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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ORLANDO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ZANONATO) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUPI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE (DELRIO) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE (D’ALIA) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) Presentato il 12 febbraio 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di- segno di legge collegato alla legge di sta- bilità 2014 contiene disposizioni in mate- ria ambientale. Il titolo I introduce disposizioni volte alla protezione della natura e della fauna e per la strategia dello sviluppo sostenibile. L’articolo 1 intende apportare sempli- ficazioni nelle procedure per l’organizza- zione e la gestione degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per- seguendo obiettivi più volte emersi nel corso del dibattito parlamentare biparti- san intercorso sulla questione nell’ultima Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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  • CAMERA DEI DEPUTATI N. 2093

    DISEGNO DI LEGGE

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE(ORLANDO)

    DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    (ZANONATO)

    CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    (LUPI)

    CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE(SACCOMANNI)

    CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

    (DELRIO)

    CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

    (LORENZIN)

    E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

    (DALIA)

    Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di greeneconomy e per il contenimento delluso eccessivo di risorse naturali

    (collegato alla legge di stabilit 2014)

    Presentato il 12 febbraio 2014

    ONOREVOLI DEPUTATI ! Il presente di-segno di legge collegato alla legge di sta-bilit 2014 contiene disposizioni in mate-ria ambientale.

    Il titolo I introduce disposizioni voltealla protezione della natura e della faunae per la strategia dello sviluppo sostenibile.

    Larticolo 1 intende apportare sempli-ficazioni nelle procedure per lorganizza-zione e la gestione degli Enti parco di cuialla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per-seguendo obiettivi pi volte emersi nelcorso del dibattito parlamentare biparti-san intercorso sulla questione nellultima

    Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

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  • legislatura. Con le semplificazioni propo-ste si pu inoltre conseguire il risultatodi rendere pi snella ed efficientelazione istituzionale degli Enti in que-stione, consentendo peraltro una pi age-vole gestione delle risorse finanziarie adessi attribuite, con ricadute positive sulleeconomie locali.

    Con riferimento alla procedura di no-mina dei direttori di parco nazionale(comma 1, lettera a), numero 3)):

    si rimette la nomina al Consigliodirettivo del parco e non pi al Ministrodellambiente e della tutela del territorioe del mare, con ci interrompendo undualismo che oggi vede nominati dalMinistro sia il Presidente sia il direttoredel parco;

    si stabilisce per legge che lindividua-zione deve avvenire previa selezione nel-lambito di una terna di nominativi indi-viduati in relazione a particolari compe-tenze ed esperienze professionali, rin-viando a un decreto del Ministrodellambiente e della tutela del territorio edel mare la fissazione dei criteri selettivi edelle modalit di svolgimento della proce-dura concorsuale, con il coinvolgimentodel Ministro delleconomia e delle finanzee del Ministro per la pubblica ammini-strazione e la semplificazione;

    si acquisisce una notevole speditezzanella procedura di nomina del direttore,oggi farraginosa;

    si chiarisce una volta per tutte lau-tomatismo dellaspettativa per i direttoriscelti tra dipendenti pubblici.

    Con riferimento alla procedura di con-trollo ministeriale sulle delibere degli Entiparco (comma 1, lettera b)), si addiviene aquanto gi condiviso da tutti i parlamen-tari nellultima legislatura, ponendo fineallanacronistico controllo ministeriale dilegittimit su tutte le delibere degli Entiparco, situazione questa che procura unnotevolissimo pregiudizio allazione deiparchi nazionali, i cui tempi di azionevengono a essere dilatati oltre misura. Conla modifica proposta, si limita invece

    lesercizio della vigilanza ministeriale agliatti fondamentali dei parchi (statuti, re-golamenti, bilanci e piante organiche): inquesto modo il parco potrebbe recuperarela propria necessaria speditezza operativa,con conseguente semplificazione dei tempie pi celere soddisfazione delle richiesteprovenienti dai soggetti pubblici e privati,in particolare dalle imprese, interessatialle iniziative, alle valutazioni, alle attivitdel parco.

    Con riferimento ai componenti delConsiglio direttivo dellEnte parco (comma1, lettera a), numero 2), si interviene sulladisciplina recata dallarticolo 9, comma 4,della legge n. 394 del 1991, come recen-temente modificata dal comma 1 dellar-ticolo 1 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16 aprile2013, n. 73, ai sensi della quale tutti icomponenti del Consiglio direttivo, siaquelli designati dalle Comunit del parcosia quelli designati dagli altri soggetti pre-visti, per essere nominati devono essereesperti di biodiversit e aree protette,norma che rischia di precludere la pre-senza nei Consigli direttivi dei parchi na-zionali dei rappresentanti delle comunitlocali, escludendoli dalla governance deiparchi stessi. Con la modifica che si pro-pone si ripristina la precedente previsionedella legge n. 394 del 1991, in forza dellaquale solo i rappresentanti designati daisoggetti diversi dalle Comunit del parcodevono essere esperti di problematichenaturalistiche.

    Con riferimento alla procedura di no-mina del Presidente degli Enti parco(comma 1, lettera a), numero 1), si prevededi sostituire lintesa dei presidenti delleregioni o delle province autonome conlacquisizione di un loro parere sulla no-mina. Ci potrebbe riequilibrare lassettodei parchi e assicurare una maggiore snel-lezza operativa della loro azione, inquanto le continue e perduranti criticitche emergono nelle nomine dei Presidenti,legate al mancato raggiungimento delleintese, comporta un frequente ricorso acommissariamenti (trimestrali, confermatidi trimestre in trimestre) assolutamente

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  • negativi per le esigenze di certezza dellavita di un parco.

    Si tenga inoltre conto che, con il citatoregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 73 del 2013, stata introdotta una norma relativa ainuovi Consigli direttivi, che gi opera unforte riequilibrio in favore delle comunitterritoriali (i Consigli, che prima eranocomposti da dodici componenti, di cuicinque di nomina locale e sette di nominadiversa, sono ora composti da otto com-ponenti, di cui quattro di nomina locale equattro di nomina diversa). Per di pi, conla modifica di cui alla lettera a), numero2), relativa alla nomina dei Direttori deiparchi nazionali, si viene ad attribuire talenomina al Consiglio direttivo, superando lanorma vigente che la attribuisce al Mini-stro. Ne scaturisce lesigenza di un sostan-ziale riequilibrio, che, nellattribuire lanomina del Direttore del parco al Consi-glio direttivo (ora, si ripete, composto daquattro rappresentanti di livello nazionalee quattro di livello locale), attribuiscaconseguentemente la nomina del Presi-dente dei parchi nazionali al Governocentrale, sentite le regioni interessate, an-che al fine di sottolineare la vocazionenazionale dei parchi, appunto, nazionali.

    Larticolo 2 modifica larticolo 34 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.La norma consente di rinnovare linizia-tiva del Governo in materia di strategiaper lo sviluppo sostenibile, facendo ri-partire il ciclo di pianificazione attivatoin base alle previsioni del predetto arti-colo 34 e della delibera CIPE n. 57/2002del 2 agosto 2002, relativa alla strategiadazione ambientale per lo sviluppo so-stenibile in Italia.

    Larticolo 3 introduce disposizioni re-lative al funzionamento della CommissioneCITES. La norma si rende necessaria perottemperare ai compiti istituzionali in ma-teria di protezione delle specie animali evegetali tutelate dalla Convenzione diWashington sul commercio internazionaledelle specie di fauna e flora minacciate diestinzione. La norma mira infatti a con-sentire la possibilit di affrontare le spesenecessarie per effettuare le ispezioni da

    parte dei componenti della CommissioneCITES, tra i cui compiti fondamentali cisono proprio le ispezioni alle strutture diospitalit, custodia e ricovero delle specieanimali e vegetali tutelate dalla Conven-zione, al fine di verificarne le condizioni diadeguatezza per garantire il benesseredelle specie anzidette. Le mancate ispe-zioni da parte della Commissione CITES(che, non a caso, stata esclusa dallesoppressioni di organi collegiali dispostecon la normativa su cui si interviene, inragione dei riflessi internazionali ed eu-ropei delle funzioni svolte) espongono ilnostro Paese anche a rischi di pesantiiniziative in sede europea.

    Il titolo II contiene disposizioni relativealle procedure di valutazione di impattoambientale (VIA).

    Larticolo 4 introduce disposizioni concui si intende semplificare e accelerareliter di alcuni procedimenti autorizzatoriin materia di scarico in mare delle acquederivanti da attivit di prospezione, ri-cerca e coltivazione di idrocarburi in mare(articolo 104 del decreto legislativo n. 152del 2006) e di movimentazione dei fondalimarini per la posa di cavi e condotte(articolo 109 del medesimo decreto legi-slativo), dando concreta attuazione aquanto gi previsto dallarticolo 26,comma 4, dello stesso decreto legislativo,ove si prevede appunto che il provvedi-mento di VIA sostituisce e coordina tuttele autorizzazioni, intese, concessioni, li-cenze, pareri, nulla osta e assensi comun-que denominati in materia ambientale.

    Le disposizioni in questione hannoquindi lo scopo di evitare che per unastessa attivit da autorizzare, per la qualesia prevista lacquisizione della VIA, ilrichiedente debba continuare a instauraredue diversi procedimenti.

    Le autorizzazioni ambientali allo sca-rico a mare sono rilasciate dallautoritcompetente per la valutazione ambientale,con la previsione dellintesa del Ministerodello sviluppo economico, al fine di ga-rantire il coordinamento tra tali autoriz-zazioni e la reiniezione delle acque distrato in unit geologiche profonde, comeprevisto dal comma 5 dellarticolo 104.

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  • Con riferimento, in particolare, al pro-cedimento concernente la movimentazionedei fondali marini si elimina la specificaautorizzazione ministeriale alla posa dicavi e condotte facenti parte di reti ener-getiche di interesse nazionale, in quanto lavalutazione degli impatti pi rilevantiviene assorbita nella VIA nazionale, men-tre nei casi residuali verrebbe mantenutala competenza in capo alla regione, che intal modo diventa lo sportello unico peri temi afferenti ai dragaggi e alla posa inopera di cavi e condotte, con una fortesemplificazione operativa per le imprese.Peraltro, a normativa vigente, lautorizza-zione ministeriale sarebbe connessa conlinterferenza con eventuali siti di impor-tanza comunitaria o zone di protezionespeciale costieri e marini, per i quali inlinea ordinaria prevista la valutazione diincidenza regionale.

    Lesigenza dellintervento previsto dal-larticolo 5 deriva dalla recente modificache il decreto legislativo 29 giugno 2010,n. 128, ha introdotto nella disciplina deirapporti reciproci tra VIA e autorizza-zione integrata ambientale (AIA), comeregolati dal testo originario del decretolegislativo n. 152 del 2006. Nella primaformulazione (presente anche nel decretolegislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che haistituito lAIA) la VIA costituiva un pre-supposto di legittimit per la favorevoleconclusione del procedimento di AIA, neicasi nei quali la legge richiedeva lattiva-zione di ambedue i procedimenti. La loroautonomia procedimentale era fondatasulla cura di interessi pubblici connotatida diversa posizione funzionale nellordi-namento settoriale (valutazione prelimi-nare alla localizzazione, per la VIA, giu-dizio di conformit alle migliori tecnichedisponibili attinenti alla gestione dellim-pianto, per lAIA).

    Il decreto legislativo n. 128 del 2010 hadisposto che la VIA tenga luogo dellAIAnei procedimenti nei quali sono necessariambedue i provvedimenti ai fini dellacostruzione e dellesercizio dellimpianto.E dunque gli stessi vengono rilasciati (onegati) allesito di un procedimento uni-tario, destinato ad affrontare congiunta-

    mente sia i profili localizzativi e di impattoambientale di un nuovo progetto, sia quelliattinenti alla gestione dellimpianto darealizzare. In questa prospettiva funzio-nale di concentrazione del procedimentoamministrativo di consenso, non sembraconservare sufficiente giustificazione lapresenza di due commissioni istruttoriedistinte, luna per la VIA e laltra perlAIA. Al contempo, la necessit di prov-vedere ad adottare misure di semplifica-zione degli adempimenti posti a caricodelle imprese e di accelerazione dei tempinecessari per il perfezionamento dei pro-cedimenti burocratici comporta la sceltadi unificare le due commissioni e di ri-durne conseguentemente il numero deicomponenti. Con il medesimo intervento siprovvede, inoltre, a potenziare gli stru-menti consultivi disponibili, a legislazionevigente, nellambito delle valutazioni am-bientali, adeguando lazione della Commis-sione allo svolgimento del dibattito pub-blico preventivo.

    Larticolazione della Commissione insottocommissioni garantisce inoltre ilmantenimento delle specificit delle di-verse procedure, pure in una visione in-tegrata. In particolare, per quanto ri-guarda la VIA Speciale si confermanole fasi della valutazione preliminare, dellaverifica di ottemperanza valutazionedefinitiva e della verifica di attuazione, perla valutazione ambientale strategica (VAS)la valutazione ex ante e in itinere e perlAIA lautorizzazione e la verifica. A cia-scuna sottocommissione preposto uncoordinatore.

    Il potere di nomina della Commissionee la scelta dei componenti secondo i prin-cpi dellottimale corrispondenza tra espe-rienza e capacit professionale e attivitda svolgere e dellequilibrio di genere sonoconfermati in capo al Ministro dellam-biente e della tutela del territorio e delmare. Il direttore generale per le valuta-zioni ambientali partecipa alla program-mazione dei lavori e alla verifica delcorretto funzionamento della Commis-sione, nellambito di un apposito comitatocostituito insieme ai quattro coordinatori,

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  • ferma restando lautonomia degli espertinelle attivit valutative.

    anche confermata la potest delMinistro di definire con proprio decreto lemodalit di funzionamento della Commis-sione.

    Allo scopo di evitare discontinuit nel-lesercizio delle funzioni istruttorie attual-mente affidate alle due commissioni, lestesse continuano a svolgere i loro compitiistituzionali fino al momento della nominadei nuovi componenti e del loro insedia-mento.

    Larticolo 6 introduce modifiche alladisciplina in materia di VAS. La modifica finalizzata a chiarire che la verifica diassoggettabilit alla VAS non si riferiscealla parte del piano di gestione per ildistretto idrografico di riferimento relativaal sistema di allertamento statale e regio-nale per il rischio idraulico ai fini diprotezione civile, di cui alla direttiva delPresidente del Consiglio dei ministri 24febbraio 2004, con particolare riferimentoal governo delle piene, di cui allarticolo 7,comma 3, lettera b), del decreto legislativo23 febbraio 2010, n. 49, atteso che i con-tenuti del piano, predisposto dalle regioniin coordinamento tra loro e con il Dipar-timento della protezione civile, riguardanoaspetti di pianificazione di interventi diprotezione civile e di emergenza per iquali, ai sensi del comma 4 dellarticolo 6del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevista lesclusione dalla VAS.

    Il titolo III introduce disposizioni inmateria di emissioni e gas ad effetto serra.

    Larticolo 7 provvede a correggere al-cuni errori materiali del testo del decretolegislativo 13 marzo 2013, n. 30. Con ri-ferimento allarticolo 5, limpostazione se-guita dal legislatore (europeo e nazionale)per determinare lapplicabilit (e la con-formit) degli operatori aerei al sistema discambio di quote delle emissione di gas aeffetto serra, il cosiddetto Emission TradeSystem (ETS), si basa sullo schema giadottato in ambito europeo per la tassa-zione relativa ai servizi di assistenza alvolo di rotta e in area terminale derivantedallutilizzo delle relative infrastrutture.

    Infatti larticolo 18-ter della direttiva2003/87/CE (cosiddetta direttiva ETS) faesplicito riferimento al fatto che la Com-missione pu chiedere lassistenza di Eu-rocontrol ai fini delladempimento degliobblighi previsti dalla direttiva stessa.

    Nelle norme vigenti con cui lItalia haaderito a Eurocontrol sono riportati, per ivoli nazionali e per quelli internazionali, icriteri di determinazione delle tasse dirotta sullo spazio aereo italiano e delletasse di aree terminali, nonch le relativecircostanze di esenzione, recepiti succes-sivamente negli accordi multilaterali costi-tutivi di Eurocontrol. Nello specifico, lar-ticolo 4 della legge 2 dicembre 1995,n. 575 (richiamato al comma 6 dellarti-colo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989,n. 77, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 maggio 1989, n. 160, come poimodificato nel 2005), dispone che condecreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione, di concerto con i Ministridella difesa e del tesoro, sia determinatalapplicazione delle esenzioni previste perlo Stato italiano, da comunicare a Euro-control. Limpostazione adottata nel defi-nire il campo di applicazione della diret-tiva ETS, che si basa sui princpi dellanavigazione aerea, penalizza per alcunitipi di aeromobili di Stato e gli aeromobiliequiparati ad aeromobili di Stato, i qualisono trattati alla stregua di operatori aereiprivati o commerciali. Con larticolo 7 inesame, quindi, si escludono dal campo diapplicazione degli obblighi relativi allETSi velivoli di Stato e quelli ad essi equipa-rati per la sicurezza nazionale, come dal-tra parte avviene in tutti i Paesi del-lUnione europea.

    Larticolo 8 introduce importanti mo-difiche alla disciplina in materia di im-pianti termici. Le disposizioni propostetendono a superare alcune incertezze in-terpretative sorte a seguito dellentrata invigore della disciplina introdotta con lar-ticolo 34, comma 52, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, e con larticolo 9, comma 2, deldecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4

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  • aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persi-stenza dellobbligo di trasmettere la di-chiarazione di installazione degli impiantitermici civili allautorit competente per icontrolli, le caratteristiche degli impiantianzidetti, e il termine per lintegrazionedel libretto di centrale da parte del re-sponsabile della manutenzione dellim-pianto.

    Il titolo IV introduce disposizioni rela-tive al cosiddetto green public procure-ment (appalti verdi).

    Larticolo 9, comma 1, mira a intro-durre un incentivo per gli operatori eco-nomici che partecipano ad appalti pubblicie sono muniti di registrazione EMAS (checertifica la qualit ambientale dellorga-nizzazione aziendale) o di marchio Eco-label (che certifica la qualit ecologica di prodotti , comprensivi di beni e servizi).

    Il beneficio consiste in una riduzionedel 20 per cento della cauzione a cor-redo dellofferta prevista dallarticolo 75,comma 7, del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163(cosiddetto codice degli appalti ).

    In virt del rinvio operato dallarticolo113 del codice degli appalti allarticolo 75,comma 7, del medesimo codice, il bene-ficio si estende alla garanzia di esecuzione,prestata dallaggiudicatario.

    La disposizione del comma 2 dellarti-colo 9 in esame mira a introdurre tra icriteri ambientali di valutazione dellof-ferta economicamente pi vantaggiosa, peri contratti aventi ad oggetto beni o servizi,anche il criterio che le prestazioni oggettodel contratto siano dotate di marchioEcolabel.

    Le disposizioni dei commi 3 e 4 intro-ducono tra i criteri di valutazione dellof-ferta economicamente pi vantaggiosa ilcriterio del costo del ciclo di vita del-lopera, prodotto o servizio, criterio pre-visto dallarticolo 67 della proposta dinuova direttiva dellUnione europea sugliappalti pubblici (COM(2011) 896 defini-tivo), in via di adozione definitiva.

    Larticolo 10 prevede lapplicazione dicriteri ambientali minimi negli appaltipubblici per le forniture e negli affida-

    menti di servizi. Tra le questioni ambien-tali pi rilevanti che lItalia (e linteropianeta) deve affrontare vi sono quellelegate al consumo di energia da fonti nonrinnovabili (con la conseguente emissionedi anidride carbonica) e quelle legate allaproduzione di rifiuti (questultima di par-ticolare rilevanza per molte zone del no-stro Paese).

    Per entrambe le problematiche am-bientali anzidette, rendere obbligatorio ilriferimento ai criteri ambientali per gliacquisti pubblici (il cosiddetto green publicprocurement) pu contribuire in manierarilevante alla loro soluzione, con ricadutepositive anche sotto il profilo economico.A tale riguardo occorre rilevare che anchela gi citata nuova direttiva europea intema di appalti pubblici sottolinea, allar-ticolo 67, come il tema del costo deiprodotti e dei servizi debba essere riferitonon tanto al prezzo di acquisto ma, alcosto che il bene ha durante il suo ciclo divita (il cosiddetto Life Cycle Costing).

    A questo fine si propongono le dispo-sizioni dellarticolo 10 in esame, che ri-guardano gli acquisti della pubblica am-ministrazione relativi ai prodotti chehanno maggiore relazione con il consumodi energia e con la produzione di rifiuti.

    Si deciso di inserire anche gli acquistirelativi al settore cibo , considerato alivello europeo il principale settore diimpatto ambientale con il 31 per centodegli impatti totali dei consumi (prima delsettore abitazioni, 23 per cento, e delsettore trasporti, 18,5 per cento). Gli im-patti ambientali del settore cibo riguar-dano sia il consumo di energia (produ-zione fertilizzanti, fitofarmaci eccetera),sia lemissione di numerose sostanze in-quinanti, sia, infine, la produzione di ri-fiuti.

    A questultimo proposito deve esseresottolineato un elemento di estrema gra-vit e contraddizione: numerose ricercheindicano che oltre il 30 per cento del ciboprodotto viene sprecato e contribuisce adaumentare la quantit di rifiuti prodotta.Ci avviene sia lungo la catena di distri-buzione del cibo, sia per servizi (mense ealtro) che eccedono la reale esigenza di

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  • consumo. Questo fatto, oltre a essere unproblema dal punto di vista della produ-zione di rifiuti, rappresenta anche unproblema di ordine etico.

    Diventa quindi indispensabile raffor-zare le iniziative che permettono di ri-durre tale increscioso problema.

    Si tratta sostanzialmente di operare api livelli, introducendo accanto allostrumento degli accordi volontari con igrandi attori della distribuzione per ra-zionalizzare la catena di distribuzione e lagestione dei cibi prossimi alla scadenza,che possono essere devoluti a associazioniche li distribuiscano a chi ne ha bisogno anche strumenti obbligatori che pre-miano gli operatori che, nella gestionedella ristorazione collettiva o della forni-tura delle derrate alimentari, si attivanonella direzione illustrata.

    A questo proposito appare opportunorendere obbligatorio, per gli appalti dellepubbliche amministrazioni, il riferimentoalle indicazioni contenute nel decreto delMinistro dellambiente e della tutela delterritorio e del mare 25 luglio 2011, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del21 settembre 2011, che ha adottato icriteri ambientali minimi per il servizio diristorazione collettiva e la fornitura diderrate alimentari (allegato 1), nellambitodei quali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, sonoprevisti criteri premianti, facendo riferi-mento alla gestione e alla destinazione delcibo non somministrato per contenere glisprechi alimentari.

    Il titolo V introduce disposizioni incen-tivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo .

    Larticolo 11 ha lo scopo di introdurrenella nostra legislazione un insieme diprincpi e di incentivi ai consumatori, alleaziende e agli enti locali per sostenerelacquisto di prodotti realizzati con mate-riali derivati dalle raccolte differenziatepost consumo, in modo da promuovere ilrecupero, il riciclo e il riutilizzo, oltre alrecupero energetico, per il quale esistonogi numerose forme di incentivo (certifi-cati verdi e bianchi, ecobonus per leristrutturazioni). Introdurre incentivi sulrecupero di materiali (oggi inesistenti) al

    fianco di incentivi energetici (oggi esi-stenti) rappresenta una forma di adegua-mento del nostro ordinamento alla gerar-chia europea delle forme di gestione deirifiuti, che prevede che prima del recuperoenergetico debba essere promosso, equindi incentivato, il recupero di materialie il riuso. Si ritiene quindi che questaanomalia debba essere rapidamente supe-rata, per evitare possibili contestazioni daparte dellUnione europea. Inoltre la nor-mativa italiana prevede un obiettivo diraccolta differenziata (65 per cento), men-tre la normativa europea introduce unobiettivo di riciclaggio dei principali ma-teriali presenti nei rifiuti urbani (50 percento di carta vetro plastiche e metalli). Sitratta di obiettivi prescrittivi e sanzionatieconomicamente (addizionale al tributo indiscarica) nel caso di mancato raggiungi-mento. quindi necessario che si intro-ducano, almeno transitoriamente, delleforme di incentivo nazionale.

    Uno dei vantaggi di tali politiche diincentivazione quello non solo di pre-venire lo spreco di materiali, ma anche diridurre il consumo di materie prime, conla conseguenza immediata di determinareun uso razionale di risorse scarse, unminor utilizzo di energia e la progressivadiminuzione di emissioni di gas serra.

    Lincentivazione dellacquisto di pro-dotti realizzati con materia derivata dalleraccolte differenziate post consumo apreun nuovo mercato, in cui piccole e medieimprese possono recuperare i materialiriciclabili per rivenderli come materiaprima o semilavorati alle imprese produt-trici di beni. Un mercato che si putradurre pertanto anche in nuova occupa-zione e in innovazione tecnologica nelcampo della Green Economy, settore chenon costituito solo da attivit in campoenergetico, ma anche e soprattutto daattivit nel campo delluso razionale dellematerie e dei materiali.

    Per questo importante incentivare laricerca e lo sviluppo di nuovi sistemisempre pi efficaci per il riciclo di mate-riali che, attraverso un processo indu-striale di valorizzazione, possono essere

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  • reimpiegati in prodotti o manufatti insostituzione di altri o degli stessi.

    Il legno degli arredamenti per esterni,ad esempio, pu benissimo essere sosti-tuito con profili realizzati in plasticheeterogenee ricavate da imballaggi postconsumo, con un aumento del ciclo di vitadel manufatto e nessuna necessit di ma-nutenzione. Lo stesso dicasi per i manu-fatti utilizzati per particolari strutture diprefabbricati o case mobili (persiane, pa-vimenti, terrazze eccetera). Luso di com-post consente di aumentare la fertilit deisuoli senza ricorrere a nuove immissionidi sostanze chimiche. La ricerca effettuatasulla riciclabilit delle plastiche eterogeneepost consumo ha raggiunto nel nostroPaese livelli di avanguardia in Europa,grazie ai quali possibile, oggi, sostituire(in tutto o in parte) anche la materiavergine, come gi sta accadendo per lostampaggio di manufatti per ciclomotori oautomotive in generale.

    Il titolo VI detta disposizioni relativealla gestione dei rifiuti.

    Larticolo 12 apporta modifiche allar-ticolo 216 del decreto legislativo n. 152 del2006, con lo scopo di inquadrare nellam-bito dellordinamento nazionale le proce-dure autorizzative concernenti le attivitdi recupero disciplinate dai regolamentieuropei che stabiliscono quando specifichetipologie di rifiuti cessano di essere tali.

    Inoltre, le disposizioni in esame con-sentono di individuare in modo certo echiaro liter procedimentale affinch gliimpianti esistenti, e dunque autorizzati altrattamento finalizzato alla produzione dimateria prima secondaria dai rifiuti di cuiai decreti ministeriali di seguito citati,possano conformarsi ai requisiti discipli-nati dai regolamenti europei.

    Al riguardo, le regioni hanno rappre-sentato le criticit riscontrate nellattua-zione dei richiamati regolamenti, in par-ticolare con riferimento alla proceduraautorizzativa da applicare nel caso speci-fico anche per quanto concerne limpian-tistica che svolge la propria attivit se-condo le modalit e nel rispetto dellecondizioni e prescrizioni dettate dalle

    norme tecniche stabilite dai decreti delMinistro dellambiente e della tutela delterritorio 5 febbraio 1998, 12 giugno2002, n. 161, e 17 novembre 2005,n. 269, e dallarticolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 2008, n. 210.

    Gli interventi proposti definiscono ilregime autorizzativo individuato nelle pro-cedure semplificate di cui al capo V deltitolo I della parte quarta del decretolegislativo n. 152 del 2006, nonch i tempidi adeguamento, previsti in sei mesi, alledisposizioni europee.

    stata prevista una norma transitoriache prevede che, fino alla scadenza di taletermine, consentito lesercizio dellatti-vit in essere nel rispetto delle disposizionidi cui ai citati decreti ministeriali.Inoltre, le modifiche apportate confer-mano le quantit massime stabilite deimedesimi decreti ministeriali al fine diconsentire lapplicazione delle disposizionidi cui allarticolo 216, comma 1, del de-creto legislativo n. 152 del 2006 perquanto concerne la comunicazione di ini-zio attivit decorsi novanta giorni dallacomunicazione alla provincia territorial-mente competente.

    Larticolo 13 detta disposizioni concer-nenti lattivit di vigilanza sulla gestionedei rifiuti. Per effetto del combinato di-sposto dellarticolo 29 del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248,in materia di contenimento della spesa percommissioni, comitati e altri organismi, edellarticolo 68 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,relativo alla riduzione degli organismi col-legiali e di duplicazione di strutture, lOs-servatorio nazionale sui rifiuti non pioperativo dal 25 luglio 2010, non essendostata avanzata entro tale data la richiestadi proroga ai sensi del comma 2 dellar-ticolo 68 citato.

    Tuttavia, la cessazione delloperativitdellOsservatorio non ha comportato lasoppressione delle funzioni allo stesso at-tribuite, nellesercizio delle quali suben-

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  • trata la competente direzione del Mini-stero dellambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, che peraltro ne sostienei costi.

    Ci nonostante alcune disposizioni deititoli II e III della parte quarta del decretolegislativo n. 152 del 2006 contengono ri-ferimenti espressi allOsservatorio nazio-nale sui rifiuti, per effetto dei quali lOs-servatorio continua a essere individuatoquale soggetto titolare di specifiche fun-zioni e destinatario delle risorse necessariea garantire lo svolgimento delle stesse.

    necessario, quindi, modificare talidisposizioni e individuare nel Ministero ilsoggetto deputato allo svolgimento di talifunzioni e destinatario delle correlate ri-sorse.

    Le modifiche riguardano principal-mente larticolo 206-bis del citato decretolegislativo, nella parte in cui istituiscelOsservatorio, attribuisce allo stesso spe-cifiche funzioni e disciplina il modo in cuifar fronte agli oneri derivanti dalla costi-tuzione e dal funzionamento dellOsserva-torio e della Segreteria tecnica.

    Si propone, inoltre, di sopprimere daltesto tutti i riferimenti allOsservatorio,nonch quelli allAutorit di cui allarti-colo 207, non eliminati integralmente inprecedenza dal decreto legislativo 16 gen-naio 2008, n. 4, a causa di un difetto dicoordinamento normativo, e di introdurrein loro sostituzione lindicazione del Mi-nistero dellambiente e della tutela delterritorio e del mare .

    Con lattribuzione delle funzioni prece-dentemente svolte dallOsservatorio al Mi-nistero si garantisce:

    a) la corretta e omogenea attuazionedella normativa nazionale ed europea nelsettore degli imballaggi e dei rifiuti diimballaggio;

    b) il controllo sulloperativit dei con-sorzi e degli altri soggetti indicati, conparticolare riferimento alla gestione dellerisorse provenienti dal contributo ambien-tale e agli obiettivi da conseguire;

    c) il rispetto del funzionamento delmercato e della concorrenza, attraverso il

    riconoscimento dei sistemi autonomi perla gestione degli imballaggi di cui allarti-colo 221 del decreto legislativo n. 152 del2006.

    Larticolo 14 differisce i termini per ilraggiungimento degli obiettivi di raccoltadifferenziata stabiliti dallarticolo 205 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. Taleprevisione coerente con le disposizionieuropee che non individuano obiettivi diraccolta differenziata ma fissano, invece,specifici obiettivi di recupero.

    In tal senso, la previsione di raggiun-gere di un tasso di raccolta differenziatapari al 65 per cento alla fine dellanno2020 garantisce il raggiungimento degliobiettivi di recupero stabiliti dal legislatorecomunitario.

    Lo slittamento dei termini si rendenecessario per adeguare il dato normativoal dato reale e per evitare che i comuniincorrano nelle sanzioni correlate al man-cato raggiungimento di tali obiettivi negliattuali termini di legge.

    La modifica si rende necessaria anchealla luce dei recenti dati sulla raccoltadifferenziata, dai quali si evince che gliobiettivi previsti dalla normativa vigentenon sono stati conseguiti in modo omo-geneo sul territorio nazionale. Attualmentela percentuale media nazionale di raccoltadifferenziata si attesta sul valore del 39,9per cento (dato preliminare Fonte ISPRA:Rapporto Rifiuti urbani, edizione 2013).

    Le difficolt nel perseguimento di taliobiettivi sono, in parte, imputabili ad al-cune modifiche normative che nel corsodegli ultimi anni hanno cambiato il regimedelle competenze nella gestione dei rifiuti.

    Allo stato attuale non pi lambitoterritoriale ottimale il soggetto responsa-bile di tali attivit, bens il comune.

    Dal punto di vista ambientale il diffe-rimento dei termini consente una miglioreprogrammazione degli interventi, finaliz-zata a realizzare gli obiettivi di raccolta edi riciclaggio con evidenti risvolti sia oc-cupazionali e sia sulleconomia.

    Pertanto, le modifiche introdotte allar-ticolo 205 sono mirate: a) ad individuarenel comune il soggetto responsabile del

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  • raggiungimento degli obiettivi di raccoltadifferenziata; b) a posticipare le date pre-viste per realizzazione degli obiettivi diraccolta differenziata; c) ad abrogare icommi 1-bis e 1-ter, in quanto prevedonomeccanismi per poter derogare al raggiun-gimento degli obiettivi di raccolta diffe-renziata nei termini fissati dallarticolo205 nel testo vigente; d) a modulare len-tit del tributo di cui allarticolo 3, comma24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549(cosiddetti ecotassa), per poter premiare icomuni che realizzano gli obiettivi, anchecon anticipo rispetto ai tempi di legge, eper penalizzare i comuni che non realiz-zano gli obiettivi nei termini di legge.Larticolo introduce una addizionale altributo speciale per il conferimento indiscarica, il cui gettito sar integralmenteutilizzato dalle regioni per sostenere fi-nanziariamente gli incentivi di cui allar-ticolo 12 del presente disegno di legge, tesia incentivare il mercato del riciclo e deiprodotti riciclati.

    Quanto alladdizionale del comma3-bis, essa, cos come il tributo, semprestata una componente di costo della tariffa(TARES); ora, lo sar della TARI, e quindisar inclusa nel calcolo della nuova tassae pagata dagli utenti (domestici e no).

    Non si pone quindi un problema diincompatibilit con la TARI, in quanto persua natura laddizionale partecipa dellastessa natura del tributo, divenendone unasua componente, che sino a quando nonsar possibile evitarla rientra ad ognimodo fra i costi di cui la tassa assicura lacopertura al 100 per cento. La norma,lungi dal modificare la disciplina vigente,si limita semplicemente a valorizzare lad-dizionale gi esistente, in una logica ditassa ambientale finalizzata alla riduzionedelluso della discarica e allaumento dellaraccolta differenziata.

    La norma tende peraltro a evitare unaggravio di costo per lutente, attraverso larimodulazione delle scadenze per il rag-giungimento degli obiettivi di raccolta dif-ferenziata, che consentono di non incor-rere nelle penali vigenti. La norma sicoordina con quanto previsto della legge distabilit 2014 (legge 27 dicembre 2013,

    n. 147), in tema di tariffa puntuale ,atteso che allimplementazione di questul-tima cesser lapplicazione dello stru-mento delladdizionale.

    Larticolo 15 introduce una modificaallarticolo 223 del decreto legislativon. 152 del 2006. La modifica risulta ne-cessaria al fine di circoscrivere il campo diapplicazione della novit legislativa equindi dare coerenza a quanto pu avve-nire nella pratica. Infatti la gestione deisoli materiali plastici compostabili (e av-viati a successivi processi di compostaggio)a differire notevolmente dalle operazionidi recupero e riciclaggio degli altri mate-riali plastici.

    La precisazione risulta oltremodo ne-cessaria perch senza di essa verrebberocoinvolti altri produttori di materie primee produttori di imballaggi non interessatia tale intervento.

    Larticolo 16 detta disposizioni per darepiena attuazione alle direttive 2002/95/CE,2002/96/CE, 2003/108/CE, 2006/66/CE inmateria di rifiuti delle apparecchiatureelettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiutidi pile e accumulatori. Le modifiche ap-portate hanno lo scopo di perfezionare ecompletare la disciplina relativa alla ge-stione di particolari categorie di rifiutistabilita nel titolo III della parte quartadel decreto legislativo n. 152 del 2006,annoverando i rifiuti di pile e accumula-tori di cui alla direttiva 2006/66/CE.

    Inoltre, lintroduzione di un nuovocomma relativo alla riassegnazione degliimporti che dovrebbero essere introitati atitolo di tariffe al bilancio del Ministerodellambiente e della tutela del territorio edel mare, senza comportare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, con-sentirebbe di addivenire alladozione deldecreto interministeriale recante tariffeper la copertura degli oneri derivanti dalsistema di gestione dei RAEE, in attua-zione dellarticolo 19, comma 4, del de-creto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

    Tale decreto, infatti, non ha potutofinora essere adottato in assenza di appo-sita norma primaria che prevedesse lapossibilit di riassegnare al Ministero lesomme che, a seguito dellemanazione

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  • dello specifico decreto, sono destinate aessere introitate dalla tesoreria dello Statoa titolo di tariffe.

    La stessa problematica si pone ancheper il regolamento interministeriale con-cernente le tariffe per la copertura deglioneri derivanti dal sistema di gestione deirifiuti di pile e accumulatori, previstodallarticolo 27 del decreto legislativo 20novembre 2008, n. 188.

    La mancata adozione di tali provvedi-menti, chiamati a stabilire lammontaredelle tariffe a carico dei produttori diapparecchiature elettriche ed elettronichee di pile e accumulatori sta notevolmentepregiudicando la possibilit di garantireuna corretta attuazione della normativa dicui ai decreti legislativi n. 151 del 2005 en. 188 del 2008.

    Inoltre, in mancanza delle suddetterisorse risulta altres impossibile per ilComitato di vigilanza e controllo sullagestione dei RAEE e sulla gestione dellepile e degli accumulatori, istituito ai sensidelle disposizioni di cui allarticolo 15 deldecreto legislativo n. 151 del 2005 e del-larticolo 19 del decreto legislativo n. 188del 2008, di predisporre un adeguato pro-gramma di controlli ispettivi da parte degliorganismi competenti (ISPRA e Guardia difinanza).

    La carenza dei controlli lamentataanche dai produttori che si sono adeguatialle disposizioni normative vigenti, che nesegnalano lincidenza sui comportamentidi evasione.

    Infine, si segnala che la Commissioneeuropea, con lettera di costituzione inmora complementare alla procedura din-frazione n. 2009/2264, ha rilevato carenzesulle attivit di controllo.

    Larticolo 17 introduce modifiche al-larticolo 191 del decreto legislativo n. 152del 2006. Per semplificare e rendere pirazionale il sistema delle ordinanze pre-visto da tale articolo sono necessari dueinterventi su di esso.

    Il primo finalizzato a ridefinire ilmeccanismo degli obblighi di comunica-zione e propone di:

    eliminare il generico obbligo doveredi comunicare le ordinanze al Presidente

    del Consiglio dei Ministri, al Ministro del-lambiente e della tutela del territorio edella tutela del mare, al Ministro dellasalute, al Ministro delle attivit produttive,al Presidente della Regione e allautoritdambito di cui allarticolo 201 ;

    prevedere, in sostituzione, che le or-dinanze adottate dal sindaco e dal presi-dente della provincia siano comunicate alpresidente della regione e che le ordinanzeadottate dal presidente della regione sianocomunicate al Ministro dellambiente edella tutela del territorio e del mare.

    Questa modifica, oltre a eliminare inu-tili oneri di comunicazione (nellanno 2011sono pervenute solo al Ministero circa1.100 ordinanze contingibili e urgenti),rende la norma pi coerente con il vigentesistema di riparto delle competenze traStato e regioni. Difatti, considerato che leordinanze spesso sono adottate per supe-rare situazioni di criticit che derivanodallinadeguatezza del piano di gestionedei rifiuti, la prevista comunicazione allaregione le consente di poter risolvere de-finitivamente tali criticit prevedendo unadeguamento del medesimo piano. Difattispetta alla regione predisporre, adeguare eaggiornare il piano di gestione dei rifiuti.

    Il secondo intervento ha lo scopo digarantire il rispetto del principio di pri-mazia del diritto dellUnione europea, in-troducendo nellarticolato la previsioneespressa che esso non pu essere derogato.

    Larticolo 18 introduce modifiche alladisciplina per la gestione degli oli e deigrassi vegetali e animali esausti. La dispo-sizione proposta attua il principio della responsabilit estesa nellambito dellaloro gestione.

    Analogamente a quanto stabilito per lagestione degli imballaggi, la proposta inesame prevede specifici obblighi a caricodegli operatori economici interessati, chedevono alternativamente:

    a) aderire al Consorzio nazionale diraccolta e trattamento degli oli e dei grassivegetali e animali esausti (CONOE);

    b) organizzare un sistema autonomoper la gestione degli oli e dei grassi vegetali

    Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2093

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  • e animali esausti e richiederne il ricono-scimento.

    In attuazione dei princpi della respon-sabilit estesa del produttore e del chiinquina paga , tali obblighi dovrebberoricadere solo sul produttore e sullutiliz-zatore degli oli e dei grassi vegetali eanimali.

    Invece, la vigente formulazione dellar-ticolo 233 estende tali obblighi anche alleimprese che riciclano e recuperano oli egrassi vegetali e animali esausti e alleimprese che ne effettuano la raccolta, iltrasporto e lo stoccaggio.

    Tale previsione, immotivatamente, ob-bliga gli operatori del settore che nonsono produttori, importatori e detentori adover partecipare al CONOE o a orga-nizzare un sistema autonomo per la ge-stione degli oli e dei grassi vegetali eanimali esausti, chiedendone il preventivoriconoscimento.

    La norma deve essere modificata inquanto crea effetti distorsivi sulla concor-renza e impedisce agli operatori del set-tore che non sono produttori di svolgere lapropria attivit in autonomia.

    Le attivit di raccolta e di riciclaggiosono strumentali alla realizzazione degliobiettivi di corretta gestione degli oli e deigrassi animali e vegetali e, quando nonsono poste in essere dal produttore, sidevono poter svolgere secondo le regoledel mercato e sulla base delle autorizza-zioni di legge. Se cos non fosse, questisoggetti, ancorch autorizzati alla gestionedei rifiuti in questione, sarebbero ulterior-mente limitati per lesercizio delle loroattivit, dovendo operare necessariamenteo tramite il CONOE o acquisendo unulteriore provvedimento dellamministra-zione, che non trova ragion dessere nelladisciplina nazionale ed europea.

    La modifica proposta ha lo scopo dieliminare le incoerenze presenti nel testovigente e di consentire ai raccoglitori, airiciclatori e ai recuperatori che non ope-rano sul mercato come produttori di poteresercitare le attivit di gestione di talirifiuti quando sono muniti delle autoriz-zazioni richieste dalla normativa vigente.

    Larticolo 19 introduce disposizioni perlindividuazione della rete nazionale inte-grata e adeguata degli impianti di incene-rimento di rifiuti. La tematica della ge-stione dei rifiuti, e dei relativi criteri dipriorit da osservare in tale gestione, co-stituisce da diversi anni, anche alla lucedelle prescrizioni di derivazione europea,uno dei punti fondamentali delle politicheambientali, al fine di perseguire lobiettivodi evitare che i rifiuti possano diventarefonte di pericolo per la salute delluomo edi pregiudizio per le risorse naturali e perlambiente.

    In tale contesto, ricorrente e partico-larmente attuale la discussione apertasi,sia tra i policy makers sia nella pubblicaopinione, circa le scelte da compiersi, nelrispetto dei criteri di priorit definiti dal-larticolo 179 del decreto legislativo n. 152del 2006, maggiormente idonee a delineareun ciclo integrato e conchiuso dei rifiuti,in modo tale che lo smaltimento in disca-rica venga a essere effettivamente lop-zione finale e residuale, destinata cio aisoli rifiuti che non si riusciti a gestire inaltro modo o agli scarti derivanti da altreforme di trattamento degli stessi.

    In particolare, oggetto di vivace di-scussione il ruolo da attribuire alle formedi gestione basate sullincenerimento deirifiuti urbani, in relazione alle quali siassiste ad atteggiamenti variegati e artico-lati, che oscillano da quello ampiamentefavorevole allo sviluppo degli impianti cherealizzano tali forme di gestione, sullascorta dellesempio di quanto avvenuto inmolti Paesi dellUnione europea e dellemoderne tecnologie utilizzate nel settore, aquello che invece esprime una forte con-trariet a tale sviluppo, preoccupato dellepossibili conseguenze negative per la sa-lute e lambiente derivanti dallesercizio ditali impianti.

    Poich nel presente momento storico(caratterizzato dal non ancora ottimaledecollo, a livello nazionale complessivo,della raccolta differenziata, e dalle sempremaggiori contestazioni provenienti dal-lUnione europea al nostro sistema digestione delle discariche di rifiuti) la di-scussione anzidetta rischia, con la radica-

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  • lizzazione delle posizioni contrapposte econ lacuirsi delle tensioni sociali ad esseconnesse, di bloccare molte iniziative voltealla realizzazione di una rete integrata eadeguata di impianti di smaltimento erecupero dei rifiuti, appare opportuno, perquanto concerne gli impianti di inceneri-mento, operare un momento di riflessionegenerale. Ci al fine di verificare, tenendoconto di tutti gli elementi rilevanti (fra cuii dati complessivi sulla produzione nazio-nale di rifiuti e le previsioni contenute neipiani regionali di gestione di cui allarti-colo 199 del decreto legislativo n. 152 del2006), quale sia lattuale disponibilit diimpianti di incenerimento dei rifiuti ur-bani esistente nel territorio nazionale equali siano le effettive necessit che deb-bano essere soddisfatte ricorrendo a nuoviimpianti.

    La disciplina in esame mira a realiz-zare tale verifica, in un arco di tempidefinito, pari a quattro mesi, prevedendo ilricorso a un decreto del Ministro dellam-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con i Ministri dellosviluppo economico e della salute, sentitala Conferenza unificata, attraverso ilquale, allesito di unadeguata istruttoriacondotta sui dati anzidetti, individuarelattuale disponibilit nel territorio nazio-nale di impianti di incenerimento di rifiutiurbani indifferenziati, nonch il fabbiso-gno nazionale residuo di tali impianti.

    In tal modo potr essere determinatauna rete nazionale integrata e adeguata diimpianti di incenerimento di rifiuti urbaniche possa concorrere alla definizione dellarete integrata e adeguata di impianti dismaltimento e recupero dei rifiuti previstadallarticolo 16 della direttiva 2008/98/CE.

    Larticolo 20 modifica larticolo 228 deldecreto legislativo n. 152 del 2006, stabi-lendo che il contributo ambientale per ipneumatici fuori uso costituisce parte in-tegrante del corrispettivo di vendita, assoggettato a IVA e deve essere riportatoin modo chiaro e distinto in ciascunafattura del suo ciclo produttivo nellim-porto vigente alla data della cessione delprodotto. Questa disposizione consente didefinire in maniera puntuale la natura e le

    modalit di applicazione del contributo,evitando che allinterno dei vari livelli delciclo di vita del prodotto (dalla produzioneallo smaltimento) maturino interpretazionidistorsive sulla corretta entit dellimportoe ottimizzando cos il suo potenziale diriutilizzo.

    Larticolo 21 introduce una modifica aldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,abrogando il divieto [previsto dallarticolo6, comma 1, lettera p)] di conferire indiscarica rifiuti con potere calorifico in-feriore a 13.000 kj/kg a partire dal 31dicembre 2010, ad eccezione dei rifiutiprovenienti dalla frantumazione degli au-toveicoli a fine vita e dei rottami ferrosiper i quali sono autorizzate discarichemonodedicate, che possono continuare aoperare nei limiti delle capacit autoriz-zate alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225.

    Labrogazione coerente con il dirittoeuropeo, in quanto si tratta di un divietonon previsto nella direttiva 99/31/CE sullediscariche.

    Labrogazione si rende necessaria aseguito dellevoluzione normativa, che im-pone di conferire in discarica solo il rifiutotrattato, il cui potere calorifico pu esseretale da rendere il rifiuto trattato nonconferibile in discarica, in permanenza deldivieto.

    Il titolo VII introduce modifiche allaparte terza del decreto legislativo n. 152del 2006, in materia di difesa del suolo.

    Larticolo 22 reca norme in materia diAutorit di bacino. Il vigente articolo 63del decreto legislativo n. 152 del 2006prevede listituzione delle Autorit di ba-cino distrettuale in ciascuno degli ottodistretti individuati nellarticolo 64 delmedesimo decreto legislativo, e sostanzial-mente rimanda la loro attivazione allema-nazione di un apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri cheavrebbe dovuto definire i criteri e lemodalit per lattribuzione o il trasferi-mento del personale e delle risorse patri-moniali e finanziarie dalle autorit isti-tuite ai sensi della previgente normativanazionale (la legge 18 maggio 1989, n. 183)

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  • ai nuovi soggetti distrettuali. Tale decretonon ha mai visto la luce, principalmente acausa della mancanza di una condivisionecon le regioni sul modello di governancedistrettuale delineato dal decreto legisla-tivo 152 del 2006. Il risultato di talesituazione che ad oggi, pur essendo stateindividuate le unit geografiche di riferi-mento per la pianificazione di bacino (idistretti), non sono state ancora formal-mente costituite le relative autorit di governo . In via transitoria, attraversodue provvedimenti normativi (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2009, n. 13, e decreto legislativo 10 di-cembre 2010, n. 219) sono state prorogatele Autorit di bacino di rilievo nazionaleistituite ai sensi della legge n. 183 del1989, alle quali stato assegnato il ruolodi coordinamento delle attivit di pianifi-cazione nel relativo territorio di compe-tenza. Questo regime transitorio ha con-sentito (e sta consentendo) di dare attua-zione al quadro normativo europeo inmateria di acque (direttiva quadro acquee direttiva alluvioni).

    Le modifiche proposte rispondono per-tanto allimpellente necessit di pervenirea una configurazione stabile e definitivaper le autorit di distretto e superaredefinitivamente la fase transitoria. In talmodo si risolvono anche i contrasti conlordinamento europeo e si d positivoriscontro alle richieste degli organismi eu-ropei preposti alla verifica della correttaattuazione della direttiva quadro sullac-qua. Sulle modifiche che si propongono stato attivato un confronto tecnico nelmaggio scorso tra le competenti strutturedel Ministero dellambiente e della tuteladel territorio e del mare e le regioni e leAutorit di bacino di rilievo nazionale.

    I commi 1, 2 e 6 dettano modifichepuntuali in grado di perfezionare il pas-saggio dalle vecchie Autorit di bacinodi rilievo nazionale ai nuovi soggetti di-strettuali. In particolare viene sancito chele autorit di distretto sono le autorit che,ai sensi del citato decreto legislativo n. 219del 2010, stanno gi esercitando un ruolo

    di coordinamento in ciascuno dei distretti,andando a operare unulteriore semplifi-cazione che riguarda lintegrazione del-lAutorit di bacino del fiume Serchio inquella relativa allArno e lintegrazionedellAutorit di bacino del fiume Adige inquella dellAlto Adriatico.

    Le modifiche riguardano altres la ra-zionalizzazione della composizione e delfunzionamento degli organi distrettuali(conferenza istituzionale permanente, se-gretario generale, conferenza operativa).

    Il comma 3 opera la ridefinizione dialcuni confini distrettuali, nellottica dipervenire a un assetto pi semplice erazionale anche dal punto di vista gestio-nale e amministrativo, salvaguardando ilcriterio di integrit e omogeneit idrogra-fica e idrogeologica dei bacini compresinei distretti. Tali modifiche riguardano idistretti delle Alpi orientali, del fiume Po,dellAppennino settentrionale, del fiumeSerchio (che viene eliminato e ricompresonel distretto dellAppennino settentrionale)e dellAppennino centrale.

    I commi successivi riguardano infinemodifiche necessarie a semplificare e arendere maggiormente coerente ed efficaceil quadro degli strumenti di pianificazionedi livello distrettuale (piano di gestione) eregionale (piano di tutela delle acque).

    Il comma 8 prevede che, al fine dievitare soluzioni di continuit, la fasetransitoria precedente allemanazione deidecreti di costituzione degli enti di di-stretto, stante la delicatezza della proce-dura, sia presidiata da una figura com-missariale.

    Larticolo 23, recante disposizioni per ilfinanziamento degli interventi di demoli-zione di immobili abusivi realizzati in areea elevato rischio idrogeologico, introduceun meccanismo per rendere pi agevole larimozione e la demolizione di opere eimmobili realizzati abusivamente nellearee del Paese classificate a rischio idro-logico elevato, e cio le zone in cui lecondizioni di fragilit del territorio ren-dono particolarmente urgente la necessitdi realizzare interventi di messa in sicu-rezza delle risorse naturali da fenomeni didissesto idrogeologico, la cui concreta at-

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  • tuazione spesso deve fare i conti conlesistenza di manufatti di vario genererealizzati illecitamente, la cui mancatarimozione o demolizione impedisce orende pi difficoltosa financo la progetta-zione degli interventi in questione.

    Il fenomeno dellabusivismo edilizio sicuramente un dato significativo, comepu desumersi da alcune stime, comequella effettuata, ad esempio, dal CRE-SME, che ha censito 258.000 immobiliabusivi (tra nuove edificazioni e amplia-menti di rilevante entit), realizzati tra il2003 e il 2011; a tale quadro fa dariscontro, per converso, un ulteriore dato,altrettanto significativo, rappresentato daldeficit di attuazione delle ordinanze didemolizione riscontrabile su tutto il terri-torio nazionale.

    Nella maggior parte dei casi, infatti,allaccertamento dellabuso e alladozionedel relativo ordine di demolizione, nonconsegue lesecuzione dello stesso; si adesempio stimato che, dal 2000 al 2011, in72 comuni capoluogo di provincia, su46.760 ordinanze emesse, solo 4.956 hannoavuto esecuzione.

    Ci pu essere attribuibile anche altenore delle attuali norme che prevedonolobbligo per le amministrazioni comunalidi agire in sostituzione del soggetto ina-dempiente, per poi rivalersi economica-mente su di esso per le spese sostenute.Ci comporta, in ogni caso, lesigenza dirilevanti disponibilit finanziarie imme-diate da parte degli enti locali, i qualispesso non hanno tali disponibilit.

    Per far fronte a una tale mancanza didisponibilit immediata di risorse, che in-fluisce sullesecuzione delle demolizionidegli immobili, larticolo in esame prevedelistituzione, nello stato di previsione dellaspesa del Ministero dellambiente e dellatutela del territorio e del mare, di unapposito capitolo per il finanziamentodella rimozione o demolizione di opere eimmobili realizzati in aree a rischio idro-geologico elevato o molto elevato in as-senza o in totale difformit dal permessodi costruire.

    In tal modo si prevede di poter finan-ziare almeno gli interventi di demolizione,

    da attuare da parte dei comuni, nelle zonein cui le condizioni di estrema fragilit delterritorio rendono pi urgente la realiz-zazione di interventi di prevenzione daeventi di dissesto idrogeologico (frane, al-luvioni, erosione costiera eccetera), e pre-cisamente le zone in cui il rischio di talieventi stato classificato come elevato omolto elevato in base alla pianificazioneeffettuata dalle Autorit di bacino di ri-lievo nazionale.

    Introducendo larticolo 72-bis del de-creto legislativo n. 152 del 2006, si prevedeappunto listituzione del capitolo anzi-detto, con uno stanziamento iniziale, perlanno 2014, pari a 10 milioni di euro(comma 2).

    Per alimentare negli anni successivi al2014 il capitolo di bilancio, si stabilisceche ad esso affluiscano le somme che icomuni beneficiari del finanziamento do-vranno recuperare dai destinatari diprovvedimenti definitivi di demolizionenon eseguiti, nei confronti dei quali icomuni dovranno agire per la ripetizionedelle spese sostenute per la demolizione,comprensive di rivalutazioni e interessi.Le somme cos ottenute saranno versatein apposito capitolo del bilancio delloStato per essere integralmente riassegnateal summenzionato capitolo di spesa(comma 3).

    Fatto salvo quanto disposto dalla leggequadro sulle aree protette per gli specificiinterventi di ripristino in essa disciplinati,si prevede che verr data priorit al fi-nanziamento degli interventi in aree clas-sificate a rischio molto elevato, classificatecio come R4 in base alla pianificazioneeffettuata dalle Autorit di bacino di ri-lievo nazionale in precedenza richiamate,sulla base di un elenco elaborato su basetrimestrale dal Ministero (comma 4).

    Per accedere ai contributi, i comunidovranno presentare al Ministero appositadomanda di concessione con le modalitpreviste dal comma 5.

    In considerazione delle finalit specifi-camente perseguite dalla disciplina inesame, il cui ambito di applicazione circoscritto agli interventi di rimozione e

    Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2093

    XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • demolizione da realizzare nelle aree a pielevato rischio idrogeologico, il comma 6prevede che i finanziamenti concessi aisensi del comma 5 sono da considerarsiaggiuntivi rispetto alle somme eventual-mente percepite dai comuni per effettodella diversa disciplina dettata dallarticolo32, comma 12, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003.

    Sempre in considerazione dellambitodi applicazione evidenziato, si prevede in-fine che le disposizioni introdotte nonvadano a modificare la disciplina di ulte-riori modalit di finanziamento e di rea-lizzazione degli interventi di demolizione orimozione di opere ed edifici abusivi con-tenuta in altre disposizioni.

    Al fine di rendere pi celere lattua-zione degli interventi di rimozione e de-molizione degli immobili abusivi ricono-sciuti meritevoli di finanziamento, ilcomma 7 prevede che i finanziamenticoncessi dovranno essere restituiti al Mi-nistero qualora gli interventi non sianostati realizzati entro un termine adegua-tamente contenuto, individuato in cento-venti giorni dallerogazione dei finanzia-menti stessi.

    Il termine stato individuato in con-siderazione del fatto che, da un lato, sitratta di interventi di demolizione per iquali sono gi scaduti i termini stabiliti neiprovvedimenti che li hanno disposti e che,dallaltro, sussiste un lasso temporale trariconoscimento e materiale erogazionedello stesso durante il quale il beneficiariopu iniziare a programmare gli adempi-menti necessari alla realizzazione degliinterventi stessi.

    La norma recepisce tutte le condizioniposte dalla Conferenza unificata nel pa-rere reso nella seduta del 23 settembre2013, ad eccezione di quella volta adaggiungere al comma 4 le parole e inaree classificate a pericolosit elevata .

    Non si ritenuto di poter recepire taleindicazione poich la pericolosit con-cetto diverso dal rischio, consistendo nellaprobabilit che levento si verifichi in undeterminato tempo, prescindendo perdalla ricorrenza o meno di un valore

    esposto, sia in termini di vite umane sia dirisorse economiche. Viceversa solo il ri-schio valutato in base alla predettaricorrenza, legando pertanto la pericolo-sit al valore esposto.

    Ci determina che talune aree possonoessere classificate pericolose, anche a ele-vato livello, ma non a rischio, in quanto inesse manca o poco rilevante lesistenzadi valori esposti.

    Ampliare lambito di operativit dellanorma anche alle zone a pericolosit ele-vata significherebbe inoltre dover preve-dere una copertura maggiore di quellapreventivata, con conseguente insostenibi-lit della norma stessa.

    Il titolo VIII introduce disposizioni pergarantire laccesso universale allacqua.

    Larticolo 24 ai commi da 1 a 4 prevedelistituzione di un Fondo destinato a pro-muovere gli investimenti per la realizza-zione degli interventi programmati nelcomparto, al fine di perseguire i seguentiobiettivi prioritari: a) rilanciare la politicadi sviluppo delle infrastrutture nel settore;b) completare le reti di fognatura e de-purazione; c) evitare sanzioni europee perinadempimento dellItalia; d) ridurrelonere finanziario della realizzazione diinvestimenti nel settore idrico, con van-taggi per lutenza; e) avviare la realizza-zione di infrastrutture finalizzate al rece-pimento dei princpi della strategia BluePrint.

    Il Fondo non interviene direttamente afinanziare i programmi di investimento;tuttavia lintervento del Fondo, abbattendoil rischio delloperazione, consente lappli-cazione di condizioni di maggior favoreconsentendo laccesso ai finanziamenti an-che alle aziende minori (con basso ratingimplicito) e quindi con maggiori difficoltdi accesso al credito e condizioni di fi-nanziamento migliori riguardo importi,durate, tassi e commissioni.

    Tali condizioni di maggior favore im-plicano la diminuzione degli spread con-siderati negli oneri finanziari da ricono-scere in tariffa.

    Il Fondo di garanzia verr gestito dallaCassa conguaglio per lenergia elettrica e ilgas, che provvede alla riscossione delle

    Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2093

    XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

  • componenti tariffarie e alla gestione fi-nanziaria del Fondo secondo regole ema-nate dallAutorit per lenergia elettrica, ilgas ed il sistema idrico.

    Lampiezza dei temi da considerarenellambito della puntuale attuazione dellanorma, considerata anche la sua rilevanteportata, richiede ladozione di uno speci-fico provvedimento destinato da un lato adisciplinare le modalit di gestione delFondo, dallaltro a stabilire le linee prio-ritarie di intervento sulla base di unpartecipato coordinamento interistituzio-nale e a definire criteri di utilizzazione delFondo finalizzati a incentivare la raziona-lizzazione e lefficienza nella programma-zione e nella gestione dei servizi e apromuovere le condizioni per ottemperareagli obiettivi assunti dal Paese e definiti aicompetenti livelli istituzionali.

    Larticolo 25 introduce disposizioni inmateria di tariffa sociale del servizioidrico integrato. Negli ultimi anni il dibat-tito politico ha sottolineato la necessit dirafforzare la natura pubblica della ri-sorsa acqua, come evidenziato dallesitodel referendum del giugno 2011 e dallastessa relazione del gruppo di lavoro inmateria economico e sociale ed europea(cosiddetti Saggi ) e come gi affermatonella normativa nazionale. La persistentecrisi economica e landamento crescentedelle tariffe, altres, hanno determinato lasempre maggiore incidenza della spesa peri servizi idrici sul reddito delle famiglieitaliane. Tale incidenza risulta pi elevatae prossima a livelli di non sostenibilit perle famiglie a pi basso reddito. In questoquadro deve essere assicurato ai consu-matori a basso reddito laccesso a condi-zioni di favore alluso di quantitativi diacqua necessari a un pieno soddisfaci-mento dei bisogni fondamentali, in unalogica di servizio universale.

    La disposizione mira a realizzare erendere effettivo tale obiettivo, impar-tendo indirizzi allAutorit per lenergiaelettrica, il gas ed il sistema idrico, cheha gi definito misure analoghe nelcampo di altri servizi a rete, e preve-dendo contestualmente, al fine di assi-curare la sostenibilit dellintervento e la

    copertura dei relativi costi con le risorsepreviste a normativa vigente, unappositacomponente tariffaria in capo alle utenzenon agevolate del servizio idrico inte-grato.

    Le norme recate dallarticolo costitui-scono un indirizzo di politica generaleapplicabile allattivit dellAutorit ai sensidellarticolo 2, comma 1, del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 20luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, nellam-bito delle funzioni di indirizzo attribuite alMinistero dellambiente e della tutela delterritorio e del mare dallarticolo 1 delmedesimo decreto.

    Larticolo 26 introduce disposizioni ma-teria di morosit e perdite sui crediti nelservizio idrico integrato. Con lapplicazionedelle tariffe basate sul principio di coper-tura dei costi, limpatto economico sugliutenti del servizio idrico integrato cre-sciuto in modo rilevante negli ultimi anni,creando crescenti problemi di morosit.

    Questo fenomeno risulta particolar-mente significativo in alcune aree delPaese, raggiungendo livelli di mancati in-troiti pari, nei casi estremi, a percentualisuperiori al 10 per cento del fatturatocomplessivo annuo.

    Daltra parte, il ricorso allo strumentodel distacco dellutente moroso, qualeprincipale forma di deterrenza della mo-rosit, appare particolarmente delicato inun servizio essenziale quale quello dellafornitura di acqua potabile.

    Occorre pertanto regolamentare, anchesulla base delle competenze gi esercitatedallAutorit per lenergia elettrica, il gased il servizio idrico nei settori energetici,le modalit di gestione del fenomeno dellamorosit, allo scopo, da un lato, di limi-tarne linsorgenza e assicurarne lefficacecontrasto, in modo che i costi non rica-dano sugli utenti non morosi, e, dallaltro,di garantire un livello minimo di fornituradi acqua anche alle utenze non in regolacon i pagamenti.

    Quale principale strumento per garan-tire gli obiettivi sopra ricordati viene indivi-duata la leva tariffaria, che deve garantirela copertura dei costi efficienti del servizio

    Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2093

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  • (e non a pi di lista i costi sostenuti daigestori), in modo che gli oneri derivantidallattuazione di particolari procedure digestione della morosit possano trovare lanecessaria copertura economica fino al-lestrema manifestazione del suddetto feno-meno, ovvero lirrecuperabilit del credito eliscrizione della conseguente perdita.

    Il titolo IX reca norme in materia diprocedimenti autorizzatori relativi alle in-frastrutture di comunicazione elettronicaper impianti radioelettrici.

    Larticolo 27 modifica larticolo 93 delcodice delle comunicazioni elettroniche, dicui al decreto legislativo 1o agosto 2003,n. 259, che disciplina, agli articoli 87 e87-bis, rispettivamente i procedimenti au-torizzatori relativi alle infrastrutture dicomunicazione elettronica per impianti ra-dioelettrici e le procedure semplificate perdeterminate tipologie di impianti.

    Nel primo caso, la domanda viene pre-sentata agli enti locali, che autorizzanolinstallazione dellimpianto, previo accer-tamento della sua compatibilit da partedellorganismo competente a effettuare icontrolli, di cui allarticolo 14 della legge22 febbraio 2001, n. 36, in base al qualele amministrazioni provinciali e comunali,al fine di esercitare le funzioni di controlloe di vigilanza sanitaria e ambientale, uti-lizzano le strutture delle Agenzie regionaliper la protezione dellambiente (ARPA), dicui al decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1994, n. 61.

    Nel secondo caso, si prevede una pro-cedura semplificata, poich si applica ladenuncia di inizio attivit, al fine di ac-celerare la realizzazione degli investimentiper il completamento della rete di bandalarga mobile, nel caso di installazione diapparati con tecnologia UMTS, sue evolu-zioni o altre tecnologie su infrastruttureper impianti radioelettrici preesistenti o dimodifica delle caratteristiche trasmissive,fermo restando il rispetto dei limiti, deivalori e degli obiettivi di cui allarticolo 87.

    Larticolo 93 del codice delle comuni-cazioni elettroniche disciplina gli onerirelativi ai procedimenti autorizzatori esancisce il principio del divieto di imporre

    oneri ulteriori rispetto a quelli previstidalla legge.

    La Corte costituzionale ha dichiaratolillegittimit di alcune norme della regioneToscana le quali prevedevano il pagamentodei pareri resi dallARPA in esecuzionedelle disposizioni del medesimo codicedelle comunicazioni elettroniche (sentenzan. 272 del 7 luglio 2010). Il Giudice co-stituzionale ha precisato che la riserva dilegge contenuta nellarticolo 93 deve in-tendersi come riserva di legge dello Stato.

    Questa sentenza ha prodotto impor-tanti conseguenze applicative in tutto ilterritorio dello Stato, poich quasi tutte leregioni, attraverso propri provvedimentilegislativi, prevedevano il pagamento deipareri resi dalle ARPA. Lo stesso ISPRAha chiesto al Ministero dellambiente edella tutela del territorio e del mareladozione di strumenti normativi idoneia definire modalit di rilascio di autoriz-zazioni e di svolgimento delle azioni dicontrollo, prevedendo espressamente oneria carico dei soggetti richiedenti .

    La presente disposizione intende disci-plinare la partecipazione ex lege alle speseamministrative sostenute dai soggetti pub-blici competenti, in base a un tariffario lacui elaborazione demandata al Ministerodellambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministerodello sviluppo economico, a valle diunanalisi dei costi.

    Il titolo X introduce disposizioni inmateria di disciplina degli scarichi e delriutilizzo di residui vegetali.

    Larticolo 28 introduce un chiarimentonecessario per evitare il perpetuarsi disituazioni di sostanziale iniquit con rife-rimento a una categoria di piccoli artigianie coltivatori, i frantoiani, che mette adisposizione degli olivicoltori, anche didimensioni minime, le proprie macchine ela propria conoscenza specialistica, senzaacquistare la propriet del bene, quindisenza produrlo, ma inserendosi nella fi-liera dellolio con la prestazione di unservizio peraltro essenziale, anche al finedi mantenere in vita con la essenzialefinalit di produzione dellolio la ma-

    Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2093

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  • nutenzione di zone dItalia per loro naturaesposte a dissesto idrogeologico e incendi.

    Attualmente, in base a quanto dispostodallarticolo 101, comma 7, del decretolegislativo n. 152 del 2006, le acque divegetazione sono assimilate alle acque re-flue urbane; peraltro, secondo linterpre-tazione della normativa vigente, per poteresmaltire le acque nella rete urbana lamateria prima lavorata deve provenire inmisura prevalente dallattivit di coltiva-zione di terreni di cui si abbia a qualun-que titolo la disponibilit. Caratteri di cuisono privi i predetti operatori, che svol-gono un servizio per conto terzi, senzaavere la propriet del prodotto. In altritermini, a legislazione vigente, favo-rito il latifondista rispetto a chi, come i frantoiani in discorso, non ha la pro-priet del bene, ma offre un macchinarioper la produzione del prodotto finito. Cipur in presenza di unidentica qualit discarico (acque di vegetazione di composi-zione organolettica identica).

    Larticolo 29 introduce modifiche al-larticolo 185 del decreto legislativo n. 152del 2006. La direttiva 2008/98/CE stabili-sce che la combustione sul campo deiresidui vegetali derivanti da lavorazioneagricola e forestale si configura comeillecito smaltimento di rifiuti, sanzionabilepenalmente .

    Tale normativa stata recepita daldecreto legislativo 3 dicembre 2010,n. 205, il cui articolo 13, modificandolarticolo 185 del decreto legislativo n. 152del 2006, stabilisce che paglia, sfalci epotature, nonch altro materiale agricolo oforestale naturale non pericolosi [...], senon utilizzati in agricoltura, nella selvicol-tura o per la produzione di energia me-diante processi o metodi che non danneg-giano lambiente o mettono in pericolo lasalute umana devono essere consideratirifiuti e come tali devono essere trattati .

    Appare doveroso tenere conto delle do-glianze degli operatori del settore, che sisentono oltremodo danneggiati da questanorma che, se da una parte vieta determi-nate pratiche agricole, dallaltra non indivi-dua strumenti idonei per risolvere in alcunecircostanze lo smaltimento dei residui vege-

    tali, ovviando anche al problema del conse-guente possibile aumento dei costi di pro-duzione per le aziende interessate.

    Infatti la combustione in pieno campodei residui vegetali derivanti da lavorazioneagricola e forestale si configura quale ille-cito smaltimento di rifiuti, sanzionabile pe-nalmente ai sensi dellarticolo 256 del de-creto legislativo n. 152 del 2006, il qualepunisce lattivit di gestione di rifiuti nonautorizzata, stabilendo che chiunque com-pie unattivit di raccolta, trasporto, recu-pero, smaltimento, commercio e interme-diazione di rifiuti in mancanza della pre-scritta autorizzazione, iscrizione o comuni-cazione di cui agli articoli 208, 209, 210,211, 212, 214, 215 e 216, punito con lapena dellarresto da tre mesi a un anno ocon lammenda 2.600 a 26.000 euro, se sitratta di rifiuti non pericolosi.

    Considerato il divario tra le previsioninormative e le usuali pratiche agricolelocali, se si procede ad accendere un fuococon residui di potatura o erba o foglieraccolte sul proprio terreno dopo averlopulito, si rischia una condanna penale.

    Il cittadino-imprenditore che, in con-creto, vuole ripulire il noccioleto o ilcastagneto dai residui vegetali a mezzodellabbruciamento di fogliame, frutici esoffrutici vegetali, in pieno campo, deveessere denunciato allautorit giudiziariaper violazione della legge penale.

    Tale normativa potrebbe comportarenel breve periodo labbandono delle piccolee medie aziende agricole ubicate in zonecollinari e montane gi svantaggiate perubicazione e giacitura. Infatti quasi sempredetti terreni, oltre a presentare svantaggiorografici, sono anche soggetti al vincoloidrogeologico, con divieto del dissodamentodel cosiddetto terreno saldo, per linterra-mento delle biomasse, senza alterare la sta-bilit idrogeologica del versante.

    Le regioni, non competenti in materiapenale, pur di vedere risolta la congiunturadegli operatori agro-silvo-pastorali, si sonoisolatamente attivate con artifici normativi,riconducendo la pratica della bruciaturadei residui vegetali a pratica agronomicaatta al reperimento di concimi minerali,nonostante la giurisprudenza opposta della

    Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2093

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  • Suprema corte (vedasi sentenza n. 46213/2008) determinando unapplicazione diso-mogenea e non sempre legittima dellanorma sul territorio nazionale.

    A fronte di questa nuova realt nor-mativa, considerato che le autorit prepo-ste non hanno ancora suggerito o pre-scritto una nuova filiera aziendale deicentri di raccolta (o consorzi obbligatori),dove poter conferire il materiale da de-stinare poi alla filiera energetica dellebiomasse, n individuato i soggetti gestori,si provveduto ad apportare una modificaal decreto legislativo n. 152 del 2006 peri casi aventi peculiare importanza anchein considerazione dellubicazione del ter-ritorio aziendale.

    Deve inoltre essere evidenziato chelabbandono dei terreni svantaggiati, chesono i maggiori utilizzatori della praticadella bruciatura, potrebbe portare a unrisultato completamente opposto rispetto aquello perseguito dal legislatore. Laccu-mulo di biomasse al suolo, infatti, interritorio comunque montano e pedemon-tano, a ricorrenze cicliche, determiner(ci statisticamente provato) incendi de-vastanti e distruttivi, come mai verificatisiprima dellabbandono.

    In base a queste premesse si proponeuna modifica normativa volta a preve-dere, in casi particolari, una deroga aldecreto legislativo n. 152 del 2006, qualeriserva di legge statale (trattandosi difattispecie penale), cos come gi avvieneanche in Francia, affinch i comuni pos-sano, con proprie ordinanze, individuarele aree e i periodi in cui consentitoeffettuare la bruciatura dei residui vege-tali, nel rispetto di quanto previsto dallanormativa vigente in materia di inquina-mento atmosferico e di salvaguardia dellasalute umana.

    Ci consente di non stravolgere la nor-mativa vigente in materia di smaltimentoe gestione dei rifiuti, non ampliando laderoga a tutti i settori delleconomia, maconfinandola soltanto a quello dellagricol-tura, e di garantire contestualmente laprevenzione degli incendi boschivi e quellinellinterfaccia tra area urbana e foresta.

    Il titolo XI introduce disposizioni inmateria di capitale naturale e contabilitambientale.

    Larticolo 30 istituisce, presso il Mini-stero dellambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, il Comitato per ilcapitale naturale.

    Gli attuali sistemi di valutazione dellepolitiche dipendono principalmente da in-dicatori di tipo economico-sociale (come ilPIL, il tasso di inflazione, il tasso di disoc-cupazione eccetera). Non sono stati sino adora integrati nei processi economici i datirelativi al consumo del capitale di base checonsente di perseguire benessere e svi-luppo, ossia il capitale naturale e i serviziecosistemici, costituiti dalla variet delle ri-sorse della natura e della vita sul pianeta,grazie alle quali la specie umana vive e sisviluppa, alle quali non viene assegnato unvalore. In questo modo si incrementano igi preoccupanti livelli di deficit nei con-fronti dei sistemi naturali (ben individuatidai numerosi indicatori ambientali datempo consolidati nella prassi scientifica alivello internazionale), che compromettonolo stato di benessere, di salute e di sviluppoeconomico delle nostre societ.

    Nella 43a sessione della Commissionestatistica delle Nazioni Unite del febbraio2012, il System of Environmental-Econo-mic Accounting (SEEA) Central Framework stato approvato, per la prima volta, comestandard statistico internazionale. Questodocumento accompagnato da un Expe-rimental Ecosystem Accounting che rias-sume lo stato della conoscenza sulla con-tabilit degli ecosistemi dalla prospettivadella contabilit ambientale-economica eche costituisce un significativo approccioper la valutazione della situazione am-bientale attraverso la misura degli ecosi-stemi e dei flussi dei servizi dagli ecosi-stemi alla dimensione economica e allealtre attivit umane, fornendo una pro-spettiva complementare al SEEA CentralFramework.

    Anche lUnione europea ha sviluppatoun significativo lavoro per stabilire un si-stema di contabilit ambientale utile permisurare il valore dei nostri ecosistemi e ilcosto economico del loro deterioramento,

    Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2093

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  • elemento essenziale per informare i deci-sori politici ed economici, come ricorda an-che il programma generale di azione del-lUnione in materia di ambiente fino al2020 - Vivere bene entro i limiti del nostropianeta (COM(2012)710 definitivo). Inol-tre, nel 2011 stato approvato il regola-mento per le contabilit ambientali del2011 (regolamento UE n. 691/2011) e lar-gomento compreso in numerosi atti uffi-ciali dellUnione europea, come la comuni-cazione della Commissione Non solo PIL -Misurare il progresso in un mondo di cam-biamento (COM(2009) 433 definitivo).

    Il patrimonio naturale e culturale rap-presenta una delle ricchezze pi preziosedel Paese, ma lo stato dellambiente e dellerisorse naturali in Italia presenta unagrande variet di situazioni.

    Accanto ad alcuni aspetti molto positivi,puntualmente rilevati nel Rapporto OCSE2013 sulla performance ambientale dellIta-lia, come la percentuale della superficiedelle aree protette, la diminuzione dei ri-fiuti urbani conferiti in discarica e i pro-gressi nella gestione e nella riduzione delnumero delle discariche, rimangono moltiaspetti negativi e problematici, come lin-quinamento atmosferico di molti centri ur-bani, lelevato prelievo delle risorse idricherinnovabili disponibili, i siti contaminati(circa 5.000), che coprono circa il 3 percento del territorio italiano, il preoccupanterischio di erosione del suolo, esacerbato dafenomeni di siccit e forti piogge di gravitsempre maggiore, e nello stesso tempo i varirischi naturali (terremoti, alluvioni, frane eincendi) cui lItalia soggetta. La pianifica-zione territoriale, le azioni di messa in sicu-rezza del territorio e la vigilanza sullatti-vit edilizia restano insufficienti e contri-buiscono ad aggravare i rischi corsi dallapopolazione e i costi economici e sociali adessi associati.

    Al fine di integrare i costi ambientali nelprocesso decisionale in materia economicae finanziaria e di sviluppo, larticolo 30istituisce il Comitato per il capitale natu-rale che svolge un ruolo di supporto alciclo e agli strumenti della programma-zione finanziaria e di bilancio di cui agliarticoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicem-

    bre 2009, n. 196. Il Comitato pertanto con-tribuisce alla preparazione del Documentodi economia e finanza (DEF) e degli altriatti del Governo in materia di programma-zione finanziaria e di bilancio.

    Le funzioni del Comitato sono princi-palmente:

    fornire al Governo gli strumenti utiliper la migliore comprensione degli effettidello stato delle risorse naturali e dellam-biente sulla performance economica delPaese e sul benessere degli individui, inparticolare individuando le conseguenzeeconomiche e sociali derivanti dalla man-cata prevenzione degli impatti e dei danniambientali delle attivit produttive;

    indirizzare lazione del Governo alfine di assicurare una gestione efficiente esostenibile del capitale naturale del Paesein modo da liberare opportunit di cre-scita sostenibile e di benessere.

    Oltre a tali funzioni principali il Co-mitato svolge le proprie attivit nei se-guenti settori:

    contabilit del capitale naturale: col-labora con lIstituto nazionale di statisticaper la preparazione e lattuazione di unprogramma di lavoro finalizzato allinte-grazione del capitale naturale nelle stati-stiche ambientali nazionali; collabora conle organizzazioni delle imprese e del set-tore agricolo e con gli enti di certificazioneeconomico-finanziaria per promuovere eattivare la contabilit del capitale naturalepubblica e privata;

    promuove lo sviluppo di studi e ri-cerche sugli andamenti e sulla valutazionedel rischio derivante dal consumo delcapitale naturale;

    favorisce luso del cosiddetto approc-cio ecosistemico per lattuazione delle di-rettive europee in materia di protezionedella natura e della biodiversit.

    Larticolo 31 istituisce, presso il Mini-stero dellambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, il Catalogo dei sussidi

    Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati 2093

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  • ambientalmente dannosi e dei sussidi am-bientalmente favorevoli.

    Il numero 5) della raccomandazionedel Consiglio n. 2012/C219/14 sul pro-gramma nazionale di riforma 2012 del-lItalia chiede tra laltro di [agire] perspostare il carico fiscale dal capitale e dallavoro verso la propriet e il consumo coscome verso lambiente .

    Il numero 5) della raccomandazionedel Consiglio n. 2013/C217/11 sul pro-gramma nazionale di riforma 2013 del-lItalia chiede tra laltro di trasferire ilcarico fiscale da lavoro e capitale a con-sumi, beni immobili e ambiente assicu-rando la neutralit di bilancio; a tal fine,rivedere lambito di applicazione delleesenzioni e aliquote ridotte dellIVA e delleagevolazioni fiscali dirette .

    La 5a raccomandazione del rapportoOCSE 2013 sulle performance ambientalidellItalia chiede tra laltro di eliminarele norme fiscali speciali con un impattonegativo sullambiente ed economicamenteinefficienti , mentre la 9a raccomanda-zione del medesimo rapporto chiede tralaltro di proseguire il regolare controllodelle agevolazioni ed esenzioni fiscali; in-trodurre un meccanismo per rivedere si-stematicamente i sussidi diretti e indiretti,gi esistenti o di cui si propone lintrodu-zione, alla luce del loro potenziale impattoambientale .

    LItalia si impegnata a fornire al-lOCSE ogni anno i dati relativi a sussidi,esenzioni e agevolazioni fiscali e sussidi

    ambientalmente motivati, nellambito del Database on Policy Instruments for En-vironmental Policy and Natural ResourcesManagement promosso congiuntamentedallOCSE e dallAgenzia europea perlambiente.

    LItalia inoltre si impegnata, nellam-bito della Convenzione ONU sulla biodi-versit, a eliminare i sussidi dannosi per labiodiversit al massimo entro il 2020 e asviluppare e applicare incentivi positivi perla conservazione e luso sostenibile dellabiodiversit (Piano strategico per la bio-diversit 2011-2020 - Obiettivo 3).

    Nel G8-G20 di Pittsburgh 2009 i Capi diStato e di Governo, inclusa lItalia, si sonoimpegnati a razionalizzare e a eliminarenel medio termine i sussidi ai combustibilifossili e hanno richiesto allOCSE, al-lAgenzia internazionale per lenergia ealla Banca mondiale di produrre unana-lisi dei sussidi ai combustibili fossili invista della loro eliminazione.

    Il regolamento (UE) n. 691/2011 rela-tivo ai conti economici ambientali europei,e successivi aggiornamenti, prevede linse-rimento di un modulo relativo ai sussidiambientalmente dannosi.

    Il documento finale della Conferenzadelle Nazioni Unite sullo sviluppo sosteni-bile del 2012 (Rio+20) Il futuro chevogliamo chiede ai Paesi di eliminare isussidi ambientalmente dannosi relativialla pesca e ai combustibili fossili (para-grafi 173 e 225).

    Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati 2093

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  • RELAZIONE TECNICA

    (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni)

    Larticolo 1 incide sullattuale disciplina della governance degliEnti parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organidegli stessi (direttore e Presidente) e per lacquisizione di efficaciadelle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere disorveglianza ministeriale viene a essere limitato a quelle attinenti agliatti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti,bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti digestione. Inoltre, si ripristina la possibilit di nominare rappresentantidegli enti locali nel Consiglio direttivo.

    In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appenaillustrato, dalle stesse non discend