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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI VAJONT
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Testo coordinato alla variante n. 7
[testo non ufficiale]
Comune di Vajont P.R.G.C. | Norme Tecniche di Attuazione
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TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto e durata del P.R.G.
Il presente P.R.G. considera la totalità del territorio comunale ed ha vigore a tempo indeterminato. In
particolare il Piano determina:
a) la divisione in zone del territorio comunale;
b) le norme generali e particolari per l’attuazione del piano in relazione alle singole zone di intervento,
nonché ai tipi ed agli strumenti d’intervento;
c) la qualifica e la localizzazione delle attrezzature pubbliche a scala di Comune;
d) il tracciato, le aree di pertinenza e le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali.
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Art. 2 - Modalità di attuazione del P.R.G.
- Tipi e strumenti di intervento
Il P.R.G.C. è lo strumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del
territorio comunale.
In particolare il P.R.G.C. è finalizzato a garantire:
a) la tutela e l’uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse
culturale, paesistico ed ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche
presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi ed alle attrezzature
collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di
recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l’equilibrio tra la morfologia del territorio e dell’edificato, la capacità insediativa teorica del
piano e la struttura dei servizi.
Al fine di favorire un'organica attuazione delle previsioni del P.R.G.C. i Comuni provvedono alla
formazione di appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa pubblica o di iniziativa privata con
l’osservanza delle disposizioni del presente Capo.
Il P.R.P.C. può contenere modifiche alle previsioni del P.R.G.C. purché vengano rispettati gli obbiettivi
e le strategie di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) della L.R. 52/91.
L’osservanza di tali condizioni deve essere asseverata dal progettista incaricato della redazione del
piano.
I PRPC non potranno contenere modifiche alle indicazioni del PRGC fatta eccezione per la
variazione non superiore al 10% della volumetria complessiva ammessa dalle norme di zona. 1
1 Modifica apportata in fase di conferma di esecutività del PRGC con DGR 078 del 12.02.1996
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Art. 3 – Elaborati
Con riferimento alla L. 52/91, con le finalità di cui all'art.29, nel rispetto dei contenuti di cui al
successivo art. 30 e secondo le direttive impartite dall’Amministrazione in base all'art. 31 il presente
strumento è costituito dai seguenti elaborati progettuali a carattere normativo di analisi e di
progetto:
Elaborati di Analisi
A1 - Inquadramento Generale scala 1:10000;
A2 - Reti tecnologiche: SIP scala 1:2000:
A3 - Reti tecnologiche: Illum. Pubbl. scala 1:2000;
A4 - Reti tecnologiche: E.F.E.M. scala 1:2000;
A5 - Reti tecnologiche: H20 scala 1:2000;
A6 - Reti tecnologiche: Fognatura scala 1:2000;
A7 - Reti tecnologiche: Gas Metano scala 1:2000;
Elaborati di Progetto
P - Zonizzazione scala 1:2000
P1a/P1b - Zonizzazione scala 1:1000
P01 - Relazione Generale
P02 - Norme Tecniche di Attuazione.
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Art. 4 - Suddivisione in zone del territorio comunale
In conformità a quanto previsto dagli elaborati grafici del P.R.G., il territorio comunale è suddiviso
nelle seguenti zone:
- Zone residenziali
- Zone produttive, artigianali e miste
- Zone produttive agricole
- Zone di tutela o vincolo
- Zone di interesse collettivo
La specificazione delle singole zone è sviluppata negli articoli successivi, con riferimento alle direttive
ed indicazioni quantitative da adottare nella relazione dei piani di grado subordinato, titolo II della
Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia.
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TITOLO II – DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI
Art. 5 Descrizione Indici Urbanistici – Criteri di calcolo dei parametri edilizi 2
5.1 - Altezza
Per altezza di ciascuna facciata di un edificio si intende il dislivello tra la quota del piano stradale (o
del marciapiede, o del terreno naturale) che la fronteggia e la quota dell'estradosso del solaio di
copertura dell'ultimo piano.
Nel caso di mansarde, l'altezza si considera riferita alla quota media dell’estradosso dei solaio del
tetto.
Nel caso di terreno o di vie in pendenza, per altezza si deve intendere l’altezza media della facciata.
5.2 – Arretramento dal ciglio stradale
È lo spazio interposto tra il ciglio di una strada ed il muro di facciata che vi prospetta.
Per ciglio di una strada deve intendersi il limite comprenderne tutti gli spazi pertinenti alla strada
come gli eventuali marciapiedi, le banchine, ecc.
5.3 - Distacco dal confine
È lo spazio interposto tra il confine ed il muro di facciata che vi prospetta.
La misura del distacco si effettua sulla retta orizzontale che individua la distanza minima fra gli
elementi che si considerano, in direzione ortogonale al confine, compresi i balconi chiusi ma esclusi i
cornicioni, le gronde sporgenti a sbalzo ed i balconi aperti a sbalzo. Lo sbalzo non può superare a
questo fine mt 1,20.
5.4 - Superficie territoriale
La superficie territoriale (St) comprendente la superficie di cui al successivo punto 6.5, le aree
interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con
l’esclusione di quelle destinate ai piani regolatori comprensoriali intercomunali, comunali o dai
programmi di fabbricazione della rete principale della viabilità.
Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso
pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al
pubblico transito da oltre tre anni.
5.5 - Superficie fondiaria
La superficie fondiaria (Sf) costituita dalla parte della superficie territoriale degli edifici si calcola
sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e,
quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da
comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.
2 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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5.6 - Indice di fabbricabilità territoriale
L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per
ogni "ha" di superficie territoriale (St), di cui al precedente punto 6.4.
5.7 - Indice di fabbricabilità fondiaria
L’indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni
mq di superficie fondiaria (St) di cui al precedente punto 6. 5.
5.8 - Densità territoriale
La densità territoriale (Dt) esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua
superficie territoriale (St) espressa in "ha”.
5.9 - Densità fondiaria
La densità fondiaria (Df) esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la
sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq.
5.10 - Rapporto di copertura
Esprime il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Per superficie coperta dovrà intendersi la superficie ottenuta dalla proiezione sul piano orizzontale
di tutto le parti edificate fuori terra con altezza superiore ci mt 1,50, con esclusione delle parti
aggettanti fino a mt 1,20 oltre i muri di facciata come balconi e sporti di gronda.3
5.1 - Edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre
costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
5.2 - Unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente
censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni
alle quali è destinato;
5.3 - Elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai
interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
5.4 - Parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento
strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del
codice civile;
3 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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5.5 - Superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori
terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti
perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scale e dei
vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi
tecnici;
5.6 - Superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze
o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa
ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi
dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne,
gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte
salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100
per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota
eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29;
5.7 - Superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte
le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne
delle pareti o dalle strutture perimetrali.
Sono escluse:
1) le rampe di scale aperte;
2) le strutture, poste a tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli
ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati,
terrazze e poggioli, la cui proiezione ortogonale non superi la profondità di m 1,60;
3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della L.R.
19/2009, in ottemperanza al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti di mq 20 di Sc;
5) i vani completamente interrati o seminterrati, qualora l'estradosso del solaio di copertura non
emerga oltre cm 150 dalla quota del caposaldo utilizzato per la determinazione dell'altezza
dell'edificio H;
5.8 - Superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli,
compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a
esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. Il calcolo si effettua al lordo delle murature, dei pilastri
insistenti sull’intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle
rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo
servizio dei parcheggi medesimi.
5.9 - Volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei
prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
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5.10 - Volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio
strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali
e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature,
intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi
di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
5.11 – Volume urbanistico (Vu) : È il volume del solido che si eleva dal piano di calpestio più basso
e circoscrive l'edificio con l'esclusione dei seguenti elementi :
- parti di costruzione completamente interrate o seminterrate, qualora l'estradosso del solaio di
copertura non emerga oltre cm 150 dalla quota del caposaldo utilizzato per la determinazione
dell'altezza dell'edificio H; in caso contrario verrà conteggiato interamente come volume;
- sottotetti non accessibili ove risultino contemporaneamente verificati i seguenti requisiti:
- la pendenza delle falde sia inferiore al 45%;
- la massima altezza interna del vano sia uguale o inferiore a 2,50 m;
- l’altezza utile Hu sia inferiore a 1,70 m;
- vani scala condominiali, al netto delle murature perimetrali, limitatamente a rampe, pianerottoli
intermedi e di arrivo al piano per una profondità massima pari a 2 m);
- scale esterne aperte;
- volumi tecnici;
- sporti di gronda, linde, pensiline;
- elementi decorativi in genere;
- poggioli, terrazzi, logge di qualunque dimensione aperti su almeno due lati;
- logge o porzioni di terrazzo chiuse su tre lati, rientranti nella sagoma dell’edificio per una
profondità massima di 2,5 m; oltre tale misura, i suddetti elementi vengono computati ai fini
volumetrici per intero;
- verande e bussole di superficie massima pari a 8 m², oltre tale misura il volume dei suddetti
elementi viene conteggiato per intero;
5.12 - Altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato come
da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente e sino
all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di
intersezione con la facciata, e in caso di:
1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente
all’imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie
di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta
orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della
facciata;
2) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente
all’imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza
tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna
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dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con l’esclusione della
superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la
linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo
della facciata;
3) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la
quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio con
la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio;
4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi
idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo
dell’altezza purché pertinenti all’edificio.
5.13 - Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e
l’intradosso del soffitto e nel caso di:
1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del
tavolato;
2) locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando
la compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985 a prescindere dalla destinazione d’uso dei
locali;
3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di
esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.
5.14 - Sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro,
inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi
tecnici;
5.15 - Distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro
della superficie coperta dell'edificio.
5.16 - Distanza dalle strade (Ds) : È la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, tra il
perimetro della superficie coperta dell’edificio ed il confine stradale;
5.17 - Distanza tra fabbricati (Df) : è la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, tra le
superfici coperte degli stessi.
Resta fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di distacchi tra costruzioni insistenti su
fondi finitimi;
5.18 Distanza tra pareti finestrate (Dpf) : è la distanza minima, sul piano orizzontale, tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti misurata in direzione perpendicolare all’una o all’altra
parete.
Per parete finestrata si intende la parete dotata di vedute, a norma del Codice Civile.
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Quando su una porzione di parete è presente una veduta, l’intera parete si ritiene finestrata.
Ai fini della verifica della distanza minima tra pareti finestrate, l'elemento parete va considerato
per la sua intera estensione sul piano verticale in corrispondenza del fronte dell'edificio.
Nella valutazione della distanza tra pareti finestrate non rilevano eventuali rientranze nella sagoma
costituite da terrazze e logge o discomplanarità della parete di entità inferiore a 50 cm.
Ai fini della verifica della distanza non incidono gli elementi non qualificabili come parete, inidonei
per le loro caratteristiche costruttive a creare intercapedini nocive, quali ad esempio falde
inclinate, portici, tettoie, pensiline, terrazze, ecc..
Il rispetto della distanza deve essere osservato:
- anche se una sola parete è finestrata;
- anche se le pareti hanno altezze diverse, a prescindere dalla quota ove sono posizionate le
vedute;
- qualora si vogliano aprire vedute nella parete cieca di un edificio esistente che fronteggia
una parete cieca antistante. 4
4 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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TITOLO III - NORME SPECIFICHE DI ZONA
Art. 6 - Classificazione e destinazione delle zone residenziali
6.1 Classificazione delle zone residenziali 5
Le zone residenziali vengono classificate come segue:
1 - Zona B1
2 -Zona B2
3 - Zona B3/a
4 - Zona B3/b
5 - Zona C
6.2 Destinazioni ammesse nelle zone residenziali 6
Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazioni. all'uso abitativo.7
In tali zone possono tuttavia essere consentiti sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni, di
cui all'art. 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i.: 8
1) negozi e pubblici esercizi in genere, secondo quanto previsto dal piano comunale di sviluppo
ed adeguamento del commercio, con riferimento alla Legge 11.06.1971 n.426 ed alla
successiva L.R. 13.12.1971 n.56, e successive modificazioni;
2) studi ed uffici professionali, commerciali, industriali, di credito, di assicurazione o simili;
3) magazzini e depositi relativi alle attività di cui al punto 1) ed al successivo punto 4);
4) laboratori artigianali di servizio alla residenza non rumorosi, non suscettibili di recare
molestia o pregiudizio all'igiene ed al decoro oppure aventi caratteristiche tali da costituire
soddisfacimento a bisogni locali;
5) istituzioni culturali, religiose, politiche, sanitarie e sportive, a carattere pubblico o privato;
6) alberghi e pensioni;
7) autorimesse pubbliche o private;
- Servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla
manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o
finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- Alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da
locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla
vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in
5 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 6 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 7 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 8 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture
ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;
- Direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali,
quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le
seguenti attività:
1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e
multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo
diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla
legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle
attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf
escluse le residenze;
2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e
sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo,
residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici
strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione
scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di
natura privata;
4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca
tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- Commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;
in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali
definiti al dettaglio dalla legislazione di settore. Dalle zone residenziali sono comunque escluse le
attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 1500;
- Servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere
pubbliche o di pubblico interesse. 9
Dalle zone residenziali sono esclusi tutti gli edifici destinati ad attività che sarebbero in contrasto
con il carattere urbanistico residenziale della zona. 10
6.3 Dotazione parcheggi 11
Le aree destinate al parcheggio privato dovranno essere dimensionate per i punti 1) 2) e 6) nel
seguente modo:
- 1) negozi e pubblici esercizi in genere:
9 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 10 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 11 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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mq 40/100 mq di sup. lorda di pavimento esclusi i magazzini
- 2) studi ed uffici:
mq 40./ 100 mq di sup. lorda di pavimento
- 3) alberghi e pensioni:
1 posto macchina / 2 pasti letto (per la parte ricettiva)
mq 40/100 mq di sup. lorda di pavim. (per la parte commerciale) 12
a) Parcheggi di relazione
- 40 m²/100 m² di Su per tutte le destinazioni d’uso non residenziali diverse da quella
commerciale al dettaglio.
Qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere la quantità minima, tali spazi possono essere
reperiti nelle vicinanze;
b) Parcheggi di relazione e stanziali a servizio degli esercizi commerciali al dettaglio
- per esercizi inferiori a 400 m² di Sv, per edifici di nuova costruzione: 60% della Sv;
- per esercizi singoli compresi tra 400 m² e 1.500 m² di Sv: 150% della Sv;
Qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere la quantità minima, tali spazi possono essere
reperiti nelle vicinanze.
La dotazione minima di parcheggi (privati e/o di uso pubblico) da prevedere per esercizi pubblici
(bar, ristoranti, ecc.) è pari a 100% della Su.
c) Parcheggi stanziali
Per interventi di nuova costruzione, con l’esclusione delle attività commerciali al dettaglio,
dovranno essere realizzate autorimesse coperte o posti macchina scoperti nella misura minima di
1 m²/10 m³ di volume dell’edificio. 13
12 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 13 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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Art. 7 - Zona B1 Residenziale a case isolate
In questa zona è consentita la realizzazione su ciascun lotto di un edificio a più alloggi con eventuale
piano interrato o seminterrato che potrà essere utilizzato come magazzino o deposito.
Sono ammessi garage nel corpo dell'edificio, anche a livello terreno.
Per ciascun lotto valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 40% del lotto disponibile;
- densità fondiaria:
max 3,00 mc/mq;
- densità fondiaria:
max 2,50 mc/mq; 14
- altezza massima:
mt 9,00 all’intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile;
- altezza massima:
mt 7,50 all’intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; 15
- distacchi:
minimo mt 6,00 dal confine anteriore o posteriore o a confine;
minimo mt 3,00 da entrambi i lati o a confine;
- distacchi:
minimo mt 6,00 dal confine anteriore e posteriore
minimo mt 3,00 da entrambi i lati; 16
Con esclusione del lato prospiciente il confine anteriore, è consentita la costruzione a confine e/o
l'aderenza a costruzioni poste lungo il confine di proprietà di vani accessori aventi l'estradosso del
solaio di copertura a quota non superiore a cm 150 rispetto alla quota di riferimento per il calcolo
dell'altezza dell'edificio.
La struttura emergente sarà delimitata con recinzioni, la cui sommità non dovrà superare la quota
di m 3,00 rispetto alla quota di riferimento, evitando, salvo accordi registrati e trascritti tra
confinanti, il costituirsi di affacci o servitù di veduta a carico del fondo limitrofo. 17
Il pavimento del primo piano abitabile non dovrà essere di quota inferiore ai cm 25 sulla quota più
alta del terreno naturale aderente al perimetro dell'edificio.
Gli edifici saranno di norma con copertura a falde con pendenza massima del 40%.
14 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 15 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 16 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 17 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 16 ~
È ammesso il commassamento dei lotti; l'insieme dei lotti commassati va considerato come un lotto
singolo in relazione ai distacchi dai confini, purché' il fabbricato o i fabbricati siano realizzati con
caratteri architettonici unitari.
Sono consentite costruzioni accessorie a confine, su tre lati ad esclusione del fronte principale, 18
per un piano fuori terra, con altezza massima di mt 3,00. L'area coperta e la cubatura totale,
comprese le parti accessorie, devono comunque rientrare negli indici massimi sopra stabiliti.
Per l'eventuale necessità di una seconda autorimessa è consentito un ulteriore ampliamento della
superficie coperta pari al 3% del lotto.19
In deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
del Codice Civile, nonchè in deroga al rapporto di copertura massimo e del volume urbanistico
massimo sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 16 della l.R. 19/2009 e s.m.i.:
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di
ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari
esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima
di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità
immobiliare;
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria,
bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10%
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale,
o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005 ;
- realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
Verso la viabilità pubblica è comunque prescritto un distacco minimo di mt 3,00. 20
18 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 19 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 20 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 17 ~
Art. 7 bis – Zona B1 – Residenziale/commerciale 21
Il presente articolo si applica solo per il singolo lotto perimetrato con idonea campitura. Valgono
le prescrizione e i parametri dell’art. 7 – zona B1 – residenziale case isolate con la eccezione che
l’attività commerciale e attività assentite previste all’art. 6 possono essere realizzate con max del
70% della superficie lorda di pavimento, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni degli articoli
citati.
21 Articolo aggiunto con Variante n. 3 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 22 marzo 2003.
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~ 18 ~
Art. 8 - Zona B2 Residenziale a case isolate rade
In questa zona è consentita la realizzazione su ciascun lotto originario di un edificio a più alloggi con
un piano interrato o seminterrato che può essere utilizzato come magazzino o deposito.
Per ciascun lotto valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 25% del lotto disponibile;
- densità fondiaria:
max 1,8 mc/mq;
- altezza massima:
mt 9,00;
- distacchi:
dai confini laterali minimo mt 3,00;
da uno dei confini su strada minimo mt 6:00.
Con esclusione dei lati prospicienti la viabilità pubblica, è consentita la costruzione a confine e/o
l'aderenza a costruzioni poste lungo il confine di proprietà di vani accessori aventi l'estradosso del
solaio di copertura a quota non superiore a cm 150 rispetto alla quota di riferimento per il calcolo
dell'altezza dell'edificio.
La struttura emergente sarà delimitata con recinzioni, la cui sommità non dovrà superare la quota
di m 3,00 rispetto alla quota di riferimento, evitando, salvo accordi registrati e trascritti tra
confinanti, il costituirsi di affacci o servitù di veduta a carico del fondo limitrofo. 22
Sul mappale non edificato del lotto originario e comunque a ml 6,00 dai fabbricati esistenti, è
ammessa la realizzazione di edifici destinati ad attività artigianali non moleste o connesse con
l’agricoltura, aventi un’altezza massima di mt 5,00 alla linea di gronda e fino ad un rapporto di
copertura massimo complessivo (compresa quindi la residenza), del 50% del lotto disponibile.
Tali edifici potranno sorgere sul secondo confine su strada ed addossarsi ad uno o ambedue i confini
laterali. In caso di distacco frontale o laterale, questo dovrà essere al minimo di mt 3,00.
In deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
del Codice Civile, nonchè in deroga al rapporto di copertura massimo e del volume urbanistico
massimo sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 16 della l.R. 19/2009 e s.m.i. :
22 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 19 ~
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di
ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari
esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima
di 20
- metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria,
bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10%
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale,
o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005 ;
- realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
Verso la viabilità pubblica è comunque prescritto un distacco minimo di mt 3,00. 23
23 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 20 ~
Art. 9 - Zona B3/a Residenziale per case in linea
Questa zona è costituita da aree nelle quali è stata realizzata l’edificazione di edifici in linea ad uno
o due piani.
Per ciascun lotto valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 50% del lotto disponibile;
- densità fondiaria:
max 3,5 mc/mq;
- altezza massima:
mt 7,00;
- distacchi:
dal fronte stradale mt 3,00;
dal fronte posteriore mt 6,00. 9,00. 24
Con esclusione del lato prospiciente il fronte stradale, è consentita la costruzione a confine e/o
l'aderenza a costruzioni poste lungo il confine di proprietà di vani accessori aventi l'estradosso del
solaio di copertura a quota non superiore a cm 150 rispetto alla quota di riferimento per il calcolo
dell'altezza dell'edificio.
La struttura emergente sarà delimitata con recinzioni, la cui sommità non dovrà superare la quota
di m 3,00 rispetto alla quota di riferimento, evitando, salvo accordi registrati e trascritti tra
confinanti, il costituirsi di affacci o servitù di veduta a carico del fondo limitrofo. 25
In deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
del Codice Civile, nonchè in deroga al rapporto di copertura massimo e del volume urbanistico
massimo sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 16 della l.R. 19/2009 e s.m.i. :
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di
ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari
esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima
di 20
- metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
24 Variante n. 1 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.1999 25 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 21 ~
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria,
bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10%
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale,
o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005 ;
- realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
Verso la viabilità pubblica è comunque prescritto un distacco minimo di mt 3,00. 26
26 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 22 ~
Art. 10 - Zona B3/b.127 Residenziale per case in linea o bifamiliari
Ambito prospicente Via Bedin 28
In queste zone è consentita la tipologia bifamiliare o a schiera ad uso residenziale.
In questa zona è consentita la tipologia bifamiliare ad uso residenziale. 29
Per ciascun lotto valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 50% del lotto disponibile;
- densità fondiaria:
max 3,5 mc/mq;
- altezza massima:
mt 7,00;
- distacchi dai confini:
a confine o a mt 5,00 4,50. 30
- distacchi:
dal fronte stradale mt 3,00;
dal fronte posteriore mt 9,00.
Le nuove costruzioni di edifici bifamiliari sui lotti a Nord di via Bedin dovranno essere realizzate
secondo il seguente schema:
È consentita la costruzione di accessori posti lateralmente all’edificio e a confine, da realizzarsi con
copertura a doppio spiovente verso il fronte strada ed il fronte posteriore con altezza di gronda di
ml. 2.40 ed altezza di colmo di mt. 4,00. 31
27 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 28 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 29 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 30 Variante n. 1 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.1999 31 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003
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~ 23 ~
Con esclusione del lato prospiciente il fronte stradale, è consentita la costruzione a confine e/o
l'aderenza a costruzioni poste lungo il confine di proprietà di vani accessori aventi l'estradosso del
solaio di copertura a quota non superiore a cm 150 rispetto alla quota di riferimento per il calcolo
dell'altezza dell'edificio.
La struttura emergente sarà delimitata con recinzioni, la cui sommità non dovrà superare la quota
di m 3,00 rispetto alla quota di riferimento, evitando, salvo accordi registrati e trascritti tra
confinanti, il costituirsi di affacci o servitù di veduta a carico del fondo limitrofo. 32
In deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
del Codice Civile, nonchè in deroga al rapporto di copertura massimo e del volume urbanistico
massimo sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 16 della l.R. 19/2009 e s.m.i. :
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di
ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari
esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima
di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità
immobiliare;
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria,
bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10%
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale,
o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005;
- realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
Verso la viabilità pubblica è comunque prescritto un distacco minimo di mt 3,00. 33
32 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.07.2017. 33 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 24 ~
Art. 10 bis - Zona B3/b.1 Residenziale per case in linea o bifamiliari
Ambito prospicente Via Bozzia
In queste zone è consentita la tipologia bifamiliare o a schiera ad uso residenziale.
Per ciascun lotto valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 50% del lotto disponibile;
- densità fondiaria:
max 3,5 mc/mq;
- altezza massima:
mt 7,00;
- distacchi dai confini:
a confine o a mt. 4,50.
- distacchi:
dal fronte stradale mt 3,00;
dal fronte posteriore mt 9,00.
È consentita la costruzione di accessori posti lateralmente all’edificio e a confine, da realizzarsi con
copertura a doppio spiovente verso il fronte strada ed il fronte posteriore con altezza di gronda di
ml. 2.40 ed altezza di colmo di mt. 4,00. 34
34 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 (nuovo articolo)
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~ 25 ~
Art. 11 - Zona C Zona di espansione
La zona residenziale di espansione di nuova individuazione comprende aree inedificate sulle quali è
prevista l’espansione edilizia.
Il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'approvazione di un piano di lottizzazione
per la redazione del quale valgono le seguenti prescrizioni:
- rapporto di copertura:
max 40% del lotto;
- densità fondiaria:
max 3,00 mc/mq;
- densità fondiaria:
max 2,50 mc/mq; 35
- altezza massima:
mt 9,00 all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile;
- altezza massima:
mt 7,50 all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; 36
- distacchi:
minimo mt 6,00 dal confine anteriore e posteriore
minimo mt 3.00 da entrambi i lati.
- È consentita l’edificazione fuori terra a confine di fabbricati accessori con copertura fino a
quota di metri 1,30 misurata dal terreno al punto massimo dell’estradosso, ivi comprese le
tettoie ed i porticati, solamente sui due confini laterali del lotto.37 su tre lati ad esclusione
del fronte principale, per una superficie massima di mq 54 in un unico corpo. 38 39
Con esclusione del lato prospiciente il confine anteriore, è consentita la costruzione a confine e/o
l'aderenza a costruzioni poste lungo il confine di proprietà di vani accessori aventi l'estradosso del
solaio di copertura a quota non superiore a cm 150 rispetto alla quota di riferimento per il calcolo
dell'altezza dell'edificio.
La struttura emergente sarà delimitata con recinzioni, la cui sommità non dovrà superare la quota
di m 3,00 rispetto alla quota di riferimento, evitando, salvo accordi registrati e trascritti tra
confinanti, il costituirsi di affacci o servitù di veduta a carico del fondo limitrofo. 40
35 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 36 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 37 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000. 38 Variante n. 5 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 luglio 2005. 39 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017. 40 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 26 ~
- È consentita l’edificazione a confine per edifici bifamiliari nel caso di progetto congiunto
(contemporaneo). 41
In deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e, comunque, nel rispetto delle disposizioni
del Codice Civile, nonchè in deroga al rapporto di copertura massimo e del volume urbanistico
massimo sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. 16 della l.R. 19/2009 e s.m.i. :
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino
volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di
ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari
esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima
di 20
- metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria,
bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10%
del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale,
o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti
se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un
aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se
comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005 ;
- realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di
impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
Verso la viabilità pubblica è comunque prescritto un distacco minimo di mt 3,00. 42
I P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata dovranno prevedere una superficie destinata a parcheggio
pubblico di mq 2,5 per ogni 100 mc edificabili; all’interno di ogni singola costruzione o nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse dovranno essere realizzate superfici per parcheggi in misura non
inferiore a 1 mq/ 10 mc (ai sensi della Legge 122/89).
41 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000. 42 Variane n. 7 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2017.
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~ 27 ~
Are 12 - Piani attuativi P.R.P.C. della Zona Centrale
(Piazza Monte Toc - Piazza Corriere)
Il P.R.G.C. prevede la redazione di un progetto esecutivo di arredo urbano avente le seguenti finalità:
- riqualificare lo spazio attraverso la progettazione degli elementi di arredo necessari alla
fruizione per aggregazione sociale;
- proporre la riqualificazione architettonica dei porticati – colonnati prospettanti sulla piazza con
relative opere di arredo per la fruibilità dei percorsi esterni e delle superfici pubbliche nel loro
complesso. La eventuale ridistribuzione delle superfici a parcheggio e la riorganizzazione del
verde urbano.
Per i comparti H4/a e H4/b presenti all'interno dei perimetri indicati gli indici ed i parametri
urbanistico-edilizi sono quelli relativi alle zone omogenee in esse ricompresi.
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~ 28 ~
Art. 13 - Classificazione delle zone per l’artigianato o artigianato di servizio
Le zone per la piccola industria e l’artigianato vengono classificate come segue:
1 - Zone D2 - zone per nuovi insediamenti artigianali
2 - Zone D3 - zone artigianali esistenti;
3 - Zone D4 - zona per discarica di materiali inerti
4 - Zone D6 - Zone per attrezzature stradali.
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~ 29 ~
Art. 14 - Zona D2 Zona per nuovi insediamenti artigianali
Sono le zone artigianali di nuovo insediamento.
In queste zone sono ammessi gli insediamenti di attività artigianali o di artigianato di servizio, con la
possibilità di modeste superfici di vendita dei prodotti dell’artigianato stesso, i depositi per attività
pubblicitarie e promozionali connesse ad uffici direttivi o simili, con esclusione di edifici ad uso
abitazione di qualunque tipo eccetto quello adibito ad alloggio del custode.
Il P.R.G. si attua mediante piano attuativo per l’intera zona.
Per dette zone valgono le seguenti norme:
1) superficie fondiaria:
la superficie fondiaria non deve essere inferiore a mq 1000;
2) rapporto di copertura:
non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto e non inferiore
come primo impianto al 20%; con la possibilità del 10% di superficie da
adibire a mostra;
3) altezza massima:
non deve superare i mt 8, S0 limitatamente agli edifici o parte di essi
destinati ad ospitare abitazioni, uffici, mostre;
4) distanza dalla strada:
i fabbricati dovranno avere una distanza minima dalla viabilità principale,
Via Col Nudo, mt 10,00, e dalla viabilità interna di mt 6,00.
5) distanza dal confine:
è ammessa l'edificazione a confine;
la distanza degli edifici dal confine non deve essere inferiore a mt 5,00;
6) alloggio per il custode o conduttore:
i fabbricati adibiti ad alloggio devono essere integrati con il volume a
carattere produttivo, per una superficie utile max di mq 100; possono essere
edificati solo contestualmente alla realizzazione della superficie produttiva
minima dei 20%;
7) spazi pubblici a verde e parcheggi:
15 mq/addetto con un minimo del 10% dell’intero comparto;
parcheggi privati nei lotti:
1 posto macchina ogni 2 addetti.
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~ 30 ~
8) verde alberato:
almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde
per l’ottenimento di un adeguato decoro degli spazi.
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~ 31 ~
Art. 15 – Zona D3 Zona artigianale esistente
Sono le zone attualmente interessate da attività artigianali esistenti, non nocive, per le quali il
P.R.G. non prevede spostamenti.
In queste zone si procede per intervento diretto.
Per eventuali ampliamenti valgono le norme di cui ai punti 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8), dell’art. 14 delle
presenti norme.
All’interno della zona sono comunque ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
-attività artigianali;
- magazzini e depositi;
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~ 32 ~
Art. 16 – Zona D4 Zona per discarica controllata di materiali inerti
Il P.R.G. individua un’area quale discarica controllata per materiali inerti (seconda categoria di tipo
A) soggetta a P.R.P.C. di iniziativa pubblica.
La gestione potrà essere pubblica o privata.
È prevista una fascia di rispetto ai fini edificatori di ml. 20,00.
Il progetto dovrà prevedere:
a) La recinzione del lotto con rete metallica h= ml 2,00 e siepe;
b) All’ingresso dell’area dovrà essere realizzato l’accesso con piazzola di sosta;
c) L’eventuale scotico vegetale verrà posizionato in cantiere per il suo riutilizzo a chiusura lavori;
d) Potranno essere collocati macchinari per la frantumazione e vagliatura del materiale sotto
tettoie mobili;
e) La sistemazione dell’area potrà avvenire anche in diverse fasi per fasce di ml. 10,00 ciascuna,
comunque a chiusura dei lavori dovrà essere realizzata una sistemazione dell’area con
materiale di fondo a prevalenza sabbioso – limoso e con piantumazione di essenze autoctone
e inerbimenti. 43
43 Variante n. 6 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 18 febbraio 2011
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~ 33 ~
Art. 17 – Zona D6 Zona per attrezzature stradali
Zona per attrezzature autoparco – AP 44
Lungo la viabilità comunale, al di fuori delle zone residenziali, viene individuata un’area per la
localizzazione di attrezzature stradali per:
- distributore di carburante con possibilità di ordinaria manutenzione dei veicoli (cambio olio,
gomme, eco);
- autolavaggio;
Per tali attrezzature dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:
- distanza minima dal ciglio stradale:
ml 10,00;
- rapporto di copertura:
max 20% del lotto disponibile;
- altezza massima:
ml 6,30;
- distacchi:
mt 5,00 su tutti i lati.
L'area scoperta va opportunamente arredata con piantumazioni ed elementi di arredo, con divieto
di operare discariche o macchine in demolizione.
- Zona Autoparco AP
Il Piano, con la Variante n. 6, ha individuato un’area ad uso autoparco con lo scopo di eliminare le
problematiche connesse allo stazionamento di mezzi pesanti lungo le strade comunali. Il P.R.G.C.
prevede l’impianto di alberature a tutela dell’area sportiva adiacente, e di via Col Nudo.
I percorsi di viabilità carraia e le superfici a parcheggio dovranno prevedere adeguate reti di
scarico.
È consentita la realizzazione di manufatti ad uso accessori e servizi e l’eventuale recinzione per
motivi di sicurezza.
L’area, di proprietà pubblica, sarà oggetto di intervento promosso o diretto dell’Amministrazione
Comunale.
Parametri Urbanistici ed Edilizi:
- il rapporto di copertura non potrà superare il 10%
- l’altezza massima consentita è di ml. 4,00
44 Variante n. 6 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 18 febbraio 2011
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~ 34 ~
- la distanza dei fabbricati ad uso accessori e servizi dai confini di proprietà non deve essere
inferiore a ml. 5,00 e da via Col Nudo non inferiore a ml. 20,00
- una quota non inferiore al 15% della superficie dovrà essere interessata da piantumazioni. 45
45 Variante n. 6 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 18 febbraio 2011
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~ 35 ~
Art 18 - Zona E6 Zona agricola di rispetto dell'abitato
La zona agricola individuata è posta a ridosso e a salvaguardia dell’abitato, è destinata principalmente
per la coltivazione e la piantumazione di barriere arboree.
Non sono ammesse le residenze, sono invece consentite le costruzioni di servizio per l'attività agricola
quali depositi attrezzi, ecc; gli interventi potranno essere realizzati solamente dall’Amministrazione
Comunale.
Le costruzioni ammesse devono rispettare le seguenti nome:
- cubatura:
max 100 mc;
- altezza massima:
mt 3, 50;
- distacchi:
dai confini ml 10,00;
dalle strade ml 20,00.
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~ 36 ~
Art. 19 - Zona Omogenea F4
Questa zona si attua attraverso apposito piano di conservazione e sviluppo avente valore di PRPC
che, in modo organico, dovrà prevedere: un coordinamento con le ARIA n. 7 limitrofe, e con l’ARIA
ambito territoriale di Vajont che la comprende.
Il Piano si articolerà, previa verifica ambientale e paesaggistica, i sottozone e sono:46
a) le zone di riserva integrale dove l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità' con
conseguente divieto di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi; di
sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti
modifiche all’aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla
fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;
b) le zone di riserva orientata, dove l’evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con
metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non
contrastino con tale scopo;
c) le zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed
insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e
sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;
d) le zone di pre parco, dove sono ammesse attrezzature turistiche, ricettive, ricreative
specificatamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionale del parco.
In attesa della formazione del P.R.P.C. sono ammessi interventi di:
sfalcio senza alterazioni morfologiche, e senza movimenti di terra: nonché ceduazione delle piante,
la normale manutenzione della viabilità sterrata presente.47
46 Variante n. 3 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 22 marzo 2003. 47 Variante n. 3 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 22 marzo 2003.
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~ 37 ~
Art. 20 - Protezione delle bellezze naturali
All’interno del limite di ml 150, individuato nelle tavole grafiche di Zonizzazione con tratteggio e
relativa legenda, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 431/85 ed in particolare di cui
alla L.R. 52/91 art.45, comma 6, ed art. 131.
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~ 38 ~
Art. 21 - Zona H2 Per attrezzature commerciali
La zona individuata è localizzata in prossimità di viabilità comunale prospicente la viabilità primaria
Usi consentiti:
a) attrezzature commerciali all'ingrosso
b) magazzini e depositi commerciali;
c) residenza del custode.
Il P.R.G. si attua mediante piano attuativo esteso all'intera zona.
Per dette zone valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 40% dell’intero comparto;
- distacchi:
dalla strada mt 10,00;
dai confini mt 10,00; .
tra edifici mt 10,00 / o in aderenza;
- altezza massima:
mt 8,50;
- alloggio per il custode o conduttore:
i fabbricati adibiti ad alloggio devono essere integrati con il volume a carattere commerciale
con superficie utile max di mq 100, e possono essere realizzati solo contestualmente alla
realizzazione della superficie commerciale;
- Standard per il commercio all’ingrosso/dettaglio:
1) superficie coperta < 400 mq
o spazi pubblici destinati a verde e parcheggio:
80 mq/100 mq di superficie lorda, di cui il 40% a parcheggio, con un minimo del 10%
della superficie fondiaria destinato a verde alberato;
2) superficie coperta > 400 mq
o spazi a parcheggio e viabilità di servizio:
200% della superficie di vendita
o verde:
minimo10% della superficie fondiaria
Qualora in questa zona si volessero ammettere attività commerciali di superficie coperta
destinate alla grande distribuzione o a centri commerciali al dettaglio, l’attuazione è
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~ 39 ~
subordinata alle preventive procedure ed alla verifica dei criteri localizzativi di cui alla L.R.
41/90.
3) Standard per magazzini e depositi:
o spazi pubblici destinati a verde e parcheggio:
80 mq/ 100 mq di superficie lorda, di cui il 40% a parcheggio, con un minimo del 10%
della superficie fondiaria destinato a verde alberato.
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~ 40 ~
Art.22 - Zone H4/a.1 48 per attrezzature commerciali, ricettive e residenziali esistenti
Attività commerciali “Il Parco” e “Black & White” 49
In questa zona è consentita l'edificazione in linea continua di edifici ad altezza costante (piano terra
e piano primo), destinati ad attività commerciali.
È ammessa limitatamente al primo piano,50 la presenza di superfici destinate alla residenza.
Per dette zone valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
minimo 30% del lotto disponibile 51
max 50% del lotto disponibile;
massimo 40% del lotto disponibile 52
- densità fondiaria
max 3,50 mc/mq
- altezza massima:
mt 7,00 costanti alla linea di gronda per la quale è richiesta l’unità su tutto il
fronte degli edifici da entrambi i lati
- spazi pubblici destinati a verde e parcheggio:
80 mq/100 mq di superficie lorda, di cui il 40% a parcheggio, con un minimo
del 10% della superficie fondiaria destinato a verde alberato.
- È consentito realizzare un ampliamento (una tantum) accorpato all’edificio
principale par a mc 150. 53
- Attività “Il Parco”: l’ampliamento consentito potrà essere realizzato solo
lungo il lato ovest della proprietà e per un’altezza di m. 3,50.
- Attività “Black & White”: l’ampliamento consentito potrà essere realizzato
rispettando la distanza di ml. 10,00 da piazza Monte Duranno e di ml. 3,00
dagli altri confini di proprietà. 54
48 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 49 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 50 Variante n. 1 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 26.03.1999 51 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000. 52 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000. 53 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 54 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 (modifica approvata in se di approvazione in accoglimento di osservazione)
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~ 41 ~
Sono ammesse costruzioni accessorie per un'ulteriore superficie coperta del 15% e per un’altezza
massima di mt 4,50, solo mediante progetto unitario interessante un’intera schiera.
Per la zona inserita nel piano attuativo di riqualificazione del "centro" le sagome per le costruzioni
accessorie verranno determinate dal piano medesimo.
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~ 42 ~
Art.22 bis - Zone H4/a.2 per attrezzature commerciali, ricettive e residenziali esistenti
In questa zona è consentita l’edificazione in linea continua di edifici destinati ad attività
commerciali; è ammessa la presenza di superfici destinate alla residenza.
Per dette zone valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
minimo 30% del lotto disponibile
massimo: le nuove edificazioni sui lotti liberi devono essere
obbligatoriamente realizzate sul filo dei fabbricati esistenti fronte
piazza e sino ad un massimo pari al filo retrostante degli edifici
esistenti
- densità fondiaria
max 3,50 mc/mq
- altezza massima:
per i fronti prospicenti Piazza Monte Duranno, Piazza Monte Toc, via
S. Bartolomeo, costante alla linea di gronda degli edifici preesistenti,
con falda inclinata avente pendenza uguale agli edifici preesistenti, e
comunque non oltre le sagome massime preesistenti.
- spazi pubblici destinati a verde e parcheggio:
80 mq/100 mq di superficie lorda, di cui il 40% a parcheggio, con un
minimo del 10% della superficie fondiaria destinato a verde alberato.
- Ambito di Via Julia – Viale San Bartolomeo – Piazza Monte Toc
di via Maniago – via Galvana
Sono ammesse costruzioni accessorie per un ulteriore ampliamento
avente lunghezza di ml. 4,50 e per un’altezza massima di mt 4,50 solo
mediante progetto unitario interessante l’intera schiera
- Ambito di piazza Monte Duranno
Sono ammesse costruzioni accessorie per un ulteriore ampliamento
avente lunghezza di ml. 4,50 e per un’altezza massima di mt. 4,50
solo mediante progetto unitario interessante l’intera schiera 55
55 Variante n. 4 al P.R.G.C. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2003 (nuovo articolo)
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~ 43 ~
Art 23 - Zone H4/b per attrezzature ricettive di nuovo impianto
In questa zona è consentita la nuova realizzazione di edifici a più piani destinati all’attività ricettiva,
quali alberghi ristoranti, ecc.
Per dette zone valgono le seguenti norme:
- rapporto di copertura:
max 30% del lotto disponibile;
minimo 30% del lotto disponibile 56
massimo 40% del lotto disponibile 57
- cubatura max. realizzabile mc 4000 .
- cubatura min. realizzabile me 2000
- distacchi:
dai confini mt 5,00
dalla strada mt 6,00 / o in linea con gli edifici esistenti
- altezza massima:
mt 9,00 costanti :dalla linea di gronda.
- parcheggi:
per attività alberghiera 1 posto auto per ogni camera;
per attività di ristorazione 40 mq ogni 100 mq di superficie;
- verde
minimo 10% dell'intera area.
56 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000. 57 Variante n. 2 al PRGC approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2000.
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~ 44 ~
Art. 24 - Zone S per attrezzature e servizi collettivi
Il piano individua gli ambiti esistenti ed in progetto relativi alla localizzazione dei servizi ed
attrezzature collettive di livello comunale come definiti all'art.48, delle N.T.A. del P.U.R.G.
TAB.2 colonna 2 (da 5000 a 10000 abit.); dette indicazioni saranno integrate a livello di piano
attuativo per le zone C con l’individuazione di:
a) parcheggi per la residenza;
b) nucleo elementare di verde a servizio delle abitazioni pari a 6,00 mq/abit.
1 - Norme per l’edificazione di edifici destinati ad attrezzature collettive.
Nella realizzazione delle sottoelencate attrezzature dovranno essere rispettati i seguenti rapporti
di copertura:
Area coperta Area libera
attrez. Parch.
edifici per il culto 60% 40%
edifici per diritti democratici e vita
associativa 60% 40%
centro civico-sociale 60% 40%
casa per anziani 60% 40%
biblioteca 60% 40%
asilo nido 30% 70%
scuola materna 25% 75%
scuola elementare 25% 75%
scuola media inferiore 40% 60%
Gli impianti relativi ai singoli servizi, saranno conformi alle norme in materia statali e regionali.
2 - Zone destinate a verde pubblico attrezzato.
Nell'ambito delle zone a verde pubblico attrezzato il P.R.G. distingue:
- nucleo elementare di verde per la residenza e le aree gioco per bambini sino a 14 anni;
- aree per lo sport e le attrezzature per gli spettacoli;
- verde di quartiere.
Nell'ambito di tali zone possono essere realizzate tutte le attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle singole attività quali: spogliatoi, ricovero attrezzi, gradinate, ecc.
3 - Nucleo elementare di verde e gioco.
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~ 45 ~
Nella zona saranno localizzate le attrezzature destinate alle attività di gioco dei bambini fino a 14
anni, nonché luoghi di incontro e raccolta per adulti.
4 - Parco Comunale.
In questo ambito sono vietati tutti gli interventi di carattere edilizio residenziale ed infrastrutturale
in contrasto con la valorizzazione delle caratteristiche ambientali da proteggere.
È altresì possibile la realizzazione di strutture di servizio per una più agevole fruibilità del parco.
Si dovrà provvedere alla valorizzazione del patrimonio boschivo ed arbustivo esistente con opere
di miglioramento colturale e di nuovo impianto.
Il P.R.G. si attua mediante Piano attuativo con le seguenti norme:
- è consentita la realizzazione di manufatti di servizio per chiosco - bar, ripostiglio, servizi
igienici, attrezzature (panchine, giochi, segnaletica, ecc.)
- volume max consentito mc 400;
- altezza max mt 4,00;
- distanza dai confini mt 10,00
5 - Aree per lo sport ed attrezzature per gli spettacoli sportivi.
Nella zona saranno localizzate le attrezzature per lo sport ed i relativi impianti accessori.
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~ 46 ~
Art. 25 - Zona V di rispetto cimiteriale, da manufatti e viabilità
Questa zona comprende le aree e le pertinenze a protezione di infrastrutture ed impianti esistenti e
di progetto.
In tali zone non è ammessa nessuna costruzione, o alterazione che possa compromettere l’uso
dell’infrastruttura o manufatti, fatta eccezione per le zone cimiteriali e per gli ampliamenti delle
medesime.
Le zone di rispetto sono così contraddistinte:
- zona di rispetto cimiteriale: stabilita con decreto U.S.L. mt 50,00;
- zona di rispetto stradale:
mt 20,00 per strade di interesse agricolo esterne al centro abitato salvo
diversa prescrizione nelle tavole di azzonamento;
mt 30,00 per strade statali;
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~ 47 ~
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 26 - Impianti tecnologici
Su tutto il territorio comunale sono consentiti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aeree
manufatti ed impianti necessari per il trasporto e distribuzione dei servizi pubblici quali energia
elettrica, il metano, fognatura, acquedotto, ecc... e per l’esercizio degli stessi.
La concessione edilizia o l’autorizzazione riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che
assicurino la massima compatibilità' delle opere alle diverse destinazioni di zona.
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~ 48 ~
Art. 27 - Contrasto fra normativa
Per quanto riguarda l’igiene del suolo e dell'abitato, in caso di contrasto tra le presenti norme, il
Regolamento Edilizio ed il Regolamento di Igiene dovranno essere rispettate le norme più restrittive
e prudenziali.