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MOD:CQS VERSIONE, 15/05/2013 N.16 PAGINA 1/3 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. VIA CAMPO MARZIO 46 - ROMA CONTRATTO DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO-SOLVENDO DI QUOTE DELLO STIPENDIO Con la presente scrittura privata tra: l’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. con sede in Roma Via di Campo Marzio 46, C.F. 00452550585, Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1, iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI 3263.1, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma, - di seguito CESSIONARIO, e CEDENTE COGNOME NOME C.F. NATO A PR DATA DI NASCITA RESIDENTE A DIPENDENTE DA (DI SEGUITO DATORE DI LAVORO O AMMINISTRAZIONE) QUALIFICA RETRIBUZIONE ANNUA RETRIBUZIONE MENSILE SI CONVIENE QUANTO SEGUE PROSPETTO ECONOMICO N. RATE MENSILI: IMPORTO RATA: TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.: % T.A.E.G.(*): % T.E.G (**): % CLM CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE).IL CLM RAPPRESENTA LIMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE INT TOTALE INTERESSI SCALARI AL T.A.N. CNM CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT) CT COSTI TOTALI (= A + B + C + D + E + F) SOMMA DEGLI IMPORTI DI SEGUITO ELENCATI VERSATI DAL CEDENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO A SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI PRELIMINARI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, LISTRUTTORIA DELLA PRATICA E LESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA B COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE DOVUTE PER LE PRESTAZIONI, GLI ONERI ED I RISCHI RELATIVI ALLATTIVAZIONE DEL PRESTITO PRESSO LAMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CEDENTE DIPENDE, IVI COMPRESI I CASI DI PASSAGGIO DELLO STESSO CEDENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E PER I RISCHI RELATIVI ALLE IPOTESI DI RIFIUTO DELLAMMINISTRAZIONE MEDESIMA AD EFFETTUARE LE TRATTENUTE E DI RITARDO NELLINIZIO DELLE TRATTENUTE STESSE RISPETTO A QUANTO INDICATO AL PUNTO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO C COMMISSIONI DI GESTIONE PRATICA DOVUTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI E GLI ONERI CONNESSI, DURANTE LINTERO PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO, ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESTITO, ALLINVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE A MEZZO POSTA ORDINARIA ED ALLINCASSO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO D PER ONERI, SE E PER QUANTO RICHIESTI DALLAMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDE IL CEDENTE PER LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE E DEI PAGAMENTI E PER RIVALSA, SE E PER QUANTO DOVUTI, DEGLI ONERI ERARIALI, DELLE SPESE DI NOTIFICA, DI REGISTRAZIONE E POSTALI F PER ONERI, SE E PER QUANTO DOVUTI, RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLINTERMEDIARIO DEL CREDITO (***) PREPOSTO ALLOFFERTA FUORI SEDE A CUI IL CEDENTE SI È DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO COMPENSO DOVUTO ITC IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO DELLOPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI) = CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) COSTI TOTALI (CT) CTC COSTO TOTALE DEL CREDITO = INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT) G ONERI FORFETTARI RICHIESTI AL CEDENTE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO PER LE SPESE CHE IL CESSIONARIO CONTINUERÀ A SOSTENERE AI FINI DELLA GESTIONE DOCUMENTALE NEL PERIODO DI TEMPO PREVISTO DALLA LEGGE SUCCESSIVO ALLESTINZIONE ANTICIPATA STESSA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO GLI ONERI PER LA CONSERVAZIONE, CUSTODIA E IL RILASCIO DI COPIE E/O DUPLICATI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI) DETTAGLIO TAEG TEG GARANZIA ASSICURATIVA * IL T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI: 1) LIMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO; 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE LANNO SIA BISESTILE O MENO; 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO; 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO ** IL T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULLUSURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA LA BANCA DICHIARA CHE IL PRESENTE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLARTICOLO 7 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È GARANTITO CONTRO IL RISCHIO VITA E RISCHI DIVERSI DI IMPIEGO DEL CLIENTE CON POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON: *** INTERMEDIARIO DEL CREDITO QUALORA SIA STATO PATTUITO TRA IL CEDENTE E LINTERMEDIARIO DEL CREDITO UN COMPENSO, QUESTULTIMO È RIPORTATO AL PUNTO F DEL PROSPETTO ECONOMICO SEDE CODICE FISCALE MODALITÀ DI PAGAMENTO: MEDIANTE TRATTENUTA IN BUSTA PAGA PER EFFETTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DEL PROPRIO STIPENDIO/SALARIO SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO AL PROSPETTO ECONOMICO, L'AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CEDENTE DIPENDE SARÀ OBBLIGATA A NORMA DI LEGGE ED ANCHE PER VOLONTÀ DEL CEDENTE MEDESIMO A TRATTENERE MENSILMENTE DALLA SUA RETRIBUZIONE LIMPORTO DELLA RATA MENSILE COME SOPRA INDICATA, A COMINCIARE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, E COSÌ DI SEGUITO ININTERROTTAMENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO SINO AD ESTINZIONE DEL CAPITALE LORDO MUTUATO ED A VERSARE LA SUDDETTA TRATTENUTA ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA SCADENZA DELLA RATA RITENUTA SUL: IL CEDENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PRESENTE CONTRATTO, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESTITO IN RATE MENSILI ALLE CONDIZIONI E MODALITÀ INDICATE. IL CEDENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DEI PROPRI EMOLUMENTI, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO. IL CEDENTE IL CESSIONARIO IBL BANCA S.P.A. IL RESPONSABILE _______________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ DATA ________________________________________________________ FIRMA DI CHI PROVVEDE ALLIDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/2007

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VERSIONE, 15/05/2013 N.16 PAGINA 1/3

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CONTRATTO DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO-SOLVENDO DI QUOTE DELLO STIPENDIO

Con la presente scrittura privata tra: l’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. con sede in Roma Via di Campo Marzio 46, C.F. 00452550585, Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1, iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI 3263.1, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma, - di seguito CESSIONARIO, e

CEDENTE

COGNOME NOME C.F.

NATO A PR DATA DI NASCITA

RESIDENTE A

DIPENDENTE DA (DI SEGUITO DATORE DI LAVORO O AMMINISTRAZIONE)

QUALIFICA RETRIBUZIONE ANNUA € RETRIBUZIONE MENSILE €

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PROSPETTO ECONOMICO

N. RATE MENSILI: IMPORTO RATA: € TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.: % T.A.E.G.(*): % T.E.G (**): %

CLM € CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE).IL CLM RAPPRESENTA L’ IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE

INT € TOTALE INTERESSI SCALARI AL T.A.N.

CNM € CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT)

CT € COSTI TOTALI (= A + B + C + D + E + F) SOMMA DEGLI IMPORTI DI SEGUITO ELENCATI VERSATI DAL CEDENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO

A € SPESE DI ISTRUTTORIA DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI PRELIMINARI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE, L’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA E L’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

B €

COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE DOVUTE PER LE PRESTAZIONI, GLI ONERI ED I RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVAZIONE DEL PRESTITO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CEDENTE DIPENDE, IVI COMPRESI I CASI DI PASSAGGIO DELLO STESSO CEDENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL PUNTO 9 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E PER I RISCHI RELATIVI ALLE IPOTESI DI RIFIUTO DELL’AMMINISTRAZIONE MEDESIMA AD EFFETTUARE LE TRATTENUTE E DI RITARDO NELL’INIZIO DELLE TRATTENUTE STESSE RISPETTO A QUANTO INDICATO AL PUNTO 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

C € COMMISSIONI DI GESTIONE PRATICA DOVUTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI E GLI ONERI CONNESSI, DURANTE L’INTERO PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO, ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PRESTITO, ALL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE A MEZZO POSTA ORDINARIA ED ALL’INCASSO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO

D € PER ONERI, SE E PER QUANTO RICHIESTI DALL’AMMINISTRAZIONE DA CUI DIPENDE IL CEDENTE PER LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE E DEI PAGAMENTI

E € PER RIVALSA, SE E PER QUANTO DOVUTI, DEGLI ONERI ERARIALI, DELLE SPESE DI NOTIFICA, DI REGISTRAZIONE E POSTALI

F € PER ONERI, SE E PER QUANTO DOVUTI, RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO (***) PREPOSTO ALL’OFFERTA FUORI SEDE A CUI IL CEDENTE SI È DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO COMPENSO DOVUTO

ITC € IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO DELL’OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI) = CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) – COSTI TOTALI (CT)

CTC € COSTO TOTALE DEL CREDITO = INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT)

G € ONERI FORFETTARI RICHIESTI AL CEDENTE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO PER LE SPESE CHE IL CESSIONARIO CONTINUERÀ A SOSTENERE AI FINI DELLA GESTIONE DOCUMENTALE NEL PERIODO DI TEMPO PREVISTO DALLA LEGGE SUCCESSIVO ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA STESSA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO GLI ONERI PER LA CONSERVAZIONE, CUSTODIA E IL RILASCIO DI COPIE E/O DUPLICATI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI)

DETTAGLIO TAEG – TEG – GARANZIA ASSICURATIVA

*

IL T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI: 1) L’IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO; 2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12), A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L’ANNO SIA BISESTILE O MENO; 3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO; 4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO

** IL T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA

LA BANCA DICHIARA CHE IL PRESENTE FINANZIAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È GARANTITO CONTRO IL RISCHIO VITA E RISCHI DIVERSI DI IMPIEGO DEL CLIENTE CON POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CON:

*** INTERMEDIARIO DEL CREDITO QUALORA SIA STATO PATTUITO TRA IL CEDENTE E L’INTERMEDIARIO DEL CREDITO UN COMPENSO, QUEST’ULTIMO È RIPORTATO AL PUNTO F DEL PROSPETTO ECONOMICO

SEDE CODICE FISCALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: MEDIANTE TRATTENUTA IN BUSTA PAGA PER EFFETTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DEL PROPRIO STIPENDIO/SALARIO SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO AL PROSPETTO ECONOMICO, L'AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CEDENTE DIPENDE SARÀ OBBLIGATA A NORMA DI LEGGE ED ANCHE PER VOLONTÀ DEL CEDENTE MEDESIMO A TRATTENERE MENSILMENTE DALLA SUA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DELLA RATA MENSILE COME SOPRA INDICATA, A COMINCIARE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, E COSÌ DI SEGUITO ININTERROTTAMENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO SINO AD ESTINZIONE DEL CAPITALE LORDO MUTUATO ED A VERSARE LA SUDDETTA TRATTENUTA ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA SCADENZA DELLA RATA RITENUTA SUL:

IL CEDENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL PRESENTE CONTRATTO, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESTITO IN RATE MENSILI ALLE CONDIZIONI E MODALITÀ INDICATE. IL CEDENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DEI PROPRI EMOLUMENTI, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO.

IL CEDENTE IL CESSIONARIO IBL BANCA S.P.A. IL RESPONSABILE

_______________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ DATA ________________________________________________________ FIRMA DI CHI PROVVEDE ALL’IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/2007

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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. Condizioni Finanziarie e interessi di preammortamento. Il cedente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con DPR n.180/50 e relativo regolamento DPR n.895/50, nonché per quanto superiore a tale quota, della facoltà di delegare irrevocabilmente, il cessionario a riscuotere il maggior importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del cessionario dell'importo del capitale lordo mutuato di cui al prospetto economico, che si obbliga a restituire mediante cessione, pro-solvendo, con gli effetti previsti dall'art. 1198 del C.C., che fa con il presente atto, di tante quote del suo stipendio di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, uguali, mensili e consecutive, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi. 1.1 Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile, per l'intero prestito, trattenuto anticipatamente. 1.2 Sul valore attualizzato del prestito sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento, gli importi di cui alle lettere A), B), C), D), E) e F) di cui al prospetto economico che il cedente versa al cessionario in una unica soluzione all’atto dell’erogazione nonché gli eventuali interessi di preammortamento calcolati sul valore attualizzato al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso.

2. Imputazione dei pagamenti. I pagamenti effettuati dal cedente saranno imputati dal cessionario secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e commissioni contrattuali, 4) capitale.

3. Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, oltre all’importo indicato alla lettera G) del prospetto economico relativo alle spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale per il periodo di tempo previsto dalla legge successivo all’estinzione anticipata. Durante tale periodo il cedente potrà sempre richiedere al cessionario qualsiasi copia e/o duplicato della documentazione contrattuale senza che ad esso possa essere richiesta alcuna spesa aggiuntiva. 3.1 Per tali ipotesi il cessionario ha diritto ad un indennizzo che non può superare l’1% dell’importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il cedente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è in ogni caso dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro 10.000. 3.2 Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico perché maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall’estinzione del prestito, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata.

4. Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari. Per effetto della cessione di cui al punto 1, il cedente costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il cedente stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del presente contratto, un vincolo a favore del cessionario a garanzia del rimborso dell’importo del debito residuo calcolato a norma del punto 3 in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito. 4.1 In forza del suddetto vincolo il cedente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l’importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto. 4.2 L’Amministrazione da cui il cedente dipende si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal cedente stesso.

5. Mandato di Pagamento e Cessazione del rapporto di lavoro. Per effetto della cessione di cui al punto 1, l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del cedente medesimo a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione l’importo della rata a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente per tutta la durata del prestito sino ad estinzione del capitale lordo mutuato ed a versarla entro il 5 del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza della rata ritenuta nelle modalità indicate nel prospetto economico. È facoltà del cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto postale o bancario. 5.1 In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti del cessionario di cui al punto 8, il cedente autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione a trattenere, sull'ultima retribuzione ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto di cui al precedente punto 4, l’importo del debito residuo calcolato a norma del punto 3 e ad effettuare il versamento di questo direttamente al cessionario. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione, risultasse insufficiente, salvo il diritto del cessionario di considerare il cedente scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, di cui al punto 8, il cedente autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. 5.2 In caso di cessazione del rapporto di lavoro il cedente, ove iscritto agli effetti

della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni. 5.3 In caso di adesione al Fondo Pensione, il cedente conferisce al cessionario mandato irrevocabile nell’interesse dello stesso cessionario, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del cedente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il cedente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell’importo residuo a suo debito. 5.4 Il cedente ai sensi dell'art. 1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il cedente avesse indebitamente pagato.

6. Concessione ed Erogazione del Prestito. La concessione del prestito e quindi l’efficacia del presente contratto, è subordinata a giudizio insindacabile del cessionario, alla consegna da parte del cedente di tutti gli atti o documenti necessari per il rilascio e per la validità della garanzia del prestito prevista al punto 7 ed al rilasciato incondizionato da parte dell’Amministrazione dalla quale il cedente dipende o per la quale presta attività professionale dell’accettazione degli obblighi di cui ai punti 4 e 5. 6.1 Il contratto viene concluso quando il cessionario accetta la richiesta di prestito presentata dal cedente; si ha accettazione con la sottoscrizione del presente contratto da parte del cessionario.

7. Copertura Assicurativa. Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulle cessione del quinto e relativi regolamenti (articolo 54 D.P.R. 180/50) contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del cedente. 7.1 La copertura del rischio vita per l’ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il cedente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal cedente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso cedente, il cessionario potrà rivalersi nei confronti degli eredi del cedente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. 7.2 La copertura dei rischi diversi di impiego viene garantita da un’altra polizza assicurativa rientrante nel ramo assicurativo “credito”. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la compagnia di assicurazione resterà surrogata al cessionario in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest’ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del cedente. 7.3 Gli originali delle polizze assicurative ivi comprese le condizioni generali e specifiche di assicurazione di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, sono custoditi dal cessionario in quanto quest’ultimo è il beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro. Il cedente ha sempre il diritto di ottenere, previa richiesta scritta al cessionario, copia della documentazione assicurativa.

8. Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine e relativi effetti. Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste all’art.1186 C.C., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione o di ritardo del versamento da parte dell’Amministrazione debitrice ceduta anche di una sola delle rate pattuite, il cedente potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. Il cessionario, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la polizza assicurativa di cui al punto 7. 8.1 In conseguenza della risoluzione il cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, al cessionario, l’importo calcolato a norma al punto 3. 8.2 In deroga all’art. 190 C.C., il cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.

9. Cambiamento di Amministrazione di dipendenza e richiamo alle armi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro e passaggio e/o assunzione, anche se non contestuale, del cedente alle dipendenze di altro datore di lavoro o ad altra Amministrazione senza estinzione del prestito, salvi, comunque i diritti del cessionario di cui al punto 8, il cedente, autorizza sin d'ora il cessionario a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione, perché questa operi sulla retribuzione/compensi che a qualsiasi titolo verrà corrisposta, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché quanto previsto al punto 5. Agli effetti di quanto sopra detto, il cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al cessionario nonché all'Amministrazione da cui cessa di lavorare, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del DPR n.180/50, il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che il cessionario potrà sostenere per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente. 9.1 In caso di richiamo alle armi del cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al cedente rimanendo fino ad ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti, incluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto per versarlo al cessionario.

10. Riduzione retribuzione. Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del cedente, salvi comunque i diritti del cessionario di cui al punto 8, e ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario

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all’estinzione del debito, ma quest’ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui al punto 13.

11. Diritto di Compensazione. In presenza di più rapporti di prestito tra il cedente ed il cessionario caratterizzati, come il presente prestito, da un mandato a pagare su quote della retribuzione e/o pensione, il cessionario al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art.1186 C.C o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dal cessionario, quest’ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti ai suddetti prestiti ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

12. Spese e imposte di Bollo. Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione, sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo gli venisse richiesta dal cessionario o da chi per essa. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione/compensi cedibile.

13. Morosità. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su tali importi gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali oltre il tasso annuo del presente prestito (T.A.N.). Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare i diritti del cessionario di cui al punto 8. 13.1 Il nominativo del cedente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le “centrali rischi” a cui il cessionario aderisce per legge e/o per volontà (“sistemi di informazione creditizia”), nei casi in cui lo stesso cedente pur avendo subito dal datore di lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al cessionario alle rispettive scadenze contrattuali.

14. Comunicazioni Periodiche. Il cessionario fornisce per iscritto al cedente mediante invio a mezzo di posta ordinaria alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sull’andamento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al cessionario entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni.

15. Piano di ammortamento e copia del contratto. Il cedente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere gratuitamente, previa richiesta al cessionario presentata a mezzo posta ordinaria, una tabella di ammortamento del prestito che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati nonché copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Il cessionario invia, a mezzo posta ordinaria, detta documentazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

16. Foro Competente e Tentativo di Conciliazione. Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria competente per legge. 16.1 Il cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l’Amministrazione da cui attualmente dipende o dipenderà in futuro. 16.2 Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima di adire l’Autorità Giudiziaria le parti possono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. 16.3 Il cedente e il cessionario, anche successivamente alla sottoscrizione del prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. 16.4 In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.

17. Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il cedente potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami del cessionario. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami Roma Via Campo Marzio, 46 o mediante invio di comunicazione telematica al

seguente indirizzo internet [email protected]. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il cedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al cessionario. 17.1 Il cedente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti e accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it. 17.2 Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al cedente il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

18. Recesso dal contratto. Il cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera A.R. che pervenga al cessionario entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, il cedente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al T.A.N. In caso di recesso sono comunque dovute dal cedente le somme non ripetibili corrisposte dal cessionario alla Pubblica Amministrazione.

19 Cessione dei diritti derivanti dal contratto. Il cessionario potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Di tale cessione verrà data comunicazione dal cessionario anche successivamente al perfezionamento della stessa. Il cedente può sempre opporre tutte le eccezione che avrebbe potuto opporre al cessionario.

20 Assistenza alla clientela. Il cedente può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte del cessionario sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso.

21. Portabilità. Il cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente dal cessionario ad altro finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare all’indirizzo del cessionario (art.1202 C.C.). DATA _______________ IL CEDENTE _________________________________________________________________ Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 comma 2 e dell’art.1342 C.C., il cedente dichiara di approvare specificatamente le clausole: 2. Imputazione dei pagamenti; 3. Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili; 4. Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari; 5. Mandato di Pagamento e Cessazione del rapporto di lavoro; 6. Concessione ed Erogazione del Prestito; 7. Copertura Assicurativa; 8. Scadenza dal beneficio della rateizzazione e del termine e relativi effetti; 9. Cambiamento di Amministrazione di dipendenza e richiamo alle armi;11. Diritto di Compensazione; 13. Morosità; 16. Foro Competente e tentativo di conciliazione; 18. Recesso dal contratto; 19. Cessione dei diritti derivanti dal contratto. IL CEDENTE _________________________________________________________________ IL CEDENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE CONTRATTO _________________________________________________________________

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ATTESTAZIONE TRASPARENZA PAGINA 1 DI 1

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ATTESTAZIONE DI TRASPARENZA

IL SOTTOSCRITTO:

CLIENTE COGNOME NOME C.F. DÀ ATTO CHE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA RIMBORSARE MEDIANTE: N.

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

A È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA IN MERITO ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FINANZIAMENTO, ALLA SUA STRUTTURA E AI RISCHI CONNESSI

B HA LETTO LE CONDIZIONI GENERALI E LE ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

C È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DEI COSTI AFFERENTI IL FINANZIAMENTO COSÌ COME RIPORTATI NELLA MODULISTICA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE

D HA PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO CONTENENTE I “PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE”

E HA RICEVUTO LE COPIE DI PROPRIA SPETTANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE X RICHIESTA DI FINANZIAMENTO X SITUAZIONE DEBITORIA

X SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

X INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (IEBCC)

X CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

X PIANO DI AMMORTAMENTO DEL FINANZIAMENTO

X CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

X PROSPETTO TASSI EFFETTIVI MEDI GLOBALI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA (TEGM)

X ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO DICHIARA QUINDI DI AVER BEN COMPRESO E VALUTATO:

1 LE CARATTERISTICHE, LA STRUTTURA E I RISCHI PROPRI DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO CHE SI ACCINGE A SOTTOSCRIVERE

2 LE CLAUSOLE CONTRATTUALI E IL LORO SIGNIFICATO

3 I COSTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO CHE SI ACCINGE A SOTTOSCRIVERE DATA IL CLIENTE