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Cendon / Book I DANNI SPORTIVI LESIONI PERSONALI DERIVANTI DALLA PRATICA SPORTIVA E RISARCIMENTO DEL DANNO Stefano Banchetti DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL

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Cendon / Book

I DANNI SPORTIVI

LESIONI PERSONALI DERIVANTI

DALLA PRATICA SPORTIVA

E RISARCIMENTO DEL DANNO

Stefano Banchetti

DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL

Edizione GIUGNO 2015

Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-249-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. _______________________________________________________________

Cendon / Book

DIRITTO CIVILE

Professional

I DANNI SPORTIVI

LESIONI PERSONALI DERIVANTI

DALLA PRATICA SPORTIVA

E RISARCIMENTO DEL DANNO

Stefano Banchetti

L'autore Stefano Banchetti, avvocato, esercita la propria attività presso l’Avvocatura della Camera dei deputati. È Consigliere parlamentare della Camera dei deputati dal 1997 e ha conseguito, nel 2000, il dottorato di ricerca in “diritto privato e garanzie costituzionali”. È autore di saggi, note a sentenza e contributi di altro genere su questioni di diritto pubblico e privato. L’Opera Porsi il problema della responsabilità di diritto comune per fatti occorsi in ambito sportivo significa indagare su come i principi dell’ordinamento sportivo, in particolare quello della lealtà competitiva, e i regolamenti approvati dalle singole Federazioni sportive possano essere rilevanti nei confronti di chi si assume danneggiato dal comportamento di uno sportivo. L’opera si propone, quindi, di esaminare, con ampi riferimenti giurisprudenziali, le responsabilità e i connessi profili risarcitori in ordine ai danni occorsi agli sportivi in occasione di competizioni agonistiche o comunque nell’esercizio di attività sportive, dove, come è noto, il contatto fisico e, talora, l’uso della forza costituiscono l’essenza stessa della disciplina.

INDICE

Capitolo Primo

ILLECITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ DI DIRITTO COMUNE

1.1. Introduzione - 1.2. Definizioni e categorie – 1.3. Illecito sportivo e

illecito penale. La scriminante sportiva – 1.4. (segue). Il principio del

“rischio consentito” – 1.5. Rischio consentito e sport amatoriale – 1.6.

Illecito sportivo e illecito civile. Il principio del “collegamento

funzionale”.

Capitolo Secondo

LA RESPONSABILITÀ DELLO SPORTIVO

2.1. In genere – 2.2. Il “vincolo di giustizia” – 2.3. L’elemento

soggettivo – 2.4. Casistica – 2.5. Il danno cagionato dal minore – 2.6.

Il danno cagionato a terzi – 2.7. (segue). Il caso del pilota di rally –

2.8. (segue). L’incidente tra sciatori.

Capitolo Terzo

LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ATLETI

(istruttore, organizzatore, gestore degli impianti, associazione

sportiva, Federazione sportiva)

3.1. In genere: la posizione di garanzia – 3.2. (segue). La posizione

di garanzia delle Federazioni sportive nazionali e del CONI – 3.3.

Ipotesi di responsabilità contrattuale – 3.4. La responsabilità degli

enti sportivi per il fatto dei propri atleti, dipendenti, ausiliari – 3.5. La

responsabilità per il fatto degli insegnanti delle scuole pubbliche –

3.6. Organizzatori e gestori degli impianti: le responsabilità speciali

(artt. 2050 e 2051 c.c.) – 3.7. (segue). Il gestore del maneggio e

l’attività equestre – 3.8. La responsabilità del gestore degli impianti di

sci.

Capitolo Quarto

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

4.1. I danni risarcibili – 4.2. Il danno patrimoniale – 4.3. Il danno non

patrimoniale (biologico, esistenziale, morale) – 4.4. (segue). Il danno

in caso di decesso – 4.5. Allegazione e prova – 4.6. Quantificazione.

Bibliografia

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Capitolo Primo

ILLECITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ DI

DIRITTO COMUNE

SOMMARIO 1.1. Introduzione – 1.2. Definizioni e categorie – 1.3. Illecito

sportivo e illecito penale. La scriminante sportiva – 1.4. (segue). Il principio

del “rischio consentito” – 1.5. Rischio consentito e sport amatoriale – 1.6.

Illecito sportivo e illecito civile. Il principio del “collegamento funzionale”

1.1. Introduzione

L’attività sportiva riveste un rilevante interesse pubblico, che trova

espressione nelle diverse istituzioni sportive, nazionali e

sopranazionali, le quali danno vita a un ordinamento che si pone in

posizione di autonomia e sussidiarietà rispetto all’ordinamento

statale.

Anche le attività sportive che si svolgono al di fuori delle competizioni

ufficiali e regolamentate sono viste con favore dall’ordinamento

giuridico non solo per i benefici alla salute (cultura fisica), ma anche

per il contributo in campo socio-educativo e culturale (sono ben noti,

p. es., i benefici per i giovani derivanti dalla pratica sportiva). Si tratta

di aspetti che investono direttamente i diritti fondamentali della

persona, come la salute (art. 32 Cost.), lo sviluppo della personalità,

sia individuale che nelle “formazioni sociali” (art. 2), la libertà di

associazione (art. 18).

A ciò si aggiungano gli interessi economici, talvolta di notevole

rilievo, che ruotano attorno allo sport, non solo professionistico.

Il favore dell’ordinamento verso l’attività sportiva si traduce, dal punto

di vista della responsabilità di chi pratica sport, in una valutazione

particolare, sostanzialmente di favore, dei confini della

responsabilità, sia civile che penale. Ciò è dovuto all’interazione della

figura dell’illecito sportivo con la disciplina dell’illecito di diritto

comune.

Per illecito sportivo si intende la violazione di una regola, posta dagli

statuti o dai regolamenti federali, che disciplina lo svolgimento di una

competizione. Detti statuti o regolamenti sono volti non solo ad

assicurare il corretto e imparziale svolgimento delle competizioni,

nonché la comparabilità tra i risultati ottenuti, ma anche a

salvaguardare l’incolumità degli atleti, e in alcuni casi anche dei terzi,

ovvero ridurne il rischio (cc.dd. safety rules o, anche, “norme

cautelari”). La violazione di una regola sportiva comporta una

reazione all’interno dell’ordinamento sportivo, la “responsabilità

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disciplinare”, con l’applicazione di una penalità (es.: fallo, espulsione,

squalifica).

I regolamenti di gioco non hanno tuttavia una valenza assoluta,

creando una sorta di immunità; essi vincolano soltanto il giudice

sportivo, non quello ordinario. Talvolta la condotta dello sportivo – in

violazione o meno delle specifiche regole sportive – è tale da

cagionare danni all’altrui integrità fisica, che possono avere rilievo

anche per l’ordinamento statale, interessando quindi la magistratura

ordinaria, civile e penale. Risulta quindi necessario capire come le

regole proprie dell’ordinamento sportivo possano influenzare la

responsabilità dell’agente e quindi avere valenza – anche se mediata

– come criterio di valutazione di comportamenti commessi in ambito

sportivo, ma rilevanti anche per l’ordinamento generale.

In altri termini, porsi il problema della responsabilità civile e penale

per fatti occorsi in ambito sportivo significa indagare su come i

principi dell’ordinamento sportivo, in particolare quello della lealtà

competitiva, e i regolamenti approvati dalle singole federazioni

sportive possano essere rilevanti nei confronti di chi si assume

danneggiato dal comportamento di uno sportivo.

Al favore dell’ordinamento verso l’attività sportiva fanno comunque

eccezione le competizioni automobilistiche non autorizzate,

espressamente vietate e sanzionate dal codice della strada (art. 141,

co. 5, d.lgs. n. 285/1992), che espongono quindi i partecipanti, anche

in concorso tra loro ai sensi dell’art. 113 c.p., alla ordinaria

responsabilità civile e penale.

1.2. Definizioni e categorie

Anche se l’individuazione di una definizione univoca e condivisa di

“sport” non è agevole (e risulterebbe comunque eccedente rispetto

alle finalità dell’opera), tuttavia gli elementi che caratterizzano

l’attività sportiva sono essenzialmente due: competizione e agonismo

da un lato, presenza di regole di gioco o di gara condivise dall’altro.

Con riferimento al profilo oggettivo, vale a dire alla tipologia di

disciplina sportiva, la dottrina è solita distinguere tra sport a violenza

necessaria (pugilato, lotta, arti marziali), sport a violenza eventuale

(calcio, basket, hockey) e sport in cui il contatto fisico è vietato

(tennis, atletica leggera).

Tale distinzione ha peraltro valenza meramente descrittiva, in quanto

al fine di valutare i comportamenti degli atleti, e quindi i limiti della

forza consentita, occorre sempre fare riferimento alle regole tipiche

della singola disciplina sportiva.