corso di preparazione alla gestione faunistica … · 2013-03-08 · corso di preparazione alla...
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CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA 2013
3° LEZIONE
PARTE GENERALE
Provincia di RavennaMedaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
8 Marzo 2013 ore 20.30
WWW.Provincia.ra.it/corsogestionefaunistica
1) Attività antropiche passibili di danneggiamento(Agricoltura, Forestazione, Itticoltura, Patrimonio Faunistico, Problemi igienico sanitari, Compromissione della pubblica incolumità)
2) Normativa Nazionale e Regionale in materia di controllo della fauna selvatica e di indennizzo monetario dei danni.
3) Procedure operative dei Piani di controllo
8 Aprile 2013 mattina dalle ore 9.00
8 Aprile 2013 pomeriggio dalle ore 14.00 10 Aprile 2013 mattina dalle ore 9.0010 Aprile 2013 pomeriggio dalle ore 14.0012 Aprile 2013 mattina dalle ore 9.30
Gruppi di 50 aspiranti coadiutori per sessione d esame
Dopo verifica con l Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia, allo scopo di facilitare il percorso per arrivare alla pagina interna del sito provinciale dove è possibile trovare il materiale didattico, si è deciso di creare un indirizzo web dedicato che vi porterà direttamente nella pagina Abilitazione a coadiutore faunistico per il controllo della fauna selvatica, qui sotto in evidenza:
WWW.Provincia.ra.it/corsogestionefaunistica
Attività antropiche passibili di danneggiamento
Attività antropiche passibili di danneggiamento:agricolturaforestazioneitticolturapatrimonio faunisticoproblemi igienico/sanitaricompromissione della pubblica incolumità ( incidenti stradali ).
La fauna selvatica può provocare danni riconducibili fondamentalmente a tre categorie:
- danni arrecati alla vegetazione naturale, - alle attività e beni dell'uomo, - alle specie animali di particolare interesse venatorio o
conservazionistico.In tutti questi casi, la legge 157/92, all'art.19 prevede la
possibilità di effettuare interventi di contenimento delle popolazioni selvatiche, ma stabilisce che prima di ricorrere a piani di abbattimento, è necessario fare ricorso a metodi ecologici.
Sono considerati metodi ecologici tutti quegli interventi non cruenti capaci di produrre una limitazione del danno.
Solo in caso di accertata inefficacia di queste tecniche, le regioni, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare l'attuazione di piani di abbattimento.
Nell attuale panorama agricolo-forestale, la pressione esercitata da popolazioni di animali selvatici, ed in particolare da ungulati come il cinghiale o il capriolo, sulle colture agrarie e forestali rappresenta uno dei principali problemi per lo sviluppo delle politiche rurali, costituendo cause di conflitti fra mondo venatorio e mondo agricolo.
Risulta perciò necessario mettere a punto degli strumenti per la riduzione di tali danni, che siano economicamente sostenibili ed efficaci, che concorrano alla:
Attività antropiche passibili di danneggiamento
- riduzione dei danni reali e concreti alle produzioni agricole;- riduzione dell impegno economico e finanziario da parte di
Stato, Regioni e Province per indennizzare gli agricoltori colpiti da queste tipologie di danno;
- permettere di stabilire un miglior equilibrio faunistico evitando la supremazia di alcune specie a danno di altre con riduzione dei pesanti esborsi da parte delle Amministrazioni provinciali per il ripopolamento faunistico.
E necessario proporre e perseguire anche attraverso altre azioni la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole o alle aree di pregio ambientale, senza l uso della bacchetta magica.
Ad esempio una delle tecniche di prevenzione adottate, per gli ungulati è quella delle recinzioni elettrificate alimentate da apparecchi in grado di fornire tensioni di corrente elevate a bassa intensità
Attività antropiche passibili di danneggiamento
Quindi il controllo diretto delle popolazioni attraverso piani di abbattimento deve rappresentare un provvedimento al quale ricorrere solo nel caso in cui l'adozione di metodi ecologici non sia stata sufficiente, oppure non sia possibile proporre metodi concretamente attuabili.
Le operazioni da attuare per un'efficace prevenzione e controllodei danni sono:
1. Stabilire il danno.2. Identificare la specie responsabile del danno.3. Valutare criticamente la convenienza dell'attuazione di
un'azione di prevenzione o di controllo.4. Impostare dei piani di prevenzione ed eventualmente di
controllo.5. Valutare l'efficacia del metodo applicato nel ridurre il danno.
Attività antropiche passibili di danneggiamento
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Per quanto riguarda l annosa questione dei danni causati dalla fauna, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto applicabile l art. 2052 c.c. Dei fatti illeciti, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito a qualunque tipo di animale, indipendentemente dalla specie di appartenenza, sempre che fosse stato possibile identificarne un proprietario od un utente.
Sulla base di tali considerazioni, per l appunto, si è costantemente esclusa l applicabilità della norma per i danni cagionati da animali stanziali o vaganti.
Prima dell entrata in vigore della legge quadro sulla caccia (legge 27 dicembre 1977, n. 968, ora modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) si riteneva comunemente, sulle orme della tradizione romanistica, che gli animali selvatici viventi in libertàappartenessero alla categoria delle res nullius
Non a caso essi erano suscettibili di occupazione e costituivanol oggetto dell esercizio venatorio, come indirettamente si ricavava dall art. 923 c.c. e dal t.u. sulla caccia approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Il quadro normativo ha subìto una trasformazione radicale con l approvazione della legge quadro sulla caccia, ai sensi della quale la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell interesse della comunità nazionale (art. 1 L.157/92)
La fauna selvatica secondo una comune ricostruzione condivisa, peraltro, da parte autorevole della dottrina amministrativistica è stata dunque inclusa tra i beni contemplati dal secondo comma dell art. 826 c.c. come beni patrimoniali indisponibili dello Stato ed ha inequivocabilmente perso la qualifica tradizionale di res nullius. Certo, sul significato di questa inclusione non v è concordia; anche se tale qualificazione implica la proprietà da parte dello Stato, inteso come Stato-ente, e non permette una configurazione adespota del diritto di proprietà, come sarebbe nel caso si volesse direttamente imputarlo allo Stato-comunità ciò nondimeno è dubbio se possa applicarsi interamente la disciplina codicistica della proprietà contenuta negli articoli 832 ss. c.c.., salvi i necessari adattamenti dovuti alla specificità dell oggetto del diritto in questione.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Si è sostenuto da più parti che ci troveremmo in presenza di una proprietàsenza possesso avente ad oggetto un bene pubblico in senso oggettivo destinato a fruizione collettiva, del quale lo Stato è proprietario affinché la collettività possa usufruirne .Secondo altri, invece, la configurabilità di un possesso in senso tecnico non può essere disconosciuta argomentando della mancanza, in capo al soggetto legittimato, di quello stabile controllo di fatto che si ravvisa per qualsiasi altro bene difendibile sul piano possessorio , ed infatti, in questa prospettiva, dovrebbe senz altro ammettersi l esperibilità delle azioni possessorie e, segnatamente, dell azione di reintegrazione contro lo spoglio violento e clandestino.È pacifica l ammissibilità delle azioni a difesa della proprietà, così come si dàper scontato che i singoli esemplari siano da considerarsi res extra commercium, e in quanto tali inusucapibili
ai sensi dell art. 1145 c.c. Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietàè senza effetto .Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (art 822, 824 c.c.).Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì l azione di manutenzione (art.1170 c.c.)Al regime civilistico, che appare dunque fortemente caratterizzato in senso proprietario si affianca una tutela penalistica che fino a qualche tempo fa riconosceva concordemente l esistenza di un possesso statuale, o quanto meno di una detenzione virtuale della fauna, alla cui violazione da parte di terzi faceva seguito l applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 624 e 625 c.p.Sebbene il cosiddetto delitto di furto venatorio , fattispecie di creazione giurisprudenziale, non sia ulteriormente configurabile nel nostro ordinamento in seguito all entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ciò nonostante non sembra debbano mutarsi le conclusioni raggiunte in ordine al regime giuridico di appartenenza della fauna selvatica. La lettura della legge depone dunque per il riconoscimento, in capo allo Stato, di una situazione di titolarità dominicale sulla fauna selvatica.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Una delle molteplici conseguenze di tale premessa è che, cessata la riconducibilità degli animali selvatici alla categoria delle res nullius, e venuto così meno quell ostacolo di carattere formale che aveva impedito l applicazione dell art. 2052 c.c. Dei fatti illeciti, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito alla fattispecie in questione, determinando l irrisarcibilità di queste ipotesi di danno e l ingiustificata attribuzione di un privilegio alla Pubblica Amministrazione: sullo Stato incombono una serie di obblighi derivanti dalla acquisita condizione di proprietario della fauna.Uno di questi obblighi consiste proprio nel risarcire i danni arrecati a terzi ed è opportuno, ai fini dell individuazione della disciplina applicabile, distinguere tra danni arrecati alle cose, alle persone o alle colture da quel particolare bene oggetto, al contempo, di custodia e di tutela.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Mentre per l ipotesi di danno all agricoltura esiste una disciplina speciale, foriera peraltro di sottili problemi non solo di interpretazione ma anche di coordinamento con i princìpi generali sulla responsabilità da fatto illecito, l aspetto da affrontare in via preliminare, per la sua più stretta inerenza agli scopi della presente rassegna, èquello relativo all alternativa tra gli art. 2052 e art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno , quali criteri specifici di imputazione della responsabilità in capo alla Pubblica amministrazione per i danni cagionati dalla fauna selvatica a cose o persone.Pertanto come proprietario lo Stato deve ritenersi responsabile dei danni subiti dai malcapitati ex art. 2052 c.c. Non varrebbe dunque argomentare che l attribuzione della signoria giuridica sulla fauna selvatica, in quanto finalizzata alla protezione della fauna stessa nell interesse della collettività, comporterebbe necessariamente l applicazione di un regime atipico, o quanto meno derogatorio in ordine alla responsabilità per danni, rispetto alle ordinarie situazioni proprietarie finalizzate al godimento del bene nell interesse esclusivo del titolare.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Il fondamento della presunzione di responsabilità di cui all art. 2052, si sottolinea, va ricercato nella disponibilità dell animale da parte del dominus; in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in stato di completa libertà, non è ipotizzabile una potestà di governo; ne consegue che la Pubblica amministrazione, a cui non è riconosciuto il potere-dovere di inibire il libero spostamento della fauna, non assume la veste di dominus in senso tecnico e non può quindi essere assoggettata a responsabilitàsecondo i criteri previsti dall art. 2052.In questo senso già Cass., 12-8-1991, n. 8788, cit., con una sentenza adeguatamente motivata, aveva ritenuto che il risarcimento non può essere riconosciuto attraverso lo strumento indicato dall art. 2052 c.c.La conclusione, quindi, da ricavare, è quella che il danno, diverso da quello all agricoltura, provocato a persone o a cose da animale selvatico non può essere risarcito alla stregua dell art. 2052 c.c., ma è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali indicati dall art. 2043 c.c., del quale debbono ricorrere tutti gli elementi con particolare riferimento alla colpa .
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
Per quanto concerne, invece, la legittimazione passiva, la Suprema Corte ha ancorato l imputazione soggettiva al criterio del riparto delle competenze, stabilendo che la responsabilità civile conseguente al danno a cose o persone provocato da animali selvatici deve essere imputata, concorrendo le condizioni di cui all art. 2043 c.c., alle Regioni, alle quali sono state trasferite le funzioni concernenti la tutela della fauna e la disciplina della caccia.La conclusione, quindi, da ricavare, è quella che il danno, diverso da quello all agricoltura, provocato a persone o a cose da animale selvatico non può essere risarcito alla stregua dell art. 2052 c.c., ma èastrattamente risarcibile soltanto in base ai princìpi generali indicati dall art. 2043 c.c., del quale debbono ricorrere tutti gli elementi con particolare riferimento alla colpa.
Problematiche giuridiche relative alla responsabilità in capo allo Stato dei danni da fauna selvatica
L attenzione delle realtà antropiche sulla fauna è attivata pertanto da un:
1) interesse economico generico: come da art. 10 e 19 L.157/92,
2) venatorio,3) controllo della popolazione.Come evidenziato dalla normativa vigente a
partire dalla L. 157 del 11 Febbraio 1992 che prevede:
LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N.157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO ,
CHE SEPPURE, SPESSO, DEFINITA LEGGE SPECIALE SULLA CACCIA , IN REALTA STABILISCE, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA,
LA PROTEZIONE TOTALE DI TUTTA LA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA,
MAMMIFERI O UCCELLI DEI QUALI ESISTONO POPOLAZIONI VIVENTI STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE IN STATO DI NATURALE LIBERTA NEL TERRITORIO NAZIONALE ,
E, SOLO SUCCESSIVAMENTE,
LA POSSIBILITA DEL PRELIEVO VENATORIO,DI CUI STABILISCE GLI ONERI E I VINCOLI
COME GESTIRE LE POPOLAZIONI DI FAUNA SELVATICA, PERMETTENDO LA LORO CONVIVENZA CON L UOMO E CON LE SUE ATTIVITA ECONOMICHE (art.10);
CHE TUTTO IL TERRITORIO AMMESSO ALLA GESTIONE VENATORIA E SOGGETTO ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (art.14)
COME LIMITARE LE POPOLAZIONI DI FAUNA SELVATICA, CON ADEGUATI CONTROLLI, PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO, PER LA SELEZIONE BIOLOGICA, PER MOTIVI SANITARI, PER LA TUTELA DEL SUOLO, DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E DELLE PRODUZIONI ZOO-AGRO-FORESTALI ED ITTICHE (art.19);
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL RIMBORSO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE (ART. 26)
IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LA 157/92 STABILISCE :
a) ART 10: piani faunistico-venatori
Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. (istituendo quegli ambiti che prendono il nome di istituti faunistici)
INNOVATIVI E DI FONDAMENTALE IMPORTANZA GESTIONALE NELLA TUTELA DELLE
PRODUZIONI AGRICOLE:
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal l0 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. l piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: .
[alle lett. a) . e) segue elenco degli istituti faunistici di protezione e produzione che per completezza conviene esaminare in modo congiunto con quanto disposto dalla l.r.8/94 e ss mm]
Istituti faunistici di protezione e di produzione
Superficie agro-silvo-pastorale ha 167.987
Superficie ambiti protetti ha 34.487 caZone ripopolamento cattura ha 9.676 caZone di rifugio ha 16.667 caOasi di protezione e R.N. ha 8.144 ca
Per finire alle lett.:
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all incremento della fauna selvaticanelle zone di cui alle lettere a) e b);
DANNI DA FAUNA SELVATICA L.R. 157/92Articolo 26Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivitàvenatoriaI. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricolae alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.2. Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimentodeve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
DANNI DA FAUNA SELVATICA L.R. 8/94 e ss. mm.
ART.17 DANNI ALLE ATTIVITA AGRICOLE
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ad a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell attività venatoria sono a carico:
a) Degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) Dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) Dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8dell art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
d) Delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l indennizzo dei danni:
a) Provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
b) Provocati nell intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città (Columba livia, forma domestica), o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall art. 18 comma 1.
ART.18 FONDO PER I DANNI
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione nel bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate.La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
DELIBERAZIONE GIUNTA RER N. 1592 DEL 07/11/2011
Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l indennizzo dei danni di cui all art. 18 della L.r. 8/94 ss. mm.
Stabilisce, fra l altro, che:
1 a) quota destinata alla prevenzione:- 25% superficie agro-silvo-pastorale;- 35% superficie ambiti protetti provinciali;- 15% superficie provinciale dei seminativi;- 25% superficie provinciale frutteti e vigneti.
1b) quota destinata al contributo per l indennizzo dei danni fino a disponibilità di bilancio dei danni accertati entro il 31 ottobre di ogni anno;
2. - Beneficiari gli imprenditori agricoli iscritti all anagrafe delle aziende agricole debitamente validata;
- risarcibili danni a produzioni agricole in campo ed opere approntate sugli stessi (serre, serre/tunnel, mangiatoie, )
INDENNIZZO MONETARIO DEL DANNO:L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALEN.2011/1592 del 7/11/11;
a) ZONE DI PROTEZIONE E PRODUZIONE:
CONTRIBUTI REGIONALI PER PREVENZIONE ED INDENNIZZO DEI DANNI DA TUTTA LA FAUNA SELVATICA
b) RESTANTE TERRITORIO
SPECIE CACCIABILI
ATC, AFFVV, ALTRI
SPECIE PROTETTE;PICCIONE DI CITTA ;
SPECIE VIETATE.REGIONE.
PER PREVENZIONE ED INDENNIZZOACCEDONO AI CONTRIBUTI REGIONALI
ESCLUSIVAMENTE:IMPRENDITORI AGRICOLI (art.2135 c.c.)
muniti di PARTITA I.V.A., iscritti alla Camera di Commercio ed all Anagrafe delle Aziende Agricole Regionale
LA PROVINCIA INTERESSATA PROVVEDERÀcon proprio personale idoneo, o con personale esterno abilitatoAD ACCERTARE IL DANNO.
IL CONTRIBUTO NON VIENE CONCESSO SEil danno accertato risulta inferiore (franchigia):
0,00 (territori montani sopra i 600 metri)77,47 (restante territorio)
SE IL DANNO RISULTA SUPERIORE, viene calcolato sulla parte eccedente i due importi fino alla concorrenza
della disponibilità della somma preassegnata alla Provincia.
Danni da fauna selvatica alle produzioni agricole
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Migliaia
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Stimato danni da fauna selvatica 1997 - 2012
stimato
Rapporto stimato/indennizzato
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stimato
% indeniz
Danni da fauna selvatica alle produzioni agricole
Differenza tra l'importo stimato e l'importo indennizzato
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
anno
euro
stimati
inden.
richieste e stime per ATC
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
anno
N°
rich
iest
e
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
stim
ati
N° rich. RA1N° rich. RA2N° rich. RA3
stimati RA1
stimati RA2 stimati RA3
41513957.726100%Totale
10811080%Tortora selvatica
419145.86210%Capriolo
8511210.21718%Lepre
6251811.24519%Corvidi
3434013.71324%Cinghiale
3075416.58129%Ghiandaia
media per ev.
N°eventi
Indennizzo in Euro
%Specie
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012 ATC RA3
4853316.014100%Totale
21548585%Gazza
346175.89037%Ghiandaia
772129.26658%Lepre
media per ev.
N°even
ti
Indennizzo in Euro
%Specie
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012 ATC RA2
1.0833740.073100%Totale
22581.8004%Cacciatori
255123.0618%Gazza
1.31345.25013%Fagiano
8121310.55526%Lepre
2218819.40748%Ghiandaia
media per ev.
N° eventiIndennizzo in
Euro%Specie
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012 ATC RA1
383297113.813100%Totale
10811080%Tortora selv
22581.8002%Cacciatori
1.31345.2505%Fagiano
419145.8625%Capriolo
3434013.71312%Cinghiale
4463415.16413%Corvidi
8123730.03826%Lepre
26315941.87837%Ghiandaia
media per ev.
N° eventiIndennizzo in
Euro%Specie
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012 per tutti e tre gli ATC
danni fauna selvatica in ATCRA1 2012
Cacciatori
Corvidi
Ghiandaia
Lepre
Fagiano
danni fauna selvatica in ATCRA3 2012
Tortora selvat icaCapriolo
Lepre
Ghiandaia
Cinghiale
Corvidi
danni fauna selvatica in ATCRA2 2012
Corvidi
Ghiandaia
Lepre
danni fauna selvatica per tutti e tre gli ATC 2012
Tortora selvCacciatori
FagianoCapriolo
CinghialeGhiandaia
Lepre
Corvidi
100%290113.812Totale
14%2616.013Ravennate RA2
35%12540.073Lughese RA1
51%13957.726Faentino RA3
%N°
eventiIndennizzo in
EuroSpecie
Suddivisione danni per ATC 2012
suddivisiobne danni per ATC 2012
Ravennate RA2
Lughese Ra1
Faentino RA3
Importi indennizzati dagli ATC
Importi indennizzati dalla Provincia
suddivisione danni per ATC 2012 indennizzati dalla PROVINCIA
Faentino RA3
Lughese Ra1
Ravennate RA2
100%377398.325Totale
17%5369.440Ravennate RA2
24%13796.163Lughese Ra1
58%187232.722Faentino RA3
%N° eventiIndennizzo in
EuroSpecie
Suddivisione danni per ATC 2012 PROVINCIA
Importi indennizzati ATC + Provincia
100%667512.137Totale
17%7985.453Ravennate RA2
27%262136.236Lughese Ra1
57%326290.448Faentino RA3
%N° eventiIndennizzo in
EuroSpecie
Suddivisione danni per ATC 2012 ATC + PROVINCIA
suddivisione danni per ATC 2012 indennizzati da ATC + PROVINCIA
Ravennate RA2
Lughese Ra1
Faentino RA3
10.509,0010.5094.6475.862000000Capriolo
10.924,0000010.92410.9240000Ittiofagi
13.992,000005.0555.05508.9373.6875.250Fagiano
22.136,0011.14611.14603.7353.73507.2557.2550Storno
22.923,0022.9239.21113.712000000Cinghiale
23.806,0014.7283.48311.2456.0171.2234.7943.06103.061Corvidi
70.561,0036.89320.31216.5813.0211.0681.95330.64711.24119.406Ghiandaia
98.456,0069.88169.8810525525028.05028.0500PICCHIO
202.187,00114.244104.02810.21641.03531.7699.26646.90836.35310.555LEPRE
totale Generale
Totale RA3
PROV RA3
ATC RA3
Totale RA2
PROV RA2
ATC RA2
Totale RA1
PROV RA1
ATC RA1
anno
Totale PROVINCIA + ATC speso per specie nel 2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LEPRE PICCHIO Ghiandaia Corvidi Cinghiale Storno Fagiano Ittiofagi Capriolo
ATC RA1 ATC RA2 ATC RA3
spesa per specie suddivisa per ATC
1163441398.325,00100%Totale
463146.477,002%orticole
1.0091010.085,003%ciliegio
8130010.693,003%pesce (orate, branzini, cefali)
3852810.780,003%albicocco
2744111.240,003%melo
7718414.100,004%vite
12316820.650,005%piante da frutto varie
17012621.450,005%colture da seme varie
3347424.700,006%pero
7434725.800,006%foraggere e seminativi
3.159926.850,007%vivai
1.4053752.000,0013%kiwi
31323373.000,0018%pesco
10487190.500,0023%impianti irrigui
media per ha.ettariIndennizzo in Euro%coltura
Danni da selvaggina per coltura agraria 2012 PROVINCIA
impianti irrigui
pesco
kiwivivaiforaggere e seminativi
pero
colture da seme varie
piante da frutto varie
vite melo
albicocco
pesceorticole
ciliegio
Danni da selvaggina per colture agricole 2012PROVINCIA
impianti irrigui
pesco
kiwivivaiforaggere e seminativi
pero
colture da seme varie
piante da frutto varie
vite melo
albicocco
pesceorticole
ciliegio
Danni da selvaggina per colture agricole 09-12Danni in agricoltura per coltura agraria 09
Impianti irrigui
pesco
foraggere e seminativi
pesce (orate,branzini,cef
ali )
P i ante da f r ut to var i e
girasole
Ci l iegio
grano tenero
bietola portaseme
castagno
albicocco
vite
varie
Danni in agricoltura per coltura agraria 10
pesce (orate,branzini,cefali )
Impianti irrigui
ciliegio
grano tenero
pesce or ate,br anzini ,cef al i
pesco
Cil iegio
castagno
orticole
girasole
bietola da seme
vite
foraggere e seminativi
colture da seme varie
piante da frutto varie**
impianti irrigui
pesce (orate, branzini, cefali)
pescovitemais
bietola da seme
melociliegio
girasole
colture da seme varie
foraggere e seminativi
pero
orticole
1243209398.32599%Totale
351615.5671%Altri ( istrice, gabbiani, daino etc)
121273.2601%Tortora s.l.
94403.7451%Gazza
231184.1661%Fringillidi s.l.
379124.5471%Capriolo
67734.8821%Passero
157487.5272%Colombo
157538.3112%Cinghiale
681258.5422%Fagiano
145629.0122%Oca selvatica
8130010.9243%Ittiofagi
13617724.0066%Storno
31012538.74010%Ghiandaia
10386889.82123%Picchio
624281175.27544%Lepre
media per ha.
ettariIndennizzo in Euro%Specie
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012 PROVINCIA
Tortora s.l.
Ghiandaia
Picchio
LepreStorno
IttiofagiOca selvatica
FagianoCinghiale
Colombo
Gazza
Fringillidi s.l.Capriolo
Passero
Danni da selvaggina per specie selvatica 2012
Danni in agricoltura per specie selvatica 09
Cinghiali
Storni
Picchio
Colombi
Lepri
ittiofagi
Nutrie
Caprioli
Gazza e Ghiandaia
Passer i
Danni in agricoltura per specie selvatica 10
ittiofagi
Gazza e Ghiandaia Cinghiale
Storno
Lepre
PicchioPassero
Tortora dal collare
Altri ( istrice,gabbiani, volpe etc)
Fr i ngi l l i di s . l
Colombo
Nutria
Passero
Capriolo
Cinghiale
Tortora dal collare
Altri
Oca selvatica
Ittiofagi
Storno
Picchio
LepreFagiano
Fringillidi s.l.
Gazza e Ghiandaia
danni fauna selvatica 2012
Tortora s.l.
Ghiandaia
Picchio
LepreStorno
IttiofagiOca selvatica
FagianoCinghiale
Colombo
Gazza
Fringillidi s.l.CaprioloPassero
nuove cause di danni alle produzioni agricole Vi è un contenimento dei danni generalizzato per tutte le specie selvatiche ad eccetto di alcune nuove specie opportuniste quali: gazza, ghiandaia, piccione domestico inselvatichito e il picchio verde; Assistiamo poi alla conversione delle classiche colture a seminativo quali: bietola ( non esiste più la filiera ), mais, grano con colture a P.L.V. più alta come le colture da seme ed i semi oleo-protaginosi ( es: la superficie a girasole èaumentata molto rispetto agli scorsi anni, è ricomparsa anche la soia )Varietà di frutta a raccolta tardiva come Mela (Es: Pink Lady ) con raccolta a metà di novembre hanno iniziato ad essere predate da avifauna selvatica in migrazione.
3. PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA
Obbligo della Provincia di mantenere adeguate densità faunistiche finalizzate al contenimento dei danni sulla base di quanto previsto dalla Carta delle Vocazioni faunistiche e del Piano Faunistico Venatorio, anche mediante piani di controllo
Ai sensi della Legge 350/2003, la Provincia interviene mettendo a disposizione degli interessati il materiale e gli strumenti necessari.
Sono esclusi:- la posa in opera; - concessione di contributi all acquistoPoi: - La mancata adozione di mezzi di prevenzione,- L inadeguato utilizzo dei medesimi,- La non ottemperanza all azione di prevenzione prescritta dalla
Provincia,
esonerano la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.
PER LA SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, ENECASSARIO INTERVENIRE PRIMA CON:
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI;
PREVENZIONE DEI DANNI;
INDENNIZZI MONETARI DEL DANNO;
SE NON BASTA
CON I PIANI DI CONTROLLO:
METODI ECOLOGICI;
PIANI DI ABBATTIMENTO DI TIPO CRUENTO:
1) CATTURE ED ELIMINAZIONE;
2) ABBATTIMENTI;
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI
PERMETTONO UN AUMENTO DELLA CAPACITA RECETTIVA DI
UN TERRITORIO MEDIANTE:
CONDUZIONE AGRICOLA:
EVITARE LE MONOCOLTURE;
ROTAZIONE AGRARIA;
FASCE ECOTONALI;
MANTENIMENTO DI FOSSI, MACERI E SIEPI.
GESTIONE FORESTALE:
COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI RADURE;
ALTERNANZA TAGLIATE/ALTO FUSTO;
STRUTTURE DISETANEE;
MASSIMA DIVERSITA DI ESSENZE CON TAGLI E PIANTUMAZIONI.
COLTIVAZIONI A PERDERE:
FORNITURA DI ALIMENTO ESTERNO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DURANTE TUTTO L ANNO;
NEI PRESSI DELLE RIMESSE;
ALL INTERNO DEI COMPRENSORI BOSCATI.
FORAGGIAMENTO ARTIFICIALE:
CONCENTRAZIONE DI INDIVIDUI IN AREE LIMITATE;
DISTRUZIONE DELL AMBIENTE;
INSORGENZA DI EPIDEMIE E ZOONOSI;
DIMINUZIONE DI SELVATICITA ;
BRACCONAGGIO.
PREVENZIONE
FORNITURA DEI MATERIALI
CONTRIBUTO AL MONTAGGIO ( NON indennizzabile )
REPELLENTI:
RAPPRESENTANO BARRIERE DI TIPO:
ACUSTICO (DETONATORI, RADIO, ECC.)VISIVO ( Palloni predator, nastri riflettenti, etc )CHIMICO (OLFATTIVO, GUSTATIVO, ECC.)MECCANICO (RETINE, RECINZIONI)ELETTRICO (RECINZIONI)
FORAGGIAMENTO ARTIFICIALE:
COLTURE A PERDERE;SOMMINISTRAZIONE ARTIFICIALE.
PREVENZIONE
Strumenti ad emissione di onde sonore;Apparecchi radio;Apparecchi ad emissione di grida registrate ( allarme o stress )Ultrasuoni
Protezione Acustica
PREVENZIONE
SpaventapasseriOggetti riflettentiNastri riflettentiPalloni predator
Protezione Visiva
PREVENZIONE
SpaventapasseriOggetti riflettentiNastri riflettentiPalloni predator
Protezione Visiva
PREVENZIONE
Repellenti olfattiviRepellenti gustativi
Protezione Chimica
PREVENZIONE
Recinzioni perimetrali in rete metallica;Recinzioni individuali in rete metallica;"shelter" in materiale plastico;Reti antiuccello;
Protezione Meccanica
Protezione Meccanica da Ittiofagi
PREVENZIONE
Reti orizzontali
PREVENZIONE
Filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità
Protezione Elettrica
L. 157/92 ART. 19 COMMA 2:
L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
STABILISCE CHE LE REGIONI (PROVINCE) PROVVEDONO AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA ANCHE NELLE ZONE VIETATE ALLA CACCIA.
QUANDO:
PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO,
PER LA TUTELA DEL SUOLO,
PER MOTIVI SANITARI,
PER LA SELEZIONE BIOLOGICA,
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO,
PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI ZOO-AGRO-FORESTALI ED ITTICHE.
IL PIANO DI CONTROLLO
IL PIANO DI CONTROLLONON E ATTIVITA VENATORIA;
UTILIZZO DI METODI ECOLOGICI;
ORGANIZZATO E COORDINATO ESCLUSIVAMENTE DALLA PROVINCIA;
CONTROLLO TECNICO E PARERE DI FATTIBILITADELL I.S.P.R.A.;
OPERATORI:
GUARDIE VENATORIE;POLIZIA PROVINCIALE;
PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI;
GUARDIE FORESTALI E COMUNALI;
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI.
DEVE PREVEDERE:
MODALITA OPERATIVE;
TEMPI DI ESECUZIONE;
STRUMENTI DI CATTURA (GABBIE-TRAPPOLA, ARMI DA SPARO);
EVENTUALI LIMITI NUMERICI DI CAPI ABBATTIBILI;
PER LE SPECIE ALLOCTONE SI PUO VALUTARE L IPOTESI DI PIANI DI ERADICAZIONE.
LA L.R.16 FEBBRAIO 2000, N.6, LO PREVEDE NEL CASO DELLA NUTRIA MYOCASTOR COYPUS .
IL PIANO DI CONTROLLO
L INTERVENTO E CONDIZIONATO DAL RAPPORTO FRA
IL VALORE CONSERVAZIONISTICO DELLA SPECIE INTERESSATA
E LA NATURA ED ENTITA DEL DANNO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE.
IN PARTICOLARE OCCORRE VALUTARE LE CARATTERISTICHE
DISTRIBUTIVE,
DI STATUS E VULNERABILITA
DELLA SPECIE O POPOLAZIONE LOCALE INTERESSATA
IL PIANO DI CONTROLLO
VALUTARE LE CARATTERISTICHE E GLI SCOPI DEI SINGOLI ISTITUTI FAUNISTICI:
NEGLI ISTITUTI DI PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA PUONECESSITARE IL CONTROLLO DI SPECIE PREDATRICI A VASTA DISTRIBUZIONE, APPENA DIMOSTRANO UNA DENSITA ELEVATA.
IN ISTITUTI DI PROTEZIONE E CONSERVAZIONE L ESIGENZA DI SALVAGUARDARE REALTA FAUNISTICHE IMPORTANTI E MINACCIATE, PUO RICHIEDERE INTERVENTI MIRATI DI CONTROLLO DI SPECIE COMPETITRICI PIU DIFFUSE ED OPPORTUNISTE.
IL PIANO DI CONTROLLO
METODI ECOLOGICI:SI INTENDONO TUTTI QUEI MEZZI DI CONTROLLO CHE
PRESCINDONO DALLA SOTTRAZIONE DI INDIVIDUI DALLE POPOLAZIONI NATURALI MEDIANTE L ABBATTIMENTO O LA CATTURA:
CONTENIMENTO DELLE FONTI TROFICHE ARTIFICIALI (DISCARICHE, SCARTI E RIFIUTI DI ALLEVAMENTI, RIDUZIONE DI IMMISSIONI DI SELVAGGINA PRONTA CACCIA);
PREVENZIONE DEI DANNI CON BARRIERE FISICHE;
INTERVENTI DI DISTURBO OVE LA SPECIE RICHIEDE LA MAX TRANQUILLITA : DORMITORI, SITI DI ALIMENTAZIONE E RIFUGIO.
QUALORA L I.S.P.R.A. VERIFICHI L INEFFICACIA DEI PREDETTI METODI, PUO CONSENTIRE L ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI ANCHE DI TIPO CRUENTO MEDIANTE CATTURA ED ELIMINAZIONE OD ABBATTIMENTO CON ARMI DA SPARO.
GLI INTERVENTI DIRETTI IMPLICANO L UTILIZZO DI SISTEMI:
- SELETTIVI: COLPIRE ESCLUSIVAMENTE LA SPECIE BERSAGLIO;
- EFFICACI: MASSIMO RISULTATO - CON MINORE DISPENDIO DI ENERGIE (FISICHE ED
ECONOMICHE);
- DISTURBO: MINORE POSSIBILE PER LE SPECIE NON BERSAGLIO;
STRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ATC
SPINTI DALLA NECESSITA DI INTERVENTI CAPILLARI A PROTEZIONE DEI FRUTTETI;
DI MIGLIORARE LA TRASPERENZA DEGLI INTERVENTI;
DI COINVOLGERE IL MAGGIORE NUMERO DI OPERATORI,
DI USARE GLI OPERATORI LOCALI,
RETE DI REFERENTI LOCALI:
RICEVONO LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEGLI AGRICOLTORI;
VALUTANO LE METODOLOGIE PIU APPROPRIATE;
COORDINANO LE USCITE E LE COMUNICANO AD ATC E PROVINCIA;
INVIANO GLI OPERATORI PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI;
INVIANO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE;
RACCOLGONO E RENDICONTANO I RISULTATI DEGLI INTERVENTI
Settore Politiche Agricolee Sviluppo Rurale
IN PROVINCIA DI RAVENNA
ABBIAMO ATTIVATO PIANI DI CONTROLLO PER:CORMORANIVOLPENUTRIACORVIDISTORNO
COLOMBO INSELVATICHITO
PIANO DI CONTROLLO DELCORMORANO (Phalacrocorax carbo)
dal 1995
PRIMA ANNUALE DA ULTIMO TRIENNALE;
SCOPI:
TUTELARE LE ATTIVITA PRODUTTIVE DI PESCA;
CONTENIMENTO DEI TENTATIVI DI NIDIFICAZIONE;
PROTEZIONE MECCANICA DEI SITI DI ALIMENTAZIONE E A MAGGIOR DENSITA ITTICA INVERNALE:
PESCHIERE, LAVORIERI, CANALI E VASCHE DI SVERNO, VASCHE INTENSIVE, ECC.;
MEDIANTE:
COPERTURA CON RETI ORIZZONTALI DI CM. 20X20;
RETI VERTICALI TRASVERSALI ALLE VASCHE;
FILI ORIZZONTALI TESI SOPRA LA SUPERFICIE DELL ACQUA.
ABBATTIMENTI DIRETTI DA SETTEMBRE A MARZO;
FUCILI CON CANNA AD ANIMA LISCIA E MUNIZIONE SPEZZATA;
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTOCONSEGNATO NOMINATIVAMENTE AD OGNI OPERATORE, DA
RESTITUIRE OGNI ANNO.
PIANO DI CONTROLLO DELLANUTRIA (Myocastor coypus)
dal 1996
CON PIANI QUINQUENNALI;
SPECIE ALLOCTONA SPROVVISTA DI PREDATORI NATURALI;
DIFFUSIONE DALLE ZONE UMIDE VALLIVE ALLE GOLENE DEI CORSI D ACQUA PRINCIPALI, RENO E LAMONE, FINO AI TORRENTI DELLA COLLINA ED AI LAGHETTI AD USO IRRIGUO;
DANNI IDRAULICI E STRUTTURALI AGLI ARGINI DI FIUMI E CANALI, EROSIONE ED INTERRAMENTO DEGLI ALVEI, COMPARSA DI FONTANAZZI ED ALLAGAMENTI;
VORACITA : CERALI, MAIS, BIETOLE, ORTAGGI INVERNALI;
POSSIBILE VETTORE DI SALMONELLA, E LEPTOSPIRA SP.
AFFONDAMENTO DEI NIDI GALLEGGIANTI;
DEPAUPERAMENTO DEGLI HABITAT ORIGINALI; (NINFEE, TIFA, ECC.)
CATTURE MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA;
EUTANASIA CON CLOROFORMIO;
DISLOCAZIONE DELLE VERTEBRE CERVICALI;
ORA ABBATTIMENTO CON FUCILE PICCOLO CALIBRO;
ABBATTIMENTO DIRETTO DURANTE L INTERO ANNO SOLARE AD ESCLUSIONE DI 16 MARZO - 31 LUGLIO;
ANCHE NOTTURNO CON FARO / INTENSIFICATORI;
FUCILI CON CANNA AD ANIMA LISCIA;
CARABINE DI PICCOLO CALIBRO;
NUCLEI LOCALI DI COADIUTORI ABILITATI;
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
PREVENTIVA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DIRETTO;
PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE (Vulpes vulpes)
dal 1996
TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA ANTROPICHEALLEVAMENTI DI BASSA CORTE
RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI
ALL INTERNO DI ZONE DI PRODUZIONE DELLA FAUNA E ZONE LIMITROFE FINO 300 m.;
RINUNCIA DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA PRONTA CACCIA SENZA FITNESS ADATTA;
STABULAZIONE DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE;
CONTROLLO DELLE DISCARICHE E SMALTIMENTI DI ORIGINE ANIMALE;
INTERVENTI ALLA TANA DAL 1 FEBB AL 30 LUGLIO;
NUCLEI DI 10-15 OPERATORI;
INTERVENTI PUNTIFORMI ALL ASPETTO NOTTURNO;
ESCLUSO 1 APRILE 30 LUGLIO;
NUCLEI ORGANIZZATI DA ATC LOCALI;
COMUNICAZIONI PREVENTIVE DEGLI INTERVENTI.
PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI:
GAZZA (Pica pica)
CORNACCHIA GRIGIA(Corvus corone cornix)
dal 2001
TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA ANTROPICHESETTORE AGRICOLO - ZOOTECNICO;RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI;ALL INTERNO DI ZONE DI PRODUZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA;RINUNCIA DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA PRONTA
CACCIA SENZA ADATTA FITNESS;CONTROLLO DELLE DISCARICHE E SMALTIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE;
CATTURE SELETTIVE CON GABBIE TRAPPOLA;
ELIMINAZIONE CON DISLOCAZIONE CERVICALE;
TRAPPOLE LARSEN PER FASE DI NIDIFICAZIONE;
LETTER-BOX NELLE AREE DI PASTURAZIONE;
CAPI ABBATTIBILI: MAX 2500 CORNACCHIE, MAX 3000 GHIANDAIE MAX 6000 GAZZE IN PROV DI RA
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DAGLI ATC LOCALI.
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ISTITUTI INTERESSATI ALLE CATTURE.
PIANO DI CONTROLLO DELLO STORNOSTORNO ( Sturnus vulgaris)
dal 2003
PROVINCIA DI RAVENNA PARTICOLARMENTE RICCADI PRODUZIONI FRUTTICOLE, ORTICOLE, SEMENTIERE;
VITIGNI E MARCHI PRESTIGIOSI, CON MATURAZIONI SULLA PIANTA ;
TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA ANTROPICHESETTORE AGRICOLO ZOOTECNICOALL EVIDENZIARSI DEL DANNO;
SULL INTERO TERRITORIO PROVINCIALE;
A PROTEZIONE DELLE FRUTTE ROSSE DALLA MATURAZIONE DELLE PRIME DRUPACEE
(CILIEGIE, ALBICOCCHE)FINO A COLTURE TARDIVE(VITE, ULIVO)
1 ° INTERVENTI DISSUASIVI:PROTEZIONE MECCANICA CON RETEDISSUASIONE DI TIPO ACUSTICO;NASTRI, SPECCHI RIFLETTENTI;GRIDA DI ALLARME;
2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTOABBATTIMENTO CON ARMI DI CUI ALL ART.13 L.157/92INTERVENTI PUNTIFORMI;STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);SENZA UTILIZZO DI RICHIAMO;
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DALLA PROVINCIA.
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE.
PIANO DI CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA(Columba livia forma domestica)
DAL 2009
RIDURRE I DANNI DEL COLOMBO DI CITTA IN AGRICOLTURA;
DURANTE LE SEMINE PRIMAVERILI: DA MARZO A MAGGIO;SEMINE ESTIVE: MAGGIO GIUGNO;SEMINE AUTUNNALI : OTTOBRE NOVEMBRE;
DEPOSITI / MAGAZZINI DI GRANAGLIE;
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI;
1° INTERVENTI DISSUASIVI:IMPEDIRE L ACCESSO NEI FABBRICATI CON RETI ALLE FINESTRE;RICOVERARE LE GRANAGLIE IN AMBIENTI CHIUSI O PROTETTI;NASTRI, SPECCHI RIFLETTENTI;
2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTOABBATTIMENTO CON ARMI DI CUI ALL ART.13 L.157/92INTERVENTI PUNTIFORMI;STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);DA APPOSTAMENTO O DIETRO RIPARO NATURALE;ANCHE CON L USO DI RICHIAMI VIVI OD ARTIFICIALI;
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DALLA PROVINCIA.
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE.
PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI:
CORNACCHIA GRIGIA(Corvus corone cornix)
GAZZA (Pica pica)
GHIANDAIA (Garrulus glandarius)
dal 2009
SI AGGIUNGE AL PRECEDENTE OVE NON ERA PREVISTA LA GHIANDAIA;
TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE: DRUPACEE, POMACEE;
RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI;
SULL INTERO TERRITORIO PROVINCIALE;
1° INTERVENTI DISSUASIVI DI TIPO ECOLOGICO:
NON SONO NOTI METODI ECOLOGICICHE POSSANO IMPEDIRE DI ASPORTARE / CIBARSI DEI FRUTTI;
2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTO
INTERVENTI PUNTIFORMI;
STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;
IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);
DA APPOSTAMENTO O DIETRO RIPARO NATURALE;
CATTURE SELETTIVE CON GABBIE TRAPPOLA:TRAPPOLE LARSEN PER FASE DI NIDIFICAZIONELETTER-BOX NELLE AREE DI PASTURAZIONE;ELIMINAZIONE CON DISLOCAZIONE CERVICALE.
ABBATTIMENTO CON ARMI DA FUOCO DI CUI ALL ART.13 L.157/92;
MAX 2500 CORNACCHIE, 3000 GHIANDAIE; 6000 GAZZE;
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DAGLI ATC LOCALI.
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ISTITUTI INTERESSATI ALLE CATTURE.
Premesso che il coordinamento dei Piani di controllo risulta in capo alla Provincia, spinti dalla necessità di rendere più veloci e fluidi gli interventi di controllo a servizio delle attività agricole e degli imprenditori agricoli, si provvede a stabilire le modalitàoperative necessarie alla corretta gestione e trasparenza degli operatori abilitati, mediante il supporto degli ATC competenti per territorio, come da lettera prot.67424 del 22/7/09.- Ogni ATC competente per territorio, provvede ad individuare e trasmettere a questa Provincia, una rete di Referenti Territoriali, con il compito di organizzare gli interventi necessari, utilizzando i Coadiutori già segnalati dal Comitato provinciale degli ATC ed autorizzati da questa Provincia;- I nomi dei Referenti Territoriali e i loro recapiti telefonici, vengono trasmessi da questa Provincia alle Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie, nonché pubblicati sul sito provinciale, affinchè siano sufficientemente conosciuti e divulgati;- Il Referente Territoriale diviene il rappresentante verso l imprenditore agricolo sia della Provincia che dell ATC territorialmente competente, e come tale immediato interlocutore anche della Vigilanza di Istituto;
MODALITA OPERATIVE per l attuazione dei piani di controllo
delle specie opportuniste
MODALITA OPERATIVE per l attuazione dei piani di controllo
delle specie opportuniste
- L agricoltore, l Ente o comunque Colui che lamenta danni da fauna selvatica, provvede ad inoltrare la segnalazione e relativa richiesta di intervento, su apposito modulo già predisposto, al Servizio Caccia e Pesca di questa Provincia, ove autodichiara la propria qualifica di Imprenditore agricolo, le dimensioni della propria azienda, le colture suscettibili di danneggiamento, le epoche prossime alla maturazione necessarie di protezione, ecc...;- Il Servizio Caccia e Pesca provvede ad attivare il Referente Territoriale competente e già designato dall ATC;- Il Referente Territoriale può essere attivato anche direttamente dall Imprenditore agricolo o dall Organizzazione professionale agricola, purché sia stato precedentemente inoltrata segnalazione e relativa richiesta di intervento al Servizio Caccia e Pesca;- Il Referente Territoriale provvede ad un primo sopralluogo al fine di valutare la necessità e la tipologia degli interventi più idonei da attivare, i tempi e i coadiutori necessari al fine di rendere più efficace ogni singolo intervento;- Il Referente Territoriale quindi attiva i Coadiutori, attingendo da quelli resisi disponibili fra quelli autorizzati;
MODALITA OPERATIVE per l attuazione dei piani di controllo
delle specie opportuniste
- Anche gli agricoltori, che nel tempo sono stati autorizzati individualmente, devono attivare il controllo dei Referenti Territoriali;- Sarà compito del Referente Territoriale comunicare alla Polizia Provinciale l attivazione di ogni intervento, sia esso in ATC od in Zona di protezione;- Le metodologie di intervento sono stabilite in ogni singolo piano di controllo;- Se l intervento prevede catture mediante gabbie-trappola, sarà cura del Referente dicomunicare alla Polizia Provinciale il luogo ed inizio delle catture e successivamente, ogni spostamento delle stesse;- Se l intervento prevede abbattimento mediante armi da fuoco, sarà cura del Referente di comunicare alla Polizia Provinciale, giornalmente, luogo ed ora degli interventi;-Qualora l intervento con arma da sparo sia adiacente a strade od abitazioni diverse dal richiedente, il Referente provvede ad avvertire la Polizia Provinciale, la quale coordina le modalità e i tempi dell intervento;- La comunicazione dell intervento avviene mediante comunicazione telefonica al Corpo di Polizia Provinciale, tel. 0544-249322, il giorno antecedente l intervento, con orario 7/19 dal lunedì al sabato e 7/13 la domenica ed altri festivi;- Sarà cura dei singoli Coadiutori rendicontare, con le metodologie già stabilite nei relativi Piani di controllo l esito degli interventi al Servizio Caccia e Pesca, e comunque mediante la restituzione annuale del tesserino Prospetto riassuntivo degli interventi ;
MODALITA OPERATIVE per l attuazione dei piani di controllo
delle specie opportuniste
- Trimestralmente ogni Referente Territoriale provvede a rendicontare al Servizio Caccia e Pesca gli interventi fatti, gli abbattimenti realizzati e gli operatori partecipanti;- Nel caso in cui Referenti o Coadiutori si sottraggano alle proprie responsabilità o neghino il proprio operato, fatto salvo l applicazione delle sanzioni di legge, al secondo diniego documentato, senza causa di forza maggiore, questo viene inteso quale ritiro della propria disponibilità e pertanto si provvederà all esclusione da codesto coordinamento e alla revoca dell autorizzazione provinciale ad operare;- I Coadiutori che non si attengono alle disposizioni stabilite dai Piani, o impartite dalReferente, o che hanno riportato sanzioni di natura penale in materia venatoria, vengono esclusi dalle operazioni relative ai piani di controllo;- Inizialmente, per gli ATC che dovessero incontrare difficoltà ad avviare il meccanismo di gestione di cui sopra, questa Provincia continuerà a seguire direttamente l attività dicoordinamento degli interventi di prevenzione.