856 In tema di privazione della libertà dei minori incarcerati si veda tale rapporto “Life imprisonment of children in the European Union, rapport du Child Rights International Network” dal quale emerge che in solo 22 Stati membri non è ammesso il carcere a vita per i minori, nonché l’esistenza di una grande disparità tra gli stessi Stati membri circa la durata della pena a cui un minore può essere sottoposto. 857 Tra i sistemi migliori si sottolineano: la mediazione vittima-reo minore, i lavori d’interesse generale, il richiamo alla legge (utilizzato, ad esempio, in Francia dalla polizia che informa il minore, in presenza dei suoi genitori, della condanna che avrebbe potuto ricevere se fosse stato portato davanti al giudice), l’orientamento verso servizi di aiuto (per disintossicazione, programmi educativi, psicologici e comportamentali). 858 Questo è previsto dall’art. 40, par. 4, lett. b), della Convenzione sui diritti dei fanciulli. Il Comitato per i diritti dei fanciulli ha poi affermato che tali misure alternative devono essere applicate con regole chiare e precise per evitare applicazioni arbitrarie e discriminatorie, possono essere usate, inoltre, solo se le prove indicano che il minore abbia commesso i fatti, se lo stesso se ne sia assunto la responsabilità e abbia dato volontariamente il suo consenso alle misure proposte; inoltre, al termine delle misure adottate la questione giudiziaria deve concludersi senza alcuna iscrizione sul casellario giudiziario. Inoltre si ricorda che secondo il Comitato per i diritti dei fanciulli, l’uso delle c.d. “diversion measures” dovrebbe applicarsi alla maggioranza dei casi che riguardano minori autori di reato, senza essere limitato ai reati di minore gravità o ai primi reati commessi (UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10(2007) – Children´s Rights in Juvenile Justice, 15 January-2 February 2007, CRC/C/GC/10 para 24), approccio sostenuto anche dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa (Council of Europe, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, 17 November 2010, para 24).
304
ambiente carcerario ancora più pregiudizievole, la direttiva impone agli Stati membri di tenere
separati adulti e minori, principio affermato da tempo a livello internazionale859, ma non ancora
rispettato da diversi Stati membri e, pertanto, è stato importante averlo affermato per la prima volta
a livello UE.
Tuttavia, nonostante questo importante passo avanti, trattasi di un principio derogabile
quando ciò sia nell’interesse superiore del minore interessato, deroga prevista anche dall’art. 37
della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Anche se non si comprende in quali casi ciò potrebbe accadere, lo stesso Comitato per i
diritti dei minori ha ventilato tale possibilità, salvo richiedere che le eccezioni a tale regola siano
interpretate in maniera restrittiva e che non possano essere applicate “per mera comodità” da parte
degli Stati parte; in maniera estensiva, invece, secondo il Comitato, deve essere interpretato il
concetto di “superiore interesse del minore”860. Questi fondamentali chiarimenti dei limiti alla
deroga della separazione carceraria non sono presenti nella direttiva, nemmeno nei considerando.
L’art. 12, par. 4, di quest’ultima consente, poi, la detenzione dei minori con giovani adulti,
salvo che non sia contrario al superiore interesse dei primi. Questa norma non si trova nei testi
internazionali, aumenta la possibilità di deroghe alla regola della separazione e, inoltre, non
chiarisce se tale eventualità debba avvenire in un carcere minorile o per adulti. Al riguardo, l’unica
raccomandazione che si trova è contenuta nel considerando n. 50 della direttiva che invita gli Stati
membri a stabilire chi possa essere considerato un “giovane adulto”, includendo in tale categoria
individui di età non superiore a 24 anni.
In linea con quanto previsto dai principali strumenti internazionali in materia, la direttiva
stabilisce, inoltre, che gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che un minore detenuto,
una volta compiuti i 18 anni, possa continuare ad essere tenuto separato dagli adulti ove ciò sia
giustificato dalla sua situazione personale e sia compatibile con l’interesse superiore degli altri
detenuti minori di età. La norma non chiarisce sino a che età ciò possa essere concesso, ma se si
opera un collegamento con il sopra citato considerando n. 50, il limite sembrerebbe essere quello
dei 24 anni.
Bisogna comunque porre molta cautela nel concedere che giovani adulti rimangano in un
carcere minorile, ogni singolo caso deve essere valutato attentamente per evitare che si creino delle
situazioni ingestibili e che i detenuti più grandi influenzino negativamente i più piccoli, soprattutto
ove i primi abbiano già trascorso un precedente periodo di tempo nel carcere per adulti prima di
859 Art. 37 della Convenzione sui diritti dei fanciulli. 860 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 10: Children’s Rights in Juvenile Justice, April 2007, Para 85.
305
essere trasferiti nel carcere minorile861.
Inoltre, a differenza della Convenzione sui diritti dei fanciulli, la direttiva non sottolinea
l’importanza di prevedere, oltre alla separazione delle strutture carcerarie, che le carceri minorili
siano governate da politiche e pratiche differenti da quelle per gli adulti proprio perché i minori
sono “individui in divenire” che hanno diritto allo sviluppo.
Il principio della separazione dei minori dagli adulti vale anche quando il minore è in stato
di fermo o di arresto, ma in questo caso è prevista un’eccezione in più in quanto, oltre a poter essere
sempre derogato ove si ritenga nell’interesse superiore del minore, è ammissibile una deroga anche
quando (evento molto più probabile) non è in concreto possibile usufruire di strutture dedicate
esclusivamente ai minori, il che richiama alla mente il monito del Comitato per i diritti dei minori
di non basare tale eccezione sulla mera convenienza/comodità del momento862.
Nessun accenno specifico alla custodia cautelare dei minori è invece presente nel testo
operativo della direttiva, essendoci solamente due accenni nei considerando n. 38 e 39863.
Al riguardo, il Comitato per i diritti dei minori ha fatto notare diverse volte l’esistenza di
una prassi molto frequente negli Stati contraenti consistente nel mantenere i minori in carcere prima
del giudizio per mesi e anche per anni in violazione dell’art. 37 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, nonché del principio della presunzione d’innocenza e di quello che considera la
detenzione dei minori come una misura di extrema ratio e non come una sanzione o, ancora peggio,
come una forma di intimidazione.
La direttiva non tratta tale argomento e, di conseguenza, non impone agli Stati membri di
cercare delle soluzioni alternative al collocamento dei minori in carcere prima del giudizio o di
indicare chiaramente nelle leggi nazionali le condizioni che giustificano il mantenimento di un
minore in detenzione in via cautelare (come, ad esempio, il fatto che il soggetto rappresenti un
861 Proprio per evitare che si creino situazioni ingestibili, il prolungamento nel carcere minorile oltre i 21 anni dovrebbe essere concesso unicamente in casi eccezionali. In ogni caso, imporre automatismi in merito all’età in cui un individuo, una volta maggiorenne, può rimanere in un carcere minorile potrebbe rivelarsi controproducente per lo stesso e per gli altri detenuti. Come è successo, ad esempio, in Italia dove il limite d’età per scontare la pena in un carcere minorile è stato innalzato da 21 a 25 anni. Il nuovo limite anagrafico è stato il frutto soprattutto dell’esigenza di ridurre il sovraffollamento delle carceri per adulti a seguito delle condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nonostante la seconda ragione a sostegno di tale scelta fosse collegata alla maggiore capacità di reinserimento degli ex detenuti che da giovani avevano scontato la pena in un istituto per minorenni, l’automatismo che ne è derivato ha condotto a diverse rivolte nelle carceri minorili guidate proprio dai “giovani adulti”. In particolare ciò è avvenuto nei casi in cui questi ultimi, a seguito della riforma, erano passati dal carcere per adulti a quello minorile, pretendendo che venissero applicate le regole più favorevoli vigenti per gli adulti (come sul rifornimento di sigarette e la possibilità di cucinare e mangiare in cella) anche nel carcere minorile. 862 Art. 12, secondo comma, della direttiva. 863 Il considerando n. 38 richiede agli Stati membri di tenere conto delle informazioni desunte dalla valutazione individuale anche per valutare decisioni in merito alla custodia cautelare, mentre il considerando n. 39 chiarisce quando potrebbe essere possibile procedere alla presentazione del capo d’accusa contro un minore in assenza della valutazione individuale ovvero quando, ad esempio, un minore si trova in custodia cautelare e l’attesa di ricevere una valutazione individuale comporterebbe il rischio di prolungare in modo superfluo tale custodia.
306
pericolo per sé stesso e per gli altri). La direttiva non fissa nemmeno una durata massima di tale
tipo di incarcerazione preventiva che dovrebbe essere sempre oggetto di un riesame periodico
(idealmente, secondo il Comitato per i diritti dei minori, ogni due settimane).
La lettura combinata degli artt. 6 e 40, 1° comma, della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo ha portato a considerare, come è osservato nella prima della tesi, che il diritto allo sviluppo
e alla sopravvivenza dei minori entrati nel circuito penale non possa essere scisso dal rispetto della
loro dignità e in linea con tale considerazione la direttiva impone agli Stati membri di adottare ogni
misura appropriata per consentire che il trattamento dei minori sia dignitoso (oltre che adeguato
all’età, al grado di maturità, al livello di comprensione, alle eventuali difficoltà di comunicazione
e alle ulteriori esigenze specifiche del minore interessato)864.
È da notare, tuttavia, che la formulazione dell’art. 40, primo comma, della Convenzione
sui diritti del fanciullo appare leggermente più tutelante in quanto impone agli Stati l’obbligo di
promuovere la dignità dei minori attraverso un trattamento adeguato che tuteli al contempo anche
il loro “valore personale”. Al “valore personale” dei minori la direttiva non fa alcun riferimento e
invece sarebbe stato opportuno per richiamare l’attenzione delle autorità competenti nazionali
anche sulla valorizzazione delle caratteristiche personali positive dei minori e non solo su quelle
negative, patologiche o legate ad eventuali vulnerabilità.
Inoltre, visto che il rispetto della dignità esige, altresì, che ogni forma di violenza nel
trattamento dei minori debba essere categoricamente vietata, è abbastanza grave che la direttiva
non si sia soffermata su tale aspetto, peraltro ampiamente approfondito a livello internazionale (in
particolare nell’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo).
La proibizione di ogni forma di violenza e tortura nei confronti di chiunque sia privato
della libertà rappresenta un diritto umano fondamentale e averlo richiamato nella direttiva avrebbe
garantito una maggiore uniformità nel trattamento dei fanciulli all’interno dell’Unione europea,
imponendo l’uso della forza come misura di extrema ratio e favorendo l’abolizione di misure
disciplinari in grado di compromettere la dignità e il benessere fisico e mentale dei minori.
L’unico riferimento a tale aspetto si trova nell’art. 5 della direttiva sulla presunzione di
innocenza che, si ribadisce, non è richiamata dalla direttiva in commento, il quale richiede agli Stati
membri di applicare misure di coercizione fisica solo ove si rivelino necessarie, per ragioni legate
al caso di specie o alla sicurezza, dovendo evitarne in caso contrario l’utilizzo per non presentare
gli indagati/imputati come colpevoli in pubblico e in tribunale.
864 Articolo 13, secondo comma, direttiva. Il Consiglio aveva eliminato il secondo paragrafo dell’art. 13, spostandolo in un considerando, ma fortunatamente la versione finale della Direttiva lo ha ricollocato nella parte operativa del testo. Pur non richiamando espressamente gli artt. 7 e 8 della direttiva, si può ritenere che l’art. 13 faccia riferimento agli esiti della valutazione individuale e dell’esame medico che andranno entrambi tenuti in dovuta considerazione.
307
La Convenzione sui diritti dei fanciulli, poi, afferma anche che il trattamento riservato ai
minori entrati nel circuito penale debba essere tale da rafforzare negli stessi “il rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali altrui”, nel senso che i protagonisti della giustizia penale
minorile (ovvero poliziotti, procuratori, giudici e assistenti sociali) dovrebbero essere i primi a
“dare il buon esempio” ai fanciulli. Questo aspetto, seppur non esplicitamente richiamato dalla
direttiva, dovrebbe essere assicurato dall’obbligo di formazione di tali professionisti che, tuttavia,
presenta dei limiti, come è già stato sottolineato e come si vedrà nel prosieguo.
Sempre al fine di garantire il diritto allo sviluppo dei minori in conflitto con la legge, non
vi è dubbio che il lasso di tempo tra la commissione dell’infrazione e la sanzione finale debba essere
il più breve possibile per consentire che quest’ultima abbia un suo valore pedagogico e per evitare
una stigmatizzazione negativa del minore da parte della società.
Tutto ciò è espresso chiaramente nell’art. 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo ed
è stato affermato numerose volte anche dal Comitato per i diritti dei minori865 e dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo866 ed è ora riflesso anche nell’art. 13 della direttiva che, seppur in maniera più
sintetica, richiede agli Stati membri di trattare con urgenza e diligenza i procedimenti penali
riguardanti i minori.
Ai minori privati della libertà, inoltre, ai sensi dell’art. 37 della Convenzione sui diritti del
fanciullo, deve essere garantito il diritto di mantenere i contatti con la famiglia, attraverso la
corrispondenza e le visite, essendo indispensabile l’appoggio e il coinvolgimento dei familiari nel
loro trattamento rieducativo anche per far sì che gli stessi genitori prendano coscienza delle proprie
responsabilità nei confronti dei comportamenti criminosi dei figli867.
Per facilitare tutto ciò, a parere del Comitato per i diritti dei minori, il minore privato della
libertà dovrebbe essere collocato in strutture il più vicino possibile alla famiglia e le eccezioni a
tale regola dovrebbero essere chiaramente regolamentate dalla legge e non soggette alla
discrezionalità delle autorità competenti.
La direttiva, nell’art. 12 dedicato al trattamento dei minori privati della libertà personale,
garantisce l’esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare solamente ai fanciulli privati
della libertà che non si trovano in carcere. Attribuisce, invece, a tutti i minori che sono stati privati
della libertà personale (e che si trovano in carcere o in una comunità), il diritto di incontrare quanto
prima i titolari della responsabilità genitoriale (o un altro adulto idoneo) quando tale incontro è
compatibile con le esigenze investigative e operative che finiscono, pertanto, per prevalere sul
865 CRC, Commento Generale 10, para 83. 866 Si rimanda a quanto detto al riguardo nella prima parte del presente lavoro. 867 Aspetto sottolineato anche nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2003 concernente “le modalità di trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile”.
308
diritto del minore di vedere i propri genitori868.
Tali ultime previsioni denotano un notevole passo indietro rispetto a quanto previsto a
livello internazionale dove in particolare il Comitato per i diritti dei minori, interpretando la
Convenzione sui diritti dei fanciulli, e anche il Consiglio d’Europa nelle sue Raccomandazioni,
hanno ribadito più volte l’importanza di incoraggiare e facilitare i contatti dei minori detenuti con
l’esterno e non solo con la famiglia e gli amici, ma anche con dei rappresentanti di organizzazioni
che si occupano delle problematiche minorili o di altro tipo, purché siano formative869. Inoltre, il
diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori,
salvo quando ciò sia contrario al suo interesse, è espresso chiaramente anche nell’art. 24, par. 3,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non si comprende, pertanto, questa
ennesima discriminazione tra minori detenuti in carcere e minori privati della libertà al di fuori del
contesto carcerario ai quali soltanto è concesso di vedere regolarmente i propri familiari.
Il diritto alla tutela della vita privata di tutti i minori autori di reato, senza alcuna
distinzione, è maggiormente garantito dalla direttiva sul versante puramente processuale in quanto
gli Stati membri sono tenuti ad adottare alcune misure (come le udienze a porte chiuse) proprio per
tutelare la vita privata del minore coinvolto870.
Per la tutela del diritto allo sviluppo dei fanciulli, inoltre, è di fondamentale importanza
che all’interno del contesto carcerario sia garantita ai minori la possibilità di godere di momenti di
associazione con i compagni e di effettuare attività sportive/formative/educative/professionali che
facilitino un loro futuro reinserimento nella società civile871. Come si è già avuto modo di notare,
la direttiva avvalla al riguardo una grave discriminazione tra minori detenuti in carcere e minori
privati della libertà in altri contesti. L’accesso ai programmi che favoriscano lo sviluppo e il
reinserimento sociale, infatti, sembra essere garantito solamente a questi ultimi.
Dalla direttiva, pertanto, non traspare chiaramente e con forza uno degli obiettivi cardine
della giustizia penale minorile, ovvero il diritto di tutti minori, senza discriminazioni, al
868 Tale previsione, tra l’altro, è stata inserita grazie all’impegno del Parlamento europeo in quanto la proposta della
Commissione non prevedeva il diritto del minore privato della libertà personale di incontrare quanto prima i genitori o un altro adulto idoneo. 869 A questo riguardo, si ricorda, in particolare, che il Consiglio d’Europa ha sottolineato l’importanza che l’istituto
carcerario venga situato in luoghi di facile accesso per facilitare l’integrazione nel contesto sociale, economico e culturale della comunità dando così la possibilità al minore di continuare l’istruzione o la formazione anche dopo il rilascio senza troppe difficoltà (articoli 53/5 e 78/5 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2003 concernente “le modalità si trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile”). 870 Art. 14 della direttiva. 871 Al riguardo, si era espresso sia il Comitato per i diritti dei minori che il Consiglio d’Europa, il quale, attraverso una sua Raccomandazione, aveva esplicitato la necessità che i minori detenuti avessero accesso ad un programma individualizzato volto al loro progressivo reinserimento sociale e il diritto di passare almeno otto ore fuori dalla cella di cui almeno due all’aria aperta (Artt. 50 e 80/2 della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2003 concernente “le modalità si trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile).
309
reinserimento nella società.
Anche il diritto dei minori detenuti di essere visitati da un medico rileva per tutelare il loro
diritto alla vita e alla sopravvivenza, ma di questo si è già avuto modo di parlare872.
Tra le garanzie di cui devono poter beneficiare i minori detenuti al fine di preservare la
propria salute e lo sviluppo, vi dovrebbe essere, inoltre, quella di poter rivolgere una richiesta o di
fare una denuncia all’amministrazione centrale del carcere minorile, al giudice o ad altre autorità
competenti, nonché quello di essere informati immediatamente della loro risposta873. I mezzi di
ricorso messi a disposizione dei minori, poi, dovrebbero essere facilmente accessibili e, dunque,
child-friendly.
La direttiva tace su questi aspetti così come non coglie l’importante raccomandazione del
Comitato per i diritti dei fanciulli in merito alla necessità di imporre delle ispezioni regolari a
sorpresa nelle carceri minorili ad opera di ispettori indipendenti e qualificati per poter verificare in
concreto il rispetto dei diritti dei minori detenuti e il loro stato fisico e mentale, consentendo a tali
ispettori di poter parlare liberamente e in tono confidenziale con tutti i minori.
f) il principio del superiore interesse del minore coinvolto in procedimenti penali
Per concludere l’analisi della direttiva sui diritti dei minori indagati/imputati nei
procedimenti penali rimane da verificare il rispetto del principio del superiore interesse del minore,
stabilito, a livello internazionale, dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e, a livello di
diritto UE, dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nello specifico contesto minorile, il principio del superiore interesse del minore, di cui i
diritti sopra analizzati costituiscono un’attuazione specifica, riflette innanzitutto un concetto di
“responsabilità attenuata e differenziata”, come risulta chiaramente dalla lettura dell’art. 40 della
Convenzione sui diritti dei fanciulli.
In tal senso, protezione dell’interesse superiore del minore significa che gli obiettivi
tradizionali della giustizia penale, come la retribuzione e la repressione, devono cedere il posto a
misure alternative alla detenzione, alla giustizia riparativa e a degli obiettivi di reinserimento dei
fanciulli in conflitto con la legge nella società.
872 Art. 8 della direttiva di cui si era parlato anche in precedenza. 873 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 10 – Children´s Rights in Juvenile Justice, 2007, para 89.
310
In merito alla giustizia riparativa, la direttiva è silente, a parte un breve riferimento nell’art.
19 che si occupa della formazione dei professionisti che entrano in contatto con i minori anche
nell’ambito, appunto, della giustizia riparativa.
La promozione dell’utilizzo delle tecniche di giustizia riparativa rappresenta un principio
espresso sia dal Comitato per i diritti dei fanciulli che dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa874
e, inoltre, la tematica, come è già stato osservato, è affrontata anche dalla Direttiva sui diritti, il
supporto e la protezione delle vittime di reato875 che contiene l’art. 12, intitolato “Diritto a garanzie
nel contesto dei servizi di giustizia riparativa”. Oltre ai diritti che devono essere garantiti alle
vittime in questi casi, tale articolo richiede esplicitamente che gli Stati membri facilitino, ove
opportuno, il rinvio dei casi ai servizi di giustizia riparativa. È evidente, quindi, che manca un
coordinamento tra le due direttive sul punto.
Per quanto riguarda, invece, le misure alternative alla detenzione, si è già avuto modo di
osservare che la direttiva prescrive il dovere di ricorrervi solamente quando ciò sia possibile, senza
aggiungere ulteriori e preziose indicazioni.
Infine, anche per quanto riguarda gli obiettivi di reinserimento dei fanciulli in conflitto
con la legge nella società, si è già detto che la direttiva non garantisce tale diritto ai minori detenuti
in carcere.
Alla luce di tali considerazioni, non si può di certo affermare che questa direttiva sia basata
sul concetto di “responsabilità attenuata e differenziata” in cui prevalgono gli obiettivi del
reinserimento dei minori nella società, l’uso di misure alternative e la giustizia riparativa.
Proseguendo nell’analisi degli ulteriori aspetti legati alla tutela del superiore interesse dei
minori, si giunge all’art. 7 della direttiva che enuncia il diritto dei fanciulli alla valutazione
individuale.
Tale diritto rappresenta la novità più importante di questo strumento in quanto è proprio
dal suo esito che dipende la dovuta considerazione dell’interesse superiore del minore coinvolto.
La valutazione individuale viene definita come una verifica, compiuta da personale
qualificato con un approccio (possibilmente) multidisciplinare876, delle caratteristiche personali e
della situazione economica, sociale e familiare del minore al fine di adattare, non solo il
procedimento penale, ma anche il suo esito, alle esigenze specifiche del fanciullo coinvolto877.
874 Si vedano al riguardo UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10– Children´s Rights in Juvenile Justice, 2007, section 10 e Explanatory Memorandum to the Guidelines, section 81. 875 Direttiva 2012/29/UE. 876 La necessità che la valutazione individuale segua un approccio multidisciplinare, coinvolgendo professionisti di vari settori, era stata sottolineata dal Comitato per i diritti dei fanciulli nel Commento Generale n. 14, dedicato al principio del superiore interesse del minore (Documento del maggio 2013, para. 94). 877 L’art. 7 della direttiva afferma, infatti, che la valutazione individuale serve per determinare la necessità di adottare
311
La direttiva incoraggia gli Stati membri a procedere ad una valutazione individuale del
minore prima della formulazione dell’imputazione, coinvolgendo anche i titolari della
responsabilità genitoriale o altri adulti idonei, ove opportuno.
Il diritto del minore ad una valutazione individuale rappresenta un aspetto chiave del
diritto a un equo processo, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi
dell’art. 6 della CEDU. Infatti, nel verificare se vi sia stata o meno una violazione dell’art. 6 nei
confronti di un minore sospettato di aver commesso un reato, la Corte europea, come si è già avuto
modo di osservare, verifica anche se è stata presa in dovuta considerazione l’età, il livello di
maturità e le abilità intellettuali ed emotive del minore e, pertanto, controlla se è stata fatta una
valutazione individuale878.
Purtroppo la direttiva consente che anche il diritto alla valutazione individuale sia
derogabile alla luce delle “circostanze del caso” e dell’interesse superiore del minore e che anche
in assenza della valutazione individuale è possibile formulare un’imputazione purché la valutazione
venga effettuata successivamente e sia disponibile nel corso delle udienze dinanzi al giudice.
Ancora una volta stabilire un diritto e poi ammettere che sia derogabile compromette la
coerenza del testo di questa direttiva e, inoltre, crea una discriminazione tra minori vittime di reato
e minori autori di reato.
Per i primi, infatti, la citata direttiva 2010/29/UE che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non ammette alcuna deroga all’obbligo di
sottoporre una vittima minorenne ad una valutazione individuale e nemmeno le direttive contro la
tratta e gli abusi sessuali su minori ammettono deroghe alla valutazione individuale dei minori
vittime di tali reati879.
Data l’importanza dello strumento della valutazione individuale per adattare il processo e
il suo esito alle specifiche esigenze del minore coinvolto non si può pensare che vi siano dei casi
in cui il suo utilizzo potrebbe non essere nell’interesse del fanciullo, come sottolineato anche dal
eventuali misure specifiche a beneficio del minore, valutare l’adeguatezza e l’efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore e assumere decisioni o linee d’azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza. L’Italia è uno degli Stati membri in cui il diritto alla valutazione individuale del minore è considerato un principio generale della giustizia penale minorile (Art. 9 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). In altri Stati membri, invece, rappresenta un’assoluta novità. Tale strumento è in linea con quanto richiesto dal Comitato per i diritti dei fanciulli (Si veda l’osservazione generale n. 18 sul principio di non discriminazione, par. da 7 a 13) e anche con la Raccomandazione del 2008 del Consiglio d’Europa, intitolata “Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure”, che ha sancito l’importanza del principio di individualizzazione nel trattamento dei minori. 878 Corte europea dei diritti dell’uomo, SC v. United Kingdom, n. 60958/00, par. 28-29. 879 Si vedano gli articoli 1, par. 2 e 22 della direttiva sui diritti delle vittime nei procedimenti penali, gli articoli 12, par. 3 e 14 della direttiva contro la tratta di esseri umani e l’art. 19, par. 3 della direttiva contro gli abusi sessuali su minori.
312
Comitato per i diritti dei fanciulli880.
Al riguardo, il considerando n. 39 della direttiva fornisce un esempio di quando potrebbe
essere ammissibile procedere alla presentazione del capo d’accusa contro un minore in assenza
della valutazione individuale ovvero quando un fanciullo si trova in custodia cautelare e l’attesa di
ricevere una valutazione comporterebbe il rischio di prolungare in modo superfluo tale custodia.
Peccato che i casi di privazione anticipata della libertà personale di un minore dovrebbero essere
eccezionali e di extrema ratio e, in quanto tali, trattati con priorità senza che si finisca per
autorizzare la compressione di un diritto (quello alla valutazione individuale) per tutelarne un altro
(quello alla libertà). Inoltre, considerato che le “circostanze del caso” rappresentano già uno dei
parametri stabiliti dalla direttiva per definire la portata e il livello di dettaglio della valutazione
individuale, si ritiene che, leggendo l’art. 7, par. 3, in combinato disposto con l’art. 13 della direttiva
(che impone un trattamento tempestivo e diligente delle cause che coinvolgono minori), l’esempio
fornito nel considerando n. 39 sia del tutto fuori luogo.
Infine, sarebbe stato importante specificare nell’art. 7 che durante la valutazione
individuale non potranno essere raccolte prove da usare contro il minore nel corso del processo.
La materia probatoria è da sempre una delle più delicate e, infatti, nonostante diversi
tentativi, mancano ancora norme comuni tra gli Stati membri; si sarebbe comunque potuto dare un
segnale importante nel far prevalere in questi casi il principio del superiore interesse del minore.
Fondamentale per tutelare il principio del superiore interesse dei fanciulli è anche il ruolo
dei genitori, o di altri adulti appropriati, i quali, come affermato anche dal Comitato per i diritti dei
minori, devono poter essere presenti nel procedimento penale per fornire assistenza psicologica ai
minori881.
Oltre al diritto di essere informati882, come è già stato sopra osservato, i genitori hanno
anche quello di accompagnare i propri figli durante le udienze e durante le fasi del procedimento
ulteriori in cui sia richiesta la presenza del minore, sempre purché l’autorità competente ritenga che
sia nell’interesse superiore del fanciullo essere accompagnato e tale presenza non pregiudichi il
procedimento penale883.
A tale autorità competente non è richiesto di ascoltare e di tenere in considerazione le
ragioni del minore coinvolto in merito alla decisione di escludere i genitori e, inoltre, l’eccezione
880 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, May 2013, par. 48. 881 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 10: Children’s rights in Juvenile Justice, April 2007,
para. 53-54. 882 Previsto dall’art. 5 della Direttiva in commento. 883 Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva.
313
che consente di escludere i titolari della responsabilità genitoriale in caso di pregiudizio del
processo penale appare troppo ampia.
Sarebbe stato opportuno specificare, almeno nei considerando della direttiva, i casi in cui
ciò può accadere ovvero, ad esempio, quando si sospetta che i genitori siano coinvolti nella
commissione del reato in questione o, quantomeno, imporre agli Stati membri di elencare dei casi
tassativi nelle proprie normative per evitare un abuso di tale diritto.
Di vitale importanza, poi, sempre per tutelare il superiore interesse dei minori implicati in
vicende giudiziarie penali, è il diritto al rispetto della loro vita privata, come previsto anche dall’art
40 della Convenzione sui diritti dei fanciulli.
Al riguardo, è già stato osservato che la direttiva è carente nel tutelare tale diritto quando
un minore si trova in carcere, mentre in sede processuale, offre maggiori garanzie che sono elencate
nell’art. 14.
Viene, infatti, richiesto agli Stati membri di far sì che le udienze che coinvolgono minori
si svolgano, di norma, a porte chiuse o, quantomeno, di prevedere che i giudici possano decidere
di svolgere un’udienza con tali modalità; inoltre, è stabilito il divieto di rendere pubbliche le
registrazioni degli interrogatori dei minori, mentre manca un chiaro monito ad evitare la
divulgazione dell’identità dei minori. Queste disposizioni riflettono gli standard elaborati dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione al rispetto dell’art. 6 della CEDU884.
Visto che però l’espressione “di norma” ammette indirettamente delle deroghe alla regola
delle porte chiuse, sarebbe stato importante esigere dagli Stati membri che tutte le eccezioni
dovranno essere limitate e definite chiaramente dalla legge nazionale, come richiesto dal Comitato
per i diritti dei fanciulli.
Ad esempio, come affermato da alcune organizzazioni che si occupano della tutela dei
diritti dei minori885, non bisogna sottovalutare i benefici di una giustizia penale a porte aperte, in
quanto quest’ultima non sempre opera come un pregiudizio per i sospettati, potendoli proteggere da
uno scorretto utilizzo della legge da parte dei giudici e dei pubblici ministeri. A tal fine, i processi
(o alcune parti di essi) dovrebbero essere sempre accessibili a un certo tipo di pubblico, come gruppi
di monitoraggio del rispetto dei diritti dei fanciulli e ONG del settore.
Per quanto riguarda il divieto di divulgazione delle registrazioni, manca ogni riferimento
nella direttiva al fatto che tali registrazioni non dovrebbero essere utilizzate in altri eventuali
procedimenti che coinvolgono il minore una volta adulto in modo da non pregiudicarne il
reinserimento nella società.
884 Si ricorda la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso T v. UK, n. 24724/94, 16 dicembre 1999. 885 CRAE (Children’s Rights Alliance for England), Fair Trials e LEAP (Legal Experts Advisory Panel).
314
L’art. 14 della direttiva si occupa anche di tutelare i minori dai pregiudizi alla loro vita
privata che potrebbero derivare dalla pubblicità dei media.
La protezione offerta per evitare tali situazioni, tuttavia, è abbastanza limitata rispetto
quanto previsto in altre direttive dedicate alle vittime di reato che in alcuni casi estendono la tutela
anche all’identità dei familiari della vittima886. In questa direttiva, invece, non è previsto un vero e
proprio divieto di divulgazione dell’identità dei minori in capo agli Stati membri, ma questi ultimi
sono solamente invitati ad incoraggiare i mass media ad adottare proprie misure di
autoregolamentazione. Il legislatore UE non ha quindi considerato che la divulgazione dell’identità
di un minore accusato di un reato è pregiudizievole non solo per la tutela del diritto alla vita privata,
ma anche per la sicurezza del minore, per il suo diritto alla reintegrazione nella società e, infine,
per il diritto alla presunzione di innocenza.
Riguardo quest’ultimo punto, la non richiamata direttiva 2016/343 richiede almeno agli
Stati membri di assicurare che “le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le
decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come
colpevole”, salva la possibilità di divulgare informazioni sui procedimenti penali “qualora ciò sia
strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”887.
In conclusione, l’esigenza di protezione della privacy sembra avvertita maggiormente a
livello di minori vittime di reato per i quali sono previste maggiori garanzie al fine di evitare a
questi ultimi forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta.
Come è stato sottolineato nella prima parte del presente lavoro, il Comitato per i diritti dei
minori, per tutelare il superiore interesse dei fanciulli in conflitto con la legge, ha anche
raccomandato agli Stati parte di istituire dei casellari giudiziari che cancellino automaticamente,
seppur al ricorrere di alcune condizioni888, le notizie di reato riguardanti infrazioni commesse
886 Ad esempio, l’art. 21 della direttiva sui diritti delle vittime prevede che “1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne. 2. Per proteggere la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione”. L’art. 20 della direttiva contro gli abusi sessuali su minori, poi, prevede che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell’interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l’identità e l’immagine delle vittime minorenni e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l’identificazione”. Come si può notare, il tono di queste due disposizioni è totalmente diverso da quello dell’art. 12, par. 4 della direttiva in commento che prevede unicamente che: “Gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel presenta articolo”. 887 Art. 4, par. 1 e 4, della direttiva UE 2016/343. 888 Salvo, cioè, per le infrazioni più gravi in cui la soppressione di tali dati sensibili deve essere richiesta dai soggetti interessati, sottoponendo l’accoglimento della relativa istanza ad alcune condizioni (come il non aver commesso delle infrazioni nei due anni successivi all’ultima condanna).
315
durante la minore età al raggiungimento della maggiore età. Nessuna disposizione della direttiva
affronta tale aspetto.
Uno dei punti forti della direttiva doveva essere il diritto all’assistenza legale obbligatoria
per i minori autori di reato che avrebbe segnato una netta differenza rispetto a quanto previsto per
gli adulti dall’art. 9 della direttiva sull’accesso all’avvocato889.
L’intento iniziale della proposta di questa direttiva era, infatti, quello di affermare il
divieto di rinuncia all’assistenza legale da parte dei minori informati di essere stati indagati o
imputati890.
L’obiettivo della Commissione, condiviso anche dal Parlamento, ma osteggiato dal
Consiglio, di rendere irrinunciabile la presenza dell'avvocato era chiaramente espressione del
principio del superiore interesse dei minori coinvolti in procedimenti penali in quanto la decisione
di un minore di non avvalersi di un legale, oltre a poter non essere del tutto consapevole per svariati
motivi, può avere un impatto cruciale sugli esiti del procedimento stesso.
La presenza dell’avvocato, infatti, è fondamentale per assicurare l’effettivo esercizio di
tutti i diritti connessi all’equo processo, per garantire che i minori siano capaci di esercitare i loro
diritti consapevolmente, per evitare abusi o trattamenti inadeguati (in particolare, durante gli
interrogatori delle autorità di contrasto) e per assicurare agli stessi agenti di polizia una protezione
contro ricorsi infondati per violazione dei diritti degli indagati.
In merito alla possibilità, per un fanciullo, di rinunciare all’assistenza legale si era espressa
anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Panovits nella quale era stato giustamente
osservato che la rinuncia di questo tipo di diritto da parte di un minore deve essere guardata con
diffidenza891.
Nella proposta originaria di questa direttiva, l’art. 6 era così stato intitolato “Diritto
irrinunciabile di avvalersi di un difensore”. Nella versione finale dell’articolo, invece, non si trova
più alcun riferimento all’irrinunciabilità di tale diritto892.
889 La direttiva 2013/48/UE è espressamente richiamata dall’art. 6 della direttiva. 890 Preme ribadire che il diritto a ricevere l’assistenza di un difensore è sancito, come principio generale, dall’art. 6, par. 3, della CEDU e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 891 Corte europea dei diritti dell’uomo, Panovits c. Cipro, 11 dicembre 2008, ricorso n. 4268/04, §68, dove la Corte ha appunto affermato che “given the vulnerability of an accused minor and the imbalance of power to which he is subjected by the very nature of criminal proceedings, a waiver by him or on his behalf of an important right under Article 6 can only be accepted where it is expressed in an unequivocal manner after the authorities have taken all reasonable steps to ensure that he or she is fully aware of his rights of defence and can appreciate, as far as possible, the consequence of his conduct”. Altra pronuncia in cui la Corte europea ritiene che l’interrogatorio della polizia effettuato a un minore senza la presenza del suo avvocato costituisca una violazione dell’art. 6 della CEDU è Adamkiewicz v. Poland, n. 54729/00. 892 Preme sottolineare che in diversi Stati membri vi è la prassi di interrogare e di far firmare dichiarazioni ai minori in assenza dei loro avvocati come dimostrano anche le denunce del Comitato europeo per la prevenzione della Tortura contro Estonia, Lituania, Svezia e Slovacchia.
316
A differenza di quanto previsto nell’art. 9 della direttiva sull’accesso all’avvocato, dunque,
nella direttiva in esame non è previsto espressamente il diritto dei minori di rinunciare
volontariamente all’avvocato, ma, dopo aver stabilito i momenti in cui sorge l’obbligo di ricevere
assistenza legale893, sono previste una serie di deroghe in grado di consentire agli Stati membri di
interrogare il minore interessato e di compiere atti di indagine e di raccolta prove in assenza
dell’assistenza del suo difensore. Tutto ciò nonostante la stessa direttiva affermi testualmente che
“nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto”. In
realtà è appunto proprio lo stesso articolo 6 a porre numerose deroghe al diritto dei minori di essere
assistiti da un avvocato.
Il nuovo contenuto di tale diritto si allinea del resto alle previsioni della direttiva
sull’accesso a un avvocato894 che prevede anch’essa delle deroghe temporanee ed eccezionali al
diritto all’assistenza legale nella fase delle indagini e, in particolare, quando vi è la necessità
impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica
di una persona e quando è indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per
evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato
grave895.
Nonostante la direttiva richieda agli Stati membri di decidere caso per caso se interrogare,
in questi casi, il minore in assenza del difensore, tenendo conto del suo superiore interesse e
consentendo che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale, il risultato finale
rimane alquanto pregiudizievole. La fase delle indagini preliminari, infatti, è la più delicata,
essendo spesso decisiva per l’esito di un processo, e, dunque, queste deroghe minano, non solo il
diritto del minore all’assistenza legale in ogni fase del processo, ma anche l’esercizio effettivo dei
suoi diritti difensivi in qualità di persona particolarmente vulnerabile. Di ciò è ben consapevole
anche la Corte europea dei diritti dell’uomo896.
Il considerando n. 31 della direttiva aggiunge, almeno, qualche raccomandazione,
893 Il paragrafo 3, dell’art. 6 della direttiva stabilisce che il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, deve essere assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifica per prima tra le seguenti: a) prima che sia interrogato dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) quando vengono compiuti atti investigativi o di raccolta prove ai sensi del par. 4, lett. c); c) senza ritardo dopo la privazione della libertà personale; d) a tempo debito prima della comparizione davanti a un giudice competente in materia penale. Tale formulazione è identica a quella contenuta nell’art. 3, par. 2, della Direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. 894 Art. 3, par. 6, della direttiva 2013/48/UE. 895 Art. 6, par. 8, della direttiva sui diritti dei minori indagati e imputati in procedimenti penali. 896 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, infatti, confermato che affinché il diritto a un giusto processo rimanga “practical and effective”, l’accesso a un avvocato dovrebbe essere garantito sin dal primo interrogatorio della polizia (caso Salduz v. Turkey, n. 36391/02, 27 novembre 2008), come, peraltro, affermato anche dalla direttiva, salvo le numerose deroghe. Secondo la Corte europea “Suspects are particularly vulnerable at the investigation stage and evidence gathered may determine the outcome of the case. The right of access to legal assistance is particularly important for vulnerable suspect such as minors” (caso, S.C. v. the United Kingdom, n. 60958/00, 15 giugno 2004).
317
affermando che gli Stati membri, in questi casi, dovrebbero informare i minori della facoltà di non
rispondere e di non autoincriminarsi.
Oltre alle sopra citate deroghe, ammissibili unicamente nella fase pre-processuale, la
direttiva consente, in generale, la possibilità di stabilire ulteriori deroghe qualora la presenza
dell'avvocato non sia proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità
del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto
a tale reato, fermo restando la consueta norma di chiusura che richiama la preminenza dell'interesse
superiore del minore897, oltre al rispetto del diritto a un equo processo e l’obbligo di tassatività di
tali eccezioni nella legislazione nazionale898.
Pertanto, pare potersi affermare che la direttiva ammette la possibilità di non ritenere
obbligatoria la presenza di un avvocato per i reati meno gravi commessi dai minori, rendendo, in
pratica, il diritto all’assistenza legale direttamente proporzionale al tipo e alla gravità del reato che
si presume commesso oltre che alle circostanze del caso e alle sanzioni previste.
Questo insieme di deroghe, basate sulla proporzionalità, non esiste nemmeno nella
direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore, dando vita così ad una discriminazione
inaccettabile tra minori e adulti a danno proprio della categoria di imputati più vulnerabile.
Nel paragrafo 6, dell’art. 6, della direttiva, inoltre, manca ogni riferimento al fatto che tali
deroghe dovrebbero essere, perlomeno, temporanee, lasciando, così, apparentemente liberi gli Stati
membri di negare ai minori l’accesso all’assistenza legale per un periodo indefinito di tempo. In
realtà, delle raccomandazioni sull’uso limitato delle deroghe e sulla loro temporaneità e
proporzionalità sono presenti nel considerando n. 32 della direttiva che invita anche gli Stati
membri a non basare le deroghe esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato e a non
pregiudicare l’equità complessiva del procedimento. Da notare, inoltre, che la direttiva sul diritto
all’accesso a un avvocato dedica un articolo specifico899 proprio alle condizioni generali per
l’applicazione delle deroghe che richiama, sostanzialmente, quanto previsto nel sopra citato
considerando n. 32; pertanto, visto che la direttiva sul diritto a un difensore è espressamente
richiamata nel primo paragrafo dell’art. 6 di questa direttiva, si ritiene che si possa fare affidamento
anche su tale collegamento per imporre agli Stati membri le medesime cautele nei confronti delle
deroghe ammissibili.
897 Nonostante la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia ammesso, a livello teorico, la possibilità di derogare all’obbligo di garantire l’accesso a un avvocato quando vi siano “compelling reasons” (si veda Corte europea dei diritti dell’uomo, Salduz v. Turkey, n. 36391/02, 27 novembre 2008, par. 55), finora non risulta che la Corte abbia mai individuato nessuna di tali impellenti ragioni e si dubita che si arriverà mai in tale sede ad ammettere deroghe che interessino direttamente il diritto all’assistenza legale dei minori imputati. 898 Art. 6, par. 6, della direttiva. 899 Art. 8 della direttiva 2013/48/UE.
318
Il rinvio alla direttiva 2013/48/UE, in ogni caso, rende inapplicabili al processo minorile
le deroghe previste unicamente in tale strumento, come chiarito dal considerando n. 26 di questa
direttiva900. Il riferimento vale solo per l’art. 3, par. 5, della direttiva 2013/48/UE che consente, in
circostanze eccezionali e solo nella fase pre-processuale, di derogare al diritto all’assistenza legale
qualora, a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, ciò non sia possibile.
La direttiva sui diritti dei minori indagati/imputati, infatti, non prevede una deroga al
diritto all’assistenza di un difensore giustificata dalla lontananza geografica dell’indagato
minorenne, ma ne prevede un’altra legata all’assenza del difensore.
Il paragrafo 7 dell’art. 6 della direttiva, infatti, afferma che, in questo ultimo caso, le
autorità competenti devono rinviare l’interrogatorio del minore e gli altri atti investigativi per un
periodo ragionevole di tempo al fine di attendere l’arrivo del difensore. Mentre, però, viene prevista
la nomina di un difensore per il minore che non abbia ancora provveduto a nominarne uno, per il
fanciullo il cui avvocato è semplicemente in ritardo non è assicurata nessuna specifica assistenza
legale se l’avvocato non si presenta entro i “termini ragionevoli” stabiliti che possono essere
calcolati in giorni, ma anche in minuti e ore, mancando ogni tipo di indicazione al riguardo.
Fortunatamente il paragrafo 6 dell’art. 6 della direttiva afferma almeno alcune contro-
deroghe che consentono di fissare alcuni punti fermi nella tutela del diritto all’assistenza legale dei
fanciulli.
In primo luogo, non è consentito decidere sulla libertà personale di un minore in assenza
dell’avvocato e l’assistenza del legale è obbligatoria durante il periodo di detenzione; inoltre, ogni
condanna che priva un minore della libertà è illegittima se il minore non è stato precedentemente
assistito da un avvocato, in particolare, durante le udienze.
L’art. 6, par. 4, lett. c) della direttiva, poi, elenca gli atti processuali ai quali, in teoria,
dovrebbe essere presente l’avvocato del minore, riproducendo quanto previsto dalla direttiva
2013/48/UE. Gli atti in questione, infatti, sono le ricognizioni di persona, i confronti e le
ricostruzioni della scena del crimine.
Al riguardo, appare interessante la lettura del considerando n. 28 della direttiva che indica
le azioni per le quali gli Stati membri non hanno, invece, l’obbligo di fornire ai minori l’assistenza
di un difensore, sempre che ciò rispetti il diritto a un equo processo, ovvero: a) l’identificazione
del minore; b) determinare se debbano essere avviate indagini; c) verificare il possesso di armi o
altre questioni analoghe di sicurezza; d) effettuare atti investigativi o di raccolta delle prove diversi
900 Considerando n. 26 della direttiva in commento: “…..qualora l'applicazione di una disposizione della direttiva 2013/48/UE non consenta al minore di avvalersi di un difensore conformemente alla presente direttiva, tale disposizione non dovrebbe applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE”.
319
da quelli indicati nella direttiva, come ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test
alcolemici, fotografie, acquisire impronte digitali; e) far comparire il minore dinanzi a un’autorità
competente o consegnare il minore al titolare della responsabilità genitoriale o a un altro adulto
idoneo.
Questo lungo elenco, che non ritroviamo nella direttiva 2013/48/UE, contiene atti
investigativi determinanti per il proseguimento delle indagini, tra i quali ve ne sono alcuni molto
invasivi, come gli esami fisici e del sangue, che la direttiva acconsente di condurre su un minore
anche in assenza di un legale.
Inesorabilmente collegato al diritto di avvalersi di un difensore è il diritto al gratuito
patrocinio, disciplinato dall’art. 18 della direttiva nel quale si richiede agli Stati membri di
provvedere affinché la legislazione nazionale in materia garantisca l'effettivo esercizio del diritto
di essere assistiti da un difensore, a norma dell'articolo 6.
Sino all’adozione della recentissima direttiva 2016/1919 sul diritto al gratuito patrocinio,
l’art. 18 rappresentava unicamente una mera disposizione di principio, in cui tutti i dettagli
ricadevano nella discrezionalità degli Stati membri visto che non esisteva alcuno standard minimo
comune a livello UE901. Come vedremo nel prosieguo, tuttavia, la nuova direttiva sul diritto al
gratuito patrocinio non prevede norme specifiche per i minori, nonostante quanto stabilito dai
Principi e dalle Linee Guida delle Nazioni Unite sull'ammissione al gratuito patrocinio che
incoraggiavano l’adozione di una normativa specifica902.
Tale questione è stata affrontata anche nelle Linee Guida del Consiglio d’Europa seppur
con minore creatività rispetto quanto previsto nei Principi e nelle Linee Guida delle Nazioni Unite
sull'ammissione al gratuito patrocinio. Le Linee Guida, infatti, al fine di eliminare ogni
impedimento dei minori all’accesso alla giustizia, invitano gli Stati ad istituire un sistema di
gratuito patrocinio che sia efficace nella pratica, potendo anche essere garantito alle stesse
condizioni previste per gli adulti e fatto dipendere sia dal reddito di chi detiene la responsabilità
901 Come sottolineato dalla Commissione (European Commission, Impact Assessment…cit., p. 6): “national rules and practices on legal aid in criminal proceedings still display such divergences so that there are considerable shortcomings in the protection of the right to legal aid”. 902 Ai sensi dei Principi e delle Linee Guida delle Nazioni Unite sull'Ammissione al Gratuito patrocinio, infatti, le misure per garantire l’accesso dei minori al gratuito patrocini dovrebbero essere “age-approriate” e il superiore interesse del minore dovrebbe essere sempre la primaria considerazione. Ciò significa, ad esempio, che ai minori va data la priorità nel fornirgli il gratuito patrocinio e se gli Stati sottopongono la concessione di tale diritto a delle specifiche condizioni reddituali, i minori dovrebbero essere tenuti esenti da tale verifica; inoltre, tutti gli avvocati abilitati al gratuito patrocinio e autorizzati a rappresentare i minori nei procedimenti penali minorili devono possedere una specifica formazione ed esperienza riguardo ai diritti e ai bisogni dei fanciulli (si veda Guideline 1 “Provision of legal aid”, para. 41, lett. c), Principle 10 “Equity in access to legal aid”, para. 32, Principle 11 “Legal aid in the best interests of the child”, para. 34 and 35, Principle 13 “Competence and accountability of legal aid providers”, para. 37 of the UN Principles and Guidelines on Legal Aid in Criminal justice systems, UN General Assembly, 28 March 2013).
320
genitoriale che da quello del minore stesso903.
L’articolo 18 della direttiva, puntando sull’effettività del diritto al gratuito patrocinio
piuttosto che sulla predisposizione di una normativa ad hoc nei riguardi dei minori, sembra, pertanto,
in linea con le disposizioni delle Linee Guida del Consiglio d’Europa.
Proseguendo nell’analisi del rispetto del principio del superiore interesse del minore
indagato o imputato in un procedimento penale, si sottolinea molto positivamente il fatto che la
direttiva abbia imposto a carico degli Stati membri i costi derivanti dalla valutazione individuale,
dagli esami medici (salvo che non siano coperti da un’assicurazione sanitaria) e dalla registrazione
audiovisiva degli interrogatori, indipendentemente dall’esito del procedimento, ovvero anche nel
caso in cui il minore alla fine venga condannato904.
Non era per niente scontato, infatti, che tale ultima precisazione risultasse nel testo finale
della direttiva visto che il Consiglio aveva proposto che i minori condannati fossero tenuti a
rimborsare i costi processuali sostenuti dagli Stati membri.
La disposizione sulle spese contenuta nell’art. 22 della direttiva si collega alle altre dello
stesso tenore presenti nella direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione e
nella direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione. Entrambe, infatti, escludono,
rispettivamente, il pagamento dei costi di interpretazione e traduzione905 e i costi derivanti
dall’accesso alla documentazione relativa alle indagini, diritti che valgono ovviamente anche
quando il condannato è un minore906.
Grazie all’iniziativa del Parlamento europeo è stato poi inserito nella direttiva l’articolo
19 sui mezzi di ricorso, non contemplato né dalla proposta della Commissione né
dall’Orientamento generale del Consiglio e che è da valutare positivamente sempre alla luce del
principio del superiore interesse del minore. Grazie a questa disposizione, infatti, viene imposto
agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi, ai sensi del diritto nazionale, in caso di
violazione dei diritti contenuti in questa direttiva.
Nel testo dell’art. 19 si sarebbe potuto aggiungere un richiamo alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, elaborata nel caso Salduz907, richiedendo agli Stati membri di
escludere le prove ottenute in violazione dei diritti stabiliti dalla direttiva.
Tra l’altro, la proposta di inserire nelle direttive emanate in attuazione della Roadmap un
903 Si vedano le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore del 2010 e, in particolare, la Linea Guida n. 38 e 102. 904 Art. 22 della direttiva in commento. 905 Art. 4 della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, sebbene quest’ultima non sia richiamata espressamente dalla direttiva sui diritti dei minori indagati in procedimenti penali. 906 Art. 7, par. 5, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, espressamente richiamata dalla direttiva sui diritti dei minori indagati in procedimenti penali. 907 Corte europea dei diritti dell’uomo, Salduz v. Turkey, n. 36391/02, 27 novembre 2008.
321
articolo che obbligasse gli Stati membri ad includere nelle proprie leggi nazionali una norma
contenente l’importante diritto sancito nel caso Salduz era stata avanzata durante la discussione al
Justice Forum meeting nel novembre del 2009, ma ad oggi nessuna direttiva contiene una simile
previsione.
Al riguardo è interessante notare che l’art. 10 della direttiva sulla presunzione di
innocenza, dedicato ai mezzi di ricorso, è maggiormente tutelante dell’art. 19 di questa direttiva in
quanto richiede almeno agli Stati membri di garantire che, nella valutazione delle dichiarazioni rese
da indagati/imputati e in quella delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto
di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e dell’equo processo, pur ritenendo
prevalenti le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove.
Nulla di simile è previsto nella direttiva dedicata ai minori che, come sopra ribadito, non
affronta né direttamente, né tramite rinvio per relationem la tematica della presunzione di
innocenza.
Stessa previsione è poi presente nella direttiva sul diritto all’assistenza legale alla quale la
direttiva in commento rinvia e, pertanto, quantomeno la violazione del diritto di accesso a un
difensore (in particolare quando vengono autorizzate delle deroghe) è sorretta da maggiori tutele
anche se gli Stati membri restano comunque liberi di applicare le proprie normative in materia di
ammissibilità probatoria.
Da segnalare positivamente vi è poi l’art. 21 della direttiva che impone agli Stati membri di
trasmettere alla Commissione europea entro il 2021 (e successivamente ogni tre anni) i dati
sull’attuazione dei diritti sanciti nella direttiva. La mancanza di dati sui minori coinvolti in
procedimenti penali, infatti, è stata più volte indicata dalla Commissione europea come una delle
ragioni che impediva di approfondire certi aspetti della tutela minorile in ambito penale a livello UE.
Rimane da affrontare un aspetto che si ritiene fondamentale per tutelare concretamente tutti
i diritti dei minori citati sinora ovvero l’obbligo di formazione dei professionisti che lavorano
nell’ambito della giustizia penale minorile.
Come è già stato più volte anticipato, l’art. 20 della direttiva impone agli Stati membri di
provvedere affinché le autorità di contrasto908, quelle che lavorano nelle strutture di detenzione, i
giudici, i p.m., gli avvocati che si occupano della difesa dei minori nei procedimenti penali e gli
operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa ricevano o posseggano
908 Tra le autorità di contrasto, la polizia rappresenta, in genere, il primo contatto tra i minori e il sistema giudiziario penale e, pertanto, anche il principale attore suscettibile di “scartarli” dal sistema quando le circostanze dei fatti lo rendono possibile. In alcuni Stati membri, come i Paesi Bassi, la polizia ha il potere di scegliere di applicare dei trattamenti extragiudiziali ai minori, mentre in altri Stati come l’Austria e l’Italia, solamente il pubblico ministero o un giudice possono prendere queste decisioni.
322
un’adeguata formazione specifica909.
Al riguardo, si nota, tuttavia, un’ingiustificabile differenza nel tipo di formazione che è
richiesta ai vari professionisti e che non rispecchia quanto richiesto dal Comitato per i diritti dei
fanciulli910.
Mentre, infatti, per il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione è
stato introdotto un vero e proprio obbligo di formazione specialistica su determinati aspetti ovvero
“sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e
sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore”, non altrettanto può dirsi in merito alla
formazione che dovrebbero possedere giudici e magistrati inquirenti.
Per quanto riguarda poi gli avvocati, è previsto solamente il dovere degli Stati membri di
promuovere per loro un’offerta formativa adeguata. Non avere puntato sull’obbligo di formazione
specifica degli avvocati si rifletterà inesorabilmente sul reale godimento del diritto dei fanciulli
all’assistenza legale in quanto quest’ultimo diviene privo di senso se l’assistenza fornita è del tutto
insensibile ai bisogni specifici dei minori e non preparata in merito ai loro diritti.
Allo stesso modo, nella direttiva, viene solo incoraggiata la formazione degli operatori che
offrono servizi di sostegno e di giustizia riparativa ai minori.
La direttiva, inoltre, non si focalizza sull’aspetto della necessaria collaborazione di tutti
gli operatori al fine di tutelare al meglio il superiore interesse del minore coinvolto, aspetto
trascurato forse perché ritenuto superfluo, ma in realtà di fondamentale importanza nel settore della
giustizia penale minorile che può funzionare correttamente solo se basato su un approccio
multidisciplinare.
Altrettanto importante sarebbe stato imporre una formazione specifica continua e non
sporadica di tutti gli operatori sopra citati e chiedere agli Stati membri di assicurare che il dovere di
formazione sia imposto omogeneamente all’interno di tutto il territorio nazionale in modo tale che
non si creino delle disparità all’interno di uno stesso Stato sulle modalità in cui i minori vengono
giudicati911.
Giunti al termine dell’analisi della direttiva (UE) 2016/800, nel prossimo paragrafo si
cercherà di verificare come tale strumento si relazionerà con le altre direttive adottate in esecuzione
della Roadmap del 2009 in modo tale da capire se le criticità che sono state sin qui sottolineate
909 In soli sei Stati membri, ad esempio, esiste attualmente una magistratura specializzata. 910 Nella originaria proposta della Commissione si richiedeva a tutti gli operatori di ricevere un certo tipo di formazione specifica, necessaria per approcciarsi correttamente ai minori coinvolti in vicende giudiziarie penali, in linea con quanto previsto dal Comitato per i diritti dei fanciulli nel Commento Generale n. 12 (UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 12 (2009) – The right of the child to be heard, CRC/C/GC/12 1 July 2009, par. 134). 911 Aspetto sottolineato dallo studio della Commissione sui 28 Stati membri.
323
potranno trovare maggior tutela nelle disposizioni dedicate in generale a tutti gli indagati/imputati
nei procedimenti penali.
2.3 Il coordinamento della direttiva UE 2016/800 con gli altri strumenti normativi generali a
tutela di indagati e imputati nei procedimenti penali
Nel corso dell'analisi della direttiva UE 2016/800, dedicata ai diritti dei minori
indagati/imputati, si è già avuto modo di operare alcune osservazioni in merito al rapporto di
quest’ultima con altri strumenti normativi UE.
In questo paragrafo verrà condotta un’analisi più approfondita prendendo come punto di
riferimento principale, ma non esclusivo, gli strumenti adottati dall'UE per dare attuazione alla sopra
citata “Roadmap” del Consiglio per rafforzare i diritti procedurali di imputati e sospettati nei
procedimenti penali.
Quello che si desidera verificare è se alcuni aspetti indicati come carenti nella direttiva UE
2016/800 possono essere colmati grazie al rinvio agli altri strumenti normativi dedicati generalmente
a tutta la categoria degli imputati/indagati nei procedimenti penali e anche analizzare quale sia il
livello di protezione offerto da questi ultimi in relazione ad aspetti che non sono stati trattati nella
direttiva dedicata ai minori autori di reato.
Certamente questo chiederà un grande sforzo di coordinamento all'interprete, soprattutto
quando la direttiva dedicata ai fanciulli non opera alcun rinvio alle altre direttive, nonché una certa
sensibilità nel comprendere, da un lato, che certe garanzie contenute nella direttiva 2016/800/UE sono
sin troppo minime e non possono, pertanto, essere prese solo alla lettera; dall'altro, occorre sensibilità
anche nell'adattare le disposizioni che si trovano negli altri strumenti UE alle specifiche esigenze dei
fanciulli, attraverso il richiamo, ad esempio, alle buone prassi elaborate dal Comitato ONU per i diritti
dei minori e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Come sopra anticipato, sinora, nel rispetto della Roadmap, sono state adottate le seguenti
direttive: direttiva 2010/64/EU sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali; direttiva 2012/13/EU sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (che non verrà
ulteriormente approfondita); direttiva 2013/48/EU relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale; direttiva 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al di fuori dell’ambito della Roadmap, l’analisi verterà anche sulla direttiva 2016/343 sulla
presunzione di innocenza e sulla Decisione quadro 2002/584/GAI che ha istituito il MAE.
324
2.3.1 Il coordinamento con la direttiva 2010/64/EU sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali
I diritti all’interpretazione e alla traduzione non sono tra quelli richiamati nella direttiva
dedicata alle garanzie degli indagati/imputati minori di età e, pertanto, occorre vedere quale sia il
livello di protezione offerto dalla direttiva che se ne occupa nello specifico in quanto sarà il medesimo
di cui potranno beneficiare i minori. Infatti, la direttiva 2010/64/UE non si rivolge mai espressamente
ai fanciulli e quindi non fissa nemmeno un livello minimo di protezione superiore per questa categoria
di indagati/imputati. L’unico richiamo alla vulnerabilità degli indagati/imputati si trova nel
considerando n. 27 che parla di “indagati o imputati in posizione di potenziale debolezza”, facendo
riferimento, in particolare, a menomazioni di tipo fisico.
La direttiva 2010/64/UE sancisce, innanzitutto, il diritto degli indagati/imputati, che non
parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale, di ottenere, senza indugio,
un’interprete e, entro un periodo di tempo ragionevole, anche una traduzione scritta di tutti i
documenti fondamentali per l’esercizio dei diritti della difesa912; entrambe queste garanzie devono
essere fornite gratuitamente dagli Stati membri e indipendentemente dall’esito del procedimento913.
In secondo luogo, è importante sottolineare che la Corte europea dei diritti dell’uomo già nel
1989, nel caso Kamasinski c. Austria, affermava che gli Stati hanno l’obbligo di verificare
l’adeguatezza dell’interpretazione fornita. Secondo la Corte europea, infatti, “In view of the need for
the right guaranteed by [Article 6(3)(e) of the ECHR] to be practical and effective, the obligation of
the competent authorities is not limited to the appointment of an interpreter but, if they are put on
notice in the particular circumstances, may also extend to a degree of subsequent control over the
adequacy of the interpretation provided’914.
Al riguardo, la direttiva 2010/64/UE appare in linea con quest’obbligo visto che dedica molta
attenzione al fatto che sia la traduzione che l’interpretazione siano di qualità sufficiente a tutelare
l’equità del procedimento (in particolare garantendo che gli imputati/indagati siano a conoscenza
delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i diritti della difesa) e a tal fine la direttiva
912 Artt. 2 e 3 della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione. L’art. 3 specifica che cosa si deve intendere per “documenti fondamentali”. 913 Art. 4 della direttiva. 914 Par. 48 della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
325
impone agli Stati membri di assicurare che questi ultimi abbiano la possibilità di contestare la qualità
dell’interpretazione e della traduzione loro fornita915.
Inoltre, la direttiva prosegue affermando nell’art. 5 che spetta agli Stati membri adottare
misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta dalle
disposizioni sopra menzionate, dovendo essi impegnarsi “al fine di assicurare un servizio di
interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio”, oltre “a istituire un
registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati” che, una volta
istituiti, potrebbero essere messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
Gli Stati membri devono anche assicurare che gli interpreti e i traduttori rispettino la
riservatezza per quanto riguarda l’interpretazione e la traduzione fornite.
La direttiva consente poi agli indagati/imputati di rinunciare al loro diritto alla traduzione
dei documenti fondamentali, sebbene nel rispetto di alcune cautele; queste ultime, tuttavia, potrebbero
essere facilmente aggirate nel caso in cui i beneficiari di tale diritto fossero dei minori poiché la previa
consulenza legale non è un requisito imprescindibile della rinuncia916.
Non è prevista espressamente, invece, l’ipotesi di poter rinunciare al diritto
all’interpretazione e non è chiara la ratio di tale differenza. Questo paradossalmente potrebbe rivelarsi
meno tutelante per questo diritto poiché non essendo sorretto da garanzie UE in caso di una sua
rinuncia potrebbe essere più facile per gli Stati membri indurre, velatamente e senza oneri a loro
carico, gli indagati/imputati a farne a meno917.
È interessante anche notare che le disposizioni contenute in questa direttiva contengono più
garanzie di quelle previste nella direttiva sui diritti delle vittime.
Innanzitutto, il diritto delle vittime alla traduzione e all'interpretazione dipende da una previa
richiesta della vittima918, mentre per gli indagati/imputati di un reato sono le autorità competenti che
915 Si vedano al riguardo l’art. 2, par. 5 e 8 e l’art. 3, par. 5 e 9 della direttiva. 916 La rinuncia è subordinata al fatto che il rinunciante abbia beneficiato di una previa consulenza legale o sia venuto altrimenti pienamente a conoscenza delle conseguenze della rinuncia e inoltre deve essere inequivocabile e volontaria e alla fine verbalizzata (art. 3, par. 8, della direttiva). 917 Come giustamente sottolinea C. AMALFITANO, Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi sull'integrazione europea, 2011 fasc. 1, pp. 83 - 110: “non è del tutto chiaro perché analoga prescrizione non sia stata disposta anche con riguardo al diritto all’interpretazione, potendo verificarsi il caso in cui uno straniero che magari parla e comprende un poco la lingua del procedimento, ma comunque in modo non sufficiente da esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sia indotto, con metodi poco ortodossi, a rinunciare all’assistenza di un interprete: anche in casi di questo tipo, infatti, il beneficiario del diritto dovrebbe poter “reagire” al subito diniego di tutela”. Sempre come sottolinea C. AMALFITANO si auspica che la Corte di Giustizia interpreterà in maniera estensiva la previsione in esame al fine di ricomprendervi anche la rinuncia al diritto all’interpretazione. 918 Si vedano, al riguardo, gli articoli 7, par. 1, par. 3, par. 4 e par. 5 della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato.
326
devono verificare la loro capacità a seguire e comprendere il procedimento, in linea con quanto
richiesto anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo919.
In pratica, mentre la direttiva sulle vittime consente alle autorità giudiziarie di attendere
passivamente l'iniziativa della vittima, nei confronti degli indagati/imputati esse devono attivarsi
d'ufficio per identificare subito chi può avere bisogno di una traduzione/interpretazione.
Inoltre, sebbene entrambe le direttive consentano di ricorrere contro la decisione di non
fornire un'interpretazione o una traduzione920, solo quella rivolta agli indagati/imputati prevede, come
sopra anticipato, anche la possibilità di fare un reclamo contro la qualità dell'interpretazione e della
traduzione fornite. Pertanto, unicamente in tale ultima direttiva è previsto il dovere degli Stati membri
di assicurare un certo standard qualitativo rispetto al godimento di questi due diritti.
Così come la direttiva sui diritti dei minori autori di reato, anche la direttiva sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione non obbliga gli Stati membri alla sua applicazione per i reati
minori che rientrano nella competenza di autorità che, pur irrogando sanzioni impugnabili dinanzi ad
autorità giudiziarie penali, sono diverse da queste ultime. Il par. 3 dell’art. 1 della direttiva prevede,
infatti, che in ipotesi di questo tipo essa possa trovare applicazione solo nei procedimenti di
impugnazione dinanzi ad una autorità giudiziaria penale. Tale esclusione è una conseguenza diretta
della preoccupazione degli Stati membri in merito alle tempistiche delle traduzioni/interpretazioni,
che potrebbero allungare enormemente i tempi dei processi, oltre che rappresentare entrambe tali
attività una spesa eccessivamente onerosa per certi Stati.
Rimanendo sempre nell’ambito di applicazione della direttiva in commento, si può notare
che essa non contiene alcuna indicazione in merito al carattere necessariamente transfrontaliero del
procedimento penale, ma in questo caso, a differenza che nella direttiva dedicata ai diritti dei minori
indagati/imputati, non si fa fatica a sostenere che il carattere transnazionale possa essere sempre
riscontrabile visto che la necessità di ricorrere all’interpretazione o alla traduzione presuppone che
l’indagato/imputato sia “estraneo” allo Stato in cui si svolge il procedimento, al punto tale da non
comprenderne la lingua, sia che egli sia un cittadino dell’Unione, sia di un Paese terzo.
Questa direttiva si applica anche alle persone destinatarie di un MAE e sebbene i minori che
potrebbero trovarsi in questa situazione non sono numerosi, è opportuno sottolineare che grazie a
questo strumento viene armonizzata una norma prevista nella Decisione quadro sul MAE. L’art. 11
919 Art. 2, par. 1 e 4 della direttiva in commento. In merito alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si vedano i casi Brozicek c. Italia e Cuscani c. Regno Unito nei quali la Corte europea ha affermato che “the burden of proof is on the authorities to prove that the defendant sufficiently understands the language of the court”. In merito a queste osservazioni si veda S. VAN DER AA, Variable Vulnerabilities? Comparing the Rights of Adult Vulnerable Suspects and Vulnerable Victims under EU Law, in New Journal of European Criminal Law, Issue 1, 2016, p. 51. 920 Tale diritto è previsto dall’art. 7, par. 7 della direttiva sui diritti delle vittime di reato e negli articoli 2, par. 5 e 3, par. 5 della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione.
327
della Decisione quadro, infatti, stabilisce che il “ricercato arrestato in esecuzione di un mandato
d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete”. Prima
dell’adozione di questa direttiva le modalità di tale assistenza erano rimesse alle legislazioni degli
Stati membri di esecuzione”.
Sotto diversi profili, quindi, questa direttiva è da valutare positivamente poiché ha sancito
diritti in modo chiaro, preciso ed incondizionato che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare a tutti
gli indagati/imputati e quindi anche ai minori che non comprendono o non parlano la lingua del
procedimento penale.
2.3.2 Il coordinamento con la direttiva 2013/48/EU relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale
Per quanto riguarda il rapporto della direttiva 2016/800/UE con la direttiva 2013/48/UE,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore, è già stato osservato che la prima richiama
espressamente la seconda nell'art. 6 dedicato all' “assistenza di un difensore” e che vi sono alcune
differenze di tutela del diritto all'assistenza legale, a seconda che esso sia garantito agli adulti o ai
minori, che non necessariamente pendono a favore di questi ultimi.
I punti chiave della relazione tra questi due strumenti sono già stati approfonditi, l’unico
aspetto rilevante che non è stato sinora affrontato concerne la differenza tra la partecipazione attiva
dell’avvocato e la sua mera presenza.
Ciò che emerge da entrambe le direttive, infatti, è che la partecipazione attiva dell’avvocato
non pare essere ancora un diritto fondamentale riconosciuto dal legislatore UE e ciò si nota bene nella
pressoché identica formulazione dell’art. 3, par. 3, lett. b) della direttiva 2013/48/UE e dell’art. 6, par.
4, lett. b) della direttiva sui diritti dei minori indagati/imputati.
In queste disposizioni, infatti, nonostante il tentativo di stabilire uno standard minimo di
tutela, quando si afferma che il difensore deve partecipare in modo effettivo all’interrogatorio del
proprio assistito, si conclude poi subordinando tale partecipazione alle procedure previste dal diritto
nazionale che, pertanto, variano enormemente da uno Stato membro all’altro.
Tuttavia, sempre per quanto riguarda la differenza tra partecipazione attiva e mera presenza
del difensore, la direttiva sui diritti dei minori sembra offrire una maggiore protezione se si paragona
l’art. 6, par. 4, lett. c) con il suo corrispondente nella direttiva relativa al diritto di avvalersi di un
difensore ovvero con l’art. 3, par. 3, lett. c).
La prima disposizione, infatti, cita testualmente che “gli Stati membri assicurano che i
minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta
328
delle prove…”, la seconda, invece, afferma che “gli Stati membri garantiscono che gli indagati e
imputati abbiano almeno il diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di
raccolta delle prove…”.
A parere di scrive, pertanto, un lieve miglioramento è possibile rinvenirlo nella direttiva
dedicata ai fanciulli nella quale il diritto all’assistenza di un legale, pur con i tanti limiti che sono stati
sottolineati nel precedente paragrafo, include il diritto del minore assistito di ricevere un’assistenza
effettiva e non limitata ad una mera presenza passiva del suo difensore.
2.3.3 Il coordinamento con la direttiva 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
In merito al diritto al gratuito patrocinio, si è già avuto modo di osservare che la direttiva
UE 2016/800 sui diritti dei minori indagati/imputati impone agli Stati membri l'obbligo di garantire
che la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo
esercizio del diritto dei minori di essere assistiti da un difensore.
Questa disposizione di mero principio, che lasciava liberi gli Stati membri di continuare ad
applicare le proprie normative nazionali, è stata recentemente un minimo armonizzata dal diritto UE
grazie all’entrata in vigore, il 16 novembre 2016, della direttiva (UE) 2016/1919 sull’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le
persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che
dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 25 maggio 2019.
La nuova direttiva, nell’art. 1, afferma di integrare la direttiva sui diritti dei minori
indagati/imputati, oltre a quella sul diritto di avvalersi di un difensore, e che nessuna sua disposizione
può essere interpretata in modo tale da limitare i diritti conferiti ai fanciulli dalla direttiva loro
dedicata, anche perché, nel considerando n. 29 si afferma che la direttiva difende i diritti del minore.
Nel considerando n. 9, poi, la direttiva stabilisce che “fatto salvo l’art. 6 della direttiva
(UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le
persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore” ai sensi della direttiva
2013/48/UE o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee previste dalla
direttiva 2013/48/UE per la durata delle stesse.
Nonostante sia apprezzabile il tentativo di ricordare velatamente agli Stati membri che i
minori non dovrebbero poter rinunciare all’assistenza di un legale, è ormai noto che l’art. 6 della
direttiva 20016/800/UE non garantisca tale garanzia a livello UE e altresì che le deroghe al diritto
all’assistenza legale non si trovano solamente nella direttiva 2013/48/UE, ma anche in quella
329
dedicata ai minori e, pertanto, in pendenza di deroghe anche i minori non avranno diritto, come gli
adulti, al gratuito patrocinio.
Infine, un riferimento implicito ai fanciulli si trova nell’art. 9 che richiede agli Stati membri
di garantire che, nell'attuazione della direttiva, terranno conto delle particolari esigenze di indagati,
imputati e persone ricercate vulnerabili.
L’art. 4 della direttiva lascia liberi gli Stati membri di valutare se un indagato/imputato ha
diritto al gratuito patrocinio attraverso una verifica delle sue risorse finanziarie (dunque operando
un’analisi di elementi quali il patrimonio, il reddito, la situazione familiare dell’interessato, il costo
di un difensore) e/o attraverso una valutazione nel merito (basata, cioè, sulla la gravità del reato, la
complessità del caso e la severità della sanzione prevista).
Nel caso dei minori, la Raccomandazione della Commissione del 2013921 prevedeva che si
dovesse aver riguardo al patrimonio dei fanciulli e non a quello dei genitori o degli esercenti la patria
potestà, ma la direttiva non ha fatto alcuna scelta esplicita a loro favore con il rischio che gli Stati
membri possano subordinare la concessione del gratuito patrocinio proprio ad una valutazione nel
merito.
Questa preoccupazione è tanto più plausibile se si considera che anche questa direttiva può
non applicarsi in relazione ai reati minori (e dunque meno gravi, meno complessi e con sanzioni
inferiori), si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un tribunale/giudice avente giurisdizione
in materia penale (e pertanto, come indicato anche nella stessa direttiva dedicata ai diritti dei minori
indagati/imputati, sono esclusi i procedimenti specificatamente destinati ai fanciulli che possono
comportare misure di protezione, correttive o educative) e, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a
coprire i costi dell’assistenza legale solo quando è necessario nell’interesse della giustizia ovvero,
in particolare, quando il reato per il quale il soggetto è indagato o imputato comporta l’applicazione
di una pena detentiva, oltre che durante la stessa detenzione922. Tutto ciò fa pensare che solo in
relazione all’accusa di un reato particolarmente grave commesso da un minore che non possiede
risorse finanziarie sufficienti (proprie o familiari) sussista un obbligo reale degli Stati membri di
coprire i costi dell’assistenza legale e di conseguenza non si può di certo ritenere che nella maggior
parte dei casi i minori beneficeranno di tale diritto a livello UE grazie a questa direttiva.
Si nota al riguardo una netta differenza con la direttiva sulla tratta di esseri umani in cui il
considerando n. 19 afferma che: “Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare,
dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l’assistenza legale sarebbero in pratica gratuite
per costoro”. Tale affermazione, che non ha eguali in un altro atto UE (non si trova, infatti, nemmeno
921 Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (2013/C 378/03), sez. 2, punto 6. 922 Art. 2, par. 4 e art 4 della direttiva sul gratuito patrocinio.
330
nella direttiva contro gli abusi sessuali su minori), è sicuramente stata dettata dalla particolare
vulnerabilità dei minori vittime di tratta, ma è comunque deludente che in tutti gli altri strumenti UE
che si occupano di minori (vittime e autori di reati) il diritto all’assistenza/consulenza legale gratuite
sia rimesso alla totale discrezionalità degli Stati membri. Al riguardo, poi, i minori vittime hanno
anche meno garanzie rispetto ai minori delinquenti, non avendo uno strumento UE ad hoc che cerchi
di armonizzare un minimo questo loro diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2012/29/UE
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, gli Stati membri sono tenuti a
garantire l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, in base alle condizioni stabilite nelle proprie
norme nazionali, solo quando le vittime sono parti del procedimento penale. Come è stato più volte
ribadito, il diritto delle vittime a partecipare ai procedimenti penali e soprattutto ad esserne parti in
senso sostanziale non è garantito in tutti gli Stati membri.
Un aspetto positivo per i minori che dovessero ottenere il gratuito patrocinio rileva nell’art.
7 della direttiva che impone agli Stati membri di dotarsi di un sistema di patrocinio di qualità adeguata
a salvaguardare l'equità del procedimento e a tal fine occorre anche che gli Stati dedichino delle risorse
a formare i difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato. Si auspica, pertanto, che,
come già avviene in diversi Stati membri, siano istituiti corsi di formazione obbligatori e specifici per
i difensori che vogliono offrire i propri servizi di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di
procedimenti penali minorili.
Gli indagati/imputati, poi, come per i servizi di traduzione e interpretazione, hanno il diritto,
su loro richiesta, di far sostituire il difensore che gli è stato assegnato ove le circostanze lo giustifichino
(e quindi sicuramente anche nel caso in cui l’assistenza legale fornita non sia adeguata).
Nella direttiva in commento, inoltre, non è stata alla fine inclusa nel testo finale una norma
che prevedeva l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato923. Nonostante, infatti, la
direttiva affermi che gli Stati membri devono assicurare che il patrocinio a spese dello Stato sia
concesso senza indebito ritardo e al più tardi prima di un interrogatorio o prima dello svolgimento
degli atti investigativi elencati nell’art. 2, par., 1, lett. c)924, è evidente che nelle fasi iniziali del
procedimento un indagato/imputato particolarmente vulnerabile, come un minore, corra il rischio di
auto-incriminarsi.
Un effettivo diritto di avvalersi di un difensore nelle fasi iniziali del procedimento, infatti,
sarebbe meglio garantito se l’indagato/imputato non dovesse restare nell’attesa di un difensore nel
periodo che intercorre tra la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la decisione
definitiva sull’ammissione, ovvero durante un lasso di tempo indefinitamente lungo.
923 Prevista, invece, nell’art. 3, lett. b), della proposta della Commissione. 924 Ovvero ricognizioni di persone, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine.
331
L’iniziale proposta del beneficio provvisorio, pertanto, avrebbe costituito un reale valore
aggiunto di questa direttiva, assicurando una coincidenza temporale tra il sorgere del diritto
d’accesso al difensore e il diritto a non auto incriminarsi, utile soprattutto per gli indagati/imputati
più vulnerabili925.
Da quanto detto sinora, emerge che le principali problematicità sollevate dalla
Commissione nella sopra citata Raccomandazione del 2013, ovvero il diversificato panorama delle
discipline nazionali in materia di diritto al patrocinio a spese dello Stato e le lacune in materia di
patrocinio gratuito nelle fasi iniziali del procedimento penale, non sembrano essere state superate
dalla direttiva in commento, così come non sembra che il coordinamento di quest’ultima con la
direttiva dedicata ai diritti dei minori indagati/imputati apporterà significative garanzie per
quest’ultima categoria.
2.3.4 Il coordinamento con la direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza
Nonostante la previsione di misure child-friendly a tutela del principio della presunzione
d’innocenza sia necessaria per evitare la violazione del principio di non discriminazione tra minori e
adulti, la direttiva dedicata ai diritti dei fanciulli accusati/indagati di aver commesso un reato non
affronta tale aspetto, nemmeno attraverso un richiamo allo strumento UE che se ne occupa nello
specifico ovvero la direttiva 2016/343/UE che è stata adottata al di fuori degli obiettivi della Roadmap
del 2009 del Consiglio.
Questa direttiva, in ogni caso, dedica ai minori unicamente il considerando n. 43 che
conferma quanto sopra ovvero che "i minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello
di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva,
dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche". Previsione, tuttavia, rimasta inattuata
anche dopo l’entrata in vigore della direttiva 2016/800/UE e quindi il livello di tutela del principio
della presunzione di innocenza stabilito nella direttiva 2016/343/UE è il medesimo per gli adulti e i
minori.
925 Come sottolinea M. POSTIGLIONE, Verso un effettivo diritto al patrocinio a spese dello Stato?, disponibile su www.eurojus.it che afferma anche che la mancanza della previsione di ammissione provvisoria non viene mitigata da quanto disposto nel considerando n. 19 della direttiva. Nel caso in cui le autorità competenti non riescano a concedere l’ammissione al patrocinio prima dell’interrogatorio dell’interessato o prima degli atti investigativi sopra citati, tale disposizione invita gli Stati membri a concedere il patrocinio almeno come misura provvisioria o di emergenza prima del compimento di queste attività istruttorie. La precisazione contenuta nel considerando n. 19, comunque, sembra attribuire all’indagato/imputato una tutela limitata all’atto investigativo in questione che cessa con il cessare dell’attività istruttoria e non perdura, quindi, sino alla decisione in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
332
La mancanza di disposizioni rivolte specificatamente ai fanciulli è aggravata dal fatto che la
direttiva sulla presunzione di innocenza non contiene nemmeno nessuna norma dedicata alla
formazione degli operatori sul rispetto di questa fondamentale garanzia processuale.
Ciò premesso, bisogna sottolineare che il principio della presunzione di innocenza è
incorporato nell’art. 6, par. 2 della CEDU e nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
La direttiva 2016/343/UE è innovativa, perché contiene diritti, come quello di rimanere in
silenzio in relazione al reato per il quale una persona è sospettata o accusata e quello di non auto-
incriminarsi che non sono espressamente previsti né nella Carta né nella CEDU, sebbene siano stati
richiamati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo926.
Inoltre, per alcuni aspetti, la direttiva offre una protezione maggiore agli indagati/imputati
rispetto al livello di tutela del principio della presunzione di innocenza garantito sinora dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Ad esempio, l'articolo 7, par. 5, della direttiva prescrive che "l'esercizio da parte degli
indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato
contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro".
Al contrario, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dal celebre
caso Murray c. Regno Unito dell’8 febbraio 1996, consente, a certe condizioni, che la scelta di
rimanere in silenzio possa avere conseguenze negative per l’imputato.
Il legislatore UE, invece, ammette espressamente un altro principio ovvero che gli Stati
membri possono tenere conto del comportamento collaborativo degli imputati/indagati927, avallando
sostanzialmente la diffusa prassi di offrire sconti di pena a chi si dimostra collaborativo con la
giustizia.
In relazione ad un altro aspetto fondamentale, tuttavia, la direttiva 2016/343 si allinea alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il riferimento è alla durata dell'obbligo di
riconoscimento del diritto alla presunzione di innocenza.
L’art. 3 della direttiva, esattamente come l'art. 6, par. 2, della CEDU, afferma che “gli Stati
membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a
quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza”.
926 Sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, caso Saunders c. Regno Unito, del 17 dicembre 1996, dove la Corte europea affermò che “although not specifically mentioned in Article 6 of the Convention, the right to silence and the right not to incriminate oneself are generally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article 6”. 927 Art. 7, par. 4, della direttiva.
333
Il concetto di “colpevolezza legalmente provata” esclude quello di “colpevolezza accertata
con sentenza definitiva”, non essendo stato approvato un emendamento volto proprio ad estendere
tale garanzia fino all'esito dell'ultimo grado di impugnazione928.
La conseguenza è che l’art. 3 della direttiva entra così in contraddizione con l'art. 2, dedicato
all'ambito di applicazione, che prescrive che la direttiva si applica sino a quando non diventa
definitiva la decisione sulla colpevolezza.
Rimane, pertanto, il dubbio che l’Unione europea voglia, al pari della Corte europea dei
diritti dell'uomo, interpretare la presunzione d’innocenza come una garanzia sacrificabile dopo il
giudizio di primo grado929. Si attendono quindi chiarimenti da parte della Corte di Giustizia.
Una norma che merita di essere sottolineata positivamente è l'art. 4 della direttiva che pone
agli Stati membri l’onere di non presentare in pubblico una persona come colpevole fino al momento
in cui la sua colpevolezza non sia stata accertata legalmente.
L’Unione europea si schiera, pertanto, apertamente contro il business della pubblicizzazione
del processo penale che sta prendendo piede in molti Stati membri e al riguardo la direttiva dimostra
di essersi basata sugli standard fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo930.
In linea con tale giurisprudenza, infatti, la violazione della garanzia della presunzione di
innocenza può essere imputata sia alle decisioni delle autorità giudiziarie che alle dichiarazioni delle
autorità pubbliche, con delle differenze nel livello di protezione a seconda che l'indagato sia una
persona comune o nota al pubblico.
L'interesse pubblico della vicenda, infatti, è tra le eccezioni che consentono alle autorità
pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti in corso (oltre alle necessità delle indagini).
Anche se non è specificato, tale interesse, come ha chiarito la Corte europea dei diritti dell'uomo,
dovrebbe essere legato alla posizione di notorietà dell'indagato (ad es. nel caso in cui rivesta una
carica politica) o a dei motivi di pubblica sicurezza e non all’interesse legato alla vicenda in sé.
Aspetto strettamente connesso con le responsabilità di chi rende i processi mediatici riguarda
la responsabilità dei mass media. Non è stato infatti adottato l'emendamento proposto dalla
Commissione per le libertà civili volto a modificare l'art. 4 della direttiva sulla presunzione di
928 La Relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 21 aprile 2015, aveva, infatti, proposto un emendamento dell’art. 3 della direttiva dal seguente tenore: "Gli Stati membri assicurano che all’indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia accertata la colpevolezza con sentenza definitiva, pronunciata conformemente alla legge in un processo nel quale egli abbia avuto tutte le salvaguardie necessarie per la sua difesa". 929 C. VALENTINI, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per aspera ad astra, in Processo penale e giustizia, n. 6, 2016, p. 195. 930 Ad esempio si vedano: Corte europea dei diritti dell'uomo, 10 febbraio 1995, caso Allenet de Ribemont c. Francia e 17 luglio 2003 caso Craxy c. Italia.
334
innocenza aggiungendo la seguente precisazione: "Gli Stati membri provvedono affinché la
presunzione di innocenza non sia violata dagli organi di stampa qualora questi presentino l’indagato
o imputato come se fosse già stato condannato".
Gli organi di stampa, pertanto, sembrano restare al di fuori dal campo di applicazione della
presente direttiva e su questo aspetto non si può non tenere in considerazione la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, il noto caso Dupuis c. Francia che ha affrontato
il problema del rapporto tra informazione e giustizia penale931.
In questa pronuncia la Corte europea ha definito la stampa come il “cane da guardia della
democrazia", ma sempre nel rispetto delle esigenze della giustizia e della presunzione di innocenza
dell’accusato. Pertanto, secondo la Corte europea, i media non posseggono un indiscriminato potere
di divulgazione delle notizie riguardanti un processo penale in corso che sono coperte dal segreto
istruttorio, occorre che ci sia un “dibattito politico di estrema importanza” sulla vicenda, unitamente
ad una grande professionalità dei media nell’informare il pubblico con modalità che non devono
essere lesive né della presunzione di innocenza, né della corretta formazione del convincimento
giudiziale.
L’aspetto della responsabilità dei mass media è, invece, affrontato nella direttiva dedicata ai
diritti dei minori indagati/imputati, la quale, com’è già stato anticipato, chiede agli Stati membri di
incoraggiare i media ad adottare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata dei
minori coinvolti (e non il loro diritto alla presunzione di innocenza); in ogni caso, la direttiva non
garantisce una forte protezione contro il rischio di divulgazione dell’identità dei fanciulli che, invece,
è apparsa più incisiva nelle direttive dedicate ai diritti delle vittime di reato.
Combinando quanto previsto nelle direttive 2016/800/UE e 2016/343/UE, ne deriva che i
mass media, anche se non sono obbligati a non divulgare informazioni in merito ai procedimenti
penali che coinvolgono dei minori e nemmeno la loro identità, sono comunque invitati a porre una
maggiore attenzione al rispetto della loro vita privata e questo, unitamente al dovere delle autorità
pubbliche e di quelle giudiziarie di non presentare in pubblico una persona come colpevole prima
della condanna (ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2016/343/UE), finisce per tutelare maggiormente i
minori rispetto agli adulti, riducendo il rischio di stigmatizzazione dei fanciulli entrati nel circuito
penale.
Anche la direttiva sulla presunzione di innocenza, come quella sui diritti dei minori
imputati/indagati in procedimenti penali si applica solamente ai processi penali e non a quelli civili o
amministrativi, nemmeno nel caso in cui questi ultimi impongano delle sanzioni932.
931 Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 giugno 2007, Dupuis c. Francia. 932 Si vedano gli artt. 1, 2 e il considerando n. 11 della direttiva (UE) 2016/343.
335
Tuttavia, a differenza che nella direttiva dedicata ai minori, il considerando n. 11 di quella
sulla presunzione di innocenza afferma che per interpretare correttamente la nozione di
"procedimento penale" bisogna tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della
Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questo richiamo fa pensare ai famosi “criteri di Engel” elaborati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e alla disputa nata (e non risolta) in sede di elaborazione del testo della direttiva UE
2016/800 tra Parlamento europeo, da un lato, e Consiglio e Commissione, dall’altro, in ordine
all’inclusione o meno dei procedimenti che sono sostanzialmente, ma non formalmente penali. Su
questo aspetto si rinnova la speranza che la Corte di Giustizia verrà presto sollecitata a fare chiarezza
anche alla luce della propria giurisprudenza in materia.
Per quanto riguarda il livello di coordinamento tra le direttive, si può osservare che il fatto
che la direttiva dedicata ai minori imputati/indagati non affronti, né direttamente né tramite rinvio per
relationem, la tematica della presunzione di innocenza va sommato al mancato collegamento tra la
direttiva sulla presunzione di innocenza e quella sul diritto all'informazione.
Quest'ultimo strumento, infatti, che è richiamato dalla direttiva 2016/800/UE, afferma
unicamente il dovere degli Stati membri di informare tempestivamente gli indagati/imputati del loro
diritto al silenzio, ma non vi è alcun riferimento al corrispondente diritto di non autoincriminarsi.
Sia il diritto al silenzio che quello a non autoincriminarsi non sono richiamati espressamente
nella direttiva dedicata ai minori indagati/imputati in un procedimento penale e quindi i fanciulli,
anche nel caso in cui le autorità competenti facciano rinvio alla direttiva sul diritto all’informazione,
potrebbero rischiare di non essere prontamente informati di un loro diritto fondamentale ovvero
quello di non autoaccusarsi. A ciò si aggiunge il fatto che la direttiva sulla presunzione di innocenza
non prevede una disposizione dedicata alla rinuncia del diritto al silenzio o del diritto a non
autoincriminarsi, rinunciando, così, a fissare delle tutele nel caso in cui ciò avvenga.
In considerazione di quanto esposto sinora, si può affermare che nonostante alcune
intrinseche debolezze della direttiva sulla presunzione di innocenza, soprattutto per quanto riguarda
la mancanza di disposizioni specifiche dedicate ai minori autori di reato, il principale problema
pratico legato all’utilizzo effettivo di questo strumento nei procedimenti penali minorili nazionali
risiede non tanto nel suo contenuto quanto nella mancanza di coordinamento con le altre due direttive
che sono state adottate in momenti diversi933.
933 Ovvero con la direttiva 2016/800/UE sui diritti dei minori indagaati/imputati e con la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.
336
2.3.5 Il coordinamento con la Decisione quadro 2002/584/GAI che ha istituito il MAE
Si ritiene opportuno soffermarsi ora sulla Decisione quadro 2002/584/GAI (modificata nel
2009934) che ha istituito il Mandato d’arresto europeo (MAE), sebbene anche questo strumento non
rientri tra le misure adottate in esecuzione della Roadmap del 2009, essendo ovviamente più risalente.
Il MAE è stato il primo strumento basato sul principio del mutuo riconoscimento in campo
penale e, dunque, rappresenta l’esempio migliore per verificare come siano stati risolti sinora i casi
di tensione tra l’obbligo degli Stati membri di riconoscere le decisioni giudiziarie emesse in un altro
Stato membro e quello di proteggere i diritti fondamentali delle persone coinvolte.
La Decisione quadro sul MAE, adottata velocemente come misura anti-terrorismo dopo
l’attacco dell’11 settembre alle Torri Gemelle, non è stata preceduta da un reale dibattito sul rispetto
dei diritti umani935e, infatti, non contiene una disposizione che consenta agli Stati membri di rifiutare
la consegna di una persona ricercata sulla base della violazione dei diritti fondamentali anche se l’art.
1, par. 3, della Decisione quadro afferma che “l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i
fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 del TUE non può essere modificato per effetto della
presente Decisione quadro”.
La mancanza di uno specifico motivo di rifiuto del MAE, basato sul mancato rispetto dei
diritti fondamentali, deriva dalla considerazione, a livello UE, che il principio del mutuo
riconoscimento si basa sull’esistenza, in tutti gli Stati membri, di un adeguato standard minimo di
protezione dei diritti umani che alimenta la fiducia reciproca tra gli stessi Stati.
Tuttavia, questo ideale opera a prescindere da qualsiasi consenso tra gli Stati circa gli
standard minimi di tutela dei diritti fondamentali da garantire in astratto e in concreto e, proprio per
questa ragione, diversi Stati membri, nel dare esecuzione alla Decisione quadro, hanno introdotto nei
propri ordinamenti dei motivi aggiuntivi di rifiuto di un MAE in caso di violazione dei diritti
fondamentali della persona ricercata.
Ad esempio, l'Italia, nella legge n. 69 del 2005 di attuazione della Decisione quadro sul
MAE, oltre a prevedere un generico motivo di rifiuto nel caso in cui la sentenza dello Stato membro
di emissione contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano, prevede anche un motivo di rifiuto specifico a tutela dell’interesse superiore dei minori in
934 Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. Ha portato all’inserimento dell’art. 4 bis intitolato “Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente”. 935 A. Sanger, ‘Force of Circumstance: the European Arrest Warrant and Human Rights’, Democracy and Security, nr. 6(2010), p. 36.
337
tenera età e delle loro madri. Sulla base di ciò le autorità italiane si sono più volte rifiutate di concedere
l'esecuzione di un Mandato d'arresto europeo se la persona ricercata era madre di prole inferiore ai
tre anni con la stessa convivente o una donna in gravidanza936.
La Commissione europea ha sempre mostrato di non apprezzare la prassi degli Stati membri
di introdurre motivi di rifiuto non contemplati dalla Decisione quadro.937.
Quest’ultima, infatti, nel suo report del 2006 sul MAE ha affermato che “contrary to what
certain Member States have done, the Council did not intend to make the general condition of respect
for fundamental rights an explicit ground for refusal in the event of infringement. A judicial authority
is, of course, always entitled to refuse to execute an arrest warrant if it finds that the proceedings
have been vitiated by article 6 of the Treaty on European Union and the constitutional principles
common to the Member States; in a system based on trust, such a situation should remain
exceptional”938.
Nonostante il parere della Commissione, l’automatismo che governa il MAE ha mostrato di
essere pregiudizievole per i diritti umani e quindi l’analisi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia in materia ci consente di capire quale sia stato il ruolo della Corte nella protezione dei diritti
fondamentali in questi anni.
Ovviamente il Mandato d'arresto europeo è stato utilizzato anche per portare alla giustizia
autori di crimini contro i minori939, ma più che essere uno strumento di protezione per le vittime esso
rappresenta un mezzo per assicurare il responsabile alla giustizia, essendosi l’offesa già verificata.
Quando, invece, l'autore del reato è un minore, si è già avuto modo di osservare che la
mancanza a livello UE di un’età comune per la responsabilità penale continuerà ad influenzare,
limitandola, l’operatività del Mandato d’arresto europeo.
L’art. 3 della Decisione quadro, infatti, prevede che l’“età” possa essere un motivo di rifiuto
del MAE ove, in base alla legge dello Stato di esecuzione, un soggetto risulti non imputabile
penalmente.
936 Si veda la sentenza della Cassazione, sez. VI, 4 dicembre 2007, Kochanska, mentre per quanto riguarda il parere contrario della Suprema Corte di Cassazione italiana circa la possibilità di estendere tale principio anche al padre di un minore infratreenne si veda Cassazione, sez. Feriale, 2 settembre 2008, Zvenca in cui la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione (che fa riferimento solo alla madre) non essendo le due situazioni comparabili, avendo voluto il legislatore considerare la peculiarità del rapporto madre-figlio in tenera età. 937 European Commission, ‘Report from the European Commission on the implementation since 2005 of the Framework Decision on EAW’, COM (2007) 407 fin, p. 5. 938 European Commission, ‘Report from the European Commission on the implementation since 2005 of the Framework Decision on EAW’, cit., p. 6. 939 Si veda ad es: Corte di Giustizia, causa Jeremy F c. Premier Ministre, 30 May 2013, C-168/13 che riguardava il caso di un MAE emesso nei confronti di una persona accusata di sottrazione di minore e atti sessuali su minore o ancora ha fatto scalpore il caso di Liam Adams, fratello del leader repubblicano irlandese Gerry Adams, destinatario di un MAE nel 2010 perché accusato di aver abusato sessualmente della figlia minorenne (è stato poi condannato a 16 anni di carcere nel 2013).
338
Nel caso, invece, in cui un minore sia imputabile penalmente in entrambi gli Stati membri
coinvolti è stato di fondamentale importanza prevedere nella direttiva 2016/800/UE, sui diritti dei
minori indagati/imputati in un procedimento penale, un collegamento con la Decisione quadro
istitutiva del MAE in modo tale da fissare degli standard minimi di protezione che prima non
sussistevano.
Al riguardo, l'art. 17 della direttiva 2016/800/UE prevede che gli articoli 4 (diritto
all’informazione), 5 (diritto a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale), 6
(assistenza di un difensore), 8 (esame medico), 10-15 (limitazione della privazione della libertà,
misure alternative, trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale, trattamento
tempestivo e diligente delle cause, protezione della vita privata, diritto di essere accompagnato dal
titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento) e 18 (diritto al patrocinio) si
applichino anche nei confronti di un minore ricercato in forza di un MAE sin dal momento dell'arresto
nello Stato membro di esecuzione.
Anche l’articolo sui mezzi di ricorso, seppur non richiamato nell’art. 17, si applica ai minori
ricercati grazie al riferimento a questa categoria di fanciulli contenuto nell'art. 19; inspiegabilmente,
invece, l'art. 17 non richiama l'art. 7 dedicato alla valutazione individuale che rappresenta il vero
fulcro innovativo della direttiva 2016/800/UE, ma, come vedremo nel prosieguo, tale lacuna potrà
essere probabilmente colmata grazie alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
È già stato citato il celebre caso Melloni940, relativo alla consegna, richiesta alle autorità
spagnole, di una persona condannata in contumacia in Italia. La vicenda aveva fatto discutere poiché
le norme spagnole, in caso di condanna in contumacia, erano più favorevoli di quelle contenute nella
Decisione quadro sul MAE e, pertanto, la Corte Costituzionale spagnola aveva chiesto alla Corte di
Giustizia se lo Stato di esecuzione poteva subordinare la concessione del MAE alla possibilità che
nello Stato di emissione (ovvero l'Italia) venisse rivista la condanna emessa in contumacia.
La Corte di Giustizia non ha ritenuto applicabile il più garantistico standard spagnolo,
considerando le norme UE compatibili con il diritto di difesa e con il principio dell’equo processo e
il loro rispetto necessario per tutelare l’obiettivo della rapida consegna dei ricercati che è alla base
del MAE.
Ciò che preoccupa, pertanto, nel caso in cui un MAE debba essere eseguito nei confronti di
un minore, è che l'obiettivo della rapida consegna possa finire per prevalere in ogni caso sul corretto
godimento di altre fondamentali garanzie processuali.
940 Corte di giustizia, 26 febbraio 2013, Stefano Melloni, C-399/11.
339
Le esigenze poste a presidio dell'uniforme applicazione del diritto UE, infatti, non possono
non tenere conto del fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha posto a
fondamento delle c.d. "clausole trasversali" un complesso meccanismo di interazione sistemica941.
Mentre, infatti, l'art. 52, par. 4 della Carta, impone che i diritti fondamentali che risultano
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri siano interpretati in armonia con dette
tradizioni, l'art. 53 sembra consentire alle singole costituzioni degli Stati membri (e non, quindi, alle
“tradizioni costituzionali comuni”) di innalzare lo standard di tutela apprestato dalla Carta.
Ne consegue che l'eventualità che, in nome di una tutela più elevata di un certo diritto, un
singolo ordinamento nazionale possa provvedere a derogare ad una norma del diritto secondario UE
non dovrebbe sempre essere esclusa a priori dalla Corte di Giustizia in quanto risulta inerente a quel
pluralismo costituzionale che ispira le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali.
L'autoreferenzialità finora assegnata all' “interesse generale dell’Unione” costituisce un
invalicabile freno anche all’applicazione delle garanzie riflesse nella Carta dei diritti fondamentali.
In Melloni la Corte di Giustizia si è concentrata solo sul primato, l’unità e l’effettività del
diritto UE ignorando i diritti fondamentali in gioco come quasi se non appartenessero all’identità
nazionale degli Stati membri che la Corte è tenuta a rispettare.
Di conseguenza, quest’ultima ha mantenuto l’orientamento già espresso nella sentenza
Radu942, escludendo, cioè, che ulteriori motivi di non riconoscimento del MAE possano essere
invocati dagli Stati membri al di fuori di quelli espressamente previsti (approccio poi proseguito
anche nella successiva sentenza Lanigan943).
Quello che emerge dall’analisi di queste sentenze è, dunque, un approccio costante della
Corte di Giustizia, caratterizzato da un'interpretazione letterale del testo della Decisione quadro sul
MAE, da un mancato bilanciamento tra i diritti in gioco e da una prevalenza assoluta dell’effettività
del diritto UE.
A differenza della Corte di Giustizia, l’approccio del legislatore europeo è cambiato in
quanto la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale (OEI) ha introdotto, nell’art.
11, par. 1, lett. f), uno specifico motivo di non riconoscimento o di non esecuzione quando “sussistono
seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto di indagine richiesto nell'OEI sia incompatibile con
gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta”.
941 Come sottolinea M. DANIELE, La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea, CEDU e sistemi nazionali, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2016, p. 10. 942 Corte di giustizia, 29 gennaio 2013, Ciprian Vasile Radu, C-396/11. 943 Corte di giustizia, 16 luglio 2015, Francis Lanigan, C-237/15.
340
Questo dimostra ancora una volta che il principio del mutuo riconoscimento non implica una
presunzione assoluta del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, come d'altronde
ammesso anche dalla stessa Corte di Giustizia nel citato caso NS e M.E in materia di asilo.
Da un punto di vista giuridico, la mancanza di una clausola simile all’art. 11, par. 1, lett. f)
della direttiva sull’OEI nella Decisione quadro sul MAE, che incide fortemente sul diritto alla libertà
personale, non è accettabile e non aiuta ad aumentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
Una modifica alla Decisione quadro che istituisce il Mandato d’arresto europeo, pertanto,
sarebbe opportuna al fine di restituire coerenza all’intero sistema della cooperazione giudiziaria in
materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. D’altronde, come giustamente osservato
dall’Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue Conclusioni al caso I.B. c. Conseil des ministres “Se
è vero che il mutuo riconoscimento è uno strumento che rafforza lo spazio di sicurezza, di libertà e
di giustizia, è altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali costituisce
un prius che legittima l’esistenza e lo sviluppo di tale spazio”944.
Ciò nonostante, a lungo non sono servite le raccomandazioni del Parlamento europeo, le
numerose violazioni dei diritti fondamentali nelle procedure del MAE segnalate da diverse ONG e
nemmeno le osservazioni di alcuni Avvocati Generali per influenzare l'orientamento della Corte di
Giustizia.
Recentemente, tuttavia, una sentenza ha riacceso le speranze.
La Corte di giustizia, infatti, con la sentenza Aranyosi945 ha introdotto per la prima volta un
motivo facoltativo di non esecuzione di un MAE non previsto nella Decisione quadro 2002/584.
Nello specifico, la Corte ha stabilito che l’autorità dello Stato membro richiesto di eseguire
un MAE può rifiutarsi di farlo ove accerti un “rischio concreto” di violazione dell’art. 4 della Carta
dei diritti fondamentali (corrispondente all’art. 3 CEDU) ovvero che la persona ricercata può
concretamente subire un trattamento inumano e degradante nello Stato membro richiedente946.
La sentenza della Corte faceva riferimento alle pessime condizioni di detenzione in
Romania, ovvero lo Stato di emissione del MAE, che erano già evidenziate da diverse pronunce di
condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dai rapporti del Comitato ONU contro la
tortura.
Nonostante tale pronuncia abbia segnato un importante passo avanti per la protezione dei
diritti fondamentali in ambito MAE, la Corte di Giustizia non ha comunque rinunciato a cercare di
tutelare, in primo luogo, il principio del mutuo riconoscimento.
944 Conclusioni dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón, presentate il 6 luglio 2010, nella causa C-306/09, I.B. c. Conseil des ministres, punto 43 945 Corte di giustizia, 5 aprile 2016, Aranyosi, C-404/15. 946 Par. 104 della sentenza in commento.
341
La Corte, infatti, ha imposto una verifica rigorosa del rispetto dei diritti fondamentali sulla
base di elementi oggettivi, affidabili, precisi e attuali nei confronti della persona oggetto del
provvedimento.
Nel caso di specie, infatti, la Corte ha chiarito che l’accertata esistenza di carenze
sistematiche o generalizzate nello Stato membro di emissione del MAE, per determinati gruppi di
detenuti, o la peculiare situazione di alcuni centri di detenzione in detto Stato, rappresenta solo un
requisito preliminare per il rifiuto del MAE, ma non sufficiente, dovendo sussistere anche un rischio
concreto in riferimento all’individuo al centro del provvedimento di consegna947.
Solo in tale ultima ipotesi, le autorità dello Stato di esecuzione devono richiedere
informazioni aggiuntive allo Stato di emissione del MAE e solo se il rischio per l'individuo coinvolto
è effettivo e non può essere escluso in un termine ragionevole, l’autorità competente dello Stato di
esecuzione potrà mettere fine alla procedura di consegna.
Sembrerebbe, dunque, che le autorità giudiziarie nazionali debbano compiere un duplice
controllo circa l'esistenza di carenze sistemiche in primis e successivamente circa la sussistenza di
rischi concreti individuali.
Questa doppia verifica contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo che, come è stato osservato nel citato caso Tarakhel, ha riconosciuto la derogabilità della
presunzione di sicurezza relativa all’apparato di asilo degli Stati membri dell’Unione europea anche
in situazioni non caratterizzate da una défaillance sistemica, considerando sufficiente l’esistenza di
“serious doubts as to the current capacities of the system”.
Dunque un sistema di controllo molto più semplice, considerato anche che, ad oggi, la Corte
di Giustizia non ha mai chiarito i contorni della nozione di “deficit sistemico”948.
Inoltre, in passato, seppur in materia d’asilo, la stessa Corte di Giustizia aveva stabilito che
le autorità nazionali competenti di uno Stato membro erano tenute a verificare unicamente l’esistenza
di eventuali carenze sistemiche in un altro Stato membro e non anche i rischi individuali dei soggetti
coinvolti949. Sarebbe, peraltro, logico ritenere che la presenza di carenze sistemiche possa sollevare
il singolo dall’onere di provare il rischio individuale che lo stesso correrebbe nel recarsi in un dato
Stato membro.
In base alla pronuncia della Corte di Giustizia, inoltre, si profila in ogni caso, in capo alle
autorità giudiziarie nazionali, una facoltà e non un obbligo automatico di rifiutare l’esecuzione di un
MAE.
947 Par. 109 della sentenza in commento. 948 Al riguardo si veda l'interessante contributo di A. VON BOGDANDY, M. IOANNIDIS, Il deficit sistemico nell’Unione europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 593-640. 949 Il riferimento è al celebre e già caso N.S. e M.E sul quale si tornerà a breve.
342
Inoltre, non è nemmeno chiaro se la pronuncia della Corte possa estendersi ad una
generalizzata tutela dei diritti fondamentali oppure se debba rimanere circoscritta ai casi rientranti in
una (potenziale) violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. In quest'ultimo caso, infatti,
sarebbe difficile farci rientrare la violazione della maggior parte dei diritti fondamentali a tutela del
giusto processo950.
Una lettura restrittiva della sentenza sarebbe in linea con il famoso parere 2/13 sul progetto
di accordo di adesione dell’Unione europea alla CEDU in cui la Corte di Giustizia ha espressamente
affermato che “il principio della fiducia reciproca impone agli Stati membri, segnatamente per
quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze
eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i
diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo”951.
Come si è già avuto modo di osservare, tale presa di posizione della Corte di Giustizia
potrebbe dar vita a dei contrasti con la Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ipotesi in cui
quest'ultima decidesse di applicare la dottrina Bosphorus ai casi relativi al MAE.
Un primo avvertimento della Corte europea dei diritti dell'uomo si può leggere nel testo della
recente sentenza Avotiņš952.
In tale pronuncia, infatti, la Corte europea ha applicato per la prima volta la presunzione
della protezione equivalente in un caso in cui veniva in rilievo il reciproco riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nell’Unione europea (seppur in materia civile e commerciale).
Questa sentenza, poi, rappresenta anche la prima risposta della Corte di Strasburgo al parere 2/13
della Corte di Giustizia.
Nella sentenza Avotiņš la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato
che le regole UE che limitano a casi eccezionali il potere dello Stato membro al quale è richiesto di
riconoscere/eseguire una sentenza emessa in un altro Stato membro di verificare l’inosservanza, da
parte di quest’ultimo Stato, dei diritti fondamentali potrebbe ostacolare il rispetto della CEDU; alla
luce di tale Convenzione, infatti, il giudice dello Stato richiesto deve almeno poter condurre una
verifica commisurata alla gravità di qualsiasi seria pretesa violazione dei diritti fondamentali nello
950 Per un approfondimento su questo punto si vedano le osservazioni di G. ASTA, La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso "Aranyosi e Caldararu": una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo, in Osservatorio costituzionale, 2016 e di O. FERACI, Mutuo riconoscimento e principio della protezione equivalente (Bosphorus): riflessioni a margine della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Avotiņš c. Lettonia, in www.sidiblog.org. 951 Corte di giustizia, parere 2/13 del 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo di adesione dell’Unione alla CEDU, par. 191. 952 Corte europea dei diritti dell’uomo, Avotiņš c. Lettonia [GC], ricorso 17502/07, sentenza del 23 maggio 2016.
343
Stato di origine al fine di assicurare che la protezione di tali diritti non risulti manifestamente
inadeguata953.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, pertanto, afferma piuttosto chiaramente la necessità
di un controllo delle autorità giudiziarie nazionali che non si limiti ad una possibile violazione del
divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, come parrebbe emergere dalla sentenza Aranyosi
della Corte di Giustizia.
A questo punto occorre richiamare ancora una volta la decisione della Corte di Giustizia nel
caso N.S. e M.E in materia di asilo perché in questa pronuncia la Corte ha riconosciuto un vero e
proprio obbligo di non trasferimento dei richiedenti asilo verso gli Stati membri in cui vi è il rischio
che finiscano per subire trattamenti inumani e degradanti.
Accanto a chi auspica in un travaso di principi dall'asilo al MAE vi è anche chi ritiene che
non si possano fare paragoni tra questi due differenti ambiti in particolare perché nel caso N.S. e M.E.
si registrava una manifesta e sistematica violazione dei diritti fondamentali, mentre nelle sentenze sul
MAE le garanzie del giusto processo erano comunque sempre rispettate nel loro contenuto
essenziale954.
A parere di chi scrive, l'affinità tra queste pronunce, emanate in ambiti diversi, potrebbe
invero rinvenirsi nel duplice comune obiettivo dalle stesse perseguito ovvero, in primo luogo, il
rafforzamento del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri attraverso un maggior
coordinamento tra la CEDU (e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e
953 Nei par. 113-114 della sentenza Avotiņš la Corte europea afferma che: " The Court is mindful of the importance of the mutual recognition mechanisms for the construction of the area of freedom, security and justice referred to in Article 67 of the TFEU, and of the mutual trust which they require. As stated in Articles 81(1) and 82(1) of the TFEU, the mutual recognition of judgments is designed in particular to facilitate effective judicial cooperation in civil and criminal matters. The Court has repeatedly asserted its commitment to international and European cooperation. Hence, it considers the creation of an area of freedom, security and justice in Europe, and the adoption of the means necessary to achieve it, to be wholly legitimate in principle from the standpoint of the Convention. Nevertheless, the methods used to create that area must not infringe the fundamental rights of the persons affected by the resulting mechanisms, as indeed confirmed by Article 67(1) of the TFEU. However, it is apparent that the aim of effectiveness pursued by some of the methods used results in the review of the observance of fundamental rights being tightly regulated or even limited. Hence, the CJEU stated recently in Opinion 2/13 that “when implementing EU law, the Member States may, under EU law, be required to presume that fundamental rights have been observed by the other Member States, so that ..., save in exceptional cases, they may not check whether that other Member State has actually, in a specific case, observed the fundamental rights guaranteed by the EU”. Limiting to exceptional cases the power of the State in which recognition is sought to review the observance of fundamental rights by the State of origin of the judgment could, in practice, run counter to the requirement imposed by the Convention according to which the court in the State addressed must at least be empowered to conduct a review commensurate with the gravity of any serious allegation of a violation of fundamental rights in the State of origin, in order to ensure that the protection of those rights is not manifestly deficient". 954 G. ASTA, La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso "Aranyosi e Caldararu": una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo, in Osservatorio costituzionale, 2016, p. 6. Favorevoli all'estensione della giurisprudenza in materia di asilo a quella in materia di MAE sono, ad esempio, C. HEARD & D. MANSELL, The European Arrest Warrant: The Role of Judges when Human Righst are at risk, in New Journal of Criminal Law, n. 2, 2011, p. 144. Per converso, si osserva come l’Avvocato generale Bot, nelle sue Conclusioni alla sentenza Aranyosi, abbia optato per l’inapplicabilità in via analogica dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza N.S. (punto 41 e seguenti delle Conclusioni).
344
la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e, in secondo luogo, la necessità di interpretare il diritto
derivato emanato nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla luce ed in forza della
Carta dei diritti fondamentali.
Indubbiamente, la recente sentenza Aranyosi della Corte di Giustizia ha dato vita a molteplici
dubbi interpretativi ed è difficile prevedere come le autorità nazionali decideranno di applicare i
principi in essa sanciti.
Una delle ipotesi è che tale pronuncia darà il via ad un generalizzato meccanismo di verifica
del rispetto dei diritti fondamentali ad opera degli Stati membri quando si tratta di dare esecuzione a
un MAE955 e, inoltre, le condanne degli Stati membri ad opera della Corte europea dei diritti
dell’uomo potrebbero d'ora in avanti essere tenute maggiormente in considerazione dai giudizi
nazionali e, di conseguenza, condurre a più frequenti rifiuti di esecuzione di un MAE956.
In tal senso, l'effetto indiretto (e sicuramente non voluto dalla Corte di Giustizia) della
sentenza Aranyosi potrebbe essere quello di condurre gli Stati membri a sentirsi in dovere di operare
un controllo sul rispetto di (tutti) i diritti fondamentali, quindi anche quelli del giusto processo, prima
di dare esecuzione a un MAE.
Se gli Stati membri dovessero optare per questo tipo di controllo diffuso del rispetto dei
diritti fondamentali (non limitato quindi alla violazione dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali)
ne beneficerebbero, ovviamente, anche i minori destinatari di un MAE.
Seguendo, poi, il principio del duplice controllo sancito nella pronuncia Aranyosi, alla
valutazione delle condizioni in cui un minore indagato/imputato/condannato per un reato viene
normalmente trattato in un dato Stato membro (ad es. si verificherà se lo Stato in questione rispetta il
principio della detenzione separata dagli adulti e ancora prima quello della detenzione come ultima
955 Uno dei primi casi di applicazione dei principi contenuti nella sentenza Aranyosi è la pronuncia della Corte di cassazione (sezione VI penale), Barbu, del 3 giugno 2016 n. 23277/16. Per un commento si veda M. CASTELLANETA, La consegna va bloccata se nel Paese di emissione c’è il rischio di trattamenti disumani in carcere, consultabile online al sito www.marinacastellaneta.it. 956 È questa la principale preoccupazione della Corte di Giustizia, chiarita molto bene dall’Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni in cui afferma che: “[t]enuto conto del numero di Stati membri confrontati a un malfunzionamento del loro sistema penitenziario, e in particolare un problema di sovraffollamento carcerario generalizzato, [la previsione di un motivo di non esecuzione fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della persona consegnata] avrebbe l’effetto [...] di introdurre un’eccezione sistematica all’esecuzione dei mandati di arresto europei emessi da tali Stati, il che porterebbe a paralizzare il meccanismo del mandato di arresto europeo” (punto 123). Inoltre, l’Avvocato generale mette in guardia sulla possibilità che gli Stati membri rispettosi dei diritti fondamentali diventino “Stati-rifugio” per le persone ricercate desiderose di sfuggire all’esercizio di un’azione penale o all’esecuzione di una pena privativa della libertà (punto 63). Vi sono già stati in passato dei casi di rifiuto dell'esecuzione di un MAE giustificati da una pronuncia di condanna dello Stato membro di emissione ad opera della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ad esempio, si pensa al rifiuto delle autorità britanniche di dare esecuzione, in due distinte occasioni, a mandati d’arresto provenienti dall'Italia (opposizione motivata in ragione del cronico malfunzionamento del sistema penitenziario italiano, rilevato dalla Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani, e al conseguente rischio che l’esecuzione del MAE potesse esporre i ricercati a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU).
345
ratio), si aggiungerà una seconda valutazione, stavolta individuale, sulla situazione personale del
minore ricercato.
In questo modo si potrebbe coprire una lacuna della direttiva 2016/800/UE sui diritti dei
minori indagati/imputati in procedimenti penali poiché, com'è stato sopra anticipato, l'articolo 7
dedicato alla valutazione individuale non è tra quelli che la direttiva definisce applicabili anche nei
confronti di un minore ricercato per l'esecuzione di un MAE.
Al di là delle previsioni, la sentenza Aranyosi ha segnato un passo fondamentale nella
giurisprudenza in materia di MAE perché la Corte di Giustizia ha assunto il ruolo di guardiana e
paladina del rispetto dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. In futuro si spera ovviamente che
sarà la stessa Corte ad allargare la sua protezione anche ad altri diritti fondamentali del giusto
processo in quanto ciò appare ormai indispensabile per raggiungere dei miglioramenti
nell'armonizzazione delle normative degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia penale in cui sono in gioco diritti come quello alla libertà personale.
Al riguardo, non si può non sottolineare che mentre la direttiva sui diritti dei minori
indagati/imputati in procedimenti penali non si applica, in teoria, ai reati minori, il MAE è stato
utilizzato di frequente anche per combattere reati di minima offensività, portando così alla privazione
della libertà in casi che violavano apertamente gli articoli 5 della CEDU e 6 della Carta dei diritti
fondamentali perché gli Stati membri non hanno considerato l’utilizzo di misure alternative al MAE.
Tale tendenza è così diffusa che anche lo stesso Parlamento europeo ha chiesto una riforma
della Decisione quadro sul MAE che inserisca il principio di proporzionalità tra i requisiti di
ammissibilità di un MAE957.
A questo si aggiunge che un altro grave problema del MAE è sempre stato l’assenza di ogni
riferimento al diritto a un ricorso effettivo che, di conseguenza, ha creato incertezze sul diritto di
appellare le decisioni in materia di MAE; fortunatamente per i fanciulli questa lacuna sembra essere
stata colmata.
Infatti, come è stato sopra anticipato, la direttiva 2016/800/UE sui diritti dei minori
imputati/indagati in un procedimento penale afferma esplicitamente che anche i minori ricercati
devono poter disporre di mezzi di ricorso effettivi in caso di violazione dei diritti riconosciuti dalla
direttiva.
957 European Parliament resolution of 27 February 2014 with recommendations to the Commission on the review of the European Arrest Warrant (2013/2109(INL): "Some examples are illustrative of this disproportionate use: EAWs were issued for cases such as the theft of two car tires, possession of 0.15 grams of heroin; theft of piglets or counterfeiting of 100 euros". Sul punto si vedano anche European Parliamentary Research Service, “Revising the European Arrest Warrant. European Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s Legislative own-Initiative Report”, Brussels 2014 e E. XANTHOPOULOU, The quest for proportionality of the European arrest warrant: fundamental rights protection in a mutualrecognition environment, in NJECL, vol.6, Issue 1, 2015, pp. 32–52.
346
Per concludere si vuole ipotizzare una seconda, possibile, ma meno auspicabile,
conseguenza della sentenza Aranyosi della Corte di Giustizia.
In assenza di un forte e chiaro cambio di rotta da parte della Corte di Giustizia, infatti, il
rischio che si prospetta è che le autorità competenti a dar esecuzione a un MAE si sentiranno poco
vincolate a dover compiere ricerche sul rispetto dei diritti fondamentali nello Stato di emissione e,
pertanto, l'unica possibilità di ottenere una sospensione di una decisione di esecuzione di un MAE,
presa in violazione dei diritti fondamentali, rimarrà quella di ricorrere alla Corte europea dei diritti
dell'uomo.
Al riguardo è illuminante, anche per il tema della presente ricerca, il caso di Natalia
Gorczowska.
Natalia, cittadina polacca, dopo un’infanzia difficile in Polonia aveva iniziato a drogarsi di
anfetamine. Nell’agosto del 2006, all’età di 17 anni, venne condannata da un tribunale polacco a 10
mesi di prigione per il possesso di 4,04 grammi di anfetamina. La pena venne sospesa e una delle
condizioni della sua sospensione era che la ragazza doveva disintossicarsi dalla droga. Nel 2006
Natalia decise di trasferirsi in Inghilterra dove smise di drogarsi, ottenne un lavoro stabile e nel 2011
divenne anche madre di un bambino. Nel dicembre del 2011 Natalia venne arrestata a seguito
dell’emissione di un MAE da parte di un tribunale polacco per aver violato le condizioni della sua
libertà condizionale, avendo lasciato la Polonia senza avvertire il suo addetto alla sorveglianza.
Il caso di specie è interessante perché Natalia aveva commesso il reato per il quale era
ricercata all’età di 17 anni e nel momento in cui era stata arrestata era madre di un bambino di un
anno di cui era l’unica figura genitoriale.
Tornare in Polonia avrebbe stravolto la vita sia di Natalia che del figlio; quest’ultimo, in
particolare, non essendoci parenti in Polonia che potevano occuparsene sarebbe probabilmente finito
in un istituto in Inghilterra se la madre fosse stata arrestata e condotta in Polonia.
Nel febbraio del 2012 Natalia ha così fatto ricorso alla High Court contro la decisione di
dare esecuzione al MAE; tuttavia, l'Alta Corte inglese decise di dare più importanza al rispetto degli
obblighi legati alla procedura del MAE anche se ciò creava un'ingiusta interferenza nella vita privata
della ragazza e del figlio.
Fortunatamente Natalia ottenne una misura provvisoria di sospensione del MAE ad opera
della Corte europea dei diritti dell’uomo che riuscì, pertanto, a bloccare la sua estradizione.
Nel marzo del 2012 Natalia è stata informata che il tribunale polacco aveva deciso di non
attivare più la condanna sospesa.
347
Una storia, pertanto, che vedeva coinvolti due Stati membri, due soggetti altamente
vulnerabili e un lieto fine intervenuto grazie ad una pronta decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo che ha riportato l'attenzione su tutti i diritti in gioco coinvolti.
Se la Corte di Giustizia non assumerà presto e con maggiore convinzione il ruolo di garante
della Carta dei diritti fondamentali i cittadini europei continueranno a rivolgersi alla Corte europea
dei diritti dell'uomo, la quale in futuro potrebbe anche usufruire di uno strumento simile al rinvio
pregiudiziale nel caso in cui entrasse in vigore il Protocollo n. 16 alla CEDU958.
2.4 Osservazioni finali
Giunti al termine dell’analisi dei principali strumenti dedicati alla tutela dei diritti degli
indagati/imputati in procedimenti penali e del loro coordinamento con la direttiva che si occupa
nello specifico di tutelare i minori autori di reato, è ora possibile operare alcune osservazioni
conclusive, partendo da un primo commento sulla direttiva UE 2016/800.
Innanzitutto, al fine di valutare l’impatto complessivo che quest’ultima avrà sui diritti dei
minori, bisogna partire dall’art. 23, intitolato “non regressione”, che afferma che nessuna
disposizione della direttiva dovrà essere interpretata in modo tale da limitare o derogare i diritti e
le garanzie procedurali garantiti ai fanciulli dalla Carta, dalla CEDU e da altre pertinenti
disposizioni di diritto internazionale, tra le quali, in particolare, la Convenzione sui diritti del
fanciullo, oltre che dalle normative degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più
elevato.
Al riguardo, si è già avuto modo di osservare che la direttiva offre, sotto certi aspetti, una
protezione inferiore rispetto agli standard internazionali e non affronta in maniera completa alcune
questioni estremamente rilevanti, come la giustizia riparativa, la rieducazione dei fanciulli e
l’aspetto della formazione degli operatori.
Appare palese, inoltre, che la promozione delle Linee Guida del Consiglio d’Europa,
indicata come una priorità nel 2011 nell’Agenda UE per i diritti del fanciullo, è fallita in quanto il
livello di tutela che deriva dalla nuova direttiva è molto inferiore rispetto a quello auspicato nelle
958 Approvato alla seduta del 10 luglio 2013 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dal 2 ottobre 2013 è aperto alla firma degli Stati (attualmente, per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE, è stato ratificato solamente da Slovenia, Lituania e Finlandia e firmato da Slovacchia, Romania, Paesi Bassi, Francia, Italia, Estonia e Grecia) e entrerà in vigore tre mesi dopo la sua ratifica da almeno dieci Stati. Grazie a questo Protocollo la giurisdizione di uno Stato Membro potrà, a processo pendente, richiedere un parere consultivo (non vincolante) alla Corte. Per un primo commento sulle differenze con il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia si veda M. MARCHINI, Il Protocollo n. 16 alla CEDU: affinità e divergenze con il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, pubblicato su www.eurojus.it il 13/112014.
348
Linee Guida.
È evidente che il paragone con il panorama internazionale non possa prescindere dal tenere
in considerazione le limitate competenze dell’Unione europea in materia, ma ciò che appare
deludente, per quanto riguarda l’adozione della direttiva 2016/800/UE, è soprattutto il fatto che sono
state le proposte di modifica del Consiglio a portare ad un abbassamento radicale del livello di
protezione ravvisato nella proposta della Commissione959.
Inoltre, quello che appare mancante in questa direttiva è la cristallizzazione dei principali
principi chiave della giustizia penale minorile che dovevano risultare con forza nel testo come
obiettivi da raggiungere da parte degli Stati membri. Questi ultimi, infatti, seppur attraverso
l’utilizzo di propri mezzi, necessitavano di essere guidati da delle norme UE in grado di ravvicinare
le legislazioni nazionali su certe accortezze procedurali, fondamentali per tutelare la specificità
della condizione minorile e, in quanto tali, non idonee ad essere lasciate totalmente alla
discrezionalità degli Stati membri.
Nella maggior parte delle ipotesi, invece, leggendo il testo della direttiva, si è portati a
chiedersi se ci si trovi di fronte a delle mere linee guida non vincolanti piuttosto che a delle vere e
proprie prescrizioni normative visto che diverse disposizioni rappresentano più un’opportunità per
restringere la protezione che per alzare lo standard.
Queste debolezze nella formulazione delle disposizioni della direttiva 2016/800/UE non
derivano unicamente dal fatto che l’Unione europea ha la competenza ad adottare solo norme
minime, perché, come è stato osservato, il concetto di “norme minime”, in altre occasioni, ha
condotto il legislatore UE ad emanare norme dal contenuto ben più ampio e tutelante a favore, ad
esempio, dei diritti dei minori vittime di reato nel processo penale.
La direttiva a tutela dei diritti dei minori autori di reato è, quindi, un testo complesso,
difficile da trasporre e al quale non può di certo essere riconosciuto il merito di aver tutelato la
particolarità della condizione di questa categoria di fanciulli attraverso la riduzione dei margini di
discrezionalità lasciati all’interprete.
Gli Stati membri, abituati a configurare le garanzie processuali come fattispecie rigide,
dovranno abituarsi ad un costante e necessario dialogo tra la propria giurisprudenza nazionale e
quella della Corte di Giustizia in modo tale da tradurre in prescrizioni più precise le norme
contenute in questa direttiva che, diversamente, sarebbero inapplicabili.
In ogni caso, viste le numerose eccezioni e gli ampi poteri discrezionali lasciati agli Stati
959 Il riferimento è, in particolare, alle proposte del Consiglio in merito alle eccezioni per l’accesso dei minori all’assistenza legale, alle restrizioni al diritto dei minori in detenzione di ricevere un esame medico, nonché la proposta di consentire la detenzione dei fanciulli con giovani adulti e di addossare i costi risultanti dall’applicazione della direttiva ai minori in certe circostanze. Fortunatamente non tutte sono state recepite nel testo finale.
349
membri, difficilmente si arriverà ad un’applicazione omogenea delle disposizioni della direttiva
2016/800/UE nei vari Stati membri e quindi nemmeno ad una minima armonizzazione delle loro
normative penali, utile per favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e per
rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati rispetto alla situazione attuale960.
L’unico principio chiave della giustizia penale minorile che emerge con forza e chiarezza
nella direttiva 2016/800/UE, grazie all’introduzione del diritto alla valutazione individuale, è quello
di garantire ai minori un diritto penale della personalità e non “del fatto”, in cui l’esame delle
caratteristiche soggettive dell’autore minore di età deve essere assolutamente prioritario. La
giustizia penale minorile, infatti, non deve essere “une justice d’exception, mais une justice de
précision: adaptée à la situation de l’enfant, à son age, à sa situation de famille”961.
La differenza tra adulto e minore, dal punto di vista del trattamento processuale e
successivamente anche sanzionatorio, dovrebbe però emergere anche da una diversità qualitativa
della risposta penale al reato e non essere ridotta ad una mera attenuazione di default di alcune
rigidità processuali.
Proprio per tale ragione, sarebbe stato importante considerare l’interesse superiore del
minore alla stregua di un diritto, di un principio e di una norma procedurale, così come auspicato
dal Comitato per i diritti dei fanciulli, e non come una mera norma di chiusura e di stile, inserita
dopo aver elencato importanti eccezioni ai diritti fondamentali dei minori che diventano, così, la
regola se non entra in gioco l’eccezione del superiore interesse del minore.
Per quanto riguarda le problematicità che potrebbero sorgere nei riguardi del rispetto della
CEDU, il principio di equivalenza (ex art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
letto in combinato disposto con l’art. 6, par. 2, del TUE) vieta in modo rigoroso all’Unione europea
di adottare standard di tutela più bassi di quelli previsti dalla CEDU; considerato che tale principio
è di frequente ignorato dalla Corte di Giustizia, la quale probabilmente ritiene di adottare standard
sufficientemente garantisti, si è osservato più volte che la probabilità che vi saranno, in futuro, dei
contrasti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è piuttosto elevata.
In merito alla questione della prevalenza delle disposizioni nazionali che garantiscono un
livello di protezione dei diritti fondamentali più elevato, sia la presenza della clausola di non
regressione inserita nella direttiva 2016/800/UE che la lettura degli articoli della Carta dei diritti
fondamentali consentono di non escludere a priori una maggiore valorizzazione delle norme
nazionali più tutelanti (anche perché il coinvolgimento di più Stati membri in un procedimento
960 Ad esempio la Raccomandazione (2008) 11: “Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure” esclude la possibilità che un minore possa essere isolato in una cella di punizione (art. 95/3). 961 Y. FAVIER. F. RERRAND, La justice des mineurs en Europe: une question de spécialité?, Intersentia, 2011, p. 163.
350
penale non dovrebbe mai avere un impatto negativo sui diritti procedurali della persona interessata,
soprattutto se minore), pur non derivandone, ovviamente, una clausola di automatica prevalenza
delle disposizioni nazionali su quelle UE.
Del principio della lex mitior vi sono tracce, peraltro, in atti normativi UE già adottati
come la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea962.
Nonostante dei timidi riferimenti al principio della lex mitior, tuttavia, è chiaro che l’Unione
europea abbia evitato sinora ogni seria riflessione sul punto, limitandosi a non riconoscere
espressamente, né ad ammettere l’esistenza del criterio del maximum standard di protezione dei diritti
fondamentali, temendo che se lo stesso venisse adottato integralmente dagli Stati membri rischierebbe
di porre in pericolo il raggiungimento degli obiettivi UE, come chiarito, ad esempio, nella sentenza
Melloni.
Un’applicazione più ragionata di questo criterio consentirebbe, però, di aumentare la
reciproca fiducia tra gli Stati membri e sarebbe anche un notevole salto di qualità nella tutela dei
diritti procedurali in materia penale oltre lo steccato della politica dei diritti minimi963.
Attualmente, quindi, i diritti fondamentali sono visti dall’Unione europea sia come un limite
per gli obiettivi UE e, in un certo senso, anche per la fiducia tra gli Stati membri (come dimostrano,
da un lato, le sentenze della Corte di Giustizia in materia di MAE e, dall’altro, le tante criticate
legislazioni nazionali che hanno introdotto motivi di rifiuto di un MAE basati sul rispetto dei diritti
fondamentali) che come una fonte della stessa fiducia reciproca tra gli Stati membri (come dimostra,
invece, l’adozione di direttive contenenti standard minimi per la protezione dei principali diritti
procedurali degli indagati/imputati nei processi penali).
Verosimilmente, problematiche simili alla vicenda Melloni si potrebbero presentare nei
confronti di minori ricercati per l’esecuzione di un MAE e, si teme, con risultati analoghi, nonostante
l’adozione della direttiva 2016/800/UE.
In questi casi, infatti, entra in gioco l’obiettivo della rapida consegna perseguito dalla
Decisione quadro sul MAE e la Corte di Giustizia, come abbiamo visto, pone insistentemente
l’accento sulle finalità efficientistiche del MAE, affermando la prevalenza di queste ultime su ogni
contro-interesse suscettibile di ostacolare o, anche solo rallentare, il meccanismo di cooperazione.
962 In tale Decisione quadro si prevede, infatti, che lo Stato di escuzione possa adattare la pena se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura, senza però aggravare la sentenza da eseguire in ordine a natura e durata della detenzione. 963 T. RAFARACI, Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell’Unione europea, in T. Rafaraci (a cura di) La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2011, p. 131-2.
351
L’indirizzo interpretativo della Corte è rimasto praticamente immutato anche dopo l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, nonostante sia stata attribuita efficacia vincolante alla Carta dei diritti
fondamentali.
Come è stato osservato, tuttavia, i casi di minori ricercati nell’UE, in vista dell’esecuzione
di un MAE, sono stati sinora molto limitati, così come (seppur in misura maggiore) quelli di minori
coinvolti in procedimenti penali transfrontalieri. La direttiva 2016/800/UE, quindi, trovando
applicazione soprattutto a livello nazionale, non può finire per pregiudicare l’obbiettivo UE della
rapida circolazione ed esecuzione delle decisioni in materia penale e pertanto non si pone nemmeno
il problema di consentire o meno l’applicazione, a situazioni puramente interne, delle disposizioni
nazionali più garantiste.
In conclusione, gli Stati membri con una legislazione sufficientemente child-friendly
saranno poco influenzati dall’entrata in vigore della direttiva 2016/800/UE, mentre gli Stati membri
meno virtuosi cambieranno le proprie leggi adattandosi meramente a quanto dalla stessa richiesto,
continuando a garantire, su certi aspetti, una tutela inferiore a quella imposta dalla CEDU e dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo.
Da ultimo, occorre spendere alcune osservazioni conclusive su un altro aspetto che non
semplifica la vita alle autorità competenti degli Stati membri, chiamate ad eseguire correttamente
la direttiva 2016/800/UE, ovvero, da un lato, l’utilizzo del rinvio per relationem per richiamare le
direttive sull’accesso a un avvocato e sul diritto all’informazione e, dall’altro, inspiegabilmente, il
mancato richiamo ad altre direttive rilevanti come quella sulla presunzione di innocenza e sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione.
In generale, risulta evidente che le varie direttive che sono state analizzate avrebbero
potuto sfruttare meglio la possibilità di creare collegamenti con gli strumenti normativi adottati in
precedenza, al fine di completarli e rafforzarli. Anche nelle direttive non rivolte specificatamente
ai fanciulli, infatti, non sono di frequente garantiti gli standard riflessi nella Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonostante
le buone intenzioni che avevano sorretto la loro adozione.
Nella direttiva dedicata ai diritti dei minori autori di reato sarebbe stato preferibile
quantomeno optare per una trascrizione integrale di tutti i diritti garantiti dalle varie direttive sopra
citate anche per evidenziare meglio la specificità della disciplina minorile, aspetto che, peraltro,
non viene tenuto in considerazione dalle due direttive che non sono state richiamate nella direttiva
2016/800/UE e che affrontano questioni non approfondite in quest’ultima.
Tale risultato riflette, peraltro, una delle maggiori criticità del diritto penale UE inteso
352
come sistema, di cui la direttiva sui minori autori di reato aggiunge semplicemente un ulteriore
tassello, ovvero la mancanza di una seria riflessione d’insieme sui punti essenziali della teoria
generale del diritto penale sostanziale e procedurale che rende, di fatto, il diritto penale UE
profondamente frammentato, basato su maldestri copia-incolla da un testo normativo all’altro e su
definizioni di concetti (anche fondamentali) che variano a seconda della tematica affrontata.
È pertanto difficile immaginare concreti sviluppi e miglioramenti nel trattamento dei
minori in conflitto con la legge senza che vi sia un cambiamento di base nell’approccio al diritto
penale UE. Non si può più, infatti, considerare quest’ultimo solo come uno strumento di difesa
sociale e come una barriera da ergere a fronte della minaccia rappresentata da gravi forme di
criminalità organizzata e transnazionale, ma bisogna iniziare a coltivare seriamente l’idea, finora
rimasta piuttosto utopica, della creazione di un giusto processo penale UE964.
Inoltre, un problema di cui non si discute spesso riguarda i costi per l'attuazione dei diritti
contenuti nelle varie direttive che sono state emanate in attuazione della Roadmap del 2009 e, in
particolare, i costi per le traduzioni, per gli interpreti e per il patrocinio a spese dello Stato.
Il fatto che il principio del mutuo riconoscimento imponga sostanzialmente allo Stato
membro di esecuzione di farsi carico delle richieste di un altro Stato membro e, in particolare, dei
costi necessari per tutelare le garanzie dell'equo processo nel suo territorio, è da tenere sempre in
considerazione poiché è molto probabile che gli Stati membri, in merito ai casi transfrontalieri,
cercheranno di ridurre al minimo il livello (già minimo) garantito dalle direttive UE, sfruttando gli
ampi margini di discrezionalità che gli sono stati lasciati.
In pratica, nonostante il rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati/imputati nei
procedimenti penali sia diretto a facilitare il mutuo riconoscimento, l'applicazione di tale ultimo
principio potrebbe alla fine anche ridurre il godimento dei diritti procedurali più costosi in contesti
di cooperazione transnazionale965.
Tornando alla direttiva 2016/800/UE, avrebbe indubbiamente aiutato a migliorare il
quadro generale sopra descritto, l’aver imposto, in caso di rinvio alla legislazione nazionale degli
Stati membri, l’applicazione della normativa nazionale riferibile specificatamente ai minori autori
di reato, in modo tale da scongiurare il rischio di applicazione ai fanciulli del medesimo trattamento
964 Come osserva O. Mazza, Una deludente proposta in tema di presunzione d’innocenza, in Arch. pen., 2014, n. 3, p. 1 ss. 965 L’Unione europea, pertanto, dovrebbe riflettere seriamente su delle modalità alternative di ripartizione dei costi, come ad esempio la creazione di un fondo UE in cui tutti gli Stati membri dovranno contribuire in virtù della propria situazione economica e demografica. Per un primo approfondimento del problema si vedano J. OUWERKERK, All'bout the money? On the division of costs in the context of EU criminal justice cooperation and the potential impact on the safeguarding of EU defence rights, in European Journal of crime, criminal law and criminal justice, 2017, p. 7-8 e E. BAKER, What process criminal justice in the EU?, in European Journal of crime, criminal law and criminal justice, 2016, p 95 e ss.
353
riservato agli adulti. Inoltre, imponendo, sostanzialmente, un trattamento normativo differenziato
per i minori, questo avrebbe indotto indirettamente gli Stati membri che non ne sono ancora dotati
ad emanare una normativa ad hoc a tutela dei minori autori di reato.
Quello che bisogna chiedersi, giunti al termine di queste osservazioni, è, in primo luogo, se
gli standard contenuti nella direttiva 2016/800/UE potranno essere resi esecutivi nella prassi
giudiziaria degli Stati membri, avendo successo dove altri standard (internazionali) hanno sinora
fallito e, in secondo luogo, se tale strumento ha fornito un quadro generale UE di protezione dei
diritti dei fanciulli che entrano nel circuito penale.
La risposta alla prima domanda dipende da numerosi fattori in quanto si è già avuto modo
di osservare che l’impatto, in sé, della direttiva sugli ordinamenti degli Stati membri non sarà
consistente a causa dell’ampia discrezionalità lasciata agli Stati e che quindi il valore aggiunto del
suo recepimento a livello nazionale è indeterminato e imprevedibile, essendo in mano ai legislatori
nazionali, poi ai tribunali nazionali e poi a seguire alla Corte di Giustizia e alla Commissione
europea; indubbiamente è certo che molte disposizioni della direttiva non riflettono gli standard
internazionali e proprio per tale ragione appare utile una breve riflessione sul rispetto dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità.
Il rispetto del principio di sussidiarietà, al di là dell’impatto minimo della direttiva su
situazioni aventi dimensione transnazionale, può dirsi rispettato in quanto per diversi Stati membri
questo strumento rappresenta l’occasione per introdurre determinati diritti e garanzie nel processo
penale minorile dopo anni di disinteressamento agli obblighi internazionali assunti in materia.
Pertanto, proprio nella maggior forza del diritto UE nell’imporsi sugli ordinamenti nazionali risiede
il valore aggiunto di questa direttiva, più che nel suo contenuto.
Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio di proporzionalità sorgono maggiori
dubbi in quanto la forma (direttiva) e il contenuto (norme minime, a tratti minimali) della direttiva
2016/800/UE non si sono dimostrati idonei a conseguire gli obiettivi che hanno giustificato
l’adozione di tale strumento.
Fermo restando il rispetto del Trattato, che tale tipo di forma e contenuto prevede e concede,
si è già avuto modo di notare che, per quanto riguarda la forma, è stata sottovalutata (o non
adeguatamente valorizzata) la caratteristica principale della direttiva che è quella di imporre agli Stati
membri chiari obiettivi da raggiungere attraverso mezzi propri; mentre per quanto riguarda il
contenuto, il concetto di “norme minime” è rimasto in balìa delle resistenze del Consiglio che hanno
impedito di ottenere un testo più incisivo delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e
delle norme della Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli in materia che erano state entrambe
ampiamente criticate dalla Commissione europea a motivo della necessaria adozione di una specifica
354
direttiva UE che avrebbe dovuto fare la differenza.
Per rispondere anche alla seconda domanda che ci si è posti poco sopra, non si può, in
definitiva, affermare che la direttiva 2016/800/UE abbia introdotto un chiaro quadro generale nell’UE
a protezione dei diritti dei minori imputati/indagati in procedimenti penali.
Nonostante quanto finora esposto, si guarda positivamente alla prima pronuncia della Corte
di Giustizia che ha affrontato la tematica dei diritti degli imputati/indagati nei procedimenti penali.
Con la sentenza Covaci966, infatti, la Corte ha implicitamente fatto proprio un principio
espresso dall’Avvocato Generale Yves Bot nelle sue precedenti Conclusioni967 in virtù del quale
l’interpretazione dei diritti sanciti nelle direttive adottate nell’ambito del settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale, sebbene le stesse contengano solo “norme minime”, non può
comportare una riduzione della loro portata.
Nella pronuncia in esame, infatti, la Corte ha fornito un’interpretazione molto ampia dei
diritti all’assistenza linguistica e all’informazione, ricomprendendovi anche delle garanzie che, da un
lato, sembravano esulare dalla sfera di applicabilità delle due direttive e, dall’altro, hanno la capacità
di poter addirittura paralizzare lo svolgimento di un procedimento penale.
Senza addentrarci in un’analisi approfondita di tale sentenza e delle critiche che essa ha
sollevato968, è importante che la Corte abbia chiarito, a livello ermeneutico, che la tutela del diritto di
difesa deve garantire l’estensione delle garanzie processuali anche a casi non espressamente previsti,
qualora ciò risulti necessario per evitare che il processo possa essere considerato iniquo.
Considerate le lacune riscontrate nella direttiva 2016/800/UE (ma non solo), si ritiene,
pertanto, confortante una simile presa di posizione della Corte di Giustizia in quanto è proprio nel
suo ruolo di interpretazione/creazione del diritto UE che si fa ora affidamento, essendoci già una
buona base di strumenti normativi a tutela dei diritti degli indagati/imputati che attende solo di essere
pienamente operativa negli Stati membri.
Come affermato nel considerando n. 9 della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di
un difensore, la tabella di marcia della Roadmap “era concepita per operare come uno strumento
globale; i suoi benefici si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno
state attuate”. Considerando il periodo di attuazione di ogni direttiva sopra analizzata ci vorrà fino
all’11 giugno 2019 per avere operative tutte le garanzie in esse contenute negli Stati membri969.
966 Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci. 967 Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot del 7 maggio 2015. 968 Per la quale si rinvia a V. LEGGIO, Prima pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sulle garanzie difensive di indagati e imputati nei procedimenti penali, in Eurojust.it, articolo pubblicato il 5 novembre 2015. 969 Gli Stati membri, infatti, hanno fino al 1° aprile 2018 per dare esecuzione alla direttiva sulla presunzione di innocenza, fino al 25 maggio 2019 per quella sul diritto al gratuito patrocinio e sino all’11 giugno 2019 per dare attuazione alla direttiva UE 2016/800 sui diritti dei minori indagati/imputati in procedimenti penali.
355
La direttiva sui diritti dei minori autori di reato sarà proprio l’ultima a dover essere attuata
entro l’11 giugno 2019; al di là delle critiche, essa rappresenta uno strumento innovativo nel suo
scopo e un passo di importanza storica nel panorama giuridico UE.
Non si può non gioire, infatti, per qualcosa che prima non esisteva e che ora finalmente c’è,
ovvero le basi del giusto processo penale minorile UE (perché solo di basi si tratta!), sulle quali si
potrà finalmente discutere e lavorare (per rafforzarle) nel prossimo futuro, magari più consapevoli
del fatto che “Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini”970.
970 Frase di Dietrich Bonhoeffer.
356
CONCLUSIONI
Nel corso della presente ricerca si è avuto modo di analizzare sempre più nello specifico
come, al giorno d’oggi, siano tutelati i diritti dei fanciulli a livello internazionale, regionale ed
europeo e quali siano le rispettive peculiarità, punti di forza e debolezze dei vari sistemi messi in
campo a protezione dei minori.
Ci si accinge, pertanto, a presentare le conclusioni di questo lavoro che è stato condotto
principalmente attorno a due grandi aree tematiche: la protezione dei minori e la giustizia penale.
Innanzitutto, occorre rispondere al primo quesito che ci si è posti all’inizio di questa tesi di
ricerca: c’è bisogno di un’azione dell’UE a protezione dei diritti dei minori?
La risposta è affermativa.
Sono certamente comprensibili e non prive di fondamento le preoccupazioni legate, da un
lato, al fatto che le azioni e le politiche UE sono dirette in maniera preponderante a massimizzare la
capacità degli adulti di contribuire al mercato interno e, dall’altro, alla constatazione che le misure
UE che attribuiscono dei diritti ai minori finiscono, di frequente, per essere dei meri duplicati delle
disposizioni previste a livello nazionale e/o internazionale; ciò nonostante, ci sono diversi argomenti
che fanno propendere per un’azione UE a tutela dei fanciulli.
Il primo fra tutti riguarda l’evidente constatazione che anche il più innocuo intervento
dell’Unione può finire per avere delle implicazioni significative per i minori. Inoltre, la libera
circolazione delle persone, le minori barriere tra gli Stati membri, i controlli ridotti su lavoratori,
turisti e cittadini europei che attraversano giornalmente le frontiere interne dell’Unione, rendono
quest’ultima un luogo potenzialmente pericoloso per i fanciulli che si possono ritrovare facilmente
implicati in situazioni come il traffico e lo sfruttamento di persone.
Pertanto, non ci si deve nemmeno più chiedere perché l’Unione dovrebbe garantire un
approccio sempre più child-focused in tutte le sue politiche, ma semmai che cosa l’Unione dovrebbe
fare per ridurre gli effetti pregiduzievoli delle sue politiche/normative sui minori971.
Il secondo argomento a favore di un intervento sempre maggiore dell’Unione europea a
tutela dei minori riguarda la considerazione che l’Unione possiede la forza politica adatta e gli
strumenti e le risorse economiche necessarie per offrire un contributo unico alla protezione dei diritti
dei fanciulli, non solo a livello UE, ma anche a livello internazionale.
Dal punto di vista politico, sicuramente l’Unione europea potrebbe contribuire sempre più
attivamente a campagne di sensibilizzazione volte a rafforzare i diritti dei minori, dando vita, così, a
971 H. STALFORD, E. DRYWOOD, Coming of age? Children’s rights in the European Unione, in Common Market Law Review, 2009, p. 171.
357
nuove e più stringenti forme di cooperazione tra gli Stati membri, i Paesi terzi e altre organizzazioni
internazionali.
Dal punto di vista istituzionale, poi, l’Unione europea possiede i mezzi adatti per consentire
una corretta diffusione e armonizzazione dei diritti dei minori nei 28 Stati membri (ci si riferisce, in
particolare, al potenziale del ricorso per infrazione972 e del rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia).
Il terzo argomento a sostegno di un sempre maggiore interesse dell’Unione per i diritti dei
fanciulli concerne il dato di fatto che l’Unione europea stessa ha bisogno dei minori; i fanciulli sono
infatti un importante investimento per la sopravvivenza stessa di un’Europa in cui il calo delle nascite
è in vertiginoso aumento973.
Proteggere i minori come investimento e trasmettergli il senso di appartenenza all’identità
europea andrà unicamente a vantaggio dell’Unione in quanto i fanciulli contribuiranno a portare
avanti il suo sviluppo economico, sociale e politico974.
Ecco perché, quando si parla di minori, è errato basare ogni considerazione sulla loro
“dipendenza” dagli adulti. Risulta semmai più corretto parlare di “interdipendenza” perché i fanciulli
non sono solo bisognosi di cure, possono anche essere fonti di importanti diritti (come dimostra il
caso Zambrano, analizzato approfonditamente nella seconda parte della tesi) o di opportunità
lavorative per gli adulti, come, ad esempio, per gli operatori coinvolti in servizi rivolti all’infanzia e
per le aziende che producono e vendono beni di interesse per i minori (ad esempio cartoni animati
come nel citato caso Dynamic Medien).
972 È interessante notare che attualmente la Commissione europea ha attivato la procedura pre-contenziosa, ex art. 258 TFUE, nei confronti di ben 16 Stati membri, dunque più della metà, in relazione all’attuazione della direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, di 9 Stati membri in relazione all’attuazione della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, di 4 Stati membri in relazione all’attuazione della direttiva sull’OEI, di 3 Stati membri in relazione all’attuazione della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e, infine, di 1 Stato membro in relazione all’attuazione della direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Inoltre è opportuno ricordare che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate per conformarsi alle direttive, con possibilità, in caso di inerzia, di essere sottoposti a procedura di infrazione. Quest’ultima, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, potrebbe concludersi con la comminazione di una sanzione pecuniaria a carico dello Stato che ometta tale comunicazione, in deroga alla regola generale che prevede la comminazione di tale sanzione solo a conclusione di un procedimento di c.d. doppia condanna. Il par. 3 dell’art. 260 TFUE prevede, infatti, che “la Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell’articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza”. 973 Commission, “Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth” (Communication) COM (2010) 2020 final, 7: “Demographic ageing is accelerating. As the baby-boom generation retires, the EU’s active population will start to shrink as from 2012/2014. The combination of a smaller working population and a higher share of retired people will place additional strains on our welfare systems”. 974 C. PIPER, “Investing in a Child’s future: too risk?”, in Child and Family Law Quarterly, 2010, p. 1.
358
L’apporto dell’Unione europea è fondamentale per sostenere gli Stati membri
nell’attuazione delle politiche UE a favore dei minori e anche per spronare le autorità nazionali a
destinare un maggior numero di risorse alla tutela dei diritti dei fanciulli.
Le attuali misure di austerità, infatti, possono compromettere anche il mantenimento delle
buone pratiche esistenti. Lo dimostra bene il fatto che la nuova direttiva UE 2016/800 sulle garanzie
procedurali per i minori sospettati o accusati in procedimenti penali è basata sull’innovativo sistema
italiano di giustizia penale minorile, operativo sin dal 1988 (ovvero da un anno prima dell’entrata in
vigore della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) e ora oggetto di una riforma che vuole abolire
i Tribunali per i Minorenni in Italia, principalmente per ragioni di risparmio delle risorse975.
Chiariti i motivi che spingono a sostenere la necessità di un’azione UE a tutela dei fanciulli,
è opportuno ripercorrere brevemente quali siano le maggiori criticità che sono state riscontrate
nell’approccio dell’Unione europea ai diritti dei fanciulli, in modo tale da indicare nel prosieguo delle
possibili soluzioni per rendere l’azione dell’UE non solo necessaria, ma anche adeguata e di valore.
Come si è potuto osservare, in particolare, nella prima parte del presente lavoro, i minori
beneficiano da tempo di una protezione specifica a livello internazionale, ma si notano ancora delle
notevoli difficoltà a riconoscere loro dei diritti specifici che siano dagli stessi concretamente
esercitabili ed invocabili in giudizio.
Nel passaggio da “minore oggetto di diritto” a “soggetto di diritti”, l’Unione europea ha
comunque dato il suo contributo in quanto ha permesso, ad esempio, di cambiare il concetto di
“potestà familiare”, ancorato ad una ormai remota concezione di famiglia, con quello di “potestà
genitoriale”, grazie al Reg. 2201/2003. Questo ha permesso di rafforzare negli Stati membri la
consapevolezza che i minori sono e devono essere trattati come soggetti di diritto.
975 È stato approvato alla Camera e si appresta a passare alla Commissione Giustizia del Senato, infatti, il “Disegno di Legge governativo per l’efficienza del processo civile” (c.d. “Riforma Orlando”) che nello stesso testo di Legge punta ad istituire i Tribunali per l’impresa e per il mercato e a sopprimere i Tribunali per i minorenni e le Procure presso i Tribunali per i minorenni, a favore di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari. Se questa riforma dovesse essere approvata definitivamente porterebbe a ridurre drasticamente la specializzazione dei magistrati e dei pubblici ministeri che si occupano di delicate questioni minorili e anche il tempo dedicato in via esclusiva ai minori verrebbe drammaticamente ridimensionato. In definitiva, proprio lo Stato membro che ha guidato la nascita del giusto processo minorile UE, ora è in procinto di ridurre le garanzie già esistenti a tutela dei fanciulli tramite una riforma nata per “favorire l’impresa e il mercato". Riforma, tra l'altro, in palese contraddizione con una dichiarazione ufficiale resa dall’Italia al Consiglio dell’Unione europea il 17 maggio 2016, in merito all'adozione della direttiva 2016/800/UE, in cui sono state evidenziate delle preoccupazioni "riguardo al livello di protezione offerto da questo strumento ai minori coinvolti in procedimenti penali, considerate la loro particolare situazione di vulnerabilità e l’importanza dei diritti in gioco". L'Italia, di conseguenza, si è impegnata, in linea con quanto previsto dalla clausola di non regressione (ex art. 23 della direttiva 2016/800/UE), ad attuare la direttiva continuando "ad ispirarsi all’alto livello di protezione che il suo ordinamento giuridico già offre ai minori nei procedimenti penali".
359
Ciò non toglie che a livello UE si sia passati da una concezione di minore oggetto di
protezione e senza diritti a quella di minore soggetto di diritti, ma con diritti che difficilmente potrà
invocare in giudizio.
Altrettanto paradossalmente, le conquiste maggiori nella protezione dei diritti dei minori si
sono avute sinora grazie all’interpretazione evolutiva, a tratti creativa, di strumenti internazionali
generali a tutela dei diritti umani, piuttosto che ad opera di convenzioni specificatamente dedicate ai
fanciulli.
Nella prima parte del presente lavoro sono state evidenziate, infatti, le enormi difficoltà della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ad imporsi sulle legislazioni degli Stati parte e il ruolo
rivoluzionario della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretare la CEDU in maniera child-
friendly.
L’aumento vertiginoso del numero di ricorsi fondati, in cui sono coinvolti minori (cittadini
europei o stranieri residenti nell’UE), davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a
svolgere un ruolo sussidiario rispetto alle autorità nazionali, è sintomatico di un funzionamento
insoddisfacente dei meccanismi di tutela dei diritti dei fanciulli negli Stati membri e, di conseguenza,
anche nella stessa Unione europea.
Sembra infatti che quanto più solennemente i diritti dei minori sono riconosciuti e proclamati
dalle fonti primarie e secondarie dell’Unione, tanto più gli stessi diritti siano messi in discussione
nella realtà quotidiana, oggetto di processi che ne riducono o ignorano di frequente la portata.
La responsabilità principale è dei giudici nazionali degli Stati membri che, ancora prima che
l'Unione europea si dotasse di strumenti vincolanti in materia, hanno di frequente ignorato il fatto che
i propri ordinamenti erano vincolati al rispetto di importanti strumenti internazionali a tutela dei
fanciulli. Ecco perché si comprende l'assoluta centralità del ruolo della Corte di Giustizia nel guidare
e spronare gli Stati membri nella corretta applicazione del diritto UE.
Sinora, tuttavia, la Corte non sembra essere ancora entrata adeguatamente nel ruolo di
responsabile suprema della tutela giudiziaria dei diritti dei fanciulli nell'Unione europea.
La Corte di Giustizia, a differenza della Commissione e del Parlamento europeo, è
un’istituzione che non usufruisce della consultazione di esperti in materia minorile prima di emettere
una sentenza e i cui giudici non devono possedere obbligatoriamente una formazione specifica per
affrontare casi che coinvolgono dei minori con uno sguardo child-centered.
L’assenza di un obbligo di specializzazione in capo ai giudici della Corte di Giustizia è
aggravata dal fatto che la preoccupazione principale del giudice europeo si è dimostrata essere la
tutela dell’essenza dell’Unione europea come sistema anche nei casi in cui ciò andava a scapito degli
interessi dei fanciulli coinvolti.
360
L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali è stato, infatti, utilizzato sia in maniera
strumentale all’esigenza di non scardinare il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri (che
regola il funzionamento di molti istituti relativi alla circolazione delle decisioni nell’Unione europea)
che in maniera subordinata alla tutela delle quattro libertà fondamentali e alla conservazione del
sistema “Unione europea” in generale.
Come è stato evidenziato nella seconda parte del presente lavoro, nei casi rari in cui la Corte
di Giustizia ha citato l’art. 24, l’interesse superiore del minore è stato valutato quasi sempre in astratto
(ad eccezione di tre casi976), portando, di conseguenza, a decisioni deludenti oppure è stato utilizzato
come una sorta di “clausola di stile” di chiusura che non ha aggiunto nulla al precedente ragionamento
della Corte.
In generale, ove non soccorre “il nucleo essenziale dei diritti” derivanti dall’essere cittadini
europei (come dimostrano le sentenze Zambrano, Secretary of State for the Home Department c. CS.
e Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado), i fanciulli appaiono del tutto in balia degli
interessi dell’Unione europea e dell’atteggiamento incentrato sul self-restraint della Corte di
Giustizia.
Le criticità sorte sinora davanti alla Corte contrastano con il tentativo del legislatore europeo
di ottenere una buona sinergia tra la protezione offerta ai minori dall’Unione europea e quella prevista
a livello internazionale.
Questo si riflette chiaramente nelle recenti direttive adottate nell’ambito della cooperazione
giudiziaria in materia penale. Ad esempio, la direttiva UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile incorpora e sviluppa aspetti della
Convenzione del Consiglio d'Europa che si occupa della medesima tematica. Al riguardo, la
Commissione europea aveva asserito che la nuova direttiva avrebbe aggiunto valore al livello di
protezione offerto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa977.
Stesso discorso vale per la direttiva UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, modellata sul Protocollo di Palermo e sulla Convenzione
di Varsavia del Consiglio d’Europa, con lo scopo precipuo di aggiungere un quid pluris alla
protezione offerta dai due strumenti internazionali. Medesimo scopo che ha guidato l’adozione della
più recente direttiva UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti
penali.
976 MA and Others c. Secretary of State for the Home Department, Secretary of State for the Home Department c. CS. e Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado. 977 Explanatory Memorandum acompanying proposal for a Direttive on combating the sessuale abuse, sexual exploitation of children and child pornography, repealing Framework Decision 2004/68 COM (2010) 94 final.
361
Come è stato sottolineato più volte, osservando nel complesso tutte le direttive che
contengono diritti e garanzie per i fanciulli (vittime o autori di reato), si ritiene difficilmente
raggiungibile l’obiettivo di ravvicinare le normative nazionali in materia penale e processuale penale
e anche quello di avanzare nella tutela offerta dall’Unione europea rispetto a quella offerta dagli
strumenti internazionali. La possibilità di poter usufruire di numerose deroghe e le tante clausole di
salvaguardia rendono, di fatto, liberi gli Stati membri di non attivarsi per tradurre in norme interne le
disposizioni di diritto UE.
Gli articoli 82 e 83 del TFUE consentono poi la possibilità di adottare solamente direttive
contenenti “norme minime” (di diritto penale sostanziale e procedurale) nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale. Questo può finire facilmente per creare contrasti con il principio di
equivalenza sancito nell’art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (letto in combinato
disposto con l’art. 6, par. 2, TUE). In base a tale principio, infatti, l’Unione europea non potrebbe
adottare standard di tutela più bassi di quelli previsti dalla CEDU; ciò nonostante, come è stato
osservato in più di un’occasione, molte delle disposizioni a tutela dei fanciulli contenute nelle
direttive che sono state analizzate appaiono accontentarsi di fissare standard di tutela di gran lunga
inferiori a quelli della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Inoltre, l’Unione europea si rifiuta di avallare il criterio del maximum standard di protezione
dei diritti fondamentali e quindi può imporre l’applicazione del diritto UE a scapito delle norme
nazionali più tutelanti ove ritenesse queste ultime pericolose per il raggiungimento degli obbiettivi
europei (come dimostra il caso Melloni).
È quindi evidente il rischio che il sistema delle “norme minime”, unito alle caratteristiche
intrinseche dello strumento della direttiva e alle priorità dell’Unione europea (che spesso non vanno
di pari passo con la protezione dei diritti umani), possa risultare inadeguato per garantire il rispetto
dei diritti e dei principi a tutela dei fanciulli, sanciti a livello internazionale e nella stessa Carta dei
diritti fondamentali.
In definitiva, l’ambizioso obiettivo di superare il livello di tutela offerto dagli strumenti
internazionali, posto alla base dell’adozione di questi nuovi strumenti di diritto derivato UE, non si è
tradotto in norme in grado di renderlo concretamente realizzabile.
Non è, infatti, tanto l’esistenza astratta di diritti e garanzie scritte a fare la differenza, ma
come gli stessi potranno poi essere applicati in pratica a livello nazionale ed è a questo aspetto che il
legislatore europeo avrebbe dovuto porre maggiore attenzione per dar vita a dei veri standard di tutela
a livello UE.
362
Forse, come è stato osservato da autorevole dottrina978, le nuove direttive sui diritti delle
vittime e dei soggetti sospettati o accusati di aver commesso un reato vanno apprezzate non tanto per
il loro contenuto, ma per quello che consentiranno di fare ovvero invocare, da parte di chi ne esigerà
il rispetto, le soluzioni raggiunte nella tutela di un determinato diritto dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo che potrà, così, rimediare alle carenze del diritto UE.
In ogni caso, per valutare se effettivamente le norme UE aggiungeranno valore all’intervento
dell’Unione europea nella protezione dei fanciulli, bisogna sperare in una corretta concatenazione di
diversi fattori e, in particolare, sarà necessario osservare: quanto saranno ricettivi e disponibili gli
Stati membri, in qualità di legislatori e giudizi, nel rendere attuative le direttive; le risorse specifiche
che l’Unione europea metterà a disposizione per supportare la loro attuazione; quanto gli stessi
fenomeni criminali che si cerca di contrastare siano reattivi ad un intervento normativo e, infine,
bisognerà contare sul buon operato della Commissione nel monitorare la corretta esecuzione delle
direttive e sul ruolo della Corte di Giustizia di cui si è già accennato.
In generale, sino a quando i diritti fondamentali dei minori non verranno considerati come
valori in sé considerati, da far rispettare, cioè, indipendentemente dalla loro capacità di non ostacolare
il raggiungimento delle finalità perseguite dall’Unione e gli interessi dei 28 Stati membri, non potrà
affermarsi che esistono dei consolidati diritti fondamentali dei minori pienamente operativi a livello
UE.
L’unico punto fermo nella normativa UE a tutela dei minori è il loro diritto ad una protezione
speciale che nell’ambito più specifico della giustizia penale minorile si traduce nella necessità di dar
vita a un diritto penale della personalità e non “del fatto”, in cui l’esame delle caratteristiche
soggettive dei minori coinvolti (in qualità di vittime o imputati) deve essere prioritario.
Tutto quanto sin qui osservato costituisce il breve sunto di un lungo percorso di analisi,
metodologicamente fondato sulla normativa vincolante dell’Unione europea a tutela dei fanciulli e
sulla sua giurisprudenza applicativa, in costante raffronto con quella della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Sulla base di queste premesse e al fine di rendere più reale e concreto l’impatto del diritto
UE sui diritti dei fanciulli, si propongono ora alcune soluzioni suddivise nelle due aree tematiche che
sono stato l’oggetto del presente lavoro.
Nell’area più generale della protezione dei minori, si ritengono fondamentali le seguenti
misure:
978 In particolare si veda veda M. CAIANIELLO, Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, “road map” e l’impatto delle nuove direttive, in Diritto penale contemporaneo, 4 febbraio 2015.
363
1) Dar vita ad una vera e propria strategia UE a tutela dei minori, di cui il primo passo deve essere
quello di cristallizzare la nozione di “minore”.
Nell’Unione europea, infatti, tale concetto varia a seconda degli obiettivi e delle politiche
europee in cui viene utilizzato ed è ulteriormente indebolito dalla mancata condivisione, nei 28 Stati
membri, di altre nozioni chiave come l’età del consenso sessuale e l’età minima per la responsabilità
penale. Questo finisce per far sì che la tutela dei minori sia affrontata ancora oggi, come in passato,
in maniera frammentata e disconnessa.
Il secondo passo dell’Unione europea deve essere quello di dar vita ad uno statuto giuridico
del minore, diverso da quello degli adulti.
Attualmente, infatti, il diritto dell’UE non sembra catalogare i minori all’interno di una
specifica categoria giuridica, ma piuttosto nel più generico gruppo delle “persone vulnerabili” o nella
più restrittiva categoria delle “persone particolarmente vulnerabili” che racchiudono, pertanto, anche
gli adulti e i loro diversi bisogni.
2) Il percorso verso la costruzione di uno statuto giuridico del minore non può che prevedere una
maggiore valorizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nei procedimenti in cui sono
coinvolti dei minori.
Strumento, infatti, sinora poco considerato dalla Corte di Giustizia è l’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, dedicato espressamente ai diritti dei fanciulli e la cui
introduzione, grazie al Trattato di Lisbona, era foriera di grandi aspettative.
Dall’analisi della giurisprudenza della Corte, invece, colpisce che quest’ultima abbia fatto
di rado riferimento all’art. 24 della Carta per supportare il proprio ragionamento o per guidare gli
Stati membri nella corretta applicazione del diritto UE, anche quando i giudici nazionali remittenti le
avevano espressamente richiesto come interpretare le proprie normative nazionali nel rispetto dell’art.
24 (come ha dimostrato il caso Alokpa979).
Di conseguenza, gli Stati membri sono stati quasi sempre lasciati totalmente liberi di
effettuare nelle proprie normative i cambiamenti che ritenevano più opportuni per rispettare i diritti
dei fanciulli.
Quando, invece, la Corte di Giustizia ha deciso di citare il principio del superiore interesse
del minore nelle proprie pronunce, l’interesse superiore del minore coinvolto è stato valutato quasi
sempre in astratto, portando, di conseguenza, a decisioni deludenti oppure è stato considerato alla
stregua di una mera norma di chiusura e di stile che non ha inciso in alcun modo sulla decisione finale
della Corte.
979 Corte di Giustizia, sentenza del 10 ottobre 2013, Alokpa, C-86/12.
364
Tutto ciò a dimostrazione di come l’introduzione dell’art. 24 della Carta non abbia sinora
contribuito in maniera decisiva a rafforzare la protezione dei diritti dei fanciulli.
Oltre all’art. 24 della Carta, la Corte di Giustizia non è solita invocare nemmeno la
Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo (i cui diritti chiave sono stati, peraltro, recepiti nello stesso
art. 24 della Carta) per interpretare il diritto primario e derivato nei casi in cui sono coinvolti dei
minori. È stato osservato, infatti, che in tutti questi anni l’unico riferimento alla Convenzione di New
York si trova nell’ormai risalente caso Dynamic Medien980.
Tale atteggiamento nei confronti della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo può
ritenersi in parte mitigato dai maggiori riferimenti che la Corte di Giustizia fa alla CEDU e alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come è stato osservato nella prima parte del
presente lavoro, infatti, la Corte europea ha elaborata negli anni una giurisprudenza largamente basata
sulla Convenzione sui diritti del Fanciullo e, pertanto, essa rappresenta uno strumento attraverso il
quale la Convenzione di New York può permeare indirettamente nel diritto UE.
Ciò premesso, sinora, le pronunce della Corte di Giustizia non hanno soddisfatto le
aspettative di chi auspicava in un suo ruolo da garante UE dei diritti dei minori e, pertanto, si ritiene
fondamentale che la Corte cambi al più presto il suo modus operandi, valorizzando maggiormente la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 24.
3) Quest’ultimo obiettivo potrebbe raggiungersi se si investisse in una composizione della stessa
Corte più child-friendly, creando, ad esempio, una nuova figura di Avvocato Generale col ruolo di
esperto e rappresentante dei diritti dei fanciulli che dovrà obbligatoriamente presentare il proprio
parere in qualsiasi causa in cui è coinvolto un minore. Come è stato più volte chiarito, infatti, la Corte
di Giustizia è l’istituzione chiave per rafforzare i diritti dei fanciulli e anche quella che, sinora, è stata
la minore promotrice dei loro diritti.
4) Da una corretta valorizzazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
discende anche la necessità di una diversa interpretazione e applicazione del principio del superiore
interesse del minore, sancito nell’art. 24 della Carta.
Il best interest of the child rappresenta, infatti, il principio chiave ed ispiratore di tutti i diritti
a tutela dei minori ed è pertanto evidente che la sua corretta applicazione risulti di per sé essenziale
per assicurare che i loro diritti siano effettivamente tenuti in considerazione in qualsiasi decisione che
li riguarda.
Come è stato più volte sottolineato, la difficoltà maggiore nell’applicare correttamente tale
principio consiste nel fatto che non esiste una sua definizione in nessuno strumento internazionale,
regionale o di diritto UE e quindi è compito dell’interprete riempirne il contenuto.
980 Corte di Giustizia, sentenza del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, Causa C-244/06.
365
Contenuto che, tuttavia, non può dirsi soggetto totalmente alla discrezionalità degli interpreti
in quanto è stato possibile individuarne, a livello internazionale, sia un oggetto minimo
universalmente condiviso, consistente nel ritenere che i fanciulli abbiano diritto ad una protezione
“speciale”, che delle linee guida per la sua corretta operatività.
In merito a queste ultime, si è avuto modo di osservare, nella prima parte del presente lavoro,
che nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il principio del superiore interesse
del minore ha conosciuto un’importante evoluzione, passando da criterio interpretativo a principio
generale avente portata autonoma e capace di condurre a importanti revirement giurisprudenziali.
Il caso Neulinger e Shuruk c. Svizzera981, in materia di sottrazione internazionale di minori,
rappresenta l’esempio perfetto dell’inizio di questo importante cambiamento nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo ed è anche indice del grande potenziale della Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo come strumento interpretativo della CEDU.
Mentre per quanto riguarda la consacrazione del diritto dei minori ad una protezione speciale
l’Unione europea ha mostrato di essere in linea con gli strumenti internazionali, in merito alle diverse
modalità con cui il principio del superiore interesse del minore può essere utilizzato, sinora, l’unica
pronuncia della Corte di Giustizia che si avvicina, per rilevanza, al caso Neulinger e Shuruk è quella
resa nel caso MA and Others v Secretary of State for the Home Department982, in materia di minori
non accompagnati richiedenti asilo. In seconda posizione si collocano, invece, i due casi più recenti,
Secretary of State for the Home Department c. CS. e Alfredo Rendón Marín c. Administración del
Estado, in materia di permessi di soggiorno per cittadini extra UE con figli minori di età cittadini UE,
nei quali la Corte ha guidato il giudice del rinvio a valutare in concreto il superiore interesse dei
minori interessati, a seguito di um equo bilanciamento degli interessi coinvolti. Si tratta in ogni caso
di vicende che hanno ad oggetto situazioni eccezionali o di estrema vulnerabilità dei minori coinvolti.
La prassi della Corte di Giustizia rimane quella di citare l’art. 24 della Carta soprattutto per
limitarne la portata: ad esempio, come abbiamo visto, la Corte ha affermato che la sua applicazione
non può portare a deroghe di competenza o di altre norme contenute nei regolamenti (casi Detiček e
Povse), né aumentare il controllo sul rispetto dell’art. 24 ad opera del giudice dell’esecuzione (caso
Zarraga) o limitare la libertà di scelta del giudice ad opera dei genitori del minore (caso A c. B) o
ancora la discrezionalità degli Stati membri nell’esaminare le domande di ricongiungimento familiare
(caso caso O. e S)983.
Come nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, il
perseguimento del superiore interesse del minore dovrebbe rappresentare nel diritto UE un elemento
981 Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. del 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera. 982 Corte di Giustizia, sentenza del 6 giugno 2013, MA e a. contro Secretary of State for the Home Department, C‑648/11. 983 Tutti discussi infra.
366
in grado di introdurre flessibilità al normale funzionamento degli istituti europei, una sorta di
“correttivo eccezionale” a disposizione dei diritti dei fanciulli.
La mancata o scorretta applicazione del principio del superiore interesse del minore sta
pregiudicando l’effettivo avanzamento dell’Unione europea nella protezione dei diritti dei fanciulli,
nonostante vi siano ormai numerose disposizioni poste a presidio dei loro diritti.
Il rafforzamento, la valorizzazione e la corretta applicazione di questo principio rappresenta
l’unica strada per garantire il rispetto dell’obbligo dell’Unione europea, sancito nell’art. 3 TUE, di
promuovere e contribuire alla tutela dei diritti dei minori.
5) Una prima corretta applicazione del principio del superiore interesse del minore nell’impianto
istituzionale dell’Unione europea potrebbe rinvenirsi nell’imporre, come regola generale, la priorità
dei ricorsi che coinvolgono i fanciulli davanti alla Corte di Giustizia e innanzi ai giudici nazionali.
D’altronde, la Corte ha utilizzato l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali soprattutto per
criticare la pregiudizievole lunghezza dei processi nazionali coinvolgenti dei minori.
Ad esempio, un chiaro tentativo di diminuire i tempi per ottenere l’eseguibilità di una
decisione in materia matrimoniale, emessa in uno Stato membro diverso da quello di esecuzione, si
trova nella proposta di modifica del Reg. 2201/2003.
In tale proposta, infatti, e per la prima volta, la Commissione sta cercando di imporre agli
Stati membri una serie di novità assolutamente di rilievo per i fanciulli, tra le quali si sottolineano:
l’obbligo delle autorità nazionali di indicare i motivi del ritardo che hanno impedito l’attuazione della
decisione in materia familiare entro il termine ordinatorio indicato nella proposta (sei settimane),
l’obbligo di prevedere che le decisioni sul ritorno del minore illecitamente sottratto da un genitore
possano essere oggetto di un’unica impugnazione e la conseguente creazione di autorità
giurisdizionali centralizzate e specializzate in questo tipo di controversie984.
L’iter per l’approvazione delle modifiche al Regolamento Bruxelles II bis è ancora lungo e
potrebbe portare anche allo stralcio di queste norme, ma ciò non toglie che il testo proposto dalla
Commissione mostri un importante tentativo dell’Unione europea di incidere direttamente
nell’impianto giudiziario degli Stati membri in modo tale da poter tutelare concretamente i fanciulli.
Per quanto riguarda, invece, le procedure innanzi alla Corte di Giustizia, vi sono diverse
disposizioni che contemplano la possibilità di renderle più spedite, nessuna delle quali menziona
espressamente la necessità che ciò avvenga quando sono coinvolti dei minori.
Innanzitutto, l’art. 267 TFUE stabilisce che i rinvii pregiudiziali che coinvolgono persone
984 Per un approfondimento sulle modifiche al reg. 2201/2003 contenute nella recente proposta della Commissione si veda M. MELLONE, La proposta della Commissione di modifica del regolamento europeo sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia familiare: verso il regolamento Bruxelles II ter, in www.eurojus.it.
367
detenute debbano essere trattati nel più breve tempo possibile.
Un primo strumento per ottenere tale risultato è rappresentato dal c.d. “procedimento
pregiudiziale accelerato”, di cui all’art. 105 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia che
viene utilizzato quando la natura della causa ne richiede un rapido trattamento.
In deroga alla disciplina processuale ordinaria davanti alla Corte di Giustizia è poi possibile
ricorrere anche al “procedimento pregiudiziale d’urgenza” che attiene specificatamente alle materie
comprese nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed è disciplinato dall’art. 107 del regolamento
di procedura della Corte.
Quest’ultima ha individuato, in particolare, due categorie di controversie che possono essere
trattate con il procedimento di urgenza ovvero quelle in tema di responsabilità genitoriale e quelle
che interessano la libertà personale individuale.
Non a caso, molte delle sentenze analizzate nella seconda parte del presente lavoro, sono
state trattate con il procedimento di urgenza rientrando nella prima categoria985.
La procedura d’urgenza, dunque, è diventata uno strumento di centrale rilevanza per
l’esercizio della competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e si auspica, pertanto, che il suo utilizzo possa essere esteso a priori a tutte le cause in cui
sono coinvolti dei minori.
6) Altro aspetto da considerare è che l’unico meccanismo facilmente accessibile ai fanciulli e
che consenta loro di denunciare, anche al di fuori dell’instaurazione di un procedimento giudiziario
nazionale, la violazione dei loro diritti o di fare richieste che rientrino nel campo di competenza
dell’Unione europea è la petizione al Parlamento europeo.
Come è stato osservato nella seconda parte della tesi, infatti, è molto difficile ipotizzare che
un minore o il suo legale rappresentante possano attivare un ricorso per carenza contro le istituzioni
UE o un ricorso per annullamento di un atto di diritto UE, visti soprattutto i rigidi limiti imposti ai
ricorrenti non privilegiati.
Per quanto riguarda, invece, il rinvio pregiudiziale esso presuppone, innanzitutto, che sia già
in corso un procedimento giurisdizionale nazionale e anche nel caso in cui sorgesse un dubbio di
interpretazione o di validità del diritto UE che sia rilevante per la tutela dei diritti dei fanciulli, fino a
quando non si giunge innanzi al giudice di ultima istanza, la possibilità di chiedere un parere alla
Corte di Giustizia rimane sottoposta alla discrezionalità dei giudici nazionali. Tutto ciò potrebbe finire
per allungare inevitabilmente i tempi per ottenere una celere risposta dall’Unione europea.
985 Il riferimento è soprattutto alle seguenti sentenze: 11 luglio 2008, causa C- 195/08, Rinau; 23 dicembre 2009, causa C-403/09, Detiček; 1° luglio 2010, causa C-211/10, Povse; 5 ottobre 2010, causa C-400/10, McB.; 22 dicembre 2010, causa 491/10, Aguirre Zarraga, tutte analizzate infra.
368
L’unico strumento realmente accessibile ai minori rimane, pertanto, la petizione al
Parlamento europeo.
Il diritto di petizione è un diritto fondamentale di tutti i cittadini europei, minori compresi
(in quanto, a differenza del diritto di iniziativa legislativa, non impone limiti di età per esercitarlo986),
sancito espressamente dall’art. 44 della Carta dei diritti fondamentali (oltre che dagli articoli 20 e 227
del TFUE).
È fondamentale informare i minori, cittadini europei, della possibilità di utilizzare tale
strumento, individualmente o in associazione con altri (adulti o minori), per presentare richieste,
denunce o osservazioni in merito a questioni d’interesse pubblico o anche privato che li riguardano
direttamente (requisito quest’ultimo da sempre interpretato estensivamente dalla commissione per le
petizioni) e che rientrano nelle competenze dell’UE.
Le petizioni consentono al Parlamento europeo di richiamare l'attenzione su eventuali
violazioni dei diritti dei minori da parte di uno Stato membro, delle autorità locali o di un'istituzione
europea e anche sul malfunzionamento di un atto di diritto UE (come è avvenuto per il Regolamento
2201/2003 che, dopo le tante petizioni987, finalmente ora, come abbiamo visto, è in fase di modifica).
Ciò non elimina la considerazione che i minori non abbiano facilmente accesso alla Corte di
Giustizia, aspetto che li accomuna agli adulti, e che il diritto di petizione esclude una categoria di
minori particolarmente vulnerabili ovvero i minori stranieri che sul suolo degli Stati membri, come è
ben noto, subiscono di frequente gravi violazioni dei loro diritti fondamentali.
Altrettanto difficile per i minori è contestare una violazione dei loro diritti davanti alla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo non sono richieste specifiche condizioni
di capacità né vi sono limiti di età (ugualmente come per adire la Corte di giustizia).
Un minore quindi, in teoria, potrebbe invocare la violazione di un suo diritto davanti alla
Corte europea anche senza bisogno di essere rappresentato o autorizzato dai suoi genitori. Ci si
chiede, tuttavia, quali siano le reali possibilità che questo accada.
986 L’iniziativa legislativa rappresenta comunque uno strumento effettivo per promuovere i diritti dei fanciulli, soprattutto grazie all’operato di ONG, sindacati e gruppi di pressione. Esistono molte ONG e associazioni di vario tipo che lavorano negli Stati membri, molte delle quali ricevono anche significativi finanziamenti operativi da parte della Commissione europea, come, ad esempio, Eurochild, the European Foundation for Street Children (EFSC), Child Helpline International (CHI), the European Network for Ombudspersons for Children (ENOC). Criticano il fatto che l’iniziativa legislativa non sia accessibile ai fanciulli H. STALFORD e M. SCHUURMAN, Are we yet? The impact of the Lisbon Treaty on the EU Children’s Rights Agenda, in International Journal of Children’s rights,2011, pp. 382-383. 987 European Parliament Resolution of 28 April 2016 on safeguarding the best interests of the child across the EU on the basis of petitions addressed to the European Parliament (2016/2575(RSP)), Document date: 2016-04-28, P8_TA (2016)0142, Texts adopted (finalised edition).
369
Quello che rende praticamente impossibile tale eventualità, infatti, è che occorre che siano
stati esauriti tutti i ricorsi interni e dunque in ogni caso si tratterebbe di attendere a lungo prima di
ottenere una risposta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Al riguardo era sorto un dibattito dottrinale nel quale ci si era domandati se i minori avessero
l’obbligo di esaurire solo i ricorsi interni a loro personalmente accessibili (in genere molto rari negli
ordinamenti nazionali) o tutti quelli accessibili tramite l’assistenza di un rappresentante legale988.
La Corte europea dei diritti dell’uomo purtroppo non ha mai affrontato questa questione nel
merito.
Nonostante, quindi, sia la Corte europea dei diritti dell’uomo che la Corte di giustizia tutelino
il diritto di ogni individuo a un ricorso effettivo a livello nazionale, non si può dire che tale garanzia
sia concretamente garantita ai fanciulli davanti a queste due giurisdizioni.
In merito, il Comitato per i diritti dei minori, nel Commento Generale n. 12 dedicato al diritto
del minore di essere ascoltato, ha riconosciuto che tale diritto richiede che si creino per i minori degli
spazi di azione in sede giudiziaria o di altro tipo, tali da permettere loro di presentare dei reclami e di
ottenere riparazione nel caso in cui sia riscontrata la fondatezza dei loro ricorsi.
Che istanze di questo genere debbano essere predisposte anche in sede internazionale ed
europea sembra, in via di principio, doveroso.
È evidente che l’esigenza di proteggere i fanciulli, ritenuti prima di tutto soggetti vulnerabili,
continui a prevalere su quella di promuovere la loro autonomia e il loro diritto di partecipazione attiva.
7) Per rafforzare la strategia dell’UE a tutela dei minori e, in particolare, per ottenere un concreto
“children-rights approach” da parte di tutte le istituzioni europee si ritiene necessario vincolare
l’Unione europea al rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
La ragione di tale necessità risiede nella definizione del concetto più generale di “rights-
based approach” che alcuni studiosi hanno definito nei seguenti termini: “a rights-based approach
is concerned with the application of human rights standards and principles to both the goal and the
process of development, the means becoming as important as the end”989.
Un children-rights approach, quindi, non implica ottenere degli sporadici risultati che siano
compatibili con gli standard di protezione dei diritti fondamentali dei minori a livello internazionale,
ma comporta, in via preliminare, assumersi ufficialmente l’obbligo di aderire a quegli standard, la
cui corretta applicazione porterà, nel lungo periodo, al raggiungimento dei risultati sperati.
988 H. SURREL, L’enfant et la Cour européenne des droits de l’homme, Dr. fam. 2006, Étude n. 39. 989 A. A TUN, G. CAVE, D. TROTTER, B. BELL, The domestic fulfilment chidren’s rights: save the children’s experience in the use of rights-based approaches, in A. Alen, H. Bosely and M. De Bie (eds), The UN Children’s rights Convention: theory meets practice, Intersentia, 2007, p. 33-34. Si veda anche J. TOBIN, Understanding a human rights based approach to matters involving children: conceptual foundations and strategic considerations, in A. Invernezzi and J. Williams (eds), The Human Rights of Children: from visions to implementation, Ashgate, 2011.
370
Si tratta, in pratica, di mettere in moto un processo avendo ben chiaro che ci si è vincolati al
rispetto di determinati obiettivi ed è questo che si ritiene mancante nella strategia dell’Unione europea
a tutela dei diritti dei minori.
È vero che l’obbligo di promuovere i diritti dei fanciulli non conferisce all’Unione una
corrispondente competenza generale a legiferare in merito e che, anzi, l’Unione possiede uno stretto
margine di manovra per l’adozione di misure legislative a protezione dei diritti dei minori.
Tuttavia, proprio dalla mancanza di una strategia globale e di obiettivi a lungo termine
deriva l’approccio frammentato e soprattutto poco coerente che si è avuto modo di osservare negli
atti UE a tutela dei fanciulli e che non è all’altezza di rispecchiare gli standard internazionali.
Come è già stato sottolineato più volte, tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno
ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo mentre l’Unione, pur non essendone parte, è
vincolata ad aderire alle previsioni della Convenzione che ricadono nelle competenze UE in quanto
rappresentano principi generali.
La Convenzione di New York è aperta alla firma e all’adesione solo degli Stati, ma l’Unione
potrebbe ufficialmente vincolarsi al suo rispetto tramite una dichiarazione unilaterale di adesione,
come fece con la Convenzione ONU sui diritti dei disabili990.
In alternativa, siccome l’Unione europea ha il potere di concludere accordi internazionali,
potrebbe negoziare e concludere un Protocollo di adesione nel quale dichiara il suo impegno al
rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi principi, ai sensi dell’art. 216 TFUE991.
L’adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo consentirebbe all’Unione europea di
avere un approccio più coerente alle tematiche minorili. Il valore aggiunto che ne deriverebbe sarebbe
che l’Unione europea verrebbe sottoposta al monitoraggio del Comitato per i diritti dei minori e, di
conseguenza, dovrebbe sottostare all’obbligo di sottoporre allo stesso Comitato dei rapporti periodici
sull’andamento della sua strategia per promuovere i diritti dei minori (dati che attualmente
scarseggiano).
Inoltre la Corte di Giustizia verrebbe così obbligata a tenere in considerazione la
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nelle sue pronunce riguardanti casi in cui sono coinvolti
dei minori, cosa che finora non si è sentita in dovere di fare.
990 Uno dei problemi connessi all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione sui diritti del fanciullo è che molti articoli della Convenzione trattano tematiche che non rientrano nelle competenze esclusive dell’Unione. L’adesione potrebbe, quindi, essere limitata alle disposizioni che non trattano materie di competenza esclusiva degli Stati membri e ai Protocolli ratificati da tutti gli Stati membri dell’Unione (si veda al riguardo: Save the children (2011), Governance fit for children, to what extent have the general measures of implementation of the UNCRC been realized in the EU Institutions?, p.p. 14-19, disponibile su www.savethechildren.net/eu-office). 991 Quest’ultima disposizione offre, infatti, all’Unione la possibilità di concludere un accordo internazionale con un’organizzazione internazionale qualora la sua conclusione sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi fissati dai trattati, quale appunto l’obiettivo della tutela dei diritti dei minori, ai sensi dell’art. 3 TUE.
371
8) Altrettanto indispensabile è un rafforzamento delle norme UE sull’obbligo di formazione, a
livello nazionale, dei giudici, degli avvocati, della polizia e di qualsiasi altro operatore che lavori
nell’ambito della giustizia penale minorile e di tutti coloro che intervengono in delicate situazioni
familiari in cui sono presenti dei minori.
Ricollegandoci a quanto sopra osservato, infatti, il rispetto del principio del superiore
interesse del minore richiede di frequente l’utilizzo di poteri decisionali creativi e personalizzati in
base alle esigenze specifiche del minore interessato.
Da ciò discende la necessità che chiunque sia nella posizione di compiere delle scelte cruciali
per la vita di un fanciullo abbia ricevuto un’adeguata formazione su quali sono i diritti dei minori (a
livello internazionale, regionale e nazionale), quali gli strumenti a loro tutela e quali le soluzioni
fornite dalla giurisprudenza, internazionale e dell’UE, in casi simili.
Solo un’adeguata formazione consente di dar vita a degli esperti in grado di prendere delle
decisioni in linea con le buone prassi vigenti, creando così un vero e proprio “sistema” di protezione
dei minori e di valorizzazione dei loro diritti, omogeneo nelle soluzioni, ma sempre aperto alla
valorizzazione delle peculiarità del singolo caso concreto992.
Anche nelle stesse istituzioni europee sono estremamente limitate le personalità che possono
vantare una formazione specifica sui diritti dei minori.
Credere che la protezione dei diritti dei fanciulli sia una tematica minore o, ancora peggio,
ritenere che chiunque potrebbe avere le competenze per prendere delle decisioni che incidono sulle
loro vite si è dimostrato essere un grande errore.
Il fallimento dell’Unione europea nel rendersi una reale promotrice dei diritti dei minori è
sempre più evidente (e non solo per chi studia in maniera approfondita queste tematiche) ed è anche
una delle ragioni che le hanno fatto perdere credibilità davanti ai suoi stessi cittadini.
9) Come ultima soluzione auspicabile, per rafforzare il quadro generale UE di protezione dei diritti
dei minori, anche se alquanto utopistica al momento, si pensa all’adesione dell’Unione europea alla
CEDU i cui negoziati sono attualmente in stallo dopo il parere negativo della Corte di Giustizia sul
progetto di adesione993.
Tale percorso, pertanto, appare ancora piuttosto tortuoso e, apparentemente, non più così
desiderato dall’Unione europea.
Ciò nonostante, non si può non sottolineare che l’adesione dell’Unione alla CEDU
influenzerebbe positivamente le iniziative e le politiche UE a tutela dei fanciulli in quanto il controllo
992 N. DI LORENZO, Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni famigliari, disponibile al seguente indirizzo http://www.cde.unict.it. 993 Parere della Corte di Giustizia n. 2/13 del 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo presentato a Strasburgo il 10 giugno 2013, par. 191 e ss, disponibile sul sito internet www.curia.europa.eu.
372
giurisdizionale esterno della Corte europea dei diritti dell’uomo servirebbe da sprone affinché
l’Unione non scenda al di sotto del livello minimo di tutela offerto ai fanciulli dall’interpretazione
vivente della CEDU, la quale, come abbiamo visto, è stata sinora un importate canale anche per
rendere vivente la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Per quanto riguarda la più specifica area della giustizia penale minorile si propongono, in
aggiunta, le seguenti soluzioni per rafforzare la tutela dei diritti dei fanciulli in questo settore:
1) una maggiore riflessione sulla funzione che l’Unione europea intende assegnare al diritto penale
UE nel progetto di integrazione europea994.
Sinora, infatti, si è cercato di elaborare una teoria generale del reato in ambito UE a partire
dalle forme di reato più gravi che, normalmente, negli Stati nazionali sono oggetto di disposizioni
derogatorie. La creazione di un diritto penale generale dell’Unione (sostanziale e procedurale)
consentirebbe al frammentato quadro normativo attuale di acquisire maggiore coerenza e di essere
maggiormente incisivo negli Stati membri.
Nell’attesa che cambi l’approccio al diritto penale UE, il controllo sul rispetto dei diritti dei
fanciulli nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, potrebbe basarsi sull’art. 70 TFUE.
In base a tale articolo, infatti, “fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati
membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale
dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al
presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento
reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati
di tale valutazione”.
In questo modo, le misure adottate a livello nazionale per dare attuazione alle direttive che
sono state analizzate (e nelle quali sono state riscontrate diverse disposizioni di difficile trasposizione)
potrebbero essere tenute maggiormente sotto controllo dalla Commissione.
2) una minore discriminazione tra minori vittime e autori di reato.
Il principio di non discriminazione rappresenta un valore per l’Unione europea (art. 2 TUE)
e un principio generale tutelato dagli articoli 18 e 19 TFUE oltre che dall’art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
L’importanza di tale principio nelle fonti di diritto internazionale è stata più volte
sottolineata nella prima parte del presente lavoro soprattutto poiché rappresenta uno dei principi
994 Si vedano al riguardo le riflessioni di G. GIUDICELLI-DELAGE, “Introduction générale”, in G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, Société de législation comparée / Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris (Université de Paris I / CNRS UMR 8103), 2012, p. 18-19.
373
chiave della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Nonostante ciò, l’idea di utilizzare il principio di non discriminazione per rafforzare i diritti
dei fanciulli è assente negli obiettivi dell’Agenda dell’Unione europea per i diritti dei minori (salvo
un breve accenno quando si parla dei minori di etnia Rom).
Eppure è noto che l’idea che un minore sia prima di tutto un soggetto da proteggere piuttosto
che un individuo dotato di autonomia crescente abbia dato vita in passato a numerose discriminazioni
a danno dei fanciulli a causa della loro (minore) età e ancora oggi sono prevalentemente gli adulti che
continuano a stabilire ciò che un minore potrebbe o meno essere capace di fare995.
Inoltre, nell’ambito dell’analisi della normativa UE in tema di giustizia penale minorile, che
è stata condotta nella presente ricerca, sono state individuate diverse discriminazioni non giustificate
tra minori e adulti, tra minori vittime di reato e minori autori di reato e, infine, tra minori detenuti in
carcere e minori privati della libertà in altri contesti.
In merito, in particolare, alla differenza nel trattamento, a livello UE, dei minori autori e
vittime di reato si può affermare che questo deriva da un approccio generale dell’UE nei confronti
della vulnerabilità che cambia a seconda del ruolo ricoperto da un individuo nel processo penale.
Le direttive dedicate ai diritti degli indagati, infatti, appaiono maggiormente concentrate
sulle vulnerabilità derivanti da fattori “interni/originari” di tali soggetti, come problemi cognitivi,
fisici, sensoriali e di apprendimento, che possono impedire loro di comprendere adeguatamente il
procedimento nel quale sono coinvolti; al contrario, le direttive sulle vittime di reato si concentrano
di più sulla vulnerabilità derivante da fattori esterni che possono causare il fenomeno della c.d.
vittimizzazione secondaria996.
La considerazione che il fatto stesso di essere parte di un processo penale possa causare delle
ripercussioni negative a livello psicologico anche agli indagati/imputati non traspare dalle norme UE,
le quali, invece, sono più concentrate a far sì che questa categoria comprenda il processo penale a
loro carico. Difatti, gli indagati/imputati hanno, ad esempio, maggiori garanzie in tema di diritti
all’interpretazione/traduzione, mentre le vittime hanno più tutele in merito agli aspetti della privacy
e del loro trattamento durante gli interrogatori.
In realtà, l’aspetto della “protezione dal processo penale” dovrebbe essere garantito anche
agli indagati, soprattutto se minori, in quanto fino alla pronuncia di condanna definitiva essi
rimangono a tutti gli effetti delle persone innocenti, vigendo il principio della presunzione di
innocenza.
995 Si vedano C. BREEN, Age discrimination and children’s rights: ensuring equality and acknowledging difference, Oxford, Hart, 2005 e S. FREDMAN, The age of equality, in S. Fredman and S. Spencer (eds.), Age as an equality issue: legal and policy perspectives, Oxford, Hart, 2003. 996 S. VAN DER AA, Variable Vulnerabilities? Comparing the Rights of Adult Vulnerable Suspects and Vulnerable Victims under EU Law, in New Journal of European Criminal Law, Vol. 7, Issue 1, 2016, p.p. 39 e ss.
374
Ad esempio, le maggiori garanzie previste per la tutela della privacy dei minori vittime di
reato non trova giustificazione poiché l’attitudine normalmente ostile della società verso i minori
indagati pone anche questi ultimi in una posizione di grande vulnerabilità, essendo soggetti al rischio
di stigmatizzazione ed esclusione sociale.
Allo stesso tempo, garantire, ad esempio, anche alle vittime che non comprendono la lingua
del processo la possibilità di ricevere tempestivamente, a prescindere da una loro richiesta, traduzioni
o interpretazioni di qualità, oltre ad essere utile alle stesse vittime per farsi capire e per sentirsi
comprese, potrebbe esserlo anche per l’accuratezza delle indagini.
L’Unione europea, pertanto, dovrebbe considerare che le vulnerabilità di vittime e (presunti)
autori di reato possono anche essere le medesime e non dovrebbero esserci delle discriminazioni a
priori.
Per quanto riguarda i minori autori di reato si nota comunque una differenza rispetto agli
adulti poiché il diritto alla valutazione individuale consente loro di essere valutati anche alla luce di
eventuali vulnerabilità derivanti da “fattori interni”, invece per l’aspetto della “protezione dal
processo” non si notano particolari differenze tra adulti e minori.
Si ritiene, pertanto, che il settore della giustizia penale minorile potrebbe usufruire del
principio di non discriminazione per ottenere dei miglioramenti in merito alle varie tipologie di
discriminazione che sono state sottolineate.
Non bisogna dimenticare, infatti, che proprio il principio di non discriminazione sulla base
dell’età è stato fatto valere in via autonoma per imporre obblighi, non solo nei confronti delle autorità
nazionali degli Stati membri, ma anche nelle controversie tra privati, come è stato affermato per la
prima volta nel celebre caso Mangold e a seguire nel caso Kucukdeveci997.
Il principio di non discriminazione, pertanto, oltre ad essere uno dei principi su cui poggia
l'identità della stessa Unione europea, rappresenta anche un importante parametro di legittimità delle
normative nazionali.
Sinora, il divieto di discriminazioni sulla base dell’età è servito a tutelare gli adulti in una
fascia d’età medio-alta in controversie legate al rapporto di lavoro. Un’evoluzione di questo principio,
a tutela anche dei minori di età, potrebbe condurre a risultati molto positivi per i fanciulli nell'ambito
della giustizia penale minorile, anche qualora non dovesse esserci un legame diretto con il diritto UE
(ad esempio perché una direttiva non è ancora eseguibile), in linea con la giurisprudenza della Corte
di Giustizia sopra richiamata.
997 Corte di Giustizia, 22 novembre 2005, caso C-144/04, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, raccolta 2005 I-09981.
375
Questo consentirebbe, ad esempio, ad un minore particolarmente vulnerabile, indagato per
aver commesso un reato, di imporre al giudice nazionale di ottenere le medesime garanzie in tema di
ascolto protetto previste per i minori vittime di reato dal diritto UE.
La questione rientra ora pacificamente tra le materie coperte dal diritto UE, grazie
all’adozione della direttiva 2016/800/UE che gli Stati membri sono tenuti a trasporre nei propri
ordinamenti interni entro l’11 maggio 2019.
La differenza nel trattamento dei minori particolarmente vulnerabili, a seconda che siano
vittime o indagati/imputati di un reato, rappresenta una discriminazione diretta basata "sul ruolo"
rivestito dal minore all'interno del processo penale ed è contraria anche all’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali che afferma che i minori hanno diritto alla protezione necessaria per il loro
benessere (sottinteso tutti i minori).
Inoltre, ai sensi dell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali “eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla presente Carta devono essere previste dalla
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà”. Inoltre, possono essere apportate
delle limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse
generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
La Carta, avendo lo stesso valore gerarchico dei Trattati, deve essere rispettata da tutta la
legislazione derivata e i giudici nazionali, come affermato nella sentenza Kükükdeveci, devono
interpretare le norme interne conformemente al principio di non discriminazione sancito dall'art. 21
della Carta che è di per sé sufficiente a conferire ai singoli un diritto soggettivo.
L’art. 21 della Carta, pertanto, da solo o in combinato disposto con l’art. 24 e 52, a seconda
dei casi, potrebbe essere invocato nei procedimenti nazionali per eliminare alcune prassi
discriminatorie nei confronti dei fanciulli esistenti non solo nelle normative interne, ma anche nel
diritto UE.
In alternativa, l’Unione europea potrebbe anche adottare, nelle materie di sua competenza,
delle specifiche azioni volte a contrastare le discriminazioni sulla base dell’età, grazie alla
competenza a legiferare che le è attribuita dall’art. 19 TFUE. Il fatto che sia richiesta una delibera
all’unanimità del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo rende, tuttavia, questa
possibilità piuttosto ardua, ma di certo da non sottovalutare.
A conclusione di questa breve disamina sulle possibili soluzioni che potrebbero essere tenute
in considerazione per rafforzare la promozione dei diritti dei fanciulli nell’Unione europea, è possibile
affermare che cosa, invece, non si ritiene necessario a tale scopo ovvero la creazione di un organismo
di monitoraggio ad hoc dei diritti dei minori come da alcuni suggerito.
376
Come è stato sottolineato più volte nel corso delle presenti conclusioni, l’Unione europea
possiede già dei validi meccanismi che possono essere messi in pratica, o semplicemente rivisti per
migliorarne l’efficacia, per far si che i diritti dei minori vengano correttamente rispettati negli Stati
membri.
Un’ulteriore frammentazione degli organi sovranazionali di controllo, unitamente
all’operato delle figure istituzionali o di società civile che hanno per mandato la vigilanza del rispetto
dei diritti dei fanciulli, contribuirebbe solamente a rendere ancora più complesso l’attuale sistema
oltre a creare un ulteriore onere finanziario e organizzativo in capo all’Unione.
Una soluzione che si potrebbe semmai valutare nel prossimo futuro è invece quella di
potenziare i poteri di indagine del Mediatore europeo che già si occupa di mediazione nei casi di
sottrazione internazionale di minori.
Le riflessioni maturate a conclusione del presente lavoro derivano dall’analisi dell’attuale
quadro normativo, istituzionale e giurisprudenziale dell’Unione europea e dallo studio delle fasi di
un lungo percorso che ha permesso all’Unione di dotarsi, in tempi estremamente brevi, di strumenti
normativi vincolanti sempre più specificatamente rivolti ai fanciulli, pur sussistendo ancora numerosi
ostacoli in grado di diminuire l’impatto del diritto UE sulle vite dei fanciulli.
Al riguardo, un aspetto a cui si tende, erroneamente, ad attribuire minore rilevanza è legato
al contenuto e ai diretti destinatari degli atti di diritto UE a tutela dei diritti dei minori.
Tutte le politiche UE e le discussioni principali sui diritti dei fanciulli riguardano, infatti, i
fanciulli che si trovano nelle situazioni di maggiore vulnerabilità (come i minori delinquenti o vittime
di tratta o di violenza sessuale) e questo, di conseguenza, ha ristretto l'obiettivo iniziale dell'Unione
europea di “promoting, protecting and fulfilling the rights of the chid in ALL relevant EU policies”.
L’Unione punta sempre a rinforzare le misure di protezione dei minori più vulnerabili
(aspetto certamente lodevole e positivo), ma allo stesso tempo perde l’attenzione sulla necessità di
tutelare i diritti dei minori anche in altri settori di sua competenza.
Si rischia, cioè, di focalizzare l’attenzione dell’Unione europea su obiettivi estremamente
ristretti e su gruppi limitati di fanciulli.
Occuparsi della promozione dei diritti dei minori non significa solamente offrire loro delle
misure di protezione sulle quali poter contare nelle situazioni di emergenza, ma dar vita ad un
percorso che dia risalto anche alla loro crescente capacità, nonché volontà, di essere partecipi della
società europea e di contribuire alle decisioni che li riguardano direttamente.
377
Quest’ultima dovrebbe essere la vera sfida dell’Unione europea in quanto consentirebbe
realmente ai minori di non essere più considerati come dei “mini-humans with mini-rights”998.
Per concludere, non si può non fare un accenno alla drammatica situazione di migliaia di
minori migranti, in gran parte non accompagnati, che rappresentano le prime e le più evidenti vittime
innocenti di un repentino ritorno ad un’Unione europea che mette il rispetto dei diritti fondamentali
in secondo piano.
In passato il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali ha rappresentato per l’Unione
un mezzo per cercare una nuova legittimazione nei confronti degli Stati membri, un modo, cioè, per
vincere la loro diffidenza e per rassicurarli che il processo di allargamento delle competenze europee,
unito al primato del diritto UE, non avrebbero avuto ricadute negative o riduttive sulla tutela dei diritti
fondamentali999; oggi c’è un bisogno urgente di riguadagnare questa fiducia e i minori, a partire dai
piccoli migranti, potrebbero, o meglio dovrebbero, essere proprio al centro della trasformazione
dell’Unione europea in una comunità non solo di diritto, ma “di diritti” in quanto un’amministrazione
della giustizia “that fails children ultimately fails society”1000.
998 Termine utilizzato dalla Dott.ssa Maud de Boer Buquicchio, quando era vice segretario generale del Consiglio d'Europa. 999 A. D’ALOIA, Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel, in Il diritto dell’Unione europea, 2014, n.1, p. 7. 1000 Come sottolineato dal Relatore speciale dell’ONU sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gabriela Knaul, nel rapporto presentato al Consiglio per i diritti umani dell’ONU il 1° aprile 2015 (A/HRC/29/26).
378
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