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Delibera con variazione di Bilancio trasmessa in banca in data ______________________ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs 18.08.2000, n.267. N . ......................................... Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs 18.08.2000, n. 267) Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno: all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Addì______________________ Il Messo Comunale F.to Baldin Marisa DELIBERAZIONE N. 49 COPIA Prot. N. in data VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica Oggetto: DLGS 164/2000, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE. PESA D'ATTO DEL TERMINE DELLA CONCESSIONE ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NUOVO AFFIDAMENTO CON GARA PUBBLICA AD EVIDENZA COMUNITARIA. INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI ESTE. L'anno duemiladieci addì trenta del mese di dicembre alle ore 21:30, presso la sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: PASQUALIN CLAUDIO Presente BERNARDINELLO RICCARDO Presente TEZZON CRISTIANO Presente BUSIN MAURIZIO Presente DACOME MICHELA Presente ALBERTI GIORGIO Assente COLTURATO SANDRA Presente STEVANELLA SOFIA Presente FERRAZIN LUCA Presente VALMORBIDA MAURO Presente ZIGGIOTTO EGIDIO Presente BONIOLO DANIELE Presente GATTO MORENO Presente Totali Presenti 12, Assenti 1 Partecipa, il Segretario Comunale Dott. ROMEI ACHILLE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Rag. PASQUALIN CLAUDIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: COLTURATO SANDRA FERRAZIN LUCA GATTO MORENO invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, iscritto al nr. 5 dell’ordine del giorno. COMUNE DI CASTELBALDO

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� Delibera con variazione di Bilancio trasmessa in banca in data ______________________

� IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134, comma 4) D.Lgs 18.08.2000, n.267.

N. ......................................... Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno: all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Addì______________________

Il Messo Comunale F.to Baldin Marisa

DELIBERAZIONE N. 49

COPIA

Prot. N.

in data

VVEERRBBAALLEE DDII DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO CCOOMMUUNNAALLEE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: DLGS 164/2000, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE. PESA D'ATTO DEL TERMINE DELLA CONCESSIONE ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NUOVO AFFIDAMENTO CON GARA PUBBLICA AD EVIDENZA COMUNITARIA. INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI ESTE.

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di dicembre alle ore 21:30, presso la sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

PASQUALIN CLAUDIO Presente

BERNARDINELLO RICCARDO Presente

TEZZON CRISTIANO Presente

BUSIN MAURIZIO Presente

DACOME MICHELA Presente

ALBERTI GIORGIO Assente

COLTURATO SANDRA Presente

STEVANELLA SOFIA Presente

FERRAZIN LUCA Presente

VALMORBIDA MAURO Presente

ZIGGIOTTO EGIDIO Presente

BONIOLO DANIELE Presente

GATTO MORENO Presente

Totali Presenti 12, Assenti 1

Partecipa, il Segretario Comunale Dott. ROMEI ACHILLE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Rag. PASQUALIN CLAUDIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: COLTURATO SANDRA FERRAZIN LUCA GATTO MORENO invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, iscritto al nr. 5 dell’ordine del giorno.

COMUNE DI

CASTELBALDO

Page 2: COMUNE DI DELIBERAZIONE 49 CASTELBALDO COPIA · DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 3 COMUNE DI CASTELBALDO Tenuto conto che: • la Soc. Italgas era in possesso dei requisiti

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 2 COMUNE DI CASTELBALDO

Delibera n.49 del 30.12.2010 OGGETTO: DLGS 164/2000, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE. PESA D’ATTO DEL TERMINE DELLA CONCESSIONE ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER NUOVO AFFIDAMENTO CON GARA PUBBLICA AD EVIDENZA COMUNITARIA. INDIRIZZO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI ESTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Soc. Italgas S.p.A. è concessionaria con diritto di esclusiva del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Castelbaldo in forza dell’originario contratto di concessione rep. n° 7 del 29 gennaio 1988 (consorzio del Montagnanese/Metano Città s.p.a.) nel quale veniva fissata in origine la naturale scadenza decorso un periodo che viene che viene fissato dal primo mese dal primo mese successivo alla prima erogazione, e successivo all’atto di proroga rep. n° 1471 del 16 marzo 2009 e che pertanto il termine naturale della durata della concessione sarebbe il 31/12/2012; Uditi i seguenti interventi:

- Del Sindaco il quale illustra la precedente convenzione deliberata con il Comune di Montagnana capofila con quota spese a carico di Castelbaldo di € 3.400,00, è stato successivamente deciso di mettersi assieme con ulteriori comuni ed Este capofila, per ottenere risultati migliori, non ci saranno problemi per la convenzione in atto, anzi dovrebbero esserci ulteriori benefici.

- Del cons. Ziggiotto il quale si dice soddisfatto che finalmente sono arrivati alla convenzione anche altri Comuni maggiori, fa piacetre vedere che quanto fatto già un anno fa da Castelbaldo è ora proseguito anche dagli altri Comuni. Ringrazia il Segreterio che ha perfezionato il contratto tra il Comune di Castelbaldo ed Italgas garantendo l’introito di € 20.000 oltre IVA.

Richiamati: • il Dlgs 164/00 in attuazione della direttiva comunitaria 98/30/CE come sostituita dalle successive

2003/55/CE e 2009/73/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas ai sensi dell’art. 41 L. 17/05/1998 n° 144 con il quale vengono disciplinati, in attuazione degli artt. 14, 15 e 16 le attività di distribuzione ed in particolare il regime transitorio base fissato in anni cinque a decorrere dal 31/12/2000;

• l’art. 1 comma 69 della L. 239/2004 che, a discrezione del concedente e previo avvio del procedimento, estende il periodo transitorio fino al 31/12/2007 con facoltà di un ulteriore anno di proroga qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

• l’art. 23 del DL 273/2005 convertito con L. 51/2006 che sposta ulteriormente il termine del periodo transitorio al 31/12/2007 ovvero al 31/12/2009 qualora in presenza di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 15 lett. a, b, c del Dlgs 164/00, assorbite ope legis tutte le precedenti proroghe, con possibilità per un’ulteriore anno ma solo per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

• l’art. 46 bis del DL 157/2007 convertito con L 222/2007 e successivamente modificato con L 244/2007 circa l’istituzione di un innovativo canone a favore del comune concedente, nonché le misure di incentivazione a favore degli enti locali per procedere alle gare in forma associata attraverso la creazione di ambiti territoriali ottimali, ex artt. 24 e 30 T.U.O.E.L.;

• la L 99/2009 nel modificare il comma 1 dell’art. 23 bis del DL 112/2008 (disciplina generale in materia di servizi pubblici a rilevanza economica), riporta alle specifiche norme di settore la materia della distribuzione del gas, ovvero al Dlgs 164/00, L 239/2004, L 51/2006. Tale disposizione viene confermata dall’art. 15 del Dl 135/2009 convertito con L 166/2009 la quale rinvia al 31/12/2012 la definizione degli ambiti territoriali minimi per l’indizione “facoltativa e incentivante” delle gare in forma associata.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 3 COMUNE DI CASTELBALDO

Tenuto conto che: • la Soc. Italgas era in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 lett. b e c del Dlgs 164/00 e che pertanto il

termine ultimo del periodo transitorio della concessione in essere, considerato l’automatismo del prolungamento di cui all’art. 23 L. 51/2006, non potrà eccedere il 31/12/2009, salvo la possibilità di prorogare ulteriormente fino al 31/12/2010 per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

• il comma 4 dell’art. 46 bis di cui sopra prevede “a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al nuovo affidamento i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni per la distribuzione del gas fino al 10% del vincolo ricavi della distribuzione VRD (ora VRT) di cui alla ARG/gas 237/2000 e s. m. i. , in particolare l’art. 59 del RTDG ARG/gas 159/2008 per quanto riguarda le modalità di riconoscimento di tale minimo canone in attesa delle gare in forma associata, destinando prioritariamente tali risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativa ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce più deboli delle utenze.

• si sono svolti incontri fra l’Amministrazione comunale ed i rappresentanti della Soc. Italgas al fine di valutare concordemente e compiutamente la situazione degli impianti e delle reti, nonché per una possibile concessione o estensione di un breve periodo di proroga;

• da tali incontri sono emersi elementi tali da consentire la possibilità di una breve proroga della concessione al 31/12/2012 a fronte di opere di estensione del servizio nonché di un canone corrispettivo.

Evidenziato che: • a tutt’oggi non sono stati istituiti gli ambiti di cui al citato comma 2 dell’art. 46 bis, comma 26 art. 30 L

99/2009, art. 15 DL 135/09 convertito con modificazioni in L 166/2009 per lo svolgimento delle gare e neppure le misure per l’incentivazione relativamente alle operazioni di aggregazione;

• l’art. 14 comma 7 del Dlgs 164/00 impone ai comuni l’obbligo di avviare la procedura per la gara almeno un anno prima della scadenza del periodo transitorio legale in modo di evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio;

• la riforma introdotta dal Dlgs 164/2000 è orientata verso l’introduzione di elementi concorrenziali in coerenza con il generale processo di liberalizzazione del settore del gas naturale.

Ritenuto che: • è opportuno conseguire una gestione unitaria in associazione con il comune capofila di Este - nonché

eventuali comuni contermini attualmente coinvolti dalle originarie convenzioni e costituenti unico bacino di reti interconnesse - già dalle fasi iniziali per l’indizione della gara del servizio di distribuzione oggetto di nuovo affidamento con correlata necessità di specifici istituti amministrativi finalizzati alla valutazione congiunta degli aspetti tecnici e patrimoniali dei cespiti di relativa località comunale;

• sarà necessario provvedere alla valutazione tecnica, ovvero alla stima industriale dell’impianto nel suo complesso in funzione della determinazione del valore residuo da corrispondersi al gestore uscente, valore da indicarsi nel bando di gara ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 164/00, ed a tal fine è necessario ottenere dal gestore lo stato di consistenza fisica, patrimoniale ovvero degli ammortamenti fino ad oggi effettuati sugli impianti come stabilito nello stesso Dlgs e giurisprudenza citata;

• è necessario comunicare al gestore uscente l’avvio del procedimento finalizzato alla determinazione in contraddittorio del valore residuo dei cespiti costituenti l’impianto di distribuzione nel territorio comunale, nonché l’esame della relativa documentazione tecnica e sopralluogo;

• trattandosi di servizio pubblico, comunque, il gestore attuale sarà obbligato a continuare il servizio in via ordinaria fino alla data del nuovo affidamento (art 14 co. 7 Dlgs 164/00).

• Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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DELIBERA • le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; • di prendere atto che il termine del periodo transitorio originariamente previsto dal Dlgs 164/00 e come

modificato dai successivi provvedimenti richiamati (art. 46 bis DL 159/2007 conv. con modif. con L. 222/2007 - Art. 2 comma 175 L 244/2007 - Art 30 comma 26 L. 99/2009 - Art. 15 DL 135 conv. con modif. L 166/2009) è stato prorogato al 31/12/2012 in forza dell’atto aggiuntivo 1471 del 16 marzo 2009;

• di avviare comunque il procedimento per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nel territorio comunale in forma associata con il comune capofila di Este previo procedura competitiva a evidenza comunitaria, fermo restando che il subentro, nuovo gestore e nuovo contratto di servizio, è rimandato a decorrere dal 01/01/2013;

• di delegare ai settori interessati del Comune di Este, in qualità di soggetto capofila e centrale di committenza, le funzioni inerenti la gestione associata delle procedure di gara ed il relativo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei comuni interessati;

• di approvare lo schema di contratto di servizio assorbente il contratto di convenzione come allegato e composto da 34 articoli. – Allegato “B”;

• di approvare lo schema di convenzione di funzione fra i comuni associati - allegato “C” - e contestualmente delegare i settori interessati del Comune di Este in qualità di soggetto capofila e centrale di committenza le funzioni inerenti la gestione delle procedure di gara ed il relativo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dei comuni interessati;

• di comunicare il presente provvedimento alla concessionaria Soc. Italgas S.p.A tramite il responsabile che viene individuato, precisando che costituisce avvio della procedura di gara ai sensi dell’art. 14 comma 7 Dlgs 164/00;

• di demandare al responsabile del servizio di ragioneria l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’ente capofila, determinando le quote di competenza dei singoli comuni, relativamente ai costi da sostenere per l’effettuazione della gara in forma associata.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0, astenuti n. 4 (Valmorbida, Ziggiotto, Boniolo, Gatto), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti. Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134., IV° comma, del D. Lgs 267/2000.

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(All. “B” delibera C.C. n° 49 del 30/12/2010)

(versione secondo all. A delibera AEEG n° 55/04). Prot. N° ……………… del …………. CCOONNTTRRAATTTTOO DDII SSEERRVVIIZZIIOO AASSSSOORRBBEENNTTEE IILL CCOONNTTRRAATTTTOO DDII CCOONNCCEESSSSIIOONNEE PPEERR LLOO

SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’ DDII DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE EE MMIISSUURRAA DDEELL GGAASS NNAATTUURRAALLEE

NNEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO DDEEII CCOOMMUUNNII AASSSSOOCCIIAATTII DDII EESSTTEE,, BBAAOONNEE,, OOSSPPEEDDAALLEETTTTOO

EEUUGGAANNEEOO ((PPDD)) CCAASSTTEELLBBAALLDDOO EE AALLTTRRII AAII SSEENNSSII DDEELLLL’’AARRTT.. 1144 DDEELL DD..LLGGSS

116644//22000000..

CCaatt.. 2277 aallll.. XXVVII bb.. CCoodd.. CCIIGG …………………………

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA TRA:

- il Comune capofila delegato di Este rappresentato dal Responsabile Unico del

Procedimento, Area III, LL PP, ing. Picello Roberto;

- la Società ………………………………., Gestore subentrante per il servizio di distribuzione e misura del gas metano con sede in …………………, in persona del legale rappresentante ing. …………….……….come da procura speciale ………………

Premesso che:

� ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: Dlgs 164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso Dlgs;

� con delibera …………, il Comune di Este, in nome e per conto dei comuni associati, giuste deliberazioni n°……… del comune di…………, n° …………… del comune di ……….., n° …….. del comune di ……………….., n° …………………. ha deciso di procedere all’affidamento del servizio nel comprensorio mediante gara pubblica ad evidenza comunitaria, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, per il servizio di distribuzione del gas naturale;

� i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, saranno esercitati dal delegato Comune di Este, con le modalità previste nel presente contratto di servizio;

� con la medesima delibera di cui al precedente alinea, il Comune di Este ha altresì approvato il presente contratto di servizio redatto sulla base dello schema di contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG n° 55/2004), analogamente gli altri Comuni associati;

CCIITTTTAA’’ DDII EESSTTEE

(Provincia di Padova) Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este

centralino 0429/617511 - fax 0429/600632

C.F. - P.I. 00647320282

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 6 COMUNE DI CASTELBALDO

� con rispettive delibere di G.C. i Comuni associati hanno altresì approvato gli atti ed i documenti relativi alle procedure di gara;

� il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino principalmente nell’offerta economica, nel piano industriale nonché sulla qualità e sicurezza del servizio svolto;

� il bando di gara prevede che il piano industriale contenga criteri vincolanti e/o

automatici per l’estensione delle reti in funzione dell’urbanizzazione del territorio, del numero dei richiedenti l’allacciamento, nonché le condizioni tecnico-economiche per gli allacciamenti;

� sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Este, con delibera …..………, ha aggiudicato la gara alla Società ………………………….. S.p.A.”, ed ha affidato alla medesima l’esercizio del servizio di distribuzione e misura del gas naturale nell’intero territorio dei comuni associati costituenti ambito ottimale sovracomunale, come delimitato nella planimetria di cui all’allegato ……….…...;

� la Società ……………………, presa visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non ha riscontrato difformità tra questi e gli stati di consistenza per località comunale, come riportato negli allegati x/a, x/b ……...;

� la Società ………………., in data…………, ha prestato le garanzie richieste nel bando di gara;

� la Società …………………, in data …………, ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara;

si conviene e stipula quanto segue.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1 Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2 Bando di gara è il bando di gara, approvato dal Comune di Este, con delibera G.C. n°………, per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas.

3 Cartografia è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione nel territorio, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1:2000.

4 Codice di rete è il codice (contratto) di accesso alla rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 - come modificato dalle deliberazioni n° 108/06, n° 247/07, n° 324/07, ARG/gas 128/09 e ARG/gas 193/09.

5 Contratto di servizio è il contratto che regola i rapporti e sostituisce le precedenti nei singoli comuni associati.

6 Contratto di concessione è il contratto che regola la nuova concessione nel periodo di affidamento.

7 Decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in attuazione della direttiva europea 98/30/CE, norme che introducono la liberalizzazione.

8 Gestore è la società concessionaria o affidataria del servizio di distribuzione e misura del gas;

9 Utente del servizio di distribuzione è l’utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 7 COMUNE DI CASTELBALDO

10 Cliente finale è il consumatore che acquista il gas per uso proprio con contratto di fornitura o contratto di vendita.

11 Intervento di sviluppo è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza.

12 Manutenzione ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività.

13 Manutenzione straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell’attività.

14 Offerta è la proposta sulla base della quale alla società ….ABC….. è stato affidato il servizio di distribuzione di gas, comprendente l’offerta economica e il piano industriale, nonché indici sulla qualità e sicurezza del servizio svolto.

15 Parti sono il committente Titolare delegato dai comuni associati ed il Gestore.

16 Piano industriale è l’insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell’offerta tecnica di base.

17 Servizio è l’insieme delle prestazioni d'opera di distribuzione e misura del gas, inteso come il trasporto di gas naturale, dal punto di consegna SNAM Rete Gas, attraverso reti di gasdotti locali per la distribuzione fino alla consegna al misuratore dei clienti finali.

18 Stato di consistenza è l’insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e messa in servizio, delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal Titolare ed allegati al presente contratto di servizio.

19 Titolare è il Committente e capofila Comune di Este per conto dei comuni associati.

Comitato per la Gestione è composto, per la parte del Titolare, da un rappresentante per ogni comune associato allo scopo di effettuare gli indirizzi e le verifiche al servizio della distribuzione e misura del gas naturale.

Articolo 2

Oggetto e particolari del contratto

2.1 Le premesse, gli allegati e l’offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

2.2 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione

dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01; esso si estende alle attività di misura dei punti di riconsegna (PdR) come da deliberazioni ARG/gas 69/2009 e regolazione tariffaria RTDG di cui alla ARG/gas 159/2008.

2.3 Il contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra Titolare e Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Este, Baone, Ospedaletto Euganeo, Castelbaldo, …………….

(PD).

2.4 Il presente contratto non può essere ceduto a terzi senza il consenso del Titolare. Il

Gestore potrà addivenire a fusioni od incorporazioni con altre Società, nel rispetto

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 8 COMUNE DI CASTELBALDO

delle vigenti disposizioni di legge, purché l’assetto patrimoniale e tecnico non subisca

detrimenti o peggioramenti.

2.5 Il Titolare affida al Gestore l’attività di distribuzione del gas naturale per uso

domestico, industriale, artigianale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito. Il Gestore assume pertanto la qualifica di incaricato al trattamento dei dati sensibili e personali per quanto strettamente

necessario allo svolgimento del servizio ai sensi della L 196/03 (ex L 675/96 cd privacy)

2.6 L’affidamento è dato al Gestore con diritto di esclusiva per la distribuzione del gas

naturale mediante tubazioni nel territorio di cui sopra. Il servizio prevede il compimento di tutte le attività ed operazioni necessarie e funzionali alla distribuzione di gas naturale ai clienti finali, attraverso le reti e gli impianti nel

territorio comunale. A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio verrà concesso dal Titolare al Gestore per tutto il periodo di gestione. Il

Gestore avrà facoltà di estendere il servizio dagli impianti in gestione nei territori di Comuni o frazioni di Comuni viciniori, purché ciò non costituisca detrimento del servizio per il Titolare, e comunque nel rispetto di quanto stabilito nei successivi

articoli. Per il caso di riscatto il Titolare non risponderà di danni connessi a tale situazione.

Articolo 3

Corrispettivo per l’affidamento del servizio

3.1 Il corrispettivo per l’affidamento del servizio, previsto al punto 5.3.1 del disciplinare, quale risulta dall’offerta economica all. E (canoni comunali), è complessivamente fissato in .… % delle componenti tariffarie. remunerazione del capitale investito (netto) e dell’ammortamento (lordo) nei cespiti di località, t DIS capex e t MIS capex, per il numero di PdR attivi, corrispondente per il primo anno ad .. ……Euro per il comune di ……….., ad .. ……Euro per il comune di …………., ad .. ……Euro per il comune di ………..., ad Euro ……….. ed è versato dal Gestore al Titolare in 2 (due) rate semestrali al 31/07 e 28/02 di ogni anno.

3.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fatture da parte dei Comuni associati. Il mancato pagamento di 2 rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1.

3.3 L’importo del corrispettivo di cui al punto 3.1, è valido per l’anno 2011 ed è soggetto ad IVA secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento, nonché ad aggiornamento annuale calcolato applicando la stessa percentuale, di cui al punto 3.1, adeguata dal Gestore in occasione delle revisioni tariffarie come assentito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’adeguamento del corrispettivo decorrerà dal primo gennaio dell’anno successivo alle variazioni tariffarie.

3.4 Nel caso in cui il primo e l’ultimo anno contrattuale non presentino dodici mesi completi di esercizio, il valore del corrispettivo annuo verrà ridotto proporzionalmente agli effettivi giorni di gestione prestati.

NOTA: Rif. art. 5.3 del Disciplinare.” Gli importi relativi agli indennizzi pretesi dal Gestore uscente,

valori residui “al netto” desunti dalle stime industriali determinati dalla stessa Italgas, non sono

condivisi dalla centrale di committenza in quanto censurabili sotto il profilo del valore economico

residuo, della trasparenza, nonché del criterio di attribuzione della consistenza fisica tutta in capo al

Gestore, oneri ritenuti alquanto eccessivi ed in contrasto con i principi del pubblico interesse. Qualora non fosse possibile un accordo sulla quantificazione effettiva del corrispettivo valore industriale ed il Gestore uscente non accettasse l’offerta

reale proposta, il Titolare, sulla base delle proprie perizie di stima asseverate, anche a seguito dell’aggiudicazione, attiverà le necessarie azioni a

salvaguardia del pubblico interesse, non potendo per motivi di bilancio farsi carico di somme.

Nel caso in cui dal contenzioso venga a determinarsi un valore di indennizzo inferiore alle pretese del

Gestore uscente, il nuovo Gestore che si aggiudicherà la concessione del servizio accollandosi

(provvisoriamente) tutti gli oneri di rimborso, sarà di conseguenza tenuto ad incrementare il

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 9 COMUNE DI CASTELBALDO

corrispettivo canone di cui all’offerta economica a favore dei rispettivi comuni, in funzione e nella

misura delle differenze accertate a seguito delle pronunce del giudice ordinario. Le minori somme di

indennizzo saranno perciò a favore (restituite) del Gestore subentrante che le aveva anticipate.

Articolo 4

Principi generali e obblighi di servizio pubblico

4.1 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del Titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità in ordine allo svolgimento del servizio, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

4.2 Il Gestore è tenuto a fornirsi di adeguato programma di manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti, da intendersi integrativo alle disposizioni di cui alla RQDG, ARG/gas 120/08.

4.3 Il Titolare, ovvero il Comitato per la Gestione, potrà effettuare i pertinenti controlli al sistema distribuzione e misura al fine di metterne in evidenza i livelli di qualità e sicurezza dei servizi erogati. Tali verifiche mirano prevalentemente alla rilevazione della soddisfazione degli utenti, la gestione dei reclami ed il rapporto di comunicazione con i cittadini.

4.4 Il Gestore subentrante ha inoltre l’obbligo di:

a) a subentrare nelle obbligazioni e nei contratti pubblici e privati del concessionario uscente, relativamente allo svolgimento del servizio di distribuzione;

b) di aver corrisposto all’Italgas, Società Italiana per il Gas (Gestore uscente), la somma, ovvero fidejussione, di €. …..…….,00 oltre all’IVA quale valore residuo, indennizzo a stima industriale delle reti e degli impianti per il servizio di distribuzione gas nei comuni di Este, Baone, Ospedaletto Euganeo, ……….. come previsto al punto 5.3.1 del disciplinare;

c) ad assumere le spese necessarie per la stipula del contratto;

d) di aver presentato, cauzione definitiva pari a €. 3.000.000,00 (10%) nelle forme previste dalla normativa vigente (Dlgs 163/06 art. 113) e dagli atti di gara. La garanzia decorrerà dal giorno di stipula del presente contratto e sarà vincolata fino alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Titolare potrà avvalersi della cauzione in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di anticipazione sul risarcimento danni, nonché a rimborso delle somme che il Titolare stesso dovesse sostenere per colpa del Gestore. Nel caso di incameramento della cauzione da parte del Titolare, il Gestore sarà tenuto a reintegrarla. Il Titolare potrà incamerare la cauzione, in tutto o in parte, sia nel caso di esecuzione d’ufficio di opere di competenza del Gestore, sia nel caso di applicazione di penali. L’importo cauzionale dovrà essere adeguato ogni tre anni, secondo l’indice ISTAT, pubblicato sulla G.U. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

e) di aver stipulato una polizza assicurativa R.C. per danni agli impianti, all’esercizio degli stessi ed a terzi per un massimale minimo di €. 10.000.000,00 L’assicurazione dovrà coprire anche i rischi di esplosione e/o d’incendio delle cabine REMI e di 2° salto per il loro reale valore.

f) Versare annualmente al Titolare la somma di €. 1,20/PdR + IVA per l’incarico che il Titolare stesso e per conto dei comuni associati, affiderà ad un esperto nel settore in merito alle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione, controlli tecnici ed economici e tenuta dei distinti registri dei cespiti, come previsto al comma 1 art. 14 Dlgs 164/00 sulla conduzione del servizio. La somma, per ogni anno o frazione di anno di servizio verrà versata con le stesse cadenze di cui all’art. 3 e sarà aggiornata in base alle variazioni degli indici ISTAT. Il relativo pagamento avverrà dietro presentazione di fattura da parte dei comuni associati.

g) Realizzare nel corso della gestione eventuali ammodernamenti degli impianti esistenti in funzione della vetustà delle componenti in essere, di futuri incrementi dei consumi, nonché adeguare gli impianti medesimi alle normative di sicurezza e buona tecnica previa approvazione da parte del Titolare dei relativi progetti. Eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie nel corso della gestione, quali le sostituzioni di tratti di tubazioni, apparecchiature e strumentazioni non più rispondenti elle esigenze del servizio, nonché i potenziamenti ed i prolungamenti delle reti e degli impianti esistenti, volti ad assecondare gli sviluppi in edilizia nel territorio.

h) Realizzare i futuri allacciamenti alle utenze e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per utenza e della rete secondaria.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 10 COMUNE DI CASTELBALDO

i) Eseguire gratuitamente gli impianti di allacciamento alla rete del gas metano degli edifici di proprietà del Titolare adibiti a servizi pubblici, esistenti o di futura realizzazione su strade che sono o che saranno servite dalla rete di distribuzione, ivi compresi gli alloggi ATER o ERP.

l) Assicurare gratuitamente per gli edifici di cui al precedente punto i) l’assistenza tecnica qualificata, necessaria per la conversione delle apparecchiature all’utilizzo del gas metano.

m) Riconsegnare al Titolare, in buono stato di conservazione, tutti gli impianti in essere alla data di successiva scadenza del contratto.

n) Effettuare la devoluzione gratuita al Titolare dei seguenti impianti alla scadenza del contratto (12° anno) e precisamente:

1) tutti gli impianti realizzati dal Gestore con contributi degli utenti, del Titolare, ecc.;

2) tutti gli impianti realizzati dal Gestore per l’urbanizzazione di nuove lottizzazioni e pagati dai lottizzanti;

3) le opere, tutte o in parte, relative ai nuovi allacciamenti alle utenze, se pagati dal cliente;

Inoltre alla scadenza del contratto saranno ceduti al Titolare o ai comuni associati, da parte del Gestore ed a titolo oneroso per la sola parte non ancora ammortizzata, i seguenti cespiti:

1) le reti e gli impianti ivi comprese le manutenzioni straordinarie e le ristrutturazioni eseguite a totale cura e spese dal Gestore e preventivamente approvate dal Titolare;

2) i misuratori di utenza finanziati ed installati dal Gestore.

Per la determinazione del corrispettivo si farà riferimento al valore residuo degli ammortamenti come offerto in sede di gara e risultanti dal bilancio del Gestore uscente.

o) Istituire, fin dall’inizio dell’attività, un servizio ininterrotto di reperibilità e pronto intervento da parte del personale specializzato del Gestore, funzionante nell’arco di 24 ore, sia in giornata feriale che festiva.

p) Assicurare, al fine di una corretta e sicura gestione dei servizi nel territorio, un rapporto dipendenti numero di PdR attivi non inferiore a 1:2.000 (preferibilmente 1:1.500).

q) Corrispondere ai comuni associati il canone di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico sulla base delle norme e delle aliquote fissate dai rispettivi regolamenti Comunali (ex Dlgs 507/93) per l’istituzione del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche.

r) Assumere tutte le spese di contratto: tasse, imposte, bolli e diritti senza diritto a rivalsa nei confronti del Titolare.

4.5 Il Gestore, nel rapporto con la cittadinanza, si impegna al pieno rispetto dei principi fondamentali sull’erogazione dei servizi pubblici, dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27-01-1994 (carta del servizio), all’ottemperanza delle Delibere e delle linee guida dell’Autorità, nonché alla completa osservanza degli standard di qualità e sicurezza del servizio presentati in sede di affidamento della concessione (ARG/gas 120/2008 - TUDG). In attuazione del servizio affidato, il Gestore è inoltre obbligato a svolgere le seguenti prestazioni:

a) provvedere all’acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù volontaria delle aree private necessarie all’ampliamento della rete od al suo mantenimento in stato di efficienza.

b) fornire annualmente al Titolare l’aggiornamento degli schemi degli impianti, delle planimetrie delle reti e della loro consistenza tecnica-economica, su supporto cartaceo e/o informatico, con riferimento alla situazione di fatto al 31 dicembre dell’anno precedente al fine dell’aggiornamento dei registri di proprietà;

c) trasmettere al Titolare, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco aggiornato dei clienti allacciati e risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente;

d) osservare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. (ex 626/1994 e 494/1996 per i cantieri);

f) munirsi entro il primo anno di durata della concessione, se mancante, della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9.001/2000 da mantenersi fino alla scadenza del contratto e, preferibilmente, delle EMAS 14.001/1996 e BS OHSAS 18.001/1999 per una gestione integrata dei sistemi di qualità, ambiente, sicurezza;

g) tenere sollevato il Titolare da ogni responsabilità e danno che derivasse a terzi in dipendenza del servizio o

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 11 COMUNE DI CASTELBALDO

conseguenza del presente contratto.

Resta esplicitamente stabilito che il Gestore rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione oggetto del presente contratto, essendo completamente sollevata l’Amministrazione Comunale e i funzionari ad essa dipendenti;

Articolo 5

Obiettivi generali del servizio

5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;

b) garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità, l’accesso paritario indiscriminato a tutti gli utenti e soggetti autorizzati;

c) promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell’ambiente.

Articolo 6

Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto

6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Titolare consegna al Gestore il possesso delle reti e degli impianti riguardanti il servizio di distribuzione del gas nel territorio dei comuni associati.

6.2 Il Gestore prenderà formalmente in consegna la rete di distribuzione del gas metano del Titolare a partire dalle ore 12:00 del giorno …….. /2011, così come indicato in premessa e così come riportato nel verbale di consegna degli impianti. Nel periodo

transitorio intercorrente fra la sottoscrizione della presente convenzione e la consegna effettiva degli impianti, onde evitare l’interruzione del servizio, le parti, all’occorrenza, si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per le reciproche

competenze.

6.3 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati

dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale deve essere sottoscritto entro 3 (tre) giorni dal termine delle operazioni di consegna.

6.4 La durata del contratto è fissata in anni 12 (dodici), decorrenti dalla sottoscrizione del

verbale di consegna delle reti e gli impianti a norma del precedente comma.

6.5 Dopo la scadenza del contratto, il Gestore garantisce comunque la continuità del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino alla data di consegna delle

reti e degli impianti al Gestore subentrante (cfr art. 14 comma 7 Dlgs 164/00).

6.6 Fatte salve diverse disposizioni legislative la durata dell’affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi

eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, tumulti e così via) accertate e riconosciute tra le parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alle straordinarie sospensioni.

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PARTE II

RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

Articolo 7

Aggiornamento dello stato di consistenza

7.1 Con cadenza annuale dalla data di cui al comma 6.3, il Gestore trasmette al Titolare le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo e/o potenziamento delle reti e degli impianti.

7.2 In caso di contestazioni relative all’aggiornamento o alla proprietà dello stato di consistenza distintamente fra concedente e concessionario si procede ai sensi del comma 31.1.

Articolo 8

Interventi di sviluppo previsti nel piano industriale

8.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di sviluppo delle reti e degli impianti previsti, accordati nel piano di sviluppo e costituenti l’offerta tecnica della gara. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al Titolare alle condizioni previste. In particolare al Gestore spetterà un indennizzo dei cespiti realizzati da determinarsi con riferimento ai ratei di ammortamento di cui all’offerta, tenuto conto della vita utile come stabilito dall’AEEG, accertata infine la rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza vigenti.

8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti, in particolare il DM 16/04/08 e le collegate norme UNI CIG 10576.

8.3 Entro tre mesi dalla data di cui al comma 6.3, e successivamente con cadenza annuale, il Gestore comunica al Titolare il programma degli interventi da realizzare nel corso dell’anno, con l’indicazione dei previsti tempi di esecuzione, nonché dell’impegno di spesa preventivato.

8.4 Con la medesima cadenza, il Gestore comunica al Titolare gli interventi realizzati nel corso dell’anno precedente, nonché il rendiconto delle spese sostenute.

Articolo 9

Realizzazione di ulteriori interventi di sviluppo

9.1 Il Gestore, al di fuori dell’obbligo di posare nuove tubazione in rapporto 10 metri per ogni utente richiedente, può proporre al Titolare la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche.

9.2 Qualora il Titolare ravvisi la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale oggetto di gara, invita il Gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta contenente gli elementi di cui al comma 9.1.

9.3 Il Titolare valuta l’adeguatezza delle proposte di cui ai commi 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal Gestore ogni elemento utile alla ponderata valutazione anche in considerazione dell’impatto degli investimenti sulle successive tariffe di riferimento.

9.4 Il Titolare può rigettare la proposta del Gestore fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.

9.5 Se il Gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il Titolare può procedere ai sensi del comma 31.1.

9.6 Per l'estensione della rete del gas in aree di lottizzazione, il Titolare, ovvero i comuni associati, prescriverà ai lottizzanti di definire in fase di progettazione con il Gestore la posizione delle condotte

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 13 COMUNE DI CASTELBALDO

e, per quanto possibile, quella degli allacciamenti. In ogni caso, la stesura del binder e del tappetino di usura da parte dei lottizzanti, dovrà avvenire solo dopo l'esecuzione degli allacciamenti, previo benestare del Titolare o dei comuni associati. Le spese per l’estensione della rete del gas in corso di sviluppi urbanistici rappresentano oneri di urbanizzazione primaria e pertanto sono sempre a carico del soggetto proprietario dell’area interessata. In tal caso la proprietà di tali nuove estensioni rete sarà, dopo il collaudo, da trasferirsi al comune a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione. Al Gestore il comune concederà di seguito il comodato gratuito per il servizio.

9.7 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al Titolare alle condizioni previste dall’offerta.

9.8 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 8.2 e 8.4.

9.9 Il Gestore sarà obbligato, per ogni intervento, e qualora necessiti, di assicurare il transito lungo le strade ed i marciapiedi interessati dalla esecuzione dei lavori di scavo e ripristino, assumendosi gli oneri relativi alla segnaletica diurna e notturna. Sono sempre e comunque fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza approvate con il novo codice della strada.

Articolo 10 Interventi di manutenzione

10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi,

tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti esistenti nonché previsti nel piano industriale.

10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con

cadenza annuale, il Gestore comunica al Titolare il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi nel corso dell’anno, con evidenza degli interventi che potrebbero comportare la sospensione totale o parziale

dell’erogazione del servizio, e l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione.

10.3 Il Gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non

previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e continuità del servizio.

10.4 Con la cadenza di cui al comma 10.2, il Gestore comunica al Titolare gli interventi di

manutenzione realizzati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o

parziale del servizio.

10.5 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica il comma 8.2.

Articolo 11

Appalti a terzi

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11.1 Tramite specifici contratti il Gestore può avvalersi di terzi, individuati alla stregua

della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l’esecuzione materiale di opere edili e/o meccaniche, servizi e forniture.

11.2 Per le prestazioni relative alle opere di cui al precedente alinea il Gestore per, l’affidamento a terzi, applicherà l’elenco prezzi generale, aggiornato ed adeguato con il mutare del tempo e del mercato.

11.3. Il Gestore dovrà prescrivere ai soggetti appaltatori il rispetto delle proprie specifiche tecniche le quali dovranno in ogni caso armonizzarsi con le regole di settore, comprese le norme UNI - CIG.

11.4 Il Gestore si impegna inoltre di osservare il principio della non discriminazione nei confronti di soggetti appartenenti agli stati membri della Comunità Europea.

Articolo 12

Obblighi di informazione e di collaborazione

12.1 Il Titolare assicura al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

12.2 Nei limiti delle sue competenze, il Titolare assicura al Gestore ogni fattiva collaborazione nell’ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di sviluppo.

12.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Titolare comunica al Gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

12.4 Il Gestore assicura al Titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio.

12.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e successivamente con cadenza annuale, il Gestore invia al Titolare una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell’anno, nonché degli utenti e numero di PdR interessati del servizio.

12.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all’esercizio delle reciproche competenze.

12.7 Il Gestore potrà stipulare accordi con altri gestori ai quali sia già stato regolarmente affidato, per ovvi motivi economici e di conveniente sconfinamento da un contiguo comune, il servizio in piccole porzioni del territorio del Titolare. Tali accordi debbono almeno prevedere:

a) obblighi di informazione reciproca, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di sviluppo e, in quanto necessario alla sicurezza delle reti e degli impianti, alla realizzazione degli interventi di manutenzione;

b) obblighi di cooperazione reciproca, ai fini del raggiungimento degli stessi livelli qualitativi e di sicurezza nella gestione del servizio su tutto il territorio comunale.

12.8 Per le finalità di cui ai precedenti alinea fra le parti viene istituito un Comitato per la Gestione, composto da un rappresentante per ogni Comune, al fine di formulare indicazioni, osservazioni e monitorare lo stato di avanzamento degli impegni assunti con il piano industriale, lo sviluppo delle reti anche a seguito di successivi accordi imposti da nuovi strumenti urbanistici. I componenti si riuniranno in via ordinaria almeno due volte all’anno previo richiesta del Titolare o del Gestore da inoltrarsi almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I

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Disposizioni generali

Articolo 13

Disposizioni generali

13.1 Il Gestore si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, gas naturale (metano tal quale) il cui potere calorifico sarà quello del metano consegnato da SNAM Rete Gas .

13.2 Il potere calorifico di riferimento del metano sarà pari a 9,2 Mcal/mc (38,52 MJ - 10,7 kWatt ) per metro cubo standard (15 °C e 1.013 hPa). Le tariffe di distribuzione del gas saranno commisurate al potere calorifico “convenzionale” così come stabilito dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n° 237/00 e seguenti.

13.3 La pressione di distribuzione del gas, normalmente compresa fra 20 e 25 hPa, misurata presso le utenze dovrà essere tale da soddisfare le prescrizioni degli apparecchi utilizzatori costruiti secondo le norme UNI-CIG per il gas distribuito.

13.4 Qualora esigenze tecniche lo consigliassero, il Gestore potrà distribuire altri tipi di gas di qualsiasi origine e natura e sarà libero di adottare altri processi o sistemi di distribuzione. In tal caso il Gestore dovrà comunicare al Titolare le caratteristiche del nuovo tipo di combustibile che dovranno essere tali da soddisfare le esigenze del servizio ed ottenere dal medesimo il relativo consenso.

13.5 Le modalità di svolgimento del servizio sono, in particolare, disciplinate dai provvedimenti dell’Autorità in materia di:

a) sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e misura del gas;

b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;

c) tariffe di riferimento e tariffe obbligatorie nei regimi ordinario o individuale per l’erogazione del servizio;

d) condizioni di accesso alle reti per le società di vendita e di erogazione del servizio per i clienti;

13.6 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 13.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete di cui al successivo art. 14.

13.7 Prima di dar corso a qualsiasi altra opera di sottoservizi l’impresa, che per conto dei comuni associati abbia assunto l’appalto, al fine di evitare danneggiamenti alle condotte che potrebbero imporre anche la sospensione del servizio, sarà obbligata ad acquisire presso gli uffici dello stesso Gestore le opportune informazioni (distanze, profondità di posa ecc.) prima di iniziare qualsiasi scavo. I comuni associati nei loro capitolati devono prescrivere tale obbligo a totale cura e spese del soggetto appaltatore di altri sottoservizi, sollevando il Titolare da ogni responsabilità a riguardo. I comuni associati restano obbligati a comunicare al Gestore eventuali variazioni di quote altimetriche che potrebbero alterare le condizioni posa delle condotte e/o compromettere il rispetto delle norme di sicurezza.

13.8 Nei limiti delle disposizioni richiamate, il Gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché di quanto previsto nell’offerta.

Articolo 14

Codice di rete

14.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al comma 6.2, il Gestore trasmette all’Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell’offerta e delle specificità della gestione e degli impianti. Lo stesso codice di rete sarà conforme lo schema base modificato di cui all’all. 2, deliberazioni AEEG 108/06, 324/07, ARG/gas 128/09 e 193/09.

14.2 Il Gestore trasmette al Titolare, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all’Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.

14.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Titolare può presentare al Gestore le proprie osservazioni.

14.4 Se il Gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal Titolare, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.

14.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

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Sezione II

Allacciamento ai clienti finali

Articolo 15

Presa di derivazione dalla rete di distribuzione

15.1 Il Gestore realizza le opere necessarie all’allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri definiti dall’Autorità e dalle norme tecniche impartite dal legislatore. Le condizioni ed i criteri tecnico-economici per l’attuazione delle opere di allacciamento ai clienti finali fino alla misura sono inoltre stabilite nell’elenco generale dei prezzi e nel disciplinare.

15.2 Salvo quanto previsto all’articolo 23, il Gestore ha l’obbligo di allacciare alla rete dallo stesso gestita, chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consentano e le opere necessarie all’allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 15.1

15.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il Gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente stesso si impegni a sostenere economicamente la realizzazione delle opere eccedenti la normale presa di derivazione, ovvero quei lavori straordinari che si rendessero necessari.

15.4 Il Gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l’estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l’allacciamento.

15.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al Titolare entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell’Autorità.

15.6 Relativamente al piano di adeguamento e sostituzione dei gruppi di misura al fine di poter introdurre dispositivi di telelettura, telegestione e/o sistemi correttivi di pressione e temperatura per i P.d.R. di cui alla ARG/gas 155/2008, il Gestore è tenuto a comunicare al cliente dell’iniziativa in corso secondo il disposto di cui all’art. 12 dell’All. A, nonché fornire informazioni a riguardo. L’utente è tenuto a sottoscrivere un verbale predisposto dal Gestore al fine di un riscontro dei consumi rilevati al momento della sostituzione del misuratore. I costi relativi ad eventuali spostamenti o modifiche che si rendessero necessarie ai gruppi di misura non dovranno comportare alcun onere o addebito a carico degli utenti.

Articolo 16

Allacciamento su richiesta del Titolare per motivi di opportunità

16.1 Tutte le opere di allacciamento, fino al misuratore compreso, saranno realizzate dal Gestore o da imprese da esso autorizzate mediante regolare appalto. Per i rapporti fra il Gestore ed i clienti finali si rinvia al “Regolamento per il servizio di distribuzione e misura del gas metano ai clienti finali nel mercato libero”.

16.2 Il Titolare può chiedere al Gestore che abbia rifiutato di allacciare un qualsiasi cliente finale ai sensi dell’articolo 15, di procedere a proprio carico all’allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini del sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale.

16.3 Il Gestore può rifiutare di procedere all’allacciamento richiesto ai sensi del comma 16.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il Gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del Titolare di procedere ai sensi del comma 31.1.

Sezione III

Rapporti con gli utenti

Articolo 17

Principi generali in materia di accesso al servizio

17.1 Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 17 COMUNE DI CASTELBALDO

definite dall’Autorità, nonché dalle direttive Comunitarie in materia.

17.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il Gestore può rifiutare l’accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l’accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il Gestore è già soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo “take or pay” sottoscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

17.3 Salvo quanto previsto al comma 13.1, il Gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

17.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità. Del rifiuto il Gestore dà contestuale comunicazione all’Autorità, al Titolare, al Ministro delle attività produttive ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.).

Articolo 18

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

18.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente (Società di vendita) al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente (altra Società di vendita), il Gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall’Autorità.

18.2 E’ vietata qualsiasi intesa tra il Gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

18.3 Al fine di consentire l’accesso al servizio all’utente nell’ipotesi di cui al comma 18.1, il Gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell’Autorità.

Articolo 19

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

19.1 Al fine di consentire l’accesso al servizio all’utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il Gestore si coordina con l’impresa di trasporto interessata.

Articolo 20

Erogazione del servizio

20.1 Il Gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell’offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall’Autorità.

20.2 Fino all’entrata in vigore del codice di rete di cui all’articolo 14, il Gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l’erogazione del servizio. Il Gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il Gestore stesso. L’inadempimento di quest’ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 28.

20.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l’erogazione del servizio è stata sospesa.

20.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora l’utente che abbia avuto l’accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il Gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente. Quest’ultima disposizione non si applica all’ipotesi in cui l’utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

20.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 20.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l’utente che abbia avuto l’accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il Gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la disponibilità della fornitura.

20.6 Ai fini di cui ai commi 20.4 e 20.5, il Gestore si coordina con l’impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il Gestore può anche:

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a) richiedere al Ministro delle attività produttive l’autorizzazione alla vendita di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Articolo 21

Condizioni economiche per l’erogazione del servizio

21.1 Per l’erogazione del servizio, il Gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell’Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall’Autorità.

21.2 L’offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 28.1. Il Titolare si riserva di verificare la congruenza dei dati riportati nei relativi documenti, in particolare le determinazione del capitale investito netto e degli ammortamenti residui.

21.3 Il Gestore comunica al Titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 21.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il Titolare può chiedere al Gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli. In caso di inerzia, il Titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al Gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.

21.4 Il Gestore comunica al Titolare eventuali variazioni di carattere straordinario intervenute nell’ambito tariffario (tariffe obbligatorie, altre componenti o addizionali CCSE) nel quale è compreso il territorio oggetto del presente contratto di servizio.

21.5 Il Titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

21.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal Gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti e percepiti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell’Autorità di cui al precedente comma 13.5, lettera c), il Gestore ne dà immediata comunicazione al Titolare.

21.7 Nel caso previsto dal comma 21.6, il Titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui al comma 29.1.

Sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 22

Livelli di sicurezza

22.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell’offerta.

Articolo 23

Attività di accertamento in materia di sicurezza degli impianti

23.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall’Autorità (Delib. 40/2004 e s.m.i.) e delle disposizioni di cui al presente articolo.

23.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui al comma 23.1, il Gestore comunica al Titolare l’elenco degli accertamenti effettuati.

23.3 In conformità alla citata deliberazione 40/04, attuativa del comma 5 art. 16 Dlgs 164/00, il Titolare, ovvero il comune associato, potrà effettuare i controlli ai sensi dell’art. 14 per un numero massimo pari al 5% degli impianti interni già accertati dal Gestore. In tal caso l’Ente locale ha diritto al contributo unitario come stabilito dalla stessa AEEG mediante gli importi affluiti al conto per la qualità dei servizi gas e incentivi per recuperi della sicurezza (ARG/gas 243/05).

Articolo 24

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Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

24.1 Qualora il Titolare, anche a seguito delle verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (esercizio e manutenzione degli impianti, verifiche di combustione di cui al DPR 412/2003 e s.m.i.), richieda al Gestore di sospendere l’erogazione del servizio ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell’impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede immediatamente dandone tempestiva comunicazione alla società di vendita (utente) affinchè questa fornisca istruzioni al cliente finale interessato dal provvedimento richiesto.

PARTE IV

CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 25

Controlli

25.1 Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Titolare può svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.

25.2 In particolare, il Titolare ha diritto di:

a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;

b) accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all’uopo incaricati, dandone congruo preavviso al Gestore.

25.3 Il Titolare si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dal presente contratto, che il gas distribuito risponda alle caratteristiche previste, che le tariffe di distribuzione del gas praticate dal Gestore siano conformi al presente contratto, che si ottemperi agli impegni per la realizzazione del progetto presentato in sede di gara (piano industriale).

25.4 Il Titolare si riserva di verificare, nell’arco dei primi tre anni di gestione, la corrispondenza degli impianti consegnati con il presente contratto al Gestore, alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro costruzione. Qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle norme, il Titolare provvederà direttamente ad elaborare un progetto contenente il programma degli interventi per mettere in sicurezza gli impianti. I relativi lavori, normalmente, verranno affidati al Gestore stesso.

25.5 Il Gestore dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Titolare dovessero compiere per l’esercizio di tale controllo.

25.6 Il Titolare potrà anche effettuare controlli sulla costruzione degli impianti e sulla conduzione del servizio, ed in particolare:

a) l’esecuzione dei lavori e la qualità dei materiali impiegati nonché l’efficienza, la funzionalità e la sicurezza del servizio;

b) l’esecuzione delle manutenzioni obbligatorie delle apparecchiature e la ricerca sistematica delle fughe di gas dalle reti;

d) le pressioni minime di esercizio nei vari punti delle reti e i livelli di odorizzazione del gas secondo le vigenti norme UNI-CIG 9463;

e) la buona efficienza dell’impianto di protezione catodica delle condotte;

f) la congruità dei preventivi a carico delle utenze, quali i costi degli allacciamenti, ampliamenti reti, diritti vari, ecc. ;

25.7 Tali controlli dovranno aver luogo in contraddittorio e potranno essere eseguiti in qualunque momento alla presenza del rappresentante locale designato dal Gestore.

25.8 I rilievi per eventuali deficienze dovranno essere notificati per iscritto al Gestore, il quale avrà l’obbligo di provvedere nel più breve tempo possibile alla loro eliminazione. Il risultato dei controlli sarà ufficializzato mediante appositi verbali

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Articolo 26

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

26.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l’invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Se l’inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest’ultima.

26.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l’addebito è imputato può inviare all’altra parte e, nel caso previsto nell’ultimo periodo del comma precedente, all’Autorità, le proprie osservazioni e giustificazioni.

26.3 Tenuto conto delle eventuali attente considerazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere fissandogli un congruo termine.

Articolo 27

Conseguenze degli inadempimenti

27.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.2 comporta il pagamento di una penale pari al 3‰ (tre x mille al giorno dell’importo presunto dei lavori dal eseguire. Il cumulo di tali penali in misura superiore al 10% dell’importo delle opere da eseguire costituirà giustificato motivo di revoca della concessione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni.

27.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 27.1 e dall’articolo 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 26.2 comporta per il Gestore il pagamento di una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei possibili danni.

Articolo 28

Clausola risolutiva espressa

28.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verifichino le condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:

a) comma 3.2;

b) comma 18.2;

c) comma 20.2;

d) comma 21.2.

28.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:

a) nel caso in cui il Gestore non provveda entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto al pagamento, ovvero all’offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, indennizzo riportato nel bando di gara, determinato dal Gestore uscente, ancorché non condiviso dal Titolare (valore residuo a stima industriale degli ammortamenti);

b) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell’Autorità, ovvero con provvedimento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all’interno del mercato locale del gas;

c) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, protratto per più di 100 giorni;

28.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 26.1 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

28.4 Prima di richiedere la decadenza della gestione, il Titolare notificherà al Gestore una diffida con la quale prescriverà un termine non inferiore a giorni 10 per rimuovere le inadempienze trascorsi i quali, ove il Gestore non abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza, salvi gli altri diritti competenti al Titolare. In caso di decadenza della gestione, il Titolare deciderà circa un nuovo affidamento, fermo restando che i beni di proprietà del Gestore verranno rilevati dal Titolare o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti negli atti.

Articolo 29

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Recesso per motivi di interesse pubblico

29.1 Il Titolare può recedere dal contratto per rilevanti motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione al Gestore di una indennità rapportata al mancato profitto fino alla naturale scadenza della concessione del servizio e di un importo pari al valore residuo degli impianti acquisiti e realizzati nel corso della gestione.

29.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 26.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Articolo 30

Responsabilità nei confronti dei terzi

30.1 In caso di inadempimento il Gestore tiene indenne il Titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 31

Controversie di natura tecnica

31.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l’insorgenza di una controversia ai sensi del comma 32.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato in accordo tra le parti.

31.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Titolare.

31.3 L’esperto, sentite le parti, definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le stesse. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le parti.

Articolo 32

Clausola compromissoria

32.1 Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Titolare e uno dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Titolare.

32.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica secondo diritto.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Norme applicabili

33.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, le norme di diritto comunitario in materia, i provvedimenti dell’Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche e di sicurezza attinenti al servizio di distribuzione e misura del gas.

33.2 Ai sensi del Dlgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nel presente atto verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle connesse attività ovvero per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

33.3 Per quanto non previsto dal presente contratto di servizio, si farà rinvio alle disposizioni del Codice Civile e di tutte le leggi e regolamenti in materia di contratti di appalto.

Articolo 34

Spese contrattuali

34.1 Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono a carico del Gestore il quale potrà richiedere tutti i benefici e le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 22 COMUNE DI CASTELBALDO

34.2 Agli effetti dell’imposta di registro, al presente contratto di servizio viene attribuito il valore di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00).

Io Segretario Generale dr. …………………….. ho redatto questo atto e ne ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e hanno altresì rinunciato alla lettura di tutti gli allegati richiamati in calce in quanto per averne già prima d’ora presa conoscenza. Le parti confermano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante questo atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3.8.1962, su pagine ______ complete e composto di 34 articoli.

Al fine della registrazione ed imposta fissa di registro, le parti dichiarano che le prestazioni previste nel presente atto sono soggette ad IVA.

Este 27/09/2011

Per il Titolare Per il Gestore

Il Segretario rogante

Allegati al contratto di servizio:

1) planimetri 1: 25.000 con delimitazione del territorio oggetto di affidamento del servizio; 2) capitolato tecnico; 3) piano industriale; 4) elenco generale dei prezzi; 5) regolamento per la fornitura del servizio ai clienti finali; 6) stato di consistenza patrimoniale delle reti e degli impianti redatto dal Gestore uscente

distintamente per comune associato.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 23 COMUNE DI CASTELBALDO

SCHEMA DI C O N V E N Z I O N E DI FUNZIONE

ai sensi degli artt. 30 Dlgs 267/2000 e 15 L. 241/1990.

(All. “C” delibera C.C. n° 49 del 30./12/2010)

per la gestione complessiva del servizio di distribuzione e misura del gas in forma associata per il periodo di

anni dodici ai sensi del Dlgs 164/2000.

Fra i Comuni associati di Este, Baone, Ospedaletto Euganeo, Monselice, ………….. nonchè altri comuni che

intendessero aderire.

Premesso che:

� al 31/12/2010 scade, ope legis, il termine del periodo transitorio per gli affidamenti del servizio di

distribuzione del gas avvenuti senza procedure competitive;

� il decreto legislativo n. 164/2000 prevede, all‘articolo 14 comma 1, che “ il servizio in oggetto è affidato

esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio

anche in forma associata svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle

attività di distribuzione ed i loro rapporti con il gestore sono regolati da appositi contratti di servizio “;

E’ interesse dei comuni associati di Este, Baone, Ospedaletto Euganeo, Monselice, CASTELBALDO, nonché

altri comuni interessati:

� aderire e promuovere una gestione in forma associata per la gestione del servizio e delle procedure di gara

nonché costituire una centrale di committenza, individuando nel comune di Este il soggetto capofila;

� il comune di Este con delibera n° 38 del 29/06/2010 ha espresso il proprio assenso a ricoprire il ruolo di

soggetto capofila e centrale di committenza;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

CCIITTTTAA’’ DDII EESSTTEE (Provincia di Padova)

Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este centralino 0429/617511 - fax 0429/600632

C.F. - P.I. 00647320282

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 24 COMUNE DI CASTELBALDO

Art. 1

Il Comune di CASTELBALDO delega il Comune di Este, che accetta, a ricoprire il ruolo di soggetto capofila

e centrale di committenza per la gestione in forma associata del servizio in oggetto, assumendo tutte le

funzioni, ivi comprese le procedure di gara e per tutta la durata del nuovo affidamento prevista in anni dodici.

Art. 2

La durata della presente convenzione è di dodici anni.

Art. 3

Eventuali spese verranno assunte dai comuni partecipi in rapporto agli abitanti residenti alla data del

31/12/2009, come risulta dalle rispettive anagrafi.

Art. 4

Il Comitato Paritetico di cui all’art. 1 del contratto di servizio sarà composto, per la parte Committente, da un

rappresentante per ogni comune associato.

Art. 5

Il contratto di servizio assorbente il contratto di concessione verrà sottoscritto dal Comune capofila.

Art. 6

I canoni comunali che saranno erogati dal soggetto vincitore della gara, riferiti ai ricavi di località VRDLOC e

VRMCAPEX del singolo comune, verranno corrisposti in funzione del numero dei rispettivi punti di riconsegna

(PdR) come definito negli atti di gara.

Sottoscrivono:

Comune di ………………………

Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 25 COMUNE DI CASTELBALDO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Castelbaldo, lì 30-12-10

Il Responsabile del Servizio Per F.to TAVELLIN ALBERTO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ROMEI ACHILLE

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 30-12-2010 Pag. 26 COMUNE DI CASTELBALDO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario verbalizzante F.to PASQUALIN CLAUDIO F.to ROMEI ACHILLE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

� Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). Castelbaldo, lì_______________

Il Responsabile del Servizio F.to TAVELLIN ALBERTO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo Castelbaldo, lì_______________

Il Segretario Comunale ROMEI ACHILLE