circolare 4^2011 - 01062011

29
Circolare n. 4^2011 1 giugno 2011 Pagina 1 di 29 NOVITÀ Sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI Proroga termini per adempimenti fiscali Pag. 4 Decreto Sviluppo Pag. 5 Comunicazione opzione “cedolare secca” Pag. 7 Investimenti all’estero nel modulo RW Pag. 8 STRUMENTI OPERATIVI Check list beni all’estero per compilazione modulo RW Pag. 9 Scheda raccolta dati per calcolo Ici immobili Pag. 10 Scheda raccolta dati per dichiarazione Ici Pag. 11 Contratto di affitto di azienda Pag. 12 Contratto di cessione di azienda Pag. 13 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Calcolo acconto Ici 2011 Pag. 14 Prospetto di bilancio e elenco soci in Unico 2011 SC Pag. 15 Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione Pag. 16 Determinazione della base imponibile Irap Pag. 17 NON SOLO IMPRESA Diritto annuale Camera di Commercio 2011 Pag. 18 Prospetto da rilasciare ai soci o associati Pag. 19 Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali Pag. 20 Società controllate residenti in Stati dell’Est Europa Pag. 22 Differimento del pagamento dei contributi per ferie Pag. 24 AGEVOLAZIONI Credito d’imposta per assunzioni al Sud Pag. 26 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di giugno 2011 Pag. 27

Upload: ritarobi

Post on 05-Jul-2015

531 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare n. 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 1 di 29

NOVITÀ • Sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI

• Proroga termini per adempimenti fiscali Pag. 4

• Decreto Sviluppo Pag. 5

• Comunicazione opzione “cedolare secca” Pag. 7

• Investimenti all’estero nel modulo RW Pag. 8

STRUMENTI OPERATIVI

• Check list beni all’estero per compilazione modulo RW Pag. 9 • Scheda raccolta dati per calcolo Ici immobili Pag. 10 • Scheda raccolta dati per dichiarazione Ici Pag. 11 • Contratto di affitto di azienda Pag. 12 • Contratto di cessione di azienda Pag. 13

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

• Calcolo acconto Ici 2011 Pag. 14 • Prospetto di bilancio e elenco soci in Unico 2011 SC Pag. 15 • Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione Pag. 16 • Determinazione della base imponibile Irap Pag. 17

NON SOLO IMPRESA

• Diritto annuale Camera di Commercio 2011 Pag. 18 • Prospetto da rilasciare ai soci o associati Pag. 19 • Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali Pag. 20 • Società controllate residenti in Stati dell’Est Europa Pag. 22 • Differimento del pagamento dei contributi per ferie Pag. 24

AGEVOLAZIONI • Credito d’imposta per assunzioni al Sud Pag. 26

SCADENZARIO • Principali adempimenti mese di giugno 2011 Pag. 27

Page 2: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 2 di 29

NOVITÀ

Sintesi

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

• È possibile optare per la cedolare secca sugli affitti già dal 2011: l’obbligo riguarda, in-fatti, solo la prima registrazione delle locazioni per le quali i termini scadono nel periodo tra il 7.04 e il 6.06.2011. Per effetto della proroga disposta dal provvedimento delle En-trate del 7.04.2011, tutti i termini suddetti sono automaticamente differiti al 6.06.

• Per coloro che, invece, hanno contratti in corso già registrati al 7.04.2011, l'opzione per la cedolare si effettua con la compilazione del modello Unico 2012 per il 2011: tuttavia, la propria volontà deve essere già chiara al momento di pagare gli acconti della cedola-re (entro il 6.07.2011), per i quali sono stati istituiti appositi codici tributo.

MODELLO SIRIA

• Per scegliere la cedolare secca sugli affitti, dal 20.05.2011, sono sufficienti 3 semplici passi guidati, tutti online, che richiedono solo pochi minuti. Con la nuova versione di SIRIA non è nemmeno necessario scaricare il software, poiché tutto avviene su Internet.

MODALITÀ DI RATEAZIONE

DELLE IMPOSTE

• I contribuenti che ricevono una richiesta di pagamento a seguito di controlli automatici o a seguito di controlli formali delle dichiarazioni possono rateizzare il relativo importo.

• Il numero massimo di rate trimestrali dipende dall’importo da versare: fino a 5.000 euro si può pagare in un massimo di 6 rate; oltre € 5.000,00 il numero massimo di rate sale a 20; oltre i € 50.000,00, infine, sarà necessario presentare idonea garanzia.

• È possibile chiedere la rateizzazione di somme inferiori a € 2.000,00 solo in caso in cui l’ufficio riconosca le temporanea situazione di difficoltà finanziaria del contribuente.

• Il provvedimento di diniego di rateizzazione del debito tributario deve essere impugnato davanti alla commissione tributaria, non essendo competente il giudice amministrativo.

FATTURE SOGGETTIVAMENTE

INESISTENTI

• La Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di fatture soggettivamente inesi-stenti, riconducibili a una frode “carosello” IVA, con la quale si ha l'interposizione fittizia di un operatore economico, le predette fatture non possono determinare l'indeducibilità del costo rappresentato dall'IVA resasi indetraibile, ai fini del reddito, a seguito dell'ac-certamento della frode. È necessario, tuttavia, che l'onere sia stato effettivamente so-stenuto e direttamente riconducibile in modo diretto a elementi certi e precisi, indipen-dentemente dall’esistenza di un reato.

CONTROLLI FISCALI 2011

• L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con la quale si definiscono gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione per il periodo d’imposta 2011.

• Si dispone, tra l’altro, l’incremento dell’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie dirette a individuare somme o altri valori mobiliari in grado di soddisfare il credito eraria-le. Inoltre, saranno incrementati i controlli nei confronti degli esercenti arti e professioni.

• Di contro, diminuiranno i tempi di accesso presso i locali dei contribuenti, con una dura-ta che non potrà superare, al massimo, i 30 giorni (15 più eventuale proroga di ulteriori 15).

RIMBORSO IRAP SE LO STUDIO È IN AFFITTO

• La Corte di Cassazione ha stabilito che lo studio in locazione e comunque non di pro-

prietà, in aggiunta alla mancanza di autonoma organizzazione, consente il rimborso I-rap.

TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

• Il trattamento di fine mandato è deducibile secondo il principio di competenza, anche in assenza di una data certa: lo ha precisato l’Associazione italiana dei dottori commercia-listi e degli esperti contabili, in contrasto con quanto affermato dall’Agenzia delle Entra-te (in mancanza di data certa, la deducibilità deve avvenire per cassa). In ogni caso, la data certa può essere attribuita anche mediante posta elettronica certificata.

VERIFICHE FISCALI E AUTOMEZZI

DI TERZI

• La Corte di Cassazione ha precisato che in caso di ispezioni fiscali anche l'autovettura di un terzo può essere controllata senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero, se la predetta autovettura rappresenta lo strumento di trasporto della documentazione azien-dale.

CESSIONE DEL CREDITO SOGGETTA A

REVOCATORIA FALLIMENTARE

• La cessione del credito effettuata con funzione solutoria (ossia finalizzata a estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile) è anomala rispetto al pagamento effettuato in denaro o con titoli di credito equivalenti. Pertanto, se non è stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito, è soggetta a revocatoria fallimentare.

Page 3: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 3 di 29

Sintesi (segue)

INTERPELLO PER SOCIETÀ DI COMODO

• Le società che risultano “non operative” dovranno presentare istanza di interpello al fine di ottenere la risposta in tempo utile per il versamento delle imposte. L’interpello non è interessato dalla proroga dei termini fissati dal D.P.C.M. 12.05.2011, anche se, di fatto, tale differimento consente di beneficiare di qualche giorno di margine per ottenere la ri-sposta. In caso di parere negativo, sarà comunque possibile adire le vie del contenzio-so tributario.

SISTRI

• Il Governo ha prorogato l’entrata in vigore del Sistri per consentire agli operatori di risol-vere i problemi tecnici e operativi finora emersi. In particolare, il sistema entrerà in vigo-re con scadenze scaglionate in funzione delle dimensioni aziendali: - il 1.09.2011 per le imprese ed enti che abbiano più di 500 dipendenti; - il 1.01.2011 per i produttori di rifiuti che hanno da 251 a 500 dipendenti; - il 2.11.2011 per i produttori di rifiuti con un numero di dipendenti da 51 a 250; - il 1.12.2011 per i produttori di rifiuti che hanno da 11 a 50 dipendenti; - il 2.01.2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

ACCOLLO DEL MUTUO

• Il comproprietario che intende acquistare la quota dell’immobile di titolarità dell’altro soggetto può pagare il prezzo mediante accollo della relativa quota del mutuo cointe-stato.

• L’accollo del mutuo, in questo caso, si configura come un accordo con effetti solo tra le parti che lo sottoscrivono e regola la ripartizione della responsabilità dei comproprietari nei confronti della banca erogatrice del mutuo, la quale può comunque aggredire il pa-trimonio di ciascuno dei debitori per l’intera somma.

FERMO AMMINISTRATIVO

E SUCCESSIVO PAGAMENTO

• Il cittadino che procede al pagamento, per sanare la violazione che aveva determinato il

fermo amministrativo, deve fare annotare la cancellazione di quest'ultimo recandosi al Pra; in difetto, il fermo resta annotato.

RESPONSABILITÀ DEL

PROFESSIONISTA

• I professionisti devono porre particolare attenzione alle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza per evitare di dover rispondere di uno dei reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 o incorrere nella responsabilità civile che trova origine negli artt. 1176 e 2236 del Codice Civile o, infine, scontrarsi con la responsabilità di natura fiscale diretta nelle situazioni in cui siano parte attiva nel perfezionamento dell’illecito.

• Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

ANTIRICICLAGGIO • Con decorrenza dal 16.05.2011 i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devo-

no provvedere agli adempimenti in via telematica, mediante registrazione al portale In-fostat–Uif della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on–line.

GUIDA UNIONCAMERE AL DEPOSITO DEL BILANCIO

• Al fine di agevolare la trasmissione dei bilanci in formato XBRL, Unioncamere ha reso

disponibile sul proprio sito – www.unioncamere.gov.it – il Manuale operativo per il de-posito dei bilanci al Registro delle imprese.

DETASSAZIONE PREMI DI

RISULTATO

• Il riconoscimento della detassazione sui premi di risultato per l'anno in corso prevede regole che si differenziano dal passato e la cui dinamica ha fatto sorgere dubbi circa la loro applicazione. Dopo la conferma che per il 2011 le somme da detassare devono es-sere previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, la circolare congiunta Agenzia Entrate - Ministero del Lavoro n. 19/2011 ha negato la possibile decorrenza re-troattiva degli accordi stessi. Sulla base del quadro definitivo che si è formato, chi in-tende applicare la detassazione per il 2011 lo può fare solo per quelle somme che que-sti accordi hanno preventivamente individuato.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

PER LAVORI USURANTI

• È entrato in vigore il 26.05.2011 il D. Lgs. 67/2011, relativo ai lavori usuranti, che per-mette a chi ha svolto tali attività per almeno 7 degli ultimi 10 anni di anticipare il pensio-namento. La domanda dovrà essere corredata dagli elementi di prova necessari ad at-testare lo svolgimento di lavoro usurante.

Page 4: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 4 di 29

APPROFONDIMENTO

Proroga termini per adempimenti fiscali

Con il D.P.C.M. 12.05.2011 è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16.06 al 6.07.2011, senza alcun pa-gamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca. La nor-ma prevede la possibilità di effettuare i versamenti dal 7.07 al 5.08.2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Inoltre, è concesso più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato ai Caf o ai professionisti abilitati entro il 20.06.2011. A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato previsto un differimento dal 30.06 al 12.07.2011 per la trasmissione telematica del Modello 730 presentato da lavorato-ri dipendenti e pensionati. Infine, le scadenze del periodo 1.08-20.08.2011 sono spostate al 20.08.2011 (22.08.2011 in quanto il 20.08 è sabato).

Versamenti

Contribuenti interessati

Tipologia Nuova scadenza Vecchia

scadenza Senza interessi Con interessi

Persone fisiche

Versamenti derivanti

dalla dichiarazione dei redditi, Irap e

acconto della cedolare secca

sugli affitti

6.07.2011

Dal 7.07.2011 al 5.08.2011

con maggiorazione dello 0,40%

a titolo di interesse

16.06.2011

Soggetti diversi dalle persone fisiche

che applicano gli studi di settore

Versamenti derivanti

dalla dichiarazione dei redditi, Irap e

acconto della cedolare secca

sugli affitti

6.07.2011

Dal 7.07.2011 al 5.08.2011

con maggiorazione dello 0,40%

a titolo di interesse

16.06.2011

Presentazione del Modello 730 da parte del contribuente

Tipologia Nuova scadenza Vecchia scadenza Al sostituto d’imposta 16.05.2011 30.04.2011

A un Caf-dipendenti o a professionisti abilitati 20.06.2011 31.05.2011

Page 5: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 5 di 29

Decreto Sviluppo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2011, n. 110 il D.L. 13.05.2011, n. 70, che prevede misure diverse finaliz-zate allo sviluppo e al rilancio dell’economia. Si riepilogano, in sintesi, le principali misure.

Oggetto Contenuto

Contabilità semplificata

• Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a € 700.000 di ricavi per le altre imprese.

• I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per sin-gole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta divengono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a € 1.000.

Elenchi clienti e fornitori

È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.

Comunicazione detrazione 36%

Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%.

Rivalutazione quote e terreni

di persone fisiche

Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regola-mentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, median-te il pagamento di un'imposta sostitutiva. Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e ver-sata l’imposta sostitutiva. È stata disciplinata la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni.

Detrazioni per carichi di famiglia

Abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a de-trazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.

Verifiche fiscali e accessi

Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Rinvio termini scadenti di sabato

o giorno festivo

I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.

Scheda carburante Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.

Riepilogo fatture mensili

Innalzamento a 300 euro dell’importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

Informazioni già in possesso del Fisco

I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previden-ziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.

Distruzione beni d’impresa

Innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.

Rateizzazione debiti tributari

Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata.

Sospensione giudiziale degli

atti esecutivi

In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica dell’istanza.

Contratto di inserimento per don-

ne senza lavoro

Il contratto di inserimento si applica alle donne, di qualsiasi età, prive di un regolare impiego da almeno 6 mesi.

Rinegoziazione dei contratti

di mutuo

Fino al 31.12.2012 il mutuatario che - prima del 14.05.2011 - ha stipulato, o si è accollato anche a se-guito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150.000 euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Da richiesta di rimborso

a compensazione

La richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in ri-chiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Aliquota IVA gas naturale

È del 10% l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combu-stione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato).

Credito di imposta per

ricerca scientifica

È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca.

Page 6: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 6 di 29

Decreto Sviluppo (segue)

Oggetto Contenuto

Credito d’imposta per nuovo lavoro nel Mezzogiorno

Ai datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi al 14.05.2011, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti “svantaggiati” nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei co-sti salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Diritto di superficie

su arenili

Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di 20 anni, che si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione, in ogni caso, delle spiagge e delle scogliere.

Distretti turistico-

alberghieri

Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Re-gioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri.

Opere pubbliche

I lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, senza gara, adottando procedure di negoziazione più snelle, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’invito è rivolto, per la-vori di importo pari o superiore a € 500.000, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a € 500.000, ad almeno 5 soggetti se sussistono aspiranti idonei per tali opere.

Costruzioni private

• Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente, fra le quali: - introduzione del ”silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, a eccezione

dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; - estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi prece-

dentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA); - tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, ossia la “cessione di cu-

batura”; - la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazio-

ne all’autorità locale di pubblica sicurezza; - per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abili-

tato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”; - l’obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli stru-

menti urbanistici; - esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti at-

tuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.

Piano casa

• Le Regioni approvano, entro 60 giorni, specifiche leggi che prevedano: - il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura

premiale; - la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; - l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro

compatibili o complementari; - le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi

edilizi esistenti. • Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedifica-

bilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edili-zio in sanatoria.

Semplificazione adempimenti burocratici

• Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese sono apportate le modificazioni che seguono: - le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali non trovano applicazione nei

rapporti tra imprese; per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trat-tano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, an-che se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggior-nato Dps è sostituita dall'obbligo di autocertificazione di trattare soltanto tali dati in osservan-za delle misure minime di sicurezza;

- le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;

- riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL; - facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini; - per i trasporti eccezionali, l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita,

per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.

Page 7: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 7 di 29

Comunicazione opzione “cedolare secca”

Il locatore che intende beneficiare del nuovo regime fiscale opzionale sui redditi derivanti dalla locazione dell’immobile ad uso abitativo deve comunicare preventivamente all’inquilino, a pena di inefficacia dell’opzione, la rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone per il periodo di durata dell’opzione.

Bianchi Marco Via Milano, n. 3 46042 Castel Goffredo (MN)

Egr. Sig.

Rossi Luigi Via Verdi, n. 55 46041 Asola (MN)

Raccomandata A.R. Oggetto: comunicazione opzione “cedolare secca”, contratto di locazione immobile sito ad Asola (MN), in via Verdi, n. 55 Il sottoscritto Marco Bianchi, nella sua qualità di locatore, in relazione al contratto stipulato in data 1.12.2010 e registrato presso l’Ufficio di Castiglione delle Stiviere (MN) il 20.12.2010, con numero 8027, serie 3, avente ad oggetto la locazione dei seguenti fabbricati ad uso abitativo e delle relative pertinenze: • abitazione civile

Identificativi catastali: foglio 27, mappale 135, subalterno 2; • pertinenza

Identificativi catastali: foglio 27, mappale 135, subalterno 4; ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 11 D. Lgs. 23/2011.

comunica che: • con decorrenza dal 1.01.2011 intende optare per la tassazione ad imposta sostitutiva (c.d. “ce-

dolare secca”) del canone di locazione; • per effetto di tale opzione non si rende più dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso; • la suddetta opzione comporta la rinuncia da parte del sottoscritto, con decorrenza dal 1.01.2011 e

per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta di ogni aggiornamento del ca-none previsto contrattualmente (inclusa la variazione in base all’indice accertato dall’Istat con riferi-mento all’anno precedente).

La presente comunicazione ha effetto fino alla scadenza temporale prevista contrattualmente. Ai sensi di legge, in caso di revoca della suddetta opzione per qualsiasi causa intervenuta si renderà dovu-ta l’imposta di registro annuale e sarà facoltà legittima del sottoscritto chiedere gli aggiornamenti del ca-none previsti contrattualmente. Verificandosi tale situazione, sarà mia cura dare apposita comunicazione scritta in tempo utile. Cordiali saluti.

Castel Goffredo, 14.05.2011 Bianchi Marco

(Luogo e data) (Firma)

COMUNICAZIONE OPZIONE CEDOLARE SECCA (COMPILABILE)

Page 8: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 8 di 29

Investimenti all’estero nel modulo RW

Per effetto del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale è previsto l'obbligo di indicare, nel modulo RW da al-legare alla dichiarazione dei redditi, sia i trasferimenti, anche di natura non finanziaria, dall'estero, verso l'estero e sull'este-ro di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, semprechè l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta abbia superato l'importo di € 10.000,00, sia gli investimenti all’estero e le attività estere di natura fi-nanziaria detenuti nel corso dell'anno. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi devono pre-sentare comunque, sussistendone i presupposti, il modulo RW. Gli obblighi di dichiarazione sussistono anche per gli inve-stimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell’Unione Europea, nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività. Se le attività e gli investimenti sono detenuti all’estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri intestatari.

Fattispecie Caratteristiche Modalità Modello RW

• Trasferimenti di: - denaro; - certificati in serie

o di massa; - titoli.

Che hanno interessato gli investi-menti all'estero e/o le attività este-re di natura finanziaria (indicati nella sezione II) nel corso dell’anno.

• Dall’estero verso l'Italia. • Dall’Italia verso l'estero. • Dall’estero sull’estero.

Attraverso intermediari residenti o

non residenti, ovvero in

forma diretta1

SÌ Sezione III

Effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, indi-pendentemente dalla causale e dal-le modalità.

• Flussi dei trasferimenti: - dall'estero verso l'Italia; - dall'Italia verso l'estero.

Attraverso intermediari

residenti

No Le evidenze dei tra-sferimenti devono es-sere tenute a cura dell'intermediario resi-dente.

In forma diretta

No Tali trasferimenti de-vono essere dichiarati in Dogana, depositan-do una specifica di-chiarazione.

Attraverso non residenti

Sì Sezione I

• Investimenti all'estero. • Attività estere di natura

finanziaria.

• Posseduti al termine del periodo d'imposta (31/12).

• Attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia2.

1 Sì Sezione II

Note

1. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

Esempio Una persona fisica che ha acquistato obbligazioni estere per importo superiore a € 10.000,00 attra-verso un intermediario residente, il quale cura anche la riscossione degli interessi, non è tenuta alla compilazione del modulo RW.

2. La previsione normativa deve essere intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi impo-nibili in Italia, ma anche a ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel mo-dulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indi-pendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponbili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d’arte anche se non produttivi di redditi.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODULO RW

Page 9: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 9 di 29

STRUMENTI OPERATIVI

Check list beni all’estero per compilazione modulo RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del modulo RW del Modello Unico Persone Fi-siche 2011.

Nominativo Rossi Carlo

Sezione I - Trasferimenti da o verso l’Estero

• Trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro, titoli, certificati in serie o di massa o titoli effet-tuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria, e per importi complessivi superiori a € 10.000,00.

Sì No

Generalità Stato

estero sogg. non resid.

Tipologia operaz.

Stato estero di trasferim.

Mezzo di pagamento

Codice causale

operaz.(1)

Data operaz.

Importo operazione

Estero verso Italia

Denaro

Italia verso Estero Altro

Estero verso Italia

Denaro

Italia verso Estero Altro

Estero verso Italia

Denaro

Italia verso Estero Altro

Sezione II - Investimenti esteri e attività finanziarie al termine del periodo d’imposta

• Investimenti esteri e attività finanziarie detenute all’estero, per importi complessivi superiori ad € 10.000,00 (da segnalare indipendentemente dalla effettiva produzione di reddito imponibile in Italia).

Sì No

Stato Estero Codice causale

operazione(1) Importo operazione

Redditi relativi a somme percepite nel successivo periodo d’imposta

Portogallo (055) 15 130.000,00 Sì No

Portogallo (055) 1 20.000,00 Sì No

Sì No

Sezione III – Trasferimenti connessi con investimenti esteri • Flussi superiori a € 10.000,00, dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero, di denaro, cer-

tificati in serie o di massa e titoli che abbiano riguardato investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.

Sì No

Stato estero dell’investimento

o dell’attività

Tipologia trasferim.

Codice causale

operaz.(1)

Codici ABI

e CAB

Codice identificativo

internaz. BIC/SWIFT

N. c/c utilizzato

Data operaz.

Importo operazione

Portogallo

Estero verso Italia

1 05204

57570 BMARESZM 111/16464 14.05.10 150.000,00 Italia verso

Estero

Estero su Estero

Estero verso Italia

Italia verso Estero

Estero su Estero

(1)

Tabella codici causale

operazione

1. Conti correnti e depositi esteri. 2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti. 3. Obbligazioni estere e titoli similari. 4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti. 5. Valute estere da depositi e conti correnti. 6. Titoli pubblici italiani emessi all’Estero. 7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti. 8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato.

10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato de-tenuti all’Estero. 11. Atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni o organizzazioni similari. 12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri. 13. Altri strumenti finanziari anche di natura non par-tecipativa. 14. Altre attività estere di natura finanziaria. 15. Beni immobili. 16. Beni mobili registrati ( es.: yacht e auto di lusso). 17. Opere d’arte e gioielli. 18. Altri beni patrimoniali. 99. Altre operazioni.

CHECK LIST BENI ALL’ESTERO (COMPILABILE)

Page 10: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 10 di 29

Scheda raccolta dati per calcolo Ici immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per il calcolo dell’Ici.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO ICI 2011

PROPRIETÀ FABBRICATO

Nome Giuseppe

Cognome/Ragione sociale Bianchi

Via Via Verdi, 10

Comune Castel Goffredo (MN)

DATI FABBRICATO

Comune Castel Goffredo (MN)

Via e numero civico Via Avis, 20

Dati immobile Foglio 21 Mappale 172 Sub 1

Dati pertinenza Foglio 21 Mappale 172 Sub 5

Categoria catastale Immobile A3 Classe 2

Pertinenza C6 Classe 5

Rendita catastale Immobile € 174,56

Pertinenza € 18,59

IMMOBILE Data Utilizzo Possesso Note

28.02.2011

Abitazione principale A disposizione Locato Locato come abitazione principale Pertinenza In uso gratuito Altro: ..................................................

100% Locato Rossi Luca

30.04.2011

Abitazione principale A disposizione Locato Locato come abitazione principale Pertinenza In uso gratuito Altro: ..................................................

100% Sfitto

Attuale

Abitazione principale A disposizione Locato Locato come abitazione principale Pertinenza In uso gratuito Altro: ..................................................

100% Locato Neri Giorgio

PERTINENZA Data Utilizzo Possesso Note

28.02.2011

Abitazione principale A disposizione Locato Locato come abitazione principale Pertinenza In uso gratuito Altro: ..................................................

100% Locato Rossi Luca

30.04.2011

Abitazione principale A disposizione Locato Locato come abitazione principale Pertinenza In uso gratuito Altro: ..................................................

100% In uso alla figlia Luisa

CHECK LIST CALCOLO ICI IMMOBILI (COMPILABILE)

Page 11: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 11 di 29

Scheda raccolta dati per dichiarazione Ici

La dichiarazione Ici deve essere presentata limitatamente agli immobili, ubicati nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dell’anno precedente, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta; la scadenza per la presentazione coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Esempio Scheda di raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ICI

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971, residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99, C.F.:

RSS LGU 71H14 F205 W,

DICHIARA

• che per il seguente fabbricato o terreno:

- indirizzo: Belluno, Via Roma, n. 15 - sezione ........, foglio 88, particella 777, subalterno 15, catego-

ria/qualità A/4, classe 3, vani 7;

- rendita definitiva € 245,11 (o, in mancanza, rendita presunta ………………………..…… o eventuali

estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo

………………………………………………. e anno ………………..…………………………);

- immobile storico: Sì No

- percentuale di possesso: 100%

- escluso, esente o rurale: No Sì Mesi: …………;

- riduzione (inagibilità o conduzione diretta): Sì No Mesi: …………;

- abitazione principale: Sì No

• in data 29.04.2010 si è verificata la seguente variazione:

acquisto; vendita; altro ……………………

- registrazione presso Agenzia delle Entrate di: Milano;

- estremi dell’atto: Notaio Verdi Mario – repertorio 50123.

SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE ICI (COMPILABILE)

Page 12: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 12 di 29

Contratto di affitto di azienda

Con il contratto di affitto di azienda una parte si obbliga a far godere all'altra un complesso aziendale a fronte del pa-gamento di un corrispettivo, stabilendone modalità e termini. Tale contratto è disciplinato dall'art. 2562 del Codice Civile, con il quale sono richiamate le disposizioni sull'usufrutto d'azienda ex art. 2561 Codice Civile. I motivi che in-ducono un soggetto ad affittare la propria azienda o un ramo della stessa possono essere diversi: dalla temporanea impossibilità ad occuparsene fino alla maggiore elasticità che tale contratto consente rispetto ad una cessione della stessa. Si allega il contratto tipo di affitto di azienda elaborato da Unioncamere.

AFFITTO DI AZIENDA

L'affitto d'azienda è il contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all'altra un'azienda, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Oggetto

del contratto

Il contratto di affitto di azienda ha per oggetto tutti i beni mobili e immobili materiali ed immateriali, organizzati in maniera unitaria per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

FORMA DEL CONTRATTO

Per le imprese soggette a registrazione, i contrat-ti che hanno per oggetto il trasferimento o il go-dimento dell'azienda devono essere redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata au-tenticata.

Tali contratti devono essere depo-sitati entro 30 giorni per l'iscrizio-ne nel Registro delle Imprese, a cura del notaio rogante o autenti-cante.

DIVIETO DI CONCORRENZA

Chi concede in affitto la propria azienda deve astenersi dall'esercitare un’analoga attività che, per l’oggetto, l’ubicazione e le altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela, ossia sia in grado di nuocere all'affittuario o all'usufruttuario sotto il profilo commerciale.

Per tutta la durata del contratto e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 anni.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

• Chi assume in affitto l'azienda subentra nei contratti stipulati dal proprietario per l'eser-

cizio dell'attività per tutta la durata dell'affitto, a eccezione: - che si tratti di rapporti di carattere personale, nella considerazione delle particolari

caratteristiche possedute dal proprietario; - che il terzo contraente non receda dal contratto entro 3 mesi, se sussiste una giusta

causa (salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante).

Locazione di immobile

• Se oggetto del contratto di locazione è un'immobile urbano nel quale è fissata la sede dell'azienda, il rapporto è cedibile anche senza il consenso del locatore, purchè sia insieme ceduta o lo-cata l'azienda e gli sia data comunicazione entro 30 giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

• Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni dal rice-vimento della comunicazione.

DITTA L'affittuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue, senza modi-

ficarne la destinazione.

OBBLIGHI

• L'affittuario ha l'obbligo, derogabile convenzionalmente, di mantenere l'efficienza dell'or-

ganizzazione aziendale e degli impianti, nonchè le normali dotazioni di scorte. • La differenza tra la consistenza dell'inventario all'inizio e alla fine dell'affitto sono regola-

te in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto. Le differenze si pos-sono riferire sia alle merci sia agli altri elementi caratterizzanti l'azienda (esempio: im-pianti) che abbiano perso la loro efficienza e funzionalità per effetto del normale proces-so di obsolescenza e deperimento.

Nota bene

L'esonero dall'obbligo incombente sul conduttore è compensato, nella pratica, da un aumento del canone d'affitto.

FAC SIMILE CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA (COMPILABILE)

Page 13: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 13 di 29

Contratto di cessione di azienda

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa. L’imprenditore è invece colui che svolge professionalmente un'attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi (artt. 2555 e 2082 C.C.). L'azienda, quindi, è il mezzo attraverso cui l'imprenditore esercita la propria attività. La disciplina dell'azienda si risolve essenzialmente nella disciplina della sua circolazione; si può anzi affermare che tale nozione di azienda debba es-sere accolta dal legislatore proprio in funzione della sua circolazione e che dunque tale nozione debba essere accolta, in-tesa ed interpretata relativamente ai problemi posti dalla circolazione: l'azienda è, dunque, un concetto relativo oltre che funzionale. Anche se il codice allude al trasferimento dell’azienda nel suo complesso, nulla vieta che esso possa riguarda-re anche solo un ramo di azienda. Il problema, di grande rilevanza pratica, della distinzione delle fattispecie di trasferimen-to di azienda rispetto ad altre fattispecie (es.: cessione del solo contratto di locazione commerciale) deve essere risolto in base ad un criterio oggettivo, nel senso che per aversi trasferimento d’azienda non è necessario che si attribuisca all’acquirente la disponibilità di tutti i beni aziendali, bensì dei beni essenziali per la realizzazione del programma aziendale originario, idonei a mantenere inalterata la natura e la qualità dei beni e servizi offerti sul mercato. Si allegano i contratti tipo di cessione di azienda e di cessione di ramo di azienda elaborati da Unioncamere.

TRASFERIMENTO DI AZIENDA

Natura

Per aversi trasferimento d’azienda non è necessario che si attribuisca all’acquirente la disponibilità di tutti i beni aziendali, essendo insufficiente la disponibilità di tutti quei beni essenziali per la realizzazione del pro-gramma aziendale originario, idonei a mantenere inalterata la natura e la qualità dei beni e servizi offerti sul mercato.

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

Azienda nel suo

complesso

Dove non espressamente dichiarato, il trasferimento abbraccia tutti i beni aziendali.

Per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in se-guito a cessione contrattuale, comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua identità.

Ramo di azienda

Per cessione di ramo di azienda si intende il trasferimento di un insieme di elementi produttivi, personali e materiali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al per-seguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la pro-pria identità.

FORMA DEL CONTRATTO

Forma scritta

Per le imprese commerciali i contratti che hanno ad oggetto il trasferi-mento della proprietà (es.: compravendita) dell'azienda è richiesta la for-ma scritta ai soli fini della prova (forma c.d. ad probationem).

Forme particolari

Se la legge impone forme particolari ai fini della validità del trasferimento (forma c.d. ad substantiam) per singoli beni ricompresi nel complesso aziendale (es.: beni immobili) o per la natura del contratto (es. donazione; conferimento in società di capitali), è necessario che il trasferimento os-servi le stesse forme (forma c.d. per relationem).

Pubblicità

Al solo fine di ottemperare all’obbligo della pubblicità nel Registro delle Imprese il trasferimento deve essere: - redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico; - depositato per l'iscrizione nel Registro Imprese entro 30 giorni a cura del notaio rogante o autenticante. L'adempimento serve a rendere opponibile ai terzi l’acquisto secondo le regole della pubblicità legale.

FAC SIMILE CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA (COMPILABILE)

FAC SIMILE CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA (COMPILABILE)

Page 14: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 14 di 29

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Calcolo acconto Ici 2011

I contribuenti devono effettuare il versamento dell’Ici, complessivamente dovuta al Comune, in 2 rate: • la 1ª, entro il 16.06, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei

12 mesi dell’anno precedente; • la 2ª, dall’1 al 16.12, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1ª rata

versata. È prevista, peraltro, la facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessiva in unica solu-zione annuale, da corrispondere entro il 16.06.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato tramite l’apposito modello di bollettino di conto corrente posta-le. Tutti i contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell’Ici utilizzando il modello di pagamento F24, in modo da poter compensare eventuali eccedenze d’imposta con il debito Ici.

SCADENZE

VERSAMENTO A RATE

Acconto Entro il 16.06 Pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente.

Saldo Dal 1.12 al 16.12

A saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventua-le conguaglio sulla 1ª rata versata.

VERSAMENTO IN UNICA

SOLUZIONE

• Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06.

• Il soggetto passivo Ici dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso, anziché quelle deliberate per l’anno precedente.

Il Comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, un diverso ter-mine entro il quale il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Bollettino di c/c postale

• Versamento presso: - Poste Italiane (anche mediante servizio telematico gestito da Poste Ita-

liane); - aziende di credito convenzionate con gli enti impositori; - affidatari del servizio di riscossione del tributo.

Mod. F24 Per tutti i Comuni

• È possibile effettuare la com-pensazione dei debiti Ici con i crediti relativi a tributi erariali, previdenziali e assicurativi.

• Non sono ammessi in com-pensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali Irpef comunali.

• 3901 – Ici su abitazione principale (se dovuta).

• 3902 – Ici su terreni agricoli. • 3903 – Imposta su aree fabbricabili. • 3904 – Ici su altri fabbricati.

Si utilizza l’elenco dei codici catastali relativi a tutti i Comuni, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

VERSAMENTI MINIMI

€ 12,00 La misura è derogabile dagli enti locali con norma regolamentare.

FORMULA DI CALCOLO

Base

Imponibile x Aliquota x Quota %

di possesso x Mesi di possesso

- Eventuale detrazione =

Ici dovuta

12 mesi

Esempio Scritture contabili - Pagamento Ici

16.06

E B 14 P C IV 1 Ici non deducibile fiscalmente a Banca c/c 470,00

Pagamento acconto Ici

Page 15: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 15 di 29

Prospetto di bilancio e elenco soci in UNICO 2011 SC

In tema di novità che interessano il Modello UNICO 2011 SC, relativo al periodo d’imposta 2010, si segnala l’eliminazione di 2 obblighi per le società di capitali rispetto al passato. In particolare, nel quadro RS non è più presente la sezione dedicata ai dati di bilancio redatti secondo i criteri dettati dal codice civile, mentre rimane la parte relativa ai dati dei bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS. Inoltre, scompare la prima sezione del quadro RO, per cui non è più richiesta l’indicazione dei nominativi dei soci, precedentemente previsto per le S.r.l.

PROSPETTO DATI

DI BILANCIO Quadro RS

Redazione del bilancio in base ai principi contabili nazionali

Non è più presente la sezione “Dati di bilancio Codice Civile”.

Non devono più essere evidenziati i dati relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.

Redazione del bilancio in base ai principi

contabili internazionali

• Deve essere compilata la sezione “Dati di bilancio IAS/IFRS”.

• Sono soggette all’obbligo anche le banche iscritte all’Albo e gli enti finanziari.

ELENCHI NOMINATIVI

S.R.L. Quadro RO

• Amministratori; • componenti del collegio sindacale o di altro organo di con-

trollo; • rappresentanti delle società diversi da quello indicato nel

frontespizio.

Devono essere indicati i dati anagrafici dei soggetti in ca-rica alla data di presentazio-ne della dichiarazione.

Nominativo dei soci È stato eliminato l’obbligo di riportare nel quadro RO l’elenco nominativo dei soci di S.r.l.

Esempio n. 1 Compilazione Modello Unico SC 2011 – Quadro RO (solo per amministratori e sindaci)

QUADRO RO MODELLO UNICO SC 2011 (COMPILABILE)

Page 16: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 16 di 29

Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione

La predisposizione del prospetto relativo al capitale sociale e alle riserve risponde all’esigenza di monitorare - per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio - la struttura del patri-monio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trat-tamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. I dati richiesti nei righi intestati alle riserve sono forniti per “masse”, ossia raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo dovrà essere suddiviso nelle 2 componenti e riclassifica-to nei corrispondenti righi. Per effetto della presunzione prevista dall’art. 47, c. 1, 2° periodo del Tuir, l’eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell’utile di esercizio, o di riserve di utili presenti in bilancio, deve essere riqualificata agli effetti fiscali come distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, con-siderarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l’utile dell’esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI

DISTRIBUZIONE DI UTILI

E RISERVE DI UTILI

Distribuzione

Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono priori-tariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, disciplinate dall’art. 47, c. 5 Tuir, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

Riserve di capitale

• Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle so-cietà soggette all’Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi di emissione delle azioni o quote, con in-teressi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

• Tuttavia, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Eccezioni

Le riserve di utili che non sono disponibili per la di-stribuzione non possono sot-tostare alla presunzione di distribuzione figurativa.

Esempi • Riserva legale, nel limite del

20% del capitale; • riserva da acquisto azioni pro-

prie; • riserva valutazione con il me-

todo del patrimonio netto; • riserva utili netti su cambi.

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI

DISTRIBUZIONE DI UTILI FINO

AL 2007

Distribuzione

• Agli effetti della tassazione del soggetto partecipante diverso dai soggetti Ires, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40%).

• La presunzione di favore si applica non soltanto in caso di distri-buzione di “riserve”, ma anche nei casi di distribuzione degli “utili” prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007.

Utilizzo diverso

Esempio: copertura

perdite

Se le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribu-zione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007 (se distribuiti, concorre-rebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nel-la misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dal-la circostanza che siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari.

Nota

integrativa

É utile segnalare, nella nota integrativa, l’ammontare residuo com-plessivo delle riserve che, se distribuite, concorrono a formare il reddito dei soci - diversi dai soggetti Ires e da quelli soggetti a tassa-zione alla fonte a titolo d’imposta - nella misura del 40%.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEL CAPITALE

Page 17: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 17 di 29

Determinazione della base imponibile Irap

Dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 la determinazione della base imponibile Irap, per i soggetti Ires, segue il principio di derivazione delle voci rilevanti dal conto economico. Il principio di ineren-za che deve essere seguito ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi con-tabili. Pertanto, i costi soggetti a limiti di deducibilità ai fini Ires possono essere dedotti integralmente ai fini Irap, poiché le forfetizzazioni del Tuir, nel sistema Irap, non hanno valore di presunzioni e non possono essere utiliz-zate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti. Alla stregua di tali principi, un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto, anche se imputato al conto economico.

SOCIETÀ DI CAPITALI

ED ENTI COMMERCIALI

Metodo da

bilancio

• Determinano la base imponibile a valori di bilancio. • Pertanto i componenti positivi e negativi rilevano per l’ammontare

risultante dal conto economico, senza considerare le variazioni fi-scali.

Costi sempre indeducibili

• Spese per il personale dipendente e assimilato. • Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal

contratto. • Perdite su crediti. • Ici • Accantonamenti per rischi ed oneri.

SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI

Metodo fiscale

• Determinano la base imponibile a valori fiscali. • La stessa è costituita, pertanto, da costi e ricavi assunti in base alle

regole e ai limiti stabiliti dalla normativa ai fini Irpef/Ires.

Costi sempre indeducibili

• Spese per il personale dipendente e assimilato. • Quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal

contratto. • Perdite su crediti. • Ici

Opzione

In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono op-tare per la determinazione della base imponibile Irap a valori di bilan-cio; l’opzione è irrevocabile per 3 periodi di imposta.

Tavola riepilogativa Principali differenze di calcolo di base imponibile Irap tra società di capitali e ditte indi-

viduali, S.n.c., S.a.s.

Componente positivo o negativo Società di capitali Ditte individuali, S.n.c. e S.a.s.

(senza opzione)

Costi a deducibilità limitata

Esempi

• Spese telefoniche. • Costi auto. • Spese rappresentanza. • Spese manutenzione.

Deducibili 100%, a condizione che siano correttamente classificabili tra le voci di conto economico che con-corrono alla determinazione del valo-re della produzione netta ai fini Irap.

Deducibili nella stessa misura previ-sta per le imposte dirette.

Oneri diversi di gestione Deducibili. Deducibili (se riconducibili a “servizi”). Indeducibili (se non riconducibili a “servizi”).1

Plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, anche se posseduti da almeno 3 anni.

Rilevanti, se correttamente classifica-bili nell’area ordinaria (voci A.5 o B.14) del conto economico.

Non rilevanti.

Nota1

• Non sono deducibili i costi della voce B14 non riconducibili a servizi, quali: - contributi ad associazioni di categoria; - tassa rifiuti; - tassa proprietà veicoli; - diritti C.C.I.A.A.;

- imposta di registro, bollo, concessioni governati-ve;

- pro-rata IVA indetraibile; - liberalità.

Page 18: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 18 di 29

NON SOLO IMPRESA

Diritto annuale Camera di Commercio 2011

Il versamento del diritto annuale CCIAA deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette; il termine è pro-rogabile di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è dovuta anche nel caso di presenta-zione del modello F24 a zero. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato in generale, anche per l’anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010 e ha disciplinato la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto, ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA PERCENTUALE

• Società di persone

• Società di capitali

• Cooperative • Consorzi

Imprese già iscritte Imprese di nuova

iscrizione Da € A € Misure fisse

e aliquote 0,00 100.000,00 € 200,00

(misura fissa) (+)

€ 200,00

1 100.000,01 250.000,00 0,015% (+) 2 250.000,01 500.000,00 0,013% (+) 3 500.000,01 1.000.000,00 0,010% (+) 4 1.000.000,01 10.000.000,00 0,009% (+) 5 10.000.000,01 35.000.000,00 0,005% (+) 6 35.000.000,01 50.000.000,00 0,003% (+)

7 50.000.000,01 - 0,001%

(fino ad un massi-mo di € 40.000,00)

(+)

Società semplice non agricola

€ 200,00.

Società tra avvocati

Società semplice agricola € 100,00.

DIRITTO DOVUTO

IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 200,00

Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale

€ 88,00

Soggetti iscritti al REA (non tenuti fino al 2010 ad al-cun versamento)

€ 30,00

UNITÀ LOCALI

Per ciascuna di esse si deve versare un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede princi-pale, fino ad un massimo di € 200,00..

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero.

€ 110,00

SEDI SECONDARIE

Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari a € 110,00.

Tavola n. 1 Scritture contabili

6.07.2011

E B 14 P C IV 1 Diritto annuale C.C.I.A.A. a Banca c/c 450,00 Pagamento diritto annuale C.C.I.A.A. 2011.

Tavola n. 2 Modello F24 sezione Ici ed altri tributi locali

Page 19: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 19 di 29

Prospetto da rilasciare ai soci o associati

Il quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni e imprese familiari e coniugali. Al fine di poter inserire i dati nella dichiarazione, la socie-tà/associazione rilascia al socio un’attestazione in cui fornisce i relativi valori.

Esempio n. 1 Prospetto da rilasciare ai soci o associati

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI (COMPILABILE)

Page 20: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 20 di 29

Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del sogget-to erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali ver-sati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonchè il contributo S.S.N. versato con il premio di assicurazione di re-sponsabilità civile per i veicoli. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. In merito ai contributi versati per collaboratori familiari, questi ultimi possono dedurli nel proprio quadro RP se hanno rimborsato i contributi al titolare. Se, invece, gli stessi rimangono in capo al titolare dell’impresa familiare, sarà quest’ultimo a poterli dedurre, insieme a quelli dovuti per la propria posizione previdenziale, nel quadro RP, ma solo se il collaboratore è fiscalmente a carico. Diversamente, l’importo non potrà essere portato in deduzio-ne né dal titolare né dal collaboratore.

Esempio n. 1 Ricevuta per contributi di pensione IVS versati a terzi

Titolare Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Mantova (MN) il 25.03.1955 e residente a Mantova, in Via Bach, n. 7, codice fiscale RSS MRA 55C25 E897 P, posizione individuale Inps n. 1G023520QL per la Gestione artigiani, in qualità di titolare dell'Impresa omonima, con sede in Mantova, Via Strada nuova, n. 3, codice fiscale RSS MRA 55C25 E897 P, partita IVA 01234560789,

riceve dal Collaboratore Sig. Rossi Luca, nato a Desenzano del Garda (BS) il 16.03.1985 e residente a Mantova, in Via Verdi, n. 11, codice fiscale RSS LCU 85C16 D284 O, la somma di € 3.742,93, a titolo di rimborso contributi di pensione I.V.S. per l'anno 2010, come specificato nell’apposito prospetto allegato.

Brescia, 30.12.2010 Mario Rossi

(Luogo e data) (Firma titolare) Il sottoscritto Rossi Luca, in qualità di collaboratore,

dichiara di aver effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

Brescia, 30.12.2010 Luca Rossi (Luogo e data) (Firma collaboratore)

Nota I collaboratori possono dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI DI PENSIONE IVS VERSATI A TERZI (COMPILABILE)

Page 21: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 21 di 29

Deducibilità dei contributi previdenziali

e assistenziali (segue)

Esempio n. 2 Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (ad uso interno) PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE I.V.S. PAGATI NELL’ANNO 2010

SIG. Rossi Mario

CATEGORIA Attività professionale Artigianato Commercio Agricoltura

Quota pagata Quota

deducibile Titolare

Quota deducibile

collaboratore Rossi Luca

Quota deducibile

collaboratore .......................

.

Quota deducibile

collaboratore .......................

.

Versamento del 16.02.2010

€ 1.427,70 € 713,85 € 713,85 € €

Versamento del 17.05.2010

€ 1.437,12 € 718,56 € 718,56 € €

Versamento del 6.07.2010 1° acconto 2011

€ 949,80 (compensazione)

€ 513,10 € 436,70 € €

Versamento del 20.08.2010

€ 1.437,12 € 718,56 € 718,56 € €

Versamento del 16.11.2010

€ 1.437,12 € 718,56 € 718,56 € €

Versamento del 30.11.2010 2° acconto 2011

€ 949,80 € 513,10 € 436,70 € €

Versamento del .............................. Saldo ...................

€ € € € €

Versamento del .............................. € € € € €

Totale contributi di pensione pagati nell’anno

€ 7.638,66 € 3.895,73 € 3.742,93 € €

FAC SIMILE PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE I.V.S. PAGATI (COMPILABILE)

Page 22: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 22 di 29

Società controllate residenti in Stati dell’Est Europa

L’art. 13 del D.L. 78/2009 ha profondamente innovato la disciplina delle società controllate estere (CFC). Tale norma prevede che sia tassato in Italia il reddito conseguito da società estere domiciliate in Stati con regime fi-scale privilegiato controllate da soggetti italiani. Prima della modifica normativa, tale disciplina si applicava solo alle società domiciliate in Stati “black list”, individuati con D.M. 21.11.2001. A seguito della modifica, la disciplina si applica anche alle società controllate in Stati non individuati nel predetto decreto ministeriale, a condizione che il reddito conseguito dalla società estera sia di tipo “passivo” e che il carico fiscale della stessa sia inferiore alla metà di quello che si sarebbe avuto qualora fosse stata residente in Italia. La normativa non si applica (e quindi non vi è imputazione dei redditi in capo al soggetto residente) se quest’ultimo interpella preventivamente l’Amministrazione Finanziaria, fornendo la dimostrazione di una delle esimenti possibili. L’Agenzia delle Entrate ha previsto una proroga fino al 30.06.2011 del termine per inviare gli interpelli disapplicativi riferiti al periodo di imposta 2010. Da rilevare che la normativa in questione crea difficoltà alle società controllate residenti in Stati dell’est Europa (es.: Romania), anche se appartenenti all’Unione Europea, che svolgono servizi nei confronti della casa madre italiana (es.: lavorazioni, trasporti, ecc.).

IMPRESE ESTERE

PARTECIPATE RESIDENTI IN

PARADISI FISCALI

(PAESI NON “WHITE LIST”)1

Controlled Foreign

Companies

Soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interpo-sta persona, il controllo o una parteci-pazione (di collegamento) non inferiore al 20%2 di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privile-giato (diversi dai Paesi “white list1”).

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipa-to, ai soggetti residenti, in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

• Non si applica l’imputazione dei redditi se si dimostra, con procedura di interpello preventiva: - che la società svolge un’effettiva attivià industriale o commerciale come attività

principale nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (reddito “non passi-vo”);

--- oppure --- - che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o ter-

ritori con regimi fiscali privilegiati.

IMPRESE ESTERE

PARTECIPATE RESIDENTI

NON IN PARADISI FISCALI

(PAESI WHITE LIST)1

Dal periodo d’imposta 20103

• La disciplina CFC trova applicazione (solo in caso di società controllate) anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori “white list1”, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: - i soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della

metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; --- e ---

- i soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o al-tre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immate-riali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonchè dalla prestazio-ne di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, control-lano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servi-zi finanziari (reddito “passivo”).

Non si applica l’imputazione dei redditi se il soggetto residente dimostra, con proce-dura di interpello preventiva, che l’insediamento all’estero non rappresenta una co-struzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Note

1. Con decreto ministeriale saranno individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e gli Stati che, oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni, sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato ai sensi dell’art. 168-bis Tuir. Fino al periodo di imposta precedente alla data di pubblicazione di tale decreto contenente la “white list”, si continua ad applicare il riferimento ai Paesi individuati dal D.M. 21.11.2001 (“black list”).

2. La percentuale è ridotta al 10% nel caso di partecipazioni agli utili di società quotate in Borsa. 3. Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1.07.2009.

Page 23: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 23 di 29

Società controllate residenti in Stati dell’Est Europa (segue)

Esempio n. 1 Fac simile istanza di interpello disapplicativo

Rossi S.p.a. Via dell’Industria, n. 25 38100 Trento P. IVA: 002201902023

Spett. Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento Via Brennero, n. 133 38121 Trento

Oggetto: Istanza di interpello disapplicativo - art. 167 Tuir

Il sottoscritto Mario Rossi, nato a Trento il 25.08.1961 e residente a Trento, in via Milano, n. 25, C.F.: RSSMRA61M25L378K, legale rappresentante della società “Rossi S.p.a.”, con sede a Trento, Via dell’Industria, n. 25, C.F. e P.IVA: 02201902023,

presenta interpello ai sensi dell’art. 167, c. 8-ter Tuir

ai fini della disapplicazione di detta normativa nei confronti della società Rossi SA, con sede a Timsoara (Romania), controllata interamente alla Rossi S.p.a. La società estera non rappresenta una costruzione artificiosa, in quanto è stabilmente radicata in Romania, dispone di un immobile industriale, acquistato nel 2005 con finanziamento dalla Hypovereinbank di Timsoara. Nello stabilimento sono presenti cespiti ammortizzabili e vi lavorano 15 persone con contratti di lavoro a tempo inde-terminato, di cui 1 dirigente e 14 operai. La lavorazione ivi svolta è la creazione di tessuto per conto della società Rossi S.p.a., utilizzando filato da quest’ultima inviato in lavorazione. La costituzione della società in Romania si è resa necessaria in quanto i costi di costruzione di un immobile in Italia e il costo della manodopera avrebbero reso antieconomica la produzione dei tes-suti in questione. A tal fine si allegano: • bilancio d’esercizio della società rumena; • breve descrizione dell’attività svolta, del circuito produttivo, dei fattori produttivi impiegati e dei costi di produzione

unitari dei prodotti, confrontati con quelli che si sarebbero avuti con un pari investimento in Italia; • certificazione di proprietà del fabbricato e contratto di mutuo fondiario, autorizzazioni sanitarie e amministrative

al’utilizzo ed assicurazione dello stesso; • copia delle fatture di acquisto dei cespiti; • copia delle bollette di utenze elettriche e telefoniche; • copia del libro del lavoro, delle buste paga dei dipendenti rumeni, dell’organigramma e delle deleghe conferite al

dirigente per la gestione della società estera; composizione dell’organo amministrativo; • conti correnti bancari presso gli istituti rumeni; • copia dei modelli Intrastat dai quali si evince, nella parte statistica, che l’approvvigionamento della materia prima

deriva esclusivamente dal conto lavoro con la casa madre e che la destinazione del prodotto finito è la casa madre stessa; dalla parte fiscale emerge come la totalità delle lavorazioni sono svolte per la casa madre;

• copia dei CMR di trasporto del filato e del tessuto. Ritenuto di aver dimostrato che l’insediamento estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale, in quanto all’estero esiste una società reale, che presta servizi alla casa madre rispon-dendo ad un effettivo interesse economico, il sottoscritto

dichiara

che in caso di silenzio, trascorsi 120 giorni dal ricevimento del presente interpello, non imputerà per trasparenza alla Rossi S.p.a., ai sensi dell’art. 167 Tuir, gli utili della società Rossi SA rumena.

Trento, 14.05.2011 Mario Rossi

(Luogo e data) (Firma)

FAC SIMILE ISTANZA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO (COMPILABILE)

Page 24: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 24 di 29

Differimento del pagamento dei contributi per ferie

Il versamento dei contributi previdenziali deve avvenire, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. Nel caso in cui il termi-ne cada di sabato, domenica o giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il 1° giorno successivo non festivo. Il modello F24 consente la compensazione di debiti e crediti, anche di natura diversa e, quindi, deve essere presentato anche quando il suo saldo è pari a zero. È concessa una particolare deroga al versamento dei contributi, nel caso in cui il datore di lavoro chieda espressamente all’Inps il pagamento differito per ferie collettive. La domanda deve essere presentata entro il 31.05.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Scadenza ordinaria

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferi-mento in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga al quale la denuncia si riferisce.

Differimento

L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento.

Condizione Le ferie devono essere collettive e de-terminare la chiusura totale dell’azienda, con sospensione dell’attività lavorativa.

Versamento

• Il nuovo termine massimo per il ver-samento coincide con la scadenza re-lativa al mese immediatamente suc-cessivo a quello per il quale si richiede il differimento.

• Sulla somma versata si devono corri-spondere gli interessi di differimento.

DOMANDA DI

DIFFERIMENTO

Presentazione

Richiesta al Comitato Provinciale

dell’Inps

Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole procedere al differimento.

Rifiuto Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.

Autorizzazione

• Il beneficio del differimento può essere attribuito: - una sola volta nell’anno; - per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie

sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.

Page 25: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 25 di 29

Differimento del pagamento dei contributi per ferie (segue)

Esempio Fac-simile lettera per richiesta di differimento dei contributi per ferie collettive

Raccomanda A.R.

Spett. le

COMITATO PROVINCIALE

presso Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

Via Benedetto Croce, n. 32

25100 Brescia (BS)

Oggetto: Matricola n. 1500151515 Codice Fiscale n. 0012456789

Richiesta di differimento per ferie collettive

Il sottoscritto Paolo Rossi, legale rappresentante dell’impresa ARCO S.r.l., P. IVA 00123456789, con sede a Brescia,

in Via Avis, n. 26,

premesso che:

- presso la Sede Provinciale dell’Inps di Brescia ha in corso la posizione assicurativa contrassegnata con il numero

di matricola aziendale 1500151515;

- ha disposto la chiusura totale degli uffici, siti in Via Avis, n. 26 per ferie collettive per il periodo dal 31.07.2011 al

27.08.2011;

- durante il suddetto periodo l’impresa rimarrà completamente chiusa;

- a causa della chiusura degli uffici per ferie collettive si trova nell’impossibilità di versare, entro il termine del 16 del

mese di agosto 20111, i contributi di pertinenza di codesto spettabile Istituto, relativi al mese di luglio 2011;

chiede

che codesto spettabile Comitato autorizzi il differimento:

- del versamento dei contributi del citato mese di luglio 2011 al giorno 16 del mese di settembre 2011.

A tal fine dichiara quanto segue:

- il personale addetto ammonta a n. 15 unità;

- si impegna, in caso di accoglimento della domanda, a versare, unitamente all’importo dei contributi dovuti, i pre-

scritti interessi di differimento;

- alla data della presente domanda è in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Istituto.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

In fede.

27.05.2011 Paolo Rossi

(Data) (Timbro e firma)

Nota1 Prorogato al 22.08.2011 (D.P.C.M. 12.05.2011)

FAC SIMILE LETTERA PER RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DEI CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE (COMPILABILE)

Page 26: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 26 di 29

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per assunzioni al Sud

Il Decreto Sviluppo ha previsto per le imprese aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa-nia, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia che assumono lavoratori svantaggiati nei 12 mesi successivi al 14.05.2011, la possibilità di ottenere un incentivo pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il credito d’imposta potrebbe essere utilizzato dalle imprese che hanno i requisiti indicati dalla norma già dal prossimo 16.06.2011 se l’Unione Europea approva l’agevolazione.

BENEFICIARI

Imprese ubicate nel

Mezzogiorno

• Abruzzo • Basilicata • Calabria • Campania

• Puglia • Molise • Sardegna • Sicilia

Lavoratori dipendenti

• Svantaggiati

• Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero

• privi di un diploma di scuola media superiore o professio-nale, ovvero

• che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero

• che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero

• occupati in professioni o set-tori con elevato tasso di di-sparità uomo-donna.

ovvero

• Molto svantaggiati Lavoratori privi di lavoro da al-meno 24 mesi.

AGEVOLAZIONE

Condizione

Assunzione a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi al 14.05.2011.

Credito d’imposta

• 50% dei salari per ogni lavoratore assunto sostenuti nei: - 12 mesi successivi all’assunzione di lavoratori svan-

taggiati; - 24 mesi successivi all’assunzione di lavoratori molto

svantaggiati.

Calcolo su

base mensile

Differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato in ciascun mese rispetto al numero degli stessi nel periodo 15.05.2010-14.05.2011.

Utilizzo

• Entro 3 anni dalla data di assunzione il credito d’imposta

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. • Il bonus non rileva ai fini Irpef, Ires e Irap.

DECADENZA

• Il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno se: - sono accertate violazioni alla normativa fiscale, contributiva e/o alla nor-

mativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori; - il numero dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato nel periodo

15.05.2010-14.05.2011; - i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 an-

ni (2 anni per PMI).

Page 27: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 27 di 29

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2011

Scad. 2011 Tributo Contributo

Descrizione

Mercoledì 1

giugno

Inps Gestione separata - Dal 1.06.2011 la presentazione della domanda di iscrizione alla gestione separata dovrà avvenire esclusivamente mediante il canale telematico (circolare Inps 72/2011).

Rifiuti Sistri - Dal 1.06.2011 entra in vigore il nuovo sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti previ-sto dal D.M. Ambiente 22.12.2010.3

Lunedì

6 giugno

Cedolare secca Registrazione contratti - Fino al 6.06.2011 è possibile registrare i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo i cui termini di registrazione scadono dal 7.04.2011 e fino al 6.06.2011. Entro tale data è anche possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca.

Mercoledì 15

giugno

Imposte dirette

Mod. 730/2011 - Il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.

IVA

Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Il D.L. 13.05.2011, n. 70, entrato in vigore il 14.05.2011, innalza il predetto limite a € 300,00.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Giovedì 16

giugno

Imposte dirette

UNICO 20111- Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività economi-che per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della maggiorazione.

Modello Irap 20111 - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell’Irap risultante dalla dichiarazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, senza maggiorazione.

Sostituti d’imposta “minimi” 1 - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2010 da parte dei sostituti d’imposta non interessati dagli studi di settore che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore ad € 1.032,92.

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta.

Rivalutazione immobili d’impresa

Imposta sostitutiva1 - Termine di versamento, senza maggiorazione, della 3° rata dell’imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore che han-no aderito alla rivalutazione degli immobili d’impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere versata anche la 3ª rata dell’imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.

Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie

Imposta sostitutiva1 - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires non interessati dagli studi di settore che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza mag-giorazione.

Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio

Imposta sostitutiva1 - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).

Riallineamento tra valori civili e fiscali

Imposta sostitutiva1 - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti non interessati dagli studi di settore che hanno optato per il riallineamento dei valori civilistici a quelli fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art. 1, c. 48 L. 244/2007).

Nota 3 Con Decreto Ministeriale, inviato alla Corte dei conti per il via libera all’adozione, è stata fissata la nuova cronologia dell’entrata in vigore a tappe in fuzione della dimensione aziendale, con decorrenza dal 1.09.2011 per le imprese con oltre 500 dipendenti.

Page 28: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 28 di 29

Principali adempimenti mese di giugno 2011 (segue)

Scad. 2011 Tributo Contributo

Descrizione

Giovedì 16

giugno (segue)

IVA

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Versamento - Termine di versamento della rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2010, derivante dalla dichiarazione annuale, con gli interessi.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di maggio 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2011.

Versamento1 - Versamento IVA anno 2010, per i soggetti diversi dalle persone fisiche non interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2011.

Lettera d’intento Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Libro unico del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese prece-dente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Sepa-rata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

Enpals Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Ici Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª (o unica) rata dell’Ici complessivamente dovuta per il 2011.

Diritto annuale C.C.I.A.A.

Versamento1 - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Consolidato fiscale

Opzione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito “www.agenziaentrate.gov.it”.

Lunedì 20

giugno

Imposte dirette Mod. 730/2011 - Termine di presentazione ad un Caf-dipendenti, ovvero ad un professionista abilitato, del Mod. 730 e delle schede per la destinazione del 5 e 8 per mille, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

Conai Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

Sabato2

25 giugno

IVA Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

Enpals Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell’apposito file in formato XML.

Mercoledì

29 giugno

Bilancio Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2010 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.

Page 29: Circolare 4^2011 - 01062011

Circolare 4^2011

1 giugno 2011

Pagina 29 di 29

Principali adempimenti mese di giugno 2011 (segue)

Scad. 2011 Tributo Contributo

Descrizione

Mercoledì 30

giugno

Imposte dirette

Unico 2011 - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2011 per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico.

Unico 20111 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e che hanno effettuato il 1° versamento entro il 16.06.2011, devono effettuare il versamento della 2ª rata delle stesse, con gli interessi.

Mod. 730/2011 - Il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della di-chiarazione Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Transfer pricing - Le società che hanno inviato, entro il 28.12.2010, la comunicazione in materia di transfer pricing, entro il 30.06.2011 devono predisporre la documentazione relativa ai criteri adottati per quantificare i prezzi (circolare Agenzia delle Entrate 58/E/2010).

IVA

Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese prece-dente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese preceden-te.

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2011 median-te gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

Prestazioni assistenziali - Termine di trasmissione all’Inps della dichiarazione di responsabi-lità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali (messaggio Inps 7991/2011).

Modello Red Adempimento - Termine di trasmissione del modello Red 2011.

Imposta di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle an-nualità.

Ici Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Ici 2011 per i soggetti che pre-sentano la dichiarazione dei redditi in posta.

5 per mille 2011

Adempimento - Il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti nell’elenco aggiorna-to del 5 per mille 2011 deve spedire, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata con ricevu-ta di ritorno, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Per le associazioni sportive dilettanti-stiche la spedizione deve essere effettuata alla struttura del Coni territorialmente competente.

Autotrasportatori Rimborso - Fino al 30.06.2011 le imprese di autotrasporto possono presentare agli uffici delle Dogane territorialmente competenti le istanze di rimborso di quota parte delle accise pagate sul gasolio acquistato nel 2010 (Nota Agenzia Dogane 10.03.2011).

Antiriciclaggio Libretti al portatore - Entro il 30.06.2011 i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a € 5.000,00, devono essere estinti dal portatore, ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma inferiore a € 5.000,00.

Smart card Scadenza - Fino al 30.06.2011 è possibile utilizzare le smart card con le cifre iniziali “1202”, purché in corso di validità (Determinazione DigitPa 28.07.2010, n. 69).

Note

1 In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versa-menti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ai versamenti effet-tuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che parteci-pano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi pre-videnziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla CCIAA, ecc.).

2 Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Fi-nanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo suc-cessivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].