bollettino delle giunte e delle commissioni...

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CAMERA DEI DEPUTATI 954 MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992 X LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE RESOCONTI: COMMISSIONE DI INDAGINE A NORMA DELL 'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Paolo Cirino Pomicino) Pag . 5 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) 7 GIUSTIZIA (II) » 13 FINANZE (VI) » 15 CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) » 37 AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) » 41 LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) » 47 AFFARI SOCIALI (XII) » 51 COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA » 63 [1-4]

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CAMERA DEI DEPUTATI

954

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

X LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONE DI INDAGINE A NORMA DELL 'ARTICOLO 58 DEL

REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Paolo CirinoPomicino) Pag .

5

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E INTERNI (I) 7

GIUSTIZIA (II) »

13

FINANZE (VI) »

15

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) »

37

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) »

41

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) »

47

AFFARI SOCIALI (XII) »

51

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA »

63

[1-4]

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2

CONVOCAZIONI:

Commissione di indagine a norma dell'articolo 58del Regolamento (richiesta dal deputato NinoCristofori) Pag.

III

Commissioni riunite (VIII e XII) »

IV

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglioe interni (I) »

V

Giustizia (II) »

VII

Affari esteri e comunitari (III) »

XII

Bilancio, tesoro e programmazione (V) »

XIII

Finanze (VI) »

XVII

Cultura, scienza e istruzione (VII) »

XVIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) »

XX

Lavoro pubblico e privato (XI) »

XXIII

Affari sociali (XII) »

XXV

Agricoltura (XIII) »

XXVII

Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa »

XXX

INDICE DELLE CONVOCAZIONI » XXXI

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RESOCONTI

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PAGINA BIANCA

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Mercoledì 8 gennaio 1992

5

Commissione di indagine

COMMISSIONE DI INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Paolo Cirino Pomicino

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 16 . —Presidenza del Presidente Augusto AntonioBARBERA.

La Commissione procede all'audizionedel Dott. Bruno PAllI, Presidente dellaCONSOB; del Dott. Andrea CINQUE-GRANI e della Dott.ssa Rita PENNA-ROLA, giornalisti de « La Voce Cam-pana »; del Dott . Enrico FIERRO, giorna-lista de « L'unità » e del Dott . Paolo LI-GUORI, Direttore de « Il Sabato ».

La seduta termina alle 19 .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione I

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 12 . —Presidenza del Presidente Silvano LA-BRIOLA. — Interviene il Sottosegretario diStato per la grazia e la giustizia VincenzoSorice.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio1992, n . 2, recante interventi urgenti in favoredell ' IRI e dell 'EFIM (6260).(Parere all'Assemblea).

Il relatore Giorgio CARDETTI (gruppoPSI) illustra il contenuto del provvedi-mento recante interventi urgenti in favoredell 'IRI e dell 'EFIM, rilevando che la Cortecostituzionale, con sentenza del 15 ottobre1991, ha tra l'altro dichiarato, in relazionealla legge 7 febbraio 1991, n . 42, relativaad « Interventi a favore degli enti dellepartecipazioni statali », l'incostituzionalitàdei commi 2 e 3 dell'articolo 2 nonché delcomma 2 dell'articolo 7 della detta legge.A seguito della pronuncia della Corte co-

stituzionale si è quindi posta la necessità el'urgenza di un provvedimento legislativoa favore dell 'IRI e dell 'EFIM per far frontea varie esigenze. Propone quindi di espri-

mere parere favorevole circa la sussistenzadei requisiti di necessità ed urgenza di cui

all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Giovanni FERRARA (grup-po comunista-PDS) si dichiara preoccupato

per il contenuto del provvedimento che

prevede, tra l'altro, interventi in favoredell'EFIM. Non si comprende, infatti, l'at-

teggiamento del Governo che, da unaparte, con il provvedimento in esame,

prevede un intervento finanziario a favore

dell'EFIM e, dall'altra, ricomprende 1'E-FIM, in un altro decreto-legge, tra gli enti

pubblici economici soggetti a privatizza-

zione : quindi il Governo propone contem-poraneamente di concedere contributi e diprivatizzare l'ente . Infatti due sono lealternative: o si tiene in vita l'ente oppuresi privatizza, ma in tal caso non si devono« regalare » finanziamenti ad un ente chepoi sarà venduto . Manifesta quindi la pro-pria contrarietà circa la sussistenza dei

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Mercoledì 8 gennaio 1992

8

Commissione I

requisiti di necessità ed urgenza di cuiall'articolo 77 della Costituzione.

Dopo che il relatore Giorgio CARDETTI(gruppo PSI) ha fatto presente che gliinterventi previsti riguardano il 1991 sa-nando quindi una situazione pregressa, ilPresidente Silvano LABRIOLA rileva, conriferimento ai rilievi svolti, che in lineateorica e di principio non può escludersi ilcaso di un bene che per essere alienato inmaniera conveniente sia oggetto di finan-ziamenti e di interventi finalizzati alla suavalorizzazione.

La Commissione delibera quindi diesprimere parere favorevole circa la sussi-stenza dei requisiti di necessità ed urgenzadi cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre1991, n . 417, recante disposizioni concernenti criteri

di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o

valori e altre disposizioni tributarie urgenti (6257).(Parere all ' Assemblea).

Il relatore Giulio CAMBER (gruppo PSI),illustrato il provvedimento che reitera ledisposizioni del decreto-legge 31 ottobre1991, n. 348, decaduto per mancata con-versione nei termini costituzionali e cherecepisce, altresì, le disposizioni approvatedalla VI Commissione della Camera deideputati in sede di esame del predettodecreto-legge n . 348, propone di esprimereparere favorevole circa la sussistenza deirequisiti di necessità ed urgenza di cuiall 'articolo 77 della Costituzione . Coglieperaltro l'occasione per evidenziare che ilMinistro delle finanze aveva sottoposto alConsiglio dei ministri un testo che origi-nariamente prevedeva un comma 2 dell'ar-ticolo 7 — poi non ricompreso nel decreto-legge – in forza del quale si concedeva allaprovincia di Trieste ed ai comuni orientalidella provincia di Udine un quantitativo di« gasolio agevolato » in considerazione delfatto che un uguale regime vige da circaquaranta anni nella contigua provincia di

Gorizia ed alla luce dello stato di crisieconomica per l 'autotrasporto ingeneratodalla crisi in atto in Jugoslavia . Auspicaquindi che in sede di esame di merito delprovvedimento sia accolto un suo emenda-mento, di cui preannuncia la presenta-zione, che ripropone il testo originaria-mente recepito dal Ministro delle finanzedel suddetto comma 2 dell'articolo 7.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa pre-sente che il relatore ha formulato propostadi parere favorevole circa la sussistenzadei requisiti di necessità ed urgenza di cuiall 'articolo 77 della Costituzione, auspi-cando peraltro, nel merito, date le circo-stanze determinate dalla crisi in Jugosla-via, una estensione delle provvidenze giàpreviste per la provincia di Gorizia ancheper la provincia di Trieste e per i comuniorientali della provincia di Udine.

Il deputato Silvia BARBIERI (gruppocomunista-PDS) manifesta la propria con-trarietà circa la sussistenza dei requisiti dinecessità ed urgenza di cui all'articolo 77della Costituzione, rilevando che il prov-vedimento è disomogeneo e determina con-fusione nella materia fiscale, presentandoun intreccio di decreti-legge reiterati e didisposizioni facenti parte di altri provve-dimenti all'esame del Parlamento.

Dopo che il deputato Giorgio CAR-DETTI (gruppo PSI) ha concordato con leconsiderazioni svolte dal relatore, e che ilPresidente Silvano LABRIOLA ha invitatoil relatore a dar conto della questioneconcernente l'estensione delle provvidenzeanche alla città di Trieste presso la Com-missione di merito, la Commissione deli-bera di esprimere parere favorevole circala sussistenza dei requisiti di necessità edurgenza di cui all 'articolo 77 della Costi-

tuzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio

1992, n . 3, recante interventi in favore delle zone

colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei

mesi di ottobre e novembre 1991 (6261).

(Parere all 'Assemblea) .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione I

Il relatore Vito RIGGIO (gruppo DC),illustrato il provvedimento recante inter-venti in favore delle zone colpite dalleeccezionali avversità atmosferiche dei mesidi ottobre e novembre 1991, che reitera ildecreto-legge 31 ottobre 1991 n. 347, fapresente che nel frattempo ulteriori feno-meni alluvionali hanno nuovamente col-pito varie regioni determinando la neces-sità di estendere le provvidenze previstedal precedente decreto-legge ad altre re-gioni . Espressa peraltro perplessità circa lacopertura finanziaria del provvedimento, acarico dei finanziamenti previsti dallalegge n. 64 del 1986 per l 'interventostraordinario nel Mezzogiorno, proponeconclusivamente di esprimere parere favo-revole circa la sussistenza dei requisiti dinecessità e di urgenza di cui all'articolo 77della Costituzione.

La Commissione delibera quindi diesprimere parere favorevole circa la sussi-stenza dei requisiti di necessità ed urgenzadi cui all 'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre

1991, n . 418, recante modifica del termine in mate-

ria di giudizio disciplinare nei confronti di magi-

strati ordinari (6258).

(Parere all ' Assemblea).

Su proposta del deputato Vito RIGGIO(gruppo DC), che illustra il contenuto delprovvedimento recante la modifica del ter-mine in materia di giudizio disciplinarenei confronti di magistrati ordinari, laCommissione delibera di esprimere parerefavorevole circa la sussistenza dei requisitidi necessità ed urgenza di cui all'articolo77 della Costituzione, confermando il de-putato Chiriano quale relatore per l 'Assem-blea.

Su proposta del deputato Vito RIGGIO(gruppo DC), che illustra il contenuto delprovvedimento recante l'istituzione delFondo di sostegno per le vittime di richie-

ste estorsive, la Commissione delibera diesprimere parere favorevole circa la sussi-stenza dei requisiti di necessità ed urgenzadi cui all'articolo 77 della Costituzione,confermando il deputato Chiriano qualerelatore per l'Assemblea.

La seduta termina alle 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 12,20. —Presidenza del Presidente Silvano LA-BRIOLA. — Intervengono il ministro per learee urbane, Carmelo Conte, ed il sottosegre-tario di Stato per le finanze, Domenico Susi.

Disegno di legge:

Ulteriori interventi per la torre di Pisa (5937).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA pro-pone di esprimere il parere secondo laformula del nulla osta all'ulteriore iter deldisegno di legge.

Favorevole il deputato Silvia BAR-BIERI (gruppo comunista-PDS), la Com-missione approva la proposta del Presi-dente.

Disegno di legge:

Statizzazione degli Educandati femminili riuniti di

Napoli (Approvato dalla VII Commissione della Ca-

mera e modificato dalla VII Commissione del Senato)

(3586-B)

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre

1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di soste-

gno per le vittime di richieste estorsive (6259).

(Parere all 'Assemblea) .

Su proposta del Presidente Silvano LA-BRIOLA, favorevoli i deputati MassimoPACETTI (gruppo comunista-PDS) e Gio-vanni FERRARA (gruppo comunista-PDS),

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione I

la Commissione delibera di esprimere ilseguente parere : nulla osta all'ulteriore iterdel disegno di legge.

Nuovo testo della proposta di legge:

Senatori BERLANDA ed altri : Disciplina delle of-

ferte pubbliche di azioni e obbligazioni (Approvato

dal Senato) (2889).

(Parere alla VI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del deputato Silvia BAR-BIERI (gruppo comunista-PDS), il Presi-dente Silvano LABRIOLA rinvia l 'esamedel progetto di legge alla seduta di do-mani.

Nuovo testo del disegno di legge:

Ulteriori provvedimenti pr il personale in missione

nel Golfo Persico (5259).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LA-BRIOLA, la Commissione delibera di espri-mere il seguente parere : nulla osta all'ul-teriore iter del nuovo testo del disegno dilegge.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all 'Isti-

tuto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

(ISMEO) (Approvato dalla III Commissione del Se-

nato) (6102).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA pro-pone di esprimere il parere nella formuladel nulla osta all'ulteriore iter del disegnodi legge.

Favorevole il deputato Giovanni FER-RARA (gruppo comunista-PDS), la Com-

missione approva la proposta del Presi-dente .

Proposta di legge:

STERPA: Nuova disciplina degli obblighi dei figli

nei confronti dei genitori (1052).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dato

conto della proposta di legge, propone diesprimere il parere nella formula del nulla

osta al suo ulteriore iter.

Su richiesta del deputato Silvia BAR-

BIERI (gruppo comunista-PDS), che sotto-linea la necessità di approfondire la tema-

tica oggetto del provvedimento, il Presi-dente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito

dell'esame della proposta di legge alla

seduta di domani.

Proposta di legge:

Senatori FABBRI ed altri; AllARÀ ed altri ; PE-

TRARA ed altri; BOATO ed altri : Disposizioni in

ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo

unico delle leggi per gli interventi nei territori della

Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli

eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981

e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo

30 marzo 1990, n . 76 (Approvata, in un testo unifi-

cato, dal Senato) (6199).

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA pro-pone di esprimere il parere nella formuladel nulla osta all'ulteriore iter della pro-posta di legge.

Dopo che il ministro per le aree urbaneCarmelo CONTE ha rilevato che la propo-sta di legge fa seguito alle risultanze dellaCommissione d'inchiesta presieduta dall'o-norevole Scàlfaro, favorevole il deputatoMassimo PACETTI (gruppo comunista-PDS), la Commissione approva la propostadel Presidente.

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Mercoledì 8 gennaio 1992

11 —

Commissione I

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA av-verte che la Commissione sarà convocatanella giornata di domani 9 gennaio 1992,

alle ore 12, in sede legislativa, per ladiscussione dei progetti di legge recanti

istituzione del consiglio nazionale dei con-sumatori e degli utenti nonché nuovenorme sulla cittadinanza, nonché in sedeconsultiva, per l'esame dei progetti dilegge sui quali le altre Commissioni solle-citano il parere della I Commissione.

La seduta termina alle 12,30 .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— 13 —

Commissione II

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 15,45 . —Presidenza del Vicepresidente Antonio BAR-GONE. — Interviene il sottosegretario diStato per la grazia e la giustizia VincenzoSorice.

Proposta di legge:GARGANI ed altri: Tirocinio professionale per i

dottori commercialisti (6120).(Parere della I, della IX Commissione e della Com-

missione speciale per le politiche comunitarie).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussionedella proposta di legge.

Il relatore Gaetano VAIRO (gruppo DC)sottolinea che la proposta di legge intendemodificare la disciplina dei requisiti ne-cessari per potere sostenere l'esame diStato per l'esercizio dell'attività di dottorecommercialista, condizione per l'iscrizionenel relativo albo.

Ai sensi della disciplina vigente, perl ' iscrizione nell 'albo o nell 'elenco speciale

è necessario essere cittadino italiano o diuno stato estero a condizioni di reciprocità,

godere il pieno esercizio dei diritti civili,essere di condotta irreprensibile, essere in

possesso della laurea in economia e com-

mercio o laurea affine, avere superatol'esame di Stato ed avere la residenza nella

circoscrizione.Peraltro, per l'ammissione al suddetto

esame di Stato non è attualmente neces-

sario avere svolto un periodo di praticaprofessionale come è invece previsto peraltri ambiti professionali . Da ciò può de-rivare l'insufficiente preparazione sulpiano pratico di coloro che si accingono asostenere l'esame di Stato . Pertanto, laproposta di legge in esame intende inserireil requisito del compimento di un periododi almeno tre anni di tirocinio professio-nale presso lo studio di un dottore com-mercialista iscritto all'albo, ai fini dell'am-missione all'esame di Stato . In tal modo,la proposta si conforma a quanto previstodalla direttiva CEE 84/253 del Consiglio,all'articolo 4, che richiede appunto l'effet-tuazione del tirocinio professionale.

La stessa proposta stabilisce che, qua-lora il tirocinio venga effettuato presso un

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— 14 —

Commissione 11

dottore commercialista che sia revisore

contabile, esso è valido anche agli effettidella direttiva CEE in materia e l'esame di

abilitazione, integrato con le materie indi-

cate nella medesima direttiva, è sostitutivodi quello ivi previsto.

Viene infine conferito al Ministro di

grazia e giustizia il potere di disciplinareentro tre mesi con proprio decreto, ema-

nato di concerto con il Ministro del lavoroe sentito il Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti, le modalità di svolgimentodel tirocinio professionale.

In sintesi, appare opportuna la disci-

plina contenuta nella proposta di legge,

che intende così garantire un più elevatolivello di professionalità e preparazione dicoloro che svolgono una attività indubbia-mente rilevante nel settore economico-produttivo. Di tale proposta auspica l 'ap-provazione in tempi brevi .

Nessun altro chiedendo di parlare, ilPresidente Antonio BARGONE dichiarachiusa la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario di Stato per la graziae la giustizia Vincenzo SORICE, interve-nendo in replica, sottolinea che il Governonon ha niente da eccepire in ordine allaproposta di legge, che si conforma all'o-rientamento seguito dalla direttiva comu-nitaria . Si riserva, purtuttavia, di presen-tare proposte modificative di natura tec-nica, intese ad uniformare la disciplina inesame con quella di altre professioni.

Il Presidente Antonio BARGONE rinviaquindi ad altra seduta il seguito delladiscussione, facendo presente che essa po-trà riprendere dopo che sarà stato espressoil parere di competenza della I Commis-sione.

La seduta termina alle 16 .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione VI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 15,30. —Presidenza del Presidente Mario D 'ACQUI-STO.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo143, comma quarto, del regolamento sullaproposta di nomina del professor GianniGiuseppe Zandano a presidente dell'Isti-

tuto bancario San Paolo di Torino.

(Esame e rinvio).

Il relatore Luigi ROSSI di MONTE-LERA (gruppo DC), nel rilevare che laCommissione è chiamata a pronunciarsisulla proposta di conferma del professorZandano alla presidenza dell'Istituto ban-cario San Paolo di Torino entro 1'11 gen-naio prossimo, rileva che il ministro deltesoro non ha provveduto a trasmettere,riservandosi tuttavia di farlo successiva-mente, la relazione sull'evoluzione tecnicadell'Istituto nel periodo di durata dell'in-carico già svolto dal professor Zandano,prevista dall'articolo 2, comma 3, dellalegge n . 218 del 1990 . Il ministro deltesoro non ha inoltre provveduto a tra-smettere il curriculum del candidato pro-

posto; ritiene peraltro che, pur in assenzadi tali elementi, si possa procedere ugual-mente e a tal fine si dichiara disposto afornire le opportune precisazioni . Si ri-mette comunque al giudizio dei rappresen-tanti dei gruppi circa il prosieguo deilavori.

Il presidente Mario D 'ACQUISTO sotto-linea che dal punto di vista formale ladocumentazione trasmessa dal Governo ri-sulta carente e tale da giustificare larichiesta della Commissione al Presidentedella Camera di far decorrere il termineper l'espressione del parere dalla effettivatrasmissione della documentazione previ-sta dalla legge, fermo restando che ilprofessor Zandano è già conosciuto daimembri della Commissione.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO(gruppo comunista-PDS) ritiene che debbaessere richiesto l'aggiornamento onde po-ter esprimere un parere sulla base delladocumentazione che allo stato è mancante.Sarà poi importante procedere contestual-mente all'esame delle proposte di nominadei presidenti di CREDIOP e San Paolo, in

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— 16 —

Commissione VI

relazione alla sinergia che collega i dueistituti : ciò rende ancor più necessariaun 'attenta valutazione della relazione tec-nica che il ministro del tesoro deve tra-smettere. Da quattro anni non viene riu-nito il CICR, e ciò costituisce, oltre che unoscandalo, un'autentica omissione di atti diufficio, su cui tuttavia il Presidente dellaRepubblica non ha finora ritenuto di pro-nunciarsi ; di fronte all'ipotesi di un enne-simo rinvio delle nomine a dopo le ele-zioni, che rappresenterebbe una gravissimascorrettezza, si dovrebbe prospettare in-vece il ricorso alla procedura d'urgenza.

Segnala infine che si sta verificandoquanto già era possibile temere nel corsodella discussione sulla legge Amato : moltidei presidenti in prorogatio si danno dafare per ottenere la nomina a presidentidelle Spa bancarie, ormai separate dallefondazioni.

Il deputato Renzo PATRIA (gruppo DC)ritiene anch'egli, come il relatore, che suuna proposta di tale professionalità sisarebbe potuto procedere sin d'ora all'e-spressione del parere; le obiezioni proce-durali portate dal collega Bellocchio sonotuttavia fondate, e dunque vi si può acce-dere. Condivide anche la valutazione sullepesanti conseguenze che derivano dal nonaver proceduto tempestivamente ai rinnovie manifesta sin d'ora la preoccupazione

per il gran numero di mandati che ven-gono a scadere nel prossimo febbraio e cheandranno a sommarsi alle decine già inprorogatio; ritiene tuttavia che proprio perquesto motivo sarebbe opportuno proce-dere rapidamente nell'espletamento delleprocedure di nomina quando queste ven-gono sottoposte al vaglio parlamentare.Anche a lui risulta, peraltro, il fenomenodenunciato dal collega Bellocchio relativoal trasferimento di interi consigli di am-mministrazione negli organi direttivi delleSpa.

Il relatore Luigi ROSSI di MONTE-LERA, nell'accogliere la richiesta di ag-giornamento motivata dal collega Belloc-chio, sollecita il presidente ad attivarsipresso il ministero del tesoro al fine di

ottenere la necessaria documentazione, lacui incompletezza determina questo rinvio.Si tratta dunque di un rinvio di caratteretecnico in quanto nel merito, come avràmodo di esprimere nella relazione, la pro-fessionalità del professor Zandano è indu-bitabile e la sua proposta di nomina sipone semmai in controtendenza rispettoalla lamentata paralisi che investe ilmondo bancario.

Il presidente Mario D 'ACQUISTO, nelprendere atto con rammarico dell'assenzadel rappresentante del Governo, assicurache chiederà al ministro del tesoro latrasmissione della documentazione man-cante e al Presidente della Camera che itermini regolamentari per l'espressione delparere siano computati a partire dallaeffettiva trasmissione di tale documenta-zione.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo143, comma quarto, del regolamento sullaproposta di nomina del professor AntonioPedone a presidente del Consorzio credito

opere pubbliche.

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del presidente Mario D 'AC-QUISTO, la Commissione delibera di ri-chiedere al Presidente della Camera laproroga dei termini di cui all 'articolo 143,comma 4 del regolamento, per l'espres-sione del parere sulla proposta di nomina.

La seduta termina alle 15,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 16 . —Presidenza del Presidente Mario D 'ACQUI-STO. — Interviene il sottosegretario di Statoper l'industria, il commercio e l'artigianatoPaolo Babbini.

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Commissione VI

Proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri ; GALEOTTI ed altri e

PIZZOL ed altri : Modificazioni alla disciplina del-

l 'assicurazione obbligatoria per la responsabilità ci-

vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

ed altre norme in materia di assicurazioni private

(Approvato in un testo unificato dal Senato) (5272).

(Parere della I, della II, della III, della V, della X,

della XI, della XII e della XIII Commissione, nonché

della IX Commissione ai sensi dell 'articolo 93,

comma 3-bis del regolamento).

PIRO ed altri : Norme per il risarcimento dei danni

per i sinistri avvenuti anteriormente all 'entrata in

vigore della legge 24 dicembre 1969, n . 990, concer-

nente l'assicurazione obbligatoria della responsabi-

lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti (179).

(Parere della II e della V Commissione, nonché della

IX Commissione ai sensi dell ' articolo 93, comma

3-bts del regolamento).

BIONDI e COSTA RAFFAELE : Nuove norme in

materia di assicurazione obbligatoria sulla respon-

sabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione

di veicoli a motore (4649).

(Parere della I, della II e della X Commissione,

nonché della IX Commissione ai sensi dell 'articolo

93, comma 3-bis del regolamento).

BELLOCCHIO ed altri : Nuove norme per la disci-

plina delle assicurazioni di responsabilità civile auto

(2208-iterr).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI

Commissione, nonché della IX Commissione ai sensi

dell 'articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discus-sione delle proposte di legge.

Il presidente Mario D'ACQUISTO av-verte che la Commissione proseguirà l 'e-same dei progetti di legge, avendo assuntocome testo base la proposta di leggen. 5272, per l 'approvazione in linea diprincipio di un testo da trasmettere alleCommissioni competenti in sede consul-tiva . Ricorda inoltre che gli articoli 1, 2, 4,6 e 9 devono intendersi preclusi essendonestato trasfuso il contenuto nell'ambito deldisegno di legge comunitaria . Sottolineainfine che nella seduta del 19 novembrescorso, la Commissione era pervenuta al-l 'esame dell 'articolo 24 incluso .

Il relatore Giacomo ROSINI (gruppoDC) intende preliminarmente esprimere,anche a nome degli altri membri delComitato ristretto, pieno apprezzamentoper il lavoro non facile che è stato svoltoe che ha consentito di pervenire alla defi-nizione di un testo concordato . Ricordainoltre che il provvedimento è atteso congrande attenzione da parte della società.Illustra infine la seguente riformulazionedell'articolo 10, già approvato in linea diprincipio nella seduta del 14 novembrescorso :

ART . 10.

(Copertura obbligatoriaper il conducente legittimo).

1 . All'articolo 1 della legge 24 dicembre1969, n. 990, e successive modficazioni, èaggiunto in fine il- seguente comma:

Il contratto di assicurazione per laresponsabilità civile derivante dalla circo-lazione dei veicoli a motore e dei natantideve prevedere una garanzia autonomacontro gli infortuni ai quali consegua lamorte o uno stato di invalidità permanentesuperiore al 50 per cento causati al legit-timo conducente per colpa esclusiva oconcorsuale in misura almeno pari al 75

per cento del conducente medesimo.

Il sottosegretario Paolo BABBINI rileva,con riferimento alla proposta di riformu-lazione dell'articolo 10 testé presentata dalrelatore, che la previsione della obbligato-rietà della garanzia a favore del condu-cente, già prevista in forma facoltativa,comporterebbe un aumento dei costi sti-mabile in 75 mila lire circa, pari al 20 percento della tariffa relativa al 1990-1991 . Sitratta quindi di un incremento considere-vole per cui invita il relatore e la Com-missione a valutare l 'opportunità di appro-

fondire ulteriormente la questione nel pro-sieguo dell'esame del provvedimento.

Il relatore Giacomo ROSINI sottolineache tante volte si è ripetuto che il nostropaese deve prepararsi ad andare versol'Europa: nel caso specifico della disposi-

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Commissione VI

zione prevista all 'articolo 10 nel testo dalui riformulato si tratta piuttosto di andareverso la civiltà . Non appare infatti accet-tabile il fatto che si valuta la qualità dellacopertura assicurativa soltanto sulla basedel suo costo, né che mentre si trovanorisorse per qualsiasi forma di consumo,non se ne reperiscano per le necessitàconnesse alla previdenza. D 'altra parte, lastima fornita dal rappresentante del Go-verno risulta irrisoria, equivalendo a unpieno di carburante.

Si è detto tante volte che non si puòandare avanti con una politica di privatiz-zazione degli utili e di pubblicizzazionedelle perdite : la proposta da lui prospet-tata intende muoversi proprio in questalogica ponendo a carico degli assicurati glioneri connessi alla obbligatorietà dellagaranzia riconosciuta ai conducenti.

Il deputato Riccardo BRUZZANI(gruppo comunista-PDS), nel rilevare chein linea di principio il suo gruppo nonpuò essere contrario alla proposta delrelatore, sottolinea che si pone un pro-blema di carattere politico che attienealle perplessità manifestate dal Governoanche sulle tabelle relative ai risarci-menti dei danni definite nell'ambito delComitato ristretto, in considerazione de-gli effetti che ne deriverebbero sul costodella tariffa. A questo proposito, stantela necessità di fare tutto il possibile perapprovare la legge entro la presente le-gislatura, invita il Governo a chiarire seun ulteriore approfondimento riguardoall'articolo 10 non gli consentirebbe disuperare le perplessità manifestate in or-dine alle tabelle.

Avendo il presidente Mario D 'ACQUI-STO sottolineato che la Commissione po-trebbe intanto approvare il testo propostodal relatore per approfondire successiva-mente la questione, dopo aver acquisito ipareri delle altre Commissioni, il sottose-gretario Paolo BABBINI ribadisce la neces-sità di valutare attentamente la ricadutasui costi sostenuti dalle famiglie che lemodifiche previste comporterebbero . Il Go-verno non contesta l'obiettivo di aumen-

tare le garanzie assicurative, ma rileva chela obbligatorietà della copertura a favore

del conducente non è prevista dalla nor-mativa comunitaria . Rileva infine che nel

prosieguo dell'esame del provvedimento sipotrà effettuare una valutazione comples-

siva degli effetti che le modifiche proposte

produrranno sulla tariffa e ribadisce che ilGoverno ritiene che la legge debba essere

approvata entro l 'attuale legislatura.

La Commissione approva quindi in li-nea di principio l'articolo 10 nella nuova

formulazione proposta dal relatore e passa

all'articolo 25 che risulta del seguente

tenore :

ART . 25.

(Ispettorato generale per la sicurezzadella circolazione stradale).

1. È istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri l 'Ispettorato gene-

rale per la sicurezza della circolazionestradale, con il compito di svolgere ricer-

che e sperimentazioni nel settore della

prevenzione degli incidenti stradali e diproporre l'adozione delle misure di sicu-

rezza ritenute necessarie.

2. L 'Ispettorato coordina le attività di

competenza delle singole Amministrazionivolte al miglioramento delle condizioni disicurezza della circolazione stradale, ancheper quanto concerne la sicurezza dei vei-coli a motore e della rete viaria, l'educa-zione stradale e il controllo delle condi-zioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L 'Ispettorato esprime pareri sui pro-getti di legge e di regolamento concernentile materie di cui al comma 2.

4. All 'Ispettorato è preposto un diri-gente generale che sia in possesso di spe-cifica preparazione tecnica. L'organizza-zione e il ruolo del personale dell'Ispetto-rato sono stabiliti con decreto del Presi-dente della Repubblica, da emanarsi suproposta del Presidente del Consiglio deiministri .

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Commissione VI

A tale articolo risultano presentati iseguenti emendamenti e articolo aggiun-tivo:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Disposizioni in materia di sicurezzadella circolazione stradale).

1. L 'Ispettorato generale per la circola-zione e il traffico costituito presso il Mi-nistero dei lavori pubblici, oltre a svolgerele funzioni ad esso attribuite ai sensi dellanormativa vigente, ha il compito di svol-gere ricerche e sperimentazioni nel settoredella prevenzione degli incidenti stradali edi proporre l 'adozione delle misure disicurezza ritenute necessarie.

2. L 'Ispettorato coordina le attività dicompetenza delle singole amministrazionivolte al miglioramento delle condizioni disicurezza della circolazione stradale, ancheper quanto concerne la sicurezza dei vei-coli a motore e della rete viaria, l'educa-zione stradale e il controllo delle condi-zioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui pro-getti di legge e di regolamento concernentile materie di cui al comma 2.

4. L 'Ispettorato presenta al Parlamento,a scadenza biennale, una relazione sullostato di sicurezza della circolazione stra-dale nonché sullo stato di avanzamentodelle ricerche e delle sperimentazioni nelsettore della prevenzione degli incidentistradali e dell'educazione stradale.

25 . 2 .Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. Presso ogni regione viene costituitauna Commissione regionale per la sicu-rezza stradale entro sei mesi dall'entratain vigore della presente legge.

2. La Commissione di cui al commaprecedente è composta da cinque membriesperti designati dal Consiglio regionale e

un esperto per ciascuna provincia dellaregione, designato dall'Automobile Clubd'Italia; ogni esperto deve risiedere nellaprovincia rappresentata da almeno cinqueanni .

3. Le Commissioni regionali per lasicurezza stradale coordinano le attività dicompetenza delle singole amministrazioniregionali in materia viabilistica e dellasicurezza stradale, esprimendo un pareresui progetti normativi regionali nelle ma-terie sopraindicate . Le Commissioni regio-nali segnalano alle amministrazioni statalie territoriali competenti i punti viabilisticicontraddistinti da una anomala frequenza

di incidenti.

25 . 1 .Leoni.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART . 25-bis.

(Consulta nazionale per la sicurezza dellacircolazione stradale e sue articolazioni re-

gionali).

1. Nello svolgimento delle sue funzionil'Ispettorato si avvale della collaborazionedi una Consulta nazionale per la sicurezzadella circolazione stradale.

2. La formazione e il funzionamentodella Consulta vengono determinati condecreto del Presidente della Repubblica suproposta del Presidente del Consiglio deiministri.

3. Della Consulta nazionale è chiamatoa far parte il presidente dell'Istituto per lavigilanza sulle assicurazioni private e diinteresse collettivo (ISVAP) o un suo dele-gato, il presidente dell 'ACI, dieci esperti inmateria di infortunistica stradale di cuiquattro prescelti fra le organizzazioni piùrappresentative dell'utenza, il dirigentedell 'Ispettorato generale per la prevenzionedegli infortuni da circolazione stradale,due rappresentanti delle imprese di assi-curazione, due rappresentanti delle im-rpese di assicurazione, due rappresentantidelle regioni, i rappresentanti delle Ammi-nistrazioni aventi competenza in materiadi sicurezza della circolazione stradale, ilComandante della Polizia stradale, due

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rappresentanti delle industrie costruttricidegli automezzi comunque soggetti allenorme di cui alla legge 24 dicembre 1969,n. 990, e successive modificazioni . DettaConsulta è presieduta da un Sottosegreta-rio all 'uopo delegato dal Presidente delConsiglio dei ministri.

4. Consulte regionali con funzioni dirilevamento, di studio e operative, nelquadro degli interventi decisi a livellonazionale, possono essere costituite d'in-tesa con le regioni.

25 . 01 .

Bellocchio, Bruzzani, Auleta,Trabacchi.

Avendo il relatore Giacomo ROSINIraccomandato l'approvazione del suoemendamento 25. 2, e invitato i presenta-tori a ritirare l'articolo aggiuntivo Belloc-chio 25 . 01, il deputato Riccardo BRUZ-ZANI ritira tale articolo aggiuntivo.

Favorevole il Governo, la Commissioneapprova in linea di principio l 'emenda-mento 25 . 2 del relatore, preclusivo dell 'e-mendamento Leoni 25 . 1, e passa all 'arti-colo 26 che risulta del seguente tenore:

ART. 26.

(Danno alla salute e danno morale).

1 . La tutela del diritto all'integritàfisica in caso di lesione, anche se inin-fluente ai fini della capacità o attitudine aprodurre reddito, si realizza su presuppostidi eguaglianza e attraverso l'adozione dicriteri uniformi, ai sensi dell'allegato Balla presente legge.

I criteri per il risarcimento dellasofferenza personale, nonché del turba-mento dell'animo per la violazione dellasfera degli affetti, sono previsti e determi-nati nell'allegato C alla presente legge,senza che possa essere opposta la carenzadel presupposto del reato ai sensi dell 'ar-ticolo 185 del codice penale o dell 'espressaprevisione in altre leggi di cui all'articolo2059 del codice civile .

A tale articolo risultano riferiti i se-guenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimerlo.

26 . 17 .

D'Amato Carlo.

Sopprimerlo.

26 . 5 .

Pazzaglia, Berselli, Parigi, PoliBortone, Rubinacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Criteri per la liquidazione del danno).

1. Il risarcimento del danno provocatodalla lesione alla integrità psico-fisicaspetta indipendentemente dalla incidenzadella lesione sulla capacità di produrrereddito. Esso si effettua sulla base deicriteri indicati nella tabella A allegata allapresente legge.

2. Il risarcimento della sofferenza per-sonale, nonché del turbamento dell'animoper la violazione della sfera degli affetti, sieffettua sulla base dei criteri indicati nellatabella B allegata alla presente legge,senza che possa essere opposta la carenzadel presupposto del reato ai sensi dell'ar-

ticolo 185 del codice penale o dell'espressaprevisione in altre leggi di cui all'articolo2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei dannida morte, da inabilità temporanea nonchéper spese borsuali sono previsti e determi-nati, rispettivamente, nelle taballe C, D edE allegate alla presente legge.

4. Il giudice può tuttavia procedere allaliquidazione del danno in via equitativaqualora il risarcimento derivante dall'ap-plicazione dei criteri indicati ai commi 1,2 e 3 non risulti adeguato, avuto riguardoa comprovate particolari caratteristicheoggettive e soggettive del caso concreto.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 23dicembre 1976, n. 857, convertito, con mo-

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dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,n . 39, sono apportate le seguenti modifi-cazioni :

a) al primo comma, le parole : « per illavoro autonomo sulla base del redditonetto risultante più elevato tra quelli di-chiarati dal danneggiato ai fini dell ' impo-sta sul reddito delle persone fisiche degliultimi tre anni » sono sostituite dalle se-guenti: « per il lavoro autonomo sulla basedella media rivalutata dei redditi nettidichiarati dal danneggiato ai fini dell'im-posta sul reddito delle persone fisiche degliultimi tre anni »;

b) dopo il terzo comma è inserito ilseguente:

« Il danno economico derivante da in-validità permanente viene risarcito nei casidi comprovata sussistenza e nella misurain cui l'invalidità incide effettivamente sulreddito prodotto dal danneggiato e/o sullasua attitudine a produrre reddito in futu-ro » .

ALLEGATO A

(articolo 26, comma 1)

LESIONE DELLA INTEGRITÀPSICO-FISICA

La liquidazione del danno provocatodalla lesione alla integrità psico-fisica sieffettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo com-pete una indennità giornaliera pari a trevolte l'ammontare annuo della pensionesociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente com-pete un risarcimento da calcolare sullabase di :

tre volte l'ammontare annuo dellapensione sociale per ogni punto di invali-dità permanenti fino al 5 per cento;

quattro volte l'ammontare annuodella pensione sociale per ogni punto diinvalidità permanenti dal 5 al 10 percento ;

cinque volte l'ammontare annuodella pensione sociale per ogni punto diinvalidità permanenti dal 10 al 25 percento ;

sei volte l'ammontare annuo dellapensione sociale per ogni punto di invali-dità permanenti dal 25 al 50 per cento;

dieci volte l 'ammontare annuodella pensione sociale per ogni punto diinvalidità permanenti oltre il 50 per cento.

La pensione sociale da prendere inconsiderazione ai fini di cui sopra è quellaminima in vigore al momento del sinistro,come da comunicazione dell ' ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato inbase al sesso, sarà desunto dai dati del-l'ultimo censimento, tenuto presente iltasso del 5 per cento .

ALLEGATO B

(articolo 26, comma 2)

SOFFERENZA PERSONALEE TURBAMENTO DELL 'ANIMO

Per la sofferenza personale e il turba-mento dell 'animo competono i seguentirisarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospe-daliero: tre volte l'ammontare annuo dellapensione sociale diviso per trecentosessan-tacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell 'ammontare an-nuo della pensione sociale, se piccolo in-tervento ;

2) tre decimi dell 'ammontare an-nuo della pensione sociale, se medio inter-vento ;

3) cinque decimi dell'ammontareannuo della pensione sociale, se grandeintervento;

c) per la sofferenza conseguente adinvalidità permanente:

1) quindici volte l'ammontare an-nuo della pensione sociale, se gravissima ;

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2) dieci volte l'ammontare annuodella pensione sociale, se grave;

3) tre volte l'ammontare annuodella pensione sociale, se media;

4) una volta l'ammontare annuodella pensione sociale, se lieve.

La pensione sociale da prendere inconsiderazione ai fini di cui sopra è quellaminima in vigore al momento del sinistro,come da comunicazione dell'ISVAP.

Allegato C

(articolo 26, comma 3)

DANNI DA MORTE

In caso di decesso compete, secondodocumentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie;

b) l 'eventuale risarcimento per inabi-lità temporanea per il periodo intercor-rente fra il giorno di accadimento delsinistro e quello del decesso, così comestabilito all'allegato A ed all'allegato D;

c) un risarcimento, a titolo di dannomorale, pari a sei volte l 'ammontare annuodella pensione sociale, a favore del co-niuge, dei genitori e dei figli ; pari a trevolte l'ammontare annuo della pensionesociale, a favore di fratelli e sorelle . Ipredetti importi sono raddoppiati nel casodi convivenza dei superstiti con la vittimadeceduta;

d) un risarcimento del danno econo-mico, calcolato sulla base del reddito de-terminato secondo i criteri di cui all'arti-colo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976,n . 857, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 1977, n . 39, come modi-ficato dall'articolo 26, comma 5, dellapresente legge.

La pensione sociale da prendere inconsiderazione ai fini di cui sopra è quellaminima in vigore al momento del sinistro,

come da comunicazione dell'ISVAP, oltre

alla rivalutazione monetaria .

ALLEGATO D

(articolo 26, comma 3)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea com-

pete :

a) ai lavoratori dipendenti : la diffe-renza fra la retribuzione media giornalieracontinuativamente percepita nei tre mesiprecedenti il sinistro e l'eventuale minoreretribuzione media effettivamente perce-pita, calcolate entrambe al netto delleimposte e dei contributi posti a carico dellavoratore, oltre agli interessi e alla riva-

lutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi : una inden-nità giornaliera pari al reddito netto dalavoro dichiarato ai fini dell'imposta sulreddito delle persone fisiche dell'ultimoanno, diviso per duecentoquaranta, oltreagli interessi e alla rivalutazione moneta-

ria;

c) ai disoccupati che abbiano supe-rato la maggiore età e alle persone dediteprevalentemente ad attività domestiche:una indennità giornaliera pari a tre voltel'ammontare annuo della pensione socialein vigore al momento del sinistro, come dacomunicazione dell'ISVAP, diviso per tre-centosessantacinque, oltre agli interessi ealla rivalutazione monetaria .

ALLEGATO E

(articolo 26, comma 3)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle speseseguenti:

a) per cura e riabilitazione ;

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b) per assistenza personale conti-nuata, ragguagliate annualmente a settevolte l'ammontare annuo della pensionesociale ;

c) extra-sanitarie, ragguagliate aldieci per cento dell'ammontare annuodella pensione sociale per ogni mese ofrazione di mese di inabilità temporaneatotale ;

d) per certificazioni medico-legali,con il massimo del venti per cento del-l'ammontare della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita,in conseguenza del sinistro, dell 'anno distudi in corso.

La pensione sociale da prendere inconsiderazione ai fini di cui sopra è quellaminima in vigore al momento del sinistro,come da comunicazione dell 'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d)dovranno essere comprovate attraverso esi-bizione di documentazioni e ricevute.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli18 e 28.

26 . 18 .

Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

ART . 26.

(Danno biologico e danno morale).

1 . I danni estetici e sessuali e i pregiu-dizi che l'invalidità produce sulla integritàpsico-fisica del leso e sulla sua vita perso-nale, affettiva, familiare, sociale, alla vitadi relazione, sportiva, di svago, e al dirittoalla salute e al godimento della vita in sé,sono liquidati dal giudice in via equitativa.In ogni caso, però, tale risarcimento nonpotrà mai essere inferiore alla capitalizza-zione della rendita pari al triplo dell 'am-montare annuo della pensione sociale cal-colato con gli indici di capitalizzazionerelativi all'età del leso ed aggiornati alladurata media della vita alla data della

liquidazione del danno e tenuto conto deltasso convenzionale del 4 per cento.

2. Il danno morale va liquidato tenendoconto, quanto più analiticamente possibile:della gravità del trauma sofferto nel mo-mento del sinistro, del numero dei giornidi ricovero ospedaliero e dei giorni dimalattia a casa, delle sofferenze e dellapericolosità di ciascuna operazione chirur-gica, delle sofferenze fisiche e morali diciascun grado di invalidità permanente, diogni altro elemento che implichi dolorefisico e morale. Nei casi mortali occorreinoltre tener conto del grado di parentelae della convivenza dei congiunti con l'uc-ciso.

26 . 3 .Leoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART . 26.

1 . I danni estetici e sessuali nonché ipregiudizi che l'invalidità produce sullavita personale, affettiva, familiare, sociale,alla vita di relazione, sportiva, di svago eal diritto alla salute e al godimento dellavita in sé (danno biologico), sono valutati

e liquidati in via equitativa. In ogni caso,tale risarcimento non potrà essere inferiorea quanto indicato dall'allegato B.

2 . I danni provocati dalla sofferenzapersonale nonché dal turbamento dell'a-nimo per la violazione della sfera degliaffetti sono valutati in via equitativa, te-nuto conto della durata dell'eventuale ri-covero ospedaliero e della malattia a casa,della gravità del trauma sofferto nel mo-mento dell'infortunio, delle sofferenze edelle pericolsità di ciascuna operazionechirurgica, delle sofferenze fisiche e moralidi ciascun grado di invalidità permanente,e di ogni altro elemento che implichi

dolore fisico e morale . In ogni caso talerisarcimento non potrà essere inferiore aquanto indicato nell 'allegato C.

26. 6 .Berselli, Pazzaglia, Parigi, Rubi-

nacci, Poli Bortone .

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Commissione VI

Sostituirlo con il seguente:

ART . 26.

1. Il risarcimento delle lesioni all'inte-grità psico-fisica (o danno biologico) sieffettua indipendentemente dalla capacitàlavorativa e dal reddito.

2. Esso si realizza sulla base di criteriuniformi, secondo la tabella B allegata allapresente legge, fermo il disposto dell'arti-colo 1226 del codice civile.

26. 7 .

Bellocchio, Trabacchi, Bruzzani,Auleta, Umidi Sala.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. E riconosciuto e risarcito il dannoall'integrità fisica in caso di lesione anchese ininfluente ai fini della capacità oattitudine a produrre reddito. Il danno èvalutato dal giudice o dall'equo apprezza-mento delle parti e non può essere comun-que inferiore a quello individuato attra-verso i criteri dettati nella tabella B.

26. 1 .

Polverari.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I criteri per il risarcimento dellasofferenza personale, nonché del turba-mento dell 'animo per la violazione dellasfera degli affetti sono rimessi alla valuta-zione discrezionale del giudice il qualeadegua il risarcimento del danno morale alcaso ed alle circostanze concrete senza chepossa essere opposta la carenza del pre-supposto del reato ai sensi dell 'articolo 185del codice penale o dell 'espressa previsionein altre leggi di cui all 'articolo 2059 delcodice civile . Il risarcimento non può es-sere comunque inferiore a quello derivantedall 'applicazione dei criteri indicati nellatabella C.

26 . 2 .

Polverari .

Dopo l 'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART . 26-bis.

(Liquidazione del dannoper la morte di una persona).

1 . Ai parenti dell'ucciso spetta il risar-cimento del danno patrimoniale, del dannomorale, dei danni materiali e delle speseeffettuate a causa dell'incidente e dellamorte del congiunto.

26 . 01 .Berselli, Pazzaglia, Rubinacci,

Parigi, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART . 26-ter.

(Liquidazionedel cosiddetto danno biologico).

1 . I danni estetici e sessuali e i pregiudiziche l'invalidità produce sulla integrità psi-co-somatica del leso e sulla sua vita perso-nale, affettiva, familiare, sociale, alla vita direlazione, sportiva, di svago, e al diritto allasalute e al godimento della vita in sé, sonoliquidati dal giudice in via equitativa : inogni caso, però tale risarcimento non potràmai essere inferiore alla capitalizzazionedella rendita pari al triplo dell 'ammontareannuo della pensione sociale, calcolato congli indici di capitalizzazione relativi all'etàdel leso ed aggiornati alla durata mediadella vita alla data della liquidazione deldanno e tenuto conto del tasso convenzio-nale d'interesse del 4 per cento.

26 . 02 .Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli

Bortone, Rubinacci.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART . 26-quater.

(Liquidazione del danno morale).

1 . Il danno morale va liquidato tenendoconto: della gravità del trauma sofferto nel

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momento del sinistro ;

del numero deigiorni di ricovero ospedaliero e dei giornidi malattia a casa; delle sofferenze e dellapericolosità di ciascuna operazione chirur-gica; delle sofferenze fisiche e morali diciascun grado di invalidità permanente ; diogni altro elemento che implichi dolorefisico e morale . Nei casi mortali occorre,inoltre, tener conto del grado di parentelae della convivenza dei congiunti con l'uc-ciso.

26 . 03 .

Berselli, Pazzaglia, Parigi, PoliBortone, Rubinacci.

Il relatore Giacomo ROSINI invita alritiro dell'emendamento D'Amato Carlo26. 17, identico all 'emendamento Pazza-glia 26 . 5, e raccomanda l 'approvazionedel suo emendamento 26 . 18 che raccogliele indicazioni emerse nell'ambito del Co-mitato ristretto.

Ritirato l 'emendamento D 'Amato Carlo26 . 17 e assenti i presentatori per cui siintende che abbiano rinunciato all'identicoemendamento Pazzaglia 26. 5, il sottose-gretario Paolo BABBINI ritiene che sidebba valutare l'ipotesi di stralciare ledisposizioni recate dall'emendamento26. 18 che potrebbero essere più opportu-namente esaminate dalla Commissionegiustizia nell'ambito di un provvedimentoche non si limiti a considerare i danniderivanti dalla circolazione. Si rimettecomunque alla Commissione, non essendoal momento possibile quantificare con cer-tezza il costo che le disposizioni stessecomporterebbero . Sottolinea tuttavia chesulla base di una ipotesi prospettata dal-l'ANIA, le nuove tabelle determinerebberoun aumento delle tariffe di 90 mila lire,pari a circa il 25 per cento; ribadiscepertanto quanto già affermato con riferi-mento all 'articolo 10 circa l 'opportunità diuna valutazione complessiva cui si dovràprocedere successivamente riguardo allaricaduta sulla tariffa delle modifiche pro-poste . Sottolinea infine che il Governoriconosce un carattere prioritario all 'au-mento delle tabelle di cui all 'articolo 26

piuttosto che alla estensione della garanziaanche al conducente di cui all'articolo 10.

Il deputato Riccardo BRUZZANI rileva

che nel testo votato dal Senato la materiarisulta già disciplinata, peraltro in termini

non soddisfacenti ; sottolinea quindi che la

materia del risarcimento dei danni, cheinteressa trenta milioni di cittadini, al

momento registra un vero e proprio caos

con differenze notevoli tra le diverse città.

Precisa infine che il mancato adeguamentodelle tabelle significherebbe non fare la

riforma della RC auto, ma limitarsi aliberalizzare le tariffe . Ritira infine l 'emen-

damento Bellocchio 26 . 7.

Dopo che il presidente Mario D 'ACQUI-

STO ha rilevato che la questione sollevatadal rappresentante del Governo merita di

essere approfondita nel prosieguo dell'e-

same del provvedimento, la Commissioneapprova in linea di principio l'emenda-mento 26 . 18 del relatore, comportante fra

l'altro la soppressione dell'articolo 18 giàvotato in linea di principio nella seduta del

19 novembre scorso, e preclusivo degliemendamenti Leoni 26. 3, Berselli 26 . 6 e

Polverari 26 . 1 e 26 . 2.

Assenti i presentatori per cui si intendeche abbiano rinunciato agli articoli ag-giuntivi Berselli 26. 01, 26. 02 e 26 . 03, laCommissione passa all 'articolo 27 che ri-sulta del seguente tenore:

ART . 27.

(Convivente di fatto).

1 . Nel caso di lesioni mortali il risar-cimento del danno patrimoniale e moralecompete anche al convivente della vittimache dimostri la sussistenza dei requisitidell'unione e comunanza di vita, del mu-tuo affetto e della reciproca assistenzamorale e materiale, per un periodo noninferiore a cinque anni.

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A tale articolo risultano riferiti i se-guenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimerlo.

* 27. 1 .

Polverari.

Sopprimerlo.

* 27 . 3 .D'Amato Carlo.

Dopo la parola : patrimoniale aggiungerela seguente: , biologico.

27 . 2.Berselli, Pazzaglia, Rubinacci,

Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART . 27-bis.

(Danni dei congiunti del leso menomatoe danno sessuale al coniuge).

1. Hanno .diritto al risarcimento deldanno materiale e morale sofferto, il co-niuge e gli altri congiunti del leso, cheabbia subìto invalidità permanenti gravis-sime, tali da pregiudicare il sereno svol-gersi della vita personale e familiare.

2. Ha diritto al risarcimento del dannoil coniuge del leso che abbia sofferto undanno sessuale, che limiti o pregiudichil'attività sessuale o la capacità di pro-creare.

* 27 . 01 .Leoni.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART . 27-bis.

(Danni dei congiunti del leso menomatoe danno sessuale al coniuge).

1 . Hanno diritto al risarcimento deldanno materiale e morale sofferto, il co-niuge e gli altri congiunti del leso che

abbia subìto lesioni permanenti tali dapregiudicare anche temporaneamente il se-reno svolgersi della loro vita personale efamiliare.

2 . Hanno diritto al risarcimento deldanno il coniuge del leso che abbia soffertoun danno sessuale che limiti o pregiudichil'attività sessuale o la capacità di pro-creare.

* 27 . 02.Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli

Bortone, Rubinacci.

Il relatore Giacomo ROSINI invita alritiro dell 'emendamento D'Amato Carlo 27.3, identico all'emendamento Polverari 27.1 .

Assenti i presentatori per cui si intendeche abbiano rinunciato agli emendamentiBerselli 27. 1 e 27 . 2, e dopo che il

deputato Carlo D'Amato ha ritirato il suoemendamento 27 . 3, la Commissione ap-prova in linea di principio l'articolo 27 neltesto del Senato.

Assenti i presentatori per cui si intendeche abbiano rinunciato agli identici arti-coli aggiuntivi Leoni 27 . 01 e Berselli 27.02, il presidente Mario D 'ACQUISTO ri-corda che a seguito dell'approvazione del-l'emendamento 26. 18 del relatore l'arti-colo 28 risulta soppresso e risultano quindipreclusi gli emendamenti che ad esso siriferivano.

Peraltro, a tale articolo risultano riferitianche i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-bis.

(Liquidazione del dannoper la morte di una persona).

1 . Ai parenti dell'ucciso spetta il risar-cimento dei danni materiali e delle speseeffettuate a causa dell'incidente e dellamorte del congiunto, nonché del dannopatrimoniale e del danno morale conse-guente sempre all'evento mortale, in via

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equitativa. In particolare, il danno patri-moniale va liquidato nella entità previstaper l'invalidità permanente generale totaledel defunto, nonché tenendo conto – nelcaso in cui il defunto sia il figlio – dellespese e dei sacrifici sostenuti dai genitoriper il suo allevamento e per la sua edu-cazione, e delle legittime aspettative diquesti ultimi circa la possibilità che ilfiglio rappresentasse per il loro futuromotivo di sicurezza anche economica.

2 . La suddivisione del risarcimento cosìindividuato fra gli aventi diritto è affidataal giudizio del giudice.

28 . 01 .Pazzaglia, Berselli, Parigi, Rubi-

nacci, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-ter.

(Liquidazione dei danni provocati dainabilità temporanea e spese borsali).

1. I danni provocati da inabilità tem-poranea sono valutati e liquidati in viaequitativa . In ogni caso non possono essereinferiori a quanto previsto dall'allegato.

2. Le spese borsali sono liquidati se-condo quanto disposto dall'allegato D.

28. 02 .Pazzaglia, Bersellì, Parigi, Poli

Bortone, Rubinacci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-quater.

(Svalutazione monetaria e interessi).

1 . Per tutti i crediti, di qualsiasi natura,il creditore ha diritto al pagamento siadella rivalutazione monetaria secondo idati Istat di svalutazione monetaria, siadegli interessi sulla somma rivalutata,dalla costituzione in mora al saldo.

28 . 03.Berselli, Pazzaglia, Rubinacci,

Poli Bortone, Parigi .

Dopo l 'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-quinquies.

(Prescrizione dei diritti derivanti dal con-tratto di assicurazione e di riassicurazione).

1 . Il secondo comma dell'articolo 2952del codice civile è così modificato:

« Gli altri diritti derivanti dai contrattidi assicurazione e di riassicurazione siprescrivono in cinque anni ».

28 . 04.Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone,

Parigi, Rubinacci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-sexies.

(Prescrizione del dirittoal risarcimento del danno).

1 . Il secondo comma dell'articolo 2947del codice civile è abrogato.

28. 05 .Berselli, Pazzaglia, Parigi, Rubi-

nacci, Poli Bortone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-setpties.

(Mancato pagamentodel premio di assicurazione).

1 . Il secondo comma dell'articolo 1901del codice civile è così modificato:

« Se alle scadenze convenute il con-traente non paga i premi successivi, l 'as-sicurazione resta sospesa dalle ore 24 deltrentesimo giorno dopo quello della sca-denza, se l'assicurazione ne avrà dato spe-cifico avvertimento all'assicurato conRacc . R .R. ».

28 . 06 .Berselli, Pazzaglia, Rubinacci,

Poli Bortone, Parigi .

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Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-octies.

(Danni non patrimoniali).

1 . L 'articolo 2059 del codice civile è cosìmodificato:

« Il danneggiato ha sempre diritto alrisarcimento dei danni non patrimoniali ».

28 . 07.Pazzaglia, Berselli, Parigi, Rubi-

nacci, Poli Bortone.

Dopo l 'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-novies.

(Risarcimento del danno alla persona).

1 . Il risarcimento del danno alla per-sona deve sempre comprendere sia ildanno morale, sia la lesione della capacitàlavorativa generica e specifica, sia il dannobiologico. L'invalidità permanente speci-fica va risarcita solo se supera il gradodella invalidità permanente generica, esolo per la parte eccedente la stessa.

28. 08 .Berselli, Pazzaglia, Rubinacci,

Poli Bortone, Parigi.

Dopo l 'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-decies.

(Nullità delle clausole che limitano il dirittodell'assicurato di agire in giudizio).

1 . È nulla qualsiasi clausola di ognitipo di polizza di assicurazione che impe-disce, limita o rende più gravoso all 'assi-curato il diritto di adire all'autorità giu-diziaria per l'esatto adempimento del con-tratto. È nulla la clausola che limita ildiritto dell'assicurato a convenire l'assicu-razione ai sensi dell'articolo 20 del codicedi procedura civile.

28 . 09 .Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli

Bortone, Rubinacci .

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART . 28-bis.

(Danno morale ai familiari).

1. Nel caso di lesioni comportanti gra-vissime alterazioni anatomiche, perditadell'uso di organi o abolizione di funzioniessenziali, il diritto al risarcimento deldanno morale compete anche al coniugenon legalmente separato ovvero ai figli o aigenitori del danneggiato con lui convi-venti .

2. Il diritto al risarcimento di cui alcomma 1, spetta anche ai soggetti di cuiall'articolo 27 della presente legge.

28. 010 .

Trabacchi, Bellocchio, Bruzzani,Auleta.

Assenti i presentatori per cui si intendeche abbiano rinunciato agli articoli ag-giuntivi Pazzaglia 28 . 01, 28 . 02, 28 . 07 e

Berselli 28 . 03, 28 . 04, 28 . 05, 28 . 06,28 . 08 e 28. 09, il relatore Giacomo RO-SINI si rimette al Governo sull 'articoloaggiuntivo Trabacchi 28 . 010.

Dopo che il sottosegretario Paolo BAB-BINI si è rimesso alla Commissione, l'ar-ticolo aggiuntivo Trabacchi 28. 010 risultaapprovato in linea di principio.

Si passa quindi all'articolo 29 che ri-sulta del seguente tenore:

ART . 29.

(Modalità per la determinazione e il paga-mento del contributo di vigilanza e relative

sanzioni).

1 . Ai fini della determinazione del con-tributo di vigilanza di cui all 'articolo 67del testo unico approvato con decreto del

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Presidente della Repubblica 13 febbraio1959, n . 449, e successive modificazioni edintegrazioni, l 'Istituto nazionale delle assi-curazioni e le altre imprese ed enti obbli-gati al pagamento del contributo stesso, ivicomprese le società che esercitano soltantola riassicurazione, debbono, entro il 31maggio di ciascun anno, presentare alMinistero dell ' industria, del commercio edell'artigianato denunzia dell'ammontaredei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denunzia di cui alcomma 1 il Ministero dell 'industria, delcommercio e dell'artigianato procede alladeterminazione dell'ammontare del contri-buto tenendo conto dei maggiori oneriderivanti dalla applicazione degli articoli8, 23 e 25 della presente legge e ne dàcomunicazione ai singoli enti ed al Mini-stero del tesoro, il quale provvede allariscossione dello stesso.

3. Qualora la denunzia dei premi incas-sati non venga presentata entro il pre-scritto termine, si applica una sanzioneamministrativa pecuniaria pari al 5 percento dell 'ammontare del contributo do-vuto. La sanzione è raddoppiata ove ilritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deveavvenire nel termine di trenta giorni dal-la richiesta del Ministero del tesoro . De-corso tale termine, si applica la sanzioneprevista dal comma 3 e sulla somma nonversata sono dovuti gli interessi di moranella misura del tasso ufficiale di sconto.

A tale articolo risulta riferito il se-guente articolo aggiuntivo:

Dopo l 'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART . 29-bis.

1 . Il primo periodo del comma 1 del-l 'articolo 30 della legge 10 giugno 1978,n. 295, e successive modificazioni, è sosti-tuito dai seguenti:

« Le imprese hanno l'obbligo di costi-tuire per i contratti facenti parte delportafoglio italiano la riserva dei premi

per i rischi che sono in corso alla fine diogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l 'im-porto delle frazioni di premio di compe-tenza degli esercizi successivi e quellodelle annualità dei premi pagati anticipa-tamente per gli anni futuri . La riserva deveessere determinata sulla base dei premilordi, dedotte soltanto le spese di acquisi-zione e le imposte e tasse a carico degliassicurati ; per i contratti di assicurazionedella responsabilità civile per i danni cau-sati dalla circolazione dei veicoli a motoree dei natanti, ai fini del calcolo dellariserva dei premi, è deducibile, tenutoconto dei premi incassati, il contributo dicui al primo comma dell'articolo 8 dellalegge 7 agosto 1982, n . 526, e successivemodificazioni . In caso di ammortamentodelle provvigioni corrisposte per l 'acquisi-zione dei contratti di durata poliennale, èdeducibile soltanto la quota relativa all'e-sercizio ».

29 . 01.

La

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi,Auleta, Umidi Sala.

Commissione approva in linea diprincipio l'articolo 29 nel testo del Senato,nonché, favorevoli il relatore e il Governo,l'articolo aggiuntivo Bellocchio 29 . 01 epassa all'articolo 30 che risulta del se-guente tenore :

ART . 30.

(Riserva di senescenza).

1 . Dopo l 'articolo 30 della legge 10

giugno 1978, n . 295, e successive modifica-zioni, è inserito il seguente:

« ART . 30-bis . - (Riserva di senescenza) . –1 . Per i contratti di assicurazione contro lemalattie facenti parte del portafoglio ita-liano che abbiano durata poliennale o che,pur avendo durata annuale, prevedanol 'obbligo dell 'assicuratore di rinnovarlialla scadenza, le imprese, qualora i premisiano determinati, per l'intera durata delrapporto, con riferimento all'età degli as-sicurati al momento della stipulazione delcontratto, debbono costituire una riservadi senescenza destinata a compensare l'ag-

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gravarsi del rischio dovuto al cresceredell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deveessere calcolata in relazione alla prevedi-bile durata dei contratti, all'età degli as-sicurati e alle basi tecniche adottate dal-l'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all 'I-stituto per la vigilanza sulle assicurazioniprivate e di interesse collettivo (ISVAP), inallegato al bilancio, una relazione dallaquale risultino i criteri seguiti per il cal-colo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenzapuò essere effettuato anche forfettaria-mente, in misura non inferiore al 10 percento dei premi lordi dell'esercizio relativiai contratti aventi le caratteristiche indi-cate al comma 1 . L 'Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni private e di interessecollettivo (ISVAP), sulla base dei criteriindicati al comma 2, può fissare, anche persingole imprese, una aliquota più elevataper il calcolo in via forfettaria della riser-va ».

A tale articolo risulta riferito il se-guente emendamento:

Sopprimerlo.

30. 1 .Governo.

Favorevoli il relatore e il Governo, laCommissione approva l 'emendamento 30.1 del Governo e passa all 'articolo 31 cherisulta del seguente tenore:

ART . 31.

(Riserva per sinistridenunciati tardivamente).

1 . Dopo l 'articolo 30 della legge 10giugno 1978, n . 295, è inserito il seguente:

« ART . 30-ter. - (Riserva per sinistri de-nunciati tardivamente) . – 1 . Le imprese diassicurazione hanno l'obbligo di costituire,per i contratti facenti parte del portafoglioitaliano, una riserva per i sinistri avvenuti

nell'esercizio ma non ancora denunciati altermine dell'esercizio stesso, secondo cri-teri fissati con decreto del Ministro dell'in-dustria, del commercio e dell'artigianato,su proposta dell 'ISVAP.

2 . Per le assicurazioni per la responsa-bilità civile derivante dalla circolazione deiveicoli continuano ad applicarsi le dispo-sizioni di cui all'articolo 70 del decreto delPresidente della Repubblica 24 novembre1970, n . 973, e successive modificazioni ».

A tale articolo risultano presentati ilseguente emendamento e articoli aggiun-tivi :

Sopprimerlo.

31 . 1 .Governo.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART . 31-bis.

L'articolo 30, comma 1 e 4, della legge10 giugno 1978, n . 295, e successive mo-dificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

1 . Le imprese hanno l 'obbligo di costi-tuire per i contratti facenti parte delportafoglio italiano la riserva dei premiper i rischi che sono in corso alla fine diogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'im-porto delle frazioni di premio di compe-tenza degli esercizi successivi e quellodelle annualità dei premi pagati anticipa-tamente per gli anni futuri . La riserva deveessere determinata sulla base dei premilordi, dedotte soltanto le spese di acquisi-zione e le imposte e tasse a carico degliassicurati; per i contratti di assicurazionedella responsabilità civile per i danni cau-sati dalla circolazione dei veicoli e deinatanti, ai fini del calcolo della riserva deipremi, è deducibile, tenuto conto dei premiincassati, il contributo di cui al primocomma dell'articolo 8 della legge 7 agosto

1982, n . 526, e successive modificazioni.

In caso di ammortamento delle provvi-gioni corrisposte per l'acquisizione dei con-

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Commissione VI

tratti di durata poliennale, è deducibilesoltanto la quota relativa all'esercizio.

4 . In tal caso la riserva premi non puòessere inferiore al 35 per cento dei' premilordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio.Tale aliquota è elevata alla misura minimadel 38 per cento per i rischi della respon-sabilità civile per i danni causati dallacircolazione dei veicoli a motore e deinatanti ed è ridotta alla misura minimadel 15 per cento per i rischi di brevedurata. Si considerano rischi di brevedurata le assicurazioni a singolo viaggio dicorpi di navi o di trasporti merci e leassicurazioni la cui durata non ecceda i seimesi.

31 . 01 .

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi,Auleta, Umidi Sala.

ART . 31-ter.

(Durata dell 'assicurazione).

La durata del contratto di assicurazionee le condizioni di risoluzione sono stabilitenel contratto stesso.

Se la durata supera il triennio, ciascunadelle due parti ha facoltà, nonostante pattocontrario, di recedere dal contratto altermine del triennio stesso e di ogni annosuccessivo inviando comunicazione in talsenso all'altra parte mediante lettera rac-comandata da spedirsi almeno sessantagiorni prima della scadenza del triennio edi ogni successiva annualità . Il diritto disciogliere il contratto alla scadenza deltriennio e di ogni successiva annualitàdeve essere espressamente richiamato inogni polizza.

Le previsione di cui al comma prece-dente potranno essere derogate solo se unadurata superiore all 'anno sia richiesta daesigenze tecniche intrinseche al rischioassicurato. Il Ministero dell ' industria, delcommercio e dell'artigianato, su propostadell'ISVAP, stabilirà con proprio decretoda pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica, i casi di deroga e la disciplinaad oggi applicabile .

Le norme del presente articolo non siapplicano alle assicurazioni sulla vita esulle malattie, alle assicurazioni credito ecauzioni ed alle assicurazioni sul trasporto.

Le disposizioni di cui sopra non siapplicano ai contratti stipulati prima del-l'entrata in vigore della presente legge, peri quali rimarrà valida, sino alla primascadenza contrattuale successiva a dettaentrata in vigore, la durata convenzional-mente stabilita dalle parti . Le eventualisuccessive proroghe saranno soggette alrecesso annuale nei termini indicati dallanuova formulazione dell'articolo 1899 delcodice civile di cui sopra.

31 . 02.Bruzzani, Bellocchio, Auleta,

Trabacchi, Umidi Sala, DiPietro, Serra Gianna, Ro-mani.

Dopo che il sotosegretario Paolo BAB-BINI ha ribadito l'impegno del Governo adaffrontare la materia recata dall'articoloaggiuntivo 31 . 01 in altra sede, il deputatoRiccardo BRUZZANI, ritira gli articoliaggiuntivi Bellocchio 31 . 01 e il suo 31 . 02alla luce dell'impegno confermato dal Go-verno.

Favorevoli relatore e Governo, la Com-

missione approva l 'emendamento 31 . 1 delGoverno e passa all 'articolo 32 che risultadel seguente tenore:

ART . 32.

(Norme regolamentari).

1 . Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con laprocedura di cui all'articolo 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro dell 'industria, delcommercio e dell 'artigianato sono emanatele disposizioni necessarie per adeguare lenorme regolamentari approvate con il de-creto del Presidente della Repubblica 24novembre 1970, n . 973, e con il decreto delPresidente della Republica 16 gennaio1981, n. 45.

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Commissione VI

La Commissione approva in linea diprincipio l 'articolo 32 al quale non sonostati presentati emendamenti e passa al-l'articolo 33 che risulta del seguente te-nore :

Art . 33.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale .

2. Le disposizioni di cui agli articoli1, 3 e 4 si applicano a decorrere dalterzo mese successivo a quello in corsoalla data di entrata in vigore della pre-sente legge; le disposizioni di cui all 'ar-ticolo 5 si applicano a decorrere daltrentesimo giorno successivo a quellodell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per laresponsabilità civile per i danni causatidalla circolazione dei veicoli a motore edei natanti in corso alle date di cui aicommi 1 e 2 sono adeguati di diritto alledisposizioni della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all 'articolo 8 siapplicano a decorrere dalla data che saràindicata dal Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato con propriodecreto.

5. Con decreto del Ministro dell'indu-stria, del commercio e dell 'artigianato sa-ranno fissati i tempi e le modalità per ilpassaggio delle consegne fra l'Istituto na-zionale delle assicurazioni ed il presidentedel comitato di gestione previsto dall'arti-colo 14 della legge 24 dicembre 1969,n . 990, come sostituito dall 'articolo 8 dellapresente legge, al fine di evitare soluzionidi continuità nell'operatività del conto con-sortile.

6. In sede di assunzione da parte del-l 'ISVAP del personale necessario al funzio-namento del conto consortile, hanno titolopreferenziale i dipendenti dell'Istituto na-zionale delle assicurazioni addetti al pre-detto conto che facciano istanza di assun-zione all ' ISVAP.

A tale articolo risulta riferito il se-guente emendamento:

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

33 . 1 .Governo.

Favorevole il relatore, la Commissioneapprova in linea di principio l'emenda-mento 33 . 1 del Governo nonché l'articolo33 nel testo modificato e passa all'articolo34 che risulta del seguente tenore:

ART . 34.

(Disposizioni transitorie).

1. La prima tariffa dei premi relativaall 'assicurazione per la responsabilità ci-vile per i danni derivanti dalla circolazionedei veicoli a motore e dei natanti formatain base all'articolo 11 della legge 24 di-cembre 1969, n. 990, come sostituito dal-l'articolo 7 della presente legge, dovràavere applicazione fino al 30 novembredell 'anno successivo a quello di decorrenzadella tariffa stessa ed essere determinata inrelazione a tale periodo di tempo.

2. Il comma 4 del predetto articolo 11della legge n . 990 del 1969 trova applica-zione a partire dalla seconda tariffa for-mata successivamente alla data di entratain vigore della presente legge.

A tale articolo risultano riferiti i se-guenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-bis.

1 . Qualora un veicolo soggetto all 'ob-bligo dell 'assicurazione di cui alla legge 24dicembre 1969,n . 990, e successive modifi-cazioni sia dotato di uno o più dei sistemidi sicurezza di seguito indicati, la compa-gnia presso la quale il veicolo è assicuratodeve concedere le seguenti riduzioni ditariffa:

a) riduzione del 14 per cento per lapresenza di un sistema antibloccaggiodelle ruote in frenata . controllato elettro-

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Commissione VI

nicamente mediante sensori di rilevamentoapplicati ad ogni ruota, traente e non, conrilevazione dell'accelerazione laterale;

b) riduzione del 12 per cento per iveicoli con trazione permanente su tutte leruote ed equipaggiati con dispositivo attoa ripartire automaticamente la coppia mo-trice fra gli assi traenti;

c) riduzione del 2 per cento per lapresenza sulle portiere del veicolo di se-gnalazioni luminose a luce propria . A por-tiera aperta tali segnalazioni devono esserevisibili dai veicoli che provengono dalmedesimo senso di marcia del veicolo chene è provvisto.

2 . Le riduzioni previste dal commaprecedente sono cumulabili qualora il vei-colo sia munito di più di un dispositivo fraquelli descritti.

34. 01 .

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-ter.

1 . Nei contratti di assicurazione controil furto e l ' incendio relativi agli autoveicolied agli autocarri l'adeguamento annualedel valore assicurato viene disposto dallecompagnie assicuratrici senza che necessitiuna richiesta in tal senso dell'assicurato.In caso di furto il risarcimento verràcomunque determinato sulla base del va-lore indicato sulla polizza.

34. 02.Leoni.

Dopo l 'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-quater.

1 . L'articolo 1899 del codice civile èsostituito dal seguente:

« 1 . L'assicurazione ha effetto dalle ore24 del giorno della conclusione del con-

tratto alle ore ventiquattro dell'ultimogiorno della durata stabilita nel contrattostesso. Se la durata supera i tre anni, leparti, nonostante patto contrario, hannofacoltà di recedere dal contratto allo sca-dere del primo triennio e di ogni annosuccessivo, con preavviso di almeno duemesi dato mediante lettera raccomandata.La facoltà di recesso prevista dal presentearticolo deve essere indicata sulla copiadel contratto che deve essere rilasciata alcliente.

2. Il contratto può essere tacitamenteprorogato una o più volte, ma ciascunaproroga tacita non può avere una duratasuperiore ad anni uno.

3. Le norme del presente articolo siapplicano anche ai contratti di assicura-zione in corso, a partire da un annodall 'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolonon si applicano alle assicurazioni sulla

vita ».

34 . 03 .Leoni.

Dopo l 'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-quinquies.

1. Qualora intenda disporre dei trasfe-rimenti totali o parziali di portafoglio daun'agenzia ad un'altra, l'impresa di assi-curazione deve comunicare la propria de-cisione all'assicurato titolare di polizzeinteressate al trasferimento almeno 90giorni prima della scadenza annuale . In talcaso l'assicurato può recedere dal con-tratto dandone comunicazione alla compa-gnia almeno 60 giorni dalla scadenza an-nuale.

2. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche ai contratti con duratapluriennale. Non è attribuita facoltà direcesso all'assicurato, qualora la conclu-sione del contratto di assicurazione noncomporti la comunicazione di notizie per-sonali e riservate e l'agenzia presso laquale la polizza è traferita sia posta aduna distanza inferiore o uguale a 10 chi-

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lometri dall'agenzia presso la quale ilcontratto fu concluso.

34. 04.Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-sexis.

1. Il secondo comma dell 'articolo 798del regio decreto 30 marzo 1942, n . 327, èmodificato come segue:

« Gli estremi dell 'assicurazione devonorisultare dalla nota indicata dall'articolo1010 che fornisce prova dell 'adempimentodell'obbligo assicurativo ».

2. Il secondo comma dell 'articolo 1010del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, èsostituito dal seguente:

« In caso di divergenza, le enunciazionidella nota prevalgono su quelle contenutenel contratto di assicurazione, per quantoriguarda la durata e l'estensione territo-riale dell 'assicurazione ».

34 . 05.

Leoni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART . 34-quater.

1. Le imprese sono tenute ad eviden-ziare nel documento di polizza relativoalla responsabilità civile dei veicoli a mo-tore e dei natanti la facoltà dell'assicuratodi richiedere in sede di rinnovo annualedel contratto la riduzione del valore assi-curato .

2. Le imprese sono altresì tenute adapporre, nell 'avviso di scadenza annualedel premio, il valore assicurato per ilveicolo ed evidenziare la possibilità perl 'interessato di ridurlo in sede di rinnovodella polizza in relazione al dégrado delveicolo stesso, precisando che in merito

l'assicurato può far conoscere la propriadecisione di persona o per iscritto .

3. L'inosservanza, da parte dell'assicu-ratore, delle disposizioni di cui ai commi 1

e 2, comporta l ' irrogazione di una sanzionepecuniaria nella misura di lire cinquecen-tomila per ogni violazione accertata.

34. 06.Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi,

Auleta, Umidi Sala.

Dopo l ' articolo 34 aggiungere il seguente:

(Agevolazioni tributarie a favore di impresedi assicurazione per combattere il fenomeno

della criminalità).

All'articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n . 633, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, dopo il numero 2 è aggiunto il

seguente:

« 2-bis . Le prestazioni di servizi resead imprese di assicurazione da consorzi osocietà consortili, ubicati nel territoriodelle province investite dal fenomeno dellacriminalità, determinate con decreto delMinistro dell'industria, del commercio edell 'artigianato di concerto con quello del-

l'interno, e costituiti da imprese di assicu-razione per l'esercizio delle attività ine-renti la gestione e la liquidazione dei

sinistri ».

34. 07 .Governo.

Assenti i presentatori per cui si intendeche abbiano rinunciato agli articoli ag-

giuntivi Leoni 34. 01, 34 . 02, 34 . 03,34. 04 e 34 . 05, favorevoli il relatore e ilGoverno la Commissione approva in lineadi principio l 'articolo aggiuntivo Belloc-

chio 34 . 06.

Il deputato Riccardo BRUZZANI, conriferimento all 'articolo aggiuntivo 34. 07,pur condividendo l'obiettivo della lottaalla criminalità, sottolinea la necessità dievitare che la Commissione bilancio nel-

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Commissione VI

l 'espressione del prescritto parere sollevi laquestione della copertura del relativoonere pregiudicando così la possibilità diapprovare tempestivamente il provvedi-mento.

Il relatore Giacomo ROSINI rileva chel 'articolo aggiuntivo 34 . 07 non pone unproblema di copertura finanziaria inquanto in mancanza della norma previstanon verrebbero costituiti i consorzi o lesocietà consortili.

La Commissione approva in linea diprincipio l 'articolo 34 . 07 del Governo.

Il presidente Mario D 'ACQUISTO av-verte che risulta presentato il seguenteemendamento riferito al titolo della pro-posta di legge n . 5272:

Al titolo, dopo le parole : dei veicoli amotore aggiungere le seguenti : e dei natanti.

Tit. 1 .

Governo.

La Commissione approva l 'emenda-mento Tit . 1.

Il deputato Riccardo BRUZZANI rilevache il gruppo comunista-PDS ha fornito uncontributo serio e costruttivo per giungerefinalmente alla riforma della RC auto cheha impegnato il Parlamento per due anni.Il testo approvato in linea di princìpiodetta regole del gioco in una prospettivaeuropea del settore assicurativo, affer-mando, all'articolo 7, il valore del mercato.Si è inoltre data certezza e uniformità alprincipio del risarcimento dei danni allapersona e determinate le condizioni perprocedere a liquidazioni eque e rapide deidanni materiali . Si sono così poste lepremesse per uscire da una crisi che mi-naccia il sistema assicurativo italiano;l 'auspicio del gruppo comunista-PDS èpertanto nel senso di acquisire entro iprossimi giorni il parere delle Commissionicompetenti in sede consultiva affinché ilSenato possa approvare il provvedimentodefinitivamente .

Tuttavia, in considerazione dell'attualeincertezza riguardo alla scadenza dellalegislatura, il gruppo comunista-PDS ri-tiene che, qualora il provvedimento do-vesse essere approvato soltanto dalla Ca-mera, il Governo sarebbe nelle condizionidi trasfonderne il testo in un decreto-leggein modo da dare rapida attuazione allenorme in esso recate.

Il presidente Mario D'ACQUISTO av-verte quindi che il testo votato in linea diprincipio sarà trasmesso alle Commissionicompetenti in sede consultiva al fine diacquisirne i pareri.

Comunicazioni del presidente sul calenda-rio dei lavori della Commissione per il

periodo dal 9 al 16 gennaio 1992.

Il presidente Mario D 'ACQUISTO av-verte che l'ufficio di presidenza della Com-missione, integrato dai rappresentanti deigruppi, ha deliberato all'unanimità il se-guente calendario dei lavori per il periododal 9 al 16 gennaio 1992:

Giovedì 9 gennaio.

Ore 8,30 - Sede referente : 6257 (d.1.417/91 - IVA e disposizioni tributarie);3415 e abbinate (banche popolari).

Martedì 13 gennaio.

Ore 16 - Sede legislativa : 114-B (dema-nio Belluno); 3323-B e abbinate (peritiassicurativi) (ove tempestivamente asse-gnate);

Sede referente : 2929 e abbinate (uffi-ciali giudiziari).

Mercoledì 14 gennaio.

Ore 16 - Parere al Governo sulle nominedel professor Zandano a presidente dell'I-stituto bancario San Paolo e del professor

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Commissione VI

Pedone a presidente del Consorzio creditoopere pubbliche;

Al termine ufficio di presidenza.

Non appena assegnata in sede legisla-tiva verrà posta all'ordine del giorno anchela proposta di legge n . 2889 in materia diOPA .

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente Mario D 'ACQUISTO comu-nica che l'Istituto nazionale delle assicu-

razioni, con lettera in data 29 novembre1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1,quinto comma, della legge 26 febbraio1977, n . 39, la relazione sulla gestione delconto consortile per l 'anno 1990 (doc. XLII,n. 5); comunica altresì che il ministro dellefinanze, con lettera ìn data 6 dicembre1991, ha trasmesso copia di elaborati con-cernenti i risultati complessivi del gettitotributario di competenza (accertamentiprovvisori), relativi al mese di ottobre edal periodo gennaio-ottobre 1991.

La seduta termina alle 16,35 .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione VII

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 16. —Presidenza del Presidente Costante PORTA-TADINO. — Intervengono i Sottosegretari diStato per i beni culturali e ambientali LuigiCovatta e Gianfranco Astori e il ministrodell'università e della ricerca scientifica etecnologica Antonio Ruberti.

Proposta di legge:

FOSCHI ed altri : Concessione di un contributo

straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nelmondo » (Approvata dalla VII Commissione della

Camera dei deputati e modificata dalla VII Commis-sione del Senato della Repubblica) (140-B).(Parere della I e della V Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Francesco CASATI (gruppoDC), dopo aver illustrato brevemente lemodifiche introdotte dall'altro ramo delParlamento che appaiono nel complessoaccettabili, auspica una rapida approva-zione definitiva del provvedimento .

Il Sottosegretario di Stato per i beniculturali e ambientali Gianfranco ASTORIconcorda con il relatore.

Nessuno chiedendo di parlare e avendorelatore e Governo rinunciato alla replica, ilPresidente Costante PORTATADINO rinviaad altra seduta il seguito dell'esame inattesa dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Proposta di legge:

MATULLI ed altri : Istituzione della scuola di re-

stauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze

(Approvata dalla VII Commissione della Camera deideputati e modificata dalla VII Commissione del

Senato della Repubblica) (3672-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Domenico AMALFITANO(gruppo DC) dà conto delle modifiche ap-portate dal Senato che integrano in modoopportuno il testo già approvato dallaCommissione . Sottolinea in particolarel'innovazione rappresentata dal nuovo te-sto dell'articolo 6 che estende le disposi-zioni del provvedimento in esame anchealla Scuola di insegnamento del restauro

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Commissione VII

dell'Istituto centrale per il restauro ; taleintegrazione è giustificata senza dubbiodall'urgenza di provvedere su tale materiain considerazione anche della difficoltà, inquesto scorcio finale della legislatura, diapprovare un provvedimento autonomo.

Raccomanda, infine, una rapida appro-vazione della proposta di legge.

Il sottosegretario di Stato per i beniculturali e ambientali Luigi COVATTA siassocia alle osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di parlare il Presi-dente Costante PORTATADINO, in attesadell'acquisizione dei prescritti pareri, rin-via quindi ad altra seduta il seguito del-l'esame.

Proposte di legge:

BAGHINO ed altri : Annessione alla Scuola superiore

di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna

di Pisa della fondazione « Giovanni Spitali » (1910).

(Parere della I e della V Commissione).

Senatori BAUSI ed altri : Modificazioni dell'articolo

7 della legge 14 febbraio 1987, n . 41, sulla istituzione

della Scuola superiore di studi universitari e di

perfezionamento S . Anna di Pisa, al fine di annet-

tervi la Fondazione « Giovanni Spitali » (Approvata

dalla VII Commissione permanente del Senato della

Repubblica) (4891).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito della discussione ed approva-zione).

Il Presidente Costante PORTATADINOricorda che nella seduta del 9 maggio 1991la Commissione ha iniziato l'esame deiprovvedimenti ed ha deliberato di adottarecome testo base la proposta di leggen . 4891 già approvata dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presi-dente Costante PORTATADINO avverte cheda parte delle Commissioni I e V sono statiespressi i seguenti pareri:

La I Commissione ha adottato, in data5 novembre 1991, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito, in sedeinterpretativa, a precisare che i compiti ele funzioni di cui al comma 2 dell'articolo1 attengono a quelli conseguenti alla an-nessione alla Scuola superiore di studiuniversitari e di perfezionamento di San-t'Anna di Pisa della Fondazione GiovanniSpitali, e non a quelli originari previsti

dallo statuto della Fondazione stessa.

La V Commissione ha adottato in data15 maggio 1991, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE sulla propostadi legge n . 4891;

PARERE FAVOREVOLE, entro glistessi limiti, sulla proposta di leggen . 1910.

La V Commissione, in data 18 novem-bre 1991, confermando il parere favorevoledel 15 maggio 1991, ha espresso nulla ostaall'ulteriore corso del provvedimento.

Non essendo stati presentati emenda-menti all'articolo unico di cui consta laproposta di legge, la Commissione, a ter-mini di Regolamento, procede diretta-mente alla votazione nominale finale delprovvedimento che risulta approvato.

Disegno di legge:

Statizzazione degli educandati femminili riuniti di

Napoli (Approvato dalla VII Commissione della Ca-

mera dei deputati e modificato dalla VII Commis-

sione del Senato della Repubblica) (3586-B).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Carmine MENSORIO (grup-po DC) illustra brevemente le modificheapportate dal Senato che migliorano inalcuni punti il testo approvato dalla Ca-mera; in considerazione dell'estrema ur-genza del provvedimento raccomanda unasua rapida approvazione definitiva.

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Commissione VII

Il deputato Luciano GUERZONI (grup-po sinistra indipendente) chiede prelimi-narmente alcuni chiarimenti sulla normadi copertura finanziaria.

Il Presidente Costante PORTATADINOritiene che i chiarimenti richiesti dal de-putato Guerzoni potranno avere sicura-mente una risposta adeguata in sede diparere della Commissione bilancio sulprovvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di parlare, ilPresidente Costante PORTATADINO in at-tesa dell'acquisizione dei prescritti pareri,rinvia quindi ad altra seduta il seguitodell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Silvana FACHIN SCHIAVI(gruppo comunista-PDS) sottolinea l 'esi-genza che in questa fase finale di legisla-tura i lavori della Commissione siano im-prontati ad una logica di programmazioneche renda possibile l'approvazione di im-portanti provvedimenti all'esame dellaCommissione quali ad esempio il disegno

di legge sugli interventi organici per i beniculturali e le proposte di legge relative allamodifica della legge n . 123.

Il deputato Luigia CORDATI ROSAIA(gruppo comunista-PDS) chiede la calen-darizzazione, a termini di Regolamento,delle interrogazioni nn . 3238, 3374 e 3473concernenti rispettivamente gli interventicontro la droga nella scuola, il baccellie-rato internazionale e le sperimentazioni

scolastiche.

Il Presidente Costante PORTATADINO,nel prendere atto di quanto segnalato daldeputato CORDATI ROSAIA, ritiene, conriferimento alle osservazioni svolte daldeputato FACHIN SCHIAVI, che l 'Ufficiodi Presidenza già previsto per domanipotrà affrontare in modo adeguato il pro-blema di varare un calendario efficace perle prossime settimane, osservando inoltreche il laborioso esame della legge finan-ziaria 1992 ha rappresentato negli ultimimesi una difficoltà oggettiva per uno svol-gimento ordinato dei lavori di Commis-sione.

La seduta termina alle 16,50 .

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PAGINA BIANCA

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Commissione VIII

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 16,20. —Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.— Invervengono il ministro per le areeurbane Carmelo Conte ed il sottosegretario diStato per i lavori pubblici Saverio D 'Amelio.

Proposta di legge:

Senatori FABBRI ed altri ; AllARÀ edtrdltri ; . PE-

TRARA ed altri ; BOATO ed altri : Disposizioni in

ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo

unico delle leggi per gli interventi nei territori della

Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli

eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981

e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo

30 marzo 1990, n . 76 (Approvata in un testo unifi-

cato dal Senato) (6199).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della X

Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione avvia la discussionedel progetto di legge.

Il relatore Giuseppe ZAMBERLETTI(gruppo DC) rileva che il provvedimento

all'esame prevede integrazioni e modifichedel testo unico delle leggi per gli interventi

nei territori della Campania, Basilicata,

Puglia e Calabria colpiti dagli eventi si-smici del novembre 1980, febbraio 1981 e

marzo 1982, dando netta priorità agli in-

terventi per l 'edilizia privata e per la

ricostruzione dei centri storici . L'articolo1, al comma 1, stabilisce che l'importo dispesa autorizzto, ammontante a 4 .300 mi-liardi, sarà ripartito con delibera del CIPEtra le Amministrazioni dello Stato e gliEnti locali . Il comma 2 dello stesso arti-colo dispone che al reperimento delle ri-sorse si provveda mediante apposita ope-razione di mutuo. Osserva inoltre chel'articolo 2 prevede che il Presidente delConsiglio dei Ministri al fine di accertarel'entità delle risorse necessarie per comple-tare l'opera di ricostruzione abitativa neisettori privati e pubblici colpiti dai citatieventi sismici si avvalga di un comitatoformato da esperti, altamente qualificati,al quale è affidato il compito di effettuareuna ricognizione dello stato della ricostru-zione, avvalendosi delle risultanze istrut-

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Commissione VIII

torie acquisite dalla Commissione parla-mentare di inchiesta.

L 'articolo 3, recependo le indicazionipropositive formulate dalla Commissioneparlamentare di inchiesta, subordina l'ac-cesso ai contributi statali alla verifica, adopera del Sindaco, della dichiarazione dicausalità del danno da terremoto.

Osserva che il provvedimento è volto aconsentire una graduazione negli inter-venti per il completamento della ricostru-zione ed il necessario decollo economicodella intera area.

Sottolinea che il provvedimento, purcon alcune carenze, assolve comunque aldebito contratto dal Parlamento nei con-fronti delle popolazioni che attendono datempo la ripresa della ricostruzione. Sidichiara infine convinto del fatto che iproblemi della ricostruzione industriale edegli interventi nell'area di Napoli possanoessere affrontati in via amministrativa se-condo la normativa vigente.

Auspica infine che il provvedimentopossa essere approvato dalla Commissionecosì come licenziato dal Senato.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichia-rato aperta la discussione sulle linee gene-rali, il deputato Giuseppe BRESCIA (grup-po comunista-PDS), nel dichiararsi sostan-zialmente d'accordo con le considerazionisvolte dal relatore, ricorda che il suogruppo già al Senato aveva manifestato lanecessità di una rivisitazione della politicacomplessiva degli interventi straordinarinel Mezzogiorno in modo da collocare iproblemi della ricostruzione in un otticapiù generale volta al rilancio socio-econo-mico delle aree interessate . Insiste quindisulla centralità del problema della rico-struzione abitativa sottolineando la pecu-liare situazione della Basilicata, ancora direcente colpita da eventi sismici.

Sottolinea inoltre che il suo gruppo, purconsiderando il testo del Senato sicura-mente perfettibile, è favorevole ad appro-varlo senza modifiche per non mettere inpericolo l'approvazione finale del provve-dimento in questo scorcio di legislatura.

Il deputato Anna DONATI (gruppo ver-de), pur dichiarando di considerare il prov-

vedimento complessivamente condivisibile,sottolinea che il suo gruppo si riserva dipresentare emendamenti nel corso dell'iter.

Il deputato Alessandro TESSARI (grup-

po federalista-europeo) sottolinea di noncondividere minimanente il tenore delprovvedimento, che, se approvato, costitui-rebbe una vera e propria legge di rapinasicuramente utile per i gruppi che lavoteranno nell'imminenza della una sca-

denza elettorale . Non si tratta, a suoavviso, di una risposta adeguata ai danniprovocati in Irpinia dal sisma del 1980.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO (grup-po PSI), pur manifestando apprezzamentoper il lavoro svolto dal Senato nella ela-borazione di un provvedimento volto adare una risposta adeguata ai più urgentiproblemi delle popolazioni terremotate,sottolinea che, a suo avviso, si rendono piùche mai oggi necessari un ripensamento eduna ridefinizione dell'intera legislazione

concernente le calamità naturali . Soltantoponendo mano ad una opera di tal generesi potranno arginare i pericolosi meccani-smi che hanno consentito le degenerazioninell'opera di ricostruzione messe in chiaraluce dalla Commisione parlamentare di

inchiesta. Sottolinea che il provvedimentopresenta delle incertezze sotto i profilidella programmazione, dei controlli e dellesanzioni ; pur tuttavia è favorevole alla sua

approvazione senza modifiche per nonmetterne in pericolo l'approvazione finale.

Il deputato Renzo LUSETTI (gruppoDC) si dichiara in pieno accordo con leconsiderazioni svolte dal relatore in ordinealla necessità di favorire l'approvazione diun provvedimento che consenta di comple-

tare l 'opera di ricostruzione nel quadro dalcomplessivo rilancio economico dell'area.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la di-scussione sulle linee generali.

Il relatore Giuseppe ZAMBERLETTI(gruppo DC), replicando, si sofferma sulproblema della concessione di mutui age-volati per la realizzazione di interventi diantisismica.

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Commissione VIII

Il sottosegretario di Stato per i lavoripubblici Saverio D'AMELIO, dopo averassicurato l'impegno del Governo nellostudio e nell'assunzione di idonei provve-dimenti per far fronte ai danni cagionatidai più recenti eventi sismici in Italia,esprime soddisfazione per l'orientamento,sostanzialmente favorevole al testo del Se-nato, emerso nel corso della discussione.

Il ministro per le aree urbane CarmeloCONTE, ricorda che dalle conclusioni dellaCommissione parlamentare di inchiesta,era emersa, pur nel complesso dell ' intri-cata ed inquietante vicenda, la necessitàinequivocabile di por mano al completa-mento dell'opera di ricostruzione . In que-sto contesto il provvedimento del Senato,mira a coniugare l'opera di ricostruzionecon il rilancio e lo sviluppo socio-econo-mico. Quanto al problema della ricostru-zione industriale e degli interventi nell'a-rea di Napoli, ritiene che esso possa essererisolto in via amministrativa, secondo lalegislazione attuale.

Il Presidente Giuseppe BOTTA comu-nica che è oggi pervenuto un nulla osta daparte della Commissione affari costituzio-nali e che con ogni probabilità domattinasarà espresso il parere dalla Commissionebilancio. Propone quindi di fissare per leore 10 di domani il termine per la presen-tazione di emendamenti e di convocare laCommissione alle ore 13.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è infinerinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giuseppe BOTTA proponeuna breve sospensione della riunione insede legislativa per favorire i chiarimentitra i gruppi, ancora in corso, sul provve-dimento concernente il regime dei suoli ele espropriazioni per pubblica utilità . Inattesa della ripresa, invertendo l'ordine deilavori, si potrebbe proseguire l'esame in

sede referente del progetto di legge inmateria di opere pubbliche anch'esso pro-veniente dal Senato, per il quale auspicaun rapido iter legislativo.

Il deputato Giuseppe CERUTTI (gruppo

PSI) si dichiara d'accordo con la propostadel Presidente.

Il deputato Anna DONATI (gruppoVerde) dichiara di essere in disaccordo conil Presidente in quanto, in assenza delrelatore sul provvedimento riguardante leopere pubbliche, impegnato peraltro negli

incontri informali in corso per il provve-dimento sul regime dei suoli, l'avvio del-l 'esame sulle linee generali risulterebbeinfruttuoso. A suo avviso sarebbe preferi-bile che i suddetti incontri avvenissero inCommissione o che in caso contrario se neattendesse la conclusione, per poi prose-guire la seduta.

I deputati Alessandro TESSARI (gruppofederalista europeo) e Giovanni RUSSOSPENA (gruppo DP-Comunisti) si asso-ciano alle cousiderazioni della collega Do-nati.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, in con-siderazione delle esigenze prospettate deigruppi minori non insiste sulla sua propo-

sta .

La seduta sospesa alle 18,30, è ripresaalle 19.

Proposta di legge:

Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri;

MALAGODI ed altri ; MANCINI ed altri; BOATO:

Nonne in materia di regime giuridico dei suoli e di

espropriazione per pubblica utilità (Approvato in un

testo unificato dalla XIII Commissione del Senato)

(5036).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII

Commissione).

(Seguito dell'esame e rimessione all'As-semblea).

La Commissione prosegue la discus-sione del provvedimento .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione VIII

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI(gruppo comunista-PDS) annuncia un 'ini-ziativa di alcuni deputati del suo gruppo e

di altri gruppi parlamentari volta allarimessione del provvedimento in Assem-blea. L'interruzione di un lungo ed appas-sionato lavoro in sede legislativa si im-pone, sia pure con rammarico, dal mo-mento che, nonostante gli sforzi profusi dapiù parti, restano alcuni elementi di pro-fonda insoddisfazione da parte del gruppocomunista-PDS per il testo fin qui elabo-rato.

Premesso che il provvedimento, peral-tro per alcuni aspetti migliorato alla Ca-mera, risente di una impostazione forte-mente datata e non contribuisce a risolverei problemi di gestione del territorio mal-grado le ambizioni denunciate dal titolo,rileva come su alcune questioni centralinon si siano raggiunte soluzioni soddisfa-centi.

Si sofferma in primo luogo sull 'articolo5, comma 4, del testo votato in sedelegislativa, laddove il tetto del 10 per centoalla contribuzione di chi ottiene la conces-sione edilizia è risultante sia del contri-buto sulla maggiore utilizzazione edifica-toria che del contributo per le spese diurbanizzazione . In tal modo, infatti, lacontribuzione complessiva così determi-nata risulta essere, in alcuni importanticomuni, inferiore a quanto attualmentepagato. Restano così troppo contenuti gliintroiti dei comuni finalizzati alla acqui-sizione di aree.

Altra soluzione insoddisfacente è quellacontenuta all'articolo 5, comma 8, del testovotato in sede legislativa . Il suo grupporitiene giusto che venga incentivato ilrecupero dell'esistente risparmiando dallacementificazione ulteriori aree esterne ed èquindi favorevole ad alcune delle agevola-zioni ed esenzioni previste a tal fine.Sottolinea però che su alcuni di questiinterventi, in particolare nei centri storicipiù pregiati, si concentrano le grandi ope-razioni immobiliari ad alta redditività.Appare quindi del tutto incongruo chevengano premiati oltre misura tali inter-venti senza che il comune e la collettivitàtraggano qualche cespite ai fini di un

miglioramento degli standards e quindidella qualità della vita.

In particolare ritiene non giustificata lacompleta gratuità per la ristrutturazioneurbanistica a parità di superficie calpesta-bile. Con tale soluzione normativa si dàinfatti un colpo molto forte ai bilanci deicomuni i quali vengono di fatto disincen-tivati ad attivarsi per il recupero delpatrimonio esistente.

Si sofferma infine su alcuni altri puntidi minore rilievo che pure meritano unapiù approfondita trattazione.

Il deputato Anna DONATI (gruppo Ver-de), nel sottolineare che anche deputati delgruppo Verde si sono associati all ' inizia-tiva volta a rimettere all'Assemblea ilprovvedimento in discussione, dichiara dicondividere pienamente le argomentazionidella collega Bonfatti, pur dando atto alrelatore di aver svolto un intelligente eprezioso lavoro volto a migliorare e sem-plificare il testo approvato dal Senato.

Si sofferma in particolare, da parte sua,sui pericoli e sulle ambiguità emergentidall'articolo 20, in relazione alla dichiara-zione di pubblica utilità, urgenza ed indif-feribilità delle opere comprese nei pianiannuali di attuazione del programmatriennale di sviluppo del Mezzogiorno ap-provati dal CIPE.

Il deputato Antonio CEDERNA (gruppoSinistra indipendente) dichiara di aversottoscritto la richiesta di rimessione inAssemblea di un provvedimento che ritieneinaccettabile perché inaccettabile è il pre-supposto, tradotto in indici convenzionalidi edificabilità, che vi sia sui suoli undiritto connaturato ad edificare . Ritieneche l'unica strada da seguire sia quella direcente praticata dalla legge per RomaCapitale attraverso l 'acquisizione preven-tiva delle aree con determinazione dell ' in-dennità ai sensi della legge per Napoli.

Il deputato Giuseppe CERUTTI (gruppoPSI) esprime la sua profonda delusione perquesto inaspettato epilogo . Aveva infatticreduto fino in fondo che la collaborazioneed il contributo di tutti i gruppi impegnati

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Commissione VIII

nel lavoro in sede legislativa fossero pro-positivamente finalizzati all'effettiva con-clusione dell'iter. Deve invece prendereatto che la Commissione ha perso, forseirrimediabilmente, pii( di un anno di la-voro. Si rammarica quindi che la maggio-ranza non sia riuscita a dare al paesel'attesa legge idonea ad evitare il sistema-tico ricorso ad una legge del 1865.

Lasciando ad ogni gruppo la responsa-bilità delle sue azioni, non può non sotto-lineare però che il gruppo comunista-PDSsi era astenuto sul testo del Senato edaveva espresso puntuali consensi su moltiarticoli del nuovo testo considerato deci-samente migliorativo di quello approvatodall'altro ramo del Parlamento . Dall'inter-vento della collega Bonfatti emerge orainvece un giudizio sostanzialmente nega-tivo che pare essere il portato di ingerenzeesterne al Parlamento.

Deve invece ribadire che i migliora-menti rispetto al testo del Senato sonoeffettivamente notevoli, in particolare infatto di maggiore autonomia degli entilocali e di semplificazione delle procedure.

Resta poi del tutto incomprensibile ilritiro della sede legislativa da parte delgruppo comunista-PDS rispetto ad un testoche ha aumentato gli introiti per le am-ministrazioni comunali e diminuito i rela-tivi esborsi : l'iniziativa promossa dai de-putati del gruppo comunista-PDS aggravail dissesto della finanza locale.

Contesta inoltre la valutazione negativadi alcune norme sul recupero dell'esi-stente; sono state infatti accuratamenteevitate tutte le operazioni speculative edogni variazione volumetrica o di destina-zione d 'uso è soggetta a pagamento . Affos-sando questo provvedimento viene abban-donata la strada maestra dei programmiintegrati e si dà incentivo alla ricerca dinuove aree.

Conclude assicurando il massimo impe-gno del gruppo socialista per trovare, siapure nello scorcio di legislatura, gli spaziper poter approvare il provvedimento inAula.

Il relatore Guido D'ANGELO (gruppoDC) rileva che l ' intervento della collega

Bonfatti potrebbe giustificare tutt'al piùl'espressione di un voto contrario sul com-plesso del progetto di legge: ha infattiespresso prevalentemente perplessità su al-cuni problemi marginali in contrasto con ilnotevole consenso precedentemente dichia-rato dal suo gruppo su alcuni fra i piùimportanti articoli del progetto di legge.Anche egli ha alcune perplessità su alcuniaspetti del testo non completamente con-vincenti, ma è espressione della logicaparlamentare il rinunciare ad alcune par-ticolari convinzioni in vista del globaleperseguimento di un importante interessepubblico.

Deve perciò denunciare che la vanifica-zione di un lungo sforzo comune volto insostanza ad aumentare i contributi per icomuni ed a diminuire l'esborso di denaropubblico si configura come un caso dischizofrenia politica.

Ritiene che il gruppo comunista-PDS sisia assunta una gravissima responsabilitàpolitica assestando un grave colpo ai bi-lanci dei comuni.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA(gruppo DP-comunisti) dichiara di noncomprendere l'accusa di schizofrenia poli-tica rivolta dal relatore . Ritiene infatti cheil procedimento in sede legislativa siaimproprio per un provvedimento comequesto dli grandissima rilevanza per lagestione della cosa pubblica e degli entilocali.

Certamente andava riempito il vuotocreato dalla giurisprudenza della CorteCostituzionale . Ma ci si è mossi finora conlogiche antiche ed incompatibili con lestesse opzioni degli Stati più moderni dellaComunità Europea. Non vi è stato unintervento esterno al Parlamento ma l'in-tervento della migliore cultura giuridica,urbanistica ed ambientalistica a contestarela presenza in capo alle aree di un dirittoessenziale all'edificazione : attraverso il te-sto fin qui votato si espropria a caroprezzo un diritto che non esiste.

Il ritiro della sede legislativa sottolineapertanto un dissenso su aspetti di fondo enon ha certamente carattere ostruzioni-stico .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione VIII

Il ministro dei lavori Pubblici GiovanniPRANDINI esprime il suo rammarico perl'interruzione di un proficuo lavoro parla-mentare che il Governo ha seguito fin quicon la massima disponibilità.

Esprime peraltro la voltontà di nonlasciare nulla di intentato per riavviaretempestivamente l'iter del provvedimento;auspica quindi che il Presidente Botta sifaccia promotore di un'ulteriore ricerca dimargini di consenso.

Non condivide il pessimismo del rela-tore, cui esprime il massino questa legi-slatura e assicura la piena disponibilità delGoverno per la ricomposizione di un am-pio consenso in tempi brevi.

Il Presidente Giuseppe BOTTA esprimeil suo profondo rammarico per la battutad'arresto che deve registrare il provvedi-mento dopo un faticoso ma proficuo lavorodi oltre un anno pilotato dal relatore conmara intelligenza.

Deve confessare che più di una volta, aseguito di assicurazioni a vari livelli da

parte del gruppo comunista-PDS, si erailluso di una prossima approvazione delprovvedimento. Deve prendere atto, comeil relatore, che evidentemente si vuoleaffossare la legge: se infatti la rimessionein Aula fosse avvenuta, come ora apparelogico, al momento della discussione degli

articoli chiamati in causa dai firmataridella proposta di rimessione, il provvedi-mento avrebbe già avuto l'approvazionedell'Aula.

Raccoglie comunque l 'appello del Mini-stro per esperire ogni tentativo di unaccordo in extremis; occorre infatti guar-dare al Paese che attende da tempo unasoluzione ragionevole al problema degliespropri e della finanza dei comuni.

Ritiene comunque privo di senso ilcomportamento del gruppo comunista-PDSche, mentre si astiene al Senato, esclude diconcludere l'iter in sede legislativa su untesto nettamente migliorato rispetto aquello dell'altro ramo del Parlamento.

Avverte quindi la Commissione chel'annunciata richiesta di rimessione all'As-semblea ai sensi dell 'articolo 92, comma 4,del Regolamento, è stata testè formalizzatacon il prescritto numero di firme.

Nell'auspicare che la ripresa dell 'esamein sede referente possa contribuire allacomposizione degli elementi di dissensopropone di fissare la ripresa dei lavori perdomani giovedì 9 gennaio alle ore 10.30subordinatamente all'effettiva riassegna-zione del provvedimento in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 20,10.

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XI

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 14,30. —Presidenza del Presidente Vincenzo MAN-CINI. — Interviene il sottosegretario di Statoal lavoro e alla previdenza sociale UgoGrippo.

Proposta di legge:

Senatori MARNIGA ed altri : Provvedimenti per ivolontari del Corpo nazionale del soccorso alpino espeleologico e per l ' agevolazione delle relative ope-

razioni di soccorso (Approvata dal Senato dellaRepubblica) (5811).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della IX

Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasfe-rimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l 'esame dellaproposta di legge sospeso nella seduta del19 novembre 1991.

Il relatore Gianni RIVERA (gruppo DC),dando atto del proficuo lavoro svolto dalComitato ristretto, evidenzia che nel me-desimo si è convenuto sull'opportunità di

prevedere un parametro al quale si possafar riferimento per la determinazione del-l'indennità da corrispondere ai lavoratoriautonomi per il mancato guadagno neigiorni in cui svolgono attività di soccorsoalpino. Pertanto, propone il seguenteemendamento :

ART . 2.

Al comma 1, alla lettera d), in fine,aggiungere le seguenti parole: , da determi-narsi in misura pari alla media delleretribuzioni spettanti ai lavoratori dipen-denti del settore industria .

Il Relatore.

Evidenzia infine che sarebbe opportunoattivare le procedure per il trasferimentoin sede legislativa.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppomisto), dando atto del fattivo confrontosvoltosi in Comitato ristretto, ed eviden-ziata la positività del provvedimento, di-chiara di concordare con il relatore sul-l'opportunità di avviare le procedure per iltrasferimento in sede legislativa .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XI

Il deputato Teresa MIGLIASSO (gruppocomunista-PDS) si dichiara d'accordo sull'attivazione delle procedure per il trasfe-rimento in sede legislativa, in quanto sod-disfatta dell'accordo raggiunto nell'ambitodel Comitato ristretto sul problema delparametro al quale agganciare l'indennitàdei lavoratori autonomi.

Il deputato Luciano AllOLINI (gruppoDC), evidenziata l ' importanza del provvedi-mento che mira a dare un maggiore ricono-scimento al lavoro svolto dai volontari delCAI, dichiara, a nome del gruppo dellademocrazia cristiana, il consenso alla ri-

chiesta di trasferimento in sede legislativa.

La Commissione approva quindi l 'e-mendamento proposto dal relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si ri-serva di trasmettere alla Presidenza dellaCamera la richiesta dì trasferimento insede legislativa della proposta n . 5811,come modificata dall'emendamento testéapprovato, una volta verificatesi tutte lecondizioni di cui all'articolo 92, comma 6,del Regolamento.

Proposta di legge:SARETTA ed altri : Norme per l 'attuazione dell 'ar-

ticolo 116 del decreto del Presidente della Repub-

blica 20 maggio 1987, n . 270, in materia di inqua-

dramento nei ruoli nominativi regionali del perso-

nale del Servizio sanitario nazionale (5421).(Parere della I, della V e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasfe-rimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l 'esame so-speso nella seduta del 3 ottobre 1991.

Il relatore Orazio SAPIENZA (gruppoDC) evidenzia che si era sperato che irinnovi contrattuali potessero risolvere intoto il problema degli inquadramenti con-testati . Ciò è avvenuto solo parzialmente:infatti, mentre sicuramente il primocomma dell'articolo 2, relativo ad unaquota riservataria per la copertura deiposti non dirigenziali vacanti nelle piante

organiche del Servizio Sanitario Nazionale,è stato immesso nell'ordinamento con l'arti-colo 11 del decreto legge 24 novembre 1990,n . 344, qualche dubbio sorgerebbe relativa-mente al secondo comma, concernente lemodalità di copertura dei posti corrispon-denti al decimo livello retributivo del ruolosanitario che, tuttavia, sembra sia statorisolto con gli articoli 8 e 78 del decreto del

Presidente della Repubblica 384 del 1990.Pur con qualche perplessità, dunque, in

considerazione del fatto che il nucleo delprovvedimento sembra essere costituitodall'articolo 1, ritiene possa proporsi ilseguente emendamento:

ART . 2.

Ricorda che, in sede di svolgimento dellarelazione, aveva avanzato alcuni dubbi sul-l'opportunità di affrontare il problema alivello legislativo : tuttavia, tali dubbi sonostati fugati anche a seguito dell'incontrosvoltosi con il sindacato dei dirigenti della

sanità. Evidenzia, infine, che anche le asso-

ciazioni sindacali dei lavoratori hanno ab-bandonato alcune riserve iniziali sul prov-

vedimento . Ritiene, perciò, che si potreb-bero avviare le procedure per il trasferi-mento in sede legislativa.

Dopo che il deputato Giuseppe LU-CENTI (gruppo comunista-PDS) ha dichia-rato che appare indiscutibile che i pro-blemi affrontati nell'articolo 2 sono stati

risolti, la Commissione approva l'emenda-mento proposto dal relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si ri-serva quindi di trasmettere alla Presidenzadella Camera la richiesta di trasferimentoin sede legislativa del testo come modifi-cato dell 'emendamento testé approvato,una volta verificatesi le condizioni di cui

all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Proposta di legge:CAFARELLI : Assunzione obbligatoria di non vedenti

presso centri di elaborazione dati (5155).(Parere della I, della II, della V e della XII Commis-

sione).

Sopprimerlo.

Il Relatore .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XI

(Esame e rinvio con costituzione di uncomitato ristretto).

La Commissione avvia l 'esame del prov-vedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, sosti-tuendo il relatore, illustra il contenuto delprovvedimento, riguardante l'assunzioneobbligatoria di non vedenti presso centri dielaborazione dati . Sottolinea che l'articolo3 prevede l'obbligo di assunzione da partedegli enti pubblici di un non vedenteiscritto all'albo nazionale professionale perogni centro di elaborazione dati . Al fine diindividuare una corretta forma di coper-tura finanziaria del provvedimento e alfine di definire analiticamente la categoriadei soggetti interessati, propone la costi-tuzione di un comitato ristretto, che potràfacilitare la sollecita approvazione delprovvedimento.

Il deputato Ivana PELLEGATTI (gruppocomunista-PDS) si dichiara d'accordo conla proposta di costituzione di un comitatoristretto, condividendo le finalità del prov-vedimento tanto più lodevoli in un quadroin cui sembra sfumare a tempi non parti-colarmente ravvicinati l 'adozione dell 'at-teso e ormai indispensabile provvedimentosul collocamento obbligatorio . Sottolineacome anche in questo scorcio finale dilegislatura sia necessario per la Commis-sione operare in modo fruttuoso e produt-tivo.

Il deputato Luciano AllOLINI (gruppoDC) concorda con la proposta di costitu-zione di un comitato ristretto.

Dopo che il sottosegretario di Stato peril lavoro e la previdenza sociale UgoGRIPPO ha dichiarato di concordare con laproposta di costituzione di un comitatoristretto, il Presidente Vincenzo MANCINIpone in votazione la proposta di costitu-zione di un comitato ristretto invitando igruppi a far pervenire le relative designa-zioni.

La Commissione concorda .

Proposte di legge:

VAllOLER ed altri : Modifiche ed integrazioni alla

legge 13 maggio 1985, n . 190, concernente il ricono-

scimento giuridico dei quadri intermedi (6036).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XII

Commissione).

DE CAROLIS ed altri: Nuove norme in materia di

riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (4024).

(Parere della I, della II, della X e della XII Com-

missione).

CICCARDINI ed altri : Modifiche ed integrazioni alla

legge 13 maggio 1985, n. 190, concernente riconosci-

mento giuridico dei quadri intermedi (4025).

(Parere della I, della X e della XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del prov-vedimento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comu-nica che sulla materia oggetto del provve-dimento sono state presentate al Senato leproposte nn. 2870 e abbinate, attualmentein avanzato corso di esame. Con riferi-

mento a tale situazione, propone quindi dirinviare il seguito dell'esame del provve-dimento al momento in cui dovesserointervenire nuovi elementi di valutazione.

Dopo che i deputati Orazio SAPIENZA(gruppo DC) e Ivana PELLEGATTI (gruppocomunista-PDS) hanno dichiarato di con-cordare con la proposta di rinvio, la Com-missione concorda.

La seduta termina alle 15,10.

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 18,30. —Presidenza del Presidente Fortunato BIAN-CHI.

Disegno di legge:

Norme sugli organi del servizio della leva militare

(5966).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l'esame del disegno dilegge .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XI

Il Presidente Fortunato BIANCHI, sosti-tuendo il relatore assente, propone diesprimere Nulla Osta all'ulteriore iter delprovvedimento.

Il Comitato conviene con la propostadel Presidente.

Disegno di legge:

Statizzazione degli Educandati femminili riuniti di

Napoli (3586-B).

(Parere alla VII Commissione)

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l 'esame del disegno dilegge.

Il Presidente Fortunato BIANCHI, sosti-tuendo il relatore assente, propone diesprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta diparere formulata dal Presidente.

Proposta di legge:

MATULLI ed altri : Istituzione della Scuola di re-

stauro presso l ' Opificio delle pietre dure di Firenze

(3672-B).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l 'esame della propo-sta di legge.

Il relatore Luciano GELPI (Gruppo DC),dato atto delle modifiche apportate dalSenato, propone di esprimere parere favo-revole.

Il Comitato approva la proposta diparere formulata dal relatore.

Nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Disposizioni in materia di pesca marittima (4553-

5332).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione) .

Il Comitato avvia l'esame del provvedi-mento.

Il presidente Fortunato BIANCHI, sosti-tuendo il relatore assente, propone diesprimere Nulla Osta per l 'ulteriore iter delprovvedimento.

Il Comitato approva la proposta diparere formulata dal Presidente.

Nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Nuove norme in materia di interventi a favore dei

ciechi, dei sordi e dei minori figli naturali ricono-

sciuti dalla sola madre (6016-6109-6129-6135).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l'esame del provvedi-

mento.

Il Presidente Fortunato BIANCHI, sosti-tuendo il relatore assente, propone diesprimere Nulla Osta all'ulteriore iter delprovvedimento.

Il Comitato approva la proposta diparere formulata dal presidente.

Proposte di legge:

GARGANI ed altri : Tirocinio professionale per i

dottori commercialisti.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Comitato avvia l 'esame della propo-sta di legge.

Il Presidente Fortunato BIANCHI evi-denzia che la proposta prevede un periododi tirocinio di almeno tre anni presso undottore commercialista per poter accedereall'esame di Stato per l'esercizio dellaprofessione. Considerata la positività delprovvedimento, peraltro presentato da de-putati di vari gruppi, propone di esprimereparere favorevole.

Il Comitato approva la proposta diparere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 19 .

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Commissione XII

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 16,10. —Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN.— Interviene il sottosegretario di Stato per lasanità Mariapia Garavaglia.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4del regolamento, sullo schema di decretolegislativo in attuazione della direttiva delConsiglio 86/609/CEE del 24 novembre1986, concernente il ravvicinamento delledisposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri relativealla protezione degli animali utilizzati afini sperimentali o ad altri fini scientifici.

La Commissione inizia l 'esame delloschema di decreto legislativo.

Il relatore Luigi Benevelli (gruppo co-munista-PDS) osserva che il testo si pro-pone l'integrazione tra la normativa comu-nitaria e la normativa nazionale vigenteche si rifà alla legge 12 giugno 1931, n . 924come modificata dalla legge l° maggio1941, n . 615.

Secondo la legge italiana l 'animale asangue caldo può essere oggetto di esperi-

menti solo nell'ambito di una ricerca spe-rimentale finalizzata al conseguimento di

risultati utili al progresso della biologia edella medicina e dell'animale . Del suo

benessere e della sua sorte sono responsa-

bili solo le istituzioni deputate alla ricercamedica e biologica . L'autorizzazione pre-

ventiva dello Stato si rende necessaria soloquando gli eseprimenti siano eseguiti fuori

da quegli istituti che quindi sono giudicatiper se stessi garanzia di buona esecuzione

degli stessi.La legge italiana vigente non disciplina

il buon mantenimento dell'animale fuori

dall'esperimento proprio perché tutto è

affidato alla presunzione della correttezza,della competenza e della eticità dei com-

portamento dei Direttori degli Istituti e dei

ricercatori.La Direttiva CEE 86/609, che rimane

comunque una normativa di regolamen-tazione, non abolizionistica, della speri-

mentazione con animali, prescrive com-portamenti di rispetto dell'animale da

esperimento perché non li dà per acqui-siti, e privilegia il ricorso a maggiori

controlli .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XII

Le finalità indicate dalla direttiva sono:

1) la riduzione al minimo possibiledel numero degli animali utilizzati a finisperimentali o ad altri fini scientifici;

2) la garanzia del buon manteni-mento degli animali da utilizzare o utiliz-zati ;

3) la esclusione o la riduzione almassimo del dolore inflitto attraverso labuona esecuzione degli esperimenti.

Per il conseguimento di tali fini ladirettiva 86/609 stabilisce:

la delimitazione di fini e campi diapplicazione della sperimentazione e ladelimitazione delle specie animali utilizza-bili ;

la qualificaizone e la formazione spe-cificazione per coloro che sperimentanocon animali, li accudiscono, li manipolano;

l'autorizzazione per l'esercizio di sta-bilimenti di allevamento, fornitura e uti-lizzazione, il controllo del movimento, del

numero e del buon mantenimento deglianimali.

Fini rilevanti, e quindi consentiti, dellasperimentazione con animali sono quellidella tutela della salute umana, della sa-nità animale e della salubrità dell'am-biente, sempre rapportata ai fini dellasalute umana e animale . Pertanto è con-sentita la ricerca applicata a farmaci,alimenti, prodotti utili alla profilassi, allacura, diagnosi e controllo delle modifica-zioni fisiologiche e patologiche nei viventi.

L 'animale è sempre protetto nelle variefasi della sperimentazione.

Il decreto legislativo di recepimentodella Direttiva 86/809 integra la normativanazionale vigente in particolare estendereil carattere di normativa speciale ed esclu-siva alla normativa che consente la speri-mentazine con animali nell 'ambito dellaricerca applicata a farmaci, alimenti e adaltri prodotti di cui alla Direttiva, esten-dendo i controlli sui requisiti di professio-nalità degli operatori a tutti gli enti diricerca, ai ricercatori di tutte le strutture

sia pubbliche che private, quindi anche

agli istituti universitari e statali.

Il decreto legislativo si suddivide in seiparti . La prima che va dall'articolo 1

all'articolo 7 stabilisce i principi limitativi

e di controllo della sperimentazione ani-male. La seconda che va dall'articolo 8all 'articolo 10 stabilisce le deroghe ed ilimiti alle deroghe stesse come normeeccezionali rispetto alle norme generali,speciali e limitative . La terza parte, dal-l'articolo 11 all'articolo 14 disciplina l'e-sercizio degli stabilimenti, di allevamentoe fornitori, con riguardo al controllo sul-l'accudimento agli animali ; norme specialisono previste per tutti gli stabilimenti incui sono tenuti primati non umani, cani egatti . La quarta parte, l 'articolo 15 prevedele sanzioni a chi contravviene alla cura delbenessere degli animali . La quinta partedall'articolo 16 all'articolo 21 disciplina imodi di intervento dell'apparato pubblico,per la raccolta e l'utilizzazione di datistatistici sulla sperimentazione animalenonchè per gli scambi di dati e notiziescientifiche con la Commissione CEE e congli altri Stati ; rinvia alla regolamentazionedel Ministro della Sanità la fissazione dicriteri e modalità per l'applicazione deldecreto. Sono riaffermati inoltre i compitidi indirizzo del Ministro della Sanità nellaricerca scientifica sanitaria, che siano in-tesi anche alla riduzione sempre maggioredel ricorso agli esperimenti su animali . Icontrolli sugli esperimenti e, per conne-sione negli stabilimenti utilizzatori spet-tano al Ministero della Sanità in baseall'articolo 6 della legge n . 833 del 1978 . Icontrolli sugli stabilimenti di allevamentofornitori sono esercitati dal Comune, qualesoggetto pubblico individuato dal decretodel Presidente della Repubblica 31 marzo1979 come competente alla protezione etutela degli animali. La vigilanza competein generale oltre che ai soggetti suddettianche alla Prefettura, per la prevenzionedei reati di maltrattamento, ed alle UU .S-S .LL. per gli aspetti igienico sanitari e disupporto alla tutela del benessere animale.Poichè dall'attuazione del presente provve-dimento non derivano nuovi o maggiorioneri o minori entrate a carico del bilancio

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dello Stato, non si rende necessaria larelazione tecnica di cui al 2° commadell'articolo i l-ter della legge 5 agosto1978, n . 468, introdotto dall 'articolo 7della legge 23 agosto 1988, n . 362.

La XII Commissione Affari Sociali si èoccupata nel corso dalla X legislatura delproblema della sperimentazione con ani-mali e nella data del 25 luglio 1991, haacquisito il tasto per una « disciplina dellasperimentazione animale » elaborato dalComitato ristretto appositamente costitui-tosi. Anche tale testo contiene, come sideduce dal titolo stesso, una norma diregolamentazione, non di abolizione dellasperimentazione con animali.

Crede sia utile per l 'espressione delparere sul Decreto di recepimento delladirettiva 86/609 tenere conto del lavorosvolto dalla Commissione : questo anche inconsiderazione del fatto che, con l 'assaiprossimo termine dalla legislatura, appareimpossibile l'approvazione da parte delParlamento italiano di una nuova leggeorganica e che di conseguenza il decretolegislativo di recepimento della direttivafinisce col costituire l'occasione per unprovvedimento utile nella delicata e com-plessa materia.

Il testo del comitato ristretto acquisitodalla XII Commissione recepisce intera-mente l'ispirazione e le indicazioni delledirettiva comunicatarie 86/609 collocan-dole nel quadro ordinamentale ad istitu-zionale nazionali.

In sintesi:

l 'USL rilascia la certificazione d ' ido-neità degli impianti in cui si esegue lasperimentazione su animali . Tale certifica-zione ha durata di sei anni;

il Ministero della Sanità con propriodecreto concede l 'autorizzazione alla spe-rimentazione animale negli istituti labora-tori scientifici, centri di ricerca che nefacciano richiesta;

è vietata eseguire interventi che ren-dano gli animali afoni e il loro commercioa uso per esperimenti;

l'anestesia generale o locale sonod'obbligo per tutta la durata dell'esperi-mento ;

possono essere usati solo animali pro-venienti da stabilimenti registrati presso ilMinistero della Sanità . La procedura dellaregistrazione serve per garantire il rispettodei requisiti previsti dalla direttiva 86/609/CEE;

gli stabilimenti di allevamento e for-nitori tengono il registro del numero, dellaspecie e gli altri dati riguardanti gli ani-mali venduti, forniti e morti . Gli animalivertebrati sono tatuati;

la sperimentazione con animali puòessere eseguita solo da personale apposi-tamente formato ed esperto . Il Miisterodella Sanità tiene il registro dei soggettiabilitati alla sperimentazione . Le Univer-sità e gli Istituti scientifici pubblici eprivati organizzao i corsi di formazioneper coloro che sperimentano con animali;

i direttori degli istituti, dei laboratorie dei centri di ricerca in cui si sperimentacon animali tengono il registro degli ani-mali ;

l'autorità sanitaria regionale svolge leattività di vigilanza sugli stabilimenti diallevamento, fornitori e sugli istituti, lavo-ratori e centri di ricerca . E prevista laistituzione dell'ispettore medico veterina-rio che deve visitare almeno due voltel'anno istituti, laboratori, centri di ricercae stabilimenti di allevamento e fornitori dianimali . L'Istituto superiore di sanità è ilcentro per l'organizzazione di corsi dispecializzazione e aggiornamento per gliispettori medici veterinari.

Nello svolgimento delle sue funzionil'ispettore medico veterinario regionale èufficiale di polizia giudiziaria;

l'Istituto superiore di Sanità fa ri-cerca su metodi che non comportino spe-rimentazini con animali, raccoglie, elaborae diffonde tempestivamente informazionisulla materia.

Lo schema di decreto legislativo diattuazione della direttiva 86/609 al nostroesame dà risposte diverse agli stessi pro-blemi. In particolare, per quanto riguardail problema delle competenze istituzionali :

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il Comune, non la USL, autorizzal'apertura di stabilimenti di allevamento edi stabilimenti fornitori, sottopone a vidi-mazione i registri degli animali che devonoessere tenuti a disposizione dei controlli,autorizza, su domanda, lo stabilimentoutilizzatore a rimettere in libertà l'animalesottoposto ad esperimento;

il Ministero della Sanità autorizza erevoca l'esercizio degli stabilimenti utiliz-zatori e ne vidima i registri degli animali,raccoglie i dati statistici sull'utilizzazionedi animali a fini pserimentali, autorizza invia preventiva gli esperimenti da effet-tuare, autorizza tutte le deroghe all'esecu-zione di esperimenti senza anestesia, conanimali appartenenti a specie in via diestinzione o minacciate, con primati nonumani, cani e gatti, con animali prelevatidall'ambiente naturale o randagi, gli espe-rimenti a scopo didattico;

la Regione, la Prefettura, oltre alComune e alla USL competente per terri-torio, ricevono copia della documentazioneper l'autorizzazione alla affettuazione diesperimenti con animali inviate al Mini-stero della Sanità;

la USL competente per territorio ri-ceva comunicazione preventiva dalle provediagnostiche, mediche e medico veterinarioche prevedeno impiego di animali.

Nel complesso della normativa al no-stro esame appaiono confuse la attribu-zione della responsabilità (basti pensare alruolo delle Prefetture) e la loro articola-zione . In ogni caso troppo residuale è ilruolo delle Regioni come titolari dallagestione del servizio sanitario e veterina-rio.

Per quanto riguarda la questione dellegaranzie del rispetto della norme circa lacondizione ambientali e della tutela delbenessere degli animali destinati alla spe-rimentazione, lo schema di decreto legisla-tivo fa riferimento agli obblighi di chialleva, fornisce o utilizza animali . I con-trolli, questione che appare decisiva, sonoaffidati genericamente a un medico vete-rinario. E solo specificato che « le spese

relative alle ispezioni ( . . .)sono a carico delrichiedente » (articolo 20) lasciando cosìintendere che non si prevedono ispezioni econtrolli di istituto da parte di un organoappositamente istituito.

Molto carente è infine la trattazionedella parte riferita alla formazione e al-

l 'aggiornamento professionale del perso-nale addetto all'allevamento e alla speri-mentazione.

Per tali considerazioni propone che ilparere che ci accingiamo a dare sulloschema di decreto legislativo per il rece-pimento della direttiva 86/609/CEE con-tenga precise indicazioni per la sua inte-grazione, in riferimento in particolare altesto sulla disciplina della sperimentazioneanimale acquisito il 25 luglio 1991, dallaXII Commissione Affare Sociali.

Non ha introdotto elementi di discus-sione sulle tesi abolizionista che, comenoto, sono formamente presenti nel dibat-tio sulla liceità stessa dalla sperimenta-

zione con animali . Qui si tratta infatti diottemperare all'obbligo di redepimentonella legislazione italiana di una direttivacomunitaria che nasce si dalla preoccupa-zione di garantira il benessere e il buontrattamento degli animali, ma soprattuttodalla necessità di rendere omogenee lecondizioni dalla sperimentazione con ani-mali sul territorio comunitario, sperimen-tazione che è resa obbligatoria perchèmolte sostanza prodotte dalla ricerca in-dustriale e non possano diventare merci.

Il Presidente Lino ARMELLIN ringraziail relatore per la relazione svolta nellaquale ha tenuto conto del lavoro che la XIICommissione ha svolto in materia di spe-rimentazione animale.

Il deputato Gianni TAMINO (gruppoverde) osserva in primo luogo che loschema di decreto legislativo è in contrastocon il lavoro legislativo svolto dalla XIICommissione in materia di sperimenta-zione animale. A suo tempo il gruppoverde aveva sollevato la necessità di tenere

conto di due iter legislativi che si andavanosovrapponendo: da una parte la delega alGoverno per il recepimento della direttiva86/609 e dall'altra il testo sulla sperimen-

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tazione che è stato acquisito dalla Com-missione il 25 luglio scorso . Inoltre loschema di decreto va al di là del contenutodella direttiva.

Sarebbe stato opportuno che il Go-

verno, oltre a tenere in considerazione dellavoro svolto dalla XII Commissione,

avesse tenuto conto anche di altre direttive

in materia, quale ad esempio le direttivenn . 89/395 e 89/396 sulla etichettatura epubblicità dei prodotti alimentari . Ribadi-sce che il suo gruppo è contro la speri-mentazione sugli animali, non per motivi

etici, bensì per motivi scientifici. La spe-

rimentazione sugli animali è infatti l'alibi

per praticare la sperimentazione sul-l'uomo, sperimentazione non disciplinatada alcuna legge.

Il suo gruppo, quindi, intende porre con

forza la necessità che il dibattito su taleargomento sia ampio ed inoltre auspica un

chiarimento da parte del Governo per

sapere quale disponibilità avrà a modifi-care lo schema di decreto in esame.

Il deputato Annamaria PROCACCI

(gruppo verde) rileva che lo schema didecreto in esame vanifica il lavoro lungo e

complesso svolto dalla XII Commissione inmateria.

Ricorda che il mondo scientifico è di-viso sulla opportunità sulla sperimenta-zione animale per favorire il processoscientifico e per garantire la salute umana.

Osserva che tale schema di decretorischia, inoltre, di fare un passo indietroanche rispetto alla recente approvazionedella legge-quadro n. 281 in materia dianimali di affezione e prevenzione delrandagismo.

Ricorda che oggi in Italia vige unregime di totale libertà di sperimentazionesugli animali per gli istituti di ricerca eper le università, è quindi fortemente ne-cessario affrontare l'argomento tenendoanche conto del principio dell'obiezione dicoscenza alla vivisezione che non è rico-nosciuto agli uomini per quanto riguardala sperimentazione sugli animali . Al ri-guardo fa presente che recentemente al-

cuni tecnici di radiologia di Bologna hannoespresso il loro rifiuto alla sperimentazioneanimale.

Auspica, infine, che il suo gruppo nonsia il solo a voler approfondire un argo-mento così delicato e urgente.

Il deputato Giuseppe SARETTA (gruppoDC) esprime l'apprezzamento della demo-crazia cristiana alla relazione dell'onore-vole Benevelli, che ha dimostrato disponi-bilità a tener conto delle osservazioni deideputati del gruppo verde . Ritiene che lanuova normativa in materia debba consen-tire un uso della sperimentazione attra-verso la quale si possa arrivare a risultatiutili per la tutela della salute umana nelcontemporaneo rispetto della sanità dell'a-nimale. Il provvedimento in esame recepi-sce una direttiva della comunità europeache rappresenta un buon testo e il relatoresi appresta a presentare un parere favore-vole con una serie di condizioni modifica-tive del decreto tendenti a migliorarne iltesto. Assicura che la sua parte politica èdisponibile ad accogliere tutte le indica-zioni che non stravolgano l'impostazionedel provvedimento.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE(gruppo DP-comunisti) concorda con larelazione dell'onorevole Benevelli e con leproposte migliorative in essa contenute.

Solleva in primo luogo un problema dimetodo sottolineando che il Governo nonha mai tenuti in adeguato conto i pareriespressi dalla Commissione sugli schemi didecreti legislativi presentati . Si augura cheancora una volta non ci sia disattenzionenei confronti del dibattito delle Camere.

Nel merito occorre realizzare due obiet-tivi:in primo luogo è da evitare che con ilrecepimento della direttiva siano varatenorme che modificano la legislazione vi-gente, che è più avanzata rispetto alladirettiva europea. Si riferisce in partico-lare alla legge per la prevenzione delrandagismo. In secondo luogo occorre fartesoro degli approfondimenti della Com-missione, che hanno portato all'elabora-zione del testo unificato in materia disperimentazione animale .

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Ritiene che vada ripristinata la compe-tenza delle USL in materia di controllisugli stabilimenti, individuando all'internodegli organici i medici veterinari che de-vono assumere questa responsabilità, an-che per evitare oneri aggiuntivi . Va elimi-nato dal provvedimento ogni riferimentoalle prefetture e vanno chiariti gli aspettirelativi alle autorizzazioni all'esercizio agli

stabilimenti, contenuti negli articoli 11 e13, affinché non vi sia alcun equivoco.

Il deputato Filippo FIANDROTTI (grup-po PSI) osserva che lo schema di decretolegislativo in esame è arretrato rispetto allavoro svolto dalla XII Commissione erispetto alla presa di coscienza dell'opi-nione pubblica in materia. Non condivideinoltre molte delle osservazioni svolte dalrelatore nella sua relazione che non sononel senso della abolizione della sperimen-tazione sugli animali.

Il deputato Mariella GRAMAGLIA(gruppo sinistra indipendente) esprime inprimo luogo l'apprezzamento della sinistraindipendente sull'esito dei lavori del comi-tato ristretto costituito per l 'elaborazionedel testo unificato delle proposte di leggein materia di sperimentazione animale,che è arrivato a una elaborazione, su cuihanno convenuto tutti i gruppi, che rap-presenta la sistemazione morale, anche seprovvisoria, del settore, che tiene contodell'aumentata sensibilità sociale nei con-fronti degli animali, delle spinte solidari-stiche e del diffuso movimento di opinioneche spinge a ridurre l'ambito degli esperi-menti . Di fronte a contrasti . . . sia nelmondo scientifico che nell 'opinione pub-blica sull 'utilità di sperimentazione e adanalisi sempre più complesse per verificarel'eventuale dannosità di prodotti nei con-fronti della salute dell'uomo e nello stessotempo essendo viva l'esigenza di preser-vare gli animali da inutili sofferenze, lesoluzioni trovate dal testo unificato elabo-rato dalla Commissione rappresentano le

migliori ottenibili . Per parte sua auspica

comunque che si arrivi ben presto all'abo-lizione della sperimentazione animale.Condivide la preoccupazione che il prov-

vedimento in esame rappresenti un passoindietro rispetto alla normativa vigente nel

nostro Paese . Al riguardo, si augura che ilGoverno dia adeguati chiarimenti ancheper capire se intenda questa volta tenereconto del parere della Commissione . Nel

merito sottolinea che la normativa inesame non offre adeguate garanzie sull'ob-bligo di procedere con anestesia totale elocale per tutta la durate dell 'esperimento.

Il deputato Olindo DEL DONNO (grup-po MSI-DN) osserva che la legislazioneattuale in materia di sperimentazione suglianimali non riconosce agli animali stessi« la razionalità » . Ringrazia quindi i col-leghi del gruppo verde che hanno nei lorointerventi riconosciuto all'animale la capa-cità di soffrire come ogni creatura vivente.E necessario quindi evitare dolori inutili

agli animali.In conclusione, rileva che lo schema di

decreto vanifica il lavoro svolto dalla XIICommissione e va anche in senso contrariorispetto alla legge-quadro sul randagismo

del 1991 n . 281.

Il relatore Luigi BENEVELLI (gruppocomunista-PDS) nel ringraziare tutti i col-leghi intervenuti nel dibattito, ritiene op-portuno e necessario che la Commissioneesprima un parere in merito.

Propone quindi alla Commissione il

seguente schema di parere:

La XII Commissione Affari sociali

esaminato lo schema di decreto legi-slativo in attuazione della direttiva del

consiglio 86/609/CEE del 24 novembre

1986, concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri relativealla protezione degli animali utilizzati afini sperimentali o ad altri fini scientifici,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

all 'articolo 3, comma 1, alla quartariga, dopo le parole « uno o più dei se-

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guenti fini », aggiungere le parole « equando sia prescritta da leggi e regola-menti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera a),punto 1 sostituire le parole « di cattivistati di salute o di altre anomalie » con leseguenti « di patologie »;

all'articolo 3, sopprimere il comma 4;

all'articolo 4, comma 7, sopprimere leparole da « deve inoltre aver dimostrato »fino alla fine del periodo;

all 'articolo 4 aggiungere i seguenticommi:

« 8 . Le università e gli istituti scientificipubblici o privati, autorizzati dal Ministrodella sanità con decreto, di concerto con ilMinistro dell'università e della ricercascientifica e tecnologica, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente decreto, organizzanocorsi di formazione per l'effettuazionedella sperimentazione animale.

9. Nei corsi di formazione di cui alcomma 8 sono consentiti esperimenti suanimali .

10. La sperimentazione animale puòessere eseguita, dopo l'attivazione dei corsidi cui al comma 8, soltanto da coloro chehanno partecipato con esito positivo aicorsi stessi, e da coloro che già eseguonoattività di sperimentazion, e siano in pos-

sesso di una dichiarazione del direttoredello stabilimento utilizzatore in cui ese-guono tale attività, che ne attesti l'eserci-zio .

11. Presso il Ministero della sanità ètenuto un registro con i nominativi deisoggetti abilitati alla sperimentazione . ».

all'articolo 6, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente : 1-bis « E vietatoeseguire sugli animali interventi che lirendano afoni . Sono vietati il commercio,l'acquisto e l'uso per esperimento di ani-mali resi afoni. »;

all 'articolo 7, comma 1, sopprimere leparole « alla Prefettura, al Comune »;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere lalettera c) ;

all'articolo 8, sostituire il comma 3con il seguente: « 3. Gli esperimenti ascopo didattico sono consentiti quando nonsia possibile ricorrere ad altri sistemi di-mostrativi. Tali esperimenti devono svol-gersi unicamente per effettuare ripresefotografiche e cinematografiche a scopodidattico ».

sopprimere l 'articolo 9;

sopprimere l'articolo 10;

all'articolo 11, sostittuire il comma 1con il seguente:

« I . La sperimentazione su animali èeseguita in stabilimenti utilizzatori, a cuisia stata rilasciata, da parte della unitàsanitaria locale competente per territorio,certificazione dell'idoneità degli impianti.

1-bis. La certificazione di cui al comma1 ha validità per sei anni . Allo scadere disei anni, qualora lo stabilimento utilizza-tore chieda il rinnovo della certificazionedell'idoneità degli impianti, la richiesta siconsidera accolta qualora non venga co-municato il provvedimento di diniego en-tro novanta giorni dalla data di presenta-zione della richiesta medesima . La richie-sta da parte della unità sanitaria locale diulteriori elementi conoscitivi interrompe iltermine di novanta giorni, che riprende adecorrere dalla data di presentazione deglielementi conoscitivi richiesti, da partedello stabilimento utilizzatore ».

all'articolo 11, comma 4, l'autorizza-zione deve esplicitamente indicare anche ilnome del direttore dello stabilimento.

all'articolo 12, sopprimere il comma2 ;

dopo l 'articolo 14, aggiungere aggiun-gere il seguente:

ART . 14-bis.

« 1 . La vigilanza sugli stabilimenti diallevamento, fornitori e utilizzatori, è affi-data all'autorità sanitaria regionale che siavvale di un ispettore medico veterinario,che deve essere nominato tra i mediciveterinari dipendenti della Regione .

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Commissione XII

2. L 'Istituto Superiore di Sanità, inattuazione di un programma predispostodal Ministro della sanità, organizza, incollaborazione con le Regioni, corsi dispecializzazione ed aggiornamento per gliispettori medici veterinari.

3. L 'ispettore di cui al comma 1, diret-tamente o avvalendosi dei servizi veteri-nari delle unità sanitarie locali o di mediciveterinari designati dalle associazioni pro-tezionistiche presenti nel territorio, indivi-duate con decreto del Ministro della sanitàsulla base delle finalità programmatiche,della continuità dell'azione e della suarilevanza esterna, visita almeno due volteall'anno, prendendo visione dei registri,ciascuno stabilimento utilizzatore in cuisia stata praticata la sperimentazione ani-male e ciascun stabilimento di alleva-mento e stabilimento fornitore con sedenella regione, per vigilare sull'attuazionedel presente decreto.

4. L'ispettore di cui al comma 1, nel-l'esercizio delle sue funzioni, à consideratoufficiale di polizia giudiziaria.

5. L 'ispettore di cui al comma 1 redigeogni anno un rapporto sull'attività svolta.

6. L 'ispettore di cui al comma 1 ènominato entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto . » .

Titolo

Sostituire le parole « alla protezione »con « all'utilizzo ».

ART. 1.

Sostituire le parole « alla protezione »con « utilizzo » .

ART . 2.

Inserire « invertebrati ».Sostituire « da utilizzare » con « in pro-

cinto di essere utilizzato ».Cancellare « appositamente per essere

impiegati in esperimenti » . Ultima riga:cambiare o in e.

Prima di durevoli inserire « temporaneio » .

Invece di Ministero della Sanità : « au-torità sanitaria regionale che si avvale diun ispettore medico veterinario nominatotra i medici veterinari dipendenti dellaRegione, da rappresentanti delegati dalleassociazioni antivivisezioniste iscritte al-l'Albo regionale del volontariato ».

ART. 3.

Il Presidente Lino ARMELLIN fa pre-sente che è stato presentato un altroschema di parere a firma Tamino, Pro-cacci, Bassi Montanari, Andreani.

La XII Commissione Affari sociali

esaminato lo schema di decreto legi-slativo in attuazione della direttiva delconsiglio 86/609/CEE del 24 novembre1986, concernente il ravvicinamento delledisposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri relativealla protezione degli animali utilizzati afini sperimentali o ad altri fini scientifici,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni :

Aggiungere al comma 1 : Sono vietati gliesperimenti relativi alla prova di prodotticosmetici ed articoli da toeletta, deter-genti, pesticidi, detersivi, vernici, inchio-stri, tinture, armi, gas ed altri strumentibellici, ed altresì per la didattica, in campocomportamentale e psicosociologico, auto-mobilistici, ed i test « DL50 » e « DraizeTest ».

Al comma 2 : la possibilità di effettuareesperimenti su cani e gatti non d 'alleva-mento contrasta con il divieto espressa-mente previsto dalla legge 281/90.

Modificare il comma 4, prevedendo cheNon sono ammessi . . . esperimenti in specieanimali.

Comma 5 . Aggiungere: e la reclusioneda otto mesi a due anni. In caso di recidiva

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Comfnissione XII

le pene di cui sopra sono aumentate deldoppio e viene interdetta l'autorizzazionein via definitiva.

Comma 7: Aumentare le sanzioni da 10a 80 milioni .

ART. 4.

Comma 2 aggiungere dopo le parole « sideve documentare » le seguenti « all'auto-rità sanitaria regionale competente ».

Comma 4 Cancellare le parole da « checomportano . . . « a » equivalenti ».

Comma 5 : Cancellare da « scienze na-turali a ricerca scientifica e tecnologica » .

Comma 2 : sostituire le parole « treanni » con « un anno » e « un anno primadella scadenza » con le parole « sei mesiprima della scadenza » e aggiungere leparole « inviando copia alla Regione, allaPrefettura al Comune ed all'autorità sani-taria regionale competente » . Sopprimere

il comma 3.

ART . 8.

Sopprimere il comma 3.

Sopprimere l'articolo 9.

ART. 10.

ART . 5.

Al comma 1 lettera C aggiungere leparole: « da persona delegata dall 'autoritàsanitaria regionale competente o da per-sona delegata dalle associazioni antivivise-zioniste riconosciute nell'albo regionale dicompetenza previsto dalla legge sul volon-tariato ».

Lettera D aggiungere alla parola « con-trolli » la parola « quotidianamente ».

Aggiungere la seguente lettera sia quo-tidinamente aggiornato un registro vidi-mato dall'autorita sanitaria regionale com-petente riguardo al carico, allo scarico edalle condizioni descritte nei commi prece-denti » .

ART. 6.

Sopprimere il comma 2.Comma 4 dopo le parole « un medico

veterinario » aggiungere « autorizzato dal-l'autorità sanitaria regionale competente inaccordo con le associazioni di cui sopra ».

ART . 7.

Comma 1 aggiungere dopo la parola« chiunque » le seguenti « ivi compresiistituti, università, ospedali e tutte le altreistituzioni pubbliche » .

Sopprimere il comma 1.

ART . 11.

Al comma 3 eliminare le parole da« oppure » a « randagi ».

ART . 12.

Al comma 1 aggiungere le parole « lacausa del decesso degli animali ».

Comma 2 aggiungere le parole « da trea cinque anni ».

ART . 13.

Al comma 2, punto 2) aggiungere leparole « temporanei ».

Al punto 3 del comma 2 dopo ammi-nistrativamente aggiungere « giuridica-

mente ».Al comma 3 aggiungere in fondo le

parole « e partenza o morte ».Al comma 4 sostituire le parole tre con

cinque .

ART. 14.

Comma 1 sostituire « nel modo menodoloroso possibile » con « in modo indo-lore » .

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Commissione XII

ART . 15.

Comma 1 sostituire 5 con 10, 30 con 50e 150 con 250.

Comma 3 sostituire 5 con 10 e 20 con40.

Comma 4 sostituire 1 con 5 e 12 con 30.

ART. 16.

Comma 1 sostituire tre anni con uno.Al comma 2 aggiungere punto, d « il

numero degli animali utilizzati suddivisisecondo gruppi omogenei di esperimenti ».Sopprimere il comma 3.

ART . 17.

Comma 1, punto A sopprimere « perquanto possibile » le parole e da « a meno

che » fino a « sicurezza ».Punto C : sostituire « per l 'ottimizzazio-

ne » con « al fine di arrivare all'abolizionedell'impiego degli animali » . e sostituire leparole « alternativi » con « sostitutivi ».

ART . 18.

Comma 1 sopprimere la parola « ovepossibile ».

Punto B e E sostituire la parola « al-ternativi » con « sostitutivi ».

ART. 19.

Comma 1 sopprimere le parole « sentitol ' Istituto Superiore di Sanità ».

Il Sottosegretario di Stato per la sanitàMariapia GARAVAGLIA osserva che loschema di decreto in esame non rappre-senta assolutamente un arretramento ri-spetto al testo acquisito dalla Commissionein materia, anzi al meglio si pone il fine digarantire la tutela della salute pubblica .

Esprime, infine, parere favorevole sulloschema di parere presentato dal relatore eparere contrario sull'altro schema di pa-rere.

Il deputato Luigi BENEVELLI (gruppocomunista-PDS), alla luce delle osserva-zioni svolte dai colleghi del gruppo verdee del gruppo socialista, ha ritenuto oppor-tuno riformulare il suo schema di parereche risulta del seguente tenore:

La XII Commissione Affari sociali

esaminato lo schema di decreto legi-slativo in attuazione della direttiva delconsiglio 86/609/CEE del 24 novembre1986, concernente il ravvicinamento delledisposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri relativealla protezione degli animali utilizzati afini sperimentali o ad altri fini scientifici,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera d)aggiungere dopo le parole : « angoscia odanni » le seguenti : « temporanei o »;

all'articolo 3, comma 1, alla quartariga, dopo le parole « uno o più dei se-guenti fini », aggiungere le parole « equando sia prescritta da leggi e regola-menti »;

all 'articolo 3, comma 1, lettera a),punto 1 sostituire le parole « di cattivistati di salute o di altre anomalie » con leseguenti « di patologie »;

all'articolo 3, sopprimere il comma 4;

all 'articolo 4, comma 2, aggiungeredopo le parole: « si deve documentare » leseguenti: « all'autorità sanitaria regionalecompetente ».

all articolo 4, comma 7, sopprimere leparole da « deve inoltre aver dimostrato »fino alla fine del periodo ;

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Mercoledì 8 gennaio 1992

Commissione Xll

all'articolo 4 aggiungere i seguenticommi:

« 8. Le università e gli istituti scientificipubblici o privati, autorizzati con decretodel Ministro della sanità, di concerto con ilMinistro dell'università e della ricercascientifica e tecnologica, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente decreto organizzano

corsi di formazione per l'effettuazionedella sperimentazione animale.

9. Nei corsi di formazione di cui alcomma 8 sono consentiti esperimenti suanimali .

10. La sperimentazione animale puòessere eseguita, dopo l'attivazione dei corsidi cui al comma 8, soltanto da coloro chehanno partecipato con esito positivo aicorsi stessi, e da coloro che già eseguonoattività di sperimentazione e siano in pos-sesso di una dichiarazione del direttoredello stabilimento utilizzatore in cui ese-guono tale attività, che ne attesti l'eserci-zio .

11. Presso il Ministero della sanità ètenuto un registro con i nominativi deisoggetti abilitati alla sperimentazione . »;

all'articolo 6, dopo il comma 1, ag-giungere il seguente : l-bis « vietatoeseguire sugli animali interventi che lirendano afoni . Sono vietati il commercio,l'acquisto e l'uso per esperimento di ani-mali resi afoni. »;

all'articolo 7, comma l, sopprimere leparole « alla Prefettura, al Comune »;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere lalettera c);

all'articolo 8, sostituire il comma 3con il seguente: « 3 . Gli esperimenti ascopo didattico sono consentiti quando nonsia possibile ricorrere ad altri sistemi di-mostrativi . Tali esperimenti devono svol-gersi unicamente per effettuare ripresefotografiche e cinematografiche a scopodidattico . »;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere lalettera a);

sopprimere l'articolo 10 ;

all'articolo 11, sostituire il comma 1con il seguente:

« 1 . La sperimentazione su animali èeseguita in stabilimenti utilizzatori, a cuisia stata rilasciata, da parte della unitasanitaria locale competente per territorio,certificazione dell'idoneità degli impianti.

1-bis . La certificazione di cui al comma1 ha validità per sei anni. Allo scadere disei anni, qualora lo stabilimento utilizza-tore chieda il rinnovo della certificazionedell'idoneità degli impianti, la richiesta siconsidera accolta qualora non venga co-municato il provvedimento di diniego en-tro novanta giorni dalla data di presenta-zione della richiesta medesima . La richie-sta da parte della unità sanitaria locale diulteriori elementi conoscitivi interrompe iltermine di novanta giorni, che riprende adecorrere dalla data di presentazione deglielementi conoscitivi richiesti, da partedello stabilimento utilizzatore ».

all'articolo 11, comma 4, l'autorizza-zione deve esplicitamente indicare anche ilnome del direttore dello stabilimento.

all'articolo 12, sopprimere il comma

all'articolo 13, comma 2, punto 2,aggiungere dopo le parole : « angoscia odanni » le seguenti : « temporanei o »;

all'articolo 13, comma 2, punto 3,aggiungere dopo la parola: « amministra-tivamente » le seguenti : « e giuridicamen-te » ;

all'articolo 13, comma 3, aggiungerefine le seguenti parole: « della loro

partenza o della loro morte »;

dopo l'articolo 14, aggiungere il se-guente :

ART . 14-bis.

« 1 . La vigilanza sugli stabilimenti diallevamento, fornitori e utilizzatori, è affi-data alle regioni che si avvalgono di unmedico veterinario responsabile delle ispe-zioni nominato tra i medici veterinari

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Mercoledì 8 gennaio 1992

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Commissione XII

dipendenti del Servizio sanitario nazio-nale .

2. L 'Istituto Superiore di Sanità, in

attuazione di un programma predispostodal Ministro della sanità, organizza, in

collaborazione con le Regioni, corsi di

specializzazione ed aggiornamento per imedici veterinari.

3. Il medico veterinario di cui al

comma 1, direttamente o avvalendosi deiservizi veterinari delle unità sanitarie lo-

cali o di medici veterinari designati dalleassociazioni protezionistiche presenti nel

territorio, individuate con decreto del Mi-

nistro della sanità sulla base delle finalitàprogrammatiche, della continuità dell 'a-zione e della sua rilevanza esterna, visitaalmeno due volte all'anno, prendendo vi-sione dei registri, ciascuno stabilimentoutilizzatore in cui sia stata praticata lasperimentazione animale e ciascun stabili-mento di allevamento e stabilimento for-nitore con sede nella regione, per vigilaresull'attuazione del presente decreto.

4. Il medico veterinario di cui alcomma 1, nell'esercizio delle sue funzioni,è considerato ufficiale di polizia giudizia-ria .

5. Il medico veterinario di cui alcomma 1 redige ogni anno un rapportosull 'attività svolta .

6. Il medico veterinario di cui alcomma 1 è nominato entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del presentedecreto ».

All'articolo 18, comma 1, lettera b) elettera e) sostituire la parola : « alternati-vi » con la seguente: « sostitutivi ».

Il sottosegretario di Stato alla sanitàMariapia GARAVAGLIA esprime parere fa-vorevole sullo schema del relatore comemodificato.

Il deputato Gianni TAMINO (gruppoverde) dichiara che voterà contro la pro-posta di parere del relatore che, purerecependo alcune sue indicazioni rimaneinsufficiente. Annuncia che presso la Com-missione speciale per le politiche comuni-tarie solleverà la questione dell'inseri-mento del diritto all'obiezione di coscienzain materia di sperimentazione sugli ani-mali.

La Commissione approva quindi loschema di parere del relatore come modi-ficato, risultando così precluso l'altroschema di parere presentato.

La seduta termina alle 18,30.

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Commissione bicamerale

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 10,45. —Presidenza del Presidente MACIS.

Il Comitato apre i lavori in sedutasegreta . Indi delibera all'unanimità di pro-seguirli in seduta pubblica.

SULL 'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il sena-tore SANTINI, il quale dà conto di unalettera del senatore Casoli – impegnatonell 'Assemblea del Senato quale relatoredel disegno di legge di conversione deldecreto-legge riguardante la cosiddetta« superprocura » – con la quale si ri-chiama l'attenzione sulla necessità di ag-giornare la seduta del Comitato.

Il Presidente MACIS ricorda le decisionisul calendario dei lavori, assunte all'una-nimità dall'Ufficio di Presidenza integratodai rappresentanti dei Gruppi parlamen-tari: pertanto ritiene opportuno che nellaseduta odierna continui la discussione ge-nerale congiunta (sulle cinque denunce) già

iniziata, anche se ovviamente si cercheràdi tener conto delle esigenze prospettate aifini dell'andamento dei lavori odierni.

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

1) Denuncia sporta dai signori Nando Dalla Chiesa,

Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.

2) Denuncia sporta dall 'onorevole Giacinto Marco

Pannella.

3) Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini,

Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore

Lucio Libertini.

4) Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.

5) Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli,

Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pol-

lini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella

Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio

Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Tad-

dei e Luciano Violante

Il Presidente MACIS avverte che ri-prende la discussione generale congiunta,iniziata nella seduta dell' 11 dicembre1991.

Il deputato MASTRANTUONO fa preli-minarmente notare che l'odierna richiesta

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Commissione bicamerale

sull'ordine dei lavori del senatore Casoli,come altre analoghe precedenti, non ha uncarattere dilatorio, ma vuole esprimerel'esigenza di un adeguato e diffuso appro-fondimento, dal momento che per la primavolta il Parlamento si trova ad affrontarein modo così specifico la questione dellaresponsabilità del Capo dello Stato ai sensidell'articolo 90 della Costituzione, in rela-zione al quale il Comitato — come ricor-dato dallo stesso Presidente Macis — ha giàespresso una linea di tendenza interpreta-

COMITATO P

gione, soprattutto alla luce dei ragiona-menti precedenti e della necessità di pro-cedere con la massima prudenza.

In particolare nella denuncia dell'ono-revole Pannella, viene posta l'altra que-stione relativa alla natura del Comitato, lecui valutazioni vengono assimilate dal de-nunciante ad un giudizio di accusa di tipopolMercoledì 8 gennaio 192, oregiudiziario;10,45. -Presidenza del Presiavvisoente MACIS.

A suo giudizio, Fimpostazione cosid-detta « penalistica », già adottata dal Co-

Il Comitato apre i lavori in sedutava mantenuta in modo corretto : ad

esempio, la clenuncia presentata da espo-nenti del Pds, pur ispirandosi formalmertesegreta . Indi delibera all'unanimità di

alla ricordata impostazione penalistica, fain seduta pubblica.

un marcato riferimento nella sostanza allatesi cosiddetta « costituzionalista ». Nellevarie denunce in realtà la soluzione

decisiva,controversia dottrinaria non viene conside-

~

in quanto si ritiene che icomportamenti del Preskknte della Re-pubblica siano di una tale gravità daessere perseguibili ai sensi dell'art . 90Cost., sia che si adotti l'una o l'altrainterpretazione.

Ma il procedimento d'accusa — c ~~~ricorda

~~al deputato Me~~ni — è unprocedimento a carattere giudiziario, inrelazione al quale sono previste in generalenorme di garan ~, che debbono applicarsianche nei confronti de~~~a ~~dello Stato : ~~procedimen~d'accusa si configura noncome un privilegio per il fitolare dellacarica, bensì co~~~e una prerogativa legataalla funzione svolta. nCcnnitato deve agire con la rnassima pru-

overadottrinaria ; linea di tendenza che a suogiudizio non può essere ~~~ ~ ~~~~~~

ARLAMENTAREchiamate le norme sul processo penale, e

quelle ~ ~~~~~~

denza e oculatezza, anche per evitare checontinui « l'esercitazione » delle denuncecontro il Capo dello Stato : ad esempio, ladenuncia presentata dagli onorevoli Gara-vini ed altri da una parte riproduce icontenuti dell'istanza dell'onorevole RussoSpena, già archiviata il 4 gennaio 1991, edall'altra richiama le considerazioni delsenatore Onorato . Nè appare convincentela tesi sostenuta dall'onorevole Pannella,secondo cui non spetterebbe al Comitatopronunciarsi sulla natura dei reati presi-

in particolare, va rispettato il principiodella previa contestazione delle accuse, inrelazione al quale — come del resto effet-tuato dal Presidente Macis in una prece-dente occasione — il Comitato si dovrebbepronunciare sui singoli capi d'imputazione.

Si dichiara sorpreso da alcune conside-razioni espresse in precedenza dal senatoreImposimato: ma la responsabilità presi-

'art . 90 Cost . è solo ditipo penale, e non costituzionale, nè tantomeno politica . In una denuncia è richia-mato il pensiero del senatore Elia, che hafatto riferimento ad una sorta di « respon-sabilità politica diffusa » del Presidentedella Repubblica; tesi sostanziahrrente ac-col ta dal Governo nel momento in cui nonha rispogo alle interpellanze presentatenel maggio del 1991 alla Camera da espo-nenti del Pds, che indirettarnente chiama-vano in causa i comportamenti del Capodello Stato.

Il Comitato deve tenere presenti dueaspetti essenziali : la valutazione se vi siastato o meno un attentato alla Cogitu-zione; e al contempo l'esigenza di tutelareil rispetto delle garanzie previste nei con-fronti della suprema magistratura dellaRepubblica, anche in relazione al richiamoalle norme di garanzia del diritto penale(sostanziale e processuale), di cui all'arti-colo 34 della legge 25 gennaio 1962, n . 20.

Per quanto concerne la natura ckl Co-mitato, a suo avviso si tratta di un pub-blico ministero costituito in collegio, per ilquale non possono essere richiamate divolta in volta le mr~ ~~~parlamentar ~~o

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Commissione bicamerale

quelle giudiziarie a seconda delle conve-nienze del momento: per esempio, a suogiudizio dovrebbe applicarsi il principiodel « collegio perfetto » . Comunque, è in-contestabile che il procedimento d'accusa

non vada confuso con il cosiddetto impea-chment, il quale ha una valenza esclusiva-mente politica, come del resto dimostratodalle origini storiche dell'istituto e dallacircostanza che (come negli Stati Uniti) sisvolge interamente presso gli organi par-lamentari . Invece, la conferma del carat-tere giurisdizionale del procedimento d'ac-cusa italiano è data dalla stessa compe-tenza finale della Corte costituzionale . Nonpuò pertanto essere consentita una utiliz-zazione impropria dello strumento accusa-

torio, anche perché la validità della tesipenalistica è ulteriormente suffragata dal-l'esigenza di garantire il rispetto dell'art.25, secondo comma, Cost ., e dal tenoredell'art . 15 della legge costituzionale 11marzo 1953, n.1, che fa espressamenteriferimento ai « reati di attentato allaCostituzione e di alto tradimento » ed alleconseguenti « sanzioni penali ».

L'articolo 8 della legge del 5 giugno1989, n. 219, affida al Comitato i1 compitopreliminare di valutare l'eventuale mani-festa infondatezza della notizia di reato;valutazione per la quale occorre conside-rare l'articolo 129 del Codice di procedurapenale (come ricordato in precedenza dalsenatore Correnti), il quale ha indicato unaserie di formule principali di assoluzione –da pronunciare in ogni stato e grado delprocesso (al riguardo va ricordato che ilComitato ha le funzioni anche del giudiceper le indagini preliminari) –, alcune dellequali privilegiate rispetto ad altre.

A parte la denuncia dell'onorevole Pan-nella, che ha un'impostazione molto lata,le istanze del senatore Onorato e degliesponenti del Pds sono costrette a ricorreread artifizi nel richiamare l'impostazionepenalistica, soprattutto per dimostrare larilevanza penale del « complesso » deicomportamenti del Presidente Cossiga, piùche dei singoli atti considerati autonoma-mente. In alcune denunce viene richiamataanche l'ipotesi dell'alto tradimento, masolo ad colorandum, dal momento che non

emergono specifiche indicazioni riguar-danti l'attentato alla personalità interna-

zionale dello Stato (fattispecie rilevanteper entrambe le tesi, costituzionalista e

penalista).Per quanto concerne l'attentato alla

Costituzione, l ' impostazione penalisticaesige il richiamo all 'art . 283 del Codicepenale, anche se una seconda ipotesi al-l ' interno della stessa tesi penalistica (comeadombrato dal deputato Mellini e nelladenuncia dei Pds) vorrebbe consentire unrichiamo elastico ai reati del codice penalediversamente rubricati, che pur possanoconfigurare in generale un attentato allaCostituzione. Ma, in particolare, le ipotesipenalistiche segnalate nella denuncia delPds non sembrano possedere gli elementicaratteristici dell'attentato alla Costitu-zione, che pur si configura come reato diattentato . Tra l'altro, a suo giudizio, nel-l 'ambito dei rapporti tra CSM e Presidente

della Repubblica, semmai potrebbe emer-gere una responsabilità dei componentidell'organo di autogoverno della magistra-tura in relazione all'art . 289 del codicepenale, date le turbative all'esercizio dellefunzioni presidenziali.

Nè convince il riferimento generico delsenatore Onorato alla condotta comples-siva del Presidente della Repubblica (al dilà dei singoli comportamenti), che avrebbeprovocato una vera e propria « turbolenzaistituzionale » . Desta poi perplessità il ri-ferimento al messaggio presidenziale sulleriforme istituzionali, strumento di esterna-zione previsto dallo stesso art . 87 Cost .,mentre l 'art . 283 C .P . fa riferimento amezzi non consentiti dall 'ordinamento el 'art . 56 C .P ., a proposito del tentativo,indica « atti idonei diretti in modo nonequivoco a commettere un delitto » . Inol-tre, come specificato in passato dal depu-tato Mellini, non una semplice violazionedella Costituzione configura l'attentato allaCostituzione (che tra l'altro in linea teoricapuò avvenire addirittura senza una viola-zione del genere), ma deve trattarsi di unaviolazione della Costituzione così grave daprovocarne l'attentato. Infine, l'art . 90Cost . fa riferimento agli atti compiuti« nell'esercizio delle funzioni », e non agli

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Commissione bicamerale

atti effettuati « a causa delle funzioni »:pertanto, l 'attentato alla Costituzione (in-teso come atto diretto a mutare la Costi-tuzione dello Stato o la forma del Governo)

può essere compiuto solo con l 'abuso dellefunzioni presidenziali o con la violazionedei doveri legati all'ufficio.

Pertanto, sotto il profilo degli elementioggettivi, a suo giudizio non emergonol'abuso delle funzioni, nè l'utilizzo dimezzi non consenti dall'ordinamento, nèatti idonei a mutare la Costituzione mate-riale : quindi, non è configurabile il reatodi cui all 'art . 283 CP, cui occorre de iurecondito far riferimento, in assenza di unaspecifica attuazione legislativa dell'art . 90Cost ., che pur sarebbe opportuna.

Per quanto riguarda l 'elemento sogget-tivo, occorrerebbe considerare l'intenziona-lità dei comportamenti e la consapevolezzadella loro eventuale antigiuridicità . Spessosi cita il libro di Paolo Guzzanti, ma siomette di ricordare il passo in cui ilPresidente Cossiga espressamente manife-sta l'intenzione di « picconare » le forzepolitiche e non certo le istituzioni, dell'e-sigenza di riformare le quali del restonessun gruppo politico ormai dubita.

Circa i contenuti specifici delle singoledenunce, ed in particolare dell ' istanza del-l'onorevole Pannella, le finalità sovversivedell 'ordinamento vengono dedotte da unaparticolare interpretazione delle opinioni edelle intenzioni del Presidente della Re-pubblica : una sorta di processo alle opi-nioni, del tutto improprio in sede penale.In varie denunce si fa riferimento allecosiddette « esternazioni » formali ed in-formali : ma nemmeno nello stesso appellodei costituzionalisti del dicembre scorso siè sostenuto che le esternazioni possanoaver coartato la volontà degli organi delloStato e quindi aver comportato un muta-mento della Costituzione, neanche perquanto concerne la stessa minaccia discioglimento delle Camere, dal momentoche si tratterebbe di un evento non ecce-zionale, ma che periodicamente è avvenutodal 1972 in poi.

Nè può ipotizzarsi un eccesso dei mezziadoperati rispetto ai fini perseguiti, chesono semplicemente quelli di stimolare e

rigenerare le istituzioni . Anche la famosalettera del 7 dicembre 1990 non è penal-mente rilevante, trattandosi di un atto

compiuto al di fuori delle funzioni presi-denziali, come riconosciuto in una prece-

dente seduta del Comitato dallo stessodeputato Finocchiaro Fidelbo.

Per quanto concerne poi i rapporti traCSM e Presidente della Repubblica, lamateria è estremamente complessa e non acaso è allo studio di varie Commissioni : inparticolare, circa la formazione dell'ordinedel giorno, come dichiarato recentementealla Camera dallo stesso Presidente delConsiglio Andreotti in risposta alle inter-rogazioni sulla vicenda, l 'art. 50 del Rego-lamento interno del CSM, concernente icasi di autoconvocazione, non esclude intale ipotesi l'assenso all'ordine del giornodel Presidente della Repubblica, che siconfigura come una sorta di visto di legit-timità del Presidente dell 'organo collegiale,di garanzia nei confronti dell 'Esecutivo edello stesso CSM. La lettera poi inviata alConsigliere anziano Coccia va letta inmodo completo: il Presidente Cossiga fanotare che, dati i recenti rapporti tra lui eil Vice Presidente Galloni, in caso di unaprevedibile astensione da parte di quest'ul-timo sarebbe stata opportuna la presi-denza della sezione disciplinare da partedel consigliere anziano eletto dal Parla-mento, con una corretta lettura del com-plesso delle norme richiamabili.

Invita altresì ad una corretta lettura delmessaggio sulle riforme istituzionali del 26giugno 1991 : in particolare, alle pagine 39e 40, vengono semplicemente indicate trestrade possibili per procedere ad una re-visione della Costituzione, senza esprimerealcuna scelta, nè alcuna preferenza per laCostituzione « flessibile », ma semplice-mente richiamando l 'esigenza di coinvol-gere il corpo elettorale in tale processoriformatore.

Circa la minaccia di non promulgare lalegge di proroga della durata della Com-missione parlamentare d'inchiesta sul ter-rorismo e le stragi, invita ad un'attentalettura della missiva con cui il Capo delloStato ha accompagnato la promulgazionedella citata legge (pubblicata in allegato ai

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Commissione bicamerale

resoconto della seduta del Senato del 28dicembre 1991), laddove si richiama l'at-tenzione sulla scarsa efficacia di continueproroghe di piccola durata, sulla scadenzaprevista al 2 luglio 1992 (che impedirà alleAssemblee di potere discutere la relazioneconclusiva) e sulla necessità di evitareinterferenze e commistioni tra inchiesteparlamentari ed analoghe indagini dell'au-torità giudiziaria.

Si chiede poi come possa essere ravvi-sato un reato nella lettera inviata il 3luglio 1990 al Presidente del Consiglio, aseguito della trasmissione dell'intervístatelevisiva all 'ex agente della CIA Brenneke,in cui tra l'altro si fa riferimento a misureadeguate nei confronti dei dirigenti dellaRAI, ma con l 'espressa specificazione:« qualora le informazioni risultassero in-fondate ».

Il Capo dello Stato non può essereconsiderato un notaio dell'ordinamento: idoveri di garanzia e di imparzialità devonoessere intesi in modo attivo e non passivo,soprattutto in un momento difficile comel'attuale.

Conclude, ritenendo che il Comitatodebba esprimersi per la manifesta infon-datezza delle denunce, ai sensi dell'art . 8della legge n . 219 del 1989, in relazioneall 'art. 129 CPP, in quanto i fatti denun-ciati non costituiscono reato di attentatoalla Costituzione . Infine, pone una que-stione preliminare sull'ordine delle vota-zioni, le quali a suo avviso dovrebbe essereriferite ai singoli capi di imputazione (cheperò non sono stati esplicitati nemmenonell'illustrazione preliminare delle denun-ce), data la natura del Comitato di orga-no del pubblico ministero costituito incollegio.

Il Presidente MACIS ricorda che t'Uffi-cio di Presidenza allargato ha deciso didedicare un'apposita seduta alla tratta-zione delle delicate questioni proceduralisull'ordine delle votazioni, in parte richia-mate dal deputato Mastrantuono. Al ri-guardo, invita coloro che prenderanno laparola in discussione generale a pronun-ciarsi già su tali aspetti : in linea teorica, levotazioni potrebbero avvenire per tipo di

reato (attentato alla Costituzione e/o altotradimento), o per singola denuncia, o perautonomi capi di imputazione (relativi aifatti denunciati nelle varie istanze).

Il senatore VENTRE premette che nonintende farsi carico dei complessi problemigiuridici connessi alle accuse contro ilCapo dello Stato, nè intende citare le varieopinioni dottrinali dal momento che sottoil profilo giuridico sono state sostenute lepiù diverse interpretazioni pervenendosi aconclusioni opposte . Desidera invece citareil senatore Leopoldo Elia, ad avviso delquale ciascun Presidente della Repubblicariverbera nell 'esercizio delle sue funzionila propria personalità umana e politica.

Le questioni sottoposte all 'attenzionedel Comitato debbono, a suo avviso, essereaffrontate con molta cautela, anche inconsiderazione dell'assenza di riferimenti aprecedenti giurisprudenziali, non essendosifortunatamente mai verificati prima d'ora,nel corso della storia repubblicana, casi diaccuse rilevanti contro il Capo dello Stato.Il Comitato parlamentare per i procedi-menti d'accusa non è assimibilabile alPubblico Ministero, anche se le denunzieall'esame impostano le questioni nello stileproprio degli uffici giudiziari . L 'attentatoalla Costituzione non risulta definito dalCodice Penale, nè la Costituzione specificatale fattispecie, in relazione alla quale èdubbio che sia stabilita una pena certa.Pertanto appare assai complesso il compitoaffidato alla Corte Costituzionale, giudiceultimo ed inappellabile al quale è rimesso,appunto, individuare la fattispecie e com-minare la pena, a seguito della formula-zione del capo di imputazione da parte delParlamento in seduta comune.

Il senatore Ventre richiama l'attenzionesulla delicatezza dei compiti assegnati alComitato, in presenza dell'incerto quadronormativo delineato, in conseguenza delquale il Presidente della Repubblica vienead essere l'unico cittadino italiano nonprotetto dal principio di legalità in materiapenale: il Presidente Cossiga, nel momentoin cui ha posto in essere i comportamentiche hanno dato luogo alle accuse, non erain grado di conoscere le conseguenze pe-

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Commissione bicamerale

nali degli stessi . Le valutazioni del Comi-tato debbono pertanto obbedire a rigorose

esigenze di legalità e non essere influenzateda giudizi di opportunità politica.

Invece, alcuni componenti del Comitato

non hanno dato dimostrazione della neces-saria serenità ; ne fa prova, a suo avviso, lacircostanza che l 'istanza di rinvio in pre-cedenza sottoscritta da numerosi compo-nenti del Comitato, motivata da oggettive

esigenze poste da concomitanti impegniparlamentari, è stata senza appello censu-

rata con l'accusa di mirare ad impedire losvolgimento dei lavori del Comitato, men-

tre analoga accusa è stata elevata contro

una successiva proposta di differire l'e-

same delle denunce al fine di approfondirelo studio delle questioni da esse sollevate.

Deve sempre essere tenuto presente che

il Comitato discute questioni attinenti allalibertà personale di un cittadino, che ne

potrebbe essere privato a causa delle de-cisioni assunte in questa sede . La suainquietudine è ancora maggiore in consi-derazione della circostanza che colorostessi che si sono opposti alle istanze dirinvio precedentemente presentate in Co-mitato, adducendo l'urgenza della deci-sione, hanno contemporaneamente offertoal Presidente Cossiga la via delle dimis-sioni. Tale modo di procedere fa pensareche da parte di taluni si intende porre inessere una vera e propria congiura aidanni del Capo dello Stato : si è di fronte,infatti, ad un assurdo patteggiamento, inquanto tale impossibile rinuncia alle de-nunzie in una materia indisponibile dimo-stra che gli accusatori sono mossi dainteressi ben diversi da quelli della giu-stizia.

Il senatore Ventre ritiene indice discarsa serietà lo stesso oscillare delle de-nunce tra l 'ipotesi di attentato alla Costi-tuzione e quella di alto tradimento: ri-corda che l 'onorevole Pannella si riferisce,oggi, alle affermazioni del Presidente Cos-siga aventi ad oggetto la concessione dellagrazia a Renato Curcio, ma in passato hataciuto allorché il provvedimento di cle-menza riguardò la terrorista Flora PirroArdizzone.

Si ha l'impressione che le accuse alPresidente Cossiga traggano origine sem-

plicemente dal risentimento di chi trova

sgradite le opinioni del Capo dello Stato.Si dimentica però che l 'ordinamento giu-

ridico offre i rimedi contro i comporta-menti controversi, attraverso, ad esempio,il ricorso al conflitto di attribuzioni trapoteri dello Stato.

Proprio le circostanze che le fattispecierelative alle responsabilità giuridiche delCapo dello Stato presentano margini diambiguità induce a ritenere legittimi, ocomunque non penalmente rilevanti, icomportamenti denunciati . Il PresidenteCossiga, lungi dal programmarsi come at-tentatore, ha sempre agito in manierapalese e rendendo chiare le motivazionigiuridiche sottostanti alle proprie inizia-tive. Se qualche rilievo può essere mossoalle sue azioni, questo attiene esclusiva-mente a ragioni di fair play : anche questiaspetti della condotta del Capo dello Statorisultano tuttavia specchio dei tempi, nèturbano una pubblica opinione ormai as-suefatta a linguaggi ed espressioni spessodiscutibili.

Il senatore Ventre ricorda l'opinione diPiero Calamandrei, notoriamente definitocome progressista, secondo il quale il Capodello Stato è la viva voce della Costitu-zione . Tutti ormai lamentano l'inadegua-tezza dell 'assetto istituzionale: lo stessosenatore Libertini, che appartiene allaparte politica che ha sottoscritto una de-nuncia contro il Presidente Cossiga, in unrecente intervento parlamentare ha dichia-rato di condividerne nel merito talunevalutazioni.

Il senatore Ventre dichiara di preferirepersonalmente lo stile che ha caratteriz-zato l'esercizio del mandato presidenzialeda parte di Luigi Einaudi e di Enrico DeNicola, stile al quale lo stesso PresidenteCossiga si è attenuto nei primi anni diesercizio del suo mandato . A suo avviso, sitratta tuttavia di una questione di com-portamento formale, in quanto tale pas-seggera ed incapace di incidere sulla vitaistituzionale. Non è certo alla forma cheoccorre badare, ma alla sostanza dei com-portamenti: il Presidente Cossiga esprime

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giudizi giusti e condivisibili, ad esempio aproposito del ruolo assunto dai sindacati e

dai partiti che, al di fuori se non contro laCostituzione, sono divenuti veri e propri

soggetti politici direttamente influenti

nella formazione delle decisioni degli or-gani costituzionali . Si tratta di giudiziripetuti quotidianamente dagli organi distampa e condivisi dalla pubblica opinioneed è pertanto ipocrita l 'atteggiamento dicoloro che vorrebbero impedire al Presi-dente Cossiga di formularli.

Non intende negare che talune dichia-razioni del Capo dello Stato appaionopoliticamente inopportune, come nel casodei giudizi resi ad organi di stampa sullasituazione politica . Ma diverso è volerattribuire ai comportamenti del Capo delloStato gli estremi del reato : i comporta-menti nei quali vuole ravvisarsi l'attentatoalla Costituzione debbono rivestire un mi-nimo di credibilità, di attitudine a perse-guire l'intento eversivo, mentre nessuncomportamento del Presidente Cossiga po-trebbe seriamente essere valutato come untentativo di attentare alla Costituzione.

Il senatore Ventre si sofferma in parti-colare sulla minaccia di autosospensioneche, lungi dal dover essere interpretatacome comportamento anticostituzionale,mirava a creare le condizioni per pervenireal corretto giudizio sulla struttura Gladio.Neppure appare degno di credibilità l 'epi-sodio relativo all'incontro con i magistratisiciliani, non emergendo alcun profilo diillegittimità nell'iniziativa assunta dal Pre-sidente Cossiga . Quanto ai rapporti con ilConsiglio Superiore della Magistratura,non può negarsi che il Capo dello Stato haesercitato competenze pienamente spettan-tigli, nè potrebbe essergli elevato l'adde-bito di non aver scelto la via del ricorsoalla Corte Costituzionale per conflitto diattribuzioni, dal momento che è il soggettoche si ritiene leso nelle proprie prerogativeche deve farsi promotore di un tale con-flitto. Men che mai potrebbe suscitaresospetti di illegittimità l'iniziativa assuntaper l'istituzione di una commissione distudio sulla questione della titolarità delcomando delle forze armate, nè è merite-vole di critica il rapporto del Presidente

Cossiga con l'Arma dei Carabinieri, risul-tando del tutto ridicole le accuse di volerattentare alla Costituzione appoggiandosiai Carabinieri, ai quali invece il Capo delloStato ha indirizzato una netta censura conriferimento ai giudizi espressi dal loroorgano rappresentativo sulle disfunzionidel sistema.

Il senatore Ventre ribadisce l'evidenteed assoluta incosistenza giuridica di tuttele accuse: per gli aspetti metagiuridici ilgiudizio è rimesso ad altri . Non può per-tanto che sottolineare come il metro divalutazione delle vicende portate all'atten-zione del Comitato non sia altro che quelloofferto dall'osservazione del senatore Elia,che ha sottolineato che ogni Presidentedella Repubblica agisce secondo la suapersonalità umana e politica. Il comporta-mento del Presidente Cossiga deve esserepertanto inquadrato, oltre che sotto l'a-spetto della psicologia individuale, tenendoconto dell'influenza dei tempi, dei quali ilsuo modo di agire è lo specchio.

Il deputato GORGONI si richiama alleosservazioni del deputato Mastrantuono,alle quali non occorrerebbe forse aggiun-gere altro . Le iniziative di accusa contro ilPresidente Cossiga risultano frutto di stru-mentalizzazione elettoralistica : autorevoligiuristi, che in passato sono stati in asprodissenso con il Presidente Cossiga, qualel'ex-Presidente della Corte CostituzionaleEttore Gallo, affermano che il comporta-mento del Capo dello Stato può averoltrepassato limiti di opportunità politica,ma non travalicato quelli della legittimità.È palese l'inconsistenza delle accuse, chepossono peraltro avere pericolosi effetticadendo nell'attuale contesto di estremafragilità istituzionale.

Ad avviso del deputato Gorgoni, gliinterventi del Presidente Cossiga hannounicamente registrato la reale inquietudinedelle istituzioni, delle quali l'intera classepolitica avverte da tempo l'esigenza diriforma . Risale infatti all'inizio dellascorsa legislatura l 'istituzione della Com-missione bicamerale per la formulazione diproposte di revisione della Costituzione, icui suggerimenti non hanno avuto esiti

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concreti. Sulle disfunzioni del sistema vi èormai un'ampia letteratura : vero è inveceche alcuni esponenti della classe politicanon hanno saputo apprezzare i suggeri-

menti e gli impulsi provenienti dal Capo

dello Stato, in ossequio forse ad uno spi-rito conservatore, ostile alle riforme. Èdubbio che sia stato il Presidente Cossigae non piuttosto i partiti ad essersi disco-stati dalla Costituzione : lo stesso Presi-dente del Consiglio, Giulio Andreotti, di-chiara di condividere i giudizi del Capodello Stato, al quale raccomanda tuttaviail silenzio in modo da non disturbarel 'operato del Governo.

La pretestuosità delle accuse mosse alPresidente Cossiga è dimostrata dal rifiutodi coloro che hanno formulato le accusestesse di prendere in considerazione lacorrettezza giuridica delle opinioni assuntedal Capo dello Stato.

Il deputato Gorgoni esclude con fer-mezza che le iniziative del Presidente Cos-siga possano integrare attentato alla Co-stituzione od alto tradimento . Le accuse,motivate con argomenti anche pregevoli,non appaiono però in nessun caso convin-centi, come è stato adeguatamente posto inevidenza dal deputato Mastrantuono : l ' o-pinabilità del giudizio sui comportamentidel Capo dello Stato non significa infattiche tali comportamenti integrino fattispe-cie penali . Ricorda che il dibattito suilimiti dei poteri attribuiti dalla Costitu-zione al Presidente della Repubblica risalea tempi remoti, essendosi proposto all'e-poca della presidenza di Giovanni Gronchiil quesito sui poteri in materia di politicaestera. Anche durante la presidenza Pertinisi è discusso sulla estensione dei poteri delCapo dello Stato, ma nessuno ha ritenutodi muovere rilievi al fine di non recareturbamento ai delicati equilibri costituzio-nali.

Non si possono elevare addebiti al Pre-sidente Cossiga per il fatto che pone inluce le carenze del sistema politico-istitu-zionale; se talune sue affermazioni sono avolte sembrate discutibili, occorre peròtener conto che si è trattato di reazioni alleingiuriose aggressioni da lui subite . A suoavviso, alcune polemiche artificiose, come

quelle riguardanti i1 cosiddetto caso Gla-dio, hanno avuto in realtà l'obiettivo didistogliere la pubblica opinione dai pro-blemi reali del Paese. La condotta osser-vata dal Presidente Cossiga a proposito delcaso Gladio è stata assolutamente equili-brata e le aggressioni subite in relazione atale vicenda risultano pertanto pretestuose.

Il deputato Gorgoni – premesso che, seè lecito dissentire da alcune opinioniespresse dal Presidente Cossiga, non puònegarsi la buona fede del suo comporta-mento – critica la soluzione da taluniravvisata nelle dimissioni dalla carica pre-sidenziale: come già osservato dal senatoreVentre, appare contraddittorio suggeriretale soluzione dopo aver elevato l 'accusapenale, in quanto le dimissioni non fannovenir meno il reato, se questo veramentesussiste.

Dopo che il deputato MELLINI ha sot-tolineato che 1 ' inpeachment non è assimi-labile all 'azione penale, il deputato GOR-GONI ribadisce che nessuna delle denunceè riuscita a dimostrare la fondatezza delleaccuse, rimaste vaghe . Dinanzi al Comitatoparlamentare per i procedimenti d'accusanon si sta svolgendo un processo ma unamessa in scena politica, per distogliere lapubblica opinione dai problemi autenticidel Paese, che invece il Presidente Cossigaha avuto il coraggio di denunciare . Tutte leaccuse debbono pertanto essere dichiaratemanifestamente infondate.

Il senatore CORRENTI ricorda di esserestato favorevole alla dichiarazione di ma-nifesta infondatezza di precedenti denunce,

dovendo il Comitato parlamentare per iprocedimenti d'accusa formulare giudizisulla sussistenza di illeciti penali . Respingepertanto l'accusa, secondo la quale daparte di talune forze politiche è statoproposto una sorta di baratto, quale l ' ipo-tizzato ritiro delle accuse in cambio delledimissioni del Presidente Cossiga . Si trat-terebbe di valutazioni politiche, che nonpossono influire sullo svolgimento dei com-piti del Comitato.

Non può darsi credito alla tesi, chealcuni interventi hanno fatto propria, se-

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condo la quale i comportamenti del Presi-dente Cossiga sono censurabili sul pianodel fair play, ma sostanzialmente innocui.Tale giudizio non può ad esempio riguar-

dare i giudizi oltraggiosi che il Capo dello

Stato ha espresso, in occasione di viaggiall'estero, sulla Repubblica italiana ; giu-dizi di fronte ai quali il Parlamento èrimasto inerte, mentre avrebbe dovutochiederne le dimissioni.

Il Comitato deve comunque valutare larilevanza penale dei comportamenti delPresidente Cossiga . Quanto all'opinione dataluni avanzata, circa la difficoltà di ap-plicare l 'articolo 90 della Costituzione innome del principio di legalità in materiapenale, il senatore Correnti osserva che ilComitato ha adottato l'interpretazione pe-nalistica dell'articolo 90 della Costituzione,in virtù della quale per l'attentato allaCostituzione deve risalirsi alla fattispeciedell'articolo 283 del Codice penale e, perl 'alto tradimento, al Codice Penale Mili-tare. Sgombrato pertanto il terreno daogni equivoco, fa presente che la dottrinaha affermato il principio dell'esistenza,come regola generale, della responsabilitàdel Capo dello Stato. Il Capo dello Stato èinfatti responsabile, come qualsiasi citta-dino, per i reati comuni . È inoltre respon-sabile per alto tradimento e per attentatoalla Costituzione, in relazione agli atticompiuti nell'esercizio delle sue funzioni.Qualora si derogasse a tali principi, siconcepirebbe il Presidente della Repub-blica come un monarca, contro i precettidella Costituzione.

Il senatore Correnti, premesso che ilComitato deve valutare la responsabilitàdel Capo dello Stato per atti connessiall'esercizio delle sue funzioni, osserva chesi tratta di materia che dà luogo ad unreato proprio, di pericolo . In proposito, inassenza della giurisprudenza costituzio-nale, occorre far riferimento ai principiindividuati dalla giurisprudenza dellaCorte di Cassazione in ordine ai delitti diattentato . Le sezioni unite della Corte diCassazione hanno stabilito, con riferimentoall 'articolo 241 del Codice penale, che, alfine di concretare l'attentato, è sufficientericonoscere la sussistenza di una serie di

elementi, che costituiscono un minus ri-spetto agli elementi dai quali risulta la

sussistenza del tentativo.

Il senatore Correnti evidenzia l 'altro

punto sul quale il Comitato deve portare lasua attenzione, vale a dire il concetto dimanifesta infondatezza . Osserva in propo-sito che nessuno ha negato che i fattisegnalati dalle varie denunce sono veri eincontrovertibili . La manifesta infonda-tezza dovrebbe allora valutarsi – contra-riamente ai principi giurisprudenziali –solo sotto l'aspetto della sussistenza deldolo. Inoltre, è innegabile che il Presidente

Cossiga abbia posto in essere comporta-menti in violazione di norme regolamen-tari e della prassi : anche sotto tale profilosi è al di fuori della rilevazione dellamanifesta infondatezza, come risulta dal-l'analisi di alcune situazioni specifiche.Adduce in primo luogo il rifiuto di pro-mulgazione di una legge approvata dalParlamento, particolarmente grave inquanto adombrato anche a seguito dellariapprovazione della stessa legge . Men-ziona poi le aggressioni verbali nei con-fronti di taluni parlamentari che, se indi-scutibílmente ricadono nell'oltraggio e nel-l'ingiuria, possono in taluni casi assumereaspetti di maggiore gravità, specialmentese riferite ad opinioni espresse e ad inizia-tive assunte dai parlamentari nell'eserciziodelle loro funzioni . Ricorda quindi le rei-terate minacce di scioglimento delle As-semblee legislative, pur non essendo inatto alcuna crisi di governo ed essendo ilParlamento nel pieno esercizio delle suefunzioni . Deve poi tenersi conto degli at-teggiamenti assunti in ordine alla vicendaGladio, che hanno dato luogo ad unainaccettabile ingerenza sulla costituzionedella Commissione dei saggi che avrebbedovuto indagare sulla legittimità di talestruttura, la quale, a seguito dell'inter-vento del Presidente Cossiga, che ha costi-tuito valido deterrente, non fu mai isti-tuita. Anche in tale caso si è determinatoun gravissimo vulnus alla Costituzione;vulnus inferto anche allorquando il Presi-dente Cossiga ha ricevuto Edgardo Sogno,all'indomani del rilascio da parte di que-st 'ultimo di alcune dichiarazioni gravis-

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sime riferentisi all'eventuale successo elet-torale di una determinata forza politica.Deve portarsi anche attenzione ai rapporticon il Consiglio Superiore della Magistra-tura, in particolare all 'invio della forzapubblica in occasione di una recente se-duta di tale organo ed all 'attivazione delcircuito di audiodiffusione per ascoltarne ildibattito. I rapporti del Presidente Cossiga

con l'organo di governo della Magistraturae con alcuni uffici giudiziari appaiono dievidente incostituzionalità . Si ricorda cheil Presidente Cossiga, all'indomani dell 'en-trata in vigore del nuovo Codice di proce-dura penale che ha disciplinato la testi-monianza del Capo dello Stato, si è deci-samente opposto all'iniziativa assunta daun magistrato al fine di ascoltarlo inqualità di testimone.

Il senatore Correnti conclude osser-vando che tutti gli episodi citati dimo-strano l'improponibilità dell'archiviazioneper manifesta infondatezza, ai sensi del-l 'articolo 8 della legge 5 giugno 1989,n. 219 . Il Comitato deve arrivare con se-rietà e dignità alla formulazione delle

conclusioni che, a suo avviso, dovrebberodisporre quanto meno l'invio degli attiall'Autorità giudiziaria ordinaria per l'e-ventuale rilevazione di reati comuni.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS ringrazia il sena-tore Correnti per il suo intervento, che haconfermato l'elevatezza del dibattito . Pro-pone quindi che il Comitato rinvii il se-guito della discussione alla seduta già

convocata per le ore 9,30 di domani, 9gennaio 1992.

Dopo che il senatore MAllOLA si èdichiarato d'accordo con la proposta delPresidente, ricordando che i senatori e ideputati del Gruppo democristiano sonovincolati da indifferibili impegni parla-mentari previsti per questo pomeriggio, ilComitato unanime conviene con la propo-sta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,15 .

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CONVOCAZIONI

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PAGINA BIANCA

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— III —

Convocazioni

COMMISSIONE DI INDAGINEa norma dell 'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Nino Cristofori

Giovedì 16 gennaio

(Salone della Lupa)

ORE 9

Seguito dell'audizione dell'onorevole Franco Piro.

* * *

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Mercoledì 8 gennaio 1992

N

Convocazioni

COMMISSIONI RIUNITEVIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

Giovedì 9 gennaio

(Aula Commissione Ambiente)

ORE 14

Comitato dei diciotto.

Esame del provvedimento n . 6106, concernente : « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1981, n . 364, recante interventi per il miglioramento qualitativo ela prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano ».

* * *

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— V —

Convocazioni

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,della Presidenza del Consiglio e interni)

Giovedì 9 gennaio

ORE 12

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BIONDI : Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzionedella Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2672).(Parere della II, della 111, della V, della VII, della X, della XI Commissione e della XIICommissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

BORGOGLIO : Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti edistituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2739).(Parere della II, della III, della V, della VII, della X, della XI Commissione e della XIICommissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

PIRO ed altri : Norme per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti e istituzionedella Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2852).(Parere della H, della III, della V, della VII, della X, della XI Commissione e della XIICommissione, ai sensi dell'articolo 73, comma I-bis, del regolamento).

BOATO e ROCELLI: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti edistituzione della Consulta nazionale dei consumatori ed utenti (2942).(Parere della II, della III, della V, della VII, della X, della XI Commissione e della XIICommissione, ai sensi dell'articolo 73, comma I-bis, del regolamento).

ANDÒ ed altri : Norme per la tutela dei consumatori (4105).(Parere della II, della V, della VI, della X, della XI Commissione e della XII Commissione,ai sensi dell'articolo 73 comma 1-bis, del regolamento).

Senatori NEBBIA; ZANELLA ed altri ; NESPOLO ed altri ; BOATO: Istituzione delConsiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Approvata dalla X Commissionepermanente del Senato) (5408).(Parere della H, della V, della VII e della XI Commissione, e della X e della XIICommissione, ai sensi dell'articolo 93 comma 3-bis, del regolamento e della Commissionespeciale per le politiche comunitarie).

Relatore : Riggio .

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VI

Convocazioni

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

RICCIUTI: Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n . 555, concernente il riconosci-mento della doppia cittadinanza (120).(Parere della II e della III Commissione).

ZOLLA ed altri : Nuove norme sulla cittadinanza (1815).(Parere della 11, della Ili e della IV Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE : Disposizioni in materia dicittadinanza (4156).

(Parere della 11 e della III Commissione).

Nuove norme sulla cittadinanza (Approvato dal Senato) (5702).(Parere della H, della III, della IV, della XI e della Commissione speciale per le politichecomunitarie).

Relatore : Chiriano .

In sede consultiva.

Parere sulla proposta di legge:

STERPA: Nuova disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei genitori (1052).(Parere alla H Commissione) — Relatore : Labriola.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

Senatori BERLANDA ed altri: Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbliga-zioni (Approvato dal Senato) (2889).(Parere alla VI Commissione) — Relatore : Gei.

* * *

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— VII —

Convocazioni

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)y

Giovedì 9 gennaio

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

BUFFONI ed altri : Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratorielettronici (1290).

(Parere della I Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

FUMAGALLI CARULLI ed altri : Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n . 633, concer-nenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recantidisposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602).(Parere della 1 Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione,vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istru-zioni (4367).

(Parere della III, della VI, della VII, della X Commissione e della Commissione specialeper le politiche comunitarie).

DE JULIO ed altri : Norme per la tutela civile e penale del software e per l 'eserciziodei diritti ad esso collegati (5501).(Parere della I, della X e della XI Commissione).

Relatore : Sapienza.

Discussione del disegno di legge:

Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari (5370).(Parere della I Commissione) — Relatore : Mastrantuono.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni in tema di reati contro l 'Amministrazione della giustizia (5390).(Parere della I Commissione) — Relatore : Casini Carlo .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— VIII —

Convocazioni

Seguito della discussione della proposta di legge:

BARGONE ed altri : Modifica agli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice diprocedura civile in materia di processo di esecuzione (3303).(Parere della I Commissione) — Relatore : Mastrantuono.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche in tema di peculato e malversazione militare [Approvato dalle Commissionipermanenti riunite H (Giustizia) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica] (5698).(Parere della I e della IV Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, delregolamento) — Relatore : Mellini.

Discussione del disegno di legge:

GARGANI ed altri : Tirocinio professionale per i dottori commercialisti (6120).(Parere della I, della IX Commissione e della Commissione speciale per le politichecomunitarie) — Relatore : Vairo.

Discussione delle proposte di legge:

PICCIRILLO: Istituzione della procura della Repubblica presso la pretura circonda-riale di Caserta (5415).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Istituzione dell'Ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondarialedi Caserta (5520).(Parere della I, della V e della XI Commissione).

VAIRO: Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale(5988).

(Parere della V e della XI Commissione).

Relatore : Bargone .

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GARGANI : Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione dellesentenze penali di condanna (5590).(Parere della I Commissione) — Relatore : Nicotra.

Esame delle proposte di legge:

RIGHI ed altri : Disciplina delle società tra professionisti (898).(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

BORGHINI ed altri: Disciplina delle società tra professionisti (2884).(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione) .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— IX —

Convocazioni

BORGOGLIO ed altri : Nuove norme sulle società e cooperative tra professionisti(2949).

(Parere della I, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

MARZO ed altri : Disciplina delle società tra professionisti (4565).(Parere della 1, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

FERRARI WILMO ed altri : Disciplina delle società di professionisti (5429).(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

Relatore : Alagna.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri : Norme sull 'ammissione in magistratura di membri laici, sullaistituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruolifra magistratura giudicante ed inquirente (64).(Parere della 1 e della V Commissione).

GARGANI : Norme sulla formazione teorico-pratica e sull 'aggiornamento delle profes-sioni legali e della magistratura (727).(Parere della I, della V e della VII Commissione).

GARGANI : Norme per il reclutamento di uditori giudiziari mediante concorso riser-vato a candidati in possesso di particolari requisiti (728).(Parere della I, della V e della XI Commissione).

GARGANI: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l 'emanazione di normesulla distinzione dell 'ordine giudiziario nei ruoli della magistratura giudicante erequirente (731).

(Parere della I Commissione).

ALAGNA ed altri : Norme sull 'ammissione in magistratura di membri laici, sull ' istitu-zione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicanteed inquirente (873).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri : Norme sull 'ammissione in magistratura di membri laici,sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fragiudicante ed inquirente (977).(Parere della 1 e della V Commissione).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l 'ingresso in magistratura, per l'istituzione delCentro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie perla formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali (1220).(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BARBERA ed altri : Norme sul limite di età per l 'ammissione ai concorsi in magistra-tura (1742).

(Parere della XI Commissione).

DEL PENNINO ed altri : Norme sulla carriera dei magistrati ordinari (2706).(Parere della I, della V e della XI Commissione) .

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X

Convocazioni

PAllAGLIA ed altri : Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli dellamagistratura (3521).(Parere della 1, della V e della XI Commissione).

Relatore: Vairo.

Esame delle proposte di legge:

MUNDO e NICOTRA: Norme per la sistemazione giuridica ed economica dei vicepretori onorari (2262).

(Parere della V e della XI Commissione).

MASTRANTUONO ed altri : Norme per la sistemazione giuridica ed economica deivice pretori onorari (5624).(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore : Alagna.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri : Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridicoitaliano (4154).

MELLINI ed altri : Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri : Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggimilitari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri : Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 1-bis, delregolamento) — Relatore: Mellini.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori SALVATO ed altri : Norme contro la violenza sessuale (Approvata in un testounificato dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)(2957-B).(Parere della I Commissione) — Relatore : Vairo.

Esame della proposta di legge:

DE JULIO ed altri : Disposizioni per l'impignorabilità delle quote di trasferimentostatale agli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti (4783).(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore : Rizzo.

Esame della proposta di legge:

MELLINI ed altri : Norme penali per la repressione delle cosiddette raccomandazionie lottizzazioni (415).(Parere della I Commissione) — Relatore : Sapienza.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n . 418, recante modifica deltermine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (6258).(Parere della I Commissione) — Relatore: Finocchiaro Fidelbo .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XI —

Convocazioni

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n . 419, recante istituzionedel Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (6259).(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione) — Relatore : Vairo.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

—MI—

Convocazioni

III COMMISSIONE PERMANENTE(Affari esteri e comunitari)

Giovedì 9 gennaio

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XIII —

Convocazioni

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 9 gennaio

ORE 9

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Nuove disposizioni sul Ministero dell'ambiente (3117-bis).(Parere alla I Commissione) — Relatore : Coloni.

Parere sul disegno di legge:

Partecipazione dell 'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione inter-nazionale per lo sviluppo (IDA) (Approvato dalla VI Commissione permanente delSenato) (6014).(Parere alla III Commissione) — Relatore : Coloni.

Parere sul disegno di legge:

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM)per il biennio 1990-1991 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato)(6022).(Parere alla III Commissione) — Relatore : Nonne.

Parere sul disegno di legge:

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo diMontreal (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (6015).(Parere alla III Commissione) — Relatore : Gregorelli.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato:

Norme sul controllo dell 'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (5073-5472).

(Parere alla 111 Commissione) — Relatore : D'Addario .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XIV —

Convocazioni

Parere sulla proposta di legge:

GASPAROTTO ed altri : Riapertura dei termini per la presentazione di proposte diconcessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, leprovince e le regioni interessate (Approvata dalla IV Commissione permanente dellaCamera, approvata dalla IV Commissione permanente del Senato, rinviata alle Camere dalPresidente della Repubblica) (4727-B).(Parere alla IV Commissione) — Relatore : Sinesio.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori CAPPUZZO ed altri : Attribuzione della promozione a sottotenente a titoloonorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondoconflitto mondiale (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (4626).(Parere alla IV Commissione) — Relatore : Sinesio.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell 'esercito (4786).(Parere alla IV Commissione) — Relatore : Sinesio.

Parere sulla proposta di legge e sull 'emendamento:

PIRO ed altri : Equiparazione alle pensioni di guerra del concesso agli infortunati e aicaduti delle forze dell 'ordine e loro superstiti (4520).(Parere alla VI Commissione) — Relatore : Gregorelli.

Parere sulla proposta di legge:

RIGHI: Rifinanziamento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alleimprese artigiane (5567).(Parere alla VI Commissione) — Relatore : Coloni.

Parere sul disegno di legge:

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Approvato dalla VIICommissione permanente del Senato) (5944).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Monaci.

Parere sulla proposta di legge:

SEPPIA ed altri : Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici eartistici della città di Siena (2690).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Monaci.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge in un testo unificato:

Disciplina delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,norme per lo sport nella scuola, nell 'università e nelle Forze armate e disposizioni inmateria di impianti sportivi (265 e abb .).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Nonne.

Parere sulla proposta di legge:

MATULLI ed altri : Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietredure di Firenze (3672-B).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Monaci .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XV —

Convocazioni

Parere sulla proposta di legge:

Senatori VESENTINI ed altri : Riordinamento dell 'Istituto nazionale di alta matema-tica Francesco Severi (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (5350).(Parere della VII Commissione) — Relatore : D'Addario.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Interventi per la difesa del mare (4933).(Parere alla VIII Commissione) — Relatore : Nonne.

Parere sulle proposte di legge:

Ristrutturazione dell 'autotrasporto di cose per conto terzi (4756-B).(Parere alla IX Commissione) — Relatore : Orsini.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni in materia di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio deiministri del personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento (5546).(Parere alla XI Commissione) — Relatore : Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Misure urgenti in materia di occupazione (Approvato dal Senato) (6221).(Parere alla XI Commissione) — Relatore : D 'Addario.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

Trattamenti terapeutici iterativi (1805-2010-2352).(Parere alla XI Commissione) — Relatore : Coloni.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori AllARETTI ed altri : Interpretazione autentica dell 'articolo 1, comma 1,della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo delpersonale medico dipendente (Approvata dalla XII Commissione permanente del Senato)(5932).

SCOVACRICCHI: Interpretazione autentica dell 'articolo 1 della legge 19 febbraio 1991,n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente(5940).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore : Coloni.

Parere sulle proposte di legge in un testo unificato:

Nuove norme in materia di interventi a favore dei ciechi, dei sordi e dei minori figlinaturali riconosciuti dalla sola madre (6016-6109-6135).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore : Tiraboschi.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1991, n . 365, recante interventiurgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizidell'amministrazione della giustizia (6107-A).(Parere all'Assemblea) — Relatore : Gregorelli .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XVI —

Convocazioni

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1991, n . 364, recante interventi

per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell 'inquinamento delle acque

destinate al consumo umano (6106-A).(Parere all'Assemblea) — Relatore : Orsini Gianfranco.

Parere sulla proposta di legge:

FOSCHI ed altri : Concessione di un contributo straordinario per il progetto « GiacomoLeopardi nel mondo » (140-B).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Monaci.

Parere sulla proposta di legge e sugli emendamenti:

Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, istituto pubblicodi educazione femminile, e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Firenze(5849).(Parere alla VII Commissione) — Relatore : Zarro.

Parere sulla proposta di legge:

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione deiterritori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (5533-B).(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sulla proposta di legge:

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggiper gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpitidagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, appro-vato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n . 76 (6199).(Parere alla VIII Commissione) — Relatore : Coloni.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

—XVII —

Convocazioni

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Giovedì 9 gennaio

ORE 8,30

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1991, n . 417, recante disposizioniconcernenti criteri di applicazione dell 'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per icontratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.(Parere della I, della Il, della III, della IV, della V, della VII, della VIII, della IX, della Xe della XI Commissione) — Relatore : Piro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori SCEVAROLLI ed altri : Modifiche alla disciplina delle azioni delle banchepopolari e disciplina tributaria degli utili dalle stesse distribuiti (Approvata, in untesto unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (3415).(Parere della II, della V e della XI Commissione).

MONACI : Modifica all 'ordinamento delle banche popolari (5013).(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Patria .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XVIII —

Convocazioni

VII COMMISSIONE PERMANENTE(Cultura, scienza e istruzione)

Giovedì 9 gennaio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

FOSCHI ed altri : Concessione di un contributo straordinario per il progetto « GiacomoLeopardi nel mondo » (Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati emodificata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica (140-B).(Parere della 1 e della V Commissione) — Relatore : Casati.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BAGHINO ed altri : Annessione alla Scuola superiore di studi universitari e di perfe-zionamento Sant 'Anna di Pisa della fondazione « Giovanni Spitali » (1910).(Parere della I e della V Commissione).

Senatori BAUSI ed altri : Modificazioni dell 'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n.41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamentoS . Anna- di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione « Giovanni Spitali » (Approvatadalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica) (4891).(Parere della I e della V Commissione).

Relatore : Savino.

Discussione del disegno di legge:

Statizzazione degli educandati femminili riuniti di Napoli (Approvato dalla VII Com-missione della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione del Senato dellaRepubblica (3586-B).(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore : Mensorio.

Discussione della proposta di legge:

MATULLI ed altri : Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietredure di Firenze (Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modifi-cata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (3672-B).(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore : Amalfitano .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XIX —

Convocazioni

Parere, ai sensi dell 'articolo 143, comma 4 del regolamento, sullo schema di decreto

recante determinazione dei parametri per l 'assegnazione dei contributi statali agli entilirico-sinfonici.Relatore : Del Bue.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

—XX—

Convocazioni

VIII COMMISSIONE PERMANENTE(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

a

Giovedì 9 gennaio

ORE 8,30

Comitato permanente per i problemi di Venezia.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONESPECIALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Audizione del sindaco di Venezia.

ORE 9,30

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento su:

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva CEE n . 87/405 relativa allivello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.Relatore : Galli.

Schema di decreto legislativo in attuazione delle direttive CEE nn . 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428 in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio.Relatore : Galli.

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva CEE n . 88/180 relativa allivello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.Relatore : Galli.

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva CEE n . 86/278 concernentel'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.Relatore : Galli.

Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva CEE n . 79/923 concernentela qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.Relatore : Galli .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXI —

Convocazioni

Schema di decreto legislativo in attuazione delle direttive CEE nn . 73/405, 82/242, 82/243 in materia di biodegradabilità dei tensioattivi anionici e non ionici.Relatore : Galli.

Schema di decreto legislativo in attuazione delle direttive CEE nn . 75/439 e 87/101relative alla eliminazione degli oli usati.Relatore : Galli .

In sede legislativa.

BERTOLI ed altri : Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti laricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (Già approvata dallaVIII Commissione della Camera e modificata dalla XIII Commissione del Senato) (5533-B).(Parere della I, della V e della VII Commissione) — Relatore : Cerutti.

ORE 10,30

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

Senatori BERLINGUER ed altri ; CUTRERA ed altri ; MALAGODI ed altri ; MANCINIed altri ; BOATO : Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazioneper pubblica utilità (Approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione del Senato)(5036).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione) — Relatore:D 'Angelo.

Subordinatamente alla effettiva assegnazione.

ORE 11,30

Comitato permanente per i problemi di Venezia.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONESPECIALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Comunicazioni del Presidente .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXII —

Convocazioni

Comitato ristretto.

Esame dei provvedimenti nn . 5779-bis e 5289 concernenti interventi urgenti per lasalvaguardia di Venezia e la sua Laguna.

ORE 13

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori FABBRI ed altri; AllARÀ ed altri; PETRARA ed altri ; BOATO ed altri:Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggiper gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpitidagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, appro-vato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n . 76 (Approvato in un testo unificato dalSenato) (6199).(Parere della 1, della V, della VI, della VII e della X Commissione) — Relatore:Zamberletti.

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXIII —

Convocazioni

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Giovedì 9 gennaio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Misure urgenti in materia di occupazione (Approvato dal Senato) (6221).(Parere della I, della V e della VIII Commissione) — Relatore : Sapienza.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn . 3930 e abb . (Imprenditoria femminile).

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn . 2447 e abb . (Anzianità pregressa personale fer-rovie) .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXIV —

Convocazioni

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn . 3120 e abbinate (Contratti diformazione e lavoro) .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXV —

Convocazioni

XII COMMISSIONE PERMANENTE(Affari sociali)

—*

Giovedì 9 gennaio

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche (5081).(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione) — Relatore : Renzulli.

Seguito della discussione delle proposte di legge in un testo unificato:

FIANDROTTI ed altri : Nuove norme per l'assistenza e la riabilitazione degli handi-cappati (45).

(Parere della I, della H, della V, della VI e della XI Commissione).

ARTIOLI ed altri : Norme per l 'assistenza e l ' integrazione sociale dei cittadini handi-cappati (288).

(Parere della 1, della H, della IV, della V, della VI, della VIII, della IX e della XICommissione, nonché della VII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

ARMELLIN ed altri : Legge-quadro per l 'assistenza, l 'integrazione sociale e la tuteladei diritti dei cittadini portatori di handicap (484).(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione,nonché della VII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

COLOMBINI ed altri : Norme quadro per l'integrazione sociale e per la tutela deidiritti dei cittadini handicappati (501).

(Parere della I, della H, della Hl, della V, della VI, della VIII, della IX e della XICommissione, nonché della VII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

Relatore : Armellin .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXVI —

Convocazioni

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunicazione del Presidente sul calendario dei lavori .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXVII —

Convocazioni

XIII COMMISSIONE PERMANENTE(Agricoltura)

Giovedì 9 gennaio

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TOMA ed altri : Norme per l ' istituzione del marchio di qualità e per la commercializ-zazione dell 'olio di oliva destinato alla vendita (2503).(Parere della 1, della H, della III, della V, della X e della XII Commissione).

Senatori LOPS ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione diorigine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvato dalla IXCommissione permanente del Senato) (4950).(Parere della I, della Il, della III, della V, della X e della XII Commissione).

Relatore : Zuech.

Discussione della proposta di legge:

RUTELLI ed altri : Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un alberoper ogni neonato, all 'atto della registrazione anagrafica (4277).(Parere della 1, della V, della VI e della VIII Commissione) — Relatore : Felissari.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle seguenti proposte diregolamento CEE:

COM (91) 379:

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno afavore dei coltivatori di taluni seminativi (18 ottobre 1991);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune deimercati del settore dei cereali ;

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXVIII —

Convocazioni

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.2727/75 relativo all 'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carnibovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n . 468/87, che stabilisce le

norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine,sia del regolamento (CEE) n . 1357/80, che istituisce un regime di premio per ilmantenimento delle vacche nutrici;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il periodo dal 10 luglio

1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad azioni di promozione e dicommercializzazione delle carni bovine di qualità;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.3031/89 relativo all 'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine ecaprine;

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio afavore dei produttori di carni ovine e caprine;

COM (91) 415:

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a metodi di produzione agricolacompatibili con le esigenze di protezione dell 'ambiente e con la salvaguardia dello

spazio naturale (31 ottobre 1991);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario diaiuti alle misure forestali nel settore agricolo (31 ottobre 1991);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario diaiuti al prepensionamento in agricoltura (31 ottobre 1991).

COM (91) 318:

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno per isemi di soia, di colza e di girasole.

COM (91) 338:

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordiinterprofessionali nel settore del tabacco (14 ottobre 1991).

COM (91) 339:

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune deimercati nel settore del tabacco greggio (14 ottobre 1991);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in fogliaper gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite pergruppi di varietà e per Stato membro (14 ottobre 1991) .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXIX —

Convocazioni

Comunicazioni del Presidente sull 'esito della recente missione in Australia di unadelegazione della Commissione.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXX —

Convocazioni

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

Giovedì 9 gennaio

(Aula Commissione Difesa del Senato —Palazzo delle Commissioni del Senato — Piano terra)

ORE 9,30

Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:

1. Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlandoe Diego Novelli.

2. Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.

3. Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni RussoSpena e dal senatore Lucio Libertini.

4. Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.

5. Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti,Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai depu-tati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei eLuciano Violante .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXXI —

Convocazioni

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Giovedì 9 gennaio

Pag.

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII) IV

ORE 14 - Comitato diciotto.

I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EINTERNI V

ORE 12 - Legislativa - Consultiva.

II GIUSTIZIA VII

ORE 10 - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI XII

ORE 9 - Ufficio di Presidenza.

V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE XIII

ORE 9 - Consultiva - Ufficio di Presidenza.

VI FINANZE XVII

ORE 8,30 - Referente.

VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE XVIII

ORE 9,30 - Legislativa - Parere schema decreto - Ufficio di Presidenza -Comunicazioni del Presidente .

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Mercoledì 8 gennaio 1992

— XXXII —

Convocazioni

Pag.

VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI XX

ORE 8,30 - Indagine conoscitiva.

ORE 9,30 - Parere schema decreto legislativo - Legislativa.

ORE 10,30 - Referente.

ORE 11,30 - Indagine conoscitiva - Comitato ristretto.

ORE 13 - Legislativa.

ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO XXIII

ORE 9,30 - Legislativa - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presi-dente - Comitato ristretto - Comitato ristretto - Comitato ristretto.

XII AFFARI SOCIALI XXV

ORE 9 - Legislativa - Ufficio di Presidenza - Comunicazioni del Presidente.

XIII AGRICOLTURA XXVII

ORE 10 - Legislativa - Esame proposte regolamento CEE - Comunicazionidel Presidente - Ufficio di Presidenza.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA XXX

ORE 9,30 - Plenaria .

Giovedì 16 gennaio

COMMISSIONE DI INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL RE-GOLAMENTO (Richiesta dal deputato Nino Cristofori) III

ORE 9 - Plenaria .

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S .p.A.