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«Dopotutto ... domani è un altro giorno»
PROFILI CRITICI DELLE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI
prof. avv. Riccardo Borsari
OBBLIGHI INFORMATIVI
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITOTribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
IL FATTO La convenuta si oppone affermando chel’avvocato, nella prestazione della propriaattività
• non ha raggiunto esiti favorevoli• non ha mai adempiuto all’obbligo di
informarla delle strategie processuali e delledifficoltà dei giudizi
Un avvocato conviene in giudizio la propriaassistita per il pagamento del compensoprofessionale
Nel respingere la domanda dell’avvocato, il Tribunaleprecisa che il mancato adempimento da parte deldifensore dei propri doveri di informazione, conparticolare riferimento ai rischi della controversia ealla strategia processuale adottata
rappresenta un inadempimento contrattuale tale da paralizzare lo stesso diritto al pagamento del compenso
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITOTribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
Obbligo informativo
è permanente e si colloca
sia prima della controversia
sia nel corso
della stessa
impone di informare
tempestivamente l’assistito
grado complessità lite
rischi lite
strategie processuali
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITOTribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
Secondo il Tribunale
Pertanto, in caso di esito negativo della controversia
la violazione di tale obbligo preclude il diritto al pagamento del compenso,
spettando oltre tutto all’avvocato l’onere di dimostrare di aver fornito le dovute informazioni
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ASSISTITOTribunale di Verona, sent. 26 gennaio 2016
INFORMAZIONE E PERSUASIONECassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
In primo grado un avvocato è condannato arisarcire i danni patiti dalla società sua assistita,in quanto ritenuto responsabile dell’omessachiamata in causa di un terzo in manleva dellamedesima.
In appello la sentenza è riformata: in concreto èinfatti emerso che la società, pur regolarmenteinformata dal difensore dell’opportunità dichiamare in causa il terzo, ha ritenuto di non dareseguito alla predetta chiamata.
IL FATTO
Per la Cassazione è corretta la valutazione della Corted’Appello secondo cui
INFORMAZIONE E PERSUASIONECassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
A fronte di uno specifico dovere di informazione neiconfronti del cliente in ordine all’opportunità di chiamarein causa il terzo (regolarmente assolto dall’avvocato)
non costituisce fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo del professionista
che non sollecita il cliente medesimo dopo che questi ha rifiutato di effettuare la chiamata
Non può esigersi infatti che il difensore abbia il doveredi insistere per ottenere il consenso della parte allachiamata in causa del terzo, dovendosi ritenere che ladiligenza cui è tenuto il difensore nell’esercizio del suomandato risulti assolta nel momento in cui il cliente siastato informato sullo specifico punto.
INFORMAZIONE E PERSUASIONECassazione Civile, sent. 19 aprile 2016 n. 7708
IL FATTOLa Cassazione, stravolgendo l’esito dei precedenti gradi di
giudizio, ha ritenuto responsabile un commercialista
per non aver informato il proprio cliente
• della possibilità di ricorrere percassazione impugnando una decisioneavversa della Commissione tributariaRegionale
• della necessità, a tal fine, di rivolgersia un avvocato
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
Nel caso di specie
• al professionista condannato non era stato conferito ilmandato a impugnare la sentenza della Commissionetributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente erastato peraltro difeso da altro professionista)
• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studioil dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli deiprecedenti gradi di giudizio
Nel caso di specie
• al professionista condannato non era stato conferito ilmandato a impugnare la sentenza della Commissionetributaria Regionale (dinnanzi alla quale il ricorrente erastato peraltro difeso da altro professionista)
• il cliente, inoltre, non aveva mai consegnato al suo studioil dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli deiprecedenti gradi di giudizio
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
In primo e secondo grado la responsabilità del commercialista è esclusa in quanto
«non essendo [egli] abilitato alla difesa tecnica dinnanzi alle giurisdizioni superiori, non avrebbe potuto impugnare dinnanzi alla Corte di
Cassazione la sentenza sfavorevole al contribuente»
Per la Cassazione, però, «la sola circostanza che il commercialista non sia abilitato a promuovere
ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione non vale ad escluderne la responsabilità, ove non gli si ascriva (soltanto) tale mancata
impugnazione, bensì la mancata ottemperanza all’obbligo di informare il cliente della necessità di rivolgersi a un avvocato abilitato, nei tempi
previsti dall’ordinamento per impugnare la sentenza»
non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il clientee rientrino nell’ambito della sua competenza
ma anche (tenuto conto della portata dell’incarico conferito) diindividuare le questioni che esulino dalla stessa
informando il cliente dei limiti della propria competenza
fornendo al cliente gli elementi necessari per assumere leproprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosiad altro professionista indicato come competente
Secondo la Cassazione il commercialista investito di una consulenza
«di carattere tecnico e di prima informazione» ha infatti l’obbligo
IL PERIMETRO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO DEL COMMERCIALISTA
Cassazione Civile, sent. 23 giugno 2016 n. 13007
non è sufficiente a escludere la responsabilità disciplinare del notaiol’esenzione, per concorde volontà delle parti,
dall’obbligo di effettuare le visure
OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIOCorte di Cassazione, sent. n. 12797/2014
Secondo la Cassazione
Anche se è stato esonerato dalle visure, il notaio• che sia a conoscenza o• che abbia anche solo il mero sospetto
dell’esistenza di un’iscrizione pregiudizievole sull’immobileoggetto di compravendita
OBBLIGO INFORMATIVO DEL NOTAIOCorte di Cassazione, sent. n. 12797/2014
deve in ogni caso informare le partiessendo tenuto all’esecuzione
del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata e della buona fede
DOVERE DI CONSIGLIO
&SCELTA TECNICA
SCELTA DELLA LINEA TECNICACassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292
L’avvocato per essere esonerato da responsabilità
non può limitarsi a sostenere di aver «aderito alle indicazioni del cliente»
ma deve dare prova di una corretta informazione
riguardo il verosimile esito dell’azione da intraprendere, soprattutto in presenza di un «cliente non esperto di diritto»
Per consolidata giurisprudenza
SCELTA DELLA LINEA TECNICACassazione Civile, sent. 28 giugno 2016 n. 13292
la responsabilità professionale dell’avvocato, lacui obbligazione è di mezzi e non di risultato,presuppone la violazione del dovere di diligenzamedia esigibile ex art. 1176, co. 2, c.c.
tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli all’assistito,
non è esclusa né ridottaquando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso
la scelta della linea tecnica da seguirecostituisce, infatti, compito esclusivo del legale
Svariati anni dopo il rogito, gli acquirenti di unimmobile, avendo scoperto che il venditore non hacancellato l’ipoteca gravante sul bene e chel’esposizione debitoria è considerevole,
citano in giudizio venditore e notaio rogante
Il notaio si difende allegando che nell’atto dicompravendita risultano chiaramente indicati
-l’esistenza dell’ipoteca
-l’impegno del venditore a liberare le unitàimmobiliari da tale vincolo
OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIOCassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
IL FATTO
In primo grado il notaio viene condannato al pagamentodelle somme necessarie a liberare l’immobiledall’ipoteca.
Il giudice ravvisa infatti la colpa del notaio «pernegligente esecuzione dell’incarico».
In appello la sentenza è riformata.
È esclusa la sussistenza di qualsiasi negligenza da partedel notaio
- essendo stata indicata nell’atto rogato l’esistenzadell’ipoteca
- non risultando nel rogito formule ingannevoli o pocochiare
OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIOCassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
IL FATTO
«Il notaio non può essere responsabile del mancato adempimento di un obbligo assunto nel contratto di
compravendita immobiliare dalla parte venditrice nei confronti della parte acquirente»
Nel confermare la sentenza d’appello, la Suprema Corte precisa
OBBLIGO DI BUON CONSIGLIO DEL NOTAIOCassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9660
La diligenza professionale e il dovere di buon consiglio richiesti al notaio gli impongono, infatti, di compiere le attività preparatorie e
successive essenziali al conseguimento del risultato voluto dalle parti, restando estranee
le vicende relative al comportamento concretamente tenuto dalle stesse.
Il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti.Contenuto essenziale della sua prestazione professionale è pertanto il doveredi consiglio, che ha a oggetto questioni tecniche (ossia problematiche), che unapersona priva di competenze specifiche non sarebbe in grado di percepire
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707
Tale contenuto, però, non può essere dilatato fino al controllo di circostanze difatto il cui accertamento rientra nella «normale prudenza» come, ad esempio:
• la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato delprezzo
• l’inesistenza di vizi della cosa
«Qualora in sede di stipula di un atto di compravendita immobiliare, l’alienante abbia dichiarato estinto il debito a garanzia del quale è stata iscritta un’ipoteca sul bene, deve
ritenersi che l’acquirente abbia controllato, secondo la diligenza normale del padre di famiglia, la veridicità di tale circostanza attraverso la richiesta di esibizione della relativa
quietanza, senza che sia configurabile a carico del notaio l’obbligo avente ad oggetto il consiglio di effettuare la
relativa verifica».
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 29 marzo 2007 n. 7707
L’acquirente di un immobile conviene in giudizio venditore enotaio rogante rappresentando di aver sottoscritto un contrattodi vendita nel quale l’immobile è stato dichiarato abitabile,benché – in realtà – non lo fosse.
Tra le altre cose, chiede l’accertamento della responsabilità delnotaio per aver omesso di verificare l’abitabilità dell’immobile.
IL FATTO
La domanda nei confronti del notaio è respinta in tutti i gradi digiudizio.
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618
Il dovere di consiglio del notaio relativamente alle scelte tecnico-giuridiche
è rilevante,
ma
non al punto da potersi sostituire a un tecnico,
con competenze ingegneristiche, per
valutare autonomamente se l’immobile sia o meno
abitabile.
Il notaio non ha l’obbligo di accertare la veridicità di una qualità del bene non incidente
sulla sua commerciabilità.
Pertanto, del danno deve rispondere
unicamente il venditore.
LIMITI DEL DOVERE DI CONSIGLIO Cassazione Civile, sent. 13 giugno 2017 n. 14618
IL FATTO
Il commercialista di una società dichiarata fallita vienecondannato per aver commesso – in concorso conamministratori e liquidatore della società – il reato di
bancarotta fraudolenta per distrazione
La sentenza trova conferma in tutti i gradi di giudizio
CONSIGLI MALEVOLICassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988
«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolentaquando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore odegli amministratori della società, i consulenti commercialisti oesercenti la professione legale forniscano consigli o suggerimentisui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o liassistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancorasvolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire orafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventiveassicurazioni, l’altrui proposito criminoso»
La Cassazione nel confermare la condanna del commercialista richiama il proprio consolidato orientamento
CONSIGLI MALEVOLICassazione Penale, sent. 9 ottobre 2012 n. 39988
CONSIGLI MALEVOLICassazione Penale, sent. n. 12752/1998
La Cassazione afferma la responsabilità del commercialistaper aver adottato personalmente un espediente illecito, qualemezzo fraudolento per celare le reali condizioni economichedel cliente (ossia attribuire una determinata partita a unavoce di bilancio piuttosto che a un’altra),
precisando che detta responsabilità sarebbe stata esclusa se
IL FATTO
egli si fosse limitato a indicare al cliente detto espediente in astratto, senza istruire questi su come adottarlo
CONSIGLI MALEVOLICassazione Penale, sent. n. 12752/1998
IL FATTO
La consulenza professionaleancorchè consista nell’indicazione di alternative
a una condotta incriminata dalla legge«quale comodo espediente non in contrasto con la legge penale»
istigazione a commettere il reato del clientese la prestazione stessa sia resa nell’ambito dei servizi professionali
non implica di per sé
Diversamente, qualora il commercialista
• indichi in concreto la via per adottare un espediente illecito• o, addirittura, lo adotti di persona
quale mezzo fraudolento diretto a celare le reali condizioni economiche del cliente,
si pone l’elemento obiettivo di incriminazione per concorso
in quanto il contributo morale così configurato è dato dal fatto che «la condotta esula dall’ambito professionale»
CONSIGLI MALEVOLICassazione Penale, sent. n. 12752/1998
IL FATTO
Nei confronti di un commercialista (e del coindagato suocliente) viene disposto il sequestro preventivo per equivalente
- delle somme presenti nei relativi conti correnti bancari
- delle partecipazioni societarie agli stessi riferibili
- dei beni mobili registrati e dei beni immobili
ipotizzandosi, nei confronti dei medesimi, il reato di
dichiarazione infedele in concorso
relativamente alle imposte sui redditi per diverse annualità,posto in essere mediante indicazione di minori elementi attivi
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
In particolare, il commercialista
• nella sua qualità di «tenutario delle scritture contabilidell’impresa»
• e di incaricato della redazione e trasmissione delle dichiarazionidei redditi
è chiamato a rispondere del reato quale istigatore, per avere
• prestato la propria opera in continuativa difformità rispetto aisuoi doveri professionali
• omesso ogni adempimento utile per ripristinare la legalità
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
La Cassazione (adita dal professionista) respinge il ricorsoprecisando che il commercialista che tiene sistematicamente lacontabilità del contribuente, accusato di dichiarazione infedele
• risponde del reato a titolo concorsuale• e, pur non avendo tratto alcun profitto dal reato, rischia il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei suoi benipersonali
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
La soluzione è coerente con i principi generali in base ai quali
il contributo concorsuale assume rilevanza anche in forma di
contributo agevolatore
e cioè quando il reato,
senza la condotta di agevolazione,
sarebbe stato ugualmente commesso,
ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
SEQUESTRABILITÀ DEI BENI DEL COMMERCIALISTA PER L’EVASIONE DEL CLIENTE
Cassazione Penale, sent. 14 maggio 2015 n. 24967
È quindi sufficiente che la condotta di partecipazione risultimaterialmente idonea ad arrecare un contributo apprezzabilealla commissione del reato, mediante
• il rafforzamento del proposito criminoso
• o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti
e che il partecipe, per effetto della sua condotta, abbiaaumentato la possibilità della produzione del reato
DILIGENZA &
COLPA
Pertanto, per andare esente da responsabilità professionale, l’avvocato che promuove una causa completamente infondata
deve provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile
iniziativa dell’assistito e non dimostrare la semplice esistenza di un «consenso consapevole» da parte di quest’ultimo.
Secondo la Cassazione l’avvocato ha l’obbligo di non consigliare azioniinutilmente gravose e di informare l’assistito sulle caratteristiche dellacontroversia e sulle possibili soluzioni.
Sussiste, in particolare, lo specifico obbligo di dissuadere l’assistito daazioni che siano «manifestamente prive di fondamento».
OBBLIGO DI DISSUASIONECassazione Civile, sent. 12 maggio 2016 n. 9695
L’attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre l’assistito a un
elevato rischio di soccombenza, deve essere svolta con diligenza al fine di
OBBLIGO DI DISSUASIONECassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717
limitare escludere
il pregiudizio per l’assistito
Il difensore può decidere di non accettare una causa per la quale prevede lasoccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e poi disinteressarsenedel tutto, con il pretesto che si tratta di una «causa persa», senza neppureattivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamentocomunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per ilproprio assistito.
OBBLIGO DI DISSUASIONECassazione Civile, sent. 2 luglio 2010 n. 15717
In caso di assoluta inerzia del difensore si configura
la sua responsabilità professionale
per aver esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, quantomeno per le spese processuali cui egli va incontro,
per la propria difesa e per quella della parte avversa
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀCassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
Un Comune conferisce mandato a un avvocato per l’impugnazionedi 33 decisioni del Commissario per gli usi civici. Espletatol’incarico (conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità deigravami) l’avvocato agisce per il pagamento del compenso.
Il Comune contesta la fondatezza della domanda e proponedomanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilitàprofessionale dell’avvocato (il quale avrebbe erratonell’individuazione del giudice competente per le impugnazioni,con conseguente loro inammissibilità).
IL FATTO
In primo e secondo grado la domanda dell’avvocato è accolta,mentre quella del Comune viene rigettata.
L’incertezza, nel caso di specie, dell’individuazione delle regole di competenza del giudice dell’impugnazione
implica
la soluzione di «problemi di speciale difficoltà»
ed esclude la responsabilità dell’avvocato per
colpa lieve
La Cassazione rigetta il ricorso del Comune.
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀCassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
L’opinabilità della questione dalla cui errata soluzione è derivato il pregiudizio per ilcliente rende operante l’art. 2236 c.c., in base al quale
la responsabilità deve essere limitata ai casi di
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀCassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
dolo colpa grave
PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀCassazione Civile, sent. 16 febbraio 2016 n. 2954
L’inadempimento dell’avvocato non può essere desunto dalmancato raggiungimento del risultato voluto dal cliente, ma deveessere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti losvolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al doveredi diligenza.
Tale dovere deve essere commisurato alla «natura» dell’attività esercitata.
Pertanto, la diligenza che il professionista deve impiegare è quella media,
ossia quella posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale
e di attenzione media.
NESSUNA DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALECassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Tizio si rivolge a un avvocato per definire una lite che lo oppone al proprio debitore Caio. Il legale predispone un accordo transattivo, che viene sottoscritto dalle parti.
Successivamente il debitore è dichiarato fallito e il relativo fallimento è esteso anche a Tizio (ritenuto, dal Tribunale, «socio di fatto» del primo).
Nella difesa contro il curatore, Tizio si avvale del medesimo avvocato.
Successivamente, però, ritenendo che l’estensione del fallimento sia stata provocata – anche e soprattutto – dal tenore delle clausole contenute nella transazione predisposta dall’avvocato, Tizio intenta un giudizio nei confronti di quest’ultimo, chiedendone la condanna al risarcimento danni.
IL FATTO
Innanzi al Tribunale, il convenuto avvocato propone domanda riconvenzionale contro l’ex cliente, chiedendone la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale di Bergamo rigetta entrambe le domande.
La Corte d’appello conferma la sentenza di primo grado per quanto riguarda il rigetto della domanda di Tizio, mentre accoglie la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dal legale.
La pronuncia trova conferma in Cassazione.
IL FATTO
NESSUNA DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALECassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
Secondo la Suprema Corte non vi è alcuna differenza nellavalutazione della responsabilità professionale fra attività giudiziale estragiudiziale.
In entrambe, infatti,
NESSUNA DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALECassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
«l’assistito si duole con il legale di non avergli procuratoo di non aver conseguito un risultato prognosticamenteutile e ciò quale conseguenza di una prestazione imperitao negligente»
considerato quindi che
l’obbligazione dell’avvocato è di mezzi e non
di risultato
il danno derivante da eventuali sueomissioni è ravvisabile solamente se, sullabase di criteri necessariamenteprobabilistici, si accerti che, senzaquell’omissione, il risultato sarebbe statoconseguito.
Quanto al danno d’immagine patito dal professionistaa seguito della condotta processuale temeraria del suo assistito ex art. 96 c.p.c.
per la Cassazione si ha una corretta applicazione delle nozioni di comune esperienza nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui
«nel piccolo Foro della città di Bergamo la pendenza di una causa nella quale si accusa l’avvocato di essere il professionista che ha condotto il proprio cliente a
fallire, benché estraneo all’impresa insolvente, certamente è un deterrente per la nuova clientela»
NESSUNA DIFFERENZA TRA ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALECassazione Civile, sent. 29 settembre 2017 n. 22849
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORICassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
Il Tribunale, come già il GdP, respinge la domanda dirisarcimento danni svolta nei confronti di un difensore (ilquale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale,aveva chiesto fissarsi l’udienza di precisazione delleconclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità delfatto, sulla responsabilità e sull’entità dei danni) con lamotivazione che l’assistito «non ha dimostrato di avere fornitoal difensore i nomi dei testimoni».
La Cassazione ribalta l’esito dei precedenti gradi di giudiziocondannando il difensore: i giudici di merito hanno errato nelritenere che gravasse sull’assistito «l’onere di provare di averfornito all’avvocato la lista dei testimoni».
In realtà, chiarisce la Corte, «è onere del difensore dimostraredi aver sollecitato, adeguatamente, il cliente a dettacomunicazione».
IL FATTO
• dimostri di non aver potuto adempiere per fatto alui non imputabile o
• di avere svolto tutte le attività che, nellaparticolare contingenza, gli potevano essereragionevolmente richieste
MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI PROBATORICassazione Civile, sent. 12 aprile 2011 n. 8312
mancata indicazione al giudicedelle prove indispensabili perl’accoglimento della domanda
Rientra infatti nei doveri di diligenza del difensore la consapevolezza che
• la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone ilcliente alla soccombenza
• il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi delprocesso, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizionedel giudice
negligenzadel
difensore, salvo che
OMESSE VISURE CATASTALICassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
IL FATTO
Un notaio è ritenuto responsabile per aver omesso lenecessarie verifiche ipocatastali in sede di trasferimentodi terreni e non avere, quindi, reso edotti i clientidell’esistenza di un’iscrizione ipotecaria e di unpignoramento sugli stessi.
Il notaio è condannato al risarcimento del danno,quantificato nella somma pagata dagli acquirenti alcreditore procedente per ottenere la cancellazione delpignoramento.
Ricorre per cassazione il professionista.
La Cassazione respinge il ricorso sancendo che il notaio incaricato distipulare un atto ha l’obbligo di
La S.C., quindi, incardina la fonte dell’obbligo in questionenell’incarico conferito al notaio dal cliente, che comprende
• l’indagine circa la volontà delle parti• il compimento di tutte le attività preparatorie e successive all’atto,
rientranti nel più generale dovere di diligenza
OMESSE VISURE CATASTALICassazione Civile, ordinanza 21 settembre 2017 n. 21953
verificare preventivamente la libertà da vincoli e pesidell’immobile oggetto di trasferimento
comunicare alle parti l’esito di tali verifiche e le conseguenzedelle stesse
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACICassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
IL FATTO
L’acquirente di un immobile agisce in giudizio per ilrisarcimento danni nei confronti del venditore che haomesso di dichiarare l’esistenza di un sequestroconservativo sul bene.
Una volta condannato, il venditore promuove azione neiconfronti del notaio rogante, chiedendone la condannain manleva per non aver operato alcuna verificacatastale.
Il notaio si difende allegando di non aver effettuato levisure perché il venditore – oltre ad aver taciuto in malafede l’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli sulla res –ha manifestato la necessità di procedere con urgenzaalla compravendita.
Il Tribunale rigetta la domanda del venditoresottolineando che il silenzio del venditore sull’esistenzadel sequestro esclude ogni colpa in capo alprofessionista
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il notaio a tenere indenne il venditore
per la metà dell’importo da lui dovuto all’acquirente
IL FATTO
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACICassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
La responsabilità del notaio per mancata o inesatta effettuazione dellevisure ipocatastali non può ritenersi esclusa o attenuata dal fatto che ilvenditore abbia ingannevolmente dichiarato in atto la libertàdell’immobile da vincoli pregiudizievoli
«Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di unimmobile, ove non abbia compiuto le necessarie visure ipocatastali,
è responsabile in solido con l’alienante
dei danni subiti dall’acquirente ed è soggetto ad azione di regresso peril rimborso del risarcimento cui l’alienante sia stato condannato inaltro precedente giudizio promosso nei suoi confronti dall’acquirente»
OMESSE VISURE E DICHIARAZIONI MENDACICassazione Civile, sent. 11 maggio 2016 n. 9662
Adita dal professionista, la Cassazione conferma la pronuncia di secondo grado
Il notaio incaricato di redigere l’atto pubblico di trasferimentoimmobiliare, che abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM,sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato, qualoraabbia provveduto alla relativa registrazione
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTICassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369
senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni non veritiere
pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è obbligato, per l’incarico professionale conferito
Il notaio è tenuto a fornire una consulenza tecnica alla parte, funzionale
Risponde, quindi, dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di
COLPA LIEVE
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTICassazione Civile, sentenza 16 dicembre 2014 n. 26369
non solo al raggiungimento dello scopo(privatistico e pubblicistico) tipico, cui l’attorogando è preordinato
ma anche al conseguimento degli effettivantaggiosi eventualmente previsti dallanormativa fiscale e a rispettare gli obblighida essa imposti
INCONGRUENZA DEI VALORI DICHIARATI DALLE PARTICassazione Civile, sent. 16 dicembre 2014 n. 26369
In applicazione dei predetti principi la S.C. afferma la responsabilitàdi un notaio per colpa lieve.
«Tenuto conto del ruolo attribuito dalla legge al notaio ai fini delle dichiarazioni INVIM,
sussiste l’obbligo di avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere,
almeno quando è ragionevolmente probabile che quelle fornite dalla parte non lo siano
(come nella specie, in cui la coincidenza dei valori iniziali e finali dopo un lungo periodo di tempo intercorso tra gli atti di trasferimento delle parti stride con periodi di mercato immobiliare notoriamente in crescita)».
La circostanza che • una legge ambigua
• o una giurisprudenza contrastante
rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo per il notaio di eseguire un adempimento astrattamente indispensabile
per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato
non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito,
quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto
INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVOCassazione Civile, sent. 27 novembre 2012 n. 20995
Il notaio, infatti, ha il preciso obbligo di osservare un principio di precauzione
e di adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente
La Suprema Corte conferma quanto deciso dalla Corted’Appello di Milano, rigettando il ricorso proposto da uncommercialista, condannato alla restituzione dell’accontoricevuto all’atto del conferimento del mandato e alrisarcimento del danno cagionato alla società sua cliente.
Danno individuato dai Giudici in quanto versato per onerifiscali da quest’ultima, all’esito di un’operazione diristrutturazione societaria gestita dal professionista,«nonostante l’assicurazione espressa dal commercialista(rivelatasi poi del tutto erronea, nonostante i ripetuti avvisiricevuti da altri professionisti) che tale operazione nonavrebbe comportato esborsi fiscali».
IL FATTO
ERRATA CONSULENZACassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107
«Qualora il rapporto contrattuale tra committente e
professionista preveda una precisa individuazione di obiettivi da raggiungere,
rendendo strumentale l’obbligazione di questi al
conseguimento di un determinato risultato, il
suo mancato conseguimento costituisce
inadempimento»
Nel confermare la condanna del
commercialista, la Cassazione precisa
ERRATA CONSULENZACassazione Civile, sent. 22 luglio 2016 n. 15107
COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUSTCorte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
Un notaio viene sottoposto a procedimento disciplinare inrelazione alla stipula di 4 atti di trust, da lui rogati nel biennio2010-2011, asseritamente privi di causa negoziale e affetti danullità assoluta per violazione di legge, in quantocaratterizzati dalla «coincidenza soggettiva tra disponente,beneficiario e trustee».
La Co.Re.Di afferma la responsabilità del notaio per violazionedell’art. 28 co. 1 e 138 co. 2 L. Not., infliggendogli unasanzione disciplinare pecuniaria di oltre € 15.000.
Il notaio propone reclamo alla Corte d’Appello.
IL FATTO
La Corte d’Appello, premesso che la questione della liceità di un trustautodichiarato si risolve sostanzialmente
nell’indagine sulla meritevolezza dell’interesse di volta in volta perseguito
COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUSTCorte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
Ribalta la decisione della Co.Re.Di. revocando le sanzioni comminate al notaio.
Per la Corte, infatti, il notaio • non dispone di parametri idonei a valutare
tale meritevolezza• deve rifiutare di ricevere atti espressamente
proibiti o affetti da nullità inequivoca
divieto che si riferisce ad atti
singolarmente e specificatamente vietati e a tutti quelli comunque contrari a norma cogente, per ragioni formali e sostanziali, purché si tratti di vizi che danno luogo,
in modo inequivoco, alla nullità assoluta dell’atto
per contrarietà a norme imperative
Rispetto all’atto di destinazione di un trustil controllo che il notaio deve svolgere non è diverso da quello che egli deve
compiere con riferimento a qualunque altro atto sia chiamato a redigere
trovano quindi applicazione gli stessi criteri elaborati in relazione al divieto per il notaio di ricevere
«atti espressamente proibiti dalla legge»
COINCIDENZA DEI SOGGETTI DEL TRUSTCorte di Appello di Milano, ordinanza 30 gennaio 2017
La Corte affronta il caso di mancata riassunzione del giudiziodi rinvio nella vicenda che ha riguardato un lavoratoreillegittimamente licenziato.
La mancata riproposizione del ricorso al Giudice del rinvio, inseguito al giudizio favorevole della Cassazione, ha fattoscattare la prescrizione, con conseguenze negative in capo allavoratore licenziato.
Da ciò prende le mosse il giudizio promosso dal lavoratore perottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dellanegligenza dei suoi legali nella riproposizione del ricorsoinnanzi al Giudice del rinvio.
IL FATTO
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Secondo i giudici di secondo grado la concessione del risarcimento è conseguenza della valutazione, sulla base del criterio del «più
probabile che non» del tenore della sentenza di rinvio.Nella stessa, infatti, pur affidandosi ai giudici di merito il compito di riconsiderare la legittimità del risarcimento, sono stabiliti alcuni
punti fermi che rendono poco probabile la soccombenza del lavoratore.
In primo grado, il Tribunale accerta la colpa dei legali, ma nega ilrisarcimento sulla base dell’assenza di prove del danno subito.
La Corte d’Appello, invece, dispone anche la liquidazione dei danni.
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Nel caso di responsabilità professionale di avvocati e commercialisti
per omessa impugnazione
l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto alquale il professionista, invece, ha lasciato decorrere i termini
• non può essere accertato in via diretta• ma solo in via presuntiva e prognostica
La Cassazione accoglie la lettura della Corte d’Appello con alcuneprecisazioni e un importante principio di diritto …
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
Ne consegue che l’accertamento del nesso causale si estende con imedesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannoserisarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancatovantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con ladovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.
Di tale danno, in queste circostanze, non può infatti richiedersi unaprova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di unaccertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a unevento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
«In tema di responsabilità per colpa professionale consistitanell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potutoderivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, laregola della preponderanza dell'evidenza, o «del più probabile chenon», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalitàfra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all'accertamento delnesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi dievento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stessopuò essere indagato solo mediante un giudizio prognosticosull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa»
Conseguentemente, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
In sintesi, la Suprema Corte ritiene
a) che lo strumento della presunzione debba essere applicato ai casidi responsabilità professionale per omessa impugnazione
- di pronunce giudiziarie (avvocati)- di atti impositivi dei tributi (commercialisti)
b) che il «calcolo delle probabilità» debba riguardare non solol’accertamento del nesso causale tra omissione e danno, ma anchequello tra danno e conseguenze risarcibili
OMESSA IMPUGNAZIONECassazione Civile, sent. 24 ottobre 2017 n. 25112
BILANCI «LACUNOSI»Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
IL FATTO
La sentenza è confermata in appello.
In primo grado un commercialista è ritenuto responsabile,nella sua veste di extraneus, di due distinti fatti dibancarotta impropria (poi unificati ex art. 219 l.f.) e,cioè, del concorso
• nella predisposizione di scritture contabili conannotazioni non veritiere sullo stato economico dellasocietà, al fine di occultare alcune distrazioni di beni
• nella successiva trasposizione di tali dati nel bilanciofallimentare
Secondo i giudici il presupposto che ha originato laresponsabilità penale del commercialista risiede nell’incarico,ricevuto dai coimputati dopo la dichiarazione di fallimento, dipredisporre le scritture contabili e il bilancio e, più esattamente,nell’espletamento di tale incarico sulla base delle mereindicazioni dei committenti, senza la previa verifica dellarispondenza delle annotazioni via via effettuate alladocumentazione, che non gli sarebbe mai stata fornita e che nonavrebbe mai curato di richiedere.
Tale omissione di controllo e l’accettazione del rischio che leannotazioni contabili richiestegli, e mai verificate, potesseromascherare operazioni penalmente illecite (come in realtàavvenuto) sono «sufficienti a integrare l’elemento psicologico»del reato contestato.
BILANCI «LACUNOSI»Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
«È configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolentaqualora il commercialista compili il bilancio della società fallitasulla base delle mere indicazioni fornite dagli amministratori, senzaalcuna verifica della documentazione di supporto e, dunque,senza alcun controllo, accettando il rischio che le annotazionipotessero mascherare un’operazione riconducibile al reato dibancarotta documentale o fraudolenta».
La Suprema Corte avalla l’interpretazione dei giudici di merito,confermando la condanna del professionista
BILANCI «LACUNOSI»Cassazione Penale, sent. 18 dicembre 2000 n. 13115
PRESCRIZIONE
PRESCRIZIONEQUALE DIES A QUO?
In relazione alla responsabilità professionale, il cui termineprescrizionale per far valere il diritto al risarcimento del danno èl’ordinario termine decennale, si è registrato e continua aregistrarsi un importante contrasto giurisprudenziale
Secondo un primo orientamento, la prescrizione del diritto alrisarcimento decorre dal momento in cui la condotta delprofessionista abbia determinato l’evento dannoso e, dunque, dalmomento in cui il professionista non abbia adempiuto alla propriaprestazione.
Secondo tale lettura, la circostanza che il danno si sia manifestatoin un momento successivo rispetto alla condotta inadempiente sirivela del tutto ininfluente ai fini del decorso della prescrizione.
Tale orientamento (per quanto minoritario) non può ancora dirsidefinitivamente superato.
Secondo recenti pronunce, infatti
L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c.attribuisce rilevanza di fatto impeditivo ai fini della decorrenza dellaprescrizione, «è solo quella che deriva da cause giuridiche che neostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimentisoggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione,nel cui ambito, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientral’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto,né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardoindotto dalla necessità del suo accertamento» (Cassazione Civile,
sentenza 6 ottobre 2014 n. 21026).
PRESCRIZIONEQUALE DIES A QUO?
in senso contrario, la più recente giurisprudenza individua ildies a quo nel momento in cui il soggetto che ha subito il dannoviene a conoscenza del pregiudizio medesimo, cioè il momentoin cui il danno diviene oggettivamente percepibile e conoscibileda chi ha interesse a farlo valere.
In altre parole
«Il termine di prescrizione del risarcimento del danno daresponsabilità professionale decorre non già dal momento in cuila condotta del professionista abbia determinato l’eventodannoso, bensì dal momento in cui la produzione del danno sisia manifestata all’esterno nella sua oggettività, divenendopercepibile, conoscibile e azionabile dal soggetto legittimato»(Cassazione Civile, sentenza 3 maggio 2016 n. 8703)
PRESCRIZIONEQUALE DIES A QUO?
Gli acquirenti di un immobile ottengono la risoluzione giudiziale delcontratto di compravendita rogato poiché, nonostante il bene sia statoloro garantito come libero da pesi, esso è successivamente risultatogravato da ipoteca e addirittura pignorato in danno dell’originarioproprietario.
Pacifica la responsabilità dei venditori convenuti viene, tuttavia,rigettata la domanda di manleva nei confronti del notaio: il Tribunaledichiara l’estinzione dei diritti di questi ultimi nei confronti delprofessionista, per intervenuta prescrizione.
La pronuncia è confermata in appello: la domanda proposta neiconfronti del notaio non è più accoglibile in quanto la prescrizione èoramai decorsa alla data della chiamata in garanzia, «dovendosi farpartire il medesimo termine decennale dalla data di stipulazionedell’atto di compravendita».
IL FATTO
Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176
PRESCRIZIONEQUALE DIES A QUO?
La Cassazione ribalta l’esito dei giudizi di merito,
rilevando l’errore in cui è incorso il giudice d’appello nel nonconsiderare come, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
Cassazione Civile, sent. 18 febbraio 2016 n. 3176
«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dalmomento in cui la condotta del professionista determina l’eventodannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestaall’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dachi ha interesse a farlo valere».
«La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto alrisarcimento del danno da responsabilità professionale non decorre dalmomento in cui la condotta del professionista determina l’eventodannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifestaall’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dachi ha interesse a farlo valere».
PRESCRIZIONEQUALE DIES A QUO?
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTACassazione Penale, sent. n. 42561/2017
A un professionista viene applicata la misura degli arrestidomiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato diavere
concorso con il suo cliente, dominus di un gruppo societario,
nel reato di cui all’art. 648 ter c.p., co. 1
perché «con condotte diverse, impiegavano e comunquetrasferivano e sostituivano tramite alcune società in attivitàeconomiche» di tipo turistico e alberghiero il denaroproveniente dalla commissione di un delitto non colposo(bancarotta)
IL FATTO
IL FATTO
In particolare l’indiziato (in qualità di consulente del gruppo)risulta aver
• tenuto in modo irregolare e confuso la contabilità• non aver segnalato, come sospette, all’Ufficio Italiano cambi
(pur avendone l’obbligo ex D.Lgs. 231/07) le suddetteoperazioni
Il Tribunale annulla l’ordinanza del Gip con cui era stataapplicata al consulente la misura degli arresti domiciliari:
ad avviso dei giudici, infatti, gli elementi raccolti nonconsentono di affermare che l’indagato avesse laconsapevolezza che le somme investite fossero di provenienzadelittuosa
IL FATTO
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTACassazione Penale, sent. n. 42561/2017
«Il consulente che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili
attraverso i cui conti transita il denaro proveniente da una bancarotta
se non segnala l’operazione sospetta
può rispondere del reato di
autoriciclaggio
in concorso con l’imprenditore».
La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore della Repubblicacensurando la determinazione del Tribunale
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTACassazione Penale, sent. n. 42561/2017