didattica speciale e legislazione scolastica legislazione scolastica e rapporti interistituzionali...
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DIDATTICA SPECIALE
E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
Legislazione scolastica e rapporti interistituzionali
Programma del corso
docente:
prof. Federico Niccoli
Dall’inserimento all’integrazione : il percorso tortuoso dei soggetti in situazione di handicap all’interno delle istituzioni
Il disegno costituzionale
La normativa specifica successiva
La sentenza della Corte Costituzionale
La legge quadro 104/92I rapporti interistituzionali : gli accordi di programma
La continuità educativa : le ragioni della continuità; le condizioni di fattibilità
Dall’inserimento all’integrazione
Il percorso tortuoso degli handicappati attraverso le istituzioni
Situazione di handicap
Situazione di svantaggio socio-culturale
Una distinzione indispensabile
In comune hanno soloLa difficoltà ad apprendere
Misure di didattica specializzata(in collaborazione con ASL, Enti Locali,…) e con strumenti specifici quali la df, il pdf e il pep + l’utilizzo della “risorsa aggiuntiva” ins. di sostegno
Interventi di didattica individualizzata(diversificando l’offerta formativa e promovendo interventi di recupero nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti e di ciascuno)
ART.3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico, che, limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione ........
Art. 34La scuola è aperta La scuola è aperta a tuttia tutti.
Può essere considerata scuola Può essere considerata scuola normale una scuola senza alunni normale una scuola senza alunni diversi?diversi?
Art. 38Gli inabili e i minorati Gli inabili e i minorati
hanno diritto hanno diritto all’educazione e all’educazione e all’avviamento all’avviamento professionaleprofessionale
provvedimenti settoriali e specificiProvvidenze economiche per ciechi – L. 66/62
Idem per sordomuti – L.482/68
Leggi scolastiche -- materna (L. 444/68)
-- media (L. 1.859/62 Leggi inserimento lavorativo (L. 1.539/62) Collocamento obbligatorio (L. 482/68)
Non sfuggono alla logica della separazione la legge istitutiva della scuola media unica emanata nel 1962 (legge 31.12.1962, n. 1859) e quella istitutiva della scuola materna statale dei 1968 (legge 18.3.1968, n. 444).
In ambedue le istituzioni scolastiche, come per la scuola elementare, vengono previste strutture differenziali o speciali.
Nel 1968 la stessa legge sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 che resta tuttora l'unica normativa vigente) conserva la suddivisione in categorie, ben distinte a seconda delle cause e dei tipo di invalidità (invalidi di guerra;‑ invalidi civili di guerra;‑ invalidi per servizio;‑ invalidi del lavoro;‑ orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;‑ invalidi civili;‑ sordomuti
pregi limiti
…….e a seguire…….
Classi differenziali
dal 1970 al 1992Nuove norme a favore dei
mutilati ed invalidi civiliL. 118/71L. 118/71
gli invalidi civili affetti da minorazioni
contenuticontenutiassistenza economica, sanitaria, sociale, scolastica, professionale, inserimento lavorativo, barriere
architettonicheL'emanazione della legge 30 marzo 1971, n. 118
“Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili”,
pur con i suoi limiti,
può essere considerata la prima tappa
di un difficoltoso cammino
che ancora non può dirsi concluso.Si tratta di una legge che, purtroppo, come molte che la
seguiranno, non avrà immediata e facile attuazione
L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali
Pretore di Livorno
Tribunale di Livorno
Corte di cassazione
Un pesante macigno sul percorso dell’integrazione
Nell'ambito delle attività scolastiche integrative la Scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni p.d.h. con la prestazione di insegnanti specializzati. Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del pro gramma predisposto dal Consiglio Scolastico Distrettuale
E’ una legge nota soprattutto nel settore dell’handicap, ma per inciso occorre ricordare l’impatto rivoluzionario sulla sonnacchiosa scuola italiana per l’introduzione dell’obbligo della programmazione (collegiale) e del documento di valutazione
Per fortuna, 12 anni dopo, la Corte Costituzionale scrive una delle più belle pagine di pedagogia degli anni 80-90
Trova, forse, un punto di approdo tranquillizzante (?:attenzione la “reazione”è sempre in agguato) con l’emanazione della legge 104/92
L'INTEGRAZIONE NON E' UNA MERA POSSIBILITA'
MA UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 12, 13 E 14 DELLA LEGGE 104/92
Le norme della legge 104/92 enunciano in maniera inequivocabile il diritto all’integrazione scolastica di tutti i minori in situazione di handicap e si riferiscono, specificamente, al diritto all’educazione e all’istruzione (art.12), agli strumenti per l’integrazione , che debbono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla Scuola, dagli Enti Locali e dalla ASL / USL (art. 13), alle modalità di attuazione dell’integrazione (art.14). Strategie per il successo formativo delle persone
handicappate
La diagnosi funzionale
Il profilo dinamico-funzionale
Il piano educativo individualizzato/personalizzato
La continuità degli interventi
In verticale (da un ordine di scuola a quello successivo)
In orizzontale : gli “Accordi di programma”