spunti sull'(in)efficacia esecutiva delle sentenze di scioglimento della comunione

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LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica nell’Università di Padova ISSN 1593-7305 N. 12 DICEMBRE 2015 Anno XXXI RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate FRANCESCO CAMPIONE Spunti sull’(in)efficacia esecutiva delle sentenze di scioglimento della comunione

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ISSN 1593-7305

N. 12 DICEMBRE 2015 • Anno XXXI RIVISTA MENSILEde Le Nuove Leggi Civili Commentate

FRANCESCO CAMPIONE

Spunti sull’(in)efficacia esecutiva delle sentenze di scioglimento della comunione

pichelli, 2000; Ruffini, La prova nel giudizio civiled’appello, Cedam, 1997;Tedoldi,L’istruzione proba-toria nell’appello civile, Cedam, 2000;Volpino,L’ac-quisizione dei documenti, in Taruffo (a cura di), Laprova nel processo civile, nel Trattato Cicu-Messineo,X, 2, Giuffrè, 2012, 777 ss.; Zanzucchi, Nuove do-mande, nuove eccezioni e nuove prove in appello. Art.490-491 C.P.C., Soc. Ed. Libraria, 1916.

Sulla natura giuridica del giudizio d’opposizio-ne a decreto ingiuntivo vedi, anche per ulterioririferimenti, Conte, Procedimento d’ingiunzio-ne, nel Commentario Chiarloni, Zanichelli, 2012;Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, a cu-ra di Romano, Giuffrè, 2012; Tedoldi-Merlo,L’opposizione a decreto ingiuntivo, in Capponi (acura di), Il procedimento d’ingiunzione, Zanichelli,2009.

2. Il principio di non dispersione della

prova. Sul principio di acquisizione dei mezzi diprova e sulle sue conseguenze in materia di produ-

zioni documentali vedi, anche per ulteriori riferi-menti, Cavallone, Principio dispositivo, fatti secon-darii e fatti «rilevabili “ex officio”», in Id., Il giudicee la prova nel processo civile, Cedam, 1991; Como-glio, Le prove civili, Utet, 2010; Liebman, Manua-le di diritto processuale civile. Principi, a cura diColesanti e Merlin, Giuffrè, 2012; Luiso, Dirit-to processuale civile, cit.; Mandrioli-Carratta,Diritto processuale civile, II, Giappichelli, 2014;Ruffini, Produzione ed esibizione dei documenti, inRiv. dir. proc., 2006, 433 ss.; Taruffo, Studi sullarilevanza della prova, Cedam, 1970; Turroni, Pro-duzione e acquisizione del documento nel processocivile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2011, 175 ss.;S.A. Villata, Prova documentale e principio di ac-quisizione: un difficile connubio (specialmente) nelgiudizio di appello?, ivi, 2006, 315 ss.; Volpino, op.cit., 800 ss.

Gabriele Molinaro

TRIB. PIACENZA, ord. 24.6.2015

Procedimento civile - Sentenza co-

stitutiva - Capi di condanna conse-

guenziali - Esecutorietà ex art. 282cod. proc. civ. - Sussistenza (cod. proc.civ., art. 282) (a)

Procedimento civile - Sentenza di di-

visione - Condanna al pagamento di

conguaglio - Esecutorietà - Passag-

gio in giudicato - Necessità (cod. proc.civ., art. 282) (b)

Procedimento civile - Sentenza gra-

vata da appello - Istanza di sospen-

sione dell’efficacia esecutiva - Pro-

posizione in sede di opposizione al

precetto - Ammissibilità - Condizioni

(cod. proc. civ., artt. 283, 615) (c)

(a) Fermo restando che, al di fuori dellestatuizioni di condanna conseguenziali, lesentenze costitutive non hanno l’idoneità,ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ., ad

avere efficacia anticipata, occorre precisa-re che hanno efficacia esecutiva i soli capicondannatori meramente dipendenti dal-l’effetto costitutivo, con esclusione diquelli legati a tale effetto da un vero e pro-prio nesso sinallagmatico.

(b) La sentenza di divisione che assegnala proprietà esclusiva dei beni a uno solodei condividenti, previa corresponsioneagli altri di una somma a titolo di congua-glio, è costitutiva, di guisa che anche lastatuizione di condanna al pagamento delconguaglio diviene efficace al momentodel passaggio in giudicato, posto che è le-gata all’effetto costitutivo da un nesso si-nallagmatico.

(c) Non è inammissibile l’istanza di so-spensione dell’efficacia esecutiva di unasentenza appellata presentata in sede diopposizione al precetto, anziché dinanzial giudice del gravame ex art. 283 cod.proc. civ., allorché il provvedimento è ini-doneo a fondare l’esecuzione forzata.

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 Procedimento civile

1146 NGCC 2015 - Parte prima

c

dal testo:

Il fatto. Viene chiesta, in sede di opposizionea precetto, la sospensione dell’efficacia esecuti-va della sentenza n. 43/2014 Trib. Piacenzache ha così disposto:

“1. Dichiara lo scioglimento della comunio-ne tra M. C. (e per esso le eredi R. P., L. B. e L.B., per le quote di rispettiva spettanza) e C. A.D. M. di C. E. & C. s.n.c. con riguardo al com-plesso immobiliare [...]; 2. Attribuisce a C. A.D. M. di C. E. & C. s.n.c. l’esclusiva proprietàdei predetti beni, previa corresponsione daparte della stessa a favore di M. C. e, per esso,delle eredi R. P., L. B. e L. B, della somma diEuro (Omissis); 3. Condanna conseguente-mente C. A. D. M. di C. E. & C. s.n.c al paga-mento a favore della parte attrice della sommadi Euro (Omissis)”.

Il primo e il secondo capo non sono statiimpugnati; il terzo sì, ritenuta erronea laquantificazione giudiziale del conguaglio; ilche introduce la presente opposizione all’ese-cuzione essendo contestato, almeno per l’ec-cedenza delle somme intimate con il precettoopposto, il diritto di procedere ad esecuzioneforzata.

Eccepisce parte opposta, preliminarmente,l’inammissibilità della spiegata opposizione perviolazione dell’art. 283 c.p.c., che riserva algiudice del gravame la statuizione sulla sospen-sione dell’efficacia esecutiva del titolo giudizia-le. Conclude per il rigetto, contestando l’avver-sa tesi secondo cui detto titolo non avrebbe, insé, efficacia esecutiva alcuna.

2.1. Occorre in primo luogo esaminare l’ec-cezione di inammissibilità appena citata. Lastessa non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni che di seguito si espongono.

I motivi. 2.2. È noto che la regola dell’art.282 c.p.c. non si applica – almeno secondol’orientamento dottrinale e giurisprudenzialeche questo Giudice ritiene più convincente –alle sentenze che siano strutturalmente insu-scettibili di esecuzione forzata: “la citata nor-ma, nel prevedere la provvisoria esecuzione dellesentenze di primo grado, intende necessariamen-te riferirsi soltanto alle pronunce di condannasuscettibili di esecuzione secondo i procedimenti

disciplinati dal terzo libro del codice di rito civi-le” (Cass. 7369/2009).

La giurisprudenza, invero, non appare uni-voca. Un primo orientamento ha infatti ritenu-to che “La sentenza che, nel disporre la divisio-ne della comunione, pone a carico di uno deicondividenti l’obbligo di pagamento di un som-ma di denaro a titolo di conguaglio, persegue ilmero effetto di perequazione del valore delle ri-spettive quote, nell’ambito dell’attuazione deldiritto potestativo delle parti allo scioglimentodella comunione. Ne consegue che l’adempimen-to di tale obbligo – al contrario di quanto avvie-ne nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932c.c. per l’adempimento in forma specifica del-l’obbligo di concludere il contratto, ove il paga-mento del prezzo ad opera della parte acquirentecostituisce adempimento della controprestazionee se non avviene determina l’inefficacia dellasentenza (pur da accertarsi in un separato giudi-zio) – non costituisce condizione di efficacia del-la sentenza di divisione e può essere soltantoperseguito dagli altri condividenti con i normalimezzi di soddisfazione del credito, restando co-munque ferma la statuizione di divisione dei be-ni” (Cass. 22833/2006). Seguendo questa im-postazione, resterebbe irrilevante nella presen-te sede processuale il discorso del passaggio ingiudicato o meno dei capi relativi alla divisionedei beni, discutendosi unicamente del dirittodi credito conseguente, ed autonomo, ed ap-punto azionato con il precetto opposto. Il the-ma decidendum dell’opposizione spiegata sa-rebbe pertanto limitato al capo condannatoriorelativo al conguaglio.

Al riguardo parte opposta pare invocarel’orientamento più estremo della giurispruden-za, secondo cui la sentenza di divisione avreb-be senz’altro efficacia esecutiva. Tranchant ap-pare un recente arresto della Corte, che affer-ma senza mezzi termini come “In tema di divi-sione giudiziale, la sentenza risolutiva delle con-testazioni sul progetto e contenente l’assegnazio-ne dei beni ai condividenti costituisce titoloesecutivo...” (Cass. 28697/2013). Ma pur in as-senza di pronunce espresse sul punto, conside-rato che la sentenza di divisione ha, limitata-mente alla parte in cui attribuisce la proprietàdell’intero bene ad uno solo dei condividenti,onerandolo conseguentemente del conguaglio,efficacia costitutiva e non già meramente di-

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 Procedimento civile

NGCC 2015 - Parte prima 1147

chiarativa, vanno richiamati gli arresti in temadi esecutorietà delle sentenze costitutive. “Nelcaso di pronuncia della sentenza costitutiva aisensi dell’art. 2932 c.c., le statuizioni di condan-na consequenziali, dispositive dell’adempimentodelle prestazioni a carico delle parti fra le qualila sentenza determina la conclusione del contrat-to, sono da ritenere immediatamente esecutiveai sensi dell’art. 282 c.p.c., di modo che, qualoral’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. sia stata pro-posta dal promittente venditore, la statuizione dicondanna del promissario acquirente al paga-mento del prezzo è da considerare immediata-mente esecutiva” (Cass. 18512/2007; conformeCass. 19156/2010; Trib. Milano 01.04.2008;Trib. Milano 23.01.2009).

2.3. Diverso orientamento ha affermato che“la pronunzia giudiziale in materia di divisioneha natura costitutiva: ove, pertanto, ad uno deicondividenti venga assegnato un bene di valoresuperiore alla quota di sua pertinenza, il dirittoal conguaglio dovuto agli altri comunisti, così co-me gli interessi corrispettivi maturati su talesomma, sorge dal momento del provvedimentodefinitivo di scioglimento della comunione”(Cass. 2483/2004). Analogamente, in tema didivisione dei beni oggetto della comunione le-gale fra coniugi, si è affermato che “il congua-glio posto a carico di uno dei condividenti ineri-sce alle operazioni divisionali e non costituisceun capo autonomo della sentenza dichiarativadella divisione. Ne consegue che l’importo delconguaglio diventa definitivo soltanto con il pas-saggio in giudicato della sentenza e, pertanto,qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato neoffra il pagamento all’altro e questi lo rifiuti, sidebbano ritenere insussistenti i presupposti diun’offerta valida agli effetti dell’art. 1206 c.c., inquanto difetta la certezza della somma dovuta”(Cass. 13009/2006). Seguendo questa imposta-zione, la sentenza di cui si chiede la sospensio-ne non sarebbe, strutturalmente, idonea a sor-reggere l’esecuzione non costituendo titoloesecutivo.

Puntualizza altra giurisprudenza che, in te-ma di comunione ereditaria, “il principio dellanatura dichiarativa della sentenza di divisioneopera esclusivamente in riferimento all’effettodistributivo, per cui ciascun condividente è con-siderato titolare, sin dal momento dell’aperturadella successione, dei soli beni concretamente as-

segnatigli e a condizione che si abbia una distri-buzione dei beni comuni tra i condividenti e leporzioni a ciascuno attribuite siano proporziona-li alle rispettive quote; esso non opera, invece, ela sentenza produce effetti costitutivi, quando adun condividente sono assegnati beni in ecceden-za rispetto alla sua quota, in quanto rientrantinell’altrui quota. Ne consegue che gli interessicompensativi sul conguaglio decorrono soltantodal passaggio in giudicato della sentenza costitu-tiva che fa cessare lo stato di indivisione median-te attribuzione ad un condividente di un beneeccedente la sua quota” (Cass. 406/2014; Cfr.Cass. 11519/2011).

Fermo restando, pertanto, che “al di fuoridelle statuizioni di condanna consequenziali, lesentenze di accertamento (così come quelle costi-tutive) non hanno l’idoneità, con riferimento al-l’art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata ri-spetto al momento del passaggio in giudicato”(Cass. 7369/2009) occorre ulteriormente preci-sare che non tutti i capi condannatori hanno,per ciò solo, efficacia esecutiva immediata. LaCorte al riguardo ha osservato che “L’anticipa-zione in via provvisoria, ai fini esecutivi, deglieffetti discendenti da statuizioni condannatoriecontenute in sentenze costitutive, non è consen-tita, essendo necessario il passaggio in giudicato,soltanto nei casi in cui la statuizione condanna-toria è legata all’effetto costitutivo da un vero eproprio nesso sinallagmatico (come nel caso dicondanna al pagamento del prezzo della compra-vendita nella sentenza sostitutiva del contrattodefinitivo non concluso); è invece consentitaquando la statuizione condannatoria è mera-mente dipendente dall’effetto costitutivo, essen-do detta anticipazione compatibile con la produ-zione dell’effetto costitutivo nel momento tem-porale successivo del passaggio in giudicato (co-me nel caso di specie riguardante la condanna diun istituto di credito alla restituzione delle som-me di denaro ricevute da un istituto di credito aseguito di atti solutori dichiarati inefficaci aisensi dell’art. 67 legge fall.)” (Cass. 16737/2011; cfr. Cass. Sez. Un. 4059/2010).

Tale è la fattispecie per cui è causa. A benguardare il contrasto tra le parti si esaurisce in-fatti proprio nella veduta prospettazione: adetta di parte opponente sussiste il nesso sinal-lagmatico tra attribuzione del bene e pagamen-to del prezzo; a detta di parte opposta, vicever-

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 Procedimento civile

1148 NGCC 2015 - Parte prima

sa, l’obbligo di pagamento del conguaglio sa-rebbe meramente dipendente dall’effetto costi-tutivo della divisione.

2.4. L’opinione più condivisibile apparesenz’altro la prima. Occorre richiamare le am-pie e articolate motivazioni della sentenza concui le Sezioni Unite hanno composto il contra-sto interpretativo riproposto nella presente se-de processuale.

Riportandosi a precedenti autorevoli arresti(Cass. nn. 690/2006 e 8250/2009) la Corterammenta che “le sentenze emesse ex art. 2932c.c. non possono conoscere un’efficacia esecutivaanticipata rispetto al momento della formazionedel giudicato perché l’effetto traslativo dellacompravendita è condizionato dall’irretrattabili-tà della pronuncia con la quale viene determina-to l’effetto sostitutivo del contratto definitivonon stipulato.

Un mutamento di indirizzo si è però avutocon la sentenza 3/9/2007 n. 18512 [...] con laquale è stato affermato il principio secondo cuinel caso di pronuncia della sentenza costitutivaai sensi dell’art. 2932 c.c., le statuizioni di con-danna consequenziali, dispositive dell’adempi-mento delle prestazioni a carico delle parti tra lequali la sentenza determina la conclusione delcontratto, sono da ritenere immediatamente ese-cutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., di modo chequalora l’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. siastata proposta dal promittente venditore, la sta-tuizione di condanna del promissario acquirenteal pagamento del prezzo è da considerare imme-diatamente esecutiva. In particolare nella citatasentenza si afferma testualmente che “in relazio-ne alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art.2932 c.c., la legge non prevede alcunché che pos-sa giustificare l’esclusione della immediata ese-cutività delle statuizioni condannatorie conse-quenziali alla statuizione di accertamento delmodo di essere dell’ordinamento in relazione al-la vicenda dedotta nel senso della sussistenzadelle condizioni che avrebbero dovuto giustifica-re la conclusione del contratto in adempimentodel contratto preliminare con la prestazione deirelativi consensi, e, quindi, all’ulteriore statui-zione, in via consequenziale, degli effetti costitu-tivi del vincolo contrattuale, che di tale consensotengono luogo. Ciò, sia per quanto attiene al-l’ipotesi che si tratti di statuizioni a favore delpromissario acquirente, sia – come nella specie –

quando si tratti di statuizioni a favore del pro-missario venditore” (enfasi aggiunte, n.d.r.)”.

La Corte ricorda poi le critiche mosse dalladottrina a tale innovativa pronuncia, rilevando-ne “gli aspetti discutibili” dati dal fatto che “laparziale anticipazione degli effetti obbligatori ri-collegabili alla pronuncia giudiziale determinal’alterazione del sinallagma contrattuale” e con-cludendo che “rispetto alla sentenza ex art.2932 c.c. – in tema di contratto preliminare dicompravendita – non vi è spazio per ipotizzareun’immediata efficacia delle statuizioni propria-mente costitutive con conseguente impossibilitàdi un’esecuzione coattiva anticipata delle obbli-gazioni derivanti da dette statuizioni. Secondoquesto orientamento dottrinale critico, aderendoalla decisione in questione al regolamento di in-teressi in cui l’obbligo di pagare il prezzo è con-testuale al trasferimento di proprietà ed al conse-guente passaggio dei rischi, se ne sostituirebbeun altro in cui l’effetto reale viene differito finoal passaggio in giudicato della sentenza mentrel’attuazione immediata degli obblighi di paga-mento del prezzo e di consegna del bene assegne-rebbe all’esecuzione provvisoria una funzioneanche cautelare che non le sarebbe propria”(Omissis).

In definitiva, occorre considerare come “nel-l’ipotesi di azione ex art. 2932 c.c. non ci si trovain presenza di reciproche pronunce di condannain quanto l’attore deve offrire la prestazione allaquale è tenuto per cui questa non viene fatta og-getto di una pronuncia di condanna, ma vienededotta quale condizione dell’effetto traslativodella proprietà: ne consegue che si fa luogo soloalla condanna alla consegna o al rilascio del be-ne o al pagamento del prezzo e, in ogni caso, ri-mane l’impossibilità della produzione immedia-ta dell’effetto traslativo della proprietà sino alpassaggio in giudicato della sentenza. Può quin-di verificarsi un’alterazione del sinallagma con-trattuale o, comunque, della reciprocità delle at-tribuzioni che conseguono alla decisione. Pro-prio il caso esaminato nella sentenza di questaCorte n. 18512/2007 costituisce un esempio diquesta alterazione della corrispettività delle ob-bligazioni ove agisca il promittente venditore esi abbia condanna del promissario acquirente alpagamento del prezzo senza che questi possacontare sul contemporaneo trasferimento dellaproprietà a suo favore” (enfasi aggiunte, n.d.r.).

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 Procedimento civile

NGCC 2015 - Parte prima 1149

Il contrasto viene composto dalla [sic!] rile-vando come la giurisprudenza di legittimitàsuccessiva non abbia seguito il revirement dellacitata sentenza 18512/2007, restando “fermanel propendere per la soluzione negativa in ordi-ne all’ammissibilità della provvisoria esecutivitàdelle sentenze costitutive ex art. 2932 c.c.” e ri-levando in particolare – con la pronuncia 6/4/2009 n. 8250 – come qualora la sentenza costi-tutiva “abbia subordinato l’effetto traslativo alpagamento del residuo prezzo, l’obbligo di paga-mento in capo al promissario acquirente non di-venta attuale prima dell’irretrattabilità dellapronuncia giudiziale, essendo tale pagamento laprestazione corrispettiva destinata ad attuare ilsinallagma contrattuale”: “non è possibile dareesecuzione ad obblighi che sul piano sostanzialenon sono ancora sorti [...] non è possibile rico-noscere effetti esecutivi a tale condanna altri-menti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasfe-rimento della proprietà derivante in virtù dellapronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzodella vendita. L’effetto traslativo della proprietàdel bene si produce solo con l’irretrattabilità del-la sentenza per cui è da escludere che prima delpassaggio in giudicato della sentenza sia configu-rabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pa-gare il prezzo: si verificherebbe un’alterazionedel sinallagma. Ritenere diversamente consenti-rebbe alla parte promittente venditrice – ancoratitolare del diritto di proprietà del bene oggettodel preliminare – di incassare il prezzo prima an-cora del verificarsi dell’effetto, verificabile solocon il giudicato, del trasferimento di proprietà.Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effettiesecutivi dei capi che sono compatibili con laproduzione dell’effetto costitutivo in un momen-to temporale successivo, ossia all’atto del passag-gio in giudicato del capo di sentenza propria-mente costitutivo. Così la condanna al pagamen-to delle spese processuali contenuta nella senten-za che accoglie la domanda. La provvisoria ese-cutività non può invece riguardare quei capi con-dannatori che si collocano in un rapporto distretta sinallagmaticità con i capi costitutivi rela-tivi alla modificazione giuridica sostanziale”(Cass. Sez. Un. 4059/2010; enfasi aggiunte).

I passaggi evidenziati nel lungo excursus cheprecede dovrebbero consentire di affermareche nel caso di specie alla sentenza non potevae non doveva essere apposta la formula esecu-

tiva. La fattispecie sottoposta all’esame del Tri-bunale è invero perfettamente identica a quellasu cui si è pronunciata la Corte di legittimità:abbiamo infatti: i) una pronuncia (cui di regolaviene attribuita efficacia meramente dichiarati-va ma che nel caso di specie appare assumere,in ragione del tenore letterale del dispositivo,natura) costitutiva; ii) una pronuncia che espri-me un sinallagma, ponendo il sancito trasferi-mento di proprietà in stretta correlazione conil pagamento del corrispettivo (conguaglio) al-l’evidente scopo di garantire l’equilibrio tra lemasse patrimoniali dei condividenti; iii) unapronuncia che a tal fine condiziona sospensiva-mente il pagamento del prezzo alla produzionedell’effetto traslativo, pur non specificando ilmomento di tale produzione; poco male, chéesso consegue al giudicato; iv) una pronuncia,infine, che strutturalmente evita l’anticipazionedell’effetto traslativo o dell’effetto obbligato-rio, perché ontologicamente incompatibile conil veduto sinallagma.

4. Tanto premesso, non sfugge il rilievo percui l’opponente non ha chiesto la sospensionedell’efficacia esecutiva della sentenza in sede diappello, come avrebbe richiesto l’art. 283 c.p.c.Tale scelta non può tuttavia condurre all’inam-missibilità o al rigetto della domanda cautelaresvolta in questa sede: in primo luogo va osser-vato che l’art. 615 c.p.c. pone una competenzadel giudice dell’opposizione all’esecuzioneconcorrente con quella del giudice del grava-me, in ordine alla sospensione della efficaciaesecutiva del titolo giudiziale azionato; in se-condo luogo, va considerata la specificità delcaso concreto. Abbiamo infatti un titolo, strut-turalmente inidoneo (per le considerazionisvolte nei paragrafi precedenti) ad avere effica-cia esecutiva – sicché, per quanto forse incauta(si poteva chiedere comunque la sospensione,magari in subordine e “per mero tuziorismo”),la scelta di non chiedere la sospensione al giu-dice del gravame appare senz’altro corretta –cui tale efficacia è stata nondimeno attribuitacon l’apposizione della formula esecutiva; eche è stato notificato unitamente al precetto.(Omissis)

5. Procedendo conseguentemente al vagliodel fumus boni juris, occorre considerare comei gravi motivi per la sospensione possano edebbano ritenersi sussistenti in esito al vaglio

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 Procedimento civile

1150 NGCC 2015 - Parte prima

della presumibile fondatezza dell’opposizione,come rilevato dal più accorto orientamentodottrinale che attribuisce, correttamente, alprovvedimento decisorio sul punto natura an-ticipatoria; di guisa che appare illogico e con-traddittorio assicurare la persistenza dell’effi-cacia esecutiva di un provvedimento destinato,con buona probabilità, a riforma totale o par-ziale.

Invero dalle considerazioni svolte in apertu-ra (§§ 2.2. ss.) discende la fondatezza dell’op-posizione, che è stata spiegata e che si esauriscenella questione di mero diritto già esaminata.(Omissis)

[Fazio G. Un.]

Nota di commento: «Spunti sull’(in)efficaciaesecutiva delle sentenze di scioglimento della co-munione» [,]

I. Il caso

Un condividente esperisce, ai sensi dell’art. 615,comma 1o, cod. proc. civ., opposizione ad un’esecu-zione per espropriazione fondata su una sentenza diprimo grado emessa nell’ambito di un giudizio di di-visione.

Con tale provvedimento, peraltro appellato senzala richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva exart. 283 cod. proc. civ., il giudice di prime cure ave-va disposto lo scioglimento della comunione di uncomplesso immobiliare, attribuendo la proprietàesclusiva dei beni all’opponente e condannandoquest’ultimo al pagamento del relativo conguaglio infavore dell’opposto.

Proprio per ottenere in via esecutiva il pagamentodel conguaglio, l’opposto aveva intimato precetto al-l’opponente.

Con l’atto ex art. 615, comma 1o, cod. proc. civ.,l’opponente contesta la sussistenza del diritto a pro-cedere ad esecuzione forzata, in ragione della nonesecutività del capo condannatorio della sentenza didivisione, e chiede la sospensione dell’efficacia ese-cutiva del titolo.

Il Tribunale piacentino, con l’ordinanza che si an-nota, sospende l’efficacia esecutiva del titolo aziona-to e, per giungere a tale soluzione, affronta dappri-ma (e più diffusamente) il problema dell ’(in)ido-neità del capo condannatorio di una sentenzadi divisione a fondare un ’azione esecutiva

nel più ampio contesto afferente all ’esecuto-rietà delle sentenze , e, successivamente, la que-stione concernente la possibilità di chiederela sospensione dell ’efficacia esecutiva di unasentenza appellata in sede di opposizione al-l ’esecuzione anziché in sede di gravame aisensi dell ’art. 283 cod. proc. civ.

II. Le questioni

1. L’Efficacia esecutiva delle sentenze exart. 282 cod. proc. civ. La sussistenza del diritto aprocedere ad esecuzione forzata, nel caso di specie,è contestata in base all’assunto per cui la sentenza(di primo grado) di scioglimento della comunionenon rappresenta idoneo titolo esecutivo.

L’art. 282 cod. proc. civ., come riscritto dalla l.26.11.1990, n. 353, si limita a stabilire che la senten-za di primo grado è provvisoriamente esecutiva trale parti, senza specificare se ciò valga per tutte le ti-pologie di sentenza (di accertamento, costitutiva e dicondanna; mentre, ad esempio, gli artt. 431 e 447 biscod. proc. civ., dettati, rispettivamente, per il pro-cesso del lavoro e per il processo locatizio, associanola provvisoria esecutività alla sentenza di condanna).

Com’è noto, peraltro, l’indirizzo maggioritario,rappresentato da parte della dottrina e dalla preva-lente giurisprudenza, ritiene che l’esecutorietà vadariferita esclusivamente ai provvedimenti di condan-na (cfr., tra gli altri, Balena, 197; Consolo, sub art.282 cod. proc. civ., 263; contra, tra gli altri, almenocon riferimento alle sentenze costitutive, Mandrio-li, 315; Impagnatiello, Sentenze costitutive, 779ss.; con riguardo anche alle sentenze di accertamen-to, Proto Pisani, 193, tutti infra, sez. IV), gli uniciin grado di condurre all’esecuzione forzata di cui allibro III del codice di rito (in questo senso, in giuri-sprudenza, Cass., 26.3.2009, n. 7369, infra, sez. III).La Supr. Corte ha specificato che l’anticipazionedell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggioin giudicato concerne il profilo dell’esecutività, conla conseguenza, in ragione della necessaria correla-zione tra condanna ed esecuzione forzata, che l’ese-cuzione provvisoria di cui all’art. 282 del codice dirito trova attuazione solo in caso di pronuncia dicondanna, potendo solo questa, per sua natura, co-stituire titolo esecutivo. Invero, il concetto stesso diesecuzione postula un’esigenza di adeguamento del-la realtà al decisum, assente nelle pronunce costituti-ve e in quelle di mero accertamento (Cass.,6.2.1999, n. 1037, infra, sez. III).

Se, allora, l’efficacia, per così dire, anticipata, dicui all’art. 282 cod. proc. civ., si riferisce ai provve-dimenti di condanna, per quanto attiene al momen-to dell’efficacia delle sentenze di accertamento e co-stitutive occorre guardare, di regola, al passaggio in[,] Contributo pubblicato in base a referee.

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giudicato (cfr., tra gli altri, Luiso, 206, infra, sez.IV), salvo che l’anticipazione sia contemplata da unaspecifica disposizione di legge (cfr. Consolo, subart. 282 cod. proc. civ., 266). Del resto, l’art. 2909cod. civ. stabilisce che fa stato ad ogni effetto l’ac-certamento – da intendersi come fissazione vinco-lante delle regole di condotta in ordine a una situa-zione sostanziale o a un rapporto giuridico contro-versi – contenuto nella sentenza passata in giudica-to.

2. Pronuncia costitutiva e capi di condan-na. Il problema affrontato nel caso di specie dal giu-dice piacentino concerne l’efficacia esecutiva di unasentenza che contenga, accanto a statuizioni di meroaccertamento o costitutive, uno o più capi di con-danna rispetto ad esse conseguenziali o accessori.

Invero, posto che alla base di ogni statuizione (an-che condannatoria) vi è sempre un accertamento –onde non avrebbe senso ammettere l’esecutività peril capo di condanna quando l’accertamento ha luogoin via incidentale e negarla, al contrario, quando es-so avviene in via principale (cfr., tra gli altri, Impa-gnatiello, Sentenze costitutive, 757) – la questionespecifica è se siano immediatamente esecutive aisensi dell’art. 282 cod. proc. civ. le sentenze conte-nenti capi di condanna conseguenziali rispetto a sta-tuizioni di natura costitutiva – cioè volte a modifica-re la realtà giuridica sostanziale – la cui efficacia è,per così dire, rimandata al momento del passaggioin giudicato (almeno secondo l’indirizzo prevalenteriportato nel precedente paragrafo).

La maggior parte della dottrina, fautrice della tesiche restringe l’operatività dell’efficacia esecutivaprovvisoria alle sole sentenze di condanna, ammettetuttavia che tale efficacia, pur dovendo essere negataper le statuizioni costitutive, venga predicata per glieventuali capi di condanna accessori (Consolo, subart. 282 cod. proc. civ., 263; Balena, 197; Luiso,208; contra, nel senso che l’esecutorietà non può es-sere affermata rispetto né alla statuizione costitutivaprincipale, né alle eventuali condanne dipendenti,Monteleone, 367, infra, sez. IV).

In giurisprudenza, il problema che ci occupa èstato oggetto di un vivace dibattito con riguardo, inparticolare, alla sentenza costitutiva ex art. 2932cod. civ.

Secondo il prevalente indirizzo, la sentenza, percosì dire, sostitutiva del contratto definitivo nonconcluso, la quale imponga all’acquirente di versareil prezzo della compravendita o subordini l’effettotraslativo al pagamento della residua parte di prez-zo, produce tutti i suoi effetti al momento del pas-saggio in giudicato, onde anche l’eventuale obbligodi pagamento del corrispettivo diviene attuale solo aseguito dell’acquisizione dell’irretrattabilità da parte

del provvedimento decisorio (Cass., 6.4.2009, n.8250; Cass., 16.1.2006, n. 690, entrambe infra, sez.III). Sulla base, invece, di un’opposta concezione(rappresentata, in particolare, da Cass., 3.9.2007, n.18512, infra, sez. III), l’art. 282 cod. proc. civ., rife-rendosi alle statuizioni condannatorie della senten-za, emessa a seguito vuoi dell’esperimento diun’azione di condanna, vuoi dell’esperimento diun’azione costitutiva, garantisce l’utilizzo del prov-vedimento ex art. 2932 cod. civ. come titolo per tu-telare in via esecutiva gli eventuali capi di condanna,quale quello relativo all’obbligo di pagamento delprezzo. Nell’arresto testé citato, il S.C. richiama unpaio di provvedimenti (Cass., 26.1.2005, n. 1619;Cass., 10.11.2004, n. 21367, entrambi infra, sez.III), intervenuti per affermare la provvisoria esecuti-vità, rispettivamente, della statuizione di condannaimplicita nell’ambito di una sentenza costitutiva diuna servitù ex art. 1051 cod. civ., e del capo di con-danna alle spese nel contesto di una sentenza di ac-certamento.

Tale seconda impostazione, che pure ha suscitatonon poche critiche (cfr. Guizzi, 350 ss., infra, sez.IV), è stata scartata dalle sezioni unite, le quali han-no offerto le linee guida per l’interprete al fine di co-gliere la sorte, in chiave esecutiva, dei capi di con-danna conseguenziali contenuti, in particolare, nellasentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbli-go di concludere un contratto (Cass., sez. un.,22.2.2010, n. 4059, infra, sez. III).

La Supr. Corte – anziché sviluppare ulteriormen-te il discorso già avviato con la pronuncia n. 18512/2007, giungendo così ad ammettere l’immediata ef-ficacia ex art. 282 cod. proc. civ. anche dei capi co-stitutivi per così dire principali, come auspicato daparte della dottrina (Marelli, Un passo indietro,180 ss.) – ha proposto un ragionamento imperniato,a ben vedere, sulla distinzione, all’interno della cate-goria dei c.d. capi di condanna conseguenziali a pro-nunce costitutive, tra la varie tipologie di statuizio-ne, a seconda delle fattispecie, ponendosi in linea inparte qua con l’orientamento prevalente in dottrina(per riferimenti si veda Gabrielli-Franceschelli,4 ss., infra, sez. IV).

In sostanza, ad avviso delle sez. un., nel caso del-l’art. 2932 cod. civ., l’effetto traslativo della proprie-tà è rimandato al passaggio in giudicato della sen-tenza; prima di tale momento, la sentenza non puòprodurre gli effetti del contratto che è chiamata asurrogare, onde non è possibile dare esecuzione adobblighi (quale, ad esempio, il pagamento del prez-zo) che sul piano sostanziale non sono ancora sorti eche rappresentano il corrispettivo dell’effetto reale.In altri termini, il capo di condanna relativo ad unobbligo derivante dal contratto non concluso, si ri-ferisce ad un elemento di attuazione del sinallagma

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negoziale, che verrebbe viceversa alterato laddove siconsentisse, ad esempio, a fronte del trasferimentodel diritto con il passaggio in giudicato, l’esecutivitàimmediata del capo di condanna al pagamento delcorrispettivo.

Inoltre, non sempre il capo di condanna conse-guenziale si pone in relazione sinallagmatica con ilcapo costitutivo «principale». Rileva la Corte, infat-ti, che vi possono essere statuizioni condannatoriemeramente dipendenti dall’effetto costitutivo, la cuiimmediata esecutorietà è compatibile con la produ-zione di tale effetto al momento dell’irretrattabilitàdella pronuncia; tra esse, il S.C. annovera proprio lacondanna alle spese di lite, circa la quale, peraltro, laCorte costituzionale aveva avuto modo di affermareche il relativo capo non è propriamente accessorio,atteso che non presuppone una domanda di parte,ma ha titolo esclusivamente nel contenuto della de-cisione di merito, secondo il criterio della soccom-benza, di guisa che non è chiamato in gioco l’art.282 cod. proc. civ. (Corte cost., 16.7.2004, n. 232,infra, sez. III; in dottrina, in senso analogo, Petril-lo, 1229 ss., infra, sez. IV).

Per questa via, dunque, la Corte nomofilattica la-scia emergere la necessità, nell’ottica di discernere icapi condannatori conseguenziali suscettibili di ese-cutorietà, di un vaglio caso per caso.

La sentenza delle sezioni unite ha provocato si-gnificative reazioni critiche soprattutto in quellaparte della dottrina incline a ricomprendere, nelraggio applicativo dell’art. 282 cod. proc. civ., anchele pronunce costitutive (per spunti in questo senso sivedano, tra gli altri, Iuorio, 280 ss., infra, sez. IV;Marelli, Un passo indietro, 180 ss.). Mentre la giu-risprudenza successiva si è mossa nel segno dellacontinuità con l’orientamento maggioritario; emble-matica, in questo senso, una pronuncia con la qualela Cassazione ha affermato che il nesso tra la statui-zione costitutiva di revocatoria fallimentare e il capodi condanna alla restituzione delle somme percepitein attuazione degli atti solutori revocati si presentain termini di mera dipendenza, e non già di corri-spettività, donde la compatibilità tra l’anticipazionedegli effetti esecutivi di tale capo condannatorio e laproduzione dell’effetto costitutivo al momento delpassaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass.,29.7.2011, n. 16737, infra, sez. III).

3. Sentenza di divisione e condanna al pa-gamento del conguaglio. Nella cit. pronuncia22.2.2010, n. 4059, la Supr. Corte ha specificato chela soluzione adottata «non è riferita al tipo di senten-za costitutiva, ma alla sentenza pronunziata su con-tratto preliminare di compravendita», mentre con lasentenza n. 16737/2011, citata in chiusura del pre-cedente paragrafo, ha applicato gli stessi principi al-

la fattispecie della revocatoria fallimentare, ove lasentenza è costantemente ritenuta costitutiva (cfr.,anche per ulteriori riferimenti, Bontempi, 1055 ss.;Pilloni, 60 ss., entrambi infra, sez. IV).

Ad ogni modo, il Tribunale di Piacenza, medianteun elaborato ragionamento, adatta tali soluzioni allaconcreta fattispecie sottoposta al proprio sindacato,riguardante, come si è indicato nel paragrafo diapertura, una sentenza di scioglimento della comu-nione con condanna (esplicita) al pagamento delconguaglio, rilevando l’inidoneità di siffatto provve-dimento a fondare l’immediata esecutività del men-zionato capo condannatorio.

A nostro avviso, la conclusione a cui giunge il giu-dice piacentino è condivisibile.

Non si tratta, a dire il vero, di voler prendere po-sizione sulla più ampia (e controversa) tematica del-l’efficacia (anticipata) delle sentenze, dal momentoche, vista la complessità anche «storica» della que-stione, occorrerebbe una sede specifica di approfon-dimento (peraltro, in tale ambito, per una recente eoriginale ricostruzione in una prospettiva, per cosìdire, possessoria, cfr. Fornaciari, infra, sez. IV,385 ss.); l’intenzione è piuttosto quella di misurarela «tenuta» della riflessione del Tribunale di Piacen-za alla luce del quadro ermeneutico venuto a deli-nearsi a seguito dell’intervento delle sezioni unitedel 2010. In tale prospettiva, ci sembra che l’atten-zione vada fissata sui passaggi relativi al nesso inter-corrente tra capi costitutivi e capi di condanna.

Intanto va rilevato che il caso di specie ben si col-loca nel quadro problematico delineato nel paragra-fo precedente; sicché, ad avviso di chi scrive, scemal’attualità della questione circa la dibattuta naturadella sentenza di divisione. Nella concreta vicendaesaminata, infatti, viene attribuita l’esclusiva pro-prietà dei beni in comunione ad uno dei comunisti,previa corresponsione all’altro di una somma a tito-lo di conguaglio; il provvedimento giudiziale di divi-sione, in una siffatta ipotesi, ha natura costitutiva(spunti in tal senso sono rintracciabili anche in Gaz-zoni, 525, infra, sez. IV). Sul punto, la Cassazionepiù recente ha affermato che il principio della natu-ra dichiarativa della sentenza di divisione operaesclusivamente in riferimento all’effetto distributi-vo, sicché ciascun comunista è considerato titolare,sin dall’apertura della successione, dei soli beni asse-gnatigli e a condizione che le porzioni attribuite aciascun comproprietario siano proporzionali alle ri-spettive quote; esso, viceversa, non opera, di guisache la sentenza è costitutiva, allorché ad un soggettosono assegnati beni in eccedenza rispetto alla suaquota (Cass., 10.1.2014, n. 406; Cass., 10.2.2004, n.2483; Cass., 24.7.2000, n. 9659, tutte infra, sez. III).

Va poi preso atto, da un lato, del complesso conte-sto giurisprudenziale in punto di efficacia esecutiva

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della sentenza di scioglimento della comunione; dal-l’altro lato, della mancanza di precedenti di legittimi-tà sullo specifico rapporto tra pronuncia costitutiva didivisione e condanna al pagamento del conguaglio,con le conseguenziali implicazioni in chiave esecutiva.

Quanto al primo profilo, il giudice piacentino re-gistra tanto l’orientamento secondo il quale, in temadi divisione giudiziale, la sentenza contenente l’asse-gnazione dei beni è titolo esecutivo (Cass.,27.12.2013, n. 28697, infra, sez. III) ovvero per cuil’adempimento dell’obbligo del pagamento del con-guaglio, contrariamente alla fattispecie di cui all’art.2932 cod. civ., non integra una condizione di effica-cia della sentenza di divisione e può essere soltantoperseguito dagli altri condividenti con i normalimezzi di soddisfazione del credito (Cass.,24.10.2006, n. 22833, infra, sez. III); tanto l’indiriz-zo secondo cui, laddove ad uno dei condividentivenga assegnato un bene di valore eccedente la suaquota, il diritto al conguaglio (così come i relativi in-teressi compensativi) sorge dal momento in cui ilprovvedimento che fa venire meno lo stato d’indivi-sione diviene definitivo (Cass., 10.2.2004, n. 2483,cit.) ovvero gli interessi compensativi sul conguagliodecorrono soltanto dal passaggio in giudicato dellasentenza costitutiva di divisione (Cass., 10.1.2014,n. 406, cit.).

È a questo punto che nella motivazione del giudi-ce emiliano s’innestano i riferimenti ai passaggi of-ferti dalle sezioni unite del 2010 e da Cass.,29.7.2011, n. 16737, cit., presi a sostegno dell’ideaper la quale, nella vicenda in esame, tra l’attribuzio-ne del bene e l’obbligo di pagamento del conguagliosi profilerebbe un nesso sinallagmatico.

A nostro avviso, l’ipotesi della divisione giudizialecon attribuzione di beni in proprietà esclusiva aduno dei comunisti, previo pagamento di una sommaa titolo di conguaglio, rappresenta un significativobanco di prova per la validità del principio in base alquale, al fine d’individuare i capi di condanna im-mediatamente esecutivi, occorre effettuare una valu-tazione caso per caso.

Si è visto, poco sopra, che la stessa Cassazione,con la pronuncia n. 16737/2011, ha fatto applicazio-ne di tale principio in un caso di revocatoria falli-mentare, arrivando a concludere per l’esecutorietàimmediata del capo di condanna alla restituzionedelle somme. Qui, invero, l’obbligo di restituzionerappresenta una diretta conseguenza della revocadell’atto di disposizione, mentre nel caso dell’art.2932 cod. civ. l’obbligo di pagamento del prezzo èelemento causale del contratto di compravendita;l’obbligo di restituzione non dà luogo ad una presta-zione corrispettiva alla revoca dell’atto di disposizio-ne, mentre nella fattispecie dell’art. 2932 cod. civ.l’effetto reale e quello obbligatorio concorrono a co-

stituire il regolamento d’interessi del contratto nonconcluso, e si devono realizzare in via paritetica (cfr.per spunti in questo senso Pilloni, 60 ss., la qualesembra riferire analogo ragionamento anche alleipotesi di sentenze costitutive – quali quelle di an-nullamento, risoluzione e rescissione – ove il prov-vedimento contempli, da un lato, il ritorno dellaproprietà ad una parte e, dall’altro, l’obbligo di re-stituzione del prezzo già versato; cfr. anche Conso-lo, Spiegazioni, 69 s., infra, sez. IV).

La corrispettività tra l’effetto costitutivo e l’effet-to obbligatorio, a nostro avviso, è rintracciabile an-che nel caso esaminato dal Tribunale di Piacenza.

Del resto, dall’art. 720 cod. civ. si evince chiara-mente che il conguaglio in sede di divisione si atteg-gia come il prezzo nella compravendita; esso altronon è che il corrispettivo della quota del condivi-dente che vede assegnato l’intero bene all’altro con-dividente. Sicché, a ben vedere, la condanna al pa-gamento del conguaglio costituisce una statuizionesinallagmatica rispetto al capo costitutivo della deci-sione (il trasferimento della proprietà delle quotedell’altro condividente); essa, allora, non può esseredotata di efficacia esecutiva fino al momento delpassaggio in giudicato.

Tali considerazioni, in punto di corrispettività,sono avallate dagli spunti offerti da quella parte del-la dottrina che, in qualche modo, si era già posta ilproblema dell’esecutività della sentenza di divisione(Marelli, L’esecutività, 1104 s., infra, sez. IV), talo-ra osservando che, in relazione al capo di condannaal pagamento dei conguagli, la situazione che si de-linea è, mutatis mutandis, assimilabile alla fattispecieex art. 2932 cod. civ. (Pilloni, 60 ss.); inoltre, sulpunto specifico, la decisione in commento non è iso-lata, potendosi registrare qualche pronuncia di me-rito che ha concluso nei medesimi termini (Trib.Roma, 8.8.2006; App. Venezia, 4.4.2011, entrambeinfra, sez. III, quest’ultima richiamata da Pilloni,60 ss., nt. 31; contra Trib. Catania, 10.7.2003, in-fra, sez. III).

Per concludere, non pare azzardato osservare chese è vero che con l’attuale formulazione dell’art. 282cod. proc. civ. (scaturita dalla riforma del 1990) il le-gislatore ha voluto imprimere un’accelerazione allatutela dei diritti della parte provvisoriamente vitto-riosa, allo stesso tempo non può non rimarcarsi chel’attività giurisdizionale deve tendere, fondamental-mente, alla realizzazione di quella situazione che sisarebbe verificata, a livello di rapporti sostanziali, senon avesse avuto luogo l’illecito (spunti in tal sensoin Luiso, 5 s.). In quest’ordine d’idee, non può am-mettersi che il processo – attivato per realizzare que-gli effetti giuridici che le parti non sono riuscite aprodurre in ragione di una sorta di impasse sostan-ziale – diventi strumento di alterazione del sinallag-

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ma tra le reciproche prestazioni. Tutto ciò – benin-teso – lasciando in questa sede intatta l’idea che glieffetti costitutivi di una sentenza si producano colpassaggio in giudicato.

4. L’istanza di sospensiva tra art. 283 cod.proc. civ. e art. 615 cod. proc. civ. Se quanto sinqui esposto è fondato – e ciò, nell’ordinanza in com-mento, si è tradotto nel positivo riscontro del requi-sito del fumus ai fini dell’accoglimento dell’istanzalato sensu cautelare ex art. 615, comma 1o, cod.proc. civ. – a nostro sommesso avviso appare corret-ta anche la valutazione del Tribunale di Piacenza inordine al profilo squisitamente processuale sviscera-to nella parte finale della motivazione. Ci si riferisce,in particolare, alla questione circa l’ammissibilitàdella richiesta di sospensione dell’efficacia esecutivadella sentenza appellata in sede di opposizione aprecetto anziché dinanzi al giudice del gravame exart. 283 cod. proc. civ.

Il Giudice piacentino, onde dar conto delle ragionia sostegno della soluzione affermativa, muove la pro-pria riflessione da una duplice considerazione: per unverso, la concorrenza, in punto di concessione dellac.d. sospensiva, tra la competenza del giudice del gra-vame e quella del giudice dell’opposizione all’esecu-zione; per altro vero, la specificità del caso concreto.

In breve, la giurisprudenza di legittimità ha avutomodo di pronunciarsi, in particolare, sul rapportotra opposizione all’esecuzione e opposizione al de-creto ingiuntivo, rilevando che la parte, minacciatacon il precetto fondato su un decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo, dopo aver promossoopposizione avverso l’ingiunzione non può per lemedesime ragioni opporsi anche all’esecuzione, dalmomento che con il mezzo ex art. 615 cod. proc. civ.non si possono lamentare vizi relativi alla formazio-ne del titolo o al merito della decisione; inoltre,manca l’interesse a ricorrere a tale strumento, postoche l’opposizione al decreto ingiuntivo, esaurendoogni possibile accertamento della fondatezza o me-no delle ragioni addotte anche in relazione al dirittodella parte istante a procedere ad esecuzione forza-ta, è idonea a soddisfare, anche mediante la sospen-sione dell’esecuzione provvisoria, l’esigenza di tuteladell’interesse dell’opponente ad evitare l’azione ese-cutiva (cfr. Cass., 19.6.2001, n. 8331, infra, sez. III).

Più di recente, nella giurisprudenza di merito si èaffermato che non è possibile una sovrapposizionetra il potere di sospensione dell’efficacia del titoloesecutivo ai sensi dell’art. 615, comma 1o, cod. proc.civ., con quello attribuito al giudice dinanzi al qualeè appellata la sentenza; l’istanza di sospensione insede di opposizione a precetto, infatti, può esserepresentata solo in via residuale nel caso in cui nonabbia avuto luogo l’impugnazione della sentenza e

deve far leva su fatti non coperti dal giudicato (App.Genova, ord. 26.7.2006, infra, sez. III).

La questione, a bene vedere, appare piuttostocomplessa. D’altro canto, in dottrina, si era già evi-denziato come il «metodo casistico» inaugurato dal-la cit. sentenza delle sez. un. 22.2.2010, n. 4059 –onde individuare i capi condannatori (conseguen-ziali rispetto a statuizioni costitutive) immediata-mente esecutivi – potesse lasciare la parte soccom-bente in uno stato d’incertezza in ordine alla naturameramente dipendente o meno del capo di condan-na, con la prospettiva che essa venisse a conoscenzasolo a posteriori della esecutorietà della pronunciaconseguenziale, e cioè in sede di inibitoria ex art.283 cod. proc. civ. (e 373 cod. proc. civ.) ovvero diopposizione all’esecuzione (Pilloni, 60 ss.).

Sennonché a trarci d’impaccio potrebbe interve-nire proprio una più attenta analisi delle peculiaritàdel caso in esame.

Ora, oggetto dell’opposizione all’esecuzione è lacontestazione del diritto della parte istante a proce-dere ad esecuzione forzata; il suo esperimento è fi-nalizzato alla declaratoria dell’attuale insussistenza,perché originaria o sopravvenuta, del predetto dirit-to (cfr. Cass., 21.11.2012, n. 20989, infra, sez. III; indottrina cfr. Luiso, 244). In tale sede, l’accertamen-to dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione ese-cutiva si pone come preliminare dal punto di vistalogico per la decisione sui motivi di opposizione, ela sua mancanza determina l’illegittimità dell’esecu-zione con effetto ex tunc (Cass., 13.3.2012, n. 3977,infra, sez. III).

Ciò posto, non può sfuggire che, nel caso di spe-cie, per le argomentazioni svolte nel paragrafo pre-cedente, entra in gioco una sentenza non idonea afondare l’espropriazione perché non passata in giu-dicato in quanto non intrinsecamente esecutiva aisensi dell’art. 282 cod. proc. civ. Sotto questo pecu-liare profilo, sembra giustificata la presentazionedell’istanza di sospensione, dopo aver appellato lasentenza, in sede di opposizione all’esecuzione, po-sto che, effettivamente, solo a seguito della notificadel precetto si è attualizzato, in capo al debitore,l’interesse a porre in contestazione il diritto del cre-ditore di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale di Piacenza, incidentalmente, fa capi-re che si poteva chiedere l’inibitoria per «mero tu-ziorismo difensivo»; ciò, peraltro, non era affatto ne-cessario, dal momento che l’impugnazione ha colpi-to un provvedimento giudiziale munito di formulaesecutiva... ma sostanzialmente non esecutivo. In al-tri termini, l’art. 283 del codice di rito contempla larichiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dellasentenza, solo che, nel caso esaminato, la sentenzaimpugnata non godeva di efficacia esecutiva alcuna.Tale efficacia – sia pure, evidentemente, insussisten-

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te – ha fatto emergere la necessità di una richiestacautelare di sospensiva una volta «minacciata» con-cretamente l’espropriazione.

Per riprendere l’insegnamento di un Maestro,sembra che la vicenda in esame costituisca un possi-bile esempio di sfasatura tra titolo esecutivo in sensosostanziale – la fattispecie del diritto a procedere adesecuzione forzata – e titolo esecutivo in senso do-cumentale (Luiso, 31 ss.); qui manca(va) evidente-mente il primo, donde l’ammissibilità di una richie-sta di sospensiva avanzata direttamente in sededi opposizione al precetto, unico contesto proces-suale preposto al pieno accertamento in ordine alla(in) sussistenza del diritto alla tutela esecutiva.

III. I precedenti

1. L’Efficacia esecutiva delle sentenze exart. 282 cod. proc. civ. Sull’esecutorietà ai sensidell’art. 282 cod. proc. civ., come riferita esclusiva-mente alle pronunce di condanna, cfr. Cass.,26.3.2009, n. 7369, in Foro it., 2009, I, 2699; Cass.,6.2.1999, n. 1037, in Guida al dir., 2007, fasc. 39, 49.

2. Pronuncia costitutiva e capi di condan-na. Sulla sentenza emessa in luogo del contratto de-finitivo non concluso, ai sensi dell’art. 2932 cod.civ., cfr., a sostegno dell’efficacia esecutiva prodottacon il passaggio in giudicato, Cass., 6.4.2009, n.8250, in Contratti, 2009, 827 ss.; Cass., 16.1.2006, n.690, ivi, 2006, 10, 893 ss.; in favore dell’esecutorietàimmediata, Cass., 3.9.2007, n. 18512, in questa Ri-vista, 2008, I, 643 ss.; per la soluzione della questio-ne, Cass., sez. un., 22.2.2010, n. 4059, in Riv. esec.forz., 2010, 1 s. Sulla provvisoria esecutività dellastatuizione di condanna implicita nell’ambito di unasentenza costitutiva di una servitù, v. Cass.,26.1.2005, n. 1619, ivi, 2005, 408 ss.; sulla provviso-ria esecutività del capo di condanna alle spese, v.Corte cost., 16.7.2004, n. 232, in Giur. cost., 2004,2442 ss. e Cass., 10.11.2004, n. 21367, in Mass.Giur. it., 2004. Sull’esecutorietà del capo di condan-na alle restituzioni nell’ambito di un giudizio di re-vocatoria fallimentare cfr. Cass., 29.7.2011, n.16737, in questa Rivista, 2012, I, 55 ss.

3. Sentenza di divisione e condanna al paga-mento del conguaglio. Sulla natura (costitutiva)della sentenza di scioglimento della comunione, cfr.Cass., 10.1.2014, n. 406, in CED Cassazione, 2014;Cass., 10.2.2004, n. 2483, in Arch. civ., 2004, 1449;Cass., 24.7.2000, n. 9659, in Mass. rep lex 24. Sui pro-fili relativi all’esecutività della sentenza di divisione,cfr.Cass., 27.12.2013, n. 28697, in Guida al dir., 2014,fasc. 14, 54 ss.; Cass., 24.10.2006, n. 22833, in Mass.Giur. it., 2006; Cass., 10.2.2004, n. 2483, cit.; Cass.,10.1.2014, n. 406, cit. Sul punto specifico trattato dal-

l’ordinanza annotata, e cioè sull’esecutività della sta-tuizione relativa al conguaglio, in senso conforme cfr.Trib. Roma, 8.8.2006, in Red. Giuffrè, 2007;App.Ve-nezia, 4.4.2011, ined.; contra Trib. Catania,10.7.2003, in Giur. merito, 2003, 2367.

4. L’istanza di sospensiva tra art. 283 cod.proc. civ. e art. 615 cod. proc. civ. Sul rapportotra opposizione all’esecuzione e opposizione a de-creto ingiuntivo, cfr. Cass., 19.6.2001, n. 8331, inArch. civ., 2002, 494; sul rapporto tra il potere di so-spensione dell’efficacia del titolo esecutivo ai sensidell’art. 615, comma 1o, cod. proc. civ. e quello at-tribuito al giudice dell’impugnazione della sentenza,v. App. Genova, ord. 26.7.2006, in Giur. it., 2007,1218. Più in generale, sull’oggetto e le finalità del-l’opposizione all’esecuzione, e sulla rilevanza del ti-tolo esecutivo, cfr. Cass., 21.11.2012, n. 20989, inMass. rep. lex 24; Cass., 13.3.2012, n. 3977, ivi.

IV. La dottrina

1. L’Efficacia esecutiva delle sentenze exart. 282 cod. proc. civ. Sull’esecutorietà dellesentenze, limitatamente ai provvedimenti di con-danna, v. Balena, Elementi di diritto processuale ci-vile, II, Cacucci, 2006, 197; Consolo, sub art. 282cod. proc. civ., nel Commentario alla riforma del pro-cesso civile, a cura di Consolo, Luiso e Sassani,Giuffrè, 1996, 263; Chiarloni, in Provvedimentiurgenti per il processo civile, a cura di Tarzia e Ci-priani, Cedam, 1992, sub art. 33, l. n. 353/1990,158; contra, tra gli altri, almeno con riferimento allesentenze costitutive, Carpi, La provvisoria esecuto-rietà della sentenza, Giuffrè, 1972, 59; Mandrioli,Diritto processuale civile, II, Giappichelli, 2009, 315;Impagnatiello, Sentenze costitutive, condanne ac-cessorie e provvisoria esecutorietà, in Riv. trim. dir. eproc. civ., 2005, 779 ss.; con riguardo anche alle sen-tenze di accertamento, Proto Pisani, La nuova di-sciplina del processo civile, Jovene, 1991, 193. Sul-l’efficacia anticipata delle sentenze di accertamentoe costitutive, in una dimensione per così dire posses-soria, v. Fornaciari, La provvisoria efficacia dellesentenze di accertamento e costitutive: una prospetti-va possessoria, in Il giusto proc. civ., 2012, 385 ss. Piùin generale, sull’efficacia della sentenza, v. ancheLuiso, Diritto processuale civile, II, Giuffrè, 2011,206 ss.; Impagnatiello, La provvisoria esecuzione el’inibitoria nel processo civile, Giuffrè, 2010, passim.

2. Pronuncia costitutiva e capi di condan-na. Sui profili relativi all’esecutività dei capi di con-danna accessori, v., con riferimento alle sentenze diaccertamento, Impagnatiello, Sentenze costitutive,cit., 757; Scarselli, La provvisoria esecuzione dellacondanna alle spese del giudizio (ovvero, la parte che

Trib. Piacenza, ord. 24.6.2015 - Commento Procedimento civile

1156 NGCC 2015 - Parte prima

ha ragione non recupera le spese fino al passaggio ingiudicato della sentenza?), in Foro it., 2001, I, 159 ss.Sull’esecutorietà dei capi di condanna conseguen-ziali rispetto a statuizioni costitutive, cfr. Consolo,sub art. 282 cod. proc. civ., cit., 263; Balena, op.cit., 197; Luiso, op. cit., 208; contra, Monteleone,voce «Esecuzione provvisoria», nel Digesto IV ed.,Disc. priv., sez. civ., Agg., I, Utet, 2000, 367. Sullaquestione concernente l’esecutività dei capi di con-danna nell’ambito della sentenza di cui all’art. 2932cod. civ., cfr. Guizzi, Inadempimento a preliminaredi compravendita ed effetti della sentenza di accogli-mento della domanda ex art. 2932 cod. civ. non anco-ra coperta dal giudicato: un equilibrio difficile, inCorr. giur., 2008, 350 ss., in senso critico rispetto aCass., 3.9.2007, n. 18512, cit.; con precipuo riferi-mento al caso del preliminare (non concluso), v.Gabrielli-Franceschelli, voce «Contratto preli-minare», in Enc. giur. Treccani, IX, Ed. Enc. it.,1988, 4 ss.; in senso critico rispetto a Cass., sez. un.,22.2.2010, n. 4059, cit., in quanto a favore dell’im-mediata esecutività anche delle pronunce costituti-ve, v.Marelli, Un passo indietro nella direzione del-la tutela giurisdizionale effettiva: la condanna accesso-ria ad una pronuncia costitutiva non è provvisoria-mente esecutiva, in Riv. dir. proc., 2010, 180 ss.; Iuo-rio, La provvisoria esecutività delle sentenze costitu-tive e l’art. 282 c.p.c.: ultimissime dalla SupremaCorte, in Riv. esec. forz., 2010, 280 ss. Sull’esecuto-rietà del capo di condanna alle spese del giudizio, v.Petrillo, Da un’apprezzabile premessa (l’esecutivitàdi tutti i capi condannatori) un benvenuto ripensa-mento sulla esecutività della condanna alle spese, inCorr. giur., 2005, 1229 ss.

3. Sentenza di divisione e condanna al pa-gamento del conguaglio. Sulla natura costituti-va della sentenza di revocatoria fallimentare, e per

ulteriori riferimenti, v. tra gli altri, Bontempi, Laprovvisoria esecutività delle sentenze che accolgonol’azione revocatoria fallimentare di rimesse in contocorrente, in questa Rivista, 2012, I, 1055 ss.; Ga-boardi, Provvisoria esecutorietà della sentenza di re-vocatoria fallimentare, in Fallimento, 2011, 1398 ss.;Pilloni, Revocatoria fallimentare e provvisoria ese-cutività dei capi condannatori, in Corr. giur., 2012, 60ss. Sugli effetti della divisione e della relativa senten-za, v., ad esempio, Gazzoni, Manuale di diritto pri-vato, Esi, 2009, 525. Per spunti sul problema delrapporto sinallagmatico o di mera dipendenza tracapi costitutivi e capi di condanna, con riguardo allafattispecie dell’art. 2932 cod. civ. e della revocatoriafallimentare, v. Pilloni, op. cit., 60 ss.; per ulterioripossibili applicazioni cfr., ancora, ibidem e Conso-lo, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, Giap-pichelli, 2010, 69 s. Sulla corrispettività tra capi an-che nell’ambito della divisione cfr. Marelli, L’ese-cutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli ca-pi di condanna accessori?, in Riv. dir. proc., 2008,1104 s.; sulle somiglianze, in punto di relazione si-nallagmatica tra capi costitutivi e capi di condanna,tra la sentenza di cui all’art. 2932 cod. civ. e quelladi divisione, v. ancora Pilloni, op. cit., 60 ss. Sulrapporto tra diritto sostanziale e processo cfr., pertutti, Luiso, op. cit., I, 5 s.

4. L’istanza di sospensiva tra art. 283 cod.proc. civ. e art. 615 cod. proc. civ. Sulle possibi-li implicazioni in sede di sospensiva della distinzionetra capi di condanna (conseguenziali) sinallagmaticie meramente dipendenti cfr. Pilloni, op. cit., 60 ss.Sull’opposizione all’esecuzione e sul titolo esecutivo(in senso sostanziale e documentale) v., per tutti,Luiso, op. cit., III, 31 ss. e 244 ss.

Francesco Campione

APP. ROMA, 11.3.2015

Responsabilità civile - Nesso di causa-

lità - Accertamento - Onere probato-

rio - Ripartizione tra le parti (cod. civ.,artt. 1218, 2697) (a)

Responsabilità civile - Concorso del

fatto colposo del danneggiato - Ri-

sarcimento proporzionale - Criteri

(cod. civ., artt. 1227, 2055) (b)

(a) Ricade sul debitore l’onere della pro-va dell’assenza di un nesso eziologico trala sua condotta e il danno, sicché l’incer-tezza del giudice circa l’intervento di unacausa esterna che abbia reso impossibilela prestazione va a svantaggio del debitoreche non è stato in grado di vincere la pre-sunzione di responsabilità a suo carico.

(b) Il concorso del fatto colposo del dan-neggiato che, per propria negligenza o di-

App. Roma, 11.3.2015 Responsabilità civile

NGCC 2015 - Parte prima 1157

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