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Comunicazione Polivalente Operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 decreto legge n. 78/2010) Acquisti da operatori Repubblica San Marino (art. 16 lett. c DM 24/12/1993) Operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (Decreto Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e decreto Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001) Aggiornato alla rel. 17.01.05 Licon software S.r.l. Via F.lli Bandiera • 24048 Treviolo (BG) Tel. 0352657511 • Fax 0352657522 Tel. Assistenza 0352657571 [email protected]

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Comunicazione Polivalente

Operazioni rilevanti ai fini IVA

(art. 21 decreto legge n. 78/2010)

Acquisti da operatori Repubblica San Marino

(art. 16 lett. c DM 24/12/1993)

Operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

(Decreto Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e decreto Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001)

Aggiornato alla rel. 17.01.05

Licon software S.r.l. Via F.lli Bandiera • 24048 Treviolo (BG)

Tel. 0352657511 • Fax 0352657522 Tel. Assistenza 0352657571

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Area Amministrativa COMUNICAZIONE POLIVALENTE

1

Introduzione ............................................................................................................... 2 

Riferimenti normativi ................................................................................................... 2 

SOGGETTI OBBLIGATI ................................................................................................ 2 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE ............................................................................. 3 

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE ........................................................... 3 

MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE .......................................... 4 

DATI DA INDICARE ..................................................................................................... 4 

Elementi del Frontespizio ............................................................................................................ 4 Elementi da indicare nella comunicazione aggregata .................................................................. 5 Elementi da indicare nella comunicazione analitica .................................................................... 7 

FUNZIONALITA’ INSERITE IN ............................................................................ 13 

FASE preliminare ...................................................................................................... 13 

Fase operativa .......................................................................................................... 16 

FASE 1: Elaborazione ............................................................................................. 16 FASE 2: Verifica/modifica dati ................................................................................ 18 

Esempio: fatture cointestate ....................................................................................................... 19 FASE 3: Frontespizio comunicazione ........................................................................ 22 FASE 4: Stampa di controllo e creazione file telematico ............................................. 23 

Comunicazione operazioni con Paesi della Black list ..................................................... 25 

Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino....................................... 28 

Modifiche Rel. 14.4.01 ............................................................................................... 30 

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Introduzione L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha introdotto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul Valore Aggiunto. Con modifica operata dall’art. 2 c. 6, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (c.d. decreto semplificazione), l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo. Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all’artt. 22 e 74ter del decreto IVA che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 24 comma 2. Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva. Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Riferimenti normativi Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2010/184182 del 22/12/2010 Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2011/59327 del 14/04/2011 Circolare Agenzia delle entrate n. 24/e del 30/05/2011 Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2011/92846 del 21/06/2011 Circolare Agenzia delle entrate n. 28/e del 21/06/2011 Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2011/133642 del 16/09/2011 Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2011/186218 del 21/12/2011 Provv. Agenzia delle entrate Prot n. 2013/94908 del 02/08/2013

SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come individuate al punto 1 del provvedimento n. 2013/94908 del 02/08/2013.

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OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;

operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro;

registrazioni di acquisti da operatori residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; operazioni, comprese quelle fuori campo IVA, effettuate nei confronti di operatori

economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. black list (elenco degli Stati individuati dal decreto del Ministero delle finanze 4 maggio1999 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001).

Tali operazioni sono, pertanto, da individuare:

nelle operazioni imponibili; nelle operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione (articolo 8 del

decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto);

nelle operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto; nelle operazioni non soggette ad IVA (solo per black list);

Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Qualora, inoltre, per le predette operazioni rilevanti non ricorra l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata (quindi, ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale). Nondimeno, rientrano nell’obbligo comunicativo in parola sia le operazioni soggette al regime del margine che quelle soggette al regime del reverse charge.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Sono escluse dalla comunicazione:

le importazioni; le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le operazioni intracomunitarie; le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA (privati), non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

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MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata, tramite il modello di comunicazione polivalente pubblicato il 10 ottobre 2013 , è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

acquisti da operatori economici sammarinesi; acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c).

DATI DA INDICARE Elementi del Frontespizio

1. Periodo di riferimento: la comunicazione è presentata con riferimento all’anno solare; per le operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, è necessario indicare anche il mese o il trimestre; per gli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino, è necessario indicare il mese;

2. Tipo di comunicazione: Ordinaria, Sostitutiva o d Annullamento; nei casi di comunicazione sostitutiva o di annullamento, indicare il protocollo telematico da annullare o sostituire oltre al progressivo;

3. Formato comunicazione: analitico o aggregato; 4. Quadri compilati: barrare le caselle relative ai quadri compilati; 5. Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione:

o Partita IVA; o Codice fiscale; o Codice attività prevalente; o Indirizzo posta elettronica (obbligatorio se assente telefono); o Numero di telefono (obbligatorio se assente indirizzo e-mail); o Numero di fax (non obbligatorio).

Sulla base della qualifica del soggetto sono previsti i seguenti dati anagrafici:

o Persone fisiche: indicare data e comune di nascita. Per i contribuenti esteri indicare lo Stato di nascita e lasciare vuota la provincia;

o Persone non fisiche: indicare denominazione o ragione sociale; o Soggetti non residenti: indicare il “codice Stato estero” desunto dalla tabella Tabella

generale dei codici Stato estero riportata dal modello UNICO di dichiarazione e il “numero di identificazione IVA stato estero”.

6. Dati del soggetto tenuto alla comunicazione (da compilare solo se il dichiarante è un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione: es. società incorporante, società beneficiaria di società scissa,…):

o Codice fiscale persona fisica o giuridica; o Codice carica;

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7. Date: nel caso di periodo diverso dall’intero anno solare e per i soli soggetti diversi dal contribuente cui si riferisce la comunicazione (es erede o curatore fallimentare),indicare le date del periodo con riferimento al quale la stessa viene presentata.

8. Impegno alla presentazione telematica: riquadro compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione. L’intermediario deve riportare:

o il proprio codice fiscale; o se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; o la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la

comunicazione. Deve essere indicato, inoltre, se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente oppure se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Elementi da indicare nella comunicazione aggregata Quadro FA – Operazioni documentate da fatture esposte in forma aggregata

Comprende:

1. partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte; 2. numero delle operazioni aggregate; 3. importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; 4. importo totale delle operazioni fuori campo IVA; 5. importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; 6. importo totale delle note di variazione; 7. imposta totale sulle operazioni imponibili; 8. imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell’aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale. La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 € (è utilizzato anche per le. schede carburante). Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. I campi Partita IVA, Codice Fiscale e flag Documento riepilogativo sono alternativi.

Quadro SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

Comprende:

1. partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale della controparte; 2. numero delle operazioni aggregate; 3. importo complessivo delle operazioni.

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011.

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Quadro BL – Operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi con fiscalità privilegiata - Operazioni con soggetti non residenti – Acquisti di servizi da non residenti esposti in forma aggregata

E’ possibile comunicare tre tipologie di operazioni; va specificato, barrando l’apposita casella, se si tratta di:

1. Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata (black-list); 2. Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata; 3. Acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata.

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi della c.d. black list, nel vigore degli artt. 2 e 3 del DM 30/3/2010, va indicato, nel frontespizio, il periodo di riferimento.

E’ necessario indicare le seguenti informazioni anagrafiche:

1. Cognome, Nome, Data di nascita, Comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’;

2. Denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica;

3. Il Codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio.

Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi, si devono indicare:

1. l’importo e l’imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 2. l’importo complessivo delle operazioni non soggette IVA (solo per black list) 3. l’importo e l’imposta complessivi delle note di variazione (solo per black list)

Per le operazioni di noleggio e leasing effettuate nei confronti di soggetti non residenti non è prevista la esposizione in forma aggregata.

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Elementi da indicare nella comunicazione analitica Quadro FE – Fatture emesse / Documenti riepilogativi

Comprende:

1. partita IVA cliente; 2. codice fiscale cliente; 3. flag documento riepilogativo; 4. data emissione; 5. data registrazione; 6. Nr. fattura / Documento riepilogativo; 7. Nr. fatture oggetto di riepilogo(non obbligatorio); 8. Noleggio; 9. IVA non esposta in fattura; 10. importo; 11. imposta; 12. autofattura.

I campi “Partita IVA”, “Codice fiscale cliente” e “Flag Documento riepilogativo” sono alternativi. La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponibili, non imponibili, esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessiva conteggiata. Per la selezione dei dati deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”; viceversa viene presa la “Data del documento”. E’ obbligatorio indicare alternativamente una delle due date, purché inclusa nell’anno di riferimento. Il “Nr. di fattura/Documento di riepilogo” è obbligatorio. Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. L’indicazione del flag ‘Autofattura’ è esclusa per le operazioni di noleggio. Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato, ad esempio, alle operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati e che applicano il regime del margine, o dalle agenzie di viaggio del turismo, ivi inclusi i tour operator, soggette alla disciplina prevista dall’art. 74-ter del dPR n. 633 del 1972 e dal decreto attuativo DM 30 luglio 1999, n. 340. I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, caso in cui viene segnalato un errore, a meno che l’ ”Importo” non sia uguale a zero, caso in cui viene evidenziato un avviso. La casella ”Autofattura” va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell’articolo 17, secondo comma, del dPR n. 633 del 1972 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale.

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La casella non deve essere selezionata per il caso di autofattura emessa per autoconsumo di beni, operazione che viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA. La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo. Quadro FR – Fatture ricevute / Documenti riepilogativi

Comprende:

1. partita IVA; 2. flag documento riepilogativo; 3. Nr. fatture oggetto di riepilogo(non obbligatorio); 4. IVA non esposta in fattura; 5. data documento; 6. data registrazione; 7. importo; 8. imposta; 9. autofattura; 10. reverse charge.

I campi “Partita IVA” e “Flag Documento riepilogativo” sono alternativi. La selezione della casella “Documento riepilogativo” presuppone l’immissione dei dati del documento che sintetizzina le fatture di importo inferiore ai 300 € e quindi i campi “Importo” e “Imposta” accoglieranno la somma degli importi (imponibili, non imponibili, esenti) delle fatture oggetto di riepilogo nonché l’imposta complessiva conteggiata. La “Data di registrazione” è obbligatoria e deve essere utilizzata ai fini della selezione dei dati. Per il documento riepilogativo è obbligatorio indicare almeno una delle due date (inclusa nell’anno di riferimento). Il campo “IVA non esposta in fattura” è riservato alle operazioni passive documentate con fattura con Iva non esposta. I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, a meno che l’ ”Importo” non sia uguale a zero. La casella “Autofattura” va selezionata in caso di: - autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-

ter del dPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;

- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura;

- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993.

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La casella non può essere selezionata per il caso di documento riepilogativo. La casella non deve essere selezionata per il caso di operazioni in reverse charge. La casella ”Reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’articolo 17 quinto e sesto comma del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un “documento riepilogativo” se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge. Quadro DF – Operazioni senza emissione della fattura

Comprende:

1. codice fiscale; 2. data operazione; 3. importo del documento;

Il quadro prevede inoltre il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio e leasing la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. Il campo “Codice fiscale” è obbligatorio. La “Data dell’operazione” è obbligatoria. Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data dell’operazione”, verosimilmente la data di registrazione del corrispettivo. Il campo “Importo del documento” è obbligatorio e deve assumere valore non inferiore a 3.600 euro. In caso contrario l’operazione non può essere comunicata. Quadro NE – Note di variazione emesse

Comprende:

1. partita IVA cliente; 2. codice fiscale cliente; 3. data emissione nota; 4. data registrazione nota; 5. nr. nota; 6. importo; 7. imposta.

I campi “Partita IVA cliente” e “Codice fiscale cliente” sono alternativi. Per la selezione dei dati deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”; viceversa viene presa la “Data di emissione nota”. E’ obbligatorio indicare alternativamente una delle due date, purché inclusa nell’anno di riferimento.

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Il “Numero nota” è obbligatorio. Almeno uno dei due campi “Importo” e “Imposta” deve essere valorizzato, i campi ammettono valori negativi. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, a meno che l’ “Importo” non sia uguale a zero. Quadro NR – Note di variazione ricevute

Comprende:

1. partita IVA; 2. data del documento; 3. data registrazione; 4. importo; 5. imposta.

Il campo “Partita IVA” è obbligatorio. La “Data del documento” non è obbligatoria. La “Data di registrazione” è obbligatoria. Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data di registrazione”. Almeno uno dei due campi “Importo” e “Imposta” deve essere valorizzato. I campi ammettono valori negativi. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, a meno che l’ “Importo” non sia uguale a zero. Quadro FN – Operazioni con non residenti

Comprende:

Per le persone fisiche:

1. Cognome; 2. Nome; 3. Data di nascita; 4. Comune/Stato estero di nascita; 5. Provincia; 6. Codice stato estero del domicilio; 7. Codice identificativo IVA.

Per le persone non fisiche:

1. Denominazione/Ragione sociale; 2. Città estera della Sede legale;; 3. Codice stato estero della Sede legale; 4. Indirizzo estero della Sede legale.

Dati contabili:

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1. data emissione documento/fattura; 2. data registrazione fattura; 3. Nr. fattura; 4. Noleggio; 5. Imponibile/importo; 6. imposta;

I dati anagrafici di persona fisica sono alternativi ai dati del soggetto persona non fisica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tal caso devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di un rappresentante legale. Ai fini della selezione dei dati deve essere utilizzata, se presente, la “Data di registrazione”; viceversa viene presa la “Data di emissione del documento/fattura”. E’ obbligatorio indicare alternativamente una delle due date, purché inclusa nell’anno di riferimento. Se l’operazione è documentata da fattura, occorre valorizzare il campo “Numero fattura”. La mancata indicazione del “Numero fattura” indicherà pertanto una rappresentazione dell’operazione con una forma documentale diversa. Se il campo “Numero fattura” non è valorizzato, l’importo deve essere maggiore di 0. Il quadro prevede, inoltre, il flag relativo alla eventuale presenza di operazioni di noleggio la cui comunicazione venga effettuata in alternativa a quella regolata dal provvedimento del 21 novembre 2011. I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, a meno che l’ ”Importo” non sia uguale a zero. Quadro SE – Acquisti di servizi da non residenti / Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino

Comprende:

Per le persone fisiche:

1. Cognome; 2. Nome; 3. Data di nascita; 4. Comune/Stato estero di nascita; 5. Provincia; 6. Codice stato estero del domicilio.

Per le persone non fisiche:

1. Denominazione/Ragione sociale; 2. Città estera della Sede legale; 3. Codice stato estero della Sede legale; 4. Indirizzo estero della Sede legale; 5. Codice identificativo IVA.

Dati contabili:

1. data emissione documento/fattura;

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2. data registrazione fattura; 3. Nr. fattura; 4. Imponibile/importo; 5. imposta;

Per la comunicazione degli acquisti da San Marino è obbligatoria l’indicazione del codice identificativo IVA della controparte. Alla indicazione del codice Stato estero ‘037’ nel campo numero 6 o 9, sarà pertanto richiesta, per proseguire nella compilazione, l’informazione relativa al codice IVA prevista al campo11. I dati anagrafici di persona fisica sono alternativi ai dati del soggetto persona non fisica, ad esclusione dei casi di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. In tal caso devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di un rappresentante legale. La “Data di registrazione” è obbligatoria. Ai fini della selezione dei dati da estrarre deve essere utilizzata la “Data di registrazione” (inclusa nell’anno di riferimento). Il campo “Numero fattura” non è obbligatorio. I campi “Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero; almeno uno dei due campi deve essere maggiore di zero. L’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo, a meno che l’ ”Importo” non sia uguale a zero. Quadro TA – QUADRO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo riporta il numero complessivo di controparti elencate in ogni quadro compilato. TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA:

• soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;

• altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Comunicazione operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list: • trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna

categoria di operazioni (cessione di beni, acquisti di beni, cessione di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;

• mensile negli altri casi. Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

Comunicazione acquisti da operatori della Repubblica si San Marino: • mensile.

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FUNZIONALITA’ INSERITE IN Di seguito elenchiamo le fasi necessarie per la realizzazione del file per l’invio telematico della comunicazione.

FASE preliminare A monte verificare/impostare le seguenti anagrafiche:

Codici IVA:

o verificare tipologia imponibile; o escludere eventuali codici iva che non rientrano nel campo IVA.

A partire dalla Release 14.4.01 non sono più esclusi automaticamente i codici IVA con tipo Escluso/Fuori campo, poiché è stata attivata la comunicazione operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi della black list, nella quale vanno indicate anche le operazioni non soggette IVA. Per cui, i codici IVA Esclusi/Fuori campo, non riferiti ad operazioni con Paesi della black list, devono sempre avere attivo il flag di esclusione dalla comunicazione.

Per una rapida verifica di tutti i codici IVA si consiglia di elaborare la stampa codici IVA.

Nominativi:

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o Escludere i nominativi che non devono essere inclusi (es. clienti fornitori intra, ….);

o Verificare l’esatto inserimento di partita iva e codice fiscale; o Per i soggetti non residenti (privi di codice fiscale e/o partita IVA) verificare

l’inserimento dell’informazione Tipologia nominativo (Altre info generali) che deve corrispondere a Persona fisica non residente o Persona giuridica non residente. Nel primo caso è necessario verificare anche la presenza dei dati Cognome, Nome, Data di nascita, Comune o stato estero di nascita, Domicilio fiscale (nell’indirizzo relativo al domicilio fiscale deve essere presente la nazione e nella relativa tabella deve essere indicato il codice UIC della nazione). Nel caso di persona giuridica sono invece obbligatori i dati: Ragione sociale, stato estero della sede legale (codice UIC della nazione inserita nell’indirizzo della sede legale).

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o Per le schede carburante (esclusi acquisti carburante pagati con carta di credito) inserire la Tipologia nominativo “Scheda carburante” per poterle identificare come Dati riepilogativi;

Causali contabili:

o Impostare il flag Autofattura su causali documenti relativi a cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria del cedente.

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Fase operativa Al fine di poter elaborare il file da inviare è necessario transitare da un tabella di lavoro la quale consentirà di verificare e/o forzare le operazioni da inviare.

Di seguito analizziamo le fasi operative nell’ipotesi di elaborazione della comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA. Per le comunicazioni ‘Black list’ e ‘San Marino’ le fasi operative restano le medesime.

FASE 1: Elaborazione Dal menù selezionare Contabilità generale / Modello comunicazione polivalente / Elaborazione.

In maschera vengono proposti automaticamente il tipo modello ‘Operazioni IVA’, l’anno di riferimento, precedente a quello in corso, e il tipo di comunicazione ‘Ordinaria’.

Se l’invio della fornitura viene effettuato dall’intermediario è necessario richiamarlo dall’omonima tabella, per reperirne tutti i dati anagrafici richiesti nella fornitura del file.

Gli intermediari sono gestiti nel menù Anagrafiche, Tabelle, Centri assistenza fiscale/Intermediari.

E’ possibile inserire l’informazione dell’intermediario anche in un secondo momento nel Frontespizio della comunicazione.

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Al termine dell’elaborazione la procedura restituisce un report con l’elenco degli eventuali nominativi esclusi dalla comunicazione (compresi Paesi della black list e San Marino). Si consiglia di verificare il contenuto della stampa e l’effettiva validità dell’esclusione. In assenza di nominativi esclusi dalla comunicazione non viene elaborata nessuna stampa.

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FASE 2: Verifica/modifica dati Entrando nella maschera di gestione sarà possibile visualizzare e verificare le operazioni elaborate.

Alla comunicazione viene assegnato un numero progressivo, cosicché è possibile effettuare più elaborazioni senza sovrascriverle. Ad ogni Nr. comunicazione è collegata un’anagrafica nella quale vanno impostate le informazioni generali del frontespizio.

Primariamente va specificato che l’elaborazione:

- non ha incluso in tabella le operazioni che si riferiscono a nominativi esclusi ‘a priori’ dalla comunicazione e quelle con codice IVA escluso dall’invio;

- ha incluso in tabella con stato Confermata tutte le altre operazioni I.V.A. documentate, attive e passive, eventuali operazioni non documentate da fattura emesse nei confronti di privati e superiori a 3.600 € vanno inserite manualmente.

Nella parte superiore della maschera troviamo elencate tutte le controparti (clienti, fornitori) e i relativi dati di riepilogo distinti tra operazioni attive, note di variazione attive, operazioni passive, note di variazione passive, il codice fiscale o la partita IVA della controparte e la tipologia di operazione (operazione con fattura, senza fattura, con persone fisiche/giuridiche residenti all’ estero, …). Qualora una o più controparti non devono rientrare nella comunicazione è possibile selezionarle e procedere alla loro eliminazione cliccando sull’apposito bottone ‘Elimina’ oppure escluderle attraverso la selezione delle operazioni e il bottone ‘Escludi da comun.’. Per ciascuna controparte, nella parte inferiore della maschera viene elencato il dettaglio delle operazioni, attive e passive.

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Come precedentemente anticipato tutte le operazioni vengono importate con stato confermate. Spetta all’utente effettuare un’ulteriore verifica delle operazioni ed eventualmente apportare le dovute variazioni. Tra le funzionalità a disposizione dalla procedura:

- Modifica: apre l’Anagrafica dell’operazione da variare; - Inserisci: apre una nuova Anagrafica operazione da inserire manualmente; - Duplica: crea una copia dell’operazione selezionata (fatture cointestate); - Da verificare: varia lo stato dell’operazione nel caso ci siano dubbi sul suo inserimento nella

comunicazione; - Escludi da comunicazione: varia lo stato dell’operazione, che verrà esclusa dall’invio; - Conferma: varia lo stato delle operazioni selezionate mettendole Confermate.

Nella maschera è possibile, tramite l’apposito flag, visualizzare le sole operazioni da verificare snellendo, per l’effetto, la visione complessiva delle operazioni ancora da valutare.

Esempio: fatture cointestate Le fatture cointestate sono elaborate con riferimento all’intestatario principale. Preliminarmente sarà necessario inserire nell’anagrafica nominativi i dati relativi ai cointestatari (è sufficiente il codice fiscale). Successivamente, attraverso il tasto Duplica si creano una o più copie dell’operazione:

Ottenendo come risultato:

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Ora è necessario agire manualmente per ogni operazione:

- un’operazione si lascia legata all’intestatario principale variandone, tuttavia, l’importo e l’imposta in funzione della percentuale di operazione al medesimo afferente:

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- per le altre operazioni (afferenti i cointestatari) è necessario variare l’importo, l’imposta e il codice del cliente (indicando quello del cointestatario) in funzione della percentuale di operazione al medesimo afferente:

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FASE 3: Frontespizio comunicazione Prima di procedere alla creazione del file telematico è necessario completare la gestione del Frontespizio della comunicazione, completando eventuali informazioni mancanti:

- la tipologia di comunicazione (ordinaria, sostitutiva, annullamento) e nel caso di comunicazioni di annullamento o sostituzione i riferimenti alla comunicazione da annullare o sostituire;

- il formato della comunicazione; - i dati della persona fisica (solo per le ditte individuali, negli altri casi il campo non va

compilato); - eventuale soggetto tenuto alla comunicazione (se diverso dal soggetto a cui si riferisce la

comunicazione, es. fusioni, società in liquidazione, ecc.); - i dati dell’eventuale intermediario.

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FASE 4: Stampa di controllo e creazione file telematico L’ultima fase consiste nella creazione del file da inviare telematicamente. In maschera vengono riportate tutte le informazioni inserite in precedenza nel Frontespizio.

Verranno inserite nel file solo le operazioni con stato Confermate. La comunicazione può essere elaborata, ove previsto, sia in forma aggregata, che in forma analitica. In particolare, la comunicazione operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list può essere elaborata solo in forma aggregata, viceversa, la comunicazione acquisti da San Marino può essere elaborata solo in forma analitica. Si ricorda che è possibile effettuare un invio sostitutivo ad un precedente, indicando il protocollo dell’invio da sostituire. Al termine dell’elaborazione del file viene fornita una stampa riepilogativa delle operazioni contenute nella comunicazione.

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Comunicazione operazioni con Paesi della Black list Per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list è prevista la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, da compilare secondo le stesse specifiche approvate con provvedimento del 5 luglio 2010.

In vigenza dei termini e della periodicità stabilita dagli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, la comunicazione è da presentare con riferimento all’anno solare e al mese o trimestre.

Va evidenziato che dal 2015, l’art. 21, D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 (Decreto “Semplificazioni”), ha: ・ fissato ad € 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti € 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l’obbligo di presentazione della comunicazione “black list”; ・ modificato la periodicità di invio della comunicazione, che è divenuta annuale (in luogo di

quella mensile / trimestrale).

Le fasi operative della comunicazione sono le stesse riepilogate nei punti precedenti.

Prima di procedere con l’elaborazione delle operazioni è necessario verificare una serie di informazioni.

Per i soggetti residenti nei Paesi della black list va espressamente selezionata nell’Anagrafica nominativi:

• nella pagina Generale se trattasi di Persone fisiche non residenti o Persone giuridiche non residenti;

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• Nella pagina Cliente e/o Fornitore la Modalità comunicazione polivalente indicando Operazioni con paesi Black list.

Ulteriore informazione da indicare nel Piano dei conti, pagina Fiscale, riguarda il tipo operazione distinto tra Cessione di beni e Prestazione di servizi. In assenza di tale informazione, necessaria solo per le operazioni non soggette IVA (fuori campo), la procedura considera gli importi delle operazioni come cessioni di beni.

In fase di elaborazione è necessario selezionare il tipo modello ‘Black list’ e indicare l’anno di riferimento.

Appurata la bontà dei dati nella gestione operazioni, si procede con l’elaborazione del file telematico al termine della quale viene prodotta la stampa di controllo.

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Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate ‘al proprio Ufficio IVA’. Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all’art. 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio telematico. Gli acquisti di San Marino vanno comunicati autonomamente; non è prevista l’esposizione aggregata.

In vigenza dei termini e della periodicità stabilita dagli artt. 2 e 3 del DM 30 marzo 2010, la comunicazione è da presentare con riferimento all’anno solare e al mese.

Le fasi operative della comunicazione sono le stesse riepilogate per la comunicazione operazioni IVA.

Prima di procedere con l’elaborazione delle operazioni è necessario verificare una serie di informazioni.

Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino va espressamente selezionata, nell’Anagrafica nominativi, pagina Fornitore, la ‘Modalità comunicazione polivalente: Acquisti con operatori di San Marino’ e, nella pagina Altre info generali, va specificato se trattasi di ‘Persone fisiche non residenti’ o ‘Persone giuridiche non residenti’.

In fase di elaborazione è necessario selezionare il tipo modello ‘San Marino’ e indicare il mese di riferimento.

Appurata la bontà dei dati nella gestione operazioni, si procede con l’elaborazione del file telematico al termine della quale viene prodotta la stampa di controllo.

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Modifiche Rel. 14.4.01 Con la nuova release 14.4.01 è stato inserito un nuovo modulo per l’elaborazione/gestione delle comunicazioni operazioni soggetti residenti nei Paesi della black list e degli acquisti con operatori sanmarinesi. A tale proposito sono state sostituite tutte le diciture ‘Comunicazione operazioni IVA’ con ‘Comunicazione polivalente’. Frontespizio - Inserito nuovo campo ‘Tipo comunicazione’ per distinguere le

tre comunicazioni gestibili: Operazioni IVA, Black list, San Marino.

- Inserito nuovo campo ‘Mese/Trimestre’ obbligatorio in caso di gestione comunicazione Black list e San Marino.

Elaborazione operazioni

- In fase di elaborazione, tolto controllo di esclusione automatica delle operazioni con codici IVA di Tipo ‘Escluso/Fuori campo’. Da questa versione per escludere i codici IVA di tipo ‘Esclusi\Fuori campo’ è obbligatorio attivare l’apposito flag ‘Escludi da comunicazione polivalente’.

Stampa di controllo

- Implementata la stampa di controllo con le informazioni del Frontespizio.