de nicolais, seminari provinciali per il contrasto alle discriminazioni razziali

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Progetto co-finanziato da UNIONE EUROPEA Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi L’ABRUZZO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI #AdessoToccaAte CICLO DI SEMINARI PROVINCIALI PER IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI Aprile – Giugno 2014 Proge@o CENTRA (FEI Azione 7 – 2012) Regione Abruzzo - Capofila - Provincia dell’Aquila Provincia di Teramo Comune di Pescara Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale

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SEMINARI PROVINCIALI PER IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

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Page 1: De nicolais, seminari provinciali per il contrasto alle discriminazioni razziali

Progetto co-finanziato da

UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

L’ABRUZZO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

#AdessoToccaAte

 CICLO  DI  SEMINARI  PROVINCIALI  PER  

IL  CONTRASTO  ALLE  DISCRIMINAZIONI  RAZZIALI  

 Aprile  –  Giugno  2014  

                 

Proge@o  CENTRA  (FEI  Azione  7  –  2012)    

Regione Abruzzo - Capofila - Provincia dell’Aquila Provincia di Teramo Comune di Pescara Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

PRINCIPI    

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IONI  

Uguaglianza Principio a portata generale: la condizione soggettiva di uguaglianza in riferimento ad una situazione oggettiva

Non discriminazione Principio a portata specifica: la condizione soggettiva specifica indicata non può essere oggetto di discriminazione in riferimento ad una situazione oggettiva determinata

Uguaglianza davanti alla legge

Una legge non può essere discriminatoria

Es: art. 24 Costituzione – tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi – la legge non può limitare l'esercizio per la tutela dei propri diritti ai cittadini italiani

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o  internazionale      

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RUZZO  CONTR

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IONI  

Art 7 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1948 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 26 Patto internazionale dei diritti civili e politici – Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1966 Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o  internazionale  –  CEARD  (Convenzione  Internazionale  sull'eliminazione  di  ogni  forma  di  discriminazione  razziale)  ONU  1965  

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IONI  

Art 1 Nella presente convenzione, l'espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica. Art 2 Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze …. Art 4 Gli stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio …. ed in particolare

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o  internazionale  –  CEARD  

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IONI  

Segue a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità e sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, o incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale. Art 6 Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o   internazionale   –   CEDU   (Convenzione   Europea   dei   DiriV   dell'Uomo)   Consiglio  d'Europa  1950  

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IONI  

Art 14 Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. Art 1 PROTOCOLLO N. 12 della CEDU Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o   internazionale   –   Carta   dei   diriV   fondamentali   dell'Unione   Europea   –   Unione  Europea  2000    

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IONI  

Art. 20 Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge Art 21 Non discriminazione E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità Europea e del trattato sull'Unione è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Art 23 Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Art 22: diversità culturale religiosa e linguistica Art 24: diritti del bambino Art 25: diritti degli anziani Art. 26: inserimento dei disabili

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

Diri@o  europeo  

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IONI  

Direttiva 2000/78: quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art 1 Obiettivo: La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Direttiva 2000/43: principio di parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica Art 1 Obiettivo: La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento

Articolo 10 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – UE - Trattato di Roma 1957 – versione consolidata 2008 Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

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NormaWva  nazionale  –  CosWtuzione  Italiana  1948  

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IONI   Art 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (*), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (**) ove si svolge al sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. *: diritto al lavoro, libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione, diritto di riunione e associazione, libertà religiosa, libertà di opinione, tutela dei diritti ed interessi legittimi. **: associazioni, formazioni religiose, famiglia, sindacato, partiti politici.

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

NormaWva  nazionale  

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IONI  

Diritto internazionale

Art 10 Cost – L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art 117 Cost - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Convenzioni internazionali Legge ordinaria

Recepimento/trasposizione

Ratifica

Direttive europee Legge ordinaria

Art 11 Cost – …; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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NormaWva  nazionale  –  Codice  civile  1942  

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IONI  

Art. 1343: CAUSA ILLECITA – La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Art. 1418: CAUSE DI NULLITA' DEL CONTRATTO – Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Costituzione 1948

Principi di uguaglianza e non discriminazione

Es: è illecito il contratto che prevede una discriminazione (art. 1343) Es: è nullo il contratto stipulato che prevede una discriminazione (art. 1418)

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  -­‐  Statuto  dei  lavoratori  1970  

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IONI  

Art 1 - Libertà di opinione I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge Art 8 - Divieto di indagini sulle opinioni E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore Art 15 - Atti discriminatori E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ((, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali)) Art 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  -­‐  Statuto  dei  lavoratori  1970  

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IONI  

Art 18 – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo _ casi di nullità del licenziamento: a) art 3 della l. 108/1990 (art. 4 l. 604/1966 -licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali- e art. 15 statuto dei lavoratori); b) intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna d.lgs. 198/2006; c) violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. 151/2001; d) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c _ ordine di reintegrazione _ risarcimento – indennità _ indennità in sostituzione della reintegrazione – risoluzione del rapporto di lavoro

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98  

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IONI   Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi

Definizione di discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Art 2 – diritti e doveri dello straniero 1) diritti fondamentali della persona umana 2) diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano 3) parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 4) partecipazione alla vita pubblica locale 5) tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98  

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IONI  

Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  Testo  Unico  Immigrazione  d.lgs.  286/98  

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IONI  

Segue Art. 43 – discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia. Art. 44 – azione civile contro la discriminazione

1) cessazione della discriminazione 2) ricorso – competente il tribunale del domicilio del ricorrente 3) omesse formalità relative al contraddittorio 4) con l'accoglimento emissione dei provvedimenti immediatamente esecutivi 5) urgenza – decreto motivato 6) reclamo in caso di rigetto 7) risarcimento del danno anche non patrimoniale 8) in caso di mancata esecuzione – punizione ai sensi del 388 cp (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) 9) dati statistici ai fini della prova 10) datore di lavoro – discriminazioni collettive – organizzazioni sindacali 11) imprese – agevolazioni – appalti 12) Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione  

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IONI  

D.lgs. 215/2003 - Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica D.lgs. 216/2003 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

d.lgs 216/2003 Art. 2

d.lgs 215/2003 Art. 2

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IONI  

Segue art. 2 sul concetto di discriminazione

d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003

E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico». Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. L'ordine di discriminare persone a causa della re l ig ione, de l le conv inz ion i personal i , dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione  

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IONI  

Art. 2 ambito di applicazione

d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d ) a f f i l iaz ione e a t t iv i tà ne l l 'ambi to d i organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitaria; g) prestazioni sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) aff i l iaz ione e at t iv i tà nel l 'ambi to d i organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione  

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IONI  

Clausola di eccezione

d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003

1) condizione giuridica dello straniero 2) razza e origine quale requisito essenziale per lo svolgimento di un'attività; 3) differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

1) per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai f ini del lo svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare. 2) trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale. 3) requisito essenziale di enti e organizzazioni 4) cura di soggetti minori e condanne definitive

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L’ABRUZZO  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI   #adessotoccaate  

NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione  

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Tutela giurisdizionale dei diritti

d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003

_ riferimento alla procedura prevista dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i. _ procedure di conciliazione _ onere della prova, dati statistici _ cessazione del comportamento e rimozione degli effetti _ liquidazione del danno, ritorsione _ pubblicazione della sentenza su un quotidiano _ giurisdizione amministrativa

_ all'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, d i handicap, d i e ta ' o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali». _ riferimento alla procedura prevista dall'art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i. _ procedure di conciliazione _ onere della prova, dati statistici _ cessazione del comportamento e rimozione degli effetti _ liquidazione del danno, ritorsione _ pubblicazione della sentenza su un quotidiano _ giurisdizione amministrativa

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Legittimazione ad agire

d.lgs 216/2003 d.lgs 215/2003

delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione; associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' r i fe r ib i le i l compor tamento o l 'a t to discriminatorio discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale

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NormaWva  nazionale  –  ambito  civile  –  normaWva  anWdiscriminazione  

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Relazioni

d.lgs 216/2003

d.lgs 215/2003

Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito con DPCM 11.12.2003

Funzioni a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica; d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente; f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta; g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

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NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006  (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE  

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Art 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

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NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006  (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE  

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Art 25 - Discriminazione diretta e indiretta Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

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NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006  (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE)  

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Art 26 - Molestie e molestie sessuali Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

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NormaWva   nazionale   –   ambito   civile   –   codice   delle   pari   opportunità   d.lgs.   198/2006  (modificato  d.lgs.5/2010  di  applicazione  della  direVva  2006/54/CE)  

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Divieti di discriminazione Art 27 – Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro Art 28 - Divieto di discriminazione retributiva Art 29 - Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera Art. 30 - Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali Art 30 bis - Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite Art. 31 - Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici Art 35 - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio Tutela giudiziaria: ruolo fondamentale dei consiglieri di parità provinciali e regionali nei casi di ricorso singolo o a tutela di più soggetti.

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NormaWva  nazionale  –  ambito  penale  

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1930 Codice penale: Il concetto di discriminazione non è considerato penalmente rilevante; artt 402 – 403 – 404 – 405 – 406 (dei delitti contro la religione di Stato e i culti ammessi) modificati con legge 85/2006 in materia di reati d'opinione 1948 Costituzione: l'azione discriminatoria se associata al reato può essere valutata dal giudice ai fini della sentenza di condanna 1952 – legge 645: applicazione della XII transizione transitoria e finale della Costituzione – divieto di ricostituzione del partito 1967 – legge 962: prevenzione e repressione del delitto di genocidio 1975 – legge 654: ratifica della CEARD – introduzione art 3 attuazione art 4 CEARD 1993 – legge 205 (conversione d.l. 122/1993): modifica art 3 legge 654/1975, sanzioni accessorie, misure di prevenzione, circostanza aggravante, perquisizioni e sequestri, procedibilità d'ufficio, misure cautelative. 1999 – legge 482: art. 18 bis applicabilità dell'art 3 l.654/1974anche in caso di intolleranza nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche 2006 – legge 85: cd legge sui reati d'opinione modifica art 3 l 654/1975 aggiungendo una pena alternativa alla reclusione “o con la multa fino a 6000 euro”, sostituzione di “diffusione” con “propaganda” e “incitamento” con “istigazione”.

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Casi–alcuni  esempi  h@p://www.lighton-­‐project.eu/site/main/visualdb/index?name=images      

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Il giudice ha riconosciuto <<il carattere discriminatorio, in pregiudizio della comunità Rom di Pescara, della pubblicazione e della diffusione delle dichiarazioni>> in questione ed ha ordinato <<la cessazione di tali comportamenti discriminatori>> Tribunale di Pescara ordinanza 21.6.2013

Libera circolazione di cittadini comunitari e loro familiari <<impedire in questi casi il soggiorno del coniuge di coppia omosessuale sposata in altro Stato membro significa discriminarla rispetto ad identiche coppie che vadano a soggiornare in altri Stati membri i quali, pur non consentendo il matrimonio tra omosessuali e neppure prevedendo forme di registrazione, non ne impediscono lì ingresso e permanenza nel proprio territorio in ossequio alla normativa>> Tribunale di Pescara ordinanza 15.1.2013

Condanna per il reato di <istigazione a commettere atti di violenza sessuale per motivi razziali> - reclusione di un anno e un mese dal tribunale di Padova a Dolores Valandro, l'ex consigliere della Lega Nord, per aver postato su Facebook una frase offensiva rivolta al ministro Cecile Kyenge in data 13 giugno 2013. Pena è sospesa,con interdizione per tre anni dai pubblici uffici e multa di 13mila euro. Tribunale di Padova 17.7. 2013

Daniela Santanchè, processata a Milano per aver organizzato senza autorizzazione una protesta anti burqa nel 2009 durante la preghiera di fine Ramandan, è stata condannata a quattro giorni di arresto e 100 euro di ammenda convertiti in 1100 euro di ammenda. Il reato contestato è manifestazione non autorizzata – Tribunale di Milano 2.12.2013

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Tutela  contro  le  azioni  discriminatorie     AMBITO CIVILE

STATUTO DEI LAVORATORI Lavoro

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' Genere

TESTO UNICO IMMIGRAZIONE Razzismo e xenofobia

D.LGS 215 E 2016 DEL 2003 Normativa europea antidiscriminatoria

licenziamento e discriminazioni sul lavoro

pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro /

esercizio attività privata

tutti gli ambiti sociali indicazione di specifiche

azioni discriminatorie

armonizzazione

Ricorso al giudice ordinario ex d.lgs. 150/2011 – ricorso sommario di cognizione

Intervento e assistenza nella tutela giurisdizionale

associazioni di categoria consigliera di parità associazioni a tutela degli stranieri

UNAR e specifiche associazioni a tutela contro le discriminazioni

OBIETTIVI

Risarcimento del danno Rimozione dell'azione discriminatoria

AMBITO PENALE

Fattispecie specifica di reato Aggravante

Procedibilità a querela Procedibilità d'ufficio

OBIETTIVI

Punizione dell'autore della discriminazione Risarcimento del danno