Download - 07 rischio chimico
Rischio Chimico
Comunicazione del pericolo, REACH e misure preventive
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Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Il Rischio Chimico
Definizione di agente chimico: tutti gli elementi o composti,
sia da soli o miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento dei rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato
Agente chimico pericoloso: le sostanze e i preparati classificati
ed etichettati come pericolosi; agenti chimici non classificati e
non etichettati che possono comportare un rischio associato alle
loro proprietà chimico / fisiche / tossicologiche.
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Ed. 14.01
Le principali misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori previste dal Titolo IX del D. Lgs. 81/2008
sono:
‒ eliminazione dei rischi, ove possibile e riduzione dei rischi alla
fonte;
‒ formazione ed informazione dei lavoratori
‒ dispositivi protezione
‒ controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici
‒ valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
Nella valutazione il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:
‒ le loro proprietà pericolose e le relativa scheda di sicurezza
‒ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
‒ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantità degli stessi
‒ i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici
‒ gli effetti delle misure preventive e protettive
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Valutazione del rischio: misure generali di tutela
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Ed. 14.01
ALL’ESITO DELLA VALUTAZIONE, IL RISCHIO CHIMICO POTRA
ESSERE
(cosa trovare sul DVR):
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Valutazione del rischio secondo il Testo Unico
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Ed. 14.01
‒ Ogni anno in Europa occidentale vengono individuate 150-200
nuove sostanze, su 80.000 già esistenti sul mercato.
‒ Il loro impiego negli ambienti di lavoro comporta possibili rischi:
“infortuni” o “malattie professionali”.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Generalità
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Ed. 14.01
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono
introdurre nell’ organismo sono:
‒ Inalazione
‒ Contatto e penetrazione attraverso la cute o le mucose
‒ Ingestione
Tipologia di interazione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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Ed. 14.01
Con l'inalazione, le sostanze pericolose passano al sistema
respiratorio, quindi a quello circolatorio ed infine agli organi.
Esempi di inalazione:
‒ uso di bombolette spray
‒ miscelazione di prodotti reagenti
‒ utilizzo di solventi
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Inalazione
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Ed. 14.01
Il contatto della cute o delle mucose esterne con i prodotti
pericolosi, può portare ad un effetto locale o ad un accumulo
negli strati grassi, quindi nel sangue ed infine negli organi.
Esempi di contatto:
‒ impiego di oli minerali
‒ schizzi causati da reazioni violente
‒ manipolazione di contenitori non lavati
‒ travasi
‒ rotture dei contenitori
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Contatto
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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Ed. 14.01
L’ingestione di prodotti pericolosi, causa il passaggio dalle
labbra/bocca al sistema digestivo e quindi agli organi dell’agente
trattato. In genere le cause sono da ascrivere alla scarsa igiene o a
errate procedure di manipolazione.
Esempi di ingestione:
‒ fumare dopo aver manipolato un prodotto
‒ riconoscimento galenico
‒ mangiare o bere senza lavarsi le mani
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Ingestione
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Ed. 14.01
Ciglia nasali
sono piccoli peli della cavità nasale che “intrappolano” le particelle di
polvere e le direzionano in gola ove vengono deglutite con la saliva o
espulse con la tosse
Peli nasali
bloccano le particelle di polvere più grosse che vengono poi espulse
soffiandosi il naso con un fazzoletto
Tosse
la tosse è la migliore difesa personale per espettorare eventuali particelle
e/o muco
Strato di muco
le particelle più piccole che non vengono bloccate dai peli e dalle ciglia
nasali, vengono bloccate dal muco dello stomaco e portate nella parte
posteriore della gola
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
DPI Naturali
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Ed. 14.01
‒ Effetti acuti: Il danno si verifica immediatamente dopo
l’esposizione ed è generalmente proporzionale alla quantità ed alla
concentrazione (Aggressive, nocive e tossiche).
‒ Effetti cronici: Il danno si verifica tempo dopo l’esposizione
(anche anni) e dopo ripetute esposizioni.
Il danno è proporzionale alla quantità assunta ed al numero delle
esposizioni ma si verifica anche per basse quantità (Nocive,
cancerogene).
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Tipologia di interazione: effetti sull’uomo
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Ed. 14.01
Sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale
od
ottenuti mediante lavorazioni industriali
Miscele: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze:
(es. solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con
vecchia
legislazione si chiamavano preparati)
Sia le miscele che le sostanze possono trovarsi sotto forma SOLIDA,
LIQUIDA o GASSOSA
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
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Ed. 14.01
Tra le sostanze presenti si devono annoverare:
Sostanze CANCEROGENE Sono prodotti molto pericolosi che
contengono sostanze che possono provocare tumori o aumentarne
la probabilità di insorgenza.
Agenti MUTAGENI
Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione.
Possono causare anomalie genetiche anche ereditarie o
semplicemente aumentarne il rischio di insorgenza
SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO RIPRODUTIVO (ex TERATOGENI)
Sono sostanze che presentano un alto grado di tossicità e possono
causare effetti nocivi nella catena riproduttiva e quindi danni alla
prole o danni alle funzioni riproduttive sia maschili che femminili
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Natura dei prodotti: Classificazione di pericolosità
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Ed. 14.01
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare
sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o
mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un
sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite
dell'agente stabilito nell'allegato XLIII
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sostituzione e riduzione (Art. 235)
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Ed. 14.01
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati
della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17
Il Datore di lavoro, in caso in azienda si manipolino sostanze cancerogene
e mutagene, deve attuare opportune misure tecniche, organizzative e
procedurali (art. 237), deve fare effettuare l’Informazione e la
Formazione (art. 239), deve sottoporre i lavoratori a sorveglianza
sanitaria (art. 242)
Art. 243
I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
Valutazione del rischio (Art. 236)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
16/75
Ed. 14.01
‒ Tutti i prodotti e/o agenti chimici devono essere conservati nelle
confezioni originali
‒ Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente
deve essere etichettato (riportare le indicazioni presenti sul
contenitore originale)
‒ Tutti i recipienti contenenti agenti chimici devono essere
accuratamente etichettati,
‒ Sulle etichette devono essere riportate tutte le indicazioni
obbligatorie per legge (nome della sostanza, pittogrammi, frasi di
rischio R, consigli di prudenza S, indicazioni relative al fornitore e
massa o volume del contenuto)
‒ Tutti gli agenti chimici devono essere corredati della apposita
scheda dati di sicurezza, conservata in luogo noto ed accessibile a
tutti
Misure di prevenzione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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Ed. 14.01
‒ Devono essere presenti quantitativi necessari all’attività in corso.
‒ Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l’attività in corso, devono essere conservati in armadi di sicurezza o scaffali.
‒ I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e riposti negli appositi armadi o scaffali.
‒ Periodicamente, deve essere verificata l'integrità dei contenitori per evitare perdite e diffusioni di sostanze pericolose nell'ambiente.
‒ Durante la movimentazione dei contenitori, essi devono essere chiusi e gli operatori devono indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente chimico.
‒ Gli agenti chimici pericolosi non devono essere stoccati: sul pavimento, sui banchi di lavoro e sotto cappa.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Misure di prevenzione
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Ed. 14.01
I locali destinati a reagenti e i laboratori, ove sono depositate gli agenti
chimici pericolosi, devono essere provvisti di armadi di sicurezza per:
‒ Sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza
antincendio secondo quanto previsto dalla norma tecnica DIN 12925-1,
recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici in essi
contenuti, mediante apposita segnaletica.
‒ Sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con
aspirazione verso l’esterno che garantiscano un elevato numero ricambi
d’aria ora, recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici
in essi contenuti, mediante apposita segnaletica.
‒ Sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con
aspirazione verso l’esterno che garantiscano tra i 30-50 ricambi
d’aria/ora; recanti indicazione dei pericoli dei prodotti e/o agenti chimici
in essi contenuti, mediante apposita segnaletica.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Modalità di stoccaggio
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Ed. 14.01
Gli agenti chimici devono essere disposti in modo tale che:
‒ agenti corrosivi, caustici e irritanti si trovino al di sotto del livello
degli occhi;
‒ nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le
sostanze più pericolose;
‒ i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non
sovraccarichino il ripiano;
‒ siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella
scheda di sicurezza (voce Manipolazione e stoccaggio);
‒ siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi schede di
sicurezza)
‒ siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di
calore.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Modalità di stoccaggio
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Ed. 14.01
‒ le sostanza termolabili devono essere conservate in frigoriferi;
‒ i liquidi infiammabili termolabili devono essere conservati in
frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che
esterne, meglio se alimentati tramite interruttore preferenziale
separato.
‒ all’interno di ogni compartimento antincendio, non si devono
stoccare quantitativi superiori ai 20 litri di liquidi infiammabili.
‒ per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione
della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es.
perossidi organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata
sull’etichetta la data di acquisto e quella di apertura
Modalità di stoccaggio
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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Ed. 14.01
Accendere gli impianti di aspirazione.
Il sistema di aspirazione localizzata generalmente costituito da più
cappe fisse o mobili, è il sistema più diffuso per captare gli
inquinanti che si sviluppano durante i processi produttivi, nel
punto stesso in cui si generano.
Gli impianti di aspirazione necessitano di manutenzione e verifiche
costanti del loro funzionamento
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Aspirazione
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Ed. 14.01
‒ Non mangiare o bere durante il lavoro.
‒ Prestare attenzione alle modalità di smaltimento indicate per i
residui della lavorazione.
‒ Mantenere pulita la postazione di lavoro.
‒ Lavarsi bene le mani dopo l'uso della sostanza.
‒ Non dimenticare di lavare i guanti, le calzature e gli altri
indumenti indossati.
‒ Non lavare gli indumenti contaminati con i vestiti personali o
della famiglia e farli lavare in azienda.
‒ Se si ravvisano allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili
all'utilizzo di una sostanza chiedere di essere accompagnati al
Pronto Soccorso
Aspirazione
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
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Ed. 14.01
Aspetti rilevanti
Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento
CSR
Utilizzatori a valle
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Regolamento REACH
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Ed. 14.01
Per sostanza (es. materie prime) si intende:
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od
ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi
gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze
derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che
possono essere separati senza compromettere la stabilità della
sostanza o modificarne la composizione.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Definizione di sostanza
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Ed. 14.01
I miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze: (es.
solventi per verniciatura, detergenti, ecc.) (con vecchia
legislazione si chiamavano preparati)
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Miscele
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Ed. 14.01
REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione,
l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche.
È entrato in vigore il 1º giugno 2007 per rendere più efficace e
migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche
nell'Unione europea (UE).
REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla
gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare
per la salute e l'ambiente.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
REACH
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Ed. 14.01
L'industria Il ruolo delle imprese previsto da REACH è determinato dall'attività che svolgono con una determinata sostanza.
Fabbricanti di sostanze
Produttori di articoli
Importatori (di sostanze e articoli)
Utilizzatori a valle
‒ utilizzano una sostanza;
‒ non fabbricano né importano di tale sostanza;
‒ utilizzano la sostanza all’interno delle proprie attività industriali o professionali (diverso il concetto di “consumatore finale”).
‒ trasferiscono sostanze e preparati in altri contenitori e rivendono con proprio marchio
I distributori non sono utilizzatori
Tra i distributori abbiamo i rivenditori di sostanze/preparati (compresi quelli che appongono il loro marchio però senza trasferire il preparato in un nuovo contenitore) e le aziende che effettuano un’attività di trading puro.
Attori del REACH
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
28/75
Ed. 14.01 Utilizzatore a valle
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
29/75
Ed. 14.01
La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati
membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi, salvo
qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano
diversamente
Spesso ed impropriamente è richiesta la SDS anche da parte di utilizzatori
di articoli, i quali ne invocano l’invio al fine di poter avere informazioni in
materia di salute e sicurezza, valutare il rischio per i lavoratori, predisporre
le misure di prevenzione e protezione.
A tale scopo sarebbe sufficiente redigere un documento più semplice, del
tipo “Informazioni di sicurezza”, nel quale riportare le condizioni e le
raccomandazioni per un utilizzo sicuro.
Tuttavia non è infrequente che il fornitore, dietro le insistenze del cliente
che “pretende” la SDS in 16 punti, sia costretto a predisporre tale
documento, redigendo solo le parti pertinenti e applicabili. È così che si
possono consultare SDS di nastri adesivi, tessuti, carte abrasive, ecc.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Scheda di Sicurezza: Prescrizioni
30/75
Ed. 14.01
30
30
Nel Regolamento REACH viene valutato il rischio per la salute
umana e l’ambiente delle sostanze chimiche, attribuendo una
maggiore responsabilità all’industria nella gestione dei rischi.
Nel Regolamento CLP vengono stabilite le norme per la
comunicazione dei pericoli delle sostanze chimiche e delle loro
miscele lungo la catena d’approvvigionamento.
REACH & CLP
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sistemi poco chiari
31/75
Ed. 14.01
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‒ sostanze e miscele radioattive
‒ sostanze e miscele in transito
‒ intermedi non isolati
‒ sostanze/miscele R&S non immesse mercato
‒ rifiuti
‒ farmaci
‒ dispositivi medici
‒ alimenti e mangimi
‒ cosmetici allo stato finale
Esclusioni
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
32/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
CLP
33/75
Ed. 14.01
DSP / DPP CLP / GHS
Frasi di rischio Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza Consigli di prudenza
Simboli Pittogrammi
- Avvertenze (Dgr / Wng)
Preparati Miscele
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Analogie e differenze
34/75
Ed. 14.01
Pericoli fisici
1. Esplosivi 9. Liquidi piroforici
2. Gas infiammabili 10. Solidi piroforici
3. Aerosol infiammabili 11. Sostanze autoriscaldanti
4. Gas comburenti 12. Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
5. Gas sotto pressione 13. Liquidi comburenti
6. Liquidi infiammabili 14. Solidi comburenti
7. Solidi infiammabili 15. Perossidi organici
8. Sostanze autoreattive 16. Corrosivi per i metalli
Analogie e differenze
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
35/75
Ed. 14.01
Pericoli per la salute
1. Tossicità acuta 6. Cancerogenicità
2. Corrosione/irritazione della pelle
7. Tossicità per la riproduzione
3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (STOT SE)
4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
9. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (STOT RE)
5. Mutagenicità sulle cellule germinali
10. Pericolo in caso di aspirazione
Analogie e differenze
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Pericoli per l’ambiente
Pericoloso per l’ambiente acquatico
Pericoloso per lo strato di ozono*
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Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
37/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
38/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
39/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
40/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Comunicazione del pericolo
41/75
Ed. 14.01
41
Avvertenze
Avvertenza pericolo maggiore: “PERICOLO” (Dgr)
Avvertenza pericolo minore: “ATTENZIONE” (Wng)
L’avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione specifica è riportata nelle tabelle dell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.
Alcune categ. di pericolo (es. esplosivi) non hanno un’avvertenza.
Frasi H (indicazione di pericolo) sostituiscono le frasi R e le frasi P (indicazione di prudenza) sostituiscono le frasi S
Indicazioni di pericolo
Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la gravità dei pericoli della sostanza o miscela.
Sono elencate in allegato III del CLP.
Per le classificazioni armonizzate devono essere utilizzate le indicazioni di pericolo in all. VI, parte 3.
In etichetta le indicazioni di pericolo di una lingua devono essere raggruppate insieme ai consigli di prudenza della stessa lingua.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Etichettatura
42/75
Ed. 14.01
72 individuali e 17 frasi combinate
Sono classificate secondo il tipo di pericolo nel modo seguente : H2..: Rischi fisiciH3..: Rischi per la saluteH4 ..: Pericolo per l’Ambiente
Frasi H
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
43/75
Ed. 14.01
43
I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle misure
necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per
la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli della sostanza
o miscela.
La serie completa di consigli di prudenza è riportata in allegato IV,
parte 1, del regolamento CLP,
Di norma, sull’etichetta non devono essere riportati più di sei
consigli di prudenza.
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Consigli di prudenza
44/75
Ed. 14.01
Sono 137, classificate in accordo al tipo di dichiarazione di
precauzione, come segue:
P1 .. : Precauzione generale
P2 .. : Precauzione preventiva
P3 .. : Precauzione
P4 .. : Precauzione di stoccaggio
P5 .. : Precauzione di smaltimento
Frasi P
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
45/75
Ed. 14.01
45
‒ fornire ulteriori precisazioni utili;
‒ non rendere più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta previsti;
‒ essere coerenti con classificaz. sostanza o miscela
‒ evitare indicazioni incongrue come “non tossico”, “non dannoso” o “ecologico”;
‒ non contraddire o mettere in dubbio le informazioni contenute negli altri elementi dell’etichetta
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Informazioni supplementari
46/75
Ed. 14.01
46
Regola generale: devono essere inclusi i pittogrammi che indicano
la categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo.Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Regole di precedenza per l’etichettatura
47/75
Ed. 14.01 Pittogrammi di pericolo
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Sull’etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo,
tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.
48/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Consigli di prudenza
‒ devono essere esclusi quelli che sono chiaramente non
necessari o ridondanti;
‒ evitare di riportare sull’etichetta più di sei consigli di prudenza;
‒ è possibile combinarli per formare un unico consiglio (allegato
IV del regolamento CLP).
‒ sostanze o miscele soggette a etichettatura da vendere al
pubblico, devono riportare un consiglio di prudenza sullo
smaltimento.
49/75
Ed. 14.01
49
‒ Le etichette possono essere organizzate nel modo ritenuto più
opportuno
‒ pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di
prudenza devono figurare insieme
‒ è richiesto di raggrupparli per lingua sull’etichetta
‒ informazioni supplementari previste da altri atti legislativi
possono essere incluse nell’etichetta prevista dal
regolamento CLP
Apposizione etichette
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
50/75
Ed. 14.01
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
Etichettatura Sostanze
51/75
Ed. 14.01
51
L’etichetta va aggiornata, senza ritardo:
‒ dopo ogni modifica della classificazione e dell’etichettatura;
‒ qualora il nuovo pericolo sia più grave o siano
‒ necessari nuovi elementi di etichettatura supplementari;
‒ entro diciotto mesi dalle modifiche
‒ per sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione
direttiva biocidi o fitosanitari, devono essere aggiornate
conformemente a tali direttive.
Etichettatura Sostanze: aggiornamento
Misure preventive
Introduzione
Comunicazione del pericolo
Reach & CLP
Regolamento UE
52/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA
1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1. Identificazione della sostanza o del preparato
1.1. Identificatore del prodotto
1.2. Uso della sostanza/del preparato
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.3. Identificazione della società/dell'impresa
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
1.4. Numero telefonico di chiamata urgente
1.4. Numero telefonico di emergenza
Misure preventive
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Sezione 1
53/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela - 67/548/CEE- CLP
2.2. Elementi dell’etichetta
2.3. Altri pericoli
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Sezione 2
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Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3. SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
3.2. Miscele
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Sezione 3
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Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
4. SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
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Sezione 4
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Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
5. MISURE ANTINCENDIO 5. SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
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Sezione 5
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Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6. SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.1.1. Per chi non interviene direttamente 6.1.2. Per chi interviene direttamente
6.2. Precauzioni ambientali
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4. Riferimenti ad altre sezioni
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Sezione 6
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7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7. SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Manipolazione 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2. Immagazzinamento 7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3. Usi particolari 7.3. Usi finali specifici
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Sezione 7
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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
8. SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Valori limite d'esposizione 8.1. Parametri di controllo
8.2. Controlli dell'esposizione8.2.1. Controlli dell'esposizione professionale8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale
8.2. Controlli dell’esposizione 8.2.1. Controlli tecnici idonei 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 8.2.3. Controlli dell’esposizione ambientale
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Sezione 8
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9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9. SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni generali 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2. Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente
9.2. Altre informazioni
9.3. Altre informazioni
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Sezione 9
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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1. Condizioni da evitare 10.1. Reattività
10.2. Materie da evitare 10.2. Stabilità chimica
10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
10.4. Condizioni da evitare
10.5. Materiali incompatibili
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
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Sezione 10
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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 11.1.1. Sostanze 11.1.2. Miscele 11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di esposizione 11.1.8. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche 11.1.9. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine 11.1.10. Effetti interattivi 11.1.11. Assenza di dati specifici 11.1.12. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze 11.1.13. Altre informazioni
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Sezione 11
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 12. SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Ecotossicità 12.1. Tossicità
12.2. Mobilità 12.2. Persistenza e degradabilità
12.3. Persistenza e degradabilità 12.3. Potenziale di bioaccumulo
12.4. Potenziale di bioaccumulo 12.4. Mobilità nel suolo
12.5. Risultati della valutazione PBT
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6. Altri effetti nocivi 12.6. Altri effetti avversi
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Sezione 12
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
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Sezione 13
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All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
14. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU
14.2. Nome di spedizione dell’ONU
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4. Gruppo d’imballaggio
14.5. Pericoli per l’ambiente
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
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Sezione 14
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
15. SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
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Sezione 15
67/75
Ed. 14.01
All. II Regolamento 1907/2006 Regolamento UE 453/2010
16. ALTRE INFORMAZIONI 16. SEZIONE 16: Altre informazioni Misure preventive
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Sezione 16
68/75
Ed. 14.01
68
IL REACH , oltre a fornire tutte le informazioni intrinseche sulle
proprietà delle sostanze (con la fase della registrazione), considera
anche le condizioni nelle quali esse sono usate.
A questo scopo sono stati introdotti gli “scenari di esposizione”, da
allegare alle SDS di sostanze e miscele pericolose
Le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con
quelle contenute nel CSR quando prescritto (sostanza prodotta o
importata in quantitativo > 10 t/a)
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SDS estesa – Usi identificati
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Uno SCENARIO ESPOSITIVO contiene queste informazioni:
‒ come la sostanza è prodotta
‒ come la sostanza è utilizzata nel suo ciclo di vita
‒ quali sono le condizioni operative
‒ quali misure di gestione del rischio sono consigliate
‒ come P/I controlla e come raccomanda al DU di controllare
l’esposizione umana (operatori e consumatori) e dell’ambiente
‒ deve essere coerente con il CSR
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Che cos’è un ES
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‒ Lo scenario di esposizione descrive le “CONDIZIONI DI USO”
di una sostanza che determinano il livello di esposizione.
‒ Le condizioni si possono suddividere in:
‒ Condizioni operative: queste descrivono le modalità di
svolgimento di un processo o di una attività (es. quantità,
durata e frequenza di uso di una sostanza o di un preparato)
‒ Misure di gestione dei rischi: comprendono tutte le misure ed
i dispositivi che devono essere attuati al fine di impedire (o
comunque contenere) che una sostanza emessa durante un
determinato processo raggiunga gli operatori o l’ambiente
(es. ventilazione locale, filtri dell’aria, dispositivi di
protezioneindividuale)
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Condizioni d’uso
71/75
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Lo scenario di esposizione è previsto tutte le volte in cui viene elaborata una
relazione sulla sicurezza chimica.
Per le sostanze, in altre parole ciò significa:
‒ Quando la sostanza è pericolosa
‒ Quando la sostanza è prodotta/importata sopra 10 t/anno
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Scenario Espositivo