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Area Socio Culturale istituzionale e legislativa 08/11/2010 Corso ASA Diurno 2010/2011 Luca Cecchetto 1

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Area Socio Culturale istituzionale e legislativa

08/11/2010Corso ASA Diurno 2010/2011

Luca Cecchetto 1

Cosa si intende per PRIVACY?

“Diritto a essere lasciato solo” ovvero a non subire interferenze sulla propria persona e nella propria vita (anglosassoni)

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1) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950)

Art.8 Comma 1“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua

vita privata e familiare, del suo domicilio, e della sua corrispondenza”

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2) D.Lgs 196/2003 art.2 (Legge sulla privacy)“Il trattamento dei dati personali si svolga nel

rispetto dei diritti e delle liberà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”

Questo D.Lgs accorpa in un Testo Unico tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano” (Art. 1)

L’attuale normativa (Legge o Codice sulla privacy) costituisce il principale riferimento petrtutto ciò che attiene la tutela dei dati personali. Il diritto alla privacy si pone come un diritto forte protetto dall’ordinamento giuridico nazionale.

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Nello specifico, gli operatori che operano nel contesto sanitario sono coinvolti in base all’art. 76 del Codice sulla Privacy….

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Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitaripubblici 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismisanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevanteinteresse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i datipersonali idonei a rivelare lo stato di salute:a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazionedel Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioniindispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute odell'incolumità fisica dell'interessato;b) anche senza il consenso dell'interessato e previaautorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)riguarda un terzo o la collettività.2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato conle modalità semplificate di cui al capo II.3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante èrilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consigliosuperiore di sanità.

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1) Dati personali: qualunque informazionerelativa a persona fisica, persona giuridica,ente o associazione, mediante riferimento aqualsiasi altra informazione, ivi compreso unnumero di identificazione personale (datiidentificativi)

2) Dati giudiziari

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3) Dati sensibili: dato personale idoneo arilevare l’origine razziale ed etnica, leconvinzioni religiose o filosofiche o d’altrogenere, le opinioni politiche, lo STATO DISALUTE, la vita sessuale, adesione a partiti.Il loro trattamento richiede il consenso scrittodell’interessato.

Esempio:cartella clinica e documentazioneinfermieristica

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RaccoltaRegistrazioneOrganizzazioneConservazione EstrazioneRaffrontoComunicazioneElaborazioneModificazioneDistruzione o cancellazioneDiffusione

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A rafforzare il diritto alla privacy….

IL CODICE DEONTOLOGICO (dei medici, degli infermieri ecc)

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Art. 10Documentazione e tutela dei datiIl medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali edella documentazione in suo possesso riguardante lepersone anche se affidata a codici o sistemi informatici.Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligodel segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi siconformino.Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o diosservazioni relative a singole persone, il medico deveassicurare la non identificabilità delle stesse.Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso lastampa o altri mezzi di informazione, notizie che possanoconsentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono

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Art. 11Comunicazione e diffusione di datiNella comunicazione di atti o di documenti relativi asingole persone, anche se destinati a Enti o Autoritàche svolgono attività sanitaria, il medico deve porrein essere ogni precauzione atta a garantire la tuteladel segreto professionale.Il medico, nella diffusione di bollettini medici, devepreventivamente acquisire il consenso dell'interessatoo dei suoi legali rappresentanti.Il medico non può collaborare alla costituzione dibanche di dati sanitari, ove non esistano garanzie ditutela della riservatezza, della sicurezza e della vitaprivata della persona.

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Articolo 26L'infermiere assicura e tutela la riservatezza neltrattamento dei dati relativi alla persona. Nellaraccolta, nella gestione e nel passaggio di dati,si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

Articolo 28L'infermiere rispetta il segreto professionalenon solo per obbligo giuridico, ma per intimaconvinzione e come espressione concretadella reciproca fiducia con l'assistito.

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PRICACY ETICA

Tutelare la privacy Curando il contatto con la sfera intima, personale e psicologica del paziente. Come ?

Attenzione e delicatezza durante le attività di assistenzaPredisposizione ambiente (barriere fisiche…)Relazione con i familiari

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Il concetto di “tutela della privacy” si coniuga con il concetto di “SEGRETO PROFESSIONALE”

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S’intende l’obbligo di mantenere il segreto ditutte le informazioni che il paziente trasmetteagli operatori in funzione del proprio lavoro oprofessione.Mantenere la riservatezza su tutte leinformazioni che riguardano il malato,rappresenta da sempre per i professionistidella salute un valore professionale primache un obbligo…

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UN DOVERE ETICO prima che giuridico, dettato dalla FIDUCIA.

L’assistito ha il diritto di affidarsi aglioperatori sanitari senza sottrarre alcunainformazione che egli ritenga essere utile peril processo diagnostico, terapeutico,assistenziale, riabilitativo.

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Art. 622 Codice PenaleRivelazione di segreto professionale“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.Il delitto è punibile a querela della persona offesa “.

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Sono tenuti al segreto non solo i professionisti (medici, infermieri, ostetriche..) ma tutti coloro che ne vengono a conoscenza in virtù del proprio stato (studente, familiari, collaboratori, impiegati, sacerdote) o arte(infermiere generico, OSS, ASA )

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Non rappresenta violazione di segreto latrasmissione delle informazioni tra glioperatori che compongono l’equipeassistenziale e di cura se queste hanno lafinalità di migliorare la risposta alle necessitàdel paziente.

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La rilevazione del segreto può avvenire solo con il CONSENSO della persona interessata, fatta eccezione per le denuncie obbligatorie (malattie infettive e delitti che prevedano reati perseguibili d’ufficio e per i quali sia obbligatorio il referto)

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Con il CONSENSO, l’assistito ha il diritto discegliere se ritiene o meno che i suoi familiari(marito, moglie, figli, genitori) vengano messia conoscenza della sua situazione clinica (puòanche decidere se vuole o meno essereinformato sulle proprie condizioni)

Le informazioniPer i minorenni = genitoriSoggetti incapaci di intendere e volere=tutore

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L’obbligo di segreto è da intendersi pertantoanche per l’Oss e l’ASA già dallafrequentazione in qualità di studente.

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Le “competenze etiche” dell’operatore siesprimono anche attraverso il rispetto di quantoattiene la privacy delle persone assistite, quindi ilrispetto della riservatezza e del segreto.Il mantenimento del segreto e’ sia un dovereprofessionale che un obbligo morale perl’operatore, esso si fonda sul diritto universale diogni persona all’intimità e contribuisce adalimentare il rapporto di fiducia tra personaassistita e operatore.

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Ogni operatore per esprimere le competenze chesopra abbiamo descritto come indispensabili, siavvale anche delle sue capacità comunicative.Gli atteggiamenti che realizzano unacomunicazione efficace dal punto di vista eticosono:AutenticitàEmpatia, Capacità d’ascoltoComunicazione verbale e non verbaleModalità di esecuzione di una data prestazione

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A guidare gli operatori nella scelta di comportamenti etici che tutelano il diritto della privacy deve essere soprattutto la volontà di tutelare il rapporto di FIDUCIA con la persona e non il timore delle sanzioni penali.

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In conclusione appare opportuno ribadire che nessun individuo può sottrarsi al problema

etico, che si pone alla coscienza nel momento in cui sorge un conflitto di doveri, quando i

principi etici spingono in direzioni diverse e ci si pone il quesito: “cos’è giusto fare?”.

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