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Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche 2 giugno 2004 001 e 003_004 Frontespizio 2-12-2004 8:29 Pagina 3

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Contratto collettivo nazionale di lavoroper gli addetti all’industria

della gomma cavi elettrici ed affinie all’industria delle materie plastiche

2 giugno 2004

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FILCEA-CGIL FLERICA-CISL UILCEM-UIL

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Ti ricordo che:- iscriversi al Fondo Gomma Plastica è importante permettere al sicuro il tuo futuro pensionistico;

● solo chi si iscrive riceve il contributo dell’azienda;● i versamenti del lavoratore sono esenti da tassazione;● i rendimenti del TFR versato al Fondo sono mediamente

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INDICI

Pag.Indice sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

INDICE SOMMARIO

Pag.

PARTI CONTRAENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

CONTRATTO PARTE ITitolo I – Relazioni industriali ......................................................... 1Titolo II – Organizzazione del lavoro............................................... 9Titolo III – Previdenza complementare............................................ 10Titolo IV – Assistenza sanitaria integrativa........................................ 12Titolo V – Formazione..................................................................... 13Titolo VI – Decentramento produttivo, appalti e lavoro e domicilio... 15Titolo VII – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. ................... 16

CONTRATTO PARTE IIArt. 01 – Assunzione – Documenti – Residenza e domicilio............. 17Art. 02 – Disciplina dell'apprendistato, del contratto d’inserimento

e dei contratti di cui ai D.Lgs. 368/2001 e 276/2003.......... 18Art. 03 – Periodo di prova................................................................. 22Art. 04 – Classificazione del personale............................................. 23Art. 05 – Cumulo di mansioni ........................................................... 27Art. 06 – Passaggio di mansioni ....................................................... 27Art. 07 – Passaggi di qualifica .......................................................... 28Art. 08 – Orario di lavoro................................................................... 28Art. 09 – Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro ............. 33Art. 10 – Lavoro a tempo parziale..................................................... 34Art. 11 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue

o mansioni di semplice attesa o custodia.......................... 36 Art. 12 – Lavoro, straordinario, notturno, festivo ed a turni:

definizioni e maggiorazioni................................................. 36Art. 13 – Turnisti a ciclo continuo ..................................................... 40Art. 14 – Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni. ............ 40Art. 15 – Giorni festivi e riposo settimanale...................................... 41Art. 16 – Ferie ................................................................................... 42Art. 17 – Trattamento economico minimo ........................................ 44

III

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Art. 18 – Indennità di contingenza.................................................... 45Art. 19 – Divisore orario .................................................................... 46Art. 20 – Elementi della retribuzione................................................. 46Art. 21 – Corresponsione della retribuzione ..................................... 47Art. 22 – Reclami sulla retribuzione .................................................. 48

Pag.Art. 23 – Lavoro a cottimo ................................................................ 48Art. 24 – Scatti di anzianità............................................................... 53Art. 25 – Contrattazione di II livello ................................................... 54Art. 26 – Tredicesima mensilità ........................................................ 56Art. 27 – Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni ........ 57Art. 28 – Indennità speciali ............................................................... 57Art. 29 – Quadri................................................................................. 58Art. 30 – Trattenute per risarcimento danni...................................... 58Art. 31 – Trasferta ............................................................................. 58Art. 32 – Trasferimento ..................................................................... 59Art. 33 – Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro per-

dute .................................................................................... 60Art. 34 – Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’ora-

rio di lavoro ........................................................................ 61Art. 35 – Permessi ed altre facilitazioni............................................. 61Art. 36 – Aspettativa ......................................................................... 62Art. 37 – Congedo matrimoniale....................................................... 62Art. 38 – Servizio militare .................................................................. 63Art. 39 – Infortunio e malattie professionali ...................................... 63Art. 40 – Trattamento in caso di malattia ed infortunio non profes-

sionale................................................................................ 64Art. 41 – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio ................. 67Art. 42 – Ambiente di lavoro – Rappresentanza per la sicurezza ..... 68Art. 43 – Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ........................ 72Art. 44 – Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori

studenti .............................................................................. 74Art. 45 – Abiti da lavoro .................................................................... 77Art. 46 – Lavoro delle donne e dei minori......................................... 78Art. 47 – Reclami e controversie....................................................... 79Art. 48 – Inizio e fine del lavoro......................................................... 79Art. 49 – Consegna e conservazione utensili e materiali .................. 79Art. 50 – Visita di inventario e di controllo ........................................ 80Art. 51 – Assenze.............................................................................. 80Art. 52 – Rapporti in azienda ............................................................ 81Art. 53 – Provvedimenti disciplinari .................................................. 82Art. 54 – Multe e sospensioni ........................................................... 83Art. 55 – Licenziamento per mancanze ............................................ 83

IV

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Art. 56 – Restituzione documenti di lavoro – Certificato di lavoro ... 84Art. 57 – Preavviso............................................................................ 85Art. 58 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.).................................. 86Art. 59 – Indennità in caso di morte.................................................. 87Art. 60 – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda............... 87

Pag.Art. 61 – Rappresentanza Sindacale Unitaria, Commissioni Interne

e Delegato d’Impresa......................................................... 88Art. 62 – Assemblee ......................................................................... 91Art. 63 – Affissioni............................................................................. 92Art. 64 – Permessi per cariche sindacali .......................................... 92Art. 65 – Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali ................... 93Art. 66 – Versamento dei contributi sindacali ................................... 93Art. 67 – Fondo di solidarietà............................................................ 94Art. 68 – Abrogazione dei precedenti contratti – Opzione................ 94Art. 69 – Condizioni di miglior favore................................................ 94Art. 70 – Piccole aziende .................................................................. 95Art. 71 – Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa ........... 95Art. 72 – Decorrenza e durata........................................................... 95

ALLEGATO 1– Importi dell’indennità sostitutiva del premio di risultato

mensile applicabile, in alternativa al premio di risultatoalle imprese di cui al comma 5 dell’art. 25................................... 99

ALLEGATI ALL’ART. 4 “CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”Indice per area.................................................................................. 105– Allegato 2 – Declaratorie e posizioni professionali. ...................... 109– Allegato 3 – Esemplificazione di mansioni (produzione e qualità)... 159

APPENDICE

Cassa integrazione guadagni e mobilità– Legge 20.05.1975, n. 164............................................................. 168– Legge 13.08.1980, n. 427............................................................. 174– Legge 23.07.1991, n. 223............................................................. 175

Lavoratrici madri– D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 ............................................................ 197

Licenziamenti individuali– Legge 15.07.1966, n. 604............................................................. 217– Legge 11.05.1990, n. 108............................................................. 219

V

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Orario di lavoro– D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 .............................................................. 221

Parità uomo – donna– Legge 09.12.1977, n. 903............................................................. 232– Legge 10.04.1991, n. 125............................................................. 235

Rappresentante per la sicurezza– Accordo interconfederale 22.06.1995.......................................... 243– Regolamento per l'elezione.......................................................... 250– D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 ............................................................ 251

Statuto del lavoratori– Legge 20.05.1970, n. 300............................................................. 267

VI

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VII

PARTI CONTRAENTI

Addì, 2 giugno 2004, in Romatra

la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA rappresentata dal suo Presidente avv.Franco Muscarà, dal Vice Presidente sig.ra Maria Luisa Franzini assistiti dal sig.Angelo Bonsignori, dal dr. Mario Saltalamacchia e dal rag. Luigi Durante,

e da una Delegazione industriale composta dai signori: dr. Paolo Astarita, dr.Federico Auteri, dr. Maurizio Avagnale, dr. Gianvittorio Bergallo, dr. Alberto Bianco,dr. Gianmarco Bosticchi, dr. Paolo Bruno, dr. Marco Cervini, dr. Alfredo Correra, dr.Maurizio Cossalter, dr.ssa Liliana Cozzi, dr. Luigi Dadamo, dr.ssa De Masi Laura, dr.Giuseppe De Monte, dr.ssa Antonella Di Capua, dr. Marco Do, dr. Andrea Fontana,dr. Franco Giaj Levra, dr. Valent ino Inaudi, dr. Claudio Lanna, dr. GiuseppeLazzeroni, rag. Maurizio Lossi, rag. Gerardo Magale, dr. Gian Paolo Masone, dr.Giuliano Meraviglia, dr. Giuseppe Mirizio, dr. Fulvio Miscione, dr. Mauro Mungai, dr.Antonio Orazi, rag. Roberto Ornaghi, dr. Bruno Pantosti Bruni, dr. Massimo Papa,dr.ssa Mariella Peroni, dr. Girolamo Porta, dr. Massimo Richett i, dr. ClaudioRobuschi, rag. Gabriele Romei, dr. Pierangelo Rossi, dr. Luciano Schieppati, dr.ssaMaria Rosaria Scialla, dr.ssa Liliana Sereno, dr. Renzo Servadei, dr. DomenicoSpanò, avv. Federico Tonnini, dr. Hermann Troger, dr. Sergio Viceconte, dr. AndreaViola, dr.ssa Jolanda Zambon;

con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIAITALIANA nella persona del dr. Carlo Terraneo;

e

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI CHIMICI (FULC) composta da:

la FILCEM-CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale Giuliano Guietti edal Dirigente Nazionale Alberto Geraci, assistiti dal Segretario Generale GiacomoBerni, congiuntamente ai membri del Comitato Direttivo Nazionale, con l’assistenzadella Segreteria Confederale della CGIL nella persona del Segretario GeneraleGuglielmo Epifani,

la FEMCA-CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile delComparto Bruna Condolo, con la partecipazione del Segretario Generale SergioGigli, del Segretario Generale Aggiunto Sergio Spiller, dei Segretari Nazionali,Maurizio Crisanti, Osvaldo Boglietti, dal Dirigente di Comparto Luigi Raimondi,congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dal Segretario Generaledella CISL Savino Pezzotta,

la UILCEM-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Romano Bellissima,dai Segretari Generali Aggiunti Roberto Pinoschi e Michele Polizzi, dal SegretarioNazionale Responsabile del comparto Carlo Testa, dai Segretari Nazionali EnricoMazzantini, Giuseppe Musella, Augusto Pascucci, e dal Segretario di CompartoMassimo Chiacchiararelli, assisiti dal Segretario Generale della U.I.L. Luigi Angeletti;

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VIII

con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria

si è stipulato il presente

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

da valere per i dipendenti delle aziende iscritte alle seguenti Associazioni:- ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi

Elettrici ed Affini;- UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;- A.I.R.P. – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;- ASSORIMAP – Associazione Nazionale Ric ic latori e Rigeneratori Materie

Plastiche

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CONTRATTO - PARTE I 1

PARTE I

TITOLO I

RELAZIONI INDUSTRIALI

RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

1 Le parti firmatarie, considerato anche quanto stabilito dall’Accordointerconfederale 25.1.1990 e dal Protocollo 23.7.93, condividendo l’obiet-tivo di rispondere alle problematiche poste dall’Unione Europea attraversola realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende,anche quale premessa indispensabile per favorire l’occupazione e tenutoconto altresì dei complessi problemi legati alle profonde trasformazioniaperte in Italia ed in Europa, concordano sulla necessità di porre in attorelazioni industriali costruttive, ispirate a logiche di coinvolgimento e tali daconsentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e conquanto stabilito dal presente contratto.

2 Pertanto, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e lerispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e diquelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di costituire – anche alfine di creare occasioni di maggiore reciproca consapevolezza – un Comi-tato paritetico nazionale che, con la periodicità richiesta dai temi in discus-sione e comunque annualmente, affronti le tematiche suscettibili di inci-dere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in terminidi occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

3 Le analisi e le valutazioni svolte dalle parti all’interno del Comitato pari-tetico nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di lorocompetenza.

4 In particolare saranno oggetto di esame congiunto:

A. a livello nazionale,

– l’andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla basedei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive pro-duttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti dispecializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali pro-spettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali ilMezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dal legislatore);

– i processi di innovazione tecnologica, con i relativi effetti in tema dioccupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della presta-zione e formazione;

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– le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali non-ché, sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previstenel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, gli inter-venti legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppodella ricerca stessa;

– le dinamiche salariali e l’andamento della contrattazione aziendale inrapporto alla corretta applicazione delle disposizioni stabilite in materiadal contratto e dal Protocollo 23.7.1993;

– l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applica-zione delle normative contrattuali;

– lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendalieuropei;

– l’andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legisla-zione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonchéle problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine diuna valutazione della competitività internazionale;

– i problemi di interesse settoriale derivanti dalle disposizioni legislativeemanate in tema di riforma del sistema pensionistico e di pensione inte-grativa, tra cui quelle riguardanti i lavori usuranti;

– le iniziative legislative che hanno diretto riflesso sul settore;

– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabilicon riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventualiproblemi occupazionali;

– la presenza di lavoratori stranieri nel settore gomma/plastica, gli even-tuali problemi posti per il loro inserimento lavorativo e per la loro inte-grazione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro livello dialfabetizzazione e di conoscenza della lingua italiana, da segnalareeventualmente all’Organismo bilaterale nazionale per la formazionecontinua, per quanto di sua competenza;

– le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definireeventuali linee guida in materia.

Con riferimento alle problematiche poste dalla realizzazione dell’UnioneEuropea ed ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese,costituiranno oggetto di esame congiunto anche:– le iniziative legislative dell’Unione Europea che hanno diretta influenza

sul settore;– l’andamento del costo del lavoro del settore in Italia e negli altri paesi;– il rapporto tra retribuzione e oneri sociali in Italia e negli altri paesi;– le normative in tema di orario di lavoro in Italia e negli altri paesi;– le relazioni industriali in Italia e negli altri paesi.

CONTRATTO - PARTE I2

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CONTRATTO - PARTE I 3

Sui temi precedentemente indicati, le parti potranno, di volta in volta,prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articolail settore (gomma, plastica, ricostruzione pneumatici e riciclo materie pla-stiche).

Inoltre, nell’ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale, vengonocostituite le seguenti sezioni di attività:

Sezione mercato del lavoro

Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dallalegislazione vigente in materia, riconoscendo l’importanza strategica diperseguire nell’interesse dell’impresa e dei lavoratori la migliore funziona-lità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi econtrattuali quanto più funzionali ed adeguati a dare risposte mirate e fles-sibili alle esigenze del sistema produttivo, esamineranno congiuntamente:

– le problematiche poste dal progetto di riforma legislativa in materia dimercato del lavoro di cui al Protocollo 23.7.1993. In particolare forme-ranno oggetto di esame congiunto le implicazioni settoriali di tale pro-getto di riforma e quelle aventi comunque rilevanza contrattuale;

– l’andamento dell’occupazione complessiva del settore anche in rap-porto ai contratti part time, a tempo determinato e di somministra-zione;

– l’andamento dell’occupazione giovanile, in particolare nelle aree di crisi,in rapporto al contratto di inserimento lavorativo ed al contratto diapprendistato;

– l’andamento dell’occupazione femminile, in particolare nelle aree dicrisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situa-zioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge 125/91,con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimentodopo l’aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che doves-sero essere emanate in merito;

– le problematiche e le opportunità di sviluppo del telelavoro.

Sezione ambiente e sicurezza

Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dallalegislazione vigente in materia, al fine di rendere compatibili la salvaguardiadell’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delleaziende, esamineranno congiuntamente:

– le tematiche della sicurezza e dell’ecologia anche con riferimento ai rap-porti con le Istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame con-giunto l’aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di volta involta introdotte dall’evoluzione legislativa nazionale ed europea in mate-

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Page 12: Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ... · PDF fileContratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini

ria di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanzasettoriale e contrattuale;

– le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degliscarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessividisponibili;

– la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superarediffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazionead indagini e iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni preposte;

– la possibilità di costituire e tenere aggiornata un’anagrafe nazionaledelle RLS, nel rispetto del D.Lgs 196/2003;

– la possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistichedegli infortuni occorsi nel settore;

– l’individuazione di linee guida per la promozione della formazioneall’ambiente ed alla sicurezza del lavoro, operando gli opportuni rac-cordi con gli Organismi paritetici territoriali di cui all’art. 20 del D.Lgs626/94;

– la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano daorientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge odiniziative di carattere normativo;

– le problematiche eventualmente poste dall’applicazione dei valori edelle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al decretolegislativo 277/91;

– la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestionedegli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc.);

– le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene,tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studioufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sani-taria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa com-petenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l’esame della tossicitàed ecotossicità dei composti della CE, Commissioni cancerogenesi emutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);

– la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano diorientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare sumaterie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesseper i settori rappresentati;

– le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delladirettiva CEE n. 90/270 sui videoterminali;

– la promozione, presso le autorità competenti, di iniziative finalizzate asuperare vincoli amministrativi non giustificati ed a favorire lo svilupposostenibile;

CONTRATTO - PARTE I4

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CONTRATTO - PARTE I 5

– il monitoraggio delle iniziative di formazione in materia di ambiente esicurezza;

– l’evoluzione delle tabelle dell’ACGIH e della normativa nazionale edeuropea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e bio-logici.

Qualora le problematiche sopraindicate presentassero riflessi significa-tivi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportunicollegamenti con le Organizzazioni territoriali competenti.

Le parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informa-zione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.

B. a livello territoriale,

1) nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di indu-strie del settore, il Comitato paritetico nazionale, con le articolazioniritenute adeguate, esaminerà:

– le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, non-ché i relativi effetti sull’occupazione;

– le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzionedi nuove tecnologie di processo;

– gli interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppodelle aziende e le possibilità di intervento nei confronti degli organiamministrativi e legislativi regionali per un sempre maggiore raccordotra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrut-ture esistenti nella Regione;

– l’andamento dell’occupazione complessiva del settore anche in rap-porto ai contratti part time, a tempo determinato e di somministrazione;

– l’andamento dell’occupazione giovanile, in rapporto al contratto di inse-rimento lavorativo ed al contratto di apprendistato;

– l’andamento dell’occupazione femminile, con le eventuali azioni posi-tive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondoquanto previsto dalla legge 125/91, e dalle nuove disposizioni chedovessero essere emanate.

In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:

– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e le principali finalizza-zioni della stessa;

– l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti atasso agevolato erogati per investimenti dallo Stato e dalla Regione nelquadro di apposite leggi;

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– i programmi di formazione professionale e l’eventuale utilizzo di fondipubblici a questo fine;

– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabilicon riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventualiproblemi occupazionali;

– l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applica-zione delle normative contrattuali;

– l’andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla correttaapplicazione delle normative contrattuali.

2) Nelle aree provinciali o comprensoriali nelle quali le parti individuino unasignificativa concentrazione di aziende che esercitano produzioni omo-genee, i cosiddetti distretti industriali, saranno esaminati, con riferi-mento all’area territoriale interessata, i dati relativi agli investimenti, aicontributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all’occupazione,alla ricerca e ai programmi di formazione professionale. Saranno inoltreesaminate le tematiche connesse alle dinamiche di insediamento,l’eventuale insorgenza di problematiche ambientali, le questioni con-nesse al reperimento di personale qualificato, anche in relazione allapossibilità di usufruire delle opportunità di formazione continua di cui alTitolo V del presente CCNL.

RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE

1) Gruppi industriali

I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabili-menti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore,in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, fornirannoalla FULC un quadro aggiornato su:

– le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investi-menti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazionidi quelli esistenti; tutto ciò tenendo conto dell’andamento del mercato edella sua variabilità;

– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributia fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dalloStato e/o dalle Regioni con indicazione delle leggi di riferimento,dell’Ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;

– il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;

– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sultotale degli investimenti, le indicazioni sui principali indirizzi della stessa;

CONTRATTO - PARTE I6

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– l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativiriflessi sui livelli occupazionali e sull’organizzazione del lavoro;

– le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi azien-dale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dallalegge 23.7.1991, n. 223;

– il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di sommini-strazione, a tempo parziale ed a termine;

– l’andamento dell’occupazione femminile e le eventuali azioni in tema dipari opportunità. All’esame della problematica potranno parteciparelavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla FULC;

– i programmi aziendali di formazione e di addestramento;

– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabilicon riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventualiproblemi occupazionali.

Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto deglieffetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamentiproduttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assi-curando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previ-sionali degli investimenti.

2) Imprese con più di 130 dipendenti

Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 130 dipen-denti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni terri-toriali competenti, forniranno alla FULC un quadro aggiornato su:

– le prevedibili prospettive produttive, nonché i dati previsionali di inve-stimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti;tutto ciò tenendo conto dell’andamento del mercato e della sua varia-bilità;

– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributia fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dalloStato e/o dalle Regioni, con indicazione delle leggi di riferimento,dell’Ente erogatore e della finalizzazione dell’ erogazione;

– il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;

– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sultotale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni dellastessa;

– l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativiriflessi sui livelli occupazionali e sull’organizzazione del lavoro;

CONTRATTO - PARTE I 7

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– le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi azien-dale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dallalegge 23.7.1991, n. 223;

– il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di sommini-strazione, a tempo parziale ed a termine;

– l’andamento dell’occupazione femminile e le eventuali azioni in tema dipari opportunità. All’esame della problematica potranno parteciparelavoratrici dipendenti, a ciò designate dalla FULC;

– i programmi aziendali di formazione e di addestramento;

– eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa deilavoratori disabili.

Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto deglieffetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamentiproduttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assi-curando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previ-sionali degli investimenti.

3) In riferimento alla normativa contrattuale dell’orario normale di lavorosecondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri alivello territoriale ed aziendale, le parti potranno concordare orari che,intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da unaparte, di attenuare l’impatto sociale e, dall’altra, di adeguare la presta-zione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.

CONTRATTO - PARTE I8

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TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1 Le parti dichiarano che la ricerca dell’efficienza e lo sviluppo della pro-duttività tecnico–economica costituiscono un obiettivo comune, il cui rag-giungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mer-cati internazionali.

2 Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le parti sono chiamatea dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perse-guito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che con-sentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un piùrazionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavora-tori.

3 In tale quadro significativa importanza assume la nuova classificazionedei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire dicogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità sivenissero a verificare.

4 In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove formedi organizzazione del lavoro, a livello locale:

– la Direzione aziendale e la RSU esamineranno il contenuto delle nuoveposizioni professionali emerse;

– la Direzione aziendale procederà all’inquadramento delle stesse,secondo i criteri previsti all’art. 4 del contratto, dandone tempestivacomunicazione alla RSU, entro i 5 giorni successivi;

– le valutazioni sull’inquadramento operato dalla Direzione aziendale,eventualmente avanzate dalla RSU, formeranno oggetto di esame con-giunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza, saranno sot-toposte, ad iniziativa delle parti aziendali, alla Commissione PariteticaNazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente ali-nea.

5 Inoltre, qualora l’importanza delle suddette nuove forme di organizza-zione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento perl’intero settore, Direzione aziendale e RSU potranno proporre alla Commis-sione Paritetica Nazionale, di cui all’art. 4 del contratto, di valutare le even-tuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, inoccasione del successivo rinnovo contrattuale.

CONTRATTO - PARTE I 9

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CONTRATTO - PARTE I10

TITOLO III

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

NORMATIVA GENERALE

1 Possono aderire al Fondo Nazionale di Pensione Complementare acontribuzione definita ed a capitalizzazione individuale FONDOGOMMA-PLASTICA:

– I lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapportodi lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL;

– a far data dal 1° luglio 2004 i lavoratori, non in prova, con contratto diinserimento, contratto di apprendistato e con contratto a tempo deter-minato di durata non inferiore a 6 mesi;

– i dipendenti delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali firmatariedei CCNL interessati;

– le imprese da cui dipendono i lavoratori sopra indicati.

2 All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore la docu-mentazione informativa sulla previdenza complementare: scheda informa-tiva di FONDOGOMMAPLASTICA, modulo di iscrizione e copia dello Sta-tuto.

3 Le aziende sono impegnate a distribuire ai lavoratori la documentazioneinformativa eventualmente predisposta dalle parti istitutive di FONDO-GOMMAPLASTICA.

CONTRIBUZIONI

4 I contributi al Fondo sono stabiliti come segue:

– a carico del lavoratore, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;

– a carico dell’azienda, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;

– per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.4.1993, il 100%della quota di TFR maturata nell’anno;

– per tutti gli altri lavoratori, il 33% della quota di TFR maturata nell’anno.

5 I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento delTFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singolilavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo incorso d’anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.

6 In aggiunta alla contribuzione obbligatoria i lavoratori possono versare

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CONTRATTO - PARTE I 11

contributi volontari, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio diamministrazione del FONDOGOMMAPLASTICA.

7 Viene stabilito un importo una tantum pari a:

– € 3,62 per ciascun dipendente in forza a carico delle aziende che appli-chino il presente contratto e che non abbiano già provveduto a tale ver-samento;

– € 3,62 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versareal momento dell’iscrizione.

PERMESSI PER I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA

8 Ai lavoratori eletti componenti dell’Assemblea del FONDOGOMMAPLA-STICA, viene riconosciuto, compatibilmente con le esigenze di servizio,fino ad un giorno di permesso retribuito per partecipare all’Assemblea.

9 L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentatedagli organi del FONDOGOMMAPLASTICA.

Dichiarazioni delle parti

1 Le parti riconoscono l’importanza della previdenza complementare e lanecessità che essa coinvolga il più alto numero possibile di lavoratori.

2 A questo proposito le parti verificheranno la situazione delle adesioni edil quadro legislativo di riferimento.

3 Qualora si rileverà che un significativo numero di lavoratori non avràaderito al Fondo sopra citato e il quadro legislativo di riferimento lo consen-tirà, le parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previ-denza complementare.

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TITOLO IV

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

1 Le parti firmatarie, confermano l’interesse a prevedere forme integrativedell’assistenza pubblica sanitaria da definire attraverso la contrattazionecollettiva.

2 A tal fine le parti, tenuto conto della complessità della materia edell’evoluzione che il quadro normativo di riferimento potrà avere in fun-zione delle competenze che il nuovo ordinamento costituzionale delloStato affida alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, convengonosulla necessità di istituire una specifica Commissione paritetica che:

– esamini le disposizioni legislative relative, anche con riferimento ai prov-vedimenti emanandi;

– individui criteri e condizioni necessari per la realizzazione di tali forme diassistenza sanitaria integrativa, quali ad esempio la volontarietàdell’adesione, il regime fiscale previsto, le eventuali agevolazioni con-cesse, le risorse necessarie.

3 La Commissione sottoporrà i risultati della sua attività alle parti stipu-lanti entro la fine del 2005 per le eventuali conseguenti decisioni negoziali.

CONTRATTO - PARTE I12

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CONTRATTO - PARTE I 13

TITOLO V

FORMAZIONE

Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dallalegislazione vigente in materia, riconoscendo l’importanza strategica dellavalorizzazione professionale delle risorse umane, ed allo scopo di favorire losviluppo e la diffusione della formazione continua nel settore gomma/plastica,decidono di costituire l’Organismo bilaterale nazionale per la formazione con-tinua del settore.

Compiti dell’Organismo bilaterale nazionale sono:

– tenere rapporti con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale perla formazione continua – FONDIMPRESA – di cui all’art. 118 della L.388/2000 e successive modifiche;

– individuare le linee generali dei bisogni formativi del settore, nell’ambitodelle azioni che le parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorarel’incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistemaparitetico introdotto dall’Accordo interconfederale 20.1.1993 e succes-sivi;

– elaborare piani di formazione continua settoriali da sottoporre allaapprovazione di FONDIMPRESA per l’erogazione dei relativi finanzia-menti;

– elaborare linee guida per piani di formazione continua da proporre alleaziende nell’ambito delle opportunità di finanziamento riconosciute daFONDIMPRESA in base al punto 10, lettera a) dell’Accordo interconfe-derale del 18.1.2002;

– collaborare con le strutture locali di FONDIMPRESA nell’elaborazione,per gli aspetti d’interesse del settore gomma/plastica, di piani formativiterritoriali ed intersettoriali;

– determinare le modalità di erogazione e l’articolazione della formazionedegli apprendisti;

– collaborare con gli Organismi paritetici territoriali preposti all’orienta-mento ed alla promozione della formazione dei lavoratori e delle RLS inmateria di sicurezza e di salute, sia con riferimento alla individuazionedei moduli di programma base sia con riguardo agli eventuali ulteriorimomenti formativi collegati all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dirischi nuovi;

– determinare le modalità di definizione dei piani individuali dei contratti diinserimento;

– valutare le problematiche della formazione professionale eventualmenteposte dall’inserimento lavorativo di stranieri;

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CONTRATTO - PARTE I14

– esaminare le possibilità di intervento nei confronti delle istituzioni nazio-nali e regionali preposte alle tematiche della formazione professionaleper un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle imprese e delmondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;

– esaminare le problematiche della formazione professionale e dellariqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione,riconversione e ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratricimadri in fase di reinserimento, nel quadro di linee di sostegno legislativofinalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;

– esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europeaper il finanziamento dei processi formativi.

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CONTRATTO - PARTE I 15

TITOLO VI

DECENTRAMENTO PRODUTTIVO, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO

1 In occasione degli incontri di cui ai paragrafi A. e B. del Titolo I “Rela-zioni Industriali a livello nazionale e territoriale”, le Associazioni imprendito-riali firmatarie forniranno alla FULC:

– informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;

– dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;

– le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dalciclo produttivo e la relativa natura;

– dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione delnumero medio dei lavoratori interessati.

2 Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato suldato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno pre-stato la propria attività all’interno delle unità produttive e, in occasione dispecifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionalirelativi.

3 Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionalirelativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da confe-rire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quellidi ricorso al lavoro a domicilio.

4 Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quantoconcerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione dilavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole chevincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse deri-vanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d’igiene esicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.

5 In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l’azienda, come previ-sto dal D.Lgs 626/94, verificherà l’idoneità tecnico professionale delleimprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà lorodettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuisono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività.

6 I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire,con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, deiservizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.

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TITOLO VII

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

1 Le parti si danno atto che le disposizioni del vigente contratto costitui-scono un corpo unico, inscindibilmente correlato in ogni sua parte.

2 Esse sono pertanto impegnate ad adoperarsi attivamente anche tramitele rispettive strutture per rimuovere gli eventuali ostacoli o comportamenticontrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.

CONTRATTO - PARTE I16

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PARTE II

Ar t. 1 – Assunzione – documenti – residenza e domicilio

1 Per le assunzioni valgono le norme di legge.

2 L’assunzione deve essere comunicata al lavoratore mediante lettera chespecifichi:

– l’identità delle parti;

– la data di assunzione;

– la durata del rapporto di lavoro specificando se si tratta di lavoro a tempo

determinato o indeterminato;

– l’inquadramento ai sensi del successivo art. 4;

– il trattamento economico iniziale con l’indicazione del periodo di paga-mento;

– la durata dell’eventuale periodo di prova;

– il luogo di lavoro;

– il numero di iscrizione a libro matricola;

– il rinvio alle norme del presente CCNL per gli istituti non espressamente richiamati;

– tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

3 All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:

– la carta d’identità od altro documento equipollente;

– il certificato di attribuzione del codice fiscale;

– i prescritti documenti Inps.

4 È facoltà dell’azienda richiedere al lavoratore la presentazione del cer-tificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché i certificati dilavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado diprodurre.

5 Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza e domici-lio e a notificare i successivi mutamenti.

6 L’azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.

CONTRATTO - PARTE II 17

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CONTRATTO - PARTE II18

Art. 2 – Disciplina dell’apprendistato, del contratto di inserimento edei contratti di cui ai D.Lgs. 368/2001 e 276/2003

PARAGRAFO A – Apprendistato

1 Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

2 L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di servi-zio effettivo pari a:

– quattro settimane per gli apprendisti assunti ad un livello pari od infe-riore al G;

– otto settimane per gli apprendisti assunti ad un livello superiore al G.

3 Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della duratadell’apprendistato sia agli effetti della anzianità di servizio.

4 La durata dell’apprendistato professionalizzante è riportata nella tabellaseguente:

Qualificazione da conseguire Durata

Qualificazione corrispondentea mansioni di livello Q-A fino a un massimo di 3 anni

Qualificazione corrispondente a mansioni pari od inferiori al livello B fino a un massimo di 4 anni *

* Fino ad un massimo di 5 anni per qualificazione corrispondente a mansioni di livello F ed E,in assenza di titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profiloprofessionale da conseguire

5 La durata dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere diistruzione e formazione e dell’apprendistato per l’acquisizione di undiploma o per percorsi di alta formazione è regolata, rispettivamente, dagliartt. 48, comma 2 e 50, comma 3 del D.Lgs. 276/2003.

6 Durante il rapporto di apprendistato, la durata della formazione internaed esterna all’azienda è quella disciplinata dal D.Lgs. 276/2003.

7 Come previsto dall’art. 8 della legge 19.1.1955, n. 25, ai fini della durata

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CONTRATTO - PARTE II 19

dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altra azienda delmedesimo comparto produttivo vengono cumulati a tutti gli effetti purchéessi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un annoe sempre che sia rispettata la durata minima di due anni stabilita dalD.Lgs.276/2003.

8 L’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più didue livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire altermine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelliprevisti dal sistema classificatorio, indipendentemente dal gruppo diappartenenza e dell’area funzionale. Comunque i lavoratori che, in basealla qualifica da conseguire al termine del rapporto di apprendistato,saranno inquadrati nei livelli H e G, passeranno al livello H dopo 12 mesidi permanenza nel livello I.

9 Durante il rapporto di apprendistato, la retribuzione spettante è compo-sta dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza e dall’E.D.R. dellivello in cui l’apprendista è stato inquadrato.

10 La durata delle ferie è di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di etàinferiore a 16 anni e di 4 settimane per quelli che hanno superato i 16 annidi età.

11 A far data dal 1°luglio 2004, nel corso del rapporto di apprendistato, incaso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non professio-nali, il lavoratore apprendista non in prova ha diritto alla conservazione delposto secondo i seguenti termini:

a) mesi 6 per gli apprendisti con anzianità sino a 3 anni;

b) mesi 9 per gli apprendisti con anzianità oltre 3 anni.

12 Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al lavoratoreapprendista non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a:

– 60% della retribuzione prevista per i primi 2 o 3 mesi di malattia o infor-tunio non professionali, computati sommando tutti gli eventi morbosi,rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 11;

– 30% della retribuzione prevista per i successivi 4 o 6 mesi di malattia oinfortunio non professionali, computati sommando tutti gli eventi mor-bosi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 11.

13 Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro nonabbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavo-ratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansionieffettivamente svolte.

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14 La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, tri-mestralmente sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendi-stato e la relativa tipologia.

15 Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presentearticolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente con-tratto in quanto applicabili.

PARAGRAFO B – Contratto di inserimento

16 Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alledisposizioni del D.Lgs 276/2003 e dell’Accordo interconfederale 11.2.2004.

17 Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deveessere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. Inmancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intendeassunto a tempo indeterminato.

18 Nel contratto verranno indicati:

– la durata;

– l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL peril livello di inquadramento attribuito al lavoratore nel contratto di inseri-mento;

– l’orario di lavoro in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto atempo pieno o a tempo parziale;

– l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di duelivelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni per il conse-guimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento. A questofine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classifica-torio, indipendentemente dal gruppo di appartenenza e dall’area funzio-nale;

– l’inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di unlivello qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessamansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altraazienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produt-tivo.

19 Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavo-ratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle compe-tenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone leprofessionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:

CONTRATTO - PARTE II20

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a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progettodi inserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione.

20 Il contratto di inserimento ha una durata massima di 18 mesi, conl’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, men-tale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere unadurata massima di 36 mesi.

21 In attuazione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale11.2.2004 la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svoltoper più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inseri-mento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stessocomparto produttivo.

22 Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortuni-stica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendaleed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impar-tite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamentodelle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortuni-stica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rap-porto.

23 Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto a un tratta-mento di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto inmateria dagli accordi della disciplina dei contratti di formazione e lavoro,riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto diinserimento e comunque non inferiore a 70 giorni.

24 L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo sta-bilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione deilavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione dei servizi azien-dali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennitàsostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavorosubordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifichecaratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presenteCCNL (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).

25 Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapportodi lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computatonell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal pre-sente CCNL, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzia-nità.

CONTRATTO - PARTE II 21

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26 La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, tri-mestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di inseri-mento e la relativa tipologia.

Dichiarazioni delle parti stipulanti

1 In relazione all’attuazione delle deleghe previste dal D.Lgs 368/2001 edal D.Lgs. 276/2003 in materia di tipologie contrattuali diverse da quelledisciplinate dagli artt. 2 e 10 del presente contratto (apprendistato, con-tratto di inserimento e lavoro a tempo parziale), le parti istituiscono unaCommissione paritetica che, con riferimento al contratto a termine, al con-tratto di somministrazione ed in materia di appalti, dovrà ultimare i lavorientro il 31.12.2004.

2 Le parti convengono che, in attesa dell’entrata in vigore dei provvedi-menti attuativi della disciplina dei contratti di somministrazione di cui alD.Lgs 276/2003 e comunque fino al termine dei 60 giorni previstidall’art.15, comma 2 del D.M. 23.12.2003, continuino ad avere vigore ledisposizioni di cui all’art. 2 paragrafo c) del CCNL 15.04.2000 in tema dicontratto di fornitura di lavoro temporaneo.

3 Le parti convengono inoltre che la disciplina del presente articolorisponde alla necessità di soddisfare le esigenze aziendali e non ha finalitàdi destrutturazione del mercato del lavoro.

Art. 3 – Periodo di prova

1 L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzionedi cui al precedente art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnova-zione dello stesso.

2 Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le parti, tutti i diritti e gliobblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente dispo-sto. La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasimomento, ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reci-proco obbligo del preavviso.

3 Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova inter-rotto e non seguito da conferma:

– ai lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4, l’azienda è tenuta a retri-buire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avve-nuta per dimissioni, in qualunque tempo, o qualora essa sia avvenutaper licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di livelloA e Q o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui al Gruppo 1)appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 2);

CONTRATTO - PARTE II22

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CONTRATTO - PARTE II 23

– in tutti gli altri casi di licenziamento l’azienda è tenuta a corrispondere la retri-buzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenzia-mento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

4 Per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 la retribuzione sarà comun-que corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione.

5 La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinatadalla seguente tabella:

Durata Livelli

mesi 6 Q–Amesi 3 B–C–Dmesi 2 E–F-G-Hmesi 1 I

Ar t. 4 – Classificazione del personale

PARAGRAFO A

1 I lavoratori sono inquadrati in scale classificatorie distinte a secondadelle seguenti aree funzionali di appartenenza: amministrazione e contabi-lità, commerciale/logistica, manutenzione, personale/organizzazione/EDP,produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari.

2 Le aree funzionali rappresentano le funzioni aziendali presenti nella pre-valente struttura organizzativa delle imprese del settore.

3 Nell’ambito di ogni area funzionale l’inquadramento dei lavoratori neilivelli previsti viene effettuato in base alle relative declaratorie e posizioniprofessionali.

4 Le declaratorie e le posizioni professionali relative ai livelli propri di cia-scuna area funzionale sono riportate nell’allegato 2, che costituisce parteintegrante del presente articolo.

5 La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, conriguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, si reputanoindispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.

6 Le posizioni professionali determinano il minimo contenuto professio-

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nale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corri-spondente livello.

7 La mansione svolta su più aree funzionali sarà inquadrata in baseall’area di prevalente attività.

8 La mansione il cui contenuto professionale non sia rappresentato dalleposizioni professionali verrà inquadrata nei livelli previsti per la relativa areadi appartenenza, sulla base della declaratoria pertinente, con l’ausilio delriferimento analogico alle posizioni professionali esistenti.

9 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 190/1985, le parti sidanno atto che caratteristiche indispensabili per l’appartenenza alla cate-goria dei quadri sono:

– lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante impor-tanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obbiettivi dell’impresa;

– il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative,con discrezionalità di poteri, per l’attuazione di programmi stabiliti dalladirezione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni spe-cialistiche di equivalente importanza e responsabilità;

– in termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavora-tori appartenenti alla categoria dei quadri:

* sono in possesso di una approfondita conoscenza delle disciplinespecifiche dell’ambito professionale di appartenenza e di quelledegli ambiti correlati o di una elevata specializzazione per la ricerca,la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innova-tivi;

* hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di impor-tanti e complesse unità organizzative, anche in termini di ottimizza-zione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate o dellapiena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agliobbiettivi strategici stabiliti;

* nell’ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità dipoteri sulla base delle sole direttive strategiche stabilite dalla dire-zione da cui dipendono.

10 In relazione a quanto stabilito nell’allegato 2, le scale classificatorie rela-tive a ciascuna area funzionale sono costituite dai seguenti livelli:

CONTRATTO - PARTE II24

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CONTRATTO - PARTE II 25

Area amministrazione: A – B – C – FArea commerciale/logistica: A – C – E – F – G – HArea manutenzione: A – C – D – E – F – HArea personale/org./EDP: A – B – C – E – FArea produzione: A – C – E – F – G – H – IArea qualità: A – C – E – F – G – H Area ricerca e sviluppo: A – C – E – F – HArea servizi vari: A – C – E – F – H – I

11 I livelli previsti per un’area funzionale non sono utilizzabili per inquadrarelavoratori appartenenti ad altre aree, eccezion fatta per i casi di passaggioda un’area funzionale all’altra.

PARAGRAFO B

12 La RSU:

– verifica l’inquadramento delle mansioni attuato dall’azienda, avanza leeventuali diverse valutazioni e le esamina con la Direzione aziendale aisensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo e dallerelative norme transitorie;

– segnala alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivocomma 13, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disac-cordo con la Direzione aziendale;

– esamina con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organiz-zazione del lavoro sul sistema classificatorio;

– propone, congiuntamente alla Direzione aziendale, alla CommissioneParitetica Nazionale, le eventuali integrazioni o modifiche da apportareal sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrat-tuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto dall’ultimocomma del Titolo II "Organizzazione del lavoro".

13 Viene istituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da noverappresentanti delle Associazioni industriali e da nove rappresentanti delleOrganizzazioni sindacali.

14 La Commissione avrà il compito di:

– esprimere, entro 60 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sull’areafunzionale ed il livello di competenza delle mansioni sottoposte al suoesame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;

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– sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche daapportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovocontrattuale. Ciò con particolare riferimento a quanto previsto nel-l’ultimo comma del Titolo II "Organizzazione del lavoro".

15 L’esaurimento della procedura di cui ai punti precedenti rappresentaimprescindibile condizione di procedibilità per eventuali ricorsi alla autoritàgiudiziaria e per eventuali iniziative conflittuali.

PARAGRAFO C

16 La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai – effet-tuata in base alle disposizioni della legge e degli accordi interconfederali inmateria – viene mantenuta, agli effetti delle norme (legislative, regolamen-tari, contrattuali, sindacali, etc.) che prevedono un trattamento differen-ziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti, ilpresente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura:

GRUPPO 1) Qualifica QuadriQualifica impiegatizia:– area amministrazione: A 1 – B 1 – C 1 – F 1– area commerciale/ logistica: A 1 – C 1 – E 1– area manutenzione: A 1 – C 1 – D 1– area personale/org./EDP: A 1 – B 1 – C 1 – E 1 – F1 – area produzione: A 1 – C 1– area qualità: A 1 – C 1– area ricerca e sviluppo: A 1 – C 1 – E1– area servizi vari: A 1 – C 1 – E 1 – F 1

GRUPPO 2) Qualifica speciale:– area commerciale/ logistica: C 2– area produzione: C 2 – E 2– area qualità: C 2

GRUPPO 3) Qualifica operaia: – area commerciale/ logistica: F 3 – G 3 – H 3– area manutenzione: D 3 – E 3 – F 3 – H 3– area personale/org./EDP: E 3– area produzione: E 3 – F 3 – G 3 – H 3 – I 3– area qualità: E 3 – F 3 – G 3 – H 3– area ricerca e sviluppo: E 3 – F 3 – H 3– area servizi vari: F 3 – H 3 – I 3

CONTRATTO - PARTE II26

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17 I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o allaesecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodottisaranno inquadrati al livello H dopo un periodo massimo di 12 mesi di per-manenza nel livello I.

Nota a verbale

Le mansioni di cui all’allegato 3, sulla base dell’attività e della tecnologiaattuale, sono inquadrate, negli indicati livelli e posizioni professionali dellearee produzione e qualità.

Dichiarazione delle parti

Le parti convengono di costituire una Commissione paritetica con ilcompito di individuare, entro e non oltre il 31.12.2004, eventuali esem-plificazioni di mansioni dell’”Area Produzione” , con specifico riferimentoalle peculiari professionalità presenti nelle aziende dei seguenti com-parti:

- manufatti in vetroresina;

- laminati plastici;

- componenti per calzature.

Art. 5 – Cumulo di mansioni

Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diversilivelli, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sem-preché quest’ultima sia svolta con normale continuità.

Art. 6 – Passaggio di mansioni (1)

1 Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è statoassunto, o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successi-vamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamentesvolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

2 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto altrattamento corrispondente all’attività svolta.

CONTRATTO - PARTE II 27

(1) Per i quadri, vedasi art. 29 comma 1.

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CONTRATTO - PARTE II28

3 Il lavoratore che, per almeno 30 giorni consecutivi, disimpegni mansionisuperiori nell’ambito del medesimo gruppo di cui all’art. 4, passa al perti-nente livello superiore, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti condiritto alla conservazione del posto.

Art. 7 – Passaggi di qualifica

1 Il passaggio di qualifica non costituisce motivo per la risoluzione delrapporto di lavoro.

2 L’anzianità di servizio acquisita nella qualifica di provenienza è conside-rata utile per intero agli effetti degli scatti.

3 Agli effetti delle ferie, trattamento di malattia e di infortunio e del preav-viso, la suddetta anzianità di servizio è considerata utile:

– per intero nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualificaimpiegatizia;

– al 50% nei casi di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica spe-ciale o alla qualifica impiegatizia.

Chiarimento a verbale

Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore a quella di stipula-zione del presente contratto si richiamano le disposizioni contrattualivigenti al momento dei passaggi stessi.

Art. 8 – Orario di lavoro

PARAGRAFO A

ORARIO NORMALE DI LAVORO

1 Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dallenorme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata setti-manale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, nor-malmente distribuite su 5 giorni.

2 Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valu-tazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo ilnecessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all’art. 9.

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CONTRATTO - PARTE II 29

3 Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativa-mente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuodei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavo-rative di 8 ore ciascuna:

2004 2005 2006 2007

a. addetti a tre turni avvicendatigiornalieri, con attività svoltasu 17 turni settimanali 222 218 216 219

b. addetti a tre turni avvicendatigiornalieri, con attività svoltasu 18 o più turni settimanali 219,5 215,5 213,5 216,5

c. addetti a tre turni avvicendatigiornalieri, con attività svoltasu 21 turni settimanali 217,5 213,5 211,5 214,5

4 ll normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinatotenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, dellegiornate di riposo e delle riduzioni dell’orario di lavoro di cui all’articolo 9,di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all’articolo 15, escluse la ricorrenzadel Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.

5 I programmi attuati dall’azienda per la distribuzione delle giornate lavo-rative annue dei lavoratori interessati – che potranno anche riguardare sin-goli reparti o lavorazioni – nonché gli eventuali scostamenti, saranno tem-pestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione deigiorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contratta-zione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunica-zione effettuata dall’azienda.

6 Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazionidi organizzazione dell’attività lavorativa aziendale continuativamente pro-grammata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turnigiornalieri su più di 5 giorni la settimana.

ORARIO FLESSIBILE

7 A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell’intensità lavo-rativa in determinati periodi dell’anno, l’orario normale di lavoro di cui al

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CONTRATTO - PARTE II30

primo comma del presente articolo può essere realizzato anche comemedia su un arco di più settimane. A tal fine le aziende interessate attue-ranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative supe-riori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavo-rative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).

8 Tali programmi – che potranno anche riguardare singoli reparti o lavora-zioni – nonché gli eventuali scostamenti, saranno preventivamente comu-nicati e valutati con la RSU, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turnisettimanali.

* * *

9 Distribuzioni dell’orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presenteparagrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.

PARAGRAFO B

LAVORO STRAORDINARIO

10 Il ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessitàimprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammet-tere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi lenecessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni dipunta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionaliordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione deter-minate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la neces-sità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti e di far frontead adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolarimomenti dell’anno. Nelle suddette situazioni, l’azienda può far ricorso allavoro straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunica-zione alla RSU.

11 Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate,saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.

12 I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obbiet-tiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui alprecedente 10°comma, sono tenuti a disposizione della RSU.

13 Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturnoe festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavorostraordinario, nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autoriz-zati dalla Direzione aziendale.

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CONTRATTO - PARTE II 31

PARAGRAFO C

CONTO ORE

14 Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore, ai sensi di quantodisposto dai precedenti commi 10 ed 11, saranno al 50% recuperate entrol’anno successivo a quello di effettuazione.

15 Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze produttive e dimercato.

16 Le maggiorazioni verranno comunque corrisposte il mese successivo aquello dell’effettuazione.

PARAGRAFO D

LAVORO A TURNI

17 Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente program-mate su base annua per 17 o più turni settimanali, l’orario settimanale di 40ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposicompensativi.

18 I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore,dall’effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno peressi stabilito.

19 Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puòabbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratoredel turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite peril lavoro straordinario.

PARAGRAFO E

NORME DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 66/2003

20 In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs 66/2003,si conviene che la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferi-mento ad un periodo di 6 mesi. Tale disposizione non modifica l’attualedisciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e dicorresponsione delle relative maggiorazioni.

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21 In attuazione di quanto stabilito dall’art. 8 del D.Lgs 66/2003, si con-viene che la prescrizione di cui al comma 1 del suindicato articolo è assoltaqualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto didurata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.

22 In attuazione di quanto stabilito dall’art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs66/2003, si conviene che la prescrizione di cui al comma 1 del suindicatoarticolo è assolta in quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già inatto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque unperiodo minimo di riposo settimanale di 24 ore ed un riposo medio setti-manale di 35 ore da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.

23 In attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs 66/2003, siconviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso dianticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazioni di emer-genza, di garantire l’incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gliimpianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio didanni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dalmancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento deireparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifi-che necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sonocomunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata invigore del presente contratto. Considerata l’eccezionalità che deve caratteriz-zare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l’azienda informerà tem-pestivamente la RSU sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative moti-vazioni. In caso di assenza della RSU, l’azienda farà pervenire le informazionialle Organizzazioni sindacali provinciali, competenti per territorio, per il tramitedella locale Associazione territoriale dei datori di lavoro.

Nota a verbale

Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivicomprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.

Chiarimento a verbale

L’azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali ferie collettivee l’effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la RSU le problematicherelative, alla luce delle rispettive esigenze.

Dichiarazioni delle parti

1 In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrat-tuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire ilgodimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresìdell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

CONTRATTO - PARTE II32

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2 Le parti riconoscono che con quanto stabilito dal paragrafo E è statadata completa attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva disposti dalD.Lgs 66/2003.

Art. 9 – Giornate di riposo e riduzioni dell’orario di lavoro

1 I lavoratori hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo insostituzione delle festività soppresse dalla legge 5.3.1977, n. 54 e succes-sive modifiche e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo inter-confederale 26.1.1977.

2 Ai lavoratori indicati di seguito sono riconosciute le seguenti riduzioni diorario annue (comprensive delle riduzioni di orario di 40 ore di cui al punto11 del Protocollo ministeriale 22 gennaio 1983):

a) 116 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 21 turni settima-nali di 8 ore giornaliere - cicli continui;

b) 100 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 18 o più turni set-timanali di 8 ore giornaliere;

c) 80 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 17 turni settimanalidi 8 ore giornaliere e per quelli che prestano la loro opera su 2 turnidiurni per 7 giorni la settimana, per questi ultimi a partire dal 1°gennaio2001 la riduzione sarà di 88 ore;

d) 64 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni setti-manali di 8 ore giornaliere;

e) 52 ore per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi daquelli suindicati.

3 I riposi e le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno ripro-porzionati qualora nel corso dell’anno si verifichino i seguenti casi:assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, modifica dell’organizza-zione dell’attività che comporti una variazione del numero di turni setti-manali, assenze non retribuite, sospensione del rapporto di lavoro conl’ intervento della Cig.

4 I suddetti riposi assorbono sino a concorrenza, quanto a titolo di ridu-zione di orario già concesso o concordato a livello aziendale.

Chiarimento a verbale

Con riferimento a quanto stabilito dalla legge 28.12.1995, n. 549, sichiarisce che le giornate di riposo e le ore di riduzione dell’orario di lavoro,

CONTRATTO - PARTE II 33

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di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non sono computabili ai fini delsuperamento del limite di orario previsto.

Art. 10 – Lavoro a tempo parziale

1 Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario infe-riore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verti-cale e di tipo misto secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2, lett. c), d) e d)bis del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3 Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successi-vamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 7 e seguentidel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possonoessere previste clausole flessibili (relative alla variazione della colloca-zione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo par-ziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione inaumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausoleflessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componentedella RSU, indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla lorosottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenzia-mento.

4 Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate otemporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consensodi entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore difarsi assistere da un componente della RSU da egli indicato.

5 Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), illavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione dicui all’art. 20, comma 2. La variazione in aumento della durata della presta-zione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% delladurata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno ed è retribuitacon la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2,comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indi-retti e differiti.

6 La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumentodella prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso noninferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui alcomma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore pre-state nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello nor-male di 7 giorni.

CONTRATTO - PARTE II34

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CONTRATTO - PARTE II 35

7 I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall’art.4, comma2, lett. a) e b).

8 È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno inrapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all’art. 5 delD.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

9 È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoroaggiuntivo rispetto all’orario concordato entro un tetto massimo del 30%della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno. Tale pos-sibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempopieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.

10 Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall’effettuare lavoro supple-mentare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i qualirientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.

11 Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui alcomma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribu-zione di cui all’art. 20, comma 2, comprensiva dell’incidenza degli istitutiretributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti illimite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite conuna maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2,comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indi-retti e differiti.

12 Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la pre-stazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplinalegale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integra-zioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

13 La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, tri-mestralmente sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativatipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

Chiarimento a verbale

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la suavariazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per suanecessità.

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CONTRATTO - PARTE II36

Art. 11 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia

1 Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di sempliceattesa o custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 10 oregiornaliere o le 48 ore settimanali previste dal D.Lgs 66/2003.

2 La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:

– 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;

– 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.

3 Le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore set-timanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale senon eccedono gli orari settimanali di cui al 2°comma (45 e 48).

4 Le ulteriori ore di prestazione saranno compensate con quote orarie diretribuzione maggiorate del 18% fino a 60 ore settimanali, del 25% per la61ª ora settimanale e 35% per le ore successive.

5 Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima men-silità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal disconti-nuo in relazione al proprio orario.

6 Ai guardiani che prestano servizio esclusivamente notturno, fermorestando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di C= 0,05 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).

7 Restano ferme le migliori condizioni anche aziendali in atto.

Chiarimento a verbale

Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custo-dia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue,qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga difatto il carattere della discontinuità del lavoro.

Art. 12 – Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni: defini-zioni e maggiorazioni

1 Lavoro straordinario è quello prestato oltre la durata dell’orario normaledi lavoro stabilita dalle norme di legge.

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CONTRATTO - PARTE II 37

2 Lavoro notturno:

– per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4, è quello effettuatoin un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8 antimeridiane;

– per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, è quello effettuato tra le ore22 e le ore 6 antimeridiane.

3 Lavoro festivo è quello effettuato nella giornata destinata al riposo setti-manale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 15. Per i lavora-tori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale esettimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanaledeve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno antecedente a quellopredeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto intale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo e straordi-nario festivo.

4 Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:

1) lavoro straordinario diurno feriale dalla 41ª alla 48ª ora settimanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18% per la 49ª ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25%per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35%

2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi . . . . . .50%

3) lavoro straordinario festivo e domenicaledalla 41ª alla 48ª ora settimanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50% per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70%

4) lavoro domenicale con riposo compensativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25%

5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendatilavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30% lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50%

6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati)A. lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati

dalla 41a alla 48ª ora settimanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28%per la 49a ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60% per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75%

B. lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendatidalla 41a alla 48ª ora settimanale

- lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30%- lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50%

per la 49a ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60% per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75%

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7) lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4% turno notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28%

5 La maggiorazione per il lavoro effettuato nel turno notturno di cui alpunto 7) del precedente comma, viene incrementata, per ogni turno not-turno, dei seguenti valori:

Liv. C=

Q 6,17A 5,45B–C–D 4,54E–F 3,93G 3,64H 3,33I 2,97

6 Tali importi assorbono fino a concorrenza le somme aziendalmente cor-risposte per lo stesso titolo.

7 I lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, nel caso in cui siano addetti,nelle lavorazioni a turni, esclusivamente al turno notturno, in luogo dellamaggiorazione di cui al punto 5) del 4°comma, avranno diritto a quella dicui al punto 7) del 4°comma nonché agli importi di cui al 5°comma.

8 Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie degli ele-menti retributivi di cui ai punti a) e b) del 1° comma dell’art. 20, calcolatecon il coefficiente di cui all’art. 19.

9 Esse percentuali non sono cumulabili, dovendosi intendere che la mag-giore assorbe la minore. Peraltro, nei confronti del personale turnista, allemaggiorazioni sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati(turno diurno 4%, turno notturno 28% più importo fisso) andrà aggiunta lapercentuale di maggiorazione di cui al 4°comma punto 4) in caso di lavoroprestato in giornata domenicale con riposo compensativo e la percentualedi cui al 4°comma punto 2) in caso di lavoro non straordinario prestato neigiorni considerati festivi.

10 Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposoprevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in talcaso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal 4°comma, punto 7), del presente articolo.

CONTRATTO - PARTE II38

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11 Per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito dei turniavvicendati di cui al punto 7) comma 4 del presente articolo, verrà corri-sposta un’indennità di € 1,55 fino al 30 novembre 2005 e sarà elevata ad€ 4,50 dal 1 dicembre 2005. Per i lavoratori turnisti addetti a 18 o più turniavvicendati di 8 ore, l’indennità da corrispondere per ogni turno notturno dieffettiva prestazione, sarà di € 2,07 fino al 30 novembre 2005 e sarà ele-vata ad € 5,00 dal 1 dicembre 2005.

12 Le indennità di cui al comma precedente non sono computabili aglieffetti di alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR ed assorbono sino aconcorrenza quanto aziendalmente concesso o concordato allo stessotitolo.

13 Per ogni sabato effettivamente lavorato nell’ambito della disciplina diorario flessibile di cui all’art.8, 7°comma, verrà corrisposta un’indennità diC= 5,16, assorbibile sino a concorrenza di quanto aziendalmente concessoo concordato allo stesso titolo. Tale indennità, salvo diversa disposizioneaziendale, non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivicompreso il TFR.

Dichiarazioni delle parti stipulanti

1 Quanto stabilito dal presente articolo in materia di corresponsione dellemaggiorazioni non modifica le condizioni di miglior favore aziendali appli-cate alla data del 2 giugno 2004.

2 Le parti confermano quanto stabilito al punto 2 comma 3 del Protocollointerconfederale del luglio 93 e quindi, con particolare riferimento all’inden-nità di turno notturno di cui al comma 11 del presente articolo, ribadisconoche nulla potrà essere contrattato a tale titolo a livello aziendale fino allascadenza del presente contratto.

Chiarimenti a verbale

1 Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presentearticolo, si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sonoda computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrat-tuale.

2 La percentuale del 4% prevista per il lavoro effettuato in turni diurni verràcorrisposta anche ai lavoratori che si avvicendano nei due soli turni diurni.

CONTRATTO - PARTE II 39

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CONTRATTO - PARTE II40

Nota a verbale

Per tutto quanto previsto dal 4° comma punto 4) del presente articolorestano salve le condizioni, anche aziendali, di miglior favore che continue-ranno ad essere applicate.

Art. 13 – Turnisti a ciclo continuo

1 Per il lavoratore turnista addetto a cicli continui, intesi come tali quelliche si svolgono su tre turni avvicendati sull’ intero arco settimanale di 7giorni, l’orario normale annuo di lavoro di cui al 3° comma dell’art. 8 ècomprensivo dei riposi a fronte delle festività di cui ai punti b) e c), para-grafo A dell’art. 15 – esclusa la ricorrenza del Santo Patrono – ed illavoro prestato nelle stesse comporterà, in aggiunta ai valori dell’ inden-nità di turno, il riconoscimento della sola maggiorazione del 50% di cuiall’art.12.

2 La percentuale di maggiorazione per turno notturno, viene elevata, per ilavoratori di cui al presente articolo, al 40%; inoltre, fermo restante quantoprevisto dall’11° comma dell’art.12, tale maggiorazione viene incrementataper ogni turno notturno dei valori di cui al 5°comma dello stesso articolo.

Chiarimento a verbale

Le maggiorazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte tutte levolte che la distribuzione dell’orario di lavoro comporti, in via continua-tiva e per un periodo di tempo indefinito, la prestazione per 7 giorni, pre-vedendo quindi organicamente e sistematicamente il lavoro nelle 24 oredella domenica.

Art. 14 – Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni

1 Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera a turni avvicen-dati, le maggiorazioni di cui al 4° comma, punto 7), ed al 5° comma del-l’art. 12 ed all’art. 13 saranno computate nella retribuzione agli effetti dellefestività, delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di malattiao di infortunio e dei riposi aggiuntivi di cui all’art.9, sulla base della maggio-razione media realizzata negli ultimi dodici mesi.

2 Restano salvi altri eventuali periodi di riferimento aziendalmente con-cordati.

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CONTRATTO - PARTE II 41

Ar t. 15 – Giorni festivi e riposo settimanale

PARAGRAFO A – Giorni festivi

1 Sono considerati festivi:

a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del para-grafo B del presente articolo e delle disposizioni legislative vigenti;

b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1°maggio e le altre che eventualmente, insostituzione o in aggiunta, venissero stabilite;

c) le seguenti dieci festività:

11) Capodanno 12) 6 gennaio – Epifania 13) Lunedì di Pasqua – giorno dell’Angelo 14) 2 giugno – festa della Repubblica 15) 15 agosto – Assunzione 16) 1°novembre – Ognissanti 17) 8 dicembre – Immacolata Concezione 18) 25 dicembre – S. Natale 19) 26 dicembre – S. Stefano 10) giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento e le

altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero sta-bilite;

d) il giorno di Pasqua.

2 In occasione della Pasqua, e comunque in coincidenza di una o piùfestività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo tra di loro, o con ladomenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non siproceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta allaretribuzione mensile, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolatacon riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.

3 Il lavoro nelle festività sopraindicate è consentito sotto osservanza dellenorme di legge e del presente contratto; comunque la effettuazione dellavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cuiall’art. 12 del presente contratto, salvi i casi di recupero o spostamento.

4 Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese dinovembre verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile a frontedella festività soppressa del 4 novembre, l’importo di 1/25 della retribu-zione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cuiall’art. 20, comma 2.

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CONTRATTO - PARTE II42

PARAGRAFO B – Riposo settimanale

5 Come previsto dal D.Lgs 8.4.2003, n. 66 e fatto salvo quanto dispostoper i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, poten-dosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casiprevisti dalla legge stessa.

6 Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanalenon venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personalecompete il riposo compensativo.

Art. 16 – Ferie

1 Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore in servizio ha diritto ad unperiodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione, calcolata conriferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2,secondo i termini sotto indicati:

A) per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4

– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;

– 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.

B) per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4

– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;

– 4 settimane e 4 giorni (pari a 24 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni sino al 30 giugno 2007 e 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) dal 1 luglio 2007.

2 In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equival-gono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la con-centrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.

3 Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività pre-viste dalle lettere b) e c) – Paragrafo A del 1°comma dell’art. 15 che cadonoin tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni disosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5giorni) non sono computabili, agli effetti delle ferie, e pertanto si farà luogoad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse, ovvero, d’accordocon la RSU, al pagamento per le giornate di ferie non godute.

4 La malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmentecomunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e dicontratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:

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CONTRATTO - PARTE II 43

a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso;

b) malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi.

5 Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di cui al1° comma è stabilito in 30 giorni di calendario.

6 La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmentecon le esigenze del servizio.

7 Come previsto dall’art.10 del D.Lgs. 66/2003, così come modificato dalD.Lgs. 213/2004, il lavoratore ha diritto al godimento di almeno 4 settimanedi ferie nell’anno feriale di maturazione.

8 Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso digiustificato impedimento, il mancato godimento delle giornate eccedenti lequattro settimane di ferie deve essere compensato con una indennitàsostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferienon godute, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cuiall’art. 20, comma 2, nella misura in atto al momento della liquidazione.

9 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non puòcoincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Il lavoratore ha dirittoalla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di annoferiale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito dell’intero periodo diferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzoper le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese supe-riori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.

10 Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo diferie, l’azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritornonella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previstodall’art. 31 del presente contratto.

Norma transitoria

I lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4, assunti precedentemente al31.3.1996, al compimento del 18mo anno di anzianità, hanno diritto a 5 set-timane e 2,5 giorni di ferie (pari a 27,5 giorni lavorativi).

Chiarimento a verbale

L’interruzione delle ferie per le ragioni di cui ai punti a) e b), comma 4,del presente articolo – analogamente agli altri casi di mancato godi-mento delle ferie per malattia intervenuta prima del periodo feriale – noncomporta l’automatico prolungamento del periodo feriale stesso ed il

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CONTRATTO - PARTE II44

lavoratore, qualora guarito, è tenuto a rientrare in servizio al termine didetto periodo.

Dichiarazione delle parti stipulanti

Le parti, con la regolamentazione di cui al 4° comma del presentearticolo, hanno inteso disciplinare pattiziamente la fattispecie dell’ insor-genza della malattia durante il periodo feriale, al fine di superare le pro-blematiche interpretative poste dalla giurisprudenza di legittimità e dimerito.

Ar t. 17 – Trattamento economico minimo

1 I minimi contrattuali per ciascun livello sono fissati nella seguente tabella:

Liv. all’1/6/2004 all’1/1/2005 all’1/7/2005

I 497,29 519,81 530,04H 572,23 599,41 611,76G 607,12 636,63 650,04F 664,24 697,24 712,24E 701,86 735,25 750,42D 759,29 793,45 808,98C 770,48 805,42 821,30B 781,68 817,40 833,63A 871,29 908,17 924,94Q 959,20 998,02 1015,67

I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degliaumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:

Liv. 1/6/2004 1/1/2005 1/07/2005 Totale

I 25,25 22,52 10,23 58,00H 30,47 27,18 12,35 70,00G 33,08 29,51 13,41 76,00F 37,00 33,00 15,00 85,00E 37,44 33,39 15,17 86,00D 38,31 34,16 15,53 88,00C 39,18 34,94 15,88 90,00B 40,05 35,72 16,23 92,00A 41,35 36,88 16,77 95,00Q 43,53 38,82 17,65 100,00

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CONTRATTO - PARTE II 45

2 Le parti concordano che, ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali delbiennio 2006-2007, la retribuzione media di riferimento è pari a C= 1500,00lordi mensili.

Importo forfetario

1 Al personale in forza alla data del 1° giugno 2004 verrà corrisposto unimporto forfetario di € 150,00 lordi, da erogarsi con le competenze delmese di giugno 2004.

2 L’importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesidi servizio prestati presso l’azienda nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2004,computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

3 Tale importo non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattualinonché del TFR.

Note a verbale

1 Le parti si danno atto che i sopraindicati aumenti economici sono com-prensivi di tutti gli scostamenti tra l’inflazione programmata e l’inflazionereale registrati sino al 31 dicembre 2003. Gli aumenti del biennio 2004 e2005 sono calcolati sulla base di un’inflazione del 4,1%.

2 I costi relativi ai contributi al Fondo Gomma Plastica a carico delle aziende(0,2%) così come lo scostamento di inflazione relativo al 2001 (0,1%) sarannocomputati negli oneri economici dell’Accordo di rinnovo di fine 2005.

Art. 18 – Indennità di contingenza

1 I valori della indennità di contingenza sono riportati nella seguente tabella:

Liv. C=

I 511,63H 513,76G 513,87F 515,61E 517,41D 521,40C 521,40B 521,40A 527,19Q 531,81

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2 L’Elemento Distinto della Retribuzione, di C= 10,33 mensili, è regolato dalProtocollo 31 luglio 1992 sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione ed ilcosto del lavoro.

Art. 19 – Divisore orario

Per tutti i lavoratori la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribu-zione mensile per 173.

Art. 20 – Elementi della retribuzione

1 Sono elementi retributivi mensili i seguenti:

a) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, even-tuale importo retributivo individuale ex art. 17 del CCNL. 2.7.92, eventualiaumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);

b) indennità di contingenza.

2 Ai fini del pagamento degli istituti del contratto che richiamano il pre-sente articolo, gli elementi retributivi contrattuali da computare ove spet-tanti e le relative modalità di calcolo sono i seguenti:

– elementi retributivi di cui al 1°comma del presente articolo;

– cottimo di cui all’art. 23: media del mese precedente;

– ad personam cottimo di cui all’art. 23, comma 22;

– ad personam compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cuialla Norma transitoria in calce all’art. 23 del CCNL 15.4.2000;

– premio di produzione di cui alla Nota a verbale dell’art. 25 e indennitàsostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5 dello stesso arti-colo 25;

– maggiorazioni per lavoro a turni per i lavoratori che prestano normal-mente la loro opera a turni avvicendati, di cui all’art. 14: maggiorazionemedia realizzata negli ultimi 12 mesi, salvo altri eventuali periodi di riferi-mento aziendalmente in vigore;

– ad personam turni di cui all’art. 27;

– E.D.R. di cui al Protocollo 31.7.92;

– ad personam indennità nocive di cui alla Dichiarazione a verbale all’art. 43del CCNL. 2.7.92.

3 Gli elementi aziendali da computare, a questi fini, trovano regolamenta-zione nella normativa aziendale secondo quanto in atto.

CONTRATTO - PARTE II46

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Chiarimento a verbale

Gli importi corrisposti dalle aziende ai lavoratori a fronte degli scatti dianzianità maturati fino al 30.6.1980 e congelati secondo quanto previstodal 2°comma della "Norma transitoria" all’ar t. 21 del CCNL 14.7.1980 sonocompresi tra gli elementi retributivi mensili di cui alla lettera a), 1° commadel presente articolo.

Art. 21 – Corresponsione della retribuzione

1 La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con lemodalità in atto nelle singole aziende.

2 Nel caso che l’azienda, per fatto da essa dipendente e al di fuori deicasi di contestazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno dipieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale disconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltreil lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla cor-responsione del TFR e della indennità di mancato preavviso.

3 All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un pro-spetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome,cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cuila retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importicostituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contin-genza, ecc.) e la elencazione delle trattenute e le ore da recuperare aisensi dell’art. 8, par. C.

4 Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore dilavoro o di chi ne fa le veci.

5 Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, incaso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione,dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzionenon contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quie-tanza per la somma corrisposta.

6 La retribuzione normale ai lavoratori è corrisposta in misura mensile,fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base aigiorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effet-tivamente lavorate.

7 Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera perl’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto

CONTRATTO - PARTE II 47

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CONTRATTO - PARTE II48

per ferie, per festività o per altre cause che comportano il diritto allaretribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo siintenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altreassenze retribuibili e le festività di cui alle lettere b) e c) – Paragrafo Adell’art. 15, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;

b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferioread un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verràdetratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.

8 Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribui-bili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando alsuddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (rife-rito al singolo lavoratore):

173

ore lavorative del mese

9 Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestatesecondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero state assenzedi alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).

10 In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco dipiù settimane come previsto dal 7°e 17°comma dell’art. 8, la retribuzionenormale mensile rimane ragguagliata all’orario di 40 ore settimanali; per-tanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavora-tive del mese si intendono riferite a tale durata.

Art. 22 – Reclami sulla retribuzione

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quellaindicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualitàdella moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore chenon vi provvede, perde ogni diritto per ciò che riguarda il danaro contenutonella busta stessa.

Art. 23 – Lavoro a cottimo

1 Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro acottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme cheseguono.

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CONTRATTO - PARTE II 49

PARAGRAFO A

2 Le tariffe di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento)devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi nor-malmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, ilconseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12% del minimo dipaga base del proprio livello, con l’aggiunta dell’ importo di C= 0,52 mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la genera-lità (intendendosi per tale almeno i due terzi) dei lavoratori lavoranti a cot-timo in un medesimo reparto, con la stessa tariffa, nei periodi sopra indi-cati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto minimo,il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complessodi lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore al nor-male.

3 Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disci-plina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantitauna percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minimadi cottimo.

4 Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conse-guire il minimo previsto dai precedenti commi, per cause a lui non imputa-bili e salva l’ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamentodelle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integratafino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

PARAGRAFO B

5 La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o conse-gnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) descrizione del posto di lavoro;

b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;

c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;

d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di ren-dimento);

e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nellediverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qua-lora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degliimpianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto dilavoro.

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CONTRATTO - PARTE II50

6 L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione com-pleta della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equiva-lenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo para-grafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo diriservatezza sulle informazioni acquisite.

7 Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne daràpreventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della RSU dicui al 10°comma.

8 Successivamente l’azienda comunicherà al lavoratore gli elementiriepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo dipaga e – a richiesta – anche con riferimento ai risultati delle singoletabelle (o tariffe).

9 La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere for-nita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione,costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate noncontemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normal-mente non si effettua la rilevazione dei tempi.

PARAGRAFO C

10 Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia dicottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per glistabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 peroltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nellecontroversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).

11 Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (otariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito,in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui alprecedente comma.

12 Nell’espletamento del loro compito, i delegati della RSU di cui al 10°comma potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.

13 Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il ricono-scimento della retribuzione di fatto.

14 Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al 2°comma, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.

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PARAGRAFO D

15 La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per unperiodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare latabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della RSU di cui al precedente10°comma.

16 Durante il predetto periodo le parti hanno facoltà di instaurare vertenzasecondo le procedure previste dal presente contratto.

17 Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una inte-grazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assesta-mento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore al 90% di quellomedio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione.

18 Terminato tale periodo nessuna integrazione spetterà al lavoratore,salvo quanto disposto dalle norme di cui al paragrafo successivo.

PARAGRAFO E

19 I delegati della RSU, di cui al 10° comma, qualora constatino che leeffettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce unatabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere aquelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella mede-sima, segnaleranno il caso all’azienda.

20 L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e sianosuperabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo mas-simo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrispostibonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento dellasegnalazione dei delegati della RSU di cui al 10°comma all’azienda e perla successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca per-dite per cause a lui non imputabili.

21 Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comun-que non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà adisporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie,regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma deiprecedenti paragrafi C e D. Qualora esista divergenza sulla stessa esi-stenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegatidella RSU, di cui al 10° comma del presente articolo, potranno instaurareregolare controversia.

CONTRATTO - PARTE II 51

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PARAGRAFO F

22 Ai lavoratori che abbiano lavorato a cottimo per oltre 15 anni, qualoravengano definitivamente spostati a lavori ad economia, sarà riconosciuto,"ad personam", un importo pari all’80% dell’eventuale conseguente per-dita di guadagno, calcolata in base al rendimento medio realizzato negliultimi 3 anni precedenti la decorrenza dell’"ad personam".

23 Con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, lo sposta-mento viene considerato definitivo trascorso un periodo di 6 mesi.

24 Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro a cottimo,l’importo di cui al 22° comma non è cumulabile con l’utile di cottimo che gliverrà corrisposto, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.

25 Quando i lavoratori lavorino con tabelle di cottimo (o tariffe) già assestate,il conteggio del guadagno sarà fatto complessivamente alla fine del periodo dipaga, indipendentemente dai risultati di ciascuna tabella di cottimo (o tariffa).Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore diinterruzione dovute a causa non dipendente dalla volontà del lavoratore.

26 Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tabelle di cottimo (otariffe) assestate e quelle in corso di assestamento. Per queste ultime, ovei loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cot-timo, l’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata perl’integrazione prevista dal 4°comma.

27 Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fattoa cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scaderedei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.

28 Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamentoquando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’even-tuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia illavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo siaultimato, il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumi-bile liquidazione.

29 Quando il lavoratore passa da lavoro a cottimo a quello ad economia,nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cot-timo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produ-zione individuale.

CONTRATTO - PARTE II52

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CONTRATTO - PARTE II 53

30 Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavora-tori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base,la percentuale minima di cottimo.

31 Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo pre-determinato.

32 Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non trove-ranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Norme transitorie

1 Con riferimento alle variazioni della paga base stabilite dal presente con-tratto, l’utile minimo di cottimo di cui al comma 2, alle decorrenze del 1°giugno 2004, del 1°gennaio 2005 e del 1°luglio 2005, sarà riproporzionatosenza oneri né vantaggi rispetto alla situazione precedente.

2 Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui all’art. 25 delCCNL 30 marzo 1996, viene definitivamente consolidato negli importi in attoprecedentemente alla stipula del presente contratto e continuerà ad essereerogato “ad personam” ai soli lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2000.Gli importi di cui sopra saranno corrisposti diminuiti di una cifra pari a C= 4,13nel caso in cui il lavoratore interessato usufruisca anche dell’indennità sosti-tutiva del premio di risultato di cui al comma 5 dell’art. 25 del presente con-tratto.

3 Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendal-mente in misura diversa da quella di cui all’art. 25 del CCNL 30.3.1996segue la disciplina di cui alla Nota a verbale posta in calce all’art. 25 delvigente CCNL.

Art. 24 – Scatti di anzianità

1 Per ogni biennio di servizio maturato presso la stessa azienda ogruppo (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo allastessa società), verrà riconosciuto un aumento retributivo in cifra fissa, ilcui importo è pari a:

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CONTRATTO - PARTE II54

Livello C=

Q 20,14A 18,59B–C–D 16,53E–F 13,94G 13,43H 11,88I 10,33

2 Il numero massimo maturabile di tali scatti è di 5.

3 Gli stessi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo aquello in cui si compie il biennio di anzianità.

4 In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degliscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo saràdiviso per il valore dello scatto di anzianità corrispondente al nuovo livello.Il quoziente indicherà il numero intero e la frazione di scatti di anzianità giàmaturati dal lavoratore e, per differenza con il totale degli scatti previsti dalpresente articolo, il numero intero e la frazione di scatti di anzianità damaturare.

5 La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello saràutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.

6 Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventualiaumenti di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzia-nità maturati o da maturare.

Art. 25 – Contrattazione di II livello

MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE A LIVELLO AZIENDALE

1 In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, ilvigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrat-tazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di II livello riguar-derà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri delCCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clau-sole di rinvio.

PREMIO DI RISULTATO

2 Con riferimento all’impresa o alle singole unità produttive, la contratta-

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zione aziendale a contenuto economico riguarda l’ istituzione di un pre-mio per obbiettivi, calcolato con specifico riferimento ai risultati conse-guiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti ed aventicome obbiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività ed altri ele-menti di competitività. In apposito incontro a livello aziendale, le parti,sulla base di elementi comuni di conoscenza ed attraverso opportunicoinvolgimenti, verificheranno l’esistenza delle condizioni per l’ istituzionedei premi di risultato e dei conseguenti obbiettivi, condizioni quali l’anda-mento economico dell’ impresa, le prospettive di sviluppo occupazionale,le prospettive di competitività e produttività nonché le essenziali condi-zioni di redditività.

3 Il premio di risultato, la cui erogazione viene effettuata a consuntivo econ il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla contrattazione aziendale,ha caratteristiche proprie e diverse rispetto a tutti gli altri elementi dellaretribuzione. Esso è, per sua natura, variabile e determinato in correlazionealla realizzazione degli obbiettivi concordati. Potrà essere differenziato infunzione delle condizioni di lavoro, delle diverse prestazioni lavorative e dialtre modalità aziendalmente definite dalle parti.

4 Le parti potranno determinare, a livello aziendale, forme, tempi e clau-sole per la verifica dei risultati e per l’eventuale riesame degli obbiettivi pre-fissati, in relazione a rilevanti modifiche delle condizioni delle unità produt-tive o dell’impresa.

5 Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che nonabbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione odel premio di risultato, si potrà sostituire il premio di risultato con l’inden-nità prevista all’allegato 1 del presente contratto.

6 Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993,l’accordo aziendale ha durata quadriennale.

7 In funzione delle distinte situazioni di programmabilità degli obbiettiviriscontrabili nelle aziende, l’individuazione degli stessi e la determinazionedei premi da erogare al loro raggiungimento potranno avvenire con tempi emodalità da definire a livello aziendale.

8 Per favorire migliori relazioni sindacali, la richiesta di rinnovodell’accordo dovrà essere presentata in tempo utile, al fine di consentirel’apertura del negoziato due mesi prima della scadenza del precedenteaccordo, con l’esclusione di qualsiasi azione diretta, per il tempo ed allecondizioni previste dall’Accordo interconfederale 25.1.90 e dal Protocollo23.7.93.

CONTRATTO - PARTE II 55

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Nota a verbale

1 I premi di produzione e gli istituti retributivi analoghi stabiliti a livelloaziendale e consolidati in cifra ai sensi della Nota a verbale in calce all’art.26 del CCNL 30 marzo 1996, vengono regolati come segue:

– ai lavoratori in forza alla data del 15 aprile 2000 continueranno ad esserecorrisposti “ad personam”;

– ai lavoratori assunti a decorrere dal 16 aprile 2000 saranno corrispostiper intero alla fine del 4º anno di anzianità di servizio e pro rata nei primiquattro anni, secondo modalità definite a livello aziendale.

Ciò anche in considerazione dei necessari momenti di training e di ade-guata qualificazione professionale.

2 Quanto sopra stabilito trova applicazione anche per il compenso sosti-tutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendalmente in misura diversada quella di cui all’art. 25 del CCNL 30.3.1996.

Dichiarazione delle parti

Le parti si danno atto che la disciplina del premio di risultato, di cui alpresente art. 25, è pienamente in linea con i principi del Protocollo 23.7.93e che i premi aziendali stipulati in conformità alla stessa hanno i requisitinecessari per usufruire dei benefici, in particolare contributivo–previden-ziali, eventualmente stabiliti dalla legge.

Art. 26 – Tredicesima mensilità

1 A norma di quanto stabilito dall’art. 17 dell’Accordo interconfederale27.10.1946, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato inservizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilitàdi importo ragguagliato alla retribuzione mensile, calcolata con riferimentoagli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.

2 La corresponsione di tale mensilità deve avvenire prima di Natale, salvoconguaglio per gli eventuali elementi mobili.

3 Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corsodell’anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimidell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizioprestati presso l’azienda, computando come mese intero la frazione dimese superiore a 15 giorni.

4 Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolodei dodicesimi di cui sopra.

CONTRATTO - PARTE II56

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CONTRATTO - PARTE II 57

Ar t. 27 – Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni

1 Ai lavoratori che si siano avvicendati su tre o su due turni per oltre 20anni, qualora vengano definitivamente spostati ad orari diurni, sarà ricono-sciuto "ad personam" un importo in cifra corrispondente all’80% dell’even-tuale conseguente perdita di guadagno calcolata in base alla maggiora-zione a tale titolo mediamente realizzata negli ultimi tre anni precedenti ladecorrenza dell’"ad personam" stesso.

2 Con riferimento a quanto previsto al comma precedente, lo sposta-mento viene considerato definitivo, trascorso un periodo di 6 mesi.

3 Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro in turni, l’importodi cui al 1° comma non è cumulabile con l’indennità di turno che gli verràcorrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.

Art. 28 – Indennità speciali

Ai lavoratori del Gruppo 1) dell’art. 4 verranno corrisposte le seguentiindennità speciali:

a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione

Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denarocontante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziariadegli errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliataall’8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e dellaindennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione,dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garan-tito presso un Istituto di Credito di comune gradimento. I relativi inte-ressi matureranno a favore del lavoratore.

b) Indennità per disagiata sede

Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presentipossibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colle-ghino la località stessa con i centri abitati, ed il perimetro del più vicinodi questi disti km. 5 ed oltre, l’azienda che non provvede in modo ido-neo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato inden-nizzo da stabilire di comune accordo.

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CONTRATTO - PARTE II58

Ar t. 29 – Quadri

1 In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta insostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,l’attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previstodall’art. 6 della legge 13.5.1985, n. 190 ed in deroga all’art. 6 comma 3 delpresente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purchécompresi in un massimo di 12 mesi.

2 Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia di brevetti e didiritti di autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è rico-nosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di rela-zioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte.

3 A favore dei quadri verranno promossi interventi formativi e di aggiorna-mento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di espe-rienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate.

4 Ai quadri verrà assicurata la copertura delle spese e l’assistenza legalein caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa graveo dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzionisvolte.

Nota a verbale

La copertura delle spese e l’assistenza legale di cui al 4° comma delpresente articolo verrà assicurata anche ai lavoratori che svolgono funzioniche possono comportare responsabilità di carattere civile e/o penale.

Art. 30 – Trattenute per risarcimento danni

1 I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere con-testati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.

2 Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo chela retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.

Ar t. 31 – Trasferta

1 Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normalimezzi di trasporto;

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b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio – nei limiti della normalità –quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;

c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espleta-mento della missione;

d) se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato alseguente comma 3) un’indennità giornaliera per spese di altra natura,non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementiretributivi indicati dall’art. 20, comma 2 del presente contratto. Se lamissione dura più di 24 ore, l’indennità verrà calcolata moltiplicando il30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per ilnumero dei giorni di missione.

2 Il trattamento di cui alla lettera d) assorbe l’eventuale compenso peranticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione.Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratoredelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale gior-naliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cuiall’art. 12.

3 L’indennità di cui alla lettera d) sarà corrisposta nella misura del 20%quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle man-sioni che il lavoratore normalmente disimpegna.

4 L’indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessuneffetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamentiaziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore lafacoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.

Nota a verbale

Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene divi-dendo per 25 quella mensile.

Art. 32 – Trasferimento

1 Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, nor-malmente con congruo preavviso, fermo restando che lo stesso puòessere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovateragioni tecniche, organizzative e produttive.

2 Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenzal’effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto prece-dentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle

CONTRATTO - PARTE II 59

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condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di ori-gine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso le località dinuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e com-petenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle suespecifiche prestazioni.

3 Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento hadiritto alla indennità di preavviso.

4 Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spesedi viaggio, di vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famigliache lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo gradoed affini entro il secondo), nonché il rimborso delle spese di trasporto (pergli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità eprevi opportuni accordi da prendersi con l’azienda.

5 È anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio,l’ indennità di trasferta di cui al punto d) dell’art. 31. Inoltre gli deve esserecorrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimentocommisurata a mezza mensilità della retribuzione di cui all’art. 20,comma 1, lettere a) e b) che andrà a percepire nella nuova residenza;quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisu-rata alla intera mensilità della retribuzione di cui all’art. 20, comma 1, let-tere a) e b). Qualora per effetto del trasferimento, il lavoratore debba cor-rispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto diaffitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro, prece-dentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborsodi tale indennizzo.

6 Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rim-borso delle spese di viaggio e di trasporto.

Art. 33 – Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

1 Per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, in caso di interruzioni dilavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggiodella retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando que-ste, nella giornata, non superino i 60 minuti.

2 In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti,se l’azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto allacorresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

3 Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimistaquando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

CONTRATTO - PARTE II60

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4 È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore dilavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concor-date tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria. Il recupero deveessere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite diun’ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loroopera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.

Ar t. 34 – Trattamento in caso di sospensione o di riduzionedell’orario di lavoro

1 Per quanto attiene il trattamento da usarsi in caso di sospensione o diriduzione dell’orario di lavoro, si richiamano le norme di legge e gli accordiinterconfederali in materia.

2 Rimane ferma, per il lavoratore, la facoltà di richiedere, in caso disospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordotra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamentodi tale termine, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte leindennità compreso il preavviso.

Chiarimento a verbale

Laddove le norme sopra citate prevedano un trattamento a caricodell’azienda, questo non è cumulabile con quanto erogato dalla Cassa Inte-grazione Guadagni (INPS).

Art. 35 – Permessi ed altre facilitazioni

PARAGRAFO A – Permessi di entrata ed uscita

1 A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che unlavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nelsuo orario di lavoro.

2 Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento senon è autorizzato dalla Direzione.

3 Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimentose non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suosuperiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione dellavoro effettivamente prestato.

CONTRATTO - PARTE II 61

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CONTRATTO - PARTE II62

PARAGRAFO B – Congedi parentali e permessi per necessità diverse

4 L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, surichiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomu-nitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine.

5 Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di han-dicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5.2.1992, n. 104 e succes-sive modifiche.

6 In materia di congedi parentali ed in particolare di permessi per ildecesso di familiari, valgono le disposizioni di cui alla legge 8.3.2000, n. 53e sucessive modifiche.

7 L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un per-messo retribuito di tre giorni per l’effettuazione degli accertamenti e delprelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono esserecomprovati da specifiche certificazioni.

PARAGRAFO C – Volontariato

8 Per i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nei regi-stri di cui all’art. 6 della legge quadro sul volontariato, 11.8.1991, n. 266, leparti si richiamano alle facilitazioni in tema di flessibilità dell’orario di lavoropreviste dall’art. 17 della suddetta legge.

Art. 36 – Aspettativa

1 L’azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, per neces-sità personali o familiari, un periodo di aspettativa, che non comporterà, adalcun effetto, la maturazione dell’anzianità né il diritto alla retribuzione.

2 Per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari valgono le disposi-zioni di cui alla legge 26.6.1990, n.162.

Art. 37 – Congedo matrimoniale

1 Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigentiin materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, unperiodo di congedo, con decorrenza della retribuzione (calcolata con riferi-

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mento agli elementi di cui all’art. 20, comma 2), pari a 15 giorni consecu-tivi, computati escludendo i giorni festivi.

2 Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda condeduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere daparte dell’INPS ed è subordinato, in tale caso, al riconoscimento del dirittoda parte dell’istituto stesso.

3 Nel caso che la normativa in questione subisca variazioni per nuoviaccordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che inrapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presentearticolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento.

Ar t. 38 – Servizio militare

1 Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiereagli obblighi di leva è disciplinato dalle norme di legge in materia in forzadelle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servi-zio militare, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

2 Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ed il lavoratore hadiritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalledisposizioni in vigore all’atto del richiamo.

3 Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavora-tore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mesedalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puòessere considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità.

Ar t. 39 – Infortunio e malattie professionali

1 In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto con-cerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gliobblighi assicurativi.

2 L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivitàlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al pro-prio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure dipronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

3 Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attri-buibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambientedi lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto per-ché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.

CONTRATTO - PARTE II 63

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CONTRATTO - PARTE II64

4 Nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovrà atte-nersi alle istruzioni previste dall’art. 40 sul trattamento di malattia ed infor-tunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stessoarticolo stabilito.

5 Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente arti-colo, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto finoalla guarigione clinica o stabilizzazione.

6 I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera diassistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devonoessere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Ar t. 40 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio nonprofessionali

1 L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dallavoratore all’azienda tempestivamente e comunque entro il normale orariodi lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, salvo impedi-mento a lui non imputabile.

2 Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda al piùpresto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza,il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio.

3 Nell’occasione, e nel prosieguo dell’assenza, l’azienda ha facoltà di faraccertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i serviziispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondole modalità previste dalle norme di legge e del presente contratto.

4 A tal fine viene stabilito quanto segue:

a) per consentire l’effettuazione della visita di controllo della malattia, illavoratore assente ha l’obbligo, anche nel caso in cui sia autorizzato aduscire dal medico curante, di farsi trovare nel proprio domicilio o inquello che abbia tempestivamente comunicato all’inizio dell’assenza,almeno per quattro ore giornaliere, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17alle ore 19 di ciascun giorno della settimana;

b) ferma restando l’entità e la durata minima delle fasce predette, la lorocollocazione potrà essere modificata in funzione delle specifiche nor-mative degli enti competenti;

c) sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio pervisite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite dicontrollo; in tali casi il lavoratore ha l’obbligo di darne, salvi i casi di

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CONTRATTO - PARTE II 65

forza maggiore, preventiva comunicazione all’azienda e di fornire, a giu-stificazione, la relativa certificazione.

5 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al 1° e 2° comma delpresente articolo, l’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, saràconsiderata ingiustificata ai fini economici e disciplinari.

6 Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al 4°comma del presentearticolo il lavoratore decadrà dall’intero trattamento economico per l’interoperiodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo,esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita dicontrollo e ferma restando l’azione disciplinare.

7 Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia od infortunio non profes-sionale, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi a lui impu-tabili (ad es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore,non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:

a) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;

b) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;

c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.

8 Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, l’azienda ricono-scerà ai lavoratori, non in prova e non in cassa integrazione guadagni, iseguenti trattamenti:

Appartenenti al Gruppo 3) di cui all’art. 4:

– anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennitàa carico dei competenti istituti;

– corresponsione di un’integrazione della predetta indennità sino a rag-giungere complessivamente l’importo netto dell’intera retribuzione, cal-colata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20,comma 2, nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui aipunti a), b) e c) del comma 7;

– sempre nei limiti di conservazione del posto sopra indicati, qualora lacorresponsione delle indennità a carico degli istituti di cui sopra venissea cessare esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previstidalle rispettive regolamentazioni, corresponsione della metà della retri-buzione di cui sopra.

Appartenenti ai Gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4:

– corresponsione della retribuzione calcolata come sopra secondo leseguenti misure:

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a) intera nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nell’ipotesi di cui ai puntia), b) e c) del comma 7;

b) due terzi nei successivi 3, 5 e 7 mesi, sempreché non risultino superati ilimiti temporali delle prestazioni economiche di malattia dell’istitutoassicuratore;

c) metà quando non risulti applicabile, sempre nei limiti di conserva-zione del posto sopra indicati, quanto previsto dai precedenti punti a)e b).

9 Il trattamento economico di cui al precedente comma ricomincia exnovo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senzaalcuna assenza per malattia.

10 Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc val-gono le norme legislative in vigore.

11 ll lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del tratta-mento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

12 Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva ilrapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennitàpreviste dal presente contratto per il caso di licenziamento.

13 Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento in caso di malattiaod infortunio, nonché i doveri dei lavoratori durante l’ interruzione delservizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali inmateria.

14 Le assenze dal lavoro per malattia od infortunio sono computate aglieffetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione delposto contrattualmente previsti.

15 Superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trat-tamenti sopra indicati per un continuativo grave evento morboso, il lavora-tore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddettilimiti, di un periodo di aspettativa della durata di 5 mesi, durante il qualenon decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessuneffetto.

16 In presenza di malattie particolarmente gravi per natura e continuità diassenza, documentate clinicamente, azienda e RSU esamineranno i possi-bili interventi di tutela in quanto il lavoratore interessato ne faccia richiesta,nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

17 Nell’ipotesi in cui la malattia o l’infortunio sia ascrivibile a responsabilità

CONTRATTO - PARTE II66

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di terzi, il lavoratore ha l’obbligo di fornire all’azienda le generalità delresponsabile ed ogni altra informazione utile a consentire all’aziendastessa di effettuare l’azione di recupero delle somme da essa corrisposteper il trattamento di cui al presente articolo.

Chiarimenti a verbale

1 L’azienda anticiperà ai lavoratori, anche se in prova, le indennità acarico dell’Inail, a condizione che le anticipazioni non siano soggette acontributi assicurativi e previdenziali e che ne venga garantito il rimborsoda parte dell’ istituto, attraverso conguaglio od altro analogo sistema.

2 I periodi di conservazione del posto di cui al 7°comma, nel caso di piùassenze, si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi.

3 Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di malattiaprevisto dal comma 8 del presente articolo, l’azienda corrisponderàun’integrazione dell’indennità a carico degli istituti assicuratori, anche conriferimento alla 13a mensilità.

Nota a verbale

1 Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze sono trale cause che incidono negativamente sull’organizzazione produttiva,sull’efficienza e sulla competitività delle aziende e, di conseguenza, sullastessa occupazione. Le parti firmatarie confermano quindi che la diminu-zione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.

2 A tal fine, in occasione degli incontri del Comitato paritetico nazio-nale, le parti firmatarie porranno in essere gli strumenti necessari a quantifi-care il fenomeno, ne analizzeranno le cause ed opereranno gli interventi,anche nei confronti delle autorità preposte, ritenuti più opportuni.

3 In questa ottica nei casi in cui l’assenteismo per malattia sia superiore,a livello di unità operativa, alla media di settore individuata in sede di Comi-tato paritetico, azienda ed RSU si incontreranno per valutare la situazione,individuare le cause e intraprendere tutte le iniziative utili per correggere lasituazione ivi comprese quelle di carattere economico.

Art. 41 – Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

1 Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza epuerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed eco-nomica delle lavoratrici madri.

CONTRATTO - PARTE II 67

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2 Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze azien-dali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà diassorbire, fino a concorrenza, il trattamento aziendale con quello previstodallo stesso presente articolo.

3 Le lavoratrici riceveranno inoltre un trattamento di assistenza, adintegrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribu-zione – da computare con riferimento agli elementi ed alle modalità di cuiall’art. 20, comma 2 – per i primi 5 mesi di assenza.

4 Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate aglieffetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di mesi 9.

5 Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o perpuerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art.40 del presente contratto a partire dal giorno in cui si manifesta la malattiastessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.

6 L’azienda anticiperà, ai normali periodi di paga, ai sensi della legge29.2.1980, n. 33 l’indennità di maternità a carico dell’INPS.

Chiarimento a verbale

Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di gravi-danza e puerperio di cui al 3°comma del presente articolo, l’azienda corri-sponderà un’integrazione dell’indennità a carico degli istituti assicuratori,anche con riferimento alla 13a mensilità.

Nota a verbale

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs.151/2001, la sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facolta-tiva ai sensi della legge n.1204/1971 è possibile con un anticipo sino a duemesi dall’inizio dell’astensione.

Art. 42 – Ambiente di lavoro – Rappresentanza per la sicurezza

PARAGRAFO A

1 In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e in relazione allecompetenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoriadall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguentedisciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).

CONTRATTO - PARTE II68

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2 In tutte le aziende ed unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS inragione di:

- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti;

- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti;

- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti.

3 La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU,la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.

4 L’elezione della RLS avverrà secondo le procedure previstedall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, che si intendono qui inte-gralmente richiamate.

5 La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall’art. 19 del D.Lgs.626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valuta-zione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione everifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazionedei lavoratori;

- è consultata in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.Lgs. 626/94;

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valuta-zione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti lesostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazionee gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- partecipa alla riunione periodica di cui all’art.11 del D.Lgs. 626/94 nelcorso della quale sono esaminati la relazione sulla valutazione dei rischiper la sicurezza e salute durante il lavoro, l’individuazione delle misure diprevenzione e protezione e il programma delle misure ritenute opportuneper garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella previ-sta dall’art. 22 del D. Lgs. 626/94;

- fa proposte in merito alla attività di prevenzione.

6 La RLS inoltre partecipa a quei sopraluoghi specifici del medico com-

CONTRATTO - PARTE II 69

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CONTRATTO - PARTE II70

petente eventualmente programmati dalla Direzione aziendale a seguito dicomunicazioni effettuate ai sensi dell’art.19 lett. n) del D.Lgs. 626/94.

7 Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispettodelle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.

8 Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono esseresegnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersicongiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o conun suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento dieventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agliambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.

9 Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informa-zioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall’azienda,si intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3 parte I dell’Accordo interconfe-derale 22 giugno 1995.

10 Le riunioni periodiche, previste dall’art.11, comma 1, del D.Lgs.626/94 per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, sonoconvocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine delgiorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essererichiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni dirischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione inazienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riu-nione viene redatto verbale, copia del quale è consegnato alla RLS perla opportuna sensibilizzazione dei lavoratori sui problemi dell’ambientee della sicurezza affrontati.

11 Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94,oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, ied l, ciascun componente la RLS ha diritto a:

- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spet-tanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15dipendenti;

- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15dipendenti;

- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5dipendenti.

12 La RLS ha diritto ad un’adeguata formazione in materia di salute e sicu-rezza, come previsto all’art. 19, comma 1, lett. g del D.Lgs. 626/94.

13 Il programma base per la formazione della RLS - svolto in due moduli

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nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 - ha una durata di 32ore e deve comprendere, così come previsto dall’Accordo interconfede-rale 22.6.1995, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dallanormativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività esulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprenderemetodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.

14 In aggiunta alla formazione di base di cui al comma precedente, la RLSha diritto ad aggiornamenti formativi relativi all’evoluzione dei rischi ovveroall’insorgenza di rischi nuovi, secondo quanto previsto dall’art. 22 delD.Lgs 626/94.

PARAGRAFO B

15 L’azienda:

- qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di miglio-rare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale oparziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati inaltre attività all’interno dello stabilimento ed ove ciò non fosse possi-bile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;

- esaminerà con le Organizzazioni sindacali, le caratteristiche relativeall’ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione dellaloro istallazione;

- annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui alcomma 10, affronterà con la RSU e la RLS le principali tematiche inmateria di ambiente e sicurezza del lavoro.

16 Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, nei casi in cuiazienda e RLS abbiano concordato l’effettuazione di indagini ed accerta-menti sull’ambiente di lavoro:

- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifichecondizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nelproprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppostesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione inuno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, inquanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;

- i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche diproduzione di cui vengono a conoscenza;

- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti,poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registra-zioni sono a carico dell’azienda.

CONTRATTO - PARTE II 71

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Ar t. 43 – Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro

PARAGRAFO A – Valori limite

1 Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori dirischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:

– dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelledella ACGIH (TLV);

– per il carico termico, a quelli già proposti dal comitato tecnico dell’ENPI.

2 I predetti valori verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essiapportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornateconoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute deilavoratori.

PARAGRAFO B – Prevenzione

3 La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispettodelle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organicompetenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.

4 In particolare l’azienda:

a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione,al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gliviene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;

b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove loritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavo-ratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non com-prese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodichevisite mediche;

c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari control’azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscirenocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Talimezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti,occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda,sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devonoessere mantenuti in istato di efficienza;

d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni disostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.

CONTRATTO - PARTE II72

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5 L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appo-siti armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.

6 Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzionedi bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.

7 Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle pre-scrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartitedall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsidei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curandoaltresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

PARAGRAFO C – Registrazioni

8 Vengono istituiti:

a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda.In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioniriguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinaresituazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazionisaranno affisse nei reparti interessati;

b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda.In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visitemediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze perinfortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro saràtenuto a disposizione della RSU e dei lavoratori;

c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto ed aggiornato a curadei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. Intale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assun-zione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infor-tuni ed alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risul-tanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascunlavoratore abbia svolto la sua attività.Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile,sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza,fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologiadell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornatisulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalleAziende Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prenderevisione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario,rivolgendosi a chi lo detiene. All’atto della risoluzione del rapporto dilavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;

d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di

CONTRATTO - PARTE II 73

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CONTRATTO - PARTE II74

esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale disostanze pericolose di cui al D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.La scheda dovrà contenere i seguenti dati:

– fasi di rischio della lavorazione;

– dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;

– modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;

– mezzi di prevenzione e loro ubicazione;

– mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;

– interventi sull’impianto in caso di emergenza.

9 Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili divenire in contatto con l’uomo:

– proprietà chimico–fisiche delle sostanze;

– classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17.12.1977 e succes-sive modifiche.

Art. 44 – Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti

1 Il diritto allo studio è riconosciuto a tutti i lavoratori con le modalità e learticolazioni sotto specificate per l’esercizio concreto del diritto stesso.

PARAGRAFO A – Lavoratori studenti

2 I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio inscuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazioneprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunqueabilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoroche agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e nonsono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi set-timanali.

3 Ferma restante la disposizione dell’art. 6 della L. 8.3.2000, n. 53, inattuazione dell’art. 10 della legge 20.5.1970, n. 300 si conviene:

a) – Lavoratori studenti universitari

A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogniesame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea, i giorni

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di permesso retribuiti sono elevati a 4 (quattro).Ai lavoratori che, nel corso dell’anno, debbono sostenere esami, potrannoessere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti sino ad un massimo di25 giorni all’anno.

b) – Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali

A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quantisono i giorni degli esami. Ai lavoratori predetti possono essere concessi per-messi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno e fino adun massimo di 25 giorni per coloro che devono sostenere gli esami di diploma.

4 Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni neces-sarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo A.

PARAGRAFO B – Diritto allo studio

5 Potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente paragrafo ilavoratori frequentanti corsi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo dellaformazione culturale e al conseguimento di titoli di studio legali in corsiabbreviati e/o sperimentali, anche in relazione alla attività aziendale.

6 I lavoratori che intendono frequentare i predetti corsi di studio tenuti daIstituti di istruzione pubblici, parificati o legalmente riconosciuti, potrannousufruire, a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi succes-sivi, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennalipro–capite, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di unmonte ore globale triennale messo a disposizione tra tutti i dipendentidell’unità produttiva.

7 Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda e adisposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà deter-minato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari aldecimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva atale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in rela-zione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.

8 Le 150 ore pro–capite, per triennio, potranno essere usufruite medianteconcentrazione in un solo anno.

9 I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unitàproduttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in cia-scun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso;nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ognireparto lo svolgimento della normale attività produttiva.

CONTRATTO - PARTE II 75

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10 Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensidella presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intendepartecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coinci-denti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richiestecome permesso retribuito.

11 A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scrittaall’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livelloaziendale.

12 Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

13 Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo delmonte ore triennale, o determini comunque l’insorgere di situazioni contra-stanti con le condizioni di cui al 9°comma, la Direzione aziendale e la RSU,fermo restando quanto previsto al 9°comma stesso, stabiliranno, tenendopresenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso deidiritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (qualil’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) perl’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di oreassegnabili a ciascuno.

14 I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione alcorso e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza, conl’indicazione delle ore relative.

15 I problemi applicativi circa l’osservanza delle condizioni specifiche delpresente paragrafo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzioneaziendale e la RSU.

16 Le aziende erogheranno, durante la frequenza ai corsi, acconti mensiliconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermorestando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e allecondizioni indicate al 5° comma, è costituito dalla regolar e frequenzaall’ intero corso.

PARAGRAFO C – Congedi per la formazione

17 Ferme restanti le disposizioni della L. 8.3.2000, n. 53, i lavoratori conpiù di 5 anni di servizio presso la stessa azienda possono presentare,anche tramite la R.S.U. , richieste di fruizione dei congedi per la formazionedi cui all’art. 5 della legge sopra indicata, con un preavviso di almeno:

- 30 giorni per quelli di durata non superiore a 5 giorni;

- 60 giorni per quelli di durata superiore a 5 giorni.

CONTRATTO - PARTE II76

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18 Il numero di lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la forma-zione non potrà superare l’1% dei dipendenti occupati nell’unità produttivae sarà pari ad 1 nelle unità produttive fino a 100 dipendenti.

19 L’azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo laconferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suodifferimento che dovranno riguardare ragioni di carattere tecnico/organiz-zativo, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, difficoltà oimpossibilità di sostituzione.

Chiarimento a verbale

Dove siano in atto trattamenti aziendali per i lavoratori studenti, le RSUopteranno per il trattamento da essi ritenuto più favorevole tra il complessodella norma contrattuale (ivi compreso il diritto allo studio) ed il comples-sivo trattamento aziendale, restando escluso ogni cumulo di parti dellerispettive normative.

Art. 45 – Abiti da lavoro

1 Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell’art. 4, leaziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto dellaconferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno allasostituzione dello stesso.

2 Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell’art. 4 l’abito dalavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.

3 Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramentoal vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà aquanto sopra fornendo uno o più abiti all’anno nella misura resa necessariadal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presenteanche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicu-rezza e dell’igiene sul lavoro.

4 A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratoriaddetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e disostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, sodacaustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavora-zioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es.: prepara-zione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura,bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc.oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazionirisultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario

CONTRATTO - PARTE II 77

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CONTRATTO - PARTE II78

sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad ele-vate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti aiforni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone onafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e sca-rico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nero-fumo e carbone, ecc.

5 Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attri-buite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pureessere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effettidel numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.

6 Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizionidel tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolar-mente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati allespecifiche condizioni di lavoro.

7 Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente,anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà esserefatta a mezzo di dotazione di reparto.

8 Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deveassicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.

9 Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri,guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere aproprie spese alla loro fornitura.

Art. 46 – Lavoro delle donne e dei minori

Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni dellerelative leggi.

Dichiarazione a verbale

Le parti, in conformità con quanto stabilito al 4°comma dell’art. 1 dellalegge 9.12.1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizionicontenute nell’articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmentepesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eteroge-neità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attualiconcrete situazioni aziendali di carattere tecnico–organizzativo, di rinviarel’individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territorialepurché per situazioni omogenee.

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CONTRATTO - PARTE II 79

Ar t. 47 – Reclami e controversie

1 I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati odirettamente, o attraverso la RSU. L’esame delle controversie verrà effet-tuato in azienda con la RSU.

2 In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversiasaranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per iltentativo di conciliazione.

3 Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del pre-sente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esamedelle competenti Organizzazioni sindacali.

Dichiarazione delle parti

Durante la vigenza del contratto, nell’ambito degli incontri di cui al TitoloI "Relazioni industriali", le parti esamineranno la possibilità di realizzare,anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo interconfederale25.1.1990, procedure per la composizione delle controversie individuali eplurime.

Ar t. 48 – Inizio e fine del lavoro

1 L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:

– il primo segnale è dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio dellavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;

– il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio dellavoro;

– il terzo segnale è dato all’ora precisa per l’inizio del lavoro ed in talemomento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.

2 Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire damezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreché ilritardo non superi la mezz’ora stessa.

3 La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessunlavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.

Ar t. 49 – Consegna e conservazione utensili e materiali

1 Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratoredeve fare richiesta al suo superiore diretto.

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CONTRATTO - PARTE II80

2 Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, ed incaso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il ser-vizio.

3 Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sulla liquidazione,l’importo relativo alle cose non consegnate.

4 È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le mac-chine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tuttoquanto a lui affidato.

5 D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservarequanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propriaresponsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzionedell’azienda.

6 Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni aglioggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; ilrelativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme dicui all’art. 30.

7 Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatiglisenza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da luifatta arbitrariamente, dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo edi materiale subiti.

8 Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi disua proprietà onde poterli asportare.

Art. 50 – Visita di inventario e di controllo

1 Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che, per ordine dellaDirezione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensiliaffidatigli.

2 Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con lemodalità previste all’art. 6 della legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 51 – Assenze

1 Le assenze, salvo il caso di impedimento non imputabile al lavoratore,debbono essere comunicate tempestivamente e comunque entro il nor-male orario di lavoro della giornata nella quale si verifica l’assenza e giusti-ficate entro il giorno successivo.

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2 L’assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decor-renza della retribuzione.

3 Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (odella medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare inmodo sicuro, e prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento; in talcaso però sarà considerato ritardatario.

Art. 52 – Rapporti in azienda

1 I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizza-zione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Devono, fral’altro, essere evitati:

– comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influen-zare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto dilavoro e lo sviluppo professionale;

– qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrandonella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all’attivitàlavorativa ed alla convivenza nei luoghi di lavoro.

2 Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori,come previsto dall’organizzazione aziendale.

3 L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizza-zione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare pos-sibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, cia-scun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

4 In particolare il lavoratore deve:

a) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescrittedall’azienda per il controllo delle presenze;

b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegna-tegli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelleimpartite dai superiori;

c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre pro-fitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue fun-zioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produ-zione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in formadi concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore convenga arestrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione delrapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque quelli

CONTRATTO - PARTE II 81

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previsti dall’art. 2125 del codice civile;

d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 53 – Provvedimenti disciplinari

1 Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno esserepunite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

a) richiamo verbale;

b) multa fino all’importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;

c) ammonizione scritta;

d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.

2 Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare,su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente arti-colo al fine di elevare il massimo di durata della sospensione prevista allalettera d).

3 L’azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dellavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senzaaverlo sentito a sua difesa.

4 Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizza-zione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5 In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbalenon possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla con-testazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di taleperiodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

6 Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presen-tazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stessesi intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l’azienda non siavenuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanzaabbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.

7 Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsidue anni dalla loro applicazione.

CONTRATTO - PARTE II82

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Ar t. 54 – Multe e sospensioni

1 Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:

a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni ilproprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazionesenza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;

c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito conapposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino taledivieto;

e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso,con lieve danno dell’azienda stessa;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave dimateriale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventualiguasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;

g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione otimbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di con-trollo o di presenza;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto,dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizioalla disciplina, alla morale o all’igiene;

i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.

2 La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospen-sione per quelle di maggior rilievo.

3 L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devolutoalle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o,in mancanza di queste, alla Cassa Mutua.

Art. 55 – Licenziamento per mancanze

1 Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puòessere inflitto, con la perdita dell’ indennità di preavviso, al lavoratore checommetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o cheprovochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compiaazioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto dilavoro.

CONTRATTO - PARTE II 83

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2 In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguentiinfrazioni:

a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenzeripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi oseguenti alle ferie;

b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 54, sempreché lainfrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsidi incidenti;

c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia grave-mente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone,agli impianti, ai materiali;

d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sen-tenza passata in giudicato, pronunciata anche ex art. 444 c.p.p., perazione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapportodi lavoro;

e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumitàdelle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimentodi azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;

g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;

h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunquedi materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;

i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabi-limento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;

l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio oper conto terzi, con danno dell’azienda stessa;

m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 54;

n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regola-mento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disci-plinari di cui all’art. 54;

o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1°comma delpresente articolo.

Ar t. 56 – Restituzione documenti di lavoro – Certificato di lavoro

1 Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto dilavoro, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli,regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.

CONTRATTO - PARTE II84

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2 Nel caso che l’azienda non fosse in grado di consegnare i documenti,dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustifi-cazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per con-trarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

3 Ai sensi dell’art. 2124 del cod. civ. l’azienda dovrà rilasciare al lavora-tore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia lacausa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificatocon l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è statooccupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

Art. 57 – Preavviso

1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non inprova, non può essere risolto da nessuna delle due parti, salvo quanto pre-visto dall’art. 55, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti alcomma 6 del presente articolo.

2 Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

3 La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini dipreavviso di cui ai commi 6 e 7 deve corrispondere all’altra una indennitàpari all’ importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso,calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20,comma 2.

4 Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto allavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo dipreavviso da questi eventualmente non prestato.

5 Qualora il datore di lavoro esoneri il lavoratore dalla prestazione,l’indennità sostitutiva del preavviso è computata nella retribuzione annuaagli effetti del trattamento di fine rapporto limitatamente agli elementi tas-sativamente elencati all’art. 58.

6 In caso di licenziamento, i termini di preavviso, con decorrenza dallametà o dalla fine di ciascun mese, sono i seguenti:

CONTRATTO - PARTE II 85

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Livello Livello Livello Livello Livello Anni di servizio Q–A B–C–D E–F G-H I

fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese 3 settimane 2 settimanecompiuti

oltre 5 anni e fino 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese 3 settimanea 10 anni compiuti

oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese

7 In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con unminimo di due mesi per il livello Q e A, di 1,5 mesi per i livelli B, C e D, di unmese per i livelli E e F, di tre settimane per i livelli G e H e di due settimaneper il livello I.

Art. 58 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

1 Il trattamento di fine rapporto, spettante in caso di risoluzione del rap-porto di lavoro, è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile così comemodificato dalla legge 29.5.1982, n. 297 e successive modifiche.

2 La retribuzione annua per la determinazione della quota TFR spettante ècomposta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:

– paga mensile o stipendio (minimo contrattuale – scatti di anzianità edaumenti periodici di anzianità congelati ex art. 21, norma transitoria, delCCNL 14.7.1980 – eventuali aumenti di merito – eventuale importo retri-butivo individuale di cui all’art. 17, comma 2 del CCNL 2.7.1992 edeventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);

– indennità di contingenza ed E.D.R. di cui all’art. 18;

– maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati di cui al 4°comma, punto7), e al 5°comma dell’art. 12 e "ad personam" per mantenimento dellamaggiorazione di cui all’art. 27;

– premio di produzione di cui alla Nota a verbale in calce all’art. 25 non-ché l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5 delgià citato articolo;

– cottimo o "ad personam" di cui al comma 22 dell’art. 23;

– “ad personam compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi” dicui alla Norma transitoria in calce all’art. 23 del CCNL 15.4.2000;

– compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;

– indennità di mensa;

CONTRATTO - PARTE II86

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– dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità e diindennità sostitutiva del preavviso.

3 Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determina-zione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3°comma dell’art. 2120 codice civile.

4 La quota annua ottenuta dividendo per 13.5 i surriportati elementi retributivicorrisposti nell’anno al lavoratore, sarà computata nella misura di 30/30.

Nota a verbale

1 L’indennità di anzianità maturata secondo la previgente disciplina vieneaccantonata e rivalutata secondo le disposizioni della legge n. 297/82.

2 Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro saranno conteggiatein aggiunta al TFR, se dovute ed al netto di ogni ritenuta e senza distinzioneper livello, le seguenti somme:

– C= 28,41 già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’Accordo31.3.1977, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data;

– C= 64,56 già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’Accordo14.7.1980, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data.

Art. 59 – Indennità in caso di morte

1 Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disci-plina la materia.

2 In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennitàsostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto previsti dalla cor-rispondente regolamentazione, saranno liquidati a titolo di "indennità incaso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, aiparenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo lenorme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile.

3 In mancanza delle persone indicate nel 2° comma le indennità sonoattribuite secondo le norme della successione.

Art. 60 – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda

1 In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione, in qualsiasi modo,dell’azienda, il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i dirittiacquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

CONTRATTO - PARTE II 87

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2 Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dellaazienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice ildiritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonché il diritto adeventuali altre spettanze derivanti dal presente contratto.

Art. 61 – Rappresentanza Sindacale Unitaria, Commissioni Interne e Delegato d’impresa

PARAGRAFO A – Rappresentanza Sindacale Unitaria

1 Ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del presente con-tratto e che abbiano formalmente aderito all’Accordo interconfederale20.12.1993, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, vienecostituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU),secondo la disciplina di elezione prevista dal su citato accordo.

2 L’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalleAssociazioni previste alla parte seconda, punto 4 lettera b) dell’Accordointerconfederale 20.12.1993 nel rispetto delle condizioni ivi previste.

3 La RSU è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le listepresentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al 1° e 2° commadel presente articolo, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e,nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il resi-duo terzo è assegnato alle sole Associazioni di cui al 1°comma e la relativacopertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.

4 Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovrannotenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e delgenere dei lavoratori in forza all’unità produttiva.

5 Il numero dei componenti la RSU è individuato come segue, in funzionedel numero di lavoratori in forza nelle unità produttive:

– 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;

– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;

– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;

– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;

– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;

CONTRATTO - PARTE II88

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– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;

– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;

– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;

– 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;

– 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.

6 I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data dieffettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto allaDirezione aziendale per il tramite della Associazione industriale territorial-mente competente.

7 Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, la RSU, ferma restandola propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi,per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto trai suoi componenti.

8 La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all’art. 65 del CCNL2.7.1992 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti dellaR.S.A. di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti ditutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materiedel livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

9 Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designatonell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al pre-cedente punto 5, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/70.

10 Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di per-messi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forzaall’unità produttiva.

11 Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiareanche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compitida essa svolti.

12 Le Associazioni sindacali Filcem CGIL, Femca CISL e Uilcem UIL, per losvolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità produttivedisporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’oraper ogni dipendente in forza all’unità. Tali permessi, di norma, saranno usu-fruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associa-zioni.

13 I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preav-

CONTRATTO - PARTE II 89

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viso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo danon pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.

14 Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte, in fun-zione delle esigenze produttive, secondo le modalità indicate dall’Accordointerconfederale 20.12.1993. Allo scopo saranno presi opportuni accordicon la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario dellavotazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà alla commissioneelettorale l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamatadisciplina prevista dall’Accordo interconfederale.

PARAGRAFO B – Commissioni interne e Delegato d’impresa

15 Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina inter-confederale in materia.

16 Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previstedall’Accordo interconfederale 18.4.1966 inerenti il Delegato d’impresa, isuoi compiti e la relativa tutela.

* * *

17 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinviaalle disposizioni dell’Accordo interconfederale 20.12.1993.

Note a verbale

1 I permessi di cui al presente articolo assorbono quelli spettanti ai diri-genti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 dellalegge 300/70 nonché quelli sinora concessi alla Commissione interna.

2 Le variazioni occupazionali dell’unità produttiva, comportanti un diversonumero di componenti la RSU ai sensi del comma 5 del presente articolo,saranno considerate solo al momento della relativa nuova elezione.

3 Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legisla-tiva o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina saràcoordinata con le nuove norme.

CONTRATTO - PARTE II90

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Ar t. 62 – Assemblee

1 Fermo restante quanto previsto dall’Accordo interconfederale 20.12.1993,nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potrannoessere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l’unitàmedesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

2 Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizionedall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle imme-diate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.

3 Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale dagarantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, neicicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, conmodalità da concordare tra le Direzioni aziendali e la RSU. Nelle lavorazionia turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essereassicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Leassemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario dilavoro o della sosta giornaliera.

4 Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delleOrganizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, previamenteindicati al datore di lavoro.

5 La RSU che intenda convocare l’assemblea deve far pervenire alla Dire-zione aziendale interessata, normalmente almeno 2 giorni lavorativi primadella data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta con-tenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta,nonché l’ordine del giorno.

6 Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di unospostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 oredalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.

7 La RSU provvederà a dare comunicazione dell’assemblea medianteavviso affisso negli albi aziendali.

8 Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratoreavrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprioorario normale di lavoro.

9 Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno averluogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attivitàdei lavoratori ad esse non interessati.

CONTRATTO - PARTE II 91

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10 Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.

11 Nel caso di cui al precedente comma e nelle unità produttive con più di15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la RSU, le assembleepotranno essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavora-tori firmatarie del presente contratto.

12 Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Dichiarazione a verbale

Restano salve le eventuali normative aziendali in atto in materia di com-plessivo miglior favore.

Art. 63 – Affissioni

1 Le Direzioni aziendali consentiranno alla RSU ed ai Sindacati provincialidi categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto difar affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e ine-renti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

2 Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestiva-mente inoltrate alla Direzione aziendale.

Art. 64 – Permessi per cariche sindacali

1 Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali,delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Nazionali e Provin-ciali ad esse aderenti, saranno concessi, compatibilmente con le esigenzetecnico–produttive, permessi per l’espletamento delle loro funzioni.

2 Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giorni all’anno perciascun lavoratore.

3 Il permesso deve venire espressamente, e con utile preavviso, richiestoper iscritto all’azienda, tramite l’Associazione provinciale dei datori dilavoro, dalle predette Organizzazioni dei lavoratori interessate.

4 L’appartenenza agli Organi di cui al 1° comma e le variazioni relativedevono esser comunicate per iscritto dalle Organizzazioni di cui sopra alleAssociazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comuni-carle all’azienda interessata.

CONTRATTO - PARTE II92

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Ar t. 65 – Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali

1 Il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbli-che elettive ovvero cariche sindacali provinciali e nazionali può, a richiesta,essere collocato in aspettativa per la durata della carica.

2 Durante l’aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorrel’anzianità (non però agli effetti della tredicesima mensilità e del godimentodelle ferie), fino ad una durata massima di 2 anni, prolungata a 3, nel casoche il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l’azienda, all’ini-zio dell’aspettativa, un’anzianità continuativa di effettivo servizio non infe-riore a 3 anni.

Art. 66 – Versamento dei contributi sindacali

1 L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali sullaretribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante delegaindividuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore interessato e validafino a revoca.

2 La delega dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in per-centuale sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza del contributoche l’azienda stessa è autorizzata a trattenere e della Organizzazione sin-dacale cui l’azienda dovrà versarlo.

3 L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spet-tanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indi-cato dallo stesso Sindacato. Le trattenute ed i relativi versamenti dovrannoessere effettuati mensilmente.

Chiarimento a verbale

Con le norme di cui al presente articolo le parti hanno inteso discipli-nare, per le aziende e per i lavoratori associati, il sistema di versamentodelle quote sindacali, ma non di sostituire obbligatoriamente gli eventualidiversi sistemi concordati presso le singole aziende.

Dichiarazione a verbale

1 Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori daesse rappresentati ritengono che la trasformazione da cifra in misura per-centuale sui minimi tabellari e indennità di contingenza nonché ogni modi-fica della percentuale stessa e delle modalità di iscrizione e versamento,

CONTRATTO - PARTE II 93

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sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delledeleghe già rilasciate.

2 Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto delladichiarazione suddetta.

Art. 67 – Fondo di solidarietà

Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cuial punto 12 del Protocollo di intesa del 22.1.1983, sottoscritto dal Governo,dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, leaziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione dellequote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento alFondo o presso istituti di credito.

Art. 68 – Abrogazione dei precedenti contratti – Opzione

1 Il presente contratto, le cui norme sono inscindibili nel loro complesso,annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivinazionali e quelli provinciali integrativi preesistenti per le categorie deilavoratori cui si riferiscono.

2 Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provin-ciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendoi casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal pre-sente contratto, le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istitutistessi – sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili conalcun altro trattamento.

3 Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali edaccordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi allerispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l’accordo perl’opzione – in relazione a singoli istituti – fra le norme di cui al presente con-tratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.

4 L’opzione non potrà essere esercitata dopo il sessantesimo giorno dalladata di stipulazione del presente contratto.

Art. 69 – Condizioni di miglior favore

Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente con-tratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dallavoratore.

CONTRATTO - PARTE II94

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Ar t. 70 – Piccole aziende

Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai siconviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizza-zioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valganoa limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.

Art. 71 – Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa

1 Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in servizio unacopia del presente contratto di lavoro.

2 Per l’applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamentel’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

3 È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Art. 72 – Decorrenza e durata

1 Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressa-mente previste nei diversi articoli, decorre dal 2 giugno 2004 e sarà validofino al 31 dicembre 2005 per la parte retributiva e fino al 31 dicembre 2007per la parte normativa.

2 Esso si intenderà successivamente rinnovato, di anno in anno, qualoranon sia stata data disdetta, con lettera raccomandata con ricevuta diritorno, almeno cinque mesi prima.

Chiarimento a verbale

Le parti confermano la vigenza delle disposizioni del CCNL 15 aprile2000 nel periodo 1 gennaio 2004-1 giugno 2004, così come quella delCCNL 2 giugno 2004 fino al successivo rinnovo.

CONTRATTO - PARTE II 95

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ALLEGATI

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Allegato 1

IMPORTI DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREMIO DI RISULTATO MENSILE APPLICABILE,

IN ALTERNATIVA AL PREMIO DI RISULTATO ALLE IMPRESE DI CUI AL COMMA 5 DELL’ART. 25

DEL PRESENTE CONTRATTO

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ALLEGATO 1 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREMIO DI RISULTATO 101

IMPORTI DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREMIO DI RISULTATO MEN-SILE APPLICABILE, IN ALTERNATIVA AL PREMIO DI RISULTATO ALLEIMPRESE DI CUI AL COMMA 5 DELL’ART. 25 DEL PRESENTE CONTRATTO

Categoria C=

I 30,00

H 33,00

G 35,00

F 37,00

E 39,00

D 42,00

C 43,00

B 44,00

A 47,00

Q 51,00

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ALLEGATI ALL’ART. 4“CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE”

pag.

- Indice per area 105

- Allegato 2 - Declaratorie e posizioni professionali 109

- Allegato 3 - Esemplificazione di mansioni (produzione e qualità) 159

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INDICE PER AREA 105

funzione pos. denominazione pag.

amministrazione A/1 Responsabile settore/coordinatore attività contabili 110amministrazione A/1 Specialista attività contabili 110amministrazione A/1 Coordinatore attivita’ di revisione interna 110amministrazione B/1 Revisore 111amministrazione C/1 Contabile 112amministrazione C/1 Cassiere 112amministrazione F/1 Addetto contabilità 112commerciale/logistica A/1 Specialista di marketing 113commerciale/logistica A/1 Coordinatore di sezione commerciale 113commerciale/logistica A/1 Venditore 113commerciale/logistica A/1 Coordinatore tecnico-commerciale 114commerciale/logistica A/1 Coordinatore gestione ordini 114commerciale/logistica A/1 Acquisitore 114commerciale/logistica A/1 Acquisitore di macchinari e apparecchiature

complesse 114commerciale/logistica A/1 Coordinatore programmazione e gestione

scorte/programmatore 115commerciale/logistica A/1 Gestore dei flussi ai depositi 115commerciale/logistica A/1 Coordinatore trasporti 115commerciale/logistica A/1 Responsabile di magazzino 115commerciale/logistica C/1 Assistente commerciale/tecnico gestione ordini 116commerciale/logistica C/1 Tecnico raccolta ed elaborazione dati di mercato 116commerciale/logistica C/1 Assistete tecnico 116commerciale/logistica C/1 Compratore/approvvigionatore 117commerciale/logistica C/1 Assistente magazzino 117commerciale/logistica E/1 Incaricato pratiche di magazzino/spedizione 118commerciale/logistica E/1 Preparatore documenti per import/export 118commerciale/logistica C/2 Capo squadra di magazzino 117commerciale/logistica F/3 Addetto assistenza tecnica 119commerciale/logistica F/3 Preparatore merci/magazziniere 119commerciale/logistica F/3 Autista 119commerciale/logistica G/3 Carrellista 119commerciale/logistica G/3 Addetto a magazzini 120commerciale/logistica H/3 Carrellista 120manutenzione A/1 Assistente capo manutenzione 121manutenzione C/1 Tecnico di manutenzione 122manutenzione C/1 Assistente di manutenzione 122manutenzione D/1 Addetto alla programmazione lavori di manutenzione 122manutenzione D/3 Giuntista montatore provetto 123manutenzione D/3 Aggiustatori/montatori 123manutenzione D/3 Specialista elettronico 123manutenzione D/3 Montatore/riparatore provetto di nastri trasportatori 123manutenzione D/3 Costruttore di prototipi di stampi per presse 123manutenzione D/3 Specialista sistemi di misura 124manutenzione D/3 Specialista meccatronico 124manutenzione E/3 Manutentore di impianti tecnologicamente complessi 124manutenzione E/3 Montatore 125manutenzione E/3 Attrezzista 125

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INDICE PER AREA106

funzione pos. denominazione pag.

manutenzione E/3 Addetto industrializzazione stampi materie plastiche 125manutenzione E/3 Giuntista montatore 125manutenzione E/3 Conduttore impianti di centrale termica 125manutenzione F/3 Addetto macchine utensili 126manutenzione F/3 Addetto alla manutenzione e al montaggio 126

di macchine e impiantimanutenzione F/3 Addetto alla conduzione di generatori termici 126manutenzione H/3 Ausiliario di manutenzione 127personale/organizz/EDP A/1 Responsabile amministrazione del personale 128personale/organizz/EDP A/1 Specialista risorse umane 128personale/organizz/EDP A/1 Responsabile di formazione 129personale/organizz/EDP A/1 Specialista di selezione 129personale/organizz/EDP A/1 Analista di organizzazione 129personale/organizz/EDP A/1 Analista programmatore 129personale/organizz/EDP A/1 Responsabile operativo 129personale/organizz/EDP A/1 Specialista di software 130personale/organizz/EDP B/1 Coordinatore incaricati pratiche amministrative 130

del personalepersonale/organizz/EDP C/1 Tecnico d’organizzazione industriale 131personale/organizz/EDP C/1 Tecnico d’organizzazione amministrativa 131personale/organizz/EDP C/1 Programmatore 131personale/organizz/EDP C/1 Schedulatore lavori 132personale/organizz/EDP C/1 Assistente di turno EDP 132personale/organizz/EDP C/1 Tecnico pratiche amministrative del personale 132personale/organizz/EDP E/1 Incaricato pratiche del personale 133personale/organizz/EDP E/1 Operatore EDP 133personale/organizz/EDP E/1 Incaricato supporto utenti e trattamenti input/ouput 133personale/organizz/EDP F/1 Addetto registrazione/verifica dati 134personale/organizz/EDP F/1 Operatore ausiliario EDP 134personale/organizz/EDP E/3 Addestratore 133produzione A/1 Assistente capo/sovraintendente/capo reparto 135produzione A/1 Specialista di programmazione 135produzione C/1 Assistente/supervisor 136produzione C/1 Programmatore di produzione 136produzione C/2 Capo turno/squadra di produzione 136produzione E/2 Capogruppo di produzione 137produzione E/3 Conduttore impianti a gestione complessa 137produzione F/3 Regleur/attrezzatore 138produzione F/3 Addetto conduzione impianti 138produzione F/3 Addetto a macchine a ciclo complesso 138produzione F/3 Addetto produzioni di piccola serie 138produzione G/3 Addetto a macchine/impianti 139produzione G/3 Preparatore mescole 139produzione H/3 Operatore di macchine o impianti 140produzione H/3 Addetto montaggio/imballaggio 140produzione I/3 Addetti a lavori di preparazione 140produzione I/3 Aiuto esecutivo 141

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INDICE PER AREA 107

funzione pos. denominazione pag.

qualità A/1 Responsabile laboratorio 142qualità A/1 Specialista di industrializzazione 142qualità A/1 Specialista procedure di qualità 142qualità A/1 Coordinatore controllo qualità 143qualità C/1 Tecnico analista di qualità 143qualità C/1 Tecnico di laboratorio 143qualità C/1 Assistente di qualità 143qualità C/1 Tecnico delle procedure di collaudo 144qualità C/2 Capo squadra di qualità 144qualità E/3 Controllore di qualità 144qualità E/3 Controllore qualità materiali e componenti 145qualità E/3 Classificatore prodotto finito 145qualità F/3 Verificatore prodotto finito 145qualità F/3 Addetto alle prove e collaudi di laboratorio 146qualità G/3 Addetto a collaudi diversificati 146qualità G/3 Operatore alle macchine di controllo prodotto finito 146qualità H/3 Operatore alle prove 147ricerca e sviluppo A/1 Ricercatore 148ricerca e sviluppo A/1 Tecnologo 148ricerca e sviluppo A/1 Assistente capo alle prove di ricerca e sviluppo 149ricerca e sviluppo A/1 Progettista disegnatore 149ricerca e sviluppo C/1 Disegnatore aiuto progettista 150ricerca e sviluppo C/1 Tecnico delle prove di ricerca e sviluppo 150ricerca e sviluppo C/1 Assistente tecnologo/ricercatore 150ricerca e sviluppo E/1 Disegnatore/lucidista particolarista 151ricerca e sviluppo E/3 Conduttore prove ad esecuzione complessa di R&S 151ricerca e sviluppo E/3 Aggiustatore/ montatore, impiantista su prototipi 152ricerca e sviluppo F/3 Addetto alle prove di R&S 152ricerca e sviluppo F/3 Addetto alla realizzazione di prototipi 152ricerca e sviluppo F/3 Addetto a lavorazioni sul prodotto 152ricerca e sviluppo H/3 Operatore alle prove di R&S 153servizi vari A/1 Responsabile del servizio di sorveglianza 154

e di sicurezzaservizi vari A/1 Specialista ambiente e sicurezza del lavoro 154servizi vari C/1 Segretaria assistente 155servizi vari E/1 Segretaria di direzione o servizi equivalenti 156servizi vari F/1 Segretaria 156servizi vari F/3 Operatore custode/sorvegliante 156servizi vari F/3 Autista di vettura 157servizi vari H/3 Fattorino 157servizi vari I/3 Addetto a lavori non rientranti nel ciclo produttivo 158servizi vari I/3 Addetto al prelievo e consegna documenti 158servizi vari I/3 Addetto all’archivio 158

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DECLARATORIEE POSIZIONI PROFESSIONALI

Allegato 2

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AMMINISTRAZIONE

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 RESPONSABILE SETTORE/COORDINATORE ATTIVITÀ CONTABILI– Opera nell’ambito di un’area/settore amministrativo (contabilità: generale, anali-

tica/industriale, fatturazione: clienti e fornitori).– Guida, coordina e controlla l’attività di personale amministrativo.– Garantisce lo svolgimento delle pratiche amministrative, nel rispetto delle norme di

legge e delle procedure aziendali.– Elabora le informazioni per la redazione di documenti amministrativi/contabili e/o per

analisi statistiche, previsionali e consuntive.– Le sue funzioni implicano anche rapporti con enti esterni all’azienda.

A/1 SPECIALISTA ATTIVITÀ CONTABILI– Nell’ambito di un’unità operativa, garantisce l’esecuzione di tutte le attività ammini-

strative (contabilità, controllo di gestione, salda–conto clienti e fornitori, cassa etc.),anche attraverso rapporti con enti esterni e/o predispone procedure per l’ottimalegestione amministrativa dell’unità medesima.

A/1 COORDINATORE ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA– Opera nell’ambito dell’area amministrazione e contabilità.– Guida, coordina e controlla il lavoro di uno o più revisori.– Controlla, anche con l’utilizzo di particolari tecniche, le attività di revisione interna.

Valuta e verifica la corretta gestione amministrativa e contabile, attraverso l’analisi edil riscontro delle varie operazioni e l’esame delle documentazioni, anche al fine delmiglioramento dell’affidabilità del sistema di controlli interni.

ALLEGATO 2 - AMMINISTRAZIONE110

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LIVELLO B

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore, o formazione equivalente, o esperienza precedente;unitamente ad una approfondita conoscenza tecnica specialistica volta alla gestionecritica di procedure, metodologie e adempimenti normativi nei settori giuslavoristici edi bilancio/contabilità;

– hanno la responsabilità di garantire che il risultato delle attività, articolate secondopratiche e metodi diversi, sia costantemente ed esattamente conforme, pur in pre-senza di numerose e complesse variabili ed interferenze, alle disposizioni normativepertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori dilivello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area professionale;

– operano con ampia autonomia decisionale, disimpegnando compiti implicanti sceltenell’ambito delle pratiche e norme di riferimento ; ricevono una supervisione dei risul-tati complessivi dell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

B/1 REVISORE– Esegue, secondo i programmi di audit, analisi, valutazioni, verifiche e riscontri di

complesse procedure e di operazioni amministrative e contabili, accertandone laconformità alle normative aziendali ed agli obblighi di legge.

– Effettua le conseguenti segnalazioni e promuove il miglioramento delle suddette pro-cedure, al fine di minimizzare le deviazioni dagli standards.

LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondodifferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito dellenorme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delleattività.

ALLEGATO 2 - AMMINISTRAZIONE 111

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ALLEGATO 2 - AMMINISTRAZIONE112

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 CONTABILE– Opera nell’ambito di un settore amministrativo (contabilità, fatturazione clienti e/o

fornitori, etc.).– Sulla base delle procedure aziendali, controlla l’attendibilità e la conformità dei dati

contabili, anche attraverso contatti con enti interni ed esterni all’azienda, e ne eseguela registrazione e l’elaborazione, utilizzando anche supporti informatici.

C/1 CASSIERE– Effettua, secondo procedure prestabilite, attività contabili conseguenti alle opera-

zioni di pagamento e di incasso, avendone la responsabilità finanziaria degli errori.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

F/1 ADDETTO CONTABILITÀ– Provvede alla raccolta di dati ed allo svolgimento di una o più operazioni contabili,

sulla base di schemi e metodologie standard: impostazione e registrazione dati sumoduli o supporti informatici, totalizzazioni e valorizzazioni, elaborazioni statisti-che, etc.

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COMMERCIALE E LOGISTICA

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 SPECIALISTA DI MARKETING– Collabora alla definizione degli obiettivi di vendita, in termini di volumi, mix, condi-

zioni di vendita e campagne promozionali, a livello nazionale e per singola zona.– Svolge attività di supporto alla linea di vendita, analizzando e curando la corretta

applicazione metodologica e operativa delle leve di marketing.– Assicura l’attuazione, la gestione operativa ed il costante aggiornamento del flusso

informativo tra la linea di vendita e gli enti interni ed esterni alla società.

A/1 COORDINATORE DI SEZIONE COMMERCIALE– Analizza e stima il mercato, individuando le opportunità di sviluppo del business e

proponendo al capo zona gli obiettivi di zona coerenti con le politiche aziendali.– Esegue una valutazione della clientela in funzione del mix prodotto, mix canali, dei

potenziali e dell’affidabilità della stessa; identifica inoltre le priorità di copertura e dipenetrazione nel mercato.

– Gestisce in modo differenziato la clientela nell’ambito delle relative leve a disposi-zione (sconto, credito, attività promozionale, assistenza tecnica, logistica) tenendosiinformato dell’attività della concorrenza.

– Assegna agli addetti alle vendite gli obiettivi in linea con il potenziale delle zone dicompetenza e fornisce loro supporto al fine di assicurare e controllare il raggiungi-mento degli obiettivi globali.

A/1 VENDITORE– Realizza gli obiettivi di vendita concordati con il superiore, nell’ambito della zona e

del prodotto di competenza, individuando la potenzialità del mercato, analizzando evalutando, in termini di copertura e di penetrazione, le varie informazioni acquisite.

ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA 113

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ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA114

– Concorda con il capo zona i potenziali, gli obiettivi ed i programmi di vendita per sin-golo cliente.

– Sviluppa costantemente azioni promozionali e di vendita operando scelte di sele-zione ed acquisizione della clientela ed illustra a ciascun cliente i vantaggi previstidalla campagna di vendita in funzione dei volumi, del mix di prodotto e dei tempi diacquisto ed in confronto con quelli della concorrenza.

– Verifica il rapporto fido/esposizione e programma il rifornimento tenendo conto dellepossibilità finanziarie del cliente in modo da non creare possibilità di scaduto.

A/1 COORDINATORE TECNICO–COMMERCIALE– Fornisce consulenza ed assistenza tecnica al cliente per garantire un corretto utilizzo

del prodotto in funzione del tipo di applicazione, guidando, coordinando e control-lando le attività di assistenti ed addetti.

– Raccoglie informazioni e dati utili a valutare il grado di apprezzamento del prodottodi competenza ed a suggerire miglioramenti del prodotto/servizio.

– Supporta il personale di vendita durante le trattative commerciali qualora si presentila necessità di fornire specifiche notizie tecniche.

A/1 COORDINATORE GESTIONE ORDINI– Ricevuti gli ordini direttamente dal cliente, ne cura la gestione guidando, coordi-

nando e controllando i collaboratori nei rapporti con la clientela.– Controlla, sulla base dei fidi assegnati, l’affidabilità del cliente e concorda con gli enti

competenti le eventuali azioni conseguenti.– Mantiene rapporti con gli enti commerciali, di produzione ed amministrativi.

A/1 ACQUISITORE– Elabora il piano degli acquisti e degli approvvigionamenti sulla base dei programmi di

produzione e dei livelli di scorta definiti; esegue ricerche di mercato, per individuarepossibili fornitori.

– Conduce direttamente, nell’ambito del mandato ricevuto, le trattative di acquisto,concordando quantità, prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento, colla-borando col superiore per gli ordini più rilevanti.

– Controlla l’andamento degli acquisti, analizzando gli scostamenti tra preventivi econsuntivi.

– Guida, coordina e controlla l’attività di compratori/approvvigionatori a cui fornisce gliindirizzi necessari per l’espletamento delle procedure operative di acquisto.

A/1 ACQUISITORE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE COMPLESSE– Contatta preliminarmente i potenziali fornitori, per l’approccio del problema e per

richiedere le offerte di prezzo.– Analizza le offerte di prezzo ricevute, anche effettuando preventivi di massima e indi-

vidua il fornitore secondo criteri oggettivi (affidabilità, qualità del lavoro, rispetto delleconsegne, prezzo adeguato, etc.).

– Approfondisce e risolve eventuali problemi tecnici con il contributo del fornitorestesso e della funzione aziendale che ha fatto la richiesta di acquisto.

– Emette l’ordine di acquisto.

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A/1 COORDINATORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SCORTE/PROGRAMMATORE– Elabora, in base alle previsioni commerciali ed alle potenzialità produttive delle unità

operative, il piano di produzione di massima.– Sulla base del piano di produzione e delle variazioni eventualmente intercorse, ela-

bora il programma di produzione relativo alle diverse unità operative.– Può apportare variazioni ai programmi di produzione esistenti, inserendo le modifi-

che richieste dagli enti tecnici o commerciali.– Collabora alla definizione dei livelli di scorta, che può verificare costantemente in

relazione all’andamento degli ordini.– Controlla l’avanzamento delle richieste di prodotto in portafoglio rispetto ai budgets

previsionali.

A/1 GESTORE DEI FLUSSI AI DEPOSITI– Gestisce l’andamento degli stock della merce nei depositi, intervenendo in caso di

anomalie anche con correzione dei parametri di rifornimento.– Definisce il tipo di rifornimento (automatico, a capienza, etc.) o lo può modulare

secondo le esigenze contingenti del mercato.– Determina gli stock per i nuovi articoli da immettere nel mercato in base alle previ-

sioni di vendita.– Garantisce una distribuzione equilibrata dei vari tipi di merce ai depositi.

A/1 COORDINATORE TRASPORTI– Coordina l’attività di spedizione contattando i vettori con cui sono in vigore contratti

aperti per il reperimento dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze del servizio,anche in relazione alla diversa composizione dei carichi.

– Esamina le particolari caratteristiche dei diversi trasporti e valuta le offerte ricevutesotto il profilo del contenuto economico, delle condizioni generali e dell’affidabilità.

– Concorda autonomamente, nell’ambito del mandato ricevuto, le condizioni tariffariee di trasporto.

– Garantisce anche il rispetto dei programmi di spedizione e trasporto tra diverse unitàdi deposito e ricerca nuovi vettori in caso di disservizi o urgenze.

– Guida, coordina e controlla il lavoro di più collaboratori.

A/1 RESPONSABILE DI MAGAZZINO– Coordina lo svolgimento delle attività amministrative, l’effettuazione di inventari e

controlli contabili e/o fiscali, la registrazione dei movimenti di prodotti finiti e/o mate-riali di produzione.

– Guida, coordina e controlla assistenti ed operatori nello svolgimento delle attività diricevimento, controllo, scarico, stoccaggio, conservazione e spedizione di materiali omerci.

– Mantiene contatti con trasportatori e clienti per la risoluzione di problemi connessiall’economicità ed alla tempestività delle spedizioni.

– Interagisce con le funzioni di produzione, di controllo e commerciale per organizzarel’attività del magazzino, in armonia con i loro bisogni.

– È responsabile dell’efficienza dei mezzi e delle attrezzature affidategli.– Può essere responsabile della definizione e del mantenimento delle giacenze dei

magazzini, adeguandone i livelli sulla base degli effettivi consumi e delle disponibilitàdei materiali sul mercato.

ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA 115

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LIVELLO CDECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo dif-ferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme epratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 ASSISTENTE COMMERCIALE/TECNICO GESTIONE ORDINI– Assume e/o gestisce l’ordine del cliente, in funzione del tipo di prodotto o canale di

vendita, avviando ed eseguendo la specifica procedura operativa di evasione in ter-mini di preparazione e spedizione.

– Fornisce al cliente informazioni relative ai prezzi, ai lotti minimi d’acquisto ed ai tempidi consegna e, in base ai limiti forniti dal superiore, può discuterne il prezzo.

– Gestisce, sulla base delle indicazioni del superiore, i rapporti con i clienti per ciò cheriguarda: termini di consegna, modifiche all’ordine, solleciti, errori di fatturazione, resie reclami, note di debito e credito, avviando le procedure relative.

C/1 TECNICO RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DI MERCATO– Effettua la raccolta, l’aggiornamento e l’elaborazione delle previsioni di vendita e

delle gamme prodotti, per l’elaborazione del marketing plan.– Cura la formalizzazione degli obiettivi di vendita mensilizzati a livello di totale famiglia

e mix, ne effettua la presentazione ai capi zona per la conferma e l’approvazione.Effettua il controllo degli scostamenti tra risultati di vendita e obiettivi stabiliti e forni-sce tempestive informazioni alle forze di vendita.

– Supporta operativamente le linee di vendita nella elaborazione del confronto prezzi dilistino con altre marche, rispetto alle quali elabora il posizionamento dei prodotti.

C/1 ASSISTENTE TECNICO– Raccoglie, attraverso contatti con i clienti e con il personale di vendita, tutti i dati e le

informazioni utili a valutare il grado di apprezzamento dei prodotti in prova, comuni-cando agli enti tecnologici i risultati.

– Si reca, generalmente su segnalazione del superiore o del personale di vendita,presso i clienti per l’esame di problemi tecnici e fornisce assistenza per l’installazionee l’impiego.

– Informa il personale di vendita in merito alle caratteristiche tecniche di nuovi prodottie lo affianca eventualmente nei contatti con la clientela.

ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA116

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C/1 COMPRATORE/APPROVVIGIONATORE– Emette, sulla base dei programmi di approvvigionamento per i materiali di produ-

zione e delle richieste di acquisto per i materiali di consumo, gli ordini di acquistooperando anche su contratti aperti.

– Segue l’attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei tempi di consegnastabiliti.

– Supporta il superiore nell’attività di acquisto relativa a materiali e prodotti, provvedendoalla ricerca di fornitori, alla definizione delle condizioni ed alla stesura dei contratti.

C/1 ASSISTENTE MAGAZZINO– Controlla gli arrivi delle materie prime dai fornitori, confrontando l’ordine e la bolletta

di accompagnamento dei beni viaggianti, per la verifica della conseguenza quantita-tiva ed avvia la procedura operativa di carico contabile.

– Segnala al diretto superiore gli scostamenti quantitativi e/o di tipologia del prodottoper consentire le decisioni in merito.

– Controlla i versamenti di prodotto finito o i prelievi di materie prime da reparti di pro-duzione, conti lavorazione e resi, avviando le relative procedure operative.

– Gestisce le attività operative del personale di magazzino, distribuendo i carichi di lavorodeterminati dalle operazioni di versamento, prelievo e carico/scarico degli automezzi.

– Gestisce l’approntamento del carico degli automezzi verificando e correggendoeventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale.

– Effettua periodicamente gli inventari fisici per l’espletamento delle rettifiche inventa-riali (per scorte, contabilità industriale, bilancio).

GRUPPO 2):

C/2 CAPO SQUADRA DI MAGAZZINO– Controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione

ed avvia la procedura operativa di carico contabile.– Segnala al superiore gli scostamenti quantitativi o di tipologia di prodotto per con-

sentire le decisioni in merito.– Controlla i versamenti di prodotto e/o prelievi di materie prime, avviando le relative

procedure operative.– Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino distribuendo i carichi di

lavoro derivanti dalle attività di versamento, prelievo, carico e scarico di automezzi eottimizzazione delle aree di stoccaggio.

– Gestisce l’approntamento del carico degli automezzi verificando e correggendoeventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale.

– Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa.– È responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge.

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza

ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA 117

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precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

E/1 INCARICATO PRATICHE DI MAGAZZINO/SPEDIZIONE– Riceve e controlla i documenti di versamento di materiali e prodotti a magazzino e

provvede alle operazioni di carico contabile attraverso l’imputazione nel sistemainformativo.

– Controlla la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo ed effettua le operazioni di sca-rico contabile.

– Emette, controlla e smista la documentazione necessaria alle spedizioni per Italia edestero, anche corredandola con eventuali istruzioni per il trasportatore.

– Supporta l’amministrazione nella verifica dell’attività contabile relativa al magazzino.

E/1 PREPARATORE DOCUMENTI PER IMPORT/EXPORT– Prepara le bollette doganali e le relative documentazioni valutarie e statistiche, effet-

tuando anche i conteggi degli importi.– Controlla e corregge i documenti accessori della pratica.– Allestisce la pratica raccogliendo la corrispondenza, le istruzioni agli spedizionieri e

ai trasportatori e ogni altro documento necessario al buon fine della pratica stessa.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA118

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ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA 119

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

F/3 ADDETTO ASSISTENZA TECNICA– Effettua, in base a programmi definiti o su chiamata, interventi pratici di assistenza

preventiva e correttiva sul prodotto.– Esegue interventi addestrativi ed informativi ad utenti sull’impiego del prodotto.

F/3 PREPARATORE MERCI/MAGAZZINIERE– Effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali

di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delleschede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale e il posizionamentodella merce nelle zone apposite.

– Fornisce, sulla base dei documenti ricevuti, i materiali necessari alla produzione,anche effettuando direttamente il rifornimento delle linee.

– Esegue le operazioni di prelievo e preparazione del prodotto per la spedizione, con laspunta del prelevato e segnalando al superiore eventuali anomalie.

– Svolge le operazioni di inventario fisico, utilizzando l’apposita modulistica per i con-teggi.

F/3 AUTISTA– Conduce automezzi (con possibilità di carico e scarico del mezzo), effettua interventi

di regolazione e di manutenzione ordinaria e, in caso di panne, gli interventi di ripara-zione consentiti dai mezzi disponibili a bordo.

LIVELLO G

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento

specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoroe la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione deidati di processo;

– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delleattività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini diriscontro della congruità dei parametri rilevati;

– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondoistruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono unasupervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

G/3 CARRELLISTA– Addetto alla manovra di un mezzo di trasporto, con conduzione a bordo, per effet-

tuare il deposito, il prelievo e l’impilamento di materiali vari in zone e posti prestabiliti,

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ALLEGATO 2 - COMMERCIALE E LOGISTICA120

con responsabilità di accertare la corrispondenza tra i materiali movimentati e le spe-cifiche di fabbricazione, qualità e spedizione.

G/3 ADDETTO A MAGAZZINI– Effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti, semilavorati e materie

prime con responsabilità di riscontro documentale delle operazioni e con imputa-zione di dati su terminale.

– Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti pre-stabiliti nel magazzino, anche con l’ausilio di elevatori meccanici.

LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 CARRELLISTA– È addetto alla manovra di un mezzo di trasporto, con conduzione a bordo, per effet-

tuare il deposito, il prelievo e l’impilamento di materiali vari in zone e posti prestabiliti,nel rispetto delle specifiche di qualità e di fabbricazione.

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MANUTENZIONE

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 ASSISTENTE CAPO MANUTENZIONE– Guida, coordina e controlla l’attività di più assistenti e manutentori.– Programma e organizza gli interventi di qualsiasi tipo di manutenzione, definendone

le priorità nell’ambito degli obiettivi aziendali.– Aggiorna i collaboratori sulle nuove tecniche di manutenzione e dà loro l’assistenza

necessaria per gli interventi particolarmente complessi.– Definisce con altri enti le modalità operative di un programma di manutenzione e col-

labora alla ricerca di soluzioni tecniche atte a migliorare il livello manutentivo e/ocostruttivo degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza.

LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE 121

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ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE122

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondodifferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito dellenorme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 TECNICO DI MANUTENZIONE– Sviluppa gli studi sulle macchine di fabbricazione per facilitare e semplificare gli

interventi di manutenzione di qualsiasi natura.– Predispone e/o effettua la messa a punto e le regolazioni dei parametri di qualità

delle macchine.

C/1 ASSISTENTE DI MANUTENZIONE– Coordina, distribuisce il lavoro a più manutentori e ne controlla le attività garantendo

una corretta esecuzione degli interventi nell’ambito delle priorità fissate e nel rispettodelle norme di sicurezza.

– Analizza le cause dei guasti, per l’eliminazione/risoluzione dei problemi e per la ste-sura dei programmi a breve/medio termine.

LIVELLO D

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnico/speciali-stica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro in ambito manutentivo;

– hanno la responsabilità della scelta, del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano con specifica autonomia decisionale, definendo e realizzando complessiinterventi risolutivi, secondo differenti procedure e metodologie, implicanti anchescelte di priorità nel rispetto delle specifiche tecniche; ricevono una verifica dei risul-tati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

D/1 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE– Provvede a smistare al personale competente le richieste relative agli interventi di

manutenzione provenienti dai vari reparti, eseguendo, se necessario, schizzi esem-plificativi ed assicura la raccolta dei dati e della documentazione necessaria perl’esecuzione degli stessi.

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ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE 123

– Elabora le previsioni di fabbisogno materiali, ne verifica lo stock a magazzino e prov-vede a trasmettere al superiore la richiesta di ordini di acquisto.

– Cura l’aggiornamento del quadro di programmazione, interviene, se necessario, perl’esecuzione dei lavori prioritari, affiancando l’assistente di manutenzione.

– Effettua periodicamente l’analisi dei lavori eseguiti, rileva i costi a consuntivo, elabo-rando tabelle di confronto con i costi previsionali.

GRUPPO 3):

D/3 GIUNTISTA MONTATORE PROVETTO– Personale che fuori sede, in condizioni di autonomia decisionale, esegue complesse

operazioni di posa, montaggio e giunzione di qualsiasi tipo di cavo per il trasportodell’energia e su cavi pilota, sia terrestri che sottomarini, con isolante estruso e/ocon isolante in carta impregnata, con autonoma delibera funzionale ed avvalendosidella collaborazione di personale coadiuvante.

D/3 AGGIUSTATORI/MONTATORI– Eseguono, fuori sede ed in condizioni di autonomia decisionale, il montaggio e la

messa a punto di macchinari o impianti complessi nonché di elevato grado di preci-sione, con possibilità di autonoma decisione, nell’ambito della esecuzione dei lavoriaffidati e con delibera funzionale degli stessi.

– Provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando allaformulazione di proposte migliorative.

D/3 SPECIALISTA ELETTRONICO– Opera sulla intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse effettuando,

con possibilità di autonoma decisione nell’ambito dell’esecuzione dei lavori affidati-gli, interventi che risultino risolutivi.

– Individua ed elimina qualsiasi guasto di natura elettronica.–Effettua la taratura dellesuddette apparecchiature, sia dopo la revisione che all’atto dell’installazione.

– Provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando allaformulazione di proposte migliorative.

D/3 MONTATORE/RIPARATORE PROVETTO DI NASTRI TRASPORTATORI– Provvede fuori sede all’installazione dei nastri presso la clientela, con autonomia

decisionale sia nell’ambito della esecuzione dei lavori affidati che per la delibera fun-zionale degli stessi.

D/3 COSTRUTTORE DI PROTOTIPI DI STAMPI PER PRESSE– Opera sui vari tipi di macchine utensili con scelta autonoma dei materiali, della suc-

cessione delle operazioni, delle modalità di costruzione e con delibera funzionale.– Esegue, in condizioni di autonomia decisionale, l’intera fase di lavorazione di elevato

grado di difficoltà, in relazione alla interpretazione critica del disegno e degli schemifunzionali e costruttivi nonchè al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti darealizzare ed al grado di finitura.

– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipandoalla formulazione di proposte migliorative.

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ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE124

D/3 SPECIALISTA SISTEMI DI MISURA– Opera, in condizioni di autonomia decisionale, sull’intera gamma delle apparecchia-

ture elettroniche relative agli strumenti di misura di grandezze fisiche, alle catene edai sistemi di misura.

– Ricerca e rimuove le cause che producono anomalie e derive della misura dei para-metri dei processi produttivi e ne ripristina la qualità.

– Imposta ed esegue la taratura sia dopo la revisione sia all’atto dell’installazione.– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando

alla formulazione di proposte migliorative.

D/3 SPECIALISTA MECCATRONICO– Opera sull’intera gamma di impianti e macchine automatizzati e complessi, effet-

tuando la diagnosi di ogni tipologia di guasti e di anomalia di funzionamento.– Definisce le cause e la struttura di ogni tipo di intervento sia esso di natura elettro-

nico, elettrico, meccanico e fluidico, intervento che successivamente realizza in con-dizioni di autonomia decisionale, anche coordinando lavoratori di livello inferioreassicurando il ripristino delle condizioni standards operative.

– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipandoalla formulazione di proposte migliorative.

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

E/3 MANUTENTORE DI IMPIANTI TECNOLOGICAMENTE COMPLESSI– Esegue, in autonomia, interventi su gruppi o impianti tecnologicamente complessi.– Individua qualsiasi tipo di guasto o di anomalia di funzionamento ed effettua la

ricerca e la identificazione delle cause che li hanno provocati, imposta e/o esegue leriparazioni e predispone le opportune azioni di miglioramento.

– Interpreta criticamente schemi e disegni anche con l’utilizzo di PC o strumenti dianalisi a lettura indiretta.

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ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE 125

E/3 MONTATORE– Esegue il montaggio di gruppi tecnologicamente complessi in autonomia e avvalen-

dosi dell’aiuto di altri lavoratori.– Effettua la messa a punto e la messa in funzione di impianti o gruppi.– Assicura, anche con complesse regolazioni, la corretta realizzazione del ciclo pro-

duttivo richiesto.– Interpreta criticamente i disegni complessivi, gli schemi pneumatici, elettrici, elettro-

nici per l’identificazione della più rapida e razionale sequenza di montaggio.

E/3 ATTREZZISTA– Realizza su progetto l’attrezzatura per le lavorazioni, tenendo conto delle particola-

rità di montaggio.– Effettua la verifica, il ripristino funzionale e l’avviamento produttivo delle attrezzature

realizzate, anche con la costruzione e messa a punto dei ricambi.– Assicura l’avviamento produttivo delle nuove attrezzature, mettendo a punto i parti-

colari.

E/3 ADDETTO INDUSTRIALIZZAZIONE STAMPI MATERIE PLASTICHE– In occasione dell’installazione di stampi su linee produttive, ne effettua il montaggio

e la messa a punto, a fini della corretta realizzazione del ciclo produttivo e dellaconformità agli standards qualitativi richiesti.

E/3 GIUNTISTA MONTATORE– Personale che, fuori sede, sotto il controllo di un montatore provetto o di un assi-

stente, esegue complesse operazioni di posa, montaggio e giunzione di cavi per iltrasporto dell’energia e di cavi pilota, anche fornendo le necessarie istruzioni per lacorretta preparazione della posa dei cavi (posizionamento bobine, argano, rulli, etc.)e delle opere di servizio all’installazione (attrezzamento buche di giunzione, prepara-zione ponteggi, etc.).

E/3 CONDUTTORE IMPIANTI DI CENTRALE TERMICA *– Sulla base dell’abilitazione ottenuta e di una approfondita conoscenza delle mac-

chine, gestisce l’impianto per la produzione di fluidi tecnologici e di energia elettricada utilizzare in produzione.

– Esegue, direttamente o coordinando altri addetti, interventi di controllo, di regola-zione e di ripristino dei parametri dei fluidi e dell’energia sulle caldaie e sui turboalter-natori e di sezionamento delle linee elettriche in funzione degli assorbimenti di ener-gia definiti da contratti con Enti esterni e/o dalla variabilità dei bisogni degli utentiinterni.

* Dal 1°aprile 1996

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LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

F/3 ADDETTO MACCHINE UTENSILI

– Esegue, in autonomia su macchine utensili, qualsiasi lavoro di costruzione e/o adat-tamento di particolari o di congegni meccanici, che richiede il rispetto di tolleranzeristrette ed un alto grado di finitura.

– Interpreta il disegno meccanico nelle tre viste anche per definire e realizzare il ciclo dilavoro più razionale.

F/3 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E AL MONTAGGIO DI MACCHINE E IMPIANTI

– Esegue programmi di manutenzione definiti da specifici interventi applicandosoluzioni conosciute e sperimentate nel rispetto di tempi e modalità operative sta-bilite.

– Ricerca ed individua le cause dei guasti in base a una specifica conoscenza degliimpianti e una approfondita esperienza pratica.

– Effettua la messa in marcia e il controllo funzionale dell’impianto, etc., con regola-zioni per la corretta realizzazione del ciclo produttivo richiesto.

– Legge, anche interpretandoli, disegni meccanici e/o schemi elettrici, elettronici,pneumatici.

F/3 ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI TERMICI

– Assicura la gestione dei generatori termici eseguendo direttamente le accensioni, glispegnimenti e le eventuali regolazioni dei generatori stessi.

– Gestisce l’impianto in base alla abilitazione ottenuta ed alle norme di sicurezza.

ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE126

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LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 AUSILIARIO DI MANUTENZIONE

– Esegue, in base a dettagliate indicazioni e/o a disegni, lavori semplici di montaggio,di attrezzaggio o di parti di macchine, anche come coadiuvante di lavoratori di livellosuperiore.

ALLEGATO 2 - MANUTENZIONE 127

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ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P.128

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P.

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE– Guida, coordina e controlla i supervisori ed incaricati alla gestione amministrativa del

personale, programmandone le attività, nel rispetto delle scadenze prefissate, dellenorme contrattuali e legislative e delle direttive aziendali.

– Interviene in caso di situazioni anomale e risolve i casi più complessi che si presen-tano in relazione a particolari esigenze individuali del personale amministrato.

– Mantiene e sviluppa contatti con l’area amministrativa e gestisce i rapporti con entiesterni per pratiche relative a collocamento, antinfortunistica, assistenza, previ-denza.

– Cura la gestione delle procedure informatiche per quanto di pertinenza.

A/1 SPECIALISTA RISORSE UMANE– Imposta e gestisce, sulla base delle indicazioni del superiore, le attività di sviluppo e

retribuzione del personale.– Effettua analisi e studi sulla motivazione e l’efficienza delle risorse umane, propo-

nendo ed attuando ipotesi di intervento.– Cura la mobilità del personale e l’applicazione dei sistemi di gestione e di valutazione

delle prestazioni e del potenziale.– Cura l’applicazione e l’aggiornamento dei sistemi di incentivazione.– Mantiene i rapporti con i dipendenti in relazione a specifiche esigenze individuali del

personale gestito.

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A/1 RESPONSABILE DI FORMAZIONE– Predispone il piano di formazione, in funzione dei bisogni individuati e delle caratteri-

stiche degli utenti e ne garantisce la corretta applicazione, guidando, coordinando econtrollando l’attività dei collaboratori.

– Promuove nuovi programmi di formazione anche in collaborazione con enti esterni,contribuendo alla progettazione degli stessi.

– Interagisce con gli enti coinvolti nella formazione.,A/1 SPECIALISTA DI SELEZIONE– Definisce con l’utente i profili del personale da assumere, effettua la ricerca attra-

verso colloqui preliminari.– Segue le prove attitudinali, prepara, applica e corregge i test e redige un rapporto

sull’orientamento del candidato.– Predispone il piano di inserimento dei neoassunti.– Mantiene i rapporti con gli enti esterni.

A/1 ANALISTA DI ORGANIZZAZIONE– Definisce, in collaborazione con il superiore, le metodologie operative, il costo e la

redditività degli interventi volti a migliorare i livelli di produttività del lavoro.– Guida, coordina e controlla l’attività dei tecnici e ne cura l’addestramento.– Studia l’applicazione del sistema di incentivazione più opportuno, definendo le forme

retributive e calcolando i valori monetari dell’incentivo.– Analizza, in collaborazione con il superiore, problemi complessi relativi alla rileva-

zione del costo dei prodotti o i tempi standard in rapporto alla saturazione impiantiod ai cicli uomo–macchina.

– Imposta un piano di controllo per verificare la funzionalità di nuove organizzazioni efornisce consulenza su norme operative, procedure e inquadramenti contrattuali.

A/1 ANALISTA PROGRAMMATORE– Studia le procedure da realizzare e ne definisce la struttura informatica; effettua

l’analisi tecnica delle singole fasi elaborative in base a specifiche generali definitedagli analisti di sistemi e interagisce con l’utenza per la definizione delle specifichefunzionali.

– Programma secondo il linguaggio definito e gli standards adeguati e conduce leprove pratiche di funzionamento del programma, eliminando eventuali errori ed effet-tuando la messa a punto finale.

– Conduce le prove pratiche di funzionamento della procedura, verificando la corri-spondenza alle esigenze dell’utente.

– Guida, coordina e controlla l’attività di più programmatori.

A/1 RESPONSABILE OPERATIVO– È responsabile della corretta conduzione del Centro E.D. e dell’addestramento

all’uso dei programmi del personale utente.– Gestisce le procedure del sistema operativo per il collegamento e funzionamento dei

terminali, coordina le procedure del package installato per garantirne il corretto uti-lizzo ed è responsabile dell’archivio stampati e materiale ausiliario.

– Gestisce direttamente a video alcune funzioni complesse e fornisce gli output alle sca-denze previste, apportando le opportune variazioni in caso di incoerenze o anomalie.

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P. 129

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– È responsabile dell’assegnazione ad ogni utente delle password di accesso alle pro-cedure e provvede a fornire su richiesta la necessaria assistenza in fase applicativa.

– Analizza guasti o cattivi funzionamenti, richiedendo e coordinando l’eventuale inter-vento dei tecnici.

A/1 SPECIALISTA DI SOFTWARE– Esamina la documentazione tecnica della casa costruttrice inerente l’insieme dei

programmi del sistema operativo di sua competenza e/o il progetto di meccanizza-zione di nuovi sistemi e procedure.

– Progetta la nuova struttura di meccanizzazione; fornisce direttive tecniche di detta-glio ai collaboratori per lo sviluppo dei programmi; prepara le norme d’uso deglistandards di analisi e programmazione, controllandone il rispetto in fase di stesuradei sistemi.

– Collabora con il responsabile del software per risolvere problemi particolari e percoordinare analisti e programmatori nella realizzazione dei progetti.

– Mantiene contatti con l’utenza e/o i reparti operativi del centro, al fine di fornire diret-tive tecniche per lo sviluppo di nuovi programmi o la gestione di quelli esistenti, econ la casa costruttrice per esaminare eventuali miglioramenti del sistema operativoche gestisce.

LIVELLO B

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore, o formazione equivalente, o esperienza precedente;unitamente ad una approfondita conoscenza tecnica specialistica volta alla gestionecritica di procedure, metodologie e adempimenti normativi nei settori giuslavoristici edi bilancio/contabilità;

– hanno la responsabilità di garantire che il risultato delle attività, articolate secondopratiche e metodi diversi, sia costantemente ed esattamente conforme, pur in pre-senza di numerose e complesse variabili ed interferenze, alle disposizioni normativepertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori dilivello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area professionale;

– operano con ampia autonomia decisionale, disimpegnando compiti implicanti sceltenell’ambito delle pratiche e norme di riferimento; ricevono una supervisione dei risul-tati complessivi dell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

B/1 COORDINATORE INCARICATI PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE– Esamina le pratiche di gestione amministrativa del personale, ricevute dal superiore,

le distribuisce ai collaboratori, fornisce loro indicazioni sulle modalità di esecuzionedel lavoro e ne coordina e controlla l’attività.

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P.130

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– Provvede direttamente all’evasione delle pratiche più complesse, che richiedonoparticolari modalità e procedure di esecuzione e collabora con il superiore nello svi-luppo di nuove procedure amministrative.

– Fornisce al personale chiarimenti su argomenti di propria competenza.

LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondodifferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito dellenorme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 TECNICO D’ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE– Effettua l’analisi critica dell’organizzazione esistente, mette a punto il programma di

intervento e le metodologie operative e propone modifiche migliorative da apportareal metodo di lavoro in corso.

– Effettua lo studio dei tempi di una lavorazione e l’elaborazione completa della tariffadi cottimo.

– Segue le fasi d’avviamento dell’applicazione del cottimo e ne controlla i risultati, for-mulando previsioni sull’impegno di personale a breve e a medio termine.

C/1 TECNICO D’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA– Effettua l’analisi critica delle microstrutture aziendali e formula proposte di razionaliz-

zazione di lay–out, di flussi operativi e di dimensionamento organici.– Verifica l’opportunità e le implicazioni dell’informatizzazione di una procedura e ne

effettua lo studio preliminare. Esegue il planning della messa in marcia del sistema,ne segue l’andamento e ne controlla i risultati.

C/1 PROGRAMMATORE– Definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’ana-

lisi funzionale e programma secondo il linguaggio e gli standards definiti.

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P. 131

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– Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma, eliminando eventualierrori ed effettua la messa a punto finale. Mantiene ed aggiorna i programmi già fun-zionanti.

– Collabora con il superiore sia alla stesura della documentazione delle procedure ealla loro messa a punto in fase di avviamento sia alla compilazione delle istruzioni pergli operatori.

C/1 SCHEDULATORE LAVORI– Gestisce i calendari elaborativi dei diversi lavori tenendo conto degli eventuali requi-

siti che li condizionano reciprocamente nel rispetto delle consegne date dal settoredella programmazione.

– Verifica il corretto esito dei lavori e analizza le cause di un’eventuale anomalia in col-laborazione con la sala macchina, il responsabile della registrazione dati ed il settoredi programmazione.

C/1 ASSISTENTE DI TURNO EDP– Predispone l’assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie proce-

dure e ne gestisce le risorse.– Cura, nello svolgimento del lavoro, il rispetto delle norme operative attuando, se

necessario, le procedure di emergenza previste; analizza ed individua condizioni dierrore sia hardware che software e verifica la completezza degli output.

– Coordina e controlla le attività del personale nel turno e l’addestramento dei neoinseriti.

C/1 TECNICO PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE *– Cura l’intero ciclo delle operazioni necessarie all’elaborazione delle retribuzioni ed i

conseguenti adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali.– Cura la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi al costo del lavoro ed effettua, per

conti specifici, la stesura delle previsioni dell’incidenza della massa retributiva, ripar-tendone i consuntivi nei relativi conti analitici e generali.

– Collabora allo sviluppo, nell’area di competenza, delle procedure amministrative,anche informatizzate.

– Ha rapporti con enti esterni ed interni.

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P.132

* Dal 1°aprile 1996

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– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

E/1 INCARICATO PRATICHE DEL PERSONALE– Svolge più attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquida-

zione paghe, stipendi; controllo malattia, pratiche assicurative; pratiche assunzione,etc.

– Controlla, seguendo procedure definite, tutti i documenti relativi alle attività di com-petenza e provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti conl’utilizzo di supporti informatici.

– Effettua le registrazioni previste e trasmette al coordinatore o direttamente agli entiinteressati i documenti esaminati e completati.

E/1 OPERATORE EDP– In base alla pianificazione del lavoro e alle istruzioni ricevute gestisce le risorse del

sistema, intervenendo tramite consolle e variando la sequenza dei lavori secondonecessità.

– Effettua il caricamento dei programmi e ne cura l’esatta sequenza; controlla lesegnalazioni di errore e ricerca possibili soluzioni, intervenendo direttamente tramitecomandi a consolle.

– Controlla l’esito normale dei vari lavori, segnalando al superiore i casi di fine anor-male; effettua le operazioni di salvataggio degli archivi.

– Utilizzando programmi già predisposti, nell’elaborazione di operazioni remote a bloc-chi, prepara e verifica nell’andamento i dati in entrata per il regolare funzionamentodelle operazioni, senza modificare i programmi.

E/1 INCARICATO SUPPORTO UTENTI E TRATTAMENTI INPUT/OUTPUT– Gestisce la funzione di supporto utenti per tutti i sistemi aziendali in esercizio, in ter-

mini di ricezione e registrazione delle segnalazioni di anomalie, intervenendo diretta-mente per indicare possibili soluzioni alternative e/o attivando gli enti competenti incaso di risoluzione non completa del problema.

– Predispone il rapporto di controllo sullo stato dei problemi e sulle soluzioni adottate.– Provvede, se necessario, a predisporre funzioni applicative in ambiente PC (per il

servizio) con i prodotti standards aziendali.

GRUPPO 3):

E/3 ADDESTRATORE– Modula la durata delle varie fasi del piano di addestramento, redatto dal superiore, in

funzione delle caratteristiche dei lavoratori in istruzione e li mette in condizione diconoscere il funzionamento della macchina/impianto, le specifiche di qualità e di fab-bricazione e il ciclo di lavoro.

– Segue il personale durante l’esecuzione delle operazioni manuali sul prodotto fino alconseguimento di un normale livello di produttività e di qualità ed esercita sugli stessi

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P. 133

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la supervisione e il controllo funzionale nell’ambito della medesima dipendenzagerarchica.

– Riferisce al superiore e agli enti della produzione sull’andamento dell’istruzione e col-labora all’eventuale variazione dei programmi.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

F/1 ADDETTO REGISTRAZIONE/VERIFICA DATI– Registra i dati su dischetto a mezzo tastiera con pretabulazione.– Reintroduce i dati al fine di rilevare eventuali discordanze tra il dato registrato in pre-

cedenza e il documento base.– Gestisce il parco dischetti (archiviazione per una giornata e successiva cancellazione

per il reimpiego).

F/1 OPERATORE AUSILIARIO EDP– In base agli indirizzi ricevuti prepara le unità periferiche, le mantiene in buone condi-

zioni d’uso attraverso la pulizia periodica e segnala in sala macchine eventuali guastio cattivi funzionamenti.

– Soddisfa le richieste sulle stampanti, montando i moduli e i nastri carrello o alimen-tando i vari task richiesti, attraverso semplici operazioni di consolle; cura l’esattafasatura della stampa e suddivide gli output relativi ad ogni lavoro o prova.

ALLEGATO 2 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED E.D.P.134

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PRODUZIONE

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 ASSISTENTE CAPO/SOVRAINTENDENTE/CAPO REPARTO

– Guida, coordina e controlla risorse umane e tecniche.– Gestisce la produzione di più prodotti, con diverse tipologie di processo.– Garantisce la realizzazione di obbiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza, nel

rispetto delle norme di sicurezza.– Interviene per modifiche e variazioni dei programmi di produzione, in relazione a prio-

rità tecnico–produttive e/o eventuali imprevisti, nel rispetto delle indicazioni generaliricevute.

– Concorre, in rapporto con gli altri enti/uffici aziendali, al miglioramento degli stan-dards qualitativi, produttivi e di processo.

A/1 SPECIALISTA DI PROGRAMMAZIONE– Predispone, sulla base di procedure predefinite, programmi di produzione di uno o

più reparti o unità produttive, pianificando l’ottimale utilizzo di impianti e macchinari,in relazione alle esigenze aziendali ed alle capacità produttive.

– Predispone inoltre consuntivi di produzione, per consentire il controllo dell’impiegodei fattori di produzione, anche fornendo le necessarie informazioni di ritorno allealtre funzioni aziendali interessate.

ALLEGATO 2 - PRODUZIONE 135

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LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondodifferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito dellenorme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 ASSISTENTE/SUPERVISOR– Coordina e controlla le attività dei lavoratori di produzione, distribuendo il lavoro ed

ottimizzando l’impiego di fattori produttivi.– Garantisce il rispetto dei programmi assegnati e degli standards fissati, realizzando i

miglioramenti tecnici stabiliti.– In caso di anomalia, promuove l’intervento dei servizi qualità e manutenzione e si

raccorda con il servizio programmazione per la realizzazione tempestiva delle varia-zioni ai programmi.

C/1 PROGRAMMATORE DI PRODUZIONE– Formula, sulla base di un programma generale di produzione stabilito, piani produt-

tivi di dettaglio relativamente ad uno o più settori di fabbricazione/linee di prodotto.– Verifica la coerenza dei volumi al programma, ne segnala gli scostamenti e ottimizza

i flussi produttivi sul segmento di processo assegnato.

GRUPPO 2):

C/2 CAPO TURNO/SQUADRA DI PRODUZIONE– Assicura l’utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di pro-

duzione ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività.– Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone

l’impiego.– Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire inter-

venti puntuali sui prodotti e sulle macchine.– Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento

tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione.

ALLEGATO 2 - PRODUZIONE136

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ALLEGATO 2 - PRODUZIONE 137

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 2):

E/2 CAPOGRUPPO DI PRODUZIONE– Assicura l’utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione rice-

vuto nell’ambito degli standards di qualità e produttività assegnati.– Ottimizza l’impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti

ed effettua una supervisione e controllo del loro operato.– Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, inter-

venti puntuali sui prodotti e sulle macchine.– Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordina-

mento tecnico.

GRUPPO 3):

E/3 CONDUTTORE IMPIANTI A GESTIONE COMPLESSA– Sulla base di un’approfondita conoscenza dell’impianto e delle tecnologie di lavoro,

appronta, avvia, conduce impianti a gestione complessa, che richiedono il controllo,la regolazione ed il ripristino dei parametri di funzionamento del processo, anche conl’ausilio di strumenti assistiti da calcolatore.

– Ha la responsabilità dell’ottimale gestione dell’impianto, del giudizio di conformitàqualitativa del prodotto e del raggiungimento delle quantità prescritte.

– Esercita la supervisione ed il controllo funzionale di altri addetti all’impiantonell’ambito della medesima dipendenza gerarchica.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-

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ALLEGATO 2 - PRODUZIONE138

guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

F/3 REGLEUR/ATTREZZATORE

– Esegue gli attrezzaggi, il montaggio o il cambio dello stampo e le messe a punto delmacchinario affidato ad altro personale, con specifica conoscenza delle caratteristi-che di funzionamento del medesimo e delle tecnologie di lavoro.

– Ove necessario assiste l’addetto nelle fasi di avvio e/o cambio lavorazioni.– Interviene, inoltre, in fase di installazione delle attrezzature, per operazioni di ordina-

ria manutenzione/adattamento delle stesse.

F/3 ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI

– Appronta, avvia e conduce un impianto che comprende una o più fasi di lavorazione,con a bordo apparecchiature di controllo e di programmazione del ciclo, anchemediante l’introduzione di una scheda e/o digitando i dati necessari.

– Effettua varie e complesse regolazioni per garantire la qualità del prodotto nonchéuna continua sorveglianza e interventi prevalentemente manuali di ripristino, in casodi arresto.

– Nella conduzione dell’impianto si avvale della collaborazione funzionale di lavoratoriaddetti ad attività esecutive.

F/3 ADDETTO A MACCHINE A CICLO COMPLESSO

– Conduce macchine eseguendo operazioni manuali di precisione nel rispetto distrette tolleranze su diversi tipi di prodotto per ottenere il totale o parziale assem-blaggio o il prodotto finito. La conduzione di queste macchine implica:• l’effettuazione di vari e complessi interventi e regolazioni che ne assicurino la conti-nuità di funzionamento e la qualità del prodotto;• il controllo della conformità del prodotto alle specifiche stabilite;• il ripristino dei parametri di processo in caso di anomalia.

F/3 ADDETTO PRODUZIONE DI PICCOLA SERIE

– Compie, anche senza l’ausilio di attrezzature, operazioni implicanti particolari abilitàtecniche e pratiche e consistenti nell’esecuzione di un intero ciclo di produzione nonindustrializzato o di una complessa fase di preparazione/collaudo del prodottostesso.

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ALLEGATO 2 - PRODUZIONE 139

LIVELLO G

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento

specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoroe la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione deidati di processo;

– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delleattività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini diriscontro della congruità dei parametri rilevati;

– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compitisecondo istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati;ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

G/3 ADDETTO A MACCHINE/IMPIANTI– Appronta – anche effettuando il cambio stampi – e conduce macchine o impianti

secondo procedure prestabilite ed eseguendo operazioni anche manuali su uno opiù prodotti (saldatura, giunzione, sovrapposizione, etc.), nel rispetto delle tolleranze.

– Effettua interventi di regolazione e di semplice manutenzione per assicurare la conti-nuità di funzionamento delle macchine/impianti.

– Esegue diverse tipologie di controlli sui prodotti e sui parametri di processo, effet-tuando il rilievo e la registrazione dei dati, con delibera sulla destinazione dei prodottistessi.

G/3 PREPARATORE MESCOLE– Addetto ad operazioni di preparazione e pesatura di ingredienti ed additivi per

mescole, che assicurino il corretto dosaggio dei componenti per l’alimentazione dimacchine ed impianti, nel rispetto di specifiche stabilite.

LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

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ALLEGATO 2 - PRODUZIONE140

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 OPERATORE DI MACCHINE O IMPIANTI *– Conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure pre-

scritte ed eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto.– Effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurarne la continuità

di funzionamento.– Esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale della conformità del pro-

dotto e di semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate.

H/3 ADDETTO MONTAGGIO/IMBALLAGGIO *– Assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con

l’ausilio di attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo enumerico dei sistemi assemblati. Il controllo comporta:• l’uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, etc);• il controllo di semplici parametri di processo.

LIVELLO I

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generiche acquisite anche mediante breve affiancamento

per l’esecuzione di operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive;– hanno la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni assegnate;– operano in condizioni di autonomia esecutiva, eseguendo operazioni semplici e/o

manuali e/o ripetitive, vincolate a dettagliate istruzioni e procedure ricevute; ricevonoun controllo sull’esecuzione, modalità e risultato delle operazioni.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

I/3 ADDETTI A LAVORI DI PREPARAZIONE– Compie operazioni di preparazione e di movimentazione accessori al ciclo continuo

produttivo anche mediante l’uso di attrezzature semplici.

* N.B. - Saranno inquadrati nel livello H, dopo un periodo massimo di 12 mesi di perma-nenza nel livello I “ I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’ese-cuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti (art. 4 comma 18)”.

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I/3 AIUTO ESECUTIVO– Assicura l’alimentazione e la raccolta di uno o più prodotti quale aiuto a lavoratori

addetti a conduzione di impianti e macchine.

* N.B. - Saranno inquadrati nel livello I, per un periodo massimo di 12 mesi: “ I lavoratoriaddetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni dimontaggio ed assemblaggio di prodotti (art. 4 comma 18)”.

ALLEGATO 2 - PRODUZIONE 141

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QUALITÀ

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 RESPONSABILE LABORATORIO– Guida, coordina e controlla l’attività del personale affidatogli.– Sovraintende all’esecuzione dei piani di controllo, prova e collaudo, organizza prove

di omologazione; ne analizza e certifica i risultati.– Gestisce le apparecchiature in dotazione e assicura l’affidabilità delle misure ed il

rispetto delle normative interne ed esterne.– Concorre con altri enti (clienti e fornitori) alle azioni di miglioramento degli standards

qualitativi e di processo.– Collabora alla preparazione dei capitolati per l’acquisto di materie prime.

A/1 SPECIALISTA DI INDUSTRIALIZZAZIONE– Propone varianti tecnologiche per migliorare il livello qualitativo di prodotti e pro-

cessi, curandone la realizzazione. – Collabora ad identificare e risolvere problemi legati alla industrializzazione ed alla

emissione di specifiche di processo e appronta le procedure di qualità.

A/1 SPECIALISTA PROCEDURE DI QUALITÀ– Elabora dati ed informazioni per individuare anomalie di processo e propone azioni

correttive.– Sviluppa o aggiorna metodologie di controllo ed effettua l’audit sulla corretta appli-

cazione delle procedure di qualità.

ALLEGATO 2 - QUALITÀ142

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A/1 COORDINATORE CONTROLLO QUALITÀ– Guida, coordina e controlla l’attività di assistenti/operatori per l’applicazione delle

procedure di controllo qualità del prodotto e/o del processo.– Propone, nell’ambito della propria area di intervento, azioni correttive per assicurare

la riduzione dei costi di controllo, nel rispetto della corretta applicazione dei metodi edelle procedure di controllo–qualità.

– Concorre con altri enti alla definizione degli interventi correnti di ripristino della fun-zionalità delle macchine/strumenti di controllo.

LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo diffe-renti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme epratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 TECNICO ANALISTA DI QUALITÀ– Elabora e valuta i dati di qualità, anche in termini di affidabilità dei fornitori ed effettua

statistiche sulle anomalie rilevate, secondo le differenti tipologie.– Assiste i fornitori per la soluzione dei problemi di non conformità.– Collabora alla definizione dei piani di controllo su prodotti e processi consolidati.

C/1 TECNICO DI LABORATORIO– Programma ed assicura l’effettuazione di prove e misurazioni complesse, anche

coordinando e controllando il lavoro di più collaboratori.– Verifica l’attendibilità dei risultati ed appronta la documentazione relativa.– Concorre a definire ed aggiornare i metodi di analisi e di misurazione.

C/1 ASSISTENTE DI QUALITÀ– Coordina il lavoro di diversi operatori, ottimizzandone l’utilizzo secondo la più effi-

ciente distribuzione delle attività lavorative.– Fornisce l’assistenza tecnica per problemi complessi di qualità; analizza e verifica i

risultati di prove e/o controlli.

ALLEGATO 2 - QUALITÀ 143

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ALLEGATO 2 - QUALITÀ144

– È responsabile della qualità delle misure di prova e controllo.– Rileva eventuali irregolarità, fa ripetere le prove/controlli ed informa gli enti della pro-

duzione per i necessari interventi.– Elabora e valuta i dati relativi alle anomalie e collabora all’individuazione delle cause

e soluzioni.– Assiste, in autonomia, il collaudatore esterno, effettuando le elaborazioni dei dati sta-

tistici e di qualità e predisponendo la documentazione dei dati di prova.

C/1 TECNICO DELLE PROCEDURE DI COLLAUDO– Pianifica e attiva le procedure amministrative necessarie per il collaudo.– Predispone, tenuto conto delle esigenze del cliente, il programma dei collaudi, otti-

mizzando le esigenze della produzione e dei laboratori.– Assiste i collaudatori esterni, effettua le elaborazioni dei dati statistici e di qualità e

predispone la documentazione dei risultati di prova.

GRUPPO 2):

C/2 CAPO SQUADRA DI QUALITÀ– Coordina e controlla il lavoro di più operatori, ottimizzandone l’utilizzo secondo la più

efficiente distribuzione delle attività lavorative.– È responsabile della qualità delle misure di prova e controllo.– Analizza e verifica i risultati di prove e/o controlli, rileva eventuali irregolarità, fa ripe-

tere le prove/controlli e informa gli enti della produzione per i necessari interventi.– Fornisce l’assistenza tecnica per problemi complessi di qualità, elaborando e valutando

i dati relativi alle anomalie e collaborando all’individuazione delle cause e soluzioni.

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONAL I

GRUPPO 3):

E/3 CONTROLLORE DI QUALITÀ– Controlla che siano rispettati i valori dei parametri che regolano il processo, con

accertamenti, rilievi, misurazioni sul macchinario e sul prodotto, segnalando le varia-zioni constatate, rispetto alle specifiche di fabbricazione e alle procedure di qualità.

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ALLEGATO 2 - QUALITÀ 145

– Verifica l’applicazione delle procedure di autocontrollo dell’operatore anche effet-tuando controlli sovrapposti.

– Contribuisce all’addestramento sul controllo qualità degli operatori di macchina.

E/3 CONTROLLORE QUALITÀ MATERIALI E COMPONENTI– Effettua un controllo sulla base dei dati contenuti nell’ordine di acquisto e/o nella

specifica di processo e/o nella specifica di prodotto, redigendo una relazione diaccettabilità o rifiuto di materiali, semilavorati e prodotti.

– Registra ed aggiorna i dati relativi alla valutazione qualitativa dei fornitori e dei pro-dotti.

– Emette richieste di azioni correttive, anche interagendo con il fornitore e dà suggeri-menti per il miglioramento delle attività inerenti al sistema di qualità in uso.

E/3 CLASSIFICATORE PRODOTTO FINITO– Effettua un controllo visivo e tattile del prodotto per rilevare l’esistenza di eventuali

anomalie.– Provvede alla classificazione del prodotto, valutandone le anomalie, comparando i

dati rilevati con il manuale di qualità e indicando le modalità di rilavorazione.– Aggiorna il sistema informativo mediante l’immissione dei dati di qualità a terminale.– In base all’andamento delle anomalie propone al superiore azioni correttive da

apportare al macchinario.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tradifferenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sulrisultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

F/3 VERIFICATORE PRODOTTO FINITO– Esegue in base a norme prestabilite un controllo visivo e tattile sul prodotto finito, per

verificare l’esistenza di anomalie e imperfezioni.– Rileva le eventuali anomalie d’aspetto e/o imperfezioni e sulla base della valutazione

data, fa avanzare il prodotto o lo destina ad ulteriori controlli.

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ALLEGATO 2 - QUALITÀ146

F/3 ADDETTO ALLE PROVE E COLLAUDI DI LABORATORIO– Effettua analisi e/o collaudi, in base a metodi di laboratorio e/o ad un piano di con-

trollo, sulle caratteristiche dimensionali e/o fisico–chimiche di materiali semilavorati eprodotti finiti, con l’ausilio di apparecchiature e di strumenti anche non a letturadiretta (di cui effettua la taratura e la verifica della qualità della misura).

– Effettua calcoli e/o comparazioni, classificando i risultati entro schemi definiti.

LIVELLO G

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento

specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoroe la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione deidati di processo;

– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delleattività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini diriscontro della congruità dei parametri rilevati;

– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compitisecondo istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati;ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3)

G/3 ADDETTO A COLLAUDI DIVERSIFICATI– Addetti ad operazioni di collaudo di diversa tipologia, su ampia e diversificata

gamma di particolari di produzione, con rilievo dei parametri di processo e registra-zione dei dati e/o con delibera di media complessità.

G/3 OPERATORE ALLE MACCHINE DI CONTROLLO PRODOTTO FINITO– Conduce una macchina per la misurazione dei parametri di qualità, inserendo una

scheda nel calcolatore, imputando dati su tastiera ed effettuando una serie di regola-zioni semplici.

– In caso di segnalazione di non conformità di un parametro agli standards di qualità,rileva l’anomalia dal quadro.

– Effettua la registrazione dei dati, delibera l’avanzamento del prodotto e la destina-zione ad ulteriori controlli.

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LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 OPERATORE ALLE PROVE– Conduce, sulla base di un piano di controllo definito, verifiche di conformità su mate-

riali, semilavorati, prodotti e parametri di processo, mediante un controllo visivo ocon l’ausilio di strumenti di misura e apparecchi.

– Registra i dati su appositi moduli di raccolta ad inserimento facilitato; segnala even-tuali anomalie rilevate attraverso un giudizio per attributi.

ALLEGATO 2 - QUALITÀ 147

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RICERCA E SVILUPPO

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differentiprocessi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito diaree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 RICERCATORE– Sulla base di indirizzi di massima del superiore, conduce ricerche volte allo studio di

nuove reazioni, processi, compositi e materiali, alla definizione e all’accertamentodelle possibilità di impiego di metodologie e tecniche di sperimentazione e misura-zione nonché alla definizione di modelli matematici di simulazione.

– Provvede allo sviluppo del tema della ricerca, programmandone nel dettaglio lo svol-gimento delle varie fasi operative, definendo con il superiore e con gli enti interessati,possibilità e modalità di realizzazione di prove e sperimentazioni, scegliendo ed ade-guando tecniche, metodi operativi e apparecchiature.

– Cura la realizzazione di prove ed elaborazioni.– Elabora i dati sperimentali ottenuti, verificando le metodologie e/o i sistemi di calcolo

impiegati in funzione degli obiettivi perseguiti; redige relazioni parziali e conclusivesugli argomenti studiati e le discute con il superiore.

– Si mantiene aggiornato sugli sviluppi scientifici e tecnologici della sua area di specia-lizzazione.

A/1 TECNOLOGO– Sviluppa, su input del superiore o degli enti interessati, studi e progetti volti alla rea-

lizzazione di nuovi prodotti, materiali, compositi, processi e/o volti al miglioramento,sotto il profilo tecnico ed economico, di quelli esistenti. A tal fine esegue disegni,effettua calcoli, elabora risultati di prove di laboratorio, partecipa alla progettazionee/o alla messa a punto di macchinari.

ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO148

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ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO 149

– Predispone la stesura di massima delle specifiche tecniche ai fini della realizzazionedel prototipo e/o della messa a punto del processo e del prodotto.

– Segue la realizzazione di prototipi e/o la messa a punto del processo e/o di materiali(presso sala prove, laboratori, unità operative) e lo svolgimento delle prove, valutan-done i risultati; apporta le necessarie modifiche alle specifiche, alla luce dei problemie delle esigenze emersi.

A/1 ASSISTENTE CAPO ALLE PROVE DI RICERCA E SVILUPPO– Guida, coordina e controlla assistenti ed addetti ai quali fornisce indicazioni circa i

tipi di prova da effettuare, per l’analisi delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnolo-giche di prodotti e materiali.

– Valuta e certifica i risultati delle prove e delle analisi e cura la stesura di relazioni tec-niche.

– Mette a punto nuove procedure operative di prova; adatta, quando necessario, leapparecchiature e le strumentazioni utilizzate, mantenendo i contatti con i fornitori.

– Gestisce i mezzi oppure le apparecchiature controllandone l’efficienza e la taratura,in conformità alle normative aziendali ed alle norme di legge anche codificate da isti-tuti riconosciuti (I.S.O., C.E.I., etc.).

A/1 PROGETTISTA DISEGNATORE– Sviluppa, su input del superiore e sulla base di informazioni contenute nelle specifi-

che di prodotto/processo, progetti esecutivi e/o specifiche tecniche per la realizza-zione di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e/o di loro gruppi componenti,oppure per il miglioramento e la modifica di quelli esistenti. Interpella gli enti interes-sati al fine di integrare le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti.

– Cura lo sviluppo di disegni costruttivi e di dettaglio, coordinando aiuto progettisti e/ouffici tecnici anche esterni.

– Segue, presso officine interne e/o esterne, la costruzione delle varie parti, verifican-done la rispondenza al progetto e la relativa ottimizzazione economica.

– Partecipa al collaudo per verificare la rispondenza del macchinario alle caratteristi-che del progetto e ne segue, in collaborazione con gli enti interessati, l’installazione,la messa a punto e l’avviamento in produzione.

– Predispone materiale e informazioni per la redazione dei manuali d’istruzione, per ilcorretto uso della macchina/impianto.

LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

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ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO150

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondodifferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito dellenorme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle atti-vità.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):C/1 DISEGNATORE AIUTO PROGETTISTA

– In base all’impostazione data dal progettista, dal quale riceve bozze di progetto rela-tive a parti di impianti, macchinari e/o attrezzature, studia adattamenti da apportare aprogetti/macchinari/attrezzature, provvedendo allo sviluppo nel dettaglio di partico-lari per migliorare l’impostazione iniziale del progetto.

– Segue con il progettista la realizzazione, l’installazione, le prove di collaudo e lamessa a punto di macchinari, impianti, attrezzature, collaborando alla risoluzione dieventuali anomalie.

– Fornisce indicazioni atte a redigere manuali d’istruzione, per il corretto uso dellemacchine.

C/1 TECNICO DELLE PROVE DI RICERCA E SVILUPPO

– Esegue prove e misurazioni complesse, che richiedono solitamente l’utilizzo di parti-colari strumentazioni anche assistite da calcolatore, predisponendo il prodotto, leapparecchiature e gli strumenti di prova.

– Interpreta ed elabora i risultati ottenuti, anche sviluppando programmi di elabora-zione ad hoc, e provvede alla preparazione della documentazione relativa.

– Mette a punto nuove procedure operative, apportando modifiche semplici a stru-menti esistenti.

– Fornisce ad altri lavoratori l’assistenza tecnica necessaria al corretto utilizzo dellemetodologie di prova ed alla scelta e predisposizione delle attrezzature.

– È responsabile dell’efficienza dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti di provadi sua competenza provvedendo alle opportune tarature e richiedendo eventual-mente l’intervento della manutenzione.

– Coordina e controlla il lavoro di più collaboratori.

C/1 ASSISTENTE TECNOLOGO/RICERCATORE

– Su indirizzo del superiore cura lo sviluppo di dettaglio di studi e progetti (o di loroparticolari aspetti) volti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e materiali ed almiglioramento sotto il profilo tecnico, economico e di produttività di quelli esistenti; atal fine può eseguire disegni, effettuare calcoli ed elaborare risultati di prove di labo-ratorio.

– Coadiuva il superiore nella stesura delle specifiche tecniche ai fini della realizzazionedel prototipo e/o della messa a punto del processo e del prodotto.

– Collabora alla realizzazione del prototipo e/o alla messa a punto del processo e/o dimateriali (presso sala prove, laboratori, unità operative) e alla valutazione dei risultatidi prove e collaudi, coordinando e controllando il lavoro di più collaboratori.

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ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO 151

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

E/1 DISEGNATORE/LUCIDISTA PARTICOLARISTA *– Disegna particolari di progetti di macchinari, attrezzature e/o effettua semplici modi-

fiche su disegni già esistenti, anche con l’ausilio di mezzi informatici.– Esegue la quotatura di disegni, riportando, eventualmente, anche norme di lavora-

zione.– Effettua la lucidatura di schemi funzionali, di disegni costruttivi o di disegni di appa-

recchiature.– Fornisce una corretta veste formale a schizzi già completi.

GRUPPO 3):

E/3 CONDUTTORE PROVE AD ESECUZIONE COMPLESSA DI R&S– Effettua, sulla base di procedure, metodi di analisi e misurazione, prove di laboratorio

di complessa esecuzione per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e tec-nologiche di materiali, semilavorati e prodotti finiti, utilizzando strumenti che predi-spone adeguatamente.

– Prepara i provini, scegliendo in autonomia le modalità per ottimizzare questa fase.– È responsabile della conduzione delle prove e dei loro risultati.– Valuta la significatività dei risultati ottenuti, mediante un confronto con parametri sta-

tistici predefiniti.– Provvede autonomamente a ripetere la prova, in caso di anomalie, rintracciando nel

procedimento seguito le cause dei problemi.– Effettua, con l’ausilio di mezzi informativi e programmi di calcolo, elaborazioni stati-

stiche dei dati ottenuti dalle prove, operando una valutazione degli stessi.– Controlla la funzionalità degli strumenti provvedendo alla loro manutenzione ordinaria.

* Dal 1°aprile 1996

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ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO152

E/3 AGGIUSTATORE/MONTATORE, IMPIANTISTA SU PROTOTIPI– Sulla base di schizzi o disegni di massima, realizza in autonomia esecutiva prototipi

di parti di macchina o macchine complete.– Provvede alla supervisione ed al controllo di altri lavoratori per la realizzazione di

determinati particolari del progetto.– Segue l’installazione del macchinario nello stabilimento di destinazione, effettuan-

done il collaudo e la messa a punto, fino alla fase di “prova di avviamento” definitiva.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra diffe-renti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

F/3 ADDETTO ALLE PROVE DI R&S– Effettua, sulla base di procedure, metodi di analisi/misurazione e capitolati predefi-

niti, prove di laboratorio, per il controllo di caratteristiche fisico–chimiche e/o tecno-logiche di materiali semilavorati e prodotti finiti.

– Utilizza strumenti e apparecchiature, effettuando su di essi interventi di predisposi-zione (per es. richiamando procedure predefinite sul P.C., inserendo parametri).

– Verifica i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazionefornita, segnalando al superiore i casi anomali.

F/3 ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI– Compie, anche senza l’ausilio di attrezzature, operazioni implicanti specifiche e parti-

colari abilità tecnico/pratiche consistenti nell’esecuzione di un intero ciclo di produ-zione di prototipo.

F/3 ADDETTO A LAVORAZIONI SUL PRODOTTO– Esegue, sulla base di input verbali del tecnologo o di disegni tecnici, operazioni

implicanti specifiche e particolari abilità tecniche e pratiche (sgorbiatura, sezionaturadi coperture per analisi particolari, preparazione di calchi, stampi) che richiedononotevole accuratezza.

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ALLEGATO 2 - RICERCA E SVILUPPO 153

– Utilizza attrezzi appositi, per l’uso dei quali sono necessarie attitudini artigianali espiccate abilità manuali, scegliendo autonomamente le modalità operative dell’ese-cuzione dei compiti.

LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 OPERATORE ALLE PROVE DI R&S– Esegue, in base a metodi definiti di analisi e di misurazione e/o a direttive dettagliate

del superiore:• prove semplici di laboratorio per la verifica di caratteristiche fisico-chimiche e/otecnologiche di materiali semilavorati e prodotti finiti oppure• operazioni, prevalentemente manuali, preliminari all’esecuzione delle prove vere eproprie.

– Utilizza strumenti di misura a lettura diretta.

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ALLEGATO 2 - SERVIZI VARI154

SERVIZI VARI

LIVELLO A

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi inprocessi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioniintegrate con altre aree funzionali;

– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed orga-nizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa diappartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;

– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo diffe-renti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definitinell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessividell’attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

A/1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E DI SICUREZZA– Guida, coordina e controlla il lavoro del personale di vigilanza, per garantire la tutela

del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone che operano all’internodell’azienda.

– Propone soluzioni per migliorare il grado di sicurezza e di preservazione del patrimo-nio aziendale e per l’innovazione dei sistemi di controllo.

– Interagisce con enti esterni ed interni all’azienda.

A/1 SPECIALISTA AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO– Programma i rilevamenti da fare nell’ambiente di lavoro, coordinando la loro esecu-

zione.– Registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere.– Analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora

con il superiore nell’interpretazione delle normative di legge e nella individuazionedell’obbligatorietà o meno delle visite mediche.

– Esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari arischio e redige le relative norme d’impiego da seguire.

– Controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni disicurezza mediante l’espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta aglienti preposti per adeguare l’impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistichevigenti.

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LIVELLO C

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; uni-tamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle pro-cedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, pervariabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsa-bilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichidiversificati nell’ambito della propria area funzionale;

– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo dif-ferenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme epratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

C/1 SEGRETARIA ASSISTENTE– Esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche pro-

cedure non standard.– Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano iniziativa e auto-

nomia operativa e contatti con enti esterni.– Effettua non saltuariamente traduzione di documenti e corrispondenza in lingue

estere.– Gestisce l’attività di segreteria, anche attraverso il coordinamento ed il controllo di

altro personale.

LIVELLO E

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo

delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienzaprecedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’uti-lizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;

– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti adassicurare la conformità/ adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsa-bilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;

– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pra-tiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e proce-dure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.

ALLEGATO 2 - SERVIZI VARI 155

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POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

E/1 SEGRETARIA DI DIREZIONE O SERVIZI EQUIVALENTI– Svolge le pratiche amministrative dell’ente di appartenenza secondo procedure stan-

dards e suddivide e distribuisce la corrispondenza in arrivo secondo tipo, priorità epratica.

– Redige, su indicazioni di massima, la corrispondenza, prospetti, statistiche e note,servendosi anche di mezzi e programmi informatici.

– Traduce note che richiedono una conoscenza di base di lingue estere.– Interagisce telefonicamente con altri enti ed esercita supervisione sul lavoro di fatto-

rini ed autisti.

LIVELLO F

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professio-

nali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un ade-guato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilitàmanuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedureprestabilite;

– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezzadel risultato delle prestazioni;

– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioniricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra diffe-renti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 1):

F/1 SEGRETARIA

– Stenografa e dattiloscrive, avvalendosi di mezzi informatici, documentazione varia ecura il disbrigo di corrispondenza semplice, su indicazioni del superiore.

– Collabora con il superiore e/o con altro personale dell’ufficio nel programmare gliimpegni giornalieri, cura l’organizzazione dei viaggi, provvedendo alla documenta-zione necessaria.

– Gestisce gli archivi e svolge compiti vari (tenuta cassa, telex, telefax, telefonate),sulla base di procedure semplici e definite.

GRUPPO 3):

F/3 OPERATORE CUSTODE/SORVEGLIANTE– Assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi

sistemi di sicurezza.

ALLEGATO 2 - SERVIZI VARI156

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ALLEGATO 2 - SERVIZI VARI 157

– Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’ido-neità della documentazione presentata all’ingresso e registrando entrate ed uscite suappositi supporti, anche di tipo informatico.

– Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivandogli opportuni sistemi di salvaguardia in caso di necessità.

F/3 AUTISTA DI VETTURA– Effettua il trasporto di persone o cose secondo le indicazioni ricevute, utilizzando i

diversi mezzi di trasporto a disposizione e assicurando l’integrità dei trasportati.– Assicura l’efficienza del mezzo ed effettua interventi di controllo, regolazione e

manutenzione ordinaria, segnalando prontamente eventuali guasti.– Cura il costante aggiornamento di tutta la documentazione abilitante alla guida e

all’utilizzo del mezzo di trasporto.

LIVELLO H

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un

addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativae conoscenza dei mezzi di lavoro;

– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati edell’accertamento del risultato dell’attività;

– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzionidettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevonoun controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

H/3 FATTORINO– Collabora con il personale impiegatizio, svolgendo attività manuali di supporto al

lavoro d’ufficio, attraverso l’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotoco-piatrici, taglierine, proiettori, archivi, etc.).

– Effettua operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e/o documenti pressouffici od enti esterni, secondo gli itinerari e la programmazione predefinita, anche conuso di autovettura.

– Svolge, in base a precise indicazioni del superiore, commissioni di varia natura infunzione delle esigenze dell’ufficio (pagamento bollette, versamento o ritiro di asse-gni e valuta, etc.).

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ALLEGATO 2 - SERVIZI VARI158

LIVELLO I

DECLARATORIA

Appartengono a questo livello i lavoratori che:– in possesso di conoscenze generiche acquisite anche mediante breve affiancamento

per l’esecuzione di operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive;– hanno la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni assegnate;– operano in condizioni di autonomia esecutiva, eseguendo operazioni semplici e/o

manuali e/o ripetitive, vincolate a dettagliate istruzioni e procedure ricevute; ricevonoun controllo sull’esecuzione, modalità e risultato delle operazioni.

POSIZIONI PROFESSIONALI

GRUPPO 3):

I/3 ADDETTO A LAVORI NON RIENTRANTI NEL CICLO PRODUTTIVO– Compie lavori di trasporto, carico e scarico manuali, pulizia e analoghi, anche con

mezzi meccanici.

I/3 ADDETTO AL PRELIEVO E CONSEGNA DI DOCUMENTI– Effettua il prelievo, la duplicazione e la consegna della corrispondenza dai/nei punti

di raccolta dei vari enti interni, secondo itinerari ed orari ben definiti.– Suddivide per destinazione la corrispondenza prelevata.

I/3 ADDETTO ALL’ARCHIVIO– Cura l’ordinamento dei documenti secondo semplici criteri dati (numerici, alfabetici,

cronologici, etc).– Dispone i documenti in appositi contenitori secondo le procedure stabilite.

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ESEMPLIFICAZIONE DI MANSIONI(Produzione e qualità)

Allegato 3

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160 ALLEGATO 3 - ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA PRODUZIONE

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONIDELL’AREA PRODUZIONE

E/3 Conduttori impianti a gestione complessa

GOMMA/CAVI– Conduttori calandra a testa mobile per preparazione e gommatura tessuto/metallo– Conduttori calandra a 4 o più cilindri con tavola superiore a mm. 1100 – Conduttori impianti di confezione pneumatici con 10 o più stazioni automatiche di

posa prodotto.– Conduttore di trafile profilatrici naso a rullo o fisso, uguale/maggiore a 350 mm, con

impianto di plastificazione gomma, che effettua il cambio volta, matrice e gomma– Conduttori trafile floccati e coestrusi– Conduttori impianti impregnamento e trattamento cavi– Conduttori linee catenarie a due teste ed a tre estrusori convergenti– Conduttori impianti di armatura e saldatura longitudinale continua per cavi sottoma-

rini – Conduttori impianti di impregnamento e tamponatura di cavi telefonici con petrolium

Jelly– Conduttori di calandra a 4 o più cilindri, con tavola superiore a 840 mm. per contem-

poraneo trattamento fili e tessuti *- Conduttori impianti automatici RM30 per la confezione di pneumatici autocarro ed

MV40 per la confezione di pneumatici vettura**

PLASTICA– Conduttori impianti di coestrusione films– Conduttori calandra a 4 o più cilindri con tavola superiore a mm. 1100 – Conduttori di calandra a 4 o più cilindri, con tavola superiore a 840 mm. per produ-

zione di fogli di materie plastiche *

* Dal 1°aprile 1996** Dal 16 aprile 2000

F/3 Attrezzatore

GOMMA/CAVI– Addetti attrezzaggio filiere a pettine per smaltatura– Rettificatori filiere sagomate

F/3 Addetto conduzione impianti

GOMMA/CAVI– Addetti alla conduzione di impianti di alimentazione e pesatura prodotti per la confe-

zione automatizzata delle mescole

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ALLEGATO 3 - ESEMPLIFICAZIONI DELLE MANSIONI DELL’AREA PRODUZIONE

– Addetti alla conduzione impianti per la confezione mescole su mescolatore chiuso– Addetti alla conduzione di calandre a testa fissa per preparazione e gommatura tes-

suto/metallo– Addetti alla conduzione di trafile profilatrici– Addetti alla conduzione di calandre a tre cilindri– Addetti alla conduzione trafile guaine in Pb– Addetti alla conduzione forni di smaltatura– Addetti alla conduzione di impianti di poliestrusione, isolamento/riempitivo, con

schermatura fili ed estrusione guaina in linea– Addetti alle linee di estrusione gomma con vulcanizzazione in continua e applica-

zione guaina– Addetti alla conduzione di impianti TTM (Fischer) a giunzione automatica con compiti

di manutenzione *– Addetti alla conduzione di impianti di binocordatura 100 o più coppie Cu, con com-

piti manutentivi e di autocontrollo *

* Dal 1°aprile 1996

PLASTICA– Addetti alla conduzione di impianti di trafilatura fogli di materie plastiche– Addetti alla conduzione impianti di confezione reattori– Addetti alla conduzione impianti di monoorientazione films– Addetti alla conduzione impianti spalmatura films

F/3 Addetto a macchine a ciclo complesso

GOMMA/CAVI– Confezionatori di pneumatici, prima, seconda fase e ciclo completo– Addetti a presse automatiche a carosello– Confezionatori di cinghie di trasmissione– Confezionatori di molle ad aria

RICOSTRUZIONE– Addetti alla conduzione di macchine raspatrici, al riempimento manuale dei crateri ed

al controllo dimensionale delle carcasse– Addetti alla posa continua di strisce di gomma battistrada con macchine automati-

che a scheda per estrusione

PLASTICA– Conduttori macchine per estrusione/coestrusione di materie plastiche– Addetti presse per stampaggio poliuretano

F/3 Addetto produzioni di piccola serie

GOMMA/CAVI– Riparatori cavi alta tensione

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162 ALLEGATO 3 - ESEMPLICAZIONE DELLE MANSIONI DELL‘AREA PRODUZIONE

PLASTICA– Addetti a lavori di rifinitura del manufatto in vetroresina tramite interventi manuali di

precisione

G/3 Addetto a macchine e impianti

GOMMA/CAVI– Addetti a macchine per taglio tele con giunzione manuale– Addetti a macchine di confezione cerchietti– Addetti a impianto trafilatura piattine rame con ricottura e/o stagnatura in continua – Addetti al caricamento ed avvio presse di vulcanizzazione con controllo parametri di

processo– Addetti a macchine di cordatura conduttori

RICOSTRUZIONE– Addetti alla riparazione di ogni tipo di pneumatici– Addetti alla posa manuale del profilo battistrada non vulcanizzato e/o prestampato– Addetti al caricamento ed avvio di presse di vulcanizzazione, con cambio stampi e

controllo parametri di processo

PLASTICA– Addetti alle macchine termoformatrici rotanti – Addetti alla conduzione di presse per stampaggio con approntamento ed anche

cambio stampi– Addetti alla conduzione di macchine/impianti di resinatura/serigrafia, con responsa-

bilità di riscontro dei parametri rilevati *

* Dal 1°aprile 1996

G/3 Preparatore mescole

GOMMA/CAVI– Dosatori polveri e piccoli ingredienti

PLASTICA– Preparatori mescole poliuretaniche, distaccanti, vernici

H/3 Operatore di macchine o impianti

GOMMA/CAVI– Addetti a macchine taglio battistrada a crudo– Addetti a macchine di riempimento o rivestimento cerchietti– Operatori all’impianto di deposizione fibre ottiche ad elica chiusa o S/Z– Operatori alla binocordatura

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ALLEGATO 3 – ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA PRODUZIONE

– Addetti a macchine trefolatrici, trecciatrici e spiralatrici– Addetti a macchine di preparazione inserti metallici o gomma– Addetti a presse per stampaggio ad iniezione o compressione o transfert– Addetti a macchine roccatrici e bobinatrici– Addetti a macchine bendatrici

RICOSTRUZIONE– Addetti alle riparazioni semplici su carcasse– Addetti alla raspatura e soluzionatura– Addetti al caricamento ed avvio di autoclavi– Addetti alle presse di stampaggio

PLASTICA– Addetti a presse per stampaggio ad iniezione o compressione o trafilatura– Addetti a macchine di soffiaggio– Addetti a macchine di termoformatura– Addetti a macchine bobinatrici/tagliatrici– Addetti decorazione serigrafica/tampografica– Addetti a lavori di resinatura con metodi manuali e/o con macchine impregnatrici

semiautomatiche

I/3 Addetto a lavori di preparazione

PLASTICA– Addetti alla macinatura– Addetti al carico tramogge– Addetti al taglio di subbi

I/3 Aiuto esecutivo

GOMMA/CAVI– Guida cavo

RICOSTRUZIONE– Addetto alla sbavatura e pulizia del prodotto finito

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164 ALLEGATO 3 - ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA QUALITÀ

ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA QUALITÀ

E/3 Controllore di qualità

GOMMA/CAVI– Addetto al controllo fabbricazione delle mescole– Addetto al controllo fabbricazione semilavorati e prodotti finiti– Addetto al controllo Processo–Semilavorati– Capi recinto prove O.F.– Addetto alla taratura e validazione strumenti complessi– Assicuratore qualità (S.Q.T.)

RICOSTRUZIONE– Addetto al controllo visivo e qualitativo con attrezzature elettroniche e/o automati-

che, ed alla classificazione/selezione carcasse o prodotto finito

E/3 Controllore materiali e componenti

GOMMA/CAVI– Collaudatore (anche fuori sede)

E/3 Classificatore prodotto finito/addetto 2°controllo

GOMMA/CAVI– Addetto alla classificazione delle coperture turismo– Addetto alla classificazione delle coperture giganti– Addetto al 2°controllo

F/3 Verificatore prodotto finito

GOMMA/CAVI– Addetto alla classificazione delle coperture turismo dopo cottura– Addetto alla classificazione delle coperture giganti dopo cottura– Addetto al controllo coperture rilavorate– Addetto al recupero carcasse

RICOSTRUZIONE– Addetto al controllo visivo ed alla selezione preventiva delle carcasse da avviare alla

lavorazione.

F/3 Addetto alle prove e collaudi di laboratorio

GOMMA/CAVI– Addetto alle determinazioni ceneri, densità, umidità, deposito anticollanti su elasto-

meri e mescole

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ALLEGATO 3 - ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA QUALITÀ 165

– Addetto alle determinazioni zolfi con forno a controllo informatizzato– Capo recinto prove e misure elettriche cavi alta tensione– Addetto al ciclo completo di prove e misure cavi rame e fibre ottiche– Addetto nucleo controllo qualità

G/3 Addetto ai collaudi diversificati

GOMMA/CAVI– Addetto alle prove meccaniche su gomme, mescole, manufatti, fili e tessuti– Addetto a misure elettriche cavi rame e fibre ottiche

G/3 Operatore alle macchine di controllo prodotto finito

GOMMA/CAVI– Addetto al controllo statistico di uniformità coperture turismo o giganti su macchina– Addetto ai controlli su mescolanze e semilavorati con reometro Monsanto– Addetto controllo peso coperture

RICOSTRUZIONE– Addetti alle macchine di controllo su prodotto finito

H/3 Operatore alle prove

GOMMA/CAVI– Addetto alle prove rapide e Mooney su mescolanze e semilavorati– Addetto ai controlli rapidi– Addetto alle prove continuità e contatto– Addetto alla preparazione teste– Addetto al laboratorio tecnologico– Aiutante P.E. alta tensione– Aiutante prove cavi O.F.

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Legge 20 maggio 1975, n. 164Provvedimenti per la garanzia del salario(«Gazzetta Ufficiale» 7 giugno 1975, n. 148)

Art. 1Interventi di integrazione salariale

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino pre-stazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’integrazione salariale nei seguenti casi:1) Integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell’attività produttiva:a)per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o aglioperai; b)ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.2) Integrazione salariale straordinaria:a)per crisi economiche settoriali o locali (1);b)per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.Art. 2Misure dell’integrazione salariale

L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80 per cento della retribuzione globaleche agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limitedell’orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.Art. 3Trattamento previdenziale nei periodi dell’integrazione salariale

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utilid’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e per ladeterminazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell’interorapporto assicurativo del lavoratore.Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è rife-rita l’integrazione salariale.Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a caricodella Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.Art. 4Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all’assistenza sanitaria, i periodi d’integrazione salariale sono equiparati aquelli di effettiva prestazione lavorativa.

(1) Abrogato dall’art. 8 - comma 2 della legge n. 160/1988 che ha convertito il D.L. n. 86/1988.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E MOBILITÄ168

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L’assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell’istruttoria delle domande d’integrazionesalariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto1972, n. 464.Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968,n. 1115, ed articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l’indennità acarico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie.

Art. 5Procedure di consultazione sindacaleNei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o lasospensione dell’attività produttiva, l’imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sin-dacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piùrappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e ilnumero dei lavoratori interessati.Quando vi sia sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, superiore a sedici ore settima-nali, si procederà, a richiesta dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cuial comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttivae ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunica-zione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi aquello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.Negli altri casi di contrazione o sospensione dell’attività produttiva di cui all’articolo 1,l’imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, oveesistenti, nonché per il tramite dell’associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca ole conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentativeoperanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e ladurata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto dellasituazione avente ad ogetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione allacrisi dell’impresa. L’intera procedura di consultazione ove attivata dalla richiesta dell’esame con-giunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta mede-sima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.All’atto della presentazione delle richieste d’integrazione salariale ordinaria e straordinariadovrà darsi comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6Durata dell’integrazione salariale ordinariaL’integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrispostafino ad un periodo massimo di 3 mesi continutativi; in casi eccezionali detto periodo può essereprorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all’articolo 7 del decreto legisla-tivo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale, una nuovadomanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stataconcessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E MOBILITÄ 169

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L’integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessi-vamente la durata di 12 mesi in un biennio.Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d’intervento deter-minato da eventi oggettivamente non evitabili.Art. 7Procedimento d’integrazione salariale ordinaria

Per l’ammissione al trattamento d’integrazione salariale l’imprenditore presenta alla sedeprovinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovrannoessere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la loro presumibiledurata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve esserepresentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della setti-mana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente,l’eventuale trattamento d’integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una set-timana rispetto alla data di prestazione.Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratoridipendenti la perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale, l’imprenditore è tenuto acorrispondere ai lavoratori stessi una somma d’importo equivalente all’integrazione salariale nonpercepita.Art. 8Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

L’integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previ-denza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione pro-vinciale, nominata con decreto del direttore dell’ufficio regionale del lavoro e composta dal direttoredell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionariodell’ispettorato provinciale del lavoro, da tre rapprensentati dei lavoratori e da tre rapprensentati deidatori di lavoro dell’industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rap-presentative operanti nella provincia.Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede pro-vinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.Art. 9Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso entro trentagiorni dalla notifica, al comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novem-bre 1945, n. 788.Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera ancheda parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione,abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale.Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.Art. 10Procedimenti d’integrazione salariale straordinaria

Per quanto non disposto dalla presente legge, l’integrazione salariale straordinaria è rego-lata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E MOBILITÄ170

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Art. 11Durata dell’integrazione salariale straordinariaNei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all’articolo 1 dellalegge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.La proroga dell’integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conver-sione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediantedecreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 3 della legge 5novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all’accertamento dell’attua-zione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Art. 12Finanziamento della Cassa integrazione guadagniLa Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi;1) contributo a carico delle imprese industriali, nella misura dell’1 per cento della retribu-zione, determinata a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurarel’equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilanciodell’esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lostesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comi-tato speciale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salarialiordinaria risulti superiore al 10 per cento;2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi d’integra-zione salariale nella misura dell’8 per cento dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipen-denti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di con-guaglio, alla Cassa integrazioni guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quantol’integrazione salariale è corriposta per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro determinate daeventi oggettivamente non evitabili (1).3) contributo a carico dello Stato previsto dall’articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n.1115, e dall’articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annuadi 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Art. 13Computo dei dipendentiAi fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, sitiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1°gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio diciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiaratodall’impresa.Per le aziende costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendentialla fine del primo mese di attività. A tale fine l’impresa è tenuta a fornire all’INPS apposita dichiara-zione al termine di ciascun anno.

(1) Misure differenziate a seconda delle dimensioni delle imprese: 4% dell’integrazione salariale per leimprese sino a 50 dipendenti, 8% per quelle con più di 50 dipendenti.

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Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori,compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione siaall’interno che all’esterno dell’azienda.Art. 14

Bilancio della Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industriaNel bilancio della Cassa per l’integrazione guadagni degli operai nell’industria devonoessere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l’elencazionedel precedente articolo 12 e le diverse forme d’integrazione salariale di cui all’articolo 1 della pre-sente legge.Tra le entrate e le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finan-ziario.

Art. 15Impiegati

Il limite dell’integrazione fissato dall’articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n.464, è elevato a L. 300.000.L’integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per leore di lavoro non prestate.Art. 16

Termine per il rimborso delle prestazioniIl termine di tre mesi fissato dall’articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

Art. 17Formazione professionale

Nei casi d’integrazione salariale straordianria, l’ufficio regionale del lavoro, sentite le orga-nizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l’istitu-zione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa del beneficio dell’integrazione salariale quando rifiutidi frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.Il trattamento d’integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i com-pensi spettanti per i corsi nonché con l’indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione ocon altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.Art. 18Disposizioni particolari per gli operai agricoli

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell’articolo 8 dellalegge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all’80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’arti-colo 3 della legge medesima.La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l’integrazione dei salaridegli operai dipendenti da imprese agricole.

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Allo scopo di assicurare l’equilibrio della gestione, la misura dell’aliquota contributiva di cuiall’articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun eserci-zio, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio stesso mediante il provvedimento previstodall’articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entratee le uscite della gestione della Cassa per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da impreseagricole risulti superiore al 10 per cento.Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457,si applica quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 9 della presente legge.Art. 19

Disposizioni finaliÈ abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 20Regime transitorioA decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trat-tamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell’industria sono integratientro i limiti e nella misura di cui all’articolo 2 della presente legge.Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presentelegge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventiin corso.La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delleleggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

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Legge 13 agosto 1980, n. 427Modifica della disciplina dell’integrazionesalariale straordinaria relativa allecategorie operaie e impiegatizie(«Gazzetta Ufficiale» 16 agosto 1980, n. 224)

Articolo unico - Nei casi d’intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agliimpiegati sospesi dal lavoro è corrisposta un’integrazione salariale pari all’80% per cento dellaretribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.«L’importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendoconto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare:a) l’importo mensile di lire 1.248.021; b) l’importo mensile di lire 1.500.0000 quando la retribuzionedi riferimento per il calcolo dell’integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiun-tive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle oredi integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importidi integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cuialla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dallavariazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impie-gati» (1).

(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 5, del D.L. 16/5/1994, n. 299, convertito con modificazioni inlegge 19/7/1994, n. 451.

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Legge 23 luglio 1991, n. 223Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttivedella Comunità europea, avviamento al lavoroed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 43 alla G.U. n. 175, serie generale, del 27 luglio 1991)

Titolo INORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALECapo INORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALEArt. 1Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applica-zione limitamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nelsemestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma secondo. Nel caso dirichieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisitodeve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predettotrasferimento. Ai fini dell’applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendi-sti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il pro-gramma che l’impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fron-teggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad unmodello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale(CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappre-sentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria deilavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programmanel corso del suo svolgimento.3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendalenon può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà diconcedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predettiprogrammi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche deiprocessi produttivi dell’azienda ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionaliche detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed alla sua articola-zione sul territorio (1).4. Il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma primo, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988 n. 160 è dovuto in misura doppia a decorrere

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, della legge 19/7/1994, n. 451.

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dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto mini-steriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi.Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorsoun periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito ilcomitato tecnico di cui all’art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l’individuazionedei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall’art. 11, comma secondo, in relazione allesituazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui atte-nersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l’applicazione dei commi nono edecimo.7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rota-zione prevista nel comma ottavo devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame con-giunto previsti dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al manteni-mento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori cheespletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospen-sioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma secondo. Qualora il CIPI abbiaapprovato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’azienda per la mancataadozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo frale parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data deldecreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con pro-prio decreto l’adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formu-late dalle parti. L’azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta per ognilavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributoaddizionale di cui all’art. 8 comma primo, del citato D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primogiorno del venticinquesimo mese successivo all’atto di concessione del trattamento di cassaintegrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale nonpossono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio,indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella previstadall’art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre1984, n. 863. Si computano a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per con-trazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Ilpredetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensidel comma sesto, per i casi previsti dall’art. 3 della presente legge, dall’art. 1 del D.L. 30 ottobre1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’art. 7 delD.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,ovvero per i casi di proroga di cui al comma terzo.10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione oconversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto pro-prietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sonoconsiderati, ai fini dell’applicazione del comma nono, i periodi antecedenti la data della trasfor-mazione medesima.11. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per leunità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordina-rio.

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Art. 2.Procedure

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all’art. 1,comma secondo, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.2.Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all’art. 1, commi secondo e terzo, sonoapprovate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessatialle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI neglialtri casi.3.Successivamente al primo semestre l’erogazione del trattamento è autorizzata, sudomanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinata-mente all’esito positivo dell’accertamento sulla regolare attuazione del programma da partedell’impresa.4.La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l’eventuale domandadi proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primocomma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all’ufficio regionale del lavoro e della mas-sima occupazione ed all’ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso dipresentazione tardiva della domanda si applicano il secondo e il terzo comma del predetto art. 7 (1).5.L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamentidisposti dall’Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell’art. 8della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavo-ratori, da parte dell’INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connessoassegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltàdi ordine finanziario accertate dall’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confrontidell’INPS.7.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la proceduraprevista dall’art. 19, comma quinto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuovacomposizione del comitato tecnico di cui all’art. 1, comma sesto, della presente legge, e vengonofissati i criteri e le modalità per l’assunzione delle determinazioni riguardanti l’istruttoria tecnicaselettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai compo-nenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d’anno a partire dal1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio edella programmazione economica per l’anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(1) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge 19/7/1993, n. 236.

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Art. 3Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’inter-vento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazionedel provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministra-zione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trat-tamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concor-dato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo diintegrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazionedi fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commis-sario, per un periodo non superiore a dodici mesi (1).2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma primo, quando sussistano fon-date prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli dioccupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, il trattamentostraordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquida-tore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un’ulteriore periodo non supe-riore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice dele-gato o dall’autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’azienda o di sue partie sui riflessi della cessione sull’occupazione aziendale.3. Quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione del-l’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzial-mente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensidell’art. 4, ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’art. 4, commasesto, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma quarto,non è dovuto.Commi quattro, quattro bis e quattro ter (omissis)5. Sono abrogati l’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, el’art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.143, e successive modificazioni.

Capo IINORME IN MATERIA DI MOBILITÀArt. 4Procedura per la dichiarazione di mobilità

1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale,qualora nel corso di attuazione del progamma di cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado digarantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, hafacoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

(1) Comma così modificato dall’art. 7, comma 8, della legge 19/7/1993, n. 236.

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2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma primo sono tenute a darnecomunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a normadell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. Inmancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazionidi categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Lacomunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione deidatori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.3. La comunicazione di cui al comma secondo deve contenere indicazione: dei motivi chedeterminano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali siritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tuttoo in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili profes-sionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato, dei tempi di attua-zione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conse-guenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo, del metodo di calcolo di tutte leattribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazionecollettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo dianticipazione sulla somma di cui all’art. 5, comma quarto, di una somma pari al trattamento massimomensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (1).4. Copia della comunicazione di cui al comma secondo e della ricevuta del versamento dicui al comma terzo devono essere contestualmente inviate all’ufficio provinciale del lavoro e dellamassima occupazione.5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al commasecondo, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si pro-cede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito adeterminare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o diuna sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme fles-sibili di gestione del tempo di lavoro.6. La procedura di cui al comma quinto deve essere esaurita entro quaranticinque giornidalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa. Quest’ultima dà all’Ufficio provincialedel lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e suimotivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalleassociazioni sindacali dei lavoratori.7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro edella massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui alcomma quinto, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame devecomunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro edella massima occupazione della comunicazione dell’impresa prevista al comma sesto.8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci,i termini di cui ai commi sesto e settimo sono ridotti alla metà.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 26/5/1997, n. 151.

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9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi sesto, set-timo e ottavo, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri ecce-denti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggettodel nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, delcarico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati icriteri di scelta di cui all’art. 5, comma primo, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regio-nale del lavoro e della massima occupazione compente, alla Commisione regionale per l’impiego ealle associazioni di categoria di cui al comma secondo.10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi unnumero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma secondo, la stessa pro-cede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5,comma quarto mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo ver-samento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, cheprevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire,anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansionidiverse da quelle svolte.12. Le comunicazioni di cui al comma nono sono prive di efficacia ove siano state effettuatesenza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godi-mento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da finelavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti concontratto di lavoro a tempo determinato.15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province dellastessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l’accordo di cui al comma set-timo spetta rispettivamente al direttore dell’Uffiico regionale del lavoro e della massima occupa-zione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunica-zioni previste dal comma quarto.15.bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adem-piuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all’apertura delle procedure di cui al pre-sente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore di lavoroche viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da partedell’impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l’aperturadelle predette procedure. (1)16. Sono abrogati gli artt. 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni delD.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, adeccezione dell’art. 4-bis, nonché il D.L. 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 26/5/1997, n. 151.

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Art. 5Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese1. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alleesigenze tecnico-produttive edorganizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previ-sta da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma secondo, ovvero, in man-canza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:a) carichi di famiglia;b) anzianità;c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l’impresa è tenuta al rispettodell’art. 9, ultimo comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge25 marzo 1983, n. 79. L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodo-pera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo allemansioni prese in considerazione (1).

3. Il recesso di cui all’art. 4, comma nono, è inefficace qualora sia intimato senza l’osser-vanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma dodice-simo, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma primo del pre-sente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essereimpugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto,anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’inter-vento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all’art. 4, comma nono, del quale sia statadichiarata l’inefficacia l’invalidità, si applica l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-cessive modificazioni.4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degliinterventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della legge 9 marzo1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobi-lità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichirazione di eccedenza delpersonale di cui all’art. 4, comma nono, abbia formato oggetto di accordo sindacale.5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale, perl’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9,comma primo, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratoriche perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero pertutti il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dall’impresa, abbiano prestato lavoro. Ilpredetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell’impresa disposta adassumere, nei rapporti di cui all’art. 8, comma 4bis. Si applica la disposizione di cui al secondoperiodo del citato comma (2).6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese succes-sivo a quello di emanazione del decreto di cui all’art. 2, comma primo, e la fine del dodicesimomese successivo a quello del completamento del programma di cui all’art. 1, comma secondo,nell’unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è tenuta a versare aisensi del comma quarto del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogniperiodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento delprogramma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo commadell’art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 5 bis, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito con modifi-cazioni in legge 19/7/1993, n. 236.(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, del D.L. 16/5/1994, n. 299, convertito con modifica-zioni in legge 19/7/1994, n. 451.

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Art. 6Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego1. L’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttiveimpartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale perl’impiego, dopo un’analisi tecnica da parte dell’Agenzia per l’impiego compila una lista dei lavora-tori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la pro-fessionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferi-mento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli artt. 11, commasecondo, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell’anticipazione di cui all’art. 7,comma quinto.Secondo e terzo comma (omissis).4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l’impiego puòdisporre l’utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblicautilità, ai sensi dell’art. 1-bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall’art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal D.L. 21marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondocomma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l’amministrazione pubblica interessata uti-lizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al tratta-mento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all’art. 14, comma primo, letteraa), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Art. 7Indennità di mobilità1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4, che siano in possesso dei requisiti dicui all’art. 16, comma primo, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi,elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavora-tori che hanno compiuto i cinquanta anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguitoindicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero chesarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:a) per i primi dodici mesi: cento per cento;b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la indennità dimobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavora-tori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cin-quanta anni. Essa spetta nella seguente misura:a) per i primi dodici mesi: cento per cento.b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.3. L’indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misurapari all’aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque cor-risposta successivamente alla data del compimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa datanon è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui talediritto viene a maturazione.4. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore

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all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura dicui all’art. 4.5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intrapendere un’attività autonoma oper associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsioneanticipata dell’indennità nelle misure indicate nei commi primo e secondo, detraendone il numero dimensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992 (1), per i lavoratori in mobilità delle aree di cui alcomma secondo che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di unimporto pari a quindici mensilità dell’indennità iniziale e di mobilità e comunque non superiore alnumero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori ilrequisito di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma primo, è elevato in misura pari al periodotrascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobi-lità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità sono cumulabili con ilbeneficio di cui all’art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro sono determinate le modalità e lecondizioni per la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, le modalità per la restituzionenel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assumauna occupazione delle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalitàper la riscossione delle somme di cui all’art. 5, commi quarto e sesto.6. Nelle aree di cui al comma secondo nonché nell’ambito delle circoscrizioni o nel maggiorambito determinato dalla Commissione regionale per l’impiego, in cui sussista un rapporto superiorealla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente inetà da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 (1) che, almomento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque annirispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere,nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianità contri-butiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero disettimane mancanti alla data di compimento dell’età pensionabile, l’indennità di mobilità è prolun-gata fino a quest’ultima data. La misura dell’indennità per i periodi successivi a quelli previsti neicommi primo e secondo è dell’ottanta per cento.7. Negli ambiti di cui al comma sesto, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31dicembre 1992 (1) che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un’età inferiore dinon più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano farvalere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un’anzianitàcontributiva non inferiore a ventotto anni, l’indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione deldiritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio1991 dalle società non operative della Società di Gestione e partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e delleIniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva; l’indennità di mobi-lità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.8. L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché leindennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.9. I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si faluogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma quinto, sono riconosciuti d’ufficio utili aifini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pen-sione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui èriferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma primo. Le somme occor-renti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al commaundicesimo alle gestioni pensionistiche competenti.

(1) Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1994 dall’art. 5, comma 4, della legge19/7/1994, n. 451.

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10. Per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare di cuiall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione dellanormativa che disciplina l’intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione dicui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alleretribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoc-cupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo dipaga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo dipaga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esononerati,per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento delcontributo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 per la parte a loro carico.12. L’indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l’assi-curazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonché dalledisposizioni di cui all’art. 37 della legge 9 marzo 1989. n. 88.13. Per i giornalisti l’indennità prevista dal presente articolo è a carico dell’Istituto nazionale diprevidenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma undicesimo e all’art. 4,comma terzo, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle pro-cedure previste dall’art. 4, comma decimo, nonché le comunicazioni di cui all’art. 9, comma terzo.14. È abrogato l’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello dientrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro edella previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria aripristinare l’equilibrio di tali gestioni.

Art. 8Collocamento dei lavoratori in mobilità1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenzanell’assunzione di cui al sesto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successivemodificazioni ed integrazioni.2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di duratanon superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quellaprevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato atempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quelloprevisto dal comma quarto.Terzo comma (omissis)4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma primo, assuma a tempopieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retri-buzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennitàdi mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere ero-gato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7,comma sesto. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.4bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento aquei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello

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stesso o di diverso settore di attività che al momento del licenziamento, presenta assetti proprietarisostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima inrapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabi-lità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (1).

Quinto comma (omissis)

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo par-ziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma sesto, nonché per quelle dei periodi diprova di cui all’art. 9, comma settimo, i trattamenti e le indennità di cui agli artt. 7, 11, commasecondo, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione delperiodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari aquello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazionedell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 9Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennitàdi cui agli artt. 7, 11, comma secondo, e 16, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regioneo non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in man-canza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratticollettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per centorispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro, avente le caratteristiche di cui alla lettera b), diessere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 6 comma quarto;

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPSdel lavoro prestato ai sensi dell’art. 8, comma sesto;

d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circo-scrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedonononché di quelli previsti dal comma 5 ter dell’art. 6 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito, con modi-ficazioni dalla legge 19/7/1993, n. 236 (2).

2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano quando le attività lavorative o di for-mazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più dicinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla resi-denza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma primo è dichiarata, entro quin-dici giorni, dal direttore dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il

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(1) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/5/1994, n. 299, convertito con modificazioni inlegge 19/7/1994, n. 451.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 3, del D.L. 16/5/1994, n. 299, citato.

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provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della mas-sima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (1).

4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio edei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al commasecondo relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma primo, lettera b), sia inquadrato in un livelloretributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accettitale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di unassegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previ-sti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma primo,quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli artt. 7, 11,

comma secondo, 16.7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di

prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale perl’impiego con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionalila reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferi-sce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene rei-scritto nella lista di mobilità.

9. I lavoratori di cui all’art. 7, comma sesto, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subor-dinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile agarantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa inmobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolatodall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratoridell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è datafacoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestatosuccessivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessiperiodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’art. 37della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 4, del D.L. 16/5/1994, n. 299.

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Capo IIINORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL’EDILIZIA(Omissis).

Capo IVNORME FINALI E TRANSITORIEArt. 12Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinariodi integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straor-dinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cuiall’art. 1, comma primo, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospen-sioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente come defi-nito dal comma secondo e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di talisospensioni o contrazioni.2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma primo, quanto, in relazione aicontratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni osemilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, lasomma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse neiconfronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio prece-dente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 29 del 26 ottobre1972, n. 633, come da ultimo costituito dall’art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquantaper cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sonoestese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Art. 13Norme in materia di contratti di solidarietà1. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 1 delD.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,non è soggetto alla disciplina sull’importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980,n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti insede di contrattazioni aziendale.2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa inte-grazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti bene-fici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comi-tato tecnico di cui all’art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (1).

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, del D.L. 16/5/1994, n. 299, convertito con modifica-zioni in legge 19/7/1994, n. 451.

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Art. 14Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni1. L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunquesia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 13, commaprimo, l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 (30). La presentedisposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settoridell’edilizia e dell’agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione sala-riale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operaidell’industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell’ediliziaed affini, nonché delle aziende esercenti l’attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ailavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

Art. 15Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità1. Il secondo comma dell’art. 1bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall’art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n.41, non si applica nei casi di cui l’amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per unnumero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spet-tante al lavoratore.

Art. 16Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenzadi licenziamento per riduzione di personale1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale aisensi dell’art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazionedella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegatoo quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno seidi lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine,ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7.2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma primo sono tenuti:a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assog-gettate al contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involon-taria;b) al versamento della somma di cui all’art. 5, comma quarto.3. Alla corresponsione ai giornalisti dell’indennità di cui al comma primo provvede l’Istitutonazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui alcomma secondo, lettere a) e b).4. Sono abrogati l’art. 8 e il secondo e terzo comma dell’art. 9 della legge 5 novembre 1968,n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamentosia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 17Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilitàQualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli artt. 4, comma nono, e 24 ven-gano reintegrati a norma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modifica-zioni, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma primo, può proce-dere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratorireintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappre-sentanze sindacali aziendali.

Art. 18Norme in materia di contributi associativi1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associa-tivi, previsto dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell’indennità dimobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinaridi integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’INPS.2. Il secondo comma dell’art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dalseguente:(Omissis) (1).3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro ètenuto a dare comunicazione all’INPS dell’avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previ-ste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elementoche dovesse rendersi necessario per l’effettuazione del servizio.

Art. 19Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell’intervento straordinario di inte-grazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratoriaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso allavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al finedi consentire l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbianouna età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia euna anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore dilavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiorea diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell’Ufficio regionale dellavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua pre-sentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.2. L’impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al commaprimo deve dare comunicazione all’INPS e all’Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti edella loro cessazione.

(1) La parte omessa è stata trasfusa nella disposizione modificata.

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3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma primo con la retribu-zione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge 30 aprile1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trat-tamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso lapensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate inmeno a seguito della trasformazione del rapporto.4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristinonell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti adarne immediata comunicazione all’INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensio-nistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o ilripristino del rapporto originario.5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma primo,abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore allametà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la deter-minazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione delrapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che,pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma primo, non abbiano presentato domanda per laliquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Art. 20Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupa-zione possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all’art. 8,comma nono, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori dilavoro che, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell’azienda sospen-sioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiamoproceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non venga aifini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle pre-dette riduzioni o sospensioni di personale (1).2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma primo si applica,sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e fermarestando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavora-tori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell’ipotesi dieffettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattromesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni einferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell’ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratoreper un periodo superiore a tre anni.3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento dellequote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui alcomma secondo per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore,in ogni caso, a settantadue mesi.4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limitinumerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.

(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 3, del D.L. 20/5/1993, n.148, convertito con modifica-zioni in legge 19/7/1993, n. 236.

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5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del con-tratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed allasede provinciale dell’INPS.

Art. 21Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenential settore dell’agricoltura(Omissis).

Art. 22Disciplina transitoria1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione sala-riale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presentelegge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per unperiodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima delladata di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assuntisecondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamentodelle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data deldecreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, edell’art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.3. L’art. 1, comma primo, e l’art. 2, comma sesto non si applicano ai trattamenti di integra-zione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchéper quelli concessi ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.4. L’art. 1, commi quarto e quinto, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessidopo l’entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commiprimo e secondo del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale succes-sivi alla data stessa. L’art. 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ardinaria concessi inbase a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma nono, devono essere computati i periodi ditrattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limi-tatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottantagiorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino bene-ficiarne alla data di entrata in vigore della presente legge (1) in quanto dipendenti dalle societànon operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente ed aventi ad oggetto la pro-mozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi

(1) Il termine originario «31 dicembre 1988» è stato così modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 20gennaio 1992, n. 22.

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delle seguenti leggi: art. 1 del D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma sesto, del D.L. 30dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Taleperiodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvatocon D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiuntocon le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano inmobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall’art. 4, comma nono; in questocaso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall’art. 5 comma quarto. Ilavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità edhanno diritto all’indennità di mobilità di cui all’art. 7. Ad essi non si applica quanto previstodall’art. 7, comma quarto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavora-tori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell’inden-nità, prevista dall’art. 7, comma quinto. In questo caso la somma è aumentata in misura pari altrattamento di integrazione salariale non ancora goduto.7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al tratta-mento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano inaree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell’art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, oche sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l’accertamento da parte del CIPIdella situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui altesto unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento esono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari altrattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari aquello previsto nell’art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, peri quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al tratta-mento speciale di disoccupazione di cui all’art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano abeneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall’art. 11, comma secondo, ridotto del numerodi giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupa-zione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendonei presupposti, delle misure previste dall’art. 7, commi quinto e sesto (1).9. Sono abrogati: il terzo comma dell’art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primocomma dell’art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l’art. 4-ter del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.Decimo comma (Omissis).

Art. 23Reimpiego presso GEPI s.p.a. e INSAR s.p.a.(Omissis).

(1) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 6, comma 6, del D.L. 20/5/1993, n.148, convertito con modificazioni in legge 19/7/1993, n. 236.

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Art. 24Norme in materia di riduzione del personale1. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15bis (1), e all’art. 5, commi da 1 a 5, siapplicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una ridu-zione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti,nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito delterritorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nellostesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzioneo trasformazione (2).1bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori dilavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengonoiscritti nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 7. Ai lavo-ratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8,commi 2 e 4, e 25, comma 9.(3)1.ter. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica alrecesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività dinatura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. (3)1.quater. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoronon imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, diistruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,n.604 e successive modificazioni.(3)2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 e 1bis si applicano anche quando le imprese, dicui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività (4).3. Quanto previsto all’art. 4, comma terzo, ultimo periodo, e decimo, e all’art. 5, commiquarto e quinto, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16, comma primo. Il contributo previstodall’art. 5, comma quarto, è dovuto dalle imprese di cui all’art. 16, comma primo, nella misura dinove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi diaccordo sindacale (5).4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapportidi lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo commadell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata invigore della presente legge.(Omissis).

(1) Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs. 26/5/97, n. 151.(2) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 8, comma 4, legge 19/7/93, n. 236.(3) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 8/4/2004, n. 110.(4) Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs. 8/4/2004, n. 110.(5) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, legge 19/7/93, n. 236.

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Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento

11 febbraio 2004

Tra

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA, CONF-SERVIZI, CONFETRA, LEGACOOPERATIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, COLDIRETTI, CIA,CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CON-FEDERTECNICA, APLA

e

CGIL, CISL, UIL

premesso che:

- con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficaciatransitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolaritàattualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l' istituto,provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i com-parti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previstidal decreto legislativo n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuitànei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;

- il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall'odiernadata di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definitadalla contrattazione collettiva ai vari livelli;

- con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione col-lettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiaritàsettoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;

- le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa chesubordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione chesia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinseri-mento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contratta-zione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni attea conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produt-tive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedi-menti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;

con le finalità ed alle condizioni descritte

si conviene sulle seguenti modalità

1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un pro-getto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinatocontesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

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2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensidell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, comesostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso unposto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupa-zione da più di dodici mesi.

3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specifica-mente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempoindeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

- la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);

- l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);

- l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipo-tesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

- fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavora-tore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contrattocollettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richie-dono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto diinserimento/reinserimento oggetto del contratto.

4. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deveessere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al conte-sto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalità della formazione.

5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima didiciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale opsichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentaseimesi.

Nell' ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo conte-sto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi insede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedutedal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.

6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fral’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro edorganizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartiteanche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali dellavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase ini-ziale del rapporto.

Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, comelegislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di“ libretto formativo del cittadino”.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registra-zione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un

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suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo indivi-duate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Le parti, infine, si riservano di verificare, nell'ambito dei Fondi interprofessionali per la for-mazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinseri-mento.

7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:

- l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per lacategoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto diinserimento/reinserimento;

- un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previ-sto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagliaccordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dalcontratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.

8. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contrattidi inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inseri-mento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godi-mento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto dilavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristichedell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, not-turno, festivo, ecc.).

9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto dilavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzia-nità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degliaumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilitàprofessionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche dicarriera in funzione del mero trascorrere del tempo.

CONTRATTO DI INSERIMENTO196

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Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151Testo unico delle disposizioni legislative in materia

di tutela e sostegno della maternità e della paternità,a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

(«Gazzetta Ufficiale» 26 aprile 2001, n.96, Supplemento ordinario n. 93)

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici edei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché ilsostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratticollettivi, e da ogni altra disposizione.

Art 2 Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavora-trice;

b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alter-nativa al congedo di maternità;

c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavora-tore;

d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro dellalavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono idipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privatidatori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministra-zioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normativee contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

Art. 3Divieto di discriminazione

1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso allavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di atti-vità, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimo-

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niale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge9 dicembre 1977, n. 903.

2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative inmateria di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quantoconcerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 dellalegge 9 dicembre 1977, n. 903.

3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione,la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella car-riera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 4 (Omissis)

Art. 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rap-porto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguiretale anticipazione.

Capo IITUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6 Tutela della sicurezza e della salute

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavora-trici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato ildatore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previ-sto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o inaffidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazio-nale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche oprivate accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodichevisite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in fun-zione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro dellasanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchéprescritte secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7Lavori vietati

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto delPresidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testounico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la soli-darietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

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2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio diesposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi delMinistero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro oambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corri-spondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adi-bita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivodel Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l' interdizione dal lavoro per tutto ilperiodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L' inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arrestofino a sei mesi.

Art. 8Esposizione a radiazioni ionizzanti

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o,comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che eccedaun millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravi-danza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di conta-minazione.

Art.9-10 (Omissis)

Art. 11Valutazione dei rischi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'am-bito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settem-bre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavora-trici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni dilavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unioneeuropea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rap-presentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione edi prevenzione adottate.

Art. 12Conseguenze della valutazione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio perla sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'e-

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sposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni ol'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi orga-nizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dan-done contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente perterritorio, che può disporre l' interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1,in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divietosanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L' inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'ar-ticolo 7, comma 7.

Art. 13Adeguamento alla disciplina comunitaria

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrodella sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legisla-tivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaboratedalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e bio-logici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici eriguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici ementali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare ladisciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi dicui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottatein sede comunitaria.

Art. 14Controlli prenatali

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami pre-natali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbonoessere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore dilavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativaattestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 15Disposizioni applicabili

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizionirecate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché daogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

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Capo IIICONGEDO DI MATERNITA’

Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'arti-colo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e ladata effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; (1)

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in dataanticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternitàdopo il parto.

Art. 17Estensione del divieto

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sonooccupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pre-giudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenzasociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emana-zione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizioispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamentomedico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l' interdizione dal lavoro delle lavoratrici in statodi gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino aiperiodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi,la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che sipresume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute delladonna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto pre-visto dagli articoli 7 e 12. (1)

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivodel Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso ilprovvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell' istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal ser-vizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso dellapropria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensionemedesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

(1) comma modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23.04.2003, n. 115

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Art. 18Sanzioni

1. L' inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arrestofino a sei mesi.

Art. 19Interruzione della gravidanza

1. L' interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunquecagioni ad una donna, per colpa, l' interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentatase il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Art. 20Flessibilità del congedo di maternità

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno lafacoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattromesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ocon esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute neiluoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e delnascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità eper la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori aiquali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 21Documentazione

1. Prima dell' inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavora-trici devono consegnare al datore di lavoro e all' istituto erogatore dell' indennità di maternità il certi-ficato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nono-stante qualsiasi errore di previsione.

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio,ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 22Trattamento economico e normativo

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un' indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribu-zione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e12, comma 2.

2. L' indennità di maternità comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è cor-risposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'eroga-zione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. (1)

(1) comma sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23.04.2003, n. 115.

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3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tuttigli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenzanelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti tem-porali di fruizione dell' indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungi-mento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell' in-dennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivitàlavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vannogodute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, diimpiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professio-nale.

Art. 23Calcolo dell'indennità

1. Agli effetti della determinazione della misura dell' indennità, per retribuzione s' intende laretribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto edimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o allatredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati allalavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati aglieffetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità econo-miche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l' importo che si ottiene dividendoper trenta l' importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale haavuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l' intero periodo lavorativo mensileper sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione delrapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giorna-liera s' intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordina-rio, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l' importo che si ottiene divi-dendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in conside-razione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolariragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risultiinferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l' importo che si ottiene divi-dendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in con-siderazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto peril numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contrattidi lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cin-que giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che

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si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabi-lite;

c) in tutti gli altri casi, l' importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degliemolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, ocomunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 24Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

1. L' indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoroprevisti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo dimaternità previsti dagli articoli 16 e 17. (1)

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all' inizio del periodo di congedo di maternità,sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimentodell' indennità giornaliera di maternità purché tra l' inizio della sospensione, dell'assenza o delladisoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute amalattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicura-zioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito peruna precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nédel periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale ditipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione delrapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all' inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e ingodimento dell' indennità di disoccupazione, ha diritto all' indennità giornaliera di maternità anzichéall' indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godi-mento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alledipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha dirittoall' indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell' inizio del congedo di maternità nonsiano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennioche precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le inden-nità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalladata di sospensione dal lavoro, si trovi, all' inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento deltrattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogodi tale trattamento, all' indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell' in-dennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

(1) È costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell' indennità di maternità nell' ipotesi prevista dall'art. 54,comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo (C.Cost. 14.12.2001, n. 405).

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Art. 25Trattamento previdenziale

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro,alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per ildiritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previ-denza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ei superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi aldi fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggettopossa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza dirapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'ar-ticolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'as-sicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalledisposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggettiiscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità e la vecchiaia ed isuperstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultimagestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

Art. 26Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richie-sto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età nonsuperiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso delbambino nella famiglia della lavoratrice.

Art. 27Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo IIIdella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui alcomma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni esino al compimento della maggiore età.

2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto afruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richie-sto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l' incarico di curare la procedura di adozione certifica ladurata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenzaall'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

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Capo IVCONGEDO DI PATERNITA’

Art. 28Congedo di paternità

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di mater-nità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermitàdella madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore dilavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratorene rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.

Art. 29Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Art. 30Trattamento previdenziale

1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.

Art. 31Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dallalavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il dirittodi cui all'articolo 28.

Capo VCONGEDO PARENTALE

Art. 32Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersidal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitorinon possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, perun periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato nonsuperiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

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c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore adieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo conti-nuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori èelevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di ogget-tiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratticollettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non neabbia diritto.

Art. 33Prolungamento del congedo

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situa-zione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambinonon sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'arti-colo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbiadiritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui alcomma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo paren-tale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Art. 34Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori èdovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un' indennità pari al 30 per cento della retribuzione,per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

L' indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previstoai commi 1 e 2 è dovuta un' indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il red-dito individuale dell' interessato sia inferiore a 2,5 volte l' importo del trattamento minimo di pensionea carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti inmateria di limiti reddituali per l' integrazione al minimo.

4. L' indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effettirelativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

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Art. 35Trattamento previdenziale

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo dicui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previstoal comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che nondanno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo comevalore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, propor-zionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell' interessato, conriscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento deirelativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutividell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall' Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) aiquali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione neiperiodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura interao per l' intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposi-zioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, peri soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano acarico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predettoperiodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenzasostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia e isuperstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al con-gedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati,nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'attodella domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza dieffettiva attività lavorativa.

Art. 36Adozioni e affidamenti

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il con-gedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall' ingresso del minore nel nucleo familiare.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra isei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall' ingresso del minore nel nucleofamiliare.

Art. 37Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposi-zioni dell'articolo 36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l' incarico di curare la procedura di adozione certifica ladurata del congedo parentale.

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Art. 38Sanzioni

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui alpresente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VIRIPOSI, PERMESSI E CONGEDI

Art. 39 Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita delbambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quandol'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono conside-rati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il dirittodella donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nidoo di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vici-nanze di essa.

Art. 40Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41Riposi per parti plurimi

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto aquelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 42Riposi e permessi per i figli con handicap grave

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gra-vità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l' articolo 33,comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap insituazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai per-messi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono frui-bili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situa-

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Page 217: Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ... · PDF fileContratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini

zione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi dicui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese,spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assi-stenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattiadel figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa,uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cuiall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4,comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'arti-colo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periododi congedo, il richiedente ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all'ultima retribu-zione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l' indennità e la contribu-zione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per ilcongedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno2002, sulla base della variazione dell' indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati. L' indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per lacorresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denunciacontributiva, detraggono l' importo dell' indennità dall'ammontare dei contributi previdenzialidovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l' inden-nità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori nonpuò superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i geni-tori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico eall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cuiai commi 5 e 6 del medesimo articolo. (1)

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto.

Art. 43Trattamento economico e normativo

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un' indennità, a carico dell'enteassicuratore, pari all' intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi.L' indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributividovuti all'ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 106 L. 24.12.2003, n. 350

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Art. 44Trattamento previdenziale

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contri-buzione figurativa.

Art. 45Adozioni e affidamenti

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche incaso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino. (1)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affida-mento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

Art. 46Sanzioni

1. L' inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la san-zione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VIICONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi cor-rispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite dicinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato dimalattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzio-nato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta delgenitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo dellamalattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbiadiritto.

(1) È costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26.03.2001 n. 151nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozionee di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall' ingresso delminore nella famiglia" (C. Cost. 01.04.2003, n. 104);

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Art. 48Trattamento economico e normativo

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio,esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 49Trattamento previdenziale

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa finoal compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavoanno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35,comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

Art. 50Adozioni e affidamenti

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le ado-zioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimentodell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra isei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall' ingresso delminore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

Art. 51Documentazione

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratoresono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedonegli stessi giorni per il medesimo motivo.

Art. 52Sanzioni

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui alpresente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

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Capo VIIILAVORO NOTTURNO

Art. 53Lavoro notturno

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello statodi gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratorepadre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente dietà inferiore a dodici anni.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonsono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a propriocarico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Capo IXDIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E DIRITTO AL RIENTRO

Art. 54Divieto di licenziamento

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall' inizio del periodo di gravidanza fino altermine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di unanno di età del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e lalavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore dilavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condi-zioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione delrapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzionedel rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puòessere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essaè addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresìessere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991,n. 223, e successive modificazioni , salva l' ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessa-zione dell'attività' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b) . (1)

(1) comma modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23.04.2003, n. 115

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5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3, è nullo.

6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedoparentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenzia-mento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino alcompimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo,commi 3, 4 e 5.

8. L' inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzioneamministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misuraridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affida-mento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall' ingresso del minore nel nucleo fami-liare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

Art. 55Dimissioni

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a normadell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposi-zioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedodi paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento,entro un anno dall' ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dallalavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienzadel minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero dellavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sonotenuti al preavviso.

Art. 56Diritto al rientro e alla conservazione del posto

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hannodiritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nellastessa unità produttiva ove erano occupate all' inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nelmedesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hannoaltresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopola fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico,la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espres-samente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento dellarichiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle man-sioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

214 LAVORATRICI MADRI

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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affida-mento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall' ingresso del minore nelnucleo familiare.

4 bis. L' inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la san-zione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridottadi cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)

Art.57-59 (Omissis)

Capo XDISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 60Lavoro a tempo parziale

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in par-ticolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale benefi-ciano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda ladurata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzio-nato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordatola trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coinci-dente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevoledella retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

(Omissis)

(1) Comma inserito dall'art. 4, D.Lgs. 23.04.2003, n. 115.

215LAVORATRICI MADRI

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Legge 15 luglio 1966, n. 604Norme sui licenziamenti individuali

(«Gazzetta Ufficiale» 6 agosto 1966, n. 195)

Art. 1. – Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro pri-vati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e dicontratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che pergiusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile o per giustificato motivo.

Art. 2. – Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto illicenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi chehanno determinato il recesso: in tale caso l’imprenditore deve nei sette giorni dalla richiesta, comu-nicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi uno e due èinefficace. Le disposizioni di cui al comma uno e di cui all’art. 9 si applicano anche ai diri-genti (1).

Art. 3. – Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è derminato da un notevoleinadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’atti-vità produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4. – Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa,dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendente-mente dalla motivazione adottata.

Art. 5. – L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dilicenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6. – Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dallaricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a ren-dere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacalediretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamentoovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge è compe-tente il pretore.

Art. 7. – Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste daicontratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazionedel licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quelladel licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massimaoccupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle qualiconferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell’Ufficio provinciale dellavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

(1) Articolo così modificato dall’art. 2 (comma 3) della legge n. 108 dell’11 maggio 1990.

217LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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Il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente è sospeso dal giorno della richie-sta all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazionedel deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente, o nel caso di falli-mento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti pos-sono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Art. 8. – Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giu-sta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoroentro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità diimporto compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione glo-bale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’ impresa,all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. Lamisura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il presta-tore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavorocon anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindiciprestatori di lavoro (1).

Art. 9. – L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzionedel rapporto di lavoro.

Art. 10. – Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoroche rivestano la qualifica di impiegato e di operaio (2), ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile,per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ognicaso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Art. 11. – La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalledisposizioni della presente legge (3).

Art. 12. – Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che con-tengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori dilavoro.

Art. 13. – Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previ-sti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

Art. 14. – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-zione nella «Gazzetta Ufficiale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delleleggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

(1) Articolo così modificato dall’art. 2 (comma 3) della legge n. 108 dell’11 maggio 1990.(2) La Corte Cost. con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14 e 22 novembre 1973 n. 159, ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nellaparte in cui esclude l’applicabilità delle norme della stessa agli apprendisti.

(3) Il primo comma del presente articolo è stato abrogato dall’art. 6, comma 2, della legge 11 maggio1990 n. 108. Normativa sostitutiva è contenuta nell’art. 4 della legge sopracitata.

218 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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Legge 11 maggio 1990, n. 108Disciplina dei licenziamenti individuali

(«Gazzetta Ufficiale» 11 maggio 1990, n. 108)

Art. 1.Reintegrazione

(Omissis). (1)

Art. 2.Riassunzione o risarcimento del danno

1. I datori di lavoro privati, impreditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici dicui all’articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quin-dici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino acinque lavoratori computati con il criterio di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposi-zioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresìsoggetti all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipen-denti, qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,come modificato dall’articolo 1 della presente legge.

Comma 2-3. (Omissis) (2).

Art. 3.Licenziamento discriminatorio

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificatodall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendetemente dalla motivazioneaddotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conse-guenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presentelegge.

Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

Art. 4.Area di non applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 nontrovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. (3) La disciplina dicui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della pre-sente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svol-gono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di reli-gione o di culto.

(1) Tale articolo sostituisce l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.(2) Tali comma hanno previsto modifiche all’art. 2 e art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604.(3) Il titolo della legge n. 339/1958 è il seguente “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”.

219LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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2. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificatodall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori dilavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato perla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le dispo-sizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 5Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali

1. La domanda in giudizio di cui all’articolo 2 della presente legge non può essere propostase non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai con-tratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. L’improcedibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio nella prima udienza di discus-sione.

3. Ove il giudice rilevi l’improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende ilgiudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizionedella richiesta del tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di cen-tottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della proceduraobbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giornipuò promuovere, anche attraverso l’associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, ildeferimento della controversia al colleggio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale dilavoro applicabile o, in mancanza, ad un colleggio composto da un rappresentante scelto da cia-scuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell’ufficio pro-vinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la suadecisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell’art. 411 del codice diprocedura civile.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l’applicazionedegli articoli 91, 92, 96 del codice civile di procedura civile.

Art. 6Abrogazioni

(Omissis).

220 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

(«Gazzetta Ufficiale» 14 aprile 2003, n.87, Supplemento Ordinario n.61)

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Finalità e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttivan.93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva n.2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamen-tare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomianegoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'ora-rio di lavoro.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione deldatore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

b) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

c) “ lavoro straordinario”: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come defi-nito all'articolo 3 del presente decreto;

d) “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l' intervallo trala mezzanotte e le cinque del mattino;

e) “ lavoratore notturno”:

1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempodi lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo ora-rio di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disci-plina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoronotturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è ripro-porzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

f) “ lavoro a turni” : qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base alquale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un deter-minato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il qualecomporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determi-nato di giorni o di settimane;

g) “ lavoratore a turni” : qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro dellavoro a turni;

h) “ lavoratore mobile”: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viag-giante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;

221ORARIO DI LAVORO

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i) “ lavoro offshore”: l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresigli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplora-zione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le atti-vità di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore cheda una nave;

j) “riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cuidurata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, acausa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, cau-sino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo ter-mine;

k) “contratti collettivi di lavoro”: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali deilavoratori comparativamente più rappresentative.

Art. 2Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pub-blici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce,del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili perquanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.

2.-3. (Omissis)

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggio-renni.

Capo IIPRINCIPI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Art.3Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore eriferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superioreall'anno.

Art.4Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario dilavoro.

2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo disette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deveessere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino asei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione dellavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro

ORARIO DI LAVORO

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straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro ètenuto a informare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenticommi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per terri-torio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo dicomunicazione. (1)

Art. 5Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano leeventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammessosoltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 oreannuali.

4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordi-nario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attra-verso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straor-dinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o allaproduzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva,nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comu-nicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sosti-tuito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanzesindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioniretributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consen-tire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposicompensativi.

Art.6Crit eri di computo

1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considera-zione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.

2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratoreè previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, leore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo 4.

(1) comma modificato dall’art.1 D.Lgs. 19.07.2004, n. 213

ORARIO DI LAVORO

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Capo IIIPAUSE, RIPOSI E FERIE

Art. 7Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 oredi riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fattesalve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8Pause

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve benefi-ciare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi dilavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pastoanche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che prevedaun intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anchesul posto di lavoro, tra l' inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore adieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computaticome lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n.1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e successiveintegrazioni.

Art. 9Riposi settimanali

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecu-tive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cuiall'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usu-fruire, tra la fine del servizio di una squadra e l' inizio di quello della squadra successiva, di periodi diriposo giornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il ser-vizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicu-rano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previ-ste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica epuò essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di tur-nazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettricaper l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate,nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;

ORARIO DI LAVORO

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b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativoper ragioni tecniche;

c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima oal prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le indu-strie che trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in nonpiù di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compianoalcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;

d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecnicheovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l' impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o adalta tecnologia;

f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settima-nale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n.370.

5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro perla funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazionisindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioninazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche eintegrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett.d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblicidipendenti, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui alcomma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l' integrazione avrà senz'altroluogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per lematerie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la funzionepubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 10Ferie annuali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoroha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo,salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categoriedi cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiestadel lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi suc-cessivi al termine dell’anno di maturazione. (1)

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativaindennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti col-lettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

(1) comma modificato dall’art.1 D.Lgs. 17.07.2004, n. 213

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Capo IVLAVORO NOTTURNO

Art. 11Limitazioni al lavoro notturno

1. L' inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutturesanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dal-l'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età delbambino.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratorepadre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente dietà inferiore a 12 anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 12Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

1. L' introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con lemodalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali inazienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dal-l' impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavora-tori come sopra definite per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca man-dato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca man-dato, informa per iscritto i servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per ter-ritorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo ocompreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale infor-mativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.

Art. 13Durata del lavoro notturno

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24ore, salva l' individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferi-mento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario dilavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve ledisposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orarioper i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica perquanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali

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di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori dilavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti ten-sioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predettodecreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per lafunzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computodella media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui alcomma 1.

5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.

Art. 14Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e aspese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cuiall’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del D.lgs. 19 settem-bre 1994, n.626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almenoogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adi-biti i lavoratori stessi. (1)

2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresen-tanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezioneadeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'arti-colo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari dicui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale ecollettiva.

4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di pre-venzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori,quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno1990, n. 162.

Art. 15Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l' inidoneità alla prestazionedi lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavora-tore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cuial comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal commacitato non risulti applicabile.

(1) comma modificato dall’art.1 D.Lgs. 19.07.2004, n. 213

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Capo VDISPOSIZIONI FINALI E DEROGHE

Art. 16Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dal-l'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3

a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche;

b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste,e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n. 1955/1923;

c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di con-dotte e installazione in mare;

d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodiaelencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e inte-grazioni, alle condizioni ivi previste;

e) i commessi viaggiatori o piazzisti;

f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;

g) gli operai agricoli a tempo determinato;

h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali,periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercentiservizi radiotelevisivi;

i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa espedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legisla-tivi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;

j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubblichee private;

k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;

l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuitàdel servizio, nei settori appresso indicati:

- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delleautostrade, dei servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziendeche gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomuni-cazione;

- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione,distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua;

- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiutisolidi urbani;

- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il serviziostesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostra-dali;

n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali episcinali.

2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) del comma 1 verranno aggiornatee armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del mini-

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stero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica perquanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionalimaggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Il predettodecreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per lafunzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 17Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,

lavoro notturno, durata massima settimanale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante con-tratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali compa-rativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratticollettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediantecontratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di con-certo con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiestadelle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delleassociazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali dilavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:

a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza dellavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi dilavoro;

b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assi-curare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardianio portinai o di imprese di sorveglianza;

c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o dellaproduzione, in particolare, quando si tratta:

1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o sta-bilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo eda carceri;

2) del personale portuale o aeroportuale;

3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali odelle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;

4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettri-cità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;

5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;

6) di attività di ricerca e sviluppo;

7) dell'agricoltura;

8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensidell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2°periodo, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:

1) nell'agricoltura;

2) nel turismo;

3) nei servizi postali.

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e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:1) per le attività discontinue;2) per il servizio prestato a bordo dei treni;3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traf-

fico ferroviario.f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o

eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili mal-grado la diligenza osservata;

g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può

usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l' inizio di quello della squadra succes-siva di periodi di riposo giornaliero;

b) per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, in partico-lare del personale addetto alle attività di pulizie.

4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse soltanto a con-dizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, incasi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia pos-sibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezioneappropriata.

5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavora-tori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non siapplicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivitàesercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in par-ticolare, quando si tratta:

a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di deci-sione autonomo;

b) di manodopera familiare;c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.

6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavo-ratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicanoal personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovanoapplicazione le relative disposizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio1958, n. 138.

7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici,è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politi-che sociali.

Art. 18 (Omissis)

Art. 18 bisSanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accerta-mento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'ar-resto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione siapplica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo

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11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta ecomunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto datre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, èpunita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascunperiodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punitacon la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la san-zione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, èsoggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cin-que lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavora-tive, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla san-zione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoronotturno oltre i limiti previsti.

Art.19Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il ministro del lavoro edelle politiche sociali, unitamente al ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pub-blici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratoricomparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presentedecreto nella contrattazione collettiva.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte ledisposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo,salve le disposizioni espressamente richiamate.

3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratteriz-zata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagliarticoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni delpresente decreto legislativo.

(1) comma modificato dall’art.1 D.Lgs. 19.07.2004, n. 213

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Legge 9 dicembre 1977, n. 903Parità di trattamento tra uomini e donne

in materia di lavoro(«Gazzetta Ufficiale» 17 dicembre 1977, n. 343)

Art. 1. – È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accessoal lavoro, indipendetemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di atti-vità, tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezza stampa o conqualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenza all’uno oall’altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia d’orienta-mento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sial’accesso sia i cotenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni dilavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sessol’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla naturadel lavoro o della prestazione.

Art. 2. – La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazionirichieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni deb-bono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3. – È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribu-zione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

(Omissis).

Art. 4 – (Omissis).

Art. 5.1. (Abrogato)

2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestatoa) (Abrogato)b) (Abrogato)c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi

della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modifiche. (1)

(1) Articolo modificato, da ultimo dall’art. 86, D.Lgs. 26.3.2001, n.151

PARITÀ UOMO-DONNA

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Art. 6-9 (Omissis).

Art. 10. – Alla lettera b) dell’articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «loro mogli e figli» sono sostituite con le parole«loro coniuge e figli».

Art. 11. – Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale obbligatoria perl’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sonoestese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al maritodell’assicurata od della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della pre-sente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato edi altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed intregratividell’assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di tratta-menti a carico di fondi, gestioni ed enti istituti per lavoratori dipendenti da datori dilavoroesclusi od esonerati dall’obbligo dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e perliberi professionisti.

Art. 12. – Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’assicu-razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sonoestese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice dece-duta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13. – L’ultimo comma dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dalseguente: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a finidi discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso».

Art. 14. – Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare èriconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzie di ogni altra forma associativa.

Art. 15. – Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni dicui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organiz-zazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione digiudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, seritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all’autore del comportamento denunziato,con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo ela rimozione egli effetti.

L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pre-tore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposi-zione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente eseutiva. Si osservano le dispo-sizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudiziodi opposizione è punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le normepreviste in materia di sospensione dell’atto dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre1971, n. 1034.

PARITÀ UOMO-DONNA

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Art. 16. – L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 1, 2 e 3, e negliarticoli 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’ammenda daL. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo diL. 400.000.

Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previstedall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 17. – Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge,valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’annofinanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 novembre 1976,numero 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gasmetano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-zioni di bilancio.

Art. 18. – Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo statodi attuazione della presente legge.

Art. 19. – Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della pre-sente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattereamministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presentelegge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi individuali di lavoro, dei regolamentiinterni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nellapresente legge (1).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella«Gazzetta Ufficiale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delleleggi ed ei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

(1) Il Ministero del Lavoro (Circolare Ministero del Lavoro n. 92/78 del 28.12.1978) ha ritenuto che, aisensi dell’art. 19 della legge 903/77, debbano considerarsi abrogate tutte le disposizioni in contrasto conla suddetta legge e, in particolare, la legge 653/34 in ogni sua parte dispositiva, l’art. 48 del DPR 164/54,l’art. 33 del DPR 321/56, l’art. 4 della legge 379/34.

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Legge 10 aprile 1991, n. 125Azioni positive per la realizzazionedella parità uomo-donna nel lavoro

(«Gazzetta Ufficiale» n. 88 del 15/4/1991)

Art. 1Finalità

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazionefemminile e di realizzare, l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediantel’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che difatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma primo hanno in particolare lo scopo di:a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e

professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodidi mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraversol’orientamento scolastico e professionale egli strumenti della formazione; favorire l’accesso allavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratriciautonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effettidiversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli neiquali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livellidi responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e deltempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione ditali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi primo e secondo possono essere promosse dal Comi-tato di cui all’art. 5 e dai consiglieri di parità di cui all’art. 8, dai centri per la parità e le pari opportu-nità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e pri-vati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali,anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi delpersonale di cui all’art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2Attuazione di azioni positive, finanziamenti

1. A partire dal 10 ottobre e entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici eprivati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacalinazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essereammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azionipositive presentati in base al programma-obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c). (1)

(1) Comma sostituito dall’art.7, D.Lgs.23.5.2000, n.196.

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2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all’art. 5,ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma primo e, con lo stesso provvedi-mento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma primo deve comunqueavere inizio entro du mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdcenza sociale, di concerto conil Ministro del testoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione deifondi e dei tempi di realizzazione del progetto (1). In ogni caso i contributi devono essere erogatisulla base della verifica dell’attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazionealla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenzadel beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione par-ziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in baseai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.

4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio dicui al comma primo.

5. L’accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti diazioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’art. 3, è subordinato al parere del Comitato di cuiall’art. 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici noneconomici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cuiall’articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali localiaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, inrelazione alla sfera d’azione della propria attività, il Comitato di cui all’art. 5 o il consigliere di paritàdi cui all’art. 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, larimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità dilavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 3Finanziamento delle azioni positive realizzate

mediante la formazione professionale

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo dicui all’art. 1, comma primo, autorizzati secondo le procedure previste dagli artt. 25, 26 e 27 dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota delFondo di rotazione istituito dall’art. 25 della stessa legge, determinata annualmente con delibera-zione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applica-zione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’arti-colo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuatadalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede ilComitato di cui all’art. 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pro-porzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

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Art. 4Azioni in giudizio

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della pre-sente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discrimi-nando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'a-dozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o del-l'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datoridi lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnatadalle parole “dell'uno o dell'altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costi-tuisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puòpromuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,rispettivamente, dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite laconsigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio,ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribu-nale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunaleamministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse,ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere stati-stico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasfe-rimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e con-cordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione delsesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull' insussistenza della discriminazione.

7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, ilconsigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discrimina-tori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediatoe diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizioai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un pianodi rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sen-tite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacaliaziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione dellediscriminazioni, la consigliera o il consigliere di parita' promuove il tentativo di conciliazione ed ilrelativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale infunzione di giudice del lavoro.

8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere oi consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui almedesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tri-bunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente com-petenti.

9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentatoai sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione dellediscriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacaliaziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di cate-goria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di

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parita' regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenzail giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione delpiano.

10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale enazionale di parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giu-dice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito,nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussi-stente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordinaall'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ognialtro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'or-dine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime.Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro quindicigiorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorial-mente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

11. L' inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o allasentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 delcodice penale e comporta altresi' la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di unasomma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'articolo 9.

12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2,posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi delloStato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche,di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro terri-torialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione delbeneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione delresponsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevola-zioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quandosi tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali ladirezione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozionedelle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiuntauna conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.

13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona chevi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consi-gliere provinciale o regionale di parità.

14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensidell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trovaapplicazione l'articolo 410 del codice di procedura civile" (1).

Art. 5Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed ugua glianza di

opportunità tra lavoratori e lavoratrici

1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ognialtro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e la pro-gressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenzasociale, il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza diopportunità tra lavoratori e lavoratrici.

(1) Articolo sostituito dall’art. 8, DLgs 23.5.2000, n.196

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2. Fanno parte del Comitato:a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o per sua delega, un Sottosegretario di

Stato, con funzioni di presidente;b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente

rappresentative sul piano nazionale;c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi

settori economici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assi-

stenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresen-

tativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l’impiego.

3. Partecipano inoltre, alle riunioni del Comitato senza diritto di voto:a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia

di lavoro;b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e

giustizia, degli affari esteri, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Dipartimento dellafunzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non infe-riore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l’impiego, dei rapportidi lavoro, per l’osservatorio del mercato del lavoro della previdenza ed assistenza sociale nonchédell’ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati del Ministro dellavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenzasociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio edella segreteria tecnica di cui all’art. 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenzasocale nell’ambito dei suoi componenti.

Art. 6Compiti del Comitato

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 5, comma primo, il Comitato adotta ogniiniziativa utile ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della paritàe delle parii opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della lesgislazione vigente chedirettamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportu-nità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indi-cate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le sin-gole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previ-denza sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; (1)

(1) Comma sostituito dall’art. 7, DLgs 23.5.2000, n.196

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d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed operail controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l’esito finale;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi allaparità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'ado-

zione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni disquilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazionee promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, suproposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi allaloro attuazione; (1)

h) può richiedere all’ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazionisulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, dellaformazione e promozione professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali elocali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;

l) redige il rapporto di cui all’art. 10.

Art. 7Collegio istruttorio e segreteria tecnica

1. Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni eper la redazione dei pareri al Comitato di cui all’art. 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegioistruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all’art. 5, che lo presiede;b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni

di giudice del lavoro;c) un dirigente superiore del ruolo dell’ispettorato del lavoro;d) gli esperti di cui all’art. 5, comma terzo, lettera a);e) il consigliere di parità di cui all’art. 8 comma quarto.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c)del comma primo, su richiesta del Comitato di cui all’art. 5 possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato edel collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenzedella presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generalidel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del mede-simo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con un decreto del Mini-stero del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizza-zione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi dilavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni nonché di avvalersi di collaborazioniesterne:

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;b) per attività funzionali all'esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive pre-

visti dall'articolo 6, comma 1, lettera d). (1)

(1) Comma sostituito dall’art. 7, DLgs 23.5.2000, n.196

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Art. 8Consiglieri di parità

1. I consiglieri di parità di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioniregionali per l’impiego.

2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscri-zionale per l’impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso lealtre commissioni circoscrizionali per l’impiego operanti nell’ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai commi primo e secondo sono nominati dal Ministro dellavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite leorganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti trapersone che abbiano maturato un’esperienza tecnico–professionale di durata almeno triennalenelle materie concernenti l’ambito della presente lagge.

4. Il consigliere di parità di cui all’art. 4, comma secondo, della legge 28 febbraio 1987, n.56, è componente con voto deliberativo della commissione centrale per l’impiego.

5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui commi primo, secondo equarto prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell’ambito delle competenze delle commis-sioni circoscrizionali, regionali e centrale per l’impiego, i consiglieri di partità svolgono ogni utile ini-ziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell’esercizio delle funzioni loro attri-buite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l’obbligo di rapporto all’autoritàgiudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni medesime. I consi-glieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali eregionali e provinciali.

7. Per l’espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all’ispetto-rato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionalemaschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione profes-sionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma secondo e quelli regionali competenti per territorio,ferma restando l’azione in giudizio di cui all’art. 4, comma sesto, hanno facoltà di agire in giudiziosia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tri-bunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi pro-mossi dalla medesima ai sensi dell’art. 4.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all’art. 5 efanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare ilComitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi primo, secondo e quarto, per l’esercizio delle lorofunzioni, sono domicialiti rispettivamente presso l’ufficio regionale del lavoro e della massima occu-pazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Taliuffici assicurano la sede, l’attrezzatura, il personale e quanto necessario all’espletamento delle fun-zioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,può modificare la collocazione del consigliere di parità nell’ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commis-sioni circoscrizionali, regionali e centrale per l’impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dellostesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loroufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previ-denza sociale. L’onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti perl’espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunica-zione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.

Art. 9Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redi-gere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile inognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promo-zione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pen-sionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alconsigliere regionale di parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge in conformità alle indicazioni definite, nell’ambito delle specificazioni di cui alcomma primo, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsientro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

4. Qualora nei termini prescritti, le aziende di cui al comma primo, non trasmettano il rap-porto, l’ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma secondo,invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicanole sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere dispostala sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Art. 10Relazione al Parlamento

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dellavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parla-mentari del Senato della Repubblica e della Camera dei depu-tati sull’attuazione della legge stessa,sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all’art. 5.

Art. 11Copertura finanziaria

(Omissis).

(1) Vedi il D.M. 8 luglio 1991.

242 PARITÀ UOMO-DONNA

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243RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Confindustria e CGIL, CISL e UIL

– visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principigenerali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicu-rezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuniaspetti applicativi;

– considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applica-tivi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;

– ravvisata l’opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza deilavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e lacostituzione degli organismi paritetici territoriali di cui all’art. 20 del decreto stesso;

– ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posi-zioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

1. Il rappresentante per la sicurezza

L’art. 18 – il cui comma 1 contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale“ in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresenante per la sicurezza” – èdedicato ai critetri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettivaper la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti perl’espletamento degli incarichi.

Entro 120 giorni dalla sottoscizione del presente accordo, in tutte le aziende o unità produt-tive aderenti al sistema Confindustria saranno promosse le iniziative, con le modalità di seguitoindicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1. Aziende od unità produttive fino a 15 dipendenti

Le parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si èconcordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante vieneeletto dai lavoratori al loro interno.

La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di opportunità espressa dalle

parti in relazione a peculiari specificità, può individuare diverse modalità di rappresentanza previstedalla legge. L‘attuazione di tali accordi sarà disciplinata dalle catogorie d’intesa con le strutture ter-ritoriali confederali interessate. In tale ipotesi, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamentodelle sue funzioni farà riferimento all’Organismo paritetico provinciale.

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244 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Modalità di elezione

Al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n.626/1994,le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definirannocongiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezionidel rappresentante per la sicurezza, secondo le modalità che verranno concordate a livello territoriali.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candida-ture concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, ilquale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale ècomunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti ilavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attivitànell’azienda o unità produttiva.

La durata dell’incarico è di 3 anni.

Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del DecretoLegislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unitàproduttive che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità pro-duttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19, citato, lettere b), c), d), g), i) ed l)non viene utiizzato il predetto monte ore.

Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’Organismo paritetico pro-vinciale, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

1.2 Aziende od unità produttive con più di 15 dipendenti

Nelle aziende o unità protuttive che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante perla sicurezza si individua tra i componenti della RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbiadefinito un numero di RSU superiore a quello dell’accordo del 20 dicembre 1993, la stessa contrat-tazione di categoria potrà identificare un numero di RS superiore a uno, ma comunque nell’ambitodel numero complessivo della RSU.

Unità produttive da 201 a 300 dipendenti

Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, qualora la RSUrisulti composta da tre soggetti – secondo le regole dell’accordo interconfederale del 20 dicembre1993 – i rappresentanti per la sicurezza sono individuati, con le modalità di seguito indicate, nelnumero di due tra i componenti della RSU, a cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza,eletto con le medesime modalità; a quest’ultimo competono 40 ore di permesso retribuite perl’espletamento della sua attività.

Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quantoprevisto dall’accordo sopra richiamato, il rappresentante per la sicurezza sarà individuato tra i com-ponenti della RSU.

Unità produttive con più di 300 dipendenti

Di norma, nelle unità produttive che occupano più di 300 dipendenti il numero di rappresen-tanti per la sicurezza è quello previsto dall’art. 18, comma 6, del Decreto Legislativo n. 626 del1994. Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la RSU, così come definita dalla con-trattazione di categoria.

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245RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Per le stesse unità produttive, la contrattazione nazionale di categoria, in relazione all’indi-viduazione di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse all’attività lavora-tiva, individuabili anche da apposite commissioni paritetiche di categoria laddove esistenti, potràdefinire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art. 18 citato,che sarà ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello di categoria.

Permessi

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l’espletamento deicompiti previsti dall’art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti perla sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retributi pari a 40 oreannue per ogni rappresentante.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.

In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti procederanno all’assor-bimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle oredi permesso già riconosciute per lo stesso titolo.

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza vieneindicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.

La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU (v. nota a verbale).

b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanzesindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedurache segue.

Entro 90 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sonodesignato/i dai componenti della RSU al loro interno.

Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità pro-duttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rap-presentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le proceduresopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organiz-zazioni sindacali.

Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie fun-zioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono lesole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della fun-zione medesima.

c) In assenza di rapprensentaze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza èeletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il casodelle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delleattribuzioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuitipari a 40 ore.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comuni-cato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21, parte seconda, dell’accordointerconfederale sopra citato per la costituzine delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione,per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’Organismo paritetico provinciale cheterrà il relativo elenco.

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246 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo inter-confederale di cui sopra.

2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale ècontenuta all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1. Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttivecon le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite cheintende effettuare agli ambienti di lavoro.

Tali visite di possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di pre-venzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

2.2. Modalità di consultazioneLaddove il Decreto Legislativo n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consul-

tazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la suaeffettività e tempestività.

Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi peri quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltàdi formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsionidi legge. Il verbale della consultazione, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rap-presentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione,apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

In fase di prima applicazione del Decreto Legislativo n. 626/1994, e comunqe non oltre il 30giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza,le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle organizza-zioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie.

A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al propriointerno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994.

2.3. Informazione e documentazione aziendaleIl rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione

aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui

all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4, comma 3.Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la docu-

mentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguar-

danti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente

connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezzaIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1,

lettera g), del Decreto Legislativo n. 626/1994.

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247RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro,si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelleaziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma devecomprendere:

– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene esicurezza del lavoro;

– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relativa misure di prevenzione e prote-zione;

– metodologie sulla valutazione del rischio;

– metodologie mimine di comunicazione.

Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulte-riori contenuti specifici della formazione (anche in materia di metodologia didattica) con riferimentoa specificità dei propri comparti.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai finidella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

* * *Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti collettivi nazionali ed

aziendali già prevedevano una disciplina specifica della rappresetanza dei lavoratori per la sicu-

rezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell’igiene, della

sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai

contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.

4.Riunioni periodiche

In applicazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 626/1994 le riunioni periodiche previ-ste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine delgiorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica alpresentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni diprevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

PARTE SECONDA

1. Organismo paritetico nazionale

L’Organismo paritetico nazionale di cui al protocollo d’intesa sulla formazione professionaledel 20 gennaio 1993, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo interconfederale 31 gennaio1995, assume tramite una sezione specifica aggiuntiva e paritetica – composta da membri effettivie supplenti – anche i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:

– promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di cui al punto succes-sivo e coordinamento della loro attività;

– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari, deicomponenti degli organismi paritetici territoriali;

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248 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro –valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale – di riferimento per gliorganismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambitolocale;

– promozione e coordinamento degli interventi formativi; iniziative per l’attivazione di canalidi finanziamento da parte dell’Unione Europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;

– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi dellavigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;

– valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al fine della indivi-duazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parla-mento e alle amministrazioni competenti.

Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l’Organismo paritetico nazionale dovràessere operativo nella sua specifica sezione sulle materie della sicurezza e igiene del lavoro. A talfine gli organi deliberanti dell’O.P.N. formalizzeranno tale sezione.

Sono fatti salvi gli organismi paritetici di categoria che, nelle materie disciplinate nelDecreto Legislativo n. 626 del 1994, svolgeranno la propria attività in sintonia con le linee guida ela-borate dall’O.P.N.

2. Organismi paritetici territoriali (art. 20, Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Le parti danno attuazione all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626,fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.

2.1. Organismi paritetici regionali

Entro 120 giorni, a livello regionale, gli organismi paritetici di cui al protocollo d’intesa sullaformazione professionale del 20 gennaio 1993, sopra citato, sottoscritto da Confindustria e Cgil,Cisl e UIl, in coordinamento con l’Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale(O.P.N.), assumono con una specifica sezione aggiuntiva paritetica, composta da membri effettivi esupplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.

A tal fine, l’O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli O.P.P., progetti formativiinerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.

I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di caratteregenerale concordate nell’O.P.N. e vengono ad esso comunicati.

L’O.P.R., al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporticon l’Ente Regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza,può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative.

L’O.P.R, inoltre, assume i seguenti compiti:

– coordinamento degli Organismi paritetici provinciali;

– tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sullabase delle comunicazioni ricevute dagli Organismi paritetici provinciali.

2.2. Organismi paritetici provinciali

Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittualedelle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, assume l’attribu-zione, da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di “composizione”: essi, infatti,sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa “ l’applicazione dei diritti dirappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti” .

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249RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

A livello provinciale, o secondo l’articolazione territoriale definita di comune accordo, sonocostituiti organismi paritetici cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all’art. 20 delDecreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicuezza;

– tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu-rezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo;

– trasferimento dei dati di cui sopra all’O.P.R.;

– proposte all’O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione delDecreto Legislativo n. 626 del 1994.

Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.

Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente accordo.

Composizione delle controversie

Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicu-rezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Per-tanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti idiritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate(il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’O.P.P. al fine di rice-verne una soluzione concordata, ove possibile.

La parte che ricorre all’O.P.P., ne informa senza ritardo le altre parti interessate.

I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.

* * *

Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le parti firmatarie individueranno dueregioni dove avviare esperienze che prevedano l’attribuzione agli O.P.R. di ulteriori compiti, ancheper quanto concerne l’approntamento della strumentazione necessaria all’espletamento di talicompiti. Le intese per effettuare detti esperimenti hanno durata nnuale e l’esperienza applicativasarà oggetto di esame e valutazione da parte dell’O.P.N.

* * *Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne

l’applicazione.

Nota a verbale delle organizzazioni sindacali.

Fermo restando che la procedura di elezione è quella individuata a livello interconfederalee di categoria per la elezione delle RSU, in relazione alle esigenze di rappresentatività generale deiRLS, insite nel testo legislativo, le organizzazioni sindacali firmatarie comunicheranno entro 30giorni alla Confindustria le modalità di presentazione delle liste individuate tra quelle previste dagliaccordi sopracitati.

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250 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Regolamento per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza

In applicazione dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995, per l’elezione o designa-zione del rappresentante per la sicurezza, si procede come segue.

1. Casi di pregressa costituzione della RSU

Nei casi in cui sia già costituita la RSU, si applicano le disposizioni previste dalla parteprima, punto 1.2., pag. 6 dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

2. Casi in cui operano le RSA

Nei casi in cui le RSU non siano state ancora costituite (e fino a tale evento) e nelle aziendeo unità produttive operino le RSA delle organizzazioni sindacali firmatarie, il rappresentante per lasicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secono le procedure previste dall’accordo interconfe-derale 22 giugno 1995 per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delleOrganizzazioni sindacali.

3. Modalità per la presentazione delle candidature a rappresentante per la sicurezza in occa-sione della elezione della RSU. Modalità dell’elezione

3.1 All’atto della indizione delle elezioni per la costituzione della RSU, nonché in occasionedelle affissioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 7, parte II, dell’accordo interconfederale 20 dicembre1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla ele-zione nella RSU assumono anche la candidatura come rappresentanti per la sicurezza. È datafacoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i can-didati per l’elezione della RSU.

3.2 Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale.

3.3 Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono soggetti che si erano originariamente candidatianche come rappresentanti per la sicurezza, si procede alla verifica del numero di preferenzeespresse. La carica di rappresentante per la sicurezza è assunta da coloro che hanno ricevuto ilmaggior numero di preferenze.

3.4 Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano originariamente candidatianche come rappresentanti per la sicurezza (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede,per la copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutiniosegreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima assemblea convo-cata dalla RSU ai sensi dell’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3.5 L’elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.

4. Norme speciali per le aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti

Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, per la elezione delrappresentante per la sicurezza aggiuntivo al numero dei componenti la RSU, si procede nellastessa tornata elettorale ad una seconda votazione.

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251RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626Attuazione delle direttive 89/656/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE,90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE

riguardanti il miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro(«Gazzetta Ufficiale» 12 novembre 1994, n. 265)

Titolo I

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezzadei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchénell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alleattività degli organi con compiti in materia di ordine e competenza pubblica, delle università, degliistituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato, delle rappresen-tanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto arei e marittimi, le norme del presentedecreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse del servizio espletato,individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previ-denza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18-12-1973 n. 877, nonché dei lavoratori conrapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casiespressamente previsti.

4. le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale enelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relativenorme di attuazione.

4.bis Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi primo, secondo, terzo equarto e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigonoo sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presentedecreto.

4.ter Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro nonpuò delegare quelli previsti dall’art. 4, commi primo, secondo e quarto, lettera a), e undicesimoprimo periodo.

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252 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Art. 2Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,escluso gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinatoanche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche difatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, e degli utentidei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionaleavviati presso datori per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sonoaltresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsidi formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchied attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui alprecedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dilavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilitàdell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), inquanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cuiall’art. 1, comma secondo, del D.Lgs 3-2-1993, n. 29, per datore di lavoro si intende ildirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualificadirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomiagestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme alle persone, sistemi e mezziesterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischiprofessionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psico-tecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene dellavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delleassicurazioni (1) ed altre specializzazioni individuate ove necessario, con decreto delMinistero della sanità di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca scientificae tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori epsicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igienedel lavoro;

3) autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 15-8-1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e di protezione: persona designata dal datore dilavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8bis (2);

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o desi-gnata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e dellasicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasidell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salutedella popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

(1) Comma modificato dall’art. 1bis, D.L 12.11.2001, n. 402(2) Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs 23.6.2003, n. 195

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253RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmentedannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi,dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Art. 3Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tec-nico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coe-rente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’aziendanonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delleattrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare illavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, espostial rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sul luogo di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti lasua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva e individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di eva-cuazione dei lavoratori e di periodo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolareriguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei lororappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono innessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 4Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità pro-duttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguar-

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254 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

danti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro edelle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. (1)

2. All’esito della valutazione di cui al comma primo, il datore di lavoro elabora un docu-mento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezioneindividuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempodei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione interno o esterno all’azienda secondole regole di cui all’Art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di previsione e protezione interno o esterno all’aziendasecondo le regole di cui all’art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ein particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di preven-zione incendi e della lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolograve e immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, di gestionedell’emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai :utamenti organizzativi e produttivi chehanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione algrado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni deglistessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ilresponsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguateistruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delledisposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi diprotezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal pre-sente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attivita produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istru-zioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbando-nino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e imme-diato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprenderela loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

(1) Comma sostituito dall’art. 21, Legge 1.3.2002, n. 39

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m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applica-zione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentanteper la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cuiall’articolo 19, comma 1, lettera e);

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possanocausare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro checomportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati ilnome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanzedell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redattoconformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previ-denza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 393 delDPR 27-4-1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, adisposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro èredatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’articolo 19, comma 1, let-tere b), c) e d);

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavo-ratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere ade-guate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, eal numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con ilmedico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazionedel rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occa-sione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sani-taria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segretoprofessionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapportodi lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31-3-1996 daparte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigia-nato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortunie per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono defi-nite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Talidisposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’articolo 1 del DPR 17-5-1988, n. 175, esuccessive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 deldecreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrat-tive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti deiMinistri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dellasanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e perl’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento direttodei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impie-gano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;

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b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’articolo17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restandol’obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato I, il datore di lavorodelle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agliobblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effet-tuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. L’autocertifi-cazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agliobblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieciaddetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivicon uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministridella sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e fore-stali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubblicheamministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano acarico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manu-tenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, siintendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiestadel loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Art. 5Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e diquella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azionio omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e daipreposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i pre-parati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositividi sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienzedei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni dipericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze opericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnala-zione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro compe-tenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento ditutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare lasicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Art. 6Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di pre-venzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scel-gono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previ-sti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine,di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologa-zione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o daglialtri documenti previsti dalla legge. (1)

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine e altri mezzi tecnici devono attenersi allenorme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti deimacchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

Art. 7Contratto di appalto o contratto d’opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovverodell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi inrelazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentinell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emer-genza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma primo i datori di lavoro:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoroincidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavora-tori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenzetra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui alcomma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatricio dei singoli lavoratori autonomi.

(1) Comma modificato dall’art. 4, D.Lgs 19.3.96, n. 242

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258 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Capo IISERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 8Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, il datore di lavoro organizza all’internodell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica personeo servizi esterni all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o piùpersone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabiledel servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8bis, previa consul-tazione del rappresentante per la sicurezza. (1)

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacitànecessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essinon possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previato dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterneall’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di preven-zione e protezione.

5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovverodell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione onotifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all’interno dell’aziendaovvero dell’unità produttiva, sono sufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o serviziesterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. (2)

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unitàproduttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento alnumero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionalidi cui all’art. 8bis. (1)

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministridella sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva per-manente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo libe-rato dalla propria responsabilità in materia.

(1) Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs 23.6.2003, n. 195(2) Comma modificato dall’art. 21, Legge 1.3.2002, n. 39

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259RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territo-rialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di pre-venzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da unadichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il curriculum professionale.

Art. 9Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione dellemisure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativavigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi dicui all’articolo 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cuiall’articolo 11;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 21.

2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenzanell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione eprotezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato I,dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizionidi cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentareapposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anchedalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:

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a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione eprotezione dai rischi;

b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’articolo 4, commi 1,2, 3 e 11;

c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propriaazienda elaborta in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanzadello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sulluogo del lavoro.

Art. 11Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore dilavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno unavolta all’anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente ove previsto;

d) il rappresentante per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3;

b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;

c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della pro-tezione della loro salute.

3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condi-zioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologieche hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesidi cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione diuna apposita riunione.

5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, prov-vede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la suaconsultazione.

Capo IVSORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 16Contenuto della sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui ilavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione speci-fica;

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261RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giu-dizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini dia-gnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 17 Il medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cuiall’articolo 8, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’aziendaovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attua-zione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’articolo 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’articolo 16;

d) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto asorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore dilavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sot-toposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità disottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comportal’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappre-sentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla let-tera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 11, ai rappresentanti per la sicu-rezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e forni-sce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visitagli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione delcontrollo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività aifini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dallavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso dicui all’articolo 15;

m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medicispecialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 16, comma2, esprima un giudizio sull’idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa periscritto il datore di lavoro e il lavoratore. (1)

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data dicomunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente chedispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca del giudizio stesso.

(1) Comma modificato dall’art. 8, D.Lgs 19.3.96, n. 242.

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262 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditoreper lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce imezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente,qualora esplichi attività di vigilanza. (1)

Capo VCONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 18Rappresentante per la sicurezza

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentanteper la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano finoa 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziendenell’ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavo-ratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva diriferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per lasicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza,nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti insede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsientro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui alcomma quarto. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sen-tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezzasono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenutiminimi previsti dal decreto di cui all’articolo 22, comma 7.

(1) Comma modificato dall’art. 8, D.Lgs 19.3.96, n. 242.

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263RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Art. 19Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzionenell’azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di pre-venzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi ele misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati perico-losi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e lemalattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’articolo 22;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione ido-nee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 11;

m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione eprotezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle nonsono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimentodell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzionie delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di con-trattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgi-mento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge perle rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, aldocumento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cuiall’articolo 4, comma 5, lettera o).

Art. 20 Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali deidatori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formativenei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a con-troversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previstidalle norme vigenti.

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264 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma primo, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti daaccordi interconfederali, di categoria, nazionali territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell’articolo 10 del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Capo VIINFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 21Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e ledisposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schededei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione deilavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), anche ailavoratori di cui all’articolo 1, comma 3.

Art. 22Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’arti-colo 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell’assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuovesostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischiovvero all’insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia disalute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esi-stenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principalitecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazionedei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comun-que, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati.

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265RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma quarto deveavvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 20, durante l’orario di lavoroe non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione con-sultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappre-sentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’articolo 10, comma 3, tenendo anche contodelle dimensioni e della tipologia delle imprese.

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267RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Legge 20 maggio 1970, n. 300Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori

della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghidi lavoro e norme sul collocamento

(«Gazzetta Ufficiale» 27 maggio 1970, n. 131)

Titolo I

DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

Art. 1. – Libertà di opinione. – I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacalie di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamenteil proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2. - Guardie giurate. – Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, dicui agli articoli 133 e seguenti del Testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli cheattengono alla tutela del patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie dicui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante losvolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti aicompiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cuial presente articolo, l’ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal ser-vizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3. – Personale di vigilanza. – I nominativi e le mansioni specifiche del personaleaddetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavorativi interessati.

Art. 4. – Impianti audiovisivi. – È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchia-ture per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative eproduttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo adistanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappre-sentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difettodi accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,le modalità per l’uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui alsecondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacaliaziendali o con la commissione interna, l’ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entratain vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le moda-lità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzocomma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commis-sione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19, possono ricorrere, entro 30giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

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268 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Art. 5. – Accertamenti sanitari. – Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavorosulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i serviziispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore dilavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di entipubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 6. – Visite personali di controllo. – Le visite personali di controllo sul lavoratore sonovietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in rela-zione alla qualità degli strumenti di lavoro e delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che sianoeseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavo-ratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività oa gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restanto lecondizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere con-cordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di que-ste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvedel’ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore dilavoro, le rapprensentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giornidalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7. – Sanzioni disciplinari. – Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni inrelazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione dellestesse, devono essere portate a conoscenza del lavoratori mediante affissione in luogo accessibile atutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavo-ratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui ade-risce o conferisce mandato (1) (2).

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono esseredisposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre lamulta non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e lasospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possonoessere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto chevi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando lafacoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione discipli-nare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia

(1) Con sentenza n. 204 del 29 novembre 1982, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dei primi tre commi dell’art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, interpretati nel senso chesiano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamatidalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 25 luglio 1989, n. 427 ha dichiarato l’illegittimità costi-tuzionale dei commi 2 e 3 del presente articolo, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenzia-mento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore con meno di 16 dipendenti.

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269RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e dellamassima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentantedi ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pro-nuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio dellavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la san-zione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disci-plinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loroapplicazione.

Art. 8. – Divieto di indagini sulle opinioni. – È fatto divieto al datore di lavoro, ai finidell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro di effettuare indagini,anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fattinon rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9. – Tutela della salute e dell’integrità fisica. – I lavoratori, mediante loro rappresen-tanze, hanno diritto di controllare l‘applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni edelle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misureidonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10. – Lavoratori studenti. – I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari distudio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareg-giate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi o legali, hanno dirittoa turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbli-gati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’eserciziodei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 11. – Attitività culturali, ricreative e assistenziali e controlli s ul servizio di mensa. –Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi for-mati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Le RSA, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio dimensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art. 12. – Istituti di patronato. – Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciutidal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’adempimento dei compiti di cui al decretolegislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere su unpiano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda secondo le modalità da stabilirsi con accordiaziendali.

Art. 13. – Mansioni del lavoratore. – L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dalseguente:

«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o aquelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a man-

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270 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

sioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nelcaso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente allaattività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogoper sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fis-sato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito dauna unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo» (1).

Titolo II

DELLA LIBERTÀ SINDACALE

Art. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale. - Il diritto di costituire associazionisindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luo-ghi di lavoro.

Art. 15. - Atti discriminatori. - È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderiscaad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, neitrasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affilia-zione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini didiscriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basatesull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (2).

Art. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori. - È vietata la concessione ditrattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione dicui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,accertati i fatti condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensionidi una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittamente corrispostinel periodo massimo di un anno.

Art. 17. - Sindacati di comodo. - È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni didatori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti associazioni sindacali dilavoratori.

Art. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. - Ferme restando l’esperibilità delle proce-dure previste dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui

(1) L’art. 1 della Legge 2 aprile 1986, n. 106 dispone che in deroga a quanto previsto dal primocomma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della Legge 20 maggio 1970,n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 2 della Legge 13 maggio1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi) ovvero a mansioni dirigenziali, che non siaavvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitivaquando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.

(2) Testo così modificato dall’art. 4 del D.Lgs 9/7/2003, n. 216.

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271RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenzia-mento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma dellalegge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, sta-bilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa allesue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agri-colo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori dilavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quin-dici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cin-que dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge talilimiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non impreditore, che occupa alle sue dipen-denze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene contoanche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con con-tratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, atale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contratta-zione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro ilsecondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istitutiche prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarci-mento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia ol’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fattto dal giorno dellicenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenzialie previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione: in ognicaso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione glo-bale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, alprestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegra-zione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qua-lora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripresoservizio, nè abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza ilpagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spi-rare dei termini predetti (1).

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del

lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice in ogni stato egrado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficientigli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto dilavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato algiudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178 terzo, quarto,quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non

ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al settimo comma nonimpugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciate è tenuto anche per ogni giorno di ritardo,al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retri-buzione dovuta al lavoratore.

(1) Testo così modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

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272 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Titolo III

DELL’ATTIVITÀ SINDACALE

Art. 19. - Costituzione delle rappresentenze sindacali aziendali. - Rappresentanze sin-dacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicatinell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituireorgani di coordinamento(1).

Art. 20. - Assemblea. - I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui pre-stano la loro opera , fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci oreannue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere sta-bilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sonoindette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produt-tiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di pre-cedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delsindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai con-tatti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Art. 21. - Referendum. - Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgi-mento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerentiall’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con dirittodi partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolar-mente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratticollettivi di lavoro, anche aziendali.

Art. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. - Il tra-sferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al prece-dente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo pre-vio nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimodell’articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta lacommissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla finedell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.

Art. 23. - Permessi retribuiti. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cuiall’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retributi.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cuial primo comma almeno:

(1) Articolo così risultante in esito al referendum abrogativo in tema di Rappresentanze SindacaliAziendali dell’11 giugno 1995.

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273RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive cheoccupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sinda-cale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui lastessa è organizzata,;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata larappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta alnumero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retributi di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensilinelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) ipermessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunica-zione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 24. - Permessi non retributi. - I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hannodiritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegnidi natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darnecomunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite la rappresentanze sinda-cali aziendali.

Art. 25. - Diritto di affissione. - Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affig-gere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tuttii lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie diinteresse sindacale e del lavoro.

Art. 26. - Contributi sindacali. - I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svol-gere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senzapregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale (1).

Art. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. - Il datore di lavoro nelle unitàproduttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanzesindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unitàproduttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacaliaziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

Art. 28. - Repressione della condotta antisindacale. - Qualora il datore di lavoro ponga inessere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacalenonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali

(1) Articolo così risultante in esito al referendum abrogativo in tema di Trattenute sul salario deicontributi sindacali dell’11 giugno 1995.

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274 STATUTO DEI LAVORATORI

che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sus-sistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato edimmediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretorein funzione di giudice del lavoro (1) definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazionedel decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro (1) che decidecon sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguentidel codice di procedura civile (1).

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pro-nunciata nel giudizio di opposizione è punito i sensi dell’articolo 650 del codice penale.

L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modistabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

Art. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. - Quando le rappresentanzesindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle associazionidi cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione dipiù rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendonoriferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delleassociazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti numerici della tutelaaccordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23,secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.

Art. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. - I componenti degli organidirettivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retri-buiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi sud-detti.

Art. 31. - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprirecariche sindacali provinciali e nazionali. - I lavoratori che siano eletti membri del Parlamentonazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzionipubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta ladurata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali pro-vinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interes-sato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a caricodella assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e suc-cessive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligato-rie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.

Durante i periodi di aspettattiva l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle pre-stazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavo-ratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazioneall’attività espletata durante il periodo di aspettativa (2).

(1) Testo così modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847.(2) Testo così modificato dalla legge 13 agosto 1979, n. 384, art. 2.

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275STATUTO DEI LAVORATORI

Art. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. - I lavoratori elettialla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativasono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessarioall’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente digiunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per unminimo di trenta ore mensili (1) (2).

Titolo V

NORME SUL COLLOCAMENTO

(Omissis)

Titolo VI

DISPOSIZIONE FINALI E PENALI

Art. 35. - Campo di applicazione. - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizionidel titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27 della presente legge si applicano a cia-scuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti (3).

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali chenell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole chenel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità pro-duttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi dilavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per ilpersonale navigante.

Art. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori diopere pubbliche. - Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigentileggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economicaorganizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche , deve essere inse-rita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di farapplicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai con-tratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

(1) La legge 8 aprile 1976, n. 278 contenente norme sul decentramento e sulla partecipazione deicittadini nell’amministrazione del Comune estende i diritti di cui agli art. 31 e 32, primo comma, della legge20 maggio 1970, n. 300 anche ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti consiglieri circoscri-zionali.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 28 della L. 27 dicembre 1985, n. 816. Le disposi-zioni del presente articolo sono sostituite con le disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 1985, n.816 (Aspettative permessi e indennità degli amministratori locali).

(3) Testo così modificato dall’art. 6 comma 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108.

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276 STATUTO DEI LAVORATORI

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delleopere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazionifinanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comu-nicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione delbeneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del bene-ficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, perun tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o crediti-zie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevola-zioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato dellavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.

Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. - Le disposizioni della presentelegge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svol-gono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge siapplicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materiasia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38. - Disposizioni penali. - Le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, letteraa), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 alire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. (1)

Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può

presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino alquintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sen-tenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

Art. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. - L’importodelle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

Art. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. - Ogni disposizione in contrastocon le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ailavoratori.

Art. 41. - Esenzioni fiscali. - Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della pre-sente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizinascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie eda tasse.

(1) Comma modificato dall’art. 179, D.Lgs 30.6.2003, n. 196

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