contratto integrativo di istituto parte …...norme imperative o per accordo tra le parti. 5. per...
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Prot. N.1510 /A26c
Ministero del l ’ istruzione, del l ’univers ità e del la r icerca
Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 -434815 Fax 0372/590037
Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: [email protected]
Posta elettronica certificata:[email protected]
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PARTE NORMATIVA
l’anno 2016, il mese di febbraio, il giorno 22 alle ore 09.00, presso l’Istituto Comprensivo Cremona
Cinque di Cremona, Via San Bernardo,1, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello
di istituto, le parti costituite:
La delegazione di parte pubblica ,costituita :
- dal Dirigente Scolastico : Prof. Daniele Carlo Pitturelli
La delegazione di parte sindacale, costituita:
- dalle R.S.U nelle persone di :
- M^ Amadasi Laura
- M^ Ghinaglia Maria Giulia
- M^ Santini Anna
- dalla Rappresentanza Sindacale, nelle persone di :
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INDICE
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 – Interpretazione autentica
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Riferimento agli Organi Collegiali d’Istituto (OO.CC.)
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa
Art. 7 – Informazione preventiva
Art. 8 – Informazione successiva
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro
Art. 11 - Permessi sindacali
Art. 12 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero
Art. 13 - Trasparenza
TITOLO TERZO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPO I - PERSONALE DOCENTE
Art. 14- Orario di insegnamento
Art. 15 - Attività funzionali all’insegnamento
Art. 16 - Orario giornaliero del personale docente
Art. 17 – Ore eccedenti del personale docente
Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente
Art. 19 – Criteri per l’assegnazione del personale ATA ai plessi.
CAPO II – ASSENZE, RECUPERI, PERMESSI E FERIE DEL PERSONALE DOCENTE -
INFORMATIVA SUI CRITERI ADOTTATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 20 – Fruizione delle ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche
Art. 21 - Ferie estive
Art. 22 – Fruizione di permessi brevi e retribuiti
Art. 23 - Criteri per la restituzione di permessi brevi
Art. 24 – Assenze per malattia
TITOLO QUARTO – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE
ATA
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CAPO I – NORME GENERALI
Art. 25 – Atti preliminari e ordine degli adempimenti
Art. 26 – Settori di lavoro del personale ATA
Art. 27 – Orario ordinario
Art. 28 – Piano delle ferie, chiusure prefestive, permessi e recuperi
Art. 29 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA
Art. 30 – Criteri per l’assegnazione del personale ATA ai plessi.
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 32 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Art. 33 - Le figure sensibili
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 - Norme relative al corrente anno scolastico
Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica,
con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per il presente
anno scolastico.
3. Per espressa volontà delle parti il presente contratto può essere prorogato fino alla stipula di un
nuovo contratto. Entro 30 gg. dall’inizio del nuovo anno scolastico le parti si incontrano
comunque per verificare l’applicabilità di quanto in esso contenuto.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a
norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Per ogni materia non esplicitata nel presente contratto si fa riferimento al CCNL COMPARTO
SCUOLA attualmente in vigore.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano
entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire
consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.
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2. Al fine di iniziare la procedura d’interpretazione autentica, la parte interessata inoltra, con
lettera protocollata, richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione sintetica dei fatti e degli
elementi di diritto che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere
entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo integra o sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza contrattuale o da una data concordata dalle parti.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Riferimento agli Organi Collegiali d’Istituto (OO.CC.)
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle
delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo
di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e
l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti
delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al
suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno
del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di
anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa
deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il
rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della
stessa.
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Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa
Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2,
lettere j, k, l1 - dall’articolo 9, comma 4
2 - dall’articolo 33, comma 2
3 - dall’articolo 34, comma 1
4 -
dall’articolo 51, comma 45 - dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09
6.
1 j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art.
45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti
nazionali e comunitari; 2 art.9 - misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica: 4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno
definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale. 3art.33 - funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: 2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera
del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di
attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi
compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto. 4 art.34 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico: 1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in
attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti
da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di
personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività
aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
Si terrà conto però, anche alla luce anche delle nuove disposizioni della L. 107/2015, art.1, comma 83, che “Il dirigente
scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività
di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 5 art.51 - orario di lavoro ata: 4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
Compenso per prestazioni aggiuntive del personale ATA 6 art.88 - indennità e compensi a carico del fondo d’istituto:
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su
delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La
ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di
attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del
presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di
insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF,
evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi
dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della
retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite: a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e
alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a
particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione
ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale
docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica
spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto; b. le attività aggiuntive di
insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6
ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste
dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; c. le ore aggiuntive
prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante
dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di
valutazione attivati. d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti
relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dall’art.29, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali
attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che
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1. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma
imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei
poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non
applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di
livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni
contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di
salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 7 – Informazione preventiva
1. Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. e dei pareri espressi nelle riunioni del personale ATA e
nei Collegi dei Docenti, sono oggetto di informazione preventiva le materie previste dall'art. 6,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL del 29/11/2007, e precisamente:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
dalla singola Istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri Enti e
Istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Ai sensi della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5163/2013 pubblicata il 26/07/2013
sono oggetto di informazione preventiva e non di contrattazione i punti h), i) ed m). Tuttavia, ferme
restando le prerogative datoriali del Dirigente Scolastico, come modificate a seguito dell'entrata in
vigore dei D. Lgs. n. 150/2009 e n. 141/2011, avendo anche come riferimento quanto premesso al
presente contratto, saranno oggetto di confronto anche le lettere h), i), m) 7dell’art. 6 del CCNL
consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute
anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività
spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; f. i compensi da corrispondere al personale docente ed
educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL; g. le indennità di turno notturno, festivo,
notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7; h. l’indennità
di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla
normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI
del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8; i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa
vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo
del CIA già in godimento; j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante
al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9; k. compensi per il
personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito
del POF; l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 7 h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
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Scuola del 2007 qualora le parti sindacali lo richiedano, al fine sempre del perseguimento dei
principi di buon andamento e trasparenza dell’amministrazione e avendo come fine un’intesa che
privilegi l’efficacia e l’efficienza dell’Istituzione Scolastica.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 8 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva le materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere n) ed o)
del CCNL del 29/11/2007, e precisamente:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto8;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione successiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS.
firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere
l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di
lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e
con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dal D. Lgs. N. 196/2003.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di propri spazi o Albi
sindacali, situati in ogni plesso, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo o messo a
disposizione del personale deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo
affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i delegati delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria
attività sindacale i locali dell’istituto, concordando con il Dirigente le modalità di utilizzo.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai delegati delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura
sindacale provenienti dall'esterno.
personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate
e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate
alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e
all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 8 A questo proposito si ricorda che recenti indicazioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (7
ottobre 2014), in coerenza con quanto già espresso in precedenza, chiariscono che “le informazioni concernenti i
compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il FIS potranno essere oggetto di
comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente per “fasce” o per
“qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli
lavoratori individuabili.”
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Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di
comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative)
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine,
l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Dette richieste possono riguardare la generalità
dei dipendenti o parte di essi.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno tre giorni di anticipo in modo da poter avvisare le famiglie entro i due giorni
precedenti l’assemblea in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la
rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione
preventiva individuale di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore annuale, senza
ulteriori adempimenti.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.
6. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il
dirigente scolastico avrà cura di garantire il servizio con le risorse disponibili nel rispetto delle
norme vigenti.
7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa in
forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai
fini del computo del monte orario annuo individuale.
Art. 11 - Permessi sindacali
Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari
delle OO.SS., nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a
livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti
complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 12 – Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero
Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate
le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i
seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo
Integrativo Nazionale:
1. Secondo quanto stabilito dal CCNL 2006 – 2009 si conviene che in caso di sciopero del
personale ATA il servizio debba essere garantito in presenza delle seguenti specifiche situazioni:
- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 assistente amministrativo e
1 collaboratore scolastico;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi
dei cicli d'istruzione: 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico per ogni sede di
esame;
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2. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale
invita i lavoratori a segnalare l’eventuale intenzione di adesione; il personale prende visione della
stessa, ma non è obbligato a dichiarare l’adesione; nel caso che dichiari l’adesione è considerato in
sciopero a tutti gli effetti. Per garantire la sorveglianza degli alunni durante lo sciopero del
personale docente: verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio garantiranno innanzitutto
la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette,
garantiranno il corretto svolgimento delle lezioni.
3. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine
di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella
comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente scolastico indicherà in primo luogo i
lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta),
successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati
obbligati al servizio in occasioni precedenti. I dipendenti individuati ufficialmente per
l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1, vanno computati fra coloro che
hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
4. Il Dirigente scolastico, su richiesta delle RSU o dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
consegna ai medesimi una comunicazione scritta riepilogativa del numero dei partecipanti allo
sciopero.
Art. 13 - Trasparenza
1. Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione del C.C.N.L., in
materia di semplificazione e trasparenza. Le RSU possono far prendere visione al personale
dipendente dei prospetti (per voci aggregate) relativi all’utilizzo del Fondo dell’Istituzione
Scolastica.
TITOLO TERZO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPO I - PERSONALE DOCENTE
Art. 14- Orario di insegnamento
1. L’orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola in non meno di cinque
giorni settimanali in caso di orario intero.
2. Le attività didattiche pomeridiane saranno equamente suddivise tra tutti i docenti, tenendo
conto, per quanto possibile, della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell’arco
della giornata.
Art.15 - Attività funzionali all’insegnamento
1. Il Piano delle attività, predisposto dal dirigente scolastico, è deliberato dal Collegio dei
Docenti entro il mese di settembre. Il Dirigente, per improrogabili esigenze e necessità
sopravvenute, può disporre l’effettuazione di attività non previste nel piano annuale, comunicate
con congruo anticipo.
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2. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, tenuto conto del piano delle attività e
degli indirizzi del Consiglio di Istituto, vengono assicurati i seguenti incontri scuola-famiglia:
• due incontri collegiali (uno al termine del primo e uno al termine del secondo quadrimestre) dove
sono presenti contemporaneamente tutti i docenti della classe, durante i quali sono consegnati i
documenti di valutazione (febbraio/giugno); per la scuola dell’infanzia due incontri annuali;
• due incontri bimestrali (novembre/aprile) per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;
• la messa a disposizione da parte di ogni docente con orario di cattedra di un’ora settimanale,
proporzionalmente per i docenti con orario ridotto, per il ricevimento dei genitori (scuola secondaria
di I grado). I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia si rendono disponibili per il
ricevimento dei genitori su appuntamento.
Art. 16 - Orario giornaliero del personale docente
1. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata, di norma, in ore 6 di effettiva
docenza; in casi eccezionali, per esigenze di servizio, può essere elevata fino a 7 ore.
2. La durata massima dell’impegno orario giornaliero formato dall’orario di docenza più
intervalli di attività è fissata in ore 8 giornaliere per la scuola dell’infanzia, primaria e per la scuola
secondaria di primo grado.
3. Per quanto riguarda la flessibilità, nella parte del presente accordo relativo alla utilizzazione
del fondo d’istituto, saranno individuate le condizioni alle quali scatta la flessibilità, le attività che
intensificano la prestazione e che di conseguenza danno diritto alla retribuzione aggiuntiva, nonché
le misure del compenso corrispondente.
Art. 17 – Ore eccedenti del personale docente
1. Ogni docente può rendersi disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo
per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata secondo le disposizioni della Dirigenza.
3. In base al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti ad inizio anno
vengono individuati i docenti per i quali si prevede il superamento degli obblighi previsti dall'art. 29
del CCNL/07 (comma 3 lett. a e b). Quest'ultimi concorderanno con il Dirigente a quali
adempimenti possono essere esonerati fino a ricondurre agli obblighi previsti il proprio impegno di
lavoro. Questo può valere in particolare per i docenti che prestano servizio in più Istituzioni
scolastiche, per i quali dovranno essere considerati gli impegni complessivi delle diverse scuole
tramite accordi tra le due dirigenze. Il dirigente può ritenere, per motivate ragioni, indispensabile la
partecipazione dei docenti a impegni collegiali anche oltre gli obblighi di servizio previsti: in questo
caso sarà erogato il compenso a carico del Fondo di Istituto secondo quanto previsto dall'art. 88
comma 2 lett. d.
Art. 18 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano
dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
Art. 19 – Criteri per l’assegnazione del personale docente ai plessi.
1. Il Dirigente Scolastico, assume i criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, o dalle delibere
del Consiglio di Circolo precedente, in conformità al piano annuale delle attività, valutate le
eventuali richieste scritte ed espletati gli incontri con la RSU previsti dal presente accordo, e
assegna gli insegnanti ai plessi in base ai seguenti criteri generali: “l’istituzione scolastica utilizza
prioritariamente le risorse umane esistenti al proprio interno, assicurando la continuità didattica
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nella classe e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e
disponibilità dei docenti interessati”.
L’assegnazione dei docenti ai plessi avviene in applicazione delle norme vigenti e secondo il
Contratto Collettivo nazionale di lavoro tenendo conto dei seguenti criteri specifici:
a) Conferma nello stesso plesso dell’anno precedente, salvo richiesta di trasferimento dell’interessato e salvo
incompatibilità con il criterio di cui al punto successivo
b) Assegnazione della sede per ragioni organizzative specifiche derivanti dall’esigenza di assicurare efficacia
e funzionalità al servizio erogato o dall’esigenza di garantire eventuali diritti del personale tutelati da
disposizioni di legge.
c) Assegnazione della sede sulla base delle competenze e dei titoli posseduti, in relazione a particolari attività
promosse dal singolo plesso e previste nel Piano dell’Offerta Formativa;
d)) Assegnazione della sede sulla base della graduatoria d’Istituto.
L’assegnazione dei docenti di sostegno segue le stesse fasi previste per i docenti di sede comune e
avviene tenendo conto:
- della continuità, qualora il docente abbia prestato servizio durante l’anno precedente;
- delle competenze professionali( titolo di specializzazione ed esperienze pregresse da
considerare in base alle diverse tipologie di disabilità)
- della situazione degli organici nell’Istituto e nel plesso
- del numero degli alunni disabili per classe/sezione
- del numero di alunni per classe/sezione
- della complessità della situazione degli alunni disabili (stato di gravità espresso nella
certificazione)
- della graduatoria d’Istituto.
Agli insegnanti di sostegno è possibile, su richiesta, assegnare un progetto di un’area curricolare
solo sulle classi di titolarità e su progettazione documentata ed inserita nel PEI degli alunni disabili
interessati, dove devono essere chiari gli obiettivi relativi ai processi di inclusione.
Tali procedure operano anche nei confronti del personale a tempo determinato, successivamente al
personale a tempo indeterminato.
In caso di concorrenza si applicano i seguenti criteri:
a. Continuità didattica rispetto all’anno precedente
b. Ordine di graduatoria dalla quale il personale è stato nominato.
Sono fatte salve le tutele previste dalle disposizioni di legge ( L. 104/ 92 art. 21 e 33)
Il docente che intende cambiare classe o plesso, può fare domanda entro il 30 giugno di ogni anno
indicando le proprie preferenze.
Anche nell’assegnazione delle classi, particolari situazioni, tutelate da leggi o contratti (es.
dipendente titolare dei benefici di cui alla legge 104/92 o necessità di assistenza a familiare
portatore di handicap, ai sensi della legge 104/92) nel caso di richiesta presentata dal docente,
dovranno essere valutate con attenzione dal Dirigente Scolastico.
CAPO II – Assenze, recuperi, permessi e ferie del personale docente – Informativa sui criteri
adottati dal Dirigente Scolastico.
Art. 20 – Fruizione delle ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche
1 - La fruizione delle ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche è subordinata
alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa
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sede e comunque alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi, anche per
l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (fatto salvo quanto previsto dall’art. 15
comma 2 del CCNL/07).
2 – La domanda di ferie va di inoltrata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data di
godimento delle medesime.
Art. 21 - Ferie estive
1 - La presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale docente dovrà avvenire
entro la fine del mese di maggio.
2 - Il piano di ferie verrà predisposto dall’Amministrazione entro la metà del mese di giugno
assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine
fissato.
Art. 22 – Fruizione di permessi brevi e retribuiti
Salvo documentati casi di necessità ed urgenza le domande di permesso breve (CCNL/2007, art. 16)
e di permesso retribuito (CCNL/2007, art. 15) vanno inoltrate al Dirigente Scolastico almeno tre
giorni prima della data di godimento degli stessi.
Art. 23 - Criteri per la restituzione di permessi brevi
Per favorire una efficiente gestione della sostituzione del personale docente, durante i primi giorni
di assenza si prevede che:
- il personale docente sia contattato dal coordinatore di plesso sulla base dell’orario di
servizio e a rotazione fino all’esaurimento delle ore da restituire
- il personale possa mettere a disposizione, su base volontaria, uno o più fasce orarie nel
quadro orario settimanale.
- la priorità nelle sostituzioni si dà alle ore curricolari e successivamente sulle ore di mensa se
il numero degli alunni supera le 29 unità.
Gli insegnanti di sostegno possono essere utilizzati per supplenze nella stessa classe/sezione dove
sono titolari come fatto eccezionale e se la situazione lo permette (gravità del disabile). Devono
occuparsi della classe se l’alunno disabile è assente e sempre in situazioni di emergenza possono
essere occupati in altre classi solo in caso di assenza degli alunni disabili a loro affidati.
Art. 24 – Assenze per malattia
L'assenza per malattia, documentata con certificato medico secondo la vigente normativa fin dal
primo giorno, deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui essa si verifica. Il dipendente è tenuto inoltre a comunicare a richiesta
della Scuola il numero del certificato medico. L'Istituto disporrà il controllo della malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente che durante
l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve
darne preventiva comunicazione. Il dipendente è inoltre tenuto a garantire la propria presenza
presso il domicilio indicato in ciascun giorno, anche festivo, nelle fasce di reperibilità. Qualora il
dipendente debba allontanarsi, durante le suddette fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per
la visita fiscale, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Istituto.
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TITOLO QUARTO – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE
ATA - Informativa sui criteri adottati dal Dirigente Scolastico. (Ai sensi della sentenza della
Corte d’Appello di Napoli n. 5163/2013 pubbl. 26/07/2013)
CAPO I – Norme generali
Art. 25 – Atti preliminari e ordine degli adempimenti
1. All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base del POF e delle attività ivi previste:
- Il Direttore SGA formula una proposta di piano annuale delle attività
- Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in un’apposita riunione in
orario di lavoro
- Il Dirigente Scolastico stabilisce quante unità di personale assegnare alle diverse sedi,
tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le diverse professionalità.
- il Dirigente, verificata la congruenza rispetto al POF, adotta il piano delle attività.
- Il DSGA attua il piano adottato dal Dirigente mediante l’emanazione di specifici
provvedimenti.
Art. 26 – Settori di lavoro del personale ATA
1. I settori saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione dei carichi di lavoro
tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.
2. L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico, salvo esigenze
sopraggiunte successivamente.
3. Nell'assegnare i settori si tiene conto dei diversi livelli di professionalità.
Art. 27 – Orario ordinario
1. L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico in sede di adozione
del Piano annuale delle attività di servizio.
2. L’orario di lavoro viene formulato prioritariamente in base alle necessità del servizio,
tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze dei lavoratori.
Art. 28 – Piano delle ferie, chiusure prefestive, permessi e recuperi
1. Le ferie possono essere usufruite nel corso dell’anno scolastico, anche in più periodi, uno
dei quali non inferiore a 15 giorni dal 1° luglio al 31 agosto. Nel caso di più richieste per lo stesso
periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della
rotazione. Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare
comunque il servizio, la presentazione della richiesta di ferie deve avvenire entro la fine del mese di
maggio, per predisporre il piano ferie.
2. Durante il periodo delle lezioni o attività didattiche le ferie devono essere richieste per
iscritto, almeno tre giorni prima, al Dirigente scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il
DSGA. Per evitare disfunzioni al servizio le ferie da usufruire durante le lezioni devono essere
limitate al massimo di sei giorni (6) .
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere
autorizzato ad usufruire di permessi brevi per motivi personali, di durata non superiore alla metà
dell’orario giornaliero individuale di servizio e per non più di 36 ore nell’arco dell’anno scolastico.
Tali permessi devono essere recuperati in giorni concordati con l’Amministrazione.
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4. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio devono essere autorizzate. Il dipendente che,
per esigenze di servizio presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero (non possono essere
monetizzate più di 10 ore annue per i collaboratori scolastici), può richiedere, in luogo della
retribuzione dal Fondo di Istituto, il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica,
anche cumulandole, per garantire una maggiore efficienza del servizio scolastico, nei periodi di
sospensione delle attività didattiche, ma comunque entro il termine dell’anno scolastico.
5. Le chiusure prefestive sono deliberate dal Consiglio di Istituto, sentita l’assemblea del
personale ATA.
Art. 29 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il
DSGA, può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre
l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:
a. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
c. disponibilità espressa dal personale
d. graduatoria interna
3. Il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive,
costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e riconosciute
economicamente a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, secondo le risorse disponibili.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi al personale
ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell’articolo 57 del CCNL.
CAPO II – Organizzazione del lavoro
Art. 30 – Criteri per l’assegnazione del personale ATA ai plessi.
L'assegnazione del personale ATA alle sedi avviene, all’inizio dell’anno scolastico, in via
provvisoria e terminata la contrattazione, per l’intero anno scolastico nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia del servizio.
L’assegnazione numerica del personale alle diverse sedi da parte del Dirigente Scolastico, sentito il
parere del DSGA, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. Rapporto numero/superficie dei locali e spazi aperti che vengono ogni giorno frequentati;
2. Numero della popolazione scolastica di ciascuna scuola;
3. Tipologia di servizio di ciascuna scuola;
4. Distribuzione equa dei carichi di lavoro;
5. Attitudini, esigenze e richieste personali se compatibili con le esigenze di servizio.
Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi seguenti e per motivate esigenze
organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa assegnazione
rispetto all’anno precedente di uno o più unità di personale.
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L’assegnazione alle sedi avviene su richiesta scritta/verbale del personale a tempo indeterminato
come segue:
1. Conferma nella scuola di precedente servizio (salvo casi particolari dovuti a prestazioni di
servizio ritenuta non adeguata alle esigenze della scuola o a manifesta incompatibilità
ambientale e/o di rapporto con colleghi e personale docente o a provvedimenti disciplinari);
2. Anzianità di servizio;
3. Requisiti professionali (es. formazione assistenza portatori di handicap, personale art. 7,
ecc.) che rendano più indicata l'assegnazione presso altra sede;
4. Sede più comoda da raggiungere;
5. Il personale beneficiario della legge 104/92 ha diritto di scegliere, fra le sedi disponibili,
quella più vicina al proprio domicilio
Tali procedure operano anche nei confronti del personale a tempo determinato successivamente al
personale a tempo indeterminato.
Si stabilisce che la comunicazione di assegnazione annuale venga notificata agli interessati.
Durante il corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, potrà per esigenze
reali e comprovabili di servizio, assegnare provvisoriamente, con comunicazione di servizio scritta,
il personale in sede diversa da quella di servizio, per tutto il periodo per il quale permangono le
condizioni di necessità.
In presenza di più addetti con riduzione di mansioni, dovrà essere garantita un’equa distribuzione
nei plessi.
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile
e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono
al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 32 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le
necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero a personale
esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia
professionale.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso, per il quale si attingerà ai fondi appositamente
assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell’Istituzione Scolastica.
Art. 33 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- preposto
- addetto al primo soccorso
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- addetto ai servizi di antincendio e di evacuazione
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
appositamente formato attraverso specifico corso.
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP; per i docenti che ricoprono alcune di queste mansioni è
compresa la tenuta e l’aggiornamento dei registri dei controlli periodici.
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 - Norme relative al corrente anno scolastico
1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto,
sulla base della normativa a vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.
2. Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo
di istituto
Art. 35 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto
alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs.
165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle
quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono
state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei
compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a
garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Le parti firmatarie s’impegnano ad incontrarsi per procedere ad un aggiornamento del presente
accordo qualora, in corso d'anno, si rendessero disponibili nuove risorse o l’Ufficio Scolastico
Regionale comunicasse l’assegnazione di risorse inferiori alle attese; lo stesso avverrà nel caso si
rendessero necessarie delle modifiche/integrazioni, anche a seguito di nuova articolazione del POF
e del Piano Annuale e di eventuale nuova normativa.