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1 COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI D’ORIGINE RIFERIMENTI NORMATIVI Codice doganale dell’Unione (CDU): il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), ha istituito il Codice doganale dell’Unione e abrogato, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008. Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, vengono anche formalmente abrogati: il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari; il Reg. (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario; il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato. Al Codice doganale sono poi collegati una serie di altri Regolamenti delegati o di esecuzione di recente emanazione che completano il nuovo quadro normativo del CDU: 1.Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione; 2.Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016); 3.Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92. Circolare Ministero dello Sviluppo Economico/Unioncamere n. 75361 del 26 agosto 2009 e successive integrazioni.

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1

COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI D’ORIGINE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice doganale dell’Unione (CDU): il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9

ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), ha istituito il Codice doganale

dell’Unione e abrogato, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE)

n.450/2008.

Dal 1° maggio 2016, ai sensi dell’art. 286 CDU, vengono anche formalmente

abrogati:

il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui

bagagli dei viaggiatori intracomunitari;

il Reg. (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario;

il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine

EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.

Al Codice doganale sono poi collegati una serie di altri Regolamenti delegati

o di esecuzione di recente emanazione che completano il nuovo quadro

normativo del CDU:

1.Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n.

2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il

Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in

relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale

dell’Unione;

2.Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione

(UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante

modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n.

952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice

doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L

n. 87 del 2.4.2016);

3.Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1°

aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1°

maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di

applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92.

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico/Unioncamere n. 75361 del 26

agosto 2009 e successive integrazioni.

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RICHIESTA MODELLI

Occorre presentare una richiesta su carta intestata, firmata dal titolare/legale

rappresentante dell’impresa.

Se in provincia esiste solo un’unità locale, occorre una dichiarazione di impegno a

richiedere i certificati esclusivamente presso la Camera di Alessandria.

I modelli riportano un numero di serie prestampato e sono in distribuzione gratuita.

Per esigenze d’ufficio può esserne limitata la consegna numerica alle ditte richiedenti.

In caso di errata compilazione o di accidentale distruzione in sede di stampa, il modello

(comprensivo di tutte le copie) deve essere restituito alla Camera, con una richiesta di

annullamento per errata compilazione o distruzione accidentale, sempre su carta

intestata della ditta richiedente.

SMARRIMENTO CERTIFICATO GIA’ EMESSO

In caso di smarrimento del certificato già emesso, può essere richiesto un duplicato, a

condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata

alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, sul quale l’ufficio apporrà la

dicitura “DUPLICATO” e riporterà il numero del certificato emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo

certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero

derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del

certificato smarrito.

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COMPILAZIONE DEL MODELLO

Nota: il certificato di origine può essere redatto anche in una delle lingue ufficiali

dell’Unione Europea (es. inglese, francese, spagnolo)

(Fac-simile del certificato di origine – allegato 1)

RIQUADRO 1 - SPEDITORE

Indirizzo completo dello speditore.

Se la sede legale è fuori provincia, è bene precisare l’indirizzo della sede legale e

indicare comunque l’indirizzo dell’unità locale.

Se siamo in presenza di una triangolazione nazionale, (fatturazione ad un’altra ditta

italiana e spedizione della merce all’estero) occorre indicare “PER CONTO DI”.

In questo caso occorre allegare copia della delega all’emissione del certificato

d’origine e copia della fattura che il delegante emette sull’estero.

In mancanza di questi documenti il certificato sarà emesso dalla Camera nella cui

circoscrizione ha sede il delegante.

Se siamo in presenza di una esportazione in cui la fatturazione è su una ditta di un

altro Paese comunitario (con spedizione della merce extra UE) occorre delega della

ditta comunitaria solo se si scrive “PER CONTO DI”. Altrimenti si può inserire il

nome della ditta comunitaria nella seconda casella (DESTINATARIO), con la scritta

“DESTINAZIONE FATTURA”, seguita dalla dicitura “DESTINAZIONE MERCE”

con l’indirizzo della ditta extra UE a cui è spedita la merce.

RIQUADRO 2 - DESTINATARIO

Di regola deve comparire la denominazione e l’indirizzo della ditta straniera.

Se l’indirizzo della fatturazione è diverso da quello di consegna della merce possono

comparire entrambi gli indirizzi, purchè gli stessi risultino sulla fattura di esportazione.

Salvo quanto previsto nella spiegazione del riquadro 1, se esigenze commerciali lo

richiedono, può comparire solo l’indirizzo della fatturazione o l’indirizzo del

destinatario finale della merce.

RIQUADRO 3 – PAESE D’ORIGINE

L’origine comunitaria della merce deve essere indicata con l’espressione “UNIONE

EUROPEA” seguita, eventualmente, dal nome del Paese.

Esempio: UNIONE EUROPEA – ITALIA.

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Non sono accettate sigle come UE o similari.

Se il certificato viene emesso in lingua inglese utilizzare l’espressione “EUROPEAN

UNION” seguita eventualmente dal nome del Paese.

Esempio: EUROPEAN UNION – ITALY.

RIQUADRO 4 – TRASPORTO (riquadro facoltativo)

Indicare le tipologie di trasporto (aereo, nave, autocarro), non il nome del trasportatore.

Si raccomanda la menzione “trasporti misti” quando la merce viene trasportata con

mezzi diversi. Può essere adottata altresì la dicitura “da stabilirsi”.

RIQUADRO 5 – OSSERVAZIONI (riquadro facoltativo)

È libera la compilazione. Può servire per indicazioni relative alla fattura proforma, al

numero dell’ordine, alla lettera di credito, etc. Non può mai contenere dichiarazioni

discriminatorie contro altri Stati.

Può essere utilizzato per le diciture non indicative della merce, richieste dalle lettere di

credito.

RIQUADRO 6 – DESCRIZIONE DELLA MERCE

Descrizione completa delle merci, elencate per numero d’ordine progressivo, marche,

sigle, quantità e natura dei colli, etc.

Lo spazio rimasto libero dopo la descrizione va barrato.

Se l’indicazione della merce è generica, occorre indicarne la tipologia seguita dalla

dicitura “COME DA FATTURA N. ….DEL……..” (se redatto in inglese AS

INVOICE N…….. DATED……….. ATTACHED) e copia della fattura sarà allegata

e diventerà parte integrante del certificato.

Sulla fattura, a prescindere dalla richiesta di “visto sulla fattura”, verrà riportato il

numero di serie del certificato emesso.

Per questo motivo la fattura non dovrà contenere altre dichiarazioni, all’infuori

dell’elencazione del materiale e del prezzo relativo.

L’indicazione generica della merce nel riq. 6 non deve essere comunque troppo

generica, ma precisare la tipologia della merce: ad esempio, non è accettabile “prodotti

chimici” bensì “prodotti per la verniciatura”; non è accettabile “macchinari” bensì

“torni a controllo numerico”.

Se la fattura che accompagna la spedizione contiene sia merce UE che extra UE, è

preferibile richiedere 2 certificati distinti. In via eccezionale si può richiedere un solo

certificato, indicando con chiarezza le due origini nel riquadro 3 e distinguendo in

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modo netto le merci nel riquadro 6, ripetendo di fianco alle due categorie di merce la

loro rispettiva origine (soluzione più problematica e comunque soggetta

all’approvazione dell’ufficio).

Si ricorda infine che non è consentito indicare valori e/o prezzi della transazione

commerciale ma solo la descrizione della merce (anche se tale indicazione viene

richiesta da lettera di credito).

Nota bene: nel caso di esportazione per la quale è prevista la lettera di credito è

consigliabile interpellare previamente l’ufficio prima di procedere alla richiesta di

emissione del certificato.

RIQUADRO 7 - QUANTITÀ

Deve essere indicato il peso o la quantità della merce.

Occorre sempre specificare se si tratta di peso lordo o netto.

Per consentire il controllo da parte della Camera, è necessario che le quantità della

merce in esportazione, per la quale si richiede il certificato, siano indicate e

individuabili anche nella fattura di vendita.

In caso contrario occorre allegare anche il packing list.

RIQUADRO 8 (da non compilare)

Di competenza dell’ufficio.

RICHIESTA DI RILASCIO (FOGLIO ROSA)

Deve essere firmata, fronte e retro, da un legale rappresentante della ditta o da un suo

procuratore, risultante dalla visura camerale dell’impresa, come meglio specificato nel

punto “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”.

Sul retro della richiesta di rilascio, si barra il punto 1 quando la merce è totalmente di

origine comunitaria. Deve essere sempre indicato l’indirizzo esatto dello stabilimento

dove la merce è stata prodotta e non la sede legale.

Se la merce ha subito una trasformazione sostanziale, che le ha fatto acquisire l’origine

comunitaria, si barra il punto 2, con le stesse regole.

Se la merce è di origine extra UE, si barra il punto 3.

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APPOSIZIONE DELLA FIRMA

La firma apposta sul fronte e sul retro del modulo di richiesta rosa deve essere quella

del titolare della ditta individuale o di un legale rappresentante della società.

È prevista anche la possibilità della firma da parte di un procuratore della ditta; in

questo caso la procura deve risultare da Registro Imprese.

Se il certificato è presentato da uno spedizioniere doganale, sono individuate tre

possibilità:

Nel ruolo classico di spedizioniere, egli può firmare solo la casella 9) sul fronte

della domanda, con delega semplice dell’impresa a presentare la richiesta di CO

(non apparirà in nessun campo del certificato).

Se agisce per conto dell’impresa, come speditore nella casella 1), firmerà la

domanda sul fronte (casella 8) e sul retro. Per la Camera diverrà lui lo speditore

referente a tutti gli effetti.

Se intende firmare fronte e retro domanda (casella 8 della domanda e

dichiarazione sostitutiva), senza apparire sul CO, allora dovrà disporre di una

procura, al pari di qualsiasi soggetto che rappresenta l’impresa. Per la Camera il

referente speditore rimane l’impresa.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE DELLA MERCE

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Se lo speditore è il produttore della merce oppure lo speditore ha acquistato

da un produttore comunitario: occorre indicare la ragione sociale del

produttore e l’indirizzo completo dello stabilimento produttivo.

Se lo speditore ha acquistato da un commerciante nazionale o comunitario:

occorre presentare copia della fattura di acquisto ed allegare una dichiarazione

resa dal commerciante che attesti l’origine italiana o di un altro Paese

comunitario.

(Fac-simile dichiarazione commerciante per origine comunitaria-allegato 2)

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Se la merce è di origine extra UE:

acquistata direttamente dal produttore extra UE: occorre presentare copia della

fattura di acquisto, copia del certificato d’origine del Paese produttore o copia

della bolla doganale di importazione;

acquistata da un commerciante intermediario: occorre presentare copia della

fattura di acquisto e dichiarazione resa dal commerciante intermediario al cui

interno risulti il Paese d’origine estera della merce, gli estremi della bolletta

doganale di importazione e la Dogana comunitaria che ha effettuato le relative

operazioni di importazione.

(Fac-simile dichiarazione commerciante per origine extra UE – allegato 3)

Alla richiesta di rilascio del certificato di origine occorre sempre allegare la fotocopia del

documento d’identità del firmatario.

Per i certificati inviati in modalità ON-LINE, la firma digitale garantisce l’autenticità e

pertanto non occorre allegare altri documenti.

CERTIFICATO PRO FORMA

Se la merce è spedita con fattura proforma, in genere per temporanee esportazioni,

l’ufficio apporrà, al riquadro 8, la dicitura “CERTIFICATO PROFORMA”.

Se la fattura proforma è stata emessa per merce sostituita gratuitamente in garanzia, o in

presenza di spedizioni di omaggi o di campioni gratuiti, la ditta dichiarerà che si tratta

comunque di una cessione definitiva di merce all’estero ed il certificato sarà emesso

senza alcuna dicitura.

Nel caso particolare di esportazione di prodotti vinicoli, poiché la fattura definitiva viene

emessa nel momento in cui la merce lascia il deposito fiscale, il certificato d’origine sarà

rilasciato comunque definitivo anche in presenza di fattura proforma, a condizione che

la ditta si impegni a presentare in seguito la fattura definitiva. Tale impegno dovrà essere

dichiarato sul retro della richiesta di rilascio del certificato.

RILASCIO A POSTERIORI

Il certificato è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di

spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta, è consentito il rilascio del certificato, a seguito di

richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti

giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione (ad esempio copia della bolla

doganale di esportazione).

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Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non

aver precedentemente richiesto altro certificato d’origine per la spedizione interessata.

COPIE DEL CERTIFICATO

La ditta deve sempre specificare, scrivendo in fondo al riquadro 6 del foglio rosa di

richiesta, il numero di copie che richiede oltre all’originale (esempio: un originale più

una copia, più due copie ecc.).

Per l’eventuale rilascio di copie non esiste una regola precisa: dipende dalle richieste

del cliente, dalla lettera di credito etc.

Nel caso in cui la ditta avesse bisogno di un numero maggiore di due copie, la stessa

deve richiedere ulteriori fogli gialli di copia, che sono in distribuzione presso l’ufficio.

Si tratta di fogli del tutto identici, che non contengono il numero di serie e quindi

adattabili a qualsiasi certificato.

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VISTI SU FATTURE E SU DICHIARAZIONI PER L’ESTERO

Lo sportello Documenti Estero della Camera di Commercio di Alessandria può

apporre i seguenti visti su fatture, atti e dichiarazioni a valere all’estero:

VISTO PER DEPOSITO

Tale visto è ottenibile per i seguenti documenti:

o fatture export relative a certificati di origine

o packing list

Inoltre è possibile richiedere il VISTO PER DEPOSITO per documenti in

originale per l’esportazione emessi da Organismi o Enti ufficiali come:

o ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.

N. B. Si rammenta (come già illustrato a proposito della compilazione del riquadro 6)

che la fattura allegata al Certificato d’origine nel caso in cui la descrizione della merce

sia generica, non deve contenere dichiarazioni discriminatorie contro un altro

Paese.

VISTO POTERI DI FIRMA

Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni relative ad operazioni

di esportazione effettuate su carta intestata dell’impresa richiedente, la Camera

di commercio di Alessandria potrà apporre il visto poteri di firma del legale

rappresentante. Tale visto, non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle

indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste

nell’attestazione che – in base a quanto risulta dalla visura camerale – il

firmatario ha il potere di firmare i documenti a valere all’estero.

LIMITAZIONI

Non è possibile ottenere il visto per:

Inviti per cittadini stranieri in Italia

Dichiarazioni sull'origine o certificati di origine non redatti sui formulari del

Ministero

Procure o atti notarili

In caso di dubbio si invita a contattare lo sportello Documenti Estero della Camera di

commercio di Alessandria per una valutazione preventiva sull'ammissibilità del visto.

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LEGALIZZAZIONE DEL VISTO (ex visto UPICA)

È una procedura richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in Italia. Consiste

nell'autentica della firma del funzionario camerale apposta sul documento (in genere

un certificato di origine o una fattura vistata) utilizzato per l'estero. La legalizzazione

viene effettuata da funzionari camerali a ciò autorizzati.

DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio dei suddetti visti è necessario presentare:

"Modulo richiesta visti" (per poter richiedere il visto occorre compilare l’apposita

richiesta, il cui modulo è scaricabile dal sito www.al.camcom.gov.it alla voce

Estero/Documenti per l’estero.), firmato dal legale rappresentante della ditta

Documento in originale da vistare e copie per la C.C.I.A.A. Copia del documento di identità del firmatario

DIRITTI DI SEGRETERIA

CERTIFICATI DI ORIGINE

I modelli sono in distribuzione gratuita.

L’emissione è soggetta a diritti di segreteria.

L’importo è di 5 euro per l’originale e di 5 euro per ogni copia in più richiesta.

Non esistono diritti di urgenza.

VISTI SU FATTURE E SU ALTRI DOCUMENTI

Visti per deposito: 3 euro, per ogni documento da vistare.

Visti poteri di firma: 3 euro, per ogni documento da vistare.

LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA DEL FUNZIONARIO CAMERALE

(EX UPICA): 3 euro, per ogni legalizzazione richiesta.

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ALLEGATO 1

FAC - SIM

ILE

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FAC - SIM

ILE

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FAC - SIM

ILE

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FAC - SIM

ILE

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ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PER MERCE DI ORIGINE COMUNITARIA

ACQUISTATA DA UN COMMERCIANTE

(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA)

Il sottoscritto ……………………………………..………. in qualità di…………………………..

dell’impresa ………………………………………. con sede in …………………..…………….. Via

……………………….….. n. …….

DICHIARA

Che la merce (descrizione della merce) venduta con ns. fattura n. ……. del ………..… alla ditta

………………………..….. con sede in ……………………… Via ………………………. N. ……

è di origine comunitaria e precisamente del Paese: .………………..…..essendo stata prodotta dalla

ditta ……………………………………………………………………………………………...

con sede in ………………………………..….. Via ……………………..…………….……N. …….

(indicare l’indirizzo completo dello stabilimento presso il quale è stata prodotta la merce)

In fede.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

……………………………………

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ALLEGATO 3

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PER MERCE DI ORIGINE EXTRA UE ACQUISTATA DA

UN COMMERCIANTE

(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA)

Il sottoscritto ……………………………………….. in qualità di …………………………………

dell’impresa …………………………….……………….. con sede in …………………………….

Via …………………………………….. N. ……….

DICHIARA

che la merce (descrizione della merce) venduta con ns. fattura n. …….…. del ……………… alla ditta

……………………………….… con sede in …………………… Via ………………………. N. ……

è di origine extracomunitaria e precisamente del Paese: …………………… essendo stata sdoganata

con bolla doganale n. ………………… del ………………….. presso la dogana comunitaria di

………………………..

Data …………………………………….

TIMBRO E FIRMA

………………………………………………..