PASA DIRITTO
DELL’IMPRESA
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AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)
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Palumbo Leonardo – Sacco Domenico
A Fabio,
amico di tante
avventure universitarie
nonché fonte di molti consigli.
Il tuo ricordo è impresso nella mente.
Indice
Premessa ............................................................................................................................................................. I Condizioni d’uso ................................................................................................................................................. II I 7 passi per l’apprendimento ............................................................................................................................ III Abbreviazioni .................................................................................................................................................... IV
Capitolo 1 Nozione di Imprenditore ................................................................................................................ 1
1. Imprenditore in generale ........................................................................................................................... 12. Classificazione degli imprenditori .............................................................................................................. 32.1 Criterio quantitativo ............................................................................................................................ 4 2.2 Criterio qualitativo ............................................................................................................................... 7 2.3 Criterio personale ................................................................................................................................ 8
Capitolo 2 Lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale ................................................................................. 10
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 102. Registro delle Imprese (R.I.) .................................................................................................................... 103. Scritture contabili .................................................................................................................................... 114. Rappresentanza commerciale ................................................................................................................. 12
Capitolo 3 L’Azienda ....................................................................................................................................... 14
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 14
Capitolo 4 Segni Distintivi: Ditta, Insegna, Marchio ..................................................................................... 16
1. Ditta ......................................................................................................................................................... 162. Insegna ..................................................................................................................................................... 173. Marchio .................................................................................................................................................... 17
Capitolo 5 Opere d’Ingegno ........................................................................................................................... 21
1. Disposizioni generali ................................................................................................................................ 212. Diritto d’autore ........................................................................................................................................ 213. Tutela del Diritto di Autore ...................................................................................................................... 244. Diritto di Brevetto .................................................................................................................................... 245. Tutela del brevetto .................................................................................................................................. 276. Tutela internazionale del brevetto .......................................................................................................... 277. Modelli E Disegni Industriali .................................................................................................................... 28
Capitolo 6 Concorrenza Sleale ....................................................................................................................... 30
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 302. Legge antitrust ......................................................................................................................................... 303. Intese restrittive della concorrenza ......................................................................................................... 314. Abuso di posizione dominante ................................................................................................................ 325. Concentrazioni ......................................................................................................................................... 336. Limiti della concorrenza .......................................................................................................................... 337. Concorrenza sleale .................................................................................................................................. 35
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Capitolo 7 Consorzio ....................................................................................................................................... 38
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 38
Capitolo 8 Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E) ...................................................................... 41
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 412. Soggetti partecipanti ............................................................................................................................... 413. Contratto costitutivo ............................................................................................................................... 414. Cause di nullità ........................................................................................................................................ 425. Funzionamento del GEIE .......................................................................................................................... 426. Recesso ed esclusione dei membri .......................................................................................................... 437. Scioglimento e liquidazione ..................................................................................................................... 43
Capitolo 9 Associazione Temporanee d’impresa (ATI) ................................................................................. 44
1. Definizione e caratteristiche .................................................................................................................... 442. Aspetti civilistici ....................................................................................................................................... 45
Capitolo 10 Reti d’impresa ............................................................................................................................. 47
1. Introduzione ............................................................................................................................................ 472. Fondo patrimoniale ed soggetto esecutore ............................................................................................ 483. Contenuto del contratto di Rete ............................................................................................................. 484. Differenze con altri forme di collaborazione ........................................................................................... 49
Domande ......................................................................................................................................................... 51
Schemi per il ripasso ....................................................................................................................................... 53
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L o studio del diritto in generale deve essere
fatto dal codice civile e dalle leggi.
Questo studio risulta ostico,
in quanto bisogna conoscere molti termini
tecnici, alcuni dei quali riassumono concetti
alquanto complessi e inoltre alcuni articoli
rimandano ad altri articoli.
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vengono spiegati in modo esaustivo ed il
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comportando riduzioni nel tempo di studio e
un maggior apprendimento per lo studente.
Leonardo Palumbo
I
Premessa
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integrandolo con codici superiori, sentenze della cassazione, legge sull'artigianato e legge
fallimentare esplicata. Inoltre l’intero testo è stato aggiornato al Decreto CRESCITA RENZI, D.L.
24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116.
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CAPITOLO 1 NOZIONE DI IMPRENDITORE
1. Imprenditore in generale
La nozione d’imprenditore è sancita dall’art. 2082 c.c. che enuncia che: «È imprenditore chi
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e scambio
di beni e servizi». (Vedi schema di ripasso a fine libro).
Quindi dall’art. 2082 c.c. si ricavano i requisiti di qualifica dell’imprenditore e dell’impresa, e
sono:
a) La professionalità, significa l’esercizio abituale e non occasionale, cioè svolte una tantum,
di un’attività produttiva. Il concetto di continuità dell’attività non implica quello di non
interruzione: è imprenditore anche chi gestisce un’impresa a carattere stagionale, ad
esempio uno stabilimento balneare. Non è necessario che tale attività sia esclusiva,
essendo giuridicamente possibile che un soggetto svolga contemporaneamente più attività
e né si richiede che l’attività sia prevalente rispetto alle altre.
b) L’organizzazione, cioè, anche in base all’art. 2555 c.c., vi deve essere un coordinamento di
una serie di fattori della produzione, quali impianti, macchinari, risorse finanziarie e di
lavoro altrui, quindi vale il principio dell’eterorganizzazione, cioè almeno uno dei fattori
della produzione sia esterno, per avere la qualifica d’imprenditore. Non vale il principio di
autorganizzazione, cioè tutti i fattori della produzione sono apportati da uno stesso
soggetto, sono esclusi quindi anche i liberi professionisti. È prevista però possibilità di
costituire una società (impresa) fra professionisti. L’assenza di organizzazione è il punto di
differenza tra l’imprenditore e il lavoratore autonomo.
c) L’attività economica, cioè l’attività che si svolge deve essere o a scopo di lucro o senza
scopo di lucro, cioè dove i ricavi coprono i costi. Sono escluse dall’area delle imprese tutte
quelle attività svolte in perdita, c.d. «aziende di erogazione». Le imprese a scopo di lucro
vengono realizzate per realizzare un utile (lucro oggettivo) e ripartirlo fra i coloro che
partecipano a quell’attività (lucro soggettivo). Le imprese senza scopo di lucro possono
acquisire la qualifica di impresa sociale e le varie attività che può svolgere: attività di
assistenza sanitaria, assistenza sociale, tutela dell’ambiente, educazione, valorizzazione del
patrimonio culturale.
d) Lo svolgimento di un’attività al fine della produzione e scambio di beni e servizi, volti alla
creazione di nuova ricchezza o dando maggior valore ai beni o servizi prodotti o scambiati.
Da questo requisito emerge che vengono escluse dalla nozione d’impresa tutte le attività di
mero godimento c.d. «imprese per conto proprio», cioè attività per cui un soggetto si limita
a consumare od ad utilizzare senza arrecare alcuna utilità o ricchezza al sistema economico.
Rientra tra il campo delle imprese la c.d. «impresa illecita», cioè quell’impresa che svolge
un’attività in sé illecita, in quanto contrastante con norme imperative, ordine pubblico,
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Cap 1 Nozione di ImprenditorePASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa
buon costume, ad esempio il commercio all’ingrosso o al minuto senza licenza
amministrativa. Casi classici di impresa illecita: il contrabbando di sigarette; fabbricazione e
smercio di droga; gestione della prostituzione (c.d. «impresa immorale»); l’attività bancaria
esercitata senza l’autorizzazione della Banca d’Italia, c.d. «impresa illegale». L’impresa
illecita è assoggettabile al fallimento.
Per l’acquisto della qualità d’imprenditore è necessario che l’impresa sia giuridicamente
imputabile al soggetto che la esercita. Questo soggetto può essere:
a. Un Ente, distinti tra soggetti collettivi privati e Enti pubblici. Tra i soggetti collettivi
privati rientrano sia le società, sia gli Enti non societari (associazioni e fondazioni).
b. Una persona fisica, deve avere la piena capacità di agire o, se incapace o
limitatamente capace, deve avere ottenuto autorizzazione dal Tribunale.
L’impresa deve essere esercitata dallo stesso soggetto o da altri, nel suo nome, in
virtù del principio generale della spendita del nome. Su questo concetto di
spendita del nome nasce la questione dell’imprenditore occulto, dove vi è un
soggetto, l’imprenditore palese, che è un prestanome ed esercita l’impresa
nell’interesse dell’imprenditore occulto, quest’ultimo è un imprenditore che non
agisce direttamente nella propria attività, ma tramite il prestanome e non appare
come imprenditore di fronte ai terzi. Tra imprenditore occulto e imprenditore
apparente giuridicamente c'è un contratto di mandato senza rappresentanza1
(art. 1705 c.c.) e l'imprenditore occulto è il mandante mentre l'imprenditore
apparente è il mandatario. Sorge il problema se l’imprenditore palese è
nullatenente e fallisce, i creditori subiranno un danno. La teoria sostenuta da
Walter Bigiavi dice che il dominus (l’imprenditore occulto), non solo sarà tenuto a
rispondere in modo solidale con l’imprenditore palese, ma fallirà sempre e
comunque nel caso fallisce lo stesso prestanome. Bigiavi muove la propria teoria
sulla base dell’art. 147 co. 4 L.F. secondo cui se dopo la dichiarazione di fallimento
si viene a conoscenza dell’esistenza di un socio occulto, del quale i creditori
ignoravano l’esistenza, il fallimento si estende anche a quest’ultimo, quindi Bigiavi
per analogia voleva estendere il fallimento anche all’imprenditore occulto. Però il
socio occulto appare soltanto quando si è in presenza di un imprenditore
individuale che fallisce e se dopo la dichiarazione di fallimento vengono alla luce
una società di fatto, quindi esistono altri soci c.d. occulti, in tal caso il fallimento si
estende anche a costoro. La teoria di Bigiavi venne però respinta sia dalla
Giurisprudenza che dalla dottrina in quanto non si può superare il principio della
spendita del nome con vincoli che non siano altrettanto formali e oggettivi, infatti
secondo l’art. 1707 c.c. i creditori del mandatario non si possono soddisfare sui
beni del mandante neppure se erano a conoscenza della sua esistenza. Questa
norma per analogia si applica nel caso di imprenditore occulto e la Corte di
1 Vedi Pasa 3 Contratto di Mandato
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Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa
Cassazione ha accolto quest’ultima posizione stabilendo che l’imprenditore
occulto non risponde dei debiti fatti dall’imprenditore apparente.
Al criterio generale d’imputazione dell’attività d’impresa si collega la capacità di esercitare
l’impresa. Può esercitare l’impresa chi è capace di agire. Per coloro che sono legalmente
incapaci di agire (minori o interdetti) o una capacità limitata di agire (inabilitati e minori
emancipati), la regola fondamentale è: «chi non è capace di agire, non può iniziare alcuna
attività d’impresa, ma solo proseguire un’attività già preesistente». Per attività preesistente
s’intende, nel caso dell’interdetto, un’impresa iniziata dallo stesso, prima di essere dichiarato
interdetto e nel caso del minore, può essere un’impresa iniziata da parenti e poi ereditata.
Se non c’è l’autorizzazione del Tribunale, l’impresa non può essere imputata al soggetto
incapace di agire, in quanto si vuol far prevalere la tutela dell’incapace rispetto alla tutela dei
terzi creditori. Il Tribunale può imputare l’impresa, nel caso dell’interdetto, al tutore o, nel caso
del minore, al genitore.
Se il Tribunale dà l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa, essa vale per tutti gli atti sia di
ordinaria che straordinaria amministrazione2. Il minore emancipato, che ottiene l’autorizzazione
dal Tribunale, diventa pienamente capace di agire, acquisendo la qualità d’imprenditore e
subendo sia i vantaggi che gli svantaggi sino al fallimento. Il minore emancipato in caso di
fallimento, non subisce gli effetti personali del fallimento, in quanto ne risponde il legale
rappresentante dello stesso.
Per l’inizio o la cessazione dell’attività d’impresa e quindi si acquista o si perda la qualità
d’imprenditore, è in base a dati formali, quali l’iscrizione o la cancellazione dal Registro delle
Imprese (R.I.). (Vedi schemi di ripasso a fine libro).
2. Classificazione degli imprenditori
Il codice ha adottato tre criteri di classificazione dell’impresa:
Quantitativo, distinzione tra imprenditore piccolo e non piccolo.
Qualitativo, distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale.
Personale, dove si distingue tra imprese private, distinte in imprese individuali e
collettive, che possono essere dotate o meno di personalità giuridica e imprese
pubbliche, dove il titolare è lo Stato o altro ente pubblico.
2La legge non definisce gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. In generale sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla
gestione del patrimonio e che non determinano un rischio di alterazione dello stesso (es. riscossione della pensione, dei canoni di locazione, delle rendite da capitale, nonché l’utilizzo delle relative somme per il compimento di atti di natura conservativa). Tali atti in genere non sono soggetti ad autorizzazione. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l’alienazione, l’accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Quindi sono atti di straordinaria amministrazione tutti quegl’atti che hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice.
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Cap 1 Nozione di Imprenditore PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa
2.1 Criterio quantitativo
Col criterio quantitativo l’imprenditore viene distinto in base alla sua dimensione e l’art. 2083
c.c. definisce l’imprenditore piccolo: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata (A)
prevalentemente col lavoro proprio o dei componenti della famiglia (A)».
La struttura della norma si compone di una clausola di carattere generale (A) e 3 figure
nominate. Le 3 figure nominate si distinguono in:
Il coltivatore diretto del fondo, ossia colui che coltiva il fondo col proprio lavoro e della
sua famiglia;
Il piccolo commerciante, ossia il negoziante che ha un limitato volume d’affari o il
venditore ambulante;
L’impresa artigiana, si fa riferimento alla legge quadro dell’artigianato che definisce
come artigiana l’impresa che abbia 2 requisiti:
1) Abbia per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la
prestazione di servizi, escluse: le attività agricole; le attività di intermediazione
nella circolazione di beni o ausiliarie a quest’ultime; di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
2) Sia esercitata professionalmente dal titolare, il quale deve svolgere il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana può essere
esercitata anche ricorrendo a lavoratori dipendenti purché siano personalmente
diretti dall’imprenditore artigiano e non superino determinati limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie massimo 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
c) per l’impresa che opera in lavorazioni artistiche e dell’abbigliamento
massimo a 32 compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) l’impresa di costruzioni edili massimo 10;
e) l’impresa di trasporto massimo 8.
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Domande PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa
DOMANDE
1. Chi è imprenditore?
2. A chi è imputabile l’impresa?
3. Differenza tra imprenditore occulto e socio occulto
4. Chi può esercitare l’impresa?
5. Chi è l’imprenditore piccolo?
6. Chi è imprenditore agricolo?
7. Vi è una norma definitoria per l’imprenditore commerciale?
8. Discutere le varie tesi sull’imprenditore commerciale
9. Differenza tra enti pubblici economici e non economici
10. Quali sono le funzioni del Registro Imprese?
11. Chi ha l’obbligo ad iscriversi nel Registro Imprese?
12. Quali sono le scritture contabili?
13. Che efficacia hanno le scritture contabili?
14. Chi ha la rappresentanza commerciale?
15. Cos’è l’azienda?
16. Caratteristiche del contratto di cessione d’azienda e del suo trasferimento
17. Caratteristiche dell’avviamento
18. Cos’è la ditta?
19. Cos’è l’insegna?
20. Cos’è il marchio, vari tipi di marchio e modalità d’acquisto e perdita del marchio?
21. Cos’è il diritto d’autore e le sue relative tutele?
22. Cos’è il brevetto, le sue relative tutele e il brevetto internazionale
23. Cos’è il consorzio e i vari modelli di consorzio?
24. Cos’è la concorrenza?
25. Cosa sono le intese restrittive?
26. Cos’è l’abuso di posizione dominante?
27. Cosa sono le concentrazioni?
28. Quali sono i limiti della concorrenza?
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Schemi per il ripasso PASA vol 1 ‐ Diritto dell'impresa
SCHEMI PER IL RIPASSO
*Dal punto di vista giuridico non esite una vera e propria definizione di impresa, per dare una
definizione precisa di impresa occorre definire l’imprenditore che in base all’art 2082 c.c. afferma
che “è imprenditore chi esercita un attivià economica organizzata ai fini della produzione e dello
scambio di beni e di servizi.”
Rientrano in questo schema sull’ impresa anche altre forme giuridiche particolari: come il GEIE, Gruppi
aziendali, SPA europea, Società di fatto, impresa sociale…..
L'attività di impresa è*:
Economica OrganizzataEsercitata
professionalmenteFinalizzata alla
produzione o allo scambio di beni o servizi
IMPRESA
Impresa indiviuale
in senso strettoImpresa familiare
Impresa collettiva
Società non commerciali (es società semplici
ss)
Società commerciali
Società di Persone (società in nome collettivo e in
accomadita per azioni)
Società di capitali (società per azioni, in accomandati per
azioni, a responsabilità
limitala)
Società cooperative (a mutualità prevalente
e diverse)
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