cass n 1918 del 03 02 2015 (causalità infortunio sul lavoro)

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Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 03/02/2015 n. 1918 Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - - in genere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 20105-2009 proposto da: I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro - GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. P.I. (OMISSIS), - già GISSY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, S. C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato PETRASSI MAURO, rappresentate e difese dall'avvocato BRASILE LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrenti - e contro GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1448/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/10/2008 R.G.N. 1464/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROSSI ANDREA; udito l'Avvocato PETRASSI MAURO per delega BRASILE LUIGI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l'appello proposto dalla Golden Lady Company S.p.A. e da S.C., respingendo la domanda dell'INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusione dell'onere sostenuto per l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro subito da una dipendente. La decisione discende dall'aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonchè la rilevanza penale dell'accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex art. 2087 c.c., non essendo stata raggiunta la prova positiva dell'omissione di un comportamento doveroso qui dato dall'impedire l'intervento della dipendente sulla macchina in movimento.

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Page 1: Cass n 1918 del 03 02 2015 (causalità infortunio sul lavoro)

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civileAutorità: Cassazione civile sez. lav.Data: 03/02/2015n. 1918Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - -in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 20105-2009 proposto da: I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro - GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. P.I. (OMISSIS), - già GISSY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, S. C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato PETRASSI MAURO, rappresentate e difese dall'avvocato BRASILE LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrenti - e contro GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1448/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/10/2008 R.G.N. 1464/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega ROSSI ANDREA; udito l'Avvocato PETRASSI MAURO per delega BRASILE LUIGI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FattoSVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza resa inprimo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l'appello proposto dalla Golden Lady CompanyS.p.A. e da S.C., respingendo la domanda dell'INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusionedell'onere sostenuto per l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro subito da una dipendente.

La decisione discende dall'aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa deldatore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonchè la rilevanza penaledell'accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex art. 2087 c.c., nonessendo stata raggiunta la prova positiva dell'omissione di un comportamento doveroso qui datodall'impedire l'intervento della dipendente sulla macchina in movimento.

Page 2: Cass n 1918 del 03 02 2015 (causalità infortunio sul lavoro)

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL affidando l'impugnazione a due motivi, poiillustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

DirittoMOTIVI DELLA DECISIONE

L'Istituto ricorrente, nell'impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivirispettivamente rubricati "violazione dell'art. 2087 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, D.P.R. n.1124 del 1965, art. 10 e 11" e "violazione degli artt. 2087 e 2967 c.c., del D.P.R. n. 547 del 1955,art. 4, comma 1, lett. c)" lamenta in termini complessivi l'erroneità della decisione per aver laCorte stessa sancito nei confronti della Società datrice l'esonero da responsabilità civile perl'infortunio occorso alla dipendente nonostante la Società medesima, a fronte di quanto allegato eprovato dall'Istituto circa l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale diquesto con la prestazione lavorativa, non avesse fornito la prova liberatoria in ordine all'adozionedi tutte le misure idonee a prevenire l'evento implicando l'adempimento dell'obbligo di sicurezzatanto il fornire un'adeguata informazione ed istruzione antinfortunistica, comunque indispensabilequando si opera in prossimità di macchine in movimento che possono esporre a rischio la salutedel lavoratore, quanto l'aver predisposto un adeguato servizio di vigilanza e di intervento inpresenza dell'esposizione del lavoratore al predetto rischio quale appunto può derivare dall'operaredi questi in prossimità di macchine in movimento. Il motivo è fondato.

Va a riguardo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intendeuniformarsi, secondo cui "in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi delcontratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolareprotezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro (ai sensi dell'art. 2087 c.c.),non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del dannomorale, siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa siaaddebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c."(così Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184 ma vedi anche Cass. 7 novembre 2007, n. 23162, Cass. 17marzo 2009, n. 6454, Cass. 6 agosto 2014 n. 17693) per poi derivarne, in relazione anche solo allaviolazione del dovere di vigilanza accertata dalla Corte di merito, la configurabilità di unaresponsabilità del soggetto datore per inadempimento dell'obbligo di sicurezza non potendosicondividere, alla stregua dell'orientamento di cui sopra, l'affermazione della Corte di merito per laquale "La responsabilità penale può essere affermata non quando manchi semplicemente la provaliberatoria, di avere tutelato l'incolumità dei dipendenti, ma soltanto sussista la prova positiva dellaemissione di comportamenti doverosi". Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnatacassata con rinvio alla Corte di l'aquila in diversa composizione che provvedere in conformitàall'enunciato principio di diritto decidendo altresì sulle spese del presente giudizio.

PQMP.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento dellespese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015

NoteUtente: allev3760 ALLEVAMENTI PERIN SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVAwww.iusexplorer.it - 18.02.2015

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