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Tax & Business Alert
Newsletter informativa
Settembre 2016
Indice Argomenti
Novità:
Circolare n. 34/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare n. 35/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare n. 37/2016 Agenzia delle Entrate
Circolare n. 38/2016 Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 68/2016 Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 72/2016 Agenzia delle Entrate
Provvedimento 125604: canone RAI – presentazione delle istanze per il rimborso
Lavoro dipendente prestato all’estero – Determinazione della base imponibile ai fini contributivi
Mini Sportello IVA a Pescara Finanziamenti:
Decreto 21 Giugno 2016 – Incentivi ad Artigianato digitale, incubatori e centri di servizi di fabbricazione digitale
Voucher per l’internazionalizzazione Giurisprudenza:
Assoggettabilità a fallimento dell'holder – Presupposti
Ammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dopo l’udienza prefallimentare: escluso l’abuso del processo
Deducibilità del costo per l’utilizzo del vestiario nell’attività professionale
Esercizio di un’attività di lavoro autonomo e di un’attività
d’impresa commerciale, artigiana o agricola
Approfondimenti:
Messa a disposizione di alloggi su piattaforme online – Criteri di imposizione
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Sostituzione con beni e servizi di welfare
Rinuncia dei crediti vantati dai soci nei confronti della società
L’equity crowdfunding
Cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici ad
ONLUS e altri soggetti. L. n. 166/2016
Enti locali:
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
Enti Locali: mutui a tasso zero per l’impiantistica sportiva
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Internazionale:
Deducibilità dei riaddebiti di costi per servizi nei gruppi
Effetti della nuova “white list”
Primo test di trasparenza sui grandi gruppi nella UE
Scadenze:
Settembre
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Novità
Circolare n. 34/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 34 del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui crediti di
imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il credito d’imposta pari al 10%, 15% o al 20% è
attribuito alle piccole, medie e grandi imprese che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 effettuano
acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia. Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale
relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nel territorio. I beni oggetto di investimento devono avere il requisito della
“strumentalità”, sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione
all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019 esclusivamente in via
telematica. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.
Circolare n. 35/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 35 del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità introdotte dal
decreto internazionalizzazione in materia di CFC.
In particolare, la circolare affronta le tematiche relative alla tassazione degli utili provenienti da Paesi a
fiscalità privilegiata anche alla luce degli ulteriori interventi normativi apportati dalla legge 23 dicembre
2014, n. 190 (cd. legge di stabilità 2015) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità
2016). Le modifiche apportate all’articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (di seguito, TUIR) riguardano soprattutto i criteri fissati per l’identificazione dei Paesi a
fiscalità privilegiata (a partire dal periodo d’imposta 2016, basati unicamente sul criterio del livello
nominale di tassazione e non più anche sull’adeguato scambio di informazioni) e l’abbandono delle c.d.
black list “formalizzate”.
Viene ribadita l’applicazione della disciplina della CFC in ipotesi di regimi speciali e l’abrogazione della
stessa per le società collegate, a decorrere dal periodo d’imposta 2015.
Circolare n. 37/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 37 del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto
a quelli già contenuti nella circolare n. 26 del 1° giugno 2016, volti a chiarire aspetti peculiari in materia di
assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci.
Segnatamente, la circolare chiarisce la necessità per la società assegnataria di disporre di riserve di
patrimonio netto capienti ai fini dell’operazione, oltre ad analizzare alcuni aspetti fiscali riferiti alle diverse
operazioni in materia di IVA e di imposta di registro.
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Circolare n. 38/2016 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 38 del 16 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità applicative
del regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7 del D.Lgs. 128/2015) ovvero la possibilità per i
contribuenti di grandi dimensioni (per ora intesi quali soggetti con volume d’affari superiori ai 10 miliardi di
euro) di prevenire eventuali controversie in materia fiscale, instaurando un dialogo costante con
l’Amministrazione finanziaria, attraverso un programma di cooperative compliance.
Risoluzione n. 68/2016 Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 68 del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute per
i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, sono detraibili, mentre non
sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico.
Risoluzione n. 72/2016 Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha indicato il trattamento fiscale
applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali denominate “bitcoin”. In
assenza di una specifica normativa, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, si ritiene
che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale,
costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap. In particolare, le
operazioni di cambio di bitcoin svolte dagli operatori del mercato sono considerate prestazione di servizi
esenti dall’iva e ai fini della tassazione diretta i ricavi derivanti dall’attività di intermediazione nell’acquisto e
vendita di bitcoin sono soggetti ad imposizione, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.
Provvedimento 125604: Canone RAI – Presentazione delle istanze per il rimborso
Con il provvedimento n. 125604 del 2 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha indicato la modalità
attraverso la quale i contribuenti possono avanzare una richiesta di rimborso del canone Rai nel caso in
cui sia stato erroneamente addebitato in bolletta. Titolati ad usufruirne sono i contribuenti che entro il 16
maggio 2016 hanno dichiarato di non possedere apparecchi televisivi o nei casi in cui il canone sia stato
pagato da più membri appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Lavoro dipendente prestato all’estero – Determinazione della base imponibile ai fini contributivi
La Corte di Cassazione con Sentenza n.17646 del 6 Settembre 2016, si è pronunciata chiarendo che per
la determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di lavoro prestato all’estero in via
continuativa ed esclusiva per un periodo prolungato superiore ai 183 giorni la retribuzione
convenzionale viene prescritta ai soli fini fiscali; la stessa invece non incide sulla determinazione della
base imponibile ai fini contributivi.
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Infatti il sistema previdenziale per i lavoratori italiani che operano in Paesi Extra UE dipende dagli accordi
in essere, in materia di sicurezza sociale, con il paese di destinazione:
1) Paesi in cui non sono in vigore convenzioni ma comunque vi è una copertura assicurativa minima
garantita: la base imponibile per i contributi si ottiene individuando le retribuzioni convenzionali
fissate annualmente con DM;
2) Paesi in cui vi sono accordi che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia:
la base imponibile fa riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Mini Sportello IVA a Pescara
Con il Provvedimento n. 118987 del 26 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le modalità
operative per la registrazione al regime speciale IVA Mini One Stop Shop (Moss), trasferendo la
competenza delle relative attività di assistenza, liquidazione, e verifica dal COV (Centro Operativo di
Venezia) al COP (Centro Operativo di Pescara). Di conseguenza, per le controversie riguardanti
l’applicazione del regime Moss diventa competente la Commissione Tributaria Provinciale di
Pescara.
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Finanziamenti
Decreto 21 Giugno 2016 – Incentivi ad Artigianato digitale, incubatori e centri di servizi di
fabbricazione digitale
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un bando attraverso il quale erogherà agevolazioni
a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero a tutte le aggregazioni di impresa che già operano, o
vogliono operare, nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Potranno accedere agli incentivi i raggruppamenti di imprese composti da almeno 5 imprese. Ai
progetti selezionati, saranno assegnati contributi pari al 70% della spesa (fino a 800.000 Euro), di cui il
20% a fondo perduto ed il 50% sotto forma di finanziamento a tasso zero. I soggetti proponenti dovranno
essere reti di imprese (associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei di imprese,
contratti di rete) ovvero consorzi che siano costituiti da almeno 5 imprese.
Voucher per l’internazionalizzazione
Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23
giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la
richiesta e concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti
di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di
risorse stanziate, ai sensi del DM 15 maggio 2015.
A seguito di intervenute rinunce, decadenze e revoche e dell’impossibilità di ammettere alle agevolazioni
altre imprese oltre a quelle già presenti nell’elenco del 15 febbraio 2016, con apposito provvedimento del
20 maggio 2016 viene aggiornato l’elenco delle società beneficiarie del Voucher per
l’internazionalizzazione che sostituisce quello pubblicato il 15 febbraio 2016.
Si ricorda che le richieste di erogazione dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dal termine ultimo
delle attività contrattuali indicato nel contratto di servizio e in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2016.
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Giurisprudenza
Assoggettabilità a fallimento dell'holder - Presupposti
Con decisione del 4 febbraio 2016, il Tribunale di Milano ha delineato le prerogative affinché possa essere
pronunciato il fallimento dell’holder. Segnatamente, perché possa parlarsi di un holder assoggettabile a
fallimento è necessario che l'holder, ancorché persona fisica: a) eserciti una attività imprenditoriale in
nome proprio e, quindi, un'attività, anche negoziale, con spendita del nome, in cui l'holder si avvalga
organizzativamente e finanziariamente di vari soggetti imprenditoriali; b) svolga questa attività con
economicità e con perseguimento dell'utile, volto quest'ultimo sia all'incremento del valore delle proprie
partecipazioni nelle società, sia all'incremento della capitalizzazione del gruppo, nonché del patrimonio
personale; c) eserciti questa attività con professionalità e organizzazione imprenditoriale,
avvalendosi stabilmente di una struttura, composta eventualmente anche di personale dipendente.
L'assoggettamento a dichiarazione di fallimento dell'holder richiede, pertanto — pur in caso di
accertamento della sussistenza di un’attività di direzione strategica delle società del "gruppo"-
l'accertamento di profili paradigmatici dello status di imprenditore individuale (ex art. 2082 c.c.), quali la
spendita del nome (atti anche negoziali, nei quali la direzione del gruppo si esplica, posti in essere dal
capogruppo in nome proprio), l'attitudine a produrre un incremento di risultati economici del gruppo nel
suo insieme e nelle sue componenti e che appaiano diretta derivazione dell'attività di governo (in termini
Cass. n. 1439/90), anche avvalendosi di una struttura organizzativa stabile.
Ammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dopo l’udienza prefallimentare:
escluso l’abuso del processo
Con decisione n. 316 del 3 marzo 2016, la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto che non costituisce
abuso dello strumento processuale la presentazione di una domanda di concordato preventivo c.d. “in
bianco” successivamente all’udienza prefallimentare, da parte di una società che aveva deliberato di
proporre tale domanda già precedentemente ma che a causa di dissidi interni aveva procastinato
l’esecuzione della volontà sociale.
Deducibilità del costo per l’utilizzo del vestiario nell’attività professionale
Con sentenza n. 6443/40/16 del 22 luglio 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha
statuito che si possono dedurre i costi sostenuti per l’acquisto degli abiti e per gli accessori, utilizzati nel
caso di specie da una presentatrice televisiva direttamente per le trasmissioni. La Commissione ha inoltre
anche riconosciuto la deducibilità del 50% dei mobili acquistati per arredare la sua abitazione, in
considerazione del fatto che essi sono stati (promiscuamente) utilizzati anche per rilasciare interviste e
scattare foto (ex articolo 54, comma 3, del Tuir). Questa decisione, che crea giurisprudenza, permette di
detrarre la metà del costo di vestiario e mobilio ai lavoratori autonomi (professionisti in primis)
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purchè utilizzati promiscuamente per la propria attività ed abbiano un’importanza rilevante verso
l’immagine del lavoratore.
Esercizio di un’attività di lavoro autonomo e di un’attività d’impresa commerciale, artigiana o
agricola
Con la sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, la Cassazione ha chiarito che il criterio dell’ “attività
prevalente” (art. 1, co. 208 della L. n. 662/1996) non trova applicazione per i soggetti che svolgono
contemporaneamente un’attività di lavoro autonomo (assoggettata alla Gestione separata ex art. 2, co. 26
della L. n. 335/1995), e un’attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola, che prevede l’iscrizione alla
gestione assicurativa presso l’INPS. Tali soggetti saranno pertanto tenuti a versare una doppia
contribuzione. Le attività di lavoro autonomo, che possono essere valutate in termini di prevalenza, sono
solamente quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
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Approfondimenti
Messa a disposizione di alloggi su piattaforme online – Criteri di imposizione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non residenti che prestano servizi di intermediazione in
ambito B2C per la prenotazione di alloggi mediante piattaforme online sono tenuti a identificarsi ai fini
IVA in Italia se le prestazioni oggetto di intermediazione sono ivi effettuate. Solo per le prestazioni B2B è
consentito emettere fattura con applicazione del reverse charge. L’articolo 7-ter, nel disciplinare
le prestazioni di servizi generiche, introduce una nuova regola individuata nella rilevanza del committente,
ovvero il consumatore. Ai sensi del nuovo testo le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando
sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale nonché da questi a soggetti privati.
Ricade sull’intermediario l’onere di verificare lo status del committente al fine di applicare correttamente i
criteri di territorialità ai fini IVA. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che il “committente” deve identificarsi con colui
che riceve il servizio di intermediazione e che paga la relativa commissione, sia che si tratti del
destinatario finale del servizio sottostante, sia che si tratti del prestatore del servizio intermediato.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Sostituzione con beni e servizi di welfare
Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le misure fiscali agevolative
per le retribuzioni premiali, previste dalla legge di Stabilità 2016, anche in collegamento con la
partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale,
che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi di benefit, connotate da particolare
rilevanza sociale.La produttività agevolata a tassazione soft, introdotta con la legge di Stabilità 2016,
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale
nella misura del 10%, salvo esplicita rinuncia scritta dei lavoratori, sui premi di risultato correlati ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. I soggetti interessati sono i datori
di lavoro del settore privato; il beneficio invece può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati
ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Sul fronte dei
dipendenti, l’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50.000 Euro
da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non
concorrono alla formazione del reddito. L’ammontare deve essere calcolato tenendo in considerazione i
redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione,
anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli
assegni ad esse equiparate; devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in
Italia.Dal punto di vista oggettivo, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale
del 10 per cento si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base
dei criteri definiti con Decreto, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa. Una novità riguarda la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
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Il richiamo esplicito ai contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi
premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali
tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011. Il
limite di 2.000 Euro dei primi di risultato è elevabile a 2.500 Euro per le aziende che prevedono il
coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è quindi necessario che i lavoratori
intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari
livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali.
Rinuncia dei crediti vantati dai soci nei confronti della società
Con la sentenza n.1335 del 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla
tassazione legata alla rinuncia di crediti da parte dei soci.
Tale sentenza stabilisce che i redditi derivanti dall’importo dei crediti a cui un socio rinuncia (compensi
spettanti agli amministratori, interessi relativi ai finanziamenti dei soci ecc.) costituiscono una modalità di
capitalizzazione della società, con incremento del costo fiscale della partecipazione e la
conseguente necessità di applicare l’imposta nei confronti del socio per il reddito derivante della
rinuncia al credito. Questa sentenza è in linea con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che in
merito alla rinuncia del credito vantato dai soci nei confronti della società presuppone l’avvenuto “incasso
giuridico” sottoponendo a tassazione l’ammontare anche mediante applicazione della ritenuta d’imposta.
L’equity – crowdfunding
A decorrere dal mese di marzo 2015, Consob e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili hanno dato vita al “gruppo di lavoro sulla finanza innovativa” con l’obiettivo di avviare
attività di studio e di education nel settore degli strumenti di finanza innovativa (i.e. equity – crowdfunding,
minibond, cambiali finanziarie ecc.).
Nel primo bimestre 2016 - in ragione della rilevanza della policy del tema legata al processo di revisione
(avvenuto con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016) del regolamento Consob n. 18592/2013 sulla
raccolta di capitali di rischio tramite portali on line - è stato portato a termine il c.d. position paper il quale
ha come finalità quella di favorire la comprensione e consapevolezza delle caratteristiche e delle
peculiarità di un’operazione di equity crowfunding e il suo utilizzo da parte dei diversi attori della
filiera produttiva quali: imprenditori, investitori istituzionali e retail, sistema bancario e la rete di
professionisti tra cui i dottori commercialisti.
Cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici ad ONLUS e altri soggetti. L. n. 166/2016.
La Legge 166 del 19 agosto 2016 ha introdotto semplificazioni al fine di ridurre gli sprechi di prodotti
alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, favorendone così le donazioni verso ONLUS, enti pubblici ed
enti privati “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (…)”.
Le cessioni gratuite di detti prodotti non verranno tassate come ricavi, ai fini delle imposte sui redditi,
in quanto non saranno classificate come cessioni con “finalità estranee all’esercizio di impresa” ai sensi
dell’art. 85 co. 2 TUIR.
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Ai fini IVA, rispetto all’attuale disciplina, il cedente per provare l’avvenuta cessione dovrà inviare una
comunicazione telematica agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza, entro la
fine del mese in cui l’operazione è avvenuta e secondo modalità operative che saranno definite entro il
13 novembre 2016. Tale comunicazione non dovrà, invece, essere inoltrata nel caso in cui il valore dei
beni sia inferiore a 15.000 Euro per singola cessione e, in ogni caso, per le cessioni di beni alimentari
facilmente deperibili.
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Enti locali
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016 n. 210 il Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica. Le principali novità riguardano la costituzione e la partecipazione da
parte delle Pubbliche Amministrazioni a società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi: le
Pubbliche Amministrazioni potranno costituire o detenere una partecipazione in queste società solo se
risulteranno strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. In caso contrario la
Pubblica Amministrazione dovrà procedere alla dismissione della partecipazione, salvo alcune eccezioni.
La costituzione e la partecipazione a società dovranno essere adottate con deliberazione dell’Ente
Pubblico partecipante e la deliberazione dovrà contenere sia gli elementi essenziali dell’atto costitutivo che
le motivazioni alla base dell’adozione della partecipazione, oltre a dover evidenziare gli obiettivi gestionali
a cui dovrà tendere la società. Tra le altre novità è stato previsto l’assoggettamento delle società a
partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, oltre che alla
normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Enti Locali: mutui a tasso zero per l’impiantistica sportiva
A decorrere dal 5 ottobre 2016 e fino al 5 novembre 2016 gli Enti Locali potranno richiedere mutui a
tasso zero per l’impiantistica sportiva. I progetti presentati dovranno essere di livello definitivo e
approvati dall’Ente che presenta l’istanza. Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a costruzione,
ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e
messa a norma di impianti sportivi e strumentali all’attività sportiva. Gli impianti in questione devono
essere nella disponibilità dell’Ente richiedente per un periodo pari almeno all’ammortamento del mutuo. I
lavori dovranno iniziare entro il termine di sei mesi dalla stipula del mutuo e dovranno terminare entro il
termine di diciotto mesi dalla stessa data. Le risorse stanziate ammontano a complessivi 60 milioni di Euro
di mutui, da stipulare entro il 31 dicembre 2016, che godranno del totale abbattimento del tasso
d'interesse nel limite dello stanziamento massimo di 8 milioni di euro di contributi in conto interessi. I mutui
avranno una durata massima di 15 anni.
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Internazionale
Deducibilità dei riaddebiti di costi per servizi nei gruppi
Con sentenza n. 16955 depositata in data 11 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha recentemente
sancito la deducibilità del riaddebito delle prestazioni rese da una consociata estera quando è
possibile riconoscere l’inerenza di tale costo; l’inerenza deve essere intesa come strumentalità del bene o
del servizio acquistato rispetto alla attività da cui derivano i ricavi che formano il reddito di impresa. Con la
medesima pronuncia, la Corte ha inoltre sottolineato che non è necessario che il costo sostenuto sia
direttamente correlato ad un ricavo, ma è sufficiente che questo sia collegato ad attività, anche solo
potenzialmente, idonea a produrre ricavi.
Effetti della nuova “white list”
Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2016 è stato
aggiornato l’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, cosiddetti “white
list”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/1996.
Tale provvedimento ha comportato, da un lato, l’ampliamento del novero dei Paesi ai cui residenti sarà
permesso di investire in obbligazioni pubbliche e private senza essere assoggettati all’imposta sostitutiva
sugli interessi, premi e altri frutti; dall’altro, l’allargamento del mercato dei capitali per i soggetti pubblici e
privati, non limitato alle obbligazioni, ma anche ad altre forme di finanziamento.
Al seguente link è possibile consultare la lista aggiornata secondo il Dm sopra citato:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/White+li
st+e+Autocertificazione/Elenco
Primo test di trasparenza sui grandi gruppi nella UE
La parola chiave è Cbcr, ovvero l’acronimo di Country by country reporting, sigla che indica la nuova
rendicontazione per i gruppi multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di Euro. Questa
rendicontazione sarà parte integrante della documentazione Transfer Pricing. In particolare tramite la
stessa si andranno a rilevare dati qualitativi e quantitativi come redditività, imposte pagate, maturate e altri
indicatori dell’attività economica. Il Cbcr è stato introdotto dall’OCSE ed è una direttiva che dovrà essere
recepita dagli Stati membri tra cui l’Italia entro gli inizi di giugno 2017. In linea generale gli adempimenti
dipendono dal paese in cui è residente la controllante. Le controllate infatti dovranno inviare i documenti
necessari alla redazione del file alla controllante la quale si impegnerà a trasmettere il file
all’amministrazione finanziaria del proprio stato. Sarà la stessa amministrazione finanziaria del paese della
controllante a mandare la documentazione alle autorità degli altri paesi.
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Scadenze
Per il 30 settembre sono previste le seguenti scadenze:
trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali IVA, IRAP, Unico 2016 per persone fisiche,
società di persone, enti e soggetti Ires;
dichiarazioni Unico 2015 integrative o rettificative di quelle a suo tempo presentate;
istanza di rimborso dell’imposta pagata sugli acquisti effettuati nel 2015 in uno stato membro
diverso da quello di residenza. Il rimborso spetta in caso di assenza di un collegamento territoriale
con il paese del rimborso e la mancata effettuazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi
territorialmente rilevanti nello stato membro degli acquisti;
denuncia contributiva relativa al mese di agosto con la possibilità di applicare lo sgravio del
11,5% sui contributi dovuti per i lavoratori a tempo pieno, previa presentazione di domanda
all’Inps, in via telematica.
Si segnala che la proroga dell’assegnazione dei beni ai soci al 30 novembre non è ancora stata resa
definitiva.
Milano, 28 settembre 2016
Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generica. Questa pubblicazione contiene informazioni di
carattere generale. LTA Advisory S.r.l., per mezzo di questa pubblicazione non intende fornire pareri di natura commerciale,
finanziaria, legale, fiscale o altri servizi professionali di consulenza. Questa pubblicazione non è un sostituto per tale
consulenza professionale, né deve essere usata come base per qualsiasi decisione o azione che possa incidere sulle scelte
finanziarie della Vostra azienda. Prima di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare
la vostra attività, è necessario consultare un professionista qualificato. LTA Advisory S.r.l. non sarà responsabile per
eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società per scelte basate su questa pubblicazione.