criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

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Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria Manlio Della Ciana [email protected] [email protected] Ottobre 2014

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criteri generali per il rilascio delle certificazioni veterinarie per i prodotti in esportazione verso paesi terzi

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Page 1: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Criteri generali

inerenti la

certificazione

sanitaria

Manlio Della Ciana

[email protected]

[email protected]

Ottobre 2014

Page 2: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Il certificatore deve sottoscrivere il certificato

sanitario solo se esistono le condizioni previste

dalle norme citate.

Page 3: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di

destinazione, non può essere modificato in nessun modo e, di

conseguenza potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti

indicati nel certificato stesso. La barratura di parti del certificato è

possibile solo se espressamente consentito.

Page 4: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

In assenza di modelli di certificati previsti da un accordo

con il Paese Terzo di destinazione, possono essere

utilizzati i modelli generici predisposti dal Ministero o

modelli concordati con il paese importatore.

In questo caso la formalizzazione del modello di certificato

deve essere gestita dalla direzione del servizio territoriale

e resa disponibile alle altre AUSL della Regione

Page 5: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Il certificatore NON deve richiedere

attestazioni in merito a problematiche di

cui è già a diretta conoscenza

Page 6: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Ad esempio:

L’assenza di casi di malattie epizootiche in una

determinata regione per la quale può acquisire le

necessarie informazioni dai siti web dell’ OIE, della

Commissione UE e del Ministero della Salute

Page 7: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Ad esempio:

I requisiti già previsti dalle normative comunitarie e il cui rispetto può

essere dedotto dalla presenza del bollo sanitario (reg. CE 853/2004) o

dal fatto che tali alimenti provengono da stabilimento registrato ai sensi

del regolamento CE 852/2004

Page 8: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Ad esempio:

Dati ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle

garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualità Reg. (CE) n. n.

1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe

bovina)

Page 9: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti,

necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte

da un C presso l’allevamento o la stabilimento di produzione anche se

provenienti da Stati Membri, nel rispetto del principio generale della

gerarchia delle fonti, pertanto tali attestazioni non possono essere

rilasciate dai legali rappresentanti degli animali/prodotti o altre figure

professionali di grado gerarchico inferiore al certificante.

Page 10: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in

possesso di tutte le informazioni pertinenti non può

rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste

Page 11: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Tutta la documentazione necessaria alla

certificazione deve essere in possesso del

veterinario certificatore prima del rilascio del

certificato e deve essere archiviata e tenuta agli

atti.

Page 12: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute

nel certificato facciano riferimento a requisiti delle

materie prime introdotte nello stabilimento –

certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve

essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il

collegamento delle partite in ingresso con le partite

in spedizione.

Page 13: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Deve essere garantita una chiara identificazione della

partita in spedizione in modo che sia inequivocabile

la correlazione tra partita e certificato.

Page 14: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Dove reperire le informazioni

Relativamente allo stato sanitario degli animali

•Sito web della Commissione DG SANCO:

http://ec.europa.eu/food/animal/index_it.htm

•O.I.E: http://www.oie.int/eng/en_index.htm

•FAOEUFMD: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/en/eufmd/eufmd.html

•Sito IZSLER

•Siti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’ISS che soprattutto per le

materie/malattie per le quali svolgono funzioni di Centri di referenza nazionali o

anche O.I.E riportano nei loro siti web informazioni epidemiologiche

estremamente dettagliate, aggiornate e di elevata qualità scientifica, ad es. :

http://www.izsler.it/

•Sito istituzionale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/

•Sito della International Society for Infectious Diseases (PROMED): è anche

possibile iscriversi ad una mailing list e comunque nel sito, anche in forma grafica

(mappa) vengono date informazioni in tempo reale sui focolai notificati o sospetti

di malattie infettive : http://www.promedmail.org/ e http://healthmap.org/promed/

Page 15: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Standstill

Si tenga infine conto che, nel caso di epidemie da malattie della lista A

a livello europeo(es. FMD UK 2001 & 2007), il primo provvedimento

che viene adottato è il cosiddetto “standstill”, ovvero nulla si muove per

un tempo determinato durante il quale si fa il trace-back. Dopo si

provvede alla graduale riapertura delle zone. Per questo il rischio che

qualcosa sia “sfuggito” è molto basso. L’abolizione delle frontiere

interne, infatti, ha imposto il contenimento delle malattie epidemiche

secondo il concetto della regionalizzazione, che consiste nell’adozione

delle misure restrittive per il controllo o l’eradicazione della malattia

nelle sole zone colpite, mentre nessuna limitazione viene imposta nelle

zone non colpite dall’infezione. Questo concetto è stato accolto a livello

mondiale dagli Stati aderenti al WTO.

Page 16: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Relativamente ai prodotti tipici DOP & IGP e/o caratteristiche degli

alimenti

Inserire Alimenti e salute consozi assica ecc.

•Sito del MIPAAF: http://www.politicheagricole.it/

•Sito specializzato accessibile anche dalla piattaforma vetinfo: http://www.ars-

alimentaria.it/home

Dove reperire le informazioni

Page 17: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Requisiti impliciti al

riconoscimento/registrazione Deve essere fatto valere, quando possibile, il concetto

dell’equivalenza il che significa che animali e prodotti sottoposti

a sistemi di controllo tra loro equivalenti possiedono i requisiti di

conformità alle norme.

Page 18: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Sullo Stato Sanitario degli animali

Quando si certifica lo stato sanitario degli animali da cui derivano i prodotti

(carne o latte che siano) si tenga conto delle garanzie sanitarie (implicite) per gli

animali in ingresso nel territorio della Comunità Europea e per gli scambi di

animali tra i paesi aderenti all’ UE.

Le disposizioni europee, infatti, prevedono per le malattie di cui alla lista A

dell’OIE che i Paesi Terzi esportatori in Europa siano per tali malattie indenni e lo

stesso principio vige nell’ambito degli scambi intracomunitari.

Page 19: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

la normativa comunitaria non consente la

movimentazione di animali da territori con

status sanitario inferiore verso territori indenni.

Eguali garanzie vengono pretese all’introduzione dei prodotti derivati nel

territorio della Comunità ai sensi della Direttiva del Consiglio 2002/99 del 16

dicembre 2002. Nell’allegato III di questa Direttiva sono elencati, per carni e

latte, i trattamenti volti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli

animali . Prodotti, quindi , che abbiano subito uno di questi trattamenti

potrebbero essere considerati idonei all’esportazione (fa testo il certificato

sanitario che menzioni questa eventualità in alternativa all’origine degli animali) ,

anche qualora non vi sia la certezza del rispetto dell’indennità dell’origine

rispetto ad una malattia di cui alla lista A dell’OIE

Page 20: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Garanzie sanitarie sull’origine della carne garantite dagli stabilimenti con riconoscimento

Malattie cliniche Animali affetti da una malattia o condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri

umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che

presentano segni clinici di malattia sistemica o di cachessia, che non possono essere

macellati ai fini del consumo umano.

Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se provengono da animali affetti

da una malattia di cui all’allegato A o, laddove opportuno, all’allegato B dell’UIE, tranne

quando diversamente stabilito dalla sezione IV

Malattie cliniche di cui

alla lista A dell’ OIE

Afta epizootica in tutte le spp

Stomatite vescicolosa in tutte le spp

Malattia vescicolare del Suino (MVS)

Peste bovina

Peste dei piccoli ruminanti

Pleuropolmonite contagiosa bovina

Febbre della Valle del Rift

Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue)

Vaiolo ovino e vaiolo caprino

Peste equina

Peste suina africana

Peste suina classica

Influenza aviare altamente patogena

Malattia di Newcastle

Malattie cliniche di cui

alla lista B dell’ OIE

citate nel regolamento

854/2004

Malattie comuni a più specie

Echinococcosi/idatidosi

Malattie dei bovini

Brucellosi bovina (vedi oltre)

Encefalopatia spongiforme bovina

Tubercolosi bovina (vedi oltre)

Malattie degli equini

Morva

Malattie dei suini

Brucellosi suina (vedi oltre)

Trichinellosi (vedi oltre)

Page 21: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Malattie per le quali è

esclusa l’importazione

di animali e/o lo

scambio nella UE se i

paesi di origine non

sono indenni

Afta epizootica

Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione

virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte le specie

Stomatite vescicolosa

Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi Tutte le specie

Stomatite vescicolare dei suini

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi

Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi"

Peste bovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte le specie

Peste dei piccoli ruminanti

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi

Specie dei generi Ovis e Capra

Pleuropneumonia contagiosa bovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie del genere Bos

Dermatite nodulare del bovino (Lumpy Skin Disease)

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi

Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus

Febbre della valle del Rift

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi"

Febbre catarrale ovina

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo

adeguato della popolazione di culicoidi

Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi"

Schiavina e vaiolo caprino

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie dei generi Ovis e Capra

Peste suina africana

Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi"

Peste suina classica

Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi

Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi”

Page 22: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Tubercolosi e Brucellosi (chiarimenti):

Va chiarito che gli animali commercializzabili negli scambi comunitari e

destinati al macello possono essere unicamente quelli provenienti da

allevamenti indenni, ovvero che hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente

indenne solo 6 mesi dopo l’ultimo controllo con esito negativo, che è il secondo

negativo a distanza di altri 6 mesi: se ne deduce quindi che provengono da

allevamenti in cui non si registrano casi di TBC e Brucellosi da almeno 1 anno.

Per quanto riguarda il latte bovino la conformità al regolamento CE 853/04,

allegato III, sez.IX,cap.1 afferma che un allevamento non ufficialmente indenne

non può conferire il latte a stabilimenti riconosciuti, per cui è implicita

l’esclusione di latte proveniente da allevamenti con TBC o Brucellosi

Page 23: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Trichinellosi (chiarimenti): Nel caso delle carni suine per le quali la certificazione richieda la ricerca delle

trichine su tutti i capi, si consideri che non tutti i Paesi riconoscono i principi del

regolamento 2075/2005 e quindi qualora sia richiesta una attestazione, relativa

alla prova in ogni capo macellato (indipendentemente dalle possibili deroghe agli

allevamenti trichina free), è necessario acquisire dal macello la dichiarazione di

idoneità all’export

Page 24: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Carni (All.III,dir.2002/99/CE)e

Efficacia dei trattamenti

Malattia

Afta

ep

PSC MVS Peste

Afr.

Peste

bovin

a

New

Castle

IA Peste

picc.r

um.

Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore

F0 è pari o superiore a 3,00 (**) + + + + + + + +

Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che

deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + 0 + + + +

Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che

deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + + + + + +

Trattamento termico in un contenitore ermetico con una

temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore,

durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve

essere di almeno 70 °C per 30 minuti

+ + + + + - - +

Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per

le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche:

Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0

+ + + + + 0 0 0

Come al precedente punto ma le carni possono essere non

disossate (*) + + + 0 0 0 0 0

Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire

secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

previo parere del comitato scientifico pertinente

+ + + 0 + 0 0 0

Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una

stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e

di 140 giorni per le lombate

0 0 0 + 0 0 0 0

Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno

65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a

raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o

superiore a 40

+ 0 0 0 0 0 0 +

Page 25: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Latte

(All.III,dir.2002/99/CE)

Efficacia dei trattamenti

Malattia

Afta ep PSC MVS Peste

Afr.

Peste

bovina

New

Castle

IA Peste

picc.ru

m.

Temperatura ultra alta (UHT) (UHT =

trattamento minimo a 132 °C per almeno

un secondo)

+ 0 0 0 0 0 0 0

Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta

temperatura semplice — pastorizzazione

di breve durata (HTST)

+ 0 0 0 0 0 0 0

Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0,

doppio HTST

+ 0 0 0 0 0 0 0

+: Efficacia riconosciuta.

0: Efficacia non riconosciuta.

(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare

contaminazioni reciproche.

(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di

3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente

per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con

riscaldamento e refrigerazione istantanei.

Page 26: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Divieti esistenti relativi agli animali inviati alla macellazione,

verificati mediante Piani di monitoraggio nazionali (piani

nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE) e locali

Pertanto nelle carni provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti è

implicito che siano da considerarsi esenti da sostanze ormonali ed anti –

ormonali o che non presentino residui di sostanze ad azione antibiotica,

cortisonici o di fitofarmaci (pesticidi).

Relativamente all’'importazione di animali o di carne o di prodotti animali

provenienti da paesi che consentono la somministrazione di tali sostanze agli

animali destinati al consumo umano per altri scopi è vietata nell'Unione europea,

fatto salvo il caso in cui questi paesi offrano una garanzia equivalente per le

spedizioni verso l'Unione europea (sistema di allevamento separato).

Page 27: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione di talune

sostanze agli animali da azienda. Le sostanze interessate

sono:

i tireostatici;

gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri;

l'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati;

le sostanze beta-agoniste (possibili deroghe); e

le sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo

17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena

(possibili deroghe, divieto temporaneo per lasciare alla

Commissione il tempo necessario per valutare i rischi di

queste sostanze sulla salute umana).

La direttiva 96/22/CE vieta:

l'immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi

animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano (a parte le eccezioni

terapeutiche e zootecniche);

l'immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di

tali sostanze;

l'immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze

o residui di tali sostanze;

la detenzione in un'azienda di tali sostanze.

Page 28: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

GARANZIE IGIENICHE IMPLICITE

Gli stabilimenti di produzione/trasformazione degli alimenti devono sottostare

alle norme previste dal pacchetto igiene e sono sotto controllo dell’ AC ufficiale

nei modi previsti, pertanto semplici e generiche attestazioni di libera vendita del

prodotto sul territorio comunitario o di lavorazioni igienica dello stesso non

dovrebbero essere richieste agli impianti fornitori di prodotto da esportare una

volta verificata la rintracciabilità delle materie prime da stabilimenti

registrati/riconosciuti.

Page 29: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Sui requisiti di processo

Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il

trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme

riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di

alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”,

mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo,

questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e

derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la

certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo

da certificare.

Page 30: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Ad esempio

La pastorizzazione è ottenuta mediante un

trattamento comportante:

i) una temperatura elevata durante un breve

periodo (almeno 72°C per 15 secondi);

ii) una temperatura moderata durante un lungo

periodo (almeno 63°C per 30 minuti);

o

iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che

permetta di ottenere un effetto equivalente,

di modo che i prodotti diano, se del caso, una

reazione negativa al test di fosfatasi alcalina

immediatamente dopo aver subito tale

trattamento.

Page 31: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni)

PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione)

esempi

Denominazione del

prodotto

“marchiato”

Origine della materia prima Zona di produzione Durata stagionatura/

tipo di

trattamento

Garanzie sanitarie aggiuntive

Bresaola della Valtellina Qualsiasi, anche congelate Provincia di Sondrio Stagionatura minima

3 settimane

Da bovini di età compresa tra i 18

mesi e i 4 anni

Coppa di Parma Qualsiasi a determinate condizioni,

escl. congelate

Province di PR, MO,

RE, MN, PV e

altre

parzialmente

Stagionatura minima

60 gg

Chimiche e chimico-fisiche:

- Sale < 5 %

- Proteine totali min.22 %

- Rapporto acqua/proteine max 2,00

- pH > 5,7

3. Parametri microbiologici

- Enterobatteri totali u.f.c./g < 10

- E. Coli u.f.c./g < 10

- Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100

Mortadella BOLOGNA

IGP

Qualsiasi Emilia Romagna,

Piemonte,

Lombardia,

Veneto,

Provincia di

Trento,

Toscana,

Marche e

Lazio.

Cottura con temp. A

cuore di 70°C

e

raffreddament

o a 10°C nel

minor tempo

possibile

CARATTERISTICHE CHIMICHE E

CHIMICO-FISICHE

Proteine totali min. 13,5%

Rapporto collageno/proteine max.

0,2 0

Rapporto acqua/proteine max. 4,10

Rapporto grasso/proteine max. 2,00

PH min. 6

Page 32: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI

DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione)

esempi

Parmigiano Reggiano

DOP

Bologna alla sinistra del fiume

Reno, Mantova alla destra del

fiume Po, Modena, Parma e

Reggio nell’Emilia.

Bologna alla

sinistra del fiume

Reno, Mantova

alla destra del

fiume Po, Modena,

Parma e Reggio

nell’Emilia

Maturazione

almeno 12 mesi

Assenza additivi, da latte crudo

senza trattamenti termici

Prosciutto di Parma

DOP

Da suini nati, allevati e

macellati in Italia in:

ER,Veneto,Lombardia,

Piemonte,Molise,Umbria,Toscan

a, Marche, Abruzzo. Escl.congel.

Parziale provincia

di Parma

Stagionatura

minima 12 mesi

dalla salagione

Prosciutto di San

Daniele

Da suini nati, allevati e

macellati in Italia in:

FVG, ER,Veneto,Lombardia,

Piemonte,Molise,Umbria,Toscan

a, Marche, Abruzzo. Escl.congel.

Comune di San

Daniele del Friuli

Stagionatura

minima 8 mesi

Zampone di Modena

IGP

Qualsiasi E-

R,VR,RO,Lombard

ia con esclusione

di SO

Autoclavato a

115°C fino a

stabilizzazione

termica se venduto

cotto

Nitriti di Na o K max 140 ppm

Page 33: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

GARANZIE IGIENICO-SANITARIE DA ACQUISIRE DAI

FORNITORI LUNGO SUPPLY CHAIN (FORNITE CON

DOCUMENTAZIONE DI TRACCIABILITA’)

Garanzie sanitarie al macello integrative ai fini

export (SUINI)

Animali destinati alla macellazione

Gli animali destinati alla macellazione le cui carni

dovranno essere certificate per l’export sia

direttamente che indirettamente devono soddisfare i

requisiti generali per origine e provenienza e per

stato di salute già citati e in conformità ai

regolamenti comunitari 853/04 e 854/04. In

particolare, oltre ad essere scortati da Modello 4 e

dall’ ICA, i suini le cui carni saranno destinate

all’esportazione devono giungere tutti con tale

attestazione (ASI), che per le seguenti destinazioni,

Australia, Cina, Corea del Sud, Federazione russa,

e Giappone prevedono ulteriori garanzie aggiuntive.

Page 34: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

A.S.I. (attestazione sanitaria integrativa)

L’attestazione integrativa deve essere firmata in originale dal veterinario ufficiale

competente per territorio di spedizione e si compone quindi di una parte generale,

comune per tutte le esportazioni, ed una speciale, per le condizioni previste per alcuni

paesi terzi. (eventuale invio informatico PEC).

NB: fare attenzione che il documento sia in originale e correttamente compilato in

ogni sua parte e che le parti non sottoscrivibili siano barrate al fine di evitare facili

falsificazioni.

Page 35: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Carni suine dal macello a

stabilimenti di lavorazione Le garanzie sanitarie acquisite presso il mattatoio devono essere restituite in

scorta alle carni che, destinate al sezionamento/lavorazione saranno poi

ingrediente di prodotti di origine animale in esportazione nei Paesi terzi.

Ovviamente anche queste garanzie prevedono una parte generale ed una

aggiuntiva.

Page 36: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Garanzie sanitarie alla trasformazione

integrative ai fini export (prodotti a base di

carne suina)

Tra le attestazioni che possono essere inserite nelle certificazioni generali

(sono escluse quelle per le quali è depositato il modello di certificazione

sanitaria) il Ministero propone in alternativa

o la stagionatura di almeno 360 giorni (400 se di animali macellati in Sardegna)

o il trattamento termico che ha consentito di raggiungere al cuore del prodotto

la temperatura di almeno 69°C mantenendola per almeno 30 minuti.

Dalla scheda di produzione il veterinario certificatore può dedurre il rispetto di

tale attestazione o da analoga dichiarazione rilasciata da altro veterinario. Si

tratta di una certificazione di prodotto, salvo che non sia attestata da un

processo accreditato come ad esempio nel caso delle produzioni DOP/IGP, per

cui deve essere rilasciata per ogni lotto dal veterinario ufficiale: non può essere

accettata una dichiarazione di processo rilasciata dal fornitore.

Page 37: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) – annotazioni

Nel caso delle esportazioni verso paesi particolari queste sono le attestazioni richieste

per la MVS:

AUSTRALIA l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi

24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato

negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la

siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di

prevalenza con una certezza del 95% in data …………. (nei 6 mesi prima della

macellazione).

COREA la Regione è libera da MVS e PSC da almeno due anni e da PSA da almeno

3 anni. Le aziende nelle quali i suini sono nati ed allevati sono libere da carbonchio

ematico e brucellosi da almeno 2 anni prima della macellazione. Inoltre su di esse non

sono state imposte misure di polizia sanitaria negli ultimi 3 mesi.

FEDERAZIONE RUSSA nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è

stato notificato alcun caso di MVS,

NB Gli USA relativamente a MVS attualmente (9.5.2014) accettano esclusivamente

prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da Friuli, Liguria, Marche, Val d’Aosta,

Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige.

Page 38: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Malattia di Aujezsky o Pseudorabbia - annotazioni

Corea del Sud, Repubblica Popolare Cinese e Federazione russa

chiedono che le carni di suino provengano da animali allevati in zone in

cui non siano stati notificati focolai da pseudo rabbia da almeno 12

mesi (6 per la Cina).

Nella UE sono considerati indenni gli allevamenti che non registrano

casi di malattia da oltre 12 mesi e che sono sottoposti ogni 4 mesi a

controlli sierologici con esito favorevole (DM1.4.2007, allegato II),

tuttavia per ottenere lo status di Aujezsky free (Paese o allevamento

indenne) non deve essere praticata la vaccinazione, cosa che in Italia

prevista con il vaccino “deleto”, ovvero con virus marcato (privato della

proteina gE), per distinguerlo da quello selvaggio. Attenzione quindi a

non sottoscrivere la provenienza da paese indenne per suini allevati in

Italia: nel nostro paese, infatti , solo la provincia autonoma di Bolzano

lo è con Decisione 2008/185/CE

Page 39: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della certificazione?

Si

No Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono

possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione

I prodotti sono identificabili ?

Si

No se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso,indentità)

rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. Potrebbe essere necessario

l’apposizione del sigillo.

Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto ed al

trasporto

Lo stabilimento è inserito negli elenchi degli impianti per la spedizione di determinate tipologie di prodotti in

particolare paesi di destinazione?

Si

No Non è possibile certificare spedizione di prodotti da stabilimenti che richiedono

obbligatoriamente l’inserimento in liste per determinati prodotti. E’ necessario verificare

direttamente sul sito del Ministero. Nel caso di spedizioni verso la FR verificare sul loro sito

anche se vi sono delle restrizioni temporanee.

Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel riconoscimento?

Si

No Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all’origine è necessario

acquisirle prima della sottoscrizione del certificato

Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro organo di controllo?

Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità)

Si

No Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che

siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al

prodotto

Le garanzie sanitarie supplementari relative allo stato sanitario degli animali sono desumibili dalle fonti di

informazione istituzionali?

Si

No Potrebbe essere necessario acquisirle dal fornitore sotto forma di attestazioni sanitarie

integrative; ad esempio per le carni suine destinate in Australia, Giappone, Corea , Cina, Fed.

Russa. Per i prodotti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione per alcune destinazioni è

possibile soprassedere alle garanzie sulla stato sanitario degli animali da cui derivano le

materie prime. In assenza delle garanzie sanitarie supplementari se richieste non è possibile

certificare. segue

Page 40: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

Le garanzie sanitarie relative al processo sono desumibili dalla documentazione di preshipment agli

atti ?

Si

No In assenza di evidenze riferite al lotto in spedizione non è possibile certificare.

Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (1 solo originale, firma e timbri in colore diverso

dal nero, numerazione delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta

filigranata se per Fed. Russa e Cina, spazi bianchi barrati, assenza di modifiche su format

depositati, ecc.)

Si

No Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità

formali.

E’ possibile certificare

Page 41: Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE