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G.F. CAMPOBASSO DIRITTO COMMERCIALE 2 DIRITTO DELLE SOCIETA’ 4° Edizione 0

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riassunto diritto commerciale

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Page 1: Diritto Commerciale  Le società

G.F. CAMPOBASSO

DIRITTO COMMERCIALE

2

DIRITTO DELLE SOCIETA’

4° Edizione

0

Page 2: Diritto Commerciale  Le società

I. LE SOCIETA’

1. Il sistema legislativo

I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:» Società semplice» Società in nome collettivo» Società in accomandita semplice» Società per azioni

» Società in accomandita per azioni» Società a responsabilità limitata» Società cooperativa» Mutue assicuratrici

A. LA NOZIONE DI SOCIETÀ

2. Il contratto di società

Società = con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. (art. 2247)

» Oggi le SRL e le SPA possono essere costituite anche con atto unilaterale

In generale, comunque, le società si caratterizzano per:1. Conferimenti dei soci2. Esercizio in comunità di una attività economica (scopo – mezzo)3. Divisione degli utili

3. I conferimenti = contributi dei soci alla formazione del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

È essenziale che tutti i soci facciano o si obbligano a fare un conferimento che si esporrà al rischio d’impresa.

Oggetto del conferimento secondo l’art. 2247 possono essere beni o servizi quindi denaro, beni in natura, prestazioni di attività lavorativa (seppure non possibile in tutte le società). Si applica alle società di persone e dopo la riforma del 2003 nelle società a responsabilità limitata. Mentre per le società per azioni ha espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizio.

4. Patrimonio sociale e capitale sociale

IL PATRIMONIO SOCIALE = complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi della società (attività e passività)

Esso (o meglio l’attivo di bilancio) costituisce la garanzia principale o esclusiva (con responsabilità limitata) dei creditori della società.

IL CAPITALE SOCIALE = valore in danaro dei conferimenti all’atto costitutivo.

Il CS è un valore storico e non cambia nel corso della vita della società. Ha funzione:

» Vincolistica

È una voce che vincola i valori dell’attivo = garanzia patrimoniale supplementare.Esso sarà stabilmente destinato all’attività sociale e non sarà distribuibile.

» Organizzativa

Esso è organizzativo nel senso che è rilevante nel verificare se la società ha conseguito utili o perdite.

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Page 3: Diritto Commerciale  Le società

Funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive di carattere amministrativo (diritto di voto) o patrimoniale (partecipazione agli utili) in quanto i diritti spettano in modo proporzionale alle quote conferite

5. L’esercizio in comune di attività economica [scopo – mezzo delle società]

= oggetto sociale = attività con la quale la società creerà gli utili da distribuire (scopo-mezzo)

L’attività deve essere:» Iscritta nell’atto costitutivo e può essere modificata in base alle norme sulle

modificazioni di tale atto» Produttiva = attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione

o allo scambio di beni e servizi» ≠ godimento dei beni conferiti dai soci >> disciplina sulla comunione (aggressione

dei creditori personali anche sulla cosa comune)NB! quindi società di mero godimento vietate ma godimento + att. produttiva consentite!

--> le società immobiliari di comodo (locazione a terzi di immobili) sono quindi vietate ≠ società immobiliari che gestiscono residence (si attività produttiva)

6. Società e impresa. Le società occasionali.

7. Società tra professionisti.

Come già visto i professionisti intellettuali, pur svolgendo attività economica, non svolgono ai fini di legge attività d’impresa. Ma possono costituirsi in società??

No, vi sono alcune norme:» 2229 C.c.: carattere rigorosamente personale dell’attività intellettuale.

≠ ente impersonale come la società

» lgg 1815/1939: se più professionisti si uniscono allora “studio legale, tecnico, commerciale, contabile amministrativo o tributario” con i nomi dei consociati nella denominazione dell’ufficio.

Comunque, oggi le società tra professionisti assumono sempre più carattere imprenditoriale e si necessita di una nuova legge sulle società tra professionisti.

(segue) La società tra avvocati.

In deroga a tale principio vi è la disciplina delle società tra avvocati.

Le società tra avvocati:» hanno per oggetto l’esercizio in comune della ‘attività professionale di

rappresentanza, difesa e assistenza svolta dai propri soci» si applicano le norme sulla SNC se non diversamente disposto<

» sono soci solo avvocati e no soci di più società contemporaneamente» la ragione sociale deve contenere l’indicazione “Società tra professionisti” e i

nomi e le professioni dei soci» è iscritta nell’albo degli avvocati --> applicazione norme deontologiche degli

avvocati.» Non è soggetta a fallimento

Inoltre, per valorizzare il carattere personale della professione:» L’amministrazione non può essere affidata ai terzi» Il cliente può chiedere l’assistenza da un particolare socio

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Page 4: Diritto Commerciale  Le società

» Il socio e i soci incaricati dal cliente (e non tutti) sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico + patrimonio della societàoppure tutta la società se si è omesso di comunicare il socio assistente il cliente

Esistono forme di società tra professionisti che sono ammesse (cioè lecite e valide) perché non hanno come oggetto sociale l’esercizio della professione:

1. società di mezzi = acquisto e gestione in comune di beni strumentali per l’esercizio

individuale delle professioni2. società di servizi imprenditoriali = professione + servizi di carattere

imprenditoriale(es. società di ingegneria = progettazione + realizzazione e vendita impianti

industriali)

8. Lo scopo – fine delle societàLo scopo fine della società può essere diverso:

» Lucrativo= conseguire utili (lucro oggettivo) e dividerli tra i soci (lucro soggettivo)Scopo tipico affidato dal legislatore a società di persone e società di capitali

» MutualisticoScopo perseguito dalle società cooperative: fornire ai singoli soci un vantaggio patrimoniale diretto che può consistere in un risparmio di spesa o in una maggior remunerazione del lavoro dei soci nella cooperativa.Necessario metodo economico per la realizzazione di scopi economici.

» ConsortileTutti i tipi di società tranne la società semplice possono realizzare lo scopo consortile.Metodo economico per la realizzazione di uno scopo economico degli imprenditori quali minori costi o maggiori ricavi.Non devono perseguire scopo di lucro in senso proprio.

Queste sono le tre categorie fondamentali degli scopi della società che sempre perseguono un risultato economico a favore esclusivo dei soci.

9. (segue) Società ed associazioni. L’impresa sociale. Vi sono norme eccezionali che prevedono società» Senza scopo di lucro

Previste per legge (legislazione speciale quindi) hanno scopi esclusivamente pubblici o incompatibili con la causa economica (es. società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) ≠ ONLUS!!!Oggi si stanno riducendo.

10. Società e comunione

11. (segue) Società e “comunione d’impresa”

12. (segue) L’impresa coniugale

B. TIPI DI SOCIETÀ

1. Nozione. Classificazioni.

I tipi di società tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:» Società semplice» Società in nome collettivo

» Società in accomandita semplice» Società per azioni

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Page 5: Diritto Commerciale  Le società

» Società in accomandita per azioni» Società a responsabilità limitata

» Società cooperativa» Mutue assicuratrici

Si possono classificare in vari modi:

» In base allo scopo:<

Lucrative Mutualistiche e cooperative

» Tra le lucrative, in base alla natura dell’attività:

Società semplice = solo attività non commerciale (con la riforma del 2001 obbligo iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale).

Tutte le altre = attività commerciale e non con iscrizione nel registro delle imprese

» In base alla personalità giuridica: Società di capitali e società cooperative = con personalità giuridica Società di persone = senza personalità giuridica.

S.s. Att. non commerciale

SNC LUCRATIVESAS SRLSPASAPASoc. Cooperative MUTUALISTICHE

Nelle società di capitali:» Vi è una pluralità di organi» Principio di maggioranza nel funzionamento degli organi» Il singolo socio non ha diretto potere di amministrazione e controllo

Nelle società di persone:» Non vi è una pluralità di organi<

» Si riconosce al socio il potere di amministrare la società (e di esserne illimitatamente responsabile) + il consenso dei soci per modificare l’atto costitutivo

» Il singolo socio ha potere di amministrazione e rappresentanza nella società.

Ulteriore distinzione può essere fatta sul regime di responsabilità delle obbligazioni sociali:

» Società in cui rispondono patrimonio + soci personalmente e illimitatamente

» Società in cui rispondono patrimonio + alcuni soci personalmente e illimitatamente

» Società in cui risponde solo il patrimonio

14. Personalità giuridica e autonomia patrimoniale delle società

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale sono due tecniche giuridiche per ottenere lo stesso obiettivo economico che consiste in:

» Rendere il patrimonio della società aggredibile solo dai creditori sociali» Separare il patrimonio sociale e quello personale

Le società di capitali hanno personalità giuridica:» Società sono soggetti di diritto formalmente distinti dai soci (patrimonio società

autonomo)

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Att. commercialePersonalità giuridica

No personalità giuridica

Page 6: Diritto Commerciale  Le società

» Autonomia patrimoniale perfetta (patrimonio soci autonomo)

Le società di persone non hanno personalità giuridica ma:» Autonomia patrimoniale imperfetta:

I creditori personali non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi. --> i creditori personali possono (con limitazioni) al massimo far liquidare la quota societaria

» Beneficio di preventiva escussione sul patrimonio sociale = responsabilità

sussidiaria dei soci

È comunque diffuso che le società di persone formino soggetti di diritto a se stanti seppur senza personalità giuridica. Da cui deriva che:o i beni sociali non sono in comproprietà speciale ma della societào le obbligazioni sociali non sono personale ma della societào imprenditore è la società e non il gruppo dei soci

NB. Se non si sceglie un tipo di società tra quelli indicati dal codice >> società semplice se attività non commerciale>> SNC se attività commerciale

Volendo si possono con apposite clausole (cd clausole atipiche), non incompatibili con il modello scelto, disegnare un assetto organizzativo diverso da quello impostato dal legislatore.Non è possibile creare società di tipo diverso da quelle indicate dal codice = No società atipiche

15. La soggettività delle società di persone.

16. Tipi di società ed autonomia privata.

17. Contratto di società ed organizzazione.

II. LA SOCIETA’ SEMPLICE. LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO.

A. LE SOCIETÀ DI PERSONE

1. Le società di persone.2. L’atto costitutivo. Forma e contenuto.

3. Società di fatto. Società occulta.

4. La società apparente.

5. La partecipazione degli incapaci.

6. Partecipazione di società in società di persone.

7. L’invalidità della società.

B. L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE

8. I conferimenti9. La disciplina dei conferimenti

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Page 7: Diritto Commerciale  Le società

10. Il socio d’opera

11. Patrimonio sociale e capitale sociale.

12. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite.

13. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

14. Responsabilità della società e responsabilità dei soci.

15. I creditori personali del socio.

C. L’ATTIVITÀ SOCIALE

16. Modello legale e modelli statutari.17. L’amministrazione della società.

18. Amministrazione e rappresentanza

19. I soci amministratori.

20. I soci non amministratori.

21. Il problema dell’amministratore estraneo.

22. Il divieto di concorrenza.

23. Le modifiche dell’atto costitutivo.

24. metodo collegiale e principio maggioritario.

D. SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE

25. Scioglimento del singolo rapporto e scioglimento della società.26. La morte del socio.

27. Il recesso.

28. L’esclusione.

29. La liquidazione della quota.

E. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

30. Le cause di scioglimento.31. La società in stato di liquidazione.

32. Il procedimento di liquidazione.

33. L’estinzione della società.

34. Il fallimento della società estinta.

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III. LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

1. Nozione e caratteri distintivi

È disciplinata dagli art. 2313 – 2324.

La SAS si basa su norme della SNC ma in pratica anticipa leggermente la disciplina delle società di capitali. Essa è l’unica che permette l’esercizio dell’impresa commerciale con la distinzione dei soci.

Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:a. Soci accomandatari

Rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni socialib. Soci accomandanti

“Rispondono”1 solamente della quota conferita (= solo obbligo di eseguire i conferimenti promessi) + divieto di immistione.

2. La costituzione della società. La ragione sociale.

L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese pena irregolarità della SAS.

L’atto costitutivo:» Deve indicare soci accomandanti e accomandatari» Deve indicare la ragione sociale nella quale deve essere indicato il nome di almeno

uno dei soci accomandatari e l’indicazione SAS.

NB se viene iscritto nome accomandante --> stessa disciplina accomandatario ma senza amministrazione, diventa solo illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali.

3. I soci accomandanti e l’amministrazione della società.

Divieto di immistione Art. 2420: <

Gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procure speciali per singoli affari.

≠ risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per TUTTE le obbligazioni sociali.

se la società fallisce, fallisce anche lui al pari degli accomandataripuò essere escluso dalla società con decisione a maggioranza dei soci (tranne che sia stato autorizzato / ratificato dagli amministratori)

Quindi il socio accomandante:» Non può prendere decisioni e non ha potere decisionale autonomo» Non può agire come institore» Può solo concludere affari in nome di procure speciali concesse dagli

amministratori >> no responsabilità per l’operazione = no violazione divieto

1 Significa che rischiano soltanto la quota conferita

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I soci accomandanti partecipano con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori che deve avere il consenso unanime dei soci accomandatari + maggioranza del capitale dei soci accomandanti.

I soci accomandanti possono partecipare all’attività d’imprese limitatamente a:» Procure speciali per singoli affari (v. sopra)» Prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli

amministratori» Dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni se l’atto

costitutivo lo consente.

Comunque i soci accomandanti hanno diritto a:» Comunicazione annuale del bilancio » Controllo dell’esattezza del bilancio consultando libri e documenti

societari» Approvare il bilancio se inteso come atto di controllo e non di gestione.

4. Il divieto di immistione

5. Il trasferimento della partecipazione sociale.Il trasferimento della partecipazione è diverso a seconda del tipo di soci:

» Accomandatari = consenso unanime tra vivi, consenso anche degli eredi se mortis causa (SNC)

» Accomandanti = maggioranza del capitale sociale tra vivi, salvo diversa disposizione; liberamente trasferibile senza consenso dei soci se mortis causa.

6. Lo scioglimento della societàOltre alle cause di scioglimento della SNC la società si può sciogliere se viene meno una delle due categorie di soci e non viene ripristinata nel termine di 6 mesi.Se mancano accomandatari --> accomandanti nominano provvisorio con sola ordinaria amministrazione che risponde limitatamente alla quota conferita.

La chiusura e la cancellazione sono uguali alla SNC; se vi sono creditori rimasti insoddisfatti potranno far valere i loro crediti sulla quota di liquidazione (da eccesso di attività) degli accomandatiti.

7. La società in accomandita irregolare

Rimane la distinzione tra soci accomandanti e accomandatari.I soci accomandanti rispondono limitatamente alla propria quota salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali

--> non si possono compiere operazioni nemmeno con procura, altrimenti resp. Illimitata.Per il resto valgono le regole della SNC irregolare.

IV. LA SOCIETA’ PER AZIONI

1. Nozione e caratteri essenziali

La SPA è caratterizzata dal fatto che:a. risponde per le obbligazioni sociali solo con il patrimonio socialeb. la partecipazione sociale è rappresentata da azioni

I suoi caratteri essenziali sono:a. Personalità giuridica

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La SPA è un soggetto distinto dalle persone fisiche e gode perciò di una piena e perfetta autonomia patrimoniale.

b. Responsabilità limitata dei sociLa società risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.Nella società per azioni i soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la società con il suo patrimonio. I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi. RIFORMA diritto societario 2003 anche quando tutte le azioni sono concentrate nelle mani di un unico socio.

c. Organizzazione corporativaVi sono tre organi con autonome funzioni:

» Assemblea » Cda » Collegio sindacaleLe decisioni sono prese a maggioranza dell’assemblea in base alle quote detenute. Ma autonomia amministratori per gestire ≠ blocco attività impresa

d. Quote rappresentate da azioni<

Partecipazioni omogenee e standardizzate che conferiscono uguali diritti.Sono trasferibili mediante documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito.SPA di grandi dimensioni: azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori (no interesse gestione)

Maggiore possibilità abusi amministratori = meno controlloSPA a base ristretta: Chi rischia di più amministra e lo farà bene perché è lui a rischiare.

2. Società per azioni e tipologia della realtà.

3. Evoluzione della disciplina delle SPA nel tempo

1974: strumenti di tutela degli azionisti risparmiatori + creazione azioni di risparmio, maggior trasparenza, certificazione bilanci da società di revisione, creazione CONSOB1998:Investimento indiretto in azioni con intermediari detti investitori istituzionali e loro valorizzazione (emanazione TUF), potenziamento degli istituiti delle società quotate (es. maggior autonomia statutaria, potenziamento dell’informazione)2003 (entrata in vigore nel 2004):Semplificazione disciplina società di capitali, + autonomia statutaria per aumentare competitività imprese italiane, previsione di nuovi modelli di amministrazione, di società unipersonali e semplificazione della costituzione e della disciplina delle modificazioni statutarie.Disciplina separate per società (quotate e non) che fanno ricorso al capitale di rischio (= superano un numero di azionisti determinati dalla CONSOB) --> volontà di rendere più flessibile e duttile la normativa sulla spa

4. Società per azioni e modelli societari.

A. LA COSTITUZIONE

5. Il procedimento. Si compone di 2 fasi fondamentali:

6. La stipulazione dell’atto costitutivo.

La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire:» Simultaneamente

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Atto costitutivo stipulato e sottoscritto integralmente immediatamente» Per pubblica sottoscrizione

Si raccoglie tra il pubblico il capitale iniziale sulla base di un programma proposto dai promotori. (raramente utilizzato per complessità)

7. L’atto costitutivo: forma e contenuto.

La società per azioni può costituirsi per CONTRATTO e dopo la riforma del 2003 anche per ATTO UNILATERALE.

» Deve essere redatto con atto pubblico pena la nullità» Deve indicare (art. 2328)

1. Generalità soci, promotori e azioni loro assegnate2. Denominazione (regole antitrust + SPA) e comune dove è posta la

sede della società e le eventuali sedi secondarie3. Oggetto sociale = attività che si vuole svolgere4. Ammontare capitale sottoscritto e versato5. Numero e valore nominale azioni e loro modalità di circolazione6. Valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura7. Norme di ripartizione degli utili (se si modifica quella di legge)8. Benefici a soci fondatori o promotori (max 10% utili per 5 anni)9. Sistema di rappresentazione, numero e poteri amministratori e chi

ha la rappresentanza10. Numero di componenti del collegio sindacale11. Nomina dei primi amministratori, sindaci e soggetto che esercita

controllo contabile12. Importo globale di spese di start-up13. Durata della società (si può stabilire a tempo indeterminato,

recessione entro un anno dalla costituzione)

Lo STATUTO, redatto accanto all’atto costitutivo, indica le regole di funzionamento della società ed è considerato parte integrante dell’atto costitutivo --> atto pubblico.

8. Le condizioni per la costituzione.

Le CONDIZIONI per la costituzione sono:» Capitale non inferiore a 120.000 € (tranne leggi speciali)» Sottoscrizione integrale del capitale sociale» Versamento in banca del 25 % dei conferimenti in danaro (tutti se

unilaterale)>> C/c vincolato fino a iscrizione ≠ rientro in possesso entro 90 gg

» Che sussistano le altre condizioni richieste da leggi speciali

9. Gli effetti della stipulazione dell’atto costitutivo

10. Il controllo notarile

11. L’iscrizione nel registro delle imprese

1. Deposito da parte del notaio entro 20gg all’ufficio del registro ≠ amministratori ≠ sanzioni pecuniarie e può farlo ogni socio a spese della società.

2. Controllo di legalità (conformità alle leggi) del notaio dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione

3. Controllo della documentazione da parte dell’Ufficio delle imprese 4. Iscrizione nel registro con acquisto della personalità giuridica e viene ad esistenza

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NB! per gli atti compiuti tra la stipulazione e l’iscrizione i soci fondatori / promotori sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi.La società creata si accolla solo le spese necessarie per la costituzione ma non la responsabilità.

NB!! non è consentita l’emissione di azione prima dell’iscrizione nel registro delle imprese salvo quelle costitute per pubblica costituzione. Le azioni emesse non sono comunque nulle.

12. Le operazioni compiute prima dell’iscrizione

13. La nullità delle società per azioni

Prima dell’iscrizione: cause di nullità uguali a quelle della disciplina generale dei contrattiDopo l’iscrizione: le cause di nullità sono 3:

» No atto pubblico» Illiceità dell’oggetto sociale» Mancanza di ogni indicazione della denominazione della società o

conferimenti o ammontare CS o oggetto sociale

La dichiarazione di nullità:» non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo

l’iscrizione nel registro delle imprese» i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti sino a quando i

creditori sociali non sono soddisfatti.» Opera solo per il futuro e determina lo scioglimento della società

>> liquidatori nominati direttamente dal tribunale

» È sanabile : la nullità non può essere dichiarata quando la causa è stata rimossa e di tale eliminazione è stata data pubblicità nel registro delle imprese

Come nel diritto privato la dichiarazione di nullità è imprescrittibile e esercitabile da chiunque vi abbia interesse.

B. LA SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE. I PATRIMONI DESTINATI.

14. La società per azioni unipersonaleÉ possibile con la riforma del 2003. Essa prevede che:a. è consentita la costituzione della SPA con atto unilaterale di un unico socio

fondatore.b. risponde di regola il patrimonio sociale con alcune eccezioni

Ci sono norme particolari però:» Costituzione : l’unico socio risponde in solido prima dell’iscrizione nel registro delle

imprese.» Conferimenti : l’unico socio deve versare integralmente i versamenti in denaro. Se

viene meno pluralità di soci deve versare anche gli altri conferimenti entro 90 gg --> resp. illimitata

» Trasparenza : negli atti e nella corrispondenza indicare che c’è un unico socio + dati anagrafici unico socio nel registro delle imprese

» Rapporti società e socio : le operazioni a favore del socio sono opponibili a terzi solo se risultano dal libro delle adunanze o da atto scritto con data anteriore certa prima del pignoramento.

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» Eccezioni : oggettive e formali che comportano responsabilità illimitata del socio nel periodo in cui detiene tutte le azioni; le eccezioni sono causate da:

o no versamento integrale o fino a attuazione specifica pubblicità SPA unipersonale.

La illimitata responsabilità si sana appena si adempie.

15. I patrimoni destinati

Patrimoni destinati = patrimoni destinati ad un singolo affare per limitare rischio di un settore.

Ci sono 2 tipi di patrimoni destinati:a. Patrimoni destinati a uno specifico affare entro il 10% del patrimonio netto, salvo

attività che si basano su leggi speciali

» Deliberato dal CDA a maggioranza dei suoi componenti» Deliberazione iscritta nel registro delle imprese e verbalizzata da un notaio» Dà effetti dopo 60 gg da iscrizione» Indicazione dell’affare e se si emettono titoli relativi all’affare (+ assemblea di

chi sottoscrive gli eventuali titoli) » Devono essere tenuti separatamente libri e scritture contabili per il patrimonio

destinato» Alla fine dell’affare --> rendiconto finale nel registro delle imprese.» Se creditori insoddisfatti --> liquidazione del patrimonio destinato entro 3 mesi.

Il patrimonio destinato è separato dal resto del patrimonio e non è aggredibile dai creditori salvo che per i proventi destinati alla società se gli atti compiuti per l’affare rechino espressa menzione del vincolo di destinazione (destinati cioè al singolo affare).

b. Stipulare con terzi un contratto di finanziamento con rimborso da utili derivanti dall’affare stesso.» Indicazione degli elementi dell’operazione con specificazione beni strumentali,

parte coperta dal finanziamento o dalla società, garanzia per il rimborso di una parte del finanziamento.

<

» Il patrimonio destinato = proventi affare, frutti e investimenti eventualmente effettuati.

» Deposizione nel registro delle imprese» Sistemi di incasso e contabilizzazione separati» I creditori sociali non possono agire sui beni per la realizzazione dell’affare ma

solo azioni conservative per i loro diritti

Delle obbligazione con il finanziatore risponde solo il patrimonio destinato + eventuali garanzie per il rimborso di una parte.Se la società fallisce, il finanziatore si insinua nel fallimento per le somme non riscosse.

16. Patrimoni destinati c.d. operativi.

17. I finanziamenti destinati.

C. I CONFERIMENTI.

18. I conferimenti

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Conferimenti = contributi dei soci alla formazione del capitale iniziale di rischio d’impresa.

Capitale sociale = ∑ dei conferimenti promessi / eseguiti dai soci alla società

= il valore dei conferimenti non può scendere sotto il valore nominale del capitale sociale ma, si può prevedere che alcuni soci, conferendo meno abbiano più azioni e altri, conferendo di più, abbiano minori azioni; basta che il totale dei conferimenti sia pari al valore del CS

>> funzione vincolistica ed organizzativa

Nella disciplina dei conferimenti vi sono 2 obbiettivi:1. garantire che i conferimenti vengano realmente acquisiti2. garantire che il valore loro assegnato sia veritiero (no prestazioni d’opera ad es.)

19. I conferimenti in danaro

Art. 2342: I conferimenti devono essere eseguiti in danaro se l’atto costitutivo non prevede diversamente.Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro o intero ammontare nel caso di società unipersonale.

Per i versamenti dovuti gli amministratori possono richiamarli a loro piacimento.Se vengono trasferite azioni non interamente liberate, l’obbligo di conferimenti cade sia sul socio attuale che sull’alienante entro 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Se il socio che non esegue il pagamento:» non ha diritto al voto» si offrono le azioni agli altri soci in proporzione alle quote di partecipazioni e

per un valore non inferiore ai conferimenti ancora dovuti» vendita a mezzo banca o intermediario finanziario» esclusione del socio trattenendo ciò che è già versato + risarcimento danni» nuova circolazione entro l’esercizio» annullamento azioni» oppure si procede con la normale azione giudiziaria.

20. I conferimenti diversi dal danaro.

Non possono formare oggetto di servizi le prestazioni di opera o di servizi (art. 2342 c.5)

>> difficile valutazione – è necessario che CS sia effettivo

Beni in natura e crediti: stesse norme SNC e le azioni sono interamente liberate con i conferimenti.

I conferimenti devono essere contestuali alla sottoscrizione. I conferimenti non possono prevedere cose generiche, future o

altrui.Diritti di godimento: sono ammessiBeni immateriali: sono ammessi, come prestazione di dare (es. brevetti)

21. La valutazione.

La VALUTAZIONE dei beni in natura deve essere veritiera e oggettiva.

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>> stima di un perito nominato dal tribunale che deve assegnare un valore almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e l’eventuale sovrapprezzo.

Entro 6 mesi gli amministratori devono controllare la valutazione e possono e procedere alla revisione della stima (le azioni collegate diventano inalienabili).<

Se il valore dei beni è inferiori di almeno un 1/5, gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il CS e annullare le azioni scoperte.

Il socio può però, dopo la revisione del suo conferimento:» versare la differenza in danaro» recedere dalla società con restituzione del bene conferito se possibile

NB. L’ACQUISTO DI BENI DAI SOCI <

È necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria + relazione giuriata di stima di un esperto designato dal tribunale per l’acquisto (≠ conferimenti) da parte della società di crediti o beni da soci, promotori, fondatori o amministratori quando:

» l’acquisto è entro 2 anni dall’iscrizione in bilancio» il corrispettivo è pari o superire a 1/10 del CS» gli acquisti non riguardano operazioni correnti della società

L’acquisto è comunque valido ma l’amministratore e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società.

22. Gli acquisti potenzialmente pericolosi.

23. Le prestazioni accessorie.

Oltre i conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere e descrivere (durata, modalità e compenso) prestazioni accessorie non consistenti in danaro.

>> si vincolano i soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non formano conferimento + elemento personalistico (qualità del socio che le esegue)

Le azioni con incorporate le prestazioni accessorie sono nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Gli obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti i soci.

V. LE AZIONI

1. Nozione e caratteri

Azioni = quote di partecipazione dei soci nella SPA.Esse sono omogenee, standardizzate e liberamente trasferibili.In particolare le azioni sono:» di identico ammontare» attribuiscono identici diritti

>> distinte e autonome anche quando sono in mano alla stessa persona» indivisibili

>> se intestate a più persone --> rappresentante comune » circolano similarmente ai titoli i credito nominativi

A. AZIONI E CAPITALE SOCIALE.

2. Il valore delle azioni.

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Le azioni rappresentano un’identica frazione del capitale sociale nominale [identico ammontare]Le azioni possono essere:a. con valore nominale

Sono insensibili alle variazioni patrimoniali della società.Il valore può essere modificato solo a causa di modificazione dell’atto costitutivo con un frazionamento o raggruppamento di azioni che va a modificare il valore nominale

b. senza valore nominale lo statuto indica solo capitale sociale e numero di azioni.La partecipazione sarà espressa non in numero d’azioni ma in una % del numero di azioni emesse.

Le azioni possono assumere vari valori:A. VALORE D’EMISSIONE

In nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale ≠ da dire che a conferimenti uguali corrispondono uguali azioni.Le azioni possono essere emesse:

» complessivamente per un valore inferiore a quello dichiarato» sopra la pari [valore reale > valore nominale];

obbligatoria con esclusione diritto d’opzione degli azionisti su nuova emissione

B. VALORE DI BILANCIO = patrimonio netto / n ° azioni

C. VALORE DI MERCATO = prezzo di scambio delle azioni --> da quotazione se quotata, + rappres. del valore reale

Il pacchetto azionario ha un proprio specifico valore di solito notevolmente superiore a quello delle azioni che lo compongono --> disciplina particolare

3. L’indivisibilità delle azioni

4. Frazionamento e raggruppamento delle azioni

B. LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA.

5. L’uguaglianza dei diritti

DIRITTI DELL’AZIONISTA

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce diritti e poteri:» Di natura amministrativa (es. diritto di voto, di impugnazione delibere)» Di natura patrimoniale (es. diritto agli utili e quota di liquidazione)» Di natura patrimoniale e amministrativa insieme (es. diritto di opzione)

Art. 2348: le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.Tale uguaglianza può essere:

» Relativa : si possono creare categorie di azioni fornite da diritti diversi.» Oggettiva : si hanno alcuni diritti indipendentemente dal numero di azioni

possedute ma per il solo fatto di essere azionisti (diritto di partecipazione all’assemblea).

» Disuguaglianza soggettiva : una quota di partecipazione più ampia attribuisce al possessore di tale quota maggiori diritti e in particolare capacità di controllo

>> chi rischia di più ha più potere

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Page 17: Diritto Commerciale  Le società

≠ se c’è poteri pubblici: indipendentemente da azioni, maggiori poteri (es. veto)

6. Unità ed autonomia delle partecipazioni azionarie.

7. Le categorie speciali di azioni

Si creano nella creazione dello statuto o in una modificazione dello stesso.Esse comportano mutamenti a livello organizzativo:» Si creano assemblee speciali che funzionano:

Se quotate: con disciplina azionisti di risparmio + rappresentante az. speciali Se non quotate: con disciplina assemblea straordinaria

» Se l’assemblea generale pregiudica i diritti delle azioni speciali --> approvata anche dall’assemblea speciale

>> sacrificio interessi speciali a quelli generali – interesse di gruppo x le azioni speciali ≠ singoli

Diritti amministrativi [diritto di voto]» No azioni con diritto di voto plurimo» Si azioni senza diritto di voto» Si azioni con diritto di voto limitato a certi argomenti» Si azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari

condizioniPer le SPA chiuse sono ammessi:

a. Il voto limitato in una misura massima b. Il voto scalare (es. fino al 10%, un azione un voto, dal 10 al 20 un voto ogni 2

azioni)

Diritti patrimoniali a. Azioni privilegiate = privilegio nella distribuzione degli utili e rimborso del capitale

alla liquidazione e anche nella partecipazione alle perdite.

Possono essere modellate a seconda delle esigenza ma sempre divieto di patto leonino.b. Azioni correlate = diritti patrimoniali correlati ai risultati della SPA in un

determinato settore.Lo statuto deve indicare chiaramente i criteri di individuazione dei risultati del settore.NB. Ai possessori di azioni correlati non possono essere corrisposti dividendi superiori agli utili risultanti dall’attività generale dell’impresa. [tutela creditori sociali]

8. Il contenuto della partecipazione azionaria.

9. Le azioni di risparmio

Le azioni di risparmio offrono limitati poteri amministrativi + diritti patrimoniali come le privilegiate.Possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate

≠ azioni senza voto emesse da SPA chiuse perché in azioni di risparmio devono necessariamente avere alcuni privilegi patrimoniali

Non possono superare ½ del CS insieme alle azioni a voto limitati (v. sopra).

Le azioni di risparmio:» Diritti amministrativi : no diritto di voto e collegati (intervento e impugnazione) nelle

assemblee ordinarie e straordinarie; si convocazione assemblea perché cmq soci.

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No + di ½ CS

Page 18: Diritto Commerciale  Le società

» Diritti patrimoniali : azioni privilegiate con privilegi minimi indicati dall’atto costitutivo.

» Organizzazione : si basa su: Assemblea speciale

delibera su decisioni di quella generale che pregiudicano i diritti degli az. di risparmio Rappresentante comune

diritto di impugnazione e di assistere alle assemblee generali (≠ azionista di risparmio) e tutela interessi azionisti di risparmio

10. Le azioni a favore dei prestatori di lavoroDerivano sempre da delibera con assemblea straordinaria. Possono essere

» Gratuite = assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti con emissione gratuita

» A pagamento = si limita diritto d’opzione azionisti e si offrono ai dipendenti

» Strumenti finanziari partecipativi = norme particolari per l’esercizio dei diritti e trasferimento degli stessi

11. Le azioni di godimento.

12. Gli Strumenti finanziari partecipativi.

Gli strumenti finanziari partecipativi si configurano a metà strada tra obbligazioni e azioni.

Non vanno ad aumentare il CS ma il patrimonio della società.

La disciplina prevede che:» No diritto di voto (o solo su argomenti indicati) ma diritti amm.vi (es. partecip. in

assemblea)» Possono essere acquisiti con conferimenti di vario titolo tra cui la prestazione

d’opera / servizi» Lo statuto indica le varie modalità d’emissione, i diritti che conferiscono, le

sanzioni in caso d’inadempimento e la legge di circolazione se consentito>> ampia autonomia ed elasticità lasciate all’autonomia privata

Sono uno strumento per reperire facilmente capitali e si possono adattare al mercato a seconda delle esigenze --> elasticità voluta dal legislatore

C. LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

13. I titoli azionari

I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le azioni e ne consentono il trasferimento.

Possono essere o no emessi nelle SPA chiuse:» qualità di socio da iscrizione nel libro dei soci» trasferimento con disciplina della cessione del contratto

Per le SPA quotate o le cui azioni o obbligazioni sono diffuse in modo rilevante sul mercato non esistono più i titoli --> gestione accentrata dematerializzata (solo registrazioni contabili)

Le azioni sono titoli di credito emessi in base ad un determinato rapporto causale.

Le azioni oggi devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse da Sicav che possono essere nominative o al portatore se interamente liberate.

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Page 19: Diritto Commerciale  Le società

Azioni nominative --> disciplina generale dei titoli di credito nominativi [doppia annotazione]Azioni al portatore --> disciplina generale dei titoli di credito al portatore [consegna]

I vincoli sulle azioniLe azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e quindi sottoponibili a sequestro e pignoramento.In questo caso:» Diritti amministrativi

diritto di voto: all’usufruttuario o creditore pignoratizio ma in modo da non ledere gli interessi del socio ≠ risarcimento danni

diritti diversi dal voto: esercizio disgiunto tranne che sequestro, esercizio da parte del custode

» Diritto d’opzione Spetta al socio che deve provvedere al versamento delle somme necessarie entro 3 gg dalla scadenza dell’esercizio ≠ alienazione con banca o SIMSe l’aumento è gratuito le nuove azioni sono sottoposte a pegno, usufrutto e sequestro.

» Azioni non interamente liberate Con pegno il socio deve versare il restante ≠ il creditore pignoratizio fa vendere a banca o SIMCon usufrutto versa l’usufruttuario ma viene rimborsato alla termine dell’usufrutto.

I limiti alla circolazione delle azioniI limiti sono diversa natura:1. Limiti legali

La libera trasferibilità è limitata dalla legge per:a. Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro 1a del controllo della

valutazioneb. Le azioni con prestazioni accessorie senza il consenso del CDA

2. Limiti convenzionaliLa libera trasferibilità può anche essere limitata da accordi intercorsi tra i soci.Tali accordi sono i cd sindacati di blocco. Essi:» hanno lo scopo di evitare l’ingresso a terzi non graditi.» vincolano solo le parti contraenti (= inopponibili a terzi)

>> la vendita è comunque valida; l’inadempiente risarcirà gli altri contraenti

3. Limiti statutari

La libera trasferibilità può anche essere limitata da norme contenute nello statuto.Si inseriscono nell’atto costitutivo clausole che acquistano efficacia reale e che possono essere opponibili ai terzi non graditi.Lo statuto può anche vietare la circolazione delle azioni per un periodo non superiore ai 5 anni.Esistono diversi tipi di clausole:

» Clausole di prelazione Prima di vendere le azioni bisogna offrirle ai soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni.≠ inefficacia del trasferimento --> riscatto dell’azione da parte dei soci dal terzo

» Clausole di gradimento Due sottocategorie di clausole che prevedono il trasferimento se

Possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente Consenso di un organo sociale (quasi sempre CDA) [cd di mero

gradimento]

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Page 20: Diritto Commerciale  Le società

Se rifiuto acquisto da parte della società o recesso dell’alienante. Contestate perché abuso da parte del controllo verso i soci di

minoranza.» Clausole di riscatto

Le azioni possono essere riscattate dalla società al verificarsi di determinati eventi.Valore si determina da disciplina del recesso e, se è la società a riscattare, anche quella sulle azioni proprie.

Tali clausole possono essere inserite o tolte con approvazione dell’assemblea straordinaria; a chi era in disaccordo viene riconosciuto il diritto di recesso.

Operazioni su azioni proprieSono operazioni pericolose perché minano l’integrità del CS, per i diritti amministrativi falsati e per il mercato dei titoli (es. evitare scalata).

Sono 3 le situazioni regolate:1. Sottoscrizione

In nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni salvo l’esercizio del diritto di opzione su azioni già detenute dalla società.

Questo divieto agisce sia in caso di sottoscrizione diretta o da parte di terzi per conto della società.≠ chi ha sottoscritto deve liberare le azioni:sottoscrizione diretta >> amministratori o soci fondatori / promotori, salvo provino di essere

esenti da colpesottoscrizione indiretta >> terzo considerato sottoscrittore per conto proprio ma risponde in

solido con amministratori per la liberazione dell’azione.

2. AcquistoCi sono 4 condizioni:

a. Somme utilizzate non superiore a utili distribuibili e riserve disponibilib. Le azioni da acquistare devono essere interamente liberatec. Autorizzazione specifica dell’assemblea ordinariad. Non superiore a 1/10 del CS tenendo conto anche delle azioni delle

controllate.≠ azioni vendute entro un anno e annullamento in mancanza di tale vendita

3. Altre operazioniQuando l’acquisto è funzionale alla riduzione del CS non sono applicabili limitazioni.La SPA non può concedere prestiti o garanzie a favore di soci o terzi per la sottoscrizione di azioni proprie.La SPA non può accettare azioni proprie in garanzia.

Le azioni sociali detenute dalla società:» Hanno diritti amministrativi sterilizzati (no diritto di voto ma conteggio

nel quorum)» Gli utili spettano proporzionalmente alle altre azioni» Il diritto d’opzione spetta proporzionalmente alle altre azioni salvo

l’autorizzazione dell’assemblea e le condizioni per l’acquisto di azioni proprie

» Non possono essere liberamente utilizzate dagli amministratori senza l’autorizzazione dell’assemblea per qualsiasi operazione.

D. LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE PROPRIE AZIONI.

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Page 21: Diritto Commerciale  Le società

Si ha lo stesso problema delle azioni proprie quando due imprese acquistano una dall’altra e viceversa azioni con lo scopo di aumentare il CS in modo illusorio.

20. Sottoscrizione

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante reciproca sottoscrizione di azioni, anche per tramite di società fiduciarie o di interposta persona. (Art. 2360)

Per la sottoscrizione di azioni della società controllante, sono previste le stesse condizioni per l’acquisto di azioni proprie (Art. 2359 Quinquies).

Se vi è comunque acquisto le azioni sono imputate agli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpe o dal terzo che le ha sottoscritte.

21. AcquistoEsso è ammissibile senza limiti:

a) Quando non esiste un rapporto di controllob) Se l’incrocio tra controllante e controllate si considera cmq attribuibile alla

controllanteDiversamente è assoggettato alle stesse condizioni dell’acquisto di azioni proprie + no diritto di voto della controllata nella controllante.Se si violano tali condizioni si ha la vendita entro un anno e, in mancanza di questa, l’annullamento delle azioni da parte della controllante con rimborso alla controllata del loro valore.

Se le SPA sono quotate:a) L’incrocio non può superare il 2%b) Se una è non quotate, la quotata può detenere il 10% della non quotata

Se si eccedono tali limiti, no diritto di voto per parte in eccedenza + vendita entro un anno; se questa non avviene, no diritto di voto per l’intera partecipazione.

≠ delibere impugnabili.

NB in questo caso si possono utilizzare tutti i soldi voluti (no utili distribuibili e riserve) perché il pericolo di annacquamento del capitale è limitato dalle % di partecipazione.

22. Altre operazioni.

VI. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI. I GRUPPI DI SOCIETA’.

A. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

1. L’informazione sulle partecipazioni rilevanti.

L’individuazione dei principali azionisti di una società non è a volte di facile individuazione perché il libro dei soci:

» Indica l’intestatario formale e non il possessore dell’azione» Viene aggiornato solo nel caso di esercizio dei diritti sociali

Tale problema risulta maggiormente evidente nelle SPAQ --> norme sulla trasparenza.

L’art.120 del TUF prevede l’obbligo di comunicazione alle partecipate e alla CONSOB per:

1. tutti coloro che detengono il 2% del CS di una SPAQ2. le SPAQ che detengono partecipazioni del 10% in SPA non quotate

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Page 22: Diritto Commerciale  Le società

3. quando si raggiungono 5, 7.5, 10 e poi di 5 in 5 e qnd si scende al di sotto di qst e del 2.

NB! nel calcolo delle % computano solo le azioni o quote con diritto di voto (≠ azioni di risparmio)

LA CONSOB determina quando comunicare anche la presenza di strumenti finanziari partecipativi.Se non si attiene alle norme della CONSOB sono previste delle sanzioni:

<

» pecuniarie» di soppressione del voto per le azioni o strumenti finanziari non

comunicati.--> se si vota cmq la delibera è impugnabile se il voto è determinante

Vi sono norme sulla trasparenza anche per SPA non quotate di partecipazioni in società di interesse pubblico quali:

» società bancarie --> comunic. Banca d’Italia» società di assicurazione --> comunic. ISVAP» società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di

investimento a capitale variabile --> comunic. CONSOB

2. Acquisto di partecipazioni rilevanti in SPAQPrima: per ottenere il controllo di una società si poteva accordarsi con il principale azionista (no

premio di maggioranza ai piccoli azionisti), lanciare un’ OPA (offerta pubblica di acquisto) ostile o rastrellare azioni con l’anonimato (aumento quotazione).

Oggi: massima trasparenza nel passaggio di proprietà di pacchetti di controllo per permettere a tutti gli azionisti di godere del premio di maggioranza.

Sono stati introdotti 2 principi cardine:

a) OPA obbligatoria per il trasferimento del pacchetto di controllob) Sia che l’OPA sia obbligatoria sia facoltativa deve svolgersi con

determinate regole di comportamento. a) OPA obbligatoriaI casi in cui l’OPA è obbligatoria sono 2:

1. OPA successiva totalitaria Chiunque acquisti a titolo oneroso venga a detenere una quota del 30 % di azioni che attribuiscono diritto di voto nelle delibere riguardanti nomina di amministratori e organo di controllo, deve obbligatoriamente promuovere un’OPA sulla totalità delle azioni .

--> Si consente agli az. di minoranza di uscire dalla società con il cambiamento dell’azionista di controllo.

--> il prezzo da pagare agli az. di minoranza è la media tra prezzo medio di mercato dell’ultimo anno e quello più elevato pagato “fuori borsa”

--> al posto di lanciare un’OPA totalitaria si può lanciare un’OPA preventiva che porti ad ottenere una partecipazione superiore al 30%

L’OPA preventiva è facoltativa e può essere totale (100% azioni) o parziale (almeno il 60%)

--> si fissa liberamente il prezzo delle azioniNB l’OPA preventiva parziale dev’essere autorizzata dalla CONSOB e dagli az. di minoranza

≠ OPA successiva totalitaria

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Page 23: Diritto Commerciale  Le società

2. OPA residuale Chiunque detiene più del 90 % di azioni è tenuto a lanciare un’OPA sulla totalità delle azioni al prezzo fissato dalla CONSOB se non ripristina entro 120 gg un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle azioni.

--> si consente agli azionisti di minoranza di uscire a un prezzo equo quando la società è ormai saldamente in mano a un gruppo di controllo.

Chi cmq detiene il 98 % delle azioni deve acquistare coattivamente il restante ad un prezzo fissato dal tribunale [cd Acquisto coattivo]

Se si viola l’obbligo di OPA:» Il diritto di voto non può essere esercitato per l’intera partecipazione» Le azioni eccedenti il 30 o 90 % devono essere alienate entro 12 mesi

3. Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

Regole di comportamento nelle OPAOPA = una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti che ne

formano oggetto.

L’OPA si svolge sotto il controllo della CONSOB che può anche sospendere o far decadere l’OPA.Per lanciare un’OPA ci sono varie fasi:a) Documento di offerta

Bisogna dare preventiva comunicazione alla CONSOB della volontà di lanciare un’OPA allegando un documento d’offerta con le informazioni necessarie.Il documento viene poi inviato anche alla società target che è obbligata a diffonderne un comunicato con i dati utili riguardanti l’offerta.

b) Accettazioni dell’offertaPossono essere raccolte dall’offerente o da intermediari indicati, sempre con trasparenza

c) Difesa dall’OPAGli amministratori devono astenersi da compiere operazioni che contrastino l’OPA salvo che l’assemblea rimuova questo divieto con la maggioranza del 30% del CS.

--> lancio di un’OPA concorrente da una società amica (cavaliere bianco) e rialzi vari

d) Chiusura dell’OPA

A scadenza l’offerta diventa irrevocabile se si raggiunge il quantitativo minimo indicato nel documento. Se si eccede bisogna vedere cosa prevedeva il documento.

4. Limiti all’assunzione di partecipazioni rilevanti.

5. Le partecipazioni modificative dell’oggetto sociale. Le partecipazioni a responsabilità illimitata.

6. Le partecipazioni reciproche

B. I GRUPPI DI SOCIETÀ

1. Il fenomeno di gruppo. I problemi

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Page 24: Diritto Commerciale  Le società

Gruppo di società = insieme di società formalmente autonome ed indipendenti ma assoggettate ad

una direzione unitaria. = ad un’unica impresa dal punto di vista economico vi sono più

imprese dal punto di vista giuridico.

I gruppi sono largamente diffusi per i vantaggi economici ottenibili ed è necessaria una specifica disciplina che:

a) Assicuri l’info sui collegamenti di gruppo e sull’andamento economico del gruppo

b) Eviti che intrecci di partecipazioni alterino l’integrità della capogruppoc) Eviti che le decisioni delle società figlie ispirate dall’ interesse di gruppo

pregiudichino le aspettative dei soci e dei terzi di quella società.

Nel sistema italiano è disciplinato il controllo societario e l’attività di direzione e coordinamento.

2. Società controllate e direzione unitaria.

Società controllata = società posta sotto l’influenza dominante di un’altra società che ne

indirizza l’attività nel senso voluto ≠ Collegata = società posta sotto l’influenza notevole (20% o 10% in SPAQ)

Il controllo può essere di varie forme:1. Controllo di diritto

Si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (nomina CDA) sia in modo diretto che indiretto (voti di controllate, fiduciarie e di interposta persona)

2. Controllo di fattoSi dispone di una quantità di voti sufficiente per avere un’influenza dominante nell’assemblea.

3. Controllo derivante da vincoli contrattuali (economico)Si dispone di un particolare vincolo contrattuale che pongono la controllata in una situazione di oggettiva dipendenza economica.

Per la presenza di un gruppo bisogna presumere l’esercizio dell’attività di direzione e controllo.Art. 2497 sexies. Si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente che:

a. rediga il consolidatob. controlli le societàc. risulti da un contratto con le società medesime o da clausole dei loro

statuti.

3. Disciplina dei gruppiPubblicità

È istituita una apposita sezione del registro delle imprese nel quale sono iscritte le società che esercitano attività di direzione e coordinamento (D&C) e le loro controllate.

Gli amministratori delle controllate hanno il dovere di procedere a tale iscrizione e di indicare nella corrispondenza la soggezione alla società con D&C

23

Page 25: Diritto Commerciale  Le società

≠ responsabili dei danni di soci o terzi per la mancata conoscenza di tali fatti

Vi è l’obbligo di redazione del bilancio consolidato di gruppo che evidenzia l’andamento economico del gruppo considerato come unità.

NB! divieto di sottoscrizione e azioni della controllante da parte della controllata per più del 10%.

ResponsabilitàPur restando la formale indipendenza giuridica e quindi la responsabilità va posta l’attenzione sulle operazioni fatte nell’interesse di gruppo ma che pregiudicano l’interesse della singola società.Art. 2497 Le società o gli enti che, esercitando attività di D&C violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività [socio] e per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale [creditore].

Il socio e il creditore sociale lesi dalla violazione dei principi di corretta gestione devono prima rifarsi sulla loro società e poi sulla capogruppo

--> il danno va valutato a fronte dell’insieme dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo e nn della singola operazione

--> in solido con la capogruppo rispondono coloro che abbiano preso parte al fato lesivo e coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio

ATT! c’è danno solo se si viola la corretta gestione!

Art. 2497 ter Le decisioni delle società soggette ad attività di D&C, quando da queste influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazioni delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

--> gli amministratori motivano la loro decisione per provare che sono esenti da colpe e evitare la responsabilità nei loro confronti

Nei finanziamenti infragruppo si applica la disciplina per i finanziamenti da parte dei soci nella SRL quando sarebbe necessario o ragionevole un aumento di CS

--> postergazione nel rimborso = tutela dei creditori

Recesso

È riconosciuto ai soci della società soggetta a D&C quando vi siano eventi riguardanti la capogruppo che cambiano le condizioni di rischio nelle controllate.

Art. 2497 quater. Il socio di società soggetta ad attività di D&C può recedere:a) quando la società con D&C delibera una trasformazione del suo scopo sociale o

un cambiamento dell’oggetto tale da laterare in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata

b) quando il socio ha esercitato nei confronti della capogruppo azione di responsabilità e abbia ottenuta la sentenza di condanna esecutiva; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione

c) all’inizio e alla cessazione dell’attività di D&C se derivano alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’OPA.

11. Il gruppo insolvente

Non c’è disciplina se una società facente parte del gruppo fallisce.Si può far riferimento all’amministrazione straordinaria dei grandi gruppi insolventi:

Gli amministratori delle società che hanno abusato di D&C rispondono in solido con gli amministratori della società fallita per i danni cagionati alla società stessa.

24

Page 26: Diritto Commerciale  Le società

= gli amministratori della capogruppo sono coinvolti nella responsabilità degli amministratori delle società dominate per i danni derivanti dalle direttive di gruppo

12. Le lettere di “Patronage”

VII. L’ASSEMBLEA.

1. Gli organi della S.p.a.In ogni SPA ci sono tre distinti organi:

<

» Assemblea dei soci Organo con funzioni deliberative determinate dalla legge su atti di maggior rilievo

» Organo deliberativo Organo che gestisce l’impresa e con ampi poteri decisionali

» Organo di controllo interno

Oggi il Codice civile, in seguito alla riforma del 2003, prevede diversi sistemi di combinarli:

a. Sistema tradizionaleL’amministrazione e il controllo sono esercitati da due organi distinti nominati entrambi dall’assemblea.

b. Sistema monisticoL’amministrazione è esercitata da un consiglio di amministrazione nominato dall’assemblea all’interno del quale vi è un comitato per il controllo della gestione composto da amministratori che devono essere:

<<

» Non esecutivi» Indipendenti

c. Sistema dualisticoL’amministrazione è esercitata da un consiglio di sorveglianza che a sua volta nomina un consiglio di gestione per il controllo.Al consiglio di sorveglianza sono delegate ulteriori funzioni che solitamente pervengono all’assemblea.

NB! Dal 2003 il controllo contabile di tutte le SPA è affidata ad un organo esterno quale il revisore o la società di revisione contabile indipendentemente dal modello prescelto.NB! se non è disposto diversamente si intende adottato il sistema tradizionale

2. Nozione e distinzione

L’assembleaL’assemblea è un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario sulle questioni a essa riservate dalla legge o dall’atto costitutivo.

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Assemblea

CDA Coll.

Assemblea

CDA al cui interno vi è il comitato di gestione

Assemblea

Consiglio di

Consiglio di gestione

Page 27: Diritto Commerciale  Le società

Principio maggioritario = le decisioni prese a maggioranza vincolano tutti i soci anche i dissenzienti

o gli assentiOrgano collegiale = è composto dalle persone dei soci (o da coloro a cui spetta l’esercizio del

diritto di voto come vedremo più avanti)

A seconda dell’oggetto delle delibere distinguiamo in:» Assemblea ordinaria

Art. 2364:Nelle società prive di consiglio di sorveglianza (quindi in quelle con sistema tradizionale e monastico), l’assemblea ordinaria:a. Approva il bilanciob. Nomina e revoca amministratori, sindaci e il presidente del collegio sindacale, il

soggetto demandato del controllo contabilec. Compenso degli amministratori e sindaci se non già stabilito nell’atto costitutivod. Delibera su responsabilità amministratori e sindacie. Approva il regolamento dei lavori assemblearif. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e sulle autorizzazioni

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori ferma in ogni caso la loro responsabilità [delibera cd residuale].

» Assemblea straordinariaArt. 2365:L’assemblea straordinaria delibera:a. Sulle modificazioni dello statutob. Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatoric. Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Lo statuto può però attribuire al CDA la competenza su materie per legge riservate all’assemblea straordinaria come, ad esempio:1. fusione fra controllante e controllata quando è intermente posseduta o per il 90%2. indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza3. istituzione e soppressione di sedi secondarie4. trasferimento della sede nel territorio nazionale5. riduzione del CS in caso di recesso del socio6. adeguamento statuto a disposizioni normative.

Esistono due tipi di assemblea:» Assemblea generale

= dei soci. L’assemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie.» Assemblea speciale

= dei possessori di particolari categorie di azioni alle quali si applica: La disciplina dell’assemblea straordinaria se la SPA non è quotata La disciplina dell’assemblea delle azioni di risparmio se la SPA è

quotata

ATT! L’assemblea non decide mai sulla gestione della SPA che è esclusivamente affidata agli

Amministratori, al massimo delibere con valore consultivo.

3. Il procedimento assembleare

L’assemblea si compone di varie fasi:

CONVOCAZIONE

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Page 28: Diritto Commerciale  Le società

È deliberata dal CDA con indicazione del giorno , ora, luogo dell’adunanza e dell’ordine del giornoÈ deliberata dai sindaci nelle società quotate se:

» non vi provvedono gli amministratori e la convocazione è obbligatoria.» Sussistono fatti censurabili» Non ci sono amministratori

La convocazione può essere:» Facoltativa = decisa dal CDA ogni volta che lo ritengano opportuno» Obbligatoria = almeno una volta l’anno entro il termine previsto dallo statuto e

comunque non superiore a 120 giorni dopo la chiusura dell’esercizio.--> può essere portato a 180 giorni in caso di imprese con bilancio consolidato o con particolari esigenze (va motivata la dilazione)

La convocazione può avvenire:» Per istanza degli amministratori» Per istanza del collegio sindacale» Per istanza di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (o minore se prevista

nello statuto) del capitale sociale e indichino le materie su cui discutere (art. 2367) non possono inserire argomenti su cui si può deliberare solo su proposta del CDA È ordinata con decreto dal tribunale dopo aver sentito l’organo amministrativo e l’organo di controllo che ingiustificatamente non l’hanno convocata.

Nelle società quotate è poi oggi previsto che i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale possono chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno di un’assemblea già convocata. (legge 262/2005). Né la convocazione né l’integrazione dell’ordine del giorno su richiesta della minoranza sono però ammesse per gli argomenti sui quali l’assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

Procedura di convocazioneL’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società o se diversamente disposto dallo statuto (art. 2363).L’avviso di convocazione:

» Può essere pubblicato nella G.U. 15 giorni prima dell’assemblea» Può essere pubblicato in un quotidiano 15 giorni prima se lo statuto lo

prevede» Può essere portato a conoscenza dei soci con mezzi che ne garantiscano

la prova (es. raccomandata con ricevuta di ritorno) 8 gg prima dell’assemblea per le società chiuse il cui statuto lo preveda

» Deve contenere giorno, ora, data e ordine del giorno (=quest’ultimo contiene le materie da trattare, delimita le competenze di quell’assemblea e impedisce di deliberare su ulteriori e diversi argomenti). Sono tuttavia consentite le delibere strettamente consequenziali ed accessorie.

Nelle stesse forme dell’avviso di convocazione, per le società quotate, viene pubblicato l’integrazione dell’ordine del giorno su richiesta della minoranza, che deve avvenire almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

L’assemblea totalitaria: pur in assenza di convocazione (o di convocazione nelle forme di legge), l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato:

» = 100% Capitale Sociale (con diritto di intervento) + » maggioranza degli organi amministrativi e di controllo +» il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e delle obbligazioni.

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Page 29: Diritto Commerciale  Le società

» ognuno dei soci può dichiarare di non essere informato e impedire la deliberazione.

4. Costituzione dell’assemblea. Validità delle deliberazioni.

Nella costituzione dell’assemblea abbiamo 2 tipi di quorum:» Quorum costitutivo

Necessario perché l’assemblea sia regolarmente costituita.Nel suo compito non si calcolano le azioni senza diritto di voto ma si computano quelle con diritto di voto “sospeso” (es. azioni proprie e socio moroso)

» Quorum deliberativo Necessario perché una deliberazione sia approvata.Non sono computate nemmeno quelle con diritto di voto “sospeso”.

A seconda del tipo di assemblea e della convocazione abbiamo diversi quorum costitutivi e deliberativi:1. Assemblea ordinaria

a. In prima convocazione Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di votoQuorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

b. In seconda convocazione Quorum costitutivo: nessuno = sempre costituita validamenteQuorum deliberativo: 50% + 1 delle azioni presenti

2. Assemblea straordinaria per SPA che non fanno ricorso a capitale di rischio

a. In prima convocazione Quorum costitutivo e deliberativo: 50% + 1 del CS2 con diritto di voto

b. In seconda convocazione Quorum costitutivo: più di 1/3 del CSQuorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

c. Eccezioni: Per delibere di particolare importanza (cambiamento oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero) è comunque richiesto come quorum deliberativo più di 1/3 del CSPer escludere il diritto d’opzione è richiesto come quorum deliberativo 50% +1 del CS.

3. Assemblea straordinaria per SPA che fanno ricorso al mercato dei capitalia. In prima convocazione

Quorum costitutivo: almeno ½ del CS con diritto di voto (come AS di SPA chiusa)Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

b. In seconda convocazione Quorum costitutivo: più di 1/3 del CS (come AS di SPA chiusa)<

Quorum deliberativo: 2/3 delle azioni presenti

c. Eccezioni Solo quella sul diritto d’opzione, le altre sono state abolite per evitare il problema dell’assenteismo che bloccava tali delibere.

5. Svolgimento dell’assemblea. Verbalizzazione.

2 del CS ≠ dei presenti --> maggior rigidità

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Page 30: Diritto Commerciale  Le società

Il presidente dell’assemblea:» È indicato nello statuto o eletto con la maggioranza dei presenti

Poteri del Presidente: » garantisce la regolarità della costituzione dell’assemblea, » accerti l’identità e la legittimazione dei presenti, » regola lo svolgimento e accerta le delibere

Poteri derivati:» assume decisioni su aspetti dell’attività dell’assemblea non regolati dalla

legge, dallo statuto o dal regolamento assembleare.

È coadiuvato da un segretario; in assemblea straordinaria esso è un notaio.

Rinvio dell’assemblea = non oltre 5 giorni:» da 1/3 dei soci che dichiarano di non essere sufficientemente informati.» Il rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

Informazione preassembleare: Le norme volte ad assicurare l’esercizio consapevole del voto in occasione di delibere di particolare rilievo (es. approvazione di bilancio, fusione, scissione…), con l’imposizione agli amministratori dell’obbligo di redigere e di depositare preventivamente presso la sede sociale specifici documenti informativi e/o relazioni illustrative.

Votazione: Nulla è stabilito per quanto riguarda i sistemi di votazione conseguiti nelle assemblee sociali. Il modo con cui procedere alla votazione può essere perciò liberamente stabilito di volta in volta. Non è ammissibile la votazione a scrutinio segreto.Verbalizzazione: il verbale è il documento da cui risultano le delibere assembleari e in quelle straordinarie dev’essere redatto dal notaio. Esso:

» Deve essere redatto senza ritardo» Deve essere trascritto nel libro delle adunanze a cura degli

amministratori» Deve essere trascritto nel registro delle imprese nel caso che una

delibera modifichi l’atto costitutivo» Deve allegare l’identità e il capitale rappresentato da ogni socio » Deve allegare le modalità e il risultato delle votazione e i soci favorevoli,

astenuti o dissenzienti --> importante per impugnazione

Lo statutoLo statuto può:

» modificare solo in aumento le maggioranze previste per legge>> no per approvazione del bilancio e per la nomina o revoca delle

cariche sociali» stabilire norme speciali per la nomina alle cariche sociali » prevedere convocazioni successive alle quali si applicano quelle della seconda

convocazione>> per SPA aperte in AS dopo la II convocazione, il quorum costitutivo si abbassa a 1/5 del CS mentre il deliberativo non cambia 2/3.

Tipo d’assembleaQuorum costitutivo Quorum deliberativo

AO di Ia convocazione½ del Capitale sociale 50% +1 del CS presente

AO di IIa convocazioneNessuno 50% + 1 del CS presente

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Page 31: Diritto Commerciale  Le società

SPA CHIUSE:AS di Ia convocazione

Almeno ½ del Capitale sociale

50% + 1 del CS della SPA

SPA CHIUSE:AS di IIa convocazione

Almeno 1/3 del Capitale sociale

2/3 del CS presente

SPA CHIUSE:Eccezioni

Più di 1/3 del CS della SPA per delibere di particolare imp.;Più di ½ CS della SPA per escludere il diritto d’opzione

SPA APERTE:AS di Ia convocazione

Almeno ½ del Capitale sociale

2/3 del CS presente(differenza con chiuse)

SPA APERTE:AS di IIa convocazione

Almeno 1/3 del Capitale sociale

2/3 del CS presente

SPA APERTE:Eccezioni

Più di ½ CS della SPA per escludere il diritto d’opzione

6. Il diritto di intervento. Il diritto di voto.

Art. 2370: Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta l’esercizio del diritto di voto 3 .

Art. 2352: Possono intervenire all’assemblea i soggetti che pur non essendo soci hanno il diritto di

voto (creditore pignoratizio e usufruttuario).

Non sono più obbligatori ma possono essere previsti dallo statuto con termini liberi per le SPA chiuse o non superiori ai 2gg per le SPA aperte:

» il deposito preventivo delle azioni presso la sede della società >> aggiornamento del libro dei soci

» il divieto di ritiro anticipato delle azoni

Lo statuto può inoltre prevedere la possibilità di voto telematico o per corrispondenza, nelle SPA aperte le modalità di tali esercizi sono regolate dalla CONSOB.

7. La rappresentanza in assembleaEsistono due discipline:1. APPLICABILE A TUTTE LE SPA

La delega deve:» Essere conferita per iscritto» Contenere il nome del rappresentante e di un suo eventuale sostituto» È sempre revocabile fino al giorno precedente l’assemblea

3 Basta una serie continua di girate per legittimare il diritto di voto

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Page 32: Diritto Commerciale  Le società

» Opera solo per singole assemblee (in tutte le sue convocazioni) salvo si abbia una procura generale o una procura data ad un proprio dipendente non della società.

La rappresentanza non può essere data a organi amministrativi, di controllo o dipendenti della società ≠ esercizio di voto senza correlato investimento e a favore del gruppo di comando. Può essere conferita solo per le singole assemblee.

Limitazioni numeriche Ogni rappresentante non può rappresentare:» Più di 20 soci nelle SPA chiuse» Più di 50, 100, 200 soci nelle SPA chiuse a seconda delle dimensioni del CS

Nonostante queste norme esiste ancora oggi il fenomeno di rastrellamento da parte dei gruppi di comando di deleghe; forse era meglio fare in modo che i piccoli azionisti rilasciassero le deleghe in modo consapevole grazie ad una informazione preventiva (cm USA).

2. APPLICABILE SOLO ALLE SPA APERTE IN ALTERNATIVA ( RIFORMA 1998 – SPA QUOTATE)Sono previsti due nuovi istituti rispetto all’altra disciplina:

a. Sollecitazione= richiesta di deleghe di voto da parte di un soggetto che richiedono l’adesione a specifiche proposte di voto.

Il committente deve avere almeno l’1% delle azioni con diritto di voto da almeno 6 mesi e deve obbligatoriamente affidarsi ad un intermediario professionale.

Il contenuto del modulo di delega e del prospetto di proposta di voto sono determinati dalla CONSOB.

b. Raccolta di deleghe= richiesta di deleghe di voto da parte di una associazione di azionisti nei confronti dei propri associati.Gli associati possono comunque non conferire la delega e indicare come dovrà essere esercitato il proprio voto.

- Regole comuni: La CONSOB stabilisce regole di trasparenza e correttezza per questi istituti in modo da consentire una decisione consapevole da parte dell’azionista. 8. Limiti all’esercizio del voto. Il conflitto d’interessi.

Art. 2373 La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle danno.

Abbiamo una delibera impugnabile a causa di conflitto d’interessi se:» Il socio in conflitto ha votato (può astenersi)<

» Il suo voto sia stato determinante» La delibera possa danneggiare la società --> basta potenzialità.

La delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi è annullabile se intercorrono due condizioni:

a. prova di resistenza = il voto è stato determinanteb. danno potenziale = la delibera può danneggiare la società.

L’art. 2373, comma II presenta anche due ipotesi tipiche di conflitto d’interessi:» Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro

responsabilità<

» I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

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Page 33: Diritto Commerciale  Le società

--> in questo caso vieta addirittura il voto ≠ impugnabilità

Negli abusi della maggioranza a danno della minoranza non è però invocabile l’art. 2373.In questi casi (es. aumento CS a pagamento per far diminuire quota azionisti di minoranza), la giurisprudenza ha affermato che:

Le delibere prese con lo solo scopo di danneggiare i singoli soci sono annullabili. è difficile comunque dar prova di un danno specifico

9. I sindacati di voto.

Patti parasociali (o sindacati di voto) = due o più soci si accordano circa le modalità dell’esercizio del diritto di voto in modo da decidere uinivocamente previo confronto; la decisione presa nel confronto vincola tutti gli aderenti al patto anche se dissenzienti.

I sindacati di voto possono essere:» Occasionali» Permanenti. In questo caso si dividono in :

A tempo determinato (max 5 anni e rinnovabili in SPA chiuse; max 3 anni in SPA aperte4)

A tempo indeterminato (recesso con preavviso di 6 mesi – Spa quotate 180 giorni)

» Riguardare tutte le delibere» Riguardare solo alcune delibere (es. nomina amministratori).

All’interno del patto parasociale si può decidere a maggioranza o all’unanimità ma, tale decisione, vincola comunque tutti gli aderenti al sindacato di voto.

VANTAGGI: I sindacati di voto consentono di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società ma svuotano anche di significatività sostanziale5 il procedimento assembleare in quanto le decisioni si prendono al di fuori dell’assemblea e non necessariamente con la maggioranza di capitale (la maggioranza dei soci sindacati infatti basterebbe). Danno un indirizzo unitario all’azione dei soci sindacati.PERICOLI: cristallizzano il gruppo di controllo, il procedimento assembleare viene rispettato solo formalmente.

EFFETTI: Il voto effettuato in violazione del patto parasociale è comunque valido ma il socio dovrà risarcire il danno agli altri soci.

il patto funziona solo tra le parti e non vincola assolutamente la società

Ambito di applicazione: Il regime di pubblicità previsto per le società con azionariato diffuso e diverso fra quotate e non quotate.» Società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio

Nessun regime di pubblicità» Per le società non quotate che fanno ricorso al capitale di rischio

Comunicazione dei patti parasociali all’inizio dell’assemblea e trascrizione nel verbale

≠ impugnabilità se voti determinanti e sospensione diritto di voto degli aderenti al patto

» Società quotate

4 Si applicano anche a patti di semplice consultazione; nelle SPA chiuse i limiti non si applicano a patti di collaborazione nella produzione con altre società e in patti relativi a controllate per intero5 Formalmente infatti dal punto di vista assembleare non cambia nulla. Sono comunque richiesti gli stessi quorum.

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Page 34: Diritto Commerciale  Le società

I sindacati di voto devono essere: Comunicati alla CONSOB Depositati nel registro delle imprese Pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana

≠ impugnabilità se voti determinanti, nullità dei patti e sospensione del diritto di voto.

10. Le deliberazioni assembleari invalide.

Le deliberazioni sono invalide sostanzialmente per due motivi:A. Violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare<

B. Violazioni che riguardano il contenuto della delibera

Nelle SPA abbiamo una grossa differenza tra le norme che la regolano e il diritto comune in tema di invalidità:

Diritto comune SPA

Nullità Fattispecie generale: violazione norme imperative

Fattispecie speciale: 3 casi previsti dalla legge

Annullabilità Fattispecie speciale Fattispecie generale: violazione norme della legge o dello statuto

Il regime delle SPA si caratterizza in questo modo per l’esigenza di certezza che deve derivare dall’attività imprenditoriale che non sarebbe possibile se si avesse un campo d’applicazione della nullità vasto.

Nel sistema previgente: » Annullabilità per vizi di procedimento » Nullità solo per delibere con oggetto impossibile e illecito» Nullità per delibere inesistenti (creazione giurisprudenziale) = vizi di procedimento

talmente gravi da non potersi considerare come attività d’assemblea --> nullità|

alto grado di soggettività = incertezza >> riforma del 2003

La riforma del 2003 elimina la categoria delle delibere inesistenti:A. DELIBERE ANNULLABILI [ART. 2377]Sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.

Possono sicuramente dar vita ad annullabilità:a. La partecipazione all’assemblea di persone non legittimate se la loro

partecipazione era determinante per la costituzione dell’assembleab. L’invalidità di singoli voti o il loro errato conteggio se determinanti per

raggiungere la maggioranzac. Incompletezza o inesattezza del verbale se impedisce di fatto l’accertamento del

contenuto, degli effetti e della validità della delibera

I soggetti legittimati all’azione di annullabilità (cd impugnativa) della delibera sono:<

» Soci assenti, dissenzienti o astenuti ma con diritto di voto » Amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione» Rappresentante comune degli azionisti di risparmio» CONSOB, Banca d’Italia e ISVAP in alcuni casi tassativamente previsti

L’impugnativa può però essere proposta solo da chi possiede:» Nelle SPA APERTE: 1 ‰ del capitale sociale» Nelle SPA CHIUSE: 5 % del capitale sociale

Tale limite può essere escluso dallo statuto e, al massimo, chi non raggiunge tali limiti, può chiedere il risarcimento per i danno cagionati dalla non conformità della delibera.

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Page 35: Diritto Commerciale  Le società

Termine: l’impugnativa o l’azione di risarcimento danni devono essere proposte entro breve termine di decadenza: 90 giorni dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a trascrizione o anche solo a deposito nel registro delle imprese, 90 giorni dall’iscrizione o dal deposito. Termine allungato a 180 giorni dalla Consob, per la Banca d’Italia e per l’Isvap.

L’azione di annullamento: Procedimento di impugnazione» È proposta al tribunale del luogo dove la società ha la sede; dichiarazione del

possesso delle azioni, se questo viene meno: no annullabilità.Per evitare impugnative presuntuose il tribunale può chiedere una garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni alla società ai soci opponenti

» Ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori ai provvedimenti necessari sotto la propria responsabilità

» Non ha effetto su chi ha acquistato in buona fede da terzi dei diritti in esecuzione della delibera annullata

» Può essere chiesta la sospensione degli effetti della delibera ≠ fino all’annullamento la delibera produce effetti.

» Non è possibile quando la delibera è stata sostituita con una conforme alla legge o se è stata revocata dall’assemblea

11. Le deliberazioni nulle.

B. DELIBERE NULLE [ART. 2379]

La delibera è nulla solo nei 3 casi indicati tassativamente dalla legge:1. Mancata convocazione dell’assemblea

Non si ha nullità della delibera se l’avviso era irregolare ma comunque idoneo ad avvertire i legittimati all’assemblea sulla data e sulla convocazione dell’assemblea.L’azione di nullità non può essere esercitata da chi aveva dato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.

2. Mancanza del verbale Il verbale non si considera mancante se:

» Contiene data e oggetto della delibera e sia sottoscritto dal presidente d’assemblea o dal presidente del CDA o del CDS o dal segretario o dal notaio

La nullità in questo caso può essere sanata con la verbalizzazione prima della prossima assemblea salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che ignoravano la delibera.

3. Impossibilità o illiceità dell’oggetto Si ha nullità quando l’oggetto è illecito (es. non redigere bilancio) o impossibile (es. trasferire la sede in mezzo al mare) ma anche quando la delibera ha oggetto lecito ma contenuto illecito (es. bilancio falso approvato).

Legittimazione ad agire: chiunque vi abbia interesse + dal giudice d’ufficioTermini per l’azione: 3 anni dall’iscrizione nel registro delle imprese o nel libro delle adunanze;

salvo modifiche dell’atto costitutivo illecite o impossibile in cui non c’è termine di prescrizione.

Come per le delibere annullabili anche per quelle nulle:» I diritti acquistati in buona fede dai terzi in esecuzione della delibera non

sono pregiudicati dalla dichiarazione di nullità» La nullità non può essere dichiarata se la delibera è sostituita con una

“legale”.

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Page 36: Diritto Commerciale  Le società

Casi particolari di nullitàSono: Aumento CS, Riduzione CS e emissione obbligazioni.Gli effetti di tali casi sono:<

» Termine per l’azione di 6 mesi (tranne se mancata convocazione: 90 gg); » in SPA aperte, no dichiarazione di nullità aumento CS/riduzione

CS/emissione obbligazioni se parziale esecuzione --> risarcimento dei danni ai soci e ai terzi

VIII. AMMINISTRAZIONE.

1. I sistemi di amministrazione e controllo.a. tradizionaleb. dualisticoc. monistico

Vedi primo paragrafo capitolo precedente + capitolo X.

2. Struttura e funzioni dell’organo amministrativo.

Iniziamo ora con l’analizzare il modello tradizionale:L’organo amministrativo può essere composto da:» un amministratore unico» un CDA che decide in modo collegiale» un CDA che delega il potere di gestione ad altri soggetti quali il comitato esecutivo

o l’amministratore delegato.

Art. 2380 La gestione dell’impresa spetta in via esclusiva agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

In generale le funzioni dell’organo amministrativo sono:

1. Gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione che non siano riservati all’assemblea per legge

2. gli amministratori hanno la rappresentanza generale dell’impresa3. danno impulso all’attività assembleare e ne attuano le delibere4. devono adempiere agli adempimenti pubblicitari indicati per legge, tenere i libri

obbligatori e redigere bilancio5. prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società

Tali poteri sono contemperati dalla responsabilità degli amministratori verso la società, verso i terzi e verso i creditori sociali.

3. Il rapporto assemblea-amministratori.

4. Nomina e cessazione della caricaNomina Gli amministratori possono essere nominati:

» nell’atto costitutivo» dall’assemblea successivamente (di regola)» da Stato o enti pubblici se previsto dalla legge o dallo statuto

Gli amministratori possono essere soci o non soci; vi sono inoltre:» cause di ineleggibilità : interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una

pena che

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Page 37: Diritto Commerciale  Le società

comporta l’interdizione per alcuni atti» cause di incompatibilità : scegliere tra una carica e l’altra

Numero degli amministratori:» è determinato dallo statuto, il quale può indicarne il numero minimo e

massimo» è indicato di volta in volta dall’assemblea se non è previsto dallo statuto.

Durata Gli amministratori restano in carica per un massimo di 3 anni e in particolare fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo anno in cui erano in carica.

Decadenza Essi possono decadere per:A. Dimissioni da parte degli amministratori.

>> hanno effetto immediato se rimane in carica almeno ½ del CDA ≠ prorogatio fino a accettazione della nomina da parte dei nuoviB. Revoca da parte dell’assemblea (risarcimento se no giusta causa)C. MorteD. Decadenza (scadenza) dell’ufficio o sopravvenute cause di

ineleggibilitàProroghe impossibili In questi 3 casi non si può fare la prorogatio; 3 ipotesi (art. 2386):

A. se rimangono più di ½ CDA Non si nominano di nuovi ma si continua così con una delibera approvata dal consiglio sindacale [cd cooptazione]

B. se rimangono meno di ½ CDA si convoca l’assemblea e si nominano di nuovi e questi scadono insieme a quelli in carica all’atto della nomina

C. se non rimane nessuno il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per ricostituire l’organo amministrativo. Nel frattempo il collegio sindacale compie gli atti di gestione ordinaria.

Sono valide le clausole che se cadono alcuni amministratori cadono tutti; in questo caso i superstiti (ancora per poco!) convocano l’assemblea.La nomina e la revoca degli amministratori è da iscrivere sul registro delle imprese.

5. Compenso. Divieti.

Art. 2389, compensi degli amministratori:I compensi spettanti ai membri del CDA e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o da stock options.

>> delibera dell’AS per eliminare diritto d’opzione ai soci

Il compenso:» per particolari cariche (amm. delegato) è determinato dal CDA col parere del

Collegio Sindacale» può essere fissato in misura generale per tutti gli amministratori se previsto dallo

statuto.

Art. 2390, divieto di concorrenza:Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in altre società salvo autorizzazione dell’assemblea.

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Page 38: Diritto Commerciale  Le società

>> concessa anche anticipatamente da clausola nell’atto costitutivo

Pena L’inosservanza porta alle revoca dal mandato e al risarcimento degli eventuali danni naturalmente.

6. Il consiglio di amministrazione

Il consiglio d’amministrazione svolge la sua attività collegialmente.Tale attività è coordinata dal PRESIDENTE , il quale:

<

» convoca il CDA con data, giorno, ora e ordine del giorno» ne coordina i lavori» dà info sulle materie trattate nell’ordine del giorno.

I quorum richiesti per il CDA sono:» Costitutivo = maggioranza degli amministratori;» Deliberativo = maggioranza semplice dei presenti con voto per teste;

Entrambi sono derogabili dallo statuto.Non è ammesso il voto per rappresentanza perché la funzione di amministratore non è delegabile!

L’INVALIDITÀ DELLE DELIBERE CONSILIARI Non sono previste cause di nullità (necessità di certezza)Le delibere sono annullabili se non conformi alla legge o allo statuto. Esse sono impugnabili entro 90gg da:

<

» Amministratori dissenzienti o assenti» Collegio sindacale (nel suo insieme e quindi con sua delibera)

Il procedimento d’impugnazione è quello previsto per l’assemblea e sono cmq salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede derivanti dall’esecuzione della delibera invalida.

Un caso particolare di annullabilità deriva dalla posizione di conflitto d’interessi dell’amministratore.In questo caso l’amministratore in conflitto d’interessi:

» Deve darne notizia agli altri amm. e al CS indicandone natura, termini, origine e portata

» Se delegato, deve astenersi dall’operazione e investirne il CDA» Il CDA deve, cmq, indicare nella delibera la motivazione e la convenienza

nell’operazione.

La delibera è annullabile se e solo se idonea ad arrecare danno alla società e se:» Si violano i tre punti precedenti» La delibera è stata approvato dal voto determinante dell’amm. in conflitto

d’interessi

La delibera può essere anche impugnata da coloro non informati che avevano votato a favore.Se vi sono stati danni alla società naturalmente l’amministratore ne risponde e risponde anche se ha usato a proprio favore informazioni derivanti dal suo incarico.

7. Comitato esecutivo. Amministratori delegati.

Art. 2381 Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno più dei suoi soci componenti.

La delega può essere quindi data:» A un comitato esecutivo = organo collegiale

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» A 1 o + amministratori delegati = organi unipersonali che agiscono disgiuntamente

» A un comitato esecutivo + amm. delegato con funzioni ripartite

La delega non può essere data per alcuni argomenti quali:a) Redazione del bilancio d’eserciziob) Aumento CS o emissione obb. convertibili e gli adempimenti per la

riduzione del CSc) Redazione del progetto di fusione / scissione.

Gli organi delegati:» Curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della SPA sia

adeguato» Danno info al CDA ogni 6 mesi e subito per operazioni rilevanti» Danno info ad altri amministratori che lo richiedano.

Il CDA svolge una funzione di controllo sull’operato degli organi delegati e infatti:» Può sempre impartire direttive o imputarsi operazioni» Valutare assetto organizzativo amministrativo e contabile della SPA» Valutare piani strategici, industriali e finanziari» Valutare l’andamento della gestione da relazioni degli organi delegati

--> obbligo di info ogni 6 mesi e immediate su quelle di rilievo

8. La rappresentanza della societàArt. 2384 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Di regola lo statuto indica gli amministratori con il potere di rappresentanza (organica e negoziale).Di solito sono il presidente del CDA e gli amministratori delegati.

Il potere di rappresentanza è generale = rappresentanza processuale, attiva e passiva anche per

atti che non rientrano nell’oggetto sociale (ultra vires)

Vi è una ampia tutela dei terzi (II comma):

a) È inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza di potere rappresentativo per invalidità nell’atto di nomina.[art. 2383]La società è vincolati per gli atti compiuti dai “non-rappresentanti” dal momento dell’iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese, salvo la mala fede del terzo..

b) Sono inopponibili le limitazioni anche se iscritte nel registro delle imprese Per opporle bisogna provare l’esistenza di un accordo fraudolento tra amministratore e terzo.

NB. se l’amministratore supera la sua limitazione egli è negligente e sarà responsabile verso la società se con tale superamento vi ha provocato danno.

NB! Rimangono comunque validi i limiti legali (es. stipulare un contratto in conflitto d’interessi).

9. La responsabilità degli amministratoriLa responsabilità degli amministratori si divide in tre tipi di responsabilità:a. verso la società: art. 2392-2393b. verso i creditori sociali: art. 2394c. verso i singoli soci o i terzi: art. 2395

38

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Responsabilità verso la società .

Art. 2392 Gli amministratori devono adempiere ai doveri loro imposti per legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Un amministratore è quindi responsabile se:» Non agisce con la normale diligenza professionale» Causa danno alla società» Essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto

potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.

>> responsabilità solo in culpa vigilandi = devono risarcire ma hanno diritto di regresso sull’amministratore che ha compiuto il danno

Responsabilità solidale Gli amministratori sono solidalmente responsabili tra loro tranne nel caso in cui, l’amministratore esente da colpe :

a. abbia fatto notare il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazione del CDA

b. dia immediata notizia del suo dissenso al presidente del collegio sindacale.

L’art. 2381, 3°comma, pone a carico degli amministratori senza delega specifici obblighi:

a. valutare “sulla base della relazione degli organi delegati” il generale andamento della gestione

b. valutare, sempre “sulla base delle info ricevute”, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

c. Esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società.

La legge impone agli amministratori di agire in modo informato e di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon professionista.

» Esercizio dell’azione []Deliberata dall’assemblea ordinaria (poca tutela delle minoranze, comunque decisione della maggioranza e quindi degli stessi che hanno nominato gli amm.), anche se in liquidazione. Essa:

o comporta la cessazione degli amministratori se approvata da + di 1/5 Capitale Sociale≠ espressa delibera

o può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore

<<

o può essere espressa in sede di approvazione di bilancio se riguarda fatti concernenti l’esercizio anche se non era nell’ordine del giorno

o compete al curatore fallimentare, al commissario liquidatore o al commissario straordinario se la società è dichiarata fallita o assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Si può rinunciare all’azione di responsabilità e “patteggiare” con l’amministratore basta che 1/5 del CS (1/20 in SPA quotate) non sia contrario.

39

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Può anche essere esercitata dalle minoranze con il 20% del CS o la diversa misura prevista dallo statuto cmq non superiore a 1/3 del CS (5% o + bassa se prevista per SPA aperte).

--> solo reintegrazione del patrimonio, non risarcimento danno subito dai soci (≠ società)

la società deve quindi essere chiamata in giudizio; i soci ricorrenti si vedranno rimborsate dalla società solo le spese giudiziarie (vantaggi per la società che è la danneggiata).

RIFORMA 2005 In base all’art. 2393-bis modificato dalla Legge 262/2005 l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (nonché contro i sindaci e i direttori generali) può essere promossa anche dagli azionisti di minoranza, così superando l’eventuale inerzia del gruppo di comando. I soci che assumono l’iniziativa devono rappresentare almeno il 20% del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto comunque non superiore ad un terzo.Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: è sufficiente l’azione promossa dai soci che rappresentano 1/40 del capitale sociale o la percentuale più bassa prevista dallo statuto.

Responsabilità verso i creditori sociali

Art. 2394 Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.L’azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L’azione può essere quindi esercitata se:a. gli amministratori sono inosservanti degli obblighi inerenti alla conservazione

dell’integrità del Patrimonio Socialeb. l’azione può essere proposta ai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta

insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. (≠ no danno)

Onere probatorio: i creditori che agiscono in giudizio non sono tenuti a provare il dolo o la colpa degli amministratori. L’azione è diretta ed autonoma (non surrogatoria di quella della società) e quindi il risarcimento danni andrà ai creditori per l’importo del credito che non hanno riscosso. L’azione dei creditori si prescrive in 5 anni.

Di solito interferenze con azione della società: di solito vi è azione di responsabilità della società se il patrimonio sociale viene ridotto così tanto; i creditori sociali non possono più richiedere il risarcimento (≠ doppio!) e non possono interferire salvo la possibilità di azione revocatoria (se ci sono gli estremi) nel caso vi sia la transazione (“patteggiamento”) tra società ed amministratori.

L’azione può essere esercitata solo dal curatore fallimentare se la SPA è in fallimento.

11. Responsabilità verso i singoli soci o terzi

Responsabilità verso i soci

Art. 2395 Le disposizioni precedenti non pregiudicano il danno spettante al socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Devono ricorrere i 2 presupposti:

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a. nesso di causalità (danno diretto) ≠ danno indiretto come meno utili distribuitib. compimento da parte degli amministratori di un illecito nell’esercizio del loro

ufficio

es. bilancio falso che induce i soci ad un aumento di CS a prezzo eccessivo.

Danno diretto ogni atto di depauperamento del patrimonio sociale, dovuto ad illeciti degli amministratori.

Onere probatorio Il socio o il terzo che agiscono in responsabilità contro gli amministratori devono comunque provare che esiste un nesso causale diretto tra il danno subito e l’illecito degli amministratori. Spetta dunque al socio provare dolo e colpa degli amministratori.

Prescrizione L’azione va esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

12. I direttori generaliDirettori generali = lavoratori subordinati dell’impresa con compiti di alta gestione. Sono nominati dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione per disposizioni dello statuto.

In base all’art 2396 essi hanno: a. Responsabilità penali uguali a quelle degli amministratorib. Responsabilità civili nei loro compiti se nominati dall’assemblea o dall’atto costitutivo

La loro nomina non spoglia gli amministratori dei relativi poteri di gestione e rappresentanza. Nelle società quotate hanno ruoli specifici: attestano atti e comunicazioni previste dalla legge contenenti info sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Hanno come gli amministratori responsabilità civili e penali. Sono responsabili nei confronti della società, dei creditori sociali, verso i singoli soci ed i terzi.

13. Gli amministratori di fatto.

Nozione soggetto, privo della veste formale di amministratore per la mancanza di nomina assembleare, che di fatto si ingerisce sistematicamente nella direzione dell’impresa sociale: impartisce istruzioni agli amministratori, ne condiziona le scelte operative, tratta con i terzi.

azionista di comando: Sono paragonati agli amministratori legali per le norme di responsabilità penale.

IX. IL COLLEGIO SINDACALE. CONTROLLO CONTABILE.

A. IL COLLEGIO SINDACALE

1. Premessa

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della SPA nel sistema tradizionale, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società.Con il tempo la legislazione che lo riguarda si è evoluta cercando di renderlo il più indipendente possibile e vi sono grosse differenze tra SPA quotate e non.

1942: composizione semirigida dell’organo (3/5 membri), limitata competenza professionale, nomina assembleare, scarsa incisività dei poteri1974: invariato. Introduzione, per le società quotate, di un controllo esterno = società di revisione1992: istituzione apposito registro dei revisori contabili

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1998: modificata la disciplina del collegio sindacale. Il controllo contabile passa alle soc. di revisione2003 definiti i requisiti di professionalità e indipendenza dei sindaci2005: parzialmente riformata la composizione del collegio sindacale, dei requisiti dei sindaci e rafforzato i poteri dell’organo.

2. Composizione. Nomina. Cessazione.

Composizione Art. 2397 Il collegio sindacale delle società con azioni non quotate si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

società quotate rimane il limite minimo di 3 ma quello massimo è derogabile dallo statuto

Nomina I sindaci sono nominati da:» atto costitutivo (i primi)» assemblea ordinaria (art. 2400)

nelle SPAQ almeno 1 dalla minoranza; se il CS ha + di 3 allora almeno 2 » da Stato o enti pubblici se lo prevede la legge o lo statuto

Riforma 2005 siccome i sindaci erano nominati dagli stesso organo che nominava gli amministratori si aveva scarsa funzionalità del collegio sindacale (controllanti = controllati).Con la riforma la situazione è MUTATA solo per le SOCIETA’ QUOTATE dove un membro effettivo del collegio sindacale deve essere nominato dai soci di minoranza con le modalità fissate dalla Consob.

a. Requisiti di professionalità SPA: Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili6; gli altri, se non iscritti devono essere scelti tra gli albi professionali del ministero della giustizia o fra i professori universitari i ruolo in materie economico-giuridiche.SPAQ: i requisiti sono fissati con regolamento del Ministero della Giustizia (148 Tuf)

b. Cause di ineleggibilità Non possono essere sindaci:

a. Parenti e affini entro il IV grado degli amministratori e gli amministratori stessi

b. Coloro legati alla SPA con un rapporto da lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ≠ no indipendenza

c. Tutte le cause di ineleggibilità degli amministratorid. Le cause previste dallo statuto

I sindaci:

» hanno diritto ad un compenso predeterminato dallo statuto o dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata del loro esercizio

» rimangono in carica per 3 esercizi (scadono al momento dell’approvazione del bilancio) rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi e sono rieleggibili

» sono revocati per giusta causa con delibera approvata dal tribunale ≠ restano in carica

6 Possono iscriversi nel registro dei revisori contabili persone fisiche con requisiti di professionalità e che hanno passato un esame + società con oggetto la revisione

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» decadono per cause di ineleggibilità o cancellazione dal registro dei revisori e se si disertano 2 riunioni del CDA, comitato esecutivo o CS in un esercizio.

» Sostituzione: in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età.

» Pubblicità: la nomina e la cessazione devono essere iscritti nel registro delle imprese entro 30 gg, a cura del CDA nel registro delle imprese

3. Il controllo sull’amministrazione.

Funzione primaria, anche se non esclusiva, del collegio sindacale è quella di controllo.

Art 2403. Il collegio sindacale vigila» sull’osservanza della legge e dello statuto» sul rispetto dei principi di corretta amministrazione» sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile

della SPA.

Il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile se e solo se previsto dallo statuto nelle SPA chiuse che non devono redigere il consolidato >> CS composto da tutti revisori

Caratteri del controllo Il controllo del collegio sindacale è Globale = riguarda attività CDA e assemblea >> diritto di intervento e impugnativa in riunioni.e Sintetico = analitico se le circostanze lo richiedono

I sindaci hanno ampi poteri:» possono procedere, anche individualmente in qualsiasi momento ad atti di

ispezione e controllo» può chiedere agli amministratori (collegialmente) notizie, anche su controllate, su

andamento operazioni o su determinati affari» si scambiano informazioni con i soggetti incaricati del controllo contabile (anche

SPA)» si scambiano info con collegio sindacale delle controllate / controllanti» possono promuovere collegialmente il controllo giudiziario se sospetto gravi

irregolarità

Nelle SPAQ, inoltre:» gli amministratori devono comunicare ogni 3 mesi sull’attività svolta e

tempestivamente sulle operazioni più importanti» bisogna denunciare le irregolarità alla CONSOB» la CONSOB può attivare un controllo giudiziario sull’attività dei sindaci stessi.

Un potere importante del collegio sindacale è quello di convocare l’assemblea se nell’esperimento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Anche i soci possono denunciare le irregolarità. Si presentano 2 fattispecie:A. Soci singoli o che non raggiungono il 5% CS (2% SPAQ)

Bisogna tenerne conto nella relazione annuale all’assemblea

B. Soci che raggiungono il 5% CS (2% SPAQ) Bisogna indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le conclusioni in assemblea.

4. Controllo contabile. Altre funzioni.

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Il collegio sindacale non svolge più il controllo contabile sulla società, oggi affidato alle società di revisione. Oggi il C.S. vigila solo sull’adeguatezza e sull’affidabilità del sistema amministrativo-contabile. Nelle società non quotate il suo consenso è tuttora necessario per l’iscrizione all’attivo di alcune voci in bilancio: costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo…

Altre funzioni del Collegio Sindacale:a. consulenza propositiva e di amministrazione attivab. parere sulla remunerazione agli amministratori investiti di particolari carichec. amministrazione attiva quando vengono meno gli amministratori

5. Il funzionamento del collegio sindacale

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea nelle SPA mentre nelle SPAQ sono stabiliti dallo statuto i criteri della sua nomina.

Il collegio sindacale:» si riunisce almeno ogni 90gg» quorum costitutivo: maggioranza dei sindaci» quorum deliberativo: maggioranza dei presenti» deve redigere verbale con indicazione dei pareri dissenzienti se richiesto» può avvalersi a proprie spese di dipendenti e ausiliari per specifiche

operazioniSPAQ: solo dipendenti della società.

Denunzia dei soci: la sua attività di controllo può essere sollecitata dai soci.

6. La responsabilità dei sindaci

Art 2407. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della carica.

Abbiamo 2 tipi di responsabilità:» Esclusiva (I comma) : Ai sindaci viene quindi richiesto il risarcimento dei danni

qualora il danno sia imputabile solo al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (es. violazione segreto).

» Concorrente (II comma) : sono solidalmente responsabili con gli amministratori quando non

vigilano bene e ciò comporta un danno.

L’azione di responsabilità contro i sindaci è uguale a quella fatta dalla società contro gli amministratori.

B. IL CONTROLLO CONTABILE

7. Il sistema

Il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno, salvo il caso in cui il collegio sindacale assumi tale controllo da previsione statuto se non vi è l’obbligo del bilancio consolidato e con la composizione di tutti revisori.

Esistono 3 discipline:

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1. SPA: revisore contabile o società di revisione7

2. SPA aperta ma non quotata: società di revisione + vigilanza della CONSOB3. SPAQ: società di revisione iscritta nell’albo speciale della CONSOB.

>> la CONSOB controlla l’indipendenza e l’idoneità tecnica e può anche raccomandare principi e criteri per la revisione contabile.

8. Il controllo contabile

Nelle SPA e SPAA l’incarico è conferito dall’atto costitutivo (la prima volta) e dall’assemblea sentito il collegio sindacale (di regola).All’atto della nomina si fissa anche il compenso per l’intera durata dell’incarico. Nelle SPAQ l’incarico è conferito al momento dell’approvazione del bilancio dall’assemblea altrimenti lo determina d’ufficio la CONSOB.Le cause di ineleggibilità sono:» Essere sindaci di una controllata / controllante» Cause di ineleggibilità dei sindaci» Altre cause previste dallo statuto + cause di incompatibilità o requisiti di

professionalità.L’incarico [durata, revoca e pubblicità]:

» Dura 3 anni e non è rinnovabile più di 2 volte (max 9 anni)» Viene revocato solo per giusta causa dall’assemblea sentiti i sindaci e con

la delibera approvata dal decreto del tribunale (come per i sindaci).SPAQ: Non è richiesta approvazione tribunale

» Rimane in carica la società di revisione revocata fino al conferimento ad un’altra.

» La nomina e la revoca devono essere iscritte nel registro delle impreseNB: Ampia tutela dell’indipendenza

9. La revisione contabile obbligatoria

L’attività di revisione contabile obbligatoria è riservata alle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto a cura della Consob. Sono queste società di persone o di capitali il cui oggetto sociale deve essere limitato all’organizzazione e revisione contabile di aziende.Quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione, la Consob può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ed adottare provvedimenti temporanei (legge 262/2005 – Legge sulla Tutela del Risparmio).

Conferimento dell’incarico: - cause di incompatibilità- mancanza idoneità tecniche- compenso della s. di revisione: deciso dall’assemblea contestualmente al conferimento dell’incarico- trasferimento di personale: la revisione non può essere effettuata da coloro che sono stati amministratori presso la società che ha conferito l’incarico se non sono trascorsi almeno 3 anni.

Durata: sei esercizi rinnovabili una sola volta.Revoca: giusta causa previo parere dell’organo di controlloRevoca d’ufficio: da parte della Consob.Pubblicità: conferimento o revoca dell’incarico devono essere depositati presso il registro delle imprese.

7 Le società di revisione hanno come oggetto sociale la revisione contabile e devono avere alcuni requisiti per garantire la professionalità e l’onorabilità della maggioranza dei soci e degli amministratori

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10. Funzioni e responsabilità del revisore dei conti

La funzione principale è il controllo della regolare tenuta della contabilità + giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato.

Il controllo consiste in pratica:» Controllo ogni 3 mesi della regolare tenuta della contabilità» Corrispondenza scritture contabili e bilancio e sua conformità alle norme» Espressione di un giudizio sull’affidabilità del bilancio.

Nelle SPAQ il giudizio può essere:A. Senza rilieviB. Con rilieviC. Negativo motivazione dei rilieviD. Impossibilità di dare un giudizio

>> informare immediatamente la CONSOB

Se il giudizio è positivo (A+B) vi è una restrizione per l’impugnativa sul bilancio (5% CS ≠ 1‰)

La società di revisione può:» richiedere documenti e notizie agli amministratori» compiere autonomamente ispezioni e controlli» scambiarsi info con il collegio sindacale

E inoltre deve informare tempestivamente la CONSOB e il CS se vi sono gravi irregolarità.La responsabilità è uguale a quella dei sindaci (art. 2407) anche nell’azione di responsabilità.Inoltre oltre alla società di revisione rispondono in solido con essa i soggetti che hanno effettivamente effettuato il controllo contabile.L’azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’incarico.

X. SISTEMI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.

I SISTEMI ALTERNATIVI

Tali sistemi sono adottati se espressamente previsti dallo statuto.

1. Il sistema dualistico

Comunque il controllo contabile è affidato ad un revisore esterno senza eccezioni.

IL SISTEMA DUALISTICO .

Consiglio di gestione: poteri e funzioni proprie del CDAConsiglio di sorveglianza: Collegio sindacale + alcune funzioni peculiari dell’assemblea.

Assemblea: ha competenze piuttosto ridotte:» nomina e revoca consiglieri di sorveglianza,

azione di responsabilità e compenso.» Delibera sulla distribuzione degli utili ≠ approvazione bilancio» Nomina il revisore.

2. Il consiglio di sorveglianza<

Il consiglio di sorveglianza può essere composto da soci o non soci e:» Il suo numero è determinato dallo statuto ma almeno > 3 persone» È eletto dall’assemblea di regola, dall’atto costitutivo il primo.

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Assemblea

Consiglio di

Consiglio di gestione

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>> in SPAQ almeno 1 eletto dalla minoranza (2 se numero > 3)

REQUISITI per essere eletti consiglieri di sorveglianza bisogna avere:a) Requisiti professionali

Almeno uno deve essere revisore e lo statuto può decidere che gli altri abbiano requisiti di professionalità e onorabilità

b) Cause di ineleggibilità » Cause di ineleggibilità degli amministratori <

» coloro che hanno un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuito con la società (o controllate/collegate)

» componenti del consiglio di gestione» altre cause previste dallo statuto

DURATA e REVOCA I consiglieri di sorveglianza, inoltre:» restano in carica 3 anni e sono rieleggibili» possono essere revocati con le norme sul mandato (anche senza giusta

causa) con delibera approvata da 1/5 CSCOMPENSO retribuzione annuale deve essere predeterminata ed invariabile in corso di carica e viene determinata dall’assemblea, se non è stabilita nello statuto.

3. Competenze e funzionamento del consiglio di sorveglianza.

Le competenze del consiglio di sorveglianza sono:- controllo sull’amministrazione (del collegio sindacale nel sistema tradizionale)- poteri: assistono alle assemblee e possono, ma non devono, assistere alle adunanze del consiglio di gestione.- convocare l’assemblea (previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione)- sostituirsi agli amministratori in caso di omissioni- è destinatario delle denuncie dei soci- riferisce per iscritto una volta l’anno sull’attività svolta in un apposito libro

Funzioni di indirizzo: a) tutti i poteri del collegio sindacale e anche quei poteri dettati per le SPAQ per 2

sindaci sono anche eseguibili da 2 consiglieri [funzione di controllo].b) Alcuni poteri dell’assemblea

» nomina, revoca e stabilisce il compenso dei consiglieri di gestione» approva il bilancio d’esercizio (≠ decisione sulla distribuzione) se non c’è

richiesta di approvazione dall’assemblea da 1/3 del CDG o del CDS e se non si approva.

» promuove azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione (anke l’assemblea)

» approvazione piani strategici, finanziari e industriali se previsto dallo statuto

Il consiglio di sorveglianza funziona:» con un presidente eletto dall’assemblea e con poteri definiti dalla stessa» con la disciplina sull’invalidità delle deliberazioni del CDA» i consiglieri sono responsabili se non adempiono con la diligenza necessaria e

rispondono del danno che non si sarebbe prodotto se avessero vigilato bene (come sindaci)

» la responsabilità verso i soci e i creditori sociali sono uguali a quelle degli amministratori.

PUBBLICITA’ iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese entro 30 gg.

4. Il consiglio di gestione<

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Stesse norme CDA. Le differenze sono:» numero di consiglieri fissato dallo statuto ma non inferiore a 2» nominato da CDS che ne fissa anche il numero nei limiti nello statuto» se uno decade viene immediatamente sostituito (no cooptazione)» la azione di responsabilità nei loro confronti può essere esercitata anche

dal CDS con delibera presa a maggioranza dei presenti ma con quorum costitutivo di 2/3.Si può anche transigere (con delibera approvata a maggioranza) se non si oppone la % dei soci necessaria per impedire la transazione con l’assemblea.

NB! Al CDG e al CDS sono applicabili le disposizioni su amministratori e sindaci se non diversamente disposto

5. Il sistema monistico

IL SISTEMA MONISTICO .

Il controllo è esercitato da un organo interno al CDA, il comitato di gestione.Il CDA ha la stessa disciplina di quello tradizionale ma dal suo interno devono essere estratti i componenti del comitato di gestione e quindi almeno 1/3 del CDA deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci o da codici di autodisciplina (es. codice Preda).

Comitato per il controllo della gestioneÈ costituito da consiglieri con:

» requisiti di indipendenza» da almeno uno iscritto nel registro dei revisori» requisiti di onorabilità e professionalità se stabiliti dallo statuto» senza funzioni gestorie nemmeno in controllate / collegate.» un consigliere eletto dalla minoranza se SPAQ (2 se > 3)

Il CDA decide il numero e sostituisce i consiglieri di gestione se vengono meno.

Le funzioni e i poteri sono uguali a quelle del collegio sindacale. Le differenze sono:» non possono decadere se hanno assenze ripetute e ingiustificate» nelle SPAQ le operazioni eseguibili da 2 sindaci sono eseguibili anche da

2 consiglieri di gestione» il comitato elegge il suo presidente e osserva le stesse norme di

funzionamento del collegio sindacale (ogni 90gg, magg. dei componenti + decisione a magg. semplice)

Considerazioni: controllori eletti da controllati ma sicuramente maggiore informazione.

XI. I CONTROLLI ESTERNI.

1. Il sistema

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Assemblea

CDA al cui interno vi è il comitato di gestione

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I CONTROLLI ESTERNI

I controlli esterni sono di 2 tipi:» Controllo giudiziario per tutte le SPA se si presentano situazioni che alterano il

corretto funzionamento della società e se vi sono gravi irregolarità» Controllo della CONSOB per le SPAQ per la tutela degli investitori e della

trasparenza.

2. Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti ed iniziativa.

Il tribunale interviene se gli amministratori ( e non i sindaci) in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una del gruppo [danno potenziale].I requisiti per l’intervento sono quindi gravi irregolarità + danno potenziale

L’intervento può essere richiesto:» Dal 10% (5% nelle SPAQ) dei soci o minore se previsto dallo statuto» Da collegio sindacale, comitato di gestione o consiglio di sorveglianza» In SPA aperte dal pubblico ministero» Dalla CONSOB in SPAQ se vi sono irregolarità dei sindaci.

3. Il procedimento

Il procedimento attivato con la denunzia si articola in 2 fasi:1. Fase istruttoriaSi accerta l’esistenza delle irregolarità e a sentire amministratori e sindaci.Può anche esserci una ispezione da parte di un consulente del tribunale.

La maggioranza della società può evitare l’ispezione e sospendere il procedimento giudiziario se sostituisce gli amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano per accertare le violazioni ed eliminarle.

2. ProvvedimentiSi possono porre due tipi di provvedimenti:

<

» Provvedimenti cautelari da parte del giudice Per evitare il ripetersi delle irregolarità

» Nomina di un amministratore giudiziario Egli propone (≠ assemblea) l’azione di responsabilità contro il CDA e i sindaci. L’azione si può comunque transigere da parte della società o rinunciare.L’amministratore giudiziario può compiere solo atti ordinari e alla fine del suo

operato può: Convocare l’assemblea per la nomina degli amministratori e i sindaci Mettere in liquidazione la società

Comunque la decisione spetta all’assemblea.

4. La Consob

La CONSOB è una persona giuridica di diritto pubblico e gode di piena autonomia.La CONSOB svolge varie funzioni ma noi analizziamo solo quella dell’informazione societaria.

Essa assicura una adeguata e veritiera informazione sui mercati finanziari.Tale informazione si basa su 2 principi cardine:

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a) Tutte le società con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico [SPA aperte] che possono influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari

b) La CONSOB può richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico e provvedervi direttamente.

La CONSOB ha anche predisposto, in questo senso, obblighi di informazione preventiva su operazioni straordinarie e che siano messi a disposizione del pubblico tempestivamente il bilancio d’esercizio e la relazione semestrale degli amministratori.

La CONSOB ha poi ampi poteri di indagine e controllo per ottenere un informazione corretta e veritiera.

5. Ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa.

La privatizzazione della borsa valori realizzata nel 1997 in attuazione dell’art. 56 del d.lgs. 415/1996, ha determinato un significativo mutamento della disciplina in tema di ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa, sospensione e revoca. Le relative competenze, in precedenza della Consob, sono state trasferite alla società di gestione della Borsa (Borsa Italiana s.p.a.) sia pure sotto la vigilanza della Consob stessa (rafforzata dalla legge 262/2005).

RIFORMA 2005 attuale disciplina: le condizioni, le modalità di ammissione, esclusione e sospensione delle azioni dalle negoziazioni sono determinate dal regolamento di mercato deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione dello stesso. - Ammissione: avviene esclusivamente su domanda della società interessata “previa deliberazione dell’organo competente” da individuarsi nell’assemblea dei soci. La società di gestione della borsa delibera entro 2 mesi dalla presentazione della domanda e comunica ammissione o rigetto.- Inizio: deve essere preceduto dalla pubblicazione di un apposito prospetto di quotazione contenente le informazioni necessarie.

MERCATO EXPANDI mercato accanto a quello della Borsa, gestito da quest’ultima dove vengono negoziati azioni ed altri titoli che non hanno ancora raggiunto un grado di diffusione tra il pubblico sufficiente per l’ammissione alla quotazione presso la borsa.

MERCATO MTAX Dal 2005 destinato alla negoziazione di azioni di società di medie dimensioni ad alto potenziale di sviluppo.

6. Consob e informazione societaria.

La C. svolge un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da consentire agli investitori scelte più consapevoli.

In base all’attuale disciplina sono assoggettati ad obblighi informativi nei confronti del pubblico:

a. tutti gli emittenti strumenti quotatib. gli emittenti strumenti finanziari non quotati in mercati italiani ma diffusi

tra il pubblico in misura rilevante, individuati secondo i criteri della Consob.

Principi cardine dell’attuale disciplina sull’informazione societaria:a. i soggetti sopra indicati devono comunicare al pubblico le info privilegiate che li

riguardano

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b. accanto a tale obbligo di info c’è poi il potere della Consob di richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l’info del pubblico.

XII. I LIBRI SOCIALI. IL BILANCIO.

1. I libri sociali obbligatori.

a. libro dei socib. libro delle obbligazionic. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assembleed. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazionee. libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacalef. libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivog. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli

obbligazionistih. libro degli strumenti finanziari di partecipazione ad uno specifico

affare.

I primi 4 e l’ultimo sono tenuti dagli amministratori, il 5 dal collegio sindacale (o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione), il 6 a cura del comitato esecutivo e l’ultimo a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

2. Il bilancio d’esercizio.

Bilancio d’esercizio = documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il suo risultato economico nell’esercizio.

Il bilancio d’esercizio è composto da:» Parti essenziali: CE, SP e nota integrativa» Allegati: relazione sulla gestione degli amministratori del collegio sindacale e del

revisore.

Il bilancio è il solo strumento legale di informazione ai soci e agli stakeholder. è la base per la normativa fiscale (doppio binario) .

3. Principi fondamentali della disciplina del bilancio.

Art. 2423 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.

Il postulato di bilancio indica quindi che questo deve essere:» Chiaro = secondo struttura C.c.» Veritiero e corretto = redatto secondo buona fede e con i criteri di

valutazione.

I criteri di valutazione sono:a) Prudenza e continuità aziendale , comunque tenendo conto della

“funzione economica” della voce iscritta in bilancio = sostanza > forma [come IAS]

b) Competenza economica

51

Page 53: Diritto Commerciale  Le società

c) Costanza dei criteri, le eventuali deroghe devono essere eccezionali e comunque motivate nella nota integrativa

4. La struttura del bilancio redatto secondo la disciplina del codice civile.

In osservanza del principio di chiarezza bisogna rispettare alcuni criteri di redazione quali:

a) Le singole voci devono essere inserite secondo l’ordine tassativo previsto per legge

b) Le voci sono organizzate in categorie [lettere], sottocategorie [numeri romani], voci [numeri arabi] e sottovoci [lettere minuscole]

c) Ad ogni voce va affiancata quella dell’esercizio precedente per facilitare il confronto

<

d) È vietato il compenso di partite = analiticità

Alle società che non superano determinate dimensioni di attivo patrimoniale, fatturato e numero di dipendenti è consentita la redazione di un bilancio in forma abbreviata con meno voci di conto economico e di stato patrimoniale e senza relazione sulla gestione se si ottempera ai comma 3,4 dell’art. 2428.

Stato patrimoniale: Art. 2424

Attivo Passivo

A. Crediti v/soci A. Patrimonio netto

B. Immobilizzazioni B. F.do per rischi e oneri

C. Attivo circolante C. TFR

D. Ratei e risconti D. Debiti

E. Ratei e risconti

In calce allo stato patrimoniale devono essere iscritti i conti d’ordine che indicano gli impegni, i rischi e le garanzie date dall’impresa ai terzi ma che non influiscono direttamente sul patrimonio.

Il conto economico, art. 2425 è redatto in forma scalare:

A. Valore della produzione

B. Costi della produzione

Differenza A-B

C. Proventi e oneri finanziari

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

E. Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

22) imposte correnti, differite e anticipate

Utile / perdite d’esercizio

Per le operazioni in valuta estera, va applicato il tasso di cambio del giorno dell’operazione.

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Gestione ordinaria

Gestione finanziaria

Gestione straordinaria

Page 54: Diritto Commerciale  Le società

Gli amministratori devono poi redigere:» La nota integrativa (art. 2427) in cui si illustrano e specificano le voci dello SP e del

CE e altre informazioni integrative su n° di dipendenti, sul compenso di amministratori e sindaci, sulle azioni e altri strumenti finanziari emessi dalla società, sui finanziamenti dei soci alla società, sulle operazioni di locazione finanziaria e sulle partecipazioni in società controllate e collegate

» La relazione sulla gestione (art. 2428) in cui si illustra la situazione e l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato con riguardo a costi, ricavi e investimenti. Dalla relazione alla gestione devono risultare i fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione

5. La struttura del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

6. I criteri di valutazione nel codice civile.

Per le stime e le congetture effettuate dagli amministratori a fine esercizio il principio base assunto è quello del costo.

I criteri sono vari e riguardano più voci (art. 2426):Immobilizzazioni: iscritto al costo d’acquisto o di produzione con imputazione dei costi accessori

e degli oneri finanziari se direttamente correlati.Ammortamenti: se la vita utile delle immobilizzazioni è limitata nel tempo il loro valore deve

essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Si predispone un piano di ammortamento tenendo conto dei diversi coefficienti.

Svalutazioni: Bisogna svalutare un’immobilizzazione se il suo valore risulta durevolmente

inferiore al suo costo storico. La svalutazione non può essere mantenuta negli esercizi successivi se sono venuti meno i motivi della stessa.

Partecipazioni: Le partecipazioni in controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni possono

essere valutate al costo o al metodo del patrimonio netto. Le variazioni da questo metodo vanno in una riserva indisponibile.

Costi pluriennali: i costi d’impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità possono essere

capitalizzati se hanno un’utilità pluriennale. Ammortamento entro i 5 anni.

Avviamento: può essere iscritto solo se acquistato a titolo oneroso. Amm.to entro i 5 anni.Crediti: valutati al valore di presunto realizzo.Attivo circolante: i cespiti diversi dai crediti devono essere iscritte al minore tra costo d’acquisto

e valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato ( min(costo, FV))

Lavori in corso su ordinazione: possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con

ragionevole certezza.

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Page 55: Diritto Commerciale  Le società

Operazioni in valuta: se attività e passività correnti >> tasso di cambio alla data di riferimento;

la diff. è utili o perdite su cambi [CE] e cn costituzione riserva indisponibilese attività e passività immobilizzate >> al tasso di cambio dell’acquisto o al valore di mercato se durevolmente inferiore.

Se l’applicazione di questi principi va in contrasto con i principi di veridicità e correttezza, in casi ,quindi, eccezionali8, gli amministratori possono derogare ai criteri di valutazione motivandoli naturalmente nella nota integrativa.

>> utili derivanti dalla diversa applicazione vanno iscritti in una riserva indisponibile fino al loro effettivo realizzo.

7. I criteri di valutazione dei principi contabili internazionali.

8. Il procedimento di formazione del bilancio

Alla redazione e approvazione del bilancio cooperano tutti e tre gli organi sociali nel sistema tradizionale e monistico mentre in quello dualistico l’assemblea interviene solo se richiesto da 1/3 del comitato di gestione o del comitato di sorveglianza.

1. Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e 30gg prima della discussione in assemblea lo comunicano al collegio sindacale e all’organo revisore che esprimono i loro commenti e il loro giudizio.

2. il progetto di bilancio va depositato nella sede della società nei 15 gg prima della discussione dell’assemblea.

3. esame dell’assemblea che lo approva o lo respinge (dubbio se possa anche modificarlo)

4. entro 30gg deve essere depositato nel registro delle imprese

Le azioni di nullità e annullabilità della delibera di approvazione del bilancio non possono più essere esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo.

Ratio: certezza dei bilanci e delle operazioni ≠ rapporti con i terzi deboli o inibiti

Se la società di revisione ha espresso un giudizio positivo sul bilancio allora l’azione di annullabilità e di nullità possono essere esercitate solo da tanti soci che abbiano il 5% del CS.

9. Invalidità della delibera di approvazione.

10. Utili. Riserve. Dividendi La delibera di distribuzione degli utili è approvata dall’assemblea in tutti e tre i modelli di gestione.

≠ società di persone, diritto del singolo socio a ricevere l’utile spettante

Il potere dell’assemblea di decidere sugli utili può essere limitato da clausole statutarie che impongono la distribuzione degli utili a determinate categorie ≠ interesse del gruppo di comando di reinvestire.

Non tutti gli utili possono essere distribuiti perché bisogna compiere degli accantonamenti a riserva. Le riserve sono diverse:Riserva legale: 5% degli utili fino a quando non si raggiunge il 20% del CS.

È un accantonamento imposto per legge per salvaguardare l’integrità del CS.

Non è mai distribuibile ai soci.

8 Tra i casi eccezionali non rientra naturalmente la svalutazione della moneta. La rivalutazione monetaria è possibile solo con apposite leggi

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Page 56: Diritto Commerciale  Le società

Riserva statutaria: % decisa dallo statuto con il fine di salvaguardare ulteriormente il CS e di

autofinanziamento. Con delibera straordinaria può essere distribuibile ai soci.

Riserve facoltative: disposte dall’assemblea che approva il bilancio e liberamente disponibili.Partecipazione agli utili: lo statuto può prevedere la partecipazione agli utili di soci fondatori,

promotori e amministratori (% su utile – riserva legale).Perdita di capitale: non sono distribuibili utili se negli esercizi si è verificata una perdita di capitale (attivo – passivo < CS) e non è stata reintegrata o è stato ridotto il CS.

I dividendi sono quindi costituiti da utili distribuibili + utili portati a nuovo + riserve disponibili.La società può distribuire solo utili realmente conseguiti ≠ utili fittizi.La delibera di distribuzione degli utili fittizi è nulla e gli amministratori e i sindaci sono soggetti a responsabilità anche penale.

Gli azionisti che hanno ottenuto gli utili fittizi non sono tenuti al rimborso se:1. li hanno riscossi in buona fede2. il bilancio era regolarmente approvato3. dal bilancio risultavano utili netti.

Le SPAQ possono distribuire acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dalla quale risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa.

NB prospetto contabile e relazione devono essere analizzati dalla società di revisione.

11. Gli acconti dividendo.

12. Il bilancio consolidato di gruppo.

Bilancio consolidato = bilancio redatto dalla capogruppo in cui viene rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità.

L’area di consolidamento è costituita dalle società controllate tramite il possesso di partecipazioni e ne sono escluse:

» le società controllate con vincoli contrattuali» le società che svolgono un’attività del tutto eterogenea rispetto alla

maggior parte del gruppoNon devono obbligatoriamente redigere il bilancio:

» i gruppi di piccole dimensioni che non abbiano società quotate» le subholding di gruppi a catena, salvo abbiano società controllate

quotate.

Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo ed è costituito da SP, CE, nota integrativa e relazione sulla situazione del gruppo (allegato).

I principi di consolidamento sono uguali a quelli del bilancio d’esercizio con i dovuti accorgimenti per far risultare il gruppo come se fosse un’unica impresa = eliminazione dei rapporti interni:

1. eliminazione delle partecipazioni della controllante nelle controllate e la corrispondente frazione del patrimonio netto

2. eliminazione crediti e debiti fra imprese incluse nel consolidamento3. proventi e oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse4. utili e perdite conseguenti.

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Il procedimento di formazione del consolidato è uguale a quello d’esercizio ed è sottoposto agli stessi controlli e alle stesse forme di pubblicità ma non è approvato dall’assemblea.Se la redigente il consolidato è soggetta alla revisione contabile, i soci che rappresentano il 5% del CS o la CONSOB possono richiedere l’accertamento del tribunale sulla conformità alle norme nei criteri di redazione.

13. L’informazione contabile sulle società off-shore.

XIII. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

1. Nozione.

Costituisce modificazione dello statuto9 ogni mutamento del contenuto del contratto sociale con inserimento, modificazione o soppressione di clausole.

Modificazione soggettiva Modificazione oggettiva

9 Società di persone = consenso unanime, anche per cessione della quota. Società di capitali = modifiche delle partecipazioni non sono modifiche dell’atto costitutivo (non centralità del socio)

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2. Il procedimento

Delibera assembleare: nelle SPA si può modificare lo statuto con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Vi sono comunque delle maggioranze più elevate per alcuni temi nelle SPA non quotate:

» cambiamento dell’oggetto sociale» scioglimento anticipato o proroga della società» revoca dello stato di liquidazione» trasferimento della sede sociale all’estero» emissione di azioni privilegiate» introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria» trasformazione e trasformazione eterogenea (anche SPAQ)» esclusione o limitazione del diritto d’opzione (anche SPAQ)

Controllo notarile: Art. 2436 Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro 30gg, verificato l’adempimento delle condizioni previste per legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.L’ufficio del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Omologazione facoltativa:Se il notaio vede che la delibera non è conforme alla legge ne dà tempestivo avviso agli amministratori che possono:

» nei 30gg successivi convocare l’assemblea straordinaria per una nuova delibera o

» ricorrere al tribunale che verifica la conformità alla lgg e decreta l’iscrizione nel registro.

» Inerzia = delibera inefficace (art. 2436, 3° comma)

Efficacia: La delibera produce effetti solo dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese.Efficacia differita: Pubblicità legale: Dopo ogni modificazione va depositato nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto aggiornato.

3. Il diritto di recesso

Limiti al potere della maggioranza: L’operatività del principio maggioritario anche per le modificazioni dello statuto fa si che nella spa l’interesse di gruppo a variare l’assetto organizzativo della società prevalga sull’eventuale opposto interesse del singolo. Il che non significa che il potere sia senza limiti. E’ necessario infatti che vengano rispettate le norme inderogabili e non siano violati i principi cardine della correttezza e della buona fede nell’attuazione del contratto nonché quello della parità di trattamento.In previsione di delibere modificative la minoranza e indirettamente tutelata dalla previsione di maggioranze più elevate e dal riconoscimento del diritto di recesso. L’attuale disciplina amplia le cause di recesso e le suddivide in:

a- cause di recesso inderogabilib- cause derogabili dallo statutoc- cause statutarie

A. INDEROGABILI Sono nulli i patti che cercano di escludere tali ipotesi.

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Art. 2437, I comma: hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni:

a) Modifica dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo della SPA

b) Trasformazione della societàc) Trasferimento della sede sociale all’esterod) Revoca dallo stato di liquidazionee) L’eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o statutarief) Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione nel caso di

recessog) Modifiche riguardanti diritto di voto o di partecipazioneh) Soci dissenzienti o assenti alla delibera che introduce, modifica o sopprime

la clausola compromissoria (è concessa solo nelle SPA chiuse)i) Soci dissenzienti, assenti o astenuti all’esclusione dalla quotazione

In tutti questi casi il diritto di recesso non può essere soppresso dallo statuto ed è nullo ogni patto volto ad escluderlo o a rendere più gravoso l’esercizio.

B. DEROGABILI Art. 2437, II comma: Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci (per tutte le azioni) che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) La proroga del termine di durata della societàb) L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

Il recesso può essere esercitato solo per parte delle azioni.

C. PREVISTE DALLO STATUTO .

Art. 2437, IV comma: lo statuto delle società che non fanno ricorso al capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Società a tempo indeterminato:Nelle SPA chiuse a tempo indeterminato il socio può liberamente recedere con un preavviso di 180 giorni, salvo che lo statuto preveda un termine superiore, comunque non superiore all’anno.

Esercizio del diritto di recesso:Il diritto di recesso deve essere esercitato entro:

» 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima

» 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio se non dipende da una delibera

Le azioni interessate dal recesso devono essere depositate presso la sede della società e non possono essere cedute.

Il socio che recede ha diritto al rimborso del valore delle azioni a meno che la società revoca la delibera che lo legittima o la società si scioglie entro 90 gg.

Determinazione valore azioni: in modi diversi a seconda si tratti di:SPA non quotate: valore determinato dagli amministratori sentiti i sindaci e i revisori tenuto conto

della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddittuali e dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

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Page 60: Diritto Commerciale  Le società

Lo statuto può stabilire criteri più analitici per valutare la consistenza del patrimonio.Se c’è contestazione allora il valore è determinato da un esperto designato dal tribunale.

SPA quotate: il valore è uguale al prezzo medio di chiusura dei 6 mesi precedenti la convocazione

dell’assemblea

Le azioni del socio recedente:1. Vanno offerte agli altri soci in opzione e anche possibile prelazione sull’inoptato.2. Se i soci non le sottoscrivono tutte allora collocamento sul mercato3. Se no soci e no terzi, allora le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da

parte della società rispettando il limite di riserve o utili disponibili4. Se no riserve o utili disponibili allora riduzione del capitale o scioglimento della

società.

4. Le modificazioni del Capitale sociale

Modificazioni dello statuto relative al capitale sociale: aumento e diminuzione (art. 2438-2447).

5. L’aumento reale del Capitale sociale

REALE [A PAGAMENTO] .

Si ha un aumento del capitale sociale nominale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti. Con l’aumento reale del capitale sociale, la società intende procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio. L’aumento reale dà perciò luogo all’emissione di nuove azioni a pagamento, che vengono sottoscritte dai soci attuali, cui per legge è riconosciuto diritto di opzione.

Condizioni per l’aumento. Art. 2438 Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

Ratio: gonfiare crediti v/soci e no reale funzione vincolistica

L’aumento non è però invalido ma gli amministratori rispondono in solido dei danni eventualmente arrecati ai soci ed ai terzi. In presenza di perdite che rendono obbligatoria la riduzione del capitale la società non può procedere ad un aumento dello stesso senza aver prima ridotto il capitale in misura corrispondente alla perdita.

La delibera di aumento: L’aumento di capitale sociale può essere deliberato:» Dall’assemblea straordinaria (di regola) >> norme per delibere

modificanti lo statuto» Dagli amministratori con delega dell’assemblea

La competenza dell’assemblea non ha tuttavia carattere inderogabile. Lo statuto o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale. Tuttavia:

a. deve essere predeterminato l’ammontare massimo entro cui gli amministratori possono aumentare il capitale sociale

b. la delega può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni che decorrono dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese o da quella della delibera assembleare di delega. La delega però è rinnovabile.

L’attuale disciplina consente che agli amministratori sia riconosciuta anche la facoltà di deliberare in merito all’esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, ma lo statuto deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Se tale

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facoltà è attribuita con modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata prevista per l’esclusione del diritto di opzione.

Sottoscrizione dell’aumento del capitale: La deliberazione (assembleare o consiliare) di aumento deve fissare il termine, non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta, entro il quale le sottoscrizioni devono essere raccolte. A causa della sottoscrizione parziale l’aumento di capitale può essere di due tipi:

a. Scindibile = se sottoscrizione parziale il capitale si aumenta solo per la parte di azioni sottoscritte ma dev’essere espressamente previsto dalla delibera.

b. Inscindibile = se non sono sottoscritte tutte non si fa nulla e i sottoscrittori e la società sono liberati dai rispettivi obblighi.

Conferimenti:Per i conferimenti in sede di aumento valgono le stesse norme per la costituzione della società solo che essi non possono essere complessivamente inferiori all’aumento del capitale deliberato e il versamento del 25% ( ed eventualmente il sovrapprezzo) fatto presso la società e non presso la banca.Versamenti in conto capitale: Versamenti fatti dai soci alla società a titolo di conferimento. Fatti “a copertura di perdite al fine di sopperire alle esigenze di capitale di rischio e/o di costituire un fondo destinato a ripianare eventuali perdite evitando di incorrere nella disciplina della riduzione obbligatoria di capitale. Tali apporti incrementano il patrimonio della società senza modificarne il capitale sociale e restano sottratti alla disciplina dei conferimenti.

6. Il diritto d’opzione

Diritto d’opzione = diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento

del CS a pagamentoFunzioni Il diritto d’opzione ha la funzione di:

» F. Amministrativa: Mantenere inalterata la % di partecipazione nell’assemblea

» F. Patrimoniale: Mantenere il valore reale della partecipazione solitamente > del valore nominale per la presenza di riserve e non cederlo a terzi.

valore economico intrinseco del diritto d’opzione

Oggetto: Art. 2441 le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono già obbligazioni convertibili queste spettano ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

Oggetto del diritto d’opzione sono quindi le azioni + obbligazioni convertibili.

Termine: Se il diritto d’opzione non si esercita entro 30gg o vi si rinuncia, le nuove azioni inoptate nelle:SPA non quotate: coloro che hanno esercitato il diritto d’opzione possono manifestare la volontà di

acquistare anche l’inoptato al momento dell’esercizio del loro diritto.SPAQ: l’inoptato va offerto sul mercato regolamentato dagli amministratori per almeno 5 riunioni e

il ricavato va a beneficio della società.≠ l’inoptato potrà essere liberamente collocato.

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Esclusione del diritto di opzione: Il diritto d’opzione può essere escluso in presenza di situazioni che rispondono a un concreto interesse della società:

A. Quando le azioni devono essere liberate con conferimenti in natura.Anche nelle società quotate si può escludere il 10% del CS preesistente per tali conferimenti purchè il prezzo d’emissione sia congruo col prezzo d’emissione.

B. Quando l’interesse della società lo esige con delibera di ½ del CSC. Quando le azioni devono essere offerte ai dipendenti della società con delibera

di ½ del CS se l’offerta ai dipendenti riguarda più di ¼ dell’aumento.≠ azioni ai dipendenti per partecipazione straordinaria agli utili

In A,B le azioni devono obbligatoriamente avere il sovrapprezzo. E’ stabilito che la delibera di aumento del capitale “determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre. Il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione.

Il sovrapprezzo è determinato:SPA non quotate in base al valore del patrimonio netto + parere collegio sindacale. SPAQ in base all’andamento delle azioni degli ultimi 6 mesi + parere dell’organo di revisione .

Opzione indiretta:Il diritto d’opzione non si considera escluso o limitato quanto le azioni sono sottoscritte da SIM o banche che poi devono obbligatoriamente offrirle agli azionisti.

Warrant: La società può ricorrere anche ad altra tecnica per differire o diluire nel tempo un aumento del capitale sociale: L’emissione di appostiti buoni di opzione (warrant) che attribuiscono al titolare il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione a condizioni predeterminate. I warrant di sottoscrizione, di regola rappresentati da titoli di credito al portatore, devono essere emessi rispettando la disciplina del diritto di opzione in quanto attribuiscono un’opzione contrattuale che sostituisce quella ex lege. Devono essere offerti ai soci attuali, se non ricorrono i presupposti per l’esclusione del diritto di opzione. Scaduto il breve termine la società è libera di collocare i warrant sul mercato.

7. L’aumento nominale del capitale sociale

NOMINALE [GRATUITO] .

Si incrementa solo il capitale nominale e non il patrimonio della società.

Art. 2442 L’assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

Effetti:L’effetto è quello di legare tali riserve disponibili al vincolo di indisponibilità del CS e di aumentare la funzione vincolistica del CS. Conseguenze giuridiche: il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non può più disporre a favore dei soci dei corrispondenti valori del patrimonio netto.

Modalità di attuazione:

» Aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione

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» Emettendo nuove azioni date gratuitamente agli azionisti in proporzione alle quote da loro possedute. Non si devono alterare le preesistenti posizioni reciproche tra azionisti.

8. Riduzione del Capitale sociale. La riduzione reale.

Al pari dell’aumento, anche la riduzione del capitale può essere reale o nominale a seconda che la riduzione dia luogo o meno ad un corrispondente rimborso ai soci del valore dei conferimenti.

REALE Art. 2445 La riduzione del CS può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso di capitale ai soci.

La riduzione reale è sottoposta ad alcune condizioni abbastanza stringenti:» No riduzione sotto il minimo legale (120.000 €)» Se sono emesse obbligazioni, non si può ridurre se non è rispettato il

limite per l’emissione delle stesse

Vi sono anche alcune cautele procedimentali:» L’avviso di convocazione deve indicare ragioni e modalità della riduzione» La delibera dell’AS (modificazioni statuto) può essere eseguito solo 90gg

dopo l’iscrizione nel registro delle imprese

Opposizione dei creditori I creditori sociali possono opporsi alla riduzione perché vedono diminuita la loro garanzia; si possono opporre se la riduzione pregiudica il loro diritto al credito.L’opposizione sospende l’esecuzione della delibera sino all’esito del giudizio a meno che il tribunale ritenga la richiesta infondata o che la società dia una garanzia.

Le modalità di esecuzione della riduzione (riduzione proporzionale di tutte, acquisto di azioni proprie e poi annullamento, sorteggio) devono garantire la parità di trattamento degli azionisti.

Con il sorteggio gli azionisti rimborsati del solo valore nominale hanno diritto ad azioni di godimento che partecipano agli utili dopo che sia stato distribuito alle altre un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale delle azioni.

9. La riduzione del capitale sociale per perdite.

La riduzione del capitale sociale può essere di due tipi:

A. NOMINALE O PER PERDITE FACOLTATIVA .

La riduzione del capitale è nominale in quanto non esce realmente ricchezza dalla società come con il rimborso ai soci ma si adegua solo la cifra del CS al minor valore verificatosi.

Quindi siamo in presenza di una riduzione di capitale non quando siamo in presenza di perdite d’esercizio ma quando:

Attività – Passività < Capitale sociale

CS ≠ Patrimonio netto, altrimenti non avrebbero senso le riserve che hanno proprio la funzione di mantenere l’integrità del CS

Se tale diminuzione è minore di 1/3 del CS allora la riduzione è facoltativa.

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Page 64: Diritto Commerciale  Le società

La riduzione facoltativa segue le norme delle modificazioni dello statuto.ATT.! non possono comunque essere distribuiti utili fino a quando le perdite siano state colmate.

B. NOMINALE O PER PERDITE OBBLIGATORIA .

Art. 2446 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori e in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti .

Riduzione per perdite > 1/3 --> amministratori o sindaci convocano l’assemblea.

La riduzione può intaccare o no il minimo legale:

Non è stato intaccato: si sottopone all’assemblea una situazione patrimoniale aggiornata con le

opinioni del collegio sindacale + relazione amministratori in cui danno conto dei fatti di rilievo. Tali opinioni devono essere depositate presso la sede negli 8 giorni precedenti all’assemblea. Gli opportuni provvedimenti possono essere:

» Ridurre il capitale sociale» Rinviare a nuovo le perdite ma, se nell’es. successivo sono

ancora > di 1/3, riduzione obbligatoria da parte dell’assemblea10 o, in mancanza, è disposta d’ufficio dal tribunale.

È stato intaccato: l’assemblea deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale ed il

contemporaneo aumento al minimo legale o la trasformazione della società . Se nn aumenta CS o nn si trasforma la società si scioglie e entra in liquidazione.

Riduzione obbligatoria

Riduzione a zero del capitale

10 Se le azioni sono senza valore nominale la riduzione può essere decisa anche dagli amministratori.

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Page 65: Diritto Commerciale  Le società

XIV. LE OBBLIGAZIONI

1. Nozione

Obbligazioni = titoli di credito che rappresentano frazioni di eguale valore nominale e con uguali

diritti di un’unitaria operazione di finanziamento.Le differenze con le azioni sono perciò evidenti:

a) Creditore ≠ sociob) Remunerazione fissa (interessi) ≠ dividendi “aleatori”c) Rimborso del valore nominale ≠ rimborso in sede di liquidazione

“aleatorio”11

Obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi:La differenza è meno netta perché hanno in comune la caratteristica di essere emessi a fronte di un apporto non imputato a capitale. Le obbligazioni però: a. sono titoli di massa (frazioni standardizzate di un’unica operazione economica), b. attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro.

2. Tipi speciali di obbligazioni

Esistono vari tipi particolari di obbligazioni:a) Obbligazioni partecipanti

Remunerazione è commisurata agli utili di bilanciob) Obbligazioni indicizzate

Si adegua il rendimento dei titoli ancorandoli all’andamento di indici che possono anche riguardare la società.

c) Obbligazioni convertibili in azioni Si può trasformare il credito in una partecipazione dell’emittente/controllata/collegata

d) Obbligazioni con warrant Si ha il diritto di sottoscrivere azioni pur restando la posizione di creditore

e) Obbligazioni subordinate Il diritto degli obbligazionisti ad ottenere interessi e il rimborso del capitale è subordinato all’integrale soddisfacimento degli altri creditori in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale.

f) Obbligazioni a premio

11 Si ha rimborso solo se vi è un residuo dell’attivo netto e questo può a sua volte essere maggiore, uguale o addirittura minore della quota conferita

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prevedono l’attribuzione agli obbligazionisti di utilità aleatorie (in denaro o natura) da assegnare mediante sorteggio o altro sistema

g) Obbligazioni in valuta estera rispondono al medesimo scopo delle o. indicizzate.

3. Limiti all’emissione di obbligazioni

Limite del capitale e delle riserve Art. 2412 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

--> Limiti: 2*(CS + riserva legale + riserve disponibili)

Deroghe a tale limite sono:a) Le obbligazioni eccedenti devono essere sottoscritte da investitori

istituzionali (SIM, banche) soggetti a vigilanza prudenziale (Banca d’Italia)--> se le vendono a non investitori istituzionale i primi devono rispondere della solvenza della società emittente

b) Le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore di bilancio di questi

c) Ricorrono particolari ragioni di interesse nazionale e vi è un’autorizzazione dell’autorità governativa.

d) Le emissioni obbligazionarie effettuate da società con azioni (e le stesse obbligazioni) negoziate in mercati regolamentati.

Il rapporto tra limite e obbligazioni in circolazione deve permanere per tutta la durata del prestito obbligazionario. Se:» Riduzione volontaria (reale + nominale <1/3 CS) non si può fare se viene meno il

rapporto» Riduzione obbligatoria si fa ma non si possono distribuire utili fino al ripristino del

rapporto.

4. Le obbligazioni emesse all’estero.

I limiti all’emissione di obbligazioni potevano essere in passato elusi facilmente: si facevano emettere le obbligazioni da una società controllata (in genere con modesto capitale) avente sede in Stati che non pongono limiti all’emissione, e la controllante italiana (reale beneficiario del finanziamento) prestava garanzia per il loro rimborso. (vedi caso CIRIO)Il nuovo art. 2412, 4° comma introdotto dalla legge 262/2005 prevede che al computo del limite generale all’emissione di obbligazioni previsto dall’art.2412, 1° comma, concorrano gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

5. Il procedimento di emissione.

Art. 2410 se lo statuto o la legge non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. [prima assemblea straordinaria]In ogni caso la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436 [modificazioni dello statuto]. Produce effetti e può essere eseguita solo dopo l’iscrizione.

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La delibera di emissione di obbligazioni che prevede la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio per il compimento delle formalità necessarie per la costituzione delle stesse. Art. 2414bis.

Sottoscrizione: il collocamento sul mercato delle obbligazioni è soggetto alla disciplina della sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Alla sottoscrizione secondo le modalità fissate nel bando di emissione segue il rilascio dei titoli che possono essere nominativi o al portatore.

Prezzo di emissione: può anche essere inferiore al valore nominale salvo che per le obbligazioni convertibili.

Libro delle obbligazioni: L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro delle obbligazioni in cui di volta in volta si annotano le obbligazioni estinte e i trasferimenti se nominative.

6. Le obbligazioni convertibili in azioni

Art. 2420-bis L’assemblea straordinaria [e non gli amministratori!] può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità di conversione.Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del CS [scindibile naturalmente] per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.

Condizioni per l’emissione sono simili a quelle richieste per l’emissione di nuove azioni.Per le obbligazioni convertibili, infatti:

a) Il capitale sociale dev’essere interamente versatob) Non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al

loro valore nominalec) Non possono esuberare il limite generale delle obbligazioni (vedi sopra)

Inoltre, come per le azioni, le obbligazioni convertibili:» devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di

obbligazioni convertibili precedentemente emesse» possono essere emesse dagli amministratori [ + contestuale aumento

CS] se hanno una delega di durata massima di 5 anni in cui sia anche espresso l’ammontare complessivo emettibile.

Durante il periodo di conversione sono particolarmente delicate le operazioni sul CS:<

a) Aumento CS a pagamento + emissione di nuove obbligazioni convertibili: si offrono in opzione ai vecchi possessori --> si mantiene inalterata la futura partecipazione

<

b) Aumento CS gratuito : si modifica automaticamente il rapporto di cambioc) Riduzione nominale : si modifica automaticamente il rapporto di cambiod) Riduzione reale : conversione anticipatae) Fusione e scissione : conversione anticipata o diritti equivalenti a quelli

spettanti prima della fusione o della scissione

NB! riduzione reale, fusione e scissione sono soggette a un divieto relativo durante il periodo di conversione. Relativo perché si può fare ciò di cui sopra.

Procedimento indiretto: non è specificamente disciplinato. Si ha quando l’obbligazione emessa da una determinata società è convertibile in azione di altra società.

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Obbligazioni con Warrant: queste obbligazioni si distinguono nettamente da quelle convertibili in quanto attribuiscono un diritto cumulativo ( e non alternativo) rispetto al rimborso del capitale. E’ anche vero che sollevano problemi di tutela degli obbligazionisti in parte coincidenti con quelli posti dalle obbligazioni convertibili, sicchè anche per esse è prospettabile l’applicazione analogica della disciplina dettata per queste ultime.

7. Organizzazione degli obbligazionisti

Gli obbligazionisti hanno un’organizzazione che prevede due organi: assemblea e rappresentante comune con la finalità di:a. assicurare una più efficace tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti nei confronti della societàb. consentire, ove l’evolversi della situazione dell’emittente lo renda necessario, modifiche a maggioranza, delle originarie condizioni del prestito, così sollevando la società dalla necessità di ottenere il consenso dei singoli obbligazionisti.

1. Assemblea degli obbligazionisti che funziona come l’assemblea straordinaria (anche su impugnazione delibere come l’assemblea) dei soci e delibera su:

» Nomina e revoca del rappresentante comune» Modificazioni delle condizioni del prestito (delibera cn ½

obbligazioni circol.)» Proposte di amministrazione controllata e concordato preventivo» Costituzione di un fondo per le spese necessarie» Oggetti di interesse comune degli obbligazionisti

Essa viene convocata dal CDA o dal rappresentante comune; obbligatoria se richiesta dal 5% delle obbligazioni in circolazione.

2. Rappresentante comune. Esso è:» Nominato dall’assemblea degli obb. o dal tribunale in mancanza» Resta in carica 3 esercizi ma è rieleggibile» Regole sul mandato = revoca anche senza giusta causa» Segue l’assemblea degli obbligazionisti e la convoca.» Segue il sorteggio delle obbligazioni che in sua mancanza è nullo» Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti.

NB! il singolo obbligazionista può tutelare i propri interessi basta che non sia in contrasto con le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti.

XV. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI.

1. Le cause di scioglimento

Le cause di scioglimento sono simili per SPA, SAPA e SRL con piccole differenze. Analizziamo la SPA.

Art. 2484 Le SPA, le SAPA e le SRL si sciolgono per:1. per il decorso del termine

il termine può essere prorogato prima della scadenza dall’assemblea straordinaria con la maggioranza di 1/3 CS per le SPA chiuse

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2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo siano occorse le modifiche statutarie da parte dell’assemblea

3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea = non si possono fare le delibere necessarie per il funzionamento della società

4. riduzione del CS al di sotto del CS salvo che non vi sia un contemporaneo aumento o la trasformazione della società

5. nei casi previsti dagli articoli 2437 e 2473 [delibera di scioglimento dell’assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci] [ l’impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni senza ridurre il CS o all’opposizione dei creditori alla riduzione]

6. per deliberazione dell’assemblea in sede straordinaria con maggioranza di 1/3 del CS

7. per le altre cause previste dallo statuto o dall’atto costitutivo Lo statuto deve indicare la competenza e gli adempimenti pubblicitari necessari

8. per le altre cause previste dalla legge [es. dichiarazione di nullità in fase di costituzione].

Dopo la riforma del 2003 non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento della società tuttavia la riforma della legge fallimentare del 2006 prevede che alla chiusura del fallimento, il curatore debba chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese di fatto continuando a configurare il fallimento come una causa estintiva della società.

Effetti dello scioglimento: decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento ≠ verificarsi della causa

La causa di scioglimento e la successiva iscrizione può essere accertata da:» dagli amministratori senza indugio

≠ personalmente e solidalmente responsabili per i danni

» dal tribunale su istanza dei soci o del collegio sindacale

Verificatasi una causa di scioglimento la società entra in liquidazione.

2. La società in stato di liquidazione

Accertata la causa di scioglimento gli amministratori devono convocare l’assemblea per le deliberazioni relative allo stato di liquidazione (≠ individuazione della causa!).

Art. 2486 Al momento del verificarsi di una causa di scioglimento [≠ iscrizione nel registro] e fino al momento della consegna ai liquidatori gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

≠ da tali operazioni personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati

Gli amministratori vedono limitati i loro poteri e anche gli altri organi sociali sono penalizzati:

Art. 2488 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee, sugli organi amministrativi e di controllo si applicano in quanto compatibili anche durante la liquidazione.

In particolare:a) collegio sindacale = controllo anche su liquidatori, no modifiche

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b) assemblea = è controverso se siano compatibili alcune delibere che modificano lo statuto.

Sicuramente compatibili la fusione prima della ripartizione dell’attivo

La revoca dello stato di liquidazione può essere fatta con delibera dell’assemblea straordinaria ma:

» con maggioranza di 1/3 del CS» i soci in disaccordo possono recedere» provoca effetti dopo 60gg dlla sua iscrizione nel registro dlle imprese in

modo ke i creditori sociali possano opporsi cn le stesse modalità dlla riduzione facoltativa dl CS.

3. Il procedimento di liquidazione.

Nomina dei liquidatori:Art. 2487 Tranne nei casi in cui lo scioglimento lo decide l’assemblea stessa, gli amministratori debbono convocare l’assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto su:

a) numero dei liquidatori e funzionamento del collegio in caso di pluralitàb) nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanzac) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell’azienda o di rami di essa;

gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo

Se non vi provvede l’assemblea vi provvede il tribunale su istanza dei soci o del collegio sindacale.

I liquidatori:» restano in carica per la durata della liquidazione, salvo sia previsto un termine» sono soggetti alle stesse cause di ineleggibilità e decadenza degli

amministratori» sono revocati da:

assemblea straordinaria tribunale se sussiste giusta causa e istanza dei soci, sindaci e PM

» hanno poteri simili a quelli degli amministratori. Essi:a) devono adempiere con diligenza e professionalità richieste ≠

responsabilitàb) devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali dagli

amministratori e redigere con gli stessi l’inventario del patrimonio sociale

c) compiono tutti gli atti utili per la liquidazione salvo diversa disposizione

≠ non compiere nuove operazioni d) devono redigere annualmente il bilancio indicando le variazione

I liquidatori devono innanzitutto pagare i creditori sociali: » se i fondi risultano insufficienti possono chiedere ai soci i versamenti

ancora dovuti<

» possono dare acconti ai soci con le opportune cautele ma se pregiudicano i creditori sociali ne rispondono personalmente e solidalmente per i danni.

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Pubblicità: i provvedimenti di nomina e di revoca dei liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.

Alla fine del loro mandato e completata la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione:

» bisogna dar evidenza del piano di riparto» dev’essere approvato dai singoli soci --> interesse singolo [approvazione

tacita]

4. L’estinzione della società.

Approvato il bilancio si ha la cancellazione del registro delle imprese e il deposito dei libri societari.

Entro un anno dalla cancellazione e creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti con una domanda notificata preso la sede della società nei confronti:

» dei soci nel limite delle quote riscosse con il bilancio di liquidazione» dei liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.

NB la cancellazione avviene d’ufficio se per 3 anni non si deposita il bilancio annuale di liquidazione.

Con la cancellazione dal registro la SPA si estingue. I creditori possono comunque richiederne il fallimento entro un anno dalla cancellazione; decorso tale termine nessuno potrà più fare richieste12.

XVI. LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

1. Caratteri distintivi

La SAPA è una società di capitali in cui esistono 2 categorie di soci13:» SOCI ACCOMANDATARI = rispondono solidalmente ed illimitatamente per le

obbligazioni sociali ma in compenso sono amministratori per legge ed hanno altri importanti poteri

» SOCI ACCOMANDANTI = rischiano solo della quota di capitale sottoscritta

Art. 2454 AllA SAPA sono applicabili in quanto compatibili le norme della SPA.

Azioni: la società in accomandita per azioni è nel contempo un tipo di società che, come la Spa, si caratterizza per il fatto che le quote di partecipazione dei soci (accomandatati e accomandanti) sono rappresentate da azioni.

12 ≠ vecchia disciplina in cui la società esiste fino al pagamento dell’ultimo creditore.13 È sbagliato dire che la SAPA sta a metà tra una società di persone e una di capitali perché vi si applicano le norme della SPA e alla responsabilità illimitata sono collegati ampissimi poteri degli amministratori.

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Disciplina: la sua disciplina è modellata su quella della Spa, dato che “alla società in accomandita per azioni” sono applicabili le norme relative alla Spa in quanto compatibili con le disposizioni seguenti” (art. 2454).

Differenze Sas - Saa: L’accomandita semplice è una società di persone: una società in nome collettivo modificata dalla presenza di soci a responsabilità limitata (accomandanti). L’accomandita per azioni è una società di capitali: una società per azioni modificata dalla presenza di socia a responsabilità illimitata (accomandatari) che, come contropartita della più gravosa responsabilità, sono di diritto amministratori.

2. L’azionista accomandatario.

La figura più importante e peculiare di questa società è sicuramente la posizione di soci accomandatario14. Infatti:

a) I soci accomandatari iscritti nell’atto costitutivo sono tutti amministratori di diritto e senza limiti di tempo. (non esiste accomandatario non amministratore)

b) Il socio accomandatario risponde delle obbligazioni sociali dal momento dell’accettazione della nomina a quando viene iscritta la sua cessazione dall’ufficio nel registro delle imprese

≠ non risponde per debiti anteriormente o posteriormente contratti

Società in accomandita semplice Società in accomandita per azioniGli accomandatari possono ma non devono essere necessariamente amministratori e si possono perciò avere soci accomandatari che non sono amministratori

I soci indicati nell’atto costitutivo come accomandatari sono tutti di diritto amministratori della società. (art. 2455) e senza limiti di tempo

L’accomandatario risponde delle obbligazioni sociali anche se non è amministratore o cessa di esserlo

Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore, non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell’ufficio (art2461)

L’accomandatario risponde anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio e di quelle successive all’eventuale cessazione della carica di amministratore.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento della citazione della nomina (art 2457) e ciò implica che esso risponde solo per le obbligazioni sociali che sorgono a partire da tale momento, non di quelle anteriori.

3. Costituzione. Conferimenti. Azioni.

Per la costituzione della società, i conferimenti e le partecipazioni azionarie, trova piena applicazione la disciplina della Spa, con due sole differenze:

Atto costitutivo: Art. 2460 Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari

>> i soci accomandatari hanno quindi un potere di veto su ciò che modifica il patto sociale

Denominazione sociale:Deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni. (art. 2453)

14

? La SAPA è un tipo di società utilizzata dai gruppi familiari dove si vuol dare al “patriarca”, con la carica di socio accomandatario il potere di gradire o no gli amministratori.

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Azioni:Nessuna diposizione specifica è dettata per le azioni intestate agli accomandatari.

4. Gli organi sociali.

L’organizzazione interna della S.A.A. si fonda sulla necessaria presenza di tre distinti organi:

a. Assembleab. Amministratoric. Collegio Sindacale

Assemblea:All’assemblea si applicano le regole di funzionamento dettate per la Spa. Norme particolari valgono tuttavia per l’adozione di talune delibere.

a. Gli accomandatari non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei sindaci, nonché in quelle concernenti l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti. (art. 2459)

b. Le modificazioni dell’atto costitutivo non solo devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria con le consuete maggioranze, ma devono essere approvate da tutti i soci accomandatari. (art. 2460)

c. Nella competenza della assemblea straordinaria rientra anche la nomina e la revoca degli amministratori.

Gli amministratori:» Non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di nomina e revoca dei

sindaci e in quelle che riguardano la loro responsabilità» anche se hanno una carica permanente, possono essere revocati con le

maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria, anche senza giusta causa come nelle norme sul mandato (no giusta causa = risarcimento danni)

5. Lo scioglimento della società.

I soli soci accomandanti :» nominano e revocano i sindaci = + indipendenza» nominano e revocano l’organo di revisione se la revisione è obbligatoria.

La SAPA gode beneficio di preventivo escussione prima dell’erosione del patrimonio dei singoli soci accomandatari.

Oltre alle normali cause di scioglimento, la SAPA si scioglie se vengono meno tutti gli amministratori e non si ripristinano entro 180 gg.

>> in tale periodo agisce un amministratore nominato dal collegio sindacale che non assume la carica di socio accomandatario.

XVII. LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA.

1. Caratteri distintivi

La SRL è un tipo di società che ricalca le basi della SPA ma consente una articolazione più snella e una maggior partecipazione dei soci nella vita della società.

>> spazio particolarmente ampio alla autonomia privata>> si vuole un modello funzionale e flessibile per le esigenze economiche di imprese di piccole/medie dimensioni.

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La differenza principale con le SPA è che nelle SRL la POSIZIONE DEL SOCIO È CENTRALE.15

Nozione La Srl (art. 2462-2483) è una società di capitali nella quale:a. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimoniob. le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento (art. 2468)

Responsabilità limitata come nella Spa e diversamente alla Saa, qui tutti i soci godono del beneficio della responsabilità limitata e nessuna pretesa possono perciò avanzare nei loro confronti i creditori della società. Il beneficio della responsabilità limitata inoltre permane, salvo talune eccezioni, anche in presenza di un unico socio

Quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art. 2468) non possono cioè essere rappresentate da documenti destinati a circolare nelle più agili forme dei titoli di credito.

Criterio personalistico: divisione in parti del capitale sociale = ostacolo alla raccolta di ingenti capitali di rischio fra il pubblico dei risparmiatori, rendendo meno agevole la mobilitazione dell’investimento.

Struttura

2. La costituzione della società. La s.r.l. unipersonale.

La costituzione della SRL è simile a quella delle SPA ma:a) il capitale sociale non dev’essere inferiore a 10.000 €b) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione SRLc) come nelle SPA, può essere costituita a tempo indeterminato ma il socio

può recedere con un preavviso di 6 mesi che lo statuto deve allungare fino ad un anno.

L’atto costitutivo dev’essere redatto con atto pubblico e il suo contenuto è descritto dall’art. 2463.La SRL può anche essere costituita da parte di un singolo socio con la stessa disciplina per la costituzione di SPA unipersonali.

3. I Conferimenti. Le forme di finanziamento.

Art. 2464 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

--> ≠ iscrivibili all’attivo patrimoniale ma basta che siano suscettibili di valutazione economica e che coprano il capitale >> funzione vincolistica --> possono essere conferite quindi anche le prestazioni d’opera.

Poi, come nelle SPA, [sempre art. 2464]:» Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore

all’ammontare globale del capitale sociale» Se non è disposto diversamente i conferimenti vanno fatti in denaro

Condizioni dei singoli tipi di conferimenti:DENARO : bisogna versarne in banca il 25% o stipulare per un importo corrispondente una polizza

d’assicurazione o di una fideiussione bancaria con modalità stabilite--> poco usate la polizza e le fideiussioni per i costi che comportano

15 In questo senso possiamo dire che la SRL è “come una società di persone a responsabilità limitata”.

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BENI IN NATURA E CREDITI : La stima può essere fatta da un esperto o da una società di revisione

iscritti nell’albo dei revisori contabili [≠ perito del tribunale!!] e dev’essere naturalmente pari o superiore al conferimento

--> nn è prevista la revisione della stima da parte del CDAi [≠ SPA]

PRESTAZIONE D’OPERA/SERVIZI : l’intero valore assegnato a tale conferimento dev’essere garantito

dalla stipula di una polizza d’assicurazione o da una fideiussione.

NB! non sono conferibili beni futuri o cosa altrui >> esigenza cmq di certezza

Il socio moroso = che non conferisce:» viene escluso dalle decisioni della società» si può provvedere a:

azione giudiziaria vendita coattiva della sua quota agli altri, la vendita sul mercato è

concessa solo se prevista dallo statuto ≠ riduzione CS perché non è possibile buy-back

Lo statuto può prevedere la possibilità per la SRL di emettere titoli di debito, indicando inoltre la competenza, i limiti, le modalità e le maggioranza necessarie.I titoli di debito possono però essere sottoscritti solo da investitori professionali (e non dal pubblico dei risparmiatori) che, se li vendono al pubblico, devono rispondere della solvenza della società.

Finanziamenti dei soci Nel passato era diffusa la concessione da parte dei soci di ingenti finanziamenti alle SRL ottenendo così una pesante sottocapitalizzazione di tali società. Oggi:

Art. 2467 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno antecedente il fallimento della società esso dev’essere restituito.Tale norma opera se i finanziamenti sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al PN o in un momento in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

>> se la società era sottocapitalizzata e il socio ha finanziato al posto di conferire allora egli è postergato nel rimborso.

4. I titoli di debito

Con l’attuale disciplina è infine caduto il divieto per le Srl di emettere obbligazioni o meglio, l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di titoli di debito (art. 2483) per altro sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di Spa ma soggette alla disciplina secondaria del comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Emissione: A differenza delle obbligazioni l’emissione dei titoli di debito è consentita solo se prevista nell’atto costitutivo. E’ l’atto costitutivo a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori “determinando gli eventuali limiti, modalità e le maggioranze necessarie”. La decisione di emissione (per la quale non è previsto l’intervento di un notaio verbalizzatore) fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese. Può anche prevedere che condizioni e modalità di rimborso possano essere modificate con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli. Il taglio minimo dei titoli non può essere inferiore a 50 mila euro.

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Contenuto: Ampia libertà autonomia statutaria nella determinazione del contenuto dei titoli di debito. (titoli di massa, titoli individuali…)

Sottoscrizione: i titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori. Possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

Garanzia: l’identità del garante e l’ammontare della garanzia devono essere indicati sul titolo di debito.

5. Le quote sociali

Nella SRL non esistono azioni ma quote sociali, ognuna attribuita ad un socio.Il capitale è diviso in base al numero di soci i quali detengono una quota di partecipazione proporzionale al conferimento.

Art. 2468 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione possedute, salvo il III comma.Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in isura proporzionale al conferimento.Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili.

NB l’attribuzione è a singoli soci, non alle quote. Se X ha un particolare diritto e cede la quota il diritto in più non si trasferisce con la quota.

I diritti particolari:1. Amministrazione : l’intervento può essere a tutto campo come nella società di

persone; es. socio non amministratore con diritto di info, diritti di veto a un socio su alcune delibere, etc.

2. Distribuzione degli utili : fermo restando il patto leonino, si può prevedere che un

socio abbia più utili ≠ postergazione o minor % nelle perdite, solo utili.» Possono essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Le quote non rappresentano titoli azionari e il documento è solo una prova della qualità di socio.

L’atto costitutivo può prevedere:» La non trasferibilità totale delle quote

--> possibile causa di recesso» La trasferibilità soggetta a gradimento di soci, terzi o alcune

condizioni--> possibile causa di recesso

» Che il recesso non sia esercitato entro 2 anni dalla costituzione» Cause di esclusione per giusta causa [come Soc. di persone]

Il recesso avviene:» STATUTO: In tutte le cause e modalità previste dallo statuto » LEGGE: può avvenire in due casi

o SRL a tempo indeterminato : recesso libero con preavviso di 6 mesi allungabile dallo statuto a 1 anno

o SRL a tempo determinato : i soci che non hanno acconsentito (contrari assenti e astenuti) a grosse modifiche del contratto sociale (es. ogg.,fusione, scissione)

In caso di recesso il valore delle quote dev’essere quello di MRKT ≠ esperto nominato dal tribunale

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Per la quota del socio recesso si offre agli altri soci >> un terzo concordemente individuato

>> riduzione del CS nominale o reale se necessaria; ma se i creditori vi si oppongono naturalmente la SRL si scioglie.

6. Il trasferimento delle quote socialiIl trasferimento delle partecipazioni nelle SRL è soggetto a varie formalità per la centralità del socio in questo modello societario.Il trasferimento della quota è valido e efficace con il solo consenso traslativo.Il trasferimento inter vivos :

» Deve risultare da scrittura privata autenticata» Dev’essere iscritto nel registro delle imprese» Deve essere annotato nel libro dei soci con misura dell’iscrizione nel

registro

Dopo che è stato annotato nel libro dei soci allora il trasferimento è efficace nei confronti della SRL

Se il trasferimento è fatto con contratti a più persone, prevale chi per primo lo iscrive in buona fede nel registro delle imprese.

Il trasferimento mortis causa è libero salvo vi siano clausole limitative nel testamento.La SRL non può in nessun caso acquistare le proprie quote.

La quota può essere espropriata dai creditori personali del socio e se:» Normale e fallimento del socio: vendita forzata e assegnazione al

creditore.» La partecipazione non è liberamente trasferibile: la vendita forzata non è

valida se la società presenta entro 10gg un altro acquirente.--> si impedisce l’ingresso non graditi nella SRL

7. Recesso ed esclusione

Disciplina del recesso radicalmente riformata. Ampia libertà autonomia statutaria. Atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. E’ inderogabilmente riconosciuto nei casi:a. se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di almeno 180 gg, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un annob. se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti e astenuti):

Al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società Alla sua fusione o scissione Alla revoca dello stato di liquidazione Al trasferimento della sede sociale all’estero All’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo al

compimento di operazioni che comportano una modifica dell’oggetto sociale o dei diritti particolari attribuiti a un singolo socio.

Riconosciuto al socio contrario all’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2481).

Il recesso non può essere esercitato o se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società (art. 2473).

Liquidazione della quota i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale

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Esclusione l’atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina del recesso con esclusione della riduzione del capitale sociale. (art. 2473)

8. Gli organi sociali. Le decisioni dei soci

Anche negli organi sociali la figura del socio, anche singolo, è centrale.C’è ampio spazio all’autonomia statutaria ma ci si basa cmq su assemblea, CDA e collegio sindacale.

AssembleaArt. 2479 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 1/3 del CS sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:1. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili2. Nomina degli amministratori se prevista dallo statuto3. Nomina del collegio sindacale nei casi previsti dall’articolo 24774. modificazioni atto costitutivo5. operazioni che comportano una modifica rilevante dell’oggetto sociale o dei

diritti dei soci.

L’assemblea di regola decide quindi su:» materie previste dalla legge (vedi su)» materie previste dall’atto costitutivo» materie presentate su istanza di 1/3 del CS.

L’assemblea della SRL può deliberare con un procedimento più snello (consultazione scritta o consenso per iscritto) col voto favorevole di ½ del CS tranne nei casi di:

» riduzione del capitale per perdite obbligatoria» modificazioni dell’atto costitutivo» modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci» istanza di 1/3 del CS

Anche la disciplina dell’assemblea è lasciata all’autonomia statutaria:» Convocazione : atto costitutivo o lettera raccomandata entro 8gg ≠ Gazzetta

Ufficiale» Intervento : tutti i soci iscritti nel libro dei soci e no limitazioni di rappresentanza

della SPA» Voto : in misura proporzionale alla partecipazione (come SPA)» Quorum costitutivo : ½ del CS» Quorum deliberativo ordinario : maggioranza dei presenti» Quorum deliberativo “straordinario” : ½ CS per modifiche atto cost., ogg. sociale e

diritti soci.L’assemblea totalitaria è prevista mentre quella di seconda convocazione no (volendo si inserisce nell’atto cost.).

9. L’invalidità delle decisioni dei soci

L’invalidità delle delibere assembleari rispetto a quelle che hanno per oggetto:a) Non conformità a legge o atto costitutivo / decisioni in conflitto d’interessi

Impugnate dai soci dissenzienti anche individualmente [≠ % SPA], da amministratori e collegio sindacale, entro 90gg dalla trascrizione nel libro delle delibere.

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Il tribunale può prevedere che entro 180gg sia adottata una nuova delibera che elimini la causa di invalidità e sani la delibera invalida, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

b) Oggetto impossibile o illecito / assenza assoluta di informazione Possono essere impugnate da chiunque entro 3 anni + disciplina specifica SPA per aumento CS, riduzione reale CS, impugnazione del bilancio

c) Modifica oggetto sociale con attività impossibili o illecite Impugnabili da chiunque e senza limiti di tempo

10. Amministrazione e controllo

Art. 2475 Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione è affidata a uno o più soci che restano in carica a tempo indeterminato.

Se vi sono più soci CDA che può avere metodo collegiale o disgiuntivo ≠ SPA! cmq collegialmente redazione del bilancio, progetto di fusione e scissione, aumento CS con delega.

Le decisioni possono essere prese con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto basta che sia indicato chiaramente l’argomento e il consenso.

Invalidità delibere CDA: solo se vi è stato voto decisivo di un socio in conflitto di interessi e portano danno alla società; possono essere impugnate da amministratori, collegio sindacale e revisore entro 90gg.

--> l’amministratore in conflitto d’interesse non deve comunicarlo obbligatoriamente.Rappresentanza: uguali a SPA + contratti conclusi da amministratori in conflitto d’interessi sono annullabili su domanda della società se il terzo conosceva o poteva riconoscere il conflitto. Responsabilità: vi sono alcune peculiarità:a) Non si menziona responsabilità verso creditori sociali ma solo verso società, soci e

terzi con le stesse norme SPAb) Sono solidalmente responsabili i soci che hanno intenzionalmente deciso o

autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi--> responsabilità anche di chi amministra di fatto

c) L’azione di responsabilità può essere esperita dal singolo socio che può anche chiedere la revoca dell’amministratore se sussistono gravi irregolarità.

Controllo

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se:» CS > 120.000 €» No presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

In questo caso non è obbligatoria la nomina del revisore; il controllo contabile viene effettuato dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale e la presenza del revisore possono cmq essere previsti dall’atto costitutivo.

Se manca proprio, i soci non amministratori hanno alcuni poteri di controllo quali:» notizie sullo svolgimento degli affari sociali» consultazione professionisti di fiducia» consultazione libri e scritture contabili della società

11. Bilancio. Modificazioni dell’atto costitutivo. Scioglimento.

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Page 80: Diritto Commerciale  Le società

Bilancio: stessa disciplina SPAModifiche dell’atto costitutivo: alcune differenze:Aumento CS

È prevista la delega agli amministratori ma nei limiti e modalità previste dall’atto costitutivo.NB! cmq verbale redatto da notaio e iscrizione nel registro delle imprese

Nell’aumento del CS con nuovi conferimenti il diritto d’opzione è escludibile solo se previsto dallo statuto e mai quando l’aumento sia obbligatorio dopo una riduzione obbligatoria.I soci dissenzienti all’esclusione del diritto d’opzione possono recedere (importanza socio)

Riduzione CSIl CS è di 10.000 € per la riduzione per perdite.Le riduzioni di CS non modificano le quote di partecipazione dei soci.Per il resto è uguale alla SPA

Scioglimento della società: stessa disciplina SPA

XVIII. LE SOCIETA’ CORPORATIVE

Art. 2511 Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Le cooperative hanno un ampio sistema legislativo:

» Costituzione Art. 45: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere

di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne favorisce il carattere e le finalità.

» Codice civile» Leggi regionali e leggi speciali (es. legge Basevi nel 1942)

Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

--> “gestione di servizio” a favore dei soci--> vantaggio patrimoniale singolo che consiste in un risparmio di spesa

in una maggior retribuzione

Lo scopo mutualistico è prevalente, non esclusivo nelle cooperative. Infatti possiamo essere anche in presenza, nelle società cooperative di:

1. lucro oggettivo svolgere attività anche con terzi per produrre un utile e non solo con i soci

2. lucro soggettivo si può avere distribuzione degli utili ma solo in limiti massimi di %.Vietata l’integrale distribuzione degli utili prodotti.

All’interno della cooperativo possiamo determinare 2 categorie di soci:» Soci sovventori = forniscono solo il capitale di rischio» Soci cooperatori = lavorano nella cooperativa

Le cooperative possono essere:» di consumo = i soci usufruiscono dei beni prodotti dall’impresa» di produzione e lavoro = i fattori produttivi sono forniti dai soci

La riforma del 2003 ha diviso tra:» cooperative a mutualità prevalente = agevolazioni tributarie» altre cooperative = no agevolazioni tributarie

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Page 81: Diritto Commerciale  Le società

Le cooperative a mutualità prevalente

Art. 2512 Sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:1. svolgono la loro attività prevalente in favore dei soci, consumatori o utenti di

beni e servizi2. si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci3. si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci

La prevalenza viene evidenziata dagli amministratori e sindaci nella nota integrativa al bilancio dove si verifica che il 50% di ricavi, di costo del lavoro e di costo della produzione siano attribuibili a ricavi verso soci, lavoro dei soci e costi per servizi dati ai soci.

≠ per 2 anni si perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Le CMP vanno iscritte in un apposito albo tenuto presso il ministero presso il quale si deposita anche il bilancio annualmente.

Si caratterizzano per clausole che:a) limitano la distribuzione di utili b) limitano la remunerazione di strumenti finanziari offerti ai socic) vietano la distribuzione di riserve ai soci cooperatorid) prevedono l’assegnazione del patrimonio netto tranne capitale sociale e

dividendi distribuibili a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L’atto costitutivo prevede le regole di svolgimento e garantisce parità di trattamento tra i soci.

Disciplina per tutte le società cooperative (anche CMP)

Struttura e disciplinaCooperative medio grandi = disciplina SPA Cooperative piccole (meno di 20 soci e attivo <1.000.000 €) = disciplina SPA o SRLCooperative con meno di 9 soci = disciplina SRL

Per evitare che siano perseguiti scopi meramente lucrativi sono previsti:a) Numero minimo di soci per la costituzione e continuazione della cooperativa

+ specifici requisiti soggettivi dei socib) Limiti alla quota di partecipazione di ogni socio e alla % di utili ad ognuno

distribuibile

c) le variazioni del numero di soci e le conseguenti modifiche del CS, non comportano la modifica dell’atto costitutivo

d) In assemblea il voto è per teste ≠ quota di partecipazionee) Vigilanza dell’autorità governativa

CostituzionePer costituire la società bisogna avere vari requisiti:1. N° minimo di soci : 9 se disciplina SPA

3 se disciplina SRL--> se vengono meno e non si reintegra il numero in un anno la coop si

scioglie 2. Requisiti dei soci cooperatori : non possono essere soci di COOP coloro che

esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle delle COOP.

Poi variano da settore a settore

3. Atto costitutivo : è uguale a quello della SPA ma con in più l’indicazione di:

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Page 82: Diritto Commerciale  Le società

a. Oggetto sociale e requisiti dei socib. Requisiti e condizioni per l’ammissione di nuovi soci e modalità

di conferimento c. Condizioni per l’esclusione o il recesso dei socid. Regole per la ripartizione degli utili e per la ripartizione dei

ristorni 4. Denominazione sociale : indicare che è una COOP, se CMP bisogna indicare anche il

numero d’iscrizione dell’albo

5. Pubblicità : iscrizione nel registro delle imprese --> pubb. costitutiva di personalità giuridica

iscrizione nell’albo delle COOP --> agevolazioni

6. Regolamenti : l’attività mutualistica può essere disciplinata da vari regolamenti predisposti dagli

amministratori e approvati dall’assemblea straordinaria.7. Conferiment i: i conferimenti seguono la disciplina di SPA o SRL a seconda della

COOP.Il socio che non esegue in tutto o in parte i conferimenti può essere escluso.

Responsabilità dei soci

Art. 2518 Nelle cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

[come disciplina SPA e SRL del resto]

Il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso finchè dura la società.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso la COOP per il pagamento dei conferimenti non eseguiti per un anno dall’esclusione o dal recesso.

--> se entro un anno la COOP è insolvente egli deve ridare la liquidazione della sua quota

Quote e azioniLa partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o azioni.Nessun socio può avere una quota superiore ai 100.000 € tranne nei casi di conferimenti in natura o di crediti.

--> le COOP con più di 500 soci possono avere come limite maggiore il 2% del CSArt. 2530 La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

--> entro 60 gg da comunicazione del socio (silenzio - assenso)--> in ogni caso non vale se l’acquirente non ha i requisiti richiesti

La negazione dell’autorizzazione dev’essere motivata e il socio può opporsi in tribunale.

L’atto costitutivo può prevedere il divieto di trasferimento se è possibile per il socio recedere con un preavviso di 3 mesi.L’acquisto di azioni proprie è permesso se:

» rapporto tra Pn e Indebitamento è < di ¼ » con utili e riserve distribuibili

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Page 83: Diritto Commerciale  Le società

Oggi, per favorire la raccolta di capitale di rischio sono stati previsti particolari istituti quali:

1. I soci sovventoriSono soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per i cooperatori che conferiscono capitale di rischio.

--> le loro azioni sono liberamente trasferibili salvo diversa previsione--> sono solitamente privilegiati nella distribuzione dei dividendi anche se non possono essere maggiori del 2% di quelli dei cooperatori.--> possono avere al massimo 5 voti e cmq non superiori a 1/3 del totale--> possono essere amministratori ma il CDA deve essere fatto maggiormente da soci cooperatori

2. Azioni di partecipazione cooperativaSono simili alle azioni di risparmio: no voto e privilegio in rimborso capitale e distribuzione utili

--> possono essere emesse nei limiti del valore del PN, anche al portatore se interamente

liberate--> il 50% deve essere offerto ai soci e ai lavoratori dipendenti

I diritti patrimoniali consistono in:» utili maggiori del 2% ex lege» prelazione nel rimborso» le perdite incidono solo per la parte eccedente il valore nominale delle altre

azioni

È prevista l’organizzazione di gruppo come nelle azioni di risparmio (assemblea di categoria + rappresentante comune)

Per quanto riguarda il capitale di prestito abbiamo:1. Obbligazioni che possono oggi essere emesse con limiti e criteri previsti dal

CICR16 e con le norme della SPA in quanto compatibili. 2. Strumenti finanziari partecipativi come nelle SPA con modalità di trasferimento

ed esercizio dei diritti amministrativi previsti dall’atto costitutivo.Comunque non possono esserci diritti di voto > di 1/3 del totale dell’assemblea.È prevista un organizzazione con assemblea speciale e rappresentante comune.Si possono dare strumenti finanziari senza diritti amministrativi solo ad investitori qualificati

Gli organi socialiA. Assemblea

Il funzionamento principale dell’assemblea di una coop è che ad ogni socio cooperatore spetta un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

--> si vota per testa--> il quorum dipende dal numero di soci e non dal capitale

Inoltre poi:» Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci» Ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio. Massimo 10 deleghe

allo stesso.» Il voto può essere dato per corrispondenza o telematico se l’atto costitutivo lo

consente.

16 Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

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Page 84: Diritto Commerciale  Le società

Esiste la possibilità di avere assemblee separate e quindi formare la volontà in 2 momenti: 1. Assemblee separate (si agevola la partecipazione dei soci) Deliberano sull’ordine del giorno della generale e eleggono dei soci-delegati che vi partecipano.2. Assemblea generale Costituita da tutti i soci delegati e deliberano definitivamente sull’ordine del giorno.

Le delibere impugnabili sono solo quelle della generale ma possono impugnarle anche i dissenzienti o assenti delle separate se il voto del loro delegato era necessario per il quorum costitutivo della generale.

Tale sistema è obbligatorio quando vi sono più di 3.000 soci e attività in più province.

B. AmministrazioneÈ possibile applicare sistema monistico, dualistico o tradizionale.Monistico: gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori a 1/3) non

possono far parte del comitato esecutivoDualistico: I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai possessori di strumenti finanziari

non possono essere superiori a 1/3. I componenti eletti dai soci cooperatori sono soci cooperatori.

Tradizionale: È necessario che la maggior parte degli amministratori siano soci cooperatori indicati dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli altri possono essere eletti da altre categorie

--> amministra chi ha interesse mutualisticoGli amministratori possono essere rieletti per un massimo di 3 anni.

Per il resto operano stesse norme SPA (nomina da assemblea..) tranne il divieto di delegare i propri poteri in tema di ammissione, recesso o esclusione dei soci e rapporti mutualistici.

C. Controllo

I controlli sono di varia natura:Collegio sindacale: previsto se SPA e quando è obbligatorio nelle SRL (CS >120.000,..)

La nomina può essere prevista in proporzione alle quote (≠ teste)Controllo giudiziario: come quello previsto da SPA (art. 2409).

Sono legittimati alla richiesta il 10% del numero dei soci o il 10% del CS

In tale controllo dev’essere sentita anche l’autorità di vigilanza governativa e se sta già operando una delle due l’altra si blocca.

Vigilanza governativa: verifica del rispetto delle regole per la concessione delle agevolazioni.

Viene fatta dal Ministero del Lavoro con ispezioni ordinarie e straordinarie.

Se irregolarità: revoca amministratori e sindaci >> commissario governativo

D. Collegio dei probiviri

È previsto dallo statuto per evitare liti di fronte all’autorità giudiziaria.Risolve controversie fra soci, fra soci e società su temi quali il rapporto sociale (ammissione, esclusione soci) e la gestione mutualistica.

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Page 85: Diritto Commerciale  Le società

Bilancio, utili e ristorni

Il bilancio dev’essere redatto con le stesse norme delle SPA.--> revisione obbligatoria per chi emette obbligazioni e chi ha partecipazioni in

SPA

Vi sono particolari norme per la destinazione degli utili:a) Riserva legale del 30% indipendentemente dal fondo preesistenteb) 3% ai “Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”c) Limiti alla distribuzione degli utili ai soci:

a. Cooperative a mutualità prevalente Clausole che prevedono

» No distribuzione di utili oltre interesse massimo di buoni postali aumentato del 2%

» No remunerazione di strumenti finanziari offerti ai soci in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

» No distribuzione di riserve ai soci cooperatori» prevedono l’assegnazione del patrimonio netto tranne capitale

sociale e dividendi distribuibili a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

b. Altre cooperative L’atto costitutivo fissa la % ripartibile tra i soci sovventori di utili.Sono distribuibili le risorse disponibili con aumento gratuito CS o emissione di strumenti finanziari.Non sono mai distribuibili le riserve indisponibili, neanche allo

scioglimento.

Per tutte le cooperative possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto tra PN e Indebitamento è < di ¼.

Ciò che rimane dev’essere destinato a fini mutualistici.

I ristorni sono un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni acquistati dalla cooperativa a prezzo di mercato.

--> viene ridato ai soci lo spread derivante dall’adesione allo scopo mutualistico, si ridà a fine anno il vantaggio patrimoniale diretto.

>> non operano le limitazioni sulla distribuzione dei dividendi

Variazioni dei soci e del capitale sociale

L’entrata e l’uscita di soci dalla cooperativa non comporta modifiche dell’atto costitutivo salvo nel caso vi sia un aumento del capitale sociale a pagamento.

Art. 2528 Ammissione e carattere aperto della cooperativaL’ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell’interessato. La delibera d’ammissione dev’essere comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci.

--> delibera da amministratori--> se l’istanza non è accolta, si può chiedere la pronuncia dell’assemblea

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota/azioni il sovraprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

--> pagamento quota + sovraprezzo

L’atto costitutivo può prevedere un periodo di formazione dei soci cooperatori con diritti limitati per un massimo di 5 anni.

Le cause di riduzione del numero di soci (e quindi di capitale sono):1. Recesso

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Page 86: Diritto Commerciale  Le società

è ammesso per legge:» in tutte la cause della SPA o SRL» quando l’atto costitutivo vieta la cessione di quote e azioni (preavviso di

90gg)» altre cause previste dall’atto costitutivo

Se gli amministratori non lo concedono --> opposizione in tribunaleGli effetti decorrono per il rapporto sociale dall’accoglimento della domanda, per il rapporto mutualistico con la chiusura dell’esercizio.

2. EsclusionePuò essere:

» Di diritto in caso di fallimento» Deliberata in caso di mancato pagamento delle quote, nei casi delle società

di persone, per gravi inadempienze, per mancanza o perdita dei requisiti, per cause previste dall’atto costitutivo.

--> delibera da amministratori o da assemblea se previsto--> il socio può opporsi al tribunale

--> il tribunale può sospendere l’esclusione

3. MorteIl rapporto si scioglie tranne se l’atto costitutivo prevedeva la continuazione con gli eredi e purchè questi abbiano i requisiti necessari.

La liquidazione della quota comprende rimborso della quota + sovraprezzo versato e si basa sul bilancio d’esercizio in cui il rapporto si scioglie. Va fatta entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio.

Lo scioglimento della cooperativaPer lo scioglimento valgono le cause previste per le SPA + scioglimento da perdita totale del capitale (per la variabilità).Vi sono poi cause specifiche quali:

a. riduzione dei soci sotto il numero minimo (9 o 3) e mancata reintegrazione in un anno

b. liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa

Se vi sono ritardi o irregolarità l’autorità governativa può sostituire i liquidatori.

NB! non vi è ripartizione dell’attivo; si distribuisce solo capitale versato e rivalutato e i dividendi maturati; il resto va a “fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”

Il gruppo cooperativo pariteticoÉ raro che ci siano gruppi di cooperative poichè l’assemblea decide per testa e non per quota

--> contratto di consorzio per dar vita al gruppo cooperativo paritetico

Nel contratto devono essere indicate le cooperative aderenti e quelle che dirigono e soprattutto i criteri di compensazione e equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

Il contratto va depositato nell’albo delle società cooperativeOgni COOP può recedere senza oneri.

Le mutue assicuratriciInterdipendenza tra socio e assicurato:art. 2546 Non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione.

--> se cessa il rischio si scioglie sia il rapporto assicurativo che societario

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Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio.Il patrimonio è costituito da conferimenti di:

» soci assicurati (conferimento = premio assicurazione)» soci sovventori se previsti dall’atto costitutivo (stesse limitazioni di voto e

amministrazione delle normali cooperative)

XIX. TRASFORMAZIONE. FUSIONE. SCISSIONE. A. TRASFORMAZIONE

1. Nozione e limiti

E’ il cambiamento di tipo di società, o il passaggio da una società di capitali ad altro tipo di ente giuridico o comunione d’azienda e viceversa.La trasformazione può essere di due tipi:

» Omogenea = cambiamento tipo di società» Eterogenea = cambiamento natura della società (da SPA a cooperativa,

etc.)

Caratteristica propria dell’istituto è la regola della continuità dei rapporti giuridici: Art. 2498 Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

--> è la stessa società a vivere in una nuova veste giuridica. Vantaggio di non dover liquidarne una e poi costituirne un'altra.

I limiti alla trasformazione sono:» Art. 2499 Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura

concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con la finalità o lo stato della stessa. [finalità conservativa]

» È vietata la trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrative anche se c’era stato il consenso unanime.È invece permessa con un particolare procedimento quella delle altre società cooperative.

2. La trasformazione omogenea: il procedimento di trasformazione.

MaggioranzeÈ necessaria la delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo:

S. Persone: basta il consenso della maggioranza dei soci in base alla partecipazione agli utili (≠

unanimità!!!!) salvo diversa previsione dello statuto. Il socio dissenziente può recedere.

S. Capitali: Assemblea straordinaria con maggioranze rafforzate + consenso di chi con la

trasformazione assume responsabilità illimitata. Il socio dissenziente può recedere.

S. cooperative: voto favorevole della metà dei soci (2/3 se sono meno di 50). Se più di 10.000

soci bastano i 2/3 dei votanti se è presente almeno il 20% della società.Delibera

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Deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto della nuova forma di società e delle sue regole di costituzione:

Da S. Capitali a S. Capitali: relazione amministratori e deposito nei 30gg prima dell’assembleaDa S. Persone a S. Capitali: delibera con atto costitutivo (controllo di legittimità dal notaio e iscrizione nel registro)+ contenuto di legge della società scelta

+ relazione giurata di stima del patrimonio come quella dei conferimenti in natura.

Le azioni vengono assegnate in base alla partecipazione di ognuno. Se vi è un socio d’opera, in base alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva prima

--> accordo tra i soci--> decisione del giudice secondo

equitàDa S. cooperative a S. lucrative:Bisogna versare tutto al “Fondo per la promozione e sviluppo della cooperazione” tranne il capitale versato e i dividendi non distribuiti.

Invalidità: Art. 2500-bis.Eseguita la pubblicità l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti dell’ente trasformato e ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

3. La esponsabilità dei soci

A. Se viene meno la responsabilità illimitataI soci a responsabilità illimitata non sono liberati per le obbligazioni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese. Si può ovviare con:

» Consenso dei creditori alla trasformazione» Il consenso si presume se la trasformazione è stata comunicata con

raccomandata e loro non hanno espressamente negato il loro consenso entro 60 gg

B. Se si viene a creare la responsabilità illimitataConsenso dei soci a responsabilità illimitata.I soci a responsabilità illimitata rispondono anche per le obbligazioni antecedenti all’iscrizione al registro delle imprese.

4. Trasformazione eterogenea.

È disciplinata solo la trasformazione eterogenea di società di capitali in “cooperative” e viceversa.Le trasformazioni eterogenee hanno effetto dopo 60 gg dall’ultimo adempimento pubblicitario. Nei 60gg i creditori possono opporsi con le stesse modalità della riduzione facoltativa del capitale.

A. Da società di capitali a altroArt. 2500 septies. Le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica la disciplina della trasformazione omogenea ma: voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto + consenso dei soci ke assumono responsabilità illimitata

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NB. se trasformazione in fondazione, effetti che si ricollegano alla volontà del fondatore.

B. Da altro a società di capitaliArt. 2500 octies I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una società di capitali

--> No associazioni non riconosciute e cooperative

Consorzi: maggioranza assoluta dei consorziatiComunioni d’azienda: unanimitàSocietà consortili o associazioni17: maggioranze richieste per lo scioglimento da legge o statuto.

Vietata in associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità.

Fondazioni: disposta da autorità governativa su proposta dell’organo competente

B. FUSIONE

5. Nozione e distinzione

La fusione può essere:» Semplice = nuova entità giuridica» Per incorporazione = una società incorpora l’altra» Tra società omogenee = stesso tipo» Tra società eterogenee = diversi tipi; stessi limiti della trasformazione

La fusione può essere effettuata con società sottoposte a procedura concorsuale ma non con quelle in liquidazione avanzata (distribuzione dell’attivo)

Vi è comunque una continuazione dell’attività delle due società in quanto:Art. 2504 La società che risulta dalla fusione o l’incorporante assumono gli obblighi e i diritti delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

--> i creditori fanno valere i loro diritti sulla nuova entità --> i soci diventano soci della nuova in base ad un rapporto di cambio

La fusione si articola in 3 fasi:6. Il progetto di fusione.

Dev’essere redatto dagli amministratori delle società e contenere le modalità di fusione.Deve avere uguale contenuto per le società che si fondono e in particolare deve indicare:

i. Tipo e denominazione delle società partecipanti alla fusioneii. Atto costitutivo della nuova societàiii. Il rapporto di cambio delle quote o delle azioni e l’eventuale

conguaglio in denaro (non maggiore del 10% del valore delle azioni)

Il progetto di fusione dev’essere iscritto nel registro delle imprese.

Oltre al progetto di fusione sono obbligatori altri 3 documenti:A. Situazione patrimoniale

Bisogna redigere un vero e proprio bilancio d’esercizio infraannuale per aggiornare le informazioni [≠ valore effettivo].

17 Lo statuto delle associazioni può prevedere l’esclusione della trasformazione

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B. Relazione degli amministratoriIllustrano motivi della fusione e in particolare il rapporto di cambio

C. Relazione degli espertiRelazione sulla congruità del rapporto di cambio e sull’adeguatezza del metodo per la sua determinazione da esperti nominati dal tribunale. Se SPAQ, l’esperto è un revisore.

Tutti questi documenti + i bilanci degli ultimi 3 esercizi devono essere depositati nei 30gg precedenti l’assemblea presso la sede delle società e sino alla delibera di fusione.

Vi sono poi facilitazioni di procedura in particolari condizioni (es. partecipazione totalitaria, LBO)

9. La delibera di fusione.

Per l’approvazione vanno rispettate le regole per le modifiche dell’atto costitutivo ma:o S. Persone : basta il consenso della maggioranza dei soci in base alla

partecipazione agli utili (≠ unanimità!!!!) salvo diversa previsione dello statuto.

Il socio dissenziente può recedere.

o S. Capitali : Assemblea straordinaria con maggioranze rafforzate se la fusione è eterogenea, normali se omogenea.Il socio dissenziente può recedere se la fusione è eterogenea (+ omogenea solo in SRL).

Le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese. Se la risultante è una società di capitali c’è il controllo di legalità da parte del notaio.

10. La tutela dei creditori sociali.

L’atto di fusione può avvenire solo 60gg dopo l’iscrizione delle delibere per tutelare i creditori che, in questo periodo, opporsi alla fusione.La fusione si blocca sino alla decisione del giudice a meno che non si predisponga » una garanzia per i creditori» relazione degli esperti sia fatta da una soc. di revisione che assicura la solvenza

dlla societàPer le obbligazioni antecedenti alla fusione di una società di persone rispondono i soci a responsabilità illimitata salvo il consenso dei creditori.

11. Atto di fusione

È l’atto costitutivo della nuova società e deve essere sempre redatto per atto costitutivo (anche se la risultante è una società di persone).Deve essere iscritto nel registro delle imprese delle varie sedi delle società.

--> da questo momento decorrono gli effetti di unificazione soggettiva e patrimoniale.

12. L’invalidità della fusione

Non si può dichiarare l’invalidità una volta iscritti gli atti di fusione.--> si può impugnare solo tra momento delibera e iscrizione nel registro

I soci o i terzi danneggiati dalla fusione possono chiedere il risarcimento agli amministratori e/o alla nuova società.

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C. SCISSIONE

13. Nozione. Forme

Si suddivide un unico patrimonio e una società in più società.È diversa dalla cessione di un ramo d’azienda perché le azioni vengono acquisite dai soci della società che si scinde, non dalla società stessa.

La scissione può essere:» Totale = l’intero patrimonio viene trasferito a più società.

La prima società si estingue ma senza liquidazione perché continua l’attività nelle beneficiarie.

» Parziale = solo parte del patrimonio viene trasferita a uno o più società.La prima società continua a vivere e continua l’attività parallelamente alle società beneficiarie di cui faranno parte i soci della prima.

Beneficiarie possono essere:» Società di nuova costituzione = più società da quella scissa. Sono soci i

soli soci della società scissa (scissione in senso stretto)

» Società preesistenti = si incrementa il loro patrimonio e entrano i soci di quella scissa (scissione per incorporazione)

Non possono essere scisse società in liquidazione avanzata.

14. Il procedimento.

Gli amministratori devono preparare un progetto di scissione che dev’essere iscritto nel registro delle imprese e deve contenere:

a. esatta descrizione degli elementi da trasferire a ciascuna delle società beneficiariese la destinazione non è desumibile:

» Scissione totale: Le attività sono distribuite in proporzione alla quota di PN trasferita Per le passività rispondono tutte in solido nei limiti del valore effettivo

trasferito.

» Scissione parziale: le attività restano alla trasferenteper le passività rispondono in solido la trasferente e le beneficiarie

b. criteri di distribuzione ai soci delle azioni delle società beneficiarienon è obbligatorio dare ad ogni socio un pacchetto assortito di azioni delle varie beneficiarie.I soci dissenzienti possono vendere le loro azioni a soggetti indicati nel progetto di scissione secondo le norme sul recesso (valore effettivo)

Sono ammessi conguagli in denaro nel limite del 10% del valore delle azioni.

La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti sono disciplinate come nella fusione. Qui però si possono esonerare gli amministratori dal farlo col consenso unanime dei soci + consenso unanime dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto.

Le fasi del procedimento di scissione e invalidità sono uguali a quelle di fusione e l’atto di scissione, redatto per atto pubblico, funge da atto costitutivo delle nuove società beneficiarie.

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La scissione provoca effetti dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.

La tutela dei creditori è rafforzata perché: ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del PN ad esso assegnata, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla prima beneficiaria.

--> una sorta di garanzia sussidiaria per i creditori

XX. LA SOCIETA’ EUROPEA

Società Europea (SE) = tipo di società predisposto dall’Unione Europea uniformemente regolata

nei vari ordinamenti comunitari.--> Regolamento UE direttamente applicabile del 8/10/2001 (non ancora attuato

in ITA)--> disciplina residua si assimila a SPA e a statuto delle stesse

La SE favorisce la creazione di imprese di dimensioni comunitarie, Holding o affiliate. -

Si caratterizza per la facilità di trasferire la sede della società da un paese all’altro della CEE senza dover liquidare la società in uno e poi crearla nell’altro.

--> si approfitta di agevolazioni fiscali degli stati più convenienti, anche da parte dei soci per i dividendi

CostituzioneLa SE è una SPA con personalità giuridica e limitata responsabilità.Il Capitale minimo è di 120.000 €.Si può costituire solo in 5 casi tassativi previsti dal regolamento:

1. COSTITUZIONE PER FUSIONEquando due società di 2 stati diversi si fondono

2. SE HOLDINGquando due società di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE HOLDING per sottoporsi ad una direzione unitaria

3. SE AFFILIATAquando due o più enti di 2 stati diversi o controllanti un’affiliata di un diverso stato da 2 anni costituiscono una SE controllata in comune

4. DA ALTRA SE5. TRASFORMAZIONE

La trasformazione di una SPA se controlla da più di 2 anni un’affiliata di un diverso stato

Per gli adempimenti pubblicitari si adempie alle leggi dei singoli stati (ITA = iscrizione nel registro)

--> la pubblicità ha effetto costitutivo della personalità giuridicaPer i conferimenti si adempie alle leggi dei singoli stati.

AssembleaL’assemblea dei soci è necessaria nella SE. Il regolamento disciplina solo che l’assemblea deve tenersi almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. La convocazione può avvenire da:

» Organi di direzione, vigilanza e amministrazione in qualsiasi momento» Azionisti che detengano almeno il 10% del capitale

Salvo maggioranze più alte previste dalle leggi dei singoli stati:

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» Delibere normali = maggioranza semplici» Delibere modificanti l’atto costitutivo = 2/3 dei voti

Competenze, organizzazione, procedure di voto sono regolati dalla disciplina nazionale.

GestioneL’amministrazione può essere con sistema monistico o dualistico (no tradizionale italiano)Sistema dualistico

C’è un organo di vigilanza e un organo di direzione.Organo di vigilanza nominato dall’assemblea e da una parte dei lavoratori se previsto.

--> funzione di controllo sull’operato degli amministratoriOrgano di direzione nominato dall’organo di vigilanza amministra la società

--> alcune competenze possono essere autorizzate dall’organo di vigilanza se previsto

--> può essere nominato dall’assemblea se previsto (cmq no componente sia organo di vigilanza che di direzione)

Sistema monisticoVi è un solo organo di amministrazione nominato dall’assemblea e dai lavoratori se previsto dalle norme per il coinvolgimento dei lavoratori.Non è obbligatoria la costituzione di un comitato di controllo all’interno del CDA

Norme in comune

I componenti degli organi restano in carica per un massimo di 6 anni e sono rieleggibili.Può essere nominato componente anche una società o un ente ma con un rappresentante fisico che ne faccia le veci.

Valgono le cause di ineleggibilità della disciplina nazionale e quando vi sia un provvedimento giudiziario emanato da uno stato europeo.

Gli organi si costituiscono a maggioranza dei componenti e votano con maggioranza semplice, se non disposto diversamente dallo statuto.

Per la responsabilità e i bilanci valgono le norme dello Stato dove ha sede la SE.

Il coinvolgimento dei lavoratori nella gestioneSono obbligatorie forme di coinvolgimento dei lavoratori (come normalmente in Germania).

Le forme di coinvolgimento possono essere varie (solo info o nomina Amministratori) e derivano da un processo di negoziazione tra rappresentanti sindacali e società.

--> obbligatorio l’avvio della procedura di negoziazione per l’iscrizione.

Si istituisce una delegazione speciale di negoziazione dei rappresentanti dei lavoratori che può:

» Optare per la disciplina nazionale» Negoziare per 6 mesi con proroga sino a un anno

Se non si arriva ad un accordo si applicano automaticamente queste norme (≠ no iscrizione):

1. Organo di rappresentanza dei lavoratoriEletto dai dipendenti della SE e da quelli delle sue affiliate.Diritto di informazione e consultazione ogni anno su attività e prospettive della società.

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Diritto di informazione su eventi eccezionali con parere non vincolante e copia di tutti i documenti necessari per l’assemblea generale (es. bilancio).

2. Partecipazione dei lavoratori alla gestione se già presentiI dipendenti possono eleggere alcuni membri dell’organo di amministrazione e di vigilanza.Stesse forme attuate prima della costituzione della SE. Se sono diverse la delegazione di negoziazione sceglie quale introdurre.

È obbligatorio introdurre tali obblighi se » sono previste già partecipazioni solo in alcune società aderenti alle SE» è coinvolta nel totale una parte significativa dei dipendenti

complessivi

NB! Gli stati membri possono escludere il coinvolgimento dei lavoratori ma, se vi sono società della SE in cui si applicavano, vi dev’essere un accordo tra rappresentanti dei lavoratori e società, pena la non iscrizione della SE.

Altri aspetti della disciplina

La SE si può ritrasformare in una SPA di uno stato membro solo dopo 2 anni l’iscrizione e cmq non prima dell’approvazione del II bilancio d’esercizio.

Per il resto la disciplina è affidata ai singoli stati.

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