centro studi enti locali · 2018-02-15 · 12 febbraio 2018 sommario revisorenews centro studi enti...

73
Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquisto confermate le modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile recupero nei 5 anni Pareggio di bilancioil quadro normativo alla luce delle novità introdotte dalla Manovra finanziaria 2018 Trasparenza i membri del Collegio sindacale di una Società “in house” sono soggetti alla pubblicazione dello stato patrimoniale ? Revisorenews Centro Studi Enti Locali Rivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate ISSN 2532-2583 Supplemento ad Entilocalinews n. 7 del 12 Febbraio 2018 NUMERO 02 Anno XVI 12 Febbraio 2018

Upload: others

Post on 02-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquistoconfermate le modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile recupero nei 5 anni

    “Pareggio di bilancio”il quadro normativo alla luce delle novità introdotte dalla Manovra finanziaria 2018

    Trasparenzai membri del Collegio sindacale di una Società “in house” sono soggetti alla pubblicazione dello stato patrimoniale ?

    RevisorenewsCentro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    ISSN

    253

    2-25

    83

    Supplemento ad Entilocalinews n. 7 del 12 Febbraio 2018

    NUMERO

    02Anno XVI12 Febbraio 2018

  • 12 Febbraio 2018

    SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali

    Revisorenews Centro Studi Enti LocaliRivista mensile di approfondimento per i Revisori degli Enti Locali e delle Società ed Aziende partecipate

    COLLABORANO ALLA RIVISTA:Avv. Stefano Ciulli, Avvocato, consulente di Enti Locali e Docente in corsi di formazioneDott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica localeDott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista, Consulente e Revisore di Amministrazioni pubblicheProf. Ciro D’Aries, Dottore Commercialista, Docente e PubblicistaDott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei contiDott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di ArezzoDott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci, Consulente AncirispondeDott. Gianfranco Ponis, Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore LegaleDott. Stefano Quarchioni, Dottore commercialista, Revisore dei Conti, Consulente di Enti PubbliciDott. Fabio Sciuto, Delegato Regione Sicilia Centro Studi Enti Locali

    COMITATO DI REDAZIONE:Enrico Ciullo, Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni e Francesco VegniSegreteria di redazione: Francesca CombattiResponsabile: Fabrizio Mandorlini

    Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

    Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality

    Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

    Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 105,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresaLa Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

    INDICE DEGLI ARGOMENTIWHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTIBilancio di previsione 2018-2020il 31 marzo prossimo scade il termine ultimo per l’approvazione consiliaredi Gianfranco Ponis ...................................................................... pag 04

    NOTIZIARIOFinanza localein G.U. il Decreto Mef che fissa il costo delle operazioni di mutuo per il primo semestre 2018 ................................................................... pag 09

    Mutui e prestiti obbligazionarientro il 28 febbraio 2018 i Comuni devono confermare la spesa sostenuta per l’estinzione anticipata ............................................ pag 09

    Trasferimenti erarialisolo alcuni Enti Locali sono tenuti all’invio delle certificazioni per il rimborso dell’Iva sui servizi non commerciali ............................... pag 10

    Trasferimenti erarialidiffusa la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale” ........................................................... pag 11

    Partecipateslitta al 17 febbraio 2018 la chiusura della rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle P.A. per l’anno 2016 .... pag 12

    Cosapdal 2018 non vi è più l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti comunali al Mef ............................................................................ pag 13

    NOTIZIARIO FISCALEDetraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquistoconfermate le modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile recupero nei 5 anni ....................................................... pag 14

    Dichiarazione “Iva/2018”approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali, novità sul Quadro “VH” delle liquidazioni ................................................ pag 15

    Dichiarazione “Irap/2018”approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali .............................. pag 20

    Dichiarazione dei sostituti d’impostaapprovati la “CU 2018” e il Modello “770/2018” con le relative Istruzioni ministeriali .................................................................................... pag 27

    Dichiarazione “730/2018”approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali ................ pag 29

    “Split payment”emanato il Decreto Mef con i tempi di applicazione delle nuove disposizioni in vigore dal 2018 ..................................................... pag 31

    “Spesometro”la scadenza di quello relativo al II semestre 2017 rinviata al 6 aprile 2018, così come eventuali rettifiche senza sanzioni .................... pag 32

    Conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscaliil termine è 3 mesi dalla scadenza del Modello “Redditi” ............. pag 33

    Imposta di registromisura fissa nelle operazioni permutative immobiliari tra Comune (se agisce in veste istituzionale) e Stato ............................................ pag 33

  • 12 Febbraio 2018

    SOMMARIORevisorenewsCentro Studi Enti Locali

    Tessera sanitariagli obblighi per una Ipab che gestisce una Residenza per anziani di comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate ..................... pag 35

    GLI APPROFONDIMENTI“Pareggio di bilancio”il quadro normativo alla luce delle novità introdotte dalla Manovra finanziaria 2018 di Ivan Bonitatibus ....................................................................... pag 37

    Bilancio consolidato Enti Localil’individuazione del perimetro di consolidamento dopo le novità introdotte nel Principio contabile applicatodi Ivan Bonitatibus ........................................................................ pag 55

    Societàil rilascio di garanzie da parte dell’Ente Locale e la configurazione del danno erarialedi Giuseppe Girlando ................................................................... pag 63

    I QUESITITrasparenzai membri del Collegio sindacale di una Società “in house” sono soggetti alla pubblicazione dello stato patrimoniale ?di Alessia Rinaldi .......................................................................... pag 66

    LA GIURISPRUDENZACorte dei conti Trentinocondizioni per l’assegnazione di un incarico aggiuntivo al Collegio dei Revisori ........................................................................................ pag 69

    Organo di revisionecondizioni per il riconoscimento della maggiorazione del compenso...................................................................................................... pag 70

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    4

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    A seguito del Parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali nella seduta del 7 febbra-io 2018, il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 151 del Tuel, ha differito - dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018-il termine per l’approvazione dei bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali; quindi, in conformità all’art. 163, comma 3, del Tuel, l’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato sino a tale data senza la necessità di alcuna previa Deliberazione consiliare.I Comuni che, non avendo approvato il bilancio di previsio-ne entro il 31 dicembre u.s. (e comunque entro l’eventuale termine prorogato dal Legislatore), sono in esercizio prov-visorio e hanno da affrontare un “ventaglio” di problema-ticità nel contesto delle quali quasi l’Organo di revisione viene sollecitato con modalità che spesso “debordano” (legittimamente e non) dalla mera funzione collaborativa/consultiva legislativamente attribuitagli.Certo è che l’eser-cizio provvisorio, pur nella legittimità del suo ricorso, non è esente da criticità e da distorsioni della fase attuativa della riforma armonizzata realizzata attraverso il Dlgs. n. 118/11 (e relativi Allegati).La Deliberazione n. 14/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ribadisce gli indirizzi già eviden-ziati nelle precedenti Pronunce n. 9/SezAut/2016/Inpr, n. 18/SezAut/2014/Inpr e n. 23/SezAut/2013/Inpr, offre un elenco delle situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio, utile ai Revisori ai fini delle verifica di coerenza da porre in essere in questo contesto; la Magi-stratura contabile individua le seguenti fattispecie: - criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio

    provvisorio agli stanziamenti di spesa dell’anno prece-dente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa; - impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei Tributi propri; - difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie fina-lizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; - difficoltà nell’adozione delle azioni di riequilibrio per que-gli Enti che hanno presentato, nell’esercizio precedente, disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali “Piani di riequilibrio fi-nanziario pluriennale”; - problematicità nei processi di riconoscimento e finanzia-mento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di for-mazione; - difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autoriz-zatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguen-te rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati; - mancata approvazione del “Piano esecutivo di gestione”, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazio-ne della performance della dirigenza e del personale de-gli Enti.

    Ai fini operativi, per il Revisore non sussistono soltanto le difficoltà connesse al controllo delle spese limitate se-condo le regole previste dall’art. 163 del Tuel - nel cor-so dell’esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun Programma,

    Bilancio di previsione 2018-2020il 31 marzo prossimo scade il termine ultimo per l’approvazione consiliareLe opzioni possibili durante l’esercizio provvisorio autorizzato sino a tale data

    del Dott. Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista - Revisore Legale

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    5

    soltanto: spese correnti, eventuali spese correlate alle partite di giro, oneri connessi a lavori pubblici di somma urgenza o ad altri interventi di somma urgenza, per im-porti non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione delibera-to l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al “Fondo pluriennale vincolato”, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscetti-bili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impe-gnate a seguito della scadenza dei relativi contratti - ma egli si trova ad affrontare tutta una serie di “opportunità” (per l’Ente) di variazione delle dotazioni di riferimento che, frequentemente, risultano indispensabili per evitare l’inter-ruzione della gestione ordinaria. Nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le va-riazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-quin-quies, del Tuel (applicazione al bilancio di quote vincola-te o accantonate del risultato di amministrazione nonché mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stan-ziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispon-denti a entrate vincolate), quelle riguardanti le variazioni del “Fondo pluriennale vincolato”, quelle necessarie alla reimputazione - agli esercizi in cui sono esigibili - di ob-bligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e del-le spese correlate ovvero, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, all’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.In questo contesto, l’alternativa più “sfruttata” si concre-ta in una Delibera di Giunta che, previo parere dell’Or-gano di revisione, dispone l’utilizzo dell’avanzo vincolato. L’atto giuntale deve essere supportato da una relazione del Responsabile competente che “attesti” la necessità di proseguire o avviare attività, soggette a termini o scaden-za, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’Ente.Spesso sussiste l’esigenza contabile di operare delle reimputazioni di obbligazioni da incassare o pagare ne-cessariamente prima del riaccertamento ordinario: ciò viene posto in essere attraverso un provvedimento del Responsabile del Servizio “Finanziario”, soggetto altresì abilitato a dar vita ad un eventuale riaccertamento parzia-le dei residui (ritenuto ineluttabile), previo parere dell’Or-gano di revisione.

    Il percorso dovrà infine essere sancitoda una Deliberazio-ne giuntale di variazione al bilancio di previsione.L’Organo esecutivo ha la facoltà inoltre di adottare va-riazioni “compensative” tra le dotazioni di Missioni e Pro-grammi limitatamente alle spese per il personale, con-seguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno del Comune.Il Legislatore armonizzato, all’interno del Principio contabi-le applicato Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11,ha ipotizzato che, nel corsodell’esercizio provvisorio, si possano anche apportare variazioni al Piano esecutivo di gestione (Peg).Anche presentando la creazione di nuovi capitoli, sono di competenza: - del Consiglio: gli atti modificativi inerenti l’avvio di tipolo-gie con stanziamento pari a 0, per le quali non esistono stanziamenti; - della Giunta: le variazioni agli stanziamenti di competen-za:1) dei Macroaggregati, in compensazione all’interno dei

    Programmi,2) dei Capitoli, in compensazione all’interno dei Macro-

    aggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contri-buti agli investimenti nonchéi trasferimenti in conto capitale,

    3) delle entrate compensative all’interno della medesi-ma Tipologia,

    4) relative all’istituzione di Capitoli di entrata con stan-ziamenti pari a 0, nell’ambito di Tipologie per le quali già esistono stanziamenti;

    - dei Responsabili di Servizio: le variazioni compensative: 1) fra Capitoli di entrata della medesima Categoria,2) fra i Capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato,

    esclusi i Capitoli appartenenti ai Macroaggregati cor-relati ai trasferimenti correnti, ai contributi agli investi-menti e ai trasferimenti in conto capitale.

    Un’altra leva in mano agli Uffici finanziari comunali si con-creta nei prelevamenti dal “Fondo di riserva” motivati dal dover porre rimedio agli effetti conseguenti a 3 situazioni potenzialmente pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, ovvero la sussistenza: - di provvedimenti giurisdizionali esecutivi; - di obblighi tassativamente previsti dalla legge; - della necessità di proseguire o avviare attività soggette a termini o scadenze, il cui mancato svolgimento determi-nerebbe danno per l’Ente.

    Si segnala l’esigenza di vigilare con attenzione su tali scelte dell’Ente, in quanto siamo di fronte a circostanze

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    6

    che “contraggono” la disponibilità per l’esercizio in corso; quindi, andrà accertato che nel bilancio di previsione suc-cessivamente approvato il limite massimo di accantona-mento sia ridotto dell’importo utilizzato nel corso dell’eser-cizio provvisorio.Un’altra possibilità di manovra si intravede nella facoltà legislativamente prevista di adoperare - anche in esercizio provvisorio - quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (2017), ancor-ché non accertate. In base all’art. 187, comma 3, del Tuel, in attesa dell’ap-provazione del rendiconto, l’Ente può infatti applicare al bilancio di previsione (o con successiva variazione), quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consun-tivo approvato o derivanti da fondi vincolati. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministra-zione è consentito, sulla base di una relazione documen-tata del Dirigente competente, anche durante l’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per il Comu-ne.Imbattendosi in una situazione di applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione, il primo e de-

    terminante elemento presupposto che il Revisore dovrà verificare si rinviene nell’approvazione, da parte della Giunta - entro il 31 gennaio u.s. - dell’aggiornamento del Prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio - previsto dall’art. 11, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 118/11 - basato su dati di preconsuntivo, relativo a tutte le entrate e le spese vincolate. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è infe-riore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’Ente dovrà attivarsi immediatamente per le necessarie variazioni di bilancio di adeguamento dell’impiego del ri-sultato di amministrazione vincolato. Il mancato aggiorna-mento del Prospetto riguardante il risultato di amministra-zione presunto comporta l’obbligo immediato di procedere alla variazione di bilancio che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.Nel corso dell’esercizio provvisorio, le variazioni riguar-danti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del ri-sultato di amministrazione, consistenti nella mera reiscri-zione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, sono di competenza della Giunta (art. 175, com-ma 5-bis, del Tuel) e sono sottoposte al parere dell’Orga-no di revisione. Con il bilancio approvato, la competenza sulle variazio-

    Per Approfondimenti:

    VAI AL LINK

    Per aiutare i Revisori dei conti a ridurre notevolmente i tempi di predisposizione degli adempimenti documentali imposti dalla legge, Centro Studi Enti Locali ha lanciato una serie di prodotti tra cui lo

    Schema di parere al Bilancio di previsione triennale 2018-2020.Disponibile sia in versione word (€ 30,00+Iva) che nella versione on-line, compilabile direttamente sul

    portale www.revisoreweb.it (€ 50,00+Iva), lo schema di parere contiene inoltre al proprio interno una pratica guida normativa alle principali disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile.

    Entrambe le versioni contengono gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni rese necessarie dalla continua evoluzione normativa ed interpretativa, e sono arricchite da collegamenti ipertestuali con una

    cospicua banca-dati di norme e prassi di riferimento, utile per lo svolgimento al meglio dell’incarico di revisione.Per coloro che hanno utilizzato le precedenti versioni dello “Schema di parere dei Revisori al Bilancio di

    previsione degli Enti Locali” oppure quella dello “Schema di relazione al rendiconto di gestione”, la compilazione dei dati sul portale www.revisoreweb.it genererà automaticamente la maggior parte dei dati storici da inserire nella relazione word, riducendo così i tempi di compilazione e gli eventuali errori.

    Sarà disponibile un help desk telefonico per l’assistenza all’uso del prodotto nonché un indirizzo e-mail dedicato.

    http://www.entilocaliweb.it/prodotto/parere-dei-revisori-al-bilancio-previsione-degli-enti-locali-triennio-2018-2020/http://www.entilocaliweb.it/prodotto/parere-dei-revisori-al-bilancio-previsione-degli-enti-locali-triennio-2018-2020/http://www.revisoreweb.it

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    7

    ni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincola-te in termini di competenza e di cassa passa al Dirigente responsabile o, in assenza di regolamentazione, al Re-sponsabile finanziario dell’Ente. Si segnala che la gestio-ne della liquidità non limita l’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione, che possono essere applica-te al bilancio di previsione anche nel caso in cui l’Ente si dovesse trovare in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel. In molte realtà comunali, proprio in questi giorni, si entra nel vivo della predisposizione del nuovo bilancio di previ-sione. In questa circostanza, fruire dell’opportunità di ap-plicare al bilancio, sin dalla sua approvazione, l’avanzo di amministrazione, senza attendere l’approvazione “uf-ficiale” del rendiconto dell’esercizio 2017, raffigura inne-gabilmente un agio che permette di eludere una succes-siva variazione, e altresì in qualche caso addirittura una necessità per fa quadrare il bilancio.E’ proprio qui che il Revisore dovrà apportare la sua diligenza professionale per evitare che siano raggirati i limiti delineati dal Legi-slatore nel nuovo ordinamento contabile armonizzato: il Principio contabile Allegato n. 4/2 al Dlgs.n. 118/11, statu-isce al punto 9.2, che “non è conforme aiprecetti dell’art. 81, comma 4, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso l’utilizzo dell’avan-zo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (Sentenza n. 70/2012 della Cor-te Costituzionale)”. In base a tale assunto, quindi, l’appli-cazione al bilancio dell’avanzo di amministrazione presun-to diverge sostanzialmente dai principi costituzionali del Pareggio, trattandosi di un’entrata non certa fino a quando non sarà approvato il rendiconto dell’esercizio preceden-te.Tuttavia il Principio contabile riconosce, in via del tutto eccezionale, le fattispecie in cui è possibile derogare a tale precetto applicando - già in fase di approvazione del bilancio - l’avanzo presunto. Come già sopra rappresen-tato, questa facoltà è circoscritta ai fondi vincolati nonché ai fondi accantonati risultanti dall’ultimo rendiconto appro-vato.Un altro vincolo su cui si invita il Revisore a vigilare ri-guarda l’esercizio di bilancio al quale è possibile applicare l’avanzo di amministrazione. Il Principio sulla competenza finanziaria potenziata (Alle-gato n. 4/2) dispone che“il risultato di amministrazione è

    applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di im-pegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi”. Dall’analisi fino a qui condotta traspare chiaramente che l’utilizzo delle quote di avanzo “presunto” rappresenta il “focus” predominante nell’attività ricognitiva ed accertativa del Revisore nel corso dell’esercizio provvisorio.Troviamo quindi significativo sintetizzare quelli che sono i punti di verifica essenziali per l’Organo di Revisione:Fondi vincolatiIl Comune può applicare al bilancio di previsione i fondi vincolati che risulteranno dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. La facoltà riguarda tutti i fondi vincolati, tralasciando la tipologia e la natura del vinco-lo, a prescindere anche dall’esercizio in cui si è formato l’avanzo. In sostanza, quindi, è possibile applicare avan-zo vincolato, sia che esso provenga da vincoli accertati con l’approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente, sia da vincoli generati nel corso dell’esercizio precedente. E’ intuibile, nel percorso che il Legislatore ha compiuto per addivenire a tale presa di posizione, l’enfasi elargita alla necessità di “tutelare” i vincoli sottesi all’entra-ta, assicurando - senza limiti temporali - il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della spesa a cui tali vincoli sono approntati.Fondi accantonati:Tali fondi fruiscono di una minor tutela rispetto ai fondi vin-colati. L’ordinamento ammette unicamente l’applicazione al bilancio di previsione iniziale dell’avanzo presunto de-rivante da accantonamenti risultanti dall’ultimo rendiconto approvato e non anche degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente. Quest’ultima fattispecie di fruizione può attuarsi esclusivamente in sede di successi-va variazione. Se consideriamo tutto ciò nell’ottica della pianificazione finanziaria dell’Ente: da un lato, la motiva-zione di tale discrimine è evidente,a causa dell’assenza di un vincolo sottostante all’entrata, dall’altro si disegna un visibile limite, posto che l’impedimento all’assunzione di impegni di spesa in assenza di obbligazioni giuridicamen-te perfezionate pone i Comuni nelle condizioni di accanto-nare risorse finanziarie “spendibili”, impedendo poi ai me-desimi - nella realtà della gestione corrente - di impiegare, con modalità dinamiche e rapide, questi accantonamenti. In questo contesto, l’attenzione del Revisore va rivolta so-prattutto, nell’evolversi del 2018 appena avviato, all’appli-cazione dei fondi accantonati per ottemperare agli impe-

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    WHAT’S NEXT? I PROSSIMI ADEMPIMENTI

    8

    gni connessi ai rinnovi contrattuali del personale.Dovesse sopraggiungere l’approvazione del nuovo Con-tratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali prima della convalida del rendiconto 2017 e tenuto con-to dell’obbligo di darvi applicazione entro i successivi 30 giorni, i Comuni si troverebbero nella necessità di appli-care al bilancio di previsione gli accantonamenti disposti nel 2016, accertati con il rendiconto dell’esercizio 2016 e quelli disposti nel corso del 2017.E’ ravvisabile però una complicazione: - per gli accantonamenti ordinati nel 2016 e accertati con il rendiconto, sarà possibile applicare l’avanzo già in sede di approvazione del bilancio 2018-2020; - per gli accantonamenti disposti nel 2017, che saranno accertati con il rendiconto dell’esercizio 2017, l’avanzo presunto potrà essere applicato solo in sede di successi-va variazione di bilancio.

    La difficoltà appare più che altro solo teorica, considerato che l’Ente, subito dopo aver approvato il bilancio, potreb-be procedere in variazione per applicare anche gli accan-tonamenti dell’esercizio precedente.Infine, il disposto legislativo preclude l’applicazione dell’a-vanzo presunto “destinato” e “libero” al bilancio di previ-sione. L’applicazione al bilancio e l’utilizzo di queste risor-se è dunque subordinato all’approvazione del rendiconto dell’esercizio e alla produzione di un avanzo di ammini-strazione.Inoltre, ci sembra doverosa una puntualizzazione sulla condizione di alcuni Comuni in disavanzo di amministra-zione (spesso scaturente da extradeficit) correlato altre-sì da deficit di cassa. L’applicazione di quote vincolate o accantonate al bilancio di previsione in tali realtà -seppur consentita dai principi contabili – andrebbe “proporziona-ta” alle sole quote la cui mancata fruizione genererebbe danni certi all’Ente; cioè motivato dal fatto che l’applica-zione di avanzo produce un ulteriore peggioramento del deficit di cassa.Un netto “no” alla suddetta possibilità non considererebbe la natura di tali quote di avanzo,le quali: - in quanto vincolate, sono destinate ad uno scopo specifi-co per volontà di terzi o per altre imposizioni, - in quanto accantonate, sono espressione “operativa” del principio di prudenza.

    L’applicazione dell’avanzo presunto di amministrazione in sede di prima approvazione del bilancio è subordinata alla convalida, da parte della Giunta comunale, del Prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione, che co-stituisce l’Allegato a) al bilancio di previsione. La funzione di questo Prospetto è quella di dare evidenza all’importo del risultato di amministrazione che presumibilmente verrà accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio; risultato che produrrà rilevanti effetti sul nuovo bilancio di previsione.In un’ottica di fruizione dell’avanzo di amministrazione presunto in bilancio, la principale funzione riconosciuta al Prospetto è quella di evidenziare che l’andamento della gestione dell’esercizio precedente èin grado di garanti-re la formazione di detto avanzo e, quindi, che l’entrata iscritta in bilancio è attendibile. Così, il Prospetto deve dar prova che la gestione precedente è in equilibrio, “rassicu-rando” perciò il nuovo bilancio in termini di non presenza di disavanzo di amministrazione da ripianare.Ancora riguardo alla gestione durante l’esercizio provviso-rio, i Revisori dovranno verificare che all’avvio di quest’ul-timo l’Ente abbia trasmesso al Tesoriere l’elenco dei resi-dui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio previsti nell’ultimo bilancio di previsione appro-vato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’e-sercizio precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Programma e Titolo - gli impegni già assunti e l’importo del “Fondo pluriennale vincolato”.Per chiudere,l’attività di vigilanza dell’Organo di revisione non dovrà altresì trascurare i seguenti aspetti: - i Comuni effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno pre-cedente e degli stanziamenti di competenza al netto del “Fondo pluriennale vincolato”. Andrà verificato che i pa-gamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodice-simi, di cui al comma 5, dell’art 163 del Tuel, siano indivi-duati nel mandato di pagamento attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lett. i-bis), delTuel; - nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento. E’ permesso invece il ricorso all’anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel.

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO

    9

    NOTIZIARIO

    E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2018 il Dm. Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2018, che ha fissato, per il primo semestre 2018, il Tas-so di riferimento relativamente alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli Enti Locali ai sensi del Dl. n. 318/86, del Dl. n. 359/87, del Dl. n. 66/89, nonché della Legge n. 67/88.Il Mef ha previsto che, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2018, il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi in materia, regolate a tasso va-riabile, è pari a:

    a) 0,30% per le operazioni di cui ai Dl. n. 318/86 e n. 359/87, nonché per quelle di cui alla Legge n. 67/88;

    b) 1,60% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e relativo Dm. attuativo 28 giugno 1989;

    c) 2,00% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e relativo

    Dm. attuativo 26 giugno 1990; d) 2,00% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e ai De-

    creti ministeriali 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, stipulate entro il 30 dicembre 1998;

    e) 2,00% per le operazioni di cui al Dl. n. 66/89 e ai Decreti ministeriali 25 marzo 1991 e 24 giugno 1993, stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

    Al costo della provvista va aggiunta la commissione onni-comprensiva e fissa per tutta la durata dell’operazione in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al citato Decreto.Con l’art. 2, il Decreto in oggetto dispone che le norme contenute nell’art. 1 si applichino ai contratti di mutuo sti-pulati prima del 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del Dm. 10 maggio 1999.

    Finanza localein G.U. il Decreto Mef che fissa il costo delle operazioni di mutuo per il primo semestre 2018

    Dal 1° al 28 febbraio 2018 si apre la finestra entro la quale i Comuni possono inviare – a completamente della Certi-ficazione inviata nel 2017 – la seconda ed ultima tranche della documentazione necessaria per ottenere il contri-buto statale per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari di all’art. 9-ter del Dl. n. 113/16, come modificato dalla Legge di conversione n. 160/16 (c.d. “Decreto Enti Locali”, vedi Entilocalinews n. 33 del 29 agosto 2016).A renderlo noto, con il Comunicato del 17 gennaio 2018, è il Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Finanza locale.Con il Modello “B”, da trasmettere appunto entro il 28 feb-braio 2018, gli Enti dovranno comunicare il dato effettivo

    degli indennizzi sostenuti, precedentemente trasmesso solo in via provvisoria attraverso il Modello “A”. Il Modello “B” – reperibile, nell’arco di tempo di riferimento, alla pa-gina web http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html - deve essere sottoscritto (mediante apposizione di firma digitale) dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dal Segretario comunale. Il termine ha natura perentoria e il mancato invio del Modello implica la revoca dei contributi assegnati in via presuntiva. Per ulteriori precisazioni in merito all’adempimento, il Vi-minale ha rimandato alla propria Circolare Fl. n. 11 del 14 ottobre 2016. Eventuali richieste di chiarimento possono inoltre essere rivolte a Michele Contaldo (tel. 0646548100, [email protected]).

    Mutui e prestiti obbligazionarientro il 28 febbraio 2018 i Comuni devono confermare la spesa sostenuta per l’estinzione anticipata

    http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.htmlmailto:michele.contaldo%40interno.it?subject=

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO

    10

    La Direzione centrale della Finanza locale presso il Mi-nistero dell’Interno, con la Circolare n. 5 del 23 gennaio 2018, ha ricordato che il 31 marzo 2018 scade il termine entro il quale gli Enti Locali devono inviare alle Prefettu-re-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’af-fidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2014-2017, mediante riparto del “Fondo” istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Fi-nanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01.Ricordiamo che il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 488/99, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’In-terno, di “un Fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggetta-mento a Iva di prestazioni di servizi non commerciali affi-date dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’ammi-nistrazione (…) finalizzato al contenimento delle tariffe”.Rammentiamo che l’art. 1, comma 711, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il dettato del sopra riportato art. 6, comma 3, prevedendo che il diritto sia riconosciuto per i servizi “non commerciali per i quali è previsto il pagamen-to di una tariffa da parte degli utenti”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpr. n. 33/01, “ai fini della costituzione del ‘Fondo’ si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi as-soggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al ‘Trasporto pubblico locale’”, a condizione comunque che per essi sia previsto, come afferma il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 novellato dall’art. 1, comma 711, della “Finanziaria 2007”, “il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”.Come già avuto modo di rilevare negli anni passati, i con-tenuti del Decreto non appaiono molto chiari, dal momento che inizialmente viene fatto riferimento esclusivo ai servizi non commerciali ai fini Iva (ai sensi dunque degli artt. 3 e 4 del Dpr. n. 633/72), mentre in seconda battuta vengono inseriti nella previsione anche i servizi che “ove presta-

    ti [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti” [servizi questi che dunque sono da considerarsi commerciali ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli soggetti al regime di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 633/72] ovvero non rientrerebbero nel campo di applica-zione dell’Imposta.Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/07, i ser-vizi da considerare per la quantificazione della somma da richiedere a rimborso, tramite la certificazione da invia-re entro il 31 marzo 2018, saranno solo e soltanto quelli “tariffati” per i quali è venuta meno la rilevanza ai fini Iva (quindi “non commerciali”, come prevede la norma) a se-guito dell’esternalizzazione ad un soggetto terzo e che, in caso di gestione diretta dell’Ente Locale, sarebbero “esen-ti” oppure “fuori campo Iva”.Informalmente, i tecnici della Finanza locale hanno tra l’al-tro confermato che il termine “tariffa” deve essere inter-pretato in senso atecnico, ovvero non deve riferirsi solo e soltanto al corrispettivo di prestazione di servizi (che sa-rebbero) rilevanti ai fini Iva, bensì in generale a qualunque entrata (anche tassa, quindi) finalizzata alla copertura an-che se parziale di uno specifico servizio.Ricordiamo peraltro che, con Dlgs. n. 23/11, è sopraggiun-ta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I-va per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, suc-cessivamente, con Dlgs. n. 68/11, la fiscalizzazione dello stesso è stata estesa anche alle Province delle Regioni a statuto ordinario.Inoltre, a partire dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. e), della Legge n. 228/12, la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’Iva servizi non commerciali è stata disposta anche per i Comuni della Regione Sar-degna.Dunque, i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale e le Province delle Regioni a Statuto ordinario non sono più tenuti a presentare la cer-tificazione di cui al Dpr. n. 33/01, per ottenere il contributo Iva per servizi non commerciali, mentre per il quadriennio 2014-2017, potranno presentare la certificazione, entro il 31 marzo 2018, le Province della Regione Sardegna, le Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le Regioni a

    Trasferimenti erarialisolo alcuni Enti Locali sono tenuti all’invio delle certificazioni per il rimborso dell’Iva sui servizi non commerciali 

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO

    11

    Statuto ordinario e per la Regione Sardegna.Si ricorda che la certificazione deve essere trasmessa solo ed esclusivamente alla competente Prefettura, la quale, entro il 15 maggio 2018, dovrà inserire gli importi riferir-ti al quadriennio 2014/2017, facendo attenzione alla data di invio del certificato, sull’apposita procedura attivabile sulla intranet ministeriale, provvedendo a scannerizzare

    il certificato e darne successivamente comunicazione alla Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno.I certificati inviati oltre i termini di scadenza indicati (31 marzo 2018) verranno accantonati e sarà notificata agli Enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non am-missione alla contribuzione erariale.

    Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare n. 7/18 del 30 gennaio 2018, ha fornito le consuete indicazioni in merito al rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”.La Direzione centrale ha sostanzialmente confermato quanto già previsto lo scorso anno. Ricordiamo che l’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/99, prevede il rimborso agli Enti Locali, da parte dello Stato, dell’Iva per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico lo-cale”. In applicazione di tale disposizione, con Dm. Interno 22 dicembre 2000, sono state dettate le modalità applica-tive e di erogazione del contributo ed approvate le relative certificazioni che gli Enti Locali sono tenuti a produrre.In un primo momento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato Decreto applicativo, l’erogazione del contributo ri-guardava tutte le Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Comunità montane, eccezion fatta per quelle della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e della Sicilia.A partire dal 2011, invece, l’insieme degli Enti beneficiari del contributo è stato rideterminato alla luce delle norme in materia di “Federalismo fiscale” e delle pronunce del supremo Organo di giustizia amministrativa che hanno ri-guardato i Consorzi.Enti Locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazionePossono presentare la certificazione (Modello “B”) le Pro-vince sarde, le Unioni di Comuni, i Consorzi e le Comunità montane.Le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 di-cembre 2000 devono essere prodotti entro il termine pe-rentorio del 28 febbraio 2018 (Modello “B” – dato presunto

    dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pub-blico” per l’anno 2018) e 30 aprile 2018 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2017). La mancata presen-tazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018 del Modello “B” non pregiudica la possibilità per gli Enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il Modello “B1” entro il 30 aprile 2018.Sono esclusi dalla presentazione le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, i Consorzi e le Comunità montane facenti parte delle Regioni Valle d’Ao-sta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioniLa tardiva o mancata presentazione del Modello “B” com-porta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2018, della prima rata nel limite del 70% dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’art. 3 del Dm. 22 dicem-bre 2000.La tardiva o mancata presentazione del Modello “B1” de-termina la perdita del diritto alla corresponsione del rela-tivo contributo e causa il recupero da parte del Ministe-ro dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.Gli Enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio. Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita). E’ possibile inviare la certificazione in questione anche via Pec. Ove si opti per questa modalità di trasmissione, il Certificato dovrà essere inviato in formato Pdf, correda-

    Trasferimenti erarialidiffusa la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO

    12

    to dalla firma autografa del Responsabile del “Servizio fi-nanziario” e del Responsabile del servizio. L’originale del Certificato dovrà essere conservato dall’Ente in modo da poter essere esibito in caso di eventuali verifiche.Adempimenti delle Prefetture-UtgLe Prefetture-Utg dovranno acquisire in banca-dati i cer-tificati degli Enti Locali, utilizzando l’apposita procedura attivabile dal Portale intranet ministeriale, provvedendo anche alla scansione del certificato. Tutti i certificati, compresi quelli pervenuti in ritardo, do-vranno essere acquisiti ed inseriti nella procedura digi-tando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spe-dita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dal Ministero al momento dell’elaborazione delle somme

    spettanti ai singoli Enti richiedenti.L’acquisizione dei certificati presentati in ritardo ha finalità meramente conoscitive. Agli Enti coinvolti sarà quindi no-tificata l’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una Guida operativa, mentre per eventuali quesiti e problematiche amministrative è possibile rivol-gersi, rispettivamente, alla Sig.ra Daniela Persiani allo 06/46548159, alle Sig.re Amelia Mazzariello e Evelina Di Prisco allo 06/46548158, o all’indirizzo mail di [email protected] Per problematiche esclusivamente infor-matiche, il riferimento è invece la Sig.ra Stefania Cipollini allo 06/46548034 o il Sig. Filippo Iengo allo 06/46526863.

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso pubblicato sul proprio sito istitu-zionale il 1° febbraio 2018, ha annunciato la proroga al 17 febbraio 2018 del termine per la rilevazione delle parteci-pazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbli-che di cui all’art. 17, commi 3 e 4, Dl. n. 90/14.La scadenza, precedentemente fissata al 31 gennaio 2018, è stata differita a seguito di una serie di richieste di assistenza e alle segnalazioni pervenute al Dipartimento del Tesoro che riguardano l’inserimento, da parte di nu-merose P.A., di quote di partecipazione errate “che hanno generato incoerenze e impedito l’inserimento dei dati ad altri utenti”.Come evidenziato nella Nota del Tesoro, “la comunicazio-ne dell’esito della ‘revisione straordinaria’ ai sensi dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/16 attraverso l’applicativo ‘Partecipa-zioni’ non sostituisce la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti per l’anno 2016”.Grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro dell’E-

    conomia e dal Presidente della Corte dei conti, la comuni-cazione dei dati attraverso l’applicativo Partecipazioni del “Portale Tesoro” consente di assolvere contestualmente agli obblighi informativi nei confronti della Corte per le Am-ministrazioni che erano tenute all’invio delle informazioni sugli Organismi partecipati tramite “Siquel”.

    Partecipateslitta al 17 febbraio 2018 la chiusura della rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle P.A. per l’anno 2016

    Comunicazio ne esito revisione straordinaria

    non sostituisce rilevazione partecipazioni e

    rappresentanti 2016

    mailto:finloc%40interno.it?subject=

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO

    13

    Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in data 11 genna-io 2018, ha reso noto, tramite il “Portale del Federalismo fiscale”, che sono state introdotte alcune modifiche nella procedura di trasmissione telematica al Ministero dell’E-conomia e delle Finanze delle Delibere di approvazione delle tariffe e dei Regolamenti concernenti i Tributi comu-nali.In particolare, il Dipartimento ha precisato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2018, all’interno del Portale, nell’am-bito del Servizio “Normativa tributi Enti Locali”, è stato eli-minato, dalla Sezione “Gestione altri Tributi comunali”, il tipo tributo “Cosap”; ciò in quanto, non costituendo Cosap un’entrata di natura non tributaria, i relativi Regolamenti e le Delibere tariffarie adottate dai Comuni non rientrano nel novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato dispo-

    sto dell’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, è prevista la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Cosapdal 2018 non vi è più l’obbligo di trasmissione dei Provvedimenti comunali al Mef

    Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è stato istituito dall’art. 63 del Dlgs. n. 446/97 in sostituzione del Tosap di cui al Capo

    II, Dlgs. n. 507/93. Il canone è dovuto per tutte le forme di

    occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia di natura permanente che temporanea.

    Cosap

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    14

    NOTIZIARIO FISCALE

    L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 17 gen-naio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina della detrazione dell’Iva, dopo le modifiche apportate agli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72 dall’art. 2 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17 (vedi Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017).Con particolare riferimento agli Enti Locali, obbligati fin dal 1° gennaio 2015 a ricevere fatture d’acquisto in “split payment” e, fin dal 31 marzo 2015, in formato elettronico, la Circolare in commento, pur dedicando espressamente il paragrafo 2.1 alla “scissione dei pagamenti”, non introdu-ce di fatto alcun chiarimento ulteriore rispetto al contenuto delle disposizioni normative sopra citate, ormai note, in base alle quali:- a partire dalle fatture la cui esigibilità dell’Iva si verifi-ca nell’anno 2017, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (art. 19, comma 1, Dpr. n. 633/72);- le fatture d’acquisto devono essere annotate “in apposi-to registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa Im-posta e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno” (art. 25, com-ma 1, Dpr. n. 633/72). L’Agenzia ha ricordato, in primo luogo, che la nuova disci-plina della “scissione dei pagamenti” introdotta dal Dl. n. 50/17 presenta alcune novità sotto il profilo dell’esigibilità dell’Imposta. Analogamente alla precedente disciplina, l’art. 3, comma 1, del novellato Decreto Mef 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni sullo “split payment”, stabilisce che “l’Im-posta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del pa-

    gamento dei corrispettivi”, mentre il successivo comma 2 dispone che “le Pubbliche Amministrazioni e Società pos-sono comunque optare per l’esigibilità dell’Imposta anti-cipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”. La novità, rispetto alla disciplina precedentemente vigen-te, è rappresentata dal riferimento, nel predetto comma 2, alla registrazione della fattura (novità che può interessa-re i soggetti rientranti nel nuovo perimetro di applicazione della “scissione dei pagamenti”, per i quali ad oggi non vige l’obbligo di invio di fatture elettroniche – es. Socie-tà a partecipazione pubblica – ma non particolarmente gli Enti Locali, obbligati dal 31 marzo 2015 a ricevere fatture elettroniche, per i quali viene di fatto a coincidere la data di ricezione con quella di registrazione delle fatture d’ac-quisto).Nell’ipotesi di esigibilità anticipata sarà possibile dare rile-vanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della sua registra-zione. L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata, rilevan-do a tal fine il comportamento concludente del contribuen-te. In tal caso, il diritto alla detrazione dell’Iva gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente (soggetto alla disciplina della “scissione dei pagamenti”) nel momento in cui l’Imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti (ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il soggetto per cui trova applicazione la disciplina della “scissione dei pagamenti” sia già in possesso della relativa fattura di ac-quisto. Qualora tuttavia, nelle more della registrazione dell’ac-quisto, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esi-gibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’Iva sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura, ai sensi dell’art. 3, comma

    Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquistoconfermate le modalità di applicazione dello “split payment” e il possibile recupero nei 5 anni

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    15

    1, del menzionato Decreto. In tal caso - ovvero nell’ipote-si in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’e-sigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del pagamento (ipotesi maggiormente ricorrente per gli Enti Locali) - le regole speciali in tema di “split payment” derogano al principio generale recato dall’art. 25 del Dpr. n. 633/72, nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della Dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa e con riferimento al medesimo anno. L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui l’Iva diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente. A tal riguardo, l’Agenzia fornisce un esempio: “si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di una fattura per servizi emessa, in regime di ‘scissione dei pagamenti’, nel dicem-bre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio 2018. Se il contribuente opta per l’an-ticipazione dell’esigibilità, l’Iva evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la Dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzio-nati presupposti (esigibilità e possesso della fattura). Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia opta-to per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’Imposta è divenuta esigibile”.Il chiarimento di cui sopra non aggiunge, dal punto di vista dello scrivente, niente di nuovo rispetto al comportamento

    già adottato dagli Enti Locali negli ultimi anni.Interessante è invece il quarto ed ultimo paragrafo del-la Circolare in commento, che conferma, come anche su queste pagine da sempre sostenuto, la possibilità di recu-perare comunque l’Iva su fatture d’acquisto non registrate attraverso il meccanismo della Dichiarazione Iva “integra-tiva” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/72 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione).In tal caso si ritiene che possano essere seguite le mede-sime indicazioni fornite dalla Circolare nel caso di registra-zione di fatture d’acquisto entro il 30 aprile dell’anno n+1, la cui esigibilità dell’Iva si è verificata nell’anno n, ossia re-gistrazione in una apposita sezione del registro Iva acqui-sti dell’anno n+1, riferito alle fatture la cui esigibilità dell’Iva si è verificata nell’anno n, esercitando la detrazione alle condizioni vigenti nell’anno n (in caso ad esempio di mo-difica del pro-rata) e potendo “adottare soluzioni gestiona-li e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.Si rinvia al contenuto della Circolare in commento per tut-to ciò che concerne, in via generale, i riflessi delle novità introdotte all’art. 19, comma 1, e all’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 633/72, dal Dl. n. 50/17, relativamente alla corret-ta contabilizzazione delle fatture d’acquisto, non in “split payment” e non in formato elettronico, acquisite dai com-mittenti/acquirenti non rientranti nel perimetro delle Ammi-nistrazioni pubbliche.

    L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018, ha approvato la ver-sione definitiva del Modello “Iva/2018” e del Modello “Iva Base/2018”, con le relative Istruzioni ministeriali, per la Di-chiarazione relativa al periodo d’imposta 2017.E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito

    dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.entilocali-online.it.Di interesse per gli Enti Locali si evidenziano le seguen-ti novità rispetto allo scorso anno, contenute nei Quadri “VE”, “VF”, “VJ” e “VL”:Quadro “VE”

    Dichiarazione “Iva/2018”approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ministeriali, novità sul Quadro “VH” delle liquidazioni

    http://www.entilocali-online.ithttp://www.entilocali-online.it

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    16

    Nella Sezione 4, il rigo “VE38” è stato rinominato “Opera-zioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei confronti delle Società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”). Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17) si applicano alle ope-razioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.Quadro “VF”Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 50/17, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72, in merito ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale quadro debbano essere inserite esclusivamente le fatture anno-tate nell’anno 2017, in quanto possono esservi inserite anche le fatture riferite ad acquisti operati nel 2017 ma annotate nei registri 2018, antecedentemente alla data di presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”.In pratica, in base alle nuove regole, i soggetti Iva dovran-no:

    - annotare nei registri Iva al 31 dicembre 2017 le fatture riferite ad acquisti del 2017 ricevute entro il 16 gennaio 2018 (16 marzo per i contribuenti trimestrali). Gli importi riferiti a tali fatture verranno riportati nel Quadro “VF” della Dichiarazione “Iva 2018”; - annotare nei registri Iva 2018 le fatture riferite ad acqui-sti del 2017 ricevute dopo il 16 gennaio 2018 (16 marzo per i contribuenti trimestrali). Tali fatture non partecipe-ranno alle liquidazioni del 2018 ma la relativa Iva verrà recuperata in sede di Dichiarazione “Iva 2018”, sempre nel Quadro “VF”.

    Da notare che tale nuovo meccanismo, argomento di di-scussione in questo periodo in dottrina per i riflessi finan-ziari che porta con se (si rimanda al commento alla Circo-lare n. 1/E del 2018), non interessa di fatto gli Enti Locali perché:

    - tali Enti ricevono obbligatoriamente ormai dal 31 marzo 2015 soltanto fatture elettroniche, la cui data di emis-sione viene di fatto a coincidere con quella di ricezione; - tali fatture (salvo alcune eccezioni indicate dalle Circo-lari Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2015 e n. 27/E del 2017) sono emesse in “split payment”, per cui l’Iva sulle stesse diviene esigibile per l’Erario (e detraibile per l’Ente Locale, se riferite all’ambito commerciale) non necessariamente al momento della ricezione del-

    le stesse bensì, alternativamente, secondo la volontà dell’Ente Locale acquirente/committente, al momento della registrazione o del pagamento, per cui è da tale momento che scattano i tempi dettati dagli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72. In altre parole, una fattura di acqui-sto inerente servizi Iva dell’Ente Locale, se ricevuta nel 2018, significa che è stata inviata dal fornitore sempre nel 2018 e quindi è presumibilmente riferita ad opera-zioni effettuate (ai sensi degli artt. 6 e 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72), in tale anno. Inoltre, l’Iva su tale fattura diviene esigibile/detraibile al mo-mento della ricezione della stessa o, alternativamente, al momento della registrazione (solitamente coinciden-te con il momento di ricezione, essendo la fattura elet-tronica) o al massimo del pagamento. Non può pertanto generarsi - come invece può avvenire per il Settore pri-vato - la situazione di un fornitore che emette (ai sensi degli artt. 6 e 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72) una fattura nel 2017 e la fa pervenire all’Ente Locale nei primi mesi del 2018.Per inciso, riguardo invece alle Società partecipate pubbliche ed agli Enti che rientrano (dal 1° luglio 2017 in base all’art. 1 del Dl. n. 50/17 e successivi Decreti attuativi 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, oppure dal 1° gennaio 2018 in base all’art. 3 del Dl. n. 148/17) nel nuovo perimetro dello “split payment”, che non sono obbligate almeno per il momento a ricevere fatture elet-troniche, la situazione in commento può verificarsi con riferimento a fatture non emesse con il meccanismo della “scissione dei pagamenti” perché antecedenti alle suddette date di decorrenza delle nuove disposizioni, per cui tali soggetti dovranno prestare particolare atten-zione alla compilazione del Quadro “VF” della Dichiara-zione “Iva 2018”.

    Quadro “VJ”Il rigo “VJ18” (rinumerato rispetto al “vecchio” “VJ19” cau-sa la soppressione di un rigo precedente) è stato ridefinito “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Ammini-strazioni, anche dalle Società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifica inserita nel rigo “VE38”. Quadro “VH”Il Quadro “VH” è stato interamente modificato e questa è certamente la novità sostanziale più rilevante di quest’an-no - prevedendone la compilazione esclusivamente qualo-ra si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi,

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    17

    incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Risoluzione n. 104/E del 2017, vedi Entilo-calinews n. 32 del 7 agosto 2017). Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifi-che, di interesse per gli Enti Locali:

    - sono stati introdotti i righi “VH4”, “VH8”, “VH12” e “VH16”, per la separata indicazione delle risultanze del-le liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemen-te, i righi successivi sono stati rinumerati); - è stata soppressa la colonna dedicata al “ravvedimento”.

    Nello specifico, si rileva quanto segue.I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e “VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-re dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 Euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere comunque indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-conto, ovvero:“1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica,

    Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.Quadro “VL”Nella Sezione 3 è stato soppresso il rigo “VL29” (“Am-montare versamenti periodici, da ravvedimento, inte-ressi trimestrali, acconto”) ed è stato introdotto il rigo “VL30”(“Ammontare Iva periodica”), composto da 3 campi. Nello specifico:

    - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”del Modello di Comunicazione delle liquida-zioni periodiche Iva relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma non versati in quanto non superiori a 25,82 Euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel Quadro “VH”; - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, relativi al 2017. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), con-tributi e premi; - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel cam-po 2 e quello indicato nel campo 3.

    Struttura del ModelloIl Modello di Dichiarazione “Iva 2018” ha struttura modula-re ed è costituito da:

    - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate; - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

    Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-bilità separata.I Quadri “VH”, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”, nonché la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    18

    di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.

    è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.La prova della presentazione della Dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.Le principali conferme rispetto agli anni precedentiIn primo luogo, merita ricordare come sempre le novità introdotte già dalla Dichiarazione “Iva 2016” conseguenti alle nuove disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2015 su “split payment” e “reverse charge”.Con maggior dettaglio, facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e “VJ18”(questi ultimi corrispondenti ai “vecchi” righi “VJ17”e “VJ19”, a seguito di rinumerazio-ne), con le modifiche formali in precedenza già indicate, conseguente all’estensione del perimetro applicativo della “scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che hanno presentato nell’anno 2017 Dichiarazioni “integra-tive a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di reinvio entro il 31 dicembre 2017 - le annualità 2012-2013-2014-2015, mentre l’annualità 2016 non deve essere riportata trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2017”, relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2017.In conseguenza di quanto sopra è stato introdotto il rigo “VL11”, per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle Di-chiarazioni “integrative a favore” presentate nel 2017 ai sensi del comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/98.Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 10 del Dl. n. 78/09 e tenuto conto della nuova soglia prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dal-

    Scadenza

    In applicazione dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, entro il 30 aprile 2018, i Comuni devono presen-tare, per via telematica, la dichiarazione relativa all’Imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente (2017), redatta in conformità al

    Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

    01

    Termini e modalità di presentazione della DichiarazioneIn base all’art. 8, del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.Il Dpr. n. 322/98 non prevede un termine di consegna della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi provve-dere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 322/98, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.Per la consultazione delle informazioni relative alle san-zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.La Dichiarazione da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/98, tramite altri sog-getti incaricati (per le Amministrazioni).La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui

    http://www.agenziaentrate.gov.it

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    19

    la Legge n. 96/17.Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”, di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva maturata nel 2017 (potendo così superare il limite di 5.000 Euro), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, anche se avvenute nel corso dell’anno 2017 (avendo in-dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, l’anno 2016). Se invece il contribuente decide, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”, di procede-re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-to nel 2017 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 2019” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice tributo “6099”, l’anno 2017). Lo stesso concetto vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2018” (potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora riferite al credito maturato nel 2017.Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2017 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 2018” (per superare il vincolo dei 5.000 Euro annui) fa-cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/09, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisione comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei me-desimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/10).Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:

    - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture con-tabili obbligatorie.

    Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-tanto la verifica:

    - della regolare tenuta e conservazione delle scritture

    contabili obbligatorie ai fini Iva; - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazio-ne alle risultanze delle scritture contabili; - della corrispondenza dei dati esposti nella scritture con-tabili alla relativa documentazione.

    Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” e “VL9” della Sezione 2.Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attività 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice atti-vità 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni suggeri-scono di far riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 633/72 (fat-ture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori cri-teri che consentano di qualificare l’operazione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad esem-pio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaro che, in caso di conta-bilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, se le operazioni imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostan-zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 (riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministrazio-ni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 e conseguente presentazione di più intercalari Iva, ciascu-no con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 84.11.10) occor-rerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sezione 2 e 3, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”.

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    20

    Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-mento della presentazione della Dichiarazione, continua ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione. Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, scadenze di versamento)Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere pre-sentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” dal momento che, stante l’invio separato del Modello “Irap” - previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) a de-correre dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata” la sola Dichiarazione Iva, non essendo gli Enti Locali titolari di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/Enti non commerciali” per esclusione sog-gettiva ex art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atte-so che l’art. 3, del Dpr. n. 322/08 richiede per l’unificazione la compilazione di almeno 2 Dichiarazioni tra Iva, redditi ed Irap (il quale nel frattempo deve essere inviata “auto-nomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07). Il Modello “Unico/Enc” si troverebbe infatti ad essere com-posto esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Qua-

    dro “RX” riepilogativo dell’eventuale saldo a credito Iva annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo, contengono di per sé un proprio frontespizio, nonché il Quadro “VX” ove indicare il saldo annuale).La presentazione della Dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effet-tuata esclusivamente per via telematica. Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione “Iva 2018”, relativa all’anno 2017, deve essere presentata entro il 30 aprile 2018.Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2017, questo scade il 16 marzo 2018, salvo opzione per la rateizzazio-ne (per chi invia la Dichiarazione “in via autonoma” con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementando sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo “619E”, oppu-re codice tributo “6099” per chi utilizza invece il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente diretta-mente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel o Fi-sconline.

    Con il Provvedimento 31 gennaio 2018, Prot. n. 24865, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del Modello “Irap/2018” e le relative istruzioni ministeriali.Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali (Frontespizio e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-senta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso anno.In particolare, tra le novità introdotte nel Modello dello scorso anno e riconfermate quest’anno, ricordiamo la Se-zione XVII del Quadro “IS”, relative al riporto a nuovo, an-che per le Amministrazioni pubbliche che adottano il “me-todo retributivo”, del maggior credito maturato a seguito dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative a favore” degli anni antecedenti dal 2012 al 2015, introdot-to dall’art. 5, del Dl. n. 193/16. Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A.

    che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro “IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più Dichiarazio-ni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/98, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, Dichiarazione integrativa ‘Irap 2014’ relativa al 2013 pre-sentata nel 2017)”.Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-

    Dichiarazione “Irap/2018”approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali

  • RevisoreNEWS

    12 Febbraio 2018

    NOTIZIARIO FISCALE

    21

    to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di interesse per gli Enti Locali:

    - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013); - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor de-bito o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integrativa”; - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da indicare in colonna 5; - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più Dichiarazioni “integrative a favore” relative a differenti periodi d’im-posta, occorre compilare un distinto rigo della presente Sezione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella Dichiarazione “Irap 2018” le annualità oggetto di possibile compilazione saranno il 2012-2013-2014-2015, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 dicembre 2017, la relativa Dichiarazione Irap “integra-tiva a favore”).

    Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo Modulo, deve essere indicato:

    - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colon-na 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi da d“IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colon-na 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati.

    Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-

    condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. Per i soggetti che determinano la base imponibile nel Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato l’invio della Dichiarazione.Nel riquadro del Frontespizio “Tipo di Dichiarazione” è sta-ta confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazione ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, il termine per la presentazione della Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della Dichiarazione “integrativa a sfa-vore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è