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–03/05/2013 03/05/2013 –1 Appalto e Somministrazione: regole ed opportunità, nei recenti sviluppi legislativi Brescia, 24 aprile 2013 Dott.ssa Emiliana M. Dal Bon –1 –2 Il contratto di somministrazione

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Appalto e Somministrazione:

regole ed opportunità, nei

recenti sviluppi legislativi

Brescia, 24 aprile 2013

Dott.ssa Emiliana M. Dal Bon

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Il contratto di somministrazione

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Pacchetto TreuContratto di fornitura di lavoro temporaneo

(LA “TRILATERALITA”)

• L. 24 giugno 1997, n. 196

– Art. 1: il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata “impresa fornitrice”… pone uno o più lavoratori, di seguito denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti… a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata “impresa utilizzatrice”, per il soddisfacimento di esigenze di carattere

temporaneo…

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Somministrazione di lavoro

D.Lgs. 276/2003

TRILATERALITA’ DELLE PARTI E DOPPIO CONTRATTO

• Definizione: fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine

• Trilateralità: intercorrente tra Agenzia per il lavoro, Impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro

• Somministrazione di lavoro a tempo determinato• Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Staff Leasing)• Divieti: limiti a carattere negativo per l’impiego del contratto di somministrazione

di manodopera• Due contratti: contratto di somministrazione, contratto di lavoro somministrato• Disciplina del rapporto di lavoro• Tutela del prestatore e diritti sindacali: “Principio della parità di trattamento”.• Somministrazione di manodopera come strumento di flessibilità in uscita

(outplacement)

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APL

LU

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Somministrazione di lavoro

D.Lgs. 276/2003

CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO

• Contratto che intercorre tra Agenzia per il lavoro e prestatore di lavoro

• Oggetto del contratto di somministrazione è la sola fornitura di lavoro da

parte del somministratore autorizzato senza che su costui gravi alcun

obbligo di organizzazione

• Connotata dal’assenza degli impegni del somministratore di organizzare

mezzi e gestire a proprio rischio l’attività

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• I lavoratori svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione e il

controllo dell’utilizzatore.

• “Indennità di disponibilità” se a T. Ind.

• Disciplina legale applicabile:• Assunzione a tempo indeterminato: disciplina generale dei rapporti di lavoro

• Assunzione a tempo determinato: disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile.

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Somministrazione di lavoro

D.Lgs. 276/2003Disciplina del rapporto di lavoro

• Disciplina comune:• I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore (fatta eccezione per

le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene)

• Non trovano applicazione le norme in materia di assunzione obbligatoria

• Divieto di clausole che vietino l’assunzione del lavoratore, da parte dell’impresa utilizzatrice, al termine dl rapporto di somministrazione

• Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato

• Indennità di disponibilità

• Si applica la disciplina di cui all’art. 3, l. 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 12, D.Lgs. N. 276/2003

• Non si applica la disciplina di cui alla l. 223/1991

• Disciplina specifica per la somministrazione di manodopera a termine

• Si applica la disciplina di cui al D.Lgs. N. 368/2001

• Alla eventuale proroga del contratto a termine non si applica la disciplina generale

• Anche per quanto riguarda la successione di più contratti a termine non si applica la disciplina generale.

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Il D. lgs 276/2003:

• Art. 2. - Definizioni

• 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

• a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a

• termine, ai sensi

dell'articolo 20;

• a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; (D.L.vo n. 24/2012)

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Il D. lgs 276/2003:

• Art. 4. - Agenzie per il lavoro

• 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali é istituito un apposito albo delle agenzie per il

• lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del

• personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo é articolato in cinque sezioni:

• a) agenzie di somministrazione

di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20; GENERALISTE

• b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

• c) agenzie di intermediazione;• d) agenzie di ricerca e selezione

del personale;• e) agenzie di supporto alla

ricollocazione professionale.

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Art. 20. - Condizioni di liceità

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore, salvo che esista una

giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato é ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

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e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti

collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. (già soppresso dalla L 247/2007)

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori

assunti con contratto di apprendistato. (L. n. 134/2012)

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4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato

é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,

produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se

riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E` fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato é affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro é VIETATO:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il

divieto opera divieto opera altresi'altresi' presso presso unita'unita' produttive nelle quali sia produttive nelle quali sia

operante una sospensione dei rapporti o una riduzione operante una sospensione dei rapporti o una riduzione

dell'orariodell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:

a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.

Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

….

5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. (D.L.vo n. 24/2012)

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Art. 21. - Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di manodopera é stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili PROSPETTO INFORMATIVO;

k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di

inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa

presso l'utilizzatore nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione é nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. (DLGS 251/2004)

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Art. 23. - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte . Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (D.L.vo n. 24/2012)

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13. (abrogato legge n. 92/2012)

3. L'utilizzatore é obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i

trattamentiretributivi e i contributi previdenziali.4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore

stabiliscono modalità e criteri per ladeterminazione e corresponsione delleerogazioni economiche correlate ai risultaticonseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all'andamentoeconomico dell'impresa. I lavoratori dipendentidal somministratore hanno altresì diritto afruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cuigodono i dipendenti dell'utilizzatore addettialla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cuigodimento sia condizionato alla iscrizione adassociazioni o società cooperative o alconseguimento di una determinata anzianità diservizio.

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5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni

inferiori.7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che é

riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera. (D.L.vo n. 24/2012)

8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato é nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione al termine della sua missione. (D.L.vo n. 24/2012)

9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il lavoratore. (D.L.vo n. 24/2012)

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Art. 25. - Norme previdenziali

1. Gli oneri contributivi, previdenziali,assicurativi ed assistenziali, previstidalle vigenti disposizioni legislative,sono a carico del somministratore che,ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, éinquadrato nel settore terziario. Sullaindennità di disponibilità di cuiall'articolo 22, comma 3, i contributisono versati per il loro effettivoammontare, anche in deroga allavigente normativa in materia diminimale contributivo.

2. Il somministratore non é tenuto alversamento della aliquota contributivadi cui all'articolo 25, comma 4, dellalegge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gliinfortuni e le malattie professionaliprevisti dal decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e

successive modificazioni, sonodeterminati in relazione al tipo e alrischio delle lavorazioni svolte. I premi ei contributi sono determinati inrelazione al tasso medio, o medioponderato, stabilito per la attività svoltadall'impresa utilizzatrice, nella qualesono inquadrabili le lavorazioni svoltedai lavoratori temporanei, ovvero sonodeterminati in base al tasso medio, omedio ponderato, della voce di tariffacorrispondente alla lavorazioneeffettivamente prestata dal lavoratoretemporaneo, ove presso l'impresautilizzatrice la stessa non sia giàassicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso disomministrazione di lavoratoridomestici trovano applicazione i criterierogativi, gli oneri previdenziali eassistenziali previsti dai relativi settori.

Disciplina del rapporto di lavoroArticolo 42 ccnl: Proroghe

1. La materia delle proroghe è di esclusivacompetenza del presente Contratto Collettivo.

Con riferimento al dettato previsto all'art. 22,comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.276/03 il periodo di assegnazione iniziale puòessere prorogato per 6 volte nell'arco di 36mesi.

Il periodo temporale dei 36 mesi si intendecomprensivo del periodo iniziale di missione,fermo restando che l'intero periodo siconfigura come un'unica missione.

2. Qualora, nell'ambito della medesimasomministrazione del lavoratore presso lastessa impresa utilizzatrice, vengono utilizzateal massimo due proroghe nell'arco dei primi 24mesi comprensivi del periodo iniziale, leproroghe residue, in deroga a quanto previstoal comma precedente, potranno prevedere ilraggiungimento di una durata complessiva delcontratto fino a 42 mesi.

3. Il periodo iniziale può essere prorogato con ilconsenso del lavoratore e, ai soli fini probatori,

deve essere formalizzato con atto scritto. Leproroghe sono da intendersi continuative,senza alcuna soluzione di continuità delrapporto di lavoro.

4. Resta inteso che, nei casi di somministrazione perla sostituzione di lavoratori assenti, il periodoiniziale della missione può essere prorogatofino alla permanenza delle ragioni che hannocausato le assenze.

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Apprendistato e somministrazione

tramite le agenzie di somministrazione di lavoroai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 276/2003(somministrazione a t. ind.) è possibileattivare contratti di apprendistato (D.Lgs.167/2011) in tutti i settori produttivi

(art. 1, co. 17-bis, L. 28.6.2012, n. 92, modificato dall'art. 46-bis, D.L. 22.6.2012, n.

83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 7.8.2012, n.

134, con decorrenza dal 12.8.2012).

no apertura anche ai rapporti di somministrazione a tempo determinatocontrariamente a quanto era stato invece concordato nell'accordo siglato il5 aprile 2012 tra Assolavoro, Felsa CISL e UilTemp

––1919

PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO

• TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI DI PARI LIVELLO DELL’UTILIZZATORE, A PARITA’ DI MANSIONI SVOLTE

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Somministrazione di manodoperaD.Lgs. N. 276/2003

––2121

Ipotesi sanzionatorie

Somministrazione

irregolare: previstadall’art. 27, D.Lgs. n.

276/2003, opera nell’ipotesi in cui non

siano rispettate le condizioni e i termini previsti dalla legge.

Somministrazione

illecita: prevista dall’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, siverifica nel caso in cui la

somministrazione è postain essere da soggetti non

autorizzati.

Somministrazione

fraudolenta: previstadall’art. 28, D.Lgs. n.

276/2003, sanziona le ipotesi di

somministrazioni in frodealla legge o ai contratti

collettivi.

Le aziende che hanno proceduto nei sei mesi precedenti a

licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della L 223/1991

possono ricorrere ugualmente al lavoro somministrato:

presso unità produttive presso unità produttive non interessate dalla

crisi

In tutte le unità produttive, anche se interessate dalla crisi, a patto che la somministrazione si riferisca a mansioni differenti rispetto a quelle dei lavoratori

interessati dai processi di sospensione/licenziamento

sempre, se previsto nell’ambito di un accordo sindacale

per provvedere alla sostituzione di

lavoratori assenti;

Qualora il contratto sia concluso ai sensi

dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio

1991, n. 223;

Il contratto abbia una durata iniziale non

superiore a tre mesi.

Il Divieto al ricorso al lavoro somministrato per le

aziende in crisi

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––1212

Il contratto di appalto

––2323

La definizione codicistica

Art. 1655 cod. civ.: nozione dell’appalto

L’appalto è il contratto col quale una parte

Assume:

1. con organizzazione dei mezzi necessari e

2. con gestione a proprio rischio, il

compimento di un opera o di un servizio

3. verso un corrispettivo in danaro.

––2424

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1) Organizzazione dei mezzi

• Organizzazione dei mezzi => natura imprenditoriale (l'appaltatore deve poter disporre e coordinare una complessa organizzazione dei fattori produttivi);

––2525

2) Gestione a proprio rischio

Nel contratto di appalto l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite le propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il rischio che i costi superino i ricavi

––2626

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Natura corrispettiva dell’appalto

––2727

Compimento di un’opera o

servizio

Compenso di natura

pecuniaria

L’autonomia dell’appaltatore

• margine di autonomia dell'appaltatore

rispetto al committente: l'organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell'appaltatore deve sottrarsi all'ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l'esecuzione dell'opera proceda a regola d'arte.

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l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003

In tal senso l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 : il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché per l’assunzione da parte dello stesso del cd. rischio d’impresa

––2929

Organizzare i mezzi di produzione significa:

coordinare e dirigere capitale, attrezzature e macchine in vista della realizzazione dell’opera o del servizio.

––3030

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––1616

L’appaltatore, poi, deve organizzare i mezzi di produzione in autonomia, senza ingerenza da parte del committente che, in ogni caso, mantiene il diritto di verificare o controllare

l’opera o il servizio compiuto.

––3131

Organizzazione dei mezzi come

- Organizzazione “del” lavoro : da intendersi come

esercizio da parte dell’appaltatore dei tipici poteri datoriali e dell’eterodirezione;

- Organizzazione “di” lavoro: da intendersi come

esercizio da parte dell’appaltatore del potere direttivo

nella sua dimensione organizzativa: modalità operative di lavoro e tempi di lavorazione (es. la scelta del numero di lavoratori da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto.)

––3232

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––1717

Rischio di impresa:

è il rischio dell’imprenditore di non poter remunerare coni guadagni i fattori di produzione impiegatinell’esecuzione dell’opera. In altre parole, il rischio opericolo che l’appaltatore assume nel compimentodell’opera o del servizio non deve essere inteso insenso tecnicogiuridico (caso fortuito ecc.), ma insenso economico che deriva dall’impossibilità diconoscere previamente ed esattamente i costidell’opera o del servizio, per cui l’appaltatore, che nonha il potere di interrompere il lavoro per l’aumentataonerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affarese i costi si riveleranno superiori al compenso pattuito.

––3333

Quando può essere eccepita la mancanza di organizzazione?

• Nelle ipotesi di assenza di esperienza dell’appaltatore nel settore interessato

• Dallo svolgimento di una attività diversa da quella posta in essere dal dipendente ovvero dalla mancanza di personale tecnicamente preparato per l’esecuzione dell’appalto

––3434

––03/05/201303/05/2013

––1818

Quando può essere eccepita la mancanza di effettivo potere direttivo da parte

dell’appaltatore?• Se ad esempio i “presunti dipendenti”

dell’appaltatore seguono il medesimo orario dei dipendenti del committente;

• Le assenze vengono giustificate direttamente al committente;

• L’appaltante provvede alla concessione di aumenti contrattuali o decida sulle ferie, ovvero ancora decida di volta in volta i dipendenti da utilizzare;

––3535

Quando può essere eccepita la mancanza di rischio d’impresa?

Nella ipotesi in cui, ad esempio, si sia inpresenza di:

– Un contratto di comodato d’uso per i mezzi di produzione (macchinari);

– Un contratto di comodato d’uso per l’immobile;

– Monocomittenza (salvo che costituisca scelta

imprenditoriale del contoterzista ma abbia proprio

capannone, propri macchinari, ecc.);

––3636

––03/05/201303/05/2013

––1919

Il contratto di appalto

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs

81/2008)

––3737

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)

• Articolo 26 (STRALCIO)Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro (APPALTANTE), in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

A. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’art.6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

B. fornisce agli stessi soggetti (APPALTORE) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (1)

––3838

––03/05/201303/05/2013

––2020

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)

>>>I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:• a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione

e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

• b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

––3939

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)

>>>• 3. Il datore di lavoro committente promuove la

cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture….

• Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

––4040

––03/05/201303/05/2013

––2121

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)

>>>5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,

anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

…� SANZIONE PARTICOLARMENTE GRAVOSA ESSENDO PREVISTA LA

NULLITà EX ART. 1418 CC DEL CONTRATTO DI APPALTO (O SUBAPPALTO) IN QUESTIONE

––4141

Raccordo con TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs 81/2008)

>>> L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

––4242

––03/05/201303/05/2013

––2222

Ancora sull’obbligo di identificazione

• Il medesimo OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE è posto in capo ai lavoratori autonomi che eseguono direttamente la loro attività, e debbono provvedervi per proprio conto (art. 20, c. 3 D. Lgs 81/2008

––4343

Il contratto di appalto

Il regime sanzionatorio

––4444

––03/05/201303/05/2013

––2323

Ipotesi di APPALTO ILLECITO (1):

• Sanzionata dall’art. 18, c. 5 bis del D.lgs276/2003

Nei casi di appalto privo dei requisiti di cuiall’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui

all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratoresono puniti con la pena della ammenda di euro50 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di occupazione. Se vi è sfruttamento deiminori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesie l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. (DLGS251/2004)

––4545

Ipotesi di APPALTO ILLECITO (2):

• Conseguenze (art. 29, c. 3-bis D. lgs 276/2003):

Quando il contratto di appalto sia stipulato inviolazione di quanto disposto dal c. 1, illavoratore interessato può chiedere, mediantericorso giudiziale a norma dell’articolo 414 cpc,notificato anche soltanto al soggetto che ne hautilizzato la prestazione, la costituzione di unrapporto di lavoro alle dipendenze diquest’ultimo. In tale ipotesi si applica il dispostodell’art. 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

––4646

––03/05/201303/05/2013

––2424

Ipotesi di APPALTO ILLECITO (3):

Ma cosa dice l’art. 27 c.2 del D.lgs 276/2003?

Art. 27. -Somministrazione irregolare

1. ….2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal

somministratore, a titolo retributivo o di contribuzioneprevidenziale, valgono a liberare il soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondentefino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atticompiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione delrapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione haavuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione.

––4747

––4848

Violazione Sanzione Soggetto sanzionato Rif. Norm.

Inosservanza delle norme sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €

Datore di lavoro ed il dirigente(colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa)

Art. 55, c. 5 lett. b D. lgs81/2008

Della norma che impone al DL di fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici dell’ambiente in cui è destinato ad operare e misure di prevenzione di emergenza

Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 750 a 4.000 €

Datore di lavoro ed il dirigente(colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa)

Art. 55, c. 5 lett. a D. lgs81/2008

Obblighi di cooperazione e coordinamento

Arresto da 2 a 4mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €

Datore di lavoro ed il dirigente(colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa)

Art. 55, c. 5 lett. d D. lgs81/2008

Mancanza della tessera di riconoscimento corredata di fotografia da parte del lavoratore impiegato nell’appalto

Sanz. ammin. pecuniaria da 100 a 500 €per ciascun lavoratore

Datore di lavoro ed il dirigente(colui che attua le disposizioni del DL, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa)

Art. 55, c. 5 lett. i D. lgs81/2008

––03/05/201303/05/2013

––2525

Il contratto di appalto

Il regime di solidarietà

––4949

Inquadramento giuridico

• Articolo 1292 Nozione della solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

––5050

––03/05/201303/05/2013

––2626

Inquadramento giuridico

• Articolo 1676 Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

––5151

Inquadramento giuridico

Art. 29 c.2

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazionidei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative delsettore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica dellaregolarita` complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, ilcommittente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido conl'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite didue anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributiprevidenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione delcontratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cuirisponde solo il responsabile dell'inadempimento.. Il committente imprenditore odatore di lavoro e` convenuto in giudizio per il pagamento unitamenteall’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.

>>>––5252

––03/05/201303/05/2013

––2727

Inquadramento giuridico

>>>Il committente imprenditore o datore di lavoro puo` eccepire,

nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussionedel patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventualisubappaltatori. In tal caso il giudice accerta laresponsabilita` solidale di tutti gli obbligati, ma l’azioneesecutiva puo` essere intentata nei confronti delcommittente imprenditore o datore di lavoro solo dopol’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore edegli eventuali subappaltatori. Il committente che haeseguito il pagamento puo` esercitare l’azione di regressonei confronti del coobbligato secondo le regole generali.(Legge n 92/2012)

––5353

Inquadramento giuridico

• Art. 35 c. 28 DL 223/2006 (convertito in L 134/2012)e ss modificheIn caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il

subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

––5454

––03/05/201303/05/2013

––2828

Inquadramento giuridico

• 28-bis (introdotto dalla DL 83/2012 convertito in L 134/2012) Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

• Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. (13)

––5555

La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate

––5656

––03/05/201303/05/2013

––2929

La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate

• L'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.

––5757

Cosa ha introdotto?

1- ha introdotto la responsabilità

dell'appaltatore con il subappaltatore per ilversamento all'Erario delle ritenute fiscali suiredditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovutadal subappaltatore in relazione alle prestazionieffettuate nell'ambito del rapporto, nei limitidell'ammontare del corrispettivo dovuto.

––5858

––03/05/201303/05/2013

––3030

2- In capo al committente, è stata introdotta una sanzioneamministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro -nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare ilpagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito ladocumentazione attestante che i versamenti fiscali, scadutialla data del pagamento del corrispettivo, siano staticorrettamente eseguiti, eventualmente anche dalsubappaltatore.

(Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, purin assenza della presentazione della documentazione, taliversamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore odall'eventuale subappaltatore. La documentazione puòconsistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o daprofessionisti abilitati).

––5959

Quindi, quale doc. è necessaria?

1. documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo;

2. asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati:

3. Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione (ESTENSIONE AMMESSA DALLA Cir. 40/E del 2012).

––6060

––03/05/201303/05/2013

––3131

I chiarimenti sull’ambito oggettivo di applicazione

• È stato chiesto di chiarire se l'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale.

––6161

⇒l'articolo 13-ter dispone la modifica dell'articolo 35 delDL n. 223 del 2006, rubricato "Misure di contrastodell'evasione e dell'elusione fiscale" (ed inserito nel Titolo III, concernente "Misure in

materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazionefinanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi“)

⇒Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nellafinalità di introdurre specifiche misure di contrastoall'evasione nel settore edile, ma in quella di farEMERGERE BASE IMPONIBILE IN RELAZIONE ALLEPRESTAZIONI DI SERVIZI RESE IN ESECUZIONE DICONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO INTESI NELLALORO GENERALITÀ, a prescindere dal settoreeconomico in cui operano le parti contraenti.

––6262

––03/05/201303/05/2013

––3232

• Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile,

• secondo cui l'appalto è "... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

––6363

Dall'esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35 derivache sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologiecontrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e serviziquali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattualesebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelledisposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece,richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi;

b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti delc.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno1998, n. 192;

e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. ––6464

––03/05/201303/05/2013

––3333

• La norma in esame trova applicazione sia nell'ipotesi in cuivi sia un contratto di subappalto, che presuppone lacoesistenza di almeno tre soggetti economici distinti(committente, appaltatore e subappaltatore), sia nellaipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente allarealizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

• Si evidenzia, infatti, che la stessa previsione del primoperiodo del c. 28-bis, nel delineare gli adempimenti delcommittente circa l'acquisizione della documentazione cheattesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali daparte dell'appaltatore, indica il SUBAPPALTATORE QUALEFIGURA EVENTUALE, con ciò confermando l'applicazionedella disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappaltonon sia previsto.

––6565

I chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione

• i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

––6666

––03/05/201303/05/2013

––3434

Sono escluse dall'ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa:

• le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

nonché, per carenza del requisito soggettivo, • le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n.

633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA.

Deve, inoltre, ritenersi escluso:• il "condominio" in quanto non riconducibile fra i soggetti

individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

––6767

Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari

• in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativi al contratto d'appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione

––6868

––03/05/201303/05/2013

––3535

In caso di cessione del credito (1)

Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l'appaltatore o ilsubappaltatore CEDANO IL PROPRIO CREDITO A TERZI,si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornitedalla Ragioneria generale dello Stato con riferimentoalle ipotesi di cessione del credito nell'ambito delladisciplina sui pagamenti delle pubblicheAmministrazioni, di cui all'articolo 48-bis del DPR n.602 del 1973, in forza del quale le Amministrazionipubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo ilpagamento di importi superiori a diecimila euro,verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo,in caso di irregolarità, sospendere il relativopagamento.

––6969

In caso di cessione del credito (2)

In particolare, in linea con quanto chiarito dallaRagioneria con la circolare n. 29 del 2009, ancheal fine di liberare il cessionario da futuri rischiconnessi ad eventuali inadempimenti fiscali delcedente, si è dell'avviso che LA REGOLARITÀFISCALE RELATIVA AI RAPPORTI RIFERIBILI ALCREDITO OGGETTO DI CESSIONE POSSA ESSEREATTESTATA NEL MOMENTO IN CUI IL CEDENTE(APPALTATORE O SUBAPPALTORE) DÀ NOTIZIADELLA CESSIONE AL DEBITORE CEDUTO(COMMITTENTE O APPALTATORE).

––7070

––03/05/201303/05/2013

––3636

L’ipotesi dell’appalto transnazionale –

alcuni casi particolari

––7171

L’ipotesi dell’appalto transnazionale

• In ipotesi di appalto transnazionale di servizida eseguirsi con organizzazione e gestionepropria dell’appaltatore transnazionaleall’interno delle aziende committenti, questeultime sono tenute in solido a corrispondere ailavoratori da esso dipendenti un trattamentominimo inderogabile retributivo e adassicurare un trattamento normativo noninferiore a quelli spettanti ai lavoratori lorodipendenti. >>>

––7272

––03/05/201303/05/2013

––3737

L’ipotesi dell’appalto transnazionale

>>>

L’art. 3 del D.lgs n. 72/2000 prevede che i dirittispettanti ai prestatori di lavoro dipendentidell’appaltatore transnazioanle possanoessere esercitati nei confronti

dell’imprenditore appaltante durante

l’esecuzione dell’appalto e fino ad UN ANNO

dopo la cessazione del medesimo.

––7373

Alcuni casi particolariContratto di trasporto

Articolo 1678: Nozione“Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo , a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.”

Ci si è chiesto:

Se il vettore non paga i contributi può ipotizzare la fattispecie dell’appalto sostanziale con

l’applicazione dell’art. 29 del d. lgs 276/2003?

––7474

––03/05/201303/05/2013

––3838

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circ. 17/2012:

Se il contratto di trasporto si limita allo schema tipo allora non è appalto quindi non si applica l’art. 29.

però, qualora si riscontri, ……che la prestazione dedotta nel contratto di trasporto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, è consistita in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fine di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una organizzazione idonea, gli ispettori potranno ritenere applicabile la disciplina del contratto di appalto e, per l'effetto, la norma di tutela di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs.n. 276/2003

=> Quindi applicazione della solidarietà!

––7575

Alcuni casi particolari

Il contratto di logistica: stoccaggio merci, magazzino

• Non è un contratto tipico

• è una sottospecie di contratto di appalto

• Si applica il regime di cui all’art. 29 del d. lgs276/2003

––7676

––03/05/201303/05/2013

––3939

Alcuni casi particolari

contratto di subfornitura

È disciplinato dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192Articolo 2 Contratto di subfornitura

Si ritiene che non debba essere inquadrabile come appalto

Quindi non si applichi ad esso il regime della solidarietà

––7777

Alcuni casi particolari

L’evoluzione legislativa potrebbe propendere per una estensione della responsabilità solidale a tutte quelle figure contrattuali, giuridicamente o socialmente tipiche, che pur integrando sostanzialmente la fattispecie dell'appalto se ne differenziano per determinate peculiarità.

Es: nolo a caldo, subfornitura, merchandising, franchising ed eventualmente i contratti cd. “alieni” che pur nascendo in ordinamenti stranieri vengono largamente utilizzati nelle prassi commerciali italiane.

––7878

––03/05/201303/05/2013

––4040

Un confronto tra somministrazione e appalto

––7979

Somministrazione

• Presta manodopera

• Potere direttivo in capo all’utilizzatore

• Richiede forma scritta ad

substantiam

Appalto

• Non presta manodopera (ma mette a disposizione la propria organizzazione per costruire un’opera o fornire un servizio)

• Potere direttivo in capo all’appaltatore (no rif. Al committente o preposto del committente =>contestazione circa genuinità dell’appalto)

• Non richiede forma scritta ad

substantiam

––8080

––03/05/201303/05/2013

––4141

La gestione del rischio

somministrazione

• Oggetto del contratto di somministrazione è la sola fornitura di lavoro da parte del somministratore autorizzato senza che su costui gravi alcun obbligo di organizzazione

• Connotata dal’assenza degli impegni del somministratore di organizzare mezzi e gestire a proprio rischio l’attività

appalto

• Nel contratto di appalto l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite le propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il rischio che i costi (acquisto materie prime, manutenzione, ecc) superino i ricavi

––8181

Il regime di solidarietà

Somministrazione

• L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per la corresponsione al lavoratore della retribuzione ed il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi

Appalto

• Il committente è obbligato nei confronti degli enti previdenziali per il pagamento dei contributi, per un periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto

––8282

––03/05/201303/05/2013

––4242

Somministrazione

• Somministrazione irregolare

• Il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatore

Appalto

• Appalto illecito

• Il lavoratore può richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente

––8383