school report (butterfly design) · pdf filesul benessere degli animali oggetto di cattura 14...
Post on 05-Mar-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
SOMMARIO
CAPITOLO 1 – COSA SONO I RICHIAMI VIVI 2
SEZIONE 1.1 – LA PRATICA 2
SEZIONE 1.2 – LA LEGISLAZIONE NAZIONALE 3
SEZIONE 1.3 – LA LEGISLAZIONE EUROPEA 3
CAPITOLO 2 – APPLICAZIONE CRITERI DIRETTIVA 2009/147/CE 4
SEZIONE 2.1 - MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE SULLE SPECIE 4
SEZIONE 2.2 – METODI DI CATTURA SELETTIVI 6
SEZIONE 2.3 – CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE 9
SEZIONE 2.4 – ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 11
SEZIONE 2.5 – PICCOLE QUANTITÀ 13
CAPITOLO 3 - EFFETTI DELLA DETENZIONE DEI RICHIAMI VIVI
SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI OGGETTO DI CATTURA 14
SEZIONE 3.1 – LEGISLAZIONE NAZIONALE 14
CAPITOLO 4 – PROVINCIA: POSSIBILITÀ DI INTERVENTO 16
SEZIONE 4.1 – L’ESPERIENZA DI PARMA 16
SEZIONE 4.2 – VALIDITÀ DELLA DELIBERA 17
FONTI
2
1. COSA SONO I RICHIAMI VIVI
La caccia coi richiami vivi è pratica antica, come testimoniato da numerosi testi che, a
partire dal medioevo, trattano in modo specifico dei mezzi, dei luoghi e dei tempi in cui
praticare questa attività venatoria. Per questo i cacciatori si appellano sempre alle” caccie
tradizionali” dimenticando però che i testi suddetti, fra i quali il più importante è “
L’uccelliera “ Giovan Pietro Olina, Roma, 1622, descrivono un mondo silvo-pastorale ed
un’abbondanza di avifauna oggi del tutto scomparsa e dimostrano in modo incontestabile
quanto, nel paragone, oggi sia del tutto inconcepibile
il protrarsi di questa pratica.
1.1 LA PRATICA
Con leggi ed altri atti normativi le regioni
autorizzano ogni anno l’attivazione di impianti,
roccoli e reti per la cattura di alcune specie di
migratori da destinare alla caccia da appostamento
fisso, detta “ al capanno”
Gli uccelli catturati, appartenenti alle specie
utilizzabili ai fini di richiamo, sono inanellati e
rinchiusi in apposite gabbie di pochi cm., poi portati
ai centri di distribuzione e ceduti gratuitamente ai
cacciatori per farli cantare nel periodo della migrazione
autunnale. Gli uccelli sono tenuti al buio nei mesi di
chiusura della caccia ed in autunno le gabbiette con i
richiami vivi sono appesi agli alberi che circondano i
capanni dove i cacciatori attendono di nascosto le loro prede.
Il canto di un uccello, che
confonde dopo la prolungata
oscurità, la luce dell’autunno
con la primavera, attira
irresistibilmente i sui simili che
vengono abbattuti. Gli uccelli
migratori, costretti a vivere fino
alla morte in gabbiette piccole e
sporche, vengono classificati
come “RICHIAMI VIVI”
1.2 LA LEGISLAZIONE
NAZIONALE
Figura 1 - Fonte immagine
http://lightstorage.ecodibergamo.it/media/2011/09/273228_699020_SF02
000000_12521355_medium.jpg
3
Per la norma nazionale la caccia rappresenta un’attività che viene concessa “purché non
contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica” (Art. 1 Comma 2 L.
157/92). Nel contesto di questa attività, già quindi di per sé considerabile una deroga alla
situazione primaria di conservazione della fauna selvatica “patrimonio indisponibile dello
stato”, viene poi inscritta una seconda deroga al divieto di uccellagione.
Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 157/92 recita infatti “La cattura per la cessione a
fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera
mattugia, pavoncella, colombaccio. Gli esemplari (di altre specie) catturati devono
essere inanellati ed eventualmente liberati”
L’utilizzo dei richiami vivi è quindi tassativamente limitato ad
alcune specie, dalle quali con la nuova legge venivano elusi
fringuelli e peppole fino allora compresi. Successivamente anche
passero e passera mattugia sono stati esclusi dalle specie cacciabili.
Lo storno è cacciabile in deroga, senza richiami vivi.
La cattura e l’utilizzo dei richiami vivi sono pertanto una
deroga ad una deroga e questo tipo di attività venatoria
deve sottostare a precisi criteri definiti non soltanto dalla
norma Nazionale, ma anche da quella Europea.
1.3 LA LEGISLAZIONE EUROPEA
L’Unione Europea, con la Direttiva 2009/147/CE, stabilisce
precisi parametri che devono essere rispettati per poter catturare
l’avifauna.
Questi criteri sono sintetizzabili in cinque punti:
MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE
SULLE SPECIE: Come per la norma nazionale anche
per l’Unione Europea è fondamentale che qualsiasi
attività di prelievo in natura tenga conto dello stato di
conservazione delle specie catturate. Qualora la specie sia
in stato di sofferenza qualsiasi tipo di deroga dovrebbe
essere limitato.
METODI DI CATTURA SELETTIVI: L’Unione
Europea vieta la cattura di uccelli con metodi che non
siano selettivi e vieta espressamente, tra questi, le reti.
CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE:
Tutta la filiera che coinvolge la cattura e l’utilizzo degli
animali deve essere sempre e rigidamente controllata.
Figura 2 - Fonte immagine
http://apps.imginternet.com/tutelafauna/ImmaginiPub/26
3259461Richiamo_vivo.jpg
4
ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE
SODDISFACENTI: La cattura di animali in natura è
una deroga e, in quanto tale, dovrebbe esistere solo
esaurita in modo insoddisfacente ogni altra alternativa.
PICCOLE QUANTITÀ: In quanto deroga, questo tipo
di catture dovrebbe essere concesso solamente per piccole
quantità di animali.
2. APPLICAZIONE CRITERI DIRETTIVA 2009/147/CE
2.1 MANCANZA DI IMPATTO DELLE CATTURE SULLE SPECIE
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2009/147/CE - CONSIDERAZIONI:
(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico
nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in
certi casi rapidissima, della popolazione e tale diminuzione rappresenta
un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in
particolare poiché minaccia gli equilibri biologici.
(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie
migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l’efficace
protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente
transnazionale, che implica responsabilità comuni.
(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di
una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla
conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli
devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il
loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro
area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie
migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete
coerente.
(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente
una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un
5
divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole
specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni
specifiche che prevalgono nelle varie regioni.
Direttiva 2009/147/CE - ARTICOLO 2:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o
adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a
un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative.
Commissione Europea – “Guida alla disciplina della
caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici”
3.5.22: Nella causa C-182/02 (Sentenza del 16 ottobre 2003) la Corte ha
affermato che la condizione relativa all’impiego di “determinati uccelli
in piccole quantità” non può essere soddisfatta “se la caccia autorizzata
a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione
delle specie interessate ad un livello soddisfacente”. Pertanto è difficile
immaginare casi in cui la deroga contemplata dall’articolo 9, paragrafo
1, lettera c) sia giustificata per una specie caratterizzata da uno stato di
conservazione insoddisfacente.
Sentenza Corte di Giustizia Ue 8 giugno 2006, Causa C-
60/05
“In proposito la Corte ha precisato che possono essere concesse deroghe
ai sensi dell'articolo 9 della direttiva unicamente se sussista la garanzia
che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello
soddisfacente. In caso contrario i prelievi di uccelli non possono in ogni
caso essere considerati misurati e, pertanto, ammissibili ai sensi
dell'undicesimo ‘considerando' della direttiva (v., in questo senso,
sentenza 16 ottobre 2003, causa C-182/02, Ligue pour la protection des
oiseaux e a., Racc. pag. I-12105, punto 17).”
L. 157/92 Art. 1 Comma2
6
“l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con
l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole”
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
Delle 9 specie di cui è concessa la cattura a fini di richiamo, storno, passero e passera
mattugia sono escluse. Lo storno è cacciabile in deroga, senza richiami vivi.
Per considerare le singole specie oggetto di cattura per evidenziarne lo stato di
conservazione complessivo ci si riferisce a BIRDS IN EUROPE (BIRDS LIFE
INTERNATIONAL) che, per quanto ormai datato e non comprensivo del peggioramento
dell’ultimo decennio, rimane il testo unanimemente considerato di riferimento per
quanto riguarda le variabili di consistenza delle singole specie.
ALLODOLA (ALAUDA ARVENSIS)
STATUS – SPEC 3 (STATUS DI CONSERVAZIONE IN EUROPA
SFAVOREVOLE E POPOLAZIONI NON CONCENTRATE IN EUROPA) –
Criteria: Grande, storico declino( in Europa Occidentale soprattutto, Italia compresa )
PAVONCELLA:
STATUS – SPEC 2 (STATUS DI CONSERVAZIONE IN EUROPA
SFAVOREVOLE E POPOLAZIONI CONCENTRATE IN EUROPA) - Criteria: in
netto calo in Europa, Russia compresa.
Per queste due specie si sottolinea inoltre che l’ultimo decennio ha visto un
prolungato status di sofferenza ed un netto declino.
Relativamente ai turdidi ed al colombaccio lo stato di conservazione è sostanzialmente
stabile, seppur con variazione nei singoli stati.
2.2 METODI DI CATTURA SELETTIVI
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2009/147/CE - CONSIDERAZIONI:
7
(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o
non selettiva nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono
essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono
esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate.
Direttiva 2009/147/CE - ARTICOLO 8 - COMMA 1:
Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di
uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri
vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di
cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa
portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli
elencati all’allegato IV, lettera a). [ALLEGATO IV – LETTERA A: [...] -
reti, trappole [...]]
Lettera C - [Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli
Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo
la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli
in piccole quantità.
METODOLOGIE DI CATTURA RICHIAMI VIVI
I metodi di cattura dei
richiami vivi principalmente
utilizzati sono i Roccoli,
(Definizione: Appostamento
fisso per uccellare, con reti
verticali disposte a
semicerchio) che non costituiscono in se un metodo di
cattura selettivo. La selettività, interpretazione in ovvio
contrasto con le chiare disposizioni della Direttiva
2009/147/CE, verrebbe pertanto garantita dall’intervento
dell’operatore che, una volta catturati gli animali,
libererebbe gli esemplari appartenenti alle specie
protette.
Figura 3 - Fonte immagine
http://www.vallesabbianews.it/files/magazine/img/120305ReteUccellagione.jpg
8
La Corte di Giustizia della Comunità Europea anche in questo caso ha sottolineato come
non basti l’intervento successivo dell’operatore per determinare la selettività del mezzo di
cattura, ma che tale selettività deve essere intrinseca nel mezzo stesso (Sentenza 9 ottobre
2004, n. 79, Causa C-79/03): “la caccia con il parany [...] è fondata su un metodo di
cattura non selettivo e la circostanza per cui, quando sono catturati dai vergelli uccelli
diversi da quelli previsti dal decreto 135/00, i cacciatori sono obbligati a pulirli e a
liberarli non è idonea a rimettere in discussione il carattere non selettivo di tale metodo
di cattura.”
Oltre alle problematiche ovviamente correlate ad eventuali condotte illecite, si deve
considerare che la pratica di cattura può impattare notevolmente sulle specie non
detenibili in qualità di richiami vivi, potendo infatti causare loro danni fisici o shock con
possibilità di decesso.
Figura 5 - Fonte immagine
http://www.icvalledeilaghi.it/terlago/rio_caino/roccolo.1.jpg
Figura 6 - Fonte immagine
http://mattinopadova.gelocal.it/foto-e-
video/2012/10/09/fotogalleria/ambulante-utilizzava-reti-
per-catturare-gli-uccelli-1.5831052
Figura 4 - Fonte immagine http://1.bp.blogspot.com/-
M455iSOcY5U/Tpn0s47CAwI/AAAAAAAAAIw/-
K2pQNdfCYU/s1600/TordoCatturatoInRoccolo.JPG
9
2.3 CONDIZIONI RIGIDAMENTE CONTROLLATE
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1, Lettera C:
[Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri
possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per consentire in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole
quantità.
PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE)
Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla
cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del
numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e
per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)
ISPRA ha sempre dato pareri negativi. Relativamente alle “condizioni rigidamente
controllate” questo il parere espresso. :
2006: come si è già avuto modo di segnalare in precedenti occasioni [...] in assenza di
dati circostanziati la valutazione del fabbisogno di richiami risulta oggettivamente
impossibile.
Figura 8 - Fonte imagine
http://apps.imginternet.com/tutelafauna/ImmaginiPub/53689314
1Capanno%20con%20richiamo.JPG
Figura 7 - Fonte immagine LAV
10
2007: Premessa essenziale per assicurare il rispetto di questa condizione è la
registrazione di tutti i richiami detenuti dai cacciatori di un determinato ambito
amministrativo (ATC, Provincia o Regione). L’esistenza di un registro dei richiami,
risulta fondamentale sia per garantire un’adeguata attività di vigilanza e
controllo che limiti la diffusione di pratiche illegali, sia per quantificare il
fabbisogno in modo che le catture vengano effettuate solo nella misura
strettamente necessaria a soddisfare la richiesta del mondo venatorio [...].
Dovrebbero inoltre esistere forme di gestione degli allevamenti che consentano di
ottenere un quadro completo e aggiornato dei richiami prodotti ogni anno in cattività e
che limitino il rischio di eventuali frodo o contraffazioni. [...] Allo stato attuale, sulla
base delle comunicazioni trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali, non si
ravvisa che nel corso dell’ultimo anno si siano compiuti progressi significativi
nel perseguire gli obiettivi sopra indicati.
2008: come anno precedente.
2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise indicazioni
su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite per garantire il pieno
rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina dettagliata delle diverse
questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti note tecniche [...]. La Provincia di
Ravenna da tre anni fornisce gli stessi quantitativi dei richiami detenuti dai cacciatori,
senza aver provveduto ad effettuare il necessario aggiornamento dei capi catturati e
distribuiti ai cacciatori e dei capi deceduti. si evince pertanto che l'Amministrazione non
dispone di un quadro aggiornato e affidabile del patrimonio di richiami vivi esistente in
ambito provinciale, sulla cui base determinare il fabbisogno annuale. Inoltre secondo le
informazioni trasmesse risulterebbe attualmente detenuto dai cacciatori un numero di
richiami di cattura pari a 72.568 unità, a fronte di un ammontare complessivo di catture
rendicontate dal 1995 al 2008 pari a 62.528 soggetti. Considerata la longevità media dei
richiami in cattività (stimabile in non più di 7-8 anni), è evidente come per una
frazione rilevante degli uccelli attualmente detenuti non sia possibile
dimostrare la legittima provenienza. Quanto sopra evidenziato tetimonia la
mancanza delle “condizioni rigidamente controllate” che costituiscono un
prerequisito essenziale per il ricorso al regime di deroga [...].
In occasione del terremoto di maggio 2012 la LAV, come da accordi presi con il Servizio
Veterinario ASL di Modena, ha scritto alla Provincia per “richiedere di estrarre copia
dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate per la detenzione di richiami vivi e di fauna
selvatica (ivi compresi quelli utilizzati per i piani di controllo) per poter contattare, sotto
il coordinamento del Servizio Veterinario, i proprietari degli animali e sincerarsi di loro
eventuali necessità”. La Provincia non è stata in grado di fornirci tali informazioni.
INVESTIGAZIONE TRAFFICO RICHIAMI VIVI
Le “condizioni rigidamente controllate” non dovrebbero applicarsi solamente alla filiera
della gestione del richiamo vivo, ma anche ai contrassegni utilizzati per identificarli.
Anche in questo caso ci troviamo però di fronte ad un problema: il materiale utilizzato
per realizzare gli anelli di marcatura, l’alluminio, è risultato infatti manipolabile.
11
A seguito di un investigazione e un video (http://www.youtube.com/watch?v=IY69WKkBGgM ) che
hanno mostrato come invece la pratica di inanellatura illegale di uccelli da richiamo
continua a tutt’oggi – con notevole sofferenza degli animali– è stata posta
un’interrogazione al Parlamento Europeo. Ad oggi, nonostante il PU abbia ribadito
l’obbligo, per singoli stati membri, di “istituire un sistema opportuno di attuazione
e applicazione dei divieti [...] e delle relative disposizioni” (Risposta E-
010206/2012 – 15 gennaio 2013) tale problema rimane in attualità.
2.4 ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1:
Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti , gli Stati
membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:
[...].
Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sentenza 12
dicembre 1996, Sezione III, Causa C-10/96:
“ [...] è d’uopo rilevare che una
deroga al regime di protezione
instaurato dalla direttiva, e in
particolare al divieto di uccidere o
catturare le specie protette, quale
previsto all’art. 5, lett. A), può essere
accordato solo se non esistono altre
soluzioni soddisfacenti.
Ora, l’allevamento e la riproduzione
in cattività delle specie protette sono
idonei a costituire una soluzione
siffatta qualora si rivelino possibili
(v. sentenza 8 luglio 1987, causa
247/85, Commissione/Belgio, Racc.
pag. 3029, punto 41). Occorre
constatare in proposito che [...]
l’allevamento e la riproduzione in
cattività delle specie cui si riferisce la
causa principale sono non soltanto realizzabili scientificamente
e tecnicamente, ma anche attuati con successo da taluni
allevatori [...]”
Figura 9 - Fonte immagine
http://s4.stliq.com/c/l/7/76/12894151_con-le-zampe-
legate-fungevano-da-richiami-vivi-1.jpg
12
PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE)
Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla
cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del
numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e
per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)
ISPRA ha sempre dato pareri negativi. Relativamente all’ “assenza di soluzioni
alternative” questo il parere espresso. :
2007: “Il comma 1 dell’Art.
9 (della Dir. 79/409/CEE)
subordina la possibilità di
autorizzare le deroghe
all’assenza di altre soluzioni
soddisfacenti. Come si legge
nella “Guida alla disciplina
della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli
uccelli selvatici” redatta
dalla Commissione Europea,
si tratta di “un requisito
essenziale che tutte le
deroghe devono rispettare
(par. 3.4.1). Nel caso in
esame, un’alternativa alla
cattura di uccelli selvatici può
essere rappresentata
dall’allevamento mediante
l’utilizzo esclusivo di soggetti
nati in cattività; [...] Sostanzialmente tutte le specie utilizzate come richiami
vivi per l’esercizio della caccia da appostamento possono essere riprodotte in
cattività, anche se non tutte con la medesima facilità. “
2008: come anno precedente.
2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise
indicazioni su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite
per garantire il pieno rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina
dettagliata delle diverse questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti
note tecniche [...] i dati relativi ai richiami vivi attualmente detenuti mostrano
come la riproduzione in cattività non solo rappresenti una valida alternativa alla
cattura, ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i
cacciatori. Tale situazione si riscontra per la totalità dei richiami, ivi inclusa
l’Allodola, specie generalmente di più difficile allevamento. A giudizio dello
scrivente Istituto tale situazione preclude la possibilità di prevedere forme
di prelievo in natura, stante la disposizione contenuta nel già citato Art. 9,
Comma 1, della Direttiva n. 79/409/CEE, che prevede la possibilità del
ricorso al prelievo in deroga “sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti”.
2010: come anno precedente.
Figura 10 - Fonte immagine
http://www.andreazanoni.it/image.php?objectType=content
&imgname=a6dee23d6549ae73df253446d34b4e3e.jpg&width
=280
13
2.5 PICCOLE QUANTITÀ
APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2009/147/CE – Art. 8, Comma 1, Lettera C:
[Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli da 5 a 8: [...].] per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantità.
PARERE ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA. PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE)
Ogni anno la Regione Emilia Romagna richiede il parere dell’ISPRA relativamente alla
cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, in particolare per la definizione del
numero di impianti di cattura e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e
per ciascuna specie. Dal 2006 al 2010 (ultimo parere al momento in nostro possesso)
ISPRA ha sempre dato pareri negativi. L’ISPRA commenta anche le “piccole quantità”:
2007: I prelievi in deroga devono essere il più possibile limitati [...] per questa
ragione dev’essere autorizzata solamente la cattura del numero di richiami
necessario a soddisfare le esigenze del mondo venatorio. Per la determinazione
di tale quantitativo, occorre acquisire una serie di informazioni in base alle quali
stabilire il fabbisogno annuale di richiami vivi in ciascun ambito provinciale[...].
Una semplice stima basata sul calcolo del numero massimo di richiami vivi
detenibile dai cacciatori che esercitano le diverse forme di caccia [...]può servire
a stabilire un tetto massimo teorico, ma non appare sufficiente a quantificare
l’effettiva entità del fabbisogno .
2008: come anno precedente.
2009: Lo scrivente istituto in più occasioni ha provveduto a fornire precise
indicazioni su come le catture degli uccelli da richiamo debbano essere gestite
per garantire il pieno rispetto della Direttiva n. 79/409/CEE. Per una disamina
dettagliata delle diverse questioni inerenti la materia si rimanda alle precedenti
note tecniche [...]. Parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione all’avvio
delle attività di cattura [...].
2010: come anno precedente.
14
3. EFFETTI DELLA DETENZIONE DEI RICHIAMI VIVI SUL
BENESSERE DEGLI ANIMALI OGGETTO DI CATTURA
3.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE
ART. 727 C.P. - DETENZIONE IN CONDIZIONI IN COMPATIBILI:
La grave sofferenza è stata individuata dalla Cassazione (Cass Pen Sez III
24/01/2006 n 2774) che intervenuta sul punto ha statuito che, confermando
l’orientamento precedente, per accertare l’esistenza di gravi sofferenze ‘non è
necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in
soli patimenti ’.
Infatti, secondo la stessa Suprema Corte (Cass.Pen.Sez III,
24/01/06 n 2774), ‘non possono esservi dubbi sulla
rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo
delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che
incidono sulla psiche dell’animale , risultando ormai
pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali
esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni ’.
Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in
condizioni incompatibili non può prescindere dalla
produzione di sofferenza, intesa come lesione
dell’integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità
dell’animale come confermato dal Tribunale penale di
Bassano del Grappa nel 2006 (Cass. Pen. Sez III, 24/01/06
n. 2774) per cui ‘La privazione del cibo sufficiente per
una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento
o l’assoluta carenza di elementari requisiti di igiene,
producono nell’animale gravi sofferenze.
Da ultimo si segnala la Cassazione Penale sezione III del
13 maggio 2009 n 20158 che ha stabilito, in Merito
all’accertamento dell’art 727 c.p. che ‚la nuova
formulazione come novellata dalla legge 189 del 2004 al
secondo comma fa si che integrino la fattispecie in
oggetto non solo quei comportamenti che offendono il
comune sentimento di pietà e di mitezza verso gli animali
destando ripugnanza, ma che tutte quelle condotte che
incidono sulla sensibilità dell’animale arrecandogli dolore.
D’altronde il concetto di gravi sofferenze richiamato al
secondo comma non necessità una lesione fisica necessariamente, ben potendo
tale sofferenza discendere dall’estrema esiguità degli spazi in cui l’animale è
costretto a vivere, dalle precarie condizioni igieniche, dall’assenza di idonei
ripari, [...].
NORMATIVA SUL MALTRATTAMENTO – L. 189/04 –
APPLICAZIONE AI RICHIAMI VIVI
Figura 11 - Fonte immagine
http://www.gonews.it/foto/tordo_da_richiamo.jpg
15
Dato che l’utilizzo dei richiami vivi viene espressamente regolato da una legge
speciale (L. 157/92) è comunque possibile l’applicazione della normativa sul
maltrattamento in questi casi? Sì.
Una recente sentenza della Cassazione entra infatti nel merito dell’utilizzo dei
richiami vivi, ed in particolare stabilisce che la dimensione delle gabbie
utilizzate per la detenzione ed il trasporto dei richiami vivi sia inadeguata in
quanto impedisce il volo agli uccelli, e “nulla, più dell’assoluta impossibilità
del volo, è incompatibile con la natura degli uccelli”.
[DIGITARE IL TITOLO DELL'INTESTAZIONE LATERALE]
Cassazione – Sentenza n. 2341 del 17/01/2013: “[...] l’articolo 727 c.p. non include,
neppure su un piano di implicita logica, alcun rinvio alla norma invocata dal ricorrente,
limitandosi al secondo comma [...] a sanzionare “chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Il giudice ha ritenuto
accertata al condizione degli uccelli descritta nel campo d’imputazione, ovvero che gli
stessi erano trattenuti in gabbie anguste pieni di escrementi, rilevando altresì che
l’inadeguata dimensione delle gabbie era attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali
sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo; e alla
luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la
natura degli uccelli. È del tutto evidente che ciò integra l’articolo 727, secondo comma,
c.p. per detenzione di uccelli selvatici in gabbia angusta al punto tale da ledere le ali v.
Cass. Sez. III, 6 ottobre 2004 n. 41777) e che pertanto il reato stato correttamente
riconosciuto come sussistente dal giudice di merito.
Figura 12 - Fonte immagine
http://images.milano.corriereobjects.it/media/foto/20
12/06/29/uccellino--180x140.jpg
Figura 13 - Fonte immagine
http://www.tutelafauna.it/imgpub/43049/260/0/Richiamo
%20vivo%20storno%20maltrattato.jpg
16
4. PROVINCIA – POSSIBILITÀ DI INTERVENTO
4.1 L’ESPERIENZA DI PARMA
Il giorno 03 Febbraio 2005 viene votata a Parma una delibera che per la prima volta
sancisce il divieto di detenzione e utilizzo dei richiami vivi.
Perché, evidentemente recependo quando dimostrato fino ad ora, aveva già allora
valutato che:
“sussistono serie problematiche relative alle procedure di
controllo sul territorio degli esemplari durante il loro
utilizzo come richiami vivi, in quanto spesso i proprietari
si mostrano contrari alle operazioni di controllo,
opponendosi agli organi di vigilanza […]”
“l’ostilità e la maldisposizione dei titolari di richiami nei
confronti dei soggetti preposti alla vigilanza nasconde
spesso, in realtà, comportamenti, azioni o pratiche
venatorie non conformi alla legge”
“non è quindi possibile garantire attualmente un’attenta
ed efficiente attività di vigilanza sullo svolgimento
dell’esercizio venatorio mediante l’utilizzo di richiami vivi,
come invece le leggi prevedono”
“sempre più frequentemente si registrano casi in cui i
soggetti da richiamo sono tenuti in condizioni igieniche
precarie, al limite della denuncia da maltrattamento,
stipati in gabbiette di dimensioni incompatibili con la
natura dell’animale e non rispondenti ai requisiti previsti
[…]”
“taluni comportamenti assunti da chi detiene ed utilizza
richiami vivi, tali da determinare su di questi sofferenza ed
affaticamento, insopportabili per le proprie caratteristiche
etologiche, sono riconducibili a maltrattamento di animali
[…]”
“sempre più numerose sono le sentenze di organi
giurisdizionali relative al maltrattamento di animali
utilizzati come richiami vivi”
“non risulta al momento possibile assicurare un servizio
di vigilanza efficiente ed efficace sul territorio atto ad
impedire tali comportamenti”
17
4.2 VALIDITÀ DELLA DELIBERA
Il TAR Molise, con sentenza n. 92/2007 conferma il diritto della Provincia di Parma
ad intervenire con provvedimenti limitativi della pratica venatoria per motivi di
tutela della fauna.
“Osserva, preliminarmente, il Collegio che risulta incontestata in punto di fatto la
circostanza che l’impugnata delibera provinciale non sbarra il passo all’esercizio
dell’attività venatoria, ma semplicemente lo limita nelle sue modalità e, segnatamente,
nell’utilizzo di richiami vivi.
Si tratta, dunque, di una misura ampiamente giustificata dalle condizioni di vita degli
uccelli in cattività da annoverare certamente tra i divieti parziali - quanto a modalità - di
esercizio dell’attività venatoria stessa (cfr. Ord. 172/05 emessa, dal TAR Emilia
Romagna - Parma, nella Camera di consiglio del 7.6.2005).
Del tutto coerentemente, quindi, la Giunta Provinciale di Parma, esercitando il potere
attribuitogli dall’art. 51 della L.r. 15.2.1994, n. 8 è intervenuta con una misura che, nel
prendere di mira principalmente la difesa della fauna selvatica, ha disposto il contestato
divieto, che peraltro interferisce esclusivamente sulle modalità di esercizio della vista
attività.
Tutto ciò, mentre consente di disattendere il rilievo opposto dall’Associazione deducente
circa l’asserita illegittimità del provvedimento per incompetenza della Provincia di
sostituirsi al Legislatore regionale, consente parimenti di superare l’ulteriore profilo
d’illegittimità relativo all’allegato vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa
tipica.
Come puntualmente rilevato dalla difesa dell’ente provinciale, l’art. 51 della citata L.r.
n. 8/94 autorizza, infatti, la Provincia ad intervenire con provvedimenti limitativi della
pratica venatoria per motivi di tutela della fauna.
Stabilisce, invero, detta norma che: “la Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto
il territorio di competenza o in parte di esso per periodi stabiliti a determinate specie di
fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamità”.
D’altro canto, la normativa di riferimento nel porre degli obiettivi all’attività regionale
inerente alla gestione, protezione e del mantenimento dell’equilibrio faunistico non
trascura di precisare che, l’individuazione delle condizioni per la salvaguardia delle
specie tutelate debba avvenire con il concorso delle province.
Ne deriva che la decisione dell’Amministrazione provinciale di vietare - ad eccezione
degli esemplari di anatra germinata - l’uso dei richiami vivi sull’intero territorio
provinciale appare ragionevole ed in sintonia con il surriferito quadro normativo.”
FONTI
Avv. Linzola - La cattura dei richiami: approdi giurisprudenziali e problemi irrisolti
18
Avv. Campanaro - LA DETENZIONE DI “RICHIAMI VIVI” IN GABBIE ANGUSTE
E SENZA POSSIBILITA’ DI VOLO E’ REATO
Maurizio Santoloci e Carla Campanaro - TUTELA GIURIDICA DEGLI
ANIMALI ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI
http://www.birdlife.org/
top related