avv. carlo di brino la societa semplice: caratteri generali (1/3) È la forma più elementare di...
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Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (1/3)
È la forma più elementare di società Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio
di attività economiche lucrative non commerciali
Il contratto costitutivo non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura di beni conferiti
Non è prescritta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (L.580/1993)
Non è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale
Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (2/3)
Non deve obbligatoriamente essere dotata di un capitale sociale iniziale e quindi si possono conferire anche solo servizi
I soci che hanno agito rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi
A ragione della illimitata responsabilità patrimoniale la scelta dei soci è fondata sull’intuitus personae, cioè avviene in base ai loro requisiti personali
La qualità di socio cessa per trasferimento della quota, morte, recesso, esclusione
Avv. Carlo Di Brino
La SOCIETA’ SEMPLICE: caratteri generali (3/3)
L’amministrazione spetta ad ogni socio, salvo diversa disposizione del contratto sociale
Sono esclusi amministratori estranei Se vi sono più amministratori, l’amministrazione
è esercitata in forma disgiuntiva salvo diversa disposizione del contratto sociale
Non richiede alcun obbligo pubblicitario, salvo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
È esentata dall’obbligo delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio, essendo destinata all’esercizio di attività non commerciale
Avv. Carlo Di Brino
Lo status di socio Si acquista per il solo fatto di aver
concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società
La società semplice deve essere composta da almeno 2 soci
Con l’acquisto di tale status il socio diventa titolare di diritti e doveri
Avv. Carlo Di Brino
Diritti dei soci verso la società Diritti amministrativi Diritto di amministrare Diritto di rappresentanza Diritto di controllo Diritto di deliberare Diritto di adire l’autorità giudiziaria Diritti economici Diritto agli utili Diritto al rimborso della quota del socio uscente Diritto di recesso
Avv. Carlo Di Brino
Diritto di partecipare alla gestione sociale (1/2)Il socio non amministratore: Partecipa alla nomina e alla revoca degli
amministratori Controlla l’operato degli amministratori1. Ha diritto ad avere notizia dello
svolgimento degli affari sociali2. Può consultare i documenti relativi
all’amministrazione3. Deve ottenere il rendiconto degli affari
compiuti
Avv. Carlo Di Brino
Diritto di partecipare alla gestione sociale (2/2)Il socio amministratore: Compie ogni attività diretta a realizzare
l’interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso
1. Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società non riservati all’assemblea
2. Esegue le delibere assembleari3. Presenta il rendiconto
Avv. Carlo Di Brino
Obblighi Oltre ai diritti la partecipazione comporta
anche obblighi la cui inosservanza può comportare esclusione:
Obblighi dei conferimenti Partecipazione alle perdite Obbligo di rispettare la destinazione
dei beni sociali (è vietato servirsi dei beni per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti i soci: art.2256 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (1/3) Eseguire i conferimenti previsti nel
contratto sociale (se non sono stati determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale) (art.2253 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (2/3) Tempo dell’adempimento: subito all’atto della
costituzione o anche successivamente Conferimento di denaro: debito di valuta; deve
essere fatto immediatamente, il ritardo comporta l’obbligo del pagamento degli interessi, salvo l’ulteriore risarcimento del danno se esiste colpa
Conferimento di beni in natura: a titolo di proprietà o a titolo di godimento
Conferimento di crediti: possono essere conferiti anche crediti di cui il socio conferente sia creditore (ha effetto con l’accettazione)
Avv. Carlo Di Brino
Conferimenti (3/3) Conferimento d’opera: il socio può anche conferire in
società la propria opera (prestazione di fare), cioè mettere a disposizione la propria attività lavorativa in cambio della partecipazione agli utili. Le prestazioni del socio d’opera possono essere manuali o intellettuali
Conferimento della responsabilità personale: in genere, si tende ad ammettere anche il conferimento della responsabilità illimitata e personale (parte della dottrina è contraria). In pratica, tale conferimento serve a provare l’esistenza di un rapporto societario che formalmente non risulta (c.d. socio occulto)
Conferimento di specifiche garanzie personali o reali: fideiussioni, avalli, ipoteche verso determinati soggetti (in genere le banche) che consentono alla società di ottenere credito sul mercato
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci (1/2)Nei confronti dei creditori sociali: I soci rispondono solidamente e
illimitatamente delle obbligazioni sociali È una responsabilità sussidiaria, che può
pattiziamente essere esclusa, ma solo per i soci non amministratori, e a condizione che sia portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis)
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità dei soci (2/2)Nei confronti dei creditori particolari del socio Il creditore particolare del socio (il cui patrimonio sia insufficiente a garantire il debito) può:
Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore Compiere atti conservativi sulla quota
spettante al socio in fase di liquidazione Chiedere la liquidazione della quota, purché
provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione della società: modalità Amministrazione disgiuntiva (art.2257
c.c.) (Principio generale) Amministrazione congiuntiva (art. 2258
c.c.) (può essere prevista nel contratto sociale o nell’atto costitutivo)
Amministrazione affidata ad uno o più soci (può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato)
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.c.) Il potere di amministrare la società spetta a
ciascun socio illimitatamente responsabile, disgiuntamente dagli altri soci; tale potere è limitato dal diritto di veto
Ogni socio amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) Per il compimento delle operazioni
sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori
I singoli amministratori possono compiere solo quegli atti urgenti finalizzati ad evitare un danno alla società
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione affidata a uno o più soci
Può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato
Disgiuntamente Congiuntamente Alla maggioranza dei soci A più soci secondo il principio della
maggioranza Ad un unico socio
Avv. Carlo Di Brino
Diritti ed obblighi degli amministratori Sono regolati dalle norme sul mandato Gli amministratori sono solidalmente
responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
Avv. Carlo Di Brino
Potere di gestione Il potere di gestione, rivolto alla c.d. amministrazione
interna, è molto ampio ed è collegato al principio della capacità generale della società
Consiste nel potere di compiere scelte e quindi prendere le decisioni necessarie per l’esercizio dell’attività sociale, di opporsi a operazioni di gestione che altri amministratori intendano intraprendere e di compiere atti urgenti per evitare un danno alla società
I limiti al potere di gestione sono fissati dalla legge, dall’oggetto sociale e dal contratto sociale (sono opponibili ai terzi in quanto siano attuate le prescritte forme pubblicitarie)
Avv. Carlo Di Brino
Potere di rappresentanza Il potere di rappresentanza riguarda
l’amministrazione esterna, cioè il potere di agire verso i terzi in nome della società e quindi di vincolarla acquistando diritti e assumendo obbligazioni
Rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, di agire quindi in nome della società
La rappresentanza spetta a ciascun amministratore, salvo che sia diversamente previsto
Avv. Carlo Di Brino
Doveri degli amministratori Doveri generali: Dovere di diligenza: Dovere di vigilanza e di intervento Doveri specifici Legali Obblighi riguardanti l’informazione ai
soci non amministratori
Avv. Carlo Di Brino
Dovere di diligenza (artt.2260 c.1, e 1710 c.1, c.c.) il potere
di amministrare impone innanzitutto un ampio e un generico dovere di diligenza
La diligenza richiesta è quella del mandatario e cioè quella del regolato e coscienzioso amministratore che il codice definisce come la diligenza dell’uomo medio
Avv. Carlo Di Brino
Dovere di vigilanza e di intervento
(artt.2257 c.2, e 2258 c.c.) consentono di vigilare sull’andamento della gestione sociale e intervenire per evitare conseguenze dannose alla società
Il dovere di vigilanza e di intervento comporta nell’amministrazione disgiuntiva che ciascun amministratore possa opporsi all’operazione che altri vogliono compiere (c.d. diritto di veto; nell’amministrazione congiuntiva comporta invece che ciascun socio amministratore debba partecipare alle operazioni di gestione della società e possa rifiutarsi di prestare il proprio consenso
Avv. Carlo Di Brino
Doveri specifici Legali: sono fissati dalla legge con espresso
riferimento a fatti concreti e ai conseguenti doveri di agire imposti agli amministratori
Obblighi riguardanti l’informazione ai soci non amministratori: questi obblighi esistono esclusivamente se il potere di amministrazione è affidato solo a uno o più soci. Infatti, in tal caso i soci amministratori hanno l’obbligo di fornire il massimo delle informazioni possibili sulla gestione della società ai soci che non partecipano allo svolgimento degli affari sociali con i limiti dell’abuso
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono
responsabili in solido verso la società (art.2260 c.2, c.c.)
È discusso se siano responsabili anche nei confronti dei creditori sociali e verso i singoli soci o i terzi
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso la società Causa della responsabilità è il danno
conseguente a un loro inadempimento L’amministratore è escluso da
responsabilità se il danno non è a lui imputabile, cioè se prova che il suo comportamento è esente da colpe
La responsabilità civile degli amministratori verso la società è inderogabile ed è solidale anche nel caso di amministrazione disgiuntiva
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso i creditori sociali Tutti gli amministratori, titolari del potere
di direzione e del correlativo rischio d’impresa, sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni extra-contrattuali (da fatto illecito)
Per alcuni si tratta di responsabilità diretta e non sussidiaria. Il creditore può agire direttamente verso l’amministratore senza dover prima agire verso la società
Avv. Carlo Di Brino
Responsabilità verso il singolo socio o il terzo In assenza di espressa previsione
normativa e in aggiunta alla responsabilità verso la società, deve essere ammessa una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci e dei terzi danneggiati direttamente dai loro atti colposi o dolosi, secondo la corrispondente responsabilità prevista dall’art.2395 c.c. per le S.p.A.
Avv. Carlo Di Brino
Formazione delle deliberazioni A differenza delle società di capitali, nella
società semplice (e nelle società di persone in genere) manca l’assemblea
Le deliberazioni dei soci sono la somma delle loro volontà individualmente considerate e manifestate liberamente, per esempio verbalmente
Le decisioni devono essere adottate all’unanimità, salvo che la legge o il contratto sociale preveda la maggioranza
Avv. Carlo Di Brino
Oggetto delle deliberazioni Modificazione del contratto sociale (art.2252 c.c.) Scioglimento della società (art.2772 n.3 c.c.) Decisione sull’opposizione di un amministratore in
regime di amministrazione disgiuntiva (art.2257 c.2, c.c.)
Nomina e revoca dell’amministratore nominato con atto separato (art.2259 c.2, c.c.)
Approvazione del rendiconto (art.2262 c.c.) Autorizzazione a un socio di usare i beni per fini
extrasociali Fatti riservati dal contratto sociale
Avv. Carlo Di Brino
Quote sociali Esprime la misura della partecipazione nella
società, vale a dire che rappresenta il diritto di proprietà del socio su una frazione del complessivo patrimonio sociale e presenta le seguenti caratteristiche:
Contitolarità su tutti i beni e i diritti facenti parte del patrimonio
Misura della partecipazione agli utili e alle perdite
Bene mobile trasferibile solo se vi è il consenso di tutti i soci
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
Morte Recesso Esclusione
Avv. Carlo Di Brino
Morte (art.2284 c.c.) Il rapporto non si trasmette agli
eredi, pertanto la società dovrà provvedere alla liquidazione della quota del socio defunto, salvo che la società non deliberi il suo scioglimento o la sua continuazione con gli eredi del socio defunto
Avv. Carlo Di Brino
Recesso (art.2285 c.c.) Quando sussiste una giusta causa,
se la società è a tempo determinato Ad arbitrio del socio, se la società è
a tempo indeterminato, o ha durata pari alla vita del socio
Quando ricorrono altre cause di recesso, eventualmente previste dal contratto
Avv. Carlo Di Brino
Esclusione Per volontà degli altri soci (art.2286 c.c.)1. Inadempienza agli obblighi di legge2. Inadempienza agli obblighi contrattuali3. Interdizione, inabilitazione, o condanna ad una
pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici4. Impossibilità sopravvenuta di esecuzione del
conferimento Di diritto (art.2288 c.c.)1. Liquidazione della quota del socio, ad istanza di
un suo creditore particolare2. Dichiarazione di fallimento del socio
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento della societàCause di scioglimento (operano di diritto)
Decorso del termine (se a tempo determinato)
Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo
Volontà unanime dei soci Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6
mesi) Altre cause previste dal contratto sociale
Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione della società Verificatasi una causa di
scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la fase di liquidazione
la società continua ad esistere al solo fine di convertire il patrimonio in denaro, per estinguere i debiti sociali e ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo