“donazione e trasferimento immobiliare: problematiche ... · “donazione e trasferimento...
TRANSCRIPT
1
“Donazioneetrasferimentoimmobiliare:problematicheapplicative”
Dott.ssaAntonellaSassu,praticantenotaioinRoma
Quando si intende acquistare un immobile è molto importante considerarne il titolo di
provenienza.Questononsolodalpuntodivistaformale(l’attodicompravenditachedifettadella
parterelativaallaprovenienzaènullo)maanchedalpuntodivistasostanziale.
In particolare, quando l’immobile proviene da una donazione, ci potrebbero essere delle
problematichefuturechenonsonoimmediatamentepercepibilialmomentodellastipulazionedel
contrattodicompravendita.
Cosaèladonazione
Ilnostroordinamentogiuridicoprevededuetipididonazione:
a) Ladonazionecd.diretta,cheèquellaespressamentedisciplinatadagliartt.769eseguenti
delcodicecivile;
b) ladonazioneindiretta.
a) LADONAZIONEDIRETTA:ladonazioneèuncontratto,regolatodall’art.769cod.civ.,mediante
ilqualeunaparte (c.d.donante),perpurospiritodi liberalità,arricchisceun’altraparte (c.d.
donataria),conproprioimpoverimento.
Ilcontrattodidonazionehaquindideglielementipeculiarichelocaratterizzano:
1. Spirito di liberalità, che costituisce la causa donativa. Il donante deve compiere
l’arricchimento con animus donandi, ossia non per ricevere qualcosa in cambio ma al
contrariosenzanullariceverenépretendere.
2. Arricchimentodeldonatarioeconseguentedepauperamentodeldonante,ossiaildonante
si priva di qualcosa (bene o diritto) o assume su di sé un’obbligazione in favore del
donatario.
2
Perquelcheconcerneisoggettichepossonostipulareuncontrattodidonazione,questidevono
avere la cd. capacità di donare, ossia avere piena capacità di disporre dei propri beni e piena
capacitàd’intendereevolere(arti.774e775cod.civ.).
L’oggettodelcontrattopuòesseretantounbenequantoundiritto,purchésianell’effettivasfera
didisponibilitàdeldonante.Pertantononèpossibiledonarebenidi cuiancoranonseneha la
disponibilità:l’art.771cod.civ.espressamenteprevedelanullitàdidonazionedibenifuturi(fatti
salviifruttiesistentimanonancoraseparati).
Come già detto poc’anzi, la donazione ha una causa che le è propria: è un atto di liberalità
donativo.
Dalpuntodivistaformale,ladonazione,qualoranonsiadimodicovalore(art.783cod.civ.),deve
necessariamenteaverelaformadell’attopubblicoconlapresenzanecessaria(apenadinullità)di
duetestimoni(art.782cod.civ.).
Qualorataleformanonvenisserispettata,l’attoconclusosarebbenulloexart.1418cod.civ.
b) LADONAZIONEINDIRETTA:L’ordinamentogiuridicoconsideradonazionianchequegliattiche,
nonostantenonsianoespressamentedefinitiall’internodiuncontrattoexart.769cod.civ.,
comunquehannoqualerisultatolemedesimeconseguenzedelladonazionediretta.
Quindi,ogniattoonegoziogiuridicocheproduceimedesimieffettidiunadonazionediretta
(arricchimento di una parte, impoverimento dell’altra per puro spirito di liberalità), si
consideradonazioneindiretta.
Traquestipossiamoconsiderare:
- La remissione del debitoà Tizio deve a Caio la sommadi € 1.000,00. Se Caio per puro
spiritodiliberalitàdecidedirinunciareallariscossionedelsuocreditovantatoneiconfronti
diTizio,alloraavremounadonazioneindiretta:Tiziosisaràarricchitodi€1.000,00perché
in realtà avrebbedovuto spogliarsene in ragionedel suodebitoeCaio si èdepauperato
dellamedesimasommaperchéavrebbedovutoriceverlamaviharinunziato;
- Contrattoafavoredelterzo(artt.1411-1413cod.civ.);
- AcquistodiunbeneconpagamentodapartediunterzoàPerrestareintema,sipongail
caso di un soggetto che intende acquistare un immobile. Nell’atto di compravendita,
3
l’assegno circolare con la somma pari al prezzo (o parziale) viene emesso da un altro
soggetto. Il caso più probabile è quello del genitore che interviene nell’atto di
compravendita, pagando il prezzo dell’immobile che però è acquistato direttamente dal
figlio.Inquestocasosiottieneunadonazioneindiretta:ilgenitoredonal’immobilealfiglio
nondirettamentemaattraversoilpagamentodelprezzodelbeneepertantocompieuna
donazioneindiretta1.
Qualisonoiproblemidiunimmobiledonato?
Lasuccessionedeilegittimarideldonante
Ladonazionesottocertiaspetti,tantoquelladirettaquantoquellaindiretta,costituisceunasorta
di“anticipazionesullasuccessione”:ildonanteattraversoladonazionetrasferiscealdonatariouna
quotadelpropriopatrimonioperattointervivos.
Non è un caso, infatti, che anche sistematicamente il legislatore abbia collocato le norme sulla
donazione nel libro 2° del codice civile, sulle successioni, e dopo le disposizioni in tema di
successionemortiscausa.
1 Sulpunto si segnalaCass, Sez.Unite, sent.n. 9282del5.8.1992, doveè stato ritenuto che in casi analoghi si
ritengadonatol’immobileenongiàlasommadidenaro.Questononèdipococonto.Siconsidericheilvalorediquantodonatoèutileperilcalcolodellequotespettantiai legittimari, tenendo conto delmomento in cui si apre la successione. Se il donante aveva donato il prezzodell’immobile attraverso la dazione di una somma di denaro al momento della stipula del contratto dicompravendita, si dovrà considerare il valore dello stesso all’apertura della successione, perché esso siconsidereràdonato.Diversamente, se il donante aveva donato una somma di denaro con la quale poi il donatario ha acquistatol’immobile,allorasiconsidereràdonatasololasomma.Per chiarire meglio: ogni qualvolta la somma di denaro si ricollega funzionalmente al bene oggetto dicompravendita,alloral’effettosaràquellodiavereladonazionedell’oggettoenongiàdeldenaro.Dalpuntodivistasquisitamenteeconomico,siassisteaduediversiscenari:- Poniamoilcasodiunacompravenditadiimmobileavvenutaneglianni’90,alprezzodiLire30milioni;Tizio
provvede,nell’attodicompravenditaapagareilprezzodoveperòrisultaacquirenteCaio,ilfiglio.Tiziomuorenel 2015. Al momento dell’apertura della successione, si calcolerà il valore dell’immobile al tempo dellasuccessionechepotràvalerenonpiù30milionidi lire(pariaca15.000€mamoltodipiù,pereffettodellarivalutazionedelmercatoimmobiliare);
- nelmedesimocaso,seTizioavevaprovvedutoadonarealfigliolastessasomma(30milionidilire)etramiteessa il figlioavevaacquistato l’immobile, alloraai finidella riunione fittizia, si considera il valorenominaledelladonazione,ossiasempre30milionidilire(conricalcoloineuro)
4
Nel caso di morte del donante, la successione si apre in favore di coloro che per legge o per
testamentosonoerediolegatarideldecuius.
IlCodicecivileprevedeespressamentechecisianodeisoggetti,icd.legittimari,chehannodiritto,
aprescinderedaquantodispostodaldecuius invitaemediante testamento,adunaquotadel
patrimoniodeldefunto.
I soggetti legittimari sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (art. 536 cod. civ.). A questi soggetti
spetta una parte del patrimonio per legge; il testatore ha a disposizione una quota del proprio
patrimoniodadestinareachivuole(quotadisponibile).
Perdeterminareilpatrimoniodeldefuntoaifinidelcalcolodellequotespettantiai legittimarisi
consideranononsoloibenipossedutidaldecuiusalmomentodellamorte,maanchedituttele
eventualidonazionicompiuteinvitaafavorediunoopiùsoggetti.
L’art. 556 cod. civ. stabilisce espressamente che, per la quantificazione dell’ammontare delle
quote,siconsidera l’interamassadibeniedirittidicui ildecuiusera titolare,esclusi idebiti,e
fittiziamente si riunisce in questa massa anche quanto è stato donato in vita dallo stesso
attraversoattidonativi.
Qualoradall’operazionedicalcolorisultasseroleselequotediriservadeilegittimari,questiultimi
potrebberoadirelevielegaliedesercitareleazionidiriduzioneerestituzionecontrotutticoloro
chehannoricevutounapartedelpatrimoniodeldonante,ormaidefunto.
L’azionediriduzioneconsentediridurreproporzionalmentequantodonatodaldefunto invitaa
favoredeilegittimari.Pereffettodell’azionediriduzioneillegittimariohatitoloperrichiedernela
restituzione.
Taliazionisonoesperibilitantoneiconfrontideldonatariocheharicevutoilbenepereffettodel
contrattodidonazione, tanto i suoiaventi causachepossonoaver acquistato il benemediante
contrattodicompravendita.
Nelcasodiacquistodiimmobileoggettodidonazionechicorredeirischi:
• Acquirente. Il trasferimento potrebbe essere inficiato da eventuali azioni future dei
soggetti legittimari del donante. Egli potrebbe quindi ritrovarsi di lì a poco a dover
5
restituire l’immobileacquistatoregolarmentesenzapoter farnulla.Sicuramenteavrebbe
titolo per esercitare azioni di risarcimento del danno,ma questo comporta un notevole
dispendioditempo,energieesoldi.
• Banca.Lamaggiorpartedegli immobilisiacquistamediantelacontestualerichiestadiun
mutuofondiariopressounistitutodicreditobancario.Labanca,almomentodellastipula
delcontrattodimutuo,ponesulbeneun’ipotecaagaranziadelsuocredito.
Nelcasodibenesottopostoadazionediriduzionelabancasipotrebberitrovaresenzail
bene a garanzia. Pertanto, per tali ragioni, molti istituti di credito, quando nella
provenienzac’èunadonazione,sonorestiiaderogareilmutuo.
Inmolticasiaddiritturalebanchehannoobbligatoilegittimarideldonanteastipulareuna
fideiussione sull’immobile donato, per limitare le eventuali azioni di riduzione che
potrebberoriguardarel’immobile.Ladottrinaelagiurisprudenza,tantodimeritoquanto
dilegittimità,ritengonochetaleprassisialesivadeidirittideilegittimari.
Cosafareinquesticasi?
E’normaleepacifico chiedersi,quindi, cosa farenel caso in cui ci si trovi adoveracquistare (o
vendere)unimmobilecheèstatooggettodidonazione.
Lestradepercorribilisonodiverseevannovalutatecasopercaso.
Inlineageneralesipossonotracciaredeirimediutiliperdestreggiarsiinquestomaremagnum:
A) Se il donante è deceduto da più di dieci anni, nulla quaestio: l’azione di riduzione e
restituzionesiprescriveneltermineordinariodidiecianni.
B) Se il donante è deceduto dameno di dieci anni, allora si può chiedere ai legittimari di
rinunciareall’azionediriduzione.
C) Art.563cod.civ.Lariformadel2005intemadidonazionihamodificatoparzialmentel’art.
563delcodicecivile.Attualmentelanormaprevedecheseildonatariohaalienatoilbene
a terzi e sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione, allora i
legittimari nonpossonopiùesercitare l’azionenei confronti degli acquirenti. Talenorma
6
tuttaviaèoggettodiunaccesodibattitosuldiesaquodelterminediprescrizione,cheha
condottoaduediversiorientamenti.
Il primoorientamento, più estensivo, ritiene che ildiesaquo si considera dalmomento
della trascrizione del contratto di donazione, quindi se sono trascorsi venti anni,
l’acquirentesarebbesalvo.
Ilsecondoorientamento,piùrestrittivo,inveceritienecheildiesaquovadacalcolatodal
giornodientratainvigoredellanorma(15maggio2005).Laragioneèsistematicaeappare
la più corretta. Infatti il legislatore nel prevedere tale norma non ha previsto anche un
regimetransitoriochedisciplinasselesituazionipregresseallasuaentratainvigore.
Secondoleregolegenerali,lelegginonregolanocheperl’avvenireenonsonoretroattive,
salvi i casi in cui è espressamente preveduto tale effetto. Pertanto, nel silenzio del
legislatore,ladisciplinacheprescrivel’azionediriduzioneneiconfrontidegliaventicausa
deldonatarionel terminedi20anni,per ledonazionianteriorial15maggio2015nonè
applicabile.
Per effetto di ciò per tali donazioniante riforma il termine di prescrizione decorre dalla
datadientratainvigoredellanorma.
D) Scioglimentodelladonazionepermutuodissenso2. Il limiteall’utilizzodi tale soluzioneè
quellopercuiilbenedeveessereancoranelladisponibilitàdeldonatario.Seildonatariolo
haalienato,alloranonèpossibileattuarlo.
Loscioglimentodelcontrattodidonazionedeveavvenire tra lepartioriginarie.Pertanto
nonèpossibileattuarloquando:
§ Ildonanteèmorto;
2Questonegoziogiuridicoèstatomoltocontestatoindottrinaegiurisprudenzaperlungotempo.Secondounacorrentedottrinaleloscioglimentodelladonazioneequivalevaaunanuovadonazionetradonanteedonatarioperò“aparti invertite”: ildonantericeveva indietro ilbenedaldonatario.Questavisionenonsolorisultavasbagliatadalpuntodivistaprettamentegiuridicomaavevaqualeeffettoquelladiritassaredinuovoiltrasferimentodelbene,connotevoleaggravioperlepartiincausa.Attualmenteèormaiprevalentel’orientamentosecondoilqualeconlarisoluzionedelladonazionepermutuoconsenso (osecondoCapozzi,permutuodissenso in“Ilmutuodissensoneicontrattiadeffettireali,inStudiinricordodiA.Auricchio,Napoli,1983,p.296”),noncomportaunri-trasferimentodelbene,maunannullamentodeglieffettidelprecedentenegoziodonativo(tamquamnonesset).Questocomportaunnotevolealleggerimentodellespesediregistrodell’attosoggettoallasolaimpostafissadi€200,00.
7
§ Ildonatariohaalienatoilbene.
Nel caso di morte del donatario, se il bene è stato acquistatomortis causa dagli eredi,
allora questi potranno, se il donante è ancora in vita, sciogliere la donazione. Questo
perchéglieredisubentranointegralmentenellaposizionedeldecuiusequindianchenei
diritti di quest’ultimo. Differentemente, nel caso di morte del donante, gli aventi causa
dallostessononpossonocompiereloscioglimentodelladonazione.
E) Polizza assicurativa. Nel caso in cui non sia possibile sciogliere la donazione per mutuo
dissenso,alloral’unicorimedioesperibileèquellodistipulareunapolizzaassicurativache
copra dal rischio di eventuali azioni di riduzione e restituzione. Tale fenomeno si sta
incrementandonotevolmenteelecompagnieassicurativehannopredispostodeicontratto
adhocpertalicasi.
Vi è da dire però che ci sono ancora delle criticità su tali contratti assicurativi. In primo
luogo non è ben chiaro come la polizza operi nel caso di vendita o frazionamento degli
immobiliassicurati.
Infine, occorre ricordare che la consulenza di un Notaio preventivamente alla stipulazione di
qualsiasinegoziogiuridicoeliminagranpartedeiproblemichepossonopresentarsi.
Moltevoltesisottoscrivonocontroppafacilitàimodulicheleagenzieimmobiliaripredispongono
per la promessa di acquisto. Quando la proposta di acquisto viene accettata dal proprietario
venditore,ilcontrattoèconcluso,equellochesembrauninnocuomodulositrasformaatuttigli
effetti di legge in un contratto preliminare di compravendita. Con tutte le conseguenze che ne
derivano.