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21019 – Somma Lombardo (VA) Viale Ugo Maspero n. 25 - Tel.: -39-331-25.94.41 (n. 4 linee r.a.) Telefax: -39-331-25.72.83 - info@quickmanager.it
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Periodico mensile di informazione amministrativa, contabile e fiscale per i propri Clienti. Riproduzione riservata
Gentile Cliente, con la presente circolare informativa riprendiamo, anche nel Nuovo Anno, il consueto nostro appuntamento mensile, volto ad illustrare le principali novità legislative di più recente introduzione, compresa la Legge di Stabilità 2016. Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi approfondimento, Le auguriamo una buona lettura e, soprattutto, un buon inizio di 2016.
SEZIONE A – Le principali novità del mese ............................................................................................. 2 Notiziario di Gennaio 2016 ............................................................................................................................ 2
SEZIONE B – Approfondimenti ............................................................................................................... 4 Reverse charge: ulteriori chiarimenti applicativi............................................................................................ 4 La gestione delle lettere di intento ................................................................................................................. 6 Corretta compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali ............................................................................. 10 Il rimborso del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale .............................................................. 13 Ridotta la misura del tasso di interesse legale ............................................................................................. 16 Le nuove tabelle ACI per il 2016 ................................................................................................................... 18 Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta ............................................................................................. 20
SEZIONE C – Calendario fiscale ............................................................................................................. 22 Principali scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2016 .............................................................................. 22
SEZIONE D – Speciale Legge di Stabilità 2016 ...................................................................................... 24 Tabella di sintesi della Legge di Stabilità 2016 ............................................................................................ 24 Le novità IMU e TASI per il 2016 .................................................................................................................. 51 Proroga detrazione sugli immobili e nuove agevolazioni IRPEF ................................................................... 52
I “super ammortamenti” per imprese e professionisti ................................................................................. 55 Nuovo regime forfetario 2016 ..................................................................................................................... 58 Assegnazioni e cessioni agevolate ai soci .................................................................................................... 60 Novità in tema di note di variazione IVA ...................................................................................................... 64 Innalzato a 3.000 euro il limite dei pagamenti in contanti .......................................................................... 68 Ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni ............................. 69
Circolare informativa
Sommario
www.quickmanager.it Newsletter di Studio N. 1 ‐ Gennaio 2016
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Attenzione: qualora Ella non fosse interessato/a a ricevere più la presente newsletter è pregato/a di comunicarcelo all’indirizzo info@quickmanager.it. L’informativa dello Studio in
materia di trattamento dei dati personali (Privacy - D.Lgs. n. 196/2003) è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.quickmanager.it/privacy.html
SEZIONE A – Le principali novità del mese
Notiziario di Gennaio 2016 NUOVA SABATINI
Fondo di garanzia pmi nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento
Lo strumento agevolativo definito “Nuova Sabatini”, istituito dall’articolo 2, D.L. 69/2013 è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento: Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle
convenzioni Mise‐Abi‐Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
il Mise concede un contributo in favore delle pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per 5 anni.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in commento, il fondo di garanzia per le pmi potrà garantire fino all’80% dell’ammontare dei finanziamenti “Nuova Sabatini”. La valutazione economico‐finanziaria e del merito creditizio ai fini dell’accesso alla garanzia del fondo viene effettuata direttamente dall’istituto di credito a cui è stata presentata via pec la domanda per la richiesta del finanziamento e del contributo.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 29/09/2015, G.U. n.288 dell’11/12/2015)
PATENT BOX Detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa possono godere della parziale detassazione dei proventi
derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con
standard internazionali condivisi. Nello specifico, sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo di
software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente
tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o
scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamente tutelabili. Il patent box non può
prescindere, quindi, da un accordo preventivo tra Amministrazione finanziaria e società sulle regole da
seguire per la quantificazione del contributo economico e del reddito agevolabile. Nel provvedimento del
1° dicembre 2015 sono state stabilite le modalità di accesso alla procedura che apre la strada al regime di
favore opzionale introdotto con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 154278 e circolare n.36, 01/12/2015)
IMPRESE MUSICALI
Credito di imposta a favore delle imprese musicali
Il credito d’imposta di cui all’articolo 7, D.L. 91/2013 concesso a favore delle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica
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dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 164098, 23/12/2015)
MUD Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2016
È stato pubblicato il decreto con cui viene fissato l’obbligo di presentazione del Mud (Modello Unico per la
dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2016. Oltre a confermare la modulistica utilizzata nel 2015 anche
per i Mud che dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2016 con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2015, il
decreto stabilisce che tale modello sarà utilizzato fino alla piena operatività del sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
(D.P.C.M. del 21/12/2015, G.U. n.300 del 28/12/2015)
DIRITTO CCIAA Misura del diritto dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2016
L'articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014 ha stabilito che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 L.
580/1993 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35
per cento, per l'anno 2016, del 40% e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%". Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha chiarito che entro il 15 maggio 2016 verrà inviata tramite pec a tutti i soggetti obbligati al
versamento del diritto annuale un’informativa dalla Camera di Commercio territorialmente competente
con l’indicazione dell’ammontare del diritto dovuto per il 2016.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Nota n.279880, 22/12/2015)
RENDITE E USUFRUTTI Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto
In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale sono stati rideterminati i moltiplicatori e i
coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di
imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli
atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate
per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2016.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 21/12/2015, G.U. n.302 del 30/12/2015)
* * *
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SEZIONE B – Approfondimenti
Reverse charge: ulteriori chiarimenti applicativi La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) aveva introdotto, con
decorrenza dall’inizio del 2015, alcune nuove fattispecie di reverse charge (o
inversione contabile).
Tale meccanismo rappresenta un’eccezione alla regola generale che vede
quale debitore d’imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando
risulta applicabile il reverse charge la fattura viene emessa senza applicazione
dell’Iva e sarà chi riceve il documento a doverla assolvere, integrando il
documento, rendendosi debitore del tributo ma potendo al tempo stesso
portarlo in detrazione (salvo specifiche limitazioni).
La fattispecie di più diffusa applicazione è quella prevista all’articolo 17, comma 6, lettera a‐ter), relativa a
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici.
Sul punto l’Agenzia era già intervenuta con la circolare 14/E/2015, ma molti aspetti restavano ancora dubbi;
l’Amministrazione finanziaria torna sul tema con la circolare 37/E/2015 per completare il quadro
interpretativo.
Anche nella circolare 37/E/2015, come avvenuto in occasione della pubblicazione della precedente
circolare, l’Agenzia introduce una “clausola di salvaguardia”, affermando che si ritengono comunque
corretti i comportamenti tenuti precedentemente dai contribuenti in difformità delle indicazioni oggi
fornite.
Di seguito si riepilogano i chiarimenti recati dalla circolare 37/E/2015:
Appalti per il frazionamento o
accorpamento di edifici
Nella precedente circolare 14/E/2015 l’Agenzia affermò che nel caso di un
contratto di appalto complesso occorre distinguere le singole prestazioni e
applicare il reverse charge alle prestazioni riconducibili alla lettera a‐ter); fa
eccezione il caso di appalto per la costruzione di edificio ovvero il restauro,
risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3,
comma 1, lettera c) e d), D.P.R. 380/2001), nel qual caso trovano
applicazione le regole ordinarie (no reverse charge) per la prestazione
complessiva.
Considerando che il D.L. 133/2014 ha qualificato quali manutenzioni
ordinarie (articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001) le opere di
frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, l’Agenzia ha esteso
anche a contratti di appalto che hanno ad oggetto tali prestazioni (purché
senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria
destinazione d’uso) la precedente interpretazione: detti appalti, anche se
comprendono al loro interno prestazioni che potenzialmente sarebbero
soggette a reverse, vanno nel complesso assoggettati ad Iva ordinaria.
Demolizione e costruzione
Nel caso di contratto di appalto che comprende la demolizione e la
costruzione di edificio, non vi è la necessità di distinguere le prestazioni per
verificare se applicare o meno il reverse charge, ma risulta applicabile l’Iva
nei modi ordinari all’intera fattispecie contrattuale.
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Fornitura con posa in opera
Mentre la fornitura con posa in opera è soggetta all’Iva nei modi ordinari, le
prestazioni di servizi che ricadono nel campo di applicazione della lettera a‐
ter) sono soggette a reverse charge, senza necessità di distinguere tra valore
del servizio e valore della prestazione.
L’Agenzia chiarisce che per distinguere le due fattispecie occorre aver
riferimento alla tipologia di prestazione (se sia solo una posa ovvero via sia
modifica o adattamento del bene), al valore del bene rispetto alla
prestazione (aspetto significativo ma non dirimente), ma soprattutto occorre
valutare le pattuizioni negoziali tra le parti.
Parcheggi
Le prestazioni servizi di cui alla lettera a‐ter) ricadono nel campo di
applicazione dell’inversione contabile se riguardano gli edifici; l’Agenzia
precisa che rientrano in tale nozione anche i parcheggi interrati ovvero
costruiti sul lastrico solare di un fabbricato.
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve
Le attività di derattizzazione (codice ateco 81.29.10), di spurgo delle fosse
biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve (81.29.91) sono
operazioni che richiedono l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
Impianti interni / esterni agli edifici
Ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente
all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello
stesso (videosorveglianza, climatizzazione, citofono, impianto idraulico con
allaccio alla rete fognaria), deve trovare applicazione il meccanismo del
reverse charge.
Manutenzione
Già la circolare 14/E/2015 aveva stabilito che dovesse applicarsi l’inversione
contabile alle attività di manutenzione e riparazione degli impianti; nella
presente circolare viene confermata (rafforzandola) tale posizione,
affermando che questo trattamento riguarda anche le manutenzioni che
ricadono nell’attività di “altri lavori di costruzione e installazione, n.c.a.”
(codice ateco 43.29.09).
Impianti fotovoltaici
Le attività di installazione di impianti fotovoltaici integrati (i pannelli
sostituiscono la copertura) o semi‐integrati (i pannelli sono appoggiati alla
copertura) sono soggette ad inversione contabile ai sensi della lettera a‐ter);
allo stesso modo si applica l’inversione contabile quando i pannelli sono
posizionati a terra ma sono posti al servizio di un fabbricato.
Questo però vale solo se tali impianti sono accatastati congiuntamente al
fabbricato stesso; nel caso di accatastamento autonomo, la relativa
installazione e manutenzione richiede l’applicazione dell’Iva nei modi
ordinari.
Impianti antincendio
L’installazione e manutenzione di impianti antincendio è attività soggetta
all’inversione contabile.
L’installazione e la manutenzione degli estintori è soggetta a reverse charge
solo se detti estintori fanno parte di un piano antincendio ai sensi del D.M.
20 dicembre 2012. Al contrario, installazione e manutenzione di estintori che
non fanno parte di un impianto complesso, richiedono l’applicazione dell’Iva
nei modi ordinari.
L’installazione di porte tagliafuoco richiede l’applicazione dell’inversione
contabile.
Sostituzione di parti di impianto
Qualora la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione e/o
ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti
danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, le
suddette attività ricadano nell’ambito di applicazione del meccanismo
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dell’inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano
relativi a edifici.
Installazione di impianti
Sono assoggettate a reverse charge le installazioni di impianti riconducibili ai
codici ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29; questi sono impianti che formano
parte integrante degli edifici e a questi risultano serventi.
Le installazioni (e le manutenzioni) di altri impianti relativi ad una attività
industriale ma che non ineriscono il funzionamento di un edificio, anche se
formano un tutt’uno con l’edificio, ad esempio le celle frigorifere, sono
invece soggette ad Iva con le modalità tradizionali.
Prestazioni rese da terzi
Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che
commercializza i beni, siano servizi di installazione di impianti e
completamento di edifici e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella
ateco 2007 (cfr. circolare n. 14/E/2015), tali prestazioni devono essere
assoggettate al meccanismo del reverse charge.
Allo stesso modo si applica il reverse charge quando le prestazioni di
installazione e/o allestimento siano rese, in via autonoma (e non su incarico
della società presso cui sono stati acquistati i beni), da soggetti terzi sulla
base di un rapporto diretto.
Beni significativi
La disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni
significativi (D.M. 29 dicembre 1999), riguardando esclusivamente
prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non trova
applicazione nelle ipotesi di reverse charge di cui alla lettera a‐ter), in quanto
quest’ultima riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d’imposta.
Diritto di chiamata e manutenzione in abbonamento
L’inversione contabile si applica anche alle somme addebitate a titolo di
diritto fisso di chiamata da parte di un tecnico contattato per la verifica di un
impianto.
Allo stesso modo sono soggette ad inversione contabile i canoni periodici
addebitati in applicazione di un contratto di manutenzione.
Ovviamente deve trattarsi di un impianto relativo ad un edificio.
Allacciamento e attivazione
Il corrispettivo per l’allacciamento di un impianto e per l’attivazione di
un’utenza, in quanto facenti parte della fornitura di luce, acqua gas, etc.,
non si considerano relativi all’impianto: conseguentemente, l’Iva relativa a
tali prestazioni deve essere applicata nei modi ordinari.
Servizi non imponibili Nel caso di operazioni non imponibili non risulta applicabile il meccanismo
dell’inversione contabile, che invece potrà trovare applicazione solo quando
l’operazione risulta essere imponibile Iva.
* * *
La gestione delle lettere di intento Già dal periodo di imposta 2015 sono cambiate le regole per gli esportatori abituali che intendono
acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l’Iva al proprio fornitore:
1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente
dall’esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva,
in quanto munito di plafond) all’Agenzia delle entrate;
2) l’Agenzia delle entrate trasmette apposita ricevuta all’esportatore abituale;
3) l’esportatore abituale invia al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta
dell’Agenzia delle entrate;
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4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle entrate la correttezza della lettera di intento e
provvede ad effettuare la fornitura del bene o la prestazione di servizio non applicando l’Iva ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.
L’emissione della lettera di intento
Diversamente dal passato (fino al 31 dicembre 2014), non si rende più necessaria la formalizzazione
cartacea della lettera di intento. Infatti, la procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate (ed,
ovviamente, le utility delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire
all’Agenzia e da stampare per il proprio fornitore.
In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in “ideali” sezioni
autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica società Alfa Srl,
esportatore abituale nel periodo di imposta 2015 (circostanza verificata con le risultanze delle
operazioni già poste in essere).
Parte relativa alla numerazione ed all’anno di riferimento:
Nell’esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull’anno 2016. La parte non compilata servirà al soggetto
che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli. L’una e l’altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal
fornitore, con una dicitura del tipo “operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra
dichiarazione di intento numero ….. /2016, da noi protocollata al numero …/2016”.
Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente:
L’indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione.
Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o
altro soggetto abilitato a firmare il modello.
Parte in cui indicare la validità della lettera di intento:
02823440178 02823440178
ALFA S.R.L.
RSS MRA 19R69 B157M 1
ROSSI MARIO M
19 10 1969 BRESCIA BS
111 222222 alfasrl@postaelettronica.it
01 2016
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La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l’anno di
riferimento, la tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola
operazione, operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso
temporale) ricalcano le precedenti abitudini di compilazione della “vecchia” dichiarazione di intento.
Nell’esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il
momento in cui la dichiarazione viene spedita.
Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario:
La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:
quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”;
quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del
fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che non
sempre coincide con la partita Iva).
Il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si porranno in essere operazioni
nel corso dell’anno 2016, non determinerà più alcun disturbo in capo all’ipotetico fornitore, per il semplice
fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.
Parte relativa al plafond:
In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia delle entrate vuole conoscere:
il tipo di plafond utilizzato (fisso o mobile);
la genesi dello stesso plafond.
In merito alla genesi del plafond bisogna distinguere due casi:
Barrare nel caso sia diretta alla Dogana
01234567891 01234567891 BETA S.R.L.
X
2016
Indicare la tipologia di bene o servizio richiesta (esempio: ACQUISTO BENI)
12 01 2016 31 12 2016
X
X X
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1) ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno
precedente (nel nostro caso, anno 2015), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto
l’Agenzia dispone già delle informazioni;
2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle
successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2015, che
hanno generato plafond.
Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la
dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione
del plafond tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.
Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica: La dichiarazione può essere trasmessa:
direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate,
oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione,
utilizzando il software, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate. L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al
dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua
predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.
L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:
della dichiarazione trasmessa
e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate riceve i dati e, da quel
momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.
Nell’esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio 2016, si è provveduto a trasmetterla all’Agenzia
delle entrate con sufficiente anticipo.
Infatti, si dovrà poi:
attendere la ricevuta telematica;
inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in
forma cartacea al fornitore.
La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore
Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate la
correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito
dell’Agenzia:
1. dal sito dell’Agenzia scegliere la sezione “servizi on line” in alto a destra;
2. selezionare l’opzione “servizi fiscali”;
3. selezionare l’opzione “verifica ricevuta dichiarazione di intento”;
4. si apre una videata nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra
cui il codice fiscale del dichiarante);
5. nell’apposita casella “codice di sicurezza” va copiata la scritta che compare a video ed è possibile
effettuare la verifica;
6. è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell’esito del controllo.
VRD LGU 19R69 B157 M
08 01 2016 Verdi Luigi
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La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili
contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva. Per le successive forniture in
corso d’anno, è inutile ripetere il controllo, in quanto l’esportatore abituale non è più chiamato ad
effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata
l’originaria lettera di intento. Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà
unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria
(l’onere di provare la revoca ‐ in forma scritta ‐ grava sull’esportatore abituale).
Il fornitore può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza Iva solo dopo aver:
ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle entrate,
consegnategli dall’esportatore abituale;
riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle
entrate da parte dell’esportatore abituale.
Il fornitore deve tenere l’apposito registro delle dichiarazioni d’intento e dovrà riepilogare nel quadro VI
della dichiarazione Iva annuale le dichiarazioni d’intento ricevute.
* * *
Corretta compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali Dal 1° gennaio sono utilizzabili i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno
precedente, benché dette dichiarazioni saranno presentate successivamente all’utilizzo.
Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) sono però soggette a numerose limitazioni: i vincoli
maggiori riguardano i crediti Iva (in vigore dal 2010), ma dal 2014 sono stati introdotte limitazioni
riguardanti anche le altre imposte, senza poi dimenticare il blocco che interessa i soggetti che presentano
debiti erariali iscritti a ruolo.
Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.
Le regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2015 emergente dalla
dichiarazione annuale Iva 2016 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2016,
occorre ricordare che:
gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia
(5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;
per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite
soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di
conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione
annuale Iva).
Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle
effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni
verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro
Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2015 per importi non superiori a 5.000
euro può presentare il modello F24:
a partire dal 1° gennaio 2016;
senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
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potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite
intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente
dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000
euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:
non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta
che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2015 risultante dalla dichiarazione Iva
2016 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2016);
devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un
debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2015 ravveduto utilizzando in
compensazione il credito Iva dell’anno 2015 risultante dalla dichiarazione Iva 2016).
Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale
limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione
presentando il modello F24 con la seguente tempistica:
non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è
possibile presentare la dichiarazione Iva 2016 il 29 febbraio 2016 e compensare il 3 marzo 2016).
Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa
escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa
presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.
Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio),
risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in
compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro.
Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro
potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite
intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).
Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli
previsti) verranno scartati dalla procedura.
Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2014
Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:
il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2014, emerso dalla precedente dichiarazione Iva
annuale e utilizzato nel 2016 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2016 relativa
all’anno 2015, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire
nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato
“2014” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2014 la dichiarazione
annuale già è stata presentata nel 2015 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (l’unica
cautela riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al
2014 non sia stata “vistata”);
al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2014, emerso dalla precedente
dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli
effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2016 come credito Iva relativo all’anno 2015 e come tale
soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
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Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile clientela a valutare molto attentamente la
presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno
2015 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2014.
Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali
Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte
eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce
trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per
tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva
trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi
modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.
Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista
l’applicazione della disciplina del visto di conformità (mentre è prevista per la disciplina dei rimborsi).
La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere sempre
preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il giorno 16
del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a 5.000 euro.
Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate
ha precisato che:
al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2015, non concorrono le
eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi,
dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2015);
il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per
ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato
nella dichiarazione Iva 2016 relativa al 2015 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere
liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti
trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2016 è a disposizione un ulteriore
tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2016.
Le regole per gli altri crediti
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che
utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e
all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di
cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997.
Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti
crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del
visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale
emerge il credito.
Fin dal 1° gennaio 2016, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione
crediti di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre
successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze
previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap).
Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al
momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l’utilizzo di essi deve essere fatto con
una certa cautela.
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I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in
compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo
superiore a 1.500 euro.
La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei
ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando
il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo
indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare ‐ e nel caso consegnare allo Studio
con la massima sollecitudine ‐ le cartelle relative a ruoli notificati, ai fini delle verifiche necessarie. In
mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.
Utilizzo del canale telematico per i “privati”
Si ricorda, infine, che, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione del modello F24 riguarda
non solo i titolari di partita Iva (per i quali l’obbligo è generalizzato) ma anche i soggetti privi della partita Iva
(i cosiddetti “privati”).
In particolare è previsto che:
la presentazione dei modelli F24 a zero per effetto di compensazioni deve essere effettuata
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline), non potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home banking.
È invece ancora possibile l’utilizzo del canale home banking nel caso di
‐ compensazioni parziali (quindi viene utilizzato un credito in compensazione ma comunque il saldo
da versare è superiore a zero),
‐ ovvero quando la delega di versamento, anche priva di compensazioni, è di importo superiore ad €
1.000.
Per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel
caso di modelli F24 senza compensazioni, di importo pari o inferiore a 1.000 euro.
* * *
Il rimborso del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione Iva 2016 per l’anno 2015 – possibile a
partire dal 1° febbraio 2016 – è disciplinata dall’articolo 38‐bis, D.P.R. 633/1972, che conferma le importanti
novità introdotte lo scorso anno dall’articolo 13, D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni).
Le conferme riguardano:
l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di
garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia,
presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o
sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di
specifiche situazioni di rischio.
Possiamo pertanto distinguere tre situazioni.
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Rimborsi di importo fino a 15.000 euro
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei
relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con
riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 euro ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non
alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 15.000 euro il contribuente può evitare di presentare
apposita garanzia se:
fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva
annuale (va tenuto presente che la soglia dei 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le
compensazioni e per i rimborsi);
attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro
presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno
conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate). I requisiti
Solidità patrimoniale
Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta,
di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze
dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di
cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
Circolare n. 31/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in
contabilità semplificata
Continuità aziendale
Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non
quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della
società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale.
Circolare n. 31/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla
data di richiesta del rimborso. Regolarità contributiva
Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia
qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno
solo dei quatto requisiti in precedenza descritti.
Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo
superiore a 15.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia. Le situazioni a rischio
1) Soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start‐up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012
2) Soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
3) Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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4) Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva
emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in
tutti i casi ma solo ad verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.
Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30 del decreto Iva.
Cessazione dell’attività
nel corso del 2015
All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli
uffici dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche
interessate e dei controlli da espletare.
L’aliquota media
sugli acquisti è superiore a
quella sulle vendite (con uno
scarto di almeno il 10%)
È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono:
le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, comma 7 e 8;
le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;
le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7, articolo 17.
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili
Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8‐bis (operazioni assimilate
alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali) del D.P.R.633/1972;
agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993;
agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72
(operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);
all’articolo 50‐bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni
intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in
altro Stato membro dell’Unione Europea,
effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2015.
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le
operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e
turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74‐ter (vedasi
la risoluzione VI‐13‐1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le
esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995.
Acquisti e importazioni di
beni ammortizzabili e di beni
e servizi per studi e ricerche
Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili,
realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece
chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione
finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al
rimborso è la società di leasing (in senso contrario si veda recente
Cassazione 20951/2015). Il rimborso non spetta infine con riferimento
all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla
realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n.
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179/E/2005).
Esportazioni ed altre
operazioni non imponibili
effettuate da produttori
agricoli
Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano
effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte
prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38‐quater e
dell’articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.
Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica)
relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2015 ovvero anche
prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il
rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in
detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile,
così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante
l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di
competenza.
Prevalenza di operazioni non
soggette
Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua
prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni
attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a
7‐septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non
territoriali) del D.P.R. 633/1972.
Soggetti non residenti
Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non
residenti:
che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia
che si siano identificati direttamente
Minor eccedenza detraibile
nel triennio
Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi
tre anni (2013‐2014‐2015) risultino eccedenze d’imposta a credito anche
se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore
degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte
non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
* * *
Ridotta la misura del tasso di interesse legale Con il D.M. 11.12.2015, pubblicato sulla G.U. n. 291/2014, il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284,
cod. civ. è stato ridotto dall’0,5% allo 0,2% in ragione d’anno. Il nuovo tasso di interesse legale trova
applicazione dall’1.1.2016. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali
e contributive, vediamole di seguito.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di
ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o
tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla
prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per
giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al
giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi,
secondo un criterio di pro‐rata temporis, ed è quindi pari:
al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.
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Esempio
La società Alfa deve ravvedere l’omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 novembre
2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016, comporta l’applicazione del tasso legale: dell’0,5%, per
il periodo 1 dicembre 2015 – 31dicembre.2015 e dello 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15
febbraio 2016
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione allo 0,2% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale
delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla
prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata);
adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5‐bis, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate
successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto
di definizione dell’accertamento parziale);
accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli
interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima,
gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a
quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
N.B.
Occorre ricordare che con l’introduzione delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento
operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), viene prevista a partire dal 1°
gennaio 2016 l’abrogazione delle norme riguardanti l’adesione al pvc, l’adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”. Per il solo 2015, tuttavia, la
richiamata L. 190/2014 concede una doppia strada ai contribuenti che vogliono beneficiare
degli istituti deflattivi del contenzioso, concedendo loro la possibilità di ricorrere
indifferentemente ai due strumenti in base a convenienza purchè gli atti (inviti e pvc) siano
notificati entro il 31 dicembre 2015.
In relazione all’accertamento con adesione, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/2011 (§ 2.16) ha
precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene
perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli
anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2015 il cui pagamento
viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell’0,5% in vigore
nel 2015, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive
variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti
deflativi del contenzioso, sopra richiamati.
Misura degli interessi non computati per iscritto
La misura dello 0,2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto,
in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla
formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
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Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei
terreni
La riduzione del tasso legale allo 0,2% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta
sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e
dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive
modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in
quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
Con successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la
determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
delle rendite o pensioni a tempo determinato;
delle rendite e delle pensioni vitalizie;
dei diritti di usufrutto a vita.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o
ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000
(Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino
alla misura del tasso di interesse legale, quindi all’0.2% dall’1 gennaio 2016, in caso di:
oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
* * *
Le nuove tabelle ACI per il 2016 Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291/2015 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi
chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs.
314/1997”. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il
fringe benefit riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo
d’imposta, della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo
fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione
dell’autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’articolo 164, D.P.R.
917/1986 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di
gestione dell’autovettura.
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che le tabelle Aci debbano essere applicate ad
una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privata della
autovettura aziendale da parte del dipendente:
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“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno
e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto
dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
Chiariamo il tutto con un esempio.
Esempio
La società Delta Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio
dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:
Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,5258 euro per chilometro.
Secondo la regola contemplata dall’art.51 del D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà così
determinato:
0,5258 euro x Km 4.500 = 2.365,95 euro fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto
indicato nella tabella parte 1 relativa agli “Autoveicoli a benzina in produzione”.
La destinazione dell’autovettura aziendale a uso promiscuo a favore del dipendente comporta, pertanto,
l’insorgere di un compenso in natura in capo al dipendente stesso. Il datore di lavoro può scegliere di
addebitare al dipendente l’utilizzo della propria autovettura mediante una delle seguenti forme:
trattenuta dalla busta paga mensile del dipendente della somma corrispondente all’utilizzo privato;
emissione di fattura con addebito di Iva della somma corrispondente all’utilizzo privato.
Qualora tale addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al benefit
convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà
necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.
Ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi all’autovettura:
nel caso di trattenuta in busta paga l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva su detto benefit
mediante emissione di autofattura;
nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato entro l’anno di
riferimento.
Vale la pena sottolineare che l’azienda può attribuire il fringe benefit come sopra calcolato al
dipendente senza trattenerlo in busta paga, ma assoggettandolo solamente a tassazione quale
compenso in natura: in tal caso (concessione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente a titolo
gratuito) la detrazione dell’Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego è consentita ordinariamente
al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito Iva a fronte della prestazione di servizi gratuita.
Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali
ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:
quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare
analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria
autovettura);
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quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a
benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’articolo 95, comma 3,
D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con
autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione
in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).
* * *
Verifiche contabili di inizio periodo d’imposta Con l’apertura del periodo di imposta 2016 occorre verificare il mantenimento dei requisiti necessari per
continuare ad adottare le “semplificazioni” previste per:
la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non
commerciali;
l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
la liquidazione dell’iva secondo il regime “Iva per cassa”.
Un altro aspetto da verificare è la percentuale del pro‐rata relativo al periodo di imposta 2015, con
particolare riguardo alla prima liquidazione del 2016 che come noto assume quale percentuale
“provvisoria” quella definitiva del periodo precedente
Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata
L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti
non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare
incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta,
differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità
semplificata sono i seguenti:
400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
700.000 euro per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al
limite dell’attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti
nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga
all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1 gennaio del periodo di imposta successivo.
Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità
semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di
servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro
da rispettare nei due casi:
per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di
imposta precedente;
per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel
periodo di imposta precedente.
Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno
optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla
tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata,
non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi.
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Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare
dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali
L’articolo 7 D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell’anno precedente hanno
realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a
700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza
trimestrale anziché mensile. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività
senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva
trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate. L’importo di ciascuna
liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi,
mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui
versamenti da effettuare.
Nel caso quindi in cui il contribuente fosse stato trimestrale nel 2015 ma avesse in tale periodo
superato uno dei limiti suddetti la sua periodicità di versamento dell’iva diverrebbe mensile con primo
versamento di imposta in data 16 febbraio 2016.
La determinazione del pro‐rata definitivo del periodo di imposta 2015
Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio
della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici,
fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad
eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro‐rata definitivo di detrazione
dell’Iva assolta sugli acquisti.
Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da
pro‐rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate,
mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale
provvisoria di pro‐rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.
Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro‐rata
definitivo dell’anno 2015 costituisce il pro‐rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione
del mese di gennaio 2016. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza
anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro‐
rata costituisce un costo generale deducibile.
L’opzione dell’Iva per cassa
L’articolo 32‐bis, D.L. 83/2012 ha previsto la possibilità di differire il versamento dell’Iva relativa alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei cessionari e committenti che
agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professione al momento dell’incasso del corrispettivo,
cosiddetta “Iva per cassa”.
L’opzione può applicarsi nei casi in cui:
ai fini dell’esigibilità differita, tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente agiscono
in veste di soggetti passivi;
il volume d’affari annuo per il cedente/prestatore è non deve essere superiore a 2.000.000 di euro.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, si desume dal comportamento
concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata. Essa vincola il contribuente per un
triennio.
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Alla data del 1 gennaio 2016 è quindi necessario verificare la sussistenza del requisito relativo al volume
d’affari, il superamento della soglia dei due milioni di euro comporta, difatti, la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno
successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio
dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata.
* * *
SEZIONE C – Calendario fiscale
Principali scadenze dal 16 gennaio al 15 febbraio 2016 N.B.: per disporre di un calendario aggiornato quotidianamente e maggiormente analitico di quello qui proposto, si rinvia al sito internet dello Studio, all’indirizzo: http://www.quickmanager.it/clienti/notizie-dallo-studio.html
Si segnala ai Signori Clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.
SCADENZE FISSE
18 gennaio
Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti
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nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE ‐ Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 gennaio
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese
di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 gennaio
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il
termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
MOSS Scade oggi il termine entro il quale effettuare la dichiarazione Iva riferita al quarto trimestre 2015 dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico.
1 febbraio
Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
novembre.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/16.
Comunicazione black list – mensile e trimestrale
Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black‐list” scade oggi, per i
contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di
presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese di dicembre o
nell’ultimo trimestre 2015.
Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino
Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma
analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.
Contributo revisori legali
Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26 euro da parte degli iscritti nel
Registro dei Revisori legali.
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Imposta di bollo virtuale
Scade oggi il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva
dell’imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2015 utilizzando il nuovo modello
approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento 17.12.2015.
1 febbraio
Irpef invio spese sanitarie modello 730/2016 precompilato
Scade oggi il termine per l’invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati
delle spese sanitarie 2015 da parte di farmacie, aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi
di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei
servizi sanitari, medici e odontoiatri finalizzati alla predisposizione del modello 730/2016
precompilato.
15 febbraio
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali
e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore
a 300 euro.
Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o
spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi
ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le
medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
* * *
SEZIONE D – Speciale Legge di Stabilità 2016 Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al
traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.
Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato,
con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.
Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l’ordine della norma.
Seguono quindi alcune specifiche schede esplicative, che permettono al gentile lettore di meglio
comprendere il contenuto delle novità introdotte.
Tabella di sintesi della Legge di Stabilità 2016
Comma Contenuto in sintesi
6
7
Blocco degli incrementi delle aliquote Iva e delle accise
Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, avrebbero dovuto
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959 applicarsi già dal 2016.
In particolare:
l’aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017; l’aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. Accise sul carburante
Si prevede il dimezzamento dell’incremento già previsto dalla L. 190/2014.
In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del
gettito atteso dalla voluntary disclosure (rientro dei capitali dall’estero).
8
Reddito atleti professionisti
Si provvede alla abrogazione del comma 4‐bis, articolo 51, Tuir, ove si prevedeva che dovesse
essere considerato come fringe benefit (per gli atleti professionisti) anche il costo dell’attività di
assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad
oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi (nella misura del 15% ed al
netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza
nelle medesime trattative).
10 (a)
10 (b)
Esenzione Imu immobili in comodato uso
Si dispone:
l’abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in
comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee;
si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata
dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro
il primo grado (quindi a figli o genitori).
Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia,
e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile
concesso in comodato.
Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in
comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria
abitazione principale (non di lusso).
10 (c)
10 (d)
Terreni agricole dei coltivatori diretti e Iap
Si dispone che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti alla cassa di
previdenza agricola, non devono più versare l’Imu per i terreni agricoli da loro posseduti e condotti.
Pertanto:
si abroga lo specifico moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni da loro condotti;
si abrogano le specifiche riduzioni che si applicavano sui valori eccedenti i 6.000 euro.
10 (e)
Termine per approvazione delibere e regolamenti Imu
Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l’invio delle delibere e regolamenti entro il termine
perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10
11 ‐ 12
Trento e Bolzano
Viene soppresso l’ultimo periodo del comma 8, articolo 9, D.Lgs. 23/2011, ove si prevedeva che le
Province autonome di Trento e di Bolzano potessero prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale
siano assoggettati all’imposta municipale propria nel rispetto di particolari limitazioni, ferma restando la
facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.
Si sostituisce tale periodo con la previsione per cui le disposizioni si applicano, dal periodo d’imposta
2014, anche all’imposta municipale immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano, ed all’imposta
immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento.
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13
Esenzione Imu + terreni agricoli e montani
A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imu per i terreni montani si applica sulla base dei criteri
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141/1993.
Sono, altresì, esenti dall’Imu i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1,
D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 448/2001;
c) a immutabile destinazione agro‐silvo‐pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
14 (a)
14 (b)
14 (c)
14 (d)
Modifiche alla Tasi
Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:
sia escluso l’assoggettamento per l’abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento;
nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale
stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della
predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo
14 (e)
Termine per approvazione delibere e regolamenti Tasi
Si prevede che i Comuni siano tenuti ad effettuare l’invio delle delibere e regolamenti entro il termine
perentorio del 14.10 di ciascun anno, e non più entro il termine (non qualificato come perentorio) del 21.10
15
Imu e immobili delle cooperative edilizie
Si dispone che l’Imu non si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese
quelle destinate dalle stesse cooperative a studenti universitari soci assegnatari. Il tutto, anche in deroga
al richiesto requisito della residenza anagrafica.
16
Regole omogenee per l’Ivie
L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in
Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella
misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
21
Rendita catastale degli “imbullonati”
La determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed
E) viene effettuata considerando:
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il suolo e la costruzione; gli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti
dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stima:
i macchinari,
i congegni, le attrezzature, gli altri impianti,
che siano funzionali allo specifico processo produttivo.
22
Atti di aggiornamento catastale degli imbullonati
È possibile rideterminare la rendita catastale dei fabbricati interessati dalle nuove regole le nuove regole
dal 1° gennaio 2016
23
Deroga principi per il 2016
Solo per l’anno di imposizione 2016, per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo, proprio per consentire il
recepimento dei nuovi criteri
25
Abrogazione della Imposta Municipale Secondaria
Si dispone l’abrogazione dell’articolo 11, D.Lgs. 23/2011 che prevedeva, a decorrere dal 2016,
l’istituzione dell’imposta municipale secondaria (Imus), che avrebbe dovuto accorpare e sostituire la tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap); il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Cosap); l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; il canone per
l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.
26
Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali
Viene sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano
aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità e
successivi rifinanziamenti.
La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predissesto
o il dissesto.
27
Tari
Si modificano i vigenti commi 652 e 653 dell’articolo 1, L. 147/2013.
In particolare:
si proroga anche agli anni 2016 e 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R.
158/1999, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b,
dell’allegato 1 del citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50% e quella
di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1. Si ricorda che
il citato comma 652 consente ai Comuni di commisurare la tassa sui rifiuti (Tari) in base alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed
alla tipologia di attività svolte;
si differisce al 2018 il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi nella determinazione dei
costi del servizio anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
28
Salvaguardia delle maggiorazioni Tasi già applicate nel 2015
Si dispone che ‐ per i soli immobili non esentati ‐ i Comuni possano mantenere, mediante espressa
deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione Tasi nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
50 Borse di studio del Programma Erasmus
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confermando l’impostazione già seguita nel passato, viene disposta l’esenzione da Irpef per le borse di
studio per la mobilità internazionale, erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’intera durata del nuovo programma Erasmus;
si dispone anche, per effetto di un rinvio normativo, l’esclusione dalla base imponibile Irap delle
Amministrazioni Pubbliche delle analoghe borse di studio
51
Borse di studio Provincia autonoma di Bolzano
Prevista l’esenzione da Irpef per particolari borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano,
per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento
all’estero.
53‐54
Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato
Si concede una riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato
di cui alla L. 431/1998.
55
Misura ridotta dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa
Modificando la nota II‐bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di
applicare l’agevolazione, anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora
“liberato” della precedente “prima casa”, purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto
agevolato.
Infatti, l’aliquota agevolata troverà applicazione anche per gli acquisti che, nello stesso tempo:
non soddisfino la condizione richiesta dalla lettera c) della nota II‐bis; soddisfino le condizioni richieste dalle lettera a) e b) della nota II‐bis solo se non si tiene conto
dell’immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”, a condizione, però,
che tale ultimo immobile venga alienato entro 1 anno dalla data dell’atto di acquisto della nuova
“prima casa”.
56
Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B
Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto
effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica
A o B cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno di
acquisto.
58
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata
Con norma interpretativa dell’articolo 32, comma 2, D.P.R. 601/1973, si prevede che la predetta
disposizione si interpreta nel senso che, sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al
titolo III della L. 865/1971 (quelle che rientrano nei piani di edilizia convenzionata), indipendentemente
dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali, l’imposta di registro si applica in misura
fissa ed i suddetti atti sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
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59
Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge
Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di
registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l’azione dinanzi
all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché
ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi
della normativa vigente.
In particolare, si sostituisce l’articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali,
ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.
Le innovazioni riguardano:
l’inserimento dell’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel
termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al
conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, comma 1, numero 6), cod. civ. (la modifica
integra il comma 1, articolo 13, L. 431/1998). In base a tale disposizione del codice civile,
l’amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l’altro, le
generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento;
la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1, articolo 2, L. 431 (ossia i
contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la
medesima durata, c.d. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a
qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo
(la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4, articolo 13, L. 431/1998);
l’inserimento della possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non
abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La
modifica incide sul terzo periodo del comma 5, articolo 13, L. 431/1998 laddove il testo vigente fa
riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
per chi, nel periodo 2011‐2015, ha pagato il mini canone previsto dalle norme sugli “affitti in nero”
annullate dalla consulta, il canone è il triplo della rendita catastale.
60
Canone agevolato associazioni sportive dilettantistiche
Modificando il vigente articolo 11, comma 1, D.P.R. 296/2005, si estende alle associazioni sportive
dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni
immobili dello Stato.
Detta estensione si applica alle associazioni che non abbiano fini di lucro, che siano affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgano
attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
61‐64
Riduzione Ires
Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:
la sola diminuzione dell’Ires al 24%, prevista a decorrere dall’anno 2017;
la rideterminazione dell’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all’Ires in
uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), inclusi nella white list, all’1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all’aliquota Ires, quale
ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di capital gains) da partecipazioni qualificate
65‐69
Addizionale Ires per le banche
Si introduce una addizionale all’imposta sul reddito delle società (Ires) per gli enti creditizi e finanziari e
per la Banca d’Italia, pari a 3,5 punti percentuali rispetto all’aliquota di cui all’articolo 77, D.P.R.
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917/1986.
Si prevede che i soggetti che optino per la tassazione di gruppo e coloro che, in qualità di partecipati,
optino per il regime c.d. della trasparenza fiscale, assoggettino autonomamente il proprio reddito
imponibile all’addizionale in discorso e provvedano al relativo versamento.
I soggetti che, invece, hanno optato, in qualità di partecipanti, per il regime della trasparenza fiscale
assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale predetta senza tener conto del reddito
imputato dalla società partecipata.
SI consente di dedurre integralmente dall’Ires e dall’Irap gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari
destinatari dell’addizionale in parola; infatti si dispone che la deducibilità degli interessi passivi, limitata al
96% del loro ammontare, sia applicabile alle sole imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di
gruppi assicurativi.
Il comma 69 definisce la decorrenza delle disposizioni in argomento a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi a decorrere dall’anno 2017.
70‐72
Esenzione Irap per il settore agricolo e della pesca
Abrogando l’articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 446/1997, si sancisce che non sono soggetti passivi
Irap:
i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir; i soggetti di cui all’articolo 8, D.Lgs. 227/2001; le cooperative e i loro consorzi (di cui all’articolo 10, D.P.R. 601/1973) . Decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015
73
Deduzioni Irap per lavoratori stagionali
Si prevede l’estensione della deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile Irap, nel limite del 7%, per
ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal
secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione
del precedente contratto.
74
Detrazioni per interventi su immobili
Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:
dell’aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale;
dell’aliquota del 65% per gli interventi antisismici;
della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
dell’aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area
I soggetti che si trovano nella no tax area in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro
dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e
lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria
detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in
favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione in parola.
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75
Detrazione acquisto mobili per giovani coppie
Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che
abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35
anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione
dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per
l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
La detrazione:
va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro;
non è cumulabile con quello per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
76‐84
Leasing di fabbricati ad uso abitativo
La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad
abitazione principale.
Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:
ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne
assume tutti i rischi;
a mettere a disposizione l’immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera
il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo
prestabilito.
Sono poi previste specifiche disposizioni per:
regolare la soggezione a revocatoria fallimentare;
specificare che, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il contratto si risolve ed il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla
vendita o da altra collocazione del bene, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati, quelli a
scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito;
disciplinare la possibilità per l’utilizzatore – al verificarsi di specifiche condizioni ‐ di chiedere, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici; si prevede la ripresa del pagamento dei
corrispettivi periodici al termine della sospensione, fatta salva la possibilità di rinegoziazione delle
condizioni del contratto di leasing finanziario;
prevedere che, per il rilascio dell’immobile, il concedente può agire con il procedimento per convalida
di sfratto;
prevedere, modificando l’articolo 15, comma 1, D.P.R. 917/1986, la detrazione dei canoni e dei relativi
oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro, e del costo di acquisto nei casi di opzione
finale, per un importo non superiore a 20.000 euro; detti limiti valgono nel caso in cui il beneficiario sia
un soggetto di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto
della stipula del contratto di leasing. Nel caso in cui i canoni o il riscatto siano pagati da soggetti di età
non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro la detrazione è
riconosciuta per importi non superiori alla metà di quelli su indicati.
Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo:
assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale delle cessioni, da parte degli
utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo anche
se imponibili a fini Iva;
applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% sugli atti di trasferimento ‐ nei
confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario ‐ di abitazioni non
di lusso per le quali ricorrono le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni previste per
l’acquisto di prima casa;
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applicazione dell’imposta di registro in misura fissa dell’1,5% sugli atti di cessione, da parte degli
utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di
soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l’acquisto della
prima casa, anche se assoggettati a Iva.
Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31
dicembre 2020.
87
Iacp ed agevolazione 65%
Le detrazioni del 65% sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
88
Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento
Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese
sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione
delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da
parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche
caratteristiche.
Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:
mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati;
mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio;
consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.
89 ‐ 90
Agevolazioni per enti di edilizia popolare (social housing)
Mediante modifica del D.P.R. 601/1973, si estende agli Iacp la riduzione al 50% dell’aliquota Ires
Esclusione delle sopravvenienze per contributi
Mediante modifica dell’articolo 88, comma 3, lettera b), Tuir è prevista l’esclusione dall’ambito delle
sopravvenienze attive imponibili, dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province
autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di
edilizia residenziale pubblica concessi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei c.d. “Iacp”.
Condizioni per la fruizione delle agevolazioni
Le due agevolazioni spettano a condizione che gli enti siano:
istituiti nella forma di società;
rispondenti ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing”;
già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
91‐94
97
Maxiammortamenti su nuovi investimenti
Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la
possibilità di maggiorare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione
extracontabile.
Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione ha natura temporanea,
essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall’agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31
dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e
costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.
Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i
tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.
Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli
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studi di settore.
95
Affrancamento valori operazioni straordinarie
Si prevede che, in occasione dell’affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo
15, comma 10, D.L. 185/200832), la deduzione dei maggiori valori dell’avviamento e dei marchi
(affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.
98‐108
Credito di imposta per investimenti al Sud
Si prevede un credito d’imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima:
del 20% per le piccole imprese,
del 15% per le medie imprese,
del 10% per le grandi imprese,
nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale.
Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e
dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e
della pesca e dell’acquacultura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa
europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Il credito spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi
all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive
nuove o già esistenti.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle dei settori dell’industria
siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del
credito, della finanza e delle assicurazioni.
Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto gli stessi costi, si utilizza in compensazione e va indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si
applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.
Il credito spetta in misura ridotta se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
dopo acquisto o ultimazione o se prima di 5 anni dall’acquisto sono dismessi, ceduti, destinati a finalità
estranee all’impresa o a strutture diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, a meno che
nel medesimo periodo d’imposta non si acquisiscano beni della stessa categoria. Nel leasing
l’agevolazione permane anche se non si esercita il riscatto
111‐113
Regime fiscale forfetario: modifiche
Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente.
In particolare, si prevede:
un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili;
una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime;
la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa;
una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento
dei minimali.
114
Redditi dei soci autonomi delle cooperative artigiane
La norma assimila, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il reddito dei soci delle
cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, ai redditi assimilati a quelli di
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lavoro dipendente.
La disposizione specifica tuttavia che il trattamento previdenziale dei medesimi soggetti rimane quello
attualmente vigente.
115 ‐120
Regime agevolato dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e/o della trasformazione in società
semplice
Si propone un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di
beni ai soci e trasformazione in società semplice, se perfezionate entro il 30 settembre 2016.
Le agevolazioni proposte sono le seguenti:
utilizzo di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (o del 10,5%, se la società
è risultata di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che
emergono in capo alla società a seguito delle operazioni;
facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo
del valore normale;
fissazione del reddito in natura in capo al socio (nella assegnazione) in misura pari all’ammontare
tassato in capo alla società;
riduzione al 50% dell’imposta di registro, se questa è dovuta in misura proporzionale, e delle imposte
ipotecaria e catastale fisse;
l’Iva rimane invece dovuta nei modi ordinari.
121
Estromissione immobili dalla ditta individuale
Prevista la facoltà di estromettere, in modo fiscalmente agevolato, i beni immobili strumentali
dell’imprenditore individuale.
L’opzione si esercita entro il 31 maggio 2016, mediante comportamento concludente.
Trattasi di una sorta di riedizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 37, L. 244/2007.
123‐124
Incremento delle deduzioni Irap per soggetti “minori”
Si prevede un incremento delle deduzioni forfetarie spettanti nella determinazione del valore della
produzione per i soggetti Irpef di minori dimensioni, per i quali tale valore si colloca al di sotto di
determinate soglie quantitative.
125
Irap per soggetti di minori dimensioni (medici convenzionati)
Con la disposizione in commento, aggiungendo un comma (1.bis) all’articolo 2, D.Lgs. 446/1997 in
materia di Irap, si prevede che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che
abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della
professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito
complessivo.
Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del
reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività, svolta. L’esistenza dell’autonoma
organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri
previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
126
Note di variazione ai fini Iva
Si provvede ad una completa riscrittura dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in
particolare:
si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza
dell’assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia
necessario attendere l’infruttuosità della procedura;
si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione
contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica,
con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
127 Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione
Dal 2017 la variazione in diminuzione dell’Iva potrà essere effettuata all’apertura della procedura
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concorsuale.
Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una
procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo della detrazione
alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la
variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)
128
Estensione del reverse charge
Modificando il sesto comma dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, si estende il meccanismo dell’inversione
contabile a fini Iva (c.d. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti
di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al
c.d. split payment).
Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi dell’articolo 395,
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
129
Compensazione cartelle esattoriali
Si estende al 2016 l’effetto delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in
favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Per l’anno 2016 sarà adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto del ministro dell’economia e delle finanze.
Si rammenta che la disposizione originaria, recata dall’articolo 12, comma 7‐bis, D.L. 145/2013,
prevedeva la citata compensazione per l’anno 2014; successivamente, con l’articolo 1, comma 19, L.
190/2014, è stata estesa anche all’anno 2015.
130‐132
Termini per l’accertamento
Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità
in esso contenute concernono:
lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi
(rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni;
l’equiparazione della fattispecie dell’omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di
dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli
attuali 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni.
l’eliminazione della norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione che
comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Inoltre, si sostituisce l’articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le
novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva.
Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni
vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di
dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.
Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti
dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all’anno 2016 subiscono il
raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di voluntary disclosure con particolare
riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l’accertamento in materia Iva e delle imposte sui
redditi, nonché per l’atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a
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quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.
133
Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie
Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata
con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di voluntary disclosure, invece, rimangono ferme le precedenti
sanzioni.
Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all’indirizzo di posta elettronica
certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il
contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.
In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello
da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di
posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.
134‐138
Rateazione dei debiti tributari
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di
accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione.
Il beneficio:
spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015;
è limitato al solo versamento delle imposte dirette;
è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
La norma disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini
della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi
adempimenti degli uffici.
Dietro trasmissione di copia della quietanza l’ufficio competente ricalcola le rate dovute e provvede allo
sgravio dei carichi iscritti a ruolo.
Viene specificata la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito
del ricalcolo delle rate.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. È
esclusa ogni ulteriore proroga.
Una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. È prevista una
specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48‐bis, D.P.R. 602/1973.
Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le
PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal
caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.
Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta
segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.
141
Comunicazioni del Pubblico Ministero all’Agenzia delle entrate
Modificando l’articolo 14, comma 4, L. 537/1993, si dispone che, quando è commessa una violazione per
la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
(ex articolo 331, c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio) e dalla quale può derivare un provento o
vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia
all’Agenzia delle entrate, affinché possa procedere al conseguente accertamento.
142‐147
Operazioni black list, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali
Si modifica la vigente disciplina in materia di:
deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. black list;
società controllate estere (controlled foreign companies CFC).
Black list
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In particolare, abrogando i commi da 10 a 12‐bis del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 (Tuir), elimina
l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti
operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del
valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere
rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a
tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi
dell’articolo 110, Tuir.
142‐147
CFC
Si modifica l’articolo 167, Tuir, al fine di eliminare l’elenco tassativo, contenuto in decreti o
provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi forfet fiscali privilegiati ai fini
dell’applicazione della disciplina CFC (c.d. black list CFC).
Viene dunque previsto un criterio univoco ed oggettivo, per individuare detti Paesi ai fini della
disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello
applicabile in Italia.
Inoltre la disciplina fiscale delle CFC, in presenza di specifiche condizioni si applica anche nel caso di
società situate in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi dello spazio economico europeo che hanno
un accordo con l’Italia in merito allo scambio effettivo di informazioni a fini fiscali.
Inoltre:
si introducono opportune disposizioni di coordinamento in merito all’individuazione degli Stati da
considerarsi black list;
si specifica che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015.
Obblighi di rendicontazione per le multinazionali
Si affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire modalità,
termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti (obbligate alla redazione del bilancio
consolidato, con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro e che non siano a loro volta
controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche) trasmettano all’Agenzia delle entrate una
specifica rendicontazione, distinta Paese per Paese e che riporti l’ammontare dei ricavi e degli utili
lordi, le imposte pagate e maturate, nonché altri elementi indicatori di una attività economica
effettiva. La mancata presentazione di detta rendicontazione, di cui l’Agenzia delle entrate assicura la
riservatezza delle informazioni in essa contenute, ovvero l’invio di dati incompleti comporta una
sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Si estende l’obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la
controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha
introdotto la citata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio
informativo relativi a detta rendicontazione Paese per Paese.
Si affida a un decreto del Mef il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di
beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero, necessarie a presidiare
adeguatamente il contrasto all’evasione internazionale; è invece demandato ad un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della
predetta disposizione e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
148
Patent box
Si modifica la vigente disciplina in materia di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di
ingegno, marchi e brevetti (c.d. patent box).
In particolare:
intervenendo sul comma 39, articolo 1, L. 190/2014, si sostituisce il riferimento alle “opere
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dell’ingegno” con quello al “software protetto da copyright”;
si aggiunge il comma 42‐ter, il quale prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39
(software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai
brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di
complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un
processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il
riconoscimento del patent box.
149‐151
Incentivazione produzione energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
Agli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che hanno cessato al 1° gennaio
2016 (ovvero entro il 31 dicembre 2016) di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, in alternativa
all’integrazione dei ricavi di cui all’articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011, è concesso il diritto di fruire, fino
al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull’energia prodotta secondo specifiche modalità.
L’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (Mise)
6 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione ed è erogato dal gestore dei servizi energetici (Gse) a
partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, oppure a partire al 1° gennaio
2016.
L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del
regime di aiuto ai sensi del comma successivo.
Si dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati agli incentivi in parola comunichino al
Mise le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la notifica alla commissione europea del regime di
aiuto ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014‐2020.
152‐ 164
Canone rai
Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle
bollette di fornitura di energia elettrica.
Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime
bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione
avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.
Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la
residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l’obbligo scatta in virtù
della detenzione dell’apparecchio.
Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l’applicazione del canone tv, l’utilizzo di un
apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa
all’impianto di ricezione); si specifica poi che l’eventuale dichiarazione per superare la presunzione va
presentata all’Agenzia delle entrate ‐ Direzione Provinciale I di Torino ‐ ufficio territoriale di Torino I ‐
Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si dispone che l’autorizzazione allo scambio di informazioni tra l’Anagrafe tributaria, l’Authority per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’Interno, i Comuni,
nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità ‐ per l’attuazione delle disposizioni
sul pagamento del canone in bolletta ‐ riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi
alle famiglie.
Si prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione
di abbonamento televisivo per suggellamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del regio D.L. 246/1938.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di coloro che hanno
presentato l’apposita dichiarazione di cui al comma 153, lettera a) della Legge di Stabilità.
Si riserva all’Erario il 33% (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di
abbonamento televisivo (per gli anni 2017 e 2018 la percentuale è del 50%) destinandole:
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all’esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000
euro annui;
al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per garantire il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sulle reti radiofoniche e
televisive locali;
per un massimo di 50 milioni annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma restando
l’assegnazione alla rai della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento.
178‐181
Esonero contributivo per il 2016
Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un
esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.
Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato
per la stessa azienda nei tre mesi prima dell’entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).
In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro
subentra anche nell’esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti
rispetto a quanto già fruito.
182‐189
Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti
Si applicherà a regime un’imposta sostitutiva dell’Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi
(2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro,
con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad
“incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal
primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o
territoriali di cui all’articolo 51, D. Lgs 81/2015.
L’agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro
dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d’imposta,
quest’ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e
prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 e dei servizi di educazione e
istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza
di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
259
Regime speciale per lavoratori rimpatriati
Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei benefici fiscali di cui alla L. 238/2010 in favore dei
soggetti rimpatriati in Italia.
In particolare una prima novità riguarda la data del rientro che è ora riferita al periodo fino al 31
dicembre 2015.
L’altra modifica interessa la fissazione del termine (3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) entro
il quale dovranno essere definite dal direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità attuative per
l’esercizio del regime opzionale ivi previsto.
Si ricorda che in favore dei soggetti rimpatriati, per i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa ed i
redditi di lavoro autonomo, la citata L. 238 (articolo 3) consente il concorso alla base imponibile IRPEF in
misura ridotta (20 per cento per le lavoratrici e 30% per i lavoratori).
In alternativa gli stessi contribuenti possono optare – con le modalità che saranno definite dal predetto
provvedimento direttoriale – per il regime agevolativo di cui all’articolo 16 (regime speciale per i
lavoratori rimpatriati) del D.Lgs. 147/2015 che riconosce quale beneficio fiscale la concorrenza del
reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia al reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
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283
Contributi per il baby sitting
Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome
o imprenditrici la possibilità (già prevista per la madre lavoratrice dipendente) di richiedere, in
sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio
di baby‐sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).
287‐288
Pensioni con indicizzazione mai inferiore a zero
Viene esclusa l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si
dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei
prezzi al consumo accertata dall’Istat, non può essere mai inferiore a zero.
290
Detrazioni per redditi di pensione.
Si incrementano le detrazioni concesse ai pensioni con redditi bassi, elevando la zona di no tax area dagli
attuali 7.500 euro a 7.750 euro.
320
Credito di imposta per la riqualificazione alberghi
Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione
edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della
normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due
successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e
abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio
2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.
Si demanda ad un decreto del Mibact, d’intesa con la Conferenza Unificata, l’aggiornamento degli
standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle
strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto
delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei
sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
366
Tasse sulle unità da diporto
Si abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, D.L. 201/2011 (c.d. Salva‐
Italia), conseguentemente perdono di efficacia e vengono implicitamente abrogati i commi da 3 a 10.
367
Riduzione tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment
Si introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore
all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per
gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.
Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno
esclusivamente movimentazione all’interno del porto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Le
modalità attuative saranno definite con Decreto del Mef, di concerto con il Mit, sentita la Conferenza
Stato‐Regioni, da adottarsi entro il 15 marzo 2016.
368
Tax free shopping
Il comma 368 autorizza gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi
Iva a cittadini extra Ue (c.d. tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con
successivo decreto del Mef, di concerto con il Mibact, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge.
396
Erogazione liberale di derrate alimentari.
Si prevede l’innalzamento, da 5.164,57 a 15.000,00 euro della soglia stabilita dall’articolo 2, comma 2,
lettera a), D.P.R. 441/1997 oltre la quale insorge l’obbligo di preventiva comunicazione all’Amministrazione
finanziaria, in caso di cessione gratuita di beni nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
onlus, ai fini di vincere la presunzione di cessione senza fattura.
Inoltre, si rende facoltativo l’invio della comunicazione preventiva, nel caso in cui la cessione gratuita di
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prodotti nei confronti dei suddetti enti abbia ad oggetto beni facilmente deperibili (alimentari).
414‐416
Sostegno ai coniugi in stato di bisogno (regime sperimentale)
Si stabilisce che il coniuge, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per
inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di
una somma fino all’entità dell’assegno medesimo.
Qualora il Tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della
somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.
Si demanda ad un Decreto Ministeriale l’emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo
all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.
429‐431
Ripresa versamento tributi sospesi o differiti
Intervenendo in modifica all’articolo 9, L. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari
impediti da cause di forza maggiore) – si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o
differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con
rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori in cui sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla
dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.
441‐453
456
Finanziamenti territori nord calamità e ZFU in Lombardia
Si istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 e si
delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona
franca. Inoltre, si dispone che gli aiuti di stato concessi sotto forma di agevolazioni sono concessi nel
rispetto della normativa europea in tema di aiuti de minimis.
Oltre a prevedere norme applicative dell’istituita zona franca le disposizioni in esame individuano una
serie di agevolazioni fiscali:
esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro),
esenzione dall’Irap (nel limite di 300 mila euro),
esenzione Imu.
Tali esenzioni sono concesse esclusivamente nell’anno 2016.
645‐ 651
653
Autotrasporto
Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non
venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa
quindi rinvio ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di monitoraggio delle
risorse derivanti dall’attuazione della misura;
si reintroduce l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto
internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all’estero, in
quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce
trasportata, anche per i veicoli immatricolati all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha
determinato, per gli organi di controllo, l’impossibilità di individuare i soggetti della filiera del
trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri,
sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o
incompletezza determina l’irrogazione di sanzioni amministrative;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che
esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati
con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno
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100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nella misura dell’80% entro
un tetto massimo di disponibilità di fondi. L’esonero contributivo è riconosciuto dall’ente previdenziale
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse
indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata
dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al
monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.
652
Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori
La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle
spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1,
comma 106, L. 266/2005).
Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35%
dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del
Comune in cui ha sede l’impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni
di bilancio previste per lo scopo.
739
Imposta sulla pubblicità: divieto di incremento
Con norma di interpretazione autentica, si stabilisce che il divieto per i Comuni di innalzare le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità si applica solo nei casi in cui la delibera di innalzamento sia stata assunta
dopo il 26 giugno 2012.
778‐780
Compensazione onorari avvocati
Si consente, a decorrere dal 2016, ai professionisti che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti
dello Stato (onorari di avvocato, diritti e spese) non ancora saldati, indipendentemente dalla data di
maturazione, di poter compensare detti crediti con le proprie posizioni debitorie per imposte, tasse ed
Iva, nonché per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche
parziale dei predetti crediti. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata entro il
limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale
per avvocati. Si prevede che dette cessioni siano esenti da imposta di bollo e di registro. La cessione o
compensazione può riguardare tutti i crediti non contestati.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui. Si fa quindi rinvio
ad un decreto interministeriale per la fissazione di criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle
predette misure e per garantire il rispetto del tetto di spesa.
887‐888
Rivalutazione di quote e terreni
È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016.
Diversamente dal passato, però si applica un’aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all’8%, sia per la
rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra
partecipazioni qualificate o non qualificate.
La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell’intero.
889
Rivalutazione dei beni di impresa
Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d’impresa, oltre che delle
partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i
principi contabili nazionali.
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In particolare:
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un’imposta
sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili);
gli effetti fiscali sono differiti; è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un’imposta
sostitutiva del 10%.
898
Innalzati i limiti per l’uso del contante
Si eleva a 3.000 euro la soglia per l’utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro,
rispetto ai 999,99 precedenti.
Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di “Money transfer”.
899
Limiti per attività di cambiavalute
Modificando l’articolo 49, comma 1‐bis, D.Lgs. 231/2007, si innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all’esercizio
professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.
900‐901
Utilizzo bancomat per pagamenti di modico valore, pos professionisti
Si estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di
credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica ed a prescindere da qualsiasi
importo minimo.
Si prevede un Decreto Ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie
per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al
fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo
contenuto.
Inoltre, si prevede che ‐ con i decreti ministeriali attuativi del D.L. 179/2015 (in tema di pagamenti
elettronici) ‐ siano definiti anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative
pecuniarie.
Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di consentire il pagamento della sosta (parcometri)
con moneta elettronica.
902
Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) di canoni di locazione
Si provvede ad abrogare l’articolo 12, comma 1.1, D.L. 201/2011 che prevedeva, in deroga ai canonici
limiti antiriciclaggio, l’obbligo di pagamenti tracciati per i canoni di locazione di unità abitative, fatta
eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
903
Ancora possibile il pagamento in contante (nei limiti) dei trasporti.
Si provvede ad abrogare l’articolo 32‐bis, comma 4, D.L. 133/2014 che prevedeva che tutti i soggetti della
filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in
adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti tracciabili.
904
Emolumenti delle PPAA superiori a 1.000 euro
Si prevede il mantenimento dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al pagamento
degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di
strumenti telematici.
905
Registro dal 12 al 15% per i trasferimenti di aree
Viene innalzata, dal 12 al 15%, la misura dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti immobiliari di
terreni agricoli operati in assenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
908
Compensazione Iva per gli animali vivi
Si demanda ad apposito DM la finalità di innalzare, in misura non superiore al 10%, le percentuali di
compensazione Iva applicabili a taluni prodotti del settore lattiero‐caseario.
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Il medesimo D.M. dovrà anche innalzare, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli
animali vivi:
della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %;
della specie suina, in misura non superiore all’8%.
909
Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
Modificando l’articolo 1, comma 512, L. 228/2012, si fissa nel 30% ‐ in luogo dell’attuale 7% ‐ la
rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in aggiunta alle
rivalutazioni di cui all’articolo 3, comma 50, L. 662/1996).
Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.
910
Energie agroforestali connesse all’attività agricola
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di:
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,
di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo,
effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma
3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e
degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, è determinato, ai fini Irpef ed Ires,
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione
dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva
l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 442/1997.
911
Estensione regime di esenzione da accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Si estende il regime di esenzione dall’accisa per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 Kw consumata dalla imprese di autoproduzione in
locali e luoghi diversi dall’abitazione, anche all’energia elettrica prodotta similmente, consumata dai soci
delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1,
n. 8 della L. 1643/1962 (si tratta delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’Enel).
918 ‐948
Modifiche al regime dei giochi
Si interviene con numerose modifiche tese ad incrementare il prelievo sui giochi, a rendere meno
pericoloso lo svolgimento dell’attività e ad attrarre materia imponibile in Italia in relazione al
posizionamento dei server.
In particolare:
dal 2016, il PREU relativo alle newslot passa dal 13 al 17,5%; dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite ‐ pay‐out ‐ non può essere inferiore al 70%;
dal 2016 il PREU viene aumentato anche con riguardo alle video lottery terminal (apparecchi in rete
telematica che si attivano solo in presenza di un collegamento alla rete stessa e che possono essere
installati solo in sale destinate all’attività di gioco, con accesso precluso ai minori), dal 5 al 5,5 per cento;
si proroga al 31 gennaio 2016 il termine per la regolarizzazione per i centri di scommesse on line non
autorizzati, l’introduzione di regole impositive più puntuali e l’indizione di bandi di gara per attribuire
nuove concessioni. I destinatari della regolarizzazione sono in particolare quei soggetti che, in attesa
del conseguimento della concessione governativa, offrono comunque scommesse con vincite in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore
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nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
viene prevista una presunzione di sussistenza di una stabile organizzazione in Italia degli operatori stranieri che raccolgono scommesse nel nostro Paese. In particolare qualora uno o più soggetti
residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non
residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le
attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta
scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori
finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali
presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, 500.000 euro, l’Agenzia delle
entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa da parte degli intermediari finanziari, da
effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, convoca in
contraddittorio i gestori ed il soggetto estero. I gestori vengono convocati in contraddittorio entro
sessanta giorni dall’informativa. I gestori e il soggetto estero convocati per il contraddittorio possono
fornire prova contraria. Laddove, all’esito del procedimento in contraddittorio previsto dalla norma,
che non può durare più di novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto
estero, l’Agenzia delle entrate è titolata ad emettere un avviso di accertamento, liquidando la
maggiore imposta e le relative sanzioni. I contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la
stabile organizzazione vengono segnalati dall’Agenzia delle entrate agli intermediari finanziari ai fini
dell’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25% sugli importi delle transazioni
verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello di effettuazione del pagamento. Tra le nuove disposizioni viene comunque prevista
la possibilità per il contribuente di presentare, entro sessanta giorni dall’inizio di ciascun periodo di
imposta, una specifica istanza di interpello disapplicativo, sulla base di quanto viene previsto
dell’articolo 11, comma 2, L. 212/2000, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti per
l’applicazione delle nuove disposizioni
949
(a)
(b)
Dichiarazione precompilata
Si apportano modifiche al D.Lgs. 175/2014 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata.
Si modificano le disposizioni dell’articolo 3, comma 3, rendendo permanente l’obbligo per le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di
inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi
alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.
Si introduce, al medesimo articolo 3, D.Lgs. 175/2014, un comma 3‐bis, il quale consente a tutti i cittadini
‐ anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata ‐ di consultare i dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini
autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di
valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi.
Si integra l’articolo 3, comma 4, D.Lgs. 175/2014 ‐ il quale disponeva che i termini e le modalità per la
trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero stabiliti con decreto del
ministro dell’economia e delle finanze (decreto che non risulta ancora emanato) ‐ con una disposizione in
merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Ai fini
dell’applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell’articolo 78,
comma 26, L. 413/1991.
Quest’ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che
gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali
sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di
segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Trattasi di modifica formale all’articolo 3, comma 5, conseguente all’introduzione del comma 3‐bis.
Si integra l’articolo 5 con un comma 3‐bis. L’articolo 5 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati
della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito.
Il comma 3‐bis introdotto stabilisce che l’Agenzia delle entrate può eseguire controlli preventivi, entro
quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione
qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene
presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente
rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o
incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, o risulti
un rimborso superiore all’importo di 4.000 euro.
L’Agenzia delle entrate ha l’onere di erogare l’importo risultante a titolo di rimborso dopo l’esecuzione
dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la
trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore
rispetto al termine prescritto.
In particolare, l’articolo 5, D.Lgs. 175/2014, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza
modifiche, l’Agenzia delle entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella
dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni
soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caaf o professionista. In tal caso il controllo
formale è effettuato nei confronti del Caaf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli
oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei
confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni,
alle deduzioni e alle agevolazioni.
Si inserisce, al comma 4 dell’articolo 1, il rimando al comma 3‐bis ‐ introdotto dalla lettera e).
Il comma 4, articolo 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente
compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti.
A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell’illustrato comma 3‐bis in materia di controlli
(oltre che quelle del comma 3 e dell’articolo 6 del medesimo decreto).
Si abroga la lettera b), comma 1, articolo 5, che escludeva il controllo preventivo nell’ipotesi di
dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta nei casi di rimborso
complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia.
Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazione presentate nel 2016 relativamente ai
redditi del 2015.
Si apporta una modifica alle previsioni dell’articolo 35, comma 3, in merito ai requisiti dimensionali ai fini
dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei Caaf.
A seguito di tale modifica possono essere considerati “centri autorizzati” quelli per i quali la media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all’un per cento della media
delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. È ammesso uno
scostamento massimo del 10% da tale valore. In base all’articolo 35, comma 3 vigente, tale valore deve
essere pari all’un per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei 3 anni e
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(i)
la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza
fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10%.
Si muta, all’articolo 35, comma 3, il riferimento temporale per il conteggio della media delle dichiarazioni
trasmesse da “2016, 2017 e 2018” a “2015, 2016 e 2017”.
950
Modifiche agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria
Si apportano modifiche all’articolo 78, L. 413/1991 relativamente agli obblighi di comunicazione da parte
di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del
contribuente.
(a)
(b)
(c)
Sostituendo il comma 25‐bis, articolo 78, si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale
tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle
spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le
previsioni dell’articolo 51, comma 2 e dell’articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi,
nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a
carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei
redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili.
Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a
carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del Tuir.
Si abroga il comma 25‐ter, articolo 78, L. 413/1991 che prevedeva che contenuto, termini e modalità
delle trasmissioni dei dati per l’effettuazione dei controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si sopprime il primo periodo del comma 26, articolo 78, L. 413/1991, che disciplinava la predisposizione
degli elenchi mediante l’utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
Inoltre nel testo dell’articolo, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento
sia esteso anche alle disposizioni del comma 25‐bis.
951
(a)
(b)
(c)
Modifiche alle regole sulla assistenza fiscale
Si apportano tre modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in tema di
assistenza fiscale.
La lettera a) introduce all’articolo 17, Assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta, comma 1, lettera
c‐bis) che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione
all’Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno,
dei risultati finali delle dichiarazioni.
Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell’articolo 16, comma 4‐bis, in base
al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i Caaf sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i risultati
finali delle dichiarazioni.
La lettera b) apporta modifiche all’articolo 7 Procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, comma 2‐ter
per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di
assistenza fiscale introdotta dal comma 1, lettera h) dell’articolo.
Inoltre, all’articolo 7, comma 2‐ter, per il conteggio si prevede che si debba fare riferimento alla
circostanza che, annualmente, che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro
nel triennio precedente sia almeno pari all’uno per cento.
952
(a)
Modifiche al D.P.R. 322/1998 in tema di modello 770 e certificazioni
Il comma 3‐bis, articolo 4 risulta sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di
imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al D.P.R. 600/1973.
In base al nuovo testo, i sostituti d’imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per
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(b)
via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all’Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati
fiscali e contributivi relativi all’anno solare precedente.
La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta o tramite
gli incaricati indicati dall’articolo 3, commi 2‐bis e 3, D.P.R. 322/1998.
Si sostituisce anche il comma 6‐quinquies, articolo 4, D.P.R. 322/1998. Il testo novellato, oltre a stabilire
che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel
titolo III del D.P.R. 600/1973, devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il
7 marzo dell’anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa
avvenire sia direttamente che mediante l’utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce
che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari
affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall’Amministrazione finanziaria e
dagli enti previdenziali e assicurativi. È necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle
operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell’assistenza fiscale prevista dal D.Lgs. 241/1997
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Alla trasmissione
telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.
953
Tessera sanitaria ed esonero sperimentale dallo spesometro per il 2016
Apportando modifiche all’articolo 21 , D.L. 78/2010, si prevede, con l’introduzione del comma 1‐quater,
in via sperimentale e per il solo anno 2016, l’esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (spesometro) per i contribuenti che hanno trasmesso i
dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.
Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti le cui modalità devono essere
disciplinate con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
954 (a)
955
Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri
Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto,
anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell’articolo 433, cod. civ..
Decorrenza particolare
A decorrere dal periodo di imposta 2015
954 (b)
955
Più semplice la detrazione per spese di istruzione universitaria
Viene sostituita la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, Tuir, in materia di detrazione per spese di
frequenza di corsi di istruzione universitaria, rendendo più semplice l’individuazione dell’importo
massimo della spesa rilevante.
Infatti, nel caso di frequenza presso:
università private; università estere; la misura della spesa rilevante darà fissata con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi
dovuti alle università statali.
Decorrenza particolare
A decorrere dal periodo di imposta 2015; per il 2015 il D.M. sarà adottato entro il 31 gennaio 2016
954 (c)
Imposta dovuta dai “non residenti Shumaker”
Intervenendo a modificare il comma 3‐bis, articolo 24, Tuir, si precisa l’ambito soggettivo di applicazione
della norma è riferito ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano” e non più, come per la
disciplina vigente, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato membro aderente
all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Si ricorda
che per tali contribuenti l’imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1
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a 23, Tuir a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari
almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di
agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
956
Controlli dell’Agenzia per particolari rimborsi superiori a 4.000 euro
Sono abrogati i commi 586 e 587, articolo 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), i quali stabiliscono che
con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno
2016, l’Agenzia delle entrate non ha più l’onere dell’esecuzione di controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente
superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
960
961
(a)
(b)
(c)
963
Aliquota Iva del 5% su prestazioni socio sanitarie
Istituendo la nuova parte II‐bis della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, si estende l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio‐sanitarie di diagnosi e cura, educative e
didattiche incluse le prestazioni degli asili, quelle assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi
ai soggetti indicati dalla legge (non solo a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni
in generale).
La lettera a), sostituendo i primi due commi dell’articolo 16, oltre a confermare l’aliquota ordinaria
dell’imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento
con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II,
nella parte II‐bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall’articolo 34, in tema di regime
speciale per i produttori agricoli.
La lettera b) abroga il n. 41‐bis della tabella A, parte II, il quale comprende nell’elenco dei beni e servizi
soggetti all’aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio‐sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento.
La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, vi introduce una nuova Parte II‐
bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5%.
Sono soggette all’aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27‐ter
dell’articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime
di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27‐ter) da cooperative sociali e loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
In merito alla decorrenza, si precisa che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla
base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
962
Abrogazione di norme a seguito del disposto del comma 960
Si abrogano i primi due periodi dell’articolo 1, comma 331, L. 296/2006:
il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l’aliquota agevolata del 4 per cento
anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27‐ter), articolo 10, rese nei
confronti dei soggetti indicati nel n. 41‐bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro
consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di
appalto e convenzioni;
il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto
Onlus di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997) di optare per il regime
agevolativo applicato alle onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per
le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione
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Iva.
964
Disposizioni per contrastare il mancato pagamento del bollo auto
Modificando l’articolo 103, D.Lgs. 285/1992, si prevede che “La parte interessata, intestataria di un
autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A.,
entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione,
comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A., restituendo il
certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione
all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al
medesimo ufficio della carta di circolazione. (…)”.
979
Carta per acquisti culturali
A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel
2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per
ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’acquisto di libri
e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.
982
Credito di imposta per installazione impianti di allarme
Istituito, per l’anno 2016, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al
di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza
digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la
prevenzione di attività criminali. L’attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun
divieto di sovrapponibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono
anche l’installazione di allarmi.
984
Credito di imposta per acquisto strumenti musicali
È istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di
musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d’imposta è
attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto
forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.
987
989
Deducibilità ai fini delle IIDD dei contributi ai consorzi obbligatori per legge
Modificando l’articolo 100, Tuir, si prevede la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base
volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in
conformità agli scopi di tali consorzi.
Decorrenza particolare
Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
988
989
Deducibilità Irap dei contributi a consorzi obbligatori
Si prevede la deducibilità dalla base imponibile Irap delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al
fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in
conformità agli scopi di tali consorzi.
Decorrenza particolare
Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015
999 Entrata in vigore
Ove non diversamente stabilito, la Legge di Stabilità entra in vigore dal 01 gennaio 2016
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Schede di approfondimento:
Le novità IMU e TASI per il 2016 La Legge di Stabilità 2016 interviene sulla materia dei tributi locali con numerose e significative correzioni che esplicano la propria efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2016. Nel presente intervento andiamo a riepilogare gli interventi di maggior impatto. Esenzione abitazione principale Il primo intervento da segnalare è quello relativo all’esenzione per l’abitazione principale che viene estesa dal tributo maggiore anche al tributo sui servizi: l’abitazione principale diviene quindi esente tanto per l’Imu, quanto ai fini Tasi. Le regole per applicare l’esonero sono quelle note ai fini del tributo maggiore: l’esenzione riguarda solo le abitazioni non di lusso, quindi quelle di categoria catastale diversa da A/1,
A/8 e A/9; per beneficiare dell’esenzione è necessario che il contribuente risieda nell’immobile e, altresì, vi dimori
abitualmente (se il coniuge ha un’altra abitazione nel medesimo Comune, solo uno di queste due può considerarsi abitazione principale);
l’esenzione viene estesa alle pertinenze dell’abitazione principale; possono considerarsi tali gli immobili a servizio di questa, nel limite di uno per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte e depositi), C/6 (autorimesse e posti auto) e C/7 (tettoie).
Da segnalare che tale esenzione riguarderà anche gli inquilini che adibiscono l’immobile ad abitazione principale, esenzione che però non si estende al locatore (che quindi continuerà a pagare sia l’Imu che la Tasi). Uso gratuito ai familiari È stata reintrodotta una previsione riguardante gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari, seppure con vincoli molto stringenti. La versione finale contenuta nella Legge Stabilità comunque non presenta una vera e propria assimilazione all’abitazione principale (nel qual caso si sarebbe applicata una completa esenzione dal prelievo), ma piuttosto si limita a disporre la riduzione dell’Imu nella misura del 50%. Ai fini dell’applicazione di tale beneficio è necessario rispettare le seguenti condizioni: l’abitazione deve essere non di lusso (quindi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9); l’immobile deve essere dato in comodato con contratto registrato; tale fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale del comodatario; il comodato deve essere nei confronti di un parente in linea retta di primo grado (quindi il padre che
concede l’uso al figlio, oppure viceversa); il comodante deve risiedere nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile agevolato perché concesso
in comodato; il comodante non deve possedere altri Immobili in Italia, ad eccezione dell’immobile dato in comodato
e dell’immobile in cui egli abita (questo comunque non deve essere di lusso). Per beneficiare della presente agevolazione è necessario che sia presentata dichiarazione al Comune per segnalare il possesso dei requisiti.
Terreni agricoli
Oltre ai segnalati interventi riguardanti le abitazioni, vi sono state delle importanti modifiche in tema di
tassazione dei terreni non edificabili. Tali immobili, già del tutto esenti dalla Tasi, sono invece
ordinariamente assoggettati ad Imu.
Vengono però riscritte completamente le esenzioni dell’imposta municipale:
prima di tutto vengono stravolte le regole che regolamentano l’applicazione dell’esenzione per i terreni
montani, di fatto eliminando tutte le modifiche introdotte negli ultimi due anni. In altre parole si torna
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alla vecchia definizione: i Comuni montani, nel cui territorio i terreni beneficiano dell’esenzione, sono
quelli elencati nella circolare n. 9/1993 (quella a cui si faceva riferimento per l’Ici, così come per l’Imu
sino al 2014).
Essa contiene più di 6.000 Comuni, ossia circa il 70% di tutti i Comuni italiani; alcuni Comuni sono
interamente esenti, altri sono definiti “PD – parzialmente delimitati” e l’esenzione si applica solo ad una
frazione del territorio comunale;
viene confermata l’esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A
della Legge 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza,
tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati, divengono esenti da Imu. A tal fine, è necessario che detti
terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti.
Fino al 2015 tali terreni erano imponibili, seppure con un moltiplicatore ridotto (75 anziché 135) e
beneficiavano di franchigie e riduzioni nel calcolo della base imponibile; previsioni oggi evidentemente
soppresse;
viene confermata l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile.
Beni d’impresa
Si segnalano, infine, due previsioni che interessano specificamente gli immobili posseduti dalle imprese:
il primo intervento riguarda il comparto edile e si riferisce ai fabbricati costruiti dalle imprese di
costruzione e invenduti a causa del mercato immobiliare stagnante.
Detti immobili, già dal 1.7.2013, se permane la destinazione alla vendita e non risultano essere locati,
risultano del tutto esenti da Imu. La Legge di Stabilità definisce una specifica tassazione ai fini Tasi,
introducendo l’aliquota dello 0,1% che il Comune può incrementare fino allo 0,25% ovvero ridurre fino
a zero;
la seconda disposizione interessa le modalità tecniche per la determinazione della rendita dei fabbricati
industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (quelli che vengono normalmente definiti “imbullonati”).
L’esclusione di tali elementi dal calcolo della rendita catastale ovviamente porterà ad una riduzione
delle rendita stessa di tali fabbricati e, di conseguenza, anche una conseguente riduzione del prelievo
Imu e Tasi, gravante su di essi.
Tale previsione non riguarda, però, solo i nuovi accatastamenti (ossia i fabbricati di nuova costruzione o
sui quali vengono eseguiti interventi) ma vi è infatti la possibilità di rettificare entro il prossimo 15
giugno 2016 le rendite oggi vigenti, con efficacia del 1 gennaio (quindi la riduzione della rendita
impatterà sull’integrale imposta di pertinenza del periodo d’imposta 2016).
A tal fine si consiglia alla clientela dello Studio di contattare il proprio tecnico di fiducia affinché questo
possa valutare l’opportunità di intervenire in tal senso.
* * *
Proroga detrazione sugli immobili e nuove agevolazioni IRPEF Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 viene aggiornato il quadro normativo per le detrazioni in tema di
interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (compreso il “bonus arredi”), interventi di
riqualificazione energetica e interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
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In particolare, sono stati introdotti dal 1° gennaio 2016 nuove disposizioni riguardanti:
la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale da parte delle giovani coppie;
la detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto di unità
abitative di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
il credito di imposta per le spese sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o
allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza.
La proroga delle detrazioni sugli immobili e del “bonus arredi”
Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i
detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità
immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le
manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze. La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non
prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito
di impresa può fruirne).
La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti (nel limite di
spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare residenziale) è stata prorogata fino alle spese sostenute
entro il prossimo 31 dicembre 2016.
La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata anche per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari
abitative site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie. Per fruire di tale detrazione (che va applicata alla base imponibile pari al 25% del
corrispettivo dichiarato in atto) la vendita dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dalla data del
termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Fino al 31 dicembre 2016 è stata prorogato anche il “bonus arredi”. Si tratta della detrazione Irpef del 50%
del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria
A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel
limite di spesa di 10.000 euro (aggiuntivo rispetto al limite di 96.000 euro per l’intervento di recupero).
La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino
alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2016. La Legge di Stabilità 2016 estende l’applicazione
della detrazione del 65% anche all’acquisto, all’installazione e alla messa in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione
delle unità abitative, che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti.
La detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata anche per gli interventi finalizzati all’adozione di misure
antisismiche le cui procedure di autorizzazione siano attivate a decorrere dal 4 agosto 2013, effettuati su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza del presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, nel limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro.
L’ambito oggettivo di applicazione di tale agevolazione riguarda fabbricati adibiti ad abitazione principale
della persona fisica ovvero fabbricati adibiti ad attività produttive di beni e servizi, agricole, professionali,
commerciali o non commerciali.
Si segnala che la Legge di Stabilità ha introdotto due nuove disposizioni inerenti la detrazione del 65% per le
spese di riqualificazione energetica degli edifici:
la possibilità per le persone fisiche che si trovano nella cosiddetta “no tax area” di cedere la detrazione
per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno
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effettuato i lavori (le modalità applicative di tale disposizione saranno definite da un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate);
la possibilità di fruire della detrazione del 65% anche per gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp)
per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2016.
Intervento Agevolazione Scadenza Note
Recupero edilizio
Detrazione Irpef del 50% in 10
rate annuali di pari importo con
soglia massima di spesa di
96.000 euro
31
dicembre
2016
Obbligo di esecuzione di bonifico
bancario parlante con ritenuta di
acconto dell’8% all’atto
dell’accredito al fornitore
Acquisto
immobili
interamente
ristrutturati
Detrazione Irpef del 50% da
applicare sul 25% del prezzo
dell’unità immobiliare in 10 rate
annuali di pari importo con soglia
massima di spesa di 96.000 euro
31
dicembre
2016
Obbligo di esecuzione di bonifico
bancario parlante con ritenuta di
acconto dell’8% all’atto
dell’accredito al fornitore
Bonus arredi
Detrazione Irpef del 50% in 10
rate annuali di pari importo con
soglia massima di spesa di
10.000 euro
31
dicembre
2016
Fruibile solo se già effettuati
interventi di recupero del
patrimonio edilizio in data
successiva al 25 giugno 2012
Riqualificazione
energetica
Detrazione Irpef/Ires del 65% in
10 rate annuali di pari importo
31
dicembre
2016
In aggiunta agli interventi previsti
dalla L. 296/2006, dal 2015 sono
agevolabili l’acquisto e la posa in
opera di schermature solari e di
impianti di climatizzazione
alimentati da biomasse
Adozione misure
antisismiche in
zone ad alta
pericolosità
Detrazione Irpef/Ires del 65% in
10 rate annuali di pari importo
31
dicembre
2016
Detrazione con aliquota maggiorata
rispetto a quella ordinaria del 50%
La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie
La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo
dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L’ammontare massimo della spesa agevolabile è
pari a 16.000 euro che corrisponde a una detrazione Irpef fruibile pari al più a 8.000 euro,
obbligatoriamente da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
I requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare di tale agevolazione (diversa dal “bonus arredi”, in quanto
non è legata al sostenimento di spese di recupero edilizio) sono i seguenti:
la “giovane coppia” è definita come quella costituente un nucleo familiare composto da coniugi o da
conviventi (che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni) in cui almeno uno dei due componenti non
abbia superato i 35 anni;
è necessario che la giovane coppia abbia acquistato una unità immobiliare e la abbia adibita ad
abitazione principale.
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La nuova detrazione non è cumulabile con il “bonus arredi”: si segnala, inoltre, che mentre nel bonus arredi
è agevolabile sia l’acquisto di mobili sia quello di elettrodomestici, per le giovani coppie il dettato normativo
agevola solamente l’acquisto di mobili.
La detrazione Irpef del 50% dell’Iva per l’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B
La Legge di Stabilità ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell’importo corrisposto per il
pagamento dell’Iva per gli acquisti dalle imprese costruttrici effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità
immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B. La detrazione Irpef è da ripartire in 10
rate annuali di pari importo.
Non tutte le cessioni di unità residenziali da parte delle imprese costruttrici prevedono l’addebito dell’Iva in
rivalsa (ad esempio, fabbricati ceduti dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, senza opzione per
l’applicazione dell’Iva). Qualora la vendita avvenga con addebito dell’Iva in rivalsa da parte del costruttore,
la base imponibile su cui applicare la detrazione Irpef del 50% deriva dalla tipologia di destinazione della
unità immobiliare da parte dell’acquirente:
l’acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale prevede il pagamento dell’Iva al
4% sul corrispettivo;
l’acquisto di una “seconda casa” prevede il pagamento dell’Iva al 10% sul corrispettivo.
Il credito di imposta per la sicurezza
Le persone fisiche (non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un
credito di imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero per il
sostenimento delle spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di
attività criminali. La norma non prevede alcun divieto di sovrapponibilità con la detrazione Irpef del 50% già
in vigore per i sistemi di videosorveglianza o allarme (non sono, invece, detraibili le spese sostenute per
contratti perfezionati con istituti di vigilanza). In ogni caso, le modalità attuative per la fruizione del credito
di imposta sono demandate ad un apposito decreto ministeriale che dovrà essere emanato.
* * *
I “super ammortamenti” per imprese e professionisti Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un’agevolazione che
consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale
previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto
non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la
necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti
i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale).
Da notare che non vi è un alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene
ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati
ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.
Il funzionamento dell’agevolazione
L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.”
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In altre parole, possiamo affermare quanto segue:
il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene
calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del
20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in
aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in
dichiarazione dei redditi;
il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di
leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione
riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti,
anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione
direttamente nel modello Unico;
sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il
leasing operativo, etc..
Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.
I beni agevolabili Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali. Sono invece quindi esclusi dal bonus: i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano
utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%),
sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)
La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l’agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa. La norma richiede che, per beneficiare dell’agevolazione, i beni strumentali siano nuovi. In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia in merito all’agevolazione “Tremonti”, secondo la quale si considerano beni nuovi, in particolare: I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti
diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione); I beni destinati all’esposizione (show room); per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità
sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato rispetto all’insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).
Soggetti interessati Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del bonus, va notato che questo viene riconosciuto: sia a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, tanto in forma individuale quanto in forma
collettiva (società di persone o società di capitali), sia a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.
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Il periodo agevolato Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l’investimento: relativamente all’ambito temporale di applicazione la norma è chiara nell’affermare che l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ricordando che: per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto
che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti);
per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con
conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda
la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati;
per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore
(risultante dal verbale di consegna).
Autovetture
La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni
di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo,
caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante).
Focalizzando l’attenzione sulle autovetture, l’agevolazione si applica non direttamente sulle quote di
ammortamento o sui canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante
per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:
i veicoli ad uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) con
innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro;
per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l’innalzamento da 25.823 euro a 36.152
euro.
Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di
rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in leasing,
posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza
fiscale del bene.
Per quanto riguarda i veicoli
di cui alla lettera a), articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali deducibili al 100%),
nonché quelli di cui alla lettera b‐bis) dello stesso articolo 164 (veicoli assegnati in uso promiscuo al
dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili al 70%)
si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l’incremento del 40% il costo di
acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.
Plusvalenze e manutenzioni
Va evidenziato, infine, come L’incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e
canoni di leasing, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di
cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente
disciplina non fosse esistita.
Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del
plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.
* * *
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Nuovo regime forfetario 2016 La Legge di Stabilità per il 2016 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane
però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall’inizio
attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il
31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54
a 89, L. 190/2014. Nel seguito affronteremo tali novità iniziando dalla principale.
Modifiche ai coefficienti di redditività e al limite dei ricavi
Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il
fatturato realizzato e il coefficiente di redditività variabile in funzione del codice attività.
La principale modifica riguarda per l’appunto l’aumento del limite dei ricavi relativi ai diversi gruppi di
attività, i coefficienti nella nuova formulazione sono i seguenti:
Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente
redditività
Limite ricavi/fatturato in
euro Industrie alimentari e delle bevande
(10 ‐ 11) 40% 45.000
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 ‐ (da 46.2 a 46.9) ‐ (da 47.1 a 47.7) ‐ 47.9
40% 50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
(47.81) 40% 40.000
Commercio ambulante di altri prodotti
(47.82 ‐ 47.8) 54% 30.000
Costruzioni e attività immobiliari
(41 ‐ 42 ‐ 43) ‐ (68) 86% 25.000
Intermediari del commercio
(46.1) 62% 25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 ‐ 56) 40% 50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 ‐ 65 ‐ 66) ‐ (69 ‐ 70 ‐ 71 ‐ 72 ‐73 ‐ 74 ‐ 75) ‐ (85) ‐
(86 ‐ 87 ‐ 88) 78% 30.000
Altre attività economiche
(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 ‐ 50 ‐ 51 ‐ 52 ‐ 53) ‐ (58 ‐ 59 ‐ 60 ‐ 61 ‐ 62 ‐ 63) ‐ (77 ‐ 78 ‐ 79 ‐ 80 ‐ 81 ‐ 82) ‐(84) ‐ (90 ‐ 91 ‐ 92 ‐ 93) ‐ (94 ‐ 95 ‐ 96) ‐ (97 ‐ 98) ‐ (99)
67% 30.000
Altre modifiche sono state introdotte in merito alle cause di accesso e preclusione.
Requisiti di accesso
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Nella versione attuale i requisiti di accesso, con riferimento all’anno di imposta precedente, prevedono che
il contribuente:
non abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai
limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività
esercitata;
abbia sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per
lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione
e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60, Tuir;
il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio
non superi i 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso
esclusi dal calcolo i beni immateriali.
Con la nuova formulazione del regime la fuoriuscita dallo stesso in caso di superamento del limite
stabilito per categoria non avverrà mai in corso d’anno ma sempre dal successivo periodo di imposta.
Cause di preclusione
Il regime forfettario è invece precluso:
ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi
forfetari di determinazione del reddito,
ai non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che
costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di
mezzi di trasporto nuovi,
ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene
irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).
Il regime forfettario “start up”
La finanziaria 2016 ha poi introdotto anche un particolare regime di tassazione per i soggetti che
presentano i seguenti requisiti:
mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma
associata o familiare;
esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio dell’arte o professione;
prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del
periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il
regime forfetario.
In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell’Irpef, comprese le addizionali, e
dell’Irap (l’Iva non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.
Tale imposta sostitutiva troverà applicazione anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015
adottando il regime forfettario.
Il contribuente che ha aperto la partita Iva come minimo potrà utilizzare il regime agevolato per 5
anni e, se alla scadenza ha meno di 35 anni, potrà applicarlo sino al compimento del 35esimo anno
di età, questo non è possibile per il regime “forfettario start up”, che trova applicazione per 5 anni,
non essendo stata riproposta in tale regime alcuna estensione.
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Riduzione contributiva
In merito all’aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il
reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la
contribuzione ridotta del 35%.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita Iva per lo svolgimento di un’attività di impresa
dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale Inps previsto in
precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul
reddito determinato a forfait.
* * *
Assegnazioni e cessioni agevolate ai soci La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere (dietro
corrispettivo) beni ai soci, oppure – in taluni casi – di trasformare in società semplice l’ente, passando così
da soggetto che esercita attività di impresa a soggetto di mera detenzione di beni (assimilato ad una
persona fisica) profittando di un trattamento fiscale di favore.
Le suddette facoltà richiedono ‐ normalmente ‐ il pagamento di una imposta sostitutiva e, di fatto,
rappresentano il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo.
Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di
pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione
dell’attività.
Soggetti interessati e tempistiche
Il provvedimento interessa sia le società di persone che quelle di capitali, quindi:
società in nome collettivo e in accomandita semplice;
società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Per godere dei benefici è richiesto che, entro il 30 settembre 2016, si assegnino o si cedano ai soci i beni,
ovvero sia attuata la trasformazione in società semplice; la scadenza ha evidenti connessioni con il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2015.
Oggetto della assegnazione o cessione
Possono essere oggetto di assegnazione o cessione:
i beni immobili (sia fabbricati che terreni), diversi da quelli strumentali per destinazione;
i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa.
Immobili
(fabbricati e
terreni)
Immobili patrimonio di cui all’articolo 90 del TUIR SI
Immobili merce SI
Immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E, A/10), non utilizzati
nell’attività di impresa (sono i beni inutilizzati, quelli locati a terzi, concessi in
comodato, ecc.)
SI
Immobili strumentali per destinazione, utilizzati nell’attività di impresa (per i
terreni agricoli si tratta di quelli utilizzati per la coltivazione o l’allevamento di
bestiame).
Non rientrano in questa categoria i beni, di qualsiasi natura, detenuti dalle
immobiliari di gestione
NO
Mobili
registrati
Non utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività SI
Utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività NO
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(auto, aerei,
natanti)
(ad esempio, auto per società di noleggio, scuola guida, etc.)
Le caratteristiche del bene vanno verificate al momento della cessione o della assegnazione.
Condizioni richieste in capo ai soci
Tutti i soci beneficiari della assegnazione o della cessione agevolata:
devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015 (per le società
di persone dovrebbe rilevare la presenza di un qualsiasi titolo avente data certa, mentre per le società di
capitali – ormai prive del libro soci – dovrebbe rilevare l’iscrizione al Registro delle imprese);
ovvero devono essere iscritti, entro il 30 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1º ottobre 2015.
A taluni soci possono essere assegnati beni “agevolati”, mentre ad altri soci beni “non agevolati”.
Nel caso di cessione, non sembra necessario che tutti i soci siano coinvolti.
In caso di eventuali modifiche della compagine societaria:
il beneficio è riservato al socio che fosse già tale alla data del 30.09.2015;
la quota di partecipazione rilevante, invece, dovrebbe essere quella esistente al momento della
operazione (assegnazione o cessione);
i soci entrati nella compagine societaria dopo il 30.09.2015 non possono godere dei benefici.
Trasformazione in società semplice
L’operazione di trasformazione può essere fruita esclusivamente dalle società che hanno per oggetto
esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra.
Imposta sostitutiva delle imposte dirette (in capo alla società)
Il carico fiscale dell’operazione si concretizza nella applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte
dirette e dell’Irap su un imponibile determinato come differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente
riconosciuto.
Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano degli immobili (oppure, nel caso in cui nel patrimonio dell’ente
trasformato in società semplice siano presenti degli immobili), su richiesta della società il valore normale
può essere determinato in misura pari a quello catastale.
Tipologia Rendita maggiorata Rivalutazioni Valore catastale
Terreni agricoli dominicale × 75 × 1,25 + 20% × 112,5
A (escluso A/10) rendita × 100 × 1,05 + 20% × 126
A/10 rendita × 50 × 1,05 + 20% × 63
C (escluso C/1) rendita × 100 × 1,05 + 20% × 126
C/1 rendita × 34 × 1,05 + 20% × 42,84
D rendita × 50 × 1,05 + 20% × 63
E rendita × 34 × 1,05 + 20% × 42,84
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui
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redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Assegnazione
Valore normale (o
catastale) dei beni
assegnati o ceduti
‐
Costo fiscalmente
riconosciuto dei beni
assegnati
=
Imponibile
imposta
sostitutiva
Cessione
Corrispettivo se
maggiore, o valore
normale (o catastale)
se corrispettivo
inferiore
‐
Costo fiscalmente
riconosciuto dei beni
ceduti
=
Imponibile
imposta
sostitutiva
Trasformazione in
società semplice
Valore normale (o
catastale) dei beni
posseduti
‐
Costo fiscalmente
riconosciuto dei beni
assegnati o ceduti
=
Imponibile
imposta
sostitutiva
Al riguardo, va precisato che:
è possibile attestarsi anche ad un valore intermedio tra il valore normale e catastale;
è possibile che non si evidenzi alcuna materia imponibile, ove il costo fiscalmente riconosciuto sia
maggiore del parametro di confronto (non è dunque indispensabile pagare imposta sostitutiva).
Su tale base imponibile, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive (dovuta anche dalle società di persone) nella misura:
dell’8%, normalmente;
del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti
a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (si assoggetta a sostitutiva
maggiorata anche la società in perdita sistemica).
Vi è un ulteriore eventuale carico fiscale da tenere in considerazione.
Infatti:
ove la società annulli riserve in sospensione di imposta in occasione della assegnazione;
oppure, su tutte le riserve in sospensione di imposta presenti nel patrimonio della società, in caso di
trasformazione in società semplice;
su tali importi deve essere applicata una ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Le società che si avvalgono delle disposizioni in commento, devono versare:
il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
il 40% restante entro il 16 giugno 2017.
Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Tassazione ed effetti fiscali in capo ai soci
Nel caso di cessione agevolata, il socio non subisce, ovviamente, alcuna tassazione.
Nel caso di assegnazione agevolata, invece, l’operazione si considera come distribuzione di utili in natura
(quindi tassata), sia pure su una base imponibile ridotta rispetto a quella ordinaria (vale a dire il valore
normale dei beni ricevuti).
Infatti:
il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società assegnanti va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società;
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il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute (e, quando tale riduzione supera il costo fiscalmente riconosciuto, si
produce il c.d. “sottozero” che determina la tassazione come dividendo).
Ovviamente, la fiscalità dell’operazione può assumere riflessi differenti a seconda del tipo di riserve che si
utilizzano per realizzare l’operazione, oppure del tipo di società che effettua l’assegnazione stessa.
Società assegnante Tipo di riserva Effetti per il socio
Società di persone Riserva di utili Nessuno
Riserva di capitale Riduzione del costo della partecipazione
Società di capitale Riserva di utili Utile in natura
Riserva di capitale Riduzione del costo della partecipazione
Per quanto attiene al bene assegnato al socio:
il costo fiscalmente riconosciuto è pari al valore normale (o catastale) utilizzato dalla società per il
calcolo della base imponibile della sostitutiva;
dal momento di assegnazione ricomincia il decorso del quinquennio oltre il quale la eventuale
plusvalenza conseguita non è tassata.
Riflessi ai fini delle imposte indirette
La norma prevede che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci:
le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà;
le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Nessuna previsione specifica è stata assunta ai fini dell’Iva, con la conseguenza che il tributo rimane dovuto
nei modi ordinari.
Si ricorda che, nel caso di immobili acquisiti dalla società senza Iva, quindi:
acquisiti da un privato;
acquisiti prima del 1973;
acquisiti da un operatore Iva che ha applicato l’esenzione;
l’assegnazione non richiede applicazione dell’Iva, salvo l’obbligo di effettuare la rettifica nei casi di
detrazione di imposta sulle spese di manutenzione, recupero o riparazione avvenuta nel decennio di
osservazione.
Ai fini della corretta applicazione dei tributi indiretti, possiamo riepilogare le regole vigenti nella seguente
tabella di sintesi:
Tipo Iidd Iva Registro
Assegnazione
Valore normale Costo rettificato
(articolo 13, comma
2, lettera c), D.P.R.
633)
Valore venale
Valore catastale
Valore catastale
(regola prezzo valore se abitativo
assegnato a privato)
Cessione
Corrispettivo, quando
superiore a valore
normale o catastale
Corrispettivo
Valore venale
Valore catastale
(regola prezzo valore se abitativo
assegnato a privato)
* * *
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Novità in tema di note di variazione IVA La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all’articolo 1, commi 126‐127, modifica la disciplina delle note di
variazione ai fini Iva riscrivendo l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 e stabilendo diverse decorrenze in relazione a
talune previsioni in esso contenute.
La nuova versione dell’articolo 26 del decreto Iva opera una precisa distinzione tra le seguenti ipotesi che
legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione:
a) verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell’operazione;
b) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
c) assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad altra procedura di
soluzione della crisi d’impresa quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti ed piano attestato di
risanamento;
d) procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.
Dette ipotesi risultano inoltre chiaramente differenziate anche per quanto riguarda il limite temporale entro il
quale è possibile effettuare la variazione; ciò può avvenire:
entro il termine di un anno nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) e richiamate dal comma 2
dell’articolo 26, qualora si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
senza alcun termine nell’ipotesi di cui alle lettere c) e d) richiamate dal comma 4 dell’articolo 26, pur nel
rispetto dell’ordinario termine per l’esercizio del diritto alla detrazione stabilito dall’articolo 19 del decreto
Iva.
Una particolate attenzione va posta alla decorrenza delle nuove disposizioni, posto che il comma 127 della
Legge di Stabilità 2016 prevede che:
le disposizioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5 secondo periodo dell’articolo 26 si applicano nei
casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente
al 31 dicembre 2016;
le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26 si applicano letteralmente dal 1°
gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) ma, stante il dichiarato carattere
interpretativo delle stesse, dovrebbero ritenersi applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.
Tra le disposizioni per così dire ad efficacia immediata e con valenza interpretativa (e quindi retroattiva)
possiamo individuare:
per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, la possibilità di emettere nota di variazione in
diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale dovuta a inadempimento del cessionario o committente
(ad eccezione del caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni);
la possibilità di emettere una nota di variazione da parte del cessionario o committente dell’operazione,
laddove l’operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge;
la chiara definizione dei termini e le condizioni per effettuare la variazione nell’ipotesi di procedure
esecutive individuali rimaste infruttuose.
Le disposizioni che presentano, purtroppo, un’efficacia differita (a partire cioè dalle procedure concorsuali
dichiarate successivamente al 31 dicembre 2016) sono quelle che:
legittimano l’emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario
o committente è assoggettato a una procedura concorsuale” (articolo 26, comma 4, lettera a);
consentono al cessionario o committente assoggettato alla procedura concorsuale di non registrare “in
aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore (articolo 26, comma 5).
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Per una maggior comprensione delle citate modifiche, e in attesa dei necessari chiarimenti da parte
dell’agenzia delle entrate, riportiamo di seguito un raffronto tra il testo della vecchia e della nuova
disposizione.
Vecchio articolo 26 Nuovo articolo 26
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di
un'operazione o quello della relativa imposta viene
ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente
all’emissione della fattura o alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di
un’operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,
o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182‐bis, R.D.
267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D.
267/1942, pubblicato nel Registro delle Imprese o
in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o
sconti previsti contrattualmente, il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare
in detrazione ai sensi dell' articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a
norma dell' articolo 25. Il cessionario o
committente, che abbia già registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve
in tal caso registrare la variazione a norma dell'
articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto
alla restituzione dell'importo pagato al cedente o
prestatore a titolo di rivalsa.
2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se
ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore
del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.
3. Le disposizioni del comma precedente non
possono essere applicate dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora
gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all'applicazione del settimo comma
dell'articolo 21.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere
applicata dopo il decorso di un anno
dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora
gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e può essere
applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma
7.
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4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da
parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla
data del decreto che omologa un accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182‐bis,
R.D. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel
Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi
dell’articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33
deve essere fatta, mediante annotazione delle
variazioni dell'imposta in aumento nel registro di
cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in
diminuzione nel registro di cui all' articolo 25.
Con le stesse modalità devono essere corretti, nel
registro di cui all' articolo 24, gli errori materiali
inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27,
all’articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R.
100/1998, e successive modificazioni, e all’articolo 7
del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, e
successive modificazioni, deve essere fatta,
mediante annotazione delle variazioni dell’imposta
in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle
variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di
cui all’articolo 25.
Con le stesse modalità devono essere corretti, nel
registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali
inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture
o nei registri tenuti a norma di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle
per errori di registrazione di cui al quarto comma
possono essere effettuate dal cedente o
prestatore del servizio e dal cessionario o
committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per
errori di registrazione di cui al comma 7 possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica
rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24
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di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
e sul registro di cui all’articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al
comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle
prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il
cessionario o committente abbiano correttamente
adempiuto alle proprie obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti
debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o
dell’articolo 74 del presente decreto ovvero
dell’articolo 44 del D.L. 331/1993, convertito, con
modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o
committenti la disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento
o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione
alla procedura di concordato preventivo o del
decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura
esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando
dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non
vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto
dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni
da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta
per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura
esecutiva per eccessiva onerosità.
* * *
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Innalzato a 3.000 euro il limite dei pagamenti in contanti Con la Legge di Stabilità per l’anno 2016 dal 1° gennaio 2016 viene innalzato da 1.000 euro a 3.000 euro il
limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante, dei libretti di deposito bancari e
postali al portatore o di titoli al portatore. È innalzato a 3.000 euro anche il limite per la negoziazione a
pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17‐bis
del D.Lgs. 141/2010 (cambiavalute).
Viene lasciato immutato a 1.000 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali, gli assegni
circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Resta, inoltre, fermo a 999,99 euro il limite per:
il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
la soglia per il servizio di “rimessa in denaro” (c.d. money transfer).
Dovrà essere chiarito da una circolare ministeriale se il nuovo limite di 3.000 euro sia applicabile anche ai
fini della tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed
equiparate.
Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti
Generalmente devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella
pratica commerciale di imprese e professionisti, qualora le stesse siano effettuate per importi inferiori a
3.000 euro, a titolo esemplificativo:
incasso o pagamento delle fatture in contanti;
movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle
società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
prelevamenti e versamenti di contante dell’imprenditore nella ditta individuale;
anticipi a dipendenti;
donazioni.
Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro è vietato anche quando è effettuato
con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, fatta salva la presenza di un
contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.
Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo
tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la
corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:
sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle
parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un
accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni
pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);
sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa
(ad esempio un contratto di somministrazione).
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per caso, se il
frazionamento è stato comunque realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla
disposizione. * * *
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Ennesima riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all’articolo 1, commi 887‐888 prevede la riapertura, per la
tredicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e
delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di
impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir, enti non commerciali per
i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile
organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello
originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la
normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’articolo
7, D.L. 70/2011 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.
Novità
Rispetto alla precedente rivalutazione recata dalla L. 190/2014 (che già aveva visto un
raddoppio delle aliquote rispetto alle rivalutazioni precedenti) viene ora prevista un’aliquota
unica dell’8 per cento per la misura dell’imposta sostitutiva relative sia per la rideterminazione
del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni.
Le caratteristiche del provvedimento
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare
l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista
della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi
beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche
molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il
reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza ‐ plusvalenza ‐ tra corrispettivo percepito e costo di
acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è
possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo
calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo
caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzera la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al
corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1°
gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è
anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:
POSSESSO REDAZIONE PERIZIA
01.01.2016 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018
Versamento imposta (1°
rata) Versamento 2° rata Versamento 3° rata
Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla
data del 1° gennaio 2016, e con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:
per i terreni agricoli e le aree edificabili;
per le partecipazioni qualificate;
per le partecipazioni non qualificate.
Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2016, può
essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.
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Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa,
purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2016.
Per i terreni, invece, posto che il valore che emerge dalla perizia è quello minimo previsto ai fini
dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto, l’Agenzia delle
entrate aveva da sempre affermato che la perizia doveva essere necessariamente predisposta prima della
cessione del terreno. Aderendo a successive pronunce giurisprudenziali (si veda per tutte la sentenza della
Cassazione n.30729/2011), l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 53/E/2015 ha parzialmente modificato
il proprio orientamento ammettendo che l’asseverazione della perizia possa avvenire posteriormente alla
cessione, ma a condizione che la stessa venga comunque redatta prima del rogito e ciò al fine di disporre
del valore da indicare nel rogito medesimo.
Sempre con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui
l’originario valore periziato costituisce il “valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali”, l’Agenzia delle entrate (con la risoluzione n.111/2010, ribadita nella
successiva risoluzione 53/E/2015) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva
della precedente, al fine di utilizzare il nuovo e più ridotto valore normale minimo di riferimento.
Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e
diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata
dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire
dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni
In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l’articolo 7, D.L. 70/2011, il Legislatore ha
introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei
rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.
Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che
un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente,
poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della
partecipazione si è modificato.
In proposito, l’Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione
si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può
essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della
rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in
merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.
L’articolo 7, D.L. 70/2011 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla
seconda rivalutazione l’imposta già versata per attuare quella precedente.
Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle
tre precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013, 2014 e 2015), si ritiene che tale norma – in quanto a
regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la
rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.
Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:
Prima rivalutazione (ante L.
190/2014)
valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro
Seconda rivalutazione valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro
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Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così
corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro.
In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla
prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.
* * *
Restando a disposizione per qualsiasi approfondimento, porgiamo i più cordiali saluti.
Somma Lombardo, 9 gennaio 2016.
Studio Professionale di Diritto Tributario e Societario Zanichelli & Partners
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