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Cendon / Book
I DANNI SPORTIVI
LESIONI PERSONALI DERIVANTI
DALLA PRATICA SPORTIVA
E RISARCIMENTO DEL DANNO
Stefano Banchetti
DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL
Edizione GIUGNO 2015
Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-249-2
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Cendon / Book
DIRITTO CIVILE
Professional
I DANNI SPORTIVI
LESIONI PERSONALI DERIVANTI
DALLA PRATICA SPORTIVA
E RISARCIMENTO DEL DANNO
Stefano Banchetti
L'autore Stefano Banchetti, avvocato, esercita la propria attività presso l’Avvocatura della Camera dei deputati. È Consigliere parlamentare della Camera dei deputati dal 1997 e ha conseguito, nel 2000, il dottorato di ricerca in “diritto privato e garanzie costituzionali”. È autore di saggi, note a sentenza e contributi di altro genere su questioni di diritto pubblico e privato. L’Opera Porsi il problema della responsabilità di diritto comune per fatti occorsi in ambito sportivo significa indagare su come i principi dell’ordinamento sportivo, in particolare quello della lealtà competitiva, e i regolamenti approvati dalle singole Federazioni sportive possano essere rilevanti nei confronti di chi si assume danneggiato dal comportamento di uno sportivo. L’opera si propone, quindi, di esaminare, con ampi riferimenti giurisprudenziali, le responsabilità e i connessi profili risarcitori in ordine ai danni occorsi agli sportivi in occasione di competizioni agonistiche o comunque nell’esercizio di attività sportive, dove, come è noto, il contatto fisico e, talora, l’uso della forza costituiscono l’essenza stessa della disciplina.
INDICE
Capitolo Primo
ILLECITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ DI DIRITTO COMUNE
1.1. Introduzione - 1.2. Definizioni e categorie – 1.3. Illecito sportivo e
illecito penale. La scriminante sportiva – 1.4. (segue). Il principio del
“rischio consentito” – 1.5. Rischio consentito e sport amatoriale – 1.6.
Illecito sportivo e illecito civile. Il principio del “collegamento
funzionale”.
Capitolo Secondo
LA RESPONSABILITÀ DELLO SPORTIVO
2.1. In genere – 2.2. Il “vincolo di giustizia” – 2.3. L’elemento
soggettivo – 2.4. Casistica – 2.5. Il danno cagionato dal minore – 2.6.
Il danno cagionato a terzi – 2.7. (segue). Il caso del pilota di rally –
2.8. (segue). L’incidente tra sciatori.
Capitolo Terzo
LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ATLETI
(istruttore, organizzatore, gestore degli impianti, associazione
sportiva, Federazione sportiva)
3.1. In genere: la posizione di garanzia – 3.2. (segue). La posizione
di garanzia delle Federazioni sportive nazionali e del CONI – 3.3.
Ipotesi di responsabilità contrattuale – 3.4. La responsabilità degli
enti sportivi per il fatto dei propri atleti, dipendenti, ausiliari – 3.5. La
responsabilità per il fatto degli insegnanti delle scuole pubbliche –
3.6. Organizzatori e gestori degli impianti: le responsabilità speciali
(artt. 2050 e 2051 c.c.) – 3.7. (segue). Il gestore del maneggio e
l’attività equestre – 3.8. La responsabilità del gestore degli impianti di
sci.
Capitolo Quarto
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
4.1. I danni risarcibili – 4.2. Il danno patrimoniale – 4.3. Il danno non
patrimoniale (biologico, esistenziale, morale) – 4.4. (segue). Il danno
in caso di decesso – 4.5. Allegazione e prova – 4.6. Quantificazione.
Bibliografia
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Capitolo Primo
ILLECITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ DI
DIRITTO COMUNE
SOMMARIO 1.1. Introduzione – 1.2. Definizioni e categorie – 1.3. Illecito
sportivo e illecito penale. La scriminante sportiva – 1.4. (segue). Il principio
del “rischio consentito” – 1.5. Rischio consentito e sport amatoriale – 1.6.
Illecito sportivo e illecito civile. Il principio del “collegamento funzionale”
1.1. Introduzione
L’attività sportiva riveste un rilevante interesse pubblico, che trova
espressione nelle diverse istituzioni sportive, nazionali e
sopranazionali, le quali danno vita a un ordinamento che si pone in
posizione di autonomia e sussidiarietà rispetto all’ordinamento
statale.
Anche le attività sportive che si svolgono al di fuori delle competizioni
ufficiali e regolamentate sono viste con favore dall’ordinamento
giuridico non solo per i benefici alla salute (cultura fisica), ma anche
per il contributo in campo socio-educativo e culturale (sono ben noti,
p. es., i benefici per i giovani derivanti dalla pratica sportiva). Si tratta
di aspetti che investono direttamente i diritti fondamentali della
persona, come la salute (art. 32 Cost.), lo sviluppo della personalità,
sia individuale che nelle “formazioni sociali” (art. 2), la libertà di
associazione (art. 18).
A ciò si aggiungano gli interessi economici, talvolta di notevole
rilievo, che ruotano attorno allo sport, non solo professionistico.
Il favore dell’ordinamento verso l’attività sportiva si traduce, dal punto
di vista della responsabilità di chi pratica sport, in una valutazione
particolare, sostanzialmente di favore, dei confini della
responsabilità, sia civile che penale. Ciò è dovuto all’interazione della
figura dell’illecito sportivo con la disciplina dell’illecito di diritto
comune.
Per illecito sportivo si intende la violazione di una regola, posta dagli
statuti o dai regolamenti federali, che disciplina lo svolgimento di una
competizione. Detti statuti o regolamenti sono volti non solo ad
assicurare il corretto e imparziale svolgimento delle competizioni,
nonché la comparabilità tra i risultati ottenuti, ma anche a
salvaguardare l’incolumità degli atleti, e in alcuni casi anche dei terzi,
ovvero ridurne il rischio (cc.dd. safety rules o, anche, “norme
cautelari”). La violazione di una regola sportiva comporta una
reazione all’interno dell’ordinamento sportivo, la “responsabilità
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disciplinare”, con l’applicazione di una penalità (es.: fallo, espulsione,
squalifica).
I regolamenti di gioco non hanno tuttavia una valenza assoluta,
creando una sorta di immunità; essi vincolano soltanto il giudice
sportivo, non quello ordinario. Talvolta la condotta dello sportivo – in
violazione o meno delle specifiche regole sportive – è tale da
cagionare danni all’altrui integrità fisica, che possono avere rilievo
anche per l’ordinamento statale, interessando quindi la magistratura
ordinaria, civile e penale. Risulta quindi necessario capire come le
regole proprie dell’ordinamento sportivo possano influenzare la
responsabilità dell’agente e quindi avere valenza – anche se mediata
– come criterio di valutazione di comportamenti commessi in ambito
sportivo, ma rilevanti anche per l’ordinamento generale.
In altri termini, porsi il problema della responsabilità civile e penale
per fatti occorsi in ambito sportivo significa indagare su come i
principi dell’ordinamento sportivo, in particolare quello della lealtà
competitiva, e i regolamenti approvati dalle singole federazioni
sportive possano essere rilevanti nei confronti di chi si assume
danneggiato dal comportamento di uno sportivo.
Al favore dell’ordinamento verso l’attività sportiva fanno comunque
eccezione le competizioni automobilistiche non autorizzate,
espressamente vietate e sanzionate dal codice della strada (art. 141,
co. 5, d.lgs. n. 285/1992), che espongono quindi i partecipanti, anche
in concorso tra loro ai sensi dell’art. 113 c.p., alla ordinaria
responsabilità civile e penale.
1.2. Definizioni e categorie
Anche se l’individuazione di una definizione univoca e condivisa di
“sport” non è agevole (e risulterebbe comunque eccedente rispetto
alle finalità dell’opera), tuttavia gli elementi che caratterizzano
l’attività sportiva sono essenzialmente due: competizione e agonismo
da un lato, presenza di regole di gioco o di gara condivise dall’altro.
Con riferimento al profilo oggettivo, vale a dire alla tipologia di
disciplina sportiva, la dottrina è solita distinguere tra sport a violenza
necessaria (pugilato, lotta, arti marziali), sport a violenza eventuale
(calcio, basket, hockey) e sport in cui il contatto fisico è vietato
(tennis, atletica leggera).
Tale distinzione ha peraltro valenza meramente descrittiva, in quanto
al fine di valutare i comportamenti degli atleti, e quindi i limiti della
forza consentita, occorre sempre fare riferimento alle regole tipiche
della singola disciplina sportiva.