comunicato alla clientela - crediop · l’ombudsman giurì bancario2 esercita la sua funzione...

37
1 COMUNICATO ALLA CLIENTELA Ufficio Reclami (per conto di Dexia Crediop S.p.A e Tevere Finance s.r.l.)

Upload: others

Post on 25-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

1

COMUNICATO ALLA CLIENTELA

Ufficio Reclami

(per conto di Dexia Crediop S.p.A e Tevere Finance s.r.l.)

Page 2: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

2

Comunicato alla clientela

Ufficio reclami

Si informa la clientela che Dexia Crediop S.p.A aderisce a:

Conciliatore Bancario che, oltre a fornire il servizio di conciliazione e arbitrato, gestisce dal 1’ giugno 2007 l’Ombudsman Giurì Bancario, un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari attinenti a ricorsi su reclami aventi ad oggetto servizi di investimento (per richieste economiche pari o inferiori a € 100.000) o altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo unico bancario.

Arbitro Bancario Finanziario- ABF gestito dalla Banca d’Italia per le controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari rientranti nel titolo VI del Testo unico bancario per richieste economiche inferiori a € 100.000.

Oltre a fare riferimento ai due organismi sopra menzionati, il cliente prima di far ricorso all’autorità giudiziaria, è obbligato - ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche in tegrazioni - ad esperire un procedimento di mediazione attraverso uno degli organismi abilitati a prestare il servizio di conciliazione iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per i soli servizi di investimento è possibile rivolgersi anche alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la CONSOB. I Regolamenti dell’Ombudsman-Giurì Bancario, delle procedure di reclamo in materia di Bonifici Transfrontalieri, dell’Arbitro Bancario Finanziario e della Camera di Conciliazione della Consob sono allegati al presente comunicato. La competenza degli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie è ripartita come segue: Il Conciliatore BancarioFinanziario offre servizi di mediazione ed arbitrato sia per i servizi di investimento che per le operazioni ed i servizi bancari e finanziari; la procedura di mediazione può essere attivata anche senza aver inviato precedentemente un reclamo alla banca, mentre l’arbitrato è possibile solo se le parti sono d’accordo oppure se previsto nel contratto relativo al servizio offerto dall’intermediario. La competenza dell’ABF è limitata alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari1,assoggettati al Titolo VI del Tub, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali, purché si tratti di operazioni successive al 1’ gennaio 2009. Anche il ricorso all’ABF risponde all’obbligo di tentare una mediazione in ambito bancario – finanziario prima di ricorrere al giudice. L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni e obbligazioni

1 L’ABF è competente anche per le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 dicembre 2001, n.456, emanato in attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n.253.

2 Una Sezione speciale dell’Ombudsman-Giurì bancario -attivo presso il Conciliatore BancarioFinanziario- è destinata a

dirimere le controversie in materia di bonifici transfrontalieri.

Page 3: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

3

ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al Titolo VI del Tub per importi fino a € 100.000. La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, offre servizi di conciliazione ed arbitrato ed è competente per la risoluzione di controversie riguardanti in particolare la violazione delle regole di informazione correttezza e trasparenza aventi ad oggetto i servizi di investimento anche in assenza di una richiesta economica nei confronti della banca..

Ufficio reclami

Dexia Crediop, anche per conto della società Tevere Finance s.r.l, ha istituito la funzione di Ufficio Reclami per l’esame dei reclami presentati dalla clientela per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con le suddette società ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo in cui sono state gestite operazioni e/o servizi bancari e finanziari purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo. I clienti interessati potranno proporre apposito reclamo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Dexia Crediop S.p.A. Ufficio Reclami – Audit Interno Via Flavia, 15 00187 Roma Oppure in via informatica, mediante posta elettronica certificata (PEC) pena il blocco della procedura al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Per i reclami riferiti alle operazioni e servizi bancari e finanziari assoggettati al Titolo VI del Tub l’Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, dandone comunicazione scritta al cliente, indicando anche i tempi tecnici entro i quali la stessa Dexia Crediop si impegna a provvedere alla sistemazione della questione ove il reclamo sia ritenuto fondato.

Per i reclami derivanti dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri l’Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento o le altre tipologie di operazioni non assoggettate al Titolo VI del Tub si applica il termine di 60 giorni. La clientela potrà sottoporre all’ABF, all’Ombudsman GuirìBancario oppure alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, ciascuno per le materie di rispettiva competenza, tutte le controversie che siano state già sottoposte all’esame dell’Ufficio Reclami di Dexia Crediop stessa senza aver ottenuto una risposta soddisfacente entro i tempi di risposta stabiliti dalla banca. La clientela può fare ricorso al Conciliatore BancarioFianziario anche senza aver prima presentato reclamo alla Banca. Si evidenzia che il ricorso all’ABF o all’Ombudsman Giurì Bancario è possibile purché:

a) Per i servizi bancari o finanziari non sia trascorso un anno, dalla presentazione del reclamo a Dexia Crediop;

b) Per i servizi di investimento non sia trascorso un anno dalla risposta dell’Ufficio reclami.

Page 4: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

4

Se il cliente non riceve risposta entro i termini stabiliti oppure è insoddisfatto della risposta, può presentare ricorso scritto, in presenza delle anzidette condizioni, all’ABF oppure all’Ombudsman GiurìBancario. Indicazioni per il ricorso all’Ombudsman GiurìBancario: preferibilmente con lettera raccomandata con avvio di ricevimento, al seguente indirizzo:

OMBUSDMAN GiurìBancario Presso il Conciliatore BancarioFinanziario Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma oppure in via informatica facendo ricorso al sito: www.conciliatorebancario.it/ombudsman (indirizzo mail [email protected])

La decisione dell’Ombudsman è sempre motivata e resa entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per Dexia Crediop S.p.A.. Ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami di Dexia Crediop ed all’Ombudsman Bancario, la procedura di ricorso è gratuita. Indicazioni per il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario

Mediante l’inoltro della domanda disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it al seguente indirizzo:

Conciliatore BancarioFinanziario Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 Roma

La procedura di mediazione si conclude al massimo entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Sono richiesti € 48 per l’attivazione più un ulteriore importo variabile in funzione del tipo di controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti non è previsto il pagamento di alcun importo. L’arbitrato è possibile solo previo accordo tra le parti oppure se previsto da contratto.

Indicazioni per il ricorso all’ABF: mediante il modulo predefinito contenuto nella guida pratica a disposizione presso la sede di Dexia Crediop e presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e disponibile anche sul sito web dell’ABF www.arbitrobancariofinanziario.it, seguendo le altre istruzioni contenute nella guida stessa (modalità di ricorso, contributo alle spese della procedura, indirizzi delle segreterie tecniche competenti). Non appena presentato il ricorso all’Arbitro, il cliente deve inviare immediatamente copia all’Ufficio Reclami con lettera raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC) pena il blocco della procedura. Dalla ricezione della comunicazione l’intermediario ha 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni. L’ABF si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario oppure dalla data di scadenza per la loro presentazione. La decisione è sempre motivata ed è comunicata alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Il ricorso all’ABF prevede un contributo alle spese pari a € 20.

Page 5: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

5

Indicazioni per il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob: occorre seguire le istruzioni operative riportate sul sito www.camera-consob.it e inviare l’istanza con i relativi allegati a:

Camera di Conciliazione e Arbitrato presso al Consob Via G.B. Martini, 3 00198 Roma La procedura si conclude di norma entro 60 giorni a meno che le parti e la Consob non decidano di prorogare questo termine al massimo di ulteriori 60 giorni. E’ previsto un costo di € 30 a titolo di contributo alle spese più un compenso per il conciliatore indicato sul sito internet della Camera Consob. Roma, novembre 2015

Page 6: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

6

OMBUDSMAN-GIURI’ BANCARIO Regolamento per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e

attività di investimento (Entrato in vigore il 15 ottobre 2009)

Sezione I

Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività dell’Ombudsman - Giurì Bancario (di seguito denominato anche “Ombudsman”), sistema promosso dalle banche e dagli intermediari finanziari (di seguito denominati “intermediari”) associati al Conciliatore BancarioFinanziario, per dirimere le controversie con la clientela aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati – ai sensi dell’art. 23, comma 4 del Testo unico della finanza – al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato ai sensi dell’art. 128–bis del medesimo Testo unico bancario, che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sezione II

Trattazione dei reclami da parte degli intermediari

Art. 2

1. I reclami della clientela degli intermediari sono trattati da apposite strutture organizzative comunque denominate in sede aziendale (struttura di seguito definita “Ufficio Reclami”) istituite in conformità alle disposizioni relative ai reclami contenute nelle regolamentazioni emanate dalla Banca d’Italia. 2. I reclami della clientela debbono essere inviati all’intermediario per iscritto, per posta ordinaria o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta. Il responsabile dello sportello provvede all’immediato inoltro all’Ufficio Reclami. 3. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del cliente; se presentato da un rappresentante, il reclamo è firmato anche dal cliente. 4. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della loro trattazione. 5. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell’intermediario devono essere indicati anche tempi e modi di attuazione della soluzione proposta.

Page 7: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

7

Sezione III

Trattazione dei ricorsi da parte dell’Ombudsman-Giurì Bancario

Art. 3

1. L’invio del ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario comporta l’accettazione del presente Regolamento.

Art. 4

1. Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è attivo un organismo collegiale, denominato “Ombudsman-Giurì Bancario”, con il compito di dirimere le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all’articolo 1, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 7 e seguenti. 2. L’Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e da quattro componenti, nominati dal Conciliatore BancarioFinanziario, designati come segue:

- uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del medesimo decreto legislativo;

– uno da almeno tre delle seguenti associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato);

– uno dall’Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all’Ordine degli avvocati; - uno dall’Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 3. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta. 4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di riconosciuta esperienza, indipendenza e professionalità, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta. 5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che ricoprano cariche apicali in organi sociali o svolgano attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso associazioni di consumatori o di altre categorie di clienti. 6. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa. 7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l’insussistenza delle situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti, sotto la propria responsabilità, all’atto della comunicazione della designazione. 8. La cessazione dell’incarico del Presidente e degli altri componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.

Art. 5

1. I componenti dell’Ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che

Page 8: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

8

sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Per l’adozione della relativa decisione, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente ovvero uno o più componenti, i soggetti deputati alla loro nomina provvedono alla sostituzione, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 4, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario. 3. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell’Ombudsman. L’organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente. 4. L’Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti. 5. Le decisioni dell’Ombudsman sono assunte a maggioranza dei presenti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio. 6. L’Ombudsman è convocato per iscritto (anche via fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

Art. 6

1. L’Ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire i ricorsi da sottoporre all’esame dell’organismo collegiale. Per il coordinamento delle attività della Segreteria, il Conciliatore BancarioFinanziario nomina un Coordinatore. 2. Il Coordinatore assiste alle riunioni dell’Ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente. 3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell’attività svolta dall’Ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell’Ombudsman al Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario, il quale ne informa il Consiglio che può autorizzarne la pubblicazione nelle forme ritenute adeguate. 4. Il Presidente dell’Ombudsman può richiedere agli Uffici Reclami notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione.

Art. 7

1. All’Ombudsman possono rivolgersi i clienti degli intermediari aderenti, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all’articolo 1, purché:

a) il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;

b) esso non sia stato già portato all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;

c) il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, la questione rientra nella competenza dell’Ombudsman se l’importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore dell’Ombudsman;

Page 9: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

9

d) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’Ufficio Reclami dell’intermediario, ma:

i) l’intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 4; ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente; iii) all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dall’intermediario;

e) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario. 2. I motivi di inammissibilità dei ricorsi, di cui al precedente comma, sono rilevabili d’ufficio dall’Ombudsman. 3. Ove il cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza avere preventivamente presentato ricorso all’Ufficio Reclami dell’intermediario, o comunque senza averne acquisito la risposta, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. L’Ufficio Reclami, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, fornirà risposta al cliente, inviandone copia all’Ombudsman. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta dell’Ufficio Reclami, il cliente comunica all’Ombudsman se si ritiene soddisfatto della risposta dell’intermediario, ovvero se intende ottenere la decisione dell’Ombudsman. In mancanza di tale comunicazione, l’Ombudsman procederà all’archiviazione del ricorso.

Art. 8

1. L’Ombudsman è investito della controversia mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi per posta ordinaria o utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto l’intermediario interessato. 2. La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documentazione utile, anche ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso. 3. Il verificarsi, in corso di istruttoria, di una delle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è causa di improcedibilità del ricorso, con conseguente dichiarazione di archiviazione da parte dell’Ombudsman.

Art. 9

1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l’evidente incompetenza dell’Ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio. 2. Se nel corso dell’istruttoria l’intermediario raggiunge l’accordo con il ricorrente, l’Ombudsman ne prende atto e dichiara la cessazione della materia del contendere.

Art. 10

1. La decisione dell’Ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per l’intermediario. 2. La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la migliore comprensione dell’oggetto della controversia, richiede al ricorrente l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine per la risposta. La richiesta comporta la sospensione del termine di cui al comma 1. 3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax o in via informatica, all’Ufficio Reclami dell’intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una

Page 10: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

10

memoria – corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia – illustrativa dei motivi che hanno indotto l’intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 4. 5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all’Ufficio Reclami dell’intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio per la risposta. 6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei commi precedenti viene liberamente apprezzato dall’Ombudsman. 7. L’istruttoria è effettuata in base alla documentazione prodotta dalle parti. 8. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici. 9. L’Ombudsman, qualora venga a conoscenza che l’intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese dell’intermediario inadempiente. 10. Il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario approverà un regolamento di funzionamento del Collegio e della Segreteria tecnica.

Art. 11

1. I componenti dell’Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio.

Sezione IV Disposizioni varie e transitorie

Art. 12

1. L’intermediario deve pubblicizzare sia l’adesione al Conciliatore BancarioFinanziario, sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. In particolare, l’intermediario preciserà i tempi e i modi di trattazione dei reclami, ai sensi della normativa richiamata al precedente articolo 2, comma 4. 2. L’intermediario deve altresì pubblicizzare i recapiti dell’Ufficio Reclami e le modalità di contatto disponibili per la clientela, nonché l’indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all’Ombudsman.

Art. 13

1. La Segreteria tecnica conserverà la documentazione relativa ai ricorsi per i tre anni successivi a quello in cui è intervenuta la decisione dell’Ombudsman.

Art. 14

1. Eccettuate le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite per il cliente.

Page 11: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

11

2. Il cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella redazione del ricorso e delle memorie.

Art. 15

1. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, anche successivo alla decisione, l’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Art. 16

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2009. 2. Il Collegio in carica alla data di approvazione del presente Regolamento continua ad esercitare le sue funzioni fino alla data che sarà stabilita dal Conciliatore BancarioFinanziario per l’insediamento del Collegio nella nuova composizione di cui all’articolo 4. Fino a tale data, esso avrà competenza a giudicare le controversie di cui all’articolo 1 (“nuovo ruolo”), nonché quelle presentate a norma del Regolamento precedentemente vigente con ricorso recante data precedente al 15 ottobre 2009 (“vecchio ruolo”); in relazione a queste ultime, qualora il ricorrente, in corso di procedura, decida di adire l’Arbitro Bancario Finanziario, il Collegio procederà all’archiviazione del caso. 3. Il nuovo Collegio prenderà in carico tutti i ricorsi pendenti alla data del suo insediamento, ivi inclusi quelli di “vecchio ruolo”. 4. I ricorsi rientranti nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, che dovessero pervenire all’Ombudsman, saranno restituiti ai ricorrenti, segnalando loro la facoltà di presentare un ricorso all’ABF. 5. Qualora i ricorsi riguardino più oggetti, che interessino la competenza sia dell’ABF che dell’Ombudsman, quest’ultimo limiterà la decisione all’oggetto di propria competenza.

6. Ove la nomina del Presidente o le designazioni dei componenti del Collegio non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario provvede alla nomina del componente mancante - che rimane in carica fino alla nomina effettuata in conformità di quanto previsto all’art. 4 - che possieda i requisiti e per il quale non sussistano le situazioni di cui al medesimo articolo.

Page 12: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

12

Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento è emanato in data 14 ottobre 2009 dalla Banca d’Italia, sentiti i Presidenti dei Collegi in cui si articola l’Organo decidente dell’ABF. Esso disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei Collegi, nel rispetto dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e delle disposizioni di attuazione in materia emanate dalla Banca d’Italia in data 18 giugno 2009 e pubblicate sulla G.U. del 24 giugno 2009. Il Regolamento si ispira a criteri di semplificazione, di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione dei documenti.

Art. 2 - Regole generali di funzionamento

Il Collegio si riunisce previa comunicazione di convocazione operata dalla Segreteria tecnica. La convocazione viene comunicata a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato da ciascuno dei componenti con congruo anticipo rispetto alla riunione; nella circostanza viene anche comunicata l’agenda con l’elenco dei ricorsi in discussione approvata ai sensi dell’art.5. Eventuali impedimenti di un componente alla partecipazione alla riunione sono a cura dello stesso comunicati al Presidente e alla Segreteria tecnica in tempo utile per la convocazione del relativo membro supplente. Nel compimento delle attività di rispettiva competenza il Presidente e i singoli componenti del Collegio si avvalgono delle dotazioni tecnologiche e della procedura informatica predisposta dalla Banca d’Italia a supporto del funzionamento del sistema.

Art. 3 – Dovere di astensione

I componenti del Collegio che ai sensi degli artt. 51 e 815 c.p.c. si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono dandone notizia al Presidente e alla Segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti. Ove, eccezionalmente, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata dandone conto nel verbale.

Art. 4 - Poteri del Presidente

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Collegio, ne coordina e regola lo svolgimento dell’attività. In caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei membri effettivi tra quelli scelti dalla Banca d’Italia, ovvero, in mancanza, dal più anziano dei corrispondenti membri supplenti. L’anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all’età anagrafica.

Art. 5 - Pianificazione dei lavori

Il Presidente approva il calendario delle riunioni del Collegio predisposto dalla Segreteria tecnica, nonché le eventuali modifiche successivamente apportate in relazione all’andamento dei lavori. Il Presidente approva l’agenda di ciascuna riunione predisposta dalla Segreteria tecnica tenendo conto delle esigenze di funzionalità del Collegio.

Art. 6 - Il relatore

Page 13: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

13

Il Presidente assegna ciascun ricorso ad un relatore individuato tra i componenti del Collegio, salvo che non ritenga di svolgere personalmente tale compito. Nella assegnazione il Presidente ha cura di attuare un’efficiente distribuzione del carico di lavoro fra i componenti del Collegio. Il relatore ha il compito di illustrare al Collegio gli aspetti in fatto e in diritto della vertenza e le possibili soluzioni.

Art. 7 - Validità delle sedute

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti; la composizione del Collegio deve essere adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione. Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale.

Art. 8 - Compiti e attività del Collegio

Al Collegio spetta la decisione del ricorso. A tal fine procede alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca. Qualora il Collegio ritenga indispensabile effettuare ulteriori approfondimenti sulla controversia in decisione, il Presidente dispone, sempre che i termini della procedura lo consentano, il rinvio della discussione ad una successiva riunione. Ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell’istruttoria dispone la sospensione del procedimento e il Presidente ne dà avviso alla Segreteria Tecnica per le successive incombenze. Il Collegio, d’ufficio o su istanza di parte, dichiara l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Qualora nel corso del procedimento consti che la controversia sia stata sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiara l’estinzione del procedimento salvo che il ricorrente, su richiesta della Segreteria tecnica, non dichiari di avere interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi al Collegio. I provvedimenti di cui ai commi tre, quattro e cinque del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione e comunicati alle parti a cura della Segreteria tecnica.

Art. 9 - Deliberazione

Udita la relazione svolta dal relatore, il Presidente indica, ove occorra, l’ordine delle questioni da trattare, modera e dirige i lavori del Collegio. La decisione sul ricorso è deliberata a maggioranza. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo. Il Presidente, accertati i risultati delle votazioni, detta a verbale il dispositivo della decisione adottata.

Art. 10 - Forma e contenuto della decisione

La decisione è redatta per iscritto in lingua italiana. La decisione deve contenere:

l’indicazione del Collegio;

il nome dei componenti il Collegio, con l’indicazione per ciascuno dei soggetti designanti;

l’indicazione delle parti e della relativa qualificazione;

la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

il dispositivo;

il luogo e la data della deliberazione;

la sottoscrizione del Presidente.

Page 14: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

14

La decisione può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti. Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, nella decisione viene fissato il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere e comunicare alla Segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Collegio. Su segnalazione della Segreteria tecnica al Collegio è rimessa la valutazione dei casi di adempimento che presentino profili di incertezza.

Art. 11 – Redazione e sottoscrizione della decisione

La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il Presidente non ritenga di redigerla egli stesso o affidarla ad altro membro del Collegio, e sottoposta al Presidente per l’approvazione. Successivamente la decisione viene sottoscritta dal Presidente con l’apposizione della firma digitale presso la Segreteria tecnica. Se il Presidente non può sottoscrivere per legittimo impedimento, la decisione è sottoscritta dal componente più anziano tra quelli scelti dalla Banca d’Italia presente alla deliberazione.

Art. 12 - Verbale

Il verbale della riunione è redatto dal componente della Segreteria tecnica che assiste alla riunione. La verbalizzazione ha per oggetto: l’ora dell’inizio e del termine della riunione; il nome dei componenti del Collegio presenti e del relativo soggetto designante; gli estremi identificativi dei ricorsi discussi e il dispositivo di ciascuna decisione deliberata, con l’indicazione che la decisione è stata assunta a maggioranza ovvero all’unanimità. Il verbale, sottoscritto dal segretario che l’ha redatto e dal Presidente, è conservato presso la Segreteria tecnica insieme agli atti dei ricorsi.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione e viene pubblicato sul Bollettino di Vigilanza.

Page 15: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

15

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

(ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 253/2000 e del d.m. n. 456/2001)

Parte I Ufficio Reclami

Art. 1

1. E' istituito presso le banche e gli intermediari aderenti (di seguito denominati "intermediari") l'ufficio Reclami in materia di bonifici transfrontalieri

1, ove non già esistente quello costituito ai

sensi dell'art. 1 del "Regolamento dell'ufficio Reclami e dell’Ombudsman-Giuri bancario", cui è preposto un responsabile. 2. A tale Ufficio il cliente della banca o dell'intermediario può rivolgersi per qualunque questione derivante dall'esecuzione di bonifici transfrontalieri, purché:

a) non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo dello stesso;

b) la questione non sia stata già portata all'esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale.

3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l'ufficio è costituito presso la relativa segreteria.

Art. 2

1. I reclami della clientela debbono essere inviati per iscritto, anche in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. 2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, dell'ente e del bonifico transfrontaliero in questione, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente. 3. La banca o l'intermediario interessati sono tenuti a prestare assistenza al cliente nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.

Art. 3

1. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente, dandone tempestiva notizia al cliente per iscritto, anche in via informatica, ove quest'ultima sia stata dal cliente utilizzata nella presentazione del reclamo. 2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella decisione l'ufficio Reclami indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i quali la banca o l'intermediario provvede alla sua sistemazione.

1 Per bonifico transfrontaliero si intende, ai sensi dell'art. 1, lett. i), del d.lgs. n. 253/2000, "l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da

un ente insediato in uno Stato membro dell'unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente

insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere". Tale tipologia di

bonifico deve essere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs., di ammontare massimo pari a 50.000 euro.

Page 16: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

16

Parte II Sezione speciale dell’0mbudsman-Giurì bancario

Art. 4 1. Una Sezione speciale dell'Ombudsman-Giurì bancario - attivo presso il Conciliatore BancarioFinanziario – è destinata a dirimere le controversie in materia di bonifici transfrontalieri. La Sezione è composta da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro componenti, di cui: a) due nominati dal Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario su designazione

dell'Associazione Bancaria Italiana; b) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario su designazione del

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'art. 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da almeno tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo menzionato;

c) uno nominato dal Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario su designazione di

almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato).

2. I1 Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità e indipendenza, dura in carica 5 anni con mandato rinnovabile una sola volta.

3. I componenti del collegio, scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica 3 anni con mandato rinnovabile una sola volta.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.

5. I1 Presidente e gli altri componenti della Sezione non sono revocabili se non per giusta causa.

6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e l'assenza delle incompatibilità di cui al precedente comma 4 è documentato dagli enti designanti di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della Sezione, i soggetti che li hanno nominati - nel rispetto dei meccanismi di designazione di cui al precedente art. 4, comma 1 – provvedono alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario. 2. I componenti decadono di diritto dall'incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive della Sezione. L'organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.

Page 17: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

17

3. La Sezione delibera con la presenza del Presidente e di almeno un componente di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e di almeno un componente di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e C). 4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con il voto, oltre che del Presidente, di un egual numero di componenti rappresentativi, rispettivamente, delle banche o degli intermediari (art. 4, comma l, lett. a) e dei clienti (art. 4, comma 1, lett. b) e C). 11 collegio prevede meccanismi di astensione al fine di garantire la pariteticità dei voti in caso di numero diseguale di componenti presenti. 5. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. 6. La Sezione è convocata dal Presidente per iscritto, anche via telex o fax, con almeno 5 giorni lavorativi bancari di preavviso, secondo un calendario stabilito dal collegio.

Art. 6

1. La Sezione si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all'esame della Sezione medesima e di redigere una relazione per ogni ricorso maturo per la decisione. Per le necessità di coordinamento delle attività di tale Segreteria, il Conciliatore BancarioFinanziario ne dà incarico ad un Coordinatore. Tale Segreteria può coincidere con quella costituita ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombudsman-Giurì bancario".

2. I1 Coordinatore assiste alle riunioni della Sezione e ne redige il verbale, che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente.

3. La Sezione invia alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.

4. La Sezione pubblica una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, in cui sono illustrati i risultati ottenuti e la natura delle controversie sottoposte alla Sezione.

Art. 7

1. Per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l'esecuzione di bonifici transfrontalieri che non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato sottoposto all'esame dell'ufficio Reclami, i clienti della banca o dell'intermediario possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30 giorni a far data dalla: a) decorrenza infruttuosa del termine per evadere il reclamo, di cui all'art. 3, comma 1; b) decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del reclamo, ai sensi

dell'art. 3, comma 2; c) ricezione della decisione dell'ufficio Reclami, che il cliente ritenga a sé sfavorevole. 2. Ove il cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente acquisito la decisione dell'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario, la Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all'Ufficio. 3. Ove, nel corso dell'istruttoria aperta dalla Sezione, la banca o l'intermediario raggiungano un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione del ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.

Page 18: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

18

4. La Sezione è competente a decidere controversie aventi ad oggetto l'indennizzo o il rimborso, dovute all'esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell'ammontare massimo dell'importo del bonifico medesimo, che non può comunque superare il valore di 50.000 euro, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e di eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 4, commi da 1 a 6

2, e di cui all'art. 6, comma 1, lett. a)

3,

del d.lgs. n. 253/2000.

Art. 8

1. Il cliente investe la Sezione, con le medesime modalità di cui all'art. 2, comma 1, informandone la banca o l'intermediario ovvero incaricando la banca o l'intermediario di investire la Sezione medesima della controversia. 2. In entrambi i casi sarà cura della banca o dell'intermediario interessato trasferire alla Sezione tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell'informazione o dell'incarico. 3. Se il cliente non informa la banca o l'intermediario del ricorso alla Sezione, il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente.

Art. 9 1. La decisione deve essere resa dalla Sezione entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione fornita dalla banca o dall'intermediario o, in caso di mancata trasmissione della documentazione, dalla infruttuosa scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 2. 2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché la Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario ovvero al cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per la risposta. Il mancato rispetto dei termini viene liberamente apprezzato dalla Sezione medesima.

2 Art. 4 del d.lgs. n. 253/2000:

"l. L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine,

entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.

2. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma l, l'ente

dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo

indennizza l'ente dell'ordinante.

3. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico

transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile

all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo.

4. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in

assenza di tale termine, entro i1 giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente.

5. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del

beneficiario indennizza il beneficiario.

6. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico

transfrontaliero per i l periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero

è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al

beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo."

3 Art. 6, comma l , del d.lgs. n. 253/2000: "Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario,

l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all'ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all'importo

del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:

a) dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e

quella dell'accredito;

b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante."

Page 19: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

19

3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle parti a cura della Segreteria tecnica mediante lettera raccomandata ed è vincolante per la banca o per l'intermediario interessato se accettata dal cliente. 4. Ricevuta la comunicazione, la banca o l'intermediario hanno 5 giorni lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal momento in cui ad essi è pervenuta l'accettazione della decisione da parte del cliente, trasmessa con le modalità di cui all'art. 2, comma 1. 5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la banca o l'intermediario interessato non si è conformato alla decisione resa, rende nota l'inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o dell'intermediario. 6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle disposizioni del presente Regolamento, ne dà notizia al Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario che sottopone la questione al Consiglio ai fini dell'adozione del provvedimento di esclusione della banca o dell'intermediario inadempiente, ai sensi dello Statuto del Conciliatore BancarioFinanziario.

Art. 10

1. Il Presidente della Sezione, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento, può proporre al Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario l'approvazione di un regolamento interno volto a disciplinare il funzionamento della Sezione e quello della Segreteria tecnica. 2. I componenti della Sezione, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria tecnica sono tenuti al segreto professionale, per la tutela del quale tutta la documentazione relativa ai ricorsi trattati non può essere portata all'esterno degli uffici della Segreteria tecnica.

Parte III Disposizioni varie

Art. 11

1. La banca o l'intermediario, secondo le disposizioni vigenti, deve pubblicizzare sia l'adesione al Conciliatore BancarioFinanziario sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. 2. La banca o l'intermediario deve altresì pubblicizzare, secondo le disposizioni vigenti, l'istituzione del proprio Ufficio Reclami e l'indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti alla Sezione.

Art. 12 1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o alla Sezione, le procedure di cui alle Parti I e I1 sono gratuite per il cliente.

Art. 13

Page 20: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

20

1. Nelle procedure di cui alle Parti I e II il cliente può farsi assistere o rappresentare.

2. I1 ricorso all'Ufficio Reclami o alla Sezione non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

Art. 14

1. Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario, debbono essere preventivamente sottoposte alla Banca d'Italia affinché ne verifichi la conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

Page 21: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

21

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure (adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012)

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a. "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b. "Commissione": il collegio composto dal presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell’articolo 1, sub 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

c. "Segreteria": l’unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l’attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

d. "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e. "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

f. "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; g. "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi

dell’articolo 6 e articolati su base territoriale, avuto riguardo alle regioni e alle province autonome;

h. "Comitato" o "Comitato consultivo": il comitato consultivo di cui all’articolo 39; i. "enti di formazione": gli enti indicati all’articolo 1, lettera n) del decreto del Ministero della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180; j. "discipline economiche o giuridiche": le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 24

ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca e successive modifiche contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECS-P";

k. "laureati in discipline economiche o giuridiche": soggetti in possesso delle lauree elencate nell’Allegato 1;

l. "sito internet": la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.

TITOLO II

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 2 (La Camera)

1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.

2. Con successive delibere la Commissione detta, in attuazione del presente regolamento, ulteriori disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera.

Page 22: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

22

Art. 3 (Composizione della Camera)

1. La Camera è composta da un Presidente e da due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

2. L’incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.

3. Nello svolgimento dell’attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.

4. I componenti effettivi e supplenti della Camera non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l’imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

5. Ai componenti effettivi e supplenti della Camera non è riconosciuta alcuna indennità per l’attività prestata nello svolgimento dell’incarico.

Art. 4

(Funzioni della Camera)

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:

a) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;

b) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;

c) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;

f) convoca periodicamente il Comitato, al fine di informarlo sull’attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;

g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

Art. 5 (Funzionamento della Camera)

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall’astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall’astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.

Page 23: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

23

2. Alle riunioni assiste un segretario scelto nell’ambito della Segreteria. Il segretario redige processo verbale che, una volta approvato, è sottoscritto dai componenti della Camera e dal segretario.

3. Il Presidente coordina e regola l’attività della Camera e sovrintende all’attività della Segreteria.

4. La Camera presenta alla Commissione, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6 (Elenchi)

1. Sono iscritti a domanda negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dagli articoli 7 e 8.

2. L’istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

3. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell’elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.

4. La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

Art. 7 (Requisiti di professionalità)

1. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;

c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all’albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei conciliatori, i soggetti appartenenti alle categorie indicate al comma 1 devono possedere anche una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere f) e g) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

3. Sono iscritti a domanda nell’elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

Page 24: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

24

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

4. Per essere iscritti negli elenchi, i dipendenti pubblici devono produrre copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell’attività rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi, che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza del settore finanziario, possono essere iscritti decorso un anno dalla cessazione dall’impiego.

6. I conciliatori e gli arbitri iscritti inviano e tengono aggiornato, per via telematica, un curriculum vitae e professionale secondo criteri e modalità resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

7. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è regolato dalle norme generali vigenti in materia.

Art. 8 (Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti negli elenchi di cui all’articolo 6 coloro che:

a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b) hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 9 (Iscrizione presso organismi di mediazione)

1. I conciliatori, oltre che presso la Camera, non possono essere iscritti presso più di quattro organismi di mediazione previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. I conciliatori comunicano senza indugio alla Camera l’iscrizione presso altri organismi di mediazione.

3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1 la Camera, sentito il conciliatore, procede alla cancellazione dall’elenco.

Art. 10 (Aggiornamento degli elenchi)

1. La Camera procede alla cancellazione dell’iscritto su richiesta, in caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ovvero in caso di mancato pagamento del contributo previsto dall’articolo 6, comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, ove non sia disposta su richiesta è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.

2. I conciliatori e gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Page 25: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

25

3. La Camera, ogni diciotto mesi, procede all’aggiornamento degli elenchi con la pubblicazione di un apposito bando.

4. La Camera, in ogni momento e per singole regioni o province autonome, può procedere all’aggiornamento degli elenchi, con la pubblicazione di apposito bando, anche limitato a specifici ambiti infraregionali, quando il numero dei conciliatori o degli arbitri appaia inadeguato, tenuto conto delle domande di conciliazione e arbitrato presentate nel corso dell’anno precedente.

TITOLO III

CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 11 (Condizioni di ammissibilità)

1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore, anche tramite uno o più procuratori, quando per la medesima controversia:

a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;

b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 12 (Avvio della procedura)

1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:

- la condizione di ammissibilità prevista dall’articolo 11, lettera b);

- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.

2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine a eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara l’inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.

3. La Camera, ritenuta l’ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione trasmettendo l’istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall’investitore.

4. L'intermediario, entro i dieci giorni successivi all’invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall’intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione. Nel caso di adesione, l’intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:

a) i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) copia del contratto consegnato al cliente e dell’ulteriore documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso.

5. Nel caso in cui l’intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere a) e b), la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.

6. La Camera attesta l’eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione. Tale attestazione produce i medesimi effetti del verbale di fallita conciliazione previsto dall’articolo 18, comma 6.

Page 26: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

26

Art. 13 (Nomina del conciliatore)

1. La Camera, una volta ricevuta l’adesione dell’intermediario al tentativo di conciliazione e verificati i presupposti per l’avvio della conciliazione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco. Per la nomina la Camera applica i criteri di seguito elencati, ispirandosi ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra generi:

a) vicinanza territoriale all'investitore;

b) esperienza e competenza maturate dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

c) esito delle controversie già assegnate.

2. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 1 come specificati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

3. La Camera comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

4. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 16, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

5. Quando nella regione o provincia autonoma dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di mediazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che hanno manifestato, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità e che assicurino la nomina di mediatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 comma 1, 7 e 8. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto del criterio individuato al comma 1, lettera a). L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.

6. E'fatta comunque salva la facoltà delle parti di indicare di comune accordo alla Camera, entro il termine previsto dall’articolo 12, comma 5, il nominativo del conciliatore iscritto nell’elenco indicato dall’articolo 6 al quale devolvere la controversia.

Art. 14 (Obblighi del conciliatore)

1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;

b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico e adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.

Art. 15 (Principi generali della procedura)

Page 27: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

27

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.

Art. 16 (Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura)

1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.

2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.

3. Il conciliatore:

a) conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;

b) può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;

c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta sottoscritta dalle parti e a loro spese.

4. Al termine del procedimento il conciliatore propone alle parti la compilazione di una scheda per la valutazione del servizio i cui contenuti e modalità di presentazione sono resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

Art. 17 (Termine per la conclusione della procedura)

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, delle eventuali integrazioni e correzioni previste dall'articolo 12, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:

a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;

b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione;

c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.

3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.

4. In ogni caso la durata del procedimento, compreso il periodo di sospensione feriale, non può superare i quattro mesi.

Art. 18 (Esiti della conciliazione)

1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di

Page 28: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

28

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Il verbale di accordo, previo accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all’ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere previste dall’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

5. L’omologazione avviene su istanza di parte e attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell’investitore istante ovvero dell’intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.

7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 15.

Art. 19 (Valore della controversia)

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.

Art. 20 (Indennità)

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Consob, dal compenso del conciliatore e dalle spese da questi sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti al momento del deposito dell'istanza e dell’adesione al procedimento.

3. Il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro.

4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura, del compenso del conciliatore e delle spese sostenute dal conciliatore per l’esecuzione dell’incarico è determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato 2 al presente regolamento.

Page 29: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

29

5. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate.

TITOLO IV ARBITRATO AMMINISTRATO

Capo I

Arbitrato ordinario Art. 21

(Ambito di applicazione dell'arbitrato)

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 24, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.

Art. 22 (Norme applicabili al procedimento e alla decisione)

1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.

3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.

Art. 23 (Sede dell'arbitrato)

1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.

Art. 24 (Numero e nomina degli arbitri)

1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con la convenzione di arbitrato ovvero con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente

Page 30: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

30

del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine indicato alla precedente lettera a).

3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.

4. La Camera per la nomina degli arbitri si ispira ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne e applica i criteri di seguito elencati:

a) esperienza e conoscenza maturata dall’arbitro sulle questioni specifiche oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria;

b) numero di controversie già assegnate al medesimo arbitro nei dodici mesi;

c) vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 4 come specificati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

6. La Camera provvede alla nomina di cui al comma 3 anche quando le parti sono più di due. Non si applica l’articolo 816-quater del codice di procedura civile.

7. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 25 (Adempimenti preliminari)

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'articolo 24, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa prevista dall'articolo 30.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera, sentite le parti, rifiuta di amministrarne lo svolgimento.

4. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di denaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di denaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento, ad opera di entrambe le parti della quota di acconto di propria spettanza, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, determina la improcedibilità del giudizio.

Art. 26

(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)

1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

Page 31: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

31

2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.

Art. 27

(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 5.

3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24.

Art. 28

(Responsabilità degli arbitri)

1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo quanto previsto dall’articolo 813-ter del codice di procedura civile.

Art. 29

(Termine per la decisione)

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

Page 32: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

32

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

Art. 30

(Tariffa per il servizio di arbitrato)

1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Consob, nella misura indicata nell'Allegato 3 al presente regolamento, al momento del deposito previsto dall'articolo 25, comma 1.

Art. 31

(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato 3 al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.

4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.

6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.

Capo II

Arbitrato semplificato

Art. 32

(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)

1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, all'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, in quanto compatibili.

Page 33: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

33

3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'articolo 34.

Art. 33

(Condizioni di ammissibilità)

1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.

3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 34

(Adempimenti preliminari)

1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità prevista dall'articolo 33, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.

2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene l’indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.

3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 35

(Arbitro unico)

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera a).

2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 24, comma 4.

Art. 36

(Svolgimento del procedimento)

1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 26.

2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

Page 34: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

34

Art. 37

(Lodo semplificato)

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.

2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di denaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 38

(Impugnazione del lodo semplificato)

1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.

TITOLO V

COMITATO CONSULTIVO

Art. 39

(Composizione, organizzazione e funzioni)

1. Al fine di assicurare costanti forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti previste dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, nonché per fornire un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti più qualificanti dell’esercizio della funzione di conciliazione e arbitrato prevista dal presente regolamento è istituito un Comitato consultivo.

2. Il Comitato consultivo è composto da cinque componenti, due designati dalle associazioni previste dall’articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e tre individuati dalla Commissione fra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti l’attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, n. 468.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni senza possibilità di un secondo mandato. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Comitato, si provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione e individuazione indicati al comma 2. Il mandato dei componenti così nominati termina comunque simultaneamente a quello degli altri componenti in carica all’atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l’intero Comitato decade automaticamente e si provvede al rinnovo integrale.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri non vincolanti in merito:

1. ai criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri previsti dagli articoli 13 e 24;

2. alle proposte di modifica del presente regolamento;

Page 35: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

35

3. a specifiche questioni che possono essere volta per volta oggetto di richiesta da parte della Camera o individuate dalla Commissione;

b) con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, formula alla Camera eventuali osservazioni e proposte sull’attività svolta o sulle iniziative da intraprendere allo scopo di rendere più efficiente il servizio di conciliazione e arbitrato;

c) propone alla Camera misure per consentire la maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione a all’arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.

5. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente che convoca le riunioni, dirige i lavori, assicura il rispetto dei termini previsti per l’adozione dei pareri richiesti, tiene i rapporti istituzionali con la Camera e gli altri organi interessati. In caso di sua assenza, è chiamato a farne le veci il componente con la maggiore anzianità nella carica e, in subordine, quello più anziano di età.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all’ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, prevale il voto del componente più anziano indicato al comma 5, secondo periodo.

7. Le deliberazioni aventi ad oggetto pareri del Comitato sono trasmesse alla Camera entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

8. La Camera assicura il supporto necessario per il funzionamento del Comitato consultivo, nell’ambito della propria dotazione organica, strumentale e finanziaria.

9. Con successiva delibera della Commissione è stabilito il compenso spettante ai membri del Comitato.

ALLEGATO 1

LAUREE IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE

1. Ai fini del presente regolamento, si considera "laurea in materie economiche" il diploma di laurea specialistica/magistrale (LS o LM) conseguito in una delle seguenti classi:

a. Finanza (LS 19/S o LM/16); b. Scienze dell'economia (LS 64/S o LM/56); c. Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LS 83/S o LM/76); d. Scienze economico-aziendali (LS 84/S o LM/77); e. Statistica demografica e sociale (LS 90/S); f. Statistica economica finanziaria ed attuariale (LS 91/S); g. Scienze Statistiche (LM/82); h. Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM/83);

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (DL), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

2. Ai fini del presente regolamento, si considera "laurea in materie giuridiche" il diploma di laurea specialistica/magistrale (LS o LM) conseguito in una delle seguenti classi:

a. Giurisprudenza (LS 22/S o LMG/01); b. Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (LS 102/S);

Page 36: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

36

ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (DL), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

Ai fini dell’individuazione delle lauree ritenute dalla Consob "abilitanti" non rilevano i meccanismi di equipollenza previsti, secondo la vigente normativa, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

ALLEGATO 2

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l’avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)

Compenso massimo dovuto al conciliatore (in euro)

Fino a Euro 1.000 Euro 43

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 87

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 160

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 240

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 400

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 667

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 1.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 1.900

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 2.600

oltre Euro 5.000.000 Euro 4.600

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. L’importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

a. è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della conciliazione;

b. è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando l’intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.

Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l’esecuzione dell’incarico. Tali spese sono costituite da:

a. le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;

b. le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;

c. le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli

Page 37: COMUNICATO ALLA CLIENTELA - Crediop · L’Ombudsman Giurì Bancario2 esercita la sua funzione sulle controversie attinenti i servizi di investimento quali ad esempio la compravendita

37

importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell’ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l’esecuzione dell’incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

Onorari per l'arbitro unico Onorari per il collegio arbitrale

Valore della controversia Minimo Massimo Minimo Massimo

Fino a 25.000 600 1.640 1.500 4.100

da 25.000 a 50.000 1.240 2.480 3.100 6.200

da 50.000 a 100.000 2.000 3.500 5.000 8.750

da 100.000 a 250.000 4.000 8.000 10.000 20.000

da 250.000 a 500.000 7.200 14.400 18.000 36.000

da 500.000 a 2.500.000 12.000 20.400 30.000 51.000

da 2.500.000 a 5.000.000 18.400 30.400 46.000 76.000

Oltre 5.000.000 18.400 30.400 46.000 76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.