decreto ministeriale in materia di capacità tecnica istituti di vigilanza

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QUADERNI DELLA VIGILANZA PRIVATA IL DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA E QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA E.Bi.N.Vi.P. ENTE BILATERALE NAZIONALE VIGILANZA PRIVATA QUADERNI DELLA VIGILANZA PRIVATA

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Con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, è stata realizzata un’ampia revisione della normativa in materia di vigilanza privata, sia per adeguarnei contenuti alla disciplina comunitaria, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del 13 dicembre 2007, sia, allo stesso tempo, per dare esecuzione alle disposizioni di carattere legislativo già adottate in materia con l’art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito in Legge 6 giugno 2008, n. 101)

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QUADERNI DELLAVIGILANZA PRIVATAIL DECRETO MINISTERIALE INMATERIA DI CAPACITÀ TECNICAE QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLIISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

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E.Bi.N.Vi.P.ENTE BILATERALE NAZIONALE

VIGILANZA PRIVATA

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata è un organismo paritetico costituito nel

2002 su iniziativa delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni

Sindacali dei lavoratori: A.N.I.V.P.; ASSIV; ASSVIGILANZA; UNIV; AGCI Produzione e

Servizi di Lavoro; Lega Coop Servizi; CONFCOOPERATIVE e FILCAMS - CGIL; FISA-

SCAT - CISL; UILTuCS.

L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di

lucro ed ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore

della Vigilanza privata con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuove-

re iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale

delle Guardie Giurate, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee.

In aggiunta a tali funzioni, assume particolare rilevanza il rilascio della Certificazione

liberatoria, strumento di attestazione di correttezza dello svolgimento dell’attività, rece-

pito in specifica norma di legge dall’ordinamento vigente. Inoltre rilascia il parere di

conformità per i contratti di apprendistato in rapporto alle norme previste dalla contrat-

tazione collettiva in materia.

Di specifica rilevanza assumono le iniziative editoriali riguardanti particolari argomen-

ti dei comportamenti delle Guardie Giurate nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il presente quaderno illustra le indicazioni specifiche del Decreto ministeriale in materia

di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata e aggiorna i con-

tenuti del “Vademecum della Guardia Particolare Giurata incaricata di pubblico servi-

zio”.

Via Gaeta, 23 - 00185 Roma

Tel. 06 4820303 - Fax 06 48976060

[email protected] - www.ebinvip.it

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QUADERNI DELLAVIGILANZA PRIVATAIL DECRETO MINISTERIALEIN MATERIA DI CAPACITÀTECNICA E QUALITÀ DEISERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

E.Bi.N.Vi.P.ENTE BILATERALE

NAZIONALEVIGILANZA PRIVATA

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CREDITS

Il Quaderno è stato realizzato a cura di:Vincenzo ACUNZO – Sostituto Commissario della Polizia di Stato – Coordinatore dell’U-nità organizzativa per la Vigilanza privata del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Ha collaborato:la dott.ssa Angela Gabriele, sia alla redazione del Quaderno che all’opera di coordi-namento e revisione generale del Quaderno

Alla Cabina di Regia che ha definito gli argomenti trattati e ne ha coordinato la reda-zione hanno partecipato:Parmenio StroppaLuigi GabrieleVincenzo Dell’OreficeManlio MazziottaClaudio MoroGiuseppe Simonazzi

L’editing è stato curato da Paolo Proietti

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Indice

Presentazione pag. 5

1.1 IL DECRETO pag. 9

1.2 L’ARTICOLATO pag. 11

• art. 1 – Ambito di applicazione pag. 11

• art. 2 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e

professionali degli Istituti di Vigilanza privata pag. 13

• art. 3 – Requisiti e qualità dei servizi pag. 16

• artt. 4 e 5 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e

professionali degli Istituti di investigazione privata e

di informazioni commerciali.

Qualità dei servizi di investigazione privata e di

informazione commerciale. pag. 22

• art. 6 – Requisiti professionali e formativi delle guardie

particolari giurate pag. 24

• art. 7 – Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali pag. 26

• art. 8 – Disposizioni transitorie e finali pag. 27

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1.3 GLI ALLEGATI pag. 29

• Allegato A – Requisiti minimi di qualità degli Istituti di

Vigilanza (di cui all’art. 257, comma 4, del Regolamento

di esecuzione TULPS) pag. 29

• Allegato B – Requisiti professionali minimi del titolare

della licenza, dell’institore, del direttore tecnico pag. 39

• Allegato C – Caratteristiche minime cui deve conformarsi

il progetto organizzativo e tecnico-operativo degli Istituti

di Vigilanza privata (di cui all’articolo 257, comma 2,

del Regolamento di esecuzione) pag. 41

• Allegato D – Requisiti operativi minimi degli Istituti

di Vigilanza e regole tecniche dei servizi (di cui all’art. 257,

commi 3 e 4 , del Regolamento di esecuzione) pag. 43

• Allegato E – Requisiti minimi per le infrastrutture per

le telecomunicazioni pag. 67

• Allegato F – Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio)

e delle cauzioni degli Istituti di Vigilanza privata pag. 69

• Allegato F1 – Tabella delle coperture assicurative

responsabilità civile contro terzi – responsabilità civile

contrattuale degli Istituti di Vigilanza privata pag. 73

2. CONCLUSIONI pag. 75

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Presentazione

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, èstata realizzata un’ampia revisione della normativa in materia di vigilan-za privata, sia per adeguarne i contenuti alla disciplina comunitaria, inesecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Euro-pee, del 13 dicembre 2007, sia, allo stesso tempo, per dare esecuzionealle disposizioni di carattere legislativo già adottate in materia con l’art.4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito in Legge 6 giugno2008, n. 101).

Il D.P.R. 153/2008 rappresenta, in realtà, non la fine di un percorso bensìl’inizio di un cammino che, una volta completato, condurrà gli Istituti di Vigi-lanza privata a trasformarsi da “istituti” in “imprese”, da “operatori della vi-gilanza” a “professionisti della sicurezza privata”, da “prestatori d’opera” a“fornitori di servizi integrati”; allo stesso modo le guardie giurate dovrannoevolvere da “operai della vigilanza” in “operatori di sicurezza privata”.

Il nuovo ordinamento continua, però, a manifestare la necessità di ulte-riori interventi amministrativi di attuazione, anche per aspetti di partico-lare rilievo. Tra questi interventi rientra – sicuramente primo tra gli altri in quanto, percerti aspetti, preparatorio degli altri adempimenti attuativi – il Decreto chedefinisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica)per la vigilanza ed il trasporto valori e per le investigazioni private e leinformazioni commerciali.

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Quindi, dopo un lavoro durato circa un anno, che ha visto coinvolti – se-condo le specifiche competenze istituzionali – oltre al Ministero dell’Inter-no, la Commissione Consultiva Centrale per le attività di cui all’art. 134del TULPS, l’Ente Nazionale di Unificazione – UNI, le Organizzazioni sin-dacali delle guardie giurate e le Associazioni degli imprenditori, e dopoil parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato emanato il Decreto delMinistro dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, entrato in vigore il 16 mar-zo 2011, il quale si pone l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei prin-cipi fissati dal D.P.R. 153/2008.

In particolare il D.M. 269/2010 realizza (o meglio prova a realizzare): ■■ il superamento del limite provinciale della licenza, lasciando alle im-

prese il compito di determinare i propri ambiti territoriali, in un quadrodi regole omogenee per tipologia di servizi e per ampiezza degli am-biti territoriali entro i quali si intende operare;

■■ il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativadei servizi, attraverso un’azione di forte controllo sulla “capacità tecni-ca” dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, co-me espressamente previsto dalla legge (art. 136, comma 1, del TULPS),individuando le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progettoorganizzativo ed i requisiti di qualità degli Istituti e dei servizi.

Considerate le significative innovazioni introdotte dal D.M., che compor-teranno non solo una profonda trasformazione, in tempi contenuti (18 me-si), degli Istituti di Vigilanza ed Investigazione privata già autorizzati maanche la rivisitazione degli attuali procedimenti autorizzatori da parte del-le Prefetture, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, a tal proposito,emanato una direttiva operativa (circolare del 24 marzo 2011) al fine direndere il più possibile omogenea l’applicazione delle disposizioni rego-lamentari sul territorio nazionale.

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Con il Decreto è stato compiuto un primo grande passo nella direzionedel miglioramento della qualità dei servizi resi dagli istituti, quindi nellaqualità e sicurezza del lavoro delle guardie giurate. Un primo grande passo anche nella tutela del lavoro delle guardie, cer-cando di fissare il principio che non esiste qualità del lavoro disgiunta dalrispetto delle regole in materia di obblighi contributivi e retributivi, previ-sioni contrattuali, norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualità dei servizi significa, poi, anche consolidamento delle aziende sa-ne, maggiori aperture del mercato a fronte di una riduzione o ridimen-sionamento dei soggetti operanti, e, quindi, maggiori possibilità occupa-zionali e (si spera) miglioramenti salariali.

Questi risultati il Decreto si propone di raggiungerli fissando, per la pri-ma volta, le regole per il governo del settore, avendo ben chiaro l’obiet-tivo: la qualità dei servizi. Regole. Questa è la vera novità del decreto, fissare principi generali aiquali tutti, imprenditori, guardie giurate, utenti, pubblica amministrazio-ne, si devono conformare.

Con una semplice metafora, il D.P.R. 153/2008 ha fatto l’autostrada, ildecreto ministeriale in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi de-gli Istituti di Vigilanza privata ha posto la segnaletica: adesso il viaggioverso la qualità può avere inizio.

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IL D.M. 1 DICEMBRE 2010, N. 269

1.1 Il Decreto

Il decreto in parola reca: “Disciplina delle caratteristiche minime del proget-to organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi dicui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testounico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali edi capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per losvolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.

I tratti significativi del Decreto si possono riassumere in:■■ Individuazione delle caratteristiche e dei requisiti organizzativi e pro-

fessionali degli Istituti di Vigilanza privata (art. 2);■■ Individuazione dei requisiti e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilan-

za privata (art. 3);■■ Individuazione delle caratteristiche e dei requisiti organizzativi e pro-

fessionali degli Istituti di investigazione privata e di informazioni com-merciali (art. 4);

■■ Fissazione dei criteri di qualità dei servizi di investigazione privata edi informazione commerciale (art. 5).

Il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, dal punto di vista formale, si componedi 8 articoli e 9 allegati, che costituiscono parte integrante del Decreto.

✻ ✻ ✻

Di seguito analizzeremo gli aspetti principali degli articoli e degli allega-ti, evidenziando le differenze con la normativa precedente.

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1.2 L’articolato

Art. 1Ambito di applicazione

IERI

Mentre per i requisiti soggettivi, che attengono a qualità personali deltitolare della licenza e che vengono valutati all’atto del rilascio dellalicenza ed in sede di rinnovo della stessa, si procedeva – prima dellariforma come oggi – ad una valutazione oggettiva da parte dell’Au-torità, senza elementi di discrezionalità (ad es. la valutazione dei pre-cedenti penali), ai sensi dell’art. 136 del TULPS (R.D. 773/1931), lacapacità tecnica era un elemento dinamico, da dimostrare e soggettoalla valutazione discrezionale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicu-rezza (il Prefetto).

In mancanza di parametri precisi, la dimostrazione della sussistenzadella capacità tecnica – intesa come il complesso della capacità or-ganizzative ed operative del titolare della licenza, valutate unitamen-te all’insieme delle dotazioni organiche, di mezzi, tecnologie ed ap-parati di sicurezza dell’Istituto di Vigilanza – era affidata all’iniziati-va degli interessati e alla discrezione di chi valutava.

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OGGI

L’art. 1 individua l’ambito applicativo del Decreto, il quale, con riferimen-to agli Istituti, ai servizi e alle attività di cui agli artt. 257 e 257-bis delRegolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), stabilisce:

☞ Caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativoper gli Istituti di Vigilanza privata (art. 257, comma 2);

➤ Allegati A, C ed E

☞ Requisiti minimi di qualità degli Istituti e dei servizi oggetto di autoriz-zazione e le caratteristiche tecniche cui deve conformarsi il Regolamen-to tecnico dei servizi (art. 257, comma 3);

➤ Allegato D

☞ Requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzionedell’Istituto e lo svolgimento di incarichi organizzativi;

➤ Allegato B

☞ Modalità per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari, logi-stici e tecnici occorrenti;

➤ Allegato A

☞ Requisiti professionali e di capacità tecnica e le caratteristiche minimedel progetto organizzativo e tecnico-operativo richiesti per gli Istituti diinvestigazione privata e gli Istituti di informazione commerciale.

➤ Allegati G e H

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Art. 2Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali

degli Istituti di Vigilanza privata

IERI

OGGI

Viene meno il vincolo del limite provinciale, il quale, insieme alla dimen-sione territoriale dell’Istituto, viene rimesso alla libera scelta imprendito-riale (iniziale o successiva).

L’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS, prima della mo-difica intervenuta con il D.P.R. 153/2008, stabiliva che la domandaper ottenere la licenza doveva contenere l’indicazione della Provincia(o Comune della Provincia) ove s’intendeva svolgere l’attività, delle ta-riffe che s’intendevano applicare, dell’organico delle guardie adibite-vi, dell’orario di lavoro, dei mezzi e delle modalità con le quali il ser-vizio doveva essere eseguito, del rapporto di lavoro instaurato con leguardie giurate. Tutti questi elementi dovevano essere inseriti dal Pre-fetto nel provvedimento di autorizzazione.

La licenza autorizzava ad operare solo nell’ambito della Provincia di ri-ferimento del Prefetto che l’aveva rilasciata. Analogamente, le guardie giu-rate dipendenti potevano lavorare solo nell’ambito di quella Provincia.

Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’Istituto dove-va essere autorizzata dal Prefetto.

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Il riferimento al criterio territoriale, peraltro, non incide in alcun modo sul-la libertà di scelta e di movimento degli operatori (è possibile operare inassoluta autonomia e libertà nella dimensione territoriale scelta): la pro-vincia non è infatti da intendersi come criterio minimo, bensì come riferi-mento, entro il quale restano salve tutte le diverse scelte imprenditoriali.

La norma individua nuovi parametri di “capacità tecnica”, definiti per ti-pologia di servizi, ambito dimensionale e sviluppo territoriale dell’attività.

Le caratteristiche minime ed i requisiti qualitativi e strutturali richiesti agliIstituti di Vigilanza privata sono dunque rapportati ai seguenti parametri:

☞ Classi funzionali ➝ in base al tipo di attività da svolgere;☞ Livelli dimensionali ➝ in base al numero di guardie giurate impiegate

per lo svolgimento dei servizi di vigilanza;☞ Ambiti territoriali ➝ in base allo sviluppo territoriale dell’attività.

➤ Allegati A, B, C, D, E, F e F1

A. Classi funzionali

☞ Classe A ➝ Attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile)di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regola-ti da leggi speciali o decreti ministeriali;

☞ Classe B ➝ Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di te-levigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;

☞ Classe C ➝ Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svol-ti da personale diverso dalle guardie giurate;

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☞ Classe D ➝ Servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamentoe caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;

☞ Classe E ➝ Servizi di custodia e deposito valori.

B. Livelli dimensionali

☞ Livello 1 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate noninferiore a 6 e non superiore a 25;

☞ Livello 2 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate noninferiore a 26 e non superiore a 50;

☞ Livello 3 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate noninferiore a 51 e non superiore a 100;

☞ Livello 4 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate su-periore a 100.

C. Ambiti territoriali (individuati con riferimento alla tabelle ISTAT

sulla popolazione residente)

☞ Ambito 1 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui al-le classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio pro-vinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita daconfini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazio-ne sino a 300.000 abitanti;

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☞ Ambito 2 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui al-le classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio pro-vinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

☞ Ambito 3 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui al-le classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovin-ciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno conl’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abi-tanti;

☞ Ambito 4 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui al-le classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovin-ciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regiona-li, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni diabitanti;

☞ Ambito 5 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui al-le classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovin-ciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regiona-li, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

Art. 3Requisiti e qualità dei servizi

IERIStante il disposto dell’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TUL-PS, l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione doveva essere struttu-rata in modo da far emergere:

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IERI

OGGI

La norma reca una sintesi descrittiva dei servizi di sicurezza privata au-torizzabili e delle rispettive modalità operative, al fine di conferire omo-geneità alla definizione degli stessi sul territorio nazionale e, conseguen-temente, di prevenire sia eventuali situazioni di confusione nell’utenza chepossibili pregiudizi agli Istituti di Vigilanza all’atto della loro partecipa-zione a gare per l’affidamento di servizi. Il Decreto, anche allo scopo di arginare il fenomeno dell'uso strumentaledi figure diverse dalle guardie giurate (vedi portieri) in ambienti che, alcontrario, manifestano specifiche esigenze di sicurezza, delimita dunqueil perimetro delle attività che devono essere svolte tassativamente tramiteoperatori di Istituti di Vigilanza.

• i servizi che il richiedente intendeva svolgere;• la “capacità economica” del richiedente, intesa come la disponibi-

lità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all’adempimento del-le obbligazioni connesse allo svolgimento dei servizi che si intende-vano effettuare;

• la congruità dell’apparato tecnico-logistico necessario all’esecuzio-ne dei servizi richiesti;

• il numero e la qualificazione professionale delle guardie giurate chesi intendeva impiegare, che dovevano risultare sempre commisura-te all’entità e alla tipologia di servizi e alla diffusione sul territorio.

In mancanza, però, di chiare indicazioni nella legge, la dimostrazio-ne degli elementi sopra indicati era rimessa alla libera scelta del ri-chiedente, con risultati, spesso, inadeguati.

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➤ Allegato D

In particolare, alla lettera d) della norma si chiarisce espressamente chel'attività di vigilanza dei beni esposti negli esercizi commerciali è di per-tinenza della Vigilanza privata, non anche degli Istituti di Investigazione,ai quali, invece, resta in capo la sola attività di intelligence, intesa comeindagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e delle differenzeinventariali.

Quanto alle attività di telesorveglianza e televigilanza di cui alle lettere e)ed f), le rispettive previsioni consentono di superare una tipica criticità del-la vigilanza privata, consistente nell’offrire servizi di vigilanza finalizzatiesclusivamente a promuovere l’intervento delle Forze di Polizia in caso diallarme.

Si rende dunque inscindibile il binomio vigilanza/intervento in loco, sta-bilendo che, anche per i servizi di vigilanza elettronica, l’Istituto di Vigi-lanza dovrà comunque assicurare l’intervento delle guardie giurate – pro-prie o di Istituti associati o con i quali l’utente abbia direttamente stipula-to apposito contratto – sul posto.

Rimangono espressamente esclusi dalla previsione solo i servizi finalizza-ti alla localizzazione satellitare degli autoveicoli, che prevedano l’esclusi-vo allertamento del proprietario del bene stesso: in tal caso il servizio siconfigura come un antifurto, ancorché molto sofisticato (non a caso alcu-ne case automobilistiche prestigiose lo offrono come accessorio sui mo-delli di punta).

Atteso, comunque, il contributo che i servizi di televigilanza possono of-frire in particolare per il controllo del territorio, la norma prevede che gli

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Istituti di Vigilanza possano allertare, sulla base di specifiche intese e neicasi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attua-lità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorioper la prevenzione e repressione dei reati.

Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui alla lettera A dell’art.2, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individua-te le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna in-dicate:☞ a) Vigilanza ispettiva ➝ Servizio programmato svolto presso un deter-

minato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i con-trolli richiesti;

☞ b) Vigilanza fissa ➝ Servizio svolto presso un determinato obiettivo,che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è de-mandato lo svolgimento delle operazioni richieste (ad es. il controlloantintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglian-za ed altri simili adempimenti);

L’assenza di definizioni recate dalla legge (il Testo Unico fa riferimen-to all’attività di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immo-biliari senza specificare in che modo si estrinseca questa attività), com-portava che, spesso, i medesimi servizi venissero definiti in maniera di-versa nei provvedimenti rilasciati da differenti Prefetti, creando situa-zioni di confusione nell’utenza ma anche possibili pregiudizi alle azien-de di vigilanza all’atto di partecipazione a gare per l’affidamento diservizi.

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☞ c) Vigilanza antirapina ➝ Servizio svolto per la vigilanza continuati-va di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altribeni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depo-siti di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzio-ne dei reati contro il patrimonio;

☞ d) Vigilanza antitaccheggio ➝ Servizio svolto presso negozi, supermer-cati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzio-ne del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appro-priazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;

☞ e) Telesorveglianza ➝ Servizio di gestione a distanza di segnali, infor-mazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fer-mo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giu-rata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente de-creto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che preveda-no l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso;

☞ f) Televigilanza ➝ Servizio di controllo a distanza di un bene mobileod immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le im-magini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata.Gli Istituti di Vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche inte-se e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettivitàed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo delterritorio per la prevenzione e repressione dei reati;

☞ g) Intervento sugli allarmi ➝ Servizio di vigilanza ispettiva non pro-grammato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di unsegnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titola-re del bene mobile ed immobile;

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☞ h) Scorta valori ➝ Servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a be-ni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto divalori, di proprietà dello stesso Istituto di Vigilanza o di terzi;

☞ i) Trasporto valori ➝ Servizio di trasporto e contestuale tutela di dena-ro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’I-stituto di Vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guar-die giurate, secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento;

☞ j) Deposito e custodia valori ➝ Servizio di deposito e custodia di be-ni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi al-l’Istituto di Vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati consistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI,CEN/CENELEC applicabili.

Rientrano altresì nei servizi individuati dalla norma le altre attività di si-curezza per conto dei privati (diverse dalle attività di investigazione, ri-cerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezzacomplementare), previste da specifiche norme di legge o di regolamento,comunque svolte da Istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del TULPS,che non siano altrimenti disciplinati (ad esempio i servizi di stewarding,previsti dal D.M. 8 agosto 2007, oppure quelli di assistenza nei locali dipubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009).

La scelta di non elencare le attività attualmente previste da particolari nor-me di legge o di regolamento è evidentemente dettata dall’intento di la-sciare aperta la possibilità di ricomprendere nella disposizione nuove at-tività che, in futuro, dovessero essere ricondotte nell’alveo della sicurezzacomplementare da specifiche norme di legge.

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Artt. 4 e 5Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli Istituti

di investigazione privata e di informazioni commerciali

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

Gli artt. 4 e 5 del Decreto, analogamente a quanto previsto per gli Istitu-ti di Vigilanza privata, forniscono, rispettivamente, l’individuazione delletipologie di attività in cui possono estrinsecarsi i servizi di investigazioneprivata e di informazione commerciale e la definizione dei servizi auto-rizzabili.

➤ Allegati G, H e F2

La disposizione mira a distinguere nettamente l’attività di investigazioneprivata da quella di informazioni commerciali in quanto, ancorché acco-munate nella norma di riferimento e pur indirizzandosi entrambe alla sal-vaguardia della sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti ri-sultano tanto l’organizzazione interna, quanto il “prodotto” offerto dalleimprese di investigazione e da quelle di informazione economica, che sod-disfano esigenze di mercato che nulla hanno in comune.

L’attività di informazioni commerciali, infatti, è caratterizzata non solo dal-la raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori pro-testati, i riferimenti anagrafici delle imprese, ma dall’elaborazione delleinformazioni, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.Il servizio di informazione economica alle imprese comporta la circola-zione di dati e notizie sul sistema economico e soddisfa le finalità di pub-blico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla

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trasparenza del mercato: si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ri-dimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credi-to, in ogni suo aspetto.Ai servizi offerti dalle imprese di informazione economica è estranea quin-di un’attività di tipo investigativo.

In particolare, per quanto riguarda il c.d. “antitaccheggio investigativo” (in-teso come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e le dif-ferenze inventariali negli esercizi della grande distribuzione), l’art. 5 sgom-bra il campo da un frequente equivoco interpretativo - spesso surrettizia-mente utilizzato - che riconduceva questa attività, di fatto, ad una custodiadi beni esposti alla pubblica fede operata da soggetti (i collaboratori de-gli Istituti d’investigazione) che operavano in abiti civili ed in forma dissi-mulata, pur essendo privi della necessaria qualifica di guardia giurata.

La norma in esame, a tal fine, non utilizza il termine “antitaccheggio” –che il Decreto più coerentemente riserva alla Vigilanza privata (cfr. art.3), preferendo piuttosto la definizione di “indagine in ambito commercia-le (…) volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che deter-minano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventa-riali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazionireperite direttamente presso i locali del committente” (art. 5, c. 1, puntoa.III).

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Art. 6Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate

IERI

L’art. 138 del TULPS prevede che Prefetto approvare la nomina a guar-dia giurata sussistendone i requisiti, tra i quali saper leggere e scrive-re e essere iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali ea quella degli Infortuni sul lavoro.

Saper leggere e scrivere, che oggi appare una condizione ovvia, quan-do è stato emanato il Testo Unico (nel 1931) poteva essere un requisi-to culturale accettabile, se si considerava l’elevato tasso di analfabeti-smo del paese.

Il requisito dell’iscrizione all’INPS ed all’INAIL rivestiva (e ancora rive-ste) un particolare valore poiché ribadiva, in primo luogo, che nessunrapporto di lavoro può essere instaurato se non nel rispetto di tutte lenorme in materia di previdenza ed assistenza. In secondo luogo, in talmodo si legava indissolubilmente la qualifica all’effettiva chiamata i nservizio della guardia; si voleva (e come vedremo si vuole ancora),cioè, escludere che la nomina venisse attribuita come una sorta di ge-nerica abilitazione all’esercizio della vigilanza privata, ancorandolainvece al concreto svolgimento di determinate funzioni al servizio diun determinato datore di lavoro.

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OGGI

L’art. 6 ribadisce che in tema di requisiti professionali e di formazione del-le guardie giurate dispone il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del TUL-PS, il quale prevede espressamente che “Il Ministro dell'interno con pro-prio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento perl'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'indi-viduazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guar-die particolari giurate”.Il comma 2 affronta il dibattuto tema della possibilità di richiedere il rila-scio del decreto di nomina a guardia giurata come lavoratore autonomo,prevedendo espressamente che “Il riconoscimento della nomina a guar-dia giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipenden-te con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo uni-co delle leggi di pubblica sicurezza”.

La norma, nonostante – sia pur limitati – precedenti in senso contrario, ri-badisce, alla luce del vigente sistema normativo, l’inscindibile connessio-ne della figura della guardia giurata ad un datore di lavoro (privato odente), il quale la assume alle proprie dipendenze e che, quale logico co-rollario, è tenuto ad assolvere i relativi obblighi previdenziali ed assisten-ziali mediante l’iscrizione del lavoratore all'Inps e all'Inail.Fin dalla sua originaria formulazione il TULPS ha riservato grande atten-zione al necessario rapporto di dipendenza che deve intercorrere fra laguardia giurata e il soggetto (privato proprietario, nell’ipotesi regolamen-tata dall’art. 133, ovvero Istituto di Vigilanza, nell’ipotesi di cui all’art. 134)che ne richiede la nomina e la impiega, prevedendo tra i requisiti che laguardia deve possedere l’“…essere iscritto alla Cassa nazionale delle as-sicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro…” (art. 138).

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L’indefettibilità del rapporto è stata poi sottolineata dal D.P.R. 153/2008 ilquale, all’art. 257-ter, comma 4, prevede che il titolare della licenza deveesibire “…almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolaritàcontributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personaledipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonchéla certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata con-cernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale eterritoriale nei confronti delle guardie particolari giurate…”. Analogamen-te, il successivo art. 257-quater, comma 3, lett. a, prevede tra le cause direvoca o sospensione della licenza “…il mancato rispetto degli obblighi as-sicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente…”.

L’estrema delicatezza dei servizi di vigilanza privata e il relativo grado dipericolo degli stessi, nonché l’elevato livello di specializzazione operati-va richiesto, giustificano ampiamente tale impostazione.

Art. 7Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali

L’art. 7 descrive le procedure per la modifica degli Allegati al Decreto, sta-bilendo che le eventuali modifiche saranno disposte con decreto del Mi-nistro dell’Interno, acquisito il parere della Commissione Consultiva Cen-trale, di cui all’articolo 260-quater del Regolamento di Esecuzione del TUL-PS, e sentito l’Ente Nazionale di Unificazione, attenendosi in tal modo aduna logica analoga a quella seguita nella predisposizione del Decreto inesame.

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Art. 8Disposizioni transitorie e finali

La disposizione finale del Decreto fissa i seguenti termini:☞ 18 mesi – entro i quali gli Istituti già operanti alla data di entrata in vi-

gore del Decreto dovranno adeguarsi alle disposizioni dello stesso;☞ 36 mesi – è la durata della fase transitoria per gli investigatori priva-

ti e gli informatori commerciali, relativamente ai soli requisiti formati-vi minimi ad indirizzo giuridico e professionale, in considerazione delfatto che, come si vedrà esaminando l’Allegato G, per tali operatori èstato previsto il requisito del possesso della laurea, almeno triennale,nonché per le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. j;

☞ esecutività immediata – per i casi di richieste di estensione territorialeo di ampliamento dei servizi per licenze già assentite;

Di particolare rilievo è, inoltre, la disposizione di cui al comma 4, in base al-la quale gli Istituti autorizzati, alla data di entrata in vigore del Decreto, adoperare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi del-l’art. 134 del TULPS, devono unificare le attività in un'unica licenza rilascia-ta dal Prefetto della provincia in cui l’Istituto ha eletto la sede principale. Si pone, in tal modo, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limi-tazione provinciale delle autorizzazioni in questione – che vedeva la tito-larità di più autorizzazioni in capo al medesimo soggetto, al fine di ope-rare in province diverse; ciò in evidente contrasto con il principio, sanci-to dall’art. 8 del TULPS, della personalità dell’autorizzazione di polizia.

Infine, l’ultimo comma prevede che le Amministrazioni pubbliche interes-sate provvedano agli adempimenti derivanti dall’applicazione del Decre-to e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili nella legislazione vigente.

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1.3 Gli allegati

ALLEGATO A – REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA (di cui all’art. 257, comma 4,

del Regolamento di esecuzione TULPS)

Il primo Allegato del Decreto in esame attiene ai requisiti organizzativiminimi degli Istituti di Vigilanza privata.Il documento consiste di 8 punti (articolati a loro volta in ulteriori voci spe-cifiche), corrispondenti ad altrettante categorie di requisiti, il cui rispettoè condizione necessaria ed imprescindibile ai fini dell’operatività dell’I-stituto stesso.Coerentemente con la disciplina comunitaria e con il principio costituzio-nale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), rimaneinvariata la possibilità, per l’imprenditore, di scegliere, senza alcun limi-te imposto dalla disposizione in esame, la forma d’impresa che ritengapiù idonea (impresa individuale, società di persone, società di capitali).

Nello specifico, i punti previsti dall’Allegato A sono i seguenti:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese

L’ Istituto di Vigilanza privata deve essere iscritto nel registro delle im-prese commerciali, a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i.

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2. Requisiti Soggettivi

Tale previsione, coniugando la necessaria flessibilità dell’impresa con glioneri di verifica di affidabilità spettanti all’Amministrazione, chiarisce ilconcetto di “assetto proprietario dell’Istituto”, di cui all’art. 257, lett. b),del Regolamento di esecuzione, ampliando il novero dei soggetti ai qua-li il rispetto dei seguenti requisiti è imposto; ciò, in particolare, al fine discongiurare possibili collusioni o implicazioni in reati da parte di “figu-re” le quali, pur non essendo direttamente coinvolte nella gestione dell’im-presa, incidono in maniera “consistente” sull’assetto proprietario della stes-sa.

Si riferiscono a:

☞ impresa☞ titolare di licenza☞ altri soggetti muniti della rappresentanza legale☞ componenti del consiglio di amministrazione ☞ soci accomandatari☞ institori☞ direttori tecnici

Si prevede che:

☞ i soggetti sopraindicati devono soddisfare i requisiti previsti dalla leg-ge e dal Regolamento di esecuzione del TULPS (2.1);

☞ il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata(2.2);

☞ il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale del-la società e di gestione autonoma dell’istituto (2.3).

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Come è evidente, il punto 2.2 sancisce il divieto, in capo al titolare del-la licenza, di rivestire la qualifica di guardia giurata.Ciò in ossequio al consolidato orientamento dell’Amministrazione per ilquale – pur non rinvenendosi alcun espresso divieto legislativo – dal com-plesso delle disposizioni del TULPS, ed in particolare dall’art. 8 – il qua-le, sancendo la natura strettamente personale della licenza, comporta cheil titolare della stessa debba assumere, in prima persona, il compito di svol-gere le attività autorizzate, con il relativo diretto ed immediato carico diresponsabilità nei confronti dell’Autorità –, sarebbe agevolmente ricava-bile l’impossibilità, per il titolare della licenza ex art. 134, di essere con-testualmente in possesso del decreto di nomina a guardia giurata.

3. Condotta imprenditoriale e commerciale

Si riferisce a:

☞ impresa☞ titolare di licenza☞ altri soggetti muniti della rappresentanza legale☞ componenti del consiglio di amministrazione☞ soci accomandatari☞ institori

Si prevede che:

☞ i soggetti sopra indicati non devono aver rivestito alcuna delle suddet-te cariche in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottopostaa liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 5 anni o sia, all’attodell’istanza per il rilascio della licenza, sottoposta ad amministrazio-ne controllata (3.1);

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☞ devono avere la capacità di obbligarsi di cui all’art. 134 del TULPS e,in particolare, non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostati-ve previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (3.2);

☞ devono dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo deldocumento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l’integralerispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto colletti-vo nazionale di categoria e della contrattazione territoriale di secon-do livello (tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizionedella certificazione del competente Ente Bilaterale nazionale) (3.3);

☞ non devono essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui al-l’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito inLegge 22 novembre 2002, n. 266, o deve comunque essersi conclusoil periodo di emersione (3.4);

☞ non devono aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, al-le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad ogni altro ob-bligo derivante dai rapporti di lavoro (3.5);

☞ devono essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto pre-visto al punto 6.3 (3.6).

4. Struttura organizzativa

La disposizione fissa i requisiti minimi in termini di sedi, organico e cen-trali operative; tali requisiti devono essere rapportati all’ambito territoria-le di riferimento e, in ogni caso, essere idonei a garantire la qualità deiservizi resi e la sicurezza degli operatori. In particolare, si prevede che le sedi siano munite di impianti tecnici, tec-nologici e di sicurezza a norma della Legge 5 maggio 1990, n. 46, e delD.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e che le centrali operative siano in gradodi garantire la comunicazione diretta con il personale operativo impiega-

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to nei servizi sul territorio, nonché il supporto ed il coordinamento del per-sonale stesso. La norma introduce il concetto di “centro di comunicazione”, inteso comestruttura, di livello inferiore alla “centrale operativa”, deputata alla gestio-ne delle comunicazioni; tale struttura è ammessa per istituti di livello di-mensionale, classe funzionale e ambito territoriale ridotti, ovvero come cen-tro di supporto rispetto ad una centrale operativa principale.

L’Istituto di Vigilanza deve avere:

☞ una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzio-nale all’attività che si intende svolgere e ai livelli dimensionali e ambi-ti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno (4.1):•• una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurez-

za, a norma della Legge 5 maggio 1990, n. 46, e del D.M. 22 gen-naio 2008, n. 37, per le attività e gli adempimenti di cui all’art. 135del TULPS (4.1.1);

(4.1.2)•• un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il

tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’Al-legato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all’art. 2, classe A, svol-ta nell’ambito territoriale di cui al punto c), nn. 1 e 2;

•• una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E,tipologia B, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigi-lanza di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territo-riale di cui al punto c), nn. 1 e 2;

•• una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E,tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigi-lanza di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territo-riale di cui al punto c), n. 3;

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•• una centrale operativa, a norma UNI 11068:2005 “Centrali di tele-sorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” esuccessivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o integra-zioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza dicui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territoriale di cuial punto c), n. 4;

•• un’ulteriore centrale, a norma UNI 11068:2005 “Centrali di telesor-veglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” edeventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più cen-trali di cui all’Allegato E, tipologia C, che possano operare in backup tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilan-za di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territorialedi cui al punto c), n. 5.

(4.1.3)•• una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servi-

zi, secondo i requisiti di qualità di cui all’Allegato D del Regolamen-to, le prescrizioni del Questore e l’ambito dimensionale e territoriale;

(4.1.4)•• una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stes-

sa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operati-va principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o diun direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si im-piegano almeno 10 guardie giurate anche un addetto al coordinamentoe controllo che può coincidere con l’operatore del centro di comunicazio-ni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare comples-sità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno die-ci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.

(4.1.5)•• la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quel-

lo del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordi-

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namento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazioneai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e al-tri giustificati motivi;

(4.1.6)•• l’assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui al-

l’art. 138, comma 2 del TULPS, e dall’Allegato D del Regolamento;(4.1.7)•• l’Istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti

3, 4 e 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radioche consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale opera-tiva e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato sup-porto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l’Isti-tuto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distac-cati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e pro-tetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato neiservizi;

(4.1.8)•• per ogni area di operatività dell’Istituto distante oltre 100 Km in li-

nea d’aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto opera-tivo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l’Isti-tuto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logisticoe di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;

(4.1.9)•• in ogni area di operatività l’Istituto dovrà dimostrare di possedere una

dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;(4.1.10)•• per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla confor-

mazione del territorio, all’eccezionalità del servizio, alla particolareubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono es-sere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. lega-

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te a sistemi GSM, WiMAX, ecc.) che garantiscano, comunque, la co-municazione diretta tra la centrale operativa e il personale operati-vo impiegato nei servizi;

☞ essere in possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Ser-vizi – Istituti di Vigilanza privata – Requisiti” e successivi aggiornamen-ti (4.2).

5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche

L’Istituto di Vigilanza deve avere:

☞ disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensio-ni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e conle attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizionealle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio (5.1);

☞ disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui al precedentepunto 4.1.2 (5.2);

☞ disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle di-sposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai ser-vizi da svolgere, maggiorati di 1 mezzo di riserva ogni 10. I mezzi im-piegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando èprevisto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamen-to indicate nell’Allegato D del Regolamento (5.3);

☞ disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al nume-ro delle guardie particolari dipendenti e ai servizi da svolgere, mag-giorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti es-senziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relati-ve norme armonizzate, o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CE-NELEC applicabili (5.4);

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☞ per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’Istituto, proprietào disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costrut-tive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbli-gatoria (5.5).

6. Capacità economico-finanziaria

L’Istituto di Vigilanza deve:

☞ avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimo-nio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato emantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno pari a quanto previ-sto nell’Allegato F del Regolamento, in funzione della configurazionedefinita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza(6.1);

☞ essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Ci-vile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi, commisurata allatipologia dei servizi da svolgere/svolti e ai livelli dimensionali dell’Isti-tuto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nel-la tabella F1 (6.2);

☞ avere, nel caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziareoccorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fron-te agli stessi (6.3).

Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione diqualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previstidall’articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fi-no a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostratoin ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assi-

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curative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre accertamentimirati.Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica pre-viste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.

7. Definizione delle tariffe

L’Istituto di Vigilanza deve:

☞ essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di (7.1):•• coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-ope-

rativo dell’istituto (7.1.1);•• piena copertura dei costi indicati dall’art. 257-quinquies del Regola-

mento di esecuzione del TULPS, individuati in relazione ai servizi pre-visti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelledel costo del lavoro delle guardie giurate, sulla base della determi-nazione degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL di catego-ria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, del-la Salute e della Previdenza Sociale (7.1.2).

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ALLEGATO B - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLALICENZA, DELL’INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO

L’Allegato B, oltre a chiarire finalmente che il titolare di licenza non puòessere anche una guardia giurata, indica i requisiti professionali miniminecessari per poter rivestire funzioni apicali all'interno di un Istituto di Vi-gilanza privata.

1. Requisiti professionali

Oltre ai più “classici” requisiti di studio e di esperienza nello specifico set-tore della Vigilanza Privata, il Decreto prevede la possibilità di aver ma-turato la suddetta pregressa esperienza anche nel campo delle Forze diPolizia, con il limite, d’altra parte, che si tratti di una esperienza compro-vata nel settore della sicurezza privata per almeno 5 anni. A garanzia dicorrettezza dei comportamenti e di effettività del bagaglio di esperienzaè previsto che l’interessato debba aver lasciato il servizio, senza demeri-to, da non meno di 1 anno e da non più di 4 anni.

Si riferisce a:

☞ titolare di licenza☞ institore☞ direttore tecnico

Si prevede che:

☞ i soggetti sopraindicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:•• diploma di scuola media superiore;•• devono aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di

Istituti di Vigilanza privata, con alle dipendenze almeno 20 guardie

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giurate, per un periodo di almeno 3 anni, o delle Forze dell’ordine,con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, perun periodo di almeno 5 anni ed avere lasciato il servizio, senza de-merito, da non meno di 1 anno e non più di 4 anni;

•• ovvero devono aver conseguito master di livello universitario in ma-teria di sicurezza privata che prevedano stages operativi presso Isti-tuti di Vigilanza privata;

•• per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti terri-toriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l’institoree il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security azien-dale”.

Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alladata di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di li-cenza da almeno 5 anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o in-stitore è richiesta un’esperienza di almeno 18 mesi nella funzione (2).

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ALLEGATO C - CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO-OPERATIVO

DI CUI ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

L’Allegato C illustra dettagliatamente gli elementi che devono essere ob-bligatoriamente presenti nel progetto organizzativo e tecnico-operativodi cui all’art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione; ciò anchea tutela di chi lo presenta. La disposizione, dettando regole univoche per la predisposizione dei pro-getti, mira a realizzare un sistema omogeneo sul territorio nazionale, com-primendo la discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nella va-lutazione delle istanze; contestualmente il soggetto che predispone il pro-getto tecnico-organizzativo potrà contare su di una sostanziale parità ditrattamento in qualunque Provincia venga presentata l’istanza di autoriz-zazione.

Il progetto organizzativo e tecnico-operativo:

☞ è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato alPrefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce par-te integrante (1).

☞ deve illustrare dettagliatamente:•• l’ambito territoriale in cui si intende operare;•• il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le even-

tuali sedi secondarie e la centrale operativa dell’Istituto; •• le tecnologie che intende impiegare;•• la natura dei servizi che l’Istituto intende svolgere;•• il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;

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•• la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del pro-getto;

•• i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;Quanto sopra secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negliAllegati A, B ed E del presente Regolamento (2).

Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:

☞ della coerenza dei servizi;☞ della sicurezza delle guardie giurate;☞ delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche

impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicu-rezza;

☞ della raggiungibilità operativa delle guardie giurate; a tal fine si richie-de, obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art. 2, com-ma 2, lett. a), una sede operativa principale nel luogo in cui si richie-de la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (opera-tività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o daaltro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di co-municazioni, come indicato nell’Allegato E, per il supporto logistico ela sicurezza operativa del personale impiegato in servizio (3).

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ALLEGATO D – REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI

(Art. 257, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione)

L’allegato D, articolato in 5 sezioni, riproduce, armonizzandole in un uni-co corpus normativo, le disposizioni di maggior rilievo contenute, di re-gola, nei Regolamenti di servizio degli Istituti di Vigilanza privata pre-disposti – fino ad oggi – dalle Questure, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 12novembre 1936, n. 2144. Come noto, secondo una prassi consolidata, il Regolamento di servizioviene predisposto dai Questori, per poi essere notificato agli Istituti conefficacia, evidentemente, limitata all’ambito territoriale di competenza del-l’Autorità competente ad approvarlo (la Provincia). Tale prassi, ancorchénon pienamente rispondente al dettato dell’art. 1 del citato R.D.L. – il qua-le, testualmente, al comma 1 prevede che “gli istituti di vigilanza privata(…) sono posti per quanto riguarda il servizio alla dipendenza del Que-store che ne vigila pure l’Ordinamento” –, oltre che, sovente, neppure con-divisa dalla giustizia amministrativa e ordinaria, è comunque sempre sta-ta giustificata dalla circostanza che, prima della riforma del 2008, gli Isti-tuti di Vigilanza potevano operare esclusivamente nell’ambito della Pro-vincia di riferimento della licenza.“Giustificazione”, evidentemente, non più condivisibile alla luce delle im-portanti innovazioni introdotte in tema dal Decreto. Il venir meno del li-mite provinciale dell’autorizzazione e la conseguente possibilità per gli Isti-tuti di Vigilanza di operare in diversi ambiti territoriali, in ragione dellapropria organizzazione aziendale, rende, infatti, concretamente impossi-

1 Cfr. TAR Emilia Romagna – Sentenza n. 453 del 10.4.2003; TAR Toscana – Sentenzan. 1336 del 17.7.2007; TAR Lombardia – Sez. Brescia – Sentenza n. 363 del 6.8.2009;Tribunale Penale di Pistoia – Sentenza n. 123 del 16.2.2009.

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bile il mantenimento della suddetta prassi, obbligando, di converso, aduna applicazione letterale della norma. Ciascun Istituto dovrà dunque predisporre il proprio Regolamento, te-nendo conto della tipologia di servizi autorizzati, degli ambiti territoria-li di operatività (valutandone l’estensione, la conformazione geografica,le caratteristiche sociali), dell’organizzazione aziendale (comprese le strut-ture, i mezzi e le tecnologie a disposizione), del numero e della profes-sionalità delle guardie giurate dipendenti. Il Regolamento dovrà, quin-di, essere sottoposto al Questore della Provincia presso la quale si tro-va la sede principale dell’Istituto, il quale ne valuterà l’approvazione,d’intesa con i Questori delle altre Province interessate, imponendo le pre-scrizioni che ritenga necessarie nel pubblico interesse.Le disposizioni contenute nell’Allegato in esame si pongono, quindi, l’o-biettivo di creare una regolamentazione il più omogenea possibile sulterritorio nazionale, superando in tal modo i particolarismi delle varie realtàterritoriali, offrendo, al contempo, uno strumento concretamente efficaceper la predisposizione, da parte degli Istituti, del Regolamento di servi-zio, e per la relativa approvazione da parte dei Questori.A tal proposito si evidenzia che la predisposizione dei Regolamenti daparte degli Istituti di Vigilanza dovrà aver luogo una volta che gli stessiabbiano completato l’adeguamento al Decreto (entro 18 mesi dall’entra-ta in vigore dello stesso); nelle more continueranno a trovare applicazio-ne i Regolamenti provinciali esistenti, ovvero quelli degli Istituti sino ad oraapprovati.In linea generale, i requisiti operativi minimi e le regole tecniche previstedall’Allegato in esame sono state elaborate tenendo presenti:

☞ le “migliori prassi” idonee a rendere effettive ed efficaci le misure disicurezza;

☞ l’effettiva durata dei servizi operativi e dei periodi di riposo fra un ser-

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vizio e l’altro, limitando il ricorso alla prestazione di lavoro straordi-nario nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria;

☞ l’efficacia e la funzionalità della sala operativa, dei mezzi dell’Istitutoe delle protezioni individuali per il personale operante;

☞ l’accuratezza delle misure di sicurezza e di riservatezza adottate nelladefinizione dei servizi, nonché la qualificazione ed affidabilità del per-sonale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi;

☞ la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento delle guardie giu-rate;

la circolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra l’Istituto di Vi-gilanza, la Questura di riferimento (quella della sede principale) e le al-tre Questure eventualmente interessate dai servizi dell’Istituto stesso.

I. Disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dei servizi e l’impiego delle guardie giurate

Passando all’esame concreto del contenuto dell’Allegato D, la I sezione èdedicata alle disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dei ser-vizi e l’impiego delle guardie giurate.

☞ I punti 1.a e 1.b recano, rispettivamente, gli adempimenti e obbli-ghi – elencati in maniera dettagliata – posti a carico del titolare del-l’Istituto di Vigilanza (o, in sua vece, l’institore, il direttore tecnico ov-vero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, ammi-nistrazione o di gestione anche parziale dell’Istituto) e delle guardiegiurate.

Quanto agli obblighi posti a carico delle guardie giurate, la norma pre-vede che le stesse debbano:

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•• essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di benimobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste daspecifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Prima dell’inizio del servizio devono:•• essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall’I-

stituto di Vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere gene-rale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al con-trollo;

•• assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in do-tazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.

In particolare, prima dell’inizio di ciascun turno di servizio devono con-trollare:

•• l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;•• l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che vei-

colari;•• l’efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettri-

che (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc.…) segnalando imme-diatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio deve darsi immediatanotizia all’Istituto mediante comunicazione alla Centrale Operativa.

Inoltre, le guardie giurate:•• non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni

richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza odi Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del TULPS;

•• sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a ri-chiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;

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•• hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia dellearmi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro pos-sesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si dan-neggino o che altri se ne impossessino.

☞ Il punto 1.c disciplina invece le modalità di assunzione ed immissio-ne in servizio delle guardie giurate, richiamando, a tal proposito, letradizionali previsioni di cui al Regolamento di esecuzione del TULPS.

La norma prevede che il titolare dell’Istituto di Vigilanza, a seguito dell’e-sito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica ilpossesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte delPrefetto territorialmente competente. L’impiego in servizio potrà essere di-sposto solo dopo che la guardia giurata abbia ottenuto il rilascio del de-creto di nomina del Prefetto, e abbia prestato il giuramento previsto dal-l’art. 250 del Regolamento di esecuzione, previo superamento con esitopositivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dal-l’Istituto di Vigilanza interessato (fatte salve le guardie assunte per cam-bio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252-bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno unanno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di for-mazione).

☞ Il punto 1.d, relativo all’orario di lavoro, prevede espressamente chequest’ultimo sia quello stabilito dal CCNL di categoria e dalla contrat-tazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamen-to di servizio deve essere inoltre trasmessa copia della certificazioneliberatoria, rilasciata in data non antecedente ai 6 mesi dall'Ente Bila-terale nazionale previsto dal CCNL, attestante l'integrale e corretta ap-plicazione dello stesso.

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☞ I punti 1.e, 1.f e 1.g sono infine dedicati alla formazione e all’aggior-namento professionale periodico delle guardie giurate (con specificoriferimento alle esercitazioni di tiro).

☞ Quanto alla formazione (1.e), la norma prevede che – fino all’emana-zione di apposito Decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’indi-viduazione dei requisiti minimi professionali e di formazione –, l’Istitu-to di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delleguardie giurate dipendenti, prima della loro immissione in servizi ope-rativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della duratadi almeno 48 ore.

I corsi di formazione, articolati in lezioni teoriche e pratiche, perseguo-no i seguenti obiettivi:

•• conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata ele mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relativealla sicurezza sul lavoro;

•• conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico del-le tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;

•• conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle moda-lità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;

•• frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di por-to di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche ope-rative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;

•• addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché diogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;

•• conoscenza approfondita delle norme del TULPS in materia di vigi-lanza privata;

•• Regolamento di attuazione e Decreti collegati nonché prescrizioni ema-nate dall’Autorità di P.S.;

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•• nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspet-ti normativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso,custodia e detenzione armi;

•• nozioni di diritto costituzionale;•• contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di la-

voro;•• aspetti etico professionali;•• nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapi-

na, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfon-dita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni do-vranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti dicronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano il-lustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare ade-guatamente le azioni criminose.

Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate dovranno supe-rare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, comeprevisto dalla normativa vigente.

È fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano mu-nite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgonoservizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-praticocon profitto (fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero pre-levate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252-bis del Regola-mento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di ser-vizio in altro Istituto superando un corso di formazione). Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nominadovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamen-to dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano ma-turato specifica esperienza negli specifici servizi.

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Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardiegiurate, i titolari degli Istituti sono tenuti a conservare documentazione com-provante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giuratainteressata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della Vigi-lanza Privata.Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di appren-distato.

☞ Relativamente all’aggiornamento professionale periodico delle guar-die giurate (1.f), la norma prevede che – fino all’emanazione dell’ap-posito Decreto del Ministero dell’Interno –, il titolare dell’Istituto di Vi-gilanza predispone con cadenza annuale un documento informativodi aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipenden-ti; lo stesso provvederà inoltre all’organizzazione dei corsi necessariall’aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte eutilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovveroimplementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finaliz-zati al miglioramento dell’efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicu-rare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svol-gimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l’at-tività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano sal-ve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d’arma.Le materie oggetto di aggiornamento professionale saranno le mede-sime di cui al precedente punto 1.e, curando in particolare l’approfon-dimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.

☞ In tema di esercitazioni di tiro (1.g), la norma prevede che per ciascu-na guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la da-ta di effettuazione delle esercitazioni, con frequenza almeno quadri-mestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo

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del porto d’armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e conquella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giu-rata appone la propria firma; il titolare dell'Istituto o un suo delegatoprovvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, con-trofirmando i libretti.Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non in-feriore a 50, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottene-re il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tirocon riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.

II. Adempimenti particolari relativi ai servizi

La II sezione dell’Allegato tratta degli adempimenti particolari relativi aiservizi da espletare, articolandosi in distinte sottovoci.

☞ Il punto 2.a si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni e agli ordinidi servizio, i quali devono essere predisposti, comunicati, registrati ecustoditi secondo specifiche modalità descritte dalla stessa norma, e ri-spetto ai quali i soggetti interessati sono tenuti al segreto d’ufficio e adusare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.Inoltre, si prevede che le guardie giurate indossino nell'espletamentodel servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provinciain cui l’Istituto ha la sede principale ovvero, in casi particolari o perspecifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazio-ne del Questore territorialmente competente, il distintivo, anche essoapprovato dal Prefetto, il quale deve essere esposto in modo ben visi-bile.

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☞ Il punto 2.b individua le dotazioni e gli equipaggiamenti delle guar-die giurate (divisa, distintivo, armi, veicoli e relativo equipaggiamen-to), enunciando le relative prescrizioni.In primo luogo, la norma stabilisce che spetta agli Istituti di Vigilanzaprovvedere affinché le guardie giurate, per l'espletamento dei singoliservizi, abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progettoorganizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di ser-vizio dell’Istituto, le quali devono essere efficienti, funzionanti ed in buo-no stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicu-rezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.

Ogni guardia giurata per l’espletamento dei servizi sarà dotata delladivisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell’Istituto odel distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamentecon una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmen-te denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ma-teria.

L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lungheè ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere preventivamen-te autorizzato dal Questore della Provincia ove l’Istituto ha la sede prin-cipale, sentiti i Questori interessati.

Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunquepreventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegareper i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilitàdell’ Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servi-zi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate inuniforme e devono essere comunque sempre dotati di collegamento ra-dio e dei contrassegni distintivi dell’ Istituto nelle caratteristiche appro-

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vate dall’ Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la de-nominazione dell’Istituto di Vigilanza, il logo e i contrassegni distintividello stesso nonché le uniformi del personale, non devono recare rife-rimenti al termine “polizia” o “carabinieri” o altri consimili ovvero adattività riservate agli organi di polizia. I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttivee funzionali individuate con il Decreto del Ministero dei Trasporti di con-certo con il Ministero dell’Interno, n. 332/1998, e a quanto previstodal Decreto in esame, anche con riguardo alle normative che regola-no la circolazione stradale.L’Istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al re-lativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su appositoregistro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione do-vrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicu-rezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.

L’impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restan-do l’eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni conte-nute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma su-bordinato all’osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:

•• le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamen-te munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa persona-le rilasciato dal Questore territorialmente competente;

•• il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a fun-zionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamen-to a palla unica, restando assolutamente vietato l’impiego delle mu-nizioni spezzate;

•• il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempoe al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente au-torizzato;

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•• l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impie-ga e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di Polizia territorialmen-te competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stes-sa.

•• è vietato presso gli Istituti di Vigilanza istituire armerie o comunquedestinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione perl’arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di cu-stodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazionedel Questore. In tal caso l’arma lunga dovrà essere custodita in ap-posito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilitàdella guardia giurata titolare dell’arma stessa.

•• è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al tito-lare dell’Istituto il tipo, la marca e la matricola dell’arma usata in ser-vizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L’ar-ma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giura-ta che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione delTiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamentecon l’arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi so-no stati preventivamente segnalati all’Istituto di Vigilanza.

•• è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea aqualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusio-ne della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.

☞ Il punto 2.c attiene al rapporto di lavoro delle guardie giurate con l’I-stituto di Vigilanza privata, il quale è regolato dal complesso delle di-sposizioni contenute nel CCNL di categoria e dagli accordi integrativistipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dalcomplesso delle disposizioni normative in materia.I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guar-dia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti con-

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templati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del titola-re dell’Istituto al Questore territorialmente competente, unitamente allasanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione. Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sul-le guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vi-genti in materia.

☞ Infine, il punto 2.d è dedicato alla Centrale Operativa, con riferimen-to particolare alla sede, alle tecnologie impiegate e alle modalità di svol-gimento del servizio.

L’attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità deltitolare dell’Istituto, di regola senza soluzione di continuità nell’arco del-le 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei ser-vizi dell’Istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei tur-ni di operatività. L’accesso alla Centrale Operativa è precluso ai sog-getti non autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da pre-venire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone nonautorizzate.

Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunquein possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'u-niforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso al-la Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle consegne impar-tite dal titolare dell’Istituto, il quale è tenuto a fornire, oltre ai manualioperativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istru-zioni finalizzate a promuovere all’occorrenza l’immediato intervento del-le Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questoreo, in mancanza, previe specifiche intese con la Questura.

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Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno es-sere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'i-nizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzio-nalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso al-le guardie giurate. I registri e gli atti relativi devono essere custoditi neilocali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pub-blica sicurezza.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare del-l'Istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente al-la verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristinoimmediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogniopportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio oc-corrente al personale operante.

III. Dei singoli servizi di vigilanza privata

La III sezione dell’Allegato assume particolare rilievo, occupandosi di de-finire in maniera chiara e coerente con l’art. 3 del Decreto le diverse ti-pologie di servizi nei quali si può estrinsecare l’attività di vigilanza pri-vata.

☞ Il punto 3.a offre una specifica elencazione (articolata in 11 punti) del-le diverse tipologie di servizi disimpegnati dagli Istituti di Vigilanzaprivata per mezzo delle proprie guardie giurate dipendenti e dei mez-zi a propria disposizione, indicando di seguito gli adempimenti gene-rali cui le guardie giurate devono attenersi nello svolgimento di ciascu-no dei servizi.

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☞ Il punto 3.b, relativo ai servizi di piantonamento, si apre con l’impor-tante definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.

Tale definizione (3.b.1) risponde alla necessità – esplicitamente mani-festata anche dalle Parti Sociali della vigilanza privata mediante un “av-viso comune” – di meglio definire il contenuto dell’art. 256-bis del Re-golamento di esecuzione – nella parte in cui individua i servizi di esclu-siva pertinenza delle guardie giurate –, in quanto l’indeterminatezzadei concetti di “obiettivo sensibile” e “speciali esigenze di sicurezza”ha portato, nel tempo, al verificarsi di forme di “erosione” della nor-ma, con la conseguenza che, ad esempio, alcune filiali di istituti di cre-dito, o edifici sede di importanti agenzie pubbliche, ovvero siti di pro-duzione e gestione dell’energia, sono stati affidati a soggetti privi del-la qualifica di guardia giurata, con evidente detrimento del sistema di“sicurezza complementare” disegnato dalla riforma normativa del 2008.

Per tale ragione la disposizione in esame sancisce l’obbligatorietà del ri-corso a guardie giurate – escludendo quindi la possibilità di affidare i ser-vizi, ad esempio, ad agenzie di portierato –, qualora non vi provvedanodirettamente le Forze dell’Ordine, per le attività di vigilanza inerenti: •• aziende pubbliche o private del settore energetico (sia laddove si trat-

ti di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzio-ne nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impiantidi potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);

•• aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in par-ticolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefo-niche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carat-tere nazionale;

•• raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, de-positi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superio-re a 100 tonnellate.

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Analogamente, la disposizione sottrae all’ambito locale i siti con spe-ciali esigenze di sicurezza (art. 256-bis, c. 3, del Regolamento di ese-cuzione del TULPS), individuandoli espressamente:•• siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delica-

tezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità el’operatività (ad es. aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);

•• siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo apersone autorizzate (ad es. strutture pubbliche munite di centri ela-borazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Pro-vince, INPS…);

•• siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radio-geni o rilevatori di metalli o all’identificazione personale (ad esem-pio tribunali ed uffici giudiziari in genere);

•• siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore aspor-tabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere dialto valore artistico ed economico).

In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle guar-die giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi con-tenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.In tal modo viene, ulteriormente, definita la spinosa questione della dif-ferenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientran-do evidentemente i primi, per esclusione, nelle fattispecie non espres-samente previste dalla norma in esame. La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolida-to orientamento della giurisprudenza che già operava una distinzionetra la mera vigilanza passiva – la quale può essere espletata da per-sonale diverso dalle guardie giurate – ed i “(…) compiti di vigilanzaattiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’im-mediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che

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ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s. (…) –”, ritenendo tali compiti assimilabilia quelli svolti “(…) dagli appartenenti alla forze di polizia e distinti,per tale ragione, dalla attività di portierato, la quale si caratterizza, in-vece, per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’im-mobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rile-vo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzionee sicurezza”.2

☞ Il punto 3.b.2 prosegue nella definizione dei servizi occupandosi del ser-vizio di vigilanza fissa diurna o notturna, il quale deve essere espletato,con riferimento alla natura dell’obiettivo da vigilare, da guardie giuratearmate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento e – qualora l'u-tente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissio-ne – munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento diintercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell’Istituto. La guardia giurata dovrà inoltre essere preventivamente informata sul-la natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecu-zione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni ano-male che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell’Istituto, il qua-le, d'intesa con il cliente, adotterà ogni utile accorgimento finalizzatoa rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il persona-le dipendente.

☞ I successivi punti 3.c e 3.e si occupano, rispettivamente, del serviziodi vigilanza saltuaria in zona e del servizio di intervento su allarme,

2 Cfr. Cassazione Penale – Sez. I, Sentenza n. 14258 del 12.4.2006; Consiglio di Sta-to – Sez. VI – Sentenza n. 654 del 14.2.2007; TAR Lombardia – Sez. III – Sentenza n.1674 del 25.5.2010.

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chiarendo espressamente di quali dotazioni debba disporre la guardiagiurata che effettua il servizio (…veicolo radiocollegato, munito di fa-ro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di pro-prietà o nella disponibilità dell'Istituto con i contrassegni distintivi ed illogo dell’Istituto approvati dalle Autorità competenti…) e affermandoil principio per il quale, di norma, tali servizi sono disimpegnati da unasola guardia giurata, a condizione che l’Istituto sia in grado di orga-nizzarli in modo tale che, nel caso l’operatore rilevi un’effettiva situa-zione di pericolo, sul posto possa concorrere almeno un’altra pattugliadi supporto, inviata dalla Centrale Operativa.

☞ Il punto 3.d definisce i servizi di vigilanza con collegamento a siste-mi di allarme o di videosorveglianza, i quali consistono, rispettivamen-te, nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di se-gnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istitu-to e nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installatenella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa.

☞ Il punto 3.f definisce i servizi di vigilanza fissa antirapina, i quali con-sistono nella vigilanza fissa interna o esterna all’obiettivo, da effettuar-si nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché pres-so obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire unrichiamo per possibili azioni criminose.

☞ Il punto 3.g illustra le diverse modalità di svolgimento del servizio,consistenti in:•• servizio esterno (alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi) (3.g.1);•• servizio svolto in box blindato all’interno dell’obiettivo da vigilare

(3.g.2);•• servizi svolti con l’impiego di unità cinofile (3.g.3).

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☞ Il punto 3.h definisce il servizio di antitaccheggio, il quale si concre-tizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambitodella distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, siadi persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire ilfurto e/o il danneggiamento dei beni stessi.

☞ Particolare attenzione l’Allegato in esame presta alle regole per l’atti-vità di custodia (3.i), trasporto (3.l) e scorta di valori (3.m), risultan-do evidente come proprio in tali settori di attività sia maggiormente sen-tita la necessità di un’omogeneizzazione delle procedure operative.

☞ Significativo, in tal senso, è anche il richiamo operato, per quel checoncerne le attività di trattamento del denaro (3.i.1) – intese come at-tività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in ba-se alla loro qualità – alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia inconformità con quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, dal-la Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale.A tal proposito si chiarisce che tali attività non devono essere necessa-riamente svolte da guardie giurate; l’art. 256-bis del Regolamento di ese-cuzione del TULPS, infatti, definisce come attività di sicurezza comple-mentare, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, “…la vigilanza neiluoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti…”, e non il trattamento(da leggersi “maneggio”) del denaro. Tale attività di trattamento è, nelcaso degli Istituti di Vigilanza privata, strumentale all’attività di custodiae, soprattutto, di trasporto valori; in questo senso può anche essere di-simpegnata da guardie giurate, seppur non in via esclusiva.

☞ Al punto 3.l, per quanto concerne il trasporto dei valori, vengono in-dividuate le relative disposizioni generali (3.l.1), le disposizioni parti-colari per il trasporto del contante (3.l.2), nonché dei massimali pre-

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visti per il trasporto (3.l.3), tenendo presente che, essendo venuto me-no il limite provinciale della licenza, e in considerazione della mancan-za di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali ser-vizi possono attualmente essere disimpegnati senza limiti territoriali.Relativamente ai massimali dei valori trasportati si osserva come gli stes-si potrebbero risultare non sempre adeguati alle effettive esigenze, inconsiderazione, soprattutto, del completamento del piano di riorganiz-zazione della Banca d’Italia (c.d. Piano Draghi), il quale comporteràuna maggiore circolazione del denaro e percorrenze più lunghe. A tal fine, fermo restando il limite generale di € 8.000.000 trasporta-bili, la disposizione in esame demanda ai Questori la valutazione diparticolari esigenze di implemento dei massimali, stabilendo che “(…)laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario au-mentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le re-lative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore del-la provincia nella quale l’istituto ha sede, sentiti i Questori delle pro-vince interessate dal trasporto”.

☞ Un occhio di riguardo è stato riservato, come da tradizione dell’Am-ministrazione della Pubblica Sicurezza in questo settore, alle tecnolo-gie per la difesa passiva dei valori, individuando non dei singoli si-stemi bensì due filosofie di difesa: 1) rendere inutilizzabile (e quindi nonappetibile) il bene; 2) non consentire l’asportazione dei valori dal fur-gone (3.l.4).In analogia con quanto previsto per gli “obiettivi sensibili” e le “spe-ciali esigenze di sicurezza”, la bozza di Decreto sottoposta al Consi-glio di Stato recava anche la definizione di beni di rilevante valoreeconomico; l’intervento proposto dall’Amministrazione è stato però ri-tenuto impraticabile e, quindi, la previsione è stata espunta dal testodefinitivo.

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Cionondimeno, dal punto di vista squisitamente operativo, per quel checoncerne il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, si ritiene chetali beni, quando per dimensioni non possano essere trasportati con fur-goni blindati, possano essere invece trasportati su mezzi di terzi, scor-tati da guardie giurate, ovvero su mezzi dell’Istituto di Vigilanza diver-si da quelli utilizzati per il trasporto di valori.I trasporti di beni di rilevante valore economico si effettuano con le mo-dalità indicate nelle Tabelle di cui al punto in esame, e con i massima-li ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo di € 6.000.000. Oltre tale importo i trasporti dovranno essere specificamente autoriz-zati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questo-ri delle Province interessate, tenendo conto, tra l’altro, del massimaleassicurato.

☞ Una questione a parte è rappresentata dai servizi di scorta ai traspor-ti di armi o parti di armi e agli esplosivi, previsti dalla vigente legisla-zione di Pubblica Sicurezza e dalla normativa anti-terrorismo (L.155/2005).Il Decreto in esame non poteva affrontare nel dettaglio la regolamen-tazione di tali servizi, attesa la loro specificità. Pertanto, fissati dall’Al-legato i principi generali relativi all’attività di scorta (3.m), saranno iQuestori competenti a dover approvare le specifiche modalità di svol-gimento del servizio, tenendo presente la tipologia (armi, parti di ar-mi, esplosivi, detonatori, ecc.) e la quantità del materiale trasportato,la lunghezza del percorso, nonché le peculiarità degli ambiti territoria-li interessati dal trasporto, imponendo le prescrizioni ritenute necessa-rie, sentiti i Questori delle Province interessate al trasporto al fine di ga-rantire la massima sicurezza ed omogeneità di tali servizi sul territorionazionale.

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IV. Casi particolari di impiego di guardie giurate e/o di mezzi. Servizi occasionali e temporanei

La IV sezione dell’Allegato tratta i casi particolari di impiego delle guar-die giurate e/o di mezzi.

☞ Il punto 4.a prevede, a fronte di temporanee esigenze connesse alladomanda di eccezionali servizi di vigilanza (a parziale deroga del prin-cipio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Isti-tuti di Vigilanza privata diversi), la possibilità, per il titolare di un Isti-tuto, di essere autorizzato dal Questore all’impiego di guardie giura-te e/o mezzi appartenenti ad altri Istituti della stessa o di un’altra Pro-vincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta.Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinarioeccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la neces-saria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.

☞ Il punto 4.b enuncia specifiche disposizioni per l’impiego delle guar-die giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dal-l’art. 251 del Regolamento di esecuzione, subordinando tale possibi-lità a particolari adempimenti, espressamente elencati dalla norma.

☞ Il punto 4.c, infine, prevede che gli Istituti di Vigilanza possano svolge-re, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia che ha rilasciatola licenza, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in am-biti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati.In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d’intesa con il Que-store territorialmente competente, approva le modalità di svolgimentodel servizio limitatamente all’arco temporale, individuato nel provvedi-mento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.

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V. Disposizioni finali

La V sezione dell’Allegato, contenente le disposizioni finali, disciplina loscambio informativo tra l’Istituto di Vigilanza privata e le Questure in-teressate (quella di riferimento, che approva il Regolamento, e quelle del-le altre Province in cui l’Istituto opera), regolando in maniera specifica leattività che coinvolgono più Uffici, anche al fine di realizzare un adegua-to coordinamento tra gli stessi.

☞ In particolare il punto 5.d, nel richiamare il disposto dell’art. 4 del R.D.L.12 novembre 1936, n. 2144, secondo il quale è attribuito al Questo-re il potere disciplinare sulle guardie giurate, prevede che, nel casodi Istituti di Vigilanza che operino in ambiti territoriali composti da di-verse Province, l’adozione delle sanzioni compete al Questore che ap-prova il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore del-la Provincia presso la quale la guardia opera ed ha commesso la vio-lazione. Tale segnalazione non deve considerarsi un automatismo masolo il frutto della valutazione della portata dei fatti da parte dell’Uffi-cio che procede al controllo, che valuterà conseguentemente la neces-sità dell’informativa al Questore che deve adottare il provvedimento.Per quanto concerne il potere disciplinare del Questore, il Decreto nonpoteva, evidentemente, recare in dettaglio le sanzioni disciplinari chelo stesso può adottare nei confronti delle guardie giurate; d’altra par-te, più coerentemente con il carattere generale della norma, la dispo-sizione in esame richiama l’attenzione sulla necessità che nella sceltadelle sanzioni da applicare il Questore tenga conto della gravità delfatto, non trascurando comunque il principio della proporzionalità e ra-gionevolezza nell’applicazione delle stesse. In generale si ritiene che il Questore debba procedere per le mancan-ze che incidano sulla sicurezza del servizio e delle guardie giurate, la-

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sciando al titolare dell’Istituto di Vigilanza le contestazioni ed i provve-dimenti relativi ai fatti di lieve entità (episodi comportamentali).

☞ Infine, il punto 5.e stabilisce che le regole tecniche disciplinano sia ilservizio delle guardie giurate dipendenti dagli Istituti di Vigilanza, aisensi del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, sia, per quanto compa-tibili, delle guardie giurate nominate ai sensi dell’art. 133 del TULPS,giusto disposto del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, in tal modo chia-rendo definitivamente un ricorrente dubbio interpretativo.

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ALLEGATO E – REQUISITI MINIMI PER LE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

L’Allegato E, premettendo che “l’impiego delle infrastrutture per le teleco-municazioni è esclusivo e limitato ai servizi d’istituto”, elenca i requisititecnologici e strutturali, nonché le dotazioni tecniche, di cui le CentraliOperative degli Istituti di Vigilanza privata devono disporre.In ordine crescente ed in relazione alle classi funzionali e agli ambiti ter-ritoriali, come definiti dall’art. 2 del Decreto e come stabilito dal punto 4.1.2dell’Allegato A, si distinguono tre tipologie di infrastrutture per le teleco-municazioni, i cui requisiti minimi sono specificamente indicati per ciascu-na di esse:

☞ Centro di comunicazione (A)☞ Centrale operativa (B)☞ Centrale operativa avanzata (C)

La disposizione prevede inoltre che i controlli sui sistemi di comunica-zione (radio e telefonica) – solo per tali sistemi e non anche per gli altriimpianti indicati nel Decreto, quali quelli di climatizzazione o antincen-dio – sono svolti dagli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Svilup-po Economico – Dipartimento Comunicazioni, il quale provvederà se-condo quanto stabilito dal D.M. 15 febbraio 2006, recante “Individua-zione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni percontro terzi, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003,n. 366”.Conseguentemente non dovranno più essere richieste alle Zone Telecomu-nicazioni le verifiche circa l’efficacia dei sistemi di comunicazione degliIstituti di Vigilanza.

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Resta inteso che, in sede di controllo presso la sede dell’Istituto, la Que-stura dovrà in ogni caso verificare:

•• l’operatività della Centrale in concomitanza con le fasi di erogazio-ne dei servizi offerti dall’Istituto, fermo restando quanto previsto dalpunto 4.1.2 dell’Allegato A;

•• che i sistemi di comunicazione siano in grado di garantire la dire-zione unitaria, la controllabilità, il coordinamento e l’assistenza delpersonale operante.

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ALLEGATO F – TABELLE DEL CAPITALE SOCIALE (E/O PATRIMONIO) EDELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

L’Allegato F fissa il capitale sociale (e/o patrimonio netto) degli Istituti diVigilanza, nonché la cauzione che dagli stessi deve essere prestata; il tut-to parametrato, in modo crescente, in relazione ai servizi e al territorioautorizzati in licenza.La disposizione enuncia, in primo luogo, che gli Istituti di Vigilanza devo-no avere nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nellesocietà, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la duratadell’attività, almeno pari a quello calcolato con le modalità indicate nellatabella riportata nello stesso Allegato, in relazione alle caratteristiche in-dividuate dall’art. 2, c. 2, lett. a) e b), del Regolamento.Con le medesime modalità viene individuato l’importo della cauzione, dicui all’art. 137 del TULPS, prestata nei modi previsti dalla legge.

Per quanto concerne il capitale sociale, in primo luogo, è importante sot-tolineare come la possibilità di fissare dei limiti relativamente al capitaleminimo sia una regola normalmente accettata a livello comunitario comea livello nazionale (un tipico esempio è costituito dalla regolamentazionedei rapporti con la Banca d’Italia). Addirittura, a livello comunitario, il ca-pitale sociale è uno dei parametri richiesti per l’attuazione del frameworksul ricircolo del denaro nell’ambito dell’ Eurosistema.

In ordine, invece, alla cauzione, l’esigenza di definire parametri univociper l’individuazione della stessa deve essere letta in relazione alla possi-bilità di esercitare con una sola licenza di vigilanza privata nell’ambitoterritoriale prescelto dal richiedente, il quale può essere provinciale, ultra-provinciale, regionale ovvero nazionale. Conseguentemente la cauzionenon potrà più essere, come accadeva antecedentemente alla riforma, ca-

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librata esclusivamente in base alle peculiarità del territorio in cui l’impre-sa opera e, quindi, demandata all’esclusiva valutazione dell’Autorità pro-vinciale di Pubblica Sicurezza.

Appare, invece, più coerente con le finalità della cauzione – in particolarecon l’intento di garantire non l’adempimento civilistico delle obbligazioni as-sunte dal titolare della licenza nell’esercizio della propria attività, bensì l’as-solvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza,connessi alla conduzione dell’Istituto (comprese le prescrizioni imposte nellalicenza) – la scelta di determinarne l’ammontare ancorandolo a parametricerti, quali la classe funzionale, il livello dimensionale, l’ambito territoriale, leinfrastrutture utilizzate e la complessità degli apparati tecnologici impiegati.Resta, evidentemente, rimessa alle valutazioni del Prefetto la misura del-l’incameramento previsto dal comma 3 dell’art. 137 del TULPS, collega-ta alla gravità del comportamento posto in essere, sempre nel rispetto delprincipio generale che assiste l’attività sanzionatoria amministrativa, os-sia quello della gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Per quel che concerne l’adeguamento delle cauzioni degli Istituti già autoriz-zati all’atto dell’entrata in vigore del Decreto, si ritiene che si possa procede-re al suddetto adeguamento all’atto del rinnovo annuale del titolo, sulla ba-se dei parametri fissati dall’Allegato in esame e considerando la situazione– in termini di estensione territoriale, servizi autorizzati e numero di guardiegiurate dipendenti – dell’Istituto al momento del rinnovo. Resta inteso che, de-corsi i 18 mesi della fase transitoria, la cauzione andrà adeguata in base al-l’eventuale nuovo assetto che gli Istituti nel frattempo si siano dati.Procedendo in tale maniera, si potrà evitare di dover adeguare le cauzio-ni per tutti gli Istituti contemporaneamente alla scadenza della fase di ade-guamento, eventualità che comporterebbe un notevole aggravio per gli Uf-fici che si occupano di curare i relativi procedimenti amministrativi.

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Di seguito le Tabelle riportate dall’Allegato:

A mero titolo esemplificativo si riportano di seguito tre simulazioni di de-terminazione della cauzione:

☞ Esempio 1: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Clas-si funzionali A, B, D, E, in Ambito 1 e, in particolare, in una città

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come Grosseto, con un Livello dimensionale 2 (tra 26 e 50 dipen-denti). Cauzione: € 90.000 (come da Allegato F). Essendo Grosseto una Provincia con una popolazione residente paria 227.063 abitanti (dato ISTAT), e quindi inferiore ai 300.000 abi-tanti previsti dall’Allegato F, la cauzione non deve essere ulteriormen-te incrementata in funzione della popolazione.

☞ Esempio 2: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Classifunzionali A, B, D, E, Ambito 1, in una città quale Arezzo, con Livellodimensionale pari a 2 (tra 26 e 50 dipendenti).Cauzione: € 90.000 (come da Allegato F), cui aggiungere la quota le-gata alla popolazione. Considerato che da fonte ISTAT risultano in Provincia di Arezzo 348.127abitanti, aggiungendo alla cauzione precedentemente calcolata 1.000€ ogni 10.000 abitanti (348.127/10.000x1.000 = € 34.812), la cau-zione risulterà pari ad € 124.812 (90.000+34.812).

☞ Esempio 3: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Classi fun-zionali A, B, D, E, Ambito territoriale 4, coincidente con la RegioneToscana, con livello dimensionale 4 (oltre 100 dipendenti). Cauzione: € 150.000 (come da Allegato F), cui aggiungere la quotalegata alla popolazione. Considerato che da fonte ISTAT risulta nella Regione Toscana una po-polazione residente pari a 3.730.130 abitanti, aggiungendo alla cau-zione precedentemente calcolata 1.000 € ogni 10.000 abitanti fino ai3.000.000 di abitanti (3.000.000/10.000x1.000 = € 300.000) e 500€ ogni 10.000 abitanti, oltre i 3.000.000 di abitanti,(730.130/10.000x500 = € 36.506), la cauzione definitiva sarà pariad € 486.506 (150.000+300.000+36.506).

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ALLEGATO F1 – TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTUALE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

L’Allegato F1 fissa le coperture assicurative minime richieste all’Istituto diVigilanza, parametrate in modo crescente in relazione ai servizi e al ter-ritorio autorizzati in licenza. La disposizione è di particolare rilievo in ra-gione del fatto che fissa, per la prima volta, l’obbligo per gli Istituti di Vi-gilanza di munirsi di un’adeguata copertura assicurativa.

Di seguito le Tabelle riportate dall’Allegato:

Gli Allegati F2, G e H, infine, riportano le Tabelle delle cauzioni, i requi-siti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza e lecaratteristiche minime del progetto organizzativo relativi agli Istituti di In-vestigazione privata e di Informazioni commerciali.

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2. Conclusioni

Abbiamo detto che il Decreto fissa le regole. È evidente che rispettare le regole non è facile, richiede impegno, deter-minazione e (a volte) sacrificio, che, all’inizio, saranno concentrati nei 18mesi che il Decreto prevede per l’adeguamento alle nuove regole.Sarà un periodo difficile, di lavoro duro, non solo per le aziende (e laPubblica Amministrazione chiamata a governare la transizione) ma an-che per i lavoratori che dovranno affrontare le possibili difficoltà di que-sto periodo (diversa organizzazione del lavoro, differente distribuzione sulterritorio, gestione unificata degli Istituti, per citare qualche esempio), te-nendo presente che solo al termine dell’adeguamento degli Istituti si po-trà partire con una nuova stagione della sicurezza privata.

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Finito di stampare nel mese di maggio 2011dalla Tipolitografia CSR - Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma

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E.Bi.N.Vi.P.ENTE BILATERALE NAZIONALE

VIGILANZA PRIVATA

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata è un organismo paritetico costituito nel

2002 su iniziativa delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni

Sindacali dei lavoratori: A.N.I.V.P.; ASSIV; ASSVIGILANZA; UNIV; AGCI Produzione e

Servizi di Lavoro; Lega Coop Servizi; CONFCOOPERATIVE e FILCAMS - CGIL; FISA-

SCAT - CISL; UILTuCS.

L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di

lucro ed ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore

della Vigilanza privata con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuove-

re iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale

delle Guardie Giurate, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee.

In aggiunta a tali funzioni, assume particolare rilevanza il rilascio della Certificazione

liberatoria, strumento di attestazione di correttezza dello svolgimento dell’attività, rece-

pito in specifica norma di legge dall’ordinamento vigente. Inoltre rilascia il parere di

conformità per i contratti di apprendistato in rapporto alle norme previste dalla contrat-

tazione collettiva in materia.

Di specifica rilevanza assumono le iniziative editoriali riguardanti particolari argomen-

ti dei comportamenti delle Guardie Giurate nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il presente quaderno illustra le indicazioni specifiche del Decreto ministeriale in materia

di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata e aggiorna i con-

tenuti del “Vademecum della Guardia Particolare Giurata incaricata di pubblico servi-

zio”.

Via Gaeta, 23 - 00185 Roma

Tel. 06 4820303 - Fax 06 48976060

[email protected] - www.ebinvip.it

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QUADERNI DELLAVIGILANZA PRIVATAIL DECRETO MINISTERIALE INMATERIA DI CAPACITÀ TECNICAE QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLIISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

E.Bi.N.Vi.P.ENTE BILATERALE

NAZIONALEVIGILANZA PRIVATA

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