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N. 1658-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI ZAMPA, CARFAGNA, ANTIMO CESARO, GOZI, DALL’OSSO, FRA- TOIANNI, MANTERO, D’AGOSTINO, DELLAI, FORMISANO, GAL- GANO, IORI, MARAZZITI, OLIARO, SBROLLINI, SCUVERA, SOTTA- NELLI, VEZZALI, RAMPI, DE ROSA, AMODDIO, BENI, BRUNO BOS- SIO, CAPONE, CARNEVALI, COSTANTINO, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, MIGLIORE, NICCHI, PICCIONE, PILOZZI, QUARANTA Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati Presentata il 4 ottobre 2013 (Relatrice: POLLASTRINI) NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20 ottobre 2016, ha deliberato di riferire in senso favorevole sulla proposta di legge n. 1658. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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Page 1: CAMERA DEI DEPUTATI — N. -A...l’utilizzo, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specia-lizzati nell’insegnamento dell’Italiano L2. (Parere espresso il 22 ottobre

N. 1658-A—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAMPA, CARFAGNA, ANTIMO CESARO, GOZI, DALL’OSSO, FRA-TOIANNI, MANTERO, D’AGOSTINO, DELLAI, FORMISANO, GAL-GANO, IORI, MARAZZITI, OLIARO, SBROLLINI, SCUVERA, SOTTA-NELLI, VEZZALI, RAMPI, DE ROSA, AMODDIO, BENI, BRUNO BOS-SIO, CAPONE, CARNEVALI, COSTANTINO, GIUSEPPE GUERINI,KRONBICHLER, MIGLIORE, NICCHI, PICCIONE, PILOZZI, QUARANTA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei

minori stranieri non accompagnati

Presentata il 4 ottobre 2013

(Relatrice: POLLASTRINI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 20ottobre 2016, ha deliberato di riferire in senso favorevole sulla proposta di legge n. 1658. In pari data,la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

condiviso l’obiettivo del provvedimento di stabilire una disciplinaunitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, che alcontempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento ecerchi di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle di-sposizioni in tutto il territorio nazionale;

ritenuto che, come stabilito dall’articolo 1, i minori stranieri nonaccompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione deiminori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana odell’Unione europea e che vi è l’esigenza di una disciplina particolarein ragione della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stra-nieri non accompagnati;

rilevato che opportunamente si prevede il divieto di respingi-mento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, stabilendoche questo può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superioreinteresse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;

condivisa, sulla base dell’attuale assetto dell’organizzazione giu-risdizionale, la scelta di attribuire al tribunale per i minorenni lacompetenza in caso di espulsione di un minore straniero, prevedendoche tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizioneche esso non comporti « un rischio di danni irreparabili per il minore »;

rilevato che nella procedura di identificazione del minore, checostituisce il passaggio fondamentale per l’accertamento della minoreetà, si prevede – dopo una prima fase in cui il personale qualificatodella struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizidell’ente locale competente e coadiuvato ove possibile dalle organizza-zioni specializzate, un colloquio, in cui il minore è assistito da unmediatore culturale e dopo una seconda fase che viene effettuata incaso di dubbio sull’età dichiarata da parte dell’autorità di pubblicasicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – che nel caso in cuicontinuino a permanere dubbi in merito all’età, la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelarepossono disporre esami sociosanitari;

considerato che appare opportuno concentrare la competenza didisporre ulteriori accertamenti in capo ad un unico organo giudiziarioed, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale peri minorenni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento diattribuzione adottato dell’età all’esito del procedimento di identifica-zione del minore può essere impugnato nel termine di trenta giornidavanti al tribunale per i minorenni;

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osservato che l’articolo 9 sposta la competenza all’adozione deiprovvedimenti di rimpatrio assistito dalla Direzione generale dell’im-migrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorennicompetente;

condiviso l’articolo 8 laddove prevede che gli enti locali promuo-vono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorirel’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in viaprioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;

ritenuto opportuno prevedere, così come previsto dall’articolo 18,a favore del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasititolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informatodell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso iltutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza,e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni statoe grado del procedimento;

rilevato che l’autorizzazione, di cui all’articolo 22, agli enti ed alleassociazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale deglistranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dal-l’articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire neigiudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrereper l’annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa,rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare la posizione delminore nel processo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l’opportunità, all’articolo 6,comma 1, capoverso « ART. 31-bis », comma 4, di limitare alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la competenza adisporre esami socio-sanitari nel caso in cui, nella procedura diidentificazione del minore, continuino a permanere dubbi in meritoall’età, escludendo, quindi, la competenza concorrente del giudicetutelare.

(Parere espresso il 12 novembre 2014)

* * *

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 19 ottobre 2016)

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminata la proposta di legge recante « Modifiche al testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioniconcernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompa-gnati », nel testo risultante dall’esame degli emendamenti approvatipresso la Commissione di merito;

apprezzato l’obiettivo complessivo del provvedimento, relativo alriordino della disciplina della materia ai fini del rafforzamento deglistrumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conse-guire anche attraverso un’omogenea applicazione delle norme su tuttoil territorio nazionale;

richiamati il corpus di diritto umanitario internazionale edeuropeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’infanzia ein particolare dei minori non accompagnati, che costituisce parteintegrante dell’ordinamento del nostro Paese;

sottolineato il ruolo centrale assolto fino ad oggi da organizza-zioni non governative nella protezione e gestione dei minori stranierinon accompagnati presenti in territorio italiano, come pure da orga-nizzazioni internazionali quali l’Organizzazione internazionale per lemigrazioni (OIM);

apprezzato l’ampliamento della nozione di minore straniero nonaccompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo,finora escluso dalla definizione normativa;

apprezzata la priorità assicurata all’interesse esclusivo del mi-nore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione diservizi dedicati all’infanzia per la prima accoglienza, nonché nellenuove procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età delminore straniero non accompagnato;

valutata positivamente la necessità che il rimpatrio del minorestraniero non accompagnato sia assistito e volontario, dovendosi talevolontà desumere da manifestazioni espresse;

valutato, altresì, positivamente l’inserimento dell’obbligo di in-formazione del minore rispetto al suo diritto a chiedere la protezioneinternazionale, unitamente alla previsione di mediatori culturali nelledelicate fasi procedurali finalizzate alla tutela di diritti fondamentalidel minore straniero non accompagnato, quali il diritto alla salute, allostudio, all’ascolto nei procedimenti e all’assistenza legale;

considerata opportuna la norma relativa alla possibile esclusionedella collaborazione con le autorità diplomaticoconsolari del Paese diprovenienza ai fini dell’identificazione o dell’attribuzione di età se il

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presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezioneinternazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezioneinternazionale emerga a seguito del colloquio iniziale con il minore oquando sussistano pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minoredichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomati-co-consolare;

richiamato il ruolo del Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale nella promozione delle opportune inizia-tive, d’intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l’espletamentodegli accertamenti;

apprezzata la previsione di un programma specifico di assistenzaper i minori vittime di tratta, che assicuri adeguate condizioni diaccoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendosoluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggioreetà e un’adeguata assistenza in giudizio per il risarcimento del danno;

rilevata, tuttavia, l’assenza di un rappresentante del Ministerodegli affari esteri e della cooperazione internazionale al Tavolo tecnicodi coordinamento nazionale, di cui all’articolo 23, chiamato ad elabo-rare linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e ditutela dei minori stranieri non accompagnati e a periodiche consulta-zioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati;

apprezzata, infine, la norma di cui al successivo articolo 24relativa alla promozione da parte dell’Italia della più stretta coopera-zione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumentodegli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di coopera-zione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare laregolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema diprotezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un ap-proccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela delsuperiore interesse dei minori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 23 del provvedimento in titolo, valutila Commissione di merito l’inserimento di un rappresentante delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alTavolo tecnico di coordinamento nazionale.

(Parere espresso il 21 ottobre 2014)

* * *

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo dellaproposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Disposizioni in materia di

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protezione dei minori stranieri non accompagnati », nel testo risultantedagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

rilevato che il testo in esame mantiene l’impostazione caratte-rizzante il precedente articolato, rispetto al quale la III Commissioneaveva espresso, il 21 ottobre 2014, un parere favorevole con un’osser-vazione, riferita ad una disposizione, relativa ad un tavolo tecnico dicoordinamento nazionale, non più presente nel testo in esame;

richiamati gli apprezzamenti alle finalità del provvedimento epreso atto delle modifiche alla normativa vigente nel frattempo inter-venute;

ribadita l’opportunità di richiamare gli strumenti di dirittoumanitario internazionale ed europeo a tutela dell’infanzia e, inparticolare, dei minori non accompagnati, che costituiscono parteintegrante dell’ordinamento del nostro Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 ottobre 2016)

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il progetto di legge recante « Modifiche al testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioniconcernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompa-gnati »;

premesso che;

tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno,sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti ascuola (di ogni ordine e grado) nei modi e alle condizioni previsti peri minori italiani, in qualunque periodo dell’anno scolastico;

le particolari condizioni dei minori non accompagnati, tuttavia,non consentono sempre una frequenza regolare, e rendono necessariemisure specifiche di sostegno e accompagnamento alla scolarizzazionee allo studio;

premesso altresì che;

sono necessarie misure di semplificazione, al fine del completa-mento dei cicli di istruzione e del conferimento dei relativi titoli, ancheal compimento della maggiore età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente osservazione:

al fine di rafforzare le iniziative dirette a favorire l’assolvimentodell’obbligo scolastico per i minori non accompagnati, si potenzil’utilizzo, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specia-lizzati nell’insegnamento dell’Italiano L2.

(Parere espresso il 22 ottobre 2014)

* * *

La VII Commissione,

visto il nuovo testo unificato della proposta di legge C.1658recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri nonaccompagnati »;

udito il dibattito svolto nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2016;

premesso che:

il provvedimento delinea una disciplina unitaria organica suiminori stranieri non accompagnati, rafforzando gli strumenti di tutelagarantiti dall’ordinamento;

le norme assicurano una maggiore omogeneità nell’applica-zione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

il numero dei minori non accompagnati all’interno del flussomigratorio in ingresso in Italia è in costante aumento;

considerato che:

nell’articolo 14 è previsto, tra l’altro, che le istituzioni scola-stiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottinoopportune misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, aisensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati,anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano,ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali,nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi diapprendistato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l’opportunità di prevedere, nella disposizione di cuiall’articolo 14, comma 3, che le misure volte a favorire l’assolvimentodell’obbligo scolastico, nonché la loro formazione professionale, sianoattivate sin dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture diaccoglienza;

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b) si consideri la possibilità di specificare che l’assolvimentodell’obbligo scolastico per i minori non accompagnati debba conside-rarsi assicurato:

prevedendo presso le strutture di accoglienza lo svolgimento dipercorsi di lingua italiana e di alfabetizzazione;

garantendo l’inserimento dei minori stranieri nella scuolaordinaria o nei Centri provinciali d’istruzione di adulti (CPIA) in tempirapidi;

prevedendo, altresì, il potenziamento dei corsi destinati aminori, in particolare di Italiano L2, nei CPIA, anche valutando lapossibilità di reperire nuove risorse per l’attuazione di tali programmi.

(Parere espresso il 19 ottobre 2016)

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo, risultante dall’esame degli emenda-menti, della proposta di legge n. 1658, recante « Modifiche al testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altredisposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri nonaccompagnati »;

espresso apprezzamento per il contenuto della proposta, cheintende assicurare un sistema organico ed efficace di tutela dei dirittidei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese;

osservato che nell’ambito di tale nuovo sistema assume partico-lare rilievo il ruolo di coordinamento svolto dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali, presso il quale sono istituiti il Sistema informa-tivo nazionale dei minori non accompagnati, di cui all’articolo 10 delprovvedimento, nonché il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minoristranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, comma 11, quintoperiodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

rilevata, in questo contesto, l’opportunità che anche il Tavolotecnico di coordinamento nazionale, di cui all’articolo 23 del provve-dimento, competente ai fini dell’elaborazione delle linee di indirizzo estrategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranierinon accompagnati, sia costituito presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, anche in relazione al carattere degli interventi dacoordinare e programmare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente osservazione:

con riferimento all’articolo 23, comma 1, primo periodo, valuti laCommissione di merito l’opportunità di sostituire le parole: « Presso ilMinistero dell’interno » con le seguenti: « Presso il Ministero del lavoroe delle politiche sociali ».

(Parere espresso il 21 ottobre 2014)

* * *

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, l’ulteriore nuovo testodella proposta di legge Atto Camera n. 1658, recante « Disposizioni inmateria di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quantoindicato dall’articolo 1, comma 1, intende garantire ai minori stranierinon accompagnati i diritti in materia di protezione dei minori a paritàdi trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unioneeuropea;

apprezzate le modifiche alla normativa vigente disposte dal testoin esame, che intendono rendere effettiva l’esigibilità di tali diritti daparte dei minori privi di protezione che giungono sul territorio italiano;

richiamato il parere espresso il 21 ottobre 2014 sul nuovo testodella medesima proposta di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 19 ottobre 2016)

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo dellaproposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Modifiche al testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioniconcernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompa-gnati »;

considerato che nella proposta in esame appaiono centrati gliobiettivi di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stra-

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nieri non accompagnati, di garantirne la tutela degli stessi, di omoge-neizzare le applicazioni delle disposizioni in tutto il territorio nazio-nale;

considerata positivamente la riorganizzazione delle misure diprima accoglienza con particolare riguardo al divieto di respingimentoe alla soppressione delle necessità per l’ingresso del visto per leadozioni internazionali (articolo 3);

considerato favorevolmente il fatto che si riconosce il diritto alleorganizzazioni umanitarie, autorizzate dal Ministero dell’interno at-traverso le Prefetture, di essere presenti alle procedure di primaassistenza e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (arti-colo 4);

considerato:

che è garantito il servizio di prima accoglienza e di accompa-gnamento in una struttura « destinata ai minori, anche prima eindipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identifica-zione e anche in luoghi diversi da quelli identificati come valichi difrontiera » (articolo 4);

che è compito del Ministero del lavoro di concerto con il Ministrodell’interno e d’intesa con i Comuni e le Regioni emanare entro 90giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto conl’elenco dei servizi di cui all’articolo 4;

che l’inserimento dell’articolo 31-bis nel Testo unico sull’immi-grazione (articolo 6) introduce una procedura che standardizza alcuniprincipi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere aifini dell’identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e so-stanziali a tutela dei minori ivi compresa l’impugnativa del provvedi-mento di attribuzione dell’età trasferendola al Tribunale per i mino-renni;

che l’introduzione dell’articolo 31-ter nel Testo unico sulle im-migrazioni (articolo 7) prevede la possibilità di un’attivazione imme-diata delle indagini familiari, introducendo un criterio di preferenza inbase al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersicura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deveessere sempre preferita al collocamento del minore in comunità;

valutata di particolare rilievo l’istituzione presso il Ministero dellavoro del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnaticon la conseguente compilazione della cartella sociale del minorestraniero non accompagnato ad opera del personale qualificato dellastruttura di accoglienza e relativa trasmissione ai servizi sociali delcomune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso ilTribunale dei minori (articolo 10);

considerato che con l’articolo 13 si inseriscono i minori di cuiall’articolo 2 della presente proposta di legge nell’ambito del Sistema diprotezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all’articolo1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazionidalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e che con il comma 3 si istituisce

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un sistema di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali d’intesa con le regioni e con il Governo;

rilevato altresì che all’articolo 15 viene garantita ai minoristranieri non accompagnati l’immediata iscrizione al Servizio sanitarionazionale in ottemperanza al diritto alla salute, anche nelle more delrilascio del permesso di soggiorno;

considerato infine che all’attuazione delle disposizioni previstedall’articolo 4 (servizi di informazione e di prima assistenza e acco-glienza) e dall’articolo 13 (sistema di protezione per richiedenti asilorifugiati e minori stranieri non accompagnati) si provvede con le risorsedel Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accom-pagnati di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, istituito presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 22 ottobre 2014)

* * *

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo dellaproposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Disposizioni in materia diprotezione dei minori stranieri non accompagnati »;

ravvisata l’opportunità dell’approvazione di una legge organicasul diritto di asilo;

considerato che nella proposta di legge in esame appare centratol’obiettivo di introdurre una disciplina unitaria organica in materia diminori stranieri non accompagnati, che al tempo stesso rafforzi glistrumenti di tutela garantiti dall’ordinamento, cercando di assicurareuna maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto ilterritorio nazionale;

tenuto conto dell’entità del fenomeno, che negli ultimi anni hacoinvolto oltre diecimila minori non accompagnati, con un’alta per-centuale di costoro che risultano irreperibili;

valutato favorevolmente l’articolo 4, riguardante le strutture diprima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati,in quanto prevede il principio di separatezza delle strutture riservateai minori rispetto a quelle degli adulti, il fatto che le operazioni diidentificazione debbano concludersi entro 10 giorni, la riduzione da 60a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nellestrutture di prima accoglienza;

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espresso apprezzamento per il contenuto dell’articolo 5, inquanto disciplina espressamente le modalità di svolgimento del collo-quio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza eil minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, entio associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela deiminori e la presenza di un mediatore culturale, oltre a prevedere ilbeneficio della presunzione della minore età fino a che permanga ildubbio sull’età, nonché le modalità di accertamento dell’età medesima,nel caso in cui permangano fondati dubbi, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti, disciplinati an-ch’essi in modo dettagliato;

valutata di particolare rilievo la disposizione di cui all’articolo 9,attuativa all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del2015, che prevede la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiaratidal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suosuperiore interesse e i suoi diritti, attraverso la predisposizione dellacartella sociale da parte del personale qualificato della struttura diaccoglienza;

considerato altresì l’articolo 12, ai sensi del quale tutti i minorinon accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezioneinternazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richie-denti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui viene opportunamente modificatala denominazione (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiatie minori stranieri non accompagnati);

valutate positivamente, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli14, 15 e 16, concernenti rispettivamente il diritto alla salute mediantel’iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompa-gnati; il diritto all’ascolto di questi ultimi nei procedimenti, garantendoloro l’assistenza affettiva e psicologica, assicurata anche dalla presenzadi gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative dicomprovata esperienza nel settore di persone idonee indicate dalminore, nonché del mediatore culturale; il diritto del minore stranieronon accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentantelegale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nelmerito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 19 ottobre 2016)

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa,recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

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1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione deiminori stranieri non accompagnati »;

richiamati i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeodel 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnatinell’UE (2012/ 2263(INI)) e ricordata, tra le altre, la Raccomandazionen. 27, che esorta gli Stati membri a prevedere l’obbligo, per le autoritàpubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnaticostretti a elemosinare e sottolinea la necessità di evitare a qualunquecosto lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare;

rilevato che il provvedimento in esame rappresenta un’avanguar-dia anche rispetto al contesto europeo e, in particolare, rilevatal’importanza rappresentata dall’istituzione del Fondo nazionale, cui vaassicurata operatività e continuità, anche al fine di sostenere gli Entilocali nell’espletamento di servizi a sostegno dei minori stranieri nonaccompagnati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 22 ottobre 2014)

* * *

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 18 ottobre 2016)

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTAREPER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati,della proposta di legge C. 1658 Zampa ed altri, recante « Modifiche altesto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altredisposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri nonaccompagnati »;

rilevato che:

le disposizioni della proposta di legge sono prevalentementericonducibili alle materie « diritto di asilo e condizione giuridica deicittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea », « immigra-zione » e « ordinamento civile e penale », che, rispettivamente, le lettere

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1658-A

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a), b) ed l) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzioneattribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

diverse disposizioni peraltro incidono anche sulla materia deiservizi sociali (articolo 4, commi 4 e 5; articolo 6, capoverso « articolo31-bis »; articolo 10, comma 2; articolo 13, articolo 14) o sulla materiadella formazione professionale e dell’apprendistato (articolo 8, capo-verso « comma 1-bis »; articolo 12 e articolo 16), che la giurisprudenzadella Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativaresiduale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell’articolo 117 dellaCostituzione;

l’articolo 4, comma 5, prevede un coinvolgimento delle regioni edei comuni nell’adozione del decreto ministeriale di determinazionedell’elenco dei servizi di prima assistenza necessari per assicurare ilsoddisfacimento dei bisogni primari dei minori stranieri non accom-pagnati; analogamente l’articolo 13, comma 3, prevede il coinvolgi-mento delle regioni e dei comuni nell’adozione del decreto ministerialeche deve garantire il monitoraggio sul Sistema di protezione perrichiedenti asilo e rifugiati;

l’articolo 23 prevede che presso il Ministero dell’interno siacostituito un Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, cui parteci-pano anche rappresentanti della Conferenza delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 4, comma 5, valuti la Commissione di meritol’opportunità di sostituire le parole « d’intesa con le regioni e i comuni »con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali » ovvero « previa intesa con le regioni e con icomuni interessati »;

b) all’articolo 12, valuti la Commissione di merito l’opportunitàdi prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire –anziché da parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza –con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

c) all’articolo 13, valuti la Commissione di merito l’opportunità disostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: « Con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesain sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, sonostabilite le modalità per garantire, anche avvalendosi di associazionioperanti nel settore, un sistema di monitoraggio dell’attuazione delSistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranierinon accompagnati »;

d) all’articolo 16, comma 1, valuti la Commissione di meritol’opportunità di sostituire le parole « ove possibile » con le seguenti« ove necessario » e di prevedere per l’attività di mediazione culturale

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XVII LEGISLATURA A.C. 1658-A

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una priorità di destinazione a valere sulle risorse finanziarie previstedall’articolo 25.

(Parere espresso il 22 ottobre 2014)

* * *

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa,recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri nonaccompagnati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corsodell’esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni della proposta di legge sono preva-lentemente riconducibili alle materie « diritto di asilo e condizionegiuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea »,« immigrazione » e « ordinamento civile e penale », che, rispettivamente,le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell’articolo 117 dellaCostituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva delloStato;

considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anchesulle materie « istruzione » e « tutela della salute », di competenzaconcorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nonchésulle materie « politiche sociali » e « formazione professionale », spet-tanti alla competenza legislativa delle Regioni (art. 117, quarto comma,Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 11, valuti la Commissione di merito l’opportunitàdi prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire –anziché da parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza –con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;

b) all’articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di meritol’opportunità di sostituire le parole « ove possibile » con le seguenti:« ove necessario ».

(Parere espresso il 20 ottobre 2016)

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TESTODELLA PROPOSTA DI LEGGE

__

Modifiche al testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altredisposizioni concernenti misure di prote-zione dei minori stranieri non accompa-

gnati__

TESTODELLA COMMISSIONE

__

Disposizioni in materia di misure di pro-tezione dei minori stranieri non accom-

pagnati__

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge siapplicano ai minori stranieri non accom-pagnati nonché ai minori stranieri nonaccompagnati cittadini di Paesi membridell’Unione europea che si trovano nel ter-ritorio nazionale, fatte salve le disposizionidi maggior favore applicabili in ragionedella loro cittadinanza di un Paese membrodell’Unione europea.

1. I minori stranieri non accompagnatisono titolari dei diritti in materia di pro-tezione dei minori a parità di trattamentocon i minori di cittadinanza italiana odell’Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presentelegge si applicano ai minori stranieri nonaccompagnati, in ragione della loro condi-zione di maggiore vulnerabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni dimaggior favore in materia di protezione deiminori, applicabili a tutti i minori presentinel territorio dello Stato.

ART. 2.

(Definizione).

ART. 2.

(Definizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, perminore straniero non accompagnato pre-sente nel territorio dello Stato s’intende ilminorenne non avente cittadinanza ita-liana o dell’Unione europea che si trova perqualsiasi causa nel territorio dello Stato oche è altrimenti sottoposto alla giurisdi-zione italiana privo di assistenza e di rap-presentanza da parte dei genitori o di altriadulti per lui legalmente responsabili inbase alle leggi vigenti nell’ordinamento ita-liano, anche se convivente con parenti en-tro il quarto grado che non hanno i re-quisiti previsti dall’articolo 28, comma 1,lettera a-bis), del regolamento di cui al

1. Ai fini di cui alla presente legge, perminore straniero non accompagnato pre-sente nel territorio dello Stato s’intende ilminorenne non avente cittadinanza ita-liana o dell’Unione europea che si trova perqualsiasi causa nel territorio dello Stato oche è altrimenti sottoposto alla giurisdi-zione italiana privo di assistenza e di rap-presentanza da parte dei genitori o di altriadulti per lui legalmente responsabili inbase alle leggi vigenti nell’ordinamento ita-liano.

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decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394.

ART. 3.

(Divieto di respingimento).

ART. 3.

(Divieto di respingimento).

1. Al testo unico delle disposizioni con-cernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, di seguito denominato « testounico » sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 19 èinserito il seguente:

a) identico:

« 1-bis. In nessun caso può disporsi ilrespingimento alla frontiera di minori stra-nieri non accompagnati, salvo non sia di-sposto nel loro superiore interesse il lororiaffidamento ai familiari »;

« 1-bis. In nessun caso può disporsi ilrespingimento alla frontiera di minori stra-nieri non accompagnati »;

b) al comma 4 dell’articolo 31, dopo leparole: « il provvedimento è adottato »,sono inserite le seguenti: « a condizionecomunque che il provvedimento stesso noncomporti un rischio di danni irreparabiliper il minore ».

b) al comma 4 dell’articolo 31, dopo leparole: « il provvedimento è adottato »,sono inserite le seguenti: « a condizionecomunque che il provvedimento stesso noncomporti un rischio di danni gravi per ilminore », ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Il tribunale per i minorenni de-cide tempestivamente e comunque non ol-tre trenta giorni ».

2. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge4 maggio 1983, n. 184, e successive modi-ficazioni, è sostituito dal seguente:

2. Identico.

« 1. Ai minori che non sono muniti divisto di ingresso rilasciato ai sensi dell’ar-ticolo 32 della presente legge che non sonoaccompagnati da almeno un genitore o daparenti entro il quarto grado, si applicanole disposizioni dell’articolo 19, comma1-bis, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

ART. 4.

(Servizi di informazione e di prima assi-stenza e accoglienza).

ART. 4.

(Strutture di prima assistenza e accoglienzaper i minori stranieri non accompagnati).

1. Al comma 6 dell’articolo 11 del testounico, e successive modificazioni, dopo le

1. All’articolo 19, comma 1, primo pe-riodo, del decreto legislativo 18 agosto

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parole: « a tre mesi » sono inserite le se-guenti: « nonché ai minori stranieri nonaccompagnati ».

2015, n. 142, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo le parole: « di prima acco-glienza » sono inserite le seguenti: « a lorodestinate »;

b) le parole: « a sessanta giorni, allaidentificazione » sono sostituite dalle se-guenti: « a trenta giorni, alla identifica-zione, che si deve concludere entro diecigiorni, »;

2. Al decreto del Ministro dell’interno22 dicembre 2000, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001,sono apportate le seguenti modificazioni:

Soppresso.

a) al comma 1 dell’articolo 2, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « non-ché ai minori stranieri non accompa-gnati »;

b) al comma 2 dell’articolo 3, dopo leparole: « e i suoi rappresentanti » sonoinserite le seguenti: « nonché i rappresen-tanti delle organizzazioni umanitarie au-torizzate dal Ministero dell’interno attra-verso le prefetture – uffici territoriali delGoverno » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « e con i minori stranierinon accompagnati »;

c) al comma 1 dell’articolo 4, dopo leparole: « status di rifugiato » sono inseritele seguenti: « e di minore straniero nonaccompagnato ».

3. A ogni minore straniero non accom-pagnato sono immediatamente garantiti unservizio di prima assistenza e l’accompa-gnamento in una struttura di prima acco-glienza, anche prima e indipendentementedalla conclusione delle operazioni di iden-tificazione e anche in luoghi diversi daquelli identificati come valichi di frontiera.

Soppresso.

4. Ai fini di cui alla presente legge: Soppresso.

a) per servizio di prima assistenza siintende l’offerta di beni e di servizi neces-sari a soddisfare i bisogni primari deiminori stranieri non accompagnati, com-prese l’informazione legale e la mediazioneculturale;

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b) per struttura di prima accoglienzasi intende una struttura autorizzata a svol-gere attività di accoglienza, anche tempo-ranea, o per il tempo strettamente neces-sario a concludere le operazioni di identi-ficazione e a individuare la migliore solu-zione di lungo periodo nell’interesse delminore, e comunque, non oltre le 72 oredall’arrivo dello stesso minore presso lastruttura.

5. L’elenco dei servizi e delle strutture dicui al comma 4, nonché dei requisiti es-senziali che essi devono possedere è deter-minato, entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’interno, sentiti le regioni e i comuni.

Soppresso.

ART. 5.

(Obbligo di segnalazione).

1. All’articolo 33 della legge 4 maggio1983, n. 184, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

Soppresso

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, dopo le parole: « al difuori delle situazioni consentite, » sono in-serite le seguenti: « gli uffici di frontiera ».

ART. 6.

(Identificazione).

ART. 5.

(Identificazione dei minori stranieri nonaccompagnati).

1. Dopo l’articolo 31 del testo unico,come modificato dalla presente legge è in-serito il seguente:

1. Dopo l’articolo 19 del decreto legi-slativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito ilseguente:

« ART. 31-bis. – (Disposizioni concernentii minori stranieri non accompagnati). – 1.Nel momento in cui il minore stranieronon accompagnato è entrato in contatto oè stato segnalato alle autorità di polizia, aiservizi sociali o ad altri rappresentanti del-l’ente locale o dell’autorità giudiziaria, gliuffici competenti, sotto la direzione delgiudice tutelare competente e coadiuvati,ove possibile, dalle organizzazioni specia-lizzate, svolgono un colloquio con il minore

« ART. 19-bis. – (Identificazione dei mi-nori stranieri non accompagnati). – 1. Nelmomento in cui il minore straniero nonaccompagnato è entrato in contatto o èstato segnalato alle autorità di polizia, aiservizi sociali o ad altri rappresentanti del-l’ente locale o dell’autorità giudiziaria, ilpersonale qualificato della struttura diprima accoglienza svolge, sotto la direzionedei servizi dell’ente locale competente ecoadiuvato, ove possibile, da organizza-

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volto ad approfondire la sua storia perso-nale e familiare e a far emergere ogni altroelemento utile alla sua protezione, secondola procedura stabilita con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri da adot-tare entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione. Al colloquio è garantita la presenzadi un mediatore culturale.

zioni, enti o associazioni con comprovata especifica esperienza nella tutela dei minori,un colloquio con il minore volto ad appro-fondire la sua storia personale e familiaree a far emergere ogni altro elemento utilealla sua protezione, secondo la procedurastabilita con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri da adottare entrocentoventi giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione. Al col-loquio è garantita la presenza di un me-diatore culturale.

2. Al termine del colloquio di cui alcomma 1 il giudice tutelare competenteimpartisce le opportune disposizioni per ilproseguimento della procedura di identifi-cazione e di accoglienza.

Soppresso

3. Nei casi di dubbi relativi all’età di-chiarata dal minore si applicano le dispo-sizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso,nelle more dell’esito delle procedure diidentificazione, l’accoglienza del minore ègarantita dalle apposite strutture di primaaccoglienza previste dalla legge.

2. Nei casi fondati di dubbi relativiall’età dichiarata dal minore si applicano ledisposizioni dei commi 3 e seguenti. In ognicaso, nelle more dell’esito delle proceduredi identificazione, l’accoglienza del minoreè garantita dalle apposite strutture diprima accoglienza per minori previste dallalegge e si applicano, ove ne ricorrano ipresupposti, le previsioni di cui all’articolo4 del decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 24.

4. L’identità di un minore straniero nonaccompagnato è accertata dalle autorità dipubblica sicurezza, coadiuvate da media-tori culturali, solo dopo che è stata garan-tita allo stesso minore un’immediata assi-stenza umanitaria. Qualora sussista undubbio circa l’età dichiarata, questa è ac-certata in via principale attraverso un do-cumento anagrafico, anche avvalendosidella collaborazione delle autorità diplo-matico-consolari. L’intervento della rap-presentanza diplomatico-consolare nondeve essere richiesto nei casi in cui il pre-sunto minore abbia espresso la volontà dichiedere protezione internazionale ovveroquando una possibile esigenza di prote-zione internazionale emerga a seguito delcolloquio previsto dal comma 1. Tale inter-vento non è altresì esperibile qualora daesso possano derivare pericoli di persecu-zione e nei casi in cui il minore dichiari dinon volersi avvalere dell’intervento dell’au-torità diplomatico-consolare. Il Ministero

3. L’identità di un minore straniero nonaccompagnato è accertata dalle autorità dipubblica sicurezza, coadiuvate da media-tori culturali, alla presenza del tutore o deltutore provvisorio se già nominato, solodopo che è stata garantita allo stesso mi-nore un’immediata assistenza umanitaria.Qualora sussista un dubbio circa l’età di-chiarata, questa è accertata in via princi-pale attraverso un documento anagrafico,anche avvalendosi della collaborazionedelle autorità diplomatico-consolari. L’in-tervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casiin cui il presunto minore abbia espresso lavolontà di chiedere protezione internazio-nale ovvero quando una possibile esigenzadi protezione internazionale emerga a se-guito del colloquio previsto dal comma 1.Tale intervento non è altresì esperibile qua-lora da esso possano derivare pericoli dipersecuzione e nei casi in cui il minoredichiari di non volersi avvalere dell’inter-

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degli affari esteri e il Ministero dell’internopromuovono le opportune iniziative, d’in-tesa con i Paesi interessati, al fine di acce-lerare l’espletamento degli accertamenti dicui al presente comma.

vento dell’autorità diplomatico-consolare.Il Ministero degli affari esteri e della coo-perazione internazionale e il Ministero del-l’interno promuovono le opportune inizia-tive, d’intesa con i Paesi interessati, al finedi accelerare l’espletamento degli accerta-menti di cui al presente comma.

5. Nel caso permangano dubbi fondatiin merito all’età dichiarata da un minorestraniero non accompagnato il giudice tu-telare competente può disporre esami so-cio-sanitari volti all’accertamento dellastessa.

4. Nel caso permangano dubbi fondatiin merito all’età dichiarata da un minorestraniero non accompagnato, la procuradella Repubblica presso il tribunale per iminorenni o il giudice tutelare competentepossono disporre esami socio-sanitari voltiall’accertamento della stessa.

6. Lo straniero è informato, in una lin-gua che possa capire e in conformità al suogrado di maturità e di alfabetizzazione, delfatto che la sua età può essere determinatamediante l’ausilio di esami socio-sanitari,del tipo esami a cui deve essere sottoposto,dei possibili risultati attesi e delle eventualiconseguenze di tali risultati, nonché diquelle derivanti da un suo eventuale rifiutodi sottoporsi a tali esami. Tali informazionidevono essere fornite, altresì, alla personache, anche temporaneamente, esercita i po-teri tutelari nei confronti del presunto mi-nore.

5. Lo straniero è informato, con l’ausiliodi un mediatore culturale, in una linguache possa capire e in conformità al suogrado di maturità e di alfabetizzazione, delfatto che la sua età può essere determinatamediante l’ausilio di esami socio-sanitari,del tipo di esami a cui deve essere sotto-posto, dei possibili risultati attesi e delleeventuali conseguenze di tali risultati, non-ché di quelle derivanti da un suo eventualerifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali in-formazioni devono essere fornite, altresì,alla persona che, anche temporaneamente,esercita i poteri tutelari nei confronti delpresunto minore.

7. L’accertamento socio-sanitario del-l’età deve essere svolto in un ambienteidoneo con un approccio multidisciplinareda professionisti, adeguatamente formati,utilizzando modalità meno invasive possi-bili e rispettose dell’età presunta, del sessoe dell’integrità fisica e psichica della per-sona. Non devono essere eseguiti esamisocio-sanitari che possono comprometterelo stato psico-fisico della persona. Si ap-plicano le disposizioni dell’articolo 33-bis.

6. L’accertamento socio-sanitario del-l’età deve essere svolto in un ambienteidoneo con un approccio multidisciplinareda professionisti, adeguatamente formati, eove necessario in presenza di un mediatoreculturale, utilizzando modalità meno inva-sive possibili e rispettose dell’età presunta,del sesso e dell’integrità fisica e psichicadella persona. Non devono essere eseguitiesami socio-sanitari che possono compro-mettere lo stato psico-fisico della persona.

8. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero inmodo congruente con la sua età, con la suamaturità e con il suo livello di alfabetizza-zione, in una lingua che comprende. Sullarelazione finale deve essere sempre indi-cato il margine di errore.

7. Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero inmodo congruente con la sua età, con la suamaturità e con il suo livello di alfabetizza-zione, in una lingua che comprende, all’e-sercente la responsabilità genitoriale e al-l’autorità giudiziaria che ha disposto l’ac-certamento. Sulla relazione finale deve es-sere sempre indicato il margine di errore.

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9. Qualora, anche dopo la perizia, per-mangano dubbi sulla minore età, questa èpresunta ad ogni effetto di legge.

8. Qualora, anche dopo l’accertamentosocio-sanitario, permangano dubbi sullaminore età, questa è presunta ad ogni ef-fetto di legge.

10. Il provvedimento di attribuzionedell’età è notificato allo straniero e, conte-stualmente, all’esercente i poteri tutelari,ove nominato, e può essere impugnato neltermine di trenta giorni davanti al tribu-nale ordinario.

9. Il provvedimento di attribuzione del-l’età è notificato allo straniero e, conte-stualmente, all’esercente i poteri tutelari,ove nominato, e può essere impugnato insede di reclamo ai sensi degli articoli 737e successivi del codice di procedura civile.In caso di impugnazione, il giudice decidein via d’urgenza entro dieci giorni e ogniprocedimento amministrativo e penaleconseguente all’identificazione come mag-giorenne è sospeso fino alla decisione. Ilprovvedimento è altresì comunicato alleForze di polizia ai fini del completamentodelle procedure di identificazione ».

11. Le operazioni di identificazione siconcludono con il foto-segnalamento che,comunque, in caso di un minore, noncomporta il suo inserimento nel sistema diidentificazione dattiloscopica europea Eu-ropean dactyloscopie (EURODAC) ».

Soppresso

2. All’attuazione delle disposizioni con-tenute nel presente articolo si provvede neilimiti delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 7.

(Indagini familiari).

ART. 6.

(Indagini familiari).

1. Dopo l’articolo 31-bis del testo unico,introdotto dalla presente legge, è inserito ilseguente:

« ART. 31-ter. – (Indagini familiari). – 1.Al fine di garantire il diritto all’unità fa-miliare dei minori stranieri non accompa-gnati il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali, di concerto con il Ministerodella giustizia e con il Ministero degli affariesteri, stipula apposite convenzioni con as-sociazioni, enti e organizzazioni non gover-native per lo svolgimento delle indaginirelative agli eventuali familiari dei minoristranieri non accompagnati presenti nelterritorio italiano, in altri Paesi membridell’Unione europea e in Paesi terzi.

1. All’articolo 19, comma 7, secondoperiodo, del decreto legislativo 18 agosto2015, n. 142, dopo le parole: « il Ministerodell’interno » sono inserite le seguenti: « ,sentiti il Ministero della giustizia e il Mi-nistero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale ».

2. Dopo l’articolo 19 del decreto legi-slativo 18 agosto 2015, n. 142, sono ag-giunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Nei cinque giorni successivi alcolloquio di cui all’articolo 19-bis, comma1, se non sussiste un rischio per il minorestraniero non accompagnato o per i suoifamiliari, previo consenso informato dellostesso minore ed esclusivamente nel suo

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2. Nei cinque giorni successivi al collo-quio di cui all’articolo 31-bis, comma 1, senon sussiste un rischio per il minore stra-niero non accompagnato o per i suoi fa-miliari, previo consenso informato dellostesso minore ed esclusivamente nel suosuperiore interesse, l’esercente la potestàgenitoriale, anche in via temporanea, inviauna relazione all’ente convenzionato cheattiva immediatamente le indagini.

3. Il risultato delle indagini di cui alcomma 2 è trasmesso al Ministero del la-voro e delle politiche sociali, che è tenutoad informare tempestivamente il minore.

4. Qualora siano individuati familiariidonei a prendersi cura del minore stra-niero non accompagnato, tale soluzionedeve essere preferita al collocamento incomunità ».

superiore interesse, l’esercente la potestàgenitoriale, anche in via temporanea, inviauna relazione all’ente convenzionato cheattiva immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui alcomma 7 è trasmesso al Ministero dell’in-terno, che è tenuto ad informare tempe-stivamente il minore, l’esercente la respon-sabilità genitoriale, nonché il personalequalificato che ha svolto il colloquio diall’articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati fa-miliari idonei a prendersi cura del minorestraniero non accompagnato, tale solu-zione deve essere preferita al collocamentoin comunità ».

3. Sino alla nomina di un tutore, icompiti relativi alla richiesta di permessodi soggiorno o di protezione internazionalepossono essere svolti dal responsabile dellastruttura di prima accoglienza.

ART. 8.

(Affidamento).

ART. 7.

(Affidamento familiare).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e successivemodificazioni, è inserito il seguente:

1. Identico:

« 1-bis. Gli enti locali promuovono lacompilazione di elenchi di affidatari ade-guatamente formati per accogliere minoristranieri non accompagnati, al fine di fa-vorirne l’affidamento familiare in via prio-ritaria rispetto al ricovero in una strutturadi accoglienza ».

« 1-bis. Gli enti locali promuovono lasensibilizzazione e la formazione di affi-datari per favorire l’affidamento familiaredei minori stranieri non accompagnati, invia prioritaria rispetto al ricovero in unastruttura di accoglienza. ».

ART. 9.

(Rimpatrio assistito).

ART. 8.

(Rimpatrio assistito e volontario).

1. I provvedimenti di rimpatrio assistitodi un minore straniero non accompagnatosono adottati dal tribunale per i minorennicompetente.

1. Identico.

2. All’articolo 33 del testo unico sonoapportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al comma 2-bis, al primo periodo,le parole: « dal Comitato di cui al comma1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal tri-

a) identica;

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bunale per i minorenni competente » e ilsecondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è abrogato. b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. All’attuazione delle disposizionicontenute nel presente articolo si provvedenei limiti delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica ».

ART. 10.

(Sistema informativo nazionale dei minoristranieri non accompagnati. Cartella so-

ciale).

ART. 9.

(Sistema informativo nazionale dei minoristranieri non accompagnati. Cartella so-

ciale).

1. Presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali è istituito il Sistema infor-mativo nazionale dei minori non accompa-gnati.

1. In attuazione dell’articolo 19, comma5, del decreto legislativo 18 agosto 2015,n. 142, presso il Ministero del lavoro edelle politiche sociali è istituito il Sistemainformativo nazionale dei minori non ac-compagnati.

2. In seguito al colloquio previsto dal-l’articolo 31-bis, comma 1, del testo unico,introdotto dalla presente legge, l’assistentesociale compila un’apposita cartella socialee dà indicazioni utili alla determinazionedella soluzione di lungo periodo migliorenel superiore interesse del minore stra-niero non accompagnato. La cartella so-ciale è trasmessa alla procura della Repub-blica presso il tribunale per i minorenni eal Ministero del lavoro e delle politichesociali.

2. In seguito al colloquio di cui all’arti-colo 19-bis, comma 1, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2015, n. 142, introdottodalla presente legge, il personale qualifi-cato, della struttura di accoglienza compilaun’apposita cartella sociale, evidenziandoelementi utili alla determinazione della so-luzione di lungo periodo migliore nel su-periore interesse del minore straniero nonaccompagnato. La cartella sociale è tra-smessa ai servizi sociali del comune didestinazione e alla procura della Repub-blica presso il tribunale per i minorenni.

3. La registrazione dei dati anagrafici esociali dichiarati dal minore straniero nonaccompagnato è finalizzata a tutelare il suosuperiore interesse e i suoi diritti e, inparticolare, il suo diritto alla protezione.

3. Identico.

4. Si applicano le disposizioni dell’arti-colo 7 del codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legisla-tivo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Identico.

5. All’attuazione delle disposizioni con-tenute nel presente articolo si provvede neilimiti delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-

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gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 11.

(Permessi di soggiorno per minori stranieriper i quali sono vietati il respingimento o

l’espulsione).

ART. 10.

(Permessi di soggiorno per minori stranieriper i quali sono vietati il respingimento o

l’espulsione).

1. Quando la legge dispone il divieto direspingimento o di espulsione, il questorerilascia il permesso di soggiorno:

1. Identico:

a) per minore età, salvo l’iscrizionedel minore di anni quattordici nel per-messo di soggiorno del genitore o dell’af-fidatario stranieri regolarmente soggior-nanti in Italia. In caso di minore stranieronon accompagnato, rintracciato nel terri-torio nazionale e segnalato alle autoritàcompetenti, il permesso di soggiorno perminore età è rilasciato, su richiesta dellostesso minore, direttamente o attraversol’esercente la potestà genitoriale, ancheprima della nomina del tutore ai sensidell’articolo 346 del codice civile, ed è va-lido fino al compimento della maggiore età;

a) per minore età. In caso di minorestraniero non accompagnato, rintracciatonel territorio nazionale e segnalato alleautorità competenti, il permesso di sog-giorno per minore età è rilasciato, su ri-chiesta dello stesso minore, direttamente oattraverso l’esercente la potestà genitoriale,anche prima della nomina del tutore aisensi dell’articolo 346 del codice civile, ed èvalido fino al compimento della maggioreetà;

b) per motivi familiari, per il minoredi quattordici anni affidato, anche ai sensidell’articolo 9, comma 4, della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, o sottoposto alla tutela di un citta-dino italiano, ovvero per il minore ul-traquattordicenne affidato, anche ai sensidel medesimo articolo 9, comma 4, dellalegge n. 184 del 1983, e successive modifi-cazioni, o sottoposto alla tutela di un cit-tadino straniero regolarmente soggiornantenel territorio nazionale o di un cittadinoitaliano.

b) per motivi familiari, per il minoredi quattordici anni affidato, anche ai sensidell’articolo 9, comma 4, della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, e successive modifica-zioni, o sottoposto alla tutela di un citta-dino italiano con lo stesso convivente, ov-vero per il minore ultraquattordicenne af-fidato, anche ai sensi del medesimo articolo9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, esuccessive modificazioni, o sottoposto allatutela di un cittadino straniero regolar-mente soggiornante nel territorio nazionaleo di un cittadino italiano con lo stessoconvivente.

ART. 12.

(Tutela).

ART. 11.

(Elenco dei tutori volontari).

1. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,presso ogni tribunale ordinario è istituitoun elenco dei tutori volontari, a cui pos-sono essere iscritti privati cittadini, selezio-nati e adeguatamente formati, in base alla

1. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,presso ogni tribunale per i minorenni èistituito un elenco dei tutori volontari, a cuipossono essere iscritti privati cittadini, se-lezionati e adeguatamente formati, da

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procedura definita dal decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cuiall’articolo 31-bis, comma 1, del testounico, introdotto dalla presente legge, daparte dei garanti regionali per l’infanzia el’adolescenza, disponibili ad assumere latutela di un minore straniero non accom-pagnato o di più minori, quando la tutelariguarda fratelli o sorelle. Appositi proto-colli d’intesa tra i garanti regionali perl’infanzia e l’adolescenza e i presidenti deitribunali ordinari sono stipulati per pro-muovere e facilitare la nomina dei tutorivolontari. Nelle regioni in cui il garantenon è ancora stato nominato, all’eserciziodi tali funzioni provvede temporaneamentel’ufficio del Garante nazionale con il sup-porto di associazioni esperte nel settoredelle migrazioni e dei minori.

parte dei garanti regionali per l’infanzia el’adolescenza, disponibili ad assumere latutela di un minore straniero non accom-pagnato o di più minori, quando la tutelariguarda fratelli o sorelle. Appositi proto-colli d’intesa tra i garanti regionali perl’infanzia e l’adolescenza e i presidenti deitribunali per i minorenni sono stipulati perpromuovere e facilitare la nomina dei tu-tori volontari. Nelle regioni in cui il garantenon è ancora stato nominato, all’eserciziodi tali funzioni provvede temporaneamentel’ufficio del Garante nazionale con il sup-porto di associazioni esperte nel settoredelle migrazioni e dei minori.

2. Si applicano le disposizioni di cuial libro primo, titolo IX, del codice civile.

2. Identico.

ART. 13.

(Sistema nazionale di accoglienza).

ART. 12.

(Sistema di protezione per richiedentiasilo, rifugiati e minori stranieri non ac-

compagnati).

1. Presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali è istituito il Sistema nazio-nale di accoglienza per minori stranierinon accompagnati, di seguito denominato« Sistema ».

1. All’articolo 19 del decreto legislativo18 agosto 2015, n. 142, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « I minori non ac-compagnati sono accolti nell’ambito delSistema di protezione per richiedenti asilo,rifugiati e minori stranieri non accompa-gnati di cui all’articolo 1-sexies del decre-to-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-braio 1990, n. 39, ed in particolare neiprogetti specificatamente destinati a talecategoria di soggetti vulnerabili. La ca-pienza del Sistema è commisurata alleeffettive presenze dei minori non accom-pagnati sul territorio nazionale »;

b) dopo il comma 2, è inserito ilseguente:

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« 2-bis. Nella scelta del posto, tra quellidisponibili, in cui collocare il minore, sideve tenere conto delle esigenze e dellecaratteristiche dello stesso minore risul-tanti dal colloquio di cui all’articolo 19-bis,comma 1, in relazione alla tipologia deiservizi offerti dalla struttura di acco-glienza. Le strutture nelle quali vengonoaccolti i minori stranieri non accompagnatidevono soddisfare, nel rispetto dell’articolo117, secondo comma, lettera m), della Co-stituzione, gli standard minimi dei servizie dell’assistenza forniti dalle strutture re-sidenziali per minorenni ed essere autoriz-zate o accreditate ai sensi della normativanazionale e regionale in materia. La nonconformità alle dichiarazioni rese ai finidell’accreditamento comporta la cancella-zione della struttura di accoglienza dalSistema ».

c) al comma 3, primo periodo, dopole parole: « il minore si trova » sono inse-rite le seguenti: « , fatta salva la possibilitàdi trasferimento del minore in un altrocomune, » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « , tenendo in considerazioneprioritariamente il superiore interesse delminore ».

2. La rubrica dell’articolo 1-sexies deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990 n. 39 e successive modi-ficazioni, è sostituita dalla seguente: « Si-stema di protezione per richiedenti asilo,rifugiati e minori stranieri non accompa-gnati ».

2. Il Sistema garantisce l’individuazionedella soluzione di lungo periodo migliorenel superiore interesse del minore. Qualorail minore straniero non accompagnatodebba essere affidato ai sensi dell’articolo2, comma 2, della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni, si pro-cede all’individuazione del luogo in cuicollocarlo attraverso la consultazione di unsistema informativo e informatizzato dellecomunità di accoglienza per minori accre-ditate che segnala i posti di accoglienzadisponibili a livello nazionale. Il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, d’intesacon le regioni, garantisce un sistema di

Soppresso.

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monitoraggio, anche avvalendosi di orga-nizzazioni iscritte nel registro di cui all’ar-ticolo 42 del testo unico, e successive mo-dificazioni, con comprovata esperienzanella tutela e nella protezione dei minori.La non conformità con le dichiarazionirese ai fini dell’accreditamento comportala cancellazione della struttura di acco-glienza dal sistema informatizzato.

3. Nella scelta del posto, tra quelli di-sponibili, in cui collocare il minore, si devetenere conto delle esigenze e delle carat-teristiche dello stesso minore risultanti dalcolloquio di cui all’articolo 31-bis del testounico, introdotto dalla presente legge, inrelazione alla tipologia dei servizi offertidalla struttura di accoglienza.

Soppresso.

4. Qualora dal colloquio di cui alcomma 3 emerga un fondato dubbio ri-spetto alla qualificazione del minore qualevittima di tratta o richiedente protezioneinternazionale, lo stesso è collocato in unastruttura prevista dal programma di assi-stenza di cui all’articolo 13 della legge 11agosto 2003, n. 228, come modificato dallapresente legge, o in una comunità del Si-stema di protezione per richiedenti asilo erifugiati (SPRAR).

Soppresso.

5. Le regioni stabiliscono specifici re-quisiti organizzativi, tra i quali il serviziodi mediazione culturale e il servizio diassistenza legale gratuito, per le comunitàper minori che accolgono minori stranierinon accompagnati.

Soppresso.

ART. 14.

(Misure di accompagnamento verso la mag-giore età e misure di integrazione di lungo

periodo).

ART. 13.

(Misure di accompagnamento verso la mag-giore età e misure di integrazione di lungo

periodo).

1. Al comma 1-bis dell’articolo 32 deltesto unico, e successive modificazioni,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ilmancato rilascio del parere richiesto nonpuò legittimare il rifiuto del rinnovo delpermesso di soggiorno. Si applica l’articolo20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni ».

1. Identico.

2. Quando un minore straniero nonaccompagnato, al compimento della mag-giore età, pur avendo intrapreso un per-

2. Quando un minore straniero nonaccompagnato, al compimento della mag-giore età, pur avendo intrapreso un per-

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corso di inserimento sociale, necessita diun supporto prolungato volto al buon esitodi tale percorso finalizzato all’autonomia, iltribunale per i minorenni può disporre,con decreto motivato, il proseguimento del-l’accoglienza presso una delle strutture dicui all’articolo 13 e l’affidamento ai servizisociali non oltre, comunque, il compimentodel ventunesimo anno di età.

corso di inserimento sociale, necessita diun supporto prolungato volto al buon esitodi tale percorso finalizzato all’autonomia, iltribunale per i minorenni può disporre,anche su richiesta dei servizi sociali, condecreto motivato, l’affidamento ai servizisociali non oltre, comunque, il compimentodel ventunesimo anno di età.

ART. 15.

(Diritto alla salute).

ART. 14.

(Diritto alla salute e all’istruzione).

1. Al comma 1 dell’articolo 34 del testounico è aggiunta, in fine, la seguente let-tera:

1. Identico.

« b-bis) i minori stranieri non accom-pagnati, anche nelle more del rilascio delpermesso di soggiorno, a seguito delle se-gnalazioni di legge dopo il loro ritrova-mento nel territorio nazionale ».

2. In caso di minori non accompagnati,l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale èrichiesta dall’esercente, anche in via tem-poranea, la potestà genitoriale.

2. In caso di minori non accompagnati,l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale èrichiesta dall’esercente, anche in via tem-poranea, la potestà genitoriale o dal re-sponsabile della struttura di prima acco-glienza.

Si veda Art. 16. 3. Le istituzioni scolastiche di ogni or-dine e grado e le istituzioni formative ac-creditate dalle regioni e dalle province au-tonome di Trento e di Bolzano adottanoopportune misure per favorire l’assolvi-mento dell’obbligo scolastico, ai sensi del-l’articolo 21, comma 2, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2015 n. 142, e formativo daparte dei minori stranieri non accompa-gnati, anche attraverso la predisposizionedi progetti specifici che prevedano, ovepossibile, l’utilizzo o il coordinamento deimediatori culturali, nonché di convenzionivolte a promuovere specifici programmi diapprendistato.

4. In caso di minori stranieri non ac-compagnati, i titoli conclusivi dei corsi distudio delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado sono rilasciati ai medesimiminori con i dati identificativi acquisiti almomento dell’iscrizione, anche quando gli

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stessi hanno compiuto la maggiore età nellemore del completamento del percorso distudi.

ART. 16.

(Diritto all’istruzione).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni or-dine e grado e le istituzioni formative ac-creditate dalle regioni e dalle province au-tonome di Trento e di Bolzano adottanoopportune misure per favorire l’assolvi-mento dell’obbligo scolastico e formativoda parte dei minori stranieri non accom-pagnati, anche attraverso la predisposi-zione di convenzioni volte a promuoverespecifici programmi di apprendistato.

Si veda Art. 14, commi 3 e 4.

2. In caso di minori stranieri non ac-compagnati, i titoli conclusivi dei corsi distudio delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado sono rilasciati ai medesimiminori con i dati identificativi acquisiti almomento dell’iscrizione, anche quando glistessi hanno compiuto la maggiore età nellemore del completamento del percorso distudi.

ART. 17.

(Diritto all’ascolto dei minori nei procedi-menti).

ART. 15.

(Diritto all’ascolto dei minori stranieri nonaccompagnati nei procedimenti).

1. Al testo unico sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’articolo 28, le pa-role: « e riguardanti i minori » sono sop-presse;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, ilseguente articolo:

« ART. 33-bis. – (Superiore interesse delminore). – 1. In tutti i procedimenti am-ministrativi e giurisdizionali riguardanti iminori deve essere preso in considerazionecon carattere di priorità il loro superioreinteresse, conformemente a quanto previ-sto dall’articolo 28, comma 3.

2. L’assistenza affettiva e psicologica deiminori stranieri non accompagnati è assi-curata, in ogni stato e grado del procedi-mento, dalla presenza di persone idonee

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 deltesto unico di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L’assistenza affettiva e psicolo-gica dei minori stranieri non accompagnatiè assicurata, in ogni stato e grado delprocedimento, dalla presenza di personeidonee indicate dal minore, nonché digruppi, fondazioni, associazioni od orga-nizzazioni non governative di comprovataesperienza nel settore dell’assistenza ai mi-nori stranieri e iscritti nel registro di cuiall’articolo 42, previo consenso del minore,e ammessi dall’autorità giudiziaria o am-ministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accom-pagnato ha diritto a partecipare per mezzodi un suo rappresentante legale a tutti i

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indicate dal minore, nonché di gruppi, fon-dazioni, associazioni od organizzazioni nongovernative di comprovata esperienza nelsettore dell’assistenza ai minori stranieri eiscritti nel registro di cui all’articolo 42,previo consenso del minore, e ammessidall’autorità giudiziaria o amministrativache procede.

3. Il minore straniero non accompa-gnato ha diritto a partecipare per mezzo diun suo rappresentante legale a tutti i pro-cedimenti giurisdizionali e amministrativiche lo riguardano e ad essere ascoltato nelmerito. A tale fine è assicurata la presenzadi un mediatore culturale ».

procedimenti giurisdizionali e amministra-tivi che lo riguardano e ad essere ascoltatonel merito. A tale fine è assicurata lapresenza di un mediatore culturale ».

ART. 18.

(Diritto all’assistenza legale).

ART. 16.

(Diritto all’assistenza legale).

1. All’articolo 76 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentazioniin materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, e successive modifi-cazioni, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

1. Identico:

« 4-quater. Il minore straniero non ac-compagnato coinvolto a qualsiasi titolo inun procedimento giurisdizionale ha dirittodi essere informato dell’opportunità di no-minare un legale di fiducia, anche attra-verso il tutore nominato o l’esercente lapotestà genitoriale ai sensi dell’articolo 3,comma 1, della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni, e di av-valersi del gratuito patrocinio a spese delloStato in ogni stato e grado del procedi-mento ».

« 4-quater. Il minore straniero non ac-compagnato coinvolto a qualsiasi titolo inun procedimento giurisdizionale ha dirittodi essere informato dell’opportunità di no-minare un legale di fiducia, anche attra-verso il tutore nominato o l’esercente lapotestà genitoriale ai sensi dell’articolo 3,comma 1, della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni, e di av-valersi, in base alla normativa vigente, delgratuito patrocinio a spese dello Stato inogni stato e grado del procedimento. Al-l’attuazione delle disposizioni contenutenel presente comma si provvede nei limitidelle risorse umane, finanziarie e strumen-tali disponibili a legislazione vigente e co-munque senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica ».

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ART. 19.

(Minori vittime di tratta).

ART. 17.

(Minori vittime di tratta).

1. Al comma 2 dell’articolo 13 dellalegge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Particolare tu-tela deve essere garantita nei confronti deiminori stranieri non accompagnati, predi-sponendo un programma specifico di assi-stenza che assicuri adeguate condizioni diaccoglienza e di assistenza psico-sociale,sanitaria e legale, prevedendo soluzioni dilungo periodo, anche oltre il compimentodella maggiore età ».

1. Identico.

2. In caso di minori vittime di tratta siapplicano, in ogni stato e grado del proce-dimento, le disposizioni dell’articolo 33-bisdel testo unico e dell’articolo 76, comma4-quater, del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, introdotti dalla presentelegge, anche al fine di garantire al minoreun’adeguata assistenza per il risarcimentodel danno.

2. In caso di minori vittime di tratta siapplicano, in ogni stato e grado del proce-dimento, le disposizioni dell’articolo 18,commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo76, comma 4-quater, del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115 anche al fine digarantire al minore un’adeguata assistenzaper il risarcimento del danno.

3. All’attuazione delle disposizioni con-tenute nel presente articolo si provvede neilimiti delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 20.

(Minori richiedenti protezione internazio-nale).

ART. 18.

(Minori richiedenti protezione internazio-nale).

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008,n. 25, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 4 èinserito il seguente:

soppressa.

« 3-bis. Presso ogni Commissione terri-toriale è istituita una sezione specializzatanell’ascolto dei minori stranieri non ac-compagnati richiedenti protezione interna-zionale. Ove necessario tali sezioni possonoessere composte anche da membri onorari,con comprovata esperienza nell’ascolto dei

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minori. La presenza dei membri onorari èdisciplinata con apposito decreto del Mi-nistro dell’interno, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione »;

b) al comma 3 dell’articolo 13 è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « In ognicaso si applicano le disposizioni dell’arti-colo 33-bis, comma 2, del testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286 »;

a) al comma 3 dell’articolo 13 è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « In ognicaso si applicano le disposizioni dell’arti-colo 18, comma 2, del decreto legislativo 18agosto 2015, n. 142 »;

c) al comma 1 dell’articolo 16 è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Per iminori stranieri non accompagnati si ap-plicano le disposizioni dell’articolo 76,comma 4-quater, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115 »;

b) identica;

d) al comma 5 dell’articolo 26, dopo leparole: « Il tutore » sono inserite le se-guenti: « , ovvero il responsabile della strut-tura di accoglienza ai sensi dell’articolo 3,comma 1, della legge 4 maggio 1983,n. 184, e successive modificazioni ».

c) identica.

ART. 21.

(Minori coinvolti in attività illecite).

1. Il comma 6 dell’articolo 18 del testounico è sostituito dal seguente:

Soppresso

« 6. Il permesso di soggiorno previstodal presente articolo è altresì rilasciato,anche su proposta del procuratore dellaRepubblica o del giudice di sorveglianzapresso il tribunale per i minorenni, allostraniero che ha terminato l’espiazione diuna pena detentiva, inflitta per reati com-messi durante la minore età, nonché allostraniero ammesso alla misura della messaalla prova o a una misura alternativa osostitutiva della detenzione per reati com-messi durante la minore età, al fine dipartecipare a un programma di assistenzae integrazione sociale ».

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ART. 22.

(Intervento in giudizio delle associazioni ditutela).

ART. 19.

(Intervento in giudizio delle associazioni ditutela).

1. Le associazioni iscritte nel registro dicui all’articolo 42 del testo unico, e succes-sive modificazioni, possono intervenire neigiudizi riguardanti i minori stranieri nonaccompagnati e ricorrere in sede di giuri-sdizione amministrativa per l’annulla-mento di atti illegittimi.

Identico.

ART. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazio-nale).

1. Presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali è costituito un Tavolo tec-nico di coordinamento nazionale che, diconcerto con l’Osservatorio nazionale perl’infanzia e l’adolescenza, elabora linee diindirizzo e strategiche per le politiche diprotezione e di tutela dei minori stranierinon accompagnati. Il Tavolo tecnico è com-posto da rappresentanti del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, del Mini-stero dell’interno, del Ministero della giu-stizia, della Conferenza delle regioni e delleprovince autonome, dell’Associazione na-zionale dei comuni italiani, dell’Unionedelle province d’Italia e dell’Autorità ga-rante per l’infanzia e l’adolescenza, nonchéda rappresentanti delle comunità di acco-glienza per minori e delle organizzazioni ditutela e di promozione dei diritti dei mi-nori.

Soppresso

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1garantisce, altresì, periodiche consultazionicon rappresentanti dei minori stranierinon accompagnati.

ART. 24.

(Cooperazione internazionale).

ART. 20.

(Cooperazione internazionale).

1. L’Italia promuove la più stretta coo-perazione internazionale, in particolare at-traverso lo strumento degli accordi bilate-rali e il finanziamento di programmi di

Identico.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1658-A

Page 35: CAMERA DEI DEPUTATI — N. -A...l’utilizzo, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specia-lizzati nell’insegnamento dell’Italiano L2. (Parere espresso il 22 ottobre

cooperazione allo sviluppo nei Paesi di ori-gine, al fine di armonizzare la regolamen-tazione giuridica, internazionale e nazio-nale, del sistema di protezione dei minoristranieri non accompagnati, favorendo unapproccio integrato delle pratiche per ga-rantire la piena tutela del superiore inte-resse dei minori.

ART. 25.

(Fondo nazionale per l’accoglienza dei mi-nori stranieri non accompagnati).

1. Ai fini del finanziamento delle attivitàe degli interventi di cui alla presente legge,presso il Ministero del lavoro e delle politi-che sociali è istituito il Fondo nazionale perl’accoglienza dei minori stranieri non ac-compagnati. La dotazione del Fondo è plu-riennale ed è stabilita dal Ministro del la-voro e delle politiche sociali, con propriodecreto, sentita la Conferenza unificata dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifica-zioni.

Soppresso

ART. 26.

(Disposizione finanziaria).

ART. 21.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’attuazione delle disposizioni pre-viste dagli articoli 4 e 12 si provvede nel-l’ambito delle risorse del Fondo nazionaleper l’accoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati di cui all’articolo 23, comma11, quinto periodo, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1. All’articolo 48 della legge 20 maggio1985, n. 222, dopo la parola: « rifugiati »sono inserite le seguenti: « e ai minori stra-nieri non accompagnati ».

2. Identico.

3. Dall’attuazione delle disposizioni dellapresente legge non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 1658-A

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ART. 27.

(Disposizioni di adeguamento).

ART. 22.

(Disposizioni di adeguamento).

1. Entro un mese dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo prov-vede ad apportare le modifiche necessarie airegolamenti di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

Identico.

*17PDL0045630**17PDL0045630*

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