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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Novafeltria Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Peglio Serra Sant'Abbondio AVVISI I comuni potranno indicare i temi che riterranno necessario approfondire nella formazione anno 2011. Nel mese di febbraio si terrà incontro relativo alla legge n. 136/2010 e succ. modif. nonché approfondimento operativo sulla gestione del patrimonio e comunicazioni al Ministero. Nel sito sotto indicato alla pagina “Formazione” sono stati caricati, come anticipato nella Giornata seminariale di studio del 26/01/2011, i Manuali e relative schede per la misurazione e valutazione della Performance individuale dei dipendenti e delle Posizioni Organizzative. Avv. Raffaello Tomasetti Resp.Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE 29 GENNAIO Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 02 Gennaio 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 02

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Page 1: COMUNE DI ACQUALAGNA€¦  · Web view- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2011,

CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace

Frontino

Novafeltria Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Peglio Serra Sant'Abbondio

AVVISI I comuni potranno indicare i temi che riterranno necessario approfondire nella formazione anno 2011. Nel mese di febbraio si terrà incontro relativo alla legge n. 136/2010 e succ. modif. nonché approfondimento operativo sulla gestione del patrimonio e comunicazioni al Ministero.

Nel sito sotto indicato alla pagina “Formazione” sono stati caricati, come anticipato nella Giornata seminariale di studio del 26/01/2011, i Manuali e relative schede per la misurazione e valutazione della Performance individuale dei dipendenti e delle Posizioni Organizzative.

Avv. Raffaello TomasettiResp.Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

29 GENNAIO

Programma triennale lavori pubbliciTrasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1,D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005). Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31. 12. 2010 del bilancio di previsione 2011.

Addizionale all'accisa sull'energia elettricaUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI

Controllinterninews N. 02 Gennaio 2011

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- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica ([email protected]), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007).Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2010.L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività delladeliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

30 GENNAIO

Diritti di segreteria- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).- Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1marzo 2005, n.21).v. dl mille proroghe

Conto del tesoriere- Resa del conto della gestione di cassa 2010 da parte del tesoriere (art. 226, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Conto degli agenti contabili- Resa del conto della gestione 2010 da parte dell'economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell'ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell'ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

31 GENNAIO

Partecipazione all'accertamento fiscale- Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2009 (art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Contratti di lavoro flessibile- Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al Dipartimento della Funzione pubblica del rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 2010, contenente anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Collaboratori e consulenti esterni- Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti.L'omissione dell'adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art.53, c.14,D.Lgs.30 marzo 2001, n.165)Termine stimato.

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Autorizzazioni al commercio- Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica può essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Certificazione rendiconto- Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione delconto di bilancio 2010 (art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Piano della perfomance- Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza (art. 10, c. 1, lett.a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150). Se il comune ha disciplinato il CICLO DELLA PERFORMANCE con modalità e tempistiche diverse valgono le norme comunali.- Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8, lett. b,D.Lgs. 17ottobre 2009, n. 150). - Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17ottobre 2009, n. 150). Non obbligatorio per gli EE.LL.

Aggiornamento catasto- Decreto Ministero economia e finanze sulle regole tecnico-giuridiche per lo svolgimento da parte dei comuni e dell'agenzia delle entrate delle funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento (art. 19, c. 5, D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Patto di stabilità interno- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell'intero anno 2010 (art. 77 bis, c. 14, D.L.25giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; decreto ragioniere generale dello Stato, 14 luglio 2010, n. 0060940, in G.U. n. 178 del 2 agosto 2010).- Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell'esercizio 2010, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1 FEBBRAIO

Assenze per malattia- Esclusività della trasmissione telematica dei certificati di malattia (art. 55 septies, c. 2,D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.M. 26 febbraio 2010, in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).

Acconti imposte (Seconda o Unica Rata) – Persone Giuridiche

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Per i contribuenti persone giuridiche (società di capitali, associazioni non riconosciute, consorzi, società e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, ecc.) aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il cui termine è stabilito per la fine del prossimo mese di marzo, inizia il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap – imposta regionale sulle attività produttive.

15 FEBBRAIO

Accesso al credito- Comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

INAIL – DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI CON MODELLO CARTACEOPresentazione, da parte dei datori di lavoro tenuti agli adempimenti Inail, della denuncia delle retribuzioni inerenti ai soggetti assicurati, utilizzando l’apposito modulo, cartaceo (la denuncia deve riguardare ogni posizione assicurativa di competenza dell’Istituto).

RAVVEDIMENTO VERSAMENTO UNITARIO (scadenza di riferimento: 30 giorni dal 17 gennaio 2011). I contribuenti tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 17 dello scorso mese di gennaio. L’adempimento, si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta, mediante versamento utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quelli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione: a)per la sanzione amministrativa:-8901 – Sanzione pecuniaria Irpef; -8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef;-8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; -8904 – Sanzione pecuniaria Iva; -8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;-8907 – Sanzione pecuniaria Irap; -8918 – Ires – Sanzione pecuniaria; b) per gli interessi:-1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef; -1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires; -1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva; -1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap; -1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale; -1998 – Interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione.N.B.: si ritiene utile rammentare che i sostituti d’imposta devono cumulare all’ammontare del tributo gli interessi dovuti

20 FEBBRAIO

Codifica dei conti pubblici- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2011, presso altri istituti di credito, al fine di

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consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006).

Parità e pari opportunità- Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'Ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2010 e di quelle previste per l'anno 2010 (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).

28 FEBBRAIO

Diritti di segreteria e di stato civile- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21).

Rendiconto contributi straordinari- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267).

Flussi informativi- Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti ICI, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell'anno d'imposta 2010, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008; Circolare Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n.26599).

Contributi all'ARAN- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).

Certificazione Iva servizi trasporto- Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2010, ai fini dell'attribuzione della prima rata contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000).

Trasferimenti statali- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

Certificazioni sostituto d'imposta- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all'anno precedente (art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10,lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

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Dichiarazioni sostituto d'imposta- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall'art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25).

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

ADEMPIMENTI FISCALI: CUD 11; 730/11; DICHIARAZIONI 2011; 770/11, UNICO PF 2011

CUD 2011E’ disponibile la versione definitiva del modello Cud 2011 con le relative istruzioni (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2011).730/2011Approvato il modello 730/2011 con le relative istruzioni (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio).DICHIARAZIONI 2011Approvati i modelli di dichiarazione Iva 2011 per l’anno 2010 con le relative istruzioni: Iva/2011, Iva 26 Lp/2011, Iva 74-bis, Iva base /2011 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011). Accertamento770/2011Approvato il modello 770/2011 semplificato e il modello 770 ordinario con le relative istruzioni (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011). UNICO PF 2011Disponibile la versione provvisoria del modello Unico Pf 2011 (comunicato delle Entrate).

A 2.2

Oneri di urbanizzazione Detrazione del 36% su oneri di urbanizzazione e altri interventi agevolati sostenuti in favore dei comuni. Non opera la ritenuta d’acconto del 10%. Modalità di pagamento (risoluzione delle Entrate n. 3/E del 4/1/2011).

A 2.3

Riduzione trasferimenti erariali 2011: definite esclusioni e percentuali dei tagli:Decreto Ministero Interno 9 dicembre 2010 (G.U. 15 dicembre 2010 n. 282) Ai sensi dell’art. 14 c. 2 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 12272010 sono state comunicate le riduzioni dei trasferimenti erariali per l’anno 2011 a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.Per i comuni il taglio è determinato nella misura dell11,722% rispetto all’importo assunto a base di riferimento su le spettanze alla data del 16 novembre 2010.

A 2.4

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Federalismo, i criteri per determinare il fabbisogno standard di Comuni e Province Dec. Lgs. N. 216 del 26 novembre 2010 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2010)E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo relativo alla determinazione dei costi e fabbisogni standard dei comuni e province e città metropolitane.Obiettivo principale del provvedimento, preliminare al federalismo municipale al fine di superare il criterio della spesa storica con un nuovo metodo che analizzerà i dati contabili e strutturali degli enti locali in riferimento ai compiti fondamentali ed ai livelli essenziali della prestazione.

A 2.5

Assegni familiari: i limiti per l’anno 2011.

Nucleo familiareReddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio

Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni

1 persona E. 8.698,92

2 persone E. 14.434,88 E. 17.287,30

3 persone E. 18.560,53 E. 22.224,52

4 persone E. 22.165,88 E. 26.544,95

5 persone E. 25.774,30 E. 30.865,40

6 persone E. 29.210,51 E. 34.981,33

7 o più persone E. 32.646,10 E. 39.096,56

A 2.6

IMMOBILI RURALI INQUADRATI NELLA CATEG. A 6.Parere Ministero Economico e FinanzeIl ministero dell’Economia e finanze conferma l’orientamento della Corte di cassazione in ordine alla ruralità dei fabbricati che resta condizionata al classa mento nelle categorie A6 (abitazioni rurali) e D10 (fabbricati strumentali). Infatti il governo ha precisato che non vi sono residui dubbi interpretativi in ordine alla qualifica di fabbricati rurali e alla conseguente esclusione dall’imposta comunale; ciò, sulla base dei recenti consolidati principi giurisprudenziali, in sostanza, la qualifica di fabbricato rurale che in primo luogo deriva dal rispetto dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 8 del Dl 557/93, non può prescindere dalla classificazione catastale delle categorie A6 per le abitazioni e D10 per la costruzioni strumentali alle attività agricole. Questa situazione si deve verificare per i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati; per gli altri, secondo la risposta del ministero, è necessario che il proprietario richieda l’attribuzione della categoria catastale adeguata. Per la verità non vi è alcun obbligo di iscrizione nel catasto dei fabbricati delle costruzioni rurali (a eccezione del caso di nuove costruzioni o di trasferimenti di proprietà) ed è conveniente che i contribuenti non lo facciano, tenuto conto che è impossibile ottenere l’attribuzione delle categorie catastali idonee secondo la Corte di cassazione. Infatti l’agenzia del Territorio, sin dal 1993, non attribuisce la categoria A6 alle abitazioni di tipo rurale in quanto si tratta di una categoria che non presenta requisiti minimi per essere considerata abitabile.

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I requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9 del Dl 557/93 sono necessariamente di natura oggettiva, essendo rilevante solo la destinazione.E’ tempo che la questione venga risolta dal legislatore con una norma interpretativa.

A 2.7

Dal 1 gennaio aumentano i corrispettivi destinati all’Autorità di vigilanza sulle gare (G.U. del 20/12/2010). Con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010 sono stati fissati gli aumenti, con effetto dall’171/2011 all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture.

A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A 3.3. Saggio interesse legale 1/1/2011

Ministero Economia e Finanze, decreto 7/12/2010 G.U. n. 292 del 15/12/2010A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall’1% all’1,5%.L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D. Lgs n. 231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri: -una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno; -una variazione nei calcoli da utilizzare per la qualificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D. Lgs n. 346/90); -una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo di cui all’art. 45, co. 2 del Tuir;-una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

A 3.3. Indice prezzi al consumo novembre 2010

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensileL’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell’art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art. 54 della L. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 137,9. La variaizone dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a + 1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di novembre è pari 2.534.794. (Istat, Comunicato, 16/12/10).

A4 NOTIZIE IN BREVEUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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A 4.1

Legge di stabilità – n° 220/2010 – tagli agli Enti LocaliI tagli alle amministrazioni locali determinati dalla legge di stabilità per il 2011 toccheranno la quota di 6,3 miliardi di euro. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, i sacrifici maggiori saranno chiesti ai cittadini delle piccole realtà regionali, mentre quelli delle Regioni a statuto speciale, a esclusione dei valdostani, saranno meno penalizzati. La Cgia ricorda che la legge di Stabilità approvata dal Parlamento ha di fatto confermato le riduzioni già definite con la manovra dell’estate scorsa. In termini pro capite, i tagli più consistenti si abbatteranno sugli Enti locali della Basilicata (-191 euro), della Valle d’Aosta (-190 euro) e del Molise (-177 euro); seguono l’Umbria (-142 euro), l’Abruzzo (-131 euro).In fondo a questa classifica troviamo al terzultimo posto la Sicilia (-80 euro), seguita dalla Sardegna (-70 euro) e per finire il Friuli Venezia Giulia (-63 euro).

A 4.2

Finanza Locale: migliorano i bilanci ma calano gli investimentiNel biennio 2009 – 2010 i bilanci di Comuni e Province sono migliorati dimezzando l’indebitamento ma con una contrazione degli investimenti. E’ quanto si legge nella sesta edizione del Rapporto sulla finanza locale realizzato da cinque istituti di ricerca regionali: Ires (Istituto di ricerche economiche e sociali per il Piemonte), Irpet (Istituto regionale programmazione economica della Toscana), Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno). Irer (Istituto regionale di ricerca della Lombardia) e Ipres (Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali).“Gli enti locali – si legge – hanno dato il proprio contributo al Patto di Stabilità, rispettando obiettivi e conseguendo i miglioramenti richiesti nei saldi di bilancio, e l’indebitamento si è dimezzato. L’aggiustamento ha avuto degli effetti collaterali negativi e pare destinato a proseguire. I pagamenti correnti hanno avuto ancora una crescita nel 2009, mentre quelli in conto capitale, connessi agli investimenti, per il secondo anno si sono contratti in modo rilevante”. Una flessione dell’investimento rilevante sia nelle Province che nei Comuni, più forte al nord e poco meno al sud, che è destinata a proseguire. “Se si considera l’evoluzione nel decennio (il periodo 2011 – 2009) emerge – sottolinea il rapporto – un ridimensionamento della spesa reale degli Enti locali, cioè valutata a euro costanti. La flessione reale della spesa è stata rilevante, nella parte corrente e soprattutto negli investimenti”.

A 4.3

Lotta all’evasione: i comuni recuperano 19 milioni di euro Sono arrivate “undicimila segnalazioni da parte dei Comuni, a breve sarà fatto il decreto per attribuire loro le risorse: sono 19 in totale i milioni accertati finora”. I numeri della partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale li ha resi noti l’Agenzia delle Entrate. Ora però - spiega l’Ifel – “è importante che il decreto veda rapidamente la luce: non è possibile che non ci si ancora lo strumento per l’erogazione”.

A 4.4

L’appartenenza di immobili al comune può essere ricavata dai dati catastaliAi fini della richiesta di pagamento della Tosap l’appartenenza di un immobile al comune può essere desunta anche dai semplici dati catastali.Se il contribuente afferma che i beni interessati sono di proprietà del Demanio, in consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice può pertanto limitarsi a consultare i registri del catasto e ad effettuare un sopralluogo senza dover procedere a ulteriori accertamenti.Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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La Tosap, infatti, presuppone unicamente il fatto oggettivo dell’occupazione, a qualsiasi titolo o anche senza titolo, di spazi e aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l’eventuale atto di concessione, dato che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo. Cassazione, sentenza n. 26251 del 29 dicembre 2010. Nuove istruzioni per applicare la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sulla “Gazzetta Ufficiale” 4 del 7 gennaio 2011 è stata pubblicata la delibera 10/2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Si tratta del secondo intervento chiarificatore sulla legge antimafia 136/2010 in vigore da settembre, da parte dell’Authority guidata da Giuseppe Brienza.Con questo provvedimento l’Autorità torna a occuparsi innanzitutto del perimetro di applicazione dell’obbligo di pagare solo attraverso mezzi tracciabili negli appalti e nei subappalti pubblici. Ed esonera da questo nuovo onere, ad esempio, i consulenti delle pubbliche amministrazioni, i contratti di appalto affidati in house a società controllate da enti pubblici.Tra i contratti esonerati ora la delibera inserisce i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che le amministrazioni possono fare a esperti qualificati (articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001). E soprattutto gli affidamenti in house: non vanno quindi saldati con bonifico i pagamenti delle amministrazioni pubbliche a società distinte, ma controllate. In questi case viene a mancare il rapporto di terzietà che fa parlare di appalto vero e proprio. Al contrario, la delibera non esonera le numerose forme di in house con affidamento a spa miste, pubblico – private, anche se il partner privato è scelto con gara. Niente obblighi, inoltre, quando la Pa acquista terreni o fabbricati per i contratti di lavoro interinale e per i lavori in economia. Sono invece tracciabili i contratti stipulati con i concessionari di lavori pubblici o di servizi (ma i cittadini che devono pagare ad esempio a un ente di riscossione e tesoreria potranno ancora usare il contante), gli appalti affidati da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate e i contratti segretati. L’altra semplificazione riguarda i fornitori della Pa che hanno molti contratti con una stessa amministrazione.A loro basterà comunicare all’ente una sola volta il conto corrente dedicato per i pagamenti tracciabili specificando che varrà – come si legge nel provvedimento – “per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri)”. Per quanto riguarda poi le piccole spese giornaliere - portate al 1.500 euro con il Dl 187/2010 – effettuate dai cassieri con il fondo economale la delibera sembra voler interpretare in modo estensivo la norma: anche per queste infatti la legge lascia fermo “il divieto di impiego del contante” (articolo 3 legge 136/2010), mentre nel provvedimento si ipotizza che “deve ritenersi consentito l’uso del contante”.

A 4.5

FEDERALISMO MUNICIPALE: SBOCCATE LE ADDIZIONALI GIÀ NEL 2011, IMPOSTA DI SOGGIORNO E RESTYLING TARSU

Numerose le novità nel testo presentato in commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale in materia di federalismo municipale.Risorse dal 2011: sono previste modifiche alle aliquote della cedolare secca (21% per i contratti a canone libero e al 19% per quelli a canone concordato, con impossibilità di aumentare il canone di locazione o di adeguarlo ad ISTAT) con attribuzione già dal 2011 di una quota della stessa (21,7 per cento). Dal 2011gli enti avranno la compartecipazione Irpef al 2% e il 30% del gettito dei tributi immobiliari (imposte di registro, di bollo e ipocatastali) ed il 75% della sanzione per l'omessa dichiarazione di variazioni immobiiari. Inoltre, gli enti che non hanno istituito l’addizionale comunale IRPEF ovvero che l'hanno istituita in ragione di

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un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento possono aumentarla dello 0,2% annuo, fino al limite dello 0,4 per cento. Le delibere, per l’anno 2011, non sono efficaci per l’acconto. Difficile comprensione per un passaggio del testo che afferma “Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011” ma che “Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ovvero approvazione entro il termine per il bilancio di esercizio. Sembrerebbe, quindi, che lo sblocco dell’addizionale possa essere riferito anche all’anno 2010 e, quindi, già per il saldo redditi 2010 versato nel 2011 (sempre che il bilancio non sia stato già approvato).Viene anche rafforzato l’incentivo alla lotta all’evasione, con il 50% delle somme riscosse a titolo non definitivo.Imposta di soggiorno e di scopo: viene prevista la revisione dell’imposta di scopo sulle opere pubbliche e,soprattutto, l’imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.Riordino materia della tassazione sui rifiuti (Tarsu-Tia): si procederà al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, inclusa la TARSU. Si prevedono modifiche della Tassa, che terrà conto di fattori come la superficie dell'immobile, la rendita catastale, la composizione del nucleo familiare ed il reddito (Isee), ma permane la possibilità per gli enti di passare a tariffa. Verrà emanato un successivo decreto attuativo della legge delega sul federalismo, ma fino ad allora si continueranno ad applicare i regolamenti comunali che hanno optato per la Tarsu o per la Tia.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

SCATTO AL CENSIMENTO SUI COSTI DEI COMUNIA decorrere dal 31 gennaio inizia la raccolta dei dati da determinare i fabbisogni dei comuni e delle province.Il termine per la consegna dei questionari è fissata al 30 marzo 2011. I fabbisogni standard indicano il livello di spesa necessario per garantire in modo efficiente i servizi necessari ad attuare le funzioni fondamentali degli enti locali.L’individuazione dei fabbisogni serve a fissare i livelli di finanziamento che il federalismo fiscale dovrà garantire a ogni comune grazie ai tributi propri e ai meccanismi perequativi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Saranno il frutto del confronto fra le realtà più efficienti e quelle in cui la spesa è maggiore, tenendo conto delle specificità dell’ente (dimensione, contesto economico e geografico) e della sua organizzazione (per esempio le attività affidate all’esterno). Le funzioni fondamentali per le quali stanno partendo i questionari attengono per questa prima parte. FUNZIONI SOTTO ESAME01 POLIZIA MUNICIPALEIl primo questionario sottoposto ai comuni indaga costi e struttrura della polizia municipale.E’ articolato in 121 domante, in dieci quadri che indagano:1)Elementi specifici del territorio.Per esempio i semafori, la presenza di zone a traffico di campi Rom 2)Il personale. Numero di dipendenti, collaboratori e incaricati, ore di formazione. 3) Unità locali. Superficie dei locali e funzioni a cui sono adibiti. 4)Dotazioni strumentali. Numero di auto, moto, uffici mobili e altre strumentazioni5)Modalità di svolgimento Misurazione delle varie attività, dalla polizia stradale a quella giudiziaria, e forme di gestione. 6)Servizi svolti. Sanzioni, fermi, arresti e altre attività.

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7)Forme associate. Tipologie e forme dei servizi svolti in forma associata8) Entrate9) Spese 10) Spese per il personaleCompensi, spese per collaborazioni, oneri riflessi e altri dati finanziari. 02 FUNZIONI GENERALI Sono le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, e riguardano il cuore della burocrazia dell’ente: il questionario, sottoposto ai comuni insieme a quello sulla polizia municipale, è articolato in quattro sottogruppi: anagrafe, tributi, ufficio tecnico e affari generali. LE ALTRE FUNZIONI01 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Nel caso dei comuni, comprendono asili nido, assistenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica per la parte di competenza. 02 VIABILITA’ E TRASPORTI I comuni si occupano della rete stradale comunale e del trasporto pubblico locale interno al proprio territorio 03 TERRITORIO E AMBIENTELe attività ambientali (per esempio lo smaltimento rifiuti), con l’eccezione di edilizia residenziale e servizio idrico integrato). 04 SETTORE SOCIALEAsili nido, assistenza domiciliare, assistenza sociale sono uno dei fulci delle attività dei comuni.GESTIONE ASSOCIATA: NESSUNA TRACCIA DELLE REGOLEChe fine ha fatto l’obbligo della gestione associata della gran parte delle funzioni fondamentali? Quante assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate? Sono i principali dubbi che affliggono i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5mila abitanti) e che si aggiungono alle difficoltà per i crescenti vincoli imposti dalla legislazione, come l’ultimo sui rigidi tetti all’indebitamento (si veda l’articolo sotto). Una somma di dubbi e vincoli, non chiariti né attutiti dal decreto mille proroghe, che mette in difficoltà l’attività di queste amministrazioni.Il Dl n. 78/2010, la manovra estiva ha posto la parola fine – finora solo sulla carte – a quasi 20 anni di dibattiti su come superare il numero eccessivo dei comuni: al di sotto dei 5mila abitanti vi sono quasi 3 municipi su 4. Ha infatti stabilito che tutte le funzioni fondamentali, cioè la stragrande maggioranza dei compiti, devono essere gestite in forma associata, tramite unione dei comuni e/o convenzione, nonché in via interpretativa anche tramite le comunità montane. Lo stesso decreto ha rinviato alla legislazione regionale e a uno specifico Dpcm, l’individuazione delle modalità concreto di attuazione: in particolare la soglia demografica e/o il numero di comuni minimi da raggiungere.L’ampiezza della delega è confermata dal fatto che le regioni non possono imporre il vincolo della gestione associata solamente ai comuni capoluogo di provincia e a quelli che hanno più di 100 mila abitanti. Il provvedimento ha anche indicato il termine per l’adozione del Dpcm: 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 30 agosto 2010. Un termine subito sembrato irrealistico, vista la stagione estiva e la portata del provvedimento che dovrebbe risolvere i tanti nodi lasciati aperti dal legislatore: in particolare chiarire che cosa appartiene alla competenza legislativa delle regioni e cosa allo Stato. A oltre 4 mesi dalla scadenza del termine per la sua adozione, non si ha alcuna traccia del decreto. Tutti gli enti locali non soggetti al patto di stabilità, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti e le forme associative, non sanno quante assunzioni a tempo indeterminato possono effettuare dallo scorso 1° gennaio. In primo luogo, si deve chiarire se si applicano o meno i vincoli dettati per gli enti soggetti al patto di stabilità, in cui gli oneri per le nuove assunzioni non devono superare il tetto del 20% di quelli per il personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Le sezioni di controllo della Corte dei conti hanno chiarito che le mobilità in uscita, tranne quelle diretti a Pa che non hanno vincoli alle assunzioni, non sono cessazioni.O, in alternativa, se si mantengono valide le norme previgenti, cioè la copertura completa dei turn over. Sul punto si attendono chiarimenti dal legislatore o, in via interpretativa, dalle sezioni

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di controllo della Corte dei conti o dalla conferenza Stato – città sede che è stata sollecitata dall’Anci a pronunciarsi. Se si considerano applicabili i vincoli dettati per i comuni maggiori si avranno condizioni di difficoltà gravi e crescenti per le piccole amministrazioni, senza peraltro raggiungere significati risparmi di spesa. Si deve inoltre chiarire se in questi comuni è possibile effettuare assunzioni in part – time entro il tetto previsto per quelle a tempo pieno: quindi se in luogo di un dipendente se ne possano assumere 2 al 50 per cento.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sez. III civile Sentenza 21 settembre – 6 ottobre 2010 n. 20757Buche stradali: senza testimoni e prova del nesso il comune non deve risarcire i danni da caduta. In tema di danno cagionato dalle cose in custodia, colui che intenda far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica amministrazione, quale custode della strada ove si è verificato l’evento, deve dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno patito. La Cassazione non concorda e boccia il ricorso. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità ricordano il consolidato principio giurisprudenziale in punto di onere probatorio nelle vicende di danno da cose in custodia. Ad ogni modo, preliminarmente alla lettura della parte motiva della sentenza in rassegna, appare il cenno alla normativa stessa in materia, riletta e ancorata alla luce del quadro giurisprudenziale delineatosi negli ultimi anni circa la responsabilità civile da danno. Punto di partenza, pertanto, diverrò proprio la nozione di danno, nella doppia valenza di evento che il soggetto leso intende imputare a controparte e di evento a monte,presunta cagione di pregiudizio. Di tal guisa, solo all’esito dell’accertamento di entrambi gli eventi, si potrà individuare il nesso causale idoneo a legare l’evento danno a quello storico. E’ noto, infatti, che occorre osservare il danno sotto i due aspetti di fatto lesivo e di conseguenza risarcibile, senza la quale non sussisterebbe l’obbligo ristoratore.Spetterà al giudice, dunque, procedere a due ordini di valutazioni: ricostruire i fatti secondo i criteri della causalità materiale - tesa ad accertare anche l’idoneità a cagionare il danno – per poi focalizzarsi sul danno prodotto al fine di desumere la fondatezza, o meno, della richiesta risarcitoria. Solo allora, soccorreranno le previsioni di cui all’articolo 2051 Codice civile, il quale, reso a specifica disciplina del danno da cosa in custodia prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Gli oneri probatori, pertanto, potranno così ripartirsi: all’attore – che agisca in sede giudiziale per il risarcimento dei danni subiti, ad esempio, per via di un’insidia stradale – spetterà dimostrare non solo l’effettivo accadimento del fatto (la caduta) e la qualità di custode, in capo al convenuto, della cosa che ha provocato il danno (la strada), ma altresì il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita e, in ultimo, il legale tra la caduta e il danno subito. Ciò provato, al convenuto (nel caso concreto all’ente comunale custode della via) non resterà che tentare di “scagionarsi” appellandosi all’intervento del caso fortuito. In altre parole, l’esonero di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile (valevole, lo sottolinea la Cassazione con sentenza 22807/2009, anche ai fini della responsabilità extracontrattuale) dipenderà unicamente alla dimostrazione che un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale abbia interrotto il nesso causale tra la res in custodia e l’evento dannoso. In assenza di tale prova, sarà il potere fisco che il custodie esercita sulla cosa (Cassazione, sentenza 20754/2009) e la doverosità del controllo affinchè non ne derivino danni a terzi, che imporranno di fissarne la responsabilità civile, giusta la mancata o comunque insufficiente vigilanza.Il quadro normativo delineatosi offre importanti spunti di riflessione circa la tematica dell’insidia su strada pubblica, spesso dibattuta per via della notevole estensione dell’ambito del “custodito” e dei prospettati limiti effettivi di controllo e intervento. Si ricorderà, in effetti, come le prime impostazioni giurisprudenziali, stante la demanialità del bene, erano solite optare per un’esclusione a priori dei dettami di cui all’articolo 2051 Codice civile, in favore di quelli

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contenuti nel disposto dell’articolo 2043 Codice civile, con evidenti conseguenze in punto di onere probatorio. Si tratta, a ogni modo, di un pensiero ormai superato dalla tesi che riconosce l’applicabilità della responsabilità da custodia anche nei confronti della Pubblica amministrazione preposta al controllo di strade demaniali adibite, per natura, all’uso collettivo, non esclusa la rete autostradale (Cassazione, sentenza 2308/2007).

Corte di Cassazione, Penale Sez. III Sentenza 22 ottobre – 6 dicembre 2010 n. 43249Reati edilizi – Interventi subordinati a permesso di costruire – Cartellone pubblicitario – Condizioni. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articoli 3, 10 e 44). La sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un sostanziale mutamento del territorio.

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Sentenza 3 febbraio – 15 giugno 2010 – 14376TARSU: spetta al Consiglio e non alla Giunta fissare l’aliquota del tributo sui rifiutiLa Giunta comunale non ha il potere di modificare le aliquote della tassa di smaltimento rifiuti solidi ed urbani perché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi è una competenza esclusiva del Consiglio comunale. Tale competenza, prevista in via generica dall’articolo 49 del D. Lgs 507/1993, è da riconoscersi al massimo organo collegiale del Comune in quanto nella locuzione “istituzione ed ordinamento dei tributi”, prevista all’articolo 32, comma 2, lettera g), della legge 142/1990 e confermata dal Testo unico sugli Enti locali, approvato dal Dlgs 267/2000, all’articolo 42, comma 2, lettera f),il legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della misura e del quantum della prestazione. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 14376/2010, con cui – richiamando la giurisprudenza consolidata (in particolar modo all’orientamento espresso dalla medesima Corte nelle sentenze n. 16870/2003 e n. 21310/2004 e da ultimo nella sentenza n. 23836/2009) – ha ritenuto illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, la delibera di Giunta comunale di variazione delle tariffe Tarsu.

Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza n. 83 dell’11 gennaio 2011Anche se il DURC è incompleto l’appalto è legittimoLegittima l’aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un Durc incompleto in quanto mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale; la stazione appaltante non ha margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di un Durc. In primo grado il Tar non aveva condiviso la censura osservando che la circostanza non poteva produrre l’invalidità della procedura in quanto l’Amministrazione avrebbe comunque svolto ulteriori controlli della regolarità contributiva in sede di stipula del contratto e, quindi, l’emissione del certificato prima dello spirare dei 30 giorni non comportava alcun elemento di illegittimità. I giudici di Palazzo Spada confermando la sentenza di merito di prima istanza ricostruendo anche natura e finalità del documento che è alla base dell’accertamento della regolarità contributiva del concorrente nelle gare di appalto. Il Consiglio di stato, preliminarmente, pur avendo accertato che il provvedimento era stato emesso due giorni prima dei trenta giorni necessari alla formazione del silenzio assenso, afferma che in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere direttamente all’esclusione del concorrente. La sentenza ribadisce, in particolare, che “il dato normativo e giurisprudenziale rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara”. Dal momento che l’aggiudicatario aveva comunque presentato un Durc in corso di validità, i giudici precisano che la stazione appaltante bene ha fatto a non escludere il concorrente che aveva presentato un Durc in corso di validità, dal quale non emergeva alcuna inadempienza agli obblighi di legge. Secondo la giurisprudenza, infatti, il Durc, anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, “assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di

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attestazione redatti da un pubblico ufficiale e aventi carattere meramente dichiarativo.” Sul silenzio assenso la sentenza afferma che l’emissione di un d.u.r.c. incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio “non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso”. I giudici motivano la legittimità dell’operato della stazione appaltante anche con riguardo alla tutela della posizione del concorrente che, avendo tempestivamente richiesto il Durc e vedendosi rilasciare un documento,m privo di accertamenti negativi, ma incompleto (a causa dell’inerzia dell’INPS locale) “non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

“Il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, del d.l.78/2010 e la salvaguardia dell’associazionismo locale” Autori: Russo Pasquale , Bruno Maria Ilaria

-Inquadramento dell’istituto-

La sponsorizzazione può essere definita come la forma di pubblicità con la quale un soggetto consente allo sponsor di promuovere la propria immagine, marchio, simbolo in occasione dello svolgimento di una propria attività. In genere, la sponsorizzazione si sostanzia nell’associare il logo che individua lo sponsor con un evento culturale o un intervento di promozione di beni culturali oppure con spettacoli di vario tipo. Essa può assumere forme differenti, sia con riferimento all’oggetto sia con riferimento alla dimensione economica: si passa da modeste sponsorizzazioni legate a eventi locali minori a sponsorizzazioni milionarie che coinvolgono eventi culturali di richiamo nazionale od internazionale.

Negli ultimi anni, le amministrazioni locali hanno spesso fatto ricorso alle sponsorizzazioni per le più varie finalità: culturali, sportive, di utilità sociale, anche se l’assenza di una compiuta disciplina legislativa ha indotto ad una applicazione dell’istituto con modalità del tutto atipiche ed affatto omogenee, dando luogo a prassi differenti ritenute più o meno legittime dalla giurisprudenza amministrativa

Nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il contratto di sponsorizzazione viene definito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., un contratto atipico (non espressamente disciplinato dal codice civile), a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (lo sponsor) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente.

La prima disposizione legislativa dell’ordinamento contemporaneo che si è occupata di sponsorizzazioni si rinviene nell’art. 43 della legge n. 449 del 1997, che, nel prevedere la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alla sponsorizzazione, al comma 1 stabiliva che: “Al fine di f avorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.

La predetta norma, intitolata “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività”, era inserita in un contesto di disposizioni di finanza pubblica (legge finanziaria per il 1998) intese, evidentemente, a Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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consentire alle Amministrazioni di conseguire risparmi di spesa. La possibilità, infatti, per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle sponsorizzazioni veniva prevista, in tale contesto, al fine di innovare l’organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie e di migliorare la qualità dei servizi erogati alla collettività. Tali finalità venivano condizionate al limite per cui le iniziative realizzate a tale scopo dovevano essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti (comma 2 del citato articolo art.43) e dovevano riguardare il finanziamento di interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari, laddove si fosse inteso fare ricorso ad una parte dei proventi per l’incentivazione del personale.

Successivamente, il legislatore è intervenuto con la previsione dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.O.E.L., rubricato “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni”, il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, recita che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.

E sulla scia di tale conferma normativa la contrattazione collettiva nazionale si è poi attrezzata per disciplinare le modalità di integrazione del fondo di produttività da attribuire ai dipendenti che avessero partecipato alle specifiche iniziative dell’Amministrazione

- L’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. n. 78/2010: le sponsorizzazioni e le spese per rappresentanza e pubblicità –

Già l’art 61 del D.L. n. 112/2008, nella versione della legge di conversione n. 133/2008, al comma 6 aveva stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non potevano effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità. La predetta disposizione, invero, era stata definita, poi, come norma di principio per gli enti locali dal successivo comma 15 del medesimo articolo.

Appare ovvio che nel legislatore finanziario inizia a maturare la convinzione che l’istituto delle sponsorizzazioni, nella risultanza della summenzionata disciplina, non aveva sortito il triplice effetto sperato: innovare l’organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi e che esso, al contrario, si era di fatto prestato per realizzare iniziative non dirette al perseguimento di interessi pubblici o, quantomeno, in conflitto di interesse tra attività pubblica e privata. Esso, comunque, non aveva concretizzato gli attesi risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti, secondo quanto previsto dal secondo comma del citato art. 43 della legge n. 449/1997.

Coerentemente con il predetto primo approccio teso a limitare la pratica delle sponsorizzazioni, pertanto, a sostegno di misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, si pone la recente disciplina dettata dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che prevede il divieto, a decorrere dall’anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/2009, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazioni.

In aggiunta al suddetto netto divieto, vale la pena ricordare che lo stesso legislatore, al comma 8 del surrichiamato art. 6, ha anche stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

A tal proposito, al fine di comprendere gli elementi differenziali tra le due anzidette disposizioni, appare utile chiarire gli elementi propri delle sponsorizzazioni e quelli delle spese di rappresentanza e di pubblicità. Infatti, in assenza di chiare definizioni normative, le spese per sponsorizzazione possono o meno essere classificate fra le spese di pubblicità o di rappresentanza in funzione di una serie di variabili, inerenti i contenuti, il soggetto beneficiario, il contesto generale di riferimento.

Secondo un orientamento ministeriale e giurisprudenziale "per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute dall’impresa per off rire al pubblico un’immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di floridezza, efficienza ….. E’ questa certamente la caratteristica principale di tali spese, alla quale si aggiunge di norma quella della loro gratuità vale a dire della mancanza di un corrispettivo o di una specif ica controprestazione da parte dei destinatari, cioè di un obbligo di “dare o f"acere “ a carico dei destinatari, se non quello generico di porre all’attenzione del pubblico la prestazione finanziaria dell’impresa erogante, ovvero quella di un’evidente sproporzione tra prestazioni e controprestazioni previste”

Le spese di sponsorizzazioni, invece, possono essere accomunate a quelle di pubblicità, nei limiti in cui sono connesse ad un contratto, di regola, caratterizzato da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che intendono raggiungere. Mediante tale contratto lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato, che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l’attività produttiva dello sponsor.

Mentre con la pubblicità si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda, con le spese di rappresentanza viene offerta al pubblico un’immagine positiva del soggetto finanziatore e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza. Secondo tale prospettazione, si è in presenza di spese di rappresentanza qualora manchi il corrispettivo o una specifica

controprestazione da parte dei soggetti beneficiari; per contro, si parla di spese di pubblicità in presenza di un contratto sinallagmatico tra due parti e di un conseguente corrispettivo per le prestazioni .In ogni caso, comune al divieto di spese per sponsorizzazioni ed all’obbligo di riduzione delle spese per rappresentanza, mostre, pubblicità, ecc., stabiliti dai due surrichiamati commi dell’art. 6 del D.L. n.78/2010, è, senza dubbio, la limitazione per le Amministrazioni locali di finanziare eventi promozionali sia direttamente che indirettamente attraverso le attività di terzi soggetti cui, eventualmente, attribuire risorse in termini di mezzi o risorse finanziarie comunque superiori al limite stabilito dalla norma in argomento.

- Le sponsorizzazioni e l’associazionismo locale nel contesto della disciplina dell’ordinamento costituzionale. Profili di criticità -

Non vi è dubbio che il netto divieto stabilito dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e la forte limitazione di spesa disposta dal comma 8 del medesimo articolo inducano, prima facie, a ritenere che si sia pervenuti alla fine delle esperienze delle sagre paesane e di tutte le altre forme di promozione del territorio, queste ultime almeno sotto forma di sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi di rilevanza cittadina o di tradizione culturale.

A tal proposito, però, allo scopo di dare la giusta collocazione sistematica alla recente normativa di cui si tratta, è necessario, preliminarmente, fare cenno ad un principio fondamentale che sovrintende l’azione degli Enti locali e che si sostanzia nella funzione Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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propria degli stessi, garantita dall’art. 118 della Costituzione, di favorire, in quanto enti esponenziali degli interessi delle collettività che rappresentano,“l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Ebbene, le disposizioni del legislatore finanziario in oggetto si pongono in dissonante contrasto con la possibilità che il Parlamento, nell’approvare leggi finanziarie, possa introdurre norme di dettaglio, immediatamente applicabili nell’assetto ordinamentale degli enti locali, e, pertanto, vanificare il principio testé riferito, il cui rispetto registra un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, secondo il quale "le norme che f issano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l’autonomia finanziaria di spesa garantita dall’art. 119 Cost.". Inoltre, "la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» ed, infine, "un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area […] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi».

Sotto un altro profilo, non va neanche sottaciuto che il legislatore, nel sopprimere in un sol colpo tutta la disciplina dettata con la legge n. 449/1997 in materia di sponsorizzazioni, di fatto avrebbe finito con il travolgere anche l’art. 119 del Testo Unico EELL n. 267/2000, a mente del quale, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Ma, a tal proposito, non può non evidenziarsi che la disposizione contenuta nell’art.119, seppure formulata in chiave applicativa dell’art.43 della L. n. 44971997, riveste il carattere di norma ordinaria “rinforzata” in virtù della chiara formulazione dell’art. 1, comma 4, del TUOEL ed, in quanto tale, non può essere modificata o abrogata se non per espressa statuizione da una norma di pari rango che non si ponga in contrasto con il sistema di regolazione delle fonti offerto dal nuovo impianto del titolo V della Carta Costituzionale.

Indipendentemente dalla sorte dell’art. 119 del T.U.O.E.L., stante il suaccennato quadro ordinamentale, soccorre, in merito, un autorevole parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che ha precisato che “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice f inalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118Cost.”

In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. Sicché, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare

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nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. Questo profilo teleologico, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione dovrà avere cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del Servizio.

La corte ha anche evidenziato la differenza offerta dalla giurisprudenza civile tra l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, all’uopo precisando che il soggetto, pubblico o privato, che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. In tal caso si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive

Infatti, il patrocinio si differenzia dalla sponsorizzazione in quanto manca il rapporto sinallagmatico di prestazione/controprestazione, tipico di soggetti pubblici quali gli Assessorati degli Enti Locali, e consiste in un sostegno economico diretto (finanziario) o indiretto (es.: riduzione del canone di concessione di un’area o un immobile, utilizzo gratuito di beni dell’amministrazione, presenza del logo del Comune sul manifesto di pubblicizzazione dell’iniziativa) da parte del soggetto pubblico (patrocinante), che, nell’ambito istituzionale proprio, intende sostenere l’attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di “investitura d’interesse pubblico” all’iniziativa proposta.

Con sentenza n. 6073 del 4.12.2001 il Consiglio di Stato ha affermato l'ammissibilità dell'utilizzazione dei contratti di sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al servizio di tesoreria degli enti locali. L'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 24 del 5.12.2001 è intervenuta su alcuni quesiti posti in particolare dalle amministrazioni locali, relativamente alla possibilità di applicare il contratto di sponsorizzazione alla realizzazione delle opere pubbliche.

L’art. 4 comma 4 del ccnl del 2000-2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali stabiliva l’integrazione delle risorse di cui all'art. 15 lett. d) del CCNL dell'1.4.1999 nel modo di seguito indicato: “La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali”.

Il CCNL 2002-2005 conferma il possibile ricorso a forme di incentivazione del personale che procura sponsorizzazioni all’Ente (art. 31, comma 2: integrazione delle risorse con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità … nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte: art.15, comma 1, lett. d).Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO:

L’ICI SI PUO’ PAGARE COMPENSANDO NELL’F24A seguito dell’aggiornamento del valore catastale di un immobile da parte dell’agenzia del Territorio, effettuato nel 2009, il comune ha emesso avviso di accertamento a conguaglio per i cinque anni antecedenti, dal 2005 al 2009.Per ogni anno ha allegato il relativo bollettino postale per il pagamento della differenza, asserendo che il pagamento deve essere assolutamente effettuato tramite il bollettino postale allegato e non telematicamente con l’utilizzo del modello F24 con cui posso fare la compensazione con un credito Irpef. Il fatto non mi convince, ma non riesco a trovare una norma specifica, se non quella generale sull’utilizzo del modello F24 per il pagamento dell’Ici, per contrastare la decisione dell’ufficio.

RISPOSTA Nel caso di specie, non comprendiamo l’obbligo imposto dal comune impositore, dato che non vi sarebbe alcuna norma di legge in virtù della quale i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento sarebbero tenuti a effettuare i relativi pagamenti tramite i bollettini postali. Riteniamo quindi che l’operato del comune competente non sia in sintonia con l’articolo 37, comma 55 del decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006) e l’articolo 1 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 26 aprile 2007, ai sensi del quale il contribuente ben può eseguire il versamento dell’Ici utilizzando i crediti ammessi in compensazione con le modalità previste dall’articolo 17 del vigente Dlgs 241/97. Peraltro, le istruzioni per la compilazione del modello F24, approvate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007, avvertono fra l’altro che il modello va utilizzato per pagare anche l’Ici e “tutte le somme dovute”, compresi gli interessi e le sanzioni, in caso di avviso di accertamento. In conclusione, poiché nella fattispecie le perplessità espresse dal lettore sono fondate, se egli intende effettuare il pagamento tramite il modello F24, utilizzando il credito Irpef, può farlo.

B)QUESITO:

FORMA SCRITTA D’OBBLIGO PER I CONTRATTI DELLA PA Dalla lettura della determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 sembra evincersi che tutta la normativa sia indissolubilmente legata all’esistenza di un “contratto in senso documentale” (la normativa in esame si applica, sotto il profilo soggettivo, a tutte le stazioni appaltanti a cui si applica il codice dei contratti, e, sotto il profilo oggettivo, a tutte le tipologie contrattuali di cui allo stesso codice). La disciplina in esame non sembra applicabile soltanto laddove manchi un vero e proprio contratto (la tesi sembra confermata dal tenore letterale della norma, articolo 3, che parla in più punti di contratti “sottoscritti” dall’ente). Si chiede quindi se sia corretto escludere l’applicazione della suddetta disciplina laddove si proceda ad un acquisto (ad esempio di un’autovettura) che non si concluda con la stipula di un contratto vero e proprio, ma solo con l’adozione del provvedimento/ordinativo.

RISPOSTALa risposta è negativa. Infatti l’”ordinativo” è una forma commerciale in cui si estrinseca un contratto della pubblica amministrazione e dei soggetti a essa assimilati, dal codice dei contratti pubblici d lavori forniture e servizi (D Lgs 163706), quanto alla scelta del contraente. Al riguardo dell’acquisto degli autoveicoli si richiama l’articolo 17 del Regio decreto 2440/1924 che consente, come forma contrattuale, l’atto di obbligazione di chi presenta l’offerta oppure lo scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quanto l’acquisizione avviene con ditte commerciali, come nella fattispecie in disamina. Va, infine, evidenziato che, giusto la giurisprudenza, in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 02 Gennaio 2011

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nullità e, pertanto, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all’effetto di eludere il requisito della forma scritta (ex multis: Cassazione 26 giugno 2008, n. 17550; 15 dicembre 2000, n. 15862).

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

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Meno vincoli per le partecipate

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sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/alla pagina "forum" sono caricabili commenti dei colleghi interessati e sulla pagina documenti sono utilizzabili I files di cui sotto

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