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DIRITTO SINDACALE
Lezione n. 4
a.a. 2007-2008
Piera Campanella
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LIBERTA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVOROTitolo II: libertà sindacale
Art. 14. Diritto di associazione e di attività Diritto di associazione e di attività sindacalesindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei
luoghi di lavoro.
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Art. 14 Statuto dei lavoratori
• Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro.
• Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo.
• Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.).
• Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724).
• Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza).
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PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (1)
Art. 15 Atti discriminatoriAtti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche
e mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.
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Art. 15 Statuto lavoratori
Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003
I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione:
• ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716.
Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento
Atti e patti vietati: • fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata• Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica
(non ad es. una minaccia)
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PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (2)
Art. 16Trattamenti economici collettivi discriminatoriTrattamenti economici collettivi discriminatori
E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell’art. 15.Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
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Art. 16Statuto lavoratori
Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero
Artt. 15 e 16: Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di
concedere trattamenti economiciLa scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16:Preferito l’art. 28. Motivi?Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti)Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore)Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e
non nullità dell’atto)
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SINDACATI DI COMODO
Art. 17
Sindacati di comodoSindacati di comodo
E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di
lavoratori.
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Art. 17Statuto lavoratori
Il fenomeno vietato
• La condotta datoriale: atti di favoritismo, corruzione, collusione, finanziamento
• La sanzione
• Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di ottenere una radicale eliminazione dell’organizzazione sindacale illegittimamente sovvenzionata.
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RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
Titolo III: diritti sindacali e RSA
• Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore.
• Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno.
• Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa.
• I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU)• Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art.
35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare.
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MODELLI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE
Modello a canale doppioModello a canale doppio:coesistono due organismi, con natura e funzioni
distinte: una di rappresentanza elettiva con poteri partecipativi ed un’altra associativa con poteri negoziali
Modello a canale unico:Modello a canale unico:un solo organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva,
coniugando tendenzialmente in sé ogni funzione
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RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE E SELEZIONE DEL
SOGGETTO SINDACALE ESTERNOL’esigenza di recuperare e reinserire entro i
consueti canali istituzionali le nuove forme di rappresentanza, nate col ciclo di lotte
dell’autunno caldo:
Promozione senza regolamentazione
Rilancio delle confederazioni storiche
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RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA)
Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1]
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale];
[b)] delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni], che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di
lavoro applicati nell’unità produttiva[2].Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
[1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001.[2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum
popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. A) E IL SMR
• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale
• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro
• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr)
• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:LA LETT. B)
• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale
• Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi
portavoce di interessi a più ampio raggio
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ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA
Iniziativa dei lavoratori:Iniziativa dei lavoratori:Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella
comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa.
Legame con il sindacato: nell’ambito di…:Legame con il sindacato: nell’ambito di…:Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè
formati nel suo ambito.
Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF
Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale
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PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19
ST. LAV.• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
39, c. 1, Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost.
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SMR Criteri giurisprudenziali
• criteri quantitativi: gli iscritti• criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità;
esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese.
In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale
tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL-CISL-UIL.
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IL SMR E LA CONTRATTAZIONE
• Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità
• La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione
collettiva in perdita)
• Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento
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Crisi del SMR proposte di legge per modifica
art. 19 St. lav.• Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti
sindacali autonomi e di mestiere.• Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St.
lav.:- eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la
triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di lavoro e quindi nel panorama sindacale generale;
- introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire anche per misurare quant. la rappr.
• Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze• 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU)• 1995: modifica per via referendaria delle RSA• Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.
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Nuovo art. 19 St. lav.
• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19
• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali”
• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva
• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale
• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso.