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Rubriche ARTICOLI 182 185 187 188 190 191 195 Proposta concreta per la deflazione del contenzioso in materia di lavoro Longobardi, La Costa, Catacchio, Stella Dall’Antitrust accuse ideologiche Pacelli Armonizzazione legislazioni europee Tarlindano Disoccupazione per sospensione Bergamini Cinque milioni per la formazione Fondoprofessioni Il 5 per mille al Villaggio della gioia Monticelli Autocertificazione Durc entro aprile Segreteria Nazionale Week Work Studio associato Paoli 196 Fisco in pillole Scano 199 Dubbi & Quesiti Onder, Nicolè, La Costa, Monticelli, Stella 193 NECESSARI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN ABRUZZO “Il tragico evento del terremoto in Abruzzo” – ha dichiarato il Segretario Generale Francesco Longobardi – “non può lasciare indifferenti alcuna delle forze sane e produttive del Paese. Ben vengano tutte le iniziative di solidarietà volte ad alleviare le sofferenze delle popola- zioni abruzzesi, alle quali siamo fortemente vicine. Sono eventi destinati a lasciare cicatrici inde- lebili nella vita personale e collettiva, a fronte Storie di lavoro Paoli 198 dei quali non ci si può che prodigare per ogni azione utile, volta al superamento di questo particolare momento. Ritenendo utile anche il nostro piccolo contri- buto, ho immediatamente rivolto richiesta alle Autorità ministeriali di competenza di provve- dere a sospendere nell’area regionale con im- mediatezza tutte le scadenze fiscali, previden- ziali ed amministrative. Un intervento che ho ritenuto opportuno, tenuto conto che senza un decreto motivato da fattori di urgenza, si corre il rischio di dover rispondere anche di violazio- ni amministrative in una simile tragedia. Ritengo altresì di poter esprimere a nome di tutti i Consulenti del Lavoro Ancl, la profonda commozione e l’apprezzamento per quan- ti – dalla Protezione Civile, e tutte le Forze dell’ordine, ai soccorritori, all’esercito, ai vo- lontari – continuano a prodigarsi senza sosta, mettendo il lavoro al servizio degli altri” .

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RubricheARTICOLI182

185

187

188

190

191

195

Proposta concreta per la deflazionedel contenzioso in materia di lavoroLongobardi, La Costa, Catacchio, Stella

Dall’Antitrust accuse ideologichePacelli

Armonizzazione legislazioni europeeTarlindano

Disoccupazione per sospensioneBergamini

Cinque milioni per la formazioneFondoprofessioni

Il 5 per mille al Villaggio della gioiaMonticelli

Autocertificazione Durc entro aprileSegreteria Nazionale

Week WorkStudio associato Paoli

196

Fisco in pilloleScano

199

Dubbi & QuesitiOnder, Nicolè,La Costa, Monticelli, Stella

193

NECESSARI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN ABRUZZO “Il tragico evento del terremoto in Abruzzo” – ha dichiarato il Segretario Generale Francesco Longobardi – “non può lasciare indifferenti alcuna delle forze sane e produttive del Paese. Ben vengano tutte le iniziative di solidarietà volte ad alleviare le sofferenze delle popola-zioni abruzzesi, alle quali siamo fortemente vicine.Sono eventi destinati a lasciare cicatrici inde-lebili nella vita personale e collettiva, a fronte

Storie di lavoroPaoli

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dei quali non ci si può che prodigare per ogni azione utile, volta al superamento di questo particolare momento.Ritenendo utile anche il nostro piccolo contri-buto, ho immediatamente rivolto richiesta alle Autorità ministeriali di competenza di provve-dere a sospendere nell’area regionale con im-mediatezza tutte le scadenze fiscali, previden-ziali ed amministrative. Un intervento che ho ritenuto opportuno, tenuto conto che senza un

decreto motivato da fattori di urgenza, si corre il rischio di dover rispondere anche di violazio-ni amministrative in una simile tragedia.Ritengo altresì di poter esprimere a nome di tutti i Consulenti del Lavoro Ancl, la profonda commozione e l’apprezzamento per quan-ti – dalla Protezione Civile, e tutte le Forze dell’ordine, ai soccorritori, all’esercito, ai vo-lontari – continuano a prodigarsi senza sosta, mettendo il lavoro al servizio degli altri”.

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ConCiliazione e CertifiCazione: obiettivi possibili

Proposta concreta per la deflazione del contenzioso lavoro

Conciliare le legittime ambizioni di espansione del-le competenze professionali dei consulenti del lavoro con l’interesse della pubblica amministra-

zione, dei datori di lavoro o lavoratori per deflazionare sensibilmente il contenzioso del lavoro sarebbe possi-bile concretamente e da subito: senza attendere la pur necessaria e più organica riforma del processo del lavo-ro. Applicando una già esistente norma al rito del lavoro, potrebbero davvero ridursi sensibilmente il numero ed i tempi delle cause di lavoro, con grande vantaggio di tut-ti gli attori della materia. Il Centro Studi Ancl ha elaborato una ipotesi di in-novazione legislativa – gia formalizzata ai Ministri del lavoro e della giustizia – che sta già raccogliendo nume-rosi consensi e che viene sottoposta attraverso queste pagine per la riflessione di tutti i consulenti del lavoro. professionisti, questi, che nella progressione delle spe-cifiche competenze professionali, sono sempre mag-giormente chiamati a fungere da raccordo essenziale tra imprese e legislatore, trasferendo ai datori di lavoro conoscenze e competenze. Lo spirito della proposta avanzata è anche quello di elevare il consulente del lavoro a soggetto terzo ed ar-bitro del rapporto di lavoro, al quale il sistema “giustizia” attribuisce fiducia e considerazione.

C’è una norma che, opportunamente adeguata, po-trebbe aprire agevolmente la strada all’ingresso del con-sulente del lavoro nel processo del lavoro. Con il risulta-to, ambito e comune, di rispondere alle istanze dei con-sulenti mirate al maggiore e più determinante coinvolgi-mento nel rito e di deflazionare notevolmente la mole di contenziosi formati e formandi. Con l’articolo 2, comma 3, lettera e-bis, n. 6, legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato in-trodotto nel codice di rito civile un nuovo articolo 696-bis, rubricato “Consulenza tecnica preventiva ai fini della com-posizione della lite” (vd. box nella pagina seguente). In vir-tù di tale norma, è sostanzialmente possibile domandare che sia disposta una consulenza tecnica prima dell’inizio della causa di merito, anche in assenza dello stato di pe-

La proposta

Francesco LongobardiSegretario generale nazionale ancl

Dall’intervento del SGN Ancl al Convegno in Napoli del 9 gennaio 2009

(…) “Quanto alla riforma del processo del lavoro, tutte le forze di ca-tegoria stanno lavorando affinché il legislatore si convinca che la defla-zione del contenzioso in materia di lavoro può aversi solo e soltanto che una più capillare e pronta attività di conciliazione stragiudiziale, nella quale il consulente del lavoro può svolgere un ruolo determinante ed insostituibile per la tecnicità della propria preparazione professionale. La ormai prossima individuazione presso le commissioni di certifica-zione tenute dagli Albi provinciali quale sede di conciliazione è un pri-mo ed importantissimo passo: ma in questo solco bisogna lavorare af-finché sia il singolo professionista a poter rivestire il ruolo di mediatore abilitato alla risoluzione delle controversie. Questo potremo rivendicarlo a condizione che entriamo in un una nuova ottica della nostra professione. Per essere pienamente legittimati all’ingresso nelle procedure stra-giudiziali di conciliazione, dobbiamo svestirci di quella etichetta di pro-fessionisti asserviti al datore di lavoro per assumere la funzione di pro-fessionisti al servizio del lavoro: il consulente del lavoro deve cioè esse-re considerato un portatore sano del diritto del lavoro, ovvero soggetto terzo al rapporto di lavoro. Solo in quest’ottica di professionista imparziale, di conoscitore ed applicatore delle regole potremo conquistarci la fiducia del sistema giu-stizia e acquisire un ruolo da protagonista nel processo del lavoro e nelle sue fasi stragiudiziali”.

Francesco LongobardiSegretario generale nazionale ancl

riculum in mora cui la legge condiziona le operazioni pe-ritali dell’articolo 696, e più in generale ogni altra forma d’istruzione anticipata nel diritto processuale comune.

L’opportuno adeguamento di cui si diceva, ove ne-cessario, si limiterebbe alla espressa previsione della ap-plicazione di quanto sopra al processo del lavoro.

La consulenza di cui alla suddetta norma procedu-rale è finalizzata all’accertamento e alla relativa deter-minazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illeci-to. Allo stato, la citata consulenza preventiva può trova-re le più varie applicazioni: dall’ipotesi della esatta de-terminazione della rata di mutuo (responsabilità con-trattuale da mancato pagamento) alla verifica della sus-

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sistenza di vizi occulti con relativa determinazione dei costi di ripristino (responsabilità contrattuale derivante da appalto, contratto d’opera, compravendita), alla de-terminazione dei corrispettivi nei contratti d’appalto a misura e anche in ordine alla determinazione dei danni patrimoniali o biologici derivanti da sinistro stradale.

è di indubbio interesse la parte della norma secondo la quale prima di provvedere al deposito della relazione, il consulente “tenta, ove possibile, la conciliazione”. A livello operativo, l’iniziativa tesa alla ricerca di una soluzione bo-naria della controversia sarà posta in essere dal consulen-te dopo avere compiuto o portato a buon punto le ope-razioni peritali; ciò consentirà di sottoporre alle parti solu-zioni alternative di risoluzione della lite, prima che, con il deposito della relazione, il procedimento abbia termine.

Il consulente è incaricato della redazione del verba-le di conciliazione, con il necessario coinvolgimento delle parti interessate, dei loro rispettivi legali e dei loro even-tuali consulenti di parte. Al verbale di conciliazione è at-tribuita con decreto del giudice efficacia esecutiva, ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione ipotecaria. L’atto introduttivo è un ricor-so depositato nella Cancelleria del giudice competen-

te, il quale fisserà con decreto l’udienza di conferimen-to dell’incarico dinanzi a sé con contestuale nomina del consulente, assegnando termine alla parte ricorrente ai fini della notifica. All’udienza il giudice dovrà verificare la regolarità del contraddittorio e specificare i quesiti tecni-ci sui quali il consulente dovrà rispondere.

I numerosi contenziosi attivati per differenze retri-butive, mancate retribuzioni, mancata corresponsione di scatti o aumenti contrattuali e diverse altre casisti-che note ai professionisti operatori nel mercato del la-voro troverebbero, con un simile sistema procedurale, un notevole e più immediato ristoro a valere sulla bre-vità delle vertenze, sulla valorizzazione della professio-ne del consulente del lavoro e sul carico crescente dei contenziosi stessi.

Basterebbe volerlo.

Renzo La CostaCentro Studi nazionale anCl

L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere ri-chiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del comma 3 del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al proces-so verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’ imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazio-ne depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Ben vengano strumenti deflattivi

La situazione di sofferenza in cui da anni si trovano le sezioni lavoro rende di sicuro interesse le proposte fina-lizzate a introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, ovvero a rendere più snelli i procedimenti da introdursi.

La possibilità di accedere a una soluzione rapida dei conflitti si colloca in linea con il bene costituzionale del-la ragionevole durata del processo già implicito nell’art. 24 Cost. e oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell’art. 111 Cost. sulla scia dell’art. 6 della conven-zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Suscita pertanto interesse la proposta di rendere applicabile al rito del lavoro uno strumento quale la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite introdotta dall’art. 696-bis del c.p.c. avvalendosi

della competenza professionale specifica di un esperto quale il consulente del lavoro, in grado di prospettare soluzioni tecniche per prevenire e risolvere i conflitti.

La consulenza preventiva a fini conciliativi può es-sere un valido strumento deflattivo solo se costituisce attuazione del diritto di tutelare i propri diritti, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, e quindi comunque ed in-negabilmente funzionale al diritto di azione in giudizio.

“L’espletamento di una consulenza tecnica, in via pre-ventiva, . . ., ai fini dell’accertamento e della relativa deter-minazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illeci-to”, come recita la norma, potrebbe lasciare intendere l’espletamento, da parte dei consulenti nominati, non solo della descrizione e valutazione del fatto, ma anche

Articolo 696-bis

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

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L’interessante nota di Renzo La Costa in materia di espressa applicabilità dell’articolo 696-bis al rito del la-voro propone alcuni spunti di riflessione.

Innanzi tutto vale la pena di sottolineare che qual-siasi strumento tendente al decongestionamento delle sezioni lavoro dei tribunali deve essere oggetto di at-tenzione ed – ove possibile – di rapido accoglimento.

Ciò è ancor più evidente per quelle fattispecie “ripe-titive” costituenti veri e propri filoni processuali (spesso di valore economico basso) che finiscono per ingolfare la normale attività giurisdizionale per il malvezzo della presentazione di molti ricorsi individuali al posto di un unico ricorso collettivo.

D’altronde, sul punto della artificiale moltiplicazio-ne delle controversie individuali “a fotocopia”, bastereb-be che la normativa sulla applicazione dei diritti e degli onorari di lite diventasse maggiormente soddisfacente per il difensore rispetto a quanto non sia oggi in mate-ria di lite collettiva.

Ma questa è altra questione.Non vi è dubbio che l’espressa declaratoria di utiliz-

zabilità della norma in questione per le controversie di lavoro appaia utile ed opportuna.

Pur tuttavia, a mio avviso, vanno fatte alcune pre-cisazioni:

l non mi pare che l’attuale dizione della norma escluda la sua applicazione alle controversie di lavoro e ciò alla luce di alcune considerazioni:

– differentemente dall’art. 696, il 696-bis non identifi-

Un’idea convincente e praticabile

ca il giudice al quale l’istanza vada rivolta (il 696, in-fatti, parla del “presidente”, mentre il 696-bis parla ge-nericamente di “giudice” ),

– il 696-bis, inoltre, attiene alla “consulenza tecnica d’ufficio”, sia pure preventiva, ossia ad un mezzo istruttorio già molto presente nel rito del lavoro e non limita il campo a “lo stato dei luoghi . . . la qualità o la condizione di cose”, come, invece, fa il 696,

– si deve, quindi, ritenere che il 696-bis possa essere applicato in tutte quelle situazioni processuali (rito del lavoro compreso) nelle quali è prevista la consu-lenza tecnica d’ufficio,

– ciò nonostante, per il concetto che “quod abundat non vitiat”, sarebbe auspicabile una espressa esten-sione della norma in questione al rito del lavoro ed addirittura l’adozione di una sorta di “sbarramento processuale” (al pari di quanto avviene per il tenta-tivo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Com-missione di conciliazione della Dpl, ai sensi dell’art. 69, DL 3.2.1993, n. 29, come novellato dall’art. 31 del DL 31.3.1998, n. 30) per tutte quelle controversie di mero carattere economico che, magari, si situino in precedente solco giurisprudenziale o che ricadano in normativa non in discussione fra le parti;

l naturalmente, anche i tariffari professionali do-vrebbero essere adeguati alla bisogna.

Avv. Angelo Stella

della cognizione dei profili di diritto della controversia.Il potere del giudice di qualificare giuridicamente in

modo autonomo la fattispecie, ribadito dalle Supreme Corti e riaffermato anche dalla cultura lavoristica eu-ropea, deve portare a una applicazione della norma in linea con i suddetti principi e con le funzioni, ausiliarie al giudice, del consulente.

La giurisprudenza di merito formatasi nell’ambito delle cause civili ha in verità già preso posizione dichia-rando l’impossibilità di demandare al consulente tec-nico nominato la soluzione di questioni giuridiche che invece vanno affrontate preliminarmente dal giudice, anche in fase di formulazione dei quesiti. Un intervento legislativo chiarificatore sarebbe però opportuno.

Ulteriori punti di criticità che potrebbero essere ri-solti in fase legislativa sono rappresentati dal costo della procedura, che, trattandosi di autonomo procedimento destinato a concludersi con la conciliazione delle parti, rimarrebbe a carico di parte ricorrente nel caso in cui la parte convenuta decida di non prendervi parte, e dal valore da attribuire alla consulenza preventiva nel successivo giudizio di merito allorquando le parti non addivenissero alla conciliazione, poiché, nonostante la

Suprema Corte ne abbia ribadito la natura di istruzione preventiva, non può essere ignorata la finalità, dichiara-tamente conciliativa, della consulenza, capace di orien-tare l’azione del consulente e la relazione prodotta.

Il delicato e decisivo compito del consulente del la-voro, sia nello svolgimento delle operazioni peritali sia nel momento conclusivo di prospettazione della soluzio-ne conciliativa e redazione del verbale, unitamente alla necessità che la parte ricorrente possa fare affidamento su un corretto adempimento dell’incarico, impone l’ap-plicazione delle norme, già esistenti, che garantiscono la equidistanza del consulente rispetto alle parti del proce-dimento e meccanismi certi e trasparenti per l’affidamen-to e la ripartizione degli incarichi tra gli iscritti agli Albi.

L’ingresso della consulenza preventiva nel processo del lavoro sarà salutato con maggiore favore e potrà ri-sultare di maggiore utilizzo se accompagnato da inizia-tive in tal senso, di cui potrebbero farsi promotori con più efficacia gli stessi consulenti, con sicuro beneficio degli stessi oltre che del procedimento.

Anna Catacchioavvocato lavoriSta in Bari

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la posizione degli ordini

Dall’Antitrust accuse ideologiche

Rinviate al mittente e senza troppi giri di parole le accuse del Garante per la concorrenza agli Ordini professionali.

La pubblicità? Posto che sia davvero un fattore positivo per la concorrenza, ammettono le catego-rie interessate, è consentita senza restrizioni. I minimi tariffari? Aboliti, con tutti i disastri, però, che questo ha comportato. E poi nessuna chiusura alle società tra professionisti così come, quando è possibile per legge, alla possibilità di svolgere il ti-rocinio durante il corso di laurea. Insomma le cate-gorie professionali mostrano, codici deontologici alla mano, di avere tenuto il passo delle lenzuolate di Bersani e non ci stanno alle accuse di chi, in vir-tù del liberismo, sembra volerli equiparare a un’im-presa.

“E un’indagine viziata da pregiudizi ideologici”, commentano al Consiglio nazionale degli architetti guidato da Raffaele Sirica, soprattutto a fronte del-la crisi economica, e di una riduzione generalizzata di quasi il 50% delle tariffe nel nostro settore. Negli ultimi anni abbiamo proceduto ad accogliere i prin-cìpi europei della concorrenza, modificando il codi-ce deontologico e introducendo la pubblicità an-che commerciale e norme per la tutela del cliente. Il nuovo codice è stato a lungo sottoposto all’esame dell’Antitrust accogliendone le loro indicazioni.

Cauto Guido Alpa, Presidente del Consiglio na-zionale forense che si dice soddisfatto che l’Anti-trust abbia vagliato “favorevolmente il codice deonto-logico come aggiornato di recente e che abbia apprez-zato alcuni dei princìpi ora espressi nel progetto di ri-forma dell’ordinamento forense”. Perché, se è vero che permangono alcune riserve, i rilievi sono stempera-ti grazie alle modifiche al codice deontologico e a quelle contenute nella riforma.

Per Marina Calderone, numero uno del Consi-glio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’indagine non fa altro che evidenziare il preconcet-to verso le classi professionali: “si vuole colpire la fi-gura del professionista e, in un momento di crisi come questo, una tale impostazione non solo non corrispon-de alle caratteristiche degli Ordini, ma non è neanche rispettosa del ruolo che stiamo svolgendo. I nostri mi-nimi tariffari”, chiude la Calderone, “sono puramente indicativi e abbiamo un codice deontologico aggior-

nato rispetto alle segnalazioni passate dell’Antitrust”. Soddisfazione invece da parte del Presidente

della Federazione nazionale degli Ordini dei farma-cisti Andrea Mandelli, che ritierte importante sot-tolineare che il Garante riconosce all’Ordine “la di-sponibilità a confrontarsi sui punti controversi e allo stesso modo è molto significativo che nella relazione si giudichi degna di menzione la disponibilità dei farma-cisti a farsi carico dell’informazione al pubblico sui far-maci equivalenti”.

“Ci siamo adeguati a tutte le leggi vigenti e alla Bersani in particolare”, puntualizza Pietro De Pao-la, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi, e “non abbiamo intentato procedimenti disciplinari ne-anche quando le tariffe sono state abbattute dell’80 o 90%”.

Si sofferma, invece, sull’unico rilievo fatto alla ca-tegoria rispetto alla costituzione di società profes-sionali Fausto Savoldi, numero uno al Consiglio na-zionale dei geometri: “questo percorso è ostacolato dalla magistratura perché non ci riconosce competen-ze quando ci sono delle associazioni professionali che lavorano con competenze diverse. E in questo senso”, chiude Savoldi, “serve un cambio di mentalità”.

Dito puntato contro l’Antitrust da parte del Pre-sidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Pao-lo Stefanelli, a dir poco sconcertato da un’indagine “che non ha alcun fondamento di verità”. Stefanelli mo-stra anche grande disappunto rispetto alle proposte di Catricalà “assolutamente incostituzionali”, come l’isti-tuzione di lauree abilitanti. “Non accettiamo che la Ber-sani sia l’unico riferimento normativo, oltre al fatto che i ribassi sono tali da andare a discapito della qualità della prestazione. Sembra proprio”, puntualizza anco-ra, “che sia in atto un attacco non al sistema ma pro-prio ai professionisti”.

Soprattutto, per il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odon-toiatri, Amedeo Bianco, forse sarebbe stato neces-sario distinguere la professione medica rispetto alle altre: “Svolgiamo un servizio connesso alla tutela dei diritti fondamentali e quindi, per esempio, verificare i messaggi pubblicitari nel nostro caso è una necessa-ria tutela verso il cittadino. Non abbiamo più tariffari, però bisogna dare un’informazione corretta sui deter-minanti costi di una prestazione”.

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“Ci serviva un Antitrust che desse dignità al nostro lavoro, non che ci mettesse i bastoni tra le ruote”, tuona Lorenzo Del Boca, al vertice dell’Ordine dei giornali-sti. E sui minimi tariffari? “Abolirli vorrebbe dire garan-tire stipendi ancora più bassi di quelli che già la mag-gior parte di questi professionisti percepisce”.

Respinge “con determinazione” la considerazio-ne di una chiusura alle esigenze dei consumatori e della modernizzazione del Paese Paolo Piccoli, Pre-sidente del Notariato, che sottolinea come l’approc-cio dell’Antitrust, “oltre a essere meccanicistico e par-ziale, rischia seriamente di indebolire le garanzie so-stanziali per il cliente, poiché non tiene conto di una serie di elementi che caratterizzano la prestazione professionale rispetto all’impresa”.

Soddisfatti i periti industriali che, dopo le segna-lazioni dell’Antitrust, hanno adeguato il loro codice deontologico rispetto alle tariffe e alla pubblicità. Certo è che, per il Presidente del Consiglio naziona-le dei periti industriali Giuseppe Jogna, l’abolizione dei minimi ha portato gli affidamenti delle p.a. ven-gono affidati a ribassi semplicemente scandalosi ed è impossibile eseguirli nel rispetto della qualità e di standard di livello delle prestazioni. Il problema vero,

per Jogna, “è semmai quello di abolire la Bersani: spe-riamo che il nuovo Cup se ne faccia carico”.

Respingono le accuse di corporativismo anche gli psicologi. Questo attacco agli Ordini, per il Presi-dente Giuseppe Luigi Palma, non fa bene a nessu-no: non tutela l’utenza, non stimola il cambiamento ma costringe alla difesa. Entrando nel dettaglio poi spiega che “per quanto riguarda la pubblicità la cate-goria ha risposto approvando l’atto di indirizzo sulla pubblicità nel pieno rispetto della normativa vigente”. Sulle tariffe minime invece spiega che “gli psicologi non hanno un tariffario approvato con decreto, quin-di nulla da abrogare”.

I rilievi di Catricalà non preoccupano invece Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio nazio-nale dei dottori commercialisti e degli esperti con-tabili, la cui categoria ha invece ricevuto apprezza-mento al codice deontologico in materia di tarif-fa e pubblicità: “le aperture contenute nel nostro co-dice sono” per Siciliotti, “uno dei frutti di quella gran-de operazione riformista di cui ci siamo resi protago-nisti con la nascita dell’Albo unico” (da “italia oggi” del 25.3.2009).

Benedetta P. Pacelli

Ancl SU centro StUdi nAzionAle

ASSociAzione nAzionAle conSUlenti del lAvoro Ancl SU in collaborazione con l’Unione ProvinciAle Ancl di MilAno e il conSiglio ProvinciAle dell’ordine dei cdl di MilAno

con il patrocinio del centro StUdi Ancl

organizzano un

convegno per il giorno martedì 28 aprile 2009, dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – presso il Teatro Sales – Via Copernico, 9 – MILANO

sul tema

Le NuOVe MODALITà ISpeTTIVe DOpO IL LIbrO uNICO e LA DIreTTIVA SACCONI

Coordina e introduce i lavori: MArtinA BoneSchi Pozzi, Presidente dell’UP Ancl di Milano.interviene: giovAnni zingAleS, Coordinatore dei Presidenti della Consulta della Lombardia.

ParteciPano: FrAnceSco longoBArdi, Segretario Generale Nazionale Ancl SU; PAolA diAnA onder, Coordinatore Centro Studi Nazionale Ancl SU.relatore: MAUro PAriSi, avvocato e collaboratore de “il Sole-24 ore”, componente del Centro Studi “Marco Biagi” presso l’Università di Modena;

collabora con istituzioni, enti di formazione e Ordini professionali in attività di convegnistica e seminariale; autore di numerose pubblicazioni in materia lavoristica, collabora, tra gli altri, con la giuffrè editore, teleconSul, Buffetti e italia oggi.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita ed è valida ai fini della formazione continua obbligatoria.

Per maggiori informazioni: up Ancl di Milano – Tel. 02/58317241 – Fax 02/58310253 – E-mail: [email protected] e Centro Studi Nazionale Ancl – roma – Tel. 06/5415521 (solo di pomeriggio); www.ancl.it.

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legislazioni anCora distanti

Necessaria una maggiore armonizzazione europea

Il diritto comunitario incide quotidianamente sul nostro ordinamento giuridico e, spesso, si dimen-tica la fonte primaria europea di molti atti legislati-

vi nazionali.Dal codice di consumo alla disciplina sulla concor-

renza, dai trasporti al diritto dei contratti, la normativa comunitaria interviene con atti specifici quali le diretti-ve e i regolamenti.

Non vi è codice che non sia stato modificato in funzione di atti provenienti dall’ordinamento co-munitario.

Le professioni sono una categoria del tutto trasfor-mata, in quanto, gli Ordini professionali sono considera-ti, in materia di concorrenza, associazioni di imprese e gli iscritti imprenditori.

Questo con gravi ripercussioni in tema di parcelle, di pubblicità, di regolamenti professionali, di codici de-ontologici.

L’Iva appartiene alla competenza comunitaria, come la materia di visti e immigrazione.

La tutela del mercato interno vede la vigile pre-senza della Commissione, pronta ad instaurare una procedura di infrazione tutte le volte che ritiene vio-lata la regola della libera concorrenza e della non di-scriminazione.

La Corte di Giustizia, nelle materie attribuite dal trat-tato alla Comunità, decide con efficacia verso tutti e le sue sentenze rappresentano un nuovo diritto per tutti gli Stati membri, obbligati a rispettarlo attraverso l’ope-rato di tutti i suoi organi e di tutte le sue istituzioni, com-preso il Parlamento e la Magistratura.

Unico interprete, infatti, del diritto comunitario è la Corte di Lussemburgo, a cui viene affidato il compito di garantirne una applicazione uniforme.

I regolamenti, che rappresentano atti normativi ad efficacia diretta ed immediata, senza bisogno di nor-me interne di trasposizione, determinano in tutti gli Stati membri la medesima disciplina, che normalmen-te lascia poco margine di adattamento ai singoli ordi-namenti.

Le direttive, invece, sulla base del principio di sussi-diarietà e proporzionalità, prescrivono delle regole, che ogni Stato membro dovrà, nei termini indicati, recepire con proprio atto legislativo o regolamentare.

Unico responsabile della corretta applicazione del diritto comunitario resta lo Stato membro, che può es-

sere chiamato a rispondere anche del cattivo operato delle sue istituzioni o degli enti territoriali.

L’applicazione del diritto comunitario molto spes-so determina l’insorgere del paradosso, come dicono i giuristi francesi o, come diciamo noi, della discrimina-zione inversa, vale a dire di situazioni nelle quali il di-ritto interno prevede restrizioni per i propri cittadini o imprese maggiori di quelle disposte dal diritto comu-nitario, con la conseguenza che l’imprenditore o il cit-tadino di altro Stato membro si trovano ad essere av-vantaggiati.

Questo dipende dalla mancata armonizzazione delle legislazioni interne.

La cosa è talmente importante che lo stesso legi-slatore è intervenuto con legge n. 62/2005 disponen-do che sia assicurata, con i decreti legislativi, una effet-tiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri, il che significa che, gra-zie al diritto comunitario, il livello delle restrizioni dimi-nuisce.

La tanto contestata equiparazione, in materia dì concorrenza, della professione all’impresa ha compor-tato, con la direttiva del Parlamento europeo e del Con-siglio n. 35 del 2000, la tutela dei crediti professionali rilevando che “i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri, per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o la lentez-za delle procedure di recupero” e il legislatore, con D.Lgs n. 231/2002, ha recepito la direttiva stabilendo il diritto al risarcimento dei costi di recupero, la nullità delle clau-sole gravemente in danno ai creditori.

Con la direttiva del Parlamento europeo e del Con-siglio n. 36 del 7 settembre 2005, recepita con decre-to legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, è stato at-tuato il riconoscimento delle qualifiche professionali, permettendo così ai cittadini dell’Unione europea di esercitare in tutti gli Stati membri con il titolo di ori-gine.

La libertà di soggiornare e di stabilimento ha com-portato una serie di libertà consequenziali riferite alle persone, che possono nell’ambito dei ventisette Stati membri godere di trattamenti analoghi a quelli dei cit-tadini di ciascuno Stato.

La quinta libertà relativa alla circolazione delle sentenze ha fatto venire meno i problemi connessi al

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riconoscimento delle decisioni straniere, divenendo i giudici nazionali parte del sistema giudiziario comu-nitario.

La libera prestazione di servizi, divenuta di attualità con il caso delle imprese italiane chiamate a lavorare in Inghilterra, ha comportato la problematica del distacco dei lavoratori. Materia questa delicata, dove la Commis-sione ed il Parlamento europeo stanno elaborando de-gli interventi, in quanto la direttiva n. 71 del 1996 ha tro-vato difficoltà di recepimento in diversi Stati membri, a causa spesso di scarsa volontà politica ad attuarla o di applicazioni in abuso.

La tutela della libertà di prestazione di servizi non deve, infatti, mettere in secondo piano la tutela dei lavo-ratori e l’applicazione delle norme imperative interne.

Il difficile equilibrio tra le due tutele ha reso diverso l’approccio giuridico nei diversi Stati membri. Questio-ni dovute a differenti tradizioni giuridiche determi-nano difficoltà nell’uniformare il diritto di famiglia e delle successioni, anche se il forte utilizzo del diritto di soggiornare o di stabilirsi in Stati membri diversi im-pone l’esigenza di regole comuni.

Concordare un sistema giuridico anglosassone con quello continentale non è facile, considerando che il tutto finisce sulla discrezionalità del giudice.

Abituati come siamo alla sovranità della legge, la quale specifica cosa è lecito e cosa no, con difficoltà accettiamo che sia il giudicante a stabilire di volta in volta, sulla base di princìpi generali, la liceità o meno di un comportamento.

Questo sta accadendo, di recente, in materia tribu-taria relativamente all’accertamento dell’abuso del di-ritto, dove, a seguito di alcune decisioni della Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione ha individuato un prin-cipio generale, che rende le fattispecie normativamen-te previste non esaustive, ma semplicemente indicati-ve. Problemi che esigono l’attenzione dei professio-nisti, i quali, sempre più, dovranno ricorrere ad organiz-zazioni sovranazionali forti e non solo rappresentative, capaci di far sentire la loro unitaria e non frammentaria voce presso le istituzioni comunitarie (pubblicato anche su “Italia Oggi” del 27.3.2009).

Giovanni Tarlindano

neCessari interventi ChiarifiCatori

Disoccupazione per sospensione

La prassi applicativa dell’art. 19, commi 1 e 2, della legge n. 2/2009 è in continua evoluzione e appa-re quindi non inutile qualche riflessione operativa

in merito. Riassumendo brevemente, la normativa in oggetto prevede:

l alle lettere a) e b), rispettivamente, l’indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, alle nor-mali condizioni di assicurazione e contribuzione, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali per una durata massima 90 giornate annue, subordinata-mente all’intervento del 20% dell’indennità da parte degli enti bilaterali a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le relative procedure;

lalla lettera c), l’indennità di disoccupazione ordi-naria per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato per gli apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di anzianità presso la stessa azien-da, sospesi per crisi aziendali o occupazionali o licenzia-

ti, subordinatamente all’intervento da parte degli enti bilaterali del 20% dell’indennità;

lal comma 2, una somma, nei soli casi di fine lavo-ro, pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente per i collaboratori coordinati e continuativi che abbia-no prestato servizio per un solo committente, abbiano maturato nell’anno di riferimento almeno tre mesi di accredito contributivo, nell’anno precedente abbiano accreditati almeno 3 mesi, non abbiano accreditati al-meno due mesi e abbiano percepito un reddito non in-feriore ad euro 5.000,00 e non superiore al minimale di euro 13.819,00;

lla disoccupazione per sospensione non spetta in caso di sospensioni programmate o di contratti di lavo-ro a tempo parziale verticale né ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;

lprima dell’utilizzo della cassa integrazione straor-dinaria o della mobilità in deroga è obbligatorio utiliz-zare la disoccupazione per sospensione.

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Alcune osservazioni:

l deve trattarsi di sospensioni concordate tra azien-da e lavoratori e non quindi di una sospensione unilate-rale attuata dall’ azienda come nel caso della cassa inte-grazione. Appare quindi opportuno un accordo azienda-le in tal senso. Non appare necessario un accordo sinda-cale ex art. 411 c.p.c. in quanto nel caso specifico non si tratta di rinunciare, ex art. 2113 c.c., a diritti indisponibili maturati ma a diritti maturandi disponibili, quale appare il diritto del lavoratore alla prestazione cui corrisponde indissolubilmente quello della retribuzione;

l l’intervento degli enti bilaterali non è necessario fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeria-le di attuazione delle procedure solo nel caso di disoc-cupazione per sospensione dei lavoratori di cui alla let-tere a) e b). è invece necessario da subito per quelli di cui alla lettera c). Pertanto gli apprendisti di aziende per le quali l’intervento non è previsto non potrebbero at-tualmente presentare domanda di disoccupazione (cir-colare Inps 39 del 6.3.2009, punto c). Sul punto vedasi però quanto in appresso;

l prima di utilizzare i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e/o mobilità) è necessario uti-lizzare la disoccupazione per sospensione. Il Ministe-ro del lavoro però, con nota n. 56 del 13.3.2009 recepita dall’Inps con messaggio n. 6731 del 24.3.2009, ha stabili-to che nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali medesimi, i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1 (disoccupazione per sospensione), si considerano esauriti e i lavoratori possono accedere di-rettamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigen-te. Quindi sembra di capire che, nel caso non sia previsto il trattamento integrativo degli enti bilaterali, potrebbe es-sere inoltrata da subito la domanda di cassa integrazione straordinaria in deroga. In merito è da notare però che mancano i provvedimenti regionali e pertanto anche tale intervento sembra al momento inattuabile;

l il trattamento di disoccupazione per sospen-sione non è previsto per i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie del trattamento di integrazione salariale. Quindi, ad esempio, resterebbero esclusi i lavo-ranti a domicilio e gli apprendisti di ditte industriali che potrebbero solo utilizzare eventualmente gli strumenti in deroga. Sul punto sarebbe auspicabile una interpreta-zione estensiva che escludesse l’intervento della disoc-cupazione per sospensione solo per i dipendenti di tali aziende che possono effettivamente usufruire della cas-sa integrazione;

l per gli apprendisti non servono gli ordinari requi-siti di assicurazione e contribuzione (per la disoccupa-zione ordinaria, due anni di assicurazione e un anno di contribuzione nel biennio antecedente; per la disoccu-pazione con requisiti ridotti due anni di assicurazione e 78 giornate di contribuzione nell’anno solare preceden-

te), ma sono sufficienti i tre mesi di anzianità presso la stessa azienda;

l l’intervento degli enti bilaterali sembra con-dizionare in taluni casi l’intervento ordinario di di-soccupazione per sospensione. Qualche ente infatti subordina il trattamento integrativo a condizioni par-ticolari incompatibili con le norme di legge sulla disoc-cupazione. Così, ad esempio, l’Ente bilaterale artigiana-to Veneto (Ebav) subordina il trattamento ad una prima sospensione a zero ore per 10 giorni consecutivi e suc-cessivamente a sospensioni non giornaliere ma almeno di una settimana intera. Le norme in materia di disoc-cupazione ordinaria invece subordinano la decadenza della stessa solo nel caso di ripresa dell’attività lavorati-va superiore a 5 giorni consecutivi;

l in attesa del decreto ministeriale che determini le procedure della domanda, sembra consigliabile inol-trare le domande secondo le procedure di prassi adot-tate da ogni regione o provincia. In merito si evidenzia la prassi della regione Veneto che ha previsto:

l l’azienda invia anche tramite fax il modulo sospen-sioni 1 al Centro per l’impiego e all’Inps con l’indica-zione del periodo di sospensione previsto, del nome dei lavoratori e la sottoscrizione degli stessi all’impe-gno formativo e/o lavorativo (vedi il link di seguito in-dicato: http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4//servizi/co/documenti/sosp1.pdf ),

l il lavoratore presenta la domanda solo all’Inps tra-mite modello DS21,

l l’azienda comunica tramite modello sospensione 2, a consuntivo mensile, i periodi di effettiva sospen-sione;

l alcune modifiche sono state proposte dal Governo nel Consiglio dei Ministri n. 41 del 13.3.2009, sono state illustrate dal Ministro Sacconi nella conferenza stampa relativa e sono in parte all’esame della Camera in sede di conversione in legge del DL n. 5/2009, e precisamen-te, per quanto di interesse:

l nel caso di mancato intervento degli enti bilaterali, interverrà l’Inps, in modo che non ci siano disparità di trattamento,

l l’una tantum per i co.co.pro. passerà dal 10% al 20%,

l le liquidazioni dei trattamenti ai lavoratori saranno liquidate dall’Inps in 20-30 giorni.

In conclusione, sembra necessario e urgente mette-re ordine nella materia dando applicazione in particola-re a tutto l’art. 19 con istruzioni concertate tra Ministero, Regioni, Inps, enti bilaterali ed estendendo il più possi-bile gli ammortizzatori in deroga in modo tale che l’aiu-to di sostegno al reddito, nell’attuale momento di crisi, sia a beneficio anche di altri soggetti.

Valerio Bergamini

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le domande entro il 29 maggio

Cinque milioni per la formazione da Fondoprofessioni

Cinque milioni di euro per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate e procedure più semplici per accedere ai

finanziamenti: sono le principali novità del bando 01/09 di Fondoprofessioni pubblicato il 18 marzo e consultabile on line all’indirizzo www. fondoprofessioni.it.

“è un’opportunità per quanti vedono nell’aggiorna-mento continuo delle competenze un importante stru-mento di crescita e sviluppo”, ha commentato Massimo Magi, Presidente di Fondoprofessioni. “La semplificazio-ne delle procedure e la maggiore accessibilità ai finanzia-menti sono essenziali per avvicinare ulteriormente i lavo-ratori del comparto a Fondoprofessioni e per aumentare il numero di chi fruisce dei corsi”.

Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 29 maggio 2009. I piani saranno valutati entro 45 giorni dalla chiusura del bando. L’avviso 01/09 divide le risorse tra attività “corsuali” e seminariali: alle prime vanno 4 milioni di euro, alle seconde 1 milione. La sud-divisione è provvisoria: potrà cambiare, infatti, in funzio-ne delle richieste ricevute.

I quattro milioni che si prevede saranno destinati ai corsi di formazione seminariali saranno divisi equamen-te tra i dipendenti degli studi professionali e i lavoratori delle aziende collegate, ovvero le realtà la cui attività è strettamente legata a quella degli studi (ad esempio, la-boratori di analisi, centri di elaborazione dati, ecc.).

I dipendenti degli studi professionali che riceveran-no maggiori finanziamenti, sempre secondo la stima di Fondoprofessioni, suscettibile di variazioni, saranno quelli dell’area sanitaria ed economica cui andranno 1,4 dei due milioni riservati ai dipendenti degli studi (700 mila per ciascun area). All’area giuridica spettano 400 mila euro, alla tecnica 200 mila.

“L’avviso 01/09 è il contributo concreto e tangibile di Fondoprofessioni alla crescita del settore” ha affermato il Direttore Franco Valente. “Siamo convinti che l’aggiorna-mento professionale sia una risposta convincente alle sfi-de dettate dalla competitività del mercato e dalla difficile situazione economica che stiamo vivendo. Per questo mo-tivo siamo orgogliosi di anticipare che al bando di 5 mi-lioni di euro appena pubblicato se ne aggiungerà un altro di pari importo nell’autunno di quest’anno”.

Particolare cura sarà riposta nella valutazione e nel-la scelta degli enti attuatori e dei corsi di formazione. Sarà considerata l’esperienza maturata dagli enti sia nel settore della formazione in genere che nell’ambito più specifico dell’aggiornamento delle competenze dei di-pendenti degli studi professionali. Importanti, inoltre, saranno l’attinenza dei piani presentati con l’area pro-

fessionale a cui si rivolgono e le metodologie di inse-gnamento utilizzate. Gli enti attuatori saranno valutati anche in base alla qualifica dei loro relatori, ai metodi di monitoraggio e valutazione delle competenze dei lavo-ratori e alla misurazione dei risultati.

Quanto alle tematiche, saranno tenuti in particola-re considerazione i progetti che valorizzano il ruolo delle donne e la loro specificità in ambito lavorativo e che promuovono la cultura e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Valutazioni positive anche per i percorsi for-mativi che propongono specifiche azioni volte a preve-nire il rischio di perdita del posto di lavoro e per i pro-getti intersettoriali che coinvolgono partecipanti di di-verse aree professionali.

“La qualità dei corsi e la professionalità dei formatori, sono i requisiti fondamentali per accedere ai finanziamen-ti. Una scelta accurata in questa fase è essenziale per gesti-re nella maniera migliore le risorse a disposizione e per far sì che i corsi diano risultati concreti” ha osservato Massi-mo Magi. “è importante anche valutare i progetti non solo per la loro capacità di soddisfare i bisogni formativi tipici di ogni area professionale ma anche per come affrontano tematiche attuali e trasversali, quali il ruolo della donna, la sicurezza del lavoro, le soluzioni anti-crisi”.

Il bando 01/09 è presentato a Milano il 9 aprile e a Roma il 16. “è essenziale dare la massima visibilità alle op-portunità offerte da Fondoprofessioni nell’ambito della for-mazione continua. Gli incontri con le parti sociali, i profes-sionisti e gli addetti ai lavori sono utili non solo a compren-dere le dinamiche e le esigenze del settore, ma anche a sen-sibilizzare sull’importanza dell’aggiornamento professio-nale come leva di sviluppo” ha osservato Franco Valente.

La centralità degli enti interprofessionali all’interno del panorama economico italiano è confermata anche dai dati dell’ultimo rapporto Isfol sulla formazione continua.

Da un lato la ricerca dice che la formazione nel no-stro Paese deve crescere, visto che i dipendenti italiani ad aver seguito corsi di formazione sono il 29% contro il 33% della media europea (dati 2005). Dall’altro l’inda-gine individua proprio nei fondi un elemento propul-sore: le adesioni nel 2008 hanno avuto un incremento dell’8,4% e si calcola che sia iscritto agli enti bilaterali il 59% dei lavoratori dipendenti.

“è evidente che bisogna puntare sui fondi bilaterali” ha commentato Massimo Magi. “Per valorizzare le risor-se umane e avvicinare sempre di più il Paese agli standard europei, serve una formazione di qualità come quella fi-nanziata da Fondoprofessioni”.

Fondoprofessioni

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la onlus Chiede il sostegno dei Colleghi

Il 5 per mille al Villaggio della gioia

A nche per il 2009 è stata confermata la forma di finanziamento alle associazioni onlus me-diante la destinazione del 5 per mille dell’Ir-

pef del proprio reddito annuale.“Il Villaggio della Gioia onlus” è inserito negli spe-

ciali elenchi che l’Agenzia delle entrate ha predispo-sto per ripartire questo fondo.

Risulta importante pertanto la scelta che verrà fatta in sede di dichiarazione dei redditi:

l chi è tenuto a presentare il modello Unico o mo-dello 730 con la sottoscrizione nell’apposito ri-quadro ed indicando il codice fiscale dell’asso-ciazione;

l chi non è tenuto a presentare dichiarazione deiredditi perché possiede solo reddito di lavoro dipendente o di pensione può utilmente contri-buire con la sottoscrizione nell’apposito riqua-dro previsto nel Cud indicando il codice fiscale

dell’associazione. Il modello Cud va poi spedito con l’apposita busta.

Il codice fiscale de “Il Villaggio della Gioia onlus” è il seguente:

93027230163

Questo del 5 per mille è un meccanismo identi-co a quello che ormai conosciamo da anni dell’8 per mille e non è alternativo allo stesso. Pertanto può es-sere liberamente fatta la scelta per entrambi.

Ognuno di noi può contribuire alle finalità del Villaggio della Gioia compilando il proprio modello come da fac-simile allegato e invitando amici e co-noscenti a fare altrettanto.

il PreSidente

de “Il Villaggio della Gioia – onlus”

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COrSI e CONVeGNI NeL perIODO DAL 15 AL 28 AprILe 2009Luogo Data Tema relatori Informazioni

Arezzo 15.4.2009 Novità del modello 730/2009 ed esempi pratici

M. nicolA, P. deSolAti UP Ancl di Arezzo - Tel./fax 0575/62101E-mail: [email protected]

reggio emilia

15.4.2009 estinzione del rapporto di lavoro

l. cArAtti UP Ancl di Reggio Emilia - Tel. 0522/294703Fax 0522/794439 - E-mail: [email protected]

Loreto (AN) 17.4.2009 e 18.4.2009

Il lavoro tra sostegno e innovazione v. SilveStri, M. cAlderone, e. de FUSco, v. BAlzAno,P. rAUSei, S. cArotti

Tel. 339/6564166 - Fax 071/2075014

udine 17.4.2009 Tutte le novità del modello 730 A. nAdAlUtti UP Ancl di Udine - Tel. 0432/571017Fax 0432/573531 - E-mail: [email protected]

borgoricco (pD)

20.4.2009 La deflazione del contenzioso in materia di lavoro

g.B. BrAggion,l. de coMPAdri

UP Ancl di Padova - Tel. 049/8752444 Fax 049/8363966 - E-mail: [email protected]

Trento 20.4.2009 Applicazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali

A. gArgAno UP Ancl di Trento - Tel. 0461/825890Fax 0461/429147 - E-mail: [email protected]

Verona 20.4.2009 Cessioni, compensazioni e pignoramenti della retribuzione

F. BAlBi UP Ancl di Verona - Tel. 045/8012720Fax 045/8068904 - E-mail: [email protected]

bologna 21.4.2009 Certificazione, conciliazione ed arbitrato nei rapporti di lavoro

P. MAtteini, e. zUcconi gAlli FonSecA, A. PizzoFerrAto, S. StelitAno

CPO dei CdL di BolognaTel. 051/255768 - Fax 051/244711

Faenza (rA)

21.4.2009 La disciplina degli appalti e dei subappalti

M. FriSoni UP Ancl di Ravenna - Tel./fax 0544/463510E-mail: [email protected]

erba (CO) 22.4.2009 Novità del modello 730/2009 ed esempi pratici

M. nicolA UP Ancl di Como - Tel./fax 031/269278E-mail: [email protected] UP Ancl di Lecco - Tel. 0341/362774Fax 0341/281993 - E-mail: [email protected]

padova 22.4.2009 l Irapl Spese di trasferta e di rappresentanza

P. Meneghetti CPO dei CdL di Padova - Tel. 049/663660Fax 049/660524 - E-mail: [email protected]

reggio emilia

22.4.2009 Il Consulente del Lavoro alla luce del nuovo rito del lavoro

A. Morone UP Ancl di Reggio Emilia - Tel. 0522/294703 Fax 0522/794439 - E-mail: [email protected]

Nizza Monferrato (AT)

23.4.2009 L’attività ispettiva del Ministero del lavoro

v. MAzzeo, M. eSPoSito, F. lUnArdon, r. de lUcA, o. de PAolini

CPO dei CdL di Asti - Tel. 0141/530232E-mail: [email protected]

bologna 24.4.2009 Il pronto soccorso negli studi professionali

UP Ancl di Bologna - Tel. 051/6389266Fax 051/6389960 - E-mail: [email protected].

Firenze 27.4.2009 Crisi economica: che fare? Gli ammortizzatori sociali

P. deSolAti, P. Stern UP Ancl di Firenze - Tel. 055/676675Fax 055/6241393 - E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Napoli 28.4.2009 l Dui (Documento unico di iscrizione): necessità per una svolta della categoria nell’immagine e funzionalitàl Ammortizzatori sociali: la voce della categoria per superare la crisi occupazionale

S. cArotti, e. dUrAccio,v. BAlzAno, M. e. cAlderone, r. de lUcA, A. Miotto

CPO dei CdL di NapoliTel. 081/5518566 - Fax 081/5524076E-mail: [email protected]

parma 28.4.2009 particolarità del rapporto di lavoro in edilizia

B. BrAvi UP Ancl di Parma - Tel. 0521/941428Fax 0521/952721 E-mail: [email protected]

Nb.: i link presenti rimandano alla sezione apposita del nostro sito alla quale si può accedere digitando nome utente e password.

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duBBi & QueSiti

Deducibilità quota parte del contributo Previprof

Quesito

Con riferimento alla risoluzione Agenzia delle entrate 25.7.2005, n. 96/E, chiedo cortesemente il vostro parere in merito alla deducibilità [art. 51 comma 2, lettera h), Tuir; art. 10, comma 1, lettera e/bis, Tuir] della quota parte del contributo Previprof, pari allo 0,05% azienda e lavoratore, dovuto a titolo di quota associativa.

Risposta

L’Agenzia delle entrate con ri-soluzione n. 96/E del 25.7.2005 ha fornito risposta ad una istanza di interpello formulata da una organiz-zazione sindacale, avente la finalità di assicurare ai dirigenti di aziende industriali prestazioni di previdenza complementare, in relazione al cor-retto trattamento fiscale da riserva-re ai contributi associativi riscossi dal datore di lavoro, in sede di ero-gazione delle retribuzioni, cumulati-vamente ai contributi previdenziali per il successivo versamento al Fon-do pensione. L’istante riteneva che l’intero importo trattenuto dal datore, com-prensivo quindi della quota asso-ciativa, potesse qualificarsi come contributo versato alle forme pen-sionistiche complementari. L’interpellata Agenzia delle en-trate ha invece correttamente rite-nuto, alla luce della novella norma-tiva in allora esaminata e tutt’ora vigente, che la quota associativa por-tata ad incremento dei contributi previdenziali da versare all’organiz-zazione sindacale di appartenenza non debba essere esclusa dalla base

imponibile, poiché detta quota non è direttamente finalizzata al finan-ziamento della posizione previden-ziale individuale, ma è solo strumen-to idoneo a godere delle prestazioni previdenziali. Ciò argomentato ritengo che, ai sensi del combinato disposto de-gli artt. 51, comma 2, lettera h), e 10, comma 1, lettera e/bis del Tuir ed alla luce della prassi ministeriale so-

pra richiamata, la quota dello 0,05% del contributo Previprof non deve essere considerato onere deducibi-le ai fini Irpef del soggetto fruitore dei trattamenti pensionistici della previdenza complementare.

4 marzo 2009

Simone Nicolè

Possibilità per un socio di srl di essere assunto

dalla società stessa

Quesito

Può un socio di srl, non ammini-stratore e non iscritto alla gestione autonomi commercianti, essere as-

sunto part time presso la stessa so-cietà?

Risposta

In linea generale, vi è incom-patibilità assoluta fra posizione di amministratore unico e dipen-dente della società, poiché, in tal caso, mancherebbe il requisito del-la eterodeterminazione della pre-stazione lavorativa, essenziale per configurare il rapporto di lavoro su-bordinato. Non vi è invece alcuna incom-patibilità fra la posizione di socio (anche eventualmente membro del cda) e quella di dipendente del-la srl. In tale ultimo caso, non è rile-vante la quota di partecipazione del socio da assumere. Sono invece rilevanti – anche ai fini di eventuali accertamenti ispettivi – sia i carat-teri di instaurazione del rapporto di lavoro, sia le effettive modalità di svolgimento. Relativamente ai pri-mi sarà opportuno prevedere nel contratto di assunzione che la di-rezione, l’organizzazione della pre-stazione lavorativa (orario di lavoro, compenso, ecc.), il potere disciplina-re, e i noti caratteri tipici della ete-rodirezione verranno esercitati dal socio amministratore. Tale regola-mentazione del rapporto dovrà poi effettivamente manifestarsi nello svolgimento del rapporto, non es-sendo compatibile con la genuinità del rapporto subordinato, forme di iniziative autonome del socio nello svolgimento della predetta presta-zione.

4 marzo 2009

Renzo La Costa

coordinato dalla collega Diana Onder

A cura del

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194

Trattamento economico per i lavoratori domestici

nella provincia di Bergamo

Quesito

Per la provincia di Bergamo è vero sussistere un trattamento eco-nomico normativo diverso da quel-lo stabilito dall’articolo 26 del ccnl la-voro domestico, che sarebbe dettato da un decreto prefettizio del 1967?

Risposta A Bergamo, in data 14 dicembre 1967, è stata resa esecutiva con de-creto del prefetto una delibera della commissione provinciale per il per-sonale domestico di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 339, che stabiliva regole per il congedo ma-trimoniale e per la malattia breve. In particolare si precisava che “le competenze spettanti ai lavoratori in-teressati sono comunque dovute nel-la misura massima di giorni 30 ancor-ché la durata della malattia ecceda il periodo indennizzabile di giorni 30”. Essendo il trattamento previsto più favorevole rispetto al ccnl attual-mente in vigore, lo si ritiene ancora applicabile. Si allega un prospetto tratto da tabelle salariali che eviden-zia le differenze (vedi box in questa pagina).

4 marzo 2009

Giammaria Monticelli

Inquadramento del socio accomandante quale

collaboratore familiare

Quesito

Società sas artigiana con socio accomandatario al 60% e socio ac-comandante al 40% con pensione di anzianità.

Il socio accomandante è stato inquadrato come co.co.co. nella ge-stione separata in quanto apporta lavoro.

Ora l’Inps contesta la posizione e trasforma il rapporto da co.co.co. a collaboratore familiare tramite la commissione provinciale dell’arti-gianato facendo pagare tutti i con-tributi dal 2006 e compensando con quelli pagati.

è giusta la posizione di apertu-ra dell’Inps come collaboratore fa-miliare?

In una azienda artigiana il so-cio accomandante può essere iscrit-to nella gestione collaboratore fami-liare?

è veramente errato inquadrarlo come co.co.co. ed è giusta la posi-zione dell’Inps?

Risposta

Per dare riscontro al quesito for-mulato è doveroso richiamare in premessa la definizione del socio ac-comandante di una società in acco-mandita semplice, ovvero colui che rappresenta il mero socio di capita-le nella società in accomandita, con-ferendo solo beni alla società e non partecipando alla gestione. Se il di-vieto di partecipare alla gestione vie-ne disatteso, l’accomandante può es-sere esposto al rischio della perdita del beneficio della responsabilità li-mitata. è opportuno richiamare que-sti concetti poiché la partecipazio-

ne di fatto alla gestione della società, ancorché con forme contrattuali in linea teorica autonome, potrebbe rappresentare un serio problema sul versante della responsabilità indivi-duale nell’ambito delle obbligazio-ni societarie. Il socio accomandante, quale socio di capitale, non rientra tra i soggetti assicurabili alla gestio-ne Inps artigiani e commercianti.

Per quanto riguarda l’inqua-dramento previdenziale, si ricorda come devono essere iscritti alla ge-stione speciale per gli artigiani an-che i familiari coadiuvanti che pre-stino il proprio lavoro nell’impresa in maniera abituale e prevalente, che non siano assicurabili come la-voratori dipendenti o apprendisti ed abbiano compiuto il 15° anno di età. In particolare si considerano fa-miliari coadiuvanti: il coniuge; i figli e i nipoti in linea diretta; gli ascenden-ti (genitori, nonni, bisnonni); i fratelli e le sorelle; i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

Sulla scorta di quanto sopra pre-cisato, l’obbligo di iscrizione alla ge-stione Inps artigiani decorre nel momento in cui un soggetto, indi-pendentemente dalla circostanza di essere pensionato o socio accoman-dante, presti la propria attività nella società con carattere di abitualità e prevalenza, risultando contestual-

MAlAttiA

Conservazione del posto

Contratto nazionale X Bergamo

Anzianità fino a sei mesi 10 giorni di calendario 30 giorni di calendario

Da sei mesi a due anni 45 giorni di calendario 45 giorni di calendario

Oltre due anni 180 giorni di calendario 180 giorni di calendario

Giorni retribuiti per malattia

Contratto nazionale X Bergamo

Anzianità fino a sei mesi 8 giorni 30 giorni

Da sei mesi a due anni 10 giorni 30 giorni

Oltre due anni 15 giorni 30 giorni

retribuzione malattia

Per il contratto nazionale il 50% per i primi tre giorni, il 100% dal quarto giorno; per il contratto pro-vinciale di Bergamo il 100% dal primo giorno.

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mente incluso, per grado di parente-la esistente rispetto ai soci accoman-datari, tra i familiari coadiuvanti. Que-sto a prescindere dal nomen iuris del contratto di collaborazione stipulato nel caso prospettato, che non risulta assorbente in ambito previdenziale con l’obbligo di iscrizione alla citata gestione Inps artigiani.

12 marzo 2009

Antonio Stella

Obbligo di affiancamento continuativo del tutor ad addetto alle vendite con

contratto di apprendistato

Quesito

Un dipendente di un negozio as-sunto come addetto alle vendite con contratto di apprendistato profes-sionalizzante, deve essere obbliga-toriamente e costantemente affian-cato fisicamente dal tutore durante lo svolgimento dell’attività, o può ri-manere nell’esercizio da solo?

Preciso che l’apprendista ha già effettuato la formazione teorica e pratica così come previsto dal pia-no formativo.

Trattasi di apprendistato pro-fessionalizzante e la regione è l’Um-bria ma non è operativa la legge re-gionale.

Risposta

La figura del tutor aziendale è stata introdotta dalla legge del 24 giugno 1997, n.196, cui ha fatto se-guito il decreto ministeriale dell’8 aprile 1998, il quale prevede che le imprese, contestualmente all’in-serimento di un giovane appren-dista, individuino un tutor interno per assicurare “il necessario raccor-do tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna”. Il successivo decreto ministeriale del 28 febbraio 2000 ha poi definito le funzioni e le competenze specifiche che devono caratterizzare questo ruolo.

In considerazione del dettato generale secondo il quale il tutore aziendale ha il compito di affianca-re l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’eserci-zio delle attività lavorative e di fa-vorire l’integrazione tra le iniziati-ve formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro, può ricavarsi che la presenza del tutor è irrinunciabile nello svolgi-mento del percorso formativo. Ciò però non comporta una presenza fisica permanente e continuativa: dall’analisi della normativa vigen-te non si desume alcun obbligo di affiancamento continuativo, come si ricava indirettamente dalla pre-visione secondo cui “il tutor può se-guire fino a 5 apprendisti”. Ciò è ulte-riormente giustificato in rapporto alla maggiore quantità della for-

mazione già impartita all’appren-dista, valutabile eventualmente at-traverso il periodo di apprendistato già svolto o il progresso del piano formativo adottato in origine. Si aggiunga che tra i compiti del tu-tor rientra anche quello della valu-tazione dell’autonomia acquisita dall’apprendista nello svolgimento della mansione cui mira il contratto, che – per sua natura – non richiede affiancamento.

Quanto alla predetta mancanza dell’obbligo di affiancamento con-tinuativo, si è anche pronunciato in tal senso il Ministero del lavoro nel-la risposta ad istanza di interpello n. 9/2008 del 27 marzo 2008, prot. 25/I/0004442.

12 marzo 2009

Renzo La Costa

Invio autocertificazione Durc entro aprile

Con circolare n. 10/2009 il Ministero del lavoro ha dettato le istruzioni operative per la tra-smissione telematica dell’autocertificazione necessaria per la fruizione delle agevolazioni con-tributive e normative di cui al DM 24.10.2007 attuativo dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria).

Con precedente circolare n. 34/2008 il medesimo Ministero era già intervenuto in materia, precisando le modalità più complessive di trasmissione della dichiarazione.

Si ritiene utile precisare che le modalità telematiche di invio di cui alla predetta cir-colare n. 10/2009 sono aggiuntive e non sostitutive delle altre modalità di trasmissione (posta e fax) già consentite nella richiamata circolare n. 34/2008 della quale si riporta lo stralcio:

Quanto alle modalità di invio dell’autocertificazione, ferma restando la possibilità di consegnare la stessa direttamente presso la competente Direzione provinciale del la-voro ovvero l’invio tramite raccomandata a/r ovvero a mezzo fax, questo Ministero provvederà ad introdurre specifiche modalità di trasmissione informatica della auto-certificazione, rispetto alle quali saranno fornite successive istruzioni.

Con riguardo alle modalità e ai termini per l’invio dell’autocertificazione, la circolare preci-sa che la stessa:

l dovrà essere presentata alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente com-petente in ragione della sede legale dell’impresa interessata ed è valida per tutti gli enti previdenziali (es. Inps e Inail);

l dovrà essere firmata dal solo rappresentante legale dell’impresa e dovrà esse-re presentata una sola volta, fermo restando l’obbligo di comunicare entro 30 gior-ni eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato;

l dovrà quindi essere consegnata o inviata (a mezzo fax o raccomandata a/r o tele-maticamente) entro il termine del 30 aprile 2009.

La Segreteria Nazionale Ancl

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N. OGGeTTOArGOMeNTO FONTe

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78

Cassa integrazione

guadagni

ordinaria

autorizzazione

prima della ripresa

dell’attività

Cig straordinaria

aCCordo

di ristrutturazione

del debito

lavoro domestiCo

modulistiCa

pronti i nuovi

modelli per l’assunzione

siCurezza sul lavoro

rappresentante dei lavoratori per la siCurezza

slitta al 16.5.09 la sCadenza per la

ComuniCazione dei nominativi

assiCurazione infortuni autinail ConCessione del

durC per le imprese

di autotrasporto

vigilanza

ispezioni del lavoro

inosservanze

ai Contratti

Collettivi

“Il Sole” 28.3.09

“Il Sole” 28.3.09

“Il Sole” 26.3.09

“Italia Oggi” del 30.3.09

“Italia Oggi” del 27.3.09

“Italia Oggi” del 21.3.09

L’Inps, con il messaggio n. 6990 diffuso il 27 marzo 2009, ha sot-tolineato che, nell’esaminare la richiesta di cassa integrazione ordinaria, la Commissione provinciale deve prendere in conside-razione, in via preliminare, la previsione del datore di lavoro di ripresa dell’attività e di riammissione dei lavoratori sospesi: per l’autorizzazione, dunque, non si può attendere l’effettiva ripresa.

Il Ministero del lavoro, con nota protocollo n. 14/4314 del 17 marzo 2009, ha deciso che l’accordo di ristrutturazione del debito, in base alla nuova legge fallimentare (articolo 182-bis), apre la strada alla cigs. Secondo il Ministero l’accordo può esse-re assimilato all’ipotesi di apertura del concordato preventivo.

La nuova versione dei moduli per l’assunzione di lavoratori do-mestici è disponibile sul sito Inps e sostituisce quelli diramati con la circolare n. 20/2009. L’Inps chiarisce che la cessazione del rapporto va comunicata con il modulo utile anche per le varia-zioni (messaggio Inps n. 6729 del 24.3.2009).

Il nuovo TU sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) ha stabilito che annual-mente, entro il 31 marzo, vanno comunicati all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In sede di pri-ma applicazione la scadenza è slittata al 16 maggio 2009. L’Inail ha predisposto una procedura telematica; in caso di inosser-vanza scatta una sanzione amministrativa di 500 euro (circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009).

In attesa del decreto ministeriale attuativo, anche per quanto con-cerne la riduzione dei tassi di premio, l’Inail consente alle imprese di autotrasporto di ottenere comunque il documento unico di regolarità contributiva pur non avendo ancora pagato il premio Inail in scadenza il prossimo 16 aprile (nota Inail n. 4493/2009).

L’accertamento da parte degli ispettori di inosservanze ai con-tratti collettivi (di ogni livello) non determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. Tuttavia, l’ispettore può applicare la diffida accerta-tiva per imporre al datore di lavoro di corrispondere al lavora-tore le somme retribuite non erogate (interpello Ministero del lavoro n. 21/2009).

In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi (studio associato Paoli)

Week Work

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N. OGGeTTOArGOMeNTO FONTe

N.B: i provvedimenti che sono qui linkati vengono anche riportati nella sezione Documenti del nostro sito.

La legge n. 68/1999 non vede nel disabile un soggetto avente diritto a un posto in virtù meramente assistenziale ma individua in lui una risorsa per la stessa impresa assicurandogli nello stes-so tempo una giusta collocazione in azienda. Per tale motivo il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica diversa ma anche con una simile a quella richiesta, in assenza di un suo precedente tiroci-nio, come prevede la legge (sentenza Cassazione n. 6017/2009).

In tema di licenziamenti collettivi e della comunicazione pre-ventiva, la Cassazione, con la sentenza n. 5034 del 2 marzo 2009, chiarisce che il livello di specificazione della comunicazione è strettamente connesso con i motivi dai quali scaturisce la pro-cedura. Quindi, nel caso in cui la procedura sia giustificata da esigenze di carattere tecnico-produttivo, la Corte ritiene ne-cessario che il datore dia precisa indicazione dei profili profes-sionali in esubero, dei reparti di appartenenza e delle relative mansioni, in quanto solo tale indicazione consente di verifica-re la coerenza tra l’impostazione iniziale e le scelte operate in sede di applicazione dei criteri di scelta.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 10/2009, rende noto che la trasmissione dell’autocertificazione in scadenza il 30.4.2009 può avvenire anche in via telematica. L’azienda deve scaricare il modulo dal sito www.lavoro.governo.it. Il file, una volta compila-to, dovrà essere firmato con firma digitale certificata da uno dei certificatori compresi nell’elenco tenuto dal Cnipa. Il file firmato digitalmente dovrà essere inviato per mail o posta elettronica certificata insieme con un’immagine scannerizzata di un docu-mento di identità valido, all’indirizzo di posta elettronica certi-ficata: [email protected]. Le altre soluzioni di invio sono tramite fax o raccomandata a.r.

Le Commissioni provinciali non devono subordinare l’approva-zione della Cassa integrazioni guadagni ordinaria nell’edilizia alla ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’azienda richie-dente. è quanto precisato dall’Inps con il messaggio n. 7526 del 2 aprile 2009. L’istituto quindi torna sul tema della ripresa dell’attività: con il messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009 l’Istitu-to aveva infatti fornito le stesse precisazioni per quanto concer-ne la Cigo dell’industria (cfr “Il Sole” del 28 marzo 2009).

Il decreto legge incentivi è stato approvato dalla Camera il 6 e al Senato l’8 aprile. Il decreto prevede la concessione di un in-centivo, pari all’indennità che spetta al lavoratore, a chi assume lavoratori che nel 2009 e nel 2010 sono destinatari di ammor-tizzatori sociali in deroga o sono licenziati. Inoltre, vengono ac-celerate le procedure per pagare la cassa integrazione ed estesi i voucher al lavoro svolto dagli studenti durante il fine settima-na, alle casalinghe ed ai pensionati.

ColloCamento

obbligatorio

assunzioni non

solo assistenziali

risoluzione

rapporto di lavoro

liCenziamenti

Collettivi

ComuniCazione

preventiva

Contributi

dipendenti

durC

l’autoCertifiCazione anChe via e-mail

Cig

ordinaria

anChe in edilizia

autorizzazione

prima della ripresa

dell’attività

agevolazioni

deCreto inCentivi

dal 7 aprile

all’esame del senato

“Il Sole” 30.3.09

“Guida al lavoro” n. 13 del 27.3.09

“Il Sole” 2.4.09

“Il Sole” 3.4.09

“Il Sole” 7.4.09

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80

81

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83

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Memmo è un poveromo, braccato da insistente sfortuna, a cominciare

dalla scuola.Pur essendo ragioniere, in-

fatti, ha dovuto adattarsi a man-sioni operaie, in una fabbrica di ombrelli.

Ma la iella non s’è fermata lì: l’anno scorso, quando ancora non si parlava di crisi, ha perso il posto e, da allora, fa il domestico a casa, mentre la moglie lavora in fabbrica.

Una moglie, poi, eccessiva-mente severa, quando torna dal lavoro va lì, col dito, sui davanzali, sugli scaffali, sulla libreria e se il dito s’impolvera sono scenate.

Ed ora sentite l’ultima: men-tre Memmo tornava dall’asilo, dove aveva accompagnato il figlio, una macchina pirata lo travolgeva, fra-cassandogli le ossa principali in modo difficilmente rimediabile.

Per cui Memmo se ne deve stare in poltrona tutto il giorno e se la moglie ora trova la polvere non gli può più fare scenate.

Se ti fosse successo quando eri un operaio, gli dice il Patrona-to, ora avresti una signora pensione per tutta la vita. Però da casalingo, purtroppo, nessuno ti dà niente.

Ma da qualche giorno le cose non stanno così: recentemente la Cassazione (terza sezione civi-le, 6658/2009) – rivela il luminare, detto anche consulente del lavo-ro – ha stabilito che le casalinghe, seppure senza reddito, hanno di-ritto ad un risarcimento, magari ad una pensione.

Una sentenza sacrosanta, poi-ché il lavoro domestico è un’occu-pazione (seppure senza reddito) da indennizzare se non può essere più svolta.

è pur vero che tu sei un casa-lingo ma, per il principio di parità (che non riguarda soltanto le don-ne) vedrai che riusciremo a beccare una pensione.

Non sarebbe completa que-sta storia se non rivelassimo che Memmo è diventato assai devoto alla Madonna, protettrice delle ca-salinghe ed anche, per il principio di parità, dei casalinghi.

Valfrido Paoli

Tanto per ridere

Non

dimenticare

di versare

la quota

associativa

all’Ancl

Storie di lavoro

Memmo, il casalingo

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iraP

BaSe imPoniBile

Calcolo del diritto camerale annuale per l’anno 2009

Con nota del 3 marzo 2009, n. 19230, il Ministero dello sviluppo economico precisa le modalità di determinazione della base imponi-bile per il calcolo del diritto annua-le per l’anno 2009.

La base imponibile, denomina-ta fatturato, è determinata, di nor-ma, facendo riferimento a determi-nati righi del modello Irap 2009.

a) Società di capitali

Al fine del calcolo del fattura-to, tra le società di capitali, si distin-guono:

l le imprese industriali e com-merciali, che considerano la somma degli importi indicati alla Sezione 1, rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazio-ni) e rigo IC5 (altri ricavi e pro-venti);

l le banche e gli altri soggetti fi-nanziari che considerano la som-ma degli importi indicati alla se-zione 2, rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive);

l le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli crediti-zi e finanziari (cd. “holding in-dustriali”), che considerano la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) e al rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati);

l le imprese di assicurazioni, che fanno riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico;

l le società in regime forfetario, che fanno riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rap-presentati nelle scritture con-tabili.

b) Società di persone

Relativamente alle società di persone, al fine del calcolo del fat-turato, si prevede che:

l le società commerciali devono considerare l’importo indicato al rigo IP1 [ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), del Tuir];

l le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, at-tività di assunzione di par-tecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (cd. “holding industriali”) conside-rano la somma degli importi indicati al rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e al rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati);

l le società in regime forfetario fanno riferimento all’importo del rigo IP47 (reddito d’impresa determinato forfetariamente);

l le società esercenti attività agri-cola utilizzano quanto riportato nel rigo IP 52 (corrispettivi).

c) Persone fisiche

Ai fini del calcolo del fatturato, nell’ambito delle persone fisiche, le imprese in regime forfetario con-

FiSco in Pillole

(a cura di Nazzario Scano)

siderano quanto riportato nel rigo IQ41 (reddito d’impresa determi-nato forfetariamente), mentre le restanti imprese tengono conto dell’importo indicato alla sezione 1, rigo IQ1 [ricavi di cui all’art. 85, com-ma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir].

d) Contribuenti minimi

Da segnalare che i contribuen-ti minimi iscritti nel Registro delle imprese considerano come base imponibile per il calcolo del dirit-to annuale i ricavi di cui alle lette-re a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir.

L’importo dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore non concorre alla determinazione del fatturato degli imprenditori indi-viduali e delle società di persone commerciali.

Pertanto, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la determi-nazione dell’Irap secondo le norme previste per le società di capitali, gli imprenditori individuali e le socie-tà di persone dovranno scomputa-re i maggiori ricavi o compensi da adeguamento dalla dichiarazione Irap.

iva

detrazioni

Spese alberghieree di ristorazione

Con la circolare del 3 marzo 2009, n. 6, l’Agenzia delle entra-te ha chiarito alcuni dubbi relativi alla deducibilità delle spese alber-ghiere e di ristorazione, dopo le novità apportate dall’articolo 83, commi 28-bis e 28-quater del DL n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

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Mense aziendali e buoni pasto

Non sono soggette al limite di deducibilità del 75%:

l le spese sostenute dall’impresa per la gestione diretta del servi-zio di mensa aziendale;

l le spese sostenute a fronte del servizio mensa gestito da terzi;

l le spese relative alla fornitura di un servizio di mensa esterna in seguito alla stipula di apposi-ta convenzione con un pubbli-co esercizio;

l le spese per la fornitura dei ti-cket restaurant, dal momento che essa rappresenta un servi-zio sostitutivo di mensa.

La rinuncia alla detrazione Iva sulle spese in oggetto, detrazione applicabile dal 1° settembre 2008, preclude la deducibilità dal reddito d’impresa dell’imposta compresa nel costo sostenuto per le presta-zioni alberghiere e di ristorazione. Pertanto, per i soggetti che, ai fini delle imposte dirette, intendono continuare a documentare tali one-ri tramite ricevuta fiscale, articolo 3 del DPR n. 696/1996, è opportuno che il costo relativo all’Iva sia an-notato in conti separati, al fine di consentire l’immediata evidenza dell’importo da recuperare a tassa-zione nel modello Unico.

Trasferte dei dipendenti e dei collaboratori

L’articolo 95, comma 3, del Tuir prevede alcune limitazioni alla de-ducibilità delle spese di vitto e al-loggio relative alle trasferte effet-tuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori.

Le spese in esame non sono soggette all’ulteriore limite di de-ducibilità del 75%, anche se la tra-sferta è operata dall’amministratore titolare di un rapporto di collabora-zione coordinata e continuativa, ad eccezione dell’ipotesi in cui la tra-sferta sia effettuata nell’ambito del territorio comunale.

Diversa impostazione era stata

adottata dalla circolare Assonime 7 agosto 2008, n. 50, secondo la quale il limite in questione era inapplica-bile anche nel caso di trasferte ef-fettuate all’interno del Comune.

diritto e giuStizia

interPelli

Risposte dellaamministrazionefinanziaria alle istanze di interpello

Secondo l’Agenzia delle en-trate (circolare n. 7 del 3.3.2009)le risposte fornite dagli uffici a se-guito della presentazione delle va-rie istanze di interpello non sono impugnabili da parte dei contri-buenti.

Viene al riguardo specificato che i suddetti atti non hanno na-tura provvedimentale e non con-tengono la manifestazione di una pretesa impositiva: infatti, il con-tribuente è libero di uniformarsi o meno all’interpretazione suggerita dall’Agenzia.

a) Interpello ordinario

Mediante il cd. “interpello ordi-nario”, art. 11 della L. n. 212/2000, il contribuente può invitare l’am-ministrazione finanziaria ad espri-mere un parere su una determina-ta questione. Il parere vincola solo l’amministrazione, inibendo l’ema-nazione di atti impositivi contra-stanti con l’interpretazione da essa fornita.

La giurisprudenza, in armonia con quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, ha stabilito che il pa-rere reso a seguito di interpello non può essere impugnato, stante la sua natura meramente interpretativa (Commissione territoriale provin-ciale di Milano 26.11.2004, n. 242).

Con la sentenza 14.6.2007, n. 191, richiamata nella circolare, la Corte Costituzionale ha affermato che la risposta all’interpello deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di po-

testà impositiva nei confronti del richiedente.

b) Interpello disapplicativo

Il cd. “interpello disapplicativo”, art. 37-bis del DPR 600/73, consen-te al contribuente che debba porre in essere un’operazione potenzial-mente elusiva di chiedere alla Di-rezione regionale delle Entrate la rimozione degli effetti di una nor-ma introdotta alla scopo di inibire determinati comportamenti.

In relazione a tale tipologia di interpello, l’Agenzia delle entrate rileva che:

l la sua funzione è quella di consentire al contribuente di co-noscere la valutazione dell’Agenzia circa il carattere elusivo di un’ope-razione;

l per questo motivo, la rispo-sta non può costituire esercizio di un potere impositivo, che, even-tualmente, verrà esercitato all’atto dell’emanazione dell’avviso di ac-certamento;

l il parere non può essere ri-condotto nell’alveo del diniego di agevolazione, impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 546/92.

L’impugnabilità della risposta è stata implicitamente ammessa da Cassazione 21.12.2004, n. 23731. Recentemente, il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso opposto, sulla base delle stesse argomenta-zioni addotte dall’Agenzia delle en-trate (Consiglio di Stato 26.1.2009, n. 414).

c) Interpello cfc

Ai fini della disapplicazione del regime cfc (art. 167, comma 5, del Tuir) occorre esperire in via preven-tiva la procedura di interpello di cui all’art. 11 della L. n. 212/2000.

Diversamente da quanto preci-sato nella circolare, con la senten-za 28.10.2008 n. 86, la Commissio-ne territoriale regionale di Roma ha optato per l’impugnabilità della risposta, posto che essa ha natura autorizzatoria e quindi può essere equiparata ad un avviso di accerta-mento.

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N.B: i provvedimenti che sono qui linkati vengono anche riportati nella sezione Documenti del nostro sito.

d) Interpello antielusivo

L’interpello “speciale” o “antie-lusivo”, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 21 della L. n. 413/1991, consente al contribuente di richie-dere all’amministrazione un pre-ventivo parere sull’interpretazione e sull’applicazione a casi concreti di disposizioni di natura antielusiva.

Anche tale parere, secondo l’Agenzia, non è impugnabile.

e) Società non operative

La giurisprudenza si è espressa in senso difforme in ordine all’im-pugnabilità del provvedimento con cui la Direzione regionale respinge l’istanza di disapplicazione della nor-mativa in tema di società non opera-tive (articolo 30 della L. n. 724/94).

In senso affermativo, la com-missione territoriale provinciale di Lecce 15 aprile 2008, n. 93.

Nel senso della non impugna-bilità, commissione territoriale pro-vinciale di Milano 2 maggio 2008, n. 108, e commissione territoriale pro-vinciale di Torino 16 aprile 2008, n. 45.

L’Agenzia delle entrate “chia-risce”, in armonia con quanto erro-neamente sostenuto nella circola-re n. 5/2007, che la presentazione dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società non opera-tive condiziona l’ammissibilità del successivo ricorso. Tale tesi, infat-ti, non è supportata da alcun dato normativo e si profila altamente di-scutibile.

ici

aBitazione PrinciPale

Unitàimmobiliariassimilate

La risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze del 4.3.2009 ha chiarito che l’esenzio-ne dall’Ici riconosciuta dall’art. 1 del DL 27.5.2008, n. 93, convertito nel-la L. 24.7.2008, n. 126, per l’abitazio-ne principale e le relative pertinen-

ze non si estende alla generalità delle abitazioni che il regolamen-to comunale dell’imposta assimila all’abitazione principale, ma riguar-da esclusivamente le ipotesi di assi-milazione ex lege.

Abitazioni possedute da soggetti ricoverati

in via permanente

Sotto un primo profilo, rile-vano quindi le unità immobilia-ri possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che ac-quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, alla duplice condizione che:

l le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);

l il Comune, in sede regolamen-tare o di delibera, riconosca per tali unità immobiliari l’appli-cazione della stessa aliquota e della stessa detrazione previste per l’abitazione principale.

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

L’esenzione dall’Ici compete inoltre per le unità immobiliari con-cesse in uso gratuito a parenti in li-nea retta o collaterale [art. 59, com-ma 1, lett. e), del D.Lgs 15.12.1997, n. 446], a condizione che il Comune, in sede regolamentare o di delibe-ra, abbia stabilito:

l il grado di parentela;

l l’estensione a tali unità immo-biliari della stessa aliquota e/o della detrazione previste per l’abitazione principale.

Abitazioni escluse dall’esenzione Ici

Esulano invece dall’ambito ap-plicativo dell’esenzione Ici in com-mento tutte le altre ipotesi di assi-milazione all’abitazione principale, in quanto, in assenza di una speci-fica previsione normativa, si tratta di ipotesi di assimilazione non pre-

viste ex lege, ma disposte dal Co-mune nell’esercizio della propria generica potestà regolamentare. A titolo esemplificativo, possono ci-tarsi le unità immobiliari concesse in uso gratuito ad affini, che i rego-lamenti comunali assimilano so-vente all’abitazione principale.

Il chiarimento si contrappone, superandolo, a quello precedente-mente fornito nella risoluzione del 5.6.2008, n. 12/DPF. I Comuni do-vranno quindi recuperare l’imposta non versata nel 2008 in relazione alle abitazioni assimilate all’abita-zione principale in forza delle mere disposizioni regolamentari, senza applicare, a norma dell’art. 10 della L. 27.7.2000, n. 212, interessi e san-zioni.

dichiarazioni FiScali

modello iva 2009

Guida alla compilazione del quadro VG

La sezione 6 del quadro VG del modello Iva 2009, riguardante l’im-posta ammessa in detrazione, deve essere compilata anche dai sogget-ti che non applicano sistemi parti-colari di determinazione dell’impo-sta, i quali devono indicare nel rigo VG71 la somma algebrica del rigo VF23 (Iva ammessa in detrazione) e del rigo VG70. Quest’ultimo rigo, in particolare, riguarda la rettifica della detrazione. L’art. 19 del DPR n. 633/1972 stabilisce che il diritto di detrazione può essere esercitato fino al 2° anno successivo, alle stes-se condizioni in cui è nato il diritto medesimo.

Nel rigo devono, quindi, essere evidenziate eventuali rettifiche, ai sensi dell’art.19-bis2 e/o eventua-li adeguamenti della detrazione in base all’art. 19. Per la compilazione del rigo VG70 può essere comun-que utilizzato il prospetto D, pre-sente nell’appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiara-zione annuale.

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