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N. 67 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI TERZONI, DEIANA, DAGA, MICILLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ILARIA FONTANA, D’IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, BEN- VENUTO Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo per l’istituzione della rete dei parchi geomine- rari e delle miniere-museo Presentata il 23 marzo 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- posta di legge rappresenta una legge qua- dro per la tutela, la valorizzazione, la ge- stione, lo sviluppo e l’utilizzo sostenibile del patrimonio geologico, speleologico e ge- ominerario, costituito da aree carsiche, ca- vità naturali, grotte, siano esse terrestri o marine ovvero cavità artificiali di partico- lare interesse, forre e gole. Essa stabilisce, pertanto, criteri e princìpi per la tutela, la valorizzazione, l’individuazione, la classifi- cazione, il monitoraggio e la gestione, an- che a fini turistici, di tali siti e prevede l’istituzione della rete dei parchi geomine- rari. Secondo l’articolo 117 della Costitu- zione, la tutela dei beni ambientali è pre- rogativa dello Stato, ma per quanto ri- guarda questi siti, che non sono solo beni ambientali ma veri e propri monumenti naturali, si ha una totale carenza di leggi nazionali. Si possono trovare alcuni riferi- menti nella legge quadro delle aree protette n. 394 del 1991, in alcune direttive europee che riguardano direttamente o indiretta- mente tali ambienti, ma non esiste ad oggi una chiara e ordinata legislazione sul pa- trimonio geologico, speleologico e geomine- rario. A nostro avviso questo rappresenta una lacuna che deve essere colmata consi- derato che il territorio italiano è partico- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 67—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, DEIANA, DAGA, MICILLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ILARIAFONTANA, D’IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA,MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, BEN-

VENUTO

Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazionedel patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonchédelega al Governo per l’istituzione della rete dei parchi geomine-

rari e delle miniere-museo

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-posta di legge rappresenta una legge qua-dro per la tutela, la valorizzazione, la ge-stione, lo sviluppo e l’utilizzo sostenibiledel patrimonio geologico, speleologico e ge-ominerario, costituito da aree carsiche, ca-vità naturali, grotte, siano esse terrestri omarine ovvero cavità artificiali di partico-lare interesse, forre e gole. Essa stabilisce,pertanto, criteri e princìpi per la tutela, lavalorizzazione, l’individuazione, la classifi-cazione, il monitoraggio e la gestione, an-che a fini turistici, di tali siti e prevedel’istituzione della rete dei parchi geomine-rari.

Secondo l’articolo 117 della Costitu-zione, la tutela dei beni ambientali è pre-rogativa dello Stato, ma per quanto ri-guarda questi siti, che non sono solo beniambientali ma veri e propri monumentinaturali, si ha una totale carenza di legginazionali. Si possono trovare alcuni riferi-menti nella legge quadro delle aree protetten. 394 del 1991, in alcune direttive europeeche riguardano direttamente o indiretta-mente tali ambienti, ma non esiste ad oggiuna chiara e ordinata legislazione sul pa-trimonio geologico, speleologico e geomine-rario. A nostro avviso questo rappresentauna lacuna che deve essere colmata consi-derato che il territorio italiano è partico-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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larmente ricco di questo tipo di forma-zioni.

Le grotte, i fenomeni ipogei e le areegeologicamente significative rappresentanouna caratteristica peculiare di molte areedel territorio italiano. La maggior partedelle regioni ha emanato una disciplinaorganica per la tutela e la valorizzazione ditali siti, in linea con le direttive europee,redatta grazie al contributo di speleologi edi geologi nonché di molte associazionispeleologiche, fra cui i gruppi speleologicidel Club alpino italiano e le federazionispeleologiche regionali. Tuttavia, la fram-mentazione delle leggi regionali rende au-spicabile un’azione unitaria a carattere na-zionale per adeguare i criteri di individua-zione e di sicurezza di tali siti, nonché percolmare vuoti normativi oggettivamente esi-stenti.

L’attività di scoperta e di esplorazionedelle cavità ipogee naturali e artificiali nelnostro Paese può essere considerata attual-mente in uno stato avanzato. Riteniamoche, ad oggi, la necessità più sentita siaquella che riguarda il censimento e la ge-oconservazione. Nel 1999 Wimbledon for-mulò questa definizione: « la geoconserva-zione ha bisogno del più ampio riconosci-mento tra il pubblico, ma necessita anchedi una base pratica tangibile: la conserva-zione del sito (che include: la motivazione,la selezione, la protezione, la gestione, lapubblicizzazione e il coinvolgimento delpubblico) in ultima analisi costituisce lafinalità essenziale. A tal fine è necessarioche, al sito che si vuole conservare, vengaattribuito un significato che possa essereconsiderato interessante per la più ampiafascia di persone (...). La geodiversità è labase della biodiversità. Tuttavia, nella mag-gior parte del mondo, la risorsa geologicanon è ancora valutata in tal modo e, quindi,prima di attuare la conservazione è neces-sario arrivare al suo riconoscimento attra-verso la sensibilizzazione delle istituzioni,del mondo accademico e della società piùin generale ».

La presente proposta di legge, oltre adettare norme per una gestione omogeneadel patrimonio geologico, speleologico e ge-ominerario, mira a tutelarne i relativi siti

partendo dal loro riconoscimento e dallaloro valorizzazione.

I geositi devono essere considerati comeparte costitutiva del paesaggio e come talidevono essere tutelati ai sensi dell’articolo9 della Costituzione e della Convenzioneeuropea sul paesaggio del 2000, resa esclu-siva dalla legge n. 14 del 2006.

Nella legislazione italiana i primi rife-rimenti al patrimonio geologico si trovanonella legge n. 1089 del 1939 (nota comelegge Bottai e recante « Tutela delle cosed’interesse artistico e storico ») dove all’ar-ticolo 1, si specificava che erano sottopostea tutela « le cose, immobili e mobili, chepresentano interesse artistico, storico, ar-cheologico o etnografico, compresi: a) lecose che interessano la paleontologia, lapreistoria e le primitive civiltà ». La leggeprevedeva anche, all’articolo 4, l’obbligo daparte delle amministrazioni locali di « pre-sentare l’elenco descrittivo delle cose indi-cate nell’articolo 1 di spettanza degli enti oistituti che essi rappresentano ».

Nella legge 29 giugno 1939, n. 1497(« Protezione delle bellezze naturali ») al-l’articolo 1 si leggeva: « Sono soggette allapresente legge a causa del loro notevoleinteresse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospi-cui caratteri di bellezza naturale o di sin-golarità geologica; ». Anche in questo caso,dunque, nella legge era previsto che gli entilocali e, in maniera specifica, le province,per mezzo di un’apposita commissione, re-digessero un elenco dei siti.

Anche nel regolamento di cui al regiodecreto 3 giugno 1940, n. 1357, sono stateinserite tra le cose immobili da tutelare leparticolari conformazioni geologiche chehanno valore in quanto di interesse scien-tifico.

Nell’istituire la legge 8 luglio 1986, n. 349,il Ministero dell’ambiente ha specificato,all’articolo 1, che uno dei suoi compiti èquello di « assicurare, in un quadro orga-nico, la promozione, la conservazione ed ilrecupero delle condizioni ambientali con-formi agli interessi fondamentali della col-lettività ed alla qualità della vita, nonché laconservazione e la valorizzazione del pa-

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trimonio naturale nazionale e la difesadelle risorse naturali dall’inquinamento ».

Nella citata legge n. 394 del 1991, unodei requisiti per poter istituire un’area pro-tetta è la presenza di un bene geologico.All’articolo 1, comma 2, si legge infatti che« Ai fini della presente legge costituiscono ilpatrimonio naturale le formazioni fisiche,geologiche, geo morfologiche e biologiche, ogruppi di esse, che hanno rilevante valorenaturalistico e ambientale ». Al comma 3dello stesso articolo sono invece elencate lefinalità di tale tutela comprendendo, allalettera a), la conservazione di singolaritàgeologiche, di formazioni paleontologiche,di comunità biologiche, di biotopi, di valoriscenici e panoramici, di processi naturali,di equilibri idraulici e idrogeologici, non-ché di equilibri ecologici, mentre la letterad) prevede la difesa e la ricostituzione degliequilibri idraulici e idrogeologici.

Nel regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357, agli allegati A e C sono defi-nite le zone naturali e seminaturali aventicaratteristiche biogeografiche e geologicheparticolari o uniche e sono stabiliti i criteridi selezione dei siti.

Il testo unico delle disposizioni legisla-tive in materia di beni culturali e ambien-tali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 490, rafforzava quanto già previ-sto dal citato articolo 1 della legge n. 1497del 1939, e inseriva tra i beni culturali le« cose che interessano la paleontologia » ela disposizione è stata confermata anchedall’articolo 10 del vigente codice dei beniculturali del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A livello nazionale alcune iniziative eranogià state intraprese dall’allora Agenzia perla protezione dell’ambiente e per i servizitecnici (APAT) che, con l’obiettivo di unifi-care diversi lavori partiti in modo indipen-dente a livello regionale, aveva avviato unprogetto chiamato « Conservazione del pa-trimonio geologico italiano ». Nella propo-sta di legge viene ripresa una delle inizia-tive presenti nel progetto, ossia l’istituzionedi un centro nazionale di raccolta sistema-tica dei dati sui geositi, censiti con unascheda comune e standardizzati. Un altro

aspetto ripreso nella proposta di legge epresente nel progetto dell’APAT è l’istitu-zione di un unico punto di raccolta dei datiche consenta di coordinare le informazioniriguardanti la conoscenza, la valorizza-zione e la conservazione del patrimoniogeologico italiano anche al fine di fornireuno strumento utile per la pubblica ammi-nistrazione nella pianificazione territo-riale.

La proposta di legge non intende so-vrapporsi al lavoro svolto dalle regioni edalle associazioni, ma armonizzare le di-verse normative regionali prevedendo stru-menti che possono essere applicati e repli-cati in tutto il territorio nazionale e stabi-lendo criteri condivisi e omogenei per ilriconoscimento e la classificazione dei ge-ositi ipogei e del patrimonio speleologico.Una particolare attenzione è rivolta allatutela di questi meravigliosi luoghi e all’i-stituzione di un catasto nazionale condi-viso.

La proposta di legge cerca inoltre dichiarire la posizione all’interno di questoquadro normativo, delle diverse associa-zioni già operanti come il Club alpino ita-liano, la Società speleologica italiana e lefederazioni speleologiche regionali, che sonodiffuse capillarmente in tutto il territorionazionale, coordinate fra loro e ricono-sciute dalle normative regionali. Queste as-sociazioni hanno svolto un importantis-simo lavoro di coordinamento a livello na-zionale per uniformare le diverse leggi re-gionali, hanno istituito catasti regionali etuttora stanno lavorando per istituire ununico catasto nazionale.

Per portare a termine questo grandeprogetto a nostro avviso è necessaria unalegge quadro nazionale, che detti le lineeguida e che copra a 360 gradi il lavoro giàsvolto, che riunisca le diverse normativeregionali garantendo criteri di qualità e diclassificazione scientifica omogenei e chesia in grado di assicurare la tutela ambien-tale degli ecosistemi interessati.

Le finalità della legge (articolo 1) tro-vano le proprie radici nell’articolo 9 dellaCostituzione applicando la promozione dellaricerca scientifica e tecnica e la tutela delpatrimonio artistico e del paesaggio al

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mondo dei geositi. Infatti le aree di inte-resse geologico e speleologico devono essereconsiderate beni di interesse collettivo ecome tali tutelate e valorizzate.

Nell’articolo 2 vengono formulate al-cune importanti definizioni di termini ri-correnti nel testo della legge in modo darenderne univoca e chiara l’interpreta-zione.

All’articolo 3 sono specificate le moda-lità di attuazione da parte dello Stato, delleregioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, relative al Catasto nazionalee a quelli regionali o provinciali del patri-monio geologico, speleologico e geominera-rio, nonché alle altre attività e alla forma-zione del personale e delle professioni le-gate per vari aspetti al mondo della geolo-gia e della speleologia.

All’articolo 4 si istituisce il Catasto na-zionale dando indicazioni precise sulla suaorganizzazione e sulle modalità per la suacompilazione. Sono previste due sezionidistinte, una per i geositi ipogei e una pergeositi epigei che dovranno essere di facileconsultazione e contenere, ovviamente, leindicazioni necessarie alla geolocalizza-zione dei rispettivi geositi.

Il tema della gestione e della tutela dellegrotte turistiche (incluse nel Catasto nazio-nale), che rappresentano siti molto parti-colari e spesso sottoposti a un pesante

carico antropico, viene affrontato in unarticolo ad hoc (articolo 5).

Per quanto concerne invece la gestione,la tutela e la pianificazione di tutte letipologie di geositi compresi nel Catastonazionale, all’articolo 6 sono indicate lemodalità di accesso e le pratiche vietate,quali l’abbandono di rifiuti e l’alterazionedi qualsiasi tipo delle formazioni presenti.Nell’articolo è prevista anche la possibilitàdi estensione delle tutele alle aree di ri-spetto circostanti ai siti.

L’articolo 7 delega il Governo ad adot-tare un decreto legislativo per l’istituzionedella rete dei parchi geominerari e delleminiere-museo.

Negli articoli 8, 9 e 10 si definiscono iruoli legati alle funzioni di controllo e disorveglianza, di accompagnamento all’in-terno delle grotte turistiche e di collabora-zione con lo Stato e con le regioni perl’attuazione delle finalità della legge. Inparticolare viene confermato il riconosci-mento delle associazioni già operanti inambito geologico e speleologico quali lefederazioni speleologiche regionali, la So-cietà speleologica nazionale e i gruppi spe-leologici del Club alpino italiano.

Infine, nell’articolo 11 sono elencate lesanzioni previste in caso di danneggia-mento e di alterazione di qualsiasi generedei beni tutelati dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE__

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità distabilire strategie e linee guida nazionaliper la tutela, la valorizzazione, lo sviluppoe la gestione ambientalmente sostenibile,anche ai fini turistici, delle aree di parti-colare interesse geologico o speleologico,come definite all’articolo 3, indicando cri-teri e princìpi per l’individuazione, la clas-sificazione, l’elencazione, il monitoraggio ela gestione di tali aree.

2. Le aree di interesse geologico, spele-ologico e geominerario individuate ai sensidella presente legge sono beni di interessecollettivo e sono soggette al regime di tutelae di valorizzazione del patrimonio cultu-rale previsto dal codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendeper:

a) geodiversità: la varietà o la diversitàdel substrato roccioso, delle forme e deiprocessi in ambito geologico, geomorfolo-gico, pedologico, idrogeologico, paleontolo-gico e mineralogico;

b) patrimonio geologico: l’insieme deiluoghi e delle singolarità ove sono conser-vate importanti testimonianze della strut-tura e dell’evoluzione geologica, geomorfo-logica, idrogeologica o pedologica del ter-ritorio nazionale e dell’evoluzione della terrae della sua geodiversità;

c) patrimonio speleologico: l’insiemedegli ambienti ipogei, originati da processicarsici in ambiente terrestre o marino ov-vero creati da attività antropiche in conte-sti naturali o urbani;

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d) patrimonio geominerario: l’insiemedelle risorse geologiche e minerarie pre-senti all’interno di un contesto geologicostrutturale che per interesse scientifico, tec-nico, formativo, culturale, turistico, storicoe paesaggistico-ambientale sono suscettibilidi tutela e di valorizzazione;

e) speleologia: la scienza delle grotte edei fenomeni carsici, basata sulle attività distudio, di esplorazione e di documenta-zione delle cavità naturali e artificiali e deifenomeni naturali, biologici, storici, pale-ontologici, paleontologici o culturali in esseosservabili, che richiedono competenze spe-cifiche per esplorare autonomamente lecavità sotterranee;

f) speleologo: persona fisica che è ad-destrata e ha competenze specifiche peresplorare autonomamente le grotte;

g) guida speleologica: persona fisicache è qualificata per condurre personesingole o gruppi di persone in grotte, cavitànaturali, aree sotterranee anche urbaneassicurandone la necessaria assistenza tec-nica e che è iscritta nel registro regionaledelle guide speleologiche;

h) guida di grotte turistiche: personafisica abilitata alla professione di accom-pagnamento di singole persone o di gruppiall’interno delle grotte turistiche ai sensidell’articolo 6 del codice della normativastatale in tema di ordinamento e mercatodel turismo, di cui al decreto legislativo 23maggio 2011, n. 79;

i) biodiversità ipogea: varietà di orga-nismi viventi che abitano gli ecosistemiipogei, suddivisi tra troglobi, strettamentelegati agli ambienti ipogei, e troglofili, cheutilizzano gli stessi saltuariamente.

2. Il patrimonio geologico è costituitodai seguenti elementi:

a) geositi: qualsiasi località, area oterritorio, sia superficiale che sotterraneo,caratterizzato da un interesse geologico,geomorfologico, idrogeologico, paletnolo-gico, paleontologico, speleologico, minera-logico o pedologico ovvero che presentacaratteri di eccezionalità in senso lato;

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b) aree carsiche: zone, di norma ca-ratterizzate dall’affioramento di rocce car-sificabili, in cui si riscontrano evidenzegeomorfologiche di genesi carsica sia su-perficiale che sotterranea o che comunquepresentano un collegamento fisico idroge-ologico con fenomeni carsici sotterranei;

c) acquiferi carsici: serbatoi idrici sot-terranei dotati di permeabilità per fessu-razione, fratturazione e carsismo, tipici dellerocce fessurate e carsificate;

d) geoparco: territorio dai confini bendefiniti che possiede un patrimonio geolo-gico particolare e una strategia di svilupposostenibile.

3. Il patrimonio speleologico è costituitodai seguenti elementi:

a) sistemi carsici: complessi di formecarsiche ipogee ed epigee organicamente efunzionalmente collegate tra loro;

b) grotte naturali: forme vuote sotter-ranee di origine naturale, di sviluppo su-periore a 5 metri lineari, nonché cavità dientità inferiore ma di rilevante interessegeologico, archeologico, storico, biologico,mineralogico, naturalistico o idrogeologicoche possono essere anche parzialmente ototalmente immerse nell’acqua;

c) cavità artificiali: insieme delle strut-ture ipogee realizzate dall’azione dell’uomo,di particolare valore storico, archeologico,naturalistico o geominerario;

d) acquifero carsico: serbatoio idricosotterraneo sviluppato in ammassi rocciosidotati di permeabilità per fessurazione frat-turazione e carsismo;

e) grotte turistiche: cavità naturali oartificiali ipogee gestite da soggetti autoriz-zati e nelle quali la visita è consentita solomediante l’accompagnamento da parte dipersonale appositamente formato e in as-senza di corde e attrezzature per la pro-gressione speologica. Le grotte turistichedevono possedere i seguenti requisiti:

1) percorsi agibili in condizione disicurezza anche differenziati per livello didifficoltà, che possono altresì richiedere

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attrezzature, abbigliamento o calzature par-ticolari;

2) impianti di illuminazione, fissi omovibili, collettivi o individuali, in grado diilluminare in maniera efficace l’ambientesotterraneo, garantendo una visione del sen-tiero sufficiente per procedere in condi-zioni di sicurezza, solo qualora sia accer-tata la mancanza di ecosistemi fotosensi-bili;

f) forre e gole: valli profondamenteincassate tra le pareti rocciose, subverticalio verticali;

g) grotte marine: grotte naturali ocavità artificiali immerse ovvero, parzial-mente o totalmente emerse e compresenella fascia demaniale marittima, anche sesolo in parte;

h) formazioni rocciose: formazioni na-turali presenti negli ambienti carsici, qualistalattiti e stalagmiti, nonché tutte le for-mazioni minerali e cristalline, sviluppatelungo pareti, soffitto e pavimento, e altrisedimenti e strati paleontologici, archeolo-gici o culturali.

4. Il patrimonio geominerario è costi-tuito dai seguenti elementi:

a) elementi di interesse geologico, mi-neralogico, minerario, geomorfologico, ge-ostrutturale e giacimentologico;

b) elementi antropici di archeologiaindustriale comprensivi degli insediamentidelle strutture e delle infrastrutture sotter-ranee e superficiali connesse all’attività mi-neraria;

c) patrimonio documentale, librario efotografico inerente la storia, le tecniche ela cultura dell’attività mineraria;

d) l’insieme dei manufatti rappresen-tativi della tecnica dell’ingegneria minera-ria.

Art. 3.

(Modalità di attuazione)

1. Lo Stato, nell’ambito delle propriecompetenze e in attuazione delle politiche

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dell’Unione europea che perseguono l’obiet-tivo dello sviluppo sostenibile attraverso lacura del territorio e la tutela delle risorsenaturali, provvede, attraverso l’emanazionedi norme regolamentari, a:

a) tenere e aggiornare il Catasto na-zionale del patrimonio geologico, speleolo-gico e geominerario, di cui all’articolo 4,costituito dall’unione dei catasti regionalidi cui al comma 2 del presente articolo;

b) riconoscere il valore, l’importanzae il pubblico interesse del patrimonio geo-logico, speleologico e geominerario, con par-ticolare attenzione al fenomeno carsico, inquanto patrimonio depositario di valoriscientifici, ambientali, idrogeologici, cultu-rali, storici, economici, estetici, paesaggi-stici o turistico-ricreativi, legato anche:

1) alla presenza di fenomeni natu-rali caratteristici dell’ambiente carsico, diinteresse scientifico anche applicativo, con-cernente i campi geologico, fisico, chimico,biologico o medico, anche al fine di un loroutilizzo per la speleoterapia;

2) alla possibilità di utilizzare ilpatrimonio speleologico come sede di atti-vità scientifiche, escursionistiche, archeolo-giche, culturali, didattiche o turistiche;

3) alla protezione delle risorse idri-che del sottosuolo carsico in funzione del-l’approvvigionamento idrico;

4) alla tutela delle testimonianzepaleontologiche, paletnologiche, archeolo-giche o storiche;

c) individuare le risorse finanziarienecessarie all’attuazione della presente legge,senza nuovi o maggiori oneri a carico delbilancio dello Stato.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito delle pro-prie competenze in materia di valorizza-zione dei beni culturali e ambientali non-ché di promozione e di organizzazione diattività culturali, nel rispetto dei princìpistabiliti dalla raccomandazione Rec (2004)3, adottata dal Comitato dei ministri delConsiglio d’Europa il 5 maggio 2004, sullaconservazione del patrimonio geologico e

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delle aree di speciale interesse geologico,dal codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e dalla legge 6 dicembre 1991,n. 394, garantiscono la conservazione e lavalorizzazione del patrimonio regionale dellezone carsiche, delle cavità naturali e dellegrotte naturali, turistiche e marine, prov-vedendo in particolare:

a) a istituire una consulta ecologicaavente il compito di esprimere pareri e diattuare la presente legge. La consulta ècomposta da esperti e da rappresentantidelle associazioni di settore;

b) a individuare nei loro territori areedi particolare interesse geologico e speleo-logico, le cui gestione, conservazione e va-lorizzazione sostenibili possono contri-buire alla tutela e all’arricchimento delpatrimonio geologico nazionale e della bio-diversità ipogea;

c) a istituire, tenere e aggiornare ilcatasto regionale o provinciale del patri-monio geologico, speleologico e geominera-rio di cui all’articolo 4, comma 7;

d) a rafforzare i propri strumenti re-golamentari per proteggere le aree di inte-resse speleologico, considerate depositariedi valori scientifici, ambientali, culturali oturistico-ricreativi, e a emanare provvedi-menti conservativi specifici diretti a impe-dirne il degrado, la distruzione, l’ostru-zione, il danneggiamento, il deturpamentoo l’inquinamento, nonché per consentirneuna corretta fruizione;

e) a promuovere la fruizione pubblicae la conoscenza delle aree di interessespeleologico e geologico, compatibilmentecon la conservazione dei beni, nonché ogniiniziativa diretta alla tutela, alle gestione ealla valorizzazione della geodiversità nazio-nale, sia nell’ambito epigeo che in quelloipogeo, alle loro conoscenza, conserva-zione, miglior utilizzazione e valorizza-zione;

f) a organizzare campagne di monito-raggio ai fini della salvaguardia dell’ecosi-stema ipogeo per verificare l’impatto del-l’antropizzazione sull’ambiente naturale e

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per controllare la proliferazione della lam-penflora;

g) a sviluppare programmi di infor-mazione scientifica e di educazione perpromuovere azioni nel settore della con-servazione e della valorizzazione sosteni-bile del patrimonio geologico, speleologicoe geominerario;

h) a promuovere la formazione tec-nica e culturale degli speleologi, delle guidespeleologiche e delle guide delle grotte tu-ristiche di cui all’articolo 8, anche nell’am-bito delle organizzazioni esistenti, quali igruppi associati alle federazioni speleolo-giche regionali o riconosciuti dalla Societàspeleologica italiana o dal Club alpino ita-liano, attribuendo al Corpo nazionale soc-corso alpino e speleologico (CNSAS) il ruolodi soggetto titolato e qualificato per gliinterventi di soccorso negli ambienti ipogeiin attuazione della legge 21 marzo 2001,n. 74, e per l’individuazione dei soggetti diriferimento per le attività di sicurezza, pre-venzione e vigilanza degli infortuni nell’e-sercizio delle attività connesse alla frequen-tazione a scopo turistico e culturale degliambienti ipogei;

i) a tenere conto dell’attività delle or-ganizzazioni di cui alla lettera h) e deiprogrammi di conservazione geologica e dipromozione sviluppati ai fini della gestionedei siti e dell’ottimizzazione dei servizi for-niti ai ricercatori e ai visitatori;

l) a rafforzare la cooperazione conorganizzazioni nazionali e internazionali,nonché con organismi e con istituzioni scien-tifici nel campo della conservazione delpatrimonio geologico, speleologico e geomi-nerario;

m) a individuare le risorse finanziarienecessarie per l’attuazione del presentecomma.

Art. 4.

(Catasto nazionale del patrimonio geologico,speleologico e geominerario)

1. Al fine di assicurare la conoscenza ela conservazione del patrimonio geologico,

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geominerario e speleologico è istituito, pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il Catasto nazionaledel patrimonio geologico, geominerario espeleologico, di seguito denominato « Cata-sto nazionale ». Il Catasto nazionale è in-serito nella rete del sistema informativonazionale ambientale (SINANET), coordi-nata con l’Istituto geografico militare, e lasua consultazione on line è gratuita. Condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono adottati i criteri, anche sotto forma dispecifiche schede informatizzate, per l’isti-tuzione da parte di ciascuna regione delcatasto dei geositi ipogei individuati nelterritorio di competenza.

2. Il Catasto nazionale è costituito daquattro sezioni:

a) l’elenco dei geositi ipogei, suddivisoin:

1) l’elenco delle grotte naturali;

2) l’elenco delle cavità artificiali;

3) l’elenco delle grotte e delle cavitàturistiche;

b) l’elenco dei geositi epigei, suddivisoin:

1) l’elenco dei geositi e delle areecarsiche;

2) l’elenco delle forre e delle gole.

c) l’elenco degli acquiferi carsici diparticolare interesse nazionale e delle ri-spettive aree carsiche;

d) l’elenco dei siti geominerari, suddi-viso in:

1) l’elenco dei siti geominerari diparticolare rilevanza;

2) l’elenco dei parchi geominerari egeoparchi turistici.

3. Nel Catasto nazionale sono indivi-duate le diciture:

a) « siti di particolare interesse nazio-nale », le principali aree carsiche di rile-

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vante importanza idrogeologica, compresequelle soggette a sfruttamento per scopiidropotabili, ambientali o paesaggistici edegli acquiferi carsici di interesse nazio-nale. L’individuazione di tali siti è deman-data alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano, ed è sottopostaall’approvazione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare;

b) « monumenti naturali », le cavitàartificiali o naturali e i geositi, anche ipo-gei, di particolare valore culturale, arche-ologico, storico, artistico, biologico, geolo-gico, geomorfologico o paleontologico. L’in-dividuazione di tali monumenti è deman-data alle regioni e alle province autonomedi Trento e di Bolzano ed è sottopostaall’approvazione del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare.

4. Il Catasto nazionale contiene l’indi-viduazione cartografica catastale, le coor-dinate riferite agli ingressi, la descrizionedelle aree di rispetto, i dati topografici emetrici, lo schema della circolazione idricasotterranea, i dati qualitativi e quantitatividisponibili sugli acquiferi carsici, le infor-mazioni di tipo geologico, speleologico, mor-fologico, storico-culturale, archeologico, fau-nistico, vegetazionale e del microclima incavità, nonché ogni altra notizia utile dafornire mediante un’apposita scheda di cen-simento redatta in conformità al modellotipo individuato con apposito decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

5. Le attività di cui al comma 4 possonoessere realizzate anche mediante conven-zioni con università, enti di ricerca e asso-ciazioni attive nella promozione e nellavalorizzazione del patrimonio geologico ri-conosciute a livello regionale o nazionale.

6. Le associazioni che operano nel campodella speleologia, le università e gli altrienti di ricerca, le pubbliche amministra-zioni, nonché i privati cittadini, possonosegnalare e fare richiesta presso le regionie le province autonome di Trento e diBolzano di iscrizione di un geosito ipogeo oapigeo, corredando la domanda dei dati

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necessari alla compilazione della scheda dicensimento di cui al comma 4.

7. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, provvedono a istituire il catasto re-gionale o provinciale del patrimonio geo-logico, speleologico e geominerario, previaapprovazione con delibera della giunta re-gionale o provinciale da notificare ai pro-prietari dei fondi su cui insistono i beni. Leregioni e le province autonome provvedonoa pubblicare la delibera nel rispettivo Bol-lettino Ufficiale e a notificarla ai comuniinteressati, che ne danno pubblicità me-diante l’affissione all’albo pretorio e conogni altro mezzo che ritengano utile. Icatasti sono inviati al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare il quale provvede alla loro trasmis-sione all’Istituto geografico militare.

8. Per le finalità di tutela di cui alpresente articolo, le regioni individuano learee carsiche di rilevante importanza geo-morfologica, idrogeologica, ambientale e pa-esaggistica e acquisiscono ogni altra notiziautile, quale l’andamento degli acquiferi car-sici presenti nell’area, ove indagati, il rela-tivo grado di vulnerabilità e le aree diricarica limitrofe non carsiche. In partico-lare, all’interno delle aree carsiche sonoindividuate le seguenti aree:

a) aree soggette a infiltrazione diffusa,ovvero porzioni di territorio caratterizzatedall’affioramento di rocce carsificabili, even-tualmente coperte da depositi detritici, sucui si sia sviluppata una copertura vegetale;

b) aree soggette a infiltrazione con-centrata, ovvero porzioni di territorio ca-ratterizzate dall’affioramento di rocce car-sificabili denudate o dalla presenza di mor-fologie carsiche superficiali, che condizio-nano le modalità di infiltrazione delle acquenel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi,polje, valli cieche o asciutte;

c) zone sorgentifere, ovvero zone incui sono ubicate le sorgenti del sistemacarsico, nelle quali emerge una parte dellarisorsa idrica; le sorgenti possono esserecostituite anche da grotte sature d’acqua.

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9. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano comunicano al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare gli eventuali aggiornamentidei rispettivi catasti.

Art. 5.

(Grotte turistiche)

1. L’apertura di nuove grotte turistiche,iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4,comma 2, lettera a), numero 3), e la loroutilizzazione ai fini economici, turistici osanitari, sono autorizzate dal competenteorgano regionale o della provincia auto-noma e previo parere favorevole del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, ai sensi delle disposizionivigenti in materia di tutela e di valorizza-zione del patrimonio naturale, sulla base diun progetto corredato di una relazioneesplicativa sulla situazione in atto, sullevariazioni che si intendono apportare esull’impatto ambientale delle forme di uti-lizzazione previste. Fatti salvi particolarivincoli di carattere archeologico, naturali-stico o di altra natura, l’autorizzazione èsubordinata al rispetto della normativa na-zionale vigente in materia di tutela dellasalute e della sicurezza nei luoghi di lavorodi cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, e al decreto legislativo 17 marzo1995, n. 230.

2. L’apertura di nuove grotte turistiche ècomunque subordinata al procedimento divalutazione d’impatto ambientale (VIA) aisensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.

3. In caso di particolari caratteristichestorico-culturali o archeologiche della grottala decisione finale relativa alla sua aper-tura come grotta turistica, previo pareredella competente sovrintendenza, spetta alMinistero dei beni e delle attività culturalie del turismo ai sensi delle disposizionivigenti in materia di tutela e di valorizza-zione del patrimonio culturale.

4. Una cavità naturale o artificiale puòessere iscritta nell’elenco di cui all’articolo4, comma 2, lettera a), numero 3), qualorail soggetto richiedente ne dimostri la va-

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lenza turistico-didattica mediante adeguatadocumentazione da presentare presso gliuffici preposti della regione o della provin-cia autonoma competente.

5. Al fine di poter ridurre l’impattoderivante dalle visite, l’apertura al pubblicodelle grotte turistiche, comprese quelle giàaperte al pubblico alla data di entrata invigore della presente legge, deve confor-marsi al principio dello sviluppo ambien-talmente sostenibile, di cui all’articolo 3-qua-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, al fine di non danneggiare il si-stema ipogeo. Allo scopo di salvaguardarel’ecosistema della grotta turistica, essa èinoltre soggetta a un sistema di monitorag-gio microclimatico continuo per verificarel’impatto dell’antropizzazione sull’ambientee per controllare la proliferazione dellalampenflora. Inoltre la grotta turistica deveessere dotata di sistemi di sicurezza e dipercorsi che non abbiano impatto ambien-tale sull’ecosistema carsico e, in caso diinstallazione di impianti di illuminazionefissi o mobili, questi devono essere compa-tibili con l’ecosistema ipogeo.

Art. 6.

(Gestione, tutela e pianificazione)

1. Il Catasto nazionale è inserito neiquadri conoscitivi degli strumenti di piani-ficazione territoriale e urbanistica degli entiterritoriali.

2. Le cavità artificiali e naturali indivi-duate nel Catasto nazionale con la dicitura« siti di particolare interesse nazionale » o« monumenti naturali » sono soggette adapposite norme di tutela e di uso checostituiscono, ove occorra, variante allo stru-mento urbanistico, nel rispetto delle pro-cedure e delle modalità previste dalle di-sposizioni vigenti in materia.

3. L’accesso ai geositi è libero, fatti salvii diritti dei gestori o dei proprietari deifondi in cui ricadono i siti, i quali possono,per quelli iscritti nell’elenco di cui all’arti-colo 4, comma 2, lettera a), numero 3),prevedere una specifica regolamentazionedell’accesso ai fini della fruizione turistica,garantendo comunque l’accesso per giusti-

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ficate attività di esplorazione, ricerca osoccorso. Sono fatte salve eventuali normespecifiche più restrittive o particolari con-dizioni di sicurezza dei luoghi.

4. Nei geositi inseriti dal Catasto nazio-nale nonché nelle aree carsiche e nellegrotte naturali o artificiali non ancora in-seriti nel citato Catasto è fatto divieto di:

a) abbandonare rifiuti di qualsiasi na-tura;

b) alterare il regime idrico con l’effet-tuazione di scavi, di sbancamenti o di col-mamenti e con ogni altro mezzo che nepossa compromettere il funzionamento;

c) alterare la morfologia del terreno;

d) asportare o danneggiare affiora-menti rocciosi, concrezioni, elementi dellabiodiversità ipogea o resti di essa, fossili,reperti paleontologici o paletnologici, fattesalve le autorizzazioni rilasciate dalle au-torità competenti;

e) realizzare cave e discariche o im-pianti di recupero e di smaltimento deirifiuti o varianti sostanziali degli impiantiesistenti;

f) effettuare scavi o sbancamenti, fattaeccezione per interventi strettamente indi-spensabili e di lieve entità per l’esplora-zione, la prevenzione, la ricerca o il soc-corso;

g) distruggere, occludere o danneg-giare in qualsiasi modo le grotte;

h) utilizzare fanghi di depurazione inagricoltura di cui al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 99, recante attuazione delladirettiva 86/278/CE concernente la prote-zione dell’ambiente, in particolare del suolo,nell’utilizzazione dei fanghi di depurazionein agricoltura.

5. I divieti di cui al comma 4 si esten-dono:

a) a eventuali aree di rispetto conter-mini ai geositi inseriti nel Catasto nazio-nale, individuate ai fini della tutela deglistessi e riportate nelle schede di censi-mento di cui all’articolo 4, comma 4;

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b) a eventuali aree di rispetto estesetra le grotte turistiche iscritte nell’elenco dicui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nu-mero 3), e il piano campagna sovrastante,per una superficie riportata nelle schede dicensimento di cui al medesimo articolo 4,comma 4.

6. Le autorità locali interessate possonovietare l’accesso, anche temporaneo, ai sitioggetto di tutela ai sensi della presentelegge qualora vi sia pericolo per la pubblicaincolumità.

7. Il divieto di accesso o la sua regola-mentazione ai fini della tutela può altresìessere disposto dalle autorità locali, in casodi necessità, indifferibilità e urgenza, allegrotte naturali, artificiali o turistiche in cuisiano presenti reperti paletnologici o pale-ontologici ovvero situazioni fisiche, biolo-giche, geologiche o geomorfologiche di par-ticolare fragilità o interesse, comprese par-ticolari esigenze della fauna come quellenei periodi della riproduzione.

8. Fatto salvo quanto disposto dalle di-sposizioni vigenti in materia di tutela delpatrimonio ambientale e culturale, le au-torità locali possono autorizzare interventiin deroga ai divieti di cui al comma 4 perdocumentati e imperativi motivi di inte-resse pubblico o di sicurezza ovvero perfini scientifici, di ricerca o esplorativi, pre-via presentazione di un apposito progettocorredato da specifica relazione sulle mo-dalità di intervento, sulle utilizzazioni pre-viste e sull’impatto atteso, fatto salvo ilrispetto delle condizioni e delle prescri-zioni disposte dall’autorità locale compe-tente.

9. Fatto salvo quanto indicato dal pre-sente articolo, qualora le grotte turisticheiscritte nell’elenco di cui all’articolo 4,comma 2, lettera a), numero 3), ricadano inaree protette regionali o nazionali, definiteai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,e delle rispettive normative regionali o delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,nonché nei siti di importanza comunitaria(SIC) o nelle zone di protezione speciale(ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi delledirettive 92/43/CEE del Consiglio, del 21maggio 1992, relativa alla conservazionedegli habitat naturali e seminaturali e della

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flora e della fauna selvatiche, e 2009/ 147/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del30 novembre 2009, concernente la conser-vazione degli uccelli selvatici, nonché delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 settembre 1997,n. 357, si applica la specifica normativa diriferimento, ove più restrittiva.

10. Sono altresì soggetti a specifica nor-mativa i geositi ricadenti nelle aree tutelateper legge e nelle aree classificate comeimmobili ed aree di notevole interesse pub-blico, ai sensi degli articoli 142 e 136 delcodice di cui al decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n. 42, ove più restrittiva.

11. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono al moni-toraggio sullo stato di conservazione delrispettivo patrimonio geologico anche at-traverso la stipula di apposite convenzionicon università, istituti di ricerca e associa-zioni attive nella promozione e nella valo-rizzazione del patrimonio geologico am-bientale riconosciute a livello regionale, pro-vinciale o nazionale e con le associazioni,società e gruppi speleologici di cui all’arti-colo 9.

Art. 7.

(Delega al Governo per l’istituzione dellarete dei parchi geominerari e delle miniere-

museo)

1. Al fine di garantire la tutela, la co-noscenza e la valorizzazione, anche perfinalità sociali e occupazionali, dei parchigeominerari e delle miniere-museo aventirilevante valore ambientale, storico, arche-ologico e culturale, il Governo è delegato adadottare, entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, su pro-posta del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, un decretolegislativo per l’istituzione della rete deiparchi geominerari e delle miniere-museo,in conformità ai princìpi desumibili dallapresente legge. Restano ferme le funzionisvolte dai parchi minerari nazionali giàesistenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

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Art. 8.

(Funzioni di controllo e di sorveglianza)

1. Ai fini dello svolgimento dell’attivitàdi controllo e di sorveglianza nonché delrispetto dei divieti di cui alla presente legge,il comune territorialmente competente prov-vede ad apporre un’apposita segnaleticache riporta gli estremi del provvedimentodi inserimento del sito nel Catasto nazio-nale e, in sintesi, il relativo regime.

2. Le funzioni di controllo e di sorve-glianza sulle violazioni alla presente leggesono affidate al Comando unità per latutela forestale, ambientale e agroalimen-tare dell’arma dei carabinieri, alle polizieprovinciali e municipali, ai guardia parco,alle guardie di caccia e pesca e alle guardieecologiche volontarie, avvalendosi, ove ne-cessario, della collaborazione e del sup-porto delle associazioni, società e gruppispeleologici di cui all’articolo 10 e del CN-SAS. Verifiche e controlli sul rispetto dellederoghe e delle autorizzazioni concesse pos-sono essere effettuati anche dal personaleappositamente delegato degli uffici provin-ciali per l’agricoltura e dagli ispettoratidipartimentali delle foreste.

3. Gli organi o gli agenti incaricati dellavigilanza che constatano la violazione dinorme la cui vigilanza è demandata ad altrienti o organismi, provvedono ad informaretempestivamente l’ente o l’organismo com-petente.

Art. 9.

(Guida di grotte turistiche)

1. Ai fini della presente legge è ricono-sciuta la professione della guida di grotteturistiche, compresa tra le professioni tu-ristiche definite ai sensi dell’articolo 6 delcodice di cui al decreto legislativo 23 mag-gio 2011, n. 79.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono, nell’am-bito delle loro competenze, a disciplinare lemodalità di accesso, di esercizio e di tuteladella figura professionale della guida digrotte turistiche.

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Art. 10.

(Associazioni, società e gruppi speleologici)

1. Per le finalità della presente legge, loStato le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano si avvalgono dellacollaborazione delle Federazioni speleolo-giche regionali, della Società speleologicanazionale e dei gruppi speleologici del Clubalpino italiano e possono costituire appo-site consulte tecnico-scintifiche.

2. Per le finalità della presente legge leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano si possono altresì avvalere dellacollaborazione di associazioni speleologi-che, società e gruppi speleologici non com-presi nel comma 1, il cui atto di fondazionedefinisce la speleologia come attività prin-cipale e senza scopo di lucro e che recepi-scono nei propri statuti i princìpi fonda-mentali della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, redigono un elenco pubblico delleassociazioni e dei gruppi speleologici rico-nosciuti e lo comunicano al Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare. Le regioni e le province autonomeprovvedono alla pubblicazione del rispet-tivo elenco nel Bollettino Ufficiale, nell’albopretorio, nel sito internet istituzionale e inogni altro mezzo di comunicazione cheritengano utile.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. L’inosservanza dei divieti di cui all’ar-ticolo 6, comma 4, comporta, oltre all’ob-bligo di ripristino dello stato dei luoghi acarico del responsabile, l’irrogazione delleseguenti sanzioni amministrative pecunia-rie:

a) da euro 5.000 a euro 50.000 perl’alterazione del regime idrico o del regimeidrico carsico;

b) da euro 5.000 a euro 50.000 perogni metro cubo di grotta distrutto, occlusoo danneggiato;

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c) da euro 2.000 a euro 20.000 perl’abbandono di rifiuti;

d) da euro 2.000 a euro 20.000 perogni metro cubo di materiale smosso conscavi o con sbancamenti;

e) da euro 5.000 a euro 50.000 perl’asportazione o il danneggiamento di con-crezioni, biodiversità ipogea o resti di essa,fossili, reperti archeologici, paleontologici opaletnologici.

2. Gli introiti provenienti dall’applica-zione delle sanzioni di cui al comma 1 sonodestinati alla regione o alla provincia au-tonoma competente all’attuazione della pre-sente legge e sono finalizzati al recupero ealla valorizzazione del patrimonio natu-rale, geologico, geominerario, speleologico,nonché allo sviluppo e alla valorizzazionedei parchi regionali, dei siti naturali e deigeoparchi.

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