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€ 28,00

Relazione del Concorso a tema 2011: .-Presenta una proposta di modifica di una disposizione della Costituzione»

STUDI E RICERCHE

Matteo Carrer e Stefano Rossi, La sussidùJrietà: metamo1fosi e trasjigrn·azio11e

Federico Pedrini, Clausole gmerali e Costituzione: osservazioni introduttive

Andrea Pin, Per chi suona la campantl (della Corte)?

Roberto Martucci, Cavour e la «Scommessa italiana»

Andrea Morrone, Per il metodo del costituzior1alista: riflettendo su "Lo Stato moderno e la sua crisi» di Sa11ti Romano

NOTE E COMMENTI

LETTURE E RILETTURE

RASSEGNE E CRONACHE

Matteo Carrer e Stefano Rossi

Federico Pedrini

Andrea Pin

Roberto Martucci

Andrea Morrone

Carlo Fusaro

Angioletta Sperti

Caterina Domenicali

Quaderni costituzionali RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO COSTITUZIONALE

Anno XXXII, numero 2,giugno 2012

Relazione del Concorso a tema 2011: «Presenta una proposta di modifica di una disposizione della Costituzione» 255

studi e ricerche La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione

Clausole generali e Costituzione: osservazioni introduttive

Per chi suona la campana (della Corte)?

Cavour e la «scommessa italiana>>

Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su «Lo Stato moderno e la sua crisi>> di Santi Romano

note e commenti CoMMENTI

La formazione del governo Monti

La sentenza n. 22 del2012: la Corte costituzionale «chiude il cerchio>>

La sentenza n. 22 del2012: la Corte costituzionale sanziona «l'abuso dei mezzi di conversione»

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Davide Galliani La sentenza n. 22 del2012: il Capo dello Stato parla ai Presidenti delle Camere 401

Tommaso F. Giupponi «A ciascuno il suo»: il segreto di Stato di nuovo davanti alla Corte costituzionale 404

Tomaso E. Epidendio Violenza sessuale di gruppo: la crisi dei rapporti tra Cassazione e Corte costituzionale 408

Stefania Leone La libertà di opinione del magistrato: riflessioni sul «caso Ingroia» 411

Corrado Caruso Il negazionismo del genocidio armeno in una decisione del Conseil constitutionnel 413

Francesco Duranti La revisione costituzionale svedese 417

Lucilla Conte Lezioni americane: la Corte d"appello federale californiana sulla Proposition 8 in materia di matrimoni omosessuali 420

Anna Lorenzetti Lezioni americane: la Proposition 8 in materia di matrimoni omosessuali. Spunti sulla legittimazione processuale 423

NOTE DALL'EUROPA

Dall'Unione europea

Giovanni Pitruzzella Austerità finanziaria versus crescita economica nel dibattito sul! 'Eurosistema 427

Roberto De Liso Riforme costituzionali e democrazia europea 431

Federico Fabbrini Il Fiscal Compact: un primo commento 434

Antonino Spadaro La sentenza Briistle sugli embrioni: molti pregi e ... altrettanti difetti (in dialogo con Lorenza Violini) 438

Fausto Vecchio La decisione SK 45109 del giudice costituzionale polacco: ritorno a Solange II o nuova ridefinizione degli equilibri tra gli ordinamenti? 441

Marco Magri Esiste un «terzo pilastro» della Convenzione di Àhrus? 444

Dal Consiglio d'Europa

Paolo Bonetti La decisione Hirsi Jamaa e altri c. Italia: i respingimenti collettivi in mare violano i diritti fondamentali 447

Carmelo Danisi La decisione Vejdeland e altri c. Svezia: H ate speech, orientamento sessuale e CEDU 450

Marta Cartabia

Abstracts

Notizie sui collaboratori

letture e riletture La giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana

rassegne e cronache CRONACHE COSTITUZIONALI ITALIANE

(l o gennaio- 31 marzo 2012)

TACCUINO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

(dicembre 2011- febbraio 2012)

CRONACHE COSTITUZIONALI DALL'ESTERO

(dicembre 2011- marzo 2012) REGNO UNITO

FRANCIA

GERMANIA

AUSTRIA

SPAGNA

FEDERAZIONE DI RUSSIA

STATI UNITI D'AMERICA

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473

503 505 507 511 512 513 516

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Marta Cartabia

Abstracts

Notizie sui collaboratori

letture e riletture La giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana

rassegne e cronache CRONACHE COSTITUZIONALI ITALIANE

(l o gennaio- 31 marzo 2012)

TACCUINO DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

(dicembre 2011 -febbraio 2012)

CRONACHE COSTITUZIONALI DALL'ESTERO

(dicembre 2011- marzo 2012) REGNO UNITO

FRANCIA

GERMANIA

AUSTRIA

SPAGNA

FEDERAZIONE DI RUSSIA

STATI UNITI D'AMERICA

455

469

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503 505 507 511 512 513 516

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Note dall'Europa

troppo siano destinati inesorabilmente ad esaurirsi i finanziamenti. Occorre, dunque, immaginare un intervento e un finanziamento pubblico della ricerca - a livello europeo e mondiale (OMS)- che favorisca un rigoroso controllo in merito, impedendo la creazione di nuovi embrioni e un uso indiscriminato degli stessi, ma evitando pure un inutile spreco degli embrioni soprannumerari esistenti non adottabili.

La decisione SK 45/09 del giudice costituzionale polacco: ritorno a Solange Il o nuova ridefinizione degli equilibri tra gli ordinamenti? di Fausro Vecchio

Dall'allargamento del 2004 la giurisprudenza costituzionale dei paesi dell'Europa orientale è stata costantemente monitorata dalla dottrina. In particolare, hanno suscitato interesse le pronunce con cui si ricostruiscono le relazioni tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali. Tra queste decisioni si inserisce anche la sentenza SK 45109 con cui il Trybunal Konstytucyjny polacco ha statuito sui rapporti tra gli ordinamenti. La vicenda in questione inizia da un ricorso diretto di costituzionalìtà ex art. 79 Cast. Una cittadina polacca, dopo che il giudice belga la aveva condannata ad un risarcimento, contesta la decisione con cui la Corte di appello di Varsavia ha confermato il giudizio esecutivo di primo grado e ha dato definitiva esecuzione alla condanna. Più precisamente, contestando gli artt. 36, 40,41 e 42 del Reg. CE 44/2001, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe violato la supremazia della Costituzione garantita dall'art. 8 Cast. Inoltre, essa contesta la lesione del diritto all'eguaglianza processuale (di cui all'art. 32 Cast.) perché il giudice avrebbe riconosciuto la correttezza di un procedimento esecutivo di primo grado in cui. in attuazione delle disposizioni contestate, solo all'attore è stata riconosciuta la possibilità di partecipare. Alla stessa maniera essa denuncia che, non intervenendo per correggere le distorsioni prodotte da un procedimento esecutivo in cui a causa del Reg. CE non è permessa la partecipazione della parte soccombente nel giudizio di merito, la Corte di appello ha leso il diritto al giusto processo contenuto nell'art. 45 Cost. Infine, sempre in ragione della mancata riforma della decisione. si lamenta uno svuotamento del diritto all 'appello riconosciuto dagli artt. 78 e 176 Cast.: pur riconoscendo che il Reg. CE prevede la possibilità di un appello contro il provvedimento esecutivo adottato in primo grado dall'autorità giudiziaria polacca, il ricorso sottolinea che il principio del doppio grado non significa solo poter appellare un provvedimento, ma anche poter partecipare ai due gradi di giudizio.

La tesi della ricorrente è confutata dal Procuratore generale che ritiene il ricorso inammissibile. Decisivo è il fatto che la corte polacca abbia attuato un regolamento. Il regolamento, infatti, per un verso è oggetto della conoscenza esclusiva del giudice euro­peo e per un altro non rientra tra gli atti che legittimano il ricorso di costituzionalità: sia le statuizioni della giurisprudenza europea, che i precedenti del Tribunale costituzionale impediscono il giudizio sulla costituzionalità di un atto di diritto europeo derivato. Anche

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Note e commenti

lo Speaker del Sejm opta per l'inammissibilità. In questo caso ciò che rileva non è il fatto che la decisione giudiziaria contestata sia adottata sulla base di un atto di diritto euro­peo: astrattamente, la necessità di garantire una migliore tutela dei diritti e la necessità di garantire la prirnazia della Costituzione, rappresentano ragioni forti per far pensare che atti non statali (come i regolamenti) rientrino tra gli atti norma ti vi di cui parla l'art. 79 Cost. Piuttosto, l'inammissibilità del ricorso è dedotta dalle circostanze concrete: in primo luogo gli artt. 36, 40 e 42 del Regolamento non possono essere analizzati nel me­rito perché, non essendo citati nella sentenza della Corte di Appello, non sono alla base della decisione impugnata; in secondo luogo, in ragione della natura del procedimento di esecuzione, nessuno dei parametri invocati può fungere da base per verificare la co­stituzionalità dell'art. 41 Reg. 44/2001. L'intervento del Tribunale si sviluppa per gradi. Innanzitutto, i giudici si confrontano con il tema dell'ammissibilità. La via individuata, pur riprendendo molte delle argomentazioni proposte dallo Speaker, se ne differenzia perché opta per l'ammissibilità. Così, intendendo che i regolamenti comunitari rientrino tra gli altri atti normativi di cui parla l'art. 79 Cost., il Tribunale si allinea pienamente al ragionamento del rappresentante del Sejm e statuisce che ragioni di ordine sistematico e ragioni di garanzia impongono il controllo del diritto europeo derivato (vedi il punto 1.2 delle motivazioni): a giudizio della corte una decisione contraria finirebbe con il privare gli individui di uno strumento utile per far valere i propri diritti e minerebbe la suprema­zia della Costituzione.

Fatta questa premessa, il Tribunale interviene per stemperare gli effetti di un così forte pronunciamento. Per prima cosa, puntualizza che solo il giudice europeo è compe­tente a statuire sulla validità dell'atto comunitario e, dopo avere aperto alla possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, precisa che in sede nazionale è soltanto pos­sibile una declaratoria di inapplicabilità (vedi il punto 2.3 delle motivazioni). In secondo luogo, viene sottolineato che, la censura del diritto europeo è limitata solo all'ipotesi in cui un provvedimento delrUnione riduca gli standard complessivi di tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento interno. Infine si rimarca che, nello spirito di leale collaborazione che contraddistingue il sistema europeo, l'ipotesi di un contrasto è resa remota dal principio di favore per il diritto internazionale e dall'attenzione che l'or­dinamento dell'Unione riserva ai diritti (vedi il punto 2.10 delle motivazioni). Precisati i termini del controllo, il giudice costituzionale circoscrive il contenzioso. In prima battuta, preso atto che in sede di udienza la ricorrente ha chiesto di limitare il controllo alla sola verifica di conformità costituzionale tra l'art. 41 Re g. CE e l'art. 45 Cost. (da solo ed in combinato disposto con gli artt. 32,78 e 176). esso ridefinisce l'oggetto del suo intervento e dichiara esaurita la materia del contendere in relazione agli altri profili impugnati in origine. In un secondo momento, distinguendo tra la prima e la seconda disposizione con­tenute nell'art. 41 Reg., la corte provvede ad un'ulteriore ridefinizione: avendo rilevato che il ricorrente non indica la maniera in cui la prima parte dell'art. 41 contrasti con le norme invocate come parametro essa dichiara che anche in riferimento a questa dispo­sizione il ricorso è inammissibile. Infine, ritenendo non dimostrato che la seconda parte dell'art. 41 violi il diritto all'appello previsto dall'art. 78 Cost., e il diritto al doppio grado

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Note dall'Europa

di giurisdizione previsto dall'art. 176, essa dichiara che il controllo verificherà solo se la seconda parte dell'art. 41 Reg. è conforme all'art. 45 Cost. e al combinato disposto tra lo stesso art. 45 e l'art. 32.

Entrando nel merito, il Tribunale rileva come in effetti il diritto al giusto processo include anche il diritto ad essere giudicati secondo un'appropriata procedura giudiziaria. Tuttavia, la previsione costituzionale non va interpretata nel senso che essa impone un procedimento giudiziario standard. Pertanto, anche se disegna un procedimento esecu­tivo in cui, in primo grado, la parte soccombente nel giudizio di merito non è chiamata a partecipare, la seconda parte dell'art. 41 Reg. CE non viola la Costituzione perché l'atipicità del modello processuale che essa istituisce è giustificata dal perseguimento di interessi meritevoli: come prova il fatto che lo stesso procedimento sia stato predisposto dalle convenzioni internazionali e dalle norme interne, la mancata partecipazione al primo grado dell'esecuzione trova la sua spiegazione nella volontà di prevenire pratiche fraudolente orientate ad impedire la soddisfazione del vincitore. Analogamente, il giudice costituzionale osserva che, in base allo stesso principio, anche la diversa posizione in cui si vengono a trovare le parti è giustificabile. In conseguenza, anche la denunciata violazione del combinato disposto tra l'art. 32 e l'art. 45 Cost. non trova accoglimento.

Alla luce di questa ricostruzione dell'iter seguito dal Trybunal pare possibile conclu­dere che, malgrado alcune significative aperture all'ordinamento europeo stemperino il tradizionale scetticismo del giudice polacco e malgrado l'indiscutibile sforzo di collocarsi nel solco scavato dalla giurisprudenza tedesca, la sentenza si inseriva tra le decisioni con cui le corti orientali rifiutano i consolidati schemi di relazioni tra gli ordinamenti. A sup­portare questa conclusione non è tanto il riferimento - inammissibile secondo la teoria dei controlimiti - alla possibilità di un controllo che direttamente (e senza il tramite di un atto interno) verifichi la costituzionalità di un provvedimento europeo. Nemmeno il richiamo «difensivo» alla clausola sulla salvaguardia delle identità costituzionali (il punto 2.6 delle motivazioni richiama l'art. 4 TUE) o l'ammonizione nei confronti degli utilizzi spregiudicati dell'interpretazione conforme (nel punto 2.9 delle motivazioni si sottolineano i limiti dell'interpretazione conforme e nel punto 2.6 si preferisce parlare di interpretazione mutualmente accettabile) pare da sopravvalutare. Piuttosto, ciò che disco­sta questa decisione dalla vecchia giurisprudenza italiana e tedesca è il fatto che essa non accetta né l'idea della cessione delle quote di sovranità, né l'idea di un bilanciamento tra norme costituzionali: il «diritto all'ultima parola» del Tribunale non è fondato sulla neces­sità che siano i giudici interni a bilanciare interessi costituzionali che possono entrare in contrapposizione, ma sulla formale considerazione che l'Unione è solo un'organizzazione internazionale (vedi il punto 2.2 delle motivazioni) basata sulla delega di competenze. Insomma, dopo alcune decisioni lituane e ungheresi e dopo alcune decisioni dello stesso Trybunal, ancora una volta dalle corti dell'est arriva un tentativo di smentita della dimen­sione sovranazionale e post-sovrana del processo di integrazione.

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